di Nicoletta Cottone
Un vademecum per scoprire cosa c'è
nelle pieghe del decreto Sviluppo, convertito
definitivamente in legge il 7 luglio 2010. Tutte le
novità, dalla riscossione degli accertamenti esecutivi
alle pensioni per le vittime del terrorismo, passando
per la carta d'identità elettronica, la rinegoziazione
dei mutui, le novità per il mondo della scuola. Fra le
novità si allentano le ganasce fiscali per i debiti fino
a 2mila euro. Ecco il contenuto in 79 voci.
Accertamenti esecutivi, riscossione
(articolo 7, comma 2). Intervento sulla disciplina della
riscossione delle somme dovute in base ai cosiddetti
"accertamenti esecutivi". Essa dispone, tra l'altro,
l'applicazione dell'accertamento esecutivo agli avvisi
emessi a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai
periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2007 e successivi. Per gli atti successivi
all'accertamento, si precisa che l'intimazione ad
adempiere deve essere limitata ai specifici casi.
Disposta la sospensione dell'esecuzione forzata
conseguente agli atti di cosiddetto "accertamento
esecutivo" per centottanta giorni decorrenti
dall'affidamento in carico agli agenti della
riscossione. La sospensione non si applica con riguardo
alle azioni cautelari e conservative, nonché a ogni
altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore. La suddetta sospensione non opera, tra
l'altro, nel caso in cui gli agenti della riscossione
vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il
fondato pericolo di pregiudicare la riscossione.
Accisa e Iva gas naturale (articolo
7, comma 2). Norma interpretativa per precisare l'ambito
applicativo di alcune disposizioni che incidono sulle
aliquote Iva e sulla misura dell'accisa applicate al gas
naturale per combustione per usi civili (articolo 2 del
Dlgs 26/2007), specificando che esse operano con
riguardo al singolo contratto di somministrazione,
indipendentemente dal numero di unità immobiliari
riconducibili allo stesso.
Accise, applicazione sanzioni
amministrative all'Agenzia delle dogane (articolo 7,
comma 2-novies). All'Ufficio delle dogane - al posto
della Direzione regionale della medesima amministrazione
- è attribuita la competenza ad applicare le sanzioni
amministrative relative alle violazioni accertate nel
rispettivo ambito territoriale.
Adempimenti dei contribuenti
(articolo 7, comma 2). I termini per i versamenti e gli
adempimenti, anche se solo telematici, da effettuare nei
confronti di articolazioni del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, che scadono
di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo
giorno lavorativo successivo.
Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acque (articolo
10, commi da 11 a 27). Istituzione dell'Agenzia
nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia
di acque. Sostituisce la Commissione nazionale per la
vigilanza sulle risorse idriche istituita dal Codice
dell'ambiente (Dlgs 152/2006). Autonomia organizzativa,
tecnico-operativa e gestionale, trasparenza ed
economicità sono i principi base dell'attività
dell'Agenzia. Fra le funzioni che dovranno essere svolte
dall'Agenzia la definizione delle componenti di costo
per la determinazione della tariffa relativa ai servizi
idrici per i vari settori di impiego dell'acqua. A
decorrere dalla sua istituzione sono trasferite
all'Agenzia le funzioni già attribuite alla Co.N.Vi.R.I.
(Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche) dall'articolo 161 del Dlgs 152/2006 (Codice
dell'ambiente) e dalle altre disposizioni vigenti.
Soppressione, a decorrere dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, della
Co.N.Vi.R.I. L'Agenzia è organo collegiale costituito da
tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente,
nominati con Dpr previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente. Dei
tre componenti due sono proposti dal ministro
dell'Ambiente e uno dalla Conferenza Stato- Regioni. Le
designazioni effettuate dal Governo sono previamente
sottoposte al parere obbligatorio e vincolante delle
competenti Commissioni parlamentari. Tale parere deve
essere reso, a maggioranza dei due terzi dei componenti,
entro 20 giorni dalla richiesta. I componenti
dell'Agenzia, scelti tra persone dotate di indiscussa
moralità e indipendenza, alta e riconosciuta
professionalità e competenza nel settore, durano in
carica tre anni e possono essere confermati una sola
volta. Il direttore generale è nominato dall'Agenzia
stessa per un periodo di tre anni, non rinnovabili.
Disciplinata l'organizzazione e le risorse finanziarie
dell'Agenzia. Con apposito Dpr si può provvedere allo
scioglimento dell'Agenzia per gravi e motivate ragioni,
inerenti al suo corretto funzionamento e al
perseguimento dei suoi fini istituzionali. Giurisdizione
esclusiva inderogabile del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma, per i ricorsi avverso
gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia, competenza di
primo grado comprendente anche l'eventuale adozione di
misure cautelari. Impossibilità di attribuire incarichi
di consulente tecnico d'ufficio a dipendenti
dell'Agenzia cessati dal servizio da meno di cinque
anni. Applicazione ai giudizi del rito abbreviato già
previsto davanti alle autorità amministrative
indipendenti.
Agevolazioni Irap per le Aziende
pubbliche di servizi alla persona (articolo 7, comma 2).
Estesa a tutte le Aziende pubbliche di servizi alla
persona (Asp) - in luogo delle sole Asp succedute alle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab)
- la possibilità di usufruire delle agevolazioni Irap
eventualmente deliberate dalle regioni nei confronti
delle Onlus. Amministrazione straordinaria (articolo 8,
comma 3). Novità in materia di amministrazione
straordinaria anche attraverso una serie di modifiche ed
integrazioni al Dlgs 270/1999. L'obiettivo è di
accelerare la chiusura delle procedure di
amministrazione straordinaria pendenti incentivando la
soddisfazione, totale o parziale, dei creditori
attraverso proposte di concordato volte all'assunzione
da parte di un soggetto terzo (assuntore) delle attività
e delle passività, compreso l'eventuale contenzioso
attivo e passivo. I commissari liquidatori nominati
nelle procedure di amministrazione straordinaria, per le
quali non risultino avviate le operazioni di chiusura,
devono provvedere a pubblicare un invito per la ricerca
di terzi assuntori di concordati da proporre ai
creditori, entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge, secondo gli indirizzi
impartiti dal ministero dello Sviluppo economico, dando
preferenza alle proposte riguardanti tutte le società
del gruppo poste in amministrazione straordinaria. Il
commissario liquidatore, in caso di mancata
individuazione dell'assuntore entro sei mesi dalla
pubblicazione dell'invito, avvia la procedura di
conversione dell'amministrazione straordinaria in
fallimento di cui agli articoli da 69 a 77 del Dlgs
270/1999. Nella norma che regola i poteri ministeriali
di nomina commissariale (articolo 38 del dlgs 270/1999)
introdotta la possibilità che, nei casi di cui
all'introdotto articolo 50-bis, il ministro dello
Sviluppo economico nomini lo stesso organo commissariale
per le due imprese.
Attività di controllo per Pmi e
microimprese (articolo 7, comma 1). Viene unificato il
controllo amministrativo svolto in forma d'accesso da
parte delle autorità competenti: dovrà effettuarsi al
massimo con cadenza semestrale. Gli atti compiuti in
violazione costituiranno, per i dipendenti pubblici,
illecito disciplinare. Esclusi da questa disciplina i
casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed
emergenza.
Assunzioni categorie protette,
esoneri (articolo 6, comma 2-ter).Esoneri dall'obbligo
di assunzione di categorie protette. Si prevede che la
domanda di esonero sia sostituita da una procedura di
autocertificazione, che attesti l'esclusione dei
lavoratori interessati dalla base di computo, con
riferimento agli addetti impegnati in lavorazioni che
comportino il pagamento di un tasso di premio (ai fini
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali) pari o superiore al
60 per cento. Da ultimo, il comma 3 prevede che anche le
autorità amministrative indipendenti con funzioni di
vigilanza e garanzia, effettuino la misurazione degli
oneri amministrativi a carico delle imprese con
l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre
2012.
Avviso iscrizione ipoteca (articolo
7, comma 2). Prima di provvedere a iscrivere ipoteca sui
beni immobili del contribuente, l'agente della
riscossione deve notificare una comunicazione recante
l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute
entro il termine di trenta giorni, si procederà con
l'iscrizione.
Banca del Mezzogiorno, Titoli di
risparmio per l'economia meridionale (articolo 8, comma
4). Norme per favorire il riequilibrio territoriale dei
flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo
termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e
sostenere progetti etici: autorizzata l'emissione - fino
a un massimo di 3 miliardi di euro - di specifici Titoli
di risparmio per l'economia meridionale fiscalmente
agevolati da parte di banche italiane, comunitarie ed
extracomunitarie autorizzate a operare in Italia, in
osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e
relative disposizioni di attuazione delle Autorità
creditizie. Tale intervento si inserisce nella normativa
di attuazione della Banca del Mezzogiorno.
Cancellazione di segnalazioni dei
ritardi di pagamento (articolo 8-bis). Al momento della
regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni sui
ritardi inserite nelle banche dati devono essere
cancellate entro cinque giorni lavorativi da
intermediari e banche. Le segnalazioni già registrate
dovranno essere estinte entro quindici giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del
decreto in esame se relative al mancato pagamento di un
numero di rate mensili inferiore a sei o di un'unica
rata semestrale.
Carta d'identità e tessera
sanitaria (articolo 10, commi da 1 a 6). Norme sulla
carta di identità elettronica: si riserva da un lato al
ministero dell'Interno la responsabilità sul processo di
produzione e rilascio di essa, dall'altro si prevede
l'unificazione, anche progressiva, della carta
d'indentità con la tessera sanitaria e la conseguente
definizione delle modalità di realizzazione,
distribuzione e gestione del documento unificato. Un
"atto di indirizzo strategico" del ministro
dell'Economia ridefinirà compiti e funzioni delle
società per azioni in cui è stato trasformato l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato e della società di
gestione del sistema informativo dell'amministrazione
finanziaria (Sogei) in relazione alle nuove disposizioni
sull'emissione e inizializzazione della carta d'identità
elettronica e alla realizzazione dell'unificazione della
carta stessa con la tessera sanitaria. Soppresso il
limite di età di rilascio della carta d'identità.
Modificata la durata di validità della carta di identità
(3 anni per i minori di 3 anni, 5 anni nella fascia di
età 3-18 anni, 10 anni per i maggiorenni). Minori di 12
anni esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte
digitali. I minori dei 14 anni che si recano all'estero
possono utilizzare la carta d'identità valida per
l'espatrio purché accompagnati da uno dei genitori o da
chi ne fa le veci o da chi, in qualità di persona, ente
o compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati,
verrà menzionato sulla carta d'identità o in una
dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o
l'autorizzazione. Responsabilità dell'ufficiale di
anagrafe, a titolo disciplinare e di danno erariale, nei
casi di ritardo nella trasmissione dei dati all'indice
nazionale delle anagrafi (Ina). Cartella di pagamento
scaduta, interessi di mora sulle somme (articolo 7,
commi 2-sexies e 2-septies). Disposizioni ai fini del
calcolo degli interessi dovuti sulle somme indicate
nella cartella di pagamento scaduta. Tramite una novella
all'articolo 30, comma 1, del Dpr 602/1973, concernente
gli interessi di mora sulle somme dovute decorsi
sessanta giorni dalla notifica della cartella di
pagamento, dispone che sulle somme iscritte a ruolo gli
interessi di mora non si applichino sulle somme
corrispondenti alle sanzioni pecuniarie tributarie e
agli interessi. Questa norma si applica ai ruoli
consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto Sviluppo.
Cessione crediti agricoli per
finanziamento (articolo 8, commi 11 e 12). Si consente
agli agricoltori di cedere a istituti finanziari i
crediti da loro vantati e derivanti dal possesso dei
titoli di pagamento diretto previsti dalla Pac, in tal
modo agevolando le loro capacità di finanziamento. Le
modalità di tale cessione saranno definite con un
decreto del ministro dell'Agricoltura, di concerto con
quello dell'Economia, che sarà emanato entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del provvedimento. Inserita la
clausola d'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
Confidi (articolo 8, comma 12-bis).
Modificata, con riferimento alla disciplina
dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, la
definizione di «confidi». Essa comprende, oltre ai
«consorzi con attività esterna» anche i consorzi di
garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti.
Contratti di programma per la
ricerca strategica (articolo 9, commi 1 e 2). Introdotte
nuove forme di contratti di programma per la ricerca con
soggetti pubblici o privati, anche in forma associata,
al fine di realizzare iniziative oggetto di
programmazione negoziata destinate a valorizzare
prevalentemente le aree sottoutilizzate e del
Mezzogiorno. Il ministero dell'Istruzione, d'intesa col
ministero per lo Sviluppo economico, è autorizzato a
stipulare appositi contratti di programma per la ricerca
(chiamati "Contratti di programma per la Ricerca
Strategica") con soggetti pubblici e privati, anche in
forma associata, e con i distretti, per la realizzazione
di interventi oggetto di programmazione negoziata. Con
decreto ministeriale del ministro dell'Istruzione, di
concerto col ministro dello Sviluppo economico, possono
essere introdotte disposizioni per stabilire ulteriori
modalità e termini di regolamentazione dei suddetti
contratti anche in deroga alla vigente normativa in
materia di programmazione negoziata.
Contratto di inserimento (articolo
8, comma 1). Modificata la disciplina del contratto di
inserimento. La prima novità riguarda l'individuazione
delle lavoratrici donne comprese nell'àmbito di
applicazione dell'istituto. La norma finora ha fatto
riferimento alle donne, di qualsiasi età, residenti in
un'area geografica in cui il tasso di occupazione
femminile, determinato con decreto del ministro del
Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, sia
inferiore di almeno il 20% rispetto a quello maschile o
in cui il tasso di disoccupazione femminile sia
superiore di almeno il 10 % rispetto a quello maschile.
Viene inserita la condizione che le donne siano prive di
un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
La modifica adegua la norma alla nuova definizione di
lavoratore svantaggiato, di cui all'articolo 2, numero
18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,
del 6 agosto 2008. La seconda novità aggiorna un
riferimento normativo comunitario. Credito d'imposta per
gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 2-bis). Viene
rifinanziato il credito d'imposta per gli investimenti
nelle aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 1,
commi da 271 a 279, della legge finanziaria 2007,
utilizzando allo scopo le risorse dei Fondi strutturali
europei. La norma rinvia a un decreto del ministro
dell'Economia di natura non regolamentare, di concerto
con il ministro per i Rapporti con le regioni e previa
intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che dovrà
determinare: i limiti di finanziamento relativi a
ciascuna regione interessata; la durata
dell'agevolazione; le disposizioni di attuazione
necessarie a garantire coerenza con le priorità e le
procedure previste per i Fondi strutturali europei.
Credito d'imposta per nuovo lavoro
stabile nel Mezzogiorno (articolo 2). Credito d'imposta,
in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore,
"svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto nelle
regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con
contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e a
incremento dell'organico, nei dodici mesi successivi
all'entrata in vigore del decreto Sviluppo. L'attuazione
dell'istituto è subordinata al consenso della
Commissione europea sull'impiego dei fondi strutturali
comunitari. I "lavoratore svantaggiato" sono: soggetti
non aventi un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi; soggetti privi di un diploma di scuola media
superiore o professionale; lavoratori che abbiano
superato i 50 anni di età; soggetti che vivano soli con
una o più persone a carico; lavoratori occupati in
professioni o settori contraddistinti da un tasso di
disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la
disparità media uomo-donna in tutti i settori economici
dello Stato membro interessato, qualora il lavoratore
interessato appartenga al genere sottorappresentato;
membri di una minoranza nazionale. Per "lavoratore molto
svantaggiato" si intendono i soggetti privi di lavoro da
almeno 24 mesi. Il credito d'imposta è concesso per ogni
nuovo lavoratore assunto nei dodici mesi successivi
all'entrata in vigore del decreto. Il calcolo del
beneficio è basato sulla differenza tra il numero di
lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun
mese e quello relativo alla media dei dodici mesi
precedenti la data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto Sviluppo. Per ogni nuovo
lavoratore assunto, il credito d'imposta è pari al 50%
dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi
all'assunzione, nel caso di lavoratore "svantaggiato", e
nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, nel
caso di lavoratore "molto svantaggiato" . Nel caso di
assunzioni di lavoratori con contratti a tempo parziale
(sempre a tempo indeterminato), il credito d'imposta
spetta in misura proporzionale alle ore prestate
rispetto a quelle del contratto nazionale. Il calcolo
relativo all'incremento dei lavoratori occupati deve
tener conto delle diminuzioni che si dovessero
verificare, nello stesso periodo, nelle società
controllate o collegate o che fanno capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto . Per i
soggetti che assumano la qualifica di datori di lavoro a
decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in
vigore del decreto, ogni lavoratore assunto con
contratto a tempo indeterminato costituisce - ai fini
del credito d'imposta in esame - incremento della base
occupazionale.
Credito di imposta per la ricerca
scientifica (articolo 1). Istituito un credito
d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle
imprese che finanziano progetti di ricerca in università
o enti pubblici di ricerca. Spetta nella misura del 90%
della spesa incrementale di investimento, rispetto alla
media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio
2008-2010. La disposizione assorbe il credito di imposta
per la ricerca e lo sviluppo previsto dall'articolo 1,
comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
soppresso dall'articolo del decreto Sviluppo.
Codice dei beni culturali e del
paesaggio, modifiche (articolo 4, comma 16). Interventi
su alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e
del paesaggio (Dlgs 42/2004), per: attuazione
federalismo demaniale, sottraendo al meccanismo
dell'articolo 5, comma 5, del Dlgs 85/2010 (che prevede
la necessità di un apposito accordo di valorizzazione
con il ministero per i Beni e le attività culturali) una
ampia quantità di immobili statali o di enti pubblici
non economici realizzati subito dopo la seconda guerra
mondiale e quasi sempre privi di effettivo interesse
culturale; semplificare il procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica nei Comuni che
adeguano i propri strumenti urbanistici alle
prescrizioni dei piani paesaggistici regionali,
attraverso la modifica dell'articolo 146 del Codice.
Enti parco inseriti tra gli enti cui la regione può
delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria;
previsto che il compito di comunicare agli interessati
il preavviso di provvedimento negativo spetti al
soprintendente stesso e non più all'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica; stabilito l'efficacia immediata
dell'autorizzazione e, infine, l'applicabilità
dell'articolo 146 anche alle attività minerarie di
ricerca ed estrazione che la normativa vigente
sottopone, invece, a una procedura ad hoc nel vigente
comma 15 dello stesso articolo 146. Estesa la durata
massima consentita per l'uscita temporanea dal
territorio della Repubblica di cose e beni culturali, in
attuazione di accordi culturali con istituzioni museali
straniere, introducendo la possibilità di rinnovare, una
sola volta, il termine di quattro anni fissato dalla
normativa vigente. Codice dei contratti pubblici,
modifiche (articolo 4, comma 15). Modifiche al codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(decreto legislativo 163/20062). Finalità: riduzione dei
tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto
se di interesse strategico; semplificazione delle
procedure di affidamento dei relativi contratti
pubblici; garanzia di un più efficace sistema di
controllo; riduzione del contenzioso. Disposizioni per
potenziare i controlli antimafia nei subappalti e
subcontratti successivi ai contratti di lavori, servizi
e forniture, attraverso l'istituzione, presso ogni
prefettura, di un elenco di fornitori e prestatori di
servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso,
ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori
pubblici, servizi e forniture. Modifiche al regolamento
di attuazione del codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture. Previsto un periodo
transitorio di ulteriori 180 giorni per l'operatività
del nuovo sistema di qualificazione Soa previsto dal
regolamento.
Concentrazione scadenza dei termini
per versamenti fiscali degli enti pubblici con modello
F24 EP (articolo 7, comma 2). Semplificati i versamenti
effettuati dagli enti pubblici attraverso il modello F24
enti pubblici. Ha lo scopo, a partire dal 1° luglio
2011, di accorpare le diverse scadenze, anche per i
soggetti che utilizzano il modello F24 EP, al giorno 16
del mese.
Contratti bancari nei riguardi
delle imprese (articolo 8, comma 5, lettere f e g).
Intervento sulla disciplina (articolo 118 del Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
relativa alla modifica unilaterale delle condizioni dei
contratti bancari. Si dispone che - con riferimento al
cliente diverso dal consumatore o dalla micro-impresa -
nei contratti di durata diversi da quelli a tempo
indeterminato di cui al comma 1 dello stesso articolo
118, possano essere inserite clausole, espressamente
approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di
modificare i tassi di interesse al verificarsi di
specifici eventi e condizioni, predeterminati
contrattualmente. Queste disposizioni non si applicano
ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del
decreto in esame (ossia al 14 maggio 2011). Viene
pertanto stabilita l'inefficacia delle modifiche
introdotte ai contratti in corso alla predetta data.
Convenzioni Agenzie fiscali ed enti
di previdenza con amministrazioni pubbliche per
acquisizione dati (articolo 7, comma 2). Agenzie
fiscali, enti di previdenza e assistenza obbligatoria e
ministero del Lavoro possono stipulare, nei limiti delle
risorse disponibili in base alla legislazione vigente,
apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche,
gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative
indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e
le informazioni personali, anche in forma disaggregata,
che gli stessi detengono per obblighi istituzionali.
Consorzi agrari (articolo 6, comma
2). Possibilità per i consorzi agrari di istituire al
proprio interno, per ciascun settore o prodotto
agricolo, una o più sezioni con gestione separata che
potranno ottenere il riconoscimento come "Organizzazioni
di produttori" (Op) in base alle norme che le regolano.
È ammessa la sola adesione degli imprenditori agricoli
iscritti nel registro delle imprese; vincoli e controlli
previsti per le Op si estendono esclusivamente alle
nuove sezioni.
Costruzioni private (articolo 5,
commi da 1 a 8-bis). Novità nella vigente disciplina in
materia edilizia finalizzate alla modifica delle
procedure delle disposizioni relative al permesso di
costruire disciplinato dal testo unico dell'edilizia
(Dpr 380/2001) e alla Scia (Segnalazione certificata di
inizio attività) disciplinata dalla legge 241/1991.
Introdotte disposizioni per la maggiore
informatizzazione dello sportello unico per l'edilizia,
soppresse le disposizioni riguardanti l'esecuzione
diretta delle opere di urbanizzazione primaria a
scomputo, purché funzionali all'intervento di
trasformazione urbanistica del territorio, a carico del
titolare del permesso di costruire. Devono essere resi
pubblici, attraverso la trascrizione, i contratti che
trasferiscono i diritti edificatori definiti nelle
normative regionali o statali e negli strumenti di
pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni
urbanistiche. Approvate disposizioni sulla rimozione dei
vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo
di cessione delle singole unità abitative e delle
singole pertinenze e dei relativi canoni di locazione,
trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo
trasferimento. Viene disposto che la registrazione dei
contratti di trasferimento di beni immobili o diritti
immobiliari assorba l'obbligo di comunicazione
all'autorità locale di pubblica sicurezza. Abrogazione
del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati
ipotecari e catastali al fine di agevolare la
circolazione delle informazioni sugli immobili.
Possibilità di riutilizzare i documenti, i dati e le
informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali e
non per finalità diverse da quelle inizialmente previste
fermo il rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali. Non sono dovuti i tributi
per la riutilizzazione commerciale dei documenti, dati e
informazioni catastali nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali.
Conseguentemente, vengono modificati gli importi
indicati nella tabella delle tasse ipotecarie per alcune
operazioni effettuate. Nei comuni che hanno proceduto al
coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati
con la classificazione acustica del territorio comunale
(piani di zonizzazione acustica), la relazione acustica
sarà sostituita da una autocertificazione del tecnico
abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di
protezione acustica in relazione alla zonizzazione
acustica di riferimento. Gli elaborati tecnici, allegati
alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti
urbanistici, insieme alle varianti saranno pubblicati
nei siti informatici delle amministrazioni comunali. La
norma si applica decorsi sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto
Sviluppo. Introdotte alcune semplificazioni agli
strumenti attuativi dei piani urbanistici, escludendoli,
in alcuni casi e a talune condizioni, dalla procedura di
Vas (Valutazione ambientale strategica) o dalla verifica
di assoggettabilità qualora essi siano già stati
sottoposti a Vas. Modalità di intervento in presenza di
piani particolareggiati attuativi decaduti. Deduzione
spese fino a mille euro (articolo 7, comma 2). I costi,
concernenti contratti a corrispettivi periodici (cioè
contratti di fornitura di servizi ovvero di
somministrazione di beni, quali, ad esempio, gas, luce,
ecc) relativi a spese di competenza di due periodi
d'imposta possano essere portati in deduzione
nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento
probatorio (fattura). La deduzione è applicabile
soltanto nel caso in cui l'importo del costo indicato
dal documento di spesa non sia superiore a mille euro.
Depositi fiscali e finanziari
(articolo 7, comma 2). Disposizioni in materia di
depositi fiscali e doganali che possono essere
utilizzati anche come depositi Iva.
Deroga Statuto del contribuente in
materia di accessi (articolo 7, comma 2). Modificata la
disciplina degli accessi in materia fiscale: limiti alla
permanenza degli operatori dell'Amministrazione
finanziaria presso la sede di alcune categorie di
contribuenti (imprese in contabilità semplificata e
lavoratori autonomi). Estese le tutele in materia di
accesso disposte dallo Statuto dei diritti del
contribuente anche alle attività di controllo o
ispettive svolte dagli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria.
Detrazioni per ristrutturazioni
edilizie (articolo 7, comma 2). Semplificazione delle
procedure a favore dei soggetti che, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
intendono avvalersi della detrazione d'imposta ai fini
Irpef del 36% delle spese sostenute per la esecuzione di
interventi di ristrutturazione edilizia. Eliminato
l'obbligo della comunicazione. Il contribuente deve
indicare nella dichiarazione dei redditi: i dati
catastali identificativi dell'immobile; se i lavori sono
effettuati dal detentore; gli estremi di registrazione
dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati
richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Abrogato il comma 19 dell'articolo 1 della legge
finanziaria 2008 (legge 244/2007) che condiziona la
possibilità di detrazione Irpef delle spese per
ristrutturazioni edilizie al fatto che il relativo costo
della manodopera sia evidenziato in fattura.
Dichiarazione dei redditi e Irap
(articolo 7, comma 2). Consentito ai contribuenti che
evidenziano un credito d'imposta nella dichiarazione dei
redditi o nella dichiarazione Irap di sostituire la
richiesta di rimborso con l'utilizzo in compensazione
del credito stesso. La possibilità di modificare la
richiesta di rimborso per utilizzare il credito in
compensazione si esercita mediante una dichiarazione
integrativa da presentare entro 120 giorni dalla
scadenza del termine ordinario di presentazione. La
modifica in esame è consentita a condizione che il
rimborso stesso non sia stato già erogato anche in
parte.
Dichiarazione relativa alle
detrazioni per redditi di lavoto dipendente e per
carichi di famiglia (articolo 7, comma 2). Modificata la
disciplina delle dichiarazioni necessarie per usufruire
di alcune detrazioni Irpef, eliminando tra l'altro
l'obbligo in capo ai soggetti Irpef di dichiarare di
aver diritto alle detrazioni per redditi da lavoro
dipendente e assimilati (di cui all'articolo 13 del
Tuir) per poter usufruire dell'agevolazione. Regole di
redazione degli atti normativi di rango secondario
dell'amministrazione finanziaria e previdenziale, in
modo tale da escludere la duplicazione delle
informazioni già disponibili ai rispettivi sistemi
informativi, con l'eccezione delle informazioni
strettamente indispensabili per il corretto adempimento
e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi
dovuti. La prescrizione investe: i decreti del Ministero
dell'economia e quelli, comunque denominati, degli
organi di vertice delle relative articolazioni; i
provvedimenti delle agenzie fiscali; i provvedimenti
degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
Disposizioni finanziarie (articolo
11). Rifinanziamento del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, negli importi di 1,4
milioni di euro per l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro
per l'anno 2012, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2013,
di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,3 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Copertura
finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni
contenute nel provvedimento, quantificati
complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2011,
203, un milione di euro per l'anno 2012 (che aumentano a
293,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in
termini di indebitamento netto e fabbisogno), 188
milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro
per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015. Il ministro dell'Economia è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Distretti turistici (articolo 3).
Possibilità di istituire nei territori costieri, con
Dpcm, su richiesta delle imprese del settore che operano
negli stessi territori, previa intesa con le regioni
interessate, i distretti turistici, con i seguenti
obiettivi: riqualificazione e rilancio dell'offerta
turistica a livello nazionale e internazionale; sviluppo
delle aree e dei settori del distretto; miglioramento
dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione
dei servizi; assicurare garanzie e certezze giuridiche
alle imprese che vi operano, con particolare riferimento
alle opportunità di investimento, di accesso al credito,
di semplificazione e celerità nei rapporti con le
pubbliche amministrazioni. La delimitazione dei
distretti è effettuata dalle Regioni, d'intesa con i
comuni interessati e con il ministero dell'Economia.
L'Agenzia del demanio diviene, in virtù del medesimo
intervento operato in sede referente dalle Commissioni
riunite, partecipante necessitato alla conferenza di
servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da
imprese del settore turistico che operano nei medesimi
territori. Previste agevolazioni e semplificazioni da
applicare nei distretti turistici, attingendo da alcuni
degli istituti introdotti con la legge finanziaria per
il 2006. Prevista una clausola di salvaguardia
finanziaria: le amministrazioni coinvolte provvedono
agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente. Ente nazionale per il microcredito
(articolo 8, comma 4-bis). Riordino del Comitato
nazionale italiano permanente per il microcredito, che
viene costituito come ente pubblico non economico dotato
di ampie forme di autonomia, col nome di Ente nazionale
per il microcredito, e svolge funzioni di coordinamento
nazionale in materia con compiti, tra l'altro, di
valutazione e monitoraggio degli strumenti
microfinanziari promossi in sede europea.
Elevazione soglia valore beni
obsoleti (articolo 7, comma 2). Elevato l'ammontare del
costo dei beni per i quali è ammessa la presentazione
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà -
in luogo del verbale redatto da pubblici funzionari, da
ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno
presenziato alla loro distruzione o trasformazione - al
fine di vincere la presunzione di cessione di beni a
fini fiscali (di cui all'articolo 1 del Dpr 441/1997).
Fatture Iva, annotazione (articolo
7, comma 2). Aggiornato il testo dell'articolo 6
(Adempimenti in materia di Iva) del Dpr 695/1996).
Elevato da 300mila lire (154,94 euro) a 300 euro
l'ammontare dell'importo delle fatture emesse che
possono essere annotate in un unico documento
riepilogativo mensile, nel quale devono essere indicati
i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare
complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare
dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.
Analogamente viene elevato da 300mila lire (154,94 euro)
a 300 euro l'ammontare dell'importo delle fatture
relative ai beni e servizi acquistati, che possono
essere annotate in un documento. Estesa l'applicazione
del regime contabile semplificato previsto ai commi 1 e
6 anche per le fatture di importo inferiore a 300 euro
emesse dai cessionari o dai committenti relative alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non
residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti
nel territorio dello Stato.
Federalismo demaniale (articolo 4,
commi 17 e 18). Novità nell'articolo 5 del decreto
legislativo 85/2010 sul federalismo demaniale: i beni
oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti
territoriali per la razionalizzazione o la
valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già
sottoscritti alla data di entrata in vigore del citato
decreto, possano essere - a richiesta dell'ente e a
determinate condizioni - trasferiti, con conseguente
cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese.
Dettate norme per la prima applicazione. A decorrere dal
bilancio relativo al 2010, i contributi in conto
capitale autorizzati in favore di Anas spa ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legge 138/2002, ad eccezione
di quelli già trasformati in capitale sociale, possono
essere considerati quali contributi in conto impianti,
secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1026,
della Finanziaria 2007 (legge 296/2006). Chiesto il
raggiungimento di preventive intese per la ripartizione
del Fondo per le infrastrutture portuali.
Federalismo municipale (articolo 5,
comma 15). Una modifica all'articolo 2, comma 12, del
Dlgs 23/2011 sul federalismo municipale, proroga al 1°
luglio 2011 la decorrenza prevista per la
quadruplicazione degli importi delle sanzioni
amministrative previste per l'inadempimento degli
obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici
dell'Agenzia del territorio, prevedendo che il 75%
dell'importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al
Comune ove è ubicato l'immobile.
Fermo amministrativo, cancellazione
(articolo 7, comma 2). Nell'ipotesi in cui venga
cancellato il fermo amministrativo iscritto sui beni
mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del Dpr
602/1973, il debitore non è tenuto al pagamento delle
spese dovute: all'agente della riscossione; al Pubblico
registro automobilistico gestito dall'Aci; ai gestori
degli altri pubblici registri.
Fondazione per il merito (articolo
9, commi da 3 a 16). Istituzione della Fondazione per il
merito, finalizzata a promuovere la cultura del merito e
la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e
universitario. I membri fondatori sono il Miur e il Mef,
ai quali viene attribuita la vigilanza sulla stessa
Fondazione, anche attraverso l'emanazione di direttive.
Lo statuto, approvato con decreto interministeriale,
disciplina la partecipazione alla Fondazione di altri
enti pubblici e privati. La Fondazione gestirà il fondo
per il merito degli studenti universitari e coordinerà
operativamente la somministrazione delle prove nazionali
standard per l'accesso al fondo medesimo, mentre le
prove saranno realizzate dalle istituzioni del Sistema
nazionale di valutazione. La Fondazione è autorizzata
anche a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in
favore degli studenti dei corsi di laurea e laurea
magistrale. Il patrimonio della Fondazione è costituito
da apporti del Miur e del Mef, ulteriori apporti dello
Stato, risorse provenienti da altri soggetti pubblici e
privati; la Fondazione può avere accesso alle risorse
del Programma operativo nazionale Ricerca e
competitività FESR 2007-2013 e di altri programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali europei. Per l'anno
2011 è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro,
di cui 9 costituiscono la dotazione del fondo per il
merito e uno è per la costituzione del fondo di
dotazione della Fondazione; a decorrere dal 2012 è
autorizzata la spesa di un milione di euro a favore
della Fondazione. Sono chiamati a far parte del comitato
consultivo della Fondazione anche rappresentanti dei
collegi universitari. L'abc del decreto Sviluppo in 79
voci (Ansa)
Fondo di garanzia Pmi (articolo 8,
comma 5, lettere a, b e c). Nuova disciplina del Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese al fine di
favorirne l'operatività e assicurarne la continuità e
l'autonomia. Si dispone anche in merito all'utilizzo
parziale di risorse inutilizzate destinate al Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e agli
investimenti in ricerca.
Imprese in contabilità semplificata
(articolo 7, comma 2). Introdotto un ampliamento dei
soggetti beneficiari ammessi al regime di contabilità
semplificato di cui all'articolo 18, comma 1, del Dpr
600/1973, elevando il limite massimo di ricavo previsto
per l'accesso: per le imprese di servizi, da 309.874 a
400.000 euro; per le imprese di altri settori (cessione
di beni, produzione, ecc.) da 516.457 a 700mila euro.
Interessi per il versamento, la
riscossione e i rimborsi dei tributi (articolo 7, comma
2-octies). La misura degli interessi per il versamento,
la riscossione e i rimborsi dei tributi è fissata nel
limite massimo di un punto percentuale - in luogo di tre
- rispetto al tasso al saggio legale pubblicato
annualmente con decreto del ministro dell'Economia.
Investigatori incidenti ferroviari,
nomina (articolo 6, comma 2-bis). Sugli atti concernenti
la nomina degli investigatori sugli incidenti ferroviari
non si esercita il controllo preventivo di legittimità
della Corte dei conti.
Iscrizione ipoteca ed
espropriazione immobiliare, importi minimi dei debiti
tributari (articolo 7, comma 2). A decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto Sviluppo, l'agente della riscossione non può
procedere a iscrivere ipoteca se l'importo complessivo
del credito per cui lo stesso procede è inferiore
complessivamente a ventimila euro, qualora: la pretesa
iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia
ancora contestabile in tale sede); il debitore sia
proprietario dell'unità immobiliare oggetto di ipoteca
ed essa sia adibita a propria abitazione principale. In
tutti gli altri casi l'agente della riscossione non può
comunque procedere ad iscrivere ipoteca se l'importo
complessivo del credito per cui lo stesso procede è
inferiore complessivamente a 8mila euro. Rideterminato
l'importo minimo del credito necessario per procedere
all'espropriazione immobiliare.
Meccanismo adeguamento
corrispettivi costi carburante (articolo 6, comma 2,
lettera f-ter). Prevista una semplificazione riferita
all'individuazione di un unico soggetto competente (il
ministro delle Infrastrutture), in luogo dei precedenti
tre (Agenzia delle entrate, ministero delle Sviluppo
economico e ministero delle Infrastrutture), a irrogare
le sanzioni di cui all'articolo 83-bis, comma 14, del
decreto-legge 112/2008 per il mancato rispetto del
meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal
mittente, in relazione ai costi del carburante sostenuti
dal vettore.
Mutui (articolo 8, commi 6 e 8).
Disciplinata la rinegoziazione dei contratti di mutuo
ipotecario a tasso variabile. varate anche misure per
semplificare la portabilità dei mutui. Consentita, fino
al 31 dicembre 2012, la rinegoziazione di alcune
tipologie di mutui assistiti da garanzia ipotecaria, e
in particolare quelli aventi le seguenti
caratteristiche: stipulati, ovvero accollati anche a
seguito di frazionamento, prima dell'entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge; aventi un
importo originario non superiore a 200 mila euro;
finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di
unità immobiliari adibite ad abitazione; aventi tasso e
a rata variabile per tutta la durata del contratto. Il
mutuatario ha diritto di ottenere dal finanziatore la
rinegoziazione del mutuo alle condizioni del comma in
esame, qualora al momento della richiesta presenti
un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato,
dell'Isee (Indicatore della situazione economica
equivalente) non superiore a 35 mila euro e, salvo
diverso accordo tra le parti non abbia avuto ritardi nel
pagamento delle rate del mutuo. Disciplinate le
condizioni alle quali è effettuata la predetta
rinegoziazione, tra l'altro applicando, al posto del
tasso variabile, un tasso annuo nominale fisso con
limiti quantitativi prefissati; l'applicazione del
suddetto tasso di interesse potrà operare, in funzione
delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla
durata residua del finanziamento o, con l'accordo con il
cliente, per un periodo inferiore. Semplificate le
operazioni di portabilità dei mutui. Viene estesa
l'operatività delle disposizioni concernenti la
cancellazione delle ipoteche, oltre ai mutui e
finanziamenti concessi da banche e intermediari
finanziari e ai finanziamenti concessi da enti di
previdenza obbligatoria ai loro iscritti, anche ai
finanziamenti concessi dai suddetti enti previdenziali
ai propri dipendenti. Novellata la disciplina del
risarcimento da ritardo nel perfezionamento della
surrogazione. In particolare, fermo restando il termine
di trenta giorni per il perfezionamento della
surrogazione - decorrente dalla richiesta di avvio delle
procedure di collaborazione, rivolta al finanziatore
originario da parte del mutuante surrogato - i precisa
che l'ammontare del risarcimento è da calcolarsi non più
sul valore del debito complessivo, ma sul debito
residuo. Soppressa la disposizione che prevedeva che
l'avvio delle procedure di collaborazione tra
intermediari - da cui decorre il computo del termine -
seguisse l'adozione della delibera di mutuo da parte del
mutuante surrogato.
Nautica da diporto, porti e approdi
turistici (articolo 3). Disposizioni relative alla
nautica da diporto per scopi commerciali e alla
realizzazione di pontili galleggianti, che modificano il
Codice della nautica da diporto. Norme per incentivare
la realizzazione di porti e approdi turistici e
razionalizzare il procedimento per il rilascio delle
relative concessioni demaniali marittime. Personale
docente e Ata (articolo 9, commi da 17 a 21-bis). Con
decreto del ministro dell'Istruzione, di concerto con il
ministro dell'Economia e con il ministro per la Pubblica
amministrazione, è definito un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente,
educativo e Ata per gli anni 2011-2013, sulla base dei
posti vacanti e disponibili. Il piano, che sarà
verificato annualmente al fine di eventuali
rimodulazioni, può prevedere la retrodatazione giuridica
dall'aanno scolastico 2010-2011 di quota parte delle
assunzioni sulla base dei posti vacanti e disponibili
per quell'anno. Ai docenti incaricati a tempo
determinato, continuativamente in servizio presso
pluriclassi, viene riconosciuta una speciale valutazione
del servizio prestato presso sedi considerate in zona
disagiata, secondo criteri da definire con decreto del
Miur. Per garantire la costante erogazione del servizio
scolastico ed educativo anche in caso di assenza
temporanea del personale docente e Ata, viene integrato
l'articolo 10 del Dlgs 368/2001, che - in attuazione
della direttiva n. 1999/70/Ce - disciplina i contratti
di lavoro a tempo determinato, escludendo dal campo di
applicazione del provvedimento i contratti a tempo
determinato stipulati per il conferimento delle
supplenze del personale docente e Ata. La disposizione
precisa, in particolare, che in ogni caso non trova
applicazione l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto
legislativo 368/2001 (in base al quale, qualora per
effetto di successione di contratti a termine per lo
svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di
lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi,
comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai
periodi di interruzione che intercorrono tra un
contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera
a tempo indeterminato). Rafforzati i motivi di
esclusione del personale scolastico dall'applicazione
della direttiva comunitaria n. 1999/70/Ce, trattandosi
di settore oggetto di peculiare disciplina anche per
quanto riguarda la programmazione del fabbisogno del
personale e la determinazione della consistenza numerica
delle relative dotazioni organiche. Si stabilizza al 31
agosto di ogni anno il termine per le assunzioni a tempo
indeterminato e per i provvedimenti di assegnazione o
utilizzazione riguardanti il personale insegnante e Ata
di ruolo - incluse le supplenze annuali -, nonché per il
conferimento degli incarichi di presidenza. A decorrere
dall'anno scolastico 2011-2012, l'aggiornamento delle
graduatorie a esaurimento degli insegnanti è effettuato
ogni tre anni (anziché ogni 2), con possibilità di
trasferimento in un'unica provincia. Le modifiche
introdotte prevedono che l'aggiornamento non comporti
possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie e che
il trasferimento in altra provincia avvenga secondo il
proprio punteggio, ossia con l'inserimento "a pettine".
Anche le graduatorie di istituto saranno aggiornate con
cadenza triennale (anziché biennale). I docenti con
nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno
scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento,
l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra
provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella
provincia di titolarità. Restano le deroghe per
infermità o assistenza. Norme sui lavoratori precari
della scuola. Estese all'anno scolastico 2011-2012 le
norme di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del Dl
134/2009 (precedenza assoluta nel conferimento delle
supplenze in caso di mancato rinnovo dell'incarico
annuale; partecipazione a progetti per attività di
carattere straordinario, di durata variabile da 3 a 8
mesi, con eventuale compenso di partecipazione;
valutazione dell'intero anno di servizio ai fini
dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie
indipendentemente dall'effettiva durata dell'impiego nel
corso dell'anno scolastico) a favore del personale della
scuola che in tale anno scolastico non possa stipulare,
per carenza di posti, un contratto di supplenza della
stessa tipologia di quello dell'anno precedente o,
comunque, dell'ultimo anno lavorativo del triennio
precedente.
Personale Vigili del fuoco
(articolo 10, commi da 8 a 10). La copertura dei posti
disponibili nell'organico delle qualifiche di
capo-squadra e di capo-reparto deve avvenire
esclusivamente con le specifiche procedure semplificate
individuate dal Dlgs 217/2005. Applicazione delle stesse
procedure anche per la copertura dei posti disponibili
al 31 dicembre 2010, per la qualifica di capo-squadra e
al 1° gennaio 2011, per la qualifica di capo-reparto,
compresi i posti derivanti dall'avvio delle procedure
concorsuali a capo reparto, in ragione dell'unitarietà
della dotazione organica complessiva del ruolo.
Stabilito per il triennio 2011-2013, la riduzione alla
metà della durata dei corsi di formazione per i vigili
del fuoco, previsti dal Dlgs 217/2005.
Processo tributario, istanza di
sospensione (articolo 7, comma 2). Modificata la vigente
normativa sul processo tributario: l'istanza di
sospensione deve essere decisa entro centottanta giorni
dalla data di presentazione della stessa.
Rateizzazione debiti tributari
(articolo 7, comma 2). Disposizioni per favorire la
rateizzazione dei debiti tributari, semplificando gli
adempimenti dei contribuenti che intendono accedere alla
dilazione dei pagamenti delle somme dovute a seguito del
controllo delle dichiarazioni fiscali.
Regime di attrazione comune
(articolo 8, comma 2). Disposizioni volte ad ampliare
l'ambito applicativo del regime fiscale di "attrazione
europea", previsto dall'articolo 41 del Dl 78/2010,
estendendone l'operatività anche alle attività di
direzione e di coordinamento relative all'impresa. La
normativa dello Stato membro prescelta
dall'interpellante che trova applicazione è quella
vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel
corso del quale è presentata l'istanza di interpello.
Riqualificazione di aree urbane degradate (articolo 5,
commi da 9 a 14). Misure relative alla riqualificazione
di aree urbane degradate. Le regioni approvino, entro 60
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del decreto Sviluppo, proprie leggi al fine di
incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio
nonché per la riqualificazione delle aree urbane
degradate in cui siano presenti "funzioni eterogenee e
tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché edifici
a destinazione non residenziale dismessi o in via di
dismissione ovvero da rilocalizzare", tenendo conto
anche della necessità di favorire lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.
Tali azioni devono essere incentivate anche con
interventi di ricostruzione e demolizione, che possono
prevedere il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva
quale elemento premiale, la delocalizzazione delle
relative volumetrie in aree diverse, il cambio di
destinazione d'uso a determinate condizioni, le
modifiche alla sagoma necessarie all'armonizzazione
delle strutture esistenti. Esclusi dagli interventi di
riqualificazione gli immobili abusivi o situati nei
centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta,
includendo invece quelli che hanno ottenuto il titolo
abilitativo in sanatoria. Individuata una norma
transitoria. Applicabilità estesa anche alle Regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, compatibilmente con le specifiche forme di
autonomia. Decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del decreto in esame, le
disposizioni contenute nel comma 9 saranno
immediatamente applicabili alle regioni a statuto
ordinario che non hanno provveduto ad approvare proprie
leggi.
Riscossione crediti Inps (articolo
7, comma 2). Sisposizioni finalizzate a semplificare e
uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle
somme a qualunque titolo dovute all'Inps, compresi i
contributi e i premi previdenziali e assistenziali di
cui al Dlgs 462/1997, assicurando in tal modo
l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione
coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto.
Riscossione locale, modiche
(articolo 7, comma 2). A decorrere dal 1° gennaio 2012,
la società Equitalia Spa cessa di effettuare le attività
di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea
e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali,
dei comuni e delle società da essi partecipate. Sempre a
decorrere dal 1° gennaio 2012, i comuni effettueranno la
riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e
patrimoniali. Sempre dalla stessa data, i comuni
effettueranno anche la riscossione coattiva delle
entrate tributarie e patrimoniali secondo specifiche
modalità. In tutti i casi di riscossione coattiva di
debiti fino a euro duemila euro - ai sensi del Dpr
602/1973 - le azioni cautelari ed esecutive devono
essere precedute dall'invio di due solleciti di
pagamento, mediante posta ordinaria, a distanza di
almeno sei mesi l'uno dall'altro. Nell'ipotesi di cui i
comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2012, effettuino in
forma diretta la riscossione coattiva dei tributi e
delle altre entrate oppure si avvalgano delle società a
capitale interamente pubblico, previsto che il sindaco o
il legale rappresentante della società debba nominare
uno o più funzionari responsabili della riscossione che
esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della
riscossione.
Rivalutazione di terreni e quote,
riapertura termini (articolo 7, comma 2). Riapertura dei
termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni
introdotta dagli articoli 5 e 7 della Finanziaria 2002
(legge 448/2001). Ampliato l'ambito di applicazione in
quanto vengono inclusi nella rivalutazione agevolata i
terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1°
luglio 2011, in luogo della precedente fissata al 1°
gennaio 2010. Tra i soggetti che possono avvalersi della
riapertura dei termini per la rideterminazione dei
valori di terreni e di partecipazioni - sono incluse
anche le società di capitali i cui beni siano stati
oggetto di misure cautelari e che ne abbiano
riacquistato la piena titolarità all'esito del giudizio.
Per i soggetti che hanno già effettuato una precedente
rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni o
delle partecipazioni, la possibilità di detrarre
dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova
rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva
già versata. I soggetti che non effettuano la detrazione
(di cui alla lettera ee) possono in alternativa chiedere
(ai sensi della lettera ff), il rimborso dell'imposta
sostitutiva già pagata secondo la procedura prevista
dall'articolo 38 del Dpr 602/1973. Le disposizioni
relative al rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata
si applicano anche ai versamenti effettuati entro il 14
maggio 2011, data di entrata in vigore del presente
decreto.
Regime Iva tabacchi lavorati
(articolo 7, comma 2). Novellato l'articolo 39-sexies,
comma 1, del decreto legislativo 504/1995: dispone
l'applicazione dell'Iva per quanto riguarda le cessioni
e le importazioni di tabacchi lavorati, ove queste siano
effettuate prima dell'immissione al consumo, in base al
regime ordinario previsto dal decreto del Dpr 633/1972.
Riduzione degli importi da
iscrivere provvisoriamente a ruolo (articolo 7, comma
2-quinquies). Vengono ridotti gli importi da iscrivere
provvisoriamente a ruolo, conseguenti ad accertamenti
non definitivi, dalla metà a un terzo delle somme
corrispondenti ai maggiori imponibili accertati. L'abc
del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)
Rifiuti, obblighi per i produttori
(articolo 6). Modifica dei termini cronologici relativi
all'adempimento di alcuni obblighi da parte dei
produttori di rifiuti che hanno fino a 10 dipendenti, al
fine di favorire la progressiva operatività del Sistri
(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
Il nuovo termine sarà individuato entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto Sviluppo e, comunque, non potrà essere
antecedente al 1° giugno 2012.
Ruralità degli immobili (articolo
7, commi da 2-bis a 2-quater). I soggetti interessati
possono presentare all'Agenzia del territorio una
domanda di variazione della categoria catastale per
l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 (per gli
immobili rurali a uso abitativo) o della categoria D/10
(per gli immobili rurali ad uso strumentale
all'immobile) ai fini del riconoscimento della ruralità
degli immobili ai sensi all'articolo 9 del Dl 557/1993.
Scheda carburante, abolizione
(articolo 7, comma 2). Esonerati dall'obbligo di tenuta
della scheda carburante i soggetti che acquistano il
carburante per autotrazione presso gli impianti stradali
di distribuzione esclusivamente mediante carte di
credito, carte di debito e carte prepagate da operatori
finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione
previsto dall'articolo 7, sesto comma, del Dpr 605/1973.
Semplificazioni adempimenti
burocratici (articolo 6). Misure per la riduzione degli
oneri derivanti dalla normativa vigente, con particolare
riferimento a quelli che gravano sulle piccole e medie
imprese. Per ridurre gli oneri gravanti sulle piccole e
medie imprese derivanti – secondo la relazione
governativa – «da una non corretta trasposizione della
normativa comunitaria», introdotte modifiche al Codice
della privacy (Dlgs 196/2003) che limitano
l'applicazione della disciplina sulla riservatezza delle
comunicazioni di dati personali. Esclusione dall'ambito
applicativo del medesimo dei trattamenti di dati
personali da parte di persone giuridiche, imprese, enti
e associazioni ove riconducibili a rapporti
intercorrenti tra tali soggetti per finalità
amministrativo-contabili, come definite dal comma 1-ter
dell'articolo 34; in materia di informativa al diretto
interessato viene stabilita la possibile omissione
quando si tratti di curricula spontaneamente trasmessi
dall'interessato ai fini dell'eventuale instaurazione di
un rapporto di lavoro. Ampliate le ipotesi in cui il
trattamento dei dati personali è consentito senza il
consenso dell'interessato ai già citati casi di dati
contenuti nei curricula trasmessi dall'interessato ai
fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di
lavoro, nonché per i trattamenti effettuati sulla base
di rapporti di controllo e di collegamento tra società e
nell'ambito delle altre forme di organizzazione
congiunta dell'attività d'impresa. Previsto che i dati
sensibili contenuti nei curricula trasmessi
dall'interessato ai fini dell'eventuale instaurazione di
un rapporto di lavoro possano essere oggetto di
trattamento prescindendo dal consenso scritto
dell'interessato e dall'autorizzazione del Garante.
Novità per le misure di sicurezza in materia di
trattamento dei dati personali: per i soggetti che
trattano con strumenti elettronici soltanto dati
personali non sensibili e come unici dati sensibili e
giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e
collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli
relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un
aggiornato documento programmatico sulla sicurezza -
prescritta dalla lettera g) del comma 1 dello stesso
articolo 34 - è sostituita dall'obbligo di
autocertificazione - resa dal titolare del trattamento
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui Dpr
445/2000 - di trattare soltanto tali dati in osservanza
delle misure minime di sicurezza previste dal predetto
codice e dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B al codice. In relazione a tali
trattamenti e a trattamenti comunque effettuati per
correnti finalità amministrativo-contabili in
particolare presso piccole e medie imprese, liberi
professionisti e artigiani, si dispone inoltre che il
Garante per la protezione dei dati personali, sentiti il
ministro per la Semplificazione normativa e il ministro
per la Pubblica amministrazione, individui con proprio
provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità
semplificate di applicazione del disciplinare tecnico
contenuto nel citato allegato B in ordine all'adozione
delle misure minime previste dal comma 1 dello stesso
articolo 34. Inserito nell'articolo 34 un nuovo comma
1-ter con il quale si precisa che, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati
per finalità amministrative e contabili sono quelli
connessi allo svolgimento delle attività di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile,
a prescindere dalla natura dei dati trattati. In
particolare, perseguono tali finalità le attività
organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento
di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla
gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi,
alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle
norme in materia fiscale, sindacale,
previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e
sicurezza sul lavoro. Novità anche sui servizi di
comunicazione elettronica: ampliato l'ambito applicativo
della disciplina delle comunicazioni commerciali
consentendo un ulteriore trattamento dei dati contenuti
negli elenchi telefonici pubblici. Viene imposto alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare - entro il 30
ottobre 2011 - sui propri siti istituzionali, per
ciascun procedimento amministrativo a istanza di parte
rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti
e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a
corredo dell'istanza. In caso di mancato adempimento
dell'obbligo in questione: 1) la pubblica
amministrazione procedente non puo' respingere l'istanza
adducendo la mancata produzione di un atto o documento e
deve invitare l'istante a regolarizzare la
documentazione in un termine congruo; 2) il mancato
adempimento è valutato ai fini della attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili; 3)
nei procedimenti a istanza di parte necessari
all'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale, per i quali è prevista la segnalazione
certificata di inizio attività (Scia), l'istante è
legittimato a iniziare l'attività. Prescritto a carico
delle amministrazioni dello Stato l'obbligo di allegare
ai regolamenti ministeriali o interministeriali ovvero
ai provvedimenti amministrativi a carattere generale
adottati per regolare l'esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, l'accesso ai
servizi pubblici o la concessione di benefici un elenco
degli oneri informativi a carico dei cittadini e delle
imprese, introdotti ovvero eliminati in virtù degli atti
medesimi. Abrogazione dell'articolo 2, comma 16-septies,
dell'ultimo decreto Milleproroghe, in materia di piccoli
serbatoi di Gpl. Introdotta una clausola di salvaguardia
delle normative di sicurezza vigenti in materia di
installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di
gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del
ministro dell'Interno 14 maggio 2004. Semplificazione
fiscale (articolo 7). Le norme introdotte nell'articolo
7 8si leggano le specifiche voci) hanno l'obiettivo di
ridurre il peso della burocrazia che grava su imprese e
contribuenti.
Semplificazioni per piccole e medie
imprese (articolo 6). Modificato l'articolo 2215-bis del
Codice civile in coerenza con la finalità di ridurre gli
oneri derivanti dalla normativa vigente, con particolare
riguardo a quelli gravanti sulle piccole e medie
imprese. Semplificate le operazioni di tenuta
informatica di libri, repertori, scritture e
documentazione richiesti alle imprese per legge o
regolamento. L'intervento incide innanzitutto
sull'obbligo di numerazione progressiva e vidimazione
delle scritture contabili tenute con strumenti
informatici, prevedendo che esso sia assolto mediante
apposizione della marcatura temporale e della firma
digitale non più ogni tre mesi, ma almeno una volta
l'anno. Nel caso di libri e registri la cui tenuta è
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento
di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma
dello stesso articolo opera secondo le norme in materia
di conservazione digitale contenute nelle medesime
disposizioni di natura tributaria. Integrate le
disposizioni in materia di documentazione amministrativa
(Dpr 445/2000), prevedendo peraltro una clausola di
invarianza finanziaria. Con riferimento alla
certificazione e alla documentazione d'impresa la nuova
norma ne prevede la trasmissione da parte dello
sportello unico (Suap) alle altre amministrazioni
coinvolte nel procedimento. Prevede altresì l'invio alla
camera di commercio territorialmente competente – sempre
da parte del Suap - del duplicato informatico di tutti i
documenti, ai fini del loro inserimento nel Repertorio
delle notizie economiche e amministrative (Rea) e della
relativa conservazione in un fascicolo informatico. Lo
svolgimento di tutte le attività di comunicazione è
previsto esclusivamente in modalità telematica, mentre è
fatto divieto alle amministrazioni di richiedere ai
soggetti interessati la documentazione da acquisire. La
comunicazione unica per la nascita di impresa determina
per le imprese artigiane l'iscrizione all'albo
provinciale delle imprese - se previsto e disciplinato
dalla legislazione regionale - e l'annotazione nella
sezione speciale del registro delle imprese. Spetterà
alle regioni disciplinare le procedure per gli
accertamenti, i controlli e per gli eventuali
provvedimenti in caso mancanza dei requisiti dichiarati,
nonché le modalità di comunicazione ai soggetti
interessati delle cancellazioni e delle variazioni.
Determina l'iscrizione all'albo provinciale delle
imprese artigiane con decorrenza immediata - se previsto
e disciplinato dalla normativa regionale - anche la
comunicazione all'ufficio del registro delle imprese
degli elementi per l'iscrizione alla gestione speciale
per l'assicurazione obbligatoria di invalidità e
vecchiaia e alla gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani (ex leggi
463/59 e 88/1989), che siano emersi a seguito di
accertamento o di verifica ispettiva. La norma precisa
anche che i provvedimenti di variazione o di
cancellazione adottati per mancanza dei requisiti
tecnico professionali non pregiudicano l'obbligo
contributivo per il periodo di esercizio effettivo
dell'attività. Si prevede, infine, una clausola di
invarianza finanziaria.
Servizi di pagamento (articolo 8,
comma 7). Disposizioni in materia creditizia concernenti
i pagamenti e gli assegni, per allineare l'esercizio del
credito allo standard europeo. Modifiche alle norme del
Dlgs 11/ 2010 - che ha recepito nell'ordinamento la
direttiva 2007/64/Ce sui servizi di pagamento nel
mercato interno - relative al momento di perfezionamento
delle operazioni di pagamento. Modifiche alla disciplina
degli assegni contenuta nel Rd 1736/1933,
complessivamente volte a consentirne la circolazione e
il pagamento anche in forma elettronica. Equivalenza, a
ogni effetto di legge, delle copie informatiche di
assegni cartacei rispetto agli originali da cui sono
tratte, a condizione che la loro conformità
all'originale sia assicurata dalla banca negoziatrice
mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel
rispetto delle disposizioni attuative e delle regole
tecniche dettate nella disposizione. Differiti i termini
per l'entrata in vigore delle modifiche introdotte al Rd
1736/1933. Aggiunto il comma 3-bis all'articolo 8 della
legge 386/1990 che disciplina la materia del pagamento
dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del
termine di presentazione. In tale ipotesi, si prevede
che la prova dell'avvenuto pagamento possa essere
autenticata da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal
Sindaco.
Servizi pubblici locali di
rilevanza economica (articolo 8, comma 5, lettera e).
Modificato l'articolo 23-bis del Dl 112/2008 estendendo
alle società controllate da società quotate in mercati
regolamentari la norma che esclude le quotate titolari
di servizi pubblici locali affidati senza gara dai
divieti di partecipazione alle gare pubbliche previsti
dal primo periodo del comma 9 del medesimo articolo
23-bis.
Servizio sanitario nazionale,
pagamenti on line delle prestazioni (articolo 6).
Previsto che le aziende del Servizio sanitario nazionale
adottino procedure telematiche per consentire sia il
pagamento on line delle prestazioni erogate sia la
consegna tramite modalità digitali dei referti medici.
Arriva una procedura di comunicazione all'azienda
sanitaria locale, da parte dei comuni e su richiesta
degli interessati, del trasferimento di residenza
anagrafica, ai fini dell'aggiornamento del libretto
sanitario. Semplificati alcuni obblighi di
comunicazione, a carico di cittadini e imprese, nel
settore previdenziale ed assistenziale. In particolare
per invalidità civili, indennità di accompagnamento e
indennità di frequenza e, nel settore pensionistico, le
imprese che abbiano dipendenti iscritti al Fondo Inps di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto. Spesometro (articolo 7, comma 2).
Introdotto l'obbligo di comunicazione telematica
all'Amministrazione finanziaria delle operazioni
rilevanti a fini Iva di importo non inferiore a 3mila
euro (cosiddetto "spesometro"). Esclusi dall' obbligo di
comunicazione telematica le operazioni rilevanti ai fini
dell'Iva effettuate nei confronti di contribuenti non
soggetti passivi, in tutti i casi in cui il pagamento
dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di
debito o prepagate emesse da operatori finanziari
obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle
operazioni con la clientela all'Anagrafe tributaria.
Sportello unico per le attività
produttive (articolo 6). Integrate le disposizioni sullo
sportello unico per le attività produttive (Suap), di
cui all'articolo 38 del Dl 112/2008. Prevista la nomina,
da parte del prefetto, di un commissario ad acta nei
comuni che entro la data del 30 settembre 2011 non
abbiano provveduto ad accreditare gli sportelli o a
fornire alle camere di commercio gli elementi necessari
per potersi avvalere delle stesse per l'esercizio delle
funzioni inerenti lo sportello, come previsto dal
regolamento emanato con Dpr 160/2010. Imposta l'adozione
da parte dei comuni di misure organizzative e tecniche
necessarie allo svolgimento delle funzioni affidate ai
Suap.
Taglia-oneri amministrativi
(articolo 6). Modifiche al meccanismo del cosiddetto
taglia-oneri amministrativi, previsto dall'articolo 25
del decreto-legge 112/2008. Precisato che il piano di
riduzione degli oneri amministrativi adottato da ciascun
ministro in attuazione del programma nazionale attiene
alle materie affidate alla competenza del rispettivo
ministero. Si prevede poi che regioni, province e comuni
adottino, nell'ambito delle rispettive competenze,
interventi di tipo normativo, amministrativo o
organizzativo tesi alla riduzione degli oneri
amministrativi, da stabilirsi sulla base delle
risultanze delle attività di misurazione. Per coordinare
le attività di misurazione e le iniziative di riduzione
da parte dei diversi livelli istituzionali, istituzione
di un comitato paritetico in seno alla Conferenza
unificata. Si ricomprendono anche i cittadini, oltre
alle imprese, tra i destinatari dei regolamenti
governativi contenenti gli interventi normativi volti a
ridurre gli oneri amministrativi nei diversi settori ed
a semplificare e riordinare la relativa disciplina.
Tariffa servizio idrico (articolo
10, comma 28). Interpretazione autentica del comma 8
dell'articolo 23-bis del Dl 112/2008, al fine di
chiarire che dal 26 settembre 2009 è da considerarsi
cessato il regime transitorio per la determinazione
delle tariffe del servizio idrico di cui all'articolo 2,
comma 3, del Dl 79/1995 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 172/1995). Tassazione fondi immobiliari
chiusi (articolo 8, comma 9). Modifiche all'articolo 32
del Dl 78/2010 in materia di tassazione di fondi
immobiliari chiusi. Abrogato il comma 2 dell'articolo 32
del decreto n. 78, che demandava l'emanazione delle
disposizioni attuative a un decreto del ministero
dell'economia, non emanato. L'attuale regime di
tassazione dei proventi derivanti dai fondi immobiliari
(articoli 6, 8 e 9 del Dl 351/2001), limitato ai fondi
partecipati esclusivamente da alcuni investitori
istituzionali. I redditi dei fondi concorrono alla
formazione del reddito complessivo del partecipante
indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente
alla sua quota di partecipazione. Consentito alle
società di gestione del risparmio di deliberare entro il
31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune
d'investimento nell'ipotesi in cui al 31 dicembre 2010
vi fossero partecipanti diversi dai soggetti
istituzionali con una quota superiore al 5 per cento. In
tal caso la società preleva, a titolo di imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari
al 7% del valore netto del fondo risultante dal
prospetto redatto al 31 dicembre 2010. Confermata la non
applicazione della ritenuta del 20% in caso di
liquidazione e rende non imponibili i proventi fino a
concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta
sostitutiva. Demandato a un provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione
delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e
5.
Tasso usuraio (articolo 8, comma 5,
lettera d). Modificate le modalità di calcolo del tasso
d'interesse, applicato ai finanziamenti, rilevante ai
fini dell'applicazione della disciplina in materia di
usura. La fattispecie penalmente rilevante scatta ove il
tasso superi il tasso medio risultante dall'ultima
rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma
aumentato di un quarto in luogo del 50 per cento. A tale
ammontare viene aggiunto un margine di ulteriori quattro
punti percentuali.
Trasporti eccezionali su gomma
(articolo 6). Modificato l'articolo 10 del Codice della
strada (Dlgs 285/1992), in materia di trasporti
eccezionali su gomma, con una semplificazione delle
relative autorizzazioni. Sufficiente la trasmissione,
per via telematica, della prescritta richiesta di
autorizzazione, corredata dalla documentazione, all'ente
proprietario o concessionario per le autostrade, strade
statali e militari, e alle Regioni per la rimanente rete
viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata
per il viaggio.
Trattamento pensionistico vittime
del terrorismo (articolo 10, comma 7). Al pagamento
della doppia annualità di reversibilità prevista, in
caso di decesso dei soggetti beneficiari, a favore dei
superstiti di dipendenti civili e militari dello Stato
vittime del terrorismo, provvederanno gli enti
previdenziali competenti per il pagamento della pensione
di reversibilità o indiretta. |