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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2011 Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2011

 

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                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

                           di concerto con

 

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

  Visto il decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  recante  «Misure

urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,   nonche'

disposizioni in materia di produzione lattiera  e  rateizzazione  del

debito nel settore lattiero caseario», convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

  Visto, in particolare, l'art. 7-quinquies, comma  1,  del  predetto

decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  con  il  quale  e'  stato

istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze, un Fondo al fine di  assicurare  il  finanziamento  di

interventi urgenti  e  indifferibili,  con  particolare  riguardo  ai

settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi  connessi  ad

eventi celebrativi;

  Visto,  altresi',  l'art.  7-quinquies,  comma  2,   del   medesimo

decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  il  quale  stabilisce  che

l'utilizzo del Fondo, istituito ai sensi del  comma  1  dello  stesso

articolo, e' disposto con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,

con il  quale  sono  individuati  gli  interventi  da  finanziare,  i

relativi importi indicando, ove necessario, le modalita' di  utilizzo

delle risorse;

  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

di stabilita' 2011)»;

  Visto l'art. 1, comma 40, della predetta legge 13 dicembre 2010, n.

220, il quale ha, tra l'altro, previsto che la dotazione del fondo di

cui all'art. 7-quinquies, del citato decreto-legge 10 febbraio  2009,

n. 5, e' incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011;

  Visto, in particolare, il secondo periodo dell'art.  1,  comma  40,

della predetta legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale ha  stabilito

che una quota delle risorse di cui  al  primo  periodo,  pari  a  874

milioni di euro  per  l'anno  2011,  e'  ripartita  con  decreti  del

Presidente del Consiglio  dei  Ministri  tra  le  finalita'  indicate

nell'Elenco 1 allegato alla medesima legge n. 220 del 2010;

  Visto il terzo periodo dell'art. 1, comma 40, della predetta  legge

220, il quale ha stabilito che le risorse,  pari  a  250  milioni  di

euro, di cui all'ultima voce del richiamato Elenco  1  allegato  alla

stessa legge n. 220, sono  contestualmente  ripartite  con  un  unico

decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  da  pubblicare

nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme  parere  delle  Commissioni

parlamentari competenti per i profili di  carattere  finanziario,  da

rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta;

  Visto l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 40, della predetta  legge

220 che rinvia ad apposito decreto del Ministro delle  infrastrutture

e dei trasporti di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze l'individuazione dei criteri per gli interventi  nel  settore

dell'autotrasporto;

  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.

225, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

e di interventi urgenti in materia  tributaria  e  di  sostegno  alle

imprese e alle famiglie», convertito, con modificazioni, dalla  legge

26 febbraio 2011,  n.  10,  il  quale  ha  previsto  che  le  risorse

complessive destinate alla liquidazione della quota del 5  per  mille

nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000;  a

valere su tale importo, una quota fino  a  100  milioni  di  euro  e'

destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e

assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell' art. 1, comma  1264,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per  la

formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge

finanziaria 2007)». Alla determinazione delle risorse  nell'ammontare

indicato al precedente periodo, concorrono le  risorse  di  cui  alle

voci indicate nell'Elenco 1 previsto  all'art.  1,  comma  40,  della

legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalita';

  Visto l'art. 2, comma  4-duodecies,  del  citato  decreto-legge  29

dicembre 2010, n. 225;

  Ritenuto che si rende necessario procedere  all'assegnazione  delle

disponibilita' del predetto fondo, nei limiti di 624 milioni di  euro

per destinarle alle finalita' di cui al citato Elenco 1 allegato alla

predetta legge n. 220 del 2010;

  Ritenuto di procedere alla ripartizione per le specifiche finalita'

previste dall'allegato 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  delle

risorse   destinate   agli   interventi   in   favore   del   settore

dell'autotrasporto, anche ai sensi dell'art. 2, comma 4-duodecies del

citato decreto legge n. 225 del 2010, con  il  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze di cui all'art.  1,  comma  40,  ultimo

periodo della citata legge 220 del 2010,

  Rilevato che il Fondo di cui all'art.  7-quinquies,  comma  1,  del

predetto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, presenta le necessarie

disponibilita' finanziarie;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

  1.  E'  disposto  l'utilizzo,  per  l'anno  2011,  della  somma  di

245.000.000  di  euro,  per  il  sostegno  alle  scuole  non  statali

attraverso il rifinanziamento del  programma  di  interventi  di  cui

all'art. 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n.  203,  recante

«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2009)».

  2. E' disposto l'utilizzo, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del

decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, della somma di 100.000.000

di euro, gia' destinata alla proroga della liquidazione  della  quota

del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,

di cui all'art. 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge

25 marzo 2010, n. 40,  recante  «Disposizioni  urgenti  tributarie  e

finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali

e  nazionali  operate,  tra  l'altro,  nella  forma  dei   cosiddetti

"caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione  della

riscossione  tributaria   anche   in   adeguamento   alla   normativa

comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al  finanziamento

di un Fondo per incentivi e sostegno  della  domanda  in  particolari

settori», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2010,

n. 73, nonche' della somma di 100.000.000 di euro, gia' destinata  ad

interventi in tema di sclerosi laterale  amiotrofica  per  ricerca  e

assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'art. 1, comma  1264,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per  la

formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge

finanziaria 2007)».

  3.  E'  disposto  l'utilizzo,  per  l'anno  2011,  della  somma  di

30.000.000 di euro,  da  destinare  agli  interventi  straordinari  a

sostegno  del  settore  editoriale,  nel  quadro  di   compatibilita'

comunitaria, di cui all'art. 4, commi da 181 a 186,  della  legge  24

dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per  la  formazione  del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)».

  4.  E'  disposto  l'utilizzo,  per  l'anno  2011,  della  somma  di

25.000.000 di euro per  il  sostegno  alle  universita'  non  statali

legalmente riconosciute di cui alla legge 29  luglio  1991,  n.  243,

recante «Universita' non statali legalmente riconosciute».

  5.  E'  disposto  l'utilizzo,  per  l'anno  2011,  della  somma  di

124.000.000 di euro, da destinare  agli  interventi  a  sostegno  del

settore  dell'autotrasporto,  attraverso  il  rifinanziamento   degli

interventi di cui alle seguenti disposizioni: art. 29,  comma  1-bis,

terzo  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre   2008,   n.   207,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14;

art. 2, comma 2, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227; art. 45, comma 1, lettera

c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 83-bis, comma 26,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, commi  103  e  106,  della

legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con  il  decreto  di  cui  all'ultimo

periodo dell'art. 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 si

provvede   a   disporre   l'utilizzo    a    favore    del    settore

dell'autotrasporto, per l'anno 2011, della somma  di  124.000.000  di

euro.

 

     

Art. 2 
 
  Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  provvede  con  propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 maggio 2011 
 
                                                   Il Presidente      
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                    Berlusconi        
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 14, foglio n. 216 

 

 

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