Manovra 2010-2012 il
testo definitivo del DL 78/2010 approvato
TITOLO I - Stabilizzazione finanziaria
Capo I
Riduzione del perimetro e dei costi della
pubblica amministrazione |
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza
di emanare
disposizioni per il contenimento della spesa
pubblica e per il
contrasto all'evasione fiscale ai fini della
stabilizzazione
finanziaria, nonche' per il rilancio della
competitivita' economica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei
Ministri, adottata nella
riunione del 25 maggio 2010;
Sulla proposta del
Presidente del
Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente
decreto-legge:
Art. 1
Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non
utilizzate negli
ultimi tre anni
1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti
annuali non
risultano impegnati sulla base delle risultanze
del Rendiconto
generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008
e 2009 sono
definanziate. Con
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze
da adottare
entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun
Ministero le
autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative
disponibilita'
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
Le disponibilita' individuate sono versate all'entrata
del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo
ammortamento dei titoli
Stato.
Art.2
Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di
bilancio
1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali
di pervenire
ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle
missioni di
ciascun stato di previsione, in deroga alle norme
in materia di
flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31
dicembre 2009, n.
196, limitatamente al triennio 2011- 2013,
nel rispetto
dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica con il
disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze,
possono essere
rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di
ciascuno stato
di previsione, con riferimento alle spese di cui
all'articolo 21,
comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In
appositi allegati
agli stati di previsione della spesa sono indicate le
autorizzazioni
legislative di cui si propongono le modifiche ed i
corrispondenti
importi. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di conto
capitale per finanziare spese correnti. A decorrere
dall'anno 2011 e'
disposta La riduzione lineare del 10 per cento
delle dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito
delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della
citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di
spesa di ciascun
Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1
al presente
decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il
fondo ordinario
-delle universita', nonche' le risorse destinate
all'informatica,
alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle
imposte sui
redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni
sono comprensive
degli effetti di contenimento spesa dei
Ministeri, derivanti
dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi
costituzionali
fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1,
primo periodo.
Art. 3
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia –
riduzioni di
spesa
1. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle
disposizioni del
presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri procede ai
seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:
a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali.
oltre quelli
gia' previsti da norme vigenti, i complessivamente con
un risparmio
non inferiore a 17 milioni di euro;
b) contenimento dei budget per le strutture di
missione per un
importo non inferiore a 3 milioni di euro;
c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei
singoli Ministri
senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio
complessivo non
inferiore a 50 milioni di euro.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa
previste dal comma 1
sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato.
3. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito
del proprio
ordinamento, dei principi di contenimento della spesa
per il triennio
2011-2013 contenuti nel presente titolo.
Art. 4
Modernizzazione dei pagamenti effettuati
dalle Pubbliche
Amministrazioni
1. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei
pagamenti e nei
rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti
e pubbliche
amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero
dell'economia e
delle finanze promuove la realizzazione di un servizio
nazionale per
pagamenti su carte elettroniche istituzionali,
inclusa la tessera
sanitaria.
2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo,
il Ministero
dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti:
a) individua gli standard tecnici del servizio di
pagamento e le
modalita' con cui i soggetti pubblici
distributori di carte
elettroniche istituzionali possono avvalersene;
b) individua il soggetto gestore del servizio,
selezionato sulla base
dei requisiti qualitativi e del livello di
servizio offerto ai
cittadini;
c) disciplina le modalita' di utilizzo del servizio
da parte dei
soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto
distributore delle
carte, che intendono offrire ai propri utenti tale
modalita' di
erogazione di pagamenti;
d) stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti
diretti effettuati
dai cittadini tramite le carte il canone a carico
del gestore
finanziario del servizio;
e) disciplina le modalita' di certificazione
degli avvenuti
pagamenti;
stabilisce le modalita' di monitoraggio del servizio e
dei flussi di
pagamento.
3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera
d), e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
tra i soggetti
pubblici distributori delle carte elettroniche, i
soggetti pubblici
erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero
dell'economia e delle
finanze.
4. Per le spese attuatine di cui al presente articolo si
provvede nei
limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota
di competenza
del Ministero dell'economia e delle finanze.
CAPO II
RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI
ED AMMINISTRATIVI |
Art. 5
Economie negli Organi costituzionali, di governo e
negli apparati
politici
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi
corrispondenti alle
riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle
spese di natura
amministrativa e per il personale, saranno
autonomamente deliberate
entro il 31 dicembre 2010, con le modalita' previste
dai rispettivi
ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal
Senato della
repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
Costituzionale
sono versati al bilancio dello Stato per essere
rassegnati al Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R.
30 dicembre
2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati
gli importi
corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno
deliberate dalle
Regioni, con riferimento ai trattamenti economici
degli organi
indicati nell'art. 121 della Costituzione.
2. A decorrere dal l° gennaio 2011 il
trattamento economico
complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato
che non siano
membri del Parlamento nazionale, previsto
dall'articolo 2, primo
comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e' ridotto
del 10 per
cento.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei
componenti gli
organi di autogoverno della magistratura ordinaria,
amministrativa,
contabile, tributaria, militare, e dei componenti
del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti
del 10 per
cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso
del 2009. La
riduzione non si applica al trattamento retributivo di
servizio. Per
i gettoni di presenza si applica quanto previsto
dall'art. 6, comma
1, primo periodo.
4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della
Repubblica, della
Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali
successivo alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento,
l'importo di un euro previsto dall'art. 1, comma 5
primo periodo,
della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del 10 per
cento ed e'
abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato
articolo 1.
5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa
vigente, nei
confronti dei titolari di cariche elettive, Io
svolgimento di
qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche
amministrazioni di cui
al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009 n.196,
inclusa la partecipazione ad organi collegiali di
qualsiasi tipo,
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle
spese sostenute;
eventuali gettoni di presenza non possono superare
l'importo di 30
euro a seduta.
6. All'articolo 82 del
testo
unico delle leggi
sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto
a percepire,
nei limiti fissati dal presente capo, una
indennita' di
funzione
onnicomprensiva In nessun caso l'ammontare percepito
nell'ambito di
ciascun mese da un consigliere puo' superare l'importo
pari ad un
quinto dell'indennita' massima prevista dal
rispettivo sindaco o
presidente in base al decreto di cui al comma 8.
Nessuna indennita'
e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali.";
b) al comma 8:
1) all'alinea sono soppresse le parole: "e dei gettoni
di presenza";
2) e' soppressa la lettera e);
c) al comma 10 sono soppresse le parole: "e dei gettoni
di presenza";
d) al comma 11, le parole: "dei gettoni di presenza"
sono sostituite
dalle seguenti: "delle indennita' di funzione".
7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato
entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, ai
sensi dell'articolo 82, comma 8, del
testo
unico delle
leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennita' gia'
determinate ai
sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti,
per un periodo
non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3
per cento per
i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le
province con
popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale
pari al 7 per
cento per i comuni con popolazione fino a 250000
abitanti e per le
province con popolazione tra 500.000 e un milione di
abitanti e di
una percentuale pari al 10 per cento per i restanti
comuni e per le
restanti province. Sono esclusi dall'applicazione
della presente
disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con
il medesimo
decreto e' determinato altresi' l'importo
dell'indennita' di funzione
di cui al comma 2 del citato articolo 82, come
modificato dal
presente articolo. Agli amministratori di comunita'
montane e di
unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi
da quelli di
cui all'articolo 114 della Costituzione, aventi
per oggetto la
gestione di servizi e funzioni pubbliche non
possono essere
attribuite retribuzioni, gettoni, o indennita' o
emolumenti in
qualsiasi forma siano essi percepiti.
8. All'articolo 83 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: " i gettoni di presenza
previsti" sono
sostituite dalle seguenti: "alcuna indennita' di
funzione o altro
emolumento comunque denominato previsti";
b) al comma 2 sono soppresse le parole: ", tranne
quello dovuto per
spese di indennita' di missione,".
9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, al
comma 1:
a) le parole: "sono dovuti" sono sostituite dalle
seguenti: "e'
dovuto";
b) sono soppresse le parole: ", nonche' un
rimborso forfetario
onnicomprensivo per le altre spese,".
10. All'articolo 86, comma 4, del testo unico
delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e
ai gettoni di
presenza".
11. Chi e' eletto o nominato in organi appartenenti a
diversi livelli
di governo non puo' comunque ricevere piu' di una
indennita' di
funzione, a sua scelta.
Art. 6
Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto,
la partecipazione agli organi collegiali di cui
all'articolo 68,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non
possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La
disposizione di cui al presente comma non si
applica agli alle
commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali,
agli organi
previsti per legge che operano presso il Ministero
per l'ambiente,
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a),
del decreto legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163, ed
al consiglio
tecnico scientifico di cui all'art. 7 del d.P.R. 20
gennaio 2008, n.
43.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto
la partecipazione agli organi collegiali, anche di
amministrazione,
degli enti, che comunque ricevono contributi a carico
delle finanze
pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei
predetti enti e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al
rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente;
qualora siano gia'
previsti i gettoni di presenza non possono superare
l'importo di 30
curo a seduta giornaliera. La violazione di quanto
previsto dal
presente comma determina responsabilita' erariale e gli
atti adottati
dagli organi degli enti e degli organismi pubblici
interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal
presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente,
contributi o utilita' a carico delle pubbliche
finanze, salva
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente
normativa, del 5 per
mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli
enti previsti
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999
e dal decreto
legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle
universita', alte camere
di commercio, agli enti del servizio sanitario
nazionale, agli enti
indicati nella tabella C della legge finanziaria
ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. l comma 58
della legge 23
dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011
le indennita',
i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre
utilita' comunque
denominate, corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni di cui al
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009
n.196, incluse
le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi
collegiali comunque denominati ed ai titolari di
incarichi di
qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del
10 per cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010. Sino
al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al
presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010,
come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del
presente comma si applicano ai commissari straordinari
del Governo di
cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
nonche' agli
altri commissari straordinari, comunque denominati. La
riduzione non
si applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nei
casi di rilascio dell'autorizzazione prevista dal
presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti
dalla societa' o
dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta
amministrazione
per confluire nelle risorse destinate al
trattamento economico
accessorio della dirigenza o del personale non
dirigenziale.". La
disposizione di cui al presente comma si applica anche
agli incarichi
in corso alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti
pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con
personalita' giuridica di diritto privato, provvedono
all'adeguamento
dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a
decorrere dal
primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore
del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non
gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il
collegio dei
revisori, siano costituiti da un numero
non superiore,
rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In
ogni caso, le
Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento
della relativa
disciplina di organizzazione, mediante i
regolamenti di cui
all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente
vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti
ai sensi del
presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti
di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal
presente comma nei
termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti
adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici
interessati sono nulli. Agli anti previdenziali
nazionali si applica
comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa'
possedute in misura
totalitaria, alla data di entrata in vigore
del presente
provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche,
il compenso
dei componenti del consiglio di amministrazione e
del collegio
sindacale e' ridotto del 10 per cento. La
disposizione di cui al
primo periodo si applica a decorrere dalla prima
scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di
entrata in vigore
del presente provvedimento. La disposizione di cui al
presente comma
non si applica alle societa' quotate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita'
interne alle
amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi
ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa
a studi ed
incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti, sostenuta
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse
le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di
ricerca e gli organismi equiparati, non puo' essere
superiore al 20
per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.
L'affidamento di
incarichi in assenza dei presupposti di cui al
presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita'
erariale.
8. A decorrere dall' anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono
effettuare spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per
cento della
spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime
finalita'. Al fine di
ottimizzare la produttivita' del lavoro pubblico e di
efficientare i
servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere
dal 1° luglio
2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative,
nonche' di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi
similari, da
parte delle Amministrazioni dello Stato e delle
Agenzie, nonche' da
parte degli enti e delle strutture da esse vigilati
e' subordinata
alla preventiva autorizzazione del
Ministro competente;
L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non
sia possibile
limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet
istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile
l'utilizzo, per le
medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto,anche
attraverso il sito internet istituzionale; in ogni
caso gli eventi
autorizzati, che non devono comportare aumento delle
spese destinate
in bilancio alle predette finalita', si devono svolgere
al di fuori
dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa
non ha diritto
a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a
qualsiasi titolo, ne' a fruire di. riposi
compensativi. Per le
magistrature e le autorita' indipendenti, fermo il
rispetto dei
limiti anzidetti, l'autorizzazione e'
rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno
e, per le
autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Per le
forze armate e
le forze di polizia, l'autorizzazione e' rilasciata
dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente. Le
disposizioni del presente comma non si applicano
ai convegni
organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca,
nonche' alle
mostre realizzate, nell'ambito dell'attivita'
istituzionale, dagli
enti vigilati dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali ed
agli incontri istituzionali connessi all'attivita'
di organismi
internazionali o comunitari.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono
effettuare spese per
sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare variazioni
compensative
tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le
modalita' previste
dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81 convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge
31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di
spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni,
mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni,
desumibile dai
precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei
contratti di
servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in
applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente
comma. I soggetti
che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono
che, all'atto
dell'approvazione del bilancio, sia comunque
distribuito, ove
possibile, un dividendo corrispondente al relativo
risparmio di
spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata
per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita',
nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al
controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono
effettuare spese per
missioni, anche all'estero, con esclusione
delle missioni
internazioni di pace, delle missioni delle forze di
polizia e dei
vigili del fuoco, del personale di magistratura,
nonche' di quelle
strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero
indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti
e organismi
internazionali o comunitari, nonche' con investitori
istituzionali
necessari alla gestione del debito pubblico, per
un ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009. Gli
atti e i contratti posti in essere in violazione della
disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilita' erariale.
Il limite di
spesa stabilito dal presente comma puo' essere
superato in casi
eccezionali, previa adozione di un motivato
provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione,
da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi
di revisione
dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa
effettuata per
Io svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere
dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le diarie per
le missioni
all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4
luglio 2006, n.
223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248,
non sono piu'
dovute; la predetta disposizione non si applica
alle missioni
internazioni di pace. Con decreto del Ministero degli
affari esteri
di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze sono
determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso
delle spese
di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero.
A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli
articoli 15
della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26
luglio 1978,
n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si
applicano al
personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del
2001 e cessano
di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei
contratti collettive.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua
sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita'
indipendenti, per attivita' di formazione deve essere
non superiore
al 50 per cento della spesa sostenuta nell'aiuto 2009.
Le predette
amministrazioni svolgono prioritariamente l'attivita'
di formazione
tramite la Scuola superiore della pubblica
amministrazione ovvero
tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e
i contratti
posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo
periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La
disposizione di cui al
presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata
dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia
tramite i propri
organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
1999, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono
effettuare spese di
ammontare superiore all' 80 per cento della spesa
sostenuta nell'anno
2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di
autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il
predetto limite
puo' essere derogato, per il solo anno 2011,
esclusivamente per
effetto di contratti pluriennali gia' in essere.
La predetta
disposizione non si applica alle autovetture
utilizzate dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi
istituzionali di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio
2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti
periodi: "Il
corrispettivo previsto dal presente comma e' versato
entro il 31
ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.".
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente
decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e
in settori ad
alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio
1980, n. 301,
d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980,
n. 687, e'
soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo
l'assolvimento dei
compiti di seguito indicati. A valere sulle
disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in
settori ad alta
tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa,
entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio
dello Stato la
somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del
Comitato per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia,
con ogni sua
attivita', passivita' e rapporto, ivi incluse le
partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in
liquidazione e nel
Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla
Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente
controllata, sulla base del rendiconto finale delle
attivita' e della
situazione economico-patrimoniale aggiornata alla
medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni
dall'entrata in vigore
del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un
patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa'
trasferitaria, la quale pertanto non risponde con
il proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del
Comitato per
l'intervento nella Sir ed in settori ad alta
tecnologia ad essa
trasferito. La societa' trasferitaria subentra nei
processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e
in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo
all'interruzione dei processi. Un collegio di tre
periti verifica,
entro 90 giorni dalla data di consegna della
predetta situazione
economico-patrimoniale, tale situazione e
predispone, sulla base
della stessa, una valutazione estimativa dell'esito
finale della
liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del
collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria,
uno d'intesa
tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e i
componenti del
soppresso Comitato e il presidente e' scelto
dal Ministero
dell'economia e delle finanze. La valutazione deve,
fra l'altro,
tenere conto di tutti i costi e gli oneri
necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi
compresi quelli di
funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso
dei periti,
individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la
liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito
finale della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il
trasferimento del
patrimonio, che e' corrisposto dalla societa'
trasferitaria al
Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del
compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto
dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del
patrimonio trasferito, il collegio dei periti
determina l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza fra
l'esito economico
effettivo consuntivato alla chiusura della
liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore
importo il 70% e'
attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze
e la residua
quota del 30% e' di competenza della societa'
trasferitaria in
ragione del migliore risultato conseguito nella
liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i
liquidatori delle societa' Ristrutturazione Elettronica
REL s.p.a. in
liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in
liquidazione e
della Societa' Iniziative e Sviluppo di Attivita'
Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e
la funzione di
liquidatore di dette societa' e' assunta dalla societa'
trasferitaria
di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7
dell'art. 33 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi
16 e 17 sono
esenti da qualunque imposta diretta o indiretta,
tassa, obbligo e
onere tributario comunque inteso o denominato. Si
applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da
488 a 495 e
497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle
societa' pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali
e comunitari
in termini di economicita' e di concorrenza, le
amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196,
non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447
codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti
straordinari, aperture
di credito, ne' rilasciare garanzie a favore
delle societa'
partecipate non quotate che abbiano registrato, per
tre esercizi
consecutivi, perdite di esercizio ovvero che
abbiano utilizzato
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche
inframmali.
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle
societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di
programma relativi allo svolgimento di servizi di
pubblico interesse
ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di
salvaguardare
la continuita' nella prestazione di servizi di pubblico
interesse, a
fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica,
l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione
interessata, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con
gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione
della Corte
dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di
cui al primo
periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via
diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti
del Servizio
sanitario nazionale, per i quali costituiscono
disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza
pubblica. A
decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei
trasferimenti
erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59, a favore
delle regioni a statuto ordinario e' accantonata
per essere
successivamente svincolata e destinata alle
regioni a statuto
ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con
legge 26 marzo
2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole
previste dal
presente articolo. Con decreto di natura non
regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato
Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri per
l'attuazione
del presente comma.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui
al presente
articolo, con esclusione di quelle di cui al primo
periodo del comma
6, sono versate annualmente dagli enti e dalle
amministrazioni dotati
di autonomia finanziaria ad apposito capitolo
dell'entrata del
bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo
periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di
competenza regionale o
delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio
sanitario nazionale.
Art. 7
Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici;
riduzione dei contributi a favore di enti
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore
del presente
decreto-legge, al fine di assicurare la piena
integrazione delle
funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia
della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi
di lavoro e
il coordinamento stabile delle attivita' previste
dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
ottimizzando
le risorse ed evitando duplicazioni di attivita',
l'IPSEMA e 1'ISPESL
sono soppressi e le relative funzioni sono
attribuite all'INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e
delle politiche
sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede
in tutti i
rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
funzioni in
materia di previdenza e assistenza, ottimizzando
le risorse ed
evitando duplicazioni di attivita', l' IPOST e'
soppresso.
3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS,
sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali; l'INPS
succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e
delle finanze, nonche', per quanto concerne la
soppressione
dell'ISPELS, con il Ministro della salute, da
adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto,
sono trasferite le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli
enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci
di chiusura
delle relative gestioni alla data di entrata in vigore
del presente
decreto-legge.
5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono
incrementate di
un numero pari alle unita' di personale di ruolo
trasferite in
servizio presso gli enti soppressi. In attesa della
definizione dei
comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo
40, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al
personale transitato
dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento
giuridico ed
economico previsto dalla contrattazione collettiva
del comparto
ricerca e dell'area VII.
Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di
riferimento per
gli enti pubblici non economici da definire in
applicazione del
menzionato articolo 40, comma 2, puo' essere
prevista un'apposita
sezione contrattuale per le professionalita' impiegate
in attivita'
di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti
rapporti di
lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita'
dei relativi
rapporti.
6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei
Collegi dei
sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale,
soppressi ai
sensi dei commi precedenti, sono trasformati in
posti di livello
dirigenziale generale per le esigenze di consulenza,
studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi
dirigenziali di
livello generale conferiti presso i collegi dei
sindaci ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n.
479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei
commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti
previsti dal comma 4
e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
medesimo incarico
presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati
ai sensi del
presente articolo e' conferito dall'Amministrazione di
appartenenza
un incarico di livello dirigenziale generale.
7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "Sono organi
degli Enti: a)
il presidente; b) il consiglio di indirizzo e
vigilanza; c) il
collegio dei sindaci; d) il direttore generale."
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il
presidente ha la
rappresentanza legale dell'Istituto, puo' assistere
alle sedute del
consiglio di indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base
a criteri di
alta professionalita', di capacita' manageriale e
di qualificata
esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al
settore operativo
dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio
1978, n. 14,
con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23
agosto 1988, n.
400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e'
adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista
dalle predette
disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del
consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire
nel termine di
trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si
procede, in
ogni caso, alla nomina del presidente."
c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "Almeno
trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro
dieci giorni
dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio
di indirizzo
e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
affinche' si proceda alla nomina del nuovo titolare";
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole "il
consiglio di
amministrazione" e " il consiglio" sono sostituite
dalle parole "il
presidente"; sono eliminati gli ultimi tre periodi del
medesimo comma
5, dall'espressione "Il consiglio e' composto" a
quella "componente
del consiglio di vigilanza.";
e) al comma 6, l'espressione "partecipa, con voto
consultivo, alle
sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere
a quelle del
consiglio di vigilanza" e' sostituita dalla seguente
"puo' assistere
alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza";
8) al comma 8, e' eliminata l'espressione da "il
consiglio di
amministrazione" a "funzione pubblica";
g) al comma 9, l'espressione "con esclusione di quello
di cui alla
lettera e)" e' sostituita dalla seguente "con esclusione
di quello di
cui alla lettera d;
h) e' aggiunto il seguente comma 11: "Al presidente
dell'Ente e'
dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti
alla carica, un
emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del
Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro
dell'economia e delle finanze."
8. Le competenze attribuite al consiglio di
amministrazione dalle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88,
nel decreto
legislativo 30 giugno 1994, n, 479, nel decreto del
Presidente della
Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque
altra norma
riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed
assistenza di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479,
sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita
con proprie
determinazioni.
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di
indirizzi e
vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 30
giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi
componenti e' ridotto
in misura non inferiore al trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati
amministratori
delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2,
comma 1, punto
4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' dei
comitati previsti
dagli articoli 42 e 44, della medesima legge,
il numero dei
rispettivi componenti e' ridotto in misura non
inferiore al trenta
per cento.
11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali
gettoni di presenza
corrisposti ai componenti dei comitati amministratori
delle gestioni,
fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4),
della legge 9
marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo di
Euro 30,00 a
seduta.
12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita'
istituzionale degli
organi collegiali di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonche' la
partecipazione
all'attivita' istituzionale degli organi centrali non
da' luogo alla
corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza
(gettoni e/o
medaglie).
13. I regolamenti che disciplinano
l'organizzazione ed il
funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati
alle modifiche
apportate al medesimo provvedimento normativo dal
presente articolo,
in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del
predetto decreto
legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale
recepimento, si
applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute
nel presente
articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche
all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente
nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto,
l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del
decreto del
Presidente del consiglio dei Ministri del 23
novembre 2007, e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite al
ISFOL che succede
in tutti i rapporti attivi e passivi. Per lo
svolgimento delle
attivita' di ricerca a supporto dell'elaborazione
delle politiche
sociali, e' costituita nell'ambito dell'organizzazione
dell'ISFOL un'
apposita macroarea. Con decreti di natura non
regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuate le risorse
umane, strumentali e fmanziarie da riallocare presso
l'ISFOL. La
dotazione organica dell'ISFOL e' incrementata di un
numero pari alle
unita' di personale di ruolo trasferite, in
servizio presso
l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata
in vigore del
presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i
rapporti giuridici
attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in
essere. L'ISFOL
adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto,
l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i
pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici
(ENAPPSMSAD), costituito
con decreto del Presidente della Repubblica 1
aprile 1978, e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite
all'Enpals, che
succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con
effetto dalla
medesima data e' istituito presso l'Enpals con
evidenza contabile
separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori
e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le
attivita' e le
passivita' risultanti dall'ultimo bilancio
consuntivo approveto
affluiscono ad evidenza contabile separata presso
l'Enpals. La
dotazione organica dell'Enpals e' aumentata di un
numero pari alla
unita' di personale di ruolo trasferite in
servizio presso
l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su
proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai
sensi dell'
art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
conseguenti modifiche
al regolamento di organizzazione e il funzionamento
dell'ente Enpals.
Il Commissario straordinario e il Direttore generale
dell'Istituto
incorporante in carica alla data di entrata in vigore
del presente
decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza
del mandato
prevista dai relativi decreti di nomina.
17. Le economie derivanti dai processi di
razionalizzazione e
soppressione degli enti previdenziali vigilatati dal
Ministero del
lavoro previsti nel presente decreto sono
computate per il
raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti
all'art. 1,
comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni
di analisi e
studio in materia di politica economica, l'Istituto
di studi e
analisi economica (Isae) e' soppresso; le funzioni e le
risorse sono
assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze.
Le funzioni
svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu' decreti
di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze; con gli
stessi decreti sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle
funzioni trasferite e sono individuate le risorse
umane, strumentali
e finanziarie riallocate presso il Ministero
dell'economia e delle
finanze, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai
tecnologi, anche
presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I
dipendenti a tempo
indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero
sulla base di
apposita tabella di corrispondenza approvata con uno
dei decreti di
cui al presente comma; le amministrazioni di cui al
presente comma
provvedono conseguentemente a rideterminare le
proprie dotazioni
organiche; i dipendenti trasferiti mantengono
il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per la
differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di
lavoro le amministrazioni di destinazione
subentrano nella
titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione
del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della
finanza pubblica.
19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito
dall'articolo 1, comma
1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
soppresso La
Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo
universale al
predetto ente e le risorse strumentali e di personale
ivi in servizio
sono trasferite al Dipartimento per gli affari
regionali della
medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e
l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio
delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane,
strumentali e
finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche',
limitatamente
ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e
le istituzioni
di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati, nei
ruoli della Presidenza sulla base di apposita
tabella di
corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono
il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto
per la Presidenza e' attribuito per la differenza
un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti
di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita' dei
rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente
comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i
compiti e le
attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
amministrazioni
corrispondentemente indicate. Il personale a tempo
indeterminato
attualmente in servizio presso i predetti enti e'
trasferito alle
amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati
ai sensi del
predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di
un' apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto
del ministro
interessato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze. Le amministrazioni di destinazione
adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale
trasferito mediante
provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti
piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale del
amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno
ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici
a qualsiasi
titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette
disposizioni non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza
pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del
bilancio dello
Stato previsti, alla data di entrata in vigore
del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
predetti enti
pubblici confluiscono nello stato di previsione della
spesa o nei
bilanci delle amministrazioni alle quali sono
trasferiti i relativi
compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali
contribuzioni a
carico degli utenti dei servizi per le attivita' rese
dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono
altresi' trasferite
tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate
dai predetti
enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i
compiti e le
funzioni facenti capo agli enti soppressi con le
articolazioni
amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine
di garantire
la continuita' delle attivita' di interesse pubblico
gia' facenti
capo agli enti di cui al presente comma fino al
perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'
facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le
sedi e gli
uffici gia' a tal fine utilizzati."
21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di
architettura
navale (INSEAN) istituito con Regio decreto
legislativo 24 maggio
1946, n. 530 e' soppresso. Le funzioni e le risorse sono
assegnate al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli
enti e alle
istituzioni di ricerca. Le funzioni svolte
dall'INSEAN sono
trasferite presso le amministrazioni destinatarie con
uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro delle
infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date
di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e sono
individuate le risorse
umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche', limitatamente
al personale
con profilo di ricercatore e tecnologo, presso
gli enti le
istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo
indeterminato sono
inquadrati nei ruoli del Ministero sulla base di
apposita tabella di
corrispondenza approvata con uno dei decreti di
natura non
regolamentare di cui al presente comma. Le
amministrazioni di cui al
presente comma provvedono conseguentemente a
rimodulare o a
rideterminare le proprie dotazioni organiche. I
dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento
dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento
risulti piu'
elevato rispetto a quello previsto per il personale del
Ministero, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti.
Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di
destinazione
subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti.
Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni
dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente:
"Le nomine dei
componenti degli organi sociali sono effettuate
dal Ministero
dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero dello
sviluppo economico".
23. Per garantire il pieno rispetto dei principi
comunitari in
materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo 27
della legge 23
luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli
effetti prodotti
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla
medesima data e'
ricostituito il Consiglio di amministrazione della
Sogin S.p.A.,
composto di 5 membri. La nomina dei componenti del
Consiglio di
amministrazione della Sogin S.p.A. e' effettuata
dal Ministero
dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero dello
sviluppo economico.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto
gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati
di previsione
delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo
dello Stato a
enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono
ridotti del 50 per
cento rispetto all'anno 2009. Al fine di
procedere aila
razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le
quali lo Stato
concorre al finanziamento dei predetti enti, i
Ministri competenti,
con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data
di entrata in
vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto
delle risorse
disponibili.
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti
nell'ambito del
Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse,
ad eccezione
di quelle presenti nei capoluoghi di regione e
nelle Province a
speciale autonomia, che subentrano nelle competenze
delle Commissioni
soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra
il Ministero
dell'economia e delle finanze e le Regioni, le
predette Commissioni
possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl
territorialmente
competenti ovvero, previo accordo con il Ministero
della difesa,
delle strutture sanitarie del predetto Ministero
operanti sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di
natura non regolamentare sono stabilite le date
di effettivo
esercizio del nuovo assetto delle commissioni
mediche di cui al
presente comma.
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri le
funzioni di cui ail'art. 24, comma 1, lettera c),
del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la
gestione del Fondo
per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le
funzioni di
programmazione economica e finanziaria non
ricompresse nelle
politiche di sviluppo e coesione.
27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26,
il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si
avvalgono del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
del Ministero
dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione
generale per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, il
quale dipende
funzionalmente dalle predette autorita'.
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al
comma 26 si
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e
dello sviluppo economico. Le risorse del fondo
per le aree
sottoutilizzate restano nello stato di previsione del
Ministero dello
sviluppo economico.
29. Restano ferme le funzioni di controllo e
monitoraggio della
Ragioneria generale dello Stato.
30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2010 n. 25, nel
comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole:
"nonche' di
quelli comunque non inclusi nel conto economico
consolidato della
pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto
nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge
31 dicembre 2009, n. 196".
31. La vigilanza sul Comitato nazionale
permanente per il
microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma
8, del D. L.
10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo
2006, n. 81,
e' trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.
Art. 8
Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche
1. I1 limite previsto dall'articolo 2, comma 618,
della legge 24
dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione
ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati dalle
amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato a decorrere
dal 2011 e'
determinato nella misura del 2 per cento del valore
dell'immobile
utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da
619 a 623 del
citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi
informativi stabiliti,
dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo,
della legge 23
dicembre 2009, n. 191 .Le deroghe ai predetti limiti
di spesa sono
concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o
competente per
materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria
generale dello
Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano nei
confronti degli interventi obbligatori ai sensi
del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il
"Codice dei beni
culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9
aprile 2008,
n. 2008, concernente la sicurezza sui luoghi di
lavoro. Per le
Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito
dell'organo interno
di controllo verificare la correttezza della
qualificazione degli
interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate
disposizioni.
2. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e nel
rispetto dei principi di coordinamento della
finanza pubblica,
previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le
regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali,
nonche' gli
enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed
ospedaliere, nonche'
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
sono tenuti
ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15,
stabilendo misure
analoghe per il contenimento della spesa per
locazioni passive,
manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli
immobili. Per
le medesime finalita', gli obblighi di
comunicazione previsti
dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge
23 dicembre
2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche
inserite nel
conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Le
disposizioni del comma 15 si applicano alle
regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
nel rispetto
di quanto previsto dai relativi statuti.
3. Qualora nell'attuazione dei piani di
razionalizzazione di cui al
comma 222, periodo nono, della legge 23 dicembre
2009, n. 191,
l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa
imputabili, non
provvede al rilascio gli immobili utilizzati
entro il termine
stabilito, su comunicazione dall'Agenzia del demanio
il Ministero
dell'economia e finanze Dipartimento della ragioneria
generale dello
Stato effettua una riduzione lineare degli
stanziamenti di spesa
dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento
del valore di
mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior
permanenza.
4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da
effettuare in via
indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14,
comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con
modificazioni con
legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono
destinate dai
predetti enti previdenziali all'acquisto di
immobili adibiti ad
ufficio in locazione passiva alle amministrazioni
pubbliche, secondo
le indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla
base del piano
di razionalizzazione di cui al presente comma. L'Agenzia
del demanio
esprime apposito parere di congruita' in merito ai
singoli contratti
di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte
degli enti di
previdenza pubblici". Con decreto di natura non
regolamentare del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle Finanze sono stabilite le
modalita' di
attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi
strutturali di
finanza pubblica.
5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per
consumi intermedi
delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, il
Ministero dell'Economia e delle finanze, fornisce, entro
il 31 marzo
2011, criteri ed indicazioni di riferimento per
l'efficientamento
della suddetta spesa, sulla base della
rilevazione effettuata
utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle
Amministrazioni
ai sensi del successivo periodo, nonche' dei dati
relativi al
Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi. La
Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto
all'iniziativa, che
potra' prendere in considerazione le eventuali
proposte che
emergeranno dai lavori dei Nuclei di Analisi e
valutazione della
spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge 196
del 2009. Le
Amministrazioni di cui al presente comma comunicano
al Ministero
deil'economia e delle finanze dati ed informazioni
sulle voci di
spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi
nonche' alle
modalita' di trasmissione individuate con circolare
del Ministro
dell'Economia e delle finanze, da emanarsi
entro 60 giorni
dall'approvazione del presente decreto. Sulla base
dei criteri e
delle indicazioni di cui al presente comma, le
amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato
elaborano piani di
razionalizzazione che riducono la spesa annua per
consumi intermedi
del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a
decorrere dal 2013
rispetto alla spesa del 2009a1 netto delle
assegnazioni per il
ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del
decreto-legge
185 del 2008, convertito con modificazioni dal
decreto-legge n. 2 del
2009. I piani sono trasmessi entro il 30 giugno 2011
al Ministero
dell'Economia e delle finanze ed attuati
dalle singole
amministrazioni al fine di garantire i risparmi
previsti. In caso di
mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano
si procede ad
una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti
relativi alla
predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli
obiettivi del
piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione
inadempiente
sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo
stanziamento dell'anno
2009. A regime il piano viene aggiornato annualmente,
al fine di
assicurare che la spesa complessiva non superi il
limite fissato
dalla presente disposizione.
6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge
12 novembre
2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e gli
enti previdenziali e assistenziali vigilati
stipulano apposite
convenzioni per la razionalizzazione degli immobili
strumentali e la
realizzazione dei poli logistici integrati,
riconoscendo canoni e
oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento
rispetto al
parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio
del mercato
immobiliare in considerazione dei risparmi
derivanti dalle
integrazioni logistiche e funzionali.
7. Ai fini della realizzazione dei poli logistici
integrati, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e gli enti
previdenziali e assistenziali vigilati utilizzano
sedi uniche e
riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro
capite in uso
alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Gli immobili acquistati e adibiti a sede dei
poli logistici
integrati hanno natura strumentale. Per l'integrazione
logistica e
funzionale delle sedi territoriali gli enti
previdenziali e
assistenziali effettuano i relativi investimenti in
forma diretta e
indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale,
di immobili
di proprieta'. Nell'ipotesi di alienazione di
unita' immobiliari
strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali
vigilati possono
utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da
destinare a
sede dei poli logistici integrati. Le somme residue
sono riversate
alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della
normativa vigente. I
piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri
di definizione
degli oneri di locazione e di riparto dei costi di
funzionamento dei
poli logistici integrati sono approvati dal Ministero
del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e
delle finanze. I risparmi conseguiti concorrono alla
realizzazione
degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8
dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247.
9. All'articolo 2, commi 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191,
dopo il sedicesimo periodo sono inseriti i seguenti
periodi: "Gli
enti di previdenza inclusi tra le pubbliche
amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
20011, n. 165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli
immobili di
loro proprieta', con specifica indicazione degli
immobili strumentali
e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione e'
effettuata con
le modalita' previste con decreto del Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze.
10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione
di indirizzo
politico-amministrativo e gestione amministrativa,
all'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dopo la
lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis) adottano i
provvedimenti
previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni; ".
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di
prestazioni rese dalle
Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni
internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il
finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto
dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. A
tale fine non si applicano i limiti stabiliti
dall'articolo 1, comma
46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La
disposizione del
presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti
alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e
non ancora
riassegnati.
12. Al fine di adottare le opportune misure
organizzative, nei
confronti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 il termine di
applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29
del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
rischio da stress
lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010.
13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le
parole. "2009 e
2010", sono sostituite dalle seguenti: "2009, 2010,
2011, 2012 e
2013"; le parole: "dall'anno 2011" sono sostituite
dalle seguenti:
"dall'anno 2014";
le parole: "all'anno 2010" sono sostituite dalle
seguenti: "all'anno
2013".
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse
di cui all'
articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono
comunque destinate, con le stesse modalita' di cui
al comma 9,
secondo periodo, del citato articolo 64, al settore
scolastico.
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da
parte degli
enti pubblici e privati che gestiscono forme
obbligatorie di
assistenza e previdenza , nonche' le operazioni di
utilizzo, da parte
degli stessi enti, delle somme rivenienti
dall'alienazione degli
immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono
subordinate alla
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro
dell'economia e delle Finanze.
CAPO III
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI
IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA' E PREVIDENZA
|
Art. 9
Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il
trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica
dirigenziale,
ivi compreso il trattamento accessorio, previsto
dai rispettivi
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto
economico consolidato della pubblica
amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non
puo' superare, in ogni caso, il trattamento in
godimento nell'anno
2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo
periodo.
2. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica
internazionale e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli
dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi
ordinamenti, delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto
economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3,
dell'art. 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a
90.000 euro lordi
annui sono ridotti del 5 per cento per la parte
eccedente il predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento
per la parte
eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta
riduzione il
trattamento economico complessivo non puo' essere
comunque inferiore
90.000 euro lordi annui; le indennita' corrisposte ai
responsabili
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di
cui all'art.
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
sono ridotte del
10 per cento; la riduzione si applica
sull'intero importo
dell'indennita'. Per i procuratori ed avvocati dello
Stato rientrano
nella definizione di trattamento economico complessivo,
ai fini del
presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21
del R. D. 30
ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo
periodo del
presente comma non opera ai fini previdenziali. A
decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e sino al
31 dicembre
2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive
modifiche e integrazioni, i trattamenti
economici complessivi
spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali,
anche di livello
generale, non possono essere stabiliti in misura
superiore a quella
indicata nel contratto stipulato dal precedente
titolare ovvero, in
caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando
la riduzione
prevista nel presente comma.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente
provvedimento, nei confronti dei titolari di
incarichi di livello
dirigenziale generale delle amministrazioni
pubbliche, come
individuate dall'Istituto nazionale di Statistica
(ISTAT), ai sensi
del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, non
si applicano le disposizioni normative e contrattuali
che autorizzano
la corresponsione, a loro favore, di una quota
deil'importo derivante
dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.
4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente
dalle pubbliche
amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i
miglioramenti economici
del rimanente personale in regime di diritto pubblico
per il medesimo
biennio non possono, in ogni caso, determinare
aumenti retributivi
superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al
presente comma
si applica anche ai contratti ed accordi stipulati
prima della data
di entrata in vigore del presente decreto; le
clausole difformi
contenute nei predetti contratti ed accordi sono
inefficaci a
decorrere dalla mensilita' successiva alla data di
entrata in vigore
del presente decreto i trattamenti
retributivi saranno
conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al
primo periodo
del presente comma non si applica al comparto
sicurezza-difesa ed ai
Vigili del fuoco.
5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244,
come modificato dall'articolo 66, comma 7, del
decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 le parole "Per gli anni 2010
e 2011" sono
sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio
2010-2013".
6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.
133, le parole "Per ciascuno degli anni 2010, 2011
e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".
7.All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, la
parola "2012" e' sostituita dalla parola "2014".
8. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di
cui al comma
all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre
2006, n. 296,
possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente
ad una spesa pari a quella relativa al personale
cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da
assumere non puo' eccedere quello delle unita'
cessate nell'anno
precedente. Il comma 103 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo
66, comma 12,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
abrogato.
9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25
giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
- le parole "triennio 2010-2012" sono sostituite dalle
parole "anno
2010".
- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per
il triennio
2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per
ciascun anno,
previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato
entro il limite dell'80 per cento delle proprie
entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio
consuntivo dell'anno
precedente, purche' entro il limite del 20 per cento
delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale
e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno
2014 e del 100
per cento a decorrere dall'anno 2015.
10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35,
comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun ente le assunzioni
effettuabili in
riferimento alle cessazioni intervenute
nell'anno precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita',
le quote non
utilizzate possono essere cumulate con quelle
derivanti dalle
cessazioni relative agli anni successivi, fino al
raggiungimento
dell'unita'.
12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7,
8 e 9 trova
applicazione quanto previsto dal comma 10
dell'articolo 66, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un
contingente di
docenti di sostegno pari a quello in attivita'
di servizio
d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno
scolastico 2009/2010,
fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno
in deroga al
predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle
situazioni di
particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3,
della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
16. In conseguenza delle economie di spesa per
il personale
dipendente e convenzionato che si determinano per
gli enti del
servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto
previsto del
comma 17 del presente articolo, il livello del
finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato,
previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23
dicembre 2009, n.
191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di
euro per l'anno
2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012.
17 Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero,
alle procedure
contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012
del personale
di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del
decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E'
fatta salva
l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale
nelle misure
previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione
dell'articolo 2,
comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
18. Conseguentemente sono rideterminate le
risorse di cui
all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
come di seguito
specificato:
a) comma 13, in 313 milioni di curo per l'anno 2011 e
a decorrere
dall'anno 2012;
b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere
dall'anno 2012
complessivamente in 222 milioni di euro annui,
con specifica
destinazione di 135 milioni di euro annui per il
personale delle
forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
19. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri
contributivi
e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo
massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31
dicembre 2009, n.
196.
20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge
23 dicembre
2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere
dall'anno 2012
si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate
al comma 18,
lettera a) per il personale statale.
21. . I meccanismi di adeguamento retributivo per il
personale non
contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24
della legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni
2011, 2012 e
2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno
comunque luogo a
successivi recuperi. . Per le categorie di
personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 e
successive modificazioni, che fruiscono di un
meccanismo di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,
2012 e 2013
non sono utili ai fini della maturazione delle classi e
degli scatti
di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il
personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 e
successive modificazioni le progressioni di
carriera comunque
denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012
e 2013 hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente
giuridici. Per
il personale contrattualizzato le progressioni di
carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente
disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti
anni, ai fini
esclusivamente giuridici.
22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non
sono erogati,
senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni
2011, 2012 e
2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale
personale, per
il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno
2014 e' pari
alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il
conguaglio per l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009,
2010 e 2014.
Per il predetto personale con effetto dal primo
gennaio 2011, la
maturazione dell'aumento biennale o della classe di
stipendio e'
differita, una tantum, per un periodo di
trentasei mesi, alla
scadenza del quale e' attribuito il corrispondente
valore economico
maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento
e' utile anche
ai fini della maturazione delle ulteriori
successive classi di
stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per
il medesimo
personale che, nel corso del periodo di differimento
di trentasei
mesi effettua passaggi di qualifica comportanti
valutazione economica
di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale periodo
e decorrenza
dal l° gennaio 2014 si procede a rideterminare
il trattamento
economico spettante nella nuova qualifica considerando
a tal fine
anche il valore economico della classe di stipendio o
dell'aumento
biennale maturato. Per il predetto personale che
nel corso del
periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal
servizio con
diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con
la decorrenza
dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il
trattamento di
pensione, considerando a tal fine anche il valore
economico della
classe di stipendio o dell'aumento biennale
maturato; il
corrispondente valore forma oggetto di contribuzione
per i mesi di
differimento. Resta ferma la disciplina di cui all'
articolo 11,
commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, come
sostituito dall' articolo 2, comma 2, della legge 30
luglio 2007, n.
111.
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico
ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non
sono utili ai
fini della maturazione delle posizioni stipendiali e
dei relativi
incrementi economici previsti dalle disposizioni
contrattuali
vigenti.
24. Le disposizioni recate dal comma 17 si
applicano anche al
personale convenzionato con il servizio sanitario
nazionale.
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33
del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e
integrazioni, le unita' di personale eventualmente
risultanti in
soprannumero all'esito delle riduzioni previste
dall'articolo 2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25, non
costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo
33 e restano
temporaneamente in posizione soprannumeraria,
nell'ambito dei
contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale.
Le posizioni
soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto
delle cessazioni,
a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente
area o qualifica
dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni
soprannumerarie
in un'area, viene reso indisponibile un numero di
posti equivalente
dal punto di vista finanziario in aree della stessa
amministrazione
che presentino vacanze in organico. In coerenza con
quanto previsto
dal presente comma il personale, gia'
appartenente
all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
distaccato presso
l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a
seguito di
ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso
uffici delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4
del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 e'
inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo
riassorbimento
al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei
ruoli degli
enti presso i quali presta servizio alla data del
presente decreto.
Al predetto personale e' attribuito un
assegno personale
riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento
economico in
godimento ed il trattamento economico spettante
nell'ente di
destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede ad
assegnare agli enti le relative risorse
finanziarie. 26 In
alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente
articolo, al
fine di rispondere alle esigenze di garantire la
ricollocazione del
personale in soprannumero e la funzionalita' degli
uffici della
amministrazioni pubbliche interessate dalie
misure di
riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma
8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con
modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime
possono stipulare
accordi di mobilita', anche intercompartimentale,
intesi alla
ricollocazione del personale predetto presso uffici
che presentino
vacanze di organico.
27. Fino al completo riassorbimento, alle
amministrazioni interessate
e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale
a qualunque
titolo e con qualsiasi contratto in relazione
alle aree che
presentino soprannumeri e in relazione a posti resi
indisponibili in
altre aree ai sensi del comma 23.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello
Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le
Agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
non economici,
gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici
di cui all'
articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto
previsto dagli
articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30
marzo 2001 e
successive modificazioni e integrazioni, possono
avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero
con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50 per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009.
Per le medesime amministrazioni la spesa per
personale relativa a
contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti
formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro
accessorio di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed
integrazioni,
non puo' essere superiore al 50 per cento di quella
sostenuta per le
rispettive finalita' nell'anno 2009. Le
disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali
ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si
adeguano le regioni,
le province autonome, e gli enti del Servizio
sanitario nazionale.
Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e
musicale trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge
23 dicembre
2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla
struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a),
del decreto
legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti
di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e
determina responsabilita' erariale.
29. Le societa' non quotate controllate direttamente o
indirettamente
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico
consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
adeguano le
loro politiche assunzionali alle disposizioni previste
nel presente
articolo.
30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui
all'articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350,
decorrono dal 1° gennaio 2011.
31. Al fine di agevolare il processo di riduzione
degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a
decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, fermo il
rispetto delle
condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a
10 dell'art.
72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i
trattenimenti in
servizio previsti dalle predette disposizioni possono
essere disposti
esclusivamente nell'ambito delle facolta'
assunzionali consentite
dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del
personale e
con il rispetto delle relative procedure
autorizzatorie; le risorse
destinabili a nuove assunzioni in base alle predette
cessazioni sono
ridotte in misura pari ail'importo del
trattamento retributivo
derivante dai trattenimenti in servizio. Sono
fatti salvi i
trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore
al l° gennaio
2011, disposti prima dell'entrata in vigore del
presente decreto. I
trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva
al 1° gennaio
2011, disposti prima dell'entrata in vigore del
presente decreto,
sono privi di effetti. Il presente comma non si
applica ai
trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16,
comma 1-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
32. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente
provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla
scadenza di un
incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza
dei processi di
riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di
una valutazione
negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente,
conferiscono
al medesimo dirigente un altro incarico, anche di
valore economico
inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni
normative e
contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla
medesima data e'
abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo,
del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle
ipotesi di cui al
presente comma, al dirigente viene conferito un
incarico di livello
generale o di livello non generale, a seconda,
rispettivamente, che
il dirigente appartenga alla prima o alla seconda
fascia.
33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67,
comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per
cento delle
risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del
decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e'
destinata, per
meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui
alla legge 20
ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante meta',
al fondo di
previdenza per il personale del Ministero delle
finanze, cui sono
iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli
altri dipendenti
civili dell'Amministrazione economico-finanziaria.
34. A decorrere dall'anno 2011, con determinazione
interministeriale
prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio
1996, n. 360,
l'indennita' di impiego operativo per reparti di
campagna, e'
corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno
2008, con il
medesimo provvedimento interministeriale, ridotto
del 30%. Per
l'individuazione del suddetto contingente
l'Amministrazione dovra'
tener presente dell'effettivo impiego del personale
alle attivita'
nei reparti e nelle unita' di campagna.
35. In conformita' all'articolo 7, comma 10, del
decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del
decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si
interpreta nel
senso che la determinazione ivi indicata,
nell'individuare il
contingente di personale, tiene conto delle risorse
appositamente
stanziate.
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da
processi di
accorpamento o fusione di precedenti organismi,
limitatamente al
quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove
assunzioni, previo
esperimento delle procedure di mobilita', fatte salve
le maggiori
facolta' assunzionali eventualmente previste dalla
legge istitutiva,
possono essere effettuate nel limite del 50% delle
entrate correnti
ordinarie aventi carattere certo e continuativo e,
comunque nel
limite complessivo del 60% della dotazione organica. A
tal fine gli
enti predispongono piani annuali di assunzioni
da sottoporre
all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante
d'intesa con
il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero
dell'Economia
e delle Finanze.
37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente
articolo, le
disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste
dagli artt. 82
e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007
saranno oggetto di
specifico confronto tra le parti al termine del triennio
2010-2012.
Art. 10
Riduzione della spesa in materia di
invalidita'
1. Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la
percentuale di
invalidita' prevista dall'articolo 9, comma 1,
del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e' elevata nella
misura pari o
superiore all'85 per cento.
2. Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita'
civile, handicap e disabilita' nonche' alle
prestazioni di
invalidita' a carattere previdenziale erogate
dall'I.N.P.S. si
applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto
legislativo 23
febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della
legge 9 marzo
1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli
esercenti una
professione sanitaria che intenzionalmente attestano
falsamente uno
stato di malattia o di handicap, cui consegua il
pagamento di
trattamenti economici di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita'
civile, handicap e disabilita' successivamente
revocati ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica
21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza
dei prescritti
requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui
al comma 1
dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al
presente comma il
medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e
le relative
sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno
patrimoniale, pari al
compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici
di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e
disabilita' nei
periodi per i quali sia accertato il godimento da parte
del relativo
beneficiario, nonche' il danno
all'immagine subiti
dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca
sono tenuti
ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti
per eventuali
azioni di responsabilita'. Sono altresi' estese
le sanzioni
disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo
55-quinquies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011
e 2012 nel
potenziamento dei programmi di verifica del possesso
dei requisiti
per i percettori di prestazioni di invalidita' civile
nel contesto
della complessiva revisione delle procedure in
materia stabilita
dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
al comma 2
dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo e' cosi'
modificato: «Per
il triennio 20102012 l'INPS effettua, con le
risorse umane e
finanziarie previste a legislazione vigente, in
via aggiuntiva
all'ordinaria attivita' di accertamento della
permanenza dei
requisiti sanitari e reddituali, un programma di
100.000 verifiche
per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per
ciascuno degli anni
2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici
economici di
invalidita' civile.»
5. La sussistenza della condizione di alunno in
situazione di
handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5
febbraio 1992,
n. 104, e' accertata dalle Aziende Sanitarie,
mediante appositi
accertamenti collegiali da effettuarsi in
conformita' a quanto
previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge.
Nel verbale che
accerta la sussistenza della situazione di handicap,
deve essere
indicata la patologia stabilizzata o progressiva
e specificato
l'eventuale carattere di gravita', in presenza
dei presupposti
previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. A
tal fine il collegio deve tener conto delle
classificazioni
internazionali dell'Organizzazione Mondiale della
Sanita'. I
componenti del collegio che accerta la sussistenza
della condizione
di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno
erariale per il
mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3,
commi 1 e 3,
della legge 5 febbraio1992, n. 104. I soggetti di cui
all'articolo
12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH),
in sede di
formulazione del piano educativo individualizzato,
elaborano proposte
relative all'individuazione delle risorse necessarie,
ivi compresa
l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che
devono essere
esclusivamente finalizzate all'educazione e
all'istruzione, restando
a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura
delle altre
risorse professionali e materiali necessarie per
l'integrazione e
l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal
piano educativo
individualizzato.
Art. 11
Controllo della spesa sanitaria
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, le
regioni sottoposte ai piani di rientro per le
quali, non viene
verificato positivamente in sede di verifica annuale
e finale il
raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi
strutturali del
Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui
all'articolo
2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, avendo
garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e
non essendo
state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la
prosecuzione
del Piano di rientro, per una durata non superiore al
triennio, ai
fini del completamento dello stesso secondo programmi
operativi nei
termini indicati nel Patto per la salute per gli anni
2010-2012 del 3
dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge
23 dicembre
2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del
Piano di rientro
sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva
delle risorse
finanziarie, in termini di competenza e di cassa,
gia' previste a
legislazione vigente e condizionate alla piena
attuazione del Piano –
ancorche' anticipate ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
dell'articolo 6-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. gin mancanza delle
quali vengono
rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a cui
le predette
risorse si riferiscono.
2. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro
dai disavanzi
sanitari, sottoscritti ai sensi dell' articolo 1,
comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e gia'
commissariate alla data di entrata in vigore
del presente
decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento
degli obiettivi
dei medesimi piani di rientro nella loro unitarieta',
anche mediante
il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti
accertati in
attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta
procedono, entro
15 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge, alla
conclusione della procedura di ricognizione di
tali debiti,
predisponendo un piano che individui modalita' e tempi
di pagamento.
Al fine di agevolare quanto previsto dal presente
comma ed in
attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita
dalla Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009,
all'art. 13, comma
15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere
intraprese o
proseguite azioni esecutive nei confronti delle
aziende sanitarie
locali e ospedaliere delle regioni medesime.
3. All'art. 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n.
112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in
fine, e' aggiunto
il seguente periodo: "I recuperi delle anticipazioni di
tesoreria non
vengono comunque effettuati a valere sui proventi
derivanti dalle
manovre eventualmente disposte dalla regione con
riferimento ai due
tributi sopraccitati.".
4. In conformita' con quanto previsto dall'articolo 26
della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59 della legge
23 dicembre
2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall'art.
2, comma 4,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito
con legge 16
novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di
beni e servizi
effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di
fuori delle
convenzioni e per importi superiori ai prezzi di
riferimento sono
oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta
agli organi di
controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed
ospedaliere.
5. Al fine di razionalizzare la spesa e potenziare
gli strumenti
della corretta programmazione, si applicano le
disposizioni recate
dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:
a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento
del servizio
sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per
l'anno 2010, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 67,
secondo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo
dell'articolo 1,
comma 4, lettera c), dell' Intesa Stato-Regioni in
materia sanitaria
per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione
della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province
autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla
copertura del
predetto importo di 550 milioni di curo per l'anno 2010
si provvede
per 300 milioni di euro mediante l'utilizzo delle
economie derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a. e per
la restante
parte, pari a 250 milioni di euro con le economie
derivanti dal
presente provvedimento. A tale ultimo fine il
fmanziamento del
servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato,
previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23
dicembre 2009, n.
191, e' rideterminato in aumento di 250 milioni di
curo per l'anno
2010;
b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte
del settore
sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge le
quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti
sul prezzo di
vendita al pubblico delle specialita' medicinali di
classe a), di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537,
previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento
e del 26,7
per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23
dicembre 1996, n.
662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno
2009, n. 77,
sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i
grossisti e del
30,35 per cento per i farmacisti. Il Servizio
sanitario nazionale,
nel procedere alla corresponsione alle farmacie di
quanto dovuto,
trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a
quanto gia'
previsto dalla vigente normativa, una quota pari al
3,65 per cento
sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell'imposta sul valore
aggiunto.
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto,
l'Agenzia italiana del farmaco provvede:
a. all'individuazione, fra i medicinali attualmente a
carico della
spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5,
comma 5, del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n, 159, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di quelli
che, in quanto
suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare,
devono essere
erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei farmaci
individuati ai sensi
del presente comma, attraverso l'assistenza
farmaceutica
territoriale, di cui all'articolo 5, comma 1,
del medesimo
decreto-legge e con oneri a carico della relativa
spesa, per un
importo su base annua pari a 600 milioni di euro;
b. alla predisposizione, sulla base dei dati resi
disponibili dal
sistema Tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del
decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, di tabelle di raffronto
tra la spesa
farmaceutica territoriale delle singole regioni, con
la definizione
di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul
comportamento
prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior
risultato in
riferimento alla percentuale di medicinali a base di
principi attivi
non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore,
rispetto al totale
dei medicinali appartenenti alla medesima
categoria terapeutica
equivalente. Cio' al fine di mettere a disposizione
delle regioni
strumenti di programmazione e controllo idonei a
realizzare un
risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro
su base annua
che restano nelle disponibilita' dei servizi sanitari
regionali.
8. Con Accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, su proposta
del Ministro della salute, sono fissate linee guida per
incrementare
l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attivita' di
acquisizione,
immagazzinamento e distribuzione interna dei
medicinali acquistati
direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei
grossisti.
9. A decorrere dall'anno 2011, l' erogabilita' a carico
del SSN in
fascia A dei medicinali equivalenti di cui all'articolo
7, comma 1,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
e successive
modificazioni, e' limitata ad un numero di specialita'
medicinali non
superiore a quattro, individuate, con procedura
selettiva ad evidenza
pubblica, dall'Agenzia italiana del farmaco, in base al
criterio del
minor costo a parita' di dosaggio, forma
farmaceutica ed unita'
posologiche per confezione. La limitazione non si
applica ai
medicinali originariamente coperti da brevetto o
che abbiano
usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il
prezzo rimborsato
dal SSN e' pari a quello della specialita' medicinale
con prezzo piu'
basso, ferma restando la possibilita' della
dispensazione delle altre
specialita' medicinali individuate dall'Agenzia italiana
del farmaco
come erogabili a a carico del SSN, previa
corresponsione da parte
dell'assistito della differenza di prezzo rispetto al
prezzo piu'
basso, nel rispetto della normativa vigente in materia
di erogazione
dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti da quanto
disposto dal
presente comma restano nelle disponibilita' dei
servizi sanitari
regionali.
10. Il prezzo al pubblico dei medicinali
equivalenti di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405,
e successive modificazioni, e' ridotto del 12,5 per
cento a decorrere
dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La
riduzione non si
applica ai medicinali originariamente coperti da
brevetto o che
abbiano usufruito di licenze derivanti da tale
brevetto, ne' ai
medicinali il cui prezzo sia stato negoziato
successivamente al 30
settembre 2008, nonche' a quelli per i quali il prezzo
in vigore e'
pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.
11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro
della salute
all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi
dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 3003, n. 326,
attribuiscono
priorita' all'effettuazione di adeguati piani di
controllo dei
medicinali in commercio, con particolare riguardo alla
qualita' dei
principi attivi utilizzati.
12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11
il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a
cui concorre
ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2,
comma 67, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in
riduzione di 600
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio
1992, n. 210 e
successive modificazioni si interpreta nel senso
che la somma
corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa
speciale non
e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione.
14. Fermo restando gli effetti esplicati da
sentenze passate in
giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire
dalla data di
entrata in vigore del presente decreto cessa
l'efficacia di
provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di
cui al comma
13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi
gli effetti
prodottisi fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi
del comma 13
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326,
ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di
cui al comma
1 del predetto articolo 50 verso la Tessera
Sanitaria - Carta
nazionale dei servizi (TSCNS), in occasione del rinnovo
delle tessere
in scadenza il Ministero dell'economia e delle
finanze cura la
generazione e la progressiva consegna della
TS-CNS, avente le
caratteristiche tecniche di cui all'Allegato B del
decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero
della salute e con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri –
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie del 19
aprile 2006. A
tal fine e' autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro annui a
decorrere dall'anno 2011.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti
attuativi di cui
all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo periodo del
decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dall'articolo
1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al fine di
accelerare il
conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione
delle modalita'
telematiche per la trasmissione delle ricette
mediche di cui
all'articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato
decreto-legge n. 269
del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze,
cura l'avvio
della diffusione della suddetta procedura telematica,
adottando, in
quanto compatibili, le modalita' tecniche
operative di cui
all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del
26 febbraio
2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo
2010, n. 65.
Art. 12
Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011
maturano il diritto
all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per
gli uomini e
a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero
all'eta' di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°
luglio 2009,
n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102 e
successive modificazioni e integrazioni per le
lavoratrici del
pubblico impiego, conseguono il diritto alla
decorrenza del
trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi
dodici mesi dalla
data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di
pensione a carico
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori
diretti nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 1, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi
diciotto mesi dalla
data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni
di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n.
449
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti
requisiti a
decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al
pensionamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto
2004, n. 243, e
successive modificazioni e integrazioni, con eta'
inferiori a quelle
indicate al comma 1:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi
dodici mesi dalla
data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di
pensione a carico
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori
diretti nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 1, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi
diciotto mesi dalla
data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni
di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n.
449.
3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio
2006, n. 42 e'
sostituito dal seguente: "Ai trattamenti
pensionistici derivanti
dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze
previste per
i trattamenti pensionistici dei lavoratori
autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai
superstiti la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di
decesso del dante causa. In caso di pensione di
inabilita' la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di
presentazione della domanda di pensione in regime di
totalizzazione"
4. Le disposizioni in materia di decorrenza
dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in
vigore della
presente legge continuano ad applicarsi nei confronti
dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo
di preavviso
alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i
requisiti di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva
richiesti per il
conseguimento del trattamento pensionistico entro
la data di
cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per
raggiungimento
di limite di eta'
5. Le disposizioni in materia di decorrenza
dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata
in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti
del numero di
10.000 lavoratori beneficiari,
ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento a
decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente
al 30 aprile
2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento
entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive
modificazioni e integrazioni, per effetto di
accordi collettivi
stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del
presente decreto,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28,
della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento presentate
dai lavoratori
di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere
dal 1° gennaio
2011, del regime delle decorrenze dalla normativa
vigente prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora
dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di
10.000 domande
di pensione, il predetto Istituto non prendera' in
esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire
dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei
conti pubblici
attraverso il contenimento della dinamica della spesa
corrente nel
rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti
dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e
crescita, dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, con
riferimento ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche
come individuate
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai
sensi del comma
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il
riconoscimento
dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio
di servizio,
del trattamento di fine rapporto e di ogni
altra indennita'
equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata
spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e'
complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare
complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e'
complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a
150.000 euro.
In tal caso il primo importo annuale e' pari a
90.000 euro e il
secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare
complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e'
complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro , in
tal caso il
primo importo annuale e' pari a 90.000 euro, il
secondo importo
annuale e' pari a 60.000 euro e il terzo importo
annuale e' pari
all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di
determinazione della prima scadenza utile per il
riconoscimento delle
prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo
annuale, con
conseguente riconoscimento del secondo e del terzo
importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e
ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
in ogni caso
con riferimento alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo
per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del
30 novembre
2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande
di cessazione
dall'impiego presentate e accolte prima della data
di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che
la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010;
resta fermo che
l'accoglimento della domanda di
cessazione determina
l'irrevocabilita' della stessa.
10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate
a decorrere
dal I gennaio 2011, per i lavoratori alle
dipendenze delle
amministrazioni pubbiiche inserite nel conto
economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il
computo dei
trattamenti di fine servizio, comunque denominati,
in riferimento
alle predette anzianita' contributive non e' gia'
regolato in base a
quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile
in materia di
trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti
trattamenti di
fine servizio si effettua secondo le regole di cui al
citato articolo
2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota
del 6,91 per
cento.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 si
interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le
quali opera il
principio di assoggettamento all'assicurazione
prevista per
l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma
d'impresa dai
commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori
diretti, i quali
vengono iscritti in una delle corrispondenti
gestioni dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art.
1, comma 208,
legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e'
obbligatoriamente
prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui
all'art. 2,
comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.
12. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e
l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n.
17, si interpretano nel senso che i benefici in essi
previsti si
applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonche'
ai connessi
adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto
eventualmente gia'
versato a titolo di contribuzione dovuta.
Art. 13
Casellario dell'assistenza
1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
il "Casellario
dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la
gestione dei
dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai
soggetti aventi
titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale
delle posizioni
assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa
tra tutte le
amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
locali, le
organizzazioni no profit e gli organismi gestori
di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono
obbligatoriamente
i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e
banche dati,
per la realizzazione di una base conoscitiva per la
migliore gestione
della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle
risorse. La
formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione
del Casellario
avviene nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati
personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti
interessati trasmettono
obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui
al comma 1,
i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni
risultanti nei
propri archivi e banche dati secondo criteri e
modalita' di
trasmissione stabilite dall'INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente
articolo.".
5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono
all'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo con le
risorse umane e finanziarie previste a legislazione
vigente.
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n.207
convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono
apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di
ciascun anno
ed ha valore per la corresponsione del relativo
trattamento fino al
30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Per
le prestazioni
collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello
stesso anno
per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di
comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto
del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive
modificazioni
e integrazioni."
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis.
Ai fini della
razionalizzazione degli adempimenti di cui
all'articolo 13 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di
prestazioni collegate
al reddito, di cui al precedente comma 8, che
non comunicano
integralmente all'Amministrazione finanziaria
la situazione
reddituale incidente sulle prestazioni in godimento,
sono tenuti ad
effettuare la comunicazione dei dati
reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione. In caso
di mancata
comunicazione nei tempi e nelle modalita'
stabilite dagli Enti
stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni
collegate al
reddito nel corso dell'anno successivo a quello
in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta
la suddetta
comunicazione, si procede alla revoca in via
definitiva delle
prestazioni collegate al reddito e al recupero di
tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la
dichiarazione dei
redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la
comunicazione
dei redditi sia presentata entro il suddetto termine
di 60 giorni,
gli Enti procedono al ripristino della prestazione
sospesa dal mese
successivo alla comunicazione, previo accertamento
del relativo
diritto anche per l'anno in corso.
Art. 14
Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni
sugli enti
territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio
2011-2013 nelle misure seguenti in termini di
fabbisogno e
indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni
di euro per
l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno
2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e
Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e
1.000 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012;
e) le province per 300 milioni di euro per l'anno
2011 e per 500
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la
riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e
2.500 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la
riduzione di
cui al comma 2.
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244
e' abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello
stesso articolo 1
sono soppresse le parole " e quello individuato,
a decorrere
dall'anno 2011, in base al comma 302". I
trasferimenti statali a
qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto
ordinario sono
ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per
l'anno 2011 e
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012
da ripartire
proporzionalmente secondo criteri e modalita' stabiliti
con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sentita
la Conferenza
Stato Regioni. In sede di attuazione dell'art. 8 della
legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di
quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del
presente comma. I
trasferimenti correnti, comprensivi della
compartecipazione IRPEF,
dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono
ridotti di 300
milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dali'anno
2012. La riduzione e' effettuata con criterio
proporzionale. I
trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione
superiore a
5.000 abitanti dal Ministero deil'interno sono
ridotti di 1.500
milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui
a decorrere
dall'anno 2012. La riduzione e' effettuata
con criterio
proporzionale.
3. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti
dovuti agli enti
locali che risultino inadempienti nei confronti
del patto di
stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo,
in misura pari
alla differenza tra il risultato registrato
e l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata
con decreto
del Ministro dell'interno,a valere sui
trasferimenti corrisposti
dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli
destinati all'onere
di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero
dell'economia
comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni
successivi al
termine stabilito per la certificazione relativa
al patto di
stabilita' interno, l'importo della riduzione da
operare per ogni
singolo ente locale. In caso di mancata
trasmissione da parte
dell'ente locale della predetta certificazione,
entro il termine
perentorio stabilito dalla normativa vigente,
si procede
all'azzeramento automatico dei predetti
trasferimenti con
l'esclusione sopra indicata. In caso di
insufficienza dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in
parte o in
tutto gia' erogati, la riduzione viene effettuata
a valere sui
trasferimenti degli anni successivi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che non
rispettino il patto di stabilita' interno relativo agli
anni 2010 e
successivi sono tenute a versare all'entrata del
bilancio statale
entro 60 giorni dal termine stabilito per la
certificazione relativa
al rispetto del patto di stabilita', l'importo
corrispondente alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico
predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di
stabilita' e'
riferito al livello della spesa si assume quale
differenza il
maggiore degli scostamenti registrati in termini di
cassa o di
competenza . In caso di mancato versamento si procede,
nei 60 giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere
sulle giacenze
depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso
inutilmente il termine perentorio stabilito dalla
normativa vigente
per la trasmissione della certificazione da
parte dell'ente
territoriale si procede al blocco di qualsiasi
prelievo dai conti
della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non viene
acquisita.
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano
quanto stabilito
in materia di riduzione di trasferimenti statali
dall'articolo
77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e
integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter,
commi 15 e 16,
dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008
6. In funzione della riforma del Patto europeo di
stabilita' e
crescita ed in applicazione dello stesso nella
Repubblica italiana,
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri da
adottare sentita la
Regione interessata, puo' essere disposta la
sospensione dei
trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che
risultino in
deficit eccessivo di bilancio.
7. L'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali
e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti
sottoposti al
patto di stabilita' interno assicurano la riduzione
delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri
relativi ai
rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento
della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare
nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio,
ai seguenti
ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese
di personale
rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa
per il lavoro
flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento
delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso
accorpamenti di uffici
con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale
delle posizioni
dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti
disposizioni
dettate per le amministrazioni statali.
2. Ai fini dell'applicazione della presente norma,
costituiscono
spese di personale anche quelle sostenute per i
rapporti di
collaborazione continuata e continuativa, per la
somministrazione di
lavoro, per il personale di cui all'articolo 110
del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti
i soggetti a
vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto
di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o
comunque facenti capo all'ente.
3. In caso di mancato rispetto della presente norma,
si applica il
divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto
2008, n.133."
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25
giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008,
n.133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133 e'
sostituito dal seguente:
"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di
personale e' pari o superiore al 40% delle spese
correnti di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti
enti possono
procedere ad assunzioni di personale nel limite del
20 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente". La
disposizione del presente comma si applica a decorrere
dal 1° gennaio
2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2010.
10. All'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e
successive modificazioni e' soppresso il terzo periodo
11. Le province e i comuni con piu' di 5.000
abitanti possono
escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto
del patto di
stabilita' interno relativo all'anno 2010 i
pagamenti in conto
capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un
importo non
superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui
passivi in
conto capitale risultanti dal rendiconto
dell'esercizio 2008, a
condizione che abbiano rispettato il patto di
stabilita' interno
relativo all'anno 2009.
12. Per i'anno 2010 non si applicano i commi 23,
24, 25 e 26
dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un
contributo per un
importo complessivo di 200 milioni da ripartire con
decreto del
Ministro dell'interno, emanato di concerto con
il Ministro
dell'economia e delle finanze e di intesa con
la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri devono tener
conto della
popolazione e del rispetto del patto di
stabilita' interno. I
suddetti contributi non sono conteggiati tra le
entrate valide ai
fini del patto di stabilita' interno.
14. In vista della compiuta attuazione di quanto
previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n.
42, e in
considerazione dell'eccezionale situazione di
squilibrio finanziario
del Comune di Roma, come emergente ai sensi di
quanto previsto
dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, fino
all'adozione del decreto legislativo previsto ai
sensi del citato
articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un
apposito capitolo
di bilancio del Ministero dell'Economia e delle
Finanze con una
dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2011,
per il concorso al sostegno degli oneri derivanti
dall'attuazione del
piano di rientro approvato con decreto del Presidente
del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota
delle somme
occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione del
predetto piano di rientro e' reperita mediante
l'istituzione, su
richiesta del Commissario preposto alla gestione
commissariale e del
Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni
di euro annui
complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di
imbarco dei
passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti
della citta'
di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito
delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.
15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di
cui al comma
14, disciplinate con appositi regolamenti comunali
adottati ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446,
sono segregate in un apposito fondo per
essere destinate
esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e
l'ammissibilita'
di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le
predette risorse
e' consentita esclusivamente per le obbligazioni
imputabili alla
gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78
del decreto
legge n. 112.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal
presente provvedimento, in considerazione della
specificita' di Roma
quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta
attuazione di
quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5
maggio 2009,
n. 42, per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della
gestione ordinaria, il Comune di Roma puo' adottare
le seguenti
apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi
standard unitari
di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e
servizi di pertinenza comunale e delle societa'
partecipate dal
Comune di Roma, anche con la possibilita' di adesione
a convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n.
488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal
Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con
esclusione delle
societa' quotate nei mercati regolamentati, ad una
riduzione delle
societa' in essere, concentrandone i compiti e le
funzioni, e
riduzione dei componenti degli organi di amministrazione
e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 80 del
testo unico degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del
Comune per il
funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi
dei permessi
retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico
di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive della citta',
da applicare
secondo criteri di gradualita' in
proporzione alla loro
classificazione fino all'importo massimo di 10 euro
per notte di
soggiorno;
f) contributo straordinario sulle valorizzazioni
immobiliari,
mediante l'applicazione del contributo di
costruzione sul valore
aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni
urbanistiche
utilizzabile anche per il finanziamento della spesa
corrente; a tal
fine, il predetto valore aggiuntivo viene computato
fino al limite
massimo dell'80%;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI
sulle abitazioni
diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le
spese di manutenzione ordinaria nonche' utilizzo
dei proventi
derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per
la gestione e
manutenzione ordinaria dei cimiteri.
17. L'accesso al fondo di cui al comma 14 e' consentito
a condizione
della verifica positiva da parte del Ministero
dell'economia e delle
finanze dell'adeguatezza e del l'effettiva attuazione
delle misure
occorrenti per il reperimento delle restanti
risorse nonche' di
quelle finalizzate a garantire l'equilibrio
economico-finanziario
della gestione ordinaria. All'esito della predetta
verifica, le somme
eventualmente riscosse in misura eccedente l'importo di
200 milioni
di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione
ordinaria del
Comune di Roma e concorrono al conseguimento degli
obiettivi di
stabilita' finanziaria.
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di
quanto previsto
dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre
2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo
77-ter, commi 15
e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle
regioni che
abbiano certificato il mancato rispetto del patto
di stabilita'
interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si
applicano le
disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente
articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o
dal Consiglio
regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data
di svolgimento
delle elezioni regionali, con i quali e' stata assunta
le decisione
di violare il patto di stabilita' interno, sono
annullati senza
indugio dallo stesso organo. La disposizione di cui al
presente comma
non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto
l'attuazione di
programmi comunitari.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a
personale esterno
all'amministrazione regionale ed i contratti di
lavoro a tempo
determinato, di consulenza, di collaborazione
coordinata e
continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di cui
all'articolo
76, comma 4, secondo periodo, del decreto–legge n.
112 del 2008,
convertito con modificazioni, dalla legge n.
133 del 2008,
deliberati, stipulati o prorogati dalla regione
nonche' da enti,
agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche
interregionali, comunque
dipendenti o partecipati in forma maggioritaria
dalla stessa, a
seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati
di diritto. Il
titolare dell'incarico o del contratto non ha
diritto ad alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora
effettuate alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di
commissario ad
acta, predispone un piano di rientro; il piano
e' sottoposto
all'approvazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, che,
d'intesa con la regione interessata, nomina uno o piu'
commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza per
l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano.
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano
l'art. 2, comma
95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191
del 2009. La
verifica sull'attuazione del piano e' effettuata
dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via
generale per
le regioni che non abbiamo violato il patto di
stabilita' interno,
nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti
incarichi ed
instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di
collaborazione
nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione
con gli organi
politici delle regioni; nelle more
dell'approvazione del piano
possono essere conferiti gli incarichi di responsabile
degli uffici
di diretta collaborazione del presidente, e possono
essere stipulati
non piu' di otto rapporti di lavoro a tempo
determinato nell'ambito
dei predetti uffici.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette
ad assicurare
il coordinamento della finanza pubblica e il
contenimento delle spese
per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali
dei Comuni e'
obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fmo alla data di
entrata in vigore
della legge con cui sono individuate le funzioni
fondamentali di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, sono
considerate funzioni fondamentali dei comuni le
funzioni di cui
all'articolo 21, comma 3 , della legge 5 maggio 2009, n.
42.
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste
dall'articolo 21,
comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono
obbligatoriamente
esercitate in forma associata, attraverso convenzione
o unione, da
parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Tali funzioni
sono obbligatoriamente esercitate in forma
associata, attraverso
convenzione o unione, da parte dei comuni,
appartenenti o gia'
appartenuti a comunita' montane, con popolazione
stabilita dalla
legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente
le funzioni
fondamentali svolte in forma associata. La medesima
funzione non puo'
essere svolta da piu' di una forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e
quarto, della Costituzione, individua con propria
legge, previa
concertazione con i comuni interessati nell'ambito
del Consiglio
delle autonomie locali, la dimensione territoriale
ottimale per lo
svolgimento delle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 21, comma
3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i
principi di
economicita', di efficienza e di riduzione delle
spese, fermo
restando quanto stabilito dal comma 28 del
presente articolo.
Nell'ambito della normativa regionale i comuni
avviano l'esercizio
delle funzioni fondamentali in forma associata
entro il termine
indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di
provincia e i
comuni con un numero di abitanti superiore a
100.000 non sono
obbligati all'esercizio delle funzioni in forma
associata.
31. I comuni assicurano il completamento
dell'attuazione delle
disposizioni di cui ai precedenti commi del presente
articolo entro
il termine individuato con decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri, adottato entro novanta giorni dalla data
di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
dell'Interno,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
finanze, con il
Ministro per le riforme per il federalismo, con il
Ministro per la
semplificazione normativa e con il Ministro per i
rapporti con le
Regioni. Con il medesimo decreto e' stabilito, nel
rispetto dei
principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza, il limite
demografico minimo che l'insieme dei comuni che
sono tenuti ad
esercitare le funzioni fondamentali in forma
associata deve
raggiungere.
32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e
29, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione
inferiore a 30.000
abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31
dicembre 2010 i
comuni mettono in liquidazione le societa' gia'
costituite alla data
di entrata in vigore del presente decreto, ovvero
ne cedono le
partecipazioni. La disposizione di cui al presente
comma non si
applica alle societa', con partecipazione
paritaria ovvero con
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti,
costituite da
piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i
30.000 abitanti;
i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e
50.000 abitanti
possono detenere la partecipazione di una sola societa';
entro il 31
dicembre 2010 i predetto comuni mettono in
liquidazione le altre
societa' gia' costituite.
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la
natura della
tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie
relative alla
predetta tariffa, sorte successivamente alla data
di entrata in
vigore del presente decreto, rientrano nella
giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
CAPO IV
ENTRATE NON FISCALI |
Art. 15
Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di
concessione
1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore
del presente
decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono
stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione del
pedaggio sulle
autostrade e sui raccordi autostradali in gestione
diretta di ANAS
SpA, in relazione ai costi di investimento e di
manutenzione
straordinaria oltre che quelli relativi alla
gestione, nonche'
l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.
2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del
secondo mese
successivo a quello di entrata in vigore del presente
decreto e fino
alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1,
comunque non
oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. e' autorizzata
ad applicare
una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per
le classi di
pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio
3, 4 e 5,
presso le stazioni di esazione delle autostrade a
pedaggio assentite
in concessione che si interconnettono con le autostrade
e i raccordi
autostradali in gestione diretta ANAS. Le
stazioni di cui al
precedente periodo sono individuate con il medesimo
DPCM di cui al
comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da
intendersi IVA
esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al
presente comma non
potranno comunque comportare un incremento superiore
al 25% del
pedaggio altrimenti dovuto.
3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1
e 2 vanno a
riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per
investimenti
relativi a opere e interventi di manutenzione
straordinaria anche in
corso di esecuzione.
4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente
ad ANAS S.p.A.
ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006 n.
296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1°
luglio 2009
n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2009 n. 102,
e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza
chilometrica,
pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di
pedaggio A e B e
a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di
pedaggio 3, 4 e 5
a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo
a quello di
entrata in vigore del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di
pedaggio A e B e
a 6 millesimi di curo a chilometro per le classi di
pedaggio 3, 4 e 5
a decorrere dal 1° gennaio 2011.
5. I pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di
corrispettivo del
contratto di programma-parte servizi sono
ridotti in misura
corrispondente alle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del
comma 4.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con
la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' stabilito a
decorrere dall'anno
2010 un canone aggiuntivo annuale, finalizzato
alla tutela
ambientale, che i soggetti titolari di una
concessione di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico versano
all'entrata dello
Stato. Con il medesimo decreto e' determinato, in
relazione alla
potenza nominale media degli impianti, l'ammontare
del canone
aggiuntivo in misura non superiore al canone vigente
per ciascuna
concessione, nonche' il termine e le modalita' di
versamento.
Art. 16
Dividendi delle societa' statali
1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli
anni 2011 e
2012 per utili e dividendi non derivanti da
distribuzione riserve,
versati all'entrata del bilancio dello Stato da
societa' partecipate
e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore
istituzionale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare
iscritto nel
bilancio di previsione dei corrispondenti anni e
considerate nei
saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino
all'importo massimo
di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito
nello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per essere
prioritariamente utilizzate per concorrere agli oneri
relativi al
pagamento degli interessi sul debito pubblico;
per l'eventuale
restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di
ammortamento dei
titoli di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle
finanze sono
stabilite le modalita' di utilizzo delle somme affluite
nel Fondo di
cui al comma 1.
3. L'attuazione della presente normativa non deve
comportare un
peggioramento dei saldi programmatici di finanza
pubblica concordati
in sede europea.
Art. 17
Interventi a salvaguardia dell' euro
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad
assicurare la partecipazione della Repubblica Italiana
al capitale
sociale della societa' che verra' costituita insieme
agli altri Stati
membri dell'area euro, in conformita' con le
Conclusioni del
Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010,
al fine di
assicurare la salvaguardia della stabilita'
finanziaria dell'area
euro. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di
20 milioni di
euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del
presente articolo si provvede con quota parte delle
maggiori entrate
derivanti dal presente provvedimento.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a
concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' della
societa' di
cui al comma 1 emesse al fine di costituire la
provvista finanziaria
per concedere prestiti agli Stati membri
dell'area euro in
conformita' con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione
europea del
9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che
verranno assunte
all'unanimita' degli Stati membri dell'area euro.
Agli eventuali
oneri si provvede con le medesime modalita' di cui
all'articolo 2,
comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La
predetta garanzia
dello Stato sara' elencata, unitamente alle altre per le
quali non e'
previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui
all'articolo 26
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito
allegato dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze
distinto da quello gia' previsto dall'articolo 31
della medesima
legge.
Art. 18
(Partecipazione dei
comuni
all'attivita' di
accertamento tributario e
contributivo)
1. I
Comuni
partecipano all'attivita' di accertamento fiscale e
contributivo secondo le disposizioni del presente
articolo, in
revisione del disposto dell'articolo 44 del decreto
del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1,
consistente, tra
l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate,
alla Guardia
di finanza e all'INPS, di elementi utili ad
integrare i dati
contenuti nelle dichiarazioni presentate dai
contribuenti per la
determinazione di maggiori imponibili fiscali e
contributivi:
a) i
Comuni con
popolazione superiore a cinquemila abitanti sono
tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano gia'
provveduto, il
Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per
l'istituzione
del Consiglio tributario e' adottato dal Consiglio
Comunale entro il
termine di 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente
disposizione;
b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila
abitanti, laddove
non abbiano gia' costituito il Consiglio tributario,
sono tenuti a
riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31
del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo
unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, per
la successiva
istituzione del Consiglio tributario. A tale fine,
la relativa
convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, e'
adottata dai
rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro
il termine di
180 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione.
3. In occasione della loro prima seduta, successiva
alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i
Consigli tributari
deliberano in ordine alle forme di collaborazione con
l'Agenzia del
territorio ai
fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 44, e' sostituito dal
seguente:
"L'Agenzia delle entrate mette a disposizione
dei comuni le
dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei
contribuenti in essi
residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate,
prima della
emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi
dell'articolo 38,
quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione
ai comuni di
domicilio fiscale dei soggetti passivi.";
b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le
parole da "Il
comune" a "segnalare" sono sostituite dalle seguenti:
"Il comune di
domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al
quale lo stesso
partecipa, segnala", e il periodo: "A tal fine il
comune puo'
prendere visione presso gli uffici delle imposte degli
allegati alle
dichiarazioni gia' trasmessegli in copia dall'ufficio
stesso." e'
abrogato;
c) il quarto comma dell'articolo 44, e' sostituito dal
seguente:
"Il comune di domicilio fiscale del contribuente,
con riferimento
agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica
entro sessanta
giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni
elemento in
suo possesso utile alla determinazione del reddito
complessivo.";
d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo
dell'articolo 44;
e) l'articolo 45 e' abrogato.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per
potenziare l'azione
di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in
attuazione dei
principi di economicita', efficienza e collaborazione
amministrativa,
la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e
contributivo
e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota
pari al 33 per
cento delle maggiori somme relative a tributi
statali riscosse a
titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili
applicate sui
maggiori contributi riscossi a titolo
definitivo, a seguito
dell'intervento del comune che abbia contribuito
all'accertamento
stesso.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con
provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro
quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, d'intesa
con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite
le modalita'
tecniche di accesso alle banche dati e di
trasmissione ai comuni,
anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni
relative ai
contribuenti in essi residenti, nonche' quelle della
partecipazione
dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di
cui al comma 1.
Per le attivita' di supporto all'esercizio di detta
funzione di
esclusiva competenza comunale, i comuni possono
avvalersi delle
societa' e degli enti partecipati dai comuni stessi
ovvero degli
affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto,
devono garantire
ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con
il medesimo
provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori
materie per le
quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e
contributivo;
in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato
d'intesa con il
direttore dell'Agenzia del
territorio per
i tributi di relativa
competenza, puo' prevedere anche una applicazione
graduale in
relazione ai diversi tributi.";
c) e' abrogato il comma 2-ter.
6. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del
decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le parole "30 per cento" sono
sostituite dalle
seguenti: "33 per cento";.
7, Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e
d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato entro
trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono
individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al
33 per cento
e le sanzioni civili spettanti ai comuni che
abbiano contribuito
all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonche'
le relative
modalita' di attribuzione.
8. Resta fermo il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle
entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge
30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre
2005, n. 248, quanto alle modalita' tecniche di
accesso dei comuni
alle banche dati e alle dichiarazioni relative ai
contribuenti ai
comuni, nonche' alle modalita' di partecipazione
degli stessi
all'accertamento fiscale e contributivo.
9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni
a titolo di
partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto
delle somme
spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea. Sulle
quote delle
maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce
alle Regioni a
statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e
alle province
autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti
enti riconoscere
ai comuni le somme dovute a titolo di
partecipazione
all'accertamento.
Art. 19
(Aggiornamento del catasto)
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e'
attivata l'"Anagrafe
Immobiliare Integrata", costituita e gestita
dall'Agenzia del
Territorio secondo quanto disposto dall'articolo 64
del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Anagrafe
Immobiliare Integrata
attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle
banche dati
disponibili presso l'Agenzia del Territorio per
ciascun immobile,
individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
2. In fase di prima applicazione l'accesso
all'Anagrafe Immobiliare
Integrata e' garantito ai Comuni sulla base di un
sistema di regole
tecnico-giuridiche emanate con uno o piu' decreti
del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con
la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro
dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata
l'introduzione della
attestazione integrata ipotecario-catastale,
prevedendone le
modalita' di erogazione, gli effetti, nonche'
la progressiva
implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con
il predetto
decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il
rilascio della
predetta attestazione.
4. La consultazione delle banche dati del catasto
terreni, censuaria
e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonche'
dei dati di
superficie delle unita' immobiliari urbane a
destinazione ordinaria,
e' garantita ai Comuni su tutto il territorio
nazionale, ad
esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano,
attraverso il
Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed
il Sistema di
interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.
5. Le funzioni catastali connesse
all'accettazione e alla
registrazione degli atti di aggiornamento sono
svolte in forma
partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio
sulla base di un
sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, emanate
con decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa
intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Le
suddette regole
tecnico-giuridiche costituiscono principi
fondamentali
dell'ordinamento e si applicano anche nei territori
delle Regioni a
statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni,
le attivita'
connesse alle predette funzioni sono esercitate
dall'Agenzia del
Territorio, sulla base del principio di sussidiarieta'.
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte
dall'Agenzia
del Territorio le funzioni in materia di:
a) individuazione di metodologie per l'esecuzione
di rilievi ed
aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe
e cartografie
catastali;
b) controllo della qualita' delle informazioni
catastali e dei
processi di aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati
catastali e
dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui
alla lettera
b), anche trasmessi con il Modello unico digitale
per l'edilizia,
assicurando il coordinamento operativo per la loro
utilizzazione ai
fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di
connettivita' e
garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti
interessati;
d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica
di riferimento
per il Modello unico digitale per l'edilizia;
e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle
funzioni di cui al
comma 5, nonche' poteri di applicazione delle
relative sanzioni
determinate con decreto di natura regolamentare
del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, emanato previa
intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010,
conclude le
operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo
2, comma 36,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
e successive
modificazioni.
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti
reali sugli
immobili che non risultano dichiarati in Catasto
individuati secondo
le procedure previste dal predetto articolo 2, comma
36, del citato
decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle
pubblicazioni in
Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1°
gennaio 2007 alla
data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a
procedere alla
presentazione, ai fini fiscali, della relativa
dichiarazione di
aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio,
successivamente
alla registrazione degli atti di aggiornamento
presentati, rende
disponibili ai Comuni le dichiarazioni di
accatastamento per i
controlli di conformita' urbanistico-edilizia,
attraverso il Portale
per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i
titolari di
diritti reali sugli immobili oggetto di interventi
edilizi che
abbiano determinato una variazione di
consistenza ovvero di
destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a
procedere alla
presentazione, ai fini fiscali, della relativa
dichiarazione di
aggiornamento catastale.
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non
provvedono a
presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di
aggiornamento
catastale entro il termine del 31 dicembre 2010,
l'Agenzia del
Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto
attraverso la
predisposizione delle dichiarazioni redatte in
conformita' al decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede
all'attribuzione di una
rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in
catasto, anche
sulla base degli elementi tecnici forniti dai
Comuni. Per tali
operazioni l'Agenzia del Territorio puo'
stipulare apposite
convenzioni con gli Organismi rappresentativi
delle categorie
professionali.
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non
provvedono a
presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di
aggiornamento
catastale entro il termine del 31 dicembre 2010,
l'Agenzia del
Territorio procede agii accertamenti di competenza
anche con la
collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni
l'Agenzia del
Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con
gli Organismi
rappresentativi delle categorie professionali.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del
Territorio, sulla
base di nuove informazioni connesse
a verifiche
tecnico-amministrative, da telerilevamento e da
sopralluogo sul
terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante
del territorio,
individuando, in collaborazione con i Comuni,
ulteriori fabbricati
che non risultano dichiarati al Catasto. In tal
caso si rendono
applicabili le disposizioni di cui al citato articolo
2, comma 36,
del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i
titolari di diritti
reali sugli immobili individuati non ottemperino
entro il termine
previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia
del Territorio
procede all'attribuzione della rendita presunta ai
sensi del comma
10. Restano fermi i poteri di controllo dei
Comuni in materia
urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle relative
sanzioni.
13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo
svolgimento della
attivita' istruttorie connesse all'accertamento
catastale, si
avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli
articoli 51 e
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.
633.
14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52,
e' aggiunto
il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le
scritture private
autenticate tra vivi aventi ad oggetto il
trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento di comunione di
diritti reali su
fabbricati gia' esistenti devono contenere, per le
unita' immobiliari
urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione
catastale, il
riferimento alle planimetrie depositate in
catasto e la
dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della
conformita' allo
stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Prima della
stipula dei predetti atti il notaio individua
gli intestatari
catastali e verifica la loro conformita' con le
risultanze dei
registri immobiliari ".
15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti
o verbali, di
locazione o affitto di beni immobili esistenti sul
territorio dello
Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche
tacite, deve
contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli
immobili. La
mancata o errata indicazione dei dati catastali e'
considerata fatto
rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di
registro ed e'
punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano
a decorrere
dal 1° luglio 2010.
Art. 20
(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle
limitazioni
all'uso del contante e dei titoli al
portatore)
1. A fini di adeguamento alle disposizioni
adottate in ambito
comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo
del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le
limitazioni all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui
all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231,
sono adeguate all'importo di euro cinquemila.
2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed
al fine di
rafforzarne l'efficacia, al decreto legislativo 21
novembre 2007, n.
231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: "30
giugno 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011";
b) all'articolo 58, dopo il comma 7 e' aggiunto il
seguente comma:
"Per le violazioni previste dai precedenti commi,
la sanzione
amministrativa pecuniaria non puo' comunque essere
inferiore nel
minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di
cui al comma
1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro
la sanzione
minima e' aumentata di cinque volte. Per le
violazioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a
cinquantamila euro
le sanzioni minima e massima sono aumentate del
cinquanta per
cento.".
Art. 21
(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle
Entrate)
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono
individuate modalita' e termini, tali da limitare
al massimo
l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione
telematica delle
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, di
importo non inferiore a euro tremila. Per
l'omissione delle
comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati
incompleti o
non veritieri si applica la sanzione di cui
all'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Art. 22
(Aggiornamento dell'accertamento sintetico)
1. Al fine di adeguare l'accertamento sintetico
al contesto
socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo
decennio, rendendolo
piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il
contribuente, anche
mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
con effetto
per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali
il termine di
dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di
entrata in vigore
del presente decreto, i commi quarto, quinto,
sesto, settimo e
ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni
recate dai commi
precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare
sinteticamente
il reddito complessivo del contribuente sulla base
delle spese di
qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo
d'imposta, salva la
prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con
redditi diversi
da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o
con redditi
esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o,
comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base
imponibile.
La determinazione sintetica puo' essere altresi'
fondata sul
contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita'
contributiva
individuato mediante l'analisi di campioni
significativi di
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo
familiare e
dell'area territoriale di appartenenza, con decreto
del Ministero
dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale
con periodicita' biennale. In tale caso e' fatta
salva per il
contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
La determinazione sintetica del reddito
complessivo di cui ai
precedenti commi e' ammessa a condizione che il
reddito complessivo
accertabile ecceda di almeno un quinto quello
dichiarato.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica
del reddito
complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a
comparire di
persona o per mezzo di rappresentanti per fornire
dati e notizie
rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente,
di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai sensi
dell'articolo 5
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Dal reddito
complessivo determinato sinteticamente sono deducibili
i soli oneri
previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica
22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli
oneri sostenuti
dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda
previste dalla
legge.".
Art. 23
(Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e
chiudi")
1. Le imprese che cessano l'attivita' entro un anno
dalla data di
inizio sono specificamente considerate ai fini della
selezione delle
posizioni da sottoporre a controllo da parte
dell'Agenzia delle
entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo
da assicurare
una vigilanza sistematica sulle situazioni a
specifico rischio di
evasione e frode fiscale e contributiva.
Art. 24
(Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita
"sistemica")
1. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia
delle entrate
e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza
sistematica,
basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese
che presentano
dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da
compensi erogati
ad amministratori e soci, per piu' di un periodo
d'imposta.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei
contribuenti
non soggetti agli studi di settore ne' a tutoraggio,
l'Agenzia delle
entrate e la Guardia di finanza realizzano
coordinati piani di
intervento annuali elaborati sulla base di analisi
di rischio a
livello locale che riguardino almeno un quinto
della platea di
riferimento.
Art. 25
(Contrasto di interessi)
1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste
Italiane SPA
operano una ritenuta del 10 per cento a titolo
di acconto
dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari,
con obbligo di
rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi
ai bonifici
disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri
deducibili o per i
quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono
versate con le
modalita' di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio
2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle
entrate sono individuate le tipologie di
pagamenti nonche' le
modalita' di esecuzione degli adempimenti
relativi alla
certificazione e alla dichiarazione delle ritenute
operate.
Art. 26
(Adeguamento alle direttive OCSE
in materia di documentazione dei prezzi di
trasferimento)
1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla
Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico in
materia di
documentazione dei prezzi di trasferimento ed ai
principi di
collaborazione tra contribuenti ed amministrazione
finanziaria,
all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, dopo
il comma 2-bis, e' inserito il seguente: "2-ter In caso
di rettifica
del valore normale dei prezzi di trasferimento
praticati nell'ambito
delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
da cui derivi
una maggiore imposta o una differenza del credito, la
sanzione di cui
al comma 2 non si applica qualora, nel corso
dell'accesso, ispezione
o verifica o di altra attivita' istruttoria, il
contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione
indicata in
apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate
idonea a consentire il riscontro della conformita' al
valore normale
dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente
che detiene la
documentazione prevista dal provvedimento di cui
al periodo
precedente, deve darne apposita comunicazione
all'Amministrazione
finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi
indicati. In assenza
di detta comunicazione si rende applicabile il comma
2.".
2. Ai fini dell'immediata operativita' delle
disposizioni di cui al
comma il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate deve
essere emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. La
comunicazione
concernente periodi d'imposta anteriori a quello in
corso alla data
di entrata in vigore del decreto-legge, deve
essere comunque
effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del
provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Art. 27
(Adeguamento alla normativa europea in materia
di operazioni
intracomunitarie
ai fini del contrasto delle frodi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera e) e'
inserita la
seguente: "e-bis) per i soggetti che intendono
effettuare operazioni
intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del
decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette
operazioni;
b) all'articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i
seguenti:
"7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di
cui al comma
2, lettera e bis) entro trenta giorni dalla data di
attribuzione
della partita IVA, l'Ufficio puo' emettere
provvedimento di diniego
dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui
al Titolo II,
Capo H del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. "
"7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate
sono stabilite le modalita' di diniego o revoca
dell'autorizzazione
di cui al comma 7-bis.";
c) all'articolo 35, dopo il comma 15-ter e' aggiunto il
seguente:
"15-quater. Ai fini del contrasto alle
frodi sull'IVA
intracomunitaria, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di
inclusione delle
partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi
che effettuano
operazioni intracomunitarie, ai sensi
dell'articolo 22 del
Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.".
Art. 28
(Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia
delle entrate
per contrastare la microevasione diffusa)
1. Al fine di contrastare l'inadempimento
dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia
delle Entrate
esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti
che risultano
aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro
dipendente ed
assimilati sui quali, in base ai flussi
informativi dell'INPS,
risultano versati i contributi previdenziali e
non risultano
effettuate le previste ritenute.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attivita' di
controllo e di
accertamento realizzabili con modalita'
automatizzate sono
incrementate e rese piu' efficaci attribuendone la
effettuazione ad
apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con
competenza su
tutto o parte del territorio nazionale,
individuate con il
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate di cui
all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
Conseguentemente, all'articolo 4 ed all'articolo 10
del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le
parole "centro di
servizio" sono aggiunte le seguenti: "o altre
articolazioni
dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto
o parte del
territorio nazionale, individuate con il
regolamento di
amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione
organica prevista a
legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione,
senza oneri
aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia.".
Art. 29
(Concentrazione della riscossione
nell'accertamento)
1. Le attivita' di riscossione relative agli atti
indicati nella
seguente lettera a) notificati a partire dal 1°
luglio 2011 e
relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2007
e successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
entrate ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto ed il
connesso provvedimento di irrogazione delle
sanzioni, devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro
il termine di
presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento
degli importi
negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva
proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti
dall'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.
602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e'
altresi' contenuta
nei successivi atti da notificare al contribuente ,
anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi
in cui siano
rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di
accertamento
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto
ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni, anche ai
sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto
legislativo 19 giugno
1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo
31 dicembre
1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo
18 dicembre
1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle
somme dovute
deve avvenire entro sessanta giorni dal
ricevimento della
raccomandata;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi
all'atto della
notifica e devono espressamente recare l'avvertimento
che, decorsi
trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
la riscossione
delle somme richieste, in deroga alle disposizioni
in materia di
iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli
agenti della
riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con
le modalita'
determinate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle
entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello
Stato;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della
riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica
degli atti di cui
alla lettera a), la riscossione delle somme in essi
indicate, nel
loro ammontare integrale comprensivo di interessi e
sanzioni, puo'
essere affidata in carico agli agenti della riscossione
anche prima
dei termini previsti alle lettere a) e b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi
elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate fornisce,
anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti
gli elementi
utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della
riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui
alla lettera a) e senza la preventiva notifica della
cartella di
pagamento, procede ad espropriazione forzata con
i poteri, le
facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che
disciplinano
la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla
notifica degli
atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata
e' preceduta
dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
L'espropriazione forzata, in ogni caso, e'
avviata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la
presentazione del ricorso, le somme richieste con gli
atti di cui
alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora
nella misura
indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal
giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente
della riscossione
spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e
il rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, previsti
dall'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente
comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al
ruolo e alla
cartella di pagamento si intendono effettuati agli
atti indicati
nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte
a ruolo si
intendono effettuati alle somme affidate agli
agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma;
la dilazione
del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
puo' essere
concessa solo dopo l'affidamento del carico
all'agente della
riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui
alla lettera
a) si applica l'articolo 39 del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
e velocizzare
tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il
recupero di
efficienza di tale fase dell'attivita' di contrasto
all'evasione, con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in
deroga alle nonne
vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a
razionalizzare,
progressivamente, coerentemente con le norme di cui
al presente
comma, le procedure di riscossione coattiva delle
somme dovute a
seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e
accertamento sia
ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto
che ai fini
degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle
entrate e delle
altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole "con riguardo
ali'imposta sul
valore aggiunto" sono inserite le seguenti: "ed alle
ritenute operate
e non versate".
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai
seguenti: "La
proposta di transazione fiscale, unitamente con la
documentazione di
cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici
indicati nel
secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla
liquidazione
ivi previste. Alla proposta di transazione deve
altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal
debitore o dal suo
legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 dei'
decreto del
Presidente deila Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, che la
documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente
ed integralmente la situazione dell'impresa, con
particolare riguardo
alle poste attive del patrimonio.";
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
"La transazione
fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui
all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il
debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste,
i pagamenti
dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori
di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie.".
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente :
"2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata
la proposta di
concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del
Regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo
all'Agenzia delle
entrate, anche in deroga alle modalita' indicate
nell'articolo 36 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso,
solamente in base a
formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.".
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque,
al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi
o sul valore
aggiunto ovvero di interessi o sanzioni
amministrative relativi a
dette imposte di ammontare complessivo
superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri
atti fraudolenti
sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto
o in parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se
l'ammontare delle
imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro
duecentomila si
applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque,
al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento
parziale dei
tributi e relativi accessori, indica nella
documentazione presentata
ai fini della procedura di transazione fiscale elementi
attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi
passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila. Se
l'ammontare di cui al periodo precedente e'
superiore ad euro
duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei
anni.".
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, le parole: "In relazione agli
importi iscritti a
ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6
del presente
articolo, le misure cautelari" sono sostituite dalle
seguenti: "Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione,
al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori
tributi, al
provvedimento di irrogazione della sanzione oppure
all'atto di
contestazione, sono".
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i
quindici giorni
successivi all'accettazione a norma dell'articolo
29 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi
dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati
necessari ai fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura
concorsuale.
Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono
raddoppiate le
sanzioni applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole "alla quale
il pubblico ufficiale appartiene" sono aggiunte le
seguenti: "nonche'
il pagamento o il rimborso di tributi". Con riguardo
alle valutazioni
di diritto e di fatto operate ai fini della definizione
del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo
182-ter del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo
31 dicembre
1992, n. 546, la responsabilita' di cui all'articolo
1, comma 1,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle
ipotesi di dolo.
Art. 30
(Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita'
di riscossione
relativa al recupero delle somme a qualunque titolo
dovute all'Inps,
anche a seguito di accertamenti degli uffici, e'
effettuata mediante
la notifica di un avviso di addebito con valore di
titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di
nullita' il codice
fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo
di riferimento
del credito, la causale del credito, gli importi
addebitati ripartiti
tra quota capitale e sanzioni l'agente della
riscossione competente
in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe
tributaria alla
data di formazione dell'avviso. L'avviso, per i
crediti accertati
dagli uffici, dovra' altresi' contenere l'intimazione
ad adempiere
l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso
indicati entro il
termine di 90 giorni dalla notifica nonche'
l'indicazione che, in
mancanza del pagamento, l'agente della riscossione
indicato nel
medesimo avviso procedera' ad esecuzione forzata.
L'avviso deve
essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal
responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli
elementi di cui al
comma 2, relativo alle somme dovute a titolo
di contributi
previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle
scadenze mensili
o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte,
e' consegnato
all'agente della riscossione che provvedera' al recupero
nei termini
fissati al comma 12, contestualmente alla notifica
dell'avviso stesso
al contribuente.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via
prioritaria tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo risultante
dagli elenchi
previsti dalla legge, ovvero previa eventuale
convenzione tra comune
e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della
polizia municipale.
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata
con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato, in
deroga alle
disposizione contenute nel decreto legislativo 26
febbraio 1999, n.
46, agli agenti della riscossione con le
modalita' stabilite
dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi
elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta
dell'agente della
riscossione, tutti gli elementi, utili a
migliorare l'efficacia
dell'azione di recupero.
7. Per i crediti accertati dagli uffici, il debitore
puo' proporre
ricorso amministrativo avverso l'atto di accertamento
nei termini
previsti dalla normativa vigente, in relazione
alla natura
dell'obbligo contributivo, e comunque non oltre 90
giorni dalla
notifica dell'avviso di addebito. Il ricorso,
presentato all'organo
amministrativo competente a decidere sulle singole
materie, dovra'
obbligatoriamente essere trasmesso anche all'Istituto
Nazionale della
Previdenza Sociale che provvedera' a consegnare l'avviso
di addebito
all'agente della riscossione dopo la decisione di
reiezione del
competente organo amministrativo, nei termini fissati
al comma 5,
qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione
stessa non sia
data dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle
somme dovute. In
ogni caso il titolo dovra' essere consegnato all'agente
non oltre i
termini previsti per l'avvio della procedura di
espropriazione
forzata.
8. La comunicazione di accoglimento parziale del
ricorso, che
comporta la rideterminazione degli importi addebitati
con il titolo
di cui al comma 1, contiene l'indicazione delle
somme dovute e
l'intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla
notifica. In caso di
mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nel
termine assegnato,
il titolo sara' consegnato all'agente della riscossione
nei termini
fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovra'
essere consegnato
all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio
della procedura
di espropriazione forzata.
9. In caso di revisione in autotutela dell'atto di
accertamento
l'avviso di addebito cessa di avere validita' e
l'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale provvedera' a notificare al
debitore un
nuovo avviso di addebito, ai sensi dei commi
precedenti, per
l'eventuale somma ancora dovuta.
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1999,
n. 46, e' abrogato.
11. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia
stato proposto
ricorso, in assenza di pagamento, l'agente della
riscossione nei
successivi trenta giorni e, sulla base del titolo
esecutivo di cui al
comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella
di pagamento,
procede ad espropriazione forzata ai sensi
dell'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
Decorso un anno dalla notifica dell'avviso di
accertamento,
l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica
dell'avviso di
cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'espropriazione forzata in
ogni caso e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento
e' divenuto
definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche
in pendenza di
giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello
entro il quale deve essere effettuato il pagamento.
12. Nei casi previsti dal comma 3 l'agente
della riscossione
procedera' all'espropriazione forzata trascorsi 30
giorni dalla data
della consegna del titolo esecutivo da parte
dell'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle
somme richieste
con l'avviso di cui ai commi 2 e 3 le sanzioni e le
somme aggiuntive
dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le
regolano, fino
alla data del pagamento. All'agente della
riscossione spettano
l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il
rimborso delle
spese relative alle procedure esecutive, previste
dall'articolo 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini della procedura di riscossione di cui
al presente
articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti
al ruolo si
intendono effettuati ai fini del recupero delle
somme dovute a
qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso
dallo stesso
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente
l'intimazione
ad adempiere l'obbligo di pagamento.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione
continueranno ad
essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
Art. 31
(Preclusione alla autocompensazione in presenza di
debito su ruoli
definitivi)
1. A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione
dei crediti di
cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997,
n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino
a concorrenza
dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a
millecinquecento
euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, e
per i quali e' scaduto il termine di pagamento.
In caso di
inosservanza del divieto di cui al periodo precedente
si applica la
sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo
indebitamente
compensato. E' comunque ammesso il pagamento, anche
parziale, delle
somme iscritte a ruolo per imposte erariali e
relativi accessori
mediante la compensazione dei crediti relativi alle
stesse imposte,
con le modalita' stabilite con decreto del Ministero
dell'economia e
delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata
in vigore del
presente decreto. Nell'ambito delle attivita'
di controllo
dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza
e' assicurata
la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal
presente comma
anche mediante specifici piani operativi. A decorrere
dal 1° gennaio
2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
non operano
per i ruoli di ammontare non superiore a
millecinquecento euro.
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente
articolo, le
dotazioni finanziarie del programma di spesa
"Regolazioni contabili,
restituzioni e rimborsi d'imposte" della
missione "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di
previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.100 milioni
di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro
a decorrere
dall'anno 2013.
Art. 32
(Riorganizzazione della disciplina fiscale dei
fondi immobiliari
chiusi)
1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di
vigilanza, al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle
disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita
dalla seguente:
"j) 'fondo comune di investimento': il patrimonio
autonomo raccolto,
mediante una o piu' emissione di quote, tra una
pluralita' di
investitori con la finalita' di investire lo stesso
sulla base di una
predeterminata politica di investimento; suddiviso
in quote di
pertinenza di una pluralita' di partecipanti;
gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai
medesimi;";
b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: "nonche'
da ogni altro
patrimonio gestito dalla medesima societa'", sono
inserite le
seguenti: "; delle obbligazioni contratte per suo
conto, il fondo
comune di investimento risponde esclusivamente con
il proprio
patrimonio.";
c) all'articolo 37, comma 2, lettera b-bis),
dopo le parole:
"all'esperienza professionale degli investitori;" sono
inserite le
seguenti: "a tali fondi non si applicano gli articoli
36, comma 3,
ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3."
2. Il Ministro dell'Economia e delle finanze
emana, ai sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le
disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta
giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Le societa' di gestione del risparmio che hanno
istituito fondi
comuni d'investimento immobiliare che, alla data di
entrata in vigore
del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati
nell'articolo
1, comma 1, lettera j) del predetto decreto
legislativo n. 58 del
1998, come modificata dal comma 1, lettera a),
adottano le
conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni
dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 2.
4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la
societa' di
gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta
sostitutiva delle
imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento
della media dei
valori netti del fondo risultanti dai prospetti
semestrali redatti
nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009. L'imposta e'
versata dalla
societa' di gestione del risparmio nella misura del
40 per cento
entro il 31 marzo 2011 e la restante parte in due
rate di pari
importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo 2012
e la seconda
entro il 31 marzo 2013.
5. Le societa' di gestione del risparmio che non
intendono adottare
le delibere di adeguamento previste dal comma 3
deliberano, entro
trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di
cui al comma 2,
la liquidazione del fondo comune d'investimento in
deroga ad ogni
diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo
24 febbraio
1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative. In tal
caso l'imposta
sostitutiva di cui al comma 4 e' dovuta con
l'aliquota del 7 per
cento, secondo modalita' e termini ivi stabiliti.
6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione
e versamento
dell'imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le
disposizioni
del titolo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n.
410, e' abrogato.
8. Sono abrogati i commi da 17 a 20
dell'articolo 82 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate da
emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del
decreto di cui
al comma 2, sono definite le modalita' di
attuazione delle
disposizioni contenute nei commi 4 e 5.
Art. 33
(Stock options ed emolumenti variabili)
1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede
di G20 e in
considerazione degli effetti economici
potenzialmente distorsivi
propri delle forme di remunerazione operate sotto forma
di bonus e
stock options, sui compensi a questo titolo, che
eccedono il triplo
della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai
dipendenti che
rivestono la qualifica di dirigenti nel settore
finanziario nonche'
ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa
nello stesso settore e' applicata una aliquota
addizionale del 10 per
cento.
2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta
al momento di
erogazione dei suddetti emolumenti e, per
l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e il contenzioso, e'
disciplinata dalle
ordinarie disposizioni in materia di imposte sul
reddito.
Art. 34
(Obbligo per i non residenti di indicazione del
codice fiscale
per l'apertura di rapporti con operatori
finanziari)
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, dopo la lettera g-quater), e'
aggiunta la
seguente: "g-quinquies) atti o negozi delle societa' e
degli enti di
cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
conclusi con i
clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi clienti,
riguardanti l'apertura o la chiusura di
qualsiasi rapporto
continuativo.";
b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole
"in luogo del
quale va indicato il domicilio o sede legale
all'estero" sono
aggiunte le seguenti: ", salvo per gli atti o negozi
di cui alla
lettera g-quinquies).".
Art. 35
(Razionalizzazione dell'accertamento
nei confronti dei soggetti che aderiscono al
consolidato nazionale)
1. Dopo l'articolo 40 del decreto del Presidente della
Repubblica del
29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:
"Articolo 40-bis. Rettifica delle dichiarazioni dei
soggetti aderenti
al consolidato nazionale
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle societa',
il controllo
delle dichiarazioni proprie presentate dalle societa'
consolidate e
dalla consolidante nonche' le relative
rettifiche, spettano
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla
data in cui e'
stata presentata la dichiarazione.
2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di
ciascun soggetto
che partecipa al consolidato sono effettuate con
unico atto,
notificato sia alla consolidata che alla consolidante,
con il quale
e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata
riferita al
reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni
correlate. La
societa' consolidata e la consolidante sono
litisconsorti necessari.
Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto
unico estingue
l'obbligazione sia se effettuato dalla
consolidata che dalla
consolidante.
3. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano
computate in
diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle
rettifiche di cui
al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non
utilizzate, fino
a concorrenza del loro importo. A tal fine, la
consolidante deve
presentare un'apposita istanza, all'ufficio
competente a emettere
l'atto di cui al comma 2, entro il termine di
proposizione del
ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione
dell'atto e'
sospeso, sia per la consolidata che per la
consolidante, per un
periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede
al ricalcolo
dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli
interessi e delle
sanzioni correlate, e comunica l'esito alla
consolidata ed alla
consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza.
4. Le attivita' di controllo della dichiarazione dei
redditi del
consolidato e le relative rettifiche diverse da
quelle di cui al
comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia
delle entrate
competente nei confronti della societa' consolidante
alla data in cui
e' stata presentata la dichiarazione.
5. Fino alla scadenza del termine stabilito
nell'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e
successive modificazioni, l'accertamento del
reddito complessivo
globale puo' essere integrato o modificato in aumento,
mediante la
notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei
controlli di
cui ai precedenti commi.".
2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218,
e' inserito il seguente: "Art. 9-bis – Soggetti
aderenti al
consoiidato nazionale
1. Al procedimento di accertamento con adesione avente
ad oggetto le
rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, partecipano
sia la consolidante che la consolidata interessata dalle
rettifiche,
innanzi all'ufficio competente di cui al primo comma
dell'articolo
40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche
da una sola
di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui
all'articolo 9
del presente decreto siano posti in essere anche da
parte di uno solo
dei predetti soggetti.
2. La consolidante ha facolta' di chiedere che siano
computate in
diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di
periodo del
consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del
loro importo.
Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi
dell'articolo 5, comma
1-bis, del presente decreto, alla comunicazione ivi
prevista deve
essere allegata l'istanza prevista dal comma 3
dell'articolo 40-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.
600; in tal caso, il versamento delle somme dovute
dovra' essere
effettuato entro il quindicesimo giorno successivo
all'accoglimento
dell'istanza da parte dell'ufficio competente,
comunicato alla
consolidata ed alla consolidante, entro sessanta
giorni dalla
presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo
delle perdite
di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve
essere presentata
unitamente alla comunicazione di adesione di cui
all'articolo 5-bis
del presente decreto; l'ufficio competente
emette l'atto di
definizione scomputando le stesse dal maggior reddito
imponibile".
3. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle
entrate, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i contenuti
e le modalita' di presentazione dell'istanza di cui
al comma 3
dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della
Repubblica del 29
settembre 1973, n. 600, nonche' le conseguenti attivita'
dell'ufficio
competente. Gli articoli 9, comma 2, secondo
periodo, e 17 del
decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in
vigore il 1°
gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per
i quali, alla
predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui
all'articolo 43
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.
600.
Art. 36
(Disposizioni antifrode)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i
seguenti:
"7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal
GAFI, dai gruppi
regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE,
nonche' delle
informazioni risultanti dai rapporti di valutazione
dei sistemi
nazionali di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del
terrorismo e delle difficolta' riscontrate nello
scambio di
informazioni e nella cooperazione bilaterale,
il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, sentito il
Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista
di Paesi in
ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo
ovvero della mancanza di un adeguato scambio di
informazioni anche in
materia fiscale.
7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente
decreto di cui agli
articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g),
11, 12, 13 e
14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono
dall'instaurare un
rapporto continuativo, eseguire operazioni
o prestazioni
professionali ovvero pongono fine al rapporto
continuativo o alla
prestazione professionale gia' in essere di cui siano
direttamente o
indirettamente parte societa' fiduciarie, trust,
societa' anonime o
controllate attraverso azioni al portatore aventi
sede nei Paesi
individuati dal decreto di cui al comma Ibis.
Tali misure si
applicano anche nei confronti delle ulteriori
entita' giuridiche
altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra
individuati di cui
non e' possibile identificare il titolare effettivo
e verificarne
l'identita'.
7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono
stabilite le
modalita' applicative ed il termine degli adempimenti di
cui al comma
7-ter.";
b) all'articolo 41, comma 1, e' aggiunto, in fine,
il seguente
periodo: "E' un elemento di sospetto il ricorso
frequente o
ingiustificato a operazioni in contante, anche se non
in violazione
dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare,
il prelievo o
il versamento in contante con intermediari finanziari di
importo pari
o superiore a 15.000 euro.";
e) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis, e' inserito
il seguente:
"1-ter. Alla violazione della disposizione di cui
all'articolo 28,
comma 9, di importo fino ad euro 50.000 si applica
una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre
per quelle di
importo superiore a 50.000 euro si applica
una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al
40 per cento
dell'importo dell'operazione. Nel caso in
cui l'importo
dell'operazione non sia determinato o determinabile
si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000
euro.".
Art. 37
(Disposizioni antiriciclaggio)
1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in
paesi cosi' detti black list di cui al decreto del
Ministro delle
Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre
2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
23 novembre
2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di
aggiudicazione dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche e
integrazioni, previa autorizzazione rilasciata
dal Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le modalita'
stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Il rilascio di tale autorizzazione e' subordinato
alla previa
individuazione dell'operatore economico, individuale
o collettivo,
mediante la comunicazione dei dati che identificano
gli effettivi
titolari delle partecipazioni societarie, anche per
il tramite di
societa' controllanti e per il tramite di societa'
fiduciarie; alla
identificazione del sistema di amministrazione, del
nominativo degli
amministratori e del possesso dei requisiti di
eleggibilita' previsti
dalla normativa italiana. La presente disposizione si
applica anche
in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia,
che consentano
la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione
dei contratti
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a
condizioni di
parita' e reciprocita'.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
escludere con
proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di
cui al comma
1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero
di settori di
attivita' svolte negli stessi paesi; con il medesimo
decreto, al fine
di prevenire fenomeni a particolare rischio di
frode fiscale,
l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a paesi
cosi' detti non
black list nonche' a specifici settori di attivita' e
a particolari
tipologie di soggetti.
Art. 38
(Altre disposizioni in materia tributaria)
1. Gli enti che erogano prestazioni sociali
agevolate, comprese
quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto
allo studio
universitario, a seguito di presentazione della
dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31
marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto
nazionale della
previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni
del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e
con modalita'
telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base
di direttive
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
i dati dei
soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni
agevolate. Le
informazioni raccolte sono trasmesse in forma
anonima anche al
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai fini
dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi
sociali, di
cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto
nazionale della
previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate, nel
rispetto delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono
disciplinate le modalita' attuative e le specifiche
tecniche per lo
scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei
soggetti che
in ragione del maggior reddito accertato in via
definitiva non
avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura
inferiore delle
prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio
conseguito per
effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale
agevolata, nei
confronti dei soggetti che in ragione del maggior
reddito accertato
hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali
agevolate di
cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a
5.000 euro. La
sanzione e' irrogata dall'INPS, avvalendosi dei
poteri e delle
modalita' vigenti. Ai fini della restituzione
del vantaggio
indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli
accertamenti
agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui
al comma 1
risultino aver erogato prestazioni agevolate ai
soggetti emersi. Le
medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro
per i quali si
accerti sulla base dello scambio di informazioni
tra l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
entrate una
discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali e quello
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui
all'articolo 4
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora
in ragione di
tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
alle prestazioni
agevolate di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare le modalita' di
notifica in materia
fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole "delle
imposte" sono
soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole "dalla
dichiarazione annuale
ovvero da altro atto comunicato successivamente al
competente ufficio
imposte" sono sostituite dalle seguenti: "da apposita
comunicazione
effettuata al competente ufficio", e dopo le
parole "avviso di
ricevimento", sono inserite le seguenti: "ovvero in
via telematica
con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia
delle entrate";
3) al secondo comma, le parole "non risultante dalla
dichiarazione
annuale" sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole "non risultanti dalla
dichiarazione
annuale" sono soppresse e le parole "della
comunicazione prescritta
nel secondo comma dell'articolo 36" sono sostituite
dalle seguenti:
"della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter
del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero del
modello previsto per la domanda di attribuzione del
numero di codice
fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non
obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita'
IVA.";
b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' inserito
il seguente:
"La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le
modalita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata,
all'indirizzo risultante
dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali
elenchi sono
consultabili, anche in via telematica, dagli
agenti della
riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis
del codice di
procedura civile.".
5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi
telematici, il
Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie
fiscali, nonche'
gli enti previdenziali, assistenziali e
assicurativi, con propri
provvedimenti possono definire termini e modalita'
per l'utilizzo
esclusivo dei propri servizi telematici ovvero
della posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari
abilitati, per
la presentazione da parte degli interessati di denunce,
istanze, atti
e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di
versamenti fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali e
assicurativi, nonche'
per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le
amministrazioni
ed enti indicati al periodo precedente
definiscono altresi'
l'utilizzo dei servizi telematici o della posta
certificata anche per
gli atti, comunicazioni o servizi dagli
stessi resi. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definiti
gli atti per i quali la registrazione prevista
per legge e'
sostituita da una denuncia esclusivamente telematica
di una delle
parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi
dell'articolo 2704,
primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter,
comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
463, le parole:
"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"sessanta giorni".
6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento
identificativo
di ogni soggetto, da indicare in ogni atto
relativo a rapporti
intercorrenti con la Pubblica Amministrazione,
l'Amministrazione
finanziaria rende disponibile a chiunque, con
servizio di libero
accesso, la possibilita' di verificare, mediante i
dati disponibili
in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza
tra il codice
fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre
conto che i
rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli
intercorrenti tra
queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere
tenuti sulla
base del codice fiscale, per favorire la qualita' delle
informazioni
presso la Pubblica Amministrazione e nelle more
della completa
attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA,
l'Amministrazione
finanziaria rende accessibili alle pubbliche
amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165, nonche' alle societa' interamente partecipate da
enti pubblici o
con prevalente capitale pubblico inserite nel
conto economico
consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate
dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi
dell'articolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero
311, nonche' ai
concessionari e gestori di pubblici servizi ed,
infine, ai privati
che cooperano con le attivita' dell'Amministrazione
fmanziaria, il
codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria
ed i dati
anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne
l'esistenza e la
corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione
delle corrette
informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese
disponibili,
previa stipula di apposita convenzione, anche con le
modalita' della
cooperazione applicativa.
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno,
per importi
complessivamente superiori a 100 euro, relative a
redditi di pensione
di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo
unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a
18.000 euro,
sono prelevate, in un numero massimo di undici
rate, senza
applicazione di interessi, a partire dal mese successivo
a quello in
cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello
relativamente al
quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
In caso di
cessazione del rapporto, il sostituto comunica al
contribuente, o ai
suoi eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di
pensione di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il
cui reddito
di pensione non superi 18.000 euro, trattengono
l'importo del canone
di abbonamento Rai in un numero massimo di
undici rate senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio
e non oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate
nel mese di
dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate,
da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore
della legge di
conversione del presente decreto, sono individuati i
termini e le
modalita' di versamento delle somme trattenute e le
modalita' di
certificazione. La richiesta da parte degli interessati
deve essere
presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a
quello cui si
riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del
rapporto, il
sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi,
gli importi
residui da versare. Le predette modalita' di
trattenuta mensile
possono essere applicate dai medesimi soggetti, a
richiesta degli
interessati, con reddito di pensione non superiore a
18.000 euro, con
riferimento ad altri tributi, previa apposita
convenzione con il
relativo ente percettore.
9. Al fine di accelerare la riscossione, sono adottate
le seguenti
misure:
a) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la parola: "sospensione", sono
inserite le
seguenti: "per un periodo massimo di centocinquanta
giorni";
2) al comma 7, dopo le parole "primo grado"sono aggiunte
le seguenti:
"e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni
dalla data del
provvedimento di sospensione".
b) all'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46 e'
aggiunto il seguente comma: "5-bis. Con il provvedimento
che accoglie
l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data
dell'udienza di
trattazione nel termine di trenta giorni. La causa
e' decisa nei
successivi centoventi giorni. Allo scadere del
termine di
centocinquanta giorni dalla data di emanazione del
provvedimento di
sospensione, il provvedimento perde efficacia."
10. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del
decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, dopo le parole "decreto
legislativo 26
febbraio 1999, n. 46", sono inserite le seguenti: "Ai
fini e per gli
effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del
decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del
ramo di azienda
relativo alle attivita' svolte in regime di
concessione per conto
degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie
relative ai
beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico
alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al
sistema informativo
del Ministero dell'economia e delle finanze.".
11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono
aggiunte, infine,
le parole: "nonche' l'esercizio di attivita'
previdenziali e
assistenziali da parte di enti privati di previdenza
obbligatoria".
Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del
decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli
apporti effettuati
da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.
12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25
del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano,
limitatamente
al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai
contributi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente
alla data del
1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
13. Gli obblighi dichiarativi previsti
dall'articolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero
per lo Stato
italiano, per una sua suddivisione politica o
amministrativa o per un
suo ente locale e le persone fisiche che lavorano
all'estero presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la
cui residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli
ordinari criteri
previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi,
in base ad
accordi internazionali ratificati. Tale esonero
si applica
limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita'
lavorativa e'
svolta all' estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la
propria attivita'
lavorativa in via continuativa all'estero in zone di
frontiera ed in
altri Paesi limitrofi con riferimento agli
investimenti e alle
attivita' estere di natura finanziaria detenute nel
Paese in cui
svolgono la propria attivita' lavorativa.
Art. 39
(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e
contributivi nei
confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6
aprile 2009)
1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo
1, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30
dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa
o di lavoro
autonomo, con volume d'affari non superiore a
200.000 euro, il
termine di scadenza della sospensione degli
adempimenti e dei
versamenti tributari, ivi previsto, e' prorogato al 15
dicembre 2010.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
con riferimento
alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli
di impresa e
di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con
riferimento ai
redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di
scadenza della
sospensione relativa ai contributi previdenziali ed
assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le
malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1,
dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009,
n. 3754 e di
cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, e'
prorogato al 15
dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
versato.
4. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale
contributo al
comune de L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso
sul bilancio
2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello
stesso anno
a causa della situazione emergenziale connessa al sisma
in Abruzzo.
Al predetto Comune non si applicano le
disposizioni recate
dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del
Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010."
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE |
Art. 40
(Fiscalita' di vantaggio per il Mezzogiorno)
1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in
considerazione
della particolarita' della situazione economica
del Sud, nelle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, nonche' nel rispetto della
normativa dell'Unione
europea e degli orientamenti giurisprudenziali
della Corte di
Giustizia dell'Unione europea, le predette Regioni con
propria
legge
possono, in relazione all'imposta regionale
sulle attivita'
produttive di cui al
decreto
legislativo 15
dicembre 1997, n. 446,
modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e
disporre esenzioni,
detrazioni e deduzioni nei riguardi delle
nuove iniziative
produttive.
2. Con
decreto del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri, d'intesa
con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e
nei limiti di
cui al comma 1, e' stabilito il periodo d'imposta a
decorrere dal
quale trovano applicazione le disposizioni di tali
leggi.
Art. 41
(Regime fiscale di attrazione europea)
1. Alle imprese residenti in uno Stato membro
dell'Unione Europea
diverso dall'Italia che intraprendono in Italia
nuove attivita'
economiche, nonche' ai loro dipendenti e
collaboratori, si puo'
applicare, in alternativa alla normativa tributaria
italiana, la
normativa tributaria vigente in uno degli Stati
membri dell'Unione
Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano
l'Amministrazione
finanziaria secondo la procedura di cui
all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite le
disposizioni
attuative del presente articolo.
Art. 42
(Reti di imprese)
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono
stabilite le condizioni per il riscontro della
sussistenza dei
requisiti idonei a far riconoscere le imprese come
appartenenti ad
una delle reti di imprese di cui all'articolo 3,
comma 4-ter e
seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme,
modalita' e
termini di presentazione delle richieste per il
riconoscimento
dell'appartenenza ad una rete di imprese sono
stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente
decreto.
2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti
di imprese
riconosciute ai sensi del comma 1 competono
vantaggi fiscali,
amministrativi e finanziari, nonche' la possibilita'
di stipulare
convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro
quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 43
(Zone a burocrazia zero)
1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone
a burocrazia
zero.
2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto
del principio
di sussidiarieta' e dell'art. 118 della Costituzione,
in aree non
soggette a vincolo con decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, le nuove
iniziative produttive
avviate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente
decreto godono dei seguenti vantaggi:
a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i
provvedimenti
conclusivi dei procedimenti amministrativi di
qualsiasi natura ed
oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione
per quelli di
natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da
un
Commissario
di Governo che vi provvede, ove occorrente,
previe apposite
conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241
del 1990; i
provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si
intendono senz'altro
positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del
procedimento se
un provvedimento espresso non e' adottato entro tale
termine. Per i
procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta
eccezione per
quelli di natura tributaria, le amministrazioni che li
promuovono e
li istruiscono trasmettono al Commissario di Governo,
i dati e i'
documenti occorrenti per l'adozione dei relativi
provvedimenti
conclusivi;
b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle
Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia,
con una delle zone franche urbane individuate dalla
delibera CIPE
dell' 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana m 159 dell'11 luglio 2009,
nonche' in quella
dell'Aquila individuata con deliberazione del CIPE
assunta in data 13
maggio 2010, le risorse previste per tali zone
franche urbane ai
sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27
dicembre 2006, n.
296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente
competente per la
concessione di contributi diretti alle nuove
iniziative produttive
avviate nelle zone a burocrazia zero;
c) nella realizzazione ed attuazione dei piani
di presidio e
sicurezza del
territorio, le
Prefetture-Uffici territoriali di
governo assicurano assoluta priorita' alle iniziative
da assumere
negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di
cui al comma 1.
Art. 44
(Incentivi per il rientro in Italia di
ricercatori residenti
all'estero)
1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla
formazione del
reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per
cento degli
emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che,
in possesso
di titolo di studio universitario o equiparato e non
occasionalmente
residenti all'estero, abbiano svolto documentata
attivita' di ricerca
o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici
o privati o
universita' per almeno due anni continuativi e che
dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque
anni solari
successivi vengono a svolgere la loro attivita' in
Italia, acquisendo
conseguentemente la residenza fiscale nel territorio
dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono
alla formazione
del valore della produzione netta dell'imposta
regionale sulle
attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dal
primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui
il ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello
Stato e nei due
periodi d'imposta successivi sempre che permanga la
residenza fiscale
in Italia.
Art. 45
(Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta
di certificati
verdi)
1. L'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24
dicembre 2007 e
l'art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico
18 dicembre 2008 sono soppressi.
Art. 46
(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)
1. I mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti
entro il 31
dicembre 2006, ivi inclusi quelli trasferiti
al Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto
del Ministro
dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003,
con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, interamente
non erogati ai
soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore
del presente
decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data
non sono stati
aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi
agli interventi
finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o
beneficiario.
A tal fine, la Cassa depositi e prestiti e i
titolari dei mutui
comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il
termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data
di entrata in
vigore del presente decreto, i dati relativi ai
mutui assunti e
interamente non erogati. In caso di mancata
o ritardata
comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente e'
responsabile
per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito
dell'attivazione
delle procedure di cui al presente articolo.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di natura
non regolamentare, sono individuati i mutui di cui
al precedente
comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o
beneficiario, fermi
restando i piani di ammortamento in corso e
le correlate
autorizzazioni di spesa. Con i medesimi decreti sono
stabilite le
modalita' di attuazione del presente articolo.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, stabilisce,
compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica, la
destinazione delle risorse di cui al comma 2 per la
prosecuzione
della realizzazione del programma delle infrastrutture
strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, con
priorita' al
finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di
quattrocento milioni
di euro.
Art. 47
(Concessioni autostradali)
1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole : "31 dicembre 2009" sono
sostituite dalle
seguenti: "31 luglio 2010";
b) il comma 2. bis e' sostituito dal seguente: «2. bis.
- La societa'
ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando
di gara per
l'affidamento della concessione di costruzione
e gestione
dell'autostrada del Brennero. A tal fine il
Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro
dell'economia
e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A.
in ordine ai
contenuti del bando di gara, ivi compreso il
valore della
concessione, le relative modalita' di pagamento e la
quota minima- di
proventi che il concessionario e' autorizzato ad
accantonare nel
fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27
dicembre 1997,
n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento
annuo di 70
milioni di euro, a partire dalla data
dell'affidamento e fino a
concorrenza del valore di concessione, che viene
versato all'entrata
del bilancio dello Stato. Nella determinazione
del valore di
concessione, di cui al periodo precedente, vanno
in ogni caso
considerate le somme gia' erogate dallo Stato per la
realizzazione
dell'infrastruttura. ".
2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre
1997, n. 449,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "la societa' Autostrada
del Brennero
S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "la societa'
titolare della
concessione di costruzione e gestione dell'autostrada
del Brennero".
b) al primo periodo, dopo le parole: "il
Brennero ed alla
realizzazione delle relative gallerie" sono
aggiunte le parole:
"nonche' dei collegamenti ferroviari e delle
infrastrutture connesse
fino al nodo stazione di Verona"
c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento
e' effettuato
in esenzione d'imposta» sono sostituite daile
seguenti: «Tale
accantonamento nonche' il successivo utilizzo sono
effettuati in
esenzione di imposta».
d) Al terzo periodo le parole: "dalla societa'
Autostrada del
Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998" sono
sostituite dalle
seguenti: "dalla societa' titolare della concessione di
costruzione e
gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31
dicembre 2011" e le
parole "con decreto del Ministro dei lavori pubblici
d'intesa con il
Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31
dicembre 1998"
sono sostituite dalle seguenti "con decreto del
Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012".
3. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23
dicembre 2009
n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato
adeguamento da
parte dei concessionari degli schemi di convenzione
ovvero dei Piani
economico -finanziari alle prescrizioni del CIPE
attestato dal
concedente dandone comunicazione ai Ministeri
dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
gli schemi di
convenzione stessi non si intendono approvati e sono
sottoposti alle
ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo
2, commi 82 e
seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286".
Art. 48
(Disposizioni in materia di procedure
concorsuali)
1. 1. Dopo l'articolo 182-ter del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 182-quater (disposizioni in tema di
prededucibilita' dei
crediti nel concordato preventivo, negli accordi di
ristrutturazione
dei debiti).
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma
effettuati da
banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi
di cui agli
articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385,
in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli
articoli 160 e
seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione
dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono
prededucibili ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 111.
Sono altresi' prededucibili ai sensi e per gli effetti
dell'articolo
111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati
dai soggetti
indicati al precedente comma in funzione della
presentazione della
domanda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo o della
domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione
dei debiti,
qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui
all'articolo
160 o dall'accordo di ristrutturazione e purche'
il concordato
preventivo o l'accordo siano omologati.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del
codice civile, il
primo comma si applica anche ai finanziamenti
effettuati dai soci,
fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro
ammontare.
Sono altresi' prededucibili i compensi spettanti al
professionista
incaricato di predispone la relazione di cui agli
articoli 161, terzo
comma, 182-bis, primo comma, purche' il concordato
preventivo o
l'accordo sia omologato.
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo,
terzo e quarto,
i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle
maggioranze per
l'approvazione del concordato ai sensi
dell'articolo 177 e dal
computo della percentuale dei crediti prevista
all'articolo 182-bis,
primo e sesto comma.".
2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del R.D.
16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i
seguenti:
"Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
o esecutive
di cui al terzo comma puo' essere richiesto
dall'imprenditore anche
nel corso delle trattative e prima della formalizzazione
dell'accordo
di cui al presente articolo, depositando presso il
tribunale la
documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo
comma, e una
proposta di accordo corredata da una
dichiarazione dell'
imprenditore, avente valore di autocertificazione,
attestante che
sulla proposta sono in corso trattative con i
creditori che
rappresentano almeno il sessanta per cento dei
crediti e da una
dichiarazione del professionista avente i
requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la
sussistenza delle
condizioni per assicurare il regolare pagamento dei
creditori con i
quali non sono in corso trattative o che hanno
comunque negato la
propria disponibilita' a trattare. L'istanza di
sospensione di cui al
presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese.
Il tribunale, verificata la completezza della
documentazione
depositata, fissa con decreto l'udienza entro il
termine di trenta
giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma,
disponendo la
comunicazione ai creditori della documentazione
stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei
presupposti per
pervenire a un accordo di ristrutturazione dei
debiti con le
maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per
il regolare
pagamento dei creditori con i quali non sono in corso
trattative o
che hanno comunque negato la propria disponibilita'
a trattare,
dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o
proseguire le
azioni cautelari o esecutive assegnando il termine
di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e
della relazione redatta dal professionista a nonna del
primo comma.
Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a
norma del quinto
comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti
nei termini assegnati dal tribunale trovano
applicazione le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto
comma.".
Art. 49
(Disposizioni in materia di conferenza di
servizi)
1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono
sostituite dalle
seguenti: «puo' indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in
fine, le parole:
«ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente
di provvedere direttamente in assenza delle
determinazioni delle
amministrazioni competenti».
2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990,
n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "La nuova
data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni
successivi nel caso la richiesta provenga da
un'autorita' preposta
alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili
degli sportelli
unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove
costituiti, o
i Comuni concordano con i Soprintendenti
territorialmente competenti
il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle
conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o
consultivi comunque
denominati di competenza del Ministero per i beni e
le attivita'
culturali.";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. In
caso di opera
o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione
paesaggistica, il
soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede
di conferenza
di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i
provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, 42.»;
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei
casi in cui
l'intervento oggetto della conferenza di servizi e'
stato sottoposto
positivamente a valutazione ambientale strategica
(VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli
adempimenti di cui ai
commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3
aprile 2006,
n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni,
ai fini della
VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o
regionale, ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.
152.»;
d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis.
All'esito dei
lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il
termine di cui ai
commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di
VIA statale,
puo' adire direttamente il consiglio dei
ministri ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 2006, n.
152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche
risultanze della
conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti
espresse in
quella sede, adotta la determinazione motivata di
conclusione del
procedimento che sostituisce a tutti gli
effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,
alla predetta
conferenza. La mancata partecipazione alla
conferenza di servizi
ovvero la ritardata o mancata adozione della
determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai
fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche'
ai fini dell'attribuzione della retribuzione di
risultato. Resta
salvo il diritto del privato di dimostrare il danno
derivante dalla
mancata osservanza del termine di conclusione del
procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.Si
considera acquisito
l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle
preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita' e
alla tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA,
VAS e AIA,
paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante,
all'esito dei
lavori della conferenza, non abbia espresso
definitivamente la
volonta' dell'amministrazione rappresentata.»;
f) il comma 9 e' soppresso.
3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle
amministrazioni»
sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte
alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti
dal seguente:
«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
comma, della
Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale, di
cui alla parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto
legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche'
dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove
venga espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e
della pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto
del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120 della
Costituzione, e'
rimessa dall'amministrazione procedente alla
deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro
sessanta giorni,
previa intesa con la Regione o le Regioni e le
Province autonome
interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero
previa intesa
con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di
dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale
o tra piu'
enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta nei
successivi trenta
giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri
puo' essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso
da una Regione
o da una Provincia autonoma in una delle
materie di propria
competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in
esercizio del
proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei
Presidenti delle
Regioni o delle Province autonome interessate».
4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto
1990, n. 241,
dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e
la conferenza
di servizi,».
Art. 50
(Censimento)
1. E' indetto il 15° Censimento generale della
popolazione e delle
abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008,
n. 763/08 del
Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il 9°
censimento generale
dell'industria e dei servizi ed il censimento
delle istituzioni
nonprofit. A tal fine e' autorizzata la spesa di 200
milioni di euro
per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150
milioni per
l'anno 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 1, lettere b),
c) ed e) del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Istat
organizza le
operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano
generale di
censimento e apposite circolari, nonche' mediante
specifiche intese
con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i
territori di
competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel
Piano Generale
di Censimento vengono definite la data di riferimento
dei dati, gli
obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di
indagine e le
modalita' di organizzazione ed esecuzione delle
operazioni censuarie,
gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche'
gli uffici di
censimento, singoli o associati, preposti allo
svolgimento delle
procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto
legislativo 6
settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle
amministrazioni pubbliche
di fornitura all'Istat di basi dati
amministrative relative a
soggetti costituenti unita' di rilevazione
censuaria. L'Istat,
attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce
altresi':
a) le modalita' di costituzione degli uffici di
censimento, singoli o
associati, preposti allo svolgimento delle operazioni
censuarie e i
criteri di determinazione e ripartizione dei contributi
agli organi
di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi
della rilevazione
censuaria a enti e organismi pubblici e privati,
d'intesa con la
Conferenza Unificata, sentito il Ministero
dell'economia e delle
finanze;
b) in ragione delle peculiarita' delle rispettive
tipologie di
incarico, le modalita' di selezione ed i requisiti
professionali del
personale con contratto a tempo determinato, nonche' le
modalita' di
conferimento dell'incarico di coordinatore e
rilevatore, anche con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
limitatamente
alla durata delle operazioni censuarie e comunque con
scadenza entro
il 31 dicembre 2012, d'intesa con il Dipartimento
della Funzione
pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il
trattamento dei dati
e la tutela della riservatezza, le modalita' di
diffusione dei dati,
anche con frequenza inferiore alle tre unita', ad
esclusione dei dati
di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n.
196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti
facenti parte
del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo
n. 322/89 e
successive modifiche e del codice di deontologia e di
buona condotta
per i trattamenti di dati personali a scopi statistici
e di ricerca
scientifica, nonche' la comunicazione agli organismi
di censimento
dei dati elementari, privi di identificativi e
previa richiesta
all'Istat, relativi ai territori di rispettiva
competenza e necessari
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel
rispetto di
quanto stabiliti dal presente articolo e dalla
normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali a scopi
statistici;
d) limitatamente al 15° Censimento generale della
popolazione e delle
abitazioni, le modalita' per il confronto contestuale
alle operazioni
censuarie tra dati rilevati al censimento e dati
contenuti nelle
anagrafi della popolazione residente, nonche',
d'intesa con il
Ministero dell'Interno, le modalita' di aggiornamento
e revisione
delle anagrafi della popolazione residente sulla
base delle
risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano
Generale di
censimento di cui al comma 2 come affidatari di
fasi delle
rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla
progettazione ed
esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto
di stabilita'
interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.
Per gli enti
territoriali per i quali il Patto di stabilita' interno
e' regolato
con riferimento al saldo finanziario sono escluse
dalle entrate
valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite
dall'ISTAT.
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed
eccezionali connesse
all'esecuzione dei censimenti, l'ISTAT, gli enti e
gli organismi
pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2,
possono avvalersi
delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i
contratti di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti
delle risorse
finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1
limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre
il 2013; nei
limiti delle medesime risorse, l'Istat puo' avvalersene
fino ai' 31
dicembre 2014, dando apposita comunicazione
dell'avvenuto
reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed
al Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale e'
definita con decreto
del Presidente della Repubblica sulla base dei dati
del censimento
relativi alla popolazione residente, come definita dal
decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Nelle more dell'adozione del Piano Generale di
Censimento di cui al
comma 2, l'ISTAT provvede alle iniziative
necessarie e urgenti
preordinate ad effettuare la rilevazione sui
numeri civici
geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni
con popolazione
residente non inferiore a 20.000 abitanti e la
predisposizione di
liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte
dagli archivi di
anagrafi comunali attraverso apposite circolari.
Con apposite
circolari e nel rispetto della riservatezza, l'ISTAT
stabilisce la
tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi
dell'anagrafe
della popolazione residente, utili per le operazioni
censuarie, che i
Comuni devono fornire all'ISTAT. Il Ministero
dell'Interno vigila
sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro
obblighi di
comunicazione, anche ai fini dell'eventuale
esercizio dei poteri
sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54,
commi 3 e 11, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'articolo
1, comma 6,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito
dal seguente:
"6. L'INA promuove la circolarita' delle
informazioni anagrafiche
essenziali al fine di consentire alle
amministrazioni pubbliche
centrali e locali collegate la disponibilita', in
tempo reale, dei
dati relativi alle generalita', alla cittadinanza,
alla famiglia
anagrafica nonche' all'indirizzo anagrafico delle
persone residenti
in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al
codice fiscale,
dall'Agenzia delle entrate". Con decreto, da adottare
entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione ai sensi
dell'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, sono
emanate le disposizioni volte ad armonizzare il
regolamento di
gestione dell'INA con quanto previsto dal presente
comma.
6. Nelle more dell'entrata in vigore del
regolamento di cui
all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166,
e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto
dall'ISTAT e
dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre
2009:
a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel
rispetto del
regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio,
del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo,
secondo il Piano
Generale di Censimento di cui al numero Istat
SP/1275.2009 del 23
dicembre 2009 e relative circolari applicative che
individuano anche
gli enti e gli organismi pubblici impegnati
nelle operazioni
censuarie;
b) le Regioni organizzano e svolgono le attivita'
loro affidate
secondo i rispettivi Piani di censimento e
attraverso la scelta,
prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il
modello ad alta
partecipazione o a partecipazione integrativa, alla
quale corrisponde
l'erogazione di appositi contributi;
e) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici
impegnati nelle
operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del
predetto articolo
17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali
flessibili ivi
previste limitatamente alla durata delle operazioni
censuarie e
comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione,
assunzione o
reclutamento da parte dell'Istat e' data apposita
comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell'economia e
delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle
operazioni del 6°
censimento generale dell'agricoltura sono autorizzati
a conferire,
per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e
coordinatore, anche
incarichi di natura autonoma limitatamente alla
durata delle
operazioni censuarie e comunque non oltre il 31
dicembre 2011. Il
reclutamento dei coordinatori intercomunali di
censimento e gli
eventuali loro responsabili avviene, secondo le
modalita' previste
dalla normativa e dagli accordi di cui al presente
comma e dalle
circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti
dell'amministrazione o
di altre amministrazioni pubbliche territoriali o
funzionali, nel
rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra
personale esterno
alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT provvede
con proprie
circolari alla definizione dei requisiti
professionali dei
coordinatori intercomunali di censimento e degli
eventuali loro
responsabili, nonche' dei coordinatori comunali e dei
rilevatori in
ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di
incarico.
8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei
alla pubblica
amministrazione, il personale che risulti in esubero
all'esito del
riordino previsto dall'articolo 7 nonche'
dell'applicazione
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n.
25, a domanda, e' trasferito all'istat, anche in
posizione di
soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi
delle relative
vacanze in organico. Al predetto personale e'
attribuito un assegno
personale riassorbibile pari alla differenza tra
il trattamento
economico in godimento ed il trattamento
economico spettante
nell'ente di destinazione.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche' a
quelli derivanti
dalle ulteriori attivita' previste dal
regolamento di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, in legge 20
novembre 2009, n.
166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti
previsti dal
citato articolo 17.
Art. 51
(Semplificazione dell'installazione di piccoli
impianti di
distribuzione di gas naturale)
1. L'installazione di impianti fissi senza
serbatoi d'accumulo
derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a
carica lenta di
gas naturale per autotrazione e' subordinata alla
presentazione di
una dichiarazione d'inizio attivita', disciplinata dalle
disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n.
37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 da
presentare al
Comando provinciale dei Vigili del fuoco
territorialmente competente.
2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia
di prodotti,
l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza
serbatoio di
accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas
naturale, per
autotrazione, con una capacita' di compressione non
superiore a 3
m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15
del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto
del Ministro
dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla
pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana.
3. L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla
condotta di
adduzione del gas e della linea elettrica di
alimentazione, deve
essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6
dicembre 1971, n.
1083, e successive modifiche, per quanto riguarda
l'impiego del gas
naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186,
e successive
modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione
elettrica.
4. Sono abilitate all'installazione, allo
smontaggio e alla
manutenzione dell'impianto le imprese aventi i
requisiti stabiliti
dal decreto adottato ai sensi dell'articolo
11-quaterdecies, comma
13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248,
che risultano
iscritte presso la Camera di commercio, industria ed
artigianato e
che esercitano le attivita' di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno
degli edifici a
partire dal punto di consegna dell'energia
fornita dall'ente
distributore;
b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di
gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire
dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente
distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal
presente articolo,
non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione
in materia di
prevenzione incendi. E' fatta salva la
possibilita' da parte
dell'autorita' competente per la prevenzione incendi,
di effettuare
controlli, anche a campione, ed emettere
prescrizioni. La mancata
esibizione della dichiarazione di conformita'
dell'impianto, in
occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle
sanzioni, in
relazione alla tipologia di attivita' in cui viene
accertata la
violazione, previste dal decreto adottato ai sensi
dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2
dicembre 2005,
n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758.
6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al
comma 1 e'
assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas
naturale per
combustione per usi civili di cui all'allegato I
annesso al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato
dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
7. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto-legge 25
marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73,
le parole "sessanta", sono sostituite dalle seguenti:
"centoventi".
Art. 52
(Fondazioni bancarie)
1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n.
153, si interpreta nel senso che, fino a che non
e' istituita,
nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorita'
di controllo
sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo
II del libro
primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni
bancarie e'
attribuita al Ministero dell'economia e
delle finanze,
indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni
controllino,
direttamente o indirettamente societa' bancarie, o
partecipino al
controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi
in qualunque
forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono
partecipazioni
di controllo, diretto o indiretto, in societa'
bancarie ovvero
concorrono al controllo, diretto o indiretto, di
dette societa'
attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque
tipo continuano
a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle
finanze anche
dopo l'istituzione dell'autorita' di cui al primo
periodo.
Art. 53
(Contratto di produttivita')
1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre
2011, le somme
erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato,
in attuazione
di quanto previsto da accordi o contratti collettivi
territoriali o
aziendali e correlate a incrementi di
produttivita', qualita',
redditivita', innovazione, efficienza organizzativa,
collegate ai
risultati riferiti all'andamento economico o agli utili
della impresa
o a ogni altro elemento rilevante ai fini del
miglioramento della
competitivita' aziendale sono soggette a una
imposta sostitutiva
della imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali
regionali e comunali. Tale disposizione trova
applicazione entro il
limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari
di reddito da
lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011
le somme di
cui al comma 1 beneficiano altresi' di uno sgravio
dei contributi
dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti
delle risorse
stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo
dell'art. 1, comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il Governo, sentite le parti sociali,
provvedera' alla
determinazione del sostegno fiscale e contributivo
previsto nei commi
1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.
Art. 54
(EXPO)
1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e
successivi, delle
attivita' indicate all'articolo 41, comma
16-quinquiesdecies del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
fatto salvo il
finanziamento integrale delle opere, puo' essere
utilizzata, in
misura proporzionale alla partecipazione azionaria
detenuta dallo
Stato, una quota non superiore al 4 per cento
delle risorse
autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008,
n. 133, destinate al finanziamento delle opere
delle quali la
Societa' Expo 2015 S.p.A. e' soggetto attuatore, ai
sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
ottobre 2008 e
successive modifiche, ferma restando la partecipazione
pro quota alla
copertura delle medesime spese da parte degli altri
azionisti, a
valere sui rispettivi finanziamenti.
2. I contributi e le somme comunque erogate a carico
del bilancio
dello Stato a favore della Societa' Expo 2015 S.p.A.
sono versati su
apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso
la Tesoreria
centrale dello Stato.
3. I contratti di assunzione del personale, a
qualsiasi titolo, i
contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di
consulenza esterna
devono essere deliberati esclusivamente dal
Consiglio di
amministrazione della societa' Expo 2015 S.p.A., senza
possibilita'
di delega, avendo in ogni caso presente la
fmalita' di un
contenimento dei costi della societa', anche
successivamente alla
conclusione dell'evento espositivo di cui alla
normativa richiamata
al comma 1.
3. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per
la copertura
delle spese di gestione della societa' Expo 2015
S.p.A. e, in
particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del
precedente comma,
la societa' invia trimestralmente una relazione alla
Presidenza del
Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e
delle finanze ed
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 55
Disposizioni finanziarie
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
differito, nei limiti
stabiliti con lo stesso decreto, il versamento
dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto
per il periodo
d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono
dell'assistenza
fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto
tenendo conto
del differimento previsto dal presente comma .
Dall'attuazione del
presente comma possono derivare minori entrate per
l'anno 2011 fino a
2.300 milioni di euro.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
differito, nei limiti
stabiliti con lo stesso decreto, il versamento
dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto
per il periodo
d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono
dell'assistenza
fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto
tenendo conto
del differimento previsto dal presente comma.
Dall'attuazione del
presente comma possono derivare minori entrate per
l'anno 2012 fino a
600 milioni di euro.
3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1
luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102,
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per
l'anno 2010. Con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei
ministri interessati, vengono stabilite le specifiche
destinazioni in
coerenza con quanto previsto dai predetti commi
74 e 75. E'
autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno
2010 per il
rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A
allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' della Tabella C
allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 226.
4. Per le manifestazioni connesse alla
celebrazione del 150°
Anniversario dell'unita' d'Italia, il fondo per il
funzionamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri di
cui al decreto
legislativo 303 del 1999 e' integrato di 18,5 milioni
di euro per
l'anno 2010.
5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della
partecipazione italiana
a missioni internazionali il Fondo di cui all'articolo
1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n.296 e' integrato di
320 milioni di
euro per l'anno 2010.
6. La dotazione del fondo per interventi strutturali
di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 1.700 milioni
di euro per
l'anno 2011 e di 250 milioni di euro per l'anno
2012, mediante
l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e
delle minori
spese derivanti dal presente decreto. Le
risorse finanziarie
derivanti dall'applicazione del precedente periodo
sono destinate
all'attuazione della manovra di bilancio relativa
all'anno 2011.
7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti
dall'articolo
7, comma 24, dall'articolo 9, comma 30, dall'articolo
11, commi 5 e
15, dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14,
commi 13 e
14, dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 25,
dall'articolo 38,
comma 11, dall'articolo 39, commi le 4,
dall'articolo 41,
dall'articolo 50, comma 1, dall'articolo 53 e
dall'articolo 55, pari
complessivamente a 1.007,662 milioni di euro per
l'anno 2010, a
4.553,522 milioni di euro per l'anno 2011, a
1.480,822 milioni di
euro per l'anno 2012, a 674,222 milioni di euro a
decorrere dall'anno
2013, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate recate
dall'articolo 3, dall' articolo 6, comma 15 e 16,
dall'articolo 15,
dall'articolo 19, dall'articolo 21, dall'articolo 22,
dall'articolo
23, dall'articolo 24, dall'articolo 25,
dall'articolo 26,
dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo 31,
dall'articolo
32, dall'articolo 33, dall'articolo 38, e dall'articolo
47, pari a
908 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.553,522 milioni
di euro per
l'anno 2011, a 1.403,822 milioni di euro per l'anno
2012, a 597,222
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori
spese recate
dall'articolo 9, comma 29, pari a 99,662 milioni di
euro per l'anno
2010;
c) quanto a 77 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione
delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello
stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio
triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 56.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi,
Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro
dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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