XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI
DEPUTATI
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N. 52 |
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei
deputati
BRUGGER, ZELLER
Modifiche al
codice di procedura penale e alla
legge 26 luglio 1975, n. 354, per la tutela del
rapporto tra detenute madri e figli minori
Presentata il 29
aprile 2008
indice del documento
Onorevoli Colleghi! - Con la presente iniziativa
legislativa si intende riproporre nella XVI legislatura
l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione Giustizia della
Camera dei deputati nella scorsa legislatura, terminata
prematuramente, riguardo alle disposizioni in favore
delle detenute madri.
La II Commissione della Camera dei deputati aveva
approvato, in data 13 dicembre 2006, il nuovo testo
riguardante la tutela del rapporto tra detenute madri e
figli minori, provvedimento d'iniziativa legislativa
parlamentare (atto Camera n. 528, d'iniziativa
dell'onorevole Buemi ed altri), parzialmente modificato
durante l'esame in Commissione Giustizia, che purtroppo
non ha avuto il tempo di giungere all'esame
dell'Assemblea.
Il testo in questione mira a risolvere alcune
problematiche sollevate dall'applicazione della
legge 8 marzo 2001, n. 40, recante «Misure
alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra
detenute e figli minori». La
legge n. 40 del 2001 (più conosciuta con il nome del
suo proponente, onorevole Finocchiaro) ha introdotto
alcune modifiche al
codice penale e alla
legge 26 luglio 1975, n. 354, recante l'ordinamento
penitenziario, volte a garantire al bambino nei primi
anni di vita la convivenza nello stato di libertà con la
madre detenuta. Le statistiche della prima applicazione
della legge in questione hanno purtroppo dimostrato che
i rigidi limiti applicativi previsti dalla stessa legge
hanno impedito alla magistratura una larga concessione
dei benefìci previsti dalla normativa alle detenute
madri. È risultato subito chiaro che è necessario
intervenire nuovamente per eliminare quei
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«paletti normativi» che hanno impedito a un numero
rilevante di detenute di beneficiare di quanto previsto
dalla
legge n. 40 del 2001.
L'obiettivo primario della «legge Finocchiaro» era
quello di evitare che a detenute madri si aggiungessero
«detenuti bambini» poiché l'ingresso del minore in
carcere provoca un danno enorme al suo corretto sviluppo
psico-fisico. Per questi motivi la
legge n. 40 del 2001 ha voluto ampliare la
possibilità per le madri detenute di assicurare ai figli
un'assistenza in un vero ambiente familiare grazie agli
istituti del differimento della pena e della detenzione
domiciliare.
La prima modifica introdotta dalla «legge
Finocchiaro» è stata quella all'articolo
146 del codice penale, sul rinvio obbligatorio
dell'esecuzione della pena. Oggi il rinvio
dell'esecuzione della pena, oltre che per la donna
incinta, si applica anche per la madre fino al
compimento di un anno di età del bambino. Inoltre la
stessa legge ha novellato l'articolo
147 del codice penale, disponendo la possibilità del
differimento della pena restrittiva della libertà
personale per la madre con un figlio di età inferiore a
tre anni. Il differimento, però, non può essere
adottato, o se adottato può essere revocato, «se
sussiste il concreto pericolo della commissione di
delitti» (articolo
147, quarto comma, del codice penale).
Per quanto riguarda le modifiche alla
legge n. 354 del 1975, recante l'ordinamento
penitenziario, la «legge Finocchiaro» ha introdotto due
nuovi istituti: la detenzione domiciliare speciale e
l'assistenza all'esterno dei figli minori.
La prima è volta a permettere l'assistenza
familiare ai figli di età non superiore a dieci anni da
parte delle madri condannate quando non è possibile
l'applicazione della detenzione domiciliare ordinaria
(articolo 47-quinquies). Per accedere al
beneficio è necessario che sia stato espiato almeno un
terzo della pena (quindici anni in caso di ergastolo),
che vi sia l'insussistenza di un reale pericolo di
commissione di nuovi reati e che vi sia la possibilità
di ripristinare la convivenza con i figli.
Nel caso non sia possibile applicare la detenzione
domiciliare speciale, la «legge Finocchiaro» ha
introdotto l'assistenza all'esterno dei figli minori che
permette la cura e l'assistenza extra-carceraria dei
figli di età non superiore a dieci anni.
L'intervento legislativo predisposto dalla
Commissione Giustizia della Camera dei deputati con il
testo risultante dall'approvazione degli emendamenti
presentati all'atto Camera n. 528, e discussi in ultimo
il 13 dicembre 2006, mirava quindi, da una parte, a
rimuovere dall'ordinamento quelle rigidità che, di
fatto, hanno reso difficoltosa la concessione di
benefìci nei confronti delle detenute madri, in
particolare quel vincolo del concreto pericolo della
commissione di delitti che ha reso impossibile, in
moltissimi casi, il rinvio facoltativo dell'esecuzione
della pena. Le detenute madri, infatti, provengono nel
maggior numero dei casi da un ambiente denso di povertà
e di microcriminalità e pertanto sono donne che
presentano, anche se giovani, un percorso già avanzato
di condanne penali, per cui per la magistratura è stato
spesso impossibile non considerare la possibile nonché
probabile possibilità di reiterazione dei reati e quindi
è risultato impossibile concedere i benefìci previsti
dalla «legge Finocchiaro».
Dall'altra parte, il testo proposto presentava una
portata normativa del tutto nuova introducendo le
case-famiglia protette quali strutture alternative al
carcere, destinate alla coabitazione tra madri in
espiazione di pena e figli.
L'articolato della presente proposta di legge, che
riproduce, come già ricordato, il citato atto Camera n.
528-A della XV legislatura, è composto da otto articoli.
L'articolo 1 interviene modificando l'articolo
147 del codice penale, che, in materia di rinvio
facoltativo dell'esecuzione della pena, individua nel
«concreto pericolo della commissione di delitti» il
presupposto per la revoca del rinvio stesso, anche nei
confronti di madre di minore di età inferiore a tre
anni, rendendo di fatto
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l'istituto di difficile applicazione nei confronti delle
detenute madri.
L'articolo 2 interviene sulla disciplina
codicistica della custodia cautelare alla luce
dell'istituzione delle case-famiglia protette di cui
all'articolo 5 della presente proposta di legge. In
sostanza la modifica prevede che le indicate esigenze
cautelari autorizzino il magistrato a disporre la
custodia cautelare della madre, anziché in carcere,
presso le citate case-famiglia protette.
Gli articoli 3, 4 e 5 della presente proposta di
legge integrano e modificano la citata
legge n. 354 del 1975, perseguendo sempre
l'obiettivo di assicurare al minore l'assistenza materna
ed evitando sempre e comunque la coabitazione di madre e
figlio in carcere.
In particolare, l'articolo 3, è importante poiché
garantisce al minore l'assistenza materna anche in caso
di ricovero ospedaliero. In tale caso, infatti, la madre
dovrà essere autorizzata d'urgenza ad accompagnare il
figlio e ad assisterlo nella disposta struttura
ospedaliera.
Con l'articolo 4 si vuole evitare - come già per
il differimento facoltativo della pena di cui all'articolo
147, quarto comma, del codice penale - che la
rigidità dei presupposti applicativi possa essere di
ostacolo ad una più frequente concessione della
detenzione domiciliare speciale prevista dall'articolo
47-quinquies della legge n. 354 del 1975.
L'unico presupposto per la concessione della detenzione
domiciliare speciale rimarrebbe, quindi, l'aver espiato
almeno un terzo della pena, quindici anni in caso di
ergastolo.
L'articolo 5 della presente proposta di legge
introduce nella
legge n. 354 del 1975 la previsione del regime di
detenzione in case-famiglia protette per le madri di
prole di età non superiore a dieci anni che devono
espiare la propria pena, qualora non possa essere
disposta una detenzione con regime più favorevole. La
disposizione individua altresì le modalità di
realizzazione delle case-famiglia protette.
L'articolo 6 dispone che il Ministro della
giustizia, d'intesa con gli enti locali interessati,
entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di
cui all'articolo 5, comma 3, individua le strutture
idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari
comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il
personale da destinare ad esse.
L'articolo 7 riguarda la copertura finanziaria del
provvedimento, già individuata dal Governo nel corso del
ricordato esame in sede referente nella Commissione
Giustizia della Camera dei deputati, in 4.400.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2008
Vista l'importanza delle misure apportate dalla
presente proposta di legge nel nostro ordinamento, si
auspica una sua veloce approvazione.
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indice del documento
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Rinvio facoltativo
dell'esecuzione della pena).
1. Al
quarto comma dell'articolo 147 del codice penale
sono premesse le seguenti parole: «Salvi i casi previsti
dal primo comma, numero 3),».
Art. 2.
(Misure cautelari).
1. Il
comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale
è sostituito dal seguente:
«4.
Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere
quando imputati siano donna incinta o madre di prole di
età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero
padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia,
nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza, può essere disposta la custodia
cautelare presso case-famiglia protette. Non può essere
disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza,
quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di
settanta anni».
2. All'articolo
285, comma 1, del codice di procedura penale, dopo
le parole: «istituto di custodia» sono inserite le
seguenti: «o, in caso di madre con prole di età
inferiore ad anni dieci con lei convivente, ovvero
padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, presso una
casa-famiglia protetta».
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3. Dopo l'articolo
285 del codice di procedura penale è inserito il
seguente:
«Art. 285-bis.
- (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). - 1.
Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una
madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei
convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia
deceduta o assolutamente impossibilitata a dare
assistenza alla prole, il giudice, in luogo della
custodia cautelare presso gli istituti penitenziari,
dispone la custodia presso le case-famiglia protette».
Art. 3.
(Ricovero del
minore).
1. Dopo l'articolo
30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354,
è inserito il seguente:
«Art. 30-quinquies.
- (Ricovero ospedaliero di minore). - 1. In caso di
invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura
ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta,
quest'ultima deve essere autorizzata, con provvedimento
da adottare con urgenza, ad accompagnare il figlio
nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per
tutto il periodo del ricovero.
2. In ipotesi di necessità ed urgenza il
provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dal
direttore dell'istituto penitenziario e successivamente
convalidato dal magistrato competente».
Art. 4.
(Detenzione
domiciliare).
1. Al
comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26
luglio 1975, n. 354, le parole: «se non sussiste un
concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e»
sono soppresse.
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Art. 5.
(Case-famiglia
protette).
1. Dopo l'articolo
47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354,
è inserito il seguente:
«Art. 47-septies.
- (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. Le
madri di prole di età inferiore ad anni dieci con la
stessa conviventi, qualora non possa essere disposta una
detenzione con regime più favorevole, espiano la propria
pena nelle case-famiglia protette».
2. Nel
capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, dopo l'articolo 67 è
aggiunto il seguente:
«Art. 67-bis.
- (Case-famiglia protette). - 1. Le case-famiglia
protette devono essere realizzate fuori dagli istituti
penitenziari e organizzate con caratteristiche che,
nella previsione degli strumenti di controllo da
adottare, tengano conto anche delle esigenze
psico-fisiche dei minori».
3. Con
decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri
della solidarietà sociale, della salute e delle
politiche per la famiglia, da emanare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
definito il regime di funzionamento delle case-famiglia
protette, che deve ispirarsi ai seguenti criteri:
a)
presenza di personale specializzato in materia di
infanzia;
b)
prevalenza dell'aspetto trattamentale e di salute;
c)
formazione specialistica degli operatori penitenziari
che lavorano in tali strutture;
d)
previsione di un ambiente interno che tenga conto
principalmente dell'interesse del minore e del rapporto
tra genitore e figlio;
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e)
previsione di strumenti di controllo compatibili con la
prevalente esigenza di tutela del minore.
Art. 6.
(Strutture per le
case-famiglia protette).
1. Al fine
dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 5, il
Ministro della giustizia, d'intesa con gli enti locali
interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 5,
individua le strutture idonee a ospitare le
case-famiglia protette nei vari comuni nonché le
modalità e i criteri per individuare il personale da
destinare ad esse.
Art. 7.
(Copertura
finanziaria).
1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati
in 4.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2008,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, a
decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al
Ministero della solidarietà sociale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla
presente legge ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, e trasmette alle
Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti adottati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n.468
del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorenti variazioni di bilancio.
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Art. 8.
(Entrata in
vigore).
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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