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CAMERA DEI DEPUTATI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 21 dicembre 2010 Nuovo regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati. (Decreto n. 1284)

 

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               IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
  Vista la deliberazione del 30 luglio 1997 n. 63  con  la  quale  e'
stato approvato il Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti
amministrativi della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  130  del  21
dicembre 2010; 
  Visti gli articoli  2  e  7  del  Regolamento  dei  Servizi  e  del
personale; 
 
                              Decreta: 
 
  E' resa  esecutiva  la  deliberazione  n.   130   dell'Ufficio   di
Presidenza del 21 dicembre 2010 di approvazione del nuovo Regolamento
per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati. 
    Roma, 21 dicembre 2010 
 
                                                  Il Presidente: Fini 
 
Il Segretario Generale: Zampetti 
 
                          XVI LEGISLATURA  
 
 
        DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 130/2010 
 
Oggetto: Nuovo Regolamento per l'accesso ai documenti  amministrativi
della Camera dei deputati. 
Riunione di martedi' 21 dicembre 2010 
 
                       L'UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
  Vista la deliberazione del 30 luglio 1997 n. 63  con  la  quale  e'
stato approvato il Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti
amministrativi della Camera dei deputati; 
  Considerato  che  nel  corso  del  periodo  trascorso   dalla   sua
approvazione la normativa di riferimento, ed in particolare la  legge
n. 241 del 1990, e' stata piu' volte modificata; 
  Ritenuto quindi necessario  procedere  ad  un  aggiornamento  della
normativa regolamentare  interna,  recependo  ove  opportuno,  con  i
necessari adeguamenti  al  contesto  istituzionale,  quanto  previsto
dall'ordinamento generale; 
  Udita la relazione del Collegio dei deputati Questori; 
  Viste le risultanze della riunione dell'Ufficio di  Presidenza  del
21 dicembre 2010; 
 
                              DELIBERA 
 
  di approvare  il  nuovo  Regolamento  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi della Camera dei deputati nel testo  allegato  che  fa
parte integrante della presente deliberazione; 
   di autorizzare la Presidenza della Camera al coordinamento formale
del testo. 
 
Allegato 
 
        REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
                      DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
                               Art. 1. 
 
                       (Ambito dell'accesso). 
 
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e'  riconosciuto
a  chiunque  abbia  un  interesse  diretto,   concreto   e   attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e  collegata
al documento al quale e' chiesto l'accesso. Le modalita' dell'accesso
sono stabilite dal presente regolamento. 
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione,  di
qualunque specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi
ad    uno    specifico    procedimento,    formati     o     detenuti
dall'Amministrazione della Camera dei deputati, di seguito denominata
«Amministrazione», o, comunque,  utilizzati  ai  fini  dell'attivita'
amministrativa   di   questa,    indipendentemente    dalla    natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 
3. Le disposizioni  di  cui  al  presente  regolamento  si  applicano
altresi', in quanto compatibili, alle amministrazioni pubbliche, alle
associazioni, ai  comitati  e  ai  soggetti  portatori  di  interessi
pubblici, diffusi o collettivi. 
 
 
                               Art. 2. 
 
                     (Esclusione dall'accesso). 
 
1. Il diritto di accesso e' escluso: 
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo
39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' nei casi di  segreto  o
di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento; 
b)  nei  confronti  dell'attivita'  diretta  all'emanazione  di  atti
normativi,  amministrativi   generali,   di   pianificazione   e   di
programmazione; 
c)  nei  procedimenti  selettivi,   nei   confronti   dei   documenti
amministrativi     contenenti     informazioni      di      carattere
psico-attitudinale relativi a terzi; 
d) nei confronti dei pareri legali acquisiti nel corso dell'attivita'
amministrativa con riferimento a situazioni di contenzioso potenziale
o in atto; 
e) nei confronti degli atti per i quali sia gia' stata effettuata  la
pubblicazione sulla base della normativa interna. 
2.  Non  sono  ammissibili  istanze  di  accesso  preordinate  ad  un
controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione. 
3. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere  negato  ove
sia  sufficiente  far  ricorso  al  potere  di  differimento  di  cui
all'articolo 7. 
4.  Il  diritto  di  accesso  e'  altresi'   escluso   in   relazione
all'esigenza di salvaguardare: 
a) la sicurezza delle persone,  delle  sedi  e  degli  impianti,  che
abbiano  riferimento,  diretto  o  indiretto,   all'esercizio   delle
funzioni parlamentari; 
b) la vita privata e la riservatezza  di  terzi,  persone  fisiche  o
giuridiche, gruppi, imprese, associazioni e comitati, con particolare
riferimento agli interessi afferenti alle sfere della  comunicazione,
sanitaria, professionale, finanziaria, industriale e commerciale,  di
cui siano concretamente titolari, ancorche'  i  relativi  dati  siano
forniti all'Amministrazione dai medesimi soggetti cui si riferiscono.
Ai titolari delle situazioni soggettive di cui all'articolo 1,  comma
1, e' comunque consentito l'accesso ai  documenti  amministrativi  la
cui conoscenza  sia  necessaria  per  curare  o  per  difendere  tali
situazioni.  Nel  caso  di  documenti  contenenti  dati  sensibili  e
giudiziari,  l'accesso  e'  consentito  nei   limiti   in   cui   sia
strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a  rivelare  lo
stato  di  salute  e  la  vita   sessuale,   nei   termini   previsti
dall'articolo 60  del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
5. Con decreto del  Presidente  della  Camera,  previa  deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza, possono essere individuate  categorie  di
documenti, formati dall'Amministrazione o comunque  rientranti  nella
sua disponibilita', sottratti all'accesso ai sensi dei commi 1 e 4. 
 
 
                               Art. 3. 
 
          (Modalita' di esercizio del diritto di accesso). 
 
1. Il diritto di accesso si esercita su richiesta scritta e motivata,
mediante visione ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
nei modi e con i limiti indicati dal presente regolamento. 
2. La richiesta  e'  rivolta  al  responsabile  del  procedimento  di
accesso, di cui all'articolo 4. Il  richiedente  deve:  indicare  gli
estremi del documento oggetto della richiesta,  ovvero  gli  elementi
che ne consentano l'individuazione certa;  dichiarare  la  situazione
soggettiva che ritenga rilevante ai fini dell'accesso richiesto;  far
constare  della  propria  identita',   ovvero   dei   propri   poteri
rappresentativi. 
3. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di  trenta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorsi  i  quali
essa si intende respinta. 
4.   Qualora   la   richiesta   sia    irregolare    o    incompleta,
l'Amministrazione, entro dieci giorni dalla data di ricevimento, deve
dare    comunicazione    al    richiedente    dell'irregolarita'    o
dell'incompletezza con mezzi idonei a comprovarne  la  ricezione.  In
tal caso il termine del procedimento comincia nuovamente a  decorrere
dalla data di ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. 
5. Il diritto di accesso si esercita: 
a)  con  riferimento  ai   documenti   amministrativi   materialmente
esistenti al momento della richiesta e detenuti dall'Amministrazione; 
b) fino a quando l'Amministrazione ha l'obbligo di detenere, in  base
alla normativa interna, i documenti amministrativi ai quali si chiede
di accedere. 
6. Non sono accolte le richieste di accesso per soddisfare  le  quali
l'Amministrazione debba elaborare dati in suo possesso. 
 
 
                               Art. 4. 
 
             (Responsabile del procedimento di accesso). 
 
1. Responsabile del procedimento di accesso e'  il  consigliere  Capo
del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o  titolare  di
incarico individuale o, su designazione di questo,  altro  dipendente
addetto al Servizio  o  Ufficio  competente  a  formare  l'atto  o  a
detenerlo  stabilmente.  Nel  caso   di   atti   infraprocedimentali,
responsabile del procedimento e', parimenti, il consigliere Capo  del
Servizio o dell'Ufficio  della  Segreteria  generale  o  titolare  di
incarico individuale o il dipendente da questo  delegato,  competente
all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente. 
2. Nei casi in cui all'adozione dell'atto sia  competente  un  organo
politico,  il  responsabile  del  procedimento  di  accesso   e'   il
consigliere  Capo  del  Servizio  o  dell'Ufficio  della   Segreteria
generale   o   titolare   di    incarico    individuale    competente
all'istruttoria preliminare alla deliberazione conclusiva. 
 
 
                               Art. 5. 
 
                    (Procedimento per l'accesso). 
 
1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso  deve  contenere
l'indicazione  dell'ufficio,  completa   della   sede,   presso   cui
rivolgersi, nonche' di un periodo di tempo non inferiore  a  quindici
giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. 
2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento  comporta
anche la facolta'  di  accesso  agli  altri  documenti  nello  stesso
richiamati e appartenenti al medesimo procedimento,  fatte  salve  le
eccezioni previste dal presente regolamento. 
3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato  nell'atto
di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla  presenza
di personale addetto. Se il richiedente ha specificamente indicato  i
documenti cui intende accedere, il responsabile del  procedimento  di
accesso, di cui all'articolo  4,  puo'  trasmettere  tali  documenti,
unitamente alla comunicazione di accoglimento,  con  mezzi  idonei  a
comprovarne la ricezione. 
4. Fatta comunque salva l'applicazione delle norme penali, e' vietato
asportare i documenti dal luogo presso  cui  sono  dati  in  visione,
tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. 
5. L'esame dei documenti e' effettuato dal richiedente o  da  persona
da questo incaricata, sulla base di apposite e valide deleghe, in cui
sono specificate le generalita', che devono essere poi registrate  in
calce  alla  richiesta.  L'interessato  puo'   prendere   appunti   e
trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. 
6. La visione dei documenti e'  gratuita.  La  loro  riproduzione  e'
gratuita solo se se  ne  richieda  un  numero  complessivo  di  copie
inferiore a cento. Diversamente, e' dovuto dal  richiedente  l'intero
importo corrispondente al mero costo di riproduzione.  Su  richiesta,
le copie possono essere autenticate  senza  ulteriori  oneri  per  il
richiedente. 
 
 
                               Art. 6. 
 
                  (Diritti dei controinteressati). 
 
1. Della richiesta di accesso devono essere tempestivamente informati
gli  eventuali  controinteressati,  che  dall'esercizio  dell'accesso
vedrebbero   compromesso   il   loro   diritto   alla   riservatezza.
L'Amministrazione effettua tale  comunicazione  con  mezzi  idonei  a
comprovarne la ricezione. 
2. I soggetti controinteressati sono individuati in base alla  natura
del documento richiesto, tenuto conto anche del contenuto degli  atti
connessi, di cui all'articolo 5, comma 2. 
3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di  cui  al
comma  1,  i  controinteressati  possono  presentare   una   motivata
opposizione  alla  richiesta  di  accesso.  Decorso   tale   termine,
l'Amministrazione provvede sulla richiesta. 
 
 
                               Art. 7. 
 
         (Rifiuto, limitazione e differimento dell'accesso). 
 
1. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati, a cura del
responsabile del procedimento di  accesso,  di  cui  all'articolo  4,
previo assenso del Segretario generale, con riferimento  specifico  a
quanto disposto dal presente regolamento. 
2.  Il  differimento  dell'accesso   e'   disposto   dal   competente
consigliere  Capo  del  Servizio  o  dell'Ufficio  della   Segreteria
generale o titolare di incarico individuale, anche  su  proposta  del
responsabile del procedimento di accesso,  ove  sia  sufficiente  per
assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 2
del  presente  regolamento,   o   per   salvaguardare   esigenze   di
riservatezza dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione  a  documenti  la  cui  conoscenza  possa
compromettere il buon andamento  dell'attivita'  amministrativa.  Del
differimento e' data tempestiva comunicazione al Segretario generale. 
3. L'atto che dispone il rifiuto, la limitazione  o  il  differimento
dell'accesso deve rivestire forma scritta ed essere motivato. In caso
di differimento, l'atto deve recarne la durata. 
 
 
                               Art. 8. 
 
            (Ricorso avverso il provvedimento di rifiuto, 
 
              limitazione o diferimento dell'accesso). 
 
1. Avverso il provvedimento di rifiuto,  limitazione  o  differimento
dell'accesso, il richiedente puo' ricorrere  agli  organi  di  tutela
giurisdizionale previsti dall'ordinamento interno  della  Camera  dei
deputati. 
 
 
                               Art. 9. 
 
             (Sospensione dei termini del procedimento). 
 
1. I termini relativi agli obblighi dell'Amministrazione, recati  dal
presente  regolamento,  sono  sospesi  di  diritto  nei  periodi   di
aggiornamento estivo e di fine d'anno dei lavori della Camera. 
 
 
                              Art. 10. 
 
                (Relazione al Collegio dei Questori). 
 
1. Il Segretario generale riferisce semestralmente  al  Collegio  dei
Questori delle richieste e dell'esito dei procedimenti di accesso. 
 
 
                              Art. 11. 
 
                (Pubblicazione ed entrata in vigore). 
 
1. Il presente regolamento e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  nel  sito  internet  della  Camera  dei
deputati. 
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2011. 
 

 

 

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