IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione del 30 luglio 1997 n. 63 con la quale e'
stato approvato il Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti
amministrativi della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 130 del 21
dicembre 2010;
Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del
personale;
Decreta:
E' resa esecutiva la deliberazione n. 130 dell'Ufficio di
Presidenza del 21 dicembre 2010 di approvazione del nuovo Regolamento
per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati.
Roma, 21 dicembre 2010
Il Presidente: Fini
Il Segretario Generale: Zampetti
XVI LEGISLATURA
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 130/2010
Oggetto: Nuovo Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi
della Camera dei deputati.
Riunione di martedi' 21 dicembre 2010
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Vista la deliberazione del 30 luglio 1997 n. 63 con la quale e'
stato approvato il Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti
amministrativi della Camera dei deputati;
Considerato che nel corso del periodo trascorso dalla sua
approvazione la normativa di riferimento, ed in particolare la legge
n. 241 del 1990, e' stata piu' volte modificata;
Ritenuto quindi necessario procedere ad un aggiornamento della
normativa regolamentare interna, recependo ove opportuno, con i
necessari adeguamenti al contesto istituzionale, quanto previsto
dall'ordinamento generale;
Udita la relazione del Collegio dei deputati Questori;
Viste le risultanze della riunione dell'Ufficio di Presidenza del
21 dicembre 2010;
DELIBERA
di approvare il nuovo Regolamento per l'accesso ai documenti
amministrativi della Camera dei deputati nel testo allegato che fa
parte integrante della presente deliberazione;
di autorizzare la Presidenza della Camera al coordinamento formale
del testo.
Allegato
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
(Ambito dell'accesso).
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e' riconosciuto
a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale e' chiesto l'accesso. Le modalita' dell'accesso
sono stabilite dal presente regolamento.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione, di
qualunque specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi
ad uno specifico procedimento, formati o detenuti
dall'Amministrazione della Camera dei deputati, di seguito denominata
«Amministrazione», o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita'
amministrativa di questa, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano
altresi', in quanto compatibili, alle amministrazioni pubbliche, alle
associazioni, ai comitati e ai soggetti portatori di interessi
pubblici, diffusi o collettivi.
Art. 2.
(Esclusione dall'accesso).
1. Il diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo
39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' nei casi di segreto o
di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento;
b) nei confronti dell'attivita' diretta all'emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione;
c) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere
psico-attitudinale relativi a terzi;
d) nei confronti dei pareri legali acquisiti nel corso dell'attivita'
amministrativa con riferimento a situazioni di contenzioso potenziale
o in atto;
e) nei confronti degli atti per i quali sia gia' stata effettuata la
pubblicazione sulla base della normativa interna.
2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un
controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.
3. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove
sia sufficiente far ricorso al potere di differimento di cui
all'articolo 7.
4. Il diritto di accesso e' altresi' escluso in relazione
all'esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza delle persone, delle sedi e degli impianti, che
abbiano riferimento, diretto o indiretto, all'esercizio delle
funzioni parlamentari;
b) la vita privata e la riservatezza di terzi, persone fisiche o
giuridiche, gruppi, imprese, associazioni e comitati, con particolare
riferimento agli interessi afferenti alle sfere della comunicazione,
sanitaria, professionale, finanziaria, industriale e commerciale, di
cui siano concretamente titolari, ancorche' i relativi dati siano
forniti all'Amministrazione dai medesimi soggetti cui si riferiscono.
Ai titolari delle situazioni soggettive di cui all'articolo 1, comma
1, e' comunque consentito l'accesso ai documenti amministrativi la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere tali
situazioni. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e
giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, nei termini previsti
dall'articolo 60 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Con decreto del Presidente della Camera, previa deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza, possono essere individuate categorie di
documenti, formati dall'Amministrazione o comunque rientranti nella
sua disponibilita', sottratti all'accesso ai sensi dei commi 1 e 4.
Art. 3.
(Modalita' di esercizio del diritto di accesso).
1. Il diritto di accesso si esercita su richiesta scritta e motivata,
mediante visione ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
nei modi e con i limiti indicati dal presente regolamento.
2. La richiesta e' rivolta al responsabile del procedimento di
accesso, di cui all'articolo 4. Il richiedente deve: indicare gli
estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi
che ne consentano l'individuazione certa; dichiarare la situazione
soggettiva che ritenga rilevante ai fini dell'accesso richiesto; far
constare della propria identita', ovvero dei propri poteri
rappresentativi.
3. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorsi i quali
essa si intende respinta.
4. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta,
l'Amministrazione, entro dieci giorni dalla data di ricevimento, deve
dare comunicazione al richiedente dell'irregolarita' o
dell'incompletezza con mezzi idonei a comprovarne la ricezione. In
tal caso il termine del procedimento comincia nuovamente a decorrere
dalla data di ricevimento della richiesta regolarizzata o completata.
5. Il diritto di accesso si esercita:
a) con riferimento ai documenti amministrativi materialmente
esistenti al momento della richiesta e detenuti dall'Amministrazione;
b) fino a quando l'Amministrazione ha l'obbligo di detenere, in base
alla normativa interna, i documenti amministrativi ai quali si chiede
di accedere.
6. Non sono accolte le richieste di accesso per soddisfare le quali
l'Amministrazione debba elaborare dati in suo possesso.
Art. 4.
(Responsabile del procedimento di accesso).
1. Responsabile del procedimento di accesso e' il consigliere Capo
del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o titolare di
incarico individuale o, su designazione di questo, altro dipendente
addetto al Servizio o Ufficio competente a formare l'atto o a
detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali,
responsabile del procedimento e', parimenti, il consigliere Capo del
Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o titolare di
incarico individuale o il dipendente da questo delegato, competente
all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.
2. Nei casi in cui all'adozione dell'atto sia competente un organo
politico, il responsabile del procedimento di accesso e' il
consigliere Capo del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria
generale o titolare di incarico individuale competente
all'istruttoria preliminare alla deliberazione conclusiva.
Art. 5.
(Procedimento per l'accesso).
1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso deve contenere
l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui
rivolgersi, nonche' di un periodo di tempo non inferiore a quindici
giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta
anche la facolta' di accesso agli altri documenti nello stesso
richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le
eccezioni previste dal presente regolamento.
3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto
di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza
di personale addetto. Se il richiedente ha specificamente indicato i
documenti cui intende accedere, il responsabile del procedimento di
accesso, di cui all'articolo 4, puo' trasmettere tali documenti,
unitamente alla comunicazione di accoglimento, con mezzi idonei a
comprovarne la ricezione.
4. Fatta comunque salva l'applicazione delle norme penali, e' vietato
asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione,
tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
5. L'esame dei documenti e' effettuato dal richiedente o da persona
da questo incaricata, sulla base di apposite e valide deleghe, in cui
sono specificate le generalita', che devono essere poi registrate in
calce alla richiesta. L'interessato puo' prendere appunti e
trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
6. La visione dei documenti e' gratuita. La loro riproduzione e'
gratuita solo se se ne richieda un numero complessivo di copie
inferiore a cento. Diversamente, e' dovuto dal richiedente l'intero
importo corrispondente al mero costo di riproduzione. Su richiesta,
le copie possono essere autenticate senza ulteriori oneri per il
richiedente.
Art. 6.
(Diritti dei controinteressati).
1. Della richiesta di accesso devono essere tempestivamente informati
gli eventuali controinteressati, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
L'Amministrazione effettua tale comunicazione con mezzi idonei a
comprovarne la ricezione.
2. I soggetti controinteressati sono individuati in base alla natura
del documento richiesto, tenuto conto anche del contenuto degli atti
connessi, di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine,
l'Amministrazione provvede sulla richiesta.
Art. 7.
(Rifiuto, limitazione e differimento dell'accesso).
1. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati, a cura del
responsabile del procedimento di accesso, di cui all'articolo 4,
previo assenso del Segretario generale, con riferimento specifico a
quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il differimento dell'accesso e' disposto dal competente
consigliere Capo del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria
generale o titolare di incarico individuale, anche su proposta del
responsabile del procedimento di accesso, ove sia sufficiente per
assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 2
del presente regolamento, o per salvaguardare esigenze di
riservatezza dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell'attivita' amministrativa. Del
differimento e' data tempestiva comunicazione al Segretario generale.
3. L'atto che dispone il rifiuto, la limitazione o il differimento
dell'accesso deve rivestire forma scritta ed essere motivato. In caso
di differimento, l'atto deve recarne la durata.
Art. 8.
(Ricorso avverso il provvedimento di rifiuto,
limitazione o diferimento dell'accesso).
1. Avverso il provvedimento di rifiuto, limitazione o differimento
dell'accesso, il richiedente puo' ricorrere agli organi di tutela
giurisdizionale previsti dall'ordinamento interno della Camera dei
deputati.
Art. 9.
(Sospensione dei termini del procedimento).
1. I termini relativi agli obblighi dell'Amministrazione, recati dal
presente regolamento, sono sospesi di diritto nei periodi di
aggiornamento estivo e di fine d'anno dei lavori della Camera.
Art. 10.
(Relazione al Collegio dei Questori).
1. Il Segretario generale riferisce semestralmente al Collegio dei
Questori delle richieste e dell'esito dei procedimenti di accesso.
Art. 11.
(Pubblicazione ed entrata in vigore).
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet della Camera dei
deputati.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2011.
|