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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2011 -Regolamento di organizzazione dell'ISTAT e modifiche al disegno organizzativo

 

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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,

recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante le

norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione

dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo

24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il Codice delle statistiche europee di cui alla

raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa

all'indipendenza, all'integrita' e alla responsabilita' delle

autorita' statistiche nazionali e dell'autorita' statistica

comunitaria;

Visto il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i principi statistici che

disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di

statistiche europee;

Visto il Codice italiano delle statistiche ufficiali di cui alla

Direttiva Comstat 17 marzo 2010, n. 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data

1° agosto 2000, con il quale e' stato approvato il regolamento di

organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data

28 aprile 2003, con il quale sono state approvate modifiche al

suddetto regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di

statistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data

20 dicembre 2007, con il quale e' stata approvata la delibera di

rideterminazione della dotazione organica del personale, fissandone

la consistenza in n. 2.690 unita' distribuite come da tabella

allegata allo stesso decreto;

Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 4, del suddetto decreto

legislativo 6 settembre 1989, n. 322 il quale stabilisce, tra

l'altro, che le deliberazioni del Consiglio dell'ISTAT che riguardano

il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici

centrali e periferici e la loro organizzazione e fissandone i compiti

e la dotazione di personale e di mezzi, nonche' il regolamento

organico e la pianta organica del personale sono approvate con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i

Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,

n. 166, recante il regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di

statistica, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 ed in particolare

l'articolo 2, commi 8-bis e seguenti, che prevede un intervento di

riduzione delle dotazioni organiche;

Vista la nota n. SP/741.2010 in data 2 luglio 2010 con la quale

l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato la deliberazione del

Consiglio dell'Istituto medesimo, adottata nella seduta del 30 giugno

2010, concernente, nelle more del processo di revisione organizzativa

in corso, una rimodulazione della dotazione organica corrente,

nonche' una riduzione di quattro unita' di personale che da 2.690

passano a 2.686, ai sensi del predetto articolo 2, comma 8-bis del

nominato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Igop - in data 6

settembre 2010, n. 7489 con la quale il citato Ispettorato manifesta

di non avere osservazioni da formulare in merito alla rimodulazione

della dotazione organica dell'ISTAT di cui alla citata nota n.

SP/741.2010 in data 2 luglio 2010;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dipartimento della funzione pubblica - UPPA - in data 17 settembre

2010, n. 41540 che, analogamente, si esprime in termini non ostativi

all'approvazione della rimodulazione della dotazione organica di cui

alla nominata nota n. SP/741.2010 in data 2 luglio 2010, nelle more

della revisione delle funzioni dirigenziali e non dirigenziali, da

operare in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7

settembre 2010, n. 166;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto, in particolare, l'articolo 7, comma 18, del citato

decreto-legge n. 78 del 2010, in base al quale, tra l'altro, e'

previsto che l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) e'

soppresso, le relative funzioni e risorse umane, strumentali e

finanziarie sono individuate ed assegnate, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, al Ministero dell'economia e

delle finanze e all'ISTAT con uno o piu' decreti di natura non

regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto

con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e le

suddette amministrazioni, in relazione al personale effettivamente

trasferito, provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie

dotazioni organiche;

Visto, in particolare, l'articolo 50, del citato decreto-legge n.

78 del 2010, in base al quale, tra l'altro, al fine di ridurre

l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione per il

perseguimento delle operazioni necessarie allo svolgimento dei

censimenti ivi previsti, i ricercatori, i tecnologi e il personale

tecnico di ruolo dei livelli professionali IV - VI degli enti di

ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 7 dello stesso

decreto, che risultino in esubero all'esito della soppressione e

incorporazione degli enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7,

sono trasferiti a domanda all'ISTAT in presenza di vacanze risultanti

anche a seguito di apposita rimodulazione dell'organico e con le

modalita' ivi indicate;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 con il quale viene

definito il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze

e all'ISTAT delle funzioni, del personale e delle risorse del

soppresso ISAE, ai sensi del suddetto articolo 7, comma 18, del

decreto-legge n.78 del 2010 che quantifica il personale trasferito

all'ISTAT, con conseguente incremento della dotazione organica, in n.

7 unita' del profilo di dirigente di ricerca, n. 16 unita' del

profilo di primo ricercatore, n. 9 unita' del profilo di ricercatore,

n. 1 unita' del profilo di dirigente tecnologo, n. 6 unita' del

profilo di primo tecnologo e n. 6 unita' del profilo di tecnologo;

Visto, in particolare, l'articolo 5 del suddetto decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 in cui si

prevede, tra l'altro, che siano apportate modifiche al regolamento di

organizzazione dell'ISTAT, approvato con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con particolare

riguardo alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative,

di produzione e di ricerca, secondo i criteri ivi previsti, anche

tenuto conto di quanto indicato dal citato regolamento (CE) n.

223/2009, e dell'assetto organizzativo adottato a livello

internazionale per le strutture operanti nel settore della

statistica;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera g) del

nominato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.

166 che prevede una semplificazione dei meccanismi di definizione

della pianta organica, volti a rendere quest'ultima maggiormente

coerente con i compiti assegnati all'Istituto, con previsione di

possibili riduzioni della pianta organica del personale non

dirigenziale e delle connesse prevedibili economie in termini di

logistica e funzionamento, ovvero rideterminazioni della stessa per

effetto dell'applicazione degli articoli 7 e 50 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, secondo le procedure di approvazione previste

dal citato articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.

322;

Vista la nota n. SP/285/2011 del 29 marzo 2011 con la quale, ai

sensi e per gli effetti dei citati articoli 22 del decreto

legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e 5 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, l'Istituto nazionale di

statistica ha trasmesso la deliberazione del Disegno organizzativo -

schema di regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di

statistica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri in data 1° agosto 2000, adottata in pari data dal

Consiglio dell'Istituto medesimo e la nuova dotazione organica,

fissata nella consistenza complessiva di n. 2.660 unita';

Viste le informative dell'Istituto nazionale di statistica alle

organizzazioni sindacali in data 1° febbraio 2011 e 23 marzo 2011

trasmesse dallo stesso Istituto con la suddetta nota n. SP/285/2011

del 29 marzo 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche e le sue successive modificazioni ed

integrazioni;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 recante delega al Governo

finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro

pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche

amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni

attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla

Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante le

norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,

n. 171 recante il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina

prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il

personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione

di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il

"Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma

degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e

successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 3,

che prevede, tra l'altro che l'Istituto nazionale di statistica

svolga, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica

amministrazione e con istituzioni universitarie, attivita' di

formazione e qualificazione professionale per gli addetti al sistema

statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una

struttura permanente;

Considerata la necessita' di adeguare l'organizzazione

dell'Istituto nazionale di statistica, ai principi ed ai criteri

organizzativi dettati dal citato decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, in particolare dall'articolo 5,

mediante l'adozione di un nuovo regolamento di organizzazione, tenuto

anche conto delle rimodulazioni della dotazione organica deliberate

in data 30 giugno 2010 dal relativo Consiglio, nonche' del

trasferimento del personale appartenente ai profili dei ricercatori e

dei tecnologi gia' in servizio presso il soppresso ISAE, ai sensi del

suddetto articolo 7, comma 18, del decreto-legge n. 78 del 2010 e del

nominato decreto ministeriale 23 dicembre 2010;

Considerata la necessita' di prevedere per l'Istituto nazionale di

statistica la possibilita' di determinare la dotazione organica

complessiva attraverso meccanismi semplificati in conformita' ai

criteri direttivi di cui al suddetto articolo 5, comma 1, lettera g),

del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166;

Ritenuto che tale schema di regolamento e tale proposta di

rideterminazione delle dotazioni organiche risultano coerenti con i

criteri, gli indirizzi e le previsioni dettati dalla apposita

normativa in materia;

Considerato che dall'attuazione delle modifiche previste non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti e le sue

successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13

giungo 2008 concernente la delega di funzioni del Presidente del

Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e

innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta come

anche integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 14 maggio 2010;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze;

 

Decreta:

 

E' approvata la deliberazione del Consiglio dell'Istituto nazionale

di statistica del 29 marzo 2011 concernente il Disegno organizzativo

- schema di regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di

statistica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri in data 1° agosto 2000, e la rideterminazione della

dotazione organica del personale nella consistenza di n. 2.660 unita'

e nell'articolazione indicata nel nuovo regolamento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei

conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Roma, 28 aprile 2011

 

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

il Ministro per la pubblica amministrazione

e l'innovazione

Brunetta

 

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Tremonti


 

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2011

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 15, foglio n. 12


 

Allegato

 

Disegno organizzativo dell'Istituto

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA*

 

* Il presente schema modifica il disegno organizzativo

dell'Istituto approvato con DPCM 1° agosto 2000

 

TITOLO I

 

 

PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

E ORGANI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

 

 

Art. 1

 

Principi generali di organizzazione

 

1. Il presente regolamento adegua l'organizzazione dell'Istituto

nazionale di statistica (Istat), ente pubblico dotato di autonomia

scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, alle

disposizioni dettate dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.

322, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.

166, nonche' dalle norme vigenti in materia di pubbliche

amministrazioni, in coerenza con le peculiarita' dell'ordinamento

dell'Istat. L'ordinamento dell'Istituto si ispira altresi', per

l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, ai principi e alle

disposizioni dettate, a livello europeo e internazionale, in materia

di indipendenza scientifica, imparzialita', obiettivita',

affidabilita', qualita' e riservatezza dell'informazione statistica,

in particolare dal Codice delle statistiche europee di cui alla

Raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005 relativa

all'indipendenza, all'integrita' e alla responsabilita' delle

autorita' statistiche nazionali e dell'autorita' statistica

comunitaria, nonche', a livello nazionale, dal Codice italiano delle

statistiche ufficiali di cui alla Direttiva Comstat n. 10 del 17

marzo 2010.

2. L'ordinamento dell'Istat si ispira, per i sistemi di controllo

e di misurazione, valutazione e trasparenza delle performance ai

principi dettati dalle disposizioni normative vigenti, anche

avvalendosi dell'organismo indipendente di valutazione della

performance a cio' preposto.

 

Art. 2

 

 

Organi di governo

 

1. Sono organi di governo dell'Istat il Presidente ed il

Consiglio che esercitano le funzioni di indirizzo

tecnico-scientifico-amministrativo ed ogni altra funzione attribuita

da disposizioni di legge.

2. Il Presidente ed il Consiglio si avvalgono, ai fini

istituzionali e della valutazione dei risultati, delle risultanze

dell'attivita' di misurazione, valutazione e trasparenza delle

performance e di controllo degli organismi a cio' preposti.

 

Art. 3

 

 

Presidente

 

1. Il Presidente e' nominato secondo la disciplina di cui

all'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Egli cessa dalla carica allo scadere del termine di cui all'articolo

16, comma 5, del decreto anzidetto, ovvero per dimissioni o altre

cause previste dalla legge.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istat in ordine alle

questioni di carattere generale;

b) sovrintende all'andamento dell'Istat e ne assicura il

coordinamento tecnico - scientifico;

c) cura i rapporti istituzionali e provvede al coordinamento

dei rapporti dell'Istat, interlocutore della Commissione europea per

le questioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE

n. 223/2009, con l'Eurostat e con gli altri organismi comunitari ed

internazionali, adottando i relativi atti di competenza;

d) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive generali

e vincolanti agli uffici per l'attuazione degli indirizzi espressi

dal Consiglio;

e) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive per

l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico della "Scuola

superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche";

f) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive per

l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attivita'

inerenti ai metodi e ai formati da utilizzare da parte delle

pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via

telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonche' delle

attivita' inerenti alle modificazioni, integrazioni e nuove

impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati

dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni

utilizzate o da utilizzare per fini statistici;

g) stabilisce ed assegna le risorse da destinare al

perseguimento delle diverse finalita';

h) verifica, in collaborazione con il Consiglio, attraverso le

risultanze dei sistemi di controllo presenti in Istituto ed

eventualmente attraverso ispezioni periodiche, l'attuazione degli

indirizzi espressi e il conseguimento effettivo degli obiettivi

strategici, e propone l'attivazione di eventuali interventi

correttivi;

i) provvede alla risoluzione delle divergenze insorte tra

l'Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato circa l'instaurazione di

un giudizio o la resistenza nel medesimo;

j) provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali di

prima fascia di cui alla lettera b) e degli incarichi dirigenziali di

cui alla lettera c) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, secondo le modalita' specificate

al successivo art. 11.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e il Comitato

per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica ed

esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dai

regolamenti; provvede nelle materie e per gli atti delegati dal

Consiglio e dal Comitato, ovvero nei casi d'urgente necessita', salvo

ratifica da parte degli stessi organi nella prima riunione

successiva; esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad

altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del criterio

di separazione tra indirizzo tecnico - scientifico - amministrativo

ed attivita' di gestione.

4. Il Presidente si avvale, per i fini di coordinamento

tecnico-scientifico e per l'innovazione, nonche', per i fini di cui

al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f):

a) di un ufficio tecnico non generale per il coordinamento

tecnico-scientifico e le relazioni istituzionali e internazionali,

b) del Comitato di presidenza, cui partecipano il Direttore

Generale e i Direttori dei Dipartimenti di produzione e di ricerca.

Il Comitato di presidenza, presieduto dal Presidente, o in sua

assenza dal Direttore Generale, e' sede di coordinamento

tecnico-scientifico-organizzativo tra le aree funzionali

dell'Istituto. Si riunisce di regola mensilmente e ogni volta che se

ne ravvisi la necessita'. Il Comitato puo' essere convocato

prevedendo la partecipazione dei Direttori Centrali e dei dirigenti

dell'Istituto la cui competenza riguardi le materie trattate. Il

Presidente puo' avvalersi, per specifici progetti, della

collaborazione di titolari di posizioni dirigenziali nell'Istituto,

fino a un massimo di cinque e puo' istituire, ai sensi dell'articolo

13, comma 2, commissioni e gruppi di lavoro per lo studio di

questioni specifiche.

5. Il Presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento,

puo' delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti

al suo ufficio ad un membro del Consiglio. Il Presidente puo'

delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale

rappresentanza dell'Istituto al Direttore Generale, ai Direttori di

Dipartimento, ai Direttori Centrali, nonche' ai dirigenti dei Servizi

ed uffici dell'Istituto stesso.

 

Art. 4

 

 

Consiglio

 

1. Il Consiglio e' organo di indirizzo, programmazione e

controllo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e

dai regolamenti.

2. Il Consiglio, previa programmazione delle sedute, e' convocato

dal Presidente, di norma, una volta al mese ed ogni qualvolta egli ne

ravvisi la necessita'. Il preavviso della convocazione e' di dieci

giorni, in casi di urgenza ridotti a tre giorni. Il Consiglio puo'

essere convocato anche su richiesta dei suoi membri in numero non

inferiore a tre, i quali singolarmente possono richiedere, altresi',

l'inserimento di uno specifico argomento all'ordine del giorno.

Nell'ambito del Consiglio possono essere costituite commissioni

istruttorie per l'esame di particolari problemi.

3. Il Consiglio, ferme restando le competenze previste dal

decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322:

a) definisce gli obiettivi strategici ed operativi e i

rispettivi indicatori idonei a consentire la misurazione e la

valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli

indirizzi sulla base dei quali il Presidente individua e assegna le

risorse umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alla

Direzione Generale e ai Dipartimenti di produzione e ricerca;

b) adotta la carta dei servizi ed i codici etici dell'Istituto;

c) esamina l'esito degli atti di indirizzo e programmazione

nonche' lo stato di attuazione del programma statistico nazionale per

la parte di competenza dell'Istat, del piano annuale e la gestione

del bilancio;

d) verifica l'attuazione degli indirizzi espressi e il

conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, attraverso la

verifica di rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti e ai

programmi approvati, proponendo l'attivazione di eventuali interventi

correttivi;

e) definisce le procedure ed i criteri di valutazione

comparativa rilevanti per conferire gli incarichi di Direttore di

Dipartimento, di Direttore Centrale delle direzioni di produzione e

ricerca, nonche' quelle in base alle quali il Direttore Generale e i

Direttori dei Dipartimenti di produzione e ricerca nominano i

responsabili dei Servizi giuridici e amministrativi, di produzione e

ricerca e degli Uffici Territoriali.

4. Il Consiglio, su proposta del Presidente:

a) delibera nel rispetto dei criteri e dei vincoli dettati dal

decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e

dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche

ed integrazioni e nel rispetto del presente regolamento, adottando i

conseguenti atti organizzativi generali: le linee fondamentali di

organizzazione degli uffici dirigenziali, stabilendone il numero

entro il limite indicato nell'art. 7, comma 1, nonche' le strutture

organizzative previste da disposizioni legislative, responsabili di

specifiche funzioni e che costituiscono, in relazione a specifici

progetti, apposite strutture dirigenziali equiparate ai Servizi

tecnici di produzione e ricerca o ai Servizi giuridici

amministrativi, anche a carattere transitorio, nell'ambito dei limiti

numerici previsti dal presente regolamento; le specifiche competenze

della Direzione Generale e delle Direzioni Centrali giuridiche e

amministrative, dei Dipartimenti di produzione e ricerca e delle

Direzioni Centrali di produzione e ricerca; i termini dei

procedimenti ed i criteri per l'individuazione dei relativi

responsabili; l'esercizio del diritto di accesso;

b) individua, nell'ambito delle tipologie organizzative

previste dal presente regolamento e nel rispetto della vigente

normativa, gli uffici costituenti centri di responsabilita' cui e'

attribuita, di norma, la gestione delle unita' previsionali di base

del bilancio;

c) determina la dotazione organica complessiva attraverso

meccanismi semplificati in conformita' ai criteri direttivi di cui

all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con possibili rideterminazioni,

senza oneri aggiuntivi, della ripartizione del personale non

dirigenziale per livello, secondo criteri di flessibilita'

organizzativo-funzionale e di ottimale utilizzazione delle risorse in

relazione alle esigenze istituzionali dell'ente. Le modifiche

deliberate dal Consiglio sono comunicate al Dipartimento della

funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze;

d) approva i piani ed i programmi dell'Ente e verifica la

compatibilita' finanziaria degli obiettivi e programmi definiti in

collaborazione con il Presidente;

e) esprime parere in ordine al conferimento dell'incarico di

Direttore Generale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5,

comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,

n. 166;

f) determina il compenso dei dirigenti preposti ai Dipartimenti

e alle Direzioni Centrali di produzione e ricerca con riferimento al

contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area

ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto

del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, nonche' i

parametri del trattamento del Direttore Generale e dei dirigenti di

prima fascia della Direzione Generale, secondo quanto previsto dal

contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area

ricerca per i soggetti preposti agli uffici dirigenziali di prima

fascia. Ai soggetti preposti agli uffici dirigenziali di seconda

fascia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro della

dirigenza dell'area ricerca.

5. Il Consiglio viene informato dal Presidente sull'attivita' e

sul funzionamento dell'Istituto e puo' richiedere che vengano

predisposti specifici rapporti su singole questioni.

6. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore Generale,

che ne e' Segretario.

 

Art. 5

 

 

Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento

dell'informazione statistica

 

1. Il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento

dell'informazione statistica, di cui all'articolo 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e all'articolo

21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, delibera:

a) l'adozione, su proposta dei Presidente, del Programma

statistico nazionale;

b) le direttive vincolanti nei confronti degli uffici di

statistica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre

1989, n. 322;

c) gli atti di indirizzo nei confronti delle organizzazioni e

degli uffici compresi nel Sistema statistico nazionale (Sistan).

2. Proposte di direttive e di atti di indirizzo possono essere

formulate da singoli membri dei Comitato, previa comunicazione al

Presidente che curera' la necessaria istruttoria da parte dell'Istat.

3. Il Comitato e' convocato dal Presidente, di norma, ogni due

mesi ed ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessita' anche in

relazione alle richieste delle amministrazioni e degli enti

rappresentati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166, nonche' a seguito delle

richieste formulate da un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Nell'ambito del Comitato possono essere costituite commissioni

istruttorie per l'esame di particolari problemi.

 

Art. 6

 

 

Collegio dei revisori dei conti

 

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo

della regolarita' amministrativa e contabile dell'Istituto. I membri

dei collegio sono nominati, in proporzione almeno maggioritaria, tra

gli iscritti all'albo dei revisori contabili.

2. Il Collegio esercita le funzioni ad esso attribuite dalla

legge. Puo' disporre ed effettuare ispezioni sugli uffici

dell'Istituto al fine di accertare la regolarita' amministrativa e

contabile.

3. Le verifiche di regolarita' devono rispettare i principi

generali della revisione aziendale, in quanto applicabili

all'Istituto.

 

TITOLO II

 

 

UFFICI DIRIGENZIALI

 

 

Art. 7

 

 

Strutture organizzative

 

1. Costituiscono uffici dirigenziali ai sensi dell'articolo 5

comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 7

settembre 2010 n. 166 la Direzione Generale, i Dipartimenti di

produzione e ricerca, le Direzioni Centrali, i Servizi, nonche' gli

Uffici Regionali di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.

322, denominati "Uffici Territoriali", in numero massimo

complessivamente non superiore a settantatre.

2. La Direzione Generale, i Dipartimenti di produzione e ricerca

e le rispettive Direzioni Centrali sono destinatari, negli ambiti di

rispettiva competenza, delle direttive emanate dagli organi di

governo.

3. La Direzione Generale e le Direzioni Centrali giuridiche e

amministrative costituiscono uffici dirigenziali di prima fascia. La

Direzione Generale svolge funzioni di natura giuridica e

amministrativa e cura il coordinamento e i rapporti istituzionali,

per gli aspetti di tale natura, delle attivita' dei Dipartimenti e

delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca. L'organizzazione

interna e l'assegnazione di risorse alle Direzioni centrali afferenti

la Direzione generale sono stabilite con provvedimento del Direttore

generale, nei limiti delle risorse assegnate dagli organi di governo.

Gli uffici dirigenziali di prima fascia possono essere articolati in

Servizi giuridici amministrativi, che costituiscono uffici

dirigenziali di seconda fascia. L'organizzazione interna e

l'assegnazione e la ripartizione di risorse ai Servizi giuridici

amministrativi sono stabilite con provvedimento del Direttore

centrale competente. Resta comunque confermata, in ragione delle

relative professionalita' specifiche e per specifiche esigenze,

l'assegnazione del personale appartenente ai profili professionali di

ricercatore e tecnologo, nonche' agli altri profili professionali di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,

n.171, alla Direzione generale e alle strutture ad essa afferenti,

nonche' l'eventuale attribuzione, allo stesso, di responsabilita' di

strutture tecniche e progetti ai sensi del presente regolamento e del

contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

4. I Dipartimenti di produzione e ricerca e le Direzioni Centrali

di produzione e ricerca sono strutture organizzative tecniche

preposte a settori omogenei di attivita', costituiscono uffici

tecnici generali e possono essere articolati in Servizi tecnici di

produzione e ricerca, che costituiscono uffici tecnici non generali.

I Dipartimenti di produzione e ricerca curano la produzione e la

ricerca statistica, la definizione degli standard tecnici, la

predisposizione del Programma statistico nazionale e le verifiche

circa la sua attuazione, la promozione e il coordinamento degli

uffici di statistica del Sistan, il coordinamento degli Uffici

Territoriali dell'Istituto, la gestione dei servizi tecnici di

interesse comune dell'Istat e del Sistan, nonche', ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, la definizione dei metodi e dei

formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo

scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e

finanziaria, nonche' il coordinamento di modificazioni, integrazioni

e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi

utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere

informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici. Gli

Uffici Territoriali costituiscono uffici tecnici non generali e sono

sedi periferiche dell'Istituto operanti sul territorio.

5. Nell'ambito del numero massimo degli uffici dirigenziali

definito al comma 1, per ragioni di carattere organizzativo, ed al

fine di realizzare progetti di particolare rilevanza, possono essere

costituite, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. a), strutture di

carattere temporaneo equiparate ai Servizi tecnici di produzione e

ricerca con una durata massima di 24 mesi.

6. I responsabili degli uffici dirigenziali compongono la

Conferenza dei dirigenti, che ha funzioni consultive su questioni di

natura tecnica, scientifica organizzativa ed amministrativa. La

Conferenza e' convocata e presieduta dal Presidente dell'Istituto e,

in sua assenza, dal Direttore Generale.

 

Art. 8

 

 

Attribuzioni e valutazione dei

responsabili degli uffici dirigenziali

 

1. I responsabili degli uffici dirigenziali dell'Istituto

esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge e dai

regolamenti ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento

degli obiettivi definiti e assegnati nell'ambito del ciclo della

gestione della performance. I responsabili degli uffici dirigenziali,

nell'ambito della rispettiva competenza funzionale e territoriale,

adottano gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna,

inerenti l'amministrazione, la produzione e l'erogazione dei servizi

istituzionali secondo i principi di cui all'art. 1. In particolare, i

responsabili degli uffici dirigenziali preposti alle attivita' di

produzione e ricerca rispondono della correttezza e della

tempestivita' dei dati prodotti.

2. I responsabili degli uffici dirigenziali, nell'ambito delle

rispettive competenze, sono dotati di autonomi poteri di

organizzazione e gestione delle risorse ad essi affidate; sono

responsabili della gestione e dei risultati. Essi individuano ed

istituiscono opportune forme e modalita' di controllo e di gestione

della performance secondo la normativa vigente, anche allo scopo di

assicurare l'integrita' e la trasparenza delle attivita'.

3. Nel perseguimento degli obiettivi assegnati, ed entro i limiti

degli stanziamenti di bilancio, l'esercizio dei poteri di cui ai

precedenti commi si informa ai criteri ed ai principi operativi

indicati dagli organi di governo, alle direttive generali da questi

emanate, al piano della performance e ai programmi.

4. Ai dipendenti appartenenti ai livelli professionali I, II e

III, compatibilmente con le attribuzioni derivanti dalle declaratorie

di livello professionale, possono essere attribuite funzioni

ispettive, di consulenza, di studio nell'ambito delle singole

strutture organizzative in cui si articola l'Istituto, purche' il

soggetto preposto ad esse sia di livello pari o superiore.

5. In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, la

valutazione dei dirigenti, nell'ambito del sistema di misurazione e

valutazione della performance adottato dall'Istituto, e' effettuata

avvalendosi dell'organismo indipendente di valutazione della

performance.

6 La valutazione del Direttore Generale, dei Direttori di

Dipartimento e dei Direttori Centrali e' effettuata dal Presidente

sulla base degli elementi forniti dall'organismo indipendente di

valutazione della performance. Il Presidente riferisce al Consiglio

degli esiti della valutazione.

7. Il Direttore Generale e i Direttori di Dipartimento

provvedono, secondo le disposizioni di legge vigenti, a fornire gli

elementi necessari alla valutazione dei Direttori Centrali. I

Direttori Centrali provvedono, secondo le disposizioni di legge

vigenti, alla valutazione dei responsabili degli uffici dirigenziali

coordinati. Per la valutazione del personale non dirigenziale si

applicano le disposizione in materia di valutazione e misurazione

della performance previste dalla normativa vigente.

 

Art. 9

 

Uffici dirigenziali: Direttore Generale, Direttori di Dipartimento,

Direttori Centrali e Dirigenti dei Servizi e degli Uffici

Territoriali

 

1. Il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti di

produzione e ricerca, oltre all'esercizio delle attribuzioni di cui

all'articolo 8 e nell'ambito delle rispettive competenze:

a) sono responsabili del settore cui vengono preposti e

sovrintendono agli uffici in esso ricompresi, curando la relativa

organizzazione e coordinando l'attivita' dei Direttori Centrali e dei

dirigenti dei Servizi, a cui trasmettono le direttive e gli atti di

indirizzo del Presidente e del Consiglio;

b) attuano i piani della performance e gli altri programmi

definiti dagli organi di governo; ripartiscono le risorse loro

assegnate tra i responsabili degli uffici dirigenziali titolari di

centri di responsabilita' con contestuale definizione degli obiettivi

da perseguire e dei limiti di valore delle spese che i dirigenti

possono impegnare;

c) promuovono, nell'ambito della rispettiva competenza

funzionale, l'innovazione nei processi amministrativi, produttivi e

di ricerca;

d) prepongono, secondo le procedure stabilite dal Consiglio, i

responsabili dei Servizi;

e) esercitano poteri sostitutivi in caso di inerzia dei

titolari delle Direzioni Centrali e dei Servizi;

f) valutano risultati e responsabilita' dei responsabili degli

uffici dirigenziali che afferiscono alla struttura di competenza;

g) formulano proposte e forniscono pareri agli organi di

governo;

h) forniscono le informazioni richieste e la documentazione

sull'andamento della gestione e gli elementi istruttori per il

contenzioso;

i) gestiscono, per quanto di competenza, il personale e le

relazioni sindacali, tenendo conto degli indirizzi degli organi di

governo;

j) possono attribuire le funzioni di vicario ad uno dei

Direttori Centrali;

k) possono assumere, su incarico del Presidente, la

responsabilita' di particolari progetti di natura trasversale che

coinvolgono strutture esterne al proprio settore di competenza.

2. I Direttori Centrali e i dirigenti dei Servizi, fatti salvi i

compiti di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modifiche e integrazioni per i preposti alle strutture

giuridiche e amministrative, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) attuano le delibere degli organi dell'Istituto, per gli

aspetti di propria competenza, adottando gli atti e i provvedimenti

necessari;

b) sono dotati di autonomi poteri di organizzazione e gestione

delle risorse ad essi affidate, coordinano le loro attivita' e sono

responsabili dei risultati conseguiti;

c) promuovono l'innovazione nei processi amministrativi,

produttivi e di ricerca;

d) formulano proposte e forniscono pareri al Direttore Generale

e ai dirigenti preposti ai Dipartimenti di produzione e ricerca,

nonche' agli organi di governo;

e) forniscono le informazioni richieste e la documentazione

sull'andamento della gestione e gli elementi istruttori per il

contenzioso;

f) possono assumere, su incarico del Presidente, del Direttore

Generale o dei Direttori di Dipartimento di produzione e ricerca

competenti per materia, la responsabilita' di particolari progetti di

natura trasversale che coinvolgono strutture esterne al proprio

settore di competenza.

3. Il Direttore Generale e i Direttori di Dipartimento di

produzione e ricerca determinano con propri atti, nel rispetto della

normativa vigente, degli atti organizzativi generali e degli

indirizzi degli organi di governo, l'esercizio delle attribuzioni dei

titolari dei Servizi e degli Uffici Territoriali.

4. Il Direttore Generale, i Direttori dei Dipartimenti e delle

Direzioni Centrali di produzione e ricerca, in caso di assenza o

impedimento, delegano, in parte o in tutto, le funzioni inerenti ai

propri uffici, rispettivamente, ad uno dei Direttori Centrali e ad

uno dei titolari dei Servizi appartenenti alla struttura di

competenza.

5. I titolari dei Servizi di produzione e ricerca e degli Uffici

Territoriali, in caso di assenza o impedimento, delegano, in parte o

in tutto, le funzioni inerenti ai propri uffici ad uno dei dipendenti

appartenenti ai livelli professionali I, II e III del proprio

Servizio o Ufficio Territoriale.

 

Art. 10

 

 

Direttore Generale

 

1. Il Direttore Generale, fatti salvi i compiti di cui

all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modifiche e integrazioni, cura il coordinamento, per gli

aspetti di natura giuridica e amministrativa, delle attivita'

dell'Istituto al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi

e dei risultati stabiliti, fatti salvi i poteri di organizzazione

delle strutture medesime attribuiti ai dirigenti.

2. Il Direttore Generale, oltre alle competenze di cui al

precedente articolo 9, svolge i seguenti compiti:

a) promuove ogni opportuna iniziativa per assicurare idonei

flussi di comunicazione tra le strutture organizzative dell'Istituto;

b) promuove la semplificazione dei procedimenti amministrativi

e l'adozione da parte delle strutture organizzative dell'Istituto di

carte dei servizi interni;

c) formula, di concerto con i Direttori di Dipartimento,

proposte agli organi di governo in materia di amministrazione, di

assetto organizzativo, di fabbisogni e di dotazioni organiche;

d) fornisce agli organi di governo dell'Istituto le

informazioni richieste e la documentazione sull'andamento della

gestione, coordinando ed acquisendo i contributi dei Dipartimenti;

e) promuove e resiste alle liti;

f) convoca e presiede, in assenza del Presidente, il Comitato

di presidenza e la Conferenza dei dirigenti;

g) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio.

 

Art. 11

 

Accesso, conferimento degli incarichi, selezione, preposizione

e trattamento economico del Direttore Generale, dei Direttori di

Dipartimento, dei Direttori Centrali e dei Dirigenti dei Servizi e

degli Uffici Territoriali

 

1. Il Direttore Generale e' scelto e preposto all'incarico in

conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed

integrazioni, in quanto compatibili, e l'art. 5 comma 2 del decreto

del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166. All'incarico

di Direttore Generale puo' essere preposto, ai sensi dell'articolo 5,

comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7

settembre 2010, n. 166, anche un soggetto esterno con particolare

comprovata qualificazione professionale, al quale e' corrisposto un

trattamento economico complessivo determinato con riferimento al

contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area

ricerca, nel rispetto del limite degli importi previsti dalla

contrattazione collettiva nell'ambito della pubblica amministrazione,

per lo svolgimento delle medesime funzioni dirigenziali. Qualora

venga nominato Direttore Generale un dipendente di ruolo

dell'Istituto, non appartenente al ruolo dei dirigenti

amministrativi, il dipendente e' collocato fuori ruolo senza assegni

per tutta la durata dell'incarico; al termine e' riammesso nei ruoli

del personale dell'Istituto con la qualifica posseduta all'atto della

nomina; all'anzianita' maturata al momento della nomina a Direttore

Generale si aggiunge per intero quella maturata in tale ultima

posizione. L'incarico di cui al presente comma e' conferito dal

Presidente, sentito il Consiglio, con contratto della durata non

inferiore a tre anni ne' superiore a cinque, salvo deroghe previste

dalla legge, ed e' rinnovabile, nonche' revocabile secondo le

disposizioni normative vigenti.

2. I Direttori delle Direzioni centrali giuridiche ed

amministrative sono scelti e preposti agli uffici in conformita' alle

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e

successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili, e

all'art.5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7

settembre, n.166. Qualora venga nominato Direttore di una Direzione

centrale giuridica o amministrativa un dipendente di ruolo

dell'Istituto, non appartenente al ruolo dei dirigenti

amministrativi, il dipendente e' collocato in aspettativa senza

assegni per tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento

dell'anzianita' di servizio, in conformita' alle disposizioni del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e

integrazioni in quanto compatibili. Gli incarichi di cui al presente

comma sono conferiti dal Presidente con contratto della durata non

inferiore a tre anni ne' superiore a cinque, salvo deroghe previste

dalla legge, e sono rinnovabili, nonche' revocabili secondo le

disposizioni normative vigenti. Ai dirigenti preposti alle Direzioni

Centrali giuridiche e amministrative compete il trattamento economico

previsto dalle disposizioni normative e di contrattazione collettiva

applicabili.

3. I dirigenti dei Servizi giuridici e amministrativi sono scelti

tra i dirigenti amministrativi o gli altri soggetti da individuarsi

secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modifiche ed integrazioni, e il conferimento del

relativo incarico avviene a norma del medesimo decreto, in quanto

compatibili. Essi sono nominati dal Direttore Generale, sentito il

titolare della Direzione Centrale cui appartiene il Servizio. Gli

incarichi di direzione di Servizio sono conferiti con contratto della

durata non inferiore a tre anni ne' superiore a cinque, e sono

rinnovabili. Ai dirigenti preposti ai Servizi giuridici e

amministrativi compete il trattamento economico previsto dalle

disposizioni normative e di contrattazione collettiva applicabili.

Qualora venga nominato dirigente di un Servizio giuridico o

amministrativo un dipendente di ruolo dell'Istituto non appartenente

al ruolo dei dirigenti amministrativi, il dipendente e' collocato in

aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con

riconoscimento dell'anzianita' di servizio, in conformita' alle

disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modifiche e integrazioni in quanto compatibili.

4. L'anzianita' maturata dal personale di ruolo che abbia

ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali ai sensi del

precedente ordinamento e dell'articolo 6, comma 4 del decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166 per una durata di

almeno cinque anni nel medesimo settore, e' considerata requisito

utile ai fini delle partecipazione alle procedure concorsuali di cui

al DPCM emanato ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 3 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle procedure concorsuali

per l'accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia possono

partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo

28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. I Direttori dei Dipartimenti e delle Direzioni Centrali di

produzione e ricerca sono selezionati attraverso una valutazione

comparativa dei requisiti culturali, professionali e scientifici e

degli incarichi ricoperti in ambito nazionale e internazionale tra

dirigenti di ricerca, dirigenti tecnologi, dirigenti di

amministrazioni pubbliche, ovvero esperti della materia. Gli

incarichi di cui al presente comma sono conferiti dal Presidente con

apposito contratto individuale di lavoro di durata non superiore a

tre anni rinnovabili e retribuiti mediante un compenso da

determinarsi secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 lettera

f), con riferimento al contratto collettivo di lavoro della dirigenza

nell'area della ricerca.

6. Qualora venga nominato Direttore di Dipartimento o

responsabile di una delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca

un dipendente di ruolo dell'Istituto, il dipendente e' collocato in

aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con

riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Al termine e' riammesso

nei ruoli del personale dell'Istituto con la qualifica posseduta

all'atto della nomina; all'anzianita' maturata al momento della

nomina a Direttore di Dipartimento o di Direttore Centrale si

aggiunge per intero quella maturata in tale ultima posizione.

7. I titolari dei Servizi di produzione e ricerca e degli Uffici

Territoriali sono selezionati tra gli appartenenti al primo e secondo

livello professionale dell'Istituto e sono nominati dal Direttore del

Dipartimento, sentito il titolare della Direzione Centrale cui

appartiene il Servizio. Gli incarichi di direzione di Servizio sono

conferiti per un massimo di tre anni e sono rinnovabili. Ai dirigenti

preposti ai Servizi di produzione e ricerca compete il trattamento

economico in conformita' alle disposizioni normative e di

contrattazione collettiva applicabili.

 

Art. 12

 

 

Scuola Superiore di Statistica

e di Analisi Sociali ed Economiche

 

1. La "Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed

Economiche", nel rispetto dei principi e delle disposizioni dettati

dal regolamento CE n. 223/2009 ed al fine di assicurare statistiche

armonizzate e comparabili a livello internazionale provvede, ai sensi

dell'art. 5, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e dell'articolo 6, comma 3 del

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:

a) alla formazione dei responsabili di uffici dirigenziali

dell'Istituto, attraverso l'organizzazione delle attivita' di

reclutamento, in raccordo con la "Scuola Superiore della Pubblica

Amministrazione" e con la "Scuola Superiore dell'Economia e delle

Finanze", e di corsi di formazione iniziale e avanzata diretti alla

qualificazione e all'aggiornamento professionale dei responsabili di

uffici dirigenziali. I corsi di formazione per la preposizione alle

posizioni dirigenziali di prima fascia e tecniche generali possono

prevedere lo svolgimento di periodi all'estero la cui durata, che non

puo' comunque eccedere i 6 mesi, anche non continuativi, nell'arco di

un triennio, e' collegata al progetto applicativo concernente

l'innovazione nel settore della statistica ufficiale o in materie

collegate;

b) all'attivita' di formazione e qualificazione professionale

del personale dell'Istat e delle pubbliche amministrazioni, degli

operatori e degli addetti al Sistema statistico nazionale, e di altri

soggetti pubblici e privati.

2. La "Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed

Economiche" fornisce annualmente apposita comunicazione al

Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla "Scuola Superiore della

Pubblica Amministrazione" del proprio piano di formazione ed opera in

collegamento con la "Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione"

e con la "Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze", con altre

Scuole per la formazione dei dipendenti delle amministrazioni

pubbliche, nonche' con altre istituzioni universitarie e scientifiche

nazionali, europee e internazionali. L'attivita' formativa della

Scuola e' organizzata anche tenendo conto dei programmi e gli

indirizzi degli altri Istituti di statistica dell'Unione europea e

internazionali e dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 e comma

3, l'accesso alla qualifica dirigenziale per la preposizione alle

strutture giuridiche ed amministrative e' disciplinato dagli articoli

28 e 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 attraverso

le attivita' di reclutamento organizzate dalla Scuola ai sensi del

presente articolo e consistenti in corso-concorso ovvero in prove

teorico-pratiche volte all'accertamento delle qualita' gestionali

richieste.

 

Art. 13

 

 

Consulenti esterni - Gruppi di lavoro - Commissioni

 

1. Gli organi di governo dell'Istituto, entro i limiti delle

apposite previsioni di spesa, possono avvalersi di esperti esterni di

alta qualificazione per progetti di importanza strategica per

l'Istituto o per lo studio di particolari problemi, quando non sia

possibile servirsi del personale interno, secondo procedure stabilite

dall'art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs 165/2001. Resta ferma la

facolta' di avvalersi di professionisti esterni per specifici

incarichi professionali.

2. Il Presidente puo' costituire con proprio provvedimento gruppi

di lavoro e commissioni, comprese quelle per il reclutamento,

chiamandone a far parte esperti esterni.

3. Il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti,

nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse

assegnate, hanno facolta' di affidare, per motivate ragioni,

specifici incarichi di consulenza.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono affidati nel

rispetto dei limiti stabiliti dalle normative in materia di finanza

pubblica.

 

Art. 14

 

 

Entrata in vigore - Norme di prima attuazione

e transitorie - Abrogazioni

 

1. In sede di prima attuazione del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e nel rispetto dei limiti

temporali di cui all'articolo 6, comma 4 del medesimo decreto e al

successivo comma 3 del presente articolo, nonche' dei vincoli dettati

dalla pianta organica allegata al presente regolamento, entro novanta

giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento si provvede:

a) ai fini del primo inquadramento nel ruolo dei dirigenti di

seconda fascia e della loro preposizione ai Servizi giuridici e

amministrativi, all'avvio di apposite procedure concorsuali pubbliche

per titoli ed esami consistenti in due prove teorico-pratiche e

colloquio volte all'accertamento delle specifiche professionalita'

richieste con particolare riguardo alle necessarie competenze

gestionali in ambito giuridico, amministrativo e contabile con

riserva di posti, nel limite del cinquanta per cento, in favore del

personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi

dirigenziali nel precedente ordinamento per una durata di almeno tre

anni nel medesimo settore. Ai fini della valutazione dei titoli, sono

valutabili i soli titoli attinenti alle funzioni del profilo

professionale oggetto di concorso, nonche' quelli riguardanti il

funzionamento dei settori giuridico-amministrativi e scientifici di

interesse istituzionale dell'ente. Sono ammessi a sostenere gli esami

i soli candidati che abbiano conseguito, in sede di valutazione dei

titoli, il punteggio minimo stabilito dal bando di concorso. Nel caso

in cui le domande di partecipazione dovessero superare il quintuplo

dei posti messi a concorso, l'Istat potra' procedere ad una

preselezione consistente nella soluzione di quesiti a risposta

multipla predeterminata riguardante le materie delle prove

concorsuali;

b) ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di prima

fascia, nei limiti delle percentuali previste dalla normativa

vigente, e della loro preposizione alla Direzioni Centrali giuridiche

e amministrative, all'avvio di apposite procedure concorsuali

pubbliche per titoli ed esami consistenti in due prove scritte e una

prova orale volte all'accertamento delle specifiche professionalita'

richieste. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, alle procedure

concorsuali possono partecipare, oltre ai soggetti di cui al DPCM

emanato ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 3 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche il personale di ruolo che

abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali ai sensi del

precedente ordinamento e dell'articolo 6, comma 4 del decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, per una durata

di almeno cinque anni nel medesimo settore.

2. L'Istituto provvede ad assumere i vincitori dei concorsi di

cui alle lettere a) e b), comma 1 del presente articolo nel rispetto

dei limiti di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e al successivo comma 3 del

presente articolo. Le assunzioni di cui al presente comma sono

disposte in conformita' alla vigente normativa in materia di finanza

pubblica e di turn-over considerati, ai fini del calcolo, i soli

differenziali retributivi nel caso di assunzione di personale

vincitore gia' di ruolo dell'Istituto.

3. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita'

dell'Istituto nelle more dell'espletamento delle procedure

concorsuali di cui al comma 1 lettere a) e b), il Presidente puo'

conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, cui corrisponde un

trattamento giuridico ed economico complessivo determinato con

riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della

dirigenza dell'area ricerca, per gli uffici e i servizi giuridici e

amministrativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto

del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, per una

durata non superiore a 18 mesi, a personale di ruolo dell'Istituto in

possesso delle specifiche qualita' professionali richieste ovvero, in

mancanza di queste ultime, di altre amministrazioni pubbliche. Tali

contratti possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori 12

mesi, per assicurare la funzionalita' dell'Istituto fino alla

conclusione delle procedure concorsuali. Qualora vengano preposti a

tali strutture dipendenti di ruolo dell'Istituto, sono collocati in

aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con

riconoscimento dell'anzianita' di servizio; al termine sono riammessi

nei ruoli del personale dell'Istituto.

4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento il

conferimento degli incarichi di cui all'art. 11 comma 5 avviene

secondo le modalita' previste dal presente regolamento.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e'

abrogato il preesistente regolamento di organizzazione con annesso

disegno organizzativo e relativa pianta organica. Il richiamo

all'articolo 3 comma 4, lettera f) del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 1 agosto 2000, operato dall'articolo 5 comma

1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre

2010, n.166 e' da intendersi riferito all'articolo 4, comma 4 lettera

f) del presente regolamento.

6. Il presente regolamento con la relativa pianta organica

allegata, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

Parte di provvedimento in formato grafico


 


 

 


 

amministrativo

e contabile con riserva di posti, nel limite del cinquanta per cento, in

favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso l’Istituto incarichi

dirigenziali nel precedente ordinamento per una durata di almeno

tre anni nel medesimo settore. Ai fi ni della valutazione dei titoli, sono

valutabili i soli titoli attinenti alle funzioni del profi lo professionale oggetto

di concorso, nonché quelli riguardanti il funzionamento dei settori

giuridico-amministrativi e scientifi ci di interesse istituzionale dell’ente.

Sono ammessi a sostenere gli esami i soli candidati che abbiano conseguito,

in sede di valutazione dei titoli, il punteggio minimo stabilito dal

bando di concorso. Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero

superare il quintuplo dei posti messi a concorso, l’Istat potrà procedere

ad una preselezione consistente nella soluzione di quesiti a risposta

multipla predeterminata riguardante le materie delle prove concorsuali;

b) ai fi ni dell’inquadramento nel ruolo dei dirigenti di prima fascia,

nei limiti delle percentuali previste dalla normativa vigente, e della loro

preposizione alla Direzioni Centrali giuridiche e amministrative, all’avvio

di apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami consistenti

in due prove scritte e una prova orale volte all’accertamento delle

specifi che professionalità richieste. Ai sensi dell’articolo 6, comma 5

del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,

alle procedure concorsuali possono partecipare, oltre ai soggetti di cui

al DPCM emanato ai sensi dell’articolo 28 -bis , commi 1 e 3 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche il personale di ruolo che abbia

ricoperto presso l’Istituto incarichi dirigenziali ai sensi del precedente

ordinamento e dell’articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, per una durata di almeno cinque

anni nel medesimo settore.

2. L’Istituto provvede ad assumere i vincitori dei concorsi di cui

alle lettere a) e b) , comma 1 del presente articolo nel rispetto dei limiti di

cui all’articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica

7 settembre 2010, n. 166 e al successivo comma 3 del presente articolo.

Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte in conformità alla

vigente normativa in materia di fi nanza pubblica e di turn-over considerati,

ai fi ni del calcolo, i soli differenziali retributivi nel caso di assunzione

di personale vincitore già di ruolo dell’Istituto.

3. Al fi ne di garantire la continuità e la funzionalità dell’Istituto

nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma

1 lettere a) e b) , il Presidente può conferire incarichi dirigenziali

a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n.165 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,

n. 166, cui corrisponde un trattamento giuridico ed economico complessivo

determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di

lavoro della dirigenza dell’area ricerca, per gli uffi ci e i servizi giuridici

e amministrativi di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, per una durata

non superiore a 18 mesi, a personale di ruolo dell’Istituto in possesso

delle specifi che qualità professionali richieste ovvero, in mancanza di

queste ultime, di altre amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono

essere rinnovati una sola volta per ulteriori 12 mesi, per assicurare

la funzionalità dell’Istituto fi no alla conclusione delle procedure concorsuali.

Qualora vengano preposti a tali strutture dipendenti di ruolo

dell’Istituto, sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la

durata dell’incarico, con riconoscimento dell’anzianità di servizio; al

termine sono riammessi nei ruoli del personale dell’Istituto.

4. Dall’entrata in vigore del presente regolamento il conferimento

degli incarichi di cui all’art. 11 comma 5 avviene secondo le modalità

previste dal presente regolamento.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato

il preesistente regolamento di organizzazione con annesso disegno

organizzativo e relativa pianta organica. Il richiamo all’articolo 3 comma

4, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

1 agosto 2000, operato dall’articolo 5 comma 1, lettera c) del decreto

del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166 è da intendersi

riferito all’articolo 4, comma 4 lettera f) del presente regolamento.

6. Il presente regolamento con la relativa pianta organica allegata,

entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta

Uffi ciale .

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA

Allegato al documento

Disegno organizzativo - schema di regolamento

di organizzazione dell’Istat recante

modifiche al DPCM 1/8/2000”

LIVELLO DOTAZIONE ORGANICA

1 125

2 297

3 540

TOT . I - III 962

1 fascia 4

2 fascia 10

TOT. DIRIGENZA AMM. 14

4 651

5 384

6 450

7 143

8 56

TOT. IV -VIII 1684

TOTALE 2660

11A10004

 

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