GU
n. 144 del 23-6-2011
testo in vigore dal: 24-6-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare
ulteriori disposizioni per completare l'attuazione della
direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile
2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e
dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio
degli Stati membri, e di procedere al recepimento della
direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli
Stati membri
al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno e'
irregolare, al fine di scongiurare l'avvio di procedure
d'infrazione
nei confronti dello Stato italiano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 16 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
giustizia,
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e del
lavoro e
delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E
PERMANENZA DEI
CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
in materia
di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro
familiari
1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole:
«debitamente
attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono
sostituite
dalle seguenti: «ufficialmente attestata»;
b) all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno
fatto
ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo
5, comma 2»
sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del
requisito della disponibilita' delle risorse economiche
sufficienti
al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve,
in ogni caso,
essere valutata la situazione complessiva personale
dell'interessato.»;
2) al comma 5:
a) alla lettera a), le parole: «, nonche' il visto
d'ingresso
quando richiesto» sono soppresse;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) un documento rilasciato dall'autorita' competente
del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'
di familiare
e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di
membro del
nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi
problemi di
salute, che richiedono l'assistenza personale del
cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di
soggiorno;»;
d) all'articolo 10, comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «, nonche' del visto
d'ingresso,
qualora richiesto» sono soppresse;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente
del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'
di familiare
e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di
membro del
nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi
problemi di
salute, che richiedono l'assistenza personale del
cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di
soggiorno;»;
e) all'articolo 13, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente
periodo:
«La verifica della sussistenza di tali condizioni non
puo'
essere effettuata se non in presenza di ragionevoli
dubbi in ordine
alla persistenza delle condizioni medesime.»;
f) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto
dalla
normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«, fermo
restando che il possesso del relativo documento non
costituisce
condizione per l'esercizio di un diritto»;
g) all'articolo 20:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando
la
persona da allontanare appartiene ad una delle categorie
di cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e
successive
modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere
che la sua
permanenza nel territorio dello Stato possa, in
qualsiasi modo,
agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche,
anche
internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento
di cui al
comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne
pronunciate da un
giudice italiano per uno o piu' delitti riconducibili a
quelli
indicati nel libro secondo, titolo primo del codice
penale.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono
quando la persona da allontanare abbia tenuto
comportamenti che
costituiscono una minaccia concreta, effettiva e
sufficientemente
grave ai diritti fondamentali della persona ovvero
all'incolumita'
pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si
tiene conto,
quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo
del presente
comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un
giudice
italiano o straniero, per uno o piu' delitti non
colposi, consumati o
tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona,
ovvero di
eventuali condanne per uno o piu' delitti corrispondenti
alle
fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22
aprile 2005, n.
69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su
richiesta a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per i medesimi
delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di
cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive
modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nonche' di misure di
prevenzione o
di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita'
straniere.»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia
concreta
e attuale» sono sostituite dalle seguenti: «una minaccia
concreta,
effettiva e sufficientemente grave»;
4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine
pubblico o»
sono soppresse;
5) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di
cui
al comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore
qualora si
ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento
perche'
l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile
con la civile
e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo
13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25
luglio 1998, n. 286.»;
h) all'articolo 21:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'eventuale ricorso da parte di un cittadino
dell'Unione o dei suoi
familiari al sistema di assistenza sociale non
costituisce
automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere
valutato caso
per caso.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che
non
hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di
cui al comma
2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato
oltre il
termine fissato, senza aver provveduto alla
presentazione
dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto puo'
adottare un
provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di
ordine
pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente
eseguito dal
questore.»;
i) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
«Art. 23-bis. (Consultazione tra gli Stati membri). - 1.
Quando
uno Stato membro chiede informazioni ai sensi
dell'articolo 27,
paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno
-
Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i
propri canali di
scambio informativo, provvede a fornire gli elementi
entro il termine
di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La
consultazione
puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze
concrete.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 183 - ter delle norme di
attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale
1. L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di
coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal
seguente:
«Articolo 183-ter. (Esecuzione della misura di sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione
europea e di un suo familiare). - 1. L'allontanamento
del cittadino
di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo
familiare, di cui
agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2,
lettera a), del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' disposto
in
conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati
dall'articolo 20 del
medesimo decreto legislativo.».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI
IRREGOLARI
Art. 3
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25
luglio 1998, n.
286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 6, e' aggiunto, in fine, il
seguente
periodo:
«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e'
rilasciato
dal questore secondo le modalita' previste nel
regolamento di
attuazione.»;
b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in
fine, le
seguenti parole: «ovvero allo straniero identificato
durante i
controlli della polizia di frontiera, in uscita dal
territorio
nazionale»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 2:
a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto»
sono
inserite le seguenti: «, caso per caso,»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza
della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis,
o senza
avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto,
salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore,
ovvero quando il
permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato o
rifiutato
ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e'
stato
chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e'
trattenuto sul
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1,
comma 3, della
legge 28 maggio 2007, n. 68;»;
2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia'
adottato, nei
confronti dello straniero identificato in uscita dal
territorio
nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere
esterne.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),
ovvero
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma
4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata
respinta in quanto manifestamente infondata o
fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero
non
abbia osservato il termine concesso per la partenza
volontaria, di
cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle
misure
di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma
1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
altre
ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello
straniero come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione
penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;
4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma
4,
lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti
circostanze da
cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che
lo straniero
possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del
provvedimento di
espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento
equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare
la
disponibilita' di un alloggio ove possa essere
agevolmente
rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente
le
proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi
dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5
e 13, nonche'
dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma
5.2.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al
comma 4, puo'
chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la
concessione di un periodo per la partenza volontaria,
anche
attraverso programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui
all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo
caso, con lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero
a lasciare
volontariamente il territorio nazionale, entro un
termine compreso
tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato,
ove
necessario, per un periodo congruo, commisurato alle
circostanze
specifiche del caso individuale, quali la durata del
soggiorno nel
territorio nazionale, l'esistenza di minori che
frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a
programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui
all'articolo
14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto
rimpatrio dello
straniero,avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,
ai fini di
cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni
del presente
comma non si applicano, comunque, allo straniero
destinatario di un
provvedimento di respingimento, di cui all'articolo
10.»;
6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
provvede a dare adeguata informazione allo straniero
della facolta'
di richiedere un termine per la partenza volontaria,
mediante schede
informative plurilingue. In caso di mancata richiesta
del termine,
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di
dimostrare la
disponibilita' di risorse economiche sufficienti
derivanti da fonti
lecite, per un importo proporzionato al termine
concesso, compreso
tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il
questore
dispone, altresi', una o piu' delle seguenti misure: a)
consegna del
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita', da
restituire al momento della partenza; b) obbligo di
dimora in un
luogo preventivamente individuato, dove possa essere
agevolmente
rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed
orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente
competente. Le misure di cui al secondo periodo sono
adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3,
commi 3 e 4 del
regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta'
di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni
al giudice
della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48
ore dalla
notifica al giudice di pace competente per territorio.
Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal
giudice di pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure e' punito
con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai
fini
dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il
rilascio del
nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita'
giudiziaria
competente all'accertamento del reato. Il questore
esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche
mediante le
modalita' previste all'articolo 14.»;
7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi
previsti
ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei
casi previsti
al comma 4»;
8) al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono
sostituite dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di
un
provvedimento di espulsione»;
9) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la
cui durata e'
determinata tenendo conto di tutte le circostanze
pertinenti il
singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi
dei commi 1 e
2, lettera c), ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo' essere previsto
un termine
superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata
tenendo conto
di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per
i
provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il
divieto previsto al
comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e
puo' essere
revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che
fornisca la
prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il
termine di
cui al comma 5.»;
d) all'articolo 14:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o
il
respingimento, a causa di situazioni transitorie che
ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il
questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo
strettamente necessario presso il centro di
identificazione ed
espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o
costituiti con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che
legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13,
comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita'
di prestare
soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti
supplementari in
ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di
acquisire i
documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo
di trasporto
idoneo.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e
l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 13, commi 1
e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in
luogo del
trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o
piu' delle
seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro
documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della
partenza; b) obbligo di dimora in un luogo
preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo
di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso
un ufficio
della forza pubblica territorialmente competente. Le
misure di cui al
primo periodo sono adottate con provvedimento motivato,
che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai
sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo
stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo
di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e'
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di
pace competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone
con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le
misure, su
istanza dell'interessato, sentito il questore, possono
essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche
solo ad una delle predette misure e' punito con la multa
da 3.000 a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione
dello straniero
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al
comma 3 da
parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del
reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento
immediato alla
frontiera, con le modalita' di cui all'articolo 13,
comma 3, il
questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis. »;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un
periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento
dell'identita' e della nazionalita' ovvero
l'acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il
giudice, su
richiesta del questore, puo' prorogare il termine di
ulteriori trenta
giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione
o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo
al giudice.
Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni
indicate al
comma 1, il questore puo' chiedere al giudice di pace la
proroga del
trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta
giorni. Qualora
persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il
questore puo'
chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta
giorni. Il
periodo massimo complessivo di trattenimento non puo'
essere
superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato
possibile
procedere all'allontanamento, nonostante sia stato
compiuto ogni
ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione
al rimpatrio
del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai
Paesi terzi, il
questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del
trattenimento, di volta in volta, per periodi non
superiori a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori
dodici mesi.
Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione e
il
respingimento anche prima della scadenza del termine
prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di
pace.»;
4) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello
straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire
immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato
entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato
possibile
trattenerlo in un Centro di identificazione ed
espulsione, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e'
dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione,
delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore
puo' essere
accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su
sua richiesta,
della documentazione necessaria per raggiungere gli
uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia,
anche se
onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero,
quando cio' non sia possibile, nello Stato di
provenienza, compreso
il titolo di viaggio.»;
5) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente:
«5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis
e'
punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con
la multa da
10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o
espulsione disposta
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero,
ammesso ai
programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui
all'articolo
14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da
6.000 a 15.000
euro se l'espulsione e' stata disposta in base
all'articolo 13, comma
5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo
13, commi 4
e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di
detenzione in
carcere, si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di
espulsione per violazione all'ordine di allontanamento
adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia
possibile
procedere all'accompagnamento alla frontiera, si
applicano le
disposizioni di cui ai commi 1e 5-bis,nonche',
ricorrendone i
presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.»;
6) il comma 5- quater e' sostituito dal seguente:
«5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del
comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con
la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni
caso, le
disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;
7) dopo il comma 5- quater e' inserito il seguente:
«5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo
straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui
ai commi
5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale
consegna
all'interessato della documentazione di cui al comma
5-bis, la
cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione
del
provvedimento di allontanamento, in particolare
attraverso
l'esibizione d'idonea documentazione.»;
8) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui
agli
articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
di cui agli
articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto
2000, n. 274.»;
9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
«5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e
5-quater, non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3,
da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del
medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta
esecuzione
dell'espulsione all'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento
del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione
dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. Se lo
straniero rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica
l'articolo
345 del codice di procedura penale.»;
10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo
la
misura nel caso questa venga violata» sono sostituite
dalle seguenti
: «, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il
trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento»;
e) dopo l'articolo 14-bis, e' inserito il seguente:
«14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito). - 1. Il
Ministero
dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma
7, attua,
anche in collaborazione con le organizzazioni
internazionali o
intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con
gli enti
locali e con associazioni attive nell'assistenza agli
immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di
origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi,
salvo quanto
previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite
le linee
guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio
volontario ed
assistito, fissando criteri di priorita' che tengano
conto
innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello
straniero di
cui all'articolo 19, comma 2, nonche' i criteri per
l'individuazione
delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di
cui al comma
1.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
nel
territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui
al comma 1, la
prefettura del luogo ove egli si trova ne da'
comunicazione, senza
ritardo, alla competente questura, anche in via
telematica. Fatto
salvo quanto previsto al comma 6, e' sospesa
l'esecuzione dei
provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma
2, 13, comma 2
e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure
eventualmente
adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma
5.2, e 14,
comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla
prefettura la
comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto
rimpatrio dello
straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,
ai fini di
cui al comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di
rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono
eseguiti dal
questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera,
ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalita'
previste
dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli
stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma
1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13,
comma
4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui
all'articolo
13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione
come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione
penale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al
comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed
espulsione
rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti
della durata
massima prevista dall'articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario
assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti :
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto
del Ministro
dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati
a
tale scopo, secondo le relative modalita' di gestione.»;
f) all'articolo 16, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente
periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano,
in caso
di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo
14, commi 5-ter
e 5-quater.»;
g) all'articolo 19:
1) nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.»
sono
aggiunte le seguenti: «Disposizioni in materia di
categorie
vulnerabili.»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione
di
persone affette da disabilita', degli anziani, dei
minori, dei
componenti di famiglie monoparentali con figli minori
nonche' dei
minori, ovvero delle vittime di gravi violenze
psicologiche, fisiche
o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con
le singole
situazioni personali, debitamente accertate.».
2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma
2
dell'articolo 14- ter del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286,
introdotto dal comma 1, lettera e), e' adottato entro
sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto.
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 2000,
n. 274, dopo la lettera s-bis), e' aggiunta la seguente:
«s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi
1-bis, 5-ter
e 5-quater, del testo unico delle disposizioni
concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.».
Art. 5
Copertura finanziaria
1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), n.
3), connesse all'adeguamento dei centri di
identificazione ed
espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di
immobili
demaniali, e' autorizzata la spesa di euro 16.824.813
per l'anno
2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012,
2013 e 2014.
2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede,
rispettivamente:
a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 30, della
legge 15 luglio 2009, n. 94;
b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con
corrispondente
utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei
residui,
relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono
versate su
apposita contabilita' speciale nell'anno 2011, ai fini
del
riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in
ragione di euro
40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 giugno 2011 |