PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 3 febbraio 2011;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, «Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, il suo
art. 70, che disciplina i requisiti minimi dei contratti con gli
utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e successive
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 430/2001
«Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio», con particolare riferimento
all'art. 2, lettera c) per quanto riguarda le manifestazioni qui
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice per la protezione dei dati personali» e successive modifiche
Visto il decreto ministeriale n.145/2006 «Regolamento recante la
disciplina dei servizi a sovrapprezzo» tra cui rientra, nell'ambito
dei servizi di chiamate di massa, il televoto;
Vista la delibera n. 8/1999 del Consiglio del 27 marzo 1999 recante
«Lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa' da
trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili»;
Vista la delibera n. 26/08/CIR recante «Piano di numerazione nel
settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento per le procedure sanzionatorie dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n.
136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni;
Visti i regolamenti per la risoluzione delle controversie insorte
tra utenti e operatori nonche' tra piu' operatori, adottati da
quest'autorita' con le delibere 173/07/CONS e 352/08/CONS e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 659/10/CONS, recante «Avvio della
consultazione pubblica in materia di trasparenza ed efficacia del
servizio di televoto», pubblicata sul sito dell'autorita' in data 22
dicembre 2010, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 302 del 28 dicembre 2010, con la quale l'autorita' ha
posto in consultazione un testo di regolamento per la disciplina
della trasparenza ed efficacia del servizio di televoto, corredato da
motivazione e domande rivolte al mercato per eventuali
Preso atto delle osservazioni e delle risposte ricevute dai
partecipanti alla consultazione pubblica e, in particolare, dagli
operatori Telecom Italia S.p.A., con nota 2514/2011, Vodafone Omnitel
N.V., nota Prot. 3091/2011, e Wind Telecomunicazioni S.p.A., nota
Prot. 3337/2011, dalle emittenti RAI Radio Televisione Italiana, nota
Prot. 3330/2011, RTI S.p.A. Gruppo Mediaset, nota Prot. 2491/29011, e
Tim Media, nota Prot. 2514/2011, dall'associazione di Service
Provider, ASSOCSP, nota del 3342/2011, nonche' dalle associazioni di
consumatori ADOC, nota Prot. 2062/2011, e Unione nazionale
consumatori UNC, nota Prot. 3472/2011;
Audite le societa' Telecom Italia, Wind Telecomunicazioni, RTI, RAI
e l'associazione ASSOCSP, che ne hanno fatto richiesta entro i
Viste le motivazioni alla base dell'intervento dell'autorita'
indicate nelle premesse della suddetta delibera 659/10/CONS;
Considerato che, sebbene la scelta di offrire il servizio di
televoto sul mercato derivi esclusivamente dalla impostazione
editoriale che l'emittente decide di conferire ad un determinato
programma radiotelevisivo, il servizio in questione, per la sua
natura «convergente» e per la complessita' delle prestazioni ad esso
correlate, coinvolge necessariamente altri attori-operatori
telefonici fissi e mobili, titolari di numerazione, centri servizi;
Considerato che per garantire l'obiettivo di assicurare agli utenti
la necessaria qualita' e trasparenza di questo servizio
«convergente», reso a fronte di un corrispettivo, nonche' la parita'
di trattamento dei televoti espressi, e' necessario individuare il
contributo che i diversi attori, ciascuno per la propria competenza,
debbono conferire alla realizzazione di tale obiettivo, nonche'
definirne normativamente ruoli e responsabilita';
Considerato, peraltro, che alla descritta diversita' dei ruoli e'
necessariamente collegata una diversita' di coinvolgimento
nell'ambito delle varie questioni poste in consultazione pubblica e
che, pertanto, in quest'ottica l'autorita' ha svolto le proprie
valutazioni sulle osservazioni ricevute, illustrate nei seguenti
paragrafi (che richiamano il numero dei paragrafi del documento posto
in consultazione, allegato B alla delibera n. 659/10/CONS);
§ 4: Competenza e motivazioni dell'autorita' in materia di televoto.
Oggetto della proposta in consultazione.
L'autorita' ha ritenuto di intervenire in materia di televoto,
sulla base delle disposizioni dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2
della legge n. 249/1997, in tema di qualita' e carte dei servizi,
nonche' nelle disposizioni elencate all'art. 2, comma 12, lettere
i)-m) della legge n. 481/1995, a mente del quale l'autorita': «i)
assicura la piu' ampia pubblicita' delle condizioni dei servizi ...»
e «l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di
svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza
L'autorita', in particolare, ha ritenuto necessario migliorare i
flussi informativi verso l'utenza, garantire l'efficacia delle
modalita' tecniche del servizio e predisporre strumenti per
Osservazioni dei soggetti intervenuti.
La societa' RTI Mediaset ha contestato integralmente l'intervento
dell'autorita', anche sotto il profilo della competenza, osservando,
su questo punto, che il televoto, essendo un servizio di
intrattenimento, non rientrerebbe nella definizione di servizio di
comunicazione elettronica ne' di pubblica utilita', e che
l'intervento dell'autorita' non sarebbe volto a disciplinarne i
contenuti tecnici, bensi' inciderebbe sulle scelte editoriali delle
Altre partecipanti invece (AssoCSP, Wind Telecomunicazioni, Tim
Media), nel commentare il testo, hanno manifestato una preferenza
verso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte dei
soggetti interessati alla fornitura del servizio, come gia' avvenuto
per altri servizi a sovrapprezzo.
RAI, Telecom Italia, Vodafone, Adoc e UNC, infine, hanno pienamente
condiviso e apprezzato l'esigenza, avvertita dall'Autorita', di una
specifica regolamentazione del peculiare servizio di televoto.
Valutazioni dell'autorita'.
Rispetto ai commenti pervenuti, puo' osservarsi, innanzitutto, che
l'autorita' ha gia' illustrato, nella delibera n. 659/10/CONS di
avvio della consultazione pubblica, che dunque si richiama,
l'esigenza e il fondamento giuridico del proprio intervento, che
peraltro tende ad incidere esattamente su quegli aspetti del servizio
(qualita', trasparenza ed efficacia) che ad oggi ancora non trovano
compiuta disciplina in altri provvedimenti del settore proprio a
causa della peculiare natura «mista» del servizio.
Inoltre, lungi dall'incidere sulle scelte editoriali delle
emittenti (se tali possono essere definite quelle relative alle
informazioni da dare all'utenza che usufruisce di un servizio a
sovrapprezzo ovvero quelle relative al limite di voti inviabili da
ciascuna utenza), l'intervento dell'autorita' e' invece finalizzato a
garantire, nel suo complesso, il «buon funzionamento» del servizio di
televoto, cioe' la «qualita'» dello stesso rispetto al suo scopo, da
intendersi come la capacita' di rilevare, in maniera veritiera e
rappresentativa della base votante (nei limiti di ragionevole
ampiezza stabiliti dalle regole del gioco), le preferenze dei
E' proprio da tale esigenza che deriva la necessita' di regolare
anche alcuni aspetti tecnici del servizio, il quale, in realta', non
Il riferimento e' innanzitutto alla necessaria esclusione di quei
meccanismi che, permettendo un invio automatizzato dei voti, possano
completamente alterare lo scopo tipico del servizio di «televoto»,
insito nel suo nome e invalso nella percezione degli utenti, vale a
dire quello di rilevare le preferenze tra il pubblico.
Per preservare tale scopo ed onorare il sinallagma contrattuale, e'
necessario contenere le modalita' operative del servizio tramite la
previsione di limiti al suo utilizzo (limiti peraltro gia' noti nei
sistemi dei servizi a sovrapprezzo, nei quali il televoto rientra, a
fini di controllo della spesa).
Infatti, in difetto di tale contenimento, il descritto scopo tipico
del servizio risulta certamente alterato, comportando la dipendenza
dei risultati del televoto non tanto dalle preferenze del pubblico,
bensi' dalla capacita' economica dei votanti.
Per tale evenienza, diventerebbe doveroso informare chiaramente
l'utenza della diversa finalita' attribuita al servizio, che non
sarebbe piu', o lo sarebbe solo accessoriamente, quella di «voting»,
bensi' quella di una «raccolta fondi» competitiva; si tratta,
tuttavia, di una finalita' che dovrebbe essere chiaramente
esplicitata nell'offerta del servizio, a partire dalla correzione
della comune, ma certamente incoerente, denominazione dello stesso,
per poi essere assoggettata alla disciplina delle numerazioni per la
Per cio' che concerne, infine, gli eventuali codici di
autoregolamentazione che i soggetti coinvolti potrebbero adottare, si
ritiene che l'emananda regolamentazione certamente non osti a tale
evenienza, che e' senz'altro apprezzabile, ed anzi ne delinei i
possibili ambiti di intervento.
§ 5.1: Ambito di applicazione del regolamento.
Oggetto della proposta in consultazione.
Nel testo proposto in consultazione la scelta dell'autorita' e'
stata quella di riservare l'applicazione delle nuove regole al
servizio di televoto diffuso in ambito nazionale e di considerare
soltanto il televoto collegato a competizioni (dunque non quello
eventualmente usato a fini di statistica o inchieste), anche se
associato ad altri sistemi di valutazione dei partecipanti alla
Osservazioni dei soggetti intervenuti.
Tutti i partecipanti hanno concordato sugli ultimi due profili,
mentre taluni (RAI, RTI Mediaset, UNC) hanno sottolineato
l'opportunita' di estendere le norme anche al servizio di televoto in
ambito locale, non ravvisando motivi di esclusione e ritenendo il
servizio in ambito locale offerto con modalita' analoghe.
TIM Media, infine, ha suggerito di applicare le norme soltanto ai
programmi trasmessi dalle emittenti maggiori, Rai e Mediaset.
Valutazioni dell'autorita'.
Al riguardo puo' osservarsi, in via preliminare, che non pare
possibile ipotizzare un intervento regolamentare destinato soltanto a
talune specifiche emittenti nell'ambito di una medesima categoria
Per cio' che concerne, invece, il servizio di televoto diffuso da
emittenti locali, all'esito della consultazione, preso atto delle
osservazioni dei partecipanti, l'autorita' si riserva senz'altro di
estendere l'applicazione delle norme, preferendo tuttavia posticipare
tale intervento, sia per permettere una maggiore partecipazione
consultiva delle emittenti locali, ad oggi non prevista, sia perche',
con riguardo al profilo di tutela dell'utenza, l'identita' degli
attori che forniscono la parte tecnica del servizio in ambito
nazionale e locale rendera' piu' agevole l'estensione dei relativi
§ 5.2: Enunciazione di principi generali in materia di televoto.
Oggetto della proposta in consultazione.
Nel testo proposto in consultazione la scelta dell'autorita' e'
stata quella di enunciare alcuni principi generali (trasparenza,
uguaglianza, pari opportunita') per indirizzare l'agire di tutti i
soggetti coinvolti, ivi compresi gli utenti, sottolineando, su questo
punto, gli scopi di natura privata nell'utilizzo del servizio, da
utilizzare, dunque, come espressione di una preferenza «personale»,
cioe' riferita ad una determinata persona, a prescindere dai motivi
da cui essa sia determinata.
Si e' inteso dunque escludere, gia' in linea generale, un utilizzo
alterato del servizio, che non sia riconducibile ad una preferenza
(come quello che, tipicamente, potrebbe derivare da un sistema
Inoltre, onde facilitare l'offerta del televoto anche da parte di
operatori di accesso privi di una propria rete o con una customer
base minore, si e' enunciato il principio della pari opportunita'
degli operatori nell'adesione al servizio, indirizzando al contempo
in questo senso la scelta dei sistemi da adottare; cio' anche al fine
di rendere piu' ampia la base votante, con miglioramento
dell'efficacia del servizio.
Osservazioni dei soggetti intervenuti.
Tutti i partecipanti alla consultazione che hanno commentato la
disposizione (RAI, Telecom Italia, Vodafone, Wind Telecomunicazioni,
AssoCSP, UNC) hanno in generale condiviso le finalita' descritte, se
del caso specificando che il mercato e' gia' aperto agli operatori
minori, con la sola eccezione di RTI Mediaset, che ha ritenuto la
norma non necessaria (poiche' i principi espressi sul televoto
sarebbero gia' desumibili da altre disposizioni), denunciando
peraltro che la norma dedicata agli operatori minori lederebbe la
liberta' dell'autonomia di impresa nella scelta delle soluzioni
tecnologiche e sarebbe inutile in un'ottica di tutela dell'utenza.
La partecipante ha inoltre sottolineato che non e' possibile
indagare sugli scopi soggettivi dei votanti e che anche i
professionisti devono poter votare (il commento e' collegato alla
necessita' di espressione del voto «con modalita' estranee ad
attivita' di carattere professionale», inserita nel documento in
Valutazioni dell'autorita'.
Al riguardo puo' innanzitutto osservarsi, richiamando quanto gia'
esplicitato nel paragrafo precedente, nonche' nella delibera n.
659/10/CONS, di avvio della consultazione, che l'enunciazione di
principi generali in materia di televoto tende a chiarire le
finalita' dell'intervento e, conseguentemente, ad agevolarne la
corretta interpretazione da parte di ogni interessato, e non e'
peraltro rinvenibile in altre disposizioni.
La norma puo' essere dunque confermata, pur con alcune
precisazioni, onde fugare ogni dubbio sul suo significato
(particolarmente sulla possibilita' di voto delle utenze business,
sulla quale, comunque, nella stessa consultazione si era gia'
espressamente data una valutazione positiva).
§ 5.3: Regolamento di televoto e gestione dei reclami.
Oggetto della proposta in consultazione.
Nel testo in consultazione, l'autorita' ha proposto la
pubblicazione on line del regolamento di televoto anticipata (di 15
giorni) rispetto alla messa in onda del relativo programma nonche' la
contestuale comunicazione di un estratto alla stessa autorita'.
E' stato inoltre proposto, sulla base delle migliori pratiche gia'
attuate, di prevedere la gestione dei reclami ricevuti dagli utenti,
anche dopo la chiusura del televoto, e di relazionare quanto fatto
Osservazioni dei soggetti intervenuti.
I partecipanti che hanno commentato negativamente la disposizione
(Rai, RTI Mediaset, TIM Media), essendone peraltro, in concreto, gli
unici destinatari, hanno fatto notare che talvolta il format
definitivo del programma viene "chiuso" anche poche ore prima della
messa in onda, con la conseguenza che la pubblicazione anticipata di
un dettagliato regolamento on line pare di difficile realizzazione.
Allo stesso tempo, tali partecipanti hanno sottolineato che la
trasmissione di tutti i reclami all'autorita' creerebbe una
significativa mole di lavoro. Tali osservazioni sono state formulate
Le associazioni hanno infine anche chiesto che fra «i soggetti che
supervisionano alle operazioni di televoto», da indicare nel
regolamento, vi sia un rappresentante dei consumatori e utenti.
Valutazioni dell'autorita'.
Le osservazioni svolte possono essere parzialmente condivise.
Ne consegue che, a fini di trasparenza per gli utenti, si ritiene
di prevedere soltanto la pubblicazione anticipata di un estratto del
regolamento di televoto, contenente, in pratica, quegli aspetti che
piu' interessano i fruitori del servizio (costi, numerazioni,
indirizzi per eventuali reclami), in un tempo comunque piu' ridotto
Per il resto, permane la necessita' di una conoscenza preventiva da
parte dell'autorita', anche a fini di vigilanza, delle
caratteristiche del servizio di televoto che sara' offerto, ma
l'emittente potra' segnalare se vi sono aspetti ancora in
Onde fugare ogni dubbio, inoltre, si e' chiarito che all'autorita'
andra' trasmessa, ma soltanto dopo la chiusura definitiva del
programma e dei vari servizi di televoto offerti nell'ambito dello
stesso, una sintesi delle segnalazioni ricevute, affinche' sia
possibile comprendere se vi sono state particolari contestazioni e
per svolgere dunque, all'occorrenza, le dovute verifiche.
Infine, in accoglimento dell'istanza delle associazioni, e
considerato che, allo stato, in caso di televoto le emittenti
volontariamente gia' prevedono la presenza di un pubblico ufficiale
che supervisiona alle operazioni con lo scopo di certificarne lo
svolgimento (apertura e chiusura delle sessioni, risultati delle
elaborazioni dei voti, proclamazione dei vincitori), si ritiene
possibile affiancare, almeno per gli eventi di particolare rilevanza
per la societa', un rappresentante dei consumatori e utenti,
designato nell'ambito del Consiglio nazionale utenti, CNU, in
considerazione del diverso ruolo che caratterizza tale figura (tutela
dell'utenza, ricerca della trasparenza, rispondenza del servizio alle
§ 5.4: Criteri sulla validita' del voto.
Oggetto della proposta in consultazione.
Come gia' accennato nel primo paragrafo in consultazione (§ 4),
l'autorita' ha spiegato che uno dei motivi fondamentali
dell'intervento e' quello di evitare che la rilevazione del voto
(cioe' della preferenza del pubblico) sia alterata.
L'alterazione puo' avvenire, in primo luogo, se si permette di
moltiplicare per un significativo numero di volte il voto espresso,
non prevedendo tetti di voto ovvero prevedendo tetti eccessivamente
La moltiplicazione altera la rilevazione per vari motivi: essa,
infatti, innanzitutto comporta un cospicuo aumento della spesa per
l'utente, tra l'altro in assenza di sistemi di alert, con la
conseguenza che la vittoria rischia di essere determinata piu' che
dalle effettive preferenze, dalle disponibilita' economiche dei fan.
Dall'altro la moltiplicazione del voto puo' essere nella sostanza
inutile (per esempio se si vota sempre lo stesso partecipante, in
quanto per esprimere la preferenza in teoria e' sufficiente un solo
voto), ovvero puo' vanificare lo scopo della rilevazione (se si
votano piu' partecipanti in pratica si rischia di annullare la
preferenza tra gli stessi, salvo il caso in cui si tratti di un
numero elevato di competitor).
In secondo luogo, l'alterazione del voto potrebbe provenire da
sistemi automatizzati o meno che permettono l'invio dei voti da call
center o da sistemi di invio multiplo di SMS; in questo caso e' di
tutta evidenza che i voti non sarebbero collegati ad una preferenza
del pubblico, bensi' ad una piu' o meno elevata capacita'
organizzativa ed economica nel creare o acquistare «pacchetti di
Per questi motivi l'autorita' ha ipotizzato l'apposizione di un
«tetto» al numero di voti inviabili in una determinata sessione
(rilevando che nei vari regolamenti privati vi sono tetti anche di
100 voti per singola sessione di voto) e l'esclusione dei voti
provenienti dai predetti sistemi automatizzati o con l'identificativo
di chiamata oscurato o modificato.
Osservazioni dei soggetti intervenuti.
Quasi tutti i partecipanti hanno concordato sulla necessita' di
limitare il numero di voti inviabili, indicando le seguenti
soluzioni: Rai (da 5 a 10 voti per ogni sessione o giorno solare, a
seconda del format), Tim Media (10 voti), Telecom Italia (concorda
sulla necessita' di tetti, da differenziare a seconda della durata
delle sessioni), Wind Telecomunicazioni (30 voti), AssoCSP (fino ad
un massimo di 50, come tetto generale, lasciando poi agli interessati
la determinazione di tetti intermedi a seconda della durata delle
sessioni), Adoc (1 voto), UNC (1 voto).
RTI Mediaset e Vodafone, invece, hanno dissentito dalla
possibilita' di prevedere limiti in via regolamentare. La prima, in
particolare, ha spiegato che cio' lede l'autonomia editoriale. La
societa' ha dunque suggerito di stabilire nelle norme che ciascuna
emittente fissi dei tetti di voti, tuttavia senza specificarne
l'entita', che sarebbe quindi a discrezione dell'emittente stessa.
Rispetto alla esclusione dei voti provenienti da sistemi
automatizzati o da call center, da realizzarsi in linea, cioe' in
tempo reale, i partecipanti interessati (Telecom Italia e Wind
Telecomunicazioni, che in ipotesi sono tenuti alla realizzazione
tecnologica dei relativi interventi) hanno prospettato varie
soluzioni percorribili (Vodafone ha ritenuto di dover approfondire),
pur sottolineando le possibili difficolta' tecniche e l'onere
Gli altri partecipanti hanno concordato sull'opportunita', con
eccezione di RTI Mediaset, che ha ritenuto che il fenomeno della
compravendita di pacchetti di voto non sia dimostrato e che, in ogni
caso, i tetti di voto possano fungere da deterrente.
Valutazioni dell'autorita'.
All'esito della consultazione, si ritiene di dover confermare
l'opportunita' di prevedere dei tetti massimi ai voti inviabili in
una singola sessione di voto e, in accoglimento delle osservazioni
svolte, nulla osta ad una differenziazione di tali tetti in base alla
durata delle singole sessioni di voto, che viene dunque indicata per
ampie categorie (maggiore o minore di 24 ore) e alla indicazione di
un tetto massimo settimanale (50 voti).
Riguardo alla scelta effettuata occorre osservare che
quest'autorita' condivide senz'altro la necessita' della totale
autonomia editoriale delle emittenti, evidenziata da taluni
partecipanti, ma che il presente intervento e' finalizzato a
garantire la trasparenza e l'efficacia (vale a dire il buon
funzionamento, la credibilita', la serieta') di un servizio che, per
la sua natura, ha il fine nominale, esclusivo e specifico di
permettere agli utenti l'interattivita' con un programma
radiotelevisivo tramite la - mera - rilevazione delle loro
preferenze, dietro versamento di una somma (peraltro affatto
Pertanto, la questione qui affrontata non riguarda l'autonomia
editoriale, bensi' la qualita', in senso ampio, di un servizio che
l'editore (liberamente) decide di offrire in abbinamento ad un
programma, senza per questo poterne alterare la natura, lo scopo e le
caratteristiche intrinseche.
Per questi motivi non si crede di poter confidare sulla sola
regolamentazione privatistica dei tetti di voto, considerato che allo
stato vi sono sessioni di voto che permettono l'invio di 70 o 100
preferenze, pur a fronte di un numero esiguo di partecipanti alla
Si e' gia' detto, infatti, che qualora la necessita' sia quella di
una «raccolta» di voti, piuttosto che di una «rilevazione di
preferenze», sussistono certamente strumenti piu' idonei allo scopo.
Ne' si ritiene, d'altro canto, che i tetti indicati da
quest'autorita' non rispecchino le esigenze di intrattenimento
dell'utenza (o, peggio, ne comprimano l'autonomia).
Dai dati acquisiti nel corso dell'istruttoria, invero, risulta de
plano che la gran parte dei votanti si attestano sull'invio di poche
unita' di voto, al di sotto di tetti gia' piuttosto contenuti (5
unita'), mentre in altri casi e' stato notato che, laddove i tetti
sono piu' alti (100 voti), il 10% delle utenze votanti riesce a
determinare il 90% dei voti espressi; il che, certamente, da un lato
lascia perplessi sulla reale efficacia del servizio di voting per la
restante base votante, che ha in pratica inutilmente pagato il
servizio e, dall'altro, conferma che la limitazione del tetto dei
voti e' lo strumento piu' indicato per assicurare la complessiva
In ogni caso, per le finalita' del servizio, i tetti prescelti
appaiono senz'altro congrui, certamente piu' ampi che ristretti, in
un'ottica di massimo rispetto dell'autonomia dei fruitori del
servizio stesso, i quali troveranno una nuova tutela anche nella
certezza della esclusione dei voti automatizzati.
Per cio' che concerne in particolare tale esclusione, le
osservazioni ricevute e i relativi studi di fattibilita' permettono
di confermare senz'altro la disposizione, a prescindere dalla
necessita' di accertare in concreto il verificarsi di tali
illegittime modalita' di voting rispetto a servizi di televoto gia'
conclusi (come per contro ritenuto da RTI Mediaset, secondo la quale
sarebbe sufficiente informare gli utenti sulla possibilita' di
alterazione del voto e sull'assenza di filtri al riguardo), posto che
in ogni caso trattasi di una previsione dovuta, finalizzata a
tutelare il «buon funzionamento» e la credibilita' stessa del
servizio offerto sul mercato, altrimenti vi e' seriamente il rischio
del versamento sine causa del relativo importo.
In considerazione delle opzioni tecniche prospettate, si ritiene
inoltre congruo ed adeguato prevedere una norma transitoria che
riconosca una tempistica dilatata, fino al 31 dicembre 2011, per la
realizzazione dei necessari interventi, le cui modalita' operative
potranno essere dettagliate in un tavolo tecnico dinanzi a
quest'autorita', che dunque ne monitorera' l'andamento.
Peraltro, dai dati forniti, i costi annunciati degli interventi
risultano essere di circa un ordine di grandezza inferiore ai ricavi
conseguiti nell'arco temporale di realizzazione degli interventi
(circa 1 anno), con conseguente scarso impatto sugli attori coinvolti
a fronte di innegabili vantaggi per l'utenza e per gli stessi attori,
grazie alla maggiore serieta' del servizio ed alla conseguente
crescita della fiducia dei telespettatori.
In un tempo piu' breve (30 giorni), inoltre, e' necessario
predisporre comunque degli strumenti di «verifica successiva» (quindi
non in linea o in tempo reale) per rilevare, all'occorrenza,
eventuali alterazioni di voto che dovessero manifestarsi in occasione
dei prossimi servizi di televoto.
Si ritiene, infatti, che l'utenza debba essere adeguatamente
tutelata rispetto alla efficacia del servizio, nell'attesa delle
realizzazione di idonei strumenti di esclusione ab origine dei voti
espressi in forma automatizzata.
Gli strumenti di verifica ex post, peraltro, possono essere
predisposti piuttosto velocemente e la gran parte degli operatori, in
realta', ha gia' effettuato o puo' comunque effettuare controlli del
genere, considerato che nelle condizioni contrattuali gli stessi
prevedono clausole di autotutela degli operatori rispetto ad
eventuali usi anomali del servizio, quali, ad esempio, le
ri-generazioni delle chiamate. Si trattera' dunque di rilevare
eventuali picchi o concentrazioni di voti, nonche' di «incrociare» i
dati con idonei data base della base clienti.
All'esito di tali rilevazioni, l'autorita' si riserva di valutare
se sia necessario prevedere eventuali diversi tetti, perlomeno per
gli eventi di particolare rilevanza per la societa', cui durante i
quali, per la loro natura, oltre a determinarsi un'audience molto
elevata, sono inoltre «in gioco» importanti valori di immagine per
l'intera societa' italiana.
§ 5.5: Addebito e trasparenza dei costi.
Oggetto della proposta in consultazione.
Sul punto, in consultazione, l'autorita' ha specificato che agli
utenti debbono essere addebitati soltanto i voti validamente
espressi, che cio' sia esplicitato chiaramente nelle comunicazioni
rivolte al pubblico e che, in sostanza, non si accentui la
«gratuita'» dell'invio del voto, che potrebbe essere fuorviante se si
considera che, per contro, la tariffazione avviene normalmente con il
successivo messaggio di conferma.
Inoltre, in un'ottica di massima trasparenza, si e' ritenuto di far
indicare nella messaggistica di conferma ovvero nei documenti di
fatturazione, il programma per il quale si e' televotato.
Osservazioni dei soggetti intervenuti.
Sul punto della tariffazione dei soli voti validi e sulle
comunicazioni rivolte al pubblico vari partecipanti (Telecom Italia,
Vodafone, Wind Telecomunicazioni, AssoCSP, RTI Mediaset) hanno notato
che potrebbe essere difficile indicare il complessivo costo del
servizio (invio piu' messaggio di conferma), stante la moltitudine
dei piani tariffari diffusi sul mercato.
Le associazioni di consumatori e la RAI hanno, invece, concordato,
ritenendo che il costo dell'invio debba sempre essere gratuito (cio'
che peraltro gia' avviene nelle trasmissioni RAI). Adoc, in
particolare, ha suggerito la totale gratuita' dei voti, anche quelli
validi, nell'ambito del servizio pubblico.
Per quanto riguarda la possibilita' di indicare il programma per
cui si e' votato al momento dell'addebito dei costi, gli operatori
hanno segnalato che, stante la ripetitivita' e la promiscuita'
nell'uso delle numerazioni del televoto, in caso di servizi
postpagati e' praticamente impossibile risalire alla singola
trasmissione; nel caso di servizi prepagati, invece, cio' talvolta
gia' avviene e in ogni caso e' piu' agevole da realizzare (perche' la
messaggistica di conferma e' generata in tempo reale dalla
piattaforma che gestisce il servizio), con il solo eventuale limite
del numero di caratteri disponibili.
Sul punto, inoltre, l'Unione nazionale consumatori ha segnalato la
necessita' di una migliore specificazione (per esempio numerica)
delle singole votazioni nell'ambito dello stesso programma se non
addirittura della stessa puntata, necessaria soprattutto ai fini di
rimborso qualora una votazione dovesse essere annullata.
Valutazioni dell'autorita'.
Sul punto della totale gratuita' dei voti invalidi e delle
correlate comunicazioni rivolte al pubblico, l'autorita' non puo' far
altro che confermare quanto gia' espresso, anche alla luce di quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, lettera b) del Piano di numerazione
nazionale, secondo cui «nel caso di accesso a servizi tariffati
secondo modalita' forfetarie, il prezzo e' addebitato al cliente
chiamante solo al termine dell'effettivo completamento del servizio
Non puo' dubitarsi che tale «effettivo completamento», nel caso del
televoto, avviene esclusivamente quando il voto e' accettato come
valido ed esplica dunque i suoi effetti sulla competizione in corso.
Ne consegue che non soltanto non deve essere addebitato alcun costo
per l'invio del voto, ma che, come gia' illustrato, nelle
comunicazioni rivolte al pubblico non si deve enfatizzare la
gratuita' di tale invio (che e' irrilevante), ma piuttosto
l'onerosita' dei soli voti validamente espressi, senza la necessita'
di ulteriori specificazioni o differenziazioni tra «invio del voto» e
«conferma del voto» le quali, alla luce di quanto sopra, appaiono
sostanzialmente inutili e potenzialmente fuorvianti.
Non puo' invece condividersi in questa sede il suggerimento di Adoc
sulla generale gratuita' dei voti per il servizio pubblico, gia'
sulla base della considerazione che il televoto e' comunque un
servizio aggiuntivo, facoltativo per l'utente, il cui costo di
gestione, peraltro, non ricade soltanto sull'emittente.
Per cio' che concerne, invece, la trasparenza dell'addebito e
l'indicazione della votazione da effettuare in fatturazione e nella
messaggistica di conferma, le osservazioni ricevute dagli operatori
sono condivisibili ed il loro accoglimento non pregiudica l'ottica di
tutela dell'utenza che l'autorita' intende perseguire, pertanto la
norma puo' essere parzialmente precisata in linea con quanto sopra
esposto, dando rilievo anche alla necessita' che ogni votazione sia
singolarmente identificabile, eventualmente tramite elenco numerico,
il che puo' divenire indispensabile ai fini di prova del diritto al
rimborso in caso di annullamento di votazioni/sessioni. Nei servizi
postpagati, qualora dovesse sorgere quest'esigenza, si potra' fare
riferimento alla data e ora della tariffazione del servizio a
sovrapprezzo (non essendo possibile, nel postpagato, specificare la
§ 5.6: Informazioni agli utenti sul televoto.
Oggetto della proposta in consultazione.
Nel testo proposto in consultazione, l'autorita' ha fornito, in
ottica esaustiva, un'indicazione sulle informazioni ritenute piu'
rilevanti da rendere all'utenza prima dell'avvio del televoto o in
pendenza dello stesso, evidenziando anche la necessita' di
informazioni sia verbali che in sovraimpressione.
Osservazioni dei soggetti intervenuti.
I partecipanti interessati dal relativo obbligo (RAI, RTI Mediaset,
TIM Media, nonche' comunque AssoCSP e Vodafone) hanno fatto notare
che talune informazioni rischiano di essere eccessive e di difficile
comunicazione nell'ambito dei singoli format e che, sotto altro
profilo, gia' oggi gran parte delle informazioni e' resa con
modalita' efficace, anche in virtu' dell'adesione al codice di
autoregolamentazione sui servizi a sovrapprezzo.
Valutazioni dell'autorita'.
All'esito della consultazione, l'autorita' ritiene che talune
informazioni possano essere effettivamente semplificate, cosi' da
essere piu' agevolmente gestite nell'ambito della programmazione e
piu' chiaramente comprese dai destinatari, ferma restando,
naturalmente, la necessita' di indicare quelle caratteristiche del
servizio di maggiore interesse per gli utenti (per esempio costi,
modalita' di voto, limiti), nonche', soprattutto, di ricordare la
reperibilita' del regolamento del servizio.
§ 5.7: Diffusione dei risultati.
Oggetto della proposta in consultazione.
Nel testo proposto in consultazione, l'autorita' ha ritenuto di far
indicare i risultati di televoto, parziali o totali a seconda del
format, in termini assoluti e percentuali, con indicazione separata
dei voti invalidi, e di prevederne la successiva pubblicazione on
line per un tempo adeguato, affinche' gli interessati avessero la
possibilita' di una piu' completa conoscenza.
Osservazioni dei soggetti intervenuti.
Sul punto della pubblicazione dei risultati in termini assoluti,
nel corso della consultazione RAI e RTI Mediaset hanno fatto notare
che ragioni editoriali e di tutela della concorrenza sconsigliano, in
realta', la pubblicazione numerica dei voti. RTI Mediaset si e' anche
opposta alla indicazione (anche solo percentuale) dei voti invalidi,
ritenendola superflua, mentre UNC e Adoc ne hanno condivisa
TIM Media, invece, ha chiesto un termine piu' lungo per la
pubblicazione successiva dei voti on line (72 ore invece di 24).
Valutazioni dell'autorita'.
All'esito della consultazione e audite le societa' interessate,
puo' condividersi la necessita' di riservatezza dei dati numerici di
voto, lasciando dunque, nella norma, la scelta alle emittenti se
pubblicarli o meno, in considerazione del fatto che, da un lato, la
trasparenza e' comunque assicurata con la pubblicazione in termini
percentuali e che dall'altro, all'occorrenza, in caso di
contestazione l'autorita' potra' acquisire gli esatti dati numerici.
Per quanto riguarda invece la pubblicazione (sempre in termini
percentuali) dei voti invalidi, si ritiene che, in ottica di
trasparenza, sia rilevante dare conto delle attivita' di elaborazione
e filtraggio dei voti compiute dal professionista, sulle quali
l'utenza legittimamente confida.
Non puo' inoltre condividersi la richiesta di ampliare il termine
di pubblicazione dei dati sul web, considerato che una volta che i
voti siano ormai stati elaborati e comunicati al pubblico, la
trasposizione on line del relativo file e' davvero di minimo impegno,
anche alla luce del fatto che, in virtu' della precedente
pubblicazione del regolamento di televoto, gia' e' predisposto il
naturale link ove tali dati andranno inseriti.
§ 5.8: Responsabilita' e controversie.
Oggetto della proposta in consultazione.
Nel testo in consultazione l'autorita' ha suggerito uno schema di
responsabilita' rispetto alle operazioni di televoto ed ha ipotizzato
l'estensione delle norme sulla risoluzione delle controversie, gia'
emanate dall'autorita', per i casi di liti fra i vari soggetti
coinvolti ovvero fra gli stessi e gli utenti.
Osservazioni dei soggetti intervenuti.
Le osservazioni di tutti i partecipanti professionisti sono state
in generale riferite alla necessita' di ulteriori specificazioni
sulle singole responsabilita' e, sul punto della applicazione delle
predette procedure sulla risoluzione delle controversie, mentre
alcuni hanno condiviso la proposta (Telecom Italia, Vodafone, Wind
Telecomunicazioni, TIM Media, UNC, AssoCSP), altri lo hanno escluso
(Rai e RTI Mediaset, quest'ultima anche per le controversie con gli
Valutazioni dell'autorita'.
All'esito della consultazione svolta e auditi i soggetti
interessati, l'autorita' condivide senz'altro, anche in un'ottica di
trasparenza verso gli utenti fruitori del servizio, la necessita' di
dettagliare ulteriormente le responsabilita' dei vari soggetti
coinvolti nelle operazioni di televoto.
Per cio' che concerne le procedure per la risoluzione delle
controversie, vale osservare che per quelle coinvolgenti gli utenti
gia' e' applicabile il regolamento approvato con delibera 173/07/CONS
e successive modifiche ed integrazioni; per quelle che dovessero
insorgere fra i soggetti professionali coinvolti, i cui rapporti sono
gia' definiti a livello contrattuale, le procedure regolate
dall'autorita' saranno estese, testualmente, «ove applicabili».
Oggetto della proposta in consultazione.
Nel paragrafo in consultazione l'autorita' ha previsto una serie di
possibili interventi, preventivi e successivi, finalizzati alla
verifica del rispetto delle norme, con contestuale possibilita' di
rettifica o annullamento di risultati alterati, con idonea
pubblicita' del relativo intervento, a spese dell'obbligato. A scopo
di verifica, e' stata anche prevista la possibilita' di acquisire i
dati relativi ai voti inviati. Infine, si e' indicato il presidio
sanzionatorio di cui all'art. 1, comma 31, legge n. 249/1997.
Osservazioni dei soggetti intervenuti.
Le generali previsioni sulla vigilanza non hanno ricevuto
particolari commenti ai partecipanti alla consultazione, se non di
condivisione della necessita' di una continua vigilanza (RAI, TIM
Media, UNC, Adoc) e di specificazione, all'occorrenza, dei dati che
potrebbero servire (Telecom Italia, AssoCSP), mentre alcune
osservazioni sono state svolte con riguardo al presidio sanzionatorio
prescelto (RAI, RTI Mediaset), rilevando che lo stesso presuppone
l'esistenza di ordini e diffide dell'autorita'.
Valutazioni dell'autorita'.
Alla luce di quanto sopra, la norma sulle varie attivita' di
vigilanza e' senz'altro da confermarsi. Per quanto riguarda, poi, il
presidio sanzionatorio prescelto (peraltro comune ai regolamenti
dell'autorita') vale osservare che l'emanando regolamento
dell'autorita' contiene comandi puntuali e specifici, per definizione
idonei ad essere qualificati quali ordini amministrativi, in quanto
tali immediatamente vincolanti.
Tutto cio' premesso ed osservato;
Vista la proposta della direzione tutela dei consumatori;
Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Roberto Napoli
relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita';
1. L'autorita' adotta il «Regolamento in materia di trasparenza ed
efficacia del servizio di televoto», allegato A alla presente
delibera, di cui costituisce parte integrante.
2. Le norme del regolamento di cui al comma 1 entrano in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito web dell'autorita'.
Il presidente f.f..: Mannoni
I commissari relatori: Magri-Napoli
Per visto di conformita' a quanto deliberato
Il segretario generale: Viola
Regolamento in materia di trasparenza
e efficacia del servizio di televoto
1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente
regolamento si intende per:
a) «competizione»: qualunque evento radiotelevisivo che preveda
la possibilita' di attribuzione a uno o piu' partecipanti o a terzi
di uno o piu' premi suscettibili di valutazione economica, sulla base
di qualsiasi criterio, anche non comparativo, comunque stabilito e
disciplinato. Ai fini delle presenti norme si considerano
competizioni anche le manifestazioni a premi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 nonche' quelle
escluse dall'ambito di applicazione del predetto decreto;
b) «televoto»: servizio di comunicazione elettronica a pagamento
offerto nel corso di programmi radiotelevisivi che permette la
rilevazione in tempo reale e il conteggio delle preferenze degli
utenti rispetto ai partecipanti ad una o piu' competizioni,
realizzato tipicamente tramite servizi di chiamate di massa di cui
all'art. 1, comma 1, lettera l, n. 3, dell'allegato A alla delibera
c) «fornitore di servizio di media», di seguito indicato anche
come «emittente»: la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile
la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo
del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalita' di
organizzazione; sono escluse dalla definizione le persone fisiche o
giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi
per i quali la responsabilita' editoriale incombe a terzi;
d) «operatore di accesso»: l'impresa autorizzata a fornire una
rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata che ha il
rapporto contrattuale con l'utente intestatario della linea
utilizzata per il servizio di televoto;
e) «programma»: una serie di immagini animate, sonore o non, che
costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di
un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui
forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto
della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le
trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
f) «ambito nazionale» e «ambito locale»: l'ambito di trasmissione
di programmi come definito ai sensi del decreto legislativo n.
177/2005 e successive modifiche e integrazioni.
1. Le presenti norme disciplinano le regole e i criteri minimi di
trasparenza e gestione dei servizi di televoto relativi a
competizioni in programmi radiotelevisivi a diffusione nazionale.
2. Le norme si applicano anche se il televoto e' complementare ad
altri sistemi di valutazione.
1. Il servizio di televoto e' improntato a criteri di
eguaglianza, trasparenza e imparzialita' nel trattamento del voto
espresso al fine di garantire ai votanti pari opportunita' di
incidere sull'esito finale della competizione cui il servizio e'
2. Alla pari opportunita' dei votanti sono improntate tutte le
norme che regolano lo svolgimento del televoto, con particolare
riferimento a quelle concernenti la trasparenza delle informazioni
rese all'utenza in ordine alla possibilita' e alle modalita' di
accesso al servizio, la durata complessiva del televoto e delle sue
singole sessioni, le modalita' di calcolo dei voti ritenuti validi e
3. Il televoto e' un servizio di natura personale del singolo
utente, che ha il solo scopo di rappresentare le sue preferenze
rispetto ad una competizione, secondo quanto stabilito dal presente
4. Tutti gli operatori di accesso devono avere la possibilita' di
fornire il servizio di televoto.
1. Il servizio di televoto deve essere compiutamente disciplinato
da un apposito regolamento da redigersi nel rispetto di quanto
previsto dalle presenti norme, che sono espressamente richiamate nel
2. Almeno 7 giorni prima della diffusione del programma cui e'
abbinato il televoto l'emittente pubblica un estratto del regolamento
di cui al comma 1 sul proprio sito web, con richiamo dalla home page
e con chiara indicazione del programma di riferimento. Il regolamento
completo e' pubblicato, con le stesse modalita', al piu' tardi al
momento della diffusione del programma.
3. L'estratto di cui al comma 2 fornisce le indicazioni sulle
regole principali del televoto, che comprendono perlomeno le
numerazioni utilizzate, le generali modalita' di voto, i costi del
servizio, gli operatori aderenti, il limite dei voti, se gia'
stabilito, nonche' i riferimenti telefonici e di posta elettronica
cui gli interessati possono rivolgersi per segnalazioni o richieste
di informazioni relative al servizio, almeno fino a 60 giorni dopo lo
svolgimento dello stesso.
4. Nel regolamento di cui al comma 1 e' prevista, per gli eventi
di particolare rilevanza per la societa' di cui alla delibera n. 8/99
del Consiglio del 27 marzo 1999, la partecipazione alle operazioni di
televoto di un rappresentante delle associazioni di consumatori e
utenti designato dal Consiglio nazionale degli utenti.
5. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 2,
l'emittente invia all'autorita', in forma riservata, una scheda sullo
specifico servizio di televoto, che indica perlomeno:
a) denominazione e recapiti dell'emittente, con indicazione di un
proprio incaricato per le successive comunicazioni;
b) denominazione e recapiti di altri soggetti coinvolti nella
competizione e nelle operazioni di televoto, ivi compresi i soggetti
che supervisionano alle operazioni;
c) denominazione, breve descrizione, date di svolgimento e di
trasmissione della competizione, indicando gli eventuali aspetti non
ancora definiti che potrebbero avere un'incidenza sulle modalita' di
offerta del servizio di televoto;
d) estratto del regolamento di televoto, data e link della
6. Alla chiusura dell'edizione del programma cui e' abbinato il
televoto l'emittente trasmette senza indugio all'autorita' una
sintesi complessiva delle eventuali segnalazioni ricevute sul
servizio, dando contestualmente conto delle attivita' compiute per la
Criteri sulla validita' del voto
1. Il voto puo' essere espresso tramite utenze di rete fissa o
mobile cui corrispondono utenze contrattualizzate e registrate in
ossequio alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza.
2. Da ciascuna utenza contrattuale, singola o multipla, o
indirizzo, nell'ambito di uno stesso programma possono essere inviati
a) 5 voti per ogni singola competizione a cui corrisponda una
sessione di televoto che si svolge nell'arco di 24 ore, con un limite
complessivo di 50 voti a settimana;
b) 10 voti per ogni singola competizione a cui corrisponda una
sessione di televoto superiore a 24 ore, con un limite complessivo di
3. I voti espressi oltre il numero massimo sono ritenuti
4. E' vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o
meno, fissi o mobili, che permettono l'invio massivo di chiamate o
SMS ne' da utenze che forniscono servizi di call center. Gli
operatori vigilano sull'effettiva attuazione di questo divieto, con i
mezzi a propria disposizione, segnalando senza indugio all'Autorita'
Addebito e trasparenza dei costi del televoto
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) della delibera
26/08/CIR e successive modifiche e integrazioni, agli utenti e'
addebitato esclusivamente il costo dei voti validi, mentre i voti
invalidi sono totalmente gratuiti.
2. Le informazioni rese all'utente sui costi del servizio devono
essere conformi al comma 1.
3. Nel caso di servizi prepagati, al momento dell'addebito
l'utente riceve uno specifico avviso, contestuale all'avviso sulla
corretta ricezione del voto, contenente il costo addebitato e,
compatibilmente con il numero di caratteri disponibili,
l'individuazione della specifica competizione nell'ambito delle
competizioni di uno stesso programma.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale n.
145/2006, in caso di abbonamento il documento di fatturazione riporta
anche l'indicazione che la numerazione in relazione alla quale viene
effettuato l'addebito e' utilizzata per il servizio di televoto.
Pubblicita' delle condizioni del televoto
1. Fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale n.
145/2006 e dalla delibera n. 26/08/CIR in merito alla comunicazione
dei costi del servizio di chiamate di massa, gli utenti devono
ricevere un'informazione verbale, il piu' possibile completa, sul
funzionamento del sistema, nel corso del programma, prima
dell'apertura del televoto.
2. In particolare, gli utenti devono essere perlomeno informati
a) momento di apertura e di chiusura del televoto;
b) incidenza percentuale sui risultati della competizione della
votazione effettuata tramite televoto rispetto alle altre eventuali
modalita' di votazione adottate nell'ambito della stessa
c) modalita' per l'invio del voto e per l'indicazione della
preferenza, ivi comprese le limitazioni numeriche sull'invio dei
d) sito internet dove e' pubblicato il regolamento del televoto,
con indirizzo mail e numero telefonico per segnalazioni e richieste
e) specifica indicazione che «l'utente paga soltanto i voti
3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere comunicate al
pubblico anche attraverso un sistema di sovraimpressione testuale,
utilizzando un tempo di esposizione sufficiente alla lettura
dell'intera informazione e caratteri di dimensione e colore idonei ad
4. Le informazioni sull'ammontare del costo del servizio e sulla
reperibilita' del regolamento devono essere fornite ogni volta che
sono indicate le numerazioni da utilizzare per il televoto.
1. Al termine delle operazioni di televoto, o anche al termine
delle singole sessioni di voto, nel corso del programma e' data
lettura dei risultati finali della votazione, perlomeno in termini
percentuali, per ciascun partecipante alla competizione.
2. Entro 24 ore dalla definitiva chiusura del televoto, i
risultati di cui al precedente punto, corredati da ogni eventuale
dettaglio relativo al conteggio effettuato e comprensivi dei voti
invalidi separatamente evidenziati, sono altresi' pubblicati per
almeno 60 giorni sulla pagina del sito web dell'emittente dedicata
1. L'emittente che trasmette il programma al quale e' abbinato il
servizio di televoto e' responsabile della conformita' dei contenuti
del regolamento di televoto alle disposizioni del presente
provvedimento e del regolare svolgimento di tutte le operazioni
connesse al corretto utilizzo del servizio, ferme restando le
responsabilita' di cui ai seguenti commi.
2. I soggetti che gestiscono le piattaforme tecnologiche su cui
poggia il servizio di televoto, sia da rete fissa che da rete mobile,
sono responsabili della raccolta, validazione ed elaborazione dei
voti e, in generale, di tutti gli adempimenti connessi alla
complessiva gestione del servizio, ivi compreso il calcolo dei
risultati e dei costi da addebitare all'utenza.
3. Il titolare della numerazione e' responsabile del corretto uso
della stessa ai sensi delle norme vigenti e della terminazione dei
voti sulle piattaforme tecnologiche di cui al comma precedente.
4. L'operatore di accesso e' responsabile del corretto
instradamento del voto verso la rete dell'operatore titolare della
numerazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, del
recapito della messaggistica di conferma o di errore, dell'addebito
dei relativi costi alla propria utenza e, nei confronti della stessa,
degli eventuali rimborsi in caso di errati addebiti o di addebiti non
5. In caso di controversie con gli utenti del servizio di
televoto si applicano le disposizioni del regolamento approvato con
la delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni. In
caso di controversie fra i soggetti di cui ai commi precedenti, si
seguono, ove applicabili, le procedure di cui alla delibera
352/08/CONS e successive modifiche e integrazioni.
1. L'Autorita' vigila sul livello di trasparenza, nei termini
precisati nel presente provvedimento, delle informazioni comunicate
agli utenti del servizio di televoto, e sull'efficacia dello stesso.
Essa, avvalendosi anche della collaborazione degli organi di cui
all'art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997, puo' effettuare
ispezioni, verifiche, d'ufficio o su denuncia, intese ad accertare il
corretto svolgimento del servizio e delle operazioni ad esso
correlate e, in caso di accertata violazione, puo' pretendere la
rettifica dei regolamenti del servizio o delle comunicazioni date nel
corso delle trasmissioni ad esso abbinate, nonche' un nuovo conteggio
dei voti pervenuti, la rettifica dei risultati della competizione o,
nei casi piu' gravi, l'annullamento dei risultati della stessa.
2. L'autorita' puo' acquisire dall'emittente e dagli altri
soggetti che partecipano allo svolgimento del televoto ogni
documento, dato o informazione utili ai fini della verifica
dell'esattezza e completezza delle informazioni comunicate e dei
risultati resi pubblici ivi compresi, ove del caso, i dati previsti
dall'art. 123, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
3. Nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dal presente
regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 31,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. Se, a seguito di segnalazione o di verifica, prima della
definitiva chiusura del televoto, il soggetto responsabile provvede a
modificare il regolamento o le procedure in maniera conforme alle
norme del presente provvedimento ovvero provvede a rettificare
comunicazioni o risultati erronei, nelle forme previste dal presente
regolamento, dandone idonea pubblicita', l'autorita', accertato
l'avvenuto adeguamento, puo' archiviare il procedimento sanzionatorio
5. Nei casi di cui al comma 1, l'autorita' puo' ordinare al
soggetto responsabile delle infrazioni accertate di pubblicare, a sue
spese, a seconda dei casi, l'ordine ricevuto o il provvedimento
sanzionatorio irrogato o comminato ovvero un'apposita dichiarazione
rettificativa, da rendersi in tempi brevi e con le medesime modalita'
utilizzate per la diffusione delle comunicazioni e dei dati risultati
non conformi alle norme del presente provvedimento.
Disposizioni transitorie e finali
1. I soggetti responsabili adeguano i mezzi a propria
disposizione, inclusi i sistemi di accesso o le piattaforme tecniche,
alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, entro il 31 dicembre
2011, con le modalita' attuative da definirsi in un tavolo tecnico
interoperatori dinanzi all'autorita'. In ogni caso, entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente regolamento, gli operatori di
accesso, di concerto con i soggetti che gestiscono le piattaforme
tecnologiche su cui poggia il servizio di televoto, predispongono
idonei strumenti per effettuare adeguate verifiche sui servizi di
televoto gia' forniti, al fine di rilevare l'eventuale provenienza di
voti da sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono
l'invio massivo di chiamate o SMS o da utenze che forniscono servizi
2. L'autorita' si riserva di estendere con successivo
provvedimento l'ambito di applicazione del presente regolamento anche
ai programmi radiotelevisivi a diffusione locale.
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