GU n. 166 del 19-7-2011
testo in vigore dal: 3-8-2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione dell'Autorita' garante
per l'infanzia e l'adolescenza
1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela
dei
diritti e degli interessi delle persone di minore eta',
in
conformita' a quanto previsto dalle convenzioni
internazionali, con
particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del
fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva
dalla legge 27
maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione
di New
York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e
delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4
novembre 1950
e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e
alla
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei
fanciulli, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla
legge 20 marzo
2003, n. 77, nonche' dal diritto dell'Unione europea e
dalle norme
costituzionali e legislative nazionali vigenti, e'
istituita
l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di
seguito
denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni
e i compiti
ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri
autonomi di
organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza
vincoli di
subordinazione gerarchica.
Art. 2
Modalita' di nomina, requisiti, incompatibilita' e
compenso del
titolare dell'Autorita' garante
1. L'Autorita' garante e' organo monocratico. Il
titolare
dell'Autorita' garante e' scelto tra persone di notoria
indipendenza,
di indiscussa moralita' e di specifiche e comprovate
professionalita', competenza ed esperienza nel campo dei
diritti
delle persone di minore eta' nonche' delle problematiche
familiari ed
educative di promozione e tutela delle persone di minore
eta', ed e'
nominato con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il titolare dell'Autorita' garante dura in carica
quattro anni e
il suo mandato e' rinnovabile una sola volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare
dell'Autorita'
garante non puo' esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attivita'
professionale, imprenditoriale o di consulenza, non puo'
essere
amministratore o dipendente di enti pubblici o privati
ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire
cariche
elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non
lucrative di
utilita' sociale, ordini professionali o comunque in
organismi che
svolgono attivita' nei settori dell'infanzia e
dell'adolescenza. Se
dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di
appartenenza, e'
collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per
tutta la
durata del mandato. Il titolare dell'Autorita' garante
non puo'
ricoprire cariche o essere titolare di incarichi
all'interno di
partiti politici o di movimenti di ispirazione politica,
per tutto il
periodo del mandato.
4. Al titolare dell'Autorita' garante e' riconosciuta
un'indennita'
di carica pari al trattamento economico annuo spettante
a un Capo di
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e comunque
nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
dell'articolo 7, comma 2.
Art. 3
Competenze dell'Autorita' garante. Istituzione e
compiti della Conferenza nazionale per la garanzia
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
1. All'Autorita' garante sono attribuite le seguenti
competenze:
a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e
degli
altri strumenti internazionali in materia di promozione
e di tutela
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena
applicazione
della normativa europea e nazionale vigente in materia
di promozione
della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonche'
del diritto
della persona di minore eta' ad essere accolta ed
educata
prioritariamente nella propria famiglia e, se
necessario, in un altro
ambito familiare di appoggio o sostitutivo;
b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della
Convenzione
europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta
a Strasburgo
il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo
2003, n. 77;
c) collabora all'attivita' delle reti internazionali dei
Garanti
delle persone di minore eta' e all'attivita' di
organizzazioni e di
istituti internazionali di tutela e di promozione dei
loro diritti.
Collabora, altresi', con organizzazioni e istituti di
tutela e di
promozione dei diritti delle persone di minore eta'
appartenenti ad
altri Paesi;
d) assicura forme idonee di consultazione, comprese
quelle delle
persone di minore eta' e quelle delle associazioni
familiari, con
particolare riferimento alle associazioni operanti nel
settore dell'
affido e dell'adozione, nonche' di collaborazione con
tutte le
organizzazioni e le reti internazionali, con gli
organismi e gli
istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia
e
dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi,
con le
associazioni, con le organizzazioni non governative, con
tutti gli
altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela
e della
promozione dei diritti delle persone di minore eta'
nonche' con tutti
i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle
finalita' di
tutela dei diritti e degli interessi delle persone di
minore eta';
e) verifica che alle persone di minore eta' siano
garantite pari
opportunita' nell'accesso alle cure e nell'esercizio del
loro diritto
alla salute e pari opportunita' nell'accesso
all'istruzione anche
durante la degenza e nei periodi di cura;
f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di
azione di
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei
soggetti in
eta' evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento
di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 103, nei
termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 16
della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima
della sua
trasmissione alla Commissione parlamentare per
l'infanzia e
l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del
citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 103
del 2007;
g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e
territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva
competenza,
tutte le iniziative opportune per assicurare la piena
promozione e
tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con
particolare
riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione,
all'istruzione,
alla salute;
h) segnala, in casi di emergenza, alle autorita'
giudiziarie e
agli organi competenti la presenza di persone di minore
eta' in stato
di abbandono al fine della loro presa in carico da parte
delle
autorita' competenti;
i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo
presenta
periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai
sensi
dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da
allegare al
rapporto stesso;
l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione
dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e
sociali relativi alle persone di minore eta', di cui
all'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e
vigila in
merito al rispetto dei livelli medesimi;
m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in
collaborazione
con gli enti e con le istituzioni che si occupano di
persone di
minore eta', iniziative per la sensibilizzazione e la
diffusione
della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza,
finalizzata al
riconoscimento dei minori come soggetti titolari di
diritti;
n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati
dalle
amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e
territoriali, dagli
ordini professionali o dalle amministrazioni delegate
allo
svolgimento delle attivita' socio-assistenziali, che
abbiano per
oggetto i diritti delle persone di minore eta', anche
tramite
consultazioni periodiche con le autorita' o le
amministrazioni
indicate; puo' altresi' diffondere buone prassi
sperimentate
all'estero;
o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione
e di ogni
istituto atto a prevenire o risolvere con accordi
conflitti che
coinvolgano persone di minore eta', stimolando la
formazione degli
operatori del settore;
p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni
anno, sentita
la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti
dell'infanzia e
dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione
sull'attivita'
svolta con riferimento all'anno solare precedente.
2. L'Autorita' garante esercita le competenze indicate
nel presente
articolo nel rispetto del principio di sussidiarieta' .
3. L'Autorita' garante puo' esprimere pareri al Governo
sui disegni
di legge del Governo medesimo nonche' sui progetti di
legge all'esame
delle Camere e sugli atti normativi del Governo in
materia di tutela
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. L'Autorita' garante promuove, a livello nazionale,
studi e
ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle
informazioni
dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui
all'articolo 1,
comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive
modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per
l'infanzia e
l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del
regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 103,
del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia e
l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato
regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del
2007, nonche'
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della
pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma
1-bis, della
legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorita' garante puo'
altresi'
richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi
di cui al
presente comma.
5. L'Autorita' garante, nello svolgimento delle proprie
funzioni,
promuove le opportune sinergie con la Commissione
parlamentare per
l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della
legge 23
dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si
avvale delle
relazioni presentate dalla medesima Commissione.
6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia
organizzativa
delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano e delle
autonomie locali in materia di politiche attive di
sostegno
all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorita' garante
assicura idonee
forme di collaborazione con i garanti regionali
dell'infanzia e
dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni
possono
istituire con i medesimi requisiti di indipendenza,
autonomia e
competenza esclusiva in materia di infanzia e
adolescenza previsti
per l'Autorita' garante.
7. Ai fini di cui al comma 6 e' istituita, senza nuovi o
maggiori
oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale
per la
garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
di seguito
denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorita'
garante e composta
dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza,
o da figure
analoghe, ove istituiti. La Conferenza e' convocata su
iniziativa
dell'Autorita' garante o su richiesta della maggioranza
dei garanti
regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure
analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello
Stato e delle
regioni, svolge i seguenti compiti:
a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei
garanti
regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei
diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano
regionale e
nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi
internazionali;
b) individua forme di costante scambio di dati e di
informazioni
sulla condizione delle persone di minore eta' a livello
nazionale e
regionale.
9. L'Autorita' garante segnala alla procura della
Repubblica presso
il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle
persone di
minore eta', e alla procura della Repubblica competente
abusi che
abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere
adottate
iniziative di competenza della procura medesima.
10. L'Autorita' garante prende in esame, anche
d'ufficio,
situazioni generali e particolari delle quali e' venuta
a conoscenza
in qualsiasi modo, in cui e' possibile ravvisare la
violazione, o il
rischio di violazione, dei diritti delle persone di
minore eta', ivi
comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione,
eventualmente
segnalandole agli organismi cui e' attribuito il potere
di controllo
o di sanzione.
11. L'Autorita' garante puo' formulare osservazioni e
proposte per
la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia
e
sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della
legge 11 agosto
2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle
persone, e della
legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in
materia di
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo Internet, nonche' dei
rischi di
espianto di organi e di mutilazione genitale femminile,
in
conformita' a quanto previsto dalla legge 9 gennaio
2006, n. 7,
recante disposizioni concernenti la prevenzione e il
divieto delle
pratiche di mutilazione genitale femminile.
Art. 4
Informazioni, accertamenti e controlli
1. L'Autorita' garante puo' richiedere alle pubbliche
amministrazioni, nonche' a qualsiasi soggetto pubblico,
compresi la
Commissione per le adozioni internazionali di cui
all'articolo 38
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, e il
Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo
33 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, e a
qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti
ai fini
della tutela delle persone di minore eta', nel rispetto
delle
disposizioni previste dal codice in materia di
protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
2. L'Autorita' garante puo' richiedere alle
amministrazioni
competenti di accedere a dati e informazioni, nonche' di
procedere a
visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita'
concordate con le
medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o
private ove
siano presenti persone di minore eta' .
3. L'Autorita' garante puo' altresi' effettuare visite
nei luoghi
di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1
dell'articolo 8
delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 272,
previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per
i minorenni
o del giudice che procede.
4. L'Autorita' garante puo' richiedere ai soggetti e per
le
finalita' indicate al comma 1 di accedere a banche di
dati o ad
archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal
codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell'Autorita' garante
si svolgono
nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n.
241, in materia di accesso, partecipazione e
trasparenza.
Art. 5
Organizzazione
1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per
l'infanzia e
l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio
dell'Autorita'
garante», posto alle dipendenze dell'Autorita' garante,
composto ai
sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 luglio
1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o
appartenenti ad
altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando
obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita' e,
comunque, nei
limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del
presente
articolo, di cui una di livello dirigenziale non
generale, in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita'
necessari in relazione alle funzioni e alle
caratteristiche di
indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante. I
funzionari
dell'Ufficio dell'Autorita' garante sono vincolati dal
segreto
d'ufficio.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio
dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede
l'Ufficio, nonche'
quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese,
sono adottate,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su
proposta dell'Autorita' garante. Ferme restando
l'autonomia
organizzativa e l'indipendenza amministrativa
dell'Autorita' garante,
la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita'
medesima sono
messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui
all'articolo
3 e per le attivita' connesse e strumentali, nonche' per
il
funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' garante, sono
poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in
apposita unita'
previsionale di base dello stesso bilancio della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
4. L'Autorita' garante dispone del fondo indicato al
comma 3 ed e'
soggetta agli ordinari controlli contabili.
Art. 6
Forme di tutela
1. Chiunque puo' rivolgersi all'Autorita' garante, anche
attraverso
numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti, per la
segnalazione
di violazioni ovvero di situazioni di rischio di
violazione dei
diritti delle persone di minore eta'.
2. Le procedure e le modalita' di presentazione delle
segnalazioni
di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione
dell'Autorita'
garante, fatte salve le competenze dei servizi
territoriali, e
assicurano la semplicita' delle forme di accesso
all'Ufficio
dell'Autorita' garante, anche mediante strumenti
telematici.
Art. 7
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5
della
presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e
ad euro
1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede,
quanto a euro
750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19,
comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata
dalla Tabella C
allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto
a euro
1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante
corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013
dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del
programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per
l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
comma 4,
della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a
decorrere
dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante
corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 19, comma
3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a
decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni
per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo
speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2011-2013,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo
scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo
Ministero.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2,
dall'attuazione della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico
della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2011 |