Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 145 del 24-6-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, recante la legge di contabilita' e
finanza pubblica;
Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196,
che ha delegato il Governo ad adottare uno o piu'
decreti legislativi
per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio
delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle
regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e
rendicontazione
della finanza pubblica;
Visto l'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196,
che ha istituito il Comitato per i principi contabili
delle
amministrazioni pubbliche per la predisposizione dei
decreti
legislativi di cui al comma 1 della legge medesima;
Vista la legge 1° ottobre 2010, n.163, di conversione in
legge, con
modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n.125,
ed in
particolare l'articolo 1, comma 2, che ha individuato il
termine per
l'adozione dei decreti legislativi nel 31 maggio 2011;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri,
adottata nella riunione del 15 aprile 2011;
Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari
della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 31 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle
politiche
sociali e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni fondamentali
1. Ai fini del presente decreto:
a) per amministrazioni pubbliche si intendono le
amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196,
ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro
enti ed
organismi strumentali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale;
b) per unita' locali di amministrazioni pubbliche si
intendono le
articolazioni organizzative, anche a livello
territoriale, dotate di
autonomia gestionale e contabile, individuate con propri
provvedimenti dalle amministrazioni di cui alla lettera
a), non
indicate autonomamente nell'elenco di cui all'articolo
1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ivi recepite;
c) per soggetti utilizzatori del sistema di bilancio si
intendono
i cittadini, gli organi di governo dell'ente, gli
amministratori
pubblici, gli organi di controllo, le altre
amministrazioni pubbliche
ed ogni altro organismo strumentale alla gestione dei
servizi
pubblici, le istituzioni preposte al controllo della
finanza
pubblica, gli organismi internazionali competenti per
materia, i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i
finanziatori, i
creditori ed altri soggetti che utilizzano il sistema
dei bilanci per
soddisfare esigenze informative al fine di sviluppare la
propria
attivita' decisoria di tipo istituzionale.
Art. 2
Oggetto e destinatari
1. Il presente decreto disciplina l'armonizzazione dei
sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle
amministrazioni pubbliche,
al fine di assicurare il coordinamento della finanza
pubblica
attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.
2. Le amministrazioni pubbliche conformano i propri
ordinamenti
finanziari e contabili ai principi contabili generali
contenuti
nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente
decreto, e uniformano l'esercizio delle funzioni di
programmazione,
gestione, rendicontazione e controllo a tali principi,
che
costituiscono regole fondamentali, nonche' ai principi
contabili
applicati definiti con le modalita' di cui all'articolo
4, comma 3.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma
4, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 3 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le
amministrazioni pubbliche, nel dare piena attuazione ai
principi contabili generali di cui all'articolo 2, comma
2, perseguono gli obiettivi di: a) promuovere
l'armonizzazione delle procedure contabili, connesse ai
diversi sistemi contabili e di bilancio, al fine di
rappresentare in maniera veritiera e corretta,
attraverso il sistema dei bilanci, le scelte
programmatiche, amministrative e gestionali
dell'amministrazione; b) coordinare i principi contabili
generali con quelli relativi al consolidamento dei conti
delle amministrazioni pubbliche; c) consentire ai
gestori dei sistemi contabili e di bilancio, nonche' ai
responsabili dei servizi finanziari, l'applicazione
corretta ed efficace delle norme; d) coadiuvare gli
organi di revisione e di controllo nel verificare che il
sistema dei bilanci e le relative informazioni contabili
pubbliche risultino conformi ai principi di efficienza
ed efficacia; e) assistere gli utilizzatori del sistema
dei bilanci pubblici nell'esame delle informazioni in
essi contenute.
Art. 4
Piano dei conti integrato
1. Al fine di perseguire la qualita' e la trasparenza
dei dati di
finanza pubblica, nonche' il miglioramento della
raccordabilita' dei
conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema
europeo dei
conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le
amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilita'
finanziaria,
sono tenute ad adottare un comune piano dei conti
integrato,
costituito da conti che rilevano le entrate e le spese
in termini di
contabilita' finanziaria e da conti
economico-patrimoniali redatto
secondo comuni criteri di contabilizzazione.
2. Le voci del piano dei conti sono definite in coerenza
con il
sistema delle regole contabili di cui all'articolo 2,
comma 2,
nonche' con le regole definite in ambito internazionale
dai
principali organismi competenti in materia, con
modalita' finalizzate
a garantire il rispetto del regolamento (CE) n.
479/2009, del
Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione
del
protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi,
allegato al
Trattato che istituisce la Comunita' europea, e
successive
modificazioni.
3. Con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto su
proposta del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono definiti:
a) le voci del piano dei conti ed il contenuto di
ciascuna voce;
b) la revisione delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,
tenendo conto
anche di quanto previsto dal titolo III del presente
decreto;
c) i principi contabili riguardanti i comuni criteri di
contabilizzazione, cui e' allegato un nomenclatore
contenente le
definizioni degli istituti contabili e le procedure
finanziarie per
ciascun comparto suddiviso per tipologia di enti, al
quale si
conformano i relativi regolamenti di contabilita'.
4. La disciplina di cui alle lettere a) e c) del comma 3
e' redatta
in conformita' a quanto previsto al comma 2. I
successivi
aggiornamenti del piano dei conti, predisposti dal
dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, sono approvati con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del
medesimo
Ministero. Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della
legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono definite le codifiche SIOPE
secondo la
struttura del piano dei conti di cui al presente comma.
5. Il piano dei conti di cui al comma 1, strutturato
gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio,
individua gli
elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni
contabili
assicurate dalle amministrazioni, ai fini del
consolidamento e del
monitoraggio, nelle fasi di previsione, gestione e
rendicontazione
dei conti delle amministrazioni pubbliche, ed in
conformita' con
quanto stabilito dal comma 3.
6. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentite
le amministrazioni vigilanti, da adottare ai sensi
dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti, per
gruppi omogenei di enti che svolgono attivita' similare,
ulteriori
livelli gerarchici di dettaglio del comune piano dei
conti, utili
alla rilevazione delle operazioni tipiche svolte dagli
stessi e
comuni a tutti gli enti del gruppo. Le strutture delle
codifiche dei
vari comparti devono essere coerenti, al fine di
assicurare le
informazioni necessarie al consolidamento dei conti di
cui al comma
5.
7. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla
specificita'
delle proprie attivita' istituzionali, definiscono gli
ulteriori
livelli gerarchici utili alla rilevazione di ciascuna
risorsa,
ottimizzandone la struttura in funzione delle proprie
finalita',
fermo restando la riconducibilita' delle voci alle
aggregazioni
previste dal piano dei conti di cui ai commi 3 e 5.
8. Gli schemi dei regolamenti di cui al presente
articolo sono
trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia espresso
il parere
delle Commissioni parlamentari competenti entro 60
giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei
pareri, i
regolamenti possono essere adottati.
Art. 5
Finalita' del piano dei conti
1. Il piano dei conti, mediante un sistema integrato di
scritturazione contabile finalizzato alla
classificazione delle
operazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, e
all'adozione
del sistema di regole contabili comuni, obiettiva:
a) l'armonizzazione dei sistemi contabili delle
amministrazioni
pubbliche, con esclusione di quelle di cui all'articolo
2, comma 2,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
disciplinate dagli
articoli 16 e 17 del presente decreto;
b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni
contabili di
natura finanziaria e quelle di natura economica;
c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione
e
rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi e
dei ricavi,
nonche' il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti
di finanza
pubblica delle amministrazioni pubbliche, anche secondo
l'articolazione nei sottosettori delle amministrazioni
centrali,
degli enti di previdenza e delle amministrazioni locali,
in
coordinamento con quanto previsto all'articolo 2, comma
2, lettera
h), dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni;
d) una maggiore tracciabilita' delle informazioni nelle
varie
fasi di rappresentazione della manifestazione contabile
in termini di
competenza finanziaria, economica, cassa e patrimonio;
e) una maggiore attendibilita' e trasparenza dei dati
contabili,
valutabili anche in sede di gestione dei bilanci
pubblici, attraverso
l'analisi delle scritturazioni contabili rilevate con le
modalita' di
cui all'articolo 4, comma 1.
2. I macroaggregati di cui agli articolo 10 e 11, sono
determinati
in coerenza con la struttura del piano dei conti.
Art. 6
Sistema integrato di scritturazione contabile
1. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 31
dicembre 2009, n.
196, disciplinate dagli articoli 16 e 17, adottano un
sistema
integrato di scritturazione contabile che consenta la
registrazione
di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante nei
termini di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e che assicuri
l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura
finanziaria
con quelle di natura economica e patrimoniale.
2. Il piano dei conti economico-patrimoniale, di cui
all'articolo
4, comma 1, comprende i conti necessari per le
operazioni di
integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate
secondo le
modalita' ed i tempi necessari alle esigenze conoscitive
della
finanza pubblica.
3. Il sistema integrato di scritture contabili di cui al
comma 1
consente di:
a) rendere disponibili da parte di ciascuna
amministrazione le
informazioni contabili necessarie per la valutazione
dell'efficacia,
dell'efficienza e dell'economicita' della propria
attivita' mediante
la rilevazione dei fatti amministrativi connessi
all'impiego delle
risorse umane e strumentali;
b) semplificare il monitoraggio a livello nazionale
della finanza
pubblica e favorire l'acquisizione delle informazioni
richieste dagli
organismi internazionali, nonche' il rispetto degli
impegni assunti
in sede europea.
4. Al fine di permettere alle amministrazioni pubbliche
di cui al
comma 1 di adeguare i propri sistemi informativi e
contabili, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano
dall'esercizio
finanziario 2014.
Art. 7 Piano dei conti e struttura dei documenti
contabili 1. Il livello del piano dei conti, individuato
ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 5 e 6, rappresenta la
struttura di riferimento per la predisposizione dei
documenti contabili e di finanza pubblica delle
amministrazioni pubbliche. 2. Ciascuna voce del piano
dei conti deve corrispondere in maniera univoca ad una
unita' elementare di bilancio finanziario. Nel caso in
cui non sia corrispondente all'articolazione minima del
piano, l'unita' elementare di bilancio deve essere
strutturata secondo l'articolazione che consenta la
costruzione degli allegati e degli schemi di cui ai
commi 3 e 4 del presente articolo, con il dettaglio
richiesto per il monitoraggio ed il consolidamento dei
dati di finanza pubblica. 3. Al fine di fornire supporto
all'analisi degli scostamenti tra dati di previsione e
di consuntivo, il bilancio annuale di previsione e il
rendiconto dell'esercizio presentano, in un apposito
allegato conoscitivo, la disaggregazione delle voci del
piano dei conti conformemente a quanto previsto
all'articolo 4, commi 3, 5 e 6, secondo la
rappresentazione sia della contabilita' finanziaria, sia
della contabilita' economica. 4. Le informazioni e gli
schemi contabili resi disponibili dalle amministrazioni
pubbliche per il monitoraggio e il consolidamento dei
dati in corso d'anno sono redatti secondo lo schema di
articolazione del piano dei conti predisposto ai sensi
del presente articolo.
Art. 8 Definizione della transazione elementare e sua
codificazione 1. Ogni atto gestionale posto in essere
dal funzionario responsabile per realizzare le finalita'
proprie di ciascun programma, definiti ai sensi degli
articoli 10 e 11, costituisce nelle rilevazioni
contabili una transazione elementare. 2. Ciascuna
transazione elementare e' caratterizzata da un codice
che consente di tracciare le operazioni contabili
movimentando contemporaneamente i piani dei conti
finanziario, economico e patrimoniale. 3. In mancanza di
una codifica univoca e completa che identifichi la
transazione elementare nelle varie fasi dell'entrata e
della spesa i funzionari responsabili non possono dare
esecuzione alle relative transazioni. 4. Le transazioni
elementari consentono la tracciabilita' di tutte le
operazioni contabili e la movimentazione delle relative
voci elementari di bilancio, come definite dall'articolo
7, comma 2. La movimentazione delle unita' elementari di
bilancio, per la parte della spesa, deve essere
contenuta entro i limiti delle risorse finanziarie ivi
appostate. 5. Ciascuna transazione elementare deve
contenere le seguenti informazioni: a) Codice
identificativo della missione, per le spese; b) Codice
identificativo del programma, per le spese; c) Codice
identificativo della classificazione COFOG al secondo
livello, per le spese; d) Codice identificativo del
centro di responsabilita'; e) Codice identificativo del
centro di costo cui la transazione fa riferimento, per
le spese; f) Codice della voce del piano dei conti, per
entrate, spese, costi, oneri, ricavi e proventi; g)
Codici identificativi del soggetto erogatore e del
destinatario del trasferimento ove la transazione
intervenga tra due amministrazioni pubbliche; Codice
identificativo delle entrate ricorrenti e non
ricorrenti; h) Codice identificativo delle transazioni
con l'Unione europea; i) Codice unico di progetto,
identificativo del progetto d'investimento pubblico
realizzato dall'amministrazione. 6. In mancanza di uno o
piu' codici di cui al comma 5, i funzionari responsabili
non possono eseguire le relative transazioni. 7. Le
disposizioni di cui al presente articolo entrano in
vigore a partire dall'esercizio finanziario 2014. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita' per
l'attuazione del presente articolo. Lo schema di decreto
e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere adottati. Il decreto di cui al presente comma e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle
finanze.
Art. 9 Omogeneita' della classificazione delle spese 1.
Al fine di consentire la confrontabilita' dei dati di
bilancio delle amministrazioni pubbliche secondo le
classificazioni di cui al regolamento (CE) n. 2223/96,
del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive
modificazioni, nonche' allo scopo di assicurare la
trasparenza del processo di allocazione delle risorse e
di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche
settoriali, le amministrazioni pubbliche adottano una
rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le
finalita' della spesa secondo l'articolazione per
missioni e programmi.
Art. 10
Definizione del contenuto di missione e programma
1. La rappresentazione della spesa per missioni e
programmi integra
il sistema di regole contabili di cui al presente
decreto. In
conformita' a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2,
della legge
31 dicembre 2009, n. 196, le missioni rappresentano le
funzioni
principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse
finanziarie,
umane e strumentali ad esse destinate. I programmi
rappresentano gli
aggregati omogenei di attivita' volte a perseguire le
finalita'
individuate nell'ambito delle missioni.
Art. 11
Criteri per la specificazione e classificazione delle
spese
1. In attuazione dell'articolo 10, unitamente alle
rilevazioni
contabili in termini finanziari, economici e
patrimoniali, i
documenti di bilancio previsivi e consuntivi
rappresentano la
classificazione delle spese, sulla base dello schema di
cui
all'allegato 2, secondo:
a) missioni, definite in base allo scopo istituzionale
dell'amministrazione pubblica, come individuato dalla
legge e dallo
statuto, in modo da fornire la rappresentazione delle
singole
funzioni politico-istituzionali perseguite con le
risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili. Al fine di
assicurare
un piu' agevole consolidamento e monitoraggio dei conti
pubblici, le
missioni sono definite sulla base di indirizzi adottati
con decreto
del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri
vigilanti, e si
assume quale termine di riferimento l'individuazione
delle missioni
nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) programmi, configurati come le unita' di
rappresentazione del
bilancio che identificano in modo sintetico gli
aggregati omogenei di
attivita' realizzate dall'amministrazione pubblica per
il
perseguimento delle finalita' individuate nell'ambito di
ciascuna
missione;
c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione
dei
programmi secondo la natura economica della spesa. Al
fine di
garantire la coerenza della rappresentazione secondo
l'aspetto
economico, le missioni e i programmi sono definiti nel
rispetto dei
macroaggregati come individuati per il bilancio dello
Stato ai sensi
dell'articolo 25, comma 2, lettera b), della legge 31
dicembre 2009,
n. 196. L'integrazione e la modifica dei predetti
macroaggregati,
nonche' l'ulteriore livello di disaggregazione, sono
definite con
riferimento al comune piano dei conti integrato, nel
rispetto di
quanto previsto dal Titolo II, fatto salvo quanto
disposto
dall'articolo 40, comma 2, lettera e), della legge 31
dicembre 2009,
n. 196;
d) classificazione delle spese come rimodulabili e non
rimodulabili per le quali si applicano le disposizioni
in materia di
flessibilita' di bilancio previste dall'allegato 1.
2. La realizzazione di ciascun programma e' attribuita
ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita'
organizzativa individuata in conformita' con i
regolamenti di
organizzazione, nonche' con altri idonei provvedimenti
adottati dalle
singole amministrazioni pubbliche.
Ferma restando l'autonomia delle amministrazioni
pubbliche
nell'individuazione dei programmi di propria pertinenza,
al fine di
permettere un'analisi coordinata dei risultati
dell'azione
amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche
settoriali e una
maggiore effettivita' del consolidamento funzionale dei
dati
contabili, la coerenza della registrazione delle
operazioni e'
assicurata mediante la determinazione di regole univoche
di
ripartizione delle voci di bilancio. A tal fine, il
programma e'
corredato con l'indicazione della corrispondente
codificazione della
nomenclatura COFOG di secondo livello, secondo la
struttura di
corrispondenza desumibile dall'allegato al disegno di
legge di
bilancio annuale contenente il riepilogo delle dotazioni
secondo
l'analisi funzionale, ai sensi dell'articolo 21, comma
11, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel caso di
corrispondenza
non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo
livello, sono
individuate due o piu' funzioni COFOG con l'indicazione
delle
percentuali di attribuzione della spesa del programma a
ciascuna di
esse.
3. Il decreto di cui al comma 1, lettera a), e' adottato
entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana. Il relativo schema e' trasmesso alle Camere
per
l'espressione del parere, da parte delle Commissioni
parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, da
rendere entro
trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine,
il decreto
puo' essere adottato.
4. Le amministrazioni pubbliche, entro centottanta
giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, adottano
una
specifica regolamentazione interna adeguando, ove
necessario, i
regolamenti di amministrazione e contabilita'.
Art. 12
Classificazione delle spese del bilancio degli organismi
qualificati
come unita' locali di amministrazioni pubbliche
1. Per le unita' locali delle amministrazioni pubbliche,
le
amministrazioni vigilanti assicurano il raggiungimento
degli
obiettivi di cui all'articolo 9, con modalita' stabilite
con proprio
decreto di natura non regolamentare, adottato di
concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Gli schemi di
decreto, da
adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente
decreto, sono trasmessi alle Camere per l'espressione
del parere da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i
profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere
adottati.
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