Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto 28 marzo 2011
Individuazione degli ambiti e dei modelli
organizzativi di cui all'art. 1, comma 7, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Poli integrati
del Welfare).
(G.U. 18 giugno 2011, n. 140)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 recante
«Disposizioni sul riordinamento degli enti
pubblici e del rapporto di lavoro dipendente»;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 recante
«Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479 recante «Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza»;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 recante
«Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni, recante
norme di contabilità generale dello Stato in
materia di bilancio. Delega al Governo per
l'individuazione delle unità previsionali di
base del bilancio dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279 recante «Individuazione delle unità
previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e
ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 recante «Riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle
Amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 1
della legge 15 marzo 997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 recante il «Codice in materia di protezione
dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124 recante «Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14
febbraio 2003, n. 30»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
recante il «Codice dell'amministrazione
digitale»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante
«Norme di attuazione del Protocollo del 23
luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l'equità e la
crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in
materia di lavoro e previdenza sociale», secondo
cui i criteri previsti dalla normativa vigente
per il riordino e la riorganizzazione, in via
regolamentare, degli enti pubblici sono
integrati, limitatamente agli enti previdenziali
pubblici, dalla possibilità di prevedere, a tal
fine, modelli organizzativi volti a realizzare
sinergie e conseguire risparmi di spesa anche
attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune
di attività strumentali;
Visto l'art. 74, commi 1, 2 e 3, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133
recante «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria» che,
nello stabilire il ridimensionamento degli
assetti organizzativi delle amministrazioni ed
enti ivi richiamati, prevede che le
amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario
delle funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale, nonché
l'utilizzo congiunto delle risorse umane in
servizio presso le strutture centrali e
periferiche e che le amministrazioni dello Stato
rideterminano la rete periferica su base
regionale o interregionale;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 recante
«Delega al Governo finalizzata
all'ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonché disposizioni
integrative delle funzioni attribuite al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e
alla Corte dei Conti»;
Visto l'art. 17, del decreto legge 1° luglio
2009, n. 78 convertito, con modificazioni, nella
legge 3 agosto 2009, n. 102 recante «Misure di
contenimento della spesa degli enti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 recante «Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante
«Istituzione del Ministero della salute e
incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato» e, in particolare,
l'art. 1, comma 9, che prevede che ai fini della
attuazione delle misure di cui all'art. 74,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge
6 agosto 2008, n. 133, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali promuove con gli enti
previdenziali e assistenziali pubblici vigilati
l'integrazione logistica e funzionale delle sedi
territoriali;
Vista la citata legge 13 novembre 2009, n. 172
che prevede che i risparmi aggiuntivi
conseguiti, rispetto a quelli già considerati ai
fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica,
in attuazione del richiamato decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Vista la citata legge 13 novembre 2009, n. 172
che prevede che, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuati
gli ambiti e i modelli organizzativi di cui
all'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e
conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per
un importo non inferiore a 100 milioni di euro,
da computare ai fini di quanto previsto al comma
8 del medesimo art. 1;
Visto l'art. 2, commi 52, 222 e 223, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» concernenti
disposizioni in materia di funzioni dell'Agenzia
del demanio;
Visti gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante
«Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 2003, n. 97 recante «Regolamento
concernente l'amministrazione e la contabilità
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 2004, n. 244 recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»;
Vista la deliberazione consiliare I.N.P.S. del 5
luglio 2000 e successive modifiche ed
integrazioni concernente il Regolamento di
organizzazione dell'Istituto;
Vista la deliberazione consiliare INAIL del 1°
luglio 1999, n. 232 e successive modifiche ed
integrazioni concernente il Regolamento di
organizzazione dell'Istituto;
Vista la deliberazione consiliare INPDAP del 27
giugno 2006, n. 357 e successive modifiche ed
integrazioni concernente il Regolamento di
organizzazione dell'Istituto;
Vista la deliberazione consiliare ENPALS del 5
luglio 2006, n. 60 e successive modifiche ed
integrazioni concernente il Regolamento di
organizzazione dell'Istituto;
Visti i rispettivi regolamenti di
amministrazione e contabilità degli enti
vigilati;
Considerato che l'art. 1, comma 7, della legge
24 dicembre 2007, n. 247 recante "Norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza, lavoro e competitività per favorire
l'equità e la crescita sostenibili, nonché
ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale", contiene la previsione di
modelli organizzativi volti a realizzare
sinergie e conseguire risparmi di spesa anche
attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune
di attività strumentali;
Considerata la Direttiva del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
del 14 novembre 2008 recante «Linee guida per
l'attuazione delle disposizioni in materia di
riorganizzazione e razionalizzazione e per
l'implementazione delle sinergie organizzative
degli enti pubblici vigilati dal Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali»
propone la realizzazione del modello «Casa del
Welfare» ai fini dell'attuazione degli obiettivi
fissati dal richiamato art. 74 del decreto legge
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133;
Considerata la convenzione quadro per la
costituzione di poli logistici integrati
territoriali stipulata dal Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e
dall'INPS, dall'INAIL e dall'INPDAP in data 5
maggio 2009;
Considerata la necessità, così come previsto
dall'art. 1, comma 9, della legge 13 novembre
2009, n. 172, della individuazione degli ambiti
e dei modelli organizzativi di cui all'art. 1,
comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
volti a realizzare sinergie e conseguire
risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo
non inferiore a 100 milioni di euro, da
computare ai fini dei risparmi finanziari da
conseguire nell'arco del decennio pari a 3,5
miliardi di euro come fissati dall'art. 1, comma
8, della predetta legge 24 dicembre 2007, n.
247;
Ritenuto funzionale alla definizione del modello
organizzativo un riassetto strutturale delle
sedi territoriali delle amministrazioni
coinvolte che tenga conto della tendenza in atto
relativa alle cessazioni dal servizio del
personale e delle riduzioni dei budget di spesa
e di unità entro cui procedere ad assunzioni,
nonché del regime di assunzione generale
delineato dal citato decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle
successive norme in materia;
Ritenuto necessario, ai fini del conseguimento
dei risparmi delle spese sostenute dalle
amministrazioni coinvolte attraverso la
razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio
immobiliare delle amministrazioni interessate e
della compartecipazione alle spese per il
funzionamento delle sedi sul territorio,
prevedere, nell'ambito della definizione del
modello organizzativo, anche la realizzazione di
sinergie di natura logistica, compatibili con
l'attuale situazione proprietaria e locativa
delle amministrazioni coinvolte, nell'ottica di
un più generale processo di integrazione dei
servizi attinenti al Welfare e di una migliore
fruibilità dei servizi al pubblico;
Considerato che l'art. 1, comma 9, della legge
13 novembre 2009, n. 172 autorizza gli enti
previdenziali e assistenziali a stipulare con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
apposite convenzioni per la valorizzazione degli
immobili strumentali e la realizzazione di
centri unici di servizio, riconoscendo canoni e
oneri agevolati, anche in considerazione dei
risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche
e funzionali;
Ritenuto di dover disciplinare nel modello
organizzativo individuato gli accordi di sede,
il coordinamento dirigenziale e l'entità dei
risparmi, i servizi di accoglienza dell'utenza,
le attività di supporto e quelle di vigilanza, i
professionisti e i medici, i beni strumentali e
i relativi investimenti, nonché la cooperazione
dei sistemi informativi;
Decreta:
Art. 1
Modello organizzativo «Polo integrato del
Welfare»
Il modello relativo al Polo integrato del
Welfare definisce le sedi logistiche uniche dove
gli utenti possono fruire dei servizi pubblici
inerenti alle politiche sul lavoro e sociali,
alla tutela delle condizioni di lavoro, alla
sicurezza nei luoghi di lavoro e alla previdenza
e assistenza.
Il modello si articola in un sistema flessibile
di sinergie e cooperazioni tra il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e gli enti
previdenziali e assistenziali da esso vigilati,
con una gestione coordinata, condivisa e quanto
più possibile integrata delle attività di
supporto e istituzionali che sono svolte negli
uffici territoriali.
Il coordinamento, la condivisione e
l'integrazione riguardano le funzioni
istituzionali e di supporto, la programmazione e
la direzione delle attività delle Sedi,
l'organizzazione e la gestione dei servizi
all'utenza, il coordinamento e la gestione dei
professionisti e dei medici, le attività
ispettive.
Il modello trova compiuta definizione nelle Sedi
logistiche uniche per la realizzazione delle
sinergie tra tutte le amministrazioni di cui al
presente articolo o, in una fase transitoria,
limitatamente a quelle amministrazioni in cui
sia possibile l'adozione immediata della nuova
organizzazione.
Art. 2
Obiettivi
Gli obiettivi strategici che il modello
organizzativo deve conseguire, attraverso una
specifica programmazione, sono lo sviluppo di
nuovi assetti organizzativi territoriali
flessibili ai bisogni locali degli utenti, la
realizzazione di un sistema efficiente di
erogazione dei servizi e un sistema
organizzativo e amministrativo finanziariamente
sostenibile e compatibile con le disposizioni in
materia di finanza pubblica.
Gli obiettivi operativi consistono in:
incremento del livello di accessibilità di tutti
i servizi erogati dalle amministrazioni
coinvolte;
riduzione strutturale della spesa inerente alla
sistemazione logistica ottenuta anche con
l'aumento del 40% dell'indice di utilizzazione
degli immobili strumentali rispetto al triennio
precedente l'entrata in vigore del decreto;
riduzione strutturale della spesa di
funzionamento conseguente alla gestione unitaria
di attività strumentali e di supporto, nella
misura, a regime, del 30% del costo complessivo
sostenuto dalle amministrazioni a pari titolo
nel triennio precedente l'entrata in vigore del
presente decreto;
ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane
attraverso il ricorso a sinergie dei ruoli
professionali, di cooperazioni in tema di
approvvigionamento delle risorse umane, tenendo
conto della tendenziale riduzione dei
contingenti di personale e della disciplina
limitativa delle assunzioni.
Art. 3
Programmazione
Le amministrazioni assicurano la piena coerenza
del piano della performance prevista dall'art.
10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 150,
della programmazione triennale del fabbisogno
del personale, nonché dei rispettivi piani di
formazione e dello sviluppo dei relativi sistemi
informativi con gli obiettivi fissati per la
realizzazione del modello organizzativo dei Poli
logistici integrati.
Le amministrazioni inseriscono negli obiettivi
annuali e pluriennali l'attuazione del modello
territoriale, riservando specifici criteri di
valutazione e di valorizzazione del merito,
nonché, compatibilmente con le risorse
disponibili, di incentivazione della
produttività del personale coinvolto.
La programmazione annuale e triennale elaborata
congiuntamente dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dagli enti vigilati deve
essere pubblicata nei rispettivi siti internet.
Art. 4
Ambito territoriale
I Poli logistici integrati del Welfare sono
costituiti a livello provinciale e comprendono
gli uffici territoriali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e le sedi territoriali
degli enti previdenziali e assicurativi
vigilati.
Art. 5
Accordo di sede
Le amministrazioni stipulano un accordo per
ciascun Polo logistico integrato, previo
coordinamento dell'Agenzia del demanio,
nell'ambito dei piani di razionalizzazione di
cui all'art. 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 8, comma 4,
del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
L'accordo di sede individua l'Amministrazione
capofila di cui all'art. 11, la ripartizione
degli oneri locativi e delle spese di
funzionamento in relazione alla superficie
occupata, il regime delle responsabilità sulla
sicurezza delle sedi in conformità con la
normativa vigente, l'integrazione delle attività
e dei servizi fissandone la tempistica, nel
rispetto di quanto fissato nel presente decreto.
L'accordo è sottoscritto dai direttori delle
amministrazioni della sede sulla base delle
direttive previste dalla cabina di regia di cui
all'art. 17.
Art. 6
Coordinamento direzionale
Nei Poli logistici integrati è costituito un
comitato composto dai direttori delle
amministrazioni partecipanti.
Il comitato svolge la funzione di coordinamento
delle attività e dei servizi oggetto di
cooperazione e integrazione in modo da
assicurare l'efficienza complessiva della
struttura, l'uniformità e la coerenza della
programmazione dei processi gestionali ed
organizzativi.
Il comitato ha competenza nella programmazione e
organizzazione dei servizi di accoglienza
dell'utenza, dei servizi di supporto e della
gestione dell'edificio in cui è ubicata la sede,
nel coordinamento operativo delle attività
istituzionali integrate e nella programmazione
dell'attività di vigilanza così come previsto
dall'art. 5 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.
Il comitato si riunisce almeno una volta al
mese, salvo esigenze particolari, e riferisce
periodicamente alla competente direzione
regionale per il monitoraggio sull'attuazione
del modello organizzativo.
Il comitato assicura l'attività di comunicazione
congiunta al personale di Sede, all'utenza, ai
soggetti istituzionali e alle RSU nel rispetto
delle forme di partecipazione sindacale previste
dalle disposizioni vigenti nei rispettivi
contratti collettivi.
Art. 7
Servizi di accoglienza dell'utenza
I servizi di accoglienza dell'utenza sono
realizzati in forma integrata attraverso il
coordinamento operativo effettuato dall'Ufficio
relazioni con il pubblico ai sensi dell'art. 11
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nell'accordo di sede di cui all'art. 5 del
presente decreto sono previsti livelli diversi
di integrazione per l'erogazione in sinergia dei
servizi di competenza delle singole
amministrazioni secondo le direttive espresse
dalla cabina di regia prevista nel presente
decreto. Le amministrazioni adeguano il proprio
sistema informativo alla riorganizzazione dei
servizi di cui al presente articolo.
Art. 8
Servizi di supporto
Le amministrazioni integrano le attività di
supporto attraverso specifiche iniziative di
collaborazione. L'integrazione deve riguardare
gli atti di programmazione degli
approvvigionamenti, di comunicazione interna ed
esterna, di gestione delle presenze del
personale, delle attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti
a sede del Polo logistico integrato nel rispetto
dei limiti di spesa previsti dall'art. 8, comma
1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, nella legge 30
luglio 2010, n. 122, di gestione degli archivi e
di quanto funzionale alla riduzione del
personale addetto al supporto sulla base di
quanto previsto dal decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito, con modificazioni,
nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
Le amministrazioni assicurano la piena
accessibilità e integrazione degli archivi
cartacei e dei dati in essi contenuti nel
rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali.
Art. 9
Attività ispettive
In coerenza con gli obiettivi fissati dalla
Commissione centrale di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e in
attuazione degli obiettivi annuali fissati da
ciascuna amministrazione, il comitato dei
direttori della sede coordina, nel rispetto
dell'art. 5 del citato decreto legislativo,
iniziative e piani attuativi con azioni
congiunte di vigilanza, attraverso l'ausilio
delle banche dati e dei sistemi informativi in
dotazione presso le amministrazioni
partecipanti.
Per la realizzazione di questi interventi
congiunti, le amministrazioni nell'ambito delle
risorse disponibili destinano risorse
finanziarie in maniera integrata per il
funzionamento e per le spese di missione del
personale ispettivo, nonché per la specifica
incentivazione di detto personale.
Art. 10
Professionisti e medici
Le amministrazioni integrano le attività
istituzionali svolte dai propri professionisti e
dai medici, adeguando la programmazione delle
attività, i sistemi informativi di supporto e la
gestione dei gabinetti medico diagnostici.
Art. 11
Amministrazione capofila
L'amministrazione capofila ha competenza sulla
stipulazione e sulla gestione contrattuale e
contabile delle spese di locazione e di
funzionamento della sede e opera in coerenza con
gli indirizzi forniti dal comitato dei direttori
di sede, compatibilmente con la programmazione
centrale e il budget a disposizione, ferme
restando le attribuzioni dell'Agenzia del
demanio ai sensi dell'art. 2, comma 222, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e
dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
L'amministrazione capofila rendiconta le
attività e le spese sostenute alle rispettive
amministrazioni.
Le amministrazioni individuano nell'accordo di
sede l'amministrazione capofila che è di norma
l'amministrazione proprietaria dell'immobile
interessato o di cui è già locatrice, ovvero,
nell'ipotesi di locazione del tutto nuova,
l'amministrazione che occupa la superficie più
estesa, salvo particolari situazioni logistiche
e funzionali, previo coordinamento dell'Agenzia
del demanio, nell'ambito dei piani di
razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art.
8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
Art. 12
Beni strumentali
Gli immobili adibiti a sede dei Poli logistici
integrati hanno natura strumentale, ai sensi
dell'art. 8, comma 8, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.
122.
La sede per l'attuazione del modello è
individuata presso immobili di proprietà delle
stesse amministrazioni e, ove ciò non fosse
possibile, in cespiti in locazione da terzi, che
assicurino oneri locativi agevolati, con
conseguente messa a reddito delle strutture
precedentemente occupate, previo coordinamento
dell'Agenzia del demanio, nell'ambito dei piani
di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma
222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e
dell'art. 8, comma 4, del decreto- legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
Nell'ipotesi di immobile di proprietà di un ente
partecipante, il locatore fissa un canone
determinato in forma agevolata nella misura
ridotta del 30% rispetto al parametro minimo
locativo fissato dall'Osservatorio del mercato
immobiliare.
L'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
verifica la congruità dei canoni, provvede alla
stipula e al rinnovo dei relativi contratti,
consegna gli immobili locati alle
amministrazioni statali interessate; altresì, ai
sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, l'Agenzia esprime apposito parere di
congruità in merito ai singoli contratti di
locazione da porre in essere o da rinnovare da
parte degli enti di previdenza pubblici.
Art. 13
Investimenti per i Poli logistici integrati
Gli enti previdenziali e assicurativi pubblici,
tenuto conto della natura strumentale degli
immobili di cui all'art. 12, effettuano i
relativi investimenti in forma diretta, anche
mediante la permuta, parziale o totale, di
immobili di proprietà, secondo quanto previsto
dall'art. 8, comma 8, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.
122, previa verifica del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica.
Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari
strumentali non più funzionali alle proprie
esigenze, gli enti previdenziali e assicurativi
pubblici sono autorizzati a utilizzarne il
corrispettivo per l'acquisto di immobili da
destinare a sede dei Poli logistici integrati.
Le somme residue sono riversate alla Tesoreria
dello Stato.
I piani relativi a tali investimenti nonché i
criteri di definizione degli oneri di locazione
e di riparto degli oneri di funzionamento
inerenti agli immobili dei Poli logistici
integrati sono sottoposti all'approvazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze.
Art. 14
Risparmi
Per lo svolgimento delle attività di cui agli
articoli 6, 7, 8 e 10, ciascuna amministrazione
coinvolta individua le risorse finanziarie
necessarie nell'ambito di quelle disponibili,
senza maggiori oneri a carico dei rispettivi
bilanci.
L'obiettivo finanziario strutturale di riduzione
a regime delle spese di locazione e
funzionamento è fissato nella misura del 30%
rispetto a quelle complessivamente sostenute per
le stesse finalità nell'ultimo triennio rispetto
all'entrata in vigore del presente decreto.
Il conseguimento dell'obiettivo è accertato
mediante decreto direttoriale del Segretario
generale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Capo del
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ministero dell'economia e delle finanze,
previa relazione dei Direttori generali degli
enti pubblici previdenziali e assicurativi
vigilati asseverata dai rispettivi Collegi dei
sindaci.
L'ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili è
attuato tramite l'aumento del 40% dell'indice di
utilizzazione rispetto ai valori presenti
all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 15
Personale
Per la copertura dei posti vacanti nei Poli
logistici integrati, il Ministero e gli enti
possono avvalersi delle graduatorie vigenti
relative ai concorsi già espletati dalle
amministrazioni di cui al presente decreto per
l'assunzione delle corrispondenti qualifiche
professionali, nel rispetto della programmazione
triennale dei fabbisogni e della disciplina
vigente in materia di assunzioni.
Art. 16
Cooperazione informatica e accesso banche dati
Le amministrazioni adeguano i piani annuali e
pluriennali di gestione e sviluppo del proprio
sistema informativo.
Le amministrazioni assicurano la piena
accessibilità e interazione delle banche dati
nel rispetto della normativa sul trattamento e
protezione dei dati personali.
Art. 17
Monitoraggio
Le amministrazioni verificano il grado di
realizzazione di processi di sinergia e gli
effetti finanziari anche ai fini della
valutazione della performance organizzativa di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.
A tale fine senza nuovi o maggiori oneri è
costituita apposita Cabina di regia presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
composta dal Segretario generale e dal Direttore
generale delle risorse umane e affari generali,
nonché dai Direttori generali degli enti
vigilati o loro delegati per materie specifiche,
in raccordo con gli Organismi indipendenti di
valutazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.
Gli organi di controllo delle amministrazioni
interessate accertano il grado di realizzazione
dei processi di sinergia.
I risultati degli interventi di organizzazione
previsti nel presente decreto sono trasmessi a
cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali al Ministero dell'economia e delle
finanze.
Art. 18
Disposizioni finali
Le amministrazioni adeguano i propri regolamenti
di organizzazione alle disposizioni del presente
decreto.
Il presente decreto è inviato ai competenti
organi di controllo e successivamente pubblicato
in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 28 marzo 2011
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi
Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio
2011
Ufficio di controllo preventivo dei Ministeri
dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 7, foglio n. 84 |