Mercoledì 16 febbraio
2011 la Commissione giustizia della Camera ha svolto
audizione informale di rappresentanti del Consiglio
nazionale forense, dell'Unione delle camere penali
italiane, dell'Unione nazionale camere civili,
dell'Associazione italiana giovani avvocati, in
relazione all'esame delle proposte di legge C. 3900,
approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004
Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545
Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419
Cassinelli, concernenti la nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense.
Secondo me è strano che venga ritenuta superflua
l'audizione dell'Antitrust.
LEGGI DI SEGUITO IL COMUNICATO STAMPA DEL
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (TRATTO DAL SITO DEL C.N.F.)
...
"Riforma forense, Cnf:
la Camera approvi velocemente il testo
16/02/2011 - Oggi il Consiglio nazionale forense è stato
audito dalla commissione giustizia di Montecitorio sulla
riforma dell’ordinamento forense. Alpa: “Basta con ogni
forma di accanimento nei confronti dell’avvocatura”
Roma. Approvazione urgente della riforma professionale
senza riaprire una discussione che rischia di
compromettere tale obiettivo.
Il testo varato dal Senato, nonostante alcune modifiche
approvate abbiano affievolito l’impatto della riforma
soprattutto con riguardo all’accesso alla professione, è
nel suo impianto condivisibile. Ma se la commissione
giustizia volesse riaprire il confronto, allora il Cnf
si rifà al testo condiviso con tutte le componenti
dell’avvocatura, più rigoroso sull’accesso, con il
divieto delle iscrizioni di diritto, con il
riconoscimento del potere regolamentare al Cnf.
E questa la posizione espressa oggi dal presidente del
Cnf Guido Alpa, audito con una delegazione del Consiglio
dalla commissione giustizia della Camera sulla proposta
di legge di riforma dell’ordinamento forense (AC 3900).
“Il progetto non è frutto di istanze corporative”,
sottolinea Alpa. “I privilegi si condividono in pochi,
certo non tra gli appartenenti ad una massa che si
riproduce in modo esponenziale” qual è l’avvocatura. I
dati (gli iscritti agli albi ammontano a 216mila; il
reddito medio annuo non arriva a 50mila euro; in dieci
anni il numero degli avvocati è raddoppiato; il tasso di
disoccupazione dei giovani si aggira tra il 20 e 30%)
“smentiscono di per sé ogni critica alla categoria,
proveniente dalle autorità indipendenti e dai poteri
economici forti. Le loro prese di posizione sono
apodittiche e suonano come un accanimento nei confronti
dell’avvocatura: ne abbiamo avuto prova durante la
discussione in senato. E questo non è più tollerabile”.
“Il testo non è corporativo perché non è un libro d’oro
dell’avvocatura: piuttosto rafforza l’impegno degli
Ordini, rende più trasparente l’attività dell’avvocato,
rafforza le garanzie dei cittadini”, ha evidenziato Alpa
ricordando che esso è anche il frutto di una
condivisione tra le diverse componenti dell’Avvocatura.
Il Consiglio nazionale forense ha consegnato alla
commissione giustizia un dossier con cinque schede di
approfondimento dedicate ai principali profili
problematici della proposta di legge con argomenti
giuridici specifici a sostegno delle scelte perorate
dagli avvocati: potestà regolamentare, riserva di
consulenza legale, tariffe, pubblicità, indipendenza.
L’assunto da cui si parte è che la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (oggi parte integrante
del trattato di Lisbona) protegge e tutela la libertà
professionale distinguendola anche sistematicamente
dalla libertà d’impresa. “A questa permessa si
ricollegano le ragioni della specialità costituzionale
della riforma forense” ed essa stessa giustifica le
scelte di fondo del provvedimento: “l’indipendenza
dell’avvocato, l’accesso alla professione rigoroso e
selettivo, il dovere di aggiornamento permanente,
l’inapplicabilità alla professione dei modelli societari
propri dell’impresa, il principio di continuità ed
effettività dell’esercizio professionale, i compensi
correlati alla qualità della prestazione, il potere
disciplinare e la vigilanza dell’ordine, a tutela
dell’interesse pubblico al corretto esercizio della
professione.
Potestà regolamentare. Apodittica la
critica dell’Antitrust circa la devoluzione del potere
regolamentare al Cnf, che sarebbe invece espressione dei
principi costituzionali di autonomia dele formazioni
sociali e di sussidiarietà, tenendo conto che il Cnf è
un ente pubblico; che la devoluzione di alcune materie
alla autonomia regolamentare della categoria è auspicato
dalla direttiva Bolkestein; che la procedura di adozione
è caratterizzata da un vero e proprio coinvolgimento
decisionale delle diverse componenti del mondo forense,
con garantismo democratico del tutto nuovo nell’ambito
degli ordinamenti delle professioni. L’attribuzione del
potere regolamentare al ministro della giustizia
“sarebbe un passo indietro perché assoggetterebbe la
classe forense a una direzione organizzativa del
Governo”.
Riserva consulenza legale. Non è vero
che l’ordinamento comunitario osta alla scelta del
legislatore nazionale di sottoporre a riserva l’attività
di consulenza legale se svolta professionalmente. A
partire dalla direttiva Bolkestein ( 2006/123/CE) che,
nel suo considerando n.88, afferma che sono compatibili
con essa sistemi normativi nazionali che sottopongono a
riserva l’attività di consulenza legale (per es. il
Portogallo). Altre ragioni sono: la doverosa concezione
unitaria della professione forense, che sia giudiziale
che stragiudiziale ha sempre lo stesso trattamento
fiscale, previdenziale di responsabilità etc. E a favore
militano anche diverse pronunce giurisprudenziali della
Corte di Cassazione (sent nn. 1151/02 e 9237/) e della
Corte di giustizia Ue (C-531/06)
Tariffe. Il Cnf sottolinea che sia la
giurisprudenza comunitaria che quella della Cassazione
hanno sempre ritenuto la piena compatibilità dei sistemi
tariffari con il diritto comunitario della concorrenza
(sentenze Arduino C-35/99; Cipolla e Macrino C-94/04 e
C- 202/04; Cassaz Sezione lavoro 20269/2010),
motivandola con ragioni di interesse pubblico come la
tutela dei consumatori e la buona amministrazione della
giustizia e, per la Cassazione, la tutela dell’interesse
di evitare una concorrenza al ribasso a discapito della
qualità della prestazione.
Pubblicità. La direttiva Bolkestein
sopprime ogni divieto in materia di pubblicità ma impone
anche limito assolutamente peculiari, imponendo la
conformità del messaggio alle regole professionali,
tenendo conto della specificità della professione,
nonché della indipendenza, della integrità, della
dignità e del segreto professionali (art. 24 comma 2).
Indipendenza dell’avvocato. La
incompatibilità dell’esercizio professionale con la
condizione di dipendente pubblico e privato è cosa
sacrosanta e anche in questo caso sovviene la Corte di
Giustizia Ue che ha sottolineano come “che
l’appartenenza a un ordine professionale e la soggezione
alle regole di deontologia e disciplina sono condizione
necessarie e non sufficiente perché un professionista
possa dirsi pienamente indipendente. La piena
indipendenza si realizza solamente quando l’avvocato
opera al di fuori di un rapporto subordinato con
l’impresa, a prescindere dalle condizioni contrattuali
che caratterizzano tale rapporto
|