IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA,
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTRO PER I
RAPPORTI CON LE
REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE ED IL
MINISTRO PER IL
TURISMO
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
concernente il
testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto
1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione
del testo unico
suddetto, e successive modifiche ed integrazioni, a
norma dell'art.
1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ed in
particolare l'art. 5;
Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante
ratifica ed
esecuzione:
a) del protocollo di adesione del Governo
della Repubblica
italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985
tra i Governi
degli Stati dell'Unione economica del Benelux,
della Repubblica
federale di Germania e della Repubblica
francese, relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni, con
due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: «Accordo
di Schengen»;
b) dell'accordo di adesione della Repubblica
italiana alla
convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del
summenzionato
Accordo di Schengen, di seguito indicata:
«Convenzione di
applicazione», con allegate due dichiarazioni
unilaterali dell'Italia
e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo
atto finale, con
annessi all'atto finale, il processo verbale e la
dichiarazione
comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in
occasione della
firma della citata convenzione del 1990, e la
dichiarazione comune
relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione
summenzionato;
c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il
Governo della Repubblica francese relativo agli
articoli 2 e 3
dell'accordo di cui alla lettera b), firmati a Parigi il
27 novembre
1990;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante
ratifica ed
esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica
il Trattato
sull'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le
Comunita' europee
ed alcuni atti connessi, con allegato e
protocolli, fatto ad
Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo
allegato denominato
«acquis» di Schengen;
Vista la legge 8 agosto 2008, n. 130, recante
ratifica ed
esecuzione del Trattato di Lisbona;
Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui
all'art. 4,
comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
e successive
modifiche ed integrazioni;
Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato
prevede che
l' «acquis» di Schengen, incluse le decisioni del
comitato esecutivo,
si applica immediatamente ai Paesi firmatari
degli Accordi di
Schengen;
Considerato quanto previsto dal Regolamento CE n.
810/2009 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
che istituisce
un codice comunitario dei visti (di seguito indicato
come «Codice
Visti»);
Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui
all'allegato n.
II del Regolamento (CE) 539/2001 del 15 marzo 2001
e successive
modifiche ed integrazioni sono autorizzati a soggiornare
in esenzione
dall'obbligo del visto fino a novanta giorni, ad
eccezione di
ingressi motivati da cure mediche o dall'esercizio di
un'attivita'
remunerata;
Considerato che, in base all'art. 21 della
Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen, i cittadini dei
Paesi terzi
titolari di uno dei documenti di soggiorno di cui
all'allegato 22 del
manuale istituito ai sensi del codice comune delle
frontiere e
dell'allegato 2 del manuale per il trattamento
delle domande di
visto, istituito ai sensi del Codice Visti, sono
autorizzati, in
forza di tali documenti a fare ingresso ed a
soggiornare, fino a 90
giorni, in esenzione dall'obbligo del visto per tutte
le tipologie
d'ingresso individuate dall'art. 1 del presente Decreto;
Considerato che:
1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 24 e
26 del Codice
Visti sono denominati «visti schengen uniformi», di
seguito indicati:
«V.S.U.», e si dividono in:
visti di «tipo A», per transito
aeroportuale, validi
esclusivamente per il transito nelle zone
internazionali degli
aeroporti;
visti di «tipo C», per soggiorni di breve durata o
di viaggio,
con validita' massima di novanta giorni;
2) i visti suddetti possono essere limitati
nella validita'
territoriale, ai sensi dell'art. 25 del Codice Visti,
assumendo la
denominazione di visti a «validita' territoriale
limitata», di
seguito indicati: «V.T.L.»;
3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della
Convenzione di
applicazione, cosi' come modificata dal Regolamento n.
265/2010 sono
denominati «visti nazionali», di seguito indicati:
«V.N.», e che tali visti di lunga durata, di
«tipo D», hanno
validita' superiore a novanta giorni;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il
Ministro per le pari opportunita', il Ministro per le
riforme per il
federalismo ed il Ministro della gioventu';
Acquisito il parere del Dipartimento per il
Coordinamento delle
Politiche Comunitarie;
Decreta:
Art. 1
1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai
diversi motivi
d'ingresso sono: Adozione, Affari, Cure Mediche,
Diplomatico, Gara
Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro
Subordinato, Missione,
Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso,
Residenza Elettiva,
Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito,
Trasporto, Turismo,
Vacanze-lavoro, Volontariato.
Art. 2
1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito
Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti
d'ingresso dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999 n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, i
requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di
visto sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 3
1. L'ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in
possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto
e' subordinato all'acquisizione, da parte della rappresentanza
diplomatico-consolare, anche dell'atto di assenso all'espatrio
sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potesta' genitoriale che
non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore
legale. L'assenso all'espatrio viene fornito secondo le norme vigenti
nel paese di residenza del minore.
2. L'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea e' subordinato all'esplicita
autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri,
di cui all'art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 4
1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice
comunitario dei visti, nell'esame delle richieste di visto di breve
durata e' richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di
prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente
presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate
garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza
del visto richiesto.
2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della
rappresentanza diplomatica o consolare, puo' essere richiesta
l'esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo
del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente.
Fondamentale rilevanza riveste altresi' il colloquio con il
richiedente il visto.
L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di
lunga durata, limitatamente allo studio.
In caso di negativo riscontro sull'autenticita' e
sull'affidabilita' della documentazione presentata, nonche' sulla
veridicita' e sull'attendibilita' delle dichiarazioni rese, la
rappresentanza diplomatico-consolare si asterra' dal rilascio del
visto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2011
Il Ministro degli affari esteri
Frattini
Il Ministro dell'interno
Maroni
Il Ministro della giustizia
Alfano
Il Ministro dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini
Il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale
Fitto
Il Ministro per il turismo
Brambilla
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2011
Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 15, foglio n.
196
Allegato A
REQUISITI E CONDIZIONI
1. Visto per "adozione" (V.N.)
Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia,
ai fini di
un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o
indeterminato,
presso gli adottanti o gli affidatari, al
minore straniero
destinatario del provvedimento di adozione o di
affidamento a scopo
di adozione, emesso dalla competente autorita'
straniera in
conformita' alla legislazione locale.
Il visto e' rilasciato in presenza di specifica
autorizzazione
nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente
in Italia del
minore straniero, adottato o affidato a scopo di
adozione, rilasciata
dalla Commissione per le Adozioni Internazionali,
secondo quanto
stabilito dalla legge 184/1983 (articoli 32 e 39,
lettera h), cosi'
come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e
dalla legge 28
marzo 2001, n. 149.
Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una
sentenza di
adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia,
il rilascio
del visto per adozione e' subordinato al rilascio del
nullaosta da
parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.
2. Visto per "affari" (V.S.U.)
Il visto per affari consente l'ingresso in Italia,
ai fini di un
soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda
viaggiare per
finalita' economico-commerciali, per contatti o
trattative, per
l'apprendimento o la verifica dell'uso e del
funzionamento di beni
strumentali acquistati o venduti nell'ambito di
contratti commerciali
e di cooperazione industriale.
Per l'ottenimento del visto d'ingresso il
cittadino straniero
deve esibire sufficiente documentazione atta a
comprovare:
a) la propria condizione di operatore
economico-commerciale;
b) la finalita' del viaggio per il quale e'
richiesto il visto;
c) il possesso di adeguati mezzi economici di
sostentamento, in
ogni caso non inferiori all'importo stabilito
dal Ministero
dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma
3 del testo
unico n. 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
d) la disponibilita' di un alloggio, mediante
prenotazione
alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata
da cittadino
dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
e) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione
del Consiglio
del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni
stabilite dalle
relative Linee Guida.
Qualora il cittadino straniero viaggi per affari
invitato in
Italia da un'impresa operante in territorio nazionale,
per contatti,
trattative economiche o commerciali, per
l'apprendimento o la
verifica dell'uso e del funzionamento di macchinari
acquistati o
venduti nell'ambito di contratti commerciali e di
cooperazione
industriale con imprese italiane o per il relativo
aggiornamento
professionale, per la visita alle strutture
dell'impresa italiana,
ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di
settore in Italia,
l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere
accompagnata
da una "dichiarazione d'invito" sottoscritta dall'Ente o
dalla stessa
impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed
il motivo del
soggiorno richiesto, nonche' l'attivita' che sara'
svolta dallo
straniero invitato.
Il visto per affari, in presenza di analoghi
requisiti, puo'
essere rilasciato anche alle persone che
accompagnino, per
documentate ragioni di lavoro, il richiedente.
3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al
fine di un
soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo
determinato,
allo straniero che abbia necessita' di sottoporsi
a trattamenti
medici presso istituzioni sanitarie italiane,
pubbliche o private
accreditate.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono
previsti dall'art. 36, comma 1 del testo unico
n. 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 44,
comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
e successive
modifiche ed integrazioni. In ogni caso, il cittadino
straniero che
richieda il visto per cure mediche deve essere in
possesso di
certificazione sanitaria, rilasciata da struttura
sanitaria italiana
pubblica o privata accreditata, ovvero da
struttura sanitaria
straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza
diplomatico-consolare,
corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti
la patologia
sofferta.
Il visto per cure mediche viene altresi'
rilasciato, secondo le
modalita' previste dall'art. 44, comma 2 del d.P.R.
n. 394/1999 e
successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito
dei programmi
umanitari di cui all'art. 36, comma 2 del testo unico
n. 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni.
Per le cure mediche da prestarsi nell'ambito
dei programmi
d'intervento umanitario delle Regioni previsti
dall'articolo 32,
comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
visto viene
rilasciato in presenza di specifica e nominativa
attestazione
rilasciata dalla competente Autorita' regionale,
che certifichi
l'esistenza di apposita delibera per lo stanziamento
dei fondi per
programmi assistenziali, che indichino la copertura
del singolo
intervento sanitario.
Il visto per cure mediche potra' essere
rilasciato anche
all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero
infermo, in
presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento
non inferiori
all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la
direttiva di
cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998
e successive
modifiche ed integrazioni.
4. Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica
(V.N.)
Il visto diplomatico per accreditamento o
notifica consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga
durata a tempo
indeterminato, allo straniero titolare di passaporto
diplomatico o di
servizio, destinato a prestare servizio presso le
rappresentanze
diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o
presso la Santa
Sede.
Il visto diplomatico e' rilasciato anche
agli stranieri
componenti lo stretto nucleo familiare convivente del
titolare.
Tutte le richieste di visto devono essere avanzate
per le vie
diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del
visto e' sempre
subordinata al preventivo nulla osta rilasciato
dal Cerimoniale
Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al
suo stretto
nucleo familiare una carta d'identita', che esime dalla
richiesta di
permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto
dalle Convenzioni
di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e
sulle Relazioni
Consolari del 1963 (ratificate con legge n. 804 del 9
agosto 1967).
Potra' essere concesso il visto diplomatico, in casi
particolari,
anche allo straniero titolare di passaporto
ordinario, previa
specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del
MAE.
5. Visto per "gara sportiva" (V.S.U.)
Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai
fini di un
soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero,
agli allenatori,
ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici
che intendano
partecipare o siano invitati a partecipare,
a carattere
professionistico o dilettantistico, a singole
competizioni o ad una
serie di manifestazioni sportive organizzate
dalle Federazioni
sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate
riconosciute
dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio
nazionale.
Per la partecipazione a tali gare, di carattere
ufficiale o
amichevole, ma esclusivamente nell'ambito di
discipline sportive
organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali o
dalle Discipline
associate riconosciute dal Comitato Olimpico, e'
necessaria la
comunicazione del C.O.N.I. che attesti la
notorieta' della
competizione, confermi l'invito a partecipare rivolto
all'atleta o al
gruppo sportivo, e richieda il rilascio del
relativo visto
d'ingresso.
Quanto ai singoli componenti la squadra o il
gruppo, la
rappresentanza diplomatico-consolare fara'
riferimento alle liste
ufficiali di nominativi presentate da Federazioni
sportive straniere
o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che
dovranno riportare
l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti
stessi.
Per l'ottenimento del visto d'ingresso per gara
sportiva e' in
ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi
economici di
sostentamento, non inferiori all'importo stabilito
dal Ministero
dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma
3 del testo
unico n. 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, la
disponibilita' di un alloggio (prenotazione
alberghiera o
dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino
dell'U.E. o
straniero regolarmente residente in Italia), ed il
possesso di
un'assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del
Consiglio del
22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni
stabilite dalle
relative Linee Guida.
Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama
quanto previsto
in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente
Decreto.
6. Visto per "invito" (V.S.U.)
Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di
un soggiorno
di breve durata, allo straniero invitato da enti,
istituzioni,
organizzazioni pubbliche o private ma notorie,
quale ospite di
particolari eventi e manifestazioni di
carattere politico,
scientifico o culturale.
Qualora le spese di soggiorno non risultino
essere a carico
dell'ente invitante, lo straniero dovra' in ogni caso
dimostrare il
possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento,
non inferiori
all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la
direttiva di
cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998
e successive
modifiche ed integrazioni, e la disponibilita' di
un alloggio
(prenotazione alberghiera o dichiarazione di
ospitalita', prestata da
cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente
in Italia).
Il visto verra' parimenti rilasciato, ai sensi di
quanto previsto
dall'art. 17 del testo unico n. 286/1998 e successive
modifiche ed
integrazioni, per l'esercizio del diritto di difesa,
allo straniero
destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso
rilasciata dal
Questore competente.
7. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso
in Italia, ai
fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo
determinato o
indeterminato, allo straniero che intenda esercitare
un'attivita'
professionale o lavorativa a carattere non subordinato.
I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono
stabiliti dall'art. 26 e 27 del testo unico n. 286/1998
e successive
modifiche ed integrazioni, e dall'art. 39 e 40 del
decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive
modifiche ed
integrazioni.
In particolare:
1. per le attivita' in cui ricorrano le condizioni
previste dal
comma 1 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive
modifiche ed
integrazioni, la dichiarazione ivi
richiesta e' resa
dall'amministrazione preposta alla concessione
delle relative
abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla
ricezione della
denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti
preposti alla
vigilanza degli ordini professionali.
Per le attivita' iscrivibili nel registro delle
imprese tenuto
dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa
all'astratta
individuazione delle risorse necessarie di cui al comma
3 dell'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999 e
successive modifiche ed integrazioni, riguardante le
attivita' ancora
da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio
competenti per
territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle
stesse in tema
di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.
Per le attivita' soggette ad iscrizione
negli ordini
professionali, l'attestazione e' resa dai competenti
ordini stessi
La dichiarazione o l'attestazione dovra'
essere d'importo
comunque superiore al triplo della somma pari alla
capitalizzazione,
su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno
sociale.
2. Il visto d'ingresso per lavoro autonomo
puo' essere
richiesto, per lo svolgimento della propria
attivita', anche da
cittadini stranieri che rivestano - limitatamente in
societa' per
azioni, a responsabilita' limitata, o in accomandita per
azioni, gia'
in attivita' da almeno tre anni - la carica di
presidente, membro del
consiglio di amministrazione, amministratore delegato,
revisore dei
conti. In tali casi, non e' richiesta alcuna
attestazione circa i
parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3
dell'art. 39
del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed
integrazioni. E'
pero' richiesto il possesso di:
2.a) certificato di iscrizione della societa'
nel registro
delle imprese;
2.b) copia di una formale dichiarazione di
responsabilita',
preventivamente rilasciata o inviata dal legale
rappresentante della
societa' alla competente Direzione provinciale del
lavoro, Servizio
ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con
il cittadino
straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro
subordinato;
2.c) dichiarazione del rappresentante legale
della societa'
che assicuri, in favore del richiedente, un
compenso di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge
per l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
In tutti i casi, di cui ai precedenti punti 1 e 2,
il lavoratore
non appartenente all'Unione Europea deve dimostrare,
ai sensi di
quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 del testo
unico 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni, il possesso di:
a) un alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un
contratto di
acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una
dichiarazione
resa dallo straniero stesso ai sensi dell'articolo
46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445,
ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi
delle medesime
norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente
soggiornante
in Italia, che attesti di aver messo a disposizione
del richiedente
il visto un alloggio idoneo;
b) un reddito, proveniente da fonti lecite,
di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge
per l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale
requisito reddituale
minimo e' soddisfatto in presenza di documentazione
che attesti il
conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un
reddito analogo
per l'anno precedente a quello di richiesta del
visto, ovvero in
presenza della dichiarazione prevista al punto 2.c;
c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso,
rilasciato -
conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'art.
39 del d.P.R.
n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni -
dalla Questura
territorialmente competente, alla quale dovra'
anche essere
consegnata copia delle dichiarazioni e delle
attestazioni, o della
documentazione sostitutiva sopra indicate.
Le dichiarazioni e le attestazioni - ovvero la
documentazione
sostitutiva - sopra indicate, unitamente al nulla
osta della
Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi,
devono essere
presentate, per la loro verifica e valutazione, alla
Rappresentanza
diplomatico-consolare italiana competente, che
provvedera', ai sensi
di quanto previsto dal comma 5, 6 e 7 dell'art. 26 del
testo unico n.
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e
del comma 6
dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive
modifiche ed
integrazioni, al rilascio del visto.
II. Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro
autonomo nei casi
di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) del
testo unico
n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni,
il visto e'
rilasciato alle condizioni stabilite dall'art. 40,
comma 22 del
d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed
integrazioni, ed in
presenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b)
e c).
III. Per gli sportivi stranieri che - in
osservanza di quanto
previsto dalla legge 23 marzo 1991, n. 91 - sono
chiamati a svolgere
prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo
professionistico o
dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della
dichiarazione
nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato
Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) che, corredata di nulla osta espresso
dalla Questura
territorialmente competente, dovra' indicare
le generalita'
dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli
estremi ed il
recapito della societa' di destinazione. Tali
ingressi sono
considerati al di fuori delle quote stabilite
dal decreto di
programmazione di cui all'articolo 3, comma 4 del
testo unico
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni,
ma compresi
nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui
all'articolo 27, comma
5-bis del testo unico 286/1998 e successive
modifiche ed
integrazioni.
IV. Per quanto concerne il settore dello
spettacolo, il visto
d'ingresso per lavoro autonomo - di breve o lunga
durata - e'
concesso esclusivamente in favore di artisti
stranieri di chiara
fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e
di artisti o
complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla
R.A.I., da note
emittenti televisive private o da enti pubblici
di particolare
rilevanza. I requisiti e le condizioni per
l'ottenimento del visto
sono:
IV.a) copia dell'atto contrattuale di lavoro
autonomo, con
firma autenticata del gestore, del titolare della
licenza di
esercizio, dell'impresario o di un legale
rappresentante, che
garantisca al lavoratore un compenso di importo
superiore a quello
previsto dai contratti nazionali per le categorie
di lavoratori
subordinati con qualifiche simili;
IV.b) copia di una formale dichiarazione di
responsabilita',
preventivamente rilasciata o inviata dal committente o
dal suo legale
rappresentante alla competente Direzione provinciale
del lavoro,
Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi
che in virtu'
del contratto stipulato non verra' instaurato alcun
rapporto di
lavoro subordinato; per i lavoratori occupati
presso circhi o
spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e'
rilasciata al
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali -
Direzione Generale
del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello
spettacolo;
IV.c) nulla osta provvisorio ai fini
dell'ingresso rilasciato
dalla Questura territorialmente competente, da
richiedere, in
analogia a quanto previsto in via generale per il
lavoro autonomo,
dal comma 5 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999
e successive
modifiche ed integrazioni, dietro esibizione del
contratto di lavoro;
IV.d) disponibilita' di un'idonea sistemazione
alloggiativa,
documentabile anche mediante l'esibizione di
prenotazione
alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo
straniero ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una eventuale
dichiarazione
resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte
contrattuale,
che attesti di aver messo a disposizione del richiedente
il visto un
alloggio idoneo.
Per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel
settore dello
spettacolo relativi a soggiorni di breve durata,
rilasciati al di
fuori delle quote stabilite dal decreto di
programmazione di cui
all'articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998
e successive
modifiche ed integrazioni, sara' sufficiente
l'esibizione di copia
dell'atto contrattuale.
In tutti i casi previsti dai precedenti punti I, II,
III e IV, il
rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere
segnalato dalla
Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione
provinciale del
lavoro, Servizio ispezioni del lavoro,
territorialmente competente,
ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva
natura giuridica
del rapporto di lavoro.
8. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso,
ai fini di
un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo
determinato o
indeterminato, allo straniero che sia chiamato in
Italia a prestare
un'attivita' lavorativa a carattere subordinato.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono
stabiliti dagli articoli 22, 24, 27 e 27bis del
testo unico n.
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli
articoli 29,
30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38,
38-bis e 40 del
d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed
integrazioni, fermi
restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e
50 del d.P.R.
stesso per l'esercizio di attivita' professionali.
Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, lo
Sportello Unico per
l'Immigrazione provvedera' a comunicare
alla competente
rappresentanza diplomatico-consolare, con modalita'
telematiche, il
proprio nulla osta. Per gli stranieri da occupare nel
settore dello
spettacolo di cui all'art. 27 comma 1, lett. l), m),
n) e o) del
testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni e
all'art. 40, comma 13 del d.P.R. n. 394/1999 e
successive modifiche
ed integrazioni, il nullaosta - fino all'attivazione
dei previsti
collegamenti telematici - e' rilasciato dal Ministero
del Lavoro e
delle Politiche Sociali, D.G. Mercato del Lavoro
Div. II e
dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo
di Palermo,
esclusivamente in forma cartacea. Per gli sportivi di
cui all'art. 27
comma 1, lett. p) del testo unico n. 286/1998 e
successive modifiche
ed integrazioni e all'art. 40, comma 16, 17 e 18
del d.P.R. n.
394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il
nullaosta -
denominato dichiarazione nominativa d'assenso - e'
rilasciato, fino
all'attivazione dei previsti collegamenti
telematici, dal CONI,
Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma
cartacea.
Il nullaosta per "lavoro subordinato" rilasciato
dallo Sportello
Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto
dagli articoli
22 e 24 del testo unico 286/1998 e successive
modifiche ed
integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente
agli Uffici
Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del
rilascio del visto,
entro sei mesi dalla data di emissione.
Il nullaosta rilasciato ai sensi di quanto previsto
dall'articolo
27 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni
deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto,
entro quattro
mesi dalla data di emissione.
Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia
di lavoro nel
campo delle professioni sanitarie e' subordinato,
oltre che al
possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche
al preventivo
riconoscimento del titolo di studio da parte del
Ministero della
salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento
di attivita'
di tipo sanitario, il responsabile legale della
struttura sanitaria
ove verra' svolta l'attivita' lavorativa dovra'
rilasciare una
specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle
Rappresentanze
diplomatico-consolari.
Per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad
imbarcare su
navi battenti bandiera italiana, fatte salve le
disposizioni in
materia di visti di transito, di cui al successivo
punto 17 del
presente allegato, e gli stranieri dipendenti da
societa' estere,
destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per
lo svolgimento
di servizi complementari di cui all'art. 17 della
legge 5 dicembre
1986, n. 856, il visto e' rilasciato, ai sensi di
quanto previsto
dall'art. 27, comma 1 lettera "h" del testo
unico 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 40,
comma 12 del dPR
394/1999 e successive modifiche ed integrazioni,
dietro formale
richiesta delle societa' armatrice, documentata con
contratto di
lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto,
e certificato
d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale.
I requisiti e le condizioni per il rilascio del
visto per lavoro
subordinato, stabiliti dall'art. 27, comma 1, lettera
p) del testo
unico n. 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, e dall'art.
40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e
successive modifiche
ed integrazioni, debbono intendersi applicabili
agli stranieri
destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso
societa' non
professionistiche, diverse da quelle previste dalla
legge 23 marzo
1981, n. 91. Ai fini del rilascio del visto
d'ingresso, il CONI
provvede a trasmettere alla competente
rappresentanza
diplomatico-consolare la propria dichiarazione
nominativa d'assenso.
In favore degli stranieri di cui all'art. 27,
comma 1, lettera
r-bis) del testo unico 286/1998 e successive
modifiche ed
integrazioni, e all'art. 40, comma 21 del d.P.R.
394/1999 e
successive modifiche ed integrazioni, e'
rilasciato un visto
d'ingresso per lavoro subordinato della durata minima
prevista per
l'ottenimento di un permesso di soggiorno che
- a seguito
dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale
del rapporto
di lavoro - consenta la proroga o il rinnovo dello
stesso.
Per i lavoratori occupati alle dipendenze di
rappresentanze
diplomatiche o consolari, o di enti di diritto
internazionale aventi
sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici -
o impiegati
amministrativi e tecnici - in servizio presso le
rappresentane o gli
Enti stessi, di cui all'articolo 40, comma 19 del
d.P.R. 394/1999 e
successive modifiche ed integrazioni, le richieste di
visto dovranno
essere avanzate con nota verbale per le vie
diplomatiche, e la
concessione del visto e' sempre subordinata
all'acquisizione del
preventivo nulla osta del Ministero degli affari
esteri, Cerimoniale
Diplomatico della Repubblica.
Ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore
dei docenti
di scuole e universita' straniere operanti in Italia e
di cui alla
legge 24.05.2002, n. 103, lo Sportello unico per
l'immigrazione
provvede a comunicare, con modalita' telematiche,
alla competente
rappresentanza diplomatico-consolare il proprio
nullaosta.
9. Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per missione consente l'ingresso in Italia,
ai fini di
un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo
determinato, allo
straniero che per ragioni legate alla sua
funzione politica,
governativa o di pubblica utilita' debba recarsi
in territorio
italiano.
Hanno accesso a tale categoria di visto gli
stranieri che
rivestano cariche governative o siano dipendenti
di pubblica
amministrazione, di enti pubblici, o di
Organizzazioni
internazionali, inviati in Italia nell'espletamento
delle loro
funzioni, ovvero i privati cittadini che per
l'importanza della loro
attivita' e per gli scopi del soggiorno possano
ritenersi di pubblica
utilita' per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e
l'Italia.
Il visto per missione puo' essere rilasciato anche
in favore di
giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in
Italia. In tal
caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate
per le vie
diplomatiche, e la concessione del visto e' in ogni
caso subordinata
all'acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero
degli affari
esteri, Servizio Stampa.
Analogo visto per missione puo' essere rilasciato
agli stranieri
componenti lo stretto nucleo familiare convivente del
titolare, anche
quando quest'ultimo sia esente dal visto.
10. Visto per "motivi familiari" (V.N.)
Il visto per motivi familiari, ai sensi di quanto
disposto dagli
articoli 28 e 29 del testo unico 286/1998 e successive
modifiche ed
integrazioni, consente l'ingresso in Italia, ai fini di
un soggiorno
di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti
del quale il
congiunto residente in Italia intenda esercitare il
proprio diritto a
mantenere o a riacquistare l'unita' familiare.
I. Se familiare di cittadino di un Paese dell'Unione
Europea o di
un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio
Economico Europeo
residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano,
il visto in
favore del cittadino straniero e' rilasciato alle
condizioni previste
dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 2,
5 e 7.
Il visto per motivi familiari sara' anche
rilasciato, in presenza
di un provvedimento definitivo adottato
dall'Autorita' giudiziaria
italiana competente, nel caso di adozione - da parte
di cittadini
italiani - di un cittadino straniero maggiorenne;
II. Il cittadino straniero, di Paesi comunque
diversi da quelli
indicati al precedente punto I, regolarmente
soggiornante in Italia,
titolare di carta di soggiorno, di permesso di
soggiorno, ovvero di
visto d'ingresso di durata non inferiore ad un anno,
rilasciati per
lavoro subordinato o autonomo, per asilo, per
studio, per motivi
religiosi o per motivi familiari puo' richiedere il
rilascio del
visto per motivi familiari in favore delle categorie di
familiari di
cui al comma 1, 2 e 6 dell'art. 29 del testo
unico 286/98 e
successive modifiche e integrazioni.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono
stabiliti dall'art. 29, comma 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis
del testo unico
n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e
dall'art. 6 del
d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed
integrazioni.
Per l'ottenimento del visto d'ingresso il
cittadino straniero
deve risultare in possesso di nullaosta per "familiare
al seguito" o
"ricongiungimento familiare", rilasciato dallo
Sportello Unico per
l'Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio
Territoriale del
Governo, e da questo trasmesso per via telematica
direttamente agli
Uffici Consolari. Il nulla osta deve essere utilizzato,
ai fini del
rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi
dalla data di
emissione.
Nel caso in cui il possesso dei requisiti e
delle condizioni
previste non possano essere documentati in modo
certo mediante
certificati o attestazioni rilasciati da
competenti autorita'
straniere, in ragione della mancanza di un'autorita'
riconosciuta o
comunque quando sussistano fondati dubbi
sull'autenticita' della
predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche
o consolari
provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di
quanto disposto
dall'art. 49 del dPR n. 200/67, sulla base dell'esame
del DNA e delle
verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti ai
sensi di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del d.P.R.
394/1999 e
successive modifiche ed integrazioni.
Resta onere del richiedente il visto comprovare
l'assenza di
altri figli nel Paese di origine o di provenienza per
i genitori a
carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) del
testo unico n.
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso,
ai fini di un
soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai
ministri di
culto stranieri appartenenti ad organizzazioni
confessionali, che
intendono partecipare a manifestazioni di culto
o esercitare
attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del
viso sono:
a) l'effettiva condizione di "religioso", o di
ministro di
culto nell'ambito della propria organizzazione di
appartenenza
b) documentate garanzie circa il carattere
religioso della
manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del
soggiorno in
Italia
c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello
straniero non
siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve
disporre di
mezzi di sussistenza non inferiori all'importo
stabilito dal
Ministero dell'Interno con la Direttiva di cui all'art.
4, comma 3
del T.U. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni
d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione
del Consiglio
del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni
stabilite dalle
relative Linee Guida.
Nel caso di invito da parte di una
associazione di culto,
operante di fatto in Italia e non riferibile a
confessioni che hanno
stipulato intese con lo Stato italiano o ad
enti di culto
riconosciuti giuridicamente, il visto verra' rilasciato
solo previa
verifica da parte del Ministero dell'Interno della
natura di culto
dell'ente e della conformita' del suo statuto
ai principi
dell'ordinamento italiano.
12. Visto di "reingresso" (V.N.)
Il visto di reingresso consente l'ingresso
in territorio
nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di
lunga durata
a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri
titolari di carta
o permesso di soggiorno la cui validita' risulti
scaduta, ovvero
titolari di permesso di soggiorno in corso di
validita' ma che si
trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti
ed intendano
rientrare nel territorio italiano.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono
stabiliti dall'art. 8 del d.P.R. n. 394/1999, e
successive modifiche
ed integrazioni. In particolare:
I. ai sensi di quanto previsto dal comma 3,
il visto di
reingresso e' concesso in favore dei cittadini
stranieri il cui
documento di soggiorno risulti:
a) scaduto da non oltre 60 giorni - da estendersi
fino a sei
mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute
del cittadino
straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge -
e del quale
sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali
casi non e'
previsto il rilascio di nullaosta da parte della
questura;
b) scaduto da oltre 60 giorni - senza limiti di
tempo - e del
quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini,
qualora si sia
allontanato dal territorio nazionale per adempiere
gli obblighi
militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da
oltre 6 mesi,
il visto d'ingresso e' rilasciato previo nulla osta
della questura.
II. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4
del dPR n.
394/1999 e successive modifiche ed integrazioni,
il visto di
reingresso e' concesso, previo nulla osta della
questura, anche in
favore dei cittadini stranieri privi di documento
di soggiorno,
perche' smarrito o sottratto.
III. Il visto di reingresso e' rilasciato anche
al cittadino
straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da
non oltre 60
giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo
entro i termini,
previo nulla osta della questura competente.
13. Visto per "residenza elettiva" (V.N.)
Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso
in Italia, ai
fini del soggiorno, allo straniero che intenda
stabilirsi nel nostro
Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente,
senza esercitare
alcuna attivita' lavorativa.
A tal fine, lo straniero dovra' fornire adeguate
e documentate
garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione
da eleggere a
residenza, e di ampie risorse economiche
autonome, stabili e
regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la
continuita' nel
futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo
dell'importo
annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva
del Ministro
dell'interno del 1 marzo 2000, recante definizione
dei mezzi di
sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli
stranieri nel
territorio dello Stato, dovranno provenire dalla
titolarita' di
cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso
di proprieta'
immobiliari, dalla titolarita' di
stabili attivita'
economico-commerciali o da altre fonti diverse
dal lavoro
subordinato.
Anche al coniuge convivente, ai figli minori
ed ai figli
maggiorenni conviventi ed a carico, potra' essere
rilasciato analogo
visto, a condizione che le suddette capacita'
finanziarie siano
giudicate adeguate anche per quest'ultimi.
14. Visto per "ricerca" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per ricerca consente l'ingresso, ai fini di
un soggiorno
di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso
di un titolo
di studio superiore che nel Paese in cui e' stato
conseguito dia
accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato
in Italia per
lo svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte di
un'universita'
o di un istituto di ricerca aventi i requisiti
previsti dall'art.
27-ter , comma 1 e 2 del testo unico n. 286/98 e
successive modifiche
ed integrazioni.
L'attivita' di ricerca cui e' chiamato lo straniero
puo' essere
svolta, a seconda dell'apposita convenzione di
accoglienza stipulata
con l'universita' o l'istituto di ricerca, nelle
forme di lavoro
subordinato, lavoro autonomo, o nell'ambito di
una borsa di
addestramento alla ricerca.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono
stabiliti dall'art. 27-ter del testo unico n. 286/98
e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai fini del rilascio del visto d'ingresso di
lunga durata, lo
Sportello Unico per l'Immigrazione provvedera' a
comunicare per via
telematica alla competente rappresentanza
diplomatico-consolare il
proprio nulla osta per ricerca. Il relativo visto
e' rilasciato
prioritariamente rispetto a quello delle altre
tipologie.
Il nullaosta per "ricerca" rilasciato dallo
Sportello Unico per
l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 27-ter del
testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni e
trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici
Consolari, deve
essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto,
entro sei mesi
dalla data di emissione.
Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di
un'attivita'
di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e'
subordinato,
oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma
previsti, anche
al preventivo riconoscimento del titolo di studio
da parte del
Ministero della salute. Nei casi in cui non sia
previsto lo
svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il
responsabile legale
della struttura sanitaria ove verra' svolta
l'attivita' di ricerca
dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal
senso ad uso
delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
15. Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.)
I. Il visto per studio consente l'ingresso in
Italia, ai fini di
un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato,
allo straniero
che - nell'ambito della quota stabilita dal
decreto di cui
all'articolo 39, comma 4 del testo unico 286/1998
e successive
modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni
stabilite dal
provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del
d.P.R. 394/1999 e
successive modifiche ed integrazioni - intenda
seguire corsi
universitari.
Il visto per studio e' concesso anche, alle
medesime condizioni
ed in presenza di analoghi requisiti, in favore
degli studenti
stranieri ammessi a frequentare corsi universitari
presso universita'
vaticane, universita' straniere presenti in
territorio nazionale,
ovvero universita' private comunque diverse da quelle
indicate dal
provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del
d.P.R. 394/1999 e
successive modifiche ed integrazioni, in favore dei
quali sia stato
espresso esplicito nulla osta da parte del Ministero
degli Affari
Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema
Paese.
II. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo
39-bis del testo
unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e
dall'articolo
44-bis del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed
integrazioni, il
visto per studio, di breve o lunga durata, e'
concesso anche in
favore di studenti stranieri:
A) maggiori di eta', che intendano seguire corsi
superiori di
studio diversi da quelli di cui ai successivi punti C),
D), E) e F),
ma coerenti con la precedente formazione della quale
si dimostri
l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza;
B) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di
studio negli
istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di
istruzione e
formazione tecnica superiore;
C) minori di eta', comunque maggiori di
anni 14, che
partecipino a programmi di scambio o ad iniziative
culturali che
abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita
autorizzazione da parte
del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale
per Promozione
del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita'
e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal
Ministero per i
Beni e le Attivita' Culturali) nonche' nelle
ipotesi ed alle
condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) del
testo unico
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e
dall' articolo
44-bis, comma 2 lettera b) del d.P.R. 394/1999 e
successive modifiche
ed integrazioni;
D) stranieri chiamati a partecipare ad attivita'
previste nel
quadro di programmi di assistenza e cooperazione
del Governo
italiano, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi
nn. 49/1987,
180/1992, 212/1992 e 84/2001;
E) stranieri che intendano fare ingresso in
Italia per
attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non
ricompresi tra
le categorie di cui all'art. 27-ter del Tu 286/98
e successive
modifiche ed integrazioni;
F) maggiori di eta' che, in possesso dei requisiti
previsti per
il rilascio del visto per studio, intendano
frequentare tirocini
formativi di cui all'articolo 39-bis del testo
unico 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo
40, comma 9
lettera a) e comma 10 del d.P.R. 394/1999 e successive
modifiche ed
integrazioni, nell'ambito del contingente annuale
stabilito dal
decreto di cui all'articolo 44-bis, comma 6 del citato
decreto. In
tali casi, per il rilascio del visto per
studio, le Regioni
provvederanno a rilasciare al cittadino straniero
una specifica
autorizzazione;
G) maggiori di eta' che, in possesso dei requisiti
previsti per
il rilascio del visto per studio, intendano
frequentare corsi di
formazione professionale di cui all'articolo 39-bis del
testo unico
286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e
all'articolo
44-bis, comma 5 del d.P.R. 394/1999 e successive
modifiche ed
integrazioni, nell'ambito del contingente annuale
stabilito dallo
stesso articolo.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del
visto sono:
a) documentate garanzie circa il corso superiore
di studio, il
corso di formazione professionale o il corso finanziato
dal governo
italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da
svolgere;
b) adeguate garanzie circa i mezzi di
sostentamento, comunque
non inferiori all'importo stabilito dal Ministero
dell'interno con la
direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico
n. 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni, ovvero
uno specifico
provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di
entita' non
inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente
erogatore;
c) polizza assicurativa per cure mediche
e ricoveri
ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto
all'assistenza
sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni
in vigore con
il suo Paese;
d) disponibilita' di un alloggio: prenotazione
alberghiera o
dichiarazione di ospitalita', prestata da
cittadino italiano o
straniero regolarmente residente in Italia.
Il visto d'ingresso per la partecipazione ad
attivita' di studio
ovvero a corsi di studio o di formazione professionale
di argomento
medico-sanitario che comportino l'esercizio di
attivita' sanitaria,
e' subordinato, oltre al possesso di tutti i
requisiti di norma
previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo
di studio da
parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non
sia previsto lo
svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il
responsabile legale
della struttura sanitaria ove verra' svolta
l'attivita' di studio
dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal
senso ad uso
delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
Il visto per studio e' altresi' rilasciato,
per il periodo
necessario, allo straniero che si trovi nelle
condizioni previste
dall'art. 47, comma 1 del d.P.R. n. 394/1999 e
successive modifiche
ed integrazioni.
16. Visto per "transito aeroportuale" (V.T.L.)
Il visto per transito aeroportuale consente
al cittadino
straniero specificatamente soggetto a tale obbligo
(allegato 4 del
Codice Visti), di accedere alla zona internazionale di
transito di un
aeroporto, durante scali o tratte di un volo
o di voli
internazionali, senza entrare nel territorio della
Parte contraente
che ha rilasciato il visto. L'obbligo del
visto costituisce
un'eccezione al diritto generale di libero transito
attraverso la
zona internazionale di transito degli aeroporti.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del
visto sono:
a) valido passaporto od equivalente
documento di viaggio
munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel
Paese terzo di
destinazione finale;
b) biglietto aereo o prenotazione.
17. Visto per "transito" (V.S.U.)
Il visto per transito consente ad un cittadino
straniero di
attraversare il territorio delle parti contraenti nel
corso di un
viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, ed
e' concesso a
condizione che allo stesso sia garantito l'ingresso
nello Stato di
destinazione finale e che il tragitto debba
ragionevolmente portarlo
a transitare sul territorio delle altre parti
contraenti.
La concessione del visto e' sempre subordinata
alla sussistenza
dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il
rilascio di un
visto di breve durata per "turismo". Ulteriore
requisito e' il
possesso da parte dello straniero, ove necessario,
del visto di
ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.
Il visto per transito e' altresi' rilasciato
ai lavoratori
marittimi stranieri che intendano imbarcare o
sbarcare da navi,
battenti bandiera italiana o straniera, presso porti
situati nel
territorio nazionale o nello spazio Schengen, a fronte
di conferma
della presenza della nave rilasciata dalla competente
Capitaneria di
Porto italiana.
18. Visto per "trasporto" (V.S.U.)
Il visto per trasporto consente l'ingresso, ai
fini di un
soggiorno di breve durata, allo straniero che
intenda recarsi in
Italia per brevi periodi per lo svolgimento di
un'attivita'
professionale connessa con il trasporto di merci o di
persone, per
via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea
(equipaggi di voli
civili, charter o privati, diversi da quelli di linea
il cui status
e' regolato dalla Convenzione di Chicago del 1944).
I requisiti e le condizioni previsti per
l'ottenimento del visto
sono costituiti dalla documentazione attestante
la condizione
professionale del richiedente, e da quella inerente
la dettagliata
attivita' da svolgere in occasione del soggiorno
richiesto.
In ogni caso, il cittadino straniero deve anche
dimostrare:
a) il possesso di adeguati mezzi economici di
sostentamento, in
ogni caso non inferiori all'importo stabilito
dal Ministero
dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma
3 del testo
unico n. 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
b) la disponibilita' di un alloggio, mediante
prenotazione
alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata
da cittadino
dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
c) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione
del Consiglio
del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni
stabilite dalle
relative Linee Guida.
Il cittadino straniero autotrasportatore titolare
del visto per
trasporto non e' autorizzato a condurre veicoli
immatricolati in
Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.
19. Visto per "turismo" (V.S.U.)
Il visto per turismo consente l'ingresso, per un
soggiorno di
breve durata in Italia e negli altri Paesi dello spazio
Schengen, al
cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi
turistici.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del
visto sono:
a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento,
non inferiori
all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la
direttiva di
cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998
e successive
modifiche ed integrazioni;
b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o
prenotazione),
ovvero la disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio;
c) la disponibilita' di un alloggio: prenotazione
alberghiera o
dichiarazione di ospitalita', prestata da
cittadino italiano o
straniero regolarmente residente in Italia.
Questa, che dovra'
riportare la disponibilita' del dichiarante ad offrire
un alloggio in
territorio nazionale al richiedente il visto,
riveste valore
esclusivamente ai fini della dimostrazione del possesso
del requisito
della disponibilita' di un alloggio;
d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione
del Consiglio
del 22 dicembre 2003.
In presenza di richiesta di visto avanzata dal
cittadino italiano
o di un altro Paese dell'Unione Europea residente
in Italia, in
favore di parenti entro il II grado, in possesso
dei requisiti
previsti, il visto per turismo e' rilasciato
prescindendo dalla
valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto.
Il visto per turismo puo' essere concesso, in
presenza dei
requisiti sopra descritti e su esplicito invito di
societa' sportive
italiane, anche per brevi periodi di allenamento.
Agli stranieri chiamati in Italia a partecipare a
manifestazioni
sportive diverse da quelle di cui al visto per gara
sportiva, puo'
essere concesso il visto per turismo in presenza di
un esplicito
invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo
sportivo, e dei
requisiti sopra descritti.
Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama
quanto previsto
in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente
Decreto.
Per i minori di eta' che partecipino a programmi di
accoglienza a
carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato
per i Minori
stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico
n. 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni, sono requisiti
necessari:
a) l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti
la potesta'
genitoriale o da parte del tutore;
b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.
20. Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.)
Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per
un soggiorno
di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui
l'Italia abbia
stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi
dell'art. 27,
comma 1, lettera r) del testo unico n. 286/1998
e successive
modifiche ed integrazioni, e dell'art. 40, comma 20
del d.P.R. n.
394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
La durata massima del visto e' di un anno, ferme
restando le
limitazioni dell'attivita' lavorativa disposte dall'art.
40, comma 20
del d.P.R. n. 394/1999, cosi' come modificato dal
d.P.R. 18 ottobre
2004 n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.
I requisiti e le condizioni per l'ottenimento
del visto sono
previsti dagli specifici accordi internazionali in
materia, tenendo
conto dei parametri stabiliti dal Ministero
dell'interno agli
articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma
3 del testo
unico n. 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni.
21. Visto per "volontariato" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per volontariato consente l'ingresso in
Italia, ai fini
di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque
per un periodo
non superiore ad un anno, allo straniero, di eta'
compresa tra i 20
ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un
programma di
volontariato, ai sensi dell'art. 27-bis del testo
unico 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni, sulla base di
una apposita
convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una
organizzazione
promotrice ricompresa tra quelle indicate nell'art.
27-bis , comma 2
lettera a) del predetto testo unico.
Il visto e' concesso allo straniero titolare
di nulla osta
rilasciato e trasmesso telematicamente dallo
Sportello unico per
l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e
i requisiti,
secondo quanto previsto dal citato art. 27-bis del
testo unico
286/1998 e nell'ambito del contingente numerico
stabilito nel Decreto
annuale emanato dal Ministero del lavoro, di
concerto con il
Ministero dell'interno e degli affari esteri.
Il nullaosta per "volontariato" rilasciato dallo
Sportello Unico
per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 27-bis
del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed
integrazioni e
trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici
Consolari, deve
essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto,
entro sei mesi
dalla data di emissione.
Il visto per volontariato, in presenza di
una specifica
segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, e'
concesso anche
ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro
attivita' in
Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo.
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