Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

 IMPORTANTE!! Decreto Sviluppo. L'abc in 79 voci-Sole 24 ore.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

di Nicoletta Cottone

 

 

Un vademecum per scoprire cosa c'è nelle pieghe del decreto Sviluppo, convertito definitivamente in legge il 7 luglio 2010. Tutte le novità, dalla riscossione degli accertamenti esecutivi alle pensioni per le vittime del terrorismo, passando per la carta d'identità elettronica, la rinegoziazione dei mutui, le novità per il mondo della scuola. Fra le novità si allentano le ganasce fiscali per i debiti fino a 2mila euro. Ecco il contenuto in 79 voci.

 

Accertamenti esecutivi, riscossione (articolo 7, comma 2). Intervento sulla disciplina della riscossione delle somme dovute in base ai cosiddetti "accertamenti esecutivi". Essa dispone, tra l'altro, l'applicazione dell'accertamento esecutivo agli avvisi emessi a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. Per gli atti successivi all'accertamento, si precisa che l'intimazione ad adempiere deve essere limitata ai specifici casi. Disposta la sospensione dell'esecuzione forzata conseguente agli atti di cosiddetto "accertamento esecutivo" per centottanta giorni decorrenti dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione. La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché a ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La suddetta sospensione non opera, tra l'altro, nel caso in cui gli agenti della riscossione vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione.

 

Accisa e Iva gas naturale (articolo 7, comma 2). Norma interpretativa per precisare l'ambito applicativo di alcune disposizioni che incidono sulle aliquote Iva e sulla misura dell'accisa applicate al gas naturale per combustione per usi civili (articolo 2 del Dlgs 26/2007), specificando che esse operano con riguardo al singolo contratto di somministrazione, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso.

 

Accise, applicazione sanzioni amministrative all'Agenzia delle dogane (articolo 7, comma 2-novies). All'Ufficio delle dogane - al posto della Direzione regionale della medesima amministrazione - è attribuita la competenza ad applicare le sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel rispettivo ambito territoriale.

 

Adempimenti dei contribuenti (articolo 7, comma 2). I termini per i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, da effettuare nei confronti di articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

 

Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acque (articolo 10, commi da 11 a 27). Istituzione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acque. Sostituisce la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche istituita dal Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006). Autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, trasparenza ed economicità sono i principi base dell'attività dell'Agenzia. Fra le funzioni che dovranno essere svolte dall'Agenzia la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua. A decorrere dalla sua istituzione sono trasferite all'Agenzia le funzioni già attribuite alla Co.N.Vi.R.I. (Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche) dall'articolo 161 del Dlgs 152/2006 (Codice dell'ambiente) e dalle altre disposizioni vigenti. Soppressione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della Co.N.Vi.R.I. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con Dpr previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente. Dei tre componenti due sono proposti dal ministro dell'Ambiente e uno dalla Conferenza Stato- Regioni. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Tale parere deve essere reso, a maggioranza dei due terzi dei componenti, entro 20 giorni dalla richiesta. I componenti dell'Agenzia, scelti tra persone dotate di indiscussa moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il direttore generale è nominato dall'Agenzia stessa per un periodo di tre anni, non rinnovabili. Disciplinata l'organizzazione e le risorse finanziarie dell'Agenzia. Con apposito Dpr si può provvedere allo scioglimento dell'Agenzia per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Giurisdizione esclusiva inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, per i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia, competenza di primo grado comprendente anche l'eventuale adozione di misure cautelari. Impossibilità di attribuire incarichi di consulente tecnico d'ufficio a dipendenti dell'Agenzia cessati dal servizio da meno di cinque anni. Applicazione ai giudizi del rito abbreviato già previsto davanti alle autorità amministrative indipendenti.

 

Agevolazioni Irap per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (articolo 7, comma 2). Estesa a tutte le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp) - in luogo delle sole Asp succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) - la possibilità di usufruire delle agevolazioni Irap eventualmente deliberate dalle regioni nei confronti delle Onlus. Amministrazione straordinaria (articolo 8, comma 3). Novità in materia di amministrazione straordinaria anche attraverso una serie di modifiche ed integrazioni al Dlgs 270/1999. L'obiettivo è di accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria pendenti incentivando la soddisfazione, totale o parziale, dei creditori attraverso proposte di concordato volte all'assunzione da parte di un soggetto terzo (assuntore) delle attività e delle passività, compreso l'eventuale contenzioso attivo e passivo. I commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, devono provvedere a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, secondo gli indirizzi impartiti dal ministero dello Sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria. Il commissario liquidatore, in caso di mancata individuazione dell'assuntore entro sei mesi dalla pubblicazione dell'invito, avvia la procedura di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento di cui agli articoli da 69 a 77 del Dlgs 270/1999. Nella norma che regola i poteri ministeriali di nomina commissariale (articolo 38 del dlgs 270/1999) introdotta la possibilità che, nei casi di cui all'introdotto articolo 50-bis, il ministro dello Sviluppo economico nomini lo stesso organo commissariale per le due imprese.

 

Attività di controllo per Pmi e microimprese (articolo 7, comma 1). Viene unificato il controllo amministrativo svolto in forma d'accesso da parte delle autorità competenti: dovrà effettuarsi al massimo con cadenza semestrale. Gli atti compiuti in violazione costituiranno, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Esclusi da questa disciplina i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza.

 

Assunzioni categorie protette, esoneri (articolo 6, comma 2-ter).Esoneri dall'obbligo di assunzione di categorie protette. Si prevede che la domanda di esonero sia sostituita da una procedura di autocertificazione, che attesti l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo, con riferimento agli addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio (ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) pari o superiore al 60 per cento. Da ultimo, il comma 3 prevede che anche le autorità amministrative indipendenti con funzioni di vigilanza e garanzia, effettuino la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.

 

Avviso iscrizione ipoteca (articolo 7, comma 2). Prima di provvedere a iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, l'agente della riscossione deve notificare una comunicazione recante l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, si procederà con l'iscrizione.

 

Banca del Mezzogiorno, Titoli di risparmio per l'economia meridionale (articolo 8, comma 4). Norme per favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici: autorizzata l'emissione - fino a un massimo di 3 miliardi di euro - di specifici Titoli di risparmio per l'economia meridionale fiscalmente agevolati da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate a operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione delle Autorità creditizie. Tale intervento si inserisce nella normativa di attuazione della Banca del Mezzogiorno.

 

Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento (articolo 8-bis). Al momento della regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni sui ritardi inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi da intermediari e banche. Le segnalazioni già registrate dovranno essere estinte entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame se relative al mancato pagamento di un numero di rate mensili inferiore a sei o di un'unica rata semestrale.

 

Carta d'identità e tessera sanitaria (articolo 10, commi da 1 a 6). Norme sulla carta di identità elettronica: si riserva da un lato al ministero dell'Interno la responsabilità sul processo di produzione e rilascio di essa, dall'altro si prevede l'unificazione, anche progressiva, della carta d'indentità con la tessera sanitaria e la conseguente definizione delle modalità di realizzazione, distribuzione e gestione del documento unificato. Un "atto di indirizzo strategico" del ministro dell'Economia ridefinirà compiti e funzioni delle società per azioni in cui è stato trasformato l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (Sogei) in relazione alle nuove disposizioni sull'emissione e inizializzazione della carta d'identità elettronica e alla realizzazione dell'unificazione della carta stessa con la tessera sanitaria. Soppresso il limite di età di rilascio della carta d'identità. Modificata la durata di validità della carta di identità (3 anni per i minori di 3 anni, 5 anni nella fascia di età 3-18 anni, 10 anni per i maggiorenni). Minori di 12 anni esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali. I minori dei 14 anni che si recano all'estero possono utilizzare la carta d'identità valida per l'espatrio purché accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci o da chi, in qualità di persona, ente o compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati, verrà menzionato sulla carta d'identità o in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione. Responsabilità dell'ufficiale di anagrafe, a titolo disciplinare e di danno erariale, nei casi di ritardo nella trasmissione dei dati all'indice nazionale delle anagrafi (Ina). Cartella di pagamento scaduta, interessi di mora sulle somme (articolo 7, commi 2-sexies e 2-septies). Disposizioni ai fini del calcolo degli interessi dovuti sulle somme indicate nella cartella di pagamento scaduta. Tramite una novella all'articolo 30, comma 1, del Dpr 602/1973, concernente gli interessi di mora sulle somme dovute decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, dispone che sulle somme iscritte a ruolo gli interessi di mora non si applichino sulle somme corrispondenti alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi. Questa norma si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo.

 

Cessione crediti agricoli per finanziamento (articolo 8, commi 11 e 12). Si consente agli agricoltori di cedere a istituti finanziari i crediti da loro vantati e derivanti dal possesso dei titoli di pagamento diretto previsti dalla Pac, in tal modo agevolando le loro capacità di finanziamento. Le modalità di tale cessione saranno definite con un decreto del ministro dell'Agricoltura, di concerto con quello dell'Economia, che sarà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Inserita la clausola d'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

 

Confidi (articolo 8, comma 12-bis). Modificata, con riferimento alla disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, la definizione di «confidi». Essa comprende, oltre ai «consorzi con attività esterna» anche i consorzi di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti.

 

Contratti di programma per la ricerca strategica (articolo 9, commi 1 e 2). Introdotte nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata destinate a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno. Il ministero dell'Istruzione, d'intesa col ministero per lo Sviluppo economico, è autorizzato a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca (chiamati "Contratti di programma per la Ricerca Strategica") con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, e con i distretti, per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata. Con decreto ministeriale del ministro dell'Istruzione, di concerto col ministro dello Sviluppo economico, possono essere introdotte disposizioni per stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dei suddetti contratti anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.

 

Contratto di inserimento (articolo 8, comma 1). Modificata la disciplina del contratto di inserimento. La prima novità riguarda l'individuazione delle lavoratrici donne comprese nell'àmbito di applicazione dell'istituto. La norma finora ha fatto riferimento alle donne, di qualsiasi età, residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, sia inferiore di almeno il 20% rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile sia superiore di almeno il 10 % rispetto a quello maschile. Viene inserita la condizione che le donne siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La modifica adegua la norma alla nuova definizione di lavoratore svantaggiato, di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. La seconda novità aggiorna un riferimento normativo comunitario. Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 2-bis). Viene rifinanziato il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge finanziaria 2007, utilizzando allo scopo le risorse dei Fondi strutturali europei. La norma rinvia a un decreto del ministro dell'Economia di natura non regolamentare, di concerto con il ministro per i Rapporti con le regioni e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che dovrà determinare: i limiti di finanziamento relativi a ciascuna regione interessata; la durata dell'agevolazione; le disposizioni di attuazione necessarie a garantire coerenza con le priorità e le procedure previste per i Fondi strutturali europei.

 

Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (articolo 2). Credito d'imposta, in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e a incremento dell'organico, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto Sviluppo. L'attuazione dell'istituto è subordinata al consenso della Commissione europea sull'impiego dei fondi strutturali comunitari. I "lavoratore svantaggiato" sono: soggetti non aventi un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; soggetti privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età; soggetti che vivano soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori contraddistinti da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, qualora il lavoratore interessato appartenga al genere sottorappresentato; membri di una minoranza nazionale. Per "lavoratore molto svantaggiato" si intendono i soggetti privi di lavoro da almeno 24 mesi. Il credito d'imposta è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto. Il calcolo del beneficio è basato sulla differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e quello relativo alla media dei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo. Per ogni nuovo lavoratore assunto, il credito d'imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione, nel caso di lavoratore "svantaggiato", e nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, nel caso di lavoratore "molto svantaggiato" . Nel caso di assunzioni di lavoratori con contratti a tempo parziale (sempre a tempo indeterminato), il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il calcolo relativo all'incremento dei lavoratori occupati deve tener conto delle diminuzioni che si dovessero verificare, nello stesso periodo, nelle società controllate o collegate o che fanno capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto . Per i soggetti che assumano la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce - ai fini del credito d'imposta in esame - incremento della base occupazionale.

 

Credito di imposta per la ricerca scientifica (articolo 1). Istituito un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca. Spetta nella misura del 90% della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. La disposizione assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, soppresso dall'articolo del decreto Sviluppo.

 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, modifiche (articolo 4, comma 16). Interventi su alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004), per: attuazione federalismo demaniale, sottraendo al meccanismo dell'articolo 5, comma 5, del Dlgs 85/2010 (che prevede la necessità di un apposito accordo di valorizzazione con il ministero per i Beni e le attività culturali) una ampia quantità di immobili statali o di enti pubblici non economici realizzati subito dopo la seconda guerra mondiale e quasi sempre privi di effettivo interesse culturale; semplificare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, attraverso la modifica dell'articolo 146 del Codice. Enti parco inseriti tra gli enti cui la regione può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria; previsto che il compito di comunicare agli interessati il preavviso di provvedimento negativo spetti al soprintendente stesso e non più all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; stabilito l'efficacia immediata dell'autorizzazione e, infine, l'applicabilità dell'articolo 146 anche alle attività minerarie di ricerca ed estrazione che la normativa vigente sottopone, invece, a una procedura ad hoc nel vigente comma 15 dello stesso articolo 146. Estesa la durata massima consentita per l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica di cose e beni culturali, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, introducendo la possibilità di rinnovare, una sola volta, il termine di quattro anni fissato dalla normativa vigente. Codice dei contratti pubblici, modifiche (articolo 4, comma 15). Modifiche al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/20062). Finalità: riduzione dei tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico; semplificazione delle procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici; garanzia di un più efficace sistema di controllo; riduzione del contenzioso. Disposizioni per potenziare i controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti di lavori, servizi e forniture, attraverso l'istituzione, presso ogni prefettura, di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori pubblici, servizi e forniture. Modifiche al regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Previsto un periodo transitorio di ulteriori 180 giorni per l'operatività del nuovo sistema di qualificazione Soa previsto dal regolamento.

 

Concentrazione scadenza dei termini per versamenti fiscali degli enti pubblici con modello F24 EP (articolo 7, comma 2). Semplificati i versamenti effettuati dagli enti pubblici attraverso il modello F24 enti pubblici. Ha lo scopo, a partire dal 1° luglio 2011, di accorpare le diverse scadenze, anche per i soggetti che utilizzano il modello F24 EP, al giorno 16 del mese.

 

Contratti bancari nei riguardi delle imprese (articolo 8, comma 5, lettere f e g). Intervento sulla disciplina (articolo 118 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) relativa alla modifica unilaterale delle condizioni dei contratti bancari. Si dispone che - con riferimento al cliente diverso dal consumatore o dalla micro-impresa - nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 dello stesso articolo 118, possano essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati contrattualmente. Queste disposizioni non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame (ossia al 14 maggio 2011). Viene pertanto stabilita l'inefficacia delle modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data.

 

Convenzioni Agenzie fiscali ed enti di previdenza con amministrazioni pubbliche per acquisizione dati (articolo 7, comma 2). Agenzie fiscali, enti di previdenza e assistenza obbligatoria e ministero del Lavoro possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali.

 

Consorzi agrari (articolo 6, comma 2). Possibilità per i consorzi agrari di istituire al proprio interno, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni con gestione separata che potranno ottenere il riconoscimento come "Organizzazioni di produttori" (Op) in base alle norme che le regolano. È ammessa la sola adesione degli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese; vincoli e controlli previsti per le Op si estendono esclusivamente alle nuove sezioni.

 

Costruzioni private (articolo 5, commi da 1 a 8-bis). Novità nella vigente disciplina in materia edilizia finalizzate alla modifica delle procedure delle disposizioni relative al permesso di costruire disciplinato dal testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) e alla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) disciplinata dalla legge 241/1991. Introdotte disposizioni per la maggiore informatizzazione dello sportello unico per l'edilizia, soppresse le disposizioni riguardanti l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, purché funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, a carico del titolare del permesso di costruire. Devono essere resi pubblici, attraverso la trascrizione, i contratti che trasferiscono i diritti edificatori definiti nelle normative regionali o statali e negli strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche. Approvate disposizioni sulla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e delle singole pertinenze e dei relativi canoni di locazione, trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento. Viene disposto che la registrazione dei contratti di trasferimento di beni immobili o diritti immobiliari assorba l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza. Abrogazione del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali al fine di agevolare la circolazione delle informazioni sugli immobili. Possibilità di riutilizzare i documenti, i dati e le informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali e non per finalità diverse da quelle inizialmente previste fermo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Non sono dovuti i tributi per la riutilizzazione commerciale dei documenti, dati e informazioni catastali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Conseguentemente, vengono modificati gli importi indicati nella tabella delle tasse ipotecarie per alcune operazioni effettuate. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica del territorio comunale (piani di zonizzazione acustica), la relazione acustica sarà sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento. Gli elaborati tecnici, allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, insieme alle varianti saranno pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali. La norma si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo. Introdotte alcune semplificazioni agli strumenti attuativi dei piani urbanistici, escludendoli, in alcuni casi e a talune condizioni, dalla procedura di Vas (Valutazione ambientale strategica) o dalla verifica di assoggettabilità qualora essi siano già stati sottoposti a Vas. Modalità di intervento in presenza di piani particolareggiati attuativi decaduti. Deduzione spese fino a mille euro (articolo 7, comma 2). I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici (cioè contratti di fornitura di servizi ovvero di somministrazione di beni, quali, ad esempio, gas, luce, ecc) relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta possano essere portati in deduzione nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio (fattura). La deduzione è applicabile soltanto nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a mille euro.

 

Depositi fiscali e finanziari (articolo 7, comma 2). Disposizioni in materia di depositi fiscali e doganali che possono essere utilizzati anche come depositi Iva.

 

Deroga Statuto del contribuente in materia di accessi (articolo 7, comma 2). Modificata la disciplina degli accessi in materia fiscale: limiti alla permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede di alcune categorie di contribuenti (imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi). Estese le tutele in materia di accesso disposte dallo Statuto dei diritti del contribuente anche alle attività di controllo o ispettive svolte dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

 

Detrazioni per ristrutturazioni edilizie (articolo 7, comma 2). Semplificazione delle procedure a favore dei soggetti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione d'imposta ai fini Irpef del 36% delle spese sostenute per la esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia. Eliminato l'obbligo della comunicazione. Il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi: i dati catastali identificativi dell'immobile; se i lavori sono effettuati dal detentore; gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Abrogato il comma 19 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) che condiziona la possibilità di detrazione Irpef delle spese per ristrutturazioni edilizie al fatto che il relativo costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

 

Dichiarazione dei redditi e Irap (articolo 7, comma 2). Consentito ai contribuenti che evidenziano un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione Irap di sostituire la richiesta di rimborso con l'utilizzo in compensazione del credito stesso. La possibilità di modificare la richiesta di rimborso per utilizzare il credito in compensazione si esercita mediante una dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. La modifica in esame è consentita a condizione che il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

 

Dichiarazione relativa alle detrazioni per redditi di lavoto dipendente e per carichi di famiglia (articolo 7, comma 2). Modificata la disciplina delle dichiarazioni necessarie per usufruire di alcune detrazioni Irpef, eliminando tra l'altro l'obbligo in capo ai soggetti Irpef di dichiarare di aver diritto alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui all'articolo 13 del Tuir) per poter usufruire dell'agevolazione. Regole di redazione degli atti normativi di rango secondario dell'amministrazione finanziaria e previdenziale, in modo tale da escludere la duplicazione delle informazioni già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, con l'eccezione delle informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti. La prescrizione investe: i decreti del Ministero dell'economia e quelli, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative articolazioni; i provvedimenti delle agenzie fiscali; i provvedimenti degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

 

Disposizioni finanziarie (articolo 11). Rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, negli importi di 1,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni contenute nel provvedimento, quantificati complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2011, 203, un milione di euro per l'anno 2012 (che aumentano a 293,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno), 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro per l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Il ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Distretti turistici (articolo 3). Possibilità di istituire nei territori costieri, con Dpcm, su richiesta delle imprese del settore che operano negli stessi territori, previa intesa con le regioni interessate, i distretti turistici, con i seguenti obiettivi: riqualificazione e rilancio dell'offerta turistica a livello nazionale e internazionale; sviluppo delle aree e dei settori del distretto; miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi; assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano, con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. La delimitazione dei distretti è effettuata dalle Regioni, d'intesa con i comuni interessati e con il ministero dell'Economia. L'Agenzia del demanio diviene, in virtù del medesimo intervento operato in sede referente dalle Commissioni riunite, partecipante necessitato alla conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Previste agevolazioni e semplificazioni da applicare nei distretti turistici, attingendo da alcuni degli istituti introdotti con la legge finanziaria per il 2006. Prevista una clausola di salvaguardia finanziaria: le amministrazioni coinvolte provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ente nazionale per il microcredito (articolo 8, comma 4-bis). Riordino del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, che viene costituito come ente pubblico non economico dotato di ampie forme di autonomia, col nome di Ente nazionale per il microcredito, e svolge funzioni di coordinamento nazionale in materia con compiti, tra l'altro, di valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi in sede europea.

 

Elevazione soglia valore beni obsoleti (articolo 7, comma 2). Elevato l'ammontare del costo dei beni per i quali è ammessa la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - in luogo del verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla loro distruzione o trasformazione - al fine di vincere la presunzione di cessione di beni a fini fiscali (di cui all'articolo 1 del Dpr 441/1997).

 

Fatture Iva, annotazione (articolo 7, comma 2). Aggiornato il testo dell'articolo 6 (Adempimenti in materia di Iva) del Dpr 695/1996). Elevato da 300mila lire (154,94 euro) a 300 euro l'ammontare dell'importo delle fatture emesse che possono essere annotate in un unico documento riepilogativo mensile, nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. Analogamente viene elevato da 300mila lire (154,94 euro) a 300 euro l'ammontare dell'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquistati, che possono essere annotate in un documento. Estesa l'applicazione del regime contabile semplificato previsto ai commi 1 e 6 anche per le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse dai cessionari o dai committenti relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

 

Federalismo demaniale (articolo 4, commi 17 e 18). Novità nell'articolo 5 del decreto legislativo 85/2010 sul federalismo demaniale: i beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del citato decreto, possano essere - a richiesta dell'ente e a determinate condizioni - trasferiti, con conseguente cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese. Dettate norme per la prima applicazione. A decorrere dal bilancio relativo al 2010, i contributi in conto capitale autorizzati in favore di Anas spa ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 138/2002, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1026, della Finanziaria 2007 (legge 296/2006). Chiesto il raggiungimento di preventive intese per la ripartizione del Fondo per le infrastrutture portuali.

 

Federalismo municipale (articolo 5, comma 15). Una modifica all'articolo 2, comma 12, del Dlgs 23/2011 sul federalismo municipale, proroga al 1° luglio 2011 la decorrenza prevista per la quadruplicazione degli importi delle sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell'Agenzia del territorio, prevedendo che il 75% dell'importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile.

 

Fermo amministrativo, cancellazione (articolo 7, comma 2). Nell'ipotesi in cui venga cancellato il fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del Dpr 602/1973, il debitore non è tenuto al pagamento delle spese dovute: all'agente della riscossione; al Pubblico registro automobilistico gestito dall'Aci; ai gestori degli altri pubblici registri.

 

Fondazione per il merito (articolo 9, commi da 3 a 16). Istituzione della Fondazione per il merito, finalizzata a promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario. I membri fondatori sono il Miur e il Mef, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla stessa Fondazione, anche attraverso l'emanazione di direttive. Lo statuto, approvato con decreto interministeriale, disciplina la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati. La Fondazione gestirà il fondo per il merito degli studenti universitari e coordinerà operativamente la somministrazione delle prove nazionali standard per l'accesso al fondo medesimo, mentre le prove saranno realizzate dalle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione. La Fondazione è autorizzata anche a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in favore degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Miur e del Mef, ulteriori apporti dello Stato, risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati; la Fondazione può avere accesso alle risorse del Programma operativo nazionale Ricerca e competitività FESR 2007-2013 e di altri programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei. Per l'anno 2011 è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, di cui 9 costituiscono la dotazione del fondo per il merito e uno è per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione; a decorrere dal 2012 è autorizzata la spesa di un milione di euro a favore della Fondazione. Sono chiamati a far parte del comitato consultivo della Fondazione anche rappresentanti dei collegi universitari. L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)

 

Fondo di garanzia Pmi (articolo 8, comma 5, lettere a, b e c). Nuova disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al fine di favorirne l'operatività e assicurarne la continuità e l'autonomia. Si dispone anche in merito all'utilizzo parziale di risorse inutilizzate destinate al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

 

Imprese in contabilità semplificata (articolo 7, comma 2). Introdotto un ampliamento dei soggetti beneficiari ammessi al regime di contabilità semplificato di cui all'articolo 18, comma 1, del Dpr 600/1973, elevando il limite massimo di ricavo previsto per l'accesso: per le imprese di servizi, da 309.874 a 400.000 euro; per le imprese di altri settori (cessione di beni, produzione, ecc.) da 516.457 a 700mila euro.

 

Interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi (articolo 7, comma 2-octies). La misura degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi è fissata nel limite massimo di un punto percentuale - in luogo di tre - rispetto al tasso al saggio legale pubblicato annualmente con decreto del ministro dell'Economia.

 

Investigatori incidenti ferroviari, nomina (articolo 6, comma 2-bis). Sugli atti concernenti la nomina degli investigatori sugli incidenti ferroviari non si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

 

Iscrizione ipoteca ed espropriazione immobiliare, importi minimi dei debiti tributari (articolo 7, comma 2). A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo, l'agente della riscossione non può procedere a iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a ventimila euro, qualora: la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia ancora contestabile in tale sede); il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare oggetto di ipoteca ed essa sia adibita a propria abitazione principale. In tutti gli altri casi l'agente della riscossione non può comunque procedere ad iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a 8mila euro. Rideterminato l'importo minimo del credito necessario per procedere all'espropriazione immobiliare.

 

Meccanismo adeguamento corrispettivi costi carburante (articolo 6, comma 2, lettera f-ter). Prevista una semplificazione riferita all'individuazione di un unico soggetto competente (il ministro delle Infrastrutture), in luogo dei precedenti tre (Agenzia delle entrate, ministero delle Sviluppo economico e ministero delle Infrastrutture), a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83-bis, comma 14, del decreto-legge 112/2008 per il mancato rispetto del meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente, in relazione ai costi del carburante sostenuti dal vettore.

 

Mutui (articolo 8, commi 6 e 8). Disciplinata la rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile. varate anche misure per semplificare la portabilità dei mutui. Consentita, fino al 31 dicembre 2012, la rinegoziazione di alcune tipologie di mutui assistiti da garanzia ipotecaria, e in particolare quelli aventi le seguenti caratteristiche: stipulati, ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; aventi un importo originario non superiore a 200 mila euro; finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione; aventi tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto. Il mutuatario ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni del comma in esame, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo. Disciplinate le condizioni alle quali è effettuata la predetta rinegoziazione, tra l'altro applicando, al posto del tasso variabile, un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati; l'applicazione del suddetto tasso di interesse potrà operare, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo con il cliente, per un periodo inferiore. Semplificate le operazioni di portabilità dei mutui. Viene estesa l'operatività delle disposizioni concernenti la cancellazione delle ipoteche, oltre ai mutui e finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari e ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti, anche ai finanziamenti concessi dai suddetti enti previdenziali ai propri dipendenti. Novellata la disciplina del risarcimento da ritardo nel perfezionamento della surrogazione. In particolare, fermo restando il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surrogazione - decorrente dalla richiesta di avvio delle procedure di collaborazione, rivolta al finanziatore originario da parte del mutuante surrogato - i precisa che l'ammontare del risarcimento è da calcolarsi non più sul valore del debito complessivo, ma sul debito residuo. Soppressa la disposizione che prevedeva che l'avvio delle procedure di collaborazione tra intermediari - da cui decorre il computo del termine - seguisse l'adozione della delibera di mutuo da parte del mutuante surrogato.

 

Nautica da diporto, porti e approdi turistici (articolo 3). Disposizioni relative alla nautica da diporto per scopi commerciali e alla realizzazione di pontili galleggianti, che modificano il Codice della nautica da diporto. Norme per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento per il rilascio delle relative concessioni demaniali marittime. Personale docente e Ata (articolo 9, commi da 17 a 21-bis). Con decreto del ministro dell'Istruzione, di concerto con il ministro dell'Economia e con il ministro per la Pubblica amministrazione, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e Ata per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili. Il piano, che sarà verificato annualmente al fine di eventuali rimodulazioni, può prevedere la retrodatazione giuridica dall'aanno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni sulla base dei posti vacanti e disponibili per quell'anno. Ai docenti incaricati a tempo determinato, continuativamente in servizio presso pluriclassi, viene riconosciuta una speciale valutazione del servizio prestato presso sedi considerate in zona disagiata, secondo criteri da definire con decreto del Miur. Per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente e Ata, viene integrato l'articolo 10 del Dlgs 368/2001, che - in attuazione della direttiva n. 1999/70/Ce - disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato, escludendo dal campo di applicazione del provvedimento i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Ata. La disposizione precisa, in particolare, che in ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 368/2001 (in base al quale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato). Rafforzati i motivi di esclusione del personale scolastico dall'applicazione della direttiva comunitaria n. 1999/70/Ce, trattandosi di settore oggetto di peculiare disciplina anche per quanto riguarda la programmazione del fabbisogno del personale e la determinazione della consistenza numerica delle relative dotazioni organiche. Si stabilizza al 31 agosto di ogni anno il termine per le assunzioni a tempo indeterminato e per i provvedimenti di assegnazione o utilizzazione riguardanti il personale insegnante e Ata di ruolo - incluse le supplenze annuali -, nonché per il conferimento degli incarichi di presidenza. A decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento degli insegnanti è effettuato ogni tre anni (anziché ogni 2), con possibilità di trasferimento in un'unica provincia. Le modifiche introdotte prevedono che l'aggiornamento non comporti possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie e che il trasferimento in altra provincia avvenga secondo il proprio punteggio, ossia con l'inserimento "a pettine". Anche le graduatorie di istituto saranno aggiornate con cadenza triennale (anziché biennale). I docenti con nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. Restano le deroghe per infermità o assistenza. Norme sui lavoratori precari della scuola. Estese all'anno scolastico 2011-2012 le norme di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del Dl 134/2009 (precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze in caso di mancato rinnovo dell'incarico annuale; partecipazione a progetti per attività di carattere straordinario, di durata variabile da 3 a 8 mesi, con eventuale compenso di partecipazione; valutazione dell'intero anno di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie indipendentemente dall'effettiva durata dell'impiego nel corso dell'anno scolastico) a favore del personale della scuola che in tale anno scolastico non possa stipulare, per carenza di posti, un contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo del triennio precedente.

 

Personale Vigili del fuoco (articolo 10, commi da 8 a 10). La copertura dei posti disponibili nell'organico delle qualifiche di capo-squadra e di capo-reparto deve avvenire esclusivamente con le specifiche procedure semplificate individuate dal Dlgs 217/2005. Applicazione delle stesse procedure anche per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010, per la qualifica di capo-squadra e al 1° gennaio 2011, per la qualifica di capo-reparto, compresi i posti derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali a capo reparto, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo. Stabilito per il triennio 2011-2013, la riduzione alla metà della durata dei corsi di formazione per i vigili del fuoco, previsti dal Dlgs 217/2005.

 

Processo tributario, istanza di sospensione (articolo 7, comma 2). Modificata la vigente normativa sul processo tributario: l'istanza di sospensione deve essere decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

 

Rateizzazione debiti tributari (articolo 7, comma 2). Disposizioni per favorire la rateizzazione dei debiti tributari, semplificando gli adempimenti dei contribuenti che intendono accedere alla dilazione dei pagamenti delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni fiscali.

 

Regime di attrazione comune (articolo 8, comma 2). Disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo del regime fiscale di "attrazione europea", previsto dall'articolo 41 del Dl 78/2010, estendendone l'operatività anche alle attività di direzione e di coordinamento relative all'impresa. La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello. Riqualificazione di aree urbane degradate (articolo 5, commi da 9 a 14). Misure relative alla riqualificazione di aree urbane degradate. Le regioni approvino, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo, proprie leggi al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio nonché per la riqualificazione delle aree urbane degradate in cui siano presenti "funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare", tenendo conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Tali azioni devono essere incentivate anche con interventi di ricostruzione e demolizione, che possono prevedere il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva quale elemento premiale, la delocalizzazione delle relative volumetrie in aree diverse, il cambio di destinazione d'uso a determinate condizioni, le modifiche alla sagoma necessarie all'armonizzazione delle strutture esistenti. Esclusi dagli interventi di riqualificazione gli immobili abusivi o situati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, includendo invece quelli che hanno ottenuto il titolo abilitativo in sanatoria. Individuata una norma transitoria. Applicabilità estesa anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le specifiche forme di autonomia. Decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le disposizioni contenute nel comma 9 saranno immediatamente applicabili alle regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto ad approvare proprie leggi.

 

Riscossione crediti Inps (articolo 7, comma 2). Sisposizioni finalizzate a semplificare e uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, compresi i contributi e i premi previdenziali e assistenziali di cui al Dlgs 462/1997, assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto.

 

Riscossione locale, modiche (articolo 7, comma 2). A decorrere dal 1° gennaio 2012, la società Equitalia Spa cessa di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2012, i comuni effettueranno la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. Sempre dalla stessa data, i comuni effettueranno anche la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali secondo specifiche modalità. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila euro - ai sensi del Dpr 602/1973 - le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall'invio di due solleciti di pagamento, mediante posta ordinaria, a distanza di almeno sei mesi l'uno dall'altro. Nell'ipotesi di cui i comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2012, effettuino in forma diretta la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate oppure si avvalgano delle società a capitale interamente pubblico, previsto che il sindaco o il legale rappresentante della società debba nominare uno o più funzionari responsabili della riscossione che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

 

Rivalutazione di terreni e quote, riapertura termini (articolo 7, comma 2). Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni introdotta dagli articoli 5 e 7 della Finanziaria 2002 (legge 448/2001). Ampliato l'ambito di applicazione in quanto vengono inclusi nella rivalutazione agevolata i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2011, in luogo della precedente fissata al 1° gennaio 2010. Tra i soggetti che possono avvalersi della riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di terreni e di partecipazioni - sono incluse anche le società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che ne abbiano riacquistato la piena titolarità all'esito del giudizio. Per i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni o delle partecipazioni, la possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. I soggetti che non effettuano la detrazione (di cui alla lettera ee) possono in alternativa chiedere (ai sensi della lettera ff), il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del Dpr 602/1973. Le disposizioni relative al rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata si applicano anche ai versamenti effettuati entro il 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Regime Iva tabacchi lavorati (articolo 7, comma 2). Novellato l'articolo 39-sexies, comma 1, del decreto legislativo 504/1995: dispone l'applicazione dell'Iva per quanto riguarda le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati, ove queste siano effettuate prima dell'immissione al consumo, in base al regime ordinario previsto dal decreto del Dpr 633/1972.

 

Riduzione degli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo (articolo 7, comma 2-quinquies). Vengono ridotti gli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo, conseguenti ad accertamenti non definitivi, dalla metà a un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati. L'abc del decreto Sviluppo in 79 voci (Ansa)

 

Rifiuti, obblighi per i produttori (articolo 6). Modifica dei termini cronologici relativi all'adempimento di alcuni obblighi da parte dei produttori di rifiuti che hanno fino a 10 dipendenti, al fine di favorire la progressiva operatività del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Il nuovo termine sarà individuato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo e, comunque, non potrà essere antecedente al 1° giugno 2012.

 

Ruralità degli immobili (articolo 7, commi da 2-bis a 2-quater). I soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 (per gli immobili rurali a uso abitativo) o della categoria D/10 (per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile) ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all'articolo 9 del Dl 557/1993.

 

Scheda carburante, abolizione (articolo 7, comma 2). Esonerati dall'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del Dpr 605/1973.

 

Semplificazioni adempimenti burocratici (articolo 6). Misure per la riduzione degli oneri derivanti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli che gravano sulle piccole e medie imprese. Per ridurre gli oneri gravanti sulle piccole e medie imprese derivanti – secondo la relazione governativa – «da una non corretta trasposizione della normativa comunitaria», introdotte modifiche al Codice della privacy (Dlgs 196/2003) che limitano l'applicazione della disciplina sulla riservatezza delle comunicazioni di dati personali. Esclusione dall'ambito applicativo del medesimo dei trattamenti di dati personali da parte di persone giuridiche, imprese, enti e associazioni ove riconducibili a rapporti intercorrenti tra tali soggetti per finalità amministrativo-contabili, come definite dal comma 1-ter dell'articolo 34; in materia di informativa al diretto interessato viene stabilita la possibile omissione quando si tratti di curricula spontaneamente trasmessi dall'interessato ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Ampliate le ipotesi in cui il trattamento dei dati personali è consentito senza il consenso dell'interessato ai già citati casi di dati contenuti nei curricula trasmessi dall'interessato ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro, nonché per i trattamenti effettuati sulla base di rapporti di controllo e di collegamento tra società e nell'ambito delle altre forme di organizzazione congiunta dell'attività d'impresa. Previsto che i dati sensibili contenuti nei curricula trasmessi dall'interessato ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro possano essere oggetto di trattamento prescindendo dal consenso scritto dell'interessato e dall'autorizzazione del Garante. Novità per le misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali: per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza - prescritta dalla lettera g) del comma 1 dello stesso articolo 34 - è sostituita dall'obbligo di autocertificazione - resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui Dpr 445/2000 - di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal predetto codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B al codice. In relazione a tali trattamenti e a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, si dispone inoltre che il Garante per la protezione dei dati personali, sentiti il ministro per la Semplificazione normativa e il ministro per la Pubblica amministrazione, individui con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B in ordine all'adozione delle misure minime previste dal comma 1 dello stesso articolo 34. Inserito nell'articolo 34 un nuovo comma 1-ter con il quale si precisa che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrative e contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. Novità anche sui servizi di comunicazione elettronica: ampliato l'ambito applicativo della disciplina delle comunicazioni commerciali consentendo un ulteriore trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici. Viene imposto alle pubbliche amministrazioni di pubblicare - entro il 30 ottobre 2011 - sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo a istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. In caso di mancato adempimento dell'obbligo in questione: 1) la pubblica amministrazione procedente non puo' respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo; 2) il mancato adempimento è valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili; 3) nei procedimenti a istanza di parte necessari all'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, per i quali è prevista la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), l'istante è legittimato a iniziare l'attività. Prescritto a carico delle amministrazioni dello Stato l'obbligo di allegare ai regolamenti ministeriali o interministeriali ovvero ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici un elenco degli oneri informativi a carico dei cittadini e delle imprese, introdotti ovvero eliminati in virtù degli atti medesimi. Abrogazione dell'articolo 2, comma 16-septies, dell'ultimo decreto Milleproroghe, in materia di piccoli serbatoi di Gpl. Introdotta una clausola di salvaguardia delle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del ministro dell'Interno 14 maggio 2004. Semplificazione fiscale (articolo 7). Le norme introdotte nell'articolo 7 8si leggano le specifiche voci) hanno l'obiettivo di ridurre il peso della burocrazia che grava su imprese e contribuenti.

 

Semplificazioni per piccole e medie imprese (articolo 6). Modificato l'articolo 2215-bis del Codice civile in coerenza con la finalità di ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quelli gravanti sulle piccole e medie imprese. Semplificate le operazioni di tenuta informatica di libri, repertori, scritture e documentazione richiesti alle imprese per legge o regolamento. L'intervento incide innanzitutto sull'obbligo di numerazione progressiva e vidimazione delle scritture contabili tenute con strumenti informatici, prevedendo che esso sia assolto mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale non più ogni tre mesi, ma almeno una volta l'anno. Nel caso di libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma dello stesso articolo opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni di natura tributaria. Integrate le disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Dpr 445/2000), prevedendo peraltro una clausola di invarianza finanziaria. Con riferimento alla certificazione e alla documentazione d'impresa la nuova norma ne prevede la trasmissione da parte dello sportello unico (Suap) alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento. Prevede altresì l'invio alla camera di commercio territorialmente competente – sempre da parte del Suap - del duplicato informatico di tutti i documenti, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) e della relativa conservazione in un fascicolo informatico. Lo svolgimento di tutte le attività di comunicazione è previsto esclusivamente in modalità telematica, mentre è fatto divieto alle amministrazioni di richiedere ai soggetti interessati la documentazione da acquisire. La comunicazione unica per la nascita di impresa determina per le imprese artigiane l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese - se previsto e disciplinato dalla legislazione regionale - e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Spetterà alle regioni disciplinare le procedure per gli accertamenti, i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso mancanza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità di comunicazione ai soggetti interessati delle cancellazioni e delle variazioni. Determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata - se previsto e disciplinato dalla normativa regionale - anche la comunicazione all'ufficio del registro delle imprese degli elementi per l'iscrizione alla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia e alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani (ex leggi 463/59 e 88/1989), che siano emersi a seguito di accertamento o di verifica ispettiva. La norma precisa anche che i provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività. Si prevede, infine, una clausola di invarianza finanziaria.

 

Servizi di pagamento (articolo 8, comma 7). Disposizioni in materia creditizia concernenti i pagamenti e gli assegni, per allineare l'esercizio del credito allo standard europeo. Modifiche alle norme del Dlgs 11/ 2010 - che ha recepito nell'ordinamento la direttiva 2007/64/Ce sui servizi di pagamento nel mercato interno - relative al momento di perfezionamento delle operazioni di pagamento. Modifiche alla disciplina degli assegni contenuta nel Rd 1736/1933, complessivamente volte a consentirne la circolazione e il pagamento anche in forma elettronica. Equivalenza, a ogni effetto di legge, delle copie informatiche di assegni cartacei rispetto agli originali da cui sono tratte, a condizione che la loro conformità all'originale sia assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate nella disposizione. Differiti i termini per l'entrata in vigore delle modifiche introdotte al Rd 1736/1933. Aggiunto il comma 3-bis all'articolo 8 della legge 386/1990 che disciplina la materia del pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione. In tale ipotesi, si prevede che la prova dell'avvenuto pagamento possa essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

 

Servizi pubblici locali di rilevanza economica (articolo 8, comma 5, lettera e). Modificato l'articolo 23-bis del Dl 112/2008 estendendo alle società controllate da società quotate in mercati regolamentari la norma che esclude le quotate titolari di servizi pubblici locali affidati senza gara dai divieti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dal primo periodo del comma 9 del medesimo articolo 23-bis.

 

Servizio sanitario nazionale, pagamenti on line delle prestazioni (articolo 6). Previsto che le aziende del Servizio sanitario nazionale adottino procedure telematiche per consentire sia il pagamento on line delle prestazioni erogate sia la consegna tramite modalità digitali dei referti medici. Arriva una procedura di comunicazione all'azienda sanitaria locale, da parte dei comuni e su richiesta degli interessati, del trasferimento di residenza anagrafica, ai fini dell'aggiornamento del libretto sanitario. Semplificati alcuni obblighi di comunicazione, a carico di cittadini e imprese, nel settore previdenziale ed assistenziale. In particolare per invalidità civili, indennità di accompagnamento e indennità di frequenza e, nel settore pensionistico, le imprese che abbiano dipendenti iscritti al Fondo Inps di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Spesometro (articolo 7, comma 2). Introdotto l'obbligo di comunicazione telematica all'Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro (cosiddetto "spesometro"). Esclusi dall' obbligo di comunicazione telematica le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all'Anagrafe tributaria.

 

Sportello unico per le attività produttive (articolo 6). Integrate le disposizioni sullo sportello unico per le attività produttive (Suap), di cui all'articolo 38 del Dl 112/2008. Prevista la nomina, da parte del prefetto, di un commissario ad acta nei comuni che entro la data del 30 settembre 2011 non abbiano provveduto ad accreditare gli sportelli o a fornire alle camere di commercio gli elementi necessari per potersi avvalere delle stesse per l'esercizio delle funzioni inerenti lo sportello, come previsto dal regolamento emanato con Dpr 160/2010. Imposta l'adozione da parte dei comuni di misure organizzative e tecniche necessarie allo svolgimento delle funzioni affidate ai Suap.

 

Taglia-oneri amministrativi (articolo 6). Modifiche al meccanismo del cosiddetto taglia-oneri amministrativi, previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 112/2008. Precisato che il piano di riduzione degli oneri amministrativi adottato da ciascun ministro in attuazione del programma nazionale attiene alle materie affidate alla competenza del rispettivo ministero. Si prevede poi che regioni, province e comuni adottino, nell'ambito delle rispettive competenze, interventi di tipo normativo, amministrativo o organizzativo tesi alla riduzione degli oneri amministrativi, da stabilirsi sulla base delle risultanze delle attività di misurazione. Per coordinare le attività di misurazione e le iniziative di riduzione da parte dei diversi livelli istituzionali, istituzione di un comitato paritetico in seno alla Conferenza unificata. Si ricomprendono anche i cittadini, oltre alle imprese, tra i destinatari dei regolamenti governativi contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi nei diversi settori ed a semplificare e riordinare la relativa disciplina.

 

Tariffa servizio idrico (articolo 10, comma 28). Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 23-bis del Dl 112/2008, al fine di chiarire che dal 26 settembre 2009 è da considerarsi cessato il regime transitorio per la determinazione delle tariffe del servizio idrico di cui all'articolo 2, comma 3, del Dl 79/1995 (convertito, con modificazioni, dalla legge 172/1995). Tassazione fondi immobiliari chiusi (articolo 8, comma 9). Modifiche all'articolo 32 del Dl 78/2010 in materia di tassazione di fondi immobiliari chiusi. Abrogato il comma 2 dell'articolo 32 del decreto n. 78, che demandava l'emanazione delle disposizioni attuative a un decreto del ministero dell'economia, non emanato. L'attuale regime di tassazione dei proventi derivanti dai fondi immobiliari (articoli 6, 8 e 9 del Dl 351/2001), limitato ai fondi partecipati esclusivamente da alcuni investitori istituzionali. I redditi dei fondi concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. Consentito alle società di gestione del risparmio di deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune d'investimento nell'ipotesi in cui al 31 dicembre 2010 vi fossero partecipanti diversi dai soggetti istituzionali con una quota superiore al 5 per cento. In tal caso la società preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010. Confermata la non applicazione della ritenuta del 20% in caso di liquidazione e rende non imponibili i proventi fino a concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva. Demandato a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5.

 

Tasso usuraio (articolo 8, comma 5, lettera d). Modificate le modalità di calcolo del tasso d'interesse, applicato ai finanziamenti, rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di usura. La fattispecie penalmente rilevante scatta ove il tasso superi il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma aumentato di un quarto in luogo del 50 per cento. A tale ammontare viene aggiunto un margine di ulteriori quattro punti percentuali.

 

Trasporti eccezionali su gomma (articolo 6). Modificato l'articolo 10 del Codice della strada (Dlgs 285/1992), in materia di trasporti eccezionali su gomma, con una semplificazione delle relative autorizzazioni. Sufficiente la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata dalla documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle Regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio.

 

Trattamento pensionistico vittime del terrorismo (articolo 10, comma 7). Al pagamento della doppia annualità di reversibilità prevista, in caso di decesso dei soggetti beneficiari, a favore dei superstiti di dipendenti civili e militari dello Stato vittime del terrorismo, provvederanno gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici