La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
concernente Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, e'
convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro
dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4357):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi)
e dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 13
maggio 2011.
Assegnato alle Commissioni riunite V
(Bilancio, tesoro e
programmazione) e VI (Finanze), in sede referente, il 17
maggio 2011,
con pareri delle Commissioni I, II, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII,
XIV e Questioni Regionali .
Esaminato dalle Commissioni riunite V e VI, in sede
referente, il
25 maggio 2011, il 1°, 7, 8, 9, 13 e 14 giugno 2011.
Esaminato in Aula il 15, 16 e 20 giugno 2011, ed
approvato il 21
giugno 2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2791):
Assegnato alle Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e
6ª (Finanze e
tesoro), in sede referente, il 22 giugno 2011, con
pareri delle
Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª,
13ª, 14ª e
Questioni regionali
Esaminato dalla Commissione 1ª (Affari
Costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 23
e 28 giugno 2011 e il 5 luglio 2011
Esaminato dalle Commissioni riunite 5ª e 6ª , in
sede referente,
il 28, 29 e 30 giugno 2011 e il 5 luglio 2011
Esaminato in Aula il 28 giugno 2011 e il 6
luglio 2011 ed
approvato il 7 luglio 2011.
Avvertenza:
Il decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale -
n. 110 del 13 maggio 2011.
A norma dell'art. 15, comma 5, della
legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio di
Ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge
di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con
la legge di
conversione e' pubblicato in questa
stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 124.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70
All'articolo 1:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il
parere deve
essere espresso entro quindici giorni dalla data di
trasmissione.
Decorso inutilmente il termine senza che le
Commissioni abbiano
espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto
puo' essere
adottato»;
al comma 3, alla lettera a):
al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;
al numero 3), le parole: «dalla disciplina
comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e
innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del
paragrafo 2.2» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla lettera d) del
paragrafo 2.2 della
comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01,
recante disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore
di ricerca,
sviluppo e innovazione, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006»;
al comma 4, secondo periodo, la parola:
«soppresso» e'
sostituita dalla seguente: «abrogato».
All'articolo 2:
al comma 2, al terzo periodo, le parole: «dei
commi 18 e 19,
articolo 2 del richiamato Regolamento» sono
sostituite dalle
seguenti: «dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2
del citato
Regolamento»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «all'arco
temporale di cui
al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alla data
di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 7:
alla lettera a), le parole: «se, il numero
complessivo dei
dipendenti, e'» sono sostituite dalle seguenti:
«se il numero
complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato e'»
e le parole:
«all'arco temporale di cui al comma 1» sono
sostituite dalle
seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge
di conversione
del presente decreto»;
alla lettera c), le parole: «sono state
irrogate» sono
sostituite dalle seguenti: «siano state irrogate»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma
7, i datori
di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito
d'imposta di cui
hanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie
di cui alla
lettera c) del comma 7, e' dovuta la restituzione
del credito
maturato e usufruito dal momento in cui e' stata
commessa la
violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente
articolo, di
cui abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia
sottoposto a una
procedura concorsuale, e' considerato credito
prededucibile. Dalla
data del definitivo accertamento delle violazioni di cui
alla lettera
c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al
recupero delle
minori somme versate o del maggiore credito
riportato, comprensivi
degli interessi calcolati al tasso legale, e per
l'applicazione delle
relative sanzioni»;
al comma 9, terzo periodo, le parole: «ex lege
n. 183/1987»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5
della legge 16
aprile 1987, n. 183,».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Credito d'imposta per gli
investimenti nel
Mezzogiorno). - 1. In coerenza con la decisione
assunta nel "Patto
Europlus" del 24-25 marzo 2011 e con il Piano per il
Sud approvato
dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010, che si
prefigge in
particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento
del credito
d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a
superare le
strozzature alla loro crescita, il credito
d'imposta per gli
investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 1, commi
da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive
modificazioni, e' rifinanziato con fondi strutturali
europei.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale
e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano,
stabilisce, con proprio decreto di natura non
regolamentare, i limiti
di finanziamento per ciascuna regione
interessata, la durata
dell'agevolazione nonche' le disposizioni di attuazione
necessarie a
garantire la coerenza dello strumento con le priorita' e
le procedure
dei fondi strutturali europei, in particolare quelle
previste dal
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11
luglio 2006, e
con la cornice programmatica definita con il
Quadro strategico
nazionale 2007-2013. I crediti d'imposta possono essere
fruiti entro
i limiti delle disponibilita' previste dal decreto di
cui al presente
comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito
d'imposta fino
all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia
delle entrate,
con proprio provvedimento, individua le modalita' per
l'attuazione
della presente clausola.
3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno
e nella loro
spesa, le risorse necessarie all'attuazione del
presente articolo
sono individuate, previo consenso della
Commissione europea,
nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo
di sviluppo
regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale
destinate ai
territori delle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea,
per ciascuno
degli anni in cui il credito d'imposta e' reso
operativo con il
decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata
del bilancio
dello Stato e successivamente riassegnate, per le
suddette finalita'
di spesa, ad apposito programma dello stato di
previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. A
tale fine, le
amministrazioni titolari dei relativi programmi
comunicano al Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n.
183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali,
riconosciuti a
titolo di credito d'imposta dall'Unione europea,
da versare
all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi
dell'articolo 17,
comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di
cui al presente articolo.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro
dell'economia e
delle finanze riferisce alle Camere, con apposita
relazione, sullo
stato di attuazione del presente articolo».
All'articolo 3:
i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;
al comma 4, le parole: «turistico-alberghieri»
sono sostituite
dalla seguente: «turistici»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione
dei Distretti
e' effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero
dell'economia e
delle finanze e con i Comuni interessati, previa
conferenza di
servizi, che e' obbligatoriamente indetta se richiesta
da imprese del
settore turistico che operano nei medesimi territori.
Alla conferenza
di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del
demanio»;
al comma 6:
all'alinea, le parole: «turistico-alberghieri»
sono sostituite
dalla seguente: «turistici»;
alla lettera a), al primo periodo, le parole:
«comma 4-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-ter» e, al
secondo periodo,
la parola: «altresi'» e' sostituita dalla seguente:
«comunque»;
alla lettera b), le parole da: «gli eventuali
maggiori oneri»
fino alla fine della lettera sono soppresse;
alla lettera c):
al secondo periodo, le parole: «,
nonche' presentare
richieste ed istanze, nonche' ricevere i provvedimenti
conclusivi dei
relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra
amministrazione
statale» sono sostituite dalle seguenti: «e
possono presentare
richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra
amministrazione
statale, nonche' ricevere i provvedimenti conclusivi
dei relativi
procedimenti»;
al terzo periodo, dopo le parole: «sono
emanate» sono
inserite le seguenti: «, in coordinamento con la
disciplina vigente
in materia di Sportello unico per le attivita'
produttive e di
comunicazione unica,» e le parole: «delle
amministrazioni statali,»
sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni
statali.»;
al comma 8, lettera b), le parole: «delle
concessioni di beni
demaniali marittimi con finalita' turistico-ricreative,
come definiti
sulla base» sono sostituite dalle seguenti:
«appositamente definiti
nell'ambito»;
nella rubrica, le parole: «Distretti
turistico-alberghieri»
sono sostituite dalle seguenti: «Distretti turistici».
All'articolo 4:
al comma 2:
alla lettera b):
al numero 1.1), dopo le parole: «o il socio
unico» sono
inserite le seguenti: «persona fisica»;
al numero 1.2), le parole: «gli
amministratori» sono
sostituite dalle seguenti: «degli amministratori», le
parole: «il
direttore tecnico» dalle seguenti: «del direttore
tecnico» e le
parole: «o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza» dalle
seguenti: «o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di
maggioranza»;
il numero 1.4) e' soppresso;
il numero 1.7) e' soppresso;
al numero 1.9), la parola: «eliminate» e'
sostituita dalla
seguente: «soppresse»;
al numero 2), la parola: «limitatamente» e'
sostituita dalla
seguente: «, limitatamente» e la parola:
«affidamento» dalla
seguente: «affidamento,»;
al numero 4), capoverso 2:
al secondo periodo, le parole: «le condanne
quando il reato
e' stato depenalizzato ovvero per le quali e'
intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato
dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima»
sono sostituite dalle seguenti: «le condanne per reati
depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne'
le condanne
revocate, ne' quelle per le quali e' intervenuta la
riabilitazione»;
il terzo periodo e' soppresso;
al sesto periodo, le parole: «con alcun
soggetto» sono
sostituite dalle seguenti: «rispetto ad alcun soggetto»;
alla lettera c):
al numero 1), le parole: «i soggetti» sono
sostituite dalle
seguenti: «I soggetti»;
dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole:
"attivita' di
qualificazione" sono aggiunte le seguenti: ",
ferma restando
l'inderogabilita' dei minimi tariffari"»;
dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3 e' inserito
il seguente:
"3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire
nella Banca
dati nazionale dei contratti pubblici prevista
dall'articolo 62-bis
del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello
predisposto e
pubblicato dall'Autorita' nel sito informatico presso
l'Osservatorio,
previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la
certificazione attestante le prestazioni di cui al
comma 1, lettera
a), del presente articolo rese dai fornitori e dai
prestatori di
servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio;
in caso di
inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo
6, comma 11"»;
la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) all'articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo,
e' inserito
il seguente: "Le stazioni appaltanti, in sede
di controllo,
verificano il possesso del requisito di qualificazione
per eseguire
lavori attraverso il casellario informatico di cui
all'articolo 7,
comma 10, ovvero attraverso il sito del
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati
a contraente
generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi
la verifica
del possesso del requisito di cui all'articolo 42,
comma 1, lettera
a), del presente codice e' effettuata tramite la Banca
dati nazionale
dei contratti pubblici prevista dall'articolo
62-bis del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo
2005, n. 82"»;
dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono
aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", nonche' il possesso
dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento";
e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo,
dopo le parole:
"Alle procedure ristrette," sono inserite le
seguenti: "per
l'affidamento di lavori,"»;
dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le
parole: "Nelle
procedure ristrette relative a" sono inserite le
seguenti: "servizi o
forniture, ovvero a"»;
dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
«i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3 e' aggiunto
il seguente:
"3-bis. L'offerta migliore e' altresi' determinata al
netto delle
spese relative al costo del personale, valutato sulla
base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di
settore tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, e delle misure
di adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di
lavoro";
i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g) e'
abrogata»;
alla lettera l), numero 1), capoverso comma 7,
dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: «I lavori affidati
ai sensi del
presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono
affidabili a
terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del
20 per cento
dell'importo della medesima categoria; per
le categorie
specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11,
restano ferme le
disposizioni ivi previste»; al secondo periodo, le
parole: «punto 5»
sono sostituite dalle seguenti: «punto quinto» e le
parole: «di cui
all'articolo 122, commi 3 e 5,» sono sostituite dalle
seguenti: «di
cui ai commi 3 e 5 del presente articolo,»;
dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
«m-bis) all'articolo 125, comma 11, primo e secondo
periodo, le
parole: "ventimila euro" sono sostituite
dalle seguenti:
"quarantamila euro"»;
alla lettera o):
all'alinea, le parole: «del decreto legislativo 12
aprile 2006,
n. 163,» sono soppresse;
al capoverso comma 4, le parole:
«Ministero delle
infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti»;
alla lettera q), numero 2), capoverso comma
19, secondo e
dodicesimo periodo, le parole: «da una banca» sono
sostituite dalle
seguenti: «da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo
periodo,»;
alla lettera r), dopo il numero 2) sono inseriti
i seguenti:
«2-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto
preliminare al
Ministero e, ove competenti, al Ministero
dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al Ministero
dello sviluppo
economico e al Ministero per i beni e le attivita'
culturali, nonche'
alle regioni o province autonome competenti per
territorio. Il
medesimo progetto e' altresi' rimesso agli enti
gestori delle
interferenze e a ciascuna delle amministrazioni
interessate dal
progetto rappresentate nel CIPE e a tutte
le ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni di
ogni genere e tipo, nonche', nei casi previsti,
al Consiglio
superiore dei lavori pubblici o ad altra
commissione consultiva
competente. Le valutazioni delle amministrazioni
interessate e degli
enti gestori delle interferenze, riguardanti
eventuali proposte e
richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo
di apposita
conferenza di servizi, convocata non prima di
trenta giorni dal
ricevimento del progetto da parte dei soggetti
interessati e conclusa
non oltre sessanta giorni dalla data del predetto
ricevimento. La
conferenza di servizi ha finalita' istruttoria e ad
essa non si
applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti
della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
in materia di
conferenza di servizi. Nei sessanta giorni
successivi alla
conclusione della conferenza di servizi il
Ministero valuta le
proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza
di servizi da
parte delle pubbliche amministrazioni competenti e
dei gestori di
opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti,
il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o di
altra commissione
consultiva competente, e formula la propria proposta al
CIPE che, nei
trenta giorni successivi, approva il progetto
preliminare";
2-ter) al comma 5, il primo periodo e' soppresso»;
alla lettera s):
il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso»;
dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nei quarantacinque giorni successivi il
Ministero valuta la
compatibilita' delle proposte e richieste pervenute
entro il termine
di cui al comma 3 da parte delle pubbliche
amministrazioni competenti
e dei gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti
contenute nel progetto preliminare approvato e
formula la propria
proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi,
approva, con
eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto
definitivo, anche
ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilita'"»;
il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) dopo
il comma 5
sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla
pubblicazione del
bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di
pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di
approvazione del
progetto definitivo, ove questo sia posto a base di
gara. In caso di
mancato adempimento, il CIPE, su proposta del
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre la
revoca del
finanziamento a carico dello Stato.
5-ter. La procedura prevista dal presente articolo
puo' trovare
applicazione anche con riguardo a piu' progetti
definitivi parziali
dell'opera, a condizione che tali progetti siano
riferiti a lotti
idonei a costituire parte funzionale, fattibile
e fruibile
dell'intera opera e siano dotati di copertura
finanziaria; resta in
ogni caso ferma la validita' della valutazione di
impatto ambientale
effettuata con riguardo al progetto preliminare
relativo all'intera
opera"»;
alla lettera t):
al numero 1) e' premesso il seguente:
«01) al comma 5, primo periodo, le parole: "nei
tempi previsti
dall'articolo 166." sono sostituite dalle
seguenti: "nei tempi
previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La
conferenza di servizi
si svolge sul progetto definitivo con le
modalita' previste
dall'articolo 165, comma 4."»;
al numero 2), le parole: «comma 10» sono
sostituite dalle
seguenti: «al comma 10»;
alla lettera u):
al numero 1) sono premessi i seguenti:
«01) nella rubrica, la parola: "definitivo" e'
sostituita dalla
seguente: "preliminare";
02) al comma 1, primo periodo, le parole: "di cui
all'articolo
166" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 165"»;
il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) al comma 2, secondo periodo, le parole:
"del progetto
definitivo" sono sostituite dalle seguenti:
"del progetto
preliminare" e il quarto periodo e' sostituito dal
seguente: "In ogni
caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza
deve comunicare
le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o
di varianti
alla soluzione localizzativa alla base del
progetto preliminare
presentato, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla data
di ricezione del progetto preliminare"»;
il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) al comma 3, al secondo periodo, le parole:
"il progetto
definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto
preliminare"
e le parole: "sessanta giorni" sono sostituite
dalle seguenti:
"quarantacinque giorni"; al terzo periodo, le parole:
"il progetto
definitivo" sono sostituite dalle seguenti:
"il progetto
preliminare"»;
il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) al comma 4, primo periodo, le parole:
"novantesimo giorno"
sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno"
e le parole:
"ricezione del progetto definitivo" sono sostituite
dalle seguenti:
"ricezione del progetto preliminare"»;
dopo il numero 3) e' inserito il seguente:
«3-bis) al comma 5, secondo periodo, le
parole: "con la
localizzazione" e le parole: "individuati nel
progetto preliminare
laddove gia' approvato" sono soppresse»;
il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) al comma 6, primo periodo, le parole:
"progetto definitivo"
sono sostituite dalle seguenti: "progetto preliminare"
e le parole:
"novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"sessanta giorni"»;
la lettera v) e' sostituita dalla seguente:
«v) all'articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo
le parole: "la
attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi"
sono inserite
le seguenti: "ovvero l'utilizzo di una quota superiore
al cinquanta
per cento dei ribassi d'asta conseguiti"»;
alla lettera bb), le parole: «i soggetti» sono
sostituite dalle
seguenti: «I soggetti»;
la lettera cc) e' sostituita dalla seguente: «cc)
all'articolo
189:
1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I
certificati indicano le lavorazioni eseguite
direttamente dal
contraente generale nonche' quelle eseguite mediante
affidamento a
soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate
o interamente
possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai
certificati,
possono essere utilizzate ai fini della
qualificazione SOA nelle
corrispondenti categorie";
2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le
parole: "di
direttori tecnici con qualifica di dipendenti o
dirigenti," sono
sostituite dalle seguenti: "di almeno un direttore
tecnico con
qualifica di dipendente o dirigente, nonche'"»;
alla lettera dd), le parole: «un milione e
cinquecentomila
euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di
euro» e le
parole: «ultimo periodo» dalle seguenti: «secondo e
terzo periodo»;
alla lettera gg):
al numero 1) e' premesso il seguente:
«01) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai
contratti di
cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati
a contraente
generale"»;
al numero 4), la parola: «composizione» e'
sostituita dalla
seguente: «commissione»;
alla lettera ii):
all'alinea, sono premesse le seguenti parole:
«nella parte
IV,» e la parola: «inserito» e' sostituita
dalla seguente:
«aggiunto»;
al capoverso Art. 246-bis, comma 1, primo
periodo, la parola:
«104» e' sostituita dalle seguenti: «n. 104» e le
parole: «non
superiore al triplo» sono sostituite dalle seguenti:
«non superiore
al quintuplo»;
alla lettera ll):
dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) al comma 15, le parole: "tre anni" sono
sostituite dalle
seguenti: "cinque anni"»;
al numero 3), capoverso 20-bis le parole:
«all'articolo 122» sono
sostituite dalla seguenti: «agli articoli 122»;
alla lettera mm):
al numero 1), le parole «le parole "10 per
cento" sono
sostituite dalle seguenti: "otto per cento"» sono
sostituite dalle
seguenti: «le parole: "al 10 per cento" sono
sostituite dalle
seguenti: "all' 8 per cento"»;
al numero 2), le parole: «per i lavori» sono
sostituite dalle
seguenti: «per lavori»;
al numero 3), le parole: «per i lavori» sono
sostituite dalle
seguenti: «di lavori»;
la lettera nn) e' sostituita dalla seguente:
«nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei
lavori:
1) le parole: "responsabile della condotta dei
lavori" sono
sostituite dalle seguenti: "responsabile di progetto o
responsabile
di cantiere";
2) prima delle parole: "Dichiarazione
sull'esecuzione dei
lavori" e' inserita la seguente tabella:
"Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi
dell'articolo
189, comma 3, ultimo periodo.
---------------------------------------------------------------------
Impresa | Codice | Categoria | Importo |
Importo
| fiscale | | in cifre | in
lettere
------------|----------|-------------|------------|------------------
| | | |
------------|----------|-------------|------------|------------------
| | | |
------------|----------|-------------|------------|------------------
| | | |
---------------------------------------------------------------------
" »;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del
comma 2 del
presente articolo, limitatamente all'applicazione ai
settori speciali
degli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto
legislativo 12
aprile 2006, n. 163, non si applicano alle societa'
operanti nei
predetti settori le cui procedure in materia siano
disciplinate da
appositi protocolli di intesa stipulati con
amministrazioni pubbliche
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto»;
al comma 3, le parole: «lettere b), l) e dd)»
sono sostituite
dalle seguenti: «lettere b), d), e-bis), i-bis),
i-ter), l), dd) e
ll), numero 1-bis)»;
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera
e), relativa
ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle
procedure i
cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara
sono pubblicati
successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione
del modello
di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del codice
dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal
comma 2 del
presente articolo, da parte dell'Autorita' per la
vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
nonche', in caso
di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure i
cui inviti a presentare le offerte sono inviati
successivamente al
trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto
modello da parte
della medesima Autorita'»;
al comma 7, le parole: «si applicano ai
progetti preliminari
non approvati» sono sostituite dalle seguenti: «non si
applicano ai
progetti preliminari gia' approvati»;
al comma 10, la parola: «u)» e' soppressa;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2,
lettera r), numeri
2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis),
lettera t), numero
01), e lettera u), si applicano alle opere i cui
progetti preliminari
non sono stati approvati dal CIPE alla data di
entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Ai progetti
preliminari gia' approvati dal CIPE alla data di
entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto
continuano ad
applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168
del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo
vigente prima
della medesima data»;
al comma 13, quarto periodo, dopo la parola:
«codice» sono
inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006,
n. 163», le parole: «in modalita' tematica» sono
sostituite dalle
seguenti: «per via telematica» e le parole: «n. 445 del
2000» dalle
seguenti: «28 dicembre 2000, n. 445»;
dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
«14-bis. Per i contratti di forniture e servizi
fino a 20.000
euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le
societa' in
house, i soggetti contraenti possono produrre una
dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera
p), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre
2000, n. 445, in luogo del documento di regolarita'
contributiva. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare controlli
periodici sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive, ai sensi
dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000»;
al comma 15:
dopo la lettera a) sono inserite le
seguenti: «a-bis)
all'articolo 16, il comma 2 e' abrogato;
a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a),
dopo le parole:
"per i lavori di importo" sono inserite le seguenti:
"pari o";
a-quater) all'articolo 48, comma 1, lettera a),
dopo le parole:
"per i lavori di importo" sono inserite le seguenti:
"pari o";
a-quinquies) all'articolo 92, comma 2,
l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei propri
requisiti posseduti,
la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i
requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti con
riferimento alla specifica gara"»;
alla lettera b), le parole: «del decreto del
Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» sono soppresse;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 267, comma 10, le
parole: "secondo
periodo," sono soppresse»;
alla lettera c):
i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Resta
ferma la validita' dei contratti gia' stipulati e da
stipulare, per
la cui esecuzione e' prevista nel bando o nell'avviso di
gara ovvero
nella lettera di invito la qualificazione in una o
piu' categorie
previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34";
2) al comma 12, al primo e al secondo
periodo, la parola:
"centottantunesimo" e' sostituita
dalla seguente:
"trecentosessantaseiesimo" e, al secondo periodo, le
parole: "OG 10,"
e "OS 20," sono soppresse»;
dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori,
relativi alla
categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al
regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, e
successive modificazioni, sono utilizzabili ai
fini della
qualificazione nella categoria OS 20-A di cui
all'allegato A annesso
al presente regolamento. Le attestazioni relative alla
categoria OS
20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di
cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000,
possono essere
utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui
e' richiesta
la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui
all'allegato A
annesso al presente regolamento"»;
i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:
«3) al comma 14, al primo periodo,
la parola:
"centottantesimo" e' sostituita
dalla seguente:
"trecentosessantacinquesimo" e le parole: "OG 10," e
"OS 20," sono
soppresse; dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente:
"Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10
e OS 35, di
cui all'allegato A annesso al presente regolamento,
le stazioni
appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata
o della SOA
attestante, provvedono a emettere nuovamente i
certificati di
esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla
categoria OG 3
ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui
all'allegato A annesso
al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni,
laddove relativi a
lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle
categorie OG 10 e
OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente
regolamento, secondo
l'allegato B.1 annesso al presente regolamento,
indicando, nei quadri
6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a
ciascuna delle
categorie individuate nel citato allegato A annesso
al presente
regolamento, fermo restando quanto previsto
all'articolo 83, comma
5";
4) al comma 15, al primo periodo,
la parola:
"centottantunesimo" e' sostituita
dalla seguente:
"trecentosessantaseiesimo" e le parole "OG 10," e
"OS 20," sono
soppresse; dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "Ai fini
della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS
35, di cui
all'allegato A annesso al presente regolamento,
le stazioni
appaltanti provvedono a emettere i certificati di
esecuzione dei
lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3
ovvero alle
categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato
A annesso al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove
verifichino la
presenza di lavorazioni anche ricomprese
rispettivamente nelle
categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso
al presente
regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente
regolamento,
indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota
parte attribuita
a ciascuna delle categorie individuate nel citato
allegato A annesso
al presente regolamento, fermo restando quanto previsto
all'articolo
83, comma 5"»;
al numero 7), le parole: «n. 554 del 1999»
sono sostituite
dalle seguenti: «21 dicembre 1999, n. 554»;
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) all'allegato A, alla declaratoria della
categoria OS
35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' l'utilizzo
di tecnologie di video-ispezione, risanamento,
rinnovamento e
sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di
tecnologie per
miniscavi superficiali"»;
al comma 16:
dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 67, comma 1, lettera d),
la parola: ",
comunque," e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:
", rinnovabili una sola volta"»;
la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e)
all'articolo
146:
1) al comma 4, terzo periodo, la parola:
"valida" e'
sostituita dalla seguente: "efficace";
2) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente:
"Il parere del soprintendente, all'esito
dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai
sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis
e 143, comma
1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica
da parte del
Ministero, su richiesta della regione interessata,
dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria
non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di
novanta giorni
dalla ricezione degli atti, si considera favorevole";
3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:
"degli enti
locali," sono inserite le seguenti: "agli enti parco,";
4) al comma 7, primo periodo, le parole:
"141-bis e 143,
comma 3, lettere b), c) e d)" sono sostituite
dalle seguenti:
"141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)"; al
medesimo comma 7,
terzo periodo, le parole: "accompagnandola con una
relazione tecnica
illustrativa nonche' dando comunicazione
all'interessato dell'inizio
del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in
materia di procedimento amministrativo" sono
sostituite dalle
seguenti: "accompagnandola con una relazione tecnica
illustrativa
nonche' con una proposta di provvedimento, e da'
comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta
trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi
delle vigenti
disposizioni di legge in materia di procedimento
amministrativo";
5) al comma 8, il secondo periodo e' sostituito
dai seguenti:
"Il soprintendente, in caso di parere negativo,
comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento
negativo ai sensi
dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti
giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione
provvede in
conformita'";
6) al comma 11, le parole: "diventa efficace
decorsi trenta
giorni dal suo rilascio ed" sono soppresse;
7) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si
applicano anche alle
istanze concernenti le attivita' di coltivazione di
cave e torbiere
nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed
estrazione incidenti
sui beni di cui all'articolo 134";
8) il comma 15 e' abrogato»; al comma 17,
lettera b),
capoverso comma 5-bis:
al primo periodo, dopo le parole: «ovvero
ad altri enti
territoriali,» sono inserite le seguenti:
«qualora gli enti
sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano
richiesta di
attribuzione a norma del presente decreto»;
al secondo periodo, dopo le parole:
«dell'Agenzia del
demanio,» sono inserite le seguenti: «sentita la
Conferenza unificata
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.
281,»;
al comma 19, le parole: «legge 22 dicembre
2006, n. 296»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2006,
n. 296»;
dopo il comma 19 e' aggiunto il seguente:
«19-bis. All'articolo 4, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio
2010, n. 73, dopo le parole: "Il Fondo e' ripartito,"
sono inserite
le seguenti: "previa intesa con la Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e
di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e
con le singole
regioni interessate, per finanziamenti specifici
riguardanti i
singoli porti, nonche'"».
All'articolo 5: al comma 1:
alla lettera d), la parola: «compravendita» e'
sostituita dalla
seguente: «trasferimento»;
dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
«h-bis) modalita' di intervento in presenza di
piani attuativi
seppur decaduti»;
al comma 2:
alla lettera a):
dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4 e' aggiunto
il seguente:
"4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le
domande, le
dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e
i relativi
elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente
con modalita'
telematica e provvede all'inoltro telematico della
documentazione
alle altre amministrazioni che intervengono nel
procedimento, le
quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di
trasmissione
in conformita' alle modalita' tecniche
individuate ai sensi
dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006,
n. 80. Tali
modalita' assicurano l'interoperabilita' con le
regole tecniche
definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38,
comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Ai
predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle
risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica"»;
il numero 2) e' soppresso;
alla lettera b), numero 2), alinea, le
parole: «corredata
dalle» sono sostituite dalle seguenti: «corredata
delle», le parole:
«a mezzo posta con raccomandata» dalle seguenti:
«mediante posta
raccomandata» e, dopo le parole: «con avviso di
ricevimento» sono
inserite le seguenti: «, ad eccezione dei procedimenti
per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita'
telematica»;
al comma 3:
all'alinea, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;
il capoverso
2-bis) e' sostituito dal seguente:
«2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono
o modificano
i diritti edificatori comunque denominati, previsti
da normative
statali o regionali, ovvero da strumenti di
pianificazione
territoriale»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti
immobiliari,
dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23
dicembre 1998, n.
448, sono inseriti i seguenti:
"49-bis. I vincoli relativi alla
determinazione del prezzo
massimo di cessione delle singole unita' abitative e
loro pertinenze
nonche' del canone massimo di locazione delle stesse,
contenuti nelle
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22
ottobre 1971, n.
865, e successive modificazioni, per la cessione
del diritto di
proprieta', stipulate precedentemente alla data di
entrata in vigore
della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la
cessione del
diritto di superficie, possono essere rimossi,
dopo che siano
trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo
trasferimento, con
convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta
del singolo
proprietario e soggetta a trascrizione per un
corrispettivo
proporzionale alla corrispondente quota millesimale,
determinato,
anche per le unita' in diritto di superficie, in misura
pari ad una
percentuale del corrispettivo risultante
dall'applicazione del comma
48 del presente articolo. La percentuale di cui al
presente comma e'
stabilita, anche con l'applicazione di eventuali
riduzioni in
relazione alla durata residua del vincolo, con decreto
di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si
applicano anche
alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo
unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380"»;
al comma 4, la parola: «compravendita» e'
sostituita dalla
seguente: «trasferimento»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per agevolare la circolazione delle
informazioni
concernenti gli immobili, e' abolito il divieto di
riutilizzazione
commerciale dei dati ipotecari e catastali. E'
consentito il
riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni
catastali e
ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi
dallo scopo
iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico
per i quali i
documenti sono stati prodotti, fermo restando il
rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali.
E' comunque
consentita la fornitura di documenti, dati e
informazioni da parte
dell'Agenzia del territorio, in formato
elaborabile, su base
convenzionale, secondo modalita', tempi e costi da
stabilire con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.
Il comma 367
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e' abrogato.
Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la
maggiorazione del 20 per
cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della
legge n. 311
del 2004, e successive modificazioni. La tabella
allegata al testo
unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, e
successive modificazioni, e' sostituita dalla
tabella di cui
all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le
disposizioni di cui al
presente comma acquistano efficacia a decorrere dal
1º settembre
2011»;
al comma 5, capoverso 3-bis, le parole: «alla
lettera b), comma
1, dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti:
«alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 6»;
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Qualora, decorsi due anni dal termine per
l'esecuzione del piano
particolareggiato, non abbia trovato applicazione il
secondo comma,
nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione
di dotare le
aree di infrastrutture e servizi, il comune,
limitatamente
all'attuazione anche parziale di comparti o
comprensori del piano
particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di
formazione e
attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente
dalla parte
restante del comparto, per iniziativa dei privati
che abbiano la
titolarita' dell'intero sub-comparto, purche' non
modifichino la
destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie
rispettando gli
stessi rapporti dei parametri urbanistici dello
strumento attuativo
decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non
costituiscono
variante urbanistica e sono approvati dal consiglio
comunale senza
l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e
16"»;
al comma 9, alinea, le parole: «le Regioni,»
sono sostituite
dalle seguenti: «le Regioni» e le parole: «dall'entrata
in vigore del
presente decreto» dalle seguenti: «dalla data di
entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 13:
all'alinea, le parole: «dall'entrata in vigore
del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data
di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto»;
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i piani attuativi, come denominati dalla
legislazione
regionale, conformi allo strumento urbanistico generale
vigente, sono
approvati dalla giunta comunale»;
al comma 14:
al primo periodo, le parole: «dall'entrata
in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto»;
al secondo periodo, le parole: «comma 6
lettera a)» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 9, lettera a)».
All'articolo 6: al comma 1:
all'alinea, la parola: «ulteriori» e'
sostituita dalla
seguente: «ulteriore»;
dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) riduzione e semplificazione delle
comunicazioni, da parte
dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali»;
alla lettera e), le parole: «un autorizzazione»
sono sostituite
dalle seguenti: «un'autorizzazione»;
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) garanzia della tutela della sicurezza
stradale e della
regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose
per conto di
terzi»;
al comma 2:
alla lettera a), numero 2), alinea, le parole:
«, comma 5,»
sono soppresse;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 67-sexies decies del codice del
consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e'
aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"3-bis. E' fatta salva la disciplina prevista
dall'articolo 130,
comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei
dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e successive
modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi
negli elenchi di
abbonati a disposizione del pubblico"»;
alla lettera b):
al numero 1), le parole: «entro 90 giorni
dall'entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «entro
il 30 ottobre 2011,»;
al numero 6), la parola: «definite» e'
sostituita dalla
seguente: «definiti» e dopo le parole: «di cui alla
lettera c)» sono
inserite le seguenti: «del comma 1»;
alla lettera c) e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Resta salvo quanto previsto dalle normative di
sicurezza vigenti in
materia di installazione, esercizio e manutenzione dei
serbatoi di
gas di petrolio liquefatto di cui al decreto
del Ministro
dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.
120 del 24 maggio 2004»;
alla lettera d), dopo il numero 2) e' aggiunto
il seguente:
«2-bis) in caso di trasferimento di residenza
delle persone
fisiche, i comuni, su richiesta degli
interessati, ne danno
comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui
territorio e'
ricompresa la nuova residenza. La comunicazione e'
effettuata, entro
un mese dalla data di registrazione della
variazione anagrafica,
telematicamente o su supporto cartaceo secondo le
modalita' stabilite
con decreto di natura non regolamentare del Ministro
della salute, di
concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e
l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di
Bolzano. L'azienda sanitaria locale provvede ad
aggiornare il
libretto sanitario, trasmettendo alla
nuova residenza
dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un
tagliando di
aggiornamento da apporre su quello esistente,
secondo quanto
stabilito con il decreto di cui al secondo
periodo. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
della presente
disposizione nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) per ridurre e per semplificare le
comunicazioni, da parte
dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:
1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23
dicembre 1996, n.
662, le parole: "entro il 31 marzo di ciascun anno"
sono sostituite
dalla seguente: "annualmente";
2) all'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e
successive modificazioni, dopo il comma 248 e' inserito
il seguente:
"248-bis. Il termine per la presentazione della
dichiarazione di
responsabilita' di cui al comma 248 e' stabilito con
determinazione
del presidente dell'INPS";
3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11
ottobre 1990, n.
289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora
la predetta
indennita' sia erogata per la frequenza di scuole,
pubbliche o
private, per tutta la durata dell'obbligo formativo
scolastico, e'
obbligatorio trasmettere la sola comunicazione
dell'eventuale
cessazione dalla partecipazione a tali corsi
scolastici";
4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
4.1) il quarto comma dell'articolo 10 e'
sostituito dal
seguente:
"Entro il 30 giugno dello stesso anno, le
aziende devono
trasmettere con modalita' telematiche all'Istituto
nazionale della
previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori,
di cui alla
lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che
sono stati
corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova
istituzione o
modificati rispetto a quelli gia' portati a conoscenza
dell'Istituto
medesimo";
4.2) l'articolo 18 e' abrogato»;
la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) per semplificare le procedure di
rilascio delle
autorizzazioni relative ai trasporti
eccezionali su gomma,
all'articolo 10 del codice della strada, di cui
al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo
il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della
presente disposizione, il Governo, con regolamento
adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e
successive modificazioni, modifica il regolamento di
esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
prevedendo che
per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente
prevedere la
trasmissione, per via telematica, della prescritta
richiesta di
autorizzazione, corredata della necessaria
documentazione, all'ente
proprietario o concessionario per le autostrade,
strade statali e
militari, e alle regioni per la rimanente rete
viaria, almeno
quindici giorni prima della data fissata per il
viaggio"»;
alla lettera f), numero 1.2), dopo le parole:
«Ministro per i
rapporti con le regioni» sono inserite le
seguenti: «e per la
coesione territoriale»;
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 38 del
decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono inseriti i
seguenti:
"3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30
settembre 2011
prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di
cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
160, non hanno
provveduto ad accreditare lo sportello unico per
le attivita'
produttive ovvero a fornire alla camera di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio
gli elementi
necessari ai fini dell'avvalimento della
stessa, ai sensi
dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo
regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010,
il prefetto
invia entro trenta giorni una diffida e, sentita
la regione
competente, nomina un commissario ad acta, scelto in
relazione alle
specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni,
delle regioni o
delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura
competenti per territorio, al fine di adottare gli atti
necessari ad
assicurare la messa a regime del funzionamento degli
sportelli unici.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per
la semplificazione normativa, sentito il Ministro per
la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sono individuate le
eventuali misure
che risultino indispensabili per attuare, sul
territorio nazionale,
lo sportello unico e per garantire, nelle more della
sua attuazione,
la continuita' della funzione amministrativa,
anche attraverso
parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.
3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo
svolgimento delle
funzioni affidate agli sportelli unici per le attivita'
produttive, i
comuni adottano le misure organizzative e tecniche
che risultino
necessarie";
f-ter) al fine di semplificare e di
razionalizzare il
procedimento di applicazione delle sanzioni di cui
al comma 14
dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e
successive modificazioni, al comma 15 del medesimo
articolo 83-bis
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, e successive
modificazioni, le parole:
"dall'autorita' competente, individuata con decreto
del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite
dalle seguenti:
"dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo le
modalita' individuate con decreto dello stesso
Ministro";
f-quater) all'articolo 2215-bis del codice civile
sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai
seguenti:
"Gli obblighi di numerazione progressiva e
di vidimazione
previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento
per la tenuta
dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso
di tenuta con
strumenti informatici, mediante apposizione,
almeno una volta
all'anno, della marcatura temporale e della
firma digitale
dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo
delegato.
Qualora per un anno non siano state eseguite
registrazioni, la
firma digitale e la marcatura temporale devono
essere apposte
all'atto di una nuova registrazione e da tale
apposizione decorre il
periodo annuale di cui al terzo comma";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i libri e per i registri la cui tenuta e'
obbligatoria per
disposizione di legge o di regolamento di natura
tributaria, il
termine di cui al terzo comma opera secondo le norme
in materia di
conservazione digitale contenute nelle medesime
disposizioni";
f-quinquies) al testo unico di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo
l'articolo 43 e'
inserito il seguente:
"Art. 43-bis (Certificazione e documentazione
d'impresa). - 1. Lo
sportello unico per le attivita' produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche
coinvolte nel
procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti
atti, fatti,
qualita', stati soggettivi, nonche' gli atti di
autorizzazione,
licenza, concessione, permesso o nulla osta
comunque denominati
rilasciati dallo stesso sportello unico per le attivita'
produttive o
acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati
dall'impresa o
dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le
certificazioni di
qualita' o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria,
artigianato e
agricoltura territorialmente competente, ai fini del
loro inserimento
nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative
(REA) e al
fine della raccolta e conservazione in un fascicolo
informatico per
ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti
di cui alla
lettera a).
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per
le attivita'
produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere
di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le
agenzie per le
imprese avvengono esclusivamente in modalita'
telematica secondo le
disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere
ai soggetti
interessati la produzione dei documenti da acquisire
ai sensi del
comma 1, lettera a).
4. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e
finanziarie di sponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
f-sexies) nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
dopo l'articolo
9 e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Iscrizione all'albo provinciale
delle imprese
artigiane mediante comunicazione unica al registro delle
imprese). -
1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa in
conformita' ai
requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai
sensi delle
disposizioni vigenti, l'interessato presenta una
dichiarazione
attestante il possesso di tali requisiti mediante la
comunicazione
unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo
9, secondo le
regole tecniche individuate dal decreto del Presidente
del Consiglio
dei Ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.
152 del 3 luglio 2009.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina
l'iscrizione
all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove
previsto e
disciplinato dalla legislazione regionale, con la
decorrenza ivi
prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del
registro delle
imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti
recanti obblighi
di iscrizione nel registro delle imprese.
3. Le regioni disciplinano le procedure per gli
accertamenti e i
controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di
carenza dei
requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonche' le
modalita' per
la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni
ai soggetti
interessati, assegnando termini congrui per la
presentazione di
proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di
legge, nonche' ai
fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle
disposizioni
vigenti.
4. Qualora, a seguito di accertamento o
verifica ispettiva,
emergano gli elementi per l'iscrizione alla
gestione di cui
all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e
all'articolo 31
della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente
accertatore comunica
all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per
l'iscrizione
all'albo provinciale delle imprese artigiane. La
comunicazione, ove
previsto e disciplinato dalla normativa
regionale, determina
l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese
artigiane con
decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del
presente articolo. I provvedimenti di variazione o di
cancellazione
adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza
dei requisiti
tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo
contributivo per il
periodo di esercizio effettivo dell'attivita'.
5. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
f-septies) per semplificare le modalita' di
riconoscimento delle
organizzazioni di produttori e favorire l'accesso
delle imprese
agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati
dall'articolo 9
della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al
loro interno,
previo adeguamento degli statuti, per ciascun
settore o prodotto
agricolo, una o piu' sezioni di attivita',
cui aderiscono
esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel
registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e
successive modificazioni. Le predette sezioni, con
gestioni separate,
possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni
di produttori
ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.
102. In tale
ipotesi, i vincoli e i controlli relativi
si riferiscono
esclusivamente alla sezione e agli imprenditori
aderenti;
f-octies) al fine di garantire che un
adeguato periodo
transitorio consenta la progressiva entrata in
operativita' del
Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti,
per i soggetti
di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto
del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 26 maggio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30
maggio 2011,
il relativo termine, da individuare entro sessanta
giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,
nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del
regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e
del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non puo' essere
antecedente al 1º
giugno 2012»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai fini della semplificazione degli
adempimenti di cui al
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo
19, comma 6,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli
atti concernenti
la nomina degli investigatori incaricati non si esercita
il controllo
preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
f-ter), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20".
2-ter. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine,
il seguente
periodo: "Fermo restando l'obbligo del versamento del
contributo di
cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili, per
le aziende che occupano addetti impegnati in
lavorazioni che
comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini
INAIL pari o
superiore al 60 per cento, la procedura di esonero
prevista dal
presente articolo e' sostituita da
un'autocertificazione del datore
di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori
interessati dalla
base di computo"».
All'articolo 7: al comma 1:
alla lettera p), le parole: «mediante di atto
notorio» sono
sostituite dalle seguenti: «mediante atto notorio»;
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«t-bis) riconoscimento del requisito di
ruralita' dei
fabbricati»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «in particolare» sono
soppresse; alla
lettera a):
all'alinea, dopo le parole: «Raccomandazione
2003/361/CE» sono
inserite le seguenti: «della Commissione, del 6 maggio
2003,»;
al numero 1):
al primo periodo, le parole: «di natura non
regolamentare» sono
soppresse e dopo le parole: «Ministro del lavoro e
delle politiche
sociali,» sono inserite le seguenti: «da adottare
entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto,»;
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli
appartenenti al
Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile,
eseguono gli
accessi in borghese»;
al numero 2), l'ultimo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Il
coordinamento degli accessi e' affidato al comune, che
puo' avvalersi
delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura
competenti per territorio. Le amministrazioni
interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al
presente numero
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali
disponibili a legislazione vigente»;
al numero 5), le parole: «9 ottobre 2008, n. 81»
sono sostituite
dalle seguenti: «9 aprile 2008, n. 81»;
alla lettera b), le parole: «comma 2, lettera e),
m), p), r)»
sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, lettere
e), m), p) e
r),» e le parole: «ai commi precedenti» dalle seguenti:
«alla lettera
a)»;
alla lettera c), dopo le parole: «non puo' essere
superiore a
quindici giorni» sono inserite le seguenti:
«lavorativi contenuti
nell'arco di non piu' di un trimestre,» e le parole:
«autonomi; anche
in tali casi» sono sostituite dalle seguenti: «autonomi.
In entrambi
i casi»;
alla lettera d), le parole: «del legge del 27 luglio
2000 n. 212»
sono sostituite dalle seguenti: «della legge 27 luglio
2000, n. 212»;
alla lettera e), numero 2), dopo la parola:
«successivi.» e'
inserito il seguente periodo: «L'omissione della
comunicazione
relativa alle variazioni comporta l'applicazione
delle sanzioni
previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997,
n. 471, e successive modificazioni»;
la lettera f) e' soppressa; alla lettera h):
al primo periodo, le parole: «le stesse» sono
sostituite dalle
seguenti: «gli stessi»;
al terzo periodo, le parole: «al presente comma»
sono sostituite
dalle seguenti: «alla presente lettera»;
alla lettera i), le parole: «nell'articolo 2,»
sono sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 2»;
alla lettera m), le parole: «lire 600 milioni»
sono sostituite
dalle seguenti: «lire seicento milioni»;
alla lettera n):
al numero 1), le parole: «primo periodo» sono
sostituite dalla
seguente: «alinea»;
al numero 2.1), dopo le parole: «dell'imposta» e'
inserita la
seguente: «regionale»;
al numero 2.2), la parola: «eliminata» e'
sostituita dalla
seguente: «soppressa»;
il numero 3) e' sostituito dai seguenti:
«3) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine,
il seguente
periodo: "L'esecuzione forzata e' sospesa per un
periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli
agenti della
riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non
si applica con riferimento alle azioni cautelari e
conservative,
nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme
ordinarie a tutela
del creditore";
3-bis) al comma 1, lettera c), e' aggiunto, in fine,
il seguente
periodo: "Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e
ove gli agenti
della riscossione, successivamente all'affidamento in
carico degli
atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di
elementi idonei
a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non
opera la sospensione di cui alla lettera b)"»;
al numero 4), le parole: «ai fini» sono
sostituite dalle
seguenti: «Ai fini»;
alla lettera p), il capoverso 4 e' rinumerato
come capoverso
3-bis;
alla lettera s), le parole: «approvato con del»
sono sostituite
dalle seguenti: «, di cui al» e le parole: «e' aggiunto
il seguente
paragrafo» dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti
periodi», le
parole: «di importo» sono soppresse e la parola: «1000»
e' sostituita
dalla seguente: «1.000»;
alla lettera t), numero 2), le parole: «dal
successivo numero 3)»
sono sostituite dalle seguenti: «dal numero 3)
della presente
lettera»;
alla lettera u) e' aggiunto, in fine, il seguente
numero: «3-bis)
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono
essere anche
di importo decrescente, fermo restando il numero massimo
stabilito"»;
dopo la lettera u) e' inserita la seguente:
«u-bis) all'articolo 77 del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a
notificare al
proprietario dell'immobile una comunicazione
preventiva contenente
l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme
dovute entro il
termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di
cui al comma
1"»;
la lettera v) e' soppressa; alla lettera aa):
ai numeri 1) e 2), le parole: «euro 300,00» sono
sostituite dalle
seguenti: «euro 300»;
al numero 3), dopo le parole: «dell'articolo 17»
sono inserite le
seguenti: «del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni,» e dopo le
parole: «dei
commi 1 e 6» sono aggiunte le seguenti: «del presente
articolo»;
dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti:
«cc-bis) per garantire il pieno rispetto dei
principi del diritto
dell'Unione europea in materia di imposta sul valore
aggiunto sui
tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del
testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "Per le cessioni e per le
importazioni
di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione
al consumo,
l'imposta e' applicata in base al regime ordinario
previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
Resta ferma l'applicabilita', ove ne ricorrano i
presupposti, del
regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30
agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni". Le disposizioni
di cui alla
presente lettera si applicano a decorrere dalla data
di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto;
cc-ter) all'articolo 50-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: "depositi
fiscali" sono
inserite le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera e),
del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni";
1.2) alla lettera b), dopo le parole:
"depositi doganali"
sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo
525, secondo
paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2
luglio 1993, e successive modificazioni";
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:
"dei beni dal
deposito" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi
quelli relativi
ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,";
3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine,
le seguenti
parole: "previa prestazione di idonea
garanzia commisurata
all'imposta. La prestazione della garanzia non e'
dovuta per i
soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis
del regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993,
e successive
modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi
dell'articolo 90 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n.
43";
4) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Fino
all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti
nelle banche
dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede
all'estrazione
comunica, altresi', al gestore del deposito IVA i dati
relativi alla
liquidazione dell'imposta di cui al presente comma,
anche ai fini
dello svincolo della garanzia di cui al comma 4,
lettera b); le
modalita' di integrazione telematica sono
stabilite con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane,
di concerto
con il direttore dell'Agenzia delle entrate"»;
dopo la lettera dd) e' inserita la seguente:
«dd-bis) tra i soggetti che possono
avvalersi della
rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni
nei termini e
con le modalita' stabiliti dalle disposizioni di cui
alla lettera dd)
sono incluse le societa' di capitali i cui beni, per
il periodo di
applicazione delle disposizioni di cui agli articoli
5 e 7 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, siano
stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del
giudizio ne
abbiano riacquistato la piena titolarita'»;
alla lettera ee), primo periodo, la parola:
«partecipazione» e'
sostituita dalla seguente: «partecipazioni» e dopo
la parola:
«ovvero» e' soppresso il segno di interpunzione: «,»;
alla lettera gg), le parole: «a decorre» sono
sostituite dalle
seguenti: «a decorrere»;
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«gg-bis) all'articolo 1, comma 299, della legge 23
dicembre 2005,
n. 266, le parole: ", succedute alle Istituzioni
pubbliche di
assistenza e beneficenza" sono soppresse;
gg-ter) a decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga
alle vigenti
disposizioni, la societa' Equitalia Spa, nonche' le
societa' per
azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo
3, comma 7,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, cessano di
effettuare le attivita' di accertamento, liquidazione e
riscossione,
spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o
patrimoniali, dei
comuni e delle societa' da essi partecipate;
gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla
lettera gg-ter), i
comuni effettuano la riscossione spontanea delle
loro entrate
tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano
altresi' la
riscossione coattiva delle predette entrate:
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo
unico di cui
al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che
costituisce titolo
esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II
del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, in quanto
compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di
importo e delle
condizioni stabilite per gli agenti della riscossione
in caso di
iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata
immobiliare,
esclusivamente se gli stessi procedono in gestione
diretta ovvero
mediante societa' a capitale interamente
pubblico ai sensi
dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3),
del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2) esclusivamente secondo le disposizioni del
testo unico di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se
utilizzano le altre
forme di gestione della riscossione di cui all'articolo
52, comma 5,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive
modificazioni;
gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione
coattiva di debiti
fino a euro duemila ai sensi del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa
successivamente alla
data di entrata in vigore della presente
disposizione, le azioni
cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio,
mediante posta
ordinaria, di due solleciti di pagamento, il
secondo dei quali
decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;
gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater),
numero 1), il
sindaco o il legale rappresentante della societa' nomina
uno o piu'
funzionari responsabili della riscossione, i quali
esercitano le
funzioni demandate agli ufficiali della riscossione
nonche' quelle
gia' attribuite al segretario comunale dall'articolo
11 del testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
I funzionari
responsabili sono nominati fra persone la cui
idoneita' allo
svolgimento delle predette funzioni e'
accertata ai sensi
dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, e
successive modificazioni;
gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui
alle lettere
da gg-ter) a gg-sexies):
1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265,
i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;
2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24
dicembre 2007, n.
244, le parole da: "degli enti locali" fino a:
"dati e" sono
sostituite dalle seguenti: "tributarie o patrimoniali
delle regioni,
delle province e dei comuni se effettuata in forma
diretta o mediante
le societa' di cui all'articolo 52, comma 5, lettera
b), numero 3),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
consentito di
accedere ai dati e alle";
3) il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge
31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio
2008, n. 31, e' abrogato;
4) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del
decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' abrogato;
gg-octies) in caso di cancellazione del fermo
amministrativo
iscritto sui beni mobili registrati ai sensi
dell'articolo 86 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e
successive modificazioni, il debitore non e' tenuto al
pagamento di
spese ne' all'agente della riscossione ne' al
pubblico registro
automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia
(ACI) o ai
gestori degli altri pubblici registri;
gg-novies) all'articolo 47 del decreto legislativo
31 dicembre
1992, n. 546, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. L'istanza di sospensione e' decisa entro
centottanta giorni
dalla data di presentazione della stessa";
gg-decies) a decorrere dalla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto, l'agente
della riscossione
non puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, come
modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del
presente comma, se
l'importo complessivo del credito per cui lo
stesso procede e'
inferiore complessivamente a:
1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta
a ruolo sia
contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in
tale sede e
il debitore sia proprietario dell'unita' immobiliare
dallo stesso
adibita a propria abitazione principale ai sensi
dell'articolo 10,
comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e
successive modificazioni;
2) ottomila euro, negli altri casi;
gg-undecies) all'articolo 76 del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il concessionario puo' procedere
all'espropriazione immobiliare
se l'importo complessivo del credito per cui si
procede supera
complessivamente:
a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta
a ruolo sia
contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in
tale sede e
il debitore sia proprietario dell'unita' immobiliare
dallo stesso
adibita a propria abitazione principale, ai sensi
dell'articolo 10,
comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
b) ottomila euro, negli altri casi";
2) al comma 2, le parole: "all'importo indicato"
sono sostituite
dalle seguenti: "agli importi indicati";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralita'
degli immobili
ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133,
e successive modificazioni, i soggetti interessati
possono presentare
all'Agenzia del territorio una domanda di variazione
della categoria
catastale per l'attribuzione all'immobile della
categoria A/6 per gli
immobili rurali ad uso abitativo o della categoria
D/10 per gli
immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da
presentare entro
il 30 settembre 2011, deve essere allegata
un'autocertificazione ai
sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale
il richiedente
dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a
decorrere dal
quinto anno antecedente a quello di presentazione
della domanda, i
requisiti di ruralita' dell'immobile necessari ai
sensi del citato
articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993,
convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994,
e successive
modificazioni.
2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del
territorio, previa
verifica dell'esistenza dei requisiti di
ruralita' di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133,
e successive modificazioni, convalida la
certificazione di cui al
comma 2-bis del presente articolo e riconosce
l'attribuzione della
categoria catastale richiesta. Qualora entro il
termine di cui al
periodo precedente l'amministrazione finanziaria
non si sia
pronunciata, il contribuente puo' assumere, in via
provvisoria per
ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione
della categoria
catastale richiesta. Qualora tale attribuzione
sia negata
dall'amministrazione finanziaria entro il 20
novembre 2012, con
provvedimento motivato, il richiedente e' tenuto al
pagamento delle
imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni
determinate in
misura raddoppiata rispetto a quelle previste
dalla normativa
vigente.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze
sono stabilite le modalita' applicative e la
documentazione
necessaria ai fini della presentazione della
certificazione di cui al
comma 2-bis nonche' ai fini della convalida della
certificazione
medesima, anche sulla base della documentazione
acquisita, in sede di
accertamento, da parte dell'Agenzia del
territorio e
dell'amministrazione comunale.
2-quinquies. All'articolo 15, primo comma, del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive
modificazioni, le parole: "la meta'" sono sostituite
dalle seguenti:
"un terzo".
2-sexies. All'articolo 30, comma 1, del decreto
del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive
modificazioni, dopo
la parola: "ruolo" sono inserite le seguenti:
", esclusi le
sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,".
2-septies. La disposizione dell'articolo 30, comma 1,
del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, come da
ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente
articolo, si
applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data
di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-octies. All'articolo 1, comma 150, della legge 24
dicembre 2007,
n. 244, le parole: "tre punti percentuali" sono
sostituite dalle
seguenti: "un punto percentuale".
2-novies. All'articolo 19, comma 1, secondo
periodo, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e
successive modificazioni, le parole: "La
Direzione regionale
dell'Agenzia delle dogane" sono sostituite dalle
seguenti: "L'Ufficio
delle dogane"».
All'articolo 8:
al comma 1, lettera b), le parole: «, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee il 9 agosto 2008» sono
soppresse;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La normativa
dello Stato
membro prescelta dall'interpellante che trova
applicazione e' quella
vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel
corso del quale
e' presentata l'istanza di interpello"»;
al comma 3:
alla lettera b), le parole: «al comma che
precede» sono
sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)» e le
parole: «articoli
69 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «articoli
da 69 a 77»;
alla lettera c):
al numero 1) e' premesso il seguente:
«01) all'articolo 38, dopo il comma 2 e'
inserito il
seguente:
"2-bis. Nei casi di cui all'articolo 50-bis, il
Ministro dello
sviluppo economico puo' nominare lo stesso organo
commissariale"»;
al numero 3), le parole: «Gli articoli 50-bis e 55
del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270» sono sostituite
dalle seguenti:
«Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto
legislativo 8
luglio 1999, n. 270» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«In tal caso, il Ministro dello sviluppo economico puo',
entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto, nominare un nuovo e unico organo
commissariale. I
commissari in carica cessano dall'incarico alla data
della nomina del
nuovo organo»;
al numero 4):
all'alinea, dopo le parole: «articolo 47,» sono
inserite le
seguenti: «comma 1,»;
al capoverso 1), ultimo periodo, le parole:
«del R.D.» sono
sostituite dalle seguenti: «, del regio decreto»;
al numero 5):
all'alinea, le parole: «il primo comma» sono
sostituite dalle
seguenti: «al comma 1»;
il capoverso e) e' ridenominato con la
seguente lettera:
«d-bis)»; al comma 4:
alla lettera a), le parole: «Testo unico
bancario e» sono
sostituite dalle seguenti: «testo unico delle
leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1º settembre
1993, n. 385, e delle»;
alla lettera b), le parole: «Testo unico
bancario» sono
sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al
citato decreto
legislativo n. 385 del 1993»;
alla lettera c), le parole: «di cui ai
precedenti commi»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere
a) e b) del
presente comma»;
alla lettera e), le parole: «di cui al
precedente comma»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d)»
e le parole:
«di cui ai precedenti commi» dalle seguenti: «di cui
alle lettere da
a) a d)»;
alla lettera g), le parole: «, della legge n.
191 del 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «della legge 23
dicembre 2009, n.
191»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di promuovere l'accesso al
microcredito da parte
delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti
disposizioni:
a) il Comitato nazionale italiano permanente per il
microcredito,
di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del
decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006,
n. 81, e' costituito in ente pubblico non
economico dotato di
autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale,
contabile e
finanziaria, e assume la denominazione di Ente
nazionale per il
microcredito, di seguito denominato "Ente";
b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente
coordinatore
nazionale con compiti di promozione, indirizzo,
agevolazione,
valutazione e monitoraggio degli strumenti
microfinanziari promossi
dall'Unione europea nonche' delle attivita'
microfinanziarie
realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;
c) lo statuto dell'Ente, approvato dal
consiglio nazionale
dell'Ente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri,
puo' essere modificato con delibera del consiglio
nazionale dell'Ente
stesso trasmessa al Ministero vigilante;
d) i componenti degli organi dell'Ente, il
segretario e il vice
segretario generale in carica alla data di entrata in
vigore della
legge di conversione del presente decreto permangono
nella carica per
un periodo di quattro anni e possono essere
riconfermati;
e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla
delibera del
consiglio di amministrazione del Comitato
nazionale italiano
permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009,
diminuiti in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non possono essere
aumentati nei
due esercizi contabili successivi alla data di
entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto;
f) ai fini dell'assolvimento dei propri compiti
istituzionali,
l'Ente puo' avvalersi di un contingente di personale non
superiore a
20 unita'. Di tale contingente, un numero non superiore
a 15 unita'
puo' essere acquisito da altre pubbliche
amministrazioni mediante
collocamento in posizione di comando o fuori ruolo,
secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale
indisponibilita'
dei posti nell'amministrazione di provenienza.
All'attuazione del
periodo precedente si provvede nell'ambito delle
risorse finanziarie
destinate a legislazione vigente al Comitato
nazionale italiano
permanente per il microcredito. Le restanti 5 unita'
possono essere
reclutate a tempo indeterminato mediante
procedure concorsuali
pubbliche a valere sulle facolta' assunzionali della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri. In relazione alle
assunzioni di cui al
periodo precedente, con decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si
provvede alla
riduzione della dotazione organica della Presidenza del
Consiglio dei
Ministri e alla definizione delle modalita' di
trasferimento delle
corrispondenti risorse finanziarie all'Ente;
g) le risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero
dello sviluppo economico per interventi a favore
del Comitato
nazionale italiano permanente per il microcredito
sono trasferite
all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Ente,
ivi incluse le spese per il personale, sono
autorizzate nei limiti
delle risorse di cui al presente comma»;
al comma 5: alla lettera a):
al numero 1), le parole: «n. 266» sono
sostituite dalle
seguenti: «n. 266,»;
al numero 3), dopo la parola: «dopo» sono inserite
le seguenti:
«le parole» e le parole: «di finanziamento» sono
sostituite dalle
seguenti: «di finanziamento,»;
alla lettera b), le parole: «di concerto
con del» sono
sostituite dalle seguenti: «di concerto con il» e
dopo le parole:
«del Fondo di cui al decreto del» sono inserite
le seguenti:
«Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato»;
alla lettera c):
al capoverso 361-bis:
all'alinea, le parole: «fino al cinquanta per
cento» sono
sostituite dalle seguenti: «una quota fino al 50 per
cento» e le
parole: «sono destinate» dalle seguenti: «e' destinata»;
i numeri 1), 2) e 3) sono rispettivamente
ridenominati con le
lettere a), b) e c);
al capoverso 361-ter, le parole: «del precedente
comma» sono
sostituite dalle seguenti: «del comma 361-bis»;
la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo
unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"2-bis. Se il cliente non e' un consumatore ne' una
micro-impresa
come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t),
del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di
durata diversi
da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1
del presente
articolo possono essere inserite clausole,
espressamente approvate
dal cliente, che prevedano la possibilita' di modificare
i tassi di
interesse al verificarsi di specifici eventi
e condizioni,
predeterminati nel contratto"»;
la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo
118 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385,
introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si
applicano ai
contratti in corso alla data di entrata in vigore
del presente
decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso
alla predetta
data sono inefficaci»;
al comma 6:
alla lettera a), le parole: «della presente
legge» sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto», le
parole: «150
mila euro» dalle seguenti: «200 mila euro», le parole:
«al comma 2
del presente articolo» dalle seguenti: «alla lettera b)»
e le parole:
«30 mila euro e» dalle seguenti: «35 mila euro e,
salvo diverso
accordo tra le parti,»;
alla lettera b), dopo le parole: «la
rinegoziazione assicura»
sono inserite le seguenti: «, in funzione delle esigenze
del cliente,
per un periodo pari alla durata residua del
finanziamento o, con
l'accordo del cliente, per un periodo inferiore,»
e la parola:
«reuters» e' sostituita dalla seguente: «Reuters»;
alla lettera d):
al primo periodo, le parole: «del presente
articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;
al terzo periodo, le parole: «al presente
comma» sono
sostituite dalle seguenti: «alla presente lettera»;
al comma 7:
alla lettera b):
al numero 1), l'alinea e' sostituito dal
seguente:
«1) all'articolo 31 e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:»;
al numero 2), le parole da: «l'articolo 45»
fino a: «con
dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «il
numero 3) del
primo comma dell'articolo 45 e' sostituito dal seguente:
"3) con dichiarazione»;
al numero 3), l'alinea e' sostituito dal seguente:
«3) all'articolo 61 e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:»;
al numero 4), le parole: «comma 1, e' aggiunta la
seguente ultima
frase» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, e'
aggiunto, in
fine, il seguente periodo» e le parole: «comma 3»
dalle seguenti:
«terzo comma»;
alla lettera c):
le parole: «le copie informatiche» sono
sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 66 del regio decreto 21
dicembre 1933, n.
1736, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le copie informatiche»;
le parole: «delle successive lettere d) ed e)»
sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 8, comma 7, lettere d)
ed e), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70"»;
alla lettera d), le parole: «dall'entrata in
vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla data di
entrata in vigore del presente decreto»;
alla lettera f), le parole: «le modifiche al Regio
Decreto, 21
dicembre, 1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi
quindici giorni
dalla» sono sostituite dalle seguenti: «le modifiche
apportate al
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla
lettera b) del
presente comma entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo
alla»;
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge
15 dicembre
1990, n. 386, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del
presente articolo e'
effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo
unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
L'autenticazione deve essere rilasciata
gratuitamente, tranne i
previsti diritti, nella stessa data della richiesta,
salvo motivato
diniego"»;
al comma 8:
alla lettera b), le parole: «120-ter del
decreto legislativo
1º settembre 1993 n. 385» sono sostituite dalle
seguenti: «120-ter,»;
alla lettera c), numero 2), capoverso comma 7,
primo periodo,
le parole: «poste in essere a seguito dell'adozione
da parte di
quest'ultimo della delibera di mutuo» sono soppresse;
al comma 9: alla lettera c):
al capoverso comma 4, quinto periodo, le
parole: «degli
risultati» sono sostituite dalle seguenti: «dei
risultati»;
al capoverso comma 4-bis, primo periodo,
dopo le parole:
«sostitutiva delle imposte sui redditi» sono inserite
le seguenti:
«nella misura»;
alla lettera d), capoverso comma 5, al terzo
periodo, le
parole: «la restante parte» sono sostituite dalle
seguenti: «, per la
restante parte,» e, all'ultimo periodo, le parole: «il
16 febbraio»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 febbraio»;
alla lettera e), dopo le parole: «all'imposta
sostitutiva di
cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, secondo
periodo»;
il comma 10 e' soppresso;
al comma 11, le parole: «nel regolamento
(CE) 1290/2005,
relativo al finanziamento della politica agricola
comune ed in
particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori,
in conformita'
all'articolo 46 del Regolamento (CE) 1782/2003 e agli
articoli 25 e
27 del Regolamento (CE) n. 795/2004» sono sostituite
dalle seguenti:
«nel regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21
giugno 2005,
relativo al finanziamento della politica agricola
comune, e in
particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori,
in conformita'
all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/ 2009 del
Consiglio, del
19 gennaio 2009, e agli articoli 12 e 27 del
regolamento (CE) n.
1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009» e le
parole: «al
comma 2 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente
della Repubblica
del 24 dicembre 1974, n. 727, pubblicato su Gazzetta
Ufficiale n. 30
del 31 gennaio 1975» sono sostituite dalle seguenti: «al
terzo comma
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 24
dicembre 1974, n. 727»;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "consorzi con
attivita' esterna",
ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti:
"nonche' quelli di
garanzia collettiva dei fidi tra liberi
professionisti"»;
b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ",
nonche' da liberi professionisti"».
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Cancellazione di segnalazioni dei
ritardi di
pagamento). - 1. In caso di regolarizzazione dei
pagamento, le
segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte
delle persone
fisiche o giuridiche gia' inserite nelle banche dati
devono essere
cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla
comunicazione da
parte dell'istituto di credito ricevente il
pagamento, che deve
provvedere alla richiesta di estinzione entro e non
oltre sette
giorni dall'avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni gia' registrate, se relative
al mancato
pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o
di un'unica
rata semestrale, devono essere estinte entro il termine
di quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto.
3. La Banca d'Italia e' autorizzata ad
apportare le dovute
modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139,
e successivi
aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo».
All'articolo 9: al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole:
«dell'universita' e della
ricerca» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con
il Ministero
dello sviluppo economico,»;
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
disposizione
contenuta nel presente comma si applica anche
agli accordi di
programma previsti dall'articolo 13 del decreto
del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 8 agosto
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.
14 del 18 gennaio 2001»;
al comma 2, le parole: «ministeriale di natura non
regolamentare,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27
luglio 1997, n.
297» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato di
concerto con il
Ministro dello sviluppo economico,»;
al comma 4, le parole: «delle ricerca» sono
sostituite dalle
seguenti: «della ricerca»;
al comma 5, lettera b), dopo le parole: «dei
donatori» sono
inserite le seguenti: «, dei collegi di cui all'articolo
4, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240,»;
al comma 6, lettera e), il capoverso e' soppresso;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. La Fondazione trasmette al Ministero
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca gli atti di cui al
comma 6 entro
cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono
approvati quando
siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione
senza che il
Ministero abbia formulato rilievi»;
al comma 8, le parole: «della legge 26 febbraio
2011, n. 10 di
conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225» sono
sostituite dalle seguenti: «, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n.
10»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «successivo
comma 14» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 15»;
al comma 15, primo periodo, le parole: «legge 31
dicembre 2010,
n. 240» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30
dicembre 2010, n.
240»;
al comma 16, lettera b), la parola: «soppressi»
e' sostituita
dalla seguente: «abrogati»;
al comma 17:
al primo periodo, le parole: « processo di
riforma previsto
dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 »
sono sostituite
dalle seguenti: « processo di riforma previsto
dall'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
al secondo periodo, le parole: «con il Ministero per
la pubblica
amministrazione ed innovazione» sono sostituite dalle
seguenti: «con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della
funzione pubblica,»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al
personale docente
a tempo determinato, assegnato a pluriclassi,
che presta
effettivamente servizio in modo continuativo e'
riconosciuto il
diritto a una speciale valutazione del servizio
prestato nelle sedi
considerate situate in zona disagiata, secondo criteri
definiti con
decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca»;
al comma 18, le parole: «di cui alla legge 3
maggio 1999, n.
124,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 40, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni,
all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio
1999, n. 124, e
all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165,»;
il comma 19 e' sostituito dal seguente:
«19. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 luglio",
ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto";
b) il comma 3 e' abrogato»;
al comma 20, le parole: «e' cosi' modificato "a
decorrere» sono
sostituite dalle seguenti: «e' sostituito dal
seguente: "A
decorrere», dopo le parole: «dall'anno scolastico
2011/2012» sono
inserite le seguenti: «, senza possibilita' di
ulteriori nuovi
inserimenti,», le parole: «in forza dall'articolo»
sono sostituite
dalle seguenti: «in forza dell'articolo» e sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «secondo il proprio punteggio, nel
rispetto della
fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle
graduatorie di
istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del
regolamento di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13
giugno 2007, n.
131, per il conferimento delle supplenze ai sensi
dell'articolo 4,
comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e'
effettuato con cadenza
triennale»;
il comma 21 e' sostituito dai seguenti:
«21. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399
del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: "I docenti
destinatari di
nomina a tempo indeterminato decorrente
dall'anno scolastico
2011/2012 possono chiedere il trasferimento,
l'assegnazione
provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo
cinque anni di
effettivo servizio nella provincia di titolarita'".
21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1,
commi 2, 3 e 4,
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,
restano valide
anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012,
relativamente al
personale della scuola che, nel suddetto anno, non
possa stipulare,
per carenza di posti, contratto di supplenza della
stessa tipologia
di quello dell'anno precedente o, comunque,
dell'ultimo anno
lavorativo nel triennio precedente».
All'articolo 10:
al comma 3, primo periodo, le parole: «d'intesa»
sono sostituite
dalle seguenti: «di concerto»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «dal comma
1 ed» sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 1, e» e, al
secondo periodo, le
parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo
comma»;
al comma 5:
alla lettera a), capoverso, la parola: «a'» e'
sostituita dalla
seguente: «a» e le parole: «la residenza» sono
sostituite dalle
seguenti: «la loro residenza»;
alla lettera b), numero 2), la parola: «esentate»
e' sostituita
dalla seguente: «esentati»;
alla lettera c), capoverso, le parole: «su una
dichiarazione»
sono sostituite dalle seguenti: «in una dichiarazione»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «procedure
concorsuali a
capo reparto» sono sostituite dalle seguenti:
«procedure concorsuali
per la nomina a capo reparto»;
al comma 11, le parole: «Agenzia nazionale di
vigilanza sulle
risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti:
«Agenzia nazionale
per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua»;
al comma 14:
alla lettera a), la parola: «comminando» e'
sostituita dalla
seguente: «irrogando»;
alla lettera c), le parole: «, tenuto conto della
necessita' di
recuperare i costi ambientali anche secondo il principio
chi inquina
paga», sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:
«, anche in proporzione al grado di inquinamento
ambientale derivante
dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi
conseguenti a carico
della collettivita'»;
alla lettera d), le parole: «sia pienamente
realizzato» sono
sostituite dalle seguenti: «siano pienamente attuati»
e le parole:
«intesa con la Conferenza unificata» sono sostituite
dalle seguenti:
«intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata»;
alla lettera l), le parole: «che e' trasmessa»
sono sostituite
dalle seguenti: «e la trasmette»;
al comma 16:
il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'Agenzia e'
organo collegiale costituito da tre componenti, di
cui uno con
funzioni di Presidente, nominati con decreto del
Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, due su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e
del mare e uno su proposta della Conferenza permanente
per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di
Bolzano»;
all'ottavo periodo, le parole: «amministrativo
contabile» sono
sostituite dalla seguente: «amministrativo-contabile»;
al comma 17:
al secondo periodo, le parole: «Formula proposte
all'Agenzia,
da' attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «Da'
attuazione», la
parola: «questo» dalla seguente: «questa» e le parole:
«assicura gli
adempimenti» dalle seguenti: «assicura
l'esecuzione degli
adempimenti»;
il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il direttore
generale e' nominato dall'Agenzia per un periodo di
tre anni, non
rinnovabile»;
al comma 18, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Il
compenso e' ridotto almeno della meta' qualora
il componente
dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica
amministrazione,
opti per il mantenimento del proprio trattamento
economico»;
al comma 19:
al primo periodo, la parola: «direttamente» e'
sostituita dalla
seguente: «, direttamente»;
al secondo periodo, le parole: «, per l'intera
durata» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'intera durata»;
al comma 20:
al primo periodo, la parola: «membri» e'
sostituita dalla
seguente: «componenti» e le parole: «nei settore»
dalle seguenti:
«nel settore»;
al terzo periodo, le parole: «si applica la»
sono sostituite
dalle seguenti: «si applicano una»;
al quarto periodo, le parole: «di tali
sanzioni» sono
sostituite dalle seguenti: «della sanzione
amministrativa pecuniaria
di cui al terzo periodo»;
al comma 22, primo periodo, dopo le parole:
«Presidente del
Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei Ministri»
e la parola:
«definite» e' sostituita dalla seguente: «definiti»;
al comma 23:
al primo periodo, le parole: «comma precedente»
sono sostituite
dalle seguenti: «comma 22», dopo le parole: «del
Ministero» sono
inserite le seguenti: «dell'ambiente e della tutela del
territorio e
del mare», le parole: «del Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti:
«del medesimo
Ministero» e le parole: «della presente legge» dalle
seguenti: «del
presente decreto»;
al secondo periodo, le parole: «comma 18» sono
sostituite dalle
seguenti: «comma 22»;
al comma 24, lettera a), primo periodo, la
parola: «relativo»
e' soppressa e le parole: «della presente
disposizione» sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 25, la parola: «applicazione» e'
sostituita dalla
seguente: «applicazione,», dopo le parole: «comma 22»
sono inserite
le seguenti: «, secondo periodo» e le parole: «le
relative dotazioni
finanziarie del medesimo Ministero ed e' stabilita»
sono sostituite
dalle seguenti: «le dotazioni finanziarie del medesimo
Ministero e
sono stabilite»;
al comma 26, primo periodo, le parole: «di cui
alla presente
legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
presente articolo»;
dopo il comma 26 e' inserito il seguente:
«26-bis. I ricorsi aventi ad oggetto gli atti e i
provvedimenti
dell'Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva
del giudice
amministrativo e sono devoluti alla competenza
inderogabile del
tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede
di Roma. Si
applica l'articolo 119 del codice del processo
amministrativo, di cui
all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104,
e successive modificazioni. L'incarico di
consulente tecnico
d'ufficio non puo' essere attribuito a dipendenti
dell'Agenzia, che
siano cessati dal servizio da meno di cinque anni».
All'articolo 11: al comma 2:
all'alinea, le parole: «dal precedente comma»
sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo»;
alla lettera a), le parole: «della soppressione»
sono sostituite
dalle seguenti: «dell'abrogazione»;
alla lettera b), le parole: «5 e 11» sono
sostituite dalle
seguenti: «3 e 9».
E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:
« ALLEGATO 1
(Articolo 5,
comma 4-bis)
Tabella delle tasse ipotecarie
=====|========================|=======|===========================|
N. | OPERAZIONI |Tariffa|
Note |
ord. | |in
euro| |
=====|========================|=======|===========================|
1 |Esecuzione di formalita'|
| |
| |
| |
1.1 |per ogni nota di | 35,00 |Compresa la
certificazione |
|trascrizione, iscrizione| |di eseguita
formalita' da |
|o domanda di annotazione| |apporre in calce
al duplo |
| | |della nota da
restituire |
| | |al
richiedente. |
| |
| |
1.2 |per ogni formalita' con |
| |
|efficacia anche di | 55,00
| |
|voltura, oltre quanto |
| |
|previsto nel punto |
| |
|precedente | |
|
| |
| |
2 |Ispezione nell'ambito |
| |
|di ogni singola circo- |
| |
|scrizione del servizio |
| |
|di pubblicita' immobi- |
| |
|liare ovvero sezione |
| |
|staccata degli uffici |
| |
|provinciali dell'Agenzia|
| |
|del territorio |
| |
| |
| |
2.1 |ispezione nominativa, |
| |
|per immobile o con- |
| |
|giunta per nominativo |
| |
|e per immobile |
| |
| |
| |
| |
| |
2.1.1|ricerca su base | |L'importo e'
comprensivo |
|informativa: | |delle prime 30
formalita', |
|per ogni nominativo | |o frazione di
30, |
|richiesto | |contenute
nell'elenco |
|ovvero per ciascuna | |sintetico,
incluse |
|unita' immobiliare | |eventuali
formalita' |
|richiesta ovvero | |validate del
periodo |
|per ciascuna richiesta | 7,00 |anteriore
all'automazione |
|congiunta | |degli
uffici; |
| | |l'indicazione
della |
| | |presenza di
annotazione non|
| | |sí considera
formalita'. |
| | |L'importo e'
dovuto |
| | |all'atto della
richiesta, |
| | |salva specifica
disciplina |
| | |delle ipotesi per
le quali |
| | |viene corrisposto
al |
| | |momento
dell'erogazione |
| | |del
servizio. |
| |
| |
2.1.2|per ogni gruppo di 15 | |L'importo e'
dovuto per le |
|formalita', o frazione | |formalita'
contenute |
|di 15, eccedenti le | |nell'elenco
sintetico ecce-|
|prime 30 contenute nel- | 3,50 |denti le prime
30. |
|l'elenco sintetico | |L'indicazione
della |
| | |presenza di
annotazione non|
| | |si considera
formalita'. |
=====|========================|=======|===========================|
=====|========================|=======|===========================|
N. | OPERAZIONI |Tariffa|
Note |
ord. | |in
euro| |
=====|========================|=======|===========================|
2.1.3|ricerca nei registri | |L'importo e'
dovuto |
|cartacei: per ogni | 3,00 |all'atto della
richiesta. |
|nominativo richiesto | |Per registri
cartacei si |
| | |intendono
repertori, |
| | |tavole, rubriche
e |
| | |schedari. Non e'
consentita|
| | |al pubblico
l'ispezione |
| | |diretta di
tavole, rubriche|
| | |e
schedari. |
| |
| |
2.1.4|per ogni titolo stampato| 8,00 |E' consentito
l'accesso |
|per ogni nota stampata | 4,00 |diretto alla nota
o al |
| | |titolo solo se,
unitamente |
| |
|all'identificativo della |
| | |formalita' o del
titolo, |
| | |viene indicato
il |
| | |nominativo di uno
dei |
| | |soggetti
ovvero |
| | |l'identificativo
catastale |
| | |di uno degli
immobili |
| | |presenti sulla
formalita'. |
| |
| |
| |
| |
2.1.5|per ogni nota o titolo | 4,00 |Per le note
cartacee |
|visionati | |relative al
periodo |
| | |automatizzato e
per quelle |
| | |validate del
periodo |
| | |anteriore
all'automazione |
| | |degli uffici,
l'importo |
| | |e' dovuto in
misura doppia.|
| | |
|
2.1.6|tentativo di accesso | 0,15 |L'importo e'
dovuto per |
|non produttivo | |ogni accesso
diretto |
| | |al quale non
consegua |
| | |l'individuazione
della nota|
| | |o del titolo,
secondo |
| | |modalita' e tempi
da |
| | |stabilire con
provvedimento|
| | |del direttore
dell'Agenzia |
| | |del
territorio. |
| |
| |
3 |Ricerca di un soggetto |
| |
|in ambito nazionale | |Il servizio sara'
fornito |
3.1 |per ogni nominativo | 20,00
|progressivamente. |
|richiesto in ambito |
| |
|nazionale |
| |
| |
| |
4 |Certificazione: |
| |
| |
| |
4.1 |certificati ipotecari | |L'importo e'
dovuto |
| |
|all'atto |
4.1.1|per ogni certificato | 30,00 |della
richiesta. |
|riguardante una sola | |Se il certificato
riguarda |
|persona | |cumulativamente
il padre, |
| | |la madre e i
figli, nonche'|
| | |entrambi i
coniugi, |
| | |l'importo e'
dovuto |
| | |una volta
sola. |
4.1.2|per ogni nota visionata | 2,00 |Gli importi sono
dovuti |
|dall'ufficio, fino ad un| |anche nel caso di
mancato |
|massimo di 1.000 note | |ritiro del
certificato. |
| |
| |
4.2 |rilascio di copia |
| |
=====|========================|=======|===========================|
=====|========================|=======|===========================|
N. | OPERAZIONI |Tariffa|
Note |
ord. | |in
euro| |
=====|========================|=======|===========================|
4.2.1|per ogni richiesta di | 10,00 |L'importo e'
dovuto |
|copia di nota o titolo | |all'atto della
richiesta. |
| |
| |
4.3 |altre certificazioni |
| |
| |
| |
4.3.1|per ogni altra |
| |
|certificazione o | 5,00
| |
|attestazione |
| |
| |
| |
5 |Note d'ufficio |
| |
| |
| |
5.1 |per le rinnovazioni di | |
|
|ipoteca da eseguirsi |
| |
|d'ufficio e per ogni |
| |
|altra nota di cui agli | 10,00
| |
|articoli 2647, ultimo |
| |
|comma, e 2834 del |
| |
|codice civile |
| |
| |
| |
6 |Trasmissione telematica |
| |
|di elenco dei soggetti |
| |
|presenti nelle formalita'
| |
|di un determinato giorno|
| |
| |
| |
6.1 |per ogni soggetto | 1,00 |L'importo e'
dovuto |
| |
|anticipatamente. |
| | |Il servizio sara'
fornito |
| | |progressivamente
su base |
| | |convenzionale aí
soli |
| | |soggetti
autorizzati alla |
| |
|riutilizzazione |
| |
|commerciale. |
| | |Fino
all'attivazione del |
| | |servizio di
trasmissione |
| | |telematica
l'elenco dei |
| | |soggetti continua
ad essere|
| | |fornito su
supporto |
| | |cartaceo a
richiesta di |
| | |chiunque, previo
pagamento |
| | |del medesimo
tributo di |
| | |euro 1,00
per |
| | |ogni soggetto.
|
=====|========================|=======|===========================|
|