IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
recante «Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del
debito nel settore lattiero caseario», convertito, con
modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto, in particolare, l'art. 7-quinquies, comma 1,
del predetto
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, con il
quale e' stato
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e
delle finanze, un Fondo al fine di assicurare il
finanziamento di
interventi urgenti e indifferibili, con particolare
riguardo ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi
connessi ad
eventi celebrativi;
Visto, altresi', l'art. 7-quinquies, comma 2,
del medesimo
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, il quale
stabilisce che
l'utilizzo del Fondo, istituito ai sensi del comma 1
dello stesso
articolo, e' disposto con decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,
con il quale sono individuati gli interventi da
finanziare, i
relativi importi indicando, ove necessario, le modalita'
di utilizzo
delle risorse;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante
«Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge
di stabilita' 2011)»;
Visto l'art. 1, comma 40, della predetta legge 13
dicembre 2010, n.
220, il quale ha, tra l'altro, previsto che la dotazione
del fondo di
cui all'art. 7-quinquies, del citato decreto-legge 10
febbraio 2009,
n. 5, e' incrementata di 924 milioni di euro per l'anno
2011;
Visto, in particolare, il secondo periodo dell'art.
1, comma 40,
della predetta legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale
ha stabilito
che una quota delle risorse di cui al primo periodo,
pari a 874
milioni di euro per l'anno 2011, e' ripartita con
decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri tra le
finalita' indicate
nell'Elenco 1 allegato alla medesima legge n. 220 del
2010;
Visto il terzo periodo dell'art. 1, comma 40, della
predetta legge
220, il quale ha stabilito che le risorse, pari a
250 milioni di
euro, di cui all'ultima voce del richiamato Elenco 1
allegato alla
stessa legge n. 220, sono contestualmente ripartite
con un unico
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere
delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere
finanziario, da
rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della
richiesta;
Visto l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 40, della
predetta legge
220 che rinvia ad apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze l'individuazione dei criteri per gli interventi
nel settore
dell'autotrasporto;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n.
225, recante «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative
e di interventi urgenti in materia tributaria e di
sostegno alle
imprese e alle famiglie», convertito, con modificazioni,
dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, il quale ha previsto
che le risorse
complessive destinate alla liquidazione della quota del
5 per mille
nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro
400.000.000; a
valere su tale importo, una quota fino a 100 milioni
di euro e'
destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica
per ricerca e
assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell' art. 1,
comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge
finanziaria 2007)». Alla determinazione delle risorse
nell'ammontare
indicato al precedente periodo, concorrono le risorse
di cui alle
voci indicate nell'Elenco 1 previsto all'art. 1,
comma 40, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse
finalita';
Visto l'art. 2, comma 4-duodecies, del citato
decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225;
Ritenuto che si rende necessario procedere
all'assegnazione delle
disponibilita' del predetto fondo, nei limiti di 624
milioni di euro
per destinarle alle finalita' di cui al citato Elenco 1
allegato alla
predetta legge n. 220 del 2010;
Ritenuto di procedere alla ripartizione per le
specifiche finalita'
previste dall'allegato 1 della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, delle
risorse destinate agli interventi in favore
del settore
dell'autotrasporto, anche ai sensi dell'art. 2, comma
4-duodecies del
citato decreto legge n. 225 del 2010, con il decreto
del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1,
comma 40, ultimo
periodo della citata legge 220 del 2010,
Rilevato che il Fondo di cui all'art. 7-quinquies,
comma 1, del
predetto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, presenta
le necessarie
disponibilita' finanziarie;
Decreta:
Art. 1
1. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2011,
della somma di
245.000.000 di euro, per il sostegno alle scuole
non statali
attraverso il rifinanziamento del programma di
interventi di cui
all'art. 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2009)».
2. E' disposto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, della somma
di 100.000.000
di euro, gia' destinata alla proroga della liquidazione
della quota
del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche,
di cui all'art. 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del
decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni urgenti
tributarie e
finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali
internazionali
e nazionali operate, tra l'altro, nella forma
dei cosiddetti
"caroselli" e "cartiere", di potenziamento e
razionalizzazione della
riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa
comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento
di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda
in particolari
settori», convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010,
n. 73, nonche' della somma di 100.000.000 di euro, gia'
destinata ad
interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica
per ricerca e
assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'art. 1,
comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge
finanziaria 2007)».
3. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2011,
della somma di
30.000.000 di euro, da destinare agli interventi
straordinari a
sostegno del settore editoriale, nel quadro di
compatibilita'
comunitaria, di cui all'art. 4, commi da 181 a 186,
della legge 24
dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)».
4. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2011,
della somma di
25.000.000 di euro per il sostegno alle universita'
non statali
legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio
1991, n. 243,
recante «Universita' non statali legalmente
riconosciute».
5. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2011,
della somma di
124.000.000 di euro, da destinare agli interventi a
sostegno del
settore dell'autotrasporto, attraverso il
rifinanziamento degli
interventi di cui alle seguenti disposizioni: art. 29,
comma 1-bis,
terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14;
art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227; art. 45,
comma 1, lettera
c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 83-bis,
comma 26, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, commi 103
e 106, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con il decreto di
cui all'ultimo
periodo dell'art. 1, comma 40 della legge 13 dicembre
2010, n. 220 si
provvede a disporre l'utilizzo a favore
del settore
dell'autotrasporto, per l'anno 2011, della somma di
124.000.000 di
euro.
Art. 2
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2011
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 14, foglio n. 216
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