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DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79 - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (11G0123) - (GU n. 129 del 6-6-2011 - Suppl. Ordinario n.139) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2011

 

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Codice della normativa statale in tema di ordinamento e  mercato  del

turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28  novembre  2005,  n.

246, nonche' attuazione  della  direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai

contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le

vacanze di lungo  termine,  contratti  di  rivendita  e  di  scambio.

(11G0123)

 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Visto l'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

  Vista la legge 28  novembre  2005,  n.  246,  ed,  in  particolare,

l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante

ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante

codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio

2003, n. 229;

  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  17  luglio   2006,   n   233,   recante

disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della

Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri,  ed  in

particolare l'articolo 1, comma 19-bis;

  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  179,  recante

disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui

si ritiene indispensabile la permanenza in vigore;

  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per

l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia

alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,

gli articoli 1 e 2, e l'allegato B;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione del 19 ottobre 2010;

  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza  del

13 gennaio 2011;

  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella

seduta del 18 novembre 2010;

  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e preso atto che la

Commissione parlamentare per la semplificazione non  ha  espresso  il

parere nei termini prescritti;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 5 maggio 2011;

  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del

Ministro  per  il  turismo,  del  Ministro  per  la   semplificazione

normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  i

Ministri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,

degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,

per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  dell'istruzione,

dell'universita'  e  della  ricerca,  per  i  beni  e  le   attivita'

culturali, del lavoro e delle politiche sociali e per i rapporti  con

le regioni e per la coesione territoriale;

 

                                Emana

 

                  il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

 

       Approvazione del codice della normativa statale in tema

                di ordinamento e mercato del turismo

 

  1. E' approvato il  codice  della  normativa  statale  in  tema  di

ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1.

 

       

                    Avvertenza:

              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto

          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi

          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle

          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,

          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28

          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la

          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e

          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.  Per  le

          direttive CEE vengono forniti gli estremi di  pubblicazione

          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)

          Note alle premesse:

              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio

          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al

          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri

          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti

          definiti.

              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,

          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le

          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i

          regolamenti.

              Il testo dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge  15

          marzo 1997, n 59 (Delega al Governo per il conferimento  di

          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la

          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la

          semplificazione amministrativa), pubblicata nella  Gazzetta

          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O. cosi' recita:

              "3. Salvi i principi e i  criteri  direttivi  specifici

          per le singole materie, stabiliti con la legge  annuale  di

          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle

          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai

          seguenti principi e criteri direttivi:

              a) definizione del riassetto normativo e  codificazione

          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa

          acquisizione del parere del Consiglio di  Stato,  reso  nel

          termine di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta,

          con determinazione dei principi fondamentali nelle  materie

          di legislazione concorrente;

              a-bis) coordinamento formale e  sostanziale  del  testo

          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche

          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e

          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e

          semplificare il linguaggio normativo;

              b) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta

          salva l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni

          sulla legge in generale premesse al codice civile;

              c) indicazione dei principi  generali,  in  particolare

          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,

          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che

          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si

          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente

          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7

          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

              d)   eliminazione   degli   interventi   amministrativi

          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della

          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi

          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza

          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla

          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,

          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,

          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela

          dell'igiene e della salute pubblica;

              e) sostituzione degli atti di autorizzazione,  licenza,

          concessione, nulla osta, permesso e  di  consenso  comunque

          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'

          amministrativa e il cui rilascio dipenda  dall'accertamento

          dei requisiti e presupposti di legge, con una  denuncia  di

          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato

          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni

          e dalle certificazioni eventualmente richieste;

              f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande  di

          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che

          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,

          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni

          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive

          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si

          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito

          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per

          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del

          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,

          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

              g) revisione e riduzione delle funzioni  amministrative

          non direttamente rivolte:

              1) alla regolazione ai fini  dell'incentivazione  della

          concorrenza;

              2) alla eliminazione delle rendite  e  dei  diritti  di

          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;

              3)  alla  eliminazione   dei   limiti   all'accesso   e

          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;

              4)    alla    protezione    di    interessi    primari,

          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della

          solidarieta' sociale;

              5) alla tutela dell'identita' e  della  qualita'  della

          produzione tipica e tradizionale e della professionalita';

              h) promozione degli interventi di  autoregolazione  per

          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'

          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza

          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che

          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle

          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi

          produttivi e dei prodotti o dei servizi;

              i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i  poteri

          amministrativi  autorizzatori   o   ridotte   le   funzioni

          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'

          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli

          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati

          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di

          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni

          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della

          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il

          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla

          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle

          esigenze manifestatesi nel settore regolato;

              l)  attribuzione  delle  funzioni   amministrative   ai

          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,

          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di

          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di

          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;

          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione

          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle

          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa

          concorrente;

              m)   definizione    dei    criteri    di    adeguamento

          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di

          esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

              n) indicazione esplicita  dell'autorita'  competente  a

          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,

          ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,  n.

          689.".

              "4. I decreti legislativi e i  regolamenti  di  cui  al

          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione

          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le

          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti

          principi:

              a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi,  e

          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o

          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi

          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche

          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le

          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che

          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove

          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e

          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica

          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai

          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate

          alle regioni;

              b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione   dei

          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione

          previsti per procedimenti tra loro analoghi;

              c) regolazione uniforme dei procedimenti  dello  stesso

          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o

          presso diversi uffici della medesima amministrazione;

              d) riduzione del numero di procedimenti  amministrativi

          e accorpamento dei procedimenti  che  si  riferiscono  alla

          medesima attivita';

              e) semplificazione e accelerazione delle  procedure  di

          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di

          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili

          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione

          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i

          provvedimenti si intendono adottati;

              f) aggiornamento delle procedure,  prevedendo  la  piu'

          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie

          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti

          con i destinatari dell'azione amministrativa;

              f-bis) generale possibilita' di  utilizzare,  da  parte

          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,

          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o

          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'

          essere perseguito senza l'esercizio di poteri  autoritativi

          );

              f-ter) conformazione  ai  principi  di  sussidiarieta',

          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle

          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti

          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di

          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali

          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri

          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della

          responsabilita' e della tutela dell'affidamento;

              f-quater) riconduzione delle intese,  degli  accordi  e

          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle

          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,

          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'

          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi

          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,

          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le

          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le

          conseguenze degli eventuali inadempimenti;

              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche

          e amministrative pubbliche  da  parte  di  altre  pubbliche

          amministrazioni, sulla base di accordi  conclusi  ai  sensi

          dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e

          successive modificazioni.".

              Il testo dell'articolo 14 commi  14,  15  e  18,  della

          legge  28  novembre  2005,  n.  246,   (Semplificazione   e

          riassetto normativo  per  l'anno  2005).  pubblicato  nella

          Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280, cosi' recita:

              "14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine

          di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con

          le modalita' di cui all'articolo 20 della  legge  15  marzo

          1997,  n.   59,   e   successive   modificazioni,   decreti

          legislativi che  individuano  le  disposizioni  legislative

          statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche

          se modificate con provvedimenti successivi, delle quali  si

          ritiene indispensabile la permanenza in vigore,  secondo  i

          seguenti principi e criteri direttivi:

              a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione

          tacita o implicita;

              b) esclusione delle disposizioni che  abbiano  esaurito

          la loro funzione  o  siano  prive  di  effettivo  contenuto

          normativo o siano comunque obsolete;

              c)   identificazione   delle   disposizioni   la    cui

          abrogazione    comporterebbe    lesione     dei     diritti

          costituzionali;

              d) identificazione  delle  disposizioni  indispensabili

          per  la  regolamentazione   di   ciascun   settore,   anche

          utilizzando a tal fine le procedure di analisi  e  verifica

          dell'impatto della regolazione;

              e) organizzazione delle disposizioni  da  mantenere  in

          vigore per settori  omogenei  o  per  materie,  secondo  il

          contenuto precettivo di ciascuna di esse;

              f)  garanzia  della  coerenza   giuridica,   logica   e

          sistematica della normativa;

              g)   identificazione   delle   disposizioni   la    cui

          abrogazione comporterebbe  effetti  anche  indiretti  sulla

          finanza pubblica;

              h) identificazione  delle  disposizioni  contenute  nei

          decreti ricognitivi,  emanati  ai  sensi  dell'articolo  1,

          comma 4, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  aventi  per

          oggetto i principi fondamentali  della  legislazione  dello

          Stato  nelle  materie  previste  dall'articolo  117,  terzo

          comma, della Costituzione.".

              "15.  I  decreti  legislativi  di  cui  al   comma   14

          provvedono altresi' alla  semplificazione  o  al  riassetto

          della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei  principi

          e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della  legge  15

          marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni,  anche  al

          fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con

          quelle pubblicate successivamente alla data del 1°  gennaio

          1970.".

              18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  dei

          decreti legislativi di cui  al  comma  14,  possono  essere

          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  disposizioni

          integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente  nel

          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui  al  comma

          15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19 .".

              Il  decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   303

          (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a

          norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. )  e'

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre  1999,  n.

          205, S.O.

              Il  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,

          "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  L.  29

          luglio  2003,  n.  229."  e'  pubblicato   nella   Gazzetta

          Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

              Il testo vigente dell'articolo 1,  comma  19  bis,  del

          decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni  urgenti

          in materia di riordino delle attribuzioni della  Presidenza

          del Consiglio dei Ministri e  dei  ministeri),  convertito,

          con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2006,  n.  233,

          cosi' recita:

              "19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al

          Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28

          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e

          successive  modificazioni,  in  materia  di  turismo,  sono

          attribuite al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri;  il

          Ministro  dello  sviluppo   economico   concerta   con   il

          Presidente del Consiglio dei  Ministri  l'individuazione  e

          l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie

          da destinare al turismo, ivi comprese  quelle  incluse  nel

          Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di  tali

          funzioni e' istituito, presso la Presidenza  del  Consiglio

          dei  Ministri,  il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e   la

          competitivita'  del  turismo,  articolato  in  due   uffici

          dirigenziali  di   livello   generale,   che,   in   attesa

          dell'adozione  dei   provvedimenti   di   riorganizzazione,

          subentra  nelle  funzioni  della  Direzione  generale   del

          turismo che e' conseguentemente soppressa.".

              Il  decreto  legislativo  1°  dicembre  2009,  n.   179

          (Disposizioni legislative statali anteriori al  1°  gennaio

          1970, di cui si ritiene  indispensabile  la  permanenza  in

          vigore, a norma dell'articolo 14 della  legge  28  novembre

          2005, n. 246.) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  14

          dicembre 2009, n. 290, S.O.

              La legge  4  giugno  2010,  n.  96,  (Disposizioni  per

          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza

          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria

          2009.) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  25  giugno

          2010, n. 146, S.O.

 

       

     

                               Art. 2

 

Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  in

  attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di

  multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le  vacanze  di

  lungo termine, contratti di rivendita e di scambio

 

  1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre  2005,

n. 206, recante codice del consumo, e' sostituito dal seguente:

 

                             "TITOLO IV

 

             DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI

 

                               CAPO I

 

CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA', CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI  PER  LE

  VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO

 

                               ART. 69

 

                             Definizioni

 

  1. Ai fini del presente capo, si intende per:

    a)  "contratto  di  multiproprieta'":  un  contratto  di   durata

superiore a un anno tramite il  quale  un  consumatore  acquisisce  a

titolo oneroso il diritto di godimento su uno o piu' alloggi  per  il

pernottamento per piu' di un periodo di occupazione;

    b) "contratto relativo a un prodotto  per  le  vacanze  di  lungo

termine": un contratto di durata superiore a un  anno  ai  sensi  del

quale un consumatore acquisisce a titolo  oneroso  essenzialmente  il

diritto di ottenere sconti  o  altri  vantaggi  relativamente  ad  un

alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;

    c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del  quale  un

operatore assiste a titolo oneroso un  consumatore  nella  vendita  o

nell'acquisto di una multiproprieta' o di un prodotto per le  vacanze

di lungo termine;

    d) "contratto di scambio": un contratto ai  sensi  del  quale  un

consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema  di  scambio  che

gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o  ad  altri

servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso  temporaneo

ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto  di

multiproprieta';

    e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma

1, lettera c);

    f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma

1, lettera a);

    g) "contratto accessorio": un contratto ai  sensi  del  quale  il

consumatore   acquista   servizi   connessi   a   un   contratto   di

multiproprieta' o a un  contratto  relativo  a  un  prodotto  per  le

vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla

base di un accordo tra il terzo e l'operatore;

    h) "supporto  durevole":  qualsiasi  strumento  che  permetta  al

consumatore  o  all'operatore  di  memorizzare  informazioni  a   lui

personalmente dirette in  modo  che  possano  essere  utilizzate  per

riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui  sono

destinate le informazioni e che  consenta  la  riproduzione  immutata

delle informazioni memorizzate;

    i) "codice di condotta": un accordo o un insieme  di  regole  che

definisce  il  comportamento  degli  operatori  che  si  impegnano  a

rispettare tale codice in relazione a una o piu' pratiche commerciali

o ad uno o piu' settori d'attivita' specifici;

    l) "responsabile del codice":  qualsiasi  soggetto,  compresi  un

operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione  e

della  revisione  di  un  codice  di   condotta   o   del   controllo

dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a

rispettarlo.

  2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprieta' o di

un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo  termine,

quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e  b),  si

tiene conto di qualunque disposizione del contratto che  ne  consenta

il rinnovo tacito o la proroga.

 

                               ART. 70

 

                             Pubblicita'

 

  1. Se un contratto di multiproprieta', un contratto relativo  a  un

prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di  rivendita

o di scambio viene offerto al consumatore in persona  nell'ambito  di

una promozione o di  un'iniziativa  di  vendita,  l'operatore  indica

chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento.

Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a  disposizione

del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.

  2.  E'  fatto  obbligo  all'operatore  di   specificare   in   ogni

pubblicita' la  possibilita'  di  ottenere  le  informazioni  di  cui

all'articolo 71, comma  1,  e  di  indicare  le  modalita'  sul  come

ottenerle.

  3. Una multiproprieta' o  un  prodotto  per  le  vacanze  di  lungo

termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.

 

                               ART. 71

 

                    Informazioni precontrattuali

 

  1. In tempo utile prima che il  consumatore  sia  vincolato  da  un

contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce  al  consumatore,  in

maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e  sufficienti,

secondo le seguenti modalita':

    a) nel caso  di  un  contratto  di  multiproprieta',  tramite  il

formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le  informazioni

elencate nella parte 3 di detto formulario;

    b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze

di  lungo  termine,  tramite  il  formulario   informativo   di   cui

all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto

formulario;

    c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite  il  formulario

informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni  elencate

nella parte 3 di detto formulario;

    d) nel caso di un contratto di  scambio,  tramite  il  formulario

informativo  di  cui  all'allegato  II-quinquies  e  le  informazioni

elencate nella parte 3 di detto formulario.

  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito

dall'operatore  su  carta  o  altro  supporto   durevole   facilmente

accessibile al consumatore.

  3. Le informazioni di cui al comma 1,  sono  redatte  nella  lingua

italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui

il consumatore risiede oppure  di  cui  e'  cittadino,  a  scelta  di

quest'ultimo, purche' si tratti di una lingua ufficiale della  Unione

europea.

 

                               ART. 72

 

                       Requisiti del contratto

 

 

  1. Il contratto  deve  essere  redatto  per  iscritto,  a  pena  di

nullita', su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e

in una delle  lingue  dello  Stato  dell'Unione  europea  in  cui  il

consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a sua scelta, purche'

si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.

  2. Nel caso di un contratto di multiproprieta' relativo a  un  bene

immobile specifico, e' fatto  obbligo  all'operatore  di  fornire  al

consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella  lingua

dello Stato dell'Unione europea in cui e' situato l'immobile.

  3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto  disciplinato  dal

presente Capo, all'operatore  che  svolge  la  propria  attivita'  di

vendita nel territorio nazionale  e'  fatto  obbligo  di  fornire  al

consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.

  4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma  1,  costituiscono

parte integrante e sostanziale del contratto  e  non  possono  essere

modificate salvo qualora  vi  sia  l'accordo  esplicito  delle  parti

oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze  eccezionali

e imprevedibili, indipendenti dalla volonta' dell'operatore,  le  cui

conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta

diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono

comunicate al consumatore su carta o altro supporto  durevole  a  lui

facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.

  5.  Il  contratto  contiene,  oltre  alle   informazioni   di   cui

all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:

    a) l'identita', il luogo di residenza  e  la  firma  di  ciascuna

delle parti;

    b) la data e il luogo di conclusione del contratto.

  6. Prima della conclusione del  contratto  l'operatore  informa  il

consumatore sulle clausole contrattuali concernenti  l'esistenza  del

diritto  di  recesso,  la  durata  del  periodo  di  recesso  di  cui

all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di

recesso di cui all'articolo 76, le quali devono  essere  sottoscritte

separatamente dal consumatore. Il  contratto  include  un  formulario

separato di recesso, come riportato nell'allegato  II-sexies,  inteso

ad agevolare  l'esercizio  del  diritto  di  recesso  in  conformita'

all'articolo 73.

  7. Il consumatore riceve una  copia  o  piu'  copie  del  contratto

all'atto della sua conclusione.

 

                             ART. 72-bis

 

     Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta'

 

  

  1. L'operatore  non  avente  la  forma  giuridica  di  societa'  di

capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000

euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio  dello

Stato  e'  obbligato  a  prestare  idonea  fideiussione  bancaria   o

assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

  2. L'operatore e' in ogni caso obbligato  a  prestare  fideiussione

bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del  contratto

di  multiproprieta'  sia  in  corso  di   costruzione,   a   garanzia

dell'ultimazione dei lavori.

  3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di

multiproprieta' a pena di nullita'.

  4. Le garanzie di cui ai  commi  1  e  2  non  possono  imporre  al

consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.

 

                               ART. 73

 

                         Diritto di recesso

 

  1. Al consumatore e' concesso un  periodo  di  quattordici  giorni,

naturali e consecutivi, per recedere, senza  specificare  il  motivo,

dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo  a  prodotti

per le vacanze di lungo termine, dal  contratto  di  rivendita  e  di

scambio.

  2. Il periodo di recesso si calcola:

    a) dal giorno della conclusione del contratto  definitivo  o  del

contratto preliminare;

    b)  dal  giorno  in  cui  il  consumatore  riceve  il   contratto

definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui

alla lettera a).

  3. Il periodo di recesso scade:

    a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere  dalla  data  di

cui al comma 2 del presente articolo  se  il  formulario  di  recesso

separato previsto all'articolo 72, comma 4, non  e'  stato  compilato

dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su  carta  o

altro supporto durevole;

    b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui

al  comma  2  del  presente  articolo  se  le  informazioni  di   cui

all'articolo  71,  comma  1,  incluso   il   formulario   informativo

applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state  fornite

al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.

  4. Se il formulario separato di recesso previsto  all'articolo  72,

comma  4,  e'  stato  compilato  dall'operatore   e   consegnato   al

consumatore per iscritto, su carta o altro supporto  durevole,  entro

un anno dalla data di cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  il

periodo  di  recesso  inizia  a  decorrere  dal  giorno  in  cui   il

consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le  informazioni

di cui all'articolo 71, comma 1, incluso  il  formulario  informativo

applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state  fornite  al

consumatore per iscritto, su carta o altro supporto  durevole,  entro

tre mesi dal giorno di cui al  comma  2  del  presente  articolo,  il

periodo  di  recesso  inizia  a  decorrere  dal  giorno  in  cui   il

consumatore riceve tali informazioni.

  5. Nel  caso  in  cui  il  contratto  di  scambio  sia  offerto  al

consumatore contestualmente al contratto di multiproprieta',  ai  due

contratti si applica un unico periodo  di  recesso  conformemente  al

comma 1. Il periodo di recesso  per  i  due  contratti  e'  calcolato

secondo le disposizioni del comma 2.

 

                               ART. 74

 

      Modalita' di esercizio ed effetti del diritto di recesso

 

  1. Il diritto di recesso  da  parte  del  consumatore  si  esercita

dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che

assicuri la  prova  della  spedizione  anteriore  alla  scadenza  del

periodo di  recesso,  alla  persona  indicata  nel  contratto  o,  in

mancanza, all'operatore.

  2. All'uopo,  il  consumatore  puo'  utilizzare  il  formulario  di

recesso di  cui  all'allegato  VII  fornito  dall'operatore  a  norma

dell'articolo 72, comma 4.

  3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei

modi indicati al comma  1,  pone  fine  all'obbligo  delle  parti  di

eseguire il contratto.

  4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non  sostiene

alcuna spesa, non  e'  tenuto  a  pagare  alcuna  penalita',  ne'  e'

debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso  prima

del recesso.

 

                               ART. 75

 

                               Acconti

 

  1. Per i contratti di multiproprieta', relativi a prodotti  per  le

vacanze di lungo termine e di scambio e' vietato qualunque versamento

di  danaro  a   titolo   di   acconto,   prestazione   di   garanzie,

l'accantonamento di denaro  sotto  forma  di  deposito  bancario,  il

riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un

consumatore a favore dell'operatore o di un terzo  prima  della  fine

del periodo di recesso in conformita' dell'articolo 73.

  2. Per i contratti di  rivendita  e'  vietata  qualunque  forma  di

versamento di denaro a titolo di acconto,  prestazione  di  garanzie,

l'accantonamento di denaro  sotto  forma  di  deposito  bancario,  il

riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da  parte  di

un consumatore a favore dell'operatore o di un  terzo  prima  che  la

vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo

al contratto di rivendita.

 

                               ART. 76

 

Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi  a  prodotti

                   per le vacanze di lungo termine

 

  1. Per i contratti relativi a prodotti  per  le  vacanze  di  lungo

termine, il pagamento e' effettuato secondo scadenze  periodiche.  E'

vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto  che

non sia conforme  al  piano  di  pagamento  periodico  concordato.  I

pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in  rate

annuali, ciascuna di pari  valore,  fermo  restando  gli  adeguamenti

riferiti  ai  sistemi  di  indicizzazione   previsti   dalla   legge.

L'operatore invia una richiesta scritta  di  pagamento,  su  carta  o

altro  supporto  durevole,  almeno  quattordici  giorni,  naturali  e

consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilita'.

  2. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  73,  a  partire  dal

secondo  pagamento  rateale,  il  consumatore  puo'  porre  fine   al

contratto senza incorrere in  penali  dando  preavviso  all'operatore

entro quattordici giorni, naturali  e  consecutivi,  dalla  ricezione

della richiesta di pagamento per ciascuna rata.

 

                               ART. 77

 

                 Risoluzione dei contratti accessori

 

 

  1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso  dal

contratto di multiproprieta' o dal contratto relativo a  un  prodotto

per le vacanze di lungo  termine  comporta  automaticamente  e  senza

alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti  i  contratti

di  scambio  ad  esso  accessori  e  di  qualsiasi  altro   contratto

accessorio.

  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto   dagli   articoli   125-ter   e

125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  in

materia di contratti di credito  ai  consumatori,  se  il  prezzo  e'

interamente  o  parzialmente  coperto  da  un  credito  concesso   al

consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra  il

terzo e l'operatore, il contratto di credito e' risolto  senza  costi

per il consumatore qualora il  consumatore  eserciti  il  diritto  di

recesso dal contratto di multiproprieta', dal  contratto  relativo  a

prodotti per  le  vacanze  di  lungo  termine,  o  dal  contratto  di

rivendita o di scambio.

 

                               ART. 78

 

Carattere  imperativo  delle  disposizioni  e  applicazione  in  casi

                           internazionali

 

 

  1. Sono nulle le  clausole  contrattuali  o  i  patti  aggiunti  di

rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo  o  di

limitazione delle responsabilita' previste a carico dell'operatore.

  2. Per le controversie  derivanti  dall'applicazione  del  presente

capo, la competenza territoriale  inderogabile  e'  del  giudice  del

luogo di residenza o di domicilio del  consumatore,  se  ubicati  nel

territorio dello Stato.

  3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui  al

presente capo,  una  legislazione  diversa  da  quella  italiana,  al

consumatore devono comunque  essere  riconosciute  le  condizioni  di

tutela previste dal presente capo.

  4.  Ove   la   legge   applicabile   sia   quella   di   un   paese

extracomunitario, i consumatori  non  possono  essere  privati  della

tutela garantita dal presente codice, nel caso di:

    a) uno qualsiasi dei beni immobili  interessati  e'  situato  sul

territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea;

    b) nel caso di un contratto non  direttamente  collegato  a  beni

immobili, l'operatore svolga attivita' commerciali o professionali in

Italia o in uno Stato dell'Unione europea o  diriga  tali  attivita',

con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e

il contratto rientri nell'ambito di dette attivita'.

 

                               ART. 79

 

               Tutela amministrativa e giurisdizionale

 

 

  1. Al fine di garantire il rispetto  delle  disposizioni  contenute

nel presente capo da parte degli  operatori,  i  consumatori  possono

utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e

140-bis del presente Codice.

  2. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

 

                               ART. 80

 

      Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale

 

  1. L'operatore puo' adottare appositi codici di  condotta,  secondo

le modalita' di cui all'articolo 27-bis.

  2.  Per  la  risoluzione  delle  controversie   sorte   dall'esatta

applicazione  dei  contratti  disciplinati  dal  presente   capo   e'

possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui  al  decreto

legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva  la  possibilita'  di

utilizzare le  procedure  di  negoziazione  volontaria  e  paritetica

previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4

marzo 2010, n. 28.

 

                               ART. 81

 

                              Sanzioni

 

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   l'operatore   che

contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72,

72-bis, 75, 76 e 77, e' punito, per ogni singola violazione,  con  la

sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

  2.  Si  applica  la  sanzione   amministrativa   accessoria   della

sospensione dall'esercizio dell'attivita' da 30  giorni  a  sei  mesi

all'operatore  che  abbia  commesso  una  ripetuta  violazione  delle

disposizioni di cui al comma 1.

  3. Ai fini dell'accertamento  dell'infrazione  e  dell'applicazione

della sanzione, si applica l'articolo 62, comma 3.

 

                             ART. 81-bis

 

                Tutela in base ad altre disposizioni

 

  1. Le disposizioni del presente capo non escludono, ne' limitano  i

diritti  che  sono  attribuiti  al   consumatore   da   altre   norme

dell'ordinamento giuridico.

  2. Per quanto non previsto  dal  presente  capo,  si  applicano  le

disposizioni del codice civile in tema di contratti.".

  2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono aggiunti i

seguenti allegati:

 

                                                     "ALLEGATO II-bis

                                 (di cui all'articolo 71,  comma 1, e

                                all'articolo 73, commi 3, lettera b),

                                                                 e 4)

 

      FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA'

 

Parte 1:

  Identita', luogo di residenza e stato  giuridico  dell'operatore  o

degli operatori che saranno parti del contratto:

  Breve descrizione del prodotto (ad  esempio  descrizione  del  bene

immobile):

  Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:

  Indicazione  precisa  del  periodo  entro  il  quale  puo'   essere

esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente  la  sua

durata:

  Data a partire dalla quale  il  consumatore  potra'  esercitare  il

diritto oggetto del contratto:

  Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione,

data  in  cui   l'alloggio   e   i   servizi/le   strutture   saranno

completati/disponibili:

  Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del

diritto o dei diritti:

  Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori  imposti  dal

contratto; tipo di costi e  indicazione  degli  importi  (ad  esempio

quote annuali, altre quote  ricorrenti,  prelievi  speciali,  imposte

locali):

  Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad

esempio elettricita', acqua, manutenzione,  raccolta  di  rifiuti)  e

indicazione dell'importo che il  consumatore  deve  pagare  per  tali

servizi:

  Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad  esempio

piscina o sauna):

  Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?

  In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:

  E' possibile aderire ad un sistema di scambio?

  In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:

  Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:

  L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In  caso

affermativo, dove possono essere reperiti?

 

Parte 2:

Informazioni generali:

  Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza

indicarne le  ragioni,  entro  quattordici  giorni  di  calendario  a

decorrere dalla conclusione del contratto o  di  qualsiasi  contratto

preliminare  vincolante  ovvero  dalla  data  di  ricezione  di  tali

contratti se posteriore.

  Durante il periodo di recesso e' vietato  qualsiasi  versamento  di

denaro a titolo di acconto  da  parte  del  consumatore.  Il  divieto

riguarda qualsiasi onere, incluso il  pagamento,  la  prestazione  di

garanzie,  l'accantonamento  di  denaro  sotto  forma   di   deposito

bancario, il riconoscimento esplicito di debito,  ecc.,  e  comprende

non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi.

  Il consumatore non dovra' sostenere costi od  obblighi  diversi  da

quelli stabiliti nel contratto.

  In conformita' del diritto  internazionale  privato,  il  contratto

puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella  dello  Stato

membro di  residenza  o  domicilio  abituale  del  consumatore  e  le

eventuali   controversie   possono   essere   deferite   ad    organi

giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di  residenza  o

domicilio abituale del consumatore.

  Firma del consumatore:                            

Parte 3:

  Informazioni  supplementari  cui  ha  diritto  il   consumatore   e

indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad  esempio  indicazione

del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI

  Condizioni poste a disciplina dell'esercizio  del  diritto  oggetto

del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati  membri

in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali

condizioni siano state rispettate o meno e, in caso  negativo,  quali

condizioni debbano  ancora  essere  rispettate,qualora  il  contratto

conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra  una

serie di alloggi, informazioni sulle  restrizioni  alle  possibilita'

del consumatore di  occupare  in  qualsiasi  momento  uno  di  questi

alloggi.

2) INFORMAZIONI SUI BENI

  Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione

accurata e dettagliata di tale bene e della  sua  ubicazione;  se  il

contratto riguarda una serie di beni (multilocalita'), la descrizione

appropriata dei  beni  e  della  loro  ubicazione;  se  il  contratto

riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene  immobile,  la

descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture,

  servizi (ad esempio elettricita', acqua, manutenzione, raccolta  di

rifiuti) cui il consumatore ha o avra' accesso e relative condizioni,

  eventuali strutture comuni, quali  piscina,  sauna,  ecc.,  cui  il

consumatore ha o potra' avere accesso e relative condizioni.

3) NORME AGGIUNTIVE  RIGUARDANTI  GLI  ALLOGGI  IN  COSTRUZIONE  (ove

applicabile)

  Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che  lo  rendono

pienamente  fruibile  (gas,  elettricita',   acqua   e   collegamenti

telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avra' accesso,

  termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono

pienamente  fruibile  (gas,  elettricita',   acqua   e   collegamenti

telefonici) e una stima ragionevole del termine di  completamento  di

qualsiasi struttura cui il consumatore avra' accesso,

  numero  della  licenza  edilizia  e  nome  e   indirizzo   completi

dell'autorita' o delle autorita' competenti,

  garanzia quanto al completamento dell'alloggio  o  al  rimborso  di

ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non  sia  completato  ed

eventuali  condizioni  che  disciplinano  il  funzionamento  di  tali

garanzie.

4) INFORMAZIONI SUI COSTI

  Descrizione accurata e appropriata di tutti  i  costi  connessi  al

contratto di multiproprieta'; di come tali  costi  saranno  ripartiti

fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il

metodo di calcolo dell'ammontare delle spese relative all'occupazione

del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte  e  tasse)  e  le

spese amministrative generali (ad esempio per gestione,  manutenzione

e riparazioni),

  eventuali informazioni relative  a  spese,  ipoteche,  privilegi  o

altri gravami registrati sul bene.

5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

  Eventuali informazioni sulle disposizioni  per  la  risoluzione  di

contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,

  condizioni di risoluzione del  contratto,  relative  conseguenze  e

informazioni  su  qualsiasi  responsabilita'  del   consumatore   per

eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

  Informazioni  sulle  modalita'  con   cui   sono   organizzate   la

manutenzione e le riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione

dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e

partecipare alle decisioni in materia,

  informazioni sulla possibilita' o meno di aderire a un sistema  per

la rivendita  dei  diritti  contrattuali,  informazioni  sul  sistema

pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante

tale sistema,

  indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le

comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda  il  contratto,  ad

esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi

e al trattamento di richieste e reclami,

  eventuale  possibilita'  di   risoluzione   extragiudiziale   delle

controversie.

  Conferma della ricezione delle informazioni.

  Firma del consumatore.

 

                                                      ALLEGATO II-ter

                        (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b),

                         e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)

 

 

     FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI

                   PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE

 

Parte 1:

  Identita', luogo di residenza e stato  giuridico  dell'operatore  o

degli operatori che saranno parti del contratto.

  Breve descrizione del prodotto.

  Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.

  Indicazione  precisa  del  periodo  entro  il  quale  puo'   essere

esercitato il diritto  oggetto  del  contratto  ed  eventualmente  la

durata del regime instaurato.

  Data a partire dalla quale  il  consumatore  potra'  esercitare  il

diritto oggetto del contratto.

  Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del

diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il  consumatore

dovra' presumibilmente sostenere in conseguenza del  suo  diritto  di

ottenere accesso all'alloggio,  del  viaggio  e  di  qualsiasi  altro

prodotto o servizio connesso come specificato.

  Piano di pagamento scaglionato  che  stabilisce  le  rate  di  pari

importo per ciascun anno di durata del contratto  per  il  prezzo  in

questione e date in cui devono essere versate.

  Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere  adeguati

per assicurare che sia mantenuto il valore reale  di  tali  rate,  ad

esempio per tenere conto dell'inflazione.

  Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori  imposti  dal

contratto; tipo di costi e  indicazione  degli  importi  (ad  esempio

quote annuali di affiliazione).

  Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad

esempio soggiorni in albergo e voli scontati).

  Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?

  In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli  a  pagamento

(ad esempio soggiorno di tre notti incluso  nella  quota  annuale  di

affiliazione; qualsiasi  altra  sistemazione  deve  essere  pagata  a

parte).

  L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In  caso

affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

  Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza

indicarne le  ragioni,  entro  quattordici  giorni  di  calendario  a

decorrere dalla conclusione del contratto o  di  qualsiasi  contratto

preliminare  vincolante  ovvero  dalla  data  di  ricezione  di  tali

contratti se posteriore.

  Durante il periodo di recesso e' vietato  qualsiasi  versamento  di

denaro a titolo di acconto  da  parte  del  consumatore.  Il  divieto

riguarda qualsiasi onere, incluso il  pagamento,  la  prestazione  di

garanzie,  l'accantonamento  di  denaro  sotto  forma   di   deposito

bancario, il riconoscimento esplicito di debito,  ecc.,  e  comprende

non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi.

  Il consumatore ha il diritto  di  porre  fine  al  contratto  senza

incorrere in penali dando preavviso all'operatore  entro  quattordici

giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per

ciascuna rata annuale.

  Il consumatore non dovra' sostenere spese od  obblighi  diversi  da

quelli specificati nel contratto.

  In conformita' del diritto  internazionale  privato,  il  contratto

puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella  dello  Stato

membro di  residenza  o  domicilio  abituale  del  consumatore  e  le

eventuali   controversie   possono   essere   deferite   ad    organi

giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di  residenza  o

domicilio abituale del consumatore.

  Firma del consumatore.

Parte 3:

Informazioni  supplementari  cui  ha   diritto   il   consumatore   e

indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad  esempio  indicazione

del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI

  Descrizione appropriata e corretta  degli  sconti  disponibili  per

future prenotazioni, illustrata con una serie di  esempi  di  offerte

recenti,

  informazioni sulle restrizioni alla possibilita' del consumatore di

godere dei diritti, quali la disponibilita'  limitata  o  le  offerte

proposte in base all'ordine  di  arrivo  o  i  termini  previsti  per

promozioni particolari e sconti speciali.

2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

  Eventuali  informazioni  sulle  modalita'  per  la  risoluzione  di

contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,

  condizioni di risoluzione del  contratto,  relative  conseguenze  e

informazioni  su  qualsiasi  responsabilita'  del   consumatore   per

eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

  Indicazione  della  lingua  o  delle  lingue  che  possono   essere

utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per  quanto  riguarda

il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di  richieste  e

reclami,

  eventuale  possibilita'  di   risoluzione   extragiudiziale   delle

controversie.

  Conferma della ricezione delle informazioni.

  Firma del consumatore.

 

 

                                                   ALLEGATO-II quater

                        (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c),

                          e all'articolo 73, commi 3, lettera b) e 4)

 

         FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA

 

Parte 1:

  Identita', luogo di residenza e stato  giuridico  dell'operatore  o

degli operatori che saranno parti del contratto.

  Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione).

  Durata del contratto.

  Prezzo che il consumatore deve  corrispondere  per  l'acquisto  dei

servizi.

  Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori  imposti  dal

contratto; tipo di costi e  indicazione  degli  importi  (ad  esempio

imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicita').

  L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In  caso

affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

  Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza

indicarne le  ragioni,  entro  quattordici  giorni  di  calendario  a

decorrere dalla conclusione del contratto o  di  qualsiasi  contratto

preliminare  vincolante  ovvero  dalla  data  di  ricezione  di  tali

contratti se posteriore.

  E' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo  di  acconto  da

parte del consumatore  fino  al  momento  in  cui  la  vendita  abbia

effettivamente avuto luogo o  sia  stata  altrimenti  posta  fine  al

contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere,  incluso

il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di  denaro

sotto forma di deposito  bancario,  il  riconoscimento  esplicito  di

debito,  ecc.,  e  comprende  non  solo   il   pagamento   a   favore

dell'operatore, bensi' anche di terzi.

  Il consumatore non dovra' sostenere costi od  obblighi  diversi  da

quelli specificati nel contratto.

  In conformita' del diritto  internazionale  privato,  il  contratto

puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella  dello  Stato

membro di  residenza  o  domicilio  abituale  del  consumatore  e  le

eventuali   controversie   possono   essere   deferite   ad    organi

giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di  residenza  o

domicilio abituale del consumatore.

  Firma del consumatore.

Parte 3:

Informazioni  supplementari  cui  ha   diritto   il   consumatore   e

indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad  esempio  indicazione

del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

  condizioni di risoluzione del  contratto,  relative  conseguenze  e

informazioni  su  qualsiasi  responsabilita'  del   consumatore   per

eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa,

  indicazione  della  lingua  o  delle  lingue  che  possono   essere

utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per  quanto  riguarda

il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di  richieste  e

reclami,

  eventuale  possibilita'  di   risoluzione   extragiudiziale   delle

controversie.

  Conferma della ricezione delle informazioni.

  Firma del consumatore.

 

                                                ALLEGATO II-quinquies

                        (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d),

                         e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)

 

          FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO

 

Parte 1:

  Identita', luogo di residenza e stato  giuridico  dell'operatore  o

degli operatori che saranno parti del contratto:

  Breve descrizione del prodotto.

  Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.

  Indicazione  precisa  del  periodo  entro  il  quale  puo'   essere

esercitato il diritto  oggetto  del  contratto  ed  eventualmente  la

durata del regime instaurato.

  Data a partire dalla quale  il  consumatore  potra'  esercitare  il

diritto oggetto del contratto.

  Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo  scambio  delle

quote di affiliazione.

  Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori  imposti  dal

contratto; tipo dei costi e indicazione  degli  importi  (ad  esempio

quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali,  imposte

locali).

  Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore.

  Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?

  In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a  pagamento

(tipologia dei costi e indicazione  degli  importi;  ad  esempio  una

stima del prezzo dovuto per singole operazioni di  scambio,  comprese

eventuali spese aggiuntive).

  L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In  caso

affermativo, dove possono essere reperiti?

Parte 2:

Informazioni generali:

  Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza

indicarne le  ragioni,  entro  quattordici  giorni  di  calendario  a

decorrere dalla conclusione del contratto o  di  qualsiasi  contratto

preliminare  vincolante  ovvero  dalla  data  di  ricezione  di  tali

contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio  sia

offerto   congiuntamente   e   contestualmente   al   contratto    di

multiproprieta', ai due contratti si  applica  un  unico  periodo  di

recesso.

  Durante il periodo di recesso e' vietato  qualsiasi  versamento  di

denaro a titolo di acconto  da  parte  del  consumatore.  Il  divieto

riguarda qualsiasi onere, incluso il  pagamento,  la  prestazione  di

garanzie,  l'accantonamento  di  denaro  sotto  forma   di   deposito

bancario, il riconoscimento esplicito di debito,  ecc.,  e  comprende

non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi.

  Il consumatore non dovra' sostenere costi od  obblighi  diversi  da

quelli specificati nel contratto.

  In conformita' del diritto  internazionale  privato,  il  contratto

puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella  dello  Stato

membro di  residenza  o  domicilio  abituale  del  consumatore  e  le

eventuali   controversie   possono   essere   deferite   ad    organi

giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di  residenza  o

domicilio abituale del consumatore.

  Firma del consumatore.

Parte 3:

Informazioni  supplementari  cui  ha   diritto   il   consumatore   e

indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad  esempio  indicazione

del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:

1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI

  Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio;  possibilita'

e modalita'  di  scambio;  indicazione  del  valore  attribuito  alla

multiproprieta' del consumatore nel  sistema  di  scambio;  serie  di

esempi di possibilita' concrete di scambio,

  indicazione del numero di  localita'  disponibili  e  numero  degli

aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto

alla disponibilita' di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad

esempio a  motivo  di  periodi  di  picco  della  domanda,  eventuale

necessita' di prenotare con molto anticipo,  nonche'  indicazioni  di

eventuali restrizioni dei diritti di multiproprieta' del  consumatore

previsti dal sistema di scambio.

2) INFORMAZIONI SUI BENI

  Descrizione breve e appropriata dei beni e della  loro  ubicazione;

se il contratto riguarda  un  alloggio  diverso  dai  beni  immobili,

descrizione appropriata dell'alloggio e delle strutture;  indicazione

di dove il consumatore puo' ottenere informazioni supplementari.

3) INFORMAZIONI SUI COSTI

  Informazioni  sull'obbligo  dell'operatore  di  fornire  per   ogni

scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in

merito a qualsiasi costo  aggiuntivo  a  carico  del  consumatore  in

relazione allo scambio.

4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

  Eventuali informazioni sulle disposizioni  per  la  risoluzione  di

contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,

  condizioni di risoluzione del  contratto,  relative  conseguenze  e

informazioni  su  qualsiasi  responsabilita'  del   consumatore   per

eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

  Indicazione  della  lingua  o  delle  lingue  che  possono   essere

utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per  quanto  riguarda

il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di  richieste  e

reclami,

  eventuale  possibilita'  di   risoluzione   extragiudiziale   delle

controversie.

  Conferma della ricezione delle informazioni.

  Firma del consumatore.

 

                                                   ALLEGATO II-sexies

                                    (di cui all'articolo 72, comma 6,

                                          e all'articolo 74, comma 2)

 

      FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO

 

                         Diritto di recesso

 

  Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza

indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario.

  Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a

cura  dell'operatore  prima   di   trasmettere   il   formulario   al

consumatore).

  Qualora il consumatore non abbia ricevuto il  presente  formulario,

il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore  l'abbia

ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni  di

calendario.

  Qualora il consumatore non abbia  ricevuto  tutte  le  informazioni

richieste,  il  periodo  di  recesso  ha  inizio  una  volta  che  il

consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi  e

quattordici giorni di calendario.

  Al fine  di  esercitare  il  diritto  di  recesso,  il  consumatore

comunica  la  propria  decisione  all'operatore  usando  il  nome   e

l'indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad  esempio  lettera

scritta inviata per posta  o  messaggio  di  posta  elettronica).  Il

consumatore puo' utilizzare il formulario  in  appresso,  ma  non  e'

obbligato a farlo.

  Qualora il consumatore eserciti il  diritto  di  recesso,  non  gli

viene imputato alcun costo.

  Oltre al diritto  di  recesso,  norme  del  diritto  dei  contratti

nazionale possono prevedere il diritto del consumatore,  ad  esempio,

di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni.

  Divieto di acconti.

  Durante il periodo di recesso, e' vietato qualsiasi  versamento  di

denaro a titolo di acconto da parte  del  consumatore.  Tale  divieto

riguarda qualsiasi onere, inclusi  i  pagamenti,  la  prestazione  di

garanzie,  l'accantonamento  di  denaro  sotto  forma   di   deposito

bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc.

  Tale  divieto  include  non   soltanto   i   pagamenti   a   favore

dell'operatore, ma anche di terzi.

  Notifica di recesso

  A (nome e indirizzo dell'operatore) (*)

  Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la  presente  di  recedere

dal contratto

  Data di conclusione del contratto (*)

  Nome del consumatore/dei consumatori (***)

  Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***)

  Firma  del  consumatore/dei  consumatori  (solo  se   il   presente

formulario e' inviato su carta) (***)

  Data (***)

  (*) Da compilare a cura  dell'operatore  prima  di  trasmettere  il

formulario al consumatore

  (**) Cancellare la dicitura inutile

  (***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel  caso

in cui  sia  utilizzato  il  presente  formulario  per  recedere  dal

contratto

  Conferma della ricezione delle informazioni

  Firma del consumatore".

 

       

                    Note all'art. 2:

              Il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206  e'

          citato nelle premesse.

 

       

     

                               Art. 3

 

                             Abrogazioni

 

  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono

abrogati:

  a) il decreto del Presidente della Repubblica  4  agosto  1957,  n.

918;

  b) la legge 4 marzo 1958, n. 174, ad esclusione del titolo III ;

  c) la legge 21 marzo 1958, n. 326;

  d) la legge 12 marzo 1968, n. 326;

  f) la legge 25 agosto 1991, n. 284;

  g) l'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

  h) il decreto-legge  4  novembre  1988,  n.  465,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 30 dicembre, 1988, n. 556;

  i) il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;

  l) la legge 29 marzo 2001, n. 135;

  m) gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,

95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.

206;

  n) il comma 4 dell'articolo 10 del  decreto-legge  31  gennaio  del

2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,

n. 40;

  o) l'articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

  2. La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che  ha  reso  esecutiva  la

Convenzione internazionale sul contratto  di  viaggio  (CCV)  del  23

aprile 1970, e' abrogata a  decorrere  dal  momento  in  cui  diviene

efficace  la  denuncia  dello  Stato   italiano   della   Convenzione

internazionale sul contratto  di  viaggio  del  23  aprile  1970,  in

conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.

  3. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre

1991, n. 394.

 

       

                    Note all'art. 3:

              Il testo dell'art.  10  del  decreto-legge  31  gennaio

          2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela  dei  consumatori,

          la promozione della concorrenza, lo sviluppo  di  attivita'

          economiche, la nascita di nuove imprese, la  valorizzazione

          dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione  di

          autoveicoli.), convertito, con modificazioni, dalla legge 2

          aprile  2007,  come   modificato   dal   presente   decreto

          legislativo, e' il seguente:

              "Art. 10. Misure urgenti  per  la  liberalizzazione  di

          alcune  attivita'  economiche.  1.  Le   disposizioni   del

          presente articolo sono volte a  garantire  la  liberta'  di

          concorrenza secondo condizioni  di  pari  opportunita'  sul

          territorio   nazionale   e   il   corretto   ed    uniforme

          funzionamento  del  mercato,  nonche'  ad   assicurare   ai

          consumatori finali migliori  condizioni  di  accessibilita'

          all'acquisto  di  prodotti   e   servizi   sul   territorio

          nazionale, in conformita' al  principio  comunitario  della

          concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81,  82  e

          86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.

              2. Le attivita' di acconciatore di cui  alle  leggi  14

          febbraio 1963, n. 161, e  successive  modificazioni,  e  17

          agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla

          legge 4  gennaio  1990,  n.  1,  sono  soggette  alla  sola

          dichiarazione  di  inizio  attivita',  da  presentare  allo

          sportello unico del comune, laddove  esiste,  o  al  comune

          territorialmente  competente  ai  sensi   della   normativa

          vigente, e non possono essere subordinate al  rispetto  del

          criterio della distanza  minima  o  di  parametri  numerici

          prestabiliti, riferiti  alla  presenza  di  altri  soggetti

          svolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo

          di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il  possesso

          dei  requisiti   di   qualificazione   professionale,   ove

          prescritti,  e  la  conformita'  dei  locali  ai  requisiti

          urbanistici ed igienico-sanitari.

              3. Le attivita' di pulizia e disinfezione,  di  cui  al

          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e

          dell'artigianato  7  luglio  1997,  n.  274,  e  successive

          modificazioni, e di facchinaggio  di  cui  al  decreto  del

          Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221,

          sono soggette alla sola dichiarazione di  inizio  attivita'

          ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera

          di  commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura

          competente, e non possono essere subordinate a  particolari

          requisiti  professionali,   culturali   e   di   esperienza

          professionale.  Sono  fatti  salvi,  ove  richiesti   dalla

          normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e  capacita'

          economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole attivita'

          di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacita'

          economico-finanziaria di cui alla lettera b)  del  comma  1

          dell'articolo 5 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del

          Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221.

          Resta salva la  disciplina  vigente  per  le  attivita'  di

          disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni

          caso le attivita' professionali di cui  al  presente  comma

          possono essere esercitate solo  nel  pieno  rispetto  della

          normativa vigente in materia di tutela del lavoro  e  della

          salute  ed  in  particolare  del  decreto  legislativo   19

          settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della

          normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali  o

          tossici.

              4. (Abrogato).

              5. L'attivita' di  autoscuola  e'  soggetta  alla  sola

          dichiarazione   di   inizio   attivita'    da    presentare

          all'amministrazione provinciale territorialmente competente

          ai sensi della normativa vigente, fatto salvo  il  rispetto

          dei  requisiti  morali  e  professionali,  della  capacita'

          finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti

          dalla stessa normativa. All'articolo 123 del  codice  della

          strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.

          285,  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Le

          autoscuole  sono  soggette  a  vigilanza  amministrativa  e

          tecnica da parte delle province». Al comma 3  dell'articolo

          123 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  la

          parola:  «autorizzazione»  e'  sostituita  dalle  seguenti:

          «dichiarazioni di inizio attivita'» e le parole da: «e  per

          la limitazione» a:  «del  territorio»  sono  soppresse.  Al

          comma 11  dell'articolo  123  del  decreto  legislativo  30

          aprile 1992, n. 285, al primo periodo,  le  parole:  «senza

          autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti:  «senza  la

          dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti»

          e le parole: «da euro 742 a  euro  2.970»  sono  sostituite

          dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 15.000». I commi  3,

          4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto  del  Ministro  dei

          trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317,  sono

          abrogati.

              5-bis. All'articolo  123  del  decreto  legislativo  30

          aprile  1992,  n.   285,   sono   apportate   le   seguenti

          modificazioni:

              a) al comma 4, le parole da: «Le persone fisiche»  fino

          a: «comma 2» sono sostituite dalle  seguenti:  «Le  persone

          fisiche  o  giuridiche,  le  societa',  gli  enti   possono

          presentare l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il

          titolare»;

              b)   al   comma   5,   primo   periodo,   le    parole:

          «L'autorizzazione rilasciata a chi» sono  sostituite  dalle

          seguenti: «La dichiarazione puo' essere presentata da chi»;

              c) al comma 6, le parole:  «L'autorizzazione  non  puo'

          essere rilasciata ai» sono sostituite dalle  seguenti:  «La

          dichiarazione non puo' essere presentata dai» e le  parole:

          «e a coloro» sono sostituite dalle seguenti: «e da coloro»;

              d) al comma 13,  primo  periodo,  le  parole:  «per  il

          rilascio della autorizzazione  di  cui  al  comma  2"  sono

          sostituite dalle seguenti: «per la dichiarazione di  inizio

          attivita'».

              5-ter. All'articolo  123  del  decreto  legislativo  30

          aprile 1992, n.  285,  al  comma  4,  secondo  periodo,  le

          parole: «gestione diretta e personale dell'esercizio e  dei

          beni  patrimoniali»   sono   sostituite   dalle   seguenti:

          «proprieta' e  gestione  diretta,  personale,  esclusiva  e

          permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta  dei

          beni patrimoniali», e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti

          parole: «; nel caso  di  apertura  di  ulteriori  sedi  per

          l'esercizio dell'attivita' di autoscuola, per ciascuna deve

          essere  dimostrato  il  possesso  di  tutti   i   requisiti

          prescritti, ad eccezione della  capacita'  finanziaria  che

          deve essere dimostrata per una sola  sede,  e  deve  essere

          preposto  un  responsabile  didattico,  in  organico  quale

          dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso

          di societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente

          socio o amministratore, che sia in possesso  dell'idoneita'

          tecnica» e il terzo periodo e' soppresso.  Le  disposizioni

          del presente comma si applicano a decorrere dalla  data  di

          entrata in vigore del presente decreto.

              5-quater. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del

          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le  parole:  «o

          istruttore di guida» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e

          istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale».  Le

          disposizioni del presente comma si  applicano  a  decorrere

          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione

          del presente decreto.

              5-quinquies.  All'articolo  123,   comma   5,   secondo

          periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le

          parole: «o, nel caso di societa' od enti, alla  persona  da

          questi delegata» sono soppresse.

              5-sexies. All'articolo 123 del decreto  legislativo  30

          aprile 1992,  n.  285,  al  comma  8,  alinea,  le  parole:

          «L'autorizzazione»   sono   sostituite   dalle    seguenti:

          «L'attivita'  dell'autoscuola»;  al  comma  9,  alinea,  le

          parole:  «L'autorizzazione  e'  revocata»  sono  sostituite

          dalle seguenti: «L'esercizio dell'autoscuola e'  revocato»;

          dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. In caso di

          revoca per sopravvenuta carenza dei  requisiti  morali  del

          titolare, a quest'ultimo e' parimenti revocata  l'idoneita'

          tecnica.  L'interessato   potra'   conseguire   una   nuova

          idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di

          intervenuta riabilitazione».

              5-septies. All'articolo  123,  comma  10,  del  decreto

          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  dopo  le  parole:

          «requisiti di idoneita'» sono inserite le  seguenti:  «,  i

          corsi di formazione iniziale e periodica,  con  i  relativi

          programmi,» e dopo  le  parole:  «idoneita'  tecnica  degli

          insegnanti e degli istruttori" sono inserite  le  seguenti:

          «, cui si accede dopo la citata  formazione  iniziale».  Il

          Ministro  dei  trasporti  dispone,   conseguentemente,   in

          materia con  proprio  decreto  da  adottare  entro  novanta

          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di

          conversione  del  presente  decreto.  Nelle  more   possono

          accedere all'esame di insegnante o  istruttore  coloro  che

          hanno presentato la relativa domanda antecedentemente  alla

          data di entrata in vigore del presente decreto.

              5-octies. All'articolo 123 del decreto  legislativo  30

          aprile 1992, n. 285,  dopo  il  comma  11  e'  inserito  il

          seguente:  «11-bis.  L'istruzione  o  la   formazione   dei

          conducenti impartita in forma professionale o, comunque,  a

          fine di lucro  al  di  fuori  di  quanto  disciplinato  dal

          presente    articolo    costituisce    esercizio    abusivo

          dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o  concorre

          ad esercitare abusivamente  l'attivita'  di  autoscuola  e'

          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una

          somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica  inoltre  il

          disposto del comma 9-bis del presente articolo».

              5-novies. Entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in

          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il

          Ministro dei  trasporti  emana  una  o  piu'  direttive  di

          revisione dell'esercizio dell'attivita' di autoscuola,  con

          riguardo alle prescrizioni su locali e orari.

              5-decies. Al fine di assicurare  la  trasparenza  e  il

          confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole  per

          l'educazione stradale, l'istruzione  e  la  formazione  dei

          conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,

          da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in

          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,

          stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio

          riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la

          competente   amministrazione   provinciale,   nonche'    le

          modalita' di esposizione e informazione per l'utenza.

              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del

          presente decreto sono abrogate le disposizioni  legislative

          e regolamentari statali incompatibili con  le  disposizioni

          di cui ai commi da 2 a 5.

              7. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del

          presente decreto  le  regioni,  le  province  ed  i  comuni

          adeguano  le  disposizioni  normative  e  regolamentari  ai

          principi di cui ai commi da 2 a 5.

              8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge  11

          gennaio 1979, n. 12, e' inserito il seguente: «L'iscrizione

          all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta  per  i

          soggetti  abilitati   allo   svolgimento   delle   predette

          attivita'   dall'ordinamento   giuridico   comunitario   di

          appartenenza, che operino in Italia  in  regime  di  libera

          prestazione di servizi.».

              9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo  21

          novembre 2005, n. 285, sono soppresse le  seguenti  parole:

          «, a condizione che le relazioni di traffico  proposte  nei

          programmi di esercizio interessino localita' distanti  piu'

          di 30  km  da  quelle  servite  da  relazioni  di  traffico

          comprese nei programmi di esercizio dei  servizi  di  linea

          oggetto di concessione statale. La distanza di 30  km  deve

          essere calcolata sul percorso stradale che collega le  case

          municipali dei comuni in cui sono ricomprese  le  localita'

          oggetto della relazione di traffico».".

              La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca:  "Legge  quadro

          sulle aree protette".

 

       

     

                               Art. 4

 

                      Disposizioni finanziarie

 

  1. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  legislativo  sono

attuate nell'ambito delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 23 maggio 2011

 

                             NAPOLITANO

 

                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio

                                dei Ministri

 

                                Brambilla, Ministro per il turismo

 

                                Calderoli,    Ministro     per     la

                                semplificazione normativa

 

                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo

                                economico

 

                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente

                                e della tutela del territorio  e  del

                                mare

 

                                Frattini,   Ministro   degli   affari

                                esteri

 

                                Alfano, Ministro della giustizia

 

                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e

                                delle finanze

 

                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica

                                amministrazione e l'innovazione

 

                                Gelmini,  Ministro   dell'istruzione,

                                dell'universita' e della ricerca

 

                                Galan,  Ministro  per  i  beni  e  le

                                attivita' culturali

 

                                Sacconi, Ministro del lavoro e  delle

                                politiche sociali

 

                                Fitto, Ministro per i rapporti con le

                                regioni    e    per    la    coesione

                                territoriale

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

 

       

     

                                                           ALLEGATO 1

 

                                           (previsto dall'articolo 1)

 

CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E  MERCATO  DEL

TURISMO

 

                              TITOLO I

                        DISPOSIZIONI GENERALI

 

                               CAPO I

                        DEI PRINCIPI GENERALI

 

                               ART. 1

 

                      (Ambito di applicazione)

 

1. Il presente codice reca, nei limiti  consentiti  dalla  competenza

statale,  norme  necessarie  all'esercizio  unitario  delle  funzioni

amministrative in  materia  di  turismo  ed  altre  nome  in  materia

riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino,  al

coordinamento  e  all'integrazione  delle  disposizioni   legislative

statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea  e

delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

 

 

                               ART. 2

 

    (Principi sulla produzione del diritto in materia turistica)

 

1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo  e'

consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio  di

una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.

2. L'intervento legislativo dello Stato in  materia  di  turismo  e',

altresi',  consentito  quando  sussistono  le  seguenti  esigenze  di

carattere unitario:

a) valorizzazione, sviluppo e competitivita', a  livello  interno  ed

internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa  del

Paese;

b) riordino e unitarieta' dell'offerta turistica italiana.

3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi

1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o  al

Ministro delegato.

 

 

                               ART. 3

 

              (Principi in tema di turismo accessibile)

 

1. In attuazione dell'articolo 30  della  Convenzione  delle  Nazioni

Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York  il

13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la  legge  3  marzo

2009, n. 18,  lo  Stato  assicura  che  le  persone  con  disabilita'

motorie,  sensoriali  e  intellettive  possano  fruire   dell'offerta

turistica in modo completo  e  in  autonomia,  ricevendo  servizi  al

medesimo livello di qualita' degli altri fruitori senza  aggravi  del

prezzo.  Tali  garanzie  sono  estese  agli  ospiti  delle  strutture

ricettive che soffrono di temporanea mobilita' ridotta.

2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  lo  Stato  promuove  la  fattiva

collaborazione tra  le  autonomie  locali,  gli  enti  pubblici,  gli

operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilita'  e

le organizzazioni del turismo sociale.

3. E' considerato atto  discriminatorio  impedire  alle  persone  con

disabilita' motorie, sensoriali e intellettive, di  fruire,  in  modo

completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente  per

motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilita'.

 

 

                               CAPO II

 

                         IMPRESE TURISTICHE

 

                               ART. 4

 

                        (Imprese turistiche)

 

1. Ai fini del presente decreto legislativo sono  imprese  turistiche

quelle  che  esercitano  attivita'  economiche,  organizzate  per  la

produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e  la  gestione

di prodotti, di  servizi,  tra  cui  gli  stabilimenti  balneari,  di

infrastrutture e di esercizi,  compresi  quelli  di  somministrazione

facenti  parte  dei  sistemi  turistici  locali,   concorrenti   alla

formazione dell'offerta turistica.

2. L'iscrizione al registro delle  imprese,  di  cui  alla  legge  29

dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalita'

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.

581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio  delle  notizie

economiche   e   amministrative   laddove   previsto,   costituiscono

condizione per usufruire delle agevolazioni,  dei  contributi,  delle

sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed  a

qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica.

3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di

aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche  sono  estesi  i

contributi, le  agevolazioni,  le  sovvenzioni,  gli  incentivi  e  i

benefici  di  qualsiasi  generi  previsti  dalle  norme  vigenti  per

l'industria,  cosi'  come  definita  dall'articolo  17  del   decreto

legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  nei  limiti  delle   risorse

finanziarie a tal fine  disponibili  ed  in  conformita'  ai  criteri

definiti dalla normativa vigente.

4.  Le  imprese  turistiche   non   costituite   conformemente   alla

legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di  uno  Stato

AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e  ad  esercitare

le loro attivita' in Italia, secondo il  principio  di  reciprocita',

previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che

posseggano i requisiti richiesti dalle  leggi  statali  e  regionali,

nonche'  dalle  linee  guida  di  cui  all'articolo  44  del  decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

 

                               ART. 5

 

              (Imprese turistiche senza scopo di lucro)

 

1. Le associazioni che operano nel settore del  turismo  giovanile  e

per  finalita'  ricreative,  culturali,  religiose,  assistenziali  o

sociali,  sono  autorizzate  ad  esercitare  le  attivita'   di   cui

all'articolo 4, nel rispetto  delle  medesime  regole  e  condizioni,

esclusivamente  per  gli  associati,   anche   se   appartenenti   ad

associazioni straniere aventi finalita' analoghe e legate fra di loro

da accordi di collaborazione.

2. Le associazioni di cui al  comma  1  assicurano  il  rispetto  dei

diritti  del  turista  tutelati  dall'ordinamento  internazionale   e

dell'Unione europea.

 

 

                              TITOLO II

 

           PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO

 

                               CAPO I

 

                       PROFESSIONI TURISTICHE

 

                               ART. 6

 

                            (Definizione)

 

1. Sono professioni turistiche quelle attivita', aventi ad oggetto la

prestazione  di  servizi  di  promozione  dell'attivita'   turistica,

nonche' servizi di ospitalita', assistenza, accompagnamento e  guida,

diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del  viaggio  e

della vacanza, anche sotto il profilo  della  conoscenza  dei  luoghi

visitati.

 

 

                               CAPO II

 

                         MERCATO DEL LAVORO

 

                               ART. 7

 

                        (Percorsi formativi)

 

1.  Allo  scopo  di   realizzare   percorsi   formativi   finalizzati

all'inserimento lavorativo nel  settore  del  mercato  turistico  dei

giovani  laureati  o  diplomati,  il  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri  o  il  Ministro  delegato,  di  concerto  con  i   Ministri

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle

politiche sociali e  della  gioventu',  d'intesa  con  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano, e'  autorizzato,  nell'ambito  delle

risorse allo scopo disponibili a legislazione  vigente,  a  stipulare

accordi   o   convenzioni   con   istituti   di   istruzione,   anche

universitaria,  con  altri  enti  di  formazione  e  con  gli  ordini

professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione

dei giovani operatori.

 

 

                             TITOLO III

 

                         MERCATO DEL TURISMO

 

                               CAPO I

 

          STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITA

 

                               ART. 8

 

                          (Classificazione)

 

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonche', in particolare,

ai fini dell'esercizio  del  potere  amministrativo  statale  di  cui

all'articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in:

a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere;

b) strutture ricettive extralberghiere;

c) strutture ricettive all'aperto;

d) strutture ricettive di mero supporto.

2. Per  attivita'  ricettiva  si  intende  l'attivita'  diretta  alla

produzione di servizi per l'ospitalita'  esercitata  nelle  strutture

ricettive. Nell'ambito di tale attivita' rientra altresi', unitamente

alla prestazione  del  servizio  ricettivo,  la  somministrazione  di

alimenti e bevande alle persone  alloggiate,  ai  loro  ospiti  ed  a

coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva  in  occasione  di

manifestazioni  e  convegni  organizzati,  nonche'  la  fornitura  di

giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e  di  registrazione

audiovisiva o strumenti informatici,  cartoline  e  francobolli  alle

persone alloggiate, nonche' la gestione, ad uso  esclusivo  di  dette

persone, attrezzature e strutture  a  carattere  ricreativo,  per  le

quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia  di  sicurezza.

Nella licenza di esercizio di attivita' ricettiva e' ricompresa anche

la licenza per la somministrazione  di  alimenti  e  bevande  per  le

persone non alloggiate nella  struttura  nonche',  nel  rispetto  dei

requisiti previsti dalla normativa vigente, per le  attivita'  legate

al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.

3.  E'  fatto  divieto  ai  soggetti  che  non  svolgono  l'attivita'

ricettiva, disciplinata dalle  previsioni  di  cui  al  comma  2,  di

utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale,  nell'insegna

e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche  telematica,

parole e locuzioni, anche in  lingua  straniera,  idonee  ad  indurre

confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le

violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento

e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.

 

 

                               ART. 9

 

         (Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere)

 

1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:

a) gli alberghi;

b) i motels;

c) i villaggi-albergo;

d) le residenze turistico alberghiere;

e) gli alberghi diffusi;

f) le residenze d'epoca alberghiere;

g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;

h) le residenze della salute - beauty farm;

i) ogni altra struttura  turistico-ricettiva  che  presenti  elementi

ricollegabili a uno o piu' delle precedenti categorie.

2. Gli  alberghi  sono  esercizi  ricettivi  aperti  al  pubblico,  a

gestione unitaria, che forniscono alloggio,  eventualmente  vitto  ed

altri servizi accessori, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8,

comma 2, in camere ubicate in uno  o  piu'  stabili  o  in  parti  di

stabile.

3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la  sosta  e

l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni,  che  assicurano

alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti.

4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei  requisiti  propri

degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati  dalla

centralizzazione dei servizi in  funzione  di  piu'  stabili  facenti

parte di uno stesso complesso e inseriti in area  attrezzata  per  il

soggiorno e lo svago della clientela.

5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali,  sono

esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione  unitaria,  ubicate

in uno o piu' stabili o parti di  stabili,  che  offrono  alloggio  e

servizi accessori in unita' abitative arredate, costituite da  uno  o

piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive  caratterizzati  dal

fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per  lo

piu' in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da  un

edificio centrale nel quale  sono  offerti  servizi  di  ricevimento,

portineria e gli altri eventuali servizi accessori.

7. Le residenze  d'epoca  alberghiere  sono  le  strutture  ricettive

alberghiere ubicate in complessi immobiliari  di  particolare  pregio

storico-architettonico, dotate  di  mobili  e  arredi  d'epoca  o  di

particolare livello artistico,  idonee  ad  un'accoglienza  altamente

qualificata.

8. I bed  and  breakfast  in  forma  imprenditoriale  sono  strutture

ricettive  a  conduzione  ed  organizzazione  familiare,  gestite  da

privati in  modo  professionale,  che  forniscono  alloggio  e  prima

colazione utilizzando parti della stessa unita'  immobiliare  purche'

funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

9. Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi  alberghieri

dotati di particolari strutture di  tipo  specialistico  proprie  del

soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti  terapeutici,  dietetici

ed estetici.

 

 

                               ART. 10

 

               (Classificazione standard qualitativi)

 

1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive,

escluse le strutture agrituristiche che sono  disciplinate  ai  sensi

della  legge  20   febbraio   2006,   n.   96,   recante   disciplina

dell'agriturismo, sono disciplinati con decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione

delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni  e

delle province autonome di Trento e di Bolzano e  acquisita  l'intesa

con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni  e

le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi

rispetto a  quelli  minimi  definiti  in  ambito  nazionale,  nonche'

provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio  dei  servizi

previsti  con  indicazioni  che  piu'  aderiscano  alle  specificita'

territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.

3. Al fine di accrescere la competitivita' di promozione  commerciale

internazionale e di  garantire  il  massimo  livello  di  tutela  del

turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema

di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e  la

valutazione della qualita' del  servizio  reso  ai  clienti.  A  tale

sistema aderiscono, su  base  volontaria,  i  singoli  alberghi.  Per

qualita' del servizio reso ai  clienti  si  intende  l'insieme  delle

attivita', dei processi  e  dei  servizi,  misurabili  e  valutabili,

rivolti alla soddisfazione  dei  clienti.  Il  sistema  nazionale  di

rating e' organizzato tenendo conto della tipologia delle  strutture.

Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e  di  garantire  la

massima tutela  del  turista  si  tiene  conto  della  presenza,  ove

necessaria,  di  appositi  strumenti  salvavita.  Con   decreto   del

Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro  delegato,

d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni dei

consumatori  e  di  categoria,  vengono  definiti  i   parametri   di

misurazione e  valutazione  della  qualita'  del  servizio  turistico

nonche' individuati i criteri e le  modalita'  per  l'attuazione  del

sistema di rating.

 

 

                               ART. 11

 

                (art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284)

 

                      (Pubblicita' dei prezzi)

 

1. I prezzi dei servizi di cui al presente  titolo  sono  liberamente

determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di

comunicare i  prezzi  praticati  secondo  quanto  disciplinato  dalle

regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicita'

dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni  in  caso  di  inosservanza

degli obblighi di comunicazione alle  regione,  nonche'  i  controlli

sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.

 

 

                               CAPO II

 

                      ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

 

                               ART. 12

 

                (Strutture ricettive extralberghiere)

 

1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  ai  fini

dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui  all'articolo

15, sono strutture ricettive extralberghiere:

a) gli esercizi di affittacamere;

b) le attivita' ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;

c) le case per ferie;

d) le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico;

e) le strutture ricettive - residence;

f) gli ostelli per la gioventu';

g) le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione;

h) gli alloggi nell'ambito dell'attivita' agrituristica;

i) attivita' ricettive in residenze rurali;

l) le foresterie per turisti;

m) i centri soggiorno studi;

n) le residenze d'epoca extralberghiere;

o) i rifugi escursionistici;

p) i rifugi alpini;

q) ogni altra struttura  turistico-ricettiva  che  presenti  elementi

ricollegabili a uno o piu' delle precedenti categorie.

2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da

camere ubicate in piu' appartamenti ammobiliati nello stesso stabile,

nei  quali   sono   forniti   alloggio   ed   eventualmente   servizi

complementari.

3. I bed and breakfast  sono  strutture  ricettive  a  conduzione  ed

organizzazione  familiare,  gestite   da   privati   in   forma   non

imprenditoriale,  che   forniscono   alloggio   e   prima   colazione

utilizzando   parti   della   stessa   unita'   immobiliare   purche'

funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

4. Le case per ferie  sono  strutture  ricettive  attrezzate  per  il

soggiorno di persone o gruppi e  gestite,  al  di  fuori  di  normali

canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza  fine  di  lucro

per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali o

sportive, nonche' da enti o  aziende  per  il  soggiorno  dei  propri

dipendenti e loro familiari. Nelle case per  ferie  possono  altresi'

essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre  aziende  o

assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali  sia  stata

stipulata apposita convenzione.

5. Le unita' abitative ammobiliate  ad  uso  turistico  sono  case  o

appartamenti, arredati e dotati  di  servizi  igienici  e  di  cucina

autonomi, dati in locazione ai turisti,  nel  corso  di  una  o  piu'

stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni

e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di  alcun

servizio di tipo alberghiero. Le unita' abitative ammobiliate  a  uso

turistico possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale;

b)  in  forma  non  imprenditoriale,   da   coloro   che   hanno   la

disponibilita' fino ad un massimo di quattro unita' abitative,  senza

organizzazione  in  forma  di  impresa.  La  gestione  in  forma  non

imprenditoriale viene attestata  mediante  dichiarazione  sostitutiva

dell'atto di notorieta' ai sensi del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante  il  testo  unico  delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilita'  delle

unita' abitative di cui al presente articolo;

c) con gestione non  diretta,  da  parte  di  agenzie  immobiliari  e

societa' di gestione immobiliare  turistica  che  intervengono  quali

mandatarie o  sub-locatrici,  nelle  locazioni  di  unita'  abitative

ammobiliate ad uso turistico sia  in  forma  imprenditoriale  che  in

forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i  titolari  delle

unita' medesime che non intendono gestire  tali  strutture  in  forma

diretta;  l'esercizio  dell'attivita'   di   mediazione   immobiliare

relativamente a tali  immobili  e'  compatibile  con  l'esercizio  di

attivita'  imprenditoriali  e  professionali  svolte  nell'ambito  di

agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione.

6.  Le  strutture  ricettive  -  residence  sono  complessi   unitari

costituiti da uno o piu' immobili comprendenti appartamenti  arredati

e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti  in  forma

imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con  contratti  aventi

validita' non inferiore a tre giorni.

7. Gli ostelli per la  gioventu'  sono  strutture  ricettive  per  il

soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei

loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o

associazioni.

8. Le  attivita'  ricettive  in  esercizi  di  ristorazione  sono  le

strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli

altri  locali,  gestite  in  modo  complementare   all'esercizio   di

ristorazione  dallo  stesso  titolare  e   nello   stesso   complesso

immobiliare.

9. Gli alloggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche sono locali

siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli  ai  sensi

della  legge  20   febbraio   2006,   n.   96,   recante   disciplina

dell'agriturismo.

10. Le attivita' ricettive in residenze rurali o country  house  sono

le strutture localizzate in ville padronali o  fabbricati  rurali  da

utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa  composte  da  camere

con  eventuale  angolo  cottura,  che  dispongono  di   servizio   di

ristorazione aperto al pubblico.

11. Le foresterie per turisti sono  strutture  ricettive  normalmente

adibite a collegi, convitti, istituti  religiosi,  pensionati  e,  in

genere, tutte le altre strutture pubbliche o private,  gestite  senza

finalita' di lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle

province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite  dagli

Enti parco nazionali e  dalle  aree  marine  protette,  dal  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  con  proprio

decreto, offrono ospitalita' a persone singole e a gruppi organizzati

da enti e associazioni che operano nel campo del  turismo  sociale  e

giovanile, per il  conseguimento  di  finalita'  sociali,  culturali,

assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei  normali  canali

commerciali.

12.I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive,  gestite  da

enti  pubblici,  associazioni,  organizzazioni  sindacali,   soggetti

privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalita'

finalizzata  all'educazione  e  formazione  in  strutture  dotate  di

adeguata  attrezzatura  per  l'attivita'  didattica  e  convegnistica

specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti.

13. Le residenze d'epoca  sono  strutture  ricettive  extralberghiere

ubicate in complessi immobiliari  di  particolare  pregio  storico  e

architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca  o  di  particolare

livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

14. I rifugi  escursionistici  sono  strutture  ricettive  aperte  al

pubblico idonee ad offrire ospitalita' e ristoro ad escursionisti  in

zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni,  servite  da

strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche  in  prossimita'

di centri abitati ed anche  collegate  direttamente  alla  viabilita'

pubblica.

15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna,  ad

alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti

per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono  essere

custoditi e aperti al pubblico per periodi  limitati  nelle  stagioni

turistiche. Durante i periodi di  chiusura  i  rifugi  alpini  devono

disporre di un locale per il ricovero  di  fortuna,  convenientemente

dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno  anche  in  caso  di

abbondanti nevicate e durante il periodo di  apertura  stagionale  il

servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco

della giornata.

16. I requisiti minimi per l'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al

presente articolo, sono stabiliti  dalle  Regioni  e  dalle  Province

autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della  disposizione  di

cui all'articolo 15, comma 1.

 

 

                               ART. 13

 

                  (Strutture ricettive all'aperto)

 

1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  ai  fini

dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui  all'articolo

15, sono strutture ricettive all'aperto:

a) i villaggi turistici;

b) i campeggi;

c) i campeggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche;

d) i parchi di vacanza.

2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico,

a gestione  unitaria,  allestite  ed  attrezzate  su  aree  recintate

destinate alla sosta ed  al  soggiorno  di  turisti  in  allestimenti

minimi,  in  prevalenza  sprovvisti  di  propri   mezzi   mobili   di

pernottamento.

3. I  villaggi  turistici  possono  anche  disporre  di  piazzole  di

campeggio  attrezzate  per  la  sosta  ed  il  soggiorno  di  turisti

provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

4. Sono  campeggi  le  strutture  ricettive  aperte  al  pubblico,  a

gestione  unitaria,  allestite  ed  attrezzate  su   aree   recintate

destinate alla  sosta  ed  al  soggiorno  di  turisti  in  prevalenza

provvisti di propri mezzi mobili  di  pernottamento.  In  alternativa

alla dizione di campeggio puo' essere usata quella di camping.

5. I campeggi possono anche  disporre  di  unita'  abitative  mobili,

quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan

o camper, e di unita' abitative fisse, per la sosta ed  il  soggiorno

di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

6. I campeggi nell'ambito delle attivita' agrituristiche sono aree di

ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi  della

legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo.

7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui  e'

praticato  l'affitto  della  piazzola  ad  un  unico  equipaggio  per

l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

8. Le strutture ricettive all'aperto sono  classificate  in  base  ai

requisiti e alle caratteristiche posseduti  secondo  le  prescrizioni

previste dalle regioni e dalle  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano.

9. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati:

a) la sorveglianza  continua  della  struttura  ricettiva  durante  i

periodi di apertura;

b) la continua presenza all'interno  della  struttura  ricettiva  del

responsabile o di un suo delegato;

c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilita' civile a

favore dei clienti.

 

 

                               ART. 14

 

               (Strutture ricettive di mero supporto)

 

1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  ai  fini

dell'esercizio  del  potere  statale  di  cui  all'articolo  15,   si

definiscono di mero supporto le strutture ricettive  allestite  dagli

enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e

locale.

2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a  gestione

unitaria, aperte al  pubblico  destinate  alla  sosta  temporanea  di

turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.

 

 

                              CAPO III

 

      DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

 

                               ART. 15

 

                       (Standard qualitativi)

 

1. Fatta salva la competenza delle regioni e delle province  autonome

di Trento e di Bolzano, al fine  di  uniformare  l'offerta  turistica

nazionale, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il  Ministro

delegato fissa gli standard minimi  nazionali  dei  servizi  e  delle

dotazioni per la classificazione delle  strutture  ricettive  di  cui

agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, acquisita l'intesa con la Conferenza

permanente dei rapporti tra lo Stato  e  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione  delle  strutture

ricettive agrituristiche e' disciplinata  ai  sensi  della  legge  20

febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo.

2. Restano  salve  le  competenze  delle  regioni  e  delle  province

autonome di Trento e di Bolzano di  cui  all'articolo  11,  comma  2,

nonche' la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa

vigente.

 

 

                               ART. 16

 

          (Semplificazione degli adempimenti amministrativi

               delle strutture turistico - ricettive)

 

1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico -  ricettive  sono

soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' nei limiti  e

alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.

241.

2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al  comma  1,  puo'

essere iniziata dalla data  della  presentazione  della  segnalazione

all'amministrazione competente.

3.  L'avvio  e  l'esercizio  delle  attivita'  in  questione  restano

soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie,  ambientali,

di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi,  igienico-sanitarie  e

di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,   nonche'   quelle   relative

all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute  nel  codice

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22

gennaio 2004, n. 42.

4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2,  comma

193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Nel caso di  chiusura  dell'esercizio  ricettivo  per  un  periodo

superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio  e'  tenuto  a

darne comunicazione all'autorita' competente.

6. L'esercizio delle strutture ricettive e' subordinato  al  possesso

dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del  regio  decreto  18

giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

 

 

                               ART. 17

 

                          (Sportello unico)

 

1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi  di  trasparenza,

uniformita',  celerita'   del   procedimento   ovvero   la   maggiore

accessibilita' del mercato si applicano  alle  imprese  del  presente

capo  le  disposizioni  relative  allo   Sportello   unico   di   cui

all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del  relativo

regolamento attuativo, fatte salve le forme di  semplificazione  piu'

avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.

 

 

                              TITOLO IV

 

                    AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

 

                               CAPO I

 

                  AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI

 

                               ART. 18

 

                            (Definizioni)

 

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono  le  imprese  turistiche  che

esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivita'  di  produzione,

organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni  altra

forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi  di

accoglienza che  di  assistenza,  con  o  senza  vendita  diretta  al

pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e  di  accoglienza  ai

turisti, in conformita' al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.

206.

2.  Sono,  altresi',  considerate  agenzie  di  viaggio  le   imprese

esercenti  in  via  principale  l'organizzazione  dell'attivita'   di

trasporto terrestre, marittimo,  aereo,  lacuale  e  fluviale  quando

assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere,  gite  ed

escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi  rispetto  a

quelli strettamente necessari al trasporto  ed  altresi'  quelle  che

esercitano attivita' locali e territoriali di noleggio, nonche'  ogni

altra impresa che svolge attivita' ricollegabili alle precedenti.

3. Sono escluse le mere  attivita'  di  distribuzione  di  titoli  di

viaggio.

4. Fatta salva l'ulteriore competenza delle regioni e delle  province

autonome di Trento e di Bolzano, al  fine  di  uniformare  il  regime

delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio  delle

organizzazioni e delle associazioni che svolgono attivita' similare e

di evitare l'alterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei

Ministri  o  il  Ministro  delegato,  d'intesa  con   la   Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento  e  di  Bolzano,  definisce  gli  standard  minimi

comuni, nonche' il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali

cauzioni.

5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni  o  ragioni

sociali, anche in lingua straniera, che non traggano  in  inganno  il

consumatore sulla legittimazione allo svolgimento  dell'attivita'  di

agenzia di viaggio e turismo.

6. E' vietato l'uso, nella ragione o nella denominazione  sociale  ai

soggetti che non svolgono  l'attivita'  di  cui  al  comma  1,  o  in

qualsiasi  comunicazione  al  pubblico,  delle  parole:  'agenzia  di

viaggio',  'agenzia  di  turismo',  'tour  operator',  'mediatore  di

viaggio  ovvero  di  altre  parole  e  locuzioni,  anche  in   lingua

straniera, idonee ad indurre  confusione  sulla  legittimazione  allo

svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni  di  cui  al  comma  6  e'

punito con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  stabilita  dalle

regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti.

8. I soggetti che, alla data di  entrata  in  vigore  della  presente

decreto, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e

6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando  o

integrando  la  ragione  o  denominazione   sociale,   nonche'   ogni

pubblicita' o comunicazione al pubblico, in modo  da  non  ingenerare

equivoci in ordine alle attivita' effettivamente svolte.

9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio  e  turismo,  di

intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto

ad esse non si applicano  le  relative  disposizioni  ed  i  relativi

obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e

la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che  permettono  di

usufruire di servizi turistici anche disaggregati.  La  qualifica  di

agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a  chi  emette  e

produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.

 

 

                               ART. 19

 

                     (Obbligo di assicurazione)

 

1. Per lo svolgimento della loro attivita', le agenzie di  viaggio  e

turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto

adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con  il  contratto

di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

 

 

                               ART. 20

 

                         (Direttore tecnico)

 

1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del

Ministro delegato sono fissati i requisiti  professionali  a  livello

nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio  e  turismo,

previo intesa con la Conferenza permanente per  il  rapporti  tra  lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie

gia' legittimate ad operare non richiede la nomina  di  un  direttore

tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.

 

 

                               ART. 21

 

     (Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi

                  alle agenzie di viaggi e turismo)

 

1.  L'apertura,  il  trasferimento   e   le   modifiche   concernenti

l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette,  nel

rispetto dei requisiti professionali, di  onorabilita'  e  finanziari

previsti dalle leggi delle  regioni  e  delle  province  autonome  di

Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di  inizio  attivita'

nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 19  della  legge  7

agosto 1990, n. 241.

2. L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al  comma  1,  puo'

essere iniziata dalla data  della  presentazione  della  segnalazione

all'amministrazione competente.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie

gia'  legittimate  a  operare,  non  e'   soggetta   a   segnalazione

certificata autonoma ma  a  comunicazione  alla  provincia  ove  sono

ubicati,  nonche'  alla  provincia  a  cui  e'   stata   inviata   la

segnalazione di inizio attivita'.

 

 

                              TITOLO V

 

    TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI

                            DI ECCELLENZA

 

                               CAPO I

 

                        DISPOSIZIONI GENERALI

 

                               ART. 22

 

            (Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno

            dell'offerta turistica e del sistema Italia)

 

1. Al fine di superare la frammentazione  della  promozione  e  della

strutturazione dell'offerta  per  promuovere  circuiti  virtuosi,  in

grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente  a

creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze

dei turisti nazionali e internazionali, sono  realizzati  i  circuiti

nazionali di  eccellenza  a  sostegno  dell'offerta  e  dell'immagine

turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici  omogenei

o rappresentanti realta' analoghe e costituenti eccellenze  italiane,

nonche' veri e propri itinerari tematici lungo  tutto  il  territorio

nazionale.

2. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del

Ministro delegato, di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri,

dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello  sviluppo

economico, per i beni  e  le  attivita'  culturali,  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, della gioventu' e per  le  politiche

europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  si

definiscono  i  circuiti  nazionali  di  eccellenza,  i  percorsi,  i

prodotti e gli itinerari  tematici  omogenei  che  collegano  regioni

diverse lungo tutto il  territorio  nazionale,  anche  tenendo  conto

della  capacita'  ricettiva  dei  luoghi   interessati.   Essi   sono

individuati come segue:

a) turismo della montagna;

b) turismo del mare;

c) turismo dei laghi e dei fiumi;

d) turismo della cultura;

e) turismo religioso;

f) turismo della natura e faunistico;

g) turismo dell'enogastronomia;

h) turismo termale e del benessere;

i) turismo dello sport e del golf;

l) turismo congressuale;

m) turismo giovanile;

n) turismo del made in Italy e della relativa  attivita'  industriale

ed artigianale;

o) turismo delle arti e dello spettacolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o  il  Ministro  delegato

promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed

internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali,  delle

regioni, delle associazioni di categoria e dei  soggetti  pubblici  e

privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta.

 

 

                               ART. 23

 

                     (Sistemi turistici locali)

 

1. Si definiscono  sistemi  turistici  locali  i  contesti  turistici

omogenei o integrati, comprendenti ambiti  territoriali  appartenenti

anche a regioni diverse,  caratterizzati  dall'offerta  integrata  di

beni culturali, ambientali e di  attrazioni  turistiche,  compresi  i

prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale,  o  dalla

presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2.  Gli  enti  locali  o  soggetti  privati,  singoli  o   associati,

promuovono  i  sistemi   turistici   locali   attraverso   forme   di

concertazione  con  gli  enti  funzionali,  con  le  associazioni  di

categoria che  concorrono  alla  formazione  dell'offerta  turistica,

nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell' ambito  delle  proprie  funzioni  di  programmazione  e  per

favorire l'integrazione tra politiche  del  turismo  e  politiche  di

governo  del  territorio  e  di  sviluppo   economico,   le   regioni

provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo

unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  del  titolo  II,  capo

III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a  riconoscere  i

sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

 

 

                               CAPO II

 

                          TURISMO CULTURALE

 

                               ART. 24

 

        (Incentivazione di iniziative di promozione turistica

           finalizzate alla valorizzazione del patrimonio

          storico - artistico, archeologico, architettonico

                      e paesaggistico italiano)

 

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e del  codice  dei

beni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il

Ministro delegato, di concerto con  il  Ministro  per  i  beni  e  le

attivita'  culturali,  promuove  la   realizzazione   di   iniziative

turistiche  finalizzate  ad   incentivare   la   valorizzazione   del

patrimonio  storico  -  artistico,  archeologico,  architettonico   e

paesaggistico  presente  sul  territorio  italiano,  utilizzando   le

risorse umane e strumentali disponibili,  senza  nuovi  ed  ulteriori

oneri per la finanza pubblica.

 

 

                               ART. 25

 

               (Strumenti di programmazione negoziale)

 

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo  22,

le  amministrazioni  interessate,  statali,   regionali   e   locali,

promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di

cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.  662.

In sede di Conferenza Stato-regioni vengono stabiliti i tempi per  la

conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro

i successivi sessanta giorni.

2. Gli strumenti di  programmazione  negoziale  di  cui  al  comma  1

prevedono misure finalizzate a:

a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione  del

patrimonio  storico  -  artistico,  archeologico,  architettonico   e

paesaggistico  presente  sul  territorio  italiano,  con  particolare

attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realta'  minori

che ancora non  hanno  conosciuto  una  adeguata  valorizzazione  del

proprio patrimonio a fini turistici;

b) garantire,  ai  fini  dell'incremento  dei  flussi  turistici,  in

particolare dall'estero, che il predetto patrimonio sia completamente

accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di  incrementare

gli introiti e di destinare maggiori risorse al  finanziamento  degli

interventi di recupero e di restauro dello stesso;

c) assicurare la effettiva fruibilita', da  parte  del  pubblico  dei

visitatori,  in  particolare  di  quelli  stranieri,   del   predetto

patrimonio attraverso la  predisposizione  di  materiale  informativo

redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese  e  tedesco,

e, preferibilmente, in lingua cinese.

 

 

                               ART. 26

 

                     (Funzioni di monitoraggio)

 

1. Le funzioni di monitoraggio delle attivita', elencate all'articolo

22, comma 2, sono svolte dal Comitato permanente  di  promozione  del

turismo in Italia, nel rispetto delle  funzioni  e  delle  competenze

degli uffici del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e

tenendo  conto  dei  contratti  relativi  ai  sevizi  di   assistenza

culturale e ospitalita' per il pubblico, utilizzando le risorse umane

e strumentali disponibili, senza nuovi  ed  ulteriori  oneri  per  la

finanza pubblica.

 

 

                              CAPO III

 

                           TURISMO SOCIALE

 

                               ART. 27

 

                        (Fondo buoni vacanze)

 

1. Presso il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  competitivita'  del

turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista  dall'articolo

2, comma 193, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  di  seguito

denominato: "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono:

a)  risparmi  costituiti  da  individui,   imprese,   istituzioni   o

associazioni   private   quali   circoli   aziendali,    associazioni

non-profit, banche, societa' finanziarie;

b) risorse  derivanti  da  finanziamenti,  donazioni  e  liberalita',

erogati da soggetti pubblici o privati;

c) a decorrere dall'anno di imposta 2011, parte della quota destinata

allo Stato di cui all'articolo 47,  secondo  comma,  della  legge  20

maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti.

2. Allo scopo di favorire la crescita  competitiva  dell'offerta  del

sistema turistico nazionale  con  appositi  decreti,  di  natura  non

regolamentare, del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del

Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze, sentito il Dipartimento per  le  politiche  della  famiglia,

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definite

le modalita' per  l'erogazione  di  buoni  vacanza  da  destinare  ad

interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli,

anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei

flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che

non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.

 

 

                               CAPO IV

 

                            ALTRI SETTORI

 

                               ART. 28

 

                  (Turismo termale e del benessere)

 

1. Il turismo termale e' disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n.

323, e successive modificazioni.

2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista  dal  titolo

III del presente Codice.

 

 

                               ART. 29

 

                 (Turismo della natura e faunistico)

 

1.  L'agriturismo  e'  disciplinato  dall'articolo  3   del   decreto

legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dalla legge 20  febbraio  2006,

n. 96.

2. Il turismo della natura comprende  le  attivita'  di  ospitalita',

ricreative, didattiche,  culturali  e  di  servizi  finalizzate  alla

corretta   fruizione   e   alla    valorizzazione    delle    risorse

naturalistiche,  del  patrimonio  faunistico  e  acquatico  e   degli

itinerari di recupero delle ippovie  e  delle  antiche  trazzere  del

Paese. Per quanto non  specificamente  previsto  dalle  normative  di

settore, e' disciplinato dal titolo III del presente Codice.

 

 

                               ART. 30

 

                  (Turismo con animali al seguito)

 

1. Al fine di aumentare la competitivita' del settore e l'offerta dei

servizi   turistici   a   favore   dei   visitatori   nazionali    ed

internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad  agevolare

e favorire l'accesso ai servizi  pubblici  e  nei  luoghi  aperti  al

pubblico dei turisti con animali domestici al seguito.

2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  lo  Stato  promuove  la  fattiva

collaborazione tra  le  autonomie  locali,  gli  enti  pubblici,  gli

operatori turistici, le associazioni di tutela del settore.

 

 

                               ART. 31

 

                          (Turismo nautico)

 

1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia  di

tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti  di

fruizione  delle  aree  naturali  protette,  la  realizzazione  delle

strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica  da

diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),  del  regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.

509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale,  pur

se ricorrente, mediante impianti di  ancoraggio  con  corpi  morti  e

catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di  servizi

complementari, per la quale sia stata assentita, nel  rispetto  della

disciplina  paesaggistica   e   ambientale,   concessione   demaniale

marittima o  lacuale,  anche  provvisoria,  non  necessita  di  alcun

ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando  la

quantificazione del canone in base  alla  superficie  occupata.  Sono

comunque fatte salve le competenze regionali in  materia  di  demanio

marittimo, lacuale e fluviale.

 

 

                              TITOLO I

 

                              CONTRATTI

 

                               CAPO I

 

                  CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO

 

                               ART. 32

 

                      (Ambito di applicazione)

 

1. Le disposizioni  del  presente  capo  di  applicano  ai  pacchetti

turistici definiti dall'articolo 34, venduti od offerti in vendita  a

chiunque    nel    territorio    nazionale    dall'organizzatore    o

dall'intermediario, di cui all'articolo 33.

2. Il presente  capo  si  applica  altresi'  ai  pacchetti  turistici

negoziati al di fuori dai locali commerciali o  a  distanza.  Restano

ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del  decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il  professionista

e' obbligato a comunicare per iscritto l'esclusione  del  diritto  di

recesso. L'omessa comunicazione in merito all'inesistenza del diritto

di recesso determina l'applicabilita' degli articoli 64, 65, 66 e  67

del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Per quanto  non  previsto  dal  presente  capo,  si  applicano  le

disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

 

 

                               ART. 33

 

                            (Definizioni)

 

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) organizzatore di viaggio: il soggetto  che  si  obbliga,  in  nome

proprio  e  verso  corrispettivo  forfetario,  a  procurare  a  terzi

pacchetti turistici, realizzando la combinazione  degli  elementi  di

cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un  sistema

di  comunicazione  a  distanza,   la   possibilita'   di   realizzare

autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto  che,  anche  non  professionalmente  e

senza scopo di lucro,  vende,  o  si  obbliga  a  procurare  a  terzi

pacchetti turistici realizzati ai sensi  dell'articolo  34  verso  un

corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;

c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico  o

qualunque persona  anche  da  nominare,  purche'  soddisfi  tutte  le

condizioni richieste per la fruizione del servizio, per  conto  della

quale  il  contraente  principale  si  impegna  ad  acquistare  senza

remunerazione un pacchetto turistico.

2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti  turistici  direttamente  o

tramite un venditore o tramite un intermediario.

 

 

                               ART. 34

 

                        (Pacchetti turistici)

 

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i  viaggi,  le  vacanze,  i

circuiti tutto compreso, le  crociere  turistiche,  risultanti  dalla

combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di  almeno

due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita

ad un prezzo forfetario:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui

all'articolo  36,  che  costituiscano,  per  la  soddisfazione  delle

esigenze ricreative del turista, parte  significativa  del  pacchetto

turistico.

2. La fatturazione separata degli elementi di  uno  stesso  pacchetto

turistico non sottrae l'organizzatore o il  venditore  agli  obblighi

del presente capo.

 

 

                               ART. 35

 

                   (Forma dei contratti turistici)

 

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma

scritta  in  termini  chiari  e  precisi.  Al  turista  deve   essere

rilasciata  una  copia  del  contratto   stipulato   e   sottoscritto

dall'organizzatore o venditore.

2. Il venditore che si obbliga a procurare  a  terzi,  anche  in  via

telematica,  un  servizio  turistico  disaggregato,   e'   tenuto   a

rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti

la sua firma,  anche  elettronica.  Questi  documenti  o  la  fattura

relativa riportano la somma pagata per il servizio.

 

 

                               ART. 36

 

     (Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)

 

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) destinazione, durata, data d'inizio  e  conclusione,  qualora  sia

previsto un soggiorno frazionato, durata del  medesimo  con  relative

date di inizio e fine;

b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione

all'esercizio dell'organizzatore o dell'intermediario che sottoscrive

il contratto;

c) prezzo del pacchetto turistico,  modalita'  della  sua  revisione,

diritti e tasse sui servizi di atterraggio,  sbarco  ed  imbarco  nei

porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista;

d) importo, comunque non  superiore  al  venticinque  per  cento  del

prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonche'  il  termine

per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato  a  titolo

di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice  civile

non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non

imputabile, ovvero sia giustificato  dal  grave  inadempimento  della

controparte;

e)  estremi  della  copertura  assicurativa  obbligatoria   e   delle

ulteriori polizze convenute con il turista;

f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora,  luogo

della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;

g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del

vettore e la sua  eventuale  non  conformita'  alla  regolamentazione

dell'Unione europea;

h) ove il pacchetto turistico includa  la  sistemazione  in  albergo,

l'ubicazione,  la  categoria  turistica,  il   livello,   l'eventuale

idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le  principali

caratteristiche, la conformita'  alla  regolamentazione  dello  Stato

membro ospitante, i pasti forniti;

i)  itinerario,  visite,  escursioni  o  altri  servizi  inclusi  nel

pacchetto turistico, ivi compresa la  presenza  di  accompagnatori  e

guide turistiche;

l)   termine   entro   cui   il   turista   deve   essere   informato

dell'annullamento del viaggio per  la  mancata  adesione  del  numero

minimo dei partecipanti eventualmente previsto;

m)  accordi  specifici  sulle  modalita'  del  viaggio  espressamente

convenuti tra l'organizzatore  o  l'intermediario  e  il  turista  al

momento della prenotazione;

n) eventuali spese poste a carico del turista  per  la  cessione  del

contratto ad un terzo;

o) termine entro il quale il  turista  deve  presentare  reclamo  per

l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;

p) termine entro il quale  il  turista  deve  comunicare  la  propria

scelta in relazione alle modifiche delle condizioni  contrattuali  di

cui all'articolo 41.

 

 

                               ART. 37

 

                     (Informazione del turista)

 

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione  del

contratto, l'intermediario o l'organizzatore forniscono per  iscritto

informazioni  di  carattere  generale   concernenti   le   condizioni

applicabili ai cittadini dello Stato membro  dell'Unione  europea  in

materia di passaporto e visto con l'indicazione dei  termini  per  il

rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita'  per

l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell'inizio del viaggio  l'organizzatore  e  l'intermediario

comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni:

a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;

b) generalita' e  recapito  telefonico  di  eventuali  rappresentanti

locali  dell'organizzatore  o  dell'intermediario  ovvero  di  uffici

locali contattatili dal turista in caso di difficolta';

c)  recapito  telefonico  dell'organizzatore   o   dell'intermediario

utilizzabile in caso di  difficolta'  in  assenza  di  rappresentanti

locali;

d) per i viaggi ed i  soggiorni  di  minorenne  all'estero,  recapiti

telefonici per stabilire un contatto diretto  con  questi  o  con  il

responsabile locale del suo soggiorno;

e) la facolta' di  sottoscrivere  un  contratto  di  assicurazione  a

copertura delle spese sostenute dal turista  per  l'annullamento  del

contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le

indicazioni   contenute   nel   comma   1   devono   essere   fornite

contestualmente alla stipula del contratto.

4. E' fatto comunque  divieto  di  fornire  informazioni  ingannevoli

sulle modalita' del  servizio  offerto,  sul  prezzo  e  sugli  altri

elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette

informazioni vengono comunicate al turista.

 

 

                               ART. 38

 

                       (Opuscolo informativo)

 

1. L'opuscolo indica in modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il  tipo,  la  categoria  di  trasporto

utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o  altro  tipo  di  alloggio,  l'esatta

ubicazione con particolare riguardo alla  distanza  dalle  principali

attrazioni turistiche del luogo, la  categoria  o  il  livello  e  le

caratteristiche principali con  particolare  riguardo  agli  standard

qualitativi offerti, la  sua  approvazione  e  classificazione  dello

Stato ospitante;

c) i pasti forniti;

d) l'itinerario;

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino  di

uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto

con indicazione dei termini per il  rilascio,  nonche'  gli  obblighi

sanitari e le relative formalita' da  assolvere  per  l'effettuazione

del viaggio e del soggiorno;

f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e  le

scadenze per il versamento del saldo;

g) l'indicazione del  numero  minimo  di  partecipanti  eventualmente

necessario per l'effettuazione  del  viaggio  tutto  compreso  e  del

termine  entro  il   quale   il   turista   deve   essere   informato

dell'annullamento del pacchetto turistico;

h) i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si  esercita

il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del  decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato

fuori dei locali commerciali o a distanza;

i) gli  estremi  della  copertura  assicurativa  obbligatoria,  delle

eventuali polizze assicurative facoltative a  copertura  delle  spese

sostenute dal turista per  l'annullamento  del  contratto  o  per  il

rimpatrio in caso di incidente o malattia,  nonche'  delle  eventuali

ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in  relazione

al contratto.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano  l'organizzatore

e l'intermediario in relazione  alle  rispettive  responsabilita',  a

meno che  le  modifiche  delle  condizioni  ivi  indicate  non  siano

comunicate per iscritto  al  turista  prima  della  stipulazione  del

contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico

accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

3. Sono  parificati  all'opuscolo  le  informazioni  ed  i  materiali

illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.

 

 

                               ART. 39

 

                      (Cessione del contratto)

 

1. Il turista puo' sostituire a se' un terzo che  soddisfi  tutte  le

condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti  dal

contratto,   ove   comunichi   per   iscritto   all'organizzatore   o

all'intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi  prima

della partenza, di  trovarsi  nell'impossibilita'  di  usufruire  del

pacchetto turistico e le generalita' del cessionario.

2. Il cedente  ed  il  cessionario  sono  solidamente  obbligati  nei

confronti dell'organizzatore o dell'intermediario  al  pagamento  del

prezzo  e  delle  spese  ulteriori  eventualmente   derivanti   dalla

cessione.

 

 

                               ART. 40

 

                       (Revisione del prezzo)

 

1. La  revisione  del  prezzo  forfetario  di  vendita  di  pacchetto

turistico convenuto dalle parti e'  ammessa  solo  quando  sia  stata

espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione  delle

modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del  costo  del

trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle  di

atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti  o  negli  aeroporti,  del

tasso di  cambio  applicato.  I  costi  devono  essere  adeguatamente

documentati dal venditore.

2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere  superiore  al

dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.

3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al  comma

2, l'acquirente puo' recedere dal contratto,  previo  rimborso  delle

somme gia' versate alla controparte.

4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti  giorni

che precedono la partenza.

 

 

                               ART. 41

 

              (Modifiche delle condizioni contrattuali)

 

1. Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario  che  abbia

necessita' di modificare in modo significativo uno  o  piu'  elementi

del contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta  al  turista,

indicando il tipo di modifica e  la  variazione  del  prezzo  che  ne

consegue, ai sensi dell'articolo 40.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di  cui  al  comma  1,  il

turista puo' recedere, senza pagamento di penali,  ed  ha  diritto  a

quanto previsto nell'articolo 42.

3.  Il  turista  comunica  la  propria  scelta  all'organizzatore   o

all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in  cui  ha

ricevuto l'avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti

dal contratto non puo' essere effettuata, l'organizzatore  predispone

adeguate  soluzioni  alternative  per  la  prosecuzione  del  viaggio

programmato non comportanti oneri di  qualsiasi  tipo  a  carico  del

turista, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra

le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il

risarcimento del danno.

5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il turista  non

l'accetta per un giustificato motivo,  l'organizzatore  gli  mette  a

disposizione un mezzo di trasporto  equivalente  per  il  ritorno  al

luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e  gli  restituisce  la

differenza tra il costo delle prestazioni  previste  e  quello  delle

prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

 

 

                               ART. 42

 

       (Diritti del turista in caso di recesso o annullamento

                            del servizio)

 

1. Quando il turista recede dal contratto  nei  casi  previsti  dagli

articoli 40 e 41, o il pacchetto  turistico  viene  cancellato  prima

della partenza  per  qualsiasi  motivo,  tranne  che  per  colpa  del

turista, questi  ha  diritto  di  usufruire  di  un  altro  pacchetto

turistico di qualita' equivalente o superiore  senza  supplemento  di

prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa

restituzione della differenza del prezzo, oppure gli  e'  rimborsata,

entro sette  giorni  lavorativi  dal  momento  del  recesso  o  della

cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il  turista  ha  diritto  ad  essere

risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione

del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la  cancellazione  del  pacchetto

turistico dipende dal mancato raggiungimento  del  numero  minimo  di

partecipanti  eventualmente  richiesto  ed  il  turista   sia   stato

informato in forma scritta  almeno  venti  giorni  prima  della  data

prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore,  escluso

in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

 

 

                               ART. 43

 

                  (Mancato o inesatto adempimento)

 

1. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 42 in  caso  di

mancato o inesatto adempimento  delle  obbligazioni  assunte  con  la

vendita del pacchetto turistico,  l'organizzatore  e  l'intermediario

sono  tenuti  al  risarcimento  del  danno,  secondo  le   rispettive

responsabilita'. Si considerano inesatto adempimento  le  difformita'

degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.

2.  L'organizzatore  o  l'intermediario  che  si  avvale   di   altri

prestatori di  servizi  e'  comunque  tenuto  a  risarcire  il  danno

sofferto  dal  turista,  salvo  il  diritto  di  rivalersi  nei  loro

confronti.

 

 

                               ART. 44

 

              (Responsabilita' per danni alla persona)

 

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta

esecuzione  delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del  pacchetto

turistico e' risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni

internazionali, di cui sono parte l'Italia o  l'Unione  europea,  che

disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto

turistico, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano.

2. Il diritto al risarcimento del danno  si  prescrive  in  tre  anni

dalla data del rientro del turista nel luogo di  partenza,  salvo  il

termine   di   diciotto   o   dodici   mesi   per   quanto    attiene

all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel  pacchetto

turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.

3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per  i

danni di cui al comma 1.

 

 

                               ART. 45

 

     (Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona)

 

1. Le parti contraenti possono  convenire  in  forma  scritta,  fatta

salva  in  ogni  caso  l'applicazione  delle  norme  sulle   clausole

vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal  danno

alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione

delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma  1  non  puo'  essere,  a  pena  di

nullita', comunque inferiore  a  quanto  previsto  dalle  convenzioni

internazionali che disciplinano le prestazioni  che  formano  oggetto

del pacchetto turistico e dagli  articoli  1783  e  1784  del  codice

civile.

3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un  anno  dal

rientro del turista nel luogo della partenza.

 

 

                               ART. 46

 

                    (Esonero di responsabilita')

 

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' oggettiva,  previste  da

norme speciali,  l'organizzatore  e  l'intermediario  sono  esonerati

dalla responsabilita' di cui agli articoli 43,  44  e  45  quando  la

mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al  turista

o e' dipesa dal  fatto  di  un  terzo  a  carattere  imprevedibile  o

inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

2. L'organizzatore o  l'intermediario  apprestano  con  sollecitudine

ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la

prosecuzione  del  viaggio,  salvo  in  ogni  caso  il   diritto   al

risarcimento del danno nel caso in  cui  l'inesatto  adempimento  del

contratto sia a questo ultimo imputabile.

 

 

                               ART. 47

 

                     (Danno da vacanza rovinata)

 

1. Nel caso  in  cui  l'inadempimento  o  inesatta  esecuzione  delle

prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico  non  sia  di

scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice  civile,  il

turista puo' chiedere, oltre ed indipendentemente  dalla  risoluzione

del contratto, un  risarcimento  del  danno  correlato  al  tempo  di

vacanza inutilmente trascorso ed  all'irripetibilita'  dell'occasione

perduta.

2. Ai fini della prescrizione si applicano  i  termini  di  cui  agli

articoli 44 e 45.

 

 

                               ART. 48

 

                      (Diritto di surrogazione)

 

1. L'organizzatore o l'intermediario che hanno risarcito  il  turista

sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in  tutti  i

diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il turista fornisce all'organizzatore o all'intermediario tutti  i

documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso  utili  per

l'esercizio del diritto di surroga.

 

 

                               ART. 49

 

                              (Reclamo)

 

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata

dal turista, mediante tempestiva presentazione di  reclamo  affinche'

l'organizzatore, il suo rappresentante locale o  l'accompagnatore  vi

pongano tempestivamente rimedio.

2. Il turista puo' altresi'  sporgere  reclamo  mediante  l'invio  di

raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto

ricevimento,  all'organizzatore  o  all'intermediario,  entro   dieci

giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

3. La mancata presentazione del reclamo puo' essere valutata ai  fini

dell'articolo 1227 del codice civile.

 

 

                               ART. 50

 

                           (Assicurazione)

 

1.  L'organizzatore  e  l'intermediario  devono  essere  coperti   da

contratto di assicurazione per la responsabilita' civile a favore del

turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44,  45  e

47.

2. In ogni caso i contratti di  turismo  organizzato  possono  essere

assistiti da polizze  assicurative  che,  per  i  viaggi  all'estero,

garantiscano il rientro immediato del turista a  causa  di  emergenze

imputabili   o   meno   al   comportamento    dell'organizzatore    o

dell'intermediario, e che assicurino al turista assistenza  anche  di

tipo economico. Tali polizze possono altresi' garantire, nei casi  di

insolvenza o fallimento dell'intermediario o  dell'organizzatore,  il

rimborso del prezzo versato per l'acquisto del  pacchetto  turistico.

Qualora le spese per l'assistenza e per il rimpatrio siano  sostenute

o anticipate dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore

e' tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.

3. Gli  organizzatori  e  gli  intermediari  possono  costituirsi  in

consorzi   o   altre   forme   associative   idonee   a    provvedere

collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo,

per la copertura dei rischi di cui  al  comma  2.  Le  finalita'  del

presente  comma  possono  essere   perseguite   anche   mediante   il

coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre  forme  associative

di imprese e associazioni  di  categoria  del  settore  assicurativo,

anche prevedendo forme di riassicurazione.

4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per  il  prestatore  di

uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio

nazionale se sussistono le condizioni  di  cui  all'articolo  33  del

decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri puo' chiedere  agli

interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per

il soccorso e il rimpatrio delle persone che,  all'estero,  si  siano

esposte  deliberatamente,   salvi   giustificati   motivi   correlati

all'esercizio di attivita'  professionali,  a  rischi  che  avrebbero

potuto conoscere con l'uso della normale diligenza.

6. E' fatta salva  la  facolta'  di  stipulare  anche  altre  polizze

assicurative di assistenza al turista.

 

 

                               ART. 51

 

                    (Fondo nazionale di garanzia)

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per

lo sviluppo e la competitivita' del turismo opera il fondo  nazionale

di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza  o  di  fallimento

del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed

il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi  all'estero,  nonche'

per fornire una immediata disponibilita' economica in caso di rientro

forzato  di  turisti  da  Paesi  extracomunitari  in   occasione   di

emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari  al  due  per

cento  dell'ammontare  del  premio  delle  polizze  di  assicurazione

obbligatoria  di  cui  all'articolo  50,  comma  1,  che  e'  versata

all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnata,  con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo  di  cui

al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  nei

limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come  determinata

ai sensi del comma 2.

4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine

di decadenza, fatta salva comunque la  prescrizione  del  diritto  al

rimborso.

5. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del

soggetto inadempiente.

6. Le modalita'  di  gestione  e  di  funzionamento  del  fondo  sono

determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o

con decreto del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministero  dello  sviluppo

economico.

 

 

                               CAPO II

 

                     DELLE LOCAZIONI TURISTICHE

 

                               ART. 52

 

          (Locazioni di interesse turistico e alberghiere)

 

1. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma

e' sostituito dal seguente: "La durata delle locazioni e sublocazioni

di immobili urbani non puo'  essere  inferiore  a  sei  anni  se  gli

immobili sono  adibiti  ad  una  delle  attivita'  appresso  indicate

industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico,  quali

agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende

di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.".

2. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il terzo comma

e' sostituito dal seguente:  "La  durata  della  locazione  non  puo'

essere  inferiore  a  nove  anni  se  l'immobile  urbano,  anche   se

ammobiliato, e' adibito ad attivita'  alberghiere,  all'esercizio  di

imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del  codice  civile  o

all'esercizio di attivita' teatrali.".

 

 

                               ART. 53

 

        (Locazioni ad uso abitativo per finalita' turistiche)

 

1. Gli alloggi locali esclusivamente  per  finalita'  turistiche,  in

qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del  codice

civile in tema di locazione.

 

 

                             TITOLO VII

 

                             ORDINAMENTO

 

                               CAPO I

 

                           ORGANIZZAZIONE

 

                               ART. 54

 

      (Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia

                             di turismo)

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o  il  Ministro  delegato

adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI  e  CAI,  in

modo da istituire forme di collaborazione nell'ambito dei  rispettivi

settori di competenza.

 

 

                               ART. 55

 

  (Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo)

 

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e'

la struttura  di  supporto  delle  politiche  del  Governo  nell'area

funzionale relativa al settore turismo.

2. Il Dipartimento per lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'  si

avvale degli altri organismi costituiti e delle societa' partecipate.

 

 

                               ART. 56

 

                 (Conferenza nazionale del turismo)

 

1. La Conferenza nazionale del turismo e' indetta dal Presidente  del

Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni  due  anni

ed e'  organizzata  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano.

2.  Sono  convocati  per  la  Conferenza:  i   rappresentanti   della

Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato,  della

Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome  di

Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei

comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia  (UPI)  e

dell'Unione nazionale comuni  comunita'  enti  montani  (UNCEM),  del

Consiglio  nazionale  dell'economia   e   del   lavoro   (CNEL),   di

UNIONCAMERE,  dell'ISTAT  e  delle  altre  autonomie  territoriali  e

funzionali,  i   rappresentanti   delle   associazioni   maggiormente

rappresentative degli imprenditori turistici,  dei  consumatori,  del

turismo sociale, delle  associazioni  pro  loco,  delle  associazioni

senza  scopo  di  lucro  operanti  nel  settore  del  turismo,  delle

associazioni  ambientaliste  e   animaliste,   delle   organizzazioni

sindacali dei lavoratori.

3. La Conferenza  esprime  orientamenti  per  la  definizione  e  gli

aggiornamenti del documento  contenente  le  linee  guida  del  piano

strategico nazionale.

4. La Conferenza, inoltre, ha lo  scopo  di  verificare  l'attuazione

delle  linee  guida,  con  particolare  riferimento  alle   politiche

turistiche e a quelle  intersettoriali  riferite  al  turismo,  e  di

favorire il confronto tra le  istituzioni  e  le  rappresentanze  del

settore. Gli atti conclusivi di ciascuna  Conferenza  sono  trasmessi

alle Commissioni parlamentari competenti.

5.  Agli  oneri  derivanti  dal  funzionamento  della  Conferenza  si

provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti  di  bilancio  della

Presidenza del Consiglio dei Ministri afferenti il  Dipartimento  per

lo sviluppo e la competitivita' del  turismo,  con  le  risorse  allo

scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

 

 

                               ART. 57

 

          (Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) -

                   Agenzia nazionale del turismo)

 

1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, e' un  ente  dotato  di

personalita' giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria,

regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di  gestione,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile  2006,  n.

207, e successive modificazioni.

2. L'Agenzia  svolge  tutte  le  funzioni  di  promozione  all'estero

dell'immagine  unitaria  dell'offerta  turistica   nazionale   e   ne

favorisce  la  commercializzazione  anche   al   fine   di   renderla

competitiva sui mercati internazionali.

3. L'Agenzia e' sottoposta alla  diretta  attivita'  di  indirizzo  e

vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  o  del  Ministro

delegato.

 

 

                               ART. 58

 

      (Comitato permanente di promozione del turismo in Italia)

 

1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei  diversi  soggetti,

che  operano  nel  settore  del  turismo,  con  la  politica   e   la

programmazione nazionale, con decreto del  Presidente  del  Consiglio

dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa  con  la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  e'  istituito  il

Comitato permanente di promozione del turismo in Italia,  di  seguito

denominata  Comitato.  Con  il  medesimo  decreto  sono  regolati  il

funzionamento e l'organizzazione del Comitato.

2. Il Comitato  e'  presieduto,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri o dal Ministro delegato, che puo' all'uopo delegare  un  suo

rappresentante. Il decreto di istituzione del  Comitato  assicura  la

rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e  privati  operanti  nel

settore turistico.

3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti:

a) identificazione omogenea  delle  strutture  pubbliche  dedicate  a

garantire i servizi del turista;

b)  accordi  di  programma  con   le   regioni   e   sviluppo   della

strutturazione  turistica  sul  territorio  progetti  di   formazione

nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico;

c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare

l'offerta turistica nazionale;

d)  promozione  dell'immagine  dell'Italia,  nel  settore  turistico,

all'interno confini nazionali, con

particolare riguardo ai sistemi turistici di  eccellenza,  garantendo

sul territorio pari opportunita' di

propaganda ed una comunicazione unitaria;

e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere  nazionale,

ad impulso turistico che

coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati;

f) raccordo e cooperazione  tra  regioni,  province  e  comuni  e  le

istituzioni di governo;

g) promozione a fini turistici del marchio Italia.

4. L'istituzione ed il  funzionamento  del  Comitato  non  comportano

oneri aggiuntivi per la finanza

pubblica e la relativa partecipazione e' a titolo gratuito.

 

 

                               CAPO II

 

            PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA

 

                               ART. 59

 

          (Attestazione di eccellenza turistica nel settore

                   enogastronomico ed alberghiero)

 

1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana,  e'  istituita

l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di  cucina

italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese  della  ristorazione

italiana che, con la propria attivita', abbiano contribuito  in  modo

significativo e  protrattosi  nel  tempo,  per  l'alta  qualita',  la

ricerca e la professionalita', alla formazione  di  un'eccellenza  di

offerta  tale  da  promuovere  l'immagine   dell'Italia   favorendone

l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione  e  tipicita'

della relativa  offerta.  Ai  medesimi  fini  e'  altresi'  istituita

l'attestazione   di   eccellenza   turistica,   denominata    Maestro

dell'ospitalita' italiana, da attribuire,  ogni  anno,  alle  imprese

alberghiere  italiane  che,  con  la   propria   attivita',   abbiano

contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta

qualita', la  ricerca  e  la  professionalita',  alla  formazione  di

un'eccellenza di offerta tale da  promuovere  l'immagine  dell'Italia

favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e

tipicita' della relativa offerta.

2. Ai fini di cui  al  comma  1,  il  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri o il Ministro delegato e' autorizzato  a  disciplinare,  con

proprio decreto, sul quale e' acquisito il  parere  della  Conferenza

unificata di cui agli articoli 8  e  9  del  decreto  legislativo  28

agosto 1997, n. 281, le modalita' organizzative e procedurali  idonee

al conferimento  della  'attestazione  di  eccellenza  turistica,  da

rilasciare   sulla   base   di   criteri   oggettivi    di    agevole

verificabilita'. Con il medesimo decreto viene individuato il  numero

massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque  non  superiore  a

venti per ciascuna onorificenza.

3. L'impresa di ristorazione  ed  alberghiera  alla  quale  e'  stata

attribuita l'attestazione di eccellenza turistica  puo'  utilizzarla,

per un biennio, anche a fini promozionali o  pubblicitari.  Trascorso

il biennio il titolare dell'autorizzazione  conserva  il  diritto  di

indicarla  nel  proprio  logo  e  nella  propria  insegna,   con   la

precisazione del biennio di riferimento.

4. E' autorizzata la realizzazione di vetrofanie  ed  altri  oggetti,

con sopra riprodotto il  simbolo  della  attestazione  di  eccellenza

turistica con l'indicazione del biennio  di  conferimento,  idonei  a

segnalare adeguatamente il possesso della  predetta  attestazione  da

parte dell'impresa di ristorazione.

5. E' autorizzato l'inserimento delle  denominazioni  delle  imprese,

cui sia stata attribuita l'attestazione di  eccellenza  turistica  di

cui ai commi che precedono nel portale Italia.it.

 

 

                               ART. 60

 

            (Attestazione Medaglia al merito del turismo

          per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia)

 

1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito  del  turismo

per  la  valorizzazione  dell'immagine   dell'Italia,   destinata   a

tributare un giusto riconoscimento alle  persone  che,  per  il  loro

impegno e valore professionale, nonche' per la qualita' e durata  dei

servizi resi,  hanno  efficacemente  contribuito  allo  sviluppo  del

settore turistico ed alla valorizzazione e  diffusione  dell'immagine

dell'Italia nel mondo.

2. A tali fini,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il

Ministro delegato  disciplina,  con  proprio  decreto  sul  quale  e'

acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8

e 9 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  le  modalita'

organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione,

da  rilasciare  sulla  base   di   criteri   oggettivi   di   agevole

verificabilita' individuati con riferimento ai parametri  di  cui  al

comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero  massimo

di imprese da premiare ogni anno.

 

 

                               ART. 61

 

                 (Caratteristiche dell'attestazione)

 

1. L'attestazione  di  cui  all'articolo  60  comprende  tre  livelli

crescenti: stella di bronzo, stella d'argento e stella d'oro.

2. Ciascuna medaglia e' raffigurata secondo il disegno approvato  con

decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro

delegato.

3. Il contingente annuale di attestazioni e' fissato in  10  medaglie

d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.

 

 

                               ART. 62

 

                     (Modalita' di attribuzione)

 

1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata  mondiale

del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato,  sul  quale  e'

acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8

e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione e'

fatto da una Commissione nominata  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei  Ministri  o  del  Ministro  dallo  stesso  delegato  e

composta:

a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato,

che la presiede;

b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'  del

turismo o da un suo delegato;

c) dal Coordinatore della  Struttura  di  missione  per  il  rilancio

dell'immagine dell'Italia, ove esistente;

d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo - ENIT  o  da

un suo delegato;

e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o

dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata  esperienza

nel settore turistico.

3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, e' a  titolo

gratuito.

 

 

                               ART. 63

 

          (Istituzione della Medaglia al merito del turismo

                    per gli italiani all'estero)

 

1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito  del  turismo

per  gli  italiani  all'estero,  destinata  a  tributare  un   giusto

riconoscimento alle persone  operanti  all'estero  che  per  il  loro

impegno e valore professionale, nonche' per la qualita' e durata  dei

servizi resi  hanno  illustrato  il  Made  in  Italy  in  modo  tanto

esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese.

 

 

                               ART. 64

 

                 (Caratteristiche dell'attestazione)

 

1. L'attestazione  di  cui  all'articolo  63  comprende  tre  livelli

crescenti: medaglia di bronzo, medaglia d'argento e medaglia d'oro.

2. Ciascuna medaglia e' raffigurata secondo il disegno approvato  con

decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro

delegato.

3. Il contingente annuale di attestazione e' fissato in  10  medaglie

d'oro, 25 medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.

 

 

                               ART. 65

 

                     (Modalita' di attribuzione)

 

1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata  mondiale

del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di  concerto  con  il

Ministro degli affari esteri.

2. L'accertamento dei titoli per il conferimento  delle  attestazioni

e' fatto da una Commissione nominata con decreto del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e composta:

a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro  delegato

che la presiede;

b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'  del

turismo o da un suo delegato;

c) dal Coordinatore della  Struttura  di  missione  per  il  rilancio

dell'immagine dell'Italia;

d) dal Presidente dell'Agenzia nazionale per il turismo-ENIT o da  un

suo delegato;

e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o

dal Ministro delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e

professionalita' nel settore turistico;

f) da un membro designato  dal  Ministero  degli  affari  esteri  fra

persone in possesso di  elevata  esperienza  e  professionalita'  nel

settore turistico.

3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, e' a titolo

gratuito.

 

 

                              CAPO III

 

     LA QUALITA' DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

                          CARTA DEI SERVIZI

 

                               ART. 66

 

        (Standard dell'offerta di servizi turistici pubblici

                      sul territorio nazionale)

 

1. Al fine di aumentare la qualita' e la competitivita'  dei  servizi

turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, nell'ambito delle attivita' istituzionali adottano la carta  dei

servizi turistici da esse erogati.

2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare,

con quali  modalita'  e  quali  standard  di  qualita'  si  intendono

garantire.

3. Le carte dei servizi  di  cui  al  comma  1  sono  trasmesse  alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per lo sviluppo e

la competitivita' del turismo.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il  Ministro  delegato,

previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo

Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,

determina con proprio decreto i livelli essenziali delle  prestazioni

dei servizi turistici concernenti i diritti civili e  sociali,  sulla

base di parametri stabiliti con legge dello Stato.

 

 

                               ART.67

 

       (Composizione delle controversie in materia di turismo)

 

1. La procedura di mediazione, finalizzata alla  conciliazione  delle

controversie in materia  di  turismo,  e'  disciplinata  dal  decreto

legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  e  costituisce  condizione  di

procedibilita' della  domanda  giudiziale  o  arbitrale  se  cio'  e'

previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale

clausola  deve  essere  specificamente  approvata  per  iscritto  dal

turista.

2. Resta salva la facolta' del turista di ricorrere  a  procedure  di

negoziazione  volontaria   o   paritetica   o   alla   procedura   di

conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o  conciliative  per

la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti

inerenti la  fornitura  di  servizi  turistici,  istituite  ai  sensi

dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29  dicembre  1993,

n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facolta'  di

avvalersi delle  associazioni  dei  consumatori.  Tale  procedura  di

conciliazione e' disciplinata dagli articoli 140 e  141  del  decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

 

 

                               ART. 68

 

                       (Assistenza al turista)

 

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'  del  turismo,

nell'ambito delle attivita' istituzionali, assicura  l'assistenza  al

turista, anche attraverso  cali  center.  E'  altresi'  istituito  lo

sportello del turista, attivo ai recapiti e negli  orari,  comunicati

sul  sito  istituzionale,  presso  il  quale  le  persone  fisiche  e

giuridiche, nonche' gli enti esponenziali per la rappresentanza degli

interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei

confronti  di  imprese  ed  operatori  turistici  per  l'accertamento

dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice.

2. Ai fini di  assistenza  il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la

competitivita' del turismo assicura l'omogeneita' di informazioni  in

ordine ai diversi servizi previsti per i  turisti,  anche  attraverso

l'individuazione  di  denominazioni  standard,   da   attribuirsi   a

strutture pubbliche che operano in tale settore. E'  fatta  salva  la

possibilita' di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria  e

paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo

4 marzo 2010, n. 28.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  possono

prevedere la istituzione di sportelli del  turista  la  cui  gestione

puo' essere delegata agli enti locali.

 

 

                               ART. 69

 

                       (Gestione dei reclami)

 

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'  del  turismo,

ricevuta l'istanza  di  cui  all'articolo  68,  avvia  senza  ritardo

l'attivita' istruttoria, informando  contestualmente  il  reclamante,

l'impresa o l'operatore turistico interessato, entro  il  termine  di

quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Nel corso dell'istruttoria il Dipartimento per e lo sviluppo e  la

competitivita' del turismo puo' richiedere dati, notizie o  documenti

ai soggetti proponenti  il  reclamo,  alle  imprese,  agli  operatori

turistici  e  ai  soggetti  sui  quali  esercita  la  vigilanza,  che

rispondono nel termine di trenta giorni

dalla ricezione della richiesta. In  tale  caso  il  procedimento  e'

sospeso fino alla scadenza del suddetto termine.

3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la  competitivita'  del  turismo

comunica ai  soggetti  di  cui  al  comma  2  l'esito  dell'attivita'

istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione

del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla  richiesta

di informazioni o all'acquisizione di dati.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o  il  Ministro  delegato

disciplina con regolamento  la  procedura  di  gestione  reclami,  da

svolgere nell'ambito delle attivita' istituzionali, che  si  conclude

entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.

 

 

       

     

 

 

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