IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al
31 dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio
nazionale in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai paesi
del Nord Africa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data
7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato
di emergenza
umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire
un efficace
contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini
extracomunitari nel
territorio nazionale;
Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti
di protezione
civile per fronteggiare lo stato di emergenza
umanitaria nel
territorio nazionale in relazione all'eccezionale
afflusso di
cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa,
nonche' per il
contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini
di Stati non
appartenenti all'Unione europea», l'art. 17
dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3925 del 23
febbraio 2011 e
le ordinanze n. 3933, n. 3934 e n. 3935;
Considerato che lo stato d'emergenza derivato
dall'eccezionale
afflusso di cittadini extracomunitari dal Nord Africa si
e' acuito a
causa del conflitto in corso nel territorio libico e
della evoluzione
degli assetti politico sociali degli altri Paesi
della fascia del
Maghreb;
Ritenuto che si siano aggravate le
condizioni per la
predisposizione delle misure adeguate all'accoglienza
dei migranti la
cui dislocazione, nell'attesa della corretta
definizione delle
condizioni giuridiche soggettive coinvolge
l'intero territorio
nazionale;
Visto l'accordo tra il Ministro del'interno
della Repubblica
italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica
tunisina del 5
aprile 2011;
Visto l'accordo stipulato il 6 aprile 2011 tra il
Governo, le
Regioni italiane, l'ANCI e l'UPI con il quale e' stato,
tra l'altro,
affidato al Sistema di protezione civile nazionale il
compito della
pianificazione delle attivita' necessarie alla
dislocazione nelle
singole regioni dei cittadini extracomunitari in modo
equilibrato,
nonche' l'utilizzazione del Fondo di protezione
civile per il
reperimento delle risorse occorrenti,
previo adeguato
rifinanziamento, e l'utilizzo dell'ordinanza del
Presidente del
Consiglio dei ministri per la determinazione degli
obiettivi degli
strumenti derogatori occorrenti;
Viste le note n. 14520/126 del 9 marzo 2011, n. 1000
del 29 marzo
2011 e n. 14520/126, del 4 e 6 aprile 2011 del Ministero
dell'interno
- Gabinetto del Ministro;
Viste le note del 24 marzo 2011 dell'Ufficio di
Gabinetto del
Ministero della difesa e del 1° e 4 aprile 2011
dell'Ufficio
legislativo del medesimo Dicastero;
Vista la nota del 13 aprile 2011 del Comandante
generale del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
Viste le richieste di chiarimenti formulate con note
del 18 e 21
aprile 2011 dal Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze;
Viste le note del 31 maggio 2011 dell'Ufficio di
Gabinetto del
Ministero dell'interno e del 3 giugno e 7 luglio 2011
dell'Ufficio
legislativo del Ministero della difesa, con cui sono
stati forniti i
chiarimenti richiesti dal Ministero dell'economia e
delle finanze;
Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane n.
77579/RU adottata in data 28 giugno 2011 ai sensi
dell'art. 5, comma
5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Considerato che per gli ulteriori
interventi correlati
all'emergenza per le voci di spesa pure in
premessa richiamate,
determinati, alla data del presente provvedimento,
complessivamente
in euro 728.459.864,32 fino al 31 dicembre 2011, si
provvede con
successive ordinanze nei limiti delle risorse
progressivamente
derivanti dalle maggiori entrate conseguenti
alla predetta
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane
n. 77579/RU
adottata in data 28 giugno 2011, che vengono pertanto
destinate in
via prioritaria alla predetta finalita';
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione
civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Al personale delle Forze di polizia e dei
Vigili del fuoco
concretamente impiegato per lo svolgimento di
attivita' di ordine
pubblico o di soccorso pubblico, sono corrisposte
le speciali
indennita', compreso il trattamento di missione,
previste dai
rispettivi ordinamenti. Al predetto personale,
impiegato negli
interventi emergenziali, e' autorizzata la
corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente
prestato nel
limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, oltre i
limiti previsti
dalla normativa vigente. Per il personale con qualifica
dirigenziale
appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
e' autorizzata
la corresponsione di una indennita' mensile, commisurata
ai giorni di
effettivo impiego, fino al 20% della retribuzione annua
di posizione
e/o di rischio prevista dall'ordinamento di settore.
In favore del
personale in servizio presso i Centri di
assistenza e pronto
intervento, impiegato nell'emergenza, e'
autorizzata la
corresponsione di compensi per lavoro straordinario
effettivamente
prestato nel limite massimo di 100 ore mensili
pro-capite, oltre i
limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di assicurare gli interventi connessi
al superamento
dell'emergenza, e' autorizzata la spesa per
la gestione,
l'approvvigionamento e la manutenzione delle
attrezzature, dei
carburanti e dei mezzi del Dipartimento della
Pubblica sicurezza,
delle altre Forze di Polizia e del Dipartimento dei
Vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche'
per gli oneri
necessari per il vettovagliamento, per
l'alloggiamento, per il
funzionamento dei sistemi di telecomunicazioni e per
le dotazioni
individuali del personale e per i richiami del
personale volontario
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
3. Al personale dell'Amministrazione civile
dell'Interno in
servizio presso gli uffici centrali e periferici
del Ministero
dell'interno, e a quello del Settore
amministrativo tecnico e
informatico in servizio presso il Dipartimento dei
Vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile,
previamente autorizzato
e concretamente impiegato, con apposito ordine di
servizio, in
attivita' connesse con l'emergenza possono essere
corrisposte fino a
70 ore di lavoro straordinario effettivamente reso,
oltre i limiti
previsti dalla normativa vigente. Al personale dirigente
in servizio
presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero
dell'interno,
appartenente alla carriera prefettizia e
all'Area I
dell'Amministrazione civile dell'Interno, previamente
autorizzato e
concretamente impiegato, con apposito ordine di
servizio, nelle
attivita' necessarie alla gestione del contesto
emergenziale in atto,
e' altresi' autorizzata la corresponsione di una
indennita' mensile,
commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino
al 20% della
retribuzione annua di posizione.
4. I compensi di cui al presente articolo sono
corrisposti in
deroga a quanto disposto dall'art. 9 del
decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio
2010, n. 122.
5. Le disposizioni del presente articolo si attuano
nel limite di
euro 81.200.000,00 cui si provvede secondo le
modalita' di cui
all'art. 5, comma 1.
Art. 2
1. Al fine di garantire il pronto impiego in caso di emergenza, il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile e' autorizzato a provvedere, in termini di assoluta
urgenza, anche avvalendosi delle deroghe di cui alle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 e n. 3933 del 2011,
all'acquisizione e al reintegro dei materiali dei Centri
assistenziali di pronto intervento del Ministero dell'interno e dei
materiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli
interventi emergenziali, con oneri stabiliti nella misura massima di
euro 14.000.000,00, da porre a carico delle risorse di cui all'art.
5, comma 1.
Art. 3
1. Per il rifornimento straordinario di acqua potabile nel comune
di Lampedusa e Linosa, indispensabile a mantenere idonee condizioni
igienico sanitarie, commisurate alle maggiori esigenze derivanti dai
flussi migratori in atto, e' autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di
euro da assegnare al Ministero della difesa.
2. Per le attivita' di trasporto degli stranieri coinvolti
nell'emergenza dell'isola di Lampedusa effettuato con una unita'
navale militare, e' autorizzata la spesa di euro 2.105.915,00 per le
spese di funzionamento e per i costi del personale ivi impiegato, da
assegnare al Ministero della difesa.
3. Al fine di concorrere al ripristino e mantenimento delle
condizioni igienico sanitarie nel territorio dell'isola di Lampedusa
compromesse dall'eccezionale flusso migratorio verificatosi durante
lo stato di emergenza umanitaria, e' autorizzato, per un periodo di
trenta giorni, l'impiego di un contingente di militari delle Forze
armate in misura non superiore a venti unita', dei relativi mezzi e
di volontari delle Associazioni d'arma in misura non superiore a
quaranta unita', nonche' l'utilizzo dei materiali e l'acquisto dei
beni e servizi allo scopo necessari, con oneri quantificati in euro
198.847,00. Al personale militare e' corrisposto il trattamento
economico di cui all'art. 3, comma 3, secondo periodo, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 del 18 febbraio
2011.
4. Per le finalita' di cui ai commi 3, 5 e 6 il Commissario
delegato puo' avvalersi di un soggetto attuatore individuato dal
Ministero della difesa senza nuovi o maggiori oneri.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 il soggetto
attuatore e' autorizzato a sostenere le spese per
l'approvvigionamento diretto dei beni e dei servizi necessari per lo
svolgimento dell'attivita', per il rimborso delle spese sostenute dai
volontari o dalle associazioni di cui al comma 3, nonche' per
assicurare il trasporto, il vitto e l'alloggio degli stessi.
6. Per le esigenze connesse al concorso delle Forze armate alle
attivita' finalizzate al superamento dell'emergenza umanitaria di cui
in premessa, il Ministero della difesa e' autorizzato, previo
consenso degli interessati, a richiamare o trattenere in servizio con
il grado posseduto, fino al 30 settembre 2011, i volontari di cui
all'art. 2199, comma 4, lettera b), n. 1), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, al termine della ferma quadriennale e nelle more
dell'immissione nel ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze organiche dei volontari in ferma
prefissata determinate, per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 2215 del
codice del medesimo codice.
7. Al fine di fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel
territorio nazionale, in relazione all'eccezionale afflusso di
cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa, e' autorizzato, fino
al 31 dicembre 2011, l'impiego, anche per attivita' di cooperazione
con la Marina della Repubblica tunisina, di una unita' navale della
Marina militare italiana e di cinque militari in Tunisia, presso le
Centrali operative marittime, quali ufficiali di collegamento e
ausilio all'utilizzo di apparati e strumentazioni.
8. Al personale di cui al comma 7 si applicano le disposizioni di
cui all'art. 3, commi 6 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e
all'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, e, per quello
impiegato in Tunisia, anche l'art. 3, commi 1, lettera a), e 2 della
legge 3 agosto 2009, n. 108.
9. Le disposizioni del presente articolo si attuano nel limite di
euro 14.800.000,00 da assegnare al Ministero della difesa cui si
provvede secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 1.
Art. 4
1. All'attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'interno della
Repubblica italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica
tunisina del 5 aprile 2011, si fa fronte nel limite di euro
40.000.000,00.
2. Il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del
15 aprile 2011, fa fronte alle ulteriori attivita' di cui alla stessa
ordinanza nel limite di euro 50.000.000,00.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede a carico delle
risorse di cui all'art. 5, comma 1.
Art. 5
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite di
euro 200.000.000,00 si fa fronte a carico del fondo nazionale della
protezione civile con le modalita' di cui all'art. 5, comma
5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive
modificazioni ed integrazioni, e messe a disposizione del Ministero
dell'interno, ad esclusione delle risorse di cui all'art. 3, commi 1,
2 e 7 che verranno messe a disposizione del Ministero della difesa e
dell'art. 4, comma 2, che verranno gestite dal Dipartimento della
protezione civile in regime di contabilita' ordinaria.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2011
Il Presidente: Berlusconi
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