IL CAPO DELLA DIREZIONE V
del Dipartimento del Tesoro
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante
disposizioni in
materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma
1, in base al
quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia
e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso
effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni
a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse,
riferito ad anno
degli interessi praticati dalle banche e dagli
intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio
italiano dei
cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli
106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nel corso del
trimestre precedente per operazioni della stessa
natura";
Visto il proprio decreto del 25 marzo 2010,
recante la
"classificazione delle operazioni creditizie per
categorie omogenee
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari";
Visto da ultimo il proprio decreto del 29 marzo
2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2011 e, in
particolare,
l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca
d'Italia il compito
di procedere per il trimestre 1° gennaio 2011 - 31
marzo 2011 alla
rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e
dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la
rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge
sull'usura" emanate
dalla Banca d'Italia (pubblicate nella G.U. n. 200
del 29 agosto
2009);
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi
effettivi globali
segnalati dalle banche e dagli intermediari
finanziari con
riferimento al periodo 1° gennaio 2011 - 31 marzo 2011 e
tenuto conto
della variazione, nel periodo successivo al trimestre di
riferimento,
del valore medio del tasso applicato alle
operazioni di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato
dal Consiglio
direttivo della Banca Centrale Europea, la cui
misura sostituisce
quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai
sensi del d.lgs.
24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso
ufficiale di
sconto;
Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394,
convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n.
24, recante
interpretazione autentica della legge 7 marzo
1996, n. 108, e
l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi
dalla Banca
d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su
un campione
di intermediari secondo le modalita' indicate
nella nota
metodologica, relativamente alla
maggiorazione stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio
1999, concernente
l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993
e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla
delimitazione
dell'ambito di responsabilita' del vertice politico
e di quello
amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il
provvedimento di
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi
dell'art. 2
della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di
responsabilita' del
vertice amministrativo;
Avuto presente l'art. 62 del d.lgs. 21 novembre
2007, n. 231,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14
dicembre 2007 che
ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei
cambi e il
passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
Art. 1
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad
anno, praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari,
determinati ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108,
relativamente al trimestre 1° gennaio 2011 - 31
marzo 2011, sono
indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO
A).
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2011.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 30 settembre 2011, ai fini della determinazione degli
interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7
marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, i
tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente
decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un
margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite
e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.
Art. 3
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare
il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7
marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70,
si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la
rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge
sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2011 - 30
giugno 2011 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con
riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1,
del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca
d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con
riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di
intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente
per i casi di ritardato pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti
percentuali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 27 giugno 2011
Il capo della direzione: Maresca
cambi ha rilevato che,
con riferimento al complesso delle operazioni facenti
capo al campione di intermediari considerato,
la maggiorazione
stabilita contrattualmente per i casi di ritardato
pagamento è mediamente pari a 2,1 punti
percentuali.
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2011
Il capo della
direzione:
MARESCA
ALLEGATO A
CATEGORIE DI
OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA
in unità di euro (su
base annua) (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN
CONTO CORRENTE fino a 5.000 11,24 18,0500
oltre 5.000 9,27 15,5875
SCOPERTI SENZA
AFFIDAMENTO fino a 1.500 14,65 22,3125
oltre 1.500 13,94
21,4250
ANTICIPI E SCONTI
COMMERCIALI fino a 5.000 6,63 12,2875
da 5.000 a 100.000 6,34
11,9250
oltre 100.000 4,12
9,1500
FACTORING fino a 50.000
5,77 11,2125
oltre 50.000 3,83 8,7875
CREDITI PERSONALI 11,20
18,0000
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE
FAMIGLIE E ALLE IMPRESE 10,96 17,7000
PRESTITI CONTRO CESSIONE
DEL QUINTO DELLO STIPENDIO fino a 5.000 13,61 21,0125
E DELLA PENSIONE oltre
5.000 11,04 17,8000
LEASING AUTOVEICOLI E
AERONAVALI fino a 25.000 8,66 14,8250
oltre 25.000 7,20
13,0000
LEASING IMMOBILIARE
- A TASSO FISSO 5,76
11,2000
- A TASSO VARIABILE 3,94
8,9250
LEASING STRUMENTALE fino
a 25.000 8,80 15,0000
oltre 25.000 5,36
10,7000
CREDITO FINALIZZATO
ALL'ACQUISTO RATEALE fino a 5.000 12,20 19,2500
oltre 5.000 10,55
17,1875
CREDITO REVOLVING fino a
5.000 17,65 25,6500
oltre 5.000 12,63
19,7875
MUTUI CON GARANZIA
IPOTECARIA
- A TASSO FISSO 5,15
10,4375
- A TASSO VARIABILE 3,19
7,9875
Le categorie di
operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle
Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate
nella Gazzetta
Ufficiale del 29 agosto 2009
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI
MEDI AI FINI
DELLA LEGGE SULL'USURA
Nota metodologica
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare
il fenomeno
dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza
trimestrale i
tassi effettivi globali medi, comprensivi di
commissioni, spese e
remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col
finanziamento,
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto annuale di classificazione delle
operazioni emanato
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce
le operazioni
in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia
il compito di
rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria
riguarda le medie
aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni
censite nel
trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di
importo; non
sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie
di operazioni
condotte a tassi che non riflettono le condizioni del
mercato (ad es.
operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti
legislativi).
Per le operazioni di "credito personale", "credito
finalizzato",
"leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti
contro cessione
del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi
rilevati si
riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel
trimestre; per
esse e' adottato un indicatore del costo del credito
analogo al TAEG
definito dalla normativa comunitaria sul credito al
consumo. Per le
"aperture di credito in conto corrente", gli
"scoperti senza
affidamento", il "credito revolving e con utilizzo
di carte di
credito", gli "anticipi su crediti e sconto
di portafoglio
commerciale" e le operazioni di "factoring" - i
cui tassi sono
continuamente sottoposti a revisione - vengono
rilevati i tassi
praticati per tutte le operazioni in essere nel
trimestre, computati
sulla base dell'effettivo utilizzo.
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e
il complesso
degli intermediari finanziari gia' iscritti
nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del Testo unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari
gia' iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo
testo unico sono
stimati sulla base di una rilevazione campionaria.
Nella costruzione
del campione si tiene conto delle
variazioni intervenute
nell'universo di riferimento rispetto alla precedente
rilevazione. La
scelta degli intermediari presenti nel campione
avviene per
estrazione casuale e riflette la distribuzione per
area geografica.
Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati,
il numero di
operazioni rilevate viene esteso all'intero
universo attraverso
l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come
rapporto tra
la numerosita' degli strati nell'universo e quella
degli strati del
campione.
La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati
omogenei al
fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della
rilevazione. Le
categorie di finanziamento sono definite considerando
l'omogeneita'
delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche
adottate e dal
livello dei tassi di mercato rilevati.
La tabella - che e' stata definita sentita la Banca
d'Italia - e'
composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette
categorie di
operazioni.
Le classi di importo riportate nella tabella sono
aggregate sulla
base della distribuzione delle operazioni tra le
diverse classi
presenti nella rilevazione statistica; lo
scostamento dei tassi
aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna
classe di importo
e' contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del
dicembre 2009,
la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche
introdotte con
la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate
dalla Banca
d'Italia nell'agosto 2009 (1) . Le segnalazioni
inviate dagli
intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti
dalla Banca
d'Italia, attraverso il sito internet, in
risposta ai quesiti
pervenuti (2) .
La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato
l'introduzione
di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene
data separata
evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza
compresi tra
le aperture di credito in conto corrente - ai crediti
personali e
agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi
applicati da
banche e finanziarie per tutte le categorie di
operazioni; sono state
distinte tre tipologie di operazioni di leasing
("autoveicoli e
aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono
stati separati i
TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il
"credito revolving";
la categoria residuale "altri finanziamenti" non
prevede la
distinzione per soggetto finanziato (famiglie o
imprese).
Con riferimento ai prestiti contro cessione del
quinto dello
stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le
modalita' di
assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di
cui all'art.
54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto
dal Regolamento
ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la
classificazione di
tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi
dell'art. 2 comma
2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54
del DPR 180/50,
nello stabilire che gli istituti autorizzati a
concedere prestiti
contro cessione del quinto "non possono assumere in
proprio i rischi
di morte o di impiego dei cedenti" e' unicamente volta
ad escludere
che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie
assicurative,
attivita' riservata alle imprese assicurative
autorizzate.
A causa degli importanti scostamenti tra i
tassi fissi e
variabili rilevati nelle operazioni di leasing
immobiliare, a partire
dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 - 30
giugno 2011
l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a
tasso fisso"
e "a tasso variabile" e' data separatamente al fine
di evitare in
tale comparto fenomeni di razionamento del credito (3) .
Data la metodologia della segnalazione, i
tassi d'interesse
bancari riportati nella tabella differiscono da quelli
rilevati dalla
Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi
armonizzati e
di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini
dell'analisi
economica e dell'esame della congiuntura. Queste
rilevazioni si
riferiscono a campioni, tra loro diversi, di
banche; i tassi
armonizzati non sono comprensivi degli oneri
accessori e sono
ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della
Centrale dei
rischi si riferiscono alle operazioni di
finanziamento di importo
pari o superiore a 30 mila euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi
medi rilevati
vengono corretti in relazione alla variazione del
valore medio del
tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al
trimestre di
riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa
riferimento alle
variazioni del tasso applicato alle operazioni di
rifinanziamento
principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio
direttivo della
Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce
quella della
cessata ragione normale dello sconto.
Come prescrive la legge, il limite oltre il quale
gli interessi
sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i
tassi medi di un
quarto e aggiungendo un margine di ulteriori
quattro punti
percentuali. La differenza tra il limite e il tasso
medio non puo'
essere superiore a otto punti percentuali.
Rilevazione degli interessi di mora
Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi
hanno proceduto a una rilevazione statistica
riguardante la misura
media degli interessi di mora stabiliti
contrattualmente. La
rilevazione ha riguardato un campione di banche e
di societa'
finanziarie individuato sulla base della distribuzione
territoriale e
della ripartizione tra le categorie istituzionali.
In relazione ai contratti accesi nel terzo
trimestre del 2001
sono state verificate le condizioni previste
contrattualmente; per le
aperture di credito in conto corrente sono state
rilevate le
condizioni previste nei casi di revoca del fido
per tutte le
operazioni in essere. In relazione al complesso delle
operazioni, il
valore della maggiorazione percentuale media e'
stato posto a
confronto con il tasso medio rilevato.
(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta
Ufficiale del 29
agosto 2009 n. 200 e sul sito della
Banca d'Italia
(www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usu
ra_ago_09-istruzioni.pdf).
(2) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usur
a_faq.pdf
(3) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una
specifica indagine
presso gli intermediari operanti nel comparto
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