IL
PRESIDENTE
DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni,
recante la
disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento
della
Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante le
norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi
dell'articolo
24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
Visto il
Codice delle statistiche europee di cui alla
raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005,
relativa
all'indipendenza, all'integrita' e alla responsabilita'
delle
autorita'
statistiche nazionali e dell'autorita' statistica
comunitaria;
Visto il
regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e
del
Consiglio
dell'11 marzo 2009, concernente i principi statistici
che
disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione
di
statistiche
europee;
Visto il
Codice italiano delle statistiche ufficiali di cui alla
Direttiva
Comstat 17 marzo 2010, n. 10;
Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data
1° agosto
2000, con il quale e' stato approvato il regolamento di
organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;
Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data
28 aprile
2003, con il quale sono state approvate modifiche al
suddetto
regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica;
Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data
20 dicembre
2007, con il quale e' stata approvata la delibera di
rideterminazione della dotazione organica del personale,
fissandone
la
consistenza in n. 2.690 unita' distribuite come da
tabella
allegata
allo stesso decreto;
Visto, in
particolare, l'articolo 22, comma 4, del suddetto
decreto
legislativo
6 settembre 1989, n. 322 il quale stabilisce, tra
l'altro,
che le deliberazioni del Consiglio dell'ISTAT che
riguardano
il disegno
organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici
centrali e
periferici e la loro organizzazione e fissandone i
compiti
e la
dotazione di personale e di mezzi, nonche' il
regolamento
organico e
la pianta organica del personale sono approvate con
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri
del tesoro e per la funzione pubblica;
Visto il
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010,
n. 166,
recante il regolamento di riordino dell'Istituto
nazionale di
statistica,
ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto-legge 25
giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6
agosto
2008, n. 133;
Visto il
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 ed in
particolare
l'articolo
2, commi 8-bis e seguenti, che prevede un intervento di
riduzione
delle dotazioni organiche;
Vista la
nota n. SP/741.2010 in data 2 luglio 2010 con la quale
l'Istituto
nazionale di statistica ha comunicato la deliberazione
del
Consiglio
dell'Istituto medesimo, adottata nella seduta del 30
giugno
2010,
concernente, nelle more del processo di revisione
organizzativa
in corso,
una rimodulazione della dotazione organica corrente,
nonche' una
riduzione di quattro unita' di personale che da 2.690
passano a
2.686, ai sensi del predetto articolo 2, comma 8-bis del
nominato
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Vista la
nota del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
Igop - in data 6
settembre
2010, n. 7489 con la quale il citato Ispettorato
manifesta
di non
avere osservazioni da formulare in merito alla
rimodulazione
della
dotazione organica dell'ISTAT di cui alla citata nota n.
SP/741.2010
in data 2 luglio 2010;
Vista la
nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica - UPPA - in data 17
settembre
2010, n.
41540 che, analogamente, si esprime in termini non
ostativi
all'approvazione della rimodulazione della dotazione
organica di cui
alla
nominata nota n. SP/741.2010 in data 2 luglio 2010,
nelle more
della
revisione delle funzioni dirigenziali e non
dirigenziali, da
operare in
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre
2010, n. 166;
Visto il
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto, in
particolare, l'articolo 7, comma 18, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, in base al quale, tra
l'altro, e'
previsto
che l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) e'
soppresso,
le relative funzioni e risorse umane, strumentali e
finanziarie
sono individuate ed assegnate, senza nuovi o maggiori
oneri a
carico della finanza pubblica, al Ministero
dell'economia e
delle
finanze e all'ISTAT con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto
con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e le
suddette
amministrazioni, in relazione al personale
effettivamente
trasferito,
provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie
dotazioni
organiche;
Visto, in
particolare, l'articolo 50, del citato decreto-legge n.
78 del
2010, in base al quale, tra l'altro, al fine di ridurre
l'utilizzo
di soggetti estranei alla pubblica amministrazione per
il
perseguimento delle operazioni necessarie allo
svolgimento dei
censimenti
ivi previsti, i ricercatori, i tecnologi e il personale
tecnico di
ruolo dei livelli professionali IV - VI degli enti di
ricerca e
di sperimentazione di cui all'articolo 7 dello stesso
decreto,
che risultino in esubero all'esito della soppressione e
incorporazione degli enti di ricerca di cui al medesimo
articolo 7,
sono
trasferiti a domanda all'ISTAT in presenza di vacanze
risultanti
anche a
seguito di apposita rimodulazione dell'organico e con le
modalita'
ivi indicate;
Visto il
decreto ministeriale 23 dicembre 2010 con il quale viene
definito il
trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze
e all'ISTAT
delle funzioni, del personale e delle risorse del
soppresso
ISAE, ai sensi del suddetto articolo 7, comma 18, del
decreto-legge n.78 del 2010 che quantifica il personale
trasferito
all'ISTAT,
con conseguente incremento della dotazione organica, in
n.
7 unita'
del profilo di dirigente di ricerca, n. 16 unita' del
profilo di
primo ricercatore, n. 9 unita' del profilo di
ricercatore,
n. 1 unita'
del profilo di dirigente tecnologo, n. 6 unita' del
profilo di
primo tecnologo e n. 6 unita' del profilo di tecnologo;
Visto, in
particolare, l'articolo 5 del suddetto decreto del
Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 in cui si
prevede,
tra l'altro, che siano apportate modifiche al
regolamento di
organizzazione dell'ISTAT, approvato con decreto del
Presidente del
Consiglio
dei Ministri in data 1° agosto 2000, con particolare
riguardo
alla dirigenza ed alle strutture giuridiche,
amministrative,
di
produzione e di ricerca, secondo i criteri ivi previsti,
anche
tenuto
conto di quanto indicato dal citato regolamento (CE) n.
223/2009, e
dell'assetto organizzativo adottato a livello
internazionale per le strutture operanti nel settore
della
statistica;
Visto, in
particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera g) del
nominato
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n.
166 che
prevede una semplificazione dei meccanismi di
definizione
della
pianta organica, volti a rendere quest'ultima
maggiormente
coerente
con i compiti assegnati all'Istituto, con previsione di
possibili
riduzioni della pianta organica del personale non
dirigenziale e delle connesse prevedibili economie in
termini di
logistica e
funzionamento, ovvero rideterminazioni della stessa per
effetto
dell'applicazione degli articoli 7 e 50 del
decreto-legge 31
maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30
luglio
2010, n. 122, secondo le procedure di approvazione
previste
dal citato
articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322;
Vista la
nota n. SP/285/2011 del 29 marzo 2011 con la quale, ai
sensi e per
gli effetti dei citati articoli 22 del decreto
legislativo
6 settembre 1989, n. 322 e 5 del decreto del Presidente
della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, l'Istituto
nazionale di
statistica
ha trasmesso la deliberazione del Disegno organizzativo
-
schema di
regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica
recante modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio
dei
Ministri in data 1° agosto 2000, adottata in pari data
dal
Consiglio
dell'Istituto medesimo e la nuova dotazione organica,
fissata
nella consistenza complessiva di n. 2.660 unita';
Viste le
informative dell'Istituto nazionale di statistica alle
organizzazioni sindacali in data 1° febbraio 2011 e 23
marzo 2011
trasmesse
dallo stesso Istituto con la suddetta nota n.
SP/285/2011
del 29
marzo 2011;
Visto il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme
generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e le sue successive
modificazioni ed
integrazioni;
Vista la
legge 4 marzo 2009, n. 15 recante delega al Governo
finalizzata
all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e
alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle
funzioni
attribuite
al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla
Corte dei
conti;
Visto il
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante le
norme di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
di
efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991,
n. 171
recante il recepimento delle norme risultanti dalla
disciplina
prevista
dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il
personale
delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione
di cui
all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il
"Riordinamento del sistema degli enti pubblici
nazionali, a norma
degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e
successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 3,
che
prevede, tra l'altro che l'Istituto nazionale di
statistica
svolga, in
collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione e con istituzioni universitarie,
attivita' di
formazione
e qualificazione professionale per gli addetti al
sistema
statistico
nazionale, anche attraverso la costituzione di una
struttura
permanente;
Considerata
la necessita' di adeguare l'organizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai principi ed ai
criteri
organizzativi dettati dal citato decreto del Presidente
della
Repubblica
7 settembre 2010, n. 166, in particolare dall'articolo
5,
mediante
l'adozione di un nuovo regolamento di organizzazione,
tenuto
anche conto
delle rimodulazioni della dotazione organica deliberate
in data 30
giugno 2010 dal relativo Consiglio, nonche' del
trasferimento del personale appartenente ai profili dei
ricercatori e
dei
tecnologi gia' in servizio presso il soppresso ISAE, ai
sensi del
suddetto
articolo 7, comma 18, del decreto-legge n. 78 del 2010 e
del
nominato
decreto ministeriale 23 dicembre 2010;
Considerata
la necessita' di prevedere per l'Istituto nazionale di
statistica
la possibilita' di determinare la dotazione organica
complessiva
attraverso meccanismi semplificati in conformita' ai
criteri
direttivi di cui al suddetto articolo 5, comma 1,
lettera g),
del decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
166;
Ritenuto
che tale schema di regolamento e tale proposta di
rideterminazione delle dotazioni organiche risultano
coerenti con i
criteri,
gli indirizzi e le previsioni dettati dalla apposita
normativa
in materia;
Considerato
che dall'attuazione delle modifiche previste non devono
derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Vista la
legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in
materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei Conti e le sue
successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giungo 2008
concernente la delega di funzioni del Presidente del
Consiglio
dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e
innovazione
al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta come
anche
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri
del 14
maggio 2010;
Su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia
e delle
finanze;
Decreta:
E'
approvata la deliberazione del Consiglio dell'Istituto
nazionale
di
statistica del 29 marzo 2011 concernente il Disegno
organizzativo
- schema di
regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica
recante modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio
dei
Ministri in data 1° agosto 2000, e la rideterminazione
della
dotazione
organica del personale nella consistenza di n. 2.660
unita'
e
nell'articolazione indicata nel nuovo regolamento.
Il presente
decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 28
aprile 2011
p. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro
per la pubblica amministrazione
e
l'innovazione
Brunetta
Il Ministro
dell'economia
e delle
finanze
Tremonti
Registrato
alla Corte dei conti il 4 luglio 2011
Ministeri
istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n.
15, foglio n. 12
Allegato
Disegno
organizzativo dell'Istituto
SCHEMA DI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA*
* Il
presente schema modifica il disegno organizzativo
dell'Istituto approvato con DPCM 1° agosto 2000
TITOLO I
PRINCIPI
GENERALI DI ORGANIZZAZIONE
E ORGANI
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Art. 1
Principi
generali di organizzazione
1. Il
presente regolamento adegua l'organizzazione
dell'Istituto
nazionale
di statistica (Istat), ente pubblico dotato di autonomia
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile,
alle
disposizioni dettate dal decreto legislativo 6 settembre
1989, n.
322, dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n.
166,
nonche' dalle norme vigenti in materia di pubbliche
amministrazioni, in coerenza con le peculiarita'
dell'ordinamento
dell'Istat.
L'ordinamento dell'Istituto si ispira altresi', per
l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, ai
principi e alle
disposizioni dettate, a livello europeo e
internazionale, in materia
di
indipendenza scientifica, imparzialita', obiettivita',
affidabilita', qualita' e riservatezza dell'informazione
statistica,
in
particolare dal Codice delle statistiche europee di cui
alla
Raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio
2005 relativa
all'indipendenza, all'integrita' e alla responsabilita'
delle
autorita'
statistiche nazionali e dell'autorita' statistica
comunitaria, nonche', a livello nazionale, dal Codice
italiano delle
statistiche
ufficiali di cui alla Direttiva Comstat n. 10 del 17
marzo 2010.
2.
L'ordinamento dell'Istat si ispira, per i sistemi di
controllo
e di
misurazione, valutazione e trasparenza delle performance
ai
principi
dettati dalle disposizioni normative vigenti, anche
avvalendosi
dell'organismo indipendente di valutazione della
performance
a cio' preposto.
Art. 2
Organi di
governo
1. Sono
organi di governo dell'Istat il Presidente ed il
Consiglio
che esercitano le funzioni di indirizzo
tecnico-scientifico-amministrativo ed ogni altra
funzione attribuita
da
disposizioni di legge.
2. Il
Presidente ed il Consiglio si avvalgono, ai fini
istituzionali e della valutazione dei risultati, delle
risultanze
dell'attivita' di misurazione, valutazione e trasparenza
delle
performance
e di controllo degli organismi a cio' preposti.
Art. 3
Presidente
1. Il
Presidente e' nominato secondo la disciplina di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322.
Egli cessa
dalla carica allo scadere del termine di cui
all'articolo
16, comma
5, del decreto anzidetto, ovvero per dimissioni o altre
cause
previste dalla legge.
2. Il
Presidente:
a) ha la
rappresentanza legale dell'Istat in ordine alle
questioni
di carattere generale;
b)
sovrintende all'andamento dell'Istat e ne assicura il
coordinamento tecnico - scientifico;
c) cura i
rapporti istituzionali e provvede al coordinamento
dei
rapporti dell'Istat, interlocutore della Commissione
europea per
le
questioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento CE
n.
223/2009, con l'Eurostat e con gli altri organismi
comunitari ed
internazionali, adottando i relativi atti di competenza;
d) emana,
nell'esercizio delle sue funzioni, direttive generali
e
vincolanti agli uffici per l'attuazione degli indirizzi
espressi
dal
Consiglio;
e) emana,
nell'esercizio delle sue funzioni, direttive per
l'indirizzo
e il coordinamento tecnico-scientifico della "Scuola
superiore
di statistica e di analisi sociali ed economiche";
f) emana,
nell'esercizio delle sue funzioni, direttive per
l'indirizzo
e il coordinamento tecnico-scientifico delle attivita'
inerenti ai
metodi e ai formati da utilizzare da parte delle
pubbliche
amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via
telematica
dell'informazione statistica e finanziaria, nonche'
delle
attivita'
inerenti alle modificazioni, integrazioni e nuove
impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi
utilizzati
dalle
pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni
utilizzate
o da utilizzare per fini statistici;
g)
stabilisce ed assegna le risorse da destinare al
perseguimento delle diverse finalita';
h)
verifica, in collaborazione con il Consiglio, attraverso
le
risultanze
dei sistemi di controllo presenti in Istituto ed
eventualmente attraverso ispezioni periodiche,
l'attuazione degli
indirizzi
espressi e il conseguimento effettivo degli obiettivi
strategici,
e propone l'attivazione di eventuali interventi
correttivi;
i) provvede
alla risoluzione delle divergenze insorte tra
l'Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato circa
l'instaurazione di
un giudizio
o la resistenza nel medesimo;
j) provvede
al conferimento degli incarichi dirigenziali di
prima
fascia di cui alla lettera b) e degli incarichi
dirigenziali di
cui alla
lettera c) dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della
Repubblica
7 settembre 2010, n. 166, secondo le modalita'
specificate
al
successivo art. 11.
3. Il
Presidente convoca e presiede il Consiglio e il Comitato
per
l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione
statistica ed
esercita le
altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dai
regolamenti; provvede nelle materie e per gli atti
delegati dal
Consiglio e
dal Comitato, ovvero nei casi d'urgente necessita',
salvo
ratifica da
parte degli stessi organi nella prima riunione
successiva;
esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad
altri
organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del
criterio
di
separazione tra indirizzo tecnico - scientifico -
amministrativo
ed
attivita' di gestione.
4. Il
Presidente si avvale, per i fini di coordinamento
tecnico-scientifico e per l'innovazione, nonche', per i
fini di cui
al comma 2,
lettere b), c), d), e) ed f):
a) di un
ufficio tecnico non generale per il coordinamento
tecnico-scientifico e le relazioni istituzionali e
internazionali,
b) del
Comitato di presidenza, cui partecipano il Direttore
Generale e
i Direttori dei Dipartimenti di produzione e di ricerca.
Il Comitato
di presidenza, presieduto dal Presidente, o in sua
assenza dal
Direttore Generale, e' sede di coordinamento
tecnico-scientifico-organizzativo tra le aree funzionali
dell'Istituto. Si riunisce di regola mensilmente e ogni
volta che se
ne ravvisi
la necessita'. Il Comitato puo' essere convocato
prevedendo
la partecipazione dei Direttori Centrali e dei dirigenti
dell'Istituto la cui competenza riguardi le materie
trattate. Il
Presidente
puo' avvalersi, per specifici progetti, della
collaborazione di titolari di posizioni dirigenziali
nell'Istituto,
fino a un
massimo di cinque e puo' istituire, ai sensi
dell'articolo
13, comma
2, commissioni e gruppi di lavoro per lo studio di
questioni
specifiche.
5. Il
Presidente, in caso di assenza o di temporaneo
impedimento,
puo'
delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni
inerenti
al suo
ufficio ad un membro del Consiglio. Il Presidente puo'
delegare,
per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale
rappresentanza dell'Istituto al Direttore Generale, ai
Direttori di
Dipartimento, ai Direttori Centrali, nonche' ai
dirigenti dei Servizi
ed uffici
dell'Istituto stesso.
Art. 4
Consiglio
1. Il
Consiglio e' organo di indirizzo, programmazione e
controllo
ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge
e
dai
regolamenti.
2. Il
Consiglio, previa programmazione delle sedute, e'
convocato
dal
Presidente, di norma, una volta al mese ed ogni
qualvolta egli ne
ravvisi la
necessita'. Il preavviso della convocazione e' di dieci
giorni, in
casi di urgenza ridotti a tre giorni. Il Consiglio puo'
essere
convocato anche su richiesta dei suoi membri in numero
non
inferiore a
tre, i quali singolarmente possono richiedere, altresi',
l'inserimento di uno specifico argomento all'ordine del
giorno.
Nell'ambito
del Consiglio possono essere costituite commissioni
istruttorie
per l'esame di particolari problemi.
3. Il
Consiglio, ferme restando le competenze previste dal
decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322:
a)
definisce gli obiettivi strategici ed operativi e i
rispettivi
indicatori idonei a consentire la misurazione e la
valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
indirizzi
sulla base dei quali il Presidente individua e assegna
le
risorse
umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alla
Direzione
Generale e ai Dipartimenti di produzione e ricerca;
b) adotta
la carta dei servizi ed i codici etici dell'Istituto;
c) esamina
l'esito degli atti di indirizzo e programmazione
nonche' lo
stato di attuazione del programma statistico nazionale
per
la parte di
competenza dell'Istat, del piano annuale e la gestione
del
bilancio;
d) verifica
l'attuazione degli indirizzi espressi e il
conseguimento effettivo degli obiettivi strategici,
attraverso la
verifica di
rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti e ai
programmi
approvati, proponendo l'attivazione di eventuali
interventi
correttivi;
e)
definisce le procedure ed i criteri di valutazione
comparativa
rilevanti per conferire gli incarichi di Direttore di
Dipartimento, di Direttore Centrale delle direzioni di
produzione e
ricerca,
nonche' quelle in base alle quali il Direttore Generale
e i
Direttori
dei Dipartimenti di produzione e ricerca nominano i
responsabili dei Servizi giuridici e amministrativi, di
produzione e
ricerca e
degli Uffici Territoriali.
4. Il
Consiglio, su proposta del Presidente:
a) delibera
nel rispetto dei criteri e dei vincoli dettati dal
decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e
dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche
ed
integrazioni e nel rispetto del presente regolamento,
adottando i
conseguenti
atti organizzativi generali: le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici dirigenziali, stabilendone
il numero
entro il
limite indicato nell'art. 7, comma 1, nonche' le
strutture
organizzative previste da disposizioni legislative,
responsabili di
specifiche
funzioni e che costituiscono, in relazione a specifici
progetti,
apposite strutture dirigenziali equiparate ai Servizi
tecnici di
produzione e ricerca o ai Servizi giuridici
amministrativi, anche a carattere transitorio,
nell'ambito dei limiti
numerici
previsti dal presente regolamento; le specifiche
competenze
della
Direzione Generale e delle Direzioni Centrali giuridiche
e
amministrative, dei Dipartimenti di produzione e ricerca
e delle
Direzioni
Centrali di produzione e ricerca; i termini dei
procedimenti ed i criteri per l'individuazione dei
relativi
responsabili; l'esercizio del diritto di accesso;
b)
individua, nell'ambito delle tipologie organizzative
previste
dal presente regolamento e nel rispetto della vigente
normativa,
gli uffici costituenti centri di responsabilita' cui e'
attribuita,
di norma, la gestione delle unita' previsionali di base
del
bilancio;
c)
determina la dotazione organica complessiva attraverso
meccanismi
semplificati in conformita' ai criteri direttivi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto del
Presidente della
Repubblica
7 settembre 2010, n. 166, con possibili
rideterminazioni,
senza oneri
aggiuntivi, della ripartizione del personale non
dirigenziale per livello, secondo criteri di
flessibilita'
organizzativo-funzionale e di ottimale utilizzazione
delle risorse in
relazione
alle esigenze istituzionali dell'ente. Le modifiche
deliberate
dal Consiglio sono comunicate al Dipartimento della
funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze;
d) approva
i piani ed i programmi dell'Ente e verifica la
compatibilita' finanziaria degli obiettivi e programmi
definiti in
collaborazione con il Presidente;
e) esprime
parere in ordine al conferimento dell'incarico di
Direttore
Generale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo
5,
comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010,
n. 166;
f)
determina il compenso dei dirigenti preposti ai
Dipartimenti
e alle
Direzioni Centrali di produzione e ricerca con
riferimento al
contratto
collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area
ricerca, ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto
del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
nonche' i
parametri
del trattamento del Direttore Generale e dei dirigenti
di
prima
fascia della Direzione Generale, secondo quanto previsto
dal
contratto
collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area
ricerca per
i soggetti preposti agli uffici dirigenziali di prima
fascia. Ai
soggetti preposti agli uffici dirigenziali di seconda
fascia si
applica il contratto collettivo nazionale di lavoro
della
dirigenza
dell'area ricerca.
5. Il
Consiglio viene informato dal Presidente sull'attivita'
e
sul
funzionamento dell'Istituto e puo' richiedere che
vengano
predisposti
specifici rapporti su singole questioni.
6. Alle
riunioni del Consiglio partecipa il Direttore Generale,
che ne e'
Segretario.
Art. 5
Comitato
per l'indirizzo ed il coordinamento
dell'informazione statistica
1. Il
Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento
dell'informazione statistica, di cui all'articolo 3 del
decreto del
Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e all'articolo
21 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, delibera:
a)
l'adozione, su proposta dei Presidente, del Programma
statistico
nazionale;
b) le
direttive vincolanti nei confronti degli uffici di
statistica
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6
settembre
1989, n.
322;
c) gli atti
di indirizzo nei confronti delle organizzazioni e
degli
uffici compresi nel Sistema statistico nazionale
(Sistan).
2. Proposte
di direttive e di atti di indirizzo possono essere
formulate
da singoli membri dei Comitato, previa comunicazione al
Presidente
che curera' la necessaria istruttoria da parte
dell'Istat.
3. Il
Comitato e' convocato dal Presidente, di norma, ogni due
mesi ed
ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessita' anche in
relazione
alle richieste delle amministrazioni e degli enti
rappresentati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente
della
Repubblica 7 settembre 2010 n. 166, nonche' a seguito
delle
richieste
formulate da un terzo dei componenti il Comitato stesso.
Nell'ambito
del Comitato possono essere costituite commissioni
istruttorie
per l'esame di particolari problemi.
Art. 6
Collegio
dei revisori dei conti
1. Il
Collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo
della
regolarita' amministrativa e contabile dell'Istituto. I
membri
dei
collegio sono nominati, in proporzione almeno
maggioritaria, tra
gli
iscritti all'albo dei revisori contabili.
2. Il
Collegio esercita le funzioni ad esso attribuite dalla
legge. Puo'
disporre ed effettuare ispezioni sugli uffici
dell'Istituto al fine di accertare la regolarita'
amministrativa e
contabile.
3. Le
verifiche di regolarita' devono rispettare i principi
generali
della revisione aziendale, in quanto applicabili
all'Istituto.
TITOLO II
UFFICI
DIRIGENZIALI
Art. 7
Strutture
organizzative
1.
Costituiscono uffici dirigenziali ai sensi dell'articolo
5
comma 1,
lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre
2010 n. 166 la Direzione Generale, i Dipartimenti di
produzione
e ricerca, le Direzioni Centrali, i Servizi, nonche' gli
Uffici
Regionali di cui al decreto legislativo 6 settembre
1989, n.
322,
denominati "Uffici Territoriali", in numero massimo
complessivamente non superiore a settantatre.
2. La
Direzione Generale, i Dipartimenti di produzione e
ricerca
e le
rispettive Direzioni Centrali sono destinatari, negli
ambiti di
rispettiva
competenza, delle direttive emanate dagli organi di
governo.
3. La
Direzione Generale e le Direzioni Centrali giuridiche e
amministrative costituiscono uffici dirigenziali di
prima fascia. La
Direzione
Generale svolge funzioni di natura giuridica e
amministrativa e cura il coordinamento e i rapporti
istituzionali,
per gli
aspetti di tale natura, delle attivita' dei Dipartimenti
e
delle
Direzioni Centrali di produzione e ricerca.
L'organizzazione
interna e
l'assegnazione di risorse alle Direzioni centrali
afferenti
la
Direzione generale sono stabilite con provvedimento del
Direttore
generale,
nei limiti delle risorse assegnate dagli organi di
governo.
Gli uffici
dirigenziali di prima fascia possono essere articolati
in
Servizi
giuridici amministrativi, che costituiscono uffici
dirigenziali di seconda fascia. L'organizzazione interna
e
l'assegnazione e la ripartizione di risorse ai Servizi
giuridici
amministrativi sono stabilite con provvedimento del
Direttore
centrale
competente. Resta comunque confermata, in ragione delle
relative
professionalita' specifiche e per specifiche esigenze,
l'assegnazione del personale appartenente ai profili
professionali di
ricercatore
e tecnologo, nonche' agli altri profili professionali di
cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991,
n.171, alla
Direzione generale e alle strutture ad essa afferenti,
nonche'
l'eventuale attribuzione, allo stesso, di
responsabilita' di
strutture
tecniche e progetti ai sensi del presente regolamento e
del
contratto
collettivo nazionale di lavoro applicabile.
4. I
Dipartimenti di produzione e ricerca e le Direzioni
Centrali
di
produzione e ricerca sono strutture organizzative
tecniche
preposte a
settori omogenei di attivita', costituiscono uffici
tecnici
generali e possono essere articolati in Servizi tecnici
di
produzione
e ricerca, che costituiscono uffici tecnici non
generali.
I
Dipartimenti di produzione e ricerca curano la
produzione e la
ricerca
statistica, la definizione degli standard tecnici, la
predisposizione del Programma statistico nazionale e le
verifiche
circa la
sua attuazione, la promozione e il coordinamento degli
uffici di
statistica del Sistan, il coordinamento degli Uffici
Territoriali dell'Istituto, la gestione dei servizi
tecnici di
interesse
comune dell'Istat e del Sistan, nonche', ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto del
Presidente della
Repubblica
7 settembre 2010, n. 166, la definizione dei metodi e
dei
formati da
utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per
lo
scambio e
l'utilizzo in via telematica dell'informazione
statistica e
finanziaria, nonche' il coordinamento di modificazioni,
integrazioni
e nuove
impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi
utilizzati
dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere
informazioni utilizzate o da utilizzare per fini
statistici. Gli
Uffici
Territoriali costituiscono uffici tecnici non generali e
sono
sedi
periferiche dell'Istituto operanti sul territorio.
5.
Nell'ambito del numero massimo degli uffici dirigenziali
definito al
comma 1, per ragioni di carattere organizzativo, ed al
fine di
realizzare progetti di particolare rilevanza, possono
essere
costituite,
ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. a), strutture
di
carattere
temporaneo equiparate ai Servizi tecnici di produzione e
ricerca con
una durata massima di 24 mesi.
6. I
responsabili degli uffici dirigenziali compongono la
Conferenza
dei dirigenti, che ha funzioni consultive su questioni
di
natura
tecnica, scientifica organizzativa ed amministrativa. La
Conferenza
e' convocata e presieduta dal Presidente dell'Istituto
e,
in sua
assenza, dal Direttore Generale.
Art. 8
Attribuzioni e valutazione dei
responsabili degli uffici dirigenziali
1. I
responsabili degli uffici dirigenziali dell'Istituto
esercitano
le attribuzioni loro conferite dalla legge e dai
regolamenti
ed assicurano, per quanto di competenza, il
conseguimento
degli
obiettivi definiti e assegnati nell'ambito del ciclo
della
gestione
della performance. I responsabili degli uffici
dirigenziali,
nell'ambito
della rispettiva competenza funzionale e territoriale,
adottano
gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna,
inerenti
l'amministrazione, la produzione e l'erogazione dei
servizi
istituzionali secondo i principi di cui all'art. 1. In
particolare, i
responsabili degli uffici dirigenziali preposti alle
attivita' di
produzione
e ricerca rispondono della correttezza e della
tempestivita' dei dati prodotti.
2. I
responsabili degli uffici dirigenziali, nell'ambito
delle
rispettive
competenze, sono dotati di autonomi poteri di
organizzazione e gestione delle risorse ad essi
affidate; sono
responsabili della gestione e dei risultati. Essi
individuano ed
istituiscono opportune forme e modalita' di controllo e
di gestione
della
performance secondo la normativa vigente, anche allo
scopo di
assicurare
l'integrita' e la trasparenza delle attivita'.
3. Nel
perseguimento degli obiettivi assegnati, ed entro i
limiti
degli
stanziamenti di bilancio, l'esercizio dei poteri di cui
ai
precedenti
commi si informa ai criteri ed ai principi operativi
indicati
dagli organi di governo, alle direttive generali da
questi
emanate, al
piano della performance e ai programmi.
4. Ai
dipendenti appartenenti ai livelli professionali I, II e
III,
compatibilmente con le attribuzioni derivanti dalle
declaratorie
di livello
professionale, possono essere attribuite funzioni
ispettive,
di consulenza, di studio nell'ambito delle singole
strutture
organizzative in cui si articola l'Istituto, purche' il
soggetto
preposto ad esse sia di livello pari o superiore.
5. In
attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente,
la
valutazione
dei dirigenti, nell'ambito del sistema di misurazione e
valutazione
della performance adottato dall'Istituto, e' effettuata
avvalendosi
dell'organismo indipendente di valutazione della
performance.
6 La
valutazione del Direttore Generale, dei Direttori di
Dipartimento e dei Direttori Centrali e' effettuata dal
Presidente
sulla base
degli elementi forniti dall'organismo indipendente di
valutazione
della performance. Il Presidente riferisce al Consiglio
degli esiti
della valutazione.
7. Il
Direttore Generale e i Direttori di Dipartimento
provvedono,
secondo le disposizioni di legge vigenti, a fornire gli
elementi
necessari alla valutazione dei Direttori Centrali. I
Direttori
Centrali provvedono, secondo le disposizioni di legge
vigenti,
alla valutazione dei responsabili degli uffici
dirigenziali
coordinati.
Per la valutazione del personale non dirigenziale si
applicano
le disposizione in materia di valutazione e misurazione
della
performance previste dalla normativa vigente.
Art. 9
Uffici
dirigenziali: Direttore Generale, Direttori di
Dipartimento,
Direttori
Centrali e Dirigenti dei Servizi e degli Uffici
Territoriali
1. Il
Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti di
produzione
e ricerca, oltre all'esercizio delle attribuzioni di cui
all'articolo 8 e nell'ambito delle rispettive
competenze:
a) sono
responsabili del settore cui vengono preposti e
sovrintendono agli uffici in esso ricompresi, curando la
relativa
organizzazione e coordinando l'attivita' dei Direttori
Centrali e dei
dirigenti
dei Servizi, a cui trasmettono le direttive e gli atti
di
indirizzo
del Presidente e del Consiglio;
b) attuano
i piani della performance e gli altri programmi
definiti
dagli organi di governo; ripartiscono le risorse loro
assegnate
tra i responsabili degli uffici dirigenziali titolari di
centri di
responsabilita' con contestuale definizione degli
obiettivi
da
perseguire e dei limiti di valore delle spese che i
dirigenti
possono
impegnare;
c)
promuovono, nell'ambito della rispettiva competenza
funzionale,
l'innovazione nei processi amministrativi, produttivi e
di ricerca;
d)
prepongono, secondo le procedure stabilite dal
Consiglio, i
responsabili dei Servizi;
e)
esercitano poteri sostitutivi in caso di inerzia dei
titolari
delle Direzioni Centrali e dei Servizi;
f) valutano
risultati e responsabilita' dei responsabili degli
uffici
dirigenziali che afferiscono alla struttura di
competenza;
g)
formulano proposte e forniscono pareri agli organi di
governo;
h)
forniscono le informazioni richieste e la documentazione
sull'andamento della gestione e gli elementi istruttori
per il
contenzioso;
i)
gestiscono, per quanto di competenza, il personale e le
relazioni
sindacali, tenendo conto degli indirizzi degli organi di
governo;
j) possono
attribuire le funzioni di vicario ad uno dei
Direttori
Centrali;
k) possono
assumere, su incarico del Presidente, la
responsabilita' di particolari progetti di natura
trasversale che
coinvolgono
strutture esterne al proprio settore di competenza.
2. I
Direttori Centrali e i dirigenti dei Servizi, fatti
salvi i
compiti di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive
modifiche e integrazioni per i preposti alle strutture
giuridiche
e amministrative, nell'ambito delle rispettive
competenze:
a) attuano
le delibere degli organi dell'Istituto, per gli
aspetti di
propria competenza, adottando gli atti e i provvedimenti
necessari;
b) sono
dotati di autonomi poteri di organizzazione e gestione
delle
risorse ad essi affidate, coordinano le loro attivita' e
sono
responsabili dei risultati conseguiti;
c)
promuovono l'innovazione nei processi amministrativi,
produttivi
e di ricerca;
d)
formulano proposte e forniscono pareri al Direttore
Generale
e ai
dirigenti preposti ai Dipartimenti di produzione e
ricerca,
nonche'
agli organi di governo;
e)
forniscono le informazioni richieste e la documentazione
sull'andamento della gestione e gli elementi istruttori
per il
contenzioso;
f) possono
assumere, su incarico del Presidente, del Direttore
Generale o
dei Direttori di Dipartimento di produzione e ricerca
competenti
per materia, la responsabilita' di particolari progetti
di
natura
trasversale che coinvolgono strutture esterne al proprio
settore di
competenza.
3. Il
Direttore Generale e i Direttori di Dipartimento di
produzione
e ricerca determinano con propri atti, nel rispetto
della
normativa
vigente, degli atti organizzativi generali e degli
indirizzi
degli organi di governo, l'esercizio delle attribuzioni
dei
titolari
dei Servizi e degli Uffici Territoriali.
4. Il
Direttore Generale, i Direttori dei Dipartimenti e delle
Direzioni
Centrali di produzione e ricerca, in caso di assenza o
impedimento, delegano, in parte o in tutto, le funzioni
inerenti ai
propri
uffici, rispettivamente, ad uno dei Direttori Centrali e
ad
uno dei
titolari dei Servizi appartenenti alla struttura di
competenza.
5. I
titolari dei Servizi di produzione e ricerca e degli
Uffici
Territoriali, in caso di assenza o impedimento,
delegano, in parte o
in tutto,
le funzioni inerenti ai propri uffici ad uno dei
dipendenti
appartenenti ai livelli professionali I, II e III del
proprio
Servizio o
Ufficio Territoriale.
Art. 10
Direttore
Generale
1. Il
Direttore Generale, fatti salvi i compiti di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e
successive
modifiche e integrazioni, cura il coordinamento, per gli
aspetti di
natura giuridica e amministrativa, delle attivita'
dell'Istituto al fine di assicurare il conseguimento
degli obiettivi
e dei
risultati stabiliti, fatti salvi i poteri di
organizzazione
delle
strutture medesime attribuiti ai dirigenti.
2. Il
Direttore Generale, oltre alle competenze di cui al
precedente
articolo 9, svolge i seguenti compiti:
a) promuove
ogni opportuna iniziativa per assicurare idonei
flussi di
comunicazione tra le strutture organizzative
dell'Istituto;
b) promuove
la semplificazione dei procedimenti amministrativi
e
l'adozione da parte delle strutture organizzative
dell'Istituto di
carte dei
servizi interni;
c) formula,
di concerto con i Direttori di Dipartimento,
proposte
agli organi di governo in materia di amministrazione, di
assetto
organizzativo, di fabbisogni e di dotazioni organiche;
d) fornisce
agli organi di governo dell'Istituto le
informazioni richieste e la documentazione
sull'andamento della
gestione,
coordinando ed acquisendo i contributi dei Dipartimenti;
e) promuove
e resiste alle liti;
f) convoca
e presiede, in assenza del Presidente, il Comitato
di
presidenza e la Conferenza dei dirigenti;
g) svolge
le funzioni di Segretario del Consiglio.
Art. 11
Accesso,
conferimento degli incarichi, selezione, preposizione
e
trattamento economico del Direttore Generale, dei
Direttori di
Dipartimento, dei Direttori Centrali e dei Dirigenti dei
Servizi e
degli
Uffici Territoriali
1. Il
Direttore Generale e' scelto e preposto all'incarico in
conformita'
alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed
integrazioni, in quanto compatibili, e l'art. 5 comma 2
del decreto
del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166.
All'incarico
di
Direttore Generale puo' essere preposto, ai sensi
dell'articolo 5,
comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre
2010, n. 166, anche un soggetto esterno con particolare
comprovata
qualificazione professionale, al quale e' corrisposto un
trattamento
economico complessivo determinato con riferimento al
contratto
collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area
ricerca,
nel rispetto del limite degli importi previsti dalla
contrattazione collettiva nell'ambito della pubblica
amministrazione,
per lo
svolgimento delle medesime funzioni dirigenziali.
Qualora
venga
nominato Direttore Generale un dipendente di ruolo
dell'Istituto, non appartenente al ruolo dei dirigenti
amministrativi, il dipendente e' collocato fuori ruolo
senza assegni
per tutta
la durata dell'incarico; al termine e' riammesso nei
ruoli
del
personale dell'Istituto con la qualifica posseduta
all'atto della
nomina;
all'anzianita' maturata al momento della nomina a
Direttore
Generale si
aggiunge per intero quella maturata in tale ultima
posizione.
L'incarico di cui al presente comma e' conferito dal
Presidente,
sentito il Consiglio, con contratto della durata non
inferiore a
tre anni ne' superiore a cinque, salvo deroghe previste
dalla
legge, ed e' rinnovabile, nonche' revocabile secondo le
disposizioni normative vigenti.
2. I
Direttori delle Direzioni centrali giuridiche ed
amministrative sono scelti e preposti agli uffici in
conformita' alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165 e
successive
modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili, e
all'art.5,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre,
n.166. Qualora venga nominato Direttore di una Direzione
centrale
giuridica o amministrativa un dipendente di ruolo
dell'Istituto, non appartenente al ruolo dei dirigenti
amministrativi, il dipendente e' collocato in
aspettativa senza
assegni per
tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio, in conformita' alle
disposizioni del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche e
integrazioni in quanto compatibili. Gli incarichi di cui
al presente
comma sono
conferiti dal Presidente con contratto della durata non
inferiore a
tre anni ne' superiore a cinque, salvo deroghe previste
dalla
legge, e sono rinnovabili, nonche' revocabili secondo le
disposizioni normative vigenti. Ai dirigenti preposti
alle Direzioni
Centrali
giuridiche e amministrative compete il trattamento
economico
previsto
dalle disposizioni normative e di contrattazione
collettiva
applicabili.
3. I
dirigenti dei Servizi giuridici e amministrativi sono
scelti
tra i
dirigenti amministrativi o gli altri soggetti da
individuarsi
secondo le
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e
successive modifiche ed integrazioni, e il conferimento
del
relativo
incarico avviene a norma del medesimo decreto, in quanto
compatibili. Essi sono nominati dal Direttore Generale,
sentito il
titolare
della Direzione Centrale cui appartiene il Servizio. Gli
incarichi
di direzione di Servizio sono conferiti con contratto
della
durata non
inferiore a tre anni ne' superiore a cinque, e sono
rinnovabili. Ai dirigenti preposti ai Servizi giuridici
e
amministrativi compete il trattamento economico previsto
dalle
disposizioni normative e di contrattazione collettiva
applicabili.
Qualora
venga nominato dirigente di un Servizio giuridico o
amministrativo un dipendente di ruolo dell'Istituto non
appartenente
al ruolo
dei dirigenti amministrativi, il dipendente e' collocato
in
aspettativa
senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con
riconoscimento dell'anzianita' di servizio, in
conformita' alle
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e
successive
modifiche e integrazioni in quanto compatibili.
4.
L'anzianita' maturata dal personale di ruolo che abbia
ricoperto
presso l'Istituto incarichi dirigenziali ai sensi del
precedente
ordinamento e dell'articolo 6, comma 4 del decreto del
Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166 per una durata
di
almeno
cinque anni nel medesimo settore, e' considerata
requisito
utile ai
fini delle partecipazione alle procedure concorsuali di
cui
al DPCM
emanato ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 3 del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle procedure
concorsuali
per
l'accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia
possono
partecipare
i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo
28 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. I
Direttori dei Dipartimenti e delle Direzioni Centrali di
produzione
e ricerca sono selezionati attraverso una valutazione
comparativa
dei requisiti culturali, professionali e scientifici e
degli
incarichi ricoperti in ambito nazionale e internazionale
tra
dirigenti
di ricerca, dirigenti tecnologi, dirigenti di
amministrazioni pubbliche, ovvero esperti della materia.
Gli
incarichi
di cui al presente comma sono conferiti dal Presidente
con
apposito
contratto individuale di lavoro di durata non superiore
a
tre anni
rinnovabili e retribuiti mediante un compenso da
determinarsi secondo le modalita' di cui all'art. 4,
comma 4 lettera
f), con
riferimento al contratto collettivo di lavoro della
dirigenza
nell'area
della ricerca.
6. Qualora
venga nominato Direttore di Dipartimento o
responsabile di una delle Direzioni Centrali di
produzione e ricerca
un
dipendente di ruolo dell'Istituto, il dipendente e'
collocato in
aspettativa
senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con
riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Al termine
e' riammesso
nei ruoli
del personale dell'Istituto con la qualifica posseduta
all'atto
della nomina; all'anzianita' maturata al momento della
nomina a
Direttore di Dipartimento o di Direttore Centrale si
aggiunge
per intero quella maturata in tale ultima posizione.
7. I
titolari dei Servizi di produzione e ricerca e degli
Uffici
Territoriali sono selezionati tra gli appartenenti al
primo e secondo
livello
professionale dell'Istituto e sono nominati dal
Direttore del
Dipartimento, sentito il titolare della Direzione
Centrale cui
appartiene
il Servizio. Gli incarichi di direzione di Servizio sono
conferiti
per un massimo di tre anni e sono rinnovabili. Ai
dirigenti
preposti ai
Servizi di produzione e ricerca compete il trattamento
economico
in conformita' alle disposizioni normative e di
contrattazione collettiva applicabili.
Art. 12
Scuola
Superiore di Statistica
e di
Analisi Sociali ed Economiche
1. La
"Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed
Economiche", nel rispetto dei principi e delle
disposizioni dettati
dal
regolamento CE n. 223/2009 ed al fine di assicurare
statistiche
armonizzate
e comparabili a livello internazionale provvede, ai
sensi
dell'art.
5, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della
Repubblica
7 settembre 2010, n. 166 e dell'articolo 6, comma 3 del
decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:
a) alla
formazione dei responsabili di uffici dirigenziali
dell'Istituto, attraverso l'organizzazione delle
attivita' di
reclutamento, in raccordo con la "Scuola Superiore della
Pubblica
Amministrazione" e con la "Scuola Superiore
dell'Economia e delle
Finanze", e
di corsi di formazione iniziale e avanzata diretti alla
qualificazione e all'aggiornamento professionale dei
responsabili di
uffici
dirigenziali. I corsi di formazione per la preposizione
alle
posizioni
dirigenziali di prima fascia e tecniche generali possono
prevedere
lo svolgimento di periodi all'estero la cui durata, che
non
puo'
comunque eccedere i 6 mesi, anche non continuativi,
nell'arco di
un
triennio, e' collegata al progetto applicativo
concernente
l'innovazione nel settore della statistica ufficiale o
in materie
collegate;
b)
all'attivita' di formazione e qualificazione
professionale
del
personale dell'Istat e delle pubbliche amministrazioni,
degli
operatori e
degli addetti al Sistema statistico nazionale, e di
altri
soggetti
pubblici e privati.
2. La
"Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed
Economiche"
fornisce annualmente apposita comunicazione al
Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla "Scuola
Superiore della
Pubblica
Amministrazione" del proprio piano di formazione ed
opera in
collegamento con la "Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione"
e con la
"Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze", con
altre
Scuole per
la formazione dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche,
nonche' con altre istituzioni universitarie e
scientifiche
nazionali,
europee e internazionali. L'attivita' formativa della
Scuola e'
organizzata anche tenendo conto dei programmi e gli
indirizzi
degli altri Istituti di statistica dell'Unione europea e
internazionali e dei principi stabiliti dal decreto
legislativo 30
marzo 2001,
n. 165, e successive modifiche e integrazioni.
3. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 e comma
3,
l'accesso alla qualifica dirigenziale per la
preposizione alle
strutture
giuridiche ed amministrative e' disciplinato dagli
articoli
28 e 28-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 attraverso
le
attivita' di reclutamento organizzate dalla Scuola ai
sensi del
presente
articolo e consistenti in corso-concorso ovvero in prove
teorico-pratiche volte all'accertamento delle qualita'
gestionali
richieste.
Art. 13
Consulenti
esterni - Gruppi di lavoro - Commissioni
1. Gli
organi di governo dell'Istituto, entro i limiti delle
apposite
previsioni di spesa, possono avvalersi di esperti
esterni di
alta
qualificazione per progetti di importanza strategica per
l'Istituto
o per lo studio di particolari problemi, quando non sia
possibile
servirsi del personale interno, secondo procedure
stabilite
dall'art. 7
commi 6 e seguenti del D.lgs 165/2001. Resta ferma la
facolta' di
avvalersi di professionisti esterni per specifici
incarichi
professionali.
2. Il
Presidente puo' costituire con proprio provvedimento
gruppi
di lavoro e
commissioni, comprese quelle per il reclutamento,
chiamandone
a far parte esperti esterni.
3. Il
Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti,
nell'ambito
delle proprie competenze e nei limiti delle risorse
assegnate,
hanno facolta' di affidare, per motivate ragioni,
specifici
incarichi di consulenza.
4. Gli
incarichi di cui al presente articolo sono affidati nel
rispetto
dei limiti stabiliti dalle normative in materia di
finanza
pubblica.
Art. 14
Entrata in
vigore - Norme di prima attuazione
e
transitorie - Abrogazioni
1. In sede
di prima attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica
7 settembre 2010, n. 166, e nel rispetto dei limiti
temporali
di cui all'articolo 6, comma 4 del medesimo decreto e al
successivo
comma 3 del presente articolo, nonche' dei vincoli
dettati
dalla
pianta organica allegata al presente regolamento, entro
novanta
giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento si
provvede:
a) ai fini
del primo inquadramento nel ruolo dei dirigenti di
seconda
fascia e della loro preposizione ai Servizi giuridici e
amministrativi, all'avvio di apposite procedure
concorsuali pubbliche
per titoli
ed esami consistenti in due prove teorico-pratiche e
colloquio
volte all'accertamento delle specifiche professionalita'
richieste
con particolare riguardo alle necessarie competenze
gestionali
in ambito giuridico, amministrativo e contabile con
riserva di
posti, nel limite del cinquanta per cento, in favore del
personale
di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi
dirigenziali nel precedente ordinamento per una durata
di almeno tre
anni nel
medesimo settore. Ai fini della valutazione dei titoli,
sono
valutabili
i soli titoli attinenti alle funzioni del profilo
professionale oggetto di concorso, nonche' quelli
riguardanti il
funzionamento dei settori giuridico-amministrativi e
scientifici di
interesse
istituzionale dell'ente. Sono ammessi a sostenere gli
esami
i soli
candidati che abbiano conseguito, in sede di valutazione
dei
titoli, il
punteggio minimo stabilito dal bando di concorso. Nel
caso
in cui le
domande di partecipazione dovessero superare il
quintuplo
dei posti
messi a concorso, l'Istat potra' procedere ad una
preselezione consistente nella soluzione di quesiti a
risposta
multipla
predeterminata riguardante le materie delle prove
concorsuali;
b) ai fini
dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di prima
fascia, nei
limiti delle percentuali previste dalla normativa
vigente, e
della loro preposizione alla Direzioni Centrali
giuridiche
e
amministrative, all'avvio di apposite procedure
concorsuali
pubbliche
per titoli ed esami consistenti in due prove scritte e
una
prova orale
volte all'accertamento delle specifiche professionalita'
richieste.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto del
Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, alle
procedure
concorsuali
possono partecipare, oltre ai soggetti di cui al DPCM
emanato ai
sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 3 del decreto
legislativo
30 marzo 2001, n. 165, anche il personale di ruolo che
abbia
ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali ai
sensi del
precedente
ordinamento e dell'articolo 6, comma 4 del decreto del
Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, per una
durata
di almeno
cinque anni nel medesimo settore.
2.
L'Istituto provvede ad assumere i vincitori dei concorsi
di
cui alle
lettere a) e b), comma 1 del presente articolo nel
rispetto
dei limiti
di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del
Presidente
della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e al successivo
comma 3 del
presente
articolo. Le assunzioni di cui al presente comma sono
disposte in
conformita' alla vigente normativa in materia di finanza
pubblica e
di turn-over considerati, ai fini del calcolo, i soli
differenziali retributivi nel caso di assunzione di
personale
vincitore
gia' di ruolo dell'Istituto.
3. Al fine
di garantire la continuita' e la funzionalita'
dell'Istituto nelle more dell'espletamento delle
procedure
concorsuali
di cui al comma 1 lettere a) e b), il Presidente puo'
conferire
incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 e del decreto del
Presidente
della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, cui corrisponde un
trattamento
giuridico ed economico complessivo determinato con
riferimento
al contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza
dell'area ricerca, per gli uffici e i servizi giuridici
e
amministrativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b) del decreto
del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
per una
durata non
superiore a 18 mesi, a personale di ruolo dell'Istituto
in
possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste
ovvero, in
mancanza di
queste ultime, di altre amministrazioni pubbliche. Tali
contratti
possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori 12
mesi, per
assicurare la funzionalita' dell'Istituto fino alla
conclusione
delle procedure concorsuali. Qualora vengano preposti a
tali
strutture dipendenti di ruolo dell'Istituto, sono
collocati in
aspettativa
senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con
riconoscimento dell'anzianita' di servizio; al termine
sono riammessi
nei ruoli
del personale dell'Istituto.
4.
Dall'entrata in vigore del presente regolamento il
conferimento degli incarichi di cui all'art. 11 comma 5
avviene
secondo le
modalita' previste dal presente regolamento.
5. Dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, e'
abrogato il
preesistente regolamento di organizzazione con annesso
disegno
organizzativo e relativa pianta organica. Il richiamo
all'articolo 3 comma 4, lettera f) del decreto del
Presidente del
Consiglio
dei Ministri 1 agosto 2000, operato dall'articolo 5
comma
1, lettera
c) del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre
2010, n.166
e' da intendersi riferito all'articolo 4, comma 4
lettera
f) del
presente regolamento.
6. Il
presente regolamento con la relativa pianta organica
allegata,
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella
Gazzetta Ufficiale.
Parte di provvedimento in formato grafico
amministrativo
e contabile con riserva di posti, nel limite del
cinquanta per cento, in
favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso
l’Istituto incarichi
dirigenziali nel precedente ordinamento per una durata
di almeno
tre anni nel medesimo settore. Ai fi ni della
valutazione dei titoli, sono
valutabili i soli titoli attinenti alle funzioni del
profi lo professionale oggetto
di concorso, nonché quelli riguardanti il funzionamento
dei settori
giuridico-amministrativi e scientifi ci di interesse
istituzionale dell’ente.
Sono ammessi a sostenere gli esami i soli candidati che
abbiano conseguito,
in sede di valutazione dei titoli, il punteggio minimo
stabilito dal
bando di concorso. Nel caso in cui le domande di
partecipazione dovessero
superare il quintuplo dei posti messi a concorso,
l’Istat potrà procedere
ad una preselezione consistente nella soluzione di
quesiti a risposta
multipla predeterminata riguardante le materie delle
prove concorsuali;
b)
ai fi ni dell’inquadramento nel ruolo dei dirigenti di
prima fascia,
nei limiti delle percentuali previste dalla normativa
vigente, e della loro
preposizione alla Direzioni Centrali giuridiche e
amministrative, all’avvio
di apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli
ed esami consistenti
in due prove scritte e una prova orale volte
all’accertamento delle
specifi che professionalità richieste. Ai sensi
dell’articolo 6, comma 5
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 166,
alle procedure concorsuali possono partecipare, oltre ai
soggetti di cui
al DPCM emanato ai sensi dell’articolo 28
-bis
, commi 1 e 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche il personale di
ruolo che abbia
ricoperto presso l’Istituto incarichi dirigenziali ai
sensi del precedente
ordinamento e dell’articolo 6, comma 4 del decreto del
Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, per una durata di
almeno cinque
anni nel medesimo settore.
2. L’Istituto provvede ad assumere i vincitori dei
concorsi di cui
alle lettere
a)
e
b)
, comma 1 del presente articolo nel rispetto dei limiti
di
cui all’articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente
della Repubblica
7 settembre 2010, n. 166 e al successivo comma 3 del
presente articolo.
Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte in
conformità alla
vigente normativa in materia di fi nanza pubblica e di
turn-over considerati,
ai fi ni del calcolo, i soli differenziali retributivi
nel caso di assunzione
di personale vincitore già di ruolo dell’Istituto.
3. Al fi ne di garantire la continuità e la funzionalità
dell’Istituto
nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali
di cui al comma
1 lettere
a)
e
b)
, il Presidente può conferire incarichi dirigenziali
a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 30
marzo 2001,
n.165 e del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010,
n. 166, cui corrisponde un trattamento giuridico ed
economico complessivo
determinato con riferimento al contratto collettivo
nazionale di
lavoro della dirigenza dell’area ricerca, per gli uffi
ci e i servizi giuridici
e amministrativi di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera
b)
del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
per una durata
non superiore a 18 mesi, a personale di ruolo
dell’Istituto in possesso
delle specifi che qualità professionali richieste
ovvero, in mancanza di
queste ultime, di altre amministrazioni pubbliche. Tali
contratti possono
essere rinnovati una sola volta per ulteriori 12 mesi,
per assicurare
la funzionalità dell’Istituto fi no alla conclusione
delle procedure concorsuali.
Qualora vengano preposti a tali strutture dipendenti di
ruolo
dell’Istituto, sono collocati in aspettativa senza
assegni per tutta la
durata dell’incarico, con riconoscimento dell’anzianità
di servizio; al
termine sono riammessi nei ruoli del personale
dell’Istituto.
4. Dall’entrata in vigore del presente regolamento il
conferimento
degli incarichi di cui all’art. 11 comma 5 avviene
secondo le modalità
previste dal presente regolamento.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, è abrogato
il preesistente regolamento di organizzazione con
annesso disegno
organizzativo e relativa pianta organica. Il richiamo
all’articolo 3 comma
4, lettera
f)
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1 agosto 2000, operato dall’articolo 5 comma 1, lettera
c)
del decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166
è da intendersi
riferito all’articolo 4, comma 4 lettera
f)
del presente regolamento.
6. Il presente regolamento con la relativa pianta
organica allegata,
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella
Gazzetta
Uffi ciale
.
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA
Allegato al documento
“Disegno
organizzativo - schema di regolamento
di organizzazione dell’Istat recante
modifiche al DPCM 1/8/2000”
LIVELLO DOTAZIONE ORGANICA
1 125
2 297
3 540
TOT . I - III 962
1 fascia 4
2 fascia 10
TOT. DIRIGENZA AMM. 14
4 651
5 384
6 450
7 143
8 56
TOT. IV -VIII 1684
TOTALE 2660
11A10004 |