XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 668 |
Pag. 1
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del
deputato LUSSANA
Modifica all'articolo
442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità
del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena
dell'ergastolo
Presentata il 30
aprile 2008
Onorevoli Colleghi! - Il giudizio abbreviato, nella sua
configurazione tipica, è un giudizio predibattimentale,
esteso al merito, che si svolge in udienza camerale
innanzi al giudice per le indagini preliminari (GIP) e
si caratterizza per la decisione allo stato degli atti
delle indagini preliminari, che hanno qui piena valenza
probatoria. Trattasi di un procedimento di tipo
volontario, che presuppone la richiesta del giudicabile,
avente natura premiale, dal momento che se l'imputato
non viene assolto bensì condannato si opera una
riduzione della pena nella misura fissa di un terzo in
modo che la pena irrogata sarà pari a due terzi rispetto
a quella altrimenti applicabile. In caso di assoluzione,
non sarà applicata ovviamente alcuna pena, sicché non si
procede ad alcuna sua riduzione. Il rito è ammissibile
anche per i delitti ipoteticamente punibili con
l'ergastolo: in tal caso, alla pena dell'ergastolo è
sostituita quella di trenta anni di reclusione. Tra i
presupposti per l'esperibilità del rito rientra,
innanzitutto, la richiesta dell'imputato: l'iniziativa
di questo rito spetta solo a lui, dovendo egli
rinunciare alla garanzia del vaglio preventivo
dell'accusa nell'udienza preliminare e dovendo
consentire l'utilizzazione come prova degli atti
investigativi. Altro presupposto che caratterizza questo
rito speciale, oltre all'ordinanza di ammissione del
GIP, è rappresentato dall'integrazione probatoria.
Elemento fondante di questo rito, la suddetta
integrazione, pur esplicandosi in forma compatibile con
le finalità di economia processuale, è giustificata dal
fatto
Pag. 2
che tendenzialmente con questo rito si sopprime
l'istruzione dibattimentale, per cui le ragioni della
difesa potrebbero risultarne compromesse. Infine, ha
sempre la possibilità di richiedere la revoca della
richiesta di giudizio abbreviato, qualora venga
modificata l'imputazione a suo carico o vengano
contestate circostanze aggravanti o reati connessi. Dopo
le modifiche apportate dalla
legge 16 dicembre 1999, n. 479 (cosiddetta «legge
Carotti»), e successivamente dal
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 19 gennaio 2001, n. 4, il ricorso al giudizio
abbreviato poteva essere richiesto anche per i delitti
più gravi puniti con la pena dell'ergastolo, con la
conseguenza che, in virtù di una mera scelta processuale
insindacabile dalle altre parti, la pena in genere viene
automaticamente ridotta di un terzo e, nella specie,
all'ergastolo viene sostituita la reclusione di anni
trenta, mentre all'ergastolo con isolamento diurno viene
sostituita la pena dell'ergastolo. Con la disciplina
attualmente in vigore e venuto quindi a sparire
qualsiasi limite di natura oggettiva per l'applicabilità
di questo rito speciale, definendosi così
anticipatamente anche processi aventi ad oggetto
imputazioni per reati molto gravi. Oltretutto,
l'esperienza processuale di questi anni dimostra come
tale giudizio non abbia sortito l'effetto di deflazione
che ne aveva favorito l'introduzione nell'ordinamento,
mentre oggi si ricorre ad esso quando non vi è alcuno
spazio difensivo, ovvero quando si ritiene che il
materiale investigativo raccolto dal pubblico ministero
possa offrire spazi difensivi maggiori di quelli
dibattimentali. Per tali ragioni, e non solo, la
proposta di legge in oggetto intende stabilire
l'impossibilità di ricorrere a tale rito per i delitti
più gravi puniti con l'ergastolo, come l'omicidio
volontario. Se, infatti, consentire la scelta del rito
risulta giustificabile in via generale per motivi legati
ad esigenze deflattive, ciò non sembra accettabile per
quei reati che, in ragione della loro gravità, il
codice penale punisce tanto severamente. Si
interviene, quindi, sull'articolo
442 del codice di procedura penale con la
soppressione della parte del comma 2 dove è stabilito
espressamente che alla pena dell'ergastolo è sostituita
quella della reclusione di anni trenta, mentre a quella
dell'ergastolo con isolamento diurno è sostituita quella
dell'ergastolo.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il secondo
e il
terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice
di procedura penale sono soppressi.
|