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 LEGGE 12 luglio 2011, n. 106- LEGGE 12 luglio 2011, n. 106 -Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

 

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 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

                              Promulga

 

la seguente legge:

                               Art. 1

 

  1. Il decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  concernente  Semestre

Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, e' convertito in

legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 12 luglio 2011

 

                             NAPOLITANO

 

 

                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio

                                dei Ministri

 

                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e

                                delle finanze

 

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

 

                         LAVORI PREPARATORI

 

Camera dei deputati (atto n. 4357):

    Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)

e dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 13 maggio 2011.

    Assegnato  alle  Commissioni  riunite  V  (Bilancio,   tesoro   e

programmazione) e VI (Finanze), in sede referente, il 17 maggio 2011,

con pareri delle Commissioni I, II, VII, VIII, IX, X, XI, XII,  XIII,

XIV e Questioni Regionali .

    Esaminato dalle Commissioni riunite V e VI, in sede referente, il

25 maggio 2011, il 1°, 7, 8, 9, 13 e 14 giugno 2011.

    Esaminato in Aula il 15, 16 e 20 giugno 2011, ed approvato il  21

giugno 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2791):

    Assegnato alle Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze  e

tesoro), in sede referente, il  22  giugno  2011,  con  pareri  delle

Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª,  8ª,  9ª,  10ª,  11ª,  12ª,  13ª,  14ª  e

Questioni regionali

    Esaminato dalla Commissione 1ª (Affari Costituzionali),  in  sede

consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 23

e 28 giugno 2011 e il 5 luglio 2011

    Esaminato dalle Commissioni riunite 5ª e 6ª , in sede  referente,

il 28, 29 e 30 giugno 2011 e il 5 luglio 2011

    Esaminato in Aula il 28  giugno  2011  e  il  6  luglio  2011  ed

approvato il 7 luglio 2011.

 

     

 

   

 

   

     


 

     

 

       

         

                      Avvertenza:

              Il  decreto-legge 13 maggio  2011,  n.   70, e'   stato

          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -

          n. 110 del 13 maggio 2011.

              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto

          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e

          ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le

          modifiche apportate dalla  presente  legge  di  conversione

          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua

          pubblicazione.

              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di

          conversione e'  pubblicato  in   questa   stessa   Gazzetta

          Ufficiale alla pag. 124.

 

         

        

 

     

        
 

       

                                                             Allegato

 

           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

               AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70

 

  All'articolo 1:

    al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  previo

parere delle competenti  Commissioni  parlamentari.  Il  parere  deve

essere espresso entro quindici giorni  dalla  data  di  trasmissione.

Decorso inutilmente il  termine  senza  che  le  Commissioni  abbiano

espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto  puo'  essere

adottato»;

    al comma 3, alla lettera a):

      al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

      al numero 3),  le  parole:  «dalla  disciplina  comunitaria  in

materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,   sviluppo   e

innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del  paragrafo  2.2»  sono

sostituite dalle seguenti: «dalla lettera d) del paragrafo 2.2  della

comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante  disciplina

comunitaria in materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,

sviluppo  e  innovazione,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale

dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006»;

      al  comma  4,  secondo  periodo,  la  parola:  «soppresso»   e'

sostituita dalla seguente: «abrogato».

  All'articolo 2:

    al comma 2, al terzo periodo, le parole:  «dei  commi  18  e  19,

articolo  2  del  richiamato  Regolamento»  sono   sostituite   dalle

seguenti:  «dei  numeri  18  e  19   dell'articolo   2   del   citato

Regolamento»;

    al comma 3, primo periodo, le parole: «all'arco temporale di  cui

al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto»;

    al comma 7:

      alla lettera a), le parole:  «se,  il  numero  complessivo  dei

dipendenti,  e'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «se  il  numero

complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato  e'»  e  le  parole:

«all'arco  temporale  di  cui  al  comma  1»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di  conversione

del presente decreto»;

      alla  lettera  c),  le  parole:  «sono  state  irrogate»   sono

sostituite dalle seguenti: «siano state irrogate»;

      dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

  «7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i  datori

di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di  cui

hanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la  fattispecie  di  cui  alla

lettera c) del  comma  7,  e'  dovuta  la  restituzione  del  credito

maturato e  usufruito  dal  momento  in  cui  e'  stata  commessa  la

violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente  articolo,  di

cui abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una

procedura concorsuale, e' considerato  credito  prededucibile.  Dalla

data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera

c) del comma 7 decorrono i termini per procedere  al  recupero  delle

minori somme versate o del maggiore  credito  riportato,  comprensivi

degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle

relative sanzioni»;

      al comma 9, terzo periodo, le parole:  «ex  lege  n.  183/1987»

sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5 della legge 16

aprile 1987, n. 183,».

  Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

  «Art.  2-bis  (Credito   d'imposta   per   gli   investimenti   nel

Mezzogiorno). - 1. In coerenza con la decisione  assunta  nel  "Patto

Europlus" del 24-25 marzo 2011 e con il Piano per  il  Sud  approvato

dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010, che  si  prefigge  in

particolare l'obiettivo di concentrare nello  strumento  del  credito

d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare  le

strozzature  alla  loro  crescita,  il  credito  d'imposta  per   gli

investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi

da 271 a 279, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  successive

modificazioni, e' rifinanziato con fondi strutturali europei.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il

Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,

stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti

di  finanziamento  per  ciascuna  regione  interessata,   la   durata

dell'agevolazione nonche' le disposizioni di attuazione necessarie  a

garantire la coerenza dello strumento con le priorita' e le procedure

dei fondi strutturali europei, in  particolare  quelle  previste  dal

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio  2006,  e

con la  cornice  programmatica  definita  con  il  Quadro  strategico

nazionale 2007-2013. I crediti d'imposta possono essere fruiti  entro

i limiti delle disponibilita' previste dal decreto di cui al presente

comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino

all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia  delle  entrate,

con proprio provvedimento, individua le  modalita'  per  l'attuazione

della presente clausola.

  3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella  loro

spesa, le risorse necessarie  all'attuazione  del  presente  articolo

sono  individuate,  previo  consenso   della   Commissione   europea,

nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo  di  sviluppo

regionale  (FESR)  e  del  cofinanziamento  nazionale  destinate   ai

territori delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,

Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

  4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per  ciascuno

degli anni in cui il credito  d'imposta  e'  reso  operativo  con  il

decreto di cui al comma 2,  sono  versate  all'entrata  del  bilancio

dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette  finalita'

di spesa,  ad  apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del

Ministero  dell'economia  e  delle   finanze.   A   tale   fine,   le

amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano  al  Fondo

di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.

183, gli importi, dell'Unione europea  e  nazionali,  riconosciuti  a

titolo  di  credito  d'imposta  dall'Unione   europea,   da   versare

all'entrata del bilancio dello  Stato.  Ai  sensi  dell'articolo  17,

comma  12,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il  Ministro

dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di

cui al presente articolo.

  5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia  e

delle finanze riferisce alle Camere, con  apposita  relazione,  sullo

stato di attuazione del presente articolo».

  All'articolo 3:

    i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

    al comma 4, le parole:  «turistico-alberghieri»  sono  sostituite

dalla seguente: «turistici»;

    il comma 5 e' sostituito dal seguente:

  «5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti

e' effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e

delle finanze e  con  i  Comuni  interessati,  previa  conferenza  di

servizi, che e' obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del

settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza

di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio»;

    al comma 6:

      all'alinea, le parole: «turistico-alberghieri» sono  sostituite

dalla seguente: «turistici»;

      alla lettera a), al primo periodo,  le  parole:  «comma  4-bis»

sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-ter» e, al secondo  periodo,

la parola: «altresi'» e' sostituita dalla seguente: «comunque»;

      alla lettera b), le parole da: «gli eventuali  maggiori  oneri»

fino alla fine della lettera sono soppresse;

      alla lettera c):

        al  secondo  periodo,  le  parole:  «,   nonche'   presentare

richieste ed istanze, nonche' ricevere i provvedimenti conclusivi dei

relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione

statale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  possono  presentare

richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra  amministrazione

statale, nonche' ricevere i  provvedimenti  conclusivi  dei  relativi

procedimenti»;

        al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «sono  emanate»  sono

inserite le seguenti: «, in coordinamento con la  disciplina  vigente

in materia di Sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  e  di

comunicazione unica,» e le parole: «delle  amministrazioni  statali,»

sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali.»;

      al comma 8, lettera b), le parole: «delle concessioni  di  beni

demaniali marittimi con finalita' turistico-ricreative, come definiti

sulla base» sono sostituite dalle seguenti:  «appositamente  definiti

nell'ambito»;

      nella rubrica,  le  parole:  «Distretti  turistico-alberghieri»

sono sostituite dalle seguenti: «Distretti turistici».

  All'articolo 4:

    al comma 2:

      alla lettera b):

        al numero 1.1), dopo le  parole:  «o  il  socio  unico»  sono

inserite le seguenti: «persona fisica»;

        al  numero  1.2),  le  parole:  «gli   amministratori»   sono

sostituite dalle seguenti: «degli  amministratori»,  le  parole:  «il

direttore tecnico» dalle  seguenti:  «del  direttore  tecnico»  e  le

parole: «o il socio unico, ovvero  il  socio  di  maggioranza»  dalle

seguenti: «o del socio unico persona  fisica,  ovvero  del  socio  di

maggioranza»;

        il numero 1.4) e' soppresso;

        il numero 1.7) e' soppresso;

        al numero 1.9), la parola: «eliminate»  e'  sostituita  dalla

seguente: «soppresse»;

        al numero 2), la parola: «limitatamente» e' sostituita  dalla

seguente:  «,  limitatamente»  e  la  parola:   «affidamento»   dalla

seguente: «affidamento,»;

        al numero 4), capoverso 2:

          al secondo periodo, le parole: «le condanne quando il reato

e'  stato  depenalizzato  ovvero  per  le  quali  e'  intervenuta  la

riabilitazione ovvero quando il reato  e'  stato  dichiarato  estinto

dopo la condanna ovvero in caso di revoca  della  condanna  medesima»

sono sostituite dalle seguenti: «le condanne per reati  depenalizzati

ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa,  ne'  le  condanne

revocate, ne' quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione»;

        il terzo periodo e' soppresso;

        al sesto  periodo,  le  parole:  «con  alcun  soggetto»  sono

sostituite dalle seguenti: «rispetto ad alcun soggetto»;

      alla lettera c):

        al numero 1), le parole: «i soggetti» sono  sostituite  dalle

seguenti: «I soggetti»;

        dopo il numero 1) e' inserito il seguente:

  «1-bis) al comma 4, lettera  e),  dopo  le  parole:  "attivita'  di

qualificazione"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",   ferma   restando

l'inderogabilita' dei minimi tariffari"»;

      dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

    «c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

  "3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a  inserire  nella  Banca

dati nazionale dei contratti pubblici prevista  dall'articolo  62-bis

del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo  il  modello  predisposto  e

pubblicato dall'Autorita' nel sito informatico presso l'Osservatorio,

previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  la

certificazione attestante le prestazioni di cui al comma  1,  lettera

a), del presente articolo rese dai  fornitori  e  dai  prestatori  di

servizi, entro trenta  giorni  dall'avvenuto  rilascio;  in  caso  di

inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11"»;

      la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

    «e) all'articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo, e'  inserito

il  seguente:  "Le  stazioni  appaltanti,  in  sede   di   controllo,

verificano il possesso del requisito di qualificazione  per  eseguire

lavori attraverso il casellario informatico di  cui  all'articolo  7,

comma  10,  ovvero   attraverso   il   sito   del   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a  contraente

generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi  la  verifica

del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma  1,  lettera

a), del presente codice e' effettuata tramite la Banca dati nazionale

dei contratti  pubblici  prevista  dall'articolo  62-bis  del  codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82"»;

      dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

    «e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono  aggiunte,  in

fine, le seguenti  parole:  ",  nonche'  il  possesso  dei  requisiti

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento";

    e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole:

"Alle  procedure  ristrette,"  sono  inserite   le   seguenti:   "per

l'affidamento di lavori,"»;

      dopo la lettera g) e' inserita la seguente:

    «g-bis)  all'articolo  62,  comma  1,  dopo  le  parole:   "Nelle

procedure ristrette relative a" sono inserite le seguenti: "servizi o

forniture, ovvero a"»;

      dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:

    «i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

  "3-bis. L'offerta migliore e' altresi' determinata al  netto  delle

spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi

salariali  definiti  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di

settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori   e   le

organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'

rappresentative sul piano nazionale, e delle  misure  di  adempimento

delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di

lavoro";

      i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g) e' abrogata»;

      alla lettera l), numero 1), capoverso comma 7,  dopo  il  primo

periodo e' inserito il seguente: «I  lavori  affidati  ai  sensi  del

presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a

terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per  cento

dell'importo   della   medesima   categoria;   per    le    categorie

specialistiche di cui all'articolo 37, comma  11,  restano  ferme  le

disposizioni ivi previste»; al secondo periodo, le parole: «punto  5»

sono sostituite dalle seguenti: «punto quinto» e le parole:  «di  cui

all'articolo 122, commi 3 e 5,» sono sostituite dalle  seguenti:  «di

cui ai commi 3 e 5 del presente articolo,»;

      dopo la lettera m) e' inserita la seguente:

    «m-bis) all'articolo 125, comma 11, primo e secondo  periodo,  le

parole:   "ventimila   euro"   sono   sostituite   dalle    seguenti:

"quarantamila euro"»;

      alla lettera o):

      all'alinea, le parole: «del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163,» sono soppresse;

      al   capoverso   comma   4,   le   parole:   «Ministero   delle

infrastrutture» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti»;

      alla lettera q), numero  2),  capoverso  comma  19,  secondo  e

dodicesimo periodo, le parole: «da una banca» sono  sostituite  dalle

seguenti: «da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo,»;

      alla lettera r), dopo il numero 2) sono  inseriti  i  seguenti:

«2-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  "4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto  preliminare  al

Ministero e, ove  competenti,  al  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del  territorio  e  del  mare,  al  Ministero  dello  sviluppo

economico e al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche'

alle regioni  o  province  autonome  competenti  per  territorio.  Il

medesimo  progetto  e'  altresi'  rimesso  agli  enti  gestori  delle

interferenze e  a  ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  dal

progetto  rappresentate   nel   CIPE   e   a   tutte   le   ulteriori

amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni  di

ogni  genere  e  tipo,  nonche',  nei  casi  previsti,  al  Consiglio

superiore dei lavori  pubblici  o  ad  altra  commissione  consultiva

competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e  degli

enti gestori delle interferenze,  riguardanti  eventuali  proposte  e

richieste,  sono  acquisite  dal  Ministero  a  mezzo   di   apposita

conferenza di servizi, convocata  non  prima  di  trenta  giorni  dal

ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa

non oltre sessanta giorni dalla data  del  predetto  ricevimento.  La

conferenza di servizi ha finalita'  istruttoria  e  ad  essa  non  si

applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge  7

agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di

conferenza  di  servizi.  Nei   sessanta   giorni   successivi   alla

conclusione della  conferenza  di  servizi  il  Ministero  valuta  le

proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da

parte delle pubbliche amministrazioni competenti  e  dei  gestori  di

opere interferenti, ivi incluso, nei casi  previsti,  il  parere  del

Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  o  di  altra  commissione

consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei

trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare";

      2-ter) al comma 5, il primo periodo e' soppresso»;

      alla lettera s):

      il numero 1) e' sostituito dal seguente:

    «1) al comma 3, il terzo periodo e' soppresso»;

      dopo il numero 1) e' inserito il seguente:

    «1-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  "4. Nei quarantacinque giorni successivi  il  Ministero  valuta  la

compatibilita' delle proposte e richieste pervenute entro il  termine

di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti

e dei gestori di opere interferenti  con  le  indicazioni  vincolanti

contenute nel progetto preliminare approvato  e  formula  la  propria

proposta al CIPE che, nei  trenta  giorni  successivi,  approva,  con

eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche

ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilita'"»;

      il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) dopo  il  comma  5

sono inseriti i seguenti:

    "5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del

bando di gara non oltre novanta giorni dalla  data  di  pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione  del

progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso  di

mancato  adempimento,  il  CIPE,  su  proposta  del  Ministero  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  puo'  disporre  la   revoca   del

finanziamento a carico dello Stato.

    5-ter. La procedura prevista dal presente articolo  puo'  trovare

applicazione anche con riguardo a piu' progetti  definitivi  parziali

dell'opera, a condizione che tali progetti  siano  riferiti  a  lotti

idonei  a  costituire  parte   funzionale,   fattibile   e   fruibile

dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria;  resta  in

ogni caso ferma la validita' della valutazione di impatto  ambientale

effettuata con riguardo al progetto preliminare  relativo  all'intera

opera"»;

      alla lettera t):

      al numero 1) e' premesso il seguente:

    «01) al comma 5, primo periodo, le parole:  "nei  tempi  previsti

dall'articolo  166."  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nei  tempi

previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di  servizi

si  svolge  sul  progetto  definitivo  con  le   modalita'   previste

dall'articolo 165, comma 4."»;

      al numero 2), le  parole:  «comma  10»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «al comma 10»;

      alla lettera u):

      al numero 1) sono premessi i seguenti:

    «01) nella rubrica, la parola: "definitivo" e'  sostituita  dalla

seguente: "preliminare";

    02) al comma 1, primo periodo, le parole:  "di  cui  all'articolo

166" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 165"»;

      il numero 1) e' sostituito dal seguente:

    «1) al  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  "del  progetto

definitivo"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "del   progetto

preliminare" e il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "In ogni

caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza  deve  comunicare

le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di  varianti

alla soluzione  localizzativa  alla  base  del  progetto  preliminare

presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data

di ricezione del progetto preliminare"»;

      il numero 2) e' sostituito dal seguente:

    «2) al comma 3, al  secondo  periodo,  le  parole:  "il  progetto

definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare"

e le  parole:  "sessanta  giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"quarantacinque giorni"; al terzo periodo, le  parole:  "il  progetto

definitivo"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "il    progetto

preliminare"»;

      il numero 3) e' sostituito dal seguente:

    «3) al comma 4, primo periodo, le  parole:  "novantesimo  giorno"

sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno"  e  le  parole:

"ricezione del progetto definitivo" sono sostituite  dalle  seguenti:

"ricezione del progetto preliminare"»;

      dopo il numero 3) e' inserito il seguente:

    «3-bis)  al  comma  5,  secondo  periodo,  le  parole:  "con   la

localizzazione" e le parole: "individuati  nel  progetto  preliminare

laddove gia' approvato" sono soppresse»;

      il numero 4) e' sostituito dal seguente:

    «4) al comma 6, primo periodo, le parole:  "progetto  definitivo"

sono sostituite dalle seguenti: "progetto preliminare" e  le  parole:

"novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»;

      la lettera v) e' sostituita dalla seguente:

    «v) all'articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "la

attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi" sono inserite

le seguenti: "ovvero l'utilizzo di una quota superiore  al  cinquanta

per cento dei ribassi d'asta conseguiti"»;

      alla lettera bb), le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle

seguenti: «I soggetti»;

      la lettera cc) e' sostituita dalla seguente: «cc)  all'articolo

189:

    1) al comma 3 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "I

certificati  indicano  le  lavorazioni  eseguite   direttamente   dal

contraente generale nonche' quelle eseguite  mediante  affidamento  a

soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate  o  interamente

possedute;  le  suddette  lavorazioni,  risultanti  dai  certificati,

possono essere utilizzate ai  fini  della  qualificazione  SOA  nelle

corrispondenti categorie";

    2) al  comma  4,  lettera  b),  primo  periodo,  le  parole:  "di

direttori tecnici con qualifica  di  dipendenti  o  dirigenti,"  sono

sostituite dalle  seguenti:  "di  almeno  un  direttore  tecnico  con

qualifica di dipendente o dirigente, nonche'"»;

      alla lettera dd), le  parole:  «un  milione  e  cinquecentomila

euro» sono sostituite dalle seguenti:  «un  milione  di  euro»  e  le

parole: «ultimo periodo» dalle seguenti: «secondo e terzo periodo»;

      alla lettera gg):

        al numero 1) e' premesso il seguente:

    «01) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Le

disposizioni del presente articolo non si applicano ai  contratti  di

cui alla parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  affidati  a  contraente

generale"»;

      al numero 4), la parola:  «composizione»  e'  sostituita  dalla

seguente: «commissione»;

      alla lettera ii):

        all'alinea, sono premesse le seguenti  parole:  «nella  parte

IV,»  e  la  parola:  «inserito»  e'   sostituita   dalla   seguente:

«aggiunto»;

        al capoverso Art. 246-bis, comma 1, primo periodo, la parola:

«104» e' sostituita dalle  seguenti:  «n.  104»  e  le  parole:  «non

superiore al triplo» sono sostituite dalle seguenti:  «non  superiore

al quintuplo»;

      alla lettera ll):

        dopo il numero 1) e' inserito il seguente:

    «1-bis) al comma 15, le parole: "tre anni" sono sostituite  dalle

seguenti: "cinque anni"»;

    al numero 3), capoverso 20-bis le parole: «all'articolo 122» sono

sostituite dalla seguenti: «agli articoli 122»;

      alla lettera mm):

        al numero 1), le  parole  «le  parole  "10  per  cento"  sono

sostituite dalle seguenti: "otto per cento"»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «le  parole:  "al  10  per  cento"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "all' 8 per cento"»;

        al numero 2), le parole: «per i lavori» sono sostituite dalle

seguenti: «per lavori»;

        al numero 3), le parole: «per i lavori» sono sostituite dalle

seguenti: «di lavori»;

      la lettera nn) e' sostituita dalla seguente:

    «nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:

      1) le parole: "responsabile della  condotta  dei  lavori"  sono

sostituite dalle seguenti: "responsabile di progetto  o  responsabile

di cantiere";

      2)  prima  delle  parole:  "Dichiarazione  sull'esecuzione  dei

lavori" e' inserita la seguente tabella:

    "Indicazione delle lavorazioni eseguite  ai  sensi  dell'articolo

189, comma 3, ultimo periodo.

 

   

 

---------------------------------------------------------------------

   Impresa  |  Codice  |  Categoria  |  Importo   |     Importo

            | fiscale  |             |  in cifre  |   in lettere

------------|----------|-------------|------------|------------------

            |          |             |            |

------------|----------|-------------|------------|------------------

            |          |             |            |

------------|----------|-------------|------------|------------------

            |          |             |            |

---------------------------------------------------------------------

 

   

 

" »;

      dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

    «2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma  2  del

presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali

degli articoli 95 e 96 del codice di cui al  decreto  legislativo  12

aprile 2006, n. 163, non si  applicano  alle  societa'  operanti  nei

predetti settori le cui procedure in materia  siano  disciplinate  da

appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche

prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del

presente decreto»;

      al comma 3, le parole: «lettere b), l) e dd)»  sono  sostituite

dalle seguenti: «lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter),  l),  dd)  e

ll), numero 1-bis)»;

      dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

    «3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera  e),  relativa

ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure  i

cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono  pubblicati

successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del  modello

di cui  all'articolo  42,  comma  3-bis,  del  codice  dei  contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto

legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  introdotto  dal  comma  2  del

presente articolo, da  parte  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche',  in  caso

di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure  i

cui inviti a presentare le offerte sono  inviati  successivamente  al

trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello  da  parte

della medesima Autorita'»;

      al comma 7, le parole: «si applicano  ai  progetti  preliminari

non approvati» sono sostituite dalle seguenti: «non si  applicano  ai

progetti preliminari gia' approvati»;

      al comma 10, la parola: «u)» e' soppressa;

      dopo il comma 10 e' inserito il seguente:

    «10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2,  lettera  r),  numeri

2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera  t),  numero

01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari

non sono stati approvati dal CIPE alla  data  di  entrata  in  vigore

della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Ai   progetti

preliminari gia' approvati dal CIPE alla data di  entrata  in  vigore

della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  continuano  ad

applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo  vigente  prima

della medesima data»;

      al comma 13, quarto periodo,  dopo  la  parola:  «codice»  sono

inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,

n. 163», le parole: «in modalita'  tematica»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «per via telematica» e le parole: «n. 445 del  2000»  dalle

seguenti: «28 dicembre 2000, n. 445»;

      dopo il comma 14 e' inserito il seguente:

    «14-bis. Per i contratti di forniture e  servizi  fino  a  20.000

euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le  societa'  in

house, i  soggetti  contraenti  possono  produrre  una  dichiarazione

sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre

2000, n. 445, in luogo del documento di regolarita' contributiva.  Le

amministrazioni  procedenti  sono  tenute  ad  effettuare   controlli

periodici sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi

dell'articolo 71 del medesimo testo  unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 445 del 2000»;

      al comma 15:

        dopo  la  lettera  a)  sono  inserite  le  seguenti:  «a-bis)

all'articolo 16, il comma 2 e' abrogato;

      a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a),  dopo  le  parole:

"per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";

      a-quater) all'articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole:

"per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";

      a-quinquies) all'articolo 92,  comma  2,  l'ultimo  periodo  e'

sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei propri requisiti posseduti,

la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in

misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle  mandanti  con

riferimento alla specifica gara"»;

      alla lettera b), le parole: «del decreto del  Presidente  della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» sono soppresse;

      dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

      «b-bis)  all'articolo  267,  comma  10,  le  parole:   "secondo

periodo," sono soppresse»;

      alla lettera c):

      i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

    «1) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Resta

ferma la validita' dei contratti gia' stipulati e da  stipulare,  per

la cui esecuzione e' prevista nel bando o nell'avviso di gara  ovvero

nella lettera di invito la qualificazione in  una  o  piu'  categorie

previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34";

    2) al comma 12,  al  primo  e  al  secondo  periodo,  la  parola:

"centottantunesimo"      e'      sostituita      dalla      seguente:

"trecentosessantaseiesimo" e, al secondo periodo, le parole: "OG 10,"

e "OS 20," sono soppresse»;

      dopo il numero 2) e' inserito il seguente:

      «2-bis) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:

    "12-bis. I certificati di esecuzione dei  lavori,  relativi  alla

categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento  di  cui

al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,  e

successive   modificazioni,   sono   utilizzabili   ai   fini   della

qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A  annesso

al presente regolamento. Le attestazioni relative alla  categoria  OS

20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al decreto

del Presidente della  Repubblica  n.  34  del  2000,  possono  essere

utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui e' richiesta

la qualificazione nella categoria  OS  20-A  di  cui  all'allegato  A

annesso al presente regolamento"»;

      i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

        «3)   al   comma   14,   al   primo   periodo,   la   parola:

"centottantesimo"      e'      sostituita       dalla       seguente:

"trecentosessantacinquesimo" e le parole: "OG 10," e  "OS  20,"  sono

soppresse; dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:

    "Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS  35,  di

cui all'allegato A  annesso  al  presente  regolamento,  le  stazioni

appaltanti,  su  richiesta  dell'impresa  interessata  o  della   SOA

attestante,  provvedono  a  emettere  nuovamente  i  certificati   di

esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla  categoria  OG  3

ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso

al regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  25

gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove  relativi  a

lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10  e

OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento,  secondo

l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri

6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota  parte  attribuita  a  ciascuna  delle

categorie individuate nel  citato  allegato  A  annesso  al  presente

regolamento, fermo restando quanto previsto  all'articolo  83,  comma

5";

        4)   al   comma   15,   al   primo   periodo,   la    parola:

"centottantunesimo"      e'      sostituita      dalla      seguente:

"trecentosessantaseiesimo" e le parole  "OG  10,"  e  "OS  20,"  sono

soppresse; dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Ai  fini

della  qualificazione  nelle  categorie  OG  10  e  OS  35,  di   cui

all'allegato  A  annesso  al  presente   regolamento,   le   stazioni

appaltanti provvedono a emettere  i  certificati  di  esecuzione  dei

lavori relativi rispettivamente  alla  categoria  OG  3  ovvero  alle

categorie OG 3, OG 6,  OS  21,  di  cui  all'allegato  A  annesso  al

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25

gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove  verifichino  la

presenza  di  lavorazioni  anche  ricomprese  rispettivamente   nelle

categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato  A  annesso  al  presente

regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente  regolamento,

indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita

a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A  annesso

al presente regolamento, fermo restando quanto previsto  all'articolo

83, comma 5"»;

      al numero 7), le parole: «n.  554  del  1999»  sono  sostituite

dalle seguenti: «21 dicembre 1999, n. 554»;

      dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

        «d-bis) all'allegato A, alla declaratoria della categoria  OS

35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' l'utilizzo

di  tecnologie  di  video-ispezione,  risanamento,   rinnovamento   e

sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie  per

miniscavi superficiali"»;

      al comma 16:

      dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

        «d-bis) all'articolo 67, comma 1, lettera d), la  parola:  ",

comunque," e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

", rinnovabili una sola volta"»;

      la lettera e) e' sostituita dalla  seguente:  «e)  all'articolo

146:

        1)  al  comma  4,  terzo  periodo,  la  parola:  "valida"  e'

sostituita dalla seguente: "efficace";

        2) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

"Il parere  del  soprintendente,  all'esito  dell'approvazione  delle

prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici  tutelati,  predisposte  ai

sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma

1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte  del

Ministero, su  richiesta  della  regione  interessata,  dell'avvenuto

adeguamento degli strumenti urbanistici, assume  natura  obbligatoria

non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni

dalla ricezione degli atti, si considera favorevole";

        3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:  "degli  enti

locali," sono inserite le seguenti: "agli enti parco,";

        4) al comma 7, primo periodo,  le  parole:  "141-bis  e  143,

comma 3, lettere  b),  c)  e  d)"  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)"; al medesimo  comma  7,

terzo periodo, le parole: "accompagnandola con una relazione  tecnica

illustrativa nonche' dando comunicazione all'interessato  dell'inizio

del procedimento ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di  legge  in

materia  di  procedimento  amministrativo"  sono   sostituite   dalle

seguenti: "accompagnandola con  una  relazione  tecnica  illustrativa

nonche' con  una  proposta  di  provvedimento,  e  da'  comunicazione

all'interessato  dell'inizio   del   procedimento   e   dell'avvenuta

trasmissione degli atti al soprintendente,  ai  sensi  delle  vigenti

disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo";

        5) al comma 8, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:

"Il  soprintendente,  in  caso  di  parere  negativo,  comunica  agli

interessati  il  preavviso  di  provvedimento   negativo   ai   sensi

dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Entro  venti

giorni dalla ricezione  del  parere,  l'amministrazione  provvede  in

conformita'";

        6) al comma 11, le parole: "diventa efficace  decorsi  trenta

giorni dal suo rilascio ed" sono soppresse;

        7) il comma 14 e' sostituito dal seguente:

    "14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche  alle

istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave  e  torbiere

nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione incidenti

sui beni di cui all'articolo 134";

        8) il comma  15  e'  abrogato»;  al  comma  17,  lettera  b),

capoverso comma 5-bis:

          al primo periodo, dopo le parole:  «ovvero  ad  altri  enti

territoriali,»  sono  inserite  le  seguenti:   «qualora   gli   enti

sottoscrittori  dell'accordo  o  intesa  non  facciano  richiesta  di

attribuzione a norma del presente decreto»;

          al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «dell'Agenzia  del

demanio,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza unificata

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.

281,»;

          al comma 19, le parole: «legge 22 dicembre  2006,  n.  296»

sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

          dopo il comma 19 e' aggiunto il seguente:

    «19-bis. All'articolo 4, comma  6,  del  decreto-legge  25  marzo

2010, n. 40, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio

2010, n. 73, dopo le parole: "Il Fondo e' ripartito,"  sono  inserite

le seguenti: "previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e  con  le  singole

regioni  interessate,  per  finanziamenti  specifici  riguardanti   i

singoli porti, nonche'"».

    All'articolo 5: al comma 1:

      alla lettera d), la parola: «compravendita» e' sostituita dalla

seguente: «trasferimento»;

      dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:

    «h-bis) modalita' di intervento in presenza  di  piani  attuativi

seppur decaduti»;

      al comma 2:

        alla lettera a):

          dopo il numero 1) e' inserito il seguente:

    «1-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

    "4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande,  le

dichiarazioni,  le  segnalazioni,  le  comunicazioni  e  i   relativi

elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalita'

telematica e provvede  all'inoltro  telematico  della  documentazione

alle altre amministrazioni  che  intervengono  nel  procedimento,  le

quali adottano modalita' telematiche di ricevimento e di trasmissione

in  conformita'  alle  modalita'  tecniche   individuate   ai   sensi

dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.  Tali

modalita'  assicurano  l'interoperabilita'  con  le  regole  tecniche

definite dal regolamento ai sensi  dell'articolo  38,  comma  3,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni.  Ai

predetti adempimenti si provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"»;

      il numero 2) e' soppresso;

      alla lettera b),  numero  2),  alinea,  le  parole:  «corredata

dalle» sono sostituite dalle seguenti: «corredata delle», le  parole:

«a mezzo posta con  raccomandata»  dalle  seguenti:  «mediante  posta

raccomandata» e, dopo le parole: «con  avviso  di  ricevimento»  sono

inserite le seguenti: «, ad eccezione dei  procedimenti  per  cui  e'

previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica»;

      al comma 3:

    all'alinea, le parole: «, comma 1,» sono soppresse; il  capoverso

2-bis) e' sostituito dal seguente:

    «2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano

i diritti edificatori  comunque  denominati,  previsti  da  normative

statali  o  regionali,  ovvero   da   strumenti   di   pianificazione

territoriale»;

      dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

    «3-bis. Per agevolare il trasferimento dei  diritti  immobiliari,

dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23  dicembre  1998,  n.

448, sono inseriti i seguenti:

    "49-bis.  I  vincoli  relativi  alla  determinazione  del  prezzo

massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro  pertinenze

nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle

convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22  ottobre  1971,  n.

865, e successive modificazioni,  per  la  cessione  del  diritto  di

proprieta', stipulate precedentemente alla data di entrata in  vigore

della legge 17 febbraio 1992, n. 179,  ovvero  per  la  cessione  del

diritto  di  superficie,  possono  essere  rimossi,  dopo  che  siano

trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento,  con

convenzione in forma  pubblica  stipulata  a  richiesta  del  singolo

proprietario  e  soggetta  a  trascrizione   per   un   corrispettivo

proporzionale alla  corrispondente  quota  millesimale,  determinato,

anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari  ad  una

percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del  comma

48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma  e'

stabilita,  anche  con  l'applicazione  di  eventuali  riduzioni   in

relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura  non

regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa

intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo  3  del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

    49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche

alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"»;

      al comma 4, la  parola:  «compravendita»  e'  sostituita  dalla

seguente: «trasferimento»;

      dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

    «4-bis.  Per  agevolare  la   circolazione   delle   informazioni

concernenti gli immobili, e' abolito il  divieto  di  riutilizzazione

commerciale  dei  dati  ipotecari  e  catastali.  E'  consentito   il

riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni  catastali  e

ipotecari a fini commerciali o non commerciali  diversi  dallo  scopo

iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i  quali  i

documenti sono stati  prodotti,  fermo  restando  il  rispetto  della

normativa in materia di protezione dei dati  personali.  E'  comunque

consentita la fornitura di documenti, dati e  informazioni  da  parte

dell'Agenzia  del  territorio,  in  formato  elaborabile,   su   base

convenzionale, secondo modalita', tempi  e  costi  da  stabilire  con

provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e'  abrogato.

Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per

cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della  legge  n.  311

del 2004, e successive modificazioni. La tabella  allegata  al  testo

unico di cui al decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  347,  e

successive  modificazioni,  e'  sostituita  dalla  tabella   di   cui

all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al

presente comma acquistano efficacia  a  decorrere  dal  1º  settembre

2011»;

      al comma 5, capoverso 3-bis, le parole: «alla lettera b), comma

1, dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera  b)

del comma 1 dell'articolo 6»;

      dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

    «8-bis. All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  e

successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano

particolareggiato, non abbia trovato applicazione il  secondo  comma,

nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione  di  dotare  le

aree  di  infrastrutture  e   servizi,   il   comune,   limitatamente

all'attuazione anche parziale di comparti  o  comprensori  del  piano

particolareggiato decaduto, accoglie  le  proposte  di  formazione  e

attuazione di singoli  sub-comparti,  indipendentemente  dalla  parte

restante del comparto, per iniziativa  dei  privati  che  abbiano  la

titolarita' dell'intero  sub-comparto,  purche'  non  modifichino  la

destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie  rispettando  gli

stessi rapporti dei parametri urbanistici dello  strumento  attuativo

decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma  non  costituiscono

variante urbanistica e sono approvati dal  consiglio  comunale  senza

l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16"»;

      al comma 9, alinea, le parole: «le  Regioni,»  sono  sostituite

dalle seguenti: «le Regioni» e le parole: «dall'entrata in vigore del

presente decreto» dalle seguenti: «dalla data di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto»;

      al comma 13:

        all'alinea, le parole: «dall'entrata in vigore  del  presente

decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto»;

        la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

    «b)  i  piani  attuativi,  come  denominati  dalla   legislazione

regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono

approvati dalla giunta comunale»;

      al comma 14:

        al primo periodo, le  parole:  «dall'entrata  in  vigore  del

presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

        al secondo periodo, le parole:  «comma  6  lettera  a)»  sono

sostituite dalle seguenti: «comma 9, lettera a)».

    All'articolo 6: al comma 1:

      all'alinea,  la  parola:  «ulteriori»   e'   sostituita   dalla

seguente: «ulteriore»;

      dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

    «d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte

dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali»;

      alla lettera e), le parole: «un autorizzazione» sono sostituite

dalle seguenti: «un'autorizzazione»;

      e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

    «f-bis) garanzia della tutela della sicurezza  stradale  e  della

regolarita' del mercato  dell'autotrasporto  di  cose  per  conto  di

terzi»;

      al comma 2:

        alla lettera a), numero 2), alinea, le parole: «,  comma  5,»

sono soppresse;

        dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

    «a-bis) all'articolo 67-sexies decies del codice del consumo,  di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' aggiunto,  in

fine, il seguente comma:

    "3-bis. E' fatta salva la disciplina prevista dall'articolo  130,

comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati  personali,

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  e  successive

modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi  negli  elenchi  di

abbonati a disposizione del pubblico"»;

      alla lettera b):

        al numero 1), le parole: «entro  90  giorni  dall'entrata  in

vigore del presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro

il 30 ottobre 2011,»;

        al numero 6),  la  parola:  «definite»  e'  sostituita  dalla

seguente: «definiti» e dopo le parole: «di cui alla lettera c)»  sono

inserite le seguenti: «del comma 1»;

        alla lettera c) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:

«Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti  in

materia di installazione, esercizio e manutenzione  dei  serbatoi  di

gas  di  petrolio  liquefatto  di  cui  al   decreto   del   Ministro

dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.

120 del 24 maggio 2004»;

        alla lettera d), dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:

    «2-bis) in caso  di  trasferimento  di  residenza  delle  persone

fisiche,  i  comuni,  su  richiesta  degli  interessati,   ne   danno

comunicazione all'azienda sanitaria  locale  nel  cui  territorio  e'

ricompresa la nuova residenza. La comunicazione e' effettuata,  entro

un mese dalla data  di  registrazione  della  variazione  anagrafica,

telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalita' stabilite

con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di

concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e

l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano.  L'azienda  sanitaria  locale  provvede  ad  aggiornare   il

libretto    sanitario,    trasmettendo    alla    nuova     residenza

dell'intestatario  il  nuovo  libretto   ovvero   un   tagliando   di

aggiornamento  da  apporre  su  quello  esistente,   secondo   quanto

stabilito  con  il  decreto   di   cui   al   secondo   periodo.   Le

amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della  presente

disposizione  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e

finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

      dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

    «d-bis) per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte

dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:

      1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996,  n.

662, le parole: "entro il 31 marzo di ciascun anno"  sono  sostituite

dalla seguente: "annualmente";

      2) all'articolo 1 della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e

successive modificazioni, dopo il comma 248 e' inserito il seguente:

    "248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione  di

responsabilita' di cui al comma 248 e' stabilito  con  determinazione

del presidente dell'INPS";

      3) all'articolo 2, comma 3, della legge  11  ottobre  1990,  n.

289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la  predetta

indennita' sia erogata  per  la  frequenza  di  scuole,  pubbliche  o

private, per tutta la durata dell'obbligo  formativo  scolastico,  e'

obbligatorio  trasmettere  la   sola   comunicazione   dell'eventuale

cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici";

      4) alla legge 29  ottobre  1971,  n.  889,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

        4.1) il quarto  comma  dell'articolo  10  e'  sostituito  dal

seguente:

    "Entro  il  30  giugno  dello  stesso  anno,  le  aziende  devono

trasmettere con modalita' telematiche  all'Istituto  nazionale  della

previdenza sociale l'elenco degli elementi  accessori,  di  cui  alla

lettera  d)  del  primo  comma  dell'articolo  5,  che   sono   stati

corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova  istituzione  o

modificati rispetto a quelli gia' portati a conoscenza  dell'Istituto

medesimo";

        4.2) l'articolo 18 e' abrogato»;

      la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

    «e)   per   semplificare   le   procedure   di   rilascio   delle

autorizzazioni  relative   ai   trasporti   eccezionali   su   gomma,

all'articolo  10  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  dopo

il comma 9 e' inserito il seguente:

  "9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai  sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e

successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e  di

attuazione del nuovo codice della  strada,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo  che

per i trasporti eccezionali su gomma  sia  sufficiente  prevedere  la

trasmissione, per  via  telematica,  della  prescritta  richiesta  di

autorizzazione, corredata della necessaria  documentazione,  all'ente

proprietario o concessionario per le  autostrade,  strade  statali  e

militari, e  alle  regioni  per  la  rimanente  rete  viaria,  almeno

quindici giorni prima della data fissata per il viaggio"»;

      alla lettera f), numero 1.2), dopo le parole: «Ministro  per  i

rapporti con le  regioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  per  la

coesione territoriale»;

      sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

    «f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo  38  del  decreto-legge  25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133, e  successive  modificazioni,  sono  inseriti  i

seguenti:

    "3-bis. Per i comuni che, entro la data  del  30  settembre  2011

prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,  non  hanno

provveduto  ad  accreditare  lo  sportello  unico  per  le  attivita'

produttive ovvero a fornire  alla  camera  di  commercio,  industria,

artigianato e agricoltura  competente  per  territorio  gli  elementi

necessari  ai  fini   dell'avvalimento   della   stessa,   ai   sensi

dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il  prefetto

invia  entro  trenta  giorni  una  diffida  e,  sentita  la   regione

competente, nomina un commissario ad acta, scelto in  relazione  alle

specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle  regioni  o

delle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura

competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari  ad

assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro  per

la semplificazione normativa, sentito il  Ministro  per  la  pubblica

amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure

che risultino indispensabili per attuare, sul  territorio  nazionale,

lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua  attuazione,

la  continuita'  della  funzione  amministrativa,  anche   attraverso

parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

    3-ter. In ogni caso, al fine di garantire  lo  svolgimento  delle

funzioni affidate agli sportelli unici per le attivita' produttive, i

comuni adottano le misure  organizzative  e  tecniche  che  risultino

necessarie";

    f-ter)  al  fine  di  semplificare   e   di   razionalizzare   il

procedimento di applicazione  delle  sanzioni  di  cui  al  comma  14

dell'articolo 83-bis  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e

successive modificazioni, al comma 15 del  medesimo  articolo  83-bis

del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni,  le  parole:

"dall'autorita' competente,  individuata  con  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti:

"dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  secondo  le

modalita' individuate con decreto dello stesso Ministro";

    f-quater) all'articolo 2215-bis del codice civile sono  apportate

le seguenti modificazioni:

      1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

    "Gli  obblighi  di  numerazione  progressiva  e  di   vidimazione

previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per  la  tenuta

dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta  con

strumenti  informatici,  mediante  apposizione,  almeno   una   volta

all'anno,  della  marcatura  temporale   e   della   firma   digitale

dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

    Qualora per un anno non siano state  eseguite  registrazioni,  la

firma  digitale  e  la  marcatura  temporale  devono  essere  apposte

all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre  il

periodo annuale di cui al terzo comma";

      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "Per i libri e per i registri la cui tenuta e'  obbligatoria  per

disposizione di legge o  di  regolamento  di  natura  tributaria,  il

termine di cui al terzo comma opera secondo le norme  in  materia  di

conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni";

    f-quinquies) al testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  dopo  l'articolo  43  e'

inserito il seguente:

  "Art. 43-bis (Certificazione e documentazione d'impresa). -  1.  Lo

sportello unico per le attivita' produttive:

    a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche  coinvolte  nel

procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti  atti,  fatti,

qualita', stati  soggettivi,  nonche'  gli  atti  di  autorizzazione,

licenza, concessione,  permesso  o  nulla  osta  comunque  denominati

rilasciati dallo stesso sportello unico per le attivita' produttive o

acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati  dall'impresa  o

dalle agenzie per le  imprese,  ivi  comprese  le  certificazioni  di

qualita' o ambientali;

    b) invia alla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e

agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento

nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)  e  al

fine della raccolta e conservazione in un fascicolo  informatico  per

ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui  alla

lettera a).

  2. Le  comunicazioni  tra  lo  sportello  unico  per  le  attivita'

produttive, le amministrazioni pubbliche,  le  camere  di  commercio,

industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per  le

imprese avvengono esclusivamente in modalita' telematica  secondo  le

disposizioni vigenti.

  3.  Le  amministrazioni  non   possono   richiedere   ai   soggetti

interessati la produzione dei documenti da  acquisire  ai  sensi  del

comma 1, lettera a).

  4.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni

interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie di sponibili a legislazione vigente  e,  comunque,  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

    f-sexies) nel decreto-legge 31 gennaio 2007,  n.  7,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo  l'articolo

9 e' inserito il seguente:

  "Art.  9-bis  (Iscrizione  all'albo   provinciale   delle   imprese

artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese).  -

1. Ai fini dell'avvio  dell'attivita'  d'impresa  in  conformita'  ai

requisiti  di  qualifica  artigiana,  disciplinati  ai  sensi   delle

disposizioni  vigenti,  l'interessato  presenta   una   dichiarazione

attestante il possesso di tali requisiti  mediante  la  comunicazione

unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo  le

regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del  Consiglio

dei Ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.

152 del 3 luglio 2009.

  2. La dichiarazione  di  cui  al  comma  1  determina  l'iscrizione

all'albo  provinciale  delle  imprese  artigiane,  ove   previsto   e

disciplinato dalla legislazione  regionale,  con  la  decorrenza  ivi

prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del  registro  delle

imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi

di iscrizione nel registro delle imprese.

  3. Le regioni disciplinano le procedure per gli  accertamenti  e  i

controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso  di  carenza  dei

requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonche' le modalita'  per

la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni  ai  soggetti

interessati, assegnando  termini  congrui  per  la  presentazione  di

proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonche' ai

fini della presentazione dei  ricorsi  ai  sensi  delle  disposizioni

vigenti.

  4.  Qualora,  a  seguito  di  accertamento  o  verifica  ispettiva,

emergano  gli  elementi  per  l'iscrizione  alla  gestione   di   cui

all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e  all'articolo  31

della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  l'ente  accertatore  comunica

all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per  l'iscrizione

all'albo provinciale delle imprese artigiane. La  comunicazione,  ove

previsto  e  disciplinato  dalla   normativa   regionale,   determina

l'iscrizione  all'albo  provinciale  delle  imprese   artigiane   con

decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto  dal  comma  3  del

presente articolo. I provvedimenti di variazione o  di  cancellazione

adottati, ai sensi del citato comma 3,  per  mancanza  dei  requisiti

tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per  il

periodo di esercizio effettivo dell'attivita'.

  5.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni

interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

    f-septies) per semplificare le modalita' di riconoscimento  delle

organizzazioni di  produttori  e  favorire  l'accesso  delle  imprese

agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati  dall'articolo  9

della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno,

previo adeguamento degli statuti,  per  ciascun  settore  o  prodotto

agricolo,  una  o  piu'  sezioni   di   attivita',   cui   aderiscono

esclusivamente imprenditori  agricoli  iscritti  nel  registro  delle

imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e

successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate,

possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di  produttori

ai sensi del decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  102.  In  tale

ipotesi,  i  vincoli  e   i   controlli   relativi   si   riferiscono

esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;

    f-octies)  al  fine  di  garantire  che   un   adeguato   periodo

transitorio consenta  la  progressiva  entrata  in  operativita'  del

Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, per i soggetti

di  cui  all'articolo  1,  comma  5,   del   decreto   del   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  26  maggio

2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio  2011,

il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla  data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di  cui  al

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non puo' essere antecedente  al  1º

giugno 2012»;

      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

    «2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al

decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo 19, comma 6,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli atti  concernenti

la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo

preventivo di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  f-ter),  della

legge 14 gennaio 1994, n. 20".

    2-ter. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,

e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: "Fermo restando l'obbligo del versamento del  contributo  di

cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per

le  aziende  che  occupano  addetti  impegnati  in  lavorazioni   che

comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini  INAIL  pari  o

superiore al 60 per cento,  la  procedura  di  esonero  prevista  dal

presente articolo e' sostituita da un'autocertificazione  del  datore

di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori  interessati  dalla

base di computo"».

  All'articolo 7: al comma 1:

    alla lettera p), le  parole:  «mediante  di  atto  notorio»  sono

sostituite dalle seguenti: «mediante atto notorio»;

    e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

    «t-bis)   riconoscimento   del   requisito   di   ruralita'   dei

fabbricati»;

    al comma 2:

    all'alinea, le parole:  «in  particolare»  sono  soppresse;  alla

lettera a):

    all'alinea, dopo le parole:  «Raccomandazione  2003/361/CE»  sono

inserite le seguenti: «della Commissione, del 6 maggio 2003,»;

    al numero 1):

    al primo periodo, le parole: «di natura non  regolamentare»  sono

soppresse e dopo le parole: «Ministro del lavoro  e  delle  politiche

sociali,» sono inserite  le  seguenti:  «da  adottare  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto,»;

    l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli appartenenti al

Corpo della Guardia di finanza, per quanto  possibile,  eseguono  gli

accessi in borghese»;

    al numero 2), l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Il

coordinamento degli accessi e' affidato al comune, che puo' avvalersi

delle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura

competenti per territorio. Le amministrazioni interessate  provvedono

all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al   presente   numero

nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali

disponibili a legislazione vigente»;

    al numero 5), le parole: «9 ottobre 2008, n. 81» sono  sostituite

dalle seguenti: «9 aprile 2008, n. 81»;

    alla lettera b), le parole: «comma 2, lettera  e),  m),  p),  r)»

sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, lettere e), m), p)  e

r),» e le parole: «ai commi precedenti» dalle seguenti: «alla lettera

a)»;

    alla lettera c), dopo le parole: «non  puo'  essere  superiore  a

quindici giorni» sono inserite  le  seguenti:  «lavorativi  contenuti

nell'arco di non piu' di un trimestre,» e le parole: «autonomi; anche

in tali casi» sono sostituite dalle seguenti: «autonomi. In  entrambi

i casi»;

    alla lettera d), le parole: «del legge del 27 luglio 2000 n. 212»

sono sostituite dalle seguenti: «della legge 27 luglio 2000, n. 212»;

    alla lettera e), numero 2),  dopo  la  parola:  «successivi.»  e'

inserito  il  seguente  periodo:  «L'omissione  della   comunicazione

relativa  alle  variazioni  comporta  l'applicazione  delle  sanzioni

previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,

n. 471, e successive modificazioni»;

    la lettera f) e' soppressa; alla lettera h):

    al primo periodo, le parole: «le stesse»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «gli stessi»;

    al terzo periodo, le parole: «al presente comma» sono  sostituite

dalle seguenti: «alla presente lettera»;

    alla lettera i), le parole: «nell'articolo  2,»  sono  sostituite

dalle seguenti: «all'articolo 2»;

    alla lettera m), le parole: «lire 600  milioni»  sono  sostituite

dalle seguenti: «lire seicento milioni»;

    alla lettera n):

    al numero 1), le parole: «primo periodo»  sono  sostituite  dalla

seguente: «alinea»;

    al numero 2.1), dopo le parole:  «dell'imposta»  e'  inserita  la

seguente: «regionale»;

    al numero  2.2),  la  parola:  «eliminata»  e'  sostituita  dalla

seguente: «soppressa»;

    il numero 3) e' sostituito dai seguenti:

    «3) al comma 1, lettera b), e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo:  "L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per  un   periodo   di

centottanta giorni  dall'affidamento  in  carico  agli  agenti  della

riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale  sospensione  non

si applica con riferimento  alle  azioni  cautelari  e  conservative,

nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a  tutela

del creditore";

    3-bis) al comma 1, lettera c), e' aggiunto, in fine, il  seguente

periodo: "Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti

della riscossione, successivamente all'affidamento  in  carico  degli

atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi  idonei

a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione,  non

opera la sospensione di cui alla lettera b)"»;

    al  numero  4),  le  parole:  «ai  fini»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Ai fini»;

    alla lettera p), il capoverso  4  e'  rinumerato  come  capoverso

3-bis;

    alla lettera s), le parole: «approvato con del»  sono  sostituite

dalle seguenti: «, di cui al» e le parole: «e' aggiunto  il  seguente

paragrafo» dalle seguenti: «sono aggiunti  i  seguenti  periodi»,  le

parole: «di importo» sono soppresse e la parola: «1000» e' sostituita

dalla seguente: «1.000»;

    alla lettera t), numero 2), le parole: «dal successivo numero 3)»

sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal  numero  3)  della  presente

lettera»;

    alla lettera u) e' aggiunto, in fine, il seguente numero: «3-bis)

dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

  "6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche

di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito"»;

    dopo la lettera u) e' inserita la seguente:

    «u-bis)  all'articolo  77  del  decreto  del   Presidente   della

Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni,

dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

  "2-bis. L'agente  della  riscossione  e'  tenuto  a  notificare  al

proprietario dell'immobile una  comunicazione  preventiva  contenente

l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute  entro  il

termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di  cui  al  comma

1"»;

    la lettera v) e' soppressa; alla lettera aa):

    ai numeri 1) e 2), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle

seguenti: «euro 300»;

    al numero 3), dopo le parole: «dell'articolo 17» sono inserite le

seguenti: «del decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni,» e  dopo  le  parole:  «dei

commi 1 e 6» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

    dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti:

    «cc-bis) per garantire il pieno rispetto dei principi del diritto

dell'Unione europea in materia di imposta  sul  valore  aggiunto  sui

tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del  testo  unico

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti,

in fine, i seguenti periodi: "Per le cessioni e per  le  importazioni

di tabacchi lavorati effettuate  prima  dell'immissione  al  consumo,

l'imposta e' applicata in  base  al  regime  ordinario  previsto  dal

decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633.

Resta ferma l'applicabilita', ove ne  ricorrano  i  presupposti,  del

regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30  agosto  1993,  n.

331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.

427,  e  successive  modificazioni".  Le  disposizioni  di  cui  alla

presente lettera si applicano a decorrere dalla data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto;

    cc-ter) all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.

331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.

427,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

      1) al comma 1:

        1.1) alla lettera a), dopo le parole: "depositi fiscali" sono

inserite le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  e),

del testo unico di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.

504, e successive modificazioni";

        1.2) alla lettera b), dopo  le  parole:  "depositi  doganali"

sono  inserite  le  seguenti:  "di  cui  all'articolo  525,   secondo

paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del  2

luglio 1993, e successive modificazioni";

      2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "dei  beni  dal

deposito" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli  relativi

ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,";

      3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le  seguenti

parole:  "previa   prestazione   di   idonea   garanzia   commisurata

all'imposta. La prestazione  della  garanzia  non  e'  dovuta  per  i

soggetti certificati ai sensi dell'articolo  14-bis  del  regolamento

(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993,  e  successive

modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo  90  del

testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.

43";

      4) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Fino

all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche

dati delle Agenzie fiscali, il soggetto  che  procede  all'estrazione

comunica, altresi', al gestore del deposito IVA i dati relativi  alla

liquidazione dell'imposta di cui al presente  comma,  anche  ai  fini

dello svincolo della garanzia di cui  al  comma  4,  lettera  b);  le

modalita'   di   integrazione   telematica   sono    stabilite    con

determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane,  di  concerto

con il direttore dell'Agenzia delle entrate"»;

    dopo la lettera dd) e' inserita la seguente:

    «dd-bis)   tra   i   soggetti   che   possono   avvalersi   della

rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e

con le modalita' stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera dd)

sono incluse le societa' di capitali i cui beni, per  il  periodo  di

applicazione delle disposizioni di cui agli  articoli  5  e  7  della

legge 28 dicembre 2001, n. 448,  e  successive  modificazioni,  siano

stati oggetto di misure cautelari e che  all'esito  del  giudizio  ne

abbiano riacquistato la piena titolarita'»;

    alla lettera ee), primo periodo, la parola:  «partecipazione»  e'

sostituita  dalla  seguente:  «partecipazioni»  e  dopo  la   parola:

«ovvero» e' soppresso il segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera gg), le parole: «a decorre»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «a decorrere»;

    sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

    «gg-bis) all'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005,

n. 266,  le  parole:  ",  succedute  alle  Istituzioni  pubbliche  di

assistenza e beneficenza" sono soppresse;

    gg-ter) a decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga  alle  vigenti

disposizioni, la societa' Equitalia  Spa,  nonche'  le  societa'  per

azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo  3,  comma  7,

del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  cessano  di

effettuare le attivita' di accertamento, liquidazione e  riscossione,

spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o  patrimoniali,  dei

comuni e delle societa' da essi partecipate;

    gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter),  i

comuni  effettuano  la  riscossione  spontanea  delle  loro   entrate

tributarie  e  patrimoniali.  I   comuni   effettuano   altresi'   la

riscossione coattiva delle predette entrate:

      1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di  cui

al regio decreto 14 aprile  1910,  n.  639,  che  costituisce  titolo

esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in  quanto

compatibili, comunque nel rispetto dei  limiti  di  importo  e  delle

condizioni stabilite per gli agenti  della  riscossione  in  caso  di

iscrizione  ipotecaria  e  di  espropriazione  forzata   immobiliare,

esclusivamente se gli stessi procedono  in  gestione  diretta  ovvero

mediante  societa'  a  capitale   interamente   pubblico   ai   sensi

dell'articolo 52,  comma  5,  lettera  b),  numero  3),  del  decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

      2) esclusivamente secondo le disposizioni del  testo  unico  di

cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano  le  altre

forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma  5,

del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni;

    gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva  di  debiti

fino a euro  duemila  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla

data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  le  azioni

cautelari ed esecutive  sono  precedute  dall'invio,  mediante  posta

ordinaria, di due  solleciti  di  pagamento,  il  secondo  dei  quali

decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;

    gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), numero 1),  il

sindaco o il legale rappresentante della societa' nomina uno  o  piu'

funzionari responsabili della  riscossione,  i  quali  esercitano  le

funzioni demandate agli ufficiali della  riscossione  nonche'  quelle

gia' attribuite al segretario comunale  dall'articolo  11  del  testo

unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.  639.  I  funzionari

responsabili  sono  nominati  fra  persone  la  cui  idoneita'   allo

svolgimento  delle  predette   funzioni   e'   accertata   ai   sensi

dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  e

successive modificazioni;

    gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere

da gg-ter) a gg-sexies):

      1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n.  209,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,

i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;

      2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007,  n.

244, le parole  da:  "degli  enti  locali"  fino  a:  "dati  e"  sono

sostituite dalle seguenti: "tributarie o patrimoniali delle  regioni,

delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante

le societa' di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b),  numero  3),

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e'  consentito  di

accedere ai dati e alle";

      3) il comma 2 dell'articolo 36 del  decreto-legge  31  dicembre

2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio

2008, n. 31, e' abrogato;

      4) il comma 28-sexies dell'articolo  83  del  decreto-legge  25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133, e' abrogato;

    gg-octies) in caso  di  cancellazione  del  fermo  amministrativo

iscritto sui beni mobili registrati ai  sensi  dell'articolo  86  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e

successive modificazioni, il debitore non e' tenuto al  pagamento  di

spese ne' all'agente  della  riscossione  ne'  al  pubblico  registro

automobilistico gestito dall'Automobile  Club  d'Italia  (ACI)  o  ai

gestori degli altri pubblici registri;

    gg-novies) all'articolo 47 del decreto  legislativo  31  dicembre

1992, n. 546, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

  "5-bis. L'istanza di sospensione e' decisa entro centottanta giorni

dalla data di presentazione della stessa";

    gg-decies) a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione

non puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602,   come

modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del  presente  comma,  se

l'importo complessivo del  credito  per  cui  lo  stesso  procede  e'

inferiore complessivamente a:

      1) ventimila euro, qualora la  pretesa  iscritta  a  ruolo  sia

contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede  e

il debitore sia proprietario  dell'unita'  immobiliare  dallo  stesso

adibita a propria abitazione principale ai  sensi  dell'articolo  10,

comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e

successive modificazioni;

      2) ottomila euro, negli altri casi;

    gg-undecies) all'articolo 76 del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  "1. Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare

se l'importo complessivo  del  credito  per  cui  si  procede  supera

complessivamente:

    a) ventimila euro,  qualora  la  pretesa  iscritta  a  ruolo  sia

contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede  e

il debitore sia proprietario  dell'unita'  immobiliare  dallo  stesso

adibita a propria abitazione principale, ai sensi  dell'articolo  10,

comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

    b) ottomila euro, negli altri casi";

  2) al comma 2, le parole: "all'importo  indicato"  sono  sostituite

dalle seguenti: "agli importi indicati";

    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

  «2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralita'  degli  immobili

ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,

e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare

all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della  categoria

catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli

immobili rurali ad uso abitativo  o  della  categoria  D/10  per  gli

immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro

il 30 settembre 2011, deve essere allegata  un'autocertificazione  ai

sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  nella  quale  il  richiedente

dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal

quinto anno antecedente a quello di presentazione  della  domanda,  i

requisiti di ruralita' dell'immobile necessari ai  sensi  del  citato

articolo 9  del  decreto-legge  n.  557  del  1993,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  n.   133   del   1994,   e   successive

modificazioni.

  2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio,  previa

verifica  dell'esistenza  dei   requisiti   di   ruralita'   di   cui

all'articolo  9  del  decreto-legge  30  dicembre   1993,   n.   557,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,

e successive modificazioni, convalida la  certificazione  di  cui  al

comma 2-bis del presente articolo e  riconosce  l'attribuzione  della

categoria catastale richiesta. Qualora entro il  termine  di  cui  al

periodo  precedente  l'amministrazione   finanziaria   non   si   sia

pronunciata, il contribuente puo' assumere, in  via  provvisoria  per

ulteriori  dodici  mesi,  l'avvenuta  attribuzione  della   categoria

catastale   richiesta.   Qualora   tale   attribuzione   sia   negata

dall'amministrazione finanziaria  entro  il  20  novembre  2012,  con

provvedimento motivato, il richiedente e' tenuto al  pagamento  delle

imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate  in

misura  raddoppiata  rispetto  a  quelle  previste  dalla   normativa

vigente.

  2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze

sono  stabilite  le  modalita'  applicative   e   la   documentazione

necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al

comma 2-bis nonche' ai  fini  della  convalida  della  certificazione

medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di

accertamento,   da    parte    dell'Agenzia    del    territorio    e

dell'amministrazione comunale.

  2-quinquies.  All'articolo  15,  primo  comma,  del   decreto   del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive

modificazioni, le parole: "la meta'" sono sostituite dalle  seguenti:

"un terzo".

  2-sexies. All'articolo 30, comma  1,  del  decreto  del  Presidente

della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive

modificazioni, dopo

    la parola: "ruolo" sono  inserite  le  seguenti:  ",  esclusi  le

sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,".

  2-septies. La disposizione dell'articolo 30, comma 1,  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  come  da

ultimo modificato  dal  comma  2-sexies  del  presente  articolo,  si

applica ai ruoli consegnati a decorrere  dalla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

  2-octies. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre  2007,

n. 244, le parole: "tre  punti  percentuali"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "un punto percentuale".

  2-novies. All'articolo 19, comma  1,  secondo  periodo,  del  testo

unico di cui al decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e

successive  modificazioni,  le  parole:   "La   Direzione   regionale

dell'Agenzia delle dogane" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ufficio

delle dogane"».

  All'articolo 8:

    al comma 1, lettera b), le parole: «, pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale delle Comunita' europee il 9 agosto 2008» sono soppresse;

    al comma 2 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «ed  e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "La  normativa  dello  Stato

membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione e'  quella

vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso  del  quale

e' presentata l'istanza di interpello"»;

    al comma 3:

      alla lettera  b),  le  parole:  «al  comma  che  precede»  sono

sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)» e le  parole:  «articoli

69 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 69 a 77»;

    alla lettera c):

      al numero 1) e' premesso il seguente:

        «01)  all'articolo  38,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il

seguente:

  "2-bis. Nei casi di cui  all'articolo  50-bis,  il  Ministro  dello

sviluppo economico puo' nominare lo stesso organo commissariale"»;

      al numero 3), le parole: «Gli articoli 50-bis e 55 del  decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo  8

luglio 1999, n. 270» ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:

«In tal caso, il Ministro dello sviluppo economico puo', entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, nominare un nuovo e unico organo  commissariale.  I

commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del

nuovo organo»;

      al numero 4):

        all'alinea, dopo le parole: «articolo 47,» sono  inserite  le

seguenti: «comma 1,»;

        al capoverso 1), ultimo periodo, le parole: «del  R.D.»  sono

sostituite dalle seguenti: «, del regio decreto»;

      al numero 5):

        all'alinea, le parole: «il primo comma» sono sostituite dalle

seguenti: «al comma 1»;

        il capoverso e) e'  ridenominato  con  la  seguente  lettera:

«d-bis)»; al comma 4:

          alla lettera a), le parole: «Testo unico bancario  e»  sono

sostituite dalle  seguenti:  «testo  unico  delle  leggi  in  materia

bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre

1993, n. 385, e delle»;

          alla lettera b), le parole:  «Testo  unico  bancario»  sono

sostituite dalle seguenti: «testo unico  di  cui  al  citato  decreto

legislativo n. 385 del 1993»;

          alla lettera c), le parole: «di cui  ai  precedenti  commi»

sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle  lettere  a)  e  b)  del

presente comma»;

          alla lettera e), le parole: «di cui  al  precedente  comma»

sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d)» e le parole:

«di cui ai precedenti commi» dalle seguenti: «di cui alle lettere  da

a) a d)»;

          alla lettera g), le parole: «, della legge n. 191 del 2009»

sono sostituite dalle seguenti: «della legge  23  dicembre  2009,  n.

191»;

        dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

  «4-bis. Al fine di promuovere l'accesso al  microcredito  da  parte

delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:

    a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito,

di cui all'articolo 4-bis, comma  8,  del  decreto-legge  10  gennaio

2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,

n. 81, e'  costituito  in  ente  pubblico  non  economico  dotato  di

autonomia amministrativa, organizzativa,  patrimoniale,  contabile  e

finanziaria, e assume la  denominazione  di  Ente  nazionale  per  il

microcredito, di seguito denominato "Ente";

    b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di  ente  coordinatore

nazionale  con  compiti  di  promozione,   indirizzo,   agevolazione,

valutazione e monitoraggio degli strumenti  microfinanziari  promossi

dall'Unione  europea   nonche'   delle   attivita'   microfinanziarie

realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;

    c)  lo  statuto  dell'Ente,  approvato  dal  consiglio  nazionale

dell'Ente, d'intesa con la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,

puo' essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente

stesso trasmessa al Ministero vigilante;

    d) i componenti degli organi dell'Ente, il segretario e  il  vice

segretario generale in carica alla data di entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto permangono nella carica per

un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;

    e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del

consiglio  di  amministrazione  del   Comitato   nazionale   italiano

permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009, diminuiti in

conformita' alle disposizioni di cui all'articolo  6,  comma  3,  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non possono essere aumentati  nei

due esercizi contabili successivi alla  data  di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto;

    f) ai fini dell'assolvimento dei  propri  compiti  istituzionali,

l'Ente puo' avvalersi di un contingente di personale non superiore  a

20 unita'. Di tale contingente, un numero non superiore a  15  unita'

puo' essere acquisito da  altre  pubbliche  amministrazioni  mediante

collocamento in posizione di comando o fuori  ruolo,  secondo  quanto

previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilita'

dei posti nell'amministrazione  di  provenienza.  All'attuazione  del

periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse  finanziarie

destinate a  legislazione  vigente  al  Comitato  nazionale  italiano

permanente per il microcredito. Le restanti 5 unita'  possono  essere

reclutate  a  tempo  indeterminato  mediante  procedure   concorsuali

pubbliche a valere sulle facolta' assunzionali della  Presidenza  del

Consiglio dei Ministri.  In  relazione  alle  assunzioni  di  cui  al

periodo precedente, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,

da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente  decreto,  si  provvede  alla

riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei

Ministri e alla definizione delle modalita'  di  trasferimento  delle

corrispondenti risorse finanziarie all'Ente;

    g) le risorse iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero

dello  sviluppo  economico  per  interventi  a  favore  del  Comitato

nazionale italiano permanente per  il  microcredito  sono  trasferite

all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente,

ivi incluse le spese per il personale, sono  autorizzate  nei  limiti

delle risorse di cui al presente comma»;

      al comma 5: alla lettera a):

      al numero  1),  le  parole:  «n.  266»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «n. 266,»;

      al numero 3), dopo la parola: «dopo» sono inserite le seguenti:

«le parole» e le parole: «di  finanziamento»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «di finanziamento,»;

      alla  lettera  b),  le  parole:  «di  concerto  con  del»  sono

sostituite dalle seguenti: «di concerto con il»  e  dopo  le  parole:

«del Fondo  di  cui  al  decreto  del»  sono  inserite  le  seguenti:

«Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

      alla lettera c):

        al capoverso 361-bis:

          all'alinea, le parole: «fino al cinquanta per  cento»  sono

sostituite dalle seguenti: «una quota fino al  50  per  cento»  e  le

parole: «sono destinate» dalle seguenti: «e' destinata»;

        i numeri 1), 2) e 3) sono rispettivamente ridenominati con le

lettere a), b) e c);

        al capoverso 361-ter, le parole: «del precedente comma»  sono

sostituite dalle seguenti: «del comma 361-bis»;

        la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

    «f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di  cui  al

decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,   e   successive

modificazioni, e' inserito il seguente:

  "2-bis. Se il cliente non e' un consumatore ne'  una  micro-impresa

come definita dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  t),  del  decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di  durata  diversi

da quelli a tempo indeterminato  di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo possono essere inserite  clausole,  espressamente  approvate

dal cliente, che prevedano la possibilita' di modificare i  tassi  di

interesse  al  verificarsi  di   specifici   eventi   e   condizioni,

predeterminati nel contratto"»;

      la lettera g) e' sostituita dalla seguente:

    «g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118  del  testo

unico di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,

introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si  applicano  ai

contratti in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla  predetta

data sono inefficaci»;

      al comma 6:

        alla lettera a),  le  parole:  «della  presente  legge»  sono

sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»,  le  parole:  «150

mila euro» dalle seguenti: «200 mila euro», le parole:  «al  comma  2

del presente articolo» dalle seguenti: «alla lettera b)» e le parole:

«30 mila euro e» dalle seguenti:  «35  mila  euro  e,  salvo  diverso

accordo tra le parti,»;

        alla lettera b), dopo le parole: «la rinegoziazione assicura»

sono inserite le seguenti: «, in funzione delle esigenze del cliente,

per un periodo pari alla durata  residua  del  finanziamento  o,  con

l'accordo del cliente,  per  un  periodo  inferiore,»  e  la  parola:

«reuters» e' sostituita dalla seguente: «Reuters»;

        alla lettera d):

          al primo periodo, le parole: «del presente  articolo»  sono

sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;

          al terzo periodo,  le  parole:  «al  presente  comma»  sono

sostituite dalle seguenti: «alla presente lettera»;

      al comma 7:

        alla lettera b):

          al numero 1), l'alinea e' sostituito dal seguente:

    «1) all'articolo 31 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:»;

      al numero 2), le  parole  da:  «l'articolo  45»  fino  a:  «con

dichiarazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «il  numero  3)  del

primo comma dell'articolo 45 e' sostituito dal seguente:

    "3) con dichiarazione»;

    al numero 3), l'alinea e' sostituito dal seguente:

    «3) all'articolo 61 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:»;

    al numero 4), le parole: «comma 1, e' aggiunta la seguente ultima

frase» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, e' aggiunto,  in

fine, il seguente periodo» e le parole:  «comma  3»  dalle  seguenti:

«terzo comma»;

      alla lettera c):

        le parole: «le  copie  informatiche»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «all'articolo 66 del regio decreto  21  dicembre  1933,  n.

1736, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  "Le copie informatiche»;

      le parole: «delle successive lettere d) ed e)» sono  sostituite

dalle seguenti: «dell'articolo 8, comma 7,  lettere  d)  ed  e),  del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70"»;

      alla lettera d),  le  parole:  «dall'entrata  in  vigore  della

presente legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto»;

      alla lettera f), le parole: «le modifiche al Regio Decreto,  21

dicembre, 1933, n. 1736 entrano in  vigore  decorsi  quindici  giorni

dalla» sono sostituite dalle seguenti:  «le  modifiche  apportate  al

regio decreto 21  dicembre  1933,  n.  1736,  dalla  lettera  b)  del

presente comma entrano in vigore il  quindicesimo  giorno  successivo

alla»;

      e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

    «f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge  15  dicembre

1990, n. 386, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

  "3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo e'

effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.

L'autenticazione  deve  essere  rilasciata  gratuitamente,  tranne  i

previsti diritti, nella stessa data della richiesta,  salvo  motivato

diniego"»;

      al comma 8:

        alla lettera b), le parole: «120-ter del decreto  legislativo

1º settembre 1993 n. 385» sono sostituite dalle seguenti: «120-ter,»;

        alla lettera c), numero 2), capoverso comma 7, primo periodo,

le parole: «poste in essere  a  seguito  dell'adozione  da  parte  di

quest'ultimo della delibera di mutuo» sono soppresse;

        al comma 9: alla lettera c):

        al capoverso comma  4,  quinto  periodo,  le  parole:  «degli

risultati» sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati»;

        al capoverso comma 4-bis,  primo  periodo,  dopo  le  parole:

«sostitutiva delle imposte sui redditi» sono  inserite  le  seguenti:

«nella misura»;

        alla lettera d), capoverso comma  5,  al  terzo  periodo,  le

parole: «la restante parte» sono sostituite dalle seguenti: «, per la

restante parte,» e, all'ultimo periodo, le parole: «il  16  febbraio»

sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 febbraio»;

        alla lettera e), dopo le parole: «all'imposta sostitutiva  di

cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo»;

      il comma 10 e' soppresso;

      al comma  11,  le  parole:  «nel  regolamento  (CE)  1290/2005,

relativo al  finanziamento  della  politica  agricola  comune  ed  in

particolare dei pagamenti diretti agli  agricoltori,  in  conformita'

all'articolo 46 del Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli  25  e

27 del Regolamento (CE) n. 795/2004» sono sostituite dalle  seguenti:

«nel regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005,

relativo al  finanziamento  della  politica  agricola  comune,  e  in

particolare dei pagamenti diretti agli  agricoltori,  in  conformita'

all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/ 2009 del  Consiglio,  del

19 gennaio 2009, e agli articoli 12 e  27  del  regolamento  (CE)  n.

1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009» e  le  parole:  «al

comma 2 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente  della  Repubblica

del 24 dicembre 1974, n. 727, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.  30

del 31 gennaio 1975» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo  comma

dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24

dicembre 1974, n. 727»;

      e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.

326,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

    a) al comma 1, dopo le parole: "consorzi con attivita'  esterna",

ovunque ricorrono, sono inserite  le  seguenti:  "nonche'  quelli  di

garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti"»;

    b) al comma 8 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",

nonche' da liberi professionisti"».

  Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:

  «Art.  8-bis  (Cancellazione  di  segnalazioni   dei   ritardi   di

pagamento). - 1.  In  caso  di  regolarizzazione  dei  pagamento,  le

segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte  delle  persone

fisiche o giuridiche gia' inserite nelle banche  dati  devono  essere

cancellate entro cinque  giorni  lavorativi  dalla  comunicazione  da

parte dell'istituto di  credito  ricevente  il  pagamento,  che  deve

provvedere alla richiesta di  estinzione  entro  e  non  oltre  sette

giorni dall'avvenuto pagamento.

  2.  Le  segnalazioni  gia'  registrate,  se  relative  al   mancato

pagamento di rate mensili di numero inferiore a  sei  o  di  un'unica

rata semestrale, devono essere estinte entro il termine  di  quindici

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

  3.  La  Banca  d'Italia  e'  autorizzata  ad  apportare  le  dovute

modifiche alla circolare 11  febbraio  1991,  n.  139,  e  successivi

aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo».

  All'articolo 9: al comma 1:

    al primo periodo,  dopo  le  parole:  «dell'universita'  e  della

ricerca» sono inserite le seguenti:  «,  d'intesa  con  il  Ministero

dello sviluppo economico,»;

    il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «La  disposizione

contenuta nel  presente  comma  si  applica  anche  agli  accordi  di

programma  previsti  dall'articolo  13  del  decreto   del   Ministro

dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  8  agosto

2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

14 del 18 gennaio 2001»;

    al comma 2, le parole: «ministeriale di natura non regolamentare,

ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio  1997,  n.

297» sono sostituite dalle seguenti: «del  Ministro  dell'istruzione,

dell'universita'  e  della  ricerca,  adottato  di  concerto  con  il

Ministro dello sviluppo economico,»;

    al comma 4, le parole:  «delle  ricerca»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «della ricerca»;

    al comma 5, lettera b),  dopo  le  parole:  «dei  donatori»  sono

inserite le seguenti: «, dei collegi di cui all'articolo 4, comma  4,

della legge 30 dicembre 2010, n. 240,»;

    al comma 6, lettera e), il capoverso e' soppresso;

    dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

  «6-bis.  La  Fondazione  trasmette  al  Ministero  dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca gli atti di cui  al  comma  6  entro

cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando

siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione  senza  che  il

Ministero abbia formulato rilievi»;

    al comma 8, le parole: «della legge 26 febbraio 2011,  n.  10  di

conversione  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225»   sono

sostituite dalle seguenti: «, del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.

225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.

10»;

    al comma 9, primo periodo, le parole: «successivo comma 14»  sono

sostituite dalle seguenti: «comma 15»;

    al comma 15, primo periodo, le parole: «legge 31  dicembre  2010,

n. 240» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre  2010,  n.

240»;

    al comma 16, lettera b), la  parola:  «soppressi»  e'  sostituita

dalla seguente: «abrogati»;

    al comma 17:

    al primo periodo, le  parole:  «  processo  di  riforma  previsto

dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 » sono  sostituite

dalle seguenti: « processo di riforma previsto dall'articolo  64  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

    al secondo periodo, le parole: «con il Ministero per la  pubblica

amministrazione ed innovazione» sono sostituite dalle seguenti:  «con

la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della

funzione pubblica,»;

    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale  docente

a  tempo   determinato,   assegnato   a   pluriclassi,   che   presta

effettivamente servizio  in  modo  continuativo  e'  riconosciuto  il

diritto a una speciale valutazione del servizio prestato  nelle  sedi

considerate situate in zona disagiata, secondo criteri  definiti  con

decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della

ricerca»;

    al comma 18, le parole: «di cui alla  legge  3  maggio  1999,  n.

124,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 40,  comma

1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive  modificazioni,

all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  e

all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165,»;

    il comma 19 e' sostituito dal seguente:

  «19. All'articolo 4  del  decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto  2001,  n.  333,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) ai commi 1 e 2, le parole:  "31  luglio",  ovunque  ricorrono,

sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto";

    b) il comma 3 e' abrogato»;

    al comma 20, le parole: «e' cosi' modificato "a  decorrere»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «e'   sostituito   dal   seguente:   "A

decorrere», dopo le parole:  «dall'anno  scolastico  2011/2012»  sono

inserite le  seguenti:  «,  senza  possibilita'  di  ulteriori  nuovi

inserimenti,», le parole: «in forza  dall'articolo»  sono  sostituite

dalle seguenti: «in forza dell'articolo» e sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «secondo il proprio punteggio,  nel  rispetto  della

fascia  di  appartenenza.  L'aggiornamento   delle   graduatorie   di

istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di  cui  al

decreto del Ministro della pubblica istruzione  13  giugno  2007,  n.

131, per il conferimento delle supplenze ai  sensi  dell'articolo  4,

comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuato con cadenza

triennale»;

    il comma 21 e' sostituito dai seguenti:

  «21. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico

di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e  successive

modificazioni, e' sostituito dal seguente: "I docenti destinatari  di

nomina  a  tempo  indeterminato   decorrente   dall'anno   scolastico

2011/2012   possono   chiedere   il   trasferimento,   l'assegnazione

provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni  di

effettivo servizio nella provincia di titolarita'".

  21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e  4,

del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  134,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,  restano  valide

anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al

personale della scuola che, nel suddetto anno, non  possa  stipulare,

per carenza di posti, contratto di supplenza della  stessa  tipologia

di  quello  dell'anno  precedente  o,  comunque,   dell'ultimo   anno

lavorativo nel triennio precedente».

  All'articolo 10:

    al comma 3, primo periodo, le parole: «d'intesa» sono  sostituite

dalle seguenti: «di concerto»;

    al comma 4, al primo periodo, le parole: «dal comma  1  ed»  sono

sostituite dalle seguenti: «dal comma 1, e» e, al secondo periodo, le

parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

    al comma 5:

    alla lettera a), capoverso, la parola: «a'» e'  sostituita  dalla

seguente: «a» e le  parole:  «la  residenza»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «la loro residenza»;

    alla lettera b), numero 2), la parola: «esentate»  e'  sostituita

dalla seguente: «esentati»;

    alla lettera c), capoverso, le  parole:  «su  una  dichiarazione»

sono sostituite dalle seguenti: «in una dichiarazione»;

    al comma 9, primo periodo, le parole:  «procedure  concorsuali  a

capo reparto» sono sostituite dalle seguenti: «procedure  concorsuali

per la nomina a capo reparto»;

    al comma 11, le parole: «Agenzia  nazionale  di  vigilanza  sulle

risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti:  «Agenzia  nazionale

per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua»;

    al comma 14:

      alla lettera a), la parola: «comminando»  e'  sostituita  dalla

seguente: «irrogando»;

      alla lettera c), le parole: «, tenuto conto della necessita' di

recuperare i costi ambientali anche secondo il principio chi  inquina

paga», sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:

«, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante

dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico

della collettivita'»;

      alla lettera d), le parole: «sia  pienamente  realizzato»  sono

sostituite dalle seguenti: «siano pienamente attuati»  e  le  parole:

«intesa con la Conferenza unificata» sono sostituite dalle  seguenti:

«intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata»;

      alla lettera l), le parole: «che e' trasmessa» sono  sostituite

dalle seguenti: «e la trasmette»;

    al comma 16:

      il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «L'Agenzia  e'

organo collegiale costituito  da  tre  componenti,  di  cui  uno  con

funzioni di Presidente, nominati con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,  due  su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano»;

      all'ottavo periodo, le parole: «amministrativo contabile»  sono

sostituite dalla seguente: «amministrativo-contabile»;

    al comma 17:

      al secondo periodo, le parole: «Formula  proposte  all'Agenzia,

da' attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «Da' attuazione»,  la

parola: «questo» dalla seguente: «questa» e le parole: «assicura  gli

adempimenti»   dalle   seguenti:   «assicura    l'esecuzione    degli

adempimenti»;

      il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  direttore

generale e' nominato dall'Agenzia per un periodo  di  tre  anni,  non

rinnovabile»;

      al comma 18, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il

compenso  e'  ridotto  almeno  della  meta'  qualora  il   componente

dell'Agenzia, essendo dipendente  di  una  pubblica  amministrazione,

opti per il mantenimento del proprio trattamento economico»;

    al comma 19:

      al primo periodo, la parola: «direttamente» e' sostituita dalla

seguente: «, direttamente»;

      al secondo periodo, le parole: «,  per  l'intera  durata»  sono

sostituite dalle seguenti: «per l'intera durata»;

    al comma 20:

      al primo periodo,  la  parola:  «membri»  e'  sostituita  dalla

seguente: «componenti» e le parole:  «nei  settore»  dalle  seguenti:

«nel settore»;

      al terzo periodo, le parole: «si applica  la»  sono  sostituite

dalle seguenti: «si applicano una»;

      al  quarto  periodo,  le  parole:  «di  tali   sanzioni»   sono

sostituite dalle seguenti: «della sanzione amministrativa  pecuniaria

di cui al terzo periodo»;

      al comma 22, primo periodo, dopo  le  parole:  «Presidente  del

Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei  Ministri»  e  la  parola:

«definite» e' sostituita dalla seguente: «definiti»;

    al comma 23:

      al primo periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite

dalle seguenti: «comma 22», dopo  le  parole:  «del  Ministero»  sono

inserite le seguenti: «dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare», le parole: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «del  medesimo

Ministero» e le parole: «della presente legge» dalle  seguenti:  «del

presente decreto»;

      al secondo periodo, le parole: «comma 18» sono sostituite dalle

seguenti: «comma 22»;

      al comma 24, lettera a), primo periodo, la  parola:  «relativo»

e'  soppressa  e  le  parole:  «della  presente  disposizione»   sono

sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

      al comma 25, la  parola:  «applicazione»  e'  sostituita  dalla

seguente: «applicazione,», dopo le parole: «comma 22»  sono  inserite

le seguenti: «, secondo periodo» e le parole: «le relative  dotazioni

finanziarie del medesimo Ministero ed e' stabilita»  sono  sostituite

dalle seguenti: «le dotazioni finanziarie del  medesimo  Ministero  e

sono stabilite»;

      al comma 26, primo periodo, le parole: «di  cui  alla  presente

legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;

    dopo il comma 26 e' inserito il seguente:

  «26-bis. I ricorsi aventi ad oggetto gli  atti  e  i  provvedimenti

dell'Agenzia rientrano  nella  giurisdizione  esclusiva  del  giudice

amministrativo e  sono  devoluti  alla  competenza  inderogabile  del

tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma.  Si

applica l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui

all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,

e  successive  modificazioni.  L'incarico   di   consulente   tecnico

d'ufficio non puo' essere attribuito a dipendenti  dell'Agenzia,  che

siano cessati dal servizio da meno di cinque anni».

  All'articolo 11: al comma 2:

    all'alinea, le parole: «dal  precedente  comma»  sono  sostituite

dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo»;

    alla lettera a), le parole: «della soppressione» sono  sostituite

dalle seguenti: «dell'abrogazione»;

    alla lettera b), le  parole:  «5  e  11»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «3 e 9».

  E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:

 

                                                         « ALLEGATO 1

                                            (Articolo 5, comma 4-bis)

 

                   Tabella delle tasse ipotecarie

   

 

=====|========================|=======|===========================|

 N.  |       OPERAZIONI       |Tariffa|           Note            |

ord. |                        |in euro|                           |

=====|========================|=======|===========================|

 1   |Esecuzione di formalita'|       |                           |

     |                        |       |                           |

1.1  |per ogni nota di        | 35,00 |Compresa la certificazione |

     |trascrizione, iscrizione|       |di eseguita formalita' da  |

     |o domanda di annotazione|       |apporre in calce al duplo  |

     |                        |       |della nota da restituire   |

     |                        |       |al richiedente.            |

     |                        |       |                           |

1.2  |per ogni formalita' con |       |                           |

     |efficacia anche di      | 55,00 |                           |

     |voltura, oltre quanto   |       |                           |

     |previsto nel punto      |       |                           |

     |precedente              |       |                           |

     |                        |       |                           |

 2   |Ispezione nell'ambito   |       |                           |

     |di ogni singola circo-  |       |                           |

     |scrizione del servizio  |       |                           |

     |di pubblicita' immobi-  |       |                           |

     |liare ovvero sezione    |       |                           |

     |staccata degli uffici   |       |                           |

     |provinciali dell'Agenzia|       |                           |

     |del territorio          |       |                           |

     |                        |       |                           |

2.1  |ispezione nominativa,   |       |                           |

     |per immobile o con-     |       |                           |

     |giunta per nominativo   |       |                           |

     |e per immobile          |       |                           |

     |                        |       |                           |

     |                        |       |                           |

2.1.1|ricerca su base         |       |L'importo e' comprensivo   |

     |informativa:            |       |delle prime 30 formalita', |

     |per ogni nominativo     |       |o frazione di 30,          |

     |richiesto               |       |contenute nell'elenco      |

     |ovvero per ciascuna     |       |sintetico, incluse         |

     |unita' immobiliare      |       |eventuali formalita'       |

     |richiesta ovvero        |       |validate del periodo       |

     |per ciascuna richiesta  |  7,00 |anteriore all'automazione  |

     |congiunta               |       |degli uffici;              |

     |                        |       |l'indicazione della        |

     |                        |       |presenza di annotazione non|

     |                        |       |sí considera formalita'.   |

     |                        |       |L'importo e' dovuto        |

     |                        |       |all'atto della richiesta,  |

     |                        |       |salva specifica disciplina |

     |                        |       |delle ipotesi per le quali |

     |                        |       |viene corrisposto al       |

     |                        |       |momento dell'erogazione    |

     |                        |       |del servizio.              |

     |                        |       |                           |

2.1.2|per ogni gruppo di 15   |       |L'importo e' dovuto per le |

     |formalita', o frazione  |       |formalita' contenute       |

     |di 15, eccedenti le     |       |nell'elenco sintetico ecce-|

     |prime 30 contenute nel- |  3,50 |denti le prime 30.         |

     |l'elenco sintetico      |       |L'indicazione della        |

     |                        |       |presenza di annotazione non|

     |                        |       |si considera formalita'.   |

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 N.  |       OPERAZIONI       |Tariffa|           Note            |

ord. |                        |in euro|                           |

=====|========================|=======|===========================|

2.1.3|ricerca nei registri    |       |L'importo e' dovuto        |

     |cartacei: per ogni      |  3,00 |all'atto della richiesta.  |

     |nominativo richiesto    |       |Per registri cartacei si   |

     |                        |       |intendono repertori,       |

     |                        |       |tavole, rubriche e         |

     |                        |       |schedari. Non e' consentita|

     |                        |       |al pubblico l'ispezione    |

     |                        |       |diretta di tavole, rubriche|

     |                        |       |e schedari.                |

     |                        |       |                           |

2.1.4|per ogni titolo stampato|  8,00 |E' consentito l'accesso    |

     |per ogni nota stampata  |  4,00 |diretto alla nota o al     |

     |                        |       |titolo solo se, unitamente |

     |                        |       |all'identificativo della   |

     |                        |       |formalita' o del titolo,   |

     |                        |       |viene indicato il          |

     |                        |       |nominativo di uno dei      |

     |                        |       |soggetti ovvero            |

     |                        |       |l'identificativo catastale |

     |                        |       |di uno degli immobili      |

     |                        |       |presenti sulla formalita'. |

     |                        |       |                           |

     |                        |       |                           |

2.1.5|per ogni nota o titolo  |  4,00 |Per le note cartacee       |

     |visionati               |       |relative al periodo        |

     |                        |       |automatizzato e per quelle |

     |                        |       |validate del periodo       |

     |                        |       |anteriore all'automazione  |

     |                        |       |degli uffici, l'importo    |

     |                        |       |e' dovuto in misura doppia.|

     |                        |       |                           |

2.1.6|tentativo di accesso    |  0,15 |L'importo e' dovuto per    |

     |non produttivo          |       |ogni accesso diretto       |

     |                        |       |al quale non consegua      |

     |                        |       |l'individuazione della nota|

     |                        |       |o del titolo, secondo      |

     |                        |       |modalita' e tempi da       |

     |                        |       |stabilire con provvedimento|

     |                        |       |del direttore dell'Agenzia |

     |                        |       |del territorio.            |

     |                        |       |                           |

 3   |Ricerca di un soggetto  |       |                           |

     |in ambito nazionale     |       |Il servizio sara' fornito  |

3.1  |per ogni nominativo     | 20,00 |progressivamente.          |

     |richiesto in ambito     |       |                           |

     |nazionale               |       |                           |

     |                        |       |                           |

 4   |Certificazione:         |       |                           |

     |                        |       |                           |

4.1  |certificati ipotecari   |       |L'importo e' dovuto        |

     |                        |       |all'atto                   |

4.1.1|per ogni certificato    | 30,00 |della richiesta.           |

     |riguardante una sola    |       |Se il certificato riguarda |

     |persona                 |       |cumulativamente il padre,  |

     |                        |       |la madre e i figli, nonche'|

     |                        |       |entrambi i coniugi,        |

     |                        |       |l'importo e' dovuto        |

     |                        |       |una volta sola.            |

4.1.2|per ogni nota visionata |  2,00 |Gli importi sono dovuti    |

     |dall'ufficio, fino ad un|       |anche nel caso di mancato  |

     |massimo di 1.000 note   |       |ritiro del certificato.    |

     |                        |       |                           |

4.2  |rilascio di copia       |       |                           |

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 N.  |       OPERAZIONI       |Tariffa|           Note            |

ord. |                        |in euro|                           |

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4.2.1|per ogni richiesta di   | 10,00 |L'importo e' dovuto        |

     |copia di nota o titolo  |       |all'atto della richiesta.  |

     |                        |       |                           |

 4.3 |altre certificazioni    |       |                           |

     |                        |       |                           |

4.3.1|per ogni altra          |       |                           |

     |certificazione o        |  5,00 |                           |

     |attestazione            |       |                           |

     |                        |       |                           |

  5  |Note d'ufficio          |       |                           |

     |                        |       |                           |

 5.1 |per le rinnovazioni di  |       |                           |

     |ipoteca da eseguirsi    |       |                           |

     |d'ufficio e per ogni    |       |                           |

     |altra nota di cui agli  | 10,00 |                           |

     |articoli 2647, ultimo   |       |                           |

     |comma, e 2834 del       |       |                           |

     |codice civile           |       |                           |

     |                        |       |                           |

  6  |Trasmissione telematica |       |                           |

     |di elenco dei soggetti  |       |                           |

     |presenti nelle formalita'       |                           |

     |di un determinato giorno|       |                           |

     |                        |       |                           |

 6.1 |per ogni soggetto       |  1,00 |L'importo e' dovuto        |

     |                        |       |anticipatamente.           |

     |                        |       |Il servizio sara' fornito  |

     |                        |       |progressivamente su base   |

     |                        |       |convenzionale aí soli      |

     |                        |       |soggetti autorizzati alla  |

     |                        |       |riutilizzazione            |

     |                        |       |commerciale.               |

     |                        |       |Fino all'attivazione del   |

     |                        |       |servizio di trasmissione   |

     |                        |       |telematica l'elenco dei    |

     |                        |       |soggetti continua ad essere|

     |                        |       |fornito su supporto        |

     |                        |       |cartaceo a richiesta di    |

     |                        |       |chiunque, previo pagamento |

     |                        |       |del medesimo tributo di    |

     |                        |       |euro 1,00 per              |

     |                        |       |ogni soggetto.             |

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