Pubblichiamo gli articoli del codice di procedura civile
così come modificati dalla Legge di stabilità 2012 (Legge
12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato") con le modifiche evidenziate in
neretto.
Codice di procedura civile
Articoli modificati dalla Legge
di stabilità 2012
Art. 125.
(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione,
il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto
debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti,
l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o
la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie
da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte,
se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal
difensore che indica il proprio codice fiscale. Il
difensore deve, altresì, indicare l’indirizzo di
posta elettronica certificata comunicato al proprio
ordine e il proprio numero di fax. (1)
La procura al difensore dell'attore può essere
rilasciata in data posteriore alla notificazione
dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della
parte rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica
quando la legge richiede che la citazione sia
sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.
(1) Comma modificato dal
Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella
Legge 22.02.2010 n° 24, dal
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148 e dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 133.
(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella
cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla
sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque
giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne
dà notizia alle parti che si sono costituite.
[L'avviso di cui al secondo comma può essere
effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo
scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo
di posta elettronica presso cui dichiara di voler
ricevere l'avviso.] (1)
(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 2, comma
3, lett. a), del
D.L. 35/2005 e successivamente abrogato dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 134.
(Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza)
L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e'
pronunciata in udienza, e' inserita nel processo
verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e'
scritta in calce al processo verbale oppure in foglio
separato, munito della data e della sottoscrizione del
giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente.
Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza
pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne
prescriva la notificazione.
[L'avviso di cui al secondo comma può essere
effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo
scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo
di posta elettronica presso cui dichiara di voler
ricevere l'avviso.] (1)
(1) Comma aggiunto dal
D.L. 35/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006 e
successivamente abrogato dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 136.
(Comunicazioni)
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta
non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte
dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle
parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e
ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i
quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di
comunicazione.
Il biglietto è consegnato dal cancelliere al
destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso
a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. (1)
Salvo che la legge disponga diversamente, se non è
possibile procedere ai sensi del comma che precede, il
biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso
all’ufficiale giudiziario per la notifica. (2)
[Tutte le comunicazioni alle parti devono essere
effettuate con le modalità di cui al terzo comma.]
(3)
(1) Comma modificato dalla
legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, e
successivamente così sostituito dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
(2) Comma aggiunto dalla
legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, e
successivamente così sostituito dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
(3) Comma aggiunto dal
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente
abrogato dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. I,
sentenza 18 aprile 2008, n. 10200
Art. 170.
(Notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento)
Dopo la costituzione in giudizio tutte le
notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore
costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto,
anche se il procuratore è costituito per più parti.
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che sia
costituita personalmente si fanno nella residenza
dichiarata o nel domicilio eletto.
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si
comunicano mediante deposito in cancelleria oppure
mediante notificazione o mediante scambio documentato
con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine,
del visto della parte o del procuratore. [Il
giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque
stato e grado del giudizio, che lo scambio o la
comunicazione di cui al presente comma possano avvenire
anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi
procede in relazione ad un atto di impugnazione deve
darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha
emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore
indica nel primo scritto difensivo utile il numero di
telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di voler ricevere le comunicazioni.] (1)
(1) L’ultimo periodo di questo comma è abrogato dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 176.
(Forma dei provvedimenti)
Tutti i provvedimenti del giudice istruttore salvo
che la legge disponga altrimenti hanno la forma
dell'ordinanza.
Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono
conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano
comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono
comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni
successivi [anche a mezzo telefax o a mezzo di
posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. Al fine il difensore indica nel primo
scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo
di posta elettronica presso cui dichiara di volere
ricevere la comunicazione.] (1)
(1) Le parole da: “anche a mezzo telefax o a mezzo
di posta elettronica…” fino alla fine del comma,
sono state aggiunte dal
D.L. 35/2005 e successivamente abrogate dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 183.
(1)
(Prima comparizione delle parti e trattazione della
causa)
All'udienza fissata per la prima comparizione delle
parti e la trattazione il giudice istruttore verifica
d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando
occorre, pronuncia i provvedimenti previsti
dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164,
secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167,
secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo
291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma,
il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se
deve procedere a norma dell'art. 185.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella
eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il
giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti
allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni
rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la
trattazione.
Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e
le eccezioni che sono conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal
convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a
chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269,
terzo comma, se l'esigenza é' sorta dalle difese del
convenuto. Le parti possono precisare e modificare le
domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti
termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito
di memorie limitate alle sole precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle
conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare
alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra
parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza
delle domande e delle eccezioni medesime e per
l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni
documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole
indicazioni di prova contraria.
Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice
provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza
di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di
prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede
mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve
essere pronunciata entro trenta giorni.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di
prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna
parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato
dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova
che si rendono necessari in relazione ai primi nonchè
depositare memoria di replica nell'ulteriore termine
perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si
riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.
Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in
ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero
interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto
dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di
cui al terzo comma.
[L'ordinanza di cui al settimo comma é comunicata
a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al
deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in
cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi,
nonchè a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione e la trasmissione dei documenti
informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore
indica nel primo scritto difensivo utile il numero di
fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiara di voler ricevere gli atti.] (2)
(1) Questo articolo è stato così sostituito dalla
D.L. 35/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006,
secondo quanto disposto dal medesimo provvedimento,
modificato dalla
legge 263/2005, e dalla
L. 23 febbraio 2006, n°51 Il testo precedente
recitava:"Art. 183. Prima udienza di trattazione.
Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore
interroga liberamente le parti presenti e, quando la
natura della causa lo consente, tenta la conciliazione.
La mancata comparizione delle parti senza giustificato
motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del
secondo comma dell'articolo 116.
Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata
autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere
di conciliare o transigere la controversia. La mancata
conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa
da parte del procuratore è valutabile ai sensi del
secondo comma dell'articolo 116.
Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti
allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni
rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la
trattazione.
Nella stessa udienza l'attore può proporre le
domande e le eccezioni che sono conseguenza della
domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal
convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a
chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269,
terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del
convenuto. Entrambe le parti possono precisare e
modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già
formulate.
Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie
contenenti precisazioni o modificazioni delle domande,
delle eccezioni e delle conclusioni già proposte.
Concede altresì alle parti un successivo termine
perentorio non superiore a trenta giorni per replicare
alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra
parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza
delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa
ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti
di cui all'articolo 184."
(2) Comma abrogato dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro,
sentenza 18 maggio 2007, n. 11631, Tribunale di
Bari, sez. II civile,
sentenza 24 novembre 2009, n. 3505 e Cassazione
Civile, sez. III,
sentenza 4 gennaio 2010, n. 1 in Altalex Massimario.
Art. 250.
(Intimazione ai testimoni)
L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte
interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice
istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora
fissati, indicando il giudice che assume la prova e la
causa nella quale debbono essere sentiti.
L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita
in mani proprie del destinatario o mediante servizio
postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata. (1)
L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle
parti private a comparire in udienza può essere
effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia
dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a
mezzo telefax. (2)
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con
lettera raccomandata deposita nella cancelleria del
giudice copia dell'atto inviato, attestandone la
conformita all'originale, e l'avviso di ricevimento. (3)
(1) Comma aggiunto dal
Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196.
(2) Comma aggiunto dal
D.L. 35/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006,
e successivamente così modificato dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
(3) Commi aggiunto dal
D.L. 35/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 283.
(1)
(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)
Il giudice dell'appello, su istanza di parte,
proposta con l'impugnazione principale o con quella
incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi,
anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di
una delle parti, sospende in tutto o in parte
l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza
impugnata, con o senza cauzione.
Se l’istanza prevista dal comma che precede è
inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con
ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che
l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad
euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è
revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
(2)
(1) Articolo così modificato dalla
legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 283. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
appello)
Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con
l'impugnazione principale o con quella incidentale,
quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in
parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della
sentenza impugnata."
(2) Comma aggiunto dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 350.
(1)
(Trattazione)
Davanti alla corte di appello la trattazione
dell'appello e` collegiale ma il presidente del
collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi
istruttori uno dei suoi componenti (2);
davanti al tribunale l'appello e` trattato e deciso dal
giudice monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica
la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre,
ordina l'integrazione di esso o la notificazione
prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la
notificazione dell'atto di appello.
Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia
dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli
proposti contro la stessa sentenza e procede al
tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la
comparizione personale delle parti.
(1) Articolo cosi' da ultimo modificato dal
Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Parole inserite dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
_______________
Cfr. Tribunale di Torino, sez. III civile,
ordinanza 10 marzo 2009 in Altalex Massimario.
Art. 351.
(1)
(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria)
Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice
provvede con ordinanza non impugnabile (2)
nella prima udienza.
La parte puo`, con ricorso al giudice, chiedere che la
decisione sulla sospensione sia pronunciata prima
dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di
appello il ricorso e` presentato al presidente del
collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto
in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti
in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al
collegio o davanti a se`. Con lo stesso decreto, se
ricorrono giusti motivi di urgenza, puo` disporre
provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia
esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso,
all'udienza in camera di consiglio il collegio o il
tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con
ordinanza non impugnabile.
Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se
ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere
ai sensi dell’articolo 281-sexies. Se per la decisione
sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al
terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la
decisione della causa nel rispetto dei termini a
comparire. (3)
(1) Articolo cosi' da ultimo modificato dal
Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Parole inserite dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
(3) Comma aggiunto dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 352.
(1)
(Decisione)
Esaurita l'attivita' prevista negli articoli 350 e
351, il giudice, ove non provveda ai sensi dell'articolo
356, invita le parti a precisare le conclusioni e
dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica a norma dell'articolo 190; la
sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle
memorie di replica.
Se l'appello e` proposto alla corte di appello, ciascuna
delle parti, nel precisare le conclusioni, puo` chiedere
che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio.
In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini
indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese
scritte, la richiesta deve essere riproposta al
presidente della corte alla scadenza del termine per il
deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con
decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi
entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il
relatore.
La discussione e` preceduta dalla relazione della causa;
la sentenza e` depositata in cancelleria entro i
sessanta giorni successivi.
Se l'appello e` proposto al tribunale, il giudice,
quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio
delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo
190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle
comparse medesime; la sentenza e` depositata in
cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono,
il giudice può decidere la causa ai sensi dell’articolo
281-sexies. (2)
(1) Articolo cosi' da ultimo modificato dal
Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma aggiunto dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
_______________
Cfr. Tribunale di Torino, sez. III civile,
ordinanza 10 marzo 2009 e Cassazione Civile, sez. I,
sentenza 13 marzo 2009, n. 6205 in Altalex
Massimario.
Art. 366.
(1)
(Contenuto del ricorso)
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con
l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano,
secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis;
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto
separato e, nel caso di ammissione al gratuito
patrocinio, del relativo decreto.
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei
documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali
il ricorso si fonda.
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma,
ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato al proprio ordine, (2)
le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria
della Corte di cassazione.
Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma,
l'accordo delle parti deve risultare mediante visto
apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro
difensori muniti di procura speciale, oppure mediante
atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata,
da unirsi al ricorso stesso.
Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni
tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono
effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo
comma. (3)
(1) Articolo così modificato dal
Dlgs. 40/2006. Il testo precedente recitava:
"Art. 366. (Contenuto del ricorso)
Il ricorso deve contenere a pena d'inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con
l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto
separato e, nel caso di ammissione al gratuito
patrocinio, del relativo decreto.
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le
notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della
Corte di Cassazione.
Nel caso previsto nell'art. 360 secondo comma, l'accordo
delle parti deve risultare mediante visto apposto sul
ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di
procura speciale, oppure mediante atto separato da
unirsi al ricorso stesso."
(2) Parole inserite dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
(3) Comma così modificato dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
_______________
Cfr. Cassazione Civile, sez. III,
sentenza 12 marzo 2008, n. 6638, Cassazione Civile,
sez. III,
sentenza 1 settembre 2008, n. 21955 e Cassazione
Civile, sez. III,
sentenza 25 maggio 2010, n. 12713 in Altalex
Massimario.
Art. 431.
(Esecutorieta' della sentenza)
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del
lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui
all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.
All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del
dispositivo, in pendenza del termine per il deposito
della sentenza.
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non
impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla
stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.
La sospensione disposta a norma del comma precedente
puo' essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione
provvisoria resta autorizzata fino alla somma di €
258,23.
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore
di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono
soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283. (1)
Il giudice di appello puo' disporre con ordinanza non
impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in
parte quando ricorrono gravi motivi. (1)
Se l’istanza per la sospensione di cui al terzo ed al
sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata
il giudice, con ordinanza non impugnabile, può
condannare la parte che l’ha proposta ad una pena
pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad
euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza
che definisce il giudizio. (2)
(1) Comma aggiunto dall'art. 69, Legge 26 novembre
1990, n. 353.
(2) Comma aggiunto dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art.
445-bis. (1)
(Accertamento tecnico preventivo obbligatorio)
Nelle controversie in materia di invalidità civile,
cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità,
nonché di pensione di inabilità e di assegno di
invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il
riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso
al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice
di procedura civile, presso il Tribunale nel cui
circondario risiede l'attore, istanza di accertamento
tecnico per la verifica preventiva delle condizioni
sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il
giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice
di procedura civile, in quanto compatibile nonché
secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale
di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo
costituisce condizione di procedibilità della domanda di
cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il
giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo
non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è
concluso, assegna alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento
tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico
interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con
decreto comunicato alle parti, fissa un termine
perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale
le medesime devono dichiarare, con atto scritto
depositato in cancelleria, se intendono contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede
ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato
fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del
termine previsto dal comma precedente omologa
l'accertamento del requisito sanitario secondo le
risultanze probatorie indicate nella relazione del
consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese.
Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è
notificato agli enti competenti, che provvedono,
subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori
requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento
delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia
dichiarato di contestare le conclusioni del consulente
tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
di cui al comma primo, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di
dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della
contestazione.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal
comma precedente è inappellabile. (2)
(1) Articolo aggiunto dal numero 1) della lettera b)
del comma 1 dell'art. 38,
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, coordinato con la
legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.Tali
disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2012.
(2) Comma aggiunto dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 518.
(*)(1)
(Forma del pignoramento)
L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni
processo verbale nel quale da' atto dell'ingiunzione di
cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate,
nonche' il loro stato, mediante rappresentazione
fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva,
determinandone approssimativamente il presumibile valore
di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o
richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui
scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora
raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario
ne descrive la natura, la qualita' e l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di
stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di
pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro
il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva
individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento
sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale e'
consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni
si trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il
compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori
di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in
qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa
relazione delle disposizioni date per conservare le cose
pignorate.
Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario
rivolge l'ingiunzione alle persone indicate
nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un
avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In
mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta
dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto
devono essere depositati in cancelleria entro le
ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il
cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia
del processo verbale al creditore e al debitore che lo
richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta
elettronica, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il
termine per il deposito dell'istanza di vendita, il
giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno,
ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il
presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia
inferiore a quello indicato nel primo comma.
L’ufficiale giudiziario trasmette copia del processo
verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a
mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò
non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta
ordinaria. (2)
(*) Cfr. l'articolo "A
(s)proposito dell’art. 518 c.p.c. e d’intorni" di
Ernesto Cianciola e Paola Cristiano.
(1) Articolo così modificato dalla
Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 518. (Forma del pignoramento)
L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni
processo verbale nel quale da` atto dell'ingiunzione di
cui all'art. 492 e descrive le cose pignorate,
determinandone approssimativamente il valore, con
l'assistenza quando occorre, di uno stimatore da lui
scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora
raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta,
l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la
qualita` e l'ubicazione.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa
relazione delle disposizioni date per conservare le cose
pignorate.
Se il debitore non e` presente, l'ufficiale giudiziario
rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'art.
139 secondo comma, e consegna loro un avviso
dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di
dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile
in cui ha eseguito il pignoramento.
Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto
deve essere depositato in cancelleria entro le
ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il
cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dell'esecuzione."
(2) Periodo così modificato dalla
Legge 12 novembre 2011, n. 183. |