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Manovra 2010-2012 il testo definitivo del DL 78/2010 approvato

TITOLO I - Stabilizzazione finanziaria

Capo I
Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione

  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta  la  straordinaria  necessita'   ed   urgenza   di   emanare

disposizioni per il  contenimento  della  spesa  pubblica  e  per  il

contrasto  all'evasione  fiscale  ai   fini   della   stabilizzazione

finanziaria, nonche' per il rilancio della competitivita' economica;

Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella

riunione del 25 maggio 2010;

Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del

Ministro dell'economia e delle finanze;

 

                                EMANA

 

                     il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

 

Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate  negli

                           ultimi tre anni

 

1.  Le  autorizzazioni  di  spesa  i  cui  stanziamenti  annuali  non

risultano  impegnati  sulla  base  delle  risultanze  del  Rendiconto

generale dello Stato relativo  agli  anni  2007,  2008  e  2009  sono

definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri

su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze  da  adottare

entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero  le

autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative  disponibilita'

esistenti alla data di entrata in vigore del presente  decreto-legge.

Le disponibilita' individuate sono versate all'entrata  del  bilancio

dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento  dei  titoli

Stato.

 

 

               

             

  

                                Art.2

 

      Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio

 

1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali  di  pervenire

ad un  consolidamento  delle  risorse  stanziate  sulle  missioni  di

ciascun stato di previsione, in  deroga  alle  norme  in  materia  di

flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n.

196,   limitatamente   al   triennio   2011-   2013,   nel   rispetto

dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza  pubblica  con  il

disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze,  possono  essere

rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato

di previsione, con riferimento alle spese  di  cui  all'articolo  21,

comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In  appositi  allegati

agli stati di previsione della spesa sono indicate le  autorizzazioni

legislative di cui si propongono le  modifiche  ed  i  corrispondenti

importi.  Resta  precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto

capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e'

disposta La riduzione  lineare  del  10  per  cento  delle  dotazioni

finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle  spese

rimodulabili di cui all'articolo  21,  comma  5,  lettera  b),  della

citata legge n. 196 del 2009, delle  missioni  di  spesa  di  ciascun

Ministero, per gli  importi  indicati  nell'Allegato  1  al  presente

decreto. Dalle predette riduzioni sono  esclusi  il  fondo  ordinario

-delle universita', nonche'  le  risorse  destinate  all'informatica,

alla ricerca e al finanziamento del 5 per  mille  delle  imposte  sui

redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive

degli  effetti  di  contenimento  spesa  dei   Ministeri,   derivanti

dall'applicazione dell'articolo  6,  e  degli  Organi  costituzionali

fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo periodo.

 

 

               

             

  

                               Art. 3

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia – riduzioni di

                                spesa

 

1. Oltre alle riduzioni di spesa  derivanti  dalle  disposizioni  del

presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai

seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010:

a) eliminazioni di posti negli organici  dirigenziali.  oltre  quelli

gia' previsti da norme vigenti, i complessivamente con  un  risparmio

non inferiore a 17 milioni di euro;

b) contenimento dei budget  per  le  strutture  di  missione  per  un

importo non inferiore a 3 milioni di euro;

c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri

senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo  non

inferiore a 50 milioni di euro.

2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1

sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato.

3.  La  Banca  d'Italia  tiene   conto,   nell'ambito   del   proprio

ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio

2011-2013 contenuti nel presente titolo.

 

 

               

             

  

                               Art. 4

 

Modernizzazione   dei   pagamenti    effettuati    dalle    Pubbliche

                           Amministrazioni

 

1. Ai fini di favorire  ulteriore  efficienza  nei  pagamenti  e  nei

rimborsi  dei  tributi  effettuati  da  parte  di  enti  e  pubbliche

amministrazioni a cittadini e utenti, il  Ministero  dell'economia  e

delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale  per

pagamenti su carte elettroniche  istituzionali,  inclusa  la  tessera

sanitaria.

2. Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  articolo,  il  Ministero

dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti:

a) individua gli standard tecnici del  servizio  di  pagamento  e  le

modalita'  con  cui  i  soggetti  pubblici  distributori   di   carte

elettroniche istituzionali possono avvalersene;

b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base

dei requisiti qualitativi  e  del  livello  di  servizio  offerto  ai

cittadini;

c) disciplina le modalita' di utilizzo  del  servizio  da  parte  dei

soggetti pubblici, anche  diversi  dal  soggetto  distributore  delle

carte, che intendono offrire  ai  propri  utenti  tale  modalita'  di

erogazione di pagamenti;

d) stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti  diretti  effettuati

dai cittadini tramite  le  carte  il  canone  a  carico  del  gestore

finanziario del servizio;

e)  disciplina  le  modalita'  di   certificazione   degli   avvenuti

pagamenti;

stabilisce le modalita' di monitoraggio del servizio e dei flussi  di

pagamento.

3. Il corrispettivo di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  e'  versato

all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnato,  con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  tra  i  soggetti

pubblici distributori delle carte elettroniche, i  soggetti  pubblici

erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia  e  delle

finanze.

4. Per le spese attuatine di cui al presente articolo si provvede nei

limiti delle entrate di cui al comma 3, con la  quota  di  competenza

del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

               

             

CAPO II
RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI

  

                               Art. 5

 

Economie negli Organi costituzionali, di  governo  e  negli  apparati

                              politici

 

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli  importi  corrispondenti  alle

riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle  spese  di  natura

amministrativa e per il personale, saranno  autonomamente  deliberate

entro il 31 dicembre 2010, con le modalita' previste  dai  rispettivi

ordinamenti dalla  Presidenza  della  Repubblica,  dal  Senato  della

repubblica, dalla Camera dei deputati e  dalla  Corte  Costituzionale

sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati  al  Fondo

per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R.  30  dicembre

2003,  n.  398.  Al  medesimo  Fondo  sono  riassegnati  gli  importi

corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate  dalle

Regioni,  con  riferimento  ai  trattamenti  economici  degli  organi

indicati nell'art. 121 della Costituzione.

2.  A  decorrere  dal  l°  gennaio  2011  il  trattamento   economico

complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non  siano

membri del Parlamento  nazionale,  previsto  dall'articolo  2,  primo

comma, della legge 8 aprile 1952, n.  212,  e'  ridotto  del  10  per

cento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2011  i  compensi  dei  componenti  gli

organi di autogoverno della magistratura  ordinaria,  amministrativa,

contabile, tributaria,  militare,  e  dei  componenti  del  Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del  10  per

cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La

riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.  Per

i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art.  6,  comma

1, primo periodo.

4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della  Repubblica,  della

Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli  regionali

successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,

l'importo di un euro previsto dall'art. 1,  comma  5  primo  periodo,

della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del 10 per cento ed  e'

abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

5. Ferme le incompatibilita' previste dalla  normativa  vigente,  nei

confronti  dei  titolari  di  cariche  elettive,  Io  svolgimento  di

qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni  di  cui

al comma 3 dell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009  n.196,

inclusa la partecipazione ad organi  collegiali  di  qualsiasi  tipo,

puo' dar luogo esclusivamente  al  rimborso  delle  spese  sostenute;

eventuali gettoni di presenza non possono superare  l'importo  di  30

euro a seduta.

6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto  a  percepire,

nei limiti fissati dal presente  capo,  una  indennita'  di  funzione

onnicomprensiva In nessun caso l'ammontare percepito  nell'ambito  di

ciascun mese da un consigliere puo' superare  l'importo  pari  ad  un

quinto dell'indennita' massima  prevista  dal  rispettivo  sindaco  o

presidente in base al decreto di cui al comma 8.  Nessuna  indennita'

e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali.";

b) al comma 8:

1) all'alinea sono soppresse le parole: "e dei gettoni di presenza";

2) e' soppressa la lettera e);

c) al comma 10 sono soppresse le parole: "e dei gettoni di presenza";

d) al comma 11, le parole: "dei gettoni di presenza" sono  sostituite

dalle seguenti: "delle indennita' di funzione".

7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato  entro  centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai

sensi  dell'articolo  82,  comma  8,  del  testo  unico  delle  leggi

sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18

agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennita' gia' determinate ai

sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo

non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento  per

i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con

popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per

cento per i comuni con popolazione fino a 250000 abitanti  e  per  le

province con popolazione tra 500.000 e un milione di  abitanti  e  di

una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e  per  le

restanti province.  Sono  esclusi  dall'applicazione  della  presente

disposizione i comuni con meno di  1000  abitanti.  Con  il  medesimo

decreto e' determinato altresi' l'importo dell'indennita' di funzione

di cui al comma  2  del  citato  articolo  82,  come  modificato  dal

presente articolo. Agli amministratori  di  comunita'  montane  e  di

unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di

cui all'articolo  114  della  Costituzione,  aventi  per  oggetto  la

gestione  di  servizi  e  funzioni  pubbliche  non   possono   essere

attribuite  retribuzioni,  gettoni,  o  indennita'  o  emolumenti  in

qualsiasi forma siano essi percepiti.

8. All'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: " i  gettoni  di  presenza  previsti"  sono

sostituite dalle seguenti: "alcuna indennita'  di  funzione  o  altro

emolumento comunque denominato previsti";

b) al comma 2 sono soppresse le parole: ", tranne quello  dovuto  per

spese di indennita' di missione,".

9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  al

comma 1:

a) le parole: "sono  dovuti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'

dovuto";

b) sono soppresse  le  parole:  ",  nonche'  un  rimborso  forfetario

onnicomprensivo per le altre spese,".

10.  All'articolo  86,  comma  4,  del  testo   unico   delle   leggi

sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18

agosto 2000, n. 267, sono soppresse  le  parole:  "e  ai  gettoni  di

presenza".

11. Chi e' eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli

di governo non puo' comunque  ricevere  piu'  di  una  indennita'  di

funzione, a sua scelta.

 

 

               

             

  

                               Art. 6

 

          Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,

la partecipazione agli organi  collegiali  di  cui  all'articolo  68,

comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito  con

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  onorifica;  essa

puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese  sostenute  ove

previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di  presenza  non

possono superare l'importo  di  30  euro  a  seduta  giornaliera.  La

disposizione di cui al  presente  comma  non  si  applica  agli  alle

commissioni  che  svolgono  funzioni  giurisdizionali,  agli   organi

previsti per legge che operano presso il  Ministero  per  l'ambiente,

alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),

del decreto legsilsativo 12 aprile 2006,  n.  163,  ed  al  consiglio

tecnico scientifico di cui all'art. 7 del d.P.R. 20 gennaio 2008,  n.

43.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto

la partecipazione agli organi collegiali, anche  di  amministrazione,

degli enti, che comunque ricevono contributi a carico  delle  finanze

pubbliche, nonche' la titolarita' di  organi  dei  predetti  enti  e'

onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese

sostenute ove previsto dalla normativa vigente;  qualora  siano  gia'

previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo  di  30

curo a seduta giornaliera.  La  violazione  di  quanto  previsto  dal

presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati

dagli organi degli enti e degli organismi pubblici  interessati  sono

nulli. Gli enti privati che non si adeguano  a  quanto  disposto  dal

presente  comma  non  possono   ricevere,   neanche   indirettamente,

contributi  o  utilita'  a  carico  delle  pubbliche  finanze,  salva

l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa,  del  5  per

mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.  La

disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti  previsti

nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto

legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', alte camere

di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale,  agli  enti

indicati nella  tabella  C  della  legge  finanziaria  ed  agli  enti

previdenziali ed assistenziali nazionali

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. l comma 58 della legge 23

dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le  indennita',

i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre  utilita'  comunque

denominate, corrisposti dalle pubbliche  amministrazioni  di  cui  al

comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009  n.196,  incluse

le autorita' indipendenti, ai  componenti  di  organi  di  indirizzo,

direzione  e  controllo,  consigli  di   amministrazione   e   organi

collegiali  comunque  denominati  ed  ai  titolari  di  incarichi  di

qualsiasi  tipo,  sono  automaticamente  ridotte  del  10  per  cento

rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile  2010.  Sino

al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di  cui  al  presente  comma  non

possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010,

come ridotti  ai  sensi  del  presente  comma.  Le  disposizioni  del

presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di

cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400  nonche'  agli

altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione  non

si applica al trattamento retributivo di servizio.

4. All'articolo 62, del decreto del Presidente  della  Repubblica  10

gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Nei

casi di rilascio  dell'autorizzazione  prevista  dal  presente  comma

l'incarico si intende svolto nell'interesse  dell'amministrazione  di

appartenenza del dipendente ed i compensi  dovuti  dalla  societa'  o

dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione

per  confluire  nelle  risorse  destinate  al  trattamento  economico

accessorio della dirigenza o del  personale  non  dirigenziale.".  La

disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi

in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  7,  tutti  gli  enti

pubblici, anche  economici,  e  gli  organismi  pubblici,  anche  con

personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento

dei rispettivi statuti al fine di assicurare  che,  a  decorrere  dal

primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del  presente

decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non

gia'  costituiti  in  forma  monocratica,  nonche'  il  collegio  dei

revisori,   siano   costituiti   da   un   numero   non    superiore,

rispettivamente, a cinque e  a  tre  componenti.  In  ogni  caso,  le

Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento  della  relativa

disciplina  di  organizzazione,  mediante  i   regolamenti   di   cui

all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  con

riferimento a tutti gli enti ed  organismi  pubblici  rispettivamente

vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi  del

presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di  adeguamento

statutario o  di  organizzazione  previsti  dal  presente  comma  nei

termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli  atti

adottati  dagli  organi  degli  enti  e  degli   organismi   pubblici

interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si  applica

comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

6. Nelle societa' inserite  nel  conto  economico  consolidato  della

pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di

statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge

31 dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute in  misura

totalitaria,  alla  data  di   entrata   in   vigore   del   presente

provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche,  il  compenso

dei componenti  del  consiglio  di  amministrazione  e  del  collegio

sindacale e' ridotto del 10 per cento.  La  disposizione  di  cui  al

primo periodo  si  applica  a  decorrere  dalla  prima  scadenza  del

consiglio o del collegio successiva alla data di  entrata  in  vigore

del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente  comma

non si applica alle societa' quotate.

7.  Al  fine  di  valorizzare  le   professionalita'   interne   alle

amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per  studi

ed incarichi di  consulenza,  inclusa  quella  relativa  a  studi  ed

incarichi di consulenza conferiti a  pubblici  dipendenti,  sostenuta

dalle pubbliche amministrazioni di cui al  comma  3  dell'articolo  1

della  legge  31  dicembre   2009   n.196,   incluse   le   autorita'

indipendenti, escluse le universita', gli enti  e  le  fondazioni  di

ricerca e gli organismi equiparati, non puo' essere superiore  al  20

per cento  di  quella  sostenuta  nell'anno  2009.  L'affidamento  di

incarichi in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma

costituisce  illecito  disciplinare   e   determina   responsabilita'

erariale.

8. A decorrere dall' anno 2011 le amministrazioni pubbliche  inserite

nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come

individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi

del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,

incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare  spese  per

relazioni   pubbliche,   convegni,   mostre,   pubblicita'    e    di

rappresentanza, per un ammontare superiore  al  20  per  cento  della

spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalita'. Al fine  di

ottimizzare la produttivita' del lavoro pubblico e di efficientare  i

servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere  dal  1°  luglio

2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e  feste  celebrative,

nonche' di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari,  da

parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie,  nonche'  da

parte degli enti e delle strutture da esse  vigilati  e'  subordinata

alla   preventiva    autorizzazione    del    Ministro    competente;

L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile

limitarsi alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di

messaggi e discorsi ovvero  non  sia  possibile  l'utilizzo,  per  le

medesime  finalita',  di  video/audio  conferenze   da   remoto,anche

attraverso il sito internet istituzionale; in ogni  caso  gli  eventi

autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese  destinate

in bilancio alle predette finalita', si devono svolgere al  di  fuori

dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha  diritto

a percepire compensi per lavoro  straordinario  ovvero  indennita'  a

qualsiasi titolo, ne'  a  fruire  di.  riposi  compensativi.  Per  le

magistrature e le  autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei

limiti   anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per    le

magistrature,  dai  rispettivi  organi  di  autogoverno  e,  per   le

autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e

le forze di polizia, l'autorizzazione e'  rilasciata  dal  Presidente

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  competente.  Le

disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  ai   convegni

organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca,  nonche'  alle

mostre realizzate, nell'ambito  dell'attivita'  istituzionale,  dagli

enti vigilati dal Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  ed

agli  incontri  istituzionali  connessi  all'attivita'  di  organismi

internazionali o comunitari.

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni  pubbliche  inserite

nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come

individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi

del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,

incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare  spese  per

sponsorizzazioni.

10. Resta ferma la possibilita' di effettuare variazioni compensative

tra le spese di cui  ai  commi  7  e  8  con  le  modalita'  previste

dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.  81  convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

11. Le societa',  inserite  nel  conto  economico  consolidato  della

pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di

statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge

31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione  di

spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,

mostre e pubblicita', nonche' per  sponsorizzazioni,  desumibile  dai

precedenti commi 7, 8 e 9.  In  sede  di  rinnovo  dei  contratti  di

servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della

disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I  soggetti

che esercitano i poteri  dell'azionista  garantiscono  che,  all'atto

dell'approvazione  del  bilancio,  sia  comunque   distribuito,   ove

possibile, un  dividendo  corrispondente  al  relativo  risparmio  di

spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata  per  relazioni

pubbliche,   convegni,   mostre   e    pubblicita',    nonche'    per

sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione  sottoposta  al

controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche  inserite

nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come

individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi

del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,

incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare  spese  per

missioni,   anche   all'estero,   con   esclusione   delle   missioni

internazioni di pace, delle missioni delle forze  di  polizia  e  dei

vigili del fuoco, del personale di magistratura,  nonche'  di  quelle

strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili

per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti  e  organismi

internazionali o comunitari, nonche'  con  investitori  istituzionali

necessari  alla  gestione  del  debito  pubblico,  per  un  ammontare

superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno  2009.  Gli

atti e i contratti posti in essere in violazione  della  disposizione

contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito

disciplinare e determinano responsabilita'  erariale.  Il  limite  di

spesa stabilito dal presente  comma  puo'  essere  superato  in  casi

eccezionali, previa adozione di un  motivato  provvedimento  adottato

dall'organo   di   vertice   dell'amministrazione,   da    comunicare

preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di  revisione

dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per

Io svolgimento di  compiti  ispettivi.  A  decorrere  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto  le  diarie  per  le  missioni

all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.

223, convertito con legge 4  agosto  2006,  n.  248,  non  sono  piu'

dovute;  la  predetta  disposizione  non  si  applica  alle  missioni

internazioni di pace. Con decreto del Ministero degli  affari  esteri

di concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono

determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle  spese

di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A  decorrere

dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli  15

della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26  luglio  1978,

n. 417 e relative disposizioni di attuazione,  non  si  applicano  al

personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001  e  cessano

di  avere  effetto  eventuali  analoghe  disposizioni  contenute  nei

contratti collettive.

13. A  decorrere  dall'anno  2011  la  spesa  annua  sostenuta  dalle

amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato

della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1

della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse   le   autorita'

indipendenti, per attivita' di formazione deve essere  non  superiore

al 50 per cento della spesa sostenuta nell'aiuto  2009.  Le  predette

amministrazioni svolgono prioritariamente l'attivita'  di  formazione

tramite la Scuola superiore  della  pubblica  amministrazione  ovvero

tramite i propri organismi di formazione.  Gli  atti  e  i  contratti

posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel  primo

periodo del presente  comma  costituiscono  illecito  disciplinare  e

determinano responsabilita'  erariale.  La  disposizione  di  cui  al

presente comma non si applica all'attivita' di formazione  effettuata

dalle Forze  armate  e  dalle  Forze  di  Polizia  tramite  i  propri

organismi di formazione.

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite

nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come

individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre  1999,  n.  196,

incluse le autorita' indipendenti, non possono  effettuare  spese  di

ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno

2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio  e  l'esercizio  di

autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite

puo' essere derogato, per  il  solo  anno  2011,  esclusivamente  per

effetto  di  contratti  pluriennali  gia'  in  essere.  La   predetta

disposizione non si applica alle  autovetture  utilizzate  dal  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco  e  per  i  servizi  istituzionali  di

tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del  decreto-legge  30  dicembre

2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio

2009,  n.  14,  in  fine,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "Il

corrispettivo previsto dal presente comma  e'  versato  entro  il  31

ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.".

16. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori  ad

alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980,  n.  301,

d.p.c.m. 5 settembre 1980  e  legge  28  ottobre  1980,  n.  687,  e'

soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo  l'assolvimento  dei

compiti di  seguito  indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del

soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori  ad  alta

tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito  indicata  versa,

entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio  dello  Stato  la

somma di euro 200.000.000. Il residuo  patrimonio  del  Comitato  per

l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni  sua

attivita', passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella

Ristrutturazione  Elettronica  REL  s.p.a.  in  liquidazione  e   nel

Consorzio Bancario Sir s.p.a. in  liquidazione,  e'  trasferito  alla

Societa'  Fintecna  S.p.a.  o  a   Societa'   da   essa   interamente

controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivita' e della

situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima  data,  da

redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore

del  presente  decreto-legge.   Detto   patrimonio   costituisce   un

patrimonio   separato   dal   residuo   patrimonio   della   societa'

trasferitaria,  la  quale  pertanto  non  risponde  con  il   proprio

patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del  Comitato  per

l'intervento nella Sir ed in  settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa

trasferito. La societa' trasferitaria subentra nei processi attivi  e

passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento nella  Sir  e

in  settori  ad  alta  tecnologia,  senza   che   si   faccia   luogo

all'interruzione dei processi. Un collegio di  tre  periti  verifica,

entro 90 giorni dalla data  di  consegna  della  predetta  situazione

economico-patrimoniale, tale  situazione  e  predispone,  sulla  base

della stessa, una  valutazione  estimativa  dell'esito  finale  della

liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei

periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno  d'intesa

tra Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  e  i  componenti  del

soppresso  Comitato  e  il  presidente  e'   scelto   dal   Ministero

dell'economia e delle finanze.  La  valutazione  deve,  fra  l'altro,

tenere  conto  di  tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la

liquidazione  del  patrimonio  trasferito,  ivi  compresi  quelli  di

funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei   periti,

individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario  stimato  per  la

liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato  dell'esito  finale  della

liquidazione costituisce il corrispettivo per  il  trasferimento  del

patrimonio,  che  e'  corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al

Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del

collegio  di  periti  e'  determinato  con   decreto   dal   Ministro

dell'Economia e delle Finanze.  Al  termine  della  liquidazione  del

patrimonio trasferito, il collegio dei periti  determina  l'eventuale

maggiore importo risultante dalla differenza  fra  l'esito  economico

effettivo  consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione  ed   il

corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo  il  70%  e'

attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze  e  la  residua

quota del 30%  e'  di  competenza  della  societa'  trasferitaria  in

ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   i

liquidatori delle societa' Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in

liquidazione, del Consorzio Bancario Sir  S.p.a.  in  liquidazione  e

della Societa' Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali -  Isai

S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di

liquidatore di dette societa' e' assunta dalla societa' trasferitaria

di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7  dell'art.  33  della

legge 17 maggio 1999, n. 144.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono

esenti da qualunque imposta diretta o  indiretta,  tassa,  obbligo  e

onere tributario comunque  inteso  o  denominato.  Si  applicano,  in

quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488  a  495  e

497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19. Al fine  del  perseguimento  di  una  maggiore  efficienza  delle

societa' pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e  comunitari

in termini di economicita' e di concorrenza,  le  amministrazioni  di

cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,

non possono, salvo quanto  previsto  dall'art.  2447  codice  civile,

effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,  aperture

di  credito,  ne'  rilasciare  garanzie  a  favore   delle   societa'

partecipate non quotate che  abbiano  registrato,  per  tre  esercizi

consecutivi, perdite  di  esercizio  ovvero  che  abbiano  utilizzato

riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche inframmali.

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui  al

primo periodo a fronte di convenzioni, contratti  di  servizio  o  di

programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico  interesse

ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine  di  salvaguardare

la continuita' nella prestazione di servizi di pubblico interesse,  a

fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico

e la sanita', su richiesta  della  amministrazione  interessata,  con

decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  adottato  su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con

gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della  Corte

dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al  primo

periodo del presente comma.

20. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano  in  via

diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio

sanitario  nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di

principio  ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica.  A

decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti

erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore

delle  regioni  a  statuto  ordinario  e'  accantonata   per   essere

successivamente  svincolata  e  destinata  alle  regioni  a   statuto

ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito  dall'art.  3   del

decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con  legge  26  marzo

2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal

presente articolo.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza  Stato

Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri  per  l'attuazione

del presente comma.

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al  presente

articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del  comma

6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati

di  autonomia  finanziaria  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del

bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non  si

applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o

delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  del  Servizio

sanitario nazionale.

 

 

               

             

  

                               Art. 7

 

Soppressione  ed  incorporazione  di  enti  ed  organismi   pubblici;

              riduzione dei contributi a favore di enti

 

1.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto-legge, al fine di  assicurare  la  piena  integrazione  delle

funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela

della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro  e

il coordinamento stabile delle attivita'  previste  dall'articolo  9,

comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  ottimizzando

le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e 1'ISPESL

sono soppressi e le  relative  funzioni  sono  attribuite  all'INAIL,

sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle  politiche

sociali e del Ministero della salute;  l'INAIL  succede  in  tutti  i

rapporti attivi e passivi.

2. Al fine di assicurare la  piena  integrazione  delle  funzioni  in

materia di  previdenza  e  assistenza,  ottimizzando  le  risorse  ed

evitando duplicazioni di attivita', l' IPOST e' soppresso.

3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS,  sottoposto  alla

vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  l'INPS

succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro  e

delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e

delle  finanze,  nonche',  per  quanto   concerne   la   soppressione

dell'ISPELS,  con  il  Ministro  della  salute,  da  adottarsi  entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono trasferite le risorse strumentali,  umane  e  finanziarie  degli

enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci  di  chiusura

delle relative gestioni alla data di entrata in vigore  del  presente

decreto-legge.

5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di

un numero pari alle  unita'  di  personale  di  ruolo  trasferite  in

servizio presso gli enti soppressi. In attesa della  definizione  dei

comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale  transitato

dall'Ispels  continua  ad  applicarsi  il  trattamento  giuridico  ed

economico  previsto  dalla  contrattazione  collettiva  del  comparto

ricerca e dell'area VII.

Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di  riferimento  per

gli enti pubblici non  economici  da  definire  in  applicazione  del

menzionato articolo 40, comma 2,  puo'  essere  prevista  un'apposita

sezione contrattuale per le professionalita' impiegate  in  attivita'

di ricerca scientifica e tecnologica.  Per  i  restanti  rapporti  di

lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella  titolarita'  dei  relativi

rapporti.

6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi  dei

sindaci, in posizione di  fuori  ruolo  istituzionale,  soppressi  ai

sensi dei commi precedenti, sono  trasformati  in  posti  di  livello

dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  del  Ministero

dell'economia e delle finanze,  nell'ambito  del  Dipartimento  della

Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Gli  incarichi  dirigenziali  di

livello generale conferiti presso i  collegi  dei  sindaci  ai  sensi

dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.

479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,

cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4

e ai dirigenti ai quali non sia  riattribuito  il  medesimo  incarico

presso il Collegio dei sindaci degli enti  riordinati  ai  sensi  del

presente articolo e' conferito dall'Amministrazione  di  appartenenza

un incarico di livello dirigenziale generale.

7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479,  sono

apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "Sono organi degli Enti: a)

il presidente; b) il  consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza;  c)  il

collegio dei sindaci; d) il direttore generale."

b) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  presidente  ha  la

rappresentanza legale dell'Istituto, puo' assistere alle  sedute  del

consiglio di indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri  di

alta professionalita', di  capacita'  manageriale  e  di  qualificata

esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore  operativo

dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978,  n.  14,

con la procedura di cui all'art. 3 della legge  23  agosto  1988,  n.

400; la deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  e'  adottata  su

proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di

concerto   con   il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze.

Contestualmente alla richiesta  di  parere  prevista  dalle  predette

disposizioni, si provvede ad  acquisire  l'intesa  del  consiglio  di

indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine  di

trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si procede,  in

ogni caso, alla nomina del presidente."

c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Almeno

trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni

dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di  indirizzo

e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali

affinche' si proceda alla nomina del nuovo titolare";

d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole  "il  consiglio  di

amministrazione" e " il consiglio" sono sostituite dalle  parole  "il

presidente"; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma

5, dall'espressione "Il consiglio e' composto" a  quella  "componente

del consiglio di vigilanza.";

e) al comma 6, l'espressione "partecipa, con  voto  consultivo,  alle

sedute del consiglio di amministrazione e puo' assistere a quelle del

consiglio di vigilanza" e' sostituita dalla seguente "puo'  assistere

alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza";

8) al comma  8,  e'  eliminata  l'espressione  da  "il  consiglio  di

amministrazione" a "funzione pubblica";

g) al comma 9, l'espressione "con esclusione di quello  di  cui  alla

lettera e)" e' sostituita dalla seguente "con esclusione di quello di

cui alla lettera d;

h) e' aggiunto il seguente comma  11:  "Al  presidente  dell'Ente  e'

dovuto, per l'esercizio  delle  funzioni  inerenti  alla  carica,  un

emolumento onnicomprensivo stabilito con  decreto  del  Ministro  del

lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze."

8. Le competenze attribuite al  consiglio  di  amministrazione  dalle

disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30

aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989,  n.  88,  nel  decreto

legislativo 30 giugno 1994, n, 479, nel decreto del Presidente  della

Repubblica 24 settembre 1997, n.  366  e  da  qualunque  altra  norma

riguardante gli Enti pubblici di  previdenza  ed  assistenza  di  cui

all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479,

sono devolute al Presidente dell'Ente, che le  esercita  con  proprie

determinazioni.

9. Con effetto dalla  ricostituzione  dei  consigli  di  indirizzi  e

vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo  30

giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti  e'  ridotto

in misura non inferiore al trenta per cento.

10. Con effetto  dalla  ricostituzione  dei  comitati  amministratori

delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma  1,  punto

4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche'  dei  comitati  previsti

dagli  articoli  42  e  44,  della  medesima  legge,  il  numero  dei

rispettivi componenti e' ridotto in misura non  inferiore  al  trenta

per cento.

11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza

corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni,

fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9

marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo  di  Euro  30,00  a

seduta.

12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita'  istituzionale  degli

organi collegiali  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto

legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,  nonche'  la  partecipazione

all'attivita' istituzionale degli organi centrali non da' luogo  alla

corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni  e/o

medaglie).

13.  I  regolamenti   che   disciplinano   l'organizzazione   ed   il

funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto

legislativo 30 giugno 1994, n.  479,  sono  adeguati  alle  modifiche

apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente  articolo,

in applicazione  dell'articolo  1,  comma  2,  del  predetto  decreto

legislativo  n.  479/1994.  Nelle  more  di  tale   recepimento,   si

applicano, in ogni  caso,  le  disposizioni  contenute  nel  presente

articolo.

14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   anche

all'organizzazione  ed  al  funzionamento   all'Ente   nazionale   di

previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.

15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

l'Istituto affari sociali di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del

Presidente del consiglio  dei  Ministri  del  23  novembre  2007,  e'

soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede

in tutti i rapporti  attivi  e  passivi.  Per  lo  svolgimento  delle

attivita' di ricerca a  supporto  dell'elaborazione  delle  politiche

sociali, e' costituita nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL un'

apposita macroarea. Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del

Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze sono  individuate  le  risorse

umane, strumentali e fmanziarie  da  riallocare  presso  l'ISFOL.  La

dotazione organica dell'ISFOL e' incrementata di un numero pari  alle

unita'  di  personale  di  ruolo  trasferite,  in   servizio   presso

l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata  in  vigore  del

presente decreto. L'ISFOL subentra  in  tutti  i  rapporti  giuridici

attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL

adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.

16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori,

musicisti, scrittori ed autori  drammatici  (ENAPPSMSAD),  costituito

con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1  aprile  1978,  e'

soppresso e le relative  funzioni  sono  trasferite  all'Enpals,  che

succede in tutti i rapporti  attivi  e  passivi.  Con  effetto  dalla

medesima data e' istituito presso  l'Enpals  con  evidenza  contabile

separata il Fondo assistenza e previdenza  dei  pittori  e  scultori,

musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le  attivita'  e  le

passivita'  risultanti  dall'ultimo  bilancio  consuntivo   approveto

affluiscono  ad  evidenza  contabile  separata  presso  l'Enpals.  La

dotazione organica dell'Enpals e' aumentata di un  numero  pari  alla

unita'  di  personale  di  ruolo  trasferite   in   servizio   presso

l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su  proposta  del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il

Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi  ai  sensi  dell'

art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche

al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente Enpals.

Il Commissario straordinario e il  Direttore  generale  dell'Istituto

incorporante in carica alla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto-legge continuano ad operare sino alla  scadenza  del  mandato

prevista dai relativi decreti di nomina.

17.  Le  economie  derivanti  dai  processi  di  razionalizzazione  e

soppressione degli enti previdenziali vigilatati  dal  Ministero  del

lavoro  previsti  nel  presente  decreto  sono   computate   per   il

raggiungimento degli obiettivi  di  risparmio  previsti  all'art.  1,

comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e

studio in materia  di  politica  economica,  l'Istituto  di  studi  e

analisi economica (Isae) e' soppresso; le funzioni e le risorse  sono

assegnate al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Le  funzioni

svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu' decreti di natura non

regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze;  con  gli

stessi decreti sono stabilite le date di  effettivo  esercizio  delle

funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,  strumentali

e finanziarie riallocate presso il Ministero  dell'economia  e  delle

finanze, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi,  anche

presso gli enti e le istituzioni di ricerca.  I  dipendenti  a  tempo

indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base  di

apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei  decreti  di

cui al presente comma; le amministrazioni di cui  al  presente  comma

provvedono conseguentemente  a  rideterminare  le  proprie  dotazioni

organiche;  i  dipendenti  trasferiti   mantengono   il   trattamento

economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e

continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in

cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto

per il personale del Ministero, e' attribuito per  la  differenza  un

assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti

economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti  rapporti  di

lavoro  le   amministrazioni   di   destinazione   subentrano   nella

titolarita' dei rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione  del  presente

comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della

finanza pubblica.

19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1,  comma

1279,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e'  soppresso  La

Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale  al

predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio

sono trasferite  al  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  della

medesima Presidenza. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri su proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e

l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle  funzioni

trasferite  e  sono  individuate  le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie riallocate presso la Presidenza,  nonche',  limitatamente

ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni

di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono  inquadrati,  nei

ruoli  della  Presidenza  sulla   base   di   apposita   tabella   di

corrispondenza. I dipendenti  trasferiti  mantengono  il  trattamento

economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e

continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in

cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto

per la Presidenza e' attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad

personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti  economici  a

qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti  rapporti  di  lavoro  le

amministrazioni di  destinazione  subentrano  nella  titolarita'  dei

rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i  compiti  e  le

attribuzioni  esercitati   sono   trasferiti   alle   amministrazioni

corrispondentemente indicate.  Il  personale  a  tempo  indeterminato

attualmente in servizio presso i predetti  enti  e'  trasferito  alle

amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi  del

predetto allegato, e sono  inquadrati  sulla  base  di  un'  apposita

tabella  di  corrispondenza  approvata  con  decreto   del   ministro

interessato  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze. Le  amministrazioni  di  destinazione  adeguano  le  proprie

dotazioni organiche in relazione  al  personale  trasferito  mediante

provvedimenti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti.  I  dipendenti

trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico   fondamentale   e

accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto

al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti  piu'  elevato

rispetto a quello previsto per il personale  del  amministrazione  di

destinazione, percepiscono per la differenza un assegno  ad  personam

riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi

titolo conseguiti. Dall'attuazione delle  predette  disposizioni  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. Gli stanziamenti finanziari a  carico  del  bilancio  dello

Stato  previsti,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente

provvedimento, per le esigenze di  funzionamento  dei  predetti  enti

pubblici confluiscono nello stato di previsione  della  spesa  o  nei

bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti  i  relativi

compiti ed  attribuzioni,  insieme  alle  eventuali  contribuzioni  a

carico degli utenti dei servizi per le attivita'  rese  dai  medesimi

enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi' trasferite

tutte le risorse  strumentali  attualmente  utilizzate  dai  predetti

enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i  compiti  e  le

funzioni facenti  capo  agli  enti  soppressi  con  le  articolazioni

amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di

definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di  garantire

la continuita' delle attivita' di  interesse  pubblico  gia'  facenti

capo agli enti di cui al presente comma fino al  perfezionamento  del

processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente  capo  ai

predetti enti continua ad essere esercitata  presso  le  sedi  e  gli

uffici gia' a tal fine utilizzati."

21. L'Istituto nazionale  per  studi  e  esperienze  di  architettura

navale (INSEAN) istituito con Regio  decreto  legislativo  24  maggio

1946, n. 530 e' soppresso. Le funzioni e le risorse sono assegnate al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  agli  enti  e  alle

istituzioni  di  ricerca.  Le  funzioni   svolte   dall'INSEAN   sono

trasferite presso le amministrazioni  destinatarie  con  uno  o  piu'

decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle

finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date  di  effettivo

esercizio delle funzioni trasferite e  sono  individuate  le  risorse

umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, nonche', limitatamente  al  personale

con  profilo  di  ricercatore  e  tecnologo,  presso  gli   enti   le

istituzioni di ricerca.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  sono

inquadrati nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella  di

corrispondenza  approvata  con  uno  dei  decreti   di   natura   non

regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui  al

presente  comma  provvedono  conseguentemente  a   rimodulare   o   a

rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti

mantengono  il  trattamento  economico  fondamentale  e   accessorio,

limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al  momento

dell'inquadramento; nel caso in cui  tale  trattamento  risulti  piu'

elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e'

attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con

i successivi miglioramenti economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.

Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di  destinazione

subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione

del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.

22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge  24

novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal  seguente:  "Le  nomine  dei

componenti  degli  organi  sociali  sono  effettuate  dal   Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  d'intesa  con  il  Ministero  dello

sviluppo economico".

23. Per garantire  il  pieno  rispetto  dei  principi  comunitari  in

materia nucleare, i commi 8 e  9  dell'articolo  27  della  legge  23

luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi  gli  effetti  prodotti

alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima  data  e'

ricostituito il Consiglio  di  amministrazione  della  Sogin  S.p.A.,

composto di 5 membri. La  nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di

amministrazione  della  Sogin  S.p.A.  e'  effettuata  dal  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  d'intesa  con  il  Ministero  dello

sviluppo economico.

24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto

gli stanziamenti sui competenti capitoli degli  stati  di  previsione

delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato  a

enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50  per

cento  rispetto  all'anno   2009.   Al   fine   di   procedere   aila

razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le quali lo Stato

concorre al finanziamento dei predetti enti, i  Ministri  competenti,

con decreto da emanare entro 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, stabiliscono il  riparto  delle  risorse

disponibili.

25. Le Commissioni  mediche  di  verifica  operanti  nell'ambito  del

Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad  eccezione

di quelle presenti nei capoluoghi  di  regione  e  nelle  Province  a

speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni

soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra  il  Ministero

dell'economia e delle finanze e le Regioni, le  predette  Commissioni

possono  avvalersi  a  titolo  gratuito  delle  Asl  territorialmente

competenti ovvero, previo accordo  con  il  Ministero  della  difesa,

delle  strutture  sanitarie  del  predetto  Ministero  operanti   sul

territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di

natura  non  regolamentare  sono  stabilite  le  date  di   effettivo

esercizio del nuovo assetto  delle  commissioni  mediche  di  cui  al

presente comma.

26. Sono attribuite al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  le

funzioni di cui  ail'art.  24,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo

per le aree sottoutilizzate,  fatta  eccezione  per  le  funzioni  di

programmazione  economica  e  finanziaria   non   ricompresse   nelle

politiche di sviluppo e coesione.

27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il  Presidente

del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato  si  avvalgono  del

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione  economica  del  Ministero

dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione  generale  per

l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali,  il  quale  dipende

funzionalmente dalle predette autorita'.

28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al  comma  26  si

provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del

presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e

dello  sviluppo  economico.  Le  risorse  del  fondo  per   le   aree

sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello

sviluppo economico.

29. Restano ferme le  funzioni  di  controllo  e  monitoraggio  della

Ragioneria generale dello Stato.

30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,

convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25,  nel

comma 1 sono aggiunte alla  fine  le  seguenti  parole:  "nonche'  di

quelli comunque non inclusi nel  conto  economico  consolidato  della

pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di

statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge

31 dicembre 2009, n. 196".

31.  La  vigilanza  sul  Comitato   nazionale   permanente   per   il

microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D.  L.

10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,

e' trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.

 

 

               

             

  

                               Art. 8

 

Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

 

1. I1 limite previsto dall'articolo 2,  comma  618,  della  legge  24

dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria  e

straordinaria  degli  immobili   utilizzati   dalle   amministrazioni

centrali  e  periferiche  dello  Stato  a  decorrere  dal   2011   e'

determinato nella misura del 2 per  cento  del  valore  dell'immobile

utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619  a  623  del

citato articolo 2 e i limiti e gli  obblighi  informativi  stabiliti,

dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge  23

dicembre 2009, n. 191 .Le deroghe ai predetti limiti  di  spesa  sono

concesse dall'Amministrazione centrale  vigilante  o  competente  per

materia, sentito il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello

Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si  applicano  nei

confronti  degli  interventi  obbligatori  ai   sensi   del   decreto

legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  recante  il  "Codice  dei  beni

culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9  aprile  2008,

n. 2008, concernente la  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro.  Per  le

Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito  dell'organo  interno

di controllo verificare la  correttezza  della  qualificazione  degli

interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

2. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e  nel

rispetto  dei  principi  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,

previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le  regioni,  le

province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali,  nonche'  gli

enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche'

gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono  tenuti

ad adeguarsi ai principi definiti dal  comma  15,  stabilendo  misure

analoghe per il  contenimento  della  spesa  per  locazioni  passive,

manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli  immobili.  Per

le  medesime  finalita',  gli  obblighi  di  comunicazione   previsti

dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge  23  dicembre

2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel

conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come

individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi

del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Le

disposizioni del  comma  15  si  applicano  alle  regioni  a  statuto

speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto

di quanto previsto dai relativi statuti.

3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di  cui  al

comma 222, periodo nono,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,

l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa  imputabili,  non

provvede  al  rilascio  gli  immobili  utilizzati  entro  il  termine

stabilito, su comunicazione dall'Agenzia  del  demanio  il  Ministero

dell'economia e finanze Dipartimento della ragioneria generale  dello

Stato effettua una riduzione  lineare  degli  stanziamenti  di  spesa

dell'amministrazione stessa  pari  all'8  per  cento  del  valore  di

mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

4. Fatti salvi gli  investimenti  a  reddito  da  effettuare  in  via

indiretta  in  Abruzzo  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  3,  del

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni  con

legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono  destinate  dai

predetti enti  previdenziali  all'acquisto  di  immobili  adibiti  ad

ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche,  secondo

le indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla base del  piano

di razionalizzazione di cui al presente comma. L'Agenzia del  demanio

esprime apposito parere di congruita' in merito ai singoli  contratti

di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di

previdenza pubblici". Con decreto di  natura  non  regolamentare  del

Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle Finanze sono stabilite le modalita' di

attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali  di

finanza pubblica.

5. Al fine dell'ottimizzazione  della  spesa  per  consumi  intermedi

delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello   Stato,   il

Ministero dell'Economia e delle finanze, fornisce, entro il 31  marzo

2011, criteri ed indicazioni  di  riferimento  per  l'efficientamento

della  suddetta  spesa,  sulla  base  della  rilevazione   effettuata

utilizzando le informazioni ed i dati forniti  dalle  Amministrazioni

ai sensi  del  successivo  periodo,  nonche'  dei  dati  relativi  al

Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e  servizi.  La

Consip S.p.A. fornisce il  necessario  supporto  all'iniziativa,  che

potra'  prendere  in  considerazione  le   eventuali   proposte   che

emergeranno dai lavori dei Nuclei  di  Analisi  e  valutazione  della

spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge 196  del  2009.  Le

Amministrazioni di cui al  presente  comma  comunicano  al  Ministero

deil'economia e delle finanze dati  ed  informazioni  sulle  voci  di

spesa per consumi intermedi conformemente agli  schemi  nonche'  alle

modalita' di trasmissione  individuate  con  circolare  del  Ministro

dell'Economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi   entro   60   giorni

dall'approvazione del presente decreto.  Sulla  base  dei  criteri  e

delle indicazioni  di  cui  al  presente  comma,  le  amministrazioni

centrali   e   periferiche   dello   Stato   elaborano    piani    di

razionalizzazione che riducono la spesa annua per  consumi  intermedi

del 3 per cento nel 2012 e del 5  per  cento  a  decorrere  dal  2013

rispetto alla spesa  del  2009a1  netto  delle  assegnazioni  per  il

ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del  decreto-legge

185 del 2008, convertito con modificazioni dal decreto-legge n. 2 del

2009. I piani sono trasmessi entro il 30  giugno  2011  al  Ministero

dell'Economia   e   delle   finanze   ed   attuati   dalle    singole

amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso  di

mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad

una riduzione del 10  per  cento  degli  stanziamenti  relativi  alla

predetta spesa. In caso  di  mancato  rispetto  degli  obiettivi  del

piano, le risorse a  disposizione  dell'Amministrazione  inadempiente

sono ridotte dell'8 per cento rispetto  allo  stanziamento  dell'anno

2009. A regime il piano viene  aggiornato  annualmente,  al  fine  di

assicurare che la spesa complessiva  non  superi  il  limite  fissato

dalla presente disposizione.

6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della  legge  12  novembre

2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  gli

enti  previdenziali  e  assistenziali  vigilati  stipulano   apposite

convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e  la

realizzazione dei poli logistici  integrati,  riconoscendo  canoni  e

oneri agevolati nella misura ridotta del 30  per  cento  rispetto  al

parametro  minimo  locativo  fissato  dall'Osservatorio  del  mercato

immobiliare  in   considerazione   dei   risparmi   derivanti   dalle

integrazioni logistiche e funzionali.

7. Ai fini della  realizzazione  dei  poli  logistici  integrati,  il

Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e   gli   enti

previdenziali e  assistenziali  vigilati  utilizzano  sedi  uniche  e

riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite  in  uso

alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Gli immobili acquistati  e  adibiti  a  sede  dei  poli  logistici

integrati hanno natura strumentale. Per  l'integrazione  logistica  e

funzionale  delle  sedi  territoriali  gli   enti   previdenziali   e

assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma  diretta  e

indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di  immobili

di proprieta'. Nell'ipotesi  di  alienazione  di  unita'  immobiliari

strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati  possono

utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare  a

sede dei poli logistici integrati. Le somme  residue  sono  riversate

alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della  normativa  vigente.  I

piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri  di  definizione

degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento  dei

poli logistici integrati sono approvati dal Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e

delle finanze. I risparmi conseguiti  concorrono  alla  realizzazione

degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della

legge 24 dicembre 2007, n. 247.

9. All'articolo 2, commi 222, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,

dopo il sedicesimo periodo sono inseriti  i  seguenti  periodi:  "Gli

enti di previdenza inclusi tra le pubbliche  amministrazioni  di  cui

all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 20011, n.  165,

effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili  di

loro proprieta', con specifica indicazione degli immobili strumentali

e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione e'  effettuata  con

le modalita' previste con decreto del Ministero del  lavoro  e  delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze.

10. Al fine di rafforzare la separazione tra  funzione  di  indirizzo

politico-amministrativo e gestione amministrativa,  all'articolo  16,

comma 1, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  dopo  la

lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis) adottano i provvedimenti

previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, e successive modificazioni; ".

11. Le somme relative  ai  rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazione

delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di  prestazioni  rese  dalle

Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali  di

pace,  sono  riassegnati  al  fondo  per   il   finanziamento   della

partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto

dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  A

tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1,  comma

46, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  La  disposizione  del

presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data  di

entrata  in  vigore  del  presente   provvedimento   e   non   ancora

riassegnati.

12. Al fine  di  adottare  le  opportune  misure  organizzative,  nei

confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,

del decreto legislativo n. 165 del 2001 il  termine  di  applicazione

delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  28  e  29  del  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia  di  rischio  da  stress

lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010.

13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,

convertito con legge 27 febbraio 2009, n.  14,  le  parole.  "2009  e

2010", sono sostituite dalle seguenti:  "2009,  2010,  2011,  2012  e

2013"; le parole: "dall'anno 2011" sono  sostituite  dalle  seguenti:

"dall'anno 2014";

le parole: "all'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti:  "all'anno

2013".

14. Fermo quanto  previsto  dall'art.  9,  le  risorse  di  cui  all'

articolo 64, comma 9, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono

comunque destinate, con le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma  9,

secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.

15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili  da  parte  degli

enti  pubblici  e  privati  che  gestiscono  forme  obbligatorie   di

assistenza e previdenza , nonche' le operazioni di utilizzo, da parte

degli stessi enti,  delle  somme  rivenienti  dall'alienazione  degli

immobili o delle quote di fondi immobiliari,  sono  subordinate  alla

verifica del rispetto dei saldi strutturali di  finanza  pubblica  da

attuarsi con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  del

Lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle Finanze.

 

 

               

             

CAPO III
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA' E PREVIDENZA

  

                               Art. 9

 

       Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

 

1.  Per  gli  anni  2011,  2012  e  2013  il  trattamento   economico

complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica  dirigenziale,

ivi compreso  il  trattamento  accessorio,  previsto  dai  rispettivi

ordinamenti  delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel   conto

economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come

individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi

del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non

puo' superare, in ogni caso, il trattamento  in  godimento  nell'anno

2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.

2. In considerazione della eccezionalita' della situazione  economica

internazionale  e  tenuto  conto  delle   esigenze   prioritarie   di

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede

europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i

trattamenti economici complessivi dei singoli  dipendenti,  anche  di

qualifica dirigenziale, previsti dai  rispettivi  ordinamenti,  delle

amministrazioni pubbliche, inserite nel conto  economico  consolidato

della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto

nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3,  dell'art.  1,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000  euro  lordi

annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto

importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento  per  la  parte

eccedente  150.000  euro;  a  seguito  della  predetta  riduzione  il

trattamento economico complessivo non puo' essere comunque  inferiore

90.000 euro lordi annui; le indennita'  corrisposte  ai  responsabili

degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di  cui  all'art.

14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del

10  per  cento;  la  riduzione   si   applica   sull'intero   importo

dell'indennita'. Per i procuratori ed avvocati dello Stato  rientrano

nella definizione di trattamento economico complessivo, ai  fini  del

presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R. D. 30

ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal  primo  periodo  del

presente comma non opera ai fini  previdenziali.  A  decorrere  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31  dicembre

2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma

2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive

modifiche  e  integrazioni,  i  trattamenti   economici   complessivi

spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di  livello

generale, non possono essere stabiliti in misura superiore  a  quella

indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare  ovvero,  in

caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando  la  riduzione

prevista nel presente comma.

3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

provvedimento, nei confronti dei titolari  di  incarichi  di  livello

dirigenziale   generale   delle   amministrazioni   pubbliche,   come

individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT),  ai  sensi

del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  non

si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano

la corresponsione, a loro favore, di una quota deil'importo derivante

dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

4. I rinnovi contrattuali del personale  dipendente  dalle  pubbliche

amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici

del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo

biennio non possono, in ogni caso,  determinare  aumenti  retributivi

superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente  comma

si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima  della  data

di entrata in vigore  del  presente  decreto;  le  clausole  difformi

contenute  nei  predetti  contratti  ed  accordi  sono  inefficaci  a

decorrere dalla mensilita' successiva alla data di entrata in  vigore

del   presente   decreto   i    trattamenti    retributivi    saranno

conseguentemente adeguati. La disposizione di cui  al  primo  periodo

del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed  ai

Vigili del fuoco.

5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,

come modificato dall'articolo  66,  comma  7,  del  decreto-legge  25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133 le  parole  "Per  gli  anni  2010  e  2011"  sono

sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2010-2013".

6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, le parole "Per ciascuno degli  anni  2010,  2011  e  2012"  sono

sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".

7.All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  la

parola "2012" e' sostituita dalla parola "2014".

8. A decorrere dall'anno 2015 le  amministrazioni  di  cui  al  comma

all'articolo 1, comma 523 della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,

possono procedere, previo effettivo svolgimento  delle  procedure  di

mobilita', ad assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  nel

limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente

ad una spesa pari a quella relativa al  personale  cessato  nell'anno

precedente. In ogni caso il  numero  delle  unita'  di  personale  da

assumere non puo' eccedere  quello  delle  unita'  cessate  nell'anno

precedente. Il comma 103 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre

2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66,  comma  12,

del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.

9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole "triennio 2010-2012" sono sostituite dalle  parole  "anno

2010".

- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:  "Per  il  triennio

2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere,  per  ciascun  anno,

previo  effettivo  svolgimento  delle  procedure  di  mobilita',   ad

assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato

entro il limite dell'80 per  cento  delle  proprie  entrate  correnti

complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo   dell'anno

precedente, purche' entro il limite del 20 per  cento  delle  risorse

relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

intervenute nell'anno precedente. La predetta  facolta'  assunzionale

e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014  e  del  100

per cento a decorrere dall'anno 2015.

10. Resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma  3,  del

decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

11.  Qualora  per  ciascun  ente  le   assunzioni   effettuabili   in

riferimento  alle  cessazioni   intervenute   nell'anno   precedente,

riferite a ciascun anno, siano inferiori  all'unita',  le  quote  non

utilizzate  possono  essere  cumulate  con  quelle  derivanti   dalle

cessazioni relative agli  anni  successivi,  fino  al  raggiungimento

dell'unita'.

12. Per le assunzioni  di  cui  ai  commi  5,  6,  7,  8  e  9  trova

applicazione quanto previsto  dal  comma  10  dell'articolo  66,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un  contingente  di

docenti  di  sostegno  pari  a  quello  in  attivita'   di   servizio

d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010,

fatta salva l'autorizzazione  di  posti  di  sostegno  in  deroga  al

predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni  di

particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della  legge  5

febbraio 1992, n. 104.

16.  In  conseguenza  delle  economie  di  spesa  per  il   personale

dipendente e convenzionato  che  si  determinano  per  gli  enti  del

servizio sanitario nazionale in attuazione  di  quanto  previsto  del

comma 17 del presente articolo,  il  livello  del  finanziamento  del

Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo  Stato,

previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009,  n.

191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per  l'anno

2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

17 Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero,  alle  procedure

contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale

di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del  decreto  legislativo

30 marzo 2001, n. 165 e  successive  modificazioni.  E'  fatta  salva

l'erogazione dell'indennita' di  vacanza  contrattuale  nelle  misure

previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo  2,

comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

18.  Conseguentemente  sono   rideterminate   le   risorse   di   cui

all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito

specificato:

a) comma 13, in 313 milioni di curo per l'anno  2011  e  a  decorrere

dall'anno 2012;

b)  comma  14,  per  l'anno  2011  e  a  decorrere   dall'anno   2012

complessivamente  in  222  milioni  di  euro  annui,  con   specifica

destinazione di 135 milioni di euro  annui  per  il  personale  delle

forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12

maggio 1995, n. 195.

19. Le somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi

e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,

concorrono  a  costituire  l'importo  complessivo  massimo   di   cui

all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n.

196.

20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della  legge  23  dicembre

2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno  2012

si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18,

lettera a) per il personale statale.

21. . I meccanismi di adeguamento retributivo per  il  personale  non

contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della  legge

23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012  e

2013 ancorche' a titolo di acconto, e  non  danno  comunque  luogo  a

successivi  recuperi.  .  Per  le  categorie  di  personale  di   cui

all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165  e

successive  modificazioni,  che  fruiscono  di   un   meccanismo   di

progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,  2012  e  2013

non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli  scatti

di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di

cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.165  e

successive  modificazioni  le  progressioni  di   carriera   comunque

denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013  hanno

effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente  giuridici.  Per

il personale contrattualizzato le progressioni di  carriera  comunque

denominate ed i passaggi tra le  aree  eventualmente  disposte  negli

anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti  anni,  ai  fini

esclusivamente giuridici.

22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non  sono  erogati,

senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011,  2012  e

2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per

il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per  l'anno  2014  e'  pari

alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per  l'anno

2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010  e  2014.

Per il predetto personale con effetto  dal  primo  gennaio  2011,  la

maturazione dell'aumento biennale o  della  classe  di  stipendio  e'

differita, una  tantum,  per  un  periodo  di  trentasei  mesi,  alla

scadenza del quale e' attribuito il corrispondente  valore  economico

maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento e' utile anche

ai fini  della  maturazione  delle  ulteriori  successive  classi  di

stipendio  o  degli  ulteriori  aumenti  biennali.  Per  il  medesimo

personale che, nel corso del periodo  di  differimento  di  trentasei

mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica

di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale periodo  e  decorrenza

dal l°  gennaio  2014  si  procede  a  rideterminare  il  trattamento

economico spettante nella nuova qualifica  considerando  a  tal  fine

anche il valore economico della classe di  stipendio  o  dell'aumento

biennale maturato. Per  il  predetto  personale  che  nel  corso  del

periodo di differimento di trentasei  mesi  cessa  dal  servizio  con

diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza

dal 1° gennaio 2014 si procede  a  rideterminare  il  trattamento  di

pensione, considerando a tal fine anche  il  valore  economico  della

classe  di   stipendio   o   dell'aumento   biennale   maturato;   il

corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per  i  mesi  di

differimento. Resta ferma la disciplina  di  cui  all'  articolo  11,

commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,  come

sostituito dall' articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007,  n.

111.

23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico  ed  Ausiliario

(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono  utili  ai

fini della maturazione delle posizioni  stipendiali  e  dei  relativi

incrementi  economici  previsti   dalle   disposizioni   contrattuali

vigenti.

24. Le disposizioni  recate  dal  comma  17  si  applicano  anche  al

personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

25.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  33  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni  e

integrazioni, le unita'  di  personale  eventualmente  risultanti  in

soprannumero all'esito  delle  riduzioni  previste  dall'articolo  2,

comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  25,   non

costituiscono eccedenze ai sensi del citato  articolo  33  e  restano

temporaneamente  in  posizione   soprannumeraria,   nell'ambito   dei

contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale.  Le  posizioni

soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni,

a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica

dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie

in un'area, viene reso indisponibile un numero di  posti  equivalente

dal punto di vista finanziario in aree della  stessa  amministrazione

che presentino vacanze in organico. In coerenza con  quanto  previsto

dal    presente    comma    il    personale,    gia'     appartenente

all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato  presso

l'Ente  Tabacchi  Italiani,  dichiarato  in  esubero  a  seguito   di

ristrutturazioni  aziendali  e  ricollocato   presso   uffici   delle

pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi  dell'art.   4   del   decreto

legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e'

inquadrato anche in posizione di soprannumero,  salvo  riassorbimento

al verificarsi delle relative vacanze in organico,  nei  ruoli  degli

enti presso i quali presta servizio alla data del  presente  decreto.

Al  predetto   personale   e'   attribuito   un   assegno   personale

riassorbibile pari alla differenza tra il  trattamento  economico  in

godimento  ed  il  trattamento  economico  spettante   nell'ente   di

destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  ad

assegnare  agli  enti  le  relative  risorse   finanziarie.   26   In

alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo,  al

fine di rispondere alle esigenze di garantire la  ricollocazione  del

personale in soprannumero  e  la  funzionalita'  degli  uffici  della

amministrazioni    pubbliche    interessate    dalie    misure     di

riorganizzazione  di   cui   all'articolo   2,   comma   8-bis,   del

decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con  modificazioni

dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono  stipulare

accordi  di  mobilita',  anche  intercompartimentale,   intesi   alla

ricollocazione del personale predetto presso  uffici  che  presentino

vacanze di organico.

27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate

e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a  qualunque

titolo  e  con  qualsiasi  contratto  in  relazione  alle  aree   che

presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili  in

altre aree ai sensi del comma 23.

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche

ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le  Agenzie  fiscali  di

cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,

gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di  cui  all'

articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto  dagli

articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo  30  marzo  2001  e

successive  modificazioni  e  integrazioni,  possono   avvalersi   di

personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con  contratti

di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite  del  50  per

cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'  nell'anno  2009.

Per le medesime amministrazioni la spesa  per  personale  relativa  a

contratti di formazione lavoro, ad  altri  rapporti  formativi,  alla

somministrazione di lavoro,  nonche'  al  lavoro  accessorio  di  cui

all'articolo 70, comma 1,  lettera  d)  del  decreto  legislativo  10

settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni  ed  integrazioni,

non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per  le

rispettive finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui  al

presente  comma  costituiscono  principi   generali   ai   fini   del

coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni,

le province autonome, e gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale.

Per il comparto  scuola  e  per  quello  delle  istituzioni  di  alta

formazione  e   specializzazione   artistica   e   musicale   trovano

applicazione le  specifiche  disposizioni  di  settore.  Resta  fermo

quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge  23  dicembre

2005, n. 266. Il presente comma non  si  applica  alla  struttura  di

missione di cui all'art.  163,  comma  3,  lettera  a),  del  decreto

legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto  dei  limiti

di  cui  al  presente  comma  costituisce  illecito  disciplinare   e

determina responsabilita' erariale.

29. Le societa' non quotate controllate direttamente o indirettamente

dalle  amministrazioni  pubbliche  inserite   nel   conto   economico

consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3

dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  adeguano  le

loro politiche assunzionali alle disposizioni previste  nel  presente

articolo.

30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di  cui  all'articolo  3,

comma 155, secondo periodo, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,

decorrono dal 1° gennaio 2011.

31. Al fine di agevolare  il  processo  di  riduzione  degli  assetti

organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, fermo  il  rispetto  delle

condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a  10  dell'art.

72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti  in

servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti

esclusivamente nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali  consentite

dalla legislazione vigente in base alle cessazioni  del  personale  e

con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie;  le  risorse

destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni  sono

ridotte  in  misura  pari  ail'importo  del  trattamento  retributivo

derivante  dai  trattenimenti  in  servizio.  Sono  fatti   salvi   i

trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al  l°  gennaio

2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente  decreto.  I

trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1°  gennaio

2011, disposti prima dell'entrata in  vigore  del  presente  decreto,

sono  privi  di  effetti.  Il  presente  comma  non  si  applica   ai

trattenimenti in servizio previsti  dall'art.  16,  comma  1-bis  del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

32. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma

2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza  di  un

incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di

riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una  valutazione

negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente,  conferiscono

al medesimo dirigente un altro incarico, anche  di  valore  economico

inferiore. Non si applicano le  eventuali  disposizioni  normative  e

contrattuali piu' favorevoli; a  decorrere  dalla  medesima  data  e'

abrogato l'art.  19,  comma  1  ter,  secondo  periodo,  del  decreto

legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al

presente comma, al dirigente viene conferito un incarico  di  livello

generale o di livello non generale, a seconda,  rispettivamente,  che

il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma  3,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10  per  cento  delle

risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del  decreto-legge  28

marzo 1997, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28

maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,  e'  destinata,  per

meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla  legge  20

ottobre 1960,  n.  1265  e,  per  la  restante  meta',  al  fondo  di

previdenza per il personale del Ministero  delle  finanze,  cui  sono

iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti

civili dell'Amministrazione economico-finanziaria.

34. A decorrere dall'anno 2011, con determinazione  interministeriale

prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360,

l'indennita'  di  impiego  operativo  per  reparti  di  campagna,  e'

corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008,  con  il

medesimo  provvedimento  interministeriale,  ridotto  del  30%.   Per

l'individuazione del suddetto  contingente  l'Amministrazione  dovra'

tener presente dell'effettivo impiego del  personale  alle  attivita'

nei reparti e nelle unita' di campagna.

35. In conformita' all'articolo 7, comma 10, del decreto  legislativo

12 maggio 1995, n. 195, l'articolo  52,  comma  3,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta  nel

senso  che  la  determinazione  ivi  indicata,  nell'individuare   il

contingente di personale, tiene  conto  delle  risorse  appositamente

stanziate.

36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti  da  processi  di

accorpamento o fusione  di  precedenti  organismi,  limitatamente  al

quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni,  previo

esperimento delle procedure di mobilita',  fatte  salve  le  maggiori

facolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge  istitutiva,

possono essere effettuate nel limite del 50% delle  entrate  correnti

ordinarie aventi carattere  certo  e  continuativo  e,  comunque  nel

limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal  fine  gli

enti  predispongono  piani  annuali  di  assunzioni   da   sottoporre

all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con

il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia

e delle Finanze.

37. Fermo quanto previsto dal  comma  1  del  presente  articolo,  le

disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82

e 83 del CCNL 2006-2009 del  29  novembre  2007  saranno  oggetto  di

specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

 

 

                

             

  

                               Art. 10

 

           Riduzione della spesa in materia di invalidita'

 

1. Per le domande presentate dal 1° giugno  2010  la  percentuale  di

invalidita'  prevista  dall'articolo  9,   comma   1,   del   decreto

legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e' elevata nella misura  pari  o

superiore all'85 per cento.

2. Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita'  civile,  sordita'

civile,  handicap  e  disabilita'   nonche'   alle   prestazioni   di

invalidita'  a  carattere  previdenziale  erogate  dall'I.N.P.S.   si

applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo  23

febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo

1989, n. 88.

3. Fermo quanto  previsto  dal  codice  penale,  agli  esercenti  una

professione sanitaria che intenzionalmente attestano  falsamente  uno

stato di malattia  o  di  handicap,  cui  consegua  il  pagamento  di

trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile, sordita'

civile, handicap e  disabilita'  successivamente  revocati  ai  sensi

dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica

21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei  prescritti

requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui  al  comma  1

dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.

165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma  il

medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le  relative

sanzioni, e' obbligato a risarcire il  danno  patrimoniale,  pari  al

compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidita'

civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e  disabilita'  nei

periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del  relativo

beneficiario,    nonche'     il     danno     all'immagine     subiti

dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca  sono  tenuti

ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali

azioni  di  responsabilita'.  Sono  altresi'   estese   le   sanzioni

disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

4. Al fine  di  proseguire  anche  per  gli  anni  2011  e  2012  nel

potenziamento dei programmi di verifica del  possesso  dei  requisiti

per i percettori di prestazioni di invalidita'  civile  nel  contesto

della complessiva revisione  delle  procedure  in  materia  stabilita

dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  al  comma  2

dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo e' cosi'  modificato:  «Per

il  triennio  20102012  l'INPS  effettua,  con  le  risorse  umane  e

finanziarie  previste  a  legislazione  vigente,  in  via  aggiuntiva

all'ordinaria  attivita'  di  accertamento   della   permanenza   dei

requisiti sanitari e reddituali, un programma  di  100.000  verifiche

per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli  anni

2011 e 2012 nei confronti  dei  titolari  di  benefici  economici  di

invalidita' civile.»

5. La  sussistenza  della  condizione  di  alunno  in  situazione  di

handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,

n. 104, e'  accertata  dalle  Aziende  Sanitarie,  mediante  appositi

accertamenti  collegiali  da  effettuarsi  in  conformita'  a  quanto

previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che

accerta la sussistenza della  situazione  di  handicap,  deve  essere

indicata  la  patologia  stabilizzata  o  progressiva  e  specificato

l'eventuale  carattere  di  gravita',  in  presenza  dei  presupposti

previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A

tal  fine  il  collegio  deve  tener  conto   delle   classificazioni

internazionali  dell'Organizzazione   Mondiale   della   Sanita'.   I

componenti del collegio che accerta la sussistenza  della  condizione

di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il

mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3,  commi  1  e  3,

della legge 5 febbraio1992, n. 104. I soggetti  di  cui  all'articolo

12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH),  in  sede  di

formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte

relative all'individuazione delle risorse  necessarie,  ivi  compresa

l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere

esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione,  restando

a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle  altre

risorse professionali e materiali  necessarie  per  l'integrazione  e

l'assistenza  dell'alunno  disabile  richieste  dal  piano  educativo

individualizzato.

 

 

               

             

  

                               Art. 11

 

                   Controllo della spesa sanitaria

 

1. Nel rispetto degli  equilibri  programmati  di  finanza  pubblica,

senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  le

regioni sottoposte ai piani  di  rientro  per  le  quali,  non  viene

verificato positivamente in sede di  verifica  annuale  e  finale  il

raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli  obiettivi  strutturali  del

Piano di rientro e non sussistono le condizioni di  cui  all'articolo

2, commi 77 e 88, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  avendo

garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non  essendo

state sottoposte a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione

del Piano di rientro, per una durata non superiore  al  triennio,  ai

fini del completamento dello stesso secondo programmi  operativi  nei

termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3

dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88,  della  legge  23  dicembre

2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro

sono condizioni per l'attribuzione in via  definitiva  delle  risorse

finanziarie, in termini di competenza e di  cassa,  gia'  previste  a

legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano –

ancorche'  anticipate  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   2,   del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,  con  modificazioni

dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  dell'articolo  6-bis  del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni

dalla legge 28 gennaio 2009, n.  gin  mancanza  delle  quali  vengono

rideterminati i risultati d'esercizio degli anni a  cui  le  predette

risorse si riferiscono.

2. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro  dai  disavanzi

sanitari, sottoscritti ai sensi dell' articolo 1,  comma  180,  della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  e  gia'

commissariate  alla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente

decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi

dei medesimi piani di rientro nella loro unitarieta', anche  mediante

il  regolare  svolgimento  dei  pagamenti  dei  debiti  accertati  in

attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono,  entro

15 giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto-legge,  alla

conclusione  della  procedura  di  ricognizione   di   tali   debiti,

predisponendo un piano che individui modalita' e tempi di  pagamento.

Al fine di  agevolare  quanto  previsto  dal  presente  comma  ed  in

attuazione di quanto disposto nell'Intesa  sancita  dalla  Conferenza

Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009,  all'art.  13,  comma

15, fino  al  31  dicembre  2010  non  possono  essere  intraprese  o

proseguite azioni esecutive nei  confronti  delle  aziende  sanitarie

locali e ospedaliere delle regioni medesime.

3. All'art. 77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.

112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, e' aggiunto

il seguente periodo: "I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non

vengono comunque effettuati a valere  sui  proventi  derivanti  dalle

manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento  ai  due

tributi sopraccitati.".

4. In conformita' con quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23

dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59  della  legge  23  dicembre

2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall'art. 2,  comma  4,

del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge  16

novembre 2001, n. 405, gli  eventuali  acquisti  di  beni  e  servizi

effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di  fuori  delle

convenzioni e per importi superiori ai  prezzi  di  riferimento  sono

oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi  di

controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

5. Al fine di razionalizzare la  spesa  e  potenziare  gli  strumenti

della corretta programmazione, si applicano  le  disposizioni  recate

dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:

a) le risorse aggiuntive al livello del  finanziamento  del  servizio

sanitario nazionale, pari a 550 milioni di euro per l'anno  2010,  ai

sensi di quanto disposto dall'art.  2,  comma  67,  secondo  periodo,

della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  attuativo  dell'articolo  1,

comma 4, lettera c), dell' Intesa Stato-Regioni in materia  sanitaria

per il triennio 2010-2012, sancita nella  riunione  della  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura  del

predetto importo di 550 milioni di curo per l'anno 2010  si  provvede

per 300 milioni di euro mediante l'utilizzo delle economie  derivanti

dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera a. e  per  la  restante

parte, pari a 250 milioni di  euro  con  le  economie  derivanti  dal

presente provvedimento.  A  tale  ultimo  fine  il  fmanziamento  del

servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo  Stato,

previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009,  n.

191, e' rideterminato in aumento di 250 milioni di  curo  per  l'anno

2010;

b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del  settore

sanitario pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente  decreto-legge  le

quote di spettanza dei grossisti  e  dei  farmacisti  sul  prezzo  di

vendita al pubblico delle specialita' medicinali di classe a), di cui

all'articolo 8, comma 10, della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,

previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e  del  26,7

per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge  28

aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,

sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del

30,35 per cento per i farmacisti. Il  Servizio  sanitario  nazionale,

nel procedere alla corresponsione alle  farmacie  di  quanto  dovuto,

trattiene ad ulteriore titolo  di  sconto,  rispetto  a  quanto  gia'

previsto dalla vigente normativa, una quota pari al  3,65  per  cento

sul prezzo di vendita al pubblico al netto  dell'imposta  sul  valore

aggiunto.

7. Entro 30 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,

l'Agenzia italiana del farmaco provvede:

a. all'individuazione, fra i medicinali attualmente  a  carico  della

spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5,  comma  5,  del

decreto-legge 1 ottobre 2007, n, 159, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 29 novembre 2007,  n.  222,  di  quelli  che,  in  quanto

suscettibili  di  uso  ambulatoriale  o  domiciliare,  devono  essere

erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di  pubblicazione

sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei farmaci individuati ai sensi

del   presente   comma,    attraverso    l'assistenza    farmaceutica

territoriale,  di  cui  all'articolo  5,  comma   1,   del   medesimo

decreto-legge e con oneri a  carico  della  relativa  spesa,  per  un

importo su base annua pari a 600 milioni di euro;

b. alla predisposizione, sulla base dei  dati  resi  disponibili  dal

sistema Tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre  2003,  n.  326,  di  tabelle  di  raffronto  tra  la  spesa

farmaceutica territoriale delle singole regioni, con  la  definizione

di soglie di appropriatezza  prescrittiva  basate  sul  comportamento

prescrittivo registrato nelle regioni con  il  miglior  risultato  in

riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi  attivi

non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto  al  totale

dei  medicinali  appartenenti  alla  medesima  categoria  terapeutica

equivalente. Cio' al fine di mettere  a  disposizione  delle  regioni

strumenti di  programmazione  e  controllo  idonei  a  realizzare  un

risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro su base  annua

che restano nelle disponibilita' dei servizi sanitari regionali.

8. Con Accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta

del Ministro della salute, sono fissate linee guida per  incrementare

l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attivita' di acquisizione,

immagazzinamento e distribuzione interna  dei  medicinali  acquistati

direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti.

9. A decorrere dall'anno 2011, l' erogabilita' a carico  del  SSN  in

fascia A dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7,  comma  1,

del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,  n.  405,  e  successive

modificazioni, e' limitata ad un numero di specialita' medicinali non

superiore a quattro, individuate, con procedura selettiva ad evidenza

pubblica, dall'Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio  del

minor costo a parita'  di  dosaggio,  forma  farmaceutica  ed  unita'

posologiche  per  confezione.  La  limitazione  non  si  applica   ai

medicinali  originariamente  coperti  da  brevetto  o   che   abbiano

usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il prezzo rimborsato

dal SSN e' pari a quello della specialita' medicinale con prezzo piu'

basso, ferma restando la possibilita' della dispensazione delle altre

specialita' medicinali individuate dall'Agenzia italiana del  farmaco

come erogabili a a carico del SSN,  previa  corresponsione  da  parte

dell'assistito della differenza di prezzo  rispetto  al  prezzo  piu'

basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di  erogazione

dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti da quanto disposto dal

presente comma restano  nelle  disponibilita'  dei  servizi  sanitari

regionali.

10.  Il  prezzo  al  pubblico  dei  medicinali  equivalenti  di   cui

all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,

e successive modificazioni, e' ridotto del 12,5 per cento a decorrere

dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010. La  riduzione  non  si

applica ai medicinali  originariamente  coperti  da  brevetto  o  che

abbiano usufruito di licenze  derivanti  da  tale  brevetto,  ne'  ai

medicinali il cui prezzo sia stato negoziato  successivamente  al  30

settembre 2008, nonche' a quelli per i quali il prezzo in  vigore  e'

pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.

11. Le direttive periodicamente impartite dal Ministro  della  salute

all'Agenzia italiana del  farmaco,  ai  sensi  dell'articolo  48  del

decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 3003,  n.  326,  attribuiscono

priorita'  all'effettuazione  di  adeguati  piani  di  controllo  dei

medicinali in commercio, con particolare riguardo alla  qualita'  dei

principi attivi utilizzati.

12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del

finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  a  cui   concorre

ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2,  comma  67,  della

legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in riduzione di  600

milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e

successive  modificazioni  si  interpreta  nel  senso  che  la  somma

corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa  speciale  non

e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione.

14. Fermo restando gli  effetti  esplicati  da  sentenze  passate  in

giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire  dalla  data  di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto  cessa   l'efficacia   di

provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al  comma

13, in forza di un titolo esecutivo. Sono  fatti  salvi  gli  effetti

prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. Nelle more dell'emanazione dei decreti  attuativi  del  comma  13

dell'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,

convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,

ai fini dell'evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di cui al  comma

1 del predetto  articolo  50  verso  la  Tessera  Sanitaria  -  Carta

nazionale dei servizi (TSCNS), in occasione del rinnovo delle tessere

in scadenza il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  cura  la

generazione  e  la  progressiva  consegna  della  TS-CNS,  avente  le

caratteristiche tecniche  di  cui  all'Allegato  B  del  decreto  del

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero

della salute e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –

Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006.  A

tal fine e' autorizzata la spesa  di  20  milioni  di  euro  annui  a

decorrere dall'anno 2011.

16.  Nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti  attuativi   di   cui

all'articolo 50, comma 5-bis, ultimo  periodo  del  decreto-legge  30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,  dall'articolo

1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al  fine  di  accelerare  il

conseguimento dei risparmi derivanti  dall'adozione  delle  modalita'

telematiche  per  la  trasmissione  delle  ricette  mediche  di   cui

all'articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n.  269

del 2003, il Ministero dell'economia e delle  finanze,  cura  l'avvio

della diffusione della suddetta procedura telematica,  adottando,  in

quanto  compatibili,  le  modalita'   tecniche   operative   di   cui

all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26  febbraio

2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65.

 

 

               

             

  

                               Art. 12

 

                 Interventi in materia previdenziale

 

1. I soggetti che a decorrere  dall'anno  2011  maturano  il  diritto

all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini  e

a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero  all'eta'  di

cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1°  luglio  2009,

n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102  e

successive  modificazioni  e  integrazioni  per  le  lavoratrici  del

pubblico  impiego,  conseguono  il  diritto   alla   decorrenza   del

trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme

di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi  dalla

data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il  trattamento  di  pensione  a  carico

delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori

diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1,  comma

26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi  dalla

data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le  disposizioni

di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre  1997,  n.

449

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i  previsti  requisiti  a

decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi

dell'articolo 1, comma 6 della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e

successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a  quelle

indicate al comma 1:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme

di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi  dalla

data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il  trattamento  di  pensione  a  carico

delle gestioni per gli artigiani,  i  commercianti  e  i  coltivatori

diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1,  comma

26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi  dalla

data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le  disposizioni

di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre  1997,  n.

449.

3. L'articolo 5, comma 3, del  d.lgs.  3  febbraio  2006,  n.  42  e'

sostituito dal  seguente:  "Ai  trattamenti  pensionistici  derivanti

dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per

i  trattamenti  pensionistici  dei   lavoratori   autonomi   iscritti

all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la

vecchiaia ed i superstiti. In  caso  di  pensione  ai  superstiti  la

pensione decorre dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di

decesso del dante  causa.  In  caso  di  pensione  di  inabilita'  la

pensione decorre dal primo giorno del mese  successivo  a  quello  di

presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione"

4.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei   trattamenti

pensionistici vigenti prima della data di  entrata  in  vigore  della

presente legge continuano ad applicarsi nei confronti dei:

a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso

alla data del 30 giugno 2010 e  che  maturano  i  requisiti  di  eta'

anagrafica  e   di   anzianita'   contributiva   richiesti   per   il

conseguimento  del  trattamento  pensionistico  entro  la   data   di

cessazione del rapporto di lavoro;

b) lavoratori per i  quali  viene  meno  il  titolo  abilitante  allo

svolgimento della specifica attivita' lavorativa  per  raggiungimento

di limite di eta'

5.  Le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei   trattamenti

pensionistici vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del  numero  di

10.000 lavoratori beneficiari,

ancorche' maturino i  requisiti  per  l'accesso  al  pensionamento  a

decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:

a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli  4  e

24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  successive  modificazioni,

sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile

2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo

di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7,

comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi  dell'articolo

7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive

modificazioni e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi  collettivi

stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, all'entrata in  vigore  del  presente  decreto,

sono titolari di prestazione straordinaria  a  carico  dei  fondi  di

solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23

dicembre 1996, n. 662.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  provvede  al

monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori

di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio

2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della

data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal  predetto

monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di  10.000  domande

di pensione, il predetto Istituto non prendera'  in  esame  ulteriori

domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici

previsti dalla disposizione di cui al comma 5.

7.  A  titolo  di  concorso  al  consolidamento  dei  conti  pubblici

attraverso il contenimento della dinamica della  spesa  corrente  nel

rispetto   degli   obiettivi    di    finanza    pubblica    previsti

dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data

di entrata in vigore del presente provvedimento, con  riferimento  ai

dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche   come   individuate

dall'Istituto Nazionale di Statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma

dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento

dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita'  premio  di  servizio,

del  trattamento  di  fine  rapporto  e  di  ogni  altra   indennita'

equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata  spettante  a

seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato:

a) in un unico  importo  annuale  se  l'ammontare  complessivo  della

prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'

complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

b)  in  due  importi  annuali  se   l'ammontare   complessivo   della

prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'

complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro.

In tal caso il primo importo annuale e'  pari  a  90.000  euro  e  il

secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;

c)  in  tre  importi  annuali  se   l'ammontare   complessivo   della

prestazione,  al  lordo  delle  relative   trattenute   fiscali,   e'

complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro , in tal  caso  il

primo importo annuale e' pari  a  90.000  euro,  il  secondo  importo

annuale e' pari a 60.000 euro e il  terzo  importo  annuale  e'  pari

all'ammontare residuo.

8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia  di

determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle

prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo  annuale,  con

conseguente riconoscimento del secondo e del terzo  importo  annuale,

rispettivamente,  dopo  dodici   mesi   e   ventiquattro   mesi   dal

riconoscimento del primo importo annuale.

9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano  in  ogni  caso

con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a  riposo

per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del  30  novembre

2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande di  cessazione

dall'impiego presentate e accolte prima  della  data  di  entrata  in

vigore  del  presente  decreto  a  condizione   che   la   cessazione

dell'impiego avvenga entro il  30  novembre  2010;  resta  fermo  che

l'accoglimento    della    domanda    di     cessazione     determina

l'irrevocabilita' della stessa.

10. Con effetto sulle anzianita' contributive  maturate  a  decorrere

dal  I  gennaio  2011,  per  i  lavoratori  alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbiiche inserite nel  conto  economico  consolidato

della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per  i  quali  il  computo  dei

trattamenti di fine servizio,  comunque  denominati,  in  riferimento

alle predette anzianita' contributive non e' gia' regolato in base  a

quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile  in  materia  di

trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti  di

fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo

2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del  6,91  per

cento.

11. L'art. 1, comma 208 della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  si

interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il

principio   di   assoggettamento   all'assicurazione   prevista   per

l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai

commercianti, dagli artigiani e  dai  coltivatori  diretti,  i  quali

vengono iscritti in  una  delle  corrispondenti  gestioni  dell'Inps.

Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma  208,

legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente

prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art.  2,

comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.

12. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  e

l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006,  n.

300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.

17, si interpretano nel senso che i  benefici  in  essi  previsti  si

applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonche' ai  connessi

adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente gia'

versato a titolo di contribuzione dovuta.

 

 

               

             

  

                               Art. 13

 

                     Casellario dell'assistenza

 

1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale

,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Casellario

dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione  dei

dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi

titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

2. Il Casellario  costituisce  l'anagrafe  generale  delle  posizioni

assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa  tra  tutte  le

amministrazioni  centrali  dello   Stato,   gli   enti   locali,   le

organizzazioni  no  profit  e  gli  organismi  gestori  di  forme  di

previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente

i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche  dati,

per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione

della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle  risorse.  La

formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del  Casellario

avviene nel  rispetto  della  normativa  sulla  protezione  dei  dati

personali.

3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati  trasmettono

obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma  1,

i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei

propri  archivi  e  banche  dati  secondo  criteri  e  modalita'   di

trasmissione stabilite dall'INPS.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di

concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono

disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.".

5. L'INPS  e  le  amministrazioni  pubbliche  interessate  provvedono

all'attuazione di  quanto  previsto  dal  presente  articolo  con  le

risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

6.  All'articolo  35,  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.207

convertito dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14  sono  apportate  le

seguenti modifiche:

a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun  anno

ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento  fino  al

30 giugno dell'anno successivo"

b) al comma 8 aggiungere il seguente  periodo:  "Per  le  prestazioni

collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso  anno

per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di  comunicazione  al

Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto  del  Presidente

della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni

e integrazioni."

c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10  bis.  Ai  fini  della

razionalizzazione degli adempimenti  di  cui  all'articolo  13  della

legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di  prestazioni  collegate

al reddito,  di  cui  al  precedente  comma  8,  che  non  comunicano

integralmente   all'Amministrazione   finanziaria    la    situazione

reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono  tenuti  ad

effettuare  la  comunicazione   dei   dati   reddituali   agli   Enti

previdenziali  che  erogano  la  prestazione.  In  caso  di   mancata

comunicazione nei  tempi  e  nelle  modalita'  stabilite  dagli  Enti

stessi, si procede alla sospensione delle  prestazioni  collegate  al

reddito  nel  corso  dell'anno  successivo  a  quello   in   cui   la

dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.  Qualora  entro

60  giorni  dalla  sospensione  non   sia   pervenuta   la   suddetta

comunicazione,  si  procede  alla  revoca  in  via  definitiva  delle

prestazioni collegate al reddito e al  recupero  di  tutte  le  somme

erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei

redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la  comunicazione

dei redditi sia presentata entro il suddetto termine  di  60  giorni,

gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa  dal  mese

successivo  alla  comunicazione,  previo  accertamento  del  relativo

diritto anche per l'anno in corso.

 

 

               

             

  

                               Art. 14

 

Patto  di  stabilita'  interno  ed  altre  disposizioni  sugli   enti

                            territoriali

 

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,  le

regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i

comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  concorrono  alla

realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio

2011-2013  nelle  misure  seguenti  in  termini   di   fabbisogno   e

indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario  per  4.000  milioni  di  euro  per

l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno

2012;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento  e

Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e  1.000  milioni  di

euro annui a decorrere dall'anno 2012;

e) le province per 300 milioni di euro per  l'anno  2011  e  per  500

milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2012,  attraverso  la

riduzione di cui al comma 2;

d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione  di

cui al comma 2.

2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244

e' abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo  1

sono  soppresse  le  parole  "  e  quello  individuato,  a  decorrere

dall'anno 2011, in base al comma  302".  I  trasferimenti  statali  a

qualunque titolo spettanti alle  regioni  a  statuto  ordinario  sono

ridotti in misura pari a 4.000 milioni di  euro  per  l'anno  2011  e

4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012  da  ripartire

proporzionalmente secondo criteri e modalita' stabiliti  con  decreto

del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sentita  la  Conferenza

Stato Regioni. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio

2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di

quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del presente comma. I

trasferimenti correnti, comprensivi  della  compartecipazione  IRPEF,

dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti  di  300

milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere  dali'anno

2012. La  riduzione  e'  effettuata  con  criterio  proporzionale.  I

trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione  superiore  a

5.000 abitanti dal  Ministero  deil'interno  sono  ridotti  di  1.500

milioni per  l'anno  2011  e  di  2.500  milioni  annui  a  decorrere

dall'anno   2012.   La   riduzione   e'   effettuata   con   criterio

proporzionale.

3. In caso di  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno

relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti

locali  che  risultino  inadempienti  nei  confronti  del  patto   di

stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari

alla  differenza  tra   il   risultato   registrato   e   l'obiettivo

programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con  decreto

del Ministro  dell'interno,a  valere  sui  trasferimenti  corrisposti

dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati  all'onere

di ammortamento dei mutui. A  tal  fine  il  Ministero  dell'economia

comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni  successivi  al

termine  stabilito  per  la  certificazione  relativa  al  patto   di

stabilita' interno, l'importo della riduzione  da  operare  per  ogni

singolo ente  locale.  In  caso  di  mancata  trasmissione  da  parte

dell'ente locale della  predetta  certificazione,  entro  il  termine

perentorio   stabilito   dalla   normativa   vigente,   si    procede

all'azzeramento   automatico   dei   predetti    trasferimenti    con

l'esclusione  sopra  indicata.   In   caso   di   insufficienza   dei

trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati  in  parte  o  in

tutto gia' erogati,  la  riduzione  viene  effettuata  a  valere  sui

trasferimenti degli anni successivi.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  che  non

rispettino il patto di stabilita' interno relativo agli anni  2010  e

successivi sono tenute a versare  all'entrata  del  bilancio  statale

entro 60 giorni dal termine stabilito per la certificazione  relativa

al rispetto del patto di stabilita',  l'importo  corrispondente  alla

differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico

predeterminato. Per gli enti per i quali il patto  di  stabilita'  e'

riferito al  livello  della  spesa  si  assume  quale  differenza  il

maggiore degli scostamenti  registrati  in  termini  di  cassa  o  di

competenza . In caso di mancato versamento si procede, nei 60  giorni

successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle  giacenze

depositate nei conti aperti presso la  tesoreria  statale.  Trascorso

inutilmente il termine perentorio stabilito dalla  normativa  vigente

per  la  trasmissione  della  certificazione   da   parte   dell'ente

territoriale si procede al blocco di  qualsiasi  prelievo  dai  conti

della tesoreria statale sino a quando  la  certificazione  non  viene

acquisita.

5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito

in  materia  di  riduzione  di  trasferimenti  statali  dall'articolo

77-bis,  comma  20,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,

convertito con modificazioni dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133  e

integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16,

dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008

6. In funzione della  riforma  del  Patto  europeo  di  stabilita'  e

crescita ed in applicazione dello stesso nella  Repubblica  italiana,

con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa

deliberazione del Consiglio  dei  Ministri  da  adottare  sentita  la

Regione  interessata,  puo'  essere  disposta  la   sospensione   dei

trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che  risultino  in

deficit eccessivo di bilancio.

7. L'art.1, comma 557,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e

successive modificazioni e' sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del  concorso  delle  autonomie  regionali  e  locali  al

rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti  al

patto di stabilita' interno assicurano la riduzione  delle  spese  di

personale,  al  lordo   degli   oneri   riflessi   a   carico   delle

amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri  relativi  ai

rinnovi  contrattuali,  garantendo  il  contenimento  della  dinamica

retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della

propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai  seguenti

ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza  percentuale  delle  spese  di  personale

rispetto al  complesso  delle  spese  correnti,  attraverso  parziale

reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per  il  lavoro

flessibile;

b)    razionalizzazione     e     snellimento     delle     strutture

burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti  di  uffici

con l'obiettivo di ridurre l'incidenza  percentuale  delle  posizioni

dirigenziali in organici;

c) contenimento delle  dinamiche  di  crescita  della  contrattazione

integrativa, tenuto anche  conto  delle  corrispondenti  disposizioni

dettate per le amministrazioni statali.

2. Ai fini  dell'applicazione  della  presente  norma,  costituiscono

spese  di  personale  anche  quelle  sostenute  per  i  rapporti   di

collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione  di

lavoro,  per  il  personale  di  cui  all'articolo  110  del  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti  i  soggetti  a

vario titolo utilizzati, senza estinzione del  rapporto  di  pubblico

impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o

comunque facenti capo all'ente.

3. In caso di mancato rispetto della presente norma,  si  applica  il

divieto di cui all'art. 76, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n.133."

8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25  giugno  2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,

n.133 sono abrogati.

9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.133  e'

sostituito dal seguente:

"E' fatto divieto agli enti nei  quali  l'incidenza  delle  spese  di

personale e'  pari  o  superiore  al  40%  delle  spese  correnti  di

procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con

qualsivoglia  tipologia  contrattuale;  i   restanti   enti   possono

procedere ad assunzioni di personale nel  limite  del  20  per  cento

della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente".  La

disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio

2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

10. All'art.1, comma 562, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296  e

successive modificazioni e' soppresso il terzo periodo

11. Le province e  i  comuni  con  piu'  di  5.000  abitanti  possono

escludere dal saldo rilevante ai  fini  del  rispetto  del  patto  di

stabilita' interno  relativo  all'anno  2010  i  pagamenti  in  conto

capitale effettuati entro il 31 dicembre  2010  per  un  importo  non

superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui  passivi  in

conto capitale  risultanti  dal  rendiconto  dell'esercizio  2008,  a

condizione che abbiano rispettato  il  patto  di  stabilita'  interno

relativo all'anno 2009.

12. Per i'anno 2010 non  si  applicano  i  commi  23,  24,  25  e  26

dell'art.  77-bis  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai  comuni  un  contributo  per  un

importo complessivo di 200  milioni  da  ripartire  con  decreto  del

Ministro  dell'interno,  emanato  di   concerto   con   il   Ministro

dell'economia  e  delle  finanze  e  di  intesa  con  la   Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali. I criteri devono tener conto  della

popolazione e  del  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno.  I

suddetti contributi non sono conteggiati tra  le  entrate  valide  ai

fini del patto di stabilita' interno.

14. In vista della compiuta attuazione di quanto  previsto  ai  sensi

dell'articolo  24  della  legge  5  maggio  2009,   n.   42,   e   in

considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio  finanziario

del Comune di Roma,  come  emergente  ai  sensi  di  quanto  previsto

dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito

con  modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   fino

all'adozione del decreto legislativo previsto  ai  sensi  del  citato

articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un apposito  capitolo

di bilancio del Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  con  una

dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere  dall'anno  2011,

per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del

piano di rientro approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio

dei  Ministri  5  dicembre  2008.  La  restante  quota  delle   somme

occorrenti a fare fronte agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del

predetto piano di rientro  e'  reperita  mediante  l'istituzione,  su

richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e  del

Sindaco di Roma, fino al conseguimento di 200 milioni di  euro  annui

complessivi:

a)  di  un'addizionale  commissariale  sui  diritti  di  imbarco  dei

passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della  citta'

di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito

delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.

15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui  al  comma

14, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai  sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,

sono  segregate  in  un   apposito   fondo   per   essere   destinate

esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilita'

di azioni esecutive o cautelari aventi ad oggetto le predette risorse

e' consentita esclusivamente  per  le  obbligazioni  imputabili  alla

gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78  del  decreto

legge n. 112.

16. Ferme le altre misure di contenimento della  spesa  previste  dal

presente provvedimento, in considerazione della specificita' di  Roma

quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta  attuazione  di

quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio  2009,

n.  42,  per  garantire  l'equilibrio   economico-finanziario   della

gestione ordinaria, il Comune  di  Roma  puo'  adottare  le  seguenti

apposite misure:

a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari

di maggiore efficienza;

b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni  e

servizi di pertinenza  comunale  e  delle  societa'  partecipate  dal

Comune di Roma, anche con la possibilita' di adesione  a  convenzioni

stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.

488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) razionalizzazione delle  partecipazioni  societarie  detenute  dal

Comune di Roma con  lo  scopo  di  pervenire,  con  esclusione  delle

societa' quotate nei mercati regolamentati, ad  una  riduzione  delle

societa' in  essere,  concentrandone  i  compiti  e  le  funzioni,  e

riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;

d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80  del

testo unico degli enti locali, approvato con decreto  legislativo  18

agosto  2000,  n.  267,  dei  costi  a  carico  del  Comune  per   il

funzionamento dei propri organi, compresi  i  rimborsi  dei  permessi

retribuiti riconosciuti per gli amministratori;

e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro  che

alloggiano nelle  strutture  ricettive  della  citta',  da  applicare

secondo   criteri   di   gradualita'   in   proporzione   alla   loro

classificazione fino all'importo massimo di  10  euro  per  notte  di

soggiorno;

f)  contributo  straordinario   sulle   valorizzazioni   immobiliari,

mediante l'applicazione del  contributo  di  costruzione  sul  valore

aggiuntivo  derivante   da   sopravvenute   previsioni   urbanistiche

utilizzabile anche per il finanziamento della spesa corrente;  a  tal

fine, il predetto valore aggiuntivo viene computato  fino  al  limite

massimo dell'80%;

g) maggiorazione, fino al 3  per  mille,  dell'ICI  sulle  abitazioni

diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;

h) utilizzo dei proventi da oneri  di  urbanizzazione  anche  per  le

spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'  utilizzo  dei   proventi

derivanti dalle concessioni  cimiteriali  anche  per  la  gestione  e

manutenzione ordinaria dei cimiteri.

17. L'accesso al fondo di cui al comma 14 e' consentito a  condizione

della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e  delle

finanze dell'adeguatezza e del l'effettiva  attuazione  delle  misure

occorrenti per il  reperimento  delle  restanti  risorse  nonche'  di

quelle finalizzate  a  garantire  l'equilibrio  economico-finanziario

della gestione ordinaria. All'esito della predetta verifica, le somme

eventualmente riscosse in misura eccedente l'importo di  200  milioni

di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione  ordinaria  del

Comune di Roma e  concorrono  al  conseguimento  degli  obiettivi  di

stabilita' finanziaria.

18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto  previsto

dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 7 ottobre

2008, n. 154, convertito con modificazioni  dalla  legge  4  dicembre

2008, n. 189.

19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15

e 16, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  alle  regioni  che

abbiano certificato il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'

interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le

disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.

20.  Gli  atti  adottati  dalla  Giunta  regionale  o  dal  Consiglio

regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data  di  svolgimento

delle elezioni regionali, con i quali e' stata assunta  le  decisione

di violare il patto  di  stabilita'  interno,  sono  annullati  senza

indugio dallo stesso organo. La disposizione di cui al presente comma

non si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto  l'attuazione  di

programmi comunitari.

21. I conferimenti di  incarichi  dirigenziali  a  personale  esterno

all'amministrazione regionale  ed  i  contratti  di  lavoro  a  tempo

determinato,  di   consulenza,   di   collaborazione   coordinata   e

continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di  cui  all'articolo

76, comma 4, secondo periodo, del  decreto–legge  n.  112  del  2008,

convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  n.   133   del   2008,

deliberati, stipulati o prorogati  dalla  regione  nonche'  da  enti,

agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque

dipendenti o partecipati  in  forma  maggioritaria  dalla  stessa,  a

seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il

titolare dell'incarico o  del  contratto  non  ha  diritto  ad  alcun

indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora  effettuate  alla

data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Il Presidente della Regione, nella  qualita'  di  commissario  ad

acta,  predispone  un  piano  di  rientro;  il  piano  e'  sottoposto

all'approvazione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  che,

d'intesa con la regione interessata, nomina uno o piu' commissari  ad

acta di qualificate e comprovate professionalita' ed  esperienza  per

l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano.

23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art.  2,  comma

95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009.  La

verifica  sull'attuazione  del  piano  e'  effettuata  dal  Ministero

dell'economia e delle finanze.

24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per

le regioni che non abbiamo violato il patto  di  stabilita'  interno,

nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed

instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione

nell'ambito degli uffici di diretta  collaborazione  con  gli  organi

politici  delle  regioni;  nelle  more  dell'approvazione  del  piano

possono essere conferiti gli incarichi di responsabile  degli  uffici

di diretta collaborazione del presidente, e possono essere  stipulati

non piu' di otto rapporti di lavoro a tempo  determinato  nell'ambito

dei predetti uffici.

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette  ad  assicurare

il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese

per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26.  L'esercizio  delle   funzioni   fondamentali   dei   Comuni   e'

obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fmo alla data di entrata in vigore

della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di  cui

all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono

considerate funzioni fondamentali  dei  comuni  le  funzioni  di  cui

all'articolo 21, comma 3 , della legge 5 maggio 2009, n. 42.

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste  dall'articolo  21,

comma 3, della citata legge n. 42 del  2009,  sono  obbligatoriamente

esercitate in forma associata, attraverso convenzione  o  unione,  da

parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni

sono obbligatoriamente  esercitate  in  forma  associata,  attraverso

convenzione o unione,  da  parte  dei  comuni,  appartenenti  o  gia'

appartenuti a comunita'  montane,  con  popolazione  stabilita  dalla

legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

29.  I  comuni  non  possono  svolgere  singolarmente   le   funzioni

fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non puo'

essere svolta da piu' di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo  e

quarto, della  Costituzione,  individua  con  propria  legge,  previa

concertazione con i  comuni  interessati  nell'ambito  del  Consiglio

delle autonomie locali, la dimensione territoriale  ottimale  per  lo

svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma

3,  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  secondo  i  principi  di

economicita',  di  efficienza  e  di  riduzione  delle  spese,  fermo

restando  quanto  stabilito  dal  comma  28  del  presente  articolo.

Nell'ambito della normativa regionale i  comuni  avviano  l'esercizio

delle funzioni fondamentali  in  forma  associata  entro  il  termine

indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e  i

comuni con un  numero  di  abitanti  superiore  a  100.000  non  sono

obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

31.  I  comuni  assicurano  il  completamento  dell'attuazione  delle

disposizioni di cui ai precedenti commi del presente  articolo  entro

il termine individuato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei

ministri, adottato entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  dell'Interno,

di concerto con il Ministro dell'Economia e  delle  finanze,  con  il

Ministro per le riforme per il federalismo, con il  Ministro  per  la

semplificazione normativa e con il Ministro per  i  rapporti  con  le

Regioni. Con il medesimo  decreto  e'  stabilito,  nel  rispetto  dei

principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, il limite

demografico minimo che  l'insieme  dei  comuni  che  sono  tenuti  ad

esercitare  le  funzioni  fondamentali  in   forma   associata   deve

raggiungere.

32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000

abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2010 i

comuni mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla  data

di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ovvero  ne  cedono  le

partecipazioni. La disposizione di  cui  al  presente  comma  non  si

applica  alle  societa',  con  partecipazione  paritaria  ovvero  con

partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite  da

piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000  abitanti;

i comuni con  popolazione  compresa  tra  30.000  e  50.000  abitanti

possono detenere la partecipazione di una sola societa'; entro il  31

dicembre 2010 i predetto comuni  mettono  in  liquidazione  le  altre

societa' gia' costituite.

33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che  la  natura  della

tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla

predetta tariffa, sorte  successivamente  alla  data  di  entrata  in

vigore  del   presente   decreto,   rientrano   nella   giurisdizione

dell'autorita' giudiziaria ordinaria.

 

 

               

             

CAPO IV
ENTRATE NON FISCALI

  

                               Art. 15

 

    Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione

 

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in  vigore  del  presente

decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono

stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione del  pedaggio  sulle

autostrade e sui raccordi autostradali in gestione  diretta  di  ANAS

SpA,  in  relazione  ai  costi  di  investimento  e  di  manutenzione

straordinaria  oltre  che  quelli  relativi  alla  gestione,  nonche'

l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio.

2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese

successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e  fino

alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non

oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A. e'  autorizzata  ad  applicare

una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi  di

pedaggio A e B e di due euro per le classi di  pedaggio  3,  4  e  5,

presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio  assentite

in concessione che si interconnettono con le autostrade e i  raccordi

autostradali  in  gestione  diretta  ANAS.  Le  stazioni  di  cui  al

precedente periodo sono individuate con il medesimo DPCM  di  cui  al

comma 1. Gli importi  delle  maggiorazioni  sono  da  intendersi  IVA

esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui  al  presente  comma  non

potranno comunque comportare  un  incremento  superiore  al  25%  del

pedaggio altrimenti dovuto.

3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei  commi  1  e  2  vanno  a

riduzione dei contributi annui dovuti dallo  Stato  per  investimenti

relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche  in

corso di esecuzione.

4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A.

ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2006  n.

296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1°  luglio  2009

n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.  102,

e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica,

pari a:

a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e

a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5

a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello  di

entrata in vigore del presente comma;

b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e

a 6 millesimi di curo a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5

a decorrere dal 1° gennaio 2011.

5. I pagamenti dovuti ad ANAS  SpA  a  titolo  di  corrispettivo  del

contratto  di  programma-parte  servizi  sono   ridotti   in   misura

corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione  del

comma 4.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta

del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il

Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della

tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano, e' stabilito a  decorrere  dall'anno

2010  un  canone  aggiuntivo   annuale,   finalizzato   alla   tutela

ambientale, che i soggetti titolari  di  una  concessione  di  grande

derivazione d'acqua per uso idroelettrico versano  all'entrata  dello

Stato. Con il medesimo decreto  e'  determinato,  in  relazione  alla

potenza  nominale  media  degli  impianti,  l'ammontare  del   canone

aggiuntivo in misura non superiore al  canone  vigente  per  ciascuna

concessione, nonche' il termine e le modalita' di versamento.

 

 

               

             

  

                               Art. 16

 

                  Dividendi delle societa' statali

 

1. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011  e

2012 per utili e dividendi non derivanti  da  distribuzione  riserve,

versati all'entrata del bilancio dello Stato da societa'  partecipate

e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale

delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti  l'ammontare  iscritto  nel

bilancio di previsione dei  corrispondenti  anni  e  considerate  nei

saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo

di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di

previsione del Ministero dell'Economia e  delle  Finanze  per  essere

prioritariamente utilizzate per concorrere  agli  oneri  relativi  al

pagamento  degli  interessi  sul  debito  pubblico;  per  l'eventuale

restante parte le somme sono riassegnate al Fondo di ammortamento dei

titoli di Stato.

2. Con decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  finanze  sono

stabilite le modalita' di utilizzo delle somme affluite nel Fondo  di

cui al comma 1.

3. L'attuazione della  presente  normativa  non  deve  comportare  un

peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica  concordati

in sede europea.

 

 

               

             

  

                               Art. 17

 

                Interventi a salvaguardia dell' euro

 

1. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

assicurare la partecipazione della Repubblica  Italiana  al  capitale

sociale della societa' che verra' costituita insieme agli altri Stati

membri  dell'area  euro,  in  conformita'  con  le  Conclusioni   del

Consiglio dell'Unione europea  del  9-10  maggio  2010,  al  fine  di

assicurare la salvaguardia  della  stabilita'  finanziaria  dell'area

euro. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di  20  milioni  di

euro per  l'anno  2010.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del

presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori  entrate

derivanti dal presente provvedimento.

2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a

concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' della societa'  di

cui al comma 1 emesse al fine di costituire la provvista  finanziaria

per  concedere  prestiti  agli  Stati  membri   dell'area   euro   in

conformita' con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea  del

9-10 maggio 2010 e le  conseguenti  decisioni  che  verranno  assunte

all'unanimita' degli Stati  membri  dell'area  euro.  Agli  eventuali

oneri si provvede con le medesime modalita' di  cui  all'articolo  2,

comma 2 del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia

dello Stato sara' elencata, unitamente alle altre per le quali non e'

previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all'articolo  26

della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  apposito  allegato  dello

stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze

distinto da quello gia'  previsto  dall'articolo  31  della  medesima

legge.         

             

TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

  

                               Art. 18

 

(Partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario e

                            contributivo)

 

1. I Comuni  partecipano  all'attivita'  di  accertamento  fiscale  e

contributivo  secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo,  in

revisione del disposto dell'articolo 44 del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  dell'articolo  1  del

decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1,  consistente,  tra

l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate,  alla  Guardia

di finanza  e  all'INPS,  di  elementi  utili  ad  integrare  i  dati

contenuti nelle dichiarazioni  presentate  dai  contribuenti  per  la

determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:

a) i Comuni con popolazione  superiore  a  cinquemila  abitanti  sono

tenuti ad istituire, laddove  non  vi  abbiano  gia'  provveduto,  il

Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento  per  l'istituzione

del Consiglio tributario e' adottato dal Consiglio Comunale entro  il

termine  di  90  giorni  dall'entrata  in   vigore   della   presente

disposizione;

b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti,  laddove

non abbiano gia' costituito il Consiglio tributario,  sono  tenuti  a

riunirsi  in  consorzio,  ai  sensi  dell'articolo  31  del   decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante  il  Testo  unico  delle

leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,   per   la   successiva

istituzione del  Consiglio  tributario.  A  tale  fine,  la  relativa

convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, e'  adottata  dai

rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il  termine  di

180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. In occasione della loro prima  seduta,  successiva  alla  data  di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i  Consigli   tributari

deliberano in ordine alle forme di collaborazione con  l'Agenzia  del

territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.

600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente:

"L'Agenzia  delle  entrate  mette  a  disposizione  dei   comuni   le

dichiarazioni  di  cui  all'articolo  2  dei  contribuenti  in   essi

residenti;  gli  Uffici  dell'Agenzia  delle  entrate,  prima   della

emissione degli avvisi di accertamento, ai  sensi  dell'articolo  38,

quarto comma e  seguenti,  inviano  una  segnalazione  ai  comuni  di

domicilio fiscale dei soggetti passivi.";

b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le parole da  "Il

comune" a "segnalare" sono sostituite dalle seguenti: "Il  comune  di

domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso

partecipa, segnala", e  il  periodo:  "A  tal  fine  il  comune  puo'

prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati  alle

dichiarazioni gia' trasmessegli in  copia  dall'ufficio  stesso."  e'

abrogato;

c) il quarto comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente:

"Il comune di domicilio fiscale  del  contribuente,  con  riferimento

agli accertamenti di cui al secondo comma,  comunica  entro  sessanta

giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento  in

suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.";

d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 44;

e) l'articolo 45 e' abrogato.

5. All'articolo 1  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per potenziare l'azione

di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in  attuazione  dei

principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa,

la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e  contributivo

e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per

cento delle maggiori somme relative  a  tributi  statali  riscosse  a

titolo  definitivo  nonche'  delle  sanzioni  civili  applicate   sui

maggiori  contributi  riscossi  a  titolo   definitivo,   a   seguito

dell'intervento del comune  che  abbia  contribuito  all'accertamento

stesso.";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con  provvedimento  del

direttore dell'Agenzia delle entrate,  emanato  entro  quarantacinque

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa

con l'INPS e la Conferenza unificata,  sono  stabilite  le  modalita'

tecniche di accesso alle banche dati e  di  trasmissione  ai  comuni,

anche in via telematica, di copia  delle  dichiarazioni  relative  ai

contribuenti in essi residenti, nonche' quelle  della  partecipazione

dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1.

Per le attivita' di  supporto  all'esercizio  di  detta  funzione  di

esclusiva competenza  comunale,  i  comuni  possono  avvalersi  delle

societa' e degli enti partecipati  dai  comuni  stessi  ovvero  degli

affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire

ai comuni l'accesso alle banche  dati  utilizzate.  Con  il  medesimo

provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori materie  per  le

quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale  e  contributivo;

in tale ultimo caso,  il  provvedimento,  adottato  d'intesa  con  il

direttore dell'Agenzia del  territorio  per  i  tributi  di  relativa

competenza,  puo'  prevedere  anche  una  applicazione  graduale   in

relazione ai diversi tributi.";

c) e' abrogato il comma 2-ter.

6. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo,  del  decreto-legge  25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133, le parole "30 per cento" sono  sostituite  dalle

seguenti: "33 per cento";.

7, Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di

concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e

d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato  entro  trenta  giorni

dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono

individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per  cento

e le sanzioni civili spettanti  ai  comuni  che  abbiano  contribuito

all'accertamento,  ai   sensi   dell'articolo   1,   comma   1,   del

decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  nonche'  le   relative

modalita' di attribuzione.

8. Resta fermo il  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle

entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre

2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre

2005, n. 248, quanto alle modalita' tecniche di  accesso  dei  comuni

alle banche dati e alle dichiarazioni  relative  ai  contribuenti  ai

comuni,  nonche'  alle  modalita'  di  partecipazione  degli   stessi

all'accertamento fiscale e contributivo.

9. Gli  importi  che  lo  Stato  riconosce  ai  comuni  a  titolo  di

partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto  delle  somme

spettanti ad altri enti ed alla Unione  Europea.  Sulle  quote  delle

maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle  Regioni  a

statuto ordinario, a  quelle  a  statuto  speciale  e  alle  province

autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti  riconoscere

ai   comuni   le   somme   dovute   a   titolo   di    partecipazione

all'accertamento.

 

 

               

             

  

                               Art. 19

 

                     (Aggiornamento del catasto)

 

1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e' attivata l'"Anagrafe

Immobiliare  Integrata",  costituita  e  gestita   dall'Agenzia   del

Territorio secondo  quanto  disposto  dall'articolo  64  del  decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Anagrafe Immobiliare  Integrata

attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche  dati

disponibili presso l'Agenzia del  Territorio  per  ciascun  immobile,

individuandone il soggetto titolare di diritti reali.

2. In fase di prima applicazione l'accesso  all'Anagrafe  Immobiliare

Integrata e' garantito ai Comuni sulla base di un sistema  di  regole

tecnico-giuridiche emanate  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro

dell'Economia e  delle  Finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali.

3. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare  del  Ministro

dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della

attestazione   integrata   ipotecario-catastale,   prevedendone    le

modalita'  di  erogazione,  gli  effetti,  nonche'   la   progressiva

implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il  predetto

decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della

predetta attestazione.

4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni,  censuaria

e cartografica, del catasto edilizio  urbano,  nonche'  dei  dati  di

superficie delle unita' immobiliari urbane a destinazione  ordinaria,

e'  garantita  ai  Comuni  su  tutto  il  territorio  nazionale,   ad

esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il

Sistema telematico,  il  Portale  per  i  Comuni  ed  il  Sistema  di

interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.

5.  Le  funzioni   catastali   connesse   all'accettazione   e   alla

registrazione degli  atti  di  aggiornamento  sono  svolte  in  forma

partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un

sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi,  emanate  con  decreto

del Ministro dell'Economia e delle  Finanze,  previa  intesa  con  la

Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali.  Le  suddette  regole

tecnico-giuridiche      costituiscono      principi      fondamentali

dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle  Regioni  a

statuto  speciale.  Ove  non  esercitate  dai  Comuni,  le  attivita'

connesse alle predette  funzioni  sono  esercitate  dall'Agenzia  del

Territorio, sulla base del principio di sussidiarieta'.

6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte  dall'Agenzia

del Territorio le funzioni in materia di:

a) individuazione di  metodologie  per  l'esecuzione  di  rilievi  ed

aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e  cartografie

catastali;

b) controllo  della  qualita'  delle  informazioni  catastali  e  dei

processi di aggiornamento degli atti;

c) gestione unitaria e certificata della base dei  dati  catastali  e

dei flussi di aggiornamento delle informazioni di  cui  alla  lettera

b), anche trasmessi con il Modello  unico  digitale  per  l'edilizia,

assicurando il coordinamento operativo per la loro  utilizzazione  ai

fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita'  e

garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;

d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica  di  riferimento

per il Modello unico digitale per l'edilizia;

e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;

f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di  cui  al

comma 5, nonche'  poteri  di  applicazione  delle  relative  sanzioni

determinate  con  decreto  di  natura  regolamentare   del   Ministro

dell'Economia  e  delle  Finanze,  emanato  previa  intesa   con   la

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude  le

operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo  2,  comma  36,

del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  e  successive

modificazioni.

8. Entro il 31 dicembre  2010  i  titolari  di  diritti  reali  sugli

immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati  secondo

le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36,  del  citato

decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in

Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del  1°  gennaio  2007  alla

data  del  31  dicembre  2009,   sono   tenuti   a   procedere   alla

presentazione, ai  fini  fiscali,  della  relativa  dichiarazione  di

aggiornamento catastale. L'Agenzia  del  Territorio,  successivamente

alla registrazione degli  atti  di  aggiornamento  presentati,  rende

disponibili ai  Comuni  le  dichiarazioni  di  accatastamento  per  i

controlli di conformita' urbanistico-edilizia, attraverso il  Portale

per i Comuni.

9. Entro il medesimo termine del  31  dicembre  2010  i  titolari  di

diritti reali  sugli  immobili  oggetto  di  interventi  edilizi  che

abbiano  determinato  una  variazione  di   consistenza   ovvero   di

destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere  alla

presentazione, ai  fini  fiscali,  della  relativa  dichiarazione  di

aggiornamento catastale.

10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili  non  provvedono  a

presentare ai sensi del comma 8  le  dichiarazioni  di  aggiornamento

catastale entro il  termine  del  31  dicembre  2010,  l'Agenzia  del

Territorio, nelle  more  dell'iscrizione  in  catasto  attraverso  la

predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto

ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di  una

rendita presunta, da iscrivere  transitoriamente  in  catasto,  anche

sulla base degli  elementi  tecnici  forniti  dai  Comuni.  Per  tali

operazioni  l'Agenzia  del   Territorio   puo'   stipulare   apposite

convenzioni  con  gli  Organismi  rappresentativi   delle   categorie

professionali.

11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili  non  provvedono  a

presentare ai sensi del comma 9  le  dichiarazioni  di  aggiornamento

catastale entro il  termine  del  31  dicembre  2010,  l'Agenzia  del

Territorio procede agii  accertamenti  di  competenza  anche  con  la

collaborazione  dei  Comuni.  Per  tali  operazioni   l'Agenzia   del

Territorio puo' stipulare  apposite  convenzioni  con  gli  Organismi

rappresentativi delle categorie professionali.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio,  sulla

base    di    nuove     informazioni     connesse     a     verifiche

tecnico-amministrative,  da  telerilevamento  e  da  sopralluogo  sul

terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio,

individuando, in collaborazione con i  Comuni,  ulteriori  fabbricati

che non risultano dichiarati al  Catasto.  In  tal  caso  si  rendono

applicabili le disposizioni di cui al citato articolo  2,  comma  36,

del decreto-legge n. 262 del 2006.  Qualora  i  titolari  di  diritti

reali sugli immobili individuati non  ottemperino  entro  il  termine

previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del  Territorio

procede all'attribuzione della rendita presunta ai  sensi  del  comma

10. Restano fermi  i  poteri  di  controllo  dei  Comuni  in  materia

urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle relative sanzioni.

13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento  della

attivita'  istruttorie  connesse   all'accertamento   catastale,   si

avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli  51  e

52 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.

633.

14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e'  aggiunto

il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le  scritture  private

autenticate  tra  vivi  aventi  ad  oggetto  il   trasferimento,   la

costituzione o lo scioglimento  di  comunione  di  diritti  reali  su

fabbricati gia' esistenti devono contenere, per le unita' immobiliari

urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione  catastale,  il

riferimento   alle   planimetrie   depositate   in   catasto   e   la

dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo

stato di fatto dei dati catastali e delle  planimetrie.  Prima  della

stipula  dei  predetti  atti  il  notaio  individua  gli  intestatari

catastali e verifica  la  loro  conformita'  con  le  risultanze  dei

registri immobiliari ".

15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di

locazione o affitto di beni immobili esistenti sul  territorio  dello

Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite,  deve

contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli  immobili.  La

mancata o errata indicazione dei dati catastali e' considerata  fatto

rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di  registro  ed  e'

punita con la sanzione prevista  dall'articolo  69  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a  decorrere

dal 1° luglio 2010.

 

 

               

             

  

                               Art. 20

 

    (Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni

           all'uso del contante e dei titoli al portatore)

 

1. A  fini  di  adeguamento  alle  disposizioni  adottate  in  ambito

comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema

finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'

criminose e di finanziamento del terrorismo, le  limitazioni  all'uso

del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi

1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,

sono adeguate all'importo di euro cinquemila.

2. In ragione  di  quanto  disposto  dal  comma  1,  ed  al  fine  di

rafforzarne l'efficacia, al decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.

231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: "30  giugno  2009"  sono

sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011";

b) all'articolo 58, dopo il comma 7 e' aggiunto  il  seguente  comma:

"Per  le  violazioni  previste  dai  precedenti  commi,  la  sanzione

amministrativa pecuniaria non  puo'  comunque  essere  inferiore  nel

minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma

1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro  la  sanzione

minima e' aumentata di cinque volte. Per  le  violazioni  di  cui  ai

commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila  euro

le sanzioni  minima  e  massima  sono  aumentate  del  cinquanta  per

cento.".

 

 

               

             

  

                               Art. 21

 

       (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)

 

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono

individuate  modalita'  e  termini,  tali  da  limitare  al   massimo

l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione  telematica  delle

operazioni rilevanti ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  di

importo  non  inferiore  a  euro  tremila.  Per   l'omissione   delle

comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o

non veritieri si applica la  sanzione  di  cui  all'articolo  11  del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

 

               

             

  

                               Art. 22

 

             (Aggiornamento dell'accertamento sintetico)

 

1.  Al  fine  di  adeguare  l'accertamento  sintetico   al   contesto

socio-economico, mutato nel corso  dell'ultimo  decennio,  rendendolo

piu' efficiente e dotandolo di garanzie per  il  contribuente,  anche

mediante  il  contraddittorio,  all'articolo  38  del   decreto   del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  con  effetto

per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali  il  termine  di

dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di  entrata  in  vigore

del presente decreto,  i  commi  quarto,  quinto,  sesto,  settimo  e

ottavo, sono sostituiti dai seguenti:

"L'ufficio, indipendentemente dalle  disposizioni  recate  dai  commi

precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente

il reddito complessivo del contribuente sulla  base  delle  spese  di

qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva  la

prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con  redditi  diversi

da quelli posseduti nello stesso periodo  d'imposta,  o  con  redditi

esenti o soggetti a ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o,

comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La  determinazione  sintetica  puo'  essere  altresi'   fondata   sul

contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita'  contributiva

individuato  mediante  l'analisi   di   campioni   significativi   di

contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare  e

dell'area territoriale di appartenenza,  con  decreto  del  Ministero

dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale

con periodicita' biennale.  In  tale  caso  e'  fatta  salva  per  il

contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

La  determinazione  sintetica  del  reddito  complessivo  di  cui  ai

precedenti commi e' ammessa a condizione che il  reddito  complessivo

accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

L'ufficio che  procede  alla  determinazione  sintetica  del  reddito

complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a  comparire  di

persona o per mezzo di rappresentanti  per  fornire  dati  e  notizie

rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il

procedimento di accertamento con adesione ai  sensi  dell'articolo  5

del  decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218.  Dal   reddito

complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i  soli  oneri

previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri  sostenuti

dal contribuente, le detrazioni  dall'imposta  lorda  previste  dalla

legge.".

 

 

               

             

  

                               Art. 23

 

        (Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi")

 

1. Le imprese che cessano l'attivita' entro un  anno  dalla  data  di

inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione  delle

posizioni da sottoporre  a  controllo  da  parte  dell'Agenzia  delle

entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da  assicurare

una vigilanza sistematica sulle situazioni  a  specifico  rischio  di

evasione e frode fiscale e contributiva.

 

 

               

             

  

                               Art. 24

 

    (Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica")

 

1. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate

e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica,

basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano

dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati

ad amministratori e soci, per piu' di un periodo d'imposta.

2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei  confronti  dei  contribuenti

non soggetti agli studi di settore ne' a tutoraggio, l'Agenzia  delle

entrate e la  Guardia  di  finanza  realizzano  coordinati  piani  di

intervento annuali elaborati sulla  base  di  analisi  di  rischio  a

livello locale che  riguardino  almeno  un  quinto  della  platea  di

riferimento.

 

 

               

             

  

                               Art. 25

 

                      (Contrasto di interessi)

 

1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste  Italiane  SPA

operano  una  ritenuta  del  10  per  cento  a  titolo   di   acconto

dell'imposta sul reddito  dovuta  dai  beneficiari,  con  obbligo  di

rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi  ai  bonifici

disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i

quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le

modalita' di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio

2007, n. 241. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle

entrate  sono  individuate  le  tipologie  di  pagamenti  nonche'  le

modalita'   di   esecuzione   degli   adempimenti    relativi    alla

certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

 

 

               

             

  

                               Art. 26

 

                  (Adeguamento alle direttive OCSE

      in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento)

 

1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla  Organizzazione

per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico   in   materia   di

documentazione  dei  prezzi  di  trasferimento  ed  ai  principi   di

collaborazione  tra  contribuenti  ed  amministrazione   finanziaria,

all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo

il comma 2-bis, e' inserito il seguente: "2-ter In caso di  rettifica

del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati  nell'ambito

delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da  cui  derivi

una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui

al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso,  ispezione

o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni

all'Amministrazione  finanziaria  la   documentazione   indicata   in

apposito  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate

idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore  normale

dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la

documentazione  prevista  dal  provvedimento  di   cui   al   periodo

precedente, deve  darne  apposita  comunicazione  all'Amministrazione

finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza

di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.".

2. Ai fini dell'immediata operativita' delle disposizioni di  cui  al

comma il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  deve

essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore

della legge di conversione del  presente  decreto.  La  comunicazione

concernente periodi d'imposta anteriori a quello in corso  alla  data

di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge,  deve  essere   comunque

effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento

del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

 

               

             

  

                               Art. 27

 

(Adeguamento  alla  normativa  europea  in  materia   di   operazioni

                          intracomunitarie

                 ai fini del contrasto delle frodi)

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 2,  dopo  la  lettera  e)  e'  inserita  la

seguente: "e-bis) per i soggetti che intendono effettuare  operazioni

intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II  del  decreto-legge  30

agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29

ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette operazioni;

b) all'articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma

2, lettera e bis) entro trenta  giorni  dalla  data  di  attribuzione

della partita IVA, l'Ufficio puo' emettere provvedimento  di  diniego

dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al  Titolo  II,

Capo H del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. "

"7-ter. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate

sono stabilite le modalita' di diniego o  revoca  dell'autorizzazione

di cui al comma 7-bis.";

c) all'articolo 35, dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente:

"15-quater.   Ai   fini   del   contrasto   alle    frodi    sull'IVA

intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle

entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' di  inclusione  delle

partite IVA nella banca dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano

operazioni  intracomunitarie,   ai   sensi   dell'articolo   22   del

Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.".

 

 

               

             

  

                               Art. 28

 

  (Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate

              per contrastare la microevasione diffusa)

 

1.  Al  fine   di   contrastare   l'inadempimento   dell'obbligo   di

presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia delle Entrate

esegue specifici controlli sulle posizioni dei soggetti che risultano

aver percepito e non  dichiarato  redditi  di  lavoro  dipendente  ed

assimilati sui  quali,  in  base  ai  flussi  informativi  dell'INPS,

risultano  versati  i  contributi  previdenziali  e   non   risultano

effettuate le previste ritenute.

2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attivita' di  controllo  e  di

accertamento   realizzabili   con   modalita'   automatizzate    sono

incrementate e rese piu' efficaci attribuendone la  effettuazione  ad

apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza  su

tutto  o  parte  del  territorio  nazionale,   individuate   con   il

regolamento di amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui

all'articolo 71, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300.

Conseguentemente, all'articolo  4  ed  all'articolo  10  del  decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  dopo  le  parole  "centro  di

servizio"  sono  aggiunte  le  seguenti:   "o   altre   articolazioni

dell'Agenzia delle entrate, con  competenza  su  tutto  o  parte  del

territorio   nazionale,   individuate   con   il    regolamento    di

amministrazione di cui all'articolo 71  del  decreto  legislativo  30

luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista  a

legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione,  senza  oneri

aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia.".

 

 

               

             

  

                               Art. 29

 

        (Concentrazione della riscossione nell'accertamento)

 

1. Le attivita' di riscossione  relative  agli  atti  indicati  nella

seguente lettera a)  notificati  a  partire  dal  1°  luglio  2011  e

relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007

e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini

delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore  aggiunto  ed  il

connesso  provvedimento  di  irrogazione   delle   sanzioni,   devono

contenere anche l'intimazione  ad  adempiere,  entro  il  termine  di

presentazione del ricorso, all'obbligo  di  pagamento  degli  importi

negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del

ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti  dall'articolo

15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.

602. L'intimazione ad adempiere al pagamento  e'  altresi'  contenuta

nei successivi atti da notificare al contribuente  ,  anche  mediante

raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui  siano

rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di  accertamento

ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore  aggiunto

ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche  ai

sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19  giugno

1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto  legislativo  31  dicembre

1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18  dicembre

1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento  delle  somme  dovute

deve  avvenire  entro   sessanta   giorni   dal   ricevimento   della

raccomandata;

b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi all'atto della

notifica e devono espressamente recare  l'avvertimento  che,  decorsi

trenta giorni dal termine ultimo per  il  pagamento,  la  riscossione

delle somme richieste, in deroga  alle  disposizioni  in  materia  di

iscrizione  a  ruolo,  e'  affidata  in  carico  agli  agenti   della

riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con  le  modalita'

determinate  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   delle

entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;

c) in presenza di  fondato  pericolo  per  il  positivo  esito  della

riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui

alla lettera a), la riscossione delle somme  in  essi  indicate,  nel

loro ammontare integrale comprensivo di interessi  e  sanzioni,  puo'

essere affidata in carico agli agenti della riscossione  anche  prima

dei termini previsti alle lettere a) e b);

d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi

elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate  fornisce,

anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli  elementi

utili ai fini del  potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,

acquisiti anche in fase di accertamento;

e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui

alla lettera a) e senza la  preventiva  notifica  della  cartella  di

pagamento,  procede  ad  espropriazione  forzata  con  i  poteri,  le

facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano

la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno  dalla  notifica  degli

atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e'  preceduta

dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo  50  del  decreto  del

Presidente   della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.    602.

L'espropriazione forzata,  in  ogni  caso,  e'  avviata,  a  pena  di

decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a  quello

in cui l'accertamento e' divenuto definitivo;

f) a partire dal primo giorno successivo al  termine  ultimo  per  la

presentazione del ricorso, le somme richieste con  gli  atti  di  cui

alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella  misura

indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno  successivo

alla  notifica  degli  atti  stessi;  all'agente  della   riscossione

spettano l'aggio, interamente a carico del debitore,  e  il  rimborso

delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo

17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

g) ai fini della procedura di riscossione  contemplata  dal  presente

comma, i riferimenti contenuti in  norme  vigenti  al  ruolo  e  alla

cartella di pagamento si  intendono  effettuati  agli  atti  indicati

nella lettera a) ed i riferimenti alle  somme  iscritte  a  ruolo  si

intendono  effettuati  alle  somme   affidate   agli   agenti   della

riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la  dilazione

del pagamento prevista dall'articolo  19  dello  stesso  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  puo'  essere

concessa  solo  dopo  l'affidamento  del  carico   all'agente   della

riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera

a)  si  applica  l'articolo  39  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

h) in considerazione della necessita' di razionalizzare e velocizzare

tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero  di

efficienza di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con

uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  in  deroga  alle  nonne

vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate  a  razionalizzare,

progressivamente, coerentemente con  le  norme  di  cui  al  presente

comma, le procedure di riscossione  coattiva  delle  somme  dovute  a

seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e accertamento  sia

ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che  ai  fini

degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate  e  delle

altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo  le  parole  "con  riguardo  ali'imposta  sul

valore aggiunto" sono inserite le seguenti: "ed alle ritenute operate

e non versate".

b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai seguenti: "La

proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione  di

cui all'articolo 161, e' depositata presso gli  uffici  indicati  nel

secondo comma, che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione

ivi previste. Alla  proposta  di  transazione  deve  altresi'  essere

allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o  dal  suo

legale rappresentante ai sensi  dell'articolo  47  dei'  decreto  del

Presidente  deila  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  la

documentazione di cui al periodo che precede  rappresenta  fedelmente

ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo

alle poste attive del patrimonio.";

c) dopo il sesto comma  e'  aggiunto  il  seguente:  "La  transazione

fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di  cui

all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue

integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti

dovuti alle  Agenzie  fiscali  ed  agli  enti  gestori  di  forme  di

previdenza e assistenza obbligatorie.".

3. All'articolo 87 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente :

"2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di

concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del  Regio  decreto  16

marzo 1942, n. 267, la  trasmette  senza  ritardo  all'Agenzia  delle

entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del

decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,   e   la   approva,

espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a

formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.".

4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.  74,  e'

sostituito dal seguente:

"Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro  anni  chiunque,

al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore

aggiunto ovvero di interessi o  sanzioni  amministrative  relativi  a

dette  imposte   di   ammontare   complessivo   superiore   ad   euro

cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri  atti  fraudolenti

sui propri o su altrui beni idonei a rendere  in  tutto  o  in  parte

inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle

imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro  duecentomila  si

applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro  anni  chiunque,

al fine di ottenere per se' o per altri  un  pagamento  parziale  dei

tributi e relativi accessori, indica nella documentazione  presentata

ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un

ammontare inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi

per un ammontare complessivo  superiore  ad  euro  cinquantamila.  Se

l'ammontare di  cui  al  periodo  precedente  e'  superiore  ad  euro

duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.".

5. All'articolo 27, comma 7,  primo  periodo,  del  decreto-legge  29

novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla  legge  28

gennaio 2009, n. 2, le parole: "In relazione agli importi iscritti  a

ruolo in base ai provvedimenti  indicati  al  comma  6  del  presente

articolo, le misure cautelari" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Le

misure cautelari, che, in base al processo verbale di  constatazione,

al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi,  al

provvedimento  di  irrogazione  della  sanzione  oppure  all'atto  di

contestazione, sono".

6. In caso di  fallimento,  il  curatore,  entro  i  quindici  giorni

successivi  all'accettazione  a  norma  dell'articolo  29  del  Regio

Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9  del

decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,  i  dati  necessari  ai  fini

dell'eventuale insinuazione al passivo della  procedura  concorsuale.

Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono  raddoppiate  le

sanzioni applicabili.

7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole "alla quale

il pubblico ufficiale appartiene" sono aggiunte le seguenti: "nonche'

il pagamento o il rimborso di tributi". Con riguardo alle valutazioni

di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del  contesto

mediante  gli  istituti  previsti  dall'articolo  182-ter  del  Regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267,  dal  decreto  legislativo  19  giugno

1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31  dicembre

1992, n. 546, la responsabilita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,

della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata alle ipotesi di dolo.

 

 

               

             

  

                               Art. 30

 

        (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS)

 

1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2011,  l'attivita'  di  riscossione

relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute  all'Inps,

anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata  mediante

la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita'  il  codice

fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di  riferimento

del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti

tra quota capitale e sanzioni l'agente della  riscossione  competente

in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe  tributaria  alla

data di formazione dell'avviso. L'avviso,  per  i  crediti  accertati

dagli uffici, dovra' altresi' contenere  l'intimazione  ad  adempiere

l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati  entro  il

termine di 90 giorni dalla notifica  nonche'  l'indicazione  che,  in

mancanza del  pagamento,  l'agente  della  riscossione  indicato  nel

medesimo avviso  procedera'  ad  esecuzione  forzata.  L'avviso  deve

essere  sottoscritto,   anche   mediante   firma   elettronica,   dal

responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.

3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli  elementi  di  cui  al

comma  2,  relativo  alle  somme  dovute  a  titolo   di   contributi

previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili

o periodiche sia stato omesso in tutto  o  in  parte,  e'  consegnato

all'agente della riscossione che provvedera' al recupero nei  termini

fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso

al contribuente.

4. L'avviso di addebito e'  notificato  in  via  prioritaria  tramite

posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli  elenchi

previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra  comune

e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della  polizia  municipale.

La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata

con avviso di ricevimento.

5. L'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene consegnato,  in  deroga  alle

disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.

46,  agli  agenti  della  riscossione  con  le  modalita'   stabilite

dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi

elementi, l'Inps  fornisce,  anche  su  richiesta  dell'agente  della

riscossione, tutti  gli  elementi,  utili  a  migliorare  l'efficacia

dell'azione di recupero.

7. Per i crediti accertati dagli uffici, il  debitore  puo'  proporre

ricorso amministrativo avverso l'atto  di  accertamento  nei  termini

previsti  dalla  normativa  vigente,   in   relazione   alla   natura

dell'obbligo contributivo, e  comunque  non  oltre  90  giorni  dalla

notifica dell'avviso di addebito. Il ricorso,  presentato  all'organo

amministrativo competente a decidere sulle  singole  materie,  dovra'

obbligatoriamente essere trasmesso anche all'Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale che provvedera' a consegnare l'avviso di  addebito

all'agente della riscossione  dopo  la  decisione  di  reiezione  del

competente organo amministrativo, nei termini  fissati  al  comma  5,

qualora entro 5 giorni dalla notifica della decisione stessa non  sia

data dimostrazione dell'avvenuto pagamento  delle  somme  dovute.  In

ogni caso il titolo dovra' essere consegnato all'agente non  oltre  i

termini  previsti  per  l'avvio  della  procedura  di  espropriazione

forzata.

8.  La  comunicazione  di  accoglimento  parziale  del  ricorso,  che

comporta la rideterminazione degli importi addebitati con  il  titolo

di cui al comma  1,  contiene  l'indicazione  delle  somme  dovute  e

l'intimazione al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. In caso  di

mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nel termine  assegnato,

il titolo sara' consegnato all'agente della riscossione  nei  termini

fissati al comma 5. In ogni caso il titolo dovra'  essere  consegnato

all'agente non oltre i termini previsti per l'avvio  della  procedura

di espropriazione forzata.

9. In caso di  revisione  in  autotutela  dell'atto  di  accertamento

l'avviso di addebito cessa di avere validita' e l'Istituto  Nazionale

della Previdenza Sociale provvedera'  a  notificare  al  debitore  un

nuovo  avviso  di  addebito,  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  per

l'eventuale somma ancora dovuta.

10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999,

n. 46, e' abrogato.

11. Decorso il termine di 90 giorni  senza  che  sia  stato  proposto

ricorso, in assenza di  pagamento,  l'agente  della  riscossione  nei

successivi trenta giorni e, sulla base del titolo esecutivo di cui al

comma 1 e senza la preventiva notifica della cartella  di  pagamento,

procede ad espropriazione  forzata  ai  sensi  dell'articolo  49  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.

Decorso  un  anno  dalla  notifica   dell'avviso   di   accertamento,

l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica  dell'avviso  di

cui all'articolo 50,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.  L'espropriazione  forzata  in

ogni caso e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31  dicembre  del

secondo anno successivo a quello in cui  l'accertamento  e'  divenuto

definitivo e, in caso di riscossione frazionata, anche in pendenza di

giudizio, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo  a  quello

entro il quale deve essere effettuato il pagamento.

12.  Nei  casi  previsti  dal  comma  3  l'agente  della  riscossione

procedera' all'espropriazione forzata trascorsi 30 giorni dalla  data

della consegna del titolo esecutivo da parte dell'Istituto  Nazionale

della Previdenza Sociale.

13. In caso di mancato o ritardato pagamento  delle  somme  richieste

con l'avviso di cui ai commi 2 e 3 le sanzioni e le somme  aggiuntive

dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano,  fino

alla  data  del  pagamento.  All'agente  della  riscossione  spettano

l'aggio, interamente a carico del  debitore,  ed  il  rimborso  delle

spese relative alle procedure esecutive,  previste  dall'articolo  17

del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

14. Ai fini  della  procedura  di  riscossione  di  cui  al  presente

articolo, i riferimenti  contenuti  in  norme  vigenti  al  ruolo  si

intendono effettuati ai  fini  del  recupero  delle  somme  dovute  a

qualunque titolo all'INPS al titolo  esecutivo  emesso  dallo  stesso

Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione

ad adempiere l'obbligo di pagamento.

15. I rapporti con gli  agenti  della  riscossione  continueranno  ad

essere regolati secondo le disposizioni vigenti.

 

 

               

             

  

                               Art. 31

 

(Preclusione alla autocompensazione in presenza di  debito  su  ruoli

                             definitivi)

 

1. A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei  crediti  di

cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio  1997,

n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza

dell'importo dei debiti, di ammontare  superiore  a  millecinquecento

euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi  accessori,  e

per  i  quali  e'  scaduto  il  termine  di  pagamento.  In  caso  di

inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si  applica  la

sanzione pari  al  cinquanta  per  cento  dell'importo  indebitamente

compensato. E' comunque ammesso il pagamento, anche  parziale,  delle

somme iscritte a ruolo per  imposte  erariali  e  relativi  accessori

mediante la compensazione dei crediti relativi alle  stesse  imposte,

con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia  e

delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del

presente  decreto.   Nell'ambito   delle   attivita'   di   controllo

dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza  e'  assicurata

la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente  comma

anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1°  gennaio

2011 le disposizioni di  cui  all'articolo  28-ter  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  non  operano

per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.

2. In relazione alle disposizioni di cui  al  presente  articolo,  le

dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni  contabili,

restituzioni  e  rimborsi  d'imposte"   della   missione   "Politiche

economico-finanziarie e di bilancio" dello stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2010,

sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni

di euro per l'anno 2012 e  di  1.900  milioni  di  euro  a  decorrere

dall'anno 2013.

 

 

               

             

  

                               Art. 32

 

(Riorganizzazione della  disciplina  fiscale  dei  fondi  immobiliari

                               chiusi)

 

1. A seguito dei controlli effettuati dall'Autorita' di vigilanza, al

decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  (Testo  unico  delle

disposizioni  in  materia  di  intermediazione   finanziaria),   sono

apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, la lett. j) e' sostituita dalla seguente:

"j) 'fondo comune di investimento': il patrimonio autonomo  raccolto,

mediante una o  piu'  emissione  di  quote,  tra  una  pluralita'  di

investitori con la finalita' di investire lo stesso sulla base di una

predeterminata  politica  di  investimento;  suddiviso  in  quote  di

pertinenza di una  pluralita'  di  partecipanti;  gestito  in  monte,

nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi;";

b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: "nonche' da  ogni  altro

patrimonio  gestito  dalla  medesima  societa'",  sono  inserite   le

seguenti: "; delle obbligazioni contratte per  suo  conto,  il  fondo

comune  di  investimento  risponde  esclusivamente  con  il   proprio

patrimonio.";

c)  all'articolo  37,  comma  2,  lettera  b-bis),  dopo  le  parole:

"all'esperienza professionale degli investitori;"  sono  inserite  le

seguenti: "a tali fondi non si applicano gli articoli  36,  comma  3,

ultimo periodo, e comma 7, e l'articolo 39, comma 3."

2.  Il  Ministro  dell'Economia  e  delle  finanze  emana,  ai  sensi

dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  le

disposizioni di attuazione del comma 1 entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le societa' di gestione del risparmio che  hanno  istituito  fondi

comuni d'investimento immobiliare che, alla data di entrata in vigore

del presente decreto, sono privi dei requisiti indicati nell'articolo

1, comma 1, lettera j) del predetto decreto  legislativo  n.  58  del

1998,  come  modificata  dal  comma  1,  lettera  a),   adottano   le

conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di

emanazione del decreto di cui al comma 2.

4. In sede di adozione delle delibere di adeguamento, la societa'  di

gestione del risparmio preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle

imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento della media dei

valori netti del fondo risultanti dai  prospetti  semestrali  redatti

nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009. L'imposta e'  versata  dalla

societa' di gestione del risparmio nella  misura  del  40  per  cento

entro il 31 marzo 2011 e la  restante  parte  in  due  rate  di  pari

importo da versarsi, la prima entro il 31 marzo  2012  e  la  seconda

entro il 31 marzo 2013.

5. Le societa' di gestione del risparmio che non  intendono  adottare

le delibere di adeguamento previste dal  comma  3  deliberano,  entro

trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2,

la liquidazione del fondo comune d'investimento  in  deroga  ad  ogni

diversa disposizione contenuta nel decreto  legislativo  24  febbraio

1998, n. 58 e nelle disposizioni attuative.  In  tal  caso  l'imposta

sostitutiva di cui al comma 4 e' dovuta  con  l'aliquota  del  7  per

cento, secondo modalita' e termini ivi stabiliti.

6. Per l'accertamento delle modalita' di determinazione e  versamento

dell'imposta di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni

del  titolo  IV  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600.

7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.

351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.

410, e' abrogato.

8.  Sono  abrogati  i  commi  da  17  a  20  dell'articolo   82   del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

9. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da

emanare entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto  di  cui

al  comma  2,  sono  definite  le  modalita'  di   attuazione   delle

disposizioni contenute nei commi 4 e 5.

 

 

               

             

  

                               Art. 33

 

               (Stock options ed emolumenti variabili)

 

1. In dipendenza  delle  decisioni  assunte  in  sede  di  G20  e  in

considerazione  degli  effetti  economici  potenzialmente  distorsivi

propri delle forme di remunerazione operate sotto forma  di  bonus  e

stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono  il  triplo

della parte fissa della retribuzione, attribuiti  ai  dipendenti  che

rivestono la qualifica di dirigenti nel settore  finanziario  nonche'

ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata  e  continuativa

nello stesso settore e' applicata una aliquota addizionale del 10 per

cento.

2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta al momento  di

erogazione  dei  suddetti  emolumenti  e,  per   l'accertamento,   la

riscossione, le sanzioni e  il  contenzioso,  e'  disciplinata  dalle

ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.

 

 

               

             

  

                               Art. 34

 

   (Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale

        per l'apertura di rapporti con operatori finanziari)

 

1. All'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  primo  comma,  dopo  la  lettera  g-quater),  e'  aggiunta  la

seguente: "g-quinquies) atti o negozi delle societa' e degli enti  di

cui  all'articolo  32,  primo  comma,  numero  7),  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, conclusi con i

clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti,

riguardanti  l'apertura  o  la   chiusura   di   qualsiasi   rapporto

continuativo.";

b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole  "in  luogo  del

quale va  indicato  il  domicilio  o  sede  legale  all'estero"  sono

aggiunte le seguenti: ", salvo per gli atti  o  negozi  di  cui  alla

lettera g-quinquies).".

 

 

               

             

  

                               Art. 35

 

                (Razionalizzazione dell'accertamento

 nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale)

 

1. Dopo l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica del

29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:

"Articolo 40-bis. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti

al consolidato nazionale

1. Ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  societa',  il  controllo

delle dichiarazioni proprie presentate dalle societa'  consolidate  e

dalla  consolidante  nonche'   le   relative   rettifiche,   spettano

all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui e'

stata presentata la dichiarazione.

2. Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun  soggetto

che  partecipa  al  consolidato  sono  effettuate  con  unico   atto,

notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con  il  quale

e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita  al

reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La

societa' consolidata e la consolidante sono litisconsorti  necessari.

Il  pagamento  delle  somme  scaturenti  dall'atto   unico   estingue

l'obbligazione  sia  se  effettuato  dalla  consolidata   che   dalla

consolidante.

3. La consolidante ha facolta' di chiedere  che  siano  computate  in

diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui

al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino

a concorrenza del loro importo. A  tal  fine,  la  consolidante  deve

presentare un'apposita istanza,  all'ufficio  competente  a  emettere

l'atto di cui al comma  2,  entro  il  termine  di  proposizione  del

ricorso. In tale caso il  termine  per  l'impugnazione  dell'atto  e'

sospeso, sia per la consolidata  che  per  la  consolidante,  per  un

periodo  di  sessanta  giorni.   L'ufficio   procede   al   ricalcolo

dell'eventuale maggiore  imposta  dovuta,  degli  interessi  e  delle

sanzioni correlate, e  comunica  l'esito  alla  consolidata  ed  alla

consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Le attivita' di controllo  della  dichiarazione  dei  redditi  del

consolidato e le relative rettifiche diverse  da  quelle  di  cui  al

comma 2,  sono  attribuite  all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate

competente nei confronti della societa' consolidante alla data in cui

e' stata presentata la dichiarazione.

5. Fino alla scadenza del  termine  stabilito  nell'articolo  43  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e

successive  modificazioni,  l'accertamento  del  reddito  complessivo

globale puo' essere integrato o modificato in  aumento,  mediante  la

notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti  dei  controlli  di

cui ai precedenti commi.".

2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,

e'  inserito  il  seguente:  "Art.  9-bis  –  Soggetti  aderenti   al

consoiidato nazionale

1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto  le

rettifiche previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  partecipano

sia la consolidante che la consolidata interessata dalle  rettifiche,

innanzi all'ufficio competente di cui al  primo  comma  dell'articolo

40-bis stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da  una  sola

di esse, si perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo  9

del presente decreto siano posti in essere anche da parte di uno solo

dei predetti soggetti.

2. La consolidante ha facolta' di chiedere  che  siano  computate  in

diminuzione  dei  maggiori  imponibili  le  perdite  di  periodo  del

consolidato non utilizzate, fino  a  concorrenza  del  loro  importo.

Nell'ipotesi di adesione all'invito, ai sensi dell'articolo 5,  comma

1-bis, del presente decreto, alla  comunicazione  ivi  prevista  deve

essere allegata l'istanza prevista dal comma 3  dell'articolo  40-bis

del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.

600; in tal caso, il versamento  delle  somme  dovute  dovra'  essere

effettuato entro il quindicesimo giorno  successivo  all'accoglimento

dell'istanza  da  parte  dell'ufficio  competente,  comunicato   alla

consolidata  ed  alla  consolidante,  entro  sessanta  giorni   dalla

presentazione dell'istanza. L'istanza per lo scomputo  delle  perdite

di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis citato deve essere  presentata

unitamente alla comunicazione di adesione di cui  all'articolo  5-bis

del  presente  decreto;  l'ufficio  competente   emette   l'atto   di

definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile".

3. Con provvedimento del Direttore  dell'agenzia  delle  entrate,  da

emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i contenuti

e le modalita' di  presentazione  dell'istanza  di  cui  al  comma  3

dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica  del  29

settembre 1973, n. 600, nonche' le conseguenti attivita' dell'ufficio

competente. Gli articoli 9,  comma  2,  secondo  periodo,  e  17  del

decreto ministeriale 9 giugno 2004, sono abrogati.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1°

gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla

predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo  43

del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.

600.

 

 

               

             

  

                               Art. 36

 

                      (Disposizioni antifrode)

 

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Sulla base delle  decisioni  assunte  dal  GAFI,  dai  gruppi

regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonche'  delle

informazioni risultanti  dai  rapporti  di  valutazione  dei  sistemi

nazionali di prevenzione del  riciclaggio  e  del  finanziamento  del

terrorismo  e  delle  difficolta'  riscontrate   nello   scambio   di

informazioni   e   nella   cooperazione   bilaterale,   il   Ministro

dell'economia e  delle  finanze,  con  proprio  decreto,  sentito  il

Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista  di  Paesi  in

ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del  terrorismo

ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in

materia fiscale.

7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli

articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11,  12,  13  e

14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall'instaurare un

rapporto   continuativo,   eseguire    operazioni    o    prestazioni

professionali ovvero pongono fine al  rapporto  continuativo  o  alla

prestazione professionale gia' in essere di cui siano direttamente  o

indirettamente parte societa' fiduciarie, trust, societa'  anonime  o

controllate attraverso azioni al  portatore  aventi  sede  nei  Paesi

individuati dal  decreto  di  cui  al  comma  Ibis.  Tali  misure  si

applicano anche nei  confronti  delle  ulteriori  entita'  giuridiche

altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di  cui

non e' possibile identificare il  titolare  effettivo  e  verificarne

l'identita'.

7-quater. Con il decreto di cui al  comma  7-bis  sono  stabilite  le

modalita' applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma

7-ter.";

b) all'articolo 41, comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo:  "E'  un  elemento  di  sospetto  il  ricorso  frequente   o

ingiustificato a operazioni in contante, anche se non  in  violazione

dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il  prelievo  o

il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari

o superiore a 15.000 euro.";

e) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis,  e'  inserito  il  seguente:

"1-ter. Alla violazione della disposizione di  cui  all'articolo  28,

comma 9, di importo fino ad  euro  50.000  si  applica  una  sanzione

amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro,  mentre  per  quelle  di

importo  superiore  a   50.000   euro   si   applica   una   sanzione

amministrativa  pecuniaria  dal  10  per  cento  al  40   per   cento

dell'importo   dell'operazione.   Nel   caso   in    cui    l'importo

dell'operazione non sia determinato o  determinabile  si  applica  la

sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.".

 

 

               

             

  

                               Art. 37

 

                   (Disposizioni antiriciclaggio)

 

1. Gli operatori economici aventi  sede,  residenza  o  domicilio  in

paesi cosi' detti black list di cui al  decreto  del  Ministro  delle

Finanze 4 maggio 1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n.  107,  e  al  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  23  novembre

2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di  cui  al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche  e

integrazioni,  previa   autorizzazione   rilasciata   dal   Ministero

dell'economia e delle finanze, secondo  le  modalita'  stabilite  con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare  entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.

Il  rilascio  di  tale  autorizzazione  e'  subordinato  alla  previa

individuazione dell'operatore economico,  individuale  o  collettivo,

mediante la comunicazione dei dati  che  identificano  gli  effettivi

titolari delle partecipazioni societarie, anche  per  il  tramite  di

societa' controllanti e per il tramite di societa'  fiduciarie;  alla

identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo  degli

amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilita' previsti

dalla normativa italiana. La presente disposizione si  applica  anche

in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che  consentano

la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione  dei  contratti

di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni  di

parita' e reciprocita'.

2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  puo'  escludere  con

proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma

1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di

attivita' svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine

di  prevenire  fenomeni  a  particolare  rischio  di  frode  fiscale,

l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a paesi  cosi'  detti  non

black list nonche' a specifici settori di attivita' e  a  particolari

tipologie di soggetti.

 

 

               

             

  

                               Art. 38

 

             (Altre disposizioni in materia tributaria)

 

1. Gli enti  che  erogano  prestazioni  sociali  agevolate,  comprese

quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo  studio

universitario,  a  seguito  di  presentazione   della   dichiarazione

sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31

marzo  1998,  n.  109,  comunicano   all'Istituto   nazionale   della

previdenza sociale, nel rispetto delle  disposizioni  del  codice  in

materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei  termini  e  con  modalita'

telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base  di  direttive

del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  i  dati  dei

soggetti  che  hanno  beneficiato  delle  prestazioni  agevolate.  Le

informazioni raccolte  sono  trasmesse  in  forma  anonima  anche  al

Ministero  del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   ai   fini

dell'alimentazione del Sistema informativo dei  servizi  sociali,  di

cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto  nazionale  della

previdenza sociale e l'Agenzia  delle  entrate,  nel  rispetto  delle

disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  personali,

di  cui  al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   sono

disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche  per  lo

scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti  che

in ragione del  maggior  reddito  accertato  in  via  definitiva  non

avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore  delle

prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.

3. Fermo  restando  la  restituzione  del  vantaggio  conseguito  per

effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei

confronti dei soggetti che in ragione del maggior  reddito  accertato

hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate  di

cui al comma 1 si applica  la  sanzione  da  500  a  5.000  euro.  La

sanzione e'  irrogata  dall'INPS,  avvalendosi  dei  poteri  e  delle

modalita'  vigenti.  Ai  fini  della   restituzione   del   vantaggio

indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli  accertamenti

agli enti che sulla base  delle  comunicazioni  di  cui  al  comma  1

risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti  emersi.  Le

medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si

accerti sulla base  dello  scambio  di  informazioni  tra  l'Istituto

nazionale della previdenza sociale  e  l'Agenzia  delle  entrate  una

discordanza tra il  reddito  dichiarato  ai  fini  fiscali  e  quello

indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo  4

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione  di

tale discordanza il soggetto abbia  avuto  accesso  alle  prestazioni

agevolate di cui al comma 1.

4. Al fine di razionalizzare le  modalita'  di  notifica  in  materia

fiscale sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 60, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo  comma,  lettera  a),  le  parole  "delle  imposte"  sono

soppresse;

2) al primo comma, lettera d), le parole "dalla dichiarazione annuale

ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio

imposte" sono sostituite dalle seguenti: "da  apposita  comunicazione

effettuata al competente  ufficio",  e  dopo  le  parole  "avviso  di

ricevimento", sono inserite le seguenti: "ovvero  in  via  telematica

con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia

delle entrate";

3) al secondo comma, le parole "non  risultante  dalla  dichiarazione

annuale" sono soppresse;

4) al terzo comma, le  parole  "non  risultanti  dalla  dichiarazione

annuale" sono soppresse e le parole "della  comunicazione  prescritta

nel secondo comma dell'articolo 36" sono sostituite  dalle  seguenti:

"della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del  decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  ovvero  del

modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di  codice

fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla

presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.";

b) all'articolo 26 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' inserito il  seguente:

"La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,  n.

68, a mezzo posta elettronica certificata,  all'indirizzo  risultante

dagli elenchi a tal fine previsti  dalla  legge.  Tali  elenchi  sono

consultabili,  anche  in   via   telematica,   dagli   agenti   della

riscossione.  Non  si  applica  l'articolo  149-bis  del  codice   di

procedura civile.".

5. Al fine di  potenziare  ed  estendere  i  servizi  telematici,  il

Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche'

gli enti previdenziali,  assistenziali  e  assicurativi,  con  propri

provvedimenti possono definire termini  e  modalita'  per  l'utilizzo

esclusivo  dei  propri  servizi   telematici   ovvero   della   posta

elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per

la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti

e garanzie fideiussorie,  per  l'esecuzione  di  versamenti  fiscali,

contributivi, previdenziali, assistenziali  e  assicurativi,  nonche'

per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni

ed  enti  indicati  al  periodo   precedente   definiscono   altresi'

l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per

gli  atti,  comunicazioni  o   servizi   dagli   stessi   resi.   Con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono  definiti

gli  atti  per  i  quali  la  registrazione  prevista  per  legge  e'

sostituita da una denuncia esclusivamente  telematica  di  una  delle

parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'articolo 2704,

primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter,  comma  1,  primo

periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole:

"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

6. Data la valenza del codice fiscale quale  elemento  identificativo

di ogni soggetto, da  indicare  in  ogni  atto  relativo  a  rapporti

intercorrenti  con  la  Pubblica  Amministrazione,  l'Amministrazione

finanziaria rende disponibile a  chiunque,  con  servizio  di  libero

accesso, la possibilita' di verificare, mediante i  dati  disponibili

in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice

fiscale e i dati anagrafici inseriti.  Tenuto  inoltre  conto  che  i

rapporti tra Pubbliche amministrazioni  e  quelli  intercorrenti  tra

queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla

base del codice fiscale, per favorire la qualita' delle  informazioni

presso la  Pubblica  Amministrazione  e  nelle  more  della  completa

attivazione dell'indice delle  anagrafi  INA-SAIA,  l'Amministrazione

finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni  di  cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o

con  prevalente  capitale  pubblico  inserite  nel  conto   economico

consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate

dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo

1, comma 5, della legge 30 dicembre  2004,  numero  311,  nonche'  ai

concessionari e gestori di pubblici servizi ed,  infine,  ai  privati

che cooperano con le attivita'  dell'Amministrazione  fmanziaria,  il

codice  fiscale  registrato  nell'Anagrafe  tributaria  ed   i   dati

anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la

corrispondenza, oltre che consentire  l'acquisizione  delle  corrette

informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono  rese  disponibili,

previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalita'  della

cooperazione applicativa.

7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per  importi

complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione

di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del  testo  unico  delle

imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non  superiori  a  18.000  euro,

sono  prelevate,  in  un  numero  massimo  di  undici   rate,   senza

applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello  in

cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello  relativamente  al

quale le ritenute sono versate nel  mese  di  dicembre.  In  caso  di

cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o  ai

suoi eredi, gli importi residui da versare.

8.  I  soggetti  che  corrispondono  redditi  di  pensione   di   cui

all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico  delle  imposte

sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il  cui  reddito

di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del  canone

di abbonamento  Rai  in  un  numero  massimo  di  undici  rate  senza

applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non  oltre

quello relativamente al quale le ritenute sono versate  nel  mese  di

dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,

da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, sono individuati  i  termini  e  le

modalita' di versamento delle somme  trattenute  e  le  modalita'  di

certificazione. La richiesta da parte degli interessati  deve  essere

presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui  si

riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del  rapporto,  il

sostituto comunica al contribuente, o  ai  suoi  eredi,  gli  importi

residui da versare.  Le  predette  modalita'  di  trattenuta  mensile

possono essere applicate dai medesimi  soggetti,  a  richiesta  degli

interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con

riferimento ad altri tributi,  previa  apposita  convenzione  con  il

relativo ente percettore.

9. Al fine di accelerare la riscossione, sono  adottate  le  seguenti

misure:

a) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,

sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1,  dopo  la  parola:  "sospensione",  sono  inserite  le

seguenti: "per un periodo massimo di centocinquanta giorni";

2) al comma 7, dopo le parole "primo grado"sono aggiunte le seguenti:

"e, in ogni  caso,  decorsi  centocinquanta  giorni  dalla  data  del

provvedimento di sospensione".

b) all'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e'

aggiunto il seguente comma: "5-bis. Con il provvedimento che accoglie

l'istanza di sospensione, il giudice fissa la  data  dell'udienza  di

trattazione nel termine di trenta giorni.  La  causa  e'  decisa  nei

successivi  centoventi  giorni.   Allo   scadere   del   termine   di

centocinquanta giorni dalla data di emanazione del  provvedimento  di

sospensione, il provvedimento perde efficacia."

10. All'articolo 3,  comma  24,  lettera  b),  del  decreto-legge  30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2

dicembre 2005,  n.  248,  dopo  le  parole  "decreto  legislativo  26

febbraio 1999, n. 46", sono inserite le seguenti: "Ai fini e per  gli

effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo

13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo  di  azienda

relativo alle attivita' svolte in regime  di  concessione  per  conto

degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative  ai

beni dei contribuenti  iscritti  nei  ruoli  in  carico  alle  stesse

all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema  informativo

del Ministero dell'economia e delle finanze.".

11. All'articolo 74 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine,

le  parole:  "nonche'  l'esercizio  di  attivita'   previdenziali   e

assistenziali da parte di enti privati di  previdenza  obbligatoria".

Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge

25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti  effettuati

da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.

12.  Le  disposizioni  contenute   nell'articolo   25   del   decreto

legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano,  limitatamente

al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non

versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data  del

1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.

13.  Gli  obblighi  dichiarativi   previsti   dall'articolo   4   del

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:

a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per  lo  Stato

italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un

suo ente locale e le persone fisiche che lavorano  all'estero  presso

organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui  residenza

fiscale in Italia sia determinata, in deroga  agli  ordinari  criteri

previsti dal Testo Unico  delle  imposte  sui  redditi,  in  base  ad

accordi  internazionali   ratificati.   Tale   esonero   si   applica

limitatamente al periodo di tempo in cui  l'attivita'  lavorativa  e'

svolta all' estero;

b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria  attivita'

lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed  in

altri Paesi  limitrofi  con  riferimento  agli  investimenti  e  alle

attivita' estere di natura finanziaria  detenute  nel  Paese  in  cui

svolgono la propria attivita' lavorativa.

 

 

               

             

  

                               Art. 39

 

(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari  e  contributivi  nei

     confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)

 

1. Nei confronti  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,

dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  30

dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa  o  di  lavoro

autonomo, con volume  d'affari  non  superiore  a  200.000  euro,  il

termine  di  scadenza  della  sospensione  degli  adempimenti  e  dei

versamenti tributari, ivi previsto, e' prorogato al 15 dicembre 2010.

Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento

alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di  impresa  e

di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento  ai

redditi indicati al medesimo comma 1, il termine  di  scadenza  della

sospensione relativa ai contributi previdenziali ed  assistenziali  e

dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e  le

malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza

del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di

cui all'articolo  1,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, e' prorogato al  15

dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.

4. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo  al

comune de L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio

2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso  anno

a causa della situazione emergenziale connessa al sisma  in  Abruzzo.

Al  predetto  Comune  non  si  applicano   le   disposizioni   recate

dall'articolo  11,  comma  1,  dell'Ordinanza  del   Presidente   del

Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010."

 

 

 

TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE

  

                               Art. 40

 

            (Fiscalita' di vantaggio per il Mezzogiorno)

 

1. In anticipazione del  federalismo  fiscale  ed  in  considerazione

della  particolarita'  della  situazione  economica  del  Sud,  nelle

Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,

Sardegna e Sicilia, nonche' nel rispetto della normativa  dell'Unione

europea  e  degli  orientamenti  giurisprudenziali  della  Corte   di

Giustizia dell'Unione europea, le predette Regioni con propria  legge

possono,  in  relazione   all'imposta   regionale   sulle   attivita'

produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,

modificare le aliquote, fino  ad  azzerarle,  e  disporre  esenzioni,

detrazioni  e  deduzioni  nei   riguardi   delle   nuove   iniziative

produttive.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa

con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di

cui al comma 1, e' stabilito il periodo  d'imposta  a  decorrere  dal

quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi.

 

 

               

             

  

                               Art. 41

 

               (Regime fiscale di attrazione europea)

 

1. Alle imprese residenti in uno  Stato  membro  dell'Unione  Europea

diverso dall'Italia  che  intraprendono  in  Italia  nuove  attivita'

economiche, nonche' ai  loro  dipendenti  e  collaboratori,  si  puo'

applicare, in alternativa  alla  normativa  tributaria  italiana,  la

normativa tributaria vigente in uno degli  Stati  membri  dell'Unione

Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione

finanziaria  secondo  la  procedura  di  cui   all'articolo   8   del

decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2.  Con  decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le   disposizioni

attuative del presente articolo.

 

 

               

             

  

                               Art. 42

 

                          (Reti di imprese)

 

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono

stabilite le  condizioni  per  il  riscontro  della  sussistenza  dei

requisiti idonei a far riconoscere le imprese  come  appartenenti  ad

una delle reti di imprese  di  cui  all'articolo  3,  comma  4-ter  e

seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme,  modalita'  e

termini  di  presentazione  delle  richieste  per  il  riconoscimento

dell'appartenenza  ad  una  rete  di  imprese  sono   stabilite   con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  da  adottarsi

entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

2.  Alle  imprese  appartenenti  ad  una  delle   reti   di   imprese

riconosciute  ai  sensi  del  comma  1  competono  vantaggi  fiscali,

amministrativi e finanziari, nonche'  la  possibilita'  di  stipulare

convenzioni  con  l'A.B.I.  nei  termini  definiti  con  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

               

             

  

                               Art. 43

 

                      (Zone a burocrazia zero)

 

1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone a  burocrazia

zero.

2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio

di sussidiarieta' e dell'art. 118 della  Costituzione,  in  aree  non

soggette a vincolo con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di

concerto con il Ministro dell'interno, le nuove iniziative produttive

avviate successivamente alla data di entrata in vigore  del  presente

decreto godono dei seguenti vantaggi:

a) nei riguardi  delle  predette  nuove  iniziative  i  provvedimenti

conclusivi dei procedimenti amministrativi  di  qualsiasi  natura  ed

oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione  per  quelli  di

natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da  un  Commissario

di  Governo  che  vi  provvede,  ove  occorrente,   previe   apposite

conferenze di servizi ai  sensi  della  legge  n.  241  del  1990;  i

provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro

positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se

un provvedimento espresso non e' adottato entro tale termine.  Per  i

procedimenti amministrativi avviati d'ufficio,  fatta  eccezione  per

quelli di natura tributaria, le amministrazioni che li  promuovono  e

li istruiscono trasmettono al Commissario di Governo,  i  dati  e  i'

documenti  occorrenti  per  l'adozione  dei  relativi   provvedimenti

conclusivi;

b) ove la zona a burocrazia zero  coincida,  nelle  Regioni  Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e  Sicilia,

con una delle zone franche urbane  individuate  dalla  delibera  CIPE

dell' 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana m 159 dell'11  luglio  2009,  nonche'  in  quella

dell'Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13

maggio 2010, le risorse previste per  tali  zone  franche  urbane  ai

sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27  dicembre  2006,  n.

296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente  per  la

concessione di contributi diretti alle  nuove  iniziative  produttive

avviate nelle zone a burocrazia zero;

c)  nella  realizzazione  ed  attuazione  dei  piani  di  presidio  e

sicurezza  del  territorio,  le  Prefetture-Uffici  territoriali   di

governo assicurano assoluta priorita'  alle  iniziative  da  assumere

negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.

 

 

               

             

  

                               Art. 44

 

(Incentivi  per  il  rientro  in  Italia  di  ricercatori   residenti

                             all'estero)

 

1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione  del

reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta  per  cento  degli

emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che,  in  possesso

di titolo di studio universitario o equiparato e non  occasionalmente

residenti all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca

o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici  o  privati  o

universita' per almeno due anni continuativi  e  che  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni  solari

successivi vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, acquisendo

conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non  concorrono  alla  formazione

del  valore  della  produzione  netta  dell'imposta  regionale  sulle

attivita' produttive.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal

primo gennaio 2011, nel  periodo  d'imposta  in  cui  il  ricercatore

diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato  e  nei  due

periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale

in Italia.

 

 

               

             

  

                               Art. 45

 

(Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di  certificati

                               verdi)

 

1. L'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e

l'art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico

18 dicembre 2008 sono soppressi.

 

 

               

             

  

                               Art. 46

 

             (Rifinanziamento del fondo infrastrutture)

 

1. I mutui accesi con la  Cassa  depositi  e  prestiti  entro  il  31

dicembre  2006,  ivi   inclusi   quelli   trasferiti   al   Ministero

dell'economia e delle finanze  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze  5  dicembre  2003,  con  oneri   di

ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati  ai

soggetti beneficiari alla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data  non  sono  stati

aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi agli interventi

finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o  beneficiario.

A tal fine, la Cassa depositi e  prestiti  e  i  titolari  dei  mutui

comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro  il

termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata  in

vigore del presente decreto, i  dati  relativi  ai  mutui  assunti  e

interamente  non  erogati.   In   caso   di   mancata   o   ritardata

comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente e'  responsabile

per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell'attivazione

delle procedure di cui al presente articolo.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di  natura

non regolamentare, sono individuati i  mutui  di  cui  al  precedente

comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario,  fermi

restando  i  piani  di  ammortamento  in   corso   e   le   correlate

autorizzazioni di spesa. Con i medesimi  decreti  sono  stabilite  le

modalita' di attuazione del presente articolo.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica,  su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con

il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   stabilisce,

compatibilmente  con  gli   equilibri   di   finanza   pubblica,   la

destinazione delle risorse di cui al  comma  2  per  la  prosecuzione

della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di

cui  alla  legge  21  dicembre  2001  n.  443,   con   priorita'   al

finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni

di euro.

 

 

               

             

  

                               Art. 47

 

                     (Concessioni autostradali)

 

1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008,  n.  59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2008,  n.  101,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole : "31 dicembre 2009"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "31 luglio 2010";

b) il comma 2. bis e' sostituito dal seguente: «2. bis. - La societa'

ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando di gara  per

l'affidamento   della   concessione   di   costruzione   e   gestione

dell'autostrada  del  Brennero.  A  tal  fine   il   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia

e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS  S.p.A.  in  ordine  ai

contenuti  del  bando  di  gara,  ivi  compreso   il   valore   della

concessione, le relative modalita' di pagamento e la quota minima- di

proventi che il concessionario  e'  autorizzato  ad  accantonare  nel

fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento  annuo  di  70

milioni di euro, a partire  dalla  data  dell'affidamento  e  fino  a

concorrenza del valore di concessione, che viene versato  all'entrata

del  bilancio  dello  Stato.  Nella  determinazione  del  valore   di

concessione, di  cui  al  periodo  precedente,  vanno  in  ogni  caso

considerate le somme gia' erogate dallo Stato  per  la  realizzazione

dell'infrastruttura. ".

2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "la societa' Autostrada del  Brennero

S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "la societa'  titolare  della

concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero".

b)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "il  Brennero   ed   alla

realizzazione delle  relative  gallerie"  sono  aggiunte  le  parole:

"nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture  connesse

fino al nodo stazione di Verona"

c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento e'  effettuato

in  esenzione  d'imposta»  sono  sostituite  daile  seguenti:   «Tale

accantonamento nonche' il  successivo  utilizzo  sono  effettuati  in

esenzione di imposta».

d) Al  terzo  periodo  le  parole:  "dalla  societa'  Autostrada  del

Brennero S.p.A. entro  il  30  giugno  1998"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "dalla societa' titolare della concessione di costruzione e

gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011" e le

parole "con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con  il

Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998"

sono sostituite  dalle  seguenti  "con  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012".

3. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre  2009

n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da

parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei  Piani

economico  -finanziari  alle  prescrizioni  del  CIPE  attestato  dal

concedente dandone comunicazione ai Ministeri dell'economia  e  delle

finanze e  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  schemi  di

convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti  alle

ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e

seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286".

 

 

               

             

  

                               Art. 48

 

         (Disposizioni in materia di procedure concorsuali)

 

1. 1. Dopo l'articolo 182-ter del R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  e

successive modificazioni, e' inserito il seguente:

"Art.  182-quater  (disposizioni  in  tema  di  prededucibilita'  dei

crediti nel concordato preventivo, negli accordi di  ristrutturazione

dei debiti).

I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da

banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di  cui  agli

articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160  e

seguenti  ovvero  di  un  accordo  di  ristrutturazione  dei   debiti

omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi

e per gli effetti dell'articolo 111.

Sono altresi' prededucibili ai sensi e per gli effetti  dell'articolo

111, i crediti derivanti da  finanziamenti  effettuati  dai  soggetti

indicati al precedente comma in funzione  della  presentazione  della

domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della

domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei  debiti,

qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui  all'articolo

160 o  dall'accordo  di  ristrutturazione  e  purche'  il  concordato

preventivo o l'accordo siano omologati.

In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice  civile,  il

primo comma si applica anche ai finanziamenti  effettuati  dai  soci,

fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.

Sono altresi' prededucibili i compensi  spettanti  al  professionista

incaricato di predispone la relazione di cui agli articoli 161, terzo

comma, 182-bis, primo  comma,  purche'  il  concordato  preventivo  o

l'accordo sia omologato.

Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto,

i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per

l'approvazione del  concordato  ai  sensi  dell'articolo  177  e  dal

computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo  182-bis,

primo e sesto comma.".

2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942,

n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

"Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o  esecutive

di cui al terzo comma puo' essere richiesto  dall'imprenditore  anche

nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo

di cui al presente  articolo,  depositando  presso  il  tribunale  la

documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e  una

proposta  di   accordo   corredata   da   una   dichiarazione   dell'

imprenditore, avente valore  di  autocertificazione,  attestante  che

sulla  proposta  sono  in  corso  trattative  con  i  creditori   che

rappresentano almeno il sessanta per  cento  dei  crediti  e  da  una

dichiarazione  del  professionista  avente   i   requisiti   di   cui

all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza  delle

condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori  con  i

quali non sono in corso trattative o che  hanno  comunque  negato  la

propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui al

presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese.

Il  tribunale,  verificata  la   completezza   della   documentazione

depositata, fissa con decreto l'udienza entro il  termine  di  trenta

giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la

comunicazione ai creditori della  documentazione  stessa.  Nel  corso

dell'udienza,  riscontrata  la  sussistenza   dei   presupposti   per

pervenire  a  un  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti  con  le

maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il  regolare

pagamento dei creditori con i quali non sono in  corso  trattative  o

che hanno comunque  negato  la  propria  disponibilita'  a  trattare,

dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o  proseguire  le

azioni cautelari o esecutive  assegnando  il  termine  di  non  oltre

sessanta giorni per il deposito dell'accordo  di  ristrutturazione  e

della relazione redatta dal professionista a nonna del  primo  comma.

Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma  del  quinto

comma in quanto applicabile.

A seguito del deposito dell'accordo di  ristrutturazione  dei  debiti

nei  termini  assegnati  dal  tribunale   trovano   applicazione   le

disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.".

 

 

               

             

  

                               Art. 49

 

         (Disposizioni in materia di conferenza di servizi)

 

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «indice di regola»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «puo' indire»;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in  fine,  le  parole:

«ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione  procedente

di provvedere direttamente  in  assenza  delle  determinazioni  delle

amministrazioni competenti».

2. All'articolo 14-ter della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "La  nuova

data della riunione puo'  essere  fissata  entro  i  quindici  giorni

successivi nel caso la richiesta provenga  da  un'autorita'  preposta

alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli  sportelli

unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o

i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente  competenti

il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di

servizi  che  coinvolgano  atti  di  assenso  o  consultivi  comunque

denominati di competenza del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'

culturali.";

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di  opera

o attivita' sottoposta  anche  ad  autorizzazione  paesaggistica,  il

soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede  di  conferenza

di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti  di  sua

competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42.»;

c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in  cui

l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato  sottoposto

positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS),  i  relativi

risultati e prescrizioni, ivi compresi  gli  adempimenti  di  cui  ai

commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini  della

VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale,  ai

sensi dell'articolo 7 del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.

152.»;

d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis.  All'esito  dei

lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui  ai

commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso  di  VIA  statale,

puo'  adire  direttamente  il  consiglio  dei   ministri   ai   sensi

dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n.

152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della

conferenza e tenendo conto delle  posizioni  prevalenti  espresse  in

quella sede, adotta la determinazione  motivata  di  conclusione  del

procedimento   che   sostituisce   a   tutti   gli   effetti,    ogni

autorizzazione, concessione, nulla osta o atto  di  assenso  comunque

denominato  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,   o

comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,  alla  predetta

conferenza. La mancata  partecipazione  alla  conferenza  di  servizi

ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata

di  conclusione  del  procedimento  sono  valutate  ai   fini   della

responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche'

ai fini dell'attribuzione  della  retribuzione  di  risultato.  Resta

salvo il diritto del privato di dimostrare il danno  derivante  dalla

mancata osservanza del termine di  conclusione  del  procedimento  ai

sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;

e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.Si  considera  acquisito

l'assenso dell'amministrazione, ivi  comprese  quelle  preposte  alla

tutela della salute  e  della  pubblica  incolumita'  e  alla  tutela

ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di  VIA,  VAS  e  AIA,

paesaggistico-territoriale,  il  cui  rappresentante,  all'esito  dei

lavori  della  conferenza,  non  abbia  espresso  definitivamente  la

volonta' dell'amministrazione rappresentata.»;

f) il comma 9 e' soppresso.

3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni»

sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla  tutela

ambientale, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  26  del

decreto     legislativo     3     aprile      2006,      n.      152,

paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla

tutela della salute e della pubblica incolumita'»;

b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti  dal  seguente:

«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della

Costituzione,  e  delle  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi

strategici e di preminente interesse nazionale,  di  cui  alla  parte

seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12  aprile

2006, n.  163,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  casi  di

localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga  espresso

motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela

ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio

storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica

incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio

di leale collaborazione e dell'articolo 120  della  Costituzione,  e'

rimessa  dall'amministrazione  procedente  alla   deliberazione   del

Consiglio dei Ministri,  che  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni,

previa intesa con la Regione o le  Regioni  e  le  Province  autonome

interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una

regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa  intesa

con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra

un'amministrazione statale o regionale e un ente locale  o  tra  piu'

enti locali. Se l'intesa  non  e'  raggiunta  nei  successivi  trenta

giorni, la deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  essere

comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una Regione

o  da  una  Provincia  autonoma  in  una  delle  materie  di  propria

competenza, il Consiglio  dei  Ministri  delibera  in  esercizio  del

proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle

Regioni o delle Province autonome interessate».

4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,

dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e  la  conferenza

di servizi,».

 

 

               

             

  

                               Art. 50

 

                            (Censimento)

 

1. E' indetto il 15° Censimento generale della  popolazione  e  delle

abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n.  763/08  del

Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il 9° censimento generale

dell'industria e dei  servizi  ed  il  censimento  delle  istituzioni

nonprofit. A tal fine e' autorizzata la spesa di 200 milioni di  euro

per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni  per

l'anno 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 15 comma  1,  lettere  b),  c)  ed  e)  del

decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  l'Istat  organizza  le

operazioni di ciascun censimento  attraverso  il  Piano  generale  di

censimento e apposite circolari, nonche' mediante  specifiche  intese

con le Province autonome di Trento e di Bolzano per  i  territori  di

competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale

di Censimento vengono definite la data di riferimento dei  dati,  gli

obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e  le

modalita' di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie,

gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche' gli  uffici  di

censimento, singoli o  associati,  preposti  allo  svolgimento  delle

procedure di cui agli articoli 7  e  11  del  decreto  legislativo  6

settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni  pubbliche

di  fornitura  all'Istat  di  basi  dati  amministrative  relative  a

soggetti  costituenti  unita'  di  rilevazione  censuaria.   L'Istat,

attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresi':

a) le modalita' di costituzione degli uffici di censimento, singoli o

associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie  e  i

criteri di determinazione e ripartizione dei contributi  agli  organi

di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della  rilevazione

censuaria a enti e organismi pubblici  e  privati,  d'intesa  con  la

Conferenza Unificata, sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze;

b) in  ragione  delle  peculiarita'  delle  rispettive  tipologie  di

incarico, le modalita' di selezione ed i requisiti professionali  del

personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita'  di

conferimento dell'incarico di coordinatore e  rilevatore,  anche  con

contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  limitatamente

alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza  entro

il 31 dicembre 2012, d'intesa  con  il  Dipartimento  della  Funzione

pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze;

c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati

e la tutela della riservatezza, le modalita' di diffusione dei  dati,

anche con frequenza inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati

di cui all'articolo 22 del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.

196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte

del  SISTAN,  nel  rispetto  del  decreto  legislativo  n.  322/89  e

successive modifiche e del codice di deontologia e di buona  condotta

per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e  di  ricerca

scientifica, nonche' la comunicazione agli  organismi  di  censimento

dei dati elementari,  privi  di  identificativi  e  previa  richiesta

all'Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari

per lo svolgimento delle  funzioni  istituzionali,  nel  rispetto  di

quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa  vigente  in

materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici;

d) limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e delle

abitazioni, le modalita' per il confronto contestuale alle operazioni

censuarie tra dati rilevati al  censimento  e  dati  contenuti  nelle

anagrafi  della  popolazione  residente,  nonche',  d'intesa  con  il

Ministero dell'Interno, le modalita'  di  aggiornamento  e  revisione

delle  anagrafi  della  popolazione  residente   sulla   base   delle

risultanze censuarie.

3. Per gli  enti  territoriali  individuati  dal  Piano  Generale  di

censimento  di  cui  al  comma  2  come  affidatari  di  fasi   delle

rilevazioni censuarie, le  spese  derivanti  dalla  progettazione  ed

esecuzione dei  censimenti  sono  escluse  dal  Patto  di  stabilita'

interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Per gli enti

territoriali per i quali il Patto di stabilita' interno  e'  regolato

con riferimento al  saldo  finanziario  sono  escluse  dalle  entrate

valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT.

4. Per far fronte alle esigenze temporanee  ed  eccezionali  connesse

all'esecuzione dei censimenti, l'ISTAT,  gli  enti  e  gli  organismi

pubblici, indicati nel Piano di cui al  comma  2,  possono  avvalersi

delle forme contrattuali flessibili,  ivi  compresi  i  contratti  di

somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei  limiti  delle  risorse

finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla

durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei

limiti delle medesime risorse, l'Istat puo' avvalersene fino  ai'  31

dicembre   2014,   dando   apposita    comunicazione    dell'avvenuto

reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al  Ministero

dell'economia e delle finanze.

5. La determinazione della popolazione legale e' definita con decreto

del Presidente della Repubblica sulla base dei  dati  del  censimento

relativi alla popolazione residente, come definita  dal  decreto  del

Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Nelle more dell'adozione del Piano Generale di Censimento di  cui  al

comma 2,  l'ISTAT  provvede  alle  iniziative  necessarie  e  urgenti

preordinate  ad  effettuare  la   rilevazione   sui   numeri   civici

geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni  con  popolazione

residente non inferiore a 20.000 abitanti  e  la  predisposizione  di

liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi  di

anagrafi  comunali  attraverso  apposite  circolari.   Con   apposite

circolari e nel rispetto della riservatezza,  l'ISTAT  stabilisce  la

tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe

della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i

Comuni devono fornire all'ISTAT.  Il  Ministero  dell'Interno  vigila

sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei  loro  obblighi  di

comunicazione, anche ai  fini  dell'eventuale  esercizio  dei  poteri

sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'articolo  1,  comma  6,

della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e'  sostituito  dal  seguente:

"6. L'INA promuove la  circolarita'  delle  informazioni  anagrafiche

essenziali al  fine  di  consentire  alle  amministrazioni  pubbliche

centrali e locali collegate la disponibilita', in  tempo  reale,  dei

dati relativi alle  generalita',  alla  cittadinanza,  alla  famiglia

anagrafica nonche' all'indirizzo anagrafico delle  persone  residenti

in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale,

dall'Agenzia delle entrate". Con decreto, da adottare entro tre  mesi

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  ai  sensi

dell'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  sono

emanate le  disposizioni  volte  ad  armonizzare  il  regolamento  di

gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma.

6.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del  regolamento  di   cui

all'articolo  17  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.   135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,

e in attuazione del Protocollo di intesa  sottoscritto  dall'ISTAT  e

dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:

a) l'ISTAT  organizza  le  operazioni  censuarie,  nel  rispetto  del

regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 19 novembre 2008, e del predetto  Protocollo,  secondo  il  Piano

Generale di Censimento di cui al numero  Istat  SP/1275.2009  del  23

dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano  anche

gli  enti  e  gli  organismi  pubblici  impegnati  nelle   operazioni

censuarie;

b) le Regioni organizzano  e  svolgono  le  attivita'  loro  affidate

secondo i rispettivi Piani di  censimento  e  attraverso  la  scelta,

prevista dal Piano Generale di Censimento, tra  il  modello  ad  alta

partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde

l'erogazione di appositi contributi;

e) l'ISTAT,  gli  enti  e  gli  organismi  pubblici  impegnati  nelle

operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo

17, comma 4, ad avvalersi delle  forme  contrattuali  flessibili  ivi

previste limitatamente  alla  durata  delle  operazioni  censuarie  e

comunque non oltre il 2012. Della avvenuta  selezione,  assunzione  o

reclutamento da parte dell'Istat e' data  apposita  comunicazione  al

Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e

delle finanze.

7. Gli organi preposti  allo  svolgimento  delle  operazioni  del  6°

censimento generale dell'agricoltura sono  autorizzati  a  conferire,

per lo svolgimento dei compiti di rilevatore  e  coordinatore,  anche

incarichi  di  natura  autonoma  limitatamente  alla   durata   delle

operazioni censuarie e comunque non oltre il  31  dicembre  2011.  Il

reclutamento dei  coordinatori  intercomunali  di  censimento  e  gli

eventuali loro responsabili avviene, secondo  le  modalita'  previste

dalla normativa e dagli accordi di cui  al  presente  comma  e  dalle

circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti dell'amministrazione o

di altre amministrazioni pubbliche  territoriali  o  funzionali,  nel

rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale  esterno

alle  pubbliche  amministrazioni.  L'ISTAT   provvede   con   proprie

circolari  alla   definizione   dei   requisiti   professionali   dei

coordinatori intercomunali  di  censimento  e  degli  eventuali  loro

responsabili, nonche' dei coordinatori comunali e dei  rilevatori  in

ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico.

8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei  alla  pubblica

amministrazione, il personale che risulti in  esubero  all'esito  del

riordino   previsto   dall'articolo   7   nonche'   dell'applicazione

dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.

194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.

25, a  domanda,  e'  trasferito  all'istat,  anche  in  posizione  di

soprannumero, salvo  riassorbimento  al  verificarsi  delle  relative

vacanze in organico. Al predetto personale e' attribuito  un  assegno

personale riassorbibile  pari  alla  differenza  tra  il  trattamento

economico  in  godimento  ed  il  trattamento   economico   spettante

nell'ente di destinazione.

9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche' a  quelli  derivanti

dalle  ulteriori  attivita'   previste   dal   regolamento   di   cui

all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge  25  settembre  2009,  n.

135, convertito, con modificazioni, in legge  20  novembre  2009,  n.

166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal

citato articolo 17.

 

 

               

             

  

                               Art. 51

 

(Semplificazione   dell'installazione   di   piccoli   impianti    di

                   distribuzione di gas naturale)

 

1.  L'installazione  di  impianti  fissi  senza  serbatoi  d'accumulo

derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta  di

gas naturale per autotrazione e' subordinata  alla  presentazione  di

una dichiarazione d'inizio attivita', disciplinata dalle disposizioni

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.

37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 da presentare  al

Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.

2. Fatta salva la disciplina  comunitaria  in  materia  di  prodotti,

l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio  di

accumulo per il rifornimento a carica  lenta  di  gas  naturale,  per

autotrazione, con una capacita' di compressione  non  superiore  a  3

m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15  del  decreto

legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  con  decreto   del   Ministro

dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione

della  presente  legge  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

3.  L'impianto,  costituito  dall'apparecchio,  dalla   condotta   di

adduzione del gas e della  linea  elettrica  di  alimentazione,  deve

essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.

1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego  del  gas

naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968,  n.  186,  e  successive

modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.

4.  Sono  abilitate  all'installazione,  allo   smontaggio   e   alla

manutenzione dell'impianto le imprese aventi  i  requisiti  stabiliti

dal decreto adottato ai sensi  dell'articolo  11-quaterdecies,  comma

13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n.  248,  che  risultano

iscritte presso la Camera di commercio, industria  ed  artigianato  e

che esercitano le attivita' di:

a) impianti di  produzione,  di  trasporto,  di  distribuzione  e  di

utilizzazione dell'energia  elettrica  all'interno  degli  edifici  a

partire  dal  punto  di  consegna  dell'energia   fornita   dall'ente

distributore;

b) impianti per il trasporto e  l'utilizzazione  di  gas  allo  stato

liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto  di

consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore.

5. Gli impianti aventi i requisiti previsti  dal  presente  articolo,

non necessitano, in  ogni  caso,  di  autorizzazione  in  materia  di

prevenzione  incendi.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  da   parte

dell'autorita' competente per la prevenzione incendi,  di  effettuare

controlli, anche a campione, ed  emettere  prescrizioni.  La  mancata

esibizione  della  dichiarazione  di  conformita'  dell'impianto,  in

occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle  sanzioni,  in

relazione alla tipologia di  attivita'  in  cui  viene  accertata  la

violazione, previste dal  decreto  adottato  ai  sensi  dell'articolo

11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2  dicembre  2005,

n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

6. Il gas naturale destinato agli impianti  di  cui  al  comma  1  e'

assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per

combustione per usi civili di cui all'allegato I annesso  al  decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2,

comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.

7. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.

40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,

le parole "sessanta", sono sostituite dalle seguenti: "centoventi".

 

 

               

             

  

                               Art. 52

 

                        (Fondazioni bancarie)

 

1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.

153, si interpreta nel senso  che,  fino  a  che  non  e'  istituita,

nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorita' di controllo

sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro

primo del codice civile, la vigilanza sulle  fondazioni  bancarie  e'

attribuita   al   Ministero   dell'economia    e    delle    finanze,

indipendentemente dalla circostanza che  le  fondazioni  controllino,

direttamente o indirettamente societa'  bancarie,  o  partecipino  al

controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi  in  qualunque

forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono  partecipazioni

di controllo,  diretto  o  indiretto,  in  societa'  bancarie  ovvero

concorrono al controllo,  diretto  o  indiretto,  di  dette  societa'

attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo  continuano

a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle  finanze  anche

dopo l'istituzione dell'autorita' di cui al primo periodo.

 

 

               

             

  

                               Art. 53

 

                    (Contratto di produttivita')

 

1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al  31  dicembre  2011,  le  somme

erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato,  in  attuazione

di quanto previsto da accordi o contratti collettivi  territoriali  o

aziendali  e  correlate  a  incrementi  di  produttivita',  qualita',

redditivita', innovazione,  efficienza  organizzativa,  collegate  ai

risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa

o a ogni altro elemento rilevante ai  fini  del  miglioramento  della

competitivita' aziendale sono  soggette  a  una  imposta  sostitutiva

della imposta sul reddito delle persone fisiche e  delle  addizionali

regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione  entro  il

limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da

lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011  le  somme  di

cui al comma 1 beneficiano altresi' di  uno  sgravio  dei  contributi

dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse

stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1,  comma

68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3.  Il  Governo,  sentite  le   parti   sociali,   provvedera'   alla

determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi

1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.

 

 

               

             

  

                               Art. 54

 

                               (EXPO)

 

1. Per la  prosecuzione,  per  gli  anni  2010  e  successivi,  delle

attivita' indicate  all'articolo  41,  comma  16-quinquiesdecies  del

decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,  fatto  salvo  il

finanziamento integrale  delle  opere,  puo'  essere  utilizzata,  in

misura proporzionale alla  partecipazione  azionaria  detenuta  dallo

Stato,  una  quota  non  superiore  al  4  per  cento  delle  risorse

autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del  decreto-legge  25  giugno

2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133,  destinate  al  finanziamento  delle  opere  delle  quali  la

Societa' Expo 2015 S.p.A. e' soggetto attuatore, ai sensi del decreto

del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22  ottobre  2008   e

successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla

copertura delle medesime spese da  parte  degli  altri  azionisti,  a

valere sui rispettivi finanziamenti.

2. I contributi e le somme comunque erogate  a  carico  del  bilancio

dello Stato a favore della Societa' Expo 2015 S.p.A. sono versati  su

apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso  la  Tesoreria

centrale dello Stato.

3. I contratti di assunzione del personale,  a  qualsiasi  titolo,  i

contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza  esterna

devono   essere   deliberati   esclusivamente   dal   Consiglio    di

amministrazione della societa' Expo 2015 S.p.A.,  senza  possibilita'

di  delega,  avendo  in  ogni  caso  presente  la  fmalita'   di   un

contenimento dei costi della  societa',  anche  successivamente  alla

conclusione dell'evento espositivo di cui alla  normativa  richiamata

al comma 1.

3. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma  1  per  la  copertura

delle spese di  gestione  della  societa'  Expo  2015  S.p.A.  e,  in

particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente  comma,

la societa' invia trimestralmente una relazione alla  Presidenza  del

Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

               

             

  

                               Art. 55

 

                      Disposizioni finanziarie

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta

del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito, nei  limiti

stabiliti  con  lo  stesso  decreto,   il   versamento   dell'acconto

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il  periodo

d'imposta 2011. Per  i  soggetti  che  si  avvalgono  dell'assistenza

fiscale, i sostituti d'imposta trattengono  l'acconto  tenendo  conto

del differimento previsto dal presente comma  .  Dall'attuazione  del

presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2011 fino a

2.300 milioni di euro.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta

del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito, nei  limiti

stabiliti  con  lo  stesso  decreto,   il   versamento   dell'acconto

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il  periodo

d'imposta 2012. Per  i  soggetti  che  si  avvalgono  dell'assistenza

fiscale, i sostituti d'imposta trattengono  l'acconto  tenendo  conto

del differimento previsto dal  presente  comma.  Dall'attuazione  del

presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2012 fino a

600 milioni di euro.

3. Al fine di assicurare la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui

all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio  2009,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,

e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per  l'anno  2010.  Con

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  dei

ministri interessati, vengono stabilite le specifiche destinazioni in

coerenza  con  quanto  previsto  dai  predetti  commi  74  e  75.  E'

autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per  l'anno  2010  per  il

rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata  alla

legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' della Tabella C allegata alla

legge 23 agosto 2004, n. 226.

4.  Per  le  manifestazioni  connesse  alla  celebrazione  del   150°

Anniversario dell'unita' d'Italia,  il  fondo  per  il  funzionamento

della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al  decreto

legislativo 303 del 1999 e' integrato di 18,5  milioni  di  euro  per

l'anno 2010.

5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana

a missioni internazionali il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240,

della legge 27 dicembre 2006, n.296 e' integrato di  320  milioni  di

euro per l'anno 2010.

6. La dotazione del fondo  per  interventi  strutturali  di  politica

economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27

dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 1.700 milioni di  euro  per

l'anno 2011 e di 250  milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  mediante

l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle  minori

spese  derivanti  dal  presente  decreto.  Le   risorse   finanziarie

derivanti dall'applicazione del  precedente  periodo  sono  destinate

all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011.

7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti  dall'articolo

7, comma 24, dall'articolo 9, comma 30, dall'articolo 11, commi  5  e

15, dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14,  commi  13  e

14, dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo  25,  dall'articolo  38,

comma  11,  dall'articolo  39,  commi   le   4,   dall'articolo   41,

dall'articolo 50, comma 1, dall'articolo 53 e dall'articolo 55,  pari

complessivamente a 1.007,662 milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  a

4.553,522 milioni di euro per l'anno 2011,  a  1.480,822  milioni  di

euro per l'anno 2012, a 674,222 milioni di euro a decorrere dall'anno

2013, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte  delle  maggiori  entrate  recate

dall'articolo 3, dall' articolo 6, comma 15 e 16,  dall'articolo  15,

dall'articolo 19, dall'articolo 21, dall'articolo  22,  dall'articolo

23,   dall'articolo   24,   dall'articolo   25,   dall'articolo   26,

dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo  31,  dall'articolo

32, dall'articolo 33, dall'articolo 38, e dall'articolo  47,  pari  a

908 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.553,522 milioni di euro  per

l'anno 2011, a 1.403,822 milioni di euro per l'anno 2012,  a  597,222

milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle  minori  spese  recate

dall'articolo 9, comma 29, pari a 99,662 milioni di euro  per  l'anno

2010;

c) quanto a 77 milioni  di  euro  mediante  corrispondente  riduzione

delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2010-2012 nell'ambito del programma  «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2010, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero medesimo.

8. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

               

             

 

                               Art. 56.

 

 

                          Entrata in vigore

 

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 31 maggio 2010

 

                             NAPOLITANO

 

 

                                  Berlusconi,     Presidente      del

                                  Consiglio dei Ministri

 

                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e

                                  delle finanze

 

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

 

               

             

 

 

 

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