Avv. Paolo Nesta


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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -DELIBERAZIONE 12 maggio 2011 Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie.

 

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE

                         DEI DATI PERSONALI

 

  Nella riunione odierna, in presenza del prof.  Francesco  Pizzetti,

presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,  vice  presidente,  del

dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del

dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in

materia di protezione dei dati personali);

  Esaminate le istanze (segnalazioni, reclami e quesiti) pervenute in

tema di trattamento di  dati  personali  della  clientela  effettuato

dalle  banche  in  ordine  ai   temi   della   «circolazione»   delle

informazioni riferite ai clienti all'interno  dei  gruppi  bancari  e

della  «tracciabilita'»  delle  operazioni  bancarie  effettuate   da

incaricati del trattamento di tali  dati  (comprese  quelle  che  non

comportano movimentazione di denaro - c.d. inquiry);

  Visti i provvedimenti gia' adottati in tale ambito dall'Autorita';

  Ritenuto di dover definire, in tale contesto, un quadro unitario di

misure  necessarie  e  opportune  in  grado  di   fornire   ulteriori

orientamenti utili  per  gli  operatori  del  settore  e  i  clienti,

individuando,  a  tal  fine,  i  comportamenti  piu'  appropriati  da

adottare;

  Ritenuto che tali misure debbano  essere  oggetto  di  prescrizioni

rese dal Garante ai sensi dell'art. 154,  comma  1,  lettera  c)  del

Codice;

  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi

dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

 

                              Premesso:

 

1. Profili generali.

  1.1. Scopo del provvedimento.

  Il presente provvedimento mira a fornire prescrizioni in  relazione

al trattamento di  dati  personali  della  clientela  effettuato  dai

soggetti definiti al punto 1.2. al fine di garantire il rispetto  dei

principi in materia di protezione dei  dai  personali  ai  sensi  del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice  in  materia  di

protezione dei dati personali) in ordine ai temi della «circolazione»

delle informazioni riferite ai clienti in  ambito  bancario  e  della

«tracciabilita'» delle operazioni bancarie effettuate dai  dipendenti

di istituti di credito (sia quelle che comportano  movimentazione  di

denaro, sia quelle di sola consultazione, c.d. inquiry).

  1.2. Ambito soggettivo di applicazione.

  Il presente provvedimento  si  applica  ai  seguenti  soggetti  ove

stabiliti sul territorio nazionale (art. 5 del Codice): alle  banche,

incluse quelle facenti parte di gruppi  (disciplinati,  in  generale,

dall'art. 2359 del codice civile e, in particolare, dagli articoli 60

e seguenti del decreto legislativo n. 385/1993); alle societa', anche

diverse dalle banche purche' siano parte di tali gruppi  (di  seguito

anch'esse denominate «banche»),  nell'ambito  dei  trattamenti  dalle

stesse effettuati  sui  dati  personali  della  clientela;  a  «Poste

Italiane  S.p.a.»  (relativamente  all'attivita'  che  gli  operatori

postali possono svolgere nell'ambito dei servizi bancari e finanziari

ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 14  marzo  2001,

n. 144 - vedi regolamento recante norme sui  servizi  di  Bancoposta,

adottato in attuazione della  delega  contenuta  nell'art.  40  della

legge 23 dicembre 1998, n. 448; vedi anche  Istruzioni  di  vigilanza

per le banche - circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999  -

10° Aggiornamento del 9 aprile 2004).

  Il presente provvedimento si riferisce  ai  trattamenti  effettuati

dai soggetti sopra indicati mediante i propri dipendenti.

  Restano salve le norme del Codice in materia di  trasferimento  dei

dati all'estero da parte dei titolari del trattamento. In relazione a

tale aspetto l'Autorita' si riserva, qualora se ne dovesse  ravvisare

la necessita', di intervenire con un successivo provvedimento.

  Il presente provvedimento, inoltre, non riguarda le  modalita'  con

le quali i clienti accedono on line ai  servizi  bancari  (c.d.  home

banking).

  1.3. Attivita' svolta.

  Nel redigere il provvedimento si  e'  tenuto  conto  delle  istanze

(segnalazioni, reclami e richieste di pareri) pervenute nel tempo  in

materia; degli accertamenti ispettivi effettuati,  negli  anni  2008,

2009 e 2010, presso le maggiori banche e/o gruppi  bancari  nazionali

nonche' presso «Poste Italiane S.p.a.»; degli specifici provvedimenti

collegiali  adottati  dal  Garante  all'esito  di  alcuni   di   tali

accertamenti; delle risultanze di un'ulteriore attivita' di  indagine

e  rilevazione,  svolta  con  la   collaborazione   dell'Associazione

bancaria italiana (di seguito, ABI) e ultimata nel  mese  di  ottobre

2010.

  Con  istanze  rivolte  all'Autorita',  numerosi  interessati  hanno

dichiarato di essere venuti a conoscenza che dati  personali  a  loro

riferiti (in specie, informazioni bancarie), conservati nei data base

di  alcune  banche  con  le   quali   avevano   instaurato   rapporti

contrattuali, erano stati oggetto di indebito accesso, verosimilmente

da parte di alcuni dipendenti, i quali, successivamente, li avrebbero

comunicati a terzi che li avrebbero utilizzati per scopi personali e,

segnatamente, in vista di una loro produzione in giudizio (di  norma,

in separazioni giudiziali e procedure esecutive, in  particolare,  in

pignoramenti presso terzi).

  Considerata  la  rilevanza  del  tema,  l'Autorita'   ha   disposto

accertamenti  ispettivi  presso  alcuni  istituti  bancari  volti   a

verificare, anzitutto, se effettivamente vi fossero stati accessi  da

parte di dipendenti  alle  informazioni  bancarie  dei  clienti  e  i

presupposti degli stessi.

  All'esito dell'attivita' ispettiva svolta,  sono  emersi  non  solo

elementi che hanno consentito di  definire  alcune  segnalazioni  con

singole decisioni del Garante (provvedimenti 28 maggio 2009, doc. web

n. 1624734; 18 giugno 2009, doc. web n. 1635720; 23 luglio 2009, doc.

web n. 1640294; 18 marzo 2010, doc. web n. 1715015), ma anche profili

problematici di carattere generale.

  Inoltre,  in  ragione  dell'accertata   diversita'   di   soluzioni

organizzative adottate dalle banche e dell'elevato numero di soggetti

coinvolti   nell'indagine   intrapresa,   l'Autorita'   ha   ritenuto

necessario  coinvolgere  l'ABI  in  nuovi  approfondimenti  volti   a

chiarire ulteriormente le problematiche in esame.

  Tali approfondimenti si sono concretizzati  nella  predisposizione,

da parte dell'Autorita', di un questionario tipo, teso a rilevare  le

scelte organizzative effettuate dalle singole banche in relazione  ai

profili in questione, cui ha fatto riscontro un successivo  documento

elaborato dall'ABI in forma aggregata e anonima, da cui  risulta  che

alla rilevazione hanno partecipato «340 tra banche e gruppi  bancari,

che fanno complessivamente riferimento  a  441  banche  operanti  sul

territorio italiano».

2. La circolazione delle informazioni tra le banche  appartenenti  al

gruppo.

  2.1.  Aspetti  organizzativi  emersi   a   seguito   dell'attivita'

istruttoria condotta.

  La  circolazione  delle  informazioni   riferite   alla   clientela

nell'ambito di un gruppo bancario puo'  avvenire  a  diversi  livelli

astrattamente riconducibili a tre distinte tipologie:

    1) la comunicazione di dati personali tra banche appartenenti  al

medesimo gruppo;

    2) la circolazione di tali  dati  tra  agenzie  o  filiali  della

stessa banca;

    3) la circolazione di dati nell'ambito di una  stessa  agenzia  o

filiale.

  Nella prima tipologia, relativa alla circolazione di dati personali

della  clientela  tra  banche  appartenenti  ad  uno  stesso  gruppo,

l'attivita' ispettiva svolta ha consentito di accertare che presso le

singole realta' bancarie sono state effettuate scelte  diversificate.

In  proposito  sono  state  rilevate  due  fattispecie   di   seguito

riportate:

    in un caso, tra le agenzie  di  diverse  banche  appartenenti  al

gruppo era prevista una circolarita' limitata alle sole operazioni di

versamento  e  prelevamento,  senza  avere  mai  la  possibilita'  di

conoscere il saldo contabile o la lista movimenti  del  conto  acceso

presso altro istituto del gruppo;

    in un altro caso, e' emerso un regime di piena circolarita' delle

informazioni  all'interno  del  gruppo  bancario:  la  posizione  del

cliente e i suoi dati bancari erano accessibili  dagli  operatori  di

sportello, designati incaricati del  trattamento,  in  ragione  delle

funzioni svolte e dei profili di autorizzazione  ad  esse  correlati,

senza limitazioni.

  Anche nella seconda tipologia,  relativa  alla  circolazione  delle

informazioni tra agenzie o filiali della medesima banca,  l'attivita'

ispettiva ha fatto emergere notevoli differenze:

    in un caso, i dati dei clienti di una  determinata  agenzia  sono

risultati integralmente visibili  per  gli  incaricati  della  stessa

agenzia in possesso di adeguati profili di  autorizzazione,  i  quali

potevano non solo operare sui conti accesi  presso  la  medesima,  ma

anche venire a conoscenza dell'esistenza di  altri  rapporti  con  lo

stesso cliente presso altre agenzie della stessa banca,  senza  pero'

poterne   visualizzare    l'effettiva    consistenza    patrimoniale.

Nell'ambito  delle  agenzie  appartenenti  alla  stessa  banca,   gli

incaricati abilitati potevano effettuare,  su  richiesta  di  clienti

titolari  di  rapporti  incardinati  presso  altra  agenzia,   talune

operazioni bancarie (versamento, prelievo,  bonifico,  operazioni  su

titoli, ecc.) con possibilita' di ottenere il saldo o  la  lista  dei

movimenti solo dopo la corretta effettuazione di  una  operazione  di

natura dispositiva;

    in  un  altro  caso,  gli  incaricati  non  potevano   effettuare

operazioni di sportello, ad eccezione dei versamenti in contanti,  in

filiali diverse da quella  presso  la  quale  era  gestito  il  conto

corrente di uno specifico interessato. In tale ipotesi, la banca  non

operava in regime di circolarita', tranne che per  le  operazioni  di

visualizzazione dei dati bancari, che tutti gli  addetti  presso  una

specifica filiale potevano compiere  in  relazione  ai  dati  bancari

anche di clienti di altre filiali;

    in un ultimo caso, infine, si prevedeva che i dipendenti operanti

all'interno di una  filiale  potessero  accedere  ai  dati  in  esame

limitatamente ai rapporti accesi presso la filiale medesima.

  Nella  terza  tipologia,  e'  stato  rilevato  che,   generalmente,

all'interno di una  agenzia  o  filiale  di  una  medesima  banca  la

circolazione dei dati dei clienti avviene  solo  tra  incaricati  del

trattamento in possesso di  specifici  profili  di  autenticazione  e

autorizzazione.

  2.2. Profili di protezione dei dati personali.

  Le risultanze istruttorie hanno evidenziato che le banche  agiscono

quali autonomi titolari del trattamento.

  Da cio' consegue che  il  flusso  di  dati  personali  riferiti  ai

clienti nell'ambito di  gruppi  si  configura  come  comunicazione  a

terzi.

  Nell'informativa resa alla clientela, pertanto, ai sensi  dell'art.

13 del Codice, ogni banca, titolare del trattamento deve indicare che

i  dati  personali  della  clientela  possono   essere   oggetto   di

comunicazione ad  altri  titolari  del  trattamento  nell'ambito  del

medesimo gruppo bancario.

  In  relazione  al  profilo  del  consenso,   si   rileva   che   la

comunicazione di dati, in tale ambito,  e'  possibile  solo  ove  sia

stato acquisito il consenso informato dell'interessato (art.  23  del

Codice) o si sia in presenza di uno dei presupposti  di  esonero  del

consenso previsti dall'art. 24 del Codice.

  Al contrario, il flusso di dati tra diverse agenzie  o  filiali  di

una stessa banca costituisce circolazione di informazioni all'interno

di  un  unico  titolare   del   trattamento   e,   non   configurando

un'operazione di comunicazione di  dati  a  terzi,  non  richiede  il

consenso degli interessati.

  L'informativa, tuttavia, potra' contenere anche l'indicazione che i

dati della clientela potranno circolare tra le agenzie o  filiali  di

ciascuna banca.

3. La circolazione delle informazioni tra le banche del  gruppo  e  i

soggetti che gestiscono i sistemi informativi contenenti dati bancari

della clientela.

  3.1.  Aspetti  organizzativi  emersi   a   seguito   dell'attivita'

istruttoria condotta.

  Sotto il profilo organizzativo, all'esito dell'attivita'  ispettiva

e' emerso che i sistemi informativi contenenti i dati  relativi  alla

clientela delle banche,  mediante  i  quali  vengono  registrati  gli

accessi dei dipendenti a tali dati, sono gestiti da societa' (interne

o esterne alla compagine di  gruppo)  con  le  quali  ciascuna  banca

stipula appositi  contratti  di  servizio.  In  proposito,  l'ABI  ha

individuato due tipologie organizzative:

    1) gruppi bancari caratterizzati da una gestione  prevalentemente

interna del sistema informativo [...]  affidata  a  una  societa'  di

servizio appartenente al  gruppo  bancario,  che  si  configura  come

soggetto  terzo  responsabile  o,  in  alcuni  casi,   titolare   del

trattamento dei dati personali [...];

    2)  gruppi  bancari/banche   caratterizzati   da   una   gestione

prevalentemente esterna del sistema informativo [...]  caratterizzati

da un elevato livello di outsourcing, in relazione alla gestione  del

sistema  informativo.  In  questo  caso,  la   banca   titolare   del

trattamento,  esternalizzando  la  gestione  dei  dati,  designa   il

soggetto terzo «responsabile del trattamento».

  Nell'ambito  della  prima   tipologia   organizzativa,   l'ABI   ha

evidenziato che la c.d. societa' «strumentale», nella  maggior  parte

dei casi, assume la veste di titolare autonomo  del  trattamento  dei

dati della clientela; sono anche presenti, tuttavia,  casi  residuali

di designazione  della  stessa  come  responsabile  del  trattamento.

Nell'ambito di tale tipologia si possono  evidenziare  due  ulteriori

sottocategorie:

    a) le realta' bancarie di grandi dimensioni, ove la gestione  dei

sistemi informativi e' affidata a una societa' «strumentale»  interna

al gruppo che  puo'  assumere  diverse  forme,  tra  cui  quella  del

consorzio, e che puo' avvalersi di soggetti terzi per la gestione  di

talune attivita' soprattutto di carattere infrastrutturale;

    b) le realta' bancarie di medie dimensioni,  ove  si  configurano

sistemi informativi in alcuni casi analoghi a quelli  descritti  alla

precedente  lettera  a),  in  altri  casi  centralizzati  presso   la

capogruppo.

  Nell'ambito  della  seconda   tipologia   organizzativa   descritta

dall'ABI, la gestione  del  sistema  informativo  mediante  il  quale

vengono effettuate operazioni di trattamento dei dati personali della

clientela della banca e' affidata, in prevalenza, a un unico soggetto

terzo (solo in casi limitati sono previsti anche  piu'  soggetti,  in

genere in numero non superiore a due) che «partecipa  alle  attivita'

di trattamento e gestione delle informazioni sulla base di una  serie

di servizi elencati e concordati nell'ambito di accordi contrattuali,

definiti in funzione delle specifiche esigenze della singola banca».

  3.2. Profili di protezione dei dati personali.

  Le differenti soluzioni adottate dalle banche e dai gruppi bancari,

in  coerenza  con  le  proprie  specifiche   caratteristiche,   anche

dimensionali  e  operative,  rendono   opportuno   formulare   alcune

prescrizioni in merito alle modalita' attraverso  le  quali  ciascuna

banca o gruppo bancario puo' garantire la trasmissione alla  societa'

che gestisce i sistemi informativi dei  dati  personali  relativi  ai

clienti.  Alla   luce   dell'esame   complessivo   delle   risultanze

istruttorie, si deve ritenere che la  qualificazione  delle  societa'

che  gestiscono  i  sistemi  informativi   (di   seguito   denominati

semplicemente «outsourcer») quali autonomi «titolari del trattamento»

(con tutte le conseguenze che  cio'  comporta  anche  in  termini  di

eventuale responsabilita' civile  nei  confronti  degli  interessati)

spesso puo' risultare non conforme alle  previsioni  del  Codice  (e,

segnatamente, agli articoli 4, comma 1, lettere f) e g), 28 e 29).

  Infatti,  benche'  l'esternalizzazione  dei   sistemi   informativi

costituisca una libera scelta organizzativa di  esclusiva  pertinenza

delle banche, affinche' i connessi trattamenti di dati personali  dei

clienti risultino conformi alla disciplina sulla protezione dei  dati

personali, e' indispensabile che ciascuna banca  valuti  attentamente

se le societa' di gestione di detti sistemi (a prescindere dal  fatto

che si tratti di soggetti interni o esterni alla compagine di  gruppo

o alla singola banca), alla luce delle specifiche attivita' che  sono

chiamate a svolgere in base ai contratti di servizio, possano  essere

effettivamente considerate  quali  autonomi  titolari  o  non  vadano

invece  designate  quali  «responsabili»  del  trattamento  ai  sensi

dell'art. 29 del Codice (in questo senso vedi  anche  il  parere  del

Gruppo art. 29 sulla protezione dei dati, n. 1/2010 -WP 169,  del  16

febbraio 2010).

  Infatti,  la  posizione  di   «titolare»   del   trattamento,   pur

astrattamente riconoscibile anche in  capo  all'outsourcer,  risulta,

tuttavia, ascrivibile solo alla banca nei casi in cui la stessa abbia

il potere di:

    1) assumere decisioni relative alle finalita' del trattamento;

    2) impartire istruzioni  e  direttive  vincolanti  nei  confronti

delle societa' di gestione dei sistemi  informativi,  sostanzialmente

corrispondenti alle istruzioni che il titolare del  trattamento  deve

impartire al responsabile;

    3) svolgere funzioni  di  controllo  rispetto  all'operato  delle

medesime e degli incaricati delle stesse.

  Alla luce di tali considerazioni, quando  il  trattamento  di  dati

personali dei clienti da parte  dell'outsourcer  e'  svolto  restando

riservati alle banche i, sopra indicati, riconosciuti dal Codice solo

al titolare (articoli 4, comma 1, lettera  f)  e  28)  e  dunque,  in

concreto, detti poteri, non risultino effettivamente  posti  in  capo

all'outsourcer,  le  banche  devono  essere  considerate  gli   unici

titolari del trattamento, con conseguente necessita' di designare  le

societa' operanti in  outsourcing  quali  responsabili  (articoli  4,

comma 1, lettera g) e 29, commi 4 e 5 del Codice).

4. Il «tracciamento» delle  operazioni  di  accesso  ai  dati  e  gli

strumenti di audit.

  4.1.  Aspetti  organizzativi  emersi   a   seguito   dell'attivita'

istruttoria.

  In relazione al profilo degli  accessi  informatici  da  parte  dei

dipendenti  delle  banche  ai  dati  relativi  alla  clientela  e  al

correlato tracciamento delle operazioni poste in essere dagli stessi,

si ritiene di dover formulare alcune prescrizioni.

  Le diverse soluzioni adottate da ciascuna banca o gruppo  bancario,

oggetto di  accertamento  in  loco  in  ordine  alle  caratteristiche

tecnologiche dei sistemi informativi con  cui  vengono  tracciate  le

operazioni bancarie (sia dispositive, sia di semplice inquiry),  sono

espressione della discrezionalita' riconosciuta a  ciascuna  banca  o

gruppo  bancario  nel  dare  attuazione  a  quanto   previsto   nelle

«Disposizioni di vigilanza per le banche in  materia  di  conformita'

alle norme (compliance)», adottate dalla Banca d'Italia il 10  luglio

2007. In linea con gli orientamenti emersi in sede internazionale, le

istruzioni di vigilanza definiscono  ruolo  e  responsabilita'  degli

organi di vertice delle banche  e  prevedono  la  costituzione  della

funzione di compliance, quale elemento  integrante  del  sistema  dei

controlli interni.  Tale  funzione,  istituita  per  la  prima  volta

proprio con le citate disposizioni, e' preposta al  presidio  e  alla

gestione del rischio di incorrere in sanzioni amministrative, perdite

finanziarie rilevanti  o  danni  di  reputazione  in  conseguenza  di

violazioni di norme imperative o di autoregolamentazione (rischio  di

compliance). Le disposizioni stabiliscono i principali  compiti  e  i

requisiti  qualitativi  minimi  della  funzione  di  compliance,   le

attribuzioni del suo responsabile, le  interrelazioni  con  le  altre

funzioni aziendali (in  particolare  con  la  funzione  di  controllo

interno, c.d. internal auditing).

  Tale funzione, preposta  al  controllo  interno  nelle  banche,  e'

disciplinata dalla legge  e  da  un  quadro  di  norme  regolamentari

emanate  dalla  Banca  d'Italia  mediante  apposite  istruzioni,   in

particolare, le istruzioni di vigilanza in materia di «Organizzazione

e controlli interni». Queste ultime richiedono alle banche di dotarsi

di sistemi  di  monitoraggio  dei  rischi  aziendali  e  di  verifica

dell'affidabilita' e della sicurezza, anche dei sistemi  informativi,

istituendo  indicatori  di  anomalie  (c.d.  alert)   per   orientare

successivi interventi di audit.

  In assenza di disposizioni normative recanti obblighi in materia di

tracciabilita' delle operazioni bancarie con riguardo sia all'an  sia

al quantum della conservazione  dei  file  di  log,  si  rileva  che,

nell'ambito   della   discrezionalita'   riconosciuta   alle   banche

nell'organizzare  la  funzione  di  compliance,   tutte   le   banche

sottoposte ad attivita'  ispettiva  hanno  ritenuto  di  implementare

sistemi di controllo delle operazioni dispositive  con  finalita'  di

tutela del patrimonio dei clienti e dell'attivita' bancaria, ma  solo

alcune di esse sono risultate in possesso di sistemi di  tracciamento

riguardanti anche operazioni di semplice consultazione (inquiry)  dei

conti correnti o di altri rapporti contrattuali riferiti ai  clienti.

Anche in quest'ultimo caso, a causa di  tempi  di  conservazione  dei

file di log troppo ristretti, tuttavia non e' stato sempre  possibile

risalire ai dettagli di un'operazione di accesso  ai  dati  posta  in

essere da un incaricato.

  Al  riguardo,  nel  prendere  atto  dell'assenza  di   disposizioni

normative in tale ambito, si  ritiene  opportuno  prescrivere  alcune

misure in ordine a:

    «tracciamento» degli accessi ai dati bancari dei clienti;

    tempi di conservazione dei relativi file di log;

    implementazione di alert volti a rilevare  intrusioni  o  accessi

anomali ai dati bancari, tali da  configurare  eventuali  trattamenti

illeciti.

  4.2. Il «tracciamento» degli  accessi  ai  sistemi  e  i  tempi  di

conservazione dei relativi file di log.

    4.2.1. Tracciamento delle operazioni.

  Al fine di assicurare il controllo delle attivita' svolte sui  dati

dei clienti e  dei  potenziali  clienti  da  ciascun  incaricato  del

trattamento (quali che siano la sua qualifica, le  sue  competenze  e

gli ambiti di operativita' e le  finalita'  del  trattamento  che  e'

tenuto  a  svolgere)  devono   essere   adottate   idonee   soluzioni

informatiche. Oltre alle misure minime di sicurezza, gia'  prescritte

dall'art. 34 del Codice nel caso di  trattamento  di  dati  personali

effettuato con strumenti elettronici (con particolare  riguardo  alla

necessita' di «protezione degli  strumenti  elettronici  e  dei  dati

rispetto a trattamenti illeciti [...]» di cui  alla  lettera  e)  del

citato art. 34), e' necessario implementare misure  idonee  (art.  31

del Codice) che permettano un efficace e dettagliato controllo  anche

in  ordine  ai  trattamenti  condotti   sui   singoli   elementi   di

informazione presenti nei diversi database utilizzati.

  Tali soluzioni comprendono  la  registrazione  dettagliata,  in  un

apposito log, delle informazioni riferite  alle  operazioni  bancarie

effettuate sui dati bancari, quando consistono  o  derivano  dall'uso

interattivo dei sistemi operato dagli incaricati, sempre che  non  si

tratti di consultazioni di dati in forma aggregata non  riconducibili

al singolo cliente.

  In particolare, i file di log devono tracciare per ogni  operazione

di accesso ai dati bancari effettuata da  un  incaricato,  almeno  le

seguenti informazioni:

    il codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto  in

essere l'operazione di accesso;

    la data e l'ora di esecuzione;

    il codice della postazione di lavoro utilizzata;

    il codice del cliente interessato dall'operazione di  accesso  ai

dati bancari da parte dell'incaricato;

    la tipologia di  rapporto  contrattuale  del  cliente  a  cui  si

riferisce l'operazione effettuata (es.  numero  del  conto  corrente,

fido/mutuo, deposito titoli).

  Le misure di cui al presente paragrafo sono adottate  nel  rispetto

della vigente disciplina in  materia  di  controllo  a  distanza  dei

lavoratori (art. 4, l. 20 maggio  1970,  n.  300),  tenendo  altresi'

conto dei principi affermati dal Garante in tema di informativa  agli

interessati nelle linee guida sull'utilizzo della posta elettronica e

di internet (provvedimento 1° marzo 2007, doc. web n. 1387522).

    4.2.2. Conservazione dei log di tracciamento delle operazioni.

  Il periodo di conservazione dei  file  di  log  che  tracciano  gli

accessi varia in base alla tipologia  di  log  memorizzato;  inoltre,

fatta  eccezione  per  quelli  che  tracciano   gli   accessi   degli

amministratori di sistema (per i quali e' previsto un periodo  minimo

di conservazione di sei mesi; vedi punto  4.5  del  provvedimento  27

novembre 2008, doc. web n. 1577499),  per  gli  altri  log  non  sono

normativamente prescritti tempi di conservazione. Anche le risultanze

istruttorie hanno confermato che i log sono conservati per un periodo

variabile (in tal senso e' anche la documentazione prodotta dall'ABI,

che rileva come  i  log  di  accesso  ai  sistemi  informativi  siano

conservati  mediamente  per  12  mesi,  mentre  i  log   file   delle

transazioni bancarie sono conservati per un periodo non  inferiore  a

10 anni).

  Tuttavia, alla luce dell'esperienza maturata in sede ispettiva,  si

ritiene congruo stabilire che i log di tracciamento delle  operazioni

di inquiry siano conservati per un periodo non inferiore  a  24  mesi

dalla data  di  registrazione  dell'operazione.  Cio'  in  quanto  un

periodo di tempo inferiore  non  consentirebbe  agli  interessati  di

venire a conoscenza dell'avvenuto accesso ai propri dati personali  e

delle motivazioni che lo hanno determinato.

  4.3.L'implementazione  di  alert  volti  a  rilevare  intrusioni  o

accessi anomali e abusivi ai sistemi informativi.

    4.3.1. Implementazione di alert.

  Deve essere prefigurata da  parte  delle  banche  l'attivazione  di

specifici alert che individuino comportamenti  anomali  o  a  rischio

relativi alle operazioni di inquiry  eseguite  dagli  incaricati  del

trattamento.

  Anche  a  tal  fine,  negli  strumenti  di  business   intelligence

utilizzati dalle banche per monitorare gli accessi alle  banche  dati

contenenti dati bancari devono confluire i log relativi a  tutti  gli

applicativi utilizzati per gli accessi da parte degli incaricati  del

trattamento.

    4.3.2. Audit interno di controllo - Rapporti periodici.

  La gestione dei dati  bancari  deve  essere  oggetto,  con  cadenza

almeno annuale, di un'attivita' di controllo  interno  da  parte  dei

titolari del trattamento, in modo che sia verificata costantemente la

rispondenza  alle  misure  organizzative,  tecniche  e  di  sicurezza

riguardanti i trattamenti dei dati  personali  previste  dalle  norme

vigenti.

  L'attivita'  di  controllo  deve  essere  demandata   a   un'unita'

organizzativa o, comunque, a personale diverso rispetto a quello  cui

e' affidato il trattamento dei dati bancari dei clienti.

  I controlli devono comprendere  anche  verifiche  a  posteriori,  a

campione, o a seguito di allarme derivante da sistemi di  alerting  e

di anomaly detection, sulla legittimita' e liceita' degli accessi  ai

dati effettuati dagli incaricati, sull'integrita' dei  dati  e  delle

procedure  informatiche  adoperate  per  il  loro  trattamento.  Sono

svolte, altresi', verifiche periodiche sulla  corretta  conservazione

dei file di log per il periodo previsto al punto 4.2.2.

  L'attivita' di controllo deve essere adeguatamente  documentata  in

modo tale che sia sempre possibile risalire  ai  sistemi  verificati,

alle operazioni tecniche su di essi effettuate, alle risultanze delle

analisi  condotte  sugli  accessi   e   alle   eventuali   criticita'

riscontrate.

  L'esito dell'attivita' di controllo deve essere:

    comunicato alle persone e agli  organi  legittimati  ad  adottare

decisioni  e  a  esprimere,  a  vari  livelli  in  base  al   proprio

ordinamento interno, la volonta' della banca;

    richiamato  nell'ambito   del   documento   programmatico   sulla

sicurezza  nel  quale   devono   essere   indicati   gli   interventi

eventualmente necessari per adeguare le misure di sicurezza;

    messo a disposizione del Garante, in caso di specifica richiesta.

5. Informazioni in caso di accessi non autorizzati.

  5.1. Informazioni all'interessato.

  Le banche comunicano senza ritardo all'interessato le operazioni di

trattamento illecito  effettuate,  sui  dati  personali  allo  stesso

riferiti, dagli incaricati. Tale tempestiva informazione, infatti, in

termini  generali,  puo'  consentire  all'interessato  l'adozione  di

appropriate misure e, ove possibile, una  minimizzazione  dei  rischi

connessi alla violazione della  disciplina  di  protezione  dei  dati

personali.

  Tale comunicazione costituisce misura opportuna ai sensi  dell'art.

154, comma 1, lettera c) del Codice.

  5.2. Comunicazioni al Garante.

  Le banche  comunicano  tempestivamente  al  Garante,  fornendo  gli

opportuni dettagli, i casi in  cui  risultino  accertate  violazioni,

accidentali o illecite, nella protezione dei dati personali,  purche'

di particolare rilevanza per la  qualita'  o  la  quantita'  di  dati

coinvolti e/o il numero di clienti interessati, dalle quali  derivino

la  distruzione,  la  perdita,  la  modifica,  la   rivelazione   non

autorizzata dei dati della clientela.

  Tale comunicazione costituisce misura opportuna ai sensi  dell'art.

154, comma 1, lettera c) del Codice.

 

                   Tutto cio' premesso, il Garante

 

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c) del Codice, prescrive  le

misure di seguito indicate alle banche, incluse quelle facenti  parte

di gruppi; alle societa' diverse dalle banche, purche' siano parte di

tali gruppi; a «Poste Italiane S.p.a.» nell'esercizio  dell'attivita'

di cui al punto 1.2. del presente provvedimento:

    1) misure necessarie:

      a)  designazione   dell'outsourcer   quale   responsabile   del

trattamento (punto 3.2): quando il trattamento di dati personali  dei

clienti da parte di outsourcer  e'  svolto  restando  riservati  alle

banche i poteri riconosciuti dal Codice solo al titolare (articoli 4,

comma 1, lettera f) e 28), e dunque, in concreto, detti  poteri,  non

risultino posti effettivamente  in  capo  all'outsourcer,  le  stesse

banche, quali unici titolari del  trattamento,  devono  designare  le

societa' operanti in outsourcing responsabili ai sensi degli articoli

4, comma 1, lettera g) e 29, commi 4 e 5 del Codice;

      b) tracciamento delle operazioni (punto 4.2.1):  devono  essere

adottate  idonee  soluzioni  informatiche  per   il   controllo   dei

trattamenti condotti sui singoli elementi  di  informazione  presenti

sui diversi database. Tali  soluzioni  comprendono  la  registrazione

dettagliata, in un apposito log,  delle  informazioni  riferite  alle

operazioni bancarie effettuate sui dati bancari, quando consistono  o

derivano dall'uso interattivo dei sistemi operato  dagli  incaricati,

sempre che non si tratti di consultazioni di dati in forma  aggregata

non riconducibili al singolo cliente.

  In particolare, i file di log devono tracciare per ogni  operazione

di accesso ai dati bancari effettuata da  un  incaricato,  almeno  le

seguenti informazioni:

    il codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto  in

essere l'operazione di accesso;

    la data e l'ora di esecuzione;

    il codice della postazione di lavoro utilizzata;

    il codice del cliente interessato dall'operazione di  accesso  ai

dati bancari da parte dell'incaricato;

    la tipologia di  rapporto  contrattuale  del  cliente  a  cui  si

riferisce l'operazione effettuata (es.: numero  del  conto  corrente,

fido/mutuo, deposito titoli);

      c) conservazione  dei  log  di  tracciamento  delle  operazioni

(punto 4.2.2): il periodo di conservazione  dei  file  di  log  delle

operazioni di inquiry non deve essere inferiore a 24 mesi dalla  data

di registrazione dell'operazione;

      d) implementazione di alert (punto 4.3.1):

        i.  deve   essere   prefigurata   da   parte   delle   banche

l'attivazione  di  specifici  alert  che  individuino   comportamenti

anomali o a rischio relativi alle operazioni di inquiry;

        ii. negli strumenti di business intelligence devono confluire

i log relativi a tutti gli applicativi utilizzati per gli accessi;

      e) audit interno  di  controllo  -  rapporti  periodici  (punto

4.3.2):

        i. la gestione dei dati  bancari  deve  essere  oggetto,  con

cadenza almeno annuale, di un'attivita' di controllo interno da parte

dei titolari del trattamento;

        ii.  l'attivita'  di  controllo  deve  essere   demandata   a

un'unita' organizzativa o, comunque, a personale diverso  rispetto  a

quello cui e' affidato il trattamento dei dati bancari dei clienti;

        iii.  i  controlli  devono  comprendere  anche  verifiche   a

posteriori, a campione o su eventuale allarme derivante da sistemi di

alerting e di anomaly detection, sulla legittimita' e liceita'  degli

accessi ai dati effettuati dagli incaricati, sull'integrita' dei dati

e delle procedure informatiche adoperate  per  il  loro  trattamento.

Sono  svolte,   altresi',   verifiche   periodiche   sulla   corretta

conservazione dei file di log per il periodo previsto al punto 4.2.2;

        iv.  l'attivita'  di  controllo  deve  essere   adeguatamente

documentata e il relativo esito deve essere  comunicato  ai  soggetti

indicati al punto 4.3.2;

    2) misure opportune:

      f) informativa all'interessato (punto 2.2).

  L'informativa  resa  all'interessato  ai  sensi  dell'art.  13  del

Codice,  potra'  contenere  anche  l'indicazione  che  i  dati  della

clientela potranno circolare tra le agenzie  o  filiali  di  ciascuna

banca;

      g) informazioni all'interessato (punto 5.1).

  Le banche comunicano, senza ritardo, all'interessato le  operazioni

di trattamento illecito effettuate, sui dati  personali  allo  stesso

riferiti, dagli incaricati;

      h) comunicazioni al Garante (punto 5.2).

  Le banche comunicano tempestivamente  al  Garante  i  casi  in  cui

risulti accertata  una  violazione,  accidentale  o  illecita,  nella

protezione dei dati personali, di particolare rilevanza;

    3) dispone, che le  misure  di  cui  al  punto  1)  del  presente

dispositivo, siano adottate entro 30  mesi  dalla  pubblicazione  del

presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale;

    4) dispone, ai sensi dell'art.  143,  comma  2,  del  Codice,  di

trasmettere al Ministero  della  giustizia  -  Ufficio  pubblicazione

leggi e decreti copia del presente  provvedimento,  per  la  relativa

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

      Roma, 12 maggio 2011

 

                                     Il presidente relatore: Pizzetti

 

Il segretario generale: De Paoli

 

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