Art. 10 Riforma degli ordini
professionali e societa' tra professionisti
1. All'articolo 3, comma 5, alinea,
del decretolegge
13 agosto
2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «Gli
ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per recepire i
seguenti principi:» sono sostituite
dalle seguenti: «Con decreto del
Presidente della Repubblica emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n.
400, gli ordinamenti professionali
dovranno essere riformati entro 12
mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per
recepire i seguenti principi:».
2. All'articolo 3 del decretolegge
13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 e' inserito il
seguente:
«5bis.
Le norme vigenti sugli ordinamenti
professionali sono
abrogate con effetto dall'entrata
in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5».
3. E' consentita la costituzione di
societa' per l'esercizio di
attivita' professionali
regolamentate nel sistema ordinistico secondo
i modelli societari regolati dai
titoli V e VI del libro V del codice
civile.
4. Possono assumere la qualifica di
societa' tra professionisti le
societa' il cui atto costitutivo
preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva
dell'attivita' professionale da
parte dei soci;
b) l'ammissione in qualita' di soci
dei soli professionisti
iscritti ad ordini, albi e collegi,
anche in differenti sezioni,
nonche' dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, purche'
in possesso del titolo di studio
abilitante, ovvero soggetti non
professionisti soltanto per
prestazioni tecniche, o per finalita' di
investimento;
c) criteri e modalita' affinche'
l'esecuzione dell'incarico
professionale conferito alla
societa' sia eseguito solo dai soci in
possesso dei requisiti per
l'esercizio della prestazione
professionale richiesta; la
designazione del socio professionista sia
compiuta dall'utente e, in mancanza
di tale designazione, il
nominativo debba essere previamente
comunicato per iscritto
all'utente;
d) le modalita' di esclusione dalla
societa' del socio che sia
stato cancellato dal rispettivo
albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in
qualunque modo formata, deve
contenere l'indicazione di societa'
tra professionisti.
6. La partecipazione ad una
societa' e' incompatibile con la
partecipazione ad altra societa'
tra professionisti.
7. I professionisti soci sono
tenuti all'osservanza del codice
deontologico del proprio ordine,
cosi' come la societa' e' soggetta
al regime disciplinare dell'ordine
al quale risulti iscritta.
8. La societa' tra professionisti
puo' essere costituita anche per
l'esercizio di piu' attivita'
professionali.
9. Restano salvi i diversi modelli
societari e associativi gia'
vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, entro sei
mesi dalla data di pubblicazione
della presente legge, adotta un
regolamento allo scopo di
disciplinare le materie di cui ai
precedenti commi 4, lettera c), 6 e
7.
11. La legge 23 novembre 1939, n.
1815, e successive modificazioni,
e' abrogata.
12. All'articolo 3, comma 5,
lettera d), del decretolegge
13
agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole:
«prendendo come riferimento le
tariffe professionali. E' ammessa
la pattuizione dei compensi anche
in deroga alle tariffe» sono
soppresse.
Art. 13 Semplificazione dei
pagamenti e degli accertamenti delle
violazioni all'obbligo di copertura
assicurativa
1. Il comma 3bis
dell'articolo 9 del decretolegge
29 novembre
2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dai
seguenti:
«3bis.
Su istanza del creditore di somme
dovute per
somministrazioni, forniture e
appalti, le regioni e gli enti locali
certificano, nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti in
materia di patto di stabilita'
interno, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, se il relativo credito
sia certo, liquido ed esigibile,
anche al fine di consentire al
creditore la cessione pro soluto a
favore di banche o intermediari
finanziari riconosciuti dalla
legislazione vigente. Scaduto il
predetto termine, su nuova istanza
del creditore, provvede la
Ragioneria territoriale dello Stato
competente per territorio, che,
ove necessario, nomina un
commissario ad acta con oneri a carico
dell'ente territoriale. La cessione
dei crediti oggetto di
certificazione avviene nel rispetto
dell'articolo 117 del codice di
cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. Ferma restando
l'efficacia liberatoria dei
pagamenti eseguiti dal debitore ceduto,
si applicano gli articoli 5, comma
1, e 7, comma 1, della legge 21
febbraio 1991, n. 52.
3ter.
La certificazione di cui al comma
3bis
non puo' essere
rilasciata, a pena di nullita':
a) dagli enti locali commissariati
ai sensi dell'articolo 143
del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Cessato il commissariamento, la
certificazione non puo' comunque
essere rilasciata in relazione a
crediti sorti prima del
commissariamento stesso. Nel caso
di gestione commissariale, la
certificazione non puo' comunque
essere rilasciata in relazione a
crediti rientranti nella gestione
commissariale;
b) dalle regioni sottoposte ai
piani di rientro dai deficit
sanitari».
2. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono disciplinate,
nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede
europea, le modalita' di attuazione
delle disposizioni recate dai
commi 3bis
e 3ter
dell'articolo 9 del decretolegge
29 novembre
2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come modificato dal
comma 1 del presente articolo. Fino
alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al periodo
precedente restano valide le
certificazioni prodotte in applicazione
del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009.
3. All'articolo 210 del testo unico
di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dopo il
comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2bis.
La convenzione di cui al comma 2
puo' prevedere l'obbligo
per il tesoriere di accettare, su
apposita istanza del creditore,
crediti pro soluto certificati
dall'ente ai sensi del comma 3bis
dell'articolo 9 del decretolegge
29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
4. L'obbligo di cui al comma 2bis
dell'articolo 210 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come introdotto dal comma
3 del presente articolo, trova
applicazione con riferimento alle
convenzioni stipulate
successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. All'articolo 193 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dopo il comma 4bis
sono aggiunti i seguenti:
«4ter.
L'accertamento della mancanza di
copertura assicurativa
obbligatoria del veicolo puo'
essere effettuato anche mediante il
raffronto dei dati relativi alle
polizze emesse dalle imprese
assicuratrici con quelli
provenienti dai dispositivi o
apparecchiature di cui alle lettere
e), f) e g) del comma 1bis
dell'articolo 201, omologati ovvero
approvati per il funzionamento in
modo completamente automatico e
gestiti direttamente dagli organi di
polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1.
4quater.
Qualora, in base alle risultanze
del raffronto dei dati
di cui al comma 4ter,
risulti che al momento del
rilevamento un
veicolo munito di targa di
immatricolazione fosse sprovvisto della
copertura assicurativa
obbligatoria, l'organo di polizia procedente
invita il proprietario o altro
soggetto obbligato in solido a
produrre il certificato di
assicurazione obbligatoria, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 180,
comma 8.
4quinquies.
La documentazione fotografica
prodotta dai
dispositivi o apparecchiature di
cui al comma 4ter,
costituisce atto
di accertamento, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 13 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in
ordine alla circostanza che al
momento del rilevamento un
determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando
sulla strada».
Art. 15 Norme in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto
di introdurre, nel recepimento di
direttive dell'Unione europea,
adempimenti aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dalle direttive
stesse.
1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica e'
sostituita dalla seguente: «40.
(L) Certificati» e sono premessi i
seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate
dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati,
qualita' personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra privati. Nei rapporti con
gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici
servizi i certificati e gli atti di
notorieta' sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da
produrre ai soggetti privati e'
apposta, a pena di nullita', la
dicitura: "Il presente certificato
non puo' essere prodotto agli
organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici
servizi"»;
b) all'articolo 41, il comma 2 e'
abrogato;
c) all'articolo 43, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e
i gestori di pubblici
servizi sono tenuti ad acquisire
d'ufficio le informazioni oggetto
delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47, nonche'
tutti i dati e i documenti che
siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell'interessato, degli
elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero ad accettare
la dichiarazione sostitutiva
prodotta dall'interessato (L)»;
d) nel capo III, sezione III, dopo
l'articolo 44 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 44bis.
(L) (
Acquisizione d'ufficio di
informazioni) 1.
Le informazioni relative alla
regolarita' contributiva sono
acquisite d'ufficio, ovvero
controllate ai sensi dell'articolo 71,
dalle pubbliche amministrazioni
procedenti, nel rispetto della
specifica normativa di settore»;
e) l'articolo 72 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 72. (L) (
Responsabilita' in materia di
accertamento
d'ufficio e di esecuzione dei
controlli). 1.
Ai fini
dell'accertamento d'ufficio di cui
all'articolo 43, dei controlli di
cui all'articolo 71 e della
predisposizione delle convenzioni quadro
di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le amministrazioni
certificanti individuano un ufficio
responsabile per tutte le
attivita' volte a gestire,
garantire e verificare la trasmissione dei
dati o l'accesso diretto agli
stessi da parte delle amministrazioni
procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti,
per il tramite dell'ufficio di
cui al comma 1, individuano e
rendono note, attraverso la
pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione, le misure
organizzative adottate per
l'efficiente, efficace e tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati e
per l'effettuazione dei controlli
medesimi, nonche' le modalita' per
la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle
richieste di controllo entro trenta
giorni costituisce violazione dei
doveri d'ufficio e viene in ogni
caso presa in considerazione ai
fini della misurazione e della
valutazione della performance
individuale dei responsabili
dell'omissione»;
f) all'articolo 74, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita
dalla seguente:
«a) la richiesta e l'accettazione
di certificati o di atti di
notorieta' (L)»;
2) e' aggiunta la seguente lettera:
«cbis)
il rilascio di certificati non
conformi a quanto previsto
all'articolo 40, comma 02 (L)».
2. All'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 5, e' inserito il
seguente:
«5bis.
La relazione AIR di cui al comma 5,
lettera a), da'
altresi' conto, in apposita
sezione, del rispetto dei livelli minimi
di regolazione comunitaria ai sensi
dei commi 24bis,
24ter
e
24quater
»;
b) sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«24bis.
Gli atti di recepimento di
direttive comunitarie non
possono prevedere l'introduzione o
il mantenimento di livelli di
regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive
stesse, salvo quanto previsto al
comma 24quater.
24ter.
Costituiscono livelli di
regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive
comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento
di requisiti, standard,
obblighi e oneri non strettamente
necessari per l'attuazione delle
direttive;
b) l'estensione dell'ambito
soggettivo o oggettivo di
applicazione delle regole rispetto
a quanto previsto dalle direttive,
ove comporti maggiori oneri
amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento
di sanzioni, procedure o
meccanismi operativi piu' gravosi o
complessi di quelli strettamente
necessari per l'attuazione delle
direttive.
24quater.
L'amministrazione da' conto delle
circostanze
eccezionali, valutate nell'analisi
d'impatto della regolamentazione,
in relazione alle quali si rende
necessario il superamento del
livello minimo di regolazione
comunitaria. Per gli atti normativi non
sottoposti ad AIR, le
Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di
analisi definiti dalle direttive di
cui al comma 6 del presente
articolo».
Art. 25 Impiego della posta
elettronica certificata nel processo civile
1. Al codice di procedura civile
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma,
le parole: «il proprio
indirizzo di posta elettronica
certificata» sono sostituite dalle
seguenti: «l'indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato al
proprio ordine»;
b) all'articolo 133, il terzo comma
e' abrogato;
c) all'articolo 134, il terzo comma
e' abrogato;
d) all'articolo 136:
1) il secondo comma e' sostituito
dal seguente:
«Il biglietto e' consegnato dal
cancelliere al destinatario, che ne
rilascia ricevuta, ovvero trasmesso
a mezzo posta elettronica
certificata, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici»;
2) il terzo comma e' sostituito dal
seguente:
«Salvo che la legge disponga
diversamente, se non e' possibile
procedere ai sensi del comma che
precede, il biglietto viene
trasmesso a mezzo telefax, o e'
rimesso all'ufficiale giudiziario per
la notifica»;
3) il quarto comma e' abrogato;
e) all'articolo 170, al quarto
comma, le parole da: «Il giudice
puo' autorizzare per singoli atti»
sino a: «l'indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di
voler ricevere le comunicazioni»
sono soppresse;
f) all'articolo 176, al secondo
comma, le parole da: «anche a
mezzo telefax» sino a: «l'indirizzo
di posta elettronica presso cui
dichiara di volere ricevere la
comunicazione» sono soppresse;
g) all'articolo 183, il decimo
comma e' abrogato;
h) all'articolo 250, il terzo comma
e' sostituito dal seguente:
«L'intimazione al testimone ammesso
su richiesta delle parti
private a comparire in udienza puo'
essere effettuata dal difensore
attraverso l'invio di copia
dell'atto mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o a mezzo
posta elettronica certificata o a
mezzo telefax.»;
i) all'articolo 366:
1) al secondo comma, dopo le
parole: «se il ricorrente non ha
eletto domicilio in Roma» sono
inserite le seguenti: «ovvero non ha
indicato l'indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato al
proprio ordine»;
2) il quarto comma e' sostituito
dal seguente:
«Le comunicazioni della cancelleria
e le notificazioni tra i
difensori di cui agli articoli 372
e 390 sono effettuate ai sensi
dell'articolo 136, secondo e terzo
comma.»;
l) all'articolo 518, al sesto
comma, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente:
«L'ufficiale giudiziario trasmette copia del
processo verbale al creditore e al
debitore che lo richiedono a mezzo
posta elettronica certificata
ovvero, quando cio' non e' possibile, a
mezzo telefax o a mezzo posta
ordinaria.».
2. Alle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie,
di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 173bis,
al terzo comma, le parole da: «a
mezzo
di posta ordinaria» sino alla fine
del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «a mezzo posta
elettronica certificata ovvero, quando cio'
non e' possibile, a mezzo telefax o
a mezzo posta ordinaria»;
b) all'articolo 173quinquies,
al primo comma, le parole da: «a
mezzo di telefax» sino alla fine
del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «a mezzo posta
elettronica certificata ovvero, quando cio'
non e' possibile, a mezzo telefax,
di una dichiarazione contenente le
indicazioni prescritte dai predetti
articoli».
3. Alla legge 21 gennaio 1994, n.
53, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le
parole: «a mezzo del servizio
postale, secondo le modalita'
previste dalla legge 20 novembre 1982,
n. 890,» sono inserite le seguenti:
«ovvero a mezzo della posta
elettronica certificata»;
b) all'articolo 3, il comma 3bis
e' sostituito dal seguente:
«3bis.
La notifica e' effettuata a mezzo
della posta elettronica
certificata solo se l'indirizzo del
destinatario risulta da pubblici
elenchi. Il notificante procede con
le modalita' previste
dall'articolo 149bis
del codice di procedura civile, in
quanto
compatibili, specificando nella
relazione di notificazione il numero
di registro cronologico di cui
all'articolo 8»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole:
«puo' eseguire notificazioni in
materia civile, amministrativa e
stragiudiziale, direttamente,» sono
inserite le seguenti: «a mezzo
posta elettronica certificata,
ovvero»;
2) al comma 1 le parole: «e che sia
iscritto nello stesso albo
del notificante» sono soppresse;
3) il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. La notifica puo' essere
eseguita mediante consegna di copia
dell'atto nel domicilio del
destinatario se questi ed il notificante
sono iscritti nello stesso albo. In
tal caso l'originale e la copia
dell'atto devono essere previamente
vidimati e datati dal consiglio
dell'ordine nel cui albo entrambi
sono iscritti.»;
d) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Nella notificazione di cui
all'articolo 4 l'atto deve essere
trasmesso a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo di
posta elettronica certificata che
il destinatario ha comunicato al
proprio ordine, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.»;
2) al comma 2, al primo periodo e'
premesso il seguente:
«Quando la notificazione viene
effettuata ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, l'atto deve essere
consegnato nelle mani proprie del
destinatario.»;
3) al comma 3, le parole: «In
entrambi i casi di cui ai commi 1
e 2» sono sostituite dalle
seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».
4. All'articolo 16 del decretolegge
29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dopo il comma 7, e' inserito il
seguente:
«7bis.
L'omessa pubblicazione dell'elenco
riservato previsto dal
comma 7, ovvero il rifiuto
reiterato di comunicare alle pubbliche
amministrazioni i dati previsti dal
medesimo comma, costituiscono
motivo di scioglimento e di
commissariamento del collegio o
dell'ordine inadempiente».
5. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano decorsi
trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
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Art. 26 Misure straordinarie per la
riduzione del contenzioso civile
pendente davanti alla Corte di
cassazione e alle corti di appello.
1. Nei procedimenti civili pendenti
davanti alla Corte di
cassazione, aventi ad oggetto
ricorsi avverso le pronunce pubblicate
prima della data di entrata in
vigore della legge 18 giugno 2009, n.
69, e in quelli pendenti davanti
alle corti di appello da oltre due
anni prima della data di entrata in
vigore della presente legge, la
cancelleria avvisa le parti
costituite dell'onere di presentare
istanza di trattazione del
procedimento, con l'avvertimento delle
conseguenze di cui al comma 2.
2. Le impugnazioni si intendono
rinunciate se nessuna delle parti,
con istanza sottoscritta
personalmente dalla parte che ha
sottoscritto il mandato, dichiara
la persistenza dell'interesse alla
loro trattazione entro il termine
perentorio di sei mesi dalla
ricezione dell'avviso di cui al
comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 2 il
presidente del collegio dichiara
l'estinzione con decreto.
Art. 27 Modifiche al codice di
procedura civile per l'accelerazione del
contenzioso civile pendente in
grado di appello
1. Al codice di procedura civile
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 283 e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Se l'istanza prevista dal comma
che precede e' inammissibile o
manifestamente infondata il
giudice, con ordinanza non impugnabile,
puo' condannare la parte che l'ha
proposta ad una pena pecuniaria non
inferiore ad euro 250 e non
superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e'
revocabile con la sentenza che
definisce il giudizio»;
b) all'articolo 350, primo comma,
dopo le parole: «la trattazione
dell'appello e' collegiale», sono
inserite le seguenti: «ma il
presidente del collegio puo'
delegare per l'assunzione dei mezzi
istruttori uno dei suoi
componenti»;
c) all'articolo 351:
1) al primo comma, dopo le parole:
«il giudice provvede con
ordinanza» sono inserite le
seguenti: «non impugnabile»;
2) e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Il giudice, all'udienza prevista
dal primo comma, se ritiene la
causa matura per la decisione, puo'
provvedere ai sensi dell'articolo
281sexies.
Se per la decisione sulla
sospensione e' stata fissata
l'udienza di cui al terzo comma, il
giudice fissa apposita udienza
per la decisione della causa nel
rispetto dei termini a comparire»;
d) all'articolo 352 e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Quando non provvede ai sensi dei
commi che precedono, il giudice
puo' decidere la causa ai sensi
dell'articolo 281sexies
»;
e) all'articolo 431 e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Se l'istanza per la sospensione di
cui al terzo ed al sesto comma
e' inammissibile o manifestamente
infondata il giudice, con ordinanza
non impugnabile, puo' condannare la
parte che l'ha proposta ad una
pena pecuniaria non inferiore ad
euro 250 e non superiore ad euro
10.000. L'ordinanza e' revocabile
con la sentenza che definisce il
giudizio»;
f) all'articolo 445bis
e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«La sentenza che definisce il
giudizio previsto dal comma
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precedente e' inappellabile».
2. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano decorsi
trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 28 Modifiche in materia di
spese di giustizia
1. Al testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 1
e' inserito il seguente:
«1bis.
Il contributo di cui al comma 1 e'
aumentato della meta'
per i giudizi di impugnazione ed e'
raddoppiato per i processi
dinanzi alla Corte di cassazione»;
b) all'articolo 14, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. La parte di cui al comma 1,
quando modifica la domanda o
propone domanda riconvenzionale o
formula chiamata in causa, cui
consegue l'aumento del valore della
causa, e' tenuta a farne espressa
dichiarazione e a procedere al
contestuale pagamento integrativo. Le
altre parti, quando modificano la
domanda o propongono domanda
riconvenzionale o formulano
chiamata in causa o svolgono intervento
autonomo, sono tenute a farne
espressa dichiarazione e a procedere al
contestuale pagamento di un
autonomo contributo unificato,
determinato in base al valore della
domanda proposta».
2. Il maggior gettito derivante
dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente
articolo e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato, con separata
contabilizzazione, per essere
riassegnato, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze,
allo stato di previsione del
Ministero della giustizia per assicurare
il funzionamento degli uffici
giudiziari, con particolare riferimento
ai servizi informatici e con
esclusione delle spese di personale. Nei
rapporti finanziari con le
autonomie speciali il maggior gettito
costituisce riserva all'erario per
un periodo di cinque anni.
3. La disposizione di cui al comma
1, lettera a), si applica anche
alle controversie pendenti nelle
quali il provvedimento impugnato e'
stato pubblicato ovvero, nei casi
in cui non sia prevista la
pubblicazione, depositato
successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 36 Entrata in vigore
1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e
36, la presente legge entra in
vigore il 1° gennaio 2012.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 novembre 2011 |