Codice della normativa statale in
tema di ordinamento e mercato del
turismo, a norma dell'articolo 14
della legge 28 novembre 2005, n.
246, nonche' attuazione della
direttiva 2008/122/CE, relativa ai
contratti di multiproprieta',
contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine,
contratti di rivendita e di scambio.
(11G0123)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 20, commi 3 e 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 28 novembre
2005, n. 246, ed, in particolare,
l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;
Visto il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante
codice del consumo, a norma
dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229;
Visto il decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n 233, recante
disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, ed in
particolare l'articolo 1, comma
19-bis;
Visto il decreto legislativo 1°
dicembre 2009, n. 179, recante
disposizioni legislative statali
anteriori al 1° gennaio 1970, di cui
si ritiene indispensabile la
permanenza in vigore;
Vista la legge 4 giugno 2010,
n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2009, ed, in particolare,
gli articoli 1 e 2, e l'allegato B;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19
ottobre 2010;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso nell'Adunanza del
13 gennaio 2011;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 18 novembre 2010;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e preso atto che la
Commissione parlamentare per la
semplificazione non ha espresso il
parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per il turismo, del
Ministro per la semplificazione
normativa e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare,
degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze,
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, del lavoro e delle
politiche sociali e per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale;
Emana
il seguente
decreto legislativo:
Art.
1
Approvazione del codice
della normativa statale in tema
di ordinamento e
mercato del turismo
1. E' approvato il codice
della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo,
di cui all'allegato 1.
Avvertenza:
Il testo delle note
qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione
competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi
2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla
promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la
lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. Per le
direttive CEE vengono
forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (GUCE)
Note alle premesse:
L'art. 76 della
Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione
legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con
determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della
Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo
dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15
marzo 1997, n 59 (Delega
al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la
riforma della
Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione
amministrativa), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997,
n. 63, S.O. cosi' recita:
"3. Salvi i principi
e i criteri direttivi specifici
per le singole materie,
stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e
riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di
cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione del
riassetto normativo e codificazione
della normativa
primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere
del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni
dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei
principi fondamentali nelle materie
di legislazione
concorrente;
a-bis) coordinamento
formale e sostanziale del testo
delle disposizioni
vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire
la coerenza giuridica, logica e
sistematica della
normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il
linguaggio normativo;
b) indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale
premesse al codice civile;
c) indicazione dei
principi generali, in particolare
per quanto attiene alla
informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio,
alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i
procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti
previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei
principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
d) eliminazione
degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle
misure di condizionamento della
liberta' contrattuale,
ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa
nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica,
all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e
alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del
patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto
del territorio, alla tutela
dell'igiene e della
salute pubblica;
e) sostituzione degli
atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta,
permesso e di consenso comunque
denominati che non
implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui
rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e
presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da
presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione
competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni
eventualmente richieste;
f) determinazione
dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di
consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di
discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla
documentazione e dalle certificazioni
relative alle
caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da
svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte
qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di
diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in
relazione alla complessita' del
procedimento, con
esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra
silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e
riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione
ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione
delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla
luce della normativa comunitaria;
3) alla
eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle
attivita' economiche e lavorative;
4) alla
protezione di interessi primari,
costituzionalmente
rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela
dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e
tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli
interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e
delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie
produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi
indipendenti, anche privati, che
accertino e
garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e
professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti
o dei servizi;
i) per le ipotesi per
le quali sono soppressi i poteri
amministrativi
autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche
condizionanti l'esercizio delle attivita'
private,
previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di
regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e
controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono
definiti dalle amministrazioni
competenti in
relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla
riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri
di pubblico interesse, alla
flessibilita'
dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi
nel settore regolato;
l) attribuzione
delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il
conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane,
regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio
unitario in base ai principi di
sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei
principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo
gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle
materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione
dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione
amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni
di cui al presente comma;
n) indicazione
esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto
relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n.
689.".
"4. I decreti
legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla
base della legge di semplificazione
e riassetto normativo
annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative
mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione
dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi
risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo
da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle
amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le
competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori
omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e
costituendo centri interservizi dove
ricollocare il
personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze
diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto
dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3,
lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei
termini per la conclusione dei
procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti
tra loro analoghi;
c) regolazione
uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici
della medesima amministrazione;
d) riduzione del
numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e
accelerazione delle procedure di
spesa e contabili,
anche mediante l'adozione di
disposizioni che
prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta,
per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di
controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si
intendono adottati;
f) aggiornamento
delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale
utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari
dell'azione amministrativa;
f-bis) generale
possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e
dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto
privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle
quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza
l'esercizio di poteri autoritativi
);
f-ter) conformazione
ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e
adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e
competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella
istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei
rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti
interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della
leale collaborazione, della
responsabilita' e della
tutela dell'affidamento;
f-quater)
riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili
comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi,
previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere
della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di
riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a
14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive
modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le
modalita' di attuazione e le
conseguenze degli
eventuali inadempimenti;
f-quinquies)
avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative
pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla
base di accordi conclusi ai sensi
dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive
modificazioni.".
Il testo
dell'articolo 14 commi 14, 15 e 18, della
legge 28 novembre
2005, n. 246, (Semplificazione e
riassetto normativo per
l'anno 2005). pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1°
dicembre 2005, n. 280, cosi' recita:
"14. Entro
ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il
Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e
successive modificazioni, decreti
legislativi che
individuano le disposizioni legislative
statali, pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970, anche
se modificate con
provvedimenti successivi, delle quali si
ritiene indispensabile la
permanenza in vigore, secondo i
seguenti principi e
criteri direttivi:
a) esclusione delle
disposizioni oggetto di abrogazione
tacita o implicita;
b) esclusione delle
disposizioni che abbiano esaurito
la loro funzione o
siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano
comunque obsolete;
c)
identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali;
d) identificazione
delle disposizioni indispensabili
per la
regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le
procedure di analisi e verifica
dell'impatto della
regolazione;
e) organizzazione
delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori
omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di
ciascuna di esse;
f) garanzia della
coerenza giuridica, logica e
sistematica della
normativa;
g)
identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione
comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica;
h) identificazione
delle disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi,
emanati ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 5
giugno 2003, n. 131, aventi per
oggetto i principi
fondamentali della legislazione dello
Stato nelle materie
previste dall'articolo 117, terzo
comma, della
Costituzione.".
"15. I decreti
legislativi di cui al comma 14
provvedono altresi' alla
semplificazione o al riassetto
della materia che ne e'
oggetto, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di
cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, anche al
fine di armonizzare le
disposizioni mantenute in vigore con
quelle pubblicate
successivamente alla data del 1° gennaio
1970.".
18. Entro due anni
dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di
cui al comma 14, possono essere
emanate, con uno o piu'
decreti legislativi, disposizioni
integrative, di riassetto
o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui al comma
15 e previo parere della
Commissione di cui al comma 19 .".
Il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59. ) e'
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, S.O.
Il decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
"Codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della L. 29
luglio 2003, n. 229."
e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005,
n. 235, S.O.
Il testo vigente
dell'articolo 1, comma 19 bis, del
decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181 (Disposizioni urgenti
in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei
Ministri e dei ministeri), convertito,
con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233,
cosi' recita:
"19-bis. Le funzioni
di competenza statale assegnate al
Ministero delle attivita'
produttive dagli articoli 27 e 28
del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive
modificazioni, in materia di turismo, sono
attribuite al Presidente
del Consiglio dei Ministri; il
Ministro dello
sviluppo economico concerta con il
Presidente del Consiglio
dei Ministri l'individuazione e
l'utilizzazione, anche
residuale, delle risorse finanziarie
da destinare al turismo,
ivi comprese quelle incluse nel
Fondo per le aree
sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
funzioni e' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il
Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del
turismo, articolato in due uffici
dirigenziali di
livello generale, che, in attesa
dell'adozione dei
provvedimenti di riorganizzazione,
subentra nelle
funzioni della Direzione generale del
turismo che e'
conseguentemente soppressa.".
Il decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 179
(Disposizioni legislative
statali anteriori al 1° gennaio
1970, di cui si ritiene
indispensabile la permanenza in
vigore, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2009, n. 290,
S.O.
La legge 4 giugno
2010, n. 96, (Disposizioni per
l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria
2009.) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2010, n. 146, S.O.
Art.
2
Modificazioni al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in
attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprieta', contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio
1. Il titolo IV, capo I, del
decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, recante codice del consumo,
e' sostituito dal seguente:
"TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE
AI SINGOLI CONTRATTI
CAPO
I
CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA',
CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE
VACANZE DI LUNGO TERMINE,
CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO
ART.
69
Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si
intende per:
a) "contratto di
multiproprieta'": un contratto di durata
superiore a un anno tramite il
quale un consumatore acquisisce a
titolo oneroso il diritto di
godimento su uno o piu' alloggi per il
pernottamento per piu' di un
periodo di occupazione;
b) "contratto relativo a un
prodotto per le vacanze di lungo
termine": un contratto di durata
superiore a un anno ai sensi del
quale un consumatore acquisisce a
titolo oneroso essenzialmente il
diritto di ottenere sconti o
altri vantaggi relativamente ad un
alloggio, separatamente o
unitamente al viaggio o ad altri servizi;
c) "contratto di rivendita": un
contratto ai sensi del quale un
operatore assiste a titolo oneroso
un consumatore nella vendita o
nell'acquisto di una
multiproprieta' o di un prodotto per le vacanze
di lungo termine;
d) "contratto di scambio": un
contratto ai sensi del quale un
consumatore partecipa a titolo
oneroso a un sistema di scambio che
gli consente l'accesso all'alloggio
per il pernottamento o ad altri
servizi in cambio della concessione
ad altri dell'accesso temporaneo
ai vantaggi che risultano dai
diritti derivanti dal suo contratto di
multiproprieta';
e) "operatore": il
"professionista", di cui all'articolo 3, comma
1, lettera c);
f) "consumatore": la persona
fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a);
g) "contratto accessorio": un
contratto ai sensi del quale il
consumatore acquista servizi
connessi a un contratto di
multiproprieta' o a un contratto
relativo a un prodotto per le
vacanze di lungo termine e forniti
dall'operatore o da un terzo sulla
base di un accordo tra il terzo e
l'operatore;
h) "supporto durevole":
qualsiasi strumento che permetta al
consumatore o all'operatore di
memorizzare informazioni a lui
personalmente dirette in modo
che possano essere utilizzate per
riferimento futuro per un periodo
di tempo adeguato ai fini cui sono
destinate le informazioni e che
consenta la riproduzione immutata
delle informazioni memorizzate;
i) "codice di condotta": un
accordo o un insieme di regole che
definisce il comportamento
degli operatori che si impegnano a
rispettare tale codice in relazione
a una o piu' pratiche commerciali
o ad uno o piu' settori d'attivita'
specifici;
l) "responsabile del codice":
qualsiasi soggetto, compresi un
operatore o un gruppo di operatori,
responsabile dell'elaborazione e
della revisione di un codice
di condotta o del controllo
dell'osservanza del codice da parte
di coloro che si sono impegnati a
rispettarlo.
2. Nel calcolo della durata di un
contratto di multiproprieta' o di
un contratto relativo a un prodotto
per le vacanze di lungo termine,
quale definito al comma 1,
rispettivamente alle lettere a) e b), si
tiene conto di qualunque
disposizione del contratto che ne consenta
il rinnovo tacito o la proroga.
ART.
70
Pubblicita'
1. Se un contratto di
multiproprieta', un contratto relativo a un
prodotto per le vacanze di lungo
termine o un contratto di rivendita
o di scambio viene offerto al
consumatore in persona nell'ambito di
una promozione o di un'iniziativa
di vendita, l'operatore indica
chiaramente nell'invito lo scopo
commerciale e la natura dell'evento.
Le informazioni di cui all'articolo
71, comma 1, sono a disposizione
del consumatore in qualsiasi
momento durante l'evento.
2. E' fatto obbligo
all'operatore di specificare in ogni
pubblicita' la possibilita' di
ottenere le informazioni di cui
all'articolo 71, comma 1, e di
indicare le modalita' sul come
ottenerle.
3. Una multiproprieta' o un
prodotto per le vacanze di lungo
termine non sono commercializzati o
venduti come investimenti.
ART.
71
Informazioni
precontrattuali
1. In tempo utile prima che il
consumatore sia vincolato da un
contratto o da un'offerta,
l'operatore fornisce al consumatore, in
maniera chiara e comprensibile,
informazioni accurate e sufficienti,
secondo le seguenti modalita':
a) nel caso di un contratto
di multiproprieta', tramite il
formulario informativo di cui
all'allegato II- bis e le informazioni
elencate nella parte 3 di detto
formulario;
b) nel caso di un contratto
relativo a un prodotto per le vacanze
di lungo termine, tramite il
formulario informativo di cui
all'allegato II-ter e le
informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario;
c) nel caso di un contratto di
rivendita, tramite il formulario
informativo di cui all'allegato
II-quater e le informazioni elencate
nella parte 3 di detto formulario;
d) nel caso di un contratto di
scambio, tramite il formulario
informativo di cui all'allegato
II-quinquies e le informazioni
elencate nella parte 3 di detto
formulario.
2. Le informazioni di cui al
comma 1 sono fornite a titolo gratuito
dall'operatore su carta o
altro supporto durevole facilmente
accessibile al consumatore.
3. Le informazioni di cui al
comma 1, sono redatte nella lingua
italiana e in una delle lingue
dello Stato dell'Unione europea in cui
il consumatore risiede oppure di
cui e' cittadino, a scelta di
quest'ultimo, purche' si tratti di
una lingua ufficiale della Unione
europea.
ART.
72
Requisiti
del contratto
1. Il contratto deve essere
redatto per iscritto, a pena di
nullita', su carta o altro supporto
durevole, nella lingua italiana e
in una delle lingue dello Stato
dell'Unione europea in cui il
consumatore risiede oppure di cui
e' cittadino, a sua scelta, purche'
si tratti di una lingua ufficiale
della Unione europea.
2. Nel caso di un contratto di
multiproprieta' relativo a un bene
immobile specifico, e' fatto
obbligo all'operatore di fornire al
consumatore anche una traduzione
conforme del contratto nella lingua
dello Stato dell'Unione europea in
cui e' situato l'immobile.
3. In ogni caso, per qualsiasi
tipo di contratto disciplinato dal
presente Capo, all'operatore che
svolge la propria attivita' di
vendita nel territorio nazionale
e' fatto obbligo di fornire al
consumatore il relativo contratto
anche nella lingua italiana.
4. Le informazioni di cui
all'articolo 71, comma 1, costituiscono
parte integrante e sostanziale del
contratto e non possono essere
modificate salvo qualora vi sia
l'accordo esplicito delle parti
oppure qualora le modifiche siano
causate da circostanze eccezionali
e imprevedibili, indipendenti dalla
volonta' dell'operatore, le cui
conseguenze non avrebbero potuto
essere evitate neanche con la dovuta
diligenza. Tali modifiche, indicate
espressamente nel contratto, sono
comunicate al consumatore su carta
o altro supporto durevole a lui
facilmente accessibile, prima della
conclusione del contratto.
5. Il contratto contiene,
oltre alle informazioni di cui
all'articolo 71, comma 1, i
seguenti ulteriori elementi:
a) l'identita', il luogo di
residenza e la firma di ciascuna
delle parti;
b) la data e il luogo di
conclusione del contratto.
6. Prima della conclusione del
contratto l'operatore informa il
consumatore sulle clausole
contrattuali concernenti l'esistenza del
diritto di recesso, la durata
del periodo di recesso di cui
all'articolo 73 e il divieto di
versare acconti durante il periodo di
recesso di cui all'articolo 76, le
quali devono essere sottoscritte
separatamente dal consumatore. Il
contratto include un formulario
separato di recesso, come riportato
nell'allegato II-sexies, inteso
ad agevolare l'esercizio del
diritto di recesso in conformita'
all'articolo 73.
7. Il consumatore riceve una
copia o piu' copie del contratto
all'atto della sua conclusione.
ART.
72-bis
Obbligo di fideiussione per i
contratti di multiproprieta'
1. L'operatore non avente la
forma giuridica di societa' di
capitali ovvero con un capitale
sociale versato inferiore a 5.500.000
euro e non avente sede legale e
sedi secondarie nel territorio dello
Stato e' obbligato a prestare
idonea fideiussione bancaria o
assicurativa a garanzia della
corretta esecuzione del contratto.
2. L'operatore e' in ogni caso
obbligato a prestare fideiussione
bancaria o assicurativa allorquando
l'alloggio oggetto del contratto
di multiproprieta' sia in
corso di costruzione, a garanzia
dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi
espressa menzione nel contratto di
multiproprieta' a pena di nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi
1 e 2 non possono imporre al
consumatore la preventiva
esclusione dell'operatore.
ART.
73
Diritto di
recesso
1. Al consumatore e' concesso un
periodo di quattordici giorni,
naturali e consecutivi, per
recedere, senza specificare il motivo,
dal contratto di multiproprieta',
dal contratto relativo a prodotti
per le vacanze di lungo termine,
dal contratto di rivendita e di
scambio.
2. Il periodo di recesso si
calcola:
a) dal giorno della conclusione
del contratto definitivo o del
contratto preliminare;
b) dal giorno in cui il
consumatore riceve il contratto
definitivo o il contratto
preliminare, se posteriore alla data di cui
alla lettera a).
3. Il periodo di recesso scade:
a) dopo un anno e quattordici
giorni a decorrere dalla data di
cui al comma 2 del presente
articolo se il formulario di recesso
separato previsto all'articolo 72,
comma 4, non e' stato compilato
dall'operatore e consegnato al
consumatore per iscritto, su carta o
altro supporto durevole;
b) dopo tre mesi e quattordici
giorni a partire dalla data di cui
al comma 2 del presente
articolo se le informazioni di cui
all'articolo 71, comma 1,
incluso il formulario informativo
applicabile di cui agli allegati da
III a VI, non sono state fornite
al consumatore per iscritto, su
carta o altro supporto durevole.
4. Se il formulario separato di
recesso previsto all'articolo 72,
comma 4, e' stato compilato
dall'operatore e consegnato al
consumatore per iscritto, su carta
o altro supporto durevole, entro
un anno dalla data di cui al
comma 2 del presente articolo, il
periodo di recesso inizia a
decorrere dal giorno in cui il
consumatore riceve tale formulario.
Analogamente, se le informazioni
di cui all'articolo 71, comma 1,
incluso il formulario informativo
applicabile di cui agli allegati da
III a VI, sono state fornite al
consumatore per iscritto, su carta
o altro supporto durevole, entro
tre mesi dal giorno di cui al
comma 2 del presente articolo, il
periodo di recesso inizia a
decorrere dal giorno in cui il
consumatore riceve tali
informazioni.
5. Nel caso in cui il
contratto di scambio sia offerto al
consumatore contestualmente al
contratto di multiproprieta', ai due
contratti si applica un unico
periodo di recesso conformemente al
comma 1. Il periodo di recesso
per i due contratti e' calcolato
secondo le disposizioni del comma
2.
ART.
74
Modalita' di esercizio ed
effetti del diritto di recesso
1. Il diritto di recesso da
parte del consumatore si esercita
dandone comunicazione scritta, su
carta o altro supporto durevole che
assicuri la prova della
spedizione anteriore alla scadenza del
periodo di recesso, alla
persona indicata nel contratto o, in
mancanza, all'operatore.
2. All'uopo, il consumatore
puo' utilizzare il formulario di
recesso di cui all'allegato VII
fornito dall'operatore a norma
dell'articolo 72, comma 4.
3. L'esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore, nei
modi indicati al comma 1, pone
fine all'obbligo delle parti di
eseguire il contratto.
4. Il consumatore che esercita il
diritto di recesso, non sostiene
alcuna spesa, non e' tenuto a
pagare alcuna penalita', ne' e'
debitore del valore corrispondente
all'eventuale servizio reso prima
del recesso.
ART.
75
Acconti
1. Per i contratti di
multiproprieta', relativi a prodotti per le
vacanze di lungo termine e di
scambio e' vietato qualunque versamento
di danaro a titolo di
acconto, prestazione di garanzie,
l'accantonamento di denaro sotto
forma di deposito bancario, il
riconoscimento esplicito di debito
od ogni altro onere da parte di un
consumatore a favore dell'operatore
o di un terzo prima della fine
del periodo di recesso in
conformita' dell'articolo 73.
2. Per i contratti di rivendita
e' vietata qualunque forma di
versamento di denaro a titolo di
acconto, prestazione di garanzie,
l'accantonamento di denaro sotto
forma di deposito bancario, il
riconoscimento esplicito del debito
od ogni altro onere da parte di
un consumatore a favore
dell'operatore o di un terzo prima che la
vendita abbia effettivamente luogo
o che sia posta fine in altro modo
al contratto di rivendita.
ART.
76
Disposizioni specifiche concernenti
i contratti relativi a prodotti
per le vacanze
di lungo termine
1. Per i contratti relativi a
prodotti per le vacanze di lungo
termine, il pagamento e' effettuato
secondo scadenze periodiche. E'
vietato qualsiasi pagamento del
prezzo specificato nel contratto che
non sia conforme al piano di
pagamento periodico concordato. I
pagamenti, comprese le quote di
affiliazione, sono ripartiti in rate
annuali, ciascuna di pari valore,
fermo restando gli adeguamenti
riferiti ai sistemi di
indicizzazione previsti dalla legge.
L'operatore invia una richiesta
scritta di pagamento, su carta o
altro supporto durevole, almeno
quattordici giorni, naturali e
consecutivi, prima di ciascuna data
di esigibilita'.
2. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 73, a partire dal
secondo pagamento rateale, il
consumatore puo' porre fine al
contratto senza incorrere in
penali dando preavviso all'operatore
entro quattordici giorni, naturali
e consecutivi, dalla ricezione
della richiesta di pagamento per
ciascuna rata.
ART.
77
Risoluzione dei
contratti accessori
1. L'esercizio da parte del
consumatore del diritto di recesso dal
contratto di multiproprieta' o dal
contratto relativo a un prodotto
per le vacanze di lungo termine
comporta automaticamente e senza
alcuna spesa per il consumatore la
risoluzione di tutti i contratti
di scambio ad esso accessori
e di qualsiasi altro contratto
accessorio.
2. Fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 125-ter e
125-quinquies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in
materia di contratti di credito
ai consumatori, se il prezzo e'
interamente o parzialmente
coperto da un credito concesso al
consumatore dall'operatore o da un
terzo in base a un accordo fra il
terzo e l'operatore, il contratto
di credito e' risolto senza costi
per il consumatore qualora il
consumatore eserciti il diritto di
recesso dal contratto di
multiproprieta', dal contratto relativo a
prodotti per le vacanze di
lungo termine, o dal contratto di
rivendita o di scambio.
ART.
78
Carattere imperativo delle
disposizioni e applicazione in casi
internazionali
1. Sono nulle le clausole
contrattuali o i patti aggiunti di
rinuncia del consumatore ai diritti
previsti dal presente capo o di
limitazione delle responsabilita'
previste a carico dell'operatore.
2. Per le controversie
derivanti dall'applicazione del presente
capo, la competenza territoriale
inderogabile e' del giudice del
luogo di residenza o di domicilio
del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato.
3. Ove le parti abbiano scelto di
applicare ai contratti di cui al
presente capo, una legislazione
diversa da quella italiana, al
consumatore devono comunque
essere riconosciute le condizioni di
tutela previste dal presente capo.
4. Ove la legge
applicabile sia quella di un paese
extracomunitario, i consumatori
non possono essere privati della
tutela garantita dal presente
codice, nel caso di:
a) uno qualsiasi dei beni
immobili interessati e' situato sul
territorio nazionale o di uno Stato
dell'Unione europea;
b) nel caso di un contratto
non direttamente collegato a beni
immobili, l'operatore svolga
attivita' commerciali o professionali in
Italia o in uno Stato dell'Unione
europea o diriga tali attivita',
con qualsiasi mezzo, verso l'Italia
o uno Stato dell'Unione europea e
il contratto rientri nell'ambito di
dette attivita'.
ART.
79
Tutela
amministrativa e giurisdizionale
1. Al fine di garantire il
rispetto delle disposizioni contenute
nel presente capo da parte degli
operatori, i consumatori possono
utilizzare gli strumenti specifici
di cui agli articoli 27, 139,140 e
140-bis del presente Codice.
2. E' comunque fatta salva la
giurisdizione del giudice ordinario.
ART.
80
Informazioni per i
consumatori e ricorso extragiudiziale
1. L'operatore puo' adottare
appositi codici di condotta, secondo
le modalita' di cui all'articolo
27-bis.
2. Per la risoluzione delle
controversie sorte dall'esatta
applicazione dei contratti
disciplinati dal presente capo e'
possibile ricorrere alle procedure
di mediazione, di cui al decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E'
fatta salva la possibilita' di
utilizzare le procedure di
negoziazione volontaria e paritetica
previste dall'articolo 2, comma 2,
dello stesso decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28.
ART.
81
Sanzioni
1. Salvo che il fatto
costituisca reato, l'operatore che
contravviene alle norme di cui agli
articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72,
72-bis, 75, 76 e 77, e' punito, per
ogni singola violazione, con la
sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione dall'esercizio
dell'attivita' da 30 giorni a sei mesi
all'operatore che abbia
commesso una ripetuta violazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento
dell'infrazione e dell'applicazione
della sanzione, si applica
l'articolo 62, comma 3.
ART.
81-bis
Tutela in base ad
altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente
capo non escludono, ne' limitano i
diritti che sono attribuiti
al consumatore da altre norme
dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal
presente capo, si applicano le
disposizioni del codice civile in
tema di contratti.".
2. Al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, sono aggiunti i
seguenti allegati:
"ALLEGATO II-bis
(di cui all'articolo 71, comma 1, e
all'articolo 73, commi 3, lettera b),
e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I
CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA'
Parte 1:
Identita', luogo di residenza e
stato giuridico dell'operatore o
degli operatori che saranno parti
del contratto:
Breve descrizione del prodotto
(ad esempio descrizione del bene
immobile):
Natura e contenuto esatti del
diritto o dei diritti:
Indicazione precisa del
periodo entro il quale puo' essere
esercitato il diritto oggetto del
contratto ed eventualmente la sua
durata:
Data a partire dalla quale il
consumatore potra' esercitare il
diritto oggetto del contratto:
Se il contratto riguarda un bene
immobile specifico in costruzione,
data in cui l'alloggio e
i servizi/le strutture saranno
completati/disponibili:
Prezzo che il consumatore deve
corrispondere per l'acquisizione del
diritto o dei diritti:
Breve descrizione dei costi
supplementari obbligatori imposti dal
contratto; tipo di costi e
indicazione degli importi (ad esempio
quote annuali, altre quote
ricorrenti, prelievi speciali, imposte
locali):
Sintesi dei servizi fondamentali
a disposizione del consumatore (ad
esempio elettricita', acqua,
manutenzione, raccolta di rifiuti) e
indicazione dell'importo che il
consumatore deve pagare per tali
servizi:
Sintesi delle strutture a
disposizione del consumatore (ad esempio
piscina o sauna):
Tali strutture sono incluse nei
costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare
quelli inclusi e quelli a pagamento:
E' possibile aderire ad un
sistema di scambio?
In caso affermativo, specificare
il nome del sistema di scambio:
Indicazione dei costi di
affiliazione/scambio:
L'operatore ha sottoscritto uno o
piu' codici di condotta? In caso
affermativo, dove possono essere
reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto
di recedere dal contratto, senza
indicarne le ragioni, entro
quattordici giorni di calendario a
decorrere dalla conclusione del
contratto o di qualsiasi contratto
preliminare vincolante ovvero
dalla data di ricezione di tali
contratti se posteriore.
Durante il periodo di recesso e'
vietato qualsiasi versamento di
denaro a titolo di acconto da
parte del consumatore. Il divieto
riguarda qualsiasi onere, incluso
il pagamento, la prestazione di
garanzie, l'accantonamento di
denaro sotto forma di deposito
bancario, il riconoscimento
esplicito di debito, ecc., e comprende
non solo il pagamento a favore
dell'operatore, bensi' anche di terzi.
Il consumatore non dovra'
sostenere costi od obblighi diversi da
quelli stabiliti nel contratto.
In conformita' del diritto
internazionale privato, il contratto
puo' essere disciplinato da una
legge diversa da quella dello Stato
membro di residenza o domicilio
abituale del consumatore e le
eventuali controversie
possono essere deferite ad organi
giurisdizionali diversi da quelli
dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore.
Firma del
consumatore:
Parte 3:
Informazioni supplementari cui
ha diritto il consumatore e
indicazioni specifiche per poterle
ottenere (ad esempio indicazione
del capitolo di un opuscolo
generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI IN MERITO AI
DIRITTI ACQUISITI
Condizioni poste a disciplina
dell'esercizio del diritto oggetto
del contratto sul territorio dello
Stato membro o degli Stati membri
in cui il bene o i beni interessati
sono situati, indicazione se tali
condizioni siano state rispettate o
meno e, in caso negativo, quali
condizioni debbano ancora essere
rispettate,qualora il contratto
conferisca il diritto ad occupare
un alloggio da selezionare tra una
serie di alloggi, informazioni
sulle restrizioni alle possibilita'
del consumatore di occupare in
qualsiasi momento uno di questi
alloggi.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
Se il contratto riguarda un bene
immobile specifico, la descrizione
accurata e dettagliata di tale bene
e della sua ubicazione; se il
contratto riguarda una serie di
beni (multilocalita'), la descrizione
appropriata dei beni e della
loro ubicazione; se il contratto
riguarda una sistemazione diversa
da quella in un bene immobile, la
descrizione appropriata della
sistemazione e delle strutture,
servizi (ad esempio elettricita',
acqua, manutenzione, raccolta di
rifiuti) cui il consumatore ha o
avra' accesso e relative condizioni,
eventuali strutture comuni,
quali piscina, sauna, ecc., cui il
consumatore ha o potra' avere
accesso e relative condizioni.
3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI
GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove
applicabile)
Stato di completamento
dell'alloggio e dei servizi che lo rendono
pienamente fruibile (gas,
elettricita', acqua e collegamenti
telefonici) e qualsiasi struttura
cui il consumatore avra' accesso,
termine di completamento
dell'alloggio e dei servizi che lo rendono
pienamente fruibile (gas,
elettricita', acqua e collegamenti
telefonici) e una stima ragionevole
del termine di completamento di
qualsiasi struttura cui il
consumatore avra' accesso,
numero della licenza edilizia
e nome e indirizzo completi
dell'autorita' o delle autorita'
competenti,
garanzia quanto al completamento
dell'alloggio o al rimborso di
ogni pagamento effettuato qualora
l'alloggio non sia completato ed
eventuali condizioni che
disciplinano il funzionamento di tali
garanzie.
4) INFORMAZIONI SUI COSTI
Descrizione accurata e
appropriata di tutti i costi connessi al
contratto di multiproprieta'; di
come tali costi saranno ripartiti
fra i consumatori e di come e
quando tali costi possano aumentare; il
metodo di calcolo dell'ammontare
delle spese relative all'occupazione
del bene, le spese obbligatorie (ad
esempio imposte e tasse) e le
spese amministrative generali (ad
esempio per gestione, manutenzione
e riparazioni),
eventuali informazioni relative
a spese, ipoteche, privilegi o
altri gravami registrati sul bene.
5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle
disposizioni per la risoluzione di
contratti accessori e sulle
conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del
contratto, relative conseguenze e
informazioni su qualsiasi
responsabilita' del consumatore per
eventuali costi derivanti dalla
risoluzione stessa.
6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Informazioni sulle modalita'
con cui sono organizzate la
manutenzione e le riparazioni del
bene e l'amministrazione e gestione
dello stesso, specificando se e
come i consumatori possono influire e
partecipare alle decisioni in
materia,
informazioni sulla possibilita' o
meno di aderire a un sistema per
la rivendita dei diritti
contrattuali, informazioni sul sistema
pertinente e indicazione dei costi
connessi con la rivendita mediante
tale sistema,
indicazione della lingua o delle
lingue che si possono usare per le
comunicazioni con l'operatore per
quanto riguarda il contratto, ad
esempio in relazione alle decisioni
gestionali, all'aumento dei costi
e al trattamento di richieste e
reclami,
eventuale possibilita' di
risoluzione extragiudiziale delle
controversie.
Conferma della ricezione delle
informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO II-ter
(di cui
all'articolo 71, comma 1, lettera b),
e
all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER I
CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI
PER LE VACANZE
DI LUNGO TERMINE
Parte 1:
Identita', luogo di residenza e
stato giuridico dell'operatore o
degli operatori che saranno parti
del contratto.
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del
diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del
periodo entro il quale puo' essere
esercitato il diritto oggetto
del contratto ed eventualmente la
durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il
consumatore potra' esercitare il
diritto oggetto del contratto.
Prezzo che il consumatore deve
corrispondere per l'acquisizione del
diritto o dei diritti, inclusi i
costi ricorrenti che il consumatore
dovra' presumibilmente sostenere in
conseguenza del suo diritto di
ottenere accesso all'alloggio,
del viaggio e di qualsiasi altro
prodotto o servizio connesso come
specificato.
Piano di pagamento scaglionato
che stabilisce le rate di pari
importo per ciascun anno di durata
del contratto per il prezzo in
questione e date in cui devono
essere versate.
Dopo il primo anno, gli importi
successivi possono essere adeguati
per assicurare che sia mantenuto il
valore reale di tali rate, ad
esempio per tenere conto
dell'inflazione.
Breve descrizione dei costi
supplementari obbligatori imposti dal
contratto; tipo di costi e
indicazione degli importi (ad esempio
quote annuali di affiliazione).
Sintesi dei servizi fondamentali
a disposizione del consumatore (ad
esempio soggiorni in albergo e voli
scontati).
Sono inclusi nei costi indicati
in precedenza?
In caso negativo, specificare
quelli inclusi e quelli a pagamento
(ad esempio soggiorno di tre notti
incluso nella quota annuale di
affiliazione; qualsiasi altra
sistemazione deve essere pagata a
parte).
L'operatore ha sottoscritto uno o
piu' codici di condotta? In caso
affermativo, dove possono essere
reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto
di recedere dal contratto, senza
indicarne le ragioni, entro
quattordici giorni di calendario a
decorrere dalla conclusione del
contratto o di qualsiasi contratto
preliminare vincolante ovvero
dalla data di ricezione di tali
contratti se posteriore.
Durante il periodo di recesso e'
vietato qualsiasi versamento di
denaro a titolo di acconto da
parte del consumatore. Il divieto
riguarda qualsiasi onere, incluso
il pagamento, la prestazione di
garanzie, l'accantonamento di
denaro sotto forma di deposito
bancario, il riconoscimento
esplicito di debito, ecc., e comprende
non solo il pagamento a favore
dell'operatore, bensi' anche di terzi.
Il consumatore ha il diritto di
porre fine al contratto senza
incorrere in penali dando preavviso
all'operatore entro quattordici
giorni di calendario dalla
ricezione della richiesta di pagamento per
ciascuna rata annuale.
Il consumatore non dovra'
sostenere spese od obblighi diversi da
quelli specificati nel contratto.
In conformita' del diritto
internazionale privato, il contratto
puo' essere disciplinato da una
legge diversa da quella dello Stato
membro di residenza o domicilio
abituale del consumatore e le
eventuali controversie
possono essere deferite ad organi
giurisdizionali diversi da quelli
dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui
ha diritto il consumatore e
indicazioni specifiche per poterle
ottenere (ad esempio indicazione
del capitolo di un opuscolo
generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI
ACQUISITI
Descrizione appropriata e
corretta degli sconti disponibili per
future prenotazioni, illustrata con
una serie di esempi di offerte
recenti,
informazioni sulle restrizioni
alla possibilita' del consumatore di
godere dei diritti, quali la
disponibilita' limitata o le offerte
proposte in base all'ordine di
arrivo o i termini previsti per
promozioni particolari e sconti
speciali.
2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle
modalita' per la risoluzione di
contratti accessori e sulle
conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del
contratto, relative conseguenze e
informazioni su qualsiasi
responsabilita' del consumatore per
eventuali costi derivanti dalla
risoluzione stessa.
3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o
delle lingue che possono essere
utilizzate per le comunicazioni con
l'operatore per quanto riguarda
il contratto, ad esempio in
relazione al trattamento di richieste e
reclami,
eventuale possibilita' di
risoluzione extragiudiziale delle
controversie.
Conferma della ricezione delle
informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO-II quater
(di cui
all'articolo 71, comma 1, lettera c),
e
all'articolo 73, commi 3, lettera b) e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO PER
I CONTRATTI DI RIVENDITA
Parte 1:
Identita', luogo di residenza e
stato giuridico dell'operatore o
degli operatori che saranno parti
del contratto.
Breve descrizione dei servizi (ad
esempio commercializzazione).
Durata del contratto.
Prezzo che il consumatore deve
corrispondere per l'acquisto dei
servizi.
Breve descrizione dei costi
supplementari obbligatori imposti dal
contratto; tipo di costi e
indicazione degli importi (ad esempio
imposte locali, parcelle notarili,
costi inerenti alla pubblicita').
L'operatore ha sottoscritto uno o
piu' codici di condotta? In caso
affermativo, dove possono essere
reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto
di recedere dal contratto, senza
indicarne le ragioni, entro
quattordici giorni di calendario a
decorrere dalla conclusione del
contratto o di qualsiasi contratto
preliminare vincolante ovvero
dalla data di ricezione di tali
contratti se posteriore.
E' vietato qualsiasi versamento
di denaro a titolo di acconto da
parte del consumatore fino al
momento in cui la vendita abbia
effettivamente avuto luogo o sia
stata altrimenti posta fine al
contratto di rivendita. Il divieto
riguarda qualsiasi onere, incluso
il pagamento, la prestazione di
garanzie, l'accantonamento di denaro
sotto forma di deposito bancario,
il riconoscimento esplicito di
debito, ecc., e comprende non
solo il pagamento a favore
dell'operatore, bensi' anche di
terzi.
Il consumatore non dovra'
sostenere costi od obblighi diversi da
quelli specificati nel contratto.
In conformita' del diritto
internazionale privato, il contratto
puo' essere disciplinato da una
legge diversa da quella dello Stato
membro di residenza o domicilio
abituale del consumatore e le
eventuali controversie possono
essere deferite ad organi
giurisdizionali diversi da quelli
dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui
ha diritto il consumatore e
indicazioni specifiche per poterle
ottenere (ad esempio indicazione
del capitolo di un opuscolo
generale) se non fornite in appresso:
condizioni di risoluzione del
contratto, relative conseguenze e
informazioni su qualsiasi
responsabilita' del consumatore per
eventuali costi derivanti dalla
risoluzione stessa,
indicazione della lingua o
delle lingue che possono essere
utilizzate per le comunicazioni con
l'operatore per quanto riguarda
il contratto, ad esempio in
relazione al trattamento di richieste e
reclami,
eventuale possibilita' di
risoluzione extragiudiziale delle
controversie.
Conferma della ricezione delle
informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO
II-quinquies
(di cui
all'articolo 71, comma 1, lettera d),
e
all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)
FORMULARIO INFORMATIVO
PER I CONTRATTI DI SCAMBIO
Parte 1:
Identita', luogo di residenza e
stato giuridico dell'operatore o
degli operatori che saranno parti
del contratto:
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del
diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del
periodo entro il quale puo' essere
esercitato il diritto oggetto
del contratto ed eventualmente la
durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il
consumatore potra' esercitare il
diritto oggetto del contratto.
Prezzo che il consumatore deve
corrispondere per lo scambio delle
quote di affiliazione.
Breve descrizione dei costi
supplementari obbligatori imposti dal
contratto; tipo dei costi e
indicazione degli importi (ad esempio
quote di rinnovo, altre quote
ricorrenti, prelievi speciali, imposte
locali).
Sintesi dei servizi fondamentali
a disposizione del consumatore.
Sono inclusi nei costi indicati
in precedenza?
In caso contrario, specificare
quelli inclusi e quelli a pagamento
(tipologia dei costi e indicazione
degli importi; ad esempio una
stima del prezzo dovuto per singole
operazioni di scambio, comprese
eventuali spese aggiuntive).
L'operatore ha sottoscritto uno o
piu' codici di condotta? In caso
affermativo, dove possono essere
reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto
di recedere dal contratto, senza
indicarne le ragioni, entro
quattordici giorni di calendario a
decorrere dalla conclusione del
contratto o di qualsiasi contratto
preliminare vincolante ovvero
dalla data di ricezione di tali
contratti se posteriore. Nel caso
in cui il contratto di scambio sia
offerto congiuntamente e
contestualmente al contratto di
multiproprieta', ai due contratti
si applica un unico periodo di
recesso.
Durante il periodo di recesso e'
vietato qualsiasi versamento di
denaro a titolo di acconto da
parte del consumatore. Il divieto
riguarda qualsiasi onere, incluso
il pagamento, la prestazione di
garanzie, l'accantonamento di
denaro sotto forma di deposito
bancario, il riconoscimento
esplicito di debito, ecc., e comprende
non solo il pagamento a favore
dell'operatore, bensi' anche di terzi.
Il consumatore non dovra'
sostenere costi od obblighi diversi da
quelli specificati nel contratto.
In conformita' del diritto
internazionale privato, il contratto
puo' essere disciplinato da una
legge diversa da quella dello Stato
membro di residenza o domicilio
abituale del consumatore e le
eventuali controversie
possono essere deferite ad organi
giurisdizionali diversi da quelli
dello Stato membro di residenza o
domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni supplementari cui
ha diritto il consumatore e
indicazioni specifiche per poterle
ottenere (ad esempio indicazione
del capitolo di un opuscolo
generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI
ACQUISITI
Spiegazione del funzionamento del
sistema di scambio; possibilita'
e modalita' di scambio;
indicazione del valore attribuito alla
multiproprieta' del consumatore
nel sistema di scambio; serie di
esempi di possibilita' concrete di
scambio,
indicazione del numero di
localita' disponibili e numero degli
aderenti al sistema di scambio,
comprese eventuali limitazioni quanto
alla disponibilita' di alloggi
particolari scelti dal consumatore, ad
esempio a motivo di periodi di
picco della domanda, eventuale
necessita' di prenotare con molto
anticipo, nonche' indicazioni di
eventuali restrizioni dei diritti
di multiproprieta' del consumatore
previsti dal sistema di scambio.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
Descrizione breve e appropriata
dei beni e della loro ubicazione;
se il contratto riguarda un
alloggio diverso dai beni immobili,
descrizione appropriata
dell'alloggio e delle strutture; indicazione
di dove il consumatore puo'
ottenere informazioni supplementari.
3) INFORMAZIONI SUI COSTI
Informazioni sull'obbligo
dell'operatore di fornire per ogni
scambio proposto, prima di
organizzare lo scambio stesso, dettagli in
merito a qualsiasi costo
aggiuntivo a carico del consumatore in
relazione allo scambio.
4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle
disposizioni per la risoluzione di
contratti accessori e sulle
conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del
contratto, relative conseguenze e
informazioni su qualsiasi
responsabilita' del consumatore per
eventuali costi derivanti dalla
risoluzione stessa.
5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o
delle lingue che possono essere
utilizzate per le comunicazioni con
l'operatore per quanto riguarda
il contratto, ad esempio in
relazione al trattamento di richieste e
reclami,
eventuale possibilita' di
risoluzione extragiudiziale delle
controversie.
Conferma della ricezione delle
informazioni.
Firma del consumatore.
ALLEGATO II-sexies
(di cui all'articolo 72, comma 6,
e all'articolo
74, comma 2)
FORMULARIO SEPARATO PER
FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO
Diritto di
recesso
Il consumatore ha il diritto
di recedere dal contratto, senza
indicarne le ragioni, entro
quattordici giorni di calendario.
Il diritto di recesso ha inizio a
decorrere dal ... (da compilare a
cura dell'operatore prima di
trasmettere il formulario al
consumatore).
Qualora il consumatore non abbia
ricevuto il presente formulario,
il periodo di recesso ha inizio una
volta che il consumatore l'abbia
ricevuto, ma scade in ogni caso
dopo un anno e quattordici giorni di
calendario.
Qualora il consumatore non abbia
ricevuto tutte le informazioni
richieste, il periodo di
recesso ha inizio una volta che il
consumatore le abbia ricevute, ma
scade in ogni caso dopo tre mesi e
quattordici giorni di calendario.
Al fine di esercitare il
diritto di recesso, il consumatore
comunica la propria decisione
all'operatore usando il nome e
l'indirizzo sotto indicati su
supporto durevole (ad esempio lettera
scritta inviata per posta o
messaggio di posta elettronica). Il
consumatore puo' utilizzare il
formulario in appresso, ma non e'
obbligato a farlo.
Qualora il consumatore eserciti
il diritto di recesso, non gli
viene imputato alcun costo.
Oltre al diritto di recesso,
norme del diritto dei contratti
nazionale possono prevedere il
diritto del consumatore, ad esempio,
di porre fine al contratto in caso
di omissione di informazioni.
Divieto di acconti.
Durante il periodo di recesso, e'
vietato qualsiasi versamento di
denaro a titolo di acconto da
parte del consumatore. Tale divieto
riguarda qualsiasi onere, inclusi
i pagamenti, la prestazione di
garanzie, l'accantonamento di
denaro sotto forma di deposito
bancario, il riconoscimento
esplicito di debito, ecc.
Tale divieto include non
soltanto i pagamenti a favore
dell'operatore, ma anche di terzi.
Notifica di recesso
A (nome e indirizzo
dell'operatore) (*)
Il/I (**) sottoscritto/i
comunica/no con la presente di recedere
dal contratto
Data di conclusione del contratto
(*)
Nome del consumatore/dei
consumatori (***)
Indirizzo del consumatore/dei
consumatori (***)
Firma del consumatore/dei
consumatori (solo se il presente
formulario e' inviato su carta)
(***)
Data (***)
(*) Da compilare a cura
dell'operatore prima di trasmettere il
formulario al consumatore
(**) Cancellare la dicitura
inutile
(***) Da compilare a cura del
consumatore/dei consumatori nel caso
in cui sia utilizzato il
presente formulario per recedere dal
contratto
Conferma della ricezione delle
informazioni
Firma del consumatore".
Note all'art.
2:
Il decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e'
citato nelle premesse.
Art.
3
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono
abrogati:
a) il decreto del Presidente
della Repubblica 4 agosto 1957, n.
918;
b) la legge 4 marzo 1958, n. 174,
ad esclusione del titolo III ;
c) la legge 21 marzo 1958, n.
326;
d) la legge 12 marzo 1968, n.
326;
f) la legge 25 agosto 1991, n.
284;
g) l'articolo 16 della legge 7
agosto 1997, n. 266;
h) il decreto-legge 4 novembre
1988, n. 465, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
dicembre, 1988, n. 556;
i) il decreto legislativo 23
novembre 1991, n. 392;
l) la legge 29 marzo 2001, n.
135;
m) gli articoli 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99 e 100 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206;
n) il comma 4 dell'articolo 10
del decreto-legge 31 gennaio del
2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40;
o) l'articolo 83 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. La legge 27 dicembre 1977, n.
1084, che ha reso esecutiva la
Convenzione internazionale sul
contratto di viaggio (CCV) del 23
aprile 1970, e' abrogata a
decorrere dal momento in cui diviene
efficace la denuncia dello
Stato italiano della Convenzione
internazionale sul contratto di
viaggio del 23 aprile 1970, in
conformita' a quanto disposto
dall'articolo 37 della medesima.
3. Resta in ogni caso fermo
quanto stabilito dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394.
Note all'art.
3:
Il testo dell'art.
10 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7 (Misure
urgenti per la tutela dei consumatori,
la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche, la nascita di
nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli.),
convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, come
modificato dal presente decreto
legislativo, e' il
seguente:
"Art. 10. Misure
urgenti per la liberalizzazione di
alcune attivita'
economiche. 1. Le disposizioni del
presente articolo sono
volte a garantire la liberta' di
concorrenza secondo
condizioni di pari opportunita' sul
territorio nazionale
e il corretto ed uniforme
funzionamento del
mercato, nonche' ad assicurare ai
consumatori finali
migliori condizioni di accessibilita'
all'acquisto di
prodotti e servizi sul territorio
nazionale, in conformita'
al principio comunitario della
concorrenza e alle regole
sancite dagli articoli 81, 82 e
86 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
2. Le attivita' di
acconciatore di cui alle leggi 14
febbraio 1963, n. 161, e
successive modificazioni, e 17
agosto 2005, n. 174, e
l'attivita' di estetista di cui alla
legge 4 gennaio 1990,
n. 1, sono soggette alla sola
dichiarazione di
inizio attivita', da presentare allo
sportello unico del
comune, laddove esiste, o al comune
territorialmente
competente ai sensi della normativa
vigente, e non possono
essere subordinate al rispetto del
criterio della distanza
minima o di parametri numerici
prestabiliti, riferiti
alla presenza di altri soggetti
svolgenti la medesima
attivita', e al rispetto dell'obbligo
di chiusura
infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso
dei requisiti di
qualificazione professionale, ove
prescritti, e la
conformita' dei locali ai requisiti
urbanistici ed
igienico-sanitari.
3. Le attivita' di
pulizia e disinfezione, di cui al
decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 7
luglio 1997, n. 274, e successive
modificazioni, e di
facchinaggio di cui al decreto del
Ministro delle attivita'
produttive 30 giugno 2003, n. 221,
sono soggette alla sola
dichiarazione di inizio attivita'
ai sensi della normativa
vigente, da presentare alla Camera
di commercio,
industria, artigianato e agricoltura
competente, e non possono
essere subordinate a particolari
requisiti
professionali, culturali e di esperienza
professionale. Sono
fatti salvi, ove richiesti dalla
normativa vigente, i
requisiti di onorabilita' e capacita'
economico-finanziaria.
Per l'esercizio delle sole attivita'
di facchinaggio non sono
necessari i requisiti di capacita'
economico-finanziaria di
cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del
Ministro delle attivita'
produttive 30 giugno 2003, n. 221.
Resta salva la
disciplina vigente per le attivita' di
disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione ed in ogni
caso le attivita'
professionali di cui al presente comma
possono essere esercitate
solo nel pieno rispetto della
normativa vigente in
materia di tutela del lavoro e della
salute ed in
particolare del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, e della
normativa in materia di
smaltimento dei rifiuti speciali o
tossici.
4. (Abrogato).
5. L'attivita' di
autoscuola e' soggetta alla sola
dichiarazione di
inizio attivita' da presentare
all'amministrazione
provinciale territorialmente competente
ai sensi della normativa
vigente, fatto salvo il rispetto
dei requisiti morali
e professionali, della capacita'
finanziaria e degli
standard tecnico-organizzativi previsti
dalla stessa normativa.
All'articolo 123 del codice della
strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.
285, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. Le
autoscuole sono
soggette a vigilanza amministrativa e
tecnica da parte delle
province». Al comma 3 dell'articolo
123 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la
parola:
«autorizzazione» e' sostituita dalle seguenti:
«dichiarazioni di inizio
attivita'» e le parole da: «e per
la limitazione» a: «del
territorio» sono soppresse. Al
comma 11 dell'articolo
123 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, al
primo periodo, le parole: «senza
autorizzazione» sono
sostituite dalle seguenti: «senza la
dichiarazione di inizio
attivita' o i requisiti prescritti»
e le parole: «da euro 742
a euro 2.970» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro
10.000 a euro 15.000». I commi 3,
4, 5, 6 e 7 dell'articolo
1 del decreto del Ministro dei
trasporti e della
navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono
abrogati.
5-bis. All'articolo
123 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.
285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, le
parole da: «Le persone fisiche» fino
a: «comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «Le persone
fisiche o giuridiche,
le societa', gli enti possono
presentare l'apposita
dichiarazione di inizio attivita'. Il
titolare»;
b) al comma
5, primo periodo, le parole:
«L'autorizzazione
rilasciata a chi» sono sostituite dalle
seguenti: «La
dichiarazione puo' essere presentata da chi»;
c) al comma 6, le
parole: «L'autorizzazione non puo'
essere rilasciata ai»
sono sostituite dalle seguenti: «La
dichiarazione non puo'
essere presentata dai» e le parole:
«e a coloro» sono
sostituite dalle seguenti: «e da coloro»;
d) al comma 13,
primo periodo, le parole: «per il
rilascio della
autorizzazione di cui al comma 2" sono
sostituite dalle
seguenti: «per la dichiarazione di inizio
attivita'».
5-ter. All'articolo
123 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285,
al comma 4, secondo periodo, le
parole: «gestione diretta
e personale dell'esercizio e dei
beni patrimoniali»
sono sostituite dalle seguenti:
«proprieta' e gestione
diretta, personale, esclusiva e
permanente
dell'esercizio, nonche' la gestione diretta dei
beni patrimoniali», e
sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «; nel caso di
apertura di ulteriori sedi per
l'esercizio
dell'attivita' di autoscuola, per ciascuna deve
essere dimostrato il
possesso di tutti i requisiti
prescritti, ad eccezione
della capacita' finanziaria che
deve essere dimostrata
per una sola sede, e deve essere
preposto un
responsabile didattico, in organico quale
dipendente o
collaboratore familiare ovvero anche, nel caso
di societa' di persone o
di capitali, quale rispettivamente
socio o amministratore,
che sia in possesso dell'idoneita'
tecnica» e il terzo
periodo e' soppresso. Le disposizioni
del presente comma si
applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto.
5-quater.
All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del
decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le parole: «o
istruttore di guida»
sono sostituite dalle seguenti: «e
istruttore di guida con
almeno un'esperienza biennale». Le
disposizioni del presente
comma si applicano a decorrere
dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione
del presente decreto.
5-quinquies.
All'articolo 123, comma 5, secondo
periodo, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
parole: «o, nel caso di
societa' od enti, alla persona da
questi delegata» sono
soppresse.
5-sexies.
All'articolo 123 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285,
al comma 8, alinea, le parole:
«L'autorizzazione»
sono sostituite dalle seguenti:
«L'attivita'
dell'autoscuola»; al comma 9, alinea, le
parole:
«L'autorizzazione e' revocata» sono sostituite
dalle seguenti:
«L'esercizio dell'autoscuola e' revocato»;
dopo il comma 9 e'
inserito il seguente: «9-bis. In caso di
revoca per sopravvenuta
carenza dei requisiti morali del
titolare, a quest'ultimo
e' parimenti revocata l'idoneita'
tecnica. L'interessato
potra' conseguire una nuova
idoneita' trascorsi
cinque anni dalla revoca o a seguito di
intervenuta
riabilitazione».
5-septies.
All'articolo 123, comma 10, del decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo le parole:
«requisiti di idoneita'»
sono inserite le seguenti: «, i
corsi di formazione
iniziale e periodica, con i relativi
programmi,» e dopo le
parole: «idoneita' tecnica degli
insegnanti e degli
istruttori" sono inserite le seguenti:
«, cui si accede dopo la
citata formazione iniziale». Il
Ministro dei trasporti
dispone, conseguentemente, in
materia con proprio
decreto da adottare entro novanta
giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto. Nelle more possono
accedere all'esame di
insegnante o istruttore coloro che
hanno presentato la
relativa domanda antecedentemente alla
data di entrata in vigore
del presente decreto.
5-octies.
All'articolo 123 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285,
dopo il comma 11 e' inserito il
seguente: «11-bis.
L'istruzione o la formazione dei
conducenti impartita in
forma professionale o, comunque, a
fine di lucro al di
fuori di quanto disciplinato dal
presente articolo
costituisce esercizio abusivo
dell'attivita' di
autoscuola. Chiunque esercita o concorre
ad esercitare
abusivamente l'attivita' di autoscuola e'
soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 10.000 a
euro 15.000. Si applica inoltre il
disposto del comma 9-bis
del presente articolo».
5-novies. Entro sei
mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente decreto, il
Ministro dei trasporti
emana una o piu' direttive di
revisione dell'esercizio
dell'attivita' di autoscuola, con
riguardo alle
prescrizioni su locali e orari.
5-decies. Al fine di
assicurare la trasparenza e il
confronto dei
corrispettivi richiesti dalle autoscuole per
l'educazione stradale,
l'istruzione e la formazione dei
conducenti, il Ministro
dei trasporti, con proprio decreto,
da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente decreto,
stabilisce un modello
unificato nel quale ciascun esercizio
riporta le tariffe
praticate, depositandone copia presso la
competente
amministrazione provinciale, nonche' le
modalita' di esposizione
e informazione per l'utenza.
6. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto sono
abrogate le disposizioni legislative
e regolamentari statali
incompatibili con le disposizioni
di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le
regioni, le province ed i comuni
adeguano le
disposizioni normative e regolamentari ai
principi di cui ai commi
da 2 a 5.
8. Dopo il quinto
comma dell'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, e'
inserito il seguente: «L'iscrizione
all'albo dei consulenti
del lavoro non e' richiesta per i
soggetti abilitati
allo svolgimento delle predette
attivita'
dall'ordinamento giuridico comunitario di
appartenenza, che operino
in Italia in regime di libera
prestazione di servizi.».
9. All'articolo 9,
comma 4, del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285,
sono soppresse le seguenti parole:
«, a condizione che le
relazioni di traffico proposte nei
programmi di esercizio
interessino localita' distanti piu'
di 30 km da quelle
servite da relazioni di traffico
comprese nei programmi di
esercizio dei servizi di linea
oggetto di concessione
statale. La distanza di 30 km deve
essere calcolata sul
percorso stradale che collega le case
municipali dei comuni in
cui sono ricomprese le localita'
oggetto della relazione
di traffico».".
La legge 6 dicembre
1991, n. 394, reca: "Legge quadro
sulle aree protette".
Art.
4
Disposizioni
finanziarie
1. Le disposizioni di cui al
presente decreto legislativo sono
attuate nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio
2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei
Ministri
Brambilla, Ministro per il turismo
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e
della tutela del territorio e del
mare
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Galan, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano
ALLEGATO 1
(previsto
dall'articolo 1)
CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN
TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL
TURISMO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO
I
DEI
PRINCIPI GENERALI
ART.
1
(Ambito di
applicazione)
1. Il presente codice reca, nei
limiti consentiti dalla competenza
statale, norme necessarie
all'esercizio unitario delle funzioni
amministrative in materia di
turismo ed altre nome in materia
riportabili alle competenze dello
Stato, provvedendo al riordino, al
coordinamento e all'integrazione
delle disposizioni legislative
statali vigenti, nel rispetto
dell'ordinamento dell'Unione europea e
delle attribuzioni delle regioni e
degli enti locali.
ART.
2
(Principi sulla produzione del
diritto in materia turistica)
1. L'intervento legislativo dello
Stato nella materia del turismo e'
consentito quando il suo oggetto
principale costituisce esercizio di
una autonoma competenza legislativa
statale esclusiva o concorrente.
2. L'intervento legislativo dello
Stato in materia di turismo e',
altresi', consentito quando
sussistono le seguenti esigenze di
carattere unitario:
a) valorizzazione, sviluppo e
competitivita', a livello interno ed
internazionale, del settore
turistico quale fondamentale risorsa del
Paese;
b) riordino e unitarieta'
dell'offerta turistica italiana.
3. Le funzioni amministrative,
esercitate dallo Stato di cui ai commi
1 e 2, sono attribuite al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro delegato.
ART.
3
(Principi in tema di
turismo accessibile)
1. In attuazione dell'articolo 30
della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con
disabilita', fatta a New York il
13 dicembre 2006, ratificata e resa
esecutiva con la legge 3 marzo
2009, n. 18, lo Stato assicura
che le persone con disabilita'
motorie, sensoriali e
intellettive possano fruire dell'offerta
turistica in modo completo e in
autonomia, ricevendo servizi al
medesimo livello di qualita' degli
altri fruitori senza aggravi del
prezzo. Tali garanzie sono
estese agli ospiti delle strutture
ricettive che soffrono di
temporanea mobilita' ridotta.
2. Ai fini di cui al comma
1, lo Stato promuove la fattiva
collaborazione tra le autonomie
locali, gli enti pubblici, gli
operatori turistici, le
associazioni delle persone con disabilita' e
le organizzazioni del turismo
sociale.
3. E' considerato atto
discriminatorio impedire alle persone con
disabilita' motorie, sensoriali e
intellettive, di fruire, in modo
completo ed in autonomia,
dell'offerta turistica, esclusivamente per
motivi comunque connessi o
riferibili alla loro disabilita'.
CAPO
II
IMPRESE
TURISTICHE
ART.
4
(Imprese
turistiche)
1. Ai fini del presente decreto
legislativo sono imprese turistiche
quelle che esercitano attivita'
economiche, organizzate per la
produzione, la commercializzazione,
l'intermediazione e la gestione
di prodotti, di servizi, tra
cui gli stabilimenti balneari, di
infrastrutture e di esercizi,
compresi quelli di somministrazione
facenti parte dei sistemi
turistici locali, concorrenti alla
formazione dell'offerta turistica.
2. L'iscrizione al registro delle
imprese, di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, e con le modalita'
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, e successive modificazioni,
ovvero al repertorio delle notizie
economiche e amministrative
laddove previsto, costituiscono
condizione per usufruire delle
agevolazioni, dei contributi, delle
sovvenzioni, degli incentivi e dei
benefici di qualsiasi genere ed a
qualsiasi titolo riservate
all'impresa turistica.
3. Fermi restando i limiti previsti
dall'Unione europea in materia di
aiuti di Stato alle imprese, alle
imprese turistiche sono estesi i
contributi, le agevolazioni, le
sovvenzioni, gli incentivi e i
benefici di qualsiasi generi
previsti dalle norme vigenti per
l'industria, cosi' come definita
dall'articolo 17 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nei limiti delle risorse
finanziarie a tal fine
disponibili ed in conformita' ai criteri
definiti dalla normativa vigente.
4. Le imprese turistiche non
costituite conformemente alla
legislazione di uno Stato membro
dell'Unione europea o di uno Stato
AELS (EFTA) possono essere
autorizzate a stabilirsi e ad esercitare
le loro attivita' in Italia,
secondo il principio di reciprocita',
previa iscrizione nel registro di
cui al comma 2, ed a condizione che
posseggano i requisiti richiesti
dalle leggi statali e regionali,
nonche' dalle linee guida di
cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
ART.
5
(Imprese turistiche
senza scopo di lucro)
1. Le associazioni che operano nel
settore del turismo giovanile e
per finalita' ricreative,
culturali, religiose, assistenziali o
sociali, sono autorizzate ad
esercitare le attivita' di cui
all'articolo 4, nel rispetto
delle medesime regole e condizioni,
esclusivamente per gli
associati, anche se appartenenti ad
associazioni straniere aventi
finalita' analoghe e legate fra di loro
da accordi di collaborazione.
2. Le associazioni di cui al
comma 1 assicurano il rispetto dei
diritti del turista tutelati
dall'ordinamento internazionale e
dell'Unione europea.
TITOLO II
PROFESSIONI E FORMAZIONE
NEL SETTORE TURISTICO
CAPO
I
PROFESSIONI
TURISTICHE
ART.
6
(Definizione)
1. Sono professioni turistiche
quelle attivita', aventi ad oggetto la
prestazione di servizi di
promozione dell'attivita' turistica,
nonche' servizi di ospitalita',
assistenza, accompagnamento e guida,
diretti a consentire ai turisti la
migliore fruizione del viaggio e
della vacanza, anche sotto il
profilo della conoscenza dei luoghi
visitati.
CAPO
II
MERCATO
DEL LAVORO
ART.
7
(Percorsi
formativi)
1. Allo scopo di realizzare
percorsi formativi finalizzati
all'inserimento lavorativo nel
settore del mercato turistico dei
giovani laureati o diplomati,
il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro
delegato, di concerto con i Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, del lavoro e delle
politiche sociali e della
gioventu', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,
e' autorizzato, nell'ambito delle
risorse allo scopo disponibili a
legislazione vigente, a stipulare
accordi o convenzioni con
istituti di istruzione, anche
universitaria, con altri enti
di formazione e con gli ordini
professionali per lo svolgimento di
corsi orientati alla preparazione
dei giovani operatori.
TITOLO
III
MERCATO
DEL TURISMO
CAPO
I
STRUTTURE RICETTIVE E
ALTRE FORME DI RICETTIVITA
ART.
8
(Classificazione)
1. Ai fini del presente decreto
legislativo, nonche', in particolare,
ai fini dell'esercizio del
potere amministrativo statale di cui
all'articolo 10 e strutture
ricettive si suddividono in:
a) strutture ricettive alberghiere
e paralberghiere;
b) strutture ricettive
extralberghiere;
c) strutture ricettive all'aperto;
d) strutture ricettive di mero
supporto.
2. Per attivita' ricettiva si
intende l'attivita' diretta alla
produzione di servizi per
l'ospitalita' esercitata nelle strutture
ricettive. Nell'ambito di tale
attivita' rientra altresi', unitamente
alla prestazione del servizio
ricettivo, la somministrazione di
alimenti e bevande alle persone
alloggiate, ai loro ospiti ed a
coloro che sono ospitati nella
struttura ricettiva in occasione di
manifestazioni e convegni
organizzati, nonche' la fornitura di
giornali, riviste, pellicole per
uso fotografico e di registrazione
audiovisiva o strumenti
informatici, cartoline e francobolli alle
persone alloggiate, nonche' la
gestione, ad uso esclusivo di dette
persone, attrezzature e strutture
a carattere ricreativo, per le
quali e' fatta salva la vigente
disciplina in materia di sicurezza.
Nella licenza di esercizio di
attivita' ricettiva e' ricompresa anche
la licenza per la somministrazione
di alimenti e bevande per le
persone non alloggiate nella
struttura nonche', nel rispetto dei
requisiti previsti dalla normativa
vigente, per le attivita' legate
al benessere della persona o
all'organizzazione congressuale.
3. E' fatto divieto ai
soggetti che non svolgono l'attivita'
ricettiva, disciplinata dalle
previsioni di cui al comma 2, di
utilizzare nella ragione e nella
denominazione sociale, nell'insegna
e in qualsiasi forma di
comunicazione al pubblico, anche telematica,
parole e locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee ad indurre
confusione sulla legittimazione
allo svolgimento della stessa. Per le
violazioni a tale divieto le
Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano stabiliscono una
sanzione amministrativa pecuniaria.
ART.
9
(Strutture ricettive
alberghiere e paralberghiere)
1. Sono strutture ricettive
alberghiere e paralberghiere:
a) gli alberghi;
b) i motels;
c) i villaggi-albergo;
d) le residenze turistico
alberghiere;
e) gli alberghi diffusi;
f) le residenze d'epoca
alberghiere;
g) i bed and breakfast organizzati
in forma imprenditoriale;
h) le residenze della salute -
beauty farm;
i) ogni altra struttura
turistico-ricettiva che presenti elementi
ricollegabili a uno o piu' delle
precedenti categorie.
2. Gli alberghi sono esercizi
ricettivi aperti al pubblico, a
gestione unitaria, che forniscono
alloggio, eventualmente vitto ed
altri servizi accessori, secondo
quanto previsto dall'articolo 8,
comma 2, in camere ubicate in uno
o piu' stabili o in parti di
stabile.
3. I motels sono alberghi
particolarmente attrezzati per la sosta e
l'assistenza delle autovetture o
delle imbarcazioni, che assicurano
alle stesse servizi di riparazione
e di rifornimento di carburanti.
4. I villaggi albergo sono gli
esercizi dotati dei requisiti propri
degli alberghi e/o degli alberghi
residenziali, caratterizzati dalla
centralizzazione dei servizi in
funzione di piu' stabili facenti
parte di uno stesso complesso e
inseriti in area attrezzata per il
soggiorno e lo svago della
clientela.
5. Le residenze turistico
alberghiere, o alberghi residenziali, sono
esercizi ricettivi aperti al
pubblico, a gestione unitaria, ubicate
in uno o piu' stabili o parti di
stabili, che offrono alloggio e
servizi accessori in unita'
abitative arredate, costituite da uno o
piu' locali, dotate di servizio
autonomo di cucina.
6. Gli alberghi diffusi sono
strutture ricettive caratterizzati dal
fornire alloggi in stabili
separati, vicini tra loro, ubicati per lo
piu' in centri storici e, comunque,
collocati a breve distanza da un
edificio centrale nel quale sono
offerti servizi di ricevimento,
portineria e gli altri eventuali
servizi accessori.
7. Le residenze d'epoca
alberghiere sono le strutture ricettive
alberghiere ubicate in complessi
immobiliari di particolare pregio
storico-architettonico, dotate di
mobili e arredi d'epoca o di
particolare livello artistico,
idonee ad un'accoglienza altamente
qualificata.
8. I bed and breakfast in
forma imprenditoriale sono strutture
ricettive a conduzione ed
organizzazione familiare, gestite da
privati in modo professionale,
che forniscono alloggio e prima
colazione utilizzando parti della
stessa unita' immobiliare purche'
funzionalmente collegate e con
spazi familiari condivisi.
9. Le residenze della salute o
beauty farm sono esercizi alberghieri
dotati di particolari strutture di
tipo specialistico proprie del
soggiorno finalizzato a cicli di
trattamenti terapeutici, dietetici
ed estetici.
ART.
10
(Classificazione
standard qualitativi)
1. Gli standard minimi nazionali
per le imprese turistiche ricettive,
escluse le strutture agrituristiche
che sono disciplinate ai sensi
della legge 20 febbraio
2006, n. 96, recante disciplina
dell'agriturismo, sono disciplinati
con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, o del
Ministro delegato, previa consultazione
delle associazioni di categoria e
dei rappresentanti delle regioni e
delle province autonome di Trento e
di Bolzano e acquisita l'intesa
con la Conferenza permanente dei
rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano
introducono, ove ritenuto
opportuno, livelli di standard migliorativi
rispetto a quelli minimi
definiti in ambito nazionale, nonche'
provvedono a differenziare la
declinazione di dettaglio dei servizi
previsti con indicazioni che
piu' aderiscano alle specificita'
territoriali, climatiche o
culturali dei loro territori.
3. Al fine di accrescere la
competitivita' di promozione commerciale
internazionale e di garantire il
massimo livello di tutela del
turista, viene istituito ed
introdotto, su base nazionale, un sistema
di rating, associabile alle stelle,
che consenta la misurazione e la
valutazione della qualita' del
servizio reso ai clienti. A tale
sistema aderiscono, su base
volontaria, i singoli alberghi. Per
qualita' del servizio reso ai
clienti si intende l'insieme delle
attivita', dei processi e dei
servizi, misurabili e valutabili,
rivolti alla soddisfazione dei
clienti. Il sistema nazionale di
rating e' organizzato tenendo conto
della tipologia delle strutture.
Al fine di accrescere gli standards
di sicurezza e di garantire la
massima tutela del turista si
tiene conto della presenza, ove
necessaria, di appositi
strumenti salvavita. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato,
d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sentite le associazioni dei
consumatori e di categoria,
vengono definiti i parametri di
misurazione e valutazione della
qualita' del servizio turistico
nonche' individuati i criteri e le
modalita' per l'attuazione del
sistema di rating.
ART.
11
(art. 1 legge 25
agosto 1991, n. 284)
(Pubblicita'
dei prezzi)
1. I prezzi dei servizi di cui al
presente titolo sono liberamente
determinati dai singoli operatori
turistici, fatto salvo l'obbligo di
comunicare i prezzi praticati
secondo quanto disciplinato dalle
regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano.
2. Le leggi regionali regolano la
corretta informazione e pubblicita'
dei prezzi stabiliti, prevedendo
sanzioni in caso di inosservanza
degli obblighi di comunicazione
alle regione, nonche' i controlli
sulla effettiva applicazione delle
tariffe comunicate.
CAPO
II
ALTRE
STRUTTURE RICETTIVE
ART.
12
(Strutture
ricettive extralberghiere)
1. Ai fini del presente
decreto legislativo, nonche' ai fini
dell'esercizio del potere
amministrativo statale di cui all'articolo
15, sono strutture ricettive
extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attivita' ricettive a
conduzione familiare - bed and breakfast;
c) le case per ferie;
d) le unita' abitative ammobiliate
ad uso turistico;
e) le strutture ricettive -
residence;
f) gli ostelli per la gioventu';
g) le attivita' ricettive in
esercizi di ristorazione;
h) gli alloggi nell'ambito
dell'attivita' agrituristica;
i) attivita' ricettive in residenze
rurali;
l) le foresterie per turisti;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca
extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini;
q) ogni altra struttura
turistico-ricettiva che presenti elementi
ricollegabili a uno o piu' delle
precedenti categorie.
2. Gli esercizi di affittacamere
sono strutture ricettive composte da
camere ubicate in piu' appartamenti
ammobiliati nello stesso stabile,
nei quali sono forniti
alloggio ed eventualmente servizi
complementari.
3. I bed and breakfast sono
strutture ricettive a conduzione ed
organizzazione familiare,
gestite da privati in forma non
imprenditoriale, che
forniscono alloggio e prima colazione
utilizzando parti della
stessa unita' immobiliare purche'
funzionalmente collegate e con
spazi familiari condivisi.
4. Le case per ferie sono
strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno di persone o gruppi e
gestite, al di fuori di normali
canali commerciali, da enti
pubblici, operanti senza fine di lucro
per il conseguimento di finalita'
sociali, culturali, assistenziali o
sportive, nonche' da enti o
aziende per il soggiorno dei propri
dipendenti e loro familiari. Nelle
case per ferie possono altresi'
essere ospitati dipendenti e
relativi familiari, di altre aziende o
assistiti dagli enti di cui al
presente comma con i quali sia stata
stipulata apposita convenzione.
5. Le unita' abitative ammobiliate
ad uso turistico sono case o
appartamenti, arredati e dotati
di servizi igienici e di cucina
autonomi, dati in locazione ai
turisti, nel corso di una o piu'
stagioni, con contratti aventi
validita' non inferiore a sette giorni
e non superiore a sei mesi
consecutivi senza la prestazione di alcun
servizio di tipo alberghiero. Le
unita' abitative ammobiliate a uso
turistico possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non
imprenditoriale, da coloro che hanno la
disponibilita' fino ad un massimo
di quattro unita' abitative, senza
organizzazione in forma di
impresa. La gestione in forma non
imprenditoriale viene attestata
mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' ai sensi
del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, da parte di coloro
che hanno la disponibilita' delle
unita' abitative di cui al presente
articolo;
c) con gestione non diretta, da
parte di agenzie immobiliari e
societa' di gestione immobiliare
turistica che intervengono quali
mandatarie o sub-locatrici,
nelle locazioni di unita' abitative
ammobiliate ad uso turistico sia
in forma imprenditoriale che in
forma non imprenditoriale, alle
quali si rivolgono i titolari delle
unita' medesime che non intendono
gestire tali strutture in forma
diretta; l'esercizio
dell'attivita' di mediazione immobiliare
relativamente a tali immobili e'
compatibile con l'esercizio di
attivita' imprenditoriali e
professionali svolte nell'ambito di
agenzie di servizi o di gestione
dedicate alla locazione.
6. Le strutture ricettive -
residence sono complessi unitari
costituiti da uno o piu' immobili
comprendenti appartamenti arredati
e dotati di servizi igienici e di
cucina autonomi, gestiti in forma
imprenditoriale, dati in locazione
ai turisti, con contratti aventi
validita' non inferiore a tre
giorni.
7. Gli ostelli per la gioventu'
sono strutture ricettive per il
soggiorno e il pernottamento, per
periodi limitati, dei giovani e dei
loro accompagnatori, gestite, in
forma diretta o indiretta, da enti o
associazioni.
8. Le attivita' ricettive in
esercizi di ristorazione sono le
strutture composte da camere,
ciascuna con accesso indipendente dagli
altri locali, gestite in modo
complementare all'esercizio di
ristorazione dallo stesso
titolare e nello stesso complesso
immobiliare.
9. Gli alloggi nell'ambito delle
attivita' agrituristiche sono locali
siti in fabbricati rurali gestiti
da imprenditori agricoli ai sensi
della legge 20 febbraio
2006, n. 96, recante disciplina
dell'agriturismo.
10. Le attivita' ricettive in
residenze rurali o country house sono
le strutture localizzate in ville
padronali o fabbricati rurali da
utilizzare per l'animazione
sportivo-ricreativa composte da camere
con eventuale angolo cottura,
che dispongono di servizio di
ristorazione aperto al pubblico.
11. Le foresterie per turisti sono
strutture ricettive normalmente
adibite a collegi, convitti,
istituti religiosi, pensionati e, in
genere, tutte le altre strutture
pubbliche o private, gestite senza
finalita' di lucro che secondo
quanto stabilito dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di
Bolzano e, per quelle gestite dagli
Enti parco nazionali e dalle
aree marine protette, dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con proprio
decreto, offrono ospitalita' a
persone singole e a gruppi organizzati
da enti e associazioni che operano
nel campo del turismo sociale e
giovanile, per il conseguimento
di finalita' sociali, culturali,
assistenziali, religiose e
sportive, al di fuori dei normali canali
commerciali.
12.I centri soggiorno studi sono le
strutture ricettive, gestite da
enti pubblici, associazioni,
organizzazioni sindacali, soggetti
privati operanti nel settore della
formazione dedicati ad ospitalita'
finalizzata all'educazione e
formazione in strutture dotate di
adeguata attrezzatura per
l'attivita' didattica e convegnistica
specializzata, con camere per il
soggiorno degli ospiti.
13. Le residenze d'epoca sono
strutture ricettive extralberghiere
ubicate in complessi immobiliari
di particolare pregio storico e
architettonico, dotate di mobili e
arredi d'epoca o di particolare
livello artistico, idonee ad una
accoglienza altamente qualificata.
14. I rifugi escursionistici
sono strutture ricettive aperte al
pubblico idonee ad offrire
ospitalita' e ristoro ad escursionisti in
zone montane ubicate in luoghi
favorevoli ad ascensioni, servite da
strade o da altri mezzi di
trasporto ordinari, anche in prossimita'
di centri abitati ed anche
collegate direttamente alla viabilita'
pubblica.
15. I rifugi alpini sono strutture
ricettive ubicate in montagna, ad
alta quota, fuori dai centri
urbani. I rifugi alpini sono predisposti
per il ricovero, il ristoro e per
il soccorso alpino e devono essere
custoditi e aperti al pubblico per
periodi limitati nelle stagioni
turistiche. Durante i periodi di
chiusura i rifugi alpini devono
disporre di un locale per il
ricovero di fortuna, convenientemente
dotato, sempre aperto e accessibile
dall'esterno anche in caso di
abbondanti nevicate e durante il
periodo di apertura stagionale il
servizio di ricovero deve essere
comunque garantito per l'intero arco
della giornata.
16. I requisiti minimi per
l'esercizio delle attivita' di cui al
presente articolo, sono stabiliti
dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano,
tenuto conto della disposizione di
cui all'articolo 15, comma 1.
ART.
13
(Strutture
ricettive all'aperto)
1. Ai fini del presente
decreto legislativo, nonche' ai fini
dell'esercizio del potere
amministrativo statale di cui all'articolo
15, sono strutture ricettive
all'aperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi;
c) i campeggi nell'ambito delle
attivita' agrituristiche;
d) i parchi di vacanza.
2. Sono villaggi turistici le
strutture ricettive aperte al pubblico,
a gestione unitaria, allestite
ed attrezzate su aree recintate
destinate alla sosta ed al
soggiorno di turisti in allestimenti
minimi, in prevalenza
sprovvisti di propri mezzi mobili di
pernottamento.
3. I villaggi turistici possono
anche disporre di piazzole di
campeggio attrezzate per la
sosta ed il soggiorno di turisti
provvisti di propri mezzi mobili di
pernottamento.
4. Sono campeggi le strutture
ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, allestite ed
attrezzate su aree recintate
destinate alla sosta ed al
soggiorno di turisti in prevalenza
provvisti di propri mezzi mobili
di pernottamento. In alternativa
alla dizione di campeggio puo'
essere usata quella di camping.
5. I campeggi possono anche
disporre di unita' abitative mobili,
quali tende, roulotte o caravan,
mobilhome o maxicaravan, autocaravan
o camper, e di unita' abitative
fisse, per la sosta ed il soggiorno
di turisti sprovvisti di propri
mezzi mobili di pernottamento.
6. I campeggi nell'ambito delle
attivita' agrituristiche sono aree di
ricezione all'aperto gestite da
imprenditori agricoli ai sensi della
legge 20 febbraio 2006, n. 96,
recante disciplina dell'agriturismo.
7. Sono parchi di vacanza i
campeggi, a gestione unitaria, in cui e'
praticato l'affitto della
piazzola ad un unico equipaggio per
l'intera durata del periodo di
apertura della struttura.
8. Le strutture ricettive
all'aperto sono classificate in base ai
requisiti e alle caratteristiche
posseduti secondo le prescrizioni
previste dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. Nelle strutture ricettive
all'aperto sono assicurati:
a) la sorveglianza continua
della struttura ricettiva durante i
periodi di apertura;
b) la continua presenza
all'interno della struttura ricettiva del
responsabile o di un suo delegato;
c) la copertura assicurativa per i
rischi di responsabilita' civile a
favore dei clienti.
ART.
14
(Strutture ricettive
di mero supporto)
1. Ai fini del presente
decreto legislativo, nonche' ai fini
dell'esercizio del potere
statale di cui all'articolo 15, si
definiscono di mero supporto le
strutture ricettive allestite dagli
enti locali per coadiuvare il
campeggio itinerante, escursionistico e
locale.
2. Si intendono per aree di sosta
le strutture ricettive, a gestione
unitaria, aperte al pubblico
destinate alla sosta temporanea di
turisti provvisti di mezzi di
pernottamento autonomo.
CAPO
III
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
ART.
15
(Standard
qualitativi)
1. Fatta salva la competenza delle
regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, al fine
di uniformare l'offerta turistica
nazionale, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato fissa gli standard minimi
nazionali dei servizi e delle
dotazioni per la classificazione
delle strutture ricettive di cui
agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14,
acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente dei rapporti tra lo
Stato e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. La
classificazione delle strutture
ricettive agrituristiche e'
disciplinata ai sensi della legge 20
febbraio 2006, n. 96, recante
disciplina dell'agriturismo.
2. Restano salve le competenze
delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di
cui all'articolo 11, comma 2,
nonche' la relativa disciplina
sanzionatoria prevista dalla normativa
vigente.
ART.
16
(Semplificazione degli
adempimenti amministrativi
delle strutture
turistico - ricettive)
1. L'avvio e l'esercizio delle
strutture turistico - ricettive sono
soggetti a segnalazione certificata
di inizio attivita' nei limiti e
alle condizioni di cui all'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2. L'attivita' oggetto della
segnalazione, di cui al comma 1, puo'
essere iniziata dalla data della
presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'avvio e l'esercizio delle
attivita' in questione restano
soggetti al rispetto delle norme
urbanistiche, edilizie, ambientali,
di pubblica sicurezza, di
prevenzione incendi, igienico-sanitarie e
di sicurezza nei luoghi di
lavoro, nonche' quelle relative
all'efficienza energetica e delle
disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
4. Restano fermi i parametri
dettati ai sensi dell'articolo 2, comma
193, lettera a), della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
5. Nel caso di chiusura
dell'esercizio ricettivo per un periodo
superiore agli otto giorni, il
titolare dell'esercizio e' tenuto a
darne comunicazione all'autorita'
competente.
6. L'esercizio delle strutture
ricettive e' subordinato al possesso
dei requisiti previsti dagli
articoli 11 e 92 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
ART.
17
(Sportello unico)
1. Al fine di garantire
l'applicazione dei principi di trasparenza,
uniformita', celerita' del
procedimento ovvero la maggiore
accessibilita' del mercato si
applicano alle imprese del presente
capo le disposizioni relative
allo Sportello unico di cui
all'articolo 38 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e del relativo
regolamento attuativo, fatte salve
le forme di semplificazione piu'
avanzata previste dalle specifiche
discipline regionali.
TITOLO IV
AGENZIE DI
VIAGGIO E TURISMO
CAPO
I
AGENZIE E
ORGANIZZATORI DI VIAGGI
ART.
18
(Definizioni)
1. Le agenzie di viaggio e turismo
sono le imprese turistiche che
esercitano congiuntamente o
disgiuntamente attivita' di produzione,
organizzazione ed intermediazione
di viaggi e soggiorni e ogni altra
forma di prestazione turistica a
servizio dei clienti, siano essi di
accoglienza che di assistenza,
con o senza vendita diretta al
pubblico, ivi compresi i compiti di
assistenza e di accoglienza ai
turisti, in conformita' al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.
206.
2. Sono, altresi', considerate
agenzie di viaggio le imprese
esercenti in via principale
l'organizzazione dell'attivita' di
trasporto terrestre, marittimo,
aereo, lacuale e fluviale quando
assumono direttamente
l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed
escursioni comprendendo prestazioni
e servizi aggiuntivi rispetto a
quelli strettamente necessari al
trasporto ed altresi' quelle che
esercitano attivita' locali e
territoriali di noleggio, nonche' ogni
altra impresa che svolge attivita'
ricollegabili alle precedenti.
3. Sono escluse le mere attivita'
di distribuzione di titoli di
viaggio.
4. Fatta salva l'ulteriore
competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano,
al fine di uniformare il regime
delle cauzioni eventualmente
richieste alle agenzie di viaggio delle
organizzazioni e delle associazioni
che svolgono attivita' similare e
di evitare l'alterazione del
mercato, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro
delegato, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, definisce gli standard minimi
comuni, nonche' il livello minimo e
massimo da applicare ad eventuali
cauzioni.
5. Le agenzie di viaggio e turismo
adottano denominazioni o ragioni
sociali, anche in lingua straniera,
che non traggano in inganno il
consumatore sulla legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di
agenzia di viaggio e turismo.
6. E' vietato l'uso, nella ragione
o nella denominazione sociale ai
soggetti che non svolgono
l'attivita' di cui al comma 1, o in
qualsiasi comunicazione al
pubblico, delle parole: 'agenzia di
viaggio', 'agenzia di turismo',
'tour operator', 'mediatore di
viaggio ovvero di altre parole
e locuzioni, anche in lingua
straniera, idonee ad indurre
confusione sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attivita' di cui
al comma 1.
7. Chiunque contravviene alle
disposizioni di cui al comma 6 e'
punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria stabilita dalle
regioni o dalle province autonome
di Trento e di Bolzano competenti.
8. I soggetti che, alla data di
entrata in vigore della presente
decreto, utilizzano parole o
locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e
6, sono tenuti ad adeguarsi entro
un anno da tale data, eliminando o
integrando la ragione o
denominazione sociale, nonche' ogni
pubblicita' o comunicazione al
pubblico, in modo da non ingenerare
equivoci in ordine alle attivita'
effettivamente svolte.
9. Non rientrano nella nozione di
agenzia di viaggio e turismo, di
intermediario, di venditore o di
organizzatore di viaggio, e pertanto
ad esse non si applicano le
relative disposizioni ed i relativi
obblighi, le persone fisiche o
giuridiche che effettuano la vendita e
la distribuzione dei cofanetti, o
voucher, regalo che permettono di
usufruire di servizi turistici
anche disaggregati. La qualifica di
agenzia di viaggio e turismo
compete esclusivamente a chi emette e
produce i predetti cofanetti, o
voucher, regalo.
ART.
19
(Obbligo di
assicurazione)
1. Per lo svolgimento della loro
attivita', le agenzie di viaggio e
turismo stipulano congrue polizze
assicurative a garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi assunti
verso i clienti con il contratto
di viaggio in relazione al costo
complessivo dei servizi offerti.
ART.
20
(Direttore
tecnico)
1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato sono fissati i
requisiti professionali a livello
nazionale dei direttori tecnici
delle agenzia di viaggio e turismo,
previo intesa con la Conferenza
permanente per il rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'apertura di filiali,
succursali e altri punti vendita di agenzie
gia' legittimate ad operare non
richiede la nomina di un direttore
tecnico per ciascun punto di
erogazione del servizio.
ART.
21
(Semplificazione degli
adempimenti amministrativi relativi
alle agenzie di
viaggi e turismo)
1. L'apertura, il
trasferimento e le modifiche concernenti
l'operativita' delle agenzie di
viaggi e turismo, sono soggette, nel
rispetto dei requisiti
professionali, di onorabilita' e finanziari
previsti dalle leggi delle
regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano, alla segnalazione
certificata di inizio attivita'
nei limiti ed alle condizioni di
cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. L'attivita' oggetto della
segnalazione, di cui al comma 1, puo'
essere iniziata dalla data della
presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'apertura di filiali,
succursali e altri punti vendita di agenzie
gia' legittimate a operare,
non e' soggetta a segnalazione
certificata autonoma ma a
comunicazione alla provincia ove sono
ubicati, nonche' alla provincia
a cui e' stata inviata la
segnalazione di inizio attivita'.
TITOLO V
TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI
E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI
DI
ECCELLENZA
CAPO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.
22
(Circuiti nazionali di
eccellenza a sostegno
dell'offerta turistica
e del sistema Italia)
1. Al fine di superare la
frammentazione della promozione e della
strutturazione dell'offerta per
promuovere circuiti virtuosi, in
grado di collegare tutta l'Italia e
di contribuire strategicamente a
creare un'offerta tematica idonea a
soddisfare le molteplici esigenze
dei turisti nazionali e
internazionali, sono realizzati i circuiti
nazionali di eccellenza a
sostegno dell'offerta e dell'immagine
turistica dell'Italia,
corrispondenti ai contesti turistici omogenei
o rappresentanti realta' analoghe e
costituenti eccellenze italiane,
nonche' veri e propri itinerari
tematici lungo tutto il territorio
nazionale.
2. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, di concerto con
i Ministri degli affari esteri,
dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare, dello sviluppo
economico, per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche
agricole alimentari e forestali,
della gioventu' e per le politiche
europee, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si
definiscono i circuiti
nazionali di eccellenza, i percorsi, i
prodotti e gli itinerari tematici
omogenei che collegano regioni
diverse lungo tutto il territorio
nazionale, anche tenendo conto
della capacita' ricettiva dei
luoghi interessati. Essi sono
individuati come segue:
a) turismo della montagna;
b) turismo del mare;
c) turismo dei laghi e dei fiumi;
d) turismo della cultura;
e) turismo religioso;
f) turismo della natura e
faunistico;
g) turismo dell'enogastronomia;
h) turismo termale e del benessere;
i) turismo dello sport e del golf;
l) turismo congressuale;
m) turismo giovanile;
n) turismo del made in Italy e
della relativa attivita' industriale
ed artigianale;
o) turismo delle arti e dello
spettacolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato
promuove i circuiti nazionali di
eccellenza nel contesto nazionale ed
internazionale, anche con la
partecipazione degli enti locali, delle
regioni, delle associazioni di
categoria e dei soggetti pubblici e
privati interessati che concorrono
alla formazione dell'offerta.
ART.
23
(Sistemi
turistici locali)
1. Si definiscono sistemi
turistici locali i contesti turistici
omogenei o integrati, comprendenti
ambiti territoriali appartenenti
anche a regioni diverse,
caratterizzati dall'offerta integrata di
beni culturali, ambientali e di
attrazioni turistiche, compresi i
prodotti tipici dell'agricoltura e
dell'artigianato locale, o dalla
presenza diffusa di imprese
turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti
privati, singoli o associati,
promuovono i sistemi
turistici locali attraverso forme di
concertazione con gli enti
funzionali, con le associazioni di
categoria che concorrono alla
formazione dell'offerta turistica,
nonche' con i soggetti pubblici e
privati interessati.
3. Nell' ambito delle proprie
funzioni di programmazione e per
favorire l'integrazione tra
politiche del turismo e politiche di
governo del territorio e di
sviluppo economico, le regioni
provvedono, ai sensi del capo V del
titolo II della parte I del testo
unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e del titolo II, capo
III, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, a riconoscere i
sistemi turistici locali di cui al
presente articolo.
CAPO
II
TURISMO
CULTURALE
ART.
24
(Incentivazione di
iniziative di promozione turistica
finalizzate alla
valorizzazione del patrimonio
storico - artistico,
archeologico, architettonico
e
paesaggistico italiano)
1. Nel rispetto dell'articolo 9
della Costituzione e del codice dei
beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato, di concerto con
il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, promuove
la realizzazione di iniziative
turistiche finalizzate ad
incentivare la valorizzazione del
patrimonio storico - artistico,
archeologico, architettonico e
paesaggistico presente sul
territorio italiano, utilizzando le
risorse umane e strumentali
disponibili, senza nuovi ed ulteriori
oneri per la finanza pubblica.
ART.
25
(Strumenti di
programmazione negoziale)
1. Ai fini del perseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 22,
le amministrazioni interessate,
statali, regionali e locali,
promuovono ed utilizzano gli
strumenti di programmazione negoziale di
cui all'articolo 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In sede di Conferenza Stato-regioni
vengono stabiliti i tempi per la
conclusione degli accordi, che
devono comunque essere stipulati entro
i successivi sessanta giorni.
2. Gli strumenti di
programmazione negoziale di cui al comma 1
prevedono misure finalizzate a:
a) promuovere, in chiave turistica,
iniziative di valorizzazione del
patrimonio storico - artistico,
archeologico, architettonico e
paesaggistico presente sul
territorio italiano, con particolare
attenzione ai borghi, ai piccoli
comuni ed a tutte le realta' minori
che ancora non hanno conosciuto
una adeguata valorizzazione del
proprio patrimonio a fini
turistici;
b) garantire, ai fini
dell'incremento dei flussi turistici, in
particolare dall'estero, che il
predetto patrimonio sia completamente
accessibile al pubblico dei
visitatori anche al fine di incrementare
gli introiti e di destinare
maggiori risorse al finanziamento degli
interventi di recupero e di
restauro dello stesso;
c) assicurare la effettiva
fruibilita', da parte del pubblico dei
visitatori, in particolare di
quelli stranieri, del predetto
patrimonio attraverso la
predisposizione di materiale informativo
redatto obbligatoriamente nelle
lingue inglese, francese e tedesco,
e, preferibilmente, in lingua
cinese.
ART.
26
(Funzioni di
monitoraggio)
1. Le funzioni di monitoraggio
delle attivita', elencate all'articolo
22, comma 2, sono svolte dal
Comitato permanente di promozione del
turismo in Italia, nel rispetto
delle funzioni e delle competenze
degli uffici del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e
tenendo conto dei contratti
relativi ai sevizi di assistenza
culturale e ospitalita' per il
pubblico, utilizzando le risorse umane
e strumentali disponibili, senza
nuovi ed ulteriori oneri per la
finanza pubblica.
CAPO
III
TURISMO
SOCIALE
ART.
27
(Fondo
buoni vacanze)
1. Presso il Dipartimento per
lo sviluppo e competitivita' del
turismo opera il Fondo di cui alla
disciplina prevista dall'articolo
2, comma 193, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, di seguito
denominato: "Fondo buoni vacanze".
Ad esso affluiscono:
a) risparmi costituiti da
individui, imprese, istituzioni o
associazioni private quali
circoli aziendali, associazioni
non-profit, banche, societa'
finanziarie;
b) risorse derivanti da
finanziamenti, donazioni e liberalita',
erogati da soggetti pubblici o
privati;
c) a decorrere dall'anno di imposta
2011, parte della quota destinata
allo Stato di cui all'articolo 47,
secondo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 222, determinata
con le procedure vigenti.
2. Allo scopo di favorire la
crescita competitiva dell'offerta del
sistema turistico nazionale con
appositi decreti, di natura non
regolamentare, del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Dipartimento
per le politiche della famiglia,
d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite
le modalita' per l'erogazione di
buoni vacanza da destinare ad
interventi di solidarieta' in
favore delle fasce sociali piu' deboli,
anche per la soddisfazione delle
esigenze di destagionalizzazione dei
flussi turistici ed anche ai fini
della valorizzazione delle aree che
non abbiano ancora conosciuto una
adeguata fruizione turistica.
CAPO
IV
ALTRI
SETTORI
ART.
28
(Turismo termale
e del benessere)
1. Il turismo termale e'
disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n.
323, e successive modificazioni.
2. Il turismo del benessere segue
la disciplina prevista dal titolo
III del presente Codice.
ART.
29
(Turismo della
natura e faunistico)
1. L'agriturismo e'
disciplinato dall'articolo 3 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
e dalla legge 20 febbraio 2006,
n. 96.
2. Il turismo della natura
comprende le attivita' di ospitalita',
ricreative, didattiche, culturali
e di servizi finalizzate alla
corretta fruizione e alla
valorizzazione delle risorse
naturalistiche, del patrimonio
faunistico e acquatico e degli
itinerari di recupero delle
ippovie e delle antiche trazzere del
Paese. Per quanto non
specificamente previsto dalle normative di
settore, e' disciplinato dal titolo
III del presente Codice.
ART.
30
(Turismo con
animali al seguito)
1. Al fine di aumentare la
competitivita' del settore e l'offerta dei
servizi turistici a favore
dei visitatori nazionali ed
internazionali, lo Stato promuove
ogni iniziativa volta ad agevolare
e favorire l'accesso ai servizi
pubblici e nei luoghi aperti al
pubblico dei turisti con animali
domestici al seguito.
2. Ai fini di cui al comma
1, lo Stato promuove la fattiva
collaborazione tra le autonomie
locali, gli enti pubblici, gli
operatori turistici, le
associazioni di tutela del settore.
ART.
31
(Turismo
nautico)
1. Ferma restando l'osservanza
della normativa statale in materia di
tutela dell'ambiente e del
patrimonio culturale e dei regolamenti di
fruizione delle aree naturali
protette, la realizzazione delle
strutture di interesse
turistico-ricreativo dedicate alla nautica da
diporto di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), del regolamento
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509, ivi compresi i pontili
galleggianti a carattere stagionale, pur
se ricorrente, mediante impianti
di ancoraggio con corpi morti e
catenarie, collegamento con la
terraferma e apprestamento di servizi
complementari, per la quale sia
stata assentita, nel rispetto della
disciplina paesaggistica e
ambientale, concessione demaniale
marittima o lacuale, anche
provvisoria, non necessita di alcun
ulteriore titolo abilitativo
edilizio e demaniale, ferma restando la
quantificazione del canone in base
alla superficie occupata. Sono
comunque fatte salve le competenze
regionali in materia di demanio
marittimo, lacuale e fluviale.
TITOLO I
CONTRATTI
CAPO
I
CONTRATTI DEL
TURISMO ORGANIZZATO
ART.
32
(Ambito di
applicazione)
1. Le disposizioni del presente
capo di applicano ai pacchetti
turistici definiti dall'articolo
34, venduti od offerti in vendita a
chiunque nel territorio
nazionale dall'organizzatore o
dall'intermediario, di cui
all'articolo 33.
2. Il presente capo si applica
altresi' ai pacchetti turistici
negoziati al di fuori dai locali
commerciali o a distanza. Restano
ferme le disposizioni previste
negli articoli da 64 a 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.
206. Il tale caso il professionista
e' obbligato a comunicare per
iscritto l'esclusione del diritto di
recesso. L'omessa comunicazione in
merito all'inesistenza del diritto
di recesso determina
l'applicabilita' degli articoli 64, 65, 66 e 67
del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
3. Per quanto non previsto dal
presente capo, si applicano le
disposizioni del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
ART.
33
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo si
intende per:
a) organizzatore di viaggio: il
soggetto che si obbliga, in nome
proprio e verso corrispettivo
forfetario, a procurare a terzi
pacchetti turistici, realizzando la
combinazione degli elementi di
cui all'articolo 34, o offrendo al
turista, anche tramite un sistema
di comunicazione a distanza,
la possibilita' di realizzare
autonomamente ed acquistare tale
combinazione;
b) intermediario: il soggetto
che, anche non professionalmente e
senza scopo di lucro, vende, o
si obbliga a procurare a terzi
pacchetti turistici realizzati ai
sensi dell'articolo 34 verso un
corrispettivo forfetario o singoli
servizi turistici disaggregati;
c) turista: l'acquirente, il
cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da
nominare, purche' soddisfi tutte le
condizioni richieste per la
fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale
si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto
turistico.
2. L'organizzatore puo' vendere
pacchetti turistici direttamente o
tramite un venditore o tramite un
intermediario.
ART.
34
(Pacchetti
turistici)
1. I pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze, i
circuiti tutto compreso, le
crociere turistiche, risultanti dalla
combinazione, da chiunque ed in
qualunque modo realizzata, di almeno
due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori
al trasporto o all'alloggio di cui
all'articolo 36, che
costituiscano, per la soddisfazione delle
esigenze ricreative del turista,
parte significativa del pacchetto
turistico.
2. La fatturazione separata degli
elementi di uno stesso pacchetto
turistico non sottrae
l'organizzatore o il venditore agli obblighi
del presente capo.
ART.
35
(Forma dei
contratti turistici)
1. Il contratto di vendita di
pacchetti turistici e' redatto in forma
scritta in termini chiari e
precisi. Al turista deve essere
rilasciata una copia del
contratto stipulato e sottoscritto
dall'organizzatore o venditore.
2. Il venditore che si obbliga a
procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio
turistico disaggregato, e' tenuto a
rilasciare al turista i documenti
relativi a questo servizio portanti
la sua firma, anche elettronica.
Questi documenti o la fattura
relativa riportano la somma pagata
per il servizio.
ART.
36
(Elementi del contratto di
vendita di pacchetti turistici)
1. Il contratto contiene i seguenti
elementi:
a) destinazione, durata, data
d'inizio e conclusione, qualora sia
previsto un soggiorno frazionato,
durata del medesimo con relative
date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di
telefono ed estremi dell'autorizzazione
all'esercizio dell'organizzatore o
dell'intermediario che sottoscrive
il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico,
modalita' della sua revisione,
diritti e tasse sui servizi di
atterraggio, sbarco ed imbarco nei
porti ed aeroporti e gli altri
oneri posti a carico del turista;
d) importo, comunque non
superiore al venticinque per cento del
prezzo, da versarsi all'atto della
prenotazione, nonche' il termine
per il pagamento del saldo; il
suddetto importo e' versato a titolo
di caparra ma gli effetti di cui
all'articolo 1385 del codice civile
non si producono qualora il recesso
dipenda da fatto sopraggiunto non
imputabile, ovvero sia
giustificato dal grave inadempimento della
controparte;
e) estremi della copertura
assicurativa obbligatoria e delle
ulteriori polizze convenute con il
turista;
f) mezzi, caratteristiche e
tipologie di trasporto, data, ora, luogo
della partenza e del ritorno, tipo
di posto assegnato;
g) ove il pacchetto turistico
includa il trasporto aereo, il nome del
vettore e la sua eventuale non
conformita' alla regolamentazione
dell'Unione europea;
h) ove il pacchetto turistico
includa la sistemazione in albergo,
l'ubicazione, la categoria
turistica, il livello, l'eventuale
idoneita' all'accoglienza di
persone disabili, nonche' le principali
caratteristiche, la conformita'
alla regolamentazione dello Stato
membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite,
escursioni o altri servizi inclusi nel
pacchetto turistico, ivi compresa
la presenza di accompagnatori e
guide turistiche;
l) termine entro cui il
turista deve essere informato
dell'annullamento del viaggio per
la mancata adesione del numero
minimo dei partecipanti
eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle
modalita' del viaggio espressamente
convenuti tra l'organizzatore o
l'intermediario e il turista al
momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico
del turista per la cessione del
contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il
turista deve presentare reclamo per
l'inadempimento o l'inesatta
esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il
turista deve comunicare la propria
scelta in relazione alle modifiche
delle condizioni contrattuali di
cui all'articolo 41.
ART.
37
(Informazione
del turista)
1. Nel corso delle trattative e
comunque prima della conclusione del
contratto, l'intermediario o
l'organizzatore forniscono per iscritto
informazioni di carattere
generale concernenti le condizioni
applicabili ai cittadini dello
Stato membro dell'Unione europea in
materia di passaporto e visto con
l'indicazione dei termini per il
rilascio, nonche' gli obblighi
sanitari e le relative formalita' per
l'effettuazione del viaggio e del
soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio
l'organizzatore e l'intermediario
comunicano al turista per iscritto
le seguenti informazioni:
a) orari, localita' di sosta
intermedia e coincidenze;
b) generalita' e recapito
telefonico di eventuali rappresentanti
locali dell'organizzatore o
dell'intermediario ovvero di uffici
locali contattatili dal turista in
caso di difficolta';
c) recapito telefonico
dell'organizzatore o dell'intermediario
utilizzabile in caso di
difficolta' in assenza di rappresentanti
locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni
di minorenne all'estero, recapiti
telefonici per stabilire un
contatto diretto con questi o con il
responsabile locale del suo
soggiorno;
e) la facolta' di sottoscrivere
un contratto di assicurazione a
copertura delle spese sostenute dal
turista per l'annullamento del
contratto o per il rimpatrio in
caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto e' stipulato
nell'imminenza della partenza, le
indicazioni contenute nel
comma 1 devono essere fornite
contestualmente alla stipula del
contratto.
4. E' fatto comunque divieto di
fornire informazioni ingannevoli
sulle modalita' del servizio
offerto, sul prezzo e sugli altri
elementi del contratto qualunque
sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al
turista.
ART.
38
(Opuscolo
informativo)
1. L'opuscolo indica in modo chiaro
e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il
tipo, la categoria di trasporto
utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o
altro tipo di alloggio, l'esatta
ubicazione con particolare riguardo
alla distanza dalle principali
attrazioni turistiche del luogo,
la categoria o il livello e le
caratteristiche principali con
particolare riguardo agli standard
qualitativi offerti, la sua
approvazione e classificazione dello
Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere
generale applicabili al cittadino di
uno Stato membro dell'Unione
europea in materia di passaporto e visto
con indicazione dei termini per il
rilascio, nonche' gli obblighi
sanitari e le relative formalita'
da assolvere per l'effettuazione
del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di
prezzo da versare come acconto e le
scadenze per il versamento del
saldo;
g) l'indicazione del numero
minimo di partecipanti eventualmente
necessario per l'effettuazione
del viaggio tutto compreso e del
termine entro il quale il
turista deve essere informato
dell'annullamento del pacchetto
turistico;
h) i termini, le modalita', il
soggetto nei cui riguardi si esercita
il diritto di recesso ai sensi
degli articoli da 64 a 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.
206, nel caso di contratto negoziato
fuori dei locali commerciali o a
distanza;
i) gli estremi della copertura
assicurativa obbligatoria, delle
eventuali polizze assicurative
facoltative a copertura delle spese
sostenute dal turista per
l'annullamento del contratto o per il
rimpatrio in caso di incidente o
malattia, nonche' delle eventuali
ulteriori polizze assicurative
sottoscritte dal turista in relazione
al contratto.
2. Le informazioni contenute
nell'opuscolo vincolano l'organizzatore
e l'intermediario in relazione
alle rispettive responsabilita', a
meno che le modifiche delle
condizioni ivi indicate non siano
comunicate per iscritto al
turista prima della stipulazione del
contratto o vengano concordate dai
contraenti, mediante uno specifico
accordo scritto, successivamente
alla stipulazione.
3. Sono parificati all'opuscolo
le informazioni ed i materiali
illustrativi divulgati su supporto
elettronico o per via telematica.
ART.
39
(Cessione del
contratto)
1. Il turista puo' sostituire a se'
un terzo che soddisfi tutte le
condizioni per la fruizione del
servizio, nei rapporti derivanti dal
contratto, ove comunichi
per iscritto all'organizzatore o
all'intermediario, entro e non
oltre quattro giorni lavorativi prima
della partenza, di trovarsi
nell'impossibilita' di usufruire del
pacchetto turistico e le
generalita' del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario
sono solidamente obbligati nei
confronti dell'organizzatore o
dell'intermediario al pagamento del
prezzo e delle spese ulteriori
eventualmente derivanti dalla
cessione.
ART.
40
(Revisione
del prezzo)
1. La revisione del prezzo
forfetario di vendita di pacchetto
turistico convenuto dalle parti e'
ammessa solo quando sia stata
espressamente prevista nel
contratto, anche con la definizione delle
modalita' di calcolo, in
conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei
diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco
nei porti o negli aeroporti, del
tasso di cambio applicato. I
costi devono essere adeguatamente
documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non puo'
in ogni caso essere superiore al
dieci per cento del prezzo nel suo
originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo
supera la percentuale di cui al comma
2, l'acquirente puo' recedere dal
contratto, previo rimborso delle
somme gia' versate alla
controparte.
4. Il prezzo non puo' in ogni caso
essere aumentato nei venti giorni
che precedono la partenza.
ART.
41
(Modifiche delle
condizioni contrattuali)
1. Prima della partenza
l'organizzatore o l'intermediario che abbia
necessita' di modificare in modo
significativo uno o piu' elementi
del contratto, ne da' immediato
avviso in forma scritta al turista,
indicando il tipo di modifica e
la variazione del prezzo che ne
consegue, ai sensi dell'articolo
40.
2. Ove non accetti la proposta di
modifica di cui al comma 1, il
turista puo' recedere, senza
pagamento di penali, ed ha diritto a
quanto previsto nell'articolo 42.
3. Il turista comunica la
propria scelta all'organizzatore o
all'intermediario entro due giorni
lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l'avviso indicato al comma
2.
4. Dopo la partenza, quando una
parte essenziale dei servizi previsti
dal contratto non puo' essere
effettuata, l'organizzatore predispone
adeguate soluzioni alternative
per la prosecuzione del viaggio
programmato non comportanti oneri
di qualsiasi tipo a carico del
turista, oppure rimborsa
quest'ultimo nei limiti della differenza tra
le prestazioni originariamente
previste e quelle effettuate, salvo il
risarcimento del danno.
5. Se non e' possibile alcuna
soluzione alternativa o il turista non
l'accetta per un giustificato
motivo, l'organizzatore gli mette a
disposizione un mezzo di trasporto
equivalente per il ritorno al
luogo di partenza o ad altro luogo
convenuto, e gli restituisce la
differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
ART.
42
(Diritti del turista in caso
di recesso o annullamento
del
servizio)
1. Quando il turista recede dal
contratto nei casi previsti dagli
articoli 40 e 41, o il pacchetto
turistico viene cancellato prima
della partenza per qualsiasi
motivo, tranne che per colpa del
turista, questi ha diritto di
usufruire di un altro pacchetto
turistico di qualita' equivalente o
superiore senza supplemento di
prezzo o di un pacchetto turistico
qualitativamente inferiore, previa
restituzione della differenza del
prezzo, oppure gli e' rimborsata,
entro sette giorni lavorativi
dal momento del recesso o della
cancellazione, la somma di danaro
gia' corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1
il turista ha diritto ad essere
risarcito di ogni ulteriore danno
dipendente dalla mancata esecuzione
del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando
la cancellazione del pacchetto
turistico dipende dal mancato
raggiungimento del numero minimo di
partecipanti eventualmente
richiesto ed il turista sia stato
informato in forma scritta almeno
venti giorni prima della data
prevista per la partenza, oppure da
causa di forza maggiore, escluso
in ogni caso l'eccesso di
prenotazioni.
ART.
43
(Mancato o
inesatto adempimento)
1. Fermo restando gli obblighi
previsti dall'articolo 42 in caso di
mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni assunte con la
vendita del pacchetto turistico,
l'organizzatore e l'intermediario
sono tenuti al risarcimento
del danno, secondo le rispettive
responsabilita'. Si considerano
inesatto adempimento le difformita'
degli standard qualitativi del
servizio promessi o pubblicizzati.
2. L'organizzatore o
l'intermediario che si avvale di altri
prestatori di servizi e'
comunque tenuto a risarcire il danno
sofferto dal turista, salvo il
diritto di rivalersi nei loro
confronti.
ART.
44
(Responsabilita' per
danni alla persona)
1. Il danno derivante alla persona
dall'inadempimento o dall'inesatta
esecuzione delle prestazioni
che formano oggetto del pacchetto
turistico e' risarcibile secondo le
norme stabilite dalle convenzioni
internazionali, di cui sono parte
l'Italia o l'Unione europea, che
disciplinano le singole prestazioni
che formano oggetto del pacchetto
turistico, cosi' come recepite
nell'ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del
danno si prescrive in tre anni
dalla data del rientro del turista
nel luogo di partenza, salvo il
termine di diciotto o
dodici mesi per quanto attiene
all'inadempimento di prestazioni di
trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica
l'articolo 2951 del codice civile.
3. E' nullo ogni accordo che
stabilisca limiti di risarcimento per i
danni di cui al comma 1.
ART.
45
(Responsabilita' per danni
diversi da quelli alla persona)
1. Le parti contraenti possono
convenire in forma scritta, fatta
salva in ogni caso
l'applicazione delle norme sulle clausole
vessatorie, limitazioni al
risarcimento del danno, diverso dal danno
alla persona, derivante
dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione
delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma
1 non puo' essere, a pena di
nullita', comunque inferiore a
quanto previsto dalle convenzioni
internazionali che disciplinano le
prestazioni che formano oggetto
del pacchetto turistico e dagli
articoli 1783 e 1784 del codice
civile.
3. Il diritto al risarcimento del
danno si prescrive in un anno dal
rientro del turista nel luogo della
partenza.
ART.
46
(Esonero di
responsabilita')
1. Fatte salve le ipotesi di
responsabilita' oggettiva, previste da
norme speciali, l'organizzatore
e l'intermediario sono esonerati
dalla responsabilita' di cui agli
articoli 43, 44 e 45 quando la
mancata o inesatta esecuzione del
contratto e' imputabile al turista
o e' dipesa dal fatto di un
terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero da un caso
fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o
l'intermediario apprestano con sollecitudine
ogni rimedio utile al soccorso del
turista al fine di consentirgli la
prosecuzione del viaggio, salvo
in ogni caso il diritto al
risarcimento del danno nel caso in
cui l'inesatto adempimento del
contratto sia a questo ultimo
imputabile.
ART.
47
(Danno da
vacanza rovinata)
1. Nel caso in cui
l'inadempimento o inesatta esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico non sia di
scarsa importanza ai sensi
dell'articolo 1455 del codice civile, il
turista puo' chiedere, oltre ed
indipendentemente dalla risoluzione
del contratto, un risarcimento
del danno correlato al tempo di
vacanza inutilmente trascorso ed
all'irripetibilita' dell'occasione
perduta.
2. Ai fini della prescrizione si
applicano i termini di cui agli
articoli 44 e 45.
ART.
48
(Diritto di
surrogazione)
1. L'organizzatore o
l'intermediario che hanno risarcito il turista
sono surrogati, nei limiti del
risarcimento corrisposto, in tutti i
diritti e le azioni di quest'ultimo
verso i terzi responsabili.
2. Il turista fornisce
all'organizzatore o all'intermediario tutti i
documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per
l'esercizio del diritto di surroga.
ART.
49
(Reclamo)
1. Ogni mancanza nell'esecuzione
del contratto deve essere contestata
dal turista, mediante tempestiva
presentazione di reclamo affinche'
l'organizzatore, il suo
rappresentante locale o l'accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio.
2. Il turista puo' altresi'
sporgere reclamo mediante l'invio di
raccomandata o di altri mezzi che
garantiscono la prova dell'avvenuto
ricevimento, all'organizzatore o
all'intermediario, entro dieci
giorni lavorativi dalla data di
rientro nel luogo di partenza.
3. La mancata presentazione del
reclamo puo' essere valutata ai fini
dell'articolo 1227 del codice
civile.
ART.
50
(Assicurazione)
1. L'organizzatore e
l'intermediario devono essere coperti da
contratto di assicurazione per la
responsabilita' civile a favore del
turista per il risarcimento dei
danni di cui agli articoli 44, 45 e
47.
2. In ogni caso i contratti di
turismo organizzato possono essere
assistiti da polizze assicurative
che, per i viaggi all'estero,
garantiscano il rientro immediato
del turista a causa di emergenze
imputabili o meno al
comportamento dell'organizzatore o
dell'intermediario, e che
assicurino al turista assistenza anche di
tipo economico. Tali polizze
possono altresi' garantire, nei casi di
insolvenza o fallimento
dell'intermediario o dell'organizzatore, il
rimborso del prezzo versato per
l'acquisto del pacchetto turistico.
Qualora le spese per l'assistenza e
per il rimpatrio siano sostenute
o anticipate dall'amministrazione
pubblica competente, l'assicuratore
e' tenuto ad effettuare il rimborso
direttamente nei suoi confronti.
3. Gli organizzatori e gli
intermediari possono costituirsi in
consorzi o altre forme
associative idonee a provvedere
collettivamente, anche mediante la
costituzione di un apposito fondo,
per la copertura dei rischi di cui
al comma 2. Le finalita' del
presente comma possono essere
perseguite anche mediante il
coinvolgimento diretto nei consorzi
e nelle altre forme associative
di imprese e associazioni di
categoria del settore assicurativo,
anche prevedendo forme di
riassicurazione.
4. L'obbligo, di cui al comma 1,
non sussiste per il prestatore di
uno Stato membro dell'Unione
europea che si stabilisce sul territorio
nazionale se sussistono le
condizioni di cui all'articolo 33 del
decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59.
5. In ogni caso, il Ministero degli
affari esteri puo' chiedere agli
interessati il rimborso, totale o
parziale, delle spese sostenute per
il soccorso e il rimpatrio delle
persone che, all'estero, si siano
esposte deliberatamente, salvi
giustificati motivi correlati
all'esercizio di attivita'
professionali, a rischi che avrebbero
potuto conoscere con l'uso della
normale diligenza.
6. E' fatta salva la facolta'
di stipulare anche altre polizze
assicurative di assistenza al
turista.
ART.
51
(Fondo
nazionale di garanzia)
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita' del
turismo opera il fondo nazionale
di garanzia, per consentire, in
caso di insolvenza o di fallimento
del venditore o dell'organizzatore,
il rimborso del prezzo versato ed
il rimpatrio del consumatore nel
caso di viaggi all'estero, nonche'
per fornire una immediata
disponibilita' economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di
emergenze, imputabili o meno al
comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo e' alimentato
annualmente da una quota pari al due per
cento dell'ammontare del premio
delle polizze di assicurazione
obbligatoria di cui
all'articolo 50, comma 1, che e' versata
all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata, con
decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, al fondo di cui
al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le
finalita' di cui al comma 1, nei
limiti dell'importo corrispondente
alla quota cosi' come determinata
ai sensi del comma 2.
4. Le istanze di rimborso al fondo
non sono soggette ad alcun termine
di decadenza, fatta salva comunque
la prescrizione del diritto al
rimborso.
5. Il fondo potra' avvalersi del
diritto di rivalsa nei confronti del
soggetto inadempiente.
6. Le modalita' di gestione e
di funzionamento del fondo sono
determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o
con decreto del Ministro
delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e
con il Ministero dello sviluppo
economico.
CAPO
II
DELLE
LOCAZIONI TURISTICHE
ART.
52
(Locazioni di interesse
turistico e alberghiere)
1. All'articolo 27 della legge 27
luglio 1978, n. 392, il primo comma
e' sostituito dal seguente: "La
durata delle locazioni e sublocazioni
di immobili urbani non puo'
essere inferiore a sei anni se gli
immobili sono adibiti ad una
delle attivita' appresso indicate
industriali, commerciali e
artigianali di interesse turistico, quali
agenzie di viaggio e turismo,
impianti sportivi e ricreativi, aziende
di soggiorno ed altri organismi di
promozione turistica e simili.".
2. All'articolo 27 della legge 27
luglio 1978, n. 392, il terzo comma
e' sostituito dal seguente: "La
durata della locazione non puo'
essere inferiore a nove anni
se l'immobile urbano, anche se
ammobiliato, e' adibito ad
attivita' alberghiere, all'esercizio di
imprese assimilate ai sensi
dell'articolo 1786 del codice civile o
all'esercizio di attivita'
teatrali.".
ART.
53
(Locazioni ad uso abitativo
per finalita' turistiche)
1. Gli alloggi locali
esclusivamente per finalita' turistiche, in
qualsiasi luogo ubicati, sono
regolati dalle disposizioni del codice
civile in tema di locazione.
TITOLO
VII
ORDINAMENTO
CAPO
I
ORGANIZZAZIONE
ART.
54
(Funzioni di indirizzo e
vigilanza dello Stato in materia
di
turismo)
1. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato
adotta atti di indirizzo ed
esercita la vigilanza su ACI e CAI, in
modo da istituire forme di
collaborazione nell'ambito dei rispettivi
settori di competenza.
ART.
55
(Il Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo e'
la struttura di supporto delle
politiche del Governo nell'area
funzionale relativa al settore
turismo.
2. Il Dipartimento per lo
svolgimento delle proprie attivita' si
avvale degli altri organismi
costituiti e delle societa' partecipate.
ART.
56
(Conferenza
nazionale del turismo)
1. La Conferenza nazionale del
turismo e' indetta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato almeno ogni due anni
ed e' organizzata d'intesa con
la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e
di Bolzano.
2. Sono convocati per la
Conferenza: i rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato, della
Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, i
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), dell'Unione
delle province d'Italia (UPI) e
dell'Unione nazionale comuni
comunita' enti montani (UNCEM), del
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), di
UNIONCAMERE, dell'ISTAT e delle
altre autonomie territoriali e
funzionali, i rappresentanti
delle associazioni maggiormente
rappresentative degli imprenditori
turistici, dei consumatori, del
turismo sociale, delle
associazioni pro loco, delle associazioni
senza scopo di lucro operanti
nel settore del turismo, delle
associazioni ambientaliste e
animaliste, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori.
3. La Conferenza esprime
orientamenti per la definizione e gli
aggiornamenti del documento
contenente le linee guida del piano
strategico nazionale.
4. La Conferenza, inoltre, ha lo
scopo di verificare l'attuazione
delle linee guida, con
particolare riferimento alle politiche
turistiche e a quelle
intersettoriali riferite al turismo, e di
favorire il confronto tra le
istituzioni e le rappresentanze del
settore. Gli atti conclusivi di
ciascuna Conferenza sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari
competenti.
5. Agli oneri derivanti dal
funzionamento della Conferenza si
provvede nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri afferenti il Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita'
del turismo, con le risorse allo
scopo trasferite ai sensi del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
ART.
57
(Ente nazionale italiano
del turismo (E.N.I.T.) -
Agenzia
nazionale del turismo)
1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale
del turismo, e' un ente dotato di
personalita' giuridica di diritto
pubblico, con autonomia statutaria,
regolamentare, organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione,
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 aprile 2006, n.
207, e successive modificazioni.
2. L'Agenzia svolge tutte le
funzioni di promozione all'estero
dell'immagine unitaria
dell'offerta turistica nazionale e ne
favorisce la commercializzazione
anche al fine di renderla
competitiva sui mercati
internazionali.
3. L'Agenzia e' sottoposta alla
diretta attivita' di indirizzo e
vigilanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato.
ART.
58
(Comitato permanente di
promozione del turismo in Italia)
1. Al fine di promuovere un'azione
coordinata dei diversi soggetti,
che operano nel settore del
turismo, con la politica e la
programmazione nazionale, con
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro
delegato, da adottarsi, d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto, e' istituito il
Comitato permanente di promozione
del turismo in Italia, di seguito
denominata Comitato. Con il
medesimo decreto sono regolati il
funzionamento e l'organizzazione
del Comitato.
2. Il Comitato e' presieduto,
dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato,
che puo' all'uopo delegare un suo
rappresentante. Il decreto di
istituzione del Comitato assicura la
rappresentanza di tutti i soggetti
pubblici e privati operanti nel
settore turistico.
3. Il Comitato promuove le azioni
relative ai seguenti ambiti:
a) identificazione omogenea delle
strutture pubbliche dedicate a
garantire i servizi del turista;
b) accordi di programma con
le regioni e sviluppo della
strutturazione turistica sul
territorio progetti di formazione
nazionale al fine di promuovere lo
sviluppo turistico;
c) sostegno ed assistenza alle
imprese che concorrono a riqualificare
l'offerta turistica nazionale;
d) promozione dell'immagine
dell'Italia, nel settore turistico,
all'interno confini nazionali, con
particolare riguardo ai sistemi
turistici di eccellenza, garantendo
sul territorio pari opportunita' di
propaganda ed una comunicazione
unitaria;
e) organizzazione dei momenti e
degli eventi di carattere nazionale,
ad impulso turistico che
coinvolgano territori, soggetti
pubblici e privati;
f) raccordo e cooperazione tra
regioni, province e comuni e le
istituzioni di governo;
g) promozione a fini turistici del
marchio Italia.
4. L'istituzione ed il
funzionamento del Comitato non comportano
oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica e la relativa
partecipazione e' a titolo gratuito.
CAPO
II
PROMOZIONE
DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA
ART.
59
(Attestazione di
eccellenza turistica nel settore
enogastronomico
ed alberghiero)
1. Al fine di promuovere l'offerta
turistica italiana, e' istituita
l'attestazione di eccellenza
turistica, denominata Maestro di cucina
italiana, da attribuire, ogni anno,
alle imprese della ristorazione
italiana che, con la propria
attivita', abbiano contribuito in modo
significativo e protrattosi nel
tempo, per l'alta qualita', la
ricerca e la professionalita', alla
formazione di un'eccellenza di
offerta tale da promuovere
l'immagine dell'Italia favorendone
l'attrattiva turistica nel mondo e
la caratterizzazione e tipicita'
della relativa offerta. Ai
medesimi fini e' altresi' istituita
l'attestazione di eccellenza
turistica, denominata Maestro
dell'ospitalita' italiana, da
attribuire, ogni anno, alle imprese
alberghiere italiane che, con
la propria attivita', abbiano
contribuito in modo significativo e
protrattosi nel tempo, per l'alta
qualita', la ricerca e la
professionalita', alla formazione di
un'eccellenza di offerta tale da
promuovere l'immagine dell'Italia
favorendone l'attrattiva turistica
nel mondo e la caratterizzazione e
tipicita' della relativa offerta.
2. Ai fini di cui al comma 1,
il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato e'
autorizzato a disciplinare, con
proprio decreto, sul quale e'
acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le modalita'
organizzative e procedurali idonee
al conferimento della
'attestazione di eccellenza turistica, da
rilasciare sulla base di
criteri oggettivi di agevole
verificabilita'. Con il medesimo
decreto viene individuato il numero
massimo di imprese da premiare ogni
anno, comunque non superiore a
venti per ciascuna onorificenza.
3. L'impresa di ristorazione ed
alberghiera alla quale e' stata
attribuita l'attestazione di
eccellenza turistica puo' utilizzarla,
per un biennio, anche a fini
promozionali o pubblicitari. Trascorso
il biennio il titolare
dell'autorizzazione conserva il diritto di
indicarla nel proprio logo e
nella propria insegna, con la
precisazione del biennio di
riferimento.
4. E' autorizzata la realizzazione
di vetrofanie ed altri oggetti,
con sopra riprodotto il simbolo
della attestazione di eccellenza
turistica con l'indicazione del
biennio di conferimento, idonei a
segnalare adeguatamente il possesso
della predetta attestazione da
parte dell'impresa di ristorazione.
5. E' autorizzato l'inserimento
delle denominazioni delle imprese,
cui sia stata attribuita
l'attestazione di eccellenza turistica di
cui ai commi che precedono nel
portale Italia.it.
ART.
60
(Attestazione Medaglia
al merito del turismo
per la valorizzazione
dell'immagine dell'Italia)
1. E' istituita l'attestazione
della Medaglia al merito del turismo
per la valorizzazione
dell'immagine dell'Italia, destinata a
tributare un giusto riconoscimento
alle persone che, per il loro
impegno e valore professionale,
nonche' per la qualita' e durata dei
servizi resi, hanno
efficacemente contribuito allo sviluppo del
settore turistico ed alla
valorizzazione e diffusione dell'immagine
dell'Italia nel mondo.
2. A tali fini, il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato disciplina,
con proprio decreto sul quale e'
acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le modalita'
organizzative e procedurali idonee
al conferimento dell'attestazione,
da rilasciare sulla base di
criteri oggettivi di agevole
verificabilita' individuati con
riferimento ai parametri di cui al
comma 1. Con il medesimo decreto
viene individuato il numero massimo
di imprese da premiare ogni anno.
ART.
61
(Caratteristiche
dell'attestazione)
1. L'attestazione di cui
all'articolo 60 comprende tre livelli
crescenti: stella di bronzo, stella
d'argento e stella d'oro.
2. Ciascuna medaglia e' raffigurata
secondo il disegno approvato con
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato.
3. Il contingente annuale di
attestazioni e' fissato in 10 medaglie
d'oro, 25 medaglie d'argento e 50
medaglie di bronzo.
ART.
62
(Modalita' di
attribuzione)
1. Le attestazioni sono conferite
nel giorno della giornata mondiale
del turismo - 27 settembre - con
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del
Ministro delegato, sul quale e'
acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
2. L'accertamento dei titoli per il
conferimento dell'attestazione e'
fatto da una Commissione nominata
con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del
Ministro dallo stesso delegato e
composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato,
che la presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo
sviluppo e la competitivita' del
turismo o da un suo delegato;
c) dal Coordinatore della
Struttura di missione per il rilancio
dell'immagine dell'Italia, ove
esistente;
d) dal Presidente dell'Agenzia
nazionale per il turismo - ENIT o da
un suo delegato;
e) da tre membri, scelti dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o
dal Ministro delegato fra persone
in possesso di adeguata esperienza
nel settore turistico.
3. La partecipazione alla
Commissione di cui al comma 2, e' a titolo
gratuito.
ART.
63
(Istituzione della
Medaglia al merito del turismo
per gli
italiani all'estero)
1. E' istituita l'attestazione
della Medaglia al merito del turismo
per gli italiani all'estero,
destinata a tributare un giusto
riconoscimento alle persone
operanti all'estero che per il loro
impegno e valore professionale,
nonche' per la qualita' e durata dei
servizi resi hanno illustrato
il Made in Italy in modo tanto
esemplare da divenire promotori
turistici per il nostro Paese.
ART.
64
(Caratteristiche
dell'attestazione)
1. L'attestazione di cui
all'articolo 63 comprende tre livelli
crescenti: medaglia di bronzo,
medaglia d'argento e medaglia d'oro.
2. Ciascuna medaglia e' raffigurata
secondo il disegno approvato con
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato.
3. Il contingente annuale di
attestazione e' fissato in 10 medaglie
d'oro, 25 medaglie d'argento e 50
medaglie di bronzo.
ART.
65
(Modalita' di
attribuzione)
1. Le attestazioni sono conferite
nel giorno della giornata mondiale
del turismo - 27 settembre - con
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del
Ministro delegato, di concerto con il
Ministro degli affari esteri.
2. L'accertamento dei titoli per il
conferimento delle attestazioni
e' fatto da una Commissione
nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato e composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato
che la presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo
sviluppo e la competitivita' del
turismo o da un suo delegato;
c) dal Coordinatore della
Struttura di missione per il rilancio
dell'immagine dell'Italia;
d) dal Presidente dell'Agenzia
nazionale per il turismo-ENIT o da un
suo delegato;
e) da tre membri, scelti dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o
dal Ministro delegato fra persone
in possesso di elevata esperienza e
professionalita' nel settore
turistico;
f) da un membro designato dal
Ministero degli affari esteri fra
persone in possesso di elevata
esperienza e professionalita' nel
settore turistico.
3. La partecipazione alla
Commissione, di cui al comma 2, e' a titolo
gratuito.
CAPO
III
LA QUALITA' DEL SERVIZIO E LA
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
CARTA DEI
SERVIZI
ART.
66
(Standard dell'offerta di
servizi turistici pubblici
sul
territorio nazionale)
1. Al fine di aumentare la qualita'
e la competitivita' dei servizi
turistici pubblici sul territorio
nazionale le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nell'ambito delle attivita'
istituzionali adottano la carta dei
servizi turistici da esse erogati.
2. Le carte definiscono quali
servizi turistici si intendono erogare,
con quali modalita' e quali
standard di qualita' si intendono
garantire.
3. Le carte dei servizi di cui
al comma 1 sono trasmesse alla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri -Dipartimento per lo sviluppo e
la competitivita' del turismo.
4. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato,
previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,
determina con proprio decreto i
livelli essenziali delle prestazioni
dei servizi turistici concernenti i
diritti civili e sociali, sulla
base di parametri stabiliti con
legge dello Stato.
ART.67
(Composizione delle
controversie in materia di turismo)
1. La procedura di mediazione,
finalizzata alla conciliazione delle
controversie in materia di
turismo, e' disciplinata dal decreto
legislativo 4 marzo 2010, n.
28, e costituisce condizione di
procedibilita' della domanda
giudiziale o arbitrale se cio' e'
previsto da una clausola del
contratto di fornitura dei servizi. Tale
clausola deve essere
specificamente approvata per iscritto dal
turista.
2. Resta salva la facolta' del
turista di ricorrere a procedure di
negoziazione volontaria o
paritetica o alla procedura di
conciliazione innanzi alle
commissioni arbitrali o conciliative per
la risoluzione delle controversie
tra imprese e consumatori ed utenti
inerenti la fornitura di
servizi turistici, istituite ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, lettera
a), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580. Nella procedura di
conciliazione i turisti hanno facolta' di
avvalersi delle associazioni dei
consumatori. Tale procedura di
conciliazione e' disciplinata dagli
articoli 140 e 141 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.
206.
ART.
68
(Assistenza
al turista)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo,
nell'ambito delle attivita'
istituzionali, assicura l'assistenza al
turista, anche attraverso cali
center. E' altresi' istituito lo
sportello del turista, attivo ai
recapiti e negli orari, comunicati
sul sito istituzionale, presso
il quale le persone fisiche e
giuridiche, nonche' gli enti
esponenziali per la rappresentanza degli
interessi dei turisti possono
proporre istanze, richieste reclami nei
confronti di imprese ed
operatori turistici per l'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni
previste nel presente codice.
2. Ai fini di assistenza il
Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo assicura
l'omogeneita' di informazioni in
ordine ai diversi servizi previsti
per i turisti, anche attraverso
l'individuazione di
denominazioni standard, da attribuirsi a
strutture pubbliche che operano in
tale settore. E' fatta salva la
possibilita' di utilizzare le
procedure di negoziazione volontaria e
paritetica previste dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28.
3. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere la istituzione di
sportelli del turista la cui gestione
puo' essere delegata agli enti
locali.
ART.
69
(Gestione
dei reclami)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo,
ricevuta l'istanza di cui
all'articolo 68, avvia senza ritardo
l'attivita' istruttoria,
informando contestualmente il reclamante,
l'impresa o l'operatore turistico
interessato, entro il termine di
quindici giorni dal ricevimento
dell'istanza.
2. Nel corso dell'istruttoria il
Dipartimento per e lo sviluppo e la
competitivita' del turismo puo'
richiedere dati, notizie o documenti
ai soggetti proponenti il
reclamo, alle imprese, agli operatori
turistici e ai soggetti sui
quali esercita la vigilanza, che
rispondono nel termine di trenta
giorni
dalla ricezione della richiesta.
In tale caso il procedimento e'
sospeso fino alla scadenza del
suddetto termine.
3. Il Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo
comunica ai soggetti di cui al
comma 2 l'esito dell'attivita'
istruttoria entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione
del reclamo, fatti salvi i casi di
sospensione dovuti alla richiesta
di informazioni o all'acquisizione
di dati.
4. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato
disciplina con regolamento la
procedura di gestione reclami, da
svolgere nell'ambito delle
attivita' istituzionali, che si conclude
entro il termine di sessanta giorni
dalla ricezione del reclamo.
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