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Senato - Presentato disegno di legge-S.2568 Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
Atto a cui si riferisce:
C.52 [Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori] Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori "

 

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XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

 

   N. 52


 

 


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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER

Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Presentata il 29 aprile 2008


      

indice del documento

Onorevoli Colleghi! - Con la presente iniziativa legislativa si intende riproporre nella XVI legislatura l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, terminata prematuramente, riguardo alle disposizioni in favore delle detenute madri.
      La II Commissione della Camera dei deputati aveva approvato, in data 13 dicembre 2006, il nuovo testo riguardante la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, provvedimento d'iniziativa legislativa parlamentare (atto Camera n. 528, d'iniziativa dell'onorevole Buemi ed altri), parzialmente modificato durante l'esame in Commissione Giustizia, che purtroppo non ha avuto il tempo di giungere all'esame dell'Assemblea.
      Il testo in questione mira a risolvere alcune problematiche sollevate dall'applicazione della legge 8 marzo 2001, n. 40, recante «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori». La legge n. 40 del 2001 (più conosciuta con il nome del suo proponente, onorevole Finocchiaro) ha introdotto alcune modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante l'ordinamento penitenziario, volte a garantire al bambino nei primi anni di vita la convivenza nello stato di libertà con la madre detenuta. Le statistiche della prima applicazione della legge in questione hanno purtroppo dimostrato che i rigidi limiti applicativi previsti dalla stessa legge hanno impedito alla magistratura una larga concessione dei benefìci previsti dalla normativa alle detenute madri. È risultato subito chiaro che è necessario intervenire nuovamente per eliminare quei

 


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«paletti normativi» che hanno impedito a un numero rilevante di detenute di beneficiare di quanto previsto dalla legge n. 40 del 2001.
      L'obiettivo primario della «legge Finocchiaro» era quello di evitare che a detenute madri si aggiungessero «detenuti bambini» poiché l'ingresso del minore in carcere provoca un danno enorme al suo corretto sviluppo psico-fisico. Per questi motivi la legge n. 40 del 2001 ha voluto ampliare la possibilità per le madri detenute di assicurare ai figli un'assistenza in un vero ambiente familiare grazie agli istituti del differimento della pena e della detenzione domiciliare.
      La prima modifica introdotta dalla «legge Finocchiaro» è stata quella all'articolo 146 del codice penale, sul rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. Oggi il rinvio dell'esecuzione della pena, oltre che per la donna incinta, si applica anche per la madre fino al compimento di un anno di età del bambino. Inoltre la stessa legge ha novellato l'articolo 147 del codice penale, disponendo la possibilità del differimento della pena restrittiva della libertà personale per la madre con un figlio di età inferiore a tre anni. Il differimento, però, non può essere adottato, o se adottato può essere revocato, «se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti» (articolo 147, quarto comma, del codice penale).
      Per quanto riguarda le modifiche alla legge n. 354 del 1975, recante l'ordinamento penitenziario, la «legge Finocchiaro» ha introdotto due nuovi istituti: la detenzione domiciliare speciale e l'assistenza all'esterno dei figli minori.
      La prima è volta a permettere l'assistenza familiare ai figli di età non superiore a dieci anni da parte delle madri condannate quando non è possibile l'applicazione della detenzione domiciliare ordinaria (articolo 47-quinquies). Per accedere al beneficio è necessario che sia stato espiato almeno un terzo della pena (quindici anni in caso di ergastolo), che vi sia l'insussistenza di un reale pericolo di commissione di nuovi reati e che vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.
      Nel caso non sia possibile applicare la detenzione domiciliare speciale, la «legge Finocchiaro» ha introdotto l'assistenza all'esterno dei figli minori che permette la cura e l'assistenza extra-carceraria dei figli di età non superiore a dieci anni.
      L'intervento legislativo predisposto dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati con il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti presentati all'atto Camera n. 528, e discussi in ultimo il 13 dicembre 2006, mirava quindi, da una parte, a rimuovere dall'ordinamento quelle rigidità che, di fatto, hanno reso difficoltosa la concessione di benefìci nei confronti delle detenute madri, in particolare quel vincolo del concreto pericolo della commissione di delitti che ha reso impossibile, in moltissimi casi, il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena. Le detenute madri, infatti, provengono nel maggior numero dei casi da un ambiente denso di povertà e di microcriminalità e pertanto sono donne che presentano, anche se giovani, un percorso già avanzato di condanne penali, per cui per la magistratura è stato spesso impossibile non considerare la possibile nonché probabile possibilità di reiterazione dei reati e quindi è risultato impossibile concedere i benefìci previsti dalla «legge Finocchiaro».
      Dall'altra parte, il testo proposto presentava una portata normativa del tutto nuova introducendo le case-famiglia protette quali strutture alternative al carcere, destinate alla coabitazione tra madri in espiazione di pena e figli.
      L'articolato della presente proposta di legge, che riproduce, come già ricordato, il citato atto Camera n. 528-A della XV legislatura, è composto da otto articoli.
      L'articolo 1 interviene modificando l'articolo 147 del codice penale, che, in materia di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, individua nel «concreto pericolo della commissione di delitti» il presupposto per la revoca del rinvio stesso, anche nei confronti di madre di minore di età inferiore a tre anni, rendendo di fatto

 


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l'istituto di difficile applicazione nei confronti delle detenute madri.
      L'articolo 2 interviene sulla disciplina codicistica della custodia cautelare alla luce dell'istituzione delle case-famiglia protette di cui all'articolo 5 della presente proposta di legge. In sostanza la modifica prevede che le indicate esigenze cautelari autorizzino il magistrato a disporre la custodia cautelare della madre, anziché in carcere, presso le citate case-famiglia protette.
      Gli articoli 3, 4 e 5 della presente proposta di legge integrano e modificano la citata legge n. 354 del 1975, perseguendo sempre l'obiettivo di assicurare al minore l'assistenza materna ed evitando sempre e comunque la coabitazione di madre e figlio in carcere.
      In particolare, l'articolo 3, è importante poiché garantisce al minore l'assistenza materna anche in caso di ricovero ospedaliero. In tale caso, infatti, la madre dovrà essere autorizzata d'urgenza ad accompagnare il figlio e ad assisterlo nella disposta struttura ospedaliera.
      Con l'articolo 4 si vuole evitare - come già per il differimento facoltativo della pena di cui all'articolo 147, quarto comma, del codice penale - che la rigidità dei presupposti applicativi possa essere di ostacolo ad una più frequente concessione della detenzione domiciliare speciale prevista dall'articolo 47-quinquies della legge n. 354 del 1975. L'unico presupposto per la concessione della detenzione domiciliare speciale rimarrebbe, quindi, l'aver espiato almeno un terzo della pena, quindici anni in caso di ergastolo.
      L'articolo 5 della presente proposta di legge introduce nella legge n. 354 del 1975 la previsione del regime di detenzione in case-famiglia protette per le madri di prole di età non superiore a dieci anni che devono espiare la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole. La disposizione individua altresì le modalità di realizzazione delle case-famiglia protette.
      L'articolo 6 dispone che il Ministro della giustizia, d'intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 3, individua le strutture idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.
      L'articolo 7 riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, già individuata dal Governo nel corso del ricordato esame in sede referente nella Commissione Giustizia della Camera dei deputati, in 4.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008
      Vista l'importanza delle misure apportate dalla presente proposta di legge nel nostro ordinamento, si auspica una sua veloce approvazione.

 


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indice del documento

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena).

      1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Salvi i casi previsti dal primo comma, numero 3),».

Art. 2.

(Misure cautelari).

      1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».

      2. All'articolo 285, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «istituto di custodia» sono inserite le seguenti: «o, in caso di madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, presso una casa-famiglia protetta».

 


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      3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). - 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette».

Art. 3.

(Ricovero del minore).

      1. Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

      «Art. 30-quinquies. - (Ricovero ospedaliero di minore). - 1. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta, quest'ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottare con urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.
      2. In ipotesi di necessità ed urgenza il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dal direttore dell'istituto penitenziario e successivamente convalidato dal magistrato competente».

Art. 4.

(Detenzione domiciliare).

      1. Al comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse.

 


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Art. 5.

(Case-famiglia protette).

      1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

      «Art. 47-septies. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. Le madri di prole di età inferiore ad anni dieci con la stessa conviventi, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, espiano la propria pena nelle case-famiglia protette».

      2. Nel capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo l'articolo 67 è aggiunto il seguente:

      «Art. 67-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella previsione degli strumenti di controllo da adottare, tengano conto anche delle esigenze psico-fisiche dei minori».

      3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri della solidarietà sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette, che deve ispirarsi ai seguenti criteri:

          a) presenza di personale specializzato in materia di infanzia;

          b) prevalenza dell'aspetto trattamentale e di salute;

          c) formazione specialistica degli operatori penitenziari che lavorano in tali strutture;

          d) previsione di un ambiente interno che tenga conto principalmente dell'interesse del minore e del rapporto tra genitore e figlio;

 


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          e) previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.

Art. 6.

(Strutture per le case-famiglia protette).

      1. Al fine dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 5, il Ministro della giustizia, d'intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 5, individua le strutture idonee a ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.

Art. 7.

(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 4.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n.468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

 


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Art. 8.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

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