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LEGGE 12 luglio 2011, n. 112-Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza.

 

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GU n. 166 del 19-7-2011

testo in vigore dal: 3-8-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione dell'Autorita' garante

per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei

diritti e degli interessi delle persone di minore eta', in

conformita' a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con

particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo,

fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27

maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New

York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950

e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a

Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo

2003, n. 77, nonche' dal diritto dell'Unione europea e dalle norme

costituzionali e legislative nazionali vigenti, e' istituita

l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito

denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni e i compiti

ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di

organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di

subordinazione gerarchica.

Art. 2

Modalita' di nomina, requisiti, incompatibilita' e compenso del

titolare dell'Autorita' garante

1. L'Autorita' garante e' organo monocratico. Il titolare

dell'Autorita' garante e' scelto tra persone di notoria indipendenza,

di indiscussa moralita' e di specifiche e comprovate

professionalita', competenza ed esperienza nel campo dei diritti

delle persone di minore eta' nonche' delle problematiche familiari ed

educative di promozione e tutela delle persone di minore eta', ed e'

nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il titolare dell'Autorita' garante dura in carica quattro anni e

il suo mandato e' rinnovabile una sola volta.

3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorita'

garante non puo' esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'

professionale, imprenditoriale o di consulenza, non puo' essere

amministratore o dipendente di enti pubblici o privati ne' ricoprire

altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche

elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di

utilita' sociale, ordini professionali o comunque in organismi che

svolgono attivita' nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se

dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, e'

collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la

durata del mandato. Il titolare dell'Autorita' garante non puo'

ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di

partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il

periodo del mandato.

4. Al titolare dell'Autorita' garante e' riconosciuta un'indennita'

di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di

Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque

nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 3

Competenze dell'Autorita' garante. Istituzione e

compiti della Conferenza nazionale per la garanzia

dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. All'Autorita' garante sono attribuite le seguenti competenze:

a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli

altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela

dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione

della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione

della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonche' del diritto

della persona di minore eta' ad essere accolta ed educata

prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro

ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione

europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo

il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

c) collabora all'attivita' delle reti internazionali dei Garanti

delle persone di minore eta' e all'attivita' di organizzazioni e di

istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti.

Collabora, altresi', con organizzazioni e istituti di tutela e di

promozione dei diritti delle persone di minore eta' appartenenti ad

altri Paesi;

d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle

persone di minore eta' e quelle delle associazioni familiari, con

particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'

affido e dell'adozione, nonche' di collaborazione con tutte le

organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli

istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e

dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le

associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli

altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della

promozione dei diritti delle persone di minore eta' nonche' con tutti

i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalita' di

tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta';

e) verifica che alle persone di minore eta' siano garantite pari

opportunita' nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto

alla salute e pari opportunita' nell'accesso all'istruzione anche

durante la degenza e nei periodi di cura;

f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di

interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in

eta' evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei

termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 16 della legge 7

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua

trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e

l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103

del 2007;

g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e

territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza,

tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e

tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare

riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione,

alla salute;

h) segnala, in casi di emergenza, alle autorita' giudiziarie e

agli organi competenti la presenza di persone di minore eta' in stato

di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle

autorita' competenti;

i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta

periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi

dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al

rapporto stesso;

l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e

sociali relativi alle persone di minore eta', di cui all'articolo

117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in

merito al rispetto dei livelli medesimi;

m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione

con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di

minore eta', iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione

della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al

riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle

amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli

ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo

svolgimento delle attivita' socio-assistenziali, che abbiano per

oggetto i diritti delle persone di minore eta', anche tramite

consultazioni periodiche con le autorita' o le amministrazioni

indicate; puo' altresi' diffondere buone prassi sperimentate

all'estero;

o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni

istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che

coinvolgano persone di minore eta', stimolando la formazione degli

operatori del settore;

p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita

la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attivita'

svolta con riferimento all'anno solare precedente.

2. L'Autorita' garante esercita le competenze indicate nel presente

articolo nel rispetto del principio di sussidiarieta' .

3. L'Autorita' garante puo' esprimere pareri al Governo sui disegni

di legge del Governo medesimo nonche' sui progetti di legge all'esame

delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela

dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. L'Autorita' garante promuove, a livello nazionale, studi e

ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni

dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1,

comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive

modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e

l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,

del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e

l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonche'

dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della

pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della

legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorita' garante puo' altresi'

richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al

presente comma.

5. L'Autorita' garante, nello svolgimento delle proprie funzioni,

promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per

l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23

dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle

relazioni presentate dalla medesima Commissione.

6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa

delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle

autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno

all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorita' garante assicura idonee

forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e

dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono

istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e

competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti

per l'Autorita' garante.

7. Ai fini di cui al comma 6 e' istituita, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la

garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito

denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorita' garante e composta

dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure

analoghe, ove istituiti. La Conferenza e' convocata su iniziativa

dell'Autorita' garante o su richiesta della maggioranza dei garanti

regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle

regioni, svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti

regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti

dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e

nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;

b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni

sulla condizione delle persone di minore eta' a livello nazionale e

regionale.

9. L'Autorita' garante segnala alla procura della Repubblica presso

il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di

minore eta', e alla procura della Repubblica competente abusi che

abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate

iniziative di competenza della procura medesima.

10. L'Autorita' garante prende in esame, anche d'ufficio,

situazioni generali e particolari delle quali e' venuta a conoscenza

in qualsiasi modo, in cui e' possibile ravvisare la violazione, o il

rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore eta', ivi

comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente

segnalandole agli organismi cui e' attribuito il potere di controllo

o di sanzione.

11. L'Autorita' garante puo' formulare osservazioni e proposte per

la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e

sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto

2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della

legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di

lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la

pedopornografia anche a mezzo Internet, nonche' dei rischi di

espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in

conformita' a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7,

recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle

pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art. 4

Informazioni, accertamenti e controlli

1. L'Autorita' garante puo' richiedere alle pubbliche

amministrazioni, nonche' a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la

Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38

della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il

Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a

qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini

della tutela delle persone di minore eta', nel rispetto delle

disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'Autorita' garante puo' richiedere alle amministrazioni

competenti di accedere a dati e informazioni, nonche' di procedere a

visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita' concordate con le

medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove

siano presenti persone di minore eta' .

3. L'Autorita' garante puo' altresi' effettuare visite nei luoghi

di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8

delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,

previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni

o del giudice che procede.

4. L'Autorita' garante puo' richiedere ai soggetti e per le

finalita' indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad

archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. I procedimenti di competenza dell'Autorita' garante si svolgono

nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.

241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Art. 5

Organizzazione

1. E' istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e

l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorita'

garante», posto alle dipendenze dell'Autorita' garante, composto ai

sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad

altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando

obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita' e, comunque, nei

limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente

articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in

possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'

necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di

indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' garante. I funzionari

dell'Ufficio dell'Autorita' garante sono vincolati dal segreto

d'ufficio.

2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio

dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonche'

quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate,

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta dell'Autorita' garante. Ferme restando l'autonomia

organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita' garante,

la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono

messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo

3 e per le attivita' connesse e strumentali, nonche' per il

funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' garante, sono poste a

carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della

Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unita'

previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del

Consiglio dei Ministri.

4. L'Autorita' garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed e'

soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art. 6

Forme di tutela

1. Chiunque puo' rivolgersi all'Autorita' garante, anche attraverso

numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti, per la segnalazione

di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei

diritti delle persone di minore eta'.

2. Le procedure e le modalita' di presentazione delle segnalazioni

di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorita'

garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e

assicurano la semplicita' delle forme di accesso all'Ufficio

dell'Autorita' garante, anche mediante strumenti telematici.

Art. 7

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della

presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro

1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro

750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C

allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro

1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente

riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del programma «Fondi

di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4,

della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere

dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma

3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere

dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della

presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 luglio 2011

 

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