Premessa
Il 7 settembre 2010 e' entrato in vigore il «Piano
straordinario
contro le mafie», varato con legge n. 136 del 13
agosto 2010, che
prevede importanti misure di contrasto alla criminalita'
organizzata
e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali.
Lo strumento della tracciabilita' e' disciplinato
principalmente
dall'art. 3 e dall'art. 6 della legge n. 136 che hanno
gia' subito
una importante modifica ad opera del decreto-legge n.
187 del 12
novembre 2010, in materia di sicurezza pubblica,
convertito con legge
n. 217 del 2010 (in G.U. del 18 dicembre 2010). In
particolare, con
tali provvedimenti normativi sono state apportate
modifiche al
predetto art. 3 della legge n. 136/2010, mentre l'art. 6
del decreto
n. 187/2010, come modificato dalla relativa legge di
conversione, ha,
da un lato, introdotto la disciplina transitoria sulla
tracciabilita'
dei pagamenti per i contratti di appalto in corso al 7
settembre 2010
e, dall'altro, chiarito, con interpretazione
autentica, alcune
importanti espressioni contenute nel testo dell'art. 3.
L'Autorita' ha adottato, in materia, due atti di
determinazione,
rispettivamente n. 8 del 18 novembre 2010, recante
«Prime indicazioni
sulla tracciabilita' finanziaria ex art. 3, legge 13
agosto 2010, n.
136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187»,
e n. 10 del
22 dicembre 2010, recante «Ulteriori indicazioni sulla
tracciabilita'
dei flussi finanziari». La prima adottata
all'indomani della
pubblicazione sulla G.U. del d.l. n. 187/2010; la
seconda, adottata a
seguito dell'entrata in vigore della legge n.
217/2010, di
conversione del d.l. 187/2010.
A far data dal 2 maggio 2011 e' entrato, inoltre, in
funzione un
sistema semplificato per l'acquisizione del CIG
per talune
fattispecie.
Alla luce dell'esperienza acquisita nel primo
periodo di
applicazione della legge, l'Autorita' ritiene necessario
emanare una
nuova determinazione che riordini quanto affermato
nei precedenti
atti e fornisca nuove linee interpretative ed
applicative anche in
relazione ad alcune specifiche fattispecie.
Pertanto, la presente determinazione e' da
considerarsi sostitutiva
delle due precedenti determinazioni n. 8 e n. 10 del
2010.
Sulla base di quanto sopra considerato,
IL CONSIGLIO
approva le linee guida sulla tracciabilita' dei flussi
finanziari ai
sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Roma, 7 luglio 2011
Il presidente
relatore: Brienza
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 8
luglio 2011
Il segretario: Esposito
Indice
1. Le finalita' della legge n. 136/2010.
2. Entrata in vigore e regime transitorio.
2.1 Contratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010.
2.2 Contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010.
2.3 L'adeguamento automatico.
3. Ambito di applicazione.
3.1 Soggetti tenuti all'osservanza degli
obblighi di
tracciabilita'.
3.2 La filiera delle imprese.
3.2.1 Esemplificazioni di filiera rilevante per i
contratti di
servizi e forniture.
3.3 Concessionari di finanziamenti pubblici anche
europei.
3.4 I flussi finanziari soggetti a tracciabilita'.
3.5 Concessioni di lavori e servizi.
3.6 Tracciabilita' tra soggetti pubblici.
3.7 Contratti con operatori non stabiliti in Italia.
3.8 Contratti nei settori speciali.
3.9 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II,
parte I, del
Codice.
3.10 Contratti ex articolo 25 del Codice.
3.11 Contratti di sponsorizzazione ex articolo 26 del
Codice.
3.12 Incarichi di collaborazione.
3.13 Amministrazione diretta e cottimo fiduciario.
3.14 Ipotesi peculiari.
Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ed
imprese riunite.
Cash pooling.
Compensazione e datio in solutum ex articolo 53,
comma 6 del
Codice.
4. Fattispecie specifiche.
4.1 Servizi bancari e finanziari.
4.2 Servizio di tesoreria degli enti locali.
4.3 Servizi legali.
4.4 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto.
4.5 Servizi sanitari.
4.6 Erogazioni e liberalita' a favore di soggetti
indigenti.
4.7 Servizi di ingegneria ed architettura.
4.8 Contratti stipulati dalle agenzie di viaggio.
4.9 Cessione dei crediti.
4.10 Contratti nel settore assicurativo.
4.11 Contratti di associazione.
4.12 Contratti dell'autorita' giudiziaria.
4.13 Risarcimenti ed indennizzi.
4.14 Cauzioni.
5. Modalita' di attuazione della tracciabilita'.
5.1 Utilizzo di conti correnti bancari o postali
dedicati.
5.2 Reintegro dei conti correnti dedicati.
5.3 Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
6. Richiesta ed indicazione del CIG e del CUP.
6.1 Il codice CUP.
6.2 Il codice CIG.
6.3 Casi di semplificazione del CIG.
6.4 Il CIG negli accordi quadro.
6.5 Il CIG nelle gare divise in piu' lotti.
6.6 Acquisti destinati a piu' commesse.
7. La tracciabilita' attenuata.
7.1 Pagamenti ex art. 3, comma 2.
7.2 Pagamenti ex art. 3, comma 3.
7.3 Utilizzo di carte carburante.
7.4 Pagamenti delle utenze della pubblica
amministrazione.
8. Il fondo economale.
9. Comunicazioni.
1. Le finalita' della legge n. 136/2010.
E' necessario preliminarmente svolgere alcune
riflessioni di
carattere generale sulle finalita' della legge n.
136/2010, al fine
di cogliere la reale portata delle disposizioni sulla
tracciabilita'
e, soprattutto, di delineare una linea guida
interpretativa generale,
che consenta di inquadrare le specifiche fattispecie
che possono
presentarsi nell'esperienza concreta, mediante un
approccio di tipo
sistematico.
Cio' allo scopo di individuare la chiave di lettura
che permetta di
sciogliere eventuali dubbi interpretativi,
affinche' gli enti
affidanti e gli operatori economici possano
identificare, caso per
caso, le corrette regole applicative da seguire,
atteso che la
valutazione in ordine all'assoggettabilita' alla
tracciabilita' delle
singole fattispecie rimane di loro esclusiva competenza.
A tale scopo, e' opportuno rammentare che le
disposizioni sulla
tracciabilita' dei flussi finanziari sono dettate
da una legge
contenente misure di contrasto alla criminalita'
organizzata,
denominata «piano straordinario contro le mafie», legge
che e' stata
approvata all'unanimita' dal Parlamento.
Si tratta, quindi, di uno degli strumenti che
l'ordinamento
appronta nel dichiarato intento di arginare la
penetrazione economica
delle organizzazioni mafiose nell'attivita' di
esecuzione delle
commesse pubbliche; la finalita' specifica e'
quella di rendere
trasparenti le operazioni finanziarie relative
all'utilizzo del
corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da
consentire un
controllo a posteriori sui flussi finanziari
provenienti dalle
amministrazioni pubbliche ed intercettare eventuali usi
degli stessi
da parte di imprese malavitose.
La legge n. 136/2010 costituisce, pertanto, la
sintesi di un
approccio innovativo alle strategie di contrasto dei
tentativi di
penetrazione mafiosa nell'economia legale, di cui le
disposizioni
sulla tracciabilita' rappresentano solo un
tassello, anche se
fondamentale.
Con l'obiettivo di prevenire le infiltrazioni mafiose
negli appalti
pubblici, la norma prevede, infatti, che tutti i
movimenti finanziari
connessi a contratti di appalto (e relativi
subappalti e
subcontratti) debbano essere effettuati secondo
modalita', stabilite
nella medesima norma, che ne garantiscano la piena
tracciabilita'.
Obiettivo finale dell'impianto normativo e'
principalmente quello
di anticipare, il piu' a monte possibile, la soglia di
prevenzione,
creando meccanismi che consentano di intercettare i
fenomeni di
intrusione criminale nella contrattualistica pubblica,
attraverso una
rete di monitoraggio idonea a coinvolgere e
responsabilizzare le
componenti sane del sistema, nonche' in grado di
far emergere
indicatori di anomalie e di distorsioni della libera
concorrenza e
del mercato, in relazione ai quali avviare mirate
attivita' di
contrasto.
Il percorso di prevenzione disegnato dal legislatore
con la legge
n. 136/2010 organizza e mette a regime
esperienze e prassi
consolidate, sia pure calibrate su specifici interventi
o settori di
attivita': l'art. 3 della legge n. 136/2010 generalizza
una forma di
controllo dei contratti pubblici, quella della
tracciabilita'
finanziaria, che non costituisce un inedito nel
nostro panorama
legislativo. Essa, infatti, trova un precedente
immediato nelle
previsioni che, in sede correttiva, sono state inserite
nel decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, ossia nel Codice
dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(d'ora in avanti
denominato Codice). In effetti, con il secondo
decreto correttivo
(decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113) e'
stato modificato
l'art. 176 del Codice, dedicato all'affidamento
a contraente
generale, stabilendo che il contenuto degli accordi per
la sicurezza
antimafia delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi di
carattere strategico deve conformarsi alle decisioni
del CIPE, le
quali, a loro volta, vengono adottate sulla base
delle linee-guida
indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta
sorveglianza delle
grandi opere, organismo istituito ai sensi dell'art. 15,
comma 5, del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in
seguito «confluito»
nell'art. 180 del Codice. Inoltre, le prescrizioni del
CIPE, oltre ad
essere vincolanti per l'intera filiera degli
esecutori dell'opera
pubblica (precisa la norma che l'impresa aggiudicataria
e' tenuta a
trasferire i propri obblighi antimafia agli altri
operatori economici
che, a qualunque titolo, partecipano alla realizzazione
dei lavori),
possono prevedere misure per il controllo dei
flussi finanziari,
inclusi quelli concernenti le risorse totalmente o
parzialmente a
carico dei promotori ai sensi dell'art. 175 del
Codice (project
financing) e quelli derivanti da qualunque altra
modalita' di finanza
di progetto. Piu' oltre, la norma puntualizza che
lo schema di
articolazione del monitoraggio finanziario e'
definito sempre dal
CIPE, che puo' indicare, a questo scopo, anche soglie
inferiori ai
limiti previsti dalla normativa in materia di
prevenzione del
riciclaggio.
Inoltre la tracciabilita' ha trovato applicazione
per specifici
interventi quali la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione
dell'Expo 2015, con espresse disposizioni di legge,
ed i relativi
provvedimenti attuativi. Una funzione di indirizzo e'
stata svolta,
nello specifico campo delle grandi opere e degli
interventi relativi
ad Abruzzo ed Expo 2015, dall'apposito Comitato di
coordinamento
istituito presso il Ministero dell'interno, di cui
all'articolo 180
del Codice dei Contratti. Le linee guida
emanate dal CASGO
costituiscono un puntuale parametro interpretativo
della normativa
sulla tracciabilita'.
Sono, poi, distinte le procedure di tracciabilita'
finanziaria a
fini antimafia dai protocolli di monitoraggio
finanziario, che
riguardano le spese per investimenti pubblici o le
contribuzioni a
carico di fondi di sostegno allo sviluppo. Si veda in
tal senso, da
ultimo, la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante
«Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in
materia di processo civile», il cui art. 14 recita:
«Per prevenire
l'indebito utilizzo delle risorse stanziate
nell'ambito della
programmazione unitaria della politica regionale
per il periodo
2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, sono definite le
modalita' e le
procedure necessarie a garantire l'effettiva
tracciabilita' dei
flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte
dei soggetti
beneficiari delle agevolazioni, delle risorse
pubbliche e private
impiegate per la realizzazione degli interventi
oggetto di
finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari
e sul fondo
per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61
della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le
amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
sono tenute,
nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro
assegnate, ad
applicare le modalita' e le procedure definite dal
decreto di cui al
periodo precedente».
In linea generale, la ratio delle norme dettate
dalla legge n.
136/2010 e', quindi, quella di prevenire infiltrazioni
malavitose e
di contrastare le imprese che, per la loro
contiguita' con la
criminalita' organizzata, operano in modo
irregolare ed
anticoncorrenziale. A tal fine, tra l'altro, la legge
prevede che i
flussi finanziari, provenienti da soggetti tenuti
all'osservanza del
Codice e diretti ad operatori economici aggiudicatari di
un contratto
di appalto di lavori, servizi o forniture, debbano
essere tracciati,
in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere
controllato ex
post. Dunque, la legge non si occupa dell'efficienza
della spesa
pubblica, ma si preoccupa di stabilire un meccanismo
che consenta
agli investigatori di seguire il flusso finanziario
proveniente da un
contratto di appalto, al fine di identificare il
soggetto che
percepisce il denaro pubblico, con la finalita' di
evitare, mediante
un meccanismo di trasparenza, che finisca nelle mani
delle mafie.
L'informazione tracciante opera con le stesse
proprieta' di un
codice identificativo e deve, pertanto,
essere funzionale
all'attivita' ricostruttiva dei flussi; inoltre,
occorre garantire
che non sia dispersa l'informazione finanziaria
identificativa del
contratto o del finanziamento pubblico a cui e'
correlata ogni
singola movimentazione di denaro soggetta a
tracciabilita'.
I pilastri fondamentali dell'art. 3 della legge n.
136/2010 sono:
a) l'utilizzo di conti correnti dedicati per
l'incasso ed i
pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da
contratto di
appalto;
b) il divieto di utilizzo del contante per incassi e
pagamenti di
cui al punto a) e di movimentazioni in contante sui
conti dedicati;
c) l'obbligo di utilizzo di strumenti
tracciabili per i
pagamenti.
Resta ferma, infine, l'applicazione delle ulteriori
disposizioni
dettate in materia di contrasto alla criminalita'
organizzata, ove
prevedano controlli piu' stringenti rispetto alle misure
di cui alla
legge n. 136/2010.
2. Entrata in vigore e regime transitorio.
2.1 Contratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010.
La legge n. 136/2010 non prevedeva espressamente
una disciplina
transitoria, circostanza che aveva dato adito ad
interpretazioni
divergenti.
Il profilo trova oggi un'esplicita disciplina all'art.
6, comma 1,
del d.l. n. 187/2010, il quale dispone che «l'articolo 3
della legge
13 agosto 2010 n. 136 si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi
contenute si applicano ai contratti indicati dallo
stesso articolo 3
sottoscritti successivamente alla data di entrata in
vigore della
legge e ai contratti di subappalto e ai
subcontratti da essi
derivanti».
Di conseguenza, devono, in primo luogo, ritenersi
soggetti agli
obblighi di tracciabilita' i contratti sottoscritti dopo
la data del
7 settembre 2010 e piu' in particolare:
a) i contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore
della legge,
relativi a bandi pubblicati dopo la data del 7 settembre
2010;
b) i contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore
della legge,
ancorche' relativi a bandi pubblicati in data
antecedente al 7
settembre 2010;
c) i subappalti ed i subcontratti derivanti
dai contratti
elencati.
Tali contratti devono recare, sin dalla
sottoscrizione, la clausola
relativa agli obblighi di tracciabilita', pena la
nullita' degli
stessi, come espressamente disposto dall'art. 3, comma
8, della legge
n. 136/2010. Naturalmente, cio' che rileva e' la data
della stipula
del contratto (ex art. 11, comma 13 del
Codice) e non
l'aggiudicazione definitiva, ne' tanto meno quella
provvisoria (ex
art. 11, commi 4 e segg. del Codice).
Ogni nuovo rapporto contrattuale, quindi,
e' sottoposto
all'applicazione dell'art. 3, dal momento che, in
occasione della
stipulazione dei contratti, sara' possibile
inserire anche le
clausole sulla tracciabilita'.
Pertanto, sono soggetti agli obblighi di
tracciabilita' i contratti
aventi ad oggetto i lavori o servizi
complementari, per quanto
collegati ad un contratto stipulato antecedentemente
(cfr. art. 57,
comma 5, lett. a) del Codice), nonche' i nuovi
contratti, originati
dalle circostanze indicate dall'art. 140 del
Codice (fallimento
dell'appaltatore, risoluzione per grave
inadempimento) oppure,
ancora, aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che
superino il
quinto dell'importo complessivo dell'appalto (art. 132
del Codice ed
artt. 161 e 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), in
quanto tutte
fattispecie ascrivibili ad un nuovo contratto.
2.2 Contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010.
Per i contratti sottoscritti in data antecedente al
7 settembre
2010 e' stata introdotta una norma
transitoria ad hoc,
successivamente modificata in sede di conversione
del d.l. n.
187/2010. Nella versione originaria, l'art. 6, comma 2,
del d.l. n.
187/2010 prevedeva l'adeguamento di tali contratti (e
dei contratti
di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti),
entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge n.
136/2010 e,
pertanto, entro la data del 7 marzo 2011. Sulla
base del quadro
normativo risultante dalle modifiche apportate
dalla legge di
conversione al decreto legge n. 187/2010 (legge n.
217/2010), il
periodo transitorio, entro cui le parti interessate
devono adeguare i
contratti sottoscritti prima della data del 7
settembre 2010 alle
prescrizioni sulla tracciabilita' dei flussi
finanziari, e' stato
prorogato alla data del 17 giugno 2011 (centottanta
giorni dalla data
di entrata in vigore della legge n. 217/2010).
Spirato tale termine, ogni contratto sara'
sottoposto alle
disposizioni sulla tracciabilita' dei flussi
finanziari senza
possibilita' di ulteriori deroghe o proroghe.
2.3 L'adeguamento automatico.
Il comma 2 dell'art. 6 prevede che, ai sensi
dell'art. 1374 del
codice civile, i contratti sottoscritti prima del 7
settembre 2010,
qualora non abbiano esaurito i propri effetti alla data
di scadenza
del periodo transitorio, «si intendono automaticamente
integrati con
le clausole di tracciabilita' previste dai commi 8 e
9 del citato
articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e successive
modificazioni».
L'art. 1374 c.c. stabilisce che il contratto obbliga
le parti non
solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche
a tutte le
conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in
mancanza, secondo
gli usi e l'equita'.
Con specifico riguardo agli obblighi di
tracciabilita', in
conseguenza di tale previsione, qualora alla scadenza
del periodo
transitorio le parti non abbiano provveduto ad adeguare
i contratti
su base volontaria, detti contratti devono
considerarsi
automaticamente integrati senza necessita' di
sottoscrivere atti
negoziali supplementari e/o integrativi.
Il meccanismo di integrazione automatica, valido
sia per i
contratti principali che per i contratti a valle
(subappalti o
subcontratti), e', quindi, idoneo ad evitare la
grave conseguenza
della nullita' assoluta dei contratti sprovvisti delle
clausole della
tracciabilita' alla scadenza del periodo transitorio,
sancita dal
comma 8 dell'art. 6 della legge n. 136/2010,
consentendo, altresi',
di abbattere gli elevati costi connessi alla stipula
di eventuali
atti aggiuntivi.
L'integrazione automatica dei contratti semplifica,
inoltre, gli
oneri di controllo posti in capo alle stazioni
appaltanti dal comma 9
dell'art. 3 della legge n. 136/2010, per i contratti
antecedenti alla
data del 7 settembre 2010 ed in corso di esecuzione alla
scadenza del
periodo transitorio, dal momento che anch'essi,
come osservato,
devono intendersi automaticamente emendati in senso
conforme ai nuovi
obblighi di tracciabilita'.
Al riguardo, e' opportuno che le stazioni
appaltanti, per i
contratti in corso di esecuzione alla scadenza
del periodo
transitorio, inviino agli operatori economici una
comunicazione con
la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione
automatica del
contratto principale e dei contratti da esso
derivati. In detta
comunicazione, le stazioni appaltanti provvedono,
inoltre, a
comunicare il CIG (e l'eventuale CUP) del contratto,
laddove non
precedentemente previsto.
3. Ambito di applicazione.
3.1 Soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di
tracciabilita'.
In linea generale, in considerazione del fatto che la
normativa in
esame ha finalita' antimafia e che la normativa
antimafia trova
applicazione generalizzata ai contratti pubblici,
sono senz'altro
tenuti all'osservanza degli obblighi di
tracciabilita' tutti i
soggetti sottoposti all'applicazione del Codice;
di conseguenza
l'articolo 3 della legge n.136 si applica alle «stazioni
appaltanti»,
definite all'art. 3, comma 33, del Codice come «le
amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo
32» ed agli
enti aggiudicatori di cui all'art. 207 del Codice,
ivi incluse le
imprese pubbliche. Si rammenta che le amministrazioni
aggiudicatrici,
a loro volta, sono individuate dal comma 25 del
richiamato articolo,
che menziona «le amministrazioni dello Stato; gli
enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di
diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque
denominati, costituiti da detti soggetti».
3.2 La filiera delle imprese.
Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010
afferma: «Gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle
imprese nonche' i concessionari di finanziamenti
pubblici anche
europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai
servizi e alle
forniture pubblici devono utilizzare uno o piu'
conti correnti
bancari o postali (...)».
Nel definire la nozione di «filiera» e' necessario
tener presente
la ratio ispiratrice delle norme in questione,
ravvisabile, come
visto, nella finalita' di prevenire infiltrazioni
malavitose, di
contrastare le imprese che, per la loro
contiguita' con la
criminalita' organizzata, operano in modo
anticoncorrenziale e di
facilitare l'attivita' di investigazione, permettendo un
piu' agevole
controllo ex post degli incassi e dei pagamenti
connessi alle
commesse pubbliche.
Si comprende, allora, come il concetto di filiera
delle imprese
abbia assunto un ruolo chiave nell'interpretazione
degli obblighi
scaturenti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.
A riguardo si osserva che il decreto legge n.
187/2010, all'art. 6,
comma 3, ha indicato i confini perimetrali della
nozione, facendovi
rientrare i subappalti di cui all'art. 118 del
Codice, nonche' i
subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non
esclusiva, del
contratto. L'art. 6, comma 3, del d.l. n. 187/2010
chiarisce che
l'espressione «filiera delle imprese» si intende
riferita «ai
subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11
del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' ai
subcontratti stipulati
per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto».
Pertanto, la
dizione «contratti di subappalto» include i
subappalti e i
subcontratti «assimilati» ai subappalti ai sensi
dell'art. 118, comma
11, prima parte, del Codice; la dizione
«subcontratti» designa,
invece, l'insieme piu' ampio dei contratti derivati
dall'appalto,
ancorche' non qualificabili come subappalti.
Pertanto, la
tracciabilita' si applica anche ai subcontratti che
non prevedono
apporto di manodopera e/o non superano i limiti
quantitativi indicati
nell'art. 118, comma 11, del Codice.
In argomento, si rammenta che il d.P.R. 2 agosto
2010, n. 150,
recante il regolamento in materia di rilascio delle
informazioni
antimafia a seguito di accesso nei cantieri, all'art. 1,
precisa che
le imprese interessate all'esecuzione dei lavori
pubblici sono «tutti
i soggetti che intervengono a qualunque titolo
nel ciclo di
realizzazione dell'opera, anche con noli e
forniture di beni e
prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura
intellettuale,
qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei
subcontratti».
Cio' risulta anche coerente con la finalita' di
interesse pubblico
che impone all'appaltatore l'obbligo di comunicare
alla stazione
appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo e
l'oggetto del
contratto per i subcontratti stipulati per l'esecuzione
del contratto
principale, a prescindere dalla loro
riconducibilita' alla
definizione di subappalto ai sensi dell'art. 118,
comma 11, del
Codice (cfr., in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. I,
12 novembre
2008, n. 10059). D'altra parte, l'autorizzazione
della stazione
appaltante, disciplinata al citato art. 118, comma 8,
e' richiesta
anche per i subcontratti di importo inferiore al 2%
dell'importo
della prestazione affidata o di importo inferiore a
100.000 euro
(come chiarito dall'Autorita' nella determinazione
n. 6 del 27
febbraio 2003), proprio in ragione del potere di
controllo, con
finalita' di ordine pubblico, inteso a prevenire
il rischio di
infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche,
con conseguente
carattere pubblicistico della valutazione riservata
alla pubblica
amministrazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 24
marzo 2010, n.
1713).
A titolo esemplificativo, per gli appalti di
lavori pubblici,
possono essere ricompresi: noli a caldo, noli a freddo,
forniture di
ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture
di inerti,
trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento
terra e rifiuti,
guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie
di cantiere
(cfr., al riguardo, le Linee guida antimafia di cui
all'art. 16,
comma 4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39,
recante »Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici
verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6
aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile»).
Ai fini dell'assoggettabilita' agli obblighi di
tracciabilita', non
assumono rilevanza ne' la forma giuridica (ad
esempio, societa'
pubblica o privata, organismi di diritto pubblico,
imprenditori
individuali, professionisti) ne' il tipo di attivita'
svolta dagli
operatori economici. E' possibile, peraltro, che il
primo operatore
economico della filiera possa rivestire, al contempo, la
qualifica di
stazione appaltante, tenuta all'espletamento di
procedure di gara per
l'individuazione dei propri subcontraenti. In tal
caso, ovviamente,
oltre al tracciamento dei flussi a monte, sara' il
medesimo operatore
economico ad agire, a fini di tracciabilita',
come stazione
appaltante, assumendo in questa veste i
conseguenti obblighi
comportamentali, quali l'acquisizione del CIG.
In merito all'estensione della filiera, risulta
chiaro, l'intento
del legislatore di ampliare quanto piu' possibile il
perimetro della
tracciabilita' dei flussi finanziari collegati a
commesse pubbliche;
tuttavia, occorre ricercare un criterio di
ragionevolezza che
permetta di definire la nozione di filiera rilevante,
evitando di
includervi fattispecie contrattuali lontane
dall'appalto principale.
In altri termini, se e' pacifica l'inclusione
dell'appaltatore e del
subappaltatore nella filiera, molti dubbi, come
testimonia il numero
elevatissimo di quesiti in argomento sottoposti
all'attenzione
dell'Autorita', suscita la figura del subcontraente,
espressamente
indicata dall'art. 3 della legge n. 136/2010.
Il criterio a cui ricorrere e', anche in tal caso,
quello della
stretta dipendenza funzionale della prestazione
oggetto del
subcontratto rispetto a quella dell'appalto principale,
da applicare
in relazione alle concrete modalita' del ciclo
di esecuzione
dell'appalto, vale a dire della capacita' delle parti
dell'appalto di
selezionare ex ante le sole attivita' necessarie in via
immediata per
realizzare il servizio o la fornitura pubblici. Di
conseguenza, cio'
che rileva non e' tanto il grado
dell'affidamento o del
sub-affidamento, ma la sua tipologia (subappalto o
subcontratto
necessario a qualsiasi titolo per l'esecuzione
del contratto
principale), a prescindere dalla posizione che il
subcontraente
occupa nella catena dell'organizzazione imprenditoriale.
Si deve trattare, dunque, di subcontratti che
presentano un filo di
derivazione dal contratto principale, nel senso di
essere attinenti
all'oggetto di tale contratto. Andrebbero escluse,
pertanto, quelle
tipologie di attivita' collaterali, in cui viene a
scemare il nesso
di collegamento con il contratto principale. Nesso
che, invece,
permane anche quando il contratto derivato non
presenti un
asservimento esclusivo rispetto a quello principale.
Quanto sinora esposto, per gli appalti di
fornitura, induce a
ritenere che l'ultimo rapporto contrattuale rilevante
ai fini della
tracciabilita' dovrebbe essere quello relativo alla
realizzazione del
bene oggetto della fornitura principale, con esclusione
dalla filiera
rilevante di tutte le sub-forniture destinate a
realizzare il
prodotto finito: si tratta di subforniture di
componentistica o di
materie prime necessarie per lo svolgimento
dell'attivita' principale
dell'operatore economico - assemblaggio o produzione
del prodotto
finale - indipendentemente dal successivo utilizzo o
destinazione (ad
un soggetto pubblico o privato) dello stesso prodotto
finale.
Questa regola generale dovrebbe, pero', tenere
conto dei casi
particolari nei quali l'oggetto della prestazione del
subcontratto
torna ad assumere diretta e specifica
rilevanza ai fini
dell'esecuzione della prestazione principale
dell'appalto. Cio'
avviene, ad esempio, nel caso in cui i beni o i servizi
oggetto del
subcontratto presentino caratteristiche di unicita' o
specificita'
tali da risultare essenziali ai fini della
realizzazione del
prodotto/servizio destinato alla pubblica
amministrazione. In questi
casi, infatti, anche la fornitura della materia prima
puo' ritenersi
funzionalmente collegata all'esecuzione dell'appalto
e, quindi,
inclusa nella filiera rilevante.
Non sono, invece, sottoposti alla normativa di cui
all'art. 3 della
legge n. 136/2010 i contratti finalizzati all'acquisto
di beni che
confluiscono nelle scorte di magazzino
dell'operatore economico,
qualora i medesimi contratti precedano l'affidamento
della commessa
pubblica e prescindano da quest'ultima. In tale caso,
infatti, viene
meno l'elemento della dipendenza funzionale
della prestazione
dall'appalto e, quindi, non sussistono i presupposti per
l'inclusione
del rapporto contrattuale nella filiera rilevante.
Chiaramente, il
ricorso ad acquisti destinati a magazzino non deve
tradursi in uno
strumento di elusione della tracciabilita'.
3.2.1 Esemplificazioni di filiera rilevante per i
contratti di
servizi e forniture.
A differenza del settore dei lavori pubblici, per
il quale una
esemplificazione della filiera rilevante e'
rinvenibile nella
normativa di settore citata e nelle Linee Guida per
l'Abruzzo, nel
settore dei servizi e delle forniture occorre fare
riferimento ai
criteri generali evidenziati nel paragrafo
precedente, effettuando
una valutazione in relazione al ciclo dello specifico
appalto.
Si riporta, a mero titolo esemplificativo, una
casistica di
possibili ipotesi di filiera rilevante in
relazione ad alcune
tipologie di contratti. Si tratta solo di ipotesi
generali che,
quindi, non hanno alcuna pretesa di esaustivita': le
prestazioni dei
singoli contratti devono, comunque, essere valutate
dalle stazioni
appaltanti e dagli operatori economici nel rispetto,
imprescindibile,
dell'obiettivo della norma di prevenire le
infiltrazioni criminali
nei diversi settori economici.
1) Appalto di un ente locale avente ad oggetto la
fornitura di
libri, destinati, ad esempio, ad una biblioteca
pubblica.
L'appalto viene aggiudicato ad un'impresa
distributrice (grossista)
che stipula subcontratti con le imprese editoriali per
la provvista
dei volumi. Poiche' i beni (libri) oggetto della
fornitura principale
non sono direttamente realizzati e stampati dal
grossista, bensi'
dall'impresa editrice, il subcontratto tra questi
ultimi soggetti
puo' essere considerato come funzionalmente collegato
all'esecuzione
del contratto di appalto e, quindi, e' soggetto alla
disciplina della
tracciabilita'.
Al contrario, gli obblighi di tracciabilita'
non dovranno
applicarsi ai rapporti contrattuali conclusi
dall'impresa editoriale
con i propri fornitori, relativi, ad esempio,
all'acquisto di partite
di carta o di altri materiali, macchinari e servizi
necessari per la
stampa dei libri, tanto nel caso in cui l'impresa
editrice sia essa
stessa affidataria dell'appalto, quanto nel caso,
sopra illustrato,
in cui fornisca i beni all'impresa di distribuzione
esecutrice del
contratto di appalto con la pubblica amministrazione.
2) Appalto consistente nella fornitura standard
di personal
computer o di strumentazioni elettroniche in favore di
una pubblica
amministrazione.
L'appaltatore e' il diretto produttore del
personal computer o
degli strumenti elettronici oggetto della fornitura, ma
acquista da
terzi fornitori la componentistica necessaria per
l'assemblaggio. In
questo caso, si ritiene possano essere esclusi
dalla filiera
rilevante i fornitori della componentistica, la cui
prestazione non
e', infatti, funzionalmente collegata all'esecuzione
della fornitura
principale.
3) Appalto per la fornitura di automobili in favore
dell'ente.
L'aggiudicatario dell'appalto e' un concessionario
di autoveicoli
di serie che provvede all'approvvigionamento
degli stessi
rivolgendosi alla societa' produttrice (casa
madre). Poiche' le
automobili costituiscono l'oggetto della fornitura
principale, la
prestazione della casa produttrice risulta essenziale
rispetto al
ciclo esecutivo dell'appalto: pertanto, il
contratto tra il
concessionario e la societa' casa madre e' rilevante ai
sensi della
normativa sulla tracciabilita', mentre non lo sono
gli ulteriori
contratti stipulati dalla casa produttrice con i
fornitori della
componentistica necessaria per la costruzione delle
autovetture.
4) Appalto della ASL per la fornitura di
attrezzature sanitarie
destinate alle strutture ospedaliere.
L'impresa appaltatrice che fornisce le
apparecchiature opera come
grossista e si approvvigiona presso una terza impresa
che produce le
strumentazioni. Per realizzare il prodotto finito,
quest'ultima
impresa acquista la componentistica dai propri
fornitori. In tal
caso, l'ultimo contratto rilevante ai sensi dell'art.
3, legge n.
136/2010, e' quello che coinvolge l'impresa che
realizza le
attrezzature sanitarie richieste dal committente
pubblico, a
prescindere dal livello della filiera nel quale tale
contratto si
colloca (vale a dire, che ci sia o meno
l'intermediazione di
un'impresa distributrice).
5) Appalto di forniture di medicinali affidato da una
ASL.
L'appaltatore puo' essere un distributore di
medicinali o
un'impresa farmaceutica: nel primo caso, l'appaltatore
e' un'impresa
distributrice - grossista - che, a sua volta, acquista
i medicinali
da un'impresa farmaceutica, la quale stipula ulteriori
subcontratti
con i produttori dei principi attivi e della materia
prima necessari
per la composizione dei medicinali. In tal caso,
l'appaltatore non
realizza direttamente il prodotto finito oggetto
della fornitura
pubblica richiesta, ma provvede soltanto alla sua
distribuzione. Per
queste ragioni, l'impresa farmaceutica che realizza i
medicinali e'
da includere nella filiera rilevante, mentre ne
e' escluso il
produttore di principi attivi o il fornitore della
materia prima, la
cui prestazione non presenta un collegamento
funzionale con la
fornitura di medicinali oggetto dell'appalto; nel
secondo caso,
l'appaltatore e' l'impresa farmaceutica che produce
direttamente i
medicinali richiesti dalla ASL. Anche in questa
ipotesi, sulla base
delle precedenti considerazioni, i subcontratti
stipulati per la
provvista dei principi attivi o della materia prima
necessaria al
confezionamento dei medicinali non rientrano nella
filiera rilevante
dello specifico appalto, in quanto riguardano
l'attivita' ordinaria
dell'impresa farmaceutica.
6) Appalto consistente nel servizio di mensa in favore
di un ente
pubblico.
La prestazione dell'appaltatore consiste anche nella
fornitura di
bevande e prodotti alimentari per il cui
approvvigionamento
l'appaltatore si rivolge a propri fornitori. Il
fornitore di bevande
(ad es., bottiglie di acqua), a sua volta, stipula
subcontratti con
il produttore dei contenitori di plastica e degli
altri materiali
necessari per confezionare il prodotto. A
riguardo, mentre la
fornitura di bottiglie di acqua e'
funzionalmente collegata
all'esecuzione della prestazione principale (servizio
di mensa) ed
e', quindi, inclusa nell'ambito applicativo della legge
n. 136/2010,
la fornitura dei contenitori e degli altri materiali non
presenta la
stessa caratteristica; pertanto, i relativi
subcontratti non
rientrano nella filiera rilevante. Allo stesso modo, per
la provvista
di prodotti alimentari, ad esempio derivati dal latte,
l'appaltatore
si rivolge all'impresa distributrice dei prodotti che
sono stati, a
loro volta, acquistati presso un'impresa casearia.
L'impresa casearia
si rifornisce del latte presso i diretti produttori.
Rispetto al
servizio di mensa, l'ultimo rapporto rilevante ai
fini della
disciplina della tracciabilita' e' il contratto
tra l'impresa
distributrice e quella casearia.
7) Appalto dell'ente pubblico locale per il servizio
di trasporto
degli studenti di un istituto scolastico pubblico.
L'impresa affidataria stipula un contratto di noleggio
del mezzo di
trasporto (scuolabus) con un'impresa che, a sua volta,
si rivolge a
terzi (ad es., concessionaria di automezzi) per
l'acquisto dello
stesso. In questa ipotesi, l'esecuzione del
contratto di appalto
consiste nell'attivita' di trasferimento degli
studenti resa
dall'impresa trasportatrice ed il noleggio del
mezzo dedicato a
quello specifico servizio assume
significativita' ai fini
dell'individuazione della filiera rilevante. Al
contrario, e'
estraneo alla filiera il contratto di acquisto del
mezzo.
3.3 Concessionari di finanziamenti pubblici anche
europei.
Dubbi interpretativi sono sorti riguardo
il significato
dell'espressione «concessionari di finanziamenti
pubblici anche
europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai
servizi e alle
forniture pubblici», contenuta nell'art. 3, comma 1,
della legge n.
136/2010. Il problema concerne l'applicazione della
tracciabilita' ai
finanziamenti o agevolazioni erogati da un
soggetto pubblico -
comunitario, nazionale o regionale - a sostegno
dell'attivita'
d'impresa (ad esempio, i contributi erogati alle
imprese a fondo
perduto ovvero i finanziamenti agevolati ad imprese
ex legge 19
dicembre 1992, n. 488).
Sul punto, anche sulla base dell'avviso espresso
dal Ministero
dell'Interno e dall'Avvocatura Generale dello
Stato, si ritiene
quanto segue.
Nelle ipotesi elencate, si rilevano certamente
elementi che
connotano la corresponsione di risorse come
finanziamenti pubblici:
il che sembrerebbe indurre all'applicazione della
disciplina sulla
tracciabilita' dei flussi finanziari. Tuttavia,
tali casi non
risultano immediatamente riconducibili alla prestazione
di forniture,
servizi o lavori pubblici strettamente intesi;
quest'ultima
circostanza, depone, pertanto, nel senso
dell'esclusione delle
predette fattispecie dall'ambito di applicazione
della disciplina
sulla tracciabilita' dei flussi finanziari, atteso che
l'art. 3 della
legge n. 136/2010 richiede espressamente, ai fini
dell'individuazione
dell'ambito soggettivo di applicazione, che i
soggetti siano «a
qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e
alle forniture
pubblici», ovvero richiede una correlazione con
l'esecuzione di
appalti di lavori, servizi e forniture. La natura
eccezionale delle
disposizioni dettate dall'art. 3 esclude, inoltre, che
possa farsi
luogo ad una interpretazione estensiva delle norme. Va
da se' che i
soggetti beneficiari di finanziamenti saranno invece
assoggettati
alla disciplina di cui all'articolo 3 della legge n.
136/2010 qualora
siano «a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai
servizi e alle
forniture pubblici».
Ad ogni buon conto, si consideri che una distinta
disciplina e'
prevista, in materia, dalla legge 18 giugno 2009, n.
69 (recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile»),
il cui art.
14 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze la
definizione delle modalita' necessarie per
garantire l'effettiva
tracciabilita' dei flussi finanziari relativi
all'utilizzo di risorse
pubbliche e private, impiegate per la realizzazione
di interventi
oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali
comunitari e
sul fondo per le aree sottoutilizzate.
Da quanto osservato, emerge che nella dizione
«concessionari di
finanziamenti pubblici» prevista dall'articolo 3
della legge n.
136/2010, devono ritenersi inclusi (e, quindi,
sottoposti agli
obblighi di tracciabilita') i soggetti, anche privati,
destinatari di
finanziamenti pubblici che stipulano appalti
pubblici per la
realizzazione dell'oggetto del finanziamento,
indipendentemente
dall'importo.
3.4 I flussi finanziari soggetti a tracciabilita'.
Dall'ampia dizione impiegata dall'art. 3, comma 1,
discende che la
tracciabilita' dei flussi finanziari trova applicazione,
tra l'altro,
ai flussi finanziari derivanti dai seguenti contratti:
1) contratti di appalto di lavori, servizi e
forniture, anche
quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del
Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso,
ivi compreso
l'affidamento a contraente generale;
2) concessioni di lavori e servizi;
3) contratti di partenariato pubblico privato,
ivi compresi i
contratti di locazione finanziaria;
4) contratti di subappalto, subfornitura e
subcontratti;
5) contratti in economia, ivi compresi gli
affidamenti diretti.
Nel codice civile, all'art. 1655, il contratto
di appalto e'
definito come «il contratto col quale una parte
assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio,
il compimento di un'opera o di un servizio verso un
corrispettivo in
danaro».
Nel Codice, all'art. 3, comma 6, accogliendo
la nozione di
derivazione comunitaria, l'appalto pubblico e'
definito come il
contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra
una stazione
appaltante o un ente aggiudicatore ed uno o piu'
operatori economici,
avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura
di prodotti,
la prestazione di servizi come definiti dal Codice
stesso.
Di conseguenza, le norme sulla tracciabilita' dei
flussi finanziari
si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato
un contratto
d'appalto pubblico tra operatore economico e
committente pubblico,
indipendentemente dall'esperimento o meno di
una gara per
l'affidamento dell'opera o del servizio ed a prescindere
dal valore,
che puo' essere anche modico.
Ugualmente, la disposizione si applica ai
concessionari di lavori
pubblici e di servizi, dal momento che la normativa
comunitaria ed il
Codice definiscono la concessione quale «contratto a
titolo oneroso,
concluso in forma scritta, (...) che
presenta le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di lavori (o di
servizi) (...)
ad eccezione del fatto che il corrispettivo (...)
consiste unicamente
nel diritto di gestire l'opera (o i servizi) o in
tale diritto
accompagnato da un prezzo».
Pertanto, la normativa sulla tracciabilita' si
applica ai flussi
finanziari derivanti dai contratti di appalto e di
concessione posti
in essere dalle stazioni appaltanti ai sensi
dell'articolo 32 del
Codice (lavori, servizi e forniture ivi
previsti), dagli enti
aggiudicatori ai sensi dell'articolo 207 e dai soggetti
aggiudicatori
ai sensi dell'articolo 3, commi 31 e 32 del Codice.
Da cio' consegue che la tracciabilita'
trova, altresi',
applicazione ai lavori pubblici da realizzarsi da parte
dei soggetti
privati, titolari di permesso di costruire, che
assumono in via
diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a
scomputo totale
o parziale del contributo previsto per il rilascio del
permesso, ai
sensi dell'art. 16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, e
dell'art. 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n.
1150.
Occorre precisare che l'applicazione della legge n.
136/2010 ai
contratti di appalto ed a quelli di concessione, di cui
agli articoli
30, nonche' 142 e 253, comma 25, del
Codice, prescinde
dall'esperimento di una gara per l'affidamento degli
stessi; in altri
termini si ribadisce che non rileva ne' l'importo del
contratto ne'
la procedura di affidamento utilizzata.
3.5 Concessioni di lavori e servizi.
Le disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 si
applicano anche ai
contratti di concessione aventi ad oggetto
l'acquisizione di lavori e
servizi, posti in essere dalle stazioni
appaltanti, dagli enti
aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori sottoposti al
Codice, ove
la concessione e' definita quale «contratto a
titolo oneroso,
concluso in forma scritta, (...) che
presenta le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di lavori (o di
servizi) (...)
ad eccezione del fatto che il corrispettivo (...)
consiste unicamente
nel diritto di gestire l'opera (o i servizi) o in
tale diritto
accompagnato da un prezzo (...)» (cfr. art. 3, commi 11
e 12).
A riguardo, alcuni operatori economici hanno sollevato
dubbi sulla
possibilita' di dare concreta attuazione agli
obblighi prescritti
dalla normativa, sul presupposto che, in determinati
contratti di
concessione, non vi siano pagamenti effettuati
dall'ente pubblico
concedente in favore del soggetto privato
concessionario.
Anche in tale ipotesi, si evidenzia che la legge
fa riferimento
all'esigenza di tracciare i flussi finanziari generati
dalle commesse
pubbliche. Occorre, infatti, tener presente che le
concessioni, di
norma, sono costruite con operazioni economiche
complesse in cui i
costi possono non essere sostenuti direttamente e/o
integralmente
dall'ente pubblico, ma dalla collettivita' che
usufruisce di un
determinato lavoro o servizio (si pensi, ad esempio,
al trasporto
pubblico locale); cio' non di meno e' necessario
applicare la
tracciabilita' ai pagamenti diretti agli operatori
economici facenti
parte della filiera rilevante (ossia il complesso
di attivita'
necessarie, secondo i criteri sopra evidenziati, per
lo svolgimento
della prestazione). E cio' a prescindere dalla
procedura utilizzata.
Si precisa che gli utenti dei servizi svolti dal
concessionario non
possono considerarsi parte della filiera e che,
pertanto, e'
ammissibile il versamento sul conto corrente postale
intestato alla
tesoreria dell'ente concedente da parte dei
cittadini/utenti al fine
del pagamento di tasse, tributi o tariffe.
E' poi opportuno rammentare che, per le
concessioni di lavori
pubblici, la tracciabilita' si applica anche agli
affidamenti di
lavori alle imprese collegate ai sensi dell'art. 149
del Codice.
Sempre con riguardo alle concessioni di lavori pubblici,
resta fermo
che la tracciabilita' si applica, oltre che agli
appalti di sola
esecuzione dei lavori, anche agli appalti di lavori ad
oggetto misto,
come gli appalti integrati o, comunque, previsti
dall'articolo 53,
comma 2, lett. b) e c) del Codice.
Quanto precede, ovviamente, non incide sugli
obblighi di
tracciabilita' a cui sia eventualmente tenuto il
concessionario che
rivesta la qualifica di amministrazione aggiudicatrice
ai sensi del
Codice (ad esempio perche' organismo di diritto
pubblico) e che sia,
quindi, tenuto ad esperire procedure di gara per
l'acquisto di
lavori, servizi e forniture.
La tracciabilita' si applica, quindi. anche agli
affidamenti dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, pur
se il recente
pronunciamento referendario ha abrogato la
disciplina dettata
dall'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, con
conseguente abrogazione anche del relativo regolamento
di attuazione
(d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168). Come gia' rilevato,
infatti, la
disciplina della tracciabilita' si applica agli
appalti ed alle
concessioni di lavori e servizi indipendentemente dalla
procedura di
affidamento adottata (si vedano anche, al riguardo,
l'articolo 32,
comma 1, lett. c) e comma 3 del Codice). E' opportuno
precisare che,
anche in tal caso, puo' verificarsi che il
concessionario sia, a sua
volta, una amministrazione aggiudicatrice, sottoposta
agli obblighi
di tracciabilita' derivanti da tale qualifica
soggettiva.
3.6 Tracciabilita' tra soggetti pubblici.
E' escluso dall'ambito di applicazione della
tracciabilita' il
trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni
dello Stato in
favore di soggetti pubblici (anche in forma
societaria) per la
copertura di costi relativi alle attivita' espletate in
funzione del
ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche
perche' tale
trasferimento di fondi e', comunque, tracciato.
Devono ritenersi, parimenti, escluse dall'ambito di
applicazione
della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro
derivanti da
prestazioni eseguite in favore di pubbliche
amministrazioni da
soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma
sottoposti ad un
controllo analogo a quello che le medesime esercitano
sulle proprie
strutture (cd. affidamenti in house); cio' in quanto,
come affermato
da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato,
in tale caso
assume rilievo la modalita' organizzativa
dell'ente pubblico,
risultando non integrati gli elementi costitutivi
del contratto
d'appalto per difetto del requisito della terzieta'.
Resta ferma l'osservanza della normativa sulla
tracciabilita' per
la societa' in house quando la stessa affida
appalti a terzi,
rivestendo in tal caso la qualifica di stazione
appaltante.
Sono, altresi', esclusi gli appalti di cui al
secondo comma
dell'art. 19 del Codice e, cioe', gli «appalti
pubblici di servizi
aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o
da un ente
aggiudicatore ad un'altra amministrazione
aggiudicatrice o ad
un'associazione o consorzio di amministrazioni
aggiudicatrici, in
base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano
in virtu' di
disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative pubblicate,
purche' tali disposizioni siano compatibili con il
trattato». Si
ritiene, al riguardo, che, in considerazione della ratio
della legge
n. 136/2010, detti appalti non siano soggetti agli
obblighi di
tracciabilita' in quanto contenuti in un perimetro
pubblico, ben
delimitato da disposizioni legislative,
regolamentari o
amministrative, tali da rendere ex se tracciati i
rapporti, anche di
natura finanziaria, intercorrenti tra le
amministrazioni
aggiudicatrici (per un esempio di soggetti
rientranti in tale
previsione normativa, si veda la sentenza del
TAR Toscana n.
1042/2010).
A titolo esemplificativo, rientrano nell'ipotesi
in esame i
contratti aventi ad oggetto i servizi forniti dalla
Banca d'Italia di
cui all'art. 19, comma 1, lett. d), ultima parte (ad
esempio, il
servizio di tesoreria per conto dello Stato).
Soggiace, invece, agli obblighi di tracciabilita' la
procedura di
selezione del socio privato di una societa' mista
con contestuale
affidamento dei compiti operativi al socio stesso
(cd. socio
operativo): conseguentemente, per tale fattispecie,
e' necessario
richiedere il CIG all'Autorita'.
Parimenti, sono soggetti agli obblighi di
tracciabilita' i
contratti aggiudicati da un'amministrazione
aggiudicatrice o da un
ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione
aggiudicatrice o ad
un'associazione o consorzio di amministrazioni
aggiudicatrici, in
condizioni di concorrenza con operatori di mercato.
3.7 Contratti con operatori non stabiliti in Italia.
Una questione particolarmente delicata concerne
l'applicazione
della tracciabilita' ai contratti sottoscritti
tra pubbliche
amministrazioni italiane ed operatori economici
non stabiliti
all'interno dei confini nazionali.
Anche su tale aspetto e' stato espresso un parere
da parte del
Ministero dell'Interno e dell'Avvocatura Generale dello
Stato.
Al riguardo, si ritiene che attesa la ratio
dell'art. 3 e la
sanzione di nullita' connessa al suo mancato rispetto,
gli obblighi
di tracciabilita' abbiano natura imperativa e
le relative
disposizioni siano norme di applicazione necessaria,
anche alla luce
delle ordinarie regole di diritto internazionale
privato.
Peraltro, sul piano sanzionatorio, in assenza di
specifici accordi
con gli Stati esteri di provenienza del soggetto
esecutore, il
principio di territorialita' sembra escludere la
possibilita' che
l'operatore economico straniero non stabilito in
Italia possa, di
fatto, essere assoggettato alle sanzioni stabilite
dall'art. 6 della
legge n. 136/2010. Eventuali inadempimenti potranno,
in sostanza,
valere solo sul piano contrattuale.
Occorre anche considerare che, per tali contratti,
la eventuale
filiera rilevante puo' realizzarsi in territorio non
italiano. Ad
esempio, nel caso di acquisto, da parte di stazioni
appaltanti, di
forniture o servizi infungibili, da un operatore
economico non
stabilito sul territorio nazionale, si puo'
verificare, nella
pratica, che il solo operatore economico in grado di
eseguire la
prestazione opponga un rifiuto all'accettazione
integrale delle
clausole di tracciabilita' (in ipotesi adducendo
una normativa
interna incompatibile), soprattutto per quanto concerne
gli obblighi
a valle. In tali casi, sara' onere dell'amministrazione
sia motivare
in ordine alla sussistenza di un unico possibile
contraente sia
conservare idonea documentazione che comprovi che la
stessa si e'
diligentemente attivata richiedendo
l'applicazione della
tracciabilita' e ferma restando la necessita' di
rispettare tutti gli
obblighi che prescindono dal consenso
dell'operatore economico
privato (ad esempio, richiesta del CIG). A titolo
esemplificativo,
puo' citarsi il caso dei servizi consistenti nella
predisposizione e
concessione di utenze per la consultazione, tramite
rete, della
versione elettronica di riviste scientifiche. Qualora,
in ipotesi,
l'editore straniero rifiuti di inserire nei contratti
a valle la
clausola di tracciabilita', la stazione
appaltante procedera'
comunque all'acquisto del bene o del servizio,
motivando in ordine
alla unicita' del prestatore ed in ordine alla stretta
necessita' di
acquisire quella determinata prestazione (si pensi al
caso di una
universita' dinnanzi all'acquisto «necessitato»
di prestigiose
riviste straniere, ovvero all'acquisto di
un macchinario
«salvavita»).
Diversamente, non sono soggetti a tracciabilita'
i contratti
stipulati da un operatore economico italiano con
una stazione
appaltante estera.
3.8 Contratti nei settori speciali.
Sono soggetti agli obblighi di tracciabilita' i
flussi finanziari
derivanti dai contratti stipulati dalle imprese
pubbliche nell'ambito
dei settori «speciali» individuati dalla direttiva
2004/17/CE e dal
Codice, parte III, mentre sono da ritenersi esclusi i
contratti di
diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di
fuori di tali
attivita'. L'esclusione appare estendibile anche ai
contratti che si
riferiscono ad attivita' sottratte successivamente, in
base ad una
decisione della Commissione europea, al campo di
applicazione della
direttiva 2004/17/CE e del Codice in quanto
«direttamente esposti
alla concorrenza» (art. 30 della direttiva 2004/17/CE e
art. 219 del
Codice). Recentemente, ad esempio, tale e' il caso
dei contratti
destinati all'attivita' di generazione di energia
elettrica per la
«Zona Nord» di cui alla Decisione della Commissione
2010/403/UE del
14 luglio 2010 recepita con decreto 5 agosto 2010
della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche
comunitarie.
Al fine di evitare elusioni della normativa sulla
tracciabilita',
quest'ultima trova altresi' applicazione ai
flussi finanziari
relativi a contratti di appalto affidati direttamente
da un ente
aggiudicatore ai sensi dell'art. 218 del Codice.
3.9 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II,
parte I, del
Codice.
La normativa sulla tracciabilita' trova
applicazione anche con
riguardo ai contratti esclusi di cui al Titolo II,
parte I, del
Codice, purche' gli stessi siano riconducibili
alla fattispecie
dell'appalto. Ad esempio, sono da ritenersi
sottoposti alla
disciplina sulla tracciabilita' gli appalti previsti
dagli articoli
16 (contratti relativi alla produzione e al
commercio di armi,
munizioni e materiale bellico), 17 (contratti segretati
o che esigono
particolari misure di sicurezza) e 18 (contratti
aggiudicati in base
a norme internazionali).
Parimenti, devono ritenersi sottoposti alla
disciplina sulla
tracciabilita' gli appalti di servizi non
prioritari compresi
nell'allegato II B a cui, come e' noto, si applicano,
solo alcune
disposizioni del Codice. A titolo esemplificativo, si
osserva che
l'acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi
di formazione
per il proprio personale configura un appalto di
servizi, rientrante
nell'allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta
l'assolvimento
degli oneri relativi alla tracciabilita'. Il rapporto
tra l'operatore
economico che organizza i corsi formativi ed i
docenti esterni
coinvolti, a seguito di contratti d'opera
per prestazioni
occasionali, invece, e' assimilabile all'ipotesi
prevista dall'art.
3, comma 2 della legge n. 136/2010: ne discende che i
trasferimenti
di denaro conseguenti possono essere esentati
dall'indicazione del
CIG e del CUP, ferma restando l'osservanza delle altre
disposizioni.
Si precisa che la mera partecipazione di un
dipendente di una
stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno
non integra la
fattispecie di appalto di servizi di formazione.
Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con
riguardo all'art.
19, comma 1 del Codice. Quest'ultimo contempla una
molteplicita' di
figure contrattuali eterogenee, non tutte
qualificabili come
contratti d'appalto. A titolo esemplificativo, gli
obblighi di
tracciabilita' non si estendono ai contratti di lavoro
conclusi dalle
stazioni appaltanti con i propri dipendenti (art. 19,
comma 1, lett.
e) ed alle figure agli stessi assimilabili (ad
esempio, la
somministrazione di lavoro con le pubbliche
amministrazioni,
disciplinata dagli articoli 20 e ss. del decreto
legislativo del 10
settembre 2003, n. 276, cosi' come il lavoro
temporaneo ai sensi
della legge 24 giugno 1997, n. 196), fermo restando
che, come in
seguito specificato, sono soggetti a tracciabilita' i
contratti tra
stazione appaltante ed agenzie di lavoro. Parimenti
esclusi dal
perimetro di applicazione della tracciabilita' sono
i contratti
aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di
terreni, fabbricati
esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti
su tali beni
(art. 19, comma 1, lett. a), nonche' concernenti
i servizi di
arbitrato e conciliazione (art. 19, comma 1, lett. c).
Sono invece
soggetti alla tracciabilita' i contratti pubblici di cui
all'art. 19,
comma 1 che sono appalti di servizi, quali i
servizi finanziari
menzionati alla lettera a), secondo periodo, ed i
contratti di
servizi di ricerca e sviluppo di cui alla lettera f).
3.10 Contratti ex articolo 25 del Codice.
Sono esclusi dall'obbligo di richiesta del
CIG e dalla
tracciabilita' gli appalti aggiudicati ai sensi
dell'art. 25 del
Codice e, in particolare:
a) gli appalti per l'acquisto di acqua, se
aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che
esercitano le
attivita' di cui all'art. 209, comma 1 (acqua);
b) gli appalti per la fornitura di energia o di
combustibili
destinati alla produzione di energia, se
aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
che esercitano
un'attivita' di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 208
(gas, energia
termica ed elettricita') e all'art. 212 (prospezione ed
estrazione di
petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).
3.11 Contratti di sponsorizzazione ex articolo 26 del
Codice.
La sponsorizzazione, secondo l'opinione
prevalente, e' quel
contratto con cui un soggetto, c.d. sponsee o
sponsorizzato, assume,
normalmente verso corrispettivo, l'obbligo di
associare a proprie
attivita' il nome o il segno distintivo di altro
soggetto, detto
sponsor o sponsorizzatore. Lo sponsee offre, nella
sostanza, una
forma di pubblicita' indiretta allo sponsor. La
sponsorizzazione deve
essere qualificata come contratto atipico. In ragione
del fatto che
la pubblica amministrazione assuma la veste di sponsor o
di soggetto
sponsorizzato si distingue tra contratto di
sponsorizzazione attiva o
passiva. Nella sponsorizzazione passiva, a cui fa
riferimento l'art.
26 del Codice, la pubblica amministrazione e'
il soggetto
sponsorizzato. Tale contratto non e' catalogabile tra
i contratti
passivi, ma tra quelli attivi in quanto si traduce in
un vantaggio
economico e patrimoniale per l'ente che acquisisce
risorse: pertanto,
non e' soggetto alla disciplina comunitaria e nazionale
sugli appalti
pubblici (salvo il rispetto di quanto prescritto dal
citato art. 26),
ne' agli obblighi di tracciabilita'.
3.12 Incarichi di collaborazione.
Non sono soggetti agli obblighi di tracciabilita' gli
incarichi di
collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»). Data
la contiguita'
delle fattispecie contrattuali in esame ed al
fine di evitare
elusioni della normativa, si raccomanda alle stazioni
appaltanti di
porre particolare attenzione nell'operare la
distinzione tra
contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina si
rinviene nel
citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto
di servizi -
disciplinato dal Codice e soggetto alle regole di
tracciabilita'.
E' opportuno puntualizzare che i servizi di
collocamento e
reperimento di personale, contemplati nell'allegato II B
categoria 22
del Codice (la cui disciplina si rinviene nell'art. 20
del Codice),
sono soggetti agli obblighi di tracciabilita', con
riferimento al
rapporto tra le stazioni appaltanti ed i soggetti
incaricati del
collocamento e del reperimento del personale stesso.
3.13 Amministrazione diretta e cottimo fiduciario.
Gli obblighi di tracciabilita' non si applicano allo
svolgimento di
prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite
amministrazione
diretta, ai sensi dell'art. 125, comma 3 del Codice. E'
opportuno a
riguardo specificare, pero', che le acquisizioni di
beni e servizi
effettuate dal responsabile del procedimento per
realizzare la
fattispecie in economia sono soggette agli obblighi di
cui all'art. 3
della legge n. 136/2010 qualora siano qualificabili come
appalti.
Diversamente sono soggetti agli obblighi di
tracciabilita' gli
acquisti in economia mediante procedura di cottimo
fiduciario, ivi
compresi gli affidamenti diretti di cui all'articolo
125, comma 8
ultimo periodo e comma 11, ultimo periodo.
3.14 Ipotesi peculiari.
Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ed
imprese riunite.
Ciascun componente del raggruppamento temporaneo
di imprese,
disciplinato dall'art. 37 del Codice, e' tenuto ad
osservare, in
proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti,
gli obblighi
derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non
interrompere
la concatenazione di flussi tracciati tra stazione
appaltante e
singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria e' tenuta
a rispettare
nei pagamenti effettuati verso le mandanti le
clausole di
tracciabilita' che devono, altresi', essere inserite nel
contratto di
mandato.
Le medesime considerazioni valgono in relazione
ai consorzi
ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1,
lett. e) del
Codice.
Sono, inoltre, sottoposti a tracciabilita'
anche i flussi
finanziari nell'ambito delle societa' tra imprese
riunite a valle
dell'aggiudicazione ex art. 93 del d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 ed i
propri contraenti, nonche' tra la societa' e le
imprese del
raggruppamento.
Nel caso di consorzi stabili, qualora il
consorzio esegua
direttamente i lavori, lo stesso dovra' osservare gli
obblighi di
tracciabilita' nei rapporti con la stazione
appaltante e con i
subcontraenti. Nella diversa ipotesi in cui il
consorzio indichi le
imprese esecutrici, queste ultime devono avere un conto
dedicato sul
quale il consorzio, a seguito del pagamento da parte
della stazione
appaltante sul conto dedicato dello stesso, effettua a
sua volta il
pagamento.
Cash pooling.
I flussi finanziari tra soggetti facenti parte della
stessa filiera
possono riguardare anche imprese appartenenti ad un
medesimo gruppo.
In alcuni casi, per il regolamento delle transazioni e
la gestione
della liquidita' all'interno di un gruppo sono
utilizzati sistemi di
tesoreria accentrata (cash pooling), che prevedono
l'effettuazione
degli incassi e dei pagamenti sui conti di ciascuna
societa' del
gruppo con azzeramento e trasferimento dei saldi con
periodicita'
convenuta sui conti di un «ente tesoriere». Con
riferimento a tali
ipotesi si segnala quanto segue:
con riguardo agli incassi e pagamenti effettuati
a valere sui
conti delle singole societa' nei confronti di
soggetti esterni al
gruppo, l'obbligo di tracciabilita' dei flussi
finanziari attraverso
l'inserimento del CIG/CUP e l'utilizzo di conti
bancari/postali
dedicati deve essere pienamente assicurato;
nel caso di movimentazioni tra le stesse societa'
del gruppo,
puo' essere utilizzato il sistema del cash
pooling qualora la
societa' capogruppo si assuma espressamente la
responsabilita' della
corretta ricostruibilita' delle singole
operazioni finanziarie
effettuate per ciascun affidamento. Nel caso in cui la
societa' del
gruppo sia una stazione appaltante, e' comunque
necessario acquisire
il CIG anche per gli affidamenti infragruppo al fine
di assicurarne
la puntuale ricostruibilita' (cfr. Comunicato
del Presidente
dell'Autorita' del 2 maggio 2011).
Le informazioni che consentono la ricostruibilita'
delle singole
operazioni effettuate devono essere conservate per 10
anni e devono
essere esibite a richiesta degli organismi deputati ai
controlli.
Si ribadisce, inoltre, che la societa' affidataria
appartenente al
gruppo, qualora affidi a terzi lo svolgimento di
parte della
prestazione, deve assicurare la piena tracciabilita'
di ciascuna
movimentazione finanziaria mediante l'apposizione del
CIG.
Compensazione e datio in solutum ex articolo 53,
comma 6 del
Codice.
Non e' in contrasto con gli obblighi di
tracciabilita' la
compensazione di reciproci crediti tra i soggetti della
filiera (ad
esempio, appaltatore e subcontraente). Ai sensi
dell'art. 1241 c.c.,
quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra,
i due debiti
si estinguono per le quantita' corrispondenti, secondo
la disciplina
prevista dal codice civile.
E' opportuno puntualizzare che l'eventuale
compensazione non puo'
in alcun modo interrompere la filiera degli operatori,
ne' esonerare
dai restanti obblighi inerenti la tracciabilita'
dei flussi
finanziari. A titolo esemplificativo, qualora la
compensazione operi
tra appaltatore e subappaltatore, quest'ultimo sara'
comunque tenuto
ad osservare le regole della tracciabilita' negli
eventuali rapporti
a valle; inoltre, tutti i relativi contratti dovranno
essere muniti
della clausola di tracciabilita' e dovranno essere
altresi' osservate
stringenti misure di rendicontazione atte a comprovare
la avvenuta
compensazione.
Considerazioni non dissimili valgono nell'ipotesi
di datio in
solutum ai sensi dell'art. 53, comma 6, del Codice. Tale
disposizione
consente che il bando di gara preveda, in
sostituzione totale o
parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo del
contratto, il trasferimento all'affidatario della
proprieta' di beni
immobili appartenenti all'amministrazione
aggiudicatrice, gia'
indicati nel programma di cui all'art. 128 del Codice
per i lavori, o
nell'avviso di preinformazione per i servizi e le
forniture, e che
non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico. In
tali casi, e'
opportuno che il CIG venga comunque indicato nei
relativi atti di
compravendita. Rimangono, inoltre, fermi i restanti
obblighi di
tracciabilita'.
4. Fattispecie specifiche.
4.1 Servizi bancari e finanziari.
Devono ritenersi soggetti agli obblighi di
tracciabilita' gli
appalti di servizi bancari e finanziari,
sottoscritti tra
intermediari finanziari abilitati e stazioni appaltanti.
L'inclusione
deriva dalla contemporanea sussistenza del
presupposto oggettivo
(qualificazione alla stregua di contratti di
appalto) e del
presupposto soggettivo (per la natura dei
contraenti) previsti
dall'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010.
L'istituto bancario
assume, a tutti gli effetti, la veste di appaltatore
della filiera,
con conseguente soggezione agli obblighi previsti
dalla normativa
sulla tracciabilita'.
Tuttavia, alcune puntualizzazioni si rendono
necessarie con
riguardo ai contratti di mutuo che implicano normalmente
un rapporto
esclusivo e bilaterale tra stazione appaltante ed
intermediario,
ampiamente ricostruibile ex post: stante tale
peculiarita', si
ritiene ammissibile assoggettare il rimborso delle rate
di mutuo al
regime di tracciabilita' attenuata; cio' comporta
l'utilizzabilita'
del RID, a patto che il CIG venga
indicato nella
autorizzazione/delega all'accredito in conto.
Per i contratti di mutuo stipulati antecedentemente
all'entrata in
vigore della legge n. 136/2010, l'obbligo di
tracciabilita', in caso
di utilizzo del RID, puo' ritenersi assolto mediante
l'abbinamento al
conto dedicato del codice dell'azienda creditrice.
4.2 Servizio di tesoreria degli enti locali.
Il servizio di tesoreria consiste nel complesso
di operazioni
legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e
finalizzate, in
particolare, alla riscossione delle entrate, al
pagamento delle
spese, alla custodia di titoli e valori ed agli
adempimenti connessi
previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti
dell'ente o da
norme pattizie (art. 209 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n.
267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali»,
TUEL).
Secondo l'art. 210 del TUEL, l'affidamento del
servizio deve essere
effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica
stabilite nel
regolamento di contabilita' di ciascun ente, con
modalita' che
rispettino i principi della concorrenza.
A prescindere
dall'inquadramento come appalto o concessione (per
una recente
ricostruzione come concessione di servizi, si veda
Consiglio di
Stato, sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377 e la sentenza
della Cassazione,
sezioni unite, n. 8113/2009), a motivo della
qualificazione del
tesoriere come organo funzionalmente incardinato
nell'organizzazione
dell'ente locale, in qualita' di agente pagatore
(Corte dei conti
Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della tesoreria come
un servizio
bancario a connotazione pubblicistica, si ritiene che
gli obblighi di
tracciabilita' possano considerarsi assolti con
l'acquisizione del
CIG al momento dell'avvio della procedura di
affidamento.
Ulteriori puntualizzazioni si rendono necessarie
con riguardo
all'ordinazione di pagamento impartita dagli
enti locali al
tesoriere. Ai sensi dell'art. 185 del TUEL,
l'ordinazione consiste
nella disposizione impartita, mediante il mandato di
pagamento, al
tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento
delle spese. Il
mandato di pagamento e' sottoscritto dal
dipendente dell'ente
individuato dal regolamento di contabilita' nel rispetto
delle leggi
vigenti e contiene almeno gli elementi indicati dal
citato art. 185,
comma 2. Tra questi, e' prevista l'indicazione della
causale e degli
estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione
della spesa:
in caso di pagamenti assoggettati agli obblighi di
tracciabilita', la
causale del pagamento dovra' riportare il codice
CIG e, ove
necessario, il codice CUP. Si rammenta che il mandato
di pagamento,
ai sensi del comma 3 dell'art. 185, e'
controllato, per quanto
attiene alla sussistenza dell'impegno e della
liquidazione, dal
servizio finanziario, che provvede altresi' alle
operazioni di
contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.
4.3 Servizi legali.
Devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla
tracciabilita'
gli appalti di servizi non prioritari compresi
nell'allegato II B;
tra i servizi indicati nel citato allegato figurano
quelli legali
che, quindi, rientrano nel perimetro delle disposizioni
in esame.
Si evidenzia la stretta contiguita' tra le figure
dell'appalto di
servizi e del contratto di prestazione d'opera
intellettuale di cui
agli articoli 2230 c.c. e seguenti: pertanto la
stazione appaltante
assume l'onere della corretta qualificazione
giuridica della
fattispecie.
A riguardo, si ritiene che il patrocinio legale, cioe'
il contratto
volto a soddisfare il solo e circoscritto
bisogno di difesa
giudiziale del cliente, sia inquadrabile
nell'ambito della
prestazione d'opera intellettuale, in base alla
considerazione per
cui il servizio legale, per essere oggetto di
appalto, richieda
qualcosa in piu', «un quid pluris per prestazione
o modalita'
organizzativa» (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale
di controllo
per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR).
4.4 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.
Gli obblighi di tracciabilita' trovano applicazione
agli appalti
aventi ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni
pasto: le stazioni appaltanti sono, quindi, tenute a
richiedere il
CIG al momento dell'indizione della procedura di
gara per la
selezione della societa' emettitrice e riportare
tale CIG nei
pagamenti effettuati a favore di quest'ultima
(mediante l'uso di
strumenti di pagamento tracciabili). I contratti
sottoscritti devono,
inoltre, essere muniti della clausola di
tracciabilita'. Cio'
chiarito, attese le peculiarita' che caratterizzano il
servizio in
esame, si rendono necessarie alcune specificazioni con
riguardo alla
filiera a valle delle societa' emettitrici e, cioe',
con riferimento
agli obblighi di tracciabilita' in capo agli esercenti
convenzionati.
Al fine di non gravare la rete di esercenti di oneri
sproporzionati,
il CIG potra' essere riprodotto sul frontespizio del
buono pasto in
modo da rendere evidente la connessione tra il
contratto principale
ed il flusso finanziario da esso generato; non
sara' quindi
necessario inserire i singoli CIG nelle fatture, anche
se gli incassi
sono riferibili a piu' commesse. Inoltre non sono
soggetti agli
obblighi di tracciabilita' gli acquisti di beni e
servizi effettuati
a monte dagli esercenti per la fornitura del servizio
sostitutivo di
mensa, dal momento che detti acquisti rientrano
nell'ambito della
normale operativita' dei ristoratori e prescindono
dall'eventuale
spendita del buono pasto, presso i relativi esercizi
commerciali, da
parte di dipendenti pubblici.
4.5 Servizi sanitari.
Un altro tema oggetto di numerosi quesiti riguarda
le prestazioni
socio sanitarie e di ricovero, di specialistica
ambulatoriale e
diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati
in regime di
accreditamento ai sensi della normativa nazionale e
regionale in
materia, sul quale e' stato acquisito il parere
del Ministero
dell'Interno e della Avvocatura Generale dello Stato.
Anche sulla base di tali avvisi, si ritiene
che, attesa la
formulazione letterale dell'art. 3, comma 1, della legge
n. 136/2010,
tali prestazioni non possono ritenersi soggetti agli
obblighi di
tracciabilita'. La peculiarita' della disciplina di
settore non
consente, infatti, di ricondurre agevolmente
tali fattispecie
nell'ambito del contratto d'appalto, pur se e'
necessario prendere
atto di un orientamento giurisprudenziale non
sempre conforme e
concorde.
Di conseguenza, non si ritiene applicabile la
normativa sulla
tracciabilita' alle prestazioni sanitarie
indirette, quali, ad
esempio, i rapporti derivanti dall'erogazione di
prestazioni di
assistenza protesica agli invalidi civili e di
guerra, nonche' ai
minori di anni diciotto, ne' la fornitura diretta
di farmaci al
cittadino da parte di farmacie convenzionate.
Resta fermo che le prestazioni in esame devono
essere tracciate
qualora siano erogate mediante appalti o
concessioni soggetti
all'art. 3 della legge n. 136/2010.
4.6 Erogazioni e liberalita' a favore di soggetti
indigenti.
Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di
applicazione
dell'art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilita'
non si applica
all'erogazione diretta, a titolo individuale, di
contributi da parte
della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o,
comunque, a
persone in condizioni di bisogno economico e fragilita'
personale e
sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione
di progetti
educativi.
Deve, peraltro, tenersi distinto, da tale
ipotesi, l'appalto
eventualmente aggiudicato ad operatori economici per la
gestione del
processo di erogazione e rendicontazione dei
contributi ovvero
l'appalto o la concessione aggiudicati per
l'erogazione delle
prestazioni, a prescindere dal nomen juris
attribuito alla
fattispecie.
A titolo esemplificativo, e' pienamente soggetto agli
obblighi di
tracciabilita' l'affidamento del servizio di
realizzazione,
erogazione, monitoraggio e rendicontazione di
voucher sociali.
Parimenti, sono sottoposti a tracciabilita' gli appalti
affidati, ex
art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, alle
cooperative che
svolgono le attivita' di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), della
medesima legge (attivita' finalizzate all'inserimento
lavorativo di
persone svantaggiate).
4.7 Servizi di ingegneria ed architettura.
Con riferimento al settore dei servizi di
ingegneria e
architettura, le norme sulla tracciabilita' si
applicano a tutti i
soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e),
f), f-bis), g)
e h) del Codice e, quindi, anche ai professionisti
ed agli studi
professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli
appalti aventi
ad oggetto i predetti servizi. Cio', sia perche' lo
scopo della norma
e' quello di tracciare tutti i flussi di denaro
pubblico (senza
ovviamente escludere persone fisiche) sia perche'
la nozione di
impresa non puo' che essere quella prevista
dalla normativa
comunitaria sotto il profilo della figura
dell'operatore economico
(persona fisica o giuridica) sia, ancora, perche'
e' lo stesso
Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra
persone fisiche
e giuridiche operanti nello stesso ambito.
4.8 Contratti stipulati dalle agenzie di viaggio.
I contratti stipulati dalle stazioni appaltanti con
le agenzie di
viaggio aventi ad oggetto la prestazione dei servizi
offerti dalle
stesse agenzie sono sottoposti agli obblighi di
tracciabilita',
mentre sono esclusi i fornitori dei servizi di
trasporto, ricettivi e
di ristorazione acquistati dalle agenzie per conto
delle stazioni
appaltanti. Ugualmente, le agenzie di viaggio, quando
rendono i loro
servizi in favore di imprese appaltatrici, non rientrano
nel concetto
di «filiera»; tuttavia, i servizi svolti dalle
stesse sono da
ritenersi compresi nel comma 3 dell'articolo 3
della legge n.
136/2010 e, quindi, soggetti al regime di tracciabilita'
attenuata.
4.9 Cessione dei crediti.
I cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto,
concessione,
concorsi di progettazione ed incarico di progettazione
sono tenuti ad
indicare il CIG (e, ove necessario, il CUP) e ad
effettuare i
pagamenti all'operatore economico cedente mediante
strumenti che
consentono la piena tracciabilita', sui conti correnti
dedicati.
Tuttavia, nel caso di cessione, da parte di uno stesso
appaltatore,
di una pluralita' di crediti a loro volta
riconducibili a diversi
contratti di appalto con piu' stazioni
appaltanti, si ritiene
possibile consentire al factor di effettuare
le relative
anticipazioni verso l'appaltatore cedente mediante un
unico bonifico,
a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:
1) I CIG/CUP relativi a tutti i contratti di
appalto da cui
derivano i crediti ceduti devono essere correttamente
indicati nel
contratto di cessione.
2) Il factor deve indicare nello strumento di
pagamento il
CIG/CUP relativo al contratto di cessione che
presenta il valore
nominale piu' elevato, purche' il cessionario sia
comunque in grado
di collegare ciascun credito ceduto al relativo
CIG/CUP; quanto
precede vale anche per erogazione effettuate a
fronte di incassi
ricevuti.
3) Il conto corrente su cui il factor effettua il
pagamento deve
essere lo stesso conto indicato dal cedente alla
stazione appaltante
quale conto dedicato e tale circostanza
deve risultare
dall'articolato del contratto di cessione
notificato/comunicato alla
stessa stazione appaltante. In caso contrario, il
cedente dovra'
effettuare tanti atti di cessione quanti sono i
conti correnti
dedicati che intende utilizzare in funzione di quanto
a suo tempo
comunicato alle stazioni appaltanti.
4) Il cedente deve indicare, per ciascuna
fattura ceduta, il
relativo CIG/CUP.
5) Il factor deve conservare la
documentazione contabile
comprovante a quali contratti di appalto si
riferiscono i singoli
crediti ceduti.
6) Al fine di evitare una interruzione nella
ricostruibilita' del
flusso finanziario relativo alla filiera,
l'appaltatore, una volta
ricevuto il pagamento da parte del factor,
deve applicare
integralmente gli obblighi di tracciabilita',
indicando tutti i
singoli CIG/CUP.
Resta fermo che, qualora le condizioni elencate non
possano essere
integralmente rispettate, il factor torna ad essere
obbligato ad
effettuare le anticipazioni al cedente mediante
singoli bonifici,
ciascuno con indicazione del CIG relativo allo specifico
contratto a
cui si riferiscono i crediti ceduti.
Inoltre, deve osservarsi che la normativa sulla
tracciabilita' si
applica anche ai movimenti finanziari relativi ai
crediti ceduti,
quindi tra stazione appaltante e cessionario, il
quale deve
conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.
Per quanto attiene ad eventuali cessioni di crediti
futuri e/o non
ancora sorti, la tracciabilita' deve essere,
comunque, assicurata,
anche se in tale caso non e' ovviamente possibile
indicare il CIG/CUP
nell'anticipo effettuato all'operatore economico,
fermo restando
l'onere di conservare idonea documentazione e
di applicare
integralmente la normativa sulla tracciabilita' una
volta stipulato
il contratto di appalto cui si riferiscono i crediti
ceduti.
4.10 Contratti nel settore assicurativo.
Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti
nel mercato
assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e
le pubbliche
amministrazioni loro clienti, si puo' ritenere che sia
consentito al
broker d'incassare i premi per il tramite del proprio
conto corrente
separato di cui all'art. 117 del Codice delle
assicurazioni (decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato
e comunicato
quale conto «dedicato» ai sensi della legge n.
136/2010, senza
richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in
via esclusiva
ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti.
L'art. 117,
comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede,
altresi', in
alternativa all'accensione del conto separato, una
fideiussione
bancaria: in tal caso, il broker deve avere un
conto bancario o
postale nel quale transitano tutti i pagamenti
effettuati dalla
pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG,
secondo quando
indicato in via generale.
Non si ritengono soggetti agli obblighi di
tracciabilita' i
contratti di riassicurazione con i quali le imprese di
assicurazione
coprono i rischi assunti nello svolgimento della propria
attivita' di
impresa, in quanto non rientranti nella filiera
rilevante.
4.11 Contratti di associazione.
La normativa sulla tracciabilita' non trova
applicazione al
pagamento di quote associative effettuato dalle
stazioni appaltanti,
atteso che le suddette quote non configurano un
contratto d'appalto.
4.12 Contratti dell'autorita' giudiziaria.
Gli obblighi di tracciabilita' non trovano
applicazione agli
incarichi conferiti dalla autorita' giudiziaria
strettamente
collegati ed indispensabili per la conduzione delle
proprie attivita'
processuali o investigative. A titolo
esemplificativo, si tratta
degli incarichi affidati ad personam, secondo criteri
discrezionali e
fiduciari, sulla base delle esigenze processuali, agli
ausiliari del
magistrato quali periti, esperti, interpreti,
traduttori, nonche'
difensori di persone ammesse al patrocinio gratuito
con oneri a
carico dell'erario e custodi, nominati dal
magistrato o
dall'ufficiale giudiziario; ovvero, ancora, possono
rientrare in tale
ambito le spese di giustizia relative ad intercettazioni
telefoniche,
servizi di videoripresa, rilevamento a distanza,
attivazione di ponti
radio e a tutte le consimili attivita', qualora
si tratti di
prestazioni obbligatorie in quanto funzionali ad
attivita' di
indagine ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo
n. 259/2003.
Tali incarichi, attribuiti da un'autorita'
dotata di poteri
autoritativi e potestativi, sono incompatibili con
la matrice
negoziale dell'appalto pubblico, trovando la propria
fonte legale
nelle norme del codice di procedura penale e
nelle relative
disposizioni collegate. L'autorita' giudiziaria non
seleziona un
contraente sulla base di un mero parametro economico,
ma nomina i
soggetti ritenuti idonei al perseguimento delle
finalita' processuali
o investigative e tali soggetti non percepiscono un
corrispettivo,
bensi' un onorario o il mero rimborso delle spese
sostenute; in
taluni casi, inoltre, lo svolgimento delle prestazioni
richieste e'
obbligatorio ex lege. Le suddette prestazioni,
a carattere
obbligatorio, sono da ritenersi riconducibili ai
contratti d'opera e
sono, dunque, sottratte alla disciplina della
tracciabilita'.
Fermo restando quanto precede, le regole della
tracciabilita'
tornano ad essere pienamente applicabili in tutti i casi
in cui possa
configurarsi un rapporto negoziale qualificabile come
contratto di
appalto, ai sensi del Codice; cio' vale, ad esempio,
nel caso di
accordi-quadro stipulati con fornitori di servizi di
alta tecnologia
o per il noleggio degli apparati di
intercettazione, che
costituiscono una cornice contrattuale stabile nel
tempo e non
limitata alla specifica attivita' processuale o
investigativa.
4.13 Risarcimenti ed indennizzi.
I risarcimenti eventualmente corrisposti
dalle imprese
assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati
dalle stazioni
appaltanti assicurate sono esclusi dagli obblighi di
tracciabilita',
stante la loro natura di indennizzo a favore di
soggetti terzi,
estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed
appaltatore. Tali
soggetti terzi, infatti, non possono in alcun modo
essere equiparati
agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della
filiera delle
imprese.
Le medesime considerazioni valgono per le
indennita', gli
indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti
a seguito di
procedure espropriative, poste in essere da stazioni
appaltanti o da
enti aggiudicatori: anche in tal caso, difetta
il requisito
soggettivo richiesto dal comma 1 dell'art. 3 della legge
n. 136/2010,
dal momento che i soggetti espropriati non possono
annoverarsi tra
quelli facenti parte della filiera delle imprese.
Detti indennizzi, pertanto, potranno essere
corrisposti con
qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del
CIG e senza
necessita' di accensione di un conto corrente
dedicato, fermi
restando i limiti legali all'uso del contante e le
disposizioni
relative al CUP, ove applicabili.
4.14 Cauzioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n.
136/2010, possono
essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico,
purche' idonei ad
assicurare la piena tracciabilita', i pagamenti per
fideiussioni
stipulate dagli operatori economici in relazione alla
commessa (ad
esempio, la cauzione definitiva). Per tali pagamenti,
inoltre, non
deve essere indicato il CIG/CUP. Resta fermo l'onere
di conservare
idonea documentazione probatoria.
5. Modalita' di attuazione della tracciabilita'.
Gli obblighi di tracciabilita' si articolano
essenzialmente in tre
adempimenti:
a. utilizzo di conti correnti bancari o postali
dedicati alle
commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
b. effettuazione dei movimenti finanziari relativi
alle medesime
commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento
del bonifico
bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita' delle operazioni;
c. indicazione negli strumenti di pagamento
relativi ad ogni
transazione del codice identificativo di gara
(CIG) e, ove
obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3,
del codice unico di progetto (CUP).
5.1 Utilizzo di conti correnti bancari o postali
dedicati.
I pagamenti effettuati dalla stazione
appaltante a favore
dell'appaltatore e quelli effettuati dall'appaltatore
nei confronti
dei subcontraenti e da questi ad altri operatori
economici devono
transitare su conto corrente dedicato, bancario o
postale; su tale
conto devono essere effettuate sia le operazioni in
entrata che
quelle in uscita (pagamenti ed incassi). Devono
ritenersi assimilati
ai conti correnti (bancari o postali) i conti di
pagamento accesi
presso i prestatori di servizi di pagamento
autorizzati di cui
all'art. 114 sexies del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia); si fa
riferimento in particolare ai conti di pagamento che
possono essere
accesi presso istituti di pagamento e, con il
prossimo recepimento
della direttiva CE 110/2009, presso istituti di moneta
elettronica.
Inoltre, si ritiene che gli istituti bancari
possano ricevere
pagamenti dalle pubbliche amministrazioni su conti
interni purche'
muniti di IBAN ed a condizione che i pagamenti medesimi
siano in ogni
caso disposti con l'indicazione del CIG. Nel caso
di successivo
pagamento, disposto a valere sul medesimo appalto a
favore di altro
soggetto della filiera, la banca - fermo restando
l'obbligo di
utilizzare lo stesso CIG con il quale e' stato disposto
il pagamento
sul conto interno - potra' utilizzare un diverso
conto dedicato
garantendo, comunque, in ogni momento, la
ricostruibilita' dei
flussi.
Il conto corrente puo' essere dedicato anche in via
non esclusiva
e, pertanto, esso puo' essere utilizzato
promiscuamente per piu'
commesse, purche', secondo quanto disposto dall'art. 6
comma 4 del
d.l. n. 187/2010, per ciascuna commessa sia
effettuata la
comunicazione di cui al comma 7 dell'art. 3 della legge
n. 136/2010.
Inoltre, sui medesimi conti possono essere
effettuati movimenti
finanziari anche estranei alle commesse pubbliche
comunicate.
Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse
pubbliche possono
essere adoperati contestualmente anche per
operazioni che non
riguardano, in via diretta, il contratto cui
essi sono stati
dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche
nell'edilizia
privata puo' utilizzare il conto corrente dedicato
ad un appalto
pubblico per effettuare operazioni legate alla
costruzione di un
edificio privato. In altri termini, non tutte le
operazioni che si
effettuano sul conto dedicato devono essere
riferibili ad una
determinata commessa pubblica, ma tutte le
operazioni relative a
questa commessa devono transitare su un conto dedicato.
E', altresi', ammesso dedicare piu' conti alla
medesima commessa,
cosi' come dedicare un unico conto a piu' commesse.
Gli operatori
economici, inoltre, possono indicare come conto
corrente dedicato
anche un conto gia' esistente, conformandosi tuttavia
alle condizioni
normativamente previste.
Considerato che un fornitore puo' avere una
molteplicita' di
contratti stipulati con la medesima stazione
appaltante, e'
ammissibile che lo stesso comunichi il conto corrente
dedicato una
sola volta, valevole per tutti i rapporti
contrattuali. Con tale
comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per
tutti i rapporti
giuridici che verranno instaurati con la medesima
stazione appaltante
(presenti e futuri), si avvarra' - fatte salve le
eventuali modifiche
successive - di uno o piu' conti correnti dedicati
(indicandone
puntualmente gli estremi identificativi) senza
necessita' di
formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.
Tale forma di
comunicazione puo' essere effettuata sia per le
eventuali commesse
precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse
successive.
5.2 Reintegro dei conti correnti dedicati.
In base al comma 4 dell'art. 3, come modificato
dall'art. 7 del
d.l. n. 187/2010, «ove per il pagamento di spese
estranee ai lavori,
ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
necessario il
ricorso a somme provenienti da conti correnti
dedicati di cui al
medesimo comma 1, questi ultimi possono essere
successivamente
reintegrati mediante bonifico bancario o postale,
ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita'
delle operazioni ». La previsione deve essere letta
in connessione
con la facolta', sancita dal comma 2, di impiegare il
conto corrente
dedicato anche per pagamenti non riferibili in via
esclusiva alla
realizzazione degli interventi per i quali e' stato
rilasciato il
CIG.
In detta evenienza, qualora l'operatore
economico intenda
reintegrare i fondi del conto dedicato, lo potra' fare
solo mediante
bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei
a garantire
la tracciabilita', nei termini gia' esposti.
5.3 Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
L'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 prevede che
i movimenti
finanziari relativi agli appalti pubblici
siano effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale
ovvero con altri strumenti purche' idonei ad
assicurare la piena
tracciabilita' delle operazioni.
Si tratta dei pagamenti relativi alla filiera di
appaltatore,
subappaltatore, fornitore, per i quali occorre quindi
garantire che
il codice CIG/CUP sia inseribile negli ordini di
pagamento e possa
essere gestito dalle procedure interne e interbancarie
relative allo
strumento di pagamento utilizzato. Non deve, quindi,
venire dispersa
l'informazione finanziaria identificativa del
contratto o del
finanziamento pubblico a cui e' correlata ogni singola
movimentazione
di denaro soggetta a tracciabilita'; il che implica la
necessita' che
l'intermediario finanziario sia in grado di registrare
e conservare
nel proprio sistema tale informazione onde renderla
accessibile ed
esibirla a richiesta degli organismi deputati ai
controlli. Ai sensi
dell'art. 2220 c.c. gli intermediari devono
conservare la
documentazione per 10 anni.
Il requisito della piena tracciabilita' sussiste, in
primo luogo,
per i trasferimenti di fondi effettuati tramite
bonifico bancario o
postale: le relative procedure di pagamento
contemplano infatti la
possibilita' di inserire CIG/CUP nella disposizione di
pagamento. Al
bonifico bancario o postale devono intendersi
assimilati altri
servizi di trasferimento di fondi aventi le
caratteristiche del
bonifico gestiti da prestatori di pagamento diversi
dalle banche e
dalle Poste (istituti di pagamento e, in prospettiva,
istituti di
moneta elettronica; v. sopra par. 5.1). Tra gli
altri strumenti
idonei ad assicurare la tracciabilita' si possono
annoverare, ad
esempio, le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie
Elettroniche),
prevalentemente usate tra imprese per la
riscossione di crediti
commerciali. Date le caratteristiche dello
strumento, sussiste,
peraltro, in questo caso un vincolo relativo alla
circostanza che il
CUP e il CIG devono essere inseriti fin dall'inizio dal
beneficiario
invece che dal pagatore: la procedura ha avvio,
infatti, con la
richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso
al debitore
e si chiude con l'eventuale pagamento che puo' essere
abbinato alle
informazioni di flusso originariamente impostate
dal creditore.
Diversa e articolata appare la situazione che connota
i servizi di
addebito diretto, riconducibili ai due distinti
servizi del RID
(Rapporti Interbancari Diretti), sviluppato dalla
comunita' bancaria
italiana, e quello paneuropeo del SEPA direct debit
sviluppato dallo
European Payment Council, che in prospettiva
sostituira' i prodotti
in uso nei diversi paesi europei partecipanti alla SEPA
(e' in corso
di approvazione un regolamento comunitario che
introdurra' l'obbligo
di dimettere gli schemi di bonifico e addebito nazionali
per migrare
ai corrispondenti prodotti SEPA). Il RIDcostituisce
il principale
servizio di addebito preautorizzato offerto in Italia;
esso consente
di effettuare l'incasso di crediti derivanti da
obbligazioni
contrattuali che prevedono pagamenti di tipo
ripetitivo e con
scadenza predeterminata e presuppone una
preautorizzazione
all'addebito in conto da parte del debitore. Il servizio
RID - sulla
base della sua configurazione attuale - non consente di
rispettare il
requisito della piena tracciabilita', atteso che
la procedura
sottostante non e' in grado di gestire
informazioni o causali
specifiche relative alla singola disposizione di
pagamento (esso puo'
risultare invece compatibile con la «tracciabilita'
attenuata»; v.
infra par. 7). Diverso e' il caso del SEPA Direct Debit,
i cui flussi
informativi prevedono un campo libero
facoltativo nel quale
potrebbero essere ospitati i codici in parola,
consentendo quindi di
rispettare il requisito della piena tracciabilita'.
E' ammissibile il pagamento di tasse, tributi o
tariffe mediante
versamento su conto corrente postale.
6. Richiesta ed indicazione del CIG e del CUP.
L'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, nel
testo riformulato
dal decreto legge n. 187/2010, art. 7, comma 4,
stabilisce, tra le
modalita' di attuazione della disciplina sulla
tracciabilita' dei
flussi finanziari, l'obbligo di indicare negli strumenti
di pagamento
relativi ad ogni transazione, effettuata dalla stazione
appaltante e
dagli altri soggetti tenuti al rispetto di tale
obbligo, il codice
identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita'
su richiesta
della stazione appaltante e, qualora sia
obbligatorio ai sensi
dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il
codice unico di
progetto (CUP). Nel seguito si forniscono
alcune indicazioni
sull'acquisizione del codice CIG al momento
dell'emanazione della
presente determinazione: e', peraltro, onere
delle stazioni
appaltanti verificare sul sito dell'Autorita' la
presenza di
eventuali aggiornamenti relativi al funzionamento del
sistema SIMOG,
nonche' le istruzioni operative (i chiarimenti sulla
compilazione
delle maschere per l'ottenimento del CIG vanno
richiesti al contact
center dell'Autorita').
6.1 Il codice CUP.
L'assegnazione del CUP da parte del Comitato
Interministeriale per
la programmazione economica-CIPE, presso la Presidenza
del Consiglio
dei Ministri, e' volta ad assicurare la funzionalita'
della rete di
monitoraggio degli investimenti pubblici, con
riferimento ad ogni
nuovo progetto di investimento pubblico. Si evidenzia
che «in linea
di massima, un progetto s'identifica in un complesso
di attivita'
realizzative e/o di strumenti di sostegno economico
afferenti un
medesimo quadro economico di spesa, oggetto della
decisione di
finanziamento pubblico. (...) Saranno comunque
registrate al sistema
CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al
cofinanziamento dei
fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di
programmazione
negoziata» (delibera CIPE 27 dicembre 2002, n.
143; cfr. anche
delibera 29 settembre 2004, n. 24).
Le condizioni imprescindibili che rendono obbligatoria
la richiesta
del CUP sostanzialmente sono:
la presenza di un decisore pubblico;
la previsione di un finanziamento, anche non
prevalente, diretto
o indiretto, tramite risorse pubbliche;
la presenza di un obiettivo di sviluppo
economico e sociale
comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno
predetti;
la previsione di un termine entro il quale debba
essere raggiunto
l'obiettivo.
Nel caso in cui ad un finanziamento pubblico di
progetto siano
ricollegabili piu' appalti, gli strumenti di pagamento
riporteranno
l'indicazione del CIG relativo al singolo contratto
d'appalto ed il
medesimo CUP attribuito al progetto.
6.2 Il codice CIG.
La richiesta e la conseguente assegnazione del
CIG, prima
dell'emanazione della legge n. 136/2010, rispondevano
alla diversa
esigenza di vigilare sulla regolarita' delle procedure
di affidamento
dei contratti pubblici sottoposti alla vigilanza
dell'Autorita'. Il
CIG e' ora divenuto anche lo strumento, insieme al
CUP, su cui e'
imperniato il sistema della tracciabilita' dei flussi
di pagamento;
tale nuova funzione ha comportato l'estensione
dell'utilizzo del CIG
a tutte le fattispecie contrattuali contemplate
nel Codice,
indipendentemente dall'importo dell'appalto e dalla
procedura di
scelta del contraente adottata.
Nell'ambito della disciplina dettata agli articoli
3 e 6 della
legge n. 136/2010, avuto riguardo alla ratio della
norma, volta a
tracciare gli incassi provenienti dai contratti di
appalto ed i
pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono
effettuati dagli
appaltatori verso i soggetti della filiera,
l'indicazione dei codici
CIG e CUP assume la finalita' di rendere l'informazione
«tracciante».
Il riferimento ad un determinato CIG (ed eventualmente
CUP) consente
di ricondurre il pagamento per prestazioni comprese in
subcontratti
rientranti nella filiera al contratto stipulato
dalla stazione
appaltante con l'appaltatore.
Pertanto, il versamento del contributo
all'Autorita' e' dovuto
dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e
dagli operatori
economici secondo le modalita' e l'entita' stabilite
nelle delibere
annualmente emanate ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67,
della legge
23 dicembre 2005, n. 266. Da ultimo, con deliberazione
del 3 novembre
2010, tenuto anche conto della normativa sulla
tracciabilita' dei
flussi finanziari, e' stato ribadito l'obbligo a
carico del
responsabile del procedimento di registrarsi
presso il Sistema
Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), che
attribuisce un
«numero di gara» ad ogni nuova procedura di affidamento,
determinando
l'importo dell'eventuale contribuzione in relazione
al valore
presunto del contratto; successivamente il
responsabile del
procedimento provvede all'inserimento dei lotti (o
dell'unico lotto)
che compongono la procedura a ciascuno dei quali il
Sistema assegna
un CIG, fissando altresi' l'importo dell'eventuale
contribuzione a
carico degli operatori economici. Sono esclusi
dall'obbligo di
richiesta del CIG gli appalti aventi ad oggetto
l'acquisto di acqua,
la fornitura di energia elettrica o gas naturale, di cui
all'art. 25
del decreto legislativo n. 163/2006.
La stazione appaltante e' tenuta a riportare i
CIG nell'avviso
pubblico, nella lettera di invito o nella
richiesta di offerte
comunque denominata.
Il CIG deve, pertanto, essere richiesto dal
responsabile del
procedimento in un momento antecedente all'indizione
della procedura
di gara. Nel caso di acquisti di beni e servizi
effettuati senza lo
svolgimento di una gara o la richiesta di offerta,
come ad esempio
per mezzo del Mercato elettronico della p.a.
(MEPA), ai sensi
dell'art. 11 del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, il CIG
va inserito
nell'ordinativo di pagamento. Analogamente, qualora
la stazione
appaltante sia esclusa dall'obbligo di
contribuzione in favore
dell'Autorita' o nei casi in cui il contratto sia
eseguito in via
d'urgenza, il CIG e' richiesto, al piu' tardi,
nell'ordinativo di
pagamento.
E' opportuno puntualizzare che il CIG deve essere
richiesto anche
con riferimento ai contratti stipulati tra il 7
settembre 2010 e il
12 novembre 2010, benche' in tale lasso temporale
fosse prescritta
l'indicazione nei pagamenti del solo CUP. La richiesta
del CIG, in
tal caso, deve essere avanzata tempestivamente ora per
allora.
Da ultimo, si precisa che la normativa non impone
agli operatori
della filiera l'indicazione del CIG nell'ambito delle
fatture emesse
per l'esecuzione del contratto o del subcontratto.
6.3 Casi di semplificazione del CIG.
Dal 2 maggio 2011, l'Autorita' ha reso
disponibili alcune
semplificazioni nella procedura di rilascio del CIG,
al fine di
agevolare gli adempimenti della stazione appaltante
con riguardo
soprattutto agli appalti di modesto valore economico
(cfr. comunicato
del Presidente del 2 maggio 2011). In particolare, per i
contratti di
lavori di importo inferiore a 40.000 euro ed i contratti
di servizi e
forniture di importo inferiore a 20.000 euro,
affidati ai sensi
dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 o
con procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando, per i
contratti di
cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, di
qualunque importo,
nonche' per gli altri contratti esclusi del tutto
o in parte
dall'ambito di applicazione del Codice di importo
inferiore o uguale
a 150.000 euro e per i contratti affidati
direttamente dagli enti
aggiudicatori o dai concessionari di lavori
pubblici ad imprese
collegate, ai sensi degli articoli 218 e 149 del Codice,
la stazione
appaltante puo' acquisire il CIG introducendo un
numero ridotto di
informazioni oppure richiedere fino a due carnet di CIG.
Ogni carnet,
la cui durata e' di 90 giorni dal rilascio, contiene
50 codici GIG
che possono essere immediatamente utilizzati. I
dati relativi a
ciascun CIG devono essere inviati all'Autorita' non
oltre 30 giorni
dalla data di scadenza del carnet.
6.4 Il CIG negli accordi quadro.
Per quanto concerne gli acquisti effettuati sulla
base di accordi
quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono
aderire mediante
l'emissione di ordinativi di fornitura, la centrale
di committenza
richiede l'attribuzione di un CIG in relazione alla
procedura ad
evidenza pubblica che deve essere svolta per
la conclusione
dell'accordo. I singoli contratti stipulati dalle
amministrazioni che
aderiscono all'accordo con gli operatori economici
selezionati dalla
centrale di committenza devono essere identificati con
un nuovo CIG
(«CIG derivato»), che dovra' essere riportato nei
pagamenti relativi
allo specifico contratto.
Qualora il soggetto (amministrazione) che stipula
l'accordo quadro
coincida con quello che e' parte negli appalti a valle
dell'accordo,
i flussi finanziari relativi alle singole
prestazioni faranno
riferimento al medesimo CIG relativo all'accordo.
6.5 Il CIG nelle gare divise in piu' lotti.
Nel caso di una gara che comprenda una molteplicita'
di lotti, come
avviene ad esempio nelle procedure svolte dalle ASL o da
centrali di
committenza per l'acquisto di prodotti farmaceutici e
sanitari, la
stazione appaltante richiede un CIG per ciascun
lotto. Il sistema
SIMOG consente al RUP, a valle dell'aggiudicazione di
diversi lotti
ad un medesimo operatore economico (con il quale
la stazione
appaltante stipulera' un contratto unico), di eleggere a
«CIG master»
uno dei CIG relativi ai singoli lotti. Il CIG master
puo' essere
utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti,
ferma restando
la necessita' di riportare nel contratto l'elenco
completo di tutti i
codici CIG relativi ai lotti affidati.
6.6 Acquisti destinati a piu' commesse.
Nel caso in cui per una prestazione/fornitura
oggetto di un
subcontratto si faccia ricorso alle risorse
finanziarie provenienti
da diversi contratti di appalto, occorre, di
regola, effettuare
distinti pagamenti per ogni commessa, ovvero - se
compatibile con il
tracciato bancario - indicare nel bonifico (unico)
tutti i relativi
CIG, fermo restando l'onere di conservare idonea
documentazione
contabile.
In via residuale, nel caso di impossibilita' a seguire
le modalita'
indicate, una terza possibilita' e' quella prevista
nelle Linee guida
del CASGO, le quali consentono di indicare un solo
CIG (quello
relativo al flusso prevalente), a patto che tutti i
restanti CIG
vengano riportati nella relativa fattura.
7. La tracciabilita' attenuata.
I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010
disciplinano
alcuni peculiari movimenti finanziari posti in essere
dagli operatori
economici facenti parte della filiera.
Tali pagamenti, sulla base dell'interpretazione
dell'Autorita',
sono soggetti ad una sistema di tracciabilita'
«attenuta», in quanto
possono essere effettuati senza l'indicazione del CIG e
del CUP, nei
limiti di seguito indicati.
7.1 Pagamenti ex art. 3, comma 2.
L'art. 3, comma 2, prevede che devono transitare sui
conti correnti
dedicati le movimentazioni verso conti non dedicati,
quali:
stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
manodopera (emolumenti a operai);
spese generali (cancelleria, fotocopie,
abbonamenti e
pubblicita', canoni per utenze e affitto);
provvista di immobilizzazioni tecniche;
consulenze legali, amministrative, tributarie e
tecniche.
Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un
conto corrente
dedicato, anche in via non esclusiva, ad uno o
piu' contratti
pubblici. Il pagamento deve essere effettuato e
registrato per il
totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non
riferibile in via
esclusiva ad uno specifico contratto. Ad esempio, se
una determinata
attrezzatura viene utilizzata con riferimento a piu'
commesse, il
relativo pagamento risultera' registrato per l'intero
con esclusivo
riferimento ad una delle commesse in questione,
mentre non sara'
considerato per le altre. Allo stesso modo, i pagamenti
a favore dei
dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato
relativo ad una
singola specifica commessa, anche se i dipendenti
prestano la loro
opera in relazione ad una pluralita' di contratti.
Con riferimento tali pagamenti si ritiene che non vada
indicato il
CIG/CUP.
I pagamenti di cui al comma 2 dell'art. 3 devono
essere eseguiti
tramite conto corrente dedicato, anche con «strumenti
diversi dal
bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena
tracciabilita' delle operazioni per l'intero importo
dovuto», essendo
escluso il ricorso al contante per ogni tipo di
operazione e per
qualunque importo.
Oltre agli strumenti del bonifico bancario e postale
(e assimilati)
e delle RiBa. di cui al paragrafo 5.3, e' possibile
avvalersi dei
servizi di addebito diretto (RID e SEPA direct debit) e
delle carte
di pagamento purche' emesse a valere su un conto
dedicato. E'
consentito anche l'utilizzo di assegni bancari e
postali purche'
ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) i soggetti
ivi previsti
non siano in grado di accettare pagamenti a valere
su un conto
corrente (o conto di pagamento); b) il conto su cui
vengono tratti i
titoli sia un conto dedicato; c) i predetti titoli
vengano emessi
muniti della clausola di non trasferibilita' (non e'
necessario che
sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).
7.2 Pagamenti ex art. 3, comma 3.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n.
136/2010 possono
essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i
pagamenti per:
imposte e tasse;
contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
assicurazioni e fideiussioni stipulate in
relazione alla
commessa;
gestori e fornitori di pubblici servizi (per
energia elettrica,
telefonia, ecc.).
Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente
documentati e,
comunque, effettuati con modalita' idonee a
consentire la piena
tracciabilita' delle transazioni finanziarie (cfr. art.
6, comma 5,
del d.l. n. 187/ 2010), senza l'indicazione del
CIG/CUP. Possono
essere pertanto effettuati mediante addebiti diretti
(RID o SEPA
direct debit) su carte di pagamento, purche' emesse a
valere su un
conto dedicato.
7.3 Utilizzo di carte carburante.
L'utilizzo di carte di pagamento con
spendibilita' limitata
all'acquisto di una gamma circoscritta di beni o
servizi - come le
c.d. «carte carburante» - puo' essere consentito
in regime di
tracciabilita' attenuata, a patto che il CIG sia
univocamente
collegato al conto dedicato al funzionamento
delle carte; le
transazioni effettuate da ciascuna delle carte emesse
devono essere
ricondotte al suddetto CIG.
7.4 Pagamenti delle utenze della pubblica
amministrazione.
Tenendo conto di quanto previsto dal comma 3
dell'art. 3 della
legge n. 136/2010 per i pagamenti effettuati dagli
operatori privati
in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi
a rete, si
ritiene che anche i pagamenti relativi alle utenze
delle pubbliche
amministrazioni (quali, a titolo esemplificativo,
luce, gas e
telefono) possano essere effettuati, analogamente
alle modalita'
indicate nei contratti di mutuo, avvalendosi del RID
senza indicare i
codici CIG nel singolo pagamento (ma soltanto nella
delega a monte).
8. Il fondo economale.
Per le spese effettuate dai cassieri delle
stazioni appaltanti,
mediante il fondo economale, deve ritenersi consentito
l'utilizzo di
contanti, nel rispetto della normativa vigente;
rientrano in tale
novero, a titolo esemplificativo, le spese relative ai
pagamenti di
valori bollati, imposte ed altri diritti erariali,
spese postali,
biglietti di mezzi di trasporto, giornali e
pubblicazioni.
Si tratta, in sostanza, delle spese che ciascuna
amministrazione
disciplina in via generale con un provvedimento interno:
ad esempio,
il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali
(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
stabilisce che il
regolamento di contabilita' di ciascun ente preveda
l'istituzione di
un servizio di economato «per la gestione di cassa
delle spese di
ufficio di non rilevante ammontare» (articoli 152 e
153, TUEL). Il
regolamento contiene un'elencazione esemplificativa
degli acquisti di
beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di
non rilevante
entita', necessarie per sopperire con immediatezza
ed urgenza ad
esigenze funzionali dell'ente (non compatibili con gli
indugi della
contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di
approvazione),
entro un limite di importo fissato, anch'esso,
nel medesimo
regolamento; la gestione di tali spese,
superando il rigido
formalismo delle procedure codificate, avviene
secondo modalita'
semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per
pronta cassa),
contestuale all'acquisto indifferibile del bene o
servizio, sia per
quanto concerne la documentazione giustificativa della
spesa.
Le spese ammissibili devono essere,
quindi, tipizzate
dall'amministrazione mediante l'introduzione di un
elenco dettagliato
all'interno di un proprio regolamento di
contabilita' ed
amministrazione. Non deve trattarsi di spese effettuate
a fronte di
contratti d'appalto e, pertanto, la corretta
qualificazione della
singola operazione, da effettuarsi a seconda delle
specificita' del
caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri
interpretativi,
rientra nella responsabilita' della stazione appaltante
procedente.
A titolo esemplificativo, si puo' rammentare quanto
stabilito dal
d.P.R. 4 settembre 2002 n. 254, concernente le
gestioni dei
consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni
dello Stato, il
quale contempla le disposizioni che il regolamento di
ciascun ente
deve specificare riguardo la gestione delle spese di
modesta entita',
contenute entro importi certi e prefissati. Tale
regolamento, in
particolare, prevede che il cassiere provveda, su
richiesta dei
competenti uffici, al pagamento delle spese
contrattuali e dei
sussidi urgenti, nonche' delle minute spese di
ufficio, nei limiti
delle risorse finanziarie. Anche in questo caso,
pertanto, le spese
ammissibili devono essere tipizzate
dall'amministrazione mediante
l'introduzione di un regolamento interno, nel
rispetto dei propri
limiti di spesa ed all'infuori dei contratti di appalto.
9. Comunicazioni.
E' stabilito (art. 3, comma 7, come modificato)
che i soggetti
tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilita'
comunichino alla
stazione appaltante:
gli estremi identificativi dei conti correnti
bancari o postali
dedicati, con l'indicazione
dell'opera/servizio/fornitura alla quale
sono dedicati;
le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad
operare sugli stessi;
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro
sette giorni
dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di
conti correnti
gia' esistenti, «dalla loro prima utilizzazione
in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica» (cfr.
art. 3, comma 7
come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 6
del d.l. n.
187/2010). Si deve, peraltro, ritenere che il termine
«utilizzazione»
sia stato impiegato nel senso di «destinazione»
del conto alla
funzione di conto corrente dedicato, dal momento
che, sino ad
avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non e'
ipotizzabile
l'utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi
alla commessa
pubblica.
Per tutti i rapporti giuridici in atto o che
verranno instaurati
con la medesima stazione appaltante (presenti
e futuri),
l'appaltatore/contraente si puo' avvalere di uno
o piu' conti
correnti dedicati, senza la necessita' di
comunicazioni aggiuntive
per ogni commessa pubblica.
In caso di persone giuridiche, la comunicazione de qua
deve essere
sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un
soggetto munito
di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta
comunicazione
degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7,
comporta, a
carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di
una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6,
comma 4, della
legge n. 136/2010).
Al fine di permettere alle stazioni appaltanti
di assolvere
all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali,
sancito dal
comma 9 dell'art. 3, i soggetti tenuti al rispetto
delle regole di
tracciabilita', tramite un legale rappresentante o
soggetto munito di
apposita procura, devono inviare alla stazione
appaltante copia di
tutti i contratti sottoscritti con i
subappaltatori ed i
subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo
interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La
comunicazione
puo' anche avvenire per estratto mediante l'invio
della singola
clausola di tracciabilita' ed idonea evidenza
dell'avvenuta
sottoscrizione; si ritiene altresi' ammissibile
assolvere all'onere
di comunicazione mediante l'invio di
dichiarazioni sostitutive
sottoscritte, secondo le formalita' di legge, con le
quali le parti
danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione
degli obblighi
di tracciabilita'. Resta, tuttavia, fermo che le
stazioni appaltanti
ed i soggetti della filiera devono comunque
effettuare idonei
controlli a campione sulle dichiarazione rese.
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