Senato della
Repubblica
2518-B
DISEGNO DI
LEGGE
(già 2518 AS,
approvato dal Senato il 16 febbraio 2011
)
(modificato dalla Camera dei deputati il 25 febbraio
2011, n. 4086 AC)
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge
29 dicembre 2010,
n. 225, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e di interventi urgenti in
materia tributaria
e di sostegno alle imprese e alle famiglie
DISEGNO DI
LEGGE
|
DISEGNO DI
LEGGE
|
Testo già
approvato dal Senato il 16 febbraio |
Testo
modificato dalla Camera il 25 febbraio
|
—-
|
—-
|
Art. 1.
|
Art. 1.
|
1. Il
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla
presente legge. |
1.
Identico (si vedano, tuttavia, le modifiche
all’allegato). |
2. La
presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. |
2. Identico.
|
|
|
Allegato
|
Allegato
|
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225
|
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225
|
All’articolo 1:
|
All’articolo 1:
|
al
comma 2, le parole: «ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400,» sono soppresse; |
identico;
|
dopo
il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
|
identico:
|
«2-bis.
Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono
disposte previo parere della Commissione
parlamentare per la semplificazione, di cui
all’articolo 14, comma 19, della legge 28
novembre 2005, n. 246, e successive
modificazioni, e delle Commissioni parlamentari
competenti per le conseguenze di carattere
finanziario. I pareri parlamentari sono resi
entro il termine di dieci giorni dalla
trasmissione degli schemi dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri che,
decorso il termine, possono essere comunque
adottati. |
«2-bis.
Identico. |
2-ter.
Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e
successive modificazioni, le parole: “non oltre
il 31 dicembre 2010“ sono sostituite dalle
seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2011“.
|
2-ter.
Identico. |
2-quater.
Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,
n. 24, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
2-quater.
Identico. |
a)
le parole: “il cui mandato è scaduto il 31
dicembre 2009“ sono sostituite dalle seguenti:
“il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010“;
|
|
b)
le parole: “il cui mandato scade entro il 31
dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti:
“il cui mandato scade entro il 31 dicembre
2011“; |
|
c)
le parole: “a far data dal 1º gennaio 2010“ sono
sostituite dalle seguenti: “a far data dal 1º
gennaio 2011“; |
|
d)
le parole: “non oltre il 31 dicembre 2010“ sono
sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31
dicembre 2011“. |
|
2-quinquies.
I termini e i regimi giuridici indicati nella
tabella 1 allegata al presente decreto, la cui
scadenza è fissata in data successiva al 31
marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La
disposizione di cui al presente comma non si
applica ai termini e ai regimi giuridici di cui
all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129, e a quelli di cui all’articolo 1, comma
1, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i
quali resta ferma la previsione di cui al comma
2 del presente articolo, nonché a quelli di cui
all’articolo 12, comma 7, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, per i quali resta fermo
quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7,
come modificato dall’articolo 2, comma 17-sexies,
del presente decreto. |
2-quinquies.
Identico. |
2-sexies.
Il termine di proroga, riferito alla “FONTE
NORMATIVA. articolo 17, comma 19, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102“, di cui alla tabella 1, si
intende riferito anche agli idonei nei concorsi
pubblici di cui alle medesime disposizioni.
|
2-sexies.
Identico. |
2-septies. Al fine di
fronteggiare la grave situazione abitativa nella
regione Campania, in base alle pronunce della
Corte costituzionale formulate in materia dal
2003, e per consentire una adeguata ricognizione
dei presupposti determinanti vincoli di tutela
paesaggistica, da attuare in sede di redazione
del piano paesaggistico di cui all’articolo 143
del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, sono sospese, fino al 31 dicembre 2011,
le demolizioni, disposte a seguito di sentenza
penale, di immobili siti nel territorio della
regione Campania, destinati esclusivamente a
prima abitazione e stabilmente occupati da
soggetti sforniti di altra risorsa abitativa.
L’ordinario regime giuridico della demolizione
derivante da sentenza penale di condanna può
trovare comunque applicazione prima del 31
dicembre 2011, nel caso in cui dall’ufficio
tecnico del comune competente, ovvero dal
competente ufficio della protezione civile della
regione, siano stati riscontrati pericoli per la
pubblica o privata incolumità derivanti
dall’edificio del quale sia stata disposta la
demolizione in sede penale. Il procedimento di
demolizione è comunque differito a una data
successiva al 31 dicembre 2011 anche nel caso in
cui sia stata accertata la violazione di vincoli
paesaggistici previsti dalla normativa nazionale
vigente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, salvo
che prima del 31 dicembre 2011 sia stato
concluso il procedimento di adozione del nuovo
piano paesaggistico in esito alle operazioni di
ricognizione di cui al primo periodo del
presente comma.
|
Soppresso
|
2-octies.
L’articolo 4-bis del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,
n. 39, si interpreta nel senso che le
modificazioni degli obblighi assunti attraverso
il concordato dall’ente assuntore, ovvero dai
suoi successori o aventi causa, sono inefficaci,
anche se contenuti in emendamenti statutari,
prima della decorrenza dei termini previsti nel
concordato». |
2-septies.
Identico». |
All’articolo 2:
|
All’articolo 2:
|
al
comma 1, terzo periodo, le parole: «pari a
100 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «fino a 100 milioni di euro»;
|
identico;
|
dopo
il comma 1, sono inseriti i seguenti:
|
identico:
|
«1-bis.
All’articolo 2, comma 121, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “Per l’anno 2011, una parte
dell’intervento finanziario di cui al comma 117,
nella misura dello 0,6 per cento del totale, è
riservata per le spese dell’organismo di
indirizzo relative all’istruttoria e verifica
dei progetti di cui al medesimo comma 117“.
|
«1-bis.
Identico. |
1-ter.
Fino alla completa realizzazione del processo di
attuazione dei trasferimenti di cui all’articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, l’autorità competente provvede
alla ricognizione, limitatamente ai terreni
agricoli e alle valli da pesca della laguna di
Venezia, dei compendi
già di
proprietà privata in quanto
costituiti da valli arginate alla data di
entrata in vigore dell’articolo 28 del codice
della navigazione. |
1-ter.
Fino alla completa realizzazione del processo di
attuazione dei trasferimenti di cui all’articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, l’autorità competente provvede
alla ricognizione, limitatamente ai terreni
agricoli e alle valli da pesca della laguna di
Venezia, dei compendi costituiti da valli
arginate alla data di entrata in vigore
dell’articolo 28 del codice della navigazione.
|
1-quater.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
1, comma 1, e alla tabella 1, con riferimento
alla disposizione di cui all’articolo 17, comma
2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro il medesimo termine
di proroga di cui all’articolo 1, comma 1, sono
disciplinate le modalità e le procedure di
richiesta e rilascio di un’autorizzazione al
candidato al conseguimento del certificato di
idoneità alla guida del ciclomotore, che
consenta allo stesso di esercitarsi alla guida,
dopo aver superato la prevista prova di
controllo delle cognizioni. Sono altresì
disciplinate la validità di tale autorizzazione
e le modalità dell’esercitazione alla guida del
ciclomotore, almeno in conformità alle
disposizioni di cui all’articolo 122, commi 2,
3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, in
quanto applicabili, anche in deroga alle
disposizioni dell’articolo 170, comma 2, dello
stesso decreto legislativo, prevedendo altresì
che la prova pratica di guida non possa essere
sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla
data del rilascio della predetta autorizzazione,
che tra una prova d’esame sostenuta con esito
sfavorevole ed una successiva prova debba
trascorrere almeno un mese e che nel limite di
validità dell’autorizzazione sia consentito
ripetere una volta soltanto la prova pratica di
guida. Si applicano altresì le disposizioni di
cui all’articolo 122, commi 7, 8 e 9, del
predetto decreto legislativo. Il conducente che
si esercita alla guida di un ciclomotore senza
aver ottenuto la prescritta autorizzazione
ovvero con autorizzazione scaduta è punito ai
sensi dell’articolo 116, comma 13-bis,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni. |
1-quater.
Identico. |
1-quinquies.
Il termine di cui all’articolo 15, comma 1,
della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è
prorogato al 30 aprile 2011. Fatte salve le
disposizioni di cui all’articolo 11 della legge
19 febbraio 2004, n. 40, nonché le disposizioni
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 191, tutte le strutture
autorizzate all’applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita inviano i
dati richiesti al Ministero della salute, che
cura il successivo inoltro, nell’ambito delle
rispettive competenze, all’Istituto superiore di
sanità e al Centro nazionale trapianti. Con
decreto del Ministero della salute, di natura
non regolamentare, sono disciplinate le modalità
di comunicazione dei dati di cui al presente
comma da parte delle strutture autorizzate
all’applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, ai fini del successivo
inoltro, sia in forma aggregata che
disaggregata, rispettivamente all’Istituto
superiore di sanità e al Centro nazionale
trapianti. Le amministrazioni interessate
provvedono all’attuazione del presente comma
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. |
1-quinquies.
Identico. |
1-sexies.
In attuazione dell’articolo 40, comma 2, della
legge 4 giugno 2010, n. 96, e con efficacia
protratta fino alla data di entrata in vigore
delle disposizioni conseguenti all’Accordo
concernente i “requisiti minimi organizzativi,
strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle
unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica“, sancito in data 16 dicembre 2010 tra
il Governo e le regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, in conformità allo stesso
Accordo, il Ministro della salute, con propri
decreti da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto: |
1-sexies.
Identico. |
a)
istituisce l’elenco nazionale dei valutatori per
il sistema trasfusionale, affidandone la tenuta
al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento
dei compiti previsti dall’articolo 5 del decreto
legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;
|
|
b)
definisce, ai fini dell’emanazione del decreto
ministeriale previsto dall’articolo 40, comma 4,
della citata legge n. 96 del 2010, le modalità
per la presentazione da parte degli interessati
e per la valutazione, da parte dell’Agenzia
italiana del farmaco, delle istanze volte a
ottenere l’inserimento fra i centri e le aziende
autorizzati alla stipula delle convenzioni;
|
|
c)
disciplina, nelle more della compiuta attuazione
di quanto previsto dal citato Accordo del 16
dicembre 2010, che comunque dovrà avvenire entro
il 31 dicembre 2014, le modalità attraverso le
quali l’Agenzia italiana del farmaco assicura
l’immissione in commercio dei medicinali
emoderivati prodotti da plasma raccolto sul
territorio nazionale nonché l’esportazione del
medesimo per la lavorazione in Paesi comunitari
e l’Istituto superiore di sanità assicura il
relativo controllo di stato. |
|
1-septies.
Dall’attuazione delle disposizioni del comma 1-sexies
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Alle attività
disposte dal comma 1-sexies si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
|
1-septies.
Identico. |
1-octies.
Il Comitato per la verifica delle cause di
servizio di cui al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461, è prorogato, fino al 31 dicembre 2013,
nella composizione in atto alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»; |
1-octies.
Identico»; |
dopo
il comma 2, sono inseriti i seguenti:
|
identico;
|
«2-bis.
Nelle more della completa attuazione delle
disposizioni di carattere finanziario in materia
di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le
disposizioni contenute negli articoli 11 e 12
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale
dei costi diretti e indiretti dell’intero ciclo
di gestione dei rifiuti può essere assicurata,
anche in assenza di una dichiarazione dello
stato di emergenza e anche in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di sospensione,
sino all’attuazione del federalismo fiscale, del
potere di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti
territoriali, con le seguenti modalità:
|
|
a)
possono essere applicate nella regione
interessata le disposizioni di cui all’articolo
5, comma 5-quater, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater
del presente articolo, con limite di incremento
dell’imposta raddoppiato rispetto a quello ivi
previsto; |
|
b)
i comuni possono deliberare un’apposita
maggiorazione dell’addizionale all’accisa
sull’energia elettrica di cui all’articolo 6,
comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non
superiore al vigente importo della predetta
addizionale; |
|
c)
le province possono deliberare un’apposita
maggiorazione dell’addizionale all’accisa
sull’energia elettrica di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera c), del decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, con maggiorazione non superiore al
vigente importo della predetta addizionale.
|
|
2-ter.
I comuni della regione Campania destinatari
della riduzione dei trasferimenti disposta in
attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26, ferma la facoltà prevista dal comma 2-bis,
lettera b), del presente articolo,
deliberano, a decorrere dall’anno 2011, anche in
assenza di una dichiarazione dello stato di
emergenza, un’apposita maggiorazione
dell’addizionale all’accisa sull’energia
elettrica di cui all’articolo 6, comma 1,
lettere a) e b), del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, con un’aliquota
indifferenziata e un gettito non inferiore
all’importo annuale dei trasferimenti ridotti,
incrementato fino al 10 per cento. |
|
2-quater.
All’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, dopo il comma 5-ter sono
inseriti i seguenti: |
|
“5-quater.
A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza, il Presidente della regione
interessata dagli eventi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera
c),
qualora il bilancio della regione non rechi le
disponibilità finanziarie sufficienti per
effettuare le spese conseguenti all’emergenza
ovvero per la copertura degli oneri conseguenti
alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti,
sino al limite massimo consentito dalla vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali,
delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote attribuite alla regione, nonché ad
elevare ulteriormente la misura dell’imposta
regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,
fino a un massimo di cinque centesimi per litro,
ulteriori rispetto alla misura massima
consentita. |
|
5-quinquies.
Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater
non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri
casi di eventi di cui al comma 5-quater
di rilevanza nazionale, può essere disposto
l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di
protezione civile. Qualora sia utilizzato il
fondo di cui all’articolo 28 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il fondo è
corrispondentemente e obbligatoriamente
reintegrato in pari misura con le maggiori
entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota
dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza
piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul
gasolio usato come carburante di cui
all’allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni. La misura
dell’aumento, comunque non superiore a cinque
centesimi al litro, è stabilita con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
dogane in misura tale da determinare maggiori
entrate corrispondenti all’importo prelevato dal
fondo di riserva. La disposizione del terzo
periodo del presente comma si applica anche per
la copertura degli oneri derivanti dal
differimento dei termini per i versamenti
tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter.
|
|
5-sexies.
Il Fondo di cui all’articolo 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche
nei territori per i quali è stato deliberato lo
stato di emergenza ai sensi del comma 1 del
presente articolo. A tal fine sono conferite al
predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal
Fondo di cui all’articolo 5 della legge 31
luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di
natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nel rispetto della
disciplina comunitaria, sono individuate le aree
di intervento, stabilite le condizioni e le
modalità per la concessione delle garanzie,
nonché le misure per il contenimento dei termini
per la determinazione della perdita finale e dei
tassi di interesse da applicare ai procedimenti
in corso“. |
|
2-quinquies.
Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono
apportate le seguenti modificazioni:
|
|
a)
all’articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “Le ordinanze sono emanate di
concerto, relativamente agli aspetti di
carattere finanziario, con il Ministro
dell’economia e delle finanze“; |
|
b)
all’articolo 5, comma 5-bis:
|
|
1) al penultimo periodo, le
parole: “e all’ISTAT“ sono sostituite dalle
seguenti: “, all’ISTAT e alla competente sezione
regionale della Corte dei conti“; |
|
2) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “Al fine di garantire la
trasparenza dei flussi finanziari e della
rendicontazione di cui al presente comma sono
vietati girofondi tra le contabilità speciali“.
|
|
2-sexies.
All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, dopo la lettera c), è
inserita la seguente: |
|
“c-bis)
i provvedimenti commissariali adottati in
attuazione delle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri emanate ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225;“. |
|
2-septies.
All’articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: “Per i provvedimenti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera c-bis),
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il
termine di cui al primo periodo, incluso quello
per la risposta ad eventuali richieste
istruttorie, è ridotto a complessivi sette
giorni; in ogni caso l’organo emanante ha
facoltà, con motivazione espressa, di
dichiararli provvisoriamente efficaci“.
|
|
2-octies.
I funzionari e commissari delegati, commissari
di Governo o in qualunque modo denominati,
nominati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, autorizzati alla gestione di fondi
statali, titolari di contabilità speciali per la
realizzazione di interventi, programmi e
progetti o per lo svolgimento di particolari
attività, rendicontano nei termini e secondo le
modalità di cui all’articolo 5, comma 5-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I
rendiconti sono trasmessi all’Ufficio centrale
del bilancio presso il Ministero dell’economia e
delle finanze per il controllo e per il
successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, all’ISTAT e alla competente
sezione regionale della Corte dei conti. Le
amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente comma nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. |
|
2-novies.
Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati
i fondi statali trasferiti o assegnati alle
Autorità portuali per la realizzazione di opere
infrastrutturali, a fronte dei quali non sia
stato pubblicato il bando di gara per
l’assegnazione dei lavori entro il quinto anno
dal trasferimento o dall’assegnazione. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,
si provvede alla ricognizione dei finanziamenti
revocati e all’individuazione della quota, per
l’anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro,
che deve essere destinata alle seguenti
finalità: |
|
a)
nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità
portuali che hanno attivato investimenti con
contratti già sottoscritti o con bandi di gara
pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in
attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 991, della legge 27
dicembre 2006, n. 296; |
|
b)
nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i
cui porti sono interessati da prevalente
attività di transhipment al fine di
garantire l’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 5, comma 7-duodecies, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25; |
|
c)
per le disponibilità residuali alle Autorità
portuali che presentano progetti cantierabili.
|
|
2-decies.
Con il decreto di cui al comma 2-novies
si provvede altresì all’individuazione delle
somme che devono essere versate ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell’entrata
del bilancio dello Stato, nell’anno 2011, dalle
Autorità portuali interessate dalla revoca dei
finanziamenti per essere riassegnate ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e delle somme di cui al comma 2-undecies.
Con successivi decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, per
gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare
le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del
comma 2-novies e ad assegnarle alle
Autorità portuali, secondo criteri di priorità
individuati nei medesimi decreti, per progetti
cantierabili, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica. In caso di mancato avvio
dell’opera, decorsi centottanta giorni
dall’aggiudicazione definitiva del bando di
gara, il finanziamento si intende revocato ed è
riassegnato ad altri interventi con le medesime
modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del
comma 2-novies.
|
|
2-undecies.
Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti
realizzati mediante operazioni finanziarie di
mutuo con oneri di ammortamento a carico dello
Stato, con i decreti di cui al comma 2-decies
è disposta la cessione della parte di
finanziamento ancora disponibile presso il
soggetto finanziatore ad altra Autorità
portuale, fermo restando che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti continua a
corrispondere alla banca mutuante, fino alla
scadenza quindicennale, la quota del contributo
dovuta in relazione all’ammontare del
finanziamento erogato. L’eventuale risoluzione
dei contratti di mutuo non deve comportare oneri
per la finanza pubblica. All’articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
n. 73, i commi 8-bis, 8-ter
e 8-quater sono abrogati. Le previsioni
di cui al comma 2-novies
non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati
alle Autorità portuali per il finanziamento di
opere in scali marittimi da esse amministrati
ricompresi in siti di bonifica di interesse
nazionale ai sensi dell’articolo 1 della legge 9
dicembre 1998, n. 426. |
|
2-duodecies.
Con il decreto di cui all’articolo 1, comma 40,
quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, si provvede all’assegnazione di un
contributo di euro 200.000 per l’anno 2011 a
favore dell’associazione Alleanza degli ospedali
italiani nel mondo. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria di cui all’articolo 1,
comma 40, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220. |
|
2-terdecies.
Le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1,
comma 219, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono prorogate per l’anno 2011, nel
limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere,
pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40,
quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220. |
|
2-quaterdecies.
È differita al 1º gennaio 2012 l’applicazione
dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le
federazioni sportive iscritte al CONI, comunque
nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,
sono dettate apposite modalità attuative della
presente disposizione, anche al fine di
prevedere misure che assicurino adeguate forme
di controllo sul rispetto del predetto limite di
spesa. Al relativo onere si provvede, per l’anno
2011, mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria di cui all’articolo 1,
comma 40, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220. All’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino
alla revisione organica della disciplina di
settore, le disposizioni di cui al presente
decreto continuano ad applicarsi anche al CONI“.
|
|
2-quinquiesdecies.
Il termine del 31 dicembre 2010 di cui
all’articolo 3, comma 3-bis, del
decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 205, è differito al 31
dicembre 2011. Entro tale termine, il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede, con le procedure di cui all’articolo
26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, all’adozione del
regolamento di riordino o di soppressione,
previa liquidazione, dell’Ente per lo sviluppo
dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria
in Puglia, Lucania e Irpinia. In caso di
soppressione e messa in liquidazione, la
responsabilità dello Stato è limitata all’attivo
in conformità alle norme sulla liquidazione
coatta amministrativa. Al relativo onere, pari a
272.000 euro per l’anno 2011, l’Ente per lo
sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede
con proprie disponibilità di bilancio. Alla
compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti
dall’applicazione del precedente periodo si
provvede mediante corrispondente utilizzo, per
euro 272.000 per l’anno 2011 in termini di sola
cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189»; |
|
il
comma 3 è sostituito dal seguente:
|
identico;
|
«3. È
sospesa la riscossione delle rate in scadenza
tra il 1º gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011
previste dall’articolo 39, commi 3-bis,
3-ter e 3-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. La ripresa della
riscossione delle rate non versate ai sensi del
presente comma è disciplinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da
non determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica»; |
|
dopo
il comma 3 sono inseriti i seguenti:
|
identico;
|
«3-bis.
In ragione della straordinaria urgenza connessa
alle necessità di tutela ambientale, di tutela
del paesaggio e di protezione dai rischi
idrogeologici, le disposizioni di cui
all’articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo
2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre
2011. Trascorso inutilmente tale termine, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro i successivi trenta
giorni, si procede alla nomina di un commissario
ad acta che provvede alla
predisposizione e attuazione di ogni intervento
necessario. |
«3-bis.
Identico. |
3-ter.
All’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 3-bis si provvede nei limiti
delle risorse di cui all’articolo 8, comma 3,
della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo
appostate. |
3-ter.
Identico. |
3-quater.
All’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
apportate le seguenti modificazioni:
|
3-quater.
Identico. |
a)
al comma 3-bis, le parole: “entro lo
stesso mese di gennaio 2011 con le modalità
stabilite“ sono sostituite dalle seguenti:
“entro il mese di dicembre 2011 con le modalità
e i termini stabiliti“; |
|
b)
al comma 3-ter, le parole: “entro lo
stesso mese di gennaio 2011 con le modalità
stabilite“ sono sostituite dalle seguenti:
“entro il mese di dicembre 2011 con le modalità
e i termini stabiliti“. |
|
3-quinquies.
All’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il
comma 4-ter.1, è inserito il seguente:
|
3-quinquies.
Identico. |
“4-ter.2.
Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma non risulti completato, in ragione del
protrarsi delle conseguenze di ordine economico
e produttivo determinate dagli eventi sismici
del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a
generare complessità nelle operazioni attinenti
alla ristrutturazione o alla cessione a terzi
dei complessi aziendali, il Ministro dello
sviluppo economico, su istanza del Commissario
straordinario, sentito il Comitato di
sorveglianza, può disporre la proroga del
termine di esecuzione del programma per i gruppi
industriali con imprese o unità locali nella
regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli
oneri derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, nel
limite massimo di 2.500.000 euro per l’anno
2011, si provvede a valere sulle risorse di cui
all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77“. |
|
3-sexies.
Il comune dell’Aquila, in deroga all’articolo
14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo
24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, può stipulare contratti di lavoro
a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e
2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di
euro per ciascun anno. I comuni montani della
provincia dell’Aquila e di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre
2010 abbiano una dotazione di personale pari o
inferiore ai due terzi della pianta organica,
possono stipulare contratti di lavoro a tempo
determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel
limite di spesa complessivo di 1 milione di euro
per ciascun anno, per avvalersi di personale
fino al limite di quattro quinti della pianta
organica e nel rispetto delle condizioni
prescritte dal patto di stabilità interno, fatto
comunque salvo il limite del 40 per cento nel
rapporto tra spese per il personale e spesa
corrente. I predetti contratti sono consentiti
nel rispetto del patto di stabilità interno.
Alla compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti
dall’applicazione dei precedenti periodi si
provvede mediante corrispondente utilizzo, per
euro 1 milione per ciascuno degli anni 2011,
2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo
di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189. |
3-sexies.
Identico. |
3-septies.
Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle
attività nelle aree colpite dal sisma del 6
aprile 2009, di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, l’avvio delle procedure per
il rinnovo degli organi dell’Accademia di belle
arti e del Conservatorio di musica Alfredo
Casella dell’Aquila è differito al 1º novembre
2012 con la conseguente proroga del termine di
operatività dei rispettivi organi. |
3-septies.
Identico. |
3-octies.
Al fine di contribuire alla ripresa economica e
occupazionale delle zone colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile
2009, di cui al capo III del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, il Commissario delegato di cui
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede,
entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica
del sito d’interesse nazionale di “Bussi sul
Tirino“, come individuato e perimetrato con
decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli
interventi di bonifica e messa in sicurezza
dovranno essere prioritariamente attuati sulle
aree industriali dismesse e siti limitrofi, al
fine di consentirne la reindustrializzazione.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma, nel limite di 15 milioni di euro
per l’anno 2011, 20 milioni di euro per l’anno
2012 e 15 milioni di euro per l’anno 2013, si
provvede a valere sulle risorse di cui
all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77. |
3-octies.
Identico. |
3-novies.
Agli enti locali della provincia dell’Aquila,
soggetti responsabili di impianti fotovoltaici,
che alla data di entrata in vigore del presente
decreto abbiano ottenuto il preventivo di
connessione o la Soluzione tecnica minima
generale di cui alla delibera dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08
del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi,
anche in deroga a quanto previsto dal comma 2
dell’articolo 19 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24
agosto 2010, le condizioni previste per gli
impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2,
comma 173, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, nonché le tariffe incentivanti, di cui
all’articolo 6 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2007, previste per gli impianti entrati
in esercizio entro il 31 dicembre 2010.
|
3-novies.
Identico. |
3-decies.
A decorrere dall’anno 2011 è istituita, per il
giorno 6 aprile, la Giornata della memoria per
le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che
ha colpito la provincia dell’Aquila e altri
comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi
sismici e delle calamità naturali che hanno
colpito l’Italia. Tale giornata non costituisce
festività ai fini lavorativi. |
3-decies.
Identico»; |
3-undecies. Le concessioni
contratto rilasciate da enti pubblici
nell’interesse di operatori economici le cui
strutture siano state danneggiate dai fenomeni
vulcanici del monte Etna verificatisi nel luglio
2001 e nell’ottobre 2002, in corso alla data del
27 ottobre 2002, sono prorogate, alle medesime
condizioni, per un periodo uguale alla durata
dello stato di emergenza. Per le concessioni
contratto stipulate nel periodo emergenziale i
termini di durata decorrono dalla scadenza dello
stato di emergenza, previa rivalutazione dei
canoni e dei corrispettivi accertata dall’ISTAT,
in misura pari alla variazione dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati»;
|
Soppresso
|
il
comma 4 è sostituito dal seguente:
|
identico;
|
«4. A
decorrere dal 1º gennaio 2011, le disposizioni
di cui all’articolo 1, commi da 325 a 328 e da
330 a 340, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2013»;
|
|
dopo
il comma 4 sono inseriti i seguenti:
|
identico:
|
«4-bis.
Il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica
ai crediti d’imposta concessi in base
all’articolo 1, commi 325, 327 e 335, della
medesima legge. |
«4-bis.
Identico. |
4-ter.
A decorrere dal 1º luglio 2011 e fino al 31
dicembre 2013 è istituito, per l’accesso a
pagamento nelle sale cinematografiche, ad
esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o
religiose, un contributo speciale a carico dello
spettatore pari a 1 euro, da versare all’entrata
del bilancio dello Stato. Con decreto
interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le
attività culturali e dell’economia e delle
finanze sono stabilite le disposizioni
applicative del presente comma, anche relative
alle procedure di riscossione e di versamento
del contributo speciale. |
4-ter.
Identico. |
4-quater.
All’onere derivante dai commi 4 e 4-bis
si provvede, entro il limite di spesa di euro
90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e
2013: |
4-quater.
Identico. |
a)
quanto a euro 45.000.000 per l’anno 2011, con le
modalità e nell’ambito delle risorse indicate
all’articolo 3; |
|
b)
quanto a euro 45.000.000 per l’anno 2011 e
quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni
2012 e 2013, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dal contributo
speciale di cui al comma 4-ter.
L’eventuale maggior gettito eccedente il
predetto limite di spesa è riassegnato allo
stato di previsione del Ministero per i beni e
le attività culturali per essere destinato al
rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
e successive modificazioni. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
|
4-quinquies.
Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, in materia di concessione di
contributi alle emittenti radiotelevisive,
comunque costituite, che trasmettano programmi
in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d’Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si
applicano anche per l’anno finanziario 2011.
All’onere derivante dal presente comma, nel
limite di 1 milione di euro per l’anno 2011, si
provvede a valere sulle risorse di cui
all’articolo 1, comma 61, della legge 13
dicembre 2010, n. 220. |
4-quinquies.
Identico. |
4-sexies.
Fatti salvi gli investimenti a reddito da
effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi
dell’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili di cui all’articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza
pubblici possono proseguire l’attuazione dei
piani di investimento deliberati dai competenti
organi dei predetti enti alla data del 31
dicembre 2007 e approvati dai Ministeri
vigilanti, subordinatamente all’adozione da
parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre
2011, di provvedimenti confermativi delle
singole iniziative di investimento inserite nei
piani. |
4-sexies.
Identico. |
4-septies. In attuazione
dell’articolo 47-quater del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, all’articolo 6, comma 3, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, alle parole: “I membri dell’Autorità“
sono premesse le seguenti: “Il Presidente e“.
|
Soppresso
|
4-octies.
Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4,
del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si
applicano per i componenti degli organi in
carica alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con
il limite massimo di durata corrispondente a tre
mandati consecutivi. |
4-septies.
Identico. |
4-novies. Il termine di efficacia
delle graduatorie provinciali previste
dall’articolo 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
risultanti dalle operazioni di integrazione e
aggiornamento previste dal decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, è prorogato fino al 31 agosto 2012, al
fine di consentire la definizione della nuova
disciplina legislativa del reclutamento. Sono
fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla
sentenza della Corte costituzionale che dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1,
comma 4-ter, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009,
n. 167. A decorrere dall’anno scolastico
2011-2012 l’inserimento nella prima fascia delle
graduatorie di istituto, previsto dall’articolo
4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è
consentito esclusivamente a coloro che sono
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della
provincia in cui ha sede l’istituzione
scolastica richiesta.
|
Soppresso
|
4-decies.
Sono prorogati per l’anno 2011 gli interventi di
cui all’articolo 1, commi 927, 928 e 929, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalità
di cui al periodo precedente è autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2011, da
destinare al rifinanziamento del Fondo per il
passaggio al digitale di cui all’articolo 1,
comma 927, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di
euro per l’anno 2011, si provvede nell’ambito
delle risorse finalizzate ad interventi per la
banda larga dalla legge 18 giugno 2009, n. 69,
nell’importo complessivo deliberato dal CIPE in
data 11 gennaio 2011. |
4-octies.
Identico. |
4-undecies.
Il servizio all’estero del personale docente e
amministrativo della scuola è prorogato, nella
stessa sede, fino al raggiungimento di un
periodo di permanenza non superiore
complessivamente a nove anni scolastici non
rinnovabili. La durata del servizio all’estero
non può quindi essere superiore ai nove anni
scolastici. La proroga del servizio all’estero
non si applica conseguentemente al personale che
abbia già prestato un servizio all’estero per un
periodo pari o superiore ai nove anni
scolastici. Limitatamente agli anni scolastici
2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono sospese
le procedure di mobilità estero per estero
relative al predetto personale a tempo
indeterminato in servizio presso le iniziative e
istituzioni scolastiche italiane all’estero e
presso i lettorati. Sono comunque garantite le
procedure di mobilità del personale in servizio
presso le Scuole europee. Sono altresì
assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da
sedi particolarmente disagiate. Ai fini
dell’applicazione del presente comma, sono
utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie
riformulate e aggiornate per la destinazione
all’estero del personale scolastico a tempo
indeterminato, relative al triennio scolastico
2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010. |
4-novies.
Identico. |
4-duodecies.
Previa autorizzazione dell’Unione europea, la
garanzia richiesta ai sensi del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21
settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, è
concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011,
quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti
ed alle condizioni di cui all’articolo 4 della
direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 dicembre 2010, recante le
modalità di applicazione della comunicazione
della Commissione europea “Quadro temporaneo
dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’accesso al finanziamento
nell’attuale situazione di crisi economica e
finanziaria“, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011.
|
4-decies.
Identico. |
4-terdecies.
All’articolo 83-bis del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
4-undecies.
Identico. |
a)
al comma 14 la parola: “6,“ è soppressa;
|
|
b)
al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Un elenco contenente le sole
informazioni necessarie per l’identificazione
dei destinatari delle sanzioni e per
l’individuazione del periodo di decorrenza delle
stesse può essere pubblicato nel sito
internet della suddetta autorità competente
ai fini della relativa conoscenza e per
l’adozione degli eventuali specifici
provvedimenti da parte degli enti e delle
amministrazioni preposti alla verifica del
rispetto delle sanzioni stesse“. |
|
4-quaterdecies.
Per l’anno 2011, il termine di cui all’articolo
55, comma 5, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e successive modificazioni, per il
versamento dei premi assicurativi da parte delle
imprese di autotrasporto di merci in conto
terzi, è fissato al 16 giugno. Per l’anno
finanziario 2011 una quota delle risorse, pari
ad euro 246 milioni, del Fondo per il
proseguimento degli interventi a favore
dell’autotrasporto di merci, iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, è ripartita tra
i pertinenti programmi degli stati di previsione
delle Amministrazioni interessate e destinata
agli interventi a sostegno del settore
dell’autotrasporto con le modalità di cui
all’articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220. |
4-duodecies.
Identico. |
4-quinquiesdecies.
All’articolo 11-bis del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma
3 è sostituito dal seguente: |
4-terdecies.
Identico. |
“3.
Per l’esercizio dell’attività di commercio di
tutte le unità di movimentazione usate si
applicano le disposizioni degli articoli 126 e
128 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773“. |
|
4-sexiesdecies.
È prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui
all’articolo 38, comma 2, primo periodo, della
legge 1º agosto 2002, n. 166, per la
sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi
di trasporto ferroviario di interesse nazionale
da sottoporre al regime degli obblighi di
servizio pubblico tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, e la
società Trenitalia Spa. Nelle more della stipula
dei nuovi contratti di servizio pubblico il
Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato a corrispondere a Trenitalia le
somme previste, per gli anni 2009 e 2010, dal
bilancio di previsione dello Stato, in relazione
agli obblighi di servizio pubblico nel settore
dei trasporti per ferrovia, in applicazione
della vigente normativa comunitaria.
|
4-quaterdecies.
Identico. |
4-septiesdecies.
Fino al 31 dicembre 2011 si applica la
disciplina previgente all’articolo 2, comma 212,
lettera b), numero 2), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa
alle controversie in materia di lavoro dinanzi
alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti
dall’attuazione della presente disposizione,
pari a euro 800.000, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40,
quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220. |
4-quinquiesdecies.
Identico. |
4-octiesdecies.
All’articolo 6, comma 1, lettera p),
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
e successive modificazioni, dopo le parole: “31
dicembre 2010“ sono inserite le seguenti: “ad
eccezione dei rifiuti provenienti dalla
frantumazione degli autoveicoli a fine vita e
dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate
discariche monodedicate che possono continuare
ad operare nei limiti delle capacità autorizzate
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225“. |
4-sexiesdecies.
Identico. |
4-noviesdecies.
Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il
Commissario straordinario attualmente in carica
presso l’Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica (ANSAS). |
4-septiesdecies.
Identico. |
4-vicies.
Al fine di definire il sistema nazionale di
valutazione in tutte le sue componenti, con
regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è riorganizzata, all’interno
del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, la funzione ispettiva, secondo
parametri che ne assicurino l’autonomia e
l’indipendenza, finalizzata alla valutazione
esterna della scuola, da effettuare
periodicamente, secondo modalità e protocolli
standard
definiti dallo stesso regolamento.
La relativa pianta organica rimane quella già
prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,
n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun
onere a carico della finanza pubblica.
|
4-duodevicies.
Identico. |
4-vicies
semel. Con regolamento da emanare, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, è individuato il sistema
nazionale di valutazione definendone l’apparato
che si articola: |
4-undevicies.
Identico»; |
a)
nell’Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa, con compiti di
sostegno ai processi di miglioramento e
innovazione educativa, di formazione in servizio
del personale della scuola e di documentazione e
ricerca didattica; |
|
b)
nell’Istituto nazionale per la valutazione
del sistema di istruzione e formazione, con
compiti di predisposizione di prove di
valutazione degli apprendimenti per le scuole di
ogni ordine e grado, di partecipazione alle
indagini internazionali, oltre alla prosecuzione
delle indagini nazionali periodiche sugli
standard nazionali; |
|
c)
nel corpo ispettivo, autonomo e
indipendente, con il compito di valutare le
scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150»; |
|
dopo
il comma 5 sono inseriti i seguenti:
|
identico:
|
«5-bis.
Il termine del 31 dicembre 2010 previsto
dall’articolo 19, commi 8, 9 e 10, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile
2011. Conseguentemente, in considerazione della
massa delle operazioni di attribuzione della
rendita presunta, l’Agenzia del territorio
notifica gli atti di attribuzione della predetta
rendita mediante affissione all’albo pretorio
dei comuni dove sono ubicati gli immobili.
Dell’avvenuta affissione è data notizia con
comunicato da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, nel sito internet
dell’Agenzia del territorio, nonché presso gli
uffici provinciali ed i comuni interessati.
Trascorsi sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato nella Gazzetta
Ufficiale, decorrono i termini per la
proposizione del ricorso dinanzi alla
commissione tributaria provinciale competente.
In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita
catastale presunta e quella successivamente
dichiarata come rendita proposta o attribuita
come rendita catastale definitiva producono
effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in
catasto, con decorrenza dal 1º gennaio 2007,
salva la prova contraria volta a dimostrare, in
sede di autotutela, una diversa decorrenza. I
tributi, erariali e locali, commisurati alla
base imponibile determinata con riferimento alla
rendita catastale presunta, sono corrisposti a
titolo di acconto e salvo conguaglio. Le
procedure previste per l’attribuzione della
rendita presunta si applicano anche agli
immobili non dichiarati in catasto, individuati
ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio
2011. |
«5-bis.
Identico. |
5-ter.
All’articolo 14 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2010, n. 222, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
5-ter.
Identico. |
a)
al comma 1, le parole: “entro tre mesi“ sono
sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi“;
|
|
b)
al comma 2, le parole: “entro sei mesi“ sono
sostituite dalle seguenti: “entro nove mesi“.
|
|
5-quater.
All’articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, dopo le parole: “per le
stazioni sperimentali“ sono inserite le
seguenti: “, il Banco nazionale di prova per le
armi da fuoco portatili e per le munizioni
commerciali“. |
5-quater.
Identico. |
5-quinquies.
All’allegato 2 di cui all’articolo 7, comma 20,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, dopo l’ottava voce è
inserita la seguente: |
5-quinquies.
Identico. |
“Enti
soppressi: Banco nazionale di prova per le armi
da fuoco portatili e per le munizioni
commerciali. Amministrazione subentrante
nell’esercizio dei relativi compiti e
attribuzioni: CCIAA Brescia“. |
|
5-sexies.
All’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “A tal fine, qualora non si raggiunga
un accordo con le organizzazioni sindacali sulle
materie oggetto di contrattazione in tempo utile
per dare attuazione ai suddetti princìpi, la
Banca d’Italia provvede sulle materie oggetto
del mancato accordo, fino alla successiva
eventuale sottoscrizione dell’accordo“.
|
5-sexies.
Identico. |
5-septies. La Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
procede, entro il 31 luglio 2011, alla
riorganizzazione dei propri servizi destinando
il personale occorrente al funzionamento delle
unità organizzative attraverso l’impiego del
personale immesso nei ruoli a seguito della
conclusione delle procedure concorsuali
pubbliche in atto alla data del 1º gennaio 2011
senza il riconoscimento di speciali provvidenze
economiche.
|
Soppresso
|
5-octies. Entro il 31 luglio 2011
sono adottate le occorrenti disposizioni secondo
l’ordinamento interno al fine di disciplinare le
attività di controllo di regolarità
amministrativo-contabile della CONSOB,
attraverso l’adeguamento a quanto previsto
dall’articolo 16, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Entro il medesimo
termine e con le indicate modalità, ferme le
ulteriori disposizioni vigenti in materia, sono
adottate le disposizioni volte a prevedere per
il personale in servizio e proveniente da altre
amministrazioni o enti pubblici l’applicazione,
durante il periodo di servizio presso la CONSOB,
dello stesso trattamento del personale di ruolo
di pari qualifica e anzianità secondo criteri di
corrispondenza approvati dalla CONSOB.
|
Soppresso
|
5-novies.
Le società di capitali di cui all’articolo 3-bis,
comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, devono risultare in possesso dei
requisiti previsti dal decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali
27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro
il 31 marzo 2011. |
5-septies.
Identico. |
5-decies.
Il termine di cui all’articolo 3, comma 25,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
prorogato fino alla completa definizione delle
attività residue affidate al commissario
liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre
2014. |
5-octies.
Identico. |
5-undecies.
Il termine di validità del Programma nazionale
triennale della pesca e dell’acquacoltura di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, è
prorogato al 31 dicembre 2011. |
5-novies.
Identico. |
5-duodecies.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, sentita la Commissione consultiva
centrale per la pesca e l’acquacoltura, adotta
il Programma nazionale triennale della pesca, di
seguito denominato “Programma nazionale“,
contenente gli interventi di esclusiva
competenza nazionale indirizzati alla tutela
dell’ecosistema marino e della concorrenza e
competitività delle imprese di pesca nazionali,
nel rispetto dell’articolo 117 della
Costituzione ed in coerenza con la normativa
comunitaria. |
5-decies.
Identico. |
5-terdecies.
Sono destinatari degli interventi del Programma
nazionale gli imprenditori ittici di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, e successive modificazioni, i
soggetti individuati in relazione ai singoli
interventi previsti dal Programma nazionale e,
relativamente alle iniziative di cui agli
articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali
riconosciute delle cooperative della pesca, le
associazioni nazionali delle imprese di pesca
con rappresentanza diretta nel CNEL, le
associazioni nazionali delle imprese di
acquacoltura e le organizzazioni sindacali
nazionali stipulanti il contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento nel settore
della pesca e gli enti bilaterali previsti da
tale contratto collettivo di riferimento del
settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti
individuati in relazione ai singoli interventi
previsti dal Programma nazionale. |
5-undecies.
Identico. |
5-quaterdecies.
Gli uffici della Direzione generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura provvedono ad
informare, con cadenza annuale, la Commissione
consultiva centrale circa l’andamento del
Programma nazionale, fornendo altresì un quadro
complessivo dei risultati raggiunti. Sono
abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
Dall’attuazione dei commi da 5-undecies
al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
|
5-duodecies.
Gli uffici della Direzione generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura provvedono ad
informare, con cadenza annuale, la Commissione
consultiva centrale circa l’andamento del
Programma nazionale, fornendo altresì un quadro
complessivo dei risultati raggiunti. Sono
abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
Dall’attuazione dei commi da 5-novies
al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
|
5-quinquiesdecies.
La durata dell’organo di cui all’articolo 10 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni,
è prorogata ogni tre anni, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con
le modalità previste dallo stesso articolo 10.
Non si applica l’articolo 3, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85»;
|
5-terdecies.
Identico»; |
dopo
il comma 6 sono inseriti i seguenti:
|
identico:
|
«6-bis.
All’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, il comma 5 è abrogato. |
«6-bis.
Identico. |
6-ter. Al fine di garantire e
tutelare la sicurezza e la salvaguardia della
vita umana in acqua, fino all’emanazione, entro
il 31 dicembre 2011, del regolamento recante la
disciplina dei corsi di formazione per gli
addetti al salvamento acquatico, da adottare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
prorogate le autorizzazioni all’esercizio di
attività di formazione e concessione brevetti
per lo svolgimento dell’attività di salvamento
acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2009.
Fino allo stesso termine del 31 dicembre 2011 e
comunque fino alla data di entrata in vigore del
regolamento, non possono essere rilasciate nuove
autorizzazioni, le relative attività possono
essere svolte esclusivamente in base alle
autorizzazioni prorogate ai sensi del presente
comma e si intende sospesa l’efficacia di quelle
rilasciate dopo il 31 dicembre 2009.
|
Soppresso
|
6-quater.
Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni
2012 e 2013, le risorse di cui all’articolo 585
del codice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei
limiti di 14,8 milioni di euro per l’anno 2011,
di 9,6 milioni di euro per l’anno 2012 e di 6,6
milioni di euro per l’anno 2013, sono utilizzate
ai fini di cui all’articolo 2, comma 98, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alla
compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti
dall’applicazione del precedente periodo,
quantificati in 7,5 milioni di euro per l’anno
2011, 4,9 milioni di euro per l’anno 2012 e 3,4
milioni di euro per l’anno 2013, si provvede
mediante corrispondente utilizzo, in termini di
sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189. |
6-ter.
Identico. |
6-quinquies.
All’articolo l, comma 4-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, e successive
modificazioni, le parole: “si applicano alle
promozioni da conferire con decorrenza
successiva al 31 dicembre 2012“ sono sostituite
dalle seguenti: “si applicano alle promozioni da
conferire con decorrenza successiva al 31
dicembre 2015“. |
6-quater.
Identico. |
6-sexies.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 57,
comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, la disposizione di cui al comma 3 del
medesimo articolo 57 non si applica agli
scrutini per l’ammissione al corso di formazione
per l’accesso alla qualifica di primo dirigente
della Polizia di Stato, da conferire con
decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015.
|
6-quinquies.
Identico. |
6-septies.
A decorrere dal termine di proroga fissato
dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto,
il Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive e dell’usura previsto
dall’articolo 4, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16
agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione
per la solidarietà alle vittime dei reati di
tipo mafioso di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono
unificati nel “Fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive e
dell’usura“, costituito presso il Ministero
dell’interno, che è surrogato nei diritti delle
vittime negli stessi termini e alle stesse
condizioni già previsti per i predetti fondi
unificati e subentra in tutti i rapporti
giuridici già instaurati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto. Per l’alimentazione del Fondo di cui al
presente comma si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 14, comma 11, della legge
7 marzo 1996, n. 108, dall’articolo 18, comma
1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e
dall’articolo 1, comma 1, della legge 22
dicembre 1999, n. 512. È abrogato l’articolo 1-bis
della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il
termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto, con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, il
Governo provvede ad adeguare, armonizzare e
coordinare le disposizioni dei regolamenti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del
Presidente della Repubblica 28 maggio 2001,
n. 284. |
6-sexies.
Identico. |
6-octies.
Ferma restando l’aliquota massima di 17 posti
fissata dall’articolo 42 della legge 1º aprile
1981, n. 121, all’articolo 2, comma 93, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
6-septies.
Identico. |
a)
al primo periodo, le parole: “con almeno quattro
anni di servizio nella qualifica“ sono
sostituite dalle seguenti: “con almeno due anni
di servizio nella qualifica“; |
|
b)
al secondo periodo, le parole: “Ai dirigenti in
possesso della predetta anzianità di servizio
nella qualifica rivestita“ sono sostituite dalle
seguenti: “Ai dirigenti in possesso di almeno
quattro anni di servizio nella qualifica
rivestita“. |
|
6-novies.
La disposizione di cui al comma 6-octies
non deve in ogni caso comportare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, né dalla
nomina dei dirigenti generali di pubblica
sicurezza a prefetto deve conseguire un
incremento delle dotazioni organiche dei
dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle
qualifiche dirigenziali sottostanti.
|
6-octies.
La disposizione di cui al comma 6-septies
non deve in ogni caso comportare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, né dalla
nomina dei dirigenti generali di pubblica
sicurezza a prefetto deve conseguire un
incremento delle dotazioni organiche dei
dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle
qualifiche dirigenziali sottostanti.
|
6-decies.
Al fine di assicurare la piena operatività delle
nuove prefetture di Monza e della Brianza, di
Fermo e di Barletta-Andria-Trani, il termine per
il conferimento degli incarichi ai rispettivi
prefetti è differito fino al quindicesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, è ridotta da 9 a 6 l’aliquota
di prefetti stabilita dall’articolo 237, comma
3, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, ed è incrementata di tre unità la
dotazione organica della qualifica di prefetto
di cui alla tabella B allegata al decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
|
6-novies.
Identico. |
6-undecies.
Al fine di completare l’azione di contrasto
della criminalità organizzata e di tutte le
condotte illecite, anche transnazionali, ad essa
riconducibili, nonché al fine di incrementare la
cooperazione internazionale di polizia, anche in
attuazione degli impegni derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
ovvero in esecuzione degli accordi di
collaborazione con i Paesi interessati, a
decorrere dal termine di proroga fissato
dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto,
il Dipartimento della pubblica sicurezza può
inviare presso le rappresentanze diplomatiche e
gli uffici consolari, secondo le procedure e le
modalità previste dall’articolo 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni, funzionari
della Polizia di Stato e ufficiali dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
in qualità di esperti per la sicurezza, nel
numero massimo consentito dagli stanziamenti di
cui al comma 6-quinquiesdecies,
comprese le venti unità di esperti di cui
all’articolo 11 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309. A tali fini il
contingente previsto dal citato articolo 168,
comprensivo delle predette venti unità, è
aumentato delle ulteriori unità riservate agli
esperti per la sicurezza nominati ai sensi del
presente comma. |
6-decies.
Al fine di completare l’azione di contrasto
della criminalità organizzata e di tutte le
condotte illecite, anche transnazionali, ad essa
riconducibili, nonché al fine di incrementare la
cooperazione internazionale di polizia, anche in
attuazione degli impegni derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
ovvero in esecuzione degli accordi di
collaborazione con i Paesi interessati, a
decorrere dal termine di proroga fissato
dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto,
il Dipartimento della pubblica sicurezza può
inviare presso le rappresentanze diplomatiche e
gli uffici consolari, secondo le procedure e le
modalità previste dall’articolo 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni, funzionari
della Polizia di Stato e ufficiali dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
in qualità di esperti per la sicurezza, nel
numero massimo consentito dagli stanziamenti di
cui al comma 6-quaterdecies,
comprese le venti unità di esperti di cui
all’articolo 11 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309. A tali fini il
contingente previsto dal citato articolo 168,
comprensivo delle predette venti unità, è
aumentato delle ulteriori unità riservate agli
esperti per la sicurezza nominati ai sensi del
presente comma. |
6-duodecies.
Ferme restando le dipendenze e le competenze per
gli esperti di cui all’articolo 11 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti
per la sicurezza di cui al comma 6-undecies
dipendono dal Servizio per la cooperazione
internazionale di polizia della Direzione
centrale della polizia criminale del
Dipartimento della pubblica sicurezza per lo
svolgimento delle attività finalizzate alla
realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo
comma, nell’ambito delle linee guida definite
dal Comitato per la programmazione strategica
per la cooperazione internazionale di polizia
(COPSCIP), di cui all’articolo 5 del
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217. |
6-undecies.
Ferme restando le dipendenze e le competenze per
gli esperti di cui all’articolo 11 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti
per la sicurezza di cui al comma 6-decies
dipendono dal Servizio per la cooperazione
internazionale di polizia della Direzione
centrale della polizia criminale del
Dipartimento della pubblica sicurezza per lo
svolgimento delle attività finalizzate alla
realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo
comma, nell’ambito delle linee guida definite
dal Comitato per la programmazione strategica
per la cooperazione internazionale di polizia
(COPSCIP), di cui all’articolo 5 del
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217. |
6-terdecies.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11
del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché
dai commi 6-undecies e 6-quinquiesdecies
del presente articolo, con regolamento adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e dell’economia e delle finanze,
al fine di assicurare la compatibilità
finanziaria della presente disposizione con gli
equilibri della finanza pubblica, sono definiti
il numero degli esperti per la sicurezza e le
modalità di attuazione dei commi da 6-undecies
a 6-sexiesdecies, comprese quelle
relative alla individuazione degli esperti per
la sicurezza in servizio presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza ed alla frequenza di
appositi corsi, anche di aggiornamento, presso
la Scuola di perfezionamento per le forze di
polizia. |
6-duodecies.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11
del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché
dai commi 6-decies e 6-quaterdecies
del presente articolo, con regolamento adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e dell’economia e delle finanze,
al fine di assicurare la compatibilità
finanziaria della presente disposizione con gli
equilibri della finanza pubblica, sono definiti
il numero degli esperti per la sicurezza e le
modalità di attuazione dei commi da 6-decies
a 6-quinquiesdecies,
comprese quelle relative alla individuazione
degli esperti per la sicurezza in servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
ed alla frequenza di appositi corsi, anche di
aggiornamento, presso la Scuola di
perfezionamento per le forze di polizia.
|
6-quaterdecies.
L’incarico di esperto per la sicurezza ha durata
biennale ed è prorogabile per non più di due
volte. La durata totale dell’incarico non può
superare complessivamente i sei anni. Esso è
equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di
direzione o comando, nelle rispettive qualifiche
o gradi, presso le Forze di polizia di
appartenenza. |
6-terdecies.
Identico. |
6-quinquiesdecies.
All’onere derivante dall’attuazione dei commi da
6-undecies a 6-quaterdecies si
provvede nei limiti delle disponibilità di cui
all’articolo 11, comma 5, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo
stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2011 a valere sul fondo di cui
all’articolo 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui
ai commi 553, 554, 555 e 556 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano
di avere efficacia a seguito dell’attuazione
delle disposizioni contenute nei commi da 6-undecies
a 6-quaterdecies del presente articolo.
|
6-quaterdecies.
All’onere derivante dall’attuazione dei commi da
6-decies
a 6-terdecies
si provvede nei limiti delle disponibilità di
cui all’articolo 11, comma 5, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nonché attraverso lo
stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2011 a valere sul fondo di cui
all’articolo 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui
ai commi 553, 554, 555 e 556 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cessano
di avere efficacia a seguito dell’attuazione
delle disposizioni contenute nei commi da 6-decies
a 6-terdecies del
presente articolo. |
6-sexiesdecies.
All’articolo 11 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
6-quinquiesdecies.
Identico»; |
a)
al comma 1, le parole: “al Servizio
centrale antidroga“ sono sostituite dalle
seguenti: “alla Direzione centrale per i servizi
antidroga“ e dopo le parole: “in qualità di
esperti“ sono inserite le seguenti: “per la
sicurezza“; |
|
b)
al comma 2, le parole: “riservata agli
esperti del Servizio centrale antidroga“ sono
sostituite dalle seguenti: “riservata agli
esperti per la sicurezza della Direzione
centrale per i servizi antidroga“; |
|
c)
al comma 3, le parole: “il Servizio
centrale antidroga“ sono sostituite dalle
seguenti: “la Direzione centrale per i servizi
antidroga“; |
|
d)
al comma 4, le parole: “del Servizio
centrale antidroga“ sono sostituite dalle
seguenti: “della Direzione centrale per i
servizi antidroga“»; |
|
al
comma 7, capoverso 196-bis, al primo periodo,
dopo le parole: «dell’articolo 314 del»
sono inserite le seguenti: «codice
dell’ordinamento militare di cui al»; al
secondo periodo, le parole: «, ai sensi
dell’articolo 2, comma 191, della legge 23
dicembre 2009, n. 191»
sono
soppresse; all’ultimo periodo, le parole:
«Commissario di Governo» sono sostituite
dalle seguenti: «Commissario straordinario
del Governo» e le parole: «dalla data
di entrata in vigore del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «dal 29
dicembre 2010»; |
identico;
|
al
comma 9: |
identico;
|
alla
lettera a), le parole: «Il
Commissario straordinario,» sono sostituite
dalle seguenti: «Il Commissario
straordinario del Governo»; |
|
alla lettera b),
capoverso 13-ter, dopo le parole:
«all’articolo 253 del» sono inserite le
seguenti: «testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al»,
le parole: «all’articolo 14, comma 14,
del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 14 del presente
articolo», le parole: «all’80 per cento
del trattamento economico spettante a figure
analoghe dell’amministrazione di Roma Capitale»
sono sostituite dalle seguenti: «al
costo complessivo annuo del personale
dell’amministrazione di Roma Capitale incaricato
della gestione di analoghe funzioni
transattive», dopo le parole: «annuo
per il Commissario straordinario.», sono
inserite le seguenti: «I subcommissari
percepiscono un’indennità, a valere sul predetto
fondo, non superiore al 50 per cento del
trattamento spettante, in base alla normativa
vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le
funzioni di Commissario presso un comune in
dissesto ai sensi della Tabella A allegata al
regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli importi
di cui al quarto e al quinto periodo, per le
attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono
ridotti del 50 per cento», le parole:
«di Governo» sono soppresse e la parola:
«risultano» è sostituita dalla seguente:
«risultino»; |
|
alla lettera c), le
parole: «dal seguente» sono sostituite
dalle seguenti: «dai seguenti» e dopo
le parole: «all’articolo 206 del» sono
inserite le seguenti: «testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al»; |
|
dopo
il comma 9, sono inseriti i seguenti:
|
identico:
|
«9-bis.
Fino al 31 dicembre 2012, gli immobili acquisiti
o che saranno acquisiti ai sensi della legge 15
dicembre 1990, n. 396, al patrimonio di Roma
Capitale, già comune di Roma, non sono soggetti,
anche ove ne ricorrano le condizioni,
all’istituto della retrocessione o della
restituzione, a eccezione dei casi in cui Roma
Capitale, già comune di Roma, in base agli
interessi pubblici prevalenti, acconsenta alla
richiesta avanzata dal privato.
|
Soppresso
|
9-ter.
All’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo
17 settembre 2010, n. 156, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: “In nessun caso gli oneri a
carico di Roma Capitale per i permessi
retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati
o da enti pubblici economici possono mensilmente
superare, per ciascun consigliere, l’importo
pari alla metà dell’indennità di rispettiva
spettanza“. |
«9-bis.
Identico. |
9-quater.
Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 82
del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si interpreta, con effetto dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel senso che
per le città metropolitane si intendono i comuni
capoluogo di regione come individuati negli
articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e successive modificazioni. |
9-ter.
Identico. |
9-quinquies.
Al comma 2 dell’articolo 82 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: “In nessun caso
gli oneri a carico dei predetti enti per i
permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da
privati o da enti pubblici economici possono
mensilmente superare, per ciascun consigliere
circoscrizionale, l’importo pari ad un quarto
dell’indennità prevista per il rispettivo
presidente“. Il comma 7 dell’articolo 5 del
decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156,
è abrogato. |
9-quater.
Identico»; |
9-sexies. A decorrere dal 1º
marzo 2011, nei comuni con più di un milione di
abitanti, il numero dei consiglieri comunali
resta determinato in sessanta e i componenti
della giunta non possono essere più di quindici,
oltre al sindaco. Al fine di compensare i
relativi oneri, le risorse di cui all’articolo
1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate
al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio
e sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato, quanto a euro 500.000, per la copertura
degli oneri di cui al primo periodo e, per la
parte residua, per essere riassegnate, nell’anno
2011, al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente
utilizzo, per euro 15 milioni per l’anno 2011 in
termini di sola cassa, del fondo di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189. A decorrere dall’anno 2012 si provvede
a valere sul citato Fondo per interventi
strutturali di politica economica»;
|
Soppresso
|
al
comma 10: |
identico;
|
l’alinea è sostituito dal
seguente: «All’articolo 307, comma 10, del
codice dell’ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la
lettera d) è sostituita dalla
seguente:»; |
|
alla lettera d),
nel primo capoverso, le parole: «dei citati
fondi» sono sostituite dalle seguenti:
«delle quote riassegnate dei citati fondi»,
le parole: «per confluire,» sono
sostituite dalle seguenti: «per confluire»,
le parole: «del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66» sono soppresse e, nel
terzo capoverso, le parole: «in un range»
sono sostituite dalle seguenti: «in una
misura compresa»; |
|
al
comma 11, nell’alinea, dopo le parole:
«All’articolo 314 del» sono inserite le
seguenti: «codice dell’ordinamento
militare, di cui al», alla lettera a),
l’ultimo periodo è soppresso, alla lettera
b), al primo periodo, le parole: «Le
quote dei fondi o le risorse derivanti dalla
cessione» sono soppresse e, al secondo
periodo, le parole: «del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,» sono
soppresse e le parole: «Ministero delle
difesa» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero della difesa»; |
identico;
|
il
comma 12 è sostituito dal seguente:
|
identico;
|
«12.
Nel caso in cui le procedure di cui all’articolo
314, comma 4, del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, come modificato dal comma 11 del
presente articolo, non siano avviate entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si procede secondo quanto
previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410»; |
|
dopo il comma 12, sono inseriti i
seguenti:
|
identico:
|
«12-bis.
Al fine di garantire la continuità del servizio
pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di
Garda e di Como, alla Gestione governativa
navigazione laghi sono attribuiti, per l’anno
2011, 2 milioni di euro. Le maggiori risorse di
cui al presente comma sono destinate al
finanziamento delle spese di esercizio per la
gestione dei servizi di navigazione lacuale. È
comunque fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 4, quarto comma, della legge 18
luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti
dall’attuazione della presente disposizione,
pari a euro 2 milioni per l’anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria di cui all’articolo 1,
comma 40, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220. |
«12-bis.
Identico. |
12-ter.
La disposizione di cui al comma 4 dell’articolo
7-sexies del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogata
per gli anni 2011 e 2012, con riferimento agli
avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci
2009 e 2010. |
12-ter.
Identico. |
12-quater.
Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 9
della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevato a
novanta giorni per i datori di lavoro del
settore minerario, con l’esclusione del
personale di sottosuolo e di quello adibito alle
attività di movimentazione e trasporto del
minerale, al quale si applicano le disposizioni
dell’articolo 5, comma 2, della medesima legge.
|
12-quater.
Identico. |
12-quinquies.
Al fine di finanziare le spese conseguenti allo
stato di emergenza derivante dagli eccezionali
eventi meteorologici che hanno colpito il
territorio, nonché per la copertura degli oneri
conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45
milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e
2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la
regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e
2012 per i comuni della provincia di Messina
colpiti dall’alluvione del 2 ottobre 2009.
All’onere derivante dall’applicazione del
presente comma si provvede, per l’anno 2011, a
valere sulle risorse di cui all’articolo 2,
comma 240, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di
pari importo, intendendosi conseguentemente
ridotte di pari importo le risorse disponibili,
già preordinate, con delibera CIPE del 6
novembre 2009, al finanziamento degli interventi
di risanamento ambientale. Per l’anno 2012 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2011-2013, nell’ambito del programma
“Fondi di riserva e speciali“ della missione
“Fondi da ripartire“ dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. |
12-quinquies.
Identico. |
12-sexies.
All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20
ottobre 2008, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008,
n. 199, come da ultimo modificato dall’articolo
5, comma 7-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25, in materia di esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per finita locazione
di immobili ad uso abitativo, le parole: “al 31
dicembre 2010“ sono sostituite dalle seguenti:
“al 31 dicembre 2011“. Ai fini della
determinazione della misura dell’acconto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuto per l’anno 2012 non si tiene conto dei
benefìci fiscali di cui all’articolo 2, comma 1,
della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori
entrate derivanti dall’attuazione del presente
comma, pari a 3,38 milioni di euro per l’anno
2012, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica. |
12-sexies.
Identico. |
12-septies.
All’articolo 11, comma 6, secondo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, alle parole: “Il Servizio
sanitario nazionale“ sono premesse le seguenti:
“A decorrere dal 31 maggio 2010“. Fermo quanto
previsto dal primo periodo del presente comma,
entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche
corrispondono l’importo previsto dall’ultimo
periodo dell’articolo 11, comma 6, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
anche in relazione ai farmaci erogati in regime
di Servizio sanitario nazionale nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge
di conversione del medesimo decreto; l’importo è
versato all’entrata del bilancio dello Stato
secondo le modalità stabilite con determinazione
del Ministero dell’economia e delle finanze.
|
12-septies.
Identico. |
12-octies.
Il Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze e
d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato a
sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai
piani di rientro ai sensi dell’articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, accordi di programma,
a valere sulle risorse di cui all’articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, per il finanziamento successivo
di interventi già realizzati dalle regioni con
oneri a carico del fondo sanitario corrente. I
citati accordi sono sottoscrivibili a condizione
che gli interventi suddetti risultino coerenti
con la complessiva programmazione degli
interventi di edilizia sanitaria nelle regioni
interessate, come ridefinita in attuazione dei
rispettivi piani di rientro ed in coerenza con
l’Accordo tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 28
febbraio 2008, per la definizione delle modalità
e procedure per l’attivazione dei programmi di
investimento in sanità. |
12-octies.
Identico. |
12-novies.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
15, primo comma, della legge 30 aprile 1985,
n. 163, è integrata per l’anno 2011 di 15
milioni di euro per le esigenze degli enti di
cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
30 aprile 2010, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010,
n. 100, con esclusione di quelli di cui al
comma 16-quinquies del presente
articolo. Al relativo onere si provvede a valere
sulle risorse rivenienti dal comma 12-septies,
secondo periodo. |
12-novies.
Identico. |
12-decies.
Al fine di garantire, senza pregiudizio per le
amministrazioni di provenienza, la prosecuzione
della attività di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al
comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo
13, dopo le parole: “sono collocati fuori ruolo“
sono inserite le seguenti: “, se ne fanno
richiesta,“. La facoltà di essere collocati
fuori ruolo, su richiesta, prevista
dall’articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del
citato decreto-legislativo n. 150 del 2009,
come modificato ai sensi del presente comma, si
applica anche ai componenti in carica alla data
di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto che continuano ad operare
fino al termine del mandato. |
12-decies.
Identico. |
12-undecies.
Al comma 7 dell’articolo 41 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, le parole: “Per gli anni
2004-2010“ sono sostituite dalle seguenti: “Per
gli anni 2004-2011“ e le parole: “2.000 unità“
sono sostituite dalle seguenti: “1.800 unità“. È
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il
termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies
dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da
ultimo prorogato al 31 ottobre 2010
dall’articolo 1, comma 5-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25. Gli enti non commerciali
di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, hanno comunque diritto
al beneficio della sospensione fino al 31
dicembre 2011 dei termini di pagamento di
contributi, tributi e imposte, a qualunque
titolo ancora dovuti, anche in qualità di
sostituti d’imposta, relativi agli anni dal 2008
al 2011, senza necessità di ulteriori
provvedimenti attuativi. Per l’attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, è
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
l’anno 2011. Al relativo onere si provvede,
quanto a 2,5 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione delle risorse dello
stanziamento del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e, quanto a 12,5 milioni
di euro, a valere sulle disponibilità di cui
all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, come
incrementate ai sensi del presente
provvedimento. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|
12-undecies.
Identico. |
12-duodecies. All’articolo 43,
comma 12, del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
|
Soppresso
|
a)
le parole da: “I soggetti“ fino a: “più di una
rete“ sono sostituite dalle seguenti: “I
soggetti che esercitano l’attività televisiva in
ambito nazionale su qualunque piattaforma che
conseguono per ciascun anno ricavi superiori
all’8 per cento dei ricavi complessivi del
sistema integrato delle comunicazioni o al 40
per cento dei ricavi del settore delle
comunicazioni elettroniche, come definito ai
sensi dell’articolo 18 del codice di cui al
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259“;
|
|
b)
le parole: “prima del 31 dicembre 2010“ sono
sostituite dalle seguenti: “prima del 31
dicembre 2012“; |
|
c)
dopo le parole: “di nuove imprese editrici di
giornali quotidiani“ sono aggiunte le seguenti:
“, con l’eccezione delle imprese editrici di
giornali quotidiani diffusi unicamente in
modalità elettronica“. |
|
12-terdecies.
Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui
versa il settore lattiero-caseario, sono
differiti al 30 giugno 2011 i termini per il
pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre
2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui
al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 2003, n. 119, e al decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come prorogato dall’articolo 40-bis
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Agli oneri conseguenti,
valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2011,
si provvede a valere sulle disponibilità di cui
all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, come
incrementate ai sensi del presente
provvedimento. |
12-duodecies.
Identico. |
12-quaterdecies.
All’articolo 44-bis, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, le parole: “31 dicembre
2010“ sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2011“»; |
12-terdecies.
Identico»; |
al
comma 13, alla lettera a), le parole:
«Tale accordo,» sono sostituite dalle
seguenti: «Tale accordo» e, alla
lettera b), la parola: «alinea»
è sostituita dalle seguenti: «lettera
a)»; |
identico;
|
dopo
il comma 16, sono inseriti i seguenti:
|
identico;
|
«16-bis.
Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonché per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more
della costituzione di una organizzazione
intergovernativa denominata
Global Risk
Modelling Organisation al fine di
stabilire standard uniformi e condivisi
per il calcolo e la divulgazione di dati di
vulnerabilità, pericolosità e di rischio
derivanti da diverse tipologie di disastri
naturali ed indotti dall’uomo, a scala mondiale,
è autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro
per assicurare la partecipazione della
Repubblica italiana alla Fondazione denominata
Global Earthquake Model (GEM), con sede
in Italia, nella città di Pavia. A tal fine le
risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31
dicembre 2010 sono mantenute in bilancio
nell’esercizio 2011. Le predette risorse sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, quanto a euro 0,3 milioni,
per la copertura per il 2011 degli oneri di cui
al primo periodo e, per la parte residua, al
Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. All’onere di cui al
primo periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si
provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui al periodo precedente. |
|
16-ter.
Fino al 31 dicembre 2011 è prorogato il
finanziamento a favore della Fondazione
orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano
Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari
a 3 milioni di euro. |
|
16-quater.
Fino al 30 aprile 2011 è autorizzato, ai sensi
della legge 24 aprile 1941, n. 392, il
trasferimento di euro 4.500.000 al fine di
consentire, nel contesto di cui all’articolo 14
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle
attività di infrastrutturazione informatica
occorrenti per le connesse attività degli uffici
giudiziari e della sicurezza. |
|
16-quinquies.
Al fine di assicurare la prosecuzione delle
relative attività esercitate, per l’anno 2011 è
riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro
per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche,
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f),
del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2010, n. 100, che hanno avuto
un’incidenza del costo del personale non
superiore, nell’ultimo bilancio approvato, ad un
rapporto 2 a 1 rispetto all’ammontare dei ricavi
da biglietteria e che hanno avuto ricavi
provenienti dalla biglietteria non inferiori,
nell’ultimo bilancio approvato, al 70 per cento
dell’ammontare del contributo statale. Al fine
di compensare gli oneri derivanti
dall’attuazione dei commi 16-ter e 16-quater
e del primo periodo del presente comma, pari
rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni
di euro e 6 milioni di euro per l’anno 2011, le
risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31
dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le
predette risorse sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato, quanto a euro 13,5
milioni, per la copertura degli oneri di cui ai
commi 16-ter e 16-quater
e al primo periodo del presente comma e, per la
parte residua, per essere riassegnate, nell’anno
2011, al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo
onere di cui ai commi 16-ter e 16-quater
e al primo periodo del presente comma, si
provvede mediante corrispondente utilizzo, per
euro 15 milioni per l’anno 2011 in termini di
sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189. |
|
16-sexies.
Le risorse di cui all’articolo 1, comma 11, del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31
dicembre 2010 sono mantenute in bilancio
nell’esercizio 2011 nel limite di euro 120
milioni. A tal fine le risorse di cui al
precedente periodo sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere integralmente
destinate ad incrementare, nell’anno 2011, la
dotazione finanziaria di cui all’articolo 1,
comma 40, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le
attività di ricerca, assistenza e cura dei
malati oncologici nonché per la promozione di
attività sportive, culturali e sociali, ivi
previste, è destinata, per l’anno 2011, una
quota non inferiore a 40 milioni di euro. Al
relativo onere si provvede mediante
corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni
per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del
fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189. |
|
16-septies.
Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine
ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da
venticinque anni dalla prima istallazione,
presso i depositi GPL di cui al decreto del
Ministro dell’interno 14 maggio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24
maggio 2004, devono essere sottoposti ad un
puntuale esame visivo dell’intera superficie
metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e
a controlli spessimetrici nel rispetto del
disposto della norma UNI EN 10160, o, in
alternativa, con le modalità tecniche di cui
all’appendice D della norma UNI EN 12818, per la
verifica dell’idoneità del manufatto, da
eseguire a cura di personale qualificato in
possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI
EN 473. L’omessa esecuzione delle verifiche
descritte determina automaticamente l’obbligo
per il proprietario del serbatoio di collocarlo
fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto hanno raggiunto i venticinque
anni di esercizio, l’esecuzione delle verifiche
va effettuata entro il termine del 31 dicembre
2011. I costi per le verifiche di cui al
presente comma sono a carico delle imprese
fornitrici dei serbatoi. |
|
16-octies.
Allo scopo di consentire la proroga delle
attività connesse al servizio di sorveglianza
sismica e vulcanica sull’intero territorio
nazionale, è incrementato di 1.500.000 euro per
l’anno 2011 il contributo ordinario per il
funzionamento dell’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo
onere, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno
2011, si provvede, quanto a 250.000 euro,
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2011-2013, nell’ambito del programma
“Fondi di riserva e speciali“ della missione
“Fondi da ripartire“ dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero,
e, quanto a 1.250.000 euro, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata
dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. |
|
16-novies.
Fino alla ratifica del nuovo accordo di
collaborazione in campo radiotelevisivo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di San
Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2011, il Dipartimento
per l’informazione e l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad
assicurare, nell’ambito delle risorse
finanziarie del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della
fornitura dei servizi previsti dalla apposita
convenzione con la RAI – Radiotelevisione
italiana Spa, nel limite massimo di spesa già
previsto per la convenzione a legislazione
vigente. |
|
16-decies.
Il termine di cui all’articolo 24, comma 1, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è
prorogato di dodici mesi, limitatamente alle
controversie in materia di condominio e di
risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti»; |
|
al
comma 17, le parole: «n. 67, convertito,
con modificazioni,» sono sostituite dalle
seguenti: «n. 67, convertito»;
|
identico;
|
dopo
il comma 17, sono inseriti i seguenti:
|
identico;
|
«17-bis.
Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e
in attuazione degli impegni internazionali
assunti in occasione del Vertice G20 di Londra e
di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di
Toronto del 2010 e della risoluzione del
Consiglio dei Governatori della Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del 14
maggio 2010, le disposizioni di cui all’articolo
3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, sono
prorogate per consentire l’estensione della
partecipazione al capitale della BERS, nella
misura di ulteriori 76.695 azioni di capitale a
chiamata, cui corrisponde un valore di
766.950.000 euro. Trattandosi di capitale a
chiamata, non sono previsti pagamenti per tale
sottoscrizione. |
|
17-ter.
Fermi gli effetti degli atti amministrativi già
adottati e la destinazione delle risorse
finanziarie reperite mediante i provvedimenti di
revoca totale o parziale delle agevolazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, e successive modificazioni, il termine
di cui all’articolo 1, comma 862, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011.
|
|
17-quater.
Al fine di consentire la proroga delle
operazioni di sospensione dell’ammortamento dei
mutui, le garanzie ipotecarie già prestate a
fronte del mutuo oggetto di sospensione
dell’ammortamento per volontà del creditore o
per effetto di legge continuano ad assistere il
rimborso, secondo le modalità convenute, del
debito che risulti all’originaria data di
scadenza di detto mutuo, senza il compimento di
alcuna formalità o annotazione. Resta fermo
quanto previsto all’articolo 39, comma 5, del
testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui
al presente comma si applica anche al
finanziamento erogato dalla banca al mutuatario
in qualità di debitore ceduto nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione con cessione
dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni
bancarie garantite ai sensi della legge 30
aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il
rimborso del mutuo al cessionario secondo il
piano di ammortamento in essere al momento della
sospensione e per l’importo delle rate oggetto
della sospensione stessa. In tal caso la banca è
surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie,
senza il compimento di alcuna formalità o
annotazione, ma la surroga ha effetto solo a
seguito dell’integrale soddisfacimento del
credito vantato dal cessionario del mutuo
oggetto dell’operazione di cartolarizzazione o
di emissione di obbligazioni bancarie garantite.
|
|
17-quinquies.
Qualora la banca, al fine di realizzare la
sospensione dell’ammortamento di cui al comma
17-quater, riacquisti il credito in
precedenza oggetto di un’operazione di
cartolarizzazione con cessione dei crediti
ovvero di emissione di obbligazioni bancarie
garantite, la banca cessionaria ne dà notizia
mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, anche mediante un unico avviso
relativo a tutti i crediti acquistati dallo
stesso cedente. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque
esistenti a favore del cedente, conservano la
loro validità ed il loro grado a favore della
banca cessionaria senza bisogno di alcuna
formalità o annotazione. |
|
17-sexies.
All’articolo 12, comma 7, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, le parole: “mese di
aprile“ sono sostituite dalle seguenti: “30
settembre“. |
|
17-septies.
La prosecuzione delle attività di cui
all’articolo 2, comma 586, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è assicurata, a
decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle
risorse destinate agli investimenti immobiliari
degli enti previdenziali, in ogni caso nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Per l’anno 2011 lo Stato è autorizzato a
sottoscrivere fino a 1 milione di euro di quote
di società di gestione del risparmio finalizzate
a gestire fondi comuni di investimento mobiliare
di tipo chiuso riservati a investitori
qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
quelli della realizzazione di nuove
infrastrutture prevalentemente sul territorio
nazionale e con effetti di lungo periodo.
All’onere derivante dall’attuazione del secondo
periodo del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l’anno 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e
speciali“ della missione “Fondi da ripartire“
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2011,
allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
|
|
17-octies.
Ai fini dell’applicazione degli istituti di
vigilanza prudenziale con riferimento
all’esercizio dell’attività di bancoposta, entro
il 30 giugno 2011 Poste italiane Spa
costituisce, con delibera dell’assemblea, su
proposta del consiglio di amministrazione, un
patrimonio destinato esclusivamente
all’esercizio dell’attività di bancoposta, come
disciplinata dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,
n. 144, per un valore anche superiore al 10 per
cento del patrimonio netto della società. La
deliberazione dell’assemblea determina i beni e
i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio
e le regole di organizzazione, gestione e
controllo del patrimonio. Il patrimonio
destinato costituito ai sensi del presente comma
è disciplinato dai commi da 17-novies
a 17-duodecies e dalle norme del codice
civile ivi espressamente richiamate.
|
|
17-novies.
La deliberazione dell’assemblea di cui al comma
17-octies è depositata e iscritta ai
sensi dell’articolo 2436 del codice civile. Si
applica il secondo comma dell’articolo 2447-quater
del codice civile. Decorso il termine di cui al
secondo comma dell’articolo 2447-quater
del codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel
registro delle imprese del provvedimento del
tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti
giuridici individuati sono destinati
esclusivamente al soddisfacimento delle
obbligazioni sorte nell’ambito dell’esercizio
dell’attività di bancoposta e costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da
quello di Poste italiane Spa e da altri
eventuali patrimoni destinati. Qualora la
deliberazione prevista dal comma 17-octies
non disponga diversamente, per le
obbligazioni contratte in relazione
all’esercizio dell’attività di bancoposta, Poste
italiane Spa risponde nei limiti del patrimonio
ad esso destinato. Resta salva la responsabilità
illimitata della società per le obbligazioni
derivanti da fatto illecito. Si applicano il
secondo, terzo e quarto comma dell’articolo
2447-quinquies del codice civile.
|
|
17-decies.
È deliberata dall’assemblea ogni eventuale
successiva modifica delle regole di
organizzazione, gestione e controllo del
patrimonio destinato nonché il trasferimento
allo stesso di beni o rapporti giuridici
compresi nel restante patrimonio di Poste
italiane Spa. Si applica il comma 17-novies.
|
|
17-undecies.
Con riferimento al patrimonio destinato, Poste
italiane Spa tiene separatamente i libri e le
scritture contabili prescritti dagli articoli
2214 e seguenti del codice civile. I beni e i
rapporti compresi nel patrimonio destinato ai
sensi del comma 17-octies sono
distintamente indicati nello stato patrimoniale
della società. Si applica l’articolo 2447-septies,
commi secondo, terzo e quarto, del codice
civile. Il rendiconto separato è redatto in
conformità ai princìpi contabili internazionali.
L’assemblea di cui all’articolo 2364, secondo
comma, del codice civile è convocata per
l’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio 2010 entro centottanta giorni
dalla chiusura dell’esercizio. |
|
17-duodecies.
Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, commi
da 165 a 176, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, Poste italiane Spa può acquistare
partecipazioni, anche di controllo, nel capitale
di banche. Restano ferme le autorizzazioni
previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché i
provvedimenti previsti dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287, ove richiesti. |
|
17-terdecies.
All’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 13,
ultimo periodo, le parole: “può essere estesa
all’esercizio successivo“ sono sostituite dalle
seguenti: “può essere reiterata“ e, dopo il
comma 15, sono inseriti i seguenti: |
|
“15-bis.
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
13, 14 e 15, le imprese di cui all’articolo 210,
commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica
della solvibilità corretta di cui al capo IV del
titolo XV del medesimo codice, per l’esercizio
2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener
conto del valore di iscrizione nel bilancio
individuale dei titoli di debito destinati a
permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi
o garantiti da Stati dell’Unione europea. Tale
misura, in relazione all’evoluzione della
situazione di turbolenza dei mercati finanziari,
può essere reiterata con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito l’ISVAP.
Gli effetti derivanti dall’applicazione del
presente comma non sono duplicabili con altri
benefìci che direttamente o indirettamente
incidono sul calcolo della solvibilità corretta.
|
|
15-ter.
Le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2,
del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, assicurano la permanenza nell’ambito
del gruppo di risorse finanziarie corrispondenti
alla differenza di valutazione conseguente
all’applicazione del comma 15-bis.
L’ISVAP disciplina con regolamento modalità,
condizioni e limiti di attuazione del medesimo
comma, anche al fine di assicurare la coerenza
con altri benefìci che direttamente o
indirettamente incidono sul calcolo della
solvibilità corretta“. |
|
17-quaterdecies.
Il termine di un anno per l’adempimento del
dovere di alienazione di cui all’articolo 30,
comma 2, terzo periodo, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, come prorogato, da ultimo,
dall’articolo 1, comma 17-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, è ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data
del 31 dicembre 2009 detenevano una
partecipazione al capitale sociale superiore ai
limiti fissati dal primo periodo del citato
comma 2, qualora il superamento del limite
derivi da operazioni di concentrazione tra
banche oppure tra investitori, fermo restando
che tale partecipazione non potrà essere
incrementata»; |
|
dopo
il comma 18, sono inseriti i seguenti:
|
dopo
il comma 19,
sono aggiunti
i seguenti: |
«18-bis.
Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai sensi dell’articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato
pagamento della prima rata o, successivamente,
di due rate, possono essere prorogate per un
ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a
condizione che il debitore comprovi un
temporaneo peggioramento della situazione di
difficoltà posta a base della concessione della
prima dilazione. |
«20.
Identico.
|
18-ter.
All’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo il
comma 6, è inserito il seguente: |
21.
Identico. |
“6-bis.
Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa
effettua i versamenti dovuti al bilancio dello
Stato al lordo delle proprie spese di gestione
e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1º
aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte
di attività rese dalla stessa Equitalia
Giustizia Spa nell’ambito dei propri fini
statutari, segue il principio della
prededuzione, con le modalità, le condizioni e i
termini stabiliti nelle convenzioni regolative
dei rapporti con i competenti Ministeri. Con
riferimento alle risorse sequestrate in forma di
denaro intestate ‘Fondo unico giustizia’,
Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse
su uno o più conti correnti intrattenuti con gli
operatori finanziari che garantiscono un tasso
d’interesse attivo allineato alle migliori
condizioni di mercato, nonché un adeguato
livello di solidità e di affidabilità ed idonei
livelli di servizio“. |
|
18-quater.
Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle
finalità di potenziamento dell’azione di
contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale
nonché delle funzioni di controllo, analisi e
monitoraggio della spesa pubblica, anche al fine
di assicurare la prosecuzione degli adempimenti
connessi all’attuazione della legge 5 maggio
2009, n. 42, e della legge 31 dicembre 2009
n. 196, è autorizzato il completamento del
programma di cui al bando di concorso del 5
agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 67 del 1º
settembre 2009, nonché del programma di cui al
bando di concorso del 28 novembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2007,
mediante utilizzo delle relative graduatorie, a
valere sulle disponibilità di cui al comma 14
dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, anche per
gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, come modificato dall’articolo 9, comma
5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono determinate
le quote di personale da assegnare ai singoli
dipartimenti. |
22.
Identico. |
18-quinquies.
Il termine di cinque anni di cui all’articolo 1,
comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
è prorogato di tre anni. All’articolo 1, comma
28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
termine di riferimento degli atti pubblici
formati, degli atti giudiziari pubblicati o
emanati e delle scritture private autenticate a
cui si applicano le disposizioni di cui ai commi
25, 26 e 27 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, decorre dall’anno 2005.
Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro
a decorrere dal 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e
speciali“ della missione “Fondi da ripartire“
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2011,
allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero
dell’economia e delle finanze. |
23.
Identico. |
18-sexies.
Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, terzo
periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per
la presentazione della richiesta dei rimborsi
delle spese per le consultazioni elettorali
relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a
statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010, è
differito al trentesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le quote di
rimborso relative all’anno 2010 maturate a
seguito della richiesta presentata in
applicazione del presente comma sono corrisposte
in un’unica soluzione, entro quarantacinque
giorni dalla data di scadenza del predetto
termine, e l’erogazione delle successive quote
ha luogo alle scadenze previste dall’articolo 1,
comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e
successive modificazioni. |
24.
Identico. |
18-septies.
La disciplina normativa vigente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nelle materie di cui ai commi
da 18-octies a 18-decies si
applica fino all’entrata in vigore delle
disposizioni previste dal comma 18-octies.
|
25.
La disciplina normativa vigente alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto nelle materie
di cui ai commi da 26 a
28 si applica fino all’entrata in
vigore delle disposizioni previste dal comma
26. |
18-octies.
All’articolo 4 del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7, sono
aggiunti i seguenti: |
26.
Identico. |
“7-bis.
I princìpi contabili internazionali, che sono
adottati con regolamenti UE entrati in vigore
successivamente al 31 dicembre 2010, si
applicano nella redazione dei bilanci
d’esercizio con le modalità individuate a
seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.
|
|
7-ter.
Con decreto del Ministro della giustizia,
emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al
comma 7-bis, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze,
acquisito il parere dell’Organismo italiano di
contabilità e sentiti la Banca d’Italia, la
CONSOB e l’ISVAP, sono stabilite eventuali
disposizioni applicative volte a realizzare, ove
compatibile, il coordinamento tra i princìpi
medesimi e la disciplina di cui al titolo V del
libro V del codice civile, con particolare
riguardo alla funzione del bilancio di
esercizio. |
|
7-quater.
Il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede, ove necessario, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 7-ter,
ad emanare eventuali disposizioni di
coordinamento per la determinazione della base
imponibile dell’IRES e dell’IRAP. In caso di
mancata emanazione del decreto di cui al comma
7-ter,
le disposizioni di cui al periodo precedente
sono emanate entro centocinquanta giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento UE“.
|
|
18-novies.
All’articolo 83 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
le parole: “19 luglio 2002,“ sono inserite le
seguenti: “anche nella formulazione derivante
dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma
7-ter,
del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38,“. |
27.
Identico. |
18-decies.
Le disposizioni di coordinamento previste
dall’articolo 4, comma 7-quater,
del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, introdotto dal comma 18-octies
del presente articolo, possono essere emanate,
entro il 31 maggio 2011, per i princìpi
contabili internazionali adottati con
regolamento UE entrato in vigore nel periodo
compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre
2010. |
28.
Le disposizioni di coordinamento
previste dall’articolo 4, comma 7-quater,
del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, introdotto dal comma 26
del presente articolo, possono essere emanate,
entro il 31 maggio 2011, per i princìpi
contabili internazionali adottati con
regolamento UE entrato in vigore nel periodo
compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre
2010. |
18-undecies.
Le norme di cui all’articolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, si applicano alle
violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per tali
violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del
citato articolo 42-bis al 30 settembre
2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate
rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31
maggio 2011». |
29.
Identico. |
Dopo
l’articolo 2, sono inseriti i seguenti:
|
|
«Art. 2-bis. - (Modifica alla legge
24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto-legge 16
marzo 2004, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004,
n. 126). –
1.
All’articolo 3, comma 57, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, le parole: “e, comunque,
nei cinque anni antecedenti la data di entrata
in vigore della presente legge,“ sono soppresse.
|
30.
Identico. |
2.
All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16
marzo 2004, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004,
n. 126, le parole: “dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto“ sono sostituite dalle seguenti: “dalla
data della sentenza definitiva di
proscioglimento o del decreto di archiviazione
per infondatezza della notizia di reato“.
|
31.
Identico. |
3.
Per i provvedimenti di proscioglimento di cui
all’articolo 3, commi 57 e 57-bis,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
pronunciati in data antecedente a quella di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il termine di cui all’articolo
2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo
2004, n. 66, decorre dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto.
4.
Dall’applicazione delle norme del presente
articolo non può derivare una permanenza in
servizio superiore di oltre cinque anni ai
limiti massimi previsti dai rispettivi
ordinamenti. |
32.
Per i provvedimenti di proscioglimento di cui
all’articolo 3, commi 57 e 57-bis,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
pronunciati in data antecedente a quella di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il termine di cui all’articolo
2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo
2004, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004,
n. 126, decorre dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Dall’applicazione delle norme
dei commi da 30 al presente comma, primo
periodo, del presente articolo non può
derivare una permanenza in servizio superiore di
oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai
rispettivi ordinamenti. |
Art.
2-ter. - (Disposizioni concernenti regioni,
province autonome ed enti locali). –
1. All’articolo 1 della legge
13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
33.
Identico. |
a)
al comma 129, dopo la lettera g), è
inserita la seguente: |
|
“g-bis) delle spese
finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e
38. L’esclusione delle spese di cui al comma 38
opera nel limite di 200 milioni di euro“;
|
|
b)
dopo il comma 130 è inserito il seguente:
|
|
“130-bis.
Ai fini della determinazione degli obiettivi di
ciascuna regione, le spese sono valutate
considerando le spese correnti riclassificate
secondo la qualifica funzionale ‘Ordinamento
degli uffici. Amministrazione generale ed organi
istituzionali’ ponderate con un coefficiente
inferiore a 1 e le spese in conto capitale
ponderate con un coefficiente superiore a 1. La
ponderazione di cui al presente comma è
determinata con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, assumendo a riferimento i
dati comunicati in attuazione dell’articolo 19-bis
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, valutati su base
omogenea. Le disposizioni del presente comma si
applicano nell’anno successivo a quello di
emanazione del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui al presente
comma“; |
|
c)
al comma 135, dopo le parole: “alla spesa di
personale,“ sono inserite le seguenti: “ai
trasferimenti correnti e continuativi a imprese
pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni
sociali private,“; |
|
d)
dopo il comma 138 è inserito il seguente:
|
|
“138-bis.
Ai fini dell’applicazione del comma 138, le
regioni definiscono criteri di virtuosità e
modalità operative previo confronto in sede di
Consiglio delle autonomie locali e, ove non
istituito, con i rappresentanti regionali delle
autonomie locali“; |
|
e)
il comma 140 è sostituito dal seguente:
|
|
“140.
Ai fini dell’applicazione dei commi 138 e 139,
gli enti locali dichiarano all’ANCI, all’UPI,
alle regioni e alle province autonome, entro il
15 settembre di ciascun anno, l’entità dei
pagamenti che possono effettuare nel corso
dell’anno. Entro il termine del 31 ottobre, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano comunicano al Ministero dell’economia e
delle finanze, con riferimento a ciascun ente
beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento
dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica“;
|
|
f)
al comma 143, nel primo periodo, la parola:
“doppio“ è sostituita dalla seguente: “triplo“;
|
|
g)
dopo il comma 148, è inserito il seguente:
|
|
“148-bis.
Le regioni che si trovano nelle condizioni di
cui al comma 148 si considerano adempienti al
patto di stabilità interno a tutti gli effetti
se, nell’anno successivo, procedono ad applicare
le seguenti prescrizioni: |
|
a)
impegnare le spese correnti, al netto delle
spese per la sanità, in misura non superiore
all’importo annuale minimo dei corrispondenti
impegni effettuati nell’ultimo triennio. A tal
fine riducono l’ammontare complessivo degli
stanziamenti relativi alle spese correnti, al
netto delle spese per la sanità, ad un importo
non superiore a quello annuale minimo dei
corrispondenti impegni dell’ultimo triennio;
|
|
b)
non ricorrere all’indebitamento per gli
investimenti; |
|
c)
non procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione continuata e di somministrazione,
anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto
di stipulare contratti di servizio che si
configurino come elusivi della presente
disposizione. A tal fine, il rappresentante
legale e il responsabile del servizio
finanziario certificano trimestralmente il
rispetto delle condizioni di cui alle lettere
a) e b) e di cui alla presente
lettera. La certificazione è trasmessa, entro i
dieci giorni successivi al termine di ciascun
trimestre, al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. In caso di mancata trasmissione
della certificazione le regioni si considerano
inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di
inadempienza e le sanzioni previste, ivi
compresa quella di cui all’articolo 14, comma 4,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il
termine perentorio previsto per l’invio della
certificazione“. |
|
2.
I piani di stabilizzazione finanziaria di cui
all’articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono completati entro il 30 giugno 2011.
L’attuazione degli atti indicati nei piani deve
avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo
restando il termine di cui all’articolo 7, comma
1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26. |
34.
Identico. |
3.
All’articolo 1, comma 796, lettera t),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le
parole: “strutture private“ sono inserite le
seguenti: “ospedaliere e ambulatoriali“ e dopo
le parole: “decreto legislativo n. 502 del
1992;“ sono inserite le seguenti: “le regioni
provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati
a garantire che dal 1º gennaio 2013 cessino gli
accreditamenti provvisori di tutte le altre
strutture sanitarie e socio-sanitarie private,
nonché degli stabilimenti termali come
individuati dalla legge 24 ottobre 2000,
n. 323, non confermati dagli accreditamenti
definitivi di cui all’articolo 8-quater,
comma 1, del decreto legislativo n. 502 del
1992;“. |
35.
Identico. |
4.
All’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, al secondo periodo, le parole: “fermo
restando quanto previsto all’articolo 48, comma
32, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326“ sono sostituite
dalle seguenti: “rispetto a quanto già previsto
dalla vigente normativa“. |
36.
Identico. |
5.
Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 103, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa ivi
indicato, si applicano anche alla provincia di
Milano. |
37.
Identico. |
6.
L’importo di 70 milioni di euro accantonato, in
relazione agli effetti della sentenza della
Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010,
in sede di riparto delle disponibilità
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale
per l’anno 2010 in applicazione dell’articolo
11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, corrispondente
all’ammontare delle risorse da destinare alla
copertura degli oneri connessi agli accertamenti
medico-legali disposti dalle Amministrazioni
pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio
per malattia, viene attribuito alle regioni dal
Ministero della salute sulla base dei criteri
individuati, in sede di comitato costituito ai
sensi dell’articolo 9 dell’intesa tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, previa
valutazione congiunta degli effetti della
predetta sentenza sugli oneri per la copertura
dei medesimi accertamenti medico-legali.
|
38.
Identico. |
7.
Il comma 108 dell’articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal
seguente: |
39.
Identico. |
“108.
All’articolo 204, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, le parole: ‘il 15 per cento’ sono
sostituite dalle seguenti: ‘il 12 per cento per
l’anno 2011, il 10 per cento per l’anno 2012 e
l’8 per cento a decorrere dall’anno 2013’“.
|
|
8.
All’articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “, nonché alle associazioni di cui
all’articolo 270 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267“.
|
40.
Identico. |
9.
All’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole: “Per gli anni 2008,
2009 e 2010“ sono sostituite dalle seguenti:
“Per gli anni dal 2008 al 2012“. |
41.
Identico. |
10.
All’articolo 63, comma 1, numero 2), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo le parole: “della Regione“
sono aggiunte le seguenti: “, fatta eccezione
per i comuni con popolazione non superiore a
3.000 abitanti qualora la partecipazione
dell’ente locale di appartenenza sia inferiore
al 3 per cento e fermo restando quanto disposto
dall’articolo l, comma 718, della legge 27
dicembre 2006, n. 296“. |
42.
Identico. |
11.
All’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, il comma 117 è sostituito dal seguente:
|
43.
Identico. |
“117.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del
medesimo articolo 14, le parole: ‘Entro il 31
dicembre 2011’ sono sostituite dalle seguenti:
‘Entro il 31 dicembre 2013’ e, dopo il secondo
periodo, è inserito il seguente: ‘Le
disposizioni di cui al secondo periodo non si
applicano ai comuni con popolazione fino a
30.000 abitanti nel caso in cui le società già
costituite: a) abbiano, al 31 dicembre
2013, il bilancio in utile negli ultimi tre
esercizi; b) non abbiano subito, nei
precedenti esercizi, riduzioni di capitale
conseguenti a perdite di bilancio; c)
non abbiano subìto, nei precedenti esercizi,
perdite di bilancio in conseguenza delle quali
il comune sia stato gravato dell’obbligo di
procedere al ripiano delle perdite medesime’“.
|
|
12.
Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna
legge regionale di riordino e comunque non oltre
il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni
costituiti per la gestione degli enti parco
istituiti con legge regionale sono esclusi
dall’applicazione della disposizione di cui
all’articolo 2, comma 186, lettera e),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli
oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma, valutati in euro 800.000 per l’anno 2011,
si provvede mediante riduzione delle dotazioni
di parte corrente, relative alle autorizzazioni
di spesa di cui alla Tabella C della legge 13
dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono
iscritti in bilancio come spese rimodulabili,
per l’anno 2011, fino a concorrenza dell’onere.
|
44.
Identico. |
13.
Entro il mese di marzo 2011, il Ministero
dell’interno corrisponde, a titolo di acconto,
in favore dei comuni appartenenti alle regioni a
statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti
effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi
del decreto del Ministro dell’interno 21
febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.
Detto acconto, per la parte imputabile ai
trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, è
portato in detrazione dalle entrate spettanti ai
predetti comuni, sulla base dei provvedimenti
attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per
l’anno 2011, i trasferimenti erariali
corrisposti dal Ministero dell’interno in favore
degli enti locali, diversi da quelli indicati
nel periodo precedente, sono determinati in base
alle disposizioni recate dall’articolo 4, comma
2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, ed alle modifiche delle
dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
Sono prorogate per l’anno 2011 le disposizioni
in materia di compartecipazione provinciale al
gettito dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
45.
Identico. |
Art.
2-quater. – (Disposizioni in materia sociale
e di lavoro). – 1. Al fine
di acquisire i necessari elementi di valutazione
per la successiva proroga del programma “carta
acquisti“, di cui al comma 32 dell’articolo 81
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nonché per favorire la
diffusione della carta acquisti tra le fasce di
popolazione in condizione di maggiore bisogno, è
avviata una sperimentazione in favore degli enti
caritativi operanti nei comuni con più di
250.000 abitanti. |
46.
Identico. |
2.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabilite: |
47.
Identico. |
a)
le modalità di selezione degli enti caritativi
destinatari delle carte acquisti e i criteri di
attribuzione di quote del totale di carte
disponibili per la sperimentazione, avuto
riguardo alla natura no profit degli
enti e alle loro finalità statutarie, alla
diffusione dei servizi e delle strutture gestiti
per il soddisfacimento delle esigenze alimentari
delle persone in condizione di bisogno, al
numero medio di persone che fanno riferimento ai
servizi e alle strutture, al numero di giornate
in cui il servizio è prestato; |
|
b)
le caratteristiche delle persone in condizione
di bisogno alle quali gli enti caritativi si
impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui
sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto
conto dell’indicatore della situazione economica
equivalente, di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109; |
|
c)
le modalità di rendicontazione sull’utilizzo
delle carte acquisti e le caratteristiche dei
progetti individuali di presa in carico da parte
dell’ente caritativo per il superamento della
condizione di povertà, emarginazione ed
esclusione sociale della persona in condizione
di bisogno; |
|
d)
le modalità di adesione dei comuni sul cui
territorio è attivata la sperimentazione,
finalizzata all’identificazione degli enti
caritativi operanti nel proprio ambito
territoriale, all’integrazione con gli
interventi di cui il comune è titolare,
all’eventuale incremento del beneficio connesso
alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo
di cui all’articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, allo scambio di
informazioni sui beneficiari degli interventi di
contrasto alla povertà. |
|
3.
La sperimentazione ha durata di dodici mesi a
decorrere dalla data di concessione delle carte
acquisti agli enti caritativi selezionati ai
sensi del comma 2. Per le risorse necessarie
alla sperimentazione si provvede a valere sul
Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50
milioni di euro, che viene corrispondentemente
ridotto. |
48.
La sperimentazione ha durata di dodici
mesi a decorrere dalla data di concessione delle
carte acquisti agli enti caritativi selezionati
ai sensi del comma 47. Per le
risorse necessarie alla sperimentazione si
provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo
81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo
di 50 milioni di euro, che viene
corrispondentemente ridotto. |
4.
All’articolo 1, primo comma, del testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi,
salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
Amministrazioni, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Fino alla data di cessazione del
rapporto di lavoro e del relativo rapporto
previdenziale, i trattamenti di fine servizio
(indennità di buona uscita, indennità di
anzianità, indennità premio di servizio) non
possono essere ceduti“. |
49.
Identico. |
5.
Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno
l’efficacia abrogativa già disposta per le
disposizioni di legge di cui alle voci 69844
(legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2
aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile
1955, n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965,
n. 965), che si intendono soppresse
nell’Allegato 1 al decreto legislativo 13
dicembre 2010, n. 212.
6.
Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, la
legge n. 114 del 1950, limitatamente agli
articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951,
citate nel medesimo comma, sono incluse
nell’Allegato 1 al decreto legislativo 1º
dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data
di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo. |
50.
Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno
l’efficacia abrogativa già disposta per le
disposizioni di legge di cui alle voci 69844
(legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2
aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile
1955, n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965,
n. 965), che si intendono soppresse
nell’Allegato 1 al decreto legislativo 13
dicembre 2010, n. 212. Ai sensi e per gli
effetti di cui al presente
comma, la legge n. 114 del 1950, limitatamente
agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del
1951, citate nel presente
comma, sono incluse nell’Allegato 1 al decreto
legislativo 1º dicembre 2009, n. 179, con
effetto dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo. |
7.
All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, le parole: “entro trentasei mesi“ sono
sostituite dalle seguenti: “entro quarantotto
mesi“. |
51.
Identico. |
8.
L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), nelle more dell’espletamento delle nuove
procedure concorsuali di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30
novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per
l’assunzione di dirigenti, è autorizzata a
prorogare, per il tempo necessario, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2011, fino all’entrata
in servizio dei vincitori dell’anzidetto
concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti
ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come
modificato dall’articolo 7 del decreto
legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza
il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3
unità. All’onere derivante dal presente comma,
pari a 400.000 euro, si provvede a valere sulla
dotazione finanziaria di cui all’articolo 1,
comma 40, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220. |
52.
Identico. |
9.
All’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: |
53.
Identico. |
a)
al comma 1, dopo le parole: “2009, 2010 e 2011“
sono inserite le seguenti: “, 2012, 2013 e
2014“; |
|
b)
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
|
|
“1-bis.
I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non
sono reintegrabili negli anni nei quali può
essere presentata la richiesta di esonero ai
sensi del primo periodo del medesimo comma 1“.
|
|
10.
All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
|
54.
Identico. |
“1-bis.
In sede di prima applicazione, le disposizioni
di cui all’articolo 6, primo comma, della legge
15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, relative al
termine di sessanta giorni per l’impugnazione
del licenziamento, acquistano efficacia a
decorrere dal 31 dicembre 2011“. |
|
Art.
2-quinquies. - (Disposizioni concernenti il
sistema bancario). – 1. In
funzione anche della prossima entrata in vigore
del nuovo accordo di Basilea, le attività per
imposte anticipate iscritte in bilancio,
relative a svalutazioni di crediti non ancora
dedotte dal reddito imponibile ai sensi del
comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nonché quelle relative al valore
dell’avviamento e delle altre attività
immateriali, i cui componenti negativi sono
deducibili in più periodi d’imposta ai fini
delle imposte sui redditi, sono trasformate in
crediti d’imposta qualora nel bilancio
individuale della società venga rilevata una
perdita d’esercizio. |
55.
Identico. |
2.
La trasformazione di cui al comma 1 decorre
dalla data di approvazione del bilancio da parte
dell’assemblea dei soci ed opera per un importo
pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei
dati del medesimo bilancio approvato, tra:
|
56.
La trasformazione di cui al comma 55
decorre dalla data di approvazione del bilancio
da parte dell’assemblea dei soci ed opera per un
importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla
base dei dati del medesimo bilancio approvato,
tra: |
a)
la perdita d’esercizio, e |
a)
la perdita d’esercizio, e |
b)
il rapporto fra le attività per imposte
anticipate indicate al comma 1 e la somma del
capitale sociale e delle riserve. |
b)
il rapporto fra le attività per imposte
anticipate indicate al comma 55
e la somma del capitale sociale e delle riserve.
|
3.
Il credito d’imposta di cui al comma 1 non è
rimborsabile né produttivo di interessi. Esso
può essere ceduto ovvero può essere utilizzato,
senza limiti di importo, in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Il credito va indicato
nella dichiarazione dei redditi e non concorre
alla formazione del reddito di impresa né della
base imponibile dell’imposta regionale sulle
attività produttive.
4.
Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso
alla data di approvazione del bilancio, non sono
deducibili i componenti negativi corrispondenti
alle attività per imposte anticipate trasformate
in credito d’imposta. |
57.
Il credito d’imposta di cui al comma 55
non è rimborsabile né produttivo di
interessi. Esso può essere ceduto ovvero può
essere utilizzato, senza limiti di importo, in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il
credito va indicato nella dichiarazione dei
redditi e non concorre alla formazione del
reddito di impresa né della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività
produttive. Con decorrenza dal periodo d’imposta
in corso alla data di approvazione del bilancio,
non sono deducibili i componenti negativi
corrispondenti alle attività per imposte
anticipate trasformate in credito d’imposta.
|
5.
Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Banca d’Italia, possono essere stabilite
modalità di attuazione del presente articolo.
|
58.
Identico. |
6.
Nel comma 10 dell’articolo 15 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, al penultimo periodo, le parole: “non
superiore ad un nono“ sono sostituite dalle
seguenti: “non superiore ad un decimo“.
7.
In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni del comma 6 del
presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto e rilevano ai fini del
versamento in acconto delle imposte sui redditi
e dell’imposta regionale sulle attività
produttive per il medesimo periodo d’imposta.
|
59.
Nel comma 10 dell’articolo 15 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, al penultimo periodo, le parole: “non
superiore ad un nono“ sono sostituite dalle
seguenti: “non superiore ad un decimo“. In
deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni del presente
comma si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e rilevano ai fini del
versamento in acconto delle imposte sui redditi
e dell’imposta regionale sulle attività
produttive per il medesimo periodo d’imposta.
|
8.
All’onere derivante dai commi da 1 a 4, pari a
141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011,
si provvede mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le occorrenti variazioni di bilancio.
|
60.
All’onere derivante dai commi da 55
a 57, pari a 141
milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si
provvede mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 59.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le occorrenti variazioni di bilancio.
|
9.
In ordine alle operazioni bancarie regolate in
conto corrente l’articolo 2935 del codice civile
si interpreta nel senso che la prescrizione
relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in
conto inizia a decorrere dal giorno
dell’annotazione stessa. |
61.
In ordine alle operazioni bancarie
regolate in conto corrente l’articolo 2935 del
codice civile si interpreta nel senso che la
prescrizione relativa ai diritti nascenti
dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal
giorno dell’annotazione stessa. In ogni
caso non si fa luogo alla restituzione di
importi già versati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto. |
Art.
2-sexies. - (Modifica del regime di
tassazione dei fondi comuni di investimento). –
1. Nell’articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-quater
è aggiunto il seguente: |
62.
Identico. |
“5-quinquies.
Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi
immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo,
già autorizzati al collocamento nel territorio
dello Stato, di cui all’articolo 11-bis
del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive
modificazioni, non sono soggetti alle imposte
sui redditi, con esclusione dell’imposta
sostitutiva del 27 per cento di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239, e successive modificazioni. Le ritenute
operate sui redditi di capitale sono a titolo
d’imposta. Non si applicano la ritenuta del 27
per cento prevista dal comma 2 dell’articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi
dei conti correnti bancari, a condizione che la
giacenza media annua non sia superiore al 5 per
cento dell’attivo medio gestito, nonché le
ritenute del 12,50 per cento previste dagli
articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies
del predetto decreto nonché dall’articolo 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni“. |
|
2.
Dopo l’articolo 26-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, è inserito il seguente:
|
63.
Identico. |
“Art.
26-quinquies. – (Ritenuta sui redditi di
capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR
italiani e lussemburghesi storici). – 1.
Sui proventi di cui alla lettera g)
dell’articolo 44, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, derivanti dalla partecipazione a
organismi di investimento collettivo del
risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi
immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo,
già autorizzati al collocamento nel territorio
dello Stato, di cui all’articolo 11-bis
del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive
modificazioni, limitatamente alle quote o azioni
collocate nel territorio dello Stato, le società
di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti
incaricati del collocamento delle quote o azioni
di cui al citato articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e
quelli di cui all’articolo 23 del presente
decreto incaricati della loro negoziazione,
operano una ritenuta del 12,50 per cento.
Qualora le quote o azioni dei predetti organismi
siano immesse in un sistema di deposito
accentrato gestito da una società autorizzata ai
sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la
ritenuta è applicata dai soggetti di cui
all’articolo 23 del presente decreto presso i
quali le quote o azioni sono state depositate,
direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato, nonché
dai soggetti non residenti aderenti a detto
sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi
esteri di deposito accentrato aderenti al
medesimo sistema. |
|
2.
I soggetti non residenti di cui al comma 1,
ultimo periodo, nominano quale loro
rappresentante fiscale in Italia una banca o una
società di intermediazione mobiliare, residente
nel territorio dello Stato, una stabile
organizzazione in Italia di banche o di imprese
di investimento non residenti, ovvero una
società di gestione accentrata di strumenti
finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80
del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale
risponde dell’adempimento dei propri compiti
negli stessi termini e con le stesse
responsabilità previste per i soggetti di cui al
comma 1 residenti in Italia e provvede a:
|
|
a)
versare la ritenuta di cui al comma 1;
|
|
b)
fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o
documento utile per comprovare il corretto
assolvimento degli obblighi riguardanti la
suddetta ritenuta. |
|
3.
La ritenuta di cui al comma 1 si applica
sui proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all’organismo di investimento e
su quelli compresi nella differenza tra il
valore di riscatto, di liquidazione o di
cessione delle quote o azioni e il costo medio
ponderato di sottoscrizione o acquisto delle
quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore
e il costo delle quote o azioni è rilevato dai
prospetti periodici. |
|
4.
La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a
titolo di acconto nei confronti di:
a)
imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono relative all’impresa ai sensi dell’articolo
65 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917; b) società in
nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate di cui all’articolo 5 del predetto
testo unico; c) società ed enti di cui
alle lettere a) e b)
dell’articolo 73, comma 1, del medesimo testo
unico e stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato delle società e degli enti di cui al
comma 1, lettera d), del medesimo
articolo. Nei confronti di tutti gli altri
soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
dall’imposta sul reddito delle società, la
ritenuta è applicata a titolo d’imposta.
|
|
5.
Non sono soggetti ad imposizione i proventi
di cui al comma 1 percepiti da soggetti non
residenti come indicati nell’articolo 6 del
decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.
|
|
6.
Ai fini dell’applicazione della ritenuta di
cui al comma 1 si considera cessione anche il
trasferimento di quote o azioni a rapporti di
custodia, amministrazione o gestione intestati a
soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti
di provenienza, salvo che il trasferimento sia
avvenuto per successione o donazione. In questo
caso, il contribuente fornisce al soggetto
tenuto all’applicazione della ritenuta la
necessaria provvista“. |
|
3.
All’articolo 6 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, sono apportate le
seguenti modifiche: |
64.
Identico. |
a)
nel quarto periodo del comma 2, dopo le parole:
“Per i soggetti non residenti“ sono inserite le
seguenti: “nonché per le plusvalenze realizzate
mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di
quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio“; |
|
b)
nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole:
“Qualora sia revocata l’opzione o sia chiuso il
rapporto di custodia, amministrazione o
deposito“ sono inserite le seguenti: “o siano
rimborsate anche parzialmente le quote o azioni
di organismi di investimento collettivo del
risparmio,“. |
|
4.
Nella lettera c) del comma 3
dell’articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, dopo le parole: “dai
commi 3 e 3-bis dell’articolo 26“ sono
inserite le seguenti: “e la ritenuta del 12,50
per cento di cui all’articolo 26-quinquies“.
|
65.
Identico. |
5.
Nel comma 3 dell’articolo 17 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole:
“nonché la ritenuta prevista, nella misura del
12,50 per cento, dal comma 3-bis
dell’articolo 26 del predetto decreto
legislativo n. 600 del 1973“ sono sostituite
dalle seguenti: “le ritenute del 12,50 per cento
previste dagli articoli 26, comma 3-bis,
e 26-quinquies
del predetto decreto n. 600 del 1973“.
|
66.
Identico. |
6.
Nel comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, dopo le parole: “dall’articolo 26,
commi 2, 3, 3-bis e 5,“ sono inserite
le seguenti: “e quella del 12,50 per cento di
cui all’articolo 26-quinquies“.
|
67.
Identico. |
7.
La lettera a) dell’articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, è sostituita dalla seguente: |
68.
Identico. |
“a)
gli organismi di investimento collettivo del
risparmio ad esclusione delle società di
investimento a capitale variabile“. |
|
8.
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7
esplicano effetto a partire dal 1º luglio 2011.
|
69.
Le disposizioni di cui ai commi da 62
a 68 esplicano effetto
a partire dal 1º luglio 2011. |
9.
Le società di gestione del risparmio, le società
di investimento a capitale variabile (SICAV) e i
soggetti incaricati del collocamento delle quote
o azioni di cui all’articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, prelevano l’imposta
sostitutiva sul risultato di gestione maturato
alla data del 30 giugno 2011 e versano tale
imposta in un numero massimo di undici rate a
partire dal 16 febbraio 2012. |
70.
Identico. |
10.
Con effetto dal 1º luglio 2011 i risultati
negativi di gestione maturati alla data del 30
giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e
dalle SICAV ai sensi dell’articolo 9 della legge
23 marzo 1983, n. 77, dell’articolo 11 della
legge 14 agosto 1993, n. 344, dell’articolo 11-bis
del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e dell’articolo 14 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che
residuano dopo la compensazione effettuata ai
sensi di tali disposizioni possono essere
utilizzati, in tutto o in parte, dalle società
di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai
soggetti incaricati del collocamento delle quote
o azioni degli organismi di cui al richiamato
articolo 11-bis, in compensazione dei
redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi
dell’articolo 26-quinquies del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, introdotto dal comma 2 del
presente articolo, senza limiti di importo. Le
società di gestione del risparmio, le SICAV e i
soggetti incaricati del collocamento delle quote
o azioni di cui all’articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
accreditano al fondo o al comparto al quale è
imputabile il risultato negativo compensato il
12,50 per cento del relativo ammontare.
|
71.
Con effetto dal 1º luglio 2011 i risultati
negativi di gestione maturati alla data del 30
giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e
dalle SICAV ai sensi dell’articolo 9 della legge
23 marzo 1983, n. 77, dell’articolo 11 della
legge 14 agosto 1993, n. 344, dell’articolo 11-bis
del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e dell’articolo 14 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che
residuano dopo la compensazione effettuata ai
sensi di tali disposizioni possono essere
utilizzati, in tutto o in parte, dalle società
di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai
soggetti incaricati del collocamento delle quote
o azioni degli organismi di cui al richiamato
articolo 11-bis, in compensazione dei
redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi
dell’articolo 26-quinquies del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, introdotto dal comma 63
del presente articolo, senza limiti di importo.
Le società di gestione del risparmio, le SICAV e
i soggetti incaricati del collocamento delle
quote o azioni di cui all’articolo 11-bis
del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
accreditano al fondo o al comparto al quale è
imputabile il risultato negativo compensato il
12,50 per cento del relativo ammontare.
|
11.
Nel caso in cui alla cessazione del fondo o
della SICAV i risultati negativi di cui al comma
10 non siano stati utilizzati, ai partecipanti è
riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare
computabile in diminuzione ai sensi del comma 4
dell’articolo 68 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine
la società di gestione del risparmio, la SICAV e
il soggetto incaricato del collocamento delle
quote o azioni rilasciano apposita
certificazione dalla quale risulti l’importo
della minusvalenza spettante a ciascun
partecipante. |
72.
Nel caso in cui alla cessazione del fondo o
della SICAV i risultati negativi di cui al comma
71 non siano stati utilizzati,
ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza
di pari ammontare computabile in diminuzione ai
sensi del comma 4 dell’articolo 68 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di
gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto
incaricato del collocamento delle quote o azioni
rilasciano apposita certificazione dalla quale
risulti l’importo della minusvalenza spettante a
ciascun partecipante. |
12.
Per la determinazione dei redditi di capitale
soggetti alla ritenuta prevista dall’articolo
26-quinquies del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
derivanti dal rimborso delle quote o azioni di
organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) già soggetti ad imposta
sostitutiva ai sensi dell’articolo 9 della legge
23 marzo 1983, n. 77, dell’articolo 11 della
legge 14 agosto 1993, n. 344, dell’articolo 11-bis
del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e dell’articolo 14 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84,
possedute alla data del 30 giugno 2011, si
assume il valore delle quote o azioni rilevato
dai prospetti periodici alla predetta data, in
luogo del valore rilevato dai prospetti
periodici alla data di sottoscrizione o
acquisto. |
73.
Identico. |
13.
Per la determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo
67, comma 1, lettera c-ter), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a
titolo oneroso o il rimborso delle quote o
azioni di OICVM di cui al comma 12 possedute
alla data del 30 giugno 2011, il costo o il
valore di acquisto è aumentato o diminuito di un
ammontare pari, rispettivamente, alla differenza
positiva o negativa fra il valore delle quote e
azioni medesime rilevato dai prospetti periodici
alla predetta data e quello rilevato alla data
di sottoscrizione o acquisto. |
74.
Per la determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo
67, comma 1, lettera c-ter), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a
titolo oneroso o il rimborso delle quote o
azioni di OICVM di cui al comma 73
possedute alla data del 30 giugno 2011,
il costo o il valore di acquisto è aumentato o
diminuito di un ammontare pari, rispettivamente,
alla differenza positiva o negativa fra il
valore delle quote e azioni medesime rilevato
dai prospetti periodici alla predetta data e
quello rilevato alla data di sottoscrizione o
acquisto. |
14.
Sui redditi d’impresa derivanti dalle quote o
azioni degli OICVM di cui al comma 12 possedute
alla data del 30 giugno 2011, il credito
d’imposta di cui al comma 3 dell’articolo 9
della legge 23 marzo 1983, n. 77, al comma 4
dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.
344, al comma 4 dell’articolo 11-bis
del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e al comma 2
dell’articolo 14 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura
del 15 per cento dei proventi percepiti e di
quelli che si considerano percepiti agli effetti
delle medesime disposizioni dal 1º luglio 2011
fino a concorrenza della differenza positiva
eventualmente esistente fra il valore delle
predette quote o azioni rilevato dai prospetti
periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello
rilevato dai medesimi prospetti alla data di
sottoscrizione o acquisto. |
75.
Sui redditi d’impresa derivanti dalle quote o
azioni degli OICVM di cui al comma 73
possedute alla data del 30 giugno 2011,
il credito d’imposta di cui al comma 3
dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.
77, al comma 4 dell’articolo 11 della legge 14
agosto 1993, n. 344, al comma 4 dell’articolo
11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e al comma
2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura
del 15 per cento dei proventi percepiti e di
quelli che si considerano percepiti agli effetti
delle medesime disposizioni dal 1º luglio 2011
fino a concorrenza della differenza positiva
eventualmente esistente fra il valore delle
predette quote o azioni rilevato dai prospetti
periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello
rilevato dai medesimi prospetti alla data di
sottoscrizione o acquisto. |
15.
Sui proventi realizzati attraverso la
distribuzione o il rimborso di quote o azioni
degli OICVM di cui al comma 12 possedute alla
data del 30 giugno 2011, la somma di cui
all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuta nella
misura del 15 per cento dei proventi percepiti
dal 1º luglio 2011 fino a concorrenza della
differenza positiva eventualmente esistente fra
il valore delle predette quote o azioni rilevate
dai prospetti periodici alla data del 30 giugno
2011 e quello medio ponderato rilevato dai
medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o
acquisto. Le società di gestione del risparmio,
le SICAV e i soggetti incaricati del
collocamento delle quote o azioni di cui
all’articolo 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, provvedono al
pagamento della predetta somma, per il tramite
della banca depositaria ove esistente,
computandola in diminuzione dal versamento
dell’imposta sostitutiva ovvero della ritenuta
prevista dall’articolo 26-quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. |
76.
Sui proventi realizzati attraverso la
distribuzione o il rimborso di quote o azioni
degli OICVM di cui al comma 73
possedute alla data del 30 giugno 2011, la somma
di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è
riconosciuta nella misura del 15 per cento dei
proventi percepiti dal 1º luglio 2011 fino a
concorrenza della differenza positiva
eventualmente esistente fra il valore delle
predette quote o azioni rilevate dai prospetti
periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello
medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti
alla data di sottoscrizione o acquisto. Le
società di gestione del risparmio, le SICAV e i
soggetti incaricati del collocamento delle quote
o azioni di cui all’articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
provvedono al pagamento della predetta somma,
per il tramite della banca depositaria ove
esistente, computandola in diminuzione dal
versamento dell’imposta sostitutiva ovvero della
ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. |
16.
Sui proventi derivanti da quote o azioni degli
OICVM di cui al comma 12 possedute alla data del
30 giugno 2011, il credito d’imposta di cui
all’articolo 17, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è
riconosciuto nella misura del 15 per cento sui
proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del
fondo pensione dal 1º luglio 2011 fino a
concorrenza della differenza positiva
eventualmente esistente fra il valore delle
predette quote o azioni rilevato dai prospetti
periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello
rilevato dai medesimi prospetti alla data di
sottoscrizione o acquisto. Il credito d’imposta
concorre a formare il risultato della gestione
del fondo pensione ed è detratto dall’imposta
sostitutiva dovuta. |
77.
Sui proventi derivanti da quote o azioni degli
OICVM di cui al comma
73
possedute alla data del 30 giugno 2011,
il credito d’imposta di cui all’articolo 17,
comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è
riconosciuto nella misura del 15 per cento sui
proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del
fondo pensione dal 1º luglio 2011 fino a
concorrenza della differenza positiva
eventualmente esistente fra il valore delle
predette quote o azioni rilevato dai prospetti
periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello
rilevato dai medesimi prospetti alla data di
sottoscrizione o acquisto. Il credito d’imposta
concorre a formare il risultato della gestione
del fondo pensione ed è detratto dall’imposta
sostitutiva dovuta. |
17.
Per i rapporti di custodia o amministrazione,
nonché per quelli per i quali sussista uno
stabile rapporto con l’intermediario anche in
assenza di un formale contratto di custodia o
amministrazione, aventi ad oggetto quote o
azioni di organismi di investimento collettivo
del risparmio, intrattenuti alla data del 30
giugno 2011 con gli intermediari di cui
all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, l’imposta sostitutiva
di cui al medesimo articolo è applicata, anche
in mancanza di opzione, salva la facoltà del
contribuente di rinunciare a tale regime con
apposita comunicazione da effettuare entro il 30
settembre 2011, con effetto dal 1º luglio 2011.
A tal fine il contribuente fornisce
all’intermediario gli elementi e la
documentazione necessari alla determinazione
delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se
necessario, apposita provvista per far fronte al
pagamento dell’imposta. |
78.
Identico. |
18.
Sono abrogati con effetto dal 1º luglio 2011:
|
79.
Identico. |
a)
l’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77,
l’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.
344, i commi da 1 a 5 dell’articolo 11-bis
del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e il comma 1 nonché il
primo periodo del comma 2 dell’articolo 14 del
decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;
|
|
b)
l’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461; |
|
c)
l’articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre
1999, n. 505; |
|
d)
il comma 4-bis dell’articolo 45 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917; |
|
e)
il secondo e il terzo periodo del comma 2
dell’articolo 17 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252; |
|
f)
le parole: “da quote di organismi di
investimento collettivo mobiliare soggetti
all’imposta sostitutiva di cui al successivo
articolo 8, nonché“ del comma 4 dell’articolo 7
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461. |
|
19.
L’articolo 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, è sostituito dal seguente:
|
80.
Identico. |
“Art.
10-ter. - (Disposizioni tributarie sui
proventi delle quote di organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di
diritto estero). – 1. Sui proventi di cui
all’articolo 44, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto estero
conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, situati negli Stati membri
dell’Unione europea e negli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
del medesimo testo unico e le cui quote o azioni
sono collocate nel territorio dello Stato ai
sensi dell’articolo 42 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti
incaricati del pagamento dei proventi medesimi,
del riacquisto o della negoziazione delle quote
o azioni, operano una ritenuta del 12,50 per
cento. La ritenuta si applica sui proventi
distribuiti in costanza di partecipazione
all’organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di
riscatto, di cessione o di liquidazione delle
quote o azioni e il valore medio ponderato di
sottoscrizione o di acquisto delle quote o
azioni medesime. In ogni caso come valore di
sottoscrizione o acquisto si assume il valore
delle quote o azioni rilevato dai prospetti
periodici relativi alla data di acquisto delle
quote o azioni medesime. |
|
2.
La ritenuta del 12,50 per cento è altresì
applicata dai medesimi soggetti di cui al comma
1 sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1,
lettera g), del citato testo unico
delle imposte sui redditi derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto estero
non conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza
nei Paesi esteri nei quali sono istituiti,
situati negli Stati membri dell’Unione europea e
negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo
168-bis del medesimo testo unico delle
imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono
collocate nel territorio dello Stato ai sensi
dell’articolo 42 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui
proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all’organismo di investimento e
su quelli compresi nella differenza tra il
valore di riscatto, di cessione o di
liquidazione delle quote o azioni e il valore
medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto
delle quote o azioni medesime. Il costo di
sottoscrizione o acquisto è documentato dal
partecipante. In mancanza della documentazione
il costo è documentato con una dichiarazione
sostitutiva. |
|
3.
Ai fini dell’applicazione delle ritenute di
cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche
il trasferimento di quote o azioni a diverso
intestatario, salvo che il trasferimento sia
avvenuto per successione o donazione. In questo
caso, il contribuente fornisce al soggetto
tenuto all’applicazione della ritenuta la
necessaria provvista. |
|
4.
La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è
applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a)
imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono relative all’impresa ai sensi dell’articolo
65 del citato testo unico delle imposte sui
redditi; b) società in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate di cui
all’articolo 5 del predetto testo unico; c)
società ed enti di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 dell’articolo 73 del
medesimo testo unico e stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato delle società e degli
enti di cui alla lettera d) del comma 1
del predetto articolo. Nei confronti di tutti
gli altri soggetti, compresi quelli esenti o
esclusi dall’imposta sul reddito delle società,
la ritenuta è applicata a titolo d’imposta.
|
|
5.
Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai
commi 1 e 2 siano collocate all’estero, o
comunque i relativi proventi siano conseguiti
all’estero, la ritenuta è applicata dai soggetti
di cui all’articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, che intervengono nella loro riscossione.
|
|
6.
I proventi di cui all’articolo 44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto
estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2,
concorrono a formare il reddito imponibile dei
partecipanti, sia che vengano percepiti sotto
forma di proventi distribuiti sia che vengano
percepiti quale differenza tra il valore di
riscatto, cessione o liquidazione delle quote o
azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto.
Il costo unitario di acquisto delle quote o
azioni si assume dividendo il costo complessivo
delle quote o azioni acquistate o sottoscritte
per la loro quantità. |
|
7.
Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti
indicati all’articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, che intervengono nella loro riscossione
operano una ritenuta del 12,50 per cento a
titolo d’acconto delle imposte sui redditi.
|
|
8.
Gli organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari di diritto estero di cui ai
commi 1 e 2 possono, con riguardo agli
investimenti effettuati in Italia, avvalersi
delle convenzioni stipulate dalla Repubblica
italiana per evitare le doppie imposizioni
relativamente alla parte dei redditi e proventi
proporzionalmente corrispondenti alle loro quote
o azioni possedute da soggetti non residenti in
Italia. |
|
9.
Le disposizioni di cui al comma 8 si
applicano esclusivamente agli organismi aventi
sede in uno Stato la cui legislazione riconosca
analogo diritto agli organismi di investimento
collettivo italiani“. |
|
20.
Nella lettera e) del comma 3
dell’articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, le parole: “dal comma 1“
sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 1, 2
e 5“. |
81.
Identico. |
21.
Nel comma 3 dell’articolo 17 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole:
“dal comma 1“ sono sostituite dalle seguenti:
“dai commi 1, 2 e 5“. |
82.
Identico. |
22.
Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 21 si
applicano ai proventi percepiti a decorrere dal
1º luglio 2011. |
83.
Le disposizioni di cui ai commi da 80
a 82 si applicano ai
proventi percepiti a decorrere dal 1º luglio
2011. |
23.
Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a
22, pari a 6,7 milioni di euro per l’anno 2012 e
a 12,9 milioni di euro per l’anno 2013, si
provvede mediante utilizzo delle risorse del
Fondo di rotazione per l’attuazione delle
politiche comunitarie, di cui all’articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal
fine sono versate, in ciascuno dei predetti
anni, all’entrata del bilancio dello Stato e
restano acquisite all’erario». |
84.
Alle minori entrate derivanti dai commi da
62 a 83, pari
a 6,7 milioni di euro per l’anno 2012 e a 12,9
milioni di euro per l’anno 2013, si provvede
mediante utilizzo delle risorse del Fondo di
rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie, di cui all’articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono
versate, in ciascuno dei predetti anni,
all’entrata del bilancio dello Stato e restano
acquisite all’erario». |
All’articolo 3:
|
Identico
|
al
comma 1, la lettera b) è sostituita
dalla seguente: |
|
«b) quanto a euro 20
milioni per l’anno 2011, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e, quanto ad euro 30 milioni per l’anno
2011, mediante riduzione della dotazione
finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40,
quarto periodo, della medesima legge 13 dicembre
2010, n. 220. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 61, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, è integrata di 15 milioni
di euro per l’anno 2011. All’onere derivante dal
secondo periodo della presente lettera, pari a
15 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede
mediante riduzione della dotazione finanziaria
di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220»;
|
|
dopo
il comma 2, è inserito il seguente:
|
|
«2-bis.
Le disponibilità di bilancio di cui all’articolo
1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, relative all’anno 2010,
in deroga a quanto previsto dal medesimo
articolo, sono riassegnate per le medesime
finalità al Fondo di cui all’articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33. Alla compensazione degli
effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto derivanti dall’applicazione del precedente
periodo, si provvede mediante corrispondente
utilizzo, per euro 49,5 milioni per l’anno 2011
in termini di sola cassa, del fondo di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189». |
|
Alla
tabella 1:
|
Identico:
|
nel
titolo, le parole: «previsto dall’articolo
1» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 1, comma 1»; |
identico;
|
nella
colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce:
«articolo 6, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36»
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, e successive modificazioni»; |
identico;
|
nella
colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce:
«articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27
marzo 2006, n. 161»
sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, e successive modificazioni»; |
identico;
|
nella
colonna «FONTE NORMATIVA», la voce:
«articolo 5, comma 6, lettere a) e
b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25» è sostituita dalla
seguente: «articolo 21-bis, comma
1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, e successive modificazioni; articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni»; |
identico;
|
nella
colonna «FONTE NORMATIVA», alla voce:
«articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2007, n.
31, comprese anche le disposizioni relative alle
dighe di ritenuta di cui all’articolo 4, comma
1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2004, n. 139» le parole: «28
febbraio 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «28 febbraio 2008»; |
identico;
|
nella
colonna «FONTE NORMATIVA», la voce:
«articolo 31, comma 1, della legge 1º agosto
2002, n. 166» è sostituita dalla seguente:
«articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni»;
|
identico;
|
nella
colonna «FONTE NORMATIVA», la voce:
«articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25» è sostituita dalla seguente:
«articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9
maggio 2005, n. 96»; |
identico;
|
nella
colonna «FONTE NORMATIVA», la voce:
«Consiglio nazionale per l’alta formazione
artistica e musicale di cui all’articolo 3 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508» è sostituita
dalla seguente: «articolo 7, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25»; |
identico;
|
nella
colonna «FONTE NORMATIVA», la voce:
«Consiglio nazionale della pubblica istruzione
di cui all’articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416» è sostituita dalla seguente:
«articolo 7, comma 4-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25»; |
identico;
|
nella
colonna «TERMINE» le parole: «data
di entrata in vigore del presente decreto-legge»
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010»; |
identico;
|
le
seguenti voci sono soppresse: |
identico:
|
«1º gennaio 2011 – articolo 3,
comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
|
identica;
|
«31 dicembre 2010 – articolo 14,
comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122»; |
identica;
|
«31 dicembre 2010 – articolo 43,
comma 12, del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;
|
soppressa
|
«31 dicembre 2010 – Programma
nazionale triennale della pesca e
dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
154, adottato con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 3
agosto 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle
risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma
1, della legge 8 agosto 1991, n. 267»;
|
identica;
|
«31 dicembre 2010 – articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico
e dell’economia e delle finanze 21 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 257 del 3 novembre 2010»; |
identica;
|
«31 dicembre 2010 – articolo 2,
comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nei limiti delle risorse disponibili, per
interventi a sostegno dell’autotrasporto, con il
provvedimento di cui all’articolo 1, comma 40
della legge 13 dicembre 2010, n. 220»;
|
soppressa
|
«31 dicembre 2010 – articolo
245, comma 1, del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51. articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24»; |
identica;
|
«31 dicembre 2010 – articolo 19,
commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
|
identica;
|
«30 aprile 2011 – articolo 12,
comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
|
identica;
|
«31 dicembre 2010 – articolo 2,
comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
|
identica;
|
«un anno – articolo 30, comma 2,
terzo periodo, del testo unico in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
|
identica.
|
|
|
Decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 29 dicembre 2010.
Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di provvedere alla proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e di adottare misure in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie,
al fine di consentire una più concreta e puntuale
attuazione dei correlati adempimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
emana
il seguente
decreto-legge:
Articolo 1.
(Proroghe non onerose
di termini in scadenza)
1. È
fissato al 31 marzo 2011 il temine di scadenza dei
termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1
allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo
2011.
2. Con uno
o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, può essere
disposta l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011
del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero
la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori
termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1
allegata.
Articolo 2.
(Proroghe onerose di
termini)
1. Le
disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies
a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del
cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche in base alla scelta del contribuente, si
applicano anche relativamente all’esercizio finanziario
2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi
2010. Le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche all’esercizio
finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente
al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per
gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a
2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione
della quota del 5 per mille nell’anno 2011 sono
quantificate nell’importo di euro 400.000.000; a valere
su tale importo, una quota pari a 100 milioni di euro è
destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica
per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi
dell’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse
nell’ammontare indicato al precedente periodo,
concorrono le risorse di cui alle voci indicate
nell’elenco 1 previsto all’articolo 1, comma 40, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse
finalità. Al maggiore onere derivante dai precedenti
periodi, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2011, si
provvede ai sensi dell’articolo 3.
2. Il
termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze in data 1º
dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010,
relativo al versamento dei tributi, nonché dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e
le malattie professionali, sospesi in relazione agli
eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto,
è differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori
entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93
milioni di euro per l’anno 2010, si provvede ai sensi
dell’articolo 3.
3. È sospesa la riscossione delle rate, in
scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di
giugno 2011, previste dall’articolo 39, commi 3-bis,
3-ter e 3-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate
non versate ai sensi del presente comma è disciplinata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi
325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate al 30
giugno 2011, nel limite di spesa di 45 milioni di euro
per l’anno 2011. Il limite di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica
ai crediti d’imposta concessi in base all’articolo 1,
commi 325, 327 e 335, della medesima legge. All’onere
derivante dal presente comma si provvede ai sensi
dell’articolo 3.
5. Le disposizioni di cui al comma 1
dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
in materia di deduzione forfetaria in favore degli
esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono
prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di
spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2012 cui si
provvede ai sensi dell’articolo 3. Con decreto
dirigenziale del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sentita l’Agenzia delle entrate, sono
stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in
misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. I
soggetti di cui al primo periodo nella determinazione
dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2012
assumono quale imposta del periodo precedente quella che
si sarebbe determinata senza tenere conto della
deduzione forfetaria di cui al primo periodo.
6. Per garantire l’operatività degli sportelli
unici per l’immigrazione nei compiti di accoglienza e
integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure
nel completamento delle procedure di emersione del
lavoro irregolare, il Ministero dell’interno, in deroga
alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un
anno i contratti di lavoro di cui all’articolo 1, comma
1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo
2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si
applica quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 1,
comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dall’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
19,1 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede ai
sensi dell’articolo 3.
7. Dopo il comma 196 dell’articolo 2 della legge
23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:
«196-bis.
Il termine per la conclusione delle operazioni di
dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al
31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal
comma 195, nonché dal comma 2 dell’articolo 314 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di
agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica. Nell’ambito di tale procedura è considerata
urgente l’alienazione degli immobili militari oggetto di
valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4
dell’articolo 3 del protocollo d’intesa sottoscritto in
data 4 giugno 2010 tra il Ministero della difesa e il
comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità
del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi
previste, ai sensi dell’articolo 2, comma 191, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine i predetti
immobili sono alienati in tutto o in parte dall’Agenzia
del demanio con le procedure di cui all’articolo 1,
comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
secondo criteri e valori di mercato. Non trovano
applicazione alle alienazioni di cui al presente comma
le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 437,
della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti
dalla vendita degli immobili sono destinati: a)
ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a
qualsiasi titolo con riferimento all’intero territorio
nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell’articolo
314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al
bilancio dello Stato per essere riassegnati al
contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di
Bilancio, fino a concorrenza dell’importo utilizzato ai
sensi del comma 196-ter, più gli interessi
legali maturati; b) a reperire, per la quota
eccedente gli importi di cui al punto a), le
risorse necessarie al Ministero della difesa per le
attività di riallocazione delle funzioni svolte negli
immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi
rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti
all’entrata del bilancio dello Stato per essere
destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con
provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del
comune di Roma, nominato ai sensi dell’articolo 4, comma
8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo
2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati
requisiti di elevata professionalità nella gestione
economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato,
necessari per gestire la fase operativa di attuazione
del piano di rientro, sono accertate le eventuali
ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al
documento predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma
13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente
l’accertamento del debito del comune di Roma alla data
del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
196-ter.
Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per
500 milioni per l’anno 2010 di una quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate - Fondi
di Bilancio“, da riassegnare ad apposito programma dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, per essere destinata all’estinzione
dell’anticipazione di tesoreria complessivamente
concessa ai sensi del medesimo comma 196.».
8. Il
secondo periodo del comma 196 dell’articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal
seguente: «L’anticipazione è accreditata sulla
contabilità speciale aperta ai sensi dell’articolo 78,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di
gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31
dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del
bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».
9.
All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 13-bis è sostituito dal seguente: «13-bis.
Per l’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento
pregresso, previsto dall’articolo 78 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall’articolo 4,
comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del
Governo è autorizzato a stipulare il contratto di
servizio di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre
2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti
occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si
applica l’articolo 4, commi 177 e 177-bis,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario
straordinario, procede all’accertamento definitivo del
debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero
dell’economia e delle finanze congiuntamente alle
modalità di attuazione del piano di rientro di cui al
primo periodo del presente comma. Fermi restando la
titolarità del debito in capo all’emittente e
l’ammortamento dello stesso a carico della gestione
commissariale, il Commissario straordinario del Governo
è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di operazioni di ammortamento del
debito degli enti territoriali con rimborso unico a
scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al
fine dell’eventuale eliminazione del vincolo di
accantonamento, recuperando, ove possibile, gli
accantonamenti già effettuati.»;
b) dopo il comma 13-bis è
inserito il seguente:
«13-ter.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 253 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di
funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi
il compenso per il Commissario straordinario, sono a
carico del fondo di cui all’articolo 14, comma 14, del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
predette spese di funzionamento, su base annua, non
possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in
misura non superiore all’80 per cento del trattamento
economico spettante a figure analoghe
dell’amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo
per il Commissario straordinario. Le risorse destinabili
per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in
misura pari all’importo del trattamento retributivo
corrisposto al Commissario straordinario di Governo. La
gestione commissariale ha comunque termine, allorché
risultano esaurite le attività di carattere gestionale
di natura straordinaria e residui un’attività meramente
esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli
uffici di Roma Capitale.»;
c) al comma 14-quater, il
quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le entrate
derivanti dalle addizionali di cui ai periodi
precedenti, ovvero dalle misure compensative di
riduzione delle stesse eventualmente previste, sono
versate all’entrata del bilancio del comune di Roma. Il
comune di Roma, entro il 31 dicembre dell’anno di
riferimento, provvede a versare all’entrata del bilancio
dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A
tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita
delegazione di pagamento, di cui all’articolo 206 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
d)
al comma 15, il primo periodo è soppresso;
e) al comma 17, le parole
«L’accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a
condizione della verifica positiva da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite
dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del
Governo può estinguere i debiti della gestione
commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle
anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della
verifica positiva da parte del Ministero dell’interno di
concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze»; l’ultimo periodo, in fine, è soppresso.
10.
All’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, la lettera d), è così
sostituita:
«d) i proventi monetari derivanti
dalle procedure di cui alla lettera a), sono
destinati, previa verifica da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze della compatibilità
finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con
particolare riferimento al rispetto del conseguimento,
da parte dell’Italia, dell’indebitamento netto
strutturale concordato in sede di programma di stabilità
e crescita:
fino al 42,5 per cento, al Ministero della
difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti
previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione
dei Ministeri, previo versamento all’entrata del
bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui
all’articolo 619, per le spese di riallocazione di
funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali
trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione
del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino
alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui
all’articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. Alla ripartizione dei citati fondi si provvede
con decreti del Ministro della difesa, da comunicare,
anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero
dell’economia e delle finanze;
in
misura non inferiore al 42,5 per cento, all’entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
fondo di ammortamento dei titoli di Stato;
in un range tra il 5 ed il 15 per
cento proporzionata alla complessità ed ai tempi di
valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la
ripartizione stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale
massima, la differenza viene distribuita in parti uguali
alle percentuali di cui ai primi due punti;».
11.
All’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal
seguente: «4. Il Ministero della difesa
individua, attraverso procedura competitiva, la società
di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei
fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando
che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al
Ministero della difesa possono continuare a essere da
esso utilizzati a titolo gratuito fino alla
riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base
del crono-programma stabilito con il decreto di
conferimento degli immobili al fondo.». Nel caso in cui
le procedure di cui al presente comma non siano avviate
entro 12 mesi, dall’entrata in vigore del presente
decreto-legge, si procede secondo quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
b)
il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le
quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione i
proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote
dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai
fondi, sono destinate secondo le percentuali e le
modalità previste dall’articolo 307, comma 10, lettera
d). A tale fine possono essere destinate alle
finalità del fondo casa di cui all’articolo 1836 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino al 5 per
cento delle risorse di pertinenza del Ministero delle
difesa.».
12. Nel
caso in cui le procedure di cui all’articolo 314, comma
4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificato ai sensi del comma 11 del presente articolo,
non siano avviate entro 12 mesi, dall’entrata in vigore
del presente decreto si procede secondo quanto previsto
dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
13. Al
fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in
attuazione degli impegni internazionali assunti in
occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio
europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di
novembre 2010, le disposizioni urgenti per la
partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo
monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi
finanziarie dei Paesi aderenti in cui al decreto-legge
25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni
dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e si
provvede all’estensione della linea di credito già
esistente. Conseguentemente:
a)
la Banca d’Italia è autorizzata a svolgere le trattative
con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la
conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI
di cui all’allegato 1 del presente decreto, per un
ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo,
diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b)
la Banca d’Italia è altresì autorizzata, qualora si
richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto
all’ammontare di cui alla alinea, a contribuire nel
limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;
c) una volta completata la riforma
del New Arrangements to Borrow (NAB) è
autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello
strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di
credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti
speciali di prelievo (DSP);
d) i rapporti derivanti dai
predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione
tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la
Banca d’Italia.
14. È
altresì prorogata l’autorizzazione alla Banca d’Italia
per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a
favore dei Paesi più poveri di cui alla legge 18 giugno
2003, n. 146. A tal fine la Banca d’Italia è autorizzata
a concedere un prestito pari a 800 milioni di diritti
speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato
tramite l’Extended credit facility del
Poverty reduction ad growth trust, secondo le
modalità concordate tra il Fondo monetario
internazionale, il Ministero dell’economia e delle
finanze e la Banca d’Italia. Il Ministero dell’economia
e delle finanze è autorizzato a concedere un sussidio
tramite l’Extended credit facility del
Poverty reduction and growth trust, per un
ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di
prelievo (DSP). Per il sussidio saranno utilizzate le
risorse già a disposizione presso il Fondo monetario
internazionale.
15. Sui
prestiti di cui ai commi 13 e 14 è accordata la garanzia
dello Stato per il rimborso del capitale, per gli
interessi maturati e per la copertura di eventuali
rischi di cambio.
16. Agli eventuali oneri derivanti
dall’attivazione della garanzia dello Stato per ogni
possibile rischio connesso al rimborso del capitale e
degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si
provvede ai sensi dell’articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell’ambito
dell’unità previsionale di base 8.1.7. dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2010 e corrispondenti per gli anni
successivi.
17. Per gli eventuali pagamenti derivanti
dall’operatività della garanzia di cui all’articolo 17,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, è possibile provvedere mediante
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con
l’emissione di ordini di pagamento sul pertinente
capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di
novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la
procedura speciale di cui all’articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 giugno 2010, n. 99.
18. Per l’anno 2011 il termine di approvazione
dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali è
differito al 30 giugno dello stesso anno e sono
corrispondentemente differiti tutti i termini per
l’adozione dei relativi atti presupposti.
19. All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010,
chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2011, chiunque, quale attività principale,»;
b)
i commi 4 e 5 sono abrogati.
Articolo 3.
(Copertura
finanziaria)
1. Agli
oneri derivanti dall’articolo 2, commi da 1 a 6, pari a
93 milioni di euro per l’anno 2010, 264,1 milioni di
euro per l’anno 2011 e 24 milioni per l’anno 2012, si
provvede rispettivamente:
a)
quanto a 93 milioni per l’anno 2010 mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93
milioni per l’anno 2010, di una quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi
di Bilancio»;
b)
quanto a euro 50 milioni per l’anno 2011, mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220;
c) quanto a euro 73 milioni per
l’anno 2011 mediante versamento entro il 30 gennaio
2011, all’entrata del bilancio dello Stato di quota
parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi
per gli interventi del Fondo per la finanza d’impresa ai
sensi del comma 847 dell’articolo 2 della citata legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; il
versamento è effettuato a valere sulle risorse destinate
alle imprese innovative ai sensi dell’articolo 106 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, gestita da Mediocredito centrale sul
conto di tesoreria n. 23514;
d) quanto ad euro 50 milioni per
l’anno 2011 e a 24 milioni di euro per l’anno 2012,
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 14, comma 14-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; e
quanto a euro 83 milioni per l’anno 2011, mediante
utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010
all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle
disposizioni indicate nell’Allegato 2 al presente
decreto, che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non sono state riassegnate ai
pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito
fondo per essere destinate alle finalità di cui
all’articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in
bilancio per l’esercizio finanziario 2010, non impegnate
al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel
conto residui, per essere utilizzate nell’esercizio
finanziario 2011;
f) quanto a 8,1 milioni di euro per
l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
2. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 93 milioni di euro per
l’anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilità
di competenza relative alla categoria di spesa dei
consumi intermedi in maniera lineare per ciascun
Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili,
costituiscono economia di bilancio al termine
dell’esercizio. Per effettive, motivate e documentate
esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
possono essere disposte variazioni degli accantonamenti
di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti
sull’indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni, anche interessando diverse categorie di
spesa, restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti
di conto capitale per finanziare spese correnti;
b)
mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni
per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2008, n. 189.
3. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Articolo 4.
(Entrata in vigore)
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addì 29 dicembre 2010.
NAPOLITANO
Berlusconi –
Tremonti
Visto, il
Guardasigilli: Alfano
Tabella 1
(previsto
dall’articolo 1)
TERMINE
|
FONTE
NORMATIVA |
Segue:
Tabella
1 |
TERMINE
|
FONTE
NORMATIVA |
|
1º gennaio
2011 |
articolo 3,
comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
|
31 maggio
2010 |
articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente
all’ente di cui alla legge 21 novembre 1950,
n. 897 |
31 dicembre
2010 |
articolo 14,
comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 |
31 dicembre
2010 |
articolo 3,
comma 3-bis, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 |
31 dicembre
2010 |
articolo 23-bis,
comma 8, lettera e), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto
pubblico locale |
20 novembre
2008 |
articolo 6-sexies,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 |
31 dicembre
2010 |
articolo 17,
commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2009 n. 102
articolo
3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni e articolo
66, commi 9-bis e 14 e del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni
articolo
66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive
modificazioni
articolo
17, comma 19, del decreto-legge 1º luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102 |
31 dicembre
2010 |
Programma
statistico nazionale 2008-2010 – aggiornamento
2009-2010, approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009
|
31 dicembre
2010 |
articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14
articolo
2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14 |
trenta giorni
|
articolo 4,
comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
|
31 dicembre
2010 |
articolo 3,
comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 |
31 dicembre
2010 |
articolo 23,
comma 9, del decreto-legge 1º luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102 |
1º gennaio
2011 |
articolo 36,
comma 5, secondo periodo, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 |
31 dicembre
2010 |
articolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26
|
1º gennaio
2011 |
articolo 3,
secondo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 |
1º gennaio
2011 |
articolo 7,
comma 31-sexies, primo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 |
30 luglio
2011 |
articolo 2257
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
|
31 dicembre
2006 |
articolo 2,
comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nei limiti di spesa |
31 dicembre
2010 |
articolo 43,
comma 12, del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 |
31 dicembre
2010 |
articolo 3,
comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
|
31 dicembre
2010 |
articolo 1,
comma 23-octiesdecies, lettera e),
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25 |
31 dicembre
2010 |
articolo 8-quinquies,
comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33 |
31 dicembre
2010 |
Programma
nazionale triennale della pesca e
dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 26 maggio 2004,
n. 154, adottato con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 3
agosto 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 236 del 10 ottobre 2007, nei limiti delle
risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma
1, della legge 8 agosto 1991, n. 267
|
1º gennaio
2011 |
articolo 2,
comma 186-bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 |
31 dicembre
2010
1º gennaio 2011 |
articolo 6,
comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
articolo
7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo
2006, n. 161 |
31 dicembre
2010 |
articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 13 |
31 dicembre
2010 |
articolo 11,
commi 2-ter, 5-bis
e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 |
31 dicembre
2010 |
articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73 |
31 dicembre
2010 |
articolo 5,
comma 6, lettere a) e
b),
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, articolo 5, comma 7, del
decreto- legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25 |
31 dicembre
2010 |
articolo 20,
comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le
disposizioni relative alle dighe di ritenuta di
cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004,
n. 139 |
due anni
|
articolo 31,
comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166
|
31 dicembre
2010 |
articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25 |
19 gennaio
2011 |
articolo 17,
comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120
|
31 dicembre
2010 |
articolo 5,
comma 7-sexies, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25 |
31 dicembre
2010 |
articolo 26,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14 |
31 dicembre
2010 |
articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662
decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell’economia e delle
finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre
2010 |
31 dicembre
2010 |
articolo 2,
comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nei limiti delle risorse disponibili, per
interventi a sostegno dell’autotrasporto, con il
provvedimento di cui all’articolo 1, comma 40
della legge 13 dicembre 2010, n. 220
|
31 dicembre
2010 |
articolo 253,
commi 9-bis, primo e secondo periodo e
15-bis del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 |
31 dicembre
2010 |
articolo 70,
commi 1 e 1-bis, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276
|
31 dicembre
2010 |
articolo 19,
comma 1-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
|
31 dicembre
2010 |
articolo 1-bis,
comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102 |
31 gennaio
2011 |
articolo 1,
comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto
2007, n. 120 |
31 dicembre
2010 |
articolo 9,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31;
articolo
64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99
|
28 febbraio
2011 |
articolo 15,
comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40
|
data di
entrata in vigore del presente decreto-legge
|
Consiglio
nazionale per l’alta formazione artistica e
musicale, di cui all’articolo 3 della legge 21
dicembre 1999, n. 508 |
data di
entrata in vigore del presente decreto-legge
|
Consiglio
nazionale della pubblica istruzione di cui
all’articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 |
Anno
accademico 2011-2012 |
articolo 4,
comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129 |
31 dicembre
2010 |
articolo 40,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14 |
31 dicembre
2010 |
articolo 40,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, limitatamente al
Presidente dell’ente di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999,
n. 273 |
31 dicembre
2010 |
articolo 245,
comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51.
articolo
1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 febbraio 2010, n. 24. |
1º gennaio
2011
31 dicembre 2010 |
articolo 42,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14 |
31 dicembre
2010 |
articolo 64,
comma 3, del Codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 |
31 dicembre
2010
1º gennaio 2011 |
articolo 3,
commi 24, 25 e 25-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248 |
30 settembre
2011 |
articolo 1,
comma 1, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n. 195 |
31 dicembre
2010 |
articolo 19,
commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 |
31 dicembre
2009 |
articolo 30
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e articolo 3 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate 2 settembre 2009 |
31 dicembre
2010 |
articolo 12,
comma 1, lettera p-bis), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009
n. 77 |
31 dicembre
2010 |
articolo 19,
comma 14, del decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164 |
30 aprile
2011 |
articolo 12,
comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
|
31 dicembre
2010 |
articolo 2,
comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
|
Un anno
|
articolo 30,
comma 2, terzo periodo, del testo unico in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385
|
31 dicembre
2010 |
articolo 41,
comma 16-undecies, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14, nei limiti delle risorse disponibili
|
|
|
Allegato 1
(previsto dall’articolo 2, comma 13, lettera a))
(omesso)
Allegato 2
(articolo 3, comma 1, lettera e))
Norma di
riassegnazione |
Importo
riassegnabile 2010 |
Articolo 1,
comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
|
65.000.000
|
Articolo 148,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
|
9.000.000
|
Articolo 3,
comma 5, secondo periodo, della legge 24 aprile
1990, n. 100 |
4.800.000 |
Articolo 11-bis
del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80 |
4.200.000 |
|
|
|