IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data
12 marzo 2010 recante la dichiarazione dello stato
d'emergenza, fino
al 31 dicembre 2011, determinatosi nel settore del
traffico e della
mobilita' nel territorio delle province di Sassari ed
Olbia - Tempio,
in relazione alla strada statale Sassari - Olbia,
nonche' l'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23
aprile 2010,
le note n. 243 del 5 maggio 2011 e n. 279 del 20
maggio 2011 del
Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel
settore del
traffico e della mobilita' nelle province di Sassari e
Olbia - tempio
in relazione alla strada statale Sassari - Olbia e la
sentenza 19-23
novembre 2007, n. 401 della Corte costituzionale, con
cui e' stata
dichiarata, tra l'altro, l'illegittimita' dell'art. 98,
comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data
10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato
di emergenza
nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e
nelle fasce
costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni
vulcanici in
atto nell'isola di Stromboli e i successivi decreti di
proroga del
Presidente del Consiglio dei Ministri e, da
ultimo, il decreto
dell'11 gennaio 2011, con il quale viene prorogato
lo stato di
emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie
fino al 31
dicembre 2011, nonche' l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei
ministri n. 3926 del 26 febbraio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data
18 dicembre 2008 con il quale e' stato dichiarato
lo stato di
emergenza in tutto il territorio nazionale relativamente
agli eventi
atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di
dicembre 2008, il
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 21
gennaio 2011, con cui lo stato d'emergenza,
limitatamente alla
regione Veneto, e' stato prorogato fino al 31 luglio
2011, nonche'
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3734 del 16
gennaio 2009 e la nota protocollo n. 231764/63.00.11
del 13 maggio
2011 del Commissario delegato per l'emergenza
conseguente agli eventi
atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale
nei mesi di
novembre e dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al
31 dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio
nazionale in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai paesi
del Nord Africa;
Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti
di protezione
civile per fronteggiare lo stato di emergenza
umanitaria nel
territorio nazionale in relazione all'eccezionale
afflusso di
cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa,
nonche' per il
contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini
di Stati non
appartenenti all'Unione europea», l'art. 17
dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23
febbraio 2011 e
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3933 del 13
aprile 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data
5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato
lo stato di
emergenza in relazione alle eccezionali avversita'
atmosferiche
verificatesi tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2010
la successiva
ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3912 del 22
dicembre 2010 e la richiesta regionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data
19 marzo 2010, con il quale lo stato di emergenza in
ordine alla
situazione socio-economico-ambientale determinatasi
nel bacino
idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente
prorogato fino al
31 dicembre 2010;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri n.
3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n.
3315 del 2
ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13
luglio 2004, n.
3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004,
n. 3388 del
23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449
del 15 luglio
2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11
febbraio 2006, n.
3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n.
3559 del 27
dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738
del 5 febbraio
2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno
2009, n. 3792
del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3816
del 10 ottobre
2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3849 del 19
febbraio 2010, n.
3875 del 30 aprile 2010 e n. 3888 del 14 luglio 2010;
Vista la nota del 5 aprile 2011 con cui il Generale
Roberto Jucci -
Commissario delegato ha rappresentato l'assoluta
impossibilita' di
proseguire nel predetto incarico oltre la data del 31
maggio 2011;
Ravvisata la necessita' di assicurare la
prosecuzione senza
soluzioni di continuita', di tutte le iniziative
di carattere
straordinario ed urgente finalizzate al definitivo
superamento della
situazione di emergenza in atto nel bacino
idrografico del fiume
Sarno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5
novembre 2010,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione
agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito
il territorio
della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre,
dal 17 al 20
ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010, le ordinanze del
Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, n.
3918 del 18
gennaio 2011 e n. 3925 del 23 febbraio 2011, nonche'
la nota del
Commissario delegato n. 211 del 23 maggio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7
ottobre 2010,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione
agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito
il territorio
delle province di Genova e Savona il giorno 4
ottobre 2010 e
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3903 del 22
ottobre 2010 nonche' le note del 24 febbraio 2011 e n.
69553/2011 del
Presidente della Regione Liguria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3
luglio 2009 con il quale e' stato dichiarato, fino al
31 dicembre
2009, lo stato di emergenza in relazione alla
grave situazione
determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio
verificatisi
in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di
Viareggio, in
provincia di Lucca la successiva ordinanza del
Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009
e successive
modificazioni e la nota del 18 maggio 2011 del
Presidente della
regione Toscana;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data
14 dicembre 2005, con il quale e' stato dichiarato
lo stato di
emergenza in relazione alla crisi di natura socio -
economico -
ambientale determinatasi nell'asta fluviale del
bacino del fiume
Aterno, l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei
ministri n. 3932 del 7 aprile 2011, la nota del
Commissario delegato
del 19 aprile 2011, nonche' gli esiti dell'incontro
tenutosi il
giorno 8 giugno 2011 presso il Dipartimento della
protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione
civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Dispone:
Art. 1
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3869
del 23 aprile 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'art. 2 e' cosi sostituito: «1.
Il Commissario
delegato provvede, con le modalita' di cui al
comma 2, alla
approvazione del progetto dell'opera. L'approvazione
del progetto
preliminare o definitivo, nel suo complesso ovvero per
singoli lotti
funzionali, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni
e concessioni di competenza di organi statali,
regionali, provinciali
e comunali, costituisce ove occorra, variante
agli strumenti
urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori, salva l'applicazione
dell'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001
e successive
modifiche ed integrazioni, anche prima
dell'espletamento delle
procedure espropriative, che si svolgeranno con i
termini di legge
ridotti della meta'.»;
b) all'art. 2, comma 2, la frase: «da rendersi entro
venti giorni
successivi alla Conferenza dei servizi» e' sostituita
dalla seguente:
«da rendersi entro venti giorni successivi alla
trasmissione del
progetto, come modificato all'esito della Conferenza dei
servizi»;
c) il comma 4 dell'art. 2 e' soppresso;
d) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: «o delle
regioni» sono
aggiunte le seguenti: «, anche in posizione di
quiescenza» e dopo le
parole: «Tale personale» sono aggiunte le
seguenti: «, ove
necessario,»;
e) all'art. 4, comma 4, e' soppresso il seguente
periodo: «Tale
comitato esplica anche le funzioni per il rientro
nell'ordinario.».
Art. 2
1. I commi 2 e 9 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3926 del 26 febbraio 2011 sono soppressi, e
al comma 5 del medesimo art. 1 le parole: «comma 6» sono sostituite
dalle parole: «comma 5».
Art. 3
1. Al fine di consentire la realizzazione delle iniziative
necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3734 del
16 gennaio 2009, il Presidente della Regione Veneto - Commissario
delegato e' autorizzato ad utilizzare le economie pari ad euro
77.179,05, rivenienti nella contabilita' speciale n. 5313 al medesimo
intestata.
Art. 4
1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 sono aggiunti i
seguenti commi:
«5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
tramite del Soggetto attuatore individuato dal Commissario delegato
con decreto n. 2436 del 18 maggio 2011, provvede, a valere sulle
risorse di cui al comma 4, all'individuazione e all'organizzazione di
strutture anche temporanee destinate all'accoglienza dei minori non
accompagnati, nonche' a garantire copertura finanziaria degli oneri
derivanti dai trasferimenti dei medesimi minori dal luogo di
rinvenimento al comune di destinazione che provvedera'
all'assistenza.
6. Il Soggetto attuatore di cui al comma 5 provvede altresi', entro
i limiti delle risorse di cui al comma 4, a rimborsare le spese
sostenute dai comuni a decorrere dal 1° gennaio 2011 per
l'accoglienza dei minori non accompagnati provenienti dal Nord
Africa.
7. Il Soggetto attuatore per la gestione delle risorse di cui al
comma 4 e' altresi' autorizzato ad aprire una apposita contabilita'
speciale.».
Art. 5
1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3912 del 22 dicembre 2010 le parole: «l'Assessore
regionale alla protezione civile, in qualita' di Commissario
delegato,» sono sostituite dalle seguenti: «la protezione civile
regionale, che provvede con i poteri di cui all'art. 6,».
Art. 6
1. A far data dal 1° luglio 2011 il Provveditore interregionale per
le opere pubbliche per la Campania ed il Molise subentra al Generale
Roberto Jucci nelle funzioni di Commissario delegato per il
superamento dello stato d'emergenza socio-economico-ambientale in
atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, avvalendosi dei poteri e
delle deroghe previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3270 del 12 marzo 2003 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Il Commissario delegato provvede alla definitiva ultimazione
delle opere e degli interventi in corso di esecuzione, nonche' alla
verifica dei rapporti pendenti di natura gestionale, economica ed
amministrativa facenti capo alla struttura commissariale.
3. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di
cui ai commi 1 e 2 si avvale del Soggetto attuatore nonche' delle
unita' di personale e di esperti attualmente assegnate alla struttura
commissariale, anche disponendone, ove ritenuto necessario, la
sostituzione.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo il Commissario
delegato si avvale delle risorse finanziarie, assegnate o acquisite
ai sensi delle ordinanze indicate in premessa, ed ancora disponibili
sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 1, comma 11,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3270/2003.
5. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti ai
sensi del presente articolo, e' riconosciuto un compenso annuo pari a
50.000 euro lordi, a carico delle risorse presenti sulla contabilita'
speciale di cui al comma 4.
Art. 7
1. Al fine di garantire uniformita' nelle prestazioni erogate ai
cittadini provenienti dai paesi del Nord-Africa, di cui all'art. 1,
comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
13 aprile 2001, n. 3933 e la piu' ampia accoglienza degli stessi nel
territorio regionale, i Soggetti attuatori, di cui all'art. 1, comma
4 dell'ordinanza medesima sono autorizzati a stipulare contratti o
convenzioni, con soggetti pubblici o privati, all'esito
dell'esperimento di apposite ricerche di mercato, in cui venga anche
valutata l'eventuale esperienza pregressa nel settore dei richiedenti
asilo garantendo servizi equivalenti a quelli previsti dal capitolato
d'appalto del Ministero dell'Interno per la gestione dei Centri di
Assistenza Richiedenti Asilo (CARA), o con il Manuale operativo per
l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione
per richiedenti e titolari di protezione internazionale (S.P.R.A.R.).
Tali attivita' sono espletate compatibilmente con la situazione
emergenziale in atto.
2. Per l'attivita' di monitoraggio e di riscontro dei servizi resi
in convenzione e per la liquidazione dei relativi corrispettivi i
Soggetti attuatori potranno avvalersi anche degli enti locali nel cui
territorio sono collocate le strutture o di altri enti qualificati.
3. Ai fini della determinazione dei corrispettivi i Soggetti
attuatori non possono superare l'importo omnicomprensivo giornaliero
di euro 46,00 pro-capite, salvo situazioni eccezionali, da
autorizzarsi preventivamente da parte del Commissario delegato.
4. In relazione all'esigenza di favorire la piu' ampia
distribuzione nel territorio dei cittadini richiedenti asilo i
Soggetti attuatori, di cui al comma 1, sono autorizzati a
corrispondere, in relazione ai posti effettivamente convenzionati con
le strutture, l'importo fisso giornaliero procapite, per ciascun
richiedente asilo, cosi determinato: fino a 40 posti euro 8, da 41 a
70 posti euro 7, da 71 posti a 120 posti euro 6 e da oltre 121 posti
euro 5, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posto
convenzionato. Gli importi relativi ai posti utilizzati sono portati
in detrazione.
5. Nel caso in cui la convenzione sia stipulata con soggetti privi
di partita iva il corrispettivo convenuto si intende erogato a titolo
di contributo.
6. Al fine di assicurare l'accoglienza e l'assistenza dei migranti
o profughi provenienti dai Paesi del Nord Africa collocati presso i
Centri governativi, i Prefetti sono autorizzati a stipulare, fino al
termine dello stato di emergenza, atti aggiuntivi rispetto alle
convenzioni in essere per potenziare la ricettivita' e garantire la
fornitura dei servizi. Gli atti necessari sono adottati in virtu' dei
poteri e delle deroghe previste dall'art. 4, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011, n. 3924,
ed in coerenza con le indicazioni del Commissario delegato. I
Prefetti trasmettono al Soggetto attuatore di cui al comma 1 le
fatture relative ai suddetti maggiori oneri, corredate della
dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione, del visto di
liquidazione e di ogni altro documento necessario al pagamento.
7. I Soggetti attuatori di cui al comma 1 sono autorizzati a
stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei danni
eventualmente provocati alle strutture deputate all'accoglienza dei
migranti e profughi.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
delle risorse assegnate al Commissario delegato di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933/2011.
Art. 8
1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla
necessita' di fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3918 del 18 gennaio
2011, il Commissario delegato e' autorizzato ad assumere personale
tecnico-amministrativo con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite complessivo di quattro unita', nonche' a
stipulare un contratto di consulenza professionale, avvalendosi delle
deroghe di cui all'art. 6 e con oneri posti a carico dell'art. 7
della medesima ordinanza. Il Commissario delegato puo' inoltre
avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di
Amministrazioni ed Enti pubblici, nel limite complessivo di cinque
unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco presso
l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni 15
dalla richiesta.
2. Il comma 6 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, e successive
modifiche ed integrazioni, e' soppresso.
3. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 e' aggiunta la seguente alinea:
«- art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive
modificazioni.».
4. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, e successive modifiche ed
integrazioni, le frasi: «della provincia e del comune di Vibo
Valentia» e: «per ciascuna delle predette amministrazioni», sono
soppresse.
Art. 9
1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 e' inserito il seguente comma:
«6. Per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita dei
soggetti residenti in abitazioni oggetto di ordinanza sindacale di
sgombero che hanno subito un grave pregiudizio economico per la
perdita dei beni ubicati nelle predette abitazioni, il Commissario
delegato e' autorizzato ad erogare un contributo fino al 75% del
danno subito dai beni mobili registrati e non registrati, entro il
limite massimo di 5.000,00 euro, anche in anticipazione, sulla base
delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione,
sulla base del valore complessivo dei beni, strettamente necessari al
recupero delle normali condizioni di vita ed esclusi i beni di lusso,
per un importo non inferiore a 500 euro, secondo voci e percentuali
di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che
saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri
provvedimenti. Ai relativi oneri, nel limite massimo di euro
220.000,00, si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art. 8,
comma 1.».
Art. 10
1. Per consentire il ripristino dell'attraversamento ferroviario
demolito in conseguenza dell'esplosione e dell'incendio verificatisi
in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in
provincia di Lucca, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e
successive modificazioni provvede a realizzare un sottopassaggio
ferroviario.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle
risorse disponibili nella contabilita' speciale intestata al
Commissario delegato, nel limite massimo di spesa di euro
4.300.000,00.
Art. 11
1. Il Presidente della provincia di Pescara e' nominato Commissario
delegato in sostituzione dell'Architetto Adriano Goio per la
realizzazione, in termini di somma urgenza, degli interventi da
eseguirsi nell'area del porto di Pescara di cui all'art. 10
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3932 del
7 aprile 2011.
2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1 e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata
al Presidente della provincia di Pescara - Commissario delegato.
3. Al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3932 del 7 aprile 2011, le parole
«avvalendosi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in qualita' di Soggetto
attuatore» e le parole «dei medesimi» sono soppresse.
4. Il Commissario delegato provvede all'espletamento delle
attivita' di cui al comma 1 avvalendosi anche della Fondazione
dell'Universita' degli Studi di L'Aquila e del Dipartimento di
Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno
dell'Universita' dell'Aquila, nonche' degli Uffici Tecnici della
Provincia di Pescara nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 20 giugno 2011
Il Presidente: Berlusconi
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