IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 1l della
legge 5 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e
integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 1l della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed
altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla
soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l'infanzia, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
Visto l'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 103;
Vista la relazione sull'attivita' svolta nel triennio 2007-2009
dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dal
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
prodotta, in data 13 maggio 2010, dal Dipartimento per le politiche
della famiglia per i quali, conseguentemente, si valuta positivamente
la perdurante utilita' e si propone la proroga per un biennio;
Ritenuto che l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza e il Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l'infanzia, organismi operanti presso il Dipartimento per le
politiche della famiglia, non rientrano nelle ipotesi di esclusione
della proroga previste nel predetto art. 68, comma 1, del
decreto-legge n. 112 del 2008;
Preso atto delle specifiche professionalita' e dei compiti
estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli organismi sopra
citati;
Rilevata dunque la necessita' di provvedere alla conseguente
proroga, per un biennio, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi
per l'infanzia operanti presso il Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. I seguenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia sono
ritenuti utili e sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 68 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.
2. La partecipazione agli organismi di cui al precedente comma e'
onorifica e puo' dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto.
3. In sede di rinnovo della composizione degli organismi collegiali
di cui al comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i
quali e' prevista la stipula di un contratto, si applica l'art. 68,
comma 2, ultima parte, del decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede
l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui
sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo.
4. La spesa degli organismi di cui al comma 1 e' ridotta in misura
tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli
altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a
quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge
n. 223 del 2006. Per l'anno 2010, la riduzione opera in misura
proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del
citato art. 68 ed il 31 dicembre 2010.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo.
Roma, 26 novembre 2010
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 157
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