Camera dei deputati - XVI Legislatura -
Dossier di documentazione
(Versione per stampa) |
Autore: |
Servizio Studi -
Dipartimento istituzioni |
Altri Autori: |
Servizio Bilancio dello
Stato , Servizio Commissioni , Ufficio Rapporti
con l'Unione Europea |
Titolo: |
Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative - D.L. 225/2010 '
A.C. 4086 - Schede di lettura |
Riferimenti: |
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Serie: |
Progetti di legge
Numero: 436 |
Data: |
17/02/2011 |
Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di
Progetti di legge |
Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative
D.L. 225/2010
– A.C. 4086 |
Schede di
lettura |
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n. 436 |
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17 febbraio 2011 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi
– Area Istituzionale e Area Finanza pubblica
(
066760-9475 / 066760-2233–
*
st_istituzioni@camera.it |
Hanno partecipato alla redazione del dossier
i seguenti Servizi e Uffici: |
Servizio Bilancio dello Stato
Nota di verifica - dossier n. 276
(
066760-2174 / 066760-9455 –
*
bs_segreteria@camera.it
Servizio Commissioni
– Segreteria V
Commissione
(
066760-3545 / 066760-3685 –
*
com_bilancio@camera.it
Segreteria Generale
– Ufficio
Rapporti con l’Unione europea
(
066760-2145 –
*
cdrue@camera.it |
§
Le schede di lettura sono state
redatte dal Servizio Studi.
§
Le parti relative ai documenti
all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
e alle procedure di contenzioso sono state
curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione
europea.
§
Le parti relative ai profili di
carattere finanziario sono state curate dal
Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla
Segreteria della V Commissione per quanto
concerne le coperture.
L’analisi dei
profili finanziari è basata, oltre che sul testo
delle disposizioni prese in esame, anche sulla
documentazione tecnica appositamente predisposta
dal Governo. Si tratta, in particolare:
§
della relazione tecnica allegata al testo
originario del disegno di legge di conversione
(S. 2518);
§
della relazione tecnica presentata al Senato con
riferimento all’emendamento 1.900 del Governo,
interamente sostitutivo dell'articolo 1 del
disegno di legge di conversione, approvato con
voto di fiducia (c.d. maxiemendamento).
Il presente dossier
è stato redatto sulla base del messaggio
trasmesso dal Senato alle ore 17.00 del 16
febbraio e la Tabella 1, allegata al
provvedimento, è stata numerata a cura degli
uffici.
|
I dossier
dei servizi e degli uffici della Camera sono
destinati alle esigenze di documentazione
interna per l'attività degli organi parlamentari
e dei parlamentari. La Camera dei deputati
declina ogni responsabilità per la loro
eventuale utilizzazione o riproduzione per fini
non consentiti dalla legge. |
File:
D10225.doc |
INDICE
Schede di lettura
Articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 2-quinquies
(Proroghe non onerose)3
Articolo 1, commi 2-ter e 2-quater (Proroga
dei magistrati onorari)10
Articolo 1, comma 2-sexies (Graduatorie dei
concorsi pubblici)12
Articolo 1, comma 2-septies (Sospensione
dei termini per l'esecuzione delle demolizioni di
immobili nella Regione Campania a seguito di sentenza
penale di condanna. Ulteriori casi di differimento
nell'applicazione del regime giuridico di demolizione)13
Articolo 1, comma 2-octies (Interpretazione
autentica relativa al concordato nell’ambito
dell’amministrazione straordinaria)15
Articolo 2, comma 1 (5 per mille)19
Articolo 2, comma 1-bis (Progetti
finanziati dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano per i territori confinanti)21
Articolo 2, comma 1-ter (Ricognizioni dei
terreni nella laguna di Venezia)23
Articolo 2, comma 1-quater (Autorizzazione
alla guida di ciclomotori)25
Articolo 2, comma 1-quinquies (Obblighi di
comunicazione in materia di procreazione medicalmente
assistita)26
Articolo 2 comma 1-sexies e 1-septies (Norme
in materia di autosufficienza nella produzione di
emoderivati da plasma nazionale)27
Articolo 2, comma 1-octies (Comitato per la
verifica delle cause di servizio)30
Articolo 2, comma 2 (Differimento dei termini in
relazione agli eventi alluvionali nel Veneto)31
Articolo 2, commi 2-bis e 2-ter (Disposizioni
in materia di rifiuti)32
Articolo 2, commi da 2-quater a 2-octies
(Disposizioni in materia di protezione civile)34
Articolo 2, commi da 2-novies a 2-undecies
(Revoca dei finanziamenti per opere infrastrutturali
delle Autorità portuali)37
Articolo 2, comma 2-duodecies (Associazione
Alleanza degli Ospedali Italiani nel mondo)40
Articolo 2, comma 2-terdecies (Risorse per
l’Istituto italiano di studi filosofici e l’Istituto
italiano per gli studi storici)42
Articolo 2, comma 2-quaterdecies (Riduzione
della spesa delle federazioni sportive del CONI)44
Articolo 2, comma 2-quinquiesdecies (Ente
irriguo Puglia, Lucani e Irpinia)51
Articolo 2, commi 3, 3-quater, 3-sexies,
3-octies (Disposizioni in favore delle
zone colpite dal terremoto in Abruzzo)53
Articolo 2, commi 3-bis e 3-ter (Istituzione
del Parco nazionale «Costa teatina»)57
Articolo 2, comma 3-quinquies (Proroga del
termine di esecuzione del programma di ristrutturazione
o di cessione dei complessi aziendali per le imprese
dell’Abruzzo)58
Articolo 2, comma 3-septies (Rinnovo degli
organi dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio
dell’Aquila)61
Articolo 2, comma 3-novies (Impianti
fotovoltaici di enti locali della provincia dell’Aquila)63
Articolo 2, comma 3-decies (Giornata della
memoria delle vittime del terremoto)66
Articolo 2, comma 3-undecies (Proroga delle
concessioni-contratto per gli operatori economici
danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna)67
Articolo 2, commi da 4 a 4-quater (Proroga
di disposizioni agevolative per il settore
cinematografico)68
Articolo 2, comma 4-quinquies (Contributi
all’editoria per le emittenti televisive)76
Articolo 2, comma 4-sexies (Destinazione di
risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici)78
Articolo 2, comma 4-septies (Presidente
Autorità vigilanza contratti pubblici)80
Articolo 2, comma 4-octies (Limite ai
mandati dei consigli di alcuni ordini professionali)81
Articolo 2, comma 4-novies (Graduatorie ad
esaurimento di cui all’art. 1, co. 605 della L. 296/2006)82
Articolo 2, comma 4-decies (Fondo per il
passaggio al digitale)86
Articolo 2, comma 4-undecies (Istituzioni
scolastiche italiane all’estero)87
Articolo 2, commi da 4-duodecies a 4-quinquiesdecies
(Disposizioni in materia di autotrasporto)89
Articolo 2, comma 4- sexiesdecies (Contratti
di servizio pubblico ferroviario)93
Articolo 2, comma 4- septiesdecies (Contributo
unificato per le controversie di lavoro)94
Articolo 2, comma 4-octiesdecies (Rifiuti
da demolizione di autoveicoli)95
Articolo 2, comma 4-noviesdecies (Proroga
del Commissario straordinario dell’ANSAS)96
Articolo 2, comma 4-vicies (Riorganizzazione
della funzione ispettiva nel MIUR)98
Articolo 2, comma 4-vices semel (Sistema
nazionale di valutazione)100
Articolo 2, comma 5 (Proroga della deduzione
forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti
impianti di distribuzione carburanti)102
Articolo 2, comma 5-bis (Presentazione
delle dichiarazioni relative ad immobili non registrati
in catasto)104
Articolo 2, commi da 5-ter a 5 quinquies
(Soppressione del Banco nazionale di prova per le
armi da fuoco)106
Articolo 2, comma 5-sexies (Contenimento
delle spese della Banca d’Italia)108
Articolo 2, commi 5-septies e 5-octies
(Disposizioni in materia di organizzazione della
CONSOB)109
Articolo 2, comma 5-novies (Centri
autorizzati di assistenza agricola)110
Articolo 2, comma 5-decies (Agenzia Torino
2006 – Proroga dell’attività commissariale)112
Articolo 2, commi da 5-undecies a 5-quaterdecies
(Proroga e ridefinizione del Programma nazionale
triennale della pesca e dell'acquacoltura)113
Articolo 2, comma 5-quinquiesdecies (Proroga
della Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione)114
Articolo 2, comma 6 (Personale a tempo
determinato degli sportelli unici per
l’immigrazione e degli uffici immigrazione delle
questure)115
Articolo 2, comma 6-bis (Modifica alla
legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di stato
giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)118
Articolo 2, comma 6-ter (Emanazione di un
regolamento per la disciplina delle attività di
formazione per addetti al salvamento acquatico)120
Articolo 2, comma 6-quater (Funzionamento e
esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in
materia di sicurezza delle navi e delle strutture
portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto)121
Articolo 2, commi 6-quinquies e 6-sexies
(Promozione a dirigente superiore della Polizia di
Stato)122
Articolo 2, comma 6-septies (Fondo di
rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di
tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura)123
Articolo 2 commi da 6-octies a 6-decies
(Requisiti per la nomina a prefetto e conferimento di
incarico ai prefetti di Monza e della Brianza, Fermo e
Barletta-Andria-Trani)126
Articolo 2, commi 6-undecies – 6-sexiesdecies
(Esperti per la sicurezza)127
Articolo 2, comma 7 (Disciplina delle operazioni
di dismissione degli immobili della difesa ai fini del
finanziamento del piano di rientro del comune di Roma)129
Articolo 2, commi 8 e 9 (Piano di rientro
finanziario del Comune di Roma)135
Articolo 2, comma 9-bis (Immobili
acquisiti al patrimonio di Roma capitale)143
Articolo 2, comma 9-ter (Permessi retribuiti per i
consiglieri di Roma Capitale)144
Articolo 2, comma 9-quater (Gettoni di presenza
dei consiglieri circoscrizionali delle Città
metropolitane)147
Articolo 2, comma 9-quinquies (Permessi retribuiti
dei consiglieri circoscrizionali delle Città
metropolitane)149
Articolo 2, comma 9-sexies (Numero dei consiglieri
e assessori dei Comuni con più di 1.000.000 di abitanti)151
Articolo 2, comma 10 (Dismissione dei beni
immobili militari del Ministero della difesa)155
Articolo 2, commi 11-12 (Fondi comuni di
investimento immobiliare per la valorizzazione e
l’alienazione di immobili militari)157
Articolo 2, commi 12-bis e 12-ter (Continuità
del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore,
di Garda e di Como)160
Articolo 2, comma 12-quater (Assunzione di
lavoratori disabili nel settore minerario)161
Articolo 2, comma 12-quinquies (Finanziamento
delle spese conseguenti allo stato di emergenza
derivante da eccezionali eventi meteorologici)162
Articolo 2, comma 12-sexies (Sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di
immobili per finita locazione)163
Articolo 2, comma 12-septies (Controllo
della spesa farmaceutica)165
Articolo 2, comma 12-octies (Accordi di
programma)167
Articolo 2, comma 12-novies (Fondo unico
per lo spettacolo)169
Articolo 2, comma 12 – decies (Commissione
per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche)170
Articolo 2, comma 12-undecies (Lavoratori
licenziati da enti non commerciali)172
Articolo 2, comma 12-duodecies (Modifiche al testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)175
Articolo 2, comma 12-terdecies (Quote latte)176
Articolo 2, comma 12-quaterdecies (Poteri
del Dipartimento amministrazione penitenziaria)181
Articolo 2, commi 13-16 (Partecipazione
dell’Italia agli interventi del Fondo monetario
internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e
per l’assistenza finanziaria ai Paesi più poveri)183
Articolo 2, comma 16-bis (Partecipazione
della Repubblica italiana alla Fondazione Global
Earthquake Model)187
Articolo 2, comma 16-ter (Fondazione
orchestra sinfonica G. Verdi)189
Articolo 2, comma 16-quater (Expo Milano -
Informatizzazione degli uffici giudiziari e della
sicurezza)191
Articolo 2, comma 16-quinquies (Contributi
alle fondazioni lirico-sinfoniche)192
Articolo 2, comma 16-sexies (Fondo esigenze
urgenti ed indifferibili)195
Articolo 2, comma 16-septies (Verifica
depositi GPL)197
Articolo 2, comma 16-octies (Contributo
all’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia -
INGV)199
Articolo 2, comma 16-novies (Collaborazione
in campo televisivo con San Marino)202
Articolo 2, comma 16-decies (Conciliazione
delle controversie civili e commerciali)203
Articolo 2, comma 17 (Interventi per la
salvaguardia della stabilità finanziaria dell’euro)204
Articolo 2, comma 17-bis (Estensione della
partecipazione italiana al capitale della Banca Europea
per la Ricostruzione e lo Sviluppo)209
Articolo 2, comma 17-ter (Proroga del
termine per il completamento delle iniziative agevolate
di programmazione negoziata)211
Articolo 2, comma 17-quater e 17-quinquies
(Garanzie sui mutui)215
Articolo 2, comma 17-sexies (Relazione al
Parlamento sulla situazione economica del Paese)217
Articolo 2, comma 17-septies (Destinazione
di risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici)218
Articolo 2, commi da 17-octies a 17-duodecies
(Attività di bancoposta)220
Articolo 2, comma 17-terdecies (Verifica di
solvibilità delle imprese di assicurazione)222
Articolo 2, comma 17-quaterdecies (Cessione
delle partecipazioni bancarie)225
Articolo 2, comma 18 (Differimento del termine per
l’approvazione dei bilanci delle Agenzie fiscali)227
Articolo 2, comma 18-bis (Dilazioni di
pagamento concesse dall’agente della riscossione)228
Articolo 2, comma 18-ter (Fondo unico
giustizia)229
Articolo 2, comma 18-quater (Completamento
concorsi personale Ministero dell’economia e delle
finanze)231
Articolo 2, comma 18-quinquies (Fiscalità
indiretta degli immobili compresi in piani
particolareggiati)233
Articolo 2, comma 18-sexies (Rimborsi delle
spese per le elezioni regionali del 2010)235
Articolo 2, commi da 18-septies a 18-decies
(Applicazione dei principi contabili internazionali)236
Articolo 2, comma 18-undecies (Definizione
delle violazioni in materia di affissioni e pubblicità)238
Articolo 2, comma 19 (Internet point)240
Articolo 2-bis (Ripristino del rapporto di
impiego nel caso di sentenza di proscioglimento)242
Articolo 2-ter, commi 1-2 (Modifiche al
patto di stabilità interno per le regioni e disposizioni
per la regione Campania)244
Articolo 2-ter, commi 3, 4 e 6
(Accreditamenti strutture sanitarie e sociosanitarie
private. Spesa farmaceutica. Accertamenti per malattia)247
Articolo 2-ter, comma 5 (Esclusione dal
patto di stabilità interno della provincia di Milano
delle spese per Expo Milano 2015)252
Articolo 2-ter, comma 7 (Limiti
all’indebitamento degli enti locali)253
Articolo 2-ter, comma 8 (Esclusione del
versamento all’entrata delle riduzioni di spesa delle
associazioni degli enti locali)254
Articolo 2-ter, comma 9 (Proventi delle
concessioni edilizie)255
Articolo 2-ter, comma 10 (Incompatibilità
degli amministratori locali nei comuni fino a 3.000
abitanti)256
Articolo 2-ter, comma 11 (Società partecipate dai
Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti )257
Articolo 2-ter, comma 12 (Esclusione degli
enti parco dalla soppressione dei consorzi)259
Articolo 2-ter, comma 13 (Determinazione
dei trasferimenti erariali agli enti locali)260
Articolo 2-quater, commi 1, 2 e 3 (Proroga
del programma carta acquisti previa sperimentazione
sull'utilizzo della stessa in favore di enti caritativi)263
Articolo 2-quater, comma 4 (Incedibilità
dei trattamenti di fine servizio dei lavoratori
dipendenti)266
Articolo 2-quater, commi 5 e 6 (Modifiche
al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212)268
Articolo 2-quater, comma 7 (Sicurezza sui
luoghi di lavoro)270
Articolo 2-quater, comma 8 (Incarichi
dirigenziali nell’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura-AGEA)271
Articolo 2-quater, comma 9 (Esonero dal
servizio del personale dipendente prossimo al compimento
dei limiti di età per il collocamento a riposo)272
Articolo 2-quater, comma 10 (Proroga dei
termini per l’impugnazione del licenziamento individuale)273
Articolo 2-quinquies (Disposizioni
concernenti il sistema bancario)274
Articolo 2-sexies (Riforma del regime
fiscale dei fondi comuni di investimento)278
Articolo 3 (Copertura finanziaria)285
Tabella 1 (art. 1, comma 1)
n. 1 - Agenzia Torino 2006 - Proroga dell'attività
commissariale
291
n. 2 - Adeguamento dello statuto della Fondazione
Gaslini291
n. 3 - Disposizioni per la regione Campania, per il
mancato rispetto del patto di stabilità interno per il
2009
292
n. 4 - Sicurezza sul lavoro nelle cooperative sociali
e nel volontariato della protezione civile
292
n. 5 - Trasporto pubblico locale
292
n. 6 - Quadro strategico nazionale per la politica
regionale di sviluppo 2007-2013
293
n. 7 - Proroga della validità delle graduatorie di
concorsi pubblici e di assunzioni293
n. 8 - Programma statistico nazionale
294
n. 9 - Proroga dell’applicazione delle norme
regionali in materia di tassa automobilistica e IRAP
emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle
regioni in materia dalla normativa statale
295
n. 10 - Reti dell'energia
297
n. 11 - Esami di abilitazione professionale
297
n. 12 - Proroga del termine per il completamento
dell'adeguamento delle strutture alberghiere alle
disposizioni in materia di prevenzione degli incendi
nelle strutture ricettive
298
n. 13 - Promozione alla qualifica di vice-prefetto
299
n. 14 - Mancata approvazione dei bilanci degli enti
locali300
n. 15 - Carta di identità
301
n. 16 - Agenzia albo segretari comunali e provinciali302
n. 17 - Proroga del mandato dei delegati nei consigli
di rappresentanza della Difesa
302
n. 18 - Proroga del termine per la maturazione dei
requisiti ai fini dell'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni dei cittadini italiani licenziati in
seguito alla chiusura delle basi NATO in Italia.304
n. 19 - Divieto di incroci tra settore della stampa e
settore della televisione
305
n. 20 - Comandi del personale di Poste italiane e
IPZS
306
n. 21 - Collegio dei revisori ENEA
306
n. 22 - Proroga delle attività del Commissario
straordinario per le quote latte
307
n. 23 - Proroga del Programma nazionale triennale
della pesca e dell’acquacoltura
308
n. 24 - Passaggio delle funzioni di erogazione dei
servizi pubblici locali dalle sopprimende Autorità
d'ambito territoriale ai nuovi soggetti individuati
dalle regioni308
n. 25 - Proroga del termine di entrata in vigore del
divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI
(Potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg
309
n. 26 - Proroga del termine di entrata in vigore del
divieto di vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici
e prodotti per carrozzeria con limiti di COV superiori a
quelli previsti nell'allegato II del D.Lgs. 161/2006
309
n. 27 - Proroga dell'autorizzazione ad assumere
personale presso ISPRA finalizzata al completamento
delle procedure concorsuali in essere
310
n. 28 - Proroga delle disposizioni che, in fase
transitoria, prevedono che le sole attività di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o
recupero inerenti alla raccolta differenziata continuino
ad essere gestite dai comuni secondo le attuali modalità
e forme procedimentali, nonché del regime transitorio
previsto per il calcolo e la riscossione di TARSU e TIA
311
n. 29 - Servizi pubblici non di linea
312
n. 30 - Diritti aeroportuali313
n. 31 - Verifiche sismiche
319
n. 32 - Proroga dei termini relativi alle scadenze
temporali riguardanti la durata della vita tecnica, le
revisioni speciali e quelle generali degli impianti
funicolari319
n. 33 - Concessioni aeroportuali321
n. 34 - Prova pratica di guida del ciclomotore
322
n. 35 - Personale marittimo: modalità di attestazione
dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di
comandante e primo ufficiale
323
n. 36 - Riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto
324
n. 37 - Concessione di garanzie sui finanziamenti
riservati a piccole e medie imprese di autotrasporto di
merci per conto terzi per l'acquisto di veicoli pesanti,
nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui alla L. 662/1996
325
n. 38 - Interventi già previsti in favore del settore
dell'autotrasporto
325
n. 39 - Proroga dei termini di efficacia delle norme
transitorie contenute nel Codice dei contratti pubblici
concernenti i requisiti di qualificazione richiesti ai
soggetti esecutori di lavori pubblici e i requisiti di
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
richiesti per l'affidamento di incarichi di
progettazione
325
n. 40 - Ambito di applicazione del lavoro accessorio
326
n. 41 - Ammontare di alcuni ammortizzatori sociali327
n. 42 - Deroghe ai regolamenti in materia di
ammortizzatori sociali327
n. 43 - Disciplina transitoria dell’attività
libero-professionale intramuraria
328
n. 44 - Pay back del prezzo dei farmaci329
n. 45 - Relazione sulla procreazione medicalmente
assistita
330
n. 46 - Consiglio nazionale per l’alta formazione
artistica e musicale
330
n. 47 - Consiglio nazionale della pubblica istruzione
331
n. 48 - Valorizzazione della qualità dei risultati
scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea
333
n. 49 - Mandato dei commissari straordinari delle
fondazioni lirico sinfoniche
334
n. 50 - Mandato del presidente della Fondazione "La
Triennale di Milano"335
n. 51 - Proroga dei magistrati onorari336
n. 52 - Adempimenti dei sostituti d'imposta
336
n. 53 - Accesso ai servizi erogati in rete dalla PA
337
n. 54 - Riscossione delle entrate locali337
n. 55 - Approvazione degli studi di settore
338
n. 56 - Presentazione delle dichiarazioni relative ad
immobili non registrati in catasto
338
n. 57 - Modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi338
n. 58 - Destinazione delle somme giocate nel gioco
del Bingo
339
n. 59 - Attività di consulenza in materia di
investimenti339
n. 60 - Relazione al Parlamento sulla situazione
economica del Paese
340
n. 61 - Disciplina dei proventi derivanti ai Comuni
da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia
340
n. 62 - Differimento del termine annuale entro il
quale devono essere alienate le azioni del capitale
sociale delle banche popolari detenute in eccesso
rispetto al limite di possesso azionario fissato nello
0,50% del capitale sociale
340
n. 63 - Proroga delle convenzioni, inerenti alla
gestione delle residue funzioni statali in materia di
sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese
colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli
eventi alluvionali del novembre 1994, stipulate dalle
società per azioni derivanti dalla trasformazione del
Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle
imprese artigiane
340
Profili finanziari
Articolo 1, comma 1 (Proroghe non onerose)345
Tabella 1: organi di amministrazione e di controllo
della Fondazione Gaslini345
Tabella 1: proroga in materia di trasporto pubblico
locale
346
Tabella 1: riprogrammazione unitaria delle risorse
del Quadro strategico nazionale
347
Tabella 1: proroga validità delle graduatorie di
concorsi pubblici e di assunzioni347
Tabella 1: proroga dell’efficacia del Programma
statistico nazionale 2008-2010, Aggiornamento 2009-2010
348
Tabella 1: proroga di termini in materia di tassa
automobilistica
349
Tabella 1: proroga di termini in materia di reti
dell’energia
349
Tabella 1: proroga di termini in materia di esame di
abilitazione professionale
350
Tabella 1: proroga di termini in materia di
prevenzione antincendi nelle strutture ricettive
350
Tabella 1: proroga di termini in materia di
Amministrazione dell’interno (periodo minimo di servizio
dei vice-prefetti)350
Tabella 1: approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali351
Tabella 1: Proroga di termini in materia di carta
d’identità
351
Tabella 1:proroga di termini relativi alla
funzionalità dell’Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali352
Tabella 1: poroga del mandato dei delegati nei
consigli di rappresentanza della Difesa
352
Tabella 1: assunzione di personale civile NATO
353
Tabella 1: proroga delle posizioni di comando del
personale di Poste italiane s.p.a..354
Tabella 1: collegio dei revisori ENEA
354
Tabella 1: commissario straordinario per le quote
latte
354
Tabella 1: Autorità d’ambito territoriale
355
Tabella 1: gestione di rifiuti e commercializzazione
di solventi in Paesi extra-UE
356
Tabella 1: Assunzioni ISPRA
356
Tabella 1:Tassa rifiuti solidi urbani e tariffa
integrata ambientale
357
Tabella 1:Proroga di termini in materia di servizi
pubblici non di linea
357
Tabella 1: Proroga diritti aeroportuali e blocco
tariffe
358
Tabella 1: Verifiche sismiche su edifici ed opere,
comprese le dighe
359
Tabella 1:Controllo della idoneità e della sicurezza
degli impianti a fune
359
Tabella 1: Concessioni aeroportuali360
Tabella 1: prova pratica di guida del ciclomotore
360
Tabella 1: proroga temine per la validità dei
certificati relativi all’espletamento di funzioni di
comandante e primo ufficiale
361
Tabella 1:Disposizioni in materia di Capitanerie di
porto
362
Tabella 1:Interventi a sostegno dell’autotrasporto
362
Tabella 1:Affidamento lavori pubblici363
Tabella 1: proroga trattamento di equivalenza fra
lavoratori sospesi e lavoratori beneficiari del
trattamento in deroga
363
Tabella 1: ammortizzatori sociali per settori non
coperti dalla CIG – fondi bilaterali364
Tabella 1: Proroga del temine dell’attività
libero-professionale intramuraria
364
Tabella 1: proroga del temine in materia di farmaci364
Tabella 1: proroga dell’operatività del Consiglio
nazionale per l’alta formazione artistica e musicale
365
Tabella 1: proroga dell’operatività del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione
365
Tabella 1: proroga dei Commissari straordinari delle
fondazioni lirico-sinfoniche
366
Tabella 1: proroga del mandato del presidente della
Fondazione “La Triennale di Milano”.366
Tabella 1: Proroga di adempimenti dei sostituti
d’imposta
366
Tabella 1: proroga termini per l’accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni367
Tabella 1: Proroga dell’affidamento della riscossione
delle entrate locali367
Tabella 1: Proroga dei termini per l’approvazione
degli studi di settore
368
Tabella 1: Proroga dei termini per gli enti
associativi.368
Tabella 1: Entrate Bingo
369
Tabella 1:Proroga di termini concernenti l’albo
persone fisiche intermediazione finanziaria
370
Tabella 1 - Proroga delle convenzioni in materia di
sostegno alle attività produttive
371
Articolo 1, commi 2-ter e 2-quater
(Proroga dei magistrati onorari)371
Articolo 1, comma 2-sexies (Proroga validità
graduatorie concorsi)372
Articolo 1, comma 2-septies (Proroga dei
termini per le demolizioni di immobili in Campania)372
Articolo 1 comma 2-octies (Inefficacia di
obblighi assunti nell’ambito del concordato per le
imprese in stato di insolvenza)373
Articolo 2, comma 1 (Proroga 5 per mille)373
Articolo 2, comma 1-bis (Disposizione in materia
di destinazione di un contributo all’Organismo di
indirizzo)374
Articolo 2 comma 1-ter (Ricognizione dei compendi
demaniali nella laguna di Venezia)375
Articolo 2 comma 1-quater (Certificato di idoneità
per la guida dei ciclomotori)375
Articolo 2, comma 1- quinquies (Proroga di
termini in materia di procreazione medicalmente
assistita)376
Articolo 2, commi 1-sexies-1-septies
(Disposizione in materia di emoderivati)376
Articolo 2, comma 1-octies (Proroga del Comitato
per la verifica delle cause di servizio)377
Articolo 2, comma 2 (Proroga sospensione termini
per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali nel
Veneto)377
Articolo 2, commi 2-bis e 2-ter
(Disposizione in materia di aumento dei tributi per
copertura dei costi del ciclo di gestione dei rifiuti)379
Articolo 2, commi da 2-quater a 2-octies
(Disposizione in materia di Protezione civile)380
Articolo 2, commi da 2-novies a 2-undecies
(Fondi revocati alle autorità statali)382
Articolo 2,comma 2-duodecies (Contributo
all’Associazione alleanza ospedali italiani nel mondo)384
Articolo 2, comma 2-terdecies (Proroga di utilizzo
di risorse destinate ad attività di ricerca e formazione
delle aree del Mezzogiorno)385
Articolo 2, comma 2-quaterdecies (Proroga di
disposizioni relative alle federazioni sportive iscritte
al CONI)386
Articolo 2, comma 2-quinquiesdecies (Ente per
l’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia)387
Articolo 2, comma 3 (Sospensione della riscossione
delle rate dei versamenti tributari e contributivi per i
terremotati dell’Abruzzo)388
Articolo 2, comma 3-bis e 3-ter (Proroga di
termini per l’istituzione del Parco nazionale “Costa
teatina”)389
Articolo 2, comma 3-quater (Proroga
termini adempimenti tributari Abruzzo)390
Articolo 2, comma 3-quinquies (Proroga
del termine di esecuzione del programma di
ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali
per le imprese con unità produttive nella regione
Abruzzo)390
Articolo 2, comma 3-sexies (Fabbisogno personale
del comune dell’Aquila e dei comuni montani della
provincia)391
Articolo 2, comma 3-septies (Rinvio delle
procedure di rinnovo degli organi dell’Accademia di
belle arti e del Conservatorio dell’Aquila)392
Articolo 2, comma 3-octies (Interventi di bonifica
del Sito d’interesse nazionale di “Bussi sul Tirino”)393
Articolo 2, comma 3-novies (Impianti
fotovoltaici di cui sono responsabili gli enti locali
della provincia dell’Aquila)393
Articolo 2, comma 3-decies (Giornata per
la memoria delle vittime del terremoto)394
Art. 2, comma 3-undecies (Proroga concessioni area
etnea)394
Articolo 2, commi da 4 a 4-quater (Proroga degli
incentivi fiscali al settore cinematografico)395
Articolo 2, comma 4-quinquies (Contributi alle
imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive delle
minoranze linguistiche)398
Articolo 2, comma 4-sexies (Disposizioni in
materia di investimenti degli enti previdenziali)398
Articolo 2, comma 4-septies (Durata in
carica del presidente dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici)399
Articolo 2, comma 4-octies (Limite ai mandati dei
consigli di alcuni ordini professionali)399
Articolo 2, comma 4-novies (Disposizioni in
materia di graduatorie ad esaurimento)399
Articolo 2, comma 4-decies (Fondo per il passaggio
al digitale)400
Articolo 2, comma 4-undecies (Istituzioni
scolastiche all’estero)401
Articolo 2, commi 4 duodecies-4
quinquiesdecies (Misure in materia di
autotrasporto)401
Articolo 2, comma 4-sexiesdecies (Contratti di
servizio pubblico con Trenitalia S.p.a.)404
Articolo 2, comma 4-septiesdecies (Esenzione
contributo unificato controversie in materia di lavoro
davanti alla Cassazione)405
Articolo 2, comma 4-octiesdecies (Deroga
in materia di gestione di rifiuti)405
Articolo 2, commi da 4-noviesdecies a 4-vicies
semel (Disposizioni in merito agli organismi ANSAS,
INDIRE e INVALSI)406
Articolo 2, comma 5 (Deduzione forfetaria in
favore di esercenti impianti di distribuzione)407
Articolo 2, comma 5-bis (Proroga del termine per
l’emersione delle «case fantasma»)409
Articolo 2, commi da 5-ter a 5-quinquies
(Soppressione Banco nazionale di prova per armi da fuoco
portatili e munizioni commerciali)410
Articolo 2, comma 5-sexies (Misure di
contenimento della spesa nella Banca d’Italia)411
Articolo 2, commi 5-septies e 5-octies
(Riorganizzazione dei servizi presso la Consob)411
Articolo 2, comma 5-novies (Proroga requisiti
minimi Centri autorizzati di assistenza agricola)412
Articolo 2, comma 5-decies (Proroga attività
commissariale Agenzia Torino 2006)412
Articolo 2, commi da 5-undecies a 5-quaterdecies
(Proroga e ridefinizione del Programma nazionale
triennale della pesca)414
Articolo 2, comma 5-quinquiesdecies
(Regime di proroga della Commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione)414
Articolo 2, comma 6 (Sportelli unici per
l’immigrazione e gli uffici immigrazione)415
Articolo 2, comma 6-bis (Modifiche in materia di
stato giuridico dei professori e dei ricercatori di
ruolo)416
Articolo 2, comma 6-ter (Proroga delle
autorizzazione all’esercizio di attività di formazione e
concessione brevetti per attività di salvamento
acquatico)416
Articolo 2, comma 6-quater (Disposizioni per le
Capitanerie di porto)417
Articolo 2, comma 6-quinquies e 6-sexies
(Corsi di aggiornamento personale dirigente P.S.)418
Articolo 2, comma 6-septies (Fusione del
Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste
estorsive e dell’usura e del Fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)418
Articolo 2, commi da 6-octies a 6-decies
(Requisiti per la nomina a Prefetto)419
Articolo 2, commi 6-undecies e 6-sexiesdecies
(Esperti di pubblica sicurezza)421
Articolo 2, commi 7 e 8 (Anticipazioni al Comune
di Roma)422
Articolo 2, comma 9 (Disposizioni per il comune
di Roma)424
Articolo 2, comma 9-bis (Investimenti
immobiliari)426
Articolo 2, commi 9-ter e 9-quinquies
(Disposizioni in materia di limiti alla remunerazione di
permessi retribuiti per gli amministratori locali)426
Articolo 2, comma 9-quater (Disposizioni in
materia di remunerazione dei consiglieri
circoscrizionali)426
Articolo 2, comma 9-sexies (Disposizione
in materia di aumento del numero di consiglieri comunali
nei grandi comuni)427
Articolo 2, comma 10 (Ministero della difesa)430
Articolo 2, commi 11 e 12 (Fondi comuni di
investimento immobiliare per la valorizzazione e
alienazione di immobili militari)431
Articolo 2, comma 12-bis (Spese di esercizio per
la gestione dei servizi di navigazione lacuale)432
Articolo 2, comma 12-ter (Misure in materia di
trasporto lacuale)433
Articolo 2, comma 12-quater (Assunzione
lavoratori disabili)433
Articolo 2, comma 12-quinquies
(Eccezionali eventi meteorologici)433
Articolo 2, comma 12-sexies (Proroga sfratti )435
Articolo 2, comma 12-septies (Disposizione
in materia di farmaci)438
Articolo 2, comma 12-octies (Utilizzo risorse
edilizia sanitaria)439
Articolo 2, comma 12-novies (Integrazione del FUS)439
Articolo 2, comma 12-decies (Collocazione fuori
ruolo comandati CIVIT)440
Articolo 2, comma 12-undecies (Proroga
ammortizzatori sociali)440
Articolo 2, comma 12-duodecies (Proroga del
divieto di incroci tra settore della stampa e settore
della televisione e modifiche alla relativa disciplina)442
Articolo 2 comma 12-terdecies (Rinvio
versamenti quote latte)442
Articolo 2, comma 12-quaterdecies (Edilizia
carceraria)444
Articolo 2, commi 13-16 (Partecipazione
dell’Italia all’incremento delle risorse del FMI per
fronteggiare la crisi finanziaria e per l’assistenza
finanziaria a favore dei Paesi più poveri)445
Articolo 2, comma 16-bis (Contributo per la
partecipazione alla Fondazione Global Earthquake Model )446
Articolo 2, comma 16-ter (Proroga del
finanziamento a favore della Fondazione orchestra
sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi)448
Articolo 2, comma 16-quater (Infrastrutturazione
informatica per uffici giudiziari e della sicurezza)448
Articolo 2, comma 16-quinquies (Contributo alle
fondazioni lirico-sinfoniche)449
Articolo 2, comma 16-sexies (Contributi per
il riequilibrio socio-economico, e per la ricerca
oncologica)450
Articolo 2, comma 16-septies (Verifiche su
serbatoi GPL)451
Articolo 2, comma 16-octies (Contributo
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)451
Articolo 2, comma 16-novies (Proroga della
convenzione RAI S. Marino)452
Articolo 2, comma 16-decies (Controversie
civili e commerciali)453
Articolo 2, comma 17 (Interventi per la
salvaguardia dell’euro)453
Articolo 2, comma 17-bis (Aumento della
partecipazione al capitale della Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo (BERS)454
Articolo 2, comma 17-ter (Completamento degli
interventi della programmazione negoziata)455
Articolo 2, commi 17-quater e 17-quinquies
(Sospensione dell’ammortamento dei mutui)455
Articolo 2, comma 17-septies (Investimenti
immobiliari)456
Articolo 2 commi da 17-octies a 17-duodecies
(Patrimonio separato BancoPosta)457
Articolo 2, comma 17-terdecies (Misure in materia
di vigilanza supplementare sulle imprese assicurative
private)458
Articolo 2 comma 17-quaterdecies (Proroga
del termine per la cessione delle partecipazioni
bancarie)459
Articolo 2, comma 18 (Differimento approvazione
bilanci e convenzioni Agenzie fiscali)459
Articolo 2, comma 18-bis (Dilazioni di pagamento
di contribuenti in difficoltà)460
Articolo 2, comma 18-ter (Prededuzione delle
spese di gestione da parte di Equitalia Giustizia
S.p.A.)460
Articolo 2, comma 18-quater (Concorsi
dell’amministrazione finanziaria)461
Articolo 2, comma 18-quinquies (Imposta di
registro sul trasferimento di immobili)464
Articolo 2 comma 18-sexies (Rimborsi elezioni
regionali 2010)465
Articolo 2, commi da 18-septies a 18-decies
(Applicazione dei principi contabili internazionale
nella redazione dei bilanci di esercizio )466
Articolo 2, comma 18-undecies (Violazioni in
materia di affissioni e pubblicità)467
Articolo 2, comma 19 (Proroga di termini in
materia di esercizi pubblici che forniscono l’accesso ad
internet in via principale)467
Articolo 2-bis, commi 1-4 (Prolungamento o
ripristino del rapporto di servizio del dipendente
pubblico sospeso e poi prosciolto)468
Articolo 2-ter, comma 1 (Disposizioni
concernenti regioni, province autonome ed enti locali)468
Articolo 2-ter, comma 2 (Piani di
stabilizzazione finanziaria)471
Articolo 2-ter, comma 3 (Proroga
accreditamenti provvisori)472
Articolo 2-ter, comma 4 (Disposizioni in
materia di sconti in favore del SSN sui farmaci)472
Articolo 2-ter, comma 5 (Misure per la
provincia di Milano)473
Articolo 2-ter, comma 6 (Modalità di
attribuzione dell’importo accantonato in relazione alla
sentenza della Corte costituzionale sulle visite
fiscali)473
Articolo 2-ter, comma 7 (Limiti
all’incremento del debito dei comuni)474
Articolo 2-ter, comma 8 (Oneri
amministrativi delle associazioni di enti locali)475
Articolo 2-ter, comma 9 (Utilizzo dei
proventi delle concessioni edilizie)475
Articolo 2-ter, comma 10 (Disposizioni in
materia di incompatibilità per i sindaci)476
Articolo 2-ter, comma 11 (Disposizioni in
materia di cessione di partecipazioni dei comuni)476
Articolo 2-ter, comma 12 (Gestione enti
parco)476
Articolo 2-ter, comma 13 (Disposizioni in
materia di trasferimenti per i comuni)478
Articolo 2-quater, commi 1-3
(Sperimentazione carta acquisti)478
Articolo 2-quater, comma 4 (Disposizione in
materia di cedibilità dei trattamenti di fine servizio)479
Articolo 2-quater, commi 5 e 6
(Semplificazione legislativa)480
Articolo 2-quater, comma 7 (Sicurezza sui
luoghi di lavoro nei settori della navigazione e del
trasporto ferroviario)480
Articolo 2-quater comma 8 (Proroga
incarichi dirigenziali AGEA)480
Articolo 2-quater, comma 9 (Proroga al 2014
esonero dal servizio dipendenti PA)482
Articolo 2-quater, comma 10 (Impugnazione
licenziamenti individuali)482
Articolo 2-quinquies (Disposizioni
concernenti il sistema bancario)482
Articolo 2-sexies (Modifica del regime di
tassazione dei Fondi comuni di investimento)485
Articolo 3 (Disposizioni di copertura finanziaria)489
Articolo 3, comma 2-bis (Riassegnazione
Fondo per interventi urgenti e indifferibili)490
Schede di lettura
Articolo 1, commi 1, 2, 2-bis
e 2-quinquies
(Proroghe non onerose)
L'articolo
1, composto da due commi nel testo adottato dal
Governo, presenta numerose modifiche a seguito
dell’esame svolto dal Senato.
In
particolare si illustrano di seguito quelle che
riguardano il procedimento di carattere generale di
spostamento di termini e di regimi giuridici
indicati nella Tabella 1 allegata al provvedimento, che
risulta dal combinato disposto dei commi 1, 2, 2-bis
e 2-quinquies dell’art. 1.
Tale
tabella(le cui voci sono illustrate più oltre nel
presente dossier) reca l’indicazione, non numerata, di
fonti normative relative a termini aventi scadenze
diverse dall’anno 2010. In via esemplificativa, alcuni
di essi sono scaduti in anni precedenti al 2010 (31
dicembre 2006 e 20 novembre 2008), altri hanno scadenze
successive al 31 dicembre 2010 (30 luglio 2011, 30
settembre 2010).
Le
disposizioni dell’art.1, nella parte rimasta invariata a
seguito dell’esame presso il Senato, prevedono: che
siano “fissati” al 31 marzo 2011 sia i termini che i
"regimi giuridici" con scadenza precedente al 15 marzo
2011 (comma 1) indicati nella Tabella 1 allegata;
l’autorizzazione al Governo a disporre con D.P.C.M.
un'eventuale proroga fino al 31 dicembre 2011 sia dei
termini prorogati come sopra al 31 marzo 2011, sia dei
regimi giuridici e dei termini in scadenza ulteriore
rispetto a tale data (comma 2).
Quindi la proroga ex lege al 31 marzo 2011
prevista dal comma 1 non riguarda tutti i termini
e i "regimi giuridici" indicati nella Tabella 1
allegata, ma solo quelli con scadenza anteriore al 15
marzo 2011. Nel testo originario le fonti normative
interessate da questa proroga erano 59 su 63 totali,
in quanto quattro aventi scadenze successive,
riguardanti le seguenti materie:mandato di componenti di
consigli delle forze armate (scadenza: 30 luglio 2011),
valorizzazione dei risultati scolastici (scadenza:a
decorrere dall'anno scolastico 2011-2012), pubblicazione
degli studi di settore (scadenza:entro il 30 settembre
2011), presentazione della relazione generale sulla
situazione economica del Paese (scadenza:entro il 30
aprile).
Nel
comma 1 è utilizzata la formula atecnica "è fissato
al 31 marzo 2011", probabilmente in quanto il
provvedimento in esame dispone sia proroghe di termini
che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento
stesso, non erano ancora scaduti, sia il differimento di
termini che invece erano già scaduti, secondo quanto
indicato dallo stesso Governo nella colonna recante i
termini dei provvedimenti inclusi nella tabella.
Inoltre, al medesimo comma, l'impiego della locuzione
generica "regimi giuridici" è probabilmente
dovuta al fatto che alcuni dei provvedimenti che
vengono prorogati non contengono un vero e proprio
termine.
Il
comma 2, nel testo adottato dal Governo, rimette a
quest’ultimo la possibilità di prorogare fino al 31
dicembre 2011 il termine di scadenza dei termini e
dei regimi giuridici relativi a tutti i provvedimenti
elencati nella Tabella 1 con D.P.C.M. adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Nel corso dell’esame presso il
Senato il riferimento all'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 è stato soppresso.
E’stato introdotto invece il
comma 2-bis, in base al quale le proroghe di
termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere
della Commissione parlamentare per la semplificazione,
di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28
novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e
delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario. I pareri
parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni
dalla trasmissione degli schemi dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il
termine, possono essere comunque adottati.
Premesso che il carattere eventuale e facoltativo delle
proroghe di cui al comma 2 appare rilevante dal punto di
vista dei requisiti costituzionali della necessità ed
urgenza del decreto, si nota che il comma 2 autorizza il
Governo a modificare, con una fonte di rango secondario,
il termine di vigenza di normative contenute in fonti di
rango primario, senza ricorrere alle previsioni
stabilite per i regolamenti di delegificazione dal comma
2 dell'art. 17 della legge 400/1988. Inoltre, il comma 2
bis dello stesso articolo innesta nel
procedimento di emanazione dei D.P.C.M una fase
parlamentare di tipo consultivo, per la quale - a
differenza di quanto stabilito per il procedimento di
delegificazione che, oltre a prevedere il parere del
Consiglio di Stato, dispone il previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta - si
individuano competenze parlamentari consultive
specifiche, assegnando un termine per la loro
espressione notevolmente più ridotto.
Se la previsione del comma 2-bis consente di
recuperare alla sede parlamentare, nei confini dello
strumento del parere parlamentare,prerogative quali la
verifica della copertura degli oneri finanziari,
tuttavia sarebbe opportuno valutare la compatibilità del
procedimento di proroga con D.P.C.M. derivante dal
combinato disposto dei commi 2,-bis e 2-quinquies
secondo periodo con il sistema delle fonti.
Infine, si nota che, ai fini dell’emanazione dei
D.P.C.M. di cui all’art.2, è previsto solo il concerto
del Ministro dell’economia, senza richiamo ai ministri
competenti per materia.
Il
Senato ha anche introdotto il comma 2 quinquies,
composto di due periodi.
Il
primo periodo proroga – rectius differisce,
trattandosi di termini non ancora scaduti - al 30
aprile 2012 i termini e i regimi giuridici indicati
nella tabella 1 in scadenza dopo il 31 marzo 2011.
Il
secondo periodo esclude da tale automatico
differimento i termini e i regimi giuridici in tema di
valorizzazione della qualità dei risultati scolastici
ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari
e di certificazioni relative alle valutazioni
di qualità degli studenti (art. 4, comma 9, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) e
di pubblicazione degli studi di settore (art. 1,
comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195). Per tali
termini e regimi giuridici è autorizzata la proroga da
parte del Governo con D.P.C.M., per mezzo del rinvio
alle previsioni del comma 2. E’ escluso inoltre, ma
senza applicabilità di quest’ultima procedura, anche il
termine di cui all’art. 12, co. 7 della legge n.
196/2009: ciò per effetto del rinvio alla previsione di
cui all’art. 2 co. 17-sexies che reca uno
specifico termine di differimento.
Conseguentemente, l’automatismo di cui al primo
periodo riguarda solo le disposizioni relative al
mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale
interforze della rappresentanza militare, nonché dei
consigli centrali, intermedi e di base dell’Esercito
italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica
militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale
militare in servizio permanente e volontario, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Perciò la
procedura che prevede l’adozione di D.P.C.M.
resta ormai, a seguito delle modifiche introdotte dal
Senato, applicabile limitatamente alle fattispecie di
cui al comma 1 (termini in scadenza entro il 15 marzo
2011), nonché a quelle relative a termini in tema di
valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai
fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari e di
certificazioni relative alle valutazioni di qualità
degli studenti (art. 4, comma 9, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14) e di pubblicazione degli
studi di settore.
In
ogni caso, la distinzione delle fattispecie sottoposte a
differimento automatico o da questo escluse - o in
quanto oggetto del procedimento di proroga a mezzo di
D.P.C.M. o, in quanto riguardate da differimento
espressamente disposto da ulteriori disposizioni -
comporta una complessa ricostruzione in sede
interpretativa.
Dalle
disposizioni illustrate, come modificate presso il
Senato, emerge un procedimento di proroghe e
differimenti articolato secondo modalità differenziate a
seconda dei termini e regimi giuridici che ne
sono oggetto, che possono essere schematizzati in base
alle scadenze richiamate nel testo come segue:
1. termini e regimi giuridici con scadenza
anteriore al 15 marzo 2011 (comma 1);
2.termini e regimi giuridici con scadenza
successiva al 15 marzo 2011( comma 2 in fine );
3. termini e regimi giuridici con scadenza
successiva al 31 marzo 2011( comma 2-quinquies
primo periodo)
4. termini e regimi giuridici con scadenza
successiva al 31 marzo 2011 relativi a disposizioni
specificamente indicate (comma 2-quinquies
secondo periodo).
Occorre
fin da subito specificare che la distinzione sub 2 e sub
3, pur essendo stabilita nei commi sopra richiamati,
appare priva di reale portata perché nella tabella 1
solo quattro voci riguardano fonti normative con
scadenza successiva al 15 marzo 2011, che si colloca,
peraltro, anche dopo il 31 marzo 2011, e due di tali
voci, a seguito dell’esame presso il Senato, rientrano
nel regime previsto per i termini sub 4, con l’effetto
di limitare la procedura (automatica) prevista per i
termini sub 3 solo per una fonte normativa (mandato dei
compenti di consigli delle Forze armate), essendo il
termine previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n.
196/2009 sottoposta ad espresso spostamento.
Quanto alle modalità, il procedimento di proroga
risulta così articolato:
§ I
termini e i regimi giuridici indicati in tabella 1 in
scadenza prima del 15 marzo 2011 sono “fissati” al
31 marzo 2011 (comma 1);
§
per tali termini può essere disposta dal Governo la
proroga ulteriore al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M.
(comma 2);
§
termini e i regimi giuridici indicati in tabella 1
“ulteriori” rispetto ai precedenti, quindi in
scadenza dopo il 15 marzo 2011 possono essere
anch’essi prorogati al 31 dicembre 2011 con
D.P.C.M. (comma 2
in fine);
§ i
termini e i regimi giuridici indicati in tabella 1 in
scadenza successivamente al 31 marzo 2011 sono
prorogati al 31 dicembre 2012 (comma 2-quinquies
primo periodo);
§ i
termini e i regimi giuridici indicati in tabella 1 di
cui all’art. 4, co. 9, del d.l. n. 97/2008 conv. l. n.
14/2009
(in tema di valorizzazione della qualità dei
risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi
di laurea universitari e di certificazioni relative alle
valutazioni di qualità degli studenti) e all’art. 1, co.
1 del D.P.R. n. 195/1999 (applicazione degli studi di
settore), sono esclusi dalla proroga al 31 dicembre
2012 e sottoposti al regime di proroga con D.P.C.M.
§ il
termine (qualificato al plurale nel testo) di
presentazione della relazione sulla situazione economica
del paese di cui all’art. 12 comma 7 della legge n.
196/2009, attualmente stabilito entro il mese di aprile
di ciascun anno, è fissato entro il 30 settembre di
ciascun anno.
Quanto al termine a decorrere dal quale si applicheranno
le norme relative alla valorizzazione dei risultati
scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea,
ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97
(attualmente è previsto che ciò avvenga a decorrere
dall'anno scolastico 2011-2012), poiché il comma 2-quinquies
espressamente richiama la procedura da seguire ai fini
della proroga al 31 dicembre 2011, se ne dovrà
valutare la congruità alla luce della specificità del
parametro di riferimento (anno accademico ).
Inoltre, per il termine entro il quale il Ministro
dell'economia e delle finanze deve presentare alle
Camere la Relazione generale sulla situazione
economica del Paese per l'anno precedente, fissato,
ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 31 dicembre
2009, n. 196,
entro il mese di aprile si nota che tale termine è
stato espunto dalla tabella 1 nel corso dell’esame al
Senato, presso il quale pende l’esame dell’AS 2555
recante modifiche anche all’articolo appena richiamato;
per esso il comma 2-quinquies espressamente
esclude la prorogabilità ulteriore con D.P.C.M.,
richiamando il comma 17-sexies dell’art. 2 in cui
si prevede che la Relazione si presentata entro il 30
settembre. Pertanto, la previsione del comma 2-quinquies
- che si riferisce però a “termini” anziché ad un unico
termine, restando quindi da chiarire se si intenda
richiamare ulteriori termini non espressamente
evidenziati - non sembra avere una reale portata
normativa, perché l'art. 12, comma 7, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 è stato espunto dalla tabella 1 e
quindi a tale fonte non si sarebbe comunque potuta
applicare la disposizione dell’art. 1 comma 2 che
consente la prorogabilità con D.P.C.M..
I commi illustrati adottano dunque una tecnica
legislativa che differisce da quelle che hanno
caratterizzato i precedenti decreti c.d. "mille-proroghe"
che impiegavano sia la tecnica della "novella"
(ossia della modifica testuale di atti legislativi
previgenti) sia la previsione, senza modificare
formalmente la disposizione previgente, della proroga
della sua efficacia temporale.
L'articolo 1 in esame, invece, si limita a fissare in
linea generale nuovi termini, o a prevedere procedure
per la loro fissazione per disposizioni inserite in una
tabella che, nella maggior parte di casi, non contiene
elementi esplicativi dell’oggetto della fonte normativa,
richiedendo talora un procedimento interpretativo per
l’applicazione del suddetto termine.
La
suddetta tabella, diversamente da quelle allegate ad
altri provvedimenti (ad esempio quelli adottati
nell'ambito del procedimento c.d. taglia-leggi), non
reca né la numerazione progressiva delle voci, né il
relativo oggetto.
Si nota
poi che nel provvedimento in esame, oltre a
disposizioni di non immediata applicabilità, come
quelle contenute nell’art. 2, comma 6-quinquies e
nell’art. 2-ter comma 11, vi sono disposizioni
che non recano alcun termine da prorogare. Anchela
Tabella 1, nel testo adottato dal Governo, recava
disposizioni prive di termini, come il comma 22
dell’art. 14 del d.l. n. 78/2010, conv. l. n. 122/2010,
in tema di stabilizzazione regionale finanziaria e
nomina di commissari ad acta, voce peraltro
soppressa nel corso dell’esame presso il Senato.
Quanto
all’articolato, in via esemplificativa, tra i numerosi
casi si ricordano i seguenti:
§
l’art. 1, comma 2-septies che prevede la
sospensione dei termini per l'esecuzione delle
demolizioni di immobili nella Regione Campania
a seguito di sentenza penale di condanna riproducendo,
nella sostanza, le disposizioni del decreto legge 28
aprile 2010, n. 62 recante “Temporanea sospensione
di talune demolizioni disposte dall'autorità
giudiziaria in Campania”, che non è stato
convertito in legge in quanto respinto alla Camera;
§
art. 2 comma quater che novella l’art. 6, comma
3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cd. Codice
dei contratti pubblici), estendendo anche al
presidente dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici la disposizione, già vigente per i membri
dell'Autorità, che prevede la durata in carica per
sette anni senza possibilità di riconferma;
§
l’art. 2 comma 19-bis (co 2 bis) che consente in
via transitoriae in deroga alle disposizioni sulla
sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi,
sino all'attuazione del federalismo fiscale - a
regioni, province e comuni diassicurare la copertura
integrale dei costi del ciclo dei rifiuti
mediante aumenti delle imposizioni tributarie
attribuite agli enti locali;
§
art. 2 co 2-quater che introduce disposizioni
a regime in materia di dichiarazione dello stato
di emergenza sotto il profilo delle relative spese e
mezzi di copertura, modificando la legge n. 225/1992;
§
art. 2-quater recante disposizioni in materia
sociale e di lavoro;
§
art. 2-quinquies recante disposizioni in materia
di sistema bancario;
§
art. 2-sexies recante modifiche al sistema di
tassazione dei fondi comuni di investimento.
Pertanto le disposizioni contenute nel testo che non
riguardano termini da prorogare andrebbero valutate dal
punto di vista della omogeneità e della corrispondenza
al titolo, secondo quanto previsto dall’art. 15 della
legge n. 400/1988. Alla luce del medesimo articolo,
comma 2, lett. c), che prevede che il Governo non possa
mediante decreto legge rinnovare le disposizioni di
decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione
in legge con il voto di una delle due Camere appare
opportuno che siano valutate le disposizioni di cui
all’art. 1, comma 2-septies.
Gli
elementi di indeterminatezza evidenziati nell’operazione
normativa effettuata dai commi illustrati andrebbero
valutati anche alla luce delle previsioni dell’art. 1-
bis della legge n. 400/1988, introdotto in questa
legislatura dall’art. 3 della legge n. 69/2009 in tema
di chiarezza dei testi normativi. Tali previsioni,
infatti, che si autoqualificanoprincìpi generali per la
produzione normativa non derogabili, modificabili o
abrogabili se non in modo esplicito, richiedono che:
ogni norma che sia diretta a modificare norme vigenti
indichi espressamente le norme modificate; ogni rinvio
ad altre norme contenuto in disposizioni legislative,
indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di
chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla
quale le disposizioni fanno riferimento o il principio,
contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono
richiamare. Seppure tali disposizioni abbiano una
valenza solo monitoria nei confronti del legislatore,
sarebbe opportuno valutare, sia dal lato della coerenza
dell’ordinamento giuridico che dal lato della
complessità dell’attività dell’interprete, l’effetto
dell’introduzione nello stesso ordinamento in un
ristretto contesto temporale di disposizioni di
orientamento difforme in tema di qualità dei testi
normativi.
Articolo 1, commi 2-ter e 2-quater
(Proroga dei magistrati onorari)
L'articolo 1, commi 2-ter e 2-quater,
dispone la proroga al 31 dicembre 2011 dei termini di
talune disposizioni in materia di magistratura onoraria.
Si segnala che nel testo originario
del decreto-legge tale proroga era contenuta nella
tabella 1 allegata all’articolo 1. La formulazione della
disposizione trasmessa alla Camera risulta
dall’approvazione di un emendamento al Senato che
recepisce la condizione posta dalla Commissione
giustizia con la quale si chiedeva che tale proroga
costituisse oggetto di un apposito articolo, che
intervenisse sul comma 1 dell'articolo 245 del d.lgs. n.
51 del 1998 e sul comma 2 dell'articolo 1 del d.l. n.
193 del 2009 in modo da tener conto dell'articolato
regime dei termini di scadenza del mandato dei
magistrati onorari. La condizione era motivata anche in
relazione al rispetto della riserva di legge prevista
dall'articolo 108 della Costituzione in materia di
ordinamento giudiziario.
In
particolare, il comma 2-ter modifica
l'articolo 245, comma 1, del D.Lgs. n. 51 del 1998,
prorogando l'applicabilità delle disposizioni recate dal
regio decreto n. 12 del 1941, in forza delle quali i
magistrati onorari possono essere addetti al tribunale
ordinario e alla procura della Repubblica presso il
tribunale ordinario. Sulla base del testo novellato,
quindi, tale disciplina potrà continuare ad applicarsi
fino all’attuazione del complessivo riordino del ruolo e
delle funzioni della magistratura onoraria e comunque
non oltre il 31 dicembre 2011.
Il citato
decreto legislativo n. 51 del 1998, che ha integrato e
modificato il regio decreto n. 12 del 1941, ha
introdotto nell’ordinamento giudiziario i giudici
onorari di tribunale (GOT) e i vice procuratori onorari
(VPO) quali magistrati onorari addetti in relazione a
specifiche materie, rispettivamente, al tribunale
ordinario e alla procura della Repubblica presso il
tribunale ordinario. La nomina a GOT, come a VPO avviene
con decreto del Ministro della giustizia, in conformità
della deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura, su proposta del consiglio giudiziario
competente per territorio (art. 42-ter, RD 12/1941);
l’incarico ha la durata di tre anni e il titolare può
essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
Il termine originario del 2 giugno
2004, fissato dall’art. 245 del decreto legislativo n.
51 del 1998 e prorogato da vari provvedimenti d’urgenza,
è stato da ultimo differito al 31 dicembre 2010 dal
decreto-legge 193/2009 (convertito dalla legge n. 24 del
2010).
Il
comma 2-quater novella l’articolo 1 del sopra
richiamato d.l. n. 193 del 2009, prevedendo la proroga:
§ dei
giudici onorari di tribunale (GOT) e dei vice
procuratori onorari il cui termine era in scadenza al 31
dicembre 2010 (e non confermabili ai sensi dell’art.
42-quinquies dell’ordinamento giudiziario);
§ dei
giudici di pace il cui mandato scade entro il 31
dicembre 2011 (e per i quali non è consentita
un’ulteriore conferma ai sensi dell’art. 7 della legge
n. 374 del 1991).
Nel
testo novellato, la proroga opera a far data dal 1°
gennaio 2011 fino alla riforma organica della
magistratura onoraria e comunque non oltre il 31
dicembre 2011.
Articolo 1, comma 2-sexies
(Graduatorie dei concorsi pubblici)
Il
comma in esame precisa che la proroga del termine
(fino al 31 marzo 2011, ai sensi della Tabella 1
allegata al decreto-legge) di efficacia delle
graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, deve intendersi riferito anche agli idonei
nei medesimi concorsi.
L’articolo
17, comma 19, del D.L. 78/2009, ha prorogato al 31
dicembre 2010 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative
alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni, approvate successivamente al 30
settembre 2003.
Articolo 1, comma 2-septies
(Sospensione dei termini per l'esecuzione delle
demolizioni di immobili nella Regione Campania a seguito
di sentenza penale di condanna. Ulteriori casi di
differimento nell'applicazione del regime giuridico di
demolizione)
Preliminarmente si fa notare che il comma 2-septies
riproduce, nella sostanza, le disposizioni del
decreto legge 28 aprile 2010, n. 62 recante
“Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte
dall'autorità giudiziaria in Campania”, che non è stato
convertito in legge. La relazione che accompagnava il
citato decreto legge precisava che erano interessati
"circa seicento casi che coinvolgono altrettante
famiglie ed aggravano sensibilmente il già pesante
deficit abitativo regionale”.
In particolare, il comma disponela sospensione,
fino al 31 dicembre 2011, delle demolizioni
derivanti da sentenza penale, di immobili ubicati
nella regione Campania. Gli immobili interessati
dalla sospensione devono essere destinati a prima
abitazione e occupati in maniera stabile da
soggetti sprovvisti di altra abitazione.
In
merito alla prima delle condizioni richieste per la
sospensione delle demolizioni, ovvero che gli immobili
costituiscano la prima abitazione si osserva che la
definizione di “prima abitazione” si discosta dalla
espressioni generalmente utilizzate quali "prima casa" o
"abitazione principale".
Si ricorda che l’art.
8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992 stabilisce
che per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi
familiari dimorano abitualmente e che, a seguito
delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 173, lett.
b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
identifica, salvo prova contraria, con quella di
residenza anagrafica.
Conseguentemente, il termine “prima abitazione”
sembra essere utilizzato in modo improprio per indicare
la dimora abituale, anche in considerazione del
requisito ulteriormente richiesto e cioè che si tratti
di immobili occupati da soggetti sforniti di altra
abitazione. Il termine "sforniti" non consente,
tuttavia, di chiarire se si voglia far riferimento a
diritti reali o diritti di carattere contrattuale su
altri immobili ad uso abitativo, né si dà rilievo
all'ubicazione di eventuali altri immobili, ad esempio
all'estero o al di fuori del comune considerato.
Lo
stesso comma precisa, inoltre, che la disposizione è
finalizzata a fronteggiare le criticità della
situazione abitativa della regione e a consentire la
ricognizione dei presupposti per la definizione dei
vincoli di tutela del paesaggio in seguito alla
predisposizione del piano paesaggistico previsto
dall’art. 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Si darà
luogo alla demolizione anche prima del termine
del 31 dicembre 2011 qualora la sentenza penale di
condanna riguardi edifici che costituiscono pericolo
per l'incolumità pubblica o privata riscontrato
dall'ufficio tecnico del Comune competente o dal
competente ufficio della protezione civile della
Regione.
Infine
viene disposto che la demolizione venga
comunque differita ad una data successiva al 31
dicembre 2011 nel caso sia stata accertata violazione
di vincoli paesaggistici vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, salvo il caso in cui sia stata
perfezionata, entro tale data, la procedura di
emanazione del piano paesaggistico.
Tali ultime disposizioni
riproducono le modifiche che erano state introdotte nel
corso dell’esame al Senato del citato decreto legge n.
62 del 2010 a seguito dell’intervento governativo che
aveva sollecitato la loro introduzione al fine di dare
la possibilità di definire i piani paesaggistici, che
“prevedono l'obbligo di stendere i piani di governo del
territorio, perché questo è quello che manca in
Campania”.
Si ricorda, da ultimo,
che le disposizioni contenute nel comma in esame trovano
fondamento nella mancata operatività per la Campania
del condono edilizio a seguito di alcune
deliberazioni approvate dalla Giunta regionale campana
nel 2003 che avevano tuttavia prodotto l’effetto di
determinare una situazione di incertezza in relazione ad
abusi sanabili.
Infatti, nella regione
Campania, la normativa sul cd. terzo condono edilizio
è risultata di difficile individuazione per una
serie articolata di vicende. Nelle more
dell’approvazione della legge regionale sul condono
edilizio prevista dal comma 26 dell’art 32 del decreto
legge 269/2003 (cd. terzo condono edilizio), la Giunta
regionale aveva emanato la deliberazione della n. 2827
del 30 settembre 2003 recante l’integrazione alle linee
guida per la Pianificazione Territoriale in Campania di
cui alla precedente delibera n. 4459 del 30 settembre
2002, con la quale la regione poneva un divieto di
sanatoria degli abusi edilizi.
Avverso tale atto il
Presidente del Consiglio dei ministri aveva quindi
sollevato conflitto di attribuzioni conclusosi con la
sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2004
(citata nella relazione illustrativa del decreto legge
in esame) in cui veniva annullata la citata
deliberazione in considerazione del fatto che non
spettava alla Regione Campania adottare un atto con il
quale si negava efficacia, all’interno del proprio
territorio, ad un atto legislativo dello Stato.
A seguito di tale
pronuncia è stata approvata la legge regionale 18
novembre 2004, n. 103 sul condono edilizio, ma fuori dai
termini previsti dall’art. 5 del decreto legge 168/2004
(entro l’11 novembre 2004).
Contro di essa - lo
Stato ha quindi promosso un ricorso dinanzi alla Corte
costituzionale conclusosi con la sentenza n. 49 del
2006 che ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità
costituzionale di alcune (le più rilevanti) delle
disposizioni della legge campana.
Articolo 1, comma 2-octies
(Interpretazione autentica relativa al concordato
nell’ambito dell’amministrazione straordinaria)
La disposizione in esame prevede
una interpretazione autentica con riferimento all’art.
4-bis del DL 347/2003,
che tratta del concordato nella procedura di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in stato di insolvenza, nel caso sia stato adottato il
programma di ristrutturazione.
Si ricorda che le
disposizioni del decreto-legge 347/2003 si applicano
alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento
in stato di insolvenza che intendono avvalersi della
procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di
cui all'art. 27, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n.
270/1999[6],
oppure del programma di cessione dei complessi
aziendali, di cui all'articolo 27, co. 2, lett. a),
del medesimo decreto, purché abbiano, singolarmente o,
come gruppo di imprese costituito da almeno un anno,
entrambi i seguenti requisiti:
a)
lavoratori subordinati,
compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione
dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un
anno;
b)
debiti, inclusi quelli
derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare
complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.
Il citato art. 27 del
D.Lgs. 270/1999 disciplina le condizioni per
l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, stabilendo chele imprese dichiarate
insolventi vi sono ammesse qualora presentino concrete
prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle
attività imprenditoriali. Ai sensi del comma 2, tale
risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:
a)
tramite la cessione dei
complessi aziendali, sulla base di un programma di
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno («programma di cessione dei
complessi aziendali»);
b)
tramite la
ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa,
sulla base di un programma di risanamento di durata non
superiore a due anni («programma di ristrutturazione»);
b-bis)
per le società
operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali
anche tramite la cessione di complessi di beni e
contratti sulla base di un programma di prosecuzione
dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad
un anno («programma di cessione dei complessi di beni e
contratti»).
Ai sensi dell'articolo 2
del DL n. 347 cit., l'impresa in stato di insolvenza può
richiedere l'ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria al Ministro delle attività
produttive (ora dello sviluppo economico), con istanza
motivata e corredata di adeguata documentazione. Con
proprio decreto il Ministro provvede all'ammissione
immediata dell'impresa alla procedura e alla nomina del
commissario straordinario; per le imprese operanti nel
settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione
alla procedura, la nomina del commissario e la
determinazione del compenso sono disposte con DPCM o con
decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il
decreto in esame determina lo spossessamento del
debitore e l'affidamento al commissario straordinario
della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei
beni dell'imprenditore insolvente.
L'articolo 4 del
DL n. 347 del 2003 statuisce in ordine all'accertamento
dello stato di insolvenza e al programma del commissario
straordinario. Inparticolare: il comma 1 prevede che
iltribunale dichiari lo stato di insolvenza dell'impresa
ed assuma i necessari provvedimenti con sentenza
pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del
summenzionato decreto; il comma 1-bis, che,
qualora il tribunale respinga la richiesta di
dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti
l'insussistenza dei requisiti previsti, cessino gli
effetti del medesimo decreto pur restando salvi gli
effetti degli atti compiuti dagli organi della
procedura; il comma 2, che entro 180 giorni dal decreto
di nomina, il commissario straordinario presenti al
Ministro delle attività produttive il programma e al
giudice delegato la relazione contenente la descrizione
particolareggiata delle cause di insolvenza; il comma 2-bis,
che un estratto della relazione e del programma venga
tempestivamente pubblicato in almeno due quotidiani a
diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo
altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato; il
successivo comma 3, prevede, poi, che - su richiesta
motivata del commissario - il termine per la
presentazione del programma possa essere prorogato dal
Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo
economico), per non più di ulteriori 90 giorni.
Disposizioni particolari
sono previste per la soddisfazione dei creditori
attraverso un concordato, in caso di programma di
ristrutturazione (articolo 4-bis).
Nell’ambito della proposta di concordato è infatti
possibile:
§
suddividere in classi i creditori, secondo posizione
giuridica ed interessi economici omogenei;
§
contemplare un trattamento diverso a seconda della
classe di creditori;
§
ristrutturare il debito e soddisfare i creditori
attraverso una varietà di strumenti; in particolare, la
proposta di concordato può prevedere l’attribuzione ai
creditori, o ad alcune categorie di essi o a società da
questi partecipate, di azioni o quote, ovvero
obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri
strumenti finanziari e titoli di debito;
§
attribuire ad un assuntore le attività delle imprese
interessate dalla proposta di concordato. E’
riconosciuta anche ai creditori o alle società da essi
partecipate la possibilità di costituirsi come
assuntori. Tale possibilità è prevista anche per le
società, costituite dal commissario straordinario, le
cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai
creditori per effetto del concordato. Viene inoltre
prevista la possibilità, quale patto di concordato,
di trasferimento all’assuntore delle azioni
revocatorie, di cui all’art. 6 del DL 347/2003,
promosse dal commissario straordinario fino alla data di
pubblicazione della sentenza di approvazione del
concordato.
La proposta di
concordato comporta l’interruzione della procedura di
accertamento del passivo dinanzi al giudice
delegato. Anche la sola possibilità concreta che venga
avanzata una proposta di concordato può comportare
l'interruzione delle operazioni di verifica dello stato
passivo, previa richiesta in tal senso del commissario
straordinario al giudice delegato.
E’ prevista la
formulazione di un'unica proposta di concordato,
anche nel caso in cui l'amministrazione straordinaria
riguardi un gruppo al quale faccia capo una
pluralità di società. Viene, tuttavia, fatta salva
l'autonomia delle masse attive e passive riconducibili
alle singole imprese, da cui discende la possibilità di
trattare in maniera differenziata creditori anche
appartenenti alla stessa classe, a seconda
dell'effettiva situazione giuridica e patrimoniale di
ogni singola società alla quale è riferibile la proposta
di concordato.
In capo al commissario
straordinario, ove intenda ricorrere al concordato,
grava l'obbligo di trasmettere alla cancelleria del
tribunale copia del programma di ristrutturazione
autorizzato dal Ministro, entro tre giorni
dall'autorizzazione all'esecuzione del programma, nonché
l'obbligo di depositare presso il giudice delegato
istanza di concordato.
E’ in ogni caso prevista
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficialedella
proposta di concordato, e, unitamente a questa,
del provvedimento del giudice delegato che fissa il
termine entro il quale tutti i soggetti che abbiano
interesse a farlo possono depositare in cancelleria
memorie scritte e proprie osservazioni sull'elenco dei
creditori, gli importi ivi indicati e le eventuali cause
di prelazione. Il medesimo termine vale anche per i
soggetti esclusi dall'elenco dei creditori che intendano
depositare domanda di ammissione dei rispettivi crediti;
corredata dai documenti attestanti i diritti
patrimoniali che si intende far valere.
Per ciò che concerne l’accertamento
dello stato passivo nel concordato, è disposto che,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta della proposta, il giudice delegato, in
collaborazione con il commissario straordinario, forma
gli elenchi dei creditori ammessi, di quelli
esclusi e di quelli ammessi con riserva, con
indicazione dei relativi importi e delle cause di
prelazione.
In caso di ammissione di
strumenti finanziari che non consentano l’individuazione
nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi
nell’elenco i crediti relativi all’importo complessivo
di ogni singola categoria di strumenti finanziari.
Gli elenchi
suddetti sono depositati in cancelleria e dichiarati
esecutivi con provvedimento del giudice delegato.
Il commissario straordinario è tenuto a dare
massima diffusione dell'elenco, necessariamente con
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche
con altri mezzi, in modo che i vari creditori ivi
presenti siano immediatamente informati. Contestualmente
al deposito degli elenchi, il giudice delegato
stabilisce le modalità ed il termine entro cui i
creditori ammessi e quelli ammessi con riserva
sono chiamati a votare sulla proposta di concordato,
nonché i criteri di legittimazione al voto dei
portatori di strumenti finanziari il cui importo
complessivo è già stato ammesso al voto.
Ai creditori esclusi, in
tutto o in parte, o ammessi con riserva, è riconosciuto
il diritto a ricorrere contro la decisione del
giudice delegato. Il ricorso al giudice delegato ai fini
dell’opposizione è disciplinato dagli articoli 98 e
seguenti della legge fallimentare. E’ altresì
riconosciuta ai creditori ammessi la possibilità di
impugnare le ammissioni di altri creditori, ai sensi
dell’articolo 98 della legge fallimentare.
I termini per proporre
l’opposizione da parte dei creditori esclusi e
ammessi con riserva, nonché l’impugnazione delle
ammissioni di altri creditori, sono determinati in
quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta
formazione degli elenchi per i creditori residenti in
Italia ed in trenta giorni per i residenti
all’estero.
Il concordato è
approvato con il voto favorevole dei creditori
cherappresentino la maggioranza dei crediti ammessi
al voto. Nel caso in cui i creditori siano ripartiti
per classi, il concordato è approvato se ottiene il voto
favorevole dei creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto nella stessa
classe.
Qualora la predetta
maggioranza sia raggiunta, il tribunale approva il
concordato con sentenza in camera di consiglio. Il
tribunale, quando sono previste diverse classi di
creditori, può dichiarare approvato il concordato anche
quando una o più delle classi eventualmente costituite
risultino dissenzienti, a patto che sussista in ogni
caso la maggioranza richiesta (art. 4-bis, comma
8) e che la maggioranza delle classi abbia approvato la
proposta di concordato.Il tribunale, ai fini
dell’approvazione del concordato, deve comunque
previamente appurare che le classi dissenzienti possano
essere concretamente soddisfatte in misura non inferiore
rispetto alle altre alternative concretamente
praticabili.
La procedura di
amministrazione straordinaria si conclude con il
passaggio in giudicato della sentenza che approva il
concordato.
Nel caso di sentenza di
rigetto del concordato, ferma la prosecuzione
dell’attività d’impresa, il commissario straordinario
può presentare al Ministro delle attività produttive
(ora: dello sviluppo economico) un programma di
cessione dei complessi aziendali ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 270/1999.
In caso di approvazione
del programma di cessione, la prosecuzione
dell'esercizio d’impresa può essere estesa fino a due
anni, decorrenti dalla data di autorizzazione. Ciò in
deroga a quanto previsto dal citato art. 27, comma 2,
del D.Lgs. 270/1999.
In particolare, la disposizione in esame prevede che il
citato art. 4-bis si interpreta nel senso che
le modificazioni degli obblighi assunti attraverso
il concordato dall’ente assuntore, ovvero dai
suoi successori o aventi causa, sono inefficaci,
seppur contenuti in emendamenti statutari, prima della
decorrenza dei termini fissati nel concordato.
Articolo 2, comma 1
(5 per mille)
L'articolo 2, comma 1, reca disposizioni
concernenti il 5 per mille dell’IRPEF.
In
particolare, il primo ed il secondo periodo
del comma estendeall’esercizio finanziario 2011la
disciplina del 5 per mille 2010, di cui all’
articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies,
del decreto-legge n. 40 del 2010 e al D.P.C.M. 23
aprile 2010.
Ai fini
di un aggiornamento dei riferimenti temporali stabiliti
nella procedura di attuazione del 5 per mille, contenuta
nel citato D.P.C.M, si prevede che i termini in esso
contenuti siano aggiornati di un anno in più : da 2009 a
2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012.
La disciplina del 5 per
mille 2010 è contenuta nell’articolo 2, commi da 4-novies
a 4-terdecies del D.L. n. 40/2010.
La disciplina contenuta
nel decreto legge n. 40/2010 rimane sostanzialmente
analoga a quella degli anni precedenti quanto a criteri
di riparto.
In particolare, i
soggetti beneficiari del 5 per mille 2010 (ex
articolo 2, comma 4-novies, D.L. n. 40/2010) sono:
§
volontariato e altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di
promozione sociale iscritte negli appositi registri
nazionale, regionale e provinciale (tenuti presso la
Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per
gli affari sociali), delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano in determinati settori;
§
finanziamento della ricerca scientifica e
dell'università. Il decreto legge n. 78/2010,
all’articolo 38, comma 13-quinquies ha
specificato che per l’anno finanziario 2010, possono
beneficiare del riparto del 5 per mille i soggetti già
inclusi nell’elenco degli enti della ricerca scientifica
e dell’Università predisposto per l’esercizio
finanziario 2009. Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca accerta i requisiti
entro il 30 novembre 2010.
§
finanziamento della ricerca sanitaria;
§
attività sociali svolte dal comune di residenza del
contribuente;
§
sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in
possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato
dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante
attività di interesse sociale .
Il decreto legge n.
40/2010, all’articolo 2, comma 4-undecies, ha
previsto uno specifico obbligo di rendicontazione in
capo a tutti i soggetti beneficiari del riparto,
chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle
somme, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve
risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai
soggetti beneficiari.
Inoltre, si evidenzia
che il comma 4-terdecies del citato articolo 2,
ha stabilito che all’attuazione della disciplina del 5
per mille 2010 si provvederà solo successivamente
all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
integrino le risorse finanziarie rese disponibili dalla
maggiori entrate in materia di giochi da accertarsi con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai
sensi del citato comma 2-quinquies.
Infine, si ricorda il
D.P.C.M. 23 aprile 2010 ha disciplinato le finalità e i
soggetti ammissibili al beneficio del 5 per mille per
l'anno finanziario 2010 .
Il
terzo periodo del comma stanzia per il 5 mille 2010
– da liquidarsi nel 2011 - ulteriori 200 milioni di
euro, rispetto ai 100 milioni già stanziati dalla
legge finanziaria per il 2011(articolo 1, comma 40 ed
elenco 1 della legge n. 220/2010).
Il
citato periodo stabilisce che le risorse
destinate alla liquidazione del 5 per mille 2010 sono
complessivamente pari a 400 milioni, ivi
considerando in tale importo complessivo anche le
risorse stanziate dalla legge finanziaria 2011, articolo
1, comma 40 e dell’elenco 1 della legge n. 220/2010,
destinate ad interventi in materia di assistenza e
ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica, pari a 100
milioni di euro.
Il
comma, come modificato in corso di esame al Senato,
specifica che agli interventi in materia di sclerosi
laterale amiotrofica è destinata una quota fino a
100 milioni di euro.
Per ciò che attiene alle
risorse stanziate per il 5 per mille 2010, si
ricorda che l’articolo 2, comma 2-quinquies, del
D.L. n. 40/2010, ha stabilito che nel bilancio 2011
debbano essere iscritte sul relativo capito (cap.
3094/Economia) le risorse derivanti da quota parte delle
maggiori entrate per l’anno 2011 provenienti dalle
disposizioni sui giochi (commi da 2-bis a 2-quater del
medesimo art. 2 del D.L. n. 40/2010), le quali dovranno
essere accertate con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze.
Il 5 per mille 2010 è
stato poi finanziato, come sopra ricordato, per 100
milioni di euro per il 2011 dall’articolo 1, comma 40 ed
elenco 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge n.
220/2010), attraverso le risorse del Fondo per le
esigenze urgenti e indifferibili, che sarà oggetto di
ripartizione con D.P.C.M.
Quota parte, pari a 100
milioni di euro, delle risorse per il 2011 del Fondo per
le esigenze urgenti e indifferibili sono state destinate
dall’articolo 1, comma 40 ed elenco 1 della legge di
stabilità per il 2011 anche alla sclerosi laterale
amiotrofica
.
Articolo 2, comma 1-bis
(Progetti finanziati dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano per i territori confinanti)
La norma riguarda le iniziative e i
progetti finanziati dalle province autonome di Trento
e di Bolzano indirizzati ai territori confinanti,
disciplinati dalla legge finanziaria per il 2010
nell'ambito delle modifiche apportate all'ordinamento
finanziario delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige.
La norma prevede il finanziamento
dell'organismo di indirizzo (ODI) cui spetta la
definizione degli indirizzi per la valutazione e
l'approvazione dei progetti, attraverso una quota pari
allo 0,6% dei complessivi 40 milioni di euro che
ciascuna provincia è tenuta ad impiegare nel
finanziamento dei progetti stessi.
Tra le norme della legge
finanziaria 2010 che hanno apportato modifiche
all'ordinamento finanziario delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige,
i commi 117-121 dell'articolo 2 , disciplinano e
quantificano il concorso delle province autonome al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarietà del federalismo fiscale, recati dalla
legge 42/2009.
Le due province dovranno provvedere
a finanziare iniziative e progetti del Ministero
dell’Economia e delle finanze relativi anche ai
territori delle regioni a statuto ordinario confinanti
con le due province, per un importo complessivo di
100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, per
ciascuna provincia. Così stabilisce ora l'articolo 79,
comma 1 lett. c) dello statuto di autonomia (DPR
670/1972) come modificato dalla legge finanziaria 2010.
L'articolo 2, commi 117-121 della legge 191/2009,
disciplina inoltre gli obiettivi ed il finanziamento dei
progetti di perequazione e solidarietà da sviluppare in
favore dei territori confinanti con quelli delle due
province autonome. E’ obiettivo che si colloca nella
prosecuzione del “Fondo per la valorizzazione e la
promozione delle aree territoriali svantaggiate
confinanti con le regioni a statuto speciale” istituito
dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3
agosto 2007, n. 127 e successive modificazioni. Anche in
questo caso si tratta di «progetti di durata anche
pluriennale per la valorizzazione, lo sviluppo economico
e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori
dei comuni appartenenti alle province di regioni a
statuto ordinario confinanti», rispettivamente, con
ciascuna delle due province.
Ciascuna delle due Province contribuisce con 40 milioni
di Euro annui, come quota parte dei 100 complessivamente
assunti come impegno alla realizzazione della
perequazione fiscale.
Per la realizzazione di questi
interventi viene istituito (comma 118) un apposito
organismo che dovrà approvare (comma 119) gli
indirizzi per la destinazione di quelle somme e valutare
gli interventi proposti. Questo organismo è composto da
due rappresentanti del Ministro dell’economia e delle
finanze, un rappresentante del Ministro per i rapporti
con le regioni; un rappresentante del Ministro
dell’interno; un rappresentante della provincia autonoma
di Trento e uno della provincia autonoma di Bolzano; un
rappresentante per ciascuna delle regioni dei territori
confinanti. Ai componenti, specifica il comma 121, non è
corrisposto alcun compenso (comma 121).
Per la disciplina di dettaglio, per
stabilire criteri e operatività degli interventi, le
norme recate dalla legge finanziaria, rinviano ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma
120).
La norma in esame provvede a
finanziare l'organismo di indirizzo attraverso una quota
dell'onere posto a carico di ciascuna provincia
autonoma.
Non risulta chiaro il
riferimento al solo anno 2011, posto che l'organismo non
ha una scadenza di 'mandato'.
Articolo 2, comma 1-ter
(Ricognizioni dei terreni nella laguna di Venezia)
Il
comma 1-ter prevede che, fino al completo
trasferimento alle Regioni e alle Province dei beni del
demanio marittimo e idrico, previsto dall'art. 1,
comma 3, del D.Lgs. n. 85 del 2010, recante attribuzione
a comuni, province, città metropolitane e regioni di un
proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, si provveda, per i
terreni agricoli e le valli da pesca della laguna di
Venezia, alla ricognizione dei compendi già di
proprietà privata (e dunque non appartenenti al
demanio) in quanto costituiti da valli arginate, alla
data di entrata in vigore del dell'art. 28 codice
della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942,
n. 327.
Le valli lagunari sono costituite
dall'insieme di laghi, canali, acque, boschi, barene,
paludi e piccole estensioni contigue alle zone lagunari,
nelle quali è esercitata da molti secoli attività
prevalentemente di pesca, ma anche agricola e di caccia.
La valle da pesca è un’area lagunare separata dalla
laguna aperta da una recinzione fissa -costituita da
pali o argini- nella quale si pratica la vallicoltura,
una pratica di itticoltura estensiva. Nell’insieme, la
valle da pesca è un’area artificializzata, creata a
scopi produttivi, ma che mantiene elevati livelli di
naturalità, contribuendo alla protezione dell’ambiente
naturale. Nella laguna di Venezia lo sviluppo
complessivo delle valli da pesca copre un’area di circa
92 Km2, che costituisce 1/6 della superficie lagunare:
ci sono valli più piccole, con una superficie di poche
decine di ettari, e altre molto grandi, fino a 1500
ettari.
La disposizione è legata alla controversia sul regime
giuridico delle valli da pesca e dei terreni
ricadenti nella conterminazione della laguna veneta. Si
discute infatti se debba trattarsi di spazi demaniali
oppure no e conseguentemente se l'utilizzazione degli
stessi sia ascrivibile ad un potere pubblicistico o
meno.
La
questione ha origine dall'interpretazione della
definizione di demanio marittimo che scaturisce
dall'incrocio delle disposizioni dell'art. 822 del
codice civile e l'art. 28 del codice della
navigazione. L’articolo 822 del codice civile
sancisce formalmente la demanialità del lido del mare,
della spiaggia, delle rade e dei porti (nonché di altri
beni), mentre l’articolo 28 del codice della navigazione
integra tale casistica aggiungendovi, tra l'altro, le
lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini
di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte
dell'anno comunicano liberamente col mare.
L'interpretazione della norma riguarda la questione se
l'art. 28 del codice della navigazione, disciplinando
separatamente i bacini comunicanti anche temporaneamente
con il mare, intenda innovare rispetto alla distinzione
affermatasi in dottrina circa la demanialità delle
lagune vive e la non demanialità delle lagune morte. La
questione è inoltre resa più complessa dal fatto che vi
sono compendi considerati proprietà privata in ragione
di titoli acquisiti negli Stati preunitari, nei
confronti dei quali è incerta l'applicabilità delle
disposizioni innovative del codice.
Con la
norma contenuta nel comma in esame sembra fissarsi
l’entrata in vigore del codice della navigazione come
data alla quale devono risultare acquisiti i titoli di
proprietà privata sui compendi costituiti da valli
arginate nei terreni agricoli e nelle valli da pesca
della laguna di Venezia.
Si
segnala che la relazione tecnica allegata al
maxi-emendamento subordina la verifica positiva della
copertura finanziaria della disposizione alla
soppressione delle parole “già di proprietà privata in
quanto”. Tale condizione non è stata recepita nel testo
approvato dal Senato. Si segnala peraltro che
l’eliminazione del riferimento ai compendi di proprietà
privata comporterebbe una interpretazione della
disposizione differente da quella che si desume dal
testo approvato.
Articolo 2, comma 1-quater
(Autorizzazione alla guida di ciclomotori)
In
relazione alla proroga al 31 marzo 2011, disposta
in tabella 1, della norma che introduce la prova pratica
per l’idoneità alla guida del ciclomotore e dei
quadricicli leggeri (minicar), il comma in esame
prevede che con un decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - da emanarsi entro lo
stesso termine del 31 marzo – vengano definite le
modalità per il rilascio di autorizzazione ad
esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) per i
candidati al conseguimento del certificato di idoneità
che abilita alla conduzione del ciclomotore. Il decreto
dovrà stabilire i limiti di validità
dell’autorizzazione, e le modalità per l’esercitazione,
in coerenza con quanto prevede l’articolo 122, del
codice della strada, ed anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 170, comma 2, del codice. Tale
norma vieta il trasporto sul ciclomotore di altre
persone oltre al conducente, salvo che il posto per il
passeggero sia espressamente indicato nel certificato di
circolazione e che il conducente abbia un'età superiore
a diciotto anni. Lo stesso decreto dovrà prevedere un
arco temporale di almeno un mese dal rilascio
dell’autorizzazione alla guida e la data dello
svolgimento della prova pratica di guida, nonchè fra una
prova con esito sfavorevole e lo svolgimento di una
successiva prova. Nell’ambito del periodo di
autorizzazione, è consentito ripetere solo una volta la
prova pratica.
A
coloro che si esercitano alla guida senza
autorizzazione, si applica la sanzione che l’art. 116,
comma 13-bis, prevede per i conducenti che
guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato
di idoneità sono soggetti (sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 555 a euro 2.220).
Documenti all’esame delle
istituzioni dell’UE
Specifici orientamenti in materia
di patenti di guida sono contenuti nel piano di
azione sulla sicurezza stradale relativo al periodo
2011-2020 (COM(2010)389), presentato dalla Commissione
il 20 luglio 2010, che tra le possibili azioni da
attuare in materia individua:
· la
preparazione prima dell’esame di guida basata su
esercitazioni pratiche;
· l’esame
per il conseguimento della patente chenon dovrà
semplicemente valutare la conoscenza delle norme del
codice della strada o la capacità di eseguire manovre,
ma anche prendere in considerazione competenze di
guida più estese nonché valori e comportamenti legati
alla sicurezza stradale;
· la
formazione continua successiva al conseguimento della
patente per i conducenti non professionisti.
Articolo 2, comma 1-quinquies
(Obblighi di comunicazione in materia di procreazione
medicalmente assistita)
Il comma 1-quinquies
proroga al 30 aprile 2011 il termine,
stabilito dall’articolo 15, comma 1, della legge n.
40/2004,
al 28 febbraio di ciascun anno, entro cui l'Istituto
superiore di sanità deve predisporre una
relazione per il Ministro della salute sull'attività
delle strutture autorizzate all'applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Va
osservato che l’approvazione di tale disposizione
dovrebbe comportare il venir meno della voce
corrispondente dalla tabella 1 allegata al
decreto-legge.
Il
comma in esame dispone che, fatte salve le disposizioni
sul registro nazionale delle strutture
autorizzate all’applicazione delle tecniche di PMA,
di cui all’articolo 11 della legge 40/2004, nonché
quelle in tema di tracciabilità di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo n. 191/2007,
tutte le strutture autorizzate inviano i dati richiesti
al Ministero della salute che ne cura l’inoltro
successivo all’Istituto Superiore di Sanità e al Centro
nazionale trapianti.
Le
modalità di comunicazione dei dati da parte delle
strutture, ai fini del successivo inoltro all’Istituto
Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti,
sono disciplinate da un decreto del Ministero della
salute di natura non regolamentare.
Infine
l’ultimo periodo del comma introduce la clausola di
invarianza degli oneri finanziari.
Articolo 2 comma 1-sexies e 1-septies
(Norme in materia di autosufficienza nella produzione
di emoderivati da plasma nazionale)
La
norma in esame reca l’attuazione dell'articolo 40,
comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96 sulla
produzione di farmaci emoderivati.
In
conformità all’Accordo Stato – Regioni del
16 dicembre 2010,
e fino alla entrata in vigore delle disposizioni
conseguenti al medesimo Accordo, il Ministro
della salute con propri decreti, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge di conversione:
a) istituisce un elenco nazionale dei valutatori per
il sistema trasfusionale, tenuto presso il Centro
nazionale sangue, per lo svolgimento di ispezioni e
l’adozione di misure di controllo presso i servizi
trasfusionali e le unità di raccolta, al fine di
verificarne la rispondenza ai requisiti necessari;
b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto
ministeriale previsto dal citato articolo 40, comma 4,
le modalità per la presentazione da parte degli
interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia
italiana del farmaco, delle istanze volte a
ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende
autorizzati alla stipula delle convenzioni;
c) disciplina le modalità attraverso le quali:
- l'Agenzia italiana del farmaco assicura
l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati,
prodotti da plasma nazionale, e l'esportazione del
medesimo per la lavorazione in paesi comunitari;
- l'Istituto superiore di sanità assicura il
relativo controllo di stato.
Tali
modalità devono essere svolte in attuazione di quanto
previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010,
la cui attuazione comunque dovrà avvenire entro
il 31 dicembre 2014.
Le
norme in esame sono attuate senza nuovi o maggiori oneri
per lo Stato.
Il citato Accordo
Stato – Regioni del 16 dicembre 2010 comprende,
l’allegato A), recante “Requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle
attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle
unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti,
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), e
dell’articolo 19, comma 1, della legge 21 ottobre 2005,
n. 219”, e l’allegato B) parte integrante del
presente atto, recante “Modello per le visite di
verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre
2007, n. 261”.
I suddetti documenti
sono definiti sulla base delle normative vigenti, con
particolare riferimento alle disposizioni nazionali di
attuazione delle direttive europee in materia di sangue,
emocomponenti e farmaci emoderivati, ferme restando le
competenze delle singole regioni e province autonome
nella disciplina delle autorizzazioni all’esercizio e
dell’accreditamento delle attività sanitarie e nella
programmazione ed organizzazione delle attività stesse.
Le regioni e province
autonome si impegnano a recepire con propri
provvedimenti i documenti di cui agli Allegati A) e B),
entro sei mesi dalla definizione del citato Accordo.
Infine, le regioni e
province autonome si impegnano a completare le visite di
verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta entro il termine massimo di trentasei mesi
dalla effettiva disponibilità dell’elenco di valutatori
di cui all’Allegato B).
La legge 4 giugno 2010,
n. 96,
articolo 40, comma 2,
ha modificato il comma 2 dell’articolo 15 della
legge n. 219 del 2005,
recante la disciplina sulle attività trasfusionali e
della produzione nazionale degli emoderivati, prevedendo
nuovi criteri per l’individuazione delle imprese di
frazionamento e produzione di emoderivati, che
possono rientrare nelle convenzioni stipulate con le
regioni. In particolare, i centri e le medesime
aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati
devono possedere determinati requisiti tecnologici e
avere gli stabilimenti, idonei ad effettuare il processo
di frazionamento, ubicati nei Paesi dell’Unione europea
in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a
fini di lucro. I suddetti centri ed aziende devono
produrre, in un regime di libero mercato compatibile con
l’ordinamento comunitario, i farmaci emoderivati oggetto
delle convenzioni di cui sopra, dotati
dell’autorizzazione all’immissione in commercio in
Italia.
Il comma 1 dell’articolo
15 della legge n. 219 del 2005, prevede che il
Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, sentita la Consulta e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, predispone uno schema tipo di
convenzione, in conformità del quale le regioni,
singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano
convenzioni con i centri e le aziende previste, per la
lavorazione del plasma raccolto in Italia.
Il comma 5 dell’articolo
15 della legge n. 219 del 2005 prevede che il
Ministro della salute, con proprio decreto,
sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il Centro nazionale sangue e la Consulta,
individua tra i centri e le aziende di frazionamento e
di produzione di emoderivati quelli autorizzati alla
stipula delle convenzioni.
L’articolo 40, comma 4 della citata legge n. 96 del 2010
ha
stabilito che il decreto di cui al citato articolo 15,
comma 5, della legge n. 219 del 2005, deve adottarsi
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge.
Articolo 2, comma 1-octies
(Comitato per la verifica delle cause di servizio)
La
disposizione in esame prevede che il Comitato per la
verifica delle cause di servizio, chiamato ad accertare
la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause
produttive di infermità o lesione dei dipendenti
pubblici, sia prorogato nell'attuale composizione fino
al 31 dicembre 2013.
Si
ricorda che ai sensi del DPR n.461 del 2001 Il Comitato
per la verifica delle cause di servizio accerta, per i
dipendenti pubblici, la riconducibilità ad attività
lavorativa delle cause produttive di infermità o
lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto
causale tra i fatti e l'infermità o lesione. Il Comitato
è formato da un numero di componenti non superiore a
quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli
esperti della materia, provenienti dalle diverse
magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo
dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonchè
tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e
qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a
ordinamento civile e militare e tra funzionari medici
delle amministrazioni dello Stato preferibilmente
specialisti in medicina legale e delle assicurazioni.
Per l'esame delle domande relative a militari o
appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento
civile, il Comitato è integrato da un numero massimo di
due ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o
amministrazione di appartenenza. I componenti sono
nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per
non più di una volta, possono essere collocati in
posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato.
Articolo 2, comma 2
(Differimento dei termini in relazione agli eventi
alluvionali
nel Veneto)
L'articolo 2, comma 2, differisce alla data
del 30 giugno 2011 il termine per il versamento dei
tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali
già sospesi per gli eventi alluvionali verificatisi nel
Veneto.
Più in
dettaglio, viene differito dal 20 dicembre 2010 al 30
giugno 2011 il termine, previsto dal
D.M. 1° dicembre 2010 relativamente agli eccezionali
eventi alluvionali verificatisi nel Veneto nei giorni
dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, per il versamento:
- dei
tributi;
- dei
contributi previdenziali ed assistenziali;
- dei premi
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e
le malattie professionali.
L'onere derivante dalla disposizione in esame in termini
di minori entrate fiscali e contributive viene stimato
pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010 e per la sua
copertura si rimanda al successivo articolo 3.
Si ricorda che con il D.M. 1 dicembre 2010[14],
emanato dal Ministero dell'economia e
delle finanze, è stata disposta la sospensione dei
versamenti tributari e contributivi nei confronti dei
soggetti interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio della regione del Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, danneggiati ed
inclusi negli elenchi individuati nell'allegato A dello
stesso decreto.
In particolare, nei confronti dei
suddetti soggetti, per il periodo dal 31 ottobre 2010 al
20 dicembre 2010, senza diritto al rimborso di quanto
già versato, sono stati sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti anche
rateizzati delle imposte sui redditi e dell'IRAP
scadenti nello stesso periodo;
b) i termini relativi ai versamenti dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali.
Per fruire della suddetta
sospensione gli aventi diritto, entro il 10 dicembre
2010, hanno dovuto rilasciare ai sindaci dei comuni di
residenza (o sede delle relative aziende) una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sul
fatto che gli eventi alluvionali hanno prodotto il fermo
della propria attività economica ovvero determinato
l'adozione nei loro riguardi di provvedimenti di
sgombero o di evacuazione.
Articolo 2, commi 2-bis e 2-ter
(Disposizioni in materia di rifiuti)
Il
comma 2-bis reca una disposizione
transitoria che - in attesa di una completa
attuazione delle disposizioni finanziarie in materia di
gestione dei rifiuti, comprese quelle riguardanti anche
la regione e gli enti locali della Campania recate dagli
artt. 11-12 del D.L. 195/2009, e in deroga alle
disposizioni sulla sospensione del potere di deliberare
aumenti di tributi, sino all'attuazione del federalismo
fiscale - consente a regioni, province e comuni di
assicurare la copertura integrale dei costi del ciclo
dei rifiuti mediante aumenti delle imposizioni
tributarie attribuite agli enti locali secondo le
seguenti modalità:
a) si
consente l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 5-quater della legge n. 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile), introdotto dal provvedimento in esame (comma
19-quater seguente), concernente il potere,
attribuito al Presidente della Regione colpita da
calamità naturali, di coprire gli oneri derivanti con
aumenti, sino al limite massimo consentito dalla
vigente legislazione, delle imposizioni tributarie
attribuite alla regione, nonché elevando la
misura dell’imposta regionale sulla benzina per
autotrazione, fino ad un massimo di cinque centesimi
per litro, ulteriori rispetto alla misura massima
consentita; viene raddoppiato, tuttavia, in tal caso, il
limite di incremento di imposta previsto dal comma 5-quater;
b) e c)
comuni e province possono deliberare una
maggiorazione delle addizionali all'accisa sull'energia
elettrica in misura non superiore al vigente importo
delle addizionali.
L’addizionale
comunale e provinciale sull’energia elettrica è
stata istituita dall’articolo 6 del decreto-legge n. 511
del 1988
La materia è stata successivamente ridisciplinata dal
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il quale, in
attuazione della direttiva 2003/96/CE, ha ristrutturato
il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell’elettricità[16].
L’addizionale all'accisa sull'energia elettrica ammonta
a 9,30 euro per mille kWh in favore delle province, per
qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite
massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. L’ammontare
dell’addizionale in favore dei comuni è pari a 18,59
euro per mille kWh, per qualsiasi uso effettuato nelle
abitazioni, con esclusione delle seconde case e con
esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino
a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza
anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh
di consumo mensili; per qualsiasi uso effettuato nelle
seconde case, l’addizionale ammonta a euro 20,40 per
mille kWh. Tali
addizionali sono dovute dai soggetti obbligati al
momento della fornitura dell'energia elettrica ai
consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica
prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del
suo consumo. Esse sono liquidate e riscosse con le
stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.
Si ricorda che il comma
2 del citato articolo 6 consente – in via generale -
alle province, con deliberazione da adottarsi entro i
termini di approvazione del bilancio di previsione, di
incrementare la misura dell’addizionale ad esse
spettante fino a euro 11,40 per mille kWh.
Relativamente ai citati articoli 11 e
12 del D.L. 195/2009 si ricorda che l’art. 11 provvede
all’attribuzione di compiti in materia di gestione dei
rifiuti a regione, province e consorzi, disponendo
altresì in merito alle risorse da utilizzare per la
copertura dei relativi oneri e detta, altresì, norme
relative al calcolo e alla riscossione della
tariffazione del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU
e TIA). L’art. 12 detta invece disposizioni volte ad
agevolare la riscossione dei crediti nei confronti dei
comuni campani vantati dai consorzi operanti nell'ambito
del ciclo di gestione dei rifiuti e dalla struttura del
Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti.
Il
comma 2-ter prevede che i comuni della
regione Campania, ai quali è stata applicata
- in attuazione dell’art. 12 del D.L. 195/2009 - la
riduzione dei trasferimenti erariali
(compartecipazione al gettito IRPEF e gettito d'imposta
RC auto) in quanto debitori, in relazione al ciclo di
gestione dei rifiuti, nei confronti della struttura del
Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti,
deliberino (anche in assenza di una dichiarazione
dello stato d’emergenza), a decorrere dall'anno 2011,
una maggiorazione dell’addizionale dell'accisa
sull'energia elettrica, .
Lo
stesso comma prevede che tale maggiorazione venga
applicata con una aliquota indifferenziata e consenta
l’ottenimento di un gettito non inferiore all'importo
dei ridotti trasferimenti, aumentato del 10%.
Si ricorda che l’art. 12, comma 2,
del D.L. 195/2009 ha disposto che le somme dovute dai
comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato di
cui all'art. 1 del D.L. 90/2008 in relazione al ciclo di
gestione dei rifiuti sono recuperate mediante riduzione
dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione
di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito
IRPEF, e per la devoluzione del gettito d'imposta RC
auto.
Si fa notare che il
comma in esame richiama la facoltà prevista dal comma 7,
lettera b), del medesimo articolo. Tuttavia nell’art. 12
del D.L. 195/2009 non è presente alcun comma 7.
Articolo 2, commi da 2-quater
a 2-octies
(Disposizioni in materia di protezione civile)
Il
comma 2-quaterintroduce tre nuovi commi
all'art. 5 della legge n. 225 del 1992 relativo
allostato di emergenza e potere di ordinanza.
Il
comma 5-quater della legge n. 225 del 1992
attribuisce al Presidente della Regione
interessata da calamità naturali per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza,qualora il bilancio
della regione sia insufficiente a coprire le relative
spese, il potere di deliberare aumenti,
sino al limite massimo consentito dalla vigente
legislazione, delle imposizioni tributarie
attribuite alla regione, nonché di elevare
la misura dell’imposta regionale sulla benzina
per autotrazione prevista dall’art. 17, comma 1, del
decreto legislativo n. 398 del 1990, fino ad un massimo
di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla
misura massima consentita.
Il citato articolo 17 ha
autorizzato le regioni a statuto ordinario a istituire,
con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina
per autotrazione, erogata dagli impianti di
distribuzione ubicati nelle rispettive regioni,
successivamente alla data di entrata in vigore della
legge istitutiva; ai sensi dell’articolo 1, comma 154
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l’importo massimo
di tale imposta è stato elevato a 0,025 euro per litro.
Il
comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992
prevede la possibilità per la Regione
di accedere al Fondo per la protezione civile:
· nel caso
in cui le misure adottate ai sensi del comma precedente
siano insufficienti,
· in tutti
gli altri casi di eventi previsti dal precedente comma
5-quater di rilevanza nazionale.
Qualora, invece, sia utilizzato il fondo di riserva
per le spese impreviste, istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze dall’art. 28
della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e
finanza pubblica), se ne dispone la corrispondente
reintegrazione mediante l'aumento dell'accisa sui
seguenti prodotti energetici, di cui all’allegato I
del Testo Unico sulle accise – TUA (D. Lgs. 504/1995):
- benzina e benzina senza piombo;
- gasolio usato come carburante.
L'aumento
dovrà essere deliberato dal direttore dell'Agenzia
delle dogane in misura non superiore a cinque
centesimi al litro e, comunque, in misura tale da
determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo
prelevato dal fondo di riserva.
Tale
aumento dovrà essere finalizzato anche alla copertura
degli oneri derivanti dal differimento, in caso di
dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per
gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali.
Attualmente l’accisa sul
gasolio ammonta a 423,00 euro per mille litri; quella
sulla benzina a 564,00 euro. Sono previste aliquote
agevolate se i suddetti prodotti energetici sono
destinati a particolari impieghi.
Il
comma 5-sexies della legge n. 225 del 1992
prevede che si possa ricorrere al Fondo centrale di
garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle
operazioni di credito a medio termine, istituito
presso il Mediocredito centrale dall’art. 28 del decreto
legge n. 976 del 1966, anche nei territori in cui sia
deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali.
A tal
fine dovranno essere conferite al suddetto Fondo
anche le disponibilità del Fondo centrale di garanzia
per il credito navale di cui all’art. 5 della legge
n. 261 del 1997.
E'
demandata ad uno o più decreti del Ministro
dell'Economia e delle finanze, la determinazione delle
modalità di funzionamento del Fondo stesso.
Il
comma 2-quinquies reca ulteriori modifiche
all’art. 5 della legge n. 225 del 1992:
a) la
prima modifica al comma 2 prevede che le ordinanze
conseguenti alla dichiarazione dello stato di
emergenza siano emanate, relativamente agli
aspetti di carattere finanziario, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
b) la
seconda modifica al comma 5-bis dispone che i
rendiconti dei Commissari delegati titolari di
contabilità speciali vengano inoltrati, oltre
che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
all'ISTAT, anche alla competente sezione regionale
della corte dei Conti;
c) la
terza modifica, sempre al comma 5-bis, vieta i
girofondi tra le contabilità speciali, al fine di
garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della
rendicontazione stessa.
Il
comma 2-sexies, attraverso l’inserimento
della nuovalettera c-bis) all'art. 3, comma 1,
della legge n. 20 del 1994, sottopone al controllo
preventivo di legittimità della Corte dei conti
anche i provvedimenti commissariali attuativi delle
ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello
stato di emergenza.
Il
comma 2-septies, novellando l'art. 27, comma
1, della legge n. 340 del 2000, per quanto riguarda i
provvedimenti commissariali adottati in attuazione
delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello
stato di emergenza, riduce a sette giorni il
termine attualmente previsto di sessanta dalla ricezione
entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi
alla Corte dei Conti senza che sia intervenuta una
pronuncia della Sezione del controllo. Consente,
inoltre, la dichiarazione di provvisoria efficacia da
parte dell'organo emanante.
Il
comma 2-octies estende le norme in materia
di rendicontazione delle attività svolte per il
superamento delle emergenze da parte dei Commissari
delegati, introdotte dal comma 5-bis
dell’art. 5 della citata legge n. 225 del 1992, anche
ai funzionari e commissari delegati autorizzati alla
gestione di fondi statali, titolari di contabilità
speciali per la realizzazione di interventi, programmi e
progetti o per lo svolgimento di particolari attività.
Si
prevede, inoltre che i rendiconti vengano inviati
all'Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, all'ISTAT e alla
competente sezione regionale della Corte dei Conti.
Si rammenta che il
vigente comma 5-bis dell’art. 5 della legge n.
225 del 1992 è stato da ultimo sostituito dal comma
5 dell'art. 8 del decreto legge n. 208 del 2008 che ha
introdotto una procedura di rendicontazione più
articolata. Essa prevede che i Commissari delegati
titolari di contabilità speciali rendicontino, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio,
tutte le entrate e tutte le spese riguardanti
l'intervento delegato, indicando la provenienza dei
fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa Il
rendiconto distingue i crediti certi ed esigibili da
quelli di difficile riscossione e i debiti derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate. I rendiconti
sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie
territoriali competenti e all'Ufficio bilancio e
ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT.
Viene, infine, prevista anche una sanzione per
l’omissione o il ritardo della rendicontazione.
Articolo 2, commi da 2-novies
a 2-undecies
(Revoca dei finanziamenti per opere infrastrutturali
delle Autorità portuali)
I
commi da 2-novies a 2-undecies
dell’articolo 2 sostituiscono la disciplina, introdotta
dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, della revoca dei
finanziamenti concessi alle Autorità portuali
per la realizzazione di opere infrastrutturali e
da queste non utilizzati.
La relazione tecnica al
maxi-emendamento approvato dal Senato evidenzia che si
rende necessario riformare la disciplina introdotta
dall’articolo 4, commi 8-bis e seguenti del D.L.
n. 40/2010, in quanto tale normativa non ha consentito,
sino ad oggi, un’immediata revoca ed inoltre nessun
provvedimento di avviso di apertura del procedimento è
stato adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in quanto dall’esame della documentazione
acquisita presso le varie Autorità portuali è emersa la
necessità di verificare le motivazioni addotte dalle
Autorità stesse per giustificare la mancata
utilizzazione delle risorse a suo tempo assegnate.
Il
comma 2-novies stabilisce che i fondi
statali trasferiti o assegnati alle Autorità
portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali,
per le quali non sia stato pubblicato il relativo
bando di gara entro il quinto anno dal trasferimento
o dall'assegnazione sono revocati entro il 15 marzo
2011.
Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente disegno di legge di conversione dovrà
essere emanato un decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale si
effettua la ricognizione dei finanziamenti revocati
e si destina una quota di tali finanziamenti, nel limite
di 250 milioni di euro per il 2011, alle seguenti
finalità:
a) una
quota non superiore a 150 milioni di euro è
destinata alle Autorità portuali che, al 30 settembre
2010, hanno attivato investimenti, con
contratti sottoscritti o bandi di gara pubblicati,
nell’ambito della realizzazione di grandi
infrastrutture portuali che risultino
immediatamente cantierabili, come previsto
dall’articolo 1, comma 991, della legge n. 296/2006
(legge finanziaria 2007);
b) una
quota non superiore 20 milioni di euro è
destinata alle Autorità i cui porti sono interessati
da prevalente attività di transhipment, per
consentire l’attuazione di quanto disposto dall’articolo
5, comma 7-duodecies, del D.L. n. 194/2009;
Il citato comma 7-duodecies
consente alle Autorità portuali, nell'ambito della loro
autonomia di bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio, di stabilire variazioni in aumento,
fino al doppio, e in diminuzione, fino
all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale,
al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei
porti nazionali. Tale possibilità è prevista in via
sperimentale per gli anni 2010 e 2011.
Come osserva la
relazione tecnica al maxi-emendamento, la disposizione
ha trovato applicazione solo in via residuale in
ragione della sostanziale incomprimibilità delle spese
correnti e della concreta impraticabilità di un aumento
dei canoni di concessione ed autorizzazione fissati nei
titoli già rilasciati.
c) la
restante quota è destinata alle Autorità portuali che
presentano progetti cantierabili.
Il
comma 2-decies stabilisce che lo stesso
decreto di cui al precedente comma 2-novies dovrà
individuare le somme che devono essere versate
dalle Autorità portuali, interessate dalla revoca,
ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata
del bilancio dello Stato, per l’anno 2011. Tali somme
saranno poi riassegnate ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il decreto, nelle
ipotesi di cui al comma 2-undecies, ovvero per i
finanziamenti originariamente realizzati mediante mutui
con oneri di ammortamento a carico dello Stato,
individuerà anche le quote di finanziamento,
ancora disponibile presso il soggetto finanziatore,
soggette a revoca.
Si
prevede che la stessa procedura di revoca
disciplinata dai commi in esame si applicherà per gli
anni 2012 e 2013 e alla stessa si darà attuazione
con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Gli stessi decreti
individueranno anche i criteri di priorità per la
riassegnazione, alle Autorità portuali con progetti
cantierabili, dei finanziamenti revocati,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In
caso di mancato avvio dell’opera, da finanziare
con le somme oggetto di riassegnazione, entro 180
giorni dall’aggiudicazione definitiva, il
finanziamento è revocato e riassegnato ad altri
interventi.
Il
comma 2-undecies, primo e secondo periodo,
che riprende il contenuto del vigente articolo 4, comma
8-bis, secondo e terzo periodo, del citato D.L.
n. 40/2010, stabilisce che, qualora il finanziamento
delle opere infrastrutturali sia stato realizzato
mediante mutuo, con oneri di ammortamento a
carico dello Stato, il decreto di cui al comma 2-decies
disporrà l’erogazione della parte di mutuo ancora da
erogare, in favore di altra Autorità portuale.
Resta fermo l’obbligo del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti di continuare a corrispondere alla banca
mutuante, fino alla scadenza del mutuo, la quota del
contributo dovuta in relazione al finanziamento erogato.
L’eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve
comportare oneri per la finanza pubblica.
Il
terzo periodo del comma 2-undecies abroga
i citati commi da 8-bis a 8-quater
dell’articolo 4 del D.L. n. 40/2010.
I punti principali che
caratterizzano l’intervento in esame rispetto a quanto
previsto dal citato D.L. n. 40/2010 riguardano:
§ la
previsione che i finanziamenti non utilizzati sono
revocati, anziché la previsione della semplice
possibilità di revoca;
§ la
fissazione di una data (15 marzo 2011) per la revoca;
§ una più
precisa individuazione delle finalità alle quali
destinare i finanziamenti oggetto di revoca;
§ la
previsione di analoghi interventi per gli anni 2012 e
2013.
Il
quarto periodo del comma 2-undecies prevede
infine che la revoca di cui al comma 2-novies
non si applica ai fondi trasferiti o assegnati
alle Autorità portuali per opere da realizzare in scali
marittimi ricompresi in siti oggetto di interventi di
bonifica e ripristino ambientale di interesse
nazionale, di cui all’articolo 1 della legge n. 426/1998.
Articolo 2, comma 2-duodecies
(Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel
mondo)
Il comma 2-duodecies
dell’articolo 2 propone l'assegnazione di un
contributo per il 2011, pari a 200.000
euro, in favore dell'Associazione Alleanza degli
Ospedali Italiani nel Mondo. All’Associazione,
costituita da alcuni Ministeri nel 2004, aderiscono 44
Centri Sanitari Italiani nel Mondo e 32 Centri Sanitari
Nazionali di Riferimento. Finalità proprie
dell’organizzazione sono la promozione, la cooperazione
sociale ed il sostegno dei centri sanitari italiani
operanti all'estero.
L’Associazione degli
ospedali del mondo, costituita dai ministri della
Salute, degli Affari Esteri, dell’Istruzione, Università
e Ricerca, degli Italiani nel Mondo nonché dal Ministro
dell’Innovazione e le Tecnologie, viene formalmente
istituita nel febbraio 2004. Ad essa
aderiscono, in qualità di soci ordinari, 44 Centri
Sanitari Italiani nel Mondo
e 32 Centri Sanitari Nazionali di Riferimento,
rappresentati da Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico e grandi Ospedali pubblici e privati. In
qualità di soci sostenitori possono aderire, altre
istituzioni private, società, consorzi, associazioni,
fondazioni, organizzazioni di volontariato,
organizzazioni non governative regolarmente costituite,
che si impegnino a sostenerne le attività. L’Associazione,
senza finalità di lucro, è orientata alla
cooperazione e alla promozione sociale: in
tale contesto, oltre a facilitare il raggiungimento
degli obiettivi di progetto, è impegnata nell’agevolare
la dismissione delle apparecchiature sanitarie
e tecnologiche - giudicate non più idonee
rispetto agli standard raggiunti dalle strutture di
appartenenza - a beneficio di quei Centri
Sanitari Italiani nel Mondo, che ne facciano
richiesta.
Dal punto di vista operativo, l’Associazione
è riconosciuta Segretariato di Assistenza Tecnica
del progetto IPOCM - Integrazione e Promozione
degli Ospedali e dei Centri Sanitari Italiani nel Mondo
– , che ha fra le proprie finalità:
§ la
creazione di una rete internet tra Centri Sanitari
Italiani nel Mondo e Centri Sanitari Nazionali di
Riferimento;
§ la
riduzione delle criticità di tipo clinico-diagnostico e
tecnico-organizzativo rilevabili nei Centri Sanitari,
essenzialmente attraverso l’attivazione del servizio di
teleconsulto, nell’interesse dei pazienti e
dell’efficienza della struttura;
§
l’aumento delle capacità professionali del personale
sanitario dei Centri Sanitari Italiani nel Mondo
attraverso il servizio di formazione a distanza;
§ il
supporto per l’attuazione di gemellaggi su tematiche di
mutuo interesse tra Centri Sanitari Italiani nel Mondo e
Centri Sanitari Nazionali di Riferimento, anche
attraverso lo scambio temporaneo di esperti e la
sperimentazione di soluzioni innovative;
§
l’acquisizione dei fabbisogni di salute delle
popolazioni afferenti ai Centri Sanitari Italiani nel
Mondo per la formulazione di politiche coerenti di
cooperazione sanitaria.
Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40,
quarto periodo, della legge 220/2010.
L’articolo 1, comma 40, della legge
220/2010 dispone l’incremento di 924 milioni di euro per
l'anno 2011 della dotazione del Fondo esigenze
indifferibili ed urgenti, istituito ai sensi
dell'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L.
5/2009.
Una quota delle predette risorse – pari a 874 milioni di
euro – è destinata ad essere ripartita, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità e
negli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla
legge.
La restante quota dello stanziamento
per il 2011 disposto a favore del Fondo esigenze
indifferibili ed urgenti dal comma 40– pari a 50 milioni
di euro – è destinata ad assicurare il finanziamento di
interventi urgenti finalizzati al riequilibrio
socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle
attività di ricerca, assistenza e cura dei malati
oncologici e alla promozione di attività sportive,
culturali e sociali.
All’assegnazione
del contributo di 200.000 euro si provvede con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 40,
quinto periodo, della legge 220/2010 la ripartizione e
la contestuale individuazione dei beneficiari dei 50
milioni di euro del Fondo esigenze indifferibili ed
urgenti avviene con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, coerentemente agli indirizzi al proposito
espressi dalle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari.
Articolo 2, comma 2-terdecies
(Risorse per l’Istituto italiano di studi filosofici
e l’Istituto italiano per gli studi storici)
Il
comma 2-terdecies dispone che per l’esercizio
2011 sono prorogate, nel limite di 2 milioni di euro,
le risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, comma 219,
della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) a favore
dell’Istituto italiano studi filosofici
e dell’Istituto italiano per gli studi storici,
aventi sede a Napoli. Alla copertura del relativo onere,
si provvede mediante corrispondente riduzione della
quota del Fondo per le esigenze indifferibili
destinata per il 2011 al finanziamento di interventi
urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo
dei territori, di attività di ricerca, assistenza e cura
dei malati oncologici e di promozione di attività
sportive, culturali e sociali (50 milioni di euro, ex
art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge di
stabilità 2011).
Si
è, quindi, in presenza di una nuova autorizzazione di
spesa – come, peraltro, confermato dalla relazione
tecnica riferita al maxiemendamento
– e non di una proroga.
L’art. 1, comma 219,
della legge finanziaria per il 2005
ha previsto che il CIPE,
in sede di riparto
annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate,
assegnasse un finanziamento ai due istituti sopra citati
per la realizzazione delle rispettive attività di
ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per
la promozione dell'integrazione europea e mediterranea
del Mezzogiorno.
Si è disposto contestualmente che i due istituti
presentassero al MEF e al MIUR entro il 31 dicembre
di ogni anno i programmi di attività,
indicanti, tra l’altro, le altre fonti di finanziamento
destinate alla loro realizzazione (art. 1, comma 220).
Con delibera CIPE
35/2005
è stato autorizzato per il triennio 2005-2007 un
finanziamento di 7,85 milioni di euro a favore
dell’Istituto italiano studi filosofici e di 5,05
milioni di euro a favore dell’Istituto italiano per gli
studi storici.
In seguito l’art. 1, comma
1149, della legge finanziaria 2007 (L.
296/2006) ha disposto che le risorse stanziate con la
delibera CIPE 35/2005 si intendono prorogate per il
biennio 2008/2009.
Per completezza di
informazione si segnala che L'Istituto Italiano per
gli studi storici figura tra leistituzioni
culturaliammesse al contributo ordinario annuale dello
Stato mediante inserimento nell'apposita tabella ai
sensi dell’art. 1 della L. 534/1996; in particolare, per
il triennio 2009-2011, all’istituto sono assegnati
78.202,00 euro (D.M. 17 novembre 2009).
Articolo 2, comma 2-quaterdecies
(Riduzione della spesa delle federazioni sportive del
CONI)
Il
comma 2-quaterdecies dell’articolo 2
differisce al 1° gennaio 2012
l'applicazione alle federazioni sportive del
CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei
costi degli apparati amministrativi contenute nell’articolo
6 del decreto-legge 78/2010.
La
norma da ultimo citata prevede numerose misure di
contenimento della spesa pubblica, differenziate sia per
oggetto, sia per destinatario.
Pertanto, per comprendere la portata della proroga,
occorre innanzitutto specificare la natura giuridica
delle federazioni sportive al fine di individuare le
misure contenute nell’articolo 6 alle stesse
applicabili.
Ai
sensi del D.lgs. n. 242 del 1999,
come modificato dal D.lgs. n. 15 del 2004,
il CONI, dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, è la Confederazione delle
federazioni sportive nazionali e delle discipline
sportive associate e si conforma ai principi
dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con
le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato
olimpico internazionale (CIO).
In
ragione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, il
CONI riconosce, a fini sportivi, le federazioni
sportive nazionali, le discipline sportive
associate, le società sportive, gli enti di promozione
sportiva nonché le associazioni benemerite e stabilisce
i principi ispiratori dei loro statuti.
Il CONI
è stato incluso nell’elenco degli enti pubblici non
economici, con organico inferiore alle 50 unità,
confermati con il Decreto adottato dal Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e dal
Ministro per la semplificazione normativa il 19 novembre
2008al fine di evitarne la soppressione ex lege
altrimenti disposta dall'art. 26, c. 1, primo periodo,
del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).
Ai
sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 242/1999, le
federazioni sportive nazionali (attualmente 45) e le
discipline sportive associate hanno natura di
associazione con personalità giuridica di diritto
privato. Fanno eccezione – pur qualificandosi come
federazioni sportive nazionali – l'Aeroclub d'Italia,
l'Automobile club d'Italia e l'Unione italiana
tiro a segno, i quali, in virtù dell’art. 18, comma
6, del D.Lgs. 242 del 1999, mantengono la personalità
giuridica di diritto pubblico.
Delle
42 federazioni sportive nazionalicon personalità
giuridica di diritto privato, 31 sono
presenti nell’elenco ISTAT delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato,
ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza
pubblica).
Le
federazioni sportive nazionali e le discipline sportive
associate non perseguono fini di lucro, e svolgono
l'attività sportiva seguendo gli indirizzi del CIO,
delle federazioni internazionali e del CONI (art. 15 e
16 del D.Lgs. 242/1999). A differenza delle federazioni,
le discipline sportive associate sono preposte
all’organizzazione di discipline sportive non olimpiche.
I bilanci delle federazioni sportive nazionali
sono approvati annualmente dall'organo di
amministrazione federale e sottoposti
all’approvazione della Giunta nazionale del CONI.
Con
riguardo ai profili finanziari, il CONI fruisce,
per il finanziamento dello sport, di una quota
delle entrate erariali e extraerariali derivanti dai
giochi pubblici
ed assegna contributi agli altri organismi
sportivi.
Ai
sensi dell’art. 7, comma 5, lett. e), dello Statuto,
spetta alla giunta nazionale del CONI esercitare, sulla
base di criteri e modalità stabiliti dal Consiglio
Nazionale, il controllo sulle Federazioni sportive
nazionali in merito agli aspetti di rilevanza
pubblicistica e, in particolare, in merito all’utilizzazione
dei contributi erogati, nonché stabilire i
criteri di assegnazione dei medesimi alle
Federazioni.
Per
quanto attiene al personale, si ricorda che
l’art. 8 del D.L. n. 138/2002 (L. 178/2002) ha disposto
che, a partire dall'8 luglio 2002, il personale alle
dipendenze del CONI passa alle dipendenze della
CONI Servizi spa, contestualmente costituita.
Peraltro, già prima di tale costituzione, il CONI
dotava di proprio personale le Federazioni
Sportive Nazionali.
E, dopo la costituzione della Società, parte del
personale ad essa transitato ha continuato ad essere
impiegato presso le stesse Federazioni. Inoltre, l’art.
30 del CCNL del personale non dirigente della
CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive
Nazionali per il quadriennio normativo 2006/2009
e primo biennio economico 2006/2007 – sottoscritto il 26
maggio 2008 – ha previsto il passaggio volontario del
personale dipendente di CONI Servizi SpA, attualmente
operante presso le Federazioni, alle stesse Federazioni
presso le quali presta opera, entro il 31 dicembre 2010.
Da ultimo, l’art. 35, c. 4, del D.L. 207/2008 (L.
14/2009) ha previsto che il personale, ex
dipendente CONI, successivamente transitato alle
dipendenze di CONI Servizi S.p.A., ed attualmente in
servizio presso le Federazioni sportive nazionali,
permane in servizio presso le stesse ai fini del
loro funzionamento.
Considerato che la natura giuridica delle federazioni
sportive non è omogenea, occorre distinguere le
disposizioni dell’articolo 6 del d.l. 78/2010 che
possono considerarsi applicabili.
In
particolare, alle federazioni sportive private si
applica l’articolo 6, co. 2, del decreto, che prevede la
gratuità della partecipazione agli organi collegiali
degli enti che ricevono contributi a carico delle
finanze pubbliche.
L’art. 6, co. 2, rende
onorifica, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del provvedimento in esame, la partecipazione agli
organi collegiali - anche di amministrazione - degli
enti che comunque ricevono contributi a carico delle
finanze pubbliche, nonché la titolarità degli organi
medesimi. La partecipazione e la titolarità degli organi
collegiali di cui al comma 2 comporta esclusivamente il
rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla
normativa vigente e, qualora siano già previsti, i
gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30
euro a seduta giornaliera.
Secondo quanto precisato dalla
Ragioneria generale dello Stato con Circolare n. 40 del
23 dicembre 2010,
l’ambito applicativo della disposizione, con le
esclusioni espressamente previste, è costituito da tutti
gli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico
e privato, anche non ricompresi nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione) che
ricevono, non “una tantum”, contributi a carico delle
finanze pubbliche.
Alle
federazioni sportive pubbliche si applicano le
misure previste dall’articolo 6, co. 1 e 3, del
decreto-legge 78/2010, che rendono onorifica la
partecipazione agli organi collegiali e riducono del 10%
i compensi dei componenti degli organi di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e
organi collegiali comunque denominati di tutte le
pubbliche amministrazione comunque denominate.
Quest’ultima diposizione dovrebbe altresì applicarsi
anche alle federazioni sportive private inserite
nell’elenco ISTAT.
In particolare, l’art. 6,
comma 1 rende onorifica, a decorrere dall'entrata in
vigore del provvedimento in esame, la partecipazione
agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Più specificamente il citato art.
68 del D.L. n.112/2008, reca disposizioni volte ad
accelerare il processo di riordino degli
organismi collegiali operanti presso le pubbliche
amministrazioni, e a realizzare, entro il triennio
2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino
al definitivo trasferimento delle attività ad essi
demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle
Amministrazioni. Il comma 1 esclude dalla
proroga (che il co. 2-bis del citato art. 29
del D.L. 223/2006 consente in base a una valutazione di
perdurante utilità) alcune categorie di
organismi collegiali.
In ordine a quanto sopra esposto,
l’articolo 68 fa, dunque, esplicito riferimento agli
organismi collegiali:
- istituiti in data antecedente al 30
giugno 2004 da disposizioni legislative od atti
amministrativi la cui operatività è finalizzata al
raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione
di particolari attività previste dai provvedimenti di
istituzione e che non abbiano ancora conseguito le
predette finalità;
- istituiti successivamente alla data
del 30 giugno 2004 che non operavano da almeno 2 anni
antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto
112/2008;
- svolgenti funzioni riconducibili
alle competenze previste dai regolamenti di
organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale
di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale
gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze
di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.
Pertanto, la partecipazione ai
suddetti organismi può dar luogo esclusivamente
al rimborso delle spese sostenute, ove previsto
dalla normativa vigente ed eventuali gettoni di presenza
non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera.
L’articolo 6, comma 3,
a decorrere dal 1° gennaio 2011, riduce del
10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, le indennità, i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilità comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni individuate
dall'ISTAT, incluse le autorità indipendenti (alcune
delle quali non rientrano nell'elenco dell'ISTAT):
- ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati;
- ai titolari di incarichi di
qualsiasi tipo.
Oltre a stabilire il taglio
automatico del 10%, il comma prevede inoltre che i
suddetti emolumenti, sino al 31 dicembre 2013, non
possano superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, così come ridotti.
Alle federazioni
sportive inserite nell’elenco ISTAT si applicano le
disposizioni dell’articolo 6, co. 7, 8, 9, 12, 13 e 14
che prevedono misure di contenimento previste delle
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza, per sponsorizzazioni, per
missioni, per la formazione, per autovetture e buoni
pasto.
Tutte le disposizioni richiamate,
infatti, si applicano alle pubbliche amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della P.A.,
come individuate dall’ISTAT.
Segnatamente, il comma 7
riduce, a decorrere dal 2011, la spesa annua
effettuata per studi ed incarichi di consulenza,
compresi gli studi ed incarichi conferiti a pubblici
dipendenti, disponendo che essa non potrà essere
superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.
L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di
cui al comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale.
Il comma 8, riduce, a
decorrere dal 2011, la spesa annua per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza. Tale spesa non potrà essere
superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno
2009 per le medesime finalità.
Il comma 9 introduce, sempre a
decorrere dal 2011, il divieto dieffettuare
spese per sponsorizzazioni.
Il comma 12 sancisce, a
decorrere dal 2011, il divieto di effettuare
spese per missioni per un ammontare superiore al
50 per cento della spesa sostenuta nel 2009. La
violazione del limite costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilità erariale. Il limite di
spesa può essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un provvedimento motivato
adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da
comunicare preventivamente agli organi di controllo ed
agli organi di revisione dell'ente.
Il comma 13, riduce del 50%
rispetto a quella sostenutanel 2009 la
spesa annua, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della P.A., incluse le autorità indipendenti, per
attività che siano esclusivamente – secondo la
precisazione introdotta dal Senato - di formazione
del personale. Le suddette amministrazioni devono
svolgere prioritariamente l'attività di formazione
tramite la Scuola superiore della pubblica
amministrazione ovvero tramite i propri organismi di
formazione.Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione del limite suddetto costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilità erariale.
Il comma 14, riduce, a
decorrere dal 2011, la spesa per acquisto,
manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture,
nonché per l'acquisto di buoni taxi, sostenuta
dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato della P.A., incluse le autorità
indipendenti. Tale spesa non potrà essere superiore
all’80 per cento della spesa 2009.
La
proroga dell’applicazione delle disposizioni citate al
2012 - che ha contenuto oneroso - è ammessa nel
limite di spesa di 2 milioni di euro. Pertanto, si
dispone che all’onere conseguente si provveda per l'anno
2011, mediante corrispondente riduzione della quota del
Fondo esigenze urgenti ed indifferibili destinata al
finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio
socio-economico e di sviluppo dei territori, di attività
di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e di
promozione di attività sportive, culturali e sociali, ai
sensi dell’articolo 1, comma 40, quarto periodo della
legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010).
L’articolo 1, comma 40 della legge
finanziaria per il 2011 ha rifinanziato il Fondo
esigenze urgenti ed indifferibili di 924 milioni di
euro per il 2011.
Di tale somma, 874 milioni sono
destinati ad una serie di finalità indicate nell’elenco
1 delle legge e saranno ripartiti, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri. I residui 50
milioni – in virtù di quanto stabilito dal comma 40,
quarto periodo – sono destinati ad assicurare il
finanziamento di interventi urgenti finalizzati al
riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei
territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura
dei malati oncologici e alla promozione di attività
sportive, culturali e sociali. Alla ripartizione di tale
quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario.
In relazione alla
formulazione del testo e alla luce della ricostruzione
normativa effettuata, si valuti l’opportunità di
sostituire la locuzione “federazioni sportive iscritte
al CONI” con le parole federazioni sportive riconosciute
dal CONI”.
Inoltre, tenuto conto
dell’oggetto plurimo dell’articolo 6 del d.l. 78/2010,
andrebbe valutata la opportunità di esplicitare i commi
della norma a cui si fa rinvio per individuare i termini
prorogati dalla disposizione in commento.
L’ultimo periodo della disposizione in esame novella
l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001,
specificando che “fino alla revisione organica della
disciplina di settore”, il medesimo decreto 165 - che
pone norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni – continua ad
applicarsi al CONI.
L’articolo 1, comma 2, del d.lgs.
165/2001 individua, attraverso il criterio della
enumerazione, il campo di applicazione soggettivo delle
norme che disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro alle dipendenze delle p.a., ivi
contenute. A tale scopo, sono considerate
amministrazioni pubbliche: «tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e
loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300».
Quanto alla natura giuridica del
CONI, che è ente pubblico non economico, si rinvia
alla ampia ricostruzione di cui sopra, a commento della
prima parte del comma in esame.
In
relazione all’ultimo periodo, si segnala, pertanto, che
la disposizione non ha carattere innovativo poiché le
disposizioni del decreto 165/2001 si applicano già al
CONI che, in qualità di ente pubblico non economico,
rientra nelle categorie di soggetti pubblici elencati
nell’articolo 1, co. 2, d.lgs. 165/2001.
Peraltro, non sono chiare le ragioni di opportunità che
giustificano l’inserimento nella norma di ricognizione
del solo CONI e non di tutti gli altri soggetti che
rientrano nella nozione di ente pubblico non economico.
Articolo 2, comma 2-quinquiesdecies
(Ente irriguo Puglia, Lucani e Irpinia)
Il
comma 2-quinquiesdecies proroga di un anno il
termine del 31 dicembre 2010 entro il quale l’Ente per
lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è
assoggettato alla disciplina per cui gli enti pubblici
non economici devono essere riordinati o soppressi.
L’Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - istituito nel 1947
con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di
diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero
dell'agricoltura - gestisce otto dighe, alle quali vanno
aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di
adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far
fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della
Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di
vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di
agglomerati industriali. L’EIPLI è da tempo amministrato
da un Commissario straordinario.
Si
ricorda che l’EIPLI era stato incluso, ai sensi
dell’art. 2, comma 636, della legge 244/2007
(finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da
riordinare o sopprimere per finalità di riduzione
delle spese di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche. L’art. 26 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112
(cd. “taglia enti”) aveva disposto peraltro
l’abrogazione del citato comma 636 dell’art. 2,
prevedendo una diversa procedura per il riordino o la
soppressione degli enti pubblici non economici.
L’articolo 26 citato disponeva infatti che gli enti
pubblici non economici con una dotazione organica
inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini
professionali e le loro federazioni, delle federazioni
sportive e di altri enti espressamente elencati, fossero
soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto, ad
eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto
termine. Disponeva inoltre la soppressione di tutti gli
enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza
del 31 marzo 2009, non fossero stati emanati i
regolamenti di riordino ai sensi del comma 634
dell'articolo 2 della n. 244/07.
E’
intervenuto quindi il comma 3-bis dell'art
3 del decreto-legge n. 171/2008, introdotto
dalla legge di conversione n. 205/08, che prorogava -
per quel che riguarda l'EIPLI - al 31 marzo 2010 il
termine del 31 marzo 2009 stabilito dal primo comma
dell'articolo 26 del D.L. n. 112/08.
Il
termine del 31 marzo 2010 è stato ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2010 dall’articolo 2
comma 6 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.
Il
comma in esame prescrive altresì al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali di
provvedere, con le procedure del citato articolo 26 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di
adottare il regolamento di riordino o di soppressione,
previa liquidazione. In caso di soppressione e messa in
liquidazione la responsabilità dello Stato è limitata
all'attivo in conformità alle norme sulla liquidazione
coatta amministrativa.Al relativo onere l'Ente per lo
sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria
in Puglia, Lucania e Irpinia provvede con proprie
disponibilità di bilancio. Il comma dispone inoltre che
alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno ed indebitamento derivanti
dall’applicazione del precedente periodo si provvede
mediante corrispondente utilizzo, per euro 272 mila per
il 2011, in termini di sola cassa, del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge n. 154/2008.
Il Fondo da ultimo
citato, è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del D.L.
n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero
dell'economia (cap. 7593). Il Fondo è finalizzato a
compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di
cassa da specifici contributi di importo fisso costante
con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di
autorizzazioni legislative. Il Fondo,che opera in
termini di sola cassa, è stato inizialmente dotato di
435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, e
successivamente rifinanziato da una serie di
disposizioni legislative.
A bilancio 2011, le
disponibilità del Fondo risultano pari a 1.122,6 milioni
di euro per il 2011, a 1.000 milioni di euro per il 2012
e a 1.000 milioni per il 2012.
Articolo 2, commi 3, 3-quater,
3-sexies, 3-octies
(Disposizioni in favore delle zone colpite dal
terremoto in Abruzzo)
Il
comma 3 e il comma 3-quater recano
disposizioni finalizzate a prorogare, rispettivamente, i
termini per la ripresa dei versamenti sospesi nonché
degli adempimenti sospesi ai sensi dell’articolo 39 del
D.L. n. 78/2010 in favore dei soggetti colpiti dal
sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009.
In particolare, il comma 3 dispone una ulteriore
proroga del termine di sospensione delle rate,
da gennaio 2011 a ottobre 2011, relativo ai
versamenti tributari e contributivi sospesi ai sensi del
richiamato articolo 39.
Il
testo contenuto nel decreto legge pubblicato nella G.U.
ed entrato in vigore il 29 dicembre 2010 recava la
sospensione dei versamenti dovuti nel periodo compreso
tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2011.
L’articolo 39 del D.L. n. 78/2010,
nel recare disposizioni in favore dei territori colpiti
dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in
Abruzzo, ha disposto, ai commi da 1 a 3, la
proroga al 20 dicembre 2010 del termine della
sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari
ed al 15 dicembre 2010 del termine della sospensione
relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali
nonché ai premi INAIL in favore:
- delle persone fisiche titolari di redditi
d’impresa e di lavoro autonomo;
- dei soggetti diversi dalle persone fisiche
qualora realizzino un volume di affari non superiore a
200.000 euro.
La ripresa dei versamenti
sospesi deve avvenire, ai sensi dei commi da 3-bis
a 3-quater del richiamato articolo 39,
mediante il pagamento di 120 rate mensili di pari
importo a decorrere da gennaio 2011 senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori.
Il termine per gli adempimenti, diversi dai
versamenti, è fissato, dai medesimi commi, al mese di
gennaio 2011. Rientrano nell’ambito oggettivo della
ripresa della riscossione:
- tutti i versamenti tributari
sospesi ed in particolare sia quelli per i quali il
comma 1 dispone la propora al 20 dicembre 2010 sia
quelli sospesi fino al 30 giugno 2010 ai sensi dell’art.
1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837;
- tutti i versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali nonché dei premi INAIL
sospesi ed in particolare sia quelli per i quali il
comma 3 dispone la proroga al 15 dicembre 2010 sia
quelli sospesi fino al 30 giugno 2010 ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837.
Con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
n. 151122 del 23 novembre 2010 erano state disciplinate
le modalità di versamento delle rate dovute a decorrere
da gennaio 2010.
Il
comma in esame prevede inoltre che, con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia
disciplinata la ripresa della riscossione delle rate non
versate in modo da non determinare effetti sui saldi di
finanza pubblica. Tale D.P.C.M., pertanto, dovrebbe
disciplinare le modalità di recupero delle rate sospese
entro il 2011.
Sul
piano della formulazione della norma si valuti
l’opportunità di novellare il richiamato articolo 39 del
decreto-legge n. 78 del 2010.
Il
comma 3-quater dispone una proroga, da
gennaio 2011 a dicembre 2011, dei termini relativi
agli ulteriori adempimenti, diversi dai versamenti, già
sospesi ai sensi dell’articolo 39, commi 3-bis e
3-ter del D.L. n. 78/2010 sopra illustrato.
La
modifica viene introdotta novellando i commi 3-bis
e 3-ter dell’articolo 39 del decreto-legge n.
78 del 2010.
Il
comma 3-sexies dispone una deroga al
blocco delle assunzioni per il Comune de L'Aquila
e per i comuni montani della provincia de
L'Aquila.
Più
specificamente, si prevede, in deroga all'articolo 14,
comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24,
comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recanti,
rispettivamente, norme volte al contenimento dei costi
del personale degli enti territoriali, e norme
concernenti le progressioni di carriera nella P.A., che
il Comune de L’Aquila possa stipulare contratti di
lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e
2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro
per ciascun anno.
I commi 7-10
dell’articolo 14 del D.L. 78/2010 dettano norme
volte al contenimento dei costi del personale degli enti
territoriali. Più specificamente, il comma 9 contiene
disposizioni finalizzate al contenimento di costi del
personale per gli enti locali e le camere di commercio,
attraverso la sostituzione del comma 7 dell’articolo 76
del D.L. 112/2008.
Il nuovo testo
stabilisce il divieto, per gli enti nei quali
l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore
al 40% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale. I restanti enti che non eccedono
il parametro di spesa per il personale possono procedere
ad assunzioni di personale nel limite del 20% della
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente. La disposizione si applica a decorrere dal
1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2010.
L’articolo 24 del
D.Lgs. 150/2009 prevede che, ai sensi dell'articolo
52, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001
le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio
2010, debbano coprire i posti disponibili nella
dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con
riserva non superiore al 50% a favore del personale
interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di assunzioni.
L'attribuzione dei posti
riservati al personale interno è finalizzata a
riconoscere e valorizzare le competenze professionali
sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche
esigenze delle amministrazioni.
Infine, la collocazione
nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera a), dello stesso D.Lgs. 150, per tre
anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non
consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della
progressione di carriera.
Lo
stesso comma prevede altresì la facoltà, per i comuni
della provincia de L’Aquila e quelli di cui all'articolo
1, comma 2, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito
dalla L. 24 giugno 2009, n. 77,
con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti che al 31
dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o
inferiore ai due terzi della pianta organica, di
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per
gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa di 1
milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di
personale fino al limite di quattro quinti della pianta
organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal
patto dì stabilità interno, fatto comunque salvo il
limite del 40% nel rapporto tra spese per il personale e
spesa corrente.
I
predetti contratti sono consentiti nel rispetto del
patto di stabilità interno. L’ultimo periodo del
comma 3-sexies, infine, stabilisce che alla
compensazione degli effetti intermini di fabbisogno ed
indebitamento netto derivanti dall’applicazione delle
misure di cui ai precedenti periodi, si provveda
mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge n. 154/2008, in misura pari ad 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in
termini di in termini di sola cassa.
Il Fondo da ultimo
citato, è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del D.L.
n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero
dell'economia (cap. 7593). Il Fondo è finalizzato a
compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di
cassa da specifici contributi di importo fisso costante
con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di
autorizzazioni legislative. Il Fondo,che opera in
termini di sola cassa, è stato inizialmente dotato di
435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, e
successivamente rifinanziato da una serie di
disposizioni legislative.
A bilancio 2011, le
disponibilità del Fondo risultano pari a 1.122,6 milioni
di euro per il 2011, a 1.000 milioni di euro per il 2012
e a 1.000 milioni per il 2012.
Il
comma 3-octies dispone l'avvio della
bonifica del sito "Bussi sul Tirino" in Abruzzo,
come individuato e perimetrato dal D.M.
Ambiente 29 maggio 2008.
I
lavori di bonifica sono avviati entro il 30 giugno
2011 dal Commissario delegato per il superamento
della situazione di emergenza socio-economico-ambientale
determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume
Aterno.
A tale
proposito si ricorda che, ai sensi dell'Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n.
3614, lo stesso Commissario è stato chiamato a porre in
essere ogni utile iniziativa volta al superamento del
contesto critico relativo alla discarica abusiva di
Bussi.
Si
ricorda, altresì, che con il D.P.C.M. 17 dicembre 2010
(G.U. 4 gennaio 2011, n. 2) lo stato di emergenza
relativo alla crisi socio-economico-ambientale
determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume
Aterno è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011.
Le
opere di bonifica, che dovranno consentire la
reindustrializzazione delle aree industriali dismesse e
dei siti ad esse limitrofi, sono finalizzate alla
ripresa economica ed occupazionale delle zone colpite
dal sisma dell'aprile 2009.
Agli
oneri, valutati in complessivi 50 milioni di euro
(15 milioni di euro per il 2011, 20 milioni per il 2012
e 15 milioni per il 2013), si provvede a valere sulle
risorse finanziarie individuate dall'art. 14,
comma 1, del D.L. 39/2009 (recante interventi
urgenti per il sisma in Abruzzo).
Articolo 2, commi 3-bis e 3-ter
(Istituzione del Parco nazionale «Costa teatina»)
I commi
3-bis e 3-ter dispongono che si provveda,
entro il 30 settembre 2011, all’istituzione
del Parco nazionale «Costa teatina» ai sensi
dell’art. 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001.
In caso
di inadempimento entro tale termine si dovrà ricorrere
ad un commissario ad acta da nominare con DPCM
entro i successivi trenta giorni.
Da
ultimo, viene esplicitato che per l’attuazione di tali
norme si dovrà provvedere nei limiti delle risorse
stanziate con il citato art. 8, comma 3, della legge n.
93 del 2001.
Si rammenta che l’art.
8 , comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93,
ha previsto l’istituzione del il Parco nazionale
«Costa teatina» con DPR da adottare su
proposta del Ministro dell'ambiente e d’intesa della
regione Abruzzo.
Per l’istituzione del
parco, da realizzarsi entro centottanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
stessa, veniva previsti limiti massimi di spesa di lire
1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001.
Successivamente, con atto notificato il 4 maggio 2001,
la Regione Abruzzo ha proposto "ricorso per
dichiarazione di incostituzionalità e, comunque, per
conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato",
avente ad oggetto l’art. 8, comma 3, della legge n. 93
del 2001, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 della
Costituzione. La denunciata violazione del principio di
leale cooperazione si sarebbe inoltre tradotta, ad
avviso della Regione Abruzzo, nella menomazione delle
sue prerogative costituzionali, dando luogo ad un
"conflitto di attribuzioni". Dal suo canto, la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 422 del 2002, ha
ritenuto la questione non fondata in quanto la norma
impugnata non istituisce, propriamente, il Parco
nazionale in questione, ma ne prevede l’istituzione ad
opera di un decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la
Regione.
Articolo 2, comma 3-quinquies
(Proroga del termine di esecuzione del programma di
ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali
per le imprese dell’Abruzzo)
Il
comma 3-quinquies, novellando l'articolo 4
del DL 347/2003,riconosce
al Ministro dello sviluppo economico il potere di
prorogare fino al 30 giugno 2011 il termine di
esecuzione del programma di ristrutturazione o di
cessione dei complessi aziendali per i gruppi
industriali con imprese ed unità locali nella regione
Abruzzo, in precedenza fissato al 31 dicembre 2010
dal comma 4-quater dell’art. 39 del DL 78/2010
che, a sua volta, aveva integrato il citato articolo 4
del DL 347/2003.
La
proroga, che deve essere richiesta dal Commissario
straordinario e può essere concessa solo dopo aver
sentito il Comitato di sorveglianza,
può essere accordata nel caso in cui il programma non
risulti completato al termine di scadenza, in ragione
del protrarsi delle conseguenze negative di ordine
economico e produttivo generate dagli eventi sismici del
2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare
complessità nelle operazioni attinenti la
ristrutturazione o la cessione a terzi dei complessi
aziendali.
Si
consideri che la formulazione della norma in esame non
coincide perfettamente con quella della precedente
proroga (di cui al DL 78/2010) in ordine ai requisiti di
non completamento del programma; nella norma in esame,
per esempio, si prescinde dalle difficoltà connesse alla
definizione dei problemi occupazionali.
Si ricorda che le
disposizioni del decreto-legge 347/2003 si applicano
alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento
in stato di insolvenza che intendono avvalersi della
procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di
cui all'art. 27, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n.
270/1999[44],
oppure del programma di cessione dei complessi
aziendali, di cui all'articolo 27, co. 2, lett. a),
del medesimo decreto, purché abbiano, singolarmente o,
come gruppo di imprese costituito da almeno un anno,
entrambi i seguenti requisiti:
c)
lavoratori subordinati,
compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione
dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un
anno;
d)
debiti, inclusi quelli
derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare
complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.
Il citato art. 27 del
D.Lgs. 270/1999 disciplina le condizioni per
l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, stabilendo chele imprese dichiarate
insolventi vi sono ammesse qualora presentino concrete
prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle
attività imprenditoriali. Ai sensi del comma 2, tale
risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:
c)
tramite la cessione dei
complessi aziendali, sulla base di un programma di
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno («programma di cessione dei
complessi aziendali»);
d)
tramite la
ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa,
sulla base di un programma di risanamento di durata non
superiore a due anni («programma di ristrutturazione»);
b-bis)
per le società
operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali
anche tramite la cessione di complessi di beni e
contratti sulla base di un programma di prosecuzione
dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad
un anno («programma di cessione dei complessi di beni e
contratti»).
Ai sensi dell'articolo 2
del DL n. 347 cit., l'impresa in stato di insolvenza può
richiedere l'ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria al Ministro delle attività
produttive (ora dello sviluppo economico), con istanza
motivata e corredata di adeguata documentazione. Con
proprio decreto il Ministro provvede all'ammissione
immediata dell'impresa alla procedura e alla nomina del
commissario straordinario; per le imprese operanti nel
settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione
alla procedura, la nomina del commissario e la
determinazione del compenso sono disposte con DPCM o con
decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il
decreto in esame determina lo spossessamento del
debitore e l'affidamento al commissario straordinario
della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei
beni dell'imprenditore insolvente.
L'articolo 4 del
DL n. 347 del 2003 statuisce in ordine all'accertamento
dello stato di insolvenza e al programma del commissario
straordinario. Inparticolare: il comma 1 prevede che
iltribunale dichiari lo stato di insolvenza dell'impresa
ed assuma i necessari provvedimenti con sentenza
pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del
summenzionato decreto; il comma 1-bis, che,
qualora il tribunale respinga la richiesta di
dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti
l'insussistenza dei requisiti previsti, cessino gli
effetti del medesimo decreto pur restando salvi gli
effetti degli atti compiuti dagli organi della
procedura; il comma 2, che entro 180 giorni dal decreto
di nomina, il commissario straordinario presenti al
Ministro delle attività produttive il programma e al
giudice delegato la relazione contenente la descrizione
particolareggiata delle cause di insolvenza; il comma 2-bis,
che un estratto della relazione e del programma venga
tempestivamente pubblicato in almeno due quotidiani a
diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo
altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato; il
successivo comma 3, prevede, poi, che - su richiesta
motivata del commissario - il termine per la
presentazione del programma possa essere prorogato dal
Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo
economico), per non più di ulteriori 90 giorni.
L’ultimo periodo del comma in esame quantifica gli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esso
contenute nel limite massimo di 2,5 milioni di euro,
e dispone che a tale onere si provveda a valere sulle
risorse, provenienti dalla dotazione del Fondo aree
sottoutilizzate per il periodo di programmazione
2007-2013, destinate – ai sensi dell’articolo 14, comma
1 del decreto legge n. 39/2009 - al finanziamento degli
interventi di ricostruzione delle zone della regione
Abruzzo colpite dal terremoto del 6 aprile 2009.
Si ricorda che
l’articolo 14, comma 1 del Decreto legge n. 39 del 2009
(terremoto Abruzzo), per il finanziamento degli
interventi di ricostruzione, ha disposto l’assegnazione
- nell’ambito delle risorse del FAS relative al periodo
di programmazione 2007-2013 – di un importo non
inferiore a 2 miliardi e non superiore a 4 miliardi di
euro a valere sulle risorse del Fondo strategicoper il
Paese a sostegno dell'economia reale, e di un importo di
408,5 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture.
Tali importi devono essere ripartiti dal CIPE in quote
annuali.
Relativamente al Fondo
strategico, con delibera del 26 giugno 2009, n. 35 il
CIPE ha deliberato l’importo di 3.955 milioni per gli
interventi connessi al terremoto. L'articolazione
pluriennale delle risorse è stata rimessa a successive
delibere, anche sulla base dei fabbisogni comunicati dal
Commissario delegato e compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse
FAS.
Nell’ambito dell’importo
complessivo di 3.955 milioni previsto dalla delibera n.
35, il CIPE ha già provveduto ad assegnare, per il
finanziamento degli interventi di ricostruzione in
Abruzzo, 227 milioni per il 2009 e 567 milioni nel 2010
(delibera n. 95 del 6 novembre 2009).
Relativamente al Fondo
infrastrutture, il CIPE ha assegnato, con delibera n. 79
del 31 luglio 2009, 40 milioni per la ricostruzione
dell’Università dell’Aquila; con delibera n. 82 del 6
novembre 2009, 200,8 milioni per la ricostruzione di 27
edifici pubblici nella città e nella provincia de
L'Aquila.
Articolo 2, comma 3-septies
(Rinnovo degli organi dell’Accademia di Belle Arti e
del Conservatorio dell’Aquila)
Il
comma 3-septies differisce al 1 novembre 2012
l'avvio delle procedure per il rinnovo
degli organi dell'Accademia di Belle Arti
e del Conservatorio di Musica Alfredo Casella
dell'Aquila e proroga,
conseguentemente,l’operatività degli organi attuali,
al fine di favorire la ripresa delle attività nelle zone
colpite dal terremoto dell’aprile 2009, come individuate
ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 39/2009 (L.
77/2009).
Già l’art. 23, comma 1, del D.L.
78/2009 (L. 102/2009) aveva recato analoghe misure,
differendo l’avvio delle procedure per il rinnovo degli
organi in questione al 30 aprile 2011.
La legge 508/1999
ha attribuito un'autonomia paragonabile a quella delle
università alle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale (AFAM), e cioè:
Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte
drammatica, Istituti superiori per le industrie
artistiche, Conservatori di musica, Istituti musicali
pareggiati, Accademia nazionale di danza.
L’assetto ordinamentale delle
istituzioni di alta formazione artistico musicale è
stato definito dal D.P.R. n. 132 del 2003.
Gli organi di queste ultime, in base all’art. 4
del D.P.R., sono: il presidente; il direttore; il
consiglio di amministrazione; il consiglio accademico;
il collegio dei revisori; il nucleo di valutazione; il
collegio dei docenti; la consulta degli studenti.
Tali organi, ad eccezione del
collegio dei docenti, durano in carica tre anni e
possono essere confermati consecutivamente una
sola volta.
Il presidente è nominato
dal Ministro competente nell’ambito di una terna
di soggetti, designata dal consiglio accademico
entro il termine di sessanta giorni antecedenti la
scadenza dell’incarico del presidente uscente. I
soggetti proposti devono possedere requisiti di alta
qualificazione professionale e manageriale, nonché avere
comprovata esperienza gestionale di enti di istituzioni
culturali, ovvero riconosciuta competenza nell'ambito
artistico e culturale.
Il Ministro provvede poi alla nomina
entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle
predette designazioni (Art. 5).
L’intera procedura prende
pertanto avvio 60 giorni prima della data di
effettiva scadenza del mandato.
Il direttore, responsabile
dell'andamento didattico e scientifico dell'istituzione,
è eletto (ogni 3 anni) dai docenti
dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli
accompagnatori al pianoforte e dai pianisti
accompagnatori.
Il consiglio di amministrazione
è composto da cinque membri: ne fanno parte di diritto
il presidente e il direttore, affiancati da un docente
ed uno studente (designati, rispettivamente, dal
consiglio accademico e dalla consulta degli studenti),
nonché da un esperto di amministrazione, nominato dal
Ministro.
Il consiglio, inoltre, è integrato,
fino ad un massimo di due componenti, da membri nominati
dal Ministro su designazione di enti, anche
territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali,
artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora
tali soggetti contribuiscano al finanziamento o al
funzionamento dell'istituzione.
Il consiglio accademico, che
determina il piano di indirizzo e la programmazione
delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di
ricerca, è composto da un numero dispari di componenti
(fino ad un massimo di tredici), individuato in rapporto
alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.
Ne fanno parte, oltre al direttore che lo presiede, i
docenti eletti dal corpo docente e due studenti
designati dalla consulta degli studenti.
Il collegio dei revisori,
costituito con provvedimento del presidente, è composto
da tre membri, di cui uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze e due designati dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
Il nucleo di valutazione,
costituito con delibera del consiglio di
amministrazione, sentito il consiglio accademico, è
formato da tre componenti aventi competenze
differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni,
anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo
della valutazione.
Il collegio dei docenti, che
svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio
accademico, secondo modalità definite dallo statuto
dell'istituzione, è composto dal direttore, che lo
presiede, da tutti i docenti in servizio presso
l'istituzione, nonché dagli assistenti, dai pianisti
accompagnatori e dagli accompagnatori al pianoforte.
Della consulta degli studenti
fanno parte studenti eletti in numero variabile (da tre
a undici) in ragione dell’entità complessiva della
popolazione studentesca.
Articolo 2, comma 3-novies
(Impianti fotovoltaici di enti locali della provincia
dell’Aquila)
Il
comma 3-novies riguarda gli impianti
fotovoltaici dei quali siano soggetti responsabili
gli enti locali della provincia dell'Aquila che,
alla data di entrata in vigore del decreto-legge in
esame, abbiano ottenuto il preventivo di connessione o
la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG - soluzione
per la connessione elaborata dal gestore di rete a
seguito di una richiesta) cosi come disciplinata
dall’art. 21 della delibera 99/08 dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas (AEEG).
Si
osserva che sarebbe opportuno far riferimento, come
termine entro cui deve essere posseduto il preventivo di
connessione o la Soluzione Tecnica Minima Generale, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge in esame.
Il
comma stabilisce che ai predetti impianti continuino ad
applicarsi le tariffe incentivanti ventennali riservate
dal “Secondo Conto Energia” (art. 6 del DM 19 febbraio
2007) alla tipologia di impianti con integrazione
architettonica
entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010, nella
quale gli impianti fotovoltaici in questione rientrano
ai sensi dell’art. 2, comma 173, della legge finanziaria
2008 (L. 244/2007).
La
norma deroga a quanto stabilito dall’art. 19, comma 2,
del DM 6 agosto 2010 (“Terzo Conto Energia”), che
riconosce la tariffa incentivante di cui al menzionato
“Secondo Conto Energia” (art. 6 del DM 19 febbraio 2007)
agli impianti operanti in regime di scambio sul posto,
nonché agli impianti, i cui soggetti responsabili sono
enti locali, che entrano in esercizio entro il 2011 e
per i quali le procedure di gara si sono concluse con
l’assegnazione prima dell’entrata in vigore del medesimo
D.M. 6 agosto 2010 (cioè prima del 25 agosto 2010).
In attuazione del
disposto dell’articolo 7 del D.Lgs. 387/2003 di
recepimento della direttiva 2001/77/CE, dal 2005 in
Italia è stata introdotta una nuova modalità di
incentivazione per la produzione di energia da impianti
fotovoltaici con taglie comprese tra 1 kW e 1000 kW di
potenza elettrica, il c.d. cosiddetto “Conto Energia”
(in sostituzione del precedente sistema di
incentivazione basato esclusivamente su contributi in
conto capitale per la costruzione degli impianti –
erogati, sotto varie forme, a livello regionale,
nazionale o comunitario - e idoneo a finanziare il
50-75% del costo di investimento).
Il DM 28 luglio 2005
(e successivamente il DM 19 febbraio 2007: cfr. infra)
ha infatti definito i criteri di incentivazione della
produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica da fonte solare coerenti con le
disposizioni comunitarie.
A differenza delle
incentivazioni “in conto capitale”, questo meccanismo
incentiva “in conto esercizio” l’energia elettrica
prodotta dagli impianti fotovoltaici collegati alla rete
elettrica, il cui surplus potrà essere venduto alla rete
stessa a tariffe incentivanti.
Ai DM del 28 luglio 2005
e del 6 febbraio 2006 è poi subentrato il DM 19 febbraio
2007 disciplinante il “Secondo Conto Energia”.
Di recente è stato
emanato il D.M. 6 agosto 2010, che contiene le nuove
modalità di incentivazione con riferimento agli impianti
che entrano in esercizio nel triennio 2011-2013 (cd.
Terzo Conto Energia). L’Autorità per l’energia ha dato
attuazione a tale decreto con la delibera ARG/elt
181/10.
Il D.M. 6 agosto 2010
prevede che possano beneficiare delle tariffe
incentivanti da esso previste gli impianti che entrano
in esercizio – come detto a partire dal 2011 - a seguito
di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o
potenziamento e che appartengano a 4 categorie:
§
impianti solari fotovoltaici;
§
impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche
innovative;
§
impianti a concentrazione;
§
impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.
Per ogni categoria è
previsto un tetto massimo di potenza incentivabile. I
trattamenti economici previsti dal decreto tengono conto
della tipologia delle iniziative e della attesa
evoluzione dei costi.
Nel nuovo decreto
vengono modificati due aspetti fondamentali: la
tempistica e la modalità di invio della documentazione
da parte del richiedente.
Per quanto riguarda la
tempistica, il soggetto responsabile deve richiedere al
GSE l’incentivo entro 90 giorni dall’entrata in servizio
dell’impianto. Il mancato rispetto dei termini per la
presentazione della domanda comporta la non
ammissibilità alle tariffe incentivanti per il periodo
intercorrente fra la data di entrata in esercizio
dell’impianto e la data di comunicazione della domanda
al GSE. Il GSE avrà 120 giorni per determinare la
tariffa ed erogare l’incentivo.
A differenza di quanto
accadeva con la procedura precedente, la documentazione
per l’ottenimento dell’incentivo deve essere inviata
esclusivamente per via telematica.
Infine, si ricorda che
il “Secondo Conto Energia” sarà in vigore fino a fine
2010 e – ai sensi del decreto-legge 105/2010 convertito
dalla legge 129/2010 - si applicherà, alle condizioni
indicate dalla legge, anche agli impianti realizzati
entro la fine dell’anno che entrino in servizio entro il
30 giugno 2011.
Articolo 2, comma 3-decies
(Giornata della memoria delle vittime del terremoto)
Con la
disposizione in esame è istituita, a partire dal 2011,
una nuova ricorrenza civile, dedicata alla
memoria delle vittime del terremoto che ha colpito
il territorio dell’Abruzzo e, in particolare, della
provincia de L’Aquila il 6 aprile 2009 nonché, più in
generale, alla memoria delle vittime di tutti gli eventi
sismici e calamità naturali che si sono verificati in
Italia.
La
Giornata verrà celebrata ogni anno, il giorno 6
aprile.
In proposito, si segnala che la I
Commissione affari costituzionali della Camera dei
deputati, in data 22 settembre, ha concluso l’esame di
due proposte di legge A.C. 197
e A.C. 3351,
che prevedono l’istituzione di una nuova ricorrenza
civile, dedicata alla memoria delle vittime di tragedie,
la prima, e di disastri ambientali e industriali, la
seconda, causati dall'incuria dell'uomo e dalle calamità
naturali, chiedendone l’assegnazione in sede
legislativa, che l’Assemblea ha successivamente
deliberato in data 6 ottobre 2010.
La
disposizione specifica che l’istituzione della Giornata
non costituisce festività ai fini lavorativi. Pertanto,
non determina gli effetti previsti dalla L. 260/1949;
in ragione di ciò, qualora cada in giorni feriali,
non può costituire giorno di vacanza né, in
generale, può determinare riduzioni dell'orario di
lavoro degli uffici pubblici e per le scuole di ogni
ordine e grado ai sensi della L. 54/1977
(art. 1, co. 2).
L’art. 3 della L. 260/1949 considera
esplicitamente alcune ricorrenze solennità civili, agli
effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici.
Successivamente, la citata L. 54/1977 ha disposto (artt.
2 e 3) che le solennità civili previste per legge non
determinano riduzioni dell’orario di lavoro negli uffici
pubblici né, quando cadono nei giorni feriali,
costituiscono giorni di vacanza o possono comportare
riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e
grado.
Si ricorda, inoltre, che
l’istituzione di una ricorrenza civile può avere a
fondamento sia una fonte di rango legislativo, sia una
fonte di livello inferiore. Tuttavia, l’intervento con
legge appare strettamente necessario solo per
l’individuazione delle ricorrenze festive a livello
nazionale o in considerazione degli effetti civili
risultanti dall’istituzione di una nuova ricorrenza.
Articolo 2, comma 3-undecies
(Proroga delle concessioni-contratto per gli
operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici
del monte Etna)
Il
comma 3-undecies proroga le concessioni
contratto in corso alla data del 27 ottobre 2002
e rilasciate da enti pubblici nell'interesse di
operatori economici le cui strutture siano state
danneggiate dai fenomeni vulcanici dell’Etna nel luglio
2001 e nell'ottobre 2002:
§
alle stesse condizioni;
§
fino al protrarsi dello stato d’emergenza, ovvero fino
al 31 dicembre 2011.
Per
le concessioni contratto stipulate, invece,
durante il periodo emergenziale i termini di durata
decorrono dalla scadenza dello stato di emergenza,
previa rivalutazione dei canoni e dei corrispettivi
secondo l'indice di rivalutazione ISTAT, relativo alla
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati.
Si rammenta che l’art.
8 dell’OPCM n. 3916 del 30 dicembre 2010 ha
prorogato, da ultimo, lo stato di emergenza
conseguente ai gravi fenomeni eruttivi connessi
all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della
provincia di Catania fino al 31 dicembre 2011.
Si rammenta, infine, che
la fattispecie delle concessioni contratto è stata
elaborata dalla giurisprudenza. Tali concessioni sono
caratterizzate dalla compresenza di un momento
pubblicistico costituito dall'atto concessorio
costituente il titolo attributivo della posizione
giuridica e di un momento privatistico, il capitolato,
che disciplina il rapporto di concessione.
Articolo 2, commi da 4 a 4-quater
(Proroga di disposizioni agevolative per il settore
cinematografico)
Il
comma 4 dell’articolo 2 proroga a
decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre
2013 alcuni incentivi fiscali in favore del
settore cinematografico introdotti dalla legge
finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Nel
dettaglio, si tratta delle agevolazioni in favore del
cinema recate dall'articolo
1, commi da 325 a 328, nonché da 330 a 340 della
legge n. 244 del 2007.
Nel testo originario del
provvedimento in esame, erano oggetto di proroga solo
alcuni tra gli interventi che verranno di seguito
illustrati fino al 30 giugno 2011, con un diverso limite
di spesa (45 milioni di euro) relativo all’anno di
riferimento.
Crediti di imposta per le
spese sostenute da imprese esterne ed interne alla
filiera del cinema (art.1, commi da 325 a 328
della L.244/2007)
Il
primo gruppo di disposizioni oggetto di proroga (come
già detto supra, sino al 31 dicembre 2013)
riguardano le agevolazioni concesse sotto forma di
credito di imposta sia ad imprese esterne, sia ad
imprese interne alla filiera cinematografica.
In
primo luogo, è prorogato il credito di imposta (articolo
1, comma 325, della l. 244/2007) in favore dei
soggetti passivi IRES (di cui all’art. 73 del TUIR)
e dei titolari di reddito di impresa, a fini IRPEF, che
non appartengono al settore cinematografico ed
audiovisivo e sono associati in partecipazione secondo
le norme del codice civile
(cd. tax credit esterno).
Esso è
riconosciuto nella misura del 40 per cento dell’apporto
in denaro effettuato per la produzione di opere
cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana,
ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28.
Il beneficio è esteso anche ai contratti di
cointeressenza, di cui all’articolo 2554 del codice
civile,
ed è concesso fino all’importo massimo di un milione di
euro per ciascun periodo d’imposta.
Il
successivo comma 326 pone il cd. “requisito di
territorialità” ai fini della fruizione della predetta
misura: in tal senso, le imprese di produzione
cinematografica destinatarie degli apporti hanno
l’obbligo di utilizzare l’80 per cento di dette risorse
nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e
servizi italiani e privilegiando la formazione e
l’apprendistato in tutti i settori tecnici di
produzione.
Oggetto
di proroga è inoltre il credito di imposta(articolo 1,
comma 327, della legge 244/2007, cd. tax
credit interno) riconosciuto, ai fini delle imposte
sui redditi, ai seguenti soggetti e con le seguenti
modalità:
a) per le imprese di produzione cinematografica,
in misura pari al 15 per cento del costo
complessivo di produzione di opere cinematografiche,
riconosciute di nazionalità italiana ai sensi del
predetto articolo 5 del D.lgs. n. 28/2004, condizionato
al sostenimento sul territorio italiano di spese di
produzione per un ammontare complessivo non inferiore,
per ciascuna produzione, all’80 per cento del credito
d’imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica,
pari:
1) al 15 per cento
delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana
riconosciute di interesse culturale[61],,
con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per
ciascun periodo d’imposta;
2) al 10 per cento
delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale di opere di nazionalità
italiana, espressione di lingua originale italiana, con
un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun
periodo d’imposta;
3) al 20 per cento
dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti
di associazione in partecipazione e di cointeressenza
agli utili per la produzione di opere filmiche di
nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale
con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per
ciascun periodo d’imposta.
c) per le imprese di esercizio cinematografico,
pari:
1) al 30 per cento delle
spese complessivamente sostenute per l’introduzione e
acquisizione di impianti e apparecchiature destinate
alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo
non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;
2) al 20 per cento
dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti
di associazione in partecipazione e cointeressenza, per
la produzione di opere cinematografiche di nazionalità
italiana riconosciute di interesse culturale con un
limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun
periodo d’imposta.
Il
comma 328 stabilisce che - con riferimento alla
medesima opera filmica - i suindicati benefici alle
imprese interne alla filiera non sono cumulabili a
favore della stessa impresa, ovvero di imprese che
facciano parte dello stesso gruppo societario, nonché di
soggetti legati tra loro da un rapporto di
partecipazione ovvero controllati anche indirettamente
dallo stesso soggetto, secondo la nozione di controllo
rilevante a fini civilistici.[62].
Ai
sensi del successivo comma 330, gli apporti di
cui ai già illustrati commi 325 e 327, lettere b),
numero 3), e c), numero 2), non possono in ogni
caso superare complessivamente il limite del 49 per
cento del costo di produzione della copia campione
dell’opera filmica e che la partecipazione complessiva
agli utili degli associati non possa superare il 70 per
cento degli utili derivanti dall’opera filmica. Il
comma 331 prescrive che i medesimi crediti
d’imposta possano essere fruiti a partire dalla data di
rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del
film (di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161)
e previa attestazione, rilasciata dall’impresa di
produzione cinematografica, del rispetto delle
condizioni richieste dalla legge (ai sensi dei commi 326
e 330).
I suddetti crediti di
imposta non concorrono:
- alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
- alla formazione
del valore della produzione ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP).
Inoltre, essi non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del TUIR – ossia ai fini del calcolo degli
interessi passivi deducibili dalla base imponibile IRES
- e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 .
In base
al comma 332, gli apporti per la produzione e per
la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono
considerati come risorse reperite dal produttore per
completare il costo del film ai fini dell’assegnazione
dei contributi di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono
essere erogati per una quota percentuale che, cumulata
con gli apporti di cui al presente articolo, superi l’80
per cento del costo complessivo rispettivamente
afferente alle spese di produzione della copia campione
e alle spese di distribuzione nazionale del film.
Sul punto, si ricorda
che l’articolo 13 del D.lgs. n. 28 del 2004 si riferisce
ai contributi concessi per i lungometraggi riconosciuti
di interesse culturale (comma 2), per i cortometraggi
riconosciuti di interesse culturale (comma 3) e ai
contributi corrisposti alle imprese di produzione per lo
sviluppo di sceneggiature originali, di particolare
rilievo culturale o sociale.
Il
comma 333 rimette ad un decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali la fissazione delle
disposizioni applicative dei commi da 325 a 332.
Il comma 334 subordina l’efficacia delle
agevolazioni introdotte all’autorizzazione della
Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea,
richiesta dal Ministero per i beni e le attività
culturali. Infine, le agevolazioni possono essere fruite
esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati
e alle spese sostenute successivamente alla data della
decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Credito d’imposta per
l’utilizzo di manodopera italiana
E’
altresì prorogato il gruppo di norme (articolo 1,
commi da 335 a 337 della l. 244/2007) che
attribuiscono un credito d’imposta alle
imprese che si avvalgono di manodopera italiana.
Alle imprese di produzione
esecutiva o post esecutiva nazionali viene riconosciuto
un credito d’imposta in misura pari al 25 per cento dei
costi di produzione e nel limite di 5 milioni di euro
per film, per l’utilizzo di mano d’opera italiana, su
commissione di produzioni estere per i film, o le parti
di questi, girati sul territorio nazionale. Anche in
questo caso l’indicazione di disposizioni applicative è
rimessa ad un decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali (art.1, commi 335-336).
Analogamente a quanto
previsto per il credito d’imposta di cui ai già
commentati commi 325-330, il comma 337 stabilisce
che il credito di imposta per l’uso di manodopera
italiana non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi, alla formazione del
valore della produzione ai fini IRAP, e non rileva ai
fini del calcolo degli interessi passivi deducibili
dalla base imponibile. Esso è utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ulteriori agevolazioni
fiscali in favore del settore cinematografico.
Le
disposizioni in commento prorogano le ulteriori
agevolazioni in favore della produzione e della
distribuzione cinematografiche disposte all’articolo
1, commi 338-340 della legge finanziaria 2008.
In
particolare, il comma 338 stabilisce che gli
utili dichiarati dalle imprese di produzione e di
distribuzione cinematografica non concorrono a formare
il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, se
sono impiegati nelle attività proprie delle suddette
imprese per lungometraggi, film di animazione, di
interesse culturale e d’essai. L’agevolazione è
concessa a condizione che il film da realizzare sia un
film riconosciuto di nazionalità italiana, ai sensi
dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28 del 2004, e solo alle
che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli
articoli 13 e 18, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600.
Il
comma 339 concede un’agevolazione analoga alla
precedente, ma limitata al 30 per cento degli utili,
alle imprese italiane operanti in settori diversi da
quello cinematografico che impiegano i propri utili, da
sole o per mezzo di accordi con imprese del settore, in
attività di produzione o di distribuzione relative agli
stessi film di cui al comma 338. Anche in questo caso il
beneficio è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che
tengono la contabilità ordinaria.
Ai
sensi del comma 340, con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro per lo sviluppo economico, entro tre mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, sono
adottate le disposizioni applicative delle agevolazioni
di cui ai commi 338 e 339.
Il
comma 4-bis, inserito durante l’esame del
provvedimento al Senato, dispone che ai crediti
d'imposta concessi in base ai commi 325, 327 e 335
non si applichi il limite massimo di
utilizzo, pari a 250.000 euro annui, fissato
all’articolo 1, comma 53 della citata legge finanziaria
2008.
Il
comma 4-teristituisce per l'accesso a
pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione
di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, il
contributo speciale di un euro a carico dello
spettatore, per il periodo 1 luglio 2011 - 31 dicembre
2013, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
Per le disposizioni applicative della nuova disciplina,
anche con riguardo alle procedure di riscossione e di
versamento del contributo, si fa rinvio ad un decreto
interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività
culturali e dell'economia e delle finanze.
La relazione tecnica al
maxiemendamento del Governo presentato al Senato stima
che dalla disposizione in commento, sulla base dei dati
SIAE, può derivare una maggiore entrata di 120 milioni
annui per il triennio 2011-2013.
Il
comma 4-quater fissa, per l’onere derivante
dagli incentivi fiscali di cui ai commi 4 e 4-bis,
un limite di spesa di euro 90.000.000 per
ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013 e
dispone la relativa copertura.
In
particolare si provvede:
o per l’anno 2011, quanto a euro 45.000.000, con
le modalità e nell’ambito delle risorse indicate
all’articolo 3 del decreto-legge (si veda infra);
o quanto a euro 45.000.000 per l’anno 2011 e
90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante
utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti
dal contributo speciale sul biglietto di ingresso alle
sale cinematografiche introdotto dal comma 4-ter.
Si
prevede, inoltre, che l’eventuale maggior gettito
eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo
stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali per essere destinato al
rifinanziamento del Fondo per la produzione, la
distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche
istituito presso il Ministero dall’articolo 12 del già
citato D.lgs. 28/2004.
Il D.lgs. 22 gennaio
2004, n. 28 - nel prevedere una nuova disciplina
organica in materia di cinematografia - ha definito un
nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante
l’istituzione (art. 12) del Fondo per la produzione,
la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche,
al quale affluiscono le risorse già esistenti, in
particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di
sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del
cinema nell’ambito del Fondo unico dello spettacolo
(FUS).
Il D.M. 6 marzo 2006, in
attuazione dell’art.12, comma 5, del D.lgs., ha poi
definito le modalità tecniche di gestione e di
erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le
modalità di monitoraggio ed impiego dei finanziamenti
concessi.
Con decreto
ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le
attività cinematografiche,
il Fondo viene ripartito annualmente tra le seguenti
finalità (indicate dall’art. 12, comma 3, del D.lgs.):
a) finanziamento
di investimenti per la produzione di opere filmiche;
b) contributi a
favore di imprese di distribuzione ed esportazione;
c) contributi a
favore delle imprese e di esercizio e dei proprietari
delle sale cinematografiche per la realizzazione, il
ripristino e l'adeguamento delle medesime;
d) contributi a
favore delle industrie tecniche cinematografiche per
ristrutturazione e adeguamento di stabilimenti per la
produzione e la postproduzione;
e) contributi
destinati ad ulteriori esigenze del settore delle
attività cinematografiche, salvo diversa determinazione
del Ministro con riferimento ad altri settori dello
spettacolo.
I criteri in base ai quali gli
aiuti alla produzione di film per il cinema e la TV
possono essere approvati quali aiuti destinati a
promuovere la cultura, ai sensi dell'articolo 107 TFUE
(ex art 87 TCE), paragrafo 3, lettera d), sono stati
estesi dalla Commissione europea fino al 31 dicembre
2012.
Nel gennaio 2009, infatti, la
Commissione ha deciso di prorogare
la validità dei quattro criteri specifici individuati
dalla Comunicazione sul cinema del 2001.
Detti criteri sono:
-
gli aiuti devono essere riferiti a un prodotto
culturale;
-
il produttore deve essere libero di spendere
almeno il 20% del bilancio del film in altri Stati
membri senza subire riduzioni della sovvenzione
prevista dal regime quale conseguenza dell'obbligo
eventualmente imposto di territorializzazione della
spesa;
-
in linea di massima, l'intensità degli aiuti deve
essere limitata al 50% del bilancio di produzione,
fatta eccezione per i film difficili e con risorse
finanziarie modeste;
-
non sono consentiti ulteriori aiuti a
specifiche attività cinematografiche.
Articolo 2, comma 4-quinquies
(Contributi all’editoria per le emittenti televisive)
Il comma 4-quinquies estende
all’anno finanziario 2011 la concessione di
contributi – nel limite di 1 milione di euro –
alle emittenti radiotelevisive che trasmettono
programmi in lingua francese, ladina, slovena e
tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli
Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, già beneficiarie
di provvidenze per gli anni dal 2007 al 2009, ai sensi
dell’art. 3, comma 2-ter, della L. n. 250 del
1990[70].
Al relativo onere si provvede a
valere sull’incremento delle risorse a sostegno dell'emittenza
televisiva locale e dell'emittenza radiofonica
locale e nazionale (di cui all’art. 10 del DL n. 323
del 1993) disposto dall’art. 1, comma 61, della legge
di stabilità 2011.
L’art. 3, comma 2-ter,
della L. n. 250 del 1990, nel testo modificato dall’art.
1, comma 717, della L. n. 296 del 2006 (L.
finanziaria 2007), ha previsto, tra l’altro, la
concessione di contributi – in misura, comunque, non
superiore al 50 per cento dei costi complessivi,
compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dell’impresa
– in favore delle imprese editrici che editano giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto Adige.
La norma ha anche esteso il medesimo beneficio – per gli
anni 2007, 2008 e 2009, per un importo annuo
complessivo di due milioni di euro – alle
emittenti radiotelevisive
che trasmettono programmi in lingua francese, ladina,
slovena e tedesca nelle medesime regioni.
Successivamente, l’art.
10-bis del D.L. n. 159 del 2007,
interpretando autenticamente il comma 2-ter
dell’art. 3 della L. 250/1990, e inserendo in esso il
comma 2-quinquies, ha specificato i
criteri per la concessione dei contributi alle emittenti
radiotelevisive delle minoranze linguistiche ivi
considerate. In particolare, la lett. c)
del comma 2-quinquies ha stabilito che l’importo
complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al
numero delle domande inoltrate, tra le emittenti
radiofoniche e le emittenti televisive.
Nello stesso ambito si ricorda, tra
l’altro, che l’art. 10-sexies, comma 1, lettera a),
del D.L. n. 194 del 2009
ha stabilito la non applicabilità a quotidiani ed
emittenti radiotelevisive di cui all’art. 3,
comma 2-ter, L. 250/1990, per i contributi
relativi al 2009, delle disposizioni di cui all’art.
2, comma 62, della legge finanziaria 2010
(L. 191/2009), che hanno limitato l’erogazione delle
provvidenze in favore dell’editoria all’effettivo
stanziamento iscritto nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, procedendo, ove
necessario, al riparto in quote proporzionali
all’ammontare del contributo spettante per legge a
ciascuna impresa. A tali testate è corrisposto un
contributo pari al 100 per cento dell’importo calcolato
secondo i parametri stabiliti dalla legislazione
vigente, ma non superiore a quello spettante per il
2008.
Al fine di evitare dubbi
interpretativi in sede di applicazione delle
disposizioni, si valuti l’opportunità di specificare
l’anno di riferimento dei contributi – come nell’art. 3,
comma 2-ter, della L. 250 del 1990 - piuttosto che
l’anno finanziario.
Articolo 2, comma 4-sexies
(Destinazione di risorse finanziarie degli enti
previdenziali pubblici)
Il
comma in esame, introdotto nel corso dell’esame al
Senato, prevede la possibilità, per gli
enti previdenziali pubblici, di proseguire
l’attuazione dei piani di investimento deliberati
dai competenti organi alla data del 31 dicembre 2007 e
approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente
all'adozione, da parte dei medesimi organi, entro il 31
dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle
singole iniziative di investimento inserite nei piani,
nell’ambito delle risorse disponibili ai sensi
dell’articolo 8, comma 4, del D.L. 78/2010 e fatti salvi
gli investimenti a reddito da effettuare in via
indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3,
del D.L. 39/2009.
L’articolo
8, comma 4, del D.L. 78/2010, recante disposizioni
concernenti la destinazione delle risorse derivanti
dagli investimenti immobiliari effettuati dagli enti
previdenziali pubblici, prevede che le risorse all’uopo
disponibili,
ad eccezione di quelle derivanti dagli investimenti
realizzati ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del D.L.
39/2009, convertito dalla L. 77/2009, siano destinate
all’acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione
passiva alle pubbliche amministrazioni, secondo
specifiche indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio
mediante un apposito piano di razionalizzazione.
Riguardo tale piano, è stato previsto l’obbligo, per
l’Agenzia del demanio, di esprimere un apposito parere
di congruità in merito ai singoli contratti di
locazione, da porre in essere o da rinnovare da parte
degli enti previdenziali. Le modalità di attuazione del
comma in oggetto sono state demandate ad un apposito
decreto interministeriale, che allo stato attuale non
risulta ancora essere stato emanato.
L’articolo
14, comma 3, del D.L. n. 39 del 2009,
ha stabilito che, con le ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministripreviste all’articolo 1 del D.L.
39/2009, siano disciplinati, per il periodo 2009-2012,
gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico
interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli
interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad
uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma
indiretta. Nella norma è stato fissato il limite del 7%
dei fondi disponibili, si individua l’ambito degli
interventi ai territori dei comuni elencati al
precedente articolo 1 ed è stata specificata la loro
finalità anche in quella di garantire l’attuazione delle
misure di “Ricostruzione e funzionalità degli edifici e
dei servizi pubblici” indicate dall’articolo 4 dello
stesso provvedimento.
In
ogni caso, l’attuazione degli investimenti sopra citati
non esclude il completamento di quelli in corso da parte
degli enti previdenziali pubblici: tale misura è volta
ad evitare i maggiori costi derivanti dall’eventuale
interruzione dei programmi di investimento attualmente
in corso e le conseguenti domande risarcitorie.
Si
ricorda che ulteriori disposizioni concernenti gli
investimenti degli enti previdenziali pubblici sono
contenuti anche nell’articolo 2, comma 17-septies, alla
cui scheda si rimanda.
Articolo 2, comma 4-septies
(Presidente Autorità vigilanza contratti pubblici)
Il
comma 4-septiesdell’articolo 2, tramite una
novella all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n.
163 del 2006
(cd. Codice dei contratti pubblici), estende anche al
presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, la
disposizione, già vigente per i membri dell'Autorità,
che prevede la durata in carica per sette anni
senza possibilità di riconferma.
L’autorità è organo collegiale composto da sette
membri, compreso il Presidente. I Presidenti delle
Camere, con determinazione adottata d’intesa, nominano,
i componenti dell’Autorità. L'Autorità sceglie il
presidente tra i propri componenti.
I membri durano in carica 7 anni fino
all’approvazione della legge di riordino delle autorità
e non sono confermabili.
La norma viene introdotta in attuazione dell'art. 47-quater
del decreto-legge n. 248 del 2007
(convertito dalla legge 31/2008) che ha stabilito, nelle
more dell'approvazione della legge di riordino delle
autorità indipendenti, l’equiparazione della durata in
carica del presidente e dei membri della CONSOB, del
Garante per la protezione dei dati personali e per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture a quella del presidente e dei membri
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Si rileva che l’esplicitazione di una durata
temporale per il “presidente” - che viene eletto fra i
membri della medesima autorità, i quali durano in carica
7 anni - potrebbe portare alla conclusione che questi
duri in carica sette anni indipendentemente dalla durata
in carica, fino ad allora, in qualità di membro
dell’Autorità, costituendo in tal caso l’unico caso di
autorità indipendente in cui è prevista la possibilità
di una durata differenziata dei propri membri.
Articolo 2, comma 4-octies
(Limite ai mandati dei consigli di alcuni ordini
professionali)
L’articolo 2, comma 4-octies, detta una
disposizione applicabile ai componenti dei consigli
territoriali di alcuni ordini professionali (dottori
agronomi e dottori forestali, architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori, assistenti sociali, attuari,
biologi, chimici, geologi e ingegneri) in carica alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge. La disposizione, derogando parzialmente
all’art. 2, comma 4 del DPR n. 169/2005, stabilisce per
l’eleggibilità di tali soggetti il limite dei tre
mandati consecutivi.
L’art. 2,
comma 4, del DPR n. 169/2005 (Regolamento per il
riordino del sistema elettorale e della composizione
degli organi di ordini professionali) stabilisce che
i consiglieri restano in carica quattro anni e non
possono essere eletti per più di due volte consecutive.
Articolo 2, comma 4-novies
(Graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, co.
605
della L. 296/2006)
Il comma 4-novies fa
salvi gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter,
del D.L. n. 194 del 2009, disposto dalla Corte con
sentenza 41 del 9 febbraio 2011
e, al fine di consentire la definizione del nuovo
sistema di reclutamento,
proroga fino al 31 agosto 2012 il termine di
efficacia delle graduatorie provinciali del personale
insegnante (che sarebbero dovute essere aggiornate
per il biennio 2011/2012 e 2012/2013).
L’espressione “sono fatti
salvi gli adempimenti conseguenti alla declaratoria di
illegittimità costituzionale…” non appare chiara, perché
da un lato sembra far riferimento ad adempimenti
consequenziali alla delibera
della Corte - che ha sancito l’illegittimità
costituzionale dell’intera disciplina -, dall’altro
sembra far riferimento ad una salvaguardia degli
adempimenti posti in essere sulla base della stessa
disciplina (dichiarata illegittima).
Al riguardo, può essere utile
ricordare che, con comunicato stampa del 9 febbraio 2011,
il MIUR aveva evidenziato che “Il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
adotterà i provvedimenti necessari per garantire
l’ordinario funzionamento della scuola e per offrire in
ogni caso le maggiori occasioni di impiego ai docenti
per evitare che il ripristino della normativa previgente
(legge 296/2006), determinato dalla sentenza della Corte
Costituzionale, comporti un congelamento delle occasioni
di lavoro alle sole graduatorie provinciali di
appartenenza e l’insorgere di nuovo precariato”.
L’art. 1, comma 605,
lett. c), della legge n. 296 del 2006
(legge finanziaria 2007) ha trasformato le graduatorie
permanenti dei docenti in graduatorie ad esaurimento,
facendo salva l’inclusione nelle medesime, per il
biennio 2007-2008, dei docenti già abilitati, nonché
l’inserimento con riserva di quanti, alla data della sua
entrata in vigore, stessero già frequentando una serie
di corsi abilitanti.
E’ utile ricordare che le graduatorie
sono predisposte in ciascuna provincia in
relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti
nelle scuole del territorio e sono articolate in 3
fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti
dagli aspiranti:
- prima fascia:
riservata, ai sensi dell'art. 401 del D.lgs. 297/1994
(come sostituito dall’art. 1 della L. 124/1999), ai
docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi
concorsi per soli titoli;
- seconda fascia:
costituita dai docenti che, alla data di entrata in
vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999),
possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi
concorsi per soli titoli (ovvero, avevano superato un
concorso per titoli ed esami o un esame di
abilitante ed avevano effettuato 360 giorni di
servizio presso la scuola statale nel triennio
precedente);
- terza fascia,
numericamente più cospicua: costituita dai docenti che
abbiano superato le prove di un precedente concorso per
titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i
precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data
di entrata in vigore della L. 124/1999, in una
graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.
In quest’ultima fascia sono stati inseriti nel tempo i
nuovi aspiranti, ovvero gli idonei dei concorsi a
cattedre, equanti hanno conseguito l’abilitazione al
termine delle scuole di specializzazione per
l’insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS).
E’ altresì utile
ricordare che, ai sensi dell’art. 401, comma 2,
del d.lgs. n. 297 del 1994 (c.d. T.U. sulla
scuola), le graduatorie permanenti erano periodicamente
integrate con l'inserimento dei docenti che avevano
superato le prove dell'ultimo concorso regionale per
titoli ed esami e dei docenti che avevano chiesto il
trasferimento da una provincia all’altra.
Contemporaneamente ai nuovi inserimenti, era effettuato
l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro
che erano già compresi nella graduatoria permanente. L’aggiornamento,
a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, per effetto
dell’art. 1, c. 4, del D.L. 97/2004, è stato
previsto con cadenza biennale (anziché annuale).
L’art. 1, comma 4-ter,
del D.L. n. 134 del 2009
ha poi introdotto una
norma di interpretazione autentica dell’art. 1, c. 605,
lett. c), della legge finanziaria 2007,
stabilendo che nelle operazioni di integrazione e di
aggiornamento delle graduatorie permanenti è consentito
ai docenti che ne fanno esplicita richiesta,
oltre che la permanenza nella provincia prescelta in
occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il
biennio 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti
anche nelle graduatorie di altre province dopo
l’ultima posizione di terza fascia, ossia “in coda”.
Ha, altresì, previsto che il decreto di aggiornamento
delle graduatorie per il biennio 2011-2012 e 2012-2013
fosse improntato al principio del riconoscimento del
diritto di ogni candidato al trasferimento dalla
provincia scelta in occasione dell’aggiornamento delle
graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009 ad
altra provincia, con il riconoscimento del punteggio
maturato, ossia con l’inserimento nella nuova
graduatoria “a pettine”.
Con sentenza n.
41/2011, la Corte costituzione ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del D.L. n.
134 del 2009, escludendone il carattere interpretativo,
“in quanto esso non individua alcuno dei contenuti
normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione
oggetto dell’asserita interpretazione” e “ha una portata
innovativa con carattere retroattivo”.
In particolare, la Corte
ha rilevato che la disposizione impugnata sospende per
il solo biennio 2009-2011 la regola dell’inserimento a
pettine dei docenti nelle graduatorie, valevole prima e
anche dopo l’esaurimento dello stesso biennio, che
“costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta
dal legislatore, anche nella prospettiva di non
ostacolare indirettamente la libera circolazione delle
persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma,
Cost.)”. E ha concluso che “utilizzando il mero dato
formale della maggiore anzianità di iscrizione nella
singola graduatoria provinciale per attribuire al suo
interno la relativa posizione, introduce una disciplina
irragionevole che – limitata all’aggiornamento delle
graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il
totale sacrificio del principio del merito posto a
fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e
con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più
possibile, la migliore formazione scolastica”.
Il comma dispone, inoltre,
che a decorrere dall’a.s. 2011/2012 l’inserimento nella
prima fascia delle graduatorie di istituto è
consentito solo a coloro che sono inseriti nelle
graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha
sede l’istituzione scolastica richiesta.
La disciplina per la predisposizione
delle graduatorie di istituto è attualmente recata
dall’art. 5 del DM 131/2007, che ha apportato modifiche
ed integrazioni al DM 201/2000.
Il dirigente scolastico (artt. 5-7),
sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite
graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti
nella scuola o alla tipologia di posto, ai fini del
conferimento:
- delle supplenze annuali e
temporanee (fino al termine delle attività
didattiche) per posti che non sia stato possibile
coprire con il personale incluso nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento;
- delle supplenze temporanee
per la sostituzione del personale temporaneamente
assente e per la copertura di posti resisi disponibili,
per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun
anno.
Per ciascun posto di insegnamento
viene costituita presso l’istituto una graduatoria,
distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine:
- la I Fascia comprende gli
aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento
per il medesimo posto o classe di concorso cui è
riferita la graduatoria di circolo e di istituto; questi
ultimi hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla
precedenza nel conferimento delle supplenze temporanee
nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le
relative domande. Per gli istituti di istruzione
secondaria e artistica la precedenza assoluta è
attribuita limitatamente alle classi di concorso nella
cui graduatoria permanente si è inseriti;
- la II Fascia comprende gli
aspiranti non inseriti nella corrispondente
graduatoria ad esaurimento ma forniti di specifica
abilitazione o idoneità al concorso cui è
riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
- la III Fascia comprende gli
aspiranti forniti di titolo di studio valido per
l'accesso all'insegnamento richiesto.
Articolo 2, comma 4-decies
(Fondo per il passaggio al digitale)
Il
comma in esame, introdotto nel corso dell’esame al
Senato, proroga per l’anno 2011 l’applicazione
degli interventi previsti dall’art. 1, commi 927, 928 e
929 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007),
autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per
il 2011 al fine del rifinanziamento del Fondo per il
passaggio al digitale. Tale Fondo è stato istituito
presso il Ministero delle comunicazioni (ora Ministero
dello sviluppo economico) dal citato comma 927, al
fine di diffondere la tecnologia della televisione
digitale sul territorio nazionale, per la
realizzazione di specifici interventi: incentivazione
della produzione di contenuti di particolare valore in
tecnica digitale; incentivazione del passaggio al
digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di
copertura del servizio universale; progettazione,
realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di
pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva
digitale; transizione al digitale da parte di famiglie
economicamente o socialmente disagiate;
sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del
digitale. Il comma 928 del citato articolo 1 della legge
finanziaria 2007, per la realizzazione dei predetti
interventi, ha autorizzato la spesa di 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per
la copertura dell’onere, pari a 30 milioni di euro per
il 2011, il comma in esame dispone che si provveda
nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per
la banda larga dalla legge n. 69/2009. L’articolo
1 di questa legge prevede che il Governo individui un
programma di interventi infrastrutturali nelle aree
sottoutilizzate necessari per facilitare l’adeguamento
delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e
private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei
servizi avanzati di informazione e di comunicazione del
Paese.Al relativo finanziamento si provvede con una
dotazione fino ad un massimo di 800 milioni di
euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del
fondo per le aree sottoutilizzate.
Articolo 2, comma 4-undecies
(Istituzioni scolastiche italiane all’estero)
Il
comma 4-undeciesdispone che la durata del
servizio all’estero del personale docente e
amministrativo della scuola non può superare nove anni:
pertanto, proroga fino a nove anni scolastici il periodo
di permanenza in servizio nella stessa sedee, in ragione
del termine fissato, precisa chela stessa proroga non si
applica a quanti abbiano già prestato servizio per un
periodo pari o superiore.
Limitatamente al triennio scolastico
2010/2011-2012/2013 vengono inoltre sospese le
procedure di mobilità, da una sede estera all’altra,
del personale docente e amministrativo con contratto a
tempo indeterminato in servizio nelle istituzioni
scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati di
lingua italiana; da tale previsione sono escluse le
procedure relative al personale delle Scuole europee,
nonché i trasferimenti d’ufficio e i trasferimenti da
sedi disagiate.
Si
prevede infine che, fino al 31 agosto
2012, sono utilizzate per la destinazione
all’estero del personale scolastico a tempo
indeterminato le graduatorie relative al triennio
scolastico 2007/2008-2009/2010.
La disciplina relativa
al personale docente e non docente in servizio presso
istituzioni scolastiche italiane all’estero è recata
principalmente dagli artt. 639-674 del D.lgs. 297/1994
(cosiddetto Testo unico della scuola
)
e dall’art. 9 della legge 147/2000.
Attualmente (art. 9 L.
147/2000) la selezione del personale di ruolo dello
Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle
iniziative e alle istituzioni scolastiche ed
universitarie all'estero, di cui all'articolo 639 (Contingenti
di personale da destinare all’estero) del D.lgs.
297/1994, è effettuata mediante la formazione di una
graduatoria permanente per titoli culturali,
professionali e di conoscenza della lingua,
da accertare mediante una prova pratico-orale
finalizzata alla conoscenza scritta e orale della
medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni
tre anni.
Il personale in
questione non può prestare servizio all'estero
per più di due periodi, ciascuno di cinque anni
scolastici o accademici. Tali periodi non possono
essere continuativi, ma debbono essere intervallati
da un periodo di servizio effettivo nel
territorio nazionale di almeno tre anni, al
termine del quale è necessario superare nuovamente la
selezione per poter concorrere a un nuovo incarico.
Per il personale da
destinare alle scuole europee si predispone una
graduatoria specifica, che è aggiornata ogni tre
anni. La durata del servizio prestato presso tali scuole
è stabilita in nove anni non prorogabili e non è
consentita la partecipazione a ulteriori selezioni.
Al personale operante presso
istituzioni scolastiche italiane all’estero è
riconosciuto un particolare trattamento giuridico ed
economico (artt. 657-673 del D.lgs. 297/1994). In
particolare vengono erogati uno specifico assegno
mensile di sede, nonché indennità di sistemazione e
rimborsi per spese di viaggi da e per l’Italia.
Ai sensi dell’art. 656 del D.lgs.
297/1994 al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario si applicano in linea di massima le norme
dettate per il personale docente.
Quindi, rispetto alla normativa
previgente, fatta eccezione per il personale da
destinare alle scuole europee - per il quale non si
registrano variazioni - per il restante personale si
riduce da 10 a 9 anni il periodo complessivo di
permanenza all’estero, senza più prevedere la soluzione
di continuità. A tale modifica, però, non si procede
attraverso novella delle disposizioni previgenti.
Articolo 2, commi da 4-duodecies
a 4-quinquiesdecies
(Disposizioni in materia di autotrasporto)
I commi
da 4-duodecies a 4-quinquiesdecies
dell’articolo 2 sono stati introdotti nel corso
dell’esame presso il Senato e recano disposizioni
relative all’autotrasporto di merci.
Il
comma 4-duodecies proroga al 31 dicembre
2011 la possibilità di godere della garanzia
dello Stato per l’acquisto di veicoli
destinati al trasporto di merci e rimorchi con
massa massima superiore a 10 tonnellate, da parte delle
piccole e medie imprese di autotrasporto merci per
conto terzi. Tale garanzia è concessa mediante
ricorso alla Sezione speciale
riservata alle piccole e medie imprese di autotrasporto
di merci per conto di terzi, nell'ambito del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il
D.M. 21 settembre 2010, che ha concesso la garanzia
statale per l’acquisto dei sopra indicati veicoli e
rimorchi, mediante rinvio all’articolo 3, del D.P.C.M. 3
giugno 2009,
aveva fissato la scadenza dell’intervento al 31
dicembre 2010.
La
garanzia in esame, la cui proroga è subordinata alla
previa autorizzazione dell’Unione europea, è
concessa quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti
ed alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
dicembre 2010, recante Modalità di applicazione della
comunicazione della Commissione europea «Quadro
temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale
situazione di crisi economica e finanziaria.
Si
segnala che il testo originario del decreto-legge in
corso di conversione prevedeva una proroga della
possibilità di godere della menzionata garanzia sino
al 31 marzo 2011. Tale previsione, contenuta nella
tabella 1, è stata soppressa nel corso dell’esame
presso il Senato.
Il
comma 4-terdecies dell’articolo 2 novella i
commi 14 e 15 dell’articolo 83-bis del D.L. n.
112/2008,
il quale ha introdotto, nel mercato dell’autotrasporto
di cose per conto di terzi, meccanismi di adeguamento
dei corrispettivi dovuti dal mittente in relazione
ai costi del carburante sostenuti dal vettore.
In
particolare la modifica introdotta dalla lettera a)
del comma in esame comporta che per la violazione del
comma 6 del citato articolo 83-bis non si
applica la sanzione, attualmente prevista, dell’esclusione,
fino a sei mesi, dalla procedura per l’affidamento
pubblico della fornitura di beni e servizi e
dell’esclusione, per un periodo di un anno, dai
benefici fiscali, finanziari e previdenziali
previsti dalla legge.
Il citato comma 6, nei
contratti di trasporto non stipulati in forma
scritta, impone al vettore di evidenziare nella
fattura, ai soli fini civilistici e amministrativi,
la parte del corrispettivo, dovuto dal mittente,
corrispondente al costo del carburante per
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La lettera b) aggiunge un periodo finale
al comma 15 con il quale si consente all’autorità
competente
ad irrogare le sanzioni, di cui al citato comma 14, di
pubblicare sul proprio sito internet un
elenco contenente le informazioni necessarie per
l’identificazione dei destinatari delle sanzioni
e per l’individuazione del periodo di decorrenza
delle stesse. La conoscenza di tali informazioni è
finalizzata all’adozione degli eventuali specifici
provvedimenti da parte degli enti e delle
amministrazioni preposti alla verifica del rispetto
delle sanzioni stesse.
Il comma 4-quaterdecies, primo periodo,
prevede il differimento, per l’anno 2011,
al 16 giugno del termine per il versamento
dei premi assicurativi da parte delle imprese
di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui
all’articolo 55, comma 5 della L. 144/1999.
Conseguentemente, vengono posticipati al 16 giugno
sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento
rateale, che quello in un’unica soluzione della
regolazione del premio relativo all'INAIL, come previsto
all’articolo 44 del D.P.R. 1124/1965.
L’articolo 55,
comma 5 disciplina i termini di pagamento dei
premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, prevedendo
l'unificazione al giorno 16 (dei mesi di scadenza) dei
termini relativi ai premi, ivi compresi quelli dovuti
all'IPSEMA quale ente competente per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali degli addetti alla navigazione e alla
pesca marittime.
La procedura di
rateizzazione del pagamento viene estesa anche alla
regolazione del premio prevista dal comma 5
dell’articolo 28 del T.U. 1124/1965 in riferimento alle
operazioni di conguaglio annuale dei premi anticipati
durante l'esercizio, con riferimento alle retribuzioni
effettivamente corrisposte.
Il
secondo periodo del comma 4-quaterdecies
prevede che parte degli stanziamenti allocati sul
Fondo per il proseguimento degli interventi a favore
dell’autotrasporto di merci, iscritto nel capitolo
7420 dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, pari a 276 milioni di
euro per il 2011, ferma restando la destinazione in
favore di tale settore, siano ripartiti tra i
pertinenti programmi delle Amministrazioni interessate.
Gli
stanziamenti da ripartire ammontano a 246 milioni di
euro e la ripartizione verrà effettuata, entro il 31
gennaio 2011, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui
all’articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge n.
220/2010 (legge di stabilità 2011).
Il
comma 4-quinquiesdecies sostituisce il comma
3 dell’art. 11-bis (rubricato “Imballaggi e
unità di movimentazione”)
del D.Lgs. 286/2005.
Esso
prevede che per l’esercizio dell’attività di commercio
di tutte le unità di movimentazione vengano applicati
gli artt. 126 e 128 del TU delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al R.D. 773/1931.
In base
alle previsioni di cui ai citati articoli 126 e 128,
dunque, risulta essere necessario ai fini dell’esercizio
dell’attività di commercio di tutte le unità di
movimentazione:
§
fare una dichiarazione preventiva di esercizio
all’autorità locale di pubblica sicurezza (art. 126);
§
svolgere la propria attività esclusivamente con persone
munite di carta d’identità o di altro documento munito
di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello
Stato (art. 128, co. 1);
§
tenere un registro delle operazioni che compiono
giornalmente, in cui sono annotate le generalità di
coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e
le altre indicazioni prescritte dal regolamento (art.
128, co. 2).
La
differenza tra la nuova formulazione del comma 3 e
quella originaria sta proprio nei requisiti richiesti
ai fini dell’esercizio dell'attività di commercio
delle unità di movimentazione, che prima si
concretizzavano:
§
nel possesso di una licenza rilasciata dalla questura
competente per territorio;
§
nell’indicazione, da parte del titolare della licenza,
da effettuarsi giornalmente su registro vidimato dalla
questura quantità e tipologia delle unità di
movimentazione cedute e acquistate, nonché i dati
identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.
Articolo 2, comma 4-sexiesdecies
(Contratti di servizio pubblico ferroviario)
Il
comma 4-sexiesdecies dell’articolo 2
proroga al 31 marzo 2011 il termine per la
sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di
trasporto ferroviario di interesse nazionale
soggetti agli obblighi di servizio pubblico.
Si ricorda che, ai sensi
dell’articolo 38, comma 2, della legge n. 166/2002,
i contratti di servizio di trasporto ferroviario di
interesse nazionale da sottoporre al regime degli
obblighi di servizio pubblico devono essere sottoscritti
almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore
e il contratto di servizio di trasporto ferroviario
passeggeri di interesse nazionale per il periodo
2009-2014 non risulta ancora essere stato sottoscritto,
così come non è stato sottoscritto il contratto relativo
al trasporto merci.
Il secondo periodo del comma in esame, nelle more
della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico,
autorizza il Ministero dell’economia e delle
finanze a corrispondere alla società Trenitalia
spa, che ha continuato a svolgere il servizio anche in
mancanza del rinnovo del contratto, le somme previste
per gli anni 2009 e 2010
in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel
settore del trasporto ferroviario.
Articolo 2, comma 4-septiesdecies
(Contributo unificato per le controversie di lavoro)
Il
comma 4-septiesdecies dell’art. 2 prevede
che, fino al 31 dicembre 2011, per le
controversie in materia di lavoro davanti alla Corte di
cassazione non sia dovuto il pagamento del
contributo unificato. In via transitoria, fino alla
data indicata, quindi, troverà applicazione la
disciplina del TU giustizia (DPR 115/2002) previgente
rispetto alla legge finanziaria 2010.
L’art. 2,
comma 212 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010)
ha previsto in particolare il pagamento del contributo
unificato nei giudizi di opposizione ad
ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni
amministrative di cui alla legge 689/1981 e nei giudizi
di lavoro davanti alla Corte di Cassazione (entrambi
precedentemente esenti da ogni imposta o tassa)
Gli
oneri derivanti dalla disposizione vengono quantificati
in 800.000 euro e la copertura finanziaria è individuata
nella riduzione della dotazione finanziaria di cui
all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge n.
220 del 2010; tale disposizione prevede che una quota
del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies del
decreto-legge n. 5 del 2009 (Fondo per il finanziamento
di interventi urgenti e indifferibili, con particolare
riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi
organizzativi connessi ad eventi celebrativi) sia
destinata al finanziamento di interventi urgenti
finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo
sviluppo dei territori, alle attività di ricerca,
assistenza e cura dei malati oncologici e alla
promozione di attività sportive, culturali e sociali.
Articolo 2, comma 4-octiesdecies
(Rifiuti da demolizione di autoveicoli)
Il
comma 4-octiesdecies, con una novella all’art. 6,
comma 1, lett. p) del decreto legislativo n. 36 del
2003, esclude dalla proroga del termine di
entrata in vigore del divieto di smaltimento in
discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico
inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg (il cd.
fluff di frantumazione degli autoveicoli), ora
prorogato al 31 marzo 2011 dall’art. 1, comma 1, tabella
1 (Tab. 1.25), qualora essi vengano smaltiti in
discariche autorizzate monodedicate che possono
continuare ad operare nei limiti delle capacità
autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto
legge in esame.
Articolo 2, comma 4-noviesdecies
(Proroga del Commissario straordinario dell’ANSAS)
Il
comma 4-noviesdecies proroga l’incarico del
Commissario straordinario attualmente operante
presso l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
dell'Autonomia Scolastica fino al 31 agosto 2012.
L’incarico in questione è scaduto il 31 dicembre 2010.
Con la disposizione in oggetto si legifera su una
materia regolata con DPCM. Peraltro, in conseguenza
della circostanza che l’incarico dell’attuale
Commissario straordinario è già scaduto, occorre
“differire” e non “prorogare” lo stesso.
L’art. 1, commi 610 e 611, della L. finanziaria
per il 2007 (L. 296/2006) ha istituito l’Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica,
destinata ad assumere i compiti di aggiornamento,
ricerca e documentazione espletati dagli Istituti
regionali di ricerca educativa (IRRE) e
dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca
educativa (INDIRE), dei quali si è prevista la
soppressione.
L’ordinamento dell’Agenzia è stato
demandato ad un regolamento governativo, da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988,
indicante anche la dotazione organica del personale nel
limite complessivo del 50 per cento dei contingenti
assegnati alle strutture soppresse. Per assicurare
comunque l’avvio delle attività della nuova struttura,
si è previsto che il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.
Con DPCM 10 gennaio 2007 sono stati
inizialmente nominati fino al 30 giugno 2007 tre
commissari straordinari; gli effetti del
commissariamento sono poi stati prorogati con successivi
DPCM, di sei mesi in sei mesi, fino al 31 dicembre 2009.
In seguito, il DPCM 27 gennaio 2010,
nelle more dell’emanazione del regolamento organizzativo
dell’Agenzia – oggetto di esame preliminare da parte del
Consiglio dei ministri il 17 dicembre 2009 – ha disposto
la nomina di un solo commissario straordinario.
L’incarico in questione, conferito fino al 30 giugno
2010, è stato poi prorogato al 31 dicembre 2010con
il DPCM 30 luglio 2010.
In seguito:
- l’art. 2, comma
634, della L. finanziaria 2008 (L. 244/2007)
- come modificato dall’art. 17, c. 2, del D.L. 78/2009 -
ha previsto che con regolamenti di delegificazione da
emanare entro il 31 ottobre 2009 si provvedesse al
riordino di enti ed organismi pubblici al fine di
aumentarne l’efficienza e razionalizzare la spesa;
- l’art. 26, comma 2,
secondo periodo, del D.L. 112/2008 - come
modificato dall’art. 17, c. 1, lett. a), del D.L.
78/2009 - ha previsto la soppressione degli enti
pubblici non economici per i quali al 31 ottobre 2009
non fossero stati emanati i regolamenti di riordino;
- l’art. 27, comma 3,
della L. 69/2009 ha previsto che all’ANSAS non si
applicasse la prescrizione citata, a condizione che il
regolamento di riordino fosse adottato entro il 31
dicembre 2009.
Con riguardo ai
termini per l’adozione dei regolamenti, l’art. 26,
comma 1, quarto periodo, del D.L. 112/2008, introdotto
dall’art. 17, c. 1, lett. b), del D.L. 78/2009,
ha specificato che la scadenza si intende rispettata con
l'approvazione preliminare degli schemi da parte del
Consiglio dei Ministri.
Il 14 gennaio 2011 è stato presentato
alle Camere lo schema di regolamento di approvazione
dello statuto dell’ANSAS (Atto 326), il cui art. 14,
comma 1, dispone che la procedura di nomina del
Direttore generale - che a sua volta nomina il Comitato
direttivo (art. 6) e i responsabili dei quattro settori
centrali (art. 9) - è attivata entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento.
Articolo
2, comma 4-vicies
(Riorganizzazione della funzione ispettiva nel MIUR)
Il
comma 4-vicies prevede la riorganizzazione della
funzione ispettiva all’interno del MIUR,
finalizzandola alla definizione del sistema nazionale di
valutazione in tutte le sue componenti.
A ciò
si procede con regolamento di delegificazione (ex
art. 17, comma 2, della L. 400 del 1988) da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge.
L’unica
norma generale regolatrice della materia che è
individuata è quella relativa alla previsione di
parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza
per la valutazione esterna della scuola, da
effettuare periodicamente, secondo modalità definite
dallo stesso regolamento. Non si individuano le
disposizioni vigenti da abrogare.
Si
dispone che la riorganizzazione non comporta oneri a
carico della finanza pubblica e che la pianta organica
rimane quella prevista dal DPR n. 17 del 2009.
Il DPR n. 17 del 2009,
all’art. 9, dispone che il corpo ispettivo
è composto dai dirigenti centrali e periferici
investiti della funzione tecnico ispettiva. A livello
centrale essi dipendono funzionalmente dal Capo del
Dipartimento per l’istruzione, mentre a livello
periferico dipendono dai singoli dirigenti preposti agli
uffici scolastici regionali. Dispone, inoltre, che le
modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica
sono determinate con apposito atto di indirizzo del
Ministro.
Ai sensi dell’art. 8,
presso gli uffici scolastici regionali sono
presenti 295 posizioni dirigenziali non generali per
l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
Inoltre, ai sensi dell’art. 5, al Dipartimento
per istruzione sono assegnate 40 posizioni
dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.
Occorre, peraltro,
ricordare che lo schema di regolamento n. 261, di
modifica del DPR n. 17 del 2009, presentato alle Camere
per il parere il 28 settembre 2010, al fine di dare
seguito alle previsioni dell’art. 2, comma 8-bis,
del D.L. 194 del 2009 - che ha disposto una ulteriore
riduzione degli assetti organizzativi - propone,
all’art. 1, la soppressione presso il Dipartimento per
l’istruzione di quattro posizioni dirigenziali non
generali di funzione tecnico-ispettiva (che, quindi,
diventerebbero 36). Inoltre, l’art. 4 propone la
soppressione di 30 posizioni dirigenziali non generali
per l’espletamento di funzioni tecnico ispettive presso
gli USR
(che, quindi, diventerebbero 265). La Commissione Affari
costituzionali della Camera ha espresso parere
favorevole sullo schema di regolamento – che non risulta
aver ancora concluso il suo iter – il 27 ottobre 2010.
Occorre richiamare, oltre
che il comma 2 dell’art. 17 della L. n. 400 del 1988,
anche il comma 4-bis, che riguarda proprio
l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri. Inoltre, in considerazione del fatto che è in
corso una riduzione delle dotazioni organiche del
Ministero, dopo le parole “20 gennaio 2009, n. 17”
occorre aggiungere le parole “e successive
modificazioni”, anche al fine di evitare l’insorgere di
eventuali contenziosi.
Articolo 2, comma 4-vices semel
(Sistema nazionale di valutazione)
Il
comma 4-vicies semel prevede
l’intervento, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge, di
un regolamento di delegificazione che individua il
sistema nazionale di valutazione, definendone
l’articolazione. Esso sarà costituito:
§
dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE), cui competerà sostenere i
processi di miglioramento e innovazione educativa, di
formazione in servizio del personale della scuola e di
documentazione e ricerca didattica (lett. a);
§
dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
di istruzione e formazione (INVALSI), cui competerà
predisporre prove di valutazione degli apprendimenti,
partecipare alle indagini internazionali, proseguire le
indagini nazionali periodiche (lett. b);
§
dal corpo ispettivo, cui competerà valutare le scuole e
i dirigenti scolastici, ai sensi del d.lgs. 150 del 2009
(lett. c).
Non
sono individuate, oltre la definizione degli organi che
costituiranno il sistema, norme generali regolatrici
della materia, né si individuano le disposizioni da
abrogare.
In
riferimento all’oggetto del regolamento di
delegificazione, sembra, dunque, che si intenda
intervenire sull’ambito regolato, da ultimo, dal d.lgs.
n. 286 del 2004, con il quale si è proprio istituito il
Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione e si è riordinato
l’omonimo istituto.
In particolare, il
d.lgs. 286 del 2004 specifica che al perseguimento degli
obiettivi del Servizio nazionale concorrono l’INVALSI e
le istituzioni scolastiche e formative, nonché le
regioni, le province ed i comuni in relazione ai
rispettivi ambiti di competenza. Inoltre, dispone la
costituzione, presso il MIUR, di un Comitato tecnico
permanente, cui partecipano i rappresentanti delle
amministrazioni interessate, con il compito di
assicurare l'interoperabilità fra le attività ed i
servizi di valutazione. Con riferimento all’istruzione e
alla formazione professionale, la valutazione concerne
esclusivamente i livelli essenziali di prestazione. I
compiti dell’istituto sono individuati nell’art. 3 del
d.lgs.
Con riferimento
all’INDIRE, si rinvia a quanto illustrato in relazione
al comma 4-noviesdecies.
Infine, con riferimento
al d.lgs. 150 del 2009, si ricorda che l’art. 74, comma
4, dello stesso dispone che
i limiti e le modalità
di applicazione delle diposizioni dei Titoli II
(Misurazione, valutazione e trasparenza della
performance) e III (Merito e premi) al personale docente
della scuola e delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai
ricercatori degli enti di ricerca, sono definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La stessa disposizione
esclude direttamente la costituzione dell’organismo
indipendente di valutazione della performance, di cui
all’art. 14, nell'ambito del sistema scolastico e delle
istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
Con
riferimento alla lett. c), sembrerebbe, dunque, che si
preveda l’intervento di un regolamento di
delegificazione in una materia sulla quale, ai sensi
della stessa fonte citata, dovrebbe intervenire un DPCM.
Con
riferimento alla lett. a), in relazione alla circostanza
che l’art. 1, comma 611, della L. 296/2006 ha statuito
che “L’Agenzia [nazionale per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica] subentra nelle funzioni e nei compiti
attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca
educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di
documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa
(INDIRE), che sono contestualmente soppressi”, il
riferimento all’INDIRE non appare corretto. Ove,
peraltro, l’intenzione sia di ritornare all’INDIRE,
occorre esplicitarlo con riferimento alla fonte citata.
Infine, nelle lett. a) e b), si potrebbe rinviare
direttamente alle funzioni individuate dalla fonti
istitutive degli organismi citati.
Articolo 2, comma 5
(Proroga della deduzione forfetaria dal reddito di
impresa per gli esercenti impianti di distribuzione
carburanti)
L'articolo 2, comma 5, dispone la proroga,
per il periodo d’imposta 2011, dell’applicazione
dell’agevolazione fiscale concessa agli esercenti di
impianti di distribuzione di carburante.
La
proroga è disposta nel limite di spesa di 24 milioni di
euro per l'anno 2012, per la cui copertura si rimanda al
successivo
articolo 3.
Si
tratta dell’agevolazione - inizialmente istituita
dall’articolo 21 della legge n. 448 del 1998 per gli
anni dal 1998 al 2000 e successivamente prorogata[107]
fino al 2010 - consistente in una deduzione forfetaria
dei ricavi, indicati all'articolo 85, comma 1, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 (ossia dei
corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l'attività dell'impresa), per gli esercenti
impianti di distribuzione di carburante.
L'agevolazione viene concessa per la ristrutturazione
delle reti distributive.
La
disposizione prevede altresì che con successivo decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sentita l'Agenzia delle entrate, siano
stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in
modo tale da rispettare il tetto di spesa (di 24 milioni
di euro) fissato dalla norma.
Si ricorda che la riduzione
forfetaria del reddito di impresa è attualmente pari
alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei
ricavi:
- 1,1 per cento dei ricavi fino a
1.032.913,80 euro;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre
1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre
2.065.827,60 euro.
Il
comma in esame prevede infine che i contribuenti
fruitori dell'agevolazione, nel determinare l'acconto
dovuto per il periodo di imposta 2012, debbano assumere
quale imposta riferita al periodo precedente quella che
si sarebbe determinata senza tenere conto della
deduzione forfetaria di cui sopra.
Articolo 2, comma 5-bis
(Presentazione delle dichiarazioni relative ad
immobili
non registrati in catasto)
Il
comma 5-bisreca laproroga al 30 aprile
2011 del termine per gli adempimenti relativi alla
presentazione – prevista dall’articolo 19, commi 8 e
seguenti, del D.L. n. 78 del 2010 - delle dichiarazioni
di immobili non registrati in catasto (c.d. case
fantasma) o che siano stati oggetto di interventi
edilizi che abbiano determinato una variazione di
consistenza ovvero di destinazione parimenti non
dichiarata in catasto.
L’articolo 19 del D.L.
n. 78 del 2010, al comma 8 obbliga i titolari di
diritti reali sugli immobili che sono stati inseriti
negli elenchi comunicati ai comuni da parte dell'Agenzia
del territorio, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009,
a presentare, entro il 31 dicembre 2010,
la dichiarazione di aggiornamento catastale a
fini fiscali. Le dichiarazioni verranno rese note ai
comuni da parte dell'Agenzia del territorio attraverso
il Portale telematico, affinché possano essere
effettuati i controlli di conformità
urbanistico-edilizia. In caso di inottemperanza
della dichiarazione catastale l'Agenzia del territorio
procede all'attribuzione provvisoria di una
rendita presunta - sulla base di elementi tecnici
forniti dai comuni - nelle more dell'iscrizione in
catasto attraverso le procedure di aggiornamento degli
archivi catastali, previste dal decreto del Ministro
delle finanze del 19 aprile 1994 n. 701. Gli oneri
relativi all’attribuzione provvisoria sono posti a
carico dell’interessato e saranno determinati con
apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010 (comma
10).
In sostanza la
disposizione conferma l'obbligo, già previsto dalla
legge, di effettuare la dichiarazione catastale da parte
degli intestatari delle particelle in cui insistono gli
immobili non dichiarati al catasto, prorogando,
tuttavia, il termine di sette mesi dalla data di
pubblicazione del comunicato, previsto dal citato art.
2, comma 36, del decreto legge n. 262 del 2006, al 31
dicembre 2010.
Il medesimo obbligo di
dichiarazione di aggiornamento catastale, previsto dal
comma 8, grava, sempre entro il termine del 31 dicembre
2010, su coloro che siano titolari di diritti reali su
immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o
di destinazione non dichiarate in catasto. La
disposizione sembra, pertanto, riferirsi a tutti coloro
i cui immobili non siano inclusi negli elenchi sopra
menzionati, in quanto la violazione non consiste in un
manufatto totalmente o in parte non dichiarato (comma
9).
La disposizione fa
salve le procedure previste dal comma 336
dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nonché le
attività da svolgere in surroga da parte
dell'Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per
i quali siano venuti meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralità ai fini fiscali,
individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 36, del D.L.
n. 262 del 2006, nonché quelle di accertamento
relative agli immobili iscritti in catasto, come
fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di
definizione che siano divenuti abitabili o servibili
all'uso cui sono destinati.
Infine il comma 11
prevede che in caso di inottemperanza entro il termine
del 31 dicembre 2010 l'Agenzia del territorio procede
agli accertamenti con la collaborazione dei comuni.
Il
comma 5-bis in esame disciplina la procedura
di notifica dell’attribuzione della rendita presunta,
disponendo che, in considerazione della massa delle
operazioni di attribuzione della rendita presunta,
essa avvenga mediante affissione all'albo pretorio
dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta
affissione è data notizia con comunicato da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito
internet dell'Agenzia del Territorio, nonché presso
gli Uffici provinciali ed i comuni interessati.
Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato in Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini
per la proposizione del ricorso dinanzi alla
Commissione tributaria provinciale competente.
Viene
inoltre disposta una deroga alla normativa vigente,
prevedendo che la rendita catastale presunta, e
quella successivamente dichiarata come rendita proposta
o attribuita come rendita catastale definitiva,
producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione
in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno
2007, salva la prova contraria volta a dimostrare,
in sede di autotutela, una diversa decorrenza.
I
tributi, erariali e locali, commisurati alla base
imponibile determinata con riferimento alla rendita
catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto
e salvo conguaglio.
Le
procedure previste per l'attribuzione della rendita
presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati
in catasto, individuati ai sensi del comma 7, del
richiamato articolo 19 del D.L. n. 78, a far data dal 2
maggio 2011.
Il comma 7 fissa
all'Agenzia del territorio il termine del 30
settembre 2010 per adempiere a quanto già previsto
dall'art. 2, comma 36, secondo periodo del decreto-legge
n. 262 del 2006.
In base a tale
disposizione l'Agenzia del territorio è chiamata a
trasmettere a ciascun comune, con apposito comunicato da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco dei
fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti
della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non
risultano dichiarati al catasto immobili. L'elenco,
corredato della data cui riferire la mancata
presentazione della dichiarazione al catasto e
pubblicizzato, per i sessanta giorni successivi alla
pubblicazione del comunicato, presso i comuni
interessati, gli uffici provinciali e sul sito
internet dell'Agenzia del Territorio, ha valore di
richiesta, per i titolari dei diritti reali, di
presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Articolo 2, commi da 5-ter a
5 quinquies
(Soppressione del Banco nazionale di prova per le
armi da fuoco)
I commi
in esame recano norme relative al Banco nazionale di
prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni
commerciali (BNP).
Il
comma 5-ter, in particolare, agendo così
su un regolamento di delegificazione, modifica
l'art. 14 (Disposizioni transitorie) del D.P.R.
n. 222/2010,
prolungando di tre mesi i tempi di ricostituzione degli
organi nonché quelli per l’adozione del nuovo statuto
del Banco.
Il
comma 5-quaterinserisce il Banco nazionale di
prova nel disposto dell'art. 7, co. 20 del D.L.
n.78/2010
che prevede la soppressione degli enti elencati
nell'Allegato 2 al decreto citato individuando i
soggetti ai quali sono trasferiti i relativi
compiti ed attribuzioni.
Più
specificamente, l’ultimo periodo del comma 20, a cui si
riferisce la norma in commento, prevede una specifica
procedura per le stazioni sperimentali e l'Istituto
nazionale delle conserve alimentari (INCA) con
l’adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare, che individui tempi e
concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle
attribuzioni, nonché del personale e delle risorse
strumentali e finanziarie.
In
conclusione, il comma 5-quinquies,
inserendo il Banco di prova nell’Allegato 2 di cui al
predetto art. 7, co. 20, del suddetto D.L. n.78/2010,
dispone in sostanza la soppressione del Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per
le munizioni commerciali rimettendo ad un decreto
ministeriale l'individuazione dei tempi e delle concrete
modalità di trasferimento alla Camera di commercio di
Brescia dei compiti e delle attribuzioni del Banco,
nonché del personale e delle risorse strumentali e
finanziarie.
In
merito a quanto sopra esposto sarebbe opportuno
precisare meglio a quale scopo la norma in commento ha
inteso, in primo luogo, prolungare i termini relativi
alla fase transitoria prevista dal D.P.R. 222/2010 in
attesa che venga definito il nuovo assetto ordinamentale
del Banco e, in seconda battuta, disporre la
soppressione dello stesso.
Considerato, altresì, che con il suddetto decreto di
riordino è stato già realizzato il riassetto
organizzativo del BNP in attuazione di quanto disposto
dall’art. 2, commi 634-641 della legge finanziaria 2008
ed in ottemperanza a quanto stabilito anche dall'art.
26, comma 1, del D.L. n. 112/2008,
non appare chiara la finalità perseguita dalla norma che
intenda sopprimere il Banco, già riorganizzato in
ossequio alla normativa vigente in termini di riduzione
delle spese di funzionamento e di miglioramento
dell’efficienza e della qualità dei servizi, allo scopo
di trasferirne i relativi compiti e le dotazioni
organiche ad un ente, la CCIA di Brescia, inserito nel
conto economico consolidato della pubblica
amministrazione.
Articolo 2, comma 5-sexies
(Contenimento delle spese della Banca d’Italia)
Il
comma 5-sexiesdell’articolo 2,
inserito durante l’esame del provvedimento al
Senato, reca disposizioni in materia di
contenimento delle spese della Banca d’Italia;
in particolare, viene attribuito alla Banca d’Italia il
potere di provvedere sulle materie oggetto di
contrattazione, qualora non si raggiunga un accordo con
le organizzazioni sindacali in tempo utile per dare
attuazione ai principi di contenimento della spesa
recati dal D.L. 78/2010, e fino alla successiva
eventuale sottoscrizione dell'accordo.
A tale fine è aggiunto
un periodo alla fine dell’articolo 3, comma 3 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
disposizione ai sensi della quale la Banca d'Italia,
nell'ambito del proprio ordinamento, deve tener conto
dei principi di contenimento della spesa per il
triennio 2011-2013 contenuti nel Titolo I del
medesimo decreto-legge n. 78/2010 (articoli da 1 a 17),
relativi alla stabilizzazione finanziaria, che
prevedono: la riduzione del perimetro e dei costi della
pubblica amministrazione; la riduzione del costo degli
apparati politici ed amministrativi; il contenimento
delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e
previdenza.
Si
osserva che l’espressione “in tempo utile” non sembra
fare riferimento a una precisa scadenza temporale.
Articolo 2,
commi 5-septies e 5-octies
(Disposizioni in materia di organizzazione della
CONSOB)
Il
comma 5-septies, dispone che la Commissione
nazionale per la società e la borsa (CONSOB) proceda
alla riorganizzazione, entro il 31 luglio 2011,
dei propri servizi, all’uopo utilizzando il personale
immesso nei ruoli a conclusione delle procedure
concorsuali in atto alla data del 1º gennaio 2011,
in ogni caso senza il riconoscimento di speciali
provvidenze economiche.
Ai
sensi del successivo comma 5-octies viene
stabilito inoltre il termine del 31 luglio 2011
entro il quale devono essere adottate le necessarie
disposizioni, ai sensi dell’ordinamento interno, dirette
a disciplinare le attività di controllo di regolarità
amministrativo contabile della CONSOB di cui alla
legge n. 281/1985,
attraverso l’adeguamento a quanto previsto dall’articolo
16, comma 1, della legge di contabilità n. 196 del 2009
che prevede la presenza di un rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze nei
collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni
pubbliche.
Si ricorda che il citato articolo 16
della nuova legge di contabilità dispone che la
previsione di un rappresentante del MEF tra i componenti
dei collegi di revisione o sindacali non ne aumenti il
numero complessivo e che la presenza dello stesso nei
predetti collegi sia assicurata presso tutte le
amministrazioni pubbliche, ad esclusione di quelle
territoriali e degli enti ed organismi da queste ultime
vigilati. Tale esclusione non si applica ai collegi
sindacali delle aziende sanitarie locali.
Entro
lo stesso termine vanno altresì adottate disposizioni
dirette a prevedere, per il personale proveniente da
altre amministrazioni o enti pubblici,
l’applicazione, durante il periodo di servizio presso la
CONSOB, dello stesso trattamento riservato al
personale di ruolo di pari qualifica e anzianità.
La
corrispondenza con il trattamento del personale di ruolo
è definita secondo i criteri approvati dalla CONSOB
stessa.
Articolo 2, comma 5-novies
(Centri autorizzati di assistenza agricola)
Il
comma 5-novies fissa al 31 marzo 2011 il termine
entro il quale le società in cui sono costituiti i
centri di assistenza agricola devono adeguarsi ai
requisiti di garanzia e di funzionamento previsti
dal decreto ministeriale 27 marzo 2008, il quale reca
una significativa riforma della disciplina di tali
enti.
La riforma di cui al DM 27 marzo 2008 prevede un
adeguamento dei requisiti delle strutture e un
ampliamento dei servizi prestati dai Centri di
assistenza agricola. Oltre alle attività svolte sulla
base alle specifiche convenzioni con gli Organismi
pagatori i Caa possono essere chiamati a fornire
ulteriori servizi in convenzione con le regioni, le
province autonome e altri soggetti pubblici. Il decreto
fissa anche requisiti minimi di garanzia.
Innanzitutto lo statuto delle società deve prevedere
oggetto sociale e svolgimento delle attività e in ogni
caso le altre attività indicate devono comunque essere
compatibii con il ruolo dei Caa.
Significative novità riguardano i requisiti richiesti
per ottenere l’autorizzazione. I Caa devono
dimostrare infatti di avere «idonea capacità operativa»
e strutture adeguate. Un altro requisito fondamentale
per chi chiede l’autorizzazione è di prevedere la
certificazione del bilancio annuale da parte di società
di revisione abilitate.
Il
controllo del rispetto dei nuovi requisiti è
affidato alle regioni e province nel cui ambito
territoriale ricade l’operatività dei Caa. Le regioni
effettuano i controlli sulla base di verifiche a
campione nell’ambito di un piano annuale.
La nuova
normativa prevede anche che i Caa possano avvalersi di
società di servizi il cui capitale deve essere
interamente posseduto dalle organizzazioni che hanno
costituito il Caa e in ogni caso anche tali società
devono essere in regola con i requisiti indicati dal
decreto.
Il decreto ministeriale 27 marzo 2008 prevedeva
originariamente per l’adeguamento dei CAA ai requisiti
prescritti e dunque per l’operatività della riforma il
termine di dodici mesi a decorrere dalla data di
pubblicazione di esso. Tale termine è stato prorogato
una prima volta con decreto del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali dell’8 maggio
2009 e una seconda volta con decreto del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali del 15 aprile
2010. Tale ultima proroga modifica il decreto 27 marzo
2008 fissando il termine per l’adeguamento ai requisiti
in trentasei mesi dalla pubblicazione dello stesso. Il
termine viene dunque a scadere il 7 maggio 2011.
Con la
disposizione in commento si stabilisce invece un termine
diverso (31 marzo 2011), anticipato rispetto alla
scadenza attualmente vigente.
Si segnala che con il comma 5-novies si interviene
con legge in un ambito attualmente regolato da decreto
ministeriale. Al riguardo si ricorda che nella Lettera
circolare del Presidente della Camera sulle regole e
raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi
legislativi del 20 aprile 2001al punto 3, lettera e) si
raccomanda di non ricorrere “all'atto legislativo per
apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi
forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi
presentino un diverso grado di "resistenza" ad
interventi modificativi successivi”.
Articolo 2, comma 5-decies
(Agenzia Torino 2006 – Proroga dell’attività
commissariale)
Il
comma 5-decies proroga l'attività del Commissario
liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino
2006 fino alla completa definizione delle attività
residue affidate allo stesso, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2014.
Conseguentemente viene soppresso il riferimento all’art.
3, comma 25, della legge n. 244 del 2007 contenuto
originariamente nella tabella 1 dell’art. 1, comma 1,
che prevedeva la proroga fino al 31 marzo 2011.
La relazione illustrativa che accompagnava la
proroga che era stata inserita nella tabella 1 dell’art.
1, comma 1, chiariva che la proroga era stata introdotta
al fine di pervenire alla definizione del contenzioso
ancora aperto riguardante i lavori, le forniture e gli
espropri connessi ad alcune opere realizzate per lo
svolgimento dei giochi olimpici.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 25, della
legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), il Commissario
liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici
Torino 2006 avrebbe dovuto portare a
compimento le residue attività dell’Agenzia entro il
termine di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2008,
ovvero entro il 1° gennaio 2011.
In attuazione di tale disposizione, con DPCM del 1°
febbraio 2008, l’Ing. Domenico Arcidiacono è stato
nominato Commissario liquidatore dell’Agenzia.
Articolo 2, commi da 5-undecies
a 5-quaterdecies
(Proroga e ridefinizione del Programma nazionale
triennale della pesca e dell'acquacoltura)
Il
comma 5-undecies proroga fino al 31 dicembre 2011
il "Programma nazionale triennale della pesca e
dell’acquacoltura in acque marine e salmastre" la cui
prima ed unica versione (quella per il biennio
2007-2009) era stata già prorogata per l’anno 2010 al
fine di dare attuazione ad obblighi comunitari.
Il
Primo Programma nazionale triennale della pesca e
dell’acquacoltura in acque marine e salmastre 2007-2009
è stato approvato con decreto ministeriale 3 agosto
2007; ai sensi dell’art. 2, comma 56, della legge 23
dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), esso è
stato prorogato per l’anno 2010, al fine di dare
attuazione ad obblighi comunitari (regolamento n.
1198/2006 e regolamento 20 novembre 2009), a valere e
nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo
1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
I commi
5-duodecies 5-terdecies e 5-quaterdecies
definiscono un nuovo strumento programmatorio in materia
di pesca: si tratta del ''Programma nazionale triennale
della pesca'', che il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali adotta sentita la Commissione
consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura: esso
deve contenere gli interventi di esclusiva competenza
nazionale (indirizzati alla tutela dell'ecosistema
marino e della concorrenza e competitività delle imprese
di pesca nazionali, nel rispetto delle competenze
regionali ed in coerenza con la normativa comunitaria)
ed è indirizzato sia a soggetti imprenditoriali che,
relativamente alle iniziative di promozione (della
cooperazione, dell'associazionismo ed a favore dei
lavoratori dipendenti), alle associazioni nazionali,
alle organizzazioni sindacali nazionali, ai consorzi
riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai
singoli interventi previsti dal Programma nazionale.
Dopo
aver previsto oneri informativi degli uffici
ministeriali competenti, sono abrogate le disposizioni
del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 che
regolavano il precedente strumento programmatorio (ed il
relativo organo definito "Tavolo azzurro"): ossia il
citato "Programma nazionale triennale della pesca e
dell’acquacoltura in acque marine e salmastre".
Si
prevede inoltre che sia la proroga che il nuovo regime,
alla cui entrata in funzione essa è evidentemente
funzionale non devono comportare nuovi o maggiori oneri.
Andrebbe valutata l’opportunità di coordinare le
disposizioni contenute nei commi da 5-undecies a
5-quaterdecies, in particolare quelle che regolano il
nuovo strumento programmatorio in materia di pesca, con
il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 che
contiene la disciplina generale della materia.
Articolo 2, comma 5-quinquiesdecies
(Proroga della Commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione)
L'articolo 2, comma 5-quinquiesdecies, prevede
che la Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione
venga prorogata ogni 3 anni, senza che trovi
applicazione la disciplina della valutazione di
perdurante utilità prevista dall’art. 3, comma 2, del
D.P.R. n. 85 del 2007 per tutti gli organismi operanti
presso il Ministero dell'interno.
Per le
modalità della proroga, la disposizione rinvia
all’articolo 10 del d.l. n. 8 del 1991 (che ha previsto
l’istituzione della Commissione) e precisa che essa deve
avvenire senza nuovi o maggiori oneri.
L’art. 10 del DL n. 8/1991 (L.
n. 82/1991)
ha previsto l’istituzione con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sentiti i Ministri interessati, della
Commissione centrale per la definizione e applicazione
delle speciali misure di protezione in favore dei
collaboratori di giustizia.
La Commissione è composta da un
Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da
2 magistrati e da 5 funzionari e ufficiali. I componenti
della commissione diversi dal presidente sono
preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato
specifiche esperienze nel settore e che siano in
possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze
della criminalità organizzata, ma che non sono addetti
ad uffici che svolgono attività di investigazione, di
indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi
alla criminalità organizzata di tipo mafioso o
terroristico-eversivo.
L’art. 3, comma 2, del DPR n.
85/2007, del quale si esclude l’applicazione,
stabilisce che 3 mesi prima della scadenza del termine
di durata, gli organismi operanti presso il Ministero
dell’interno presentino una relazione sull'attività
svolta al Ministro dell'interno, che la trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della
valutazione circa la perdurante utilità dei medesimi e
della conseguente eventuale proroga della loro durata,
comunque non superiore a 3 anni, da adottarsi con DPCM,
su proposta del Ministro dell'interno. Gli eventuali
successivi decreti di proroga sono adottati secondo la
stessa procedura ed i componenti di ciascun organismo
restano in carica sino alla scadenza del termine di
durata dell'organismo stesso.
La valutazione circa la perdurante
utilità degli organismi collegiali operanti presso
pubbliche amministrazioni (commissioni, comitati ed
organismi analoghi) è stata prevista dal DL n. 223/2006[115]
(L. n. 248/2006) a fini di contenimento della spesa
(art. 29, comma 2-bis).
Articolo 2, comma 6
(Personale a tempo determinato degli
sportelli unici per l’immigrazione e degli uffici
immigrazione delle questure)
L'articolo
2, comma 6, autorizza il Ministero
dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a
rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati in relazione allo stato di
emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di
extracomunitari. La norma è finalizzata a garantire
l’operatività sia degli sportelli unici per
l’immigrazione in relazione ai compiti di
accoglienza e integrazione, sia degli uffici
immigrazione delle questure nel completamento delle
procedure di emersione del lavoro irregolare.
E'
tuttora in vigore lo stato di emergenza
sull'intero territorio nazionale dichiarato il 20 marzo
2002, in considerazione del "continuo, massiccio
afflusso di stranieri che giungono irregolarmente in
Italia, creando una situazione particolarmente critica,
segnatamente sotto gli aspetti dell'ordine pubblico,
dell'accoglienza e della temporanea permanenza"
(D.P.C.M. 20 marzo 2002).
Lo
stato di emergenza è stato da ultimo prorogato, con
D.P.C.M. 17 dicembre 2010, fino al 31 dicembre 2011.
Lo stato di emergenza ha costituito
il quadro nel cui ambito si è proceduto a una pluralità
di diverse attività, in deroga alle procedure previste
in via generale da leggi dello Stato. Tali attività
hanno riguardato, ad esempio:
· le
procedure connesse alla valutazione delle istanze
d'asilo;
· le
procedure di regolarizzazione del 2002
e del 2009;
· la
realizzazione degli interventi necessari
all'allestimento, all'ampliamento della disponibilità
ricettiva, al miglioramento ed alla manutenzione:
- dei centri di identificazione ed espulsione di cui
all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
296;
- dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 2004, n. 303;
- dei centri di prima assistenza e soccorso di cui al
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, ed
all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394,
- nonché dei servizi di accoglienza alle frontiere di
cui all'art. 11, comma 6, del predetto decreto
legislativo 286/1998;
· la
gestione dei centri di identificazione e primo soccorso
e dei centri di permanenza temporanea ed assistenza
(ricorso ad enti, organizzazioni di volontariato,
associazioni umanitarie, ecc.; impiego di interpreti
estranei alla pubblica amministrazione; ecc.).
Al fine
di fronteggiare adeguatamente le maggiori esigenze
organizzative connesse al protrarsi della situazione di
emergenza in esame, l'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 29
marzo 2007, n. 3576 ha autorizzato il Ministro
dell'interno ad espletare apposite procedure selettive
di natura concorsuale per titoli ed esami per
l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo
determinato, di unità di personale nel limite numerico
di 650 unità, in deroga alla disciplina allora vigente
in materia di impiego di personale a tempo determinato.
Il
comma in esame autorizza il rinnovo per un anno dei
suddetti contratti, al fine di garantire l'operatività
degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di
accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione
delle Questure nel completamento delle procedure di
emersione del lavoro irregolare.
Si ricorda che l'art. 22 del Testo
unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 prevede che in ogni provincia è
istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo uno sportello unico per l'immigrazione,
responsabile dell'intero procedimento relativo
all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a
tempo determinato ed indeterminato. Ai sensi dell'art. 9
del medesimo Testo unico, lo sportello si occupa anche
del disbrigo delle pratiche relative alle procedure di
ricongiungimento familiare.
Ai fini
della disposizione in esame non si applicano:
- l'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368,
che reca sanzioni per il caso in cui il rapporto di
lavoro continui dopo la scadenza del termine (in un
primo momento maggiorazione della retribuzione e poi
trasformazione del rapporto in rapporto a tempo
indeterminato);
- l'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre
2006, n. 296,
in materia di stabilizzazione di personale non di ruolo
presso le pubbliche amministrazioni;
- l'art. 3, comma 90, della legge 2007, n. 244,
in materia di stabilizzazione di pubblici dipendenti
precari.
Gli
oneri per il rinnovo dei contratti in questione sono
quantificati in 19,1 milioni.
La
relativa copertura è recata dall'articolo 3 del
provvedimento in esame.
Articolo 2, comma 6-bis
(Modifica alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in
materia di stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo)
L’art.
2, comma 6-bis, abroga il comma 5 dell’art. 6
della legge di riforma del sistema universitario (L.
240/2010)
che novellava l’art. 1, comma 11, della L. 230/2005,
a sua volta, però, abrogato dall’art. 29, comma 11,
lett. c), della stessa L. 240/2010.
In
sostanza, sull’argomento trattato, a suo tempo, dal
comma 11 dell’art. 1 della L. 230/2005 interviene, ora,
con una nuova disciplina, il comma 4 dell’art. 6 della
L. 240/2010, i cui secondo e terzo periodo
sostanzialmente coincidono con la novella alla vecchia
norma disposta dal comma 5.
L’abrogazione risponde
ad un auspicio espresso dal Presidente della Repubblica
nella lettera che ha accompagnato la promulgazione della
legge 240/2010. In quella sede, infatti, il Presidente
ha sottolineato
che “pur non lasciando la
norma, da un punto di vista sostanziale, spazio a dubbi
interpretativi della reale volontà del legislatore, si
attende che ai fini di un auspicabile migliore
coordinamento formale, il governo adempia senza indugio
all'impegno assunto dal Ministro Gelmini nella seduta
del 21 dicembre in Senato, eventualmente attraverso la
soppressione del comma 5 dell'articolo”.
L’art. 1, comma 11, della L. 230/2005
ha stabilito che ai ricercatori (oltre che agli
assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici
laureati) che hanno svolto tre anni di insegnamento ai
sensi dell’art. 12 della L. 341 del 1990, nonché ai
professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con
il loro consenso e fermo restando il rispettivo
inquadramento e trattamento giuridico ed economico,
corsi e moduli curriculari compatibilmente con la
programmazione didattica definita dai competenti organi
accademici, nonché compiti di tutorato e di didattica
integrativa. Per la durata dell’incarico è attribuito il
titolo di professore aggregato.
Rispetto alla
disposizione citata, il comma 4 dell’art. 6 della L.
240/2010 si riferisce, per quanto concerne i
ricercatori, esclusivamente a quelli a tempo
indeterminato. Ulteriore novità è costituita dalla
previsione che il titolo di professore aggregato
è altresì conservato, esclusivamente per i
ricercatori, nei periodi di congedo straordinario
per motivi di studio di cui essi usufruiscono
nell’anno successivo a quello in cui hanno svolto gli
stessi corsi e moduli.
Infine, si dispone che
ogni università, nei limiti delle disponibilità
di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti
con proprio regolamento, determina la retribuzione
aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali sono
affidati gli stessi corsi e moduli.
Articolo 2, comma 6-ter
(Emanazione di un regolamento per la disciplina delle
attività di formazione per addetti al salvamento
acquatico)
Il
comma 6-ter dell’articolo 2 prevede
l’emanazione di un decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, che
disciplini i corsi di formazione per addetti al
salvamento acquatico. Il decreto ministeriale dovrà
essere emanato entro il 31 dicembre 2011.
Allo
stato i corsi di formazione per addetti al salvamento
acquatico non sono disciplinati da norme di rango
legislativo o regolamentare, ma vengono autorizzati
sulla base di circolari ministeriali.
Il citato articolo 17,
comma 3, stabilisce che la legge può autorizzare
l’adozione di regolamenti nelle materie di competenza
del ministro o di autorità a questo sottordinate. Tali
regolamenti, emanati con decreti ministeriali o
interministeriali, non possono dettare norme contrarie
ai regolamenti emanati dal Governo e devono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
Fino
alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale
in oggetto:
§
restano valide le autorizzazioni,
rilasciate fino al 31 dicembre 2009, per lo
svolgimento dei corsi di formazione per addetti al
salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi
brevetti;
§
l’efficacia delle autorizzazioni rilasciate
successivamente al 31 dicembre 2009 è sospesa;
§
non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni
per lo svolgimento dei corsi.
Articolo 2, comma 6-quater
(Funzionamento e esercizio dei compiti di vigilanza e
controllo in materia di sicurezza delle navi e delle
strutture portuali
svolti dal Corpo delle capitanerie di porto)
Il
comma 6-quaterprevede che, per gli anni 2011,
2012 e 2013, le risorse per i volontari del Corpo delle
capitanerie di porto, di cui all’art. 585 del D.Lgs.
66/2010, nei limiti di 14.8 milioni di euro per il 2011,
di 9.6 milioni di euro per il 2012 e di 6.6 milioni di
euro per il 2013, vengano utilizzate per i fini previsti
dall’art. 2, co. 98, l. 244/2007, ossia per le esigenze
di funzionamento e per l’esercizio dei compiti di
vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza
delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo
delle capitanerie di porto.
L’art. 2217 dello stesso
D.Lgs. 66/2010, infatti, prevede che le consistenze di
ognuna delle categorie di volontari del Corpo delle
capitanerie di porto vengano determinate, fino al
31.12.2015, con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione e l’innovazione. Le previsioni
di tali consistenze per gli anni 2011, 2012 e 2013,
realizzano dei risparmi di spesa per gli oneri
rispettivamente di 14.8, 9.6 e 6.6 milioni di euro.
Il
secondo periodo del comma 6-quater dispone
che alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno ed indebitamento derivanti
dall’applicazione del precedente periodo - quantificati
in 7,5 milioni di euro per il 2011, in 4,9 milioni di
euro per il 2012 e in 3,4 milioni per il 2013 – si
provveda mediante corrispondente utilizzo, in termini di
sola cassa, del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge n. 154/2008.
Il Fondo da ultimo
citato, è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del D.L.
n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero
dell'economia (cap. 7593). Il Fondo è finalizzato a
compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di
cassa da specifici contributi di importo fisso costante
con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di
autorizzazioni legislative. Il Fondo,che opera in
termini di sola cassa, è stato inizialmente dotato di
435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, e
successivamente rifinanziato da una serie di
disposizioni legislative.
A bilancio 2011, le
disponibilità del Fondo risultano pari a 1.122,6 milioni
di euro per il 2011, a 1.000 milioni di euro per il 2012
e a 1.000 milioni per il 2012.
Articolo 2, commi 6-quinquies
e 6-sexies
(Promozione a dirigente superiore della Polizia di
Stato)
I
commi 6-quinquiese 6-sexies
posticipano al 1° gennaio 2016 l'obbligo di frequentare
con profitto un corso di aggiornamento ai fini della
promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del
ruolo direttivo speciale, per l'accesso alla qualifica
di primo dirigente e per la promozione a dirigente
superiore della Polizia di Stato.
A tal
proposito si ricorda che l’art. 57, co. 3, del D.Lgs. n.
334/2000
stabilisce che la frequenza con profitto dei corsi di
aggiornamento professionale, costituisce requisito
necessario, rispettivamente, per gli scrutini per la
promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del
ruolo direttivo speciale, l'ammissione al corso di
formazione per l'accesso alla qualifica di primo
dirigente e la promozione a dirigente superiore.
Articolo 2, comma 6-septies
(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e
dell'usura)
Il
comma 6-septies dell’articolo 2 dispone, a
decorrere dal 31 marzo 2011, l'unificazione
del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste
estorsive e dell'usura e del Fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso nel
nuovo Fondo di rotazione per la solidarietà alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura.
Il Fondo di solidarietà per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura,
istituito con leggi nn. 108/96 e 44/99 e regolato con
D.P.R. 455/99 ha lo scopo di:
- concedere un indennizzo commisurato
ai danni derivanti dagli eventi subiti, a favore delle
vittime dell'estorsione esercenti un'attività economica
imprenditoriale;
- concedere un mutuo decennale senza
interessi per un ammontare commisurato al danno subito
per la vicenda di usura, a favore delle vittime
dell'usura esercenti un'attività comunque economica.
L'organo essenziale del Fondo è il
Comitato di Solidarietà per le vittime delle richieste
estorsive e dell'usura presso il Ministero degli
interni, presieduto dal “Commissario Straordinario del
Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket
e antiusura”.
L'elargizione è concessa a condizione
che:
a) la vittima non abbia aderito o
abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale
condizione deve permanere dopo la presentazione della
domanda di cui all'articolo 13;
b) la vittima non abbia concorso nel
fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
c) la vittima, al tempo dell'evento e
successivamente, non risulti sottoposta a misura di
prevenzione o al relativo procedimento di applicazione,
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e della
legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive
modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti
che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi
degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della
medesima legge n. 575 del 1965 , salvi gli effetti della
riabilitazione;
d) il delitto dal quale è derivato il
danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche
ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti
all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i
particolari dei quali si abbia conoscenza.
Anche se la vittima è un sottoposto a
misura di prevenzione, l’elargizione è concessa nel caso
questi fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante
contributo nella raccolta di elementi decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la
cattura degli autori delle richieste estorsive, o del
delitto dal quale è derivato il danno, ovvero di reati
connessi ai sensi dell'articolo 12 c.p.p.
Il Comitato delibera, alle condizioni
previste dalla legge, i benefici economici sopracitati.
La delibera del Comitato viene tradotta in decreto dal
Commissario Straordinario del Governo e viene quindi
trasmesso alla Consap (Concessionaria dei servizi
assicurativi pubblici) che, in forza di atto concessorio
con il Ministero dell'Interno, provvede alla gestione
del Fondo stesso e a dare esecuzione al decreto.
Con il Fondo di rotazione
per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso– istituito dalla legge n. 512 del 1999 - lo
Stato sostiene le vittime dei reati mafiosi, garantendo
il risarcimento dei danni liquidati in sentenza.
Il Fondo è alimentato da un
contributo annuale dello Stato, da somme derivanti dalla
vendita dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose
e da una quota, definita annualmente con decreto del
Ministro dell’Interno, del contributo devoluto al Fondo
di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive
e dell’usura sui premi assicurativi.
La Consap gestisce il Fondo per conto
del Ministero dell'Interno sulla base di un’apposita
concessione.
Il Comitato di solidarietà per le
vittime dei reati di tipo mafioso, presieduto dal
Commissario per il coordinamento delle iniziative di
solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso,
decide sulle domande di accesso al Fondo, previa
verifica dei presupposti e requisiti di legge.
Presupposto per l'accesso al
Fondo è la costituzione di parte civile di persone
fisiche o enti destinatari di sentenze emesse, dopo il
30 settembre 1982, nei confronti di imputati di tipo
mafioso. Tali sentenze possono essere:
- di condanna definitiva al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
- di condanna non definitiva al
pagamento di una provvisionale;
- di condanna per il risarcimento
delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa.
Gli enti hanno diritto di accesso al
Fondo (entro i limiti delle disponibilità finanziarie
annuali dello stesso) limitatamente al rimborso delle
spese processuali.
I requisiti per l’accesso al
Fondo sono l’inesistenza, nei confronti del richiedente,
alla data di presentazione della domanda di una sentenza
definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art.
407, comma 2, lett. a), del c. p.p. o di un
procedimento penale in corso per uno dei predetti reati,
dell’applicazione in via definitiva di una misura di
prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di
una misura di prevenzione; l’inesistenza a carico della
vittima deceduta, alla data dell’evento lesivo di una
sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui
all’art. 407, comma 2, lett. a), del c.p.p. o di un
procedimento penale in corso per uno dei predetti reati;
dell’applicazione in via definitiva di una misura di
prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di
una misura di prevenzione.
Il nuovo
Fondo unificato è surrogato nei diritti delle vittime
negli stessi termini e alle stesse condizioni già
previsti per i predetti fondi unificati e subentra in
tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge in esame.
Il Fondo
sarà alimentato con le risorse previste dalle
normative vigenti per i Fondi unificati, ovvero
mediante:
- uno stanziamento annuo a carico del
bilancio dello Stato pari a 10,3 mld di euro; i beni
provenienti dalla confisca ordinaria ai sensi
dell'articolo 644, sesto comma, c.p.; le donazioni e i
lasciti da chiunque effettuati (art. 14, comma 11,
legge n. 108/1996);
- un contributo, sui premi
assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei
rami incendio, responsabilità civile diversi, auto
rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati
a decorrere dal 1° gennaio 1990; un contributo dello
Stato determinato secondo modalità individuate dalla
legge (nel limite massimo di 41,3 mld di euro); una
quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno,
delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge n.
575/1965; una quota pari ad un terzo dell'importo del
ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a
norma dell'articolo 2-undecies della suddetta legge n.
575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai
beni costituiti in azienda confiscati alle mafie ai
sensi della medesima legge n. 575 del 1965 (art. 18,
comma 1, legge n. 44/1999);
- un contributo annuale dello Stato di
10,3 mld, da somme derivanti dalla vendita dei beni
confiscati alle organizzazioni mafiose (art. 1, legge
n. 512/1999).
La disposizione in esame abroga
l'articolo 1-bis della legge n. 512/1999 che
prevedeva l’alimentazione del Fondo di rotazioneper
la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso
anche attraverso una quota annuale (definita con DM
Interno) del contributo devoluto al Fondo di solidarietà
per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura
sui premi assicurativi.
Il comma
6-septies demanda, infine, ad un regolamento di
attuazione - da adottare entro 3 mesi – il
coordinamento delle discipline degli attuali regolamenti
attuativi dei Fondi ora unificati dettate
rispettivamente dal DPR n. 455 del 1999 (Regolamento del
Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste
estorsive e dell'usura) e dal DPR n. 284 del 2001
(Regolamento del Fondo di rotazione per la solidarietà
alle vittime dei reati di tipo mafioso).
Articolo 2 commi da 6-octies a
6-decies
(Requisiti per la nomina a prefetto e conferimento di
incarico ai prefetti di Monza e della Brianza, Fermo e
Barletta-Andria-Trani)
Il
comma 6-octies è volto a ridurre da 4 a 2
gli anni di servizio nella qualifica richiesti ai
dirigenti generali di pubblica sicurezza al fine di
ottenere la nomina a uno dei 17 posti di prefetto loro
riservati, precisando che non solo da tale assetto
non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica ma anche che dalla nomina dei dirigenti
generali a prefetto non deve conseguire un incremento
delle dotazioni organiche degli e delle qualifiche
dirigenziali sottostanti (comma 6-nonies).
Si
ricorda, a tal proposito, che ai sensi dell’art. 2,
co. 93 della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria
2008), i dirigenti generali di pubblica sicurezza con
almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono
essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17,
conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata
nella qualifica di dirigente generale.
Il
comma 6-decies, infine, differisce il termine
per il conferimento degli incarichi ai prefetti di
Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta-Andria-Trani fino al 15° giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto legge in esame.
Si
ricorda che, in ordine alle provincie di Monza e della
Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (istituite
rispettivamente con leggi n. 146, 147 e 148 dell’11
giugno 2004), la Commissione I Affari costituzionali (22
dicembre 2010) e la Commissione V Bilancio (21 dicembre
2010), hanno espresso parere favorevole sullo schema di
decreto del Presidente della Repubblica recante
regolamento di istituzione della prefettura – U.T.G.
nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta – Andria – Trani.
Il decreto, ad oggi, non risulta ancora pubblicato in
gazzetta.
Articolo 2, commi 6-undecies –
6-sexiesdecies
(Esperti per la sicurezza)
I commi
in esame istituiscono la figura degli esperti di
pubblica sicurezza, inviati dal Dipartimento della
pubblica sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari.
Il
comma 6-undecies individua la finalità della
norma nell’azione di contrasto della criminalità
organizzata, anche transnazionale, nonché nella
cooperazione internazionale di polizia, anche in
attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea ovvero in esecuzione
degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati.
A tal
fine, a decorrere dal termine di proroga fissato
dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto (ossia
dal 15 marzo 2011), il Dipartimento della pubblica
sicurezza può inviare presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, funzionari
della Polizia di Stato e ufficiali dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza in
qualità di esperti per la sicurezza.
Il
numero di esperti non è definito direttamente dalla
norma che fa riferimento al numero consentito dagli
stanziamenti di cui al comma 6-quinquesdecies. In
ogni caso, il numero complessivo dovrà comprendere le
venti unità di esperti appartenenti alla Direzione
centrale per i servizi antidroga, che operano già presso
le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ai
sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per lo svolgimento di
attività di studio, osservazione, consulenza e
informazione in vista della promozione della
cooperazione contro il traffico della droga. Tali
esperti antidroga confluiscono, pertanto, nella nuova
figura di esperti per la sicurezza.
L’impiego di esperti all’estero è
disciplinato in generale dall’articolo 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri)
che fissa le procedure di nomina e il numero di posti
disponibili (complessivamente 165).
Ai
sensi del comma 6-duodecies gli esperti
per la sicurezza dipendono dal Servizio per la
cooperazione internazionale di polizia della Direzione
centrale della polizia criminale del Dipartimento della
pubblica sicurezza, mentre gli esperti antidroga
continuano a far capo alla Direzione antidroga,
anch’essa facente capo al Dipartimento di PS.
Gli
esperti per la sicurezza operano nell’ambito delle linee
guida definite dal Comitato per la programmazione
strategica per la cooperazione internazionale di polizia
(COPSCIP). Si tratta dell’organismo istituito
dall’articolo 5 del decreto-legge 187/2010, convertito,
dalla legge 217/2010, con il compito di predisporre le
linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività
del personale delle Forze di polizia all'estero.
Il
comma 6-terdecies demanda la determinazione
del numero degli esperti per la sicurezza ad un
regolamento adottato dal Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e
dell’economia e delle finanze, secondo la procedura di
cui l’art. 17, comma 3, della legge 400/1988 (decreto
ministeriale adottato previo parere del Consiglio di
Stato). Il regolamento dovrà indicare le modalità
attuative della disposizione in commento, compresa
l’individuazione degli esperti e la loro formazione
presso la Scuola di perfezionamento per le forze di
Polizia.
La
durata dell’incarico di esperto per la sicurezza è di
due anni ed è prorogabile per non più di due volte.
In ogni caso, la durata totale dell’incarico non può
superare complessivamente i sei anni (per gli esperti di
cui all’art. 11 del DPR 18/1967 la durata massima è di 8
anni). Il periodo di incarico vale, a tutti gli effetti,
ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive
qualifiche o gradi, presso le forze di polizia di
appartenenza (comma 6-quaterdecies).
Il
comma 6-quinquiesdecies destina uno
stanziamento di 5 milioni di euro per la
copertura degli oneri conseguenti all’istituzione degli
esperti per la sicurezza a valere sul fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno per
le esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione (articolo 3, comma 151, L. 24
dicembre 2003, n. 350); il fondo ha una dotazione, a
decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Tale
somma si aggiunge alle disponibilità di cui all’articolo
11, comma 5, del citato DPR 309/1990 (4 miliardi di lire
all’anno).
Inoltre, il comma in commento sopprime la figura degli
ufficiali di collegamento, sostituiti dagli
esperti per la sicurezza, istituita dall’art. 1, commi
da 553 a 556 della legge 311/2004. Di conseguenza è
soppresso lo stanziamento di 5 milioni, ivi previsto,
per lo sviluppo della rete degli ufficiali di
collegamento.
Infine,
il comma 6-sexiesdecies contiene alcune
novelle testuali al più volte citato articolo 11 del DPR
309/1990, di carattere formale.
Articolo 2, comma 7
(Disciplina delle operazioni di dismissione degli
immobili della difesa ai fini del finanziamento del
piano di rientro del comune di Roma)
Il
comma 7 novella l'articolo 2 della legge 23 dicembre
2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010),
introducendo due nuovi commi, il 196-bis e il
196-ter, relativi alle procedure per la
dismissione degli immobili della difesa, i cui
proventi sono destinati, in parte, ai sensi del
comma 195 della medesima legge, a garantire copertura
finanziaria al rifinanziamento autorizzato per
l’anno 2010 per il ripiano dei debiti
ricompresi nel piano di rientro dall’indebitamento del
comune di Roma, predisposto dal Commissario
straordinario del Governo, fino a concorrenza
dell’importo indicato nel comma 196-ter.
In
particolare, il nuovo comma 196-bis
dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010
fissa al 31 dicembre 2011 la conclusione delle
operazioni di dismissione degli immobili militari,
nei limiti delle quali, ai sensi del comma 195, articolo
2, della finanziaria 2010, è attribuito per l’anno 2010
al comune di Roma e al Commissario straordinario del
Governo un contributo di complessivi 600 milioni di
euro.
Resta
fermo quanto previsto, a tal fine, dal comma 195,
articolo 2, della finanziaria 2010 e dal comma 2,
articolo 314, del Codice dell'ordinamento militare, che
detta la procedura di individuazione degli immobili
militari da alienare o valorizzare.
Si ricorda che
l’articolo 2, comma 195, della finanziaria per il 2010
(legge n. 191/2009), come successivamente modificato
dall’articolo 4, commi 7-8, del D.L. n. 2/2010 (legge n.
42/2010) e poi dall’art. 2130 del Codice
dell'ordinamento militare[128],
ha previsto per l’anno 2010 l’attribuzione al comune di
Roma e al Commissario straordinario del Governo di
complessivi 600 milioni di euro, di cui 100 milioni al
comune di Roma e 500 milioni al Commissario
straordinario, attraverso assegnazione di quote dei
fondi comuni di investimento immobiliari costituiti
dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 314,
comma 1, del citato Codice dell'ordinamento militare
ovvero attraverso i proventi realizzati con i
trasferimenti degli immobili stessi ai fondi comuni.
In sostanza, dunque, l’assegnazione del contributo di
500 milioni per il 2010 in favore del Commissario
straordinario di Governo del comune di Roma è legata
alla costituzione dei suddetti fondi comuni di
investimento immobiliare, ad opera del Ministero della
difesa.
Tali fondi comuni sono
promossi dal Ministro della difesa allo scopo di
conseguire, attraverso la valorizzazione e l’alienazione
degli immobili militari, le risorse necessarie a
soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative
delle Forze armate.
Il contributo è peraltro
concesso nei limiti del trasferimento o conferimento ai
fondi degli immobili individuati dal Ministro della
difesa con decreti emanati ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo 314 del Codice dell'ordinamento
militare.
Ai
fini della formulazione del testo va considerato, con
riferimento al primo periodo del nuovo comma 196-bis,
che va eliminato il riferimento al comma 196, per quanto
concerne le operazioni di dismissione immobiliare, in
quanto il comma 196, come novellato dal successivo comma
8, non contiene più alcun riferimento a tali operazioni.
In
merito occorre osservare che la versione previgente del
comma 196 faceva esplicito riferimento alla vendita
delle quote dei fondi immobiliari in relazione
all'estinzione, entro il 31 dicembre 2010,
dell’anticipazione di tesoreria concessa al Commissario.
La versione vigente, come modificata dal comma 8
dell'articolo 2 del presente provvedimento, non
contempla un riferimento esplicito a tale procedura ai
fini della copertura dell’anticipazione, che è stata
interamente posta a carico del bilancio dello Stato.
Il
nuovo comma 196-bis dispone, inoltre, che
nell'ambito delle procedure di alienazione degli
immobili militari, siano da considerarsi urgenti quelle
relative agli immobili contemplati ai punti 1-4
dell'articolo 4 del protocollo di intesa per la
valorizzazione e alienazione degli immobili militari,
sottoscritto dal Comune di Roma e dal Ministero della
difesa firmato in data 4 giugno 2010, e cioè:
Ø stabilimento militare materiali
elettrici e di precisione, via Guido Reni;
Ø direzione magazzini del commissariato,
via del Porto fluviale;
Ø magazzini A.M., via dei Papareschi;
Ø Forte Boccea, area libera adiacente.
Le
alienazioni dovranno essere condotte assicurando la
congruità del valore degli immobili con le
finalizzazioni ivi previste
Gli
immobili oggetto delle disposizioni in commento sono
alienati con le procedure previste dall'articolo 1,
comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge
finanziaria per il 2005); mentre non trova applicazione
il successivo comma 437.
Il comma 436
citato (come sostituito dall'articolo 2, comma 223,
della finanziaria per il 2010) autorizza l’Agenzia del
Demanio ad alienare beni immobili di proprietà dello
Stato singolarmente o in blocco, con le seguenti
modalità:
·
mediante trattativa privata, se di valore unitario o
complessivo non superiore ad euro 400.000,00;
·
mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad
offrire, se di valore unitario o complessivo superiore
ad euro 400.000,00. Ove tali beni non siano aggiudicati,
si può ricorrere anche in questo caso alla trattativa
privata.
Si osserva che
l’alienazione deve avvenire nel rispetto del principio
di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché delle
procedure disciplinate dall'articolo 14-bis,
comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112[129]
in materia di alienazione di immobili della Difesa; in
particolare, sono fatte salve le procedure richieste per
la verifica dell’interesse storico-artistico dei beni da
alienare.
Per quanto attiene
all’aggiudicazione, nel caso di esperimento di procedure
concorsuali, essa avviene a favore dell'offerta più alta
rispetto al prezzo di base.
Nelle procedure ad
offerta libera, l’aggiudicazione è in favore
dell'offerta migliore, previa valutazione della sua
convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio,
sulla base dei valori indicati nell'Osservatorio del
mercato immobiliare per la zona di riferimento, avendo
riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del
mercato. In caso di procedura ad offerta libera,
l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere
all'aggiudicazione degli immobili.
Il comma 437,
anch'esso sostituito dalla legge finanziaria 2010, non
trova applicazione nell'ambito della disciplina qui
considerata e prevede diritti di opzione e di prelazione
in favore delle regioni e degli enti locali territoriali
sul cui territorio insistono gli immobili in vendita.
Per
quanto concerne i proventi derivanti dalla
vendita degli immobili militari, il nuovo comma 196-bis
prevede che essi siano versati - unitamente ai
proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento
all'intero territorio nazionale con i fondi comuni di
investimento immobiliare per la valorizzazione e
l’alienazione di immobili militari costituiti dal
Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 314, comma
2, del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n.
66/2010) - al bilancio dello Stato per essere
riassegnati alla contabilità speciale 1778,
denominata "Fondi di bilancio", intestata all'Agenzia
delle entrate, su cui confluiscono, tra l'altro, gli
stanziamenti di spesa destinati alla regolazione
contabile dei rimborsi e dei crediti di imposta. I
proventi della vendita degli immobili devono essere
versati alla suddetta contabilità fino a concorrenza
dell'importo indicato ai sensi del successivo (vedi
infra) comma 196-ter (pari a 500 milioni),
incrementato degli interessi legali maturati.
Qualora
i proventi in questione risultino superiori ai predetti
importi, le somme eccedenti sono destinati ad
assicurare al Ministero della difesa le somme occorrenti
per le attività di riallocazione delle
funzioni svolte negli immobili alienati.
Eventuali ulteriori eccedenze sono destinate
all'entrata del bilancio, per essere riassegnate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Il Fondo, istituito
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432 con l’obiettivo di
destinare i proventi delle operazioni di privatizzazione
alla riduzione del debito pubblico, è attualmente
disciplinato dal D.Lgs. n. 396/2003 “Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di debito
pubblico” (Testo A), Capo III del Titolo I (artt.
44-52).
Le risorse finanziarie
di cui il Fondo può disporre (art. 45, D.Lgs. n.
396/2003) sono individuate in:
a) titoli di Stato
corrisposti dagli acquirenti come prezzo dovuto per la
vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di
partecipazioni dello Stato;
b) proventi
relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato;
sono in ogni caso esclusi i proventi derivanti dalle
dismissioni immobiliari;
c) gettito
derivante da entrate straordinarie dello Stato;
d) eventuali
assegnazioni da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze;
e) proventi
derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie,
comunque destinate al conseguimento delle finalità del
Fondo;
f) proventi
derivanti dalla vendita di attività mobiliari e
immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e
corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla
pubblica amministrazione.
Le somme
destinate al Fondo affluiscono all’entrata del bilancio
dello Stato[130],
per essere poi trasferiti ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell’economia
(capitolo 9565 dell’UPB 26.2.9) ed essere infine
accreditate presso la Banca d'Italia, in un conto
intestato appunto al Fondo.
Si ricorda che in base
all’art. 48 del D.P.R. n. 397/2003 le disponibilità che
affluiscono al Fondodebbono essere interamente impiegate
nell'acquisto di titoli di Stato o nel rimborso di
titoli in scadenzaa decorrere dal 1995, nonché per
l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da
società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai
fini della loro dismissione.
L'ultimo periodo del nuovo comma 196-bis si
riferisce ai compiti del nuovo Commissario
straordinario di Governo del comune di Roma,
nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis,
del richiamato D.L. n. 2/2010, in tema di accertamento
di ulteriori partite debitorie e creditorie
rispetto alla rilevazione già certificata nel documento
predisposto alla data del 30 luglio 2010, in base
all’articolo 14, comma 13-bis, del D.L. n.
78/2010 (legge n. 122/2010).
Si ricorda che ai sensi
dell’articolo 78, comma 1, del D.L. n. 112/2008 il
Sindaco del comune di Roma era stato nominato
Commissario straordinario del Governo, con il compito di
provvedere alla ricognizione della situazione
economico-finanziaria del comune e di predisporre e
attuare il piano di rientro dall’indebitamento pregresso
del comune. Il piano di rientro è stato approvato con
D.P.C.M. 5 dicembre 2008.
Con il D.L. n. 2/2010
(articolo 4, comma 8-bis), l’articolo 78, comma
1, del D.L. n. 112/2008 è stato novellato, al fine di
evitare che il Commissario straordinario del Governo
dovesse necessariamente essere individuato nella figura
del Sindaco del Comune stesso. La norma ha inoltre
previsto che il Commissario del Governo, non più
individuato nella persona del Sindaco di Roma,
procedesse alla “definitiva ricognizione” della massa
attiva e passiva da computare nel piano di rientro.
Successivamente, il
comma 13-bis dell'articolo 14 del D.L. n. 78 del
2010 – peraltro interamente riformulato dal successivo
comma 9 dell’articolo 2 del provvedimento in esame, cui
si rinvia - ha ribadito che il nuovo Commissario di
Governo proceda all'accertamento definitivo del debito
del comune di Roma, al fine di redigere successivamente
il piano di rientro delle passività pregresse del Comune
di Roma, aggiornato in termini di crediti certi, liquidi
ed esigibili, documento questo da approvare con decreto
del Ministro dell’economia e da allegare al contratto di
servizio previsto dal comma medesimo.
L’accertamento
definitivo del debito del Comune di Roma, previsto dal
citato comma 13-bis, è stato effettuato con il
Documento predisposto dal Commissario straordinario del
Governo di luglio 2010.
In
particolare, la norma prevede che il Commissario,
in quanto in possesso di comprovati requisiti di elevata
professionalità nella gestione economico-finanziaria,
acquisititi nel settore privato, necessari per gestire
la fase operativa di attuazione del piano di rientro,
provveda ad accertare, con propri provvedimenti, le
eventuali ulteriori partite debitorie e creditorie,
rispetto al documento di accertamento del debito
predisposto alla data del 30 luglio 2010.
Il
predetto documento si intende approvato con
effetti decorrenti dalla data del 29 dicembre 2010.
Il
nuovo comma 196-ter della legge 191/2009,
introdotto dal presente comma, prevede l’utilizzo di
quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità
speciale 1778 a finalità di copertura finanziaria degli
oneri derivanti dalla corresponsione al Commissario del
Governo del Comune di Roma dell'anticipazione, prevista
dal comma 196 della legge finanziaria 2010, del
contributo di 500 milioni assegnato al Commissario.
A tal
fine, la norma prevede il versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di parte delle risorse disponibili
sulla suddetta contabilità speciale, fino a concorrenza
dell'importo indicato ai sensi del comma 196-ter, da
riassegnare allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e finanze, per essere destinata
all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria
complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma
196 (vedi successivo comma 8).
Il comma 196
dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, più volte
modificato, concede un'anticipazione di tesoreria di 500
milioni per l’anno 2010 al Commissario straordinario del
Governo, fino a concorrenza dell’importo ad esso
attribuito (i cinque sesti dei 600 milioni complessivi
previsti dal suddetto comma 195). Tale anticipazione è
finalizzata al pagamento di specifiche esigenze
ricomprese nel piano di rientro dell’indebitamento del
comune di Roma, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008, ai sensi
dell'articolo 78 del decreto legge n. 112 del 2008, e in
particolare al pagamento delle rate di ammortamento e
degli oneri di parte corrente relativi ad oneri di
personale, alla produzione di servizi in economia e
all'acquisizione di servizi e forniture, ricompresi nel
predetto piano di rientro. Al riguardo, il comma 196
prevedeva, nel testo previgente, che quota parte di tale
anticipazione, per un importo pari a 200 milioni di
euro, fosse erogata entro il mese di gennaio 2010,
mentre la restante quota (ulteriori 300 milioni di euro)
fosse erogata soltanto subordinatamente al conferimento
nonché al trasferimento degli immobili ai fondi comuni
costituiti dal Ministero della difesa qui sopra
ricordati.
Articolo 2, commi 8 e 9
(Piano di rientro finanziario del Comune di Roma)
Il comma 8 reca una novella
al comma 196 dell’articolo 2 della legge n. 191/2009
(legge finanziaria per il 2010), che reca disposizioni
relative al comune di Roma, con riferimento
all’attribuzione di un contributo di 500 milioni di
euro per l’anno 2010 per il ripiano dei debiti
ricompresi nel piano di rientro dall’indebitamento
del comune di Roma, predisposto dal Commissario
straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 78 del
D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/2008), ed
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 5 dicembre 2008[131].
La novella in esame è volta:
§ a
precisare le modalità di erogazione
dell’anticipazione di tesoreria concessa nell’anno 2010
al Commissario straordinario del Governo in relazione al
contributo autorizzato per tale anno dall’articolo 2,
comma 195-196, della legge finanziaria 2010,
§
nonché a porre a carico del bilancio dello Stato gli
oneri derivanti dall'estinzione dell'anticipazione
stessa, che invece, la normativa previgente poneva in
capo alla Gestione commissariale del comune di Roma al
bilancio.
A
tal fine si ricorda che l’articolo 2, comma 195, della
finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009), come
successivamente modificato dall’articolo 4, commi 7-8,
del D.L. n. 2/2010 (legge n. 42/2010) e poi dall’art.
2130 del Codice dell'ordinamento militare[132],
ha disposto per l’anno 2010 l’attribuzione al
comune di Roma e al Commissario straordinario del
Governo di complessivi 600 milioni di euro, di cui 100
milioni al comune di Roma e 500 milioni al
Commissario straordinario del Governo, attraverso
assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento
immobiliari costituiti ai sensi del comma 189
dell’articolo 2 della finanziaria medesima ovvero
attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti
degli immobili stessi ai fondi comuni.
In
base alla normativa introdotta dalla legge finanziaria
per il 2010, dunque, l’assegnazione del contributo
di 500 milioni di euro per il 2010 in favore del
Commissario straordinario di Governo del comune di Roma
era legata alla costituzione di uno o più fondi
comuni di investimento immobiliare, ad opera del
Ministero della difesa, da attuarsi d’intesa con i
comuni attraverso accordi di programma, secondo la
disciplina recata dai commi 189-194 dell’articolo 2
della legge finanziaria medesima[133].
Si
segnala che tali commi sono stati abrogati
dall'art. 2268, comma 1, n. 1083), del D.Lgs. 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare). La disciplina in tema di fondi comuni di
investimento immobiliare per la valorizzazione e
l’alienazione di immobili militari, è ora contenuta
nell’articolo 314 del citato D.Lgs. n. 66/2010.
In
merito all’assegnazione del contributo, il comma 196
della legge finanziaria 2010 ha autorizzato una
anticipazione di tesoreria al Commissario
straordinario del Governo fino a concorrenza
dell’importo complessivamente attribuito (500 milioni),
da erogarsi per 200 milioni di euro entro il mese di
gennaio 2010 e per la restante quota subordinatamente al
conferimento o al trasferimento degli immobili ai fondi
comuni, secondo una apposita convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario
straordinario del Governo, al fine di provvedere al
pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di
parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla
produzione di servizi in economia e all'acquisizione di
servizi e forniture, ricompresi nel predetto piano di
rientro.
Il
comma prevedeva inoltre che l’anticipazione fosse
estinta entro il 31 dicembre 2010, anche tramite
il ricavato della vendita delle quote dei fondi
immobiliari spettanti al Commissario straordinario
del Governo.
Con la novella introdotta dal comma
in esame si dispone, in particolare, che
l’anticipazione venga accreditata
direttamente sulla contabilità speciale intestata
al Commissario straordinario di Governo, e che venga
erogata per 200 milioni di euro entro il mese di
gennaio 2010, come già previsto, e per la
parte residua entro il 31 dicembre 2010.
L’anticipazione si estingue
entro il 31 dicembre 2010con oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa,
la previsione di porre in capo al bilancio statale
l'onere di 500 milioni per l’anno 2010, quale contributo
al rifinanziamento del piano di rientro
dall’indebitamento del Comune di Roma determina effetti
finanziari negativi esclusivamente in termini di saldo
netto da finanziare, e non anche in termini di
indebitamento netto e fabbisogno del settore statale, in
quanto restano invariati, rispetto all'originario testo
del comma 196 già citato, gli interventi finanziabili
con l'anticipazione in questione (pagamento delle rate
di ammortamento e degli oneri di parte corrente,
relativi ad oneri di personale, alla produzione di
servizi in economia e all'acquisizione di servizi e
forniture, compresi nel piano), a suo tempo
specificatamente individuati, per evitare che l'utilizzo
della ripetuta anticipazione da parte della Gestione
commissariale potesse peggiorare l'indebitamento netto e
il fabbisogno del settore statale.
Per
quanto concerne la copertura finanziaria di tali oneri,
si ricorda che ai sensi del nuovo comma 196-ter,
introdotto dal precedente comma 7, all’articolo 2 della
legge finanziaria per il 2010, gli oneri
derivanti dall’estinzione dell’anticipazione sono
coperti mediante corrispondente versamento al
bilancio dello Stato di una quota, paria a 500
milioni per l'anno 2010, delle risorse
complessivamente disponibili sulla contabilità
speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di
Bilancio", relative a rimborsi e compensazioni di
crediti di imposta, da riassegnare ad apposito programma
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
finanze, per essere destinata all'estinzione
dell'anticipazione di tesoreria complessivamente
concessa ai sensi del comma 196 in questione.
Il comma 9 reca alcune
novelle alle disposizioni recate dall’articolo 14 del
D.L. n. 78/2010, concernenti la disciplina ed il
rifinanziamento per l’anno 2011 del piano di
rientro dall’indebitamento del comune di Roma.
La
lettera a) del comma 9
in esame
sostituisce il comma 13-bis dell'articolo 14
del decreto-legge n. 78, relativo alle modalità per
la stipula del contratto di servizio,
previsto dall’articolo 5 del DPCM del 5 dicembre 2008 di
approvazione del piano di rientro, finalizzato al
reperimento dei finanziamenti occorrenti al
finanziamento del piano stesso e per la relativa
copertura di spesa (complessivamente, 500 milioni di
euro annui).
Al
riguardo, si ricorda che il comma prevedeva che la
stipula fosse effettuata previa approvazione, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300
milioni di finanziamento posi a carico dello Stato,
nonché d'intesa con il Comune di Roma per quanto attiene
gli ulteriori 200 milioni di euro, posti a carico della
gestione commissariale.
La
norma prevedeva altresì che il Commissario straordinario
procedesse all'accertamento definitivo del debito,
anch’esso da approvarsi con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
A
seguito delle modifiche introdotte dal comma in esame,
viene precisato:
1)
che l’apposito contratto di servizio per i
finanziamenti occorrenti al ripiano dei debiti può
essere stipulato dal Commissario straordinario del
Governo, sotto qualsiasi forma tecnica,
eliminando pertanto la previsione in base alla quale si
dovesse procede alla definizione di un apposito piano di
estinzione, per quanto attiene ai 300 milioni di
finanziamento posi a carico dello Stato, ovvero
procedere d'intesa con il Comune di Roma, per quanto
attiene gli ulteriori 200 milioni di euro, posti a
carico della gestione commissariale;
2)
per quanto attiene al definitivo accertamento del
debito, la nuova formulazione del comma stabilisce,
come peraltro già richiesto dalla precedente
formulazione, che vi proceda il Commissario
straordinario del governo, ma non ne viene più richiesta
l’approvazione con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. La nuova formulazione prevede una
semplice comunicazione al Ministero dell’economia e
delle finanze congiuntamente alle comunicazione
delle modalità di attuazione del piano di rientro.
Per quanto concerne
l’accertamento del debito del Comune di Roma effettuato
dal Commissario alla data di entrata in vigore del
decreto in esame cfr. la scheda relativa al comma
7.
3)
Viene inserita una ulteriore disposizione volta a
precisare che la titolarità del debito resta in capo
all'emittente, mentre l'ammortamento è a
carico della gestione commissariale. Il Commissario
straordinario è, inoltre, autorizzato a rinegoziare i
prestiti con rimborso unico a scadenza, anche al
fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di
accantonamento, recuperando, ove possibile, gli
accantonamenti già effettuati, e ciò in deroga alla
normativa vigente in materia di operazioni di
ammortamento di tali tipologia debitoria degli enti
territoriali.
La
lettera b) del comma 9
in esame
inserisce il nuovo comma 13-ter all'articolo 14
del già citato decreto-legge n. 78.
Come
precisato nella Relazione illustrativa, la nuova
disposizione è volta a disciplinare le spese di
funzionamento della Gestione Commissariale, ivi
compreso il compenso per il Commissario straordinario
del Governo del comune di Roma.
Innanzitutto, la norma dispone l’applicazione
alla gestione Commissariale del comune di Roma delle
disposizioni di cui all’articolo 253 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali – TUEL), che
disciplina, in generale, i poteri organizzatori
dell'organo straordinario di liquidazione in caso di
dissesto finanziario dell’ente locale.
La disposizione
richiamata prevede che l'organo straordinario di
liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti
dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi
operativi dell'ente locale ed emanare direttive
burocratiche. L'ente locale è pertanto tenuto a fornire,
su richiesta dell'organo straordinario di liquidazione,
i locali, le attrezzature nonché il personale necessario
ritenuto idoneo alle sue attività.
Tuttavia, la norma
prevede che l'organo straordinario di liquidazione possa
anche auto-organizzarsi, e, per motivate esigenze,
dotarsi di personale, acquisire consulenze e
attrezzature le quali, al termine dell'attività di
ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell'ente
locale
Per
quanto concerne le spese di funzionamento della
gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per
il Commissario straordinario, il nuovo comma 13-ter
stabilisce che esse siano poste a carico del
finanziamento annuale disposto dall’articolo 14,
comma 14, del D.L. n. 78/2008, a carico del bilancio
dello Stato, nella misura di 300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno
degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di
rientro.
Tali risorse risultano
iscritte, nel bilancio dello Stato (legge n. 221/2010 e
relativo D.M. economia di riparto in capitoli), su un
apposito Fondo istituito nell’ambito dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e finanze (cap.
7287 del Programma 2.1).
La
norma pone un limite massimo di 2,5 milioni di
euro annui alle predette spese di funzionamento
della gestione commissariale, ivi compreso il compenso
per il Commissario straordinario.
Per
quanto attiene, specificamente, al compenso annuo per
il Commissario straordinario, la norma, come
modificata nel corso dell’esame al Senato, prevede che
esso sia stabilito, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, in misura non superiore al
costo complessivo annuo del personale
dell’amministrazione di Roma Capitale incaricato
della gestione di analoghe funzioni transattive.
La
norma precisa peraltro che le risorse necessarie al
compenso annuo corrisposto al Commissario straordinario
di Governo vengono reperite a valere sulle risorse
destinabili a nuove assunzioni del comune di Roma, che
vengono, a tal fine, corrispondentemente ridotte.
Nel
corso dell’esame al Senato è stata inoltre introdotta
una disposizione relativa all’indennità dei sub
commissari, che viene fissata in misura non
superiore al 50 per cento del trattamento
spettante, in base alla normativa vigente, ai
soggetti chiamati a svolgere le funzioni di
Commissario presso un Comune in dissesto, ai
sensi del decreto del Ministro dell’interno 4 aprile
2000, n. 119,
di cui alla Tabella A.
A tal
fine, gli importi ivi previsti, di cui al quarto e al
quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio
2010, sono ridotti del 50 per cento.
Anche
gli oneri relativi al compenso dei sub commissari sono
posti a valere sulle risorse del predetto fondo previsto
dall’articolo 14, comma 14, del D.L. n. 78/2008 (dotato
di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2011 per il
concorso al sostegno degli oneri derivanti
dall'attuazione del piano di rientro).
Infine,
il nuovo comma 13-ter dispone che la gestione
commissariale abbia termine con
l’esaurirsi delle attività gestionali di natura
straordinaria.
Alle
residuali attività di carattere meramente esecutivo e
adempimentale vi provvederanno, invece, gli uffici di
Roma Capitale.
La
lettera c) del comma 9
in esame
modifica il comma 14-quater dell'articolo 14 del
D.L. n. 78/2010, ultimo periodo, nella parte in cui si
prevede l’istituzione di un vincolo sulle entrate
del comune di Roma, nella misura di 200 milioni di
euro, a garanzia del sostegno da parte di Roma
capitale alla copertura degli oneri derivanti dal
finanziamento del piano di rientro, da versare
all’entrata del bilancio dello Stato.
Al riguardo, si ricorda
che l’articolo 14, comma 14, del D.L. n. 78/2010, che
reca il finanziamento annuale del piano di rientro
dall’indebitamento del Comune di Roma nell’importo
complessivo di 500 milioni annui, impone al Comune di
Roma di garantire l'ammontare di 200 milioni di euro
annui, quale quota parte del predetto finanziamento,
attraverso l’istituzione di un'addizionale sui diritti
di imbarco negli aeroporti di Roma ovvero incremento
dell'addizionale comunale all'IRPEF fino al limite
massimo dello 0,4%, i cui relativi introiti vengono
versati all’entrata dal bilancio dello Stato.
L’ultimo periodo del
comma 14-quater in questione, ha previsto, a tal
fine, nel caso in cui le entrate derivanti dalle misure
suddette risultassero inferiori a 200 milioni di euro,
una particolare clausola a garanzia del bilancio
dello Stato, predisponendo che venisse vincolata
una corrispondente quota delle entrate del bilancio
comunale per essere versata all'entrata del bilancio
dello Stato.
Le modifiche introdotte
dalla disposizione in esame sono sostanzialmente volte
ad eliminare tale vincolo sul bilancio comunale e
a prevedere che il gettito derivante dall’istituzione
dell’addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri
sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti di Roma
(fino ad un massimo di 1 euro per passeggero) e
dall’incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF fino
al limite massimo dello 0,4%, finalizzato al
conseguimento della somma di 200 milioni di euro annui
necessaria per il sostegno da parte di Roma capitale
degli oneri derivanti dall’attuazione del piano di
rientro, sia versato direttamente a Roma Capitale, il
quale provvederà al versamento della somma in questione
all’entrata del bilancio dello Stato, indipendentemente
dall’andamento del gettito delle due addizionali in
questione.
La disposizione, come riformulata,
precisa, infatti, che le entrate derivanti dalle
suddette addizionali, ovvero dalle misure
compensative di riduzione delle stesse eventualmente
previste, sono versate direttamente all’entrata del
bilancio del comune di Roma.
Il comune di Roma, entro il 31
dicembre dell’anno di riferimento, provvede a
versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di
200 milioni di euro annui, rilasciando apposita
delegazione di pagamento, di cui all’articolo 206 del
D.L. n. 267/2000 (TUEL).
Conseguentemente, la lettera d) del comma 9
sopprime il primo periodo del comma 15 dell'articolo
14 del D.L. n. 78/2010, che prevedeva il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle entrate
derivanti dalle suddette addizionali, in quanto tale
procedimento viene ora disciplinato dalla nuova
formulazione del comma 14-quater sopra descritta.
Infine,
la lettera e) interviene sul comma 17
dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010, nella parte
relativa all’utilizzo delle risorse del Fondo di
cui al comma 14, dotato di 300 milioni di euro a
decorrere dal 2011, istituito nel bilancio dello Stato
per il finanziamento del piano di rientro
dall’indebitamento del comune di Roma, da parte del
Commissario straordinario.
Mentre
nella versione previgente, si prevedeva, genericamente,
che l'accesso al fondo era condizionato alla verifica
positiva effettuata dal Ministero dell’economia e
finanze, dell’adeguatezza e dell’attuazione delle misure
occorrenti per il reperimento delle risorse necessarie
alla copertura degli ulteriori 200 milioni di euro
destinati al finanziamento del piano, nonché delle
misure atte a garantire l’equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria del
comune, la norma, come riformulata dal comma in
esame, precisa che condizionatamente alla verifica
positiva - effettuata ora del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze – il Commissario
straordinario può procedere ad estinguere i
debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale,
diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute.
Viene
inoltre soppresso l’ultimo periodo del comma 17, che
disponeva - all'esito della predetta verifica - il
versamento annuale delle somme eventualmente eccedenti i
200 milioni di euro alla gestione ordinaria del Comune
di Roma ai fini del concorso al conseguimento degli
obiettivi di stabilità finanziaria.
Articolo 2, comma 9-bis
(Immobili acquisiti al patrimonio di Roma capitale)
L’articolo 2, comma 9-bis,
prevede che, fino al 31 dicembre 2012, gli immobili
acquisiti o che saranno acquisiti al patrimonio di Roma
capitale, già comune di Roma, sulla base della legge n.
396/1990 (Interventi per Roma, capitale della
Repubblica) non sono soggetti all’istituto della
retrocessione o della restituzione, a meno che Roma
capitale non acconsenta alla richiesta del privato.
Si ricorda che a tutela del diritto
del proprietario espropriato è posto l’istituto
giuridico della retrocessione che, in ipotesi di
mancata o parziale utilizzazione del bene espropriato,
consente al proprietario stesso di ottenerne la
restituzione.
In particolare, la retrocessione dei
beni oggetti di esproprio è disciplinata dagli articoli
da 46 a 48 del Testo unico in materia di
espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327), che distingue la retrocessione
totale (art. 46) dalla retrocessione parziale (art. 47).
Il proprietario può chiedere la
retrocessione totale dei beni che siano stati oggetto di
provvedimento di esproprio qualora, entro il termine di
dieci anni dal decreto di esproprio, l'opera pubblica
non è stata realizzata o non è cominciata o anche in
epoca anteriore qualora risulti l'impossibilità della
sua esecuzione. Al medesimo spetta, in tal caso, una
somma a titolo di indennità.
La retrocessione parziale, invece,
dipende dal mancato totale utilizzo dei beni che hanno
formato oggetto del provvedimento d'esproprio, all'esito
della realizzazione dell'opera pubblica. In tal caso,
l'art. 47 stabilisce che il proprietario possa chiedere
la retrocessione dei beni non utilizzati.
Sia nel caso della retrocessione
totale che in quello della retrocessione parziale, ove
non vi sia accordo sul corrispettivo della
retrocessione, esso potrà essere determinato ai sensi
dell'art. 48 del T.U. dall'ufficio tecnico erariale o
dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41,
su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei
criteri applicati per la determinazione dell'indennità
di esproprio e con riguardo al momento del
ritrasferimento.
Articolo 2, comma 9-ter
(Permessi retribuiti per i consiglieri di Roma Capitale)
Il comma 9-ter,
introdotto dal Senato,modifica la disciplina relativa
allo status dei consiglieri dell’Assemblea
capitolina (art. 5, comma 4, D.Lgs. 196/2010),
prevedendo un limite massimo agli oneri a carico di
Roma Capitale per i permessi retribuiti dei
consiglieri che siano anche dipendenti da privati o
da enti pubblici economici. I predetti oneri non possono
mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo
pari alla metà dell'indennità di rispettiva spettanza.
Si osserva peraltro che la
determinazione dell’indennità di spettanza dei
consiglieri dell’Assemblea capitolina è rimessa ad un
decreto ministeriale, da emanare dopo l’approvazione
dello Statuto di Roma capitale, che dovrà tra l’altro
prevedere la riduzione del numero delle circoscrizioni
(art. 5, comma 4, D.Lgs. 196/2010). Lo Statuto di Roma
capitale deve, a sua volta, essere approvato entro sei
mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo
sulle nuove funzioni di Roma capitale (da adottare entro
il 25 maggio 2010).
La concreta operatività della
norma appare pertanto subordinata all’adozione del
citato decreto ministeriale.
Attualmente i consiglieri
dell’Assemblea capitolina non hanno diritto ad
un’indennità, ma percepiscono gettoni di presenza.
Si ricorda che ai membri
dell’Assemblea capitolina si applica la disciplina del
TUEL in materia di permessi retribuiti.
Il TUEL (art. 79, comma 1) prevede
che i consiglieri comunali hanno diritto di assentarsi
dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati
i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si
svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno
diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8
del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei
consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno
diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata
successiva.
Inoltre, i lavoratori dipendenti
delle commissioni consiliari formalmente istituite hanno
diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle
riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro
effettiva durata; il diritto comprende il tempo per
raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto
di lavoro (art. 79, comma 3, TUEL).
Le assenze dal servizio sono
retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli
oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori
dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono
a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori
esercitano le funzioni pubbliche. L'ente, su richiesta
documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare
quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed
assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva
assenza del lavoratore (art. 80 TUEL).
Il comma 9-ter in esame,
ponendo un limite agli oneri a carico di Roma Capitale,
determina di fatto un limite ai rimborsi in favore dei
datori di lavoro privati.
Ne discende che i membri
dell’Assemblea capitolina dipendenti da datori di lavoro
privati o da enti pubblici economici continuano a fruire
dei permessi retribuiti secondo la disciplina del TUEL.
Una parte (eventuale) dei relativi oneri – quella
eccedente il limite della metà dell'indennità – è
peraltro trasferita dall’ente presso cui svolgono le
funzioni pubbliche al datore di lavoro privato.
Giova in proposito richiamare la
giurisprudenza costituzionale relativa all’articolo
51, terzo comma, Cost., a norma del quale chi è
chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il posto di lavoro.
L’art. 51, terzo comma, Cost.,
costituisce «coerente e necessaria derivazione dei
principi e valori supremi e fondamentali affermati negli
artt. 1, 2, 3 e 4 della costituzione» (Corte cost.
388/1991): essa non implica il diritto a continuare
l’esercizio dell’attività, ma solo il diritto a
riprendere il lavoro al momento della cessazione del
mandato (Corte cost. 6/1960 e 158/1985).
L’art. 51, terzo comma, individua
solo il contenuto minimo della garanzia dovuta al
lavoratore chiamato a svolgere funzioni pubbliche
elettive: ciò non esclude che tali garanzie possano
essere estese dal legislatore, anche in attuazione
dell’art. 3, secondo comma, Cost. (Corte cost 194/1981);
la disposizione dunque non impone, ma neppure esclude la
retribuzione delle assenze del lavoratore
finalizzate all’espletamento del mandato (Corte cost.
35, 193 e 194/1981), restando affidato al legislatore
stabilire se il tempo impiegato debba essere o meno
compensato, in quale misura e se ciò debba avvenire a
carico del datore di lavoro ovvero della collettività
(Corte cost. 35/1981, 52/1997, 145/2004).
L’art. 51, terzo comma, si rivolge
tanto al datore di lavoro pubblico quanto al privato,
fornendo giustificazione ad una legislazione che imponga
a quest’ultimo il sacrificio economico consistente
nell’obbligo di conservare il posto di lavoro (Corte
cost. 124/1982) e, se previsto, di retribuire gli
eventuali permessi necessari per l’espletamento del
mandato (Corte cost. 193/1981 e 284/1983).
Sotto un altro profilo, la disparità
di trattamento tra i dipendenti pubblici (che possono
ottenere l’aspettativa senza perdere la retribuzione) e
i dipendenti privati (che non godono di tale diritto) è
stata ritenuta non illegittima (Corte cost. 193 e
194/1981) in quanto le situazioni non sono comparabili:
nel caso del dipendente pubblico si riscontra una
comunanza di interessi pubblici tra gli enti di cui il
lavoratore è, rispettivamente, dipendente ed
amministratore, che non si riscontra nel caso del
dipendente privato.
Quanto alla misura dell’indennità di
carica, non è irragionevole la scelta del
legislatore di non commisurare tale indennità alla
retribuzione percepita dal pubblico dipendente, dal
momento che la funzione dell’indennità è quella di
fornire un ristoro economico per le funzioni svolte, non
un trattamento sostitutivo del mancato stipendio (Corte
cost. 35 e 193/1981, 158/1985, 52 e 454/1997); è invece
ragionevole la scelta di differenziare le indennità in
rapporto alla dimensione demografica dell’ente, indice
della diversa gravosità degli impegni degli
amministratori locali (Corte cost. 145/2004).
In materia di status degli
amministratori di Roma capitale interviene altresì il
comma 9-quinquies, secondo periodo, cui si fa
rinvio.
Articolo 2, comma 9-quater
(Gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali
delle Città metropolitane)
Il comma 9-quater,
introdotto dal Senato, introduce una norma
interpretativa relativa alla corresponsione dei gettoni
di presenza ai consiglieri circoscrizionali delle città
metropolitane.
L’art. 82, comma 2, terzo periodo
(come modificato dall’art. 5, comma 6, lett. a),
DL n. 78/2010) prevede che nessuna indennità è dovuta ai
consiglieri circoscrizionali, ad eccezione dei
consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane,
per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può
superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità
prevista per il rispettivo presidente.
Il comma 9-quater
stabilisce che, agli effetti di tale disposizione,
per città metropolitane, si devono intendere,
dall’entrata in vigore della legge di conversione, i
comuni capoluogo di regione individuati quali città
metropolitane dagli artt. 23 e 24 della legge n. 42/2009
(legge delega sul federalismo fiscale), ossia i comuni
di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Bari, Napoli e Reggio Calabria, nonché Roma capitale.
L’art. 23 della legge 5 maggio
2009 n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119
della Costituzione) introduce una disciplina
transitoria che consente, in via facoltativa, una prima
istituzione delle città metropolitane situate nelle
regioni a statuto ordinario, ad esclusione di Roma. Tale
disciplina rimarrà in vigore fino all’approvazione di
una apposita legge ordinaria che stabilirà le modalità
per la definitiva istituzione delle città metropolitane
con la definizione delle funzioni fondamentali, degli
organi e del sistema elettorale delle città
metropolitane.
L’art. 24, disciplina
l’ordinamento transitorio, anche relativo ai profili
finanziari, della capitale della Repubblica, in
attuazione dell’art. 114, terzo comma, Cost[136][1].,
in vista della sua costituzione in città metropolitana e
in attesa dell’adozione ed attuazione di una disciplina
ordinaria sulle città metropolitane. A tal fine viene
conferita al Governo apposita delega, già parzialmente
attuata con D.Lgs. 17 settembre 2010 n. 156 (Disposizioni
recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di
ordinamento transitorio di Roma Capitale).
Dal momento che
l’interpretazione ha effetto dall’entrata in vigore
della legge di conversione, il diritto al gettone di
presenza da parte dei consiglieri circoscrizionali dei
comuni indicati e di Roma capitale sarà riconosciuto
dalla predetta entrata in vigore.
Per il periodo intercorrente tra
l’entrata in vigore della legge di conversione del DL
78/2010 e l’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, non sembrerebbe potersi procedere
alla corresponsione del gettone, non risultando
formalmente istituite le città metropolitane.
Articolo 2, comma 9-quinquies
(Permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali
delle Città metropolitane)
Il
comma 9-quinquies prevede che, nei comuni
capoluogo di regione individuati come città
metropolitane (v. supra: comma 9-quater), gli
oneri a carico dell’ente locale per i permessi
retribuiti dei consiglieri circoscrizionali che
siano dipendenti da privati o da enti pubblici economici
non possono superare mensilmente, per ciascun
consigliere, l’importo pari ad un quarto
dell’indennità del presidente circoscrizionale.
Come già visto per i consiglieri
comunali, il TUEL (art. 79, comma 1) prevede che i
consiglieri circoscrizionali dei comuni con più di
500.000 abitanti hanno diritto di assentarsi dal
servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i
rispettivi consigli. Inoltre, i lavoratori dipendenti
delle commissioni circoscrizionali formalmente istituite
hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare
alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la
loro effettiva durata; il diritto comprende il tempo per
raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto
di lavoro (art. 79, comma 3, TUEL). Anche in tal caso,
le assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore
dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi
retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da
enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso
il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni
pubbliche. L'ente, su richiesta documentata del datore
di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso
corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le
ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore (art.
80 TUEL).
Il comma 9-quinquies in
esame, ponendo un limite agli oneri a carico degli enti
locali, determina di fatto – analogamente al comma 9-ter
- un limite ai rimborsi in favore dei datori di lavoro
privati.
Ne discende che – come già visto
per i membri dell’Assemblea capitolina, nei comuni
capoluogo di regione individuati come città
metropolitane, i consiglieri circoscrizionali dipendenti
da datori di lavoro privati o da enti pubblici
economici continuano a fruire dei permessi retribuiti
secondo la disciplina del TUEL. Una parte (eventuale)
dei relativi oneri – quella eccedente il limite del
quarto dell’indennità del presidente circoscrizionale –
è peraltro trasferita dall’ente presso cui svolgono le
funzioni pubbliche al datore di lavoro privato.
Il comma 9-quinquies,
secondo periodo, sopprime la disposizione che
subordina l’applicabilità delle nuove disposizioni sullo
status degli amministratori di Roma capitale
all’entrata in vigore del decreto legislativo sulle
nuove funzioni di Roma capitale (da adottare entro il 25
maggio 2010).
Lo status degli amministratori
di Roma capitale è disciplinato dall’art. 5 D.Lgs. n.
156/2010
Esso prevede che sono amministratori
di Roma Capitale il Sindaco, gli Assessori componenti
della Giunta ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina
(comma 1).
Gli amministratori di Roma Capitale
che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati
a richiesta in aspettativa non retribuita (comma 2).
Il Sindaco, il Presidente
dell'Assemblea capitolina e gli Assessori componenti
della giunta capitolina hanno diritto di percepire una
indennità di funzione, determinata con decreto del
Ministro dell'interno. L’indennità è dimezzata per i
lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l'aspettativa (comma 3).
I Consiglieri dell'Assemblea
capitolina hanno diritto di percepire una indennità
onnicomprensiva di funzione, pari ad una quota parte
dell'indennità del Sindaco determinata con decreto del
Ministro dell'interno, da adottare successivamente
all’approvazione dello Statuto di Roma capitale.
L'indennità – che tiene conto della complessità e
specificità delle funzioni conferite a Roma Capitale - è
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano
richiesto l'aspettativa (commi 4 e 5).
Articolo 2, comma 9-sexies
(Numero dei consiglieri e assessori dei Comuni con più
di 1.000.000 di abitanti)
Il comma 9-sexies
prevede che, nei comuni con popolazione
superiore ad un milione di abitanti, il numero dei
consiglieri comunali resta determinato in 60
e che il numero massimo dei componenti della
Giunta è 15, oltre al sindaco.
Per ciò che attiene ai
consiglieri comunali, la disposizione rende di fatto
inoperativa, per i comuni con più di un milione di
abitanti, la riduzione del 20 per cento prevista dalla
legge finanziaria 2010.
L’art. 37, comma 1, lett. a),
TUEL prevede che il consiglio dei comuni con popolazione
superiore ad un milione di abitanti è composto dal
sindaco e da 60 membri.
La legge finanziaria 2010 ha
successivamente disposto, con riferimento a tutti i
comuni, una riduzione del 20 per cento del numero dei
consiglieri
(art. 2, comma 184, L. 191/2009, modificato dall'art. 1,
comma 1, D.L. 2/2010).
La riduzione si applica dal 2011, man mano che gli enti
procedono al rinnovo degli organi (art. 1, comma 2, D.L.
2/2010).
In forza di questa previsione, i
consigli dei comuni con più di un milione di abitanti
avrebbero dovuto essere composti, a decorrere dai
rinnovi del 2011, dal sindaco e da 48 membri.
La disposizione sembrerebbe doversi
interpretare nel senso che nel numero dei 60 consiglieri
non è compreso il sindaco.
Per ciò
che riguarda i componenti della Giunta, ossia gli
assessori, la disposizione comporta, per i comuni
con più di un milione di abitanti, un aumento del
numero massimo da 12 a 15.
La normativa vigente, contenuta nella
legge finanziaria 2010 (art. 2, comma 185, L. 191/2009[139]),
prevede che il numero massimo degli assessori comunali è
determinato, per ciascun comune, in misura pari a un
quarto del numero dei consiglieri del comune, con
arrotondamento all’unità superiore; nel numero dei
consiglieri del comune è computato il Sindaco.
Sulla base dell’atto del Ministero dell’interno –
Dipartimento per gli affari interni e territoriali n.
5455 dell’8 aprile 2010, il numero massimo degli
assessori non può superare comunque le 12 unità, ai
sensi dell’art. 47, comma 1, TUEL.
La
disposizione si applica dal 1° marzo 2011 e pertanto
consente un aumento del numero degli assessori delle
giunte comunali in carica.
Le
disposizioni del comma 9-sexies non sembrerebbero
applicabili agli organi di Roma capitale, con
riferimento ai quali il decreto legislativo n. 156/2010
detta una disciplina speciale.
L’art. 7
del decreto legislativo n. 156/2010, recante
l’ordinamento transitorio di Roma capitale, prevede che
agli organi di Roma Capitale ed ai loro
componenti si applicano le disposizioni relative ai
comuni del TUEL e delle altre leggi solo per quanto
non espressamente previsto nel decreto medesimo.
Il decreto legislativo reca
peraltro una disciplina specifica con riferimento sia al
numero dei componenti dell’Assemblea capitolina sia al
numero massimo degli assessori.
In particolare, l'Assemblea
capitolina è composta dal Sindaco di Roma Capitale e da
quarantotto Consiglieri (art. 3 , comma 2).
La Giunta capitolina è composta dal
Sindaco di Roma Capitale e da un numero massimo di
Assessori pari ad un quarto dei Consiglieri
dell'Assemblea capitolina assegnati. Il numero massimo è
pari dunque a 12 (art. 4, comma 3).
Peraltro, fino alla prima elezione
dell'Assemblea capitolina, successiva alla data di
entrata in vigore del decreto, il numero dei suoi membri
resta fissato in sessanta oltre al Sindaco ed il numero
degli Assessori resta fissato nell'ambito del limite
massimo previsto dall'articolo 47, comma 1, ultima
parte, TUEL, e successive modificazioni; tale limite
massimo è pari a 12 (art. 7, comma 3).
Il
secondo ed il terzo periodo del comma in esame recano la
copertura finanziaria della misura di cui al primo
periodo.
Per
provvedere agli oneri, la norma dispone il
mantenimento in bilancio delle risorse non
utilizzate alla data del 31 dicembre 2010 relative al
Fondo per la concessione di incentivi all’esodo,
alla mobilità territoriale, all'erogazione di indennità
di trasferta di cui all’articolo 1, comma 14, del
decreto legge n. 262 del 2006.
Il Fondo in questione è
stato istituito dall’articolo 1, comma 14 del decreto
legge n. 262/2006 che gli ha destinato quota parte delle
risorse derivanti dalle operazioni di contrasto
all’evasione, all’impiego non regolare, al gioco
illegale e alle frodi negli scambi intracomunitari ed
extra comunitari, per un ammontare non superiore a 10
milioni di euro nel 2007 e a 30 milioni di euro annui a
decorrere dal 2008. Il Fondo in oggetto è iscritto –
come detto - presso il Ministero dell’economia e
finanze/cap. 3041.
Dall’interrogazione effettuata nella banca dati della
RGS, alla data del 31 dicembre 2010, sul capitolo
3041/Economia - relativo Fondo per la concessione di
incentivi all’esodo di cui all’articolo 1 comma 14 del
decreto legge n. 262/2006 - risulta una disponibilità di
competenza pari a 15.570.000 euro.
Le
risorse del Fondosono versate all’entrata del
bilancio dello Stato, per essere destinate, quanto a
0,5 milioni di euro, alla copertura degli
oneri recati dal primo periodo del comma e, per la
parte residua, per essere riassegnate, nell’anno
2011, al Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge n. 282 del 2004.
A
decorrere dal 2012, agli oneri si provvede a valere
sulle risorse del citato Fondo per interventi
strutturali di politica economica.
Si
dispone, infine, che alla compensazione degli effetti
finanziari derivanti dal commain esame, si provveda
mediante corrispondente utilizzo delle risorse del
Fondo la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione
di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge n. 154/2008, per 15
milioni per il 2011,
in termini di sola cassa.
Si
osserva che la disposizione in commento - la cui vigenza
opera dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto legge - dispone il mantenimento
in bilancio di somme che, al 31 dicembre 2010,
dovrebbero già essere andate in economia.
In
merito al mantenimento in bilancio delle risorse del
Fondo per la concessione di incentivi all’esodo per
finalità di copertura finanziaria e di finanziamento del
Fondo interventi strutturali di politica economica, si
rileva che nel provvedimento in esame è presente all’articolo
2, comma 16-quinquies, una disposizione di pressoché
identico tenore.
La
norma da ultimo citata dispone – in modo identico – il
mantenimento in bilancio delle risorse del Fondo,
prevedendone l’utilizzo per 13,5 milioni di euro nel
2011 per finalità di copertura e la destinazione della
restante parte al Fondo interventi strutturali nel 2011.
In
entrambe le norme, il mantenimento in bilancio delle
somme e il loro utilizzo viene compensato attraverso il
Fondo la compensazione degli effetti finanziari
conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, in entrambi i casi di 15 milioni nel 2011.
Articolo 2, comma 10
(Dismissione dei beni immobili militari del Ministero
della difesa)
Il
comma 10 dell’articolo 2, riguarda la dismissione di
beni immobili del Ministero della difesa.
Nello
specifico, si tratta dei beni immobili della Difesa
di cui all'art. 307 del Codice dell'ordinamento
militare, diversi da quelli di servizio di cui
all'art. 306 dello stesso codice,
in relazione ai quali la Direzione generale dei lavori e
del demanio del Ministero della difesa, sentita
l'Agenzia del demanio, individua, con uno o più
decreti, quelli, tra gli immobili militari non compresi
negli elenchi di cui al comma 2 (immobili non più
utilizzati per finalità istituzionali), da alienare,
permutare o valorizzare direttamente, anche avvalendosi
del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o
a partecipazione pubblica con particolare qualificazione
professionale ed esperienza commerciale nel settore
immobiliare.
Novellando la lettera d) del comma 10 dell'art.
307 del Codice dell'ordinamento militare,
viene modificata la destinazione dei proventi derivanti
dalle suddette alienazioni, specificando le quote che
spettano rispettivamente:
Ø al
Ministero della Difesa, e più in particolare, a quali
fondi del suo stato di previsione (alla ripartizione dei
citati fondi si provvede con decreti del Ministro della
difesa, da comunicare al MEF);
Ø al
bilancio dello Stato;
Ø agli
enti locali interessati.
Tale
riparto risulta così articolato:
Ø
fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa
mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per
le riassegnazioni agli stati di previsione dei
Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato. Tale rassegnazione dovrà poi confluire,
nei fondi per la riallocazione di funzioni svolte presso
infrastrutture in uso al Ministero della difesa,
individuate per la consegna all’Agenzia del demanio(art.
619 Codice dell’ordinamento militare), nonché,
fino alla misura del 10 per cento, nel Fondo Casa
di cui all'articolo 1836 del Codice dell’ordinamento
militare;
Al riguardo, si ricorda
che ai sensi del citato articolo 619 sono istituiti,
nello stato di previsione del Ministero della difesa,
un fondo in conto capitale e uno di parte corrente
le cui dotazioni sono determinate dalla legge di
stabilità in relazione alle esigenze di realizzazione
del settore infrastrutturale della difesa. Al fondo in
conto capitale concorrono anche i proventi derivanti
dalle attività di valorizzazione effettuate dall’Agenzia
del demanio con riguardo alle infrastrutture militari,
ancora in uso al Ministero della difesaattraverso
appositi decreti del Ministro della difesa, al Ministero
dell’economia e delle finanze.
Il
Fondo Casa di cui all'art. 1836 del citato Codice è
un fondo per la concessione di mutui agevolati al
personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica
militare, alimentato, in quota parte, dagli introiti
derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato
delle somme trattenute a titolo di canone di concessione
degli alloggi di servizio, e in quota parte dalle somme
derivanti dalla riscossione delle rate di ammortamento
del predetti mutui, riassegnate al bilancio dello Stato
per le medesime finalità. Tali somme sono versate su
apposita contabilità speciale.
Ø in
misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo di ammortamento dei titoli di Stato;
Ø in un
range compreso tra il 5 ed il 15 per cento,
proporzionato alla complessità ed ai tempi di
valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la
ripartizione stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale
massima, la differenza viene distribuita in parti uguali
alle quote spettanti al Ministero della difesa e al
bilancio dello Stato. Viene inoltre specificato che tale
assegnazione secondo il predetto riparto avviene da
parte del MEF previa verifica della compatibilità con
gli equilibri di finanza pubblica, con particolare
riferimento al rispetto del conseguimento, da parte
dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale
concordato in sede di programma di stabilità e
crescita-riferimento in precedenza non presente.
Articolo 2, commi 11-12
(Fondi comuni di investimento immobiliare per la
valorizzazione e l’alienazione di immobili militari)
Il
comma 11 novella alcuni commi dell'articolo
314 del Codice dell'ordinamento militare, relativo
ai fondi comuni di investimento immobiliare per la
valorizzazione e l'alienazione di immobili militari.
Si
ricorda al riguardo che la legge finanziaria per il
2010, all'art. 2, commi 189-194, aveva autorizzato (co.
189) il Ministro della difesa, al fine di reperire le
risorse necessarie a soddisfare le esigenze
infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate
attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli
immobili militari, a promuovere la costituzione di uno o
più fondi comuni di investimento immobiliare, d’intesa
con i comuni con cui vengono sottoscritti accordi di
programma (co. 190) per la valorizzazione di detti
immobili. Le disposizioni di cui ai commi 189 e 190 sono
state abrogate dal nuovo Codice dell'ordinamento
militare, ma sono state integralmente riprodotte,
rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 314 del
Codice stesso.
Con la
sostituzione del comma 4 del richiamato articolo 314
viene assegnato al solo Ministero della difesa,
eliminando il concerto con il MEF, il compito di
individuare la società di gestione del risparmio (SGR)
per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle
relative quote, fermo restando che gli immobili
conferiti che sono ancora in uso al Ministero della
difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a
titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni,
da realizzare sulla base del crono-programma stabilito
con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.
La modalità prescelta per l'individuazione della SGR è
la procedura competitiva. Viene anche eliminata la
determinazione della quota spettante ai comuni con i
quali sono stati sottoscritti accordi di programma,
precedentemente non inferiore al 10 per cento e non
superiore al 20 per cento del ricavato derivante
dall'alienazione degli immobili valorizzati; tale quota
in favore dei comuni è ora rideterminata dal novellato
comma 6 in un range compreso tra 5 e 15 per
cento.
Il
nuovo testo del comma 6 del medesimo articolo 314
prevede che le quote dei fondi o le risorse derivanti
dalla cessione o i proventi monetari derivanti dalla
cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento
degli immobili ai fondi, siano destinati secondo le
percentuali (42,5%; 42,5%; 5-15%) e le modalità (previa
verifica della compatibilità con gli equilibri di
finanza pubblica, con particolare riferimento al
rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia,
dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede
di programma di stabilità e crescita) previste
dall'articolo 307, comma 10, lettera d) e già
illustrate. A tale fine possono essere destinate alle
finalità del Fondo Casa fino al 5 per cento delle
risorse di pertinenza del Ministero della difesa.
Precedentemente erano destinate al
fondo in conto capitale istituito presso lo stato di
previsione della Difesa di cui all'art. 619 del Codice,
nonché all'entrata del bilancio dello Stato, fermo
restando l'importo dovuto a titolo di contributo al
Comune di Roma e al Commissario straordinario per il
ripiano del debito del Comune di Roma di cui al comma
195 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2010.
La
relazione illustrativa del Governo allegata al disegno
di legge presentato al Senato, attesta che le modifiche
agli articoli 307 e 314 del Codice risultano neutrali
per la finanza pubblica, atteso che l'attribuzione dei
proventi monetari dovrà necessariamente essere
subordinata alla previa verifica della compatibilità
finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con
particolare riferimento al rispetto del conseguimento,
da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto
strutturale concordato in sede di programma di stabilità
e crescita.
Il
comma 12 stabilisce che nel caso in cui le procedure
di cui all'articolo
314, comma 4 del Codice, come modificato ai sensi
del comma 11 del presente articolo, non siano avviate
entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, si proceda secondo quanto previsto dal
combinato disposto dagli artt. 3 e 4 del DL n. 351/2001,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.
Tali
riferimenti normativi che corrispondono,
rispettivamente, alla disciplina delle cartolarizzazioni
e del conferimento di beni immobili a fondi comuni di
investimento immobiliare, vengono in estrema sintesi
ricordati qui di seguito.
A titolo introduttivo, si ricorda che
la cartolarizzazione è una tecnica finanziaria che
converte attività non facilmente negoziabili in
strumenti finanziari più facilmente collocabili sui
mercati, permettendo di ottenere in anticipo il valore
attuale dei flussi di cassa generati. Nel caso degli
immobili, essi sono trasferiti ad un'apposita
società-veicolo (a responsabilità limitata), la quale
emette titoli il cui rimborso è effettuato sulla base
dei proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita
degli immobili oppure agisce mediante finanziamenti
concessi da terzi, e versa ai proprietari cedenti
l'importo raccolto con tali operazioni, a titolo di
prezzo iniziale. I beni e i diritti acquisiti
nell'ambito di una cartolarizzazione costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle
società-veicolo e da quello di altre operazioni.
Secondo l'articolo 3 del D.L. n.
351/2001, i beni immobili in oggetto possono essere
trasferiti a titolo oneroso alle società appositamente
costituite con uno o più decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze. I decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze determinano:
· il
prezzo iniziale che le società corrispondono a titolo
definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili
e le modalità di pagamento dell'eventuale residuo, che
può anche essere rappresentato da titoli;
· le
caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che
le società realizzano per finanziare il pagamento del
prezzo;
·
l'immissione delle società nel possesso dei beni
immobili trasferiti;
· la
gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti
accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri
di remuneratività;
· le
modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni
immobili trasferiti.
Ai conduttori delle unità immobiliari
ad uso residenziale viene riconosciuta una serie di
diritti. Il principale tra questi è il diritto di
opzione per l'acquisto, ad un prezzo di vendita il quale
- tranne che per le unità immobiliari di pregio - è pari
al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari
libere diminuito del 30 per cento (e può diminuire
ulteriormente in taluni casi di acquisto a mezzo di
mandato collettivo, regolati dal comma 8 dell'articolo 3
del D.L. n. 351/2001). Altri importanti diritti
riconosciuti ai conduttori sono il diritto di prelazione
e, per coloro che dichiarano un reddito familiare
complessivo annuo lordo inferiore a 19.000 euro, il
diritto del rinnovo del contratto di locazione per un
periodo di nove anni.
Ancora a proposito dell'articolo 3
del D.L. n. 351/2001 si precisa che le disposizioni
recate dal suo comma 15-ter relativamente alla
possibilità di permuta da parte del Ministero della
Difesa di beni immobili di proprietà statale in uso al
dicastero per finalità istituzionali, da effettuare con
beni e servizi di enti territoriali, società a
partecipazione pubblica e soggetti privati, d’intesa con
l’Agenzia del demanio, pur esplicitamente abrogate con
articolo 2268, comma 1, n. 1001 del nuovo Codice
dell'ordinamento militare, sono in realtà tuttora
vigenti in quanto sono riprodotte integralmente
dall'articolo 307, comma 7, del medesimo Codice.
L'articolo 4 del D.L. n. 351/2001,
in più punti modificato dall'articolo 4 del D.L. n.
168/2004,
autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a
promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di
investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni
immobili a uso diverso da quello residenziale dello
Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e degli enti pubblici non territoriali. Gli
immobili in uso governativo sono concessi in locazione
all'Agenzia del Demanio la quale li assegna per un tempo
massimo di nove anni (peraltro rinnovabili) ai soggetti
che li hanno in uso. Il Ministro dell'economia e delle
finanze fissa i canoni e altre condizioni riguardanti le
suddette assegnazioni, basandosi su parametri di
mercato.
Articolo 2, commi 12-bis e 12-ter
(Continuità del servizio pubblico di navigazione sui
laghi Maggiore, di Garda e di Como)
Il
comma 12-bis attribuisce per il 2011 alla Gestione
governativa navigazione laghi 2 milioni di euro,al
fine di assicurare la continuità del servizio di
navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di
Como,precisando che le maggiori entrate sono destinate
al finanziamento delle spese di esercizio per i servizi
della navigazione lacuale. E’ fatto salva la previsione
di cui all’art. 4, comma 4, della legge n. 614/1957 (Sistemazione
dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi
Maggiore, di Garda e di Como), secondo la quale gli
utili di gestione risultanti dal conto economico sono
versati allo stato di previsione dell'entrata dello
Stato.
Si
ricorda, in proposito, che l’articolo 1 della citata
legge n. 614/1957, ha autorizzato il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a gestire direttamente i
servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda,
Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore.
L’articolo 2 della legge prevede che l'eventuale
disavanzo di gestione sarà coperto con i fondi stanziati
annualmente nello stato di previsione del Ministero, cui
spetta la vigilanza sull’amministrazione affidata al
gestore.
L’articolo 7-sexies, comma 4, del D.L. n. 5/2009,
convertito dalla legge n. 33/2009, al fine di assicurare
la continuità del servizio di navigazione sui laghi
Maggiore, di Garda e di Como, ha autorizzato la Gestione
Governativa Navigazione Laghi ad utilizzare per gli
esercizi 2009 e 2010 gli avanzi risultanti dai
bilanci 2007 e 2008.
Il comma 12-ter proroga tale
facoltà anche per il biennio 2011-2012, con
riferimento agli avanzi dei bilanci 2009-2010.
Articolo 2, comma 12-quater
(Assunzione di lavoratori disabili nel settore
minerario)
Il
comma in esame eleva da 60 a 90 giorni, per i
soli datori del settore minerario, il termine
entro il quale essi sono tenuti a presentare agli uffici
competenti la richiesta di assunzione di lavoratori
disabili.
Inoltre, esclude alcune categorie di personale del
settore minerario (personale di sottosuolo e quello
adibito alle attività di movimentazione e trasporto del
minerale) dall’applicazione della normativa sulle
assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili.
La L. 68/1999
disciplina le assunzioni obbligatorie di lavoratori
disabili, prevedendo specifiche quote di riserva.
In particolare,
l’articolo 9, comma 1, dispone che i datori di lavoro
debbano presentare agli uffici competenti la richiesta
di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sorge
l’obbligo di assunzione.
L’articolo 5 esclude
dall’obbligo di assunzione di soggetti disabili alcune
categorie di datori di lavoro (in particolare, le quote
di riserva non si applicano ai datori di lavoro,
pubblici e privati, operanti nel settore del trasporto
aereo, marittimo e terrestre per quanto concerne il
personale viaggiante e navigante; ai datori di lavoro
del settore edile per quanto concerne il personale di
cantiere e gli addetti al trasporto del settore; nonché
ai datori di lavoro del solo settore degli impianti a
fune, in relazione al personale direttamente adibito
alle aree operative di esercizio e regolarità
dell'attività di trasporto, e a quelli operanti nel
settore dell'autotrasporto).
Si osserva che il comma in esame non si limita a
disporre la proroga di un termine, ma introduce una
deroga a regime alla procedura di richiesta di
assunzione dei lavoratori disabili per uno specifico
settore.
Inoltre, sotto il profilo della
tecnica legislativa, si valuti l’opportunità di
introdurre la nuova previsione come novella della legge
n. 68 del 1999.
Articolo 2, comma 12-quinquies
(Finanziamento delle spese conseguenti allo stato di
emergenza derivante da eccezionali eventi meteorologici)
Il
comma 12-quinquies stanzia 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per far fronte agli
eccezionali eventi metereologici che hanno colpito
alcune parti del territorio nazionale, destinandoli in
particolare:
§
alla regione Liguria 45 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2011 e 2012;
§
alla regione Veneto 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2011 e 2012;
§
alla regione Campania 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2011 e 2012;
§ ai
comuni della provincia di Messina 5 milioni di
euro per l’alluvione del 2009 per ciascuno degli anni
2011 e 2012.
Alla
copertura del relativo onere si provvede, per l’anno
2011, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma
240, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010), che
sono corrispondentemente ridotte di pari importo,
intendendosi pertanto ridotte di pari importo le risorse
disponibili, già destinate, con delibera CIPE del 6
novembre 2009, al finanziamento degli interventi dì
risanamento ambientale.
Si rammenta che il
citato art. 2, comma 240, della legge finanziaria 2010
ha disposto che le risorse assegnate per interventi di
risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6
novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere
sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale,
siano destinate ai piani straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio
idrogeologico. Successivamente tali risorse hanno subito
una riduzione con l'art. 17, comma 2-bis, del decreto
legge n. 195 del 2009 che ha destinato, per gli
interventi urgenti delle regioni Emilia-Romagna, Liguria
e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali
del dicembre 2009 e del gennaio 2010, 100 milioni di
euro.
Per
l'anno 2012 si provvede, invece, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Articolo 2, comma 12-sexies
(Sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio
di immobili per finita locazione)
Il
comma 12-sexies dispone la proroga al 31
dicembre 2011 del termine fissato per l'esecuzione
dei provvedimenti di rilascio per finita locazione
prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008, come
da ultimo modificato dall'art. 5, comma 7-bis, D.L. 30
dicembre 2009, n. 194.
Si ricorda che il
citato art. 5, comma 7-bis, del decreto legge n. 194 del
2009 aveva ulteriormente differito al 31 dicembre
2010 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo
già sospesa fino al 15 ottobre 2008 dall'art. 22-ter del
decreto legge n. 248 del 2007.
La proroga riguarda gli
immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni di
cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007
ovvero: comuni capoluoghi di provincia, comuni con essi
confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e
comuni ad alta tensione abitativa.
La
disposizione prevede inoltre che, ai fini della
determinazione della misura dell’acconto IRPEF 2012,
non si tenga conto di alcuni benefici fiscali,
disposti in favore dei proprietari di immobili locati ai
conduttori individuati ai commi 1 e 3 dell’articolo 1
della citata legge 9/2007.
Sono i conduttori con reddito annuo lordo complessivo
familiare inferiore a 27.000 euro che siano o abbiano
nel proprio nucleo familiare persone
ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di
handicap con invalidità superiore al 66 per cento,
purché non siano in possesso di altra abitazione
adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza,
oppure che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli
fiscalmente a carico (comma 1). Sono, inoltre, i
conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in
locazione dagli enti previdenziali, dalle casse
professionali e previdenziali, da compagnie di
assicurazione, da istituti bancari e da società
possedute dai soggetti citati (comma 3).
Di
conseguenza, per i predetti soggetti in sede di
acconto IRPEF 2012 non si dovrà tener
conto dei seguenti benefici:
- non
concorrenza alla formazione del reddito imponibile a
fini IRPEF e IRES del reddito dei fabbricati (di cui
agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui
redditi – TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) locati
a conduttori in condizione di disagio socio-economico,
per cui vige la sospensione legale dell’esecuzione, per
tutta la durata del periodo di sospensione (ai sensi
dell’articolo 2, comma 1 del D.L. 1 febbraio 2006 n. 23).
Tali redditi, dunque, ai soli fini dell’acconto IRPEF,
concorreranno alla formazione dell’imponibile;
-
esenzioni o riduzioni ICI disposte dai Comuni.
L’ultimo periodo del comma quantifica le minori entrate
derivanti dall’attuazione delle misure in esso contenute
in 3,38 milioni di euro per l’anno 2012 e
stabilisce che si provveda alla copertura dell’onere
mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2012,
dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo
interventi strutturali di politica economica (articolo
10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004).
Il Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica (ISPE) è
stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n.
282 del 2004 (legge n. 307/2004), nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e finanze
(missione “Politiche economico finanziarie e di
bilancio”, programma “Analisi, monitoraggio e controllo
della finanza pubblica e politiche di bilancio”, cap.
3075) al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo
viene utilizzato in modo flessibile ai fini del
reperimento delle risorse occorrenti a copertura di
interventi legislativi recanti oneri finanziari.
Articolo 2, comma 12-septies
(Controllo della spesa farmaceutica)
Il comma 12-septiesdell’articolo
2 reca ulteriori misure di controllo
della spesa sanitaria, novellando e
precisando quanto disposto dall’articolo
11, comma 6, del D.L. 78/2010
dedicato al contenimento della spesa farmaceutica.
Come
sottolineato dalla relazione tecnica allegata
all’emendamento del Governo, la proposta
emendativa si è resa necessaria in relazione al
contenzioso insorto in relazione
all’applicabilità delle disposizioni recate
dall’articolo 11, comma 6, del D.L. 78/2010, modificato
in sede di conversione, nei due mesi di vigenza del
decreto legge e fino all’entrata in vigore della
relativa legge di conversione. La disposizione è
pertanto diretta a recuperare, a favore del SSN, lo
sconto a carico dei farmacisti per un valore pari a
circa 35 milioni di euro. Per il medesimo periodo, nei
confronti delle aziende farmaceutiche viene stimato il
recupero di un importo pari a circa 35 milioni di euro
da versarsi all’entrata del bilancio dello Stato.
In particolare, il primo periodo
del comma in esame prevede che, a decorrere
dal 31 maggio 2010, il SSN, nel procedere
alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto,
trattenga ad ulteriore titolo di sconto sulla
quota di spettanza delle stesse farmacie,
una percentuale pari all’1,82 per cento
sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci al netto
dell’Iva. Tale quota dell’1,82 per cento non si
applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato
annuo in regime di SSN, al netto dell’IVA, non superiore
a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato
annuo in regime di SSN, al netto dell’IVA, non superiore
a euro 258.228,45.
In
particolare, l’articolo 11, comma 6, del D.L. 78/2010,
ridetermina le percentuali di ricavo dovute dal SSN
(quote di spettanza) ai grossisti e ai farmacisti sul
prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di classe a),
interamente rimborsati dal SSN. Tale rideterminazione
abbassa la quota dei grossisti al 3 per cento
(precedentemente al 6,65 per cento) portando quella dei
farmacisti al 30,35 (precedentemente al 26,7 per cento).
Per i farmacisti la quota di spettanza del 30,35 per
cento deve intendersi come quota minima a questi
spettante. Allo stesso tempo, le aziende farmaceutiche,
sulla base di tabelle approvate dall’AIFA e definite per
regione e per singola azienda, corrispondono alle
regioni stesse, un importo del 1,83 per cento sul prezzo
di vendita al pubblico al netto dell’IVA dei medicinali
erogati in regime di SSN. Per quanto riguarda i titoli
di sconto già previsti, indicati nel sopra citato comma
6, ci si riferisce a quanto previsto dall’articolo 48,
comma 32, del D.L. 269/2003[148]
, che a sua volta rinvia al disposto dell’articolo 1,
comma 40, della legge 662/1996[149]:
il SSN, nel corrispondere alle farmacie quanto dovuto
(in base alla quota di loro spettanza), trattiene, a
titolo di sconto, una quota percentuale sull'importo al
lordo dei ticket e al netto dell'IVA. Tale percentuale
varia a seconda dell’intervallo di prezzo al pubblico in
cui si colloca il medicinale[150]
. La percentuale di tali sconti è ridotta a beneficio
delle farmacie con un fatturato ridotto, collocate
solitamente in zone geografiche disagiate. Al fine di
mantenere un’efficiente rete di assistenza farmaceutica
territoriale sono inoltre previste misure particolari
per le farmacie rurali che godono dell’indennità di
residenza ai sensi della legge 549/1995[151].
Tale sconto non viene applicato sull’ossigeno
terapeutico e sui farmaci, specialità o generici, che
abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso.
Il secondo periodo del
comma dispone che, fermo quanto disposta dal primo
periodo del comma in esame, entro il 30 aprile 2011,
sulla base di tabelle approvate dall’AIFA e definite per
regione e per singola azienda, le aziende
farmaceutiche devono corrispondere alle
regioni un importo del 1,83 per cento sul prezzo
di vendita al pubblico al netto dell’IVA dei medicinali
erogati in regime di SSN nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (31
maggio 2010) e della legge di conversione 122/2010 (31
luglio 2010). Diviene pertanto retroattivo - da
maggio e non da luglio – il taglio dei margini di
spettanza delle farmacie e delle aziende farmaceutiche
stabilito in sede di conversione del D.L. 78/2010.
Tale importo è versato
all’entrata del bilancio dello Stato
con modalità stabilite con determinazione del
Ministero dell’economia e delle finanze.
Si
rileva che nel testo in esame è contenuta un’ulteriore
disposizione di modifica dell’articolo 11, comma 6, del
D.L. 78/2010 (v. infra l’articolo 2-ter, comma 4)
incidente sul settore farmaceutico. Sembrerebbe pertanto
opportuno un più puntuale coordinamento delle norme.
Articolo 2, comma 12-octies
(Accordi di programma)
La
norma in esame consente alle regioni con piani di
rientro dal debito sanitario di sanare il
finanziamento di interventi di edilizia sanitaria,
già realizzati dalle regioni, ma effettuati a carico del
fondo sanitario di parte corrente.
In
particolare, il Ministero della salute, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa
con la Conferenza Stato- regioni, può sottoscrivere, con
le regioni sottoposte ai piani di rientro,
accordi di programma, a valere sulle risorse di
cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67
(vedi infra), per il finanziamento successivo di
interventi già realizzati dalle regioni con oneri a
carico del fondo sanitario corrente.
La
norma prevede, altresì, che i citati accordi sono
sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti
risultino coerenti con la complessiva programmazione
degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni
interessate, come ridefinita in attuazione dei
rispettivi Piani di rientro ed in coerenza con l’Accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la
definizione delle modalità e procedure per l’attivazione
dei programmi di investimento in sanità.
La disciplina relativa
all'edilizia sanitaria è stata dettata dall'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato), che autorizza l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi di ristrutturazione
edilizia, di ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.
Ai sensi dell’articolo
5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, il Ministero
della salute stipula, nell’ambito di programmi regionali
per la realizzazione degli interventi previsti dal
citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988,
Accordi di programma con le Regioni e con altri
soggetti pubblici interessati, nei limiti delle
disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello
Stato e nei bilanci regionali. Tali Accordi
disciplinano le funzioni di monitoraggio e vigilanza
demandate al Ministero della salute, i rapporti
finanziari tra i soggetti partecipanti all’Accordo, le
modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le
modalità di partecipazione finanziaria delle Regioni e
degli altri soggetti pubblici interessati.
Le procedure per la
stipula e l’attuazione dei menzionati Accordi di
programma sono state oggetto di uno specifico Accordo
Stato – Regioni del 19 dicembre 2002, sulla
“semplificazione delle procedure per l’attivazione dei
programmi di investimento in sanità”. L’Accordo Stato
- Regioni del 28 febbraio 2008 integra i contenuti
del precedente Accordo Stato - Regioni del 2002, tenendo
conto dei nuovi adempimenti previsti dalla legge n. 266
del 2005 (legge finanziaria 2006),
in materia di realizzazione delle procedure di
attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui al
citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988, nonché
delle nuove disposizioni recate in materia di appalti
pubblici dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Per quanto riguarda le
risorse, si ricorda che, l’articolo 2, comma 69,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
per il 2010), ha elevato a 24 miliardi di euro
l’importo totale per il programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia di
cui al citato articolo 20 della legge n. 67/1988.
Ai fini dell’attuazione
del programma pluriennale, a partire dal 1999, con
l’articolo 50, comma 1, lett. c), della citata legge
n. 448/1998, sono stati stabiliti i finanziamenti
degli interventi di edilizia straordinaria. Da ultimo, a
seguito delle riduzioni disposte dall’articolo 14, comma
2, del D.L. n. 78 del 2010 le risorse esposte nella
tabella E della legge di stabilità 2011 (legge n.
220/2010) ammontano a 226 milioni per il 2011 e a
512,3 milioni per il 2012. Ad esse vanno aggiunti,
per il 2012, i 1.500 milioni di euro relativi
alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS), ai sensi dell’articolo 1, comma 5 della citata
legge 220/2010.
Articolo 2, comma 12-novies
(Fondo unico per lo spettacolo)
Il
comma 12-novies integra l’ammontare del Fondo
unico per lo spettacolo di 15 milioni di euro per il
2011, per le esigenze delle fondazioni
lirico-sinfoniche, ad esclusione delle fondazioni cui fa
riferimento il comma 16-quinquies (si veda
infra). Il relativo onere viene coperto con le
risorse derivanti dal secondo periodo del comma
12-septies (si veda ante).
Il Fondo unico per lo
spettacolo è stato istituito dalla L. 163 del 1985,
nell’intento di porre fine alla frammentazione
dell'intervento statale e alla conseguente, pressoché
annuale, approvazione di apposite leggi di
finanziamento. Il suo
importo, stabilito
annualmente in Tabella C della legge finanziaria (ora,
di stabilità), è allocato in diversi capitoli dello
stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali. Per il 2011, la L. 220 del 2010 reca
un importo pari a 258.610 milioni di euro.
Per
l’anno 2010, il DM 4 marzo 2010 ha assegnato al settore
il 47,5% delle risorse.
Articolo 2, comma 12 – decies
(Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità
delle amministrazioni pubbliche)
Il
comma 12 sexies stabilisce che i componenti della
Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche) che sono
dipendenti della pubblica amministrazione o magistrati
siano collocati fuori ruolo solo se ne fanno richiesta e
che tale disposizioni si applichi anche ai componenti in
carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto in esame.
Ai
sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 150/2009,
la Commissione è organo collegiale composto da cinque
componenti scelti tra esperti di elevata
professionalità, anche estranei all'amministrazione con
comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel
settore pubblico che in quello privato in tema di
servizi pubblici, management, misurazione della
performance, nonché di gestione e valutazione del
personale. I componenti della Commissione non possono
essere scelti tra persone che rivestono incarichi
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali
incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e,
in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi
natura in conflitto con le funzioni della Commissione.
I componenti sono
nominati, tenuto conto del principio delle pari
opportunità di genere, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro per l'attuazione del programma di Governo,
previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari
competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei
componenti. I componenti sono nominati per un periodo di
sei anni e possono essere confermati una sola volta. Il
Presidente della Commissione è eletto tra i componenti
del collegio in occasione della prima seduta.
Attualmente i membri,
nominati con D.P.R. 15 dicembre 2009, sono Luciano Hinna
(professore), Antonio Martone (professore), Pietro
Micheli (professore), Filippo Patroni Griffi
(Consigliere di Stato) e Luisa Torchia (professore). I
componenti si sono insediati il 22 dicembre 2009 e hanno
eletto Presidente Antonio Martone.
.
Le
disposizioni in commento modificano l’attuale disciplina
- dalla quale consegue necessariamente, per i membri
della Commissione, all'atto dell'accettazione della
nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o
magistrati in attività di servizio la collocazione fuori
ruolo e l’indisponibilità per tutta la durata del
mandato del posto corrispondente nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza o la
collocazione in aspettativa senza assegni se professori
universitari – rimettendo tali effetti alla scelta di
ogni membro.
Appare opportuno che si valutino le conseguenze della
rimessione della scelta di rimanere in servizio agli
interessati, sotto il profilo sia degli effetti
finanziari, sia della garanzia dello svolgimento pieno e
imparziale delle funzioni sul duplice versante.
Articolo 2, comma 12-undecies
(Lavoratori licenziati da enti non commerciali)
Il
comma 12-undecies reca alcune disposizioni
inerenti i lavoratori licenziati dalla aziende non
commerciali in crisi.
In
primo luogo si prevede la proroga, per il 2011,
dell’agevolazione in favore dei lavoratori
licenziati da enti non commerciali operanti nelle
aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del
regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno
1999,
consistente nell’erogazione di un trattamento
economico corrispondente all’80% dell’importo massimo
dell’indennità di mobilità (comprensivo della
contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo
familiare, ove spettanti). Tale agevolazione, prevista
originariamente dall'articolo 1, commi 5-8, del D.L.
108/2002, convertito dalla legge n. 172/2002, per il
settore della sanità privata ed in situazione di crisi
aziendale in seguito a processi di riconversione e
ristrutturazione, è stato esteso ai richiamati
lavoratori per il periodo 2004-2010 dall’articolo
41, comma 7, della legge finanziaria per il 2003 (legge
n. 289/2002). Contestualmente, si riduce l’entità
dell’organico minimo che deve essere posseduto
dell’azienda ai fini della corresponsione dello stesso
trattamento – originariamente superiore a 2.000 unità
lavorative –, il quale, ai sensi del comma in esame,
viene equiparato a quello richiesto dal citato D.L. n.
108, cioè superiore a 1.800 unità lavorative;
La
norma prevede altresì che gli enti non commerciali
operanti nel settore della sanità privata e in
situazione di crisi aziendale, aventi una sede
operativa nei territori colpiti da calamità naturali
situati in Molise, Sicilia e Puglia, destinatari dei
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle
somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi
previdenziali (di cui all'articolo 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 – legge finanziaria 2005)
abbiano comunque diritto al beneficio della
sospensione, fino al 31 dicembre 2011, dei
termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, a
qualunque titolo ancora dovuti, anche in qualità di
sostituti d'imposta, relativi agli anni dal 2008 al
2011, senza necessità di ulteriori provvedimenti
attuativi.
La legge finanziaria
2005 ha stabilito che agli enti non commerciali di cui
all’articolo 1, comma 47 della legge finanziaria 2003,
cioè gli enti operanti nelle aree individuate ai sensi
degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico
superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della
sanità privata e in situazione di crisi aziendale in
seguito a processi di riconversione e ristrutturazione
aziendale, i quali abbiano almeno una sede operativa
nelle province di Catania, Campobasso e Foggia si
applicano, fino al 31 dicembre 2005, la sospensione dei
termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 245
del 2002, nonché, per i versamenti non eseguiti alla
data del 31 dicembre 2005, si applicano i differimenti
di termini relativi a compensi per prestazioni di lavoro
straordinario, agli adempimenti per gli obblighi
tributari e relativi ai versamenti dei contributi di
previdenza e di assistenza sociale, indicati,
rispettivamente, nell'articolo 3, comma 2, e
nell'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004 n. 3354,
recante disposizioni urgenti in materia di protezione
civile.
In favore dei predetti
enti, la legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 110 e
111 della legge 244/2007) ha consentito di definire in
maniera automatica la propria posizione tributaria,
relativamente agli anni dal 2002 al 2006, versando
l’intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a
titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti
a titolo di capitale ed interesse, diminuita al 30 per
cento, in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2008,
pena la decadenza del beneficio.
Da ultimo, l’articolo 1,
comma 5-ter del D.L. 194/2009 ha esteso alla data
del 31 ottobre 2010 la possibilità di prorogare, tra i
vari interventi, la sospensione dei termini tributari e
contributivi in favore dei predetti enti come recata
dalla citata legge 311/2004, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Il
comma 12-undecies autorizza, inoltre, per
l’attuazione delle predette misure, la spesa di 15
milioni di euro per il 2011, stabilendo che al
relativo onere si provveda:
quanto a 2,5 milioni di euro, mediante riduzione
del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui
all'artico 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993;
quanto a 12,5 milioni di euro, a valere sulla
quota del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili
destinata al finanziamento di una serie di interventi
urgenti di riequilibrio socio-economico, di sviluppo dei
territori, di ricerca, assistenza, promozione di
attività sportive, culturali e sociali, di cui
all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di
stabilità 2011 (legge n. 220/2010), come incrementata
dal provvedimento in esame (cfr.art. 2, comma
16-sexies).
L’articolo 1, comma 40
della legge finanziaria per il 2011 ha rifinanziato il
Fondo esigenze urgenti ed indifferibili di 924 milioni
di euro per il 2011. Di tale somma, 874 milioni sono
destinati ad una serie di finalità indicate nell’elenco
1 delle legge e saranno ripartiti, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri. I residui 50
milioni – in virtù di quanto stabilito dal comma 40,
quarto periodo – sono destinati ad assicurare il
finanziamento di interventi urgenti finalizzati al
riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei
territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura
dei malati oncologici e alla promozione di attività
sportive, culturali e sociali. Alla ripartizione di tale
quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario.
Infine,
il comma in esame autorizza il Ministro dell'economia e
delle finanze ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 2, comma 12-duodecies
(Modifiche al testo unico dei servizi di media
audiovisivi
e radiofonici)
Il
comma in esame, introdotto nel corso dell’esame al
Senato, modifica l’articolo 43, comma 12, del
testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, il quale attualmente prevede per i soggetti
che esercitano l'attività televisiva in àmbito nazionale
attraverso più di una rete, il divieto, fino al 31
dicembre 2010, di acquisire partecipazioni in
imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare
alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali
quotidiani. La riformulazione di tale comma prevede, in
primo luogo, una ridefinizione dell’ambito di
applicazione del divieto. Esso si applica ora ai
soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito
nazionale su qualunque piattaforma che conseguono
per ciascun anno ricavi superiori all'8 per cento
dei ricavi complessivi del sistema intergrato delle
comunicazioni (SIC) o al 40 per cento dei ricavi
del settore delle comunicazioni elettroniche. In secondo
luogo, si proroga l’applicazione del divieto fino al
31 dicembre 2012. Infine, siescludono le imprese
editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in
modalità elettronica dal novero delle imprese
rispetto alle quali è vietata l’acquisizione di
partecipazioni.
Va ricordato che la questione è
stata recentemente oggetto di una segnalazione al
Governo emessa dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, in data 24 novembre 2010, nella quale si
afferma che la disposizione in materia di limiti
antitrust all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani
è stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a
tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di
informazione, sulla base delle indicazioni date dalla
Corte Costituzionale (sentenza n. 826/1988). La
protezione del pluralismo informativo è uno dei principi
fondamentali dell'Unione Europea (articolo 11, comma
secondo, dalla Carta Europea dei diritti fondamentali)
e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di
Giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri
a mantenere una legislazione speciale in materia, più
restrittiva del diritto della concorrenza. Si ritiene,
pertanto, secondo l’Autorità, che il mantenimento della
normativa sui limiti antitrust incrociati stampa-tv,
possa a pieno titolo rientrare tra gli interventi
consentiti al legislatore per il mantenimento della
concorrenzialità e del pluralismo del sistema
dell'informazione, anche alla luce del confronto con i
principali Paesi europei. In tal senso, l’Autorità
sottolinea l’opportunità di mantenere in vigore il
divieto recato dal citatoart. 43, comma 12, del testo
unico.
Articolo 2, comma 12-terdecies
(Quote latte)
Il
comma 12-terdecies sospende fino al 30 giugno
2011 il pagamento degli importi (con scadenza 31
dicembre 2010) dovuti dai produttori di latte in ragione
dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo
supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle
quote latte.
All'ultima proroga semestrale aveva provveduto
l'articolo 40-bis del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
Si ricorda
che decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49
ha stabilito un piano di rateizzazione senza interessi,
oggetto di un accordo politico tra l’Italia e l’Unione
europea, per consentire ai produttori di estinguere i
propri debiti per l’eccesso di produzione lattiera nei
periodi dal 1995/96 al 2001/02. L’accordo è poi sfociato
nella Decisione 2003/530/CE
(GUCE L n. 184/2003) con la quale l'aiuto che la
Repubblica italiana intendeva concedere ai produttori di
latte, peraltro a questi sostituendosi nel pagamento
degli importi da essi dovuti,
viene “eccezionalmente considerato compatibile con il
mercato” alle seguenti condizioni:
§
che l'importo sia interamente rimborsato mediante rate
annuali di uguale importo,
§
che il periodo di rimborso non superi 14 anni, a
decorrere dal 1° gennaio 2004.
D.M. 6 luglio 2007 (1).
Il decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5
con l’articolo 8-quater ha definito un nuovo
piano di rateizzazione, per somme non inferiori a 25.000
euro,
delle multe relative a qualunque campagna lattiera
precedente a quella allora in corso del 2008-2009. La
dilazione del pagamento, in funzione della sua entità e
con l’applicazione di un tasso di interesse crescente,
deve avvenire nei seguenti termini:
§
entro tredici anni per i debiti inferiori a 100.000
euro;
§
entro ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e
300.000 euro;
§ ed
entro trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.
Le modalità di rateizzazione
dei debiti sono state definite con il decreto 10
marzo 2010 del Commissario straordinario per le
quote latte (GU n. 70/2010) che, relativamente alle
scadenze, ha stabilito che:
§
per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di
settembre al mese di febbraio, la rata è versata entro
il successivo 30 giugno e, per il numero di anni di
durata della rateizzazione, entro il 30 giugno di
ogni anno (salvo l'ultima rata che è fissata non oltre
il limite massimo stabilito dalla legge);
§
per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di
marzo al mese di agosto, la rata è versata entro il
successivo 31 dicembre, e così per tutti gli anni
di durata della rateizzazione (salvo l’ultima rata).
Il piano di rientro previsto dal D.L.
n. 5 è stato oggetto esclusivamente di negoziati verbali
con la Commissione europea, concludendosi con un
gentlemen’s agreemennt. In merito peraltro, il
Commissario europeo Ciolos
sottolinea che il piano del 2009 “non si fonda
direttamente sul diritto UE [ma] mira ad agevolare la
gestione finanziaria dell’onere, per i produttori, di
pagare tutte le somme dovute a titolo del prelievo
suddetto. Perciò, se sospendesse l’applicazione di tale
piano l’Italia sarebbe ancora più distante
dall’adempimento dei suoi obblighi di riscossione ai
sensi del diritto UE.”. Il Commissario europeo, dopo
aver ricordato la preoccupante lentezza con la quale
l’Italia opera l’esazione dei prelievi, aggiunge che “se
l’emendamento dovesse essere adottato la Commissione
sarebbe costretta ad avviare la procedura appropriata ai
sensi del Trattato”.
Per il periodo che va dal 2002/2003
al 2008/2009, per le multe dovute dai produttori di
latte, la Comunità ha nel frattempo ridotto annualmente
i trasferimenti all’Italia a titolo di aiuti
all’agricoltura: per l’intero periodo il prelievo
nazionale dovuto, e trattenuto, è stato pari a 1.151
milioni di euro. Di questi restano da riscuotere 1.030
milioni di euro.
Per
quanto attiene alla copertura finanziaria della
sospensione dei pagamenti previsti dai piani di
rateizzazione, il comma in esame attinge per 5
milioni di euro per l’anno 2011 alle disponibilità
di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della
legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011).
L’articolo 1, comma 40, quarto
periodo, della legge n 220 del 2010 destina una
quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011 -
al fine di assicurare il finanziamento di interventi
urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e
allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca,
assistenza e cura dei malati oncologici e alla
promozione di attività sportive, culturali e sociali – a
valere sul Fondo istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine
di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e
indifferibili, con particolare riguardo ai settori
dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi
ad eventi celebrativi. Lo stesso comma 40, al primo
periodo, incrementa il suddetto fondo di 924 milioni di
euro per l'anno 2011.
Si segnala che alla tabella 1 (prevista dall'articolo 1
del presente disegno di legge) è prevista la proroga al
31 marzo 2011 delle attività del Commissario
straordinario per le quote latte chiamato a vagliare le
domande di rateizzazione.
È
dunque presumibile che, in ragione della proroga
disposta dal comma 12-terdecies, introdotta nel corso
dell’esame del provvedimento al Senato, si renderà
necessario disporre analoga ed ulteriore proroga per
l’attività del Commissario.
Documenti all’esame delle
istituzioni dell’UE
Il 9 dicembre 2010 la Commissione
europea ha adottato una proposta di
regolamento sulle "relazioni contrattuali nel
settore del latte" (COM(2010)728) e una relazione
sul mercato dei prodotti lattiero-caseari nel contesto
della graduale abolizione del regime delle quote
latte (COM(2010)727).
Proposta di regolamento sulle
relazioni contrattuali (COM(2010)728)
La proposta di regolamento prende
in considerazione i contratti scritti tra produttori di
latte e trasformatori, la possibilità di negoziare
collettivamente le condizioni contrattuali attraverso le
organizzazioni di produttori, norme specifiche dell'UE
per le organizzazioni interprofessionali e misure
destinate a migliorare la trasparenza nel mercato.
Si prevede la stipula, prima
dell'inizio delle consegne, di contratti scritti
facoltativi tra produttori di latte e trasformatori che
definiscano i prezzi, il calendario e il volume delle
consegne e la durata del contratto. Gli Stati membri
possono rendere obbligatorio sul loro territorio il
ricorso a tali contratti. Una deroga è prevista per le
cooperative, per tener conto della loro natura
specifica, sempre che i loro statuti contengano norme
atte a produrre analoghi effetti.
Si consente agli agricoltori
di negoziare collettivamente i contratti attraverso le
organizzazioni dei produttori. La definizione di limiti
appropriati per i volumi da negoziare metterà gli
agricoltori su un piede di parità con i principali
caseifici, mantenendo nel contempo una concorrenza
adeguata nella filiera del latte crudo. Questo tipo di
contrattazione non dovrà infatti superare il 3,5% del
totale della produzione UE e il 33% della produzione
nazionale; sono previste anche specifiche norme di
salvaguardia per evitare pregiudizi gravi, in
particolare per le PMI.
La proposta introduce
inoltre norme specifiche per le organizzazioni
interprofessionali che possono svolgere un ruolo
importante in materia di ricerca, miglioramento della
qualità e promozione e diffusione di buone pratiche nei
metodi di produzione e di trasformazione, contribuendo
ad accrescere le conoscenze e la trasparenza nel
settore. È inoltre prevista la trasmissione di
informazioni più regolari sui volumi di latte crudo
consegnati, al fine di fornire una visione più chiara
della produzione e dell'andamento del mercato.
Le nuove misure, che
saranno riesaminate nel 2014 e nel 2018, dovrebbero
rimanere in vigore fino al 2020 per dare ai produttori
lattieri il tempo necessario per prepararsi
all'abolizione delle quote e migliorare la loro
organizzazione secondo una logica più orientata al
mercato.
Le misure proposte
scaturiscono dalle raccomandazioni formulate dal gruppo
di esperti di alto livello sul latte (GAL), approvate
nelle conclusioni della presidenza del Consiglio del 27
settembre 2010. Composto da alti funzionari dagli Stati
membri e presieduto dal direttore generale della DG
AGRI, il GAL è stato istituito a seguito della crisi del
settore lattiero‑caseario del 2008-2009 con il mandato
di formulare misure a medio e lungo termine intese a
stabilizzare il mercato e il reddito dei produttori e a
migliorare la trasparenza.
Relazione sui mercati dei
prodotti lattiero-caseari (COM(2010)727)
La relazione fa il
punto sulla situazione del mercato lattiero-caseario e
sulle condizioni per estinguere gradualmente il regime
delle quote latte. Partendo dalla constatazione che
soltanto tre Stati membri (DK, NL, CY) hanno registrato
un superamento nel 2009/2010 e che il prezzo delle quote
latte è molto basso e in alcuni paesi è già arrivato a
zero, la relazione conclude che ci si sta avviando verso
un atterraggio morbido nella grande maggioranza degli
Stati membri e che non c'è quindi motivo di rivedere le
decisioni prese nell'ambito della verifica dello stato
di salute della PAC riguardo al graduale aumento delle
quote e alla soppressione definitiva del regime il 1°
aprile 2015.
La relazione suggerisce
inoltre, a titolo di ulteriore salvaguardia, che in casi
eccezionali in cui le misure politiche esistenti
risultino insufficienti, la Commissione possa prendere
in considerazione un meccanismo volto a compensare i
produttori lattieri che decidano di ridurre le loro
consegne per evitare gravi squilibri del mercato. Per
preparare meglio il terreno all'abolizione delle quote,
la Commissione propone che siano organizzate riunioni
congiunte degli esperti del comitato di gestione
dell'OCM unica e del gruppo consultivo “latte” al fine
di valutare l'evoluzione e le prospettive del mercato.
Una seconda
relazione della Commissione è prevista per il 2012.
Relazione sul
recupero del prelievo supplementare
Il 26 marzo 2010 la Commissione ha
presentato, ai sensi dell'articolo 3 della decisione
2003/530/CE del Consiglio, la relazione sulla
valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla
Commissione e al Consiglio sul recupero del prelievo
supplementare dovuto dai produttori di latte per i
periodi dal 1995/96 al 2001/02.
In base alla decisione del
Consiglio 2003/530/CE, in via eccezionale era stato
dichiarato compatibile l’aiuto che l’Italia ha concesso
ai produttori di latte sostituendosi ad essi nel
pagamento degli importi dai medesimi dovuti alla
Comunità a titolo del prelievo supplementare sul latte e
sui prodotti lattiero-caseari per i periodi dal 1995/96
al 2001/02 e consentendo agli stessi produttori di
estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti
effettuati su vari anni senza interessi.
La decisione fissava alcune
condizioni inderogabili e cioè che:
– l’importo fosse
interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale
importo;
– il periodo di rimborso non
superasse i 14 anni a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Dalla quinta relazione concernente
i pagamenti delle rate effettuati nel 2008, presentata
dalle autorità italiane alla Commissione il 23 novembre
2009, risultava che, dei circa 23.300 produttori
debitori del prelievo supplementare per i sette periodi
annuali oggetto della decisione del Consiglio e nei cui
confronti i tribunali nazionali avevano emesso
un’ordinanza di sospensione del pagamento in attesa
delle sentenze definitive, 15.403 avevano optato per la
possibilità di pagare a rate.
Tale scelta comporta
l’abbandono dei processi in corso. Inoltre, l’eventuale
mancato pagamento delle rate annuali comporta
l’esclusione dal regime di pagamento rateizzato e, di
conseguenza, espone i produttori al procedimento di
recupero dell’intero importo dovuto, maggiorato degli
interessi maturati.
Nelle precedenti relazioni di
valutazione, la Commissione aveva sostenuto che le
future relazioni annuali dell’Italia avrebbero dovuto
dare conto specificatamente dei procedimenti giudiziari
relativi ai sette periodi annuali in esame e confermare
il pagamento del prelievo dovuto dai produttori
risultati soccombenti.
La Commissione “deplora la lentezza
con cui le autorità italiane progrediscono nella
riscossione della parte dei prelievi dovuti dai
produttori che non hanno aderito al regime di pagamento
a rate, come pure l'insufficienza delle informazioni
fornite dalle medesime autorità. La lentezza dei
progressi si riferisce sia alla lentezza dei
procedimenti giudiziari sia alla lentezza nei recuperi
degli importi oggetto di procedimenti chiusi”.
Articolo 2, comma 12-quaterdecies
(Poteri del Dipartimento amministrazione
penitenziaria)
L’articolo
2, comma 12-quaterdecies, proroga di
un anno (ovvero al 31 dicembre 2011) i poteri
attribuiti al capo del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria dall’art. 44-bis del D.L. n. 207
del 2008 (L. n. 14 del 2009) per far fronte alla grave
situazione di sovraffollamento delle carceri. Attraverso
l’esercizio di tali poteri il capo del DAP dovrà
procedere al compimento degli investimenti necessari per
conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture
carcerarie o l'aumento della capienza di quelle
esistenti e garantire una migliore condizione di vita
dei detenuti.
In relazione al sovraffollamento
carcerario, il Consiglio dei ministri del 13 gennaio
2010 - deliberando un Piano straordinario penitenziario
- aveva dichiarato lo stato di emergenza nazionale fino
al 31 dicembre 2010 (DPCM 13 gennaio 2010); lo stato di
emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2011 con
D.P.C.M. 11 gennaio 2011.
Il “Piano carceri” prevede interventi
di edilizia penitenziaria volti ad ampliare la capienza
delle carceri (primo e secondo pilastro), misure di
natura normativa (terzo pilastro) e l’assunzione di 2000
nuovi agenti di Polizia Penitenziaria (quarto pilastro).
Con riferimento al “primo pilastro”,
il Piano carceri è stato presentato dal Commissario
straordinario all’edilizia penitenziaria ed approvato il
29 giugno 2010 dal Comitato di Sorveglianza costituito
dal Ministro della Giustizia, dal Ministro delle
Infrastrutture e dal Capo del Dipartimento della
Protezione civile. Il Ministero della giustizia, nelle
sue comunicazioni alle Camere rese lo scorso 19 gennaio,
si è soffermato sull’entità degli investimenti - 675
milioni di euro - sulla tempistica della loro
esecuzione, nell'arco di un triennio, e sulla portata
strategica volta a soddisfare un fabbisogno carcerario
pari a circa 9.150 posti, in esecuzione della sola prima
parte del piano.
L’art.
44-bis rinvia ai poteri conferiti dall'art. 20
del decreto legge n. 185/2008 (L. n. 2/2009) ai
commissari straordinari delegati per la realizzazione
degli investimenti pubblici.
Il
citato art. 20 del decreto legge n. 185/2008 ha previsto
tra le misure volte a velocizzare gli investimenti
pubblici l’istituzione di un commissario straordinario
con il compito di vigilare su tutte le fasi dei
procedimenti, con poteri di impulso e anche sostitutivi.
In particolare il comma 3 attribuisce al commissario
straordinario delegato le seguenti funzioni di indirizzo
e coordinamento per la realizzazione dell’investimento:
il monitoraggio dell'adozione degli atti e dei
provvedimenti necessari per l'esecuzione
dell'investimento; la vigilanza sull'espletamento
delle procedure realizzative e su quelle autorizzative,
sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività
occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse
disponibili assegnate a tale fine; l’esercizio di ogni
potere di impulso, attraverso il più ampio
coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per
assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto
dei tempi.
Per
quanto riguarda la procedura per la realizzazione
degli interventi, al capo del DAP spetta – in base
al citato art. 44-bis - il compito di redigere un
programma degli interventi necessari, specificandone i
tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le
risorse economiche a tal fine occorrenti. Con successivi
D.P.C.M., sono invece determinate le opere necessarie
per l'attuazione del programma (con l'indicazione dei
tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento
e del quadro finanziario dello stesso) e, nei casi di
particolare urgenza possono essere abbreviati fino alla
metà i termini previsti dalla normativa vigente per
l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari
per la realizzazione dell'intervento. L’art. 44-bis
dispone, inoltre, che le opere vengano inserite nel
programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui
all'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 (cd. legge
obiettivo), nonché, se di importo superiore a 100.000
euro, nel programma triennale previsto dall'art. 128 del
decreto legislativo n. 163/2006 (cd. Codice appalti). Al
capo del DAP sono riconosciuti, in caso di inutile
decorso dei termini previsti dalla normativa vigente, i
poteri sostitutivi previsti dall’art. 20 del D.L.
185/2008.
L’art. 20 attribuisce al commissario
delegato, per la realizzazione degli investimenti
pubblici, sin dal momento della nomina, i poteri, anche
sostitutivi, previsti dall'art. 13 del D.L. n. 67/1997.
Tali poteri hanno natura più strettamente operativa e
sono specificatamente quelli indicati dal comma 4-bis e
4-quater del citato art. 13 che si sostanziano
nell’emanazione, in sostituzione degli organi
istituzionalmente competenti, di tutti i provvedimenti
necessari per l’esecuzione dell’opera. In tale ambito i
commissari possono anche assumere direttamente la
funzione di stazione appaltante. In pratica, il
commissario dapprima solleciterà le amministrazioni
procedenti ad effettuare celermente gli adempimenti e,
se le amministrazioni risulteranno inadempimenti,
procederà in loro vece con pieni poteri, disponendo
anche l’indizione delle gare di appalto.
Articolo 2, commi 13-16
(Partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo
monetario internazionale per fronteggiare la crisi
finanziaria e per l’assistenza finanziaria ai Paesi più
poveri)
I
commi da 13 a 16 dell'articolo 2 recano disposizioni
dirette ad autorizzare la Banca d'Italia a concedere
prestiti al Fondo monetario internazionale (FMI) in
relazione ad operazioni dirette a fronteggiare la crisi
finanziaria internazionale, nonché per la concessione di
prestiti a favore dei Paesi più poveri. Su tali prestiti
viene accordata la garanzia dello Stato per il rimborso
dei capitali e degli interessi, nonché per la copertura
degli eventuali rischi di cambio.
Più in
dettaglio, il comma 13 dispone la proroga delle
disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia
agli interventi del Fondo monetario internazionale per
fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti
quali previste dal
decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7. Tale proroga
viene disposta al fine di contrastare la crisi
finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali
assunti in occasione del Vertice G20 di Londra di aprile
2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice
G20 di Seul di novembre 2010.
Si ricorda che l'articolo 1 del
decreto legge n. 7 del 1999
ha previsto che il Ministero dell'economia può concedere
la garanzia per il rimborso del capitale, per gli
interessi maturati e per la copertura di eventuali
rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla
Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo
monetario internazionale (FMI) che rispettino le
condizioni previste dai programmi di risanamento
economico approvati dal Fondo stesso, qualora si
verifichino circostanze impreviste sul piano
internazionale che richiedano risorse finanziarie
aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal
FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire quale
importo complessivo degli interventi realizzabili ai
sensi del medesimo articolo 1.
Si ricorda altresì che, per quanto
concerne il Vertice G20 di Londra (aprile 2009),
in tale sede sono stati assunti una serie di impegni in
materia finanziaria. Tra questi:
· sono
stati stanziati 1.100 mld di dollari dal G20 in favore
di FMI, Banca mondiale e banche per lo sviluppo per
sostenere i flussi del credito, la crescita e la difesa
dell'occupazione;
· il
FMI e' stato autorizzato a vendere le sue riserve auree
per finanziare i paesi più poveri in difficoltà;
· è
stato fissato l'obiettivo di varare la riforma della
Banca mondiale nella primavera del 2010.
Nel Vertice G20 di Seul (novembre
2010) i leader dei paesi partecipanti hanno
assunto un ''piano d'azione'' in materia finanziaria che
prevede, in materia di FMI, una riforma delle quote e
della governance, per dotare il Fondo di
''maggiore legittimità, credibilità ed efficacia'',
garantendo maggiore rappresentanza ai Paesi emergenti.
Per quanto concerne invece il
Consiglio europeo (giugno 2009), in tale sede è
stata ribadita l'importanza della costituzione di un
quadro globale transnazionale per la prevenzione e la
gestione delle crisi finanziarie. Per quanto riguarda le
risorse del FMI, gli Stati membri si sono dichiarati
disponibili a fornire rapidamente un sostegno temporaneo
per un importo totale di 75 miliardi di euro. "In linea
di principio", nel quadro di una ripartizione equa degli
oneri a livello mondiale, "gli Stati membri sono pronti
a farsi carico, attraverso i nuovi accordi di prestito,
in linea con il rispettivo peso economico, quale
rispecchiato dalle rispettive quote, del fabbisogno
supplementare di finanziamento che dovesse derivare nel
medio periodo, riconoscendo il necessario collegamento
tra contributo e rappresentanza".
Più in
dettaglio, per fronteggiare la crisi finanziaria la
lettera a) del comma 13 autorizza la Banca
d'Italia a svolgere le trattative con il Fondo monetario
internazionale per la conclusione di un accordo di
prestito di un ammontare pari a 8,11 miliardi di
euro.
Tale
accordo di prestito, da stipularsi tra la Banca d'Italia
ed il Fondo monetario internazionale, è già stato
approvato in una bozza definitiva in data 21 ottobre
2009 ed è riportato in allegato al decreto legge in
esame; la disposizione stabilisce altresì che
l'accordo diventi esecutivo a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge in esame.
In estrema sintesi il "Borrowing
Agreement" del FMI con la Banca d’Italia, approvato
il 21 ottobre 2009, fissa nei dettagli i termini e le
condizioni ai quali, allo scopo di fronteggiare la crisi
finanziaria, la Banca d'Italia si impegna a prestare al
Fondo monetario internazionale (FMI) l'equivalente,
calcolato in Diritti Speciali di Prelievo (DSP), di 8,11
miliardi di euro.
In particolare, nell'Accordo viene
stabilito che il FMI può effettuare prelievi per un
periodo di due anni a partire dalla data del primo
prelievo oppure un mese dopo la data dell'entrata in
vigore dell'accordo medesimo. Salvo ulteriori accordi,
il FMI notificherà la sua intenzione di prelevare alla
Banca d'Italia con un preavviso di almeno 5 giorni
lavorativi.
Con il consenso della Banca d'Italia,
il FMI può estendere la possibilità di effettuare
prelievi per ulteriori periodi di un anno fino ad un
totale di quattro anni.
In
secondo luogo per fronteggiare la crisi finanziaria la
lettera b) autorizza la Banca d'Italia, qualora
si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto
all'ammontare indicato alla lettera a), a contribuire
ulteriormente nel limite massimo complessivo di 13,53
miliardi di euro.
La
successiva lettera c) autorizza la confluenza dei
prestiti di cui alle lettere a) e b) - una volta
completata la riforma dei New Arrangements to Borrow
(NAB) - nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla
linea di credito già esistente che è pari a 1,753
miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP) –
equivalenti a circa 1,864 miliardi di euro.
Si ricorda che i New Arrangements
to Borrow (NAB) sono accordi di prestito
multilaterali entrati in vigore nel 1998 che impegnano
25 paesi, tra cui l'Italia, a contribuire con risorse
addizionali alla liquidità del FMI in caso di gravi
pericoli per la stabilità del sistema monetario
internazionale. Le somme accordate in base ai nuovi
accordi ammontano a 34 miliardi di DSP.
I Diritti Speciali di Prelievo (DSP;
in inglese
Special Drawing Rights, SDRs) rappresentano
un’attività di riserva creata nel 1969 con lo scopo di
aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del
FMI. Il valore dei DSP è determinato in base ad un
paniere di cinque valute. Il FMI ha la facoltà di
accrescere la propria liquidità per mezzo di
assegnazioni di DSP ai paesi membri in proporzione alla
quota da ciascuno sottoscritta, previa approvazione
della decisione da parte del Consiglio di
Amministrazione a maggioranza dell’85% del potere di
voto.
La
lettera d) del comma 13 rinvia infine ad apposita
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia per la regolazione dei
rapporti che deriveranno dai suddetti prestiti.
Il
comma 14 proroga l'autorizzazione alla Banca
d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo
Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge n.
146 del 2003.
In
particolare la Banca d'Italia è autorizzata a concedere
un prestito pari a 800 milioni di DSP da erogare a tassi
di mercato tramite l'Extended credit facility del
Poverty reduction and growth trust. Per la
definizione delle modalità di concessione del prestito
si rimanda ad apposita intesa tra il Fondo monetario
internazionale, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia.
Si ricorda che l'Extended Credit
Facility (ECF) è lo strumento del Fondo monetario
internazionale che ha sostituito, dal gennaio 2010, la
Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) per
garantire supporto finanziario ai Paesi a basso reddito.
Le caratteristiche dell'ECF sono: tassi di interesse
pari a zero, periodo di grazia di 5,5 anni, termine
massimo di ripagamento di 10 anni.
Secondo quanto riportato nella
Relazione al provvedimento, poiché l'importo del
prestito da garantire è pari a 800 milioni di DSP
ed il controvalore di 1 DSP, all’epoca della redazione
del disegno di legge, risultava pari a circa 1,063.460
euro, il valore complessivo del prestito in euro
ammonterebbe a circa 850 milioni.
In
aggiunta al prestito erogabile dalla Banca d'Italia,
anche il Ministero dell'economia e delle finanze viene
autorizzato a concedere un sussidio ai Paesi più poveri,
tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction
and growth trust, per un ammontare complessivo di 22,1
milioni di DSP (circa 23,5 milioni di euro), già a
disposizione presso il Fondo monetario internazionale.
Come specificato anche dalla
Relazione, saranno utilizzate le risorse già disponibili
presso il FMI come residui dei contributi già erogati
dall’Italia per sussidi finanziari ai Paesi a basso
reddito sulla base dell’articolo 2 della legge n. 173
del 1990.
Di conseguenza la disposizione non comporta l'esborso
di nuove risorse a carico del bilancio dello Stato.
Il
comma 15 prevede che sui prestiti di cui ai commi
precedenti è accordata la garanzia dello Stato tanto per
il rimborso del capitale, quanto per gli interessi
maturati e la copertura degli eventuali rischi di
cambio.
Il
comma 16 dispone che agli oneri eventualmente
derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato
sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 per ogni possibile
rischio connesso al rimborso del capitale e degli
interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si
provvede ai sensi dell’articolo 31 della legge di
contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009),
con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di
base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2010 e
corrispondenti per gli anni successivi (capitolo
7407/Economia, “Oneri derivanti dalle garanzie assunte
dallo stato in dipendenza di varie disposizioni
legislative”).
L’articolo 31 della legge di
contabilità prevede che, in allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze, siano elencate le garanzie principali e
sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o
altri soggetti.
Articolo 2, comma 16-bis
(Partecipazione della Repubblica italiana alla
Fondazione Global Earthquake Model)
La
disposizione in commento è adottata nelle more della
costruzione di una Organizzazione internazionale tra i
governi – Global Risk Modelling Organisation,
organizzazione per la costruzione di modelli di rischio
globale -, il cui scopo è l’adozione di standard
uniformi a livello globale per il calcolo e la
divulgazione di dati di rischio correlati alle diverse
tipologie di disastri naturali, ovvero indotti
dall’uomo. In tale prospettiva la norma in commento
autorizza la spesa di 0,3 milioni di euro entro
il 31 dicembre 2011, nonché per il 2012 e
il 2013, per la partecipazione italiana alla
fondazione GEM (Global Earthquake Model, modello
globale per i terremoti), con sede a Pavia.
Il
reperimento dei fondi necessari avviene a carico delle
risorse previste dal comma 14 dell’articolo 1 del
decreto-legge n. 262 del 2006,
le quali, se non utilizzate al 31 dicembre 2010, sono
mantenute in bilancio nell’esercizio 2011 e versate
all’entrata del bilancio dello Stato: successivamente,
0,3 milioni di euro di dette risorse verranno utilizzate
per la copertura della norma in commento con riferimento
all’esercizio finanziario 2011, mentre la parte residua
di detti fondi verrà assegnata al Fondo per interventi
strutturali di politica economica quale previsto dal
comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del
2004.
Sempre a valere sulle risorse del Fondo per interventi
strutturali di politica economica verranno reperiti i
fondi per il 2012 e 2013 per la partecipazione
dell’Italia alla Fondazione GEM.
Si segnala che il
comma 14 dell’articolo 1 del decreto-legge 262/2006,
nel quadro delle attività di potenziamento
dell’Amministrazione economico-finanziaria per il
contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, prevede
la costituzione di un apposito Fondo nel quale far
affluire una quota parte delle maggiori entrate
derivanti dalla riduzione della base imponibile evasa e
dal contrasto al lavoro irregolare, al gioco illegale e
alle frodi negli scambi internazionali e comunitari. A
tale Fondo, al quale sono stati attribuiti, a decorrere
dal 2008, somme non superiori a 30 milioni di euro
annui, è demandato il finanziamento - per metà delle
risorse nei confronti del personale dell’Amministrazione
finanziaria, e per la restante metà nei confronti del
personale delle altre Amministrazioni statali - di
incentivi all’esodo e alla mobilità territoriale, nonché
delle indennità di trasferta e di uno specifico
programma di assunzioni di personale qualificato.
Per quanto poi riguarda
il comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge
282/2004, esso, nel quadro della proroga di termini
in materia di definizione di illeciti edilizi, prevede
appunto l’istituzione, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze - allo scopo di
facilitare il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica anche con interventi per la riduzione della
pressionefiscale - di un apposito Fondo per interventi
strutturali di politica economica, alimentato dalle
maggiori entrate derivanti dal precedente comma 1,
valutate per l’anno 2005 all’incirca in 2,21 miliardi di
euro.
Il Global Earthquake
Model (GEM)
è un’iniziativa di partenariato pubblico-privato avviata
nel 2006 dal Global Science Forum dell’OCSE
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico), con l’intento di sviluppare su scala
mondiale strumenti e software open-source per la
valutazione del rischio sismico. Lo scopo è quello
di conseguire una significativa riduzione degli effetti
negativi per gli individui e le società che i terremoti
e maremoti causano in tutto il mondo momento. Al
momento, avendo iniziato già nel 2009 - la conclusione è
prevista per il 2013-, il GEM sta costruendo il suo
primo modello di lavoro globale, al termine del quale
dovrebbe essere in grado di fornire autorevoli
standard di calcolo e di comunicazione del rischio
di terremoti in tutto il mondo. Dal mese di marzo 2009
il GEM si è inoltre costituito quale persona giuridica,
come Fondazione no-profit con sede a Pavia.
Il GEM cerca di dare
risposta al problema all’elevato numero di persone -
oltre mezzo milione – uccise nel mondo dai terremoti e
maremoti nel solo decennio 2000-2010, con particolare
riguardo ai paesi in via di sviluppo, ove gli effetti
delle catastrofi naturali sono acuiti dai problemi di
insediamento posti dalla rapida crescita della
popolazione. A fronte di questi pericoli, si constata
l’inesistenza o l’inaccessibilità de facto dei
modelli di rischio sismico, e per porre rimedio a tale
insufficienza ci si propone di fornire una base di
confronto tra i rischi sismici nelle diverse regioni del
mondo, con l’intento di giungere a una significativa
riduzione dell’impatto sulle popolazioni e le economie.
Il GEM curerà inoltre lo sviluppo dei metodi di
telerilevamento e delle tecniche di raccolta dei dati su
larga scala.
Articolo 2, comma 16-ter
(Fondazione orchestra sinfonica G. Verdi)
Il
comma 16-ter proroga al 31 dicembre 2011
il finanziamento a favore della fondazione orchestra
sinfonica G. Verdi di Milano, autorizzando la spesa di
3 milioni di euro.
La copertura del relativo onere è
recata dal comma 16-quinquies (si veda infra).
La Fondazione Orchestra Sinfonica
e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi è stata
istituita nel 2002per sostenere economicamente
l’attività delle due istituzioni, proseguendo l’opera
dell'Associazione Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe
Verdi costituitasi nel 1992.
La fondazione figura tra gli enti del
settore musicale (musica concertistica e corale)
destinatari di contributi statali a valere sul Fondo
unico dello spettacolo, istituito con L. 163/1985.
L’importo del Fondo, è stabilito annualmente in Tabella
C della legge finanziaria (ora, legge di stabilità) ed è
allocato in diversi capitoli dello stato di previsione
del Ministero per i beni e le attività culturali. Con
decreto del Ministro vengono poi determinate ogni anno
le aliquote da assegnare ai diversi settori e,
nell’ambito di queste, si procede - sempre con
cadenza annuale -all’assegnazione dei contributi
ai singoli enti.
Alla Fondazione sono stati attribuiti
365 mila euro per l’esercizio 2005, 285.000 per il 2009
euro e 300.000 per il 2010.
Per gli esercizi finanziari dal 2006 al 2008 non
risultano liquidati finanziamenti a valere sul Fondo in
relazione alla grave situazione debitoria della
Fondazione nei confronti dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS).
Merita peraltro segnalare che la
Fondazione è risultata unica assegnataria del contributo
di 5 milioni di euro autorizzato, per l’esercizio
finanziario 2008, dall’art. 6-quater del D.L. n.
248/2007 (L. n. 31/2008) a favore di enti e organismi di
riconosciuto prestigio operanti nel settore della
musica, che versano in condizioni di difficoltà
finanziaria.
In
relazione alla ricostruzione effettuata, la disposizione
costituisce, piuttosto che una proroga, una nuova
autorizzazione di spesa, a prescindere dall’attribuzione
di finanziamenti a valere sul FUS.
Articolo 2, comma 16-quater
(Expo Milano - Informatizzazione degli uffici
giudiziari
e della sicurezza)
Il
comma 16-quater trasferisce, ai sensi della legge
n. 392 del 1941 sul trasferimento ai Comuni del servizio
dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari, 4,5
milioni di euro per la prosecuzione delle
attività di infrastrutturazione informatica
necessarie per le attività degli uffici giudiziari e
della sicurezza collegate allo svolgimentodell’EXPO
Milano 2015.
Si ricorda che
l’articolo 14 del decreto-legge n. 112 del 2008
ha autorizzato, per la realizzazione delle opere e delle
attività connesse allo svolgimento del grande evento
EXPO Milano 2015, la spesa di 30 milioni di euro per
l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59
milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per
l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445
milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro
per l'anno 2015.
Articolo 2, comma 16-quinquies
(Contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche)
Il
comma 16-quinquies, primo periodo,riconosce
un contributo di 3 milioni di euro per l’anno
2011 a “ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche
di cui all’articolo 1, comma 1, lett. f), del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64” (L. n. 100/2010),
al fine di assicurare la prosecuzione delle attività
esercitate, a condizione che nell’ultimo bilancio
approvato:
§
abbiano avuto un’incidenza del costo del personale non
superiore, nell’ultimo bilancio approvato, ad un
rapporto 2 a 1 rispetto all’ammontare dei ricavi
provenienti dalla vendita di biglietti;
§
abbiano avuto ricavi provenienti dalla stessa vendita
dei biglietti non inferiori al 70 per cento
dell’ammontare del contributo statale.
Con riferimento alla
disposizione del D.L. 64/2010 richiamata, si evidenzia
che essa si inserisce fra le norme generali regolatrici
della materia cui attenersi in sede di emanazione dei
regolamenti di delegificazione per il riordino del
settore lirico-sinfonico, previsti dallo stesso art. 1.
In particolare, la lett. f) citata indica quale
criterio l’eventuale previsione di forme organizzative
speciali in relazione a peculiarità, assoluta rilevanza
internazionale, eccezionali capacità produttive,
rilevanti ricavi propri o significativo e continuativo
apporto finanziario di soggetti privati. Stabilisce,
inoltre che:
§ lo
statuto delle fondazioni cui siano riconosciute forme
organizzative speciali deve prevedere che l’erogazione
del contributo statale avviene sulla base di programmi
di attività triennale, avendo riferimento ad una
percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico
per lo spettacolo, con successiva verifica dei programmi
stessi da parte del Ministero per i beni e le attività
culturali;
§ lo
statuto dell’Accademia nazionale di S. Cecilia prevede
la presenza del Presidente–Sovrintendente e della
componente del corpo accademico, eletti direttamente
dall’assemblea degli accademici.
I regolamenti devono
essere emanati entro 18 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge,
quindi entro la fine del 2011.
Il 15 febbraio 2011 è
pervenuta la richiesta di parere parlamentare proprio
sullo schema di regolamento concernente criteri e
modalità di riconoscimento di forme organizzative
speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche (Atto 331)
che affida ad un decreto interministeriale il
riconoscimento della qualifica di “fondazione
lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa
speciale”, a seguito di istanza presentata dalla
fondazione interessata, che sia in possesso dei
requisiti previsti.
Il
secondo periodo del comma 16-quinquies in esame
quantifica l’onere derivante dal contributo alle
fondazioni lirico sinfoniche di cui al primo periodo in
6 milioni di euro nel 2011.
Sulla base della ricognizione normativa, la platea degli
eventuali destinatari del contributo non è, allo stato,
identificabile. Peraltro, dalla successiva disposizione
di copertura finanziaria, si desume che si tratta di due
fondazioni.
Al fine
di compensare gli effetti recati dal primo periodo del
comma in esame e dai commi 16-ter e 16-quater
- rispettivamente pari a 6 milioni di euro nel 2011, 3
milioni di euro nel 2011 e a 4,5 milioni nel 2011, pari
a complessivi 13,5 milioni nel 2011 - si dispone il
mantenimento in bilancio delle risorse non
utilizzate alla data del 31 dicembre 2010 relative al
Fondo per la concessione di incentivi all’esodo,
alla mobilità territoriale, all'erogazione di
indennità di trasferta di cui all’articolo 1, comma
14, del decreto legge n. 262 del 2006.
Il Fondo in questione è
stato istituito dall’articolo 1, comma 14 del decreto
legge n. 262/2006 che gli ha destinato quota parte delle
risorse derivanti dalle operazioni di contrasto
all’evasione, all’impiego non regolare, al gioco
illegale e alle frodi negli scambi intracomunitari ed
extra comunitari, per un ammontare non superiore a 10
milioni di euro nel 2007 e a 30 milioni di euro annui a
decorrere dal 2008. Il Fondo in oggetto è iscritto –
come detto - presso il Ministero dell’economia e
finanze/cap. 3041.
Dall’interrogazione effettuata nella banca dati della
RGS, alla data del 31 dicembre 2010, sul capitolo
3041/Economia - relativo Fondo per la concessione di
incentivi all’esodo di cui all’articolo 1 comma 14 del
decreto legge n. 262/2006 - risulta una disponibilità di
competenza pari a 15.570.000 euro.
Le
predette risorse non utilizzate sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato, per essere
destinate, quanto a complessivi 13,5 milioni di euro,
alla copertura dei predetti oneri e, per la parte
residua,
per essere riassegnate, nell’anno 2011, al Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del
2004.
Il
comma dispone, infine, che agli effetti finanziari
derivanti dai predetti commi 16-ter, 16-quater
e 16-quinquies, primo periodo, si provveda
mediante corrispondente utilizzo delle risorse del
Fondo la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione
di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge n. 154/2008, per 15
milioni per il 2011,
in termini di sola cassa
Si
osserva che la disposizione in commento - la cui vigenza
opera dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto legge - dispone il mantenimento
in bilancio di somme che, al 31 dicembre 2010, sarebbero
già andate in economia.
In
merito al mantenimento in bilancio delle risorse del
Fondo per la concessione di incentivi all’esodo per
finalità di copertura finanziaria e di finanziamento del
Fondo interventi strutturali di politica economica, si
rileva che nel provvedimento in esame è presente all’articolo
2, comma 9-sexies, una disposizione di pressoché
identico tenore.
La
norma da ultimo citata dispone – in modo identico – il
mantenimento in bilancio delle risorse del Fondo,
prevedendone l’utilizzo per 0,5 milioni di euro nel 2011
per finalità di copertura e la destinazione della
restante parte al Fondo interventi strutturali nel 2011.
In
entrambe le norme, il mantenimento in bilancio delle
somme e il loro utilizzo viene compensato attraverso il
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari
conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali per l’importo, in entrambi i casi di 15
milioni nel 2011.
Articolo 2, comma 16-sexies
(Fondo esigenze urgenti ed indifferibili)
Il
comma dispone il mantenimento in bilancio
nell’esercizio finanziario 2011, entro il limite di
120 milioni di euro, delle somme non impegnate
al 31 dicembre 2010, relative al Fondo per
l'adeguamento prezzi di materiali da costruzione, di
cui all’articolo 1, comma 11 del decreto-legge n. 162
del 2008.
L’articolo 1, comma 11
del decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008
ha istituito, con una dotazione di 300 milioni di euro
per l'anno 2009, il Fondo per l'adeguamento dei prezzi
di materiali da costruzione nei contratti di appalti
pubblici. Il Fondo è stato iscritto nel bilancio 2009
sul capitolo 7192 “Fondo da ripartire per fronteggiare
gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da
costruzione verificatisi nell'anno 2008”.
Dall’interrogazione del capitolo 7192 effettuata nella
banca dati della RGS, le somme non impegnate al 30
dicembre 2010 ammontano a 120 milioni di euro.
Lesomme
sono versate all’entrata per essere integralmente
destinate, nell'anno 2011, all’incremento della
quota – pari a 50 milioni di euro - del Fondo
esigenze urgenti ed indifferibili destinata al
finanziamento di interventi urgenti di
riequilibrio socio-economico e di sviluppo dei
territori, di attività di ricerca, assistenza
e cura dei malati oncologici e di promozione di attività
sportive, culturali e sociali, ai sensi dell’articolo
1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità
2011 (legge n. 220/2010).
Conseguentemente, alle attività di ricerca,
assistenza e cura dei malati oncologici
nonché alla promozione di attività sportive,
culturali e sociali viene destinata una
quota non inferiore a 40 milioni di euro,
rimanendo le restanti risorse assegnabili ad interventi
urgenti di riequilibrio socio-economico e di sviluppo
dei territori.
Si ricorda che
l’articolo 1, comma 40 ha rifinanziato il Fondo esigenze
urgenti ed indifferibili di 924 milioni di euro per il
2011. Di tale somma, 874 milioni sono destinati ad una
serie di finalità indicate nell’elenco 1 delle legge e
saranno ripartiti, con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Gli ulteriori 50 milioni – in
virtù di quanto stabilito dal comma 40, quarto periodo –
sono destinati ad assicurare il finanziamento di
interventi urgenti finalizzati al riequilibrio
socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle
attività di ricerca, assistenza e cura dei malati
oncologici e alla promozione di attività sportive,
culturali e sociali.Alla ripartizione di tale quota e
all'individuazione dei beneficiari si provvede con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in
coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario.
Il
comma dispone che al relativo onere si provveda mediante
corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per il
2011, in termini di sola cassa, del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge n. 154/2008.
Il Fondo da ultimo
citato, è stato istituito dall’art. 6, comma 2, del D.L.
n. 154/2008 nello stato di previsione del Ministero
dell'economia (cap. 7593). Il Fondo è finalizzato a
compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di
cassa da specifici contributi di importo fisso costante
con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di
autorizzazioni legislative. Il Fondo,che opera in
termini di sola cassa, è stato inizialmente dotato di
435 milioni per il 2010 e di 175 milioni per il 2011, e
successivamente rifinanziato da una serie di
disposizioni legislative.
A bilancio 2011, le
disponibilità del Fondo risultano pari a 1.122,6 milioni
di euro per il 2011, a 1.000 milioni di euro per il 2012
e a 1.000 milioni per il 2012.
Si
osserva che la disposizione in commento, la cui vigenza
opera dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto legge, dispone il mantenimento
in bilancio di somme che, al 31 dicembre 2010, sarebbero
già andate in economia.
Articolo 2, comma 16-septies
(Verifica depositi GPL)
Il
comma 16-septies fissa al 30 giugno 2011
il termine ultimo entro il quale va compiuto, a spese
dei proprietari, un puntuale esame visivo dell'intera
superficie metallica dei serbatoi fissi, in esercizio da
25 anni dalla prima installazione, presso i depositi di
GPL (gas di petrolio liquefatto) di cui al D.M. 14
maggio 2004.
Si tratta (art. 1, co.
1, del citato D.M. 14 maggio 2004) dei depositi GPL in
serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva
non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti
di distribuzione per usi civili, industriali,
artigianali e agricoli. Difatti, il citato D.M. ha per
scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione
incendi per l'installazione e l'esercizio dei predetti
depositi di GPL.
La disciplina recata dal
decreto non si applicava invece (art. 1, co. 2) agli
impianti di distribuzione stradale per autotrazione
nonché ai depositi ad uso commerciale (cioè impianti di
imbottigliamento e di travaso in recipienti mobili), per
i quali si rimanda alle specifiche regole tecniche di
prevenzione incendi.
Viene inoltre precisato
(art. 1, co. 3) che le disposizioni del citato decreto
si applicano ai depositi di nuova installazione, nonché
ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto in caso di sostanziali modifiche o
ampliamenti. Peraltro, i depositi in possesso di nulla
osta provvisorio, di cui alla legge n. 818/1984,
dovevano essere adeguati alle disposizioni contenute
nell'allegato tecnico entro e non oltre tre anni dalla
data di entrata in vigore del decreto. Invece non
sussiste alcun obbligo di adeguamento per i depositi in
possesso di certificato di prevenzione incendi, ovvero
di parere di conformità favorevole sul progetto espresso
dal Comando provinciale VV.F. competente per territorio.
Si osserva che la norma in esame, che si riferisce ai
depositi in esercizio da 25 anni dalla prima
installazione, sembrerebbe in contrasto con la
menzionata previsione del D.M. 14 maggio 2004, secondo
cui la disciplina da esso recata non si applicherebbe ai
depositi esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto, a meno che non avvenissero sostanziali
modifiche o ampliamenti. Invece, una lettura della norma
in esame che non contrasti con la disciplina di cui al
citato D.M., sarebbe quella di ritenere che la medesima
norma si riferisca ai depositi per il quali il D.M.
imponeva un obbligo di adeguamento entro tre anni dalla
sua entrata in vigore, cioè i depositi in possesso di
nulla osta provvisorio di cui alla L. 818/1984 (cfr.
supra).
L'esame
che viene prescritto, in ogni caso, deve essere condotto
in aderenza alle normative tecniche di cui alla UNI EN
970; esso va corredato con controlli spessimetrici nel
rispetto del disposto della UNI EN 10160, o, in
alternativa, con le modalità tecniche di cui
all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la
verifica dell'idoneità del manufatto. L'effettuazione
delle verifiche può giungere solo da personale
qualificato, in possesso dei requisiti previsti dalla
norma UNI EN 473.
In
assenza della prova di aver effettuato le prescritte
verifiche, il proprietario del serbatoio sarà obbligato
a collocarlo fuori esercizio; è presumibile che tale
obbligo sia assistito dalle sanzioni contro i rischi di
incendio (la prevenzione degli incendi e la sicurezza,
per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni,
rappresenta il bene giuridico di cui all'articolo 2 D.M.
14 maggio 2004).
Il
terzo periodo del comma in esamepone un termine
differente per l’effettuazione delle verifiche (31
dicembre 2011), anche se non è chiara la differenza
della fattispecie rispetto a quella sopra descritta, dal
momento che anche nel caso in esame sembra farsi
riferimento agli impianti in esercizio da almeno 25
anni.
Sembrerebbe quindi opportuno formulare la norma in
maniera più chiara e coordinarla con quella della
disposizione precedente.
Infine viene precisato che i costi
per le verifiche sono a carico delle imprese fornitrici
dei serbatoi.
Articolo
2, comma 16-octies
(Contributo all’Istituto nazionale di Geofisica e
Vulcanologia - INGV)
Il
comma 16-octies incrementa di 1,5 milioni di
euro per l’anno 2011 il contributo ordinario
destinato all’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV), al fine di assicurare la
proroga delle attività connesse al servizio di
sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio
nazionale.
L’istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia
(INGV), che esercita sorveglianza sulla sismicità e
sull'attività vulcanica del territorio
nazionalesvolgendo anche un ruolo di consulenza verso la
Protezione civile, è uno degli enti di ricerca
vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, recentemente riordinati con D.lgs.
213/2009.
Tali enti ricevono
contributi annuali dallo Stato a valere sul Fondo
ordinario
per gli enti e le
istituzioni di ricerca
istituito nello stato di previsione del MURST
(ora, MIUR), dall’art. 7
del D.lgs. 204/1998.
Ai sensi dell’articolo citato,
l’ammontare del Fondo è determinato in tabella C
della legge finanziaria (ora, legge di stabilità)ed
è ripartito annualmente fra gli enti interessati,
- sulla base dei
programmi pluriennali, che il Ministro è chiamato ad
approvare
- con uno o più DM, comprensivi di
indicazioni per i due anni successivi, emanati previo
parere parlamentare.
Al
riguardo si ricorda, peraltro, che l’art. 4 del
D.lgs. 213/2009 ha stabilito che la ripartizione del
fondo ordinario è effettuata sulla base della
programmazione strategica preventiva di cui all’art.
5,
nonché tenendo conto della valutazione della qualità
dei risultati della ricerca effettuata dall’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario.
Per
l’esercizio finanziario 2010, il DM 24 dicembre 2010,
recante riparto del Fondo ordinario, in corso di
registrazione alla Corte dei Conti, assegna all’INGV
l’importo globale di euro 57.557.900 dei quali
49.954.300 costituiscono il contributo ordinario,
3.000.000 rappresentano un’assegnazione straordinaria
per la partecipazione al programma internazionale EMSO
e 4.603.600 sono ascrivibili alla corresponsione di
arretrati.
In relazione al
contenuto della disposizione in commento, all’importo
del contributo ordinario da assegnare all’ente per il
2011 - che, ai sensi dell’art. 13 del DM 24 dicembre
2010 citato, dovrebbe costituire l’87% dell’importo 2010
-(ovvero 43.460.241 euro) andranno a sommarsi 1.500.000
euro.
Il
comma 16-octies dispone che all’onere recato dal
contributo all’INGV – pari, come detto, a 1,5 milioni di
euro per il 2011 - si provveda:
§
quanto a 250 mila euro per il 2011, mediante
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2011-2013 nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011
(programma “Fondi di riserva e speciali”, missione
“Fondi da ripartire”), allo scopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo
ministero;
§
quanto a 1,25 milioni di euro per il 2011,
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa
al Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie
dei programmi di spesa, istituito dall’articolo 5, comma
4, del decreto-legge n. 93 del 2008,
come integrato dal decreto-legge n. 112/2008.
L’art. 5, comma 4, del
D.L. 93/2008 ha istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e finanze un Fondo da utilizzare
per reintegro delle dotazioni finanziarie dei
programmi di spesa,
dotandolo di 115 milioni di euro per l’anno 2008, 120
milioni di euro per l’anno 2009 e 55,5 milioni di euro
per l’anno 2010.
Successivamente,
l’articolo 60, comma 8, del decreto legge n. 112/2008 ha
integrato la dotazione del Fondo di 100 milioni di euro
per l'anno 2009 e di 300 milioni di euro per il 2010,
finanziandolo anche per l’anno 2011 in misura pari a 300
milioni. Vari interventi normativi successivi hanno
operato una riduzione delle dotazioni finanziarie del
Fondo in oggetto.
Nel bilancio per il 2001,
il Fondo (cap. 3076/Economia) presenta uno stanziamento
di competenza pari a 4,45 milioni di euro per l’anno
2011 e nessuno stanziamento per il 2012 e 2013.
Articolo 2, comma 16-novies
(Collaborazione in campo televisivo con San Marino)
Il comma 16-novies
proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da
parte della RAI alla Repubblica di San Marino, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, fino alla
ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo
radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la stessa
Repubblica di San Marino, firmato il 5 marzo 2008, e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.
L’erogazione dei servizi
in oggetto è disciplinata da una Convenzione
sottoscritta dalla RAI e dal Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, discendente – a sua volta –
dall’Accordo di collaborazione in materia
radiotelevisiva fra Repubblica italiana e Repubblica di
San Marino, firmato il 23 ottobre 1987 e ratificato con
la legge 9 aprile 1990, n. 99.
L’accordo ratificato nel
1990 prevedeva una durata quindicennale, mentre la
Convenzione – stipulata il 30 dicembre 1991 – è scaduta
il 31 dicembre 2006. I Ministeri degli affari esteri dei
due Paesi hanno peraltro ritenuto entrambi gli atti in
vigore fino all’11 giugno 2007. In attesa della stipula
del nuovo accordo, l'articolo 39 del decreto-legge n.
248 del 2007 (L. n. 31/2008) ha prorogato l'operatività
della convenzione fino al 31 dicembre 2008, allo scopo
di assicurare la continuità del servizio.
Due ulteriori proroghe,
rispettivamente, al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre
2010 sono state poi disposta dall’articolo 1 del
decreto-legge n. 207/2008 (L. n. 14/2009) e dall’art. 2,
comma 2, del D.L. n. 194/2009 (L. n. 25/2010).
Il nuovo accordo
internazionale intervenuto, come si è detto, il 5 marzo
2008, ha durata quinquennale. Allo stato, non è ancora
stato presentato al Parlamento il disegno di legge di
autorizzazione alla ratifica.
Articolo 2, comma 16-decies
(Conciliazione delle controversie civili e
commerciali)
La
disposizione proroga di dodici mesi (quindi al 20
marzo 2012) il termine di entrata in vigore della
disciplina in materia di mediazione obbligatoria,
attualmente fissato al 20 marzo 2011 dall’articolo 24,
comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali.
La
proroga opera per le sole controversie in materia di
condominio e di risarcimento del danno derivante
dalla circolazione di veicoli e natanti.
Si ricorda che il decreto legislativo
n. 28 del 2010 distingue tre tipi di mediazione: la
mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella
demandata dal giudice.
La mediazione obbligatoria
costituisce condizione di procedibilità per l’avvio del
processo civile; l’eventuale improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata
d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Essa
opera rispetto ad alcune specifiche materie elencate
nell'articolo 5. I criteri in base ai quali sono state
individuate tali controversie concernono rapporti
destinati a prolungarsi nel tempo e che conoscono una
diffusione di massa (contratti assicurativi, bancari e
finanziari); casi particolarmente conflittuali rispetto
ai quali, anche per la natura della lite, appare
particolarmente fertile il terreno della composizione
stragiudiziale (responsabilità medica e diffamazione a
mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, risarcimento
del danno da circolazione di veicoli e natanti); liti in
cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa
famiglia, gruppo sociale o area territoriale
(condominio, locazione, comodato, affitto di azienda,
diritti reali, divisione, successioni, patto di
famiglia). La condizione di procedibilità non si applica
per le azioni inibitorie e risarcitorie di classe
disciplinate dal codice del consumo; l’articolo 5, comma
4, esclude in alcuni procedimenti specificamente
indicati sia il carattere obbligatorio della mediazione,
sia la possibilità per il giudice di invitare comunque
le parti a procedervi. Si tratta essenzialmente di
procedimenti posti a presidio di interessi per i quali
un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione
appare inutile o controproducente, a fronte di una
tutela giurisdizionale che è invece in grado, talvolta
in forme sommarie e che non richiedono un preventivo
contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione
degli interessi medesimi (procedimenti per ingiunzione;
convalida di licenza o sfratto, procedimenti possessori,
procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all’esecuzione forzata, procedimenti in camera
di consiglio, azione civile nel processo penale)..
Nel corso del dibattito parlamentare
sullo schema di decreto legislativo si è in particolare
approfondito il tema della mediazione obbligatoria; i
pareri espressi dalle Commissioni giustizia di Camera e
Senato contenevano alcune osservazioni, parzialmente
recepite, in particolare relative alla modifica delle
materie oggetto di mediazione obbligatoria.
Si segnala che presso la Commissione
giustizia del Senato sono in corso di esame le proposte
di legge AS 2329 (Benedetti Valentini) e AS 2534 (Della
Monica ed altri), recanti modifiche alla disciplina in
materia di mediazione civile e commerciale. Entrambe le
proposte di legge escludono che il ricorso alla
procedura di mediazione possa costituire condizione di
procedibilità dell'eventuale successivo giudizio.
Articolo 2, comma 17
(Interventi per la salvaguardia della stabilità
finanziaria dell’euro)
L'articolo 2, comma 17 consente di provvedere
mediante anticipazioni di tesoreria agli
eventuali pagamenti che si rendessero necessari al fine
di fronteggiare l'operatività della garanzia
prevista dall'articolo
17, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010,
ossia la garanzia offerta dallo Stato sulle passività
emesse per il finanziamento di prestiti agli Stati
dell’area euro dalla società appositamente
costituita assieme agli altri Stati dell'area, la
European Financial Stability Facility (EFSF).
In
particolare, la norma prevede che, per far fronte agli
eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della
garanzia, si possa ricorrere ad anticipazioni di
tesoreria, che devono essere regolarizzate entro
il termine di novanta giorni dal pagamento con
l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente
capitolo di spesa.Ciò in coerenza con quanto già
previsto dalla procedura speciale disciplinata dall'articolo
2, comma 3, del decreto-legge n. 67 del 2010.
La European Financial Stability
Facility è una società creata dagli Stati membri
dell’Area euro in conseguenza delle decisioni prese il 9
maggio 2010, all’interno del Consiglio ECOFIN. Essa ha
sede in Lussemburgo ed è guidata da Klaus Regling,
Direttore generale degli affari economici e finanziari
presso la Commissione europea.
EFSF è essenzialmente un’emittente di
obbligazioni.
Essa infatti è in grado di emettere
obbligazioni (bond) - garantite dagli Stati
dell’area euro - fino a 440 miliardi di euro per
concedere prestiti ai medesimi Stati in difficoltà. I
prestiti sono soggetti a condizioni negoziate con la
Commissione europea in collegamento con la Banca
centrale europea e il Fondo monetario internazionale e
devono essere approvati dall'Eurogruppo.
La raccolta della provvista
necessaria al finanziamento dei prestiti avviene tramite
il collocamento sui mercati internazionali degli EFSF-bond
al solo fine di un temporaneo aiuto gli stati
dell'eurozona in difficoltà.
EFSF è stata impegnata, per la prima
volta, nel piano di aiuti disposto dall'Unione Europea a
favore dell'Irlanda.
Al fine di dare attuazione alle
decisioni assunte dal consiglio Ecofin di maggio,
l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31
maggio 2010, ha autorizzato il Ministero dell’economia e
delle finanze ad assicurare la partecipazione Italiana
al capitale sociale della costituenda società EFSF, per
una spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2010.
Il comma 2 ha inoltre autorizzato il
Ministro dell’economia a concedere la garanzia dello
Stato sulle passività della società dirette a costituire
la provvista finanziaria per la concessione di prestiti.
Alla copertura degli eventuali oneri si provvede con
emissione di titoli di stato a medio-lungo termine, cioè
con le medesime modalità previste dall’articolo 2, comma
2, del decreto-legge n. 67 del 2010, il quale disciplina
la procedura di concessione del prestito alla Grecia. La
garanzia dello Stato è elencata in apposito allegato
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze unitamente alle garanzie statali per cui
non è ammesso il prelevamento dal fondo di riserva.
Il citato articolo 2 del
decreto-legge n. 67 del disciplina la procedura di
concessione dei prestiti in favore della Grecia. In
particolare, il comma 2 stabilisce che le risorse
necessarie per finanziare le operazioni di prestito sono
reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a
medio - lungo termine, destinando a tale scopo tutto o
parte del netto ricavo delle emissioni stesse.
Gli importi non sono computati nel
limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito
dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello
massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge
finanziaria.
Il comma 3 autorizza il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria qualora non sia possibile
procedere mediante le ordinarie procedure di gestione
dei pagamenti all'erogazione dei prestiti nei termini
concordati. I decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze che dispongono l'erogazione dei prestiti
autorizzano il ricorso alle anticipazioni, la cui
regolarizzazione deve essere effettuata entro novanta
giorni dal pagamento.
Si osserva in proposito che nella
documentazione depositata dal Governo nel corso
dell’esame parlamentare del decreto legge n. 67/2010, è
stato precisato che le erogazioni verso la Grecia
avrebbero trovato inizialmente copertura tramite
l’utilizzo del conto disponibilità intrattenuto presso
la Banca d’Italia. Tale conto, entro 90 giorni dal
pagamento, avrebbe beneficiato della regolarizzazione
dell’anticipo di cassa, previo reperimento di fondi con
l’emissione di debito pubblico.
Come
evidenziato dalla Relazione al provvedimento, la norma è
finalizzata ad estendere il ricorso alla speciale
procedura - già prevista nel caso di prestiti alla
Grecia - alla luce degli accordi intervenuti in sede
comunitaria.
Si
tratta pertanto, come evidenzia la relazione tecnico
illustrativa al decreto legge di una procedura d’urgenza
che consente l’immediata erogazione dei pagamenti,
attraverso anticipazioni di tesoreria, successivamente
regolarizzate, con l’emissione di ordini di pagamento
effettuati sui pertinenti capitoli di spesa avviene
successivamente a valere sul ricavo netto dei titoli di
Stato emessi a tal fine.
Da qui
la necessità - secondo il Governo - di estendere la
procedura d’urgenza, già attivata per il prestito alla
Grecia, anche ad altre eventuali ipotesi di attivazione
della garanzia dello Stato sugli interventi analoghi
della European Financial Stability Facility
(EFSF), previsti dall’articolo 17 del decreto legge n.
78/2010.
La
Relazione sottolinea altresì che la disposizione
servirebbe anche ad evitare il fenomeno dell'insorgere
di pressioni speculative sui mercati al solo annuncio
dell'emissione di titoli finalizzati alla salvaguardia
dell'euro.
Documenti all’esame delle
istituzioni dell’UE
Nella riunione del 4 febbraio
scorso, i Capi di stato e di governo dell’UE hanno
posticipato al Consiglio europeo del 24-25 marzo
l'adozione della decisione definitiva sulla
modifica dell'art. 136 del Trattato sul
funzionamento dell'UE (TFUE)
necessaria all'istituzione del meccanismo europeo di
stabilità.
Il testo del progetto di
decisione era già stato concordatodal Consiglio
europeo di dicembre che aveva stabilito di avviare
immediatamente la procedura semplificata di revisione
di cui all'articolo 48, paragrafo 6 del TUE.
Il progetto di modifica prevede di
aggiungere all’art. 136 il seguente paragrafo:
“Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono
istituire un meccanismo di stabilità da attivare
ove indispensabile per salvaguardare la stabilità
della zona euro nel suo insieme. La concessione di
qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito
del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa
condizionalità.".
Il
Consiglio europeo di dicembre altresì stabilito che gli
Stati membri la cui moneta non è l'euro saranno
associati ai lavori, se lo desiderano, e potranno
decidere di partecipare caso per caso alle operazioni
condotte secondo il meccanismo.
In base alla procedura prevista
dall’art. 48, paragrafo 6 del TFU, il Parlamento europeo
deve essere consultato. Il parere, attualmente all’esame
della Commissione affari costituzionali del PE, dovrebbe
dunque essere reso nella sessione del 7-10 marzo, prima
della riunione del Consiglio europeo del 24-25 marzo.
Il previsto parere della Commissione europea
(favorevole) è stato reso il 14 febbraio 2011.
La
decisione di modificare il TFUE per permettere agli
Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo
permanente volto a salvaguardare la stabilità
finanziaria dell'intera zona euro era stata assunta dal
Consiglio europeo del 16 dicembre 2010, accogliendo con
favore la relazione presentata al riguardo dal
Presidente Herman Van Rompuy, su mandato del Consiglio
europeo del 28-29 ottobre 2010.
Il meccanismo permanente sostituirà
il fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il
meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, che
resteranno in vigore fino al giugno 2013.
Tali meccanismi transitori sono stati adottati,
in seguito alla crisi finanziaria della Grecia, dal
Consiglio ECOFIN del 9 maggio scorso, e si articolano in
misure volte a mobilizzare risorse di ammontare
complessivo massimo pari a 500 miliardi di euro,
mediante:
-
un fondo europeo
– conuna
dotazione massima di 60 miliardi di euro – la
cui attivazione è soggetta a termini e condizioni
simili a quelle dell'assistenza finanziaria erogata
dal Fondo monetario internazionale (FMI);
-
una Società
veicolo speciale (special purpose vehicle),
garantita dagli Stati dell’area euro sulla base
delle quote nel capitale della BCE e in conformità
ai rispettivi ordinamenti costituzionali. La società
veicolo potrà mettere a disposizione fino a 440
miliardi di euro, ed è prevista la
partecipazione del Fondo monetario internazionale
(FMI) con una quota pari ad almeno la metà del
contributo europeo (quindi intorno ai 220 miliardi
di euro).
A tale riguardo, si ricorda che il 26 dicembre 2010 il
Consiglio dei Governatori della BCE, al fine di
preservare la stabilità finanziaria, ha deciso di
raddoppiare le quote di partecipazione nel capitale
della BCE, che, per i Paesi dell’Eurozona, risultano
dunque le seguenti:
Paese membro |
Quota (in euro) |
Belgio |
261.010.384,68 |
Germania |
2.037.777.027,43 |
Irlanda |
119.518.566,24 |
Grecia |
211.436.059,06 |
Spagna |
893.564.575,51 |
Francia |
1.530.293.899,48 |
Italia |
1.344.715.688,14 |
Cipro |
14.731.333,14 |
Lussemburgo |
18.798.859,75 |
Malta |
6.800.732,32 |
Paesi Bassi
|
429.156.339,12 |
Austria |
208.939.587,70 |
Portogallo |
188.354.459,65 |
Slovenia |
35.381.025,10 |
Slovacchia |
74.614.363,76 |
Finlandia |
134.927.820,48 |
Totale |
7.510.020.721,55 |
Fonte: Banca centrale europea
Articolo 2, comma 17-bis
(Estensione della partecipazione italiana al capitale
della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo)
La
norma in commento proroga quanto previsto dall'articolo
3 della legge 18 maggio 1998, n. 160, al fine di
consentire l'estensione della partecipazione italiana al
capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo (BERS), e precisamente nella misura di 76.695
azioni di capitale a chiamata, pari al controvalore in
euro di 766.950.000. L'estensione consegue agli impegni
internazionali assunti in diverse occasioni per far
fronte alla crisi finanziaria globale, con particolare
riferimento ai Vertici G20 di Londra e Pittsburgh
(2009), e di Toronto (2010), nonché alla risoluzione del
Consiglio dei governatori della BERS del 14 maggio 2010.
La norma precisa che, riguardando l'estensione della
partecipazione azioni di capitale a chiamata, non è
previsto alcun esborso a carico della finanza pubblica.
Si ricorda che la
legge 18 maggio 1998, n. 160, recante contributi ad
organismi finanziari internazionali multilaterali, ha
previsto al comma 1 dell'articolo 3 l'autorizzazione
alla partecipazione italiana all'aumento di capitale
della BERS.
La relazione del Governo
sul c.d. maxiemendamento segnala che le summenzionate
sedi internazionali hanno richiesto a tutte le Banche
multilaterali di sviluppo l'erogazione di crediti
addizionali per contrastare gli effetti della crisi
economica e finanziaria. In considerazione delle
difficoltà che gli stessi paesi membri della BERS
incontrano nel reperire risorse addizionali nella
particolare contingenza, il Consiglio dei governatori
della BERS ha determinato che il prospettato aumento
di capitale di 10 miliardi di euro, che potrebbe avere
carattere temporaneo, si suddivida in un pagamento
effettivo di un miliardo, da conseguire attraverso la
conversione parziale delle riserve della Banca; e in un
aumento temporaneo della componente del capitale a
chiamata, pari a 9 miliardi di euro. Sempre nella
relazione si segnala che l'aumento di capitale
consentirà alla BERS di mantenere il rating di
tripla A, consentendole il reperimento di risorse sul
mercato dei capitali a costi minori. D'altra parte, si
sottolinea che l'operazione non avrà costi per i
paesi sottoscrittori, che in teoria vengono a
rinunciare a una parte dei dividendi - la stessa
relazione ricorda però che tali dividendi non sono mai
stati pagati ai paesi membri da nessuna delle Banche
multilaterali di sviluppo. Appare più rilevante
l'osservazione che la sottoscrizione del capitale a
chiamata - fermo restando che il miliardo di
pagamento effettivo sarà a valere sulle riserve della
Banca - costituisce solo un'obbligazione eventuale,
ricordando che fino ad oggi nessuna Banca di sviluppo ha
mai fatto ricorso al capitale a chiamata, il quale
tuttavia contribuisce alla determinazione dei limiti
statutari per l'attività di ciascuna Banca, permettendo
un aumento dei volumi di attività finanziaria, sebbene
entro i limiti fissati. La risoluzione n. 128 del 2010
del Consiglio dei governatori della BERS ha previsto che
ogni paese membro sottoscriva ulteriori azioni fino al
42,857% di quelle sinora possedute: la nuova
sottoscrizione dovrà essere compiuta entro il 30 aprile
2011, mediante il deposito di uno strumento di
sottoscrizione nel quale si dichiari di aver adottato
tutti provvedimenti normativi interni necessari allo
scopo. L'Italia, tra i principali paesi membri della
BERS, partecipa al capitale della Banca con una quota
dell'8,6%, pari a quella detenuta dalla Francia, dalla
Germania, dal Regno Unito e dal Giappone. Il numero di
azioni in possesso del nostro paese aumenterebbe, con il
provvedimento in discussione, di 76.695 unità, cui
corrisponde un valore di 766,95 milioni di euro, che
però non comporta, si ribadisce, alcun esborso da parte
dello Stato.
Si ricorda infine che
la BERS, pur essendo annoverata generalmente tra le
Banche multilaterali di sviluppo regionale, possiede la
peculiarità di una marcata accentuazione politica del
proprio mandato. Infatti l'istituzione della BERS
avvenne nel quadro della dissoluzione del sistema
economico e politico dei paesi di socialismo reale, come
tentativo di risposta prevalentemente europea alle
necessità dei paesi precedentemente appartenenti al
blocco comunista e all'Unione sovietica, in via di
transizione dal sistema monopartitico ad economia
centralizzata verso un sistema democratico di stampo
occidentale basato sull'economia di mercato. Proprio
perciò l'obiettivo della BERS è precipuamente quello di
sostenere i paesi destinatari di investimenti
nell’attuazione di riforme economiche strutturali volte
allo smantellamento dei monopoli, alla
decentralizzazione e alla privatizzazione dell'economia.
Proprio in considerazione della missione principale
della BERS è stato posto il limite del 40% delle
operazioni agli interventi della Banca nel settore
pubblico di ciascuno dei paesi recipienti. Il carattere
prevalentemente europeo della BERS è testimoniato dalla
presenza tra i propri membri sia della Unione europea
che della Banca europea degli investimenti, nonché dalla
previsione per la quale il complesso delle azioni in
possesso della UE, della BEI e dei singoli Stati membri
dell'Unione non può mai scendere sotto la quota del 51%
del capitale sociale della Banca.
Articolo 2, comma 17-ter
(Proroga del termine per il completamento delle
iniziative agevolate di programmazione negoziata)
Il
comma 17-terreca la proroga al 31 dicembre
2011 del termine entro il quale possono essere
completate le iniziative agevolate finanziate a
valere sugli strumenti della programmazione negoziata,
non ancora completate alla data di scadenza delle
proroghe concesse ai sensi della vigente normativa,
qualora risultino realizzate in misura non inferiore
al 40 per cento degli investimenti ammessi.
Il
termine, fissato originariamente al 31 dicembre
2007, dall’articolo 1, comma 862, della legge
finanziaria 2007 (legge n. 296/2007) è stato
successivamente prorogato al 31 dicembre 2008
dall’articolo 3, comma 35, della legge finanziaria 2008
(legge n. 244/2007) e, poi, al 31 dicembre 2009
dall’articolo 43, comma 7-bis, del D.L. n.
112/2008 (legge n. 133/2008).
Per programmazione
negoziata si intende la regolamentazione concordata tra
soggetti istituzionali (enti locali, ministeri, imprese
pubbliche, apparati amministrativi ) e soggetti
economici e sociali (imprenditoriali, sindacali,
culturali, finanziari, associativi) che hanno influenza
nei processi di sviluppo su scala locale e sovralocale,
per l'attuazione di interventi di sviluppo e la
promozione di attività produttive all'interno di un
territorio. Il fine è la creazione di percorsi
amministrativi semplificati e il raccordo dei molteplici
interessi che agiscono a livello territoriale attraverso
la collaborazione interistituzionale e la concertazione
economica e sociale.
La programmazione
negoziata viene introdotta nel 1995 (decreto-legge n.
32/1995) e ridefinita con la legge n. 662/1996,
provvedimento collegato alla legge finanziaria per il
1997, e con le relative deliberazioni del CIPE.
Sono quattro gli
strumenti principali di intervento: patti
territoriali, contratti d'area, contratti di programma,
intese istituzionali di programma.
Ai sensi della legge n.
662/1996 l'ambito territoriale di applicazione della
programmazione negoziata non si limita alle aree
sottoutilizzate del territorio nazionale ma coinvolge
l’intero territorio nazionale, ad eccezione del
contratto d’area, la cui applicazione è limitata a
territori circoscritti. Riguardo alle aree
sottoutilizzate, specifiche risorse sono comunque
riservate dal CIPE per il ricorso a contratti d’area e a
patti territoriali.
Quanto alla vigente
normativa sulle erogazioni per le agevolazioni,
il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320,
novellato dal D.M. attività produttive del 27 aprile
2006, n. 215 (a sua volta modificato dal D.M. sviluppo
economico 4 febbraio 2009, n. 65), ha disciplinato
l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti
d'area e ai patti territoriali.
Per ciò che concerne la
revoca delle agevolazioni, l'articolo 12, comma 3, lett.
e), prevede che essa operi qualora l'iniziativa non
venga ultimata entro 48 mesi dalla data di inizio
dell'istruttoria, convenzionalmente identificata con la
data di presentazione della richiesta, salvo che il
termine non sia prorogato. Tale termine può essere
prorogato una sola volta e per un periodo non superiore
ai dodici mesi.
Per ciò che concerne il
differimento dei termini per il completamento dei
programmi, l'articolo 12-ter prevede per le
iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti
territoriali e sui contratti d'area che, qualora queste
alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48
mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi
eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate
in misura non inferiore al 50% degli investimenti
ammessi, sia disposto, su richiesta dell'impresa
interessata, un differimento dei termini per il
completamento del programma, comunque non superiore a
ulteriori 12 mesi.
Per i programmi
d'investimento, relativi ad iniziative agevolate a
valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area,
superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione
comporta complessità tali da richiedere più articolati e
specifici procedimenti autorizzativi, i 48 mesi o, in
caso di rimodulazione, i 24 mesi decorrono dalla data di
rilascio da parte delle amministrazioni competenti
dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare
l'inizio dei lavori (art. 4, D.M. n. 215/2006, come
modificato dal D.M. n. 65/2009).
La
norma mantiene fermi gli effetti degli atti
amministrativi già adottati e la destinazione delle
risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti
di revoca totale o parziale delle agevolazioni di
cui alla legge n. 488/1992.
Relativamente all’utilizzo delle economie derivanti da
revoche delle agevolazioni della legge n. 488/1992, va
ricordato che l'articolo 2, comma 554, della legge n.
244 del 2007, ha
previsto che tali risorse siano annualmente accertate
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al
fine di essere destinate, nel limite dell’85% alla
realizzazione di interventi specificamente indicati[196].
A
tal fine, la norma prevedeva che le risorse accertate
con il decreto del Ministro dello sviluppo economico
fossero iscritte in un apposito fondo del medesimo
Ministero.
Relativamente alle economie, va
ricordato che esse sono state accertate con i decreti
del Ministro dello Sviluppo economico 28 febbraio
2008, n. 64, in
complessivi 785 milioni di euro (peraltro
interamente utilizzati a copertura finanziaria degli
oneri recati dal D.L. n. 5/2009), con il D.M. 13
marzo 2009 in complessivi 375 milioni di euro
e con il D.M. 4 maggio 2010 in 230 milioni
di euro (di cui, 78 milioni da considerarsi in
perenzione amministrativa).
In particolare, con il decreto 4
maggio 2010, il Ministro per lo sviluppo economico
ha accertato economie derivanti da rinunce e revoche di
iniziative imprenditoriali agevolate dalla
legge n. 488/92, nella misura complessiva di 230
milioni di euro, di cui 78 milioni in perenzione
amministrativa e 152 milioni disponibili ed
effettivamente utilizzabili.
Nell'ambito di tali disponibilità,
l'importo di 50 milioni di euro è stato destinato
agli interventi agevolativi di cui all'art. 6,
commi 7, 8, 8-bis e 9, del D.L. n. 149/1993
(ristrutturazione e riconversione produttiva nel
campo civile e duale delle imprese operanti
nel settore della produzione di materiali di
armamento), a fronte delle domande pervenute
nell’anno 2010, e l'importo di 48 milioni di euro
è destinato agli interventi di programmazione
negoziata per le aree del centro-nord.
Articolo 2, comma 17-quater e
17-quinquies
(Garanzie sui mutui)
I commi 17-quater e
17-quinquies, inseriti
durante l’esame del provvedimento al Senato,
recano disposizioni in materia di garanzie sui mutui.
Il comma 17-quater,
in particolare, prevede che le garanzie ipotecarie
prestate a fronte di un mutuo continuino ad
assistere il rimborso del finanziamento,
nell’ammontare risultante all’originaria data di
scadenza, secondo le modalità convenute e senza alcuna
formalità o annotazione, anche nel caso in cui
l’ammortamento del debito sia sospeso per
volontà del creditore o per effetto di legge. La norma è
finalizzata a consentire la proroga delle operazioni di
sospensione dell’ammortamento dei mutui.
Si
ricorda in merito che il 3 agosto 2009 il Ministro
dell'economia e delle finanze - MEF, l'ABI e le
Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno
firmato un Avviso comune per la sospensione dei debiti
delle piccole e medie imprese verso il sistema
creditizio, con l'obiettivo di dare respiro finanziario
alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e in
grado di provare la continuità aziendale. L'accordo
prevede, in particolare, la possibilità di sospendere
temporaneamente il pagamento della quota capitale delle
rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di
leasing. E' inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni
delle anticipazioni bancarie su crediti. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre
Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie
dell'Avviso comune si sono impegnate a definire un
sistema di monitoraggio dell'andamento dell'iniziativa.
Con circolare del 1° luglio 2010 l’iniziativa è stata
prorogata in modo tale da consentire alle imprese di
presentare domanda di ammissione ai benefici previsti
dall’Avviso sino al 31 gennaio 2011.
Con
comunicato stampa del 16 febbraio 2011, l’ABI ha
annunciato la sigla del nuovo accordo relativo al
predetto Avviso comune, che ha previsto:
- la proroga
al 31 luglio 2011 del termine per la presentazione delle
domande di ammissione ai benefici;
-
l’allungamento dei finanziamenti a medio lungo termine
(mutui) che hanno beneficiato della sospensione ai sensi
dell’avviso Comune, per un periodo pari alla vita
residua del finanziamento e, in ogni caso, non superiore
ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni
per quelli ipotecari;
- la
previsione secondo cui le banche possono mettere a
disposizione delle imprese che lo richiedono specifici
strumenti di gestione del rischio di tasso relativamente
ai finanziamenti per i quali si propone l’allungamento
del piano di ammortamento, finalizzati a convertire il
tasso di interesse del finanziamento da variabile a
fisso o a fissare un tetto al possibile incremento del
tasso di interesse variabile.
- appositi
finanziamenti per le imprese che avviano processi di
rafforzamento patrimoniale.
Resta fermo il diritto del debitore
che abbia estinto la quinta parte del debito originario
a una riduzione proporzionale della somma iscritta,
nonché alla parziale liberazione di uno o più immobili
ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie,
risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni
vincolati costituiscono una garanzia sufficiente
(articolo 39, comma 5, del testa unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385).
Inoltre, le norme in commento si
applicano anche alle operazioni di finanziamento
cartolarizzate, nel dettaglio al finanziamento
erogato dalla banca al mutuatario in qualità di
debitore ceduto, nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni
bancarie garantite (ai sensi della legge 30 aprile 1999
n. 130). La previsione ha lo scopo di consentire il
rimborso del mutuo al cessionario, secondo il piano di
ammortamento in essere al momento della sospensione e
per l’importo delle rate oggetto della sospensione
stessa. In tale ipotesi, la banca è surrogata di
diritto nelle garanzie ipotecarie senza il
compimento di alcuna formalità o annotazione. Tale
surroga ha effetto, però, solo a seguito dell’integrale
soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del
mutuo oggetto dell’operazione di cartolarizzazione o di
emissione di obbligazioni.
Il successivo comma 17-quinquiesprevede
che qualora la banca, al fine di realizzare la
sospensione dell’ammortamento (la disposizione cita il
comma 19-quater; tale riferimento va inteso al
già commentato 17-quater) riacquisti il
credito in precedenza cartolarizzato con
cessione di crediti ovvero emissione di obbligazioni
bancarie garantite, la banca cessionaria ne dia notizia
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, anche mediante un unico avviso
relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso
cedente.
I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque
esistenti a favore del cedente, conservano la loro
validità ed il loro grado a favore della banca
cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione.
Articolo 2, comma 17-sexies
(Relazione al Parlamento sulla situazione economica
del Paese)
Il
comma 17-sexies - modificando l’articolo 12,
comma 7 della legge di contabilità e finanza pubblica n.
196 del 2009 - posticipa il termine di
presentazione alle Camere della Relazione generale sulla
situazione economica del Paese per l'anno precedente dal
mese di aprile al 30 settembre di ogni anno.
Si
osserva al riguardo che, a seguito dell’esame del
decreto legge al Senato, è stata soppressa
l’autorizzazione al Governo – prevista dal combinato
disposto dell’articolo 1, comma 2 e tabella 1 del
decreto legge - a prorogare fino al 31 dicembre 2011,
con D.P.C.M, il termine di presentazione alle Camere del
citato documento.
Articolo 2, comma 17-septies
(Destinazione di risorse finanziarie degli enti
previdenziali pubblici)
Il
comma 17-septies dell’articolo 2 reca
disposizioni in materia di investimenti immobiliari
degli enti previdenziali.
In
particolare, la norma consente la prosecuzione delle
attività di realizzazione del Polo finanziario e del
Polo giudiziario di Bolzano (cui all’articolo 2,
comma 586 della legge 24 dicembre 2007, n. 244), a
decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle
risorse destinate agli investimenti immobiliari
degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica.
Si ricorda che la legge
finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha istituito
(art. 2, comma 586) presso il Ministero dell'economia e
delle finanze, un Fondo per il finanziamento di progetti
finalizzati alla realizzazione del Polo finanziario e
del Polo giudiziario di Bolzano.
In particolare, la
disposizione ha stanziato 6 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010 per un Fondo finalizzato
alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) acquisizione, da
parte dell’Agenzia delle entrate, di immobili adiacenti
ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di
concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico
complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario
della città di Bolzano;
b) trasferimento
degli uffici giudiziari di Bolzano nell’edificio di
piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di
giustizia per dare vita al Polo giudiziario.
Il successivo comma 587
ha stabilito che i criteri, le modalità e le procedure
di utilizzo del Fondo fossero individuate con decreto
dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
(il DM non risullta emanato).
A tale
scopo si autorizza lo Stato, per l’anno 2011,
a sottoscrivere fino a 1 milione di euro
di quote di Società di Gestione del Risparmio
finalizzate a gestire Fondi comuni di investimento
mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori
qualificati che perseguano, tra i loro obiettivi, quelli
della realizzazione di nuove infrastrutture
prevalentemente sul territorio nazionale e con
effetti di lungo periodo.
Si ricorda che i fondi
comuni sono patrimoni privi di personalità giuridica,
suddivisi in quote di pertinenza dei partecipanti, la
cui gestione è affidata ad apposite società (Società di
gestione del risparmio - SGR) che ne curano
l’investimento in strumenti finanziari, crediti o altri
beni. Il patrimonio del fondo è distinto sia da quello
della società di gestione, sia da quello dei
partecipanti e deve essere depositato presso una banca.
Essi sono disciplinati dal Testo unico in materia di
intermediazione finanziaria – TUF, di cui al D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 e dai regolamenti di attuazione.
Nei fondi comuni di investimento “chiusi”, a differenza
dei fondi “aperti”, il rimborso delle quote ai
partecipanti avviene solo a scadenze predeterminate.
Devono necessariamente assumere la forma chiusa i fondi
che investono in attività immobiliari, in strumenti
finanziari non quotati in misura superiore al 10 per
cento del patrimonio, in crediti e in altri beni diversi
dagli strumenti finanziari. Assumono generalmente questa
forma i fondi che esercitano le attività di investimento
nel capitale di rischio delle imprese, nel periodo di
avvio dell’attività o in fasi successive del ciclo di
vita aziendale, al fine di favorirne lo sviluppo.
L’onere
derivante dalla sottoscrizione dei fondi è quantificato
in 1 milione di euro per l’anno 2011, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2011-2013, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e
speciali” di conto capitale della missione “Fondi da
ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Si
ricorda che ulteriori disposizioni concernenti gli
investimenti degli enti previdenziali pubblici sono
contenuti anche nell’articolo 2, comma 4-sexies,
alla cui scheda si rimanda.
Articolo 2, commi da 17-octies
a 17-duodecies
(Attività di bancoposta)
I commi
in esame, introdotti nel corso dell’esame al Senato,
intervengono con riferimento all’attività svolta da
Poste italiane S.p.a. in materia di bancoposta, al fine
di applicare a tale attività gli istituti di
vigilanza prudenziale, di competenza della Banca
d’Italia. Tale attività, ai sensi dell’articolo 2 del
D.P.R. n. 144/2001 (Regolamento recante norme sui
servizi di bancoposta), comprende: la raccolta di
risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo
11, comma 1, del testo unico bancario ed attività
connesse o strumentali; la raccolta del risparmio
postale; i servizi di pagamento, comprese l'emissione,
la gestione e la vendita di carte prepagate; il servizio
di intermediazione in cambi; la promozione e
collocamento presso il pubblico di finanziamenti
concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati;
i servizi di investimento ed accessori.
l
comma 17-octiesprevede pertanto che, entro il
30 giugno 2011, Poste italiane, con apposita
delibera dell’assemblea, costituisca un patrimonio
esclusivamente destinato all’esercizio della
predetta attività, il cui valore potrà essere anche
superiore al 10 per cento del patrimonio netto della
società. La delibera dovrà individuare i beni e i
rapporti giuridici compresi nel patrimonio e le regole
di organizzazione e gestione dello stesso.
Il
comma 17-noviesprecisa che i beni e i
rapporti individuati secondo le norme del codice civile
sono destinati esclusivamente alle obbligazioni sorte
sulla base delle attività di bancoposta, e formano un
patrimonio separato da quello di Poste italiane. Di
tali obbligazioni la società risponde nei limiti del
patrimonio stesso, ferma restando la responsabilità
illimitata per obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Il
comma 17-deciesdispone che ogni modifica
delle regole organizzative e di gestione del patrimonio,
nonché il trasferimento di beni o rapporti giuridici
compresi nel restante patrimonio di Poste italiane, deve
essere oggetto di delibera dell’assemblea.
Il
comma 17-undecies detta norme per la gestione
contabile del patrimonio destinato alle attività di
bancoposta, precisando che i beni e i rapporti ivi
compresi devono essere indicati nello stato patrimoniale
della società. Si prevede inoltre che il rendiconto
separato debba essere redatto secondo i principi
contabili internazionali.
Il
comma 17-duodecies prevede che Poste
italiane, al fine dell’attuazione dell’articolo 2 commi
da 165 a 176 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria
2010), possa acquisire partecipazioni, anche di
controllo, nel capitale di banche. Va ricordato che con
i commi citati è stata istituita e disciplinata la
Banca del Mezzogiorno S.p.a., con finalità di
favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari
per il credito di medio e lungo termine e per il
capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con
l’emissione di obbligazioni e passività esplicitamente
indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che
investono nel Mezzogiorno; di emettere obbligazioni per
finanziare specifici progetti infrastrutturali nel
Mezzogiorno; di acquisire dalle banche aderenti mutui a
medio o lungo termine erogati a piccole e medie imprese
del Mezzogiorno aventi adeguato merito di credito, per
creare portafogli efficienti in termini di
diversificazione e riduzione del rischio da cedere al
mercato.
Il
comma 17-duodecies fa salve, infine, le
disposizioni autorizzative di cui al d.lgs. n. 385/1993,
recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.
Articolo 2, comma 17-terdecies
(Verifica di solvibilità delle imprese di
assicurazione)
Il
comma 17-terdecies reca disposizioni in
materia di valutazione - a fini fiscali e di
vigilanza - dei titoli posseduti dalle imprese
di assicurazione.
In
primo luogo, la norma prevede che le deroghe alla
disciplina generale sulla valutazione dei titoli
iscritti in bilancio al fine di determinare la base
imponibile IRES, previste dall’articolo 15, comma 13
del decreto legge 29 novembre 2009, n. 185,
possano essere reiterate, in luogo della sola
possibilità di estenderle all’esercizio successivo,
originariamente prevista dal medesimo comma 13.
Si
ricorda in proposito che l’articolo 15, commi da 13 a 15
del D. L. n. 185/2008 ha introdotto, in ragione della
crisi economico-finanziaria, una deroga ai criteri di
valutazione dei titoli iscritti in bilancio che non
costituiscono investimenti durevoli; tali misure sono
state da ultimo (articolo 51, comma 1-bis del
D.L. 78/2010)
estese al periodo d’imposta in corso al 31 maggio 2010.
In
particolare, a fronte della disciplina generale
contenuta nell’articolo 110 del TUIR - ai sensi della
quale il valore dei titoli iscritti in bilancio deve
corrispondere al valore di mercato – il comma 13 ha
disposto la possibilità di attribuire ai titoli un
valore diverso da quello di mercato, purché
corrispondente al valore risultante dall’ultimo bilancio
approvato ovvero, se disponibile, dalla relazione
semestrale. La norma è stata introdotta in quanto, in
considerazione della turbolenza dei mercati finanziari
registrata nel 2008, i prezzi di scambio nei mercati
potevano risultare non rappresentativi del reale valore
dei titoli medesimi.
La
facoltà di attribuire, per il periodo d’imposta in corso
al 31 maggio 2010, un valore diverso da quello rilevato
nei mercati finanziari interessa:
-
le società che non applicano gli International
Accounting Standards – IAS (art. 15, co. 13, D.L. n.
185/2008);
-
le imprese del settore assicurativo (art. 15, co. 14 e
15, D.L. n. 185/2008) relativamente alle quali il comma
15 stabilisce l’obbligo di accantonare la quota di utili
corrispondente alla mancata svalutazione dei titoli.
Le
norme in commento introducono alcune deroghe in
tema di valutazione di titoli anche ai fini
dell’attività di vigilanza supplementare sulle
imprese assicurative, a tale scopo introducendo i
commi 15-bis e 15-teral citato
articolo 15 del D.L. 185/2008.
Il capo IV del titolo XV
del Codice delle Assicurazioni private, di cui al D.
Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, si occupa della
solvibilità corretta delle imprese di assicurazione,
calcolata secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP
con regolamento.
Il predetto regolamento reca, tra l’altro: i metodi di
calcolo della solvibilità corretta, i criteri di
valutazione delle attività e delle passività, il modello
del prospetto dimostrativo della situazione di
solvibilità corretta, i criteri applicativi del calcolo
della solvibilità corretta, il trattamento delle imprese
di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese
di assicurazione controllate o partecipate aventi sede
legale in uno Stato terzo, delle imprese di
riassicurazione controllate o partecipate aventi sede
legale in uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel
calcolo della situazione di solvibilità corretta,
determinando agli stessi fini gli effetti derivanti
dall'indisponibilità delle informazioni relativamente ad
imprese controllate o partecipate aventi sede legale in
un altro Stato e le modalità tecniche per il calcolo
della situazione di solvibilità corretta, garantendo la
permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di
calcolo
E’ prevista una
specifica disciplina della verifica di solvibilità per
le imprese di assicurazione e riassicurazione
controllanti, e la possibilità di stipulare accordi per
la concessione di esoneri dagli obblighi di verifica,
ove il rapporto di controllo intercorra tra imprese con
sede legale in un altro Stato membro UE e l'ISVAP abbia
concordato con le autorità di vigilanza competenti degli
Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della
vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza
dell'altro Stato membro.
Il
comma 15-bis consente alle imprese di
assicurazione o di riassicurazione, ai fini della
verifica di solvibilità corretta, per l'esercizio
2010 e fino al 30 giugno 2011, di tener conto
del valore di iscrizione nel bilancio
individuale dei titoli di debito destinati a
permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o
garantiti da Stati dell'Unione Europea.
Le
norme riguardano le imprese di cui all’articolo 210,
commi 1 e 2 del Codice delle Assicurazioni private, e
cioè quelle aventi sede legale nel territorio della
Repubblica che siano controllanti o partecipanti in
almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
aventi sede legale in uno Stato terzo, ovvero che siano
controllate da una impresa di partecipazione
assicurativa, da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.
La
disposizione in esame consente dunque alle predette
imprese di assicurazione – le quali detengono grandi
quantità di obbligazioni governative – di non tenere
conto, ai fini della verifica di solvibilità, della
volatilità dei titoli di stato recentemente connessa
all’instabilità dell’Area Euro; in sostanza, le
minuvalenze che discendono dai predetti titoli non sono
computate a fini di vigilanza.
La
disposizione in commento permette la reiterazione
di tale misura in relazione all'evoluzione della
situazione di turbolenza dei mercati finanziari, sentito
l'ISVAP; tuttavia, gli effetti derivanti
dall'applicazione dell’agevolazione non sono duplicabili
con altri benefici che direttamente o indirettamente
incidono sul calcolo della solvibilità corretta.
E’
fatta salva la già menzionata disciplina di cui ai commi
da 13 a 15 del citato articolo 15 del D. L. n. 185/2008.
Il
successivo comma 15-ter, inserito dalla norma in
commento, obbliga le medesime imprese assicuratrici ad
assicurare la permanenza nell'ambito del
gruppo di risorse finanziarie corrispondenti
alla differenza di valutazione conseguente alla
adozione delle nuove disposizioni (comma 15-bis)
in materia di titoli.
E’ demandata all'ISVAP la
disciplina, con regolamento, delle modalità,delle
condizioni e dei limiti di attuazione del comma 15-bis,
anche al fine di assicurare la coerenza con altri
benefici che direttamente o indirettamente incidono sul
calcolo della solvibilità corretta.
Articolo 2, comma 17-quaterdecies
(Cessione delle partecipazioni bancarie)
Il
comma 17-quaterdecies dell’articolo 2, inserito
durante l’esame del provvedimento al Senato,proroga
al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale
devono essere alienate le azioni del
capitale sociale delle banche popolari detenute
in eccesso rispetto al limite di possesso
azionario fissato dalla legge, in favore dei soggetti
che, alla data del 31 dicembre 2009, detenevano
una partecipazione al capitale sociale superiore allo
0,50 per cento, se tale superamento deriva da operazioni
di concentrazione tra banche oppure tra
investitori, fermo restando che tale partecipazione non
potrà essere incrementata.
Si
ricorda che, in base all’articolo 30, comma 1,
del TUB - Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ogni socio
di banche popolari ha diritto ad un voto, a prescindere
dal numero delle azioni possedute (c.d. principio del
voto capitario).
Il
comma 2 dell’articolo 30 stabilisce che nessun socio
può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per
cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il
superamento di tale limite, contesta al detentore la
violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono
essere alienate entro un anno dalla contestazione;
trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali
maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti
vengono acquisiti dalla banca.
L’articolo 28-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
ha differito di
un anno il predetto termine per l’alienazione in favore
dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 2007,
detenevano una partecipazione al capitale sociale di
banche popolari superiore ai limiti di legge.
Il differimento di un
anno del predetto termine per l’alienazione è stato
disposto, in via generale (ai sensi dell’articolo
41, comma 14 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207), per i casi in cui il superamento del limite
previsto dalla predetta disposizione derivasse da
operazioni di concentrazione tra banche oppure fra
investitori.
Da ultimo, l’articolo
1, comma 17-bis del decreto-legge n. 194 del 2009ha
prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di un anno per
l'adempimento del dovere di alienazione delle
partecipazioni in eccesso nelle banche popolari per i
soggetti i quali, alla data del 31 dicembre 2008,
detenevano una partecipazione al capitale
sociale superiore ai limiti fissati dalla legge,
ove il superamento del limite derivasse da operazioni
di concentrazione tra banche oppure tra investitori,
ferma restando l’impossibilità di incremento di tale
partecipazione.
Si
ricorda che la Tabella 1 allegata al
provvedimento in esame proroga al 30 marzo 2011 il
termine per l’alienazione delle partecipazioni in
eccesso nelle banche popolari recato dall’articolo 30,
comma 2 del TUB.
Sembra
dunque che la proroga contenuta nella tabella presenti
un carattere più generale della disposizione in
commento, dal momento che indica un termine massimo per
l’alienazione che prescinde sia dalla derivazione delle
quote possedute in eccesso, sia dalla data di detenzione
della predetta partecipazione.
Occorrerebbe dunque chiarire se le due norme sono in
rapporto di generalità (tabella) – specialità (comma in
esame), ovvero se intendono riferirsi alla medesima
proroga, nel qual caso appare necessario un
coordinamento tra di esse.
Articolo 2, comma 18
(Differimento del termine per l’approvazione dei
bilanci
delle Agenzie fiscali)
Il
comma 18 dell’articolo 2differisce al 30 giugno, per
l'anno 2011, il termine per l'approvazione dei
bilanci e delle convenzioni delle Agenzie
fiscali, differendo corrispondentemente tutti i
termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.
Articolo 2, comma 18-bis
(Dilazioni di pagamento concesse dall’agente della
riscossione)
Il
comma 18-bis, introdotto nel corso dell’esame
presso il Senato, interviene sulla disciplina delle
dilazioni di pagamento, richieste dal contribuente
per l’esistenza di una temporanea situazione di
difficoltà finanziaria, e concesse dall’agente di
riscossione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n.
602/1973
In
particolare, qualora il contribuente non abbia
effettuato il pagamento della prima rata, ovvero
delle prime due rate, previste dal piano di rientro
il versamento delle suddette rate può essere
prorogato fino a 72 mesi in presenza delle seguenti
condizioni:
- la dilazione deve essere stata concessa
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge;
- il contribuente deve comprovare un
temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà
posta a base della concessione della prima dilazione.
Articolo 2, comma 18-ter
(Fondo unico giustizia)
L’articolo 2, comma 18-ter,
aggiunge un comma 6-bis all’art. 2 del DL n.
143/2008 (L. n. 181/2008) relativo ai rapporti di natura
contabile intercorrenti tra lo Stato ed
Equitalia-Giustizia in relazione alla gestione, da parte
di quest’ultima, del cd. Fondo unico giustizia.
Equitalia Giustizia è la
società per azioni interamente posseduta da Equitalia
spa (ex Riscossione s.p.a.) cui è affidata la gestione
delle risorse del Fondo unico giustizia. Alla stessa
società la legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) aveva
già attribuito il recupero dei crediti di giustizia e
delle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti
passati in giudicato a partire dal 1° gennaio 2008.
Il Fondo unico giustizia è
stato istituito e disciplinato con due successivi
decreti-legge (n. 112/2008 e n 143/2008) con l'obiettivo
di centralizzare e rendere più efficiente la gestione
delle somme recuperate dallo Stato, soprattutto a
seguito di sequestri e confische antimafia.
Al Fondo unico giustizia affluiscono
le seguenti risorse (ed i relativi interessi):
§
somme sequestrate nell’ambito di procedimenti penali e
in applicazione di misure di prevenzione antimafia,
nonché i proventi derivanti dai beni confiscati alla
criminalità organizzata;
§
somme derivanti dall’irrogazione di sanzioni
amministrative, anche a carico di enti;
§
somme e proventi devoluti a vario titolo allo Stato. In
particolare:
- somme sequestrate nell’ambito di procedimenti
penali e, dopo 5 anni dal provvedimento definitivo, non
confiscate né reclamate in restituzione;
- proventi di attività finanziarie sequestrati
nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione
di misure di prevenzione antimafia o per l’irrogazione
di sanzioni amministrative (es. titoli, valori di bollo,
crediti pecuniari, conti correnti);
- somme depositate presso Poste Italiane, banche
e altri operatori finanziari nell’ambito di procedimenti
civili o di ripartizione dell’attivo fallimentare,
quando siano trascorsi 5 anni dalla definizione del
procedimento che aveva dato causa al deposito, senza che
l’avente diritto le abbia riscosse o reclamate.
§
somme sequestrate dall'Agenzia delle Dogane e dalla
Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di
controllo sul denaro contante in entrata e in uscita ai
confini comunitari.
Restano comunque fuori dal Fondo
altre somme riconducibili all’attività giudiziaria o di
repressione degli illeciti: si pensi ai crediti relativi
alle spese di giustizia (es. recupero delle spese nei
casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
recupero delle spese processuali penali), alle pene
pecuniarie (multe e ammende) e alle spese di
mantenimento dei detenuti, la cui riscossione è
disciplinata dal Testo unico delle spese di giustizia
(D.P.R. 115/2002).
La legge ha previsto che spetti ad un
DPCM determinare ogni anno, entro il 30 aprile, la
destinazione delle risorse del Fondo unico giustizia.
Nell’emanare tale decreto il Governo dovrà rispettare i
seguenti parametri, cui potrà derogare solo in presenza
di circostanze gravi ed eccezionali: almeno un terzo
delle risorse dovranno essere destinate al Ministero
dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e
del soccorso pubblico; almeno un ulteriore terzo
delle risorse dovranno essere destinate al funzionamento
e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri
servizi istituzionali del Ministero della giustizia;
il resto dovrà affluire all’entrata del bilancio dello
Stato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con
decreto 29 aprile 2010, sulla base delle entrate
affluite nell'esercizio 2009 (1.592 milioni di euro), ha
determinato in 158 milioni la quota del Fondo unico
giustizia da distribuire ai ministeri della giustizia e
dell'interno. A seguito di alcuni rilievi della Corte
dei Conti il DPCM reca la seguente ripartizione delle
risorse disponibili: il 49% ciascuno ai ministeri della
giustizia e dell'interno e il restante 2% all'entrata
dello Stato.
In base a quanto disposto da uno dei
decreti-legge “milleproroghe” (DL n. 207/2008,
convertito dalla legge n. 14/2009), le risorse affluite
nel Fondo unico giustizia non sono soggette ad
esecuzione forzata, non possono cioè essere pignorate ad
alcun titolo. Le modalità concrete di gestione del Fondo
– che non devono comportare oneri a carico della finanza
pubblica - e la remunerazione massima spettante alla
società di gestione sono state disciplinate con il DM
dell’economia e delle finanze n. 127/2009 che ha, in
particolare, disposto che l’aggio spettante a Equitalia
Giustizia non può superare il 5% dell’utile annuo della
gestione finanziaria del Fondo. Ai sensi del decreto del
DM dell'economia e delle finanze 15 settembre 2010,
limitatamente agli anni 2009 e 2010, l'aggio spettante
ad Equitalia Giustizia per la gestione del fondo è
quello massimo previsto, ovvero il 5% dell'utile citato.
La prima parte del nuovo comma
6-bis stabilisce che:
§ le
somme del Fondo unico giustizia versate entro il 31
marzo 2011 da Equitalia-Giustizia affluiscono al
bilancio dello Stato al lordo delle spese di gestione
della società;
§ i
versamenti dovuti dal 1° aprile 2011, a fronte di
attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia S.p.A
nell’ambito dei propri fini statutari, segue invece il
principio della prededuzione, con le modalità, le
condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni
regolative dei rapporti con i competenti ministeri.
Nella sostanza, il versamento al bilancio dello Stato,
da tale data, avverrà al netto delle spese sostenute.
La seconda parte del comma 6-bis
in esame intende migliorare la redditività delle somme
di denaro sequestrate intestate ’’Fondo unico
giustizia’’; la norma prevede, a tal fine, il
trasferimento delle somme da parte di Equitalia
Giustizia S.p.A. su uno o più conti correnti
intrattenuti con gli operatori finanziari che
garantiscono un tasso d’interesse attivo alle migliori
condizioni di mercato, nonché un adeguato livello di
solidità e di affidabilità ed idonei livelli di
servizio.
Articolo 2, comma 18-quater
(Completamento concorsi personale
Ministero dell’economia e delle finanze)
La
disposizione autorizza fino al 31 marzo 2011 il
completamento dei programmi di cui al bandi di concorso
del 5 agosto 2009 (36 posti per l’accesso alla qualifica
di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei
dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze -
G.U. n. 67 del 1° settembre 2009) e del 28 novembre 2007
(40 posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di
seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del
Ministero dell'economia e delle finanze, da assegnare al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato negli
uffici centrali e periferici - G.U. n. 102 del 28
dicembre 2007), mediante utilizzo delle relative
graduatorie.
Gli
oneri relativi al completamento dei programmi vengono
posti a valere sulle disponibilità di cui al comma 14
dell'articolo 1 del D.L. n. 262 del 2006.
Si tratta delle risorse
provenienti dalla lotta all’evasione e al contrasto
dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale
e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi
esterni al mercato comune europeo, che sono attribuite
ad un apposito fondo per un ammontare non superiore a 30
milioni di euro annui a decorrere dal 2008 destinato a
finanziare, nei confronti del personale
dell'Amministrazione economico-finanziaria, per metà
delle risorse, nonché delle amministrazioni statali, per
la restante metà delle risorse, la concessione di
incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla
mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di
trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni
di personale qualificato.
Il
completamento dei programmi richiamati si rende
necessario anche per gli effetti di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007,
come modificato dall'articolo 9, comma 5 del D.L. n. 78
del 2010
La disposizione
richiamata autorizza per il quadriennio 2010-2013 le
amministrazioni statali (ad eccezione dei Corpi di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) a
procedere, per ciascun anno, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale
cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero
delle unità di personale da assumere non può eccedere,
per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno
precedente.
La
disposizione finalizza il completamento di tali
programmi di assunzione allo scopo di potenziamento
dell'azione di contrasto dell'evasione fiscale nonché
delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio
della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la
prosecuzione degli adempimenti connessi all'attuazione
della legge n. 42 del 2009 (federalismo fiscale) e della
legge n. 196 del 2010 (riforma della legge di
contabilità).
Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze saranno determinate le
quote di personale da assegnare ai singoli dipartimenti.
Articolo 2, comma 18-quinquies
(Fiscalità indiretta degli immobili compresi in piani
particolareggiati)
Il
comma 18-quinquiesdell’articolo 2 reca
disposizioni in materia di fiscalità indiretta
degli atti di trasferimento di immobili
compresi in piani urbanistici particolareggiati.
A tal fine, le norme in commento modificano
alcuni termini previsti dall’articolo 1, commi da 25
a 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge
finanziaria 2008.
In particolare il comma
25 (inserendo un periodo all’articolo 1 della Tariffa,
parte prima, del Testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro di cui al DPR 26
aprile 1986, n. 131) ha previsto l’applicazione
dell’imposta di registro con aliquota all’1 per cento
agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani
urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei
programmi di edilizia residenziale, comunque denominati,
a condizione che l’intervento cui è finalizzato il
trasferimento sia completato entro cinque anni dalla
stipula dell’atto.
Il comma 26 (modificando
l’articolo 1-bis della Tariffa annessa al Testo
unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecarie e catastali, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347) ha disposto l’applicazione
dell’imposta ipotecaria con aliquota al 3 per cento alla
trascrizione di atti o sentenze che importano il
trasferimento di proprietà o la costituzione o il
trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad
immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati
diretti all’attuazione dei programmi di edilizia
residenziale comunque denominati.
Il comma 28 ha disposto
l’applicazione delle predette misure agli atti pubblici
formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati
nonché alle scritture private autenticate a decorrere
dal 1° gennaio 2008.
In
primo luogo, le disposizioni in commento prorogano
di tre anni il termine (di cui all’articolo 1,
comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge
finanziaria 2008), inizialmente fissato in cinque anni,
entro il quale deve essere completato
l'intervento cui è finalizzato il trasferimento
di proprietà, nell'ipotesi in cui detto
trasferimento abbia per oggetto immobili compresi in
piani urbanistici particolareggiati diretti
all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale
comunque denominati, al fine dell'applicazione
dell'imposta di registro nella misura
dell’1 per cento.
Il
secondo periodo del comma in esame sposta all'anno
2005 – in luogo dell’anno 2008, come originariamente
previsto dall’articolo 1, comma 28 della l. 244/2007 –
il termine di riferimento per gli atti pubblici
formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e
per le scritture private autenticate cui si applicano le
predette misure agevolative in materia di imposte
indirette.
La
norma quantifica l’onere derivante
dall’estensione delle predette misure agevolative in
1 milione di euro a decorrere dal 2011, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Articolo 2, comma 18-sexies
(Rimborsi delle spese per le elezioni regionali del
2010)
Il
comma 18-sexies differisce al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto in esame
il termine ordinariamente previsto (entro dieci
giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle liste per il rinnovo dei Consigli
regionali) per la presentazione della richiesta dei
rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo
dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del
28-29 marzo 2010.
Inoltre, si disciplinano, di conseguenza, i tempi e i
modi della corresponsione delle quote annuali di
rimborso: quelle relative all’anno 2010 (maturate a
seguito della richiesta presentata in applicazione del
comma così introdotto) sono corrisposte entro 45 giorni
dalla data di scadenza del nuovo termine per la
presentazione della domanda, mentre, per le successive
quote, la corresponsione avverrà secondo la normativa
vigente, ossia entro il 31 luglio di ciascun anno.
Ai
sensi della legge 158/1999 è attribuito ai partiti
politici un rimborso in relazione alle spese elettorali
sostenute per le campagne per le elezioni politiche, del
Parlamento europeo e dei consigli regionali.
L'erogazione dei rimborsi è disposta con decreti del
Presidente della Camera dei deputati, ad eccezione dei
rimborsi per l’elezione del Senato, dove si provvede con
decreto del Presidente del Senato della Repubblica. I
partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne
fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente
della Camera dei deputati o al Presidente del Senato
della Repubblica, secondo le rispettive competenze,
entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle liste. Per le elezioni
regionali il termine per la presentazione delle liste di
candidati è fissato dalle ore 8 del 30° giorno alle ore
12 del 29° giorno antecedenti quello di votazione (L.
108/1968, art. 9, co. 1).
I
rimborsi sono corrisposti con cadenza annuale, entro il
31 luglio di ciascun anno (L. 108/1968, art. 9, co. 6).
Si
ricorda che il decreto-legge 248/2007, Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria
(convertito dalla L. 31/2008) all’art. 51-bis
dispone un differimento del termine previsto dalla
normativa vigente per la presentazione della richiesta
di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei
movimenti o partiti politici che abbiano preso parte
alle elezioni politiche svoltesi il 9 e 10 aprile 2006.
È,
inoltre, in corso presso la Camera l’esame di una
proposta di legge (A.C. 17) in materia di rimborsi
elettorali ai partiti politici. Tale proposta prevede la
riapertura del termine previsto dalla normativa vigente
per la presentazione della richiesta di rimborsi delle
spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti
politici che hanno preso parte alle elezioni politiche
dell’aprile 2008.
Articolo 2, commi da 18-septies
a 18-decies
(Applicazione dei principi contabili internazionali)
I
commi da 18-septies a 18-decies
dell’articolo 2 introducono una specifica procedura
per l’applicazione interna della disciplina in materia
di principi contabili internazionali.
A tal
fine, il comma 18-octies della norma in
commento inserisce i commi da 7-bis a 7-quater
all’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, recante l’esercizio delle opzioni previste
dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in
materia di princìpi contabili internazionali.
I principi contabili
internazionali sono regole di redazione del bilancio
adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
L’applicazione dei principi contabili internazionali in
ambito europeo è diretta ad armonizzare l'informazione
finanziaria presentata dalle società, a garantire un
elevato livello di trasparenza e comparabilità dei
bilanci e a garantire un efficiente funzionamento del
mercato comunitario dei capitali e del mercato interno.
Nel corso degli anni, con successivi Regolamenti della
Commissione europea, sono stati approvati i criteri da
applicare per la valutazione delle voci da iscrivere in
bilancio (c.d. IAS/IFRS).
L’applicazione degli IAS
è obbligatoria per alcuni soggetti (società quotate
diverse dalle compagnie di assicurazione e società
appartenenti a gruppi bancari) ed è opzionale per gli
altri soggetti.
Il
D.Lgs. n. 38/2005, emanato in attuazione del regolamento
CE n. 1606/2002, reca disposizioni dirette ad
armonizzare l’applicazione dei principi contabili
internazionali con la normativa fiscale nazionale in
materia di reddito d’impresa.
Le
società che applicano per la prima volta gli IAS
determinano, necessariamente, dei disallineamenti di
valore (dovuti unicamente all’applicazione di diversi
principi contabili) tra il bilancio chiuso
nell’esercizio precedente (redatto sulla base dei
principi civilistici e fiscali italiani) e il bilancio
di apertura del primo anno di applicazione degli IAS
(redatto in base ai principi internazionali IAS/IFRS).
Ciò è dovuto alle necessarie rettifiche delle attività e
delle passività iscritte nello stato patrimoniale cui
corrispondono delle variazioni in termini di conto
economico, di riserva di patrimonio netto, riserva in
sospensione di imposta (imposte anticipate ovvero
imposte differite).
In particolare, il comma 7-bis
dispone che i principi contabili internazionali
adottati con regolamenti UE, entrati in vigore
successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella
redazione dei bilanci d’esercizio con le modalità
individuate a seguito della procedura prevista nel
successivo comma 7-ter.
Nel dettaglio, il comma 7-ter
affida a un decreto del Ministro della giustizia,
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il
parere dell’Organismo Italiano di Contabilità e sentiti
la Banca d’Italia, la Consob e l’Isvap, la
determinazione delle eventuali disposizioni applicative
volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento
tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo
V del codice civile (che contiene la disciplina delle
società), con particolare riguardo alla funzione del
bilancio di esercizio.
Ai sensi del successivo comma 7-quater,
il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, ove
necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del suddetto decreto applicativo dei principi
contabili internazionali, ad emanare eventuali
disposizioni di coordinamento per la determinazione
della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP.
Nel caso di mancata emanazione del
decreto che reca le modalità applicative dei predetti
principi, le disposizioni fiscali di cui al periodo
precedente sono emanate entro centocinquanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento UE.
Il comma 18-septies
dell’articolo in esame reca una normativa di carattere
transitorio, che mantiene ferma l’applicazione
della disciplina vigente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
provvedimento fino all'entrata in vigore delle
disposizioni di applicazione del comma 2 illustrate in
precedenza.
Il
comma 18-nonies dell’articolo in esame, con
finalità di coordinamento, reca le opportune modifiche
al Testo Unico delle Imposte sui Redditi – a tale scopo
intervenendo sull’articolo 83 del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 – in tema di determinazione della base
imponibile delle società e degli enti commerciali
residenti, a fini IRES, che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali.
Per
effetto delle modifiche apportate si specifica che, ai
fini della determinazione della base imponibile IRES per
i predetti soggetti, i criteri di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione in bilancio
previsti dai princìpi contabili internazionali
valgono anche nella formulazione derivante dalla
procedura disciplinata del predetto articolo 4,
comma 7-ter del D. Lgs. n. 38 del 2005.
Infine,
il comma 18-decies prescrive che le
disposizioni di coordinamento (previste dall’introdotto
comma 7-quater) possano essere emanate entro il
31 maggio 2011, per i principi contabili internazionali
adottati con regolamento UE entrato in vigore nel
periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre
2010.
Articolo 2, comma 18-undecies
(Definizione delle violazioni in materia di
affissioni e pubblicità)
Il
comma 18-undecies dispone che le
violazioni delle norme in materia di affissioni e
pubblicità commesse mediante affissioni di
manifesti politici commesse nel periodo dal 28
febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto legge in esame possano
essere definite nei termini previsti dal comma 42-bis
del decreto legge n. 207 del 2008, convertito dalla
legge n. 14 del 2009, (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative).
Tale
ultima disposizione prevede la sanatoria delle
violazioni delle norme in materia d’affissioni e
pubblicità commesse dal 1° gennaio 2005 fino alla data
di entrata in vigore della legge di conversione
relativamente alle violazioni commesse mediante
affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e
mezzi similari. Le violazioni possono essere definite in
qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di
riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo
sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del
committente responsabile, di una imposta pari, per il
complesso delle violazioni commesse e ripetute a
1.000 euro per anno e per provincia.
Ai
sensi del comma 2 dell’articolo 42-bis, il
versamento è effettuato entro il 31 maggio 2010
(termine fissato per le violazioni di cui al presente
comma al 31 maggio 2011), a pena di decadenza dal
beneficio, a favore della tesoreria del comune
competente o della provincia qualora le violazioni sono
compiute in più di un comune della stessa provincia; in
tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato
al valore delle violazioni accertate, ai comuni
interessati, ai quali competeva l’obbligo di inoltrare
alla provincia la relativa richiesta entro il 30
settembre 2009. Quest’ultimo termine è fissato dal comma
in esame al 30 settembre 2011, per rendere
possibile la definizione delle nuove violazioni.
L’art.
42-bis, prevede che in caso di mancata richiesta
da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate
al settore ecologia. Inoltre, la definizione delle
pendenze in oggetto non dà luogo ad alcun diritto al
rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di
sanzioni per le predette violazioni.
Il
versamento dell’imposta sostituisce le sanzioni
attualmente previste: l’art. 42-bis stabilisce, infatti,
che non siano applicabili le disposizioni dell’art. 15,
co. 2 e 3, della L. 515/1993 .
Il co. 2 dell’art. 15 della L.
515/1993 prevede l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1 milione di lire a 50
milioni di lire in caso di inosservanza delle norme di
cui all’articolo 3 della medesima legge 515 (si tratta,
tra l’altro, dell’affissione di manifesti di propaganda
elettorale effettuata al di fuori degli appositi spazi a
ciò destinati in ogni Comune), mentre il comma 3 pone a
carico, in solido, dell’esecutore materiale e del
committente responsabile le spese sostenute dal comune
per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di
scritte o affissioni murali e di volantinaggio.
La
sanatoria per le violazioni della legge sulle affissioni
mediante il pagamento di una somma era stata introdotta
già dalla legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004,
art. 1, co. 480, lett. c), e i suoi effetti
estesi al periodo dal 1° gennaio 2005 al 1° marzo 2009
dal citato decreto-legge 207. Successivamente il
decreto-legge 194/2009, convertito dalla legge 25/2010
(art. 2, comma 8-novies) ha esteso la sanatoria
per le violazioni commesse dal 10 marzo 2009 al 28
febbraio 2010.
Articolo 2, comma 19
(Internet point)
L’articolo
2, comma 19, interviene sulla normativa dettata
dall’articolo 7 del decreto legge n. 144/2005
(c.d. decreto Pisanu)convertito dalla legge n. 155/2005,
che ha introdotto alcune limitazioni all'esercizio e
all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni
telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante
tecnologia senza fili (internet point). Il comma
1 di tale articolo prevede l’obbligo di richiesta della
licenza, al questore, in capo a chiunque intenda aprire
un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque
natura che abbiano come caratteristica la messa a
disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di
apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni,
anche telematiche. La licenza non è richiesta nel caso
in cui s’intenda installare solo telefoni pubblici a
pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia
vocale. La disposizione, in virtù del testo originario,
esplicava effetti limitati nel tempo a decorrere dal
quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore
della legge di conversione del D.L. n. 144/2005 e sino
al 31 dicembre 2007. L’applicazione della norma è stata
più volte prorogata, e da ultimo dal comma 1 dell’art. 3
del D.L. n. 194/2009, che ne ha fissato il termine sino
al 31 dicembre 2010.
Il
comma in esame, lettera a), proroga
il termine di vigenza della norma fino al 31 dicembre
2011, specificando peraltro che essa si applica
solo a chiunque, quale attività principale,
apra un pubblico esercizio o un circolo privato, nel
quale sono posti a disposizione del pubblico, dei
clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per
le comunicazioni anche telematiche.
La
lettera b) del comma dispone l’abrogazione
dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 7, i quali
prevedono che con decreto ministeriale
sono stabilite: a) le misure che il titolare o il
gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività
suddette è tenuto ad osservare per il monitoraggio
delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei
relativi dati, anche in deroga a quanto previsto
dall'art. 122, comma 1, e dall'art. 123, comma 3, del
Codice della privacy, nonché b) le misure di
preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati
su un documento di identità dei soggetti che utilizzano
postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni
telematiche ovvero punti di accesso ad internet
utilizzando tecnologia senza fili.
Fatte
salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice
di procedura penalee dal Codice della privacy, il
controllo sull'osservanza del suddetto decreto
ministeriale e l'accesso ai relativi dati sono
effettuati dall'organo del Ministero dell'interno
preposto ai servizi di polizia postale e delle
comunicazioni.
La
relazione illustrativa afferma che l'obiettivo della
norma è quello di escludere l'obbligo di licenza per
tutti coloro che mettono a disposizione il collegamento
a internet quale servizio accessorio.
Si ricorda che l’articolo 3 del
disegno di legge del Governo AS 2494, all'esame delle
Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia
del Senato, prevede l’abrogazione dell'art. 7 del
decreto legge n. 144/2005. Presso le Commissioni I e IX
della Camera è in corso l’esame di alcune proposte di
legge - AC 3736, AC 3787 e AC 3853 – anch’esse
finalizzate ad abrogare il citato articolo 7.
Articolo 2-bis
(Ripristino del rapporto di impiego nel caso di
sentenza
di proscioglimento)
L'articolo 2-bis detta disposizioni relative alla
disciplina del ripristino e del prolungamento del
rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o
collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un
procedimento penale conclusosi con una sentenza di
proscioglimento (art. 3, commi 57 e 57-bis,
legge n. 350/2003, L. finanziaria 2004, come modificato
dal DL n. 66/2004, convertito dalla L. 126/2004)
Il
comma 1 della disposizione novella il richiamato comma
57, il cui ambito di applicazione era stato limitato
dalla modifica del 2004, in considerazione della
potenziale indeterminatezza dei soggetti che avrebbero
potuto beneficiare del trattamento previsto dalla norma.
Più specificamente, il vigente comma 57 limita
attualmente il diritto al ripristino o al prolungamento
del rapporto di impiego, nel caso di provvedimenti
definitivi di proscioglimento – con formule
riconducibili ai casi di proscioglimento con cd. formula
piena – pronunciati nei cinque anni precedentila
data di entrata in vigore della legge finanziaria per il
2004.
L’art.
2-bis in esame – eliminando il citato riferimento
temporale quinquennale - generalizza nelle
ipotesi indicate il diritto del pubblico dipendente
di ottenere il prolungamento o il ripristino del
rapporto di impiego (comma 1) nelle ipotesi di
proscioglimento sopra indicate.
La
novella all’art. 2 del D.L. n. 66/2004 interviene quindi
sul termine di proposizione all’amministrazione
delle domande di prolungamento o ripristino del
rapporto di impiego sia a seguito di sentenze di
proscioglimento nelle ipotesi sopra indicate (comma 57
dell’articolo 3 della finanziaria 2004) sia nel caso di
proscioglimento con formula diversa (comma 57-bis, che
prevede una facoltà dell’amministrazione, a determinate
condizioni, di prolungare e ripristinare il rapporto di
impiego). Il termine vigente (90 gg.) decorre, a pena di
decadenza, dalla data di entrata in vigore della legge
126/2004 (di conversione del decreto legge 66/2004);
la novella introduce invece un termine a regime
decorrente dalla data della sentenza definitiva di
proscioglimento o del decreto di archiviazione per
infondatezza della notizia di reato (comma 2).
Il
comma 3 della disposizione in commento prevede una
disciplina transitoria sulla base della quale, per i
provvedimenti penali di proscioglimento pronunciati
prima dell’entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge in esame, il termine di 90 gg. per la
domanda all’amministrazione di appartenenza decorre
dalla citata data entrata in vigore (comma 3).
Il comma 4 dell’art. 2-bis,
infine, prevede che dalla nuova disciplina non possa
derivare una permanenza in servizio del dipendente
pubblico superiore di oltre 5 anni ai limiti ordinari
previsti dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 2-ter, commi 1-2
(Modifiche al patto di stabilità interno per le
regioni e disposizioni per la regione Campania)
Il comma 1 dell'articolo 2-ter
in esame reca modifiche alla disciplina del patto di
stabilità interno per le regioni, dettata dalla
legge di stabilità 2011, in relazione agli anni 2011,
2012 e 2013 (L. 220/2010, art. 1, commi da 125-150).
Il comma 2, invece, riguarda
la sola regione Campania, quale unica regione ad
aver certificato il mancato rispetto del patto di
stabilità, relativamente a all'esercizio finanziario
2009.
Modifiche al patto di stabilità
interno per le regioni (comma 1)
Il comma 1 reca le modifiche
illustrate di seguito.
§ a)
Aggiunge altre tipologie di spese all'elenco delle
spese escluse dal patto di stabilità (comma 129):
¾ spese per
il trasporto pubblico regionale e locale ferroviario (di
cui all'art. 1, commi 6 e 7, L. 220/2010);
¾ spese
relative al fondo per le politiche sociali (di cui
all'art. 1, comma 38, L. 220/2010).
§ b)
Introduce un nuovo criterio per il calcolo di
alcune tipologie di spese ai fini della
determinazione degli obiettivi di ciascuna regione.Il
criterio della valutazione quantitativa ponderata,
secondo la disciplina dettata da un DPCM – previa intesa
con la Conferenza Stato-Regioni – si applicherà l'anno
successivo all'emanazione del DPCM (aggiunge il comma
130-bis).
§ c)
Modifica la norma contenuta nel comma 135 che consente
alle regioni sottoposte a misure sanzionatorie che
prevedono limitazioni di spese, di ricalcolare
l’obiettivo di risparmio relativo alla cassa
riducendo di pari misura l’obiettivo di risparmio
degli impegni di parte corrente per alcune tipologie
di spese (spese per interesse passivi e oneri
finanziari diversi, spesa per il personale, produzione
di servizi in economia e acquisizione di servizi e
forniture). A queste tipologie di spese, sono
aggiunte le spese relative ai trasferimenti correnti
e continuativi a imprese pubbliche e private, a
famiglie, e a istituzioni sociali private.
§ d)
Integra la disciplina - e la lettera e)
modifica la procedura - che concerne la
rimodulazione, da parte della regione, delle regole per
gli enti locali del proprio territorio (comma 138).
Le regioni possono autorizzare gli enti locali compresi
nel proprio territorio a peggiorare il saldo
programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in
conto capitale, e procedere contestualmente alla
rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per
un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti
in conto capitale autorizzati, al fine di garantire –
considerando insieme regione ed enti locali - il
rispetto degli obiettivi finanziari. Ai sensi del
comma 138-bis, introdotto dalla norma in esame, la
regione, ai fini della rimodulazione, definisce criteri
di virtuosità e modalità operative previo confronto con
le autonomie locali (in sede di Consiglio delle
autonomie, ove presente, altrimenti con i rappresentanti
degli enti locali).
§ e),
Modifica la procedura (il comma 140, come
sostituito dalla norma in esame) per la rimodulazione,
posticipando il termine (al 15 settembre) entro cui gli
enti locali hanno l'obbligo di comunicare ad ANCI, UPI e
regioni l'entità dei pagamenti che possono effettuare e
il termine (al 31 ottobre) entro cui le regioni a loro
volta comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze, per ciascun ente interessato, tutti gli
elementi utili per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
§ f)
Modifica il comma 143 per aumentare la misura
(dal doppio al triplo) dei trasferimenti erariali
che la regione può sottrarre al vincolo di destinazione,
a “compensazione” del maggiore onere assunto dalla
regione.
§ g)
Detta disposizioni particolari per le regioni che si
trovino nella condizioni (di cui al comma 148) per cui
il superamento degli obiettivi del patto di stabilità
interno sia determinato dalla maggiore spesa per
interventi realizzati con la quota di finanziamento
nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa
del triennio 2007-2009. In tali casi la regione si
considera adempiente se nell'anno successivo attua le
misure di rigore finanziario descritte nella norma in
esame (comma 148-bis).
Disposizioni per la regione Campania, per il mancato
rispetto del patto di stabilità interno per il 2009
(comma 2)
La
norma in esame concerne una serie di disposizioni (art.
14, commi da 19 a 24, del decreto-legge 78/2010) che,
benché formulate in termini generici, si applicano alla
sola regione Campania, in quanto unica regione in cui è
stato certificato il mancato rispetto del patto di
stabilità interno relativamente all'esercizio
finanziario 2009.
La norma recata dal comma 22, in
particolare, consente al Presidente della Regione, nella
qualità di commissario ad acta, la
predisposizione di un piano di stabilizzazione
finanziaria, senza peraltro indicare alcun termine.
Il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la
regione interessata, nomina uno o più commissari ad
acta per l'adozione e l'attuazione degli atti ivi
indicati. La disposizione consente inoltre alla Regione
Campania di poter includere nel piano l'eventuale
acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante
l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota
regionale delle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate.
Il comma 2
in esame dispone che il piano di stabilizzazione
finanziaria sia predisposto entro il 31 dicembre
2011 e che venga attuato entro il 31 dicembre
2012. La norma conferma, inoltre, il termine già
stabilito dall'art. 7, comma 1, del D.L. 195/2009 (legge
di conversione 26/2010), per il trasferimento della
proprietà del termovalorizzatore di Acerra, che deve
avvenire entro il 31 dicembre 2011.
Articolo 2-ter, commi 3, 4 e
6
(Accreditamenti strutture sanitarie e sociosanitarie
private. Spesa farmaceutica. Accertamenti per malattia)
Il
comma 3 dell’articolo 2-ter precisa il
tipo di strutture private - ospedaliere ed
ambulatoriali - per le quali le regioni garantiscono
che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
accreditamenti provvisori, non confermati dagli
accreditamenti definitivi, chiamando inoltre le
Regioni a garantire che - dal 1° gennaio
2013 - cessino gli accreditamenti
provvisori di tutte le altre strutture sanitarie
e sociosanitarie private, nonché degli
stabilimenti termali non confermati dagli
accreditamenti definitivi. Il comma in esame recepisce
integralmente l’emendamento contenuto nel documento
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
recante il parere sul disegno di legge di conversione in
legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
La
disposizione in esame interviene sull’articolo
1, comma 796, lettera t)della
legge finanziaria 2007 (L. 296/2006). La lettera,
così modificata dal comma 100 dell'art. 2, della legge
finanziaria 2010 (L. 191/2009), fissa al 1° gennaio 2011
il termine per l'adozione dei provvedimenti regionali
diretti a prevedere la cessazione degli accreditamenti
provvisori delle strutture private.
Si
ricorda che le strutture private provvisoriamente
accreditate, se non accreditate definitivamente entro le
scadenze prescritte, decadono dal possesso di uno dei
presupposti necessari per erogare prestazioni per conto
e con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.
Il mancato rispetto di tali scadenze oltre a
compromettere eventualmente la garanzia della continuità
assistenziale, impedisce, in riferimento a quanto
previsto dall’articolo 1 dell’Intesa Stato-Regioni del
23 marzo 2005 e dal punto 1.4 del Patto per la salute
del 28 settembre 2006, l’accesso delle Regioni
all’incremento delle risorse finanziarie a carico del
bilancio dello Stato.
Il
permanere di strutture sanitarie che forniscono
prestazioni per conto ed a carico del Servizio sanitario
nazionale in virtù di accreditamenti “transitori” o
“provvisori” ha indotto il legislatore statale, ad
adottare misure per far cessare gli accreditamenti
“provvisori” e “transitori”, che non siano stati
confermati da accreditamenti definitivi; nello stesso
tempo è stato posto un limite al rilascio di nuovi
accreditamenti da parte delle Regioni, in assenza di un
provvedimento di ricognizione e determinazione del
fabbisogno di prestazioni sanitarie, allo scopo di
evitare un ulteriore aggravio della spesa in tale
settore. Più in particolare a decorrere dal 1° gennaio
2008, la concessione di nuovi accreditamenti è
subordinato all’adozione di un provvedimento di
ricognizione che proceda a:
- definire il fabbisogno di attività e l’eventuale
volume di attività superiore da ammettere per
l’accreditamento delle strutture;
- avviare il sistema dell’accreditamento definitivo;
- trasformare i transitori accreditamenti delle
strutture private in forma definitiva.
Il
provvedimento di ricognizione dovrà poi essere trasmesso
al Comitato di verifica dei Livelli essenziali di
assistenza .
Sempre in
tema di accreditamento istituzionale è recentemente
intervenuto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che ha
introdotto un ulteriore criterio da considerare nella
determinazione del fabbisogno regionale di strutture da
accreditare, ossia la soglia minima di efficienza che,
compatibilmente con le risorse regionali, deve essere
conseguita da parte delle singole strutture sanitarie.
In
particolare il comma in esame, introduce nel
testo dell’articolo 1, comma 796, lettera t) la
precisazione che le regioni debbano adottare
provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1°
gennaio 2011 cessino gli accreditamenti
provvisori delle strutture private ospedaliere e
ambulatoriali, mentre proroga al 1°
gennaio 2013 il termine per la cessazione
degli accreditamenti provvisori di tutte le altre
strutture sanitarie e socio-sanitarie private,
nonché degli stabilimenti termali, come
individuati dalla L. 323/2000,
non confermati dagli accreditamenti definitivi.
Ai sensi
dell’articolo 3 della L. 323/2000 sono stabilimenti
delle aziende termali quelli che:
§
risultano in regola con l'atto di concessione mineraria
o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente
valido per lo sfruttamento delle acque minerali
utilizzate;
§
utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e
termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente
preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni,
stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà
terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute
ai sensi della normativa vigente;
§ sono
in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai
sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
§
rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi definiti ai sensi della normativa
vigente.
Il
comma 4 dell’articolo 2-ter, come
sottolineato dalla relazione tecnica allegata
all’emendamento del Governo, si è reso necessario
a seguito dei ricorsi diretti ad ottenere
una interpretazione puntuale delle disposizioni
contenute nell’articolo 11, comma 6,
del D.L. 78/2010, concernenti il settore
farmaceutico.
In
particolare, l’articolo 11, comma 6, del D.L. 78/2010,
riformulato in sede di conversione, ridetermina
le percentuali di ricavo dovute dal SSN (quote di
spettanza) ai grossisti e ai farmacisti sul prezzo di
vendita al pubblico dei farmaci di classe a),
interamente rimborsati dal SSN. Tale rideterminazione
abbassa la quota dei grossisti al 3 per cento
(precedentemente al 6,65 per cento) portando quella dei
farmacisti al 30,35 (precedentemente al 26,7 per cento).
Per i farmacisti la quota di spettanza del 30,35 per
cento deve intendersi come quota minima a questi
spettante. Viene inoltre previsto che il SSN trattenga,
ad ulteriore titolo di sconto sulla quota di spettanza
delle farmacie, una percentuale pari all’1,82 per cento
sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci al netto
dell’Iva, lasciando peraltro inalterati gli sconti già
previsti a normativa vigente (ovvero quelli previsto
dall’articolo 48, comma 32 del D.L. 269/2003).
L’articolo 48, comma 32, del D.L. 269/2003, rinvia a sua
volta al disposto dell’articolo 1, comma 40, della legge
662/1996. In particolare, il SSN, nel corrispondere alle
farmacie quanto dovuto (in base alla quota di loro
spettanza), trattiene, a titolo di sconto, una quota
percentuale sull'importo al lordo dei ticket e al netto
dell'IVA. Tale percentuale varia a seconda
dell’intervallo di prezzo al pubblico in cui si colloca
il medicinale . La percentuale di tali sconti è ridotta
a beneficio delle farmacie con un fatturato ridotto,
collocate solitamente in zone geografiche disagiate. Al
fine di mantenere un’efficiente rete di assistenza
farmaceutica territoriale sono inoltre previste misure
particolari per le farmacie rurali che godono
dell’indennità di residenza ai sensi della legge
549/1995. Tale sconto non viene applicato sull’ossigeno
terapeutico e sui farmaci, specialità o generici, che
abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso.
Il
comma interviene sul testo dell’articolo 11,
comma 6, secondo periodo del D.L.
78/2010, dal quale elimina il riferimento
alle previsioni dell’articolo 48, comma 32 del
D.L. 269/2003,
precisando che il SSN trattiene ad
ulteriore titolo sconto, rispetto a quanto
già previsto dalla vigente normativa, una quota pari
all’1,82 per cento sul prezzo di
vendita dei farmaci al netto dell’imposta sul
valore aggiunto. Viene pertanto chiarito che tale
percentuale di sconto si applica su tutti
i farmaci erogati in convenzione, senza l’esclusione
dei farmaci equivalenti e dell’ossigeno
terapeutico.
Si
rileva che nel testo in esame è contenuta un’ulteriore
disposizione di modifica dell’articolo 11, comma 6, del
D.L. 78/2010 (v. supra l’articolo 2, comma 12-septies)
incidente sul settore farmaceutico. Sembrerebbe pertanto
opportuno un più puntuale coordinamento delle norme.
Il
comma 6 stabilisce che l’importo di 70 milioni di
euro, accantonato, in sede di riparto del Fondo
sanitario nazionale 2010, per effetto della sentenza
della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010,
e corrispondente all’ammontare delle risorse da
destinare agli accertamenti medico legali,
disposti dalle Amministrazioni pubbliche, per i
dipendenti assenti dal servizio per malattia, deve
essere attribuito, senza vincolo di destinazione,
alle regioni dal Ministero della salute.
La
norma in esame stabilisce, inoltre, che la prevista
attribuzione deve basarsi sui criteri individuati, in
sede di comitato paritetico permanente,
istituito presso il Ministero della salute, per la
verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza e della congruità tra le prestazioni da
erogare e le risorse messe a disposizione, e previa
valutazione congiunta degli effetti della citata
sentenza della Corte costituzionale 207/2010.
La sentenza della
Corte costituzionale n. 207 del 2010
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78(Provvedimenti
anticrisi, nonché proroga di termini), nella parte in
cui aggiunge all'art. 71 del D.L 25 giugno 2008, n.
112(Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), i commi 5-bis
e 5-ter.
A parere della sentenza
della Corte costituzionale, “il comma 5-bis dell’art. 71
del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, il quale dispone che le
visite fiscali sul personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali
del servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri
sono a carico delle aziende sanitarie, non è ascrivibile
ad alcun titolo di competenza legislativa esclusiva
dello Stato e, trattandosi di normativa di dettaglio in
materia di «tutela della salute», si pone in contrasto
con l’art. 117, terzo comma, Cost., mentre il comma
5-ter, che vincola una quota delle risorse per il
finanziamento del servizio sanitario nazionale,
destinandole a sostenere il costo di una prestazione che
non può essere qualificata come livello essenziale di
assistenza, si pone in contrasto con l’art. 119 Cost.,
ledendo l’autonomia finanziaria delle Regioni”.
Si ricorda che
l’articolo 11, comma 5 del decreto-legge 31 marzo 2010,
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica) ha
rideterminato, tra l’altro, il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per il 2010, in aumento di
250 milioni di euro.
Articolo 2-ter, comma 5
(Esclusione dal patto di stabilità interno della
provincia di Milano
delle spese per Expo Milano 2015)
Il
comma 5 dell’articolo 2-ter estende alla
provincia di Milano la disposizione di deroga ai
vincoli del patto di stabilità interno introdotta in
favore del comune di Milano dal comma 103 dell’articolo
1 della legge di stabilità per il 2011 (legge n.
220/2010), con riferimento alle spese sostenute per gli
interventi necessari per la realizzazione dell'Expo
Milano 2015.
La
deroga, autorizzata per il solo anno 2011,
consente al comune di Milano, e, a seguito del comma in
esame, anche alla provincia di Milano, di escludere
dal calcolo del saldo finanziario, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilità
interno le risorse provenienti dallo Stato e
le relative spese sostenute dal comune e dalla
provincia per gli interventi necessari per la
realizzazione dell'Expo Milano 2015.
L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo
complessivamente autorizzato dal comma 93 della medesima
legge di stabilità, pari a 480 milioni di euro.
Tale importo è stato
complessivamente considerato, nell’ambito delle norme di
disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali,
con lo scopo specifico di fornire copertura finanziaria
alle eventuali misure correttive che possono essere
stabilite, per il solo anno 2011, in ragione delle nuove
regole del patto (al fine di distribuire in modo equo il
contributo degli enti alla manovra e le differenze
positive e negative derivanti dalla variazione delle
regole del Patto) nonché per provvedere a spese connesse
ad interventi necessari relativi a impegni
internazionali.
Le
misure correttive che possono essere concesse entro il
limite massimo complessivo dei 480 milioni di euro, in
termini di indebitamento netto, saranno specificate con
decreto ministeriale da emanare entro il 31 gennaio
2011di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.
Articolo 2-ter, comma 7
(Limiti all’indebitamento degli enti locali)
Il
comma 7 dell’articolo 2-ter reca una
modifica al comma 108 dell’articolo 1 della legge di
stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), che introduce
una misura per il contenimento del debito
degli enti locali nel triennio 2011-2013.
In particolare, il comma
108 vieta alle province e ai comuni, nel triennio
2011-2013, di aumentare la consistenza del proprio
debito in essere al 31 dicembre dell’anno precedente,
qualora la spesa per interessi di cui all’art.
204, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) superi il
limite dell'8 per cento delle entrate correnti
(cioè, ai sensi del comma 204, di quelle relative ai
primi tre titoli dell’entrata del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui).
La nuova formulazione del comma 108, disposta dal comma
in esame, ridisciplina la misura di contenimento del
debito degli enti locali attraverso una novella
all’articolo 204 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, prevedendo una riduzione
progressiva, nel triennio 2011-2013, del limite ivi
previsto all’indebitamento.
L’articolo 204 del TUEL pone un limite alla
possibilità di indebitamento degli enti locali, fissando
al 15% delle entrate relative ai primi tre titoli
dell’entrata (come risultanti dal rendiconto del
penultimo anno precedente) l’entità della spesa per
interessi, che rappresenta il livello massimo di
indebitamento degli enti locali, come risultante
dall’accensione di mutui e da qualunque altra forma di
finanziamento reperibile sul mercato cui l’ente possa
accedere (emissione di titoli obbligazionari ed aperture
di credito).
In sostanza, la novella introdotta all’articolo 204 del
TUEL riduce progressivamente la possibilità di
indebitamento degli enti locali rispetto alla normativa
previgente, consentendo chel'ente locale possa assumere
nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento
reperibili sul mercato solo se l'importo annuale
degli interessi non superi i seguenti limiti,
calcolati in percentuale delle entrate correnti:
§ il
12 per cento per l’anno 2011;
§ il
10 per cento per l’anno 2012;
§
l’8 per cento a decorrere dall’anno 2013.
Articolo 2-ter, comma
8
(Esclusione del versamento all’entrata delle
riduzioni di spesa
delle associazioni degli enti locali)
Il
comma 8 dell’articolo 2-ter modifica
l’articolo 6, comma 21, del D.L. n. 78/2010 (legge n.
122/2010), che reca la disciplina per l’acquisizione
al bilancio dello Stato delle economie derivanti
dalle riduzioni di spesa effettuate dagli enti
e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria,
disposte dall’articolo 6 del D.L. n. 78/2010.
La
norma dispone l’obbligo per gli enti suddetti di
versare annualmente le somme provenienti dalle
riduzioni di spesa ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato.
La novella in esame è finalizzata ad escludere le
associazioni degli enti locali, di cui all’articolo
270 del TUEL (testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000)
dall’obbligo di riversamento delle economie effettuate
al bilancio dello Stato.
L’articolo 270 del TUEL fa riferimento alle seguenti
associazioni: Anci, Upi, Aiccre,
Uncem, Cispel, nonché delle altre
associazioni degli enti locali e delle loro aziende con
carattere nazionale.
Si ricorda che, in base
al citato comma 21, sono esclusi
dall’applicazione della norma gli enti territoriali
e gli enti, di competenza regionale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, del
Servizio sanitario nazionale.
Articolo 2-ter, comma 9
(Proventi delle concessioni edilizie)
Il
comma 9, con una novella all’art. 2, comma 8, della
legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), proroga
fino al 2012 la possibilità (prevista per gli anni
2008, 2009 e 2010) offerta ai Comuni di utilizzare
i proventi da concessioni edilizie e da sanzioni
previste dal Testo Unico sull'edilizia – DPR n. 380 del
2001 - per una quota non superiore al 50% per il
finanziamento di spese correnti e per una quota
non superiore ad un ulteriore 25% alle spese di
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del
patrimonio comunale.
Si
osserva che tale proroga è contemplata, ma fino al 31
marzo 2011, anche dall’art. 1, comma 1, tabella 1 (Tab.
1.61).
Articolo 2-ter, comma 10
(Incompatibilità degli amministratori locali nei
comuni
fino a 3.000 abitanti)
L’articolo 2-ter, comma
10, introduce un’eccezione all’applicazione della
disposizione che prevede l’incompatibilità con la carica
di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale di colui che,
come titolare, amministratore, dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente
o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti,
somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o
della provincia, ovvero in società ed imprese volte al
profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo
continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in
forza di una legge dello Stato o della Regione (art. 63,
comma 1, numero 2), TUEL)
La suddetta incompatibilità non si
applica nei comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti, qualora la partecipazione dell’ente locale sia
inferiore al 3 per cento e ferma restando la non
corresponsione di emolumenti a carico della società
(art. 1, comma 718, L 296/2006).
L’esclusione sembrerebbe
applicabile solo nel caso il comune detenga una
partecipazione nella società (ma non negli altri casi;
ad esempio, società o imprese sovvenzionate dal comune).
Articolo 2-ter, comma 11
(Società partecipate dai Comuni con popolazione
fino a 30.000 abitanti )
Il
comma 11 dell’articolo 2-ter reca una
riformulazione del comma 117 dell’articolo 1 della legge
n. 220/2010 (legge di stabilità per il 2011) che,
attraverso una novella all’articolo 14, comma 32, del
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010[213],
escludeva i comuni con popolazione fino a 30.000
abitanti dall’obbligo di mettere in liquidazione, entro
il 31 dicembre 2011, le società già costituite al 31
maggio 2010, ovvero di cederne le partecipazioni, nel
caso in cui le suddette società presentavano il bilancio
in utile negli ultimi tre esercizi finanziari.
Con la
riformulazione introdotta dal comma in esame si
provvede, innanzitutto, a posticipare al 31 dicembre
2013 il termine per la messa in liquidazione
delle società da parte dei comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti,
che risultano costituite alla data del 31 maggio 2010,
ovvero per la cessione delle relative partecipazioni.
Analogamente, anche per i comuni con popolazione
compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, per i
quali è prevista la possibilità di detenere la
partecipazione di una sola società, il termine per la
messa in liquidazione delle altre società è
posticipato al 31 dicembre 2013.
Per
quanto concerne i comuni con popolazione fino
a 30.000 abitanti, la novella del comma in
esame prevede che l’obbligo di liquidazione delle
società non si applichi nel caso in cui le
società già costituite alla data del al 31 maggio
2010:
a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in
utile negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,
riduzioni di capitale conseguenti a perdite di
bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,
perdite di bilancio in conseguenza delle quali il
comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al
ripiano delle perdite medesime".
Si
ricorda che il citato articolo 14, comma 32 del decreto
legge n. 78/2010 vieta ai comuni con popolazione
inferiore a 30.000 abitanti di costituire società.
La
norma dispone altresì che entro il 31 dicembre 2011 (ora
31 dicembre 2013), tali comuni provvedano a mettere in
liquidazione le società già costituite alla data del 31
maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 78), ovvero a cederne le partecipazioni.
E’
esclusa l’applicazione della suddetta norma per le
società costituite da più comuni, la cui popolazione
complessiva superi i 30.000 abitanti, con partecipazione
paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al
numero degli abitanti.
Per
i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000
abitanti è prevista la possibilità di detenere la
partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre
2011 i predetto comuni devono mettere in liquidazione le
altre società già costituite.
La
norma prevede che le modalità attuative della disciplina
in oggetto, nonché ulteriori ipotesi di esclusione
dall’ambito di applicazione, siano stabilite con decreto
del Ministro per i rapporti con le regioni – da adottare
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per le riforme per il federalismo.
E’
mantenuto fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27,
28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008)[214].
Articolo 2-ter, comma 12
(Esclusione degli enti parco dalla soppressione dei
consorzi)
L’articolo
2-ter, comma 12, prevede l’esclusione dei
consorzi di funzioni costituiti per la gestione
degli Enti Parco istituiti con legge regionale
dall'applicazione della disposizione della legge
finanziaria 2010 che prevede la soppressione dei
consorzi di funzioni tra gli enti locali.
L’esclusione ha effetto fino alla data di entrata in
vigore di ciascuna legge regionale di riordino e
comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
In
particolare, l’articolo 2, comma 186, lettera e), della
legge finanziaria 2010 (L 191/2009, modificata sul punto
dall’ art. 1, comma 1-quater, lett. d), D.L. 2/2010)
prevede l’obbligo per i comuni di procedere alla
soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti
locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM).
Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei
comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi
soppressi e delle relative risorse e con successione dei
comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti
giuridici e ad ogni altro effetto.
Tale
disposizione si applica a decorrere dal 2011, e per
tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha
luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con
efficacia dalla data del medesimo rinnovo (art. 1, comma
2, DL 2/2010).
La
disposizione del comma 12, in
sostanza, interessa i comuni i cui organi si rinnovano
nel 2011.
Si valuti l’opportunità di
chiarire se per i comuni che procedono al rinnovo degli
organi nel 2011, l’obbligo di soppressione dei consorzi
di funzione per la gestione degli enti parco si applichi
dal 1° gennaio 2012 o a decorrere dal successivo
rinnovo.
Il comma 12 prevede inoltre
che, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12,
valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede
mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente,
relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
Tabella C della legge di stabilità 2011 (legge 13
dicembre 2010, n. 220), i cui stanziamenti sono iscritti
in bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011.
Articolo 2-ter, comma 13
(Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti
locali)
Il comma 13 dell’articolo 2-ter
dispone l’attribuzione ai comuni delle
regioni a statuto ordinario di una somma
calcolata in misura pari ai pagamenti effettuati
da tali enti nel primo trimestre dello scorso
anno.
Tale quota è corrisposta, a titolo
di acconto, dal Ministero dell’interno entro il
mese di marzo 2011, ai sensi del decreto
interministeriale 21 febbraio 2002.
Il
decreto, che disciplina le modalità di erogazione dei
trasferimenti erariali a favore degli enti locali,
prevede che i contributi relativi al fondo ordinario, al
fondo consolidato ed al fondo perequativo degli
squilibri di fiscalità locale, nonché i contributi a
valere sui fondi per il federalismo amministrativo,
siano erogati in tre rate, entro i mesi di
febbraio, maggio ed ottobre.
La corresponsione di tale somma è
da mettere in relazione alla mancata assegnazione dei
trasferimenti erariali agli enti locali nel corso del
2011, alla luce dei provvedimenti attuativi della legge
delega sul federalismo fiscale.
Il comma 13 prevede, infatti, che
tale acconto, per la parte imputabile ai
trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, dovrà
essere portato in detrazione dalle entrate spettanti
ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti
attuativi della legge n. 42/2009.
La disposizione in esame appare
funzionale ad assicurare il flusso di finanziamenti
spettanti ai comuni nelle more dell’attuazione del
processo di fiscalizzazione dei trasferimenti erariali e
di definizione dell’autonomia finanziaria di tali enti
previsto dalla legge delega 5 maggio 2009, n. 42.
Il richiamo ai provvedimenti
attuativi di tale legge appare in particolare riferibile
allo schema di decreto legislativo di attuazione del
federalismo fiscale municipale (Atto n. 292), recante il
quadro generale del sistema di finanziamento dei comuni.
Su tale schema la Commissione
bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale non
ha espresso il parere di propria competenza, essendo
stata respinta la proposta di parere presentata dal
Relatore. Sulla base di tali circostanze, il Governo, ai
sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4,
della legge delega ha trasmesso, in data 15 febbraio
2011, il testo, con modificazioni, dello schema di
decreto legislativo (Atto 292-bis), corredato dalle
osservazioni del Governo medesimo. In base alla
procedura prevista dalla legge delega il Governo è
chiamato ora a rendere comunicazioni davanti a ciascuna
Camera; decorsi trenta giorni dalla data della nuova
trasmissione del testo il decreto legislativo potrà
comunque essere adottato in via definitiva.
Il comma 13 provvede altresì, al
terzo periodo, alla determinazione dei
trasferimenti erariali spettanti agli enti locali
per l’anno 2011, diversi da quelli
indicati nel periodo precedente, oggetto di
fiscalizzazione ai sensi della legge n. 42/2009,
sulla base delle disposizioni recate, per i
trasferimenti dell’anno 2010, dall'articolo 4, comma 2,
del D.L. n. 2/2010 ed alle modifiche delle dotazioni dei
fondi successivamente intervenute.
L’ultimo periodo del comma reca la proroga, per l'anno
2011, della compartecipazione delle province al
gettito dell’IRPEF, disciplinata ai sensi
dell’articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per
il 2003 (legge n. 289/2002).
La
compartecipazione provinciale all’IRPEF, istituita a
decorrere dall’anno 2003 dalla legge n. 289/2002, è
stata via via confermata negli anni successivi, da
ultimo, per il 2010, dall’articolo 4, comma 3, del D.L.
n. 2/2010 (legge n. 42/2010).
La
disciplina dettata dall’articolo 31, comma 8, della
legge n. 289/2002, fissa la compartecipazione
provinciale al gettito dell’IRPEF nella misura dell’1
per cento del riscosso in conto competenza
che affluisce al bilancio dello Stato, con
riferimento all’esercizio finanziario 2002, quali
entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione,
iscritte nel capitolo 1023 dello stato di previsione
dell’entrata.
In base
a tale disciplina, alle province viene pertanto
attribuito ogni anno, a titolo di compartecipazione, lo
stesso ammontare riconosciuto negli anni precedenti (a
decorrere dal 2003), con corrispondente riduzione dei
trasferimenti erariali ad esse spettanti.
La compartecipazione all’IRPEF come disciplinata
dall’art. 31, comma 8, della legge n. 289/2002 non
costituisce, infatti, una entrata aggiuntiva per i
bilanci locali; la sua attribuzione è correlata ad una
riduzione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti
in misura pari al gettito della compartecipazione
stessa. In sostanza, l’entità della compartecipazione è
stabilita in un ammontare fisso, ed è assegnata ai
singoli enti entro i limiti della capienza dei
trasferimenti ad essi spettanti. Poiché dalla
compartecipazione all’IRPEF gli enti non possono,
comunque, ricevere più di quanto spetti loro a titolo di
trasferimento erariale, la normativa vigente prevede che
nel caso in cui il livello dei trasferimenti
spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a
consentire il recupero integrale della compartecipazione,
la compartecipazione stessa sia
corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti
spettanti per l’anno corrispondente (comma 4
dell’articolo 67 della legge n. 388/2000). Pertanto,
essa si configura ancora come una sorta di
trasferimento dallo Stato.
Nel
bilancio, le somme spettanti alle province (e ai comuni)
a titolo di compartecipazione all’IRPEF vengono iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell’interno, al
capitolo 1320/U.P.B. 2.3.2. - sul quale
confluiscono anche le somme relative alla
compartecipazione comunale all’IRPEF - con conseguente
riduzione, di pari importo, dello stanziamento del Fondo
ordinario.
Per
l’anno 2010, l’importo della compartecipazione delle
province al gettito dell’IRPEF è stato pari a 412
milioni di euro.
Per
quanto riguarda le modalità di ripartizione, si
ricorda che, ai sensi dell’art. 67, comma 3, della legge
n. 388/2000, il gettito della compartecipazione è
ripartito tra le province in proporzione
all’ammontare dell’imposta netta dovuta dai contribuenti,
distribuita territorialmente in funzione del domicilio
fiscale risultante presso l’anagrafe tributaria.
L’imposta dovuta dai contribuenti per ciascun ente è
determinata dal Ministero dell’economia e delle finanze
sulla base dei dati disponibili.
Ai sensi
del decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio
2002, gli importi della compartecipazione al gettito
dell'IRPEF sono erogati in due rate di eguale
importo entro i mesi di marzo e luglio.
Articolo 2-quater, commi 1, 2
e 3
(Proroga del programma carta acquisti previa
sperimentazione sull'utilizzo della stessa in favore di
enti caritativi)
L'articolo 2–quater, introdotto al Senato, ai
commi 1-3, prevede l'avvio di una
sperimentazione, in favore degli enti caritativi
operanti nei comuni con più di 250.000
abitanti, per valutare la proroga del programma
carta acquisti(comma
1), e per favorire la diffusione della carta tra le
fasce della popolazione in condizione di maggiore
bisogno.
Entro
trenta giorni dalla entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge, in un
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti previsti
specifici requisiti riguardanti (comma 2):
- le
modalità di selezione degli enti caritativi destinatari;
- le
caratteristiche delle persone bisognose;
- le modalità di rendicontazione dell’utilizzo delle
carte e le caratteristiche dei progetti individuali di
presa in carico da parte dell’ente caritativo per il
superamento della condizione di bisogno;
- le modalità di adesione dei comuni.
La sperimentazione, per una durata di 12 mesi
dalla assegnazione della carta acquisti agli enti
selezionati, attinge al previsto Fondo speciale per al
soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare e
anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno
abbienti,
nel limite massimo di 50 milioni di euro (comma
3).
La Carta acquisti,
istituita con il citato decreto-legge n. 112/2008,
dispone di un Fondo di solidarietà per i cittadini meno
abbienti, ed è concessa, con oneri a carico dello Stato,
ai richiedenti residenti con cittadinanza italiana
che versano in condizione di maggior disagio
economico - i cittadini nella fascia di bisogno assoluto
di età uguale o superiore ai 65 anni o con bambini di
età inferiore ai tre anni. La Carta è utilizzabile
per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e
per il pagamento delle spese energetiche. La Carta
vale 40 euro mensili e viene caricata ogni due mesi con
80 euro, sulla base degli stanziamenti disponibili.
Il decreto
interdipartimentale del Ministro dell’economia e delle
finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 16 settembre 2008 ha dettato la
disciplina sull’individuazione dei titolari del
beneficio, sull’ammontare del beneficio unitario e
sulle modalità di fruizione dello stesso, prevedendo la
stipula di convenzioni tra i ministeri
interessati ed il settore privato per il supporto
economico dei titolari delle carte.
Il decreto direttivo 30
novembre 2009 ha disposto l’accredito di un importo
aggiuntivo mensile di 10 euro per i titolari della Carta
Acquisti che siano utilizzatori, sul territorio
nazionale, di gas naturale o GPL.
Infine, il D.M. 2
settembre 2009 dispone l'accredito di un importo
aggiuntivo mensile di 25 euro, per l'acquisto di latte
artificiale e pannolini.
Le risorse sono
collocate presso il Fondo Carta acquisti.
Per quanto riguarda le
risorse a disposizione per il programma carta
acquisti, Il Ministero dell’Economia
fa presente che le risorse disponibili per l’attuazione
del Programma Carta Acquisti, oltre allo stanziamento
iniziale di 170 milioni di euro, sono state
determinate da vari provvedimenti legislativi e
consistono nelle seguenti fonti di finanziamento:
- una quota parte del
fondo alimentato dall’importo dei conti correnti
e dei rapporti bancari definiti dormienti
(risorse non ancora disponibili);
- quanto destinato,
sulla base di specifiche condizioni, dalle cooperative a
mutualità prevalente, per un importo superiore a 10
milioni di euro;
- ulteriori somme che,
in base all’articolo 83, comma 22, del decreto-legge 112
del 2008, saranno versate all’entrata del bilancio dello
Stato per la successiva assegnazione al Fondo Carta
Acquisti (risorse non ancora disponibili);
- somme derivanti dal
recupero di determinati aiuti di Stato da versare
all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo per la Carta Acquisti; le risorse
così affluite ammontano a un importo superiore a 485
milioni di euro;
- integrazione del Fondo
Carta Acquisti: 6 milioni di euro per il 2009 e 15
milioni dall’anno 2010, per un totale di 21 milioni
di euro, affluiti al Fondo;
- risorse riguardanti le
sanzioni comminate dall’Autorità sulla concorrenza
integralmente affluite per un importo superiore a 259
milioni di euro.
Successivamente allo
stanziamento iniziale di 170 milioni di euro, è stato
versato nel Fondo e quindi erogato attraverso la Carta
Acquisti l’importo di 2 milioni di euro al
rimborso delle spese occorrenti per l’acquisto di latte
in polvere e pannolini ai sensi dell’articolo 19, comma
18, del decreto-legge 185 del 2008.
Per quanto riguarda
invece le risorse versate al Fondo da soggetti privati,
sono da segnalare esclusivamente i contributi versati in
esito alle convenzioni sottoscritte e richiamate
nell’interrogazione.
A fronte delle
erogazioni già effettuate alla data del 31 dicembre 2010
restano disponibili risorse per un ammontare complessivo
di circa 680 milioni di euro che al netto della somma di
circa 193 milioni di euro residua della donazione
destinata esclusivamente ai beneficiari della Carta
Acquisti utilizzatori di gas naturale o GPL, portano gli
stanziamenti complessivi ancora disponibili per il
programma Carta Acquisti a circa 487 milioni di euro.
In conclusione, a
normativa vigente, con le citate risorse disponibili nel
Fondo Carta Acquisti, il ministero dell’Economia stima
che il programma potrebbe proseguire per tutto
l’esercizio finanziario 2012.
Articolo 2-quater, comma 4
(Incedibilità dei trattamenti di fine servizio dei
lavoratori dipendenti)
Il
comma in esame, aggiungendo un periodo all’articolo
1, comma 1, del D.P.R. 180/1950 (recante il Testo Unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e
la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), stabilisce
che fino alla data di cessazione del rapporto di
lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i
trattamenti di fine servizio dei dipendenti
pubblici e privati non possano essere ceduti.
In materia,
originariamente il richiamato primo comma dell’articolo
1 del D.P.R. 180/1950 sanciva un principio
generale di impignorabilità delle retribuzioni
(precisamente gli stipendi, i salari, le paghe, le
mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le
indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie)
dei dipendenti pubblici, salvo alcune ipotesi
eccezionali previste dall’articolo 2 dello stesso D.P.R.
180,
in cui la particolare natura del credito ammetteva una
limitata “aggredibilità” della retribuzione. In
sostanza, tale regime appariva profondamente diverso da
quello previsto dall’articolo 545 c.p.c.
(recante le regole per la pignorabilità degli emolumenti
dei dipendenti privati e del loro TFR) in tema di
pignoramento e sequestro delle retribuzioni dei
dipendenti privati. In materia, dalla fine degli anni
’80, è intervenuta la Corte Costituzionale, che, con una
serie di interventi ha imposto il principio di
uguaglianza tra lavoratori pubblici e privati in materia
di pignorabilità della retribuzione.
In particolare, è stata
estesa la sequestrabilità e pignorabilità del quinto
della retribuzione a favore di ogni credito, prima con
riferimento a quanto corrisposto da enti diversi dallo
Stato e poi dalle amministrazioni statali (sentenza n.
878 del 26/7/1988), successivamente è stato esteso il
regime di pignorabilità all’I.I.S. e all’indennità di
fine rapporto (Sentenza n. 99 del 19/3/1993).
Un’ulteriore serie di sentenze ha provveduto ad ampliare
i casi consentiti di pignorabilità, assimilando
sostanzialmente il regime pubblico alla disciplina
dell’articolo 545 c.p.c., tanto da ammettere la
soggezione degli emolumenti alle pretese esecutive di
ogni creditore, ovviamente nei limiti consueti del
quinto e salvo i casi di concorso con creditori
qualificati. Identica sorte ha ricevuto l’indennità di
fine rapporto, in virtù del riconoscimento della sua
prevalente – anche se non esclusiva –natura di
retribuzione differita.
La Corte, inoltre, è
intervenuta anche in relazione ai limiti di
pignorabilità degli emolumenti e delle indennità di fine
rapporto, pronunciandosi varie volte sugli interessi
confliggenti e sulla domanda di equiparazione di
trattamento sia tra settore pubblico e privato,
sia di equiparazione all’interno dei vari settori della
P.A..
Nel settore pubblico,
fino all’emanazione del DPCM 20 dicembre 1999, che ha
introdotto per i soggetti assunti a tempo indeterminato
dopo il 31 dicembre 2000
la disciplina del TFR, veniva liquidata l’indennità
premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali
(e del S.S.N. ed ex gestione INADEL) e l’indennità di
buonuscita ai dipendenti statali.
I trattamenti di fine servizio si differenziano dal TFR,
regolato dall’articolo 2120 c.c., sia per le modalità di
calcolo della prestazione (calcolata sull’ultima
retribuzione), sia per il suo finanziamento che è
caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore
alla quale si aggiunge quella dell’amministrazione
statale o dell’ente locale.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, si segnala
l’opportunità di modificare la dizione “indennità di
anzianità” con la dizione “trattamento di fine
rapporto”. Si ricorda, infatti, che la L. 297/1982,
riformando la disciplina precedente, ha sostituito
l'indennità di anzianità corrisposta a fine rapporto con
il TFR, a decorrere dal 1º giugno 1982.
Articolo 2-quater,
commi 5 e 6
(Modifiche al decreto legislativo 13 dicembre 2010,
n. 212)
L’articolo
2-quater, ai commi 5 e 6,
dispone, in maniera non testuale e con effetto
retroattivo dal 16 dicembre 2010, la reviviscenza delle
leggi 13 marzo 1950, n. 114 (limitatamente agli articoli
1 e 4), 2 aprile 1951, n. 302, 11 aprile 1955, n. 379 e
26 luglio 1965, n. 965.
L’effetto retroattivo dal 16 dicembre 2010 viene
disposto poiché è da tale data che è entrato in vigore
il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che ha
disposto l’abrogazione espressa delle leggi ora
“ripristinate” e che è scattato il meccanismo cosiddetto
della “ghigliottina”, nell’ambito del procedimento
“taglia-leggi”, innescato dalla delega prevista
dall’articolo 14 della legge n. 246 del 2005.
Con tale delega lo Stato
si è posto per la prima volta l’obiettivo di ridurre
drasticamente lo stock normativo, facendo ordine
nella massa dei provvedimenti emanati dall’unità
d’Italia fino al 31 dicembre 1969, attraverso la
ricognizione di tutte le disposizioni di cui si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore. Tutte le altre
disposizioni sono considerate abrogate, a meno che non
interessino alcuni settori esclusi dalla cosiddetta
“ghigliottina” (cioè l’abrogazione generalizzata), tra i
quali figura quello previdenziale.
In attuazione della
delega, il
decreto legislativo 1°
dicembre 2009, n. 179,
ha fatto salvi circa 3.300 atti normativi di rango
primario anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si è
ritenuta indispensabile la permanenza in vigore.
Specularmente, il decreto legislativo 13 dicembre 2010,
n. 212, ha proseguito l’opera di abrogazione espressa
già iniziata con l’articolo
24 del decreto-legge n. 112/2008,
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133/2008
e del
decreto-legge n.
200/2008,
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 9/2009,
che avevano abrogato, complessivamente, oltre 30.000
atti legislativi, anche successivi al 1970. Tale
procedura di abrogazione generalizzata, inizialmente
realizzata con la decretazione d’urgenza, è stata poi
ricondotta nell’alveo della delega “taglia-leggi”
attraverso le modifiche ad essa apportate dalla
legge n. 69/2009.
Il
comma 5 dispone dunque la soppressione delle voci
relative alle leggi di cui si ripristina la vigenza
contenute nell’elenco degli atti abrogati dal decreto
legislativo 13 dicembre 2010, n. 212; il comma 6
inserisce le prime due delle quattro leggi “salvate” –
che riguardano il settore delle società cooperative –
nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 179/2009, che
– come accennato – contiene la ricognizione di tutte le
disposizioni legislative, pubblicate anteriormente al
1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la
permanenza in vigore.
Le due
leggi più recenti (n. 379/1955 e n. 965/1965) non
vengono inserite in tale allegato in quanto ascrivibili,
ai sensi dell’articolo 14, comma 17, lettera e), della
legge n. 246/2005, a settoriesclusi dalla
“ghigliottina”, afferendo al settore previdenziale.
Con
riguardo alle leggi di cui si ripristina la vigenza si
segnala che:
• la legge
n. 302/1951 ratifica il decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ne novella anche
alcuni articoli [in particolare quelli inerenti alle
commissioni provinciali di vigilanza (art. 17), al
numero minimo dei componenti (art. 22) e ai requisiti
mutualistici (art. 26)], la cui vigenza è stata
confermata dal decreto legislativo n. 179/2009 e che
costituiscono disposizioni basilari del settore, che non
sono stati oggetto di modifica neppure ad opera del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, Norme in
materia di riordino della vigilanza sugli enti
cooperativi, ai sensi dell'articolo
7, comma 1, della
L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione
della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore»;
• la legge n. 114/1950 è da
considerarsi superata nella parte relativa ai registri
prefettizi (l'articolo 15 comma 2 del citato decreto
legislativo n. 220/2002 infatti ha sostituito lo
schedario generale della cooperazione e i registri
prefettizi con l'albo nazionale delle cooperative) ed
ancora attuale per quanto riguarda gli articoli 1 e 4.
Infatti, l'articolo 1 è una novella dell'articolo 25 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.
1577/1947, tuttora in vigore anche se concernente una
disciplina transitoria in riferimento ai termini per
l'adeguamento alle nuove norme delle cooperative e alla
disciplina in deroga derivante da leggi speciali (ad
es., una di queste potrebbe essere quella sulle
cooperative sociali); l'articolo 4 disciplina le
deliberazioni delle cooperative sia in riferimento
all'articolo 1, sia (e questo parrebbe il punto più
qualificante) riferendosi "alle eventuali altre
modificazioni che verranno con le medesime apportate
all'atto costitutivo, in deroga alle disposizioni
contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del
Codice civile (in materia di deliberazioni
assembleari)". In pratica con tale deroga di stabilisce
che le decisioni, come afferma lo stesso articolo 4,
"possono essere prese con la procedura e con le
maggioranze dell'assemblea ordinaria stabilite dalla
legge o dall'atto costitutivo";
• le leggi 11 aprile 1955, n. 379
(Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche
agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro) e 26 luglio 1965, n. 965
(Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse
per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli
insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse
pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza
presso il Ministero del tesoro), come già accennato,
riguardano il settore previdenziale, esplicitamente
escluso dall’ambito di azione della “ghigliottina” ai
sensi dell’articolo 14, comma 17, lettera e) della legge
n. 246/2005. Con riguardo alla legge n. 379/1955, si
segnala che essa fa sistema con la legge 8 novembre
1961, n. 1295, recante modifiche alla legge 11 aprile
1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti
di previdenza presso il Ministero del tesoro, inserita
al n. 70.504 dell’allegato al decreto legislativo n.
212/2010 e che risulta pertanto abrogata. Andrebbe
quindi valutata l’opportunità di ripristinare la vigenza
anche della legge n. 1295/1961.
Articolo 2-quater, comma 7
(Sicurezza sui luoghi di lavoro)
La
norma proroga di un anno il termine per
l'adozione dei regolamenti governativi volti a
consentire il coordinamento della disciplina generale in
materia di sicurezza sul lavoro con la normativa
concernente le attività lavorative a bordo delle navi
(ivi comprese le navi da pesca), le attività nell'ambito
portuale ed il trasporto ferroviario.
L’articolo 3, comma
2, secondo periodo, del decreto legislativo n.81 del
2008, rimette a specifici decreti, da emanare entro
trentasei mesi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, l’adozione delle disposizioni
necessarie a consentire il coordinamento della
disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro
con quella prevista in relazione alle attività
lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale,
di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e
per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione
delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al
XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di
trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile
1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
Articolo 2-quater, comma 8
(Incarichi dirigenziali nell’Agenzia per le
erogazioni
in agricoltura-AGEA)
Il comma 8 dell’articolo 2-quater
riguarda i dirigenti di seconda fascia che avevano un
contratto quinquennale in scadenza a fine 2010 con
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nelle
more dell'espletamento del nuovo concorso, bandito con
DPCM in data 30 novembre 2010 per l'assunzione di
dirigenti, l'Agenzia è autorizzata a prorogare, per non
oltre il 31 dicembre 2011, data di prevedibile entrata
in servizio dei vincitori del concorso, gli incarichi
dirigenziali in questione nel limite massimo di tre
unità.
All'onere derivante, pari a 400
mila euro, si provvede a valere sulla dotazione
finanziaria del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33 (che è stata incrementata di 924 milioni di
euro per l'anno 2011 in virtù dell'articolo 1, comma 40,
primo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220),
attingendo alla quota di cui al quarto periodo del
medesimo comma 40: si tratta di 50 milioni, volti ad
assicurare il finanziamento di interventi urgenti
finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo
sviluppo dei territori, alle attività di ricerca,
assistenza e cura dei malati oncologici e alla
promozione di attività sportive, culturali e sociali.
Articolo 2-quater,
comma 9
(Esonero dal servizio del personale dipendente
prossimo al compimento dei limiti di età per il
collocamento a riposo)
Il
comma in esame proroga fino al 2014 la
possibilità, per i dipendenti pubblici, di fruire
dell’istituto dell’esonero dal servizio
nel corso del quinquennio antecedente la data di
maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40
anni (possibilità prevista, per il triennio 2009-2011,
dall’articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008).
L’articolo 72, comma
1, del D.L. 112/2008, ha previsto per gli anni 2009,
2010 e 2011 i dipendenti pubblici possano chiedere di
essere esonerati dal servizio nel corso del quinquennio
antecedente la data di maturazione della anzianità
massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero
dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di
ciascun anno a condizione che entro l'anno solare
raggiungano il requisito minimo di anzianità
contributivo richiesto e non è revocabile. La
disposizione non si applica al personale della Scuola.
E' data facoltà all'amministrazione, in base alle
proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta
dando priorità al personale interessato da processi di
riorganizzazione della struttura amministrativa o
appartenente a qualifiche di personale per le quali è
prevista una riduzione di organico. Durante il periodo
di esonero dal servizio al dipendente spetta un
trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di
quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed
accessorie, al momento del collocamento nella nuova
posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga
in modo continuativo ed esclusivo attività di
volontariato, opportunamente documentata e certificata,
la misura del trattamento economico temporaneo è elevata
dal cinquanta al settanta per cento. All'atto del
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il
dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e
previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in
servizio. Il trattamento economico temporaneo spettante
durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile
con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative
rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per
collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche.
La norma specifica, poi, che i posti resi vacanti
in seguito alla fruizione dell’esonero non sono
reintegrabili per l’intera durata del quadriennio
2011-2014.
Articolo 2-quater,
comma 10
(Proroga dei termini per l’impugnazione del
licenziamento individuale)
L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame al
Senato, proroga al 31 dicembre 2011 il termine
relativo alla nuova procedura di impugnazione dei
licenziamenti individuali introdotta dall’articolo
32 della legge n.183/2010 (cd. “collegato lavoro”).
L’articolo 32 della
legge n.183/2010 (cd. “collegato lavoro”) ha
introdotto una nuova procedura per l’impugnativa dei
licenziamenti individuali, la quale, modificando i commi
1 e 2 dell’articolo 6, della L. 604/1966, prevede che l’impugnazione
del licenziamento avvenga, a pena di decadenza, entro
60 giorni dalla ricezione, in forma scritta, della
sua comunicazione ovvero dalla comunicazione dei motivi,
con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale, purché
idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche
attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale.
Tale impugnazione è inefficace se entro i successivi 270
giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del
tribunale competente o non viene data comunicazione alla
controparte della richiesta di tentativo di
conciliazione o arbitrato. Inoltre, viene fatta salva
espressamente la possibilità di produrre nuovi documenti
formatisi dopo il deposito del ricorso. Inoltre, qualora
la conciliazione o l’arbitrato non vadano a buon fine,
il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dal
rifiuto o mancato accordo.
Per effetto di tale
nuova normativa, pertanto, il termine massimo per
l’impugnativa dei licenziamenti individuali, in
relazione alle procedure in essere, resta stabilito al
23 gennaio 2011 (ossia al 60° giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge n. 183/2010,
avvenuta il 24 novembre 2010).
Si
segnala l’opportunità di meglio specificare che la
proroga del termine di impugnazione riguarda i soli
procedimenti in essere alla data di entrata in vigore
della legge n. 183 del 2010 (e non anche i licenziamenti
intervenuti successivamente a tale data).
Articolo 2-quinquies
(Disposizioni concernenti il sistema bancario)
L’articolo
2-quinquies in esame, introdotto nel corso
dell’iter presso il Senato, prevede in generale, al
comma 1, la trasformazione in crediti d’imposta,
qualora nel bilancio individuale delle società che
esercitano attività bancaria e finanziaria venga
rilevata una perdita d’esercizio, delle attività
per imposte anticipate iscritte in bilancio,
relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte
dal reddito imponibile ai sensi del comma 3
dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nonché
di quelle relative al valore dell’avviamento e
delle altre attività immateriali, i cui componenti
negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai
fini delle imposte sui redditi.
Ciò al
fine di favorire la patrimonializzazione delle banche
italiane nel contesto della prossima applicazione
dell’Accordo di Basilea III sul capitale bancario che,
come noto, a seguito della crisi dei mercati richiede
requisiti più elevati di patrimonializzazione degli
istituti bancari.
Secondo quanto illustrato nella
Relazione tecnica al provvedimento, “la ratio
della norma è da trovarsi nel divario di incidenza delle
imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani
(in particolare gli enti creditizi e finanziari di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) rispetto
a quelli europei, divario che dipende significativamente
da regimi fiscali mano favorevoli quali, ad esempio,
l’impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche
su crediti nell’anno di formazione, che determina la
generazione di attività fiscali differite (DTA).
L’impossibilità di liquidare le poste dell’attivo
relative alle DTA ha indotto il Comitato di Basilea a
introdurre stringenti filtri patrimoniali. Questi
generano, superata una certa soglia, un impatto diretto
di riduzione del capitale di migliore qualità (common
equity) di un ammontare pari alle DTA che eccedono
tale soglia, aumentando il fabbisogno di capitale. In
sostanza, dunque, l’entrata in vigore del nuovo accordo
di Basilea (c.d. Basilea 3) implica che il trattamento
fiscale poco favorevole delle rettifiche su crediti si
traduca anche in una penalizzazione sul piano della
dotazione patrimoniale regolamentare delle banche
italiane. Per evitare il sorgere di questo ulteriore
svantaggio competitivo, la norma proposta prevede un
meccanismo di conversione automatica in crediti di
imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, delle poste
rappresentative delle DTA connesse con le svalutazioni
dei crediti, al verificarsi di perdite di esercizio
accertate nel bilancio di esercizio approvato
dall’assemblea; in tal modo, le DTA sarebbero
smobilizzabili e, pertanto, concorrerebbero
all’assorbimento delle perdite al pari del capitale e
delle altre riserve, divenendo per tale via pienamente
riconoscibili ai fini di vigilanza. Il medesimo
meccanismo è altresì previsto anche per le DTA che
derivino da disallineamenti temporali nella rilevazione
di bilancio e fiscale e che siano destinati a
riassorbirsi nel tempo, come nel caso dell’affrancamento
del valore dell’avviamento e delle altre attività
immateriali effettuato ai sensi dell’art. 15 del DL n.
185/2008, convertito con modificazione nella legge n.
2/2009.”.
Nel
dettaglio, il citato articolo 106 del TUIR
reca norme in materia di svalutazione dei crediti e
accantonamenti per rischi su crediti. Il comma 3
dell’articolo 106 del TUIR stabilisce che per gli
enti creditizi e finanziari di cui al d.lgs. 27
gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da
garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di
erogazione del credito alla clientela, compresi i
crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o
enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle
esportazioni italiane o delle attività ad esse
collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel
limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti
risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle
svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo
delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è
deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi
successivi. Le svalutazioni si assumono al netto delle
rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in
un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni
è inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono ammessi
in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti
per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più
deducibili quando il loro ammontare complessivo ha
raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti
risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
Il comma 3-bis
dell’articolo 106 del TUIR prevede inoltre che per i
nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la
media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta
precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da
misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo
Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati
direttamente o indirettamente dallo Stato, le
percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo
0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti
il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove
esercizi successivi.
Il
comma 2 dell’articolo 2-quinquies in
esame fissa la decorrenza della trasformazione
prevista al comma 1 dalla data di approvazione del
bilancio da parte dell’assemblea dei soci, operando
per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla
base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra la
perdita d’esercizio e il rapporto fra le attività per
imposte anticipate indicate al comma 1 e la somma del
capitale sociale e delle riserve.
Il
comma 3 dell’articolo 2-quinquies in
esame chiarisce che il credito d’imposta di cui
al comma 1 non è rimborsabile né produttivo di
interessi, potendo essere ceduto ovvero utilizzato in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs.
n. 241 del 1997, senza limiti di importo. Tale credito,
da indicare nella dichiarazione dei redditi, non
concorre alla formazione del reddito d’impresa né della
base imponibile dell'IRAP. Ai sensi del comma 4
dell’articolo 2-quinquies in esame, dal
periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del
bilancio non saranno deducibili i componenti negativi
corrispondenti alle attività per imposte anticipate
trasformate in credito d’imposta, mentre il comma 5
dell’articolo 2-quinquies in esame demanda
ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, il compito di stabilire eventuali modalità di
attuazione delle norme in esame.
Il
comma 6 dell’articolo 2-quinquies in
esame 6 provvede a modificare il penultimo periodo del
comma 10 dell’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2 (a mente del quale la deduzione di cui
all'articolo 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del
d.lgs. n. 446 del 1997 del maggior valore
dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere
effettuata in misura non superiore ad un nono, a
prescindere dall'imputazione al conto economico a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel
corso del quale è versata l'imposta sostitutiva),
stabilendo che la suddetta deduzione possa ora
effettuarsi in misura non superiore ad un decimo.
Il
comma 7 dell’articolo 2-quinquies in
esame pone una deroga all’articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto del
contribuente (a mente del quale le disposizioni
tributarie non hanno effetto retroattivo e relativamente
ai tributi periodici le modifiche introdotte si
applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore delle disposizioni che le prevedono), stabilendo
che le disposizioni del sopra descritto comma 6 si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni
rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte
sui redditi e dell’IRAP per il medesimo periodo
d’imposta.
Il
comma 8 dell’articolo 2-quinquies in
esame reca la norma di copertura finanziaria,
stabilendo che l’onere derivante dai commi da 1 a 4,
quantificato in 141 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2011, si provvederà mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui ai sopra descritti commi 6 e 7,
essendo il Ministro dell’economia e delle finanze
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio con proprio decreto.
Il
comma 9 dell’articolo 2-quinquies reca
una norma di interpretazione dell’articolo
2935 del codice civile, ai sensi del quale la
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in
cui il diritto può essere fatto valere. Il comma 9 in
esame prevede che, con riguardo alle operazioni
bancarie regolate in conto corrente,
l’articolo 2935 del codice civile si debba interpretare
nel senso che la prescrizione relativa ai diritti
nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere
dal giorno dell’annotazione stessa.
Articolo 2-sexies
(Riforma del regime fiscale dei fondi comuni di
investimento)
L’articolo 2-sexies
in esame provvede a riformare, in generale, il
regime di tassazione dei fondi comuni di
investimento, al fine di equiparare il regime fiscale
attualmente esistente per gli organismi di
investimento collettivo del risparmio (OICR)
residenti in Italia a quello previsto per gli OICR
residenti in altro Stato membro dell’Unione europea,
prevedendo sostanzialmente il passaggio dalla attuale
tassazione del cosiddetto maturato in capo ai
fondi alla tassazione del cosiddetto
realizzato in capo ai partecipanti al fondo che
abbiano sottoscritto le relative quote, di modo che il
reddito prodotto dal fondo venga tassato soltanto al
momento dell’effettiva percezione da parte del
sottoscrittore.
Il regime attuale risulta infatti
attualmente informato al criterio della maturazione, in
base al quale la società di gestione preleva
annualmente, a titolo di imposta definitiva, un
ammontare pari al 12,5% sul risultato annuo conseguito
dal fondo. Qualora, invece, il risultato della gestione
dell’investimento risulti negativo, viene considerato un
equivalente risparmio di imposta che si può portare in
compensazione o accantonare per effettuare una futura
compensazione.
Secondo quanto illustrato nella
Relazione tecnica al provvedimento, si ipotizza che
una modifica della struttura di tassazione “possa
frenare la tendenza a localizzare in paesi esteri la
costituzione dei fondi al fine di collocarne le quote
sul territorio nazionale con le regole proprie dei fondi
esteri, ed anche invertire in parte tale tendenza
incentivando lo spostamento in Italia di fondi
costituiti all’estero per sole ragioni fiscali […] Nel
passaggio alla tassazione dei proventi realizzati in
capo ai sottoscrittori delle quote del fondo sono
inoltre previste specifiche disposizioni transitorie
volte a regolare lo smaltimento dello stock di risparmi
d’imposta pregressi accumulato dal sistema dei fondi
comuni nazionali. E’ infatti previsto che lo stock di
risparmi maturati in anni precedenti e non ancora
compensati, possa essere utilizzato in compensazione
delle ritenute operate sui redditi di capitale percepiti
dai partecipanti al fondo […] Nel regime attuale i
risultati negativi dei fondi italiani, infatti, possono
essere compensati con i risultati positivi maturati da
altri fondi gestiti dalla stessa società di gestione del
risparmio oppure riportati in avanti senza limiti
temporali. Nel nuovo regime, il risparmio d’imposta,
corrispondente ai risultati negativi di gestione è
utilizzabile dalla singola società di gestione del
risparmio a scomputo delle ritenute applicabili in capo
ai partecipanti sui proventi derivanti dalla
partecipazione ai fondi stessi.”.
Nel dettaglio, il comma 1
dell’articolo 2-sexies in esame aggiunge
il comma 5-quinquies nell’articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. n.
917 del 1986 (TUIR), ai sensi del quale gli OICR con
sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli
con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento
nel territorio dello Stato, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, con esclusione dell’imposta
sostitutiva del 27 per cento di cui all’articolo 2 del
d.lgs. n. 239 del 1996. La ritenuta del 27 per cento
prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del d.P.R. n. 600
del 1973, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari non si applica a condizione che la
giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento
dell’attivo medio gestito, né si applicano le ritenute
del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi
3-bis e 5 e 26-quinquies del predetto decreto e
dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,
n. 77.
Il comma 2 dell’articolo
2-sexies in esame inserisce nel corpo del
d.P.R. n. 600 del 1973 l’articolo 26-quinquies,
secondo cui sui proventi di cui alla lettera g)
dell’articolo 44, comma 1, del TUIR derivanti dalla
partecipazione a OICR con sede in Italia, diversi dai
fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo,
già autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, limitatamente alle quote o azioni collocate nel
territorio dello Stato, le società di gestione del
risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del
collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, e quelli di cui all’articolo 23 incaricati della
loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per
cento. I soggetti non residenti devono nominare
quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o
una società di intermediazione mobiliare, residente nel
territorio dello Stato, una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non
residenti, ovvero una società di gestione accentrata di
strumenti finanziari autorizzata, che risponda
dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini
e con le stesse responsabilità previste per i soggetti
di cui al comma 1 residenti in Italia, provvedendo a
versare la ritenuta e a fornire, entro 15 giorni dalla
richiesta dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia
o documento utile per comprovare il corretto
assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta
ritenuta.
Viene stabilito che la ritenuta
prevista si applichi sui proventi distribuiti in
costanza di partecipazione all’organismo di investimento
e su quelli compresi nella differenza tra il
valore di riscatto, di liquidazione o di cessione
delle quote o azioni e il costo medio ponderato di
sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni
medesime.
I comma da 3
a 7 dell’articolo 2-sexies in
esame recano una serie di disposizioni che modificano, a
fini di coordinamento, la legislazione vigente in
materia, mentre il comma 8 fissa la decorrenza degli
effetti delle disposizioni di cui ai precedenti
commi da 1 a 7 a partire dal 1° luglio 2011.
Il comma 9 dell’articolo
2-sexies in esame affida alle SGR, alle SICAV
e ai soggetti incaricati del collocamento delle quote o
azioni il compito di prelevare l’imposta sostitutiva sul
risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno
2011 e di versare tale imposta in un numero massimo di
undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.
Il comma 10 dell’articolo
2-sexies in esame codifica un altro aspetto
importante della riforma della tassazione dei fondi
comuni, prevedendo che che dal 1° luglio 2011 i
risultati negativi di gestione maturati alla data del 30
giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle
SICAV, che residuano dopo la compensazione, possano
essere utilizzati, totalmente o parzialmente, dalle
SGR, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del
collocamento delle quote o azioni in compensazione
dei redditi soggetti alle ritenute operate in capo
ai partecipanti ai sensi del nuovo articolo 26-quinquies
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sopra illustrato,
senza alcun limite di importo.
Il comma 11 dell’articolo
2-sexies in esame prevede il caso in cui alla
cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi
di cui al comma 10 non siano stati utilizzati,
riconoscendo quindi ai partecipanti una minusvalenza di
pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell’articolo 68 del TUIR ovvero ai sensi degli
articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 461 del 1997.
Il comma 12 dell’articolo
2-sexies in esame precisa che ai fini della
determinazione dei redditi di capitale soggetti alla
ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle
quote o azioni di OICVM già soggetti ad imposta
sostitutiva, possedute alla data del 30 giugno 2011, si
deve considerare il valore delle quote o azioni rilevato
dai prospetti periodici alla predetta data, invece che
il valore rilevato dai prospetti periodici alla data di
sottoscrizione o acquisto. Parimenti, il comma 13
dell’articolo 2-sexies in esame prevede lo
stesso criterio per la determinazione delle plusvalenze
o minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 67,
comma 1, lettera c-ter), del TUIR, mediante la
cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o
azioni di OICVM possedute alla data del 30 giugno 2011,
dovendo in tali casi il costo o il valore di acquisto
essere aumentato o diminuito di un ammontare pari,
rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra
il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai
prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato
alla data di sottoscrizione o acquisto.
Il comma 14 dell’articolo
2-sexies in esame stabilisce che sui redditi
d’impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di
cui al comma 12 possedute alla data del 30 giugno 2011,
il credito d’imposta previsto dalle disposizioni ivi
richiamate sia riconosciuto nella misura del 15 per
cento dei proventi percepiti e di quelli che si
considerano percepiti agli effetti delle medesime
disposizioni dal 1° luglio 2011; ciò fino a concorrenza
della differenza positiva eventualmente esistente fra il
valore delle predette quote o azioni rilevato dai
prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e
quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di
sottoscrizione o acquisto.
Il comma 15 dell’articolo
2-sexies in esame segue lo stesso criterio
indicato dai commi precedenti, stabilendo che sui
proventi realizzati mediante la distribuzione o il
rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al
comma 12 possedute alla data del 30 giugno 2011, la
somma di cui all’articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 461
del 1997, debba essere riconosciuta nella misura del 15
per cento dei proventi percepiti dal 1° luglio 2011 fino
a concorrenza appunto della differenza positiva
eventualmente esistente fra il valore delle predette
quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla
data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato
rilevato dai medesimi prospetti alla data di
sottoscrizione o acquisto. Al pagamento della predetta
somma si provvede computandola in diminuzione dal
versamento dell’imposta sostitutiva ovvero della
ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies del
d.P.R. n. 600 del 1973.
Il comma 16 dell’articolo
2-sexies in esame prevede parimenti che sui
proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM
di cui al comma 12 possedute alla data del 30 giugno
2011, il credito d’imposta di cui all’articolo 17, comma
2, secondo periodo, del d.lgs. n. 252 del 2005 è
riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi
percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo
pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della
differenza positiva eventualmente esistente fra il
valore delle predette quote o azioni rilevato dai
prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e
quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di
sottoscrizione o acquisto. Il credito d’imposta concorre
a formare il risultato della gestione del fondo pensione
ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta.
Il comma 17 dell’articolo
2-sexies in esame stabilisce che l’imposta
sostitutiva di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs.
n. 461 del 1997 sia applicata, anche in mancanza di
opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare
a tale regime con apposita comunicazione da effettuare
entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1° luglio
2011, in relazione ai rapporti di custodia o
amministrazione aventi ad oggetto quote o azioni di
organismi di investimento collettivo del risparmio,
intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli
intermediari.
Il comma 18 dell’articolo
2-sexies in esame abroga una serie di norme
con effetto dal 1° luglio 2011.
Con riguardo al regime di
tassazione agli OICVM esteri, il comma 19 dell’articolo
2-sexies in esame sostituisce l’articolo 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, prevedendo che sui
proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g),
del TUIR, che derivano dalla partecipazione appunto a
determinati OICVM di diritto estero, situati nell’Unione
europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
d.m. emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del
medesimo testo unico (cosiddetta white list, che
comprende gli Statiaventi un regime fiscale conforme
agli standarddilegalità e trasparenza adottati
dall’Unione europea) e le cui quote o azioni sono
collocate nel territorio dello Stato, va operata dai
soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi
medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle
quote o azioni una ritenuta del 12,50 per cento,
applicandosi la ritenuta sui proventi distribuiti in
costanza di partecipazione all’OICVM e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di
cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il
valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto
delle quote o azioni medesime.
I commi 20 e 21 dell’articolo
2-sexies in esame provvedono ad apportare
alcune modifiche formali a fini di coordinamento con la
legislazione vigente, mentre il comma 22 fissa al
1° luglio 2011 la decorrenza dell’applicazione
delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 19
a 21.
Il comma 23 dell’articolo
2-sexies in esame reca la norma di
copertura finanziaria, prevedendo che alle minori
entrate derivanti dai commi da 1 a 22 pari a 6,7 milioni
di euro per l’anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per
l’anno 2013 si debba provvedere mediante utilizzo delle
risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle
politiche comunitarie, di cui all’articolo 5 della legge
n. 183 del 1987.
Procedure di contenzioso
Il 19 marzo 2009 la Commissione ha
inviato all’Italia una lettera di messa in mora
(procedura n. 2008/4145) per violazione
dell’articolo 56 del Trattato CE(ora articolo 63 del
Trattato sul funzionamento dell’UE) che vieta
tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra
gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi, e
dell’articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio economico
europeo che estende l’applicazione di tale divieto anche
ai paesi aderenti all’Accordo, vale a dire Norvegia,
Liechtenstein e Islanda.
La violazione contestata riguarda
la potenziale discriminazione a danno degli
investitori e dei fondi di diritto estero provocata
dalla normativa italiana vigente in materia. A tale
riguardo la Commissione precisa che i rilievi oggetto
della lettera di messa in mora concernono esclusivamente
i proventi qualificabili come “redditi di capitale”
– che generalmente costituiscono la quota prevalente, se
non esclusiva, dei redditi connessi all’investimento
mobiliare - ai fini delle imposte sui redditi che le
persone fisiche non aventi la qualità di imprenditori
traggono dalla partecipazione in fondi di investimento
non armonizzati. La Commissione precisa che si tratta di
fondi che non rientrano nell’ambito di applicazione
della direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in materia di O.I.C.V.M. applicabile solo
ai fondi di tipo aperto e che pertanto allo stato
attuale non possono operare nell’ambito dell’UE in
regime di mutuo riconoscimento.
I rilievi della Commissione
riguardano essenzialmente due aspetti:
· Il regime
fiscale più oneroso applicato dalla normativa italiana
ai proventi di capitale derivanti da partecipazioni
ad organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero rispetto a quello
applicabile ad analoghi proventi derivanti da
investimenti in fondi non armonizzati situati in Italia.
Ai sensi dell’articolo 10-ter, commi 5 e 6, della legge
23 marzo 1983, n. 77, recante istituzione e disciplina
dei fondi comuni d'investimento mobiliare,infatti, per
la parte che costituisce reddito di capitale, i proventi
derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari non
armonizzati di diritto estero, conseguiti al di fuori di
imprese commerciali da persone fisiche residenti in
Italia, sono assoggettati ad un’imposizione più onerosa
con una ritenuta pari al 12,50% a titolo di acconto
in capo all’investitore e con aliquote IRPEF comprese
tra il 23 e il 43% sul reddito netto complessivo
dell’investitore. Relativamente invece ai proventi
derivanti da fondi mobiliari non armonizzati italiani
percepiti dai medesimi soggetti, l’articolo 11, comma
4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, relativa
all’istituzione e alla disciplina dei fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi, stabilisce un’imposta
sostitutiva del 12,50% .sul maturato in capo al
fondo;
· il
diverso regime adottato per la determinazione della base
imponibile e del momento dell’imposizione tra l’imposta
applicata ai proventi dei fondi di diritto estero
rispetto a quelli italiani. A differenza
dell’imposta sostituiva sui fondi italiani basata sul
risultato della gestione “maturato” dal fondo stesso,
quella sui proventi da fondi esteri è percepita sul e al
momento del “realizzo”, cioè sui proventi periodici
all’atto della loro distribuzione o, in caso di riscatto
o cessione delle quote, sulla differenza tra l’importo
incassato al momento del riscatto o della cessione ed il
prezzo pagato per l’acquisto delle medesime. In base
alle informazioni di cui dispone la Commissione, tenuto
conto delle aliquote IRPEF in vigore, la differenza
tra l’aliquota applicata ai fondi italiani e quella sui
proventi dei fondi esteri può arrivare al 30%.
Alla luce delle suddette
considerazioni la Commissione ritiene che la
difformità di trattamento fiscale generata dalla
normativa italiana precedentemente citata, oltre a
dissuadere i contribuenti residenti in Italia
dall’investire i propri capitali in fondi non
armonizzati situati in altri Stati membri dell’UE e
dello Spazio Economico Europeo, determinerebbe un
effetto restrittivo nei riguardi dei fondi situati in
questi altri Stati membri in quanto costituirebbe nei
loro confronti un ostacolo alla raccolta di capitali in
Italia.
Articolo 3
(Copertura finanziaria)
L’articolo 3 reca la
copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto
legge.
Il comma 1 quantifica gli
oneri derivanti dall’articolo 2, commi da 1 a 6 in
93 milioni di europer l’anno 2010,
in 264,1 milioni di euro per l’anno 2011
e in 24 milioni per l’anno 2012.
I
suddetti oneri derivano dalle seguenti misure:
§
Articolo 2, comma 1: finanziamento di 200 milioni di
euro nel 2011 del 5 per mille per il 2010.
§
Articolo 2, comma 2: minori entrate pari a 93 milioni di
euro nel 2010 derivanti dal differimento dei termini per
il versamento dei tributi e contributi in relazione agli
eventi alluvionali verificatisi nella Regione Veneto.
§
Articolo 2, comma 3: proroga dei termini per la ripresa
dei versamenti sospesi in favore dei soggetti colpiti
dal sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009. Si rileva –
secondo quanto emerge dalla relazione tecnico
illustrativa al provvedimento – che al comma 3 non
sembrano ascriversi effetti.
§
Articolo 2, comma 4: 45 milioni di euro nel 2011 per la
proroga dei termini di taluni incentivi fiscaliin favore
del settore cinematografico (le proroghe relative ad
ulteriori incentivi fiscali inserite nel corso
dell’esame al Senato sono state coperte in maniera
autonoma).
§
Articolo 2, comma 5:24 milioni di euro nel 2012 per la
proroga dell’applicazione dell’agevolazione fiscale agli
esercenti di impianti di distribuzione di carburante.
§
Articolo 2, comma 6: 19,1 milioni nel 2011 per il
rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati in relazione allo stato di emergenza per
fronteggiare l’afflusso eccezionale di extracomunitari.
Il comma 1, come modificato nel
corso dell’esame al Senato, dispone che alla
copertura degli oneri predetti si provveda come
segue:
§
quanto a 93 milioni per l'anno 2010,
mediante corrispondente versamento all’entrata del
bilancio dello Stato di una quota delle risorse
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di
crediti di imposta, iscritte presso la contabilità
speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di
Bilancio» (lettera a));
§
quanto a
20
milioni euro per l’anno 2011, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 58, della legge di
stabilità 2011, recante interventi a sostegno
dell’editoria (lettera b));
L'articolo 1, comma 58, della legge n. 220 del 2010 ha
autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per l'anno
2011 per interventi di sostegno all'editoria.
§
quanto a
30 milioni di euro per il 2011, mediante
corrispondente riduzione della quota del
Fondo per le esigenze indifferibili
destinata per il 2011 al finanziamento di una serie di
interventi urgenti di riequilibrio socio-economico
sviluppo dei territori, attività di ricerca, assistenza
e cura dei malati oncologici e promozione di attività
sportive, culturali e sociali, ai sensi dell’articolo 1,
comma 40, quarto periodo, della legge di stabilità 2011)
(lettera b));
§
quanto a 73 milioni di euro per il 2011,
mediante versamento, entro il 30 gennaio 2011,
all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte
delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi
per gli interventi del Fondo per la finanza d’impresa
(ex articolo 2,
comma 847 della legge n. 296 del 2006).
Si tratta
della quota delle risorse destinate alle imprese
innovative (ai sensi dell'articolo
106 della legge n. 388 del 2000) gestita da
Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514
(lettera c));
§
quanto a 50 milioni di euro per il 2011 e
a 24 milioni di euro per l'anno 2012,
mediante riduzione del Fondo finalizzato ad
agevolare i piani di rientro dei Comuni per i
quali sia stato nominato un commissario straordinario,
istituito dall’articolo 14, comma 14-bis del
decreto legge n. 78 del 2010 (lettera d)).
Si tratta del Fondo
finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei comuni
per i quali sia stato nominato un commissario
straordinario, istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze(cap. 7282), con
una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2011.
§
quanto ad 83 milioni per l’anno 2011,
mediante utilizzo delle somme versate - entro il 30
novembre 2010 - all'entrata del bilancio dello Stato ai
sensi di quanto previsto dalle norme indicate
nell'Allegato 2 del decreto, le quali, alla data di
entrata in vigore dello stesso, non sono state
riassegnate ai pertinenti programmi. Le predette somme
sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere
assegnate ad apposito Fondo e utilizzate nell'esercizio
finanziario 2011 per il riparto della quota del 5 per
mille, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto
legge.
Le somme indicate nell'allegato 2 sono le seguenti:
Norma di
riassegnazione |
Importo
riassegnabile nel 2010 |
Articolo 1,
co. 851, L. n. 296 del 2006 |
65.000.000 |
Articolo
148, comma 1, L. n. 388 del 2000 |
9.000.000 |
Articolo 3, co. 5, sec. per., L. n. 100 del
1990 |
4.800.000 |
Articolo 11-bis
D.L. n. 35 del 2005 |
4.200.000 |
Totale |
83.000.000 |
f) quanto
a 8,1 milioni di euro per il 2011,
mediante riduzione del Fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, istituito dall'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il
predetto Fondo è stato istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno (cap. 3001, pg.1)
con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004.
Il
Fondo è stato oggetto di riduzioni in virtù di
successivi interventi legislativi. A legge di bilancio
2011, reca una dotazione di circa 41 milioni di euro per
il 2011.
Come specificato dalla Relazione
tecnico illustrativa al provvedimento, dalle suddette
disposizioni di copertura non derivano eguali effetti su
tutti i saldi di finanza pubblica.
A tal fine, il comma 2
provvede alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto come segue:
a) quanto a 93 milioni di
euro per l'anno 2010, mediante accantonamento
delle disponibilità di competenza relative alla
categoria di spesa dei consumi intermedi in
maniera lineare per ciascun Ministero. Tali risorse,
rese indisponibili, costituiscono economia di
bilancio al termine dell'esercizio. Per motivate e
documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni
interessate, con decreto del Ministro dell'economia
possono essere disposte variazioni degli accantonamenti,
con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto,
anche interessando diverse categorie di spesa, e fermo
restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto
capitale per finanziare spese correnti;
b) quanto a 107 milioni per
l'anno 2011, mediante utilizzo in termini
di sola cassa del Fondoper la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali.
Nel corso
dell’esame presso il Senato, è stata inoltre introdotta
– all’interno della norma di copertura finanziaria
(articolo 3, comma 1, lett. b, secondo
e terzo periodo) - una disposizione che incrementa
di 15 milioni di euro per il 2011,
l’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 1, comma
61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che reca
incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e
dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.
Alla
copertura del relativo onere la norma prevede che si
provveda a valere sulla quota del Fondo
per le esigenze indifferibili destinata per il
2011 al finanziamento di una serie di interventi urgenti
di riequilibrio socio-economico sviluppo dei territori,
attività di ricerca, assistenza e cura dei malati
oncologici e promozione di attività sportive, culturali
e sociali, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, quarto
periodo, della legge di stabilità 2011.
Inoltre, nel corso dell’esame in
prima lettura, è stato introdotto il comma 2-bis
che prevede l’assegnazione al Fondo esigenze urgenti
ed indifferibili (di cui all’articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)
delle disponibilità di bilancio - di cui
all’articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2010 -
derivanti dal definanziamento delleautorizzazioni
di spesa i cui stanziamenti annuali, iscritti nel
bilancio dello Stato relativamente agli esercizi 2007,
2008 e 2009, che sulla base delle risultanze del
rendiconto generale dello Stato dei relativi esercizi
finanziari, risultavano non impegnati. Tale
assegnazione è effettuata in deroga a quanto
previsto dal medesimo articolo 1 del decreto legge n.
78, che destinava tali disponibilità finanziarie al
Fondo ammortamento titoli di Stato.
Alla compensazione degli effetti in
termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti
dalla misura in esame, il comma provvede mediante
corrispondente utilizzo in termini di sola cassa del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali per euro
49,5 milioni per l’anno 2011.
Per l’approfondimento dei profili
di quantificazione e copertura degli oneri si veda
infra.
Tabella 1 (art. 1, comma 1)
1° gennaio 2011 |
articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre
2007, n. 244
soppresso
(la proroga è
confluita nel testo, all’articolo 2, comma 5-decies)
n. 1 - Agenzia
Torino 2006 - Proroga dell'attività
commissariale
|
Scadenza al 31 maggio 2010
Prorogato al primo rinnovo del consiglio di
amministrazione successivo al 31 marzo 2011. |
articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21
novembre 1950, n. 897
n. 2 -
Adeguamento dello statuto della Fondazione
Gaslini
La proroga concerne l'obbligo di adeguamento
dello statuto della Fondazione Gerolamo Gaslini
(ente pubblico avente sede in Genova) alla
disciplina generale di cui all'art. 6, comma 5,
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122),
che prevede la riduzione del numero dei
componenti degli organi di amministrazione (fino
a un massimo di cinque) e di controllo (fino a
un massimo di tre). In base alla proroga in
esame, l'obbligo viene differito con riferimento
al primo rinnovo del consiglio di
amministrazione successivo ai nuovi termini,
vale a dire al 31 marzo 2011 (anziché al primo
rinnovo successivo al 31 maggio 2010). Si
ricorda che lo scopo principale della Fondazione
suddetta è il potenziamento dell'Istituto
Giannina Gaslini (Istituto pediatrico di
ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico, avente anch'esso sede in
Genova).
Si sottolinea che la disposizione in esame
prevede il primo caso di deroga, ancorché
temporanea, alla disciplina sulla riduzione del
numero dei componenti degli organi degli enti
pubblici prevista dal D.L: 78/2010. |
31 dicembre 2010 |
articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122
soppresso
(si veda l’art.
2-ter, comma 2)
n. 3 -
Disposizioni per la regione Campania, per il
mancato rispetto del patto di stabilità interno
per il 2009
|
31 dicembre 2010 |
articolo 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81
n. 4 - Sicurezza
sul lavoro nelle cooperative sociali e nel
volontariato della protezione civile
La proroga concerne il termine per l'emanazione
del decreto interministeriale che individua le
modalità di applicazione della disciplina in
materia di sicurezza sul lavoro nei riguardi
delle cooperative sociali e delle organizzazioni
di volontariato della protezione civile,
compresi i volontari della Croce Rossa Italiana,
del Corpo Nazionale soccorso alpino e
speleologico, e i volontari dei vigili del
fuoco. |
31 dicembre 2010 |
articolo 23-bis, comma 8, lettera e),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento
al trasporto pubblico locale
n. 5 - Trasporto
pubblico locale
Il differimento
concerne il termine entro il quale devono
cessare le gestioni dei servizi di trasporto
pubblico locale, affidate con modalità non
conformi alla nuova disciplina introdotta
dall’articolo 23-bis del D.L. n. 112/2008
e che non rientrano nelle deroghe
transitoriamente consentite dal comma 8, lettere
da a) a d), dello stesso articolo. Si ricorda
che il citato articolo 23-bis non si
applica al trasporto ferroviario regionale.
In base
all’articolo 1 del decreto-legge in esame, il
termine di cessazione delle gestioni sopra
indicate, originariamente fissato al 31 dicembre
2010, è prorogato al 31 marzo 2011.
Secondo la
relazione tecnica governativa la proroga non
comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.
|
20 novembre 2008 |
Articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
n. 6 - Quadro
strategico nazionale per la politica regionale
di sviluppo 2007-2013
La norma prevede la riprogrammazione delle
risorse non impegnate, correlate a Programmi
Operativi 2000-2006 e a Programmi Operativi
2007-2013, originate da progetti finanziati a
valere sui fondi di cofinanziamento nazionale
oggetto di rimborso a carico del bilancio
comunitario e del fondo di rotazione.
La ricognizione delle risorse non impegnate
attraverso obbligazioni giuridicamente
vincolanti è effettuata – ai sensi dell’articolo
6-sexies comma 1 del D.L. n. 112/2008 –
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministero dello sviluppo economico. |
31 dicembre 2010 |
articolo 17, commi 15, 16 e 17 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.
102
articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni
e articolo 66, commi 9-bis e 14 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni
articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
e successive modificazioni
articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
n. 7 - Proroga
della validità delle graduatorie di concorsi
pubblici e di assunzioni
La relazione illustrativa afferma che gli
adempimenti connessi alla riduzione degli
assetti organizzativi delle pubbliche
amministrazioni - recate da ultimo dall'art. 2,
comma 8-bis, del decreto-legge 194/2009 -
non hanno consentito di procedere nei tempi
previsti alle assunzioni programmate per l'anno
2010.
Il provvedimento in esame dispone dunque la
proroga dei termini per le suddette
stabilizzazioni e assunzioni di personale a
tempo indeterminato. Le disposizioni richiamate
si applicano, a seconda dei casi: alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523
della L. 296/2006; ai Corpi di polizia; al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; agli enti di
ricerca e alle università.
Per quanto riguarda, più specificamente, le
disposizioni di cui alla L. 244/2007, si ricorda
che il richiamato comma 102 dell’articolo 3 ha
disposto la facoltà, per le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 523 della L. 296/2006,
ad eccezione dei Corpi di polizia a del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per il
quadriennio 2010-2013, di procedere, per ciascun
anno, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 20% di
quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. Ulteriore condizione è che il numero
delle unità di personale da assumere non possa
eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità
cessate nell'anno precedente (in altre parole,
tale limitazione non permetterebbe di
sostituire, ad esempio 2 impiegati con 2
dirigenti).
E' inoltre prorogata la validità delle
graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni
a tempo indeterminato relative a pubbliche
amministrazioni soggette a limitazioni delle
assunzioni approvate successivamente al 30
settembre 2003. |
31 dicembre 2010 |
Programma statistico nazionale 2008-2010 -
aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
agosto 2009
n. 8 - Programma
statistico nazionale
Proroga
dell'efficacia del Programma Statistico
Nazionale 2008-2010, Aggiornamento 2009-2010,
nelle more dell'entrata in vigore dell'analogo
Programma 2011-2013.
Il Programma
Statistico Nazionale (PSN) individua le
rilevazioni, le elaborazioni e gli studi
progettuali che gli uffici, enti ed organismi
del Sistema statistico nazionale (Sistan) si
impegnano a realizzare nel corso di un triennio.
Il Programma statistico nazionale (PSN), ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 322/1989 (Norme
sul Sistemastatistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica), individua le rilevazioni
statistiche di interesse pubblico affidate al
Sistema statistico nazionale (SISTAN) con i
relativi obiettivi.
Il Comitato di
indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica (COMSTAT), nel corso dell’iter di
approvazione del PSN 2011-2013 farà riferimento
alla riclassificazione dei lavori presenti nel
PSN, operata nel corso di una riunione tenutasi
il 15 dicembre 2008, articolandoli in
"statistiche da indagine", "statistiche da fonti
amministrative organizzate", "statistiche
derivate (o rielaborazioni)","studio
progettuale" e "sistema informativo statistico".
Spetta, infatti a tale Comitato definire i
contenuti del PSN predisponendo le Linee guida
per l'intero triennio sulla base del criterio in
virtù del quale la presenza di un lavoro nel
Programma deve rivestire interesse per l'intera
collettività nazionale o per sue componenti
significative.
Si ricorda,
altresì, che il programma, che è a triennio
fisso e viene aggiornato annualmente (il
prossimo PSN interesserà il triennio 2011-2013),
viene predisposto dall'Istat con la
collaborazione dei Circoli di qualità e
sottoposto ai pareri della Commissione per la
garanzia dell'informazione statistica e della
Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie
locali, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, ed è approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Cipe.
L’ultimo PSN approvato, con particolare
riferimento alla proroga in commento, è
contenuto nel DPCM 6 agosto 2008, con validità
2008-2010 a cui ha fatto seguito il DPCM 3
agosto 2009 recante l’aggiornamento per il
biennio 2009-2010. |
31 dicembre 2010 |
articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14
articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14
n. 9 - Proroga
dell’applicazione delle norme regionali in
materia di tassa automobilistica e IRAP emanate
in modo non conforme ai poteri attribuiti alle
regioni in materia dalla normativa statale
Le disposizioni in esame intervengono sulla
norma, più volte oggetto di proroga, che ha
parzialmente sospeso, in attesa dell’attuazione
del federalismo fiscale, il potere normativo
delle regioni in materia di tassa
automobilistica e di imposta regionale sulle
attività produttive. In particolare, fino
all’attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione – ovvero fino all’attuazione del
federalismo fiscale – le regioni possono
legiferare in materia di tributi regionali
esclusivamente entro i limiti posti dal
legislatore statale per ciascun tributo. A
seguito della dichiarazione di
incostituzionalità di alcune leggi regionali,
tuttavia, si è reso necessario operare una
sanatoria di tali disposizioni affinché non ci
fossero dubbi applicativi dei suddetti tributi
da parte dei contribuenti.
La legge finanziaria del 2004 (art. 2,
commi 22 e 23, legge 350/2003) ha disposto la
sanatoria, nelle more del completamento dei
lavori dell’Alta Commissione di studio per il
federalismo fiscale, per le disposizioni
adottate dalle regioni in materia di tassa
automobilistica e di IRAP, in modo non conforme
ai poteri attribuiti alle regioni in materia
dalla normativa statale. In tali regioni
l’applicazione delle sopra citate imposte opera,
fino al periodo d’imposta 2007, secondo
le disposizioni regionali e nazionali (per i
profili su cui non incidono le prime), ed entro
la stessa data le regioni avrebbero dovuto
rendere conformi alla normativa statale le
disposizioni adottate relativamente alla tassa
automobilistica. La legge finanziaria per il
2005 (legge 311/2004, art. 1, comma 61) ha poi
esteso la sanatoria anche alle leggi regionali
non sottoposte al giudizio della Corte e
promulgate prima del 1° gennaio 2005. La
legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 1
comma 167) ha successivamente prorogato i due
termini a tutto il periodo di imposta 2008.
Le disposizioni in esame contengono l’ulteriore
proroga a tutto il periodo d'imposta 2010:
§
dell’applicazione delle norme regionali
in materia di tassa automobilistica e di IRAP
emanate in modo non conforme ai poteri
attribuiti alle regioni in materia dalla
normativa statale (art. 2, comma 1 del
decreto-legge 207/2008);
§
del termine per rendere conformi alla
normativa statale le disposizioni adottate
relativamente alla tassa automobilistica (art.
2, comma 2 del decreto-legge 207/2008).
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
in esame, i due termini suddetti sono
prorogati al 31 marzo 2011. |
Trenta giorni |
articolo 4, comma 4, primo periodo, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102
n. 10 - Reti
dell'energia
E’ disposta la proroga o il differimento del
termine per il raggiungimento dell'intesa tra
Stato e Regioni e Province autonome interessate
all'individuazione degli interventi urgenti e
indifferibili connessi alla trasmissione,
distribuzione e produzione dell'energia e delle
fonti energetiche dal carattere strategico
nazionale. Il termine è variabile, dipendendo
dalla data di convocazione del primo incontro
tra il Governo e la regione o la provincia
autonoma interessata per il raggiungimento
dell'intesa. Scaduto il termine senza che
l’intesa sia raggiunta, il Governo può
individuare gli interventi, dichiararne
l'urgenza e l'indifferibilità e definire i
criteri di cooperazione tra Regione e
commissario straordinario, anche a prescindere
dall'intesa, con deliberazione motivata del
Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a
partecipare il Presidente della regione o della
provincia autonoma interessata.
Si ricorda che l’articolo 4 del decreto-legge
78/2009 è stato riformulato dall’articolo 1 del
decreto-legge 105/2010, per dare esecuzione alla
sentenza della Corte costituzionale 17 giugno
2010, n. 215, in materia di interventi urgenti
per le reti di energia e la nomina di appositi
commissari straordinari.
Secondo la relazione tecnica governativa la
proroga non comporta effetti sui saldi di
finanza pubblica. |
31 dicembre 2010 |
articolo 3, comma 1-bis, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170
n. 11 - Esami di
abilitazione professionale
La disposizione proroga al 31 marzo 2011 la
possibilità, in capo ai possessori dei titoli di
laurea conseguiti prima della riforma
universitaria avviata dal D.M. 509/1999 ("Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei") di sostenere gli esami di
Stato per l’abilitazione professionale a dottore
agronomo e dottore forestale, architetto,
assistente sociale, attuario, biologo, chimico,
geologo, ingegnere e psicologo, secondo
l’ordinamento previgente al D.P.R. 5 giugno
2001, n. 328 ("Modifiche ed integrazioni
della disciplina dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato e delle relative prove per
l'esercizio di talune professioni, nonché della
disciplina dei relativi ordinamenti"). Anche
in questo caso, in base all’art. 1, comma 2, del
decreto in commento, con D.P.C.M. sarà possibile
prorogare ulteriormente il termine fino alla
fine del 2011.
Si osserva che la precedente proroga era stata
disposta dal decreto-legge n. 78 del 2009 (Provvedimenti
anticrisi, nonché proroga di termini) che
all’art. 23, comma 21-decies aveva
espressamente sostituito le parole «anno 2009»
con le parole «anno 2010», consentendo per tutto
il 2010 di svolgere gli esami di Stato in base
alla disciplina del precedente ordinamento. |
31 dicembre 2010 |
articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
n. 12 - Proroga
del termine per il completamento
dell'adeguamento delle strutture alberghiere
alle disposizioni in materia di prevenzione
degli incendi nelle strutture ricettive
L’art. 23, comma
9, del D.L. 78/2009 ha disposto la proroga al
31 dicembre 2010 del termine fissato per
completare gli adempimenti in materia di
prevenzione incendi relativi alla messa a
norma delle strutture ricettive
turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore del
D.M. 9 aprile 1994, di approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l’esercizio delle attività
ricettive turistico-alberghiere. Lo stesso art.
23, comma 9, ha esteso inoltre, rispetto alla
normativa previgente, l’ambito delle strutture
ricettive che potevano avvalersi della proroga,
includendovi anche quelle che presentassero,
entro 60 giorni dall’entrata in vigore del
predetto decreto-legge, al Comando provinciale
dei Vigili del fuoco competente per territorio,
il progetto di adeguamento ai fini
dell’acquisizione del parere di conformità di
cui all’art. 2 del D.P.R. 37/1998, recante la
disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi: in pendenza del termine per
la presentazione del suddetto progetto di
adeguamento, rimanevano sospesi i procedimenti
volti all’accertamento dell’ottemperanza agli
obblighi previsti dal citato D.M. 9 aprile 1994. |
1° gennaio 2011 |
articolo 36, comma 5, secondo periodo, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139
n. 13 -
Promozione alla qualifica di vice-prefetto
Proroga del regime transitorio in materia di
requisiti per la promozione alla qualifica di
vice-prefetto del personale in servizio alla
data di entrata in vigore del decreto
legislativo 139/2000, recante disposizioni in
materia di rapporto di impiego del personale
della carriera prefettizia.
Il decreto
legislativo n. 139/2000[240],
nel quadro giuridico-ordinamentale della
carriera prefettizia, ha riconosciuto per la
prima volta ai funzionari prefettizi un proprio,
organico e concluso, corpus normativo,
operando una netta semplificazione
dell’articolazione delle qualifiche di funzione
riducendole a tre - prefetto, viceprefetto e
viceprefetto aggiunto. Tali qualifiche sono
correlate al livello di responsabilità connesso
allo spessore della competenza assegnata e della
esperienza maturata.
L’art. 36
oggetto della proroga reca disposizioni
transitorie in materia di valutazione
comparativa e di progressione in carriera. Il
comma 5, in
particolare, come novellato dall’art. 8-bis
del D.L. n. 45/2005,
dispone, in primo luogo, che il personale in
servizio al 17 giugno 2000 (data di entrata in
vigore del D.Lgs. 139/2000) rimane escluso
dall’applicazione dei requisiti di servizio, ai
fini della promozione alla qualifica di vice
prefetto, fissati dal precedente art. 7, co. 1
Il citato art. 7, co. 1,
subordina infatti il passaggio alla qualifica di
viceprefetto ad una valutazione comparativa alla
quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti in
possesso di tutti i seguenti requisiti:
·
almeno nove anni e sei mesi di effettivo
servizio dall’ingresso in carriera;
·
avere svolto il tirocinio operativo di 9
mesi presso le strutture centrali
dell’amministrazione dell’interno, nell’àmbito
del corso di formazione iniziale;
·
avere in seguito prestato servizio presso
gli uffici territoriali del governo per un
periodo complessivamente non inferiore a 3 anni.
Viene, tuttavia,
prescritto anche per tale personale il requisito
dell’anzianità (nove anni e sei mesi di
effettivo servizio dall’inizio della carriera).
Si prevede, altresì, che, in merito alla
fissazione, per tale personale, di specifici
requisiti di servizio, la competenza spetti ad
un decreto ministeriale da emanarsi entro il 31
dicembre 2005 con efficacia, ai fini delle
promozioni alla qualifica di vice prefetto, solo
a decorrere dal 1° gennaio 2007; tale decreto
non potrà comunque fissare requisiti inferiori a
sei mesi di servizio presso gli uffici centrali
e ad un anno presso gli uffici periferici.
Successivamente,
l’art.12 del DL n. 207/2008,
al comma 2, ha modificato la disciplina relativa
alla promozione alla qualifica di
vice-prefetto per il personale in servizio
alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.
139/2000. In particolare, la norma ha differito
dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2011 il
termine di decorrenza per l’applicazione di
requisiti minimi di servizio presso gli uffici
centrali e periferici - da individuare con
decreto ministeriale e comunque non inferiori a
sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno
presso gli uffici periferici - per la promozione
alla qualifica di vice prefetto. |
31 dicembre 2010 |
articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
marzo 2005, n. 26
n. 14 - Mancata
approvazione dei bilanci degli enti locali
Si prorogano per l’anno 2011 le disposizioni
previste dall'art. 1, comma 1-bis, del
D.L. n. 314/2004, concernenti l’ipotesi di
scioglimento dei consigli comunali per mancata
approvazione del bilancio nei termini previsti e
di attribuzione al prefetto dei relativi poteri,
ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali e della verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
La disposizione di cui al D.L. n. 314/2004
richiama, in sostanza, l’applicazione delle
norme recate dall’art. 1 del D.L. n. 13/2002 per
l’anno 2002 e poi via via prorogate per gli anni
successivi, concernenti la procedura per lo
scioglimento dei consigli comunali nei casi di
mancata approvazione del bilancio di previsione
nei termini stabiliti, ovvero, come disposto nei
provvedimenti di proroga successivi, nei casi in
cui il consiglio non abbia adottato le
necessarie misure per riportare in equilibrio il
bilancio. In tali casi, l’art. 1 del D.L. n.
13/2002 attribuisce al prefetto i poteri - prima
spettanti al Comitato regionale di controllo -
relativi alla nomina del commissario ad acta
incaricato di predisporre lo schema del bilancio
ovvero di provvedere all’approvazione del
bilancio stesso.
La procedura prevede che, trascorso il termine
entro il quale il bilancio deve essere
approvato:
a) nell’ipotesi di mancata predisposizione
dello schema del bilancio da parte della Giunta,
il prefetto nominerà un commissario per la
predisposizione dell’atto d’ufficio e,
successivamente, assegnerà al Consiglio un
termine di venti giorni per l’adozione della
relativa deliberazione;
b) nell’ipotesi in cui lo schema di bilancio
risulti già predisposto dalla Giunta, il
prefetto dovrà assegnare al Consiglio, con atto
notificato ai singoli consiglieri, un termine
non superiore a venti giorni per l’adozione
della relativa deliberazione.
Decorso inutilmente il termine assegnato al
Consiglio per l’approvazione del bilancio, il
prefetto si sostituisce, mediante apposito
commissario, all’amministrazione inadempiente e
inizia la procedura per lo scioglimento del
Consiglio. |
1° gennaio 2011 |
articolo 3, secondo comma, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
n. 15 - Carta di
identità
Proroga del termine a decorrere dal quale le
carte di identità dovranno essere rilasciate
munite, oltre che della fotografia, anche delle
impronte digitali del titolare.
La proroga in
esame riguarda la norma ai sensi della quale
le carte d’identità rilasciate a partire dal 1°
gennaio 2011 devono essere munite della
fotografia e delle impronte digitali
della persona a cui si riferiscono.
L’art. 3 del
TULPS è stato, dapprima, riformulato ad opera in
via sostanziale dall’art art. 31, comma 1, D.L.
25 giugno 2008, n. 112.
In seguito
l'art. 3, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n.
194
ha prorogato dal 1° gennaio 2010 al 1°
gennaio 2011, il termine a partire dal quale
le carte d’identità dovevano
obbligatoriamente essere munite, oltre
che della fotografia, anche delle impronte
digitali della persona a cui si riferiscono.
Val la pena
ricordare che la relazione illustrativa del
disegno di legge di conversione del suddetto
D.L. n.194/2009 (A.S. 1955), poneva in evidenza
come la proroga si rendesse indispensabile al
fine di individuare misure, allo stato non
ancora definite, atte a garantire i requisiti
minimi di sicurezza dei dati biometrici
personali da inserire nel documento in formato
cartaceo. |
1° gennaio 2011 |
articolo 7, comma 31-sexies, primo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122
n. 16 - Agenzia
albo segretari comunali e provinciali
L'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge
78/2010 ha soppresso l'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, stabilendo che a tale Agenzia
succeda a titolo universale il Ministero
dell'interno. Il successivo comma 31-sexies
disponeva conseguentemente che, a decorrere dal
1 gennaio 2011, fosse soppresso il contributo a
carico degli enti locali per il funzionamento
dell'Agenzia e che dalla medesima data fossero
corrispondentemente ridotti i contributi
ordinari delle amministrazioni provinciali e dei
comuni, per essere destinati alla copertura
degli oneri derivanti dall’applicazione del
comma 31-ter.
Il provvedimento in esame proroga il termine a
decorrere dal quale è soppresso il contributo a
carico di Comuni e Province e il termine a
decorrere dal quale i contributi ordinari a
favore dei medesimi enti locali sono ridotti in
maniera corrispondente.
|
30 luglio 2011 |
articolo 2257 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66
n. 17 - Proroga
del mandato dei delegati nei consigli di
rappresentanza della Difesa
Il mandato dei componenti in carica del
Consiglio centrale (COCER) interforze della
rappresentanza militare, nonché del consigli
centrali, intermedi e di base dell’Esercito
italiano, della Marina militare,
dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, è attualmente prorogato fino al 30
luglio 2011 dal richiamato art. 2257 del
Codice dell'ordinamento militare.
In virtù dell'articolo 1, comma 2-quinquies,
del decreto-legge in esame, il termine viene
prorogato al 30 aprile 2012.
La precedente proroga era stata disposta dal DL
n. 152/2009 recante disposizioni urgenti per la
proroga degli interventi di cooperazione allo
sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonché delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti in materia di personale
della Difesa, convertito in legge con
modificazioni dalla legge n. 197 del 2009,
all'art. 3 comma 7, disposizione successivamente
riprodotta nel citato art. 2257 del Codice.
La proroga del mandato, che sarebbe scaduta
altrimenti nel corso del 2010, era tesa -
secondo la relazione illustrativa del
provvedimento - ad assicurare continuità nella
collaborazione tra gli organi di rappresentanza
del personale militare e le Amministrazioni
nella fase, in atto, di riassetto dello
strumento militare e dei ruoli del personale. In
particolare si affermava che l'urgenza
dell'intervento normativo era motivata dalla
circostanza che il procedimento elettorale per
il rinnovo dei suddetti organi deve essere
avviato con mesi di anticipo rispetto alla data
di scadenza del mandato in corso, che l'elezione
riguarda tre distinti livelli di rappresentanza
(consigli di base, intermedi e centrali) eletti
attraverso gradi successivi di votazione e che è
necessario consentire ai militari eleggibili di
svolgere la relativa attività di propaganda
elettorale.
Si ricorda inoltre che le norme in materia di
rappresentanza militare, già dettate dal D.P.R.
4 novembre 1979, n. 691, recante il Regolamento
per l'attuazione degli articoli 18 e 19 della
legge 11 luglio 1978, n. 382 ('Norme di
principio sulla disciplina militare'), abrogato
dall'art. 2269, comma 1, n. 231 del Codice
dell'ordinamento militare, sono ora contenute
nel libro IV, Titolo IX, Capo III, agli art.
1476-1482 dello stesso Codice. In particolare
l'art. 1477 prevede che gli eletti, militari di
carriera, durano in carica quattro anni e sono
immediatamente rieleggibili una sola volta.
Scopo di tale sistema di rappresentanza è quello
di favorire, nell'ambito interforze e
all'interno di ciascuna forza armata e corpo
armato, lo spirito di partecipazione e
collaborazione, nonché di contribuire a
mantenere elevate le condizioni morali e
materiali del personale militare nel superiore
interesse dell'Istituzione. Esso è un istituto
dell'ordinamento militare ed è articolato in
organi collegiali a carattere elettivo,
collocati presso appropriati comandi. Il sistema
di rappresentanza per il personale militare
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza si articola nei seguenti
organi:
il «consiglio centrale di rappresentanza»
(Cocer);
i «consigli intermedi di rappresentanza» (Coir);
i «consigli di base di rappresentanza» (Cobar).
|
31 dicembre 2006 |
articolo 2, comma 100, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, nei limiti di spesa
n. 18 - Proroga
del termine per la maturazione dei requisiti ai
fini dell'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni dei cittadini italiani
licenziati in seguito alla chiusura delle basi
NATO in Italia.
L’articolo 2, commi 100-101, della legge
finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), ha
istituito un Fondo, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, avente una
dotazione annua, a decorrere dal 2008, di 7,250
milioni di euro, al fine di favorire
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei
cittadini italiani che, come personale civile,
abbiano prestato servizio continuativo per
almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2006,
alle dipendenze di organismi militari della
Comunità atlantica, o di quelli dei singoli
Stati esteri che ne facciano parte, operanti sul
territorio nazionale. In particolare, il Fondo
concerne i soggetti che siano stati licenziati,
in conseguenza di provvedimenti - adottati entro
il 31 dicembre 2006, termine ora differito - di
soppressione o riorganizzazione delle basi
militari degli organismi suddetti.
Il D.L. in esame, per effetto dell’articolo 1,
comma 1, differisce al 31 marzo 2011 il
termine precedentemente previsto al 31 dicembre
2006, entro il quale il suddetto personale (che
sia stato licenziato in seguito alla chiusura
delle basi militari) debba aver prestato
servizio continuativo per almeno un anno, per
poter accedere all’assunzione presso pubbliche
amministrazioni.
Si segnala che, nel bilancio di previsione
annuale 2011 e triennale 2011-2013 (Legge n.
221/2010) è presente uno stanziamento di
3.104.502 euro al capitolo relativo al suddetto.
I criteri e le modalità per l'assunzione del
personale in esame, nonché per l'assegnazione
delle risorse finanziarie alle pubbliche
amministrazioni interessate, vengono definiti
con decreto del Presidente del Consiglio, di
concerto con il Ministro dell’economia, su
proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge finanziaria 2008 (cioè entro
il 30 marzo 2008). Tale adempimento è stato
attuato con il D.P.C.M. 15 gennaio 2009, recante
individuazione dei criteri e delle procedure per
l'assunzione del personale civile delle basi
militari soppresse.
|
31 dicembre 2010 |
articolo 43, comma 12, del testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177
soppresso
n. 19 - Divieto
di incroci tra settore della stampa e settore
della televisione
Viene prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31
marzo 2011 il divieto per i soggetti
esercenti attività televisiva in ambito
nazionale tramite più di una rete, di acquisire
partecipazioni in imprese editrici di giornali
quotidiani o partecipare alla costituzione di
nuove imprese editrici di giornali quotidiani,
termine previsto dall’art. 43, comma 12, del
testo unico dei servizi di media audiovisivi
(d.lgs. n. 177/2005), che riproduce l’art. 15,
comma 6, della legge n. 112/2004 (c.d. ‘Legge
Gasparri’). Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988,
di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, può essere disposta l'ulteriore
proroga fino al 31 dicembre 2011.
Va ricordato che la questione stata recentemente
oggetto di una segnalazione al Governo emessa
dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, in data 24 novembre 2010, nella
quale si afferma che la disposizione in materia
di limiti antitrust all'incrocio tra stampa e
giornali quotidiani è stata sin dall'inizio
concepita dal legislatore a tutela del
pluralismo dei mezzi di comunicazione e di
informazione, sulla base delle indicazioni date
dalla Corte Costituzionale (sentenza n.
826/1988). La protezione del pluralismo
informativo è uno dei principi fondamentali
dell'Unione Europea (articolo 11, comma secondo,
dalla Carta Europea dei diritti fondamentali) e,
in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte
di Giustizia ha riconosciuto il diritto degli
Stati membri a mantenere una legislazione
speciale in materia, più restrittiva del diritto
della concorrenza. Si ritiene, pertanto, secondo
l’Autorità, che il mantenimento della normativa
sui limiti antitrust incrociati stampa-tv, possa
a pieno titolo rientrare tra gli interventi
consentiti al legislatore per il mantenimento
della concorrenzialità e del pluralismo del
sistema dell'informazione, anche alla luce del
confrontocon i principali Paesi europei. In tal
senso, l’Autorità sottolinea l’opportunità di
mantenere in vigore il divieto recato dal citato
art. 43, comma 12, del testo unico.
|
31 dicembre 2010 |
articolo 3, comma 112, della legge 24
dicembre 2007, n. 244
n. 20 - Comandi
del personale di Poste italiane e IPZS
Proroga la possibilità (prorogata più volte, da
ultimo al 31 dicembre 2010), per il personale di
Poste Italiane S.p.a. e dell’Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in
posizione di comando presso amministrazioni o
enti pubblici, di essere inquadrato nei ruoli di
amministrazioni pubbliche. A tal fine, vengono
altresì prorogati i relativi provvedimenti di
comando fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento.
|
31 dicembre 2010 |
articolo 1, comma 23-octiesdecies,
lettera e) del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25
n. 21 - Collegio
dei revisori ENEA
Proroga del
termine a decorrere dal quale cesseranno le
funzioni del collegio dei revisori dell'Ente per
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA), soppresso dall'art. 37 della legge
99/2009 in conseguenza dell'istituzione
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA).
La disposizione
prorogata dal decreto-legge in esame prevedeva
che il collegio dei revisori dei conti già
operante presso l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA) proseguisse il suo
incarico e l’esercizio delle sue funzioni fino
alla nomina del nuovo organo di controllo
dell'Agenzia (a seguito dell'avvio del
funzionamento dell'Agenzia medesima) e comunque
fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire
il controllo sulla ordinaria amministrazione e
sullo svolgimento delle attività istituzionali.
|
31 dicembre 2010 |
articolo 8-quinquies, comma 6, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33
n. 22 - Proroga
delle attività del Commissario straordinario per
le quote latte
La disposizione oggetto di proroga prevede la
nomina con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri (su proposta del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali), di
un Commissario straordinario, scelto tra i
dirigenti del MIPAAF, degli enti vigilati dal
Ministero e delle relative società controllate,
che, avvalendosi degli uffici dell’Agea:
- assegna le quote rese disponibili dall’aumento
della quota nazionale;
- definisce le modalità di applicazione della
rateizzazione e decide sull’accoglimento delle
richieste di rateizzazione, entro tre mesi dalla
presentazione.
Il Commissario, il cui compenso è a valere sugli
stanziamenti assegnati annualmente dalla legge
finanziaria per il funzionamento dell’AGEA,
sarebbe dovuto restare in carica - ai sensi del
decreto-legge n. 5 - sino al 31 dicembre 2010,
ma l'approvazione dell'articolo 40-bis
della legge n. 122 del 2010 ha comportato la
proroga al 31 dicembre 2010 delle domande di
rateizzazione e, di conseguenza, ha reso
necessario prorogare fino al 31 marzo 2011
l'attività del soggetto chiamato a vagliarle.
Andrebbe valutata l’opportunità di coordinare
la disposizione in commento con quella inserita
nel corso dell’esame al Senato all’articolo 2,
comma 12-terdecies con la quale si sospende fino
al termine del 30 giugno 2011 il pagamento degli
importi dovuti dai produttori di latte in
ragione dei piani di rateizzazione regolanti il
prelievo supplementare da essi versato in
eccesso rispetto alle quote latte. In ragione di
tale proroga andrebbe valutata l’opportunità di
prorogare l’attività del Commissario almeno fino
al 30 giugno 2011.
|
31 dicembre 2010 |
Programma nazionale triennale della pesca e
dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
154, adottato con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 3
agosto 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10
ottobre 2007, nei limiti delle risorse
disponibili di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 8 agosto 1991, n. 267
soppresso
n. 23 - Proroga
del Programma nazionale triennale della pesca e
dell’acquacoltura
|
1° gennaio 2011 |
articolo 2, comma 186-bis, della legge
23 dicembre 2009, n. 191
n. 24 -
Passaggio delle funzioni di erogazione dei
servizi pubblici locali dalle sopprimende
Autorità d'ambito territoriale ai nuovi soggetti
individuati dalle regioni
Proroga del termine decorso il quale:
·
sono soppresse le Autorità d'ambito
territoriale per l'esercizio delle competenze in
materia di gestione delle risorse idriche e per
l'organizzazione del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani;
·
ogni atto compiuto dalle Autorità
d'ambito territoriale è da considerarsi nullo;
·
le regioni attribuiscono con legge le
funzioni già esercitate dalle Autorità, con
conseguente cessazione dell'efficacia degli
articoli 148 (risorse idriche) e 201 (rifiuti
urbani) del decreto legislativo n. 152 del 2006;
·
sono comunque abrogati gli articoli sopra
citati. |
31 dicembre 2010 |
articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive
modificazioni.
n. 25 - Proroga
del termine di entrata in vigore del divieto di
smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI
(Potere calorifico inferiore) superiore a 13000
kJ/Kg
Proroga del termine di entrata in vigore del
divieto di smaltimento in discarica
dei rifiuti con PCI (Potere calorifico
inferiore) superiore a 13000 kJ/Kg (il
cd. fluff di frantumazione degli
autoveicoli), previsto dall’art. 6, comma 1,
lett. p), del D.Lgs. n. 36/2003. Tale termine
era stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2010, dall'art. 15, comma 2-ter, del D.L.
n. 135/2009.
L’art. 6 del citato D.Lgs. n. 36
ha, infatti, indicato tra i rifiuti che
non possono essere ammessi in discarica,
alla lettera p) del comma 1, anche i
rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg oggetto della
proroga in esame, che dovranno, invece, essere
smaltiti in appositi impianti di
termovalorizzazione, ai fini di potenziare il
recupero energetico. Occorre ricordare che tale
divieto non era previsto dalla direttiva
comunitaria n. 31/999/CE, recepita con il citato
D.Lgs. n. 36, ma è stato introdotto con la
finalità di potenziare il recupero energetico
dei rifiuti attraverso processi di
termovalorizzazione.
La norma riguarda soprattutto il cd. fluff,
residuo del processo di frantumazione di
veicoli a fine vita. Tale processo separa il
materiale ferroso destinato al riciclo, da
quello (il fluff) che ha un elevato potere
calorifico e potrebbe essere quindi trattato in
maniera specifica, ma che attualmente viene
conferito in discarica in mancanza di impianti
che ne consentano il recupero energetico in
Italia. |
1° gennaio 2011 |
articolo 7, comma 2, del decreto legislativo
27 marzo 2006, n. 161, e successive
modificazioni.
n. 26 - Proroga
del termine di entrata in vigore del divieto di
vendita a Paesi extra UE di pitture, vernici e
prodotti per carrozzeria con limiti di COV
superiori a quelli previsti nell'allegato II del
D.Lgs. 161/2006
La disposizione, che riguarda l'applicazione dei
valori limite di composti organici volatili
(COV) aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e
prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo
atto di immissione sul mercato, sono destinati
ad essere oggetto di miscelazione o di
utilizzazione esclusivamente in Stati non
appartenenti all'Unione europea, era già stata
prorogata di un anno dall'art. 8, comma 4, del
D.L. 194/2009.
Si ricorda infatti che il comma 2 dell’art. 7
del d.lgs. 162/2006 prevedeva, originariamente,
che i citati valori limite previsti
dall'allegato II, non si applicassero nei tre
anni successivi (elevati a quattro anni dal
citato D.L. 194/2009) alle date ivi previste (1°
gennaio 2007 e 1° gennaio 2010). Per cui senza
la proroga in esame, a decorrere dal 1° gennaio
2011 sarebbero stati applicati i valori limite
per i quali l’allegato II prevedeva, come data,
il 1° gennaio 2007. |
31 dicembre 2010 |
articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13
n. 27 - Proroga
dell'autorizzazione ad assumere personale presso
ISPRA finalizzata al completamento delle
procedure concorsuali in essere
La proroga concerne il termine per
l’autorizzazione ad assumere personale a favore
dell’APAT disposta dall’art. 1, comma 347, della
L. 244/2007 ed avente effetto anche per l’ISPRA,
sino al completamento delle relative procedure,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma
1, del D.L. 208/2008, termine da ultimo
prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 8, comma
2, del D.L. 194/2009.
Si ricorda che l’art. 1, comma 347, della L.
244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ha
autorizzato l’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
per far fronte ai propri compiti istituzionali e
alle esigenze connesse con la protezione civile,
anche ai fini della stabilizzazione, a bandire
concorsi, per titoli ed esami, e a procedere
all’assunzione di personale a tempo
indeterminato, nel limite della dotazione
organica approvata con decreto del direttore
generale n. 122 del 2005.
Successivamente, l’art. 28 del D.L. 112/2008 ha
istituito l’Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA) in cui sono
confluiti, oltre all’APAT, anche l’INFS
(Istituto nazionale per la fauna selvatica) e
l’ICRAM (Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare) ed
ha disposto il trasferimento al nuovo Istituto –
posto sotto la vigilanza del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare – delle funzioni e delle relative
risorse finanziarie, strumentali e di personale.
Conseguentemente, l’art. 3, comma 1, del D.L.
208/2008 ha fornito l’interpretazione autentica
del richiamato comma 347 dell’art. 1 della legge
finanziaria per il 2008, precisando che
l’autorizzazione ad assumere disposta per l’APAT
ha effetto anche per quanto riguarda l’ISPRA,
sino al completamento delle relative procedure e
comunque entro il 31 dicembre 2010. Il comma 2
ha poi disposto che l’ISPRA, nel limite della
dotazione organica relativa all’APAT, possa
assumere personale risultato vincitore di
concorsi pubblici a tempo indeterminato e
inserito in graduatorie ancora vigenti. |
31 dicembre 2010 |
articolo 11, commi 2-ter, 5-bis
e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26
n. 28 - Proroga
delle disposizioni che, in fase transitoria,
prevedono che le sole attività di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti e di
smaltimento o recupero inerenti alla raccolta
differenziata continuino ad essere gestite dai
comuni secondo le attuali modalità e forme
procedimentali, nonché del regime transitorio
previsto per il calcolo e la riscossione di
TARSU e TIA
Viene prorogato il regime transitorio che
attribuisce alla competenza dei comuni le
attività di raccolta, spazzamento e trasporto
dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti
alla raccolta differenziata. Tale proroga si
effettua intervenendo sul comma 2-ter del
citato articolo 11. E' inoltre prorogato il
regime transitorio introdotto dal medesimo
articolo 11, commi 5-bis e 5-ter,
sulle modalità di calcolo e riscossione della
tassa per smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU) e della tariffa integrata ambientale
(TIA).
Si segnala che, benché non venga esplicitato (se
non nel comma 5-bis), le disposizioni citate si
applicano unicamente nel territorio della
Regione Campania.
Si fa notare che l’art. 1-bis del D.L.
196/2010 (convertito dalla L. 1/2011), recante
disposizioni relative al subentro delle
amministrazioni territoriali della regione
Campania nelle attività di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti, ha già prorogato a tutto
il 2011 il regime transitorio previsto dai commi
2-ter, 5-bis e 5-ter
dell’art. 11 del D.L. 195/2009, mediante
puntuali modifiche testuali dei commi citati.
Ci si trova quindi di fronte a due diverse fonti
normative, volte a prorogare – in forme e modi
differenti – i medesimi termini.
E’ pur vero, però, che la proroga in esame va
mantenuta in quanto entrata in vigore prima
della fine dell’anno 2010, mentre quella recata
dall’art. 1-bis del D.L. 196/2010 è
entrata in vigore in data 25 gennaio 2011 (cioè
il giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
della legge di conversione n. 1 del 2011). |
31 dicembre 2010 |
articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
n. 29 - Servizi
pubblici non di linea
Viene prorogato il termine per l'emanazione del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti concernente disposizioni tese ad
impedire pratiche di esercizio abusivo del
servizio di taxi e di noleggio con conducente.
L’articolo 29, comma 1-quater, del D.L.
n. 207/2008 ha novellato alcuni articoli della
legge n. 21/1992, recante la disciplina degli
autoservizi pubblici non di linea, ovvero quelli
che provvedono al trasporto collettivo od
individuale di persone, con funzione
complementare e integrativa rispetto ai
trasporti pubblici di linea, e che vengono
effettuati a richiesta, in modo non continuativo
o periodico, su itinerari e secondo orari
stabiliti di volta in volta. In particolare,
costituiscono servizi non di linea: il servizio
di taxi e il servizio di noleggio con
conducente. Le disposizioni riguardano
specificamente il servizio di noleggio con
conducente, in relazione al quale sono stati
ampliati gli obblighi a carico degli esercenti
ed introdotte specifiche limitazioni. L’Autorità
della concorrenza e del mercato, in una
segnalazione inviata al Parlamento il 20
febbraio 2009, ha evidenziato alcune criticità
della nuova disciplina. In considerazione delle
problematiche sollevate, menzionate anche nella
relazione governativa al disegno di legge in
esame, l’applicazione della nuova normativa è
stata più volte prorogata. L’ultima di tali
proroghe, disposta dall’articolo 5, comma 3, del
D.L. n. 194/2009, è scaduta il 31 marzo 2010.
Pochi giorni prima della scadenza del termine di
sospensione della decorrenza della nuova
normativa, l’articolo 2, comma 3, del D.L. n.
40/2010 ha previsto l’emanazione di un decreto
ministeriale per la rideterminazione dei
principi fondamentali di cui alla citata legge
n. 21/1992, con riferimento sia al servizio di
taxi che di noleggio con conducente, allo scopo
di assicurare omogeneità di applicazione di tale
disciplina in ambito nazionale. Il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
deve essere emanato di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa con la
Conferenza Unificata. Il termine per
l’emanazione del decreto, inizialmente fissato
al 25 maggio 2010, è stato successivamente
prorogato al 31 dicembre 2010, ad opera
dell’articolo 51, comma 7, del D.L. n. 78/2010.
In base all’articolo 1 del decreto-legge il
esame, il termine del 31 dicembre 2010 è ora
prorogato al 31 marzo 2011.
Secondo la relazione tecnica governativa la
proroga non determina oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
Si segnala che presso la Commissione trasporti
della Camera è in corso di esame la riforma
della disciplina del servizio di noleggio con
conducente (A.C. 1971 e 3694). |
31 dicembre 2010 |
articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo
periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, e successive
modificazioni; articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni
n. 30 - Diritti
aeroportuali
La prima disposizione, con riferimento
all’articolo 21-bis del decreto legge n.
248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008,
proroga al 31 marzo 2011 il termine per
l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, della misura dei
diritti aeroportuali come previsto
dall’art. 10, comma 10, della legge n. 537/1993;
viene, correlativamente, prorogato il termine
per la decadenza dal medesimo
aggiornamento in caso di mancata presentazione,
da parte dei concessionari aeroportuali,
dell'istanza di stipula del contratto di
programma.
La seconda proroga (articolo 3, comma 1, del
decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla
legge n. 2/2009) attiene al blocco
generalizzato delle tariffe, con le
esclusioni, già previste, relative: ai servizi
aeroportuali offerti in regime di esclusiva; ai
servizi ferroviari oggetto di obbligo di
servizio pubblico; alle tariffe postali
agevolate.
Il citato articolo 21-bis del D.L. n. 248 ha
previsto che fino all'emanazione dei decreti di
cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n.
537/1993, da adottare entro il 31 dicembre 2010,
il Ministro dei trasporti provvede, con proprio
decreto, all'aggiornamento della misura dei
diritti aeroportuali al tasso di inflazione
programmato. Lo stesso art. 21-bis dispone la
decadenza dell'aggiornamento della misura dei
diritti al tasso di inflazione programmato –
disposto dal Ministero nelle more della
emanazione dei sopra citati decreti - qualora i
concessionari non presentino completa istanza di
stipula del contratto di programma entro il
medesimo termine del 31 dicembre 2010.
I diritti aeroportuali disciplinati dalla citata
legge n. 324/1976 sono: diritti di approdo e di
partenza degli aeromobili, commerciale; diritto
per il ricovero o la sosta allo scoperto di
aeromobili, diritto per l’imbarco passeggeri,
con esclusione dei passeggeri che cambiano
aeromobile per causa estranea alla loro volontà.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge
n. 537/1993, la misura dei sopra indicati
diritti è fissata per ciascun aeroporto con
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro delle
economia e delle finanze, sulla base di criteri
stabili dal CIPE. Tali decreti fissano anche la
variazione massima annuale applicabile ai
diritti aeroportuali, per un periodo compreso
tra tre e cinque anni. Ai fini della
determinazione di tale variazione devono essere
presi a riferimento: il tasso di inflazione
programmato; l'obiettivo di recupero della
produttività assegnato al gestore aeroportuale;
la remunerazione del capitale investito; gli
ammortamenti dei nuovi investimenti, stabiliti
in contratti di programma stipulati tra l'ENAC e
il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. La norma stabilisce inoltre che la
misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di
recupero della produttività assegnato al gestore
aeroportuale vengono determinati tenendo conto:
di un sistema di contabilità analitica
certificato, che consenta l'individuazione dei
ricavi e dei costi di competenza afferenti a
ciascuno dei servizi, regolamentati e non,
offerti sul sedime aeroportuale; del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
delle esigenze di recupero dei costi, in base a
criteri di efficienza e di sviluppo delle
strutture aeroportuali; dell'effettivo
conseguimento degli obiettivi di tutela
ambientale; di una quota non inferiore al 50 per
cento del margine conseguito dal gestore
aeroportuale in relazione allo svolgimento
nell'ambito del sedime aeroportuale di
attivitànon regolamentate.
La relazione governativa che accompagna il
decreto-legge motiva la necessità della proroga
con la circostanza che il complesso iter
necessario per l'emanazione dei decreti previsti
dall'articolo 10, comma 10, della legge 537/1993
non può essere perfezionato fino a quando non
sia completato il procedimento di sottoscrizione
dei contratti di programma da parte dei gestori
aeroportuali. Segnala, altresì, che è ancora in
itinere la disciplina interna di attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009,
concernente i diritti aeroportuali, la quale, ai
fini della complessiva riforma del sistema
tariffario in esame, prevede una fase di delega
legislativa. La delega per l’attuazione di tale
direttiva è contenuta nella legge comunitaria
2009 (articolo 39 della legge 96/2010). Va
inoltre ricordato che la legge finanziaria per
il 2010 stabilisce, analogamente alla delibera
CIPE del 6 novembre 2009, un sistema di
anticipazione dei soli diritti aeroportuali di
imbarco al fine di consentire la realizzazione
di interventi infrastrutturali urgenti. La legge
n. 191/2009 (l. finanziaria 2010), all'articolo
2, commi 200 e 201, reca infatti disposizioni
relative ad anticipazioni tariffarie di diritti
aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli
UE ed extra UE. In particolare, il comma 200
autorizza, in attesa della sottoscrizione dei
contratti di programma, a decorrere dal 2010 e
antecedentemente al solo primo periodo
contrattuale, anticipazioni tariffarie dei
diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di
passeggeri in voli UE ed extra UE, fino a un
massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei
gestori aeroportuali che effettuano, in
autofinanziamento, nuovi investimenti
infrastrutturali urgenti soggetti a validazione
di Enac. Il comma 201 dispone la decadenza delle
anticipazioni tariffarie di cui al comma 200
qualora i gestori aeroportuali, entro diciotto
mesi, non depositino la documentazionerichiesta
ovvero non stipulino i contratti di programma e,
comunque, nel caso in cui non vengano avviati
gli investimenti programmati.
Con riguardo alla seconda operazione di proroga,
quella relativa al blocco selettivo delle
tariffe, previsto dall’art. 3, comma 1, del
decreto legge n. 185/2008, l'articolo 5, comma
7, del decreto-legge 194/2009 ne aveva prorogato
l’efficacia fino al 31 dicembre 2010.E’esclusa
dal blocco la regolazione tariffaria relativa:
ai servizi aeroportuali offerti in regime di
esclusiva, ai servizi di trasporto ferroviario
sottoposti a regime di obbligo di servizio
pubblico e alle tariffe postali agevolate. In
particolare, l'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 185/2008 ha sospeso fino al 31
dicembre 2009 l'efficacia delle norme statali
che obbligano o autorizzano organi dello Stato
ad effettuare l'adeguamento di diritti,
contributi o tariffe in relazione al tasso di
inflazione o ad altri meccanismi automatici
fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione
di tali diritti, contributi o tariffe.
Dal blocco sono esclusi:
• i provvedimenti volti al recupero dei soli
maggiori oneri effettivamente sostenuti;
• le tariffe relative al servizio idrico e ai
settori dell’energia elettrica e del gas.
Inoltre, per il settore autostradale e per i
settori dell'energia elettrica e del gas si
applicano le disposizioni specifiche di cui ai
commi 2 e seguenti del medesimo articolo 3. Per
le tariffe autostradali, in particolare, il
comma 3 limita temporalmente la sospensione
degli incrementi fino al 30 aprile 2009.
Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le
tariffe di pertinenza degli enti territoriali,
l'applicazione della predetta sospensione è
rimessa all'autonoma decisione dei competenti
organi di governo.
Alle deroghe sopra citate l’art. 5, comma 7, del
D.L. n. 5/2009 citato ha aggiunto quelle
concernenti: la regolazione tariffaria dei
servizi aeroportuali offerti in regime di
esclusiva, la regolazione tariffaria dei servizi
di trasporto ferroviario sottoposti a regime di
obbligo di servizio pubblico, e la regolazione
delle tariffe postali agevolate. La regolazione
tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in
regime di esclusiva è contenuta nella
deliberazione CIPE n. 38/2007, e dalla Linee
Guida predisposte dall’ENAC e approvate con
decretointerministeriale n. 231/2008. Si tratta
dei servizi per i quali è configurabile una
qualche forma di rendita di localizzazione o di
monopolio per il gestore aeroportuale, che
discende dalla possibilità esclusiva di
utilizzare i sedimi aeroportuali anche per fini
commerciali e dalla possibilità di limitare
l’accesso di terzi concorrenti ai sedimi stessi.
Per quanto riguarda i servizi di trasporto
ferroviario sottoposti a regime di servizio
pubblico, essi sono disciplinati dall'articolo
4, comma 4, della legge n. 538/1993 (legge
finanziaria per il 1994). Secondo tale norma, i
rapporti tra lo Stato e la società Ferrovie
dello Stato S.p.A. concernenti gli obblighi di
esercizio, di trasporto e tariffari sono
regolati, ai sensi della direttiva 91/440/CEE e
dei Regolamenti comunitari vigenti, mediante il
contratto di programma ed il contratto di
servizio pubblico. Oggetto del contratto di
servizio, in particolare, è costituito dai
rapporti tra Ministero delle infrastrutture e
trasporti e la società Trenitalia Spa relativi
ai servizi ferroviari viaggiatori: a partire dal
contratto di servizio 2002-2003 sono stati
infatti esclusi gli obblighi di servizio
pubblico relativi al trasporto delle merci, a
seguito della liberalizzazione del mercato del
trasporto ferroviario. Il perimetro degli
obblighi di servizio disciplinati dal contratto
è costituto da: servizi di trasporto regionali
nelle Regioni a statuto speciale e nelle
province autonome, comprensivi dei servizi
interregionali indivisi; servizi di trasporto
notturno e servizi di rinforzo dell’offerta
programmata in relazione a picchi di domanda in
periodi a maggiore intensità di traffico (treni
periodici); agevolazioni tariffarie a
particolari categorie di viaggiatori.
Le tariffe postali agevolate, secondo quanto
disposto dall’art. 1 del decreto legge n.
353/2003, convertito dalla legge n. 46/2004, si
applicano alle imprese editrici di quotidiani e
periodici iscritte al Registro degli operatori
di comunicazione (ROC) e alle imprese editrici
di libri, per la spedizione di prodotti
editoriali. Accedono inoltre alle tariffe
agevolate le associazioni ed organizzazioni
senza fini di lucro, le associazioni le cui
pubblicazioni periodiche abbiano avuto
riconosciuto il carattere politico dai gruppi
parlamentari di riferimento nonché,
relativamente ai bollettini dei propri organi
direttivi, gli ordini professionali, i
sindacati, le associazioni professionali di
categoria e le associazioni d'arma e
combattentistiche. Le tariffe sono determinate
con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei
limiti dei fondi stanziati sugli appositi
capitoli del bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Successivamente l’articolo 10-sexies,
comma 2, del D.L. n. 194/2009, ha destinato un
importo non inferiore a 50 milioni di euro per
il 2010 al rimborso delle agevolazioni postali
per l’editoria. Con riferimento a tale norma,
essendo già maturato nel primo trimestre un
importo di circa 50 milioni di euro per le
compensazioni dovute a Poste italiane, il DM 30
marzo 2010 ha stabilito che le vigenti tariffe
agevolate si applicano solo fino al 31 marzo
2010.
Il decreto-legge 40/2010, articolo 2, comma 2-undecies,
periodi da 2 a 6, prevede la concessione di
agevolazioni tariffarie per le spedizioni
effettuate da associazioni ed organizzazioni
senza fine di lucro, la cui misura sarà
determinata con decreto del Ministro per lo
sviluppo economico, nel limite di spesa di 30
milioni di euro per l’anno 2010. L’incremento di
30 milioni di euro per il 2010 affluisce allo
stanziamento iscritto nella tabella C allegata
alla legge finanziaria 2010, alla rubrica
«Ministero dell’economia e delle finanze»,
missione «comunicazioni», programma «sostegno
all’editoria», voce «legge n. 67 del 1987»,
utilizzando parte delle maggiori entrate
derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies
del presente articolo 2. Il terzo periodo
novella l’articolo 1, comma 2, del citato D.L.
353/2003, eliminando dal novero dei soggetti che
hanno diritto alle tariffe postali agevolate: le
associazioni le cui pubblicazioni periodiche
abbiano avuto riconosciuto il carattere politico
dai gruppi parlamentari di riferimento; gli
ordini professionali, i sindacati, le
associazioni professionali di categoria e le
associazioni d'arma e combattentistiche, per
quanto riguarda la spedizione dei bollettini dei
propri organi direttivi. Il quarto periodo
prevede che lo stanziamento di 30 milioni di
euro, di cui al secondo periodo del presente
comma, sia destinato alla riduzione delle
tariffe postali per le spedizioni effettuate
dalle associazioni ed organizzazioni senza fini
di lucro. La riduzione delle tariffe postali nei
confronti di detti soggetti potrà essere
effettuata con decreto del Ministro per lo
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
tariffe agevolate non potranno superare il 50%
della tariffa ordinaria e la spesa complessiva
dovrà mantenersi entro il limite di 30 milioni
di euro. Il quinto periodo stabilisce che anche
il rimborso a Poste Italiane S.p.A. dovrà
mantenersi entro il limite di 30 milioni di
euro. Il sesto periodo demanda al Ministero per
lo sviluppo economico il monitoraggio degli
oneri derivanti dalla concessione
dell’agevolazione in esame. Qualora l’andamento
della spesa sia tale da determinare un possibile
superamento del limite di 30 milioni di euro, si
dovrà stabilire, con decreto del Ministro per lo
sviluppo economico, diconcerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
sospensione o la riduzione dell'agevolazione.
In base all’articolo 1 del decreto-legge in
esame, il termine del 31 dicembre 2010 è ora
prorogato al 31 marzo 2011; con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 400/1988, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, può
essere disposta l'ulteriore proroga fino al
31 dicembre 2011.
Secondo la relazione tecnica governativa la
proroga non comporta effetti sui saldi di
finanza pubblica. |
31 dicembre 2010 |
articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, comprese anche le disposizioni relative alle
dighe di ritenuta di cui all’articolo 4, comma
1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2004, n. 139
n. 31 -
Verifiche sismiche
Proroga del termine delle verifiche tecniche
che i proprietari degli edifici di interesse
strategico e delle opere infrastrutturali la
cui funzionalità durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalità di
protezione civile e degli edifici e delle opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza
in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso, sono tenuti ad effettuare
sui citati edifici ed opere ai sensi
dell’art. 2, comma 3, dell’ OPCM n. 3274 del
2004. Tali verifiche, che avrebbero dovuto
svolgersi entro cinque anni dalla data della
citata ordinanza, riguardano in via
prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone
sismiche 1 e 2.
Proroga del termine entro cui il Registro
italiano dighe (RID) determina, con
apposito elenco, le dighe da
sottoporre a verifica sismica e idraulica in
conseguenza della variata classificazione
sismica dei siti e ai fini della valutazione
delle condizioni di sicurezza delle dighe
stesse. L’art. 4, comma 1, del DL n. 79/2004,
indicava quale termine il 30 aprile 2004. |
Due anni |
articolo 145, comma 46, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni
n. 32 - Proroga
dei termini relativi alle scadenze temporali
riguardanti la durata della vita tecnica, le
revisioni speciali e quelle generali degli
impianti funicolari
Viene prorogato il termine previsto
dall’articolo 145, comma 46, della legge n.
388/2000 (legge finanziaria 2001), e successive
modificazioni, prevedendo che gli impianti a
fune di cui si prevede l'ammodernamento con i
benefìci di cui all'articolo 8, comma 3, della
legge n. 140/1999 (Norme in materia di attività
produttive), o con altri benefìci pubblici
statali, regionali o di enti locali, potranno
godere, previa verifica da parte degli organi di
controllo della loro idoneità al funzionamento e
della loro sicurezza, di una proroga di due
anni. La proroga era condizionata alla previa
verifica da parte degli organi di controllo
della loro idoneità al funzionamento e della
loro sicurezza.
Per individuare la scadenza della vita tecnica,
delle revisioni speciali e generali delle
diverse tipologie di impianti, occorre fare
riferimento al paragrafo 3 delle norme
regolamentari contenute nel decreto ministeriale
2 febbraio 1985 “Norme regolamentari in materia
di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici
e di revisioni periodiche per i servizi di
pubblico trasporto effettuati con impianti
funicolari aerei e terrestri”.
La proroga di cui alla presente tabella si
riferisce al citato articolo 145, comma 46,
della legge n. 388/200, come modificato
dall’articolo 31, comma 1, della legge n.
166/2002, ove era già contenuta una proroga di
due anni; ora la nuova proroga deve
necessariamente essere riferita ad ogni singolo
impianto, la cui specifica scadenza dipende
dall’anno di costruzione, o della precedente
revisione; in ogni caso, se la validità della
vita tecnica o di altra scadenza è già spirata
prima dell’entrata in vigore del decreto-legge,
si dovrebbe parlare di differimento della
scadenza e in tale caso – è da presumere - la
nuova validità della vita tecnica o della
revisione dovrebbe partire dal 1° gennaio 2011 e
durare due anni; qualora, invece, la vita
tecnica o la revisione dovessevenire a scadenza
successivamente al 1° gennaio 2011, si potrebbe
ritenere che i rispettivi termini di scadenza
siano prorogati di due anni a partire dal
momento in cui spireranno.
Secondo la relazione tecnica governativa la
proroga si rende necessaria in considerazione
della complessa e delicata fase che il settore
funiviario attualmente attraversa in ragione
della congiuntura economica negativa e della
carenza dei finanziamenti pubblici specifici da
destinarvi, nonchè dei cambiamenti climatici che
ormai da anni comportano scarso od inesistente
innevamento degli impianti; per tali motivi la
proroga non comporta oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica. |
31 dicembre 2010 |
articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
9 maggio 2005, n. 96.
n. 33 -
Concessioni aeroportuali
Viene prorogato al 31 marzo 2011 il
termine per la conclusione di procedimenti di
rilascio di alcune concessioni
aeroportuali,fissato dall'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 96/2005, recante
Revisione della parte aeronautica del codice
della navigazione, già più volte prorogato
da successivi provvedimenti legislativi. Tale
decreto legislativo ha introdotto il nuovo
titolo III del codice della navigazione,
novellandone l’articolo 704, che disciplina la
procedura per l’assegnazione della concessione
della gestione degli aeroporti di rilevanza
nazionale, e prevedendo che il provvedimento di
concessione - da adottarsi con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e, limitatamente agli aeroporti
militari aperti al traffico civile, con il
Ministro della difesa - è emanato, per un
periodo massimo di durata di quaranta anni,
su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione
effettuata tramite procedura di gara ad
evidenza pubblica secondo la normativa
comunitaria e non più attraverso le generiche
“procedure concorrenziali” di cui alla
precedente formulazione.
La relazione illustrativa rileva che la proroga
si rende necessaria al fine di non interrompere
i procedimenti di dismissione di beni demaniali
militari per la loro riconversione in demanio
civile, all'esame del gruppo di lavoro di
vertice istituito presso il Ministero della
difesa.
Alla nuova disciplina sono sottratte, a norma
del comma 2 del medesimo articolo 3, oltre che
le concessioni già rilasciate (anche in base a
legge speciale) quelle il cui procedimento di
rilascio risulti in itinere: si tratta in
particolare dei procedimenti pendenti al 23
giugno 2005 (momento dell’entrata in vigore
del decreto legislativo 96/2005) avviati in base
al regolamento n. 521/1997. Il decreto
legislativo 96/2005 prevedeva che tali
procedimenti avrebbero dovuto concludersi entro
il termine del 23 giugno 2006, poiprorogato
prima al 31 dicembre 2008, quindi al 31 dicembre
2009, infine al 31 dicembre 2010.
Tale termine viene ora prorogato al 31 marzo
2011; con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988,
di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, può essere disposta l'ulteriore
proroga fino al 31 dicembre 2011.
Secondo la relazione tecnica governativa la
proroga non comporta effetti sui saldi di
finanza pubblica. |
19 gennaio 2011 |
articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio
2010, n. 120
n. 34 - Prova
pratica di guida del ciclomotore
Viene prorogato al 31 marzo 2011 il
termine del 19 gennaio 2011 nel quale sarebbero
dovute entrare in vigore le disposizioni, di cui
all'articolo 17 della legge n. 120/2010,
in materia di rilascio del certificato per la
guida dei ciclomotori - e dei quadricicli
leggeri ad essi assimilati (minicar) -
che prevedono l’obbligo di superamento di una
prova pratica di guida.
Il citato articolo 17 integra il programma dei
corsi di preparazione al conseguimento del
certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori organizzati dalle autoscuole, o
dalle istituzioni statali e non statali di
istruzione secondaria, prevedendo una lezione
teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione
di elementari conoscenze sul funzionamento dei
ciclomotori in caso di emergenza, e introduce
per il conseguimento del certificato stesso
il superamento di un prova pratica di guida del
ciclomotore. Per quest’ultima disposizione,
è previsto un termine di applicabilità, il 19
gennaio 2011, coincidente con quello di adozione
delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative di cui all’articolo 16 della
direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,
concernente la patente di guida (il cui schema
di decreto di recepimento – atto n. 323 - è
attualmente all’esame delle commissioni
parlamentari competenti). Questo termine viene
ora prorogato al 31 marzo 2011.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 400/1988, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, può
essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31
dicembre 2011.
|
31 dicembre 2010 |
articolo 5, comma 7-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25
n. 35 -
Personale marittimo: modalità di attestazione
dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni
di comandante e primo ufficiale
L’articolo 5, comma 7-sexies, del D.L. n.
194/2009, interviene in materia di
attestazione dei requisiti di formazione del
personale marittimo, disciplinata dal
regolamento di attuazione della direttiva
2005/45/CE (D.P.R. n. 55/2009). L’art. 3, comma
1, di tale regolamento, prevede che per i
certificati adeguati relativi all'espletamento
di funzioni di comandante e primo ufficiale,
rilasciati dalle autorità competenti di uno
Stato membro a cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, si applicano le
disposizioni dell'articolo 292-bis del
codice della navigazione, e che, nelle more
della definizione delle procedure di cui
all’articolo 292-bis, secondo comma, del
codice della navigazione, la conoscenza della
lingua italiana e della normativa italiana
da parte dei cittadini di Stati membri è
attestata dall'armatore. Il comma 2 del
citato art. 3 del regolamento ha limitato
l’utilizzo di tali forme di attestazione ai
primi sei mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento medesimo (ovvero sino al
13 dicembre 2009). Il comma 7-sexies,
oggetto della proroga in esame, autorizza il
Governo a disporre che il periodo di utilizzo
della predetta forma di attestazione venga
prolungato fino all’entrata in vigore della
nuova disciplina di cui al citato art. 292-bis
del codice della navigazione, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2010. Quest’ultimo
termine è ora prorogato al 31 marzo 2011.
Va ricordato che l’art. 292-bis del
codice della navigazione dispone, al primo
comma, che, a bordo delle navi battenti bandiera
italiana, il comandante e il primo ufficiale di
coperta, se svolge le funzioni del comandante,
devono essere cittadini di uno Stato membro
dell’Unione europea o di un altro Stato facente
parte dell’accordo sullo Spazio economico
europeo e che l’accesso a tali funzioni è
subordinato al possesso di una qualificazione
professionale e ad una conoscenza della
lingua e della legislazione italiana che
consenta la tenuta dei documenti di bordo e
l’esercizio delle funzioni pubbliche delle quali
il comandante è investito. Il secondo comma
dell’articolo prevede che, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono determinati i programmi di
qualificazione professionale, nonché l’organismo
competente allo svolgimento delle procedure
di verifica dei requisiti di cui al primo
comma.
Secondo la relazione tecnica governativa la
proroga non comporta effetti sui saldi di
finanza pubblica. |
31 dicembre 2010 |
articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14
n. 36 - Riordino
del Corpo delle Capitanerie di Porto
L’articolo 26, comma 1, del D.L. n. 207/2008,
prevede l’emanazione di un regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge n. 400/1988, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
sentito il Ministro della difesa, per la
revisione dell’apparato organizzativo e
funzionale del Corpo delle Capitanerie di
porto - Guardia costiera, al fine di
conformarne l’assetto, in maniera razionale ed
efficiente, al primario obiettivo della completa
liberalizzazione del settore del cabotaggio
marittimo, nonché al mutato quadro
ordinamentale.
Ai sensi del citato articolo 26 del D.L. n.
207/2008, il regolamento avrebbe dovuto essere
emanato entro il 31 dicembre 2009. Questo
termine è stato successivamente spostato al
31 dicembre 2010 dall’articolo 5, comma 5,
del D.L. n. 194/2009 e viene ora fissato dal
31 marzo 2011 dalla disposizione in
commento.
La relazione governativa al disegno di legge di
conversione in esame evidenzia che la proroga in
oggetto “si rende necessaria in virtù della
complessità della materia, stanti gli obiettivi
di semplificazione, razionalizzazione e
snellimento della normativa che sono alla base
del provvedimento di riordino”. La stessa
relazione afferma che la proroga non comporta
oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica. |
31 dicembre 2010 |
articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell’economia e delle
finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010
soppresso
n. 37 -
Concessione di garanzie sui finanziamenti
riservati a piccole e medie imprese di
autotrasporto di merci per conto terzi per
l'acquisto di veicoli pesanti, nell'ambito del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui alla L. 662/1996
|
31 dicembre 2010 |
articolo 2, comma 250, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse
disponibili, per interventi a sostegno
dell’autotrasporto, con il provvedimento di cui
all’articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre
2010, n. 220
Soppresso
n. 38 -
Interventi già previsti in favore del settore
dell'autotrasporto
|
31 dicembre 2010 |
articolo 253, commi 9-bis, primo e
secondo periodo e 15-bis del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163
n. 39 - Proroga
dei termini di efficacia delle norme transitorie
contenute nel Codice dei contratti pubblici
concernenti i requisiti di qualificazione
richiesti ai soggetti esecutori di lavori
pubblici e i requisiti di capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria
richiesti per l'affidamento di incarichi di
progettazione
Proroga del termine previsto dall’art. 253
(Norme transitorie), comma 9-bis,
primo periodo, del D.lgs. n. 163/2006,
cd. Codice dei contratti pubblici, che prevede
che le imprese, per dimostrare il possesso di
taluni requisiti, possono fare riferimento
al periodo di attività documentabile relativo ai
migliori cinque anni del decennio antecedente
la data di sottoscrizione del contratto con la
SOA per il conseguimento della qualificazione.
Proroga del termine previsto dal secondo
periodo del citato comma 9-bis,
che prevede che le imprese, per dimostrare il
possesso del requisito dei lavori realizzati
in ciascuna categoria e del requisito
dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero
di due o tre lavori in ogni singola categoria,
devono considerare i lavori realizzati nel
decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Tali
disposizioni si applicano anche agli operatori
economici di cui all'art. 47 del Codice
(operatori economici stabiliti in Stati diversi
dall’Italia).
Proroga del termine previsto dal comma 15-bis
che dispone che per le procedure di
affidamento di cui all’art. 91 (incarichi di
progettazione e coordinamento della sicurezza,
direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, di
importo pari o superiore a 100.000 euro), per la
dimostrazione dei requisiti di capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria,
il periodo di attività documentabile è quello
relativo ai migliori tre anni del quinquennio
precedente o ai migliori cinque anni
del decennio precedente la data di
pubblicazione del bando di gara. Tali
disposizioni si applicano anche agli operatori
economici di cui all'art. 47 (Operatori
economici stabiliti in Stati diversi
dall’Italia).
|
31 dicembre 2010 |
articolo 70, commi 1 e 1-bis, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
n. 40 - Ambito
di applicazione del lavoro accessorio
La proroga concerne le disposizioni che
estendono, in via sperimentale, l'ambito di
applicazione dell'istituto del lavoro
accessorio. Tali norme estensive consentono lo
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio,
a prescindere dal settore produttivo in cui esse
si collochino, con riferimento:
1) per il 2010, ai soggetti titolari di
contratti di lavoro a tempo parziale (con
esclusione della possibilità di impiegare i
buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare
del contratto a tempo parziale);
2) per il biennio 2009-2010, nel limite massimo
di 3.000 euro per anno solare, ai percettori di
prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito.
Si ricorda che il lavoro accessorio consiste in
prestazioni di natura occasionale, rese da
alcune categorie di soggetti nell'ambito di
determinati settori, attività o imprese. Tali
prestazioni sono retribuite mediante buoni dal
valore unitario prefissato.
Riguardo alla fattispecie di cui al richiamato
numero 2), la norma ammette esplicitamente lo
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio
anche presso gli enti locali e prevede che
l'INPS sottragga dalla contribuzione figurativa,
relativa alle prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito, gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di
lavoro accessorio. |
31 dicembre 2010 |
articolo 19, comma 1-ter, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2
n. 41 -
Ammontare di alcuni ammortizzatori sociali
La proroga concerne la possibilità, prevista dal
comma 1-ter dell’articolo 19 del D.L. 185, che
le risorse finanziarie destinate agli
ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi del
comma 8 dello stesso articolo 19, utilizzate con
riferimento a tutte le tipologie di lavoro
subordinato, compresi i contratti di
apprendistato e somministrazione, possano essere
utilizzate, in via transitoria per il biennio
2009-2010, anche per garantire ai lavoratori
beneficiari delle misure di cui al precedente
comma 1 (si tratta delle indennità di
disoccupazione ordinaria non agricola con
requisiti normali e con requisiti ridotti,
nonché del trattamento sperimentale, per il
triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria
di disoccupazione con requisiti normali per i
lavoratori assunti con la qualifica di
apprendista) un trattamento equivalente a quello
di cui al comma 8. |
31 dicembre 2010 |
articolo 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102
n. 42 - Deroghe
ai regolamenti in materia di ammortizzatori
sociali
La proroga riguarda la possibilità di emanare
decreti ministeriali (di natura non
regolamentare) per introdurre disposizioni
transitorie di deroga a singole norme dei
regolamenti concernenti gli ammortizzatori
sociali per i settori non coperti dalla Cassa
integrazione guadagni. Nella disciplina
previgente, tali deroghe potevano essere
stabilite con riferimento al biennio 2009-2010.
I regolamenti oggetto delle eventuali deroghe
transitorie sono quelli adottati in base alla
normativa-quadro di cui all'articolo 2, comma
28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e al
relativo regolamento di attuazione, di cui al
D.M. 27 novembre 1997, n. 477. Tale
disciplina-quadro riguarda la possibile
determinazione di un sistema di ammortizzatori
sociali per gli enti ed aziende pubblici e
privati erogatori di servizi di pubblica
utilità, nonché delle categorie e settori di
impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori
sociali. |
Scadenza al 31 gennaio 2011
Prorogato al 31 marzo 2011 |
Articolo 1, comma 2, secondo periodo, della
legge 3 agosto 2007, n. 120
n. 43 -
Disciplina transitoria dell’attività
libero-professionale intramuraria
La proroga concerne la disciplina transitoria
relativa allo svolgimento in determinate forme,
da parte dei medici dipendenti dagli enti ed
aziende del Servizio sanitario nazionale,
dell'attività libero-professionale intramuraria.
Si ricorda che, in base alla normativa generale
(cfr. l'art. 1, commi 1 e 2, della L. 3 agosto
2007, n. 120, e successive modificazioni), le
regioni e le province autonome adottano idonee
iniziative per assicurare gli interventi di
ristrutturazione edilizia, presso le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le
aziende ospedaliere universitarie, i policlinici
universitari a gestione diretta e gli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) di diritto pubblico, necessari ai fini
dell'esercizio dell'attività
libero-professionale intramuraria.
Gli interventi devono essere attuati entro il 31
dicembre 2012. Negli àmbiti in cui essi non
siano ancora stati compiuti e, in ogni caso, non
oltre il termine già stabilito al 31 gennaio
2011 e ora oggetto della presente proroga, è
ammesso, per l'esercizio delle attività in esame
(se di tipo ambulatoriale), l'impiego del
proprio studio professionale, secondo i
principii, le condizioni, i limiti e le modalità
posti o richiamati dall'art. 15-quinquies, comma
10, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e dall'art. 22-bis,
comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto
2006, n. 248.
La proroga comporta anche lo spostamento
(identico) del termine entro il quale le regioni
e le province autonome devono procedere
"all'individuazione e all'attuazione delle
misure dirette ad assicurare, in accordo con le
organizzazioni sindacali delle categorie
interessate e nel rispetto delle vigenti
disposizioni contrattuali, il definitivo
passaggio al regime ordinario del sistema
dell'attività libero-professionale intramuraria"
(cfr. il citato comma 2 dell'art. 1 della L. n.
120 del 2007, e successive modificazioni). |
Scadenza al 31 dicembre 2010
Prorogato al 31 marzo 2011 |
articolo 9, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31
articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio
2009, n. 99
n. 44 - Pay back
del prezzo dei farmaci
La proroga concerne il meccanismo cosiddetto del
pay back, concesso in via transitoria
come possibilità alternativa alla riduzione,
nella misura del cinque per cento, del prezzo al
pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in
parte, a carico del Servizio sanitario nazionale
(riduzione di cui alla determinazione del
direttore generale dell'Agenzia Italiana del
Farmaco del 27 settembre 2006).
Tale meccanismo - già introdotto, per il periodo
1° marzo 2007-29 febbraio 2008, dall'art. 1,
comma 796, lettera g), della L. 27 dicembre
2006, n. 296, e oggetto di successive proroghe -
prevede, in via facoltativa, in luogo
dell'applicazione della riduzione suddetta del
prezzo, il versamento alle regioni, da parte
dell'azienda farmaceutica, di determinate somme,
suddivise in tre rate nel corso dell'anno
solare.
Il meccanismo sostitutivo deve riguardare tutti
i farmaci prodotti dall'azienda e rimborsabili,
integralmente o in parte, a carico del Servizio
sanitario nazionale.
L'importo complessivo delle somme da versare
(determinate secondo le tabelle di equivalenza
approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco)
dovrebbe equivalere al risparmio (per il
Servizio sanitario nazionale) che deriverebbe
dalla riduzione suddetta del prezzo dei
medicinali prodotti dall'azienda.
Come osserva la relazione illustrativa del
disegno di legge di conversione del D.L. 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25
(decreto che ha stabilito la precedente proroga
in materia), il meccanismo del pay-back
consente: 1) alle aziende "di combattere il
fenomeno delle esportazioni parallele (acquisto
in Italia di farmaci a prezzo più basso rispetto
a quello che la stessa impresa applica in altri
Paesi europei e rivendita di tali farmaci a
prezzo più elevato nei Paesi suddetti)"; 2) alle
regioni di conseguire una liquidità finanziaria
anticipata "rispetto al verificarsi dei
consumi". |
Scadenza al 28 febbraio 2011 |
articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio
2004, n. 40
n. 45 -
Relazione sulla procreazione medicalmente
assistita
La proroga concerne il termine, stabilito dalla
normativa ordinaria al 28 febbraio di ciascun
anno, entro cui l'Istituto superiore di sanità
deve predisporre una relazione per il Ministro
della salute sull'attività delle strutture
autorizzate all'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita (con
particolare riferimento alla valutazione
epidemiologica delle tecniche e degli interventi
effettuati).
Resta fermo il termine del 30 giugno per la
presentazione al Parlamento, da parte del
Ministro della salute, di una relazione annuale
sull'attuazione della disciplina in materia di
procreazione medicalmente assistita. Si fa
rinvio all’osservazione contenuta nella scheda
relativa all’articolo 2, comma 1-quinquies |
31 dicembre 2010 |
Articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25
n. 46 -
Consiglio nazionale per l’alta formazione
artistica e musicale
Si dispone una
ulteriore proroga del Consiglio nazionale per
l’alta formazione artistica e musicale (CNAM).
La relazione
illustrativa all’A.S. 2518 chiariva che
l'intento è quello di prorogare l'operatività
del CNAM nella composizione esistente alla
data di entrata in vigore del decreto-legge. Il
rappresentante del Governo ha precisato, nella
seduta del 25 gennaio 2011 della 7a
Commissione del Senato, che la proroga è
necessaria per assicurare continuità nella
delicata fase di completamento della riforma
dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM)
e, nel contempo, procedere al rinnovo
dell'organo solo dopo aver apportato le
modifiche alla disciplina della sua composizione
atte ad assicurare la rappresentanza dei settori
scientifico-disciplinari di recente definiti.
Egli ha, inoltre, evidenziato come le ragioni
della proroga del 2009 – tuttora valide –
risiedevano nella necessità di superare il
periodo di transizione connesso alla definizione
dei nuovi ordinamenti didattici e dei nuovi
settori disciplinari con il conseguente nuovo
inquadramento del personale docente in servizio,
rilevando che allo stato, dovendosi ancora
perfezionare le procedure per lo status
dei docenti, non sarebbe possibile inserire nel
regolamento i criteri definitivi per
l’individuazione delle componenti tecniche
necessarie.
In base alle
fonti istitutive (art. 3 della L. n.
508 del 1999 e art. 3 del D.M. n.
236 del 2005), il CNAM, organo
di consulenza del MIUR, è costituito per la
durata di un triennio e i suoi
componenti (34, di cui ventisei eletti in
rappresentanza del personale docente e non
docente e degli studenti, sei designati dal
Ministro e due dal CUN) non possono essere
riconfermati.
L’organo attuale
è stato costituito con D.M. 16 febbraio 2007,
n. 19, successivamente integrato da altri
DM.
Si valuti
l’opportunità di specificare - come indicato
nella relazione all’A.S. 2518 - che la proroga
viene disposta con riferimento alla composizione
del CNAM alla data di entrata in vigore del
decreto-legge. |
31 dicembre 2010 |
Articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25.
n. 47 -
Consiglio nazionale della pubblica istruzione
Si dispone una
ulterirore proroga del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione (CNPI).
La relazione
illustrativa all’A.S. 2518 chiariva che
l'intento è quello di prorogare l'operatività
del CNPI nella composizione esistente alla
data di entrata in vigore del decreto-legge. Il
rappresentante del Governo, nella seduta del 25
gennaio 2011 della 7a Commissione del
Senato, ha specificato che la proroga è
necessaria per garantire la funzionalità del
sistema, in attesa del perfezionamento della
riforma degli organi collegiali.
Il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, organo
di consulenza tecnico-professionale del MIUR
(istituito dall’art. 16 del D.P.R. n. 416 del
1974 e disciplinato poi dagli artt. 23-25
del D.lgs. n. 297 del 1994), è presieduto
dal Ministro e si compone di 74 membri,
in gran parte elettivi, che rappresentano in
diverse proporzioni il personale direttivo,
docente, e A.T.A. dei vari ordini di scuole.
L’organo dura in carica cinque anni e i
suoi componenti non sono rieleggibili più di una
volta.
In seguito, il
D.lgs. n. 223 del 1999 ha previsto novità in
tema di organi collegiali e, per quanto qui
interessa, ha istituito il Consiglio
superiore della pubblica istruzione,
disponendo la riduzione del numero dei
componenti (36), e stabilendo che il CNPI
restasse in carica fino all’insediamento dei
nuovi organi collegiali. Per tale adempimento,
ha indicato il termine del 1° settembre 2001,
successivamente prorogato al 31 dicembre 2002
dall’art. 6 del D.L. 411/2001. Tuttavia, essendo
spirata tale scadenza senza che i nuovi organi
fossero costituiti, hanno continuato ad
operare gli organi previsti dal D.lgs. n. 297
del 1994, nella composizione di cui
all’ultimo decreto di nomina emanato con DM
17 febbraio 1997 (le elezioni dei membri si
erano svolte in data 10 e 11 novembre 1996). Una
ulteriore delega per la riforma degli organi
collegialiè stata prevista con l’art. 7 della L.
n. 137 del 2002, che ha fissato in 18 mesi dalla
data della sua entrata in vigore il termine per
l’esercizio. La delega è stata poi rinnovata
dall’art. 2, comma 2, della L. n. 186 del 2004
che ha fissato il nuovo termine in 12 mesi dalla
sua entrata in vigore (29 luglio 2005). Entrambi
i termini sono scaduti senza che si pervenisse
all’adozione di un provvedimento.
Si valuti
l’opportunità di specificare - come indicato
nella relazione all’A.S. 2518 - che la proroga
viene disposta con riferimento alla composizione
del CNPI alla data di entrata in vigore del
decreto-legge. |
anno accademico 2011-2012 |
articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129
n. 48 -
Valorizzazione della qualità dei risultati
scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di
laurea
Si dispone la proroga dell’art. 4, co. 9, del
D.L. n. 97 del 2008, posticipando in tal
modo l’applicazione degli artt. 4 e 5 del
D.lgs. n. 21 del 2008, concernenti la
valutazione del curriculum scolastico
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea ad
accesso programmato di cui all’art. 1 della
L. n. 264 del 1999.
Le disposizioni
del D.lgs. n. 21 del 2008 avrebbero dovuto
trovare applicazione (art. 6), a partire
dall’a.a. 2008-2009. Il primo differimento,
all’a.a. 2009-2010, è stato disposto dall’art.
4, co. 9, del D.L. n. 97 del 2008.
Successive proroghe – formulate come novelle
dell’art. 4, co. 9, del D.L. 97/2008 – sono
state disposte con l’art. 37, co. 2-bis,
del D.L. n. 207 del 2008 (all’a.a. 2010-2011) e,
da ultimo, con l’art. 4, co. 2, del D.L. n.
194 del 2009 che, pertanto, ha stabilito
l’applicabilità delle disposizioni di cui agli
artt. 4 e 5 del D.lgs. 21/2008 a decorrere
dall’a.a. 2011-2012.
Si
ricorda che l’art. 1, comma 2-quinquies,
esclude esplicitamente questo regime giuridico
da quelli che, in quanto aventi scadenza dopo il
31 marzo 2011, sono prorogati direttamente al 30
aprile 2012, ribadendo l’applicabilità allo
stesso delle disposizioni di cui al comma 2.
La relazione
illustrativa all’A.S. 2518
evidenziava che si prevedeva la proroga del
termine già differito dall’art. 4, co. 9, del
D.L. n. 97 del 2008, relativo alla
valorizzazione dei risultati scolastici “ai fini
dell’accesso ai corsi di laurea, nonché all’accesso
ai corsi di laurea in medicina da parte degli
ufficiali medici”.
Si ricorda, a
tal proposito, che relazione illustrativa al
ddl di conversione del D.L. 194/2009
(A.S. 1955) chiariva che la proroga era
necessaria in relazione a esigenze del
Ministero della difesa poiché, nel caso in
cui si fossero applicati gli articoli 4 e 5 del
D.lgs. n. 21/2008 a partire dall’a.a. 2010-2011,
si sarebbero determinati effetti negativi
sulle procedure di arruolamento degli ufficiali
medici nelle Accademie militari
dell’Esercito, della Marina militare e
dell’Aeronautica, i cui bandi dovevano essere
pubblicati entro il mese di marzo 2010. La
relazione spiegava, infatti, che per gli allievi
ufficiali medici, una volta vinto il concorso
per l'ingresso nelle citate Accademie, ai fini
dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in
medicina e chirurgia nelle università non
sarebbe stato più sufficiente aver superato i
test selettivi, rilevando a tal fine, in
base alla nuova disciplina, anche il pregresso
iter scolastico. Pertanto, si sarebbe
potuto verificare che un allievo ufficiale
medico, dopo aver vinto un concorso selettivo e
aver iniziato a frequentare l'Accademia, non
fosse poi ammesso al corso di laurea in medicina
e chirurgia previsto dal bando di concorso. In
tale situazione, quindi, la relazione
sottolineava che la proroga risultava
indispensabile per consentire la conclusione
dello studio avviato dal MIUR e dal Ministero
della difesa per individuare una soluzione,
anche in via legislativa, alla problematica,
attraverso la previsione di una specifica
regolamentazione per l'accesso ai corsi di
laurea degli allievi ufficiali medici delle
Accademie.
Il rappresentante del Governo, nella seduta
della 7a Commissione del Senato del
25 gennaio 2011, evidenziando come permangano
difficoltà applicative delle norme (in
particolare, non risulta agevole
l’individuazione dei punteggi ottenuti da
studenti che frequentano scuole straniere), ha
ricordato che precedenti differimenti erano
stati già disposti non solo per l’assenza di
adeguate ed uniformi procedure di certificazione
della valutazione dei percorsi scolastici, ma
anche al fine di compiere dovuti approfondimenti
sull’adeguatezza delle disposizioni stesse.
Poiché il
comma 2 dell’art. 1 autorizza il Governo a
disporre la proroga, al più tardi, fino al 31
dicembre 2011, è opportuno chiarire se
l'intenzione sia quella di posticipare
l'applicazione della disciplina in esame a
partire dall’a.a. 2012-2013.
|
31 dicembre 2010 |
articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14
n. 49 - Mandato
dei commissari straordinari delle fondazioni
lirico sinfoniche
Si dispone una
ulteriore proroga della durata in carica dei
commissari straordinari delle fondazioni
lirico-sinfoniche, fissato al 31 dicembre
2010 dall’art. 40, comma 2, del D.L. n. 207
del 2008.
La disciplina
del commissariamento delle fondazioni
lirico-sinfoniche è recata dall’art. 21, co.
1 e 2, del D.lgs. n. 367 del 1996.
Con particolare riguardo alla durata
dell’incarico dei commissari, l’art. 21, co. 2,
come modificato dall’art. 2, co. 389 e 390,
della L. n. 244 del 2007 (L. finanziaria
2008) fissava un periodo non superiore a sei
mesi, rinnovabile una sola volta.
Successivamente,
l’art. 5, co. 1, del D.L. n. 248 del 2007
ha prorogato al 31 dicembre 2008 i
termini di durata dei commissari straordinari,
allo scopo di assicurare continuità di gestione
nella fase di adeguamento alla nuova disciplina
prevista dalla legge finanziaria 2008.
Ancora in
seguito, l’art. 40, co. 2, del D.L. n. 207
del 2008 ha
previsto che i termini di durata dei commissari
straordinari sono comunque prorogabili
fino al 31 dicembre 2010. La relazione
illustrativa al ddl di conversione evidenziava
che la proroga si rendeva necessaria per far
fronte alla grave situazione organizzativa e
finanziaria delle fondazioni.
In relazione a
tale situazione, l’art. 1 del D.L. n. 64 del
2010 (L. 100/2010) ha disposto l’intervento
di uno o più regolamenti di delegificazione
al fine di revisionare l’assetto
ordinamentale e organizzativo delle
fondazioni lirico-sinfoniche,da emanare entro 18
mesi dalla data di entrata in vigore della
relativa legge di conversione, quindi entro la
fine del 2011.
Si consideri
l’opportunità di redigere la disposizione in
forma di novella all’art. 40, comma 2, del D.L.
n. 207 del 2008. |
n. 31 dicembre 2010 |
articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, limitatamente al Presidente dell’ente di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 273
n. 50 - Mandato
del presidente della Fondazione "La Triennale di
Milano"
Si dispone una
ulteriore proroga del mandato del Presidente
della Fondazione “La Triennale di Milano”,
in scadenza, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del
D.L. n. 207 del 2008, al 31 dicembre 2010.
Con il D.lgs.
n. 273 del 1999
l'ente autonomo “La Triennale di Milano”
– già ente pubblico disciplinato dal R.D.L. n.
949 del 1931 e dalla L. n. 137 del 1990 – è
stato trasformato in fondazione
sottoposta alla vigilanza del Ministro per i
beni e le attività culturali e al controllo
sulla gestione finanziaria da parte della Corte
dei conti, ed ha acquisito la personalità
giuridica di diritto privato. Il Presidente
è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i
propri componenti.
La durata
degli organi della Fondazione è di
quattro anni e ciascun componente può essere
riconfermato per una sola volta (art. 4,
comma 3).
Successivamente,
l’art. 5, comma 1, del D.L. n. 248 del 2007
ha prorogato al 31 dicembre 2008 i
termini di durata di tutti gli organi
della Fondazione.
Ancora in
seguito, l’art. 40, comma 1, del D.L. n. 207
del 2008 ha
disposto, per il solo Presidente, la
proroga del mandato fino al 31 dicembre 2010.
La relazione illustrativa evidenziava che la
proroga era necessaria per garantire la
continuità del funzionamento della fondazione.
Si consideri
l’opportunità di redigere la disposizione in
forma di novella all’art. 40, comma 1, del D.L.
n. 207 del 2008. |
31 dicembre 2010 |
articolo 245, comma 1, del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n.
24
soppresso
n. 51 - Proroga
dei magistrati onorari
|
1° gennaio 2011
31 dicembre 2010 |
articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14
n. 52 -
Adempimenti dei sostituti d'imposta
Proroga il termine – fissato, da ultimo, a
gennaio 2011 - a decorrere dal quale i sostituti
d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via
telematica, previa sperimentazione con modalità
stabilite di concerto tra l'Agenzia delle
entrate e l'INPS, i dati retributivi e le
informazioni necessarie per il calcolo delle
ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per
il calcolo dei contributi, per l’implementazione
delle posizioni assicurative individuali e per
l’erogazione delle prestazioni (art. 44-bis,
D.L. n. 269/2003). |
31 dicembre 2010 |
articolo 64, comma 3, del Codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82
n. 53 - Accesso
ai servizi erogati in rete dalla PA
Proroga il termine a decorrere del quale non è
più consentito l'accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni, con
strumenti diversi dalla carta d'identità
elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.
Si segnala che il comma 3 dell'art. 64 del
Codice dell'amministrazione digitale è abrogato
dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 recante: "Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione
digitale, a norma dell'articolo 33 della legge
18 giugno 2009, n. 69", pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011. |
1° gennaio 2011
31 dicembre 2010 |
articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248
n. 54 -
Riscossione delle entrate locali
La proroga in esame concerne alcune disposizioni
in tema di riscossione delle entrate locali. Ai
sensi dell’articolo 3, comma 24 del D.L.
203/2005, sino al momento dell'eventuale
cessione del proprio capitale sociale alla
Riscossione S.p.a (ora Equitalia S.p.A.) o
contestualmente alla stessa, le aziende
concessionarie della riscossione possono
trasferire ad altre società il ramo
d'azienda relativo alle attività svolte in
regime di concessione per conto degli enti
locali, nonché quelle relative alla
liquidazione, all’accertamento e alla
riscossione di altre entrate delle province e
dei comuni. In conseguenza di ciò la norma
prevede che le società cessionarie del ramo
d'azienda, in possesso dei requisiti di legge,
fino al 31 dicembre 2010 (termine oggetto
di proroga) possano esercitare le suddette
attività di riscossione di entrati e tributi per
conto degli enti locali. Nel caso di mancato
trasferimento dall’originario concessionario ad
altra società, la norma affida tale gestione,
sino allo stesso termine del 31 dicembre 2010,
a Equitalia o alle sue società partecipate
(comma 25). Il comma 25-bis dispone che
la riscossione (spontanea e coattiva) delle
entrate degli enti pubblici territoriali da
parte delle società cessionarie, di Equitalia
S.p.A. (ex Riscossione S.p.A.) e dalle società
da quest’ultima partecipate sia effettuata nel
rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e
dal 1° gennaio 2011. |
30 settembre 2011 |
articolo 1, comma 1, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195
n. 55 -
Approvazione degli studi di settore
Il termine si riferisce all’obbligo, previsto
dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo del
citato DPR n. 195/1999, di pubblicare gli studi
di settore nella Gazzetta Ufficiale entro il 30
settembre del periodo d'imposta nel quale
entrano in vigore. La disposizione in commento
contiene uno di quei termini (per le quali si
veda la scheda di lettura dell’articolo 1 del
provvedimento) non immediatamente prorogati col
decreto-legge in esame, in quanto la loro
eventuale estensione fino al 31 dicembre 2011 è
rimessa al Governo. |
31 dicembre 2010 |
articolo 19, commi 8, 9 e 10, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122
soppresso
n. 56 -
Presentazione delle dichiarazioni relative ad
immobili non registrati in catasto
|
31 dicembre 2009 |
articolo 30 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 3
del provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate 2 settembre 2009
n. 57 - Modello
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
fiscali degli enti associativi
Differimento del termine previsto dal
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate 2 settembre 2009 per l'approvazione del
modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini fiscali da parte degli enti di tipo
associativi. Si ricorda che, per gli enti
costituitisi dopo l’entrata in vigore del D.L.
n. 185 del 2008, il modello va presentato entro
sessanta giorni dalla data di costituzione e,
qualora il termine del sessantesimo giorno
dovesse scadere prima del termine qui oggetto di
differimento, il modello deve essere presentato
entro tale data prorogata. |
31 dicembre 2010 |
articolo 12, comma 1, lettera p-bis)
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77
n. 58 -
Destinazione delle somme giocate nel gioco del
Bingo
Proroga del periodo di sperimentazione relativo
alla destinazione delle entrate del gioco del
Bingo, fissata nel seguente modo: le somme
giocate vengano destinate per almeno il 70% a
monte premi, per l’11% a prelievo erariale e per
l’1% a compenso dell’affidatario del controllo
centralizzato del gioco. Inoltre il
concessionario può versare il prelievo erariale
sulle cartelle di gioco in maniera differita e
fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse, ferma
restando la garanzia della copertura
fideiussoria già prestata dal concessionario,
eventualmente integrata nel caso in cui la
stessa dovesse risultare incapiente. |
31 dicembre 2010 |
articolo 19, comma 14, del decreto
legislativo 17 settembre 2007, n. 164
n. 59 - Attività
di consulenza in materia di investimenti
La disposizione si riferisce al termine entro
cui è consentito, ai soggetti che alla data del
31 ottobre 2007 prestavano l’attività di
consulenza in materia di investimenti, di
continuare a svolgere tale tipo di servizio
senza detenere somme di denaro o strumenti
finanziari di pertinenza dei clienti. Tale
termine è stato da ultimo prorogato al 31
dicembre 2010 dall’articolo 1, comma 14 del D.L.
n. 194/2009 (convertito dalla l. 25/2010). |
30 aprile 2011 |
articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre
2009, n. 196
soppresso
n. 60 -
Relazione al Parlamento sulla situazione
economica
del Paese
Ai sensi del richiamato art. 12, comma 7 della
legge di contabilità, il Ministro dell'economia
e delle finanze presenta alle Camere ogni anno,
entro il 30 aprile, la Relazione generale sulla
situazione economica del Paese per l'anno
precedente.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
in esame, il Governo può prorogare il termine
suddetto al 31 dicembre 2011, con DPCM. |
31 dicembre 2010 |
articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
2007, n. 244
soppresso
n. 61 -
Disciplina dei proventi derivanti ai Comuni da
concessioni edilizie e da sanzioni previste dal
Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia
|
Un anno |
articolo 30, comma 2, terzo periodo, del
testo unico in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385
soppresso
n. 62 -
Differimento del termine annuale entro il quale
devono essere alienate le azioni del capitale
sociale delle banche popolari detenute in
eccesso rispetto al limite di possesso azionario
fissato nello 0,50%
del capitale sociale
|
31 dicembre 2010 |
articolo 41, comma 16-undecies, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse
disponibili
n. 63 - Proroga
delle convenzioni, inerenti alla gestione delle
residue funzioni statali in materia di sostegno
alle attività produttive, nonché alle imprese
colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche
e dagli eventi alluvionali del novembre 1994,
stipulate dalle società per azioni derivanti
dalla trasformazione del Mediocredito centrale e
della Cassa per il credito alle imprese
artigiane
La disposizione citata prevedeva la possibilità
di prorogare, per motivi di pubblico interesse,
la durata delle convenzioni – stipulate dal
Mediocredito Centrale SpA e da Artigiancassa SpA
con le pubbliche amministrazioni competenti nel
settore delle agevolazioni alle imprese – che
riguardassero la gestione delle residue funzioni
statali in materia di sostegno alle attività
produttive e alle imprese colpite da calamità
naturali nel novembre 1994. La proroga avveniva
con una riduzione di almeno il 10% delle
relative commissioni; la relazione governativa
precisa che tale riduzione si applica anche alla
nuova proroga.
Le convenzioni in questione erano state
stipulate ai sensi dell’articolo 3 della legge
26 novembre 1993, n. 489, legge che conteneva
tra l’altro disposizioni (articoli 2 e 3)
relative alla trasformazione degli enti
creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o
capitale lo Stato deteneva la totalità o la
maggioranza anche relativa, in società per
azioni. L’articolo 2 recava specifiche
prescrizioni per la Cassa per il credito alle
imprese artigiane, mentre l'articolo 3 recava
una disciplina specifica sulle società per
azioni derivanti dalla trasformazione del
Mediocredito centrale e della Cassa per il
credito alle imprese artigiane.
Si ricorda, infine, che per le eccezionali
avversità atmosferiche e gli eventi alluvionali
nella prima decade del mese di novembre 1994 era
stato emanato il decreto-legge n. 646 del 1994
e, successivamente, con DPCM del 10 novembre
1994 erano state individuate le regioni colpite:
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,
Emilia-Romagna, Veneto e Toscana. |
Profili finanziari
PARTE SECONDA
PROFILI FINANZIARI
La presente parte seconda reca un’analisi dei profili
finanziari delle norme del provvedimento, con riguardo
agli aspetti relativi alla quantificazione degli oneri e
alla copertura finanziaria .
Ai fini dell’analisi, sono state utilizzate la relazione
tecnica riferita al testo originario e la relazione
tecnica allegata al maxiemendamento presentato presso
l’Assemblea del Senato.
Sono stati altresì utilizzati i prospetti riepilogativi
degli effetti finanziari delle norme, riferiti al testo
originario e al testo del maxiemendamento.
Infine si è fatto ricorso agli elementi forniti in
documenti di fonte governativa, presentati nel corso
dell’esame al Senato, citati nelle schede riferite alle
singole disposizioni.
Articolo 1, comma 1
(Proroghe non onerose)
Tabella 1: organi di amministrazione e di controllo
della Fondazione Gaslini
Il prospetto riepilogativo, riferito al
testo iniziale, non considera la norma.
La relazione tecnica ricorda preliminarmente che
la normativa vigente aveva fissato il termine per
l'adeguamento dello statuto della Fondazione Gaslini di
Genova (finalizzato a consentire la riduzione del numero
di componenti degli organi di amministrazione e di
controllo)
al primo rinnovo dei predetti organi successivo alla
data di entrata in vigore del DL 78/2010 (=31 maggio
2010).
In
particolare, l’articolo 6, comma 5, del DL 78/2010 aveva
previsto che la mancata adozione dei provvedimenti di
adeguamento statutario o di organizzazione nei termini
indicati avrebbe determinato una responsabilità erariale
e la nullità di tutti gli atti adottati dagli organi
interessati. La RT non aveva rilevato effetti finanziari
con specifico riferimento all’articolo 6, comma 5, in
quanto essi dovevano intendersi inclusi in quelli
complessivamente ascritti all’articolo 2 dello stesso DL
78/2010 (riduzione lineare del 10 per cento delle
dotazioni per spese rimodulabili dei Ministeri,
con effetti complessivi di risparmio pari a circa 2,4
miliardi di euro nel 2011). In relazione ad eventuali
ulteriori effetti riferibili alle società pubbliche e
agli enti dotati di autonomia finanziaria, la
relazione tecnica non aveva indicato una quantificazione
dei risparmi, affermando che tali effetti avrebbero
potuto essere registrati solo a consuntivo.
La
relazione tecnica precisa che la proroga in esame
concerne soltanto la composizione del consiglio di
amministrazione della Fondazione, essendo il collegio
dei revisori già costituito da 3 componenti. La RT
precisa, infine, che la Fondazione non è inclusa
nell’elenco ISTAT degli enti che concorrono a formare il
conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Per le
anzidette ragioni, la proroga in esame non determina –
secondo la RT- effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione
si osserva che, stante la mancata inclusione della
Fondazione Gaslini nell’elenco ISTAT delle pubbliche
amministrazioni, i risparmi conseguibili da tale ente
dovrebbero essere irrilevanti ai fini della riduzione di
spesa che a suo tempo era stata associata
(ancorché non quantificata) alla diminuzione del numero
di componenti degli organismi societari. In tal senso la
proroga in esame dovrebbe quindi risultare priva di
effetti finanziari. Sul punto andrebbe comunque
acquisita una conferma da parte del Governo. Andrebbe
inoltre chiarito se da una riduzione di risparmi
dell’ente - sia pure, come nel caso in esame, di entità
non significativa – possano derivare effetti negativi di
carattere indiretto per la finanza pubblica (ossia
possibili future esigenze finanziarie da fronteggiare
con risorse pubbliche).
Tabella 1: proroga in materia di trasporto pubblico
locale
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
originario, non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario, richiamando il contenuto della disposizione,
afferma che la stessa prevede il differimento del
termine di cessazione del regime transitorio degli
affidamenti dei servizi pubblici locali, limitatamente
al trasporto pubblico locale, attualmente fissato al 31
dicembre 2010 dall’articolo 23-bis, comma 8,
lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112.
La
relazione afferma inoltre che la previsione non comporta
l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Nulla da osservarein
merito ai profili di quantificazione.
Tabella 1: riprogrammazione unitaria delle risorse del
Quadro strategico nazionale
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
iniziale, non ascrivealla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a illustrare il
contenuto della norma, afferma che la proroga in esame,
limitandosi a differire il termine entro cui portare a
compimento la predetta procedura di riprogrammazione -
gia prevista dalla normativa vigente - non comporta
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di
quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare.
Tabella 1: proroga validità delle graduatorie di
concorsi pubblici e di assunzioni
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla
norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario del provvedimento, riferisce che, in
relazione agli adempimenti connessi alla riduzione degli
assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni,
recate da ultimo dall'articolo 2, comma 8-bis del
decreto legge n. 194/2009, che non hanno consentito di
procedere nei tempi previsti alle assunzioni programmate
per l'anno 2010, viene prevista la proroga dei termini
per completare l'iter delle stesse. Analoghe
proroghe sono previste per le assunzioni relative ai
comparti sicurezza e università in relazione alle
specificità di settore.
In
particolare, la RT precisa che sono ulteriormente
prorogati:
§ i
termini di cui all’articolo 17, commi 15, 16 e 17,
del decreto legge n. 78/2009, in materia di
assunzioni, già prorogati per l’anno 2010;
§ i
termini entro cui concedere le autorizzazioni ad
assumere ed effettuare le assunzioni relative all’anno
2010 a valere sulle cessazioni verificatesi nell’anno
2009, per le amministrazioni di cui all’art. 3, comma
102, della legge n. 244/2007, per i Corpi di polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per gli
Enti di ricerca (rispettivamente articolo 66, commi
9- bis e 14, del decreto-legge n. 112/2008);
§ i
termini per procedere alle assunzioni di personale delle
università statali relative all’anno 2010 in riferimento
alle cessazioni verificatesi nell’anno 2009, di cui all’articolo
66, comma 13, del decreto-legge n. 112/2008.
In
relazione alle vigenti disposizioni limitative delle
assunzioni, viene inoltre prevista la proroga delle
graduatorie concorsuali, di cui all'articolo 17,
comma 19, del decreto legge n. 78/2009, approvate
successivamente al 30 settembre 2003.
Nel
complesso, le proroghe, conclude la RT, limitandosi a
differire il termine entro cui portare a compimento
talune procedure di assunzione previste dalla normativa
vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità
assumibili, non comporta ulteriori nuovi oneri a carico
della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno osservazioni da formulare.
Nel corso della trattazione del provvedimento in prima
lettura, con riferimento ai quattro differimenti che
interessano i termini delle assunzioni previsti per i
meccanismi di blocco parziale del turn over in
vigore per i vari comparti interessati dalle proroghe in
esame (Amministrazioni centrali, FF.PP. e VV.FF., Enti
di ricerca e Università), pur non essendo stati
formulati rilievi in merito all'impatto finanziario
diretto delle proroghe stesse, è stata, altresì,
evidenziata l’opportunità di un chiarimento sulle
ipotizzabili ricadute che il differimento dei medesimi
termini assunzionali potrebbe determinare, sul rispetto
dei termini stabiliti dalla legislazione vigente, per il
mantenimento in bilancio di risorse destinate, invece,
ad andare in economia ove non oggetto di un formale
impegno di spesa. Sul punto è stato, in particolare,
chiesto di confermare che per le assunzioni di cui
trattasi possano comunque essere impegnate le sole
risorse già previste a legislazione vigente per il 2011
e a decorrere, essendo invece da considerarsi confluite
in economie di bilancio quelle eventualmente non
utilizzate o impegnate, per ciascuna disposizione, a
valere degli stanziamenti iscritti nella competenza del
concluso esercizio 2010.
Al riguardo, il Governo, in risposta alle osservazioni
formulate, ha depositato presso al 5ª Commissione del
Senato una nota del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato nella quale è stato confermato che
in relazione alla proroga della validità di graduatorie
di concorsi pubblici e alle assunzioni in riferimento
verranno utilizzate le sole risorse necessarie per il
sostenimento del relativo onere a decorrere dal momento
dell’assunzione e quindi dal 2011.
Tabella 1: proroga dell’efficacia del Programma
statistico nazionale 2008-2010, Aggiornamento
2009-2010
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
originario, non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario, afferma che la norma non comporta nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi
dello svolgimento dell’ordinaria attività statistica
ufficiale – prevista come obbligatoria e disciplinata da
regolamenti comunitari o norme di legge ordinaria – da
parte delle amministrazioni, enti e organismi facenti
parte del Sistema statistico nazionale.
In merito ai profili finanziari, non
si hanno rilievi da formulare.
Tabella 1: proroga di termini in materia di tassa
automobilistica
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
iniziale, non ascrive effetti sui saldi di finanza
pubblica.
La relazione tecnica precisa che le norme
prorogano il termine, originariamente previsto
dall’articolo 2, commi 22 e 23, della legge n. 350 del
2003, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2010, entro il
quale sono efficaci le leggi regionali emanate in
materia di tassa automobilistica e di IRAP. La norma ha
la finalità di garantire continuità nell’attività di
assicurazione del gettito in relazione all’entrata in
vigore dei decreti attuativi del federalismo fiscale. La
relazione afferma, infine, che dalla disposizione non
derivano effetti finanziari.
In proposito, si segnala
che, nella Nota di risposta alle osservazioni formulate
nel corso dell’iter in sede referente al Senato,
il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
ha confermato che dalla proroga non derivano effetti
finanziari, precisando che non sono stati ascritti
effetti sia alla norma originaria che alle successive
proroghe.
In merito ai profili di quantificazione,
non si ritiene di formulare osservazioni, anche alla
luce di quanto precisato nella Nota governativa citata.
Tabella 1: proroga di termini in materia di reti
dell’energia
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
iniziale, non ascrivealla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a illustrare il
contenuto della norma, afferma che la stessa non produce
effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare.
Tabella 1: proroga di termini in materia di esame di
abilitazione professionale
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla
norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario, afferma che la norma ha carattere
ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili finanziari, non
si hanno rilievi da formulare.
Tabella 1: proroga di termini in materia di prevenzione
antincendi nelle strutture ricettive
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
iniziale, non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica non considera la norma
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare
Tabella 1: proroga di termini in materia di
Amministrazione dell’interno (periodo minimo di servizio
dei vice-prefetti)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla
norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario, afferma che la norma non determina effetti
onerosi, trattandosi del differimento del termine
originariamente previsto (1° gennaio 2011) per
l’individuazione dei requisiti minimi per la promozione
alla qualifica di vice-prefetto.
In merito ai profili finanziari, non
si hanno rilievi da formulare.
Tabella 1: approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
originario, non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario, richiamando il contenuto della disposizione,
afferma che la stessa prevede la proroga delle
disposizioni vigenti in materia di procedura per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali, confermando i poteri sostitutivi del prefetto in
caso di mancata approvazione.
La
relazione afferma inoltre che la previsione è di
carattere ordinamentale e non comporta l’insorgenza di
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nulla da osservarein
merito ai profili di quantificazione.
Tabella 1: Proroga di termini in materia di carta
d’identità
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla
norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario del provvedimento, ribadisce il contenuto
della norma e precisa che la proroga non determina
effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare.
Tabella 1:proroga di termini relativi alla funzionalità
dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei
segretari comunali e provinciali
Il prospetto riepilogativo non ascrive
alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario, afferma che la proroga della soppressione
del contributo a carico di comuni e province per il
fondo finanziario di mobilità attribuito all’Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali non comporta oneri a carico della
finanza pubblica, in quanto viene contestualmente
prorogata anche la riduzione dei contributi ordinari a
favore dei medesimi enti.
L’assenza di oneri è
stata ribadita dal Governo con nota del 19.1.2011 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato – in risposta alle
osservazioni formulate in sede di esame del
provvedimento al Senato.
In merito ai profili finanziari, non
si hanno rilievi da formulare.
Si ricorda che alla
norma interessata dalla proroga non erano associati
effetti sui saldi di finanza pubblica e che la relazione
tecnica riferita alla disposizione che ha soppresso
l’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei
Segretari comunali e Provinciali ha affermato che i
risparmi relativi alle spese per gli organi ed a talune
spese di funzionamento sarebbero stati verificati a
consuntivo.
Tabella 1: poroga del mandato dei delegati nei consigli
di rappresentanza della Difesa
Il prospetto riepilogativonon ascrive alla norma
effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario del provvedimento afferma che la proroga del
mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza
militare è priva di effetti finanziari, in quanto
riveste carattere ordinamentale.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare.
Tabella 1: assunzione di personale civile NATO
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla
norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto
riepilogativo (Allegato 7) relativo alla legge n.
244/2007, sconta, in relazione alla norma interessata
dalla proroga, effetti in conto maggiori spese correnti
a decorrere dal 2008, pari a 7,3 milioni di euro sul
saldo netto da finanziare e a 3,9 milioni di euro sui
saldi di fabbisogno ed indebitamento netto.
La relazione tecnica afferma che la norma
prevede, nei limiti delle risorse del fondo di cui
articolo 2, comma 100, della legge 244/2007 (7,250
milioni di euro a decorrere dal 2008) e quindi senza
maggiori oneri per la finanza pubblica, la proroga del
termine (dal 31 dicembre 2006 al 31 marzo 2011) per la
maturazione dei requisiti ai fini dell'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che
abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un
anno, alle dipendenze di organismi militari della
Comunità atlantica operanti sul territorio nazionale,
che siano stati licenziati in conseguenza di
provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle
basi militari degli organismi medesimi.
La relazione
tecnica, riferita alla legge n. 244/2007, non
considerava la norma di cui all’art. 2, comma 100.
In merito ai profili di quantificazione,
si rileva che la disposta proroga – stante il tenore
letterale della norma originaria e alla luce di quanto
affermato dal Governo in prima lettura al Senato -
determina un ampliamento della platea degli interessati
dalle procedure di collocazione presso pubbliche
amministrazioni a seguito della soppressione o della
riorganizzazione delle basi NATO. Sul punto, appare
opportuno che il Governo fornisca idonei elementi per la
quantificazione degli effetti finanziari della norma
nonché dati in merito alla compatibilità della stessa
con le risorse del fondo - di cui articolo 2, comma 100,
della legge n. 244/2007 - che restano confermate
nell’importo originario; tali elementi appaiono
necessari anche in considerazione della pecularietà
delle situazione giuridiche riconosciute ai beneficiari
delle disposizioni.
Nel corso della
trattazione del provvedimento in prima lettura - al fine
di verificare la congruità e l’adeguatezza delle risorse
già predisposte per le medesime finalità a legislazione
vigente - sono stati richiesti chiarimenti in merito
all’eventualità che il differimento del termine in esame
determini un ampliamento della platea degli interessati
dal collocamento presso le pubbliche amministrazioni per
effetto della soppressione o della riorganizzazione
delle basi NATO. Al riguardo, il Governo, in risposta
alle osservazioni formulate, ha depositato presso al 5ª
Commissione del Senato una nota del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato nella quale è stato
evidenziato che il conseguente ampliamento della platea
dei destinatari dovrà, comunque, essere effettuato
nell’ambito del limite di spesa inizialmente previsto
dalla norma.
Tabella 1: proroga delle posizioni di comando del
personale di Poste italiane s.p.a..
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla
norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario, afferma che la proroga avviene nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente e,
pertanto, è priva di effetti finanziari.
Il Governo, con nota del
19.1.2011 del Ministero dell’Economia – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato – in risposta ad
alcune osservazioni formulate nel corso dell’esame del
provvedimento al Senato, ha confermato che la proroga in
esame riguarda solo il termine ultimo per porre in
essere le procedure di inquadramento del personale di
Poste italiane s.p.a. in posizione di comando presso
pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle risorse già
previste a legislazione vigente. La proroga, pertanto,
potrà trovare applicazione soltanto per i comandi già in
essere.
In merito ai profili finanziari, non
si hanno rilievi da formulare anche alla luce delle
ulteriori precisazioni fornite in merito dal Governo.
Tabella 1: collegio dei revisori ENEA
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
iniziale, non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che la disposizione
differisce il termine di cessazione delle funzioni del
collegio dei revisori già costituito in seno all’ENEA,
termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2010
dall’articolo 1, comma 23-octiesdecies del
decreto-legge n. 194 del 2009.
La
proroga, di natura ordinamentale, non determina effetti
sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formlare.
Tabella 1: commissario straordinario per le quote latte
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
iniziale, non ascrive effetti alla norma.
La relazione tecnica afferma che gli oneri
relativi alla suddetta proroga gravano sugli ordinari
capitoli di bilancio dell’AGEA.
Inoltre
precisa che la proroga dei poteri del Commissario si è
resa necessaria affinché lo stesso possa porre in essere
gli adempimenti necessari derivanti dal pagamento degli
importi con scadenza al 31 dicembre 2010[250]
previsti dai piani di rateizzazione di cui al d.l.
5/2009.
Si
segnala. Infine, che, nella Nota di risposta alla
osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato[251],
il Governo ha precisato che la norma non comporta
effetti ulteriori rispetto a quelli già considerati a
legislazione vigente e, per quanto concerne gli elementi
richiesti in ordine agli ordinari stanziamenti
dell’AGEA, ha rinviato al Ministro delle politiche
agricole.
In merito ai profili di quantificazione,
andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo,
circa la disponibilità di risorse da parte dell’AGEA.
Tabella 1: Autorità d’ambito territoriale
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
iniziale, non ascrivealla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che
la disposizione intende estendere la durata del periodo
transitorio previsto per il passaggio delle funzioni di
erogazione dei servizi pubblici locali dalle Autorità di
ambito territoriale ottimale ai nuovi soggetti
individuati dalle regioni. La norma si propone di
evitare che si crei un vuoto normativo e gestionale per
i servizi attribuiti alle Autorità d’ambito, in attesa
che tutte le regioni attribuiscano con legge le funzioni
già esercitate dalle suddette Autorità. La proroga è
priva di effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica.
In merito ai profili di
quantificazione, pare utile acquisire elementi
volti a chiarire se dalla possibile duplicazione di
funzioni tra le Autorità d’ambito e i soggetti
individuati dalle regioni, a seguito della proroga del
periodo transitorio al 31 marzo 2011, possano discendere
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Governo, durante
l’esame in prima lettura presso il Senato,
ha affermato, in merito ai possibili oneri aggiuntivi a
carico degli enti locali derivanti dalla proroga delle
ATO con gestione in perdita, che la suddetta proroga
riguarda il termine fissato per la soppressione delle
ATO, cui si collega l’adozione, da parte delle regioni,
di una legge per il passaggio di funzioni. Ciò
considerato, l’intento della proroga è quello di colmare
il vuoto normativo creatosi nelle regioni che non hanno
adempiuto a tale onere nei termini previsti dalla norma
originaria, determinando così un vuoto gestionale per
gli enti locali interessati che, con la proroga in
esame, possono comunque far fronte agli obblighi di
legge.
Tabella 1: gestione di rifiuti e commercializzazione di
solventi in Paesi extra-UE
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
iniziale, non ascrivealla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica, con riferimento alle
proroghe in esame, oltre a illustrare il contenuto delle
norme, afferma che le stesse non comportano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di
quantificazione, al fine di escludere possibili
sanzioni, andrebbe assicurata la compatibilità con
l’ordinamento comunitario delle proroga del termine
entro il quale i rifiuti con potere calorifero inferiore
a 13.000 kj/kg non sono ammessi in discarica.
Tabella 1: Assunzioni ISPRA
Il prospetto riepilogativo riferito al testo
originario non ascrivealla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica evidenzia
che la proroga riguarda l’autorizzazione ad assumere
personale, già oggetto di precedenti proroghe, e mira a
consentire la regolare conclusione delle procedure
concorsuali. Afferma inoltre che la proroga non comporta
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto
conto che le assunzioni vengono disposte nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
In merito ai profili di
quantificazione,
si osserva che andrebbero acquisiti elementi volti a
verificare che le procedure concorsuali e le relative
assunzioni possano essere effettuate, nel periodo di
proroga, nei limiti delle spese già autorizzate dalla
vigente normativa per le medesime finalità. Infatti le
norme vigenti (articolo 1, comma 347, della legge
246/2007) pongono come unico limite per le assunzioni
quello relativo ai posti disponibili in organico.
Tabella 1:Tassa rifiuti solidi urbani e tariffa
integrata ambientale
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
iniziale, non ascrivealla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a illustrare i
contenuti della norma, afferma che, trattandosi i
competenze già mantenute in capo ai comuni fino al 2010
e quindi già svolte, con costi integralmente coperti
dalla tariffa, la disposizione non ha implicazioni
finanziarie negative.
In merito ai profili di
quantificazione, andrebbe acquisita conferma che
le attività oggetto della proroga possano continuare ad
essere esercitate dai comuni per il periodo di proroga
con le risorse umane, strumentali e finanziarie già
disponibili a legislazione vigente.
Non si hanno altresì
osservazioni da formulare circa le modalità di calcolo e
riscossione della TARSU e della TIA, già utilizzate nel
2010, in base al presupposto – sul quale appare
opportuna una conferma –, che esse siano idonee a
garantire la copertura integrale dei costi derivanti dal
ciclo di gestione dei rifiuti, come disposto dal comma
5-bis dell’articolo 11 del DL 195/2009.
Tabella 1:Proroga di termini in materia di servizi
pubblici non di linea
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
originario, non considera la norma.
La relazione tecnica precisa che la disposizione
intende prorogare il termine per l’emanazione, ai sensi
articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010,
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti riguardante disposizioni volte ad impedire
pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del
servizio di noleggio con conducente. L’adozione di tale
decreto si rende necessaria in quanto la normativa
introdotta dall’articolo 29, comma 1-quater, del decreto
legge n. 207 del 2008 in materia di trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea presenta
notevoli elementi di criticità, sia per il profilo
costituzionale, sia per quello comunitario e risulta,
inoltre, di difficile attuazione, alla luce di alcune
carenze sostanziali di carattere ordinamentale. La
proroga consentirebbe di pervenire ad una soluzione
condivisa tra i diversi soggetti interessati, arginando
i problemi interpretativi riguardanti l’applicazione
delle disposizioni introdotte dal citato articolo 29,
comma 1-quater, del decreto legge n. 207 del 2008.
La
relazione tecnica conclude affermando che la
disposizione non determina oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno osservazioni da formulare.
Tabella 1: Proroga diritti aeroportuali e blocco tariffe
Il prospetto riepilogativo riferito al testo
originario non ascrivealla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a illustrare il
contenuto della norma, afferma con riferimento alla
proroga dei diritti aeroportuali, che si ravvisa la
necessità di procrastinare il termine per
l’aggiornamento di tali diritti al tasso d’inflazione
programmata, non essendo ancora stati sottoscritti gli
altri contratti di programma, che rappresentano l’unico
strumento per fissare la dinamica tariffaria negli
aeroporti. Da quanto esposto, discende la necessità di
prorogare anche la previsione relativa alla decadenza
dell’aggiornamento della misura dei diritti
aeroportuali, in caso di mancata presentazione
dell’istanza di stipula del contratto di programma da
parte dei concessionari.
Le
disposizioni, in base alla RT, non determinano oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Per
quanto attiene alla disposizione che stabilisce la
sospensione dei meccanismi di adeguamento tariffario,
non considerato dalla RT, il Governo, durante l’esame in
prima lettura presso il Senato, ha affermato che gli
eventuali effetti negativi per la finanza pubblica sono
praticamente trascurabili in considerazione dei settori
che godono della deroga alla disposizione.
In merito
ai diritti aeroportuali, il Governo ha confermato
l’assenza di effetti diretti sulla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
andrebbero forniti dati ed elementi volti a suffragare
l’effettiva assenza di conseguenze per i saldi di
finanza pubblica derivanti dalla disposizione in esame,
con particolare riferimento alla disposizione relativa
al blocco tariffario.
Tale
norma potrebbe infatti determinare effetti diretti,
dovuti a riduzione di entrate tariffarie per soggetti
appartenenti al comparto della PA ai fini del conto
consolidato.
Effetti indiretti
potrebbero inoltre scaturire dal blocco tariffario per i
servizi pubblici in regime di concessione, nonché per
l’eventuale contrazione di gettito IVA, in caso di
tariffe sottoposte a tale tributo.
I
predetti chiarimenti dovrebbero essere forniti tenendo
conto dei dati ricavabili dall’applicazione delle
disposizioni di blocco i cui effetti sono cessati il 31
dicembre 2010.
Tabella 1: Verifiche sismiche su edifici ed opere,
comprese le dighe
Il prospetto riepilogativo, riferito al
testo originario, non considera la norma.
La relazione tecnica descrive la norma.
Nel corso
dell’esame al Senato, in risposta ad alcuni rilievi che
chiedevano conferma della neutralità finanziaria della
norma anche in presenza di proprietari pubblici degli
edifici,
il Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con
nota del 19 gennaio 2011, ha confermato la neutralità
finanziaria della norma in quanto trattasi di proroghe
relative ad attività per le quali l’OPCM 3274 del 2003
aveva già individuato le relative risorse necessarie.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare nel presupposto – sul
quale appare necessaria una conferma – che le risorse
individuate per le finalità in esame presentino le
necessarie disponibilità.
Tabella 1:Controllo della idoneità e della sicurezza
degli impianti a fune
Il prospetto riepilogativo, riferito al
testo originario, non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la
disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
Nel
corso dell’esame al Senato, il Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, con nota del 19 gennaio 2011, ha ribadito
l’assenza di nuovi o maggiori oneri e, tenuto conto
della natura ordinamentale della previsione, ha
confermato che alle verifiche in questione si possa far
fronte con le risorse già allo scopo disponibili in base
alla vigente legislazione.
In merito ai profili di
quantificazione, si prende atto dei
chiarimenti forniti nel corso dell’esame presso il
Senato, riguardo alla possibilità da parte degli organi
di controllo di dar luogo alle verifiche nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
La
proroga in esame, concernente il termine di due anni
delle scadenze relative alla durata della vita tecnica e
alle revisioni degli impianti a fune, non sembrerebbe
inoltre, in assenza di un’espressa previsione normativa,
incidere sull’analogo termine di due anni – previsto
dall’art. 8 comma 3 della legge n. 140/1999, richiamato
dalla norma oggetto della presente proroga - per la
conclusione dei lavori di adeguamento degli impianti che
beneficiano dei contributi del Fondo per l’innovazione
degli impianti a fune.
Sul
punto appare comunque opportuna una conferma, al fine di
una più esaustiva valutazione dei profili finanziari
della disposizione.
Tabella 1: Concessioni aeroportuali
Il prospetto riepilogativo, riferito al
testo originario, non ascrivealla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a illustrare il
contenuto della norma, afferma che la stessa non
comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno osservazioni da formulare.
Tabella 1: prova pratica di guida del ciclomotore
Il prospetto riepilogativo, riferito al
testo originario, non considera la norma.
La relazione tecnica, dopo avere ricordato che
la normativa vigente aveva fissato al 19 gennaio 2011 il
termine a decorrere dal quale i candidati per il
conseguimento del certificato di idoneità per la guida
del ciclomotore avrebbero dovuto sostenere una prova
pratica, previa idonea formazione, segnala che lo Stato
italiano sta procedendo al recepimento della direttiva
2006/126/CE, in materia di patenti, che introduce per la
guida dei ciclomotori la patente di categoria AM: il
relativo decreto legislativo deve essere pubblicato
entro il 19 gennaio 2011 ed alle relative disposizioni
dovrà darsi applicazione al più tardi entro il 19
gennaio 2013. La proroga richiesta, pertanto, è
finalizzata a posticipare la data di applicazione delle
disposizioni in materia di formazione e di prova pratica
alla guida dei ciclomotori ad un momento successivo. Una
volta pubblicato lo schema di decreto legislativo di
recepimento della direttiva, sarà possibile anticipare
l’efficacia delle disposizioni inerenti alla patente di
categoria AM, superando le difficoltà e le inadeguatezze
dell’attuale quadro normativo, relative alla natura
giuridica del certificato di idoneità. La proroga in
esame ha carattere prettamente organizzatorio e,
pertanto, non comporta oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica.
Si
osserva in proposito che lo schema di decreto
legislativo richiamato dalla relazione tecnica
(Recepimento della direttiva 2006/126/CE) risulta
attualmente all’esame delle competenti Commissioni
parlamentari.
Nella
nota di risposta ai rilievi formulati durante l’esame
presso il Senato[255],
il Governo ha rinviato – con riferimento ai profili di
compatibilità comunitaria della proroga in esame – al
competente Dipartimento per le politiche comunitarie.
Non risultano tuttavia trasmessi elementi ulteriori da
parte di detto Dipartimento.
In merito ai profili di quantificazione
non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto -
sul quale appare opportuno acquisire una conferma da
parte del Governo – che non sussistano profili di
incompatibilità rispetto alla disciplina comunitaria, al
fine di evitare effetti finanziari negativi connessi
all’applicazione di eventuali sanzioni.
Si
osserva, infatti, che è già trascorso il termine (del 19
gennaio 2011) entro il quale – secondo la relazione
tecnica – avrebbe dovuto essere emanato il decreto
legislativo volto a recepire la direttiva 2006/126/CE in
materia di patenti di guida.
Tabella 1: proroga temine per la validità dei
certificati relativi all’espletamento di funzioni di
comandante e primo ufficiale
Il prospetto riepilogativo non considera
la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione
ha carattere prettamente organizzatorio in quanto,
trattandosi di una proroga relativa alla validità di
atti amministrativi, non comporta oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno osservazioni da formulare.
Tabella 1:Disposizioni in materia di Capitanerie di
porto
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
originario, non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario, richiamando il contenuto della disposizione,
afferma che la stessa proroga il termine entro cui dovrà
essere concluso il procedimento di riordino del Corpo
delle capitanerie di porto, inizialmente fissato alla
data del 31 dicembre 2009
e successivamente ampliato al 31 dicembre 2010.
La proroga si rende necessaria in virtù della
complessità della materia, stanti gli obiettivi di
semplificazione, razionalizzazione e snellimento della
normativa che sono alla base del provvedimento di
riordino.
La
relazione afferma inoltre che la disposizione ha
carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi
a carico della finanza pubblica.
Nulla da osservarein
merito ai profili di quantificazione,nel presupposto,
sul quale appare opportuna una conferma, dell’effettiva
possibilità di realizzare l’indicato riordino, anche
entro il nuovo termine previsto, nel rispetto della
clausola di invarianza finanziaria espressamente
prevista dall’articolo 26 del D.L. 207/2008.
Tabella 1:Interventi a sostegno dell’autotrasporto
Il prospetto riepilogativo, riferito al
testo originario, non ascrivealla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a illustrare il
contenuto della norma, afferma che le risorse
disponibili ammontano a 30 milioni di euro e che la
proroga sarà attuata con il D.P.C.M. da adottare ai
sensi dell’articolo 1, c. 40, della legge finanziaria
2011 (Fondo esigenze urgenti e indifferibili). La RT
afferma altresì che la disposizione non comporta effetti
finanziari in quanto le risorse disponibili sono
scontate sui saldi di finanza pubblica.
Il
Governo, durante l’esame in prima lettura presso il
Senato,
ha affermato, in riferimento alla congruità delle
risorse, del predetto Fondo, che le stesse sono
aggiuntive rispetto alla dotazione finanziaria
complessiva prevista dalla manovra finanziaria
2011-2013. Conseguentemente, dette risorse saranno
oggetto di ripartizione con il medesimo DPCM di cui
all’articolo 1, comma 40, con il quale si provvederà a
individuarne le finalità compatibilmente con le
disponibilità complessive e con la natura delle spese.
In merito ai profili di quantificazione,
appare utile acquisire chiarimenti circa gli effetti sui
saldi di finanza pubblica del mantenimento in bilancio
delle somme, il cui termine di utilizzo sarebbe scaduto
il 31 dicembre 2010.
Tabella 1:Affidamento lavori pubblici
Il prospetto riepilogativo, riferito al
testo iniziale, non considera la norma.
La relazione tecnica, afferma che la
disposizione ha carattere prettamente organizzatorio e,
pertanto, non comporta oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno osservazioni da formulare.
Tabella 1: proroga trattamento di equivalenza fra
lavoratori sospesi e lavoratori beneficiari del
trattamento in deroga
Il prospetto riepilogativo riferito al testo
iniziale, non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
iniziale, precisa che dalla disposizione non derivano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto
la medesima trova applicazione nei limiti di risorse già
previste per l’anno 2011 a legislazione vigente (comma 1
dello stesso articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008).
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare dal momento che il
richiamato comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge n.
185/2008 reca limiti di spesa di carattere permanente.
Tabella 1: ammortizzatori sociali per settori non
coperti dalla CIG – fondi bilaterali
Il prospetto riepilogativo riferito al testo
iniziale, non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che dalla
disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica in quanto rimane confermata la clausola
di invarianza degli oneri già prevista dalla
disposizione medesima.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare.
Tabella 1: Proroga del temine dell’attività
libero-professionale intramuraria
Il prospetto riepilogativo, riferito al
testo originario, non considera la norma.
La relazione tecnica precisa che il passaggio al
regime ordinario dell’attività libero-professionale
intramuraria può avvenire nel presupposto che le aziende
sanitarie e le regioni pongano in atto una serie di
adempimenti finalizzati a consentire ai medici
dipendenti del SSN di esercitare la libera professione
intramuraria in strutture di proprietà delle aziende
sanitarie. La proroga si rende necessaria in quanto i
predetti adempimenti in numerose realtà non sono ancora
stati completati.
La
relazione tecnica afferma infine che dalla disposizione
non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno osservazioni da formulare, in quanto la
proroga dal 31 gennaio 2011 al 31 marzo 2011 del termine
per l’applicazione delle misure provvisorie per lo
svolgimento dell’attività professionale intramuraria da
parte delle regioni non reca effetti a carico della
finanza pubblica.
Tabella 1: proroga del temine in materia di farmaci
Il prospetto riepilogativo non considera
la norma.
La relazione tecnica afferma che la
disposizione, diretta a prorogare il termine in materia
di pay back sul prezzo dei farmaci per le aziende
farmaceutiche, è neutrale sui saldi dei bilanci
regionali.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno osservazioni da formulare, in quanto la
proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 della
possibilità di versare alle regioni (in alternativa alla
riduzione del 5 per cento del prezzo dei farmaci a
carico del SSN), una somma equivalente al risparmio
previsto su tali farmaci non incide sui vincoli
derivanti dai limiti di spesa stabiliti dalla normativa
vigente.
Tabella 1: proroga dell’operatività del Consiglio
nazionale per l’alta formazione artistica e musicale
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla
norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario, afferma che la norma ha carattere
ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili finanziari, non
si hanno rilievi da formulare.
Tabella
1: proroga dell’operatività del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla
norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario, afferma che la norma ha carattere
ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili finanziari, non
si hanno rilievi da formulare.
Tabella 1: proroga dei Commissari straordinari delle
fondazioni lirico-sinfoniche
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla
norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario, afferma che la norma ha carattere
ordinamentale e, pertanto, non determina effetti sui
saldi di finanza pubblica.
Il Governo, in risposta
ad un’osservazione formulata in sede di esame del
provvedimento al Senato, ha confermato – con nota del
19.1.2011 del Ministero dell’Economia – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - che la proroga
in esame deve comunque attuarsi nell’ambito delle
disponibilità già previste a legislazione vigente.
In merito ai profili finanziari, non
si hanno rilievi da formulare, tenuto conto altresì
delle ulteriori precisazioni fornite dal Governo.
Tabella 1: proroga del mandato del presidente della
Fondazione “La Triennale di Milano”.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla
norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario, afferma che la norma ha carattere
ordinamentale e, pertanto, non determina effetti sui
saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili finanziari, non
si hanno rilievi da formulare.
Tabella 1: Proroga di adempimenti dei sostituti
d’imposta
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
iniziale, non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la proroga
degli adempimenti dei sostituti d’imposta di cui
all’articolo 42, comma 2, del decreto legge n. 207 del
2008 non determina effetti finanziari, in quanto tali
adempimenti hanno carattere meramente procedurale.
In
proposito, si ricorda che, nella Nota di risposta
alle osservazioni formulate nel corso dell’iter al
Senato in sede referente, si è ribadita tale
neutralità finanziaria, definendosi come eventuali e
trascurabili alcuni effetti indiretti che sarebbero
potuti derivare dal mancato rinnovo della proroga. Si
tratta, in particolare, della possibilità
dell’Amministrazione finanziaria, destinataria delle
comunicazioni telematiche mensili inviate dai sostituti
d’imposta, di effettuare controlli incrociati tra dati
fiscali e dati previdenziali,
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno osservazioni da formulare, in
considerazione del fatto che alla disposizione che ha
introdotto originariamente l’obbligo per i sostituti di
imposta di provvedere in via telematica ad alcuni
adempimenti informativi (articolo 44-bis del
decreto-legge n. 269 del 2003) non è stato associato
alcun effetto finanziario.
Tabella 1: proroga termini per l’accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
Il prospetto riepilogativo, riferito al
testo originario del provvedimento, non ascrive alla
norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto
della norma e precisa che la proroga non determina
effetti sui saldi di finanza pubblica.
Come segnalato dal Servizio studi del
Senato, la disposizione in oggetto è stata abrogata
dall’art. 46, comma 1, lett. c), del d. lgs. 30 dicembre
2010, n. 235.
Tabella 1: Proroga dell’affidamento della riscossione
delle entrate locali
Il prospetto riepilogativo riferito al testo
originario non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la proroga
dell’affidamento dell’attività di riscossione delle
entrate locali svolta in regime di concessione per conto
degli enti locali non determina effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione,
appare opportuno acquisire elementi che suffraghino
l’assenza di effetti finanziari affermata dalla
relazione tecnica, dal momento che alla complessa
riforma del servizio di riscossione, di cui all’articolo
3 del decreto legge n. 203 del 2005, furono ascritti
effetti finanziari rilevanti, anche se non
specificamente imputabili a singole disposizioni.
Tabella 1: Proroga dei termini per l’approvazione degli
studi di settore
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
originario non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la proroga dei
termini per l’approvazione degli studi di settore non
determina effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno osservazioni da formulare.
Tabella 1: Proroga dei termini per gli enti associativi.
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
iniziale, non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che sono prorogati
i termini degli adempimenti previsti dall’articolo 30
del decreto legge n. 185 del 2008 e dall’articolo 3 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
concernenti l’obbligo, da parte degli enti associativi
di trasmettere in via telematica i dati rilevanti ai
fini fiscali. In mancanza dei presupposti previsti dalla
normativa vigente, accertata a seguito dei controlli
effettuati, l’Agenzia delle entrate avrebbe comunicato
l’esclusione dai benefici fiscali in godimento.
La
relazione tecnica afferma che la proroga non comporta
effetti finanziari.
In
proposito si ricorda che, nella Nota
di risposta alle osservazioni formulate nel corso
dell’esame in sede referente presso il Senato, il
Governo, rinviando ad una successiva Nota dell’Agenzia
delle entrate, peraltro non pervenuta, afferma che lo
spostamento del termine a partire dal quale la suddetta
Agenzia potrà disporre di dati rilevanti ai fini
dell’attività di controllo fiscale non determina effetti
finanziari negativi.
In merito ai profili di quantificazione,
si rileva che appaiono necessari ulteriori chiarimenti
da parte del Governo circa gli effetti della proroga in
esame, atteso che la relazione tecnica riferita al
decreto legge n. 185 del 2008 - che ha introdotto
l’obbligo, per gli enti associativi, di comunicazione
telematica dei dati e delle informazioni rilevanti ai
fini fiscali - ascriveva a tale misura non trascurabili
effetti di ripresa di gettito.
Si
ricorda, infatti, che la relazione tecnica citata
asseriva la possibilità per l’Agenzia delle entrate di
poter eseguire controlli fin dal 2009 con effetti sul
versamento delle imposte effettuato nel medesimo anno.
La medesima relazione stimava che il maggior gettito
potesse valutarsi in circa 150 milioni annui nel 2009 e
nel 2010 ed in 300 milioni nel 2011.
Tabella 1: Entrate Bingo
Il prospetto riepilogativo, riferito al
testo iniziale, non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la raccolta del
Bingo ha registrato fino al 2009 un crescente decremento
(1,75 miliardi di euro nel 2006; 1,72 miliardi di euro
nel 2007; 1,63 miliardi di euro nel 2008; 1,51 miliardi
di euro nel 2009) dovuto alla progressiva e costante
disaffezione dei giocatori. Al fine di contenere tale
trend negativo, l’articolo 12, comma 1, lettera p-bis),
del Dl 39/2009 ha stabilito in via sperimentale, a
decorrere da dicembre 2009 e fino al 31 dicembre 2010,
l’incremento del montepremi per il gioco del Bingo dal
58% ad almeno il 70% delle giocate, diminuendo
conseguentemente la quota di prelievo erariale (dal 20%
all’11%) e la quota del compenso dell’affidatario del
controllo centralizzato del gioco
(dal 3,8% all’1%), lasciando invece quasi invariato il
compenso del concessionario. Ciò al fine di
rivitalizzare tale tipologia di gioco, portandola ai
livelli di pay-out delle altre tipologie di
giochi pubblici. Gli effetti della sperimentazione, nei
primi dieci mesi dall’introduzione delle nuove misure
regolamentari
hanno evidenziato un incremento rilevante della
raccolta. Tale sperimentazione ha inoltre avuto un
positivo effetto indotto sull’avvio del Bingo a
distanza. La raccolta complessiva (somma del Bingo di
sala e a distanza) si è così ulteriormente incrementata,
con l’ingresso progressivo sul mercato dei vari
concessionari di volta in volta autorizzati: nell’agosto
2010 (in presenza di nove operatori autorizzati) si è
attestata su 152.314.407 euro, con un +47,65 per cento
rispetto all’agosto 2009 e con prospettive di un
sensibile aumento a regime (nuove autorizzazioni a
concessionari Bingo che stanno presentando istanza e
possibilità di esercizio del Bingo con modalità a
distanza anche per numerosi altri operatori).
Il
sensibile aumento della raccolta derivante dalle misure
descritte ha reso possibile una notevole ripresa del
mercato del Bingo, con conseguenti positivi riflessi sul
consolidamento delle società concessionarie e
sull’incremento dell’occupazione nel settore. Inoltre,
il nuovo pay-out ha reso anche i parametri del
Bingo on line più adeguati ed in linea con quelli
degli altri giochi virtuali, incentivandone già nei
primi mesi l’avvio e il conseguimento di una
significativa quota di mercato. Per tali motivi si
ritiene opportuno proseguire nella sperimentazione, per
verificare l’effettiva possibilità che i nuovi livelli
di payout possano tradursi, su un più lungo
periodo, in ulteriore ripresa dei livelli di gioco
conseguibili negli anni a venire.
Allo
stato, conclude la relazione tecnica, non sono
valutabili effetti finanziari.
Nella
nota di risposta ai rilievi formulati durante l’esame
presso il Senato[264],
il Governo ha confermato l’assenza di effetti finanziari
negativi in termini di minori entrate. Infatti, in base
all’esperienza maturata nel corso della precedente
proroga, il maggior gettito atteso per l’erario dovrebbe
compensare gli effetti negativi derivanti dalla
riduzione percentuale del prelievo fiscale sui
concessionari.
In merito ai profili di quantificazione,
si prende atto di quanto affermato dalla relazione
tecnica e dalla successiva nota della RGS in ordine
all’opportunità di proseguire la sperimentazione dei
nuovi, più elevati, livelli di vincite nel Bingo. Si fa
riferimento, in particolare, alla possibilità –
prospettata dalla RT - che le nuove modalità di
ripartizione delle somme giocate favoriscano una
dinamica della raccolta stabilmente in crescita,
anche in considerazione del positivo effetto di
trascinamento che la nuova formula può avere sulla
richiesta di autorizzazioni aggiuntive di concessioni,
sia per sala sia per gioco a distanza.
Si segnala che i dati pubblicati dall’Amministrazione
dei Monopoli
danno conto di un incremento della raccolta del Bingo,
fra il 2009 e il 2010, di oltre 26 punti percentuali: da
1,51 miliardi di euro nel 2009 a 1,91 miliardi di euro
nel 2010
Tabella 1:Proroga di termini concernenti l’albo persone
fisiche intermediazione finanziaria
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
iniziale, non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare.
Tabella 1 - Proroga delle convenzioni in materia di
sostegno alle attività produttive
Il prospetto riepilogativo riferito al
testo iniziale, non ascrivealla norma effetti sui saldi
di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a illustrare il
contenuto della norma, afferma che la proroga deve
assicurare una riduzione di almeno il 10 per cento delle
commissioni e che la stessa non produce effetti sui
saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
nel prendere atto di quanto affermato nella relazione
tecnica, circa la riduzione di almeno il 10 per cento
delle commissioni, si rileva che tale affermazione
sembra imputare indirettamente a tale proroga oneri
conseguenti a minori risparmi non quantificati né
coperti a carico degli enti interessati. Sul punto è
opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.
Il
Governo, durante l’esame in prima lettura presso il
Senato,
ha confermato che la proroga non comporta oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la
stessa ha efficacia nei limiti delle risorse
disponibili, permanendo peraltro l’obbligo di assicurare
una riduzione di almeno il 10 per cento.
Articolo 1, commi 2-ter e 2-quater
(Proroga dei magistrati onorari)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti
sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnicaal maxiemendamento
presentato al Senato afferma che la disposizione è volta
a chiarire alcuni dubbi interpretativi sulla portata
della proroga originaria al 31 marzo 2011, introdotta
dal d.l. 225/2010 (art. 1, Tabella 1). In particolare,
si chiarisce che rientrano nella proroga anche gli
incarichi dei giudici onorari che alla data del 31
dicembre 2010 avevano esaurito i possibili rinnovi.
Inoltre, si prevede l’ulteriore proroga al 31 dicembre
2011 degli incarichi conferiti ai magistrati onorari in
servizio al 31 dicembre 2010.
La RT
afferma, infine, che le norme non determinano
l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, tenuto conto che la proroga avviene
nei limiti del contingente e delle risorse previsti a
legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 1, comma 2-sexies
(Proroga validità graduatorie concorsi)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla
norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnicariferita al maxiemendamento
presentato al Senato in merito alla norma in esame
afferma che la disposizione è intesa a specificare
espressamente che la proroga della validità delle
graduatorie interessa anche i soggetti idonei. La RT
afferma, inoltre, che, considerato che restano fermi i
vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente,
la norma non comporta maggiori oneri.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 1, comma 2-septies
(Proroga dei termini per le demolizioni di
immobili in Campania)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica illustra il contenuto della
norma e precisa che la proroga in esame non comporta
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 1 comma 2-octies
(Inefficacia di obblighi assunti nell’ambito del
concordato per le imprese in stato di insolvenza)
Il prospetto riepilogativo e la
relazione tecnica non considerano la
disposizione.
In merito ai profili di quantificazione,non
vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 2, comma 1
(Proroga 5 per mille)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
testo iniziale, ascrivealla norma i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese
correnti |
|
200 |
|
|
|
200 |
|
|
|
200 |
|
|
La relazione tecnica al testo iniziale nulla
aggiunge al contenuto della norma. La relazione ricorda,
infatti, che la disposizione prevede l’incremento della
dotazione del fondo per la liquidazione della quota del
5 per mille nell’anno 2011, che viene aumentata dal
livello di 100 milioni di euro, attualmente destinato a
tale intervento, ai sensi di quanto indicato nell’elenco
1 allegato all’articolo 1, comma 40, della legge n. 220
del 2010 (legge di stabilità 2011), fino all’ammontare
di 400 milioni di euro. Tale importo è comprensivo della
quota di 100 milioni di euro destinata ad interventi in
tema di sclerosi amiotrofica per ricerca ed assistenza
domiciliare dei malati, ai sensi dell’articolo 1, comma
1264, della legge n. 296 del 2006.
Al conseguente maggiore onere pari a 200 milioni per
l’anno 2011, si provvede ai sensi del successivo
articolo 3 del provvedimento.
La relazione tecnica al maxiemendamento, che ha
modificato il comma in esame, trasformando in tetto di
spesa massimo, il contributo di 100 milioni di euro per
gli interventi in materia di sclerosi amiotrofica,
afferma che tale modifica non comporta alcun effetto
finanziario.
In merito ai profili di quantificazione,
si osserva che la disposizione presenta alcuni aspetti
riguardo ai quali appare opportuno acquisire
chiarimenti, anche al fine di meglio comprenderne gli
effetti applicativi.
In
particolare:
● la
necessità di accertare a consuntivo l’effettivo
ammontare della quota IRPEF destinata in base alle
opzioni dei contribuenti, nonchè la tempistica della
procedura di definizione degli elenchi dei soggetti
destinatari del 5 per mille, di cui al DPCM 23 aprile
2010 - la cui efficacia è confermata dalle norme in
esame anche in riferimento all’esercizio 2011 -
comportano l’impossibilità di procedere all’effettiva
erogazione del contributo ai soggetti beneficiari entro
l’esercizio 2011. Alla luce di tale considerazione
andrebbe chiarito il motivo per il quale lo stanziamento
aggiuntivo di 200 milioni di euro sia ascritto al 2011
anche con riguardo agli effetti della disposizione sui
saldi di cassa;
● l’importo
di 100 milioni, in precedenza stanziato dalla legge di
stabilità per il 2011 per interventi in tema di sclerosi
laterale amiotrofica (Sla), a titolo di “Fondo per le
non autosufficienze” è ora, in virtù della norma in
esame, riassorbito nella dotazione del fondo per la
liquidazione del 5 per mille. In considerazione delle
modalità di determinazione e di destinazione di
quest’ultimo fondo, subordinate alle scelte espresse dai
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi per il
periodo d’imposta 2010, andrebbe chiarito quali siano
ora le modalità di erogazione e di ripartizione del
finanziamento in tema di Sla e, in particolare, se tali
modalità seguano quelle previste per il 5 per mille.
Articolo 2, comma 1-bis
(Disposizione in materia di destinazione di un
contributo all’Organismo di indirizzo)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica allegata al
maxiemendamento, richiamando il contenuto della
disposizione, afferma che essa modifica l’articolo 2,
comma 121, della legge 191/2009, prevedendo, per l’anno
2011, la destinazione all’organismo di indirizzo (ODI) –
incaricato della verifica dei progetti finalizzati alla
valorizzazione e alla coesione dei comuni appartenenti a
regioni a statuto speciale confinanti con le province
autonome di Trento e Bolzano, previsti al comma 117
della citata legge - di un contributo di importo pari
allo 0,6% del contributo complessivo previsto per i
progetti stessi. Ne deriva che dalla disposizione non
discendono effetti finanziari
Nulla da osservare in merito ai
profili di quantificazione.
Articolo 2 comma 1-ter
(Ricognizione dei compendi demaniali nella
laguna di Venezia)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrivealla disposizione effetti
sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento presentato presso il Senato, afferma che
la disposizione comporta presumibili effetti finanziari.
Conseguentemente la RGS subordina la verifica positiva
alla soppressione delle parole “già di proprietà privata
in quanto”.
In merito ai profili di quantificazione,si
osserva che la modifica alla quale la RGS ha subordinato
la verifica positiva della relazione tecnica non risulta
recepita nel testo licenziato dal Senato. Andrebbe
pertanto acquisito un chiarimento in ordine alla portata
applicativa della disposizione in esame, al fine di
escludere che dalla stessa possano derivare effetti
finanziari connessi alla qualificazione demaniale dei
beni da sottoporre a ricognizione e alla definizione di
aspetti della materia che hanno formato oggetto di
controversie giudiziarie fra soggetti pubblici e
privati.
Articolo 2 comma 1-quater
(Certificato di idoneità per la guida dei
ciclomotori)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti
finanziari.
La relazione tecnica esclude effetti
negativi per la finanza pubblica, atteso il carattere
regolatorio della norma.
In merito ai profili di quantificazione,
non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 2, comma 1- quinquies
(Proroga di termini in materia di procreazione
medicalmente assistita)
Il prospetto riepilogativo riferito al maxi
emendamento non ascrive alla disposizione effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica al maxiemendamento
precisa che la disposizione non comporta oneri
aggiuntivi in quanto il Ministero della salute è in
grado di trasmettere i dati all’Istituto superiore di
sanità e al Centro nazionale trapianti con le risorse
disponibili a legislazione vigente.
Inoltre,
la relazione tecnica precisa che la nuova disciplina
consente uno snellimento burocratico a favore delle
strutture interessate che, in mancanza della
disposizione in esame, avrebbero avuto l’obbligo di
inviare i medesimi dati per due volte a tre soggetti
diversi.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare dal momento che la
norma è volta alla razionalizzazione delle procedure.
Articolo 2, commi 1-sexies-1-septies
(Disposizione in materia di emoderivati)
Il prospetto riepilogativo riferito al maxi
emendamento non ascrive alla disposizione effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica al maxiemendamento nulla
aggiunge al contenuto della disposizione.
In merito ai profili di quantificazione,
appare necessario che il Governo fornisca gli elementi
necessari a suffragare l’effettiva mancanza di nuovi
oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 2, comma 1-octies
(Proroga del Comitato per la verifica delle cause di
servizio)
Il prospetto riepilogativo riferito al maxi
emendamento non ascrive alla disposizione effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica al maxiemendamento
afferma che la disposizione non determina oneri
aggiuntivi, in quanto si limita a confermare fino al 31
dicembre 2013 l’attuale composizione del Comitato per la
verifica delle cause di servizio.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare dal momento che
l’esistenza e il funzionamento del comitato in esame
sono previsti dalla normativa vigente.
Articolo 2, comma 2
(Proroga sospensione termini per i soggetti
interessati dagli eventi alluvionali nel Veneto)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla
disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza
pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo
netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
minori
entrate tributarie erariali |
38,8 |
|
|
38,8 |
|
|
38,8 |
|
|
maggiori
entrate tributarie erariali |
|
38,8 |
|
|
38,8 |
|
|
38,8 |
|
minori
entrate contributive |
|
|
|
28,0 |
|
|
28,0 |
|
|
minori
entrate tributarie (ICI) |
|
|
|
1,7 |
|
|
1,7 |
|
|
minori
entrate tributarie (IRAP) |
|
|
|
24,5 |
|
|
24,5 |
|
|
maggiori
entrate contributive |
|
|
|
|
28,0 |
|
|
28,0 |
|
maggiori
entrate tributarie (ICI) |
|
|
|
|
1,7 |
|
|
1,7 |
|
maggiori
entrate tributarie (IRAP) |
|
|
|
|
24,5 |
|
|
24,5 |
|
maggiori
spese correnti (trasferimenti a EE.LL. per
ICI) |
1,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
maggiori
spese correnti (trasferimenti a enti di
previdenza) |
28,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
maggiori
spese correnti (trasferimenti a Regioni per
IRAP) |
24,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese
correnti (trasferimenti a EE.LL. per ICI) |
|
1,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese
correnti (trasferimenti a enti di
previdenza) |
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese
correnti (trasferimenti a Regioni per IRAP) |
|
24,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Pertanto, l’effetto complessivo sui saldi derivante
dalla disposizione risulta dalla tabella che segue (con
il segno – effetti negativi per la finanza pubblica, con
il segno + effetti positivi per la finanza pubblica):
Saldo
netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
-93 |
93 |
|
-93 |
93 |
|
-93 |
93 |
|
La relazione tecnica, riferita al testo
originario, quantifica in 93 milioni di euro il maggior
onere nel 2010, cui corrispondono maggiori entrate,
fiscali e contributive, di uguale ammontare nel 2011.
Tali maggiori entrate, per motivi prudenziali, non sono
utilizzate a fini di copertura degli oneri recati dal
decreto-legge in esame, ma sono destinate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, anche in
considerazione di eventuali correlati rimbalzi onerosi
che si dovessero verificare nel corso del 2011,
attinenti l’andamento dei benefici in questione.
In
particolare, la relazione tecnica precisa che, sulla
base dei dati in possesso delle amministrazioni
competenti e in relazione ai soggetti effettivamente
interessati dalla sospensione in esame, gli ammontari
dei tributi e dei contributi sospesi risultano i
seguenti:
Tributi
(milioni di euro)
Tributi
indicati nel DM 1/12/2010 |
Periodo
31/10/2010-20/12/2010 (DM 1/12/2010) |
Periodo
1/1/2011-30/6/2011 |
Erariali |
38,8 |
54,2 |
Territoriali
(escluso IRAP) |
1,7 |
2,2 |
IRAP |
24,5 |
14,5 |
TOTALE |
65,0 |
70,9 |
Contributi
INPS e
altri enti previdenziali: 101 milioni di euro, di cui 28
milioni di euro relativi al 2010 e 73 milioni di euro
relativi al 2011 (ivi inclusi i premi INAIL relativi
all’autoliquidazione del prossimo febbraio).
Pertanto,
dalla disposizione in esame conseguono i seguenti
effetti finanziari sia in termini di saldo netto da
finanziare sia in termini di indebitamento netto:
(milioni di euro)
|
2010 |
2011 |
Sospensione versamenti:
-
entrate
fiscali
-
entrate
contributive
-
totale minori
entrate |
-65
-28
-93 |
-71
-73
-144 |
Ripresa
versamenti:
-
entrate
fiscali
-
entrate
contributive
-
totale
maggiori entrate |
0 |
+136
+101
+237 |
Effetto
complessivo:
-
totale
effetto complessivo
-
(di cui
entrate fiscali)
-
(di cui
entrate contributive) |
-93
-(65)
-(28) |
+93
(65)
(28) |
(con il segno
– minori entrate per la finanza pubblica,
con il segno + maggiori entrate per la
finanza pubblica) |
In merito ai profili di quantificazione,
in con riferimento all’ammontare dei tributi oggetto
della sospensione, appare opportuno acquisire un
chiarimento sulla quota riferita al 2010. In
particolare, il Governo dovrebbe precisare se il mancato
gettito quantificato per il 2010 ed oggetto di specifica
copertura comprenda anche i tributi relativi al periodo
21 dicembre – 31 dicembre 2010. Infatti, la relazione
tecnica appare fare riferimento esclusivamente al
periodo oggetto della sospensione stabilita dal DM
1/12/2010, cioè al periodo dal 31 ottobre al 20 dicembre
2010 e non anche il periodo successivo, fino al 31
dicembre 2010.
Con
riferimento alla sospensione dei contributi, non si
hanno rilievi da formulare, considerando che il Governo
ha esplicitamente confermato la quantificazione
dell’ammontare dei contributi interessati.
Articolo 2, commi 2-bis e 2-ter
(Disposizione in materia di aumento dei tributi
per copertura dei costi del ciclo di gestione dei
rifiuti)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica allegata al
maxiemendamento, richiama unicamente il contenuto delle
disposizioni, affermando che il comma 2-bis
attribuisce agli enti locali della regione Campania,
nelle more della completa attuazione delle disposizioni
di carattere finanziario concernenti il ciclo dei
rifiuti, la facoltà di aumentare specifici tributi
locali. Analoghe maggiorazioni, in particolare
dell’addizionale sull’accisa sull’energia elettrica,
sono previste dal comma 2-ter per quanto concerne
i Comuni che, in quanto debitori nei confronti della
gestione commissariale ormai conclusasi, sono
destinatari, al fine del pagamento di quanto dovuto,
della riduzione dei trasferimenti erariali di cui
all’articolo 12 del DL n. 195/2009.
In merito ai profili di quantificazione
andrebbe in primo luogo acquisita conferma che la
facoltà di incremento dei tributi, prevista dal comma
2-bis, sia riconosciuta ai soli comuni della regione
Campania, come affermato dalla relazione tecnica. Tale
limitazione non sembra infatti emergere
inequivocabilmente dalla formulazione letterale della
disposizione.
Si
segnala in ogni caso che le disposizioni in esame
appaiono suscettibili di determinare un aumento di
entrate tributarie per i comuni interessati. Per questi
ultimi si configura una mera facoltà con riferimento al
comma 2-bis e un obbligo con riferimento al comma 2-ter.
Si
segnala infine che alcuni dei tributi indicati nella
disposizione sono oggetto di modifica o soppressione da
parte degli schemi di decreto legislativo di attuazione
della legge delega sul federalismo fiscale, attualmente
all’esame del Parlamento. In particolare è prevista la
soppressione, a decorrere dal 2012, delle addizionali
comunali e provinciali sull’accisa sull’energia
elettrica.
Articolo 2, commi da 2-quater a 2-octies
(Disposizione in materia di Protezione
civile)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica allegata al
maxiemendamento, richiamando il contenuto delle
disposizioni, afferma che esse sono volte ad assicurare
la disponibilità delle risorse necessarie ad affrontare
lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali.
Con riferimento alle singole disposizioni la relazione
tecnica formula le valutazioni di seguito riportate.
Con
riferimento ai capoversi 5-quater e 5-quinques
la relazione evidenzia che si prevede che le risorse
necessarie devono essere rinvenute nell’ambito del
territorio ove si è verificato l’evento calamitoso,
attraverso un aumento di alcuni tributi. Nel caso in cui
tale aumento non si dimostri sufficiente, ovvero nel
caso di eventi calamitosi di rilevanza nazionale, si
prevede l’intervento del Fondo nazionale della
Protezione civile, il cui reintegro avverrà a valere sul
Fondo di riserva per le spese impreviste, come già
accade a legislazione vigente. L’elemento innovativo
consiste nella previsione che tale ultimo fondo dovrà
essere reintegrato con un aumento dell’accisa su benzina
e gasolio.
In merito ai profili di quantificazione,
non vi sono osservazioni da formulare, in quanto la
norma è finalizzata al conseguimento di maggiori entrate
tributarie con le quali far fronte alle spese
emergenziali. Appare comunque opportuno acquisire un
chiarimento in merito ai profili temporali di
applicazione. Infatti fra le misure consuetudinariamente
adottate in caso di eventi calamitosi a carattere locale
è compresa infatti la sospensione degli obblighi di
carattere tributario, ivi comprese le relative
addizionali a carattere locale.
Con
riferimento al capoverso 5-sexies, la
relazione afferma che si estende la possibilità che il
Fondo di garanzia per le imprese danneggiate da
catastrofi naturali,
appositamente integrato con le disponibilità non
utilizzate del fondo del credito navale,
intervenga nei territori nei quali è stato dichiarato lo
stato di emergenza.
Anche
in questo caso la disposizione non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in
quanto introduce una possibilità, peraltro limitata alle
disponibilità del Fondo.
In merito ai profili di quantificazione,
andrebbe chiarito se l’utilizzo ai fini delle spese a
carattere emergenziale dei fondi di garanzia indicati
dalla disposizione possa determinare profili di
accelerazione della spesa. Mentre infatti l’impiego
delle risorse dei predetti fondi per la finalità
prevista a legislazione vigente, di prestazione di
garanzie a fronte dei debiti contratti dalle imprese
danneggiate, non incide sui saldi di finanza pubblica
salvo il caso di effettiva escussione delle garanzie,
l’utilizzo delle risorse medesime per interventi di
carattere emergenziale appare suscettibile di incidere e
sui predetti saldi.
Con
riferimento ai commi da 2-quinquies a 2-octies,
la relazione evidenzia che si tratta di misure volte a
garantire il rispetto degli equilibri di finanza
pubblica anche nella fase emergenziale.
In
particolare:
il comma
2-quinquies prevede, innanzitutto, il concerto
del MEF sulle OPCM, per gli aspetti finanziari, da
intendersi relativo a tutti i profili riguardanti la
finanza pubblica. La previsione è analoga a quella
recata dall’art. 1 del DL 39/2009, riguardante il sisma
Abruzzo, ed è finalizzata a verificare se gli interventi
previsti dalle ordinanze comportino oneri e siano
corrispondentemente individuate adeguate risorse per
farvi fronte nell’ambito delle risorse già previste a
legislazione vigente per gli interventi emergenziali. Si
prevede inoltre l’invio della rendicontazione di
contabilità speciale
alla competente sezione regionale della Corte dei conti
e si sancisce il divieto di girofondi tra contabilità
speciali, già vigente ai sensi dei principi di
contabilità pubblica, al fine di assicurare la
trasparenza dei flussi finanziari nella rendicontazione;
il comma
2-sexies riporta nell’alveo dei controlli della
Corte dei conti i provvedimenti commissariali in
attuazione delle OPCM;
il comma
2-septies introduce tempi definiti per l’esame
dei citati provvedimenti commissariali e comunque
assicura la possibilità della loro provvisoria
esecuzione rispetto al controllo della Corte;
il comma
2.octies prevede che i funzionari delegati,
commissari di Governo, nominati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, titolari di contabilità speciali
rendicontino
all’ufficio centrale di bilancio del MEF per il
controllo e il successivo inoltro della OPCM all’ISTAT e
alla Corte dei conti. La disposizione non comporta oneri
aggiuntivi in quanto le amministrazioni interessate
provvedono allo svolgimento dei relativi compiti
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Nulla da osservare in merito ai
profili di quantificazione.
Articolo 2, commi da 2-novies a 2-undecies
(Fondi revocati alle autorità statali)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrivealla norma effetti sui saldi
di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento
afferma che le norme in esame rispondono a
considerazioni fatte anche dalla Corte dei conti in
merito ai finanziamenti assegnati alle Autorità portuali
per la realizzazione di opere per l’ammodernamento, la
riqualificazione e lo sviluppo dei porti nazionali che
in molti casi sono rimaste allo stadio di semplice
progetto, se non addirittura alla fase di
programmazione.
La
proposta razionalizza e ottimizza le risorse pubbliche,
in quanto, sulla base di apposita ricognizione da
effettuarsi con decreto, si prevede la revoca di fondi
statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali
per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte
dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per
l’assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal
trasferimento o assegnazione.
Tale
nuovo meccanismo si rende necessario in quanto
l’articolo 4 del DL 40/2010 ad oggi non ha consentito
un’immediata revoca e inoltre nessun provvedimento di
avviso di apertura del procedimento è stato adottato dal
Ministero delle infrastrutture, in quanto dall’esame
della documentazione acquisita presso le varie Autorità
portuali è emersa la necessità di verificare le
motivazioni addotte dalle Autorità stesse a
giustificazione della mancata utilizzazione delle
risorse a suo tempo assegnate.
Secondo
le stime ministeriali, basate sugli ultimi dati
disponibili, i soli finanziamenti oggetto di possibile
revoca individuati sulla base dei requisiti già previsti
dal legislatore con il DL 40/2010 ammonterebbero a circa
300 milioni di euro, cui andrebbero peraltro aggiunte le
somme rinvenienti dalla revoca dei finanziamenti
rientranti nelle fattispecie indicate dal comma 2-undecies.
La disponibilità complessiva sarebbe dunque sufficiente
e congrua a coprire rispetto al limite di spesa previsto
dalla disposizione.
Le
risorse derivanti dalla revoca, nel limite di 250
milioni, verranno destinate per l’anno 2011, alle
Autorità portuali che hanno attivato investimenti – con
contratti già sottoscritti o con bandi di gara
pubblicati alla data del 30 settembre 2010 (150 milioni
di euro) e per le disponibilità residuali, a favore
delle Autorità portuali che presentano progetti
cantierabili.
La
destinazione a favore delle Autorità portuali che hanno
attivato investimenti si basa sulla necessità di
consentire il completamento delle opere già oggetto di
gara per le quali risulta già in fase avanzata la loro
realizzazione.
La
destinazione di 20 milioni di euro a favore delle
Autorità portuali, i cui porti sono interessati da
prevalente attività di transhipment, origina
dalla considerazione che l’articolo 5, comma
7-duodecies, del DL 194/2009, pur consentendo alle
Autorità portuali nell’ambito della loro autonomia e nel
rispetto dell’equilibrio di bilancio, di stabilire
variazioni in aumento fino a un tetto massimo pari al
doppio della misura delle tasse di ancoraggio e
portuale, così come adeguate ai sensi del DPR 107/209,
nonché in diminuzione fino all’azzeramento delle singole
tasse medesime, ha trovato applicazione solo in via
residuale in ragione della sostanziale incomprimibilità
delle spese correnti e della concreta impraticabilità di
un aumento dei canoni di concessione e autorizzazione
fissati nei titoli già rilasciati.
La
somma stimata in 20 milioni di euro, che risulterebbe
sufficiente ad attenuare la crisi di competitività dei
porti nazionali attraverso lo strumento della riduzione
di tasse e di diritti marittimi, è stata quantificata
considerando il limitato numero di porti interessati da
prevalente attività di transhipment e i possibili
margini di comprimibilità delle tasse e diritti
applicati, nonché in relazione ai dati dei bilanci di
previsione e conti consuntivi delle Autorità portuali
interessate nonché sui possibili trend di
crescita di traffici derivanti da una tassazione più
agevolata.
In
ultimo, la destinazione delle risorse residuate dai
precedenti impieghi sono destinate a opere che per le
loro specifiche caratteristiche presentano gli elementi
della cantierabilità.
Riguardo ai comma 2-decies, la RT afferma che con
il medesimo decreto di cui al comma 2-nonies di provvede
anche all’individuazione delle somme che devono essere
versate ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio dello Stato, nell’anno 2011,
per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
Lo stesso comma, inoltre, prevede che per gli anni 2012
e 2013, con appositi decreti, di provvedere ad
individuare le risorse revocate, per la successiva
assegnazione sempre alle Autorità portuali per opere
cantierabili e che le stesse siano sottoposte a un
ulteriore meccanismo di revoca qualora le medesime
risorse non trovino un utilizzo rapido attraverso gli
idonei bandi di gara.
Con
riferimento al comma 2-undecies, la RT afferma
che il Ministero delle infrastrutture, a seguito della
revoca dei finanziamenti realizzati mediante operazioni
finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico
dello Stato e senza nuovi oneri a carico della finanza
pubblica, continui a corrispondere alla banca mutuante,
fino alla scadenza quindicennale, la quota del
contributo dovuta in relazione all’ammontare del
finanziamento erogato.
In merito ai profili di quantificazione,
andrebbe chiarito se le modalità di utilizzo, previste
dal testo, con riferimento alle somme attribuite alle
Autorità portuali e da queste non utilizzate entro i 5
anni dalla data di assegnazione, producano
un’alterazione nel profilo temporale della spesa per
investimenti della PA, rispetto a quanto scontato negli
andamenti tendenziali, determinando quindi un impatto
sui saldi di finanza pubblica. Sul punto appare
opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 2,comma 2-duodecies
(Contributo all’Associazione alleanza
ospedali italiani nel mondo)
Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi
emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo
netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori
spese correnti |
|
0,2 |
|
|
|
0,2 |
|
|
|
0,2 |
|
|
La relazione tecnica al maxiemendamento precisa
che la disposizione non comporta effetti finanziari
negativi, trattandosi di una finalizzazione di risorse
già previste a legislazione vigente e ancora da
ripartire.
In merito ai profili di quantificazione,
si segnala che il Governo ha confermato la sussistenza
delle risorse utilizzate a copertura del contributo.
Si
segnala che sulla disposizione in esame, introdotta nel
corso dell’iter di approvazione, la Commissione Bilancio
del Senato ha espresso parere di contrarietà semplice.
In merito ai profili di copertura, con
riferimento all’utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge
finanziaria per il 2011, si ricorda che le stesse sono
state iscritte, nella misura di 50 milioni di euro, nel
Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi
urgenti e indifferibili (capitolo 3071 del Ministero
dell’economia e delle finanze). Le suddette risorse da
destinare ad interventi di riequilibrio socio-economico,
di sviluppo del territorio e ad attività di ricerca
dovevano essere ripartite con decreto del ministro
dell’economia e delle finanze in coerenza con un
apposito atto di indirizzo delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Alla
ripartizione delle suddette somme le Commissioni non
hanno ancora provveduto. Da una interrogazione
effettuata al sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato, sul suddetto capitolo è presente
una disponibilità di competenza pari a 924 milioni di
euro per l’anno 2011.
Con
riferimento alla formulazione della norma, si segnala
che la stessa non appare correttamente redatta laddove
prevede che l’assegnazione del contributo
all’associazione alleanza degli ospedali italiani nel
mondo avvenga con il decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di cui al quinto periodo dell’articolo
1, comma 40, della legge finanziaria per il 2011 e
contestualmente riduce la relativa autorizzazione di
spesa.
Articolo 2, comma 2-terdecies
(Proroga di utilizzo di risorse destinate ad
attività di ricerca e formazione delle aree del
Mezzogiorno)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti
sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese in
conto capitale |
/ |
2 |
/ |
/ |
/ |
2 |
/ |
/ |
/ |
2 |
/ |
/ |
Minori spese
correnti |
/ |
2 |
/ |
/ |
/ |
2 |
/ |
/ |
/ |
2 |
/ |
/ |
La relazione tecnica, riferita al testo del
maxiemendamento si limita a ribadire il contenuto della
norma.
In merito ai profili finanziari, si
rileva che la disposizione fa riferimento ad una norma
che non prevede uno stanziamento di risorse, bensì una
ripartizione annuale a cura del CIPE di risorse
destinate alle aree sottoutilizzate. Al fine di poter
effettuare una valutazione degli effetti finanziari
della disposizione, è necessario disporre di elementi di
chiarimento nonché di precisazioni anche in ordine
all’entità degli stanziamenti finora erogati ai sensi
della norma in esame.
In merito ai profili di copertura, con
riferimento all’utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge
finanziaria per il 2011, si rinvia alle osservazioni
formulate con riferimento all’articolo 2, comma
2-duodecies.
Articolo 2, comma 2-quaterdecies
(Proroga di disposizioni relative alle
federazioni sportive iscritte
al CONI)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti
sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese
correnti |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 |
/ |
/ |
/ |
2 |
/ |
/ |
Minori spese
correnti |
/ |
2 |
/ |
/ |
/ |
2 |
/ |
/ |
/ |
2 |
/ |
/ |
La relazione tecnica, riferita al testo del
maxiemendamento si limita a ribadire il contenuto della
norma.
In merito ai profili finanziari, non
si hanno rilievi da formulare, tenuto conto che l’onere
è configurato come un limite di spesa. Sarebbe comunque
opportuno un chiarimento in relazione agli effetti
finanziari della disposizione in termini di saldo netto
da finanziare.
In merito ai profili di copertura, con
riferimento all’utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge
finanziaria per il 2011, si rinvia alle osservazioni
formulate con riferimento all’articolo 2, comma
2-duodecies.
Articolo 2, comma 2-quinquiesdecies
(Ente per l’irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia)
Il prospetto riepilogativo riferito al
maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti
sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese
correnti |
|
|
|
|
|
0,272
|
|
|
|
0,272
|
|
|
Minori spese
in conto capitale |
|
|
|
|
|
0,272
|
|
|
|
0,272
|
|
|
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento
presentato al Senato afferma che all’onere indicato dal
testo (272.000 euro per l’anno 2011) l’EIPLI provvede
con proprie disponibilità di bilancio, precisando che il
Commissario straordinario dell’Ente ha attestato la
sussistenza di tali disponibilità. La RGS – infine –
subordina la verifica positiva della relazione tecnica
all’accoglimento di un periodo aggiuntivo finalizzato
alla compensazione degli effetti della norma in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto: tale
condizione risulta recepita nel testo licenziato dal
Senato, che a tal fine dispone l’utilizzo di una quota
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari
conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali.
In merito ai profili di quantificazione,
si osserva che l’onere indicato dal testo e dalla
relazione tecnica risulta in linea con le stime
utilizzate per i precedenti provvedimenti di proroga: si
fa riferimento, da ultimo, all’articolo 2, commi 6 e 7,
del DL 194/2009, che per un analogo rinvio del termine
di adozione del regolamento di riordino dell’ente
(aprile-dicembre 2010) aveva previsto un onere pari a
204.000 euro. Ciò premesso, si osserva che il Governo
non ha fornito (né per il DL 194/2009 né per la norma in
esame) i dati e gli elementi posti alla base della
quantificazione. Appare pertanto necessario acquisire
tali elementi al fine di
consentire una verifica della stima indicata.
Si
osserva infine che, stante la natura di conto capitale
delle risorse iscritte nel Fondo per l'attualizzazione
dei contributi pluriennali, la modalità di copertura
individuata dal testo appare suscettibile di determinare
una dequalificazione della spesa (essendo l’onere di
parte corrente). Sul punto appare necessario acquisire
l’avviso del Governo.
In
merito ai profili di copertura,
appare opportuno che il Governo chiarisca a quali
stanziamenti di bilancio la disposizione faccia
riferimento. Per quanto concerne la compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, si ricorda che le risorse delle
quali è previsto l’utilizzo sono quelle relative al
Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti
all’attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo
7593 del Ministero dell’economia e delle finanze). Da
una interrogazione effettuata al Sistema informativo
della Ragioneria generale dello Stato, il suddetto
capitolo reca una disponibilità, in termini di cassa
pari a per 1.122,6 milioni di euro.
Articolo 2, comma 3
(Sospensione della riscossione delle rate dei
versamenti tributari e contributivi per i terremotati
dell’Abruzzo)
Il prospetto riepilogativoriferito al
maxiemendamenti, non considera la disposizione.
La relazione tecnica riferita al
maxiemendamento, che ha esteso rispetto al testo
iniziale la durata della sospensione dei versamenti,
afferma che la disposizione prevede la sospensione della
riscossione delle rate dei versamenti tributari e
contributivi, in scadenza tra il 1° gennaio 2011 ed il
31 ottobre 2011, la cui ripresa era stata prevista a
partire dal 1° gennaio 2011 in 120 rate mensili di pari
importo dall’articolo 39 del decreto legge n. 78 del
2010. La disposizione prevede che la ripresa della
riscossione sia disciplinata, senza effetti sui saldi
di finanza pubblica, da apposito DPCM.
In merito ai profili di quantificazione,
si osserva che la norma in esame appare potenzialmente
suscettibile di determinare una perdita di gettito, non
quantificata dalla relazione tecnica in quanto la
disciplina della ripresa della riscossione è affidata ad
un DPCM che dovrà escludere effetti sui saldi.
Non
risulta quindi possibile procedere ad una verifica delle
conseguenze finanziarie delle disposizioni – che
dipendono dalle modalità e dai tempi di ripresa delle
riscossioni - ne ad una valutazione delle risorse con le
quali far fronte ad eventuali effetti onerosi..
In
proposito, si segnala che la relazione tecnica di
corredo alle disposizioni di cui all’articolo 39, commi
3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto legge n. 78 del
2010, che hanno previsto il recupero dei versamenti in
120 rate mensili dal 1° gennaio 2011, quantificava un
ammontare di versamenti per l’intero anno 2011 pari a
circa 107 milioni di euro.
In
merito ai profili di copertura,
pur rilevando che si prevede una proroga infrannuale di
versamenti tributari, si osserva che la disposizione
rinvia ad un atto di rango secondario il compito di
garantire che non si determinino effetti negativi sui
saldi di finanza pubblica.
Articolo 2, comma 3-bis e 3-ter
(Proroga di termini per l’istituzione del
Parco nazionale “Costa teatina”)
Il prospetto riepilogativo riferito al maxi
emendamento non ascrive alla norma effetti finanziari.
La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto
della norma, afferma che la disposizione accelera la
procedura già prevista dalla normativa vigente e che
l’intervento viene attuato nell’ambito delle risorse già
stanziate per tale finalità.
In merito ai profili di quantificazione,
considerato che la norma prorogata prevede un limite di
spesa, non si hanno rilievi da formulare. Andrebbe
comunque confermato che le risorse ivi stanziate siano
effettivamente disponibili a legislazione vigente.
In
merito ai profili di copertura,
con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001, si
ricorda che le relative risorse sono iscritte nel piano
di gestione 3 del capitolo 7217 del Ministero
dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare.
Da una interrogazione effettuata al Sistema informativo
della Ragioneria generale dello Stato, il
suddetto capitolo reca una disponibilità di
competenza pari a 203.654 euro per l’anno 2011.
Articolo 2, comma 3-quater
(Proroga termini adempimenti tributari Abruzzo)
Il prospetto riepilogativo riferito al
maxiemendamento, non considera la disposizione.
La relazione tecnica riferita al
maxiemendamento, afferma che la norma differisce i
termini per gli adempimenti tributari e previdenziali,
diversi dai versamenti, dal 1° gennaio al 31 dicembre
2011. La disposizione non comporta oneri finanziari,
trattandosi di adempimenti di natura formale.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 2, comma 3-quinquies
(Proroga del termine di esecuzione del programma
di ristrutturazione o di cessione dei complessi
aziendali per le imprese con unità produttive nella
regione Abruzzo)
Il prospetto riepilogativo non considera la
disposizione.
La relazione tecnica al maxiemendamento ricorda
che la disposizione autorizza il Ministro dello sviluppo
economico a disporre una proroga fino al 30 giugno 2011
del termine di esecuzione del programma di
ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali
per i gruppi industriali con imprese ed unità locali
nella regione Abruzzo.
La
disposizione reca un onere, valutato nel limite di 2,5
milioni di euro per l’anno 2011. La relazione precisa,
altresì, che l’intervento viene attuato nell’ambito
delle risorse già previste per tale attività, di cui
all’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 39 del
2009, che presentano sufficienti disponibilità.
In
merito ai profili di quantificazione,
andrebbero forniti chiarimenti circa la possibilità di
configurare l’onere come limite massimo di spesa.
In
merito ai profili di copertura,
si osserva che con la delibera CIPE del 26 giugno 2009,
recante “Assegnazione di risorse per il finanziamento di
interventi di ricostruzione e delle altre misure a
seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di
aprile 2009, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del
decreto-legge n. 39 del 2009, è stato assegnato al
presidente della regione Abruzzo, in qualità di
Commissario delegato, l’importo di 3.955 milioni di
euro. Tale delibera precisa che l’articolazione
pluriennale di tali assegnazioni sarà individuata con
successive delibere compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica correlati all’utilizzo del FAS.
Considerato quanto sopra, e che la relazione tecnica
conferma la disponibilità delle risorse, si osserva che
l’erogazione delle predette risorse dovrà avvenire
compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica.
Articolo 2, comma 3-sexies
(Fabbisogno personale del comune dell’Aquila
e dei comuni montani della provincia)
Il prospetto riepilogativo assegna alla
disposizione i seguenti effetti sui saldi.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese
correnti |
|
|
|
|
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Minori spese
c/capitale |
|
|
|
|
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
La relazione tecnica al maxiemendamento precisa
che la disposizione prevede un regime differenziato per
le assunzioni a tempo determinato del comune
dell’Aquila, dei comuni montani della provincia
dell’Aquila e dei comuni interessati dal sisma del 2009,
nel limite di spesa di 1 milione di euro annui per il
triennio 2011-2013 per il comune dell’Aquila e di 1
milione di euro annui per il triennio 2011-2012 per il
complesso degli altri comuni.
Si
ricorda, altresì, che la relazione tecnica subordina la
verifica positiva degli effetti finanziari della
disposizione ad una riformulazione del testo. Tale
riformulazione deve prevedere che i contratti stipulati
dagli enti locali siano consentiti nel rispetto del
patto di stabilità interno e che alla compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento
netto si provveda mediante corrispondente utilizzo, per
un milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e
2013, in termini di sola cassa, del fondo di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del
2008 (Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione dei contributi
pluriennali).
Tale
riformulazione è stata adottata nel testo approvato dal
Senato e trasmesso alla Camera.
In merito ai profili di quantificazione,
andrebbe confermato che la previsione di un onere nella
misura di un milione annuo per il triennio 2011-2013 si
basa sul presupposto che tutti i comuni montani ed i
comuni colpiti dal sisma, in possesso dei requisiti
richiesti dalla norma, abbiano una popolazione inferiore
a 5.000 abitanti e, pertanto, non siano tenuti al
rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.
Andrebbe, altresì, chiarito, con riferimento ai suddetti
comuni, quale siano le modalità di accesso alla facoltà
di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato,
considerando il vincolo del rispetto del limite massimo
complessivo di spesa annua.
Si
segnala, infine, che la disposizione, come riformulata
in base alla condizione posta dalla relazione tecnica,
prevede la copertura, in termini di cassa, di un onere
di natura corrente a valere su un Fondo di conto
capitale.
In
merito ai profili di copertura,
per quanto concerne la compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, si ricorda che le risorse delle quali è previsto
l’utilizzo sono quelle relative al Fondo per la
compensazione degli effetti conseguenti
all’attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo
7593 del Ministero dell’economia e delle finanze). Per
la
verifica delle disponibilità del suddetto fondo si
rinvia a quanto osservato all’articolo 2, commi
2-terdecies e 2-quatordecies.
Articolo 2, comma 3-septies
(Rinvio delle procedure di rinnovo degli
organi dell’Accademia di belle arti e del Conservatorio
dell’Aquila)
Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi
emendamento, non considera la disposizione
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento, ricorda che la disposizione prevede il
differimento al 1 novembre 2012 delle procedure di
rinnovo degli organi dell’Accademia di Belle arti e del
Conservatorio di musica Alfredo Casella dell’Aquila, con
conseguente proroga dei termini di operatività dei
rispettivi organi in carica.
La
disposizione proroga organi già esistenti e, pertanto,
non comporta oneri aggiuntivi.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 2, comma 3-octies
(Interventi di bonifica del Sito d’interesse
nazionale di “Bussi sul Tirino”)
Il prospetto riepilogativo riferito al
maxiemendamento, non considera la disposizione.
La relazione tecnicariferita al maxiemendamento
ricorda che la norma dispone l’avvio, entro il 30 giugno
2011, delle operazioni di bonifica del Sito di interesse
nazionale di “Bussi sul Tirino”.
La
disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza
pubblica in quanto la copertura finanziaria di 15
milioni per il 2011, 20 milioni per il 2012 e 15 milioni
per il 2013, è assicurata dalle risorse di cui
all’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 39 del
2009, quantificate per il triennio 2011-2013.
In merito ai profili di quantificazione,
si osserva che il prospetto riepilogativo non dà conto
delle maggiori spese indicate dal testo e dalla relativa
copertura finanziaria.
In
merito ai profili di copertura,
con riferimento ai profili di copertura finanziaria si
rinvia alle osservazioni formulate con riferimento
all’articolo 3, comma 3-quinquies
Articolo 2, comma 3-novies
(Impianti fotovoltaici di cui sono responsabili gli
enti locali della provincia dell’Aquila)
Il prospetto riepilogativoriferito al
maxiemendamento, non considera la disposizione.
La relazione tecnica al maxiemendamento ricorda
che la disposizione riguarda gli impianti fotovoltaici
da connettere alla rete elettrica che abbiano ottenuto
il preventivo di connessione ovvero la Soluzione Tecnica
Minima Generale (S.T.M.G.), dei quali siano soggetti
responsabili gli enti locali della provincia
dell’Aquila. La Soluzione Tecnica Minima Generale
(S.T.M.G.) definisce i criteri per l’allacciamento e
consente di valutare l’investimento necessario. Ai
suddetti impianti continueranno ad applicarsi le tariffe
incentivanti previste per gli impianti entrati in
esercizio entro la fine del 2010, appartenenti alla
tipologia degli impianti con integrazione
architettonica.
La
norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
non si ha nulla da osservare.
Articolo 2, comma 3-decies
(Giornata per la memoria delle vittime del
terremoto)
Il prospetto riepilogativo riferito al
maxiemendamento, non ascrivealla norma effetti sui saldi
di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento, oltre a illustrare il contenuto della
norma, afferma che la disposizione non determina
l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, tenuto conto che tale giornata non
costituisce festività ai fini della L. 260/1949 e,
pertanto, non comporta la corresponsione di indennità o
trattamenti economici accessori aggiuntivi.
In merito ai profili di quantificazione,
nulla da osservare nel presupposto, su cui appare
opportuno acquisire conferma, che agli eventuali oneri
derivanti dalle celebrazioni i soggetti pubblici
interessati facciano fronte nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art.
2, comma 3-undecies
(Proroga concessioni area etnea)
Il prospetto riepilogativo, riferito alla
maxiemendamento, non considera la norma.
La relazione tecnica allegata al maxiemendamento
presentato al Senato afferma che la norma non comporta
effetti finanziari.
In merito ai profili di
quantificazione, premessa la necessità di
chiarimenti in merito all’effettiva tipologia delle
concessioni interessate dalla disposizione, al fine di
escludere oneri connessi ad eventuali procedure di
infrazione in ambito europeo, andrebbero acquisiti
elementi circa la compatibilità della proroga in esame
con la normativa comunitaria.
Articolo 2, commi da 4 a 4-quater
(Proroga degli incentivi fiscali al settore
cinematografico)
Il prospetto riepilogativo allegato al
testo originario assegna alla disposizione i seguenti
effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese
c/capitale* |
|
45 |
|
|
|
45 |
|
|
|
45 |
|
|
*Le
maggiori spese
trovano copertura ai sensi dell’articolo 3.
Il prospetto riepilogativo allegato al
maxiemendamento ascrivealle modifiche introdotte nel
corso dell’iter al Senato i seguenti effetti sui saldi
di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese
c/capitale |
|
45 |
90 |
90 |
|
45 |
90 |
90 |
|
45 |
90 |
90 |
Maggiori
entrate correnti |
|
45 |
90 |
90 |
|
45 |
90 |
90 |
|
45 |
90 |
90 |
Si segnala in proposito che nel corso dell’esame presso
il Senato, la proroga delle agevolazioni per il settore
cinematografico, inizialmente prevista al 30 giugno
2011, nel limite di spesa di 45 milioni di euro nel
2011, è stata estesa a tutto il triennio 2011-2013, nel
limite di spesa di 90 milioni di euro annui. Inoltre, a
decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2013 è
istituito, per l’accesso alle sale cinematografiche, un
contributo speciale a carico dello spettatore di un
euro, da versare all’entrata del bilancio dello Stato.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento, che assorbe il contenuto della
relazione tecnica originaria, precisa che gli interventi
di cui ai commi 325, 327 e 335 riguardano crediti
d’imposta commisurati ai costi sostenuti. Le
agevolazioni di cui ai commi 338 e 339 prevedono,
invece, la non concorrenza alla formazione del reddito
ai fini delle imposte dirette di una quota degli utili
dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione
cinematografica, ovvero da imprese operanti in settori
diversi da quello cinematografico, impiegati nella
produzione e nella distribuzione di film italiani.
Precisa, altresì, che per la fruizione dei crediti
d’imposta di cui ai commi 325, 327 e 335 della citata
legge n. 244 del 2007 non opera il limite di 250.000
euro annui disposto dall’articolo 1, comma 53, della
medesima legge.
La
relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati
attualmente disponibili, si può quantificare un onere
annuo, ascrivibile al complesso delle agevolazioni in
esame, pari a circa 90 milioni, pari al limite di spesa
complessivo posto dal comma 4-quater dell’articolo in
esame.
In
particolare la relazione tecnica fornisce le seguenti
indicazioni circa le modalità di formulazione della
stima:
● per quanto
riguarda le agevolazioni alla produzione (codici tributo
6823 – credito d’imposta ex articolo 1, comma 327,
lettera a) Legge 244/2007 – e 6824 – credito d’imposta
ex articolo 1, comma 335 Legge 244/2007) in base ai dati
più recenti ricavabili dai modelli F24, l’importo
compensato nel 2010 è di complessivi 42 milioni di euro.
Tenuto conto della deroga al limite annuo alla fruizione
dei crediti d’imposta e dell’interesse manifestato
dagli operatori del settore si stima, in via
prudenziale, un onere annuo di circa 54 milioni di
euro;
● per quanto
riguarda gli apporti in denaro (codice tributo 6826 -
credito d'imposta ex articolo 1, commi 325 e 327,
lettera b), n. 3, e lettera c), n. 2, Legge 244/2007) ad
oggi l'utilizzo in compensazione, considerando il
ritardo nella emanazione del decreto attuativo
(pubblicato ad aprile 2010, con istituzione dei relativi
codici tributo ad agosto 2010), risulta residuale:
tuttavia, ai fini della proroga della agevolazione si
stima prudenzialmente un onere massimo annuo di circa
15 milioni di euro;
● per quanto
riguarda il settore della distribuzione cinematografica,
(codice tributo 6827 - credito d'imposta spese
imprese distribuzione cinematografica, ex articolo 1,
comma 327, lettera b) nn. 1 e 2, Legge 244/07), anche in
questo caso, ad oggi, l'utilizzo in compensazione,
tenuto conto del ritardo nell’emanazione del decreto
attuativo, risulta residuale: tuttavia ai fini della
proroga della agevolazione si stima prudenzialmente un
onere massimo annuo di circa 10 milioni di euro;
● per quanto
riguarda le imprese di esercizio cinematografico (codice
tributo 6828 – credito d'imposta spese imprese
cinematografiche per digitalizzazione delle sale, ex
articolo 1, comma 327, lettera c), n. 1, Legge 244/07)
il credito di imposta utilizzato nel 2010 risulta
attualmente di circa 2 milioni di euro; pertanto, in via
prudenziale, tenuto conto del ritardo nella emanazione
del decreto attuativo, si stima un onere annuo di circa
8 milioni di euro;
● per quanto
concerne, invece, gli utili detassati reinvestiti nella
produzione e distribuzione di film italiani, in base ai
più recenti dati provvisori disponibili, l'importo di
utili detassati risulta di circa 3 milioni di euro, cui
consegue una perdita di competenza di 1milione di euro:
tuttavia, in via prudenziale si indica in 3 milioni
annui ilrischio potenziale di perdita IRES / IRPEF
conseguente alla proroga.
Con
riferimento alle maggiori entrate derivanti dal
contributo di un euro a carico dello spettatore,
introdotto dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2013, la
relazione tecnica afferma che, dai dati SIAE , il numero
di biglietti per l’accesso alle sale cinematografiche è
di 109,2 milioni nel 2009. Nel periodo gennaio-ottobre
2010, il numero di biglietti venduti è di circa 91,4
milioni, con una proiezione per l’intero anno 2010 di
circa 127 milioni, tenuto conto della maggiore affluenza
normalmente registrata negli ultimi mesi dell’anno.
In
considerazione di tali dati e tenendo conto, sia di una
possibile flessione delle presenze indotta
dall’introduzione del contributo, sia dell’incidenza dei
biglietti omaggio, la relazione stima che la norma possa
generare una maggiore entrata di circa 120 milioni di
euro annui.
In merito ai profili di quantificazione,
si osserva che l’onere derivante dalla proroga delle
agevolazioni in esame non appare comprimibile
nell’ambito di un limite massimo di spesa.
Le
disposizioni della legge n. 244 del 2007, infatti, che
hanno introdotto i benefici fiscali in questione,
prevedono esclusivamente limiti di importo individuale
per la fruizione dei benefici, senza disporre meccanismi
che ne consentano, nel complesso, la graduazione ai fini
del contenimento dell’onere entro un limite massimo. Gli
stessi provvedimenti attuativi, quali ad esempio il DM
21 gennaio 2010, concernente i crediti d’imposta
concessi alle imprese di esercizio cinematografico per
l’introduzione e acquisizione di impianti ed
apparecchiature destinate alla proiezione digitale
(articolo 1, comma 327, lettera c) n. 1, della legge n.
244 del 2007), prevede una procedura di controllo
preventivo delle istanze per la concessione di tali
crediti che appare finalizzata esclusivamente
all’accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi
richiesti dalla normativa primaria.
A
quanto sopra osservato deve, inoltre, aggiungersi la
considerazione di taluni fattori che concorrono a
connotare di un certo grado di incertezza la
quantificazione proposta dalla relazione tecnica, basata
essenzialmente sui dati relativi alla fruizione dei
benefici riscontrata nel 2010, quali:
● la deroga
al limite complessivo di fruizione dei crediti d’imposta
portabili in compensazione, i cui effetti non
sembrerebbero valutabili sulla base di indicazioni
oggettive;
● il ritardo
nell’emanazione dei provvedimenti attuativi che potrebbe
aver introdotto un elemento di incertezza nei soggetti
beneficiari.
Andrebbe, inoltre, chiarito il motivo in base al quale,
nel prospetto riepilogativo degli effetti delle
modifiche introdotte con il maxiemendamento, il maggior
gettito del contributo erariale a carico degli
spettatori, stimato dalla relazione tecnica in 120
milioni annui, sia riportato esclusivamente nella misura
necessaria alla copertura delle maggiori spese e non sia
contabilmente riportata la quota eccedente tali spese,
destinata ad essere riassegnata, ai sensi del comma
4-quater, al Ministero per i beni e le attività
culturali..
Articolo 2, comma 4-quinquies
(Contributi alle imprese editrici e alle
emittenti radiotelevisive delle minoranze linguistiche)
Il prospetto riepilogativo riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo del
maxiemendamento, afferma che la norma non ha effetti
finanziari negativi sulla finanza pubblica trattandosi
di un utilizzo di risorse già previste a legislazione
vigente.
In merito ai profili finanziari, non si hanno
rilievi da formulare, tenuto conto che l’onere è
configurato come un limite di spesa, la cui copertura è
a valere su risorse il cui utilizzo è già scontato nei
saldi tendenziali.
In
merito ai profili di copertura,
con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 61, della legge finanziaria per il
2011, si ricorda che le relative risorse sono iscritte
nel capitolo 3121 del Ministero dello sviluppo
economico. Da una interrogazione effettuata al Sistema
informativo della Ragioneria generale dello Stato, il
suddetto capitolo reca una disponibilità di competenza
pari a 101,676 milioni di euro per l’anno 2011.
Articolo 2, comma 4-sexies
(Disposizioni in materia di investimenti
degli enti previdenziali)
Il prospetto riepilogativo riferito al maxi
emendamento, non ascrive alla disposizione effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica al maxiemendamento, nulla
aggiungendo al contenuto della disposizione, precisa che
essa è del tutto neutrale dal punto di vista
finanziario.
In merito ai profili di quantificazione,
appare opportuna una conferma del Governo sul fatto che
i profili di spesa relativi ai piani di investimento in
esame, già approvati dai Ministeri vigilanti, siano
scontati nei saldi di finanza pubblica.
Articolo 2, comma 4-septies
(Durata in carica del presidente dell’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici)
Il prospetto riepilogativo riferito al
maxiemendamento non ascrive alla norma effetti sui saldi
di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento
afferma che la norma non comporta effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 2, comma 4-octies
(Limite ai mandati dei consigli di alcuni
ordini professionali)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnicariferita al maxiemendamento
presentato al Senato afferma che la norma non determina
effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno osservazioni da formulare considerato il
carattere ordinamentale della norma.
Articolo 2, comma 4-novies
(Disposizioni in materia di graduatorie ad
esaurimento)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento afferma che la proroga di un anno della
validità delle graduatorie ad esaurimento disposta dal
primo periodo, si rende opportuna in relazione alle
seguenti situazioni contingenti, tra le quali: la
razionalizzazione della spesa per l’istruzione prevista
dall’art. 64 del DL 112/2008 e la conseguente
applicazione del piano triennale ivi previsto; l’entrata
in vigore dei vari regolamenti concernenti il riordino
dei cicli scolastici e la conseguente razionalizzazione
del sistema delle classi di concorso; il processo in
itinere concernente la formazione iniziale ed il
reclutamento del personale docente per le scuole di ogni
ordine e grado.
Quanto
al secondo periodo della disposizione che fa salvi gli
adempimenti amministrativi conseguenti alla sentenza
della Corte Costituzionale che ha dichiarato
l’illegittimità dell’art. 1, comma 4-ter del DL
134/2009, la relazione tecnica afferma che i suddetti
adempimenti non sono suscettibili di provocare alcun
ulteriore aggravio per l’erario, ma eviteranno piuttosto
il persistere di situazioni di contenzioso che
potrebbero portare ad ineluttabili sentenze onerose per
l’Amministrazione.
Infine,
con riferimento alla disposizione di cui al terzo
periodo della norma, la relazione tecnica ne ribadisce
l’opportunità nell’ambito dell’opera di
razionalizzazione del sistema di reclutamento a tempo
indeterminato e determinato, in quanto grazie alla nuova
previsione anche la stipula di contratti a tempo
determinato per supplenze brevi e temporanee, di
competenza dei dirigenti scolastici, avviene comunque
nell’ambito della stessa provincia in cui l’aspirante è
incluso nelle corrispondenti graduatorie provinciali. La
relazione afferma che ciò produce una indubbia
semplificazione del procedimento amministrativo non
essendo più necessaria la trasmissione di tutti i dati
sensibili della provincia che gestisce le graduatorie ad
esaurimento ad altra provincia che dovrebbe trasmettere
i suddetti dati alle scuole ubicate nel suo territorio.
La
relazione conclude affermando che l’iniziativa produce
anche l’effetto di creare una continuità di appartenenza
al territorio là dove la carriera del docente verrà a
svilupparsi nel medesimo territorio iniziando dalle
supplenze temporanee e terminando con la stipula di
contatto a tempo determinato.
In merito ai profili finanziari, non
si hanno rilievi da formulare.
Articolo 2, comma 4-decies
(Fondo per il passaggio al digitale)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrivealla norma effetti sui saldi
di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento, oltre a illustrare il contenuto della
norma, afferma che la disposizione non determina effetti
peggiorativi sui saldi di finanza pubblica in termini di
fabbisogno e indebitamento netto in quanto essi verranno
compensati con quelli già previsti a legislazione
vigente relativamente al Fondo per le aree
sottoutilizzate.
In merito ai profili di quantificazione,
appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo se il
diverso utilizzo delle risorse relative al FAS possano
pregiudicare la prosecuzione di programmi già avviati
relativi allo sviluppo della banda larga.
In merito ai profili di copertura, con
riferimento all’utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1 della legge n. 69 del 2009, si ricorda
che le risorse allo scopo stanziate ammontano a 800
milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
Articolo 2, comma 4-undecies
(Istituzioni scolastiche all’estero)
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
del maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo del
maxiemendamento, afferma che la disposizione, nel
rimodulare il periodo di permanenza all’estero del
personale della scuola per un periodo non superiore
complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili,
rispetto a quello vigente articolato su tre rinnovi non
continuativi, per complessivi 15 anni scolastici,
comporterebbe economie di spesa con specifico
riferimento ai costi relativi alle indennità di
trasferimento e di prima sistemazione, in linea con gli
attuali orientamenti di razionalizzazione della spesa
pubblica.
In merito ai profili finanziari, non si hanno
rilievi da formulare.
Articolo 2, commi 4 duodecies-4
quinquiesdecies
(Misure in materia di autotrasporto)
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
del maxiemendamento, non ascrive effetti alle
disposizioni in esame.
La relazione tecnica, riferita al testo del
maxiemendamento, con riferimento al comma 4-nonies,
precisa che la disposizione permette di rendere
pienamente fruibile, al pari degli aiuti sotto forma di
garanzia inseriti nel “Quadro temporaneo dell’Unione per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al
finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica
e finanziaria”, anche l’agevolazione prevista dal Fondo
di garanzia per le PMI dell’autotrasporto per conto
terzi che, con il decreto del Ministero delle
infrastrutture del 21 settembre 2010, è stata estesa
all’acquisto di veicoli pesanti, in modo da dare
continuità e parità di trattamento a tale regime di
aiuto, senza soluzione di continuità nell’erogazione dei
benefici alle imprese che versano in una situazione di
grave crisi finanziaria.
Secondo
la R.T., la norma non comporta oneri a carico del
bilancio dello Stato, in quanto i fondi stanziati per la
sezione speciale del Fondo di garanzia sono stati già
allocati presso il Ministero dello sviluppo economico e
sono comunque utilizzati e utilizzabili per le altre
misure di aiuto previsto nell’ambito del Fondo stesso.
Con
riferimento al comma 4-terdecies, la
relazione precisa che esso dispone la soppressione del
riferimento al comma 6 contenuto nell’articolo 83-bis,
comma 14, del DL n. 112/2008, in forza del quale il
mancato rispetto della statuizione contenuta nel comma 6
citato (che prevede l’obbligo dell’indicazione del costo
del gasolio in fattura) fa scattare le sanzioni previste
dall’art 83-bis, comma 14. Tali sanzioni, tuttavia,
sarebbero a carico del soggetto che si intende tutelare
con le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo
83-bis, che prevedono meccanismi di calcolo del
corrispettivo da applicarsi per i contratti non
stipulati in forma scritta. La relazione afferma,
infine, che la disposizione non comporta effetti
negativi per la finanza pubblica.
Con
riferimento al comma 4-quaterdecies, primo
periodo, che proroga dal 16 febbraio al 16 giugno il
termine per il versamento dei premi assicurativi INAIL
da parte delle aziende di autotrasporto, la relazione
precisa che la norma si rende necessaria in relazione
agli interventi in favore del settore previsti, a valere
sul fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del
DL n. 5/2009, dall’articolo 1, comma 40, della legge
220/2010 (legge di stabilità 2011) e allegato Elenco.
Tale disposizione autorizza un ammontare di risorse pari
complessivamente a 124 milioni, a fronte di una
pluralità di interventi in favore dell’autotrasporto,
tra i quali la riduzione degli oneri assicurativi per i
premi INAIL. La R.T. precisa al riguardo che la proroga
si rende necessaria in quanto i tempi richiesti per
l’emanazione, ai sensi dalla procedura di cui al comma
40 citato, dei decreti attuativi non consentirebbero il
rispetto del termine annuale (16 febbraio) previsto per
il pagamento dei premi. La relazione afferma inoltre che
la norma non determina effetti negativi per la finanza
pubblica.
Con
riferimento al comma 4-quaterdecies, secondo
periodo, la relazione precisa che la norma si rende
necessaria in quanto nello stato di previsione del
Ministero delle Infrastrutture risultano iscritte le
risorse aggiuntive assegnate per l’anno 2011 per il
complesso delle misure destinate al settore
dell’autotrasporto: di queste, una quota pari a 246
milioni deve essere allocata sugli stati di previsione
di altri Ministeri. Trattandosi di risorse già previste
a legislazione vigente, la disposizione non determina
effetti finanziari negativi.
Con
riferimento al comma 4-quinquiesdecies,
che prevede che all’esercizio dell’attività di commercio
delle unità di movimentazione si applichi quanto
previsto dagli articoli 126 e 128 del T.U. delle leggi
di pubblica sicurezza, la relazione precisa che la norma
è diretta ad adeguare la disciplina di settore al quadro
normativo vigente. Essa non determina effetti negativi
per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
in relazione al comma 4-duodecies, che proroga al
31 dicembre 2011 la concessione di garanzie a piccole e
medie imprese di autotrasporto di merci erogate dalla
Sezione speciale istituita nell’ambito del Fondo di cui
all’art 2, comma 100, lett a) della legge n. 662/1996,
ai fini valutare la capacità della Sezione di far fronte
alle nuove richieste - che potrebbero essere di non
trascurabile entità, data la situazione di grave crisi
finanziaria delle PMI del comparto, come sottolineato
dalla stessa relazione - appare opportuno un chiarimento
circa le disponibilità della medesima. Appare inoltre
necessaria la conferma che le garanzie siano concesse
nei limiti delle suddette disponibilità.
Per
quanto concerne il comma 4-quaterdecies, primo
periodo, appare opportuno un chiarimento circa gli
effetti del posticipo dal 16 febbraio al 16 giugno del
termine per il pagamento della regolazione dei premi
assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di
merci in conto in terzi: sebbene il differimento avvenga
nell’ambito dello stesso anno 2011, andrebbe chiarito se
la norma possa determinare oneri conseguenti al costo di
provvista per il periodo in cui si verificano le minori
entrate.
Nulla da osservare per quanto riguarda il comma
4-quaterdecies, secondo periodo, che autorizza la
ripartizione tra i programmi degli stati di previsione
delle Amministrazioni competenti di quota parte delle
risorse allocate in apposito Fondo nello stato di
previsione del Ministero delle Infrastrutture, in quanto
trattasi di risorse già previste a legislazione vigente.
Nulla da osservare, infine, in relazione al comma
4-terdecies (relativo alle sanzioni in caso di
violazione delle norme che regolano la stipula dei
contratti di trasporto di merci) e al comma
4-quinquiesdecies (applicazione delle norme del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
all’esercizio dell’attività di commercio delle unità di
movimentazione) in quanto privi di effetti per la
finanza pubblica.
Articolo 2, comma 4-sexiesdecies
(Contratti di servizio pubblico con
Trenitalia S.p.a.)
Il prospetto riepilogativonon ascrive alla norma
effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnicaal maxiemendamento
presentato al Senato afferma che la stipula dei
contratti di servizio di interesse nazionale è ormai
avviata alla fase conclusiva. Per quanto riguarda i
servizi di trasporto nelle Regioni a statuto speciale,
le cui competenze non sono ancora state effettivamente
trasferite alle rispettive amministrazioni, il relativo
contratto di servizio pubblico si rende necessario per
regolare il periodo transitorio.
La RT
aggiunge che nelle more del completamento dell’iter
descritto, nel 2009 e nel 2010 Trenitalia ha continuato
a fornire i servizi di interesse collettivo previsti nei
contratti stessi.
Appare pertanto necessario prevedere l’autorizzazione al
versamento a Trenitalia delle risorse stanziate nel
bilancio dello Stato per il finanziamento dei servizi in
questione, anche per consentire alla Società di
provvedere al pagamento dei fornitori e delle spettanze
al personale dipendente, limitando il ricorso a forme di
finanziamento oneroso.
La RT
afferma che la disposizione non determina effetti
finanziari negativi sulla finanza pubblica, in quanto il
versamento verrà effettuato nel limite delle risorse
iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello
Stato.
In merito ai profili di quantificazione,
poiché la norma autorizza la corresponsione di somme
relative al 2009 e al 2010, andrebbe acquisito un
chiarimento circa la coerenza, sotto il profilo
quantitativo e temporale, delle previsioni di spesa
iscritte nei capitoli di bilancio rispetto al profilo
dei pagamenti incorporato nei saldi di fabbisogno e di
indebitamento netto. Ciò al fine di confermare l’assenza
di effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza
pubblica.
Si osserva inoltre che
la relazione tecnica non precisa a quanto ammontino le
somme iscritte nel bilancio di previsione dello Stato
per gli anni 2009 e 2010 in relazione agli obblighi di
servizio pubblico nel settore dei trasporti per
ferrovia.
Articolo
2, comma 4-septiesdecies
(Esenzione contributo unificato controversie
in materia di lavoro davanti alla Cassazione)
Il prospetto riepilogativo riferito al maxi
emendamento, non ascrive alla disposizione effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica al maxiemendamento, per un
errore materiale, riproduce il contenuto della relazione
tecnica alla disposizione la cui vigenza è sospesa fino
al 31 dicembre 2011 dalla norma in esame e, di
conseguenza, quantifica un aumento di gettito.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare dal momento che la
quantificazione dell’onere, pari a euro 800.000, è
coerente con la stima di maggior gettito riportata dalla
relazione tecnica alla legge n. 191/2009.
Essa,
infatti, in relazione alla disposizione che ha
introdotto il pagamento del contributo unificato per le
controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di
cassazione (articolo 2, comma 212, lettera b), n. 2),
quantificava maggiori entrate pari a 723.100 euro annui.
Tuttavia, appare opportuno che il Governo fornisca i
dati relativi al primo anno di applicazione della
disposizione, al fine di verificare l’effettiva
quantificazione dell’onere in esame.
In merito ai profili di copertura, con
riferimento all’utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge
finanziaria per il 2011, si rinvia alle osservazioni
formulate con riferimento all’articolo 2, commi
2-duodecies, 2-terdecies e 2-quaterdecies.
Articolo 2, comma 4-octiesdecies
(Deroga in materia di gestione di rifiuti)
Il prospetto riepilogativo non ascrivealla
norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al
maxiemendamento non considera la norma
In merito ai profili di quantificazione,
al fine di escludere eventuali effetti finanziari di
carattere indiretto connessi all’irrogazione di
sanzioni, appare opportuno acquisire un chiarimento
circa la compatibilità della deroga in esame rispetto
all’ordinamento comunitario.
Andrebbe inoltre chiarito se l’autorizzazione per
discariche monodedicate possa comportare a carico degli
enti interessati maggiori oneri inerenti alla
realizzazione e alla gestione di dette discariche.
Articolo 2, commi da 4-noviesdecies a 4-vicies
semel
(Disposizioni in merito agli organismi ANSAS,
INDIRE e INVALSI)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle
norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnicariferita al testo del
maxiemendamento afferma che le disposizioni hanno lo
scopo di dotare il Paese di un sistema nazionale di
valutazione per l’istruzione scolastica. In merito alla
proroga del Commissario straordinario attualmente in
carica presso l’ANSAS, la relazione afferma che
trattandosi di figura già esistente nell’Ente, fino alla
soppressione dello stesso, la proroga non comporta oneri
aggiuntivi.
La
relazione riporta, quindi, la seguente articolazione del
sistema nazionale di valutazione a decorrere dal 31
agosto 2012;
1)
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE) che subentra nelle funzioni
dell’ANSAS svolgendo i propri compiti nell’ambito delle
risorse umane e strumentali di quest’ultimo;
2)
Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione e formazione che assolve ai propri compiti
nell’ambito delle risorse umane e strumentali esistenti;
3)
Corpo ispettivo del Ministero dell’istruzione, la cui
pianta organica rimane quella già prevista dal DPR n.
17/2009.
In merito ai profili di quantificazione,
si ricorda che è attualmente all’esame del Parlamento lo
schema di DPR n. 326 (regolamento di approvazione dello
statuto dell’ANSAS), che prevede una riorganizzazione
dell’Agenzia. La relazione tecnica allegata allo schema
ascrive al provvedimento effetti di risparmio, sia pure
non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Appare pertanto opportuno acquisire una valutazione in
ordine alla effettiva conseguibilità dei predetti
risparmi anche in presenza della proroga delle attività
del Commissario straordinario.
Andrebbero inoltre acquisiti elementi di chiarimento in
ordine a quanto previsto dal comma 4-octiesdecies con
riferimento ai compiti dell’INDIRE, nonché in ordine
all’affermazione della relazione tecnica secondo la
quale, a decorrere dal settembre 2012, l’INDIRE
dovrebbe subentrare all’ANSAS. Tali previsioni appaiono
in contrasto con il percorso di riforma delineato dalla
legislazione vigente (articolo 1, commi 610 e 611, della
legge 296/2006) e dalle successive norme di attuazione,
in base alle quali l’Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell'autonomia scolastica (ANSAS) è stata istituita per
subentrare nelle funzioni e nei compiti in precedenza
svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa
(IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), i quali
sono stati contestualmente soppressi. A tali norme
risultano ascritti effetti di risparmio pari a 12,6
milioni di euro a decorrere dal 2008 (più ulteriori
risparmi, non scontati ai fini dei saldi, derivanti dal
recupero di efficienza per l’unificazione nell’Agenzia
dei preesistenti istituti di ricerca). Andrebbero
pertanto forniti chiarimenti circa la compatibilità
della previsione contenuta nel comma 4-octiesdecies
(compiti dell’INDIRE) rispetto agli obiettivi di
risparmio sia specifici (come quelli appena richiamati)
sia di ordine generale (razionalizzazione, accorpamento
e soppressione di enti pubblici)
previsti dalla normativa vigente.
Circa lo svolgimento delle funzioni ispettive da parte
del Ministero dell’istruzione, appare opportuno
acquisire una conferma in ordine alla possibilità che ai
relativi adempimenti sia data attuazione nell’ambito
delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Si ricorda che alla
riorganizzazione del Ministero dell’istruzione (da
attuare mediante il regolamento di cui al DPR 17/2009)
sono stati ascritti effetti di risparmio pari a circa
35,1 milioni di euro all’anno.
Articolo 2, comma 5
(Deduzione forfetaria in favore di esercenti
impianti di distribuzione)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
testo iniziale, ascrivealla norma i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori entrate |
|
|
24 |
|
|
|
24 |
|
|
|
24 |
|
La relazione tecnica riferita al testo
originario ricorda che le disposizioni in esame
prorogano l’agevolazione, di cui all’articolo 21, comma
1, della legge n. 448 del 1998, per il periodo d’imposta
2011 nel limite massimo di spesa di 24 milioni di euro
per il 2012, alla cui copertura si provvede ai sensi del
successivo articolo 3.
La
relazione ricorda, altresì, che con successivo decreto
dirigenziale del MEF saranno stabiliti i nuovi importi
della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare
il limite di spesa fissato. Inoltre, le disposizioni
prevedono che i contribuenti che fruiranno
dell’agevolazione in riferimento al periodo d’imposta
2011 assumano, in sede di determinazione dei versamenti
in acconto dovuti per il 2012, quale imposta dovuta per
il periodo precedente quella che si sarebbe determinata
senza tenere conto della proroga della deduzione
forfetaria dal reddito d’impresa.
La
relazione precisa, infine, che la deduzione forfetaria,
vigente a tutto il periodo d’imposta 2010 per effetto
della proroga introdotta dall’articolo 1, comma 8, del
decreto-legge n. 194 del 2009, era fissata nelle
seguenti percentuali dell’ammontare lordo dei ricavi:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80
euro;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro
e fino a 2.065.827,60 euro;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60
euro.
In merito ai profili di quantificazione,
si rileva che il rinvio ad un successivo provvedimento
amministrativo per la fissazione delle nuove percentuali
di deduzione non consente di procedere in questa sede
alla verifica di compatibilità delle percentuali
medesime rispetto al limite di spesa fissato per il
2012.
In
proposito, si ricorda che la relazione tecnica relativa
alla legge n. 244 del 2007, che ha predisposto la
copertura delle minori entrate derivanti dalla proroga
dell’agevolazione per il biennio 2009-2010, stimava per
l’anno 2011 una perdita di gettito di 54,6 milioni, in
relazione a deduzioni fruite nell’anno di imposta 2010
secondo le percentuali sopra riportate.
Articolo 2, comma 5-bis
(Proroga del termine per l’emersione delle
«case fantasma»)
Il prospetto riepilogativonon ascrive alla
disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al testo
originario (nel quale la proroga era al 31 marzo
2011) afferma che la proroga dei termini relativi alla
presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento
catastale - prevista dall’articolo 19, commi 8, 9 e 10,
del DL 78/2010 - non comporta effetti finanziari
negativi, essendo intervenuta in prossimità del termine
di scadenza fissato per l’emersione delle case non
iscritte al catasto. Il rinvio del termine, anzi,
incentiverà nuove adesioni da parte dei soggetti che
essendosi decisi in ritardo, convinti dalla pregnante
attività di controllo prevista dal 2011, non si vedranno
applicare le sanzioni per la ritardata denuncia,
determinando eventualmente un ampliamento della platea
dei soggetti che aderiscono.
La
relazione tecnica al maxiemendamento presentato al
Senato afferma che l’ulteriore spostamento del
termine al 30 aprile 2011, in considerazione dello
stretto arco temporale di proroga, non comporta
significative variazioni di gettito rispetto a quanto
già stimato nella RT originaria. La RT afferma, inoltre,
che il differimento consente un miglior coordinamento
con la disposizione che prevede che le procedure per
l’attribuzione della rendita presunta si applichino
anche agli immobili non dichiarati in catasto che
saranno individuati, ai sensi della normativa vigente, a
far data dal 2 maggio 2011. In tal modo le operazioni di
attribuzione della rendita presunta avrebbero inizio
dalla stessa data.
La
notifica mediante affissione all’albo pretorio dei
Comuni dove sono ubicati gli immobili consente di
ottenere notevoli vantaggi sia di ordine procedimentale
sia per i significativi risparmi di risorse finanziarie
e umane.
Infine,
in deroga alle vigenti disposizioni, la rendita
catastale presunta e quella successivamente dichiarata
come rendita proposta o attribuita come rendita
definitiva, produrranno effetti fiscali con decorrenza
dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a
dimostrare, in sede di autotutela, una diversa
decorrenza. Ciò consente di chiarire l’ambito di
efficacia ai fini fiscali della rendita presunta, di
quella successivamente dichiarata e di quella
attribuita, ed evitare l’insorgere di un possibile
contenzioso su tale aspetto tra gli enti impositori e i
contribuenti.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 2, commi da 5-ter a 5-quinquies
(Soppressione Banco nazionale di prova per
armi da fuoco portatili
e munizioni commerciali)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle
norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto
riepilogativo relativo al DL. n. 78/2010 non associa
all’art. 7, comma 20, effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnicariferita al maxiemendamento
presentato al Senato non considera le norme.
La relazione tecnica,
riferita all’art. 7, comma 20, allegato 2, del DL n.
78/2010, quantifica risparmi, pari ad euro 906.877,
derivanti dalle minori spese per il funzionamento degli
organi degli enti soppressi dalla medesima disposizione.
In merito ai profili di quantificazione,
si evidenzia preliminarmente che la norma inserisce il
“Banco di prova” nell’elenco degli enti da sopprimere ai
sensi dell’art. 7, comma 20, allegato 2, del DL n.
78/2010. La norma richiamata prevede, altresì, per tali
enti, il trasferimento dei relativi compiti ed
attribuzioni ad altre amministrazioni appositamente
indicate nell'allegato stesso, nonché, per il rispettivo
personale a tempo indeterminato, l’inquadramento nei
ruoli degli enti di destinazione sulla base di apposita
tabella di corrispondenza.
Nello specifico, la norma in esame, nel disporre la
soppressione del “Banco di prova”, soggetto non
appartenente al comparto delle pubbliche
amministrazioni, individua come soggetto subentrante
nell’esercizio delle relative funzioni la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA)
di Brescia, che è invece inclusa nel conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni[280].
Pertanto, tenuto conto che il processo di soppressione
disposto dalla summenzionata disposizione è assistito
da specifica previsione di neutralità finanziaria,
appare opportuno che il Governo, al fine di escludere
effetti per la finanza pubblica, fornisca - anche ai
sensi di quanto previsto all’art. 17, comma 7, quarto
periodo della legge n. 196/2009 - dati ed elementi
idonei a suffragare la suddetta ipotesi di invarianza.
Articolo 2, comma 5-sexies
(Misure di contenimento della spesa nella Banca
d’Italia)
Il prospetto riepilogativo non considera
la norma.
La relazione tecnica precisa che, con la
norma in esame, la Banca d’Italia potrà dare attuazione
ai principi di contenimento della spesa pubblica
previsti dal DL 78/2010, anche se non sarà raggiunto un
accordo con le organizzazioni sindacali sulla materie
oggetto di contrattazione.
In merito ai profili di quantificazione
non vi sono osservazioni da formulare, considerato che
la disposizione appare finalizzata al conseguimento dei
risparmi previsti dal DL 78/2010 in materia di
contenimento delle spese di personale e di altre spese
non obbligatorie.
Articolo 2, commi 5-septies e 5-octies
(Riorganizzazione dei servizi presso la
Consob)
Il prospetto riepilogativo non considera
le norme.
La relazione tecnica afferma che le norme
non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, atteso che la Consob provvederà, in ogni caso,
nell’ambito delle disponibilità del proprio bilancio.
In merito ai profili di quantificazione,
si osserva che andrebbero acquisiti gli elementi posti
alla base della valutazione di non onerosità delle norme
in esame, al fine di escludere che tali misure
costituiscano la premessa per un incremento delle
occorrenze finanziarie che possa riflettersi sul
bilancio dello Stato.
Si
ricorda che la Consob è parzialmente finanziata
attraverso un apposito fondo iscritto nel bilancio dello
Stato. Per altra parte, è finanziata attraverso
contribuzioni versate dagli organismi e dagli operatori
del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta
dall'Istituto. L’ammontare delle contribuzioni dovute
dai soggetti sottoposti alla vigilanza è determinato
annualmente dalla stessa Consob. L’Istituto segnala al
Ministro dell'economia, entro il 31 luglio di ciascun
anno, il proprio fabbisogno finanziario per l'anno
successivo, nonché la previsione delle entrate
contributive per lo stesso anno. Su tale base il
Ministro determina l'ammontare annuo del fondo a carico
del bilancio statale.
Articolo 2, comma 5-novies
(Proroga requisiti minimi Centri autorizzati
di assistenza agricola)
Il prospetto riepilogativo riferito al maxi
emendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica nel ribadire il contenuto
della norma, afferma che la disposizione non comporta
oneri per la finanza pubblica in quanto fa riferimento a
requisiti, che devono essere posseduti al 31 marzo 2011,
dai centri istituiti nella forma giuridica di società di
capitali.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 2, comma 5-decies
(Proroga attività commissariale Agenzia
Torino 2006)
Il prospetto riepilogativo non considera
la norma.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario del decreto legge (che consentiva la
proroga del termine di attività del commissario
liquidatore dell’Agenzia Torino 2006 fino a tutto il
2011), ricorda preliminarmente che la normativa vigente
aveva fissato al 31 dicembre 2010 il termine
dell’attività
del commissario liquidatore. Afferma quindi che agli
oneri conseguenti alla proroga si farà fronte nei limiti
delle disponibilità finanziarie residue (da trasferire
al commissario nell’ambito delle risorse annuali
iscritte in bilancio, finalizzate agli interventi di
competenza dell’Agenzia), senza determinare effetti
negativi sui saldi di finanza pubblica.
Si
ricorda che la norma oggetto della proroga (articolo 3,
comma 25, della legge 244/2007) prevedeva, fra l’altro,
che con il decreto di nomina del commissario sarebbero
state stabilite anche le dotazioni di mezzi e di
personale necessari allo svolgimento delle sue funzioni,
nei limiti delle risorse ancora a disposizione
dell'Agenzia Torino 2006. Prevedeva, inoltre, che le
disponibilità residue alla fine della gestione
liquidatoria sarebbero state versate all’entrata del
bilancio dello Stato. La RT affermava che la norma non
comportava oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, in quanto:
a)
l’Agenzia disponeva delle risorse sufficienti per fare
fronte alle spese di funzionamento della gestione
commissariale;
b) in
ogni caso le spese non avrebbero potuto eccedere le
disponibilità dell’Agenzia, quantificabili in circa 2,7
milioni di euro.
Nella
nota di risposta ai rilievi formulati durante
l’esame presso il Senato[285],
il Governo ha confermato l’assenza di effetti finanziari
negativi in termini di minori entrate,
considerato che alla norma originaria
non erano stati ascritti effetti finanziari positivi, in
ragione della natura eventuale delle giacenze in
questione.
Infine,
nella relazione tecnica allegata al maxiemendamento
presentato al Senato, il Governo ha precisato che la
proroga prevista dal testo si rende necessaria per
pervenire alla definizione del contenzioso ancora
aperto, riguardante i lavori, le forniture e gli
espropri connessi ad alcune opere realizzate per lo
svolgimento dei giochi olimpici invernali del 2006. In
particolare, il commissario liquidatore ha rappresentato
che sussiste un contenzioso per un ammontare di circa
63 milioni di euro, a fronte di un contenzioso iniziale
(ossia all’inizio della gestione commissariale) pari a
circa 138,5 milioni di euro. Il venir meno della
gestione commissariale alla fine del corrente anno
determinerebbe una serie di conseguenze negative, fra
cui l’interruzione delle cause in corso, con possibili
maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
pur prendendo atto di quanto affermato dal Governo nel
corso dell’esame presso il Senato (circa l’assenza di
effetti finanziari negativi in termini di minori
riversamenti all’entrata delle residue disponibilità
alla fine della gestione liquidatoria), si osserva che
il prolungamento delle attività della gestione
commissariale
consente l’effettuazione di spese che potrebbero
risultare non scontate nelle previsioni tendenziali e
potrebbero quindi riflettersi negativamente sui saldi di
finanza pubblica. Sul punto appare necessario acquisire
una valutazione dal parte del Governo,
Si
conferma inoltre l’opportunità – già segnalata presso il
Senato
- di acquisire elementi circa le attuali disponibilità
della gestione commissariale.
Quanto
al contenzioso ancora aperto in materia di lavori,
forniture ed espropri connessi ai giochi olimpici,
tenuto conto dell’ingente ammontare delle somme
interessate (attualmente circa 63 milioni di euro,
secondo le informazioni fornite dal commissario
liquidatore), andrebbero acquisiti chiarimenti circa la
disponibilità delle risorse necessarie per fare fronte
alle eventuali obbligazioni derivanti dalla definizione
delle controversie pendenti.
Articolo 2, commi da 5-undecies a 5-quaterdecies
(Proroga e ridefinizione del Programma
nazionale triennale
della pesca)
Il prospetto riepilogativonon considera le
norme.
La relazione tecnica afferma che le norme non
comportano oneri per la finanza pubblica. Precisa
inoltre che le risorse di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 267/1991, da utilizzare a copertura delle
norme in esame devono intendersi, per la spesa di parte
corrente, nei limiti delle disponibilità quantificate
per il triennio 2011-2013 in tabella C della legge di
stabilità (legge 220/2010) e, per la spesa in conto
capitale, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello
stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole, capitoli 7043, 7080 e 7094, approvati con la
legge di bilancio 221/2010 (bilancio 2011-2013).
In merito ai profili di quantificazione,
andrebbe chiarito se la proroga al 31 dicembre 2011 del
Programma nazionale triennale in scadenza possa
determinare, con lo slittamento dell’erogazione dI
risorse ad esso destinate, effetti finanziari non
scontati nei saldi di finanza pubblica.
Andrebbe inoltre acquisita una conferma circa
l’effettiva possibilità che le nuove competenze in capo
agli uffici ministeriali siano svolte con le risorse già
disponibili a normativa vigente.
Articolo 2, comma 5-quinquiesdecies
(Regime di proroga della Commissione centrale per
la definizione
e applicazione delle speciali misure di protezione)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla
norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo del
maxiemendamento, afferma che la disposizione non
comporta oneri in quanto si limita a prorogare la durata
di un organismo già esistente.
In merito ai profili finanziari,
andrebbero acquisiti gli elementi in base ai quali si
ritiene che l’estensione della durata dell’organismo non
determini oneri connessi al suo funzionamento.
Articolo 2, comma 6
(Sportelli unici per l’immigrazione e gli uffici
immigrazione)
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
originario del provvedimento, ascrive alla norma i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese
correnti |
/ |
19,1 |
/ |
/ |
/ |
10,0 |
/ |
/ |
/ |
10,0 |
/ |
/ |
La relazione tecnica, riferita al testo
originario del provvedimento, afferma che presso gli
sportelli unici per l'immigrazione operano attualmente
650 unità di personale a tempo determinato, appartenenti
all'area seconda, posizione economica F1, del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigente del comparto Ministeri. Tenuto conto della
retribuzione annua lorda in godimento, l'onere derivante
dal rinnovo di un anno dei contratti a tempo determinato
in esame ammonta complessivamente a circa 19,1 milioni
di euro per l'anno 2011, a cui si provvede ai sensi
dell'articolo 3.
In merito ai profili di quantificazione,
con riguardo all’effetto complessivo delle norme in
esame sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto,
pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare,
l’indicazione contenuta nel prospetto riepilogativo
sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti
indotti (incasso di parte delle somme erogate a titolo
di contributi ed imposte) recati della norma, che
tuttavia non hanno una distinta evidenza ai fini del
saldo netto da finanziare. Sul punto appare, comunque,
opportuno un chiarimento da parte del Governo.
Nel corso della
trattazione del provvedimento in prima lettura, è stato
chiesto di acquisire elementi in merito alla
quantificazione degli oneri stimati per il rinnovo di un
anno dei contratti di lavoro di cui all’art. 1, comma 1,
dell’OPCM n. 3576/2007, richiamata dalla norma in esame,
Al riguardo, il Governo,
in risposta alle osservazioni formulate, ha trasmesso al
Senato una nota del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato
nella quale, nel rinviare agli elementi di
quantificazione indicati nella RT, è stato ribadito che
l’onere determinato dalla disposizione è stato stimato
con riferimento al trattamento economico previsto dal
vigente CCNL del personale non dirigente del comparto
ministeri per l’area seconda, posizione economica F1,
cui appartengono le 650 unità di personale a tempo
determinato interessate dalla proroga. Il Governo ha,
altresì, precisato che tale stima risulta coerente con i
dati presenti nel conto annuale 2009.
Articolo 2, comma 6-bis
(Modifiche in materia di stato giuridico dei
professori e dei ricercatori di ruolo)
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
del maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo del
maxiemendamento, afferma che la disposizione contiene
una previsione di drafting tesa ad eliminare
un’anomalia normativa presente nella legge 240/2010, con
riferimento all’art. 1, comma 11, della legge n.
230/2005. Tale ultima disposizione è oggetto di
interpretazione da parte dell’art. 6, comma 5, della
legge n. 240/2010, che, contestualmente, all’ìart. 20,
comma 11, ne prevede l’abrogazione. La relazione
afferma, pertanto, che la disposizione in esame non
comporta effetti finanziari negativi.
In merito ai profili di quantificazione, non
si hanno rilievi da formulare.
Articolo 2, comma 6-ter
(Proroga delle autorizzazione all’esercizio
di attività di formazione e concessione brevetti per
attività di salvamento acquatico)
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
del maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo del
maxiemendamento, non considera la disposizione.
In merito ai profili finanziari, non
si hanno rilievi da formulare.
Articolo 2, comma 6-quater
(Disposizioni per le Capitanerie di porto)
Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi
emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo
netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori
spese correnti |
|
14,8 |
9,6 |
6,6 |
|
14,8 |
9,6 |
6,6 |
|
14,8 |
9,6 |
6,6 |
Minori
risparmi |
|
14,8 |
9,6 |
6,6 |
|
7,5 |
4,9 |
3,4 |
|
7,5 |
4,9 |
3,4 |
Minori
spese c/K |
|
|
|
|
|
7,3 |
4,7 |
3,2 |
|
7,3 |
4,7 |
3,2 |
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento, precisa che la norma è finalizzata a
sopperire alle esigenze relative alle spese di
funzionamento per consumi intermedi del Corpo delle
Capitanerie di porto, determinatesi a seguito delle
riduzioni operate al bilancio sulla base del
decreto-legge n. 112/2008 e del decreto-legge n.
78/2010. La copertura è assicurata dalla riduzione di
pari importo degli oneri previsti dall’articolo 585 del
decreto legislativo n. 66/2010 in relazione alle
consistenze dei volontari, per gli anni 2011-2013, del
Corpo delle Capitanerie di porto.
In
particolare, sulla base dell’articolo 2217 del medesimo
decreto legislativo n. 66/2010, le consistenze di
ciascuna categoria di volontari sono determinate
annualmente con DM. Le previsioni di tali consistenze
realizzano per gli anni 2011, 2012 e 2013 risparmi di
spesa rispettivamente pari a 14,8 milioni di euro, 9,6
milioni di euro e 6,6 milioni di euro.
Tali
risparmi consentono la copertura della disposizione in
esame, anche e soprattutto in considerazione del
congelamento al 31 dicembre 2010 del trattamento
economico dei dipendenti pubblici per il successivo
triennio, disposto dall’articolo 9, comma 1, del
decreto-legge n. 78/2010.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare alla luce degli
elementi forniti dalla relazione tecnica.
Con
riferimento alle modalità di copertura, si segnala che,
sia pure per la copertura dei soli effetti di cassa,
sono utilizzate risorse di conto capitale, con
riferimento a spesa di natura corrente.
In
merito ai profili di copertura,
per quanto concerne la compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, si ricorda che le risorse delle quali è previsto
l’utilizzo sono quelle relative al Fondo per la
compensazione degli effetti conseguenti
all’attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo
7593 del Ministero dell’economia e delle finanze). Per
le verifiche delle disponibilità del suddetto fondo si
rinvia a quanto osservato all’articolo 2, commi
2-quinquiesdecies e 3-sexies.
Articolo 2, comma 6-quinquies e 6-sexies
(Corsi di aggiornamento personale dirigente
P.S.)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnicariferita al testo del
maxiemendamento presentato al Senato afferma che la
disposizione è intesa a prevedere che per le promozioni
da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre
2015 alla qualifica di primo dirigente della Polizia di
Stato, il personale non è tenuto a frequentare i corsi
di aggiornamento professionale previsti dall’art. 57 del
D Lgs. n. 334/2000. La norma quindi non comporta oneri
finanziari.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 2, comma 6-septies
(Fusione del Fondo di solidarietà per le vittime
delle richieste estorsive e dell’usura e del Fondo di
rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di
tipo mafioso)
Il prospetto riepilogativo non considera la
disposizione.
La relazione tecnica ricorda che le norme
prevedono, a decorrere dal 31 marzo 2011, l’unificazione
in un unico Fondo dei due fondi preesistenti, entrambi
gestiti dalla Consap. Il nuovo Fondo, istituito presso
il Ministero dell’interno è surrogato nei diritti delle
vittime negli stessi termini ed alle stesse condizioni
già previsti per i predetti fondi unificati e subentra
in tutti i rapporti giuridici già istaurati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
provvedimento in esame.
La
relazione afferma che la norma non produce effetti
finanziari in quanto, a legislazione vigente, è già
possibile operare compensazioni tra i due fondi.
In merito ai profili di quantificazione,
andrebbe confermato che l’unificazione delle risorse in
un unico fondo non possa determinare effetti di
accelerazione della spesa in relazione alle diverse
esigenze di intervento connesse alle finalità di
ciascuno dei due fondi preesistenti.
Articolo 2, commi da 6-octies a 6-decies
(Requisiti per la nomina a Prefetto)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnicariferita al testo del
maxiemendamento presentato al Senato, afferma quanto
segue:
§ in
merito al comma 6-octies, viene precisato che, la
norma, come previsto dalla clausola di neutralità
finanziaria, di cui al comma 6-novies, non
comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
poiché l’eventuale nomina di un dirigente generale di
pubblica sicurezza con anzianità non inferiore a due
anni nella qualifica potrà essere effettuata solo se se
esiste la disponibilità di posti nell’ambito
dell’aliquota di 17 posti fissata dall’art. 42, della
legge n. 121/1981. La RT afferma, inoltre, che la norma
conferma la previsione di cui al secondo periodo del
comma 93, dell’art. 2, della legge n. 244/2007, secondo
cui i dirigenti di pubblica sicurezza che non vengono
nominati prefetti accedono al trattamento pensionistico
di questi ultimi solo se hanno maturato un’anzianità
nella qualifica di almeno quattro anni, come già
previsto dall’art. 1, comma 259, della legge n.
266/2005;
§
Con riguardo al comma 6 decies, viene precisato
chela proposta è diretta ad istituire tre posti di
Prefetto presso le Prefetture di Monza e della Brianza,
di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, utilizzando, ai
fini dell’invarianza della spesa, 3 dei 9 posti già
previsti nel contingente aggiuntivo di cui all’art. 237
del DPR n. 3/1957, destinato al conferimento di
incarichi di studio all’interno del Ministero.
L’organico dei Prefetti viene, pertanto, incrementato da
144 a 147 posti e, contestualmente, il contingente degli
incarichi di studio previsto dal citato art. 237 viene
ridotto da 9 a 6 posti. Dalla norma, prosegue la RT, non
derivano oneri aggiunti, in quanto la stessa non incide
sulle componenti stipendiali fisse e continuative
(stipendio e retribuzione di posizione parte fissa).
L’eventuale variazione delle retribuzioni di posizione
parte variabile e di risultato, correlate alle posizioni
funzionali di titolare di Prefettura, resta, comunque, a
carico del Fondo per la retribuzione di posi posizione e
la retribuzione di risultato per la carriera prefettizia
di cui all’art. 20 del DPR n. 316/2001, che registra le
necessarie disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione,
pur considerato quanto in merito affermato nella RT,
appare opportuno che il Governo, al fine di suffragare
la relativa previsione di invarianza finanziaria (comma
6-novies) fornisca chiarimenti in merito alle modifiche
introdotte alla disciplina dei requisiti per la nomina a
prefetto e a quella del relativo trattamento di
quiescenza (comma 6-octies). Le suddette modifiche
sembrano infatti suscettibili di produrre
un’accelerazione della dinamica relativa alla
progressione di carriera e al collocamento a riposo del
suddetto personale, con possibili effetti di natura
finanziaria.
Nello specifico, si
rammenta che la norma riduce (da 4 a 2 anni) la durata
del periodo di servizio nella qualifica necessari
affinché i dirigenti generali di pubblica sicurezza
possano essere nominati ad uno dei 17 posti di prefetto
loro riservati, e riconosce, altresì, agli stessi
dirigenti, in possesso di almeno 4 anni nella qualifica
rivestita – a fronte del vigente riferimento
all’anzianità effettiva maturata nella medesima
qualifica – in caso di collocamento a riposo d’ufficio
per limite di età prima della nomina a prefetto, la
corresponsione, del trattamento di quiescenza, normale e
privilegiato e dell’indennità di buonuscita spettanti ai
prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari
delle indennità di posizione di base di direttore
centrale o equiparato.
Si
evidenzia, inoltre, che la norma di cui al comma
6-decies, a fronte di una riduzione (da 9 a 6) del
numero massimo di prefetti - che in eccedenza rispetto
ai posti del ruolo organico, possono essere collocati a
disposizione del Ministero dell'interno
- incrementa di 3 unità (da 144 a 147) la dotazione
organica della qualifica di Prefetto di cui alla tab. B
allegata al D.Lgs. n. 139/2000. Al riguardo si rileva
che la collocazione a disposizione dei Prefetti, ai
sensi dell’art. 237 del DPR n. 3/1957, opera, oltre che
in via eventuale, in via effettiva, con nomine
temporanee per un massimo di tre anni, salvo quando
siano previsti incarichi speciali, caso in cui lo stato
di disposizione si protrae per tutta la durata
dell'incarico stesso. L’incremento della dotazione
organica è invece disposto dalla norma in esame in
termini permanenti: ciò appare suscettibile di
determinare effetti finanziari. Sul punto appare
opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 2, commi 6-undecies e 6-sexiesdecies
(Esperti di pubblica sicurezza)
Il prospetto riepilogativo riferito al
maxiemendamento approvato al Senato, non ascrive alla
norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnicariferita al testo del
maxiemendamento presentato al Senato, con riferimento
alla norma di cui al comma 6 undecies, afferma
che la citata disposizione prevede l’aumento del
contingente di esperti di cui all’art. 168, del DPR n.
18/1967, di ulteriori unità riservate agli esperti per
la sicurezza, oltre alle venti unità già previste
dall’art. 11, del DPR n. 309/1990. La disposizione,
afferma la RT, non comporta oneri aggiuntivi, in quanto
l’incremento del contingente di esperti per la
sicurezza, da destinare presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari ai sensi dell’art.
168 del DPR n. 18/1967, rientra nei limiti delle
disponibilità indicate nella norma di copertura (comma
6-quinquiesdecies). La RT precisa, altresì, che
con successivo regolamento, adottato ai sensi dell’art.
17, comma 3, della legge n. 400/1988, dal Ministro
dell’interno di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell’Economia e delle finanze,
sarà definito il numero di unità del citato personale
sulla base delle disponibilità sopra richiamate.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno osservazioni da formulare considerato che
l’incremento del contingente di esperti (comma
6-undecies) che il Dipartimento della pubblica sicurezza
può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari
viene individuato nel numero massimo
di unità consentito dallo stanziamento (comma
6-quinquiesdecies), individuato dall’articolo 11 del DPR
n. 309/1990 fissato in euro 2.065.827,60 annui, nonché
attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a
decorrere dal 2011 a valere sul Fondo di cui all’art. 3,
comma 151, della legge n. 350/2003.
L’art. 11, comma 5,
del DPR n. 309/1990 valuta l'onere derivante
dell’individuazione del contingente di 20 unità del
Servizio centrale antidroga, da inviare come esperti
presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari – ai sensi dell’articolo 168 del DPR n.
18/1967 - in euro 2.065.827,60 in ragione d'anno
a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il
personale.
L’art. 3, comma 151,
della legge n. 350/2003 istituisce nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un fondo da
ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei
servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a
decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro.
In
merito ai profili di copertura,
si segnala che la copertura finanziaria non indica
espressamente la quantificazione dell’onere derivante
dalla disposizione. Tale quantificazione non è
esplicitata neanche dalla relazione tecnica allegata al
provvedimento.
Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si
segnala tuttavia che le risorse di cui al decreto del
presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di cui si
prevede l’integrale utilizzo, sono iscritte nei capitoli
2668 e 2815 del Ministero dell’interno al cui
finanziamento si provvede attraverso la tabella C
allegata annualmente alla legge finanziaria. Da una
interrogazione effettuata al Sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato, i suddetti capitoli
recano una
disponibilità, per l’anno 2011 pari a 654.850 euro.
La norma prevede, inoltre, l’utilizzo, nella misura di 5
milioni, delle risorse di cui all’articolo 3, comma 151
della legge finanziaria per il 2004. Le suddette risorse
sono iscritte nel capitolo 3001 del Ministero
dell’interno. Da una interrogazione effettuata al
Sistema informativo della Ragioneria generale dello
Stato, il suddetto capitolo reca una disponibilità, per
l’anno 2011 pari a 32,95 milioni di euro.
Articolo 2, commi 7 e 8
(Anticipazioni al Comune di Roma)
Il prospetto riepilogativo ascrivealla
norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese
correnti
Anticipaz.
Comune Roma |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori
entrate
extr.
Versamento in
entrata |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica afferma che le disposizioni
in esame determinano un peggioramento del saldo netto da
finanziare di 500 milioni di euro per l’anno 2010, in
quanto si trasferisce dalla gestione commissariale del
comune di Roma al bilancio dello Stato l’onere per
l’estinzione al 31 dicembre 2010 dell’anticipazione di
tesoreria concessa alla stessa gestione commissariale in
applicazione dell’articolo 2, comma 196, della L.
191/2009 (Finanziaria 2010). In particolare, la
previsione di porre in capo al bilancio statale tale
onere determina effetti finanziari negativi
esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare,
e non anche in termini di indebitamento netto e
fabbisogno del settore statale, in quanto restano
invariati, rispetto all’originario testo dell’articolo
2, comma 196, della suddetta legge finanziaria gli
interventi finanziabili con l’anticipazione in questione
(pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di
parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla
produzione di servizi in economia e all’acquisizione di
servizi e forniture, compresi nel piano di cui
all’articolo 78 del DL 112/2008), a suo tempo
specificatamente individuati per evitare che l’utilizzo
della ripetuta anticipazione da parte della gestione
commissariale potesse peggiorare l’indebitamento netto e
il fabbisogno del settore statale. La copertura del
predetto onere è poi assicurata mediante utilizzo di una
quota pari a 500 milioni di euro per lo stesso anno 2010
delle risorse attualmente disponibili sulla contabilità
speciale 1778 che, a tal fine, è versata all’entrata del
bilancio statale per essere destinata all’estinzione
dell’anticipazione concessa. Relativamente all’anno
2011, la disposizione prevede poi che i proventi
derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare
ivi previste siano versati prioritariamente al bilancio
dello Stato, unitamente ai proventi realizzati a
qualsiasi titolo con riferimento all’intero territorio
nazionale con i fondi di cui all’articolo 314, comma 2,
del D. Lgs. 66/2010, per essere riassegnati alla
contabilità speciale 1778 – Agenzia delle entrate Fondi
di bilancio, fino a concorrenza dell’importo di 500
milioni di euro utilizzato per l’anno 2010, incrementato
degli interessi legali maturati.
In merito ai profili di quantificazione,
pare opportuno acquisire elementi di valutazione circa
l’impatto sui tendenziali relativi ai saldi di
fabbisogno e indebitamento netto connessi alla mancata
dismissione di immobili per il 2010 (con conseguente
impatto negativo) e alla prevista realizzazione di tale
dismissione per il 2011 (con conseguente impatto
positivo).
Con
riferimento al versamento al bilancio dello Stato per
500 milioni per l’anno 2010 di una quota delle risorse
relative a rimborsi e compensazioni di crediti d’imposta
esistenti presso la contabilità speciale 1778 “Agenzia
delle entrate – Fondi di bilancio”, andrebbe chiarito se
tale anticipazione sia compatibile con l’utilizzo di
tali risorse senza pregiudicare lo svolgimento di
programmi già avviati. Andrebbero altresì acquisiti
elementi circa l’entità degli interessi maturati
nell’intervallo temporale ricompreso tra l’insorgere
dell’onere connesso all’anticipazione e l’effettiva
estinzione a seguito della dismissione, per i quali la
relazione tecnica prevede esplicitamente il ripiano.
Articolo 2, comma 9
(Disposizioni per il comune di Roma)
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
iniziale, non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario, afferma che la disposizione di cui al comma
13-ter introdotto all’interno dell’articolo 14 del
decreto legge n. 78 del 2010, che fissa le modalità di
copertura delle spese di funzionamento della Gestione
commissariale, non comporta oneri per la finanza
pubblica. In merito al compenso per il commissario
straordinario, viene in particolare previsto che il
trattamento retributivo del commissario sia finanziato
attraverso corrispondente riduzione delle risorse
destinabili a nuove assunzioni da parte del comune di
Roma.
La
relazione afferma inoltre il carattere neutrale delle
modifiche apportate ai commi 14-quater, 15 e 17
dell’articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, volte
a prevedere che il gettito derivante dall’istituzione
dell’addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri
sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti di Roma
(fino ad un massimo di un euro per passeggero) e
dall’incremento dell’addizionale comunale all’Irpef
(fino al limite massimo dello 0,4 per cento) -
finalizzato al conseguimento della somma di 200 milioni
di euro annui necessaria per il sostegno da parte di
Roma capitale degli oneri derivanti dall’attuazione del
piano di rientro
- sia versato direttamente a Roma Capitale, che
provvederà al versamento della somma in questione
all’entrata del bilancio dello Stato, indipendentemente
dall’andamento del gettito delle due addizionali in
questione.
La
relazione tecnica riferita al maxiemendamento
afferma che le modifiche disposte al Senato intervengono
a rimodulare l’entità del compenso del Commissario
straordinario e a prevedere un’indennità anche per i sub
commissari. Il compenso del Commissario è a carico del
Fondo di cui all’art. 14, comma 14, del DL 78/2010 e
risulta indeterminato nel quantum. Esso riduce le
disponibilità destinate a far fronte ai debiti
pregressi.
In merito ai profili di
quantificazione, si osserva quanto segue.
A. lettera b), introduttiva
del comma 13-bis dell’art. 14 del DL 78/2010. Fermo
restando che le spese per la gestione commissariale,
definite nel loro importo massimo dalla norma in esame,
sono poste a carico del Fondo per il concorso al piano
di rientro di Roma (con conseguente riduzione delle
risorse disponibili per tale concorso), andrebbe fornito
un chiarimento in merito alla disposizione che prevede
che le risorse per nuove assunzioni del comune di Roma
sono ridotte in misura corrispondente all’importo del
trattamento retributivo corrisposto al Commissario
straordinario di Governo. Non è infatti chiaro se
nell’ambito della gestione straordinaria siano previste
risorse per assunzioni (presumibilmente a tempo
determinato, data la natura transitoria della gestione
stessa) ovvero se la norma si riferisca alle assunzioni
previste nell’ambito della gestione ordinaria del
Comune. In tale ultimo caso non è chiaro se la norma
determini un “congelamento” di risorse dalla gestione
ordinaria in misura corrispondente ai compensi spettanti
al Commissario straordinario, ovvero un trasferimento
delle stesse risorse dalla gestione ordinaria a quella
straordinaria, dal momento che la copertura dell’onere è
a valere su tale ultima gestione.
Andrebbe comunque chiarito quale
sia, compatibilmente con i limiti al turn over previsti
dalla normativa vigente,
l’ammontare disponibile delle risorse per nuove
assunzioni utilizzabile per le finalità previste dalla
norma in esame e se il compenso per il Commissario
straordinario incontri comunque un limite nella
disponibilità delle predette risorse.
Con riferimento all’ultimo
periodo del comma introdotto dalla lettera in esame, che
dispone in merito al termine della gestione
commissariale, andrebbe acquisito un chiarimento in
merito alla coincidenza temporale, o meno, con i
finanziamenti del Fondo per il concorso al piano di
rientro di Roma, per i quali la norma isitutiva
prevede unicamente un termine di decorrenza.
Con riferimento alle modifiche disposte dal Senato
andrebbe chiarito se il riferimento, per la
determinazione del compenso spettante al Commissario
straordinario, al “costo complessivo annuo del personale
dell’amministrazione di Roma Capitale incaricato della
gestione di analoghe funzioni” si intenda riferito ad un
singolo dipendente o al complesso degli addetti alle
predette funzioni.
Andrebbe inoltre chiarito se anche i compensi previsti
per i sub commissari debbano incontrare, come quelli
spettanti al commissario straordinario, una
compensazione a valere sulle risorse destinabili a nuove
assunzioni non essendo tale disposizione non
espressamente prevista.
B.
lettera c), sostitutiva del coma 14-quater dell’art.
14 del DL 78/2010. La disposizione in esame,
prevedendo il versamento diretto al Comune di Roma delle
entrate derivanti dell’addizionale sui diritti di
imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza
dagli aeroporti di Roma e dall’incremento
dell’addizionale comunale all’Irpef, salvo riversamento
all’Erario di un importo pari a 200 mln l’anno,
determina l’attribuzione al Comune, invece che
all’Erario, delle eventuali entrate eccedentarie
rispetto al predetto importo. Non ne conseguono comunque
minori entrate per il bilancio dello Stato rispetto alle
previsioni, dal momento che queste ultime non scontavano
entrate eccedentarie.
Articolo 2, comma 9-bis
(Investimenti immobiliari)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica allegata al
maxiemendamento, afferma che la disposizione, che
prevede che gli immobili acquisiti o che saranno
acquisiti al patrimonio di Roma capitale non sono
soggetti a retrocessione o restituzione, non determina
effetti finanziari.
Nulla da osservarein
merito ai profili di quantificazione.
Articolo 2, commi 9-ter e 9-quinquies
(Disposizioni in materia di limiti alla
remunerazione di permessi retribuiti per gli
amministratori locali)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica allegata al
maxiemendamento, afferma che le disposizioni, che
prevedono dei limiti alla remunerazione dei permessi
retribuiti per gli amministratori locali dipendenti da
privati o da enti pubblici, sono finalizzate ad un
risparmio di spesa non determinabile a priori e
verificabile solo a consuntivo.
Nulla da osservarein
merito ai profili di quantificazione.
Articolo 2, comma 9-quater
(Disposizioni in materia di remunerazione dei
consiglieri circoscrizionali)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica allegata al
maxiemendamento, afferma che la disposizione, che
interviene in materia di remunerazione dei consiglieri
circoscrizionali, stabilendo che per città
metropolitane, fino alla loro puntuale indicazione, si
intendano i comuni capoluoghi di regione, non comporta
oneri a carico della finanza pubblica in quanto la spesa
per la corresponsione ai consiglieri circoscrizionali
delle indennità di funzione concorre a determinare i
saldi di riferimento per il rispetto del patto di
stabilità interno.
In merito ai profili di
quantificazione, si segnala che la norma pone un
onere aggiuntivo a carico dei bilanci dei comuni
capoluogo di regione, prevedendo, in favore dei relativi
consiglieri circoscrizionali, l’attribuzione di gettoni
di presenza attualmente non spettanti. Andrebbe pertanto
chiarito se tale onere aggiuntivo risulti compatibile
con il necessario rispetto dei vincoli del patto di
stabilità interno.
Articolo 2, comma 9-sexies
(Disposizione in materia di aumento del numero di
consiglieri comunali nei grandi comuni)
Il prospetto riepilogativo allegato al
maxiemendamento ascrive alla norma i seguenti effetti
sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo
netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori
spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
conservazione
fondo MEF dl 262/2006 (em 2.233) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
aumento
consiglieri comunali - Comuni con più di 1
mil. Ab. |
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Maggiori
entrate extra-tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
versamento
all'entrata |
|
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori
spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riassegnaz.
fondo Ispe |
|
|
0,5 |
0,5 |
|
|
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
Minori
spese c. capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
copertura
fondo attualizzaz. contr.
plurienn. |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
15 |
|
|
La relazione tecnica allegata al
maxiemendamento, afferma che la disposizione, prevedendo
una deroga alla normativa generale di contenimento della
spesa di funzionamento della PA nei comuni con più di un
milione di abitanti, comporta un onere quantificato in
500.000 euro annui a decorrere dal 2011. Al fine di
compensare i relativi oneri, è previsto, tra l’altro, il
mantenimento in bilancio delle risorse destinate ad
interventi relativi al personale del MEF
non utilizzate al 31 dicembre 2010 (tenuto conto che il
fondo di cui al cap. 3041/MEF presenta una disponibilità
per il 2010 di 15,57 mln di euro). Tali risorse
conservate sono complessivamente versate nel 2011
all’entrata del bilancio dello Stato e destinate, quanto
a 500.000 euro, alla suddetta copertura.
La
relazione precisa che una parte ulteriore di tali
risorse, ai sensi dei successivi commi da 16-bis a
16-quinquies, è utilizzata a copertura di altri
interventi, mentre le somme residue sono riassegnate,
nell’anno 2011, al fondo per interventi strutturali di
politica economica.
All’effetto negativo sui saldi derivante
dall’utilizzazione delle suddette disponibilità e dalle
relative finalizzazioni di spesa si provvede, come
indicato dal successivo comma 16-quinquies, mediante
corrispondente utilizzo, per 15 mln di euro per il 2011
in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione
degli effetti derivanti dall’attualizzazione dei
contributi pluriennali (cap. 7593/MEF).
Per
quanto riguarda gli oneri derivanti dal comma in esame a
decorrere dall’anno 2012, si provvede a valere sul
citato Fondo per interventi strutturali di politica
economica.
In merito ai profili di
quantificazione si segnala in primo luogo che,
nonostante il prospetto riepilogativo consideri oneri a
carico del bilancio dello Stato di 500.000 euro l’anno a
decorrere dal 2011, la norma non specifica che i
trasferimenti dello Stato nei confronti dei comuni con
più di 1 milione di abitanti si intendono incrementati
per far fronte ai maggiori oneri per costi della
politica derivanti dalla norma in esame. Andrebbe
chiarito se tale previsione possa ritenersi implicita o
debba essere esplicitamente espressa.
Si
segnala inoltre che la relazione tecnica non fornisce
gli elementi di quantificazione alla base della stima
dei predetti oneri.
Andrebbe
inoltre confermato che l’espressione “in termini di sola
cassa”, relativa all’utilizzo del Fondo per
l’attualizzazione dei contributi pluriennali, debba
intendersi riferibile anche alla competenza economica.
In
merito ai profili di copertura,
si osserva che le risorse relative all’anno 2010 delle
quali è previsto il mantenimento in bilancio sono
iscritte nel capitolo 3041 del Ministero dell’economia e
delle finanze. Da una interrogazione effettuata al
Sistema informativo della Ragioneria generale dello
Stato, al 30 dicembre 2010 la disponibilità residua sul
suddetto capitolo è pari a 15,57 milioni di euro come
indicato nella relazione tecnica allegata al
provvedimento. Al fine di compensare gli effetti in
termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti
dall’utilizzo di tali somme per la copertura finanziaria
degli oneri, si prevede l’utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti conseguenti
all’attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo
7593 del Ministero dell’economia e delle finanze). Per
la verifica delle disponibilità del suddetto fondo si
rinvia a quanto osservato all’articolo 2,
2-quinquiesdecies e 3-sexies.
Inoltre, per quanto concerne la formulazione del terzo
periodo del comma in commento, si segnala che la stessa
non dovrebbe far riferimento alla copertura degli oneri
ma, più correttamente, alla compensazione degli effetti
finanziari. Infine, con riferimento all’utilizzo a
decorrere dall’anno 2012 del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, appare opportuno che
il Governo
chiarisca l’entità delle risorse disponibili a valer
sul suddetto Fondo al fine di verificare l’idoneità
della copertura finanziaria.
Articolo 2, comma 10
(Ministero della difesa)
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
originario, ascrive alle norme dai commi da 7 a 12
effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica che
sono evidenziati nel commento riferito ai commi 7 e 8.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario del provvedimento, in merito al comma 10,
afferma che, qualora i proventi derivanti dalle
operazioni di dismissione immobiliare di cui all’art. 2,
commi 7-12, del provvedimento in esame risultino
superiori all’importo di 500 milioni di euro, le risorse
eccedenti siano destinate ad assicurare al Ministero
della difesa le somme occorrenti per le attività di
riallocazione delle funzioni svolte negli immobili
alienati, nonché, per la parte rimanente, ad essere
versate al bilancio statale per essere destinate al
Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
In merito ai profili di quantificazione,
pur considerato che la norma subordina la destinazione
dei proventi delle dismissioni immobiliari, previste
dalla disposizione in esame, alla verifica della loro
compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica e,
in particolare, al conseguimento dell’indebitamento
netto strutturale concordato in sede di patto di
stabilità e crescita, si evidenzia che l’effettivo
rispetto di siffatta condizione sembrerebbe verificabile
- da un punto di vista metodologico - esclusivamente a
consuntivo in conclusione del processo medesimo. Non
appaiono chiari, pertanto, quali siano le modalità e i
termini per poter effettuare le suddette attività di
verifica in sede preventiva. Sul punto appare necessario
un chiarimento del Governo.
Andrebbero, altresì acquisiti dati ed elementi volti a
conoscere l’entità del valore complessivo del patrimonio
immobiliare oggetto di dismissione, nonché elementi di
informazione in merito al quadro programmatico degli
interventi - cui è destinata una quota dei proventi
delle medesime dismissioni - previsti in capo al
Ministero della difesa.
Articolo 2, commi 11 e 12
(Fondi comuni di investimento immobiliare per la
valorizzazione
e alienazione di immobili militari)
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
originario, ascrive alle norme dai commi da 7 a 12
effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica che
sono evidenziati nel commento riferito ai commi 7 e 8.
La relazione tecnica, riferita al testo
originario del provvedimento, in merito ai commi 11 e
12, afferma che le modifiche agli articoli 307 e 314 del
codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, risultano neutrali per
la finanza pubblica atteso che l’attribuzione dei
proventi monetari ivi prevista dovrà necessariamente
essere subordinata alla previa verifica, da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze, della
compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza
pubblica, con particolare riferimento al rispetto del
conseguimento, da parte dell’Italia, dell’indebitamento
netto strutturale concordato in sede di programma di
stabilità e crescita.
In merito ai profili di quantificazione,
in relazione al comma 11, per quanto concerne la
valutazione della compatibilità delle dismissioni
immobiliari previste dalle disposizioni di cui ai commi
da 7 a 12, con gli equilibri di finanza pubblica e con
il conseguimento del livello di indebitamento netto
strutturale concordato in sede di patto di stabilità e
crescita, si rinvia a quanto osservato in merito al
comma 10.
Nel corso
della trattazione del provvedimento presso il Senato,
sono stati richiesti chiarimenti, tra l’altro, sulle
possibili minori entrate per i bilanci locali derivanti
dalla mancata conferma - nel comma 4, dell’art. 314, del
D. Lgs. n. 66/2010, come sostituito dal comma 11,
lett. a) - della destinazione ai comuni
sottoscrittori degli accordi di programma ivi previsti
di una quota compresa tra il 10 e il 20 per cento del
ricavato dalle alienazioni degli immobili valorizzati.
Al riguardo, il Governo,
nella nota del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato depositata al Senato, in risposta alle
osservazioni formulate, ha precisato che, non essendo
stato ancora siglato alcun accordo, i comuni interessati
non hanno potuto iscrivere nel proprio bilancio entrate
a tale titolo e, pertanto, la modifica in esame non
determina alcun effetto finanziario negativo per gli
stessi enti. Sul punto il Governo ha, altresì,
evidenziato che la successiva lett. b) del comma 11
in esame, nel sostituire il comma 6 del predetto
articolo 314 del D. Lgs. n. 66/2010, prevede comunque
che ai comuni interessati sia destinata una quota
variabile tra il 5 ed il 15 per cento, in proporzione
alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, non già
dei proventi derivanti dalle alienazioni degli immobili
valorizzati, come originariamente previsto, ma dei
proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote
dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili
stessi ai fondi.
Non
si hanno osservazioni da formulare, per i profili di
quantificazione, in merito al comma 12.
Articolo 2, comma 12-bis
(Spese di esercizio per la gestione dei
servizi di navigazione lacuale)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti
sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese
correnti |
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
La relazione tecnica al maxiemendamento
presentato al Senato afferma che la disposizione, al
fine di garantire la continuità del servizio pubblico di
navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como,
prevede l’attribuzione alla Gestione governativa
navigazione laghi, per l’anno 2011, dell’importo di 2
milioni di euro per il finanziamento delle spese di
esercizio per la gestione dei servizi di navigazione
lacuale, fermo restando il versamento all’entrata del
bilancio dello Stato degli eventuali utili di gestione
risultanti dal conto economico.
La RT
afferma che la copertura finanziaria è garantita dalla
corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di
cui all’art. 1, comma 40, della l. 220/2010 (Fondo per
il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili,
con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e
agli interventi organizzativi connessi ad eventi
celebrativi).
In merito ai profili di quantificazione,
andrebbe acquisita conferma della disponibilità presso
il predetto Fondo delle necessarie risorse e della
compatibilità dell’utilizzo in esame con quelli già
previsti dalle norme vigenti.
In merito ai profili di copertura, con
riferimento all’utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge
finanziaria per il 2011, si rinvia alle osservazioni
formulate con riferimento all’articolo 2, commi
2-duodecies, 2-terdecies, 2-quaterdecies,
4-septiesdecies
Articolo 2, comma 12-ter
(Misure in materia di trasporto lacuale)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione,
si osserva che i soggetti in questione non appartengono
al comparto della pubblica amministrazione definito ai
fini del conto consolidato. Andrebbero comunque esclusi
eventuali effetti in termini di fabbisogno e di
indebitamento.
Articolo 2, comma 12-quater
(Assunzione lavoratori disabili)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrivealla norma effetti sui saldi
di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento
non considera la norma
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 2, comma 12-quinquies
(Eccezionali eventi meteorologici)
Il prospetto riepilogativo riferito al
maxiemendamento ascrivealla norma i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese
conto capitale
Eventi
metereol. Vari |
|
100 |
100 |
|
|
50 |
100 |
50 |
|
50 |
100 |
50 |
Minori spese
in conto capitale Art. 2, c. 240, L. 191/09 |
|
100 |
|
|
|
50 |
50 |
|
|
50 |
50 |
|
Minori spese
in conto capitale Tabella B Ambiente |
|
|
100 |
|
|
|
50 |
50 |
|
|
50 |
50 |
La relazione tecnica riferita al
maxiemendamento, oltre a illustrare il contenuto delle
norme, afferma che non si determinano effetti
peggiorativi sui saldi di finanza pubblica in termini di
fabbisogno e indebitamento netto in quanto essi verranno
compensati con quelli già previsti a legislazione
vigente relativamente al Fondo per le aree
sottoutilizzate e, quanto a 100 milioni per l’anno 2012,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma
“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da
ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia per l’anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’ambiente.
In merito ai profili di quantificazione,
si rileva che l’onere è limitato all’autorizzazione di
spesa prevista, pari a 100 milioni per gli anni 2011 e
2012.
Andrebbe tuttavia confermato che le risorse utilizzate
per tali finalità risultino disponibili e che il ricorso
alle medesime non pregiudichi la realizzazione di
interventi già programmati.
In
merito ai profili di copertura,
appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per
le quali nel prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo
2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010 siano
quantificati in maniera difforme sui saldi relativi al
fabbisogno e all’indebitamento netto rispetto al saldo
netto da finanziare.
Con riferimento al’utilizzo delle risorse iscritte nel
fondo speciale di conto capitale relativo allo stato di
previsione del Ministero dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare, si fa presente che lo stesso reca
le necessarie disponibilità. Con riferimento alla
formulazione della disposizione si segnala che la
stessa, prevedendo l’utilizzo di Fondi speciali
nell’anno 2012, dovrebbe più correttamente far
riferimento alle proiezioni di tale accantonamento.
Articolo 2, comma 12-sexies
(Proroga sfratti )
Il prospetto riepilogativo relativo al
maxiemendamento, ascrivealla norma i seguenti effetti
sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo
netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori
entrate tributarie (IRPEF) |
|
|
3,2 |
|
|
|
3,2 |
|
|
|
3,2 |
|
Minori
entrate tributarie (addizionale regionale)
|
|
|
|
|
|
|
0,13 |
|
|
|
0,13 |
|
Minori
entrate tributarie (add. comunale)
|
|
|
|
|
|
|
0,05 |
|
|
|
0,05 |
|
Maggiori
spese corr (add. regionali) |
|
|
0,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori
spese corr (add. comunale) |
|
|
0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale
onere |
|
|
3,38 |
|
|
|
3,38 |
|
|
|
3,38 |
|
La relazione tecnicariferita al
maxiemendamento,nelricordare che la proroga prevista
dalla norma in esame differisce l’esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per finita locazione fino al
31 dicembre 2011, precisa che i benefici fiscali
previsti dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 9/2007
restano validi per tutta la durata della proroga del
periodo di sospensione dello sfratto.
La citata disposizione
prevede che ai proprietari degli immobili locati a
conduttori con basso reddito rientranti nella
fattispecie della norma di proroga
si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 2,
comma 1 del decreto legge n. 23/2006, in base al quale
il relativo reddito da fabbricati non concorre alla
formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche e delle
società.
In base ai dati forniti dalle Prefetture, risulta che
nel primo semestre 2009 hanno effettivamente beneficiato
della proroga del medesimo anno circa 1.300 soggetti.
Prudenzialmente considerando un possibile aumento nel
secondo semestre dell’anno del numero di soggetti in
possesso dei requisiti necessari per usufruire
dell’agevolazione in esame, si ipotizza che i
beneficiari siano pari a circa 2.000 soggetti e che tale
numero sia confermato anche per il 2011.
In base alla banca dati immobiliare integrata 2008, si
stima un canone medio annuo nazionale, al netto delle
deduzioni forfetarie previste dalla normativa vigente,
reflazionato al 2011 , di circa 4.400 euro, che ai fini
prudenziali viene incrementato a 5.000 euro.
Applicando un’aliquota marginale media per i locatori
persone fisiche pari al 32% (risultante dalle
elaborazioni effettuate con il modello di micro
simulazione IRPEF basato sulle dichiarazioni dei redditi
presentate nel 2009, redditi estrapolati al 2011) si
stimano una perdita di gettito IRPEF, competenza 2011,
pari a circa 3,2 milioni di euro e una perdita di
addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a
circa 130 mila euro e 50 mila euro.
Considerato il mancato effetto sull’acconto per l’anno
2012 previsto dalla norma in esame l’andamento del
gettito in termini di cassa sarà il seguente:
|
2011 |
2012 |
2013 |
IRPEF |
0 |
-3,2 |
0 |
Addizionale
regionale |
0 |
-0,13 |
0 |
Addizionale
comunale |
0 |
-0,05 |
0 |
TOTALE |
0 |
-3,38 |
0 |
Si segnala, infine, che la norma dispone, a fronte di un
onere stimato pari a 3,38 milioni di euro, una copertura
pari a 4,23 milioni di euro, la RGS condiziona,
pertanto, la verifica positiva della RT alla
rettifica dell’onere da 4,23 milioni di euro a 3,38
milioni di euro.
In merito ai profili di quantificazione,
sulla base degli elementi forniti dalla relazione
tecnica la stima del minor gettito appare corretta e
coerente con le quantificazioni relative alla precedente
proroga della norma in esame.
In particolare, si
ricorda che nella relazione tecnica relativa alla
precedente proroga
la quantificazione delle minori entrate era basata sui
medesimi dati ed ipotesi.
Si
segnala, tuttavia, l’opportunità che la quantificazione
sia suffragata anche alla luce di dati più aggiornati..
A tale
proposito, si segnala che il riferimento ad un canone
medio nazionale pari a 440 euro mensili potrebbe
risultare non rappresentativo dell’effettivo ammontare
del canone pagato dai conduttori interessati.
Inoltre, per la
considerazione anche parziale della dinamica dei prezzi
delle locazioni, il canone medio dovrebbe – a fini
prudenziali - almeno essere rivalutato per ogni anno del
75 per cento della variazione dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo, come previsto dalla normativa
vigente.
In
merito ai profili di copertura,
con riferimento all’utilizzo, nell’anno 2012, del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, appare
opportuno che il
Governo chiarisca l’entità delle risorse disponibili
a valer sul suddetto Fondo al fine di verificare
l’idoneità della copertura finanziaria.
Articolo 2, comma 12-septies
(Disposizione in materia di farmaci)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti
sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo
netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori
entrate |
|
35 |
|
|
|
35 |
|
|
|
35 |
|
|
La relazione tecnica, riferito al
maxiemendamento precisa che la disposizione è volta a
recuperare, in favore del SSN, lo sconto a carico dei
farmacisti pari all’1,82 per cento sul prezzo di vendita
al pubblico dei farmaci, pari a circa 35 milioni di
euro.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare dal momento che la
disposizione appare volta al conseguimento delle entrate
quantificate in relazione alle norme recate dal DL n.
78/2010 e scontate nei saldi di finanza pubblica.
Articolo 2, comma 12-octies
(Utilizzo risorse edilizia sanitaria)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti
sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica al maxiemendamento precisa
che gli accordi di programma sono effettivamente
sottoscrivibili solo qualora nel bilancio dello Stato
siano iscritte le corrispondenti risorse. In tali
termini, la disposizione non comporta nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
appare necessario che il Governo chiarisca, in primo
luogo, l’ammontare delle spesa prevista e, inoltre, se
tali somme risultino già considerate nei tendenziali di
finanza pubblica.
Articolo 2, comma 12-novies
(Integrazione del FUS)
Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi
emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo
netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori
spese correnti |
|
15 |
|
|
|
15 |
|
|
|
15 |
|
|
La relazione tecnica al maxiemendamento precisa
che dalla disposizione non derivano oneri a carico dello
Stato in quanto la copertura è posta a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal precedente comma
12-septies.
In merito ai profili di quantificazione,
si rileva che le entrate di cui al comma 12-septies del
medesimo articolo 2 in esame utilizzate a copertura sono
relative al pagamento di somme dovute dai farmacisti al
SSN per il 2010, in relazione al periodo intercorrente
tra l’entrata in vigore del DL n. 78/2010 e l’entrata in
vigore della legge di conversione. Il Governo, pertanto,
dovrebbe chiarire se tali entrate, relative al 2010 ma
che si produrranno nel 2011, siano già state scontate
nei saldi tendenziali di finanza pubblica.
Articolo 2, comma 12-decies
(Collocazione fuori ruolo comandati CIVIT)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti
sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica al maxiemendamento, nulla
aggiungendo al contenuto della norma, precisa che essa,
avendo natura ordinamentale, non comporta nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
appare opportuno un chiarimento del Governo in merito
agli eventuali effetti negativi, sulla funzionalità
dell’amministrazione di provenienza che possano derivare
dalla mancata richiesta dell’interessato, componente
della Commissione, alla collocazione fuori ruolo.
Articolo 2, comma 12-undecies
(Proroga ammortizzatori sociali)
Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi
emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo
netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori
entrate tributarie |
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
Maggiori
spese correnti |
|
10 |
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
Minori
spese c/capitale |
|
2,5 |
|
|
|
1,5 |
|
|
|
1,5 |
|
|
Minori
spese correnti |
|
12,5 |
|
|
|
12,5 |
|
|
|
12,5 |
|
|
La relazione tecnica al maxiemendamento
quantifica in 10 milioni di euro (di cui 4 milioni per
la contribuzione figurativa) gli oneri per la proroga
degli interventi di sostegno del reddito, dal momento
che rimane fermo il limite di 400 soggetti beneficiari
previsto dalla normativa vigente; e in 5 milioni le
minori entrate per la sospensione dei versamenti
tributari e contributivi.
In
particolare, gli enti non commerciali operanti nel
settore della sanità privata in esame sono stati già in
passato interessati da provvedimenti agevolativi:
-
l’articolo 2, comma 110, della legge n. 244/2007 ha
previsto la possibilità di definire la posizione
relativa ai versamenti sospesi per gli anni 2002-2006
mediante il versamento del solo 30 per cento in un’unica
soluzione entro il 30 novembre 2009;
-
l’articolo 6, comma 8-quinquies del DL n. 300/2006 e il
successivo DM del 2 luglio 2009 hanno disciplinato la
sospensione dei versamenti per il periodo 2007-2009,
stabilendo la possibilità di rateizzazione in 24 rate
mensili a decorrere dal mese di gennaio 2010;
-
il DL n. 194/2009 ha ulteriormente sospeso i versamenti
dovuti fino al mese di ottobre 2010, non disciplinando
però le relative modalità di riscossione. Per tale
motivo, i versamenti relativi al periodo gennaio –
ottobre 2010 dovevano essere eseguiti entro il 2010,
vale a dire al termine del nuovo periodo di sospensione.
In merito ai profili di quantificazione,
sulla base di quanto già osservato con riferimento alle
precedenti proroghe,
si rileva che il carattere dei benefici previsti dalle
disposizioni in esame (ammortizzatori sociali, benefici
pensionistici e sospensione dei termini di pagamento per
imposte e contributi) comporta il protrarsi dei relativi
effetti onerosi oltre l’esercizio finanziario 2011. A
fronte però del carattere pluriennale dell’onere, la
corrispondente copertura appare limitata al 2011.
In
merito ai profili di copertura,
con riferimento all’utilizzo, nell’anno 2011, del Fondo
sociale per occupazione e formazione, si osserva che le
relative risorse sono iscritte nel capitolo 7206 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Da una
interrogazione effettuata al Sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato sul suddetto capitolo è
presente una disponibilità pari a 1,8 miliardi di euro
per l’anno 2011.
Con
riferimento all’utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge
finanziaria per il 2011, si rinvia alle osservazioni
formulate con riferimento all’articolo 2, commi
2-duodecies, 2-tredecies, 2-quaterdecies,
4-septiesdecies e 12-bis.
Con
riferimento alla formulazione della disposizione, si
osserva che, a differenza dei commi precedentemente
richiamati, la stessa fa correttamente riferimento, come
il successivo comma 12-tredecies, al rifinanziamento
della citata autorizzazione di spesa previsto dal
successivo comma 16-sexies.
Articolo 2, comma 12-duodecies
(Proroga del divieto di incroci tra settore
della stampa e settore della televisione e modifiche
alla relativa disciplina)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo del
maxiemendamento, specifica che la disposizione proroga
al 31 dicembre 2012 il divieto, previsto dal testo unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici per i
soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito
nazionale attraverso più di una rete, di acquisire
partecipazioni in imprese editrici di giornali
quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove
imprese editrici di giornali quotidiani. Sottolinea,
quindi, che in tal modo si adegua la formulazione
attuale dell’articolo 43, comma 12, del Testo unico dei
servizi media audiovisivi e radiofonici (D. Lgs.
177/2005) alla trasformazione del sistema
radiotelevisivo intervenuta dal 2004 ad oggi e, in
particolare, all’evoluzione tecnologica digitale
terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella del
mercato di settore.
La
relazione afferma che la disposizione non produce
effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili finanziari, non si hanno
rilievi da formulare.
Articolo 2 comma 12-terdecies
(Rinvio versamenti quote latte)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, ascrivealla norma i seguenti effetti
sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese
correnti |
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
Minori spese
correnti |
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
La relazione tecnica afferma che la
quantificazione dell’onere (5 milioni di euro per il
2011), definita come estremamente prudenziale, tiene
conto dell’ammontare delle rate in scadenza al 31
dicembre 2010 per i produttori che hanno aderito ai
piani di rateizzazione delle quote latte di cui al DL
49/2003 e al DL 5/2009.
In merito ai profili di quantificazione,
al fine di verificare la stima indicata dal testo,
andrebbero acquisiti i dati posti alla base della
quantificazione dell’onere, non esplicitati dalla
relazione tecnica, con particolare riferimento
all’ammontare delle rate di prelievo in scadenza al 31
dicembre 2010 e ai loro elementi costitutivi (massa
debitoria complessiva, durata e scadenze del debito,
interessi dovuti, numero di aziende interessate).
Andrebbe inoltre acquisita una valutazione, da parte del
Governo, al fine di escludere effetti finanziari di
carattere indiretto connessi a profili di compatibilità
della proroga in esame con l’ordinamento comunitario.
In base
alla normativa vigente (DL 49/2003 e DL 5/2009) dovrebbe
formare oggetto della rateizzazione prevista dal testo
in esame l’ammontare dei debiti in scadenza più i
relativi interessi. Questi ultimi dovrebbero essere
applicati, ai sensi del DL 5/2009, ai produttori che
abbiano aderito al più recente piano di rateizzazione,
il quale ha esteso alle campagne fra il 2003 e il 2009
la facoltà di rateizzare le somme dovute per le
eccedenze produttive, con l’innovazione – rispetto alla
precedente disciplina
– che gli importi imputati e non pagati avrebbero potuto
essere rateizzati solo dietro corresponsione di
interessi.
Si ricorda che, in occasione dell’esame parlamentare
delle norme che hanno disposto il più recente piano di
rateizzazione,
il Governo ha fornito i seguenti dati in ordine ai
mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia
realizzato l’addebito al bilancio nazionale da parte
della Commissione europea:
-
debitori di prelievo di latte: 8.404;
- importo
complessivamente dovuto: 1.671 milioni di euro;
- aziende
attualmente produttrici: 4.264;
- quota
di prelievo dovuta da tali aziende: 1.386 milioni di
euro;
- importo
effettivamente esigibile: 620 milioni di euro;
- importo
oggetto di contenzioso giurisdizionale pendente: 766
milioni di euro.
La RT
riferita alle predette misure precisava che gli oneri
derivanti dal differimento del pagamento
(=rateizzazione) erano sostanzialmente rappresentati dai
620 milioni esigibili, che non sarebbe stato possibile
incassare in un’unica soluzione.
Si
ricorda, infine, che alla precedente norma di proroga
dei versamenti (dal 30 giugno al 31 dicembre 2010)
sono stati ascritti effetti finanziari analoghi a quelli
in esame (5 milioni di euro di maggiore spesa corrente).
Nel corso dell’esame parlamentare non è stato chiarito
se, ai fini della quantificazione, l’onere
corrispondesse esclusivamente al costo della provvista
finanziaria necessaria a compensare i mancati introiti
(il che avrebbe presupposto che il rinvio di sei mesi –
ossia infrannuale - comportava l’obbligo di effettuare i
versamenti entro l’anno 2010) ovvero corrispondesse
all’intero importo costituito dai mancati introiti,
dagli interessi e dal costo della provvista finanziaria.
In
merito ai profili di copertura,
con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge
finanziaria per il 2011, si rinvia alle osservazioni
formulate con riferimento all’articolo 2, comma
2-duodecies, 2-tredecies, 2-quaterdecies,
4-septiesdecies, 12-bis e 12-undecies.
Per
quanto concerne la formulazione dell’autorizzazione di
spesa, si osserva che la stessa, seppure formulata in
termini di previsione di spesa, non è corredata, come
previsto dalla legislazione vigente, da una apposita
clausola di salvaguardia. Al riguardo, appare
opportuno che il Governo chiarisca se l’autorizzazione
di spesa possa intendersi alla stregua di un limite
massimo di spesa, anche in ragione di quanto affermato
nella relazione tecnica secondo la quale alla
quantificazione degli oneri si è proceduto in via
“estremamente prudenziale”.
Articolo 2, comma 12-quaterdecies
(Edilizia carceraria)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma in esame effetti
sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo del
maxiemendamento afferma che la norma proroga i poteri
del commissario per le infrastrutture carcerarie. La
disposizione, secondo la RT, non comporta effetti
finanziari.
In merito ai profili di quantificazione,
andrebbero esclusi eventuali effetti onerosi, inerenti
alla proroga, derivanti dall’attività del Commissario.
Articolo 2, commi 13-16
(Partecipazione dell’Italia all’incremento delle
risorse del FMI per fronteggiare la crisi finanziaria e
per l’assistenza finanziaria a favore dei Paesi più
poveri)
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
originario, non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che per le
operazioni effettuate in favore del FMI per fronteggiare
la crisi finanziaria, il prestito da garantire è pari a
un ammontare entro il limite massimo di 13,53 mld di
euro, di cui 8,11 mld da versare secondo le modalità
stabilite dalla Banca d'Italia e il FMI nell'accordo di
prestito. Per l'assistenza finanziaria concessionale a
favore dei Paesi più poveri il prestito da garantire è
pari a 800 mln di diritti speciali di prelievo. Il
controvalore di 1 DSP risulta, alla data di redazione
del provvedimento in esame, pari a circa 1,063.460 euro
per cui il valore complessivo ammonterebbe a circa 850
mln di euro. La RT precisa che nel testo non è stato
riportato il valore del prestito in euro a causa delle
oscillazioni dei diritti speciali di prelievo.
In
aggiunta ai prestiti della Banca d'Italia che non hanno
impatto sul bilancio dello Stato, il MEF è autorizzato a
concedere un sussidio per un ammontare pari a 22,1 mln
di DSP. La RT afferma che per il sussidio non ci sarà
alcun esborso di risorse nuove a carico del bilancio
dello Stato in quanto saranno utilizzate le risorse già
a disposizione presso il FMI come residui dei contributi
già erogati dall'Italia sulla base dell'articolo 2 della
legge n. 173 del 1990.
Infine
la RT sottolinea che per la copertura della garanzia
dello Stato a favore della Banca d'Italia si provvede ai
sensi dell'articolo 31 della legge n. 196 del 2009,
con imputazione nell’ambito della u.p.b. 8.1.7 dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2010 e corrispondenti per gli anni
successivi. Tale modalità non individua un tetto di
spesa, attesa l'imponderabilità dell'evento
prospettato nella norma, ma si limita al ricorso
eventuale alle risorse disponibili nell'ambito dello
stanziamento del predetto fondo.
In
proposito, si segnala che nella Nota di risposta alla
osservazioni formulate nel corso dell’iter al Senato
il Governo ha precisato che l’escussione della garanzia
statale per il rischio di credito è un’eventualità assai
remota, mai verificata nei precedenti casi in cui tale
garanzia era stata concessa. Conseguentemente non si
ravvisa la necessità di provvedere alla copertura.
Inoltre, anche in precedenti occasioni di introduzione
di garanzie statali, fornite anch’esse a fronte
dell’assunzione di obblighi internazionali da parte di
Istituzioni statali, per consentire l’attivazione di
agevolazioni in favore dei Paesi in via di sviluppo, non
era stata prevista alcuna ridotazione del fondo di
riserva suddetto. Ciò sia in considerazione della
difficoltà di valutare l’effettivo rischio di
escussione, di natura economica e politica, relativo
all’esposizione dei suddetti Paesi, sia tenendo presente
la sostanziale inoperatività di tale garanzia prestata
ad Organismi internazionali in occasioni similari.
In merito ai profili di quantificazione,
pur in considerazione del carattere eventuale
dell’escussione della garanzia statale, si riterrebbe
utile acquisire elementi circa la possibile entità del
relativo onere in relazione alle disponibilità del Fondo
di riserva iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze .
Articolo 2, comma 16-bis
(Contributo per la partecipazione alla
Fondazione Global Earthquake Model )
Il prospetto riepilogativoriferito al
maxiemendamento presentato al Senato ascrivealla norma i
seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo
netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori
spese correnti |
|
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Maggiori
entrate extr
(versam.
in entrata) |
|
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori
spese corr.
(riduzione
Fondo ISPE) |
|
|
0,3 |
0,3 |
|
|
0,3 |
0,3 |
|
|
0,3 |
0,3 |
La relazione tecnicariferita al
maxiemendamento presentato al Senatoprecisa che la
disposizione intende assicurare la partecipazione della
Repubblica italiana alla Fondazione Global Earthquake
Model (GEM), con sede in Italia nella città di Pavia,
nelle more della costituzione del Global Risk Modelling
Organisation (GRMO). A tal fine viene previsto un
contributo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli
anni del triennio 2011-2013. Per l’anno 2011 la
copertura degli oneri è assicurata da una quota delle
risorse del capitolo 3041 del MEF di cui all’articolo 1,
comma 14, del decreto legge n. 262/2006,
in parte già utilizzate per la compensazione degli
interventi previsti da altre disposizioni del
provvedimento in esame.
In particolare,
richiamando quanto affermato la relazione tecnica al
precedente comma 9-sexies, la copertura degli
oneri a decorrere dal 2011 è garantita con il
mantenimento in bilancio delle risorse destinate ad
interventi relativi al personale del MEF non utilizzate
al 31 dicembre 2010, considerando che il cap. 3041/MEF
presenta una disponibilità per il 2010 di 15,57 milioni
di euro. Tali risorse sono complessivamente versate nel
2011 all’entrata del bilancio dello Stato e destinate
alla copertura degli oneri recati dalla presente norma e
da diverse disposizioni del provvedimento in esame. Ciò
che residua è riversato al Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica.
All’onere relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede
mediante riduzione del Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica.
In merito ai profili di quantificazione,
non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che
l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
In merito ai profili di copertura, con
riferimento all’utilizzo con finalità di copertura delle
risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del
decreto-legge n. 262 del 2006, iscritte nell’anno 2010
sul capitolo 3041 del Ministero dell’economia e delle
finanze e mantenute in bilancio nell’anno 2011, si
rinvia alle osservazioni formulate con riferimento
all’articolo 2, comma 9-sexies. Si segnala, tuttavia,
che le due norme, prevedendo una analoga procedura di
mantenimento in bilancio delle medesime somme, l’impiego
di quota parte delle stesse e la riassegnazione al Fondo
per interventi strutturali di politica economica
dell’importo residuo, andrebbero tra loro coordinate.
Articolo 2, comma 16-ter
(Proroga del finanziamento a favore della
Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di
Milano Giuseppe Verdi)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti
sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo
netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori
spese correnti |
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
La relazione tecnica, riferita al testo
originario, precisa che si provvede alla copertura degli
oneri mediante utilizzo di un’ulteriore quota delle
risorse conservate sul capitolo 3041/MEF e versate
all’entrata del bilancio.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento, ribadisce quanto affermato
precedentemente.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 2, comma 16-quater
(Infrastrutturazione informatica per uffici
giudiziari e della sicurezza)
Il prospetto riepilogativo, riferite al
maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti
sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese in
conto capitale |
/ |
4,5 |
/ |
/ |
/ |
4,5 |
/ |
/ |
/ |
4,5 |
/ |
/ |
La relazione tecnica, riferita al testo del
maxiemendamento, afferma che la norma autorizza una
spesa di 4, 5 milioni di euro per la prosecuzione delle
attività di infrastrutturazione informatica occorrenti
per le connesse attività degli uffici giudiziari. La
copertura del comma in esame nonché dei commi 16-ter e
16-quinquies, è rinvenuta a valere sul versamento
all’entrata di risorse, disposto dal predetto comma
16-quinquies.
Nulla da osservare In merito ai profili di
quantificazione, essendo il maggior onere
limitato all’entità dello stanziamento.
Articolo 2, comma 16-quinquies
(Contributo alle fondazioni lirico-sinfoniche)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxi emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti
sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo
netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori
spese correnti |
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
Maggiori
entrate |
|
13,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori
spese correnti (fondo Ispe) |
|
1,27 |
|
|
|
1,27 |
|
|
|
1,27 |
|
|
La relazione tecnica al maxiemendamento, nulla
aggiungendo al contenuto della disposizione, quantifica
in 6 milioni di euro il contributo per le fondazioni
lirico-sinfoniche.
In merito ai profili di quantificazione,
si segnala che la norma prevede l’utilizzo, sia pure per
i soli effetti di cassa, di risorse di natura capitale
per la copertura di maggiori spese di natura corrente.
In merito ai profili di copertura, con
riferimento all’utilizzo con finalità di copertura delle
risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del
decreto-legge n. 262 del 2006, iscritte nell’anno 2010
sul capitolo 3041 del Ministero dell’economia e delle
finanze e mantenute in bilancio nell’anno 2011, si
rinvia alle osservazioni formulate con riferimento
all’articolo 2, commi 9-sexies e 16-bis, anche in
relazione all’opportunità di un coordinamento delle
disposizioni in questione.
Articolo 2, comma 16-sexies
(Contributi per il riequilibrio socio-economico,
e per la ricerca oncologica)
Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi
emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo
netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori
entrate ex |
|
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori
spese correnti |
|
40 |
|
|
|
40 |
|
|
|
40 |
|
|
Maggiori
spese correnti |
|
80 |
|
|
|
80 |
|
|
|
80 |
|
|
Minori
spese conto capitale |
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
120 |
|
|
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento, specifica che la disposizione prevede
l’incremento dell’autorizzazione di spesa per le piccole
opere per 120 milioni. Alla relativa copertura si
provvede attraverso il mantenimento in bilancio delle
risorse rinvenienti dall’autorizzazione di spesa
“relativa al Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei
materiali da costruzione” di cui all’art. 1, comma 11,
del DL 162/2008 che viene compensata per pari importo in
termini di sola cassa, del fondo di cui all’art. 6,
comma 2, del DL n. 154/2008.
In merito ai profili di quantificazione,
si segnala che la norma prevede l’utilizzo, sia pure per
i soli effetti di cassa, di risorse di natura capitale
per la copertura di maggiori spese di natura corrente.
In merito ai profili di copertura, con
riferimento all’utilizzo per la compensazione degli
effetti finanziari del Fondo per la compensazione degli
effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi
pluriennali, si rinvia alle osservazioni formulate
all’articolo 2, commi 2-quinquiesdecies, 3-sexies e
6-quater.
Articolo 2, comma 16-septies
(Verifiche su serbatoi GPL)
Il prospetto riepilogativo e la
relazione tecnica non considerano la norma.
In merito ai profili di quantificazione,
non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 2, comma 16-octies
(Contributo all’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia)
Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi
emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo
netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori
spese conto capitale |
|
1,5 |
|
|
|
1,5 |
|
|
|
1,5 |
|
|
Minori spese
correnti (tab. A MEF) |
|
0,25 |
|
|
|
0,25 |
|
|
|
0,25 |
|
|
Minori spese
correnti (art. 5, c.4 DL 93/08) |
|
1,25 |
|
|
|
1,25 |
|
|
|
1,25 |
|
|
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento, si limita a ribadire il contenuto della
disposizione.
In merito ai profili di quantificazione,
si segnala che la norma, a copertura dell’onere recato
dalla medesima, dispone la riduzione di
un’autorizzazione di spesa limitata al triennio
2008-2010.
In merito ai profili di copertura, con
riferimento al’utilizzo delle risorse iscritte
nell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente
relativo allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, si segnala che lo stesso,
seppure privo di una specifica voce programmatica, reca
le necessarie disponibilità. Per quanto concerne,
invece, l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 5,
comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, come
rifinanziato, da ultimo, dall’articolo 60, comma 8, del
decreto-legge n. 112 del 2008, per un importo di
1.250.000 euro si segnala che le risorse del Fondo sono
iscritte sul capitolo 3076 del Ministero dell’economia e
delle finanze, denominato fondo da utilizzare a
reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di
spesa, che reca uno stanziamento pari a 4,5 milioni di
euro per l’anno 2011. Da una interrogazione effettuata
al sistema informativo della Ragioneria generale dello
Stato, sul suddetto capitolo è presente una
disponibilità di competenza pari a 3,65 milioni di euro
per l’anno 2011.
Articolo 2, comma 16-novies
(Proroga della convenzione RAI S. Marino)
Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi
emendamento, non ascrive alla norma effetti sui saldi
di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento
specifica che la disposizione intende assicurare, fino
alla ratifica del nuovo Accordo di collaborazione in
materia radiotelevisiva tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di San Marino, e non oltre il 31 dicembre
2011, la fornitura dei servizi previsti dalla
convenzione con la RAI, al fine di garantire il
potenziamento dell’attuale livello di cooperazione in
materia di telecomunicazioni.
La
relazione afferma che la norma non produce effetti sui
saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 2, comma 16-decies
(Controversie civili e commerciali)
Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi
emendamento, non considera la disposizione
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento, esclude che la proroga (riguardante
l’obbligo di esperire preventivamente il procedimento di
mediazione) determini oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 2, comma 17
(Interventi per la salvaguardia dell’euro)
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
originario, non ascrive alla norma effetti sui saldi di
finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che il decreto
legge 78 del 2010 ha previsto la partecipazione
dell'Italia ai meccanismi di salvaguardia della
stabilità finanziaria dell'area euro. Gli accordi
intervenuti successivamente in sede comunitaria sulle
concrete modalità di funzionamento delle garanzie
accordate dall'Italia sulle emissioni prevedono tempi
piuttosto brevi. Si rende quindi necessario, al fine di
permettere la corretta e tempestiva operatività
ricorrere alla procedura già prevista ai sensi del
decreto legge n. 67 del 2010 (prestiti alla Grecia).
Tale procedura ha consentito l'immediata erogazione dei
suddetti prestiti mediante ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di
ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è
successivamente avvenuta a valere sul netto ricavo dei
titoli di Stato emessi a tal fine. La RT rileva,
pertanto, la necessità di estendere la suddetta
procedura d'urgenza anche negli eventuali casi in cui
venga attivata la garanzia dello Stato Italiano sugli
interventi di medesima natura dell'European financial
stanility facility (EFSF), previsti dall'articolo 17
del decreto legge n. 78/2010, anche al fine di evitare
che l'annuncio di specifiche emissioni per fronteggiare
interventi di salvaguardia dell'euro diventi motivo di
azioni speculative sui mercati.
In merito ai profili di quantificazione,
nel ribadire considerazioni già espresse nel corso
dell’esame al Senato,
si evidenzia l’opportunità di acquisire dati ed elementi
circa il possibile impatto delle norme in esame sulle
emissioni dei titoli già previste in calendario e sulla
spesa per interesse.
Articolo 2, comma 17-bis
(Aumento della partecipazione al capitale
della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
(BERS)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non considera la disposizione.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento, ricorda che, per contrastare gli
effetti della crisi economica e finanziaria, dal 2009, i
Paesi del G7/8 e del G20 hanno chiesto a tutte le Banche
Multilaterali di sviluppo di erogare crediti addizionali
rispetto a quelli programmati, in modo da rafforzare
l’azione di contrasto alla crisi.
In tale
contesto, nel settembre del 2009, all’inizio
dell’esercizio di programmazione quinquennale 2011-2015
della BERS, il Presidente della Banca ha proposto un
aumento di capitale di 10 miliardi di euro, di cui 1
miliardo da versare (paid-in) e 9 miliardi a
chiamata (callable). Tenuto conto delle
difficoltà per i Paesi membri di reperire risorse
addizionali per il prospettato aumento di capitale, sono
state approvate dal Consiglio dei Governatori, il 14
maggio 2010, due risoluzioni (n. 126 e n. 128) che
prevedono rispettivamente:
- un
pagamento effettivo di 1 miliardo, attraverso la
conversione delle riserve della Banca;
- un
aumento temporaneo della componente del capitale a
chiamata per 9 miliardi.
La
relazione precisa che le risoluzioni non comportano
alcun costo diretto per i Paesi membri, in quanto il
miliardo di euro previsto come pagamento effettivo
proviene dalle risorse interne della Banca, mentre
l’impegno riguardante il capitale a chiamata rappresenta
un’obbligazione eventuale. Tale obbligazione non ha,
secondo la definizione Eurostat (ESA 95) alcun effetto
sul deficit e sul debito pubblico.
Inoltre, nessuna Banca di sviluppo vi ha finora mai
fatto ricorso. Il capitale a chiamata contribuisce,
invece, alla determinazione dei limiti statutari di
attività della Banca ed un suo aumento consente di
ampliare il volume delle attività della Banca, entro i
limiti prudenziali fissati.
La
risoluzione n. 128, che riguarda il capitale a chiamata,
in particolare stabilisce che ciascun Paese membro sia
autorizzato a sottoscrivere, entro il 30 aprile 2011,
ulteriori azioni fino al 42,857 per cento della
partecipazione posseduta al 14 maggio 2010.
Nel
caso dell’Italia, che dispone nella BERS di una quota
azionaria dell’8,6 per cento il numero delle azioni
subirebbe un aumento di 76.695, cui corrisponde un
valore di 766.950.000 euro.
Al fine
di sottoscrivere il numero di azioni a chiamata è
necessaria da parte di ciascun Paese membro la
presentazione di un apposito strumento di
sottoscrizione, consistente nella dichiarazione di aver
debitamente adottato tutti i provvedimenti legislativi o
altro iter necessario per consentire tale
sottoscrizione.
La
relazione tecnica conclude affermando che la norma in
esame si rende necessaria al fine di consentire
l’aumento della partecipazione italiana alla BERS e
che, trattandosi di un aumento di capitale a chiamata
non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione.
In merito ai profili di quantificazione,
non si formulano osservazioni, anche in considerazione
delle informazioni fornite dalla relazione tecnica.
Si
segnala che non appare idonea ai fini
dell’autorizzazione alla sottoscrizione del nuovo
aumento di capitale deciso dalla BERS la proroga,
prevista dalle disposizioni in esame, delle norme di cui
all’articolo 3 della legge n. 160 del 1998. Ciò in
quanto, tali disposizioni, finalizzate a ratificare la
partecipazione dell’Italia al precedente aumento di
capitale della BERS, appaiono aver esaurito il loro
effetto normativo.
Articolo 2, comma 17-ter
(Completamento degli interventi della
programmazione negoziata)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrivealla norma effetti sui saldi
di finanza pubblica.
La relazione tecnica allegata al
maxiemendamento afferma che la norma proroga al 31
dicembre 2011 il termine entro cui possono essere
completate le iniziative agevolate finanziate a valere
sugli strumenti della programmazione negoziata che, alla
medesima data, risultino realizzate in misura non
inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi. La
RT afferma altresì che la norma non produce effetti sui
saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
nulla da osservare.
Articolo 2, commi 17-quater e 17-quinquies
(Sospensione dell’ammortamento dei mutui)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti
sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica al maxiemendamento
presentato al Senato afferma che la disposizione è volta
a concedere il diritto di surroga ex lege nelle
garanzie che assistono il mutuo oggetto di sospensione e
ad assicurare, nell’ipotesi di riacquisto da parte del
cedente di un credito già oggetto di cartolarizzazione,
la validità delle garanzie per la banca cessionaria
senza necessità di formalità aggiuntive.
La RT
afferma che, trattandosi di negozi giuridici tra
soggetti privati, non si registrano effetti finanziari a
carico del bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 2, comma 17-septies
(Investimenti immobiliari)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti
sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo
netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori
spese c. capitale |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori
spese c. capitale |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
La relazione tecnica allegata al
maxiemendamento, afferma che la disposizione prevede la
possibilità per gli enti previdenziali di effettuare
investimenti sul Polo giudiziario di Bolzano. La
disposizione va collocata nel quadro regolamentare
vigente ed in tal senso non comporta effetti.
La
disposizione autorizza altresì per il 2011 lo Stato alla
sottoscrizione di quote di società di gestione del
risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso, finalizzate alla
realizzazione di infrastrutture. All’onere pari a 1
milione di euro per il 2011 si provvede a carico della
Tabella B del Mef.
Nulla da osservarein
merito ai profili di quantificazione.
In merito ai profili di copertura, con
riferimento all’utilizzo delle risorse iscritte
nell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale
relativo allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, si segnala che lo stesso,
seppure privo di una specifica voce programmatica, reca
le necessarie disponibilità.
Articolo 2 commi da 17-octies a 17-duodecies
(Patrimonio separato BancoPosta)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non considera le norme.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento, ribadisce che la costituzione di un
patrimonio separato per l’esercizio delle attività di
bancoposta è funzionale all’esigenza di disporre, anche
per bancoposta, di un parametro di riferimento
patrimoniale per l’applicazione degli istituti di
vigilanza patrimoniale e di informativa. Non si ritiene
– afferma la RT - che dalla proposta derivi un aumento
del rischio a carico di Poste Italiane, atteso che ad
oggi la società ha un patrimonio netto di oltre 4
miliardi di euro e considerato che il suo perimetro e
contesto operativo non vengono variati dalla norma in
esame. La RT precisa, inoltre, che la previsione di una
delibera di costituzione del patrimonio da parte
dell’assemblea (invece che da parte del consiglio
d’amministrazione, come previsto dal codice civile) è
volta ad assicurare un adeguato controllo da parte del
Ministero dell’economia. La RT afferma, in conclusione,
che le norme non comportano effetti negativi a carico
della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
si rileva che le norme intervengono - fra l’altro -
sugli assetti patrimoniali e organizzativi di una
società per azioni esterna al perimetro delle pubbliche
amministrazioni.
In tal senso, quindi, non sono ravvisabili nella nuova
disciplina effetti finanziari di carattere diretto. Ciò
premesso, si osserva tuttavia che Poste Italiane SpA è
partecipata nella quasi totalità da soggetti pubblici
(le partecipazioni sono detenute per il 65% dal MEF e
per il 35% dalla Cassa depositi e prestiti). Tali
soggetti possono quindi concorrere, come principali
azionisti, alla ripartizione degli utili ovvero – se del
caso – al ripiano delle passività. Inoltre, qualunque
modifica in materia di patrimonializzazione, gestione e
organizzazione di un’impresa operante nel settore dei
servizi e del credito può riflettersi sulla sua
redditività e, quindi, sui suoi equilibri di bilancio,
con possibili effetti per la finanza pubblica in termini
di dinamica delle entrate fiscali e contributive. Sugli
aspetti richiamati appare necessario acquisire dati ed
elementi di valutazione da parte del Governo, anche per
chiarire le possibili modalità di attuazione della
disposizione che prevede la partecipazione - anche di
controllo – di Poste Italiane SpA nel capitale di
banche.
Articolo 2, comma 17-terdecies
(Misure in materia di vigilanza supplementare
sulle imprese assicurative private)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxi emendamento, non considera la norma.
La relazione tecnica riferita al
maxiemendamentoprecisa che la disposizione si propone di
integrare, in via eccezionale e temporanea, l’insieme di
misure c.d. anticrisi che riguardano il settore
assicurativo. La misura proposta introduce una deroga
alle vigenti regole in materia di vigilanza prudenziale
sul gruppo assicurativo (c.d. vigilanza supplementare),
volta ad introdurre la possibilità di tener conto, ai
fini del calcolo della solvibilità corretta, della
differenza tra il valore di iscrizione nel bilancio
individuale delle imprese di assicurazione italiane dei
titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione
europea destinati a permanere durevolmente nel
patrimonio (tendenzialmente prossimo al loro costo) ed
il relativo fair value,
se inferiore.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non
comporta effetti finanziari negativi a carico della
finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 2 comma 17-quaterdecies
(Proroga del termine per la cessione delle
partecipazioni bancarie)
Il prospetto riepilogativo non considera
la norma.
La relazione tecnica (riferita al testo
originario del decreto legge, in base al quale la
proroga in esame poteva operare fino al 31 dicembre
2011) ricorda che il termine per la cessione delle
partecipazioni in banche popolari è già stato differito
(al 31 dicembre 2011) dall’articolo 1, comma 17-bis,
del DL 194/2009.
Si
segnala che anche a tale rinvio non erano stati ascritti
effetti finanziari.
Con la
disposizione del decreto legge originario il termine
viene ulteriormente prorogato di un anno per i soggetti
che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una
partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti
fissati dall’articolo 30, comma 2, primo periodo, del
T.U. bancario, qualora il superamento del limite derivi
da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra
investitori (fermo restando che tale partecipazione non
potrà essere incrementata). La RT afferma che la
disposizione non ha effetti onerosi per la finanza
pubblica. Nel corso dell’esame presso il Senato, il
termine è stato esteso - come detto - a tutto il 2014.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento
presentato al Senato afferma che la norma non comporta
oneri.
In merito ai profili di quantificazione,
non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 2, comma 18
(Differimento approvazione bilanci e convenzioni
Agenzie fiscali)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
testo originario, non considera la disposizione.
La relazione tecnica al testo originario
ricorda che la disposizione prevede il differimento, al
30 giugno 2011, dei termini di approvazione dei bilanci
e delle convenzioni delle Agenzie fiscali e dei termini
per l’adozione dei relativi atti presupposti.
La
relazione afferma inoltre che la norma non determina
effetti onerosi a carico della finanza pubblica.
In
proposito, si segnala che, nella Nota
di risposta alle osservazioni formulate nel corso
dell’esame in sede referente presso il Senato, in merito
a possibili profili di onerosità determinati dalla
proroga delle convenzioni, il Governo ha precisato che
le stesse sono prorogate nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
non si formulano osservazioni, anche in considerazione
delle precisazioni fornite dal Governo durante l’esame
al Senato.
Articolo 2, comma 18-bis
(Dilazioni di pagamento di contribuenti in
difficoltà)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnicaal maxiemendamento afferma
che la disposizione in esame non comporta alcuna perdita
di gettito poiché il peggioramento della situazione di
obiettiva difficoltà che non consente il rispetto del
piano di ammortamento concesso ai sensi dell’articolo 19
del DPR n. 602 del 1973, rende incerta la possibilità di
recupero effettivo. Quest’ultima in ogni caso, sconta la
necessità di disporre di tempi brevi per le azioni
esecutive con i connessi costi aggiuntivi. La proroga
dei termini in questione palesa per converso, vantaggi
sia nell’immediato che nel medio e lungo periodo, in
ragione della ripresa spontanea dei pagamenti.
In merito ai profili di quantificazione,
pur prendendo atto delle considerazioni espresse dalla
RT, si rileva la necessità di disporre di una
quantificazione, sia pur di massima, degli effetti di
gettito derivanti dalla dilazione di pagamenti, che
assume carattere ultrannuale.
Articolo 2, comma 18-ter
(Prededuzione delle spese di gestione da
parte di Equitalia Giustizia S.p.A.)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non considera la disposizione.
La relazione tecnica al maxiemendamento precisa
che la disposizione integra l’articolo 2 del decreto
legge n. 143 del 2008, disciplinando le modalità di
recupero delle spese di gestione per le attività rese da
Equitalia Giustizia S.p.A. Tale recupero, a partire dai
versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, si attua
mediante prededuzione e secondo modalità, condizioni e
termini stabiliti nelle convenzioni che regolano i
rapporti con i competenti ministeri. Inoltre
l’emendamento prevede che, con riferimento alle risorse
in denaro sequestrate, intestate al Fondo Unico
Giustizia, la società trasferisca le risorse su uno o
più conti correnti intrattenuti con operatori finanziari
che garantiscano adeguate condizioni di redditività e
solidità.
La
relazione afferma che la disposizione non comporta
effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione,
appaiono necessari chiarimenti circa i possibili effetti
di cassa per il bilancio dello Stato nel 2011
conseguenti alla possibilità per Equitalia Giustizia
S.p.A. di effettuare i versamenti dovuti al bilancio
dello Stato prededucendo quanto ad essa spettante a
titolo di recupero delle spese di gestione sostenute per
l’assolvimento dei propri fini statutari.
Articolo 2, comma 18-quater
(Concorsi dell’amministrazione finanziaria)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento presentato al Senato, ascrive alla norma
i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese
correnti (Graduatorie MEF) |
/ |
3,4 |
4,1 |
4,1 |
/ |
1,7 |
2,1 |
2,1 |
/ |
1,7 |
2,1 |
2,1 |
Minori spese
correnti
(Fondo MEF art.
1, comma 14 DL 262/2006) |
/ |
3,4 |
4,1 |
4,1 |
/ |
1,7 |
2,1 |
2,1 |
/ |
1,7 |
2,1 |
2,1 |
La relazione tecnica, riferita al testo del
maxiemendamento presentato al Senato, afferma che la
norma prevedendo il completamento dei programmi di cui
al concorso del 5 agosto 2009 e del 28 novembre 2007,
consente l’assunzione di 41 complessive unità di
personale con qualifica dirigenziale di seconda fascia
presso il Ministero dell’Economia e delle finanze.
Considerato che il costo medio lordo di riferimento per
l’assunzione di un dirigente di seconda fascia è pari a
euro 109.097, e che alcune delle unità prestano già
servizio presso il predetto Ministero, e che per le
stesse verrà, pertanto, considerato il solo costo
differenziale, l’iniziativa comporta una maggiore spesa
valutata in circa 3,4 milioni di euro per l’anno 2011
(in relazione alla circostanza che le assunzioni
avverranno presumibilmente a decorrere dal mese di
marzo) e a 4,1 milioni di euro a decorrere dal 2012,
come illustrato nella tabella riportata a seguire. Ai
relativi oneri si provvede con l’utilizzo delle
disponibilità del fondo istituito presso il Ministero,
di cui al comma 14, dell’articolo 1 del DL n. 262/2006.
(euro)
Qualifiche |
Unità |
Onere unitario
a regime |
Onere totale
anno 2011 (10/12 onere annuo) |
Onere totale
annuo a regime |
Concorso
5 agosto 2009 |
|
Personale esterno |
23 |
109.097 |
2.091.026 |
2.509.231 |
Dirigenti ex Area
III F3 |
4 |
69.568 |
231.893 |
278.272 |
Totale
|
27 |
|
2.322.919 |
2.787.503 |
Concorso
28 novembre
2007 |
|
Personale esterno |
8 |
109.097 |
727.313 |
872.776 |
Dirigenti ex Area
III F3 |
5 |
69.568 |
289.867 |
347.840 |
Dirigenti ex Area
III F1 |
1 |
73.087 |
60.906 |
73.087 |
Totale |
14 |
|
1.078.086 |
1.293.703 |
TOTALE
GENERALE |
41 |
|
3.401.005 |
4.081.206 |
In merito ai profili di quantificazione,
appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in
merito alla compatibilità della disposizione in esame
con la vigente disciplina in materia di limitazione del
turn over del personale delle amministrazioni dello
Stato. Ci si riferisce in particolare, alle norme di cui
all’art. 9, commi 5-12, del DL n. 78/2010 che prevedono,
tra l’altro, nel triennio 2011-2013,
per le medesime amministrazioni,
una limitazione del 20% del turn over, cui sono
associati effetti di risparmio scontati ai fini dei
saldi di finanza pubblica.
In particolare alle
suddette norme sono ascritti, in termini di saldo netto
da finanziare, risparmi pari a 7,9 milioni di euro per
il 2011, a 58,0 milioni di euro per il 2012 e a 198,1
milioni di euro a decorrere dal 2013. Sui saldi di
indebitamento netto e fabbisogno sono scontati risparmi
pari a 4,3 milioni di euro per il 2011, a 33,4 milioni
di euro per il 2012 e a 118,5 milioni di euro a
decorrere dal 2013. Con specifico riferimento al
comparto ministeri, la RT riferita alle citate
disposizioni, pur non computando economie in riferimento
al 2011, quantifica, in merito al 2012, economie pari ad
euro 22.975.500.
Considerata, inoltre, la natura permanente del maggior
onere previsto dalla norma, appare opportuno acquisire
chiarimenti in merito alle effettive disponibilità del
Fondo di cui all’art. 1, comma 14, del DL n. 262/2006,
poste a copertura del medesimo onere, tenuto conto delle
ulteriori destinazioni delle risorse del Fondo. Queste
ultime sono destinate – per metà all'amministrazione
economico-finanziaria e per la restante metà alle
amministrazioni statali - oltre che al finanziamento di
specifici programmi di assunzioni di personale
qualificato, ad ulteriori finalità (incentivazione
all’esodo e alla mobilità territoriale del personale
delle medesime amministrazioni).
Si rammenta che l’art.
1, comma 14, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria) prevede, tra l’altro, che una quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’attività di
contrasto all’evasione fiscale - con specifico
riferimento al contrasto dell'impiego del lavoro non
regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi
intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune
europeo - per un ammontare non superiore a 30 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è
destinata ad un apposito fondo volto a finanziare, le
finalità di spesa sopra evidenziate.
Con
riguardo all’effetto complessivo delle norme in esame
sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a
circa il 51% del saldo netto da finanziare,
l’indicazione contenuta nel prospetto riepilogativo
sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti
indotti (incasso di parte delle somme erogate a titolo
di contributi ed imposte) recati della norma che
tuttavia non hanno una distinta evidenza ai fini del
saldo netto da finanziare. Sul punto appare opportuno un
chiarimento da parte del Governo.
In merito ai profili di copertura, con
riferimento all’utilizzo, nell’anno 2011, del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262
del 2006, si segnala che le suddette risorse sono
iscritte sul capitolo 3041 del Ministero dell’economia e
delle finanze, denominato fondo per la concessione di
incentivi all’esodo, alla mobilità territoriale e
erogazione di indennità di trasferta, nonché per uno
specifico programma di assunzioni di personale
qualificato, che reca uno stanziamento pari a 15 milioni
di euro per l’anno 2011. Da una interrogazione
effettuata al sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato, sul suddetto capitolo è presente
una disponibilità di competenza pari al suddetto
stanziamento. Si segnala, peraltro, che la disposizione
non reca una esplicita quantificazione dell’onere
e che questa, pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2011
e a 4,08 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, è
desumibile solo dalla relazione tecnica allegata al
provvedimento.
Articolo 2, comma 18-quinquies
(Imposta di registro sul trasferimento di
immobili)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento presentato al Senato, ascrive alla norma
i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori entrate
tributarie (Ag. fiscali-imp. di reg.) |
/ |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
/ |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
/ |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Minori spese
correnti
(Tabella A) |
/ |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
/ |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
/ |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
La relazione tecnica, riferita al testo del
maxiemendamento presentato al Senato, afferma che la
disposizione in esame modifica quanto previsto dall’art.
1, comma 25, della legge finanziaria 2008 (legge n.
244/2007), relativamente alle agevolazioni in materia di
registro (aliquota dell’1%) per i trasferimenti di
immobili compresi nei piani urbanistici
particolareggiati, a condizione che l’intervento cui
è finalizzato il trasferimento venga completato entro
cinque anni dalla stipula. La modifica normativa
estende la data entro la quale l’intervento deve essere
completato da 5 a 8 anni. Tuttavia, si stima che la
proroga di tre anni possa comportare un possibile
effetto negativo in termini di minore recupero di
gettito da accertamento, nei casi in cui il contribuente
che abbia già fruito dell’ agevolazione in esame non sia
riuscito a completare l’intervento entro il vigente
termine quinquennale. Tale potenziale effetto negativo -
che la RT qualifica di “difficile quantificazione” – si
può ritenere, prosegue la RT, non ecceda l’onere
indicato nella stessa disposizione (1 milione di euro a
decorrere dal 2011)
In merito ai profili di quantificazione,
appare necessario che il Governo fornisca una
quantificazione dell’onere derivante dall’applicazione
della proroga in esame. Si rileva, infatti, che la RT
riferita ai commi da 25 a 28 dell’articolo 1 della legge
finanziaria per il 2008 quantificava una perdita di
gettito pari a 55 milioni di euro annui a
decorrere dal 2008. Detta quantificazione era riferita
all’applicazione dell’imposta di registro nella misura
dell’1% (comma 25, art. 1, legge n. 244/2007) e
dell’imposta ipotecaria nella misura del 3% (comma 26,
art. 1, legge n. 244/2007).
Inoltre, la norma anticipa dal 2008 al 2005 il termine
iniziale di riferimento per gli atti cui si applicano
le predette agevolazioni dell’’imposta di registro.
Detta disposizione, estendendo l’ambito applicativo
dell’agevolazione, appare suscettibile di determinare
un onere che non appare quantificato nella RT e nel
prospetto riepilogativo: sul punto andrebbero acquisiti
chiarimenti.
In merito ai profili di copertura, con
riferimento all’utilizzo delle risorse iscritte
nell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente
relativo allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, si segnala che lo stesso,
seppure privo di una specifica voce programmatica,
reca le necessarie disponibilità.
Per
quanto concerne la formulazione dell’autorizzazione di
spesa, si osserva che la stessa, seppure formulata in
termini di previsione di spesa, non è corredata, come
previsto dalla legislazione vigente, da una apposita
clausola di salvaguardia. Al riguardo, appare opportuno
che il Governo chiarisca se l’autorizzazione di spesa
possa intendersi alla stregua di un limite massimo di
spesa, anche in ragione di quanto affermato nella
relazione tecnica, secondo la quale, gli effetti della
disposizione, seppure di difficile quantificazione, non
possono eccedere la spesa di 1 milione di euro
espressamente autorizzata.
Articolo 2 comma 18-sexies
(Rimborsi elezioni regionali 2010)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non considera la norma.
La relazione tecnica sottolinea il
carattere procedurale della norma.
In merito ai profili di quantificazione,
si osserva che il differimento in esame non dovrebbe
modificare l’importo complessivo dei rimborsi che, in
base alla normativa vigente, saranno distribuiti ai
partiti o movimenti politici per le elezioni regionali
del marzo 2010. Infatti tale importo viene calcolato non
sul numero di soggetti che richiedono i rimborsi, ma sul
numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali
della Camera dei deputati (articolo 1, comma 5, della
legge157/1999).
Pertanto l’importo viene ripartito fra i soggetti aventi
diritto nella sua integrità, qualunque sia la dimensione
della platea dei destinatari.
Ciò
premesso, appare comunque opportuno un chiarimento in
merito agli effetti finanziari del differimento, atteso
che l’intervento della disposizione risulta successivo
alla scadenza di un termine fissato a pena di decadenza
dal diritto di presentare istanza di rimborso.
Si
ricorda che - ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
legge 157/1999 - l'erogazione dei rimborsi per il
rinnovo della Camera, del Parlamento europeo e dei
Consigli regionali, nonché per i referendum, è disposta
a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Articolo 2, commi da 18-septies a 18-decies
(Applicazione dei principi contabili
internazionale nella redazione dei bilanci di esercizio
)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla norma effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento
precisa che le norme in esame si propongono di
introdurre per i bilanci di esercizio una procedura
specifica di endorsement degli IAS/IFRS che
consenta di emanare disposizioni attuative volte
realizzare il coordinamento tra i principi contabili
internazionali e la disciplina del codice civile in
materia di società.
In
particolare, in base al comma 18 septies è
prorogata la
vigente
disciplina civilistica e fiscale per i principi
contabili internazionali adottati con regolamenti UE
entrati in vigore:
- fino al 31 dicembre 2010, salvo quanto previsto
dal comma 18 decies;
- successivamente a tale data, nell’ipotesi che
non sussista l’esigenza di prevedere disposizioni di
coordinamento ai fini civilistici e/o fiscali.
Con
disposizioni di carattere transitorio (comma 18
decies) viene prevista la possibilità di emanare
disposizioni di coordinamento per la determinazione
dell’imponibile fiscale relativamente ai principi
contabili internazionali adottati con regolamenti UE
entrati in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2009 e il 31 dicembre 2010, ferma restando la loro
esclusione dall’ambito applicativo del nuovo comma 7-ter
dell’articolo 4 del Decreto legislativo n. 38/2005
introdotto dalle norme in esame.
La
relazione precisa che, trattandosi di disposizioni di
coordinamento, non si rilevano effetti negativi a carico
della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
non vi sono osservazione da formulare.
Articolo 2, comma
18-undecies
(Violazioni in materia di affissioni e
pubblicità)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento presentato al Senato, non ascrivealla
norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La
relazione tecnica allegata al maxiemendamento
nulla aggiunge al contenuto delle norme
Si
ricorda che la 5a Commissione Bilancio
del Senato ha espresso sull’emendamento recante le norme
in esame, parere contrario.
In merito ai profili di quantificazione,
si rileva che la norma prevede, a fronte di un gettito
certo per l’adesione alla sanatoria prorogata dalle
norme in esame, una diminuzione di gettito per il venir
meno di entrate da sanzioni. Resterebbero in ogni caso a
carico degli enti locali gli oneri relativi alla
rimozione dei manifesti pubblicitari affissi.
In
ordine ai predetti profili, appare necessario acquisire
l’avviso del Governo.
Articolo 2, comma 19
(Proroga di termini in materia di esercizi
pubblici che forniscono l’accesso ad internet in via
principale)
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo
originario, non considera la disposizione.
La relazione tecnica riferita al testo
originario ricorda che il comma in esame proroga, fino
al 31 dicembre 2011 e limitatamente agli Internet
point – cioè agli esercizi pubblici che forniscono
l’accesso ad Internet quale attività principale –
l’obbligo della preventiva richiesta della licenza al
questore.
Conseguentemente non è richiesta la licenza per tutte le
attività che offrono il collegamento Internet quale
servizio accessorio. Restano fermi, per gli Internet
point i controlli di polizia previsti dal testo
unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza e le
disposizioni del codice delle comunicazioni
elettroniche.
Sono,
inoltre, abrogate le disposizioni in materia di
identificazione degli utenti, monitoraggio delle
operazioni ed archiviazione dei dati.
La
relazione afferma che la norma non reca oneri a carico
della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
non si formulano osservazioni.
Articolo 2-bis, commi 1-4
(Prolungamento o ripristino del rapporto di
servizio del dipendente pubblico sospeso e poi
prosciolto)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti
sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnicaal maxiemendamento
presentato al Senato afferma che la disposizione è
diretta ad estendere a regime l’efficacia della
previsione transitoria che prevede la possibilità per il
dipendente pubblico, sospeso e poi prosciolto, di
chiedere il prolungamento o il ripristino del proprio
rapporto di impiego.
La RT
sostiene che la norma non determina nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che
le previste riammissioni in servizio sono effettuate nel
rispetto delle facoltà assunzionali previste a
legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione,
si osserva che dall’esame della legislazione vigente non
sembra riscontrarsi la facoltà a procedere alla
riassunzione che la norma in esame intende estendere.
Pertanto dalla sua applicazione potrebbero derivare
degli oneri per la finanza pubblica non quantificati
dalla relazione tecnica. Sul punto appare opportuno un
chiarimento da parte del Governo.
Articolo 2-ter, comma 1
(Disposizioni concernenti regioni, province
autonome ed enti locali)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non considera la norma, inserita dal
Senato.
La relazione tecnica allegata al
maxiemendamento, con riferimento al comma in esame, che
apporta diverse modifiche alla legge di stabilità per il
2011 (n. 220 del 2010) in materia di autonomie
territoriali, formula le valutazioni di seguito
riportate.
Con
riferimento alla lettera a) – che consente di
escludere, dall’ammontare delle spese finali valide ai
fini dal rispetto del patto di stabilità, le spese
finanziate a valere sulle risorse per i contratti di
servizio relativi al trasporto ferroviario e sul Fondo
nazionale per le politiche sociali nel limite di 200 mln
di euro – la relazione afferma che la norma non
necessita di compensazione finanziaria in quanto i
relativi effetti sono già cifrati nei tendenziali.
In merito ai profili di quantificazione,
si osserva che la norma sembra suscettibile di
determinare effetti negativi sui saldi di indebitamento
netto e fabbisogno rispetto agli andamenti tendenziali.
Infatti, pur scontando questi ultimi le spese erogate
dalle regioni a valere sulle risorse indicate dalla
norma, come asserito dalla relazione tecnica, è
parimenti scontato negli andamenti tendenziali che le
spese in questione non siano ulteriori rispetto a quelle
complessive consentite dal patto di stabilità interno,
bensì comprimano altre voci di spesa delle regioni in
modo da mantenere la spesa complessiva di queste ultime
all’interno dei parametri prefissati. L’esclusione delle
spese in questione da quelle soggette a vincolo consente
alle Regioni spazi di spesa per altre voci il cui
incremento non dovrebbe essere scontato negli andamenti
tendenziali. Sul punto appare opportuno un chiarimento
da parte del Governo.
Con
riferimento alla lettera b) - che introduce nuovi
criteri di valutazione quantitativa ponderata delle
spese ai fini della determinazione degli obiettivi di
ciascuna Regione, prevedendo in particolare una
ponderazione inferiore a 1 per talune spese di parte
corrente e superiore a 1 per le spese in conto capitale
– la relazione afferma che la norma mira ad introdurre
dal 2012 un criterio di riparto della manovra a carico
del comparto regioni, premiando quelle con una maggiore
incidenza della spesa in conto capitale. Alla norma non
sono ascritti effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione
si osserva che la disposizione sembra avere effetti non
neutrali sotto il profilo finanziario. Infatti le
regioni sono incentivate a ridurre la componente di
spesa penalizzata nella ponderazione, recuperando spazi
proporzionalmente maggiori per la componente agevolata,
in modo da ottenere un ammontare superiore di spesa
totale a parità di vincolo complessivo. Poiché, però,
dal punto di vista degli effetti di finanza pubblica
rileva la spesa complessiva, l’incentivo determinerebbe
nel tempo un incremento di quest’ultima a parità di
vincolo.
Si
osserva inoltre che i coefficienti di ponderazione,
rispettivamente minori e maggiori dell’unità per la
spesa corrente e in conto capitale, sembrano penalizzare
quest’ultima, favorendo la prima, contrariamente
all’intento della disposizione dichiarato dalla
relazione tecnica.
Con
riferimento alla lettera c) - che inserisce anche
i trasferimenti correnti e continuativi a imprese
pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali
private tra le voci che le Regioni possono ridurre, in
termini di impegni, per compensare la ridefinizione dei
propri obiettivi di cassa – la relazione afferma che la
norma consente, fermo restando l’obiettivo complessivo
determinato per ciascuna regione, di modificare le
componenti interne del saldo, incentivando la spesa per
investimenti. Alla norma, pertanto, non sono ascritti
effetti finanziari.
Nulla da osservare in merito ai
profili di quantificazione.
Con
riferimento alla lettera d) – che prevede che le
Regioni definiscano i criteri di virtuosità in
riferimento agli enti locali, previo confronto in sede
locale – la relazione sottolinea il carattere
procedurale della disposizione che non necessita di
compensazione finanziaria.
Nulla da osservare in merito ai
profili di quantificazione.
Con
riferimento alla lettera e) - che sposta in via
permanente i termini temporali del procedimento
attraverso cui stabilire e notificare al Ministero
dell’economia gli spazi di compensazione interna tra
Regioni ed enti locali sul rispetto globale dei vincoli
del patto – la relazione si limita a riassumere il
contenuto della disposizione.
Nulla da osservare in merito ai
profili di quantificazione, considerato il contenuto
ordinamentale della disposizione.
Con
riferimento alla lettera f) - che aumenta (dal
doppio al triplo) le somme soggette a svincolo di
destinazione in caso di cessione, da parte delle
regioni, di “spazi finanziari” per il miglioramento dei
vincoli del patto di stabilità per gli enti locali del
proprio territorio, con compensazione a proprio carico –
la relazione tecnica afferma che la norma incentiva le
regioni ad attivare il patto territoriale verticale
ampliando l’entità dello svincolo di destinazione delle
somme spettanti alle medesime regioni. Pertanto la
disposizione non comporta oneri.
Nulla da osservare in merito ai
profili di quantificazione
Con
riferimento alla lettera g) - che prevede che
alle Regioni non si applichino le sanzioni previste per
inadempienza del patto di stabilità interno, tra cui
quella prevista dal,
anche in caso di superamento dei previsti parametri se,
nell’anno successivo, applicheranno talune prescrizioni
di rigore finanziario (impegni per le spese correnti;
indebitamento per investimenti; assunzioni di personale;
contratti di servizio elusivi) – la relazione afferma
che la norma mira a ritenere adempienti al patto le
regioni che si autoapplicano le sanzioni nell’anno
successivo all’inadempienza e pertanto non comporta
effetti finanziari.
In merito ai profili di
quantificazione si osserva che la norma
determina la rinuncia da parte dello Stato a conseguire
il versamento all'entrata del bilancio statale
dell'importo corrispondente alla differenza tra il
risultato registrato dalle regioni inadempienti e
l'obiettivo programmatico predeterminato: tale
versamento è infatti previsto a titolo di sanzione
per le regioni inadempienti.
Articolo 2-ter, comma 2
(Piani di stabilizzazione finanziaria)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non considera la norma, inserita dal
Senato.
La relazione tecnica allegata al
maxiemendamento, richiama il contenuto della norma,
affermando che essa prevede che l’attuazione degli atti
indicati nei piani avvenga entro il 31 dicembre 2012,
lasciando inalterato il termine previsto per la cessione
alla Regione Campania della proprietà del
termovalorizzatore di Acerra. La relazione afferma
infine che la norma non comporta effetti sui saldi di
finanza pubblica.
Nulla da osservare,in
merito ai profili di quantificazione.
Articolo 2-ter, comma 3
(Proroga accreditamenti provvisori)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti
sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento, precisa che dalla disposizione non
derivano effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione,
pur ricordando che alla norma disapplicata fino al 31
dicembre 2012 non erano attribuiti effetti scontati nei
saldi di finanza pubblica, appare opportuno che il
Governo chiarisca se e in quale misure tale disposizione
possa incidere sull’attuazione dei Piani di rientro
delle regioni con deficit sanitario.
Articolo 2-ter, comma 4
(Disposizioni in materia di sconti in favore del
SSN sui farmaci)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti
sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento, precisa che le disposizioni in esame
sono volte a confermare gli effetti finanziari scontati
in relazione all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge
n. 78/2010.
In
particolare, la norma è volta a chiarire che lo sconto
si applica a tutti i farmaci erogati in convenzione,
senza escludere i farmaci generici, a fronte di
possibili interpretazioni delle disposizioni recate
dall’articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78/2010,
finanziariamente meno rigorose rispetto a quella
scontata in sede di approvazione del decreto-legge.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare dal momento che le
norme sono volte ad evitare l’insorgenza di maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Articolo 2-ter, comma 5
(Misure per la provincia di Milano)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non considera la norma, inserita dal
Senato.
La relazione tecnica allegata al
maxiemendamento, richiamando il contenuto della norma,
afferma che essa è volta ad escludere dal patto di
stabilità interno le spese per l’EXPO’ 2015 sostenute
dalla provincia di Milano. Tale disposizione non
comporta effetti finanziari, atteso che tale esclusione
è disposta nei limiti dell’importo di cui al comma 93
dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010.
In merito ai profili di
quantificazione si osserva in primo luogo che il
comma 103 dell’articolo 1 della Legge 220/2010, cui la
norma in esame fa riferimento, prevede l’esclusione dal
patto di stabilità interno delle “risorse provenienti
dallo Stato e delle spese sostenute dal comune di
Milano”, non facendo quindi cenno alle spese sostenute
dalla provincia. Appare pertanto necessario che sia
chiarito se l’esclusione delle spese della provincia sia
sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella relativa alle
spese sostenute del comune, prevista dal citato comma
della legge finanziaria, fermo restando che, anche in
tale ultimo caso, l’esclusione debba avvenire comunque
entro il limite complessivo di spesa previsto dal comma
93 dello stesso articolo 1 (480 mln).
Si
segnala inoltre che la norma non specifica l’ammontare
delle spese escluse dal patto, non rendendo possibile
definire quanta parte del predetto tetto di spesa
complessivo sia assorbito dalla norma in esame.
Articolo 2-ter, comma 6
(Modalità di attribuzione dell’importo
accantonato in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale sulle visite fiscali)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti
sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica al maxiemendamento precisa
che la norma non comporta effetti finanziari, in quanto
l’importo di 70 milioni attribuito alle regioni è già
incluso nel finanziamento del SSN per il 2010.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare dal momento che la
norma riguarda stanziamenti già deliberati e, pertanto,
considerati nei tendenziali di spesa.
Articolo 2-ter, comma 7
(Limiti all’incremento del debito dei comuni)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non considera la norma, inserita dal
Senato.
La relazione tecnica allegata al
maxiemendamento, richiamando il contenuto della norma,
afferma che essa sostituisce la norma di cui al comma
108 della L 220/2010 e modifica l’articolo 204, comma 1,
del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL), riducendo il limite
massimo del tetto di indebitamento degli enti locali,
attualmente determinato nella misura del 15%,
nelle misure del 12 per cento per il 2011, al 10 per
cento per il 2012 e all’8 per cento per gli anni
successivi. La relazione afferma inoltre che la norma
non necessita di compensazioni finanziarie essendo
preordinata a ridurre progressivamente la capacità di
indebitamento degli enti locali.
In merito ai profili di quantificazione
si osserva che, in difformità a quanto affermato dalla
relazione tecnica, la norma sembra apparentemente volta
ad incrementare il tetto previsto dalla normativa
vigente per l’accesso al debito per il periodo
2011-2012. Tale tetto, fissato ordinariamente nel 15%
dall’articolo 204, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000
(TUEL), è stato infatti transitoriamente ridotto all’8%
per il triennio 2011-2013 dal comma 108 della L
220/2010. A tale ultima disposizione, peraltro, non sono
stati ascritti effetti finanziari.
Articolo 2-ter, comma 8
(Oneri amministrativi delle associazioni di enti
locali)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non considera la norma, inserita dal
Senato.
La relazione tecnica allegata al
maxiemendamento, richiamando il contenuto della norma,
afferma che essa aggiunge le associazioni degli enti
locali tra i soggetti
che la normativa vigente esonera dal versamento al
bilancio statale delle somme provenienti dalle riduzioni
di spesa per gli apparati amministrativi. La relazione
afferma inoltre che la norma non necessita di
compensazione finanziaria in quanto l’assoggettamento
delle associazioni in parola all’obbligo di versamento
predetto non è stato cifrato tra i tendenziali.
Nulla da osservare in merito ai
profili di quantificazione
Articolo 2-ter, comma 9
(Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non considera la norma.
La relazione tecnica
allegata al maxiemendamento presentato al Senato,
dopo aver illustrato la norma, esclude che la stessa
possa determinare effetti negativi per la finanza
pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
si rileva che alle disposizioni in esame, non sono stati
ascritti effetti finanziari in occasione delle
precedenti proroghe.
Si
segnala peraltro che le disposizioni appaiono
suscettibili di determinare effetti di parziale
dequalificazione della spesa. In proposito andrebbe
acquisto l’avviso del Governo.
Articolo 2-ter, comma 10
(Disposizioni in materia di incompatibilità per i
sindaci)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non considera la norma, inserita dal
Senato.
La relazione tecnica allegata al maxiemendamento
afferma che la norma, concernente disposizioni in
materia di incompatibilità per il sindaco, non comporta
effetti finanziari.
Nulla da osservare, in merito ai
profili di quantificazione
Articolo 2-ter, comma 11
(Disposizioni in materia di cessione di
partecipazioni dei comuni)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non considera la norma, inserita dal
Senato.
La relazione tecnica allegata al maxiemendamento
afferma che la norma, che proroga l’obbligo di cessione
delle partecipazioni di cui all’articolo 14, comma 32,
del DL n. 78/2010, nel caso di società in perdita negli
ultimi tre esercizi, non comporta effetti finanziari.
Nulla da osservare in merito ai
profili di quantificazione.
Articolo 2-ter, comma 12
(Gestione enti parco)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, ascrivealla norma i seguenti effetti:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese
correnti
Enti parco |
|
0,8 |
|
|
|
0,8 |
|
|
|
0,8 |
|
|
Minori spese
correnti
Taglio lineare
tabella C |
|
0,8 |
|
|
|
0,8 |
|
|
|
0,8 |
|
|
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento
afferma che la disposizione sottrae dalla soppressione i
consorzi di funzione, costituiti per la gestione degli
enti parco regionali non oltre il 31 dicembre 2011. Al
relativo onere si fa fronte mediante riduzione degli
stanziamenti rimodulabili in Tabella C.
Si
ricorda che la 5a Commissione del
bilancio del Senato ha espresso sull’emendamento Bricolo
2.456 (testo 2), recante le norme in questione, parere
di nulla osta a condizione che il taglio lineare
avvenisse fino a concorrenza dell'onere. La successiva
formulazione ha quantificato il suddetto taglio in
800.000 euro per l’anno 2011.
In merito ai profili di quantificazione,
si rileva che la relazione tecnica non consente di
valutare la congruità del taglio operato con i minori
risparmi conseguenti alla mancata soppressione dei
consorzi di gestione costituiti con legge regionale per
la gestione degli Enti parco. Sul punto pare opportuno
acquisire l’avviso del Governo.
Si
ricorda che il prospetto riepilogativo allegato alla L.
191/2009, con riferimento ai commi dell’articolo 2 da
183 a 188 (relativi alla riduzione dei contributi
ordinari agli enti locali) ascriveva a tali norme i
seguenti effetti sui saldi:
|
Saldo netto
da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
Minori spese
correnti |
48,0 |
126,0 |
160,0 |
48,0 |
126,0 |
160,0 |
48,0 |
126,0 |
160,0 |
Si ricorda altresì che la relazione tecnica allegata
all’A.S. 1790 esponeva per le norme i seguenti effetti
finanziari, nulla dicendo circa i maggiori risparmi
connessi alla soppressione dei consorzi di funzioni tra
enti locali, di cui al comma 186, lettera e):
Riduzione contributi |
2010 |
2011 |
2012 |
Province |
1 |
5 |
7 |
Comuni |
12 |
86 |
118 |
Comunità
montane |
35 |
35 |
35 |
Totale |
48 |
126 |
160 |
In merito ai profili di copertura, con
riferimento alla riduzione lineare delle autorizzazioni
di spesa di parte corrente rifinanziate dalla tabella C
allegata alla legge di stabilità 2011, si ricorda che
l’esplicito riferimento alle solo spese rimodulabili
appare ultroneo in seguito alla ridefinizione del
contenuto della suddetta tabella effettuata ai sensi
dell’articolo 52, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
In merito all’idoneità di tale copertura finanziaria,
appare comunque opportuno acquisire l’avviso del
Governo.
Si
segnala, infine, che la disposizione, seppure formulata
in termini di previsione di spesa, non è corredata, come
previsto dalla legislazione vigente, da una
apposita clausola di salvaguardia. Al riguardo, appare
opportuno che il Governo chiarisca, anche in
considerazione della natura della spesa stessa, se
l’autorizzazione di spesa possa intendersi alla stregua
di un limite massimo di spesa.
Articolo 2-ter, comma 13
(Disposizioni in materia di trasferimenti per i
comuni)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non considera la norma, inserita dal
Senato.
La relazione tecnica allegata al maxiemendamento
non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione
andrebbe acquisita conferma della neutralità della
disposizione sotto il profilo finanziario.
In
particolare andrebbe confermato che la riduzione dei
trasferimenti ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, disposta dall’art. 14 del DL n. 78/2010, si
applichi interamente anche per l’esercizio 2011, non
potendosi intendere quindi implicitamente ridotta per un
quarto in relazione all’invarianza dei trasferimenti
erogati, a titolo di acconto, per il primo trimestre
2011.
Articolo 2-quater, commi 1-3
(Sperimentazione carta acquisti)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alle norme effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnicariferita al maxiemendamento
presentato al Senato afferma che la norma identifica
come beneficiario della carta acquisti non già il
destinatario ultimo della stessa, ma gli enti caritativi
che si impegnano a distribuirla. La sperimentazione avrà
una durata di 12 mesi. Un decreto del Ministero del
lavoro stabilirà le modalità attuative. La carta
contiene un contributo mensile di 40 euro; considerando
che l’obiettivo è di raggiungere 100.000 famiglie, la
spesa annuale prevista è di 50 milioni di euro, entro il
limite del quale si provvede a valere sul Fondo sociale
destinato al soddisfacimento delle esigenze di natura
alimentare, energetiche e sanitarie dei cittadini meno
abbienti.
La RT
afferma che, utilizzando risorse già disponibili a
legislazione vigente, non vi sono effetti negativi a
carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione,
si osserva che né la norma né il prospetto riepilogativo
contengono indicazioni in ordine alla ripartizione
temporale dell’onere complessivo.
Più nello specifico, si
rileva che il prospetto riepilogativo non espone alcun
effetto finanziario, né in termini di maggiori spese
(per l’onere derivante dalle norme in esame) né in
termini di minori spese (per la riduzione
dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la
carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 29, del DL
112/2008).
Poiché il limite di spesa di 50 milioni di euro è
riferito ad un periodo di sperimentazione di dodici mesi
(a decorrere dalla data di concessione delle carte
acquisti agli enti caritativi, previa selezione di
questi ultimi mediante apposito decreto ministeriale),
non è escluso che i relativi effetti finanziari possano
estendersi anche all’anno 2012. In proposito andrebbe
acquisito un chiarimento da parte del Governo.
In merito ai profili di copertura, con
riferimento all’utilizzo delle disponibilità del Fondo
di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge n.
112 del 2008, si segnala che le suddette risorse sono
iscritte nel capitolo 1639 del Ministero dell’economia e
delle finanze, denominato fondo speciale per il
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di
natura alimentare ed energetiche dei cittadini meno
abbienti. Da una interrogazione effettuata al sistema
informativo della Ragioneria generale dello Stato, nel
suddetto capitolo non è presente alcuno stanziamento di
competenza. Al riguardo, appare opportuno acquisire
l’avviso del Governo.
Articolo 2-quater, comma 4
(Disposizione in materia di cedibilità dei
trattamenti di fine servizio)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, non ascrive alla disposizione effetti
sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferito al
maxiemendamento, nulla aggiungendo al contenuto della
disposizione, precisa che essa non comporta effetti
finanziari.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare dal momento che la
disposizione non appare recare effetti negativi a carico
della finanza pubblica.
Articolo 2-quater, commi 5 e 6
(Semplificazione legislativa)
Il prospetto riepilogativo non considera
la norma.
La
relazione tecnica allegata al maxiemendamento
non menziona la norma, introdotta nel corso dell’esame
presso il Senato.
In merito ai
profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare tenuto conto che alle
norme del D. Lgs. 212 del 2010 non sono stati ascritti
effetti finanziari.
Articolo 2-quater, comma 7
(Sicurezza sui luoghi di lavoro nei settori
della navigazione e del trasporto ferroviario)
Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi
emendamento, non ascrive alla disposizione effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento, non considera la disposizione in esame.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare trattandosi di una
disposizione di carattere ordinamentale.
Articolo 2-quater comma 8
(Proroga incarichi dirigenziali AGEA)
Il prospetto riepilogativo ascrivealla
norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori spese
correnti |
|
|
|
|
|
0,2 |
|
|
|
0,2 |
|
|
Minori spese
correnti |
|
0,4 |
|
|
|
0,4 |
|
|
|
0,4 |
|
|
La relazione tecnica afferma che l’onere di
400.000 euro è stato determinato prendendo a riferimento
il costo medio unitario annuo lordo di un dirigente di
seconda fascia presso l’AGEA.
In merito ai
profili di quantificazione,
premesso che dal testo e dalla relazione tecnica non si
ricavano informazioni in ordine al numero dei dirigenti
da immettere in ruolo con le nuove procedure
concorsuali, andrebbe acquisita una precisazione
riguardo ai criteri posti alla base della
quantificazione in esame. In particolare, andrebbe
esplicitato il costo unitario assunto ai fini del
calcolo della spesa relativa alla permanenza in servizio
dei dirigenti anziani. Andrebbe inoltre chiarito se tale
onere riguardi l’impiego per l’intero esercizio 2011 di
detti dirigenti (intendendosi già inclusa nelle
previsioni tendenziali la spesa da sostenere, per questi
ultimi, in base alla normativa vigente).
Quanto alla ridotta
misura dell’onere (0,2 milioni di euro) imputato ai fini
dei saldi di fabbisogno e di indebitamento, essa sembra
determinata dalla considerazione, per tali saldi, degli
effetti indotti (maggiori entrate tributarie e
contributive, che vanno a compensare parzialmente la
spesa lorda di 0,4 milioni di euro). I medesimi effetti,
tuttavia, non trovano distinta evidenza ai fini del
saldo netto da finanziare. Sul punto andrebbero
acquisiti chiarimenti.
In merito ai profili di copertura, con
riferimento all’utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge
finanziaria per il 2011, si rinvia alle osservazioni
formulate con riferimento all’articolo 2, commi
2-duodecies, 2-terdecies, 2-quaterdecies,
4-septiesdecies, 12-bis e 12-undecies.
Articolo 2-quater, comma 9
(Proroga al 2014 esonero dal servizio dipendenti PA)
Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi
emendamento, non ascrive alla disposizione effetti sui
saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento, precisa che la disposizione non
comporta oneri per la finanza pubblica, considerato che
si tratta di una posizione concessa discrezionalmente
dall’amministrazione in relazione alle proprie esigenze
funzionali, che in relazione a tale istituto non si
potrà procedere a nuove assunzioni e che al dipendente
collocato in esonero è riconosciuto un trattamento
economico inferiore a quello del dipendente in servizio.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno rilievi da formulare anche dal momento che
la relazione tecnica alla disposizione prorogata
(articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008)
prevedeva risparmi prudenzialmente non scontati sui
saldi di finanza pubblica.
Articolo 2-quater, comma 10
(Impugnazione licenziamenti individuali)
Il prospetto riepilogativo, e la relazione
tecnica riferiti al maxiemendamento presentato
al Senato non considerano la norma.
In merito ai profili di quantificazione,
non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 2-quinquies
(Disposizioni concernenti il sistema bancario)
Il prospetto riepilogativo, riferito al
maxiemendamento, ascrivealla norma i seguenti effetti
sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori entrate |
|
141 |
141 |
141 |
|
141 |
141 |
141 |
|
141 |
141 |
141 |
Maggiori
entrate |
|
141 |
141 |
141 |
|
141 |
141 |
141 |
|
141 |
141 |
141 |
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento
riassume brevemente il contenuto delle disposizioni.
Le
norme prevedono la trasformazione in credito d’imposta,
ove ne ricorrano le condizioni, delle attività per
imposte anticipate connesse al particolare regime di
svalutazione dei crediti previsto, per gli enti
creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, dal comma 3 dell’articolo 106 del
TUIR nonché dalle altre disposizioni relative
all’allineamento del valore dell’avviamento e delle
altre attività immateriali.
La
ratio della disposizione, come precisa la relazione,
è individuabile nel divario di incidenza delle imposte
anticipate nei bilanci degli operatori italiani,
rispetto a quelli europei, divario che dipende da
disposizioni fiscali meno favorevoli riguardanti, in
particolare, l’impossibilità di dedurre integralmente le
rettifiche su crediti nell’anno di formazione,
determinando la formazione di attività fiscali differite
(DTA). Tale circostanza si traduce in una penalizzazione
sul piano della dotazione patrimoniale delle banche
italiane, nell’ambito del nuovo accordo di Basilea, in
quanto le DTA, ove superino una certa soglia, generano
una riduzione del capitale di migliore qualità (common
equity), determinando esigenze di
ricapitalizzazione,
Le
norme, pertanto, prevedono la conversione automatica in
crediti d’imposta da utilizzare in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997,
delle poste rappresentative delle DTA connesse con le
svalutazioni dei crediti, nel caso in cui si verifichino
perdite di esercizio. In tal modo le DTA sono facilmente
smobilizzabili e possono concorrere al riassorbimento
delle perdite di esercizio.
La
relazione afferma, inoltre, che per quanto riguarda
l’impatto in termini di gettito le disposizioni
descritte comportano sostanzialmente un’anticipazione
finanziaria, considerando che il comma 4 dell’articolo
in esame prevede che i componenti negativi
corrispondenti alle attività per imposte anticipate non
sono più deducibili nell’esercizio stesso e negli
esercizi successivi.
La
stima degli effetti di perdita di gettito connessa alla
trasformazione delle DTA in credito d’imposta
utilizzabile in compensazione delle imposte dovute è
stata elaborata in forma puntuale, attraverso una
elaborazione dei dati di bilancio e dei dati delle
dichiarazioni fiscali relativi alle variazioni che
producono imposte anticipate (svalutazione crediti non
deducibili nell’anno, importo residuo relativo agli anni
pregressi, maggiori valori dei beni materiali) con
riferimento alla totalità dei soggetti interessati.
Per la valutazione delle
DTA connesse alla svalutazione dei crediti è stata
utilizzata la media dei dati del quinquennio 2004-2008
al fine di depurare i risultati dagli effetti della
crisi finanziaria e di tener conto delle aspettative di
ripresa della redditività del settore. Per quanto
riguarda le DTA prodotte dai maggiori valori
dell’avviamento a seguito del riallineamento operato,
mediante versamento dell’imposta sostitutiva del 16 per
cento, ai sensi dell’articolo 15, comma 10, del
decreto-legge n. 185 del 2008, è stato utilizzato
l’unico dato disponibile, riguardante il periodo
d’imposta 2008. Tale dato è stato rimodulato per tenere
conto degli effetti delle prospettive di ripresa sulla
frequenza dei soggetti in perdita.
Ai fini del calcolo
degli importi di DTA trasformabili in crediti d’imposta,
ai sensi del comma 2, sono stati utilizzati i dati di
bilancio dei singoli operatori riguardanti il capitale
sociale e le riserve.
Nella
tavola che segue viene riportato il credito d’imposta
stimato nei cinque anni considerati, la media relativa
alla quota di credito riconducibile alle svalutazioni
dei crediti ed il credito relativo al riallineamento ai
sensi dell’articolo 15, comma 10, del DL n. 185 del
2008.
(milioni di euro)
Anno d’imposta |
Credito
d’imposta stimato dai dati dichiarativi |
|
Svalutazione
crediti |
DL 185/2008 |
Totale |
2008 |
207 |
132 |
345 |
2007 |
119 |
|
119 |
2006 |
39 |
|
39 |
2005 |
57 |
|
57 |
2004 |
50 |
|
50 |
Media
aritmetica |
94 |
132 |
|
Per
quanto riguarda la quota di credito relativa al
riallineamento dei valori dell’avviamento ai sensi del
DL n. 185 del 2008, per la quale si dispone del solo
dato riferito al periodo d’imposta 2008, tale dato è
stato riproporzionato considerando il periodo 2010 come
già trascorso ai fini delle deduzioni fiscalmente
rilevanti ed applicando un abbattimento del 60 per
cento al fine di considerare una riduzione dei soggetti
in perdita nel 2011 rispetto alla numerosità rilevata
nel 2008. L’importo stimato risulta, quindi, pari a 47
milioni di euro (132*8/9*40%).
La
perdita di gettito annua risulta pertanto di 141 milioni
di euro annui (94+47), ipotizzando il pieno utilizzo del
credito d’imposta in ogni esercizio.
La
relazione precisa, inoltre, che per gli esercizi
successivi al primo anno di applicazione non è stato
considerato alcun effetto positivo di gettito derivante
dalle minori deduzioni dei componenti negativi di cui al
comma 4 e dalla minore formazione di perdite d’impresa
riportabili agli anni successivi.
La
relazione ricorda, altresì, che, a copertura della
perdita di gettito annua sopra quantificata, le norme
prevedono, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, la
modifica, da un nono ad un decimo, delle quote di
deducibilità fiscale dei maggiori valori delle attività
immateriali di cui all’articolo 15, comma 10, del
decreto legge n. 185 del 2008.
La
relazione assegna a tale disposizione un effetto di
ripresa di gettito pari a 144 milioni di euro annui dal
2011, di cui 125 a titolo di IRES e 19 a titolo di IRAP.
La stima si basa sui
dati dei versamenti effettuati con modello F24, dai
quali risulta che il gettito dell’imposta sostitutiva
sui maggiori valori dell’avviamento e delle attività
immateriali è pari a 4.911 milioni nel 2009 ed a 1.081
milioni nel 2010. A tale gettito corrisponde un maggiore
valore affrancato di 30,7 miliardi nel 2009 e di 6,7
miliardi nel 2010. Le quote deducibili annualmente, a
legislazione vigente, ammontano a circa 4.159 milioni.
Per effetto della nuova disposizione, le medesime
ammonteranno a 3.705 milioni per ciascuno dei nove
esercizi rimanenti. A decorrere dal periodo d’imposta
2011, la differenza sotto forma di minori quote di
ammortamento deducibili annualmente è pari a 454 milioni
(4.159-3.705), cui corrisponde un maggior gettito annuo
di competenza di 144 milioni, di cui 125 milioni a
titolo di IRES e 19 milioni a titolo di IRAP.
Per cassa la norma
comporta un maggior gettito di 144 milioni annui a
decorrere dal 2011, in considerazione delle modalità
previste dal comma 7, ai fini della determinazione del
versamento in acconto dovuto per tale anno.A tal fine,
la relazione tecnica ipotizzaun tasso di redditività dei
soggetti interessati pari al 100 per cento.
In merito ai profili di quantificazione,
si rileva che la quantificazione appare corretta, sulla
base dei dati e delle ipotesi assunte dalla relazione
tecnica. In relazione a tali ipotesi, andrebbe,
tuttavia, chiarito come l’adozione di un tasso di
redditività del 100 per cento, utilizzato nella
valutazione per cassa delle maggiori entrate per il 2011
- derivanti dalla modifica delle quote di deducibilità
dei maggiori valori delle attività immateriali, ai sensi
del comma 6 - sia compatibile con la presenza di
operatori in perdita che fruiscono del credito
d’imposta. Tali operatori, infatti, possono continuare a
dedurre i componenti negativi corrispondenti alle
attività per imposte anticipate, limitatamente alla
quota non trasformabile in credito d’imposta.
Articolo 2-sexies
(Modifica del regime di tassazione dei Fondi
comuni di investimento)
Il prospetto riepilogativo,relativo al
maxiemendamento, ascrivealla norma i seguenti effetti
sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da
finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento
netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Minori entrate
|
|
|
6,7 |
12,9 |
|
|
6,7 |
12,9 |
|
|
6,7 |
12,9 |
Maggiori
entrate |
|
1,3 |
|
|
|
1,3 |
|
|
|
1,3 |
|
|
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento
afferma che la modifica dell’attuale disciplina fiscale
degli Organismi di investimento collettivo in valori
mobilieri (OICVM) è volta ad unificare il regime fiscale
attualmente esistente per gli OICVM residenti in Italia
a quelli residenti in altro Stato membro dell’Unione
europea e conformi alle direttive comunitarie in
materia. In particolare, per i fondi nazionali, con il
provvedimento viene previsto il passaggio dalla attuale
tassazione del maturato in capo ai fondi, alla
tassazione del realizzato in capo ai sottoscrittori
delle quote del fondo. Con il passaggio alla tassazione
al momento della realizzazione, il reddito generato dal
fondo sarà tassato solo al momento dell’effettiva
percezione da parte del sottoscrittore. Attualmente la
tassazione avviene col criterio della maturazione, in
base al quale la società di gestione preleva
annualmente, a titolo di imposta definitiva, un
ammontare pari al 12,5 per cento sul risultato annuo
conseguito dal fondo (nel caso in cui la performance
annuale del fondo risultasse negativa viene calcolato un
risparmio di imposta da poter utilizzare a compensazione
o da accantonare per compensazioni future).
Ai fini
della stima degli effetti di gettito, la RT ipotizza che
i contribuenti non modifichino in maniera consistente le
scelte di smobilizzo delle quote rispetto a quelle
attuali e che il flusso di sottoscrizioni rimanga
costante nel tempo. Tale ipotesi, in assenza di un
meccanismo che annulli il vantaggio del tax defferral,
potrebbe non essere completamente realizzata e
comportare modifiche nei comportamenti di acquisto e
vendita dei sottoscrittori di fondi, al fine di
sfruttare la possibilità di posticipare la realizzazione
dei guadagni (effetto lock-in), ed anticipare la
realizzazione delle perdite, con ulteriori effetti
negativi sul gettito. Tuttavia, considerando che verrà
meno uno degli elementi che tendono a contribuire alle
performance negative dei fondi, viene considerata
plausibile l’ipotesi che il flusso di sottoscrizioni
rimanga costante nel tempo.
La RT
evidenzia, inoltre, che il gettito relativo a questo
tipo di strumenti finanziari è risultato negli ultimi
anni estremamente variabile passando da circa 60 milioni
di euro nel 2004 ad oltre 600 milioni di euro nel 2007,
per poi decrescere repentinamente a 25 milioni di euro
nel 2009 e risalire nel 2010 a 37,2 milioni di euro.
L’andamento degli ultimi due anni, in particolare, è
stato considerato non congiunturale, ma strutturale e
dovuto, in prevalenza, allo spostamento degli
investimenti dai fondi comuni nazionali a quelli esteri,
più appetibili in termini di rendimenti, oltre che dagli
effetti di compensazione determinati dai c.d. “crediti
d’imposta pregressi”.
La RT
afferma che attualmente, anche sulla base delle
sintetiche informazioni rese disponibili
dall’associazione di categorie dei fondi comuni di
investimento, si stima che l’attuale turnover
medio per i fondi sia di tre anni. Ai fini della stima,
si ipotizza che ogni mese il flusso delle realizzazioni
sarà costante e pari a circa 1/36 del valore del
patrimonio dei fondi. Si ipotizza, inoltre, che il
rendimento dei fondi maturi in maniera lineare durante
l’anno.
Sulla
base di queste ipotesi, nel primo mese di applicazione
della riforma il rendimento realizzato sarà dato dalla
quota di patrimonio realizzato (pari ad 1/36) e dal
rendimento relativo al periodo di detenzione (pari ad
1/12 del rendimento annuo dei fondi). Pertanto coloro
che liquidano la quota al primo mese realizzeranno un
risultato pari a 1/36 x 1/12. nel secondo mese la quota
di realizzo sarà pari a 1/36 x 2/12 e così via fino al
36° mese in cui il rendimento sarà pari a 1/36 x 36/12 =
1/12. A partire da allora il rendimento realizzato
coinciderà in ogni mese con il rendimento maturato.
Per il
calcolo degli effetti di gettito la RT utilizza i dati
di gettito di competenza del 2009 (versamenti relativi a
tutto il 2010), pari a circa 37,2 milioni di euro.
Attualmente le società di gestione versano l’imposta
sostitutiva del 12,5 per cento sul risultato di gestione
maturato in ciascun anno, a partire dal mese di febbraio
dell’anno successivo in un massimo di undici rate.
Passando alla tassazione dei redditi di capitale
realizzati dal fondo, le imposte calcolate sulle vendite
relative ad ogni mese verranno versate entro la fine del
mese successivo. Ai fini della stima degli effetti di
cassa, dovuti all’entrata in vigore del nuovo regime di
tassazione, si deve considerare che l’imposta relativa
ai rendimenti realizzati dai sottoscrittori verrà
versata il mese successivo al mese di realizzo. Dato che
la riforma entrerà in vigore dal primo luglio del 2011,
nel primo anno di applicazione del nuovo regime si avrà
un aumento di gettito dovuto ai versamenti relativi alle
realizzazioni in corso d’anno (versamenti che avverranno
fra agosto e dicembre 2011). Per cui l’effetto di cassa
per il 2011 sarà positivo e pari a 1,3 milioni di
euro, che rappresenta la somma delle imposte
calcolate sulle realizzazioni di ogni mese del primo
anno di applicazione della riforma.
Negli
anni successivi, 2012 e 2013, si stima che le entrate
che si avranno con la tassazione sul realizzato si
manterranno inferiori rispetto al gettito previsto per
ciascuna delle annualità in esame, pari a circa 37
milioni di euro. Nel 2012, oltre alle realizzazioni in
corso d’anno, ci saranno anche i versamenti di
competenza del periodo gennaio-giugno 2011 dell’imposta
sul risultato di gestione maturato, ma il risultato sarà
nel complesso negativo (-6,7 milioni di euro). anche nel
2013 gli effetti della riforma comporteranno una perdita
di gettito (-12,9 milioni di euro), per arrivare a una
sostanziale invarianza sul gettito a decorrere dall’anno
2014, anno dal quale le modifiche proposte sono foriere
di effetti positivi.
(milioni di euro)
|
2011 |
2012 |
2013 |
Cassa regime
maturato |
- |
-18,6 |
-37,2 |
Cassa regime
realizzato |
1,3 |
11,9 |
24,3 |
Effetti
complessivi |
1,3 |
-6,7 |
-12,9 |
La RT
ipotizza, infatti, che una modifica della struttura di
tassazione possa frenare la tendenza a localizzare in
paesi esteri la costituzione dei fondi al fine di
collocarne le quote sul territorio nazionale con le
regole proprie dei fondi esteri, ed anche invertire in
parte tale tendenza incentivando lo spostamento in
Italia di fondi costituiti all’estero per sole ragioni
fiscali. Questo potrebbe comportare un beneficio, anche
in termini di gettito, non soltanto relativo alle
eventuali maggiori ritenute fiscali sui fondi ma anche
in termini di probabile maggiore tassazione sui soggetti
societari gestori dei fondi. Tali effetti
prudenzialmente non vengono considerati nella
quantificazione.
Nel
passaggio al nuovo regime di tassazione sono, inoltre,
previste, specifiche disposizioni transitorie volte a
regolare lo smaltimento dello stock di risparmi di
imposta pregressi accumulato dal sistema dei fondi
comuni nazionali. È infatti previsto che lo stock di
risparmi maturati in anni precedenti e non ancora
compensati, possa essere utilizzato in compensazione
delle ritenute operate sui redditi di capitale percepiti
dai partecipanti al fondo.
Il
ritmo di smaltimento dei risparmi di imposta maturati
dai fondi comuni d’investimento italiani risulta
estremamente variabile, dipendendo da fattori legati
all’andamento dei mercati finanziari e dalla
realizzazione di risultati positivi di gestione maturati
da altri fondi comuni gestiti dalla stessa SGR. Nel
regime attuale i risultati negativi dei fondi italiani,
infatti, possono essere compensati con i risultati
positivi maturati da altri fondi gestiti dalla stessa
SGR oppure riportati in avanzi senza limiti temporali.
Nel nuovo regime, il risparmio d’imposta, corrispondente
ai risultati negativi di gestione è utilizzabile dalla
singola SGR a scomputo delle ritenute applicabili in
capo ai partecipanti sui proventi derivanti dalla
partecipazione ai fondi stessi. Tale previsione
garantisce che l’ammontare delle minori ritenute versate
corrisponda a quello della minore imposta sostitutiva
che i fondi in questione avrebbero versato, compensando
il risultato positivo di gestione maturato con i
risultati negativi di gestione riportati dagli anni
precedenti.
Considerato quindi che l’applicazione delle nuove
disposizioni non modifica sostanzialmente le modalità di
utilizzo in compensazione dei risparmi di imposta, le
stesse non determinano, secondo la RT, effetti sul
gettito.
In merito ai profili di quantificazione,
la stima degli effetti di gettito appare corretta sulla
base dei dati e delle ipotesi posti alla base della
quantificazione. Appare tuttavia opportuno che il
Governo fornisca maggior riguardo all’asserita
neutralità finanziaria delle previsioni che consentono
l’utilizzo da parte della SGR dei risparmi di imposta
mediante lo scomputo delle ritenute in capo ai
partecipanti in particolare andrebbero forniti dati ed
elementi volti ad escludere che dalla previsione possano
discendere effetti di gettito, per la maggiore entità e
la diversa tempistica delle compensazioni.
In merito ai profili di copertura, con
riferimento all’utilizzo delle risorse del Fondo di
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie,
appare opportuno che il Governo confermi che l’utilizzo
delle suddette somme non pregiudica gli interventi già
previsti a legislazione vigente a valere sul suddetto
fondo.
Articolo 3
(Disposizioni di copertura finanziaria)
In merito ai profili di copertura, con
riferimento alla formulazione dell’alinea, si segnala
che la stessa non è stata modificata coerentemente con
il testo approvato in seguito alla votazione
dell’emendamento 1.900 del Governo. L’alinea, infatti,
continua a far riferimento agli oneri derivanti dai
commi da 1 a 6, non tenendo conto del fatto che sono
state inserite una serie di disposizioni dotate di
un’autonoma copertura finanziaria, nei confronti delle
quali andrebbe esplicitamente esclusa l’applicazione
della disposizione in esame.
Si
rileva, inoltre, che il comma 4 dell’articolo 2 è stato
sostituito con disposizioni recanti ulteriori coperture
finanziarie. Pertanto, nella disposizione in essere si
provvede alla copertura finanziaria solo di una quota
degli oneri derivanti da tale disposizione, mentre alla
restante quota si provvede invece a valere sulle risorse
specificatamente indicate al suddetto comma 4. Alla luce
di tali considerazioni, le due disposizioni sopra
richiamate andrebbero coordinate tra di loro.
Sempre sotto il profilo della formulazione della
disposizione, si segnala che la lettera b) del comma 1,
dell’articolo 3 prevede un ulteriore onere, pari a 15
milioni di euro, che non è ricompreso nell’importo
complessivo indicato dall’alinea. Tale onere trova
copertura attraverso le risorse di cui all’articolo 1,
comma 40, quarto periodo, della legge di stabilità per
il 2011.
Con
riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si
segnala che, durante l’esame in prima lettura al Senato,
il Governo ha chiarito che:
-
le risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778
dell’Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio risultano
sufficienti per provvedere ai rimborsi maturati senza
dar luogo ad ulteriori oneri derivanti dalla
maggiorazione di interessi passivi;
-
le somme di cui è previsto il mantenimento in bilancio
ai sensi del comma 1, lettera d) , avendo natura di
conto capitale, avrebbero costituito residui di
stanziamento, non determinando un miglioramento dei
saldi, qualora non utilizzate;
-
la compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto mediante la riduzione
lineare delle disponibilità di competenza relative ai
consumi intermedi, prevista dalla lettera a) del comma
2, determina effetti di contenimento della spesa, tenuto
anche conto che ai mancati impegni contabili, seppure
intervenuti quasi alla conclusione dell’esercizio,
corrispondono in sostanza mancate obbligazioni
giuridiche e, dunque, un effetto positivo solo in
termini di indebitamento netto.
Con
riferimento all’utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di
stabilità per il 2011, si rinvia alle osservazioni
formulate con riferimento all’articolo 2, commi
2-duodecies, 2-terdecies, 2-quaterdecies,
4-septiesdecies, 12-bis e 12-undecies, e all’articolo
2-quater, comma 8;
Con
riferimento alle risorse utilizzate ai sensi del comma
1, lettere b), d) e f) si ricorda che le stesse sono
iscritte, rispettivamente, nel capitolo 2183 del
Ministero dell’economia e delle finanze per essere
successivamente assegnate alla Presidenza del Consiglio,
nel capitolo 7282 del Ministero dell’economia e delle
finanze e nel capitolo 3001 del Ministero dell’interno.
Da una interrogazione effettuata al Sistema informativo
della Ragioneria generale dello Stato, i capitoli dei
quali è previsto l’utilizzo recano le necessarie
disponibilità.
In
considerazione della natura prevalentemente capitale
delle risorse utilizzate a copertura delle spese di
natura corrente autorizzate, desumibile dal prospetto
riepilogativo degli effetti finanziari allegato
all’atto Senato n. 2518, appare opportuno che il Governo
chiarisca se non vi sia una parziale dequalificazione
della spesa.
Infine, in relazione all’articolo 3, comma 2-bis,
secondo periodo, con riferimento all’utilizzo per la
compensazione degli effetti finanziari del Fondo per la
compensazione degli effetti conseguenti
all’attualizzazione dei contributi pluriennali, si
rinvia alle osservazioni formulate all’articolo 2, commi
2-quinquiesdecies, 3-sexies , 6-quater e 16-sexies.
Articolo 3, comma 2-bis
(Riassegnazione Fondo per interventi urgenti e
indifferibili)
Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi
emendamento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui
saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo
netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori
spese in conto capitale |
|
|
|
|
|
49,5 |
|
|
|
49,5 |
|
|
Maggiori
entrate |
|
49,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori
spese correnti |
|
49,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori
spese in conto capitale |
|
|
|
|
|
49,5 |
|
|
|
49,5 |
|
|
La relazione tecnica, riferita al
maxiemendamento, nulla aggiunge al contenuto della
disposizione che prevede la riassegnazione al Fondo per
gli interventi urgenti e indifferibili.
In merito ai profili di quantificazione,
si rileva che la diversa destinazione delle risorse in
esame appare suscettibile di determinare un aumento
della spesa per interessi e dello stock del debito
pubblico, rispetto a quanto scontato nei saldi di
finanza pubblica a legislazione vigente. Sul punto
appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.
L'Istituto Italiano per gli studi filosofici (IISF)
si caratterizza come scuola di alti studi
post-universitari e centro di ricerche. L'IISF ha
sviluppato rapporti di collaborazione con le principali
istituzioni accademiche italiane e straniere; le sue
iniziative spaziano dall’area umanistica a quella delle
scienze naturali, nella prospettiva di rafforzare il
dialogo tra i due settori. A tale scopo, l’IISF ha
svolto attività in comune con il CNR e con vari istituti
scientifici italiani ed europei, tra i quali il CERN di
Ginevra. L'IISF si è occupato altresì di concorrere al
riequilibrio tra il Centro-Nord e il Sud d'Italia. In
tale prospettiva, molte delle sue iniziative (corsi di
formazione, scuole estive, mostre didattiche e storiche)
sono state localizzate in Abruzzo, Basilicata e
Calabria.
http://www.federalismi.it/document/09022011163505.pdf.
Con DM 28 maggio 2009, n.
56 sono state impartite istruzioni per la formazione
delle graduatorie di circolo e di istituto da utilizzare
negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.
La relazione tecnica all’emendamento del Governo
specifica che la rimodulazione del periodo di permanenza
all’estero dei docenti e la contestuale riduzione del
limite massimo comporta economie di spesa con
riferimento ai costi per indennità di trasferimento e di
prima sistemazione; si allinea pertanto agli indirizzi
di razionalizzazione della spesa pubblica.
La soppressione è
prevista nei seguenti USR: Abruzzo, Basilicata, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sardegna,
Umbria (- 1 in ogni USR); Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto
(-2 in ogni USR); Lazio e Toscana (-3 in ogni USR).
L’articolo
6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge
finanziaria 2001) ha prorogato l’applicazione di tali
disposizioni per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2001 e per i due successivi. È poi intervenuto
l'articolo 2, comma 56, della legge n. 350 del 2003
(legge finanziaria per il 2004), che ne ha ulteriormente
prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2004 e al successivo, nel limite massimo
di spesa di 21 milioni di euro. Successivamente
l’articolo 1, comma 129, della legge n. 266 del 2005
(legge finanziaria per il 2006) ne ha ulteriormente
prorogato l'applicazione al periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2006 e la legge finanziaria per il 2007
(articolo 1, comma 393 della legge n. 296 del 2006) ne
ha prorogata l’applicazione fino al 2007. Quindi
l'articolo 1, comma 168, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (legge finanziaria 2008) ha prorogato l'efficacia
della disposizione per il periodo d’imposta 2008.
Il decreto legge n. 7 del 1999 - convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 74 -,
come ricordato nella premessa, era stato emanato per
consentire la partecipazione dell'Italia agli interventi
del Fondo monetario internazionale per fronteggiare in
via immediata la grave crisi finanziaria riguardante il
Brasile, predisponendo al contempo uno strumento
giuridico che consentisse anche in analoghe situazioni,
e secondo gli impegni internazionali dell'Italia, la
tempestiva concessione della garanzia dello Stato ai
prestiti erogati dalla Banca centrale per le esigenze di
intervento dello stesso tipo nei confronti di altri
Paesi aderenti al FMI.
Alla
Fondazione fanno capo attualmente: il Coro di voci
bianche costituito per favorire la pratica vocale e
l’educazione alla musica di bambini tra i 6 e i 14 anni;
l’Orchestra Amatoriale La Verdi, composta da circa 70
orchestrali tra i 17 e i 70 anni; l’Orchestra
Sinfonica Junior, nella quale si esibiscono una
cinquantina di ragazzi iscritti a corsi di strumento
musicale.
Si rammenta che il comma 6-terdecies, demanda,
tra l’altro ad un successivo regolamento da adottarsi ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, l’individuazione del numero degli esperti
per la sicurezza.
. |