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DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 91 Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

 

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Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 145 del 24-6-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica;
Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
che ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi
per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione
della finanza pubblica;
Visto l'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
che ha istituito il Comitato per i principi contabili delle
amministrazioni pubbliche per la predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 1 della legge medesima;
Vista la legge 1° ottobre 2010, n.163, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n.125, ed in
particolare l'articolo 1, comma 2, che ha individuato il termine per
l'adozione dei decreti legislativi nel 31 maggio 2011;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 aprile 2011;
Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali e della salute;

Emana


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Definizioni fondamentali

1. Ai fini del presente decreto:
a) per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed
organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
b) per unita' locali di amministrazioni pubbliche si intendono le
articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di
autonomia gestionale e contabile, individuate con propri
provvedimenti dalle amministrazioni di cui alla lettera a), non
indicate autonomamente nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ivi recepite;
c) per soggetti utilizzatori del sistema di bilancio si intendono
i cittadini, gli organi di governo dell'ente, gli amministratori
pubblici, gli organi di controllo, le altre amministrazioni pubbliche
ed ogni altro organismo strumentale alla gestione dei servizi
pubblici, le istituzioni preposte al controllo della finanza
pubblica, gli organismi internazionali competenti per materia, i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i finanziatori, i
creditori ed altri soggetti che utilizzano il sistema dei bilanci per
soddisfare esigenze informative al fine di sviluppare la propria
attivita' decisoria di tipo istituzionale.

Art. 2


Oggetto e destinatari

1. Il presente decreto disciplina l'armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche,
al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica
attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.
2. Le amministrazioni pubbliche conformano i propri ordinamenti
finanziari e contabili ai principi contabili generali contenuti
nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente
decreto, e uniformano l'esercizio delle funzioni di programmazione,
gestione, rendicontazione e controllo a tali principi, che
costituiscono regole fondamentali, nonche' ai principi contabili
applicati definiti con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Art. 3 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le amministrazioni pubbliche, nel dare piena attuazione ai principi contabili generali di cui all'articolo 2, comma 2, perseguono gli obiettivi di: a) promuovere l'armonizzazione delle procedure contabili, connesse ai diversi sistemi contabili e di bilancio, al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta, attraverso il sistema dei bilanci, le scelte programmatiche, amministrative e gestionali dell'amministrazione; b) coordinare i principi contabili generali con quelli relativi al consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche; c) consentire ai gestori dei sistemi contabili e di bilancio, nonche' ai responsabili dei servizi finanziari, l'applicazione corretta ed efficace delle norme; d) coadiuvare gli organi di revisione e di controllo nel verificare che il sistema dei bilanci e le relative informazioni contabili pubbliche risultino conformi ai principi di efficienza ed efficacia; e) assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici nell'esame delle informazioni in essi contenute.

Art. 4


Piano dei conti integrato

1. Al fine di perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di
finanza pubblica, nonche' il miglioramento della raccordabilita' dei
conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei
conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le
amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilita' finanziaria,
sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato,
costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di
contabilita' finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto
secondo comuni criteri di contabilizzazione.
2. Le voci del piano dei conti sono definite in coerenza con il
sistema delle regole contabili di cui all'articolo 2, comma 2,
nonche' con le regole definite in ambito internazionale dai
principali organismi competenti in materia, con modalita' finalizzate
a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009, del
Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del
protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al
Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive
modificazioni.
3. Con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su
proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti:
a) le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce;
b) la revisione delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, tenendo conto
anche di quanto previsto dal titolo III del presente decreto;
c) i principi contabili riguardanti i comuni criteri di
contabilizzazione, cui e' allegato un nomenclatore contenente le
definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per
ciascun comparto suddiviso per tipologia di enti, al quale si
conformano i relativi regolamenti di contabilita'.
4. La disciplina di cui alle lettere a) e c) del comma 3 e' redatta
in conformita' a quanto previsto al comma 2. I successivi
aggiornamenti del piano dei conti, predisposti dal dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, sono approvati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo
Ministero. Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono definite le codifiche SIOPE secondo la
struttura del piano dei conti di cui al presente comma.
5. Il piano dei conti di cui al comma 1, strutturato
gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, individua gli
elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili
assicurate dalle amministrazioni, ai fini del consolidamento e del
monitoraggio, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione
dei conti delle amministrazioni pubbliche, ed in conformita' con
quanto stabilito dal comma 3.
6. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite
le amministrazioni vigilanti, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, per
gruppi omogenei di enti che svolgono attivita' similare, ulteriori
livelli gerarchici di dettaglio del comune piano dei conti, utili
alla rilevazione delle operazioni tipiche svolte dagli stessi e
comuni a tutti gli enti del gruppo. Le strutture delle codifiche dei
vari comparti devono essere coerenti, al fine di assicurare le
informazioni necessarie al consolidamento dei conti di cui al comma
5.
7. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla specificita'
delle proprie attivita' istituzionali, definiscono gli ulteriori
livelli gerarchici utili alla rilevazione di ciascuna risorsa,
ottimizzandone la struttura in funzione delle proprie finalita',
fermo restando la riconducibilita' delle voci alle aggregazioni
previste dal piano dei conti di cui ai commi 3 e 5.
8. Gli schemi dei regolamenti di cui al presente articolo sono
trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti entro 60 giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i
regolamenti possono essere adottati.


Art. 5


Finalita' del piano dei conti

1. Il piano dei conti, mediante un sistema integrato di
scritturazione contabile finalizzato alla classificazione delle
operazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, e all'adozione
del sistema di regole contabili comuni, obiettiva:
a) l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni
pubbliche, con esclusione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplinate dagli
articoli 16 e 17 del presente decreto;
b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di
natura finanziaria e quelle di natura economica;
c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e
rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi e dei ricavi,
nonche' il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza
pubblica delle amministrazioni pubbliche, anche secondo
l'articolazione nei sottosettori delle amministrazioni centrali,
degli enti di previdenza e delle amministrazioni locali, in
coordinamento con quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera
h), dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni;
d) una maggiore tracciabilita' delle informazioni nelle varie
fasi di rappresentazione della manifestazione contabile in termini di
competenza finanziaria, economica, cassa e patrimonio;
e) una maggiore attendibilita' e trasparenza dei dati contabili,
valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici, attraverso
l'analisi delle scritturazioni contabili rilevate con le modalita' di
cui all'articolo 4, comma 1.
2. I macroaggregati di cui agli articolo 10 e 11, sono determinati
in coerenza con la struttura del piano dei conti.

Art. 6


Sistema integrato di scritturazione contabile

1. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, disciplinate dagli articoli 16 e 17, adottano un sistema
integrato di scritturazione contabile che consenta la registrazione
di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante nei termini di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e che assicuri
l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria
con quelle di natura economica e patrimoniale.
2. Il piano dei conti economico-patrimoniale, di cui all'articolo
4, comma 1, comprende i conti necessari per le operazioni di
integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le
modalita' ed i tempi necessari alle esigenze conoscitive della
finanza pubblica.
3. Il sistema integrato di scritture contabili di cui al comma 1
consente di:
a) rendere disponibili da parte di ciascuna amministrazione le
informazioni contabili necessarie per la valutazione dell'efficacia,
dell'efficienza e dell'economicita' della propria attivita' mediante
la rilevazione dei fatti amministrativi connessi all'impiego delle
risorse umane e strumentali;
b) semplificare il monitoraggio a livello nazionale della finanza
pubblica e favorire l'acquisizione delle informazioni richieste dagli
organismi internazionali, nonche' il rispetto degli impegni assunti
in sede europea.
4. Al fine di permettere alle amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 di adeguare i propri sistemi informativi e contabili, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'esercizio
finanziario 2014.

Art. 7 Piano dei conti e struttura dei documenti contabili 1. Il livello del piano dei conti, individuato ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 5 e 6, rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. 2. Ciascuna voce del piano dei conti deve corrispondere in maniera univoca ad una unita' elementare di bilancio finanziario. Nel caso in cui non sia corrispondente all'articolazione minima del piano, l'unita' elementare di bilancio deve essere strutturata secondo l'articolazione che consenta la costruzione degli allegati e degli schemi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, con il dettaglio richiesto per il monitoraggio ed il consolidamento dei dati di finanza pubblica. 3. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti tra dati di previsione e di consuntivo, il bilancio annuale di previsione e il rendiconto dell'esercizio presentano, in un apposito allegato conoscitivo, la disaggregazione delle voci del piano dei conti conformemente a quanto previsto all'articolo 4, commi 3, 5 e 6, secondo la rappresentazione sia della contabilita' finanziaria, sia della contabilita' economica. 4. Le informazioni e gli schemi contabili resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche per il monitoraggio e il consolidamento dei dati in corso d'anno sono redatti secondo lo schema di articolazione del piano dei conti predisposto ai sensi del presente articolo.

Art. 8 Definizione della transazione elementare e sua codificazione 1. Ogni atto gestionale posto in essere dal funzionario responsabile per realizzare le finalita' proprie di ciascun programma, definiti ai sensi degli articoli 10 e 11, costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare. 2. Ciascuna transazione elementare e' caratterizzata da un codice che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente i piani dei conti finanziario, economico e patrimoniale. 3. In mancanza di una codifica univoca e completa che identifichi la transazione elementare nelle varie fasi dell'entrata e della spesa i funzionari responsabili non possono dare esecuzione alle relative transazioni. 4. Le transazioni elementari consentono la tracciabilita' di tutte le operazioni contabili e la movimentazione delle relative voci elementari di bilancio, come definite dall'articolo 7, comma 2. La movimentazione delle unita' elementari di bilancio, per la parte della spesa, deve essere contenuta entro i limiti delle risorse finanziarie ivi appostate. 5. Ciascuna transazione elementare deve contenere le seguenti informazioni: a) Codice identificativo della missione, per le spese; b) Codice identificativo del programma, per le spese; c) Codice identificativo della classificazione COFOG al secondo livello, per le spese; d) Codice identificativo del centro di responsabilita'; e) Codice identificativo del centro di costo cui la transazione fa riferimento, per le spese; f) Codice della voce del piano dei conti, per entrate, spese, costi, oneri, ricavi e proventi; g) Codici identificativi del soggetto erogatore e del destinatario del trasferimento ove la transazione intervenga tra due amministrazioni pubbliche; Codice identificativo delle entrate ricorrenti e non ricorrenti; h) Codice identificativo delle transazioni con l'Unione europea; i) Codice unico di progetto, identificativo del progetto d'investimento pubblico realizzato dall'amministrazione. 6. In mancanza di uno o piu' codici di cui al comma 5, i funzionari responsabili non possono eseguire le relative transazioni. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita' per l'attuazione del presente articolo. Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati. Il decreto di cui al presente comma e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 9 Omogeneita' della classificazione delle spese 1. Al fine di consentire la confrontabilita' dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche secondo le classificazioni di cui al regolamento (CE) n. 2223/96, del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, nonche' allo scopo di assicurare la trasparenza del processo di allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, le amministrazioni pubbliche adottano una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalita' della spesa secondo l'articolazione per missioni e programmi.

Art. 10


Definizione del contenuto di missione e programma

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi integra
il sistema di regole contabili di cui al presente decreto. In
conformita' a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, le missioni rappresentano le funzioni
principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie,
umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli
aggregati omogenei di attivita' volte a perseguire le finalita'
individuate nell'ambito delle missioni.


Art. 11


Criteri per la specificazione e classificazione delle spese

1. In attuazione dell'articolo 10, unitamente alle rilevazioni
contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i
documenti di bilancio previsivi e consuntivi rappresentano la
classificazione delle spese, sulla base dello schema di cui
all'allegato 2, secondo:
a) missioni, definite in base allo scopo istituzionale
dell'amministrazione pubblica, come individuato dalla legge e dallo
statuto, in modo da fornire la rappresentazione delle singole
funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili. Al fine di assicurare
un piu' agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le
missioni sono definite sulla base di indirizzi adottati con decreto
del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti, e si
assume quale termine di riferimento l'individuazione delle missioni
nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) programmi, configurati come le unita' di rappresentazione del
bilancio che identificano in modo sintetico gli aggregati omogenei di
attivita' realizzate dall'amministrazione pubblica per il
perseguimento delle finalita' individuate nell'ambito di ciascuna
missione;
c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei
programmi secondo la natura economica della spesa. Al fine di
garantire la coerenza della rappresentazione secondo l'aspetto
economico, le missioni e i programmi sono definiti nel rispetto dei
macroaggregati come individuati per il bilancio dello Stato ai sensi
dell'articolo 25, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. L'integrazione e la modifica dei predetti macroaggregati,
nonche' l'ulteriore livello di disaggregazione, sono definite con
riferimento al comune piano dei conti integrato, nel rispetto di
quanto previsto dal Titolo II, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 40, comma 2, lettera e), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196;
d) classificazione delle spese come rimodulabili e non
rimodulabili per le quali si applicano le disposizioni in materia di
flessibilita' di bilancio previste dall'allegato 1.
2. La realizzazione di ciascun programma e' attribuita ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente all'unita'
organizzativa individuata in conformita' con i regolamenti di
organizzazione, nonche' con altri idonei provvedimenti adottati dalle
singole amministrazioni pubbliche.
Ferma restando l'autonomia delle amministrazioni pubbliche
nell'individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di
permettere un'analisi coordinata dei risultati dell'azione
amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una
maggiore effettivita' del consolidamento funzionale dei dati
contabili, la coerenza della registrazione delle operazioni e'
assicurata mediante la determinazione di regole univoche di
ripartizione delle voci di bilancio. A tal fine, il programma e'
corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della
nomenclatura COFOG di secondo livello, secondo la struttura di
corrispondenza desumibile dall'allegato al disegno di legge di
bilancio annuale contenente il riepilogo delle dotazioni secondo
l'analisi funzionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel caso di corrispondenza
non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, sono
individuate due o piu' funzioni COFOG con l'indicazione delle
percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di
esse.
3. Il decreto di cui al comma 1, lettera a), e' adottato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il relativo schema e' trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere, da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro
trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
puo' essere adottato.
4. Le amministrazioni pubbliche, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, adottano una
specifica regolamentazione interna adeguando, ove necessario, i
regolamenti di amministrazione e contabilita'.


Art. 12


Classificazione delle spese del bilancio degli organismi qualificati
come unita' locali di amministrazioni pubbliche

1. Per le unita' locali delle amministrazioni pubbliche, le
amministrazioni vigilanti assicurano il raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 9, con modalita' stabilite con proprio
decreto di natura non regolamentare, adottato di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Gli schemi di decreto, da
adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere
adottati.

 

 

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