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Testo
del decreto-legge in vigore dal 14 maggio
——– |
Testo
del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei Deputati
——– |
Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti
per l’economia |
Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti
per l’economia |
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
|
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione; |
|
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni finalizzate alla promozione dello
sviluppo economico e della competitività del
Paese, anche mediante l’adozione di misure volte
alla semplificazione dei procedimenti
amministrativi concernenti, in particolare, la
disciplina dei contratti pubblici, dell’attività
edilizia e di quella fiscale, nonché ad
introdurre misure per il rilancio dell’economia
nelle aree del Mezzogiorno del Paese,
introducendo anche efficaci strumenti per
promuovere sinergie tra le istituzioni di
ricerca e le imprese, anche al fine di garantire
il rispetto degli impegni assunti in sede
europea indispensabili, nell’attuale quadro di
finanza pubblica, per il conseguimento dei
connessi obiettivi di stabilità e crescita; |
|
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011; |
|
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro dell’economia e delle
finanze; |
|
emana |
|
il
seguente decreto-legge: |
|
Articolo
1. |
Articolo
1. |
(Credito di imposta per la ricerca scientifica) |
(Credito di imposta per la ricerca scientifica) |
1. È
istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e
2012, un credito di imposta a favore delle
imprese che finanziano progetti di ricerca, in
Università ovvero enti pubblici di ricerca.
Università ovvero enti pubblici di ricerca
possono sviluppare i progetti così finanziati
anche in associazione, in consorzio, in joint
venture ecc. con altre qualificate strutture
di ricerca, anche private, di equivalente
livello scientifico. Altre strutture
finanziabili via credito di imposta possono
essere individuate con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. |
1. È
istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e
2012, un credito di imposta a favore delle
imprese che finanziano progetti di ricerca, in
Università ovvero enti pubblici di ricerca.
Università ovvero enti pubblici di ricerca
possono sviluppare i progetti così finanziati
anche in associazione, in consorzio, in joint
venture ecc. con altre qualificate strutture
di ricerca, anche private, di equivalente
livello scientifico. Altre strutture
finanziabili via credito di imposta possono
essere individuate con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari. Il
parere deve essere espresso entro quindici
giorni dalla data di trasmissione. Decorso
inutilmente il termine senza che le Commissioni
abbiano espresso il parere di rispettiva
competenza, il decreto può essere adottato. |
2. Il
credito di imposta compete in tre quote annuali
a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012
per l’importo percentuale che eccede la media
degli investimenti in ricerca effettuati nel
triennio 2008-2010. Resta fermo che l’importo
degli investimenti in progetti di ricerca di cui
al comma 1 è integralmente deducibile
dall’imponibile delle imprese. |
2. Identico. |
3.
Operativamente: |
3. Identico: |
a)
per Università ed enti pubblici di ricerca si
intendono: |
a)
identico: |
1) le
Università, statali e non statali, e gli
Istituti Universitari, statali e non statali,
legalmente riconosciuti; |
1) identico; |
2) gli
enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 6
del Contratto collettivo quadro per la
definizione dei comparti di contrattazione per
il quadriennio 2006-2009, nonché l’ASI-Agenzia
Spaziale Italiana; |
2) gli
enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 6
del Contratto collettivo quadro per la
definizione dei comparti di contrattazione per
il quadriennio 2006-2009, nonché l’ASI-Agenzia
Spaziale Italiana e gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico; |
3) gli
organismi di ricerca così come definiti dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d),
del paragrafo 2.2; |
3) gli
organismi di ricerca così come definiti dalla lettera
d) del paragrafo 2.2 della comunicazione
della Commissione n. 2006/C 323/01, recante
disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. C 323 del
30 dicembre 2006; |
b)
il credito di imposta: |
b)
identica. |
1)
spetta per gli investimenti realizzati a
decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla
chiusura del periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2012; |
|
2)
compete nella misura del 90 per cento della
spesa incrementale di investimento se lo stesso
è commissionato ai soggetti di cui alla lettera a); |
|
3) deve
essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi e non concorre alla formazione del
reddito nè della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive; |
|
4) non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni; |
|
5) è
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
con esclusione delle fattispecie di cui al comma
2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater)
del medesimo articolo; |
|
6) non è
soggetto al limite annuale di cui all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. |
|
4. Le
disposizioni applicative del presente articolo
sono adottate con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate. Le disposizioni del
presente articolo assorbono il credito di
imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al
comma 25 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, che è conseguentemente soppresso. |
4. Le
disposizioni applicative del presente articolo
sono adottate con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate. Le disposizioni del
presente articolo assorbono il credito di
imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al
comma 25 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, che è conseguentemente abrogato. |
5. Per
l’attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa di 55 milioni di euro per l’anno 2011,
di 180,8 milioni di euro per l’anno 2012, di
157,2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 91
milioni di euro per l’anno 2014. Ai sensi
dell’articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia
e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo. Nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni, il
Ministro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, provvede alla riduzione
lineare, fino alla concorrenza dello scostamento
finanziario riscontrato, delle dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente,
nell’ambito delle spese rimodulabili di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b),
della citata legge n. 196 del 2009, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle
predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il
finanziamento ordinario delle università, nonché
le risorse destinate alla ricerca e al
finanziamento del cinque per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, nonché il
fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
e le risorse destinate alla manutenzione ed alla
conservazione dei beni culturali. Il Ministro
dell’economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in
merito alle cause degli scostamenti e
all’adozione delle misure di cui al precedente
periodo. |
5. Identico. |
Articolo
2 |
Articolo
2. |
(Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel
Mezzogiorno) |
(Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel
Mezzogiorno) |
1. In
funzione e nella prospettiva di una sistematica
definizione a livello europeo della fiscalità di
vantaggio per le regioni del Mezzogiorno,
fiscalità che deve essere relativa a lavoro,
ricerca e imprese, coerentemente con la
decisione assunta nel «Patto Euro plus» del
24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti
specifici ai fini della promozione della
produttività nelle regioni in ritardo di
sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un
credito d’imposta per ogni lavoratore assunto
nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.
L’assunzione deve essere operata nei dodici mesi
successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto. In attesa di una estensione
coerente con il citato «Patto Euro plus», il
funzionamento del credito di imposta si basa sui
requisiti oggi previsti dalla Commissione
Europea e specificati nei successivi commi. |
1. Identico. |
2. Nel
rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,
del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
CE, ai sensi dell’articolo 40 del predetto
Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici
mesi successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto, aumentano il numero di
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
assumendo lavoratori definiti dalla Commissione
Europea «svantaggiati» ai sensi del numero 18
dell’articolo 2 del predetto Regolamento, nelle
regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e
Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore
assunto un credito d’imposta nella misura del
50% dei costi salariali di cui al numero 15 del
citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi
successivi all’assunzione. Quando l’aumento del
numero dei lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla
Commissione Europea «molto svantaggiati» ai
sensi del numero 19 dell’articolo 2 del predetto
Regolamento, il credito d’imposta è concesso
nella misura del 50% dei costi salariali
sostenuti nei ventiquattro mesi successivi
all’assunzione. Ai sensi dei commi 18 e 19,
articolo 2 del richiamato Regolamento, per
lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori
privi di impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di
scuola media superiore o professionale, ovvero
che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero
che vivano soli con una o più persone a carico,
ovvero occupati in professioni o settori con
elevato tasso di disparità uomo-donna – ivi
definito – ovvero membri di una minoranza
nazionale con caratteristiche ivi definite; per
lavoratori molto svantaggiati, si intendono i
lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi. |
2. Nel
rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,
del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
CE, ai sensi dell’articolo 40 del predetto
Regolamento, ai datori di lavoro che, nei dodici
mesi successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto, aumentano il numero di
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
assumendo lavoratori definiti dalla Commissione
Europea «svantaggiati» ai sensi del numero 18
dell’articolo 2 del predetto Regolamento, nelle
regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e
Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore
assunto un credito d’imposta nella misura del
50% dei costi salariali di cui al numero 15 del
citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi
successivi all’assunzione. Quando l’aumento del
numero dei lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla
Commissione Europea «molto svantaggiati» ai
sensi del numero 19 dell’articolo 2 del predetto
Regolamento, il credito d’imposta è concesso
nella misura del 50% dei costi salariali
sostenuti nei ventiquattro mesi successivi
all’assunzione. Ai sensi dei numeri18 e
19, dell’articolo 2 del citato
Regolamento, per lavoratori svantaggiati si
intendono lavoratori privi di impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
ovvero privi di un diploma di scuola media
superiore o professionale, ovvero che abbiano
superato i 50 anni di età, ovvero che vivano
soli con una o più persone a carico, ovvero
occupati in professioni o settori con elevato
tasso di disparità uomo-donna – ivi definito –
ovvero membri di una minoranza nazionale con
caratteristiche ivi definite; per lavoratori
molto svantaggiati, si intendono i lavoratori
privi di lavoro da almeno 24 mesi. |
3. Il
credito di imposta è calcolato sulla base della
differenza tra il numero dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato rilevato in
ciascun mese e il numero dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato mediamente
occupati nei dodici mesi precedenti all’arco
temporale di cui al comma 1. Per le assunzioni
di dipendenti con contratto di lavoro a tempo
parziale, il credito d’imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a
quelle del contratto nazionale. |
3. Il
credito di imposta è calcolato sulla base della
differenza tra il numero dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato rilevato in
ciascun mese e il numero dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato mediamente
occupati nei dodici mesi precedenti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Per le assunzioni di
dipendenti con contratto di lavoro a tempo
parziale, il credito d’imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a
quelle del contratto nazionale. |
4.
L’incremento della base occupazionale va
considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società
controllate o collegate ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto. |
4. Identico. |
5. Per i
soggetti che assumono la qualifica di datori di
lavoro a decorrere dal mese successivo a quello
dell’entrata in vigore del presente decreto,
ogni lavoratore assunto con contratto a tempo
indeterminato costituisce incremento della base
occupazionale. I lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo parziale si assumono
nella base occupazionale in misura proporzionale
alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale. |
5. Identico. |
6. Il
credito d’imposta va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta per il quale è concesso ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
entro tre anni dalla data di assunzione. Esso
non concorre alla formazione del reddito e del
valore della produzione ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive e non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
6. Identico. |
7. Il
diritto a fruire del credito d’imposta decade: |
7. Identico: |
a)
se, il numero complessivo dei dipendenti,
è inferiore o pari a quello rilevato
mediamente nei dodici mesi precedenti all’arco
temporale di cui al comma 1; |
a)
se il numero complessivo dei dipendenti a
tempo indeterminato è inferiore o pari a
quello rilevato mediamente nei dodici mesi
precedenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto; |
b)
se i posti di lavoro creati non sono conservati
per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due
anni nel caso delle piccole e medie imprese; |
b)
identica; |
c)
nei casi in cui vengano definitivamente
accertate violazioni non formali, sia alla
normativa fiscale che a quella contributiva in
materia di lavoro dipendente per le quali sono
state irrogate sanzioni di importo non inferiore
a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei
casi in cui siano emanati provvedimenti
definitivi della magistratura contro il datore
di lavoro per condotta antisindacale. |
c)
nei casi in cui vengano definitivamente
accertate violazioni non formali, sia alla
normativa fiscale che a quella contributiva in
materia di lavoro dipendente per le quali sianostate
irrogate sanzioni di importo non inferiore a
euro 5.000, oppure violazioni alla normativa
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei
casi in cui siano emanati provvedimenti
definitivi della magistratura contro il datore
di lavoro per condotta antisindacale. |
|
7-bis.
Nei casi di cui alle lettere b) e c)
del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla
restituzione del credito d’imposta di cui hanno
già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie
di cui alla lettera c) del comma 7, è
dovuta la restituzione del credito maturato e
usufruito dal momento in cui è stata commessa la
violazione. Il credito d’imposta regolato dal
presente articolo, di cui abbia già usufruito il
datore di lavoro che sia sottoposto a una
procedura concorsuale, è considerato credito
prededucibile. Dalla data del definitivo
accertamento delle violazioni di cui alla
lettera c) del comma 7 decorrono i
termini per procedere al recupero delle minori
somme versate o del maggiore credito riportato,
comprensivi degli interessi calcolati al tasso
legale, e per l’applicazione delle relative
sanzioni. |
8. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale e con il
Ministro della gioventù, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, e
tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in
assoluto e rispetto al precedente ciclo di
programmazione, nell’impegno e nella spesa dei
fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i
limiti di finanziamento garantiti da ciascuna
delle Regioni di cui al comma 1 nonché le
disposizioni di attuazione dei commi precedenti
anche al fine di garantire il rispetto delle
condizioni che consentono l’utilizzo dei
suddetti fondi strutturali comunitari per il
cofinanziamento del presente credito d’imposta. |
8. Identico. |
9. Le
risorse necessarie all’attuazione del presente
articolo sono individuate, previo consenso della
Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto
delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo
Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale destinate al finanziamento dei
programmi operativi, regionali e nazionali nei
limiti stabiliti con il decreto di cui al comma
precedente. Le citate risorse nazionali e
comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e
2013 sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato e successivamente riassegnate per le
suddette finalità di spesa, ad apposito
programma dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze. A tal
fine, le Amministrazioni titolari dei relativi
programmi comunicano al Fondo di rotazione ex
lege n. 183/1987 gli importi, comunitari e
nazionali, riconosciuti a titolo di credito di
imposta dalla UE, da versare all’entrata del
bilancio dello Stato. Ai sensi dell’articolo 17,
comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente articolo. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni, il Ministro
dell’economia e delle finanze, con proprio
decreto, provvede alla riduzione, della
dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate
in modo da garantire la compensazione degli
effetti dello scostamento finanziario
riscontrato, su tutti i saldi di finanza
pubblica. Il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui
al precedente periodo.». |
9. Le
risorse necessarie all’attuazione del presente
articolo sono individuate, previo consenso della
Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto
delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo
Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale destinate al finanziamento dei
programmi operativi, regionali e nazionali nei
limiti stabiliti con il decreto di cui al comma
precedente. Le citate risorse nazionali e
comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e
2013 sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato e successivamente riassegnate per le
suddette finalità di spesa, ad apposito
programma dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze. A tal
fine, le Amministrazioni titolari dei relativi
programmi comunicano al Fondo di rotazione di
cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, gli importi, comunitari e nazionali,
riconosciuti a titolo di credito di imposta
dalla UE, da versare all’entrata del bilancio
dello Stato. Ai sensi dell’articolo 17, comma
12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro dell’economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni, il Ministro dell’economia e
delle finanze, con proprio decreto, provvede
alla riduzione, della dotazione del fondo per le
aree sottoutilizzate in modo da garantire la
compensazione degli effetti dello scostamento
finanziario riscontrato, su tutti i saldi di
finanza pubblica. Il Ministro dell’economia e
delle finanze riferisce senza ritardo alle
Camere con apposita relazione in merito alle
cause degli scostamenti e all’adozione delle
misure di cui al precedente periodo.». |
|
Articolo 2-bis. |
|
(Credito d’imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno) |
|
1. In
coerenza con la decisione assunta nel «Patto
Europlus» del 24-25 marzo 2011 e con il Piano
per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri
il 26 novembre 2010, che si prefigge in
particolare l’obiettivo di concentrare nello
strumento del credito d’imposta gli interventi
rivolti ad aiutare le imprese a superare le
strozzature alla loro crescita, il credito
d’imposta per gli investimenti nelle aree
sottoutilizzate, di cui all’articolo 1, commi da
271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, è rifinanziato con
Fondi strutturali europei. |
|
2. Il
Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale e previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con
proprio decreto di natura non regolamentare, i
limiti di finanziamento per ciascuna regione
interessata, la durata dell’agevolazione nonché
le disposizioni di attuazione necessarie a
garantire la coerenza dello strumento con le
priorità e le procedure dei Fondi strutturali
europei, in particolare quelle previste dal
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell’11 luglio 2006, e con la cornice
programmatica definita con il Quadro strategico
nazionale 2007-2013. I crediti di imposta
possono essere fruiti entro i limiti delle
disponibilità previste dal decreto di cui al
presente comma. I soggetti interessati hanno
diritto al credito d’imposta fino
all’esaurimento delle risorse finanziarie.
L’Agenzia delle entrate, con proprio
provvedimento, individua le modalità per
l’attuazione della presente clausola. |
|
3.
Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro
impegno e nella loro spesa, le risorse
necessarie all’attuazione del presente articolo
sono individuate, previo consenso della
Commissione europea, nell’utilizzo congiunto
delle risorse del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale
destinate ai territori delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sicilia e Sardegna. |
|
4. Le
citate risorse nazionali e dell’Unione europea,
per ciascuno degli anni in cui il credito
d’imposta è reso operativo con il decreto di cui
al comma 2, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato e successivamente
riassegnate, per le suddette finalità di spesa,
ad apposito programma dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze. A
tale fine, le amministrazioni titolari dei
relativi programmi comunicano al Fondo di
rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, gli importi, dell’Unione
europea e nazionali, riconosciuti a titolo di
credito d’imposta dall’Unione europea, da
versare all’entrata del bilancio dello Stato. Ai
sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia
e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo. |
|
5.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro
dell’economia e delle finanze riferisce alle
Camere, con apposita relazione, sullo stato di
attuazione del presente articolo. |
Articolo
3. |
Articolo
3. |
(Reti
d’impresa, «Zone a burocrazia zero»,
Distretti turistico – alberghieri, nautica da
diporto) |
(Reti
d’impresa, «Zone a burocrazia zero»,
Distretti turistici, nautica da diporto) |
1.
Per incrementare l’efficienza del sistema
turistico italiano, riqualificando e rilanciando
l’offerta turistica, fermo restando, in
assoluto, il diritto libero e gratuito di
accesso e fruizione della battigia, anche ai
fini di balneazione, è introdotto un diritto di
superficie avente durata di venti anni e
disciplinato come segue: |
Soppresso. |
a)
il diritto di superficie si costituisce sulle
aree inedificate formate da arenili, con
esclusione in ogni caso delle spiagge e delle
scogliere. Sulle aree già occupate da
edificazioni esistenti, aventi qualunque
destinazione d’uso in atto alla data di entrata
in vigore del presente articolo, ancorché
realizzate su spiaggia, arenile ovvero
scogliera, salvo che le relative aree non
risultino già di proprietà privata, le
edificazioni possono essere mantenute
esclusivamente in regime di diritto di
superficie. La delimitazione dei soli arenili,
per le aree inedificate, nonché la delimitazione
delle aree già occupate da edificazioni
esistenti, realizzate su terreni non già di
proprietà privata, è effettuata, su iniziativa
dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con
l’Agenzia del demanio; |
|
b)
il provvedimento costitutivo del diritto di
superficie è rilasciato, nel rispetto dei
princìpi comunitari di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza
e proporzionalità, dalla Regione, d’intesa con
il Comune nonché con le Agenzie del demanio e
del territorio, e dalla Regione trasmesso in
copia alla Agenzia delle entrate per la
riscossione del corrispettivo; |
|
c)
il diritto di superficie si costituisce, e
successivamente si mantiene: |
|
1)
previo pagamento di un corrispettivo annuo
determinato dalla Agenzia del demanio sulla base
dei valori di mercato; |
|
2)
previo accatastamento delle edificazioni ai
sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e, per le edificazioni già esistenti
alla data di entrata in vigore del presente
articolo, se le stesse risultano dotate di un
titolo abilitativo valido a tutti gli effetti
secondo la normativa vigente; |
|
3) se
acquisito da una impresa, a condizione che
l’impresa aderisca a nuovi, congrui studi di
settore appositamente elaborati dalla Agenzia
delle entrate e che l’impresa risulti altresì
regolarmente adempiente agli obblighi
contributivi; |
|
d)
sulle aree inedificate l’attività edilizia è
consentita solo in regime di diritto di
superficie e comunque nel rispetto della
normativa vigente. Sulle aree in diritto di
superficie già occupate da edificazioni
esistenti le attività di manutenzione,
ristrutturazione, trasformazione, ovvero di
ricostruzione delle predette edificazioni sono
consentite comunque nel rispetto della normativa
vigente. |
|
2. Le
edificazioni esistenti ovvero realizzate
successivamente alla data di entrata in vigore
del presente articolo, che risultano in
violazione delle disposizioni di cui al comma 1,
sono senz’altro acquisite di diritto alla
proprietà del demanio ed abbattute in danno di
colui che le ha realizzate. Le violazioni alla
normativa vigente, incluse quelle di rilevanza
penale, commesse su aree costituite da spiagge,
arenili e scogliere continuano ad essere
perseguite ai sensi della legislazione vigente.
Nulla è innovato in materia di concessioni sul
demanio marittimo. Le risorse costituite dai
corrispettivi dei diritti di superficie di cui
alle lettere c) e d) del comma 1
riscosse dalla Agenzia delle entrate sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ad un Fondo costituito presso
il Ministero dell’economia e delle finanze per
essere annualmente ripartite in quattro quote,
in favore, rispettivamente, della Regione
interessata, dei Comuni interessati, dei
Distretti turistico – alberghieri di cui al
comma 4, nonché dell’erario, con particolare
riferimento agli eventuali maggiori oneri per
spese di competenza del Ministero dell’interno.
La misura delle quote è stabilita annualmente
con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, in modo tale che non derivino effetti
negativi per la finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri di determinazione del corrispettivo
annuo di cui alla comma 1, lettera c),
n. 1), in modo tale che non derivino effetti
negativi per la finanza pubblica. |
Soppresso |
3. A
salvaguardia di valori costituzionalmente
garantiti, quanto alle esigenze del pubblico
uso, l’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie
nei casi di attribuzione di diritti di
superficie ad imprese turistico-balneari, il
rispetto dell’obbligo di consentire il libero e
gratuito accesso e transito per il
raggiungimento della battigia, anche a fini di
balneazione. |
Soppresso |
4.
Possono essere istituiti nei territori costieri,
con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su richiesta delle imprese del settore
che operano nei medesimi territori, previa
intesa con le Regioni interessate, i Distretti
turistico-alberghieri con gli obiettivi di
riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a
livello nazionale e internazionale, di
accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori
del Distretto, di migliorare l’efficienza
nell’organizzazione e nella produzione dei
servizi, di assicurare garanzie e certezze
giuridiche alle imprese che vi operano con
particolare riferimento alle opportunità di
investimento, di accesso al credito, di
semplificazione e celerità nei rapporti con le
pubbliche amministrazioni. |
4.
Possono essere istituiti nei territori costieri,
con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su richiesta delle imprese del settore
che operano nei medesimi territori, previa
intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici
con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare
l’offerta turistica a livello nazionale e
internazionale, di accrescere lo sviluppo delle
aree e dei settori del Distretto, di migliorare
l’efficienza nell’organizzazione e nella
produzione dei servizi, di assicurare garanzie e
certezze giuridiche alle imprese che vi operano
con particolare riferimento alle opportunità di
investimento, di accesso al credito, di
semplificazione e celerità nei rapporti con le
pubbliche amministrazioni. |
5. Nei
territori di cui al comma 4, nei quali si
intendono inclusi, relativamente ai beni del
demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e
gli arenili, ove esistenti,la delimitazione
dei Distretti è effettuata dall’Agenzia del
Demanio, previa conferenza di servizi, che è
obbligatoriamente indetta se richiesta da
imprese del settore turistico che operano nei
medesimi territori. Alla conferenza di servizi
devono sempre partecipare i Comuni interessati, |
5. Nei
territori di cui al comma 4, la delimitazione
dei Distretti è effettuata dalle Regioni
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze e con i Comuni interessati, previa
conferenza di servizi, che è obbligatoriamente
indetta se richiesta da imprese del settore
turistico che operano nei medesimi territori.
Alla conferenza di servizideve sempre
partecipare l’Agenzia del demanio. |
6. Nei
Distretti turistico-alberghieri si applicano le
seguenti disposizioni: |
6. Nei
Distretti turistici si applicano le
seguenti disposizioni: |
a)
alle imprese dei Distretti, costituite in rete
ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bise
seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni
agevolative in materia amministrativa,
finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui
all’articolo 1, comma 368, lettere b), c)
e d) della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, previa
autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, da adottare entro sei mesi dalla
relativa richiesta. Alle medesime imprese,
ancorché non costituite in rete, si applicano
altresì, su richiesta, le disposizioni
agevolative in materia fiscale di cui
all’articolo 1, comma 368, lettera a),
della citata legge n. 266 del 2005; |
a)
alle imprese dei Distretti, costituite in rete
ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter
e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni
agevolative in materia amministrativa,
finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui
all’articolo 1, comma 368, lettere b), c)
e d) della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, previa
autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, da adottare entro sei mesi dalla
relativa richiesta. Alle medesime imprese,
ancorché non costituite in rete, si applicano comunque,
su richiesta, le disposizioni agevolative in
materia fiscale di cui all’articolo 1, comma
368, letteraa), della citata legge n. 266
del 2005; |
b)
i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia
zero» ai sensi dell’articolo 43 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e ai medesimi si applicano le
disposizioni di cui alle lettere b) e c)
del comma 2 del predetto articolo 43; gli
eventuali maggiori oneri per spese di competenza
del Ministero dell’interno sono a carico del
fondo di cui al comma 2; |
b)
i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia
zero» ai sensi dell’articolo 43 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e ai medesimi si applicano le
disposizioni di cui alle lettere b) e c)
del comma 2 del predetto articolo 43; |
c)
nei Distretti sono attivati sportelli unici di
coordinamento delle attività delle Agenzie
fiscali e dell’INPS. Presso tali sportelli le
imprese del distretto intrattengono rapporti per
la risoluzione di qualunque questione di
competenza propria di tali enti, nonché
presentare richieste ed istanze, nonché ricevere
i provvedimenti conclusivi dei relativi
procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra
amministrazione statale. Con decreto
interdirigenziale dei predetti enti, nonché con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di natura non regolamentare, su
proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, sono emanate le disposizioni
applicative occorrenti ad assicurare la
funzionalità degli sportelli unici,
rispettivamente, per le questioni di competenza
dei predetti enti, nonché di competenza delle
amministrazioni statali, Per le attività di
ispezione e controllo di competenza delle
Agenzie fiscali e dell’INPS gli sportelli unici
assicurano controlli unitari, nonché una
pianificazione e l’esercizio di tali attività in
modo tale da influire il meno possibile
sull’ordinaria attività propria delle imprese
dei Distretti. Dall’attuazione delle
disposizioni di cui ai periodi precedenti non
devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le
amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi
previsti con l’utilizzo delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili in base
alla legislazione vigente. |
c)
nei Distretti sono attivati sportelli unici di
coordinamento delle attività delle Agenzie
fiscali e dell’INPS. Presso tali sportelli le
imprese del distretto intrattengono rapporti per
la risoluzione di qualunque questione di
competenza propria di tali enti e possonopresentare
richieste e istanze, anche rivolte a
qualsiasi altra amministrazione statale,nonché
ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi
procedimenti. Con decreto interdirigenziale dei
predetti enti, nonché con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di natura non
regolamentare, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, sono emanate,
in coordinamento con la disciplina vigente in
materia di Sportello unico per le attività
produttive e di comunicazione unica, le
disposizioni applicative occorrenti ad
assicurare la funzionalità degli sportelli
unici, rispettivamente, per le questioni di
competenza dei predetti enti, nonché di
competenza delle amministrazioni statali.
Per le attività di ispezione e controllo di
competenza delle Agenzie fiscali e dell’INPS gli
sportelli unici assicurano controlli unitari,
nonché una pianificazione e l’esercizio di tali
attività in modo tale da influire il meno
possibile sull’ordinaria attività propria delle
imprese dei Distretti. Dall’attuazione delle
disposizioni di cui ai periodi precedenti non
devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le
amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi
previsti con l’utilizzo delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili in base
alla legislazione vigente. |
7. Per
semplificare gli adempimenti amministrativi
relativi alla navigazione da diporto per scopi
commerciali ed alla realizzazione di pontili
galleggianti a carattere stagionale, al Codice
della nautica da diporto di cui decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e
2 dell’articolo 1 sono sostituiti dai seguenti: |
7. Identico. |
«1.
Le disposizioni del presente codice si applicano
alla navigazione da diporto, anche se esercitata
per fini commerciali mediante le unità da
diporto di cui all’articolo 3 del presente
codice, ivi comprese le navi di cui all’articolo
3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. |
|
2.
Ai fini del presente codice si intende per
navigazione da diporto quella effettuata in
acque marittime ed interne a scopi sportivi o
ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella
esercitata a scopi commerciali, anche mediante
le navi di cui all’articolo 3 della legge 8
luglio 2003, n. 172, ferma restando la
disciplina ivi prevista.». |
|
8. Per
incentivare la realizzazione di porti e approdi
turistici e razionalizzare il procedimento di
rilascio delle relative concessioni demaniali
marittime: |
8. Identico: |
a)
all’articolo 5, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, dopo il comma 2, è inserito il seguente: |
a) identica; |
«2-bis.
Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo
stato sottoutilizzati o non diversamente
utilizzabili per funzioni portuali di preminente
interesse pubblico, nella predisposizione del
piano regolatore portuale, deve essere valutata,
con priorità, la possibile finalizzazione delle
predette strutture ed ambiti ad approdi
turistici come definiti dall’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.»; |
|
b)
ferma restando la disciplina relativa
all’attribuzione di beni a regioni ed enti
locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42,
nonché alle rispettive norme di attuazione, al
procedimento di revisione del quadro normativo
in materia di rilascio delle concessioni
demaniali marittime per le strutture portuali di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano
i criteri e le modalità di affidamento delle
concessioni di beni demaniali marittimi con
finalità turistico-ricreative, come definiti
sulla base dell’intesa raggiunta ai sensi
dell’articolo 1, comma 18, del decreto legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25, in sede di conferenza Stato – Regioni. |
b)
ferma restando la disciplina relativa
all’attribuzione di beni a regioni ed enti
locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42,
nonché alle rispettive norme di attuazione, al
procedimento di revisione del quadro normativo
in materia di rilascio delle concessioni
demaniali marittime per le strutture portuali di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano
i criteri e le modalità di affidamento appositamente
definiti nell’ambito dell’intesa
raggiunta ai sensi dell’articolo 1, comma 18,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza
Stato – Regioni. |
Articolo
4. |
Articolo
4. |
(Costruzione delle opere pubbliche) |
(Costruzione delle opere pubbliche) |
1. Per
ridurre i tempi di costruzione delle opere
pubbliche, soprattutto se di interesse
strategico, per semplificare le procedure di
affidamento dei relativi contratti pubblici, per
garantire un più efficace sistema di controllo e
infine per ridurre il contenzioso, sono
apportate alla disciplina vigente, in
particolare, le modificazioni che seguono: |
1. Identico. |
a)
estensione del campo di applicazione della
finanza di progetto, anche con riferimento al
cosiddetto «leasing in costruendo»; |
|
b)
limite alla possibilità di iscrivere «riserve»; |
|
c)
introduzione di un tetto di spesa per le
«varianti»; |
|
d)
introduzione di un tetto di spesa per le opere
cosiddette «compensative»; |
|
e)
contenimento della spesa per compensazione, in
caso di variazione del prezzo dei singoli
materiali di costruzione; |
|
f)
riduzione della spesa per gli accordi bonari; |
|
g)
istituzione nelle Prefetture di un elenco di
fornitori e prestatori di servizi non soggetti a
rischio di inquinamento mafioso; |
|
h)
disincentivo per le liti «temerarie»; |
|
i)
individuazione, accertamento e prova dei
requisiti di partecipazione alle gare mediante
collegamento telematico alla Banca dati
nazionale dei contratti pubblici; |
|
l)
estensione del criterio di autocertificazione
per la dimostrazione dei requisiti richiesti per
l’esecuzione dei lavori pubblici; |
|
m)
controlli essenzialmente «ex post» sul
possesso dei requisiti di partecipazione alle
gare da parte delle stazioni appaltanti; |
|
n)
tipizzazione delle cause di esclusione dalle
gare, cause che possono essere solo quelle
previste dal codice dei contratti pubblici e dal
relativo regolamento di esecuzione e attuazione,
con irrilevanza delle clausole addizionali
eventualmente previste dalle stazioni appaltanti
nella documentazione di gara; |
|
o)
obbligo di scorrimento della graduatoria, in
caso di risoluzione del contratto; |
|
p)
razionalizzazione e semplificazione del
procedimento per la realizzazione di
infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale («Legge obiettivo»); |
|
q)
innalzamento dei limiti di importo per
l’affidamento degli appalti di lavori mediante
procedura negoziata; |
|
r)
innalzamento dei limiti di importo per l’accesso
alla procedura semplificata ristretta per gli
appalti di lavori. Inoltre, è elevata da
cinquanta a settanta anni la soglia per la
presunzione di interesse culturale degli
immobili pubblici. |
|
2.
Conseguentemente, al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 sono, tra l’altro, apportate
le seguenti modificazioni: |
2. Identico: |
a)
all’articolo 27, comma 1, le parole:
«dall’applicazione del presente codice» sono
sostituite dalle seguenti: «dall’ambito di
applicazione oggettiva del presente codice»; |
a) identica; |
b)
all’articolo 38: |
b) identico: |
1) al
comma 1: |
1) identico: |
1.1)
alla lettera b), le parole: «il socio»
sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo
le parole: «gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o il direttore tecnico» sono
inserite le seguenti: «o il socio unico, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci,»; |
1.1)
alla lettera b), le parole: «il socio»
sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo
le parole: «gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o il direttore tecnico» sono
inserite le seguenti: «o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci,»; |
1.2)
alla lettera c), le parole: «del socio»
sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo
le parole: «gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o il direttore tecnico» sono
inserite le seguenti: «o il socio unico, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci,»; le parole: «cessati
dalla carica nel triennio» sono sostituite dalle
seguenti: «cessati dalla carica nell’anno»; le
parole «di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione» sono sostituite dalle
seguenti: «che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione»; le parole: «resta
salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo
178 del codice penale e dell’articolo 445, comma
2, del codice di procedura penale» sono
sostituite dalle seguenti: «l’esclusione e il
divieto in ogni caso non operano quando il reato
è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima»; |
1.2)
alla lettera c), le parole: «del socio»
sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo
le parole: «degli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o del
direttore tecnico» sono inserite le seguenti:
«o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci,»; le
parole: «cessati dalla carica nel triennio» sono
sostituite dalle seguenti: «cessati dalla carica
nell’anno»; le parole «di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione» sono
sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione»; le parole:
«resta salva in ogni caso l’applicazione
dell’articolo 178 del codice penale e
dell’articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale» sono sostituite dalle
seguenti: «l’esclusione e il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima»; |
1.3)
alla lettera d) dopo le parole: «19 marzo
1990, n. 55;» sono aggiunte le seguenti:
«l’esclusione ha durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non è
stata rimossa;»; |
1.3) identico; |
1.4)
la lettera e) è sostituita dalla
seguente: |
soppresso |
«e)
che hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro»; |
|
1.5)
alla lettera g) dopo la parola:
«violazioni» è inserita la seguente: «gravi»; |
1.5) identico; |
1.6) la
lettera h) è sostituita dalla seguente: |
1.6) identico; |
«h)
nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter,
risulta l’iscrizione nel casellario informatico
di cui all’articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti.»; |
|
1.7)
la lettera l) è sostituita dalla
seguente: |
soppresso |
«l)
che non sono in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.»; |
|
1.8) la
lettera m-bis) è sostituita dalla
seguente: |
1.8) identico; |
«m-bis)
nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40,
comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione SOA.»; |
|
1.9)
alla lettera m-ter), sono eliminate le
parole: «, anche in assenza nei loro confronti
di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa
ivi previste,» e le parole: «nei tre anni
antecedenti» sono sostituite dalle seguenti:
«nell’anno antecedente»; |
1.9)
alla lettera m-ter), sono soppresse
le parole: «, anche in assenza nei loro
confronti di un procedimento per l’applicazione
di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa ivi previste,» e le parole: «nei tre
anni antecedenti» sono sostituite dalle
seguenti: «nell’anno antecedente»; |
2) al
comma 1-bis, le parole: «I casi di
esclusione previsti» sono sostituite dalle
seguenti: «Le cause di esclusione previste» e
dopo le parole: «affidate ad un custode o
amministratore giudiziario» sono inserite le
seguenti: «limitatamente a quelle riferite al
periodo precedente al predetto affidamento»; |
2) al
comma 1-bis, le parole: «I casi di
esclusione previsti» sono sostituite dalle
seguenti: «Le cause di esclusione previste» e
dopo le parole: «affidate ad un custode o
amministratore giudiziario» sono inserite le
seguenti: «, limitatamente a quelle
riferite al periodo precedente al predetto
affidamento,»; |
3) dopo
il comma 1-bis è inserito il seguente: |
3) identico; |
«1-ter.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione
o falsa documentazione, nelle procedure di gara
e negli affidamenti di subappalto, la stazione
appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che,
se ritiene che siano state rese con dolo o colpa
grave in considerazione della rilevanza o della
gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l’iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell’esclusione
dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h),
per un periodo di un anno, decorso il quale
l’iscrizione è cancellata e perde comunque
efficacia.»; |
|
4) il
comma 2 è sostituito dal seguente: |
4) identico: |
«2.
Il candidato o il concorrente attesta il
possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità alle previsioni del
testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui indica tutte le condanne penali riportate,
ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione. Ai fini del
comma 1, lettera c), il concorrente non è
tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima. Ai
fini del comma 1, lettera e) si intendono
gravi le violazioni individuate ai sensi
dell’articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni, fermo restando quanto previsto,
con riferimento al settore edile, dall’articolo
27, comma 1-bis, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del comma 1,
lettera g), si intendono gravi le
violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore
all’importo di cui all’articolo 48 bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i),
si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui
all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli
stessi requisiti prescritti per il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva. Ai
fini del comma 1, lettera m-quater), il
concorrente allega, alternativamente: a)
la dichiarazione di non trovarsi in alcuna
situazione di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile con alcun soggetto, e di aver
formulato l’offerta autonomamente; b) la
dichiarazione di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente; c) la dichiarazione di
essere a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle
lettere a), b) e c), la stazione
appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. La verifica e l’eventuale
esclusione sono disposte dopo l’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica.»; |
«2.
Il candidato o il concorrente attesta il
possesso dei requisiti mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità alle previsioni del
testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui indica tutte le condanne penali riportate,
ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione. Ai fini del
comma 1, letterac), il concorrente non è
tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, né le
condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione. Ai fini del
comma 1, lettera g), si intendono gravi
le violazioni che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse per un importo superiore
all’importo di cui all’articolo 48 bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i),
si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui
all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli
stessi requisiti prescritti per il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva. Ai
fini del comma 1, lettera m-quater), il
concorrente allega, alternativamente: a)
la dichiarazione di non trovarsi in alcuna
situazione di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile rispetto adalcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta
autonomamente; b) la dichiarazione di non
essere a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente; c) la dichiarazione di
essere a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle
lettere a), b) e c), la stazione
appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. La verifica e l’eventuale
esclusione sono disposte dopo l’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica.»; |
c)
all’articolo 40, sono apportate le seguenti
modifiche: |
c) identico: |
1) al
comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «i soggetti accreditati
sono tenuti a inserire la certificazione di cui
alla presente lettera relativa alle imprese
esecutrici di lavori pubblici nell’elenco
ufficiale istituito presso l’organismo nazionale
italiano di accreditamento di cui all’articolo
4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;»; |
1) al
comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «I soggetti
accreditati sono tenuti a inserire la
certificazione di cui alla presente lettera
relativa alle imprese esecutrici di lavori
pubblici nell’elenco ufficiale istituito presso
l’organismo nazionale italiano di accreditamento
di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23
luglio 2009, n. 99;»; |
|
1-bis)
al comma 4, lettera e), dopo le parole:
«attività di qualificazione» sono aggiunte le
seguenti: «, ferma restando l’inderogabilità dei
minimi tariffari»; |
2) dopo
il comma 9-ter, è aggiunto il seguente: |
2) identico; |
«9-quater.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione
o falsa documentazione, ai fini della
qualificazione, le SOA ne danno segnalazione
all’Autorità che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione
della rilevanza o della gravità dei fatti
oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo
38, comma 1, lettera m-bis), per un
periodo di un anno, decorso il quale
l’iscrizione è cancellata e perde comunque
efficacia.»; |
|
|
c-bis)
all’articolo 42, dopo il comma 3 è inserito il
seguente: |
|
«3-bis.
Le stazioni appaltanti provvedono a inserire
nella Banca dati nazionale dei contratti
pubblici prevista dall’articolo 62-bis
del codice dell’amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
secondo il modello predisposto e pubblicato
dall’Autorità nel sito informatico presso
l’Osservatorio, previo parere del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, la
certificazione attestante le prestazioni di cui
al comma 1, lettera a), del presente
articolo rese dai fornitori e dai prestatori di
servizi, entro trenta giorni dall’avvenuto
rilascio; in caso di inadempimento si applica
quanto previsto dall’articolo 6, comma 11»; |
d)
all’articolo 46 sono apportate le seguenti
modificazioni: |
d)
identica; |
1) la
rubrica è sostituita dalla seguente: «Documenti
e informazioni complementari – Tassatività delle
cause di esclusione»; |
|
2) dopo
il comma 1 è inserito il seguente: |
|
«1-bis.
La stazione appaltante esclude i candidati o i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal presente codice e dal
regolamento e da altre disposizioni di legge
vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta,
per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali ovvero in caso di non
integrità del plico contenente l’offerta o la
domanda di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che
sia stato violato il principio di segretezza
delle offerte; i bandi e le lettere di invito
non possono contenere ulteriori prescrizioni a
pena di esclusione. Dette prescrizioni sono
comunque nulle»; |
|
e)
all’articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. I soggetti competenti provvedono,
secondo le modalità indicate dall’Autorità, ad
inserire nella Banca dati nazionale dei
contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la
documentazione comprovante il possesso dei
requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari richiesta ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter.
Le stazioni appaltanti verificano il possesso
dei requisiti di cui al comma 2-bispresso
la Banca dati nazionale dei contratti pubblici,
ove la relativa documentazione sia
disponibile.»; |
e)
all’articolo 48, comma 1, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: «Le stazioni
appaltanti, in sede di controllo,
verificano il possesso del requisito di
qualificazione per eseguire lavori attraverso il
casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10, ovvero attraverso il sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per i contratti affidati al contraente generale;
per i fornitori e per i prestatori di servizi la
verifica del possesso del requisito di cui
all’articolo 42, comma 1, lettera a), del
presente codice è effettuata tramite la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici
prevista dall’articolo 62-bis del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; |
|
e-bis)
all’articolo 49, comma 2, lettera c),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento»; |
|
e-ter)
all’articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo
le parole: «Alle procedure ristrette,» sono
inserite le seguenti: «per l’affidamento di
lavori,»; |
f)
all’articolo 56, comma 1, lettera a),
l’ultimo periodo è soppresso; |
f) identica; |
g)
all’articolo 57, comma 2, lettera a),
l’ultimo periodo è soppresso; |
g) identica; |
|
g-bis)
all’articolo 62, comma 1, dopo le parole: «Nelle
procedure ristrette relative a» sono inserite le
seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»; |
h)
all’articolo 64, dopo il comma 4 è inserito il
seguente: |
h) identica; |
«4-bis.
I bandi sono predisposti dalle stazioni
appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo)
approvati dall’Autorità, previo parere del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
sentite le categorie professionali interessate,
con l’indicazione delle cause tassative di
esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis.
Le stazioni appaltanti nella delibera a
contrarre motivano espressamente in ordine alle
deroghe al bando-tipo.»; |
|
i)
all’articolo 74, dopo il comma 2 è inserito il
seguente: |
i) identica; |
«2-bis.
Le stazioni appaltanti richiedono, di norma,
l’utilizzo di moduli di dichiarazione
sostitutiva dei requisiti di partecipazione di
ordine generale e, per i contratti relativi a
servizi e forniture o per i contratti relativi a
lavori di importo pari o inferiore a 150.000
euro, dei requisiti di partecipazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I
moduli sono predisposti dalle stazioni
appaltanti sulla base dei modelli standard
definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, acquisito
l’avviso dell’Autorità.». |
|
|
i-bis)
all’articolo 81, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente: |
|
«3-bis.
L’offerta migliore è altresì determinata al
netto delle spese relative al costo del
personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, e delle misure di adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro»; |
|
i-ter)
all’articolo 87, comma 2, la lettera g) è
abrogata; |
l)
all’articolo 122: |
l) identico: |
1) il
comma 7 è sostituito dal seguente: |
1) identico: |
«7.
I lavori di importo complessivo inferiore a un
milione di euro possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del
procedimento, nel rispetto dei princìpi di non
discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e secondo la
procedura prevista dall’articolo 57, comma 6;
l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o
superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci
soggetti e, per lavori di importo inferiore a
500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se
sussistono aspiranti idonei in tali numeri.
L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, conforme all’allegato IX A, punto 5
(avviso relativo agli appalti aggiudicati),
contiene l’indicazione dei soggetti invitati ed
è trasmesso per la pubblicazione, secondo le
modalità di cui all’articolo 122, commi 3 e 5,
entro dieci giorni dalla data
dell’aggiudicazione definitiva; non si applica
l’articolo 65, comma 1»; |
«7.
I lavori di importo complessivo inferiore a un
milione di euro possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del
procedimento, nel rispetto dei princìpi di non
discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e secondo la
procedura prevista dall’articolo 57, comma 6;
l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o
superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci
soggetti e, per lavori di importo inferiore a
500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se
sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I
lavori affidati ai sensi del presente comma,
relativi alla categoria prevalente, sono
affidabili a terzi mediante subappalto o
subcontratto nel limite del 20 per cento
dell’importo della medesima categoria; per le
categorie specialistiche di cui all’articolo 37,
comma 11, restano ferme le disposizioni ivi
previste. L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, conforme all’allegato
IX A, punto quinto (avviso relativo agli
appalti aggiudicati), contiene l’indicazione dei
soggetti invitati ed è trasmesso per la
pubblicazione, secondo le modalità di cui ai
commi 3 e 5 del presente articolo, entro
dieci giorni dalla data dell’aggiudicazione
definitiva; non si applica l’articolo 65, comma
1»; |
2) il
comma 7-bis è abrogato; |
2) identico; |
m)
all’articolo 123, comma 1, le parole: «1
milione» sono sostituite dalle seguenti: « un
milione e cinquecentomila»; |
m)
identica; |
|
m-bis)
all’articolo 125, comma 11, primo e secondo
periodo, le parole: «ventimila euro» sono
sostituite dalle seguenti: «quarantamila euro»; |
n)
all’articolo 132, comma 3, sono aggiunte,
infine, le seguenti parole: «al netto del 50 per
cento dei ribassi d’asta conseguiti»; |
n)
identica; |
o)
all’articolo 133, i commi 4 e 5 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
sostituiti dai seguenti: |
o)
all’articolo 133, i commi 4 e 5 sono sostituiti
dai seguenti: |
«4.
In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora
il prezzo di singoli materiali da costruzione,
per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture
nell’anno di presentazione dell’offerta con il
decreto di cui al comma 6, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per
la metà della percentuale eccedente il 10 per
cento e nel limite delle risorse di cui al comma
7. |
«4.
In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora
il prezzo di singoli materiali da costruzione,
per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nell’anno di presentazione
dell’offerta con il decreto di cui al comma 6,
si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la metà della percentuale
eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 7. |
5.
La compensazione è determinata applicando la
metà della percentuale di variazione che eccede
il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali
da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell’anno solare precedente al
decreto di cui al comma 6 nelle quantità
accertate dal direttore dei lavori.»; |
5. Identico»; |
p)
all’articolo 140, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
p)
identica; |
1) nella
rubrica le parole: «per grave inadempimento
dell’esecutore» sono soppresse; |
|
2) al
comma 1, primo periodo, le parole: «prevedono
nel bando di gara che» sono soppresse e le
parole: «per grave inadempimento del medesimo»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli
articoli 135 e 136»; |
|
q)
all’articolo 153, sono apportate le seguenti
modifiche: |
q)
identico: |
1) al
comma 9 le parole «asseverato da una banca» sono
sostituite dalle seguenti: «asseverato da un
istituto di credito o da società di servizi
costituite dall’istituto di credito stesso ed
iscritte nell’elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o
da una società di revisione ai sensi
dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939,
n. 1966»; |
1) identico; |
2) i
commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti: |
2) identico: |
«19.
Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative
alla realizzazione in concessione di lavori
pubblici o di lavori di pubblica utilità non
presenti nella programmazione triennale di cui
all’articolo 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall’amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente. La proposta contiene un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da una banca e
la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione. Il piano
economico-finanziario comprende l’importo delle
spese sostenute per la predisposizione della
proposta, comprensivo anche dei diritti sulle
opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del
codice civile. La proposta è corredata dalle
autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di
cui all’articolo 75, e dall’impegno a prestare
una cauzione nella misura dell’importo di cui al
comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di
gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta,
entro tre mesi, il pubblico interesse della
proposta. A tal fine l’amministrazione
aggiudicatrice può invitare il proponente ad
apportare al progetto preliminare le modifiche
necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apporta le modifiche richieste,
la proposta non può essere valutata di pubblico
interesse. Il progetto preliminare,
eventualmente modificato, è inserito nella
programmazione triennale di cui all’articolo 128
ovvero negli strumenti di programmazione
approvati dall’amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente ed è posto in
approvazione con le modalità indicate
all’articolo 97; il proponente è tenuto ad
apportare le eventuali ulteriori modifiche
chieste in sede di approvazione del progetto; in
difetto, il progetto si intende non approvato.
Il progetto preliminare approvato è posto a base
di gara per l’affidamento di una concessione,
alla quale è invitato il proponente, che assume
la denominazione di promotore. Nel bando
l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai
concorrenti, compreso il promotore, la
presentazione di eventuali varianti al progetto.
Nel bando è specificato che il promotore può
esercitare il diritto di prelazione. I
concorrenti, compreso il promotore, devono
essere in possesso dei requisiti di cui al comma
8, e presentare un’offerta contenente una bozza
di convenzione, il piano economico-finanziario
asseverato da una banca, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione,
nonché le eventuali varianti al progetto
preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e
13. Se il promotore non risulta aggiudicatario,
può esercitare, entro quindici giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il
diritto di prelazione e divenire aggiudicatario
se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime
condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario e non
esercita la prelazione ha diritto al pagamento,
a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle
spese per la predisposizione della proposta nei
limiti indicati nel comma 9. Se il promotore
esercita la prelazione, l’originario
aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico
del promotore, dell’importo delle spese per la
predisposizione dell’offerta nei limiti cui al
comma 9. |
«19.
Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative
alla realizzazione in concessione di lavori
pubblici o di lavori di pubblica utilità non
presenti nella programmazione triennale di cui
all’articolo 128 ovvero negli strumenti di
programmazione approvati dall’amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente. La proposta contiene un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei
soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e
la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione. Il piano
economico-finanziario comprende l’importo delle
spese sostenute per la predisposizione della
proposta, comprensivo anche dei diritti sulle
opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del
codice civile. La proposta è corredata dalle
autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di
cui all’articolo 75, e dall’impegno a prestare
una cauzione nella misura dell’importo di cui al
comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di
gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta,
entro tre mesi, il pubblico interesse della
proposta. A tal fine l’amministrazione
aggiudicatrice può invitare il proponente ad
apportare al progetto preliminare le modifiche
necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apporta le modifiche richieste,
la proposta non può essere valutata di pubblico
interesse. Il progetto preliminare,
eventualmente modificato, è inserito nella
programmazione triennale di cui all’articolo 128
ovvero negli strumenti di programmazione
approvati dall’amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente ed è posto in
approvazione con le modalità indicate
all’articolo 97; il proponente è tenuto ad
apportare le eventuali ulteriori modifiche
chieste in sede di approvazione del progetto; in
difetto, il progetto si intende non approvato.
Il progetto preliminare approvato è posto a base
di gara per l’affidamento di una concessione,
alla quale è invitato il proponente, che assume
la denominazione di promotore. Nel bando
l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai
concorrenti, compreso il promotore, la
presentazione di eventuali varianti al progetto.
Nel bando è specificato che il promotore può
esercitare il diritto di prelazione. I
concorrenti, compreso il promotore, devono
essere in possesso dei requisiti di cui al comma
8, e presentare un’offerta contenente una bozza
di convenzione, il piano economico-finanziario
asseverato da uno dei soggetti di cui al
comma 9, primo periodo, la specificazione
delle caratteristiche del servizio e della
gestione, nonché le eventuali varianti al
progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5,
6, 7 e 13. Se il promotore non risulta
aggiudicatario, può esercitare, entro quindici
giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione
definitiva, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad
adempiere alle obbligazioni contrattuali alle
medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.
Se il promotore non risulta aggiudicatario e non
esercita la prelazione ha diritto al pagamento,
a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle
spese per la predisposizione della proposta nei
limiti indicati nel comma 9. Se il promotore
esercita la prelazione, l’originario
aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico
del promotore, dell’importo delle spese per la
predisposizione dell’offerta nei limiti cui al
comma 9. |
19-bis.
La proposta di cui al comma 19, primo periodo,
può riguardare, in alternativa alla concessione,
la locazione finanziaria di cui all’articolo
160-bis. |
19-bis. Identico. |
20.
Possono presentare le proposte di cui al comma
19, primo periodo, i soggetti in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti
dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonché i soggetti
di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b),
eventualmente associati o consorziati con enti
finanziatori e con gestori di servizi. La
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilità rientra tra i settori ammessi di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis),
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico
dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di
lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia decisionale.»; |
20.
Identico»; |
r)
all’articolo 165, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
r)
identico: |
1) al
comma 2, le parole «dell’avviso» sono sostituite
dalle seguenti: «della lista»; |
1) identico; |
2) al
comma 3, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «Il progetto preliminare delle
infrastrutture, oltre a quanto previsto
nell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI
deve evidenziare, con apposito adeguato
elaborato cartografico, le aree impegnate, le
relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre
indicare ed evidenziare anche le caratteristiche
prestazionali, le specifiche funzionali e i
limiti di spesa dell’infrastruttura da
realizzare, ivi compreso il limite di spesa,
comunque non superiore al due per cento
dell’intero costo dell’opera, per le eventuali
opere e misure compensative dell’impatto
territoriale e sociale strettamente correlate
alla funzionalità dell’opera. Nella percentuale
indicata devono rientrare anche gli oneri di
mitigazione di impatto ambientale individuati
nell’ambito della procedura di VIA, fatte salve
le eventuali ulteriori misure da adottare nel
rispetto di specifici obblighi comunitari.»; |
2) identico; |
|
2-bis)
il comma 4 è sostituito dal seguente: |
|
«4.
I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto
preliminare al Ministero e, ove competenti, al
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministero dello
sviluppo economico e al Ministero per i beni e
le attività culturali, nonché alle regioni o
province autonome competenti per territorio. Il
medesimo progetto è altresì rimesso agli enti
gestori delle interferenze e a ciascuna delle
amministrazioni interessate dal progetto
rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi
e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché,
nei casi previsti, al Consiglio superiore dei
lavori pubblici o ad altra commissione
consultiva competente. Le valutazioni delle
amministrazioni interessate e degli enti gestori
delle interferenze, riguardanti eventuali
proposte e richieste, sono acquisite dal
Ministero a mezzo di apposita conferenza di
servizi, convocata non prima di trenta giorni
dal ricevimento del progetto da parte dei
soggetti interessati e conclusa non oltre
sessanta giorni dalla data del predetto
ricevimento. La conferenza di servizi ha
finalità istruttoria e ad essa non si applicano
le disposizioni degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, in materia di conferenza di
servizi. Nei sessanta giorni successivi alla
conclusione della conferenza di servizi il
Ministero valuta le proposte e le richieste
pervenute in sede di conferenza di servizi da
parte delle pubbliche amministrazioni competenti
e dei gestori di opere interferenti, ivi
incluso, nei casi previsti, il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici o di
altra commissione consultiva competente, e
formula la propria proposta al CIPE che, nei
trenta giorni successivi, approva il progetto
preliminare»; |
|
2-ter)
al comma 5, il primo periodo è soppresso; |
3) dopo
il comma 5 è inserito il seguente: |
3) identico; |
«5-bis.
Il soggetto aggiudicatore provvede alla
pubblicazione del bando di gara non oltre
novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della
delibera CIPE di approvazione del progetto
preliminare, ove questo sia posto a base di
gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su
proposta del Ministero, può disporre la revoca
del finanziamento a carico dello Stato.»; |
|
4) dopo
il comma 7 è aggiunto il seguente: |
4) identico; |
«7-bis.
Per le infrastrutture il vincolo preordinato
all’esproprio ha durata di sette anni,
decorrenti dalla data in cui diventa efficace la
delibera del CIPE che approva il progetto
preliminare dell’opera. Entro tale termine, può
essere approvato il progetto definitivo che
comporta la dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera. In caso di mancata approvazione del
progetto definitivo nel predetto termine, il
vincolo preordinato all’esproprio decade e trova
applicazione la disciplina dettata dall’articolo
9 del testo unico in materia edilizia approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario
reiterare il vincolo preordinato all’esproprio,
la proposta è formulata al CIPE da parte del
Ministero, su istanza del soggetto
aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è
disposta con deliberazione motivata del CIPE
secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e
quarto periodo. La disposizione del presente
comma deroga alle disposizioni dell’articolo 9,
commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»; |
|
s)
all’articolo 166 sono apportate le seguenti
modificazioni: |
s)
identico: |
1) al
comma 3, le parole: «novanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti «sessanta giorni»; |
1) al
comma 3, il terzo periodo è soppresso; |
|
1-bis)
il comma 4 è sostituito dal seguente: |
|
«4.
Nei quarantacinque giorni successivi il
Ministero valuta la compatibilità delle proposte
e richieste pervenute entro il termine di cui al
comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni
competenti e dei gestori di opere interferenti
con le indicazioni vincolanti contenute nel
progetto preliminare approvato e formula la
propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni
successivi, approva, con eventuali integrazioni
o modificazioni, il progetto definitivo, anche
ai fini della dichiarazione di pubblica
utilità»; |
2) dopo
il comma 4 è aggiunto il seguente: |
2) identico; |
«4-bis.
Il decreto di esproprio può essere emanato entro
il termine di sette anni, decorrente dalla data
in cui diventa efficace la delibera del CIPE che
approva il progetto definitivo dell’opera, salvo
che nella medesima deliberazione non sia
previsto un termine diverso. Il CIPE può
disporre la proroga dei termini previsti dal
presente comma per casi di forza maggiore o per
altre giustificate ragioni. La proroga può
essere disposta prima della scadenza del termine
e per un periodo di tempo che non supera i due
anni. La disposizione del presente comma deroga
alle disposizioni dell’articolo 13, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001 n. 327.»; |
|
3) dopo
il comma 5 è inserito il seguente: |
3) dopo
il comma 5 sono inseriti i seguenti: |
«5-bis.
Il soggetto aggiudicatore provvede alla
pubblicazione del bando di gara non oltre
novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italianadella
delibera CIPE di approvazione del progetto
definitivo, ove questo sia posto a base di gara.
In caso di mancato adempimento il CIPE, su
proposta del Ministero, può disporre la revoca
del finanziamento a carico dello Stato.»; |
«5-bis.
Il soggetto aggiudicatore provvede alla
pubblicazione del bando di gara non oltre
novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della delibera del CIPE di approvazione
del progetto definitivo, ove questo sia posto a
base di gara. In caso di mancato adempimento,
il CIPE, su proposta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, può disporre
la revoca del finanziamento a carico dello
Stato. |
|
5-ter.
La procedura prevista dal presente articolo può
trovare applicazione anche con riguardo a più
progetti definitivi parziali dell’opera, a
condizione che tali progetti siano riferiti a
lotti idonei a costituire parte funzionale,
fattibile e fruibile dell’intera opera e siano
dotati di copertura finanziaria; resta in ogni
caso ferma la validità della valutazione di
impatto ambientale effettuata con riguardo al
progetto preliminare relativo all’intera opera»; |
t)
all’articolo 167, sono apportate le seguenti
modifiche: |
t)
identico: |
|
01)
al comma 5, primo periodo, le parole: «nei tempi
previsti dall’articolo 166.» sono sostituite
dalle seguenti: «nei tempi previsti dagli
articoli 165 e 166, comma 5-bis. La
conferenza di servizi si svolge sul progetto
definitivo con le modalità previste
dall’articolo 165, comma 4.»; |
1) dopo
il comma 7 è aggiunto il seguente: |
1) identico; |
«7-bis.
Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere
strettamente correlate alla funzionalità
dell’opera e non possono comportare incrementi
del costo rispetto al progetto preliminare.»; |
|
2) comma
10, le parole: «novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «sessanta giorni»; |
2) al
comma 10, le parole: «novanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; |
u)
all’articolo 168, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
u)
identico: |
|
01)
nella rubrica, la parola: «definitivo» è
sostituita dalla seguente: «preliminare»; |
|
02)
al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui
all’articolo 166» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all’articolo 165»; |
1) al
comma 2, quarto periodo, le parole: «novanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«sessanta giorni»; |
1) al
comma 2, secondo periodo, le parole: «del
progetto definitivo» sono sostituite dalle
seguenti: «del progetto preliminare» e il
quarto periodo è sostituito dal seguente: «In
ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla
conferenza deve comunicare le proprie eventuali
proposte motivate di prescrizioni o di varianti
alla soluzione localizzativa alla base del
progetto preliminare presentato, entro il
termine perentorio di sessanta giorni
dalla data di ricezione del progetto
preliminare»; |
2) al
comma 3, secondo periodo, le parole: «sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«quarantacinque giorni»; |
2) al
comma 3, al secondo periodo, le parole: «il
progetto definitivo» sono sostituite dalle
seguenti: «il progetto preliminare» e le parole:
«sessanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantacinque giorni»; al terzo
periodo, le parole: «il progetto definitivo»
sono sostituite dalle seguenti: «il progetto
preliminare»; |
3) al
comma 4, primo periodo, le parole «novantesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti:
«sessantesimo giorno»; |
3) al
comma 4, primo periodo, le parole: «novantesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti:
«sessantesimo giorno» e le parole: «ricezione
del progetto definitivo» sono sostituite dalle
seguenti: «ricezione del progetto preliminare»; |
|
3-bis)
al comma 5, secondo periodo, le parole: «con la
localizzazione» e le parole: «individuati nel
progetto preliminare laddove già approvato» sono
soppresse; |
4) al
comma 6, le parole: «novanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; |
4) al
comma 6, primo periodo, le parole: «progetto
definitivo» sono sostituite dalle seguenti:
«progetto preliminare» e le parole: «novanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«sessanta giorni»; |
v)
all’articolo 169, comma 3, sono aggiunte,
infine, le seguenti parole: «ovvero l’utilizzo
di una quota non superiore al cinquanta per
cento dei ribassi d’asta conseguiti»; |
v)
all’articolo 169, comma 3, primo periodo,
dopo le parole: «la attribuzione di nuovi
finanziamenti a carico dei fondi» sono inserite
le seguenti: «ovvero l’utilizzo di una quota
superiore al cinquanta per cento dei ribassi
d’asta conseguiti»; |
z)
all’articolo 170, comma 3, le parole: «novanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«sessanta giorni»; |
z)
identica; |
aa)
all’articolo 176, comma 20, primo periodo, le
parole: «comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 2»; |
aa)
identica; |
bb)
all’articolo 187, comma 1, lettera a), è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i
soggetti accreditati sono tenuti a inserire la
predetta certificazione nell’elenco ufficiale di
cui all’articolo 40, comma 3, lettera a);»; |
bb)
all’articolo 187, comma 1, lettera a), è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Isoggetti
accreditati sono tenuti a inserire la predetta
certificazione nell’elenco ufficiale di cui
all’articolo 40, comma 3, lettera a);»; |
cc)
all’articolo 189, comma 4, lettera b),
primo periodo le parole: «di direttori tecnici»
sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un
direttore tecnico» e, dopo le parole: «di
dipendenti o dirigenti,» è inserita la seguente:
«nonché»; |
cc)
all’articolo 189:
1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I certificati indicano le lavorazioni
eseguite direttamente dal contraente generale
nonché quelle eseguite mediante affidamento a
soggetti terzi ovvero eseguite da imprese
controllate o interamente possedute; le suddette
lavorazioni, risultanti dai certificati, possono
essere utilizzate ai fini della qualificazione
SOA nelle corrispondenti categorie»; |
|
2) al
comma 4, lettera b), primo periodo,
le parole: «di direttori tecnici con
qualifica di dipendenti o dirigenti, » sono
sostituite dalle seguenti: «di almeno un
direttore tecnico con qualifica di dipendente
o dirigente, nonché»; |
dd)
all’articolo 204, comma 1, le parole
«cinquecentomila euro» sono sostituite dalle
seguenti: «un milione e cinquecentomila
euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Si applica l’articolo 122, comma 7,
ultimo periodo»; |
dd)
all’articolo 204, comma 1, le parole:
«cinquecentomila euro» sono sostituite dalle
seguenti: «un milione di euro» e le
parole: «ultimo periodo» dalle seguenti:
«secondo e terzo periodo»; |
ee)
all’articolo 206, comma 1, dopo le parole: «38;»
sono aggiunte le parole «46, comma 1-bis;»
e dopo le parole «nell’invito a presentare
offerte; 87; 88;» sono aggiunte le seguenti:
«95; 96;»; |
ee)
identica; |
ff)
all’articolo 219: |
ff)
identica; |
1) ai
commi 6 e 7, dopo le parole: «del comma 6» sono
inserite le seguenti: «dell’articolo 30 della
direttiva 2004/17/CE»; |
|
2) al
comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 6»
sono inserite le seguenti: «dell’articolo 30»; |
|
gg)
all’articolo 240: |
gg)
identico: |
|
01)
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le disposizioni del presente articolo
non si applicano ai contratti di cui alla parte
II, titolo III, capo IV, affidati al contraente
generale»; |
1) al
comma 5, dopo le parole: «responsabile del
procedimento» sono inserite le seguenti: «entro
trenta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 3»; |
1) identico; |
2) al
comma 6, le parole: «al ricevimento» sono
sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni
dal ricevimento» e le parole: «da detto
ricevimento», sono sostituite dalle seguenti:
«dalla costituzione della commissione»; |
2) identico; |
3) al
comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il compenso per la commissione non può
comunque superare l’importo di 65 mila euro, da
rivalutarsi ogni tre anni con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.»; |
3) identico; |
4) al
comma 14, secondo periodo, dopo le parole:
«della composizione» la parola «è» è sostituita
dalle seguenti: «può essere»; |
4) al
comma 14, secondo periodo, dopo le parole:
«della commissione» la parola «è» è
sostituita dalle seguenti: «può essere»; |
hh)
all’articolo 240-bis: |
hh)
identica; |
1) al
comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L’importo complessivo delle riserve
non può in ogni caso essere superiore al venti
per cento dell’importo contrattuale.»; |
|
2) dopo
il comma 1, è inserito il seguente: |
|
«1-bis.
Non possono essere oggetto di riserva gli
aspetti progettuali che, ai sensi dell’articolo
112 e del regolamento, sono stati oggetto di
verifica.»; |
|
ii)
dopo l’articolo 246 è inserito il seguente: |
ii)
nella parte IV, dopo l’articolo 246 è aggiunto
il seguente: |
«Art.
246-bis Responsabilità per lite
temeraria: |
«Art.
246-bis Responsabilità per lite
temeraria: |
1.
Nei giudizi in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, il
giudice, fermo quanto previsto dall’articolo 26
del codice del processo amministrativo approvato
con decreto legislativo 2 luglio 2010, 104,
condanna d’ufficio la parte soccombente al
pagamento di una sanzione pecuniaria in misura
non inferiore al doppio e non superiore al
triplo del contributo unificato dovuto per il
ricorso introduttivo del giudizio quando la
decisione è fondata su ragioni manifeste od
orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al
gettito delle sanzioni previste dal presente
comma si applica l’articolo 15 delle norme di
attuazione del codice del processo
amministrativo approvato con il citato decreto
legislativo n. 104 del 2010.»; |
1.
Nei giudizi in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, il
giudice, fermo quanto previsto dall’articolo 26
del codice del processo amministrativo approvato
con decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, condanna d’ufficio la parte soccombente al
pagamento di una sanzione pecuniaria in misura
non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo
del contributo unificato dovuto per il ricorso
introduttivo del giudizio quando la decisione è
fondata su ragioni manifeste od orientamenti
giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle
sanzioni previste dal presente comma si applica
l’articolo 15 delle norme di attuazione del
codice del processo amministrativo approvato con
il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.»; |
ll)
all’articolo 253 sono apportate le seguenti
modificazioni: |
ll)
identico: |
1) al
comma 9-bis, primo e secondo periodo, le
parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2013», e, al terzo
periodo, dopo la parola: «anche» sono aggiunte
le seguenti: «alle imprese di cui all’articolo
40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti
di ordine tecnico-organizzativo, nonché»; |
1) identico; |
|
1-bis)
al comma 15, le parole: «tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; |
2) al
comma 15-bis le parole: «31 dicembre
2010» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013»; |
2) identico; |
3) dopo
il comma 20 è inserito il seguente: |
3) identico: |
«20-bis.
Le stazioni appaltanti possono applicare fino al
31 dicembre 2013 le disposizioni di cui
all’articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i
contratti di importo inferiore alle soglie di
cui all’articolo 28.»; |
«20-bis.
Le stazioni appaltanti possono applicare fino al
31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli
articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i
contratti di importo inferiore alle soglie di
cui all’articolo 28.»; |
4) al
comma 21 il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: «La verifica è conclusa entro il 31
dicembre 2011. In sede di attuazione del
predetto decreto non si applicano le sanzioni di
cui all’articolo 6, comma 11, e all’articolo 40,
comma 4, letterag).». |
4) identico; |
mm)
all’allegato XXI, allegato tecnico di cui
all’articolo 164, |
mm)
identico: |
1)
all’articolo 16, comma 4, lettera d), le
parole «10 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «otto per cento»; |
1)
all’articolo 16, comma 4, lettera d), le
parole: «al 10 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «all’8 per
cento»; |
2)
all’articolo 28, comma 2, lett. a), dopo
le parole «per i lavori di importo» sono
inserite le seguenti: «pari o»; |
2)
all’articolo 28, comma 2, lett. a), dopo
le parole «per lavori di importo» sono inserite
le seguenti: «pari o»; |
3)
all’articolo 29, comma 1, lett. a), dopo
le parole: «per i lavori di importo» sono
inserite le seguenti: «pari o». |
3)
all’articolo 29, comma 1, lett. a), dopo
le parole: «di lavori di importo» sono
inserite le seguenti: «pari o». |
nn)
all’allegato XXII, le parole: «responsabile
della condotta dei lavori» sono sostituite dalle
seguenti: «responsabile di progetto o
responsabile di cantiere». |
nn)
all’allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione
dei lavori:
1)
le parole: «responsabile della condotta dei
lavori» sono sostituite dalle seguenti:
«responsabile di progetto o responsabile di
cantiere»; |
|
2)
prima delle parole: «Dichiarazione sulla
esecuzione dei lavori» è inserita la seguente
tabella: |
|
«Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi
dell’articolo 189, comma 3, ultimo periodo. |
|
<$>\hskip-6dd<$>
|
|
2-bis.
Le disposizioni di cui alla lettera ee)
del comma 2 del presente articolo, limitatamente
all’applicazione ai settori speciali degli
articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si
applicano alle società operanti nei predetti
settori le cui procedure in materia siano
disciplinate da appositi protocolli di intesa
stipulati con amministrazioni pubbliche prima
della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. |
3. Le
disposizioni di cui al comma 2, lettere b),
l) e dd), si applicano alle procedure
i cui bandi o avvisi con i quali si indice una
gara sono pubblicati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge,
nonché, in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla
data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte. |
3. Le
disposizioni di cui al comma 2, lettere b),
d), e-bis), i-bis), i-ter), l),
dd) e ll), numero 1-bis),
si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi
con i quali si indice una gara sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alle procedure in cui, alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, non sono
ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte. |
|
3-bis.
La disposizione di cui al comma 2, lettera e),
relativa ai fornitori e ai prestatori di
servizi, si applica alle procedure i cui bandi o
avvisi con i quali si indìce una gara sono
pubblicati successivamente al trentesimo giorno
dalla pubblicazione del modello di cui
all’articolo 42, comma 3-bis, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto
dal comma 2 del presente articolo, da parte
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché,
in caso di contratti senza pubblicazione di
bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a
presentare le offerte sono inviati
successivamente al trentesimo giorno dalla
pubblicazione del predetto modello da parte
della medesima Autorità. |
4. Le
disposizioni di cui al comma 2, lettera m),
si applicano a decorrere dalla pubblicazione
dell’avviso per la formazione dell’elenco
annuale per l’anno 2012. |
4. Identico. |
5. Le
disposizioni di cui al comma 2, lettera o),
si applicano a partire dal decreto ministeriale
di cui all’articolo 133, comma 6, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di
rilevazione delle variazioni percentuali per
l’anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo
2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a
decorrere dal 1º gennaio 2011. Restano ferme la
precedente disciplina per il calcolo delle
variazioni percentuali riferite agli anni
precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate
con i precedenti decreti ministeriali ai sensi
del predetto articolo 133, comma 6, del decreto
legislativo n. 163 del 2006. |
5. Identico. |
6. Le
disposizioni di cui al comma 2, lettera q),
numero 2), non si applicano alle procedure già
avviate alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, per le quali continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 153, commi 19 e 20, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella
formulazione previgente. |
6. Identico. |
7. Le
disposizioni di cui al comma 2, lettera r),
numero 2), si applicano ai progetti preliminari
non approvati alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge. |
7. Le
disposizioni di cui al comma 2, lettera r),
numero 2), non si applicano ai progetti
preliminari già approvati alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge. |
8. Le
disposizioni di cui al comma 2, lettere r),
numero 3) e s), numero 3), si applicano
con riferimento alle delibere CIPE pubblicate
successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge. |
8. Identico. |
9. In
relazione al comma 2, lettera r), numero
4) i termini di cui al comma 7-bisdell’articolo
165 del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163, si applicano anche ai progetti
preliminari già approvati dal CIPE alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge. |
9. Identico. |
10. Le
disposizioni di cui al comma 2, lettere s),
numero 1), t), numero 2), u)
e z), si applicano ai progetti
definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da
tutte le pubbliche amministrazioni competenti e
dai gestori di opere interferenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge. |
10. Le
disposizioni di cui al comma 2, lettere s),
numero 1), t), numero 2), e z), si
applicano ai progetti definitivi non ancora
ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche
amministrazioni competenti e dai gestori di
opere interferenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge. |
|
10-bis.
Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r),
numeri 2-bis) e 2-ter), lettera
s), numeri 1) e 1-bis), lettera t),
numero 01), e lettera u), si applicano
alle opere i cui progetti preliminari non sono
stati approvati dal CIPE alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto. Ai progetti preliminari già approvati
dal CIPE alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto
continuano ad applicarsi le disposizioni degli
articoli da 165 a 168 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nel testo vigente prima della medesima
data. |
11. In
relazione al comma 2, lettera s), numero
2) i termini di cui al comma 4-bisdell’articolo
166 del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163, si applicano anche ai progetti
definitivi già approvati dal CIPE alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge. |
11. Identico. |
12. Le
disposizioni di cui al comma 2, lettera gg),
numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di
accordo bonario avviati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente
decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma
2, lettera gg), numero 3) si applicano
alle commissioni costituite successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto
legge. Le disposizioni di cui al comma 2,
lettera hh), si applicano ai contratti i
cui bandi o avvisi con i quali si indìce una
gara sono pubblicati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge,
nonché, in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, ai contratti per i quali,
alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte. |
12. Identico. |
13. Per
l’efficacia dei controlli antimafia nei
subappalti e subcontratti successivi ai
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture, presso ogni prefettura è
istituito l’elenco di fornitori e prestatori di
servizi non soggetti a rischio di inquinamento
mafioso, ai quali possono rivolgersi gli
esecutori dei lavori, servizi e forniture. La
prefettura effettua verifiche periodiche circa
la perdurante insussistenza dei suddetti rischi
e, in caso di esito negativo, dispone la
cancellazione dell’impresa dall’elenco. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, per la
semplificazione normativa, dell’interno, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti
e dello sviluppo economico, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, sono definite le
modalità per l’istituzione e l’aggiornamento,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, dell’elenco di cui al primo periodo,
nonché per l’attività di verifica. Le stazioni
appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del
codice, acquisiscono d’ufficio, anche in
modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi
dell’articolo 43, comma 5, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000, la prescritta documentazione
circa la sussistenza delle cause di decadenza,
sospensione o divieto previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni. |
13. Per
l’efficacia dei controlli antimafia nei
subappalti e subcontratti successivi ai
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture, presso ogni prefettura è
istituito l’elenco di fornitori e prestatori di
servizi non soggetti a rischio di inquinamento
mafioso, ai quali possono rivolgersi gli
esecutori dei lavori, servizi e forniture. La
prefettura effettua verifiche periodiche circa
la perdurante insussistenza dei suddetti rischi
e, in caso di esito negativo, dispone la
cancellazione dell’impresa dall’elenco. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, per la
semplificazione normativa, dell’interno, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti
e dello sviluppo economico, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, sono definite le
modalità per l’istituzione e l’aggiornamento,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, dell’elenco di cui al primo periodo,
nonché per l’attività di verifica. Le stazioni
appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del
codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, acquisiscono d’ufficio,
anche per via telematica, a titolo
gratuito ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, la prescritta documentazione circa la
sussistenza delle cause di decadenza,
sospensione o divieto previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni. |
14.
Fatta salva la disciplina di cui all’art. 165,
comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163, per il triennio 2011 – 2013 non possono
essere approvati progetti preliminari o
definitivi che prevedano oneri superiori al due
per cento dell’intero costo dell’opera per le
eventuali opere e misure compensative
dell’impatto territoriale e sociale strettamente
correlate alla funzionalità dell’opera. Nella
predetta percentuale devono rientrare anche gli
oneri di mitigazione di impatto ambientale
individuati nell’ambito della procedura di VIA,
fatte salve le eventuali ulteriori misure da
adottare nel rispetto di specifici obblighi
comunitari. |
14. Identico. |
|
14-bis.
Per i contratti di forniture e servizi fino a
20.000 euro stipulati con la pubblica
amministrazione e con le società in house,
i soggetti contraenti possono produrre una
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo
46, comma 1, lettera p), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo
del documento di regolarità contributiva. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare controlli periodici sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dell’articolo 71 del medesimo testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. |
15. Al
decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti
modificazioni: |
15. Identico: |
a)
all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera b)
è inserita la seguente: «b-bis)dell’articolo
14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli
articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli
articoli 5 e 6 dell’allegato XXI al codice;»; |
a)
identica; |
|
a-bis)
all’articolo 16, il comma 2 è abrogato; |
|
a-ter)
all’articolo 47, comma 2, lettera a),
dopo le parole: «per i lavori di importo» sono
inserite le seguenti: «pari o»; |
|
a-quater)
all’articolo 48, comma 1, lettera a),
dopo le parole: «per i lavori di importo» sono
inserite le seguenti: «pari o»; |
|
a-quinquies)
all’articolo 92, comma 2, l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Nell’ambito dei propri
requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso
assume, in sede di offerta, i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna
delle mandanti con riferimento alla specifica
gara»; |
b)
all’articolo 66, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, dopo le parole «agli articoli 34»
sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai
soggetti ammessi a partecipare alle procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici
relativi a lavori,». |
b)
all’articolo 66, comma 1, dopo le parole «agli
articoli 34» sono inserite le seguenti: «,
limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare
alle procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici relativi a lavori,»; |
|
b-bis)
all’articolo 267, comma 10, le parole: «secondo
periodo,» sono soppresse; |
c)
all’articolo 357: |
c)
identico: |
1) al
comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sono fatti salvi i contratti, già
stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione
è prevista la qualificazione in una o più
categorie di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 34 del 2000.»; |
1) al
comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Resta ferma la validità dei
contratti già stipulati e da stipulare,
per la cui esecuzione è prevista nel bando o
nell’avviso di gara ovvero nella lettera di
invito la qualificazione in una o più
categoriepreviste dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio2000, n. 34»; |
2) al
comma 12, primo e secondo periodo, le parole:
«centottantunesimo» sono sostituite dalle
seguenti: «trecentosessantaseiesimo»; |
2) al
comma 12, al primo e al secondo
periodo, la parola: «centottantunesimo»è
sostituita dalla seguente:
«trecentosessantaseiesimo» e, al secondo
periodo, le parole: «OG 10,» e «OS 20,» sono
soppresse; |
|
2-bis)
dopo il comma 12 è inserito il seguente: |
|
«12-bis.
I certificati di esecuzione dei lavori, relativi
alla categoria OS 20 di cui all’allegato A
annesso al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, e successive modificazioni, sono
utilizzabili ai fini della qualificazione nella
categoria OS 20-A di cui allegato A annesso al
presente regolamento. Le attestazioni relative
alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza
del citato regolamento di cui decreto del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000,
possono essere utilizzate ai fini della
partecipazione alle gare in cui è richiesta la
qualificazione nella categoria OS 20-A di cui
all’allegato A annesso al presente regolamento»; |
3) al
comma 14, la parola: «centottantesimo» è
sostituita dalla seguente:
«trecentosessantacinquesimo»; dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: «Ai fini della
qualificazione nella categoria OS 35, le
stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa
interessata o della SOA attestante, provvedono a
emettere nuovamente i certificati di esecuzione
dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG 6,
OS 21 di cui all’allegato A del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, laddove relativi a lavorazioni anche
ricomprese nella categoria OS 35 di cui
all’allegato A del presente regolamento, secondo
l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B,
6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a
ciascuna delle categorie individuate
nell’allegato A del presente regolamento, fermo
restando quanto previsto all’articolo 83, comma
5.»; |
3) al
comma 14, al primo periodo, la parola:
«centottantesimo» è sostituita dalla seguente:
«trecentosessantacinquesimo» e le parole: «OG
10,» e «OS 20,» sono soppresse; dopo il
secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini
della qualificazione nelle categorie OG 10 e
OS 35, di cui all’allegato A annesso al
presente regolamento, le stazioni
appaltanti, su richiesta dell’impresa
interessata o della SOA attestante, provvedono a
emettere nuovamente i certificati di esecuzione
dei lavori relativi rispettivamente alla
categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3,
OG 6, OS 21 di cui all’allegato A annesso al
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e
successive modificazioni, laddove relativi a
lavorazioni anche ricomprese rispettivamente
nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui
all’allegato A annesso al presente
regolamento, secondo l’allegato B.1 annesso
al presente regolamento, indicando, nei
quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte
attribuita a ciascuna delle categorie
individuate nel citato allegato Aannesso
al presente regolamento, fermo restando
quanto previsto all’articolo 83, comma 5»; |
4) al
comma 15, la parola: «centottantunesimo» è
sostituita dalla seguente:
«trecentosessantaseiesimo»; dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: «Ai fini della
qualificazione nella categoria OS 35, le
stazioni appaltanti provvedono a emettere i
certificati di esecuzione dei lavori relativi
alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui
all’allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove
verifichino la presenza di lavorazioni anche
ricomprese nella categoria OS 35 di cui
all’allegato A del presente regolamento, secondo
l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B,
6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a
ciascuna delle categorie individuate
nell’allegato A del presente regolamento, fermo
restando quanto previsto all’articolo 83, comma
5.»; |
4) al
comma 15, al primo periodo, la parola:
«centottantunesimo» è sostituita dalla seguente:
«trecentosessantaseiesimo» e le parole «OG
10,» e «OS 20,» sono soppresse; dopo il
secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini
della qualificazione nelle categorie OG 10 e
OS 35, di cui all’allegato A annesso al
presente regolamento, le stazioni appaltanti
provvedono a emettere i certificati di
esecuzione dei lavori relativirispettivamente
alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG
3, OG 6, OS 21 di cui all’allegato A annesso
al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, e successive modificazioni, ove
verifichino la presenza di lavorazioni anche
ricomprese rispettivamente nelle categorie OG
10 e OS 35 di cui all’allegato Aannesso
al presente regolamento, secondo l’allegato
B.1 annesso al presente regolamento,
indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la
quota parte attribuita a ciascuna delle
categorie individuate nel citato allegato
A annesso al presente regolamento, fermo
restando quanto previsto all’articolo 83, comma
5»; |
5) al
comma 16, primo e secondo periodo, le parole:
«centottanta» sono sostituite dalle seguenti:
«trecentosessantacinque»; |
5) identico; |
6) al
comma 17, la parola: «centottantunesimo» è
sostituita dalla seguente:
«trecentosessantaseiesimo»; |
6) identico; |
7) al
comma 22, dopo le parole: «articolo 79, comma
17», sono inserite le seguenti: «e all’articolo
107, comma 2»; le parole: «centottantunesimo»
sono sostituite dalle seguenti:
«trecentosessantaseiesimo» e è aggiunto, in fine
il seguente periodo: «In relazione all’articolo
107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 72, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.»; |
7) al
comma 22, dopo le parole: «articolo 79, comma
17», sono inserite le seguenti: «e all’articolo
107, comma 2»; le parole: «centottantunesimo»
sono sostituite dalle seguenti:
«trecentosessantaseiesimo» e è aggiunto, in fine
il seguente periodo: «In relazione all’articolo
107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 72, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.»; |
8) al
comma 24 la parola: «centottantunesimo» è
sostituita dalla seguente:
«trecentosessantaseiesimo»; |
8) identico; |
9) al
comma 25, la parola: «centottanta» è sostituita
dalla seguente: «trecentosessantacinque»; |
9) identico; |
d)
all’articolo 358, comma 1, dopo le parole: «del
presente regolamento» sono inserite le parole «,
fermo restando quanto disposto dall’articolo
357». |
d)
identica; |
|
d-bis)
all’allegato A, alla declaratoria della
categoria OS 35, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonché l’utilizzo di
tecnologie di video-ispezione, risanamento,
rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture
interrate ovvero di tecnologie per miniscavi
superficiali». |
16. Per
riconoscere massima attuazione al Federalismo
Demaniale e semplificare i procedimenti
amministrativi relativi ad interventi edilizi
nei Comuni che adeguano gli strumenti
urbanistici alle prescrizioni dei piani
paesaggistici regionali, al Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
16. Identico: |
a)
all’articolo 10, il comma 5 è sostituito dal
seguente: |
a)
identica; |
«5.
Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178,
non sono soggette alla disciplina del presente
Titolo le cose indicate al comma 1 che siano
opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad
oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose
indicate al comma 3, lettere a) ed e),
che siano opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»; |
|
b)
all’articolo 12, il comma 1 è sostituito dal
seguente: |
b)
identica; |
«1.
Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che
siano opera di autore non più vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se
mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,
sono sottoposte alle disposizioni della presente
Parte fino a quando non sia stata effettuata la
verifica di cui al comma 2.»; |
|
c)
all’articolo 54, comma 2, lettera a), il
primo periodo è così sostituito: |
c)
identica; |
«a)
le cose appartenenti ai soggetti indicati
all’articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non più vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad
oltre settanta anni, se immobili, fino alla
conclusione del procedimento di verifica
previsto dall’articolo 12.»; |
|
d)
all’articolo 59, comma 1, dopo le parole «la
proprietà o» sono inserite le seguenti: «,
limitatamente ai beni mobili,»; |
d)
identica; |
|
d-bis)
all’articolo 67, comma 1, lettera d), la
parola: «, comunque,» è soppressa e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
rinnovabili una sola volta»; |
e)
all’articolo 146, comma 5, il secondo periodo, è
sostituito come segue: «Il parere del
Soprintendente, all’esito dell’approvazione
delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici
tutelati, predisposte ai sensi degli articoli
140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e
143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonché della positiva verifica da parte del
Ministero su richiesta della regione interessata
dell’avvenuto adeguamento degli strumenti
urbanistici, assume natura obbligatoria non
vincolante e, ove non sia reso entro il termine
di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si
considera favorevole.»; |
e)
all’articolo 146:
1) al comma 4, terzo periodo, la parola:
«valida» è sostituita dalla seguente:
«efficace»;
2) al comma 5, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «Il parere del
soprintendente, all’esito dell’approvazione
delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici
tutelati, predisposte ai sensi degli articoli
140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e
143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonché della positiva verifica da parte del
Ministero, su richiesta della regione
interessata, dell’avvenuto adeguamento
degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso
entro il termine di novanta giorni dalla
ricezione degli atti, si considera favorevole»; |
|
3) al
comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «degli
enti locali,» sono inserite le seguenti: «agli
enti parco,»; |
|
4) al
comma 7, primo periodo, le parole: «141-bis
e 143, comma 3, lettereb), c) e d)»
sono sostituite dalle seguenti: «141-bis
e 143, comma 1, lettere b), c) ed)»;
al medesimo comma 7, terzo periodo, le parole:
«accompagnandola con una relazione tecnica
illustrativa nonché dando comunicazione
all’interessato dell’inizio del procedimento ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia di procedimento amministrativo» sono
sostituite dalle seguenti: «accompagnandola con
una relazione tecnica illustrativa nonché con
una proposta di provvedimento, e dà
comunicazione all’interessato dell’inizio del
procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli
atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di procedimento
amministrativo»; |
|
5) al
comma 8, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: «Il soprintendente, in caso di parere
negativo, comunica agli interessati il preavviso
di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l’amministrazione provvede in conformità»; |
|
6) al
comma 11, le parole: «diventa efficace decorsi
trenta giorni dal suo rilascio ed» sono
soppresse; |
|
7) il
comma 14 è sostituito dal seguente: |
|
«14.
Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attività di
coltivazione di cave e torbiere nonché per le
attività minerarie di ricerca ed estrazione
incidenti sui beni di cui all’articolo 134»; |
|
8) il
comma 15 è abrogato. |
17.
All’articolo 5, del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, sono apportate le seguenti
modifiche: |
17. Identico: |
a)
al comma 2, sono soppresse le parole «i beni
oggetto di accordi o intese con gli enti
territoriali per la razionalizzazione o la
valorizzazione dei rispettivi patrimoni
immobiliari sottoscritti alla data di entrata in
vigore del presente decreto;». |
a)
identica; |
b)
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: |
b)
identico: |
«5-bis.
I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato
e gli enti territoriali per la razionalizzazione
o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni
immobiliari, già sottoscritti alla data di
entrata in vigore del presente decreto
legislativo, possono essere attribuiti, su
richiesta, all’ente che ha sottoscritto
l’accordo o l’intesa ovvero ad altri enti
territoriali, salvo che, ai sensi degli articoli
3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento
ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, previa
ricognizione da parte dell’Agenzia del demanio,
sono stabiliti termini e modalità per la
cessazione dell’efficacia dei predetti accordi o
intese, senza effetti sulla finanza pubblica. |
«5-bis.
I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato
e gli enti territoriali per la razionalizzazione
o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni
immobiliari, già sottoscritti alla data di
entrata in vigore del presente decreto
legislativo, possono essere attribuiti, su
richiesta, all’ente che ha sottoscritto
l’accordo o l’intesa ovvero ad altri enti
territoriali, qualora gli enti sottoscrittori
dell’accordo o intesa non facciano richiesta di
attribuzione a norma del presente decreto,
salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5,
risultino esclusi dal trasferimento ovvero
altrimenti disciplinati. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, previa
ricognizione da parte dell’Agenzia del demanio, sentita
la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabiliti termini e modalità per la
cessazione dell’efficacia dei predetti accordi o
intese, senza effetti sulla finanza pubblica. |
5-ter.
Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis
è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. La disposizione
di cui al comma 5-bis non trova
applicazione qualora gli accordi o le intese
abbiano già avuto attuazione anche parziale alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2,
comma 196 bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191.». |
5-ter. Identico.». |
18. In
sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui al comma 17, la richiesta di cui
all’articolo 5, comma 5-bis, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come
modificato dal comma 17 lett. b), può
essere presentata, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 85
del 2010, entro il termine di trenta giorni
dalla data di adozione del decreto ministeriale
di cui al comma 17 lettera b) dall’ente
che ha sottoscritto l’accordo o l’intesa. La
successiva attribuzione dei beni è effettuata
con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottati su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme per il
federalismo, con il Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale e con
gli altri Ministri competenti per materia, entro
90 giorni dalla data di adozione del citato
decreto di cui al comma 17 letterab). |
18. Identico. |
19. A
decorrere dal bilancio relativo all’esercizio
2010 i contributi in conto capitale autorizzati
in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dell’articolo
7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138
convertito con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni
e integrazioni, ad eccezione di quelli già
trasformati in capitale sociale, possono essere
considerati quali contributi in conto impianti,
secondo la disciplina di cui all’articolo 1,
comma 1026, della legge 22 dicembre 2006,
n. 296. |
19. A
decorrere dal bilancio relativo all’esercizio
2010 i contributi in conto capitale autorizzati
in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dell’articolo
7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138
convertito con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni
e integrazioni, ad eccezione di quelli già
trasformati in capitale sociale, possono essere
considerati quali contributi in conto impianti,
secondo la disciplina di cui all’articolo 1,
comma 1026, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. |
|
19-bis.
All’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.
73, dopo le parole: «Il Fondo è ripartito,» sono
inserite le seguenti: «previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali
di riparto, e con le singole regioni
interessate, per finanziamenti specifici
riguardanti i singoli porti, nonché». |
Articolo
5. |
Articolo
5. |
(Costruzioni private) |
(Costruzioni private) |
1. Per
liberalizzare le costruzioni private sono
apportate modificazioni alla disciplina vigente
nei termini che seguono: |
1. Identico: |
a)
introduzione del «silenzio assenso» per il
rilascio del permesso di costruire, ad eccezione
dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici e culturali; |
a) identica; |
b)
estensione della segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi
precedentemente compiuti con denuncia di inizio
attività (DIA); |
b) identica; |
c)
tipizzazione di un nuovo schema contrattuale
diffuso nella prassi: la «cessione di cubatura»; |
c) identica; |
d)
la registrazione dei contratti di compravendita
immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione
all’autorità locale di pubblica sicurezza; |
d)
la registrazione dei contratti di trasferimento
immobiliare assorbe l’obbligo di
comunicazione all’autorità locale di pubblica
sicurezza; |
e)
per gli edifici adibiti a civile abitazione
l’«autocertificazione» asseverata da un tecnico
abilitato sostituisce la cosiddetta relazione
«acustica»; |
e) identica; |
f)
obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio
sito istituzionale gli allegati tecnici agli
strumenti urbanistici; |
f) identica; |
g)
esclusione della procedura di valutazione
ambientale strategica (VAS) per gli strumenti
attuativi di piani urbanistici già sottoposti a
valutazione ambientale strategica; |
g) identica; |
h)
legge nazionale quadro per la riqualificazione
incentivata delle aree urbane. Termine fisso per
eventuali normative regionali; |
h) identica; |
|
h-bis)
modalità di intervento in presenza di piani
attuativi seppur decaduti. |
2.
Conseguentemente, alla disciplina vigente sono
apportate, tra l’altro, le seguenti
modificazioni: |
2. Identico: |
a)
al Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modifiche: |
a) identica; |
1)
all’articolo 5, comma 3, lettera a), la
parola «autocertificazione» è sostituita dalla
seguente: «dichiarazione»; |
1) identico: |
|
1-bis)
all’articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto
il seguente: |
|
«4-bis.
Lo sportello unico per l’edilizia accetta le
domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le
comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o
allegati presentati dal richiedente con modalità
telematica e provvede all’inoltro telematico
della documentazione alle altre amministrazioni
che intervengono nel procedimento, le quali
adottano modalità telematiche di ricevimento e
di trasmissione in conformità alle modalità
tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34-quinquies
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano
l’interoperabilità con le regole tecniche
definite dal regolamento ai sensi dell’articolo
38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Ai predetti adempimenti si
provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»; |
2)
all’articolo 16, dopo il comma 2, è inserito il
seguente: |
soppresso |
«2-bis.
Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli
atti equivalenti comunque denominati,
l’esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7,
funzionali all’intervento di trasformazione
urbanistica del territorio, è a carico del
titolare del permesso di costruire e non trova
applicazione l’articolo 122, comma 8, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.» |
|
3)
l’articolo 20 è sostituito dal seguente: |
3) identico; |
«Art. 20
– (Procedimento per il rilascio del permesso
di costruire). 1. La domanda per il
rilascio del permesso di costruire, sottoscritta
da uno dei soggetti legittimati ai sensi
dell’articolo 11, va presentata allo sportello
unico corredata da un’attestazione concernente
il titolo di legittimazione, dagli elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio,
e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri
documenti previsti dalla parte II. La domanda è
accompagnata da una dichiarazione del
progettista abilitato che asseveri la conformità
del progetto agli strumenti urbanistici
approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi
vigenti, e alle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia e, in particolare, alle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica
in ordine a tale conformità non comporti
valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme
relative all’efficienza energetica. |
|
2.
Lo sportello unico comunica entro dieci giorni
al richiedente il nominativo del responsabile
del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. L’esame delle domande si svolge
secondo l’ordine cronologico di presentazione. |
|
3.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura
l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello
sportello unico, secondo quanto previsto
all’articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri
e gli atti di assenso eventualmente necessari,
sempre che gli stessi non siano già stati
allegati alla domanda dal richiedente e,
valutata la conformità del progetto alla
normativa vigente, formula una proposta di
provvedimento, corredata da una dettagliata
relazione, con la qualificazione
tecnico-giuridica dell’intervento richiesto. |
|
4.
Il responsabile del procedimento, qualora
ritenga che ai fini del rilascio del permesso di
costruire sia necessario apportare modifiche di
modesta entità rispetto al progetto originario,
può, nello stesso termine di cui al comma 3,
richiedere tali modifiche, illustrandone le
ragioni. L’interessato si pronuncia sulla
richiesta di modifica entro il termine fissato
e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la
documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente comma sospende,
fino al relativo esito, il decorso del termine
di cui al comma 3. |
|
5.
Il termine di cui al comma 3 può essere
interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per
la motivata richiesta di documenti che integrino
o completino la documentazione presentata e che
non siano già nella disponibilità
dell’amministrazione o che questa non possa
acquisire autonomamente. In tal caso, il termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa. |
|
6.
Il provvedimento finale, che lo sportello unico
provvede a notificare all’interessato, è
adottato dal dirigente o dal responsabile
dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni
dalla proposta di cui al comma 3, ovvero
dall’esito della conferenza di servizi di cui
all’articolo 5, comma 4. Il termine di cui al
primo periodo del presente comma è fissato in
quaranta giorni con la medesima decorrenza
qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all’istante i
motivi che ostano all’accoglimento della
domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. Dell’avvenuto rilascio del
permesso di costruire è data notizia al pubblico
mediante affissione all’albo pretorio. Gli
estremi del permesso di costruire sono indicati
nel cartello esposto presso il cantiere, secondo
le modalità stabilite dal regolamento edilizio. |
|
7.
I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati
per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché
per i progetti particolarmente complessi secondo
la motivata risoluzione del responsabile del
procedimento. |
|
8.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione
del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o
il responsabile dell’ufficio non abbia opposto
motivato diniego, sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il
silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali, per i quali si applicano le
disposizioni di cui ai commi 9 e 10. |
|
9.
Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete,
anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di cui al
comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto
di assenso. Ove tale atto non sia favorevole,
decorso il termine per l’adozione del
provvedimento conclusivo, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il
silenzio-rifiuto. |
|
10.
Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non
compete all’amministrazione comunale, ove il
parere favorevole del soggetto preposto alla
tutela non sia prodotto dall’interessato, il
competente ufficio comunale acquisisce il
relativo assenso nell’ambito della conferenza di
servizi di cui all’articolo 5, comma 4. Il
termine di cui al comma 6 decorre dall’esito
della conferenza. In caso di esito non
favorevole, decorso il termine per l’adozione
del provvedimento conclusivo, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il
silenzio-rifiuto. |
|
11.
Il termine per il rilascio del permesso di
costruire per gli interventi di cui all’articolo
22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla
data di presentazione della domanda. |
|
12.
Fermo restando quanto previsto dalla vigente
normativa in relazione agli adempimenti di
competenza delle amministrazioni statali
coinvolte, sono fatte salve le disposizioni
contenute nelle leggi regionali che prevedano
misure di ulteriore semplificazione e ulteriori
riduzioni di termini procedimentali. |
|
13.
Ove il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o
attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o
dei presupposti di cui al medesimo comma è
punito con la reclusione da uno a tre anni. In
tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.»; |
|
4)
l’articolo 21 è sostituito dal seguente: |
4) identico; |
«Articolo 21 – (Intervento sostitutivo
regionale). – 1. Le regioni, con proprie
leggi, determinano forme e modalità per
l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei
confronti dell’ufficio dell’amministrazione
comunale competente per il rilascio del permesso
di costruire». |
|
5)
all’articolo 34, dopo il comma 2-bis, è
aggiunto il seguente: |
5) identico; |
«2-ter.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo,
non si ha parziale difformità del titolo
abilitativo in presenza di violazioni di
altezza, distacchi, cubatura o superficie
coperta che non eccedano per singola unità
immobiliare il 2 per cento delle misure
progettuali.»; |
|
6)
all’articolo 59, comma 2, le parole: «Il
Ministro per le infrastrutture e i trasporti»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; |
6) identico; |
7)
all’articolo 82, comma 2, le parole «qualora le
autorizzazioni previste dall’articolo 20, commi
6 e 7, non possano venire concesse, per il» sono
sostituite dalle seguenti: «nel caso di». |
7) identico; |
b)
Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate
le seguenti modifiche: |
b) identico: |
1)
all’articolo 14 quater, comma 3, secondo
periodo, le parole «nei successivi» sono
sostituite dalla seguente «entro». |
1) identico; |
2)
all’articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le
parole: «nonché di quelli», sono aggiunte le
seguenti: «previsti dalla normativa per le
costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla
fine del comma è aggiunto il seguente periodo:
«La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi
elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo
posta con raccomandata con avviso di
ricevimento; in tal caso la segnalazione si
considera presentata al momento della ricezione
da parte dell’amministrazione.», e dopo il comma
6 è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
2)
all’articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le
parole: «nonché di quelli», sono aggiunte le
seguenti: «previsti dalla normativa per le
costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla
fine del comma è aggiunto il seguente periodo:
«La segnalazione, corredata delledichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi
elaborati tecnici, può essere presentata mediante
posta raccomandata con avviso di ricevimento,
ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto
l’utilizzo esclusivo della modalità telematica;
in tal caso la segnalazione si considera
presentata al momento della ricezione da parte
dell’amministrazione.», e dopo il comma 6 è
aggiunto, in fine, il seguente comma: |
«6-bis.
Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva
l’applicazione delle disposizioni di cui al
comma 6, restano altresì ferme le disposizioni
relative alla vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle
sanzioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle
leggi regionali.». |
«6-bis.
identico»; |
c)
Le disposizioni di cui all’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel
senso che le stesse si applicano alle denunce di
inizio attività in materia edilizia disciplinate
dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in
cui le denunce stesse, in base alla normativa
statale o regionale, siano alternative o
sostitutive del permesso di costruire. Le
disposizioni di cui all’articolo 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì
nel senso che non sostituiscono la disciplina
prevista dalle leggi regionali che, in
attuazione dell’articolo 22, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, abbiano ampliato l’ambito
applicativo delle disposizioni di cui
all’articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e
nel senso che, nei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
la Scia non sostituisce gli atti di
autorizzazione o nulla osta, comunque
denominati, delle amministrazioni preposte alla
tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. |
c) identica. |
3. Per
garantire certezza nella circolazione dei
diritti edificatori, all’articolo 2643, comma
1, del codice civile, dopo il n. 2), è
inserito il seguente: |
3. Per
garantire certezza nella circolazione dei
diritti edificatori, all’articolo 2643 del
codice civile, dopo il n. 2), è inserito il
seguente: |
«2-bis)
i contratti che trasferiscono i diritti
edificatori comunque denominati nelle normative
regionali e nei conseguenti strumenti di
pianificazione territoriale, nonché nelle
convenzioni urbanistiche ad essi relative;». |
«2-bis)
i contratti che trasferiscono, costituiscono
o modificano i diritti edificatori comunque
denominati, previsti da normative statali
o regionali, ovvero da strumenti di
pianificazione territoriale». |
|
3-bis.
Per agevolare il trasferimento dei diritti
immobiliari, dopo il comma 49 dell’articolo 31
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
inseriti i seguenti: |
|
«49-bis.
I vincoli relativi alla determinazione del
prezzo massimo di cessione delle singole unità
abitative e loro pertinenze nonché del canone
massimo di locazione delle stesse, contenuti
nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, per la cessione del diritto di
proprietà, stipulate precedentemente alla data
di entrata in vigore della legge 17 febbraio
1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto
di superficie, possono essere rimossi, dopo che
siano trascorsi almeno cinque anni dalla data
del primo trasferimento, con convenzione in
forma pubblica stipulata a richiesta del singolo
proprietario e soggetta a trascrizione per un
corrispettivo proporzionale alla corrispondente
quota millesimale, determinato, anche per le
unità in diritto di superficie, in misura pari
ad una percentuale del corrispettivo risultante
dall’applicazione del comma 48 del presente
articolo. La percentuale di cui al presente
comma è stabilita, anche con l’applicazione di
eventuali riduzioni in relazione alla durata
residua del vincolo, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
|
49-ter.
Le disposizioni di cui al comma 49-bis si
applicano anche alle convenzioni previste
dall’articolo 18 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380». |
4. Per
semplificare le procedure di trasferimento dei
beni immobili, la registrazione dei contratti di
compravendita aventi ad oggetto immobili o
comunque diritti immobiliari assorbe l’obbligo
previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978,
n. 191. |
4. Per
semplificare le procedure di trasferimento dei
beni immobili, la registrazione dei contratti
di trasferimento aventi ad oggetto
immobili o comunque diritti immobiliari assorbe
l’obbligo previsto dall’articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978,
n. 191. |
|
4-bis.
Per agevolare la circolazione delle informazioni
concernenti gli immobili, è abolito il divieto
di riutilizzazione commerciale dei dati
ipotecari e catastali. È consentito il
riutilizzo dei documenti, dei dati e delle
informazioni catastali e ipotecari a fini
commerciali o non commerciali diversi dallo
scopo iniziale nell’ambito dei compiti di
servizio pubblico per i quali i documenti sono
stati prodotti, fermo restando il rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati
personali. È comunque consentita la fornitura di
documenti, dati e informazioni da parte
dell’Agenzia del territorio, in formato
elaborabile, su base convenzionale, secondo
modalità, tempi e costi da stabilire con
provvedimento del direttore dell’Agenzia del
territorio. Il comma 367 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Non
sono dovuti l’importo fisso annuale e la
maggiorazione del 20 per cento di cui al comma
370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del
2004, e successive modificazioni. La tabella
allegata al testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
successive modificazioni, è sostituita dalla
tabella di cui all’allegato 1 annesso al
presente decreto. Le disposizioni di cui al
presente comma acquistano efficacia a decorrere
dal 1º settembre 2011. |
5. Per
semplificare il procedimento per il rilascio del
permesso di costruire relativamente agli edifici
adibiti a civile abitazione, alla Legge 26
ottobre 1995, n. 447, all’articolo 8, dopo il
comma 3, è aggiunto il seguente: |
5. Identico: |
«3-bis.
Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento
degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b),
comma 1, dell’articolo 6, per gli edifici
adibiti a civile abitazione, ai fini
dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del
rilascio del permesso di costruire, la relazione
acustica è sostituita da una autocertificazione
del tecnico abilitato che attesti il rispetto
dei requisiti di protezione acustica in
relazione alla zonizzazione acustica di
riferimento». |
«3-bis.
Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento
degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b)
del comma 1 dell’articolo 6, per gli
edifici adibiti a civile abitazione, ai fini
dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del
rilascio del permesso di costruire, la relazione
acustica è sostituita da una autocertificazione
del tecnico abilitato che attesti il rispetto
dei requisiti di protezione acustica in
relazione alla zonizzazione acustica di
riferimento». |
6. Per
semplificare l’accesso di cittadini ed imprese
agli elaborati tecnici allegati agli atti di
approvazione degli strumenti urbanistici,
all’articolo 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma
1, è aggiunto il seguente: |
6. Identico. |
«1-bis.
Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati
tecnici allegati alle delibere di adozione o
approvazione degli strumenti urbanistici, nonché
delle loro varianti, sono pubblicati nei siti
informatici delle amministrazioni comunali,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica». |
|
7. La
disposizione di cui al comma 6 si applica
decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto. |
7. Identico. |
8. Per
semplificare le procedure di attuazione dei
piani urbanistici ed evitare duplicazioni di
adempimenti, all’articolo 16 della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: |
8. Identico. |
«Lo
strumento attuativo di piani urbanistici già
sottoposti a valutazione ambientale strategica
non è sottoposto a valutazione ambientale
strategica nè a verifica di assoggettabilità
qualora non comporti variante e lo strumento
sovraordinato in sede di valutazione ambientale
strategica definisca l’assetto localizzativo
delle nuove previsioni e delle dotazioni
territoriali, gli indici di edificabilità, gli
usi ammessi e i contenuti piani volumetrici,
tipologici e costruttivi degli interventi,
dettando i limiti e le condizioni di
sostenibilità ambientale delle trasformazioni
previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo
di piani urbanistici comporti variante allo
strumento sovraordinato, la valutazione
ambientale strategica e la verifica di
assoggettabilità sono comunque limitate agli
aspetti che non sono stati oggetto di
valutazione sui piani sovraordinati. I
procedimenti amministrativi di valutazione
ambientale strategica e di verifica di
assoggettabilità sono ricompresi nel
procedimento di adozione e di approvazione del
piano urbanistico o di loro varianti non
rientranti nelle fattispecie di cui al presente
comma». |
|
|
8-bis.
All’articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente comma: |
|
«Qualora, decorsi due anni dal termine per
l’esecuzione del piano particolareggiato, non
abbia trovato applicazione il secondo comma,
nell’interesse improcrastinabile
dell’Amministrazione di dotare le aree di
infrastrutture e servizi, il comune,
limitatamente all’attuazione anche parziale di
comparti o comprensori del piano
particolareggiato decaduto, accoglie le proposte
di formazione e attuazione di singoli
sub-comparti, indipendentemente dalla parte
restante del comparto, per iniziativa dei
privati che abbiano la titolarità dell’intero
sub-comparto, purché non modifichino la
destinazione d’uso delle aree pubbliche o
fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei
parametri urbanistici dello strumento attuativo
decaduti. I sub-comparti di cui al presente
comma non costituiscono variante urbanistica e
sono approvati dal consiglio comunale senza
l’applicazione delle procedure di cui agli
articoli 15 e 16». |
9. Al
fine di incentivare la razionalizzazione del
patrimonio edilizio esistente nonché di
promuovere e agevolare la riqualificazione di
aree urbane degradate con presenza di funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o
incompiuti nonché di edifici a destinazione non
residenziale dismessi o in via di dismissione
ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche
della necessità di favorire lo sviluppo
dell’efficienza energetica e delle fonti
rinnovabili, le Regioni, approvano entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto specifiche leggi per
incentivare tali azioni anche con interventi di
demolizione e ricostruzione che prevedano: |
9. Al
fine di incentivare la razionalizzazione del
patrimonio edilizio esistente nonché di
promuovere e agevolare la riqualificazione di
aree urbane degradate con presenza di funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o
incompiuti nonché di edifici a destinazione non
residenziale dismessi o in via di dismissione
ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche
della necessità di favorire lo sviluppo
dell’efficienza energetica e delle fonti
rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversionedel presente decreto
specifiche leggi per incentivare tali azioni
anche con interventi di demolizione e
ricostruzione che prevedano: |
a)
il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva
rispetto a quella preesistente come misura
premiale; |
a) identica; |
b)
la delocalizzazione delle relative volumetrie in
area o aree diverse; |
b) identica; |
c)
l’ammissibilità delle modifiche di destinazione
d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro
compatibili o complementari; |
c) identica; |
d)
le modifiche della sagoma necessarie per
l’armonizzazione architettonica con gli
organismi edilizi esistenti. |
d) identica. |
10. Gli
interventi di cui al comma 9 non possono
riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri
storici o in aree ad inedificabilità assoluta,
con esclusione degli edifici per i quali sia
stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio
in sanatoria. |
10. Identico. |
11.
Decorso il termine di cui al comma 9, e sino
all’entrata in vigore della normativa regionale,
agli interventi di cui al citato comma si
applica l’articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per
il mutamento delle destinazioni d’uso. Resta
fermo il rispetto degli standard
urbanistici, delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia e in particolare delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative
all’efficienza energetica, di quelle relative
alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,
nonché delle disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. |
11. Identico. |
12. Le
disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano
anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le disposizioni degli
statuti di autonomia e con le relative norme di
attuazione. |
12. Identico. |
13.
Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a
quanto previsto nei commi precedenti, decorso il
termine di sessanta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, e sino all’entrata
in vigore della normativa regionale, si
applicano, altresì, le seguenti disposizioni: |
13.
Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a
quanto previsto nei commi precedenti, decorso il
termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e sino all’entrata in
vigore della normativa regionale, si applicano,
altresì, le seguenti disposizioni: |
a)
è ammesso il rilascio del permesso in deroga
agli strumenti urbanistici ai sensi
dell’articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per
il mutamento delle destinazioni d’uso, purché si
tratti di destinazioni tra loro compatibili o
complementari; |
a) identica; |
b)
i piani attuativi comunque denominati e
compatibili con lo strumento urbanistico
generale sono approvati dalla Giunta Comunale. |
b)
i piani attuativi, come denominati dalla
legislazione regionale, conformi allostrumento
urbanistico generale vigente, sono
approvati dalla giunta comunale. |
14.
Decorso il termine di 120 giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, le disposizioni
contenute nel comma 9, fatto salvo quanto
previsto al comma 10, e al secondo periodo del
comma 11, sono immediatamente applicabili alle
Regioni a statuto ordinario che non hanno
provveduto all’approvazione delle specifiche
leggi regionali. Fino alla approvazione di tali
leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere
quale misura premiale, ai sensi del comma 6
lettera a), è realizzata in misura non
superiore complessivamente al venti per cento
del volume dell’edificio se destinato ad uso
residenziale, o al dieci per cento della
superficie coperta per gli edifici adibiti ad
uso diverso. Le volumetrie e le superfici di
riferimento sono calcolate, rispettivamente,
sulle distinte tipologie edificabili e
pertinenziali esistenti ed asseverate dal
tecnico abilitato in sede di presentazione della
documentazione relativa al titolo abilitativo
previsto. |
14.
Decorso il termine di 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le
disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo
quanto previsto al comma 10, e al secondo
periodo del comma 11, sono immediatamente
applicabili alle Regioni a statuto ordinario che
non hanno provveduto all’approvazione delle
specifiche leggi regionali. Fino alla
approvazione di tali leggi, la volumetria
aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale,
ai sensi del comma 9, lettera a),
è realizzata in misura non superiore
complessivamente al venti per cento del volume
dell’edificio se destinato ad uso residenziale,
o al dieci per cento della superficie coperta
per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le
volumetrie e le superfici di riferimento sono
calcolate, rispettivamente, sulle distinte
tipologie edificabili e pertinenziali esistenti
ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di
presentazione della documentazione relativa al
titolo abilitativo previsto. |
15.
All’articolo 2, comma 12, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole «1º
maggio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1º
luglio 2011». |
15. Identico. |
Articolo
6. |
Articolo
6. |
(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli
adempimenti burocratici) |
(Ulteriori riduzione e semplificazioni degli
adempimenti burocratici) |
1. Per
ridurre gli oneri derivanti dalla normativa
vigente e gravanti in particolare sulle piccole
e medie imprese sono apportate con il seguente
provvedimento, operativo in una logica che
troverà ulteriori sviluppo, le modificazioni che
seguono: |
1. Per
ridurre gli oneri derivanti dalla normativa
vigente e gravanti in particolare sulle piccole
e medie imprese sono apportate con il seguente
provvedimento, operativo in una logica che
troverà ulteriore sviluppo, le
modificazioni che seguono: |
a)
in corretta applicazione della normativa europea
le comunicazioni relative alla riservatezza dei
dati personali sono limitate alla tutela dei
cittadini, conseguentemente non trovano
applicazione nei rapporti tra imprese; |
a)
identica; |
b)
le pubbliche amministrazioni devono pubblicare
sul proprio sito istituzionale l’elenco degli
atti e documenti necessari per ottenere
provvedimenti amministrativi; altri atti o
documenti possono essere richiesti solo se
strettamente necessari e non possono costituire
ragione di rigetto dell’istanza del privato; |
b)
identica; |
c)
riduzione degli adempimenti concernenti
l’utilizzo di piccoli serbatoi di GPL; |
c)
identica; |
d)
facoltà di effettuare «on line» qualunque
transazione finanziaria ASL-imprese e cittadini; |
d)
identica; |
|
d-bis)
riduzione e semplificazione delle comunicazioni,
da parte dei cittadini e delle imprese, agli
enti previdenziali; |
e)
per i trasporti eccezionali l’attuale
autorizzazione prevista per ciascun trasporto è
sostituita, per i trasporti della medesima
tipologia ripetuti nel tempo, da un
autorizzazione periodica da rilasciarsi con
modalità semplificata; |
e)
per i trasporti eccezionali l’attuale
autorizzazione prevista per ciascun trasporto è
sostituita, per i trasporti della medesima
tipologia ripetuti nel tempo, da un’autorizzazione
periodica da rilasciarsi con modalità
semplificata; |
f)
riduzione degli oneri amministrativi da parte
delle amministrazioni territoriali. |
f)
identica; |
|
f-bis)
garanzia della tutela della sicurezza stradale e
della regolarità del mercato dell’autotrasporto
di cose per conto di terzi. |
2.
Conseguentemente, alla disciplina vigente sono
apportate, tra l’altro, le seguenti
modificazioni: |
2. Identico: |
a)
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni: |
a)
identico: |
1)
all’articolo 5 è aggiunto in fine il seguente
comma: |
1) identico; |
«3-bis.
Il trattamento dei dati personali relativi a
persone giuridiche, imprese, enti o associazioni
effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti
esclusivamente tra i medesimi soggetti per le
finalità amministrativo-contabili, come definite
all’articolo 34, comma 1-ter, non è
soggetto all’applicazione del presente codice.»; |
|
2)
all’articolo 13, comma 5, è aggiunto in
fine il seguente comma: |
2)
all’articolo 13 è aggiunto in fine il seguente
comma: |
«5-bis.
L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in
caso di ricezione di curriculaspontaneamente
trasmessi dagli interessati ai fini
dell’eventuale instaurazione di un rapporto di
lavoro. Al momento del primo contatto successivo
all’invio del curriculum, il titolare è
tenuto a fornire all’interessato, anche
oralmente, una informativa breve contenente
almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a),
d) ed f).»; |
«5-bis.
Identico»; |
3)
all’articolo 24, comma 1, lettera g) le
parole: «anche in riferimento all’attività di
gruppi bancari e di società controllate o
collegate» sono soppresse e dopo la lettera i)
sono aggiunte le seguenti: |
3) identico; |
«i-bis)
riguarda dati contenuti nei curricula,
nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis; |
|
i-ter)
con esclusione della diffusione e fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 130 del presente
codice, riguarda la comunicazione di dati tra
società, enti o associazioni con società
controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con
società sottoposte a comune controllo, nonché
tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e
associazioni temporanei di imprese con i
soggetti ad essi aderenti, per le finalità
amministrativo contabili, come definite
all’articolo 34, comma 1-ter, e purché
queste finalità siano previste espressamente con
determinazione resa nota agli interessati
all’atto dell’informativa di cui all’articolo
13.»; |
|
4)
all’articolo 26, comma 3, dopo la lettera b)
è aggiunta la seguente: |
4) identico; |
«b-bis)
dei dati contenuti nei curricula, nei
casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis.»; |
|
5)
all’articolo 34, il comma 1-bis è
sostituito dai seguenti: |
5) identico; |
«1-bis.
Per i soggetti che trattano soltanto dati
personali non sensibili e che trattano come
unici dati sensibili e giudiziari quelli
relativi ai propri dipendenti e collaboratori,
anche se extracomunitari, compresi quelli
relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di
un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza è sostituita dall’obbligo di
autocertificazione, resa dal titolare del
trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare
soltanto tali dati in osservanza delle misure
minime di sicurezza previste dal presente codice
e dal disciplinare tecnico contenuto
nell’allegato B). In relazione a tali
trattamenti, nonché a trattamenti comunque
effettuati per correnti finalità amministrativo
– contabili, in particolare presso piccole e
medie imprese, liberi professionisti e
artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per
la semplificazione normativa e il Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione,
individua con proprio provvedimento, da
aggiornare periodicamente, modalità semplificate
di applicazione del disciplinare tecnico
contenuto nel citato allegato B) in ordine
all’adozione delle misure minime di cui al comma
1. |
|
1-ter.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, i
trattamenti effettuati per finalità
amministrativo – contabili sono quelli connessi
allo svolgimento delle attività di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e
contabile, a prescindere dalla natura dei dati
trattati. In particolare, perseguono tali
finalità le attività organizzative interne,
quelle funzionali all’adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione
del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi,
alla tenuta della contabilità e all’applicazione
delle norme in materia fiscale, sindacale,
previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e
sicurezza sul lavoro»; |
|
6)
all’articolo 130, comma 3-bis, dopo le
parole: «mediante l’impiego del telefono» sono
inserite le seguenti: «e della posta cartacea» e
dopo le parole: «l’iscrizione della numerazione
della quale è intestatario» sono inserite le
seguenti: «e degli altri dati personali di cui
all’articolo 129, comma 1,»; |
6) identico; |
|
a-bis)
all’articolo 67-sexies decies del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: |
|
«3-bis.
È fatta salva la disciplina prevista
dall’articolo 130, comma 3-bis, del
codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi
di abbonati a disposizione del pubblico»; |
b)
allo scopo di rendere effettivamente trasparente
l’azione amministrativa e di ridurre gli oneri
informativi gravanti su cittadini e imprese: |
b)
identico: |
1) le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, entro 90 giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto pubblicano sui propri siti
istituzionali, per ciascun procedimento
amministrativo ad istanza di parte rientrante
nelle proprie competenze, l’elenco degli atti e
documenti che l’istante ha l’onere di produrre a
corredo dell’istanza. Dall’attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica e le
attività ivi previste sono svolte nell’ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste in base alla legislazione vigente; |
1) le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, entro il 30 ottobre 2011,
pubblicano sui propri siti istituzionali, per
ciascun procedimento amministrativo ad istanza
di parte rientrante nelle proprie competenze,
l’elenco degli atti e documenti che l’istante ha
l’onere di produrre a corredo dell’istanza.
Dall’attuazione della presente disposizione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e le attività ivi previste sono
svolte nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste in base alla
legislazione vigente; |
2) in
caso di mancato adempimento di quanto previsto
al numero 1) la pubblica amministrazione
procedente non può respingere l’istanza
adducendo la mancata produzione di un atto o
documento e deve invitare l’istante a
regolarizzare la documentazione in un termine
congruo. Il provvedimento di diniego non
preceduto dall’invito di cui al periodo
precedente è nullo. Il mancato adempimento di
quanto previsto dal numero 1 è altresì valutato
ai fini della attribuzione della retribuzione di
risultato ai dirigenti responsabili; |
2) identico; |
3) il
mancato adempimento di quanto previsto al numero
1), nei procedimenti di cui all’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, legittima
comunque l’istante ad iniziare l’attività dalla
data di presentazione della segnalazione
certificata di inizio attività. In tal caso
l’amministrazione non può adottare i
provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della
scadenza del termine fissato per la
regolarizzazione ai sensi del numero 2; |
3) identico; |
4) la
disposizione di cui al numero 1 non si applica
per gli atti o documenti la cui produzione a
corredo dell’istanza è prevista da norme di
legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della repubblica Italiana; |
4) identico; |
5) i
regolamenti ministeriali o interministeriali,
nonché i provvedimenti amministrativi a
carattere generale adottati dalle
amministrazioni dello Stato, al fine di regolare
l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori
o certificatori, nonché l’accesso ai servizi
pubblici ovvero la concessione di benefici,
recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri
informativi gravanti sui cittadini e le imprese
introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Per onere informativo si intende qualunque
adempimento che comporta la raccolta,
l’elaborazione, la trasmissione, la
conservazione e la produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione; |
5) identico; |
6) nei
casi in cui non è prevista la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana degli atti di cui al numero 4) gli
stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di
ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le
modalità definite con apposito regolamento
emanato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di
concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto. I questionari di cui alla lettera c)
dell’articolo 5 del decreto legislativo 26
novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul
sito internet della Società per gli studi
di settore – SOSE s.p.a.; con provvedimento del
Ministero dell’economia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana è data notizia della data in
cui i questionari sono disponibili. Dalla data
di pubblicazione del suddetto provvedimento
decorre il termine di sessanta giorni previsto
dalla medesima lettera c). |
6) nei
casi in cui non è prevista la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana degli atti di cui al numero 4) gli
stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di
ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le
modalità definiti con apposito
regolamento emanato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro per
la semplificazione normativa, entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. I questionari
di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 5 del decreto legislativo 26
novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul
sito internet della Società per gli studi
di settore – SOSE s.p.a.; con provvedimento del
Ministero dell’economia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana è data notizia della data in
cui i questionari sono disponibili. Dalla data
di pubblicazione del suddetto provvedimento
decorre il termine di sessanta giorni previsto
dalla medesima lettera c). |
c)
per ridurre gli adempimenti connessi
all’utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di
petrolio liquefatto, l’articolo 2, comma 16-septies,
del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, è abrogato; |
c)
per ridurre gli adempimenti connessi
all’utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di
petrolio liquefatto, l’articolo 2, comma 16-septies,
del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, è abrogato. Resta salvo
quanto previsto dalle normative di sicurezza
vigenti in materia di installazione, esercizio e
manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio
liquefatto di cui al decreto del Ministro
dell’interno 14 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2004; |
d)
Per accelerare il processo di automazione
amministrativa e migliorare i servizi per i
cittadini, riducendone i costi connessi: |
d)
identico: |
1) le
aziende sanitarie del Servizio sanitario
nazionale adottano, ai sensi degli articoli 5,
63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005
n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
procedure telematiche per consentire il
pagamento online delle prestazioni erogate,
nonché la consegna, tramite web, posta
elettronica certificata o altre modalità
digitali, dei referti medici. Le aziende
sanitarie del Servizio sanitario nazionale
mettono a disposizione dell’utenza il servizio
di pagamento online ed effettuano la consegna
dei referti medici esclusivamente in forma
digitale nel termine di novanta giorni
dall’entrata in vigore del decreto di cui al
numero 2). Resta in ogni caso salvo il diritto
dell’interessato di ottenere, anche a domicilio,
copia cartacea del referto redatto in forma
elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica; |
1) identico; |
2) con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su proposta
del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’innovazione e del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle
finanze e con il Ministro della Semplificazione
normativa, previo parere del Garante per
protezione dei dati personali, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sono adottate, in
conformità con le regole tecniche previste dal
codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
disposizioni necessarie per l’attuazione di
quanto disposto al numero 1; |
2) identico; |
|
2-bis)
in caso di trasferimento di residenza delle
persone fisiche, i comuni, su richiesta degli
interessati, ne danno comunicazione all’azienda
sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa
la nuova residenza. La comunicazione è
effettuata, entro un mese dalla data di
registrazione della variazione anagrafica,
telematicamente o su supporto cartaceo secondo
le modalità stabilite con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. L’azienda sanitaria locale
provvede ad aggiornare il libretto sanitario,
trasmettendo alla nuova residenza
dell’intestatario il nuovo libretto ovvero un
tagliando di aggiornamento da apporre su quello
esistente, secondo quanto stabilito con il
decreto di cui al secondo periodo. Le
amministrazioni interessate provvedono
all’attuazione della presente disposizione
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica; |
|
d-bis)
per ridurre e per semplificare le comunicazioni,
da parte dei cittadini e delle imprese, agli
enti previdenziali: |
|
1)
all’articolo 1, comma 248, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, le parole: «entro il 31
marzo di ciascun anno» sono sostituite dalla
seguente: «annualmente»; |
|
2)
all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, dopo il
comma 248 è inserito il seguente: |
|
«248-bis.
Il termine per la presentazione della
dichiarazione di responsabilità di cui al comma
248 è stabilito con determinazione del
presidente dell’INPS»; |
|
3)
all’articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre
1990, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora la predetta indennità sia
erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o
private, per tutta la durata dell’obbligo
formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere
la sola comunicazione dell’eventuale cessazione
dalla partecipazione a tali corsi scolastici»; |
|
4)
alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono
apportate le seguenti modificazioni: |
|
4.1)
il quarto comma dell’articolo 10 è sostituito
dal seguente: |
|
«Entro il 30 giugno dello stesso anno, le
aziende devono trasmettere con modalità
telematiche all’Istituto nazionale della
previdenza sociale l’elenco degli elementi
accessori, di cui alla lettera d) del
primo comma dell’articolo 5, che sono stati
corrisposti al personale dipendente, solo se di
nuova istituzione o modificati rispetto a quelli
già portati a conoscenza dell’Istituto
medesimo»; |
|
4.2)
l’articolo 18 è abrogato; |
e)
per semplificare le procedure di rilascio delle
autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali
su gomma, all’articolo 10 del Codice della
strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo
il comma 9, è inserito il seguente: |
e)
per semplificare le procedure di rilascio delle
autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali
su gomma, all’articolo 10 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
dopo il comma 9 è inserito il seguente: |
«9-bis.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Governo,
con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, modifica il
regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, prevedendo che i trasporti di beni della
medesima tipologia ripetuti nel tempo siano
soggetti all’autorizzazione periodica prevista
dall’articolo 13 del citato regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
n. 495 del 1992, e successive modificazioni, e
che questa sia rilasciata con modalità
semplificate, da definire con successivo decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la semplificazione normativa.»; |
«9-bis.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Governo,
con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, modifica il
regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, prevedendo che per i trasporti
eccezionali su gomma sia sufficiente la
trasmissione, per via telematica, della
prescritta richiesta di autorizzazione,
corredata della necessaria documentazione,
all’ente proprietario o concessionario per le
autostrade, strade statali e militari, e alle
regioni per la rimanente rete viaria, almeno
quindici giorni prima della data fissata per il
viaggio»; |
f)
All’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni: |
f)
identico: |
1) al
comma 3: |
1) identico: |
1.1) al
primo periodo, dopo le parole: «piano di
riduzione degli oneri amministrativi» sono
inserite le seguenti: «relativo alle materie
affidate alla competenza di ciascun Ministro»; |
1.1) identico; |
1.2) è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
regioni, le province e i comuni adottano,
nell’ambito della propria competenza, sulla base
delle attività di misurazione, programmi di
interventi a carattere normativo, amministrativo
e organizzativo volti alla progressiva riduzione
degli oneri amministrativi. Per il coordinamento
delle metodologie della misurazione e della
riduzione degli oneri, è istituito presso la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un
Comitato paritetico formato da sei membri
designati, rispettivamente, due dal Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, due
dal Ministro per la semplificazione normativa,
due dal Ministro per i rapporti con le regioni,
e da sei membri designati dalla citata
Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i
rappresentanti delle regioni, uno tra i
rappresentanti delle province e due tra quelli
dei comuni. Per la partecipazione al Comitato
paritetico non sono previsti compensi o rimborsi
di spese. I risultati della misurazione di cui
al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai
Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione
normativa.»; |
1.2) è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
regioni, le province e i comuni adottano,
nell’ambito della propria competenza, sulla base
delle attività di misurazione, programmi di
interventi a carattere normativo, amministrativo
e organizzativo volti alla progressiva riduzione
degli oneri amministrativi. Per il coordinamento
delle metodologie della misurazione e della
riduzione degli oneri, è istituito presso la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un
Comitato paritetico formato da sei membri
designati, rispettivamente, due dal Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, due
dal Ministro per la semplificazione normativa,
due dal Ministro per i rapporti con le regioni e
per la coesione territoriale, e da sei
membri designati dalla citata Conferenza
unificata, rispettivamente, tre tra i
rappresentanti delle regioni, uno tra i
rappresentanti delle province e due tra quelli
dei comuni. Per la partecipazione al Comitato
paritetico non sono previsti compensi o rimborsi
di spese. I risultati della misurazione di cui
al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai
Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione
normativa.»; |
2) al
comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi
gravanti sulle imprese», sono inserite le
seguenti: «e sui cittadini». |
2) identico; |
|
f-bis)
dopo il comma 3 dell’articolo 38 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono inseriti i seguenti: |
|
«3-bis.
Per i comuni che, entro la data del 30 settembre
2011 prevista dall’articolo 12, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non
hanno provveduto ad accreditare lo sportello
unico per le attività produttive ovvero a
fornire alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per
territorio gli elementi necessari ai fini
dell’avvalimento della stessa, ai sensi
dell’articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto
invia entro trenta giorni una diffida e, sentita
la regione competente, nomina un commissario
ad acta, scelto in relazione alle specifiche
situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle
regioni o delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competenti per
territorio, al fine di adottare gli atti
necessari ad assicurare la messa a regime del
funzionamento degli sportelli unici. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa,
sentito il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, sono
individuate le eventuali misure che risultino
indispensabili per attuare, sul territorio
nazionale, lo sportello unico e per garantire,
nelle more della sua attuazione, la continuità
della funzione amministrativa, anche attraverso
parziali e limitate deroghe alla relativa
disciplina. |
|
3-ter.
In ogni caso, al fine di garantire lo
svolgimento delle funzioni affidate agli
sportelli unici per le attività produttive, i
comuni adottano le misure organizzative e
tecniche che risultino necessarie»; |
|
f-ter)
al fine di semplificare e di razionalizzare il
procedimento di applicazione delle sanzioni di
cui al comma 14 dell’articolo 83-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
al comma 15 del medesimo articolo 83-bis
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
e successive modificazioni, le parole:
«dall’autorità competente, individuata con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
secondo le modalità individuate con decreto
dello stesso Ministro»; |
|
f-quater)
all’articolo 2215-bis del codice civile
sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
1) i
commi terzo e quarto sono sostituiti dai
seguenti: |
|
«Gli
obblighi di numerazione progressiva e di
vidimazione previsti dalle disposizioni di legge
o di regolamento per la tenuta dei libri,
repertori e scritture sono assolti, in caso di
tenuta con strumenti informatici, mediante
apposizione, almeno una volta all’anno, della
marcatura temporale e della firma digitale
dell’imprenditore o di altro soggetto dal
medesimo delegato. |
|
Qualora per un anno non siano state eseguite
registrazioni, la firma digitale e la marcatura
temporale devono essere apposte all’atto di una
nuova registrazione e da tale apposizione
decorre il periodo annuale di cui al terzo
comma»; |
|
2) è
aggiunto, in fine, il seguente comma: |
|
«Per
i libri e per i registri la cui tenuta è
obbligatoria per disposizione di legge o di
regolamento di natura tributaria, il termine di
cui al terzo comma opera secondo le norme in
materia di conservazione digitale contenute
nelle medesime disposizioni»; |
|
f-quinquies)
al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo
l’articolo 43 è inserito il seguente: |
|
«Art.
43-bis. – (Certificazione e documentazione
d’impresa). – 1. Lo sportello unico per le
attività produttive: |
|
a)
trasmette alle altre amministrazioni pubbliche
coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i
documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati
soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, permesso o nulla osta
comunque denominati rilasciati dallo stesso
sportello unico per le attività produttive o
acquisiti da altre amministrazioni ovvero
comunicati dall’impresa o dalle agenzie per le
imprese, ivi comprese le certificazioni di
qualità o ambientali; |
|
b)
invia alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente
competente, ai fini del loro inserimento nel
Repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA) e al fine della raccolta e
conservazione in un fascicolo informatico per
ciascuna impresa, il duplicato informatico dei
documenti di cui alla lettera a). |
|
2.
Le comunicazioni tra lo sportello unico per le
attività produttive, le amministrazioni
pubbliche, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le imprese e le
agenzie per le imprese avvengono esclusivamente
in modalità telematica secondo le disposizioni
vigenti. |
|
3.
Le amministrazioni non possono richiedere ai
soggetti interessati la produzione dei documenti
da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a). |
|
4.
All’attuazione del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»; |
|
f-sexies)
nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, dopo l’articolo 9 è inserito
il seguente: |
|
«Art.
9-bis. – (Iscrizione all’albo provinciale
delle imprese artigiane mediante comunicazione
unica al registro delle imprese). – 1. Ai
fini dell’avvio dell’attività d’impresa in
conformità ai requisiti di qualifica artigiana,
disciplinati ai sensi delle disposizioni
vigenti, l’interessato presenta una
dichiarazione attestante il possesso di tali
requisiti mediante la comunicazione unica per la
nascita dell’impresa, di cui all’articolo 9,
secondo le regole tecniche individuate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009. |
|
2.
La dichiarazione di cui al comma 1 determina
l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese
artigiane, ove previsto e disciplinato dalla
legislazione regionale, con la decorrenza ivi
prevista, e l’annotazione nella sezione speciale
del registro delle imprese. Restano ferme le
altre disposizioni vigenti recanti obblighi di
iscrizione nel registro delle imprese. |
|
3.
Le regioni disciplinano le procedure per gli
accertamenti e i controlli e per gli eventuali
provvedimenti in caso di carenza dei requisiti
dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le
modalità per la comunicazione delle
cancellazioni e delle variazioni ai soggetti
interessati, assegnando termini congrui per la
presentazione di proprie deduzioni o per
conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai
fini della presentazione dei ricorsi ai sensi
delle disposizioni vigenti. |
|
4.
Qualora, a seguito di accertamento o verifica
ispettiva, emergano gli elementi per
l’iscrizione alla gestione di cui all’articolo 3
della legge 4 luglio 1959, n. 463, e
all’articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l’ente accertatore comunica all’ufficio del
registro delle imprese gli elementi per
l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese
artigiane. La comunicazione, ove previsto e
disciplinato dalla normativa regionale,
determina l’iscrizione all’albo provinciale
delle imprese artigiane con decorrenza
immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma
3 del presente articolo. I provvedimenti di
variazione o di cancellazione adottati, ai sensi
del citato comma 3, per mancanza dei requisiti
tecnico-professionali non pregiudicano l’obbligo
contributivo per il periodo di esercizio
effettivo dell’attività. |
|
5.
All’attuazione del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»; |
|
f-septies)
per semplificare le modalità di riconoscimento
delle organizzazioni di produttori e favorire
l’accesso delle imprese agricole ai mercati, i
consorzi agrari disciplinati dall’articolo 9
della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono
istituire al loro interno, previo adeguamento
degli statuti, per ciascun settore o prodotto
agricolo, una o più sezioni di attività, cui
aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli
iscritti nel registro delle imprese di cui
all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e successive modificazioni. Le predette
sezioni, con gestioni separate, possono ottenere
il riconoscimento come organizzazioni di
produttori ai sensi del decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli
e i controlli relativi si riferiscono
esclusivamente alla sezione e agli imprenditori
aderenti; |
|
f-octies)
al fine di garantire che un adeguato periodo
transitorio consenta la progressiva entrata in
operatività del Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 5, del decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30
maggio 2011, il relativo termine, da individuare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto, nei modi di cui all’articolo 28, comma
2, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52,
non può essere antecedente al 1º giugno 2012. |
|
2-bis.
Ai fini della semplificazione degli adempimenti
di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007,
n. 162, all’articolo 19, comma 6, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per gli atti
concernenti la nomina degli investigatori
incaricati non si esercita il controllo
preventivo di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera f-ter), della legge 14 gennaio
1994, n. 20». |
|
2-ter.
All’articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n.68, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo
restando l’obbligo del versamento del contributo
di cui al comma 3 al Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili, per le aziende che
occupano addetti impegnati in lavorazioni che
comportano il pagamento di un tasso di premio ai
fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la
procedura di esonero prevista dal presente
articolo è sostituita da un’autocertificazione
del datore di lavoro che attesta l’esclusione
dei lavoratori interessati dalla base di
computo». |
3. Nel
perseguimento dell’obiettivo di riduzione degli
oneri amministrativi definito in sede di Unione
europea, con le risorse disponibili a
legislazione vigente, le autorità amministrative
indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano,
nell’ambito dei propri ordinamenti, la
misurazione degli oneri amministrativi a carico
delle imprese con l’obiettivo di ridurre tali
oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le
misure legislative e regolamentari ritenute
idonee a realizzare tale riduzione. |
3. Identico. |
Articolo
7. |
Articolo
7. |
(Semplificazione fiscale) |
(Semplificazione fiscale) |
1. Per
ridurre il peso della burocrazia che grava sulle
imprese e più in generale sui contribuenti, alla
disciplina vigente sono apportate modificazioni
così articolate: |
1. Identico: |
a)
esclusi i casi straordinari di controlli per
salute, giustizia ed emergenza, il controllo
amministrativo in forma d’accesso da parte di
qualsiasi autorità competente deve essere
unificato, può essere operato al massimo con
cadenza semestrale, non può durare più di
quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione
di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti
pubblici, illecito disciplinare. Codificando la
prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di
propria competenza presso le imprese, opera, per
quanto possibile, in borghese; |
a) identica; |
b)
abolizione, per lavoratori dipendenti e
pensionati, dell’obbligo di comunicazione
annuale dei dati relativi a detrazioni per
familiari a carico. L’obbligo sussiste solo in
caso di variazione dei dati; |
b) identica; |
c)
abolizione di comunicazioni all’Agenzia delle
entrate in occasione di ristrutturazioni che
godono della detrazione del 36 per cento; |
c) identica; |
d)
i contribuenti in regime di contabilità
semplificata possono dedurre fiscalmente
l’intero costo, per singole spese non superiori
a 1.000 euro, nel periodo d’imposta in cui
ricevono la fattura; |
d) identica; |
e)
abolizione della comunicazione telematica da
parte dei contribuenti per acquisti d’importo
superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con
carte di credito, prepagate o bancomat; |
e) identica; |
f)
i contribuenti non devono fornire informazioni
che siano già in possesso del Fisco e degli enti
previdenziali ovvero che da questi possono
essere direttamente acquisite da altre
Amministrazioni; |
f) identica; |
g)
la richiesta per rimborso d’imposta fatta dal
contribuente in dichiarazione può essere mutata
in richiesta di compensazione entro 120 giorni
dalla presentazione della dichiarazione stessa; |
g) identica; |
h)
i versamenti e gli adempimenti, anche se solo
telematici, previsti da norme riguardanti
l’Amministrazione economico-finanziaria che
scadono il sabato o in un giorno festivo sono
sempre rinviati al primo giorno lavorativo
successivo; |
h) identica; |
i)
estensione del regime di contabilità
semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le
imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi
per le altre imprese; |
i) identica; |
l)
abolizione della compilazione della scheda
carburante in caso di pagamento con carte di
credito, di debito o prepagate; |
l) identica; |
m)
attenuazione del principio del «solve et
repete». In caso di richiesta di sospensione
giudiziale degli atti esecutivi, non si procede
all’esecuzione fino alla decisione del giudice e
comunque fino al centoventesimo giorno; |
m) identica; |
n)
per favorire la tutela dei propri diritti da
parte dei contribuenti, semplificazioni in tema
di riscossione di contributi previdenziali
risultanti da liquidazione, controllo e
accertamento delle dichiarazioni dei redditi; |
n) identica; |
o)
abolizione, per importi minori, della richiesta
per ottenere la rateizzazione dei debiti
tributari conseguenti al controllo delle
dichiarazioni e alla liquidazione di redditi
soggetti a tassazione separata, ed esclusione
della fideiussione per la prima rata; |
o) identica; |
p)
innalzamento a 10 mila euro della soglia di
valore dei beni d’impresa per i quali è
possibile ricorrere ad attestazione di
distruzione mediante di atto notorio; |
p)
innalzamento a 10 mila euro della soglia di
valore dei beni d’impresa per i quali è
possibile ricorrere ad attestazione di
distruzione mediante atto notorio; |
q)
innalzamento a 300 euro dell’importo per potere
riepilogare in un solo documento le fatture
ricevute nel mese; |
q) identica; |
r)
concentrazione in unica scadenza dei termini
entro i quali gli enti pubblici effettuano i
versamenti fiscali con il modello F24 EP; |
r) identica; |
s)
è del 10 per cento l’aliquota IVA dovuta per
singolo contratto di somministrazione di gas
naturale per la combustione a fini civili (fino
a 480 metri cubi di gas somministrato); |
s) identica; |
t)
nuova opportunità di rideterminazione del valore
di acquisto dei terreni edificabili e delle
partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati, attraverso il pagamento di
un’imposta sostitutiva. |
t) identica; |
|
t-bis)
riconoscimento del requisito di ruralità dei
fabbricati. |
2. In
funzione di quanto previsto al comma 1, sono in
particolare introdotte le seguenti
disposizioni: |
2. In
funzione di quanto previsto al comma 1, sono
introdotte le seguenti disposizioni: |
a)
al fine di ridurre al massimo la possibile
turbativa nell’esercizio delle attività delle
imprese di cui all’articolo 2 dell’allegato alla
Raccomandazione 2003/361/CE recante
«Raccomandazione della Commissione relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese», nonché di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni nell’attività di controllo nei
riguardi di tali imprese, assicurando altresì
una maggiore semplificazione dei relativi
procedimenti e la riduzione di sprechi
nell’attività amministrativa, gli accessi dovuti
a controlli di natura amministrativa disposti
nei confronti delle predette imprese devono
essere oggetto di programmazione da parte degli
enti competenti e di coordinamento tra i vari
soggetti interessati. Conseguentemente: |
a)
al fine di ridurre al massimo la possibile
turbativa nell’esercizio delle attività delle
imprese di cui all’articolo 2 dell’allegato alla
Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, recante
«Raccomandazione della Commissione relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese», nonché di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni nell’attività di controllo nei
riguardi di tali imprese, assicurando altresì
una maggiore semplificazione dei relativi
procedimenti e la riduzione di sprechi
nell’attività amministrativa, gli accessi dovuti
a controlli di natura amministrativa disposti
nei confronti delle predette imprese devono
essere oggetto di programmazione da parte degli
enti competenti e di coordinamento tra i vari
soggetti interessati. Conseguentemente: |
1) a
livello statale, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sono
disciplinati modalità e termini idonei a
garantire una concreta programmazione dei
controlli in materia fiscale e contributiva,
nonché il più efficace coordinamento dei
conseguenti accessi presso i locali delle
predette imprese da parte delle Agenzie fiscali,
della Guardia di Finanza, dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e dell’INPS e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali –
Direzione generale per l’attività ispettiva,
dando, a tal fine, il massimo impulso allo
scambio telematico di dati e informazioni fra le
citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto
è altresì assicurato che, a fini di
coordinamento, ciascuna delle predette
Amministrazioni informa preventivamente le altre
dell’inizio di ispezioni e verifiche, fornendo
al termine delle stesse eventuali elementi
acquisiti utili ai fini delle attività di
controllo di rispettiva competenza. Inoltre,
secondo una prassi già consolidata, gli
appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza
eseguono gli accessi in borghese; |
1) a
livello statale, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono
disciplinati modalità e termini idonei a
garantire una concreta programmazione dei
controlli in materia fiscale e contributiva,
nonché il più efficace coordinamento dei
conseguenti accessi presso i locali delle
predette imprese da parte delle Agenzie fiscali,
della Guardia di Finanza, dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e dell’INPS e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali –
Direzione generale per l’attività ispettiva,
dando, a tal fine, il massimo impulso allo
scambio telematico di dati e informazioni fra le
citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto
è altresì assicurato che, a fini di
coordinamento, ciascuna delle predette
Amministrazioni informa preventivamente le altre
dell’inizio di ispezioni e verifiche, fornendo
al termine delle stesse eventuali elementi
acquisiti utili ai fini delle attività di
controllo di rispettiva competenza. Gli
appartenenti al Corpo della Guardia di finanza,
per quanto possibile, eseguono gli accessi
in borghese; |
2) a
livello substatale, gli accessi presso i locali
delle imprese disposti dalle amministrazioni
locali inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di
Polizia locali comunque denominate e le aziende
ed agenzie regionali e locali comunque
denominate, devono essere oggetto di
programmazione periodica. Il coordinamento degli
accessi è affidato, ove istituito, allo
Sportello unico per le attività produttive
(SUAP) di cui all’articolo 38, comma 3, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, ovvero alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio. |
2) a
livello substatale, gli accessi presso i locali
delle imprese disposti dalle amministrazioni
locali inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di
Polizia locali comunque denominate e le aziende
ed agenzie regionali e locali comunque
denominate, devono essere oggetto di
programmazione periodica. Il coordinamento degli
accessi è affidato al comune, che può
avvalersi delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio. Le amministrazioni
interessate provvedono all’attuazione delle
disposizioni di cui al presente numero
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente. |
3) gli
accessi sono svolti nell’osservanza del
principio della contestualità e della non
ripetizione per periodi di tempo inferiori al
semestre; |
3) identico; |
4) gli
atti e i provvedimenti, anche sanzionatori,
adottati in violazione delle disposizioni di cui
ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti
pubblici che li hanno adottati, illecito
disciplinare; |
4)
identico; |
5) le
disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si
applicano ai controlli ed agli accessi in
materia di repressione dei reati e di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al decreto legislativo 9 ottobre
2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla
tutela dell’igiene pubblica, della pubblica
incolumità, dell’ordine e della sicurezza
pubblica. Non si applicano altresì ai controlli
decisi con provvedimento adeguatamente motivato
per ragioni di necessità ed urgenza; |
5) le
disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si
applicano ai controlli ed agli accessi in
materia di repressione dei reati e di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla
tutela dell’igiene pubblica, della pubblica
incolumità, dell’ordine e della sicurezza
pubblica. Non si applicano altresì ai controlli
decisi con provvedimento adeguatamente motivato
per ragioni di necessità ed urgenza; |
b)
le disposizioni di cui alla lettera a)
costituiscono attuazione dei princìpi di cui
all’articolo 117, comma 2, lettera e), m), p), r)
della Costituzione nonché dei princìpi di cui
alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e
della normativa comunitaria in materia di
microimprese, piccole e medie imprese. Le
Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria
legislazione alle disposizioni di cui ai commi
precedenti, secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione; |
b)
le disposizioni di cui alla lettera a)
costituiscono attuazione dei princìpi di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettere
e), m), p) e
r), della Costituzione nonché dei
princìpi di cui alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12
dicembre 2006 e della normativa comunitaria in
materia di microimprese, piccole e medie
imprese. Le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano adeguano
la propria legislazione alle disposizioni di
cui alla lettera a) , secondo i
rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione; |
c)
dopo il secondo periodo del comma 5
dell’articolo 12 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, recante disposizioni in materia di
Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto
il seguente: «Il periodo di permanenza presso la
sede del contribuente di cui al primo periodo,
così come l’eventuale proroga ivi prevista, non
può essere superiore a quindici giorni in tutti
i casi in cui la verifica sia svolta presso la
sede di imprese in contabilità semplificata e
lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini
del computo dei giorni lavorativi, devono essere
considerati i giorni di effettiva presenza degli
operatori civili o militari dell’Amministrazione
finanziaria presso la sede del contribuente.»; |
c)
dopo il secondo periodo del comma 5
dell’articolo 12 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, recante disposizioni in materia di
Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto
il seguente: «Il periodo di permanenza presso la
sede del contribuente di cui al primo periodo,
così come l’eventuale proroga ivi prevista, non
può essere superiore a quindici giorni lavorativi
contenuti nell’arco di non più di un trimestre,
in tutti i casi in cui la verifica sia svolta
presso la sede di imprese in contabilità
semplificata e lavoratori autonomi. In
entrambi i casi, ai fini del computo dei
giorni lavorativi, devono essere considerati i
giorni di effettiva presenza degli operatori
civili o militari dell’Amministrazione
finanziaria presso la sede del contribuente.»; |
d)
le disposizioni di cui all’articolo 12 del
legge del 27 luglio 2000 n. 212,
concernente disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente, si applicano anche
nelle ipotesi di attività ispettive o di
controllo effettuate dagli enti di previdenza e
assistenza obbligatoria; |
d)
le disposizioni di cui all’articolo 12 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente
disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente, si applicano anche nelle
ipotesi di attività ispettive o di controllo
effettuate dagli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria; |
e)
all’articolo 23, comma 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
e)
identico: |
1) al
secondo periodo: |
1) identico; |
1.1) le
parole «agli articoli 12 e 13» sono sostituite
dalle seguenti: all’articolo 12»; |
|
1.2) la
parola «annualmente» è soppressa; |
|
2) è
aggiunto, infine, il seguente periodo: «La
dichiarazione ha effetto anche per i periodi di
imposta successivi.»; |
2) è
aggiunto, infine, il seguente periodo: «La
dichiarazione ha effetto anche per i periodi di
imposta successivi. L’omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni»; |
f)
l’omissione della comunicazione relativa alle
variazioni di cui al comma 1 comporta
l’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 11 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471; |
soppressa |
g)
i decreti del Ministero dell’economia e delle
finanze nonché i provvedimenti, comunque
denominati, degli organi di vertice delle
relative articolazioni, delle agenzie fiscali,
degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria, sono adottati escludendo la
duplicazione delle informazioni già disponibili
ai rispettivi sistemi informativi, salvo le
informazioni strettamente indispensabili per il
corretto adempimento e per il pagamento delle
somme, dei tributi e contributi dovuti; |
g)
identica; |
h)
le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e
assistenza obbligatoria e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali possono
stipulare, nei limiti delle risorse disponibili
in base alla legislazione vigente, apposite
convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti
pubblici economici e le Autorità amministrative
indipendenti per acquisire, in via telematica, i
dati e le informazioni personali, anche in forma
disaggregata, che le stesse detengono per
obblighi istituzionali al fine di ridurre gli
adempimenti dei cittadini e delle imprese e
rafforzare il contrasto alle evasioni e alle
frodi fiscali, contributive nonché per accertare
il diritto e la misura delle prestazioni
previdenziali, assistenziali e di sostegno al
reddito. Con la convenzione sono indicati i
motivi che rendono necessari i dati e le
informazioni medesime. La mancata fornitura dei
dati di cui al presente comma costituisce evento
valutabile ai fini della responsabilità
disciplinare e, ove ricorra, della
responsabilità contabile; |
h)
le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e
assistenza obbligatoria e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali possono
stipulare, nei limiti delle risorse disponibili
in base alla legislazione vigente, apposite
convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti
pubblici economici e le Autorità amministrative
indipendenti per acquisire, in via telematica, i
dati e le informazioni personali, anche in forma
disaggregata, che gli stessi detengono
per obblighi istituzionali al fine di ridurre
gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e
rafforzare il contrasto alle evasioni e alle
frodi fiscali, contributive nonché per accertare
il diritto e la misura delle prestazioni
previdenziali, assistenziali e di sostegno al
reddito. Con la convenzione sono indicati i
motivi che rendono necessari i dati e le
informazioni medesime. La mancata fornitura dei
dati di cui alla presente lettera
costituisce evento valutabile ai fini della
responsabilità disciplinare e, ove ricorra,
della responsabilità contabile; |
i)
nell’articolo 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, dopo il comma 8-bis è aggiunto il
seguente: «8-ter. Le dichiarazioni dei
redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive possono essere integrate dai
contribuenti per modificare la originaria
richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta
esclusivamente per la scelta della
compensazione, sempreché il rimborso stesso non
sia stato già erogato anche in parte, mediante
dichiarazione da presentare entro 120 giorni
dalla scadenza del termine ordinario di
presentazione, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a
quelli approvati per il periodo d’imposta cui si
riferisce la dichiarazione.»; |
i)
all’articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis
è aggiunto il seguente: «8-ter. Le
dichiarazioni dei redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive possono
essere integrate dai contribuenti per modificare
la originaria richiesta di rimborso
dell’eccedenza d’imposta esclusiva-mente per la
scelta della compensazione, sempreché il
rimborso stesso non sia stato già erogato anche
in parte, mediante dichiarazione da presentare
entro 120 giorni dalla scadenza del termine
ordinario di presentazione, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il
periodo d’imposta cui si riferisce la
dichiarazione.»; |
l)
gli adempimenti ed i versamenti previsti da
disposizioni relative a materie amministrate da
articolazioni del Ministero dell’economia e
delle finanze, comprese le Agenzie fiscali,
ancorché previsti in via esclusivamente
telematica, ovvero che devono essere effettuati
nei confronti delle medesime articolazioni o
presso i relativi uffici, i cui termini scadono
di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al
primo giorno lavorativo successivo; |
l)
identica; |
m)
all’articolo 18, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, le parole
«lire 600 milioni» e «lire un miliardo» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«400.000 euro» e «700.000 euro»; |
m)
all’articolo 18, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, le parole
«lire seicento milioni» e «lire un
miliardo» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»; |
n)
al fine di semplificare le procedure di
riscossione delle somme dovute in base agli
avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle
entrate, contenenti l’intimazione ad adempiere
all’obbligo di pagamento degli importi negli
stessi indicati, nonché di razionalizzare gli
oneri a carico dei contribuenti destinatari dei
predetti atti, all’articolo 29 del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
n)
identico: |
1) al
comma 1, primo periodo, la parola «notificati» è
sostituita dalla seguente: «emessi»; |
1) al
comma 1, alinea, la parola «notificati» è
sostituita dalla seguente: «emessi»; |
2) al
comma 1, lettera a): |
2) identico: |
2.1)
dopo le parole «delle imposte sui redditi»,
ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «,
dell’imposta sulle attività produttive»; |
2.1)
dopo le parole «delle imposte sui redditi»,
ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «,
dell’imposta regionale sulle attività
produttive»; |
2.2) nel
secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» è
eliminata la seguente: «, anche»; |
2.2) nel
secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» è soppressa
la seguente: «, anche»; |
2.3) nel
terzo periodo, dopo le parole «entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata;» sono
aggiunte le seguenti: «la sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
non si applica nei casi di omesso, carente o
tardivo versamento delle somme dovute, nei
termini di cui ai periodi precedenti, sulla base
degli atti ivi indicati»; |
2.3) identico; |
3) al
comma 1, dopo la lettera b), è
aggiunta la seguente: «b-bis). In caso
di richiesta, da parte del contribuente, della
sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato
ai sensi dell’articolo 47 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,l’esecuzione
forzata di cui alla lettera b) è
sospesa fino alla data di emanazione del
provvedimento che decide sull’istanza di
sospensione e, in ogni caso, per un periodo non
superiore a centoventi giorni dalla data di
notifica dell’istanza stessa. La sospensione di
cui al periodo precedente non si applica con
riguardo alle azioni cautelari e conservative,
nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme
ordinarie a tutela del creditore.»; |
3) al
comma 1, lettera b), è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:«L’esecuzione
forzata è sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall’affidamento in carico
agli agenti della riscossione degli atti di cui
alla lettera a); tale sospensione non
si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonché ad ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela
del creditore»; |
|
3-bis)
al comma 1, lettera c), è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Nell’ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della
riscossione, successivamente all’affidamento in
carico degli atti di cui alla lettera a),
vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare
la riscossione, non opera la sospensione di cui
alla lettera b)»; |
4) al
comma 1, lettera e), dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: «ai fini
dell’espropriazione forzata l’esibizione
dell’estratto dell’atto di cui alla lettera a),
come trasmesso all’agente della riscossione con
le modalità determinate con il provvedimento di
cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti
gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in
tutti i casi in cui l’agente della riscossione
ne attesti la provenienza.»; |
4) al
comma 1, lettera e), dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini
dell’espropriazione forzata l’esibizione
dell’estratto dell’atto di cui alla lettera a),
come trasmesso all’agente della riscossione con
le modalità determinate con il provvedimento di
cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti
gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in
tutti i casi in cui l’agente della riscossione
ne attesti la provenienza.»; |
o)
All’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente: |
o)
identica; |
«1-bis.
Al fine di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, l’obbligo di comunicazione delle
operazioni di cui al comma 1, effettuate nei
confronti di contribuenti non soggetti passivi
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, è
escluso qualora il pagamento dei corrispettivi
avvenga mediante carte di credito, di debito o
prepagate emesse da operatori finanziari
soggetti all’obbligo di comunicazione previsto
dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605.»; |
|
p)
all’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 – recante il
regolamento per la semplificazione delle
annotazioni da apporre sulla documentazione
relativa agli acquisti di carburanti per
autotrazione – dopo il comma 3 è inserito il
seguente: |
p)
identico: |
«4.
In deroga a quanto stabilito al comma 1, i
soggetti all’imposta sul valore aggiunto che
effettuano gli acquisti di carburante
esclusivamente mediante carte di credito, carte
di debito o carte prepagate emesse da operatori
finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione
previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di
tenuta della scheda carburante previsto dal
presente regolamento».; |
«3-bis. Identico»; |
q)
la lettera a), del comma 1, dell’articolo
1 del decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18
febbraio 1998, n. 41, è sostituita dalla
seguente: |
q)
identica; |
«a)
indicare nella dichiarazione dei redditi i dati
catastali identificativi dell’immobile e se i
lavori sono effettuati dal detentore, gli
estremi di registrazione dell’atto che ne
costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai
fini del controllo della detrazione e a
conservare ed esibire a richiesta degli uffici i
documenti che saranno indicati in apposito
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate.»; |
|
r)
l’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, è abrogato; |
r)
identica; |
s)
all’articolo 66 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nel comma 3, in fine è aggiunto il
seguente paragrafo: «I costi, concernenti
contratti a corrispettivi periodici, relativi a
spese di competenza di due periodi d’imposta, in
deroga all’articolo 109, comma 2, lettera b),
sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato
ricevuto il documento probatorio. Tale
disposizione si applica solo nel caso in cui
l’importo del costo indicato dal documento di
spesa non sia di importo superiore a euro
1000.»; |
s)
all’articolo 66 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nel comma 3, in fine sono aggiunti i
seguenti periodi: «I costi, concernenti
contratti a corrispettivi periodici, relativi a
spese di competenza di due periodi d’imposta, in
deroga all’articolo 109, comma 2, lettera b),
sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato
ricevuto il documento probatorio. Tale
disposizione si applica solo nel caso in cui
l’importo del costo indicato dal documento di
spesa non sia superiore a euro 1.000.»; |
t)
al fine di semplificare ed uniformare le
procedure di iscrizione a ruolo delle somme a
qualunque titolo dovute all’Istituto nazionale
della Previdenza sociale, compresi i contributi
ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui
al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
assicurando in tal modo l’unitarietà nella
gestione operativa della riscossione coattiva di
tutte le somme dovute all’Istituto, sono
introdotte le seguenti disposizioni: |
t)
identico: |
1)
l’articolo 32-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, è abrogato; |
1) identico; |
2) le
disposizioni di cui all’articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, relative al recupero, tramite avviso di
addebito con valore di titolo esecutivo emesso
dagli uffici dell’INPS, delle somme a qualunque
titolo dovute all’Istituto, si riferiscono anche
ai contributi e premi previdenziali ed
assistenziali risultanti da liquidazione,
controllo e accertamento effettuati dall’Agenzia
delle entrate in base alle dichiarazioni dei
redditi, fatto salvo quanto disposto dal
successivo numero 3); |
2) le
disposizioni di cui all’articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, relative al recupero, tramite avviso di
addebito con valore di titolo esecutivo emesso
dagli uffici dell’INPS, delle somme a qualunque
titolo dovute all’Istituto, si riferiscono anche
ai contributi e premi previdenziali ed
assistenziali risultanti da liquidazione,
controllo e accertamento effettuati dall’Agenzia
delle entrate in base alle dichiarazioni dei
redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero
3) della presente lettera; |
3) resta
ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate
relativamente all’iscrizione a ruolo dei
contributi e dei premi previdenziali ed
assistenziali di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, nonché di interessi e di
sanzioni per ritardato o omesso versamento che
risultano dovuti: |
3) identico; |
3.1) per
gli anni d’imposta 2007 e 2008 in base agli
esiti dei controlli automatici e formali di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462; |
|
3.2) per
gli anni d’imposta 2006 e successivi in base
agli accertamenti notificati entro il 31
dicembre 2009; |
|
u)
all’articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono
apportate le seguenti modificazioni: |
u)
identico: |
1) al
comma 1: |
1) identico; |
1.1) al
primo periodo, le parole «se superiori a duemila
euro,» sono soppresse; |
|
1.2) al
secondo periodo: |
|
1.2.1)
le parole «Se le somme dovute sono superiori»
sono sostituite dalle seguenti: «Se l’importo
complessivo delle rate successive alla prima è
superiore»; |
|
1.2.2)
dopo le parole «comprese quelle a titolo di
sanzione in misura piena,» sono inserite le
seguenti: «dedotto l’importo della prima rata,»; |
|
1.3) al
terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a
titolo di sanzione in misura piena» sono
inserite le seguenti: «, dedotto l’importo della
prima rata»; |
|
2) il
comma 2 è abrogato; |
2) identico; |
3) al
comma 6: |
3) identico; |
3.1) al
primo periodo, le parole «, superiori a
cinquecento euro,» sono soppresse; |
|
3.2) il
secondo periodo è soppresso; |
|
|
3-bis)
dopo il comma 6 è inserito il seguente: |
|
«6-bis.
Le rate previste dal presente articolo possono
essere anche di importo decrescente, fermo
restando il numero massimo stabilito»; |
|
u-bis)
all’articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente: |
|
«2-bis.
L’agente della riscossione è tenuto a notificare
al proprietario dell’immobile una comunicazione
preventiva contenente l’avviso che, in mancanza
del pagamento delle somme dovute entro il
termine di trenta giorni, sarà iscritta
l’ipoteca di cui al comma 1»; |
v)
dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis.
Le rate previste dal presente articolo possono
essere anche di importo decrescente, fermo
restando il numero massimo previsto.»; |
soppressa |
z)
all’articolo 2, comma 4, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 441, le parole «lire dieci
milioni» sono sostituite con le seguenti «euro
10.000»; |
z)
identica; |
aa)
all’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, sono
apportate le seguenti modifiche: |
aa)
identico: |
1) al
comma 1 le parole «lire trecentomila» sono
sostituite dalla seguenti: «euro 300,00; |
1) al
comma 1 le parole «lire trecentomila» sono
sostituite dalla seguenti: «euro 300; |
2) al
comma 6 le parole «lire trecentomila» sono
sostituite dalla seguenti: «euro 300,00»
e le parole «al comma 5» sono sostituitedalle
seguenti: «all’articolo 25, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633»; |
2) al
comma 6 le parole «lire trecentomila» sono
sostituite dalla seguenti: «euro 300» e le
parole «al comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «all’articolo 25, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633»; |
3) dopo
il comma 6, è aggiunto il seguente comma «6-bis.
Per le fatture emesse a norma del secondo comma
dell’articolo 17 si applicano le disposizioni
dei commi 1 e 6.»; |
3) dopo
il comma 6, è aggiunto il seguente comma «6-bis.
Per le fatture emesse a norma del secondo comma
dell’articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, si applicano le
disposizioni dei commi 1 e 6 del presente
articolo.»; |
bb)
all’articolo 32-ter del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, sono apportate le seguenti modifiche: |
bb)
identica; |
1) dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis.
Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il
giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine
scade di sabato o di giorno festivo il
versamento è tempestivo se effettuato il primo
giorno lavorativo successivo. Rimangono
invariati i termini di scadenza delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto in base
alle dichiarazioni annuali, nonché il termine
previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge
29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento
dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo
di acconto del versamento relativo al mese di
dicembre». Le disposizioni introdotte dal
presente numero si applicano a partire dal 1º
luglio 2011; |
|
2) al
comma 3 le parole: «Ai versamenti eseguiti nel
corso dell’anno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «Ai versamenti relativi ai periodi
d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni
2008, 2009 e 2010, da eseguire»; sono altresì
soppresse le parole: «previste dall’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e successive modificazioni,»; |
|
cc)
le disposizioni in materia di aliquote di accisa
e di imposta sul valore aggiunto sul gas
naturale per combustione per usi civili, di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 26, trovano applicazione con
riferimento ad ogni singolo contratto di
somministrazione di gas naturale per combustione
per usi civili, indipendentemente dal numero di
unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia
con riguardo alla misura delle aliquote di
accisa di cui all’allegato I del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia con
riguardo al limite di 480 metri cubi annui di
cui al n. 127-bis) della tabella A, parte
III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633; |
cc)
identica; |
|
cc-bis)
per garantire il pieno rispetto dei princìpi del
diritto dell’Unione europea in materia di
imposta sul valore aggiunto sui tabacchi
lavorati, all’articolo 39-sexies, comma
1, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Per le cessioni e per le
importazioni di tabacchi lavorati effettuate
prima dell’immissione al consumo, l’imposta è
applicata in base al regime ordinario previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. Resta ferma
l’applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti,
del regime di cui all’articolo 50 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni». Le disposizioni di cui alla
presente lettera si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto; |
|
cc-ter)
all’articolo 50-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: |
|
1) al
comma 1: |
|
1.1)
alla lettera a), dopo le parole:
«depositi fiscali» sono inserite le seguenti:
«di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e),
del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni»; |
|
1.2)
alla lettera b), dopo le parole:
«depositi doganali» sono inserite le seguenti:
«di cui all’articolo 525, secondo paragrafo, del
regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione,
del 2 luglio 1993, e successive modificazioni»; |
|
2) al
comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei
beni dal deposito» sono inserite le seguenti: «,
ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al
comma 6, ultimo periodo,»; |
|
3) al
comma 4, lettera b), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «previa prestazione di
idonea garanzia commisurata all’imposta. La
prestazione della garanzia non è dovuta per i
soggetti certificati ai sensi dell’articolo 14-bis
del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive
modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi
dell’articolo 90 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43»; |
|
4) al
comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fino all’integrazione delle pertinenti
informazioni residenti nelle banche dati delle
Agenzie fiscali, il soggetto che procede
all’estrazione comunica, altresì, al gestore del
deposito IVA i dati relativi alla liquidazione
dell’imposta di cui al presente comma, anche ai
fini dello svincolo della garanzia, di cui al
comma 4, lettera b); le modalità di
integrazione telematica sono stabilite con
determinazione del direttore dell’Agenzia delle
dogane, di concerto con il direttore
dell’Agenzia delle entrate»; |
dd)
al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: |
dd)
identica; |
1) al
primo periodo, le parole «1º gennaio 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2011»; |
|
2) al
secondo periodo., le parole «31 ottobre 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2012»; |
|
3) al
terzo periodo, le parole «31 ottobre 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012»; |
|
|
dd-bis)
tra i soggetti che possono avvalersi della
rideterminazione dei valori di terreni e
partecipazioni nei termini e con le modalità
stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera
dd) sono incluse le società di capitali i
cui beni, per il periodo di applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, siano stati oggetto di misure
cautelari e che all’esito del giudizio ne
abbiano riacquistato la piena titolarità; |
ee)
i soggetti che si avvalgono della
rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazione non negoziate nei mercati
regolamentati, ovvero, dei valori di
acquisto dei terreni edificabili e con
destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e
7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora
abbiano già effettuato una precedente
rideterminazione del valore dei medesimi beni,
possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta
per la nuova rivalutazione l’importo relativo
all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del
controllo della legittimità della detrazione,
con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate di approvazione del modello di
dichiarazione dei redditi, sono individuati i
dati da indicare nella dichiarazione stessa. |
ee)
i soggetti che si avvalgono della
rideterminazione dei valori di acquisto dipartecipazioni
non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero
dei valori di acquisto dei terreni edificabili e
con destinazione agricola, di cui agli articoli
5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
qualora abbiano già effettuato una precedente
rideterminazione del valore dei medesimi beni,
possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta
per la nuova rivalutazione l’importo relativo
all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del
controllo della legittimità della detrazione,
con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate di approvazione del modello di
dichiarazione dei redditi, sono individuati i
dati da indicare nella dichiarazione stessa. |
ff)
i soggetti che non effettuano la detrazione di
cui alla lettera ee) possono chiedere il
rimborso della imposta sostitutiva già pagata,
ai sensi dell’articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e il termine di decadenza per la
richiesta di rimborso decorre dalla data del
versamento dell’intera imposta o della prima
rata relativa all’ultima rideterminazione
effettuata. L’importo del rimborso non può
essere comunque superiore all’importo dovuto in
base all’ultima rideterminazione del valore
effettuata; |
ff)
identica; |
gg)
le disposizioni di cui alla lettera ff)
si applicano anche ai versamenti effettuati
entro la data di entrata in vigore del presente
decreto; nei casi in cui a tale data il termine
di decadenza per la richiesta di rimborso
risulta essere scaduto, la stessa può essere
effettuata entro il termine di dodici mesi a
decorre dalla medesima data. |
gg)
le disposizioni di cui alla lettera ff)
si applicano anche ai versamenti effettuati
entro la data di entrata in vigore del presente
decreto; nei casi in cui a tale data il termine
di decadenza per la richiesta di rimborso
risulta essere scaduto, la stessa può essere
effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere
dalla medesima data; |
|
gg-bis)
all’articolo 1, comma 299, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: «, succedute
alle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza» sono soppresse; |
|
gg-ter)
a decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga alle
vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa,
nonché le società per azioni dalla stessa
partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le
attività di accertamento, liquidazione e
riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e
delle società da essi partecipate; |
|
gg-quater)
a decorrere dalla data di cui alla lettera
gg-ter), i comuni effettuano la riscossione
spontanea delle loro entrate tributarie e
patrimoniali. I comuni effettuano altresì la
riscossione coattiva delle predette entrate: |
|
1)
sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché
secondo le disposizioni del titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili,
comunque nel rispetto dei limiti di importo e
delle condizioni stabilite per gli agenti della
riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e
di espropriazione forzata immobiliare,
esclusivamente se gli stessi procedono in
gestione diretta ovvero mediante società a
capitale interamente pubblico ai sensi
dell’articolo 52, comma 5, lettera b),
numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446; |
|
2)
esclusivamente secondo le disposizioni del testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione
della riscossione di cui all’articolo 52, comma
5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
successive modificazioni; |
|
gg-quinquies)
in tutti i casi di riscossione coattiva di
debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, intrapresa successivamente alla
data di entrata in vigore della presente
disposizione, le azioni cautelari ed esecutive
sono precedute dall’invio, mediante posta
ordinaria, di due solleciti di pagamento, il
secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla
spedizione del primo; |
|
gg-sexies)
ai fini di cui alla lettera gg-quater),
numero 1), il sindaco o il legale rappresentante
della società nomina uno o più funzionari
responsabili della riscossione, i quali
esercitano le funzioni demandate agli ufficiali
della riscossione nonché quelle già attribuite
al segretario comunale dall’articolo 11 del
testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639. I funzionari responsabili sono
nominati fra persone la cui idoneità allo
svolgimento delle predette funzioni è accertata
ai sensi dell’articolo 42 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive
modificazioni; |
|
gg-septies)
in conseguenza delle disposizioni di cui alle
lettere da gg-ter) agg-sexies): |
|
1)
all’articolo 4 del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies,
2-septiese 2-octies sono abrogati; |
|
2)
all’articolo 1, comma 225, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole da: «degli enti
locali» fino a: «dati e» sono sostituite dalle
seguenti: «tributarie o patrimoniali delle
regioni, delle province e dei comuni se
effettuata in forma diretta o mediante le
società di cui all’articolo 52, comma 5, lettera
b), numero 3), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, è consentito di accedere
ai dati e alle»; |
|
3) il
comma 2 dell’articolo 36 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, è abrogato; |
|
4) il
comma 28-sexies dell’articolo 83 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, è abrogato; |
|
gg-octies)
in caso di cancellazione del fermo
amministrativo iscritto sui beni mobili
registrati ai sensi dell’articolo 86 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, il
debitore non è tenuto al pagamento di spese né
all’agente della riscossione né al pubblico
registro automobilistico gestito dall’Automobile
Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri
pubblici registri; |
|
gg-novies)
all’articolo 47 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è
inserito il seguente: |
|
«5-bis.
L’istanza di sospensione è decisa entro
centottanta giorni dalla data di presentazione
della stessa»; |
|
gg-decies)
a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,
l’agente della riscossione non può iscrivere
l’ipoteca di cui all’articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, come modificato, da ultimo, dalla
lettera u-bis) del presente comma, se
l’importo complessivo del credito per cui lo
stesso procede è inferiore complessivamente a: |
|
1)
ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a
ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia
ancora contestabile in tale sede e il debitore
sia proprietario dell’unità immobiliare dallo
stesso adibita a propria abitazione principale,
ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni; |
|
2)
ottomila euro, negli altri casi; |
|
gg-undecies)
all’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
|
1) il
comma 1 è sostituito dal seguente: |
|
«1.
Il concessionario può procedere
all’espropriazione immobiliare se l’importo
complessivo del credito per cui si procede
supera complessivamente: |
|
a)
ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a
ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia
ancora contestabile in tale sede e il debitore
sia proprietario dell’unità immobiliare dallo
stesso adibita a propria abitazione principale,
ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917; |
|
b)
ottomila euro, negli altri casi»; |
|
2) al
comma 2, le parole: «all’importo indicato» sono
sostituite dalle seguenti: «agli importi
indicati». |
|
2-bis.
Ai fini del riconoscimento della ruralità degli
immobili ai sensi dell’articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, i soggetti interessati possono
presentare all’Agenzia del territorio una
domanda di variazione della categoria catastale
per l’attribuzione all’immobile della categoria
A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o
della categoria D/10 per gli immobili rurali ad
uso strumentale. Alla domanda, da presentare
entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata
un’autocertificazione ai sensi del testo unico
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale
il richiedente dichiara che l’immobile possiede,
in via continuativa a decorrere dal quinto anno
antecedente a quello di presentazione della
domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile
necessari ai sensi del citato articolo 9 del
decreto-legge n.557 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.133 del 1994, e
successive modificazioni. |
|
2-ter.
Entro il 20 novembre 2011, l’Agenzia del
territorio, previa verifica dell’esistenza dei
requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, convalida la certificazione di
cui al comma 2-bis del presente articolo
e riconosce l’attribuzione della categoria
catastale richiesta. Qualora entro il termine di
cui al periodo precedente l’amministrazione
finanziaria non si sia pronunciata, il
contribuente può assumere, in via provvisoria
per ulteriori dodici mesi, l’avvenuta
attribuzione della categoria catastale
richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata
dall’amministrazione finanziaria entro il 20
novembre 2012, con provvedimento motivato, il
richiedente è tenuto al pagamento delle imposte
non versate, degli interessi e delle sanzioni
determinate in misura raddoppiata rispetto a
quelle previste dalla normativa vigente. |
|
2-quater.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite le modalità applicative e
la documentazione necessaria ai fini della
presentazione della certificazione di cui al
comma 2-bis nonché ai fini della
convalida della certificazione medesima, anche
sulla base della documentazione acquisita, in
sede di accertamento, da parte dell’Agenzia del
territorio e dell’amministrazione comunale. |
|
2-quinquies.
All’articolo 15, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, le parole:
«la metà» sono sostituite dalle seguenti: «un
terzo». |
|
2-sexies.
All’articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, dopo la
parola: «ruolo» sono inserite le seguenti: «,
esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli
interessi,». |
|
2-septies.
La disposizione dell’articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, come da ultimo
modificato dal comma 2-sexies del
presente articolo, si applica ai ruoli
consegnati a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto. |
|
2-octies.
All’articolo 1, comma 150, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «tre punti
percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «un
punto percentuale». |
|
2-novies.
All’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, le parole: «La Direzione
regionale dell’Agenzia delle dogane» sono
sostituite dalle seguenti: «L’Ufficio delle
dogane». |
Articolo
8. |
Articolo
8. |
(Impresa e Credito) |
(Impresa e Credito) |
1. Per
agevolare il reinserimento nel lavoro delle
donne prive di un regolare impiego, al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modifiche: |
1. Identico: |
a)
all’articolo 54, comma 1, lettera e),
dopo le parole «qualsiasi età» sono aggiunte le
seguenti: «prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi»; |
a)
identica; |
b)
all’articolo 59, comma 3, le parole
«n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee il 13 dicembre 2002» sono
sostituite dalle seguenti: «n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee il 9 agosto 2008». |
b)
all’articolo 59, comma 3, le parole
«n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee il 13 dicembre 2002» sono
sostituite dalle seguenti: «n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008». |
2. Per
ampliare il campo di applicazione dei soggetti
beneficiari del regime di attrazione europea, al
comma 1 dell’articolo 41 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, dopo le parole «che
intraprendono in Italia nuove attività
economiche» sono inserite le parole «, comprese
quelle di direzione e coordinamento,». |
2. Per
ampliare il campo di applicazione dei soggetti
beneficiari del regime di attrazione europea, al
comma 1 dell’articolo 41 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, dopo le parole «che
intraprendono in Italia nuove attività
economiche» sono inserite le parole «, comprese
quelle di direzione e coordinamento,» ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
normativa dello Stato membro prescelta
dall’interpellante che trova applicazione è
quella vigente nel primo giorno del periodo di
imposta nel corso del quale è presentata
l’istanza di interpello». |
3. Per
accelerare la chiusura delle procedure di
amministrazione straordinaria che si protraggono
da molti anni si dispone quanto segue: |
3. Identico: |
a)
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, i commissari liquidatori
nominati a norma dell’articolo 1, comma 498,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle
procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, per le quali non
risultino avviate le operazioni di chiusura,
provvedono a pubblicare un invito per la ricerca
di terzi assuntori di concordati da proporre ai
creditori, a norma dell’articolo 214 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e secondo gli
indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo
economico, dando preferenza alle proposte
riguardanti tutte le società del gruppo poste in
amministrazione straordinaria; |
a)
identica; |
b)
in caso di mancata individuazione
dell’assuntore, entro sei mesi dalla conclusione
dei procedimenti di cui al comma che precede, il
commissario liquidatore avvia la procedura di
cui agli articoli 69 e seguenti del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270; |
b)
in caso di mancata individuazione
dell’assuntore, entro sei mesi dalla conclusione
dei procedimenti di cui alla lettera a),
il commissario liquidatore avvia la procedura di
cui agli articoli da 69 a 77 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; |
c)
al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
sono apportate le seguenti modifiche: |
c)
identica: |
|
01)
all’articolo 38, dopo il comma 2 è inserito il
seguente: |
|
«2-bis.
Nei casi di cui all’articolo 50-bis, il
Ministro dello sviluppo economico può nominare
lo stesso organo commissariale»; |
1) dopo
l’articolo 50 è aggiunto il seguente: |
1) identico; |
«Art.
50-bis. (Cessione di azienda o ramo
d’azienda nell’anno anteriore la dichiarazione
di insolvenza). 1. Nel caso di
cessione di azienda o di ramo d’azienda che
costituisca l’attività prevalente dell’impresa
cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora
per l’impresa cedente e l’impresa cessionaria
sia intervenuta, anche in tempi diversi, la
dichiarazione dello stato di insolvenza con
conseguente apertura della procedura di
amministrazione straordinaria per entrambe,
entro un anno dall’avvenuta cessione, l’impresa
cedente risponde in solido con l’impresa
cessionaria dei debiti da questa maturati fino
alla data dell’insolvenza. |
|
«2)
all’articolo 55, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente comma: |
2) identico; |
«1-bis.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 50
bis, il Ministro dello sviluppo economico
adotta le direttive idonee ad assicurare che i
programmi delle procedure siano coordinati e
finalizzati alla salvaguardia dell’unità
operativa dei complessi aziendali dell’impresa
cedente e dell’impresa cessionaria.»; |
|
3) Gli
articoli 50-bis e 55 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, come
modificato dalle precedenti lettere si applicano
anche alle procedure di amministrazione
straordinaria in corso di svolgimento alla data
di entrata in vigore della presente
disposizione.». |
3) gli
articoli 38, comma 2-bis, 50-bis
e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, come modificato dalle precedenti lettere si
applicano anche alle procedure di
amministrazione straordinaria in corso di
svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. In tal caso, il
Ministro dello sviluppo economico può, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,
nominare un nuovo e unico organo commissariale.
I commissari in carica cessano dall’incarico
alla data della nomina del nuovo organo»; |
4)
l’articolo 47, è sostituito dal seguente: |
4)
l’articolo 47, comma 1, è sostituito dal
seguente: |
«1.
L’ammontare del compenso spettante al
commissario giudiziale, al commissario
straordinario ed ai membri del comitato di
sorveglianza ed i relativi criteri di
liquidazione sono determinati con regolamento
del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. I criteri di determinazione del
compenso dei Commissari straordinari devono
tener conto dell’impegno connesso alla gestione
dell’esercizio dell’impresa e dei risultati
conseguiti dalla procedura con riferimento
all’attuazione dell’indirizzo programmatico
prescelto a norma dell’articolo 27, comma 2, e
del raggiungimento degli obiettivi fissati nel
programma in ordine ai tempi e al grado di
soddisfazione dei creditori e al complessivo
costo della procedura. Per la liquidazione del
compenso ai commissari straordinari, trova
applicazione l’articolo 39, commi 2, 3 e 4 del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267». |
«1.
L’ammontare del compenso spettante al
commissario giudiziale, al commissario
straordinario ed ai membri del comitato di
sorveglianza ed i relativi criteri di
liquidazione sono determinati con regolamento
del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. I criteri di determinazione del
compenso dei Commissari straordinari devono
tener conto dell’impegno connesso alla gestione
dell’esercizio dell’impresa e dei risultati
conseguiti dalla procedura con riferimento
all’attuazione dell’indirizzo programmatico
prescelto a norma dell’articolo 27, comma 2, e
del raggiungimento degli obiettivi fissati nel
programma in ordine ai tempi e al grado di
soddisfazione dei creditori e al complessivo
costo della procedura. Per la liquidazione del
compenso ai commissari straordinari, trova
applicazione l’articolo 39, commi 2, 3 e 4,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»; |
5) il
primo comma dell’articolo 56, dopo la lettera d),
è aggiunta la seguente: |
5) al
comma 1 dell’articolo 56, dopo la
lettera d), è aggiunta la seguente: |
«e)
i costi generali e specifici
complessivamente stimati per l’attuazione della
procedura, con esclusione del compenso dei
commissari e del comitato di sorveglianza.». |
«d-bis)
identica». |
4. Al
fine di favorire il riequilibrio territoriale
dei flussi di credito per gli investimenti a
medio-lungo termine delle piccole e medie
imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti
etici nel Mezzogiorno, sono apportate le
modificazioni che seguono: |
4. Identico: |
a)
possono essere emessi specifici Titoli di
Risparmio per l’Economia Meridionale (di seguito
«Titoli») da parte di banche italiane,
comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad
operare in Italia, in osservanza delle
previsioni del Testo unico bancario e relative
disposizioni di attuazione delle Autorità
creditizie. |
a)
possono essere emessi specifici Titoli di
Risparmio per l’Economia Meridionale (di seguito
«Titoli») da parte di banche italiane,
comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad
operare in Italia, in osservanza delle
previsioni del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
e dellerelative disposizioni di
attuazione delle Autorità creditizie; |
b)
i Titoli sono strumenti finanziari aventi
scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono
titoli nominativi ovvero al portatore e
corrispondono interessi con periodicità almeno
annuale; possono essere sottoscritti da persone
fisiche non esercenti attività di impresa; sono
assoggettati alla disciplina del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III,
Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono
strumenti finanziari subordinati, irredimibili o
rimborsabili previa autorizzazione della Banca
d’Italia di cui all’articolo 12, comma 7, del
Testo unico bancario, nè altri strumenti
computabili nel patrimonio di vigilanza. |
b)
i Titoli sono strumenti finanziari aventi
scadenza non inferiore a diciotto mesi; sono
titoli nominativi ovvero al portatore e
corrispondono interessi con periodicità almeno
annuale; possono essere sottoscritti da persone
fisiche non esercenti attività di impresa; sono
assoggettati alla disciplina del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte III,
Titolo II, Capo II, Sezione I; non sono
strumenti finanziari subordinati, irredimibili o
rimborsabili previa autorizzazione della Banca
d’Italia di cui all’articolo 12, comma 7, del testo
unico di cui al citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, né altri
strumenti computabili nel patrimonio di
vigilanza; |
c)
le disposizioni del decreto legislativo 1º
aprile 1996, n. 239 si applicano agli strumenti
finanziari di cui ai precedenti commi. Sugli
interessi relativi ai suddetti titoli l’imposta
sostitutiva di cui all’articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica
nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di
gestione individuale di portafoglio di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri
proventi dei titoli di cui alla lettera a)
non concorrono alla determinazione del risultato
della gestione secondo le disposizioni di cui
alla lettera d). |
c)
le disposizioni del decreto legislativo 1º
aprile 1996, n. 239 si applicano agli strumenti
finanziari di cui alle lettere a) e
b) del presente comma. Sugli interessi
relativi ai suddetti titoli l’imposta
sostitutiva di cui all’articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica
nella misura del 5 per cento. Per i rapporti di
gestione individuale di portafoglio di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, gli interessi e gli altri
proventi dei titoli di cui alla lettera a)
non concorrono alla determinazione del risultato
della gestione secondo le disposizioni di cui
alla lettera d); |
d)
i Titoli possono essere emessi per un importo
nominale complessivo massimo di 3 miliardi di
euro annui. Il predetto importo è eventualmente
modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di natura non regolamentare. |
d)
identica; |
e)
per ciascun gruppo bancario il limite massimo di
emissione è pari al 20 per cento dell’importo
nominale complessivo annuo di cui al precedente
comma. Per singole banche non facenti parte di
un gruppo bancario, il limite massimo è del 5
per cento. In ogni caso, l’emissione di Titoli
di cui ai precedenti commi non può superare il
30 per cento del patrimonio di vigilanza
consolidato del gruppo bancario o individuale
della banca non facente parte di un gruppo
bancario. |
e)
per ciascun gruppo bancario il limite massimo di
emissione è pari al 20 per cento dell’importo
nominale complessivo annuo di cui alla
lettera d). Per singole banche non
facenti parte di un gruppo bancario, il limite
massimo è del 5 per cento. In ogni caso,
l’emissione di Titoli di cui alle lettere da
a) a d) non può superare il 30
per cento del patrimonio di vigilanza
consolidato del gruppo bancario o individuale
della banca non facente parte di un gruppo
bancario; |
f)
con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono
stabilite eventuali ulteriori modalità attuative
e di monitoraggio dei Titoli di Risparmio per
l’Economia Meridionale. |
f)
identica; |
g)
sono abrogati i commi da 178 a 181 dell’articolo
2, della legge n. 191 del 2009. |
g)
sono abrogati i commi da 178 a 181 dell’articolo
2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. |
|
4-bis.
Al fine di promuovere l’accesso al microcredito
da parte delle piccole e medie imprese sono
adottate le seguenti disposizioni: |
|
a)
il Comitato nazionale italiano permanente per il
microcredito, di cui all’articolo 4-bis,
comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, è costituito in ente
pubblico non economico dotato di autonomia
amministrativa, organizzativa, patrimoniale,
contabile e finanziaria, e assume la
denominazione di Ente nazionale per il
microcredito, di seguito denominato «Ente»; |
|
b)
all’Ente vengono attribuite le funzioni di ente
coordinatore nazionale con compiti di
promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione
e monitoraggio degli strumenti microfinanziari
promossi dall’Unione europea nonché delle
attività microfinanziarie realizzate a valere su
fondi dell’Unione europea; |
|
c)
lo statuto dell’Ente, approvato dal consiglio
nazionale dell’Ente, d’intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri, può essere
modificato con delibera del consiglio nazionale
dell’Ente stesso trasmessa al Ministero
vigilante; |
|
d)
i componenti degli organi dell’Ente, il
segretario e il vice segretario generale in
carica alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto
permangono nella carica per un periodo di
quattro anni e possono essere riconfermati; |
|
e)
gli emolumenti spettanti agli organi in base
alla delibera del consiglio di amministrazione
del Comitato nazionale italiano permanente per
il microcredito in data 17 febbraio 2009,
diminuiti in conformità alle disposizioni di cui
all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31
maggio 2010, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n.122, non possono essere aumentati nei due
esercizi contabili successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto; |
|
f)
ai fini dell’assolvimento dei propri compiti
istituzionali, l’Ente può avvalersi di un
contingente di personale non superiore a 20
unità. Di tale contingente, un numero non
superiore a 15 unità può essere acquisito da
altre pubbliche amministrazioni mediante
collocamento in posizione di comando o fuori
ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei
posti nell’amministrazione di provenienza.
All’attuazione del periodo precedente si
provvede nell’ambito delle risorse finanziarie
destinate a legislazione vigente al Comitato
nazionale italiano permanente per il
microcredito. Le restanti 5 unità possono essere
reclutate a tempo indeterminato mediante
procedure concorsuali pubbliche a valere sulle
facoltà assunzionali della Presidenza del
Consiglio dei ministri. In relazione alle
assunzioni di cui al periodo precedente, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,
si provvede alla riduzione della dotazione
organica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e alla definizione delle modalità di
trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie all’Ente; |
|
g)
le risorse iscritte nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per
interventi a favore del Comitato nazionale
italiano permanente per il microcredito sono
trasferite all’Ente. Le spese per
l’organizzazione e il funzionamento dell’Ente,
ivi incluse le spese per il personale, sono
autorizzate nei limiti delle risorse di cui al
presente comma. |
5. Per
favorire l’operatività nonché per garantire la
disciplina del Fondo di garanzia sono apportate
le modifiche che seguono: |
5. Identico: |
a)
all’articolo 1, comma 847, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
a)
identico: |
1) le
parole «del Fondo di cui all’articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266» sono soppresse; |
1) le
parole «del Fondo di cui all’articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono
soppresse; |
2) le
parole «vengono soppressi» sono sostituite dalle
parole «viene soppresso»; |
2) identico; |
3) dopo
«il Fondo opera con interventi mirati a
facilitare operazioni» sono aggiunte le parole
«di finanziamento». |
3) dopo le
parole «il Fondo opera con interventi mirati
a facilitare operazioni» sono aggiunte le parole
«di finanziamento,». |
b)
ai fini di una migliore finalizzazione verso
l’accesso al credito e lo sviluppo delle piccole
e medie imprese degli interventi del Fondo di
garanzia di cui all’articolo 2, comma 100,
lettera a) della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nonché per un utilizzo più efficiente
delle risorse finanziarie disponibili, con
decreti del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con del Ministro dell’economia e delle
finanze, possono essere modificati e integrati i
criteri e le modalità per la concessione della
garanzia e per la gestione del Fondo di cui al
decreto del 31 maggio 1999, n. 248 e successivi
decreti attuativi, anche introducendo delle
differenziazioni in termini di percentuali di
finanziamento garantito e di onere della
garanzia in modo da meglio perseguire le
finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il
Fondo può anche sostenere con garanzia concessa
a titolo oneroso il capitale di rischio
investito da fondi comuni di investimento
mobiliari chiusi. Le predette modifiche
riguardanti il funzionamento del Fondo devono
complessivamente assicurare il rispetto degli
equilibri di finanza pubblica; |
b)
ai fini di una migliore finalizzazione verso
l’accesso al credito e lo sviluppo delle piccole
e medie imprese degli interventi del Fondo di
garanzia di cui all’articolo 2, comma 100,
lettera a) della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nonché per un utilizzo più efficiente
delle risorse finanziarie disponibili, con
decreti del Ministro dello sviluppo economico di
concerto conil Ministro dell’economia e
delle finanze, possono essere modificati e
integrati i criteri e le modalità per la
concessione della garanzia e per la gestione del
Fondo di cui al decreto delMinistro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato
31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti
attuativi, anche introducendo delle
differenziazioni in termini di percentuali di
finanziamento garantito e di onere della
garanzia in modo da meglio perseguire le
finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il
Fondo può anche sostenere con garanzia concessa
a titolo oneroso il capitale di rischio
investito da fondi comuni di investimento
mobiliari chiusi. Le predette modifiche
riguardanti il funzionamento del Fondo devono
complessivamente assicurare il rispetto degli
equilibri di finanza pubblica; |
c)
all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo il comma 361, sono aggiunti i
seguenti: |
c)
identico: |
«361-bis.
Fermo restando quanto previsto dai commi 358,
359, 360 e 361, fino al cinquanta per cento
delle risorse di cui al comma 354 che risultino
inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere
dall’anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno,
sono destinate al finanziamento agevolato delle
imprese attraverso l’intermediazione di enti
creditizi con priorità per quelle di dimensioni
piccole e medie e anche mediante meccanismi di
condivisione del rischio creditizio, nel
rispetto dei seguenti criteri: |
«361-bis.
Fermo restando quanto previsto dai commi 358,
359, 360 e 361, una quotafino al 50
per cento delle risorse di cui al comma 354 che
risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a
decorrere dall’anno 2012, al 31 dicembre di
ciascun anno, è destinata al
finanziamento agevolato delle imprese attraverso
l’intermediazione di enti creditizi con priorità
per quelle di dimensioni piccole e medie e anche
mediante meccanismi di condivisione del rischio
creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri: |
1)
l’intensità dell’agevolazione per le imprese
beneficiarie non può superare la quota di aiuto
di Stato definita «de minimis», di cui al
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006; |
a)
identica; |
2) la
durata dei finanziamenti agevolati non può
essere superiore a quindici anni, ad eccezione
delle iniziative infrastrutturali, per le quali
non può essere superiore a trenta anni; |
b)
identica; |
3) il
rimborso delle spese di gestione di cui al comma
360 è posto, per il cinquanta per cento, a
carico delle imprese finanziate.». |
c)
identica». |
«361-ter.
Ai fini del precedente comma sono da intendersi
come inutilizzate le risorse per le quali non
siano ancora state pubblicate le modalità
attuative del procedimento automatico,
valutativo o negoziale, ovvero, per i
procedimenti già in corso, quelle destinate ad
iniziative per le quali non risulti avviata la
relativa valutazione, nonché quelle derivanti da
rimodulazione o rideterminazione delle
agevolazioni concedibili. Sono da intendersi,
altresì, come inutilizzate le risorse
provenienti da rientri di capitale dei
finanziamenti già erogati e da revoche
formalmente comminate, che abbiano avuto luogo
nell’anno precedente, non riallocate dal CIPE,
ovvero, se riallocate nell’anno precedente, per
le quali siano verificate le condizioni di cui
al periodo precedente». |
«361-ter.
Ai fini del comma 361-bis sono da
intendersi come inutilizzate le risorse per le
quali non siano ancora state pubblicate le
modalità attuative del procedimento automatico,
valutativo o negoziale, ovvero, per i
procedimenti già in corso, quelle destinate ad
iniziative per le quali non risulti avviata la
relativa valutazione, nonché quelle derivanti da
rimodulazione o rideterminazione delle
agevolazioni concedibili. Sono da intendersi,
altresì, come inutilizzate le risorse
provenienti da rientri di capitale dei
finanziamenti già erogati e da revoche
formalmente comminate, che abbiano avuto luogo
nell’anno precedente, non riallocate dal CIPE,
ovvero, se riallocate nell’anno precedente, per
le quali siano verificate le condizioni di cui
al periodo precedente. |
«361-quater.
Dall’attuazione dei commi 361-bis e 361-ter
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze possono essere
definiti ulteriori criteri e modalità di
attuazione degli stessi.»; |
«361-quater.
Identico.»; |
d)
all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, le parole: «aumentato della metà.»
sono sostituite dalle seguenti: «aumentato di un
quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori
quattro punti percentuali. La differenza tra il
limite e il tasso medio non può essere superiore
a otto punti percentuali.». |
d)
identica; |
e)
all’articolo 23-bis, comma 9, secondo
periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole
«società quotate in mercati regolamentati e»
sono aggiunte le seguenti: «alle società da
queste direttamente o indirettamente controllate
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,
nonché»; |
e)
identica; |
f)
dopo il comma 2 dell’articolo 118 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385 è aggiunto
il seguente comma: |
f)
dopo il comma 2 dell’articolo 118 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, è inserito il
seguente: |
«2-bis.
Se il cliente non è un consumatore, nè una
micro-impresa come definita dall’articolo 1,
comma 1, lettera t), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, le parti
possono convenire di non applicare, in tutto o
in parte, le disposizioni del presente
articolo.». |
«2-bis.
Se il cliente non è un consumatore né una
micro-impresa come definita dall’articolo 1,
comma 1, lettera t), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei
contratti di durata diversi da quelli a tempo
indeterminato di cui al comma 1 del presente
articolo possono essere inserite clausole,
espressamente approvate dal cliente, che
prevedano la possibilità di modificare i tassi
di interesse al verificarsi di specifici eventi
e condizioni, predeterminati nel contratto»; |
g)
ai fini dell’applicazione del comma 2-bis
dell’articolo 118 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, introdotto dalla
presente legge, ai contratti in corso alla data
di entrata in vigore della presente decreto
stipulati con soggetti che non siano consumatori
o micro-imprese, i soggetti di cui all’articolo
115 del medesimo decreto, entro il 30 giugno
2011 comunicano, con le modalità indicate al
comma 2 dell’articolo 118 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le
modifiche apportate ai contratti medesimi. La
modifica si intende approvata qualora il cliente
non receda dal contratto entro sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione. Al cliente
che ha esercitato il diritto di recesso non
possono essere applicati oneri superiori a
quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di
modifica. |
g)
le disposizioni
del comma 2-bis dell’articolo 118 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera
f) del presente comma, non
si applicano ai contratti in corso alla data
di entrata in vigore del presente
decreto. Le modifiche introdotte ai contratti
in corso alla predetta data sono inefficaci. |
6. La
materia della «rinegoziazione dei contratti di
mutuo ipotecario» è regolata come segue: |
6. Identico: |
a)
fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che –
prima dell’entrata in vigore della presente
legge – ha stipulato, o si è accollato anche a
seguito di frazionamento, un contratto di mutuo
ipotecario di importo originario non superiore a
150 mila euro, per l’acquisto o la
ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta
la durata del contratto, ha diritto di ottenere
dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo
alle condizioni di cui al comma 2 del presente
articolo, qualora al momento della richiesta
presenti un’attestazione, rilasciata da soggetto
abilitato, dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore a 30
mila euro e non abbia avuto ritardi nel
pagamento delle rate del mutuo; |
a)
fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che –
prima dell’entrata in vigore delpresente decreto
– ha stipulato, o si è accollato anche a seguito
di frazionamento, un contratto di mutuo
ipotecario di importo originario non superiore
a 200 mila euro, per l’acquisto o la
ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta
la durata del contratto, ha diritto di ottenere
dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo
alle condizioni di cui alla lettera b)
, qualora al momento della richiesta
presenti un’attestazione, rilasciata da soggetto
abilitato, dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore a 35
mila euro e, salvo diverso accordo tra le
parti, non abbia avuto ritardi nel pagamento
delle rate del mutuo; |
b)
la rinegoziazione assicura l’applicazione di un
tasso annuo nominale fisso non superiore al
tasso che si ottiene in base al minore tra l’IRS
in euro a 10 anni e l’IRS in euro di durata pari
alla durata residua del mutuo ovvero, se non
disponibile, la quotazione dell’IRS per la
durata precedente, riportato alla data di
rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del
circuito reuters, maggiorato di uno spread pari
a quello indicato, ai fini della determinazione
del tasso, nel contratto di mutuo; |
b)
la rinegoziazione assicura, in funzione delle
esigenze del cliente, per un periodo pari alla
durata residua del finanziamento o, con
l’accordo del cliente, per un periodo inferiore,
l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso
non superiore al tasso che si ottiene in base al
minore tra l’IRS in euro a 10 anni e l’IRS in
euro di durata pari alla durata residua del
mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione
dell’IRS per la durata precedente, riportato
alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX
2 del circuito Reuters,
maggiorato di uno spread pari a quello
indicato, ai fini della determinazione del
tasso, nel contratto di mutuo; |
c)
il mutuatario e il finanziatore possono
concordare che la rinegoziazione di cui alle
precedenti lettere comporti anche l’allungamento
del piano di rimborso del mutuo per un periodo
massimo di cinque anni, purché la durata residua
del mutuo all’atto della rinegoziazione non
diventi superiore a venticinque anni; |
c)
identica; |
d)
le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del
mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del
presente articolo continuano ad assistere il
rimborso, secondo le modalità convenute, del
debito che risulti alla originaria data di
scadenza di detto mutuo, senza il compimento di
alcuna formalità o annotazione. Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 39, comma 5, del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
La disposizione di cui al presente comma si
applica anche al finanziamento erogato dalla
banca al mutuatario in qualità di debitore
ceduto nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione con cessione dei crediti
ovvero di emissione di obbligazioni bancarie
garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999,
n. 130, al fine di consentire il rimborso del
mutuo secondo il piano di ammortamento in essere
al momento della rinegoziazione. In tal caso la
banca è surrogata di diritto nelle garanzie
ipotecarie, senza il compimento di alcuna
formalità o annotazione, ma la surroga ha
effetto solo a seguito dell’integrale
soddisfacimento del credito vantato dal
cessionario del mutuo oggetto dell’operazione di
cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni
bancarie garantite; |
d)
le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del
mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi del
presente comma continuano ad assistere il
rimborso, secondo le modalità convenute, del
debito che risulti alla originaria data di
scadenza di detto mutuo, senza il compimento di
alcuna formalità o annotazione. Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 39, comma 5, del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
La disposizione di cui alla presente lettera
si applica anche al finanziamento erogato dalla
banca al mutuatario in qualità di debitore
ceduto nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione con cessione dei crediti
ovvero di emissione di obbligazioni bancarie
garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999,
n. 130, al fine di consentire il rimborso del
mutuo secondo il piano di ammortamento in essere
al momento della rinegoziazione. In tal caso la
banca è surrogata di diritto nelle garanzie
ipotecarie, senza il compimento di alcuna
formalità o annotazione, ma la surroga ha
effetto solo a seguito dell’integrale
soddisfacimento del credito vantato dal
cessionario del mutuo oggetto dell’operazione di
cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni
bancarie garantite; |
e)
qualora la banca, al fine di realizzare la
rinegoziazione di cui alle lettere precedenti,
riacquisti il credito in precedenza oggetto di
un’operazione di cartolarizzazione con cessione
dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni
bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà
notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, anche mediante un unico avviso
relativo a tutti i crediti acquistati dallo
stesso cedente. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque
esistenti a favore del cedente, conservano la
loro validità ed il loro grado a favore della
banca cessionaria senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione. |
e)
identica. |
7. Per
allineare allo standard europeo l’esercizio del
credito sono apportate le seguenti modifiche: |
7. Identico: |
a)
l’articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo
27 gennaio 2010, n. 11, è sostituito dal
seguente: |
a)
identica; |
«1.
Il prestatore di servizi di pagamento del
pagatore assicura che dal momento della
ricezione dell’ordine l’importo dell’operazione
venga accreditato sul conto del prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario entro la
fine della giornata operativa successiva. Fino
al 1º gennaio 2012 le parti di un contratto per
la prestazione di servizi di pagamento possono
concordare di applicare un termine di esecuzione
diverso da quello previsto dal primo periodo
ovvero di fare riferimento al termine indicato
dalle regole stabilite per gli strumenti di
pagamento dell’area unica dei pagamenti in euro
che non può comunque essere superiore a tre
giornate operative. Per le operazioni di
pagamento disposte su supporto cartaceo, i
termini massimi di cui ai periodi precedenti
possono essere prorogati di una ulteriore
giornata operativa.»; |
|
b)
al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono
apportate le seguenti modifiche: |
b)
identico: |
1)
all’articolo 31 è aggiunto il seguente comma 3:
«L’assegno bancario può essere presentato al
pagamento, anche nel caso previsto dall’articolo
34, in forma sia cartacea sia elettronica.»; |
1)
all’articolo 31 è aggiunto, in fine, il
seguente comma: «L’assegno bancario può essere
presentato al pagamento, anche nel caso previsto
dall’articolo 34, in forma sia cartacea sia
elettronica.»; |
2)
l’articolo 45, comma 1, n. 3), è sostituito dal
seguente: « con dichiarazione della Banca
d’Italia, quale gestore delle stanze di
compensazione o delle attività di compensazione
e di regolamento delle operazioni relative agli
assegni, attestante che l’assegno bancario,
presentato in forma elettronica, non è stato
pagato.»; |
2) il
numero 3) del primo comma dell’articolo
45 è sostituito dal seguente:
«3) con dichiarazione della Banca
d’Italia, quale gestore delle stanze di
compensazione o delle attività di compensazione
e di regolamento delle operazioni relative agli
assegni, attestante che l’assegno bancario,
presentato in forma elettronica, non è stato
pagato.»; |
3)
all’articolo 61, è aggiunto il seguente
comma 3: «Il protesto o la constatazione
equivalente possono essere effettuati in forma
elettronica sull’assegno presentato al pagamento
in forma elettronica.»; |
3)
all’articolo 61 è aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Il protesto o la constatazione
equivalente possono essere effettuati in forma
elettronica sull’assegno presentato al pagamento
in forma elettronica.»; |
4)
all’articolo 86, comma 1, è aggiunta la seguente
ultima frase: «All’assegno circolare si applica
altresì la disposizione dell’assegno bancario di
cui all’articolo 31, comma 3.»; |
4)
all’articolo 86, primo comma, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «All’assegno
circolare si applica altresì la disposizione
dell’assegno bancario di cui all’articolo 31, terzo
comma.»; |
c)
le copie informatiche di assegni cartacei
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro
conformità all’originale è assicurata dalla
banca negoziatrice mediante l’utilizzo della
propria firma digitale e nel rispetto delle
disposizioni attuative e delle regole tecniche
dettate ai sensi delle successive lettere d)
ed e); |
c)
all’articolo 66 del regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Le
copie informatiche di assegni cartacei
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro
conformità all’originale è assicurata dalla
banca negoziatrice mediante l’utilizzo della
propria firma digitale e nel rispetto delle
disposizioni attuative e delle regole tecniche
dettate ai sensi dell’articolo 8, comma 7,
lettere d) ed e), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70»; |
d)
con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro 12 mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, sentita la Banca d’Italia,
disciplina le modalità attuative delle
disposizioni di cui alle precedenti lettere b)
e c); |
d)
con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita
la Banca d’Italia, disciplina le modalità
attuative delle disposizioni di cui alle
precedenti lettere b) e c); |
e)
la Banca d’Italia, entro 12 mesi dall’emanazione
del regolamento di cui alla lettera d),
disciplina con proprio regolamento le regole
tecniche per l’applicazione delle disposizioni
di cui alle precedenti lettere e del regolamento
ministeriale; |
e)
identica; |
f)
le modifiche al Regio Decreto, 21 dicembre,
1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi quindici
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del regolamento
della Banca d’Italia di cui alla lettera e); |
f)
le modifiche apportate al regio decreto
21 dicembre 1933, n. 1736, dalla letterab)
del presente comma entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo allapubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del regolamento della Banca d’Italia di cui alla
lettera e); |
|
f-bis)
dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge 15
dicembre 1990, n. 386, e successive
modificazioni, è inserito il seguente: |
|
«3-bis.
L’autenticazione di cui al comma 3 del presente
articolo è effettuata ai sensi dell’articolo 21,
comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. L’autenticazione deve essere rilasciata
gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella
stessa data della richiesta, salvo motivato
diniego». |
8. Per
semplificare le operazioni di portabilità dei
mutui, al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modifiche: |
8. Identico: |
a)
il comma 6 dell’articolo 40-bis è
sostituito dal seguente: |
a)
identica; |
«6.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non
fondiari, concessi da banche ed intermediari
finanziari, ovvero concessi da enti di
previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o
iscritti.»; |
|
b)
al comma 2 dell’articolo 120-ter del
decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385
le parole «e quelle contenute nell’articolo 40-bis»
sono soppresse. |
b)
al comma 2 dell’articolo 120-ter,
le parole «e quelle contenute nell’articolo 40-bis»
sono soppresse; |
c)
l’articolo 120-quater è modificato nel
modo seguente: |
c)
identico: |
1) al
comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia del territorio di concerto con il
Ministero della giustizia, sono stabilite
specifiche modalità di presentazione, per via
telematica, dell’atto di surrogazione.»; |
1) identico; |
2) il
comma 7 è sostituito dal seguente: |
2) identico: |
«7.
Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma
1 non si perfezioni entro il termine di trenta
giorni lavorativi dalla data della richiesta al
finanziatore originario di avvio delle procedure
di collaborazione da parte del mutuante
surrogato poste in essere a seguito
dell’adozione da parte di quest’ultimo della
delibera di mutuo, il finanziatore
originario è tenuto a risarcire il cliente in
misura pari all’uno per cento del debito residuo
del finanziamento per ciascun mese o frazione di
mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per
il finanziatore originario di rivalersi sul
mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo
sia dovuto a cause allo stesso imputabili.»; |
«7.
Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma
1 non si perfezioni entro il termine di trenta
giorni lavorativi dalla data della richiesta al
finanziatore originario di avvio delle procedure
di collaborazione da parte del mutuante
surrogato, il finanziatore originario è tenuto a
risarcire il cliente in misura pari all’uno per
cento del debito residuo del finanziamento per
ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
Resta ferma la possibilità per il finanziatore
originario di rivalersi sul mutuante surrogato,
nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause
allo stesso imputabili.»; |
3) al
comma 9, dopo la lettera a) è inserita la
seguente: |
3) identico; |
«a-bis)
si applicano ai soli contratti di finanziamento
conclusi da intermediari bancari e finanziari
con persone fisiche o micro-imprese, come
definite dall’articolo 1, comma 1, lettera t),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11»; |
|
d)
l’articolo 161, comma 7-quater è
modificato nel modo seguente: |
d)
identica. |
1) le
parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 3»; |
|
2) dopo
il periodo: «A tal fine, la quietanza rilasciata
dal finanziatore originario e il contratto
stipulato con il creditore surrogato sono
forniti al notaio per essere prodotti unitamente
all’atto di surrogazione.», è aggiunto il
seguente: «Con il provvedimento di cui al comma
3 dell’articolo 120-quater sono stabilite
le modalità con cui la quietanza, il contratto e
l’atto di surrogazione sono presentati al
conservatore al fine dell’annotazione.». |
|
9.
All’articolo 32 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
apportate le seguenti modificazioni: |
9. Identico: |
a)
il comma 2 è abrogato; |
a)
identica; |
b)
il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3.
Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, trovano applicazione, in
ogni caso, per i fondi partecipati
esclusivamente da uno o più dei seguenti
partecipanti: |
b)
identica; |
a)
Stato o ente pubblico; |
|
b)
Organismi d’investimento collettivo del
risparmio; |
|
c)
Forme di previdenza complementare nonché enti di
previdenza obbligatoria; |
|
d)
Imprese di assicurazione, limitatamente agli
investimenti destinati alla copertura delle
riserve tecniche; |
|
e)
Intermediari bancari e finanziari assoggettati a
forme di vigilanza prudenziale; |
|
f)
Soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti
lettere costituiti all’estero in paesi o
territori che consentano uno scambio
d’informazioni finalizzato ad individuare i
beneficiari effettivi del reddito o del
risultato della gestione e sempreché siano
indicati nel decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di cui all’articolo 168-bis,
comma 1, del Testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; |
|
g)
enti privati residenti in Italia che perseguano
esclusivamente le finalità indicate
nell’articolo 1, comma 1, lett. c-bis)
del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonché società
residenti in Italia che perseguano
esclusivamente finalità mutualistiche; |
|
h)
veicoli costituiti in forma societaria o
contrattuale partecipati in misura superiore al
50 per cento dai soggetti indicati nelle
precedenti lettere. |
|
3-bis.
Ferma restando l’applicazione degli articoli 6,
8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi
da quelli di cui al comma 3, i redditi
conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti
di gestione sono imputati per trasparenza ai
partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel
comma 3, che possiedono quote di partecipazione
in misura superiore al 5 per cento del
patrimonio del fondo. La percentuale di
partecipazione al fondo è rilevata al termine
del periodo d’imposta o, se inferiore, al
termine del periodo di gestione del fondo, in
proporzione alle quote di partecipazione da essi
detenute. Ai fini della verifica della
percentuale di partecipazione nel fondo si tiene
conto delle partecipazioni detenute direttamente
o indirettamente per il tramite di società
controllate, di società fiduciarie o per
interposta persona. Il controllo societario è
individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile anche per le
partecipazioni possedute da soggetti diversi
dalle società. Si tiene altresì conto delle
partecipazioni imputate ai familiari indicati
nell’articolo 5, comma 5, del Testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Il partecipante è tenuto ad attestare
alla società di gestione del risparmio la
percentuale di possesso di quote di
partecipazioni detenute ai sensi del presente
comma. Per i soggetti che possiedono quote di
partecipazione in misura non superiore al 5 per
cento, individuate con i criteri di cui al
presente comma, nonché per i soggetti elencati
nel comma 3, resta fermo il regime di
imposizione dei proventi di cui all’articolo 7
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410.»; |
|
c)
il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4.
I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma
3-bis concorrono alla formazione del
reddito complessivo del partecipante
indipendentemente dalla percezione e
proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione. I medesimi redditi, se
conseguiti da soggetti non residenti, sono
soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo
d’imposta del 20 per cento, con le modalità di
cui all’articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, al momento della loro corresponsione. In
caso di cessione, le quote di partecipazione
indicate nel comma 3-bis sono assimilate
alle quote di partecipazione in società ed enti
commerciali indicati nell’articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Ai fini della
determinazione dei redditi diversi di natura
finanziaria si applicano le disposizioni
dell’articolo 68, comma 3, del citato testo
unico. In caso di cessione, il costo è aumentato
o diminuito, rispettivamente, dei redditi e
delle perdite imputati ai partecipanti ed è
altresì diminuito, fino a concorrenza degli
risultati di gestione imputati, dei proventi
distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai
redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi
del presente comma non si applica la ritenuta di
cui all’articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito con
modificazioni nella legge 23 novembre 2001,
n. 410. |
c)
il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4.
I redditi dei fondi imputati ai sensi del comma
3-bis concorrono alla formazione del
reddito complessivo del partecipante
indipendentemente dalla percezione e
proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione. I medesimi redditi, se
conseguiti da soggetti non residenti, sono
soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo
d’imposta del 20 per cento, con le modalità di
cui all’articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, al momento della loro corresponsione. In
caso di cessione, le quote di partecipazione
indicate nel comma 3-bis sono assimilate
alle quote di partecipazione in società ed enti
commerciali indicati nell’articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Ai fini della
determinazione dei redditi diversi di natura
finanziaria si applicano le disposizioni
dell’articolo 68, comma 3, del citato testo
unico. In caso di cessione, il costo è aumentato
o diminuito, rispettivamente, dei redditi e
delle perdite imputati ai partecipanti ed è
altresì diminuito, fino a concorrenza dei
risultati di gestione imputati, dei proventi
distribuiti ai partecipanti. Relativamente ai
redditi imputati ai soggetti residenti ai sensi
del presente comma non si applica la ritenuta di
cui all’articolo 7 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351 convertito con
modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n.
410. |
4-bis.
I partecipanti, diversi da quelli indicati nel
comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010
detenevano una quota di partecipazione al fondo
superiore al 5 per cento, determinata con i
criteri di cui al comma 3-bis, sono
tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi del 5 per cento del
valore medio delle quote possedute nel periodo
d’imposta risultante dai prospetti periodici
redatti nel periodo d’imposta 2010. Il costo di
sottoscrizione o di acquisto delle quote è
riconosciuto fino a concorrenza dei valori che
hanno concorso alla formazione della base
imponibile per l’applicazione dell’imposta
sostitutiva. Eventuali minusvalenze realizzate
non sono fiscalmente rilevanti. L’imposta è
versata dal partecipante con le modalità e nei
termini previsti per il versamento a saldo delle
imposte risultanti dalla dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta 2011.
L’imposta può essere versata a cura della
società di gestione del risparmio o
dell’intermediario depositario delle quote in
due rate di pari importo, rispettivamente, entro
il 16 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2012.
A tal fine il partecipante è tenuto a fornire la
provvista. In mancanza, la società di gestione
del risparmio può effettuare la liquidazione
parziale della quota per l’ammontare necessario
al versamento dell’imposta.»; |
4-bis.
I partecipanti, diversi da quelli indicati nel
comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010
detenevano una quota di partecipazione al fondo
superiore al 5 per cento, determinata con i
criteri di cui al comma 3-bis, sono
tenuti a corrispondere un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura
del 5 per cento del valore medio delle quote
possedute nel periodo d’imposta risultante dai
prospetti periodici redatti nel periodo
d’imposta 2010. Il costo di sottoscrizione o di
acquisto delle quote è riconosciuto fino a
concorrenza dei valori che hanno concorso alla
formazione della base imponibile per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Eventuali minusvalenze realizzate non sono
fiscalmente rilevanti. L’imposta è versata dal
partecipante con le modalità e nei termini
previsti per il versamento a saldo delle imposte
risultanti dalla dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta 2011. L’imposta
può essere versata a cura della società di
gestione del risparmio o dell’intermediario
depositario delle quote in due rate di pari
importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre
2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tal fine il
partecipante è tenuto a fornire la provvista. In
mancanza, la società di gestione del risparmio
può effettuare la liquidazione parziale della
quota per l’ammontare necessario al versamento
dell’imposta.»; |
d)
il comma 5 è sostituito dal seguente: «5.
Previa deliberazione dell’assemblea dei
partecipanti, per i fondi che alla data del 31
dicembre 2010 presentavano un assetto
partecipativo diverso da quello indicato nel
comma 3 e nei quali almeno un partecipante
deteneva quote per un ammontare superiore alla
percentuale indicata nel comma 3-bis, la
società di gestione del risparmio può altresì
deliberare entro il 31 dicembre 2011 la
liquidazione del fondo comune d’investimento. In
tal caso la società di gestione del risparmio
preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per
cento del valore netto del fondo risultante dal
prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L’imposta
è versata dalla società di gestione del
risparmio nella misura del 40 per cento entro il
31 marzo 2012 e la restante parte in due rate di
pari importo da versarsi, la prima entro il 31
marzo 2013 e la seconda entro il 31 marzo 2014.
La liquidazione deve essere conclusa nel termine
massimo di cinque anni. Sui risultati conseguiti
dal 1º gennaio 2011 e fino alla conclusione
della liquidazione la società di gestione del
risparmio applica un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del
7 per cento. Non si applicano le disposizioni
dei commi 3-bis e 4-bis. L’imposta
sostitutiva è versata dalla società di gestione
del risparmio il 16 febbraio dell’anno
successivo rispetto a ciascun anno di durata
della liquidazione.»; |
d)
il comma 5 è sostituito dal seguente: «5.
Previa deliberazione dell’assemblea dei
partecipanti, per i fondi che alla data del 31
dicembre 2010 presentavano un assetto
partecipativo diverso da quello indicato nel
comma 3 e nei quali almeno un partecipante
deteneva quote per un ammontare superiore alla
percentuale indicata nel comma 3-bis, la
società di gestione del risparmio può altresì
deliberare entro il 31 dicembre 2011 la
liquidazione del fondo comune d’investimento. In
tal caso la società di gestione del risparmio
preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, un ammontare pari al 7 per
cento del valore netto del fondo risultante dal
prospetto redatto al 31 dicembre 2010. L’imposta
è versata dalla società di gestione del
risparmio nella misura del 40 per cento entro il
31 marzo 2012 e, per la restante parte,
in due rate di pari importo da versarsi, la
prima entro il 31 marzo 2013 e la seconda entro
il 31 marzo 2014. La liquidazione deve essere
conclusa nel termine massimo di cinque anni. Sui
risultati conseguiti dal 1º gennaio 2011 e fino
alla conclusione della liquidazione la società
di gestione del risparmio applica un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’IRAP nella misura del 7 per cento. Non si
applicano le disposizioni dei commi 3-bis
e 4-bis. L’imposta sostitutiva è versata
dalla società di gestione del risparmio entro
il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a
ciascun anno di durata della liquidazione.»; |
e)
il primo periodo del comma 5-bis è
sostituito dal seguente: «Nell’ipotesi indicata
nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui
all’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni e i proventi non sono
imponibili fino a concorrenza dell’ammontare
assoggettato all’imposta sostitutiva di cui al
comma 5.»; |
e)
il primo periodo del comma 5-bis è
sostituito dal seguente: «Nell’ipotesi indicata
nel comma 5 non si applica la ritenuta di cui
all’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni e i proventi non sono
imponibili fino a concorrenza dell’ammontare
assoggettato all’imposta sostitutiva di cui al
comma 5, secondo periodo.»; |
f)
il comma 9 è sostituito dal seguente: «9.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate sono definite le modalità di
attuazione delle disposizioni contenute nei
commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.». |
f)
identica. |
10.
L’articolo 239 del decreto legislativo 10
febbraio 2005 n. 30, come modificato dal comma 1
dell’articolo 123 del decreto legislativo 13
agosto 2010 n. 131, è sostituito dal seguente: |
Soppresso |
«La
protezione accordata ai disegni e modelli ai
sensi dell’articolo 2, n. 10), della legge 22
aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere
del disegno industriale che, anteriormente alla
data del 19 aprile 2001, erano divenute di
pubblico dominio a seguito della cessazione
degli effetti della registrazione. Tuttavia i
terzi che avevano fabbricato o commercializzato,
nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001,
prodotti realizzati in conformità con le opere
del disegno industriale allora divenute di
pubblico dominio a seguito della scadenza degli
effetti della registrazione non rispondono della
violazione del diritto d’autore compiuta
proseguendo questa attività anche dopo tale
data, limitatamente ai prodotti da essi
fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001
e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni
successivi a tale data e purché detta attività
si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi
del preuso.». |
|
11. Al
fine di agevolare l’applicazione delle
disposizioni contenute nel regolamento (CE)
1290/2005, relativo al finanziamento della
politica agricola comune ed in particolare dei
pagamenti diretti agli agricoltori, in
conformità all’articolo 46 del Regolamento (CE)
1782/2003 e agli articoli 25 e 27 del
Regolamento (CE) n. 795/2004, è consentita la
cessione dei relativi crediti agli Istituti
finanziari a condizione che l’operazione
finanziaria sia contabilizzata come sconto di
credito tra soggetti privati, in deroga al comma
2 dell’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica del 24 dicembre 1974,
n. 727, pubblicato suGazzetta Ufficiale
n. 30 del 31 gennaio 1975. |
11. Al
fine di agevolare l’applicazione delle
disposizioni contenute nel regolamento (CE)n.
1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005,
relativo al finanziamento della politica
agricola comune, e in particolare dei
pagamenti diretti agli agricoltori, in
conformità all’articolo43 del regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19
gennaio 2009, e agli articoli12 e 27
del regolamento (CE) n. 1120/2009
della Commissione, del 29 ottobre 2009, è
consentita la cessione dei relativi crediti agli
Istituti finanziari a condizione che
l’operazione finanziaria sia contabilizzata come
sconto di credito tra soggetti privati, in
deroga al terzocomma dell’articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1974, n. 727. |
12.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le
modalità di cessione dei crediti derivanti dai
finanziamenti della Politica Agricola Comune,
assicurando l’assenza di effetti negativi sui
saldi di finanza pubblica. |
12. Identico. |
|
12-bis.
All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
|
a)
al comma 1, dopo le parole: «consorzi con
attività esterna», ovunque ricorrono, sono
inserite le seguenti: «nonché a quelli di
garanzia collettiva dei fidi tra liberi
professionisti»; |
|
b)
al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonché da liberi professionisti». |
|
Articolo 8-bis. |
|
(Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di
pagamento) |
|
1. In
caso di regolarizzazione dei pagamenti, le
segnalazioni relative a ritardi di pagamento da
parte delle persone fisiche o giuridiche già
inserite nelle banche dati devono essere
cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla
comunicazione da parte dell’istituto di credito
ricevente il pagamento, che deve provvedere alla
richiesta di estinzione entro e non oltre sette
giorni dall’avvenuto pagamento. |
|
2. Le
segnalazioni già registrate, se relative al
mancato pagamento di rate mensili di numero
inferiore a sei o di un’unica rata semestrale,
devono essere estinte entro il termine di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. |
|
3. La
Banca d’Italia è autorizzata ad apportare le
dovute modifiche alla circolare 11 febbraio
1991, n.139, e successivi aggiornamenti, per
l’attuazione del presente articolo. |
Articolo
9. |
Articolo
9. |
(Scuola e merito) |
(Scuola e merito) |
1. Al
fine di qualificare e rendere tempestiva
l’individuazione e l’attuazione di iniziative e
progetti strategici di rilevante interesse per
la promozione ed attuazione di investimenti in
materia di ricerca scientifica e tecnologica e
sviluppo sperimentale, anche coordinati o
integrabili con analoghe iniziative di natura
prevalentemente industriale, nonché per
concorrere sul piano della ricerca alla
attrazione di investimenti e alla realizzazione
di progetti di sviluppo o di infrastrutture
tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio
della comunità scientifica, accademica e per il
rafforzamento della struttura produttiva del
Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in
quelle del Mezzogiorno, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
è autorizzato a stipulare appositi contratti di
programma per la ricerca con soggetti pubblici e
privati, anche in forma associata, nonché con
distretti, denominati «Contratti di programma
per la Ricerca Strategica», per la realizzazione
di interventi oggetto di programmazione
negoziata, secondo le modalità previste dal
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
individuando regole e procedure uniformi ed
eventualmente innovative per la più efficace e
speditiva attuazione e gestione congiunta degli
interventi, nonché per il monitoraggio e la
verifica dei risultati. La disposizione
contenuta nel presente comma è consentita anche
agli accordi di programma già previsti
dall’articolo 13 della citata legge 27 luglio
1999, n. 297. |
1. Al
fine di qualificare e rendere tempestiva
l’individuazione e l’attuazione di iniziative e
progetti strategici di rilevante interesse per
la promozione ed attuazione di investimenti in
materia di ricerca scientifica e tecnologica e
sviluppo sperimentale, anche coordinati o
integrabili con analoghe iniziative di natura
prevalentemente industriale, nonché per
concorrere sul piano della ricerca alla
attrazione di investimenti e alla realizzazione
di progetti di sviluppo o di infrastrutture
tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio
della comunità scientifica, accademica e per il
rafforzamento della struttura produttiva del
Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in
quelle del Mezzogiorno, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
d’intesa con il Ministero dello sviluppo
economico, è autorizzato a stipulare
appositi contratti di programma per la ricerca
con soggetti pubblici e privati, anche in forma
associata, nonché con distretti, denominati
«Contratti di programma per la Ricerca
Strategica», per la realizzazione di interventi
oggetto di programmazione negoziata, secondo le
modalità previste dal decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, individuando regole e
procedure uniformi ed eventualmente innovative
per la più efficace e speditiva attuazione e
gestione congiunta degli interventi, nonché per
il monitoraggio e la verifica dei risultati. La
disposizione contenuta nel presente comma si
applica anche agli accordi di programma
previsti dall’articolo 13 del decreto del
Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 8 agosto 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001. |
2. Con
decreto ministeriale di natura non
regolamentare, ai sensi dell’articolo 6 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297
possono essere introdotte disposizioni volte a
stabilire ulteriori modalità e termini di
regolamentazione dello strumento di cui al comma
1, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di programmazione negoziata. |
2. Con
decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, adottato di
concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, possono essere introdotte
disposizioni volte a stabilire ulteriori
modalità e termini di regolamentazione dello
strumento di cui al comma 1, anche in deroga
alla vigente normativa in materia di
programmazione negoziata. |
3. È
istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
del codice civile, la Fondazione per il Merito
(di seguito «Fondazione») per la realizzazione
degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo
per il merito di cui all’articolo 4 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 nonché con lo scopo di
promuovere la cultura del merito e della qualità
degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel
sistema universitario. Per il raggiungimento dei
propri scopi la Fondazione instaura rapporti con
omologhi enti ed organismi in Italia e
all’estero. Può altresì svolgere funzioni
connesse con l’attuazione di programmi operativi
cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione
europea, ai sensi della vigente normativa
comunitaria. |
3. Identico. |
4. Sono
membri fondatori della Fondazione il Ministero
dell’istruzione, dell’università e delle ricerca
ed il Ministero dell’economia e delle finanze,
ai quali viene inoltre attribuita la vigilanza
sulla Fondazione medesima. |
4. Sono
membri fondatori della Fondazione il Ministero
dell’istruzione, dell’università edella
ricerca ed il Ministero dell’economia e delle
finanze, ai quali viene inoltre attribuita la
vigilanza sulla Fondazione medesima. |
5. Lo
statuto della Fondazione, è approvato con
decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro della gioventù. Lo statuto
disciplina, inoltre: |
5. Identico: |
a)
la partecipazione alla Fondazione di altri enti
pubblici e privati nonché le modalità con cui
tali soggetti possono partecipare
finanziariamente allo sviluppo del fondo di cui
all’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240. |
a)
identica; |
b)
l’istituzione e il funzionamento di un comitato
consultivo, formato da rappresentanti dei
Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi
ultimi designati dal Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU), senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. |
b)
l’istituzione e il funzionamento di un comitato
consultivo, formato da rappresentanti dei
Ministeri, dei donatori, dei collegi di cui
all’articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e degli studenti, questi
ultimi designati dal Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU), senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. |
Il
decreto di cui al presente comma individua
inoltre il contributo massimo richiesto agli
studenti per la partecipazione alle prove, con
l’esenzione per gli studenti privi di mezzi,
nonché le modalità di predisposizione e
svolgimento delle stesse. |
Identico. |
6. Alla
Fondazione è affidata la gestione del Fondo per
il merito di cui all’articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, sulla base di un’apposita
convenzione stipulata con i ministeri vigilanti
con oneri a carico del Fondo. Con atti del
proprio organo deliberante, la Fondazione
disciplina, tra le altre materie: |
6. Identico: |
a)
i criteri e le modalità di restituzione della
quota di cui al comma 1, lettera b),
dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, prevedendo una graduazione della stessa
in base al reddito percepito nell’attività
lavorativa; |
a)
identica; |
b)
le caratteristiche, l’ammontare dei premi e dei
buoni di cui all’articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e i criteri e le modalità
per la loro eventuale differenziazione; |
b)
identica; |
c)
i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e
la ripartizione delle risorse del Fondo stesso
tra le destinazioni di cui al comma 1
dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240; |
c)
identica; |
d)
la predisposizione di idonee iniziative di
divulgazione e informazione, nonché di
assistenza a studenti e università in merito
alle modalità di accesso agli interventi di cui
al presente articolo; |
d)
identica; |
e)
le modalità di monitoraggio, con idonei
strumenti informatici, della concessione dei
premi, dei buoni e dei finanziamenti, del
rimborso degli stessi, nonché dell’esposizione
del fondo. |
e)
identica. |
Gli
atti di cui al presente comma sono trasmessi
entro cinque giorni al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e si intendono approvati trascorsi trenta giorni
dalla data di ricezione senza che siano stati
formulati rilievi. |
Soppresso |
|
6-bis.
La Fondazione trasmette
al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca gli atti di cui al comma 6
entro cinque giorni dalla loro adozione. Essi
si intendono approvati quando siano
trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione
senza che il Ministero abbia formulato
rilievi. |
7. In
attuazione dell’articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, la Fondazione recepisce e
si conforma con atti del proprio organo
deliberante alle direttive emanate mediante
decreti del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze. |
7. Identico. |
8. Alla
Fondazione viene demandato il coordinamento
operativo della somministrazione delle prove
nazionali standard previste dal comma 1
dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la cui realizzazione è affidata alle
istituzioni del Sistema nazionale di valutazione
di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies
della legge 26 febbraio 2011, n. 10 di
conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225. |
8. Alla
Fondazione viene demandato il coordinamento
operativo della somministrazione delle prove
nazionali standard previste dal comma 1
dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, la cui realizzazione è affidata alle
istituzioni del Sistema nazionale di valutazione
di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10. |
9. Fermo
quanto indicato al successivo comma 14,
il patrimonio della Fondazione può inoltre
essere costituito da apporti dei Ministeri
fondatori ed incrementato da ulteriori apporti
dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da
ulteriori soggetti pubblici e privati. La
Fondazione potrà, altresì, avere accesso alle
risorse del Programma Operativo Nazionale
«Ricerca e Competitività Fesr 2007/2013» e di
altri programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali europei, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente e degli obiettivi
specifici dei programmi stessi. Alla Fondazione
possono essere concessi in comodato beni
immobili facenti parte del demanio e del
patrimonio indisponibile dello Stato. Il
trasferimento di beni di particolare valore
artistico e storico è effettuato di intesa con
il Ministero per i beni e le attività culturali
e non modifica il regime giuridico, previsto
dagli articoli 823 e 829, primo comma, del
codice civile, dei beni demaniali trasferiti. |
9. Fermo
quanto indicato al comma 15, il
patrimonio della Fondazione può inoltre essere
costituito da apporti dei Ministeri fondatori ed
incrementato da ulteriori apporti dello Stato,
nonché dalle risorse provenienti da ulteriori
soggetti pubblici e privati. La Fondazione
potrà, altresì, avere accesso alle risorse del
Programma Operativo Nazionale «Ricerca e
Competitività Fesr 2007/2013» e di altri
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali
europei, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente e degli obiettivi specifici
dei programmi stessi. Alla Fondazione possono
essere concessi in comodato beni immobili
facenti parte del demanio e del patrimonio
indisponibile dello Stato. Il trasferimento di
beni di particolare valore artistico e storico è
effettuato di intesa con il Ministero per i beni
e le attività culturali e non modifica il regime
giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829,
primo comma, del codice civile, dei beni
demaniali trasferiti. |
10. Ai
soli fini del perseguimento degli scopi e degli
obiettivi di cui all’articolo 4 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, la Fondazione è
autorizzata a concedere finanziamenti e
rilasciare garanzie ai soggetti indicati
all’articolo 4, comma 1 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. A dette attività non si applicano
le disposizioni di cui al Titolo V del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I suddetti
finanziamenti integrano i requisiti di cui
all’articolo 5, comma 7, lettera a) e
comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, in legge,
dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003,
n. 326. |
10. Identico. |
11. Al
fine di costituire il patrimonio della
Fondazione nonché per la realizzazione dello
scopo della fondazione, i soggetti fondatori di
fondazioni di interesse nazionale, nonché gli
enti ad essi succeduti, possono disporre la
devoluzione di risorse alla Fondazione. |
11. Identico. |
12.
Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della Fondazione e di conferimento
e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni
tributo e diritto e vengono effettuati in regime
di neutralità fiscale. |
12. Identico. |
13. Nel
caso in cui il beneficiario dei buoni di studio
di cui al comma 1, lettera b),
dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 non ottemperi ai versamenti previsti, la
Fondazione procede al recupero della somma
dovuta, avvalendosi anche della procedura di
riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e dell’articolo 17 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. |
13. Identico. |
14. La
restituzione della quota di cui al comma 1,
lettera b), dell’articolo 4 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 avviene anche
attraverso le modalità di cui al titolo II ed al
titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive
modifiche. La disposizione di cui all’articolo
54, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e
successive modifiche non si applica alle
operazioni di restituzione della quota di cui al
comma 1, lettera b), dell’articolo 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. |
14. Identico. |
15. Per
l’attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente
articolo è autorizzata la spesa per l’anno 2011
di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui
all’articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre
2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la
costituzione del fondo di dotazione della
Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui
a decorrere dall’anno 2012. |
15. Per
l’attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente
articolo è autorizzata la spesa per l’anno 2011
di 9 milioni di euro, a favore del fondo di cui
all’articolo 4, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e di 1 milione di euro,
per la costituzione del fondo di dotazione della
Fondazione. A favore della Fondazione, è altresì
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui
a decorrere dall’anno 2012. |
16.
All’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni: |
16. Identico: |
a)
al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l)
ed m) |
a)
identica |
b)
i commi 5 e 9 sono soppressi. |
b)
i commi 5 e 9 sono abrogati. |
17. Per
garantire continuità nella erogazione del
servizio scolastico e educativo e conferire il
maggiore possibile grado di certezza nella
pianificazione degli organici della scuola, nel
rispetto degli obiettivi programmati di finanza
pubblica, in esito ad una specifica sessione
negoziale concernente interventi in materia
contrattuale per il personale della Scuola, che
assicuri il rispetto del criterio di invarianza
finanziaria, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
nel rispetto degli obiettivi programmati dei
saldi di finanza pubblica, è definito un piano
triennale per l’assunzione a tempo
indeterminato, di personale docente, educativo
ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei
posti vacanti e disponibili in ciascun anno,
delle relative cessazioni del predetto personale
e degli effetti del processo di riforma previsto
dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008,
n. 133; il piano può prevedere la retrodatazione
giuridica dall’anno scolastico 2010-2011 di
quota parte delle assunzioni di personale
docente e ATA sulla base dei posti vacanti e
disponibili relativi al medesimo anno scolastico
2010-2011, fermo restando il rispetto degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza
pubblica. Il piano è annualmente verificato dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze e con il Ministero
per la pubblica amministrazione ed innovazione
ai fini di eventuali rimodulazioni che si
dovessero rendere necessarie, fermo restando il
regime autorizzatorio in materia di assunzioni
di cui all’articolo 39, comma 3 bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni. |
17. Per
garantire continuità nella erogazione del
servizio scolastico e educativo e conferire il
maggiore possibile grado di certezza nella
pianificazione degli organici della scuola, nel
rispetto degli obiettivi programmati di finanza
pubblica, in esito ad una specifica sessione
negoziale concernente interventi in materia
contrattuale per il personale della Scuola, che
assicuri il rispetto del criterio di invarianza
finanziaria, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
nel rispetto degli obiettivi programmati dei
saldi di finanza pubblica, è definito un piano
triennale per l’assunzione a tempo
indeterminato, di personale docente, educativo
ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei
posti vacanti e disponibili in ciascun anno,
delle relative cessazioni del predetto personale
e degli effetti del processo di riforma previsto
dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il piano
può prevedere la retrodatazione giuridica
dall’anno scolastico 2010-2011 di quota parte
delle assunzioni di personale docente e ATA
sulla base dei posti vacanti e disponibili
relativi al medesimo anno scolastico 2010-2011,
fermo restando il rispetto degli obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica. Il
piano è annualmente verificato dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia
e delle finanze e con la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, ai fini di eventuali
rimodulazioni che si dovessero rendere
necessarie, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all’articolo 39, comma 3 bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni. Al personale docente a tempo
determinato, assegnato a pluriclassi, che presta
effettivamente servizio in modo continuativo è
riconosciuto il diritto a una speciale
valutazione del servizio prestato nelle sedi
considerate situate in zona disagiata, secondo
criteri definiti con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. |
18.
All’articolo 10 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente: «4-bis. Stante
quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla
legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì
esclusi dall’applicazione del presente decreto i
contratti a tempo determinato stipulati per il
conferimento delle supplenze del personale
docente ed ATA, considerata la necessità di
garantire la costante erogazione del servizio
scolastico ed educativo anche in caso di assenza
temporanea del personale docente ed ATA con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed
anche determinato. In ogni caso non si applica
l’articolo 5, comma 4-bis, del presente
decreto.». |
18.
All’articolo 10 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente: «4-bis. Stante
quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’articolo
40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, all’articolo 4,
comma 14-bis, della legge 3 maggio
1999, n. 124, e all’articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono altresì esclusi dall’applicazione del
presente decreto i contratti a tempo determinato
stipulati per il conferimento delle supplenze
del personale docente ed ATA, considerata la
necessità di garantire la costante erogazione
del servizio scolastico ed educativo anche in
caso di assenza temporanea del personale docente
ed ATA con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed anche determinato. In ogni caso
non si applica l’articolo 5, comma 4-bis,
del presente decreto.». |
19. Il
termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno. |
19. All’articolo
4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n.
255, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 agosto 2001, n. 333, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
|
a)
ai commi 1 e 2, le parole: «31 luglio», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31
agosto»; |
|
b)
il comma 3 è abrogato. |
20. Il
primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, è così modificato «a decorrere dall’anno
scolastico 2011/2012 l’aggiornamento delle
graduatorie, divenute ad esaurimento in forza
dall’articolo 1, comma 605, lett. c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
effettuato con cadenza triennale e con
possibilità di trasferimento in un’unica
provincia». |
20. Il
primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, è sostituito dal seguente:«A
decorrere dall’anno scolastico 2011/2012,
senza possibilità di ulteriori nuovi
inserimenti, l’aggiornamento delle
graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell’articolo
1, comma 605, lett. c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza
triennale e con possibilità di trasferimento in
un’unica provincia secondo il proprio
punteggio, nel rispetto della fascia di
appartenenza. L’aggiornamento delle graduatorie
di istituto, di cui all’articolo 5, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per
il conferimento delle supplenze ai sensi
dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio
1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale». |
21.
L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, cosìcome
modificato dal primo periodo dell’articolo 1,
comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è
sostituito dal seguente «i docenti destinatari
di nomina a tempo indeterminato decorrente
dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere
il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o
l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque
anni di effettivo servizio nella provincia di
titolarità.». |
21. Il
primo periodo del comma 3 dell’articolo
399 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: «Idocenti destinatari di
nomina a tempo indeterminato decorrente
dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere
il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o
l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque
anni di effettivo servizio nella provincia di
titolarità». |
|
21-bis.
Le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi
2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 134, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide
anche con riferimento all’anno scolastico
2011/2012, relativamente al personale della
scuola che, nel suddetto anno, non possa
stipulare, per carenza di posti, contratto di
supplenza della stessa tipologia di quello
dell’anno precedente o, comunque, dell’ultimo
anno lavorativo nel triennio precedente. |
Articolo
10. |
Articolo
10. |
(Servizi ai cittadini) |
(Servizi ai cittadini) |
1. Per
incentivare l’uso degli strumenti elettronici
nell’ottica di aumentare l’efficienza
nell’erogazione dei servizi ai cittadini e, in
particolare, per semplificare il procedimento di
rilascio dei documenti obbligatori di
identificazione, all’articolo 7-vicies ter
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: |
1. Identico. |
«2-bis.
L’emissione della carta d’identità elettronica,
che è documento obbligatorio di identificazione,
è riservata al Ministero dell’interno che vi
provvede nel rispetto delle norme di sicurezza
in materia di carte valori e di documenti di
sicurezza della Repubblica e deglistandard
internazionali di sicurezza e nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. È riservata,
altresì, al Ministero dell’interno la fase
dell’inizializzazione del documento
identificativo, attraverso il CNSD». |
|
2. Con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con i Ministri dell’economia e delle finanze e
della salute per gli aspetti relativi alla
tessera sanitaria, unificata alla carta
d’identità elettronica ai sensi del comma 3 del
presente articolo, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinate le modalità tecniche
di attuazione della disposizione di cui al comma
2bis, dell’articolo 7-vicies ter,
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del
presente articolo. Nelle more della definizione
delle modalità di convergenza della tessera
sanitaria nella carta d’identità elettronica, il
Ministero dell’economia e delle finanze continua
ad assicurare la generazione della tessera
sanitaria su supporto di Carta nazionale dei
servizi, ai sensi dell’articolo 11, comma 15,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. |
2. Identico. |
3. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’interno,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il Ministro della salute e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, è disposta anche
progressivamente, nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, la unificazione sul
medesimo supporto della carta d’identità
elettronica con la tessera sanitaria, nonché il
rilascio gratuito del documento unificato,
mediante utilizzazione, anche ai fini di
produzione e rilascio, di tutte le risorse
disponibili a legislazione vigente per la
tessera sanitaria e per la carta di identità
elettronica, ivi incluse le risorse
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Le modalità tecniche di produzione,
distribuzione e gestione del documento unificato
sono stabilite con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e, limitatamente ai profili sanitari con il
Ministro della Salute. |
3. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro
della salute e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, è disposta
anche progressivamente, nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, la
unificazione sul medesimo supporto della carta
d’identità elettronica con la tessera sanitaria,
nonché il rilascio gratuito del documento
unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini
di produzione e rilascio, di tutte le risorse
disponibili a legislazione vigente per la
tessera sanitaria e per la carta di identità
elettronica, ivi incluse le risorse
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Le modalità tecniche di produzione,
distribuzione e gestione del documento unificato
sono stabilite con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione
e, limitatamente ai profili sanitari con il
Ministro della Salute. |
4. In
funzione della realizzazione del progetto di cui
al comma 2-bis, dell’articolo 7-vicies
ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 ed ai
commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di
indirizzo strategico del Ministro dell’economia
e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le
funzioni delle società di cui all’articolo 1
della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive
modificazioni, e al comma 15 dell’articolo 83
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Il consiglio di
amministrazione delle predette società è
conseguentemente rinnovato nel numero di cinque
consiglieri entro 45 giorni dalla data di
emanazione dei relativi atti di indirizzo
strategico, senza applicazione dell’articolo
2383, comma 3, del codice civile. Il relativo
statuto, ove necessario, dovrà conformarsi,
entro il richiamato termine, alle previsioni di
cui al comma 12, dell’articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244». |
4. In
funzione della realizzazione del progetto di cui
al comma 2-bis, dell’articolo 7-vicies
ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1, e
ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto
di indirizzo strategico del Ministro
dell’economia e delle finanze sono ridefiniti i
compiti e le funzioni delle società di cui
all’articolo 1 della legge 13 luglio 1966,
n. 559, e successive modificazioni, e al comma
15 dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il consiglio
di amministrazione delle predette società è
conseguentemente rinnovato nel numero di cinque
consiglieri entro 45 giorni dalla data di
emanazione dei relativi atti di indirizzo
strategico, senza applicazione dell’articolo
2383, terzo comma, del codice civile. Il
relativo statuto, ove necessario, dovrà
conformarsi, entro il richiamato termine, alle
previsioni di cui al comma 12, dell’articolo 3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244». |
5.
All’articolo 3 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
5. Identico: |
a)
il primo comma è sostituito dal seguente: |
a) identico: |
«Il
sindaco è tenuto à rilasciare alle persone
aventi nel comune la residenza o la loro dimora
una carta d’identità conforme al modello
stabilito dal Ministero dell’interno.»; |
«Il
sindaco è tenuto a rilasciare alle
persone aventi nel comune la loro
residenza o la loro dimora una carta d’identità
conforme al modello stabilito dal Ministero
dell’interno.»; |
b)
al secondo comma: |
b) identico: |
1) dopo
il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i
minori di età inferiore a tre anni, la validità
della carta d’identità è di tre anni; per i
minori di età compresa fra tre e diciotto anni,
la validità è di cinque anni.»; |
1)
identico; |
2) è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono
esentate dall’obbligo di rilevamento delle
impronte digitali i minori di età inferiore a
dodici anni»; |
2) è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esentati
dall’obbligo di rilevamento delle impronte
digitali i minori di età inferiore a dodici
anni»; |
c)
dopo il quarto comma è inserito il seguente: |
c) identico: |
«Per i
minori di età inferiore agli anni quattordici,
l’uso della carta d’identità ai fini
dell’espatrio è subordinato alla condizione che
viaggino in compagnia di uno dei genitori o di
chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una
dichiarazione rilasciata da chi può dare
l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla
questura, o dalle autorità consolari in caso di
rilascio all’estero, il nome della persona,
dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i
minori medesimi sono affidati.». |
«Per i
minori di età inferiore agli anni quattordici,
l’uso della carta d’identità ai fini
dell’espatrio è subordinato alla condizione che
viaggino in compagnia di uno dei genitori o di
chi ne fa le veci, o che venga menzionato in
una dichiarazione rilasciata da chi può dare
l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla
questura, o dalle autorità consolari in caso di
rilascio all’estero, il nome della persona,
dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i
minori medesimi sono affidati.». |
6.
All’articolo 16-bis, comma 1, del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «In
caso di ritardo nella trasmissione all’Indice
nazionale delle anagrafi, il responsabile del
procedimento ne risponde a titolo disciplinare
e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di
danno erariale.». |
6. Identico. |
7.
All’articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre
1998, n. 407 è aggiunto in fine il seguente
periodo: «Al pagamento del beneficio provvedono
gli enti previdenziali competenti per il
pagamento della pensione di reversibilità o
indiretta.». |
7. Identico. |
8. Al
fine di salvaguardare la piena operatività del
sistema nazionale di soccorso tecnico urgente
assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, alla copertura dei posti disponibili per
il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre
2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede
esclusivamente con le procedure di cui
all’articolo 12, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
attraverso una o più procedure straordinarie.
Analogamente, alla copertura dei posti da
conferire al 1º gennaio 2008 nella qualifica di
capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei
capi reparto, si provvede esclusivamente con le
procedure di cui all’articolo 16, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217. |
8. Identico. |
9. Le
procedure di cui al comma 8 si applicano anche
alla copertura dei posti disponibili al 31
dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e
al 1º gennaio 2010 nella qualifica di capo
reparto, ivi compresi, in ragione
dell’unitarietà della dotazione organica
complessiva del ruolo, quelli derivanti
dall’avvio delle procedure concorsuali a capo
reparto. Resta fermo che le procedure
straordinarie di cui al presente articolo
dovranno comunque assicurare prioritariamente la
copertura dei posti relativi alla qualifica di
capo squadra. |
9. Le
procedure di cui al comma 8 si applicano anche
alla copertura dei posti disponibili al 31
dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e
al 1º gennaio 2010 nella qualifica di capo
reparto, ivi compresi, in ragione
dell’unitarietà della dotazione organica
complessiva del ruolo, quelli derivanti
dall’avvio delle procedure concorsuali per la
nomina a capo reparto. Resta fermo che le
procedure straordinarie di cui al presente
articolo dovranno comunque assicurare
prioritariamente la copertura dei posti relativi
alla qualifica di capo squadra. |
10. Nel
triennio 2011-2013, la durata del corso di
formazione di cui all’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è
stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di
applicazione pratica; la durata del corso di
formazione di cui all’articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è
stabilita in mesi sei e la durata del corso di
formazione di cui all’articolo 42, comma 1, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è
stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di
tirocinio operativo. |
10. Identico. |
11. Al
fine di garantire l’osservanza dei princìpi
contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche
e di organizzazione del servizio idrico, con
particolare riferimento alla tutela
dell’interesse degli utenti, alla regolare
determinazione e adeguamento delle tariffe,
nonché alla promozione dell’efficienza,
dell’economicità e della trasparenza nella
gestione dei servizi idrici, è istituita, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l’Agenzia nazionale di
vigilanza sulle risorse idriche, di seguito
denominata «Agenzia». |
11. Al
fine di garantire l’osservanza dei princìpi
contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche
e di organizzazione del servizio idrico, con
particolare riferimento alla tutela
dell’interesse degli utenti, alla regolare
determinazione e adeguamento delle tariffe,
nonché alla promozione dell’efficienza,
dell’economicità e della trasparenza nella
gestione dei servizi idrici, è istituita, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l’Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di
acqua, di seguito denominata «Agenzia». |
12.
L’Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e
funzionalmente indipendente dal Governo. |
12. Identico. |
13.
L’Agenzia opera sulla base di princìpi di
autonomia organizzativa, tecnico-operativa e
gestionale, di trasparenza e di economicità. |
13. Identico. |
14.
L’Agenzia svolge, con indipendenza di
valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni: |
14. Identico: |
a)
definisce i livelli minimi di qualità del
servizio, sentite le regioni, i gestori e le
associazioni dei consumatori, e vigila sulle
modalità della sua erogazione, esercitando, allo
scopo, poteri di acquisizione di documenti,
accesso e ispezione, comminando, in caso di
inosservanza, in tutto o in parte, dei propri
provvedimenti, sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro
50.000 e non superiori nel massimo a euro
10.000.000 e, in caso di reiterazione delle
violazioni, qualora ciò non comprometta la
fruibilità del servizio da parte degli utenti,
proponendo al soggetto affidante la sospensione
o la decadenza della concessione; determina
altresì obblighi di indennizzo automatico in
favore degli utenti in caso di violazione dei
medesimi provvedimenti; |
a)
definisce i livelli minimi di qualità del
servizio, sentite le regioni, i gestori e le
associazioni dei consumatori, e vigila sulle
modalità della sua erogazione, esercitando, allo
scopo, poteri di acquisizione di documenti,
accesso e ispezione, irrogando, in caso
di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri
provvedimenti, sanzioni amministrative
pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro
50.000 e non superiori nel massimo a euro
10.000.000 e, in caso di reiterazione delle
violazioni, qualora ciò non comprometta la
fruibilità del servizio da parte degli utenti,
proponendo al soggetto affidante la sospensione
o la decadenza della concessione; determina
altresì obblighi di indennizzo automatico in
favore degli utenti in caso di violazione dei
medesimi provvedimenti; |
b)
predispone una o più convenzioni tipo di cui
all’articolo 151 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152; |
b) identica; |
c)
definisce, tenuto conto della necessità di
recuperare i costi ambientali anche secondo il
principio «chi inquina paga», le componenti
di costo per la determinazione della tariffa
relativa ai servizi idrici per i vari settori di
impiego dell’acqua; |
c)
definisce le componenti di costo per la
determinazione della tariffa relativa ai servizi
idrici per i vari settori di impiego dell’acqua,
anche in proporzione al grado di inquinamento
ambientale derivante dai diversi tipi e settori
di impiego e ai costi conseguenti a carico della
collettività; |
d)
predispone il metodo tariffario per la
determinazione, con riguardo a ciascuna delle
quote in cui tale corrispettivo si articola,
della tariffa del servizio idrico integrato,
sulla base della valutazione dei costi e dei
benefìci dell’utilizzo delle risorse idriche e
tenendo conto, in conformità ai princìpi sanciti
dalla normativa comunitaria, sia del costo
finanziario della fornitura del servizio che dei
relativi costi ambientali e delle risorse,
affinché sia pienamente realizzato il principio
del recupero dei costi ed il principio «chi
inquina paga», e con esclusione di ogni onere
derivante dal funzionamento dell’Agenzia; fissa,
altresì, le relative modalità di revisione
periodica, vigilando sull’applicazione delle
tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei
termini previsti dalla legge per l’adozione
degli atti di definizione della tariffa da parte
delle autorità al riguardo competenti, come
individuate dalla legislazione regionale in
conformità a linee guida approvate con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare previa intesa con la
Conferenza unificata, provvede nell’esercizio
del potere sostitutivo, su istanza delle
amministrazioni o delle parti interessate, entro
sessanta giorni, previa diffida all’autorità
competente ad adempiere entro il termine di
venti giorni; |
d)
predispone il metodo tariffario per la
determinazione, con riguardo a ciascuna delle
quote in cui tale corrispettivo si articola,
della tariffa del servizio idrico integrato,
sulla base della valutazione dei costi e dei
benefìci dell’utilizzo delle risorse idriche e
tenendo conto, in conformità ai princìpi sanciti
dalla normativa comunitaria, sia del costo
finanziario della fornitura del servizio che dei
relativi costi ambientali e delle risorse,
affinché sianopienamente attuati
il principio del recupero dei costi ed il
principio «chi inquina paga», e con esclusione
di ogni onere derivante dal funzionamento
dell’Agenzia; fissa, altresì, le relative
modalità di revisione periodica, vigilando
sull’applicazione delle tariffe, e, nel caso di
inutile decorso dei termini previsti dalla legge
per l’adozione degli atti di definizione della
tariffa da parte delle autorità al riguardo
competenti, come individuate dalla legislazione
regionale in conformità a linee guida approvate
con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare previa intesa raggiunta
in sede di Conferenza unificata, provvede
nell’esercizio del potere sostitutivo, su
istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa
diffida all’autorità competente ad adempiere
entro il termine di venti giorni; |
e)
approva le tariffe predisposte dalle autorità
competenti; |
e) identica; |
f)
verifica la corretta redazione del piano
d’ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e
impartendo, a pena d’inefficacia, prescrizioni
sugli elementi tecnici ed economici e sulla
necessità di modificare le clausole contrattuali
e gli atti che regolano il rapporto tra le
Autorità d’ambito territoriale ottimale e i
gestori del servizio idrico integrato; |
f) identica; |
g)
emana direttive per la trasparenza della
contabilità delle gestioni e valuta i costi
delle singole prestazioni, definendo indici di
valutazione anche su base comparativa della
efficienza e della economicità delle gestioni a
fronte dei servizi resi; |
g) identica; |
h)
esprime pareri in materia di servizio idrico
integrato su richiesta del Governo, delle
regioni, degli enti locali, delle Autorità
d’ambito, dei gestori e delle associazioni dei
consumatori, e tutela i diritti degli utenti
anche valutando reclami, istanze e segnalazioni
in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il
servizio, nei confronti dei quali può
intervenire con i provvedimenti di cui alla
lettera a); |
h) identica; |
i)
può formulare proposte di revisione della
disciplina vigente, segnalandone altresì i casi
di grave inosservanza e di non corretta
applicazione; |
i) identica; |
l)
predispone annualmente una relazione
sull’attività svolta, con particolare
riferimento allo stato e alle condizioni di
erogazione dei servizi idrici e all’andamento
delle entrate in applicazione dei meccanismi di
autofinanziamento, che è trasmessa al Parlamento
e al Governo entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello cui si riferisce. |
l)
predispone annualmente una relazione
sull’attività svolta, con particolare
riferimento allo stato e alle condizioni di
erogazione dei servizi idrici e all’andamento
delle entrate in applicazione dei meccanismi di
autofinanziamento, e la trasmette al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello cui si riferisce. |
15.
All’Agenzia, a decorrere dalla data di cui al
comma 11, sono trasferite le funzioni già
attribuite alla Commissione nazionale per la
vigilanza sulle risorse idriche dall’articolo
161 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto. |
15. Identico. |
16.
L’Agenzia è organo collegiale costituito da tre
membri, di cui uno con funzioni di Presidente,
nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Le designazioni effettuate dal Governo
sono previamente sottoposte al parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In
nessun caso le nomine possono essere effettuate
in mancanza del parere favorevole espresso dalle
predette Commissioni a maggioranza dei due terzi
dei componenti. Le medesime Commissioni possono
procedere all’audizione delle persone designate.
I componenti dell’Agenzia sono scelti tra
persone dotate di indiscusse moralità e
indipendenza, alta e riconosciuta
professionalità e competenza nel settore. I
componenti dell’Agenzia durano in carica tre
anni e possono essere confermati una sola volta.
La carica di componente dell’Agenzia è
incompatibile con incarichi politici elettivi,
nè possono essere nominati componenti coloro che
abbiano interessi di qualunque natura in
conflitto con le funzioni dell’Agenzia. Le
funzioni di controllo di regolarità
amministrativo contabile e di verifica sulla
regolarità della gestione dell’Agenzia sono
affidate al Collegio dei revisori composto da
tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di
presidente, nominati dal Ministro dell’economia
e delle finanze. Due membri del Collegio sono
scelti tra gli iscritti al registro dei revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento è
nominato anche un membro supplente. I componenti
del collegio dei revisori durano in carica tre
anni e possono essere rinnovati una sola volta. |
16.
L’Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti,
di cui uno con funzioni di Presidente, nominati
con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, due su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e uno su proposta della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Le designazioni effettuate dal
Governo sono previamente sottoposte al parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In
nessun caso le nomine possono essere effettuate
in mancanza del parere favorevole espresso dalle
predette Commissioni a maggioranza dei due terzi
dei componenti. Le medesime Commissioni possono
procedere all’audizione delle persone designate.
I componenti dell’Agenzia sono scelti tra
persone dotate di indiscusse moralità e
indipendenza, alta e riconosciuta
professionalità e competenza nel settore. I
componenti dell’Agenzia durano in carica tre
anni e possono essere confermati una sola volta.
La carica di componente dell’Agenzia è
incompatibile con incarichi politici elettivi,
né possono essere nominati componenti coloro che
abbiano interessi di qualunque natura in
conflitto con le funzioni dell’Agenzia. Le
funzioni di controllo di regolarità
amministrativo-contabile e di verifica
sulla regolarità della gestione dell’Agenzia
sono affidate al Collegio dei revisori composto
da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni
di presidente, nominati dal Ministro
dell’economia e delle finanze. Due membri del
Collegio sono scelti tra gli iscritti al
registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il
medesimo provvedimento è nominato anche un
membro supplente. I componenti del collegio dei
revisori durano in carica tre anni e possono
essere rinnovati una sola volta. |
17. Il
direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura
dell’Agenzia. Formula proposte all’Agenzia,
dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi
da questo approvati e assicura gli adempimenti
di carattere tecnico-amministrativo, relativi
alle attività dell’Agenzia ed al perseguimento
delle sue finalità istituzionali. Il direttore
generale è nominato per un periodo di cinque
anni, non rinnovabili,con la procedura
prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al
direttore generale non si applica il comma 8
dell’articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. |
17. Il
direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura
dell’Agenzia. Dà attuazione alle deliberazioni e
ai programmi da questa approvati e
assicura l’esecuzione degli adempimenti
di carattere tecnico-amministrativo, relativi
alle attività dell’Agenzia ed al perseguimento
delle sue finalità istituzionali. Il direttore
generale è nominato dall’Agenzia per un
periodo di tre anni, non rinnovabile.
Al direttore generale non si applica il comma 8
dell’articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. |
18. I
compensi spettanti ai componenti dell’Agenzia
sono determinati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. I medesimi compensi sono
ridotti di almeno la metà qualora ilPresidente
e ciascun componente dell’Agenzia,
dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino
per il mantenimento del proprio trattamento
economico. |
18. I
compensi spettanti ai componenti dell’Agenzia
sono determinati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Il compenso è ridotto
almeno della metà qualora il componente
dell’Agenzia, essendo dipendente di una
pubblica amministrazione, opti per il
mantenimento del proprio trattamento economico. |
19. A
pena di decadenza i componenti dell’Agenzia e il
direttore generale non possono esercitare
direttamente o indirettamente, alcuna attività
professionale o di consulenza, essere
amministratori o dipendenti di soggetti pubblici
o privati nè ricoprire altri uffici pubblici, nè
avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore. I componenti
dell’Agenzia ed il direttore generale, ove
dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in
aspettativa senza assegni, per l’intera
durata dell’incarico ed il relativo posto in
organico è reso indisponibile per tutta la
durata dell’incarico. |
19. A
pena di decadenza i componenti dell’Agenzia e il
direttore generale non possono esercitare,
direttamente o indirettamente, alcuna attività
professionale o di consulenza, essere
amministratori o dipendenti di soggetti pubblici
o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né
avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore. I componenti
dell’Agenzia ed il direttore generale, ove
dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in
aspettativa senza assegni per l’intera durata
dell’incarico ed il relativo posto in organico è
reso indisponibile per tutta la durata
dell’incarico. |
20. Per
almeno dodici mesi dalla cessazione
dell’incarico, i membri dell’Agenzia e il
direttore generale non possono intrattenere,
direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con
le imprese operanti nei settore. La violazione
di tale divieto è punita, salvo che il fatto
costituisca reato, con una sanzione
amministrativa pecuniaria pari ad un’annualità
dell’importo del corrispettivo percepito.
All’imprenditore che abbia violato tale divieto
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
pari allo 0,5 per cento del fatturato e,
comunque, non inferiore a euro 150.000 e non
superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più
gravi o quando il comportamento illecito sia
stato reiterato, la revoca dell’atto
autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali
sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di
variazione annuo dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati
rilevato dall’ISTAT. |
20. Per
almeno dodici mesi dalla cessazione
dell’incarico, i componenti dell’Agenzia
e il direttore generale non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente,
rapporti di collaborazione, di consulenza o di
impiego con le imprese operanti nel
settore. La violazione di tale divieto è punita,
salvo che il fatto costituisca reato, con una
sanzione amministrativa pecuniaria pari ad
un’annualità dell’importo del corrispettivo
percepito. All’imprenditore che abbia violato
tale divieto si applicano una sanzione
amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per
cento del fatturato e, comunque, non inferiore a
euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni,
e, nei casi più gravi o quando il comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca
dell’atto autorizzativo. I limiti massimo e
minimo della sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al terzo periodo sono
rivalutati secondo il tasso di variazione annuo
dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato
dall’ISTAT. |
21.
L’Agenzia può essere sciolta per gravi e
motivate ragioni, inerenti al suo corretto
funzionamento e al perseguimento dei suoi fini
istituzionali, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Con il medesimo decreto è nominato un
commissario straordinario, che esercita, per un
periodo non superiore a sei mesi, le funzioni
dell’Agenzia. Entro il termine di cui al periodo
precedente, si procede al rinnovo dell’Agenzia,
secondo quanto disposto dal comma 16. |
21. Identico. |
22. Con
decreto del Presidente del Consiglio, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e
il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è approvato lo statuto
dell’Agenzia, con cui sono definite le finalità
e i compiti istituzionali, i criteri di
organizzazione e funzionamento, le competenze
degli organi e le modalità di esercizio delle
funzioni. Con analogo decreto, adottato entro
trenta giorni dall’entrata in vigore di quello
di cui al periodo precedente, è approvato il
regolamento che definisce l’organizzazione e il
funzionamento interni dell’Agenzia e ne
determina il contingente di personale, nel
limite di 40 unità, in posizione di comando
provenienti da amministrazioni statali con oneri
a carico dell’amministrazione di appartenenza,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. |
22. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione,
entro un mese dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,
è approvato lo statuto dell’Agenzia, con cui
sono definiti le finalità e i compiti
istituzionali, i criteri di organizzazione e
funzionamento, le competenze degli organi e le
modalità di esercizio delle funzioni. Con
analogo decreto, adottato entro trenta giorni
dall’entrata in vigore di quello di cui al
periodo precedente, è approvato il regolamento
che definisce l’organizzazione e il
funzionamento interni dell’Agenzia e ne
determina il contingente di personale, nel
limite di 40 unità, in posizione di comando
provenienti da amministrazioni statali con oneri
a carico dell’amministrazione di appartenenza,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. |
23. Con
decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare
entro quindici giorni dalla data di emanazione
del decreto di cui al secondo periodo del comma
precedente, sono individuate le risorse
finanziarie e strumentali del Ministero da
trasferire all’Agenzia ed è disposto il comando,
nel limite massimo di venti unità, del personale
del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare già operante presso la
Commissione nazionale per la vigilanza
sullerisorse idriche alla data di entrata in
vigore della presente legge. Alla copertura dei
rimanenti posti del contingente di personale cui
al comma 18 si provvede mediante personale di
altre amministrazioni statali in posizione di
comando, cui si applica l’articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
23. Con
decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare
entro quindici giorni dalla data di emanazione
del decreto di cui al secondo periodo del comma 22,
sono individuate le risorse finanziarie e
strumentali del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare da
trasferire all’Agenzia ed è disposto il comando,
nel limite massimo di venti unità, del personale
del medesimo Ministero già operante
presso la Commissione nazionale per la vigilanza
sulle risorse idriche alla data di entrata in
vigore delpresente decreto. Alla
copertura dei rimanenti posti del contingente di
personale cui al comma 22 si provvede
mediante personale di altre amministrazioni
statali in posizione di comando, cui si applica
l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. |
24. Agli
oneri derivanti dal funzionamento dell’Agenzia
si provvede: |
24. Identico: |
a)
mediante un contributo posto a carico di tutti i
soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo
costo non può essere recuperato in tariffa,
di importo non superiore all’uno per mille dei
ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato
prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione, per un totale dei
contributi versati non superiore allo 0,2% del
valore complessivo del mercato di competenza. Il
contributo è determinato dalla Agenzia con
propria deliberazione, approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze ed il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ed è versato
entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative
somme affluiscono direttamente al bilancio
dell’Agenzia. |
a)
mediante un contributo posto a carico di tutti i
soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui
costo non può essere recuperato in tariffa, di
importo non superiore all’uno per mille dei
ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato
prima della data di entrata in vigore delpresente decreto,
per un totale dei contributi versati non
superiore allo 0,2% del valore complessivo del
mercato di competenza. Il contributo è
determinato dalla Agenzia con propria
deliberazione, approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze ed il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ed è versato
entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative
somme affluiscono direttamente al bilancio
dell’Agenzia. |
b)
in sede di prima applicazione, anche mediante
apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nel quale
confluiscono le risorse di cui al comma 23, la
cui dotazione non può superare 1 milione di euro
a decorrere dall’anno 2011 e può essere ridotta
con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base del gettito effettivo del
contributo di cui alla lettera a) e dei
costi complessivi dell’Agenzia. |
b) identica. |
25. In
sede di prima applicazione con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 22, è stabilito l’ammontare delle risorse
di cui alla lettera b) del comma 24, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente per il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono
conseguentemente rideterminate le relative
dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed
è stabilita la misura del contributo di cui alla
letteraa) del comma 24, e le relative
modalità di versamento al bilancio dell’Agenzia. |
25. In
sede di prima applicazione, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 22, secondo periodo, è stabilito
l’ammontare delle risorse di cui alla lettera b)
del comma 24, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente per il
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sono conseguentemente
rideterminate le dotazioni finanziarie del
medesimo Ministero e sono stabilite la
misura del contributo di cui alla lettera a)
del comma 24, e le relative modalità di
versamento al bilancio dell’Agenzia. |
26. A
decorrere dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è soppressa la
Commissione nazionale per la vigilanza sulle
risorse idriche di cui all’articolo 161 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il
predetto articolo 161 è abrogato nelle parti
incompatibili con le disposizioni di cui alla
presente legge. Alla nomina dell’Agenzia di cui
al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e sino a quel
momento, in deroga a quanto stabilito dal comma
15, le funzioni già attribuite dalla legge alla
Commissione nazionale per la vigilanza sulle
risorse idriche dall’articolo 161 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 continuano ad
essere esercitate da quest’ultima. Entro lo
stesso termine si provvede alla nomina del
direttore generale e del Collegio dei revisori
dei conti. |
26. A
decorrere dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è soppressa la
Commissione nazionale per la vigilanza sulle
risorse idriche di cui all’articolo 161 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il
predetto articolo 161 è abrogato nelle parti
incompatibili con le disposizioni di cui al
presente articolo. Alla nomina
dell’Agenzia di cui al comma 11 si provvede
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,
e sino a quel momento, in deroga a quanto
stabilito dal comma 15, le funzioni già
attribuite dalla legge alla Commissione
nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche
dall’articolo 161 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 continuano ad essere
esercitate da quest’ultima. Entro lo stesso
termine si provvede alla nomina del direttore
generale e del Collegio dei revisori dei conti. |
|
26-bis.
I ricorsi aventi ad oggetto gli atti e i
provvedimenti dell’Agenzia rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo e sono devoluti alla competenza
inderogabile del tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma. Si applica
l’articolo 119 del codice del processo
amministrativo, di cui all’allegato 1 annesso al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
successive modificazioni. L’incarico di
consulente tecnico d’ufficio non può essere
attribuito a dipendenti dell’Agenzia, che siano
cessati dal servizio da meno di cinque anni. |
27.
L’Agenzia si avvale del patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato ai sensi
dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611. |
27. Identico. |
28.
L’articolo 23-bis, comma 8, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato
dall’articolo 15 del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si
interpreta nel senso che, a decorrere dalla
entrata in vigore di quest’ultimo, è da
considerarsi cessato il regime transitorio di
cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge
17 marzo 1995, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995,
n. 172 |
28. Identico. |
Articolo
11. |
Articolo
11. |
(Disposizioni finanziarie) |
(Disposizioni finanziarie) |
1. La
dotazione del fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata
di 1,4 milioni di euro per l’anno 2011, di 13,3
milioni di euro per l’anno 2012, di 0,4 milioni
di euro per l’anno 2013, di 6,3 milioni di euro
per l’anno 2014 e di 1,3 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2015. |
1. Identico. |
2. Agli
oneri derivanti dal precedente comma e dagli
articoli 1, comma 5, 7, comma 2, lettere n)
e da dd) a gg), 8, commi 2, 3 e 9,
9, comma 15, e 10, comma 24, lettera b),
pari complessivamente a 100 milioni di euro per
l’anno 2011, 203,1 milioni di euro per l’anno
2012, 188 milioni di euro per l’anno 2013, 148,3
milioni di euro per l’anno 2014 e 28,3 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2015, che per
l’anno 2012 aumentano ai fini della
compensazione in termini di indebitamento netto
e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si
provvede rispettivamente: |
2. Agli
oneri derivanti dal comma 1 del presente
articolo e dagli articoli 1, comma 5, 7,
comma 2, lettere n) e da dd) a gg),
8, commi 2, 3 e 9, 9, comma 15, e 10, comma 24,
lettera b), pari complessivamente a 100
milioni di euro per l’anno 2011, 203,1 milioni
di euro per l’anno 2012, 188 milioni di euro per
l’anno 2013, 148,3 milioni di euro per l’anno
2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015, che per l’anno 2012 aumentano ai
fini della compensazione in termini di
indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni
di euro, si provvede rispettivamente: |
a)
quanto ad euro 100 milioni per l’anno 2011,
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 25, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, a seguito della
soppressione disposta dall’articolo 1, comma 4,
del presente decreto; |
a)
quanto ad euro 100 milioni per l’anno 2011,
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 25, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, a seguitodell’abrogazione
disposta dall’articolo 1, comma 4, del presente
decreto; |
b)
quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l’anno
2012, 188 milioni di euro per l’anno 2013, 148,3
milioni di euro per l’anno 2014 e 28,3 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2015, mediante
utilizzo delle maggiori entrate recate
dall’articolo 7, comma 2, lettere da dd)
a gg), e dall’articolo 8, commi 5 e 11. |
b)
quanto ad euro 293,1 milioni di euro per l’anno
2012, 188 milioni di euro per l’anno 2013, 148,3
milioni di euro per l’anno 2014 e 28,3 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2015, mediante
utilizzo delle maggiori entrate recate
dall’articolo 7, comma 2, lettere da dd)
agg), e dall’articolo 8, commi 3
e 9. |
3. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. |
3. Identico. |
Articolo
12. |
|
(Entrata in vigore) |
|
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge. |
|
Il
presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. |
|
Dato a
Roma, addì 13 maggio 2011 |
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NAPOLITANO |
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Berlusconi – Tremonti |
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Visto, il
Guardasigilli: Alfano |
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