L’aula del Senato ha approvato il
30 novembre in via definitiva la legge comunitaria 2010:
il via libera è giunto con 258 sì e un solo voto
contrario.
Il primo articolo del provvedimento
delega il Governo ad approvare norme per disciplinare il
trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi
discendenti da direttive attuate in via regolamentare o
amministrativa (ossia per via non legislativa) e per i
regolamenti europei già pubblicati alla data di entrata
in vigore della legge comunitaria per i quali però non
siano già previste sanzioni penali o amministrative.
La necessità della disposizione
risiede nel fatto che, sia nel caso dell’attuazione di
direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel
caso di regolamenti (che non necessitano di atti di
recepimento, essendo direttamente applicabili), è
necessaria una fonte normativa interna di rango primario
atta a introdurre norme sanzionatorie di natura penale o
amministrativa nell’ordinamento nazionale. La finalità
dell’articolo è, pertanto, quella di consentire al
Governo di introdurre sanzioni volte a punire le
trasgressioni commesse in violazione dei precetti
contenuti nelle sopra richiamate disposizioni normative.
Il successivo articolo 3, invece,
delega il Governo ad adottare testi unici o codici di
settore delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe conferite
per il recepimento di direttive comunitarie, con lo
scopo di coordinarle con quelle vigenti nelle stesse
materie. Le deleghe potranno essere esercitate entro 24
mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto
legislativo di recepimento di direttive adottato ai
sensi della stessa legge comunitaria 2010.
Altre norme di particolare
rilevanza contenute nella legge riguardano:
a) la corresponsione delle diarie
per le missioni all’estero per le missioni (art. 4),
ritenute indispensabili ad assicurare la partecipazione
a riunioni nell’ambito di processi decisionali
dell’Unione europea;
b) le modifiche alla disciplina
recata dal codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) sulla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari. In
primo luogo si modifica la disciplina delle informazioni
precontrattuali da fornire al consumatore, in
particolare quelle relative al fornitore di servizi
finanziari oggetto di commercializzazione (art. 5). In
secondo luogo si interviene sulla casistica di
esclusione dell’applicazione del diritto di recesso in
capo al consumatore. Infine, si modifica la disciplina
del pagamento del servizio fornito prima del recesso: il
fornitore è obbligato ad effettuare il rimborso degli
importi dovuti in conformità del contratto entro e non
oltre entro trenta giorni; il consumatore è poi tenuto a
effettuare la restituzione entro e non oltre entro
trenta giorni;
c) la delega al Governo (art. 7) ad
attuare la direttiva 2010/73/UE, relativa al prospetto
da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva
2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti
i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato;
d) l’introduzione di novelle al
D.L. 400/1993, recante “Disposizioni per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni
demaniali marittime” (art. 11), che vengono apportate
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e l’innovazione
dell’impresa turistico-balneare-ricreativa. In
particolare, i commi da 2 a 5, delegano il Governo al
riordino della legislazione concernente le concessioni
demaniali marittime, dettandone principi e criteri
direttivi, mentre il comma 6 definisce le imprese
turistico-balneari, disciplinando altresì una serie di
interventi finalizzati alla promozione delle attività
turistico-balneari;
e) la definizione di principi e
criteri direttivi per l’attuazione della direttiva
relativa ai poteri e alle funzioni delle tre nuove
Autorità di vigilanza europee costituite per il settore
bancario, per il settore assicurativo e pensionistico e
per il settore dei mercati e degli strumenti (art. 15);
f) l’estensione del regime di
detraibilità dall’IRPEF dei canoni relativi a contratti
di locazione stipulati da studenti
universitari fuori sede anche ai
contratti di affitto stipulati da studenti universitari
italiani presso facoltà di Paesi Membri dell’Unione
europea, allo scopo di adeguare la normativa italiana a
quella comunitaria e ottemperare alla procedura di
infrazione (art. 16);
g) la delega al Governo (art. 21)
per l’attuazione di tre direttive: la 2009/38/CE,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale
europeo o di una procedura per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi
di imprese di dimensioni comunitarie; la 2009/50/CE
sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di
Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente
qualificati; la 2009/52/CE, che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di
datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi
il cui soggiorno è irregolare;
h) la delega al Governo (art. 22)
per l’attuazione alla direttiva 2010/76/CE, che modifica
precedenti direttive (la n. 2006/48/CE e la n.
2006/49/CE) per quanto riguarda i requisiti patrimoniali
per il portafoglio di negoziazione e le
ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche
remunerative da parte delle autorità di vigilanza. Viene
data, altresì, diretta attuazione ad alcune disposizioni
previste dalla succitata direttiva 2010/76/CE,
novellando, a tal fine, alcuni articoli del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria al fine di ampliare i poteri di vigilanza
della Banca d'Italia.
SENATO DELLA REPUBBLICA
2322-B - XVI
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 30 novembre 2011, ha approvato il seguente disegno di
legge, d’iniziativa del Governo, gia` approvato dal
Senato e
modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio
degli
articoli 15, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37 e 40:
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunita` europee – Legge comunitaria
2010
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di disposizioni
comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme comunitarie nell’ordinamento
nazionale il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e` delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni
di obblighi contenuti in direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa,
ai sensi delle leggi comunitarie vigenti,
o
in regolamenti comunitari pubblicati
alla data di entrata in vigore della presente
legge, per i quali non sono gia` previste sanzioni
penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e` esercitata
con decreti legislativi adottati ai sensi
dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia.
I
decreti legislativi si informano ai princı`
pi e criteri direttivi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera
c),
della legge 4 giugno
2010, n. 96.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui
al presente articolo sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica
per l’espressione del parere da parte
dei competenti organi parlamentari con le
modalita` e nei termini previsti dai commi 3
e
8 dell’articolo 1 della legge 4 giugno
2010, n. 96.
SENATO DELLA REPUBBLICA
2322-B - XVI
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 30 novembre 2011, ha approvato il seguente disegno di
legge, d’iniziativa del Governo, gia` approvato dal
Senato e
modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio
degli
articoli 15, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37 e 40:
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunita` europee – Legge comunitaria
2010
–
2 –
Art. 2.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. In relazione agli oneri per prestazioni e
controlli, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 9, commi 2 e 2-bis,
della legge
4
febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Delega al Governo per il riordino normativo
nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, con le modalita` e secondo i princı`
pi e criteri direttivi di cui all’articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, testi unici o codici di settore
delle disposizioni dettate in attuazione delle
deleghe conferite dalla presente legge per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine
di coordinare le medesime con le altre norme
legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora
i
testi unici o i codici di settore riguardino
i
princı`pi fondamentali nelle materie
di cui all’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione o in altre materie di interesse
delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo
sono sottoposti al parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche` al parere della
Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al
comma 1 riguardano materie o settori omogenei.
Le disposizioni contenute nei testi
unici o nei codici di settore non possono essere
abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate, se non in modo esplicito mediante
l’indicazione puntuale delle disposizioni
da abrogare, derogare, sospendere o
modificare.
Art. 4.
(Missioni connesse con gli impegni europei)
1. La disposizione del quinto periodo del
comma 12 dell’articolo 6 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e
successive modificazioni, non si applica
alle missioni indispensabili ad assicurare la
partecipazione a riunioni nell’ambito dei processi
decisionali dell’Unione europea e degli
organismi internazionali di cui l’Italia e`
parte, nonche` alle missioni nei Paesi beneficiari
degli aiuti erogati da parte dei medesimi
organismi e dell’Unione europea.
2. All’attuazione del comma 1 si provvede
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E PRINCI`
PI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI
DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 5.
(Modifiche al codice del consumo in materia
di servizi finanziari a distanza)
1. Al codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 67-quinquies,
comma 1,
la lettera
b)
e` sostituita dalla seguente:
«b)
l’identita` del rappresentante del fornitore
stabilito nello Stato membro di residenza
del consumatore e l’indirizzo geogra–
3
–
fico rilevante nei rapporti tra consumatore e
rappresentante, quando tale rappresentante
esista»;
b)
all’articolo 67-duodecies,
comma 5,
lettera
c),
le parole: «, nonche` ai contratti
di assicurazione obbligatoria della responsabilita`
civile per i danni derivanti dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, per
i
quali si sia verificato l’evento assicurato»
sono soppresse;
c)
all’articolo 67-terdecies,
comma 4, le
parole: «entro quindici giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «entro e non oltre trenta
giorni»;
d)
all’articolo 67-terdecies,
comma 5, le
parole: «entro quindici giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «entro e non oltre trenta
giorni».
Art. 6.
(Delega al Governo per l’attuazione delle
direttive 2009/65/CE, in materia di organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari,
2009/109/CE, concernente obblighi
informativi in caso di fusioni e scissioni, e
2009/110/CE, relativa agli istituti di moneta
elettronica)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro dell’economia
e
delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia, uno o
piu` decreti legislativi per dare attuazione alla
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo
e
del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente
il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative in
materia di taluni organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione),
alla direttiva 2009/109/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, che modifica le direttive del
Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/
891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per
quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni
e
di documentazione in caso di fusioni
e
scissioni, e alla direttiva 2009/110/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, concernente l’avvio,
l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attivita`
degli istituti di moneta elettronica, che
modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/
CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.
2. Nella predisposizione del decreto legislativo
per l’attuazione della direttiva 2009/
65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, il Governo e` tenuto
al rispetto, oltre che dei princı`pi e criteri direttivi
generali di cui all’articolo 2 della
legge 4 giugno 2010, n. 96, in quanto compatibili,
anche dei seguenti princı`pi e criteri
direttivi specifici:
a)
apportare al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni
necessarie al corretto ed integrale recepimento
della direttiva e delle relative misure
di esecuzione nell’ordinamento nazionale,
confermando, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria e attribuendo le competenze
e
i poteri di vigilanza alla Banca d’Italia
e
alla Commissione nazionale per le societa`
e
la borsa (CONSOB) secondo quanto
previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo
unico;
b)
prevedere, in conformita` alla disciplina
della direttiva in esame, le necessarie
modifiche alle norme del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,
per consentire che una societa` di gestione
del risparmio possa istituire e gestire fondi
comuni di investimento armonizzati in altri
Stati membri e che una societa` di gestione
armonizzata possa istituire e gestire fondi comuni
di investimento armonizzati in Italia;
c)
prevedere, in conformita` alle definizioni
e
alla disciplina della direttiva in
–
4 –
esame, le opportune modifiche alle norme
del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998 concernenti la libera
prestazione dei servizi e la liberta` di stabilimento
delle societa` di gestione armonizzate,
anche al fine di garantire che una societa`
di gestione armonizzata operante in Italia
sia tenuta a rispettare le norme italiane in
materia di costituzione e di funzionamento
dei fondi comuni di investimento armonizzati,
e
che la prestazione in Italia del servizio
di gestione collettiva del risparmio da parte
di succursali delle societa` di gestione armonizzate
avvenga nel rispetto delle regole di
comportamento stabilite nel citato testo
unico;
d)
attribuire alla Banca d’Italia e alla
CONSOB, in relazione alle rispettive competenze,
i
poteri di vigilanza e di indagine previsti
dall’articolo 98 della citata direttiva
2009/65/CE, secondo i criteri e le modalita`
previsti dall’articolo 187-octies
del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58
del 1998, e successive modificazioni;
e)
modificare, ove necessario, il citato
testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni
della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere
di OICVM e di strutture
master-feeder;
f)
introdurre norme di coordinamento
con la disciplina fiscale vigente in materia
di OICVM;
g)
ridefinire con opportune modifiche,
in conformita` alle definizioni e alla disciplina
della citata direttiva 2009/65/CE, le
norme del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 concernenti l’offerta
in Italia di quote di fondi comuni di investimento
armonizzati;
h)
attuare le misure di tutela dell’investitore
secondo quanto previsto dalla direttiva,
in particolare con riferimento alle informazioni
per gli investitori, adeguando la disciplina
dell’offerta al pubblico delle quote
o
azioni di OICVM aperti;
i)
prevedere l’applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni
delle regole dettate nei confronti delle societa`
di gestione del risparmio armonizzate
in attuazione della direttiva, in linea con
quelle gia` stabilite dal citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e
nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina
degli intermediari;
l)
in coerenza con quanto previsto alla
lettera
i),
apportare alla disciplina complessivamente
vigente in materia sanzionatoria ai
sensi del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 le modificazioni
occorrenti per assicurare, in ogni caso senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
l’armonizzazione dei criteri applicativi
e
delle relative procedure, efficaci misure di
deflazione del contenzioso, nonche` l’adeguamento
della disciplina dei controlli e della
vigilanza e delle forme e dei limiti della
responsabilita`
dei soggetti preposti, comunque
nel rispetto del principio di proporzionalita`
e
anche avendo riguardo agli analoghi modelli
normativi nazionali o dell’Unione europea,
a
tal fine prevedendo:
1) in presenza di mutamenti della disciplina
applicabile, l’estensione del principio
del
favor rei;
2) la generalizzazione della responsabilita`
delle persone fisiche responsabili che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e
controllo per le violazioni previste
dal citato testo unico, con responsabilita` solidale
dell’ente di appartenenza e diritto di regresso
di quest’ultimo nei confronti delle
prime;
3) l’estensione dell’istituto dell’oblazione
e
di altri strumenti deflativi del contenzioso,
nonche` l’introduzione, con gli opportuni
adattamenti, della disciplina prevista ai
sensi dell’articolo 14-ter
della legge 10 ottobre
1990, n. 287, per le violazioni di natura
organizzativa o procedurale previste nell’ambito
della disciplina degli intermediari e dei
mercati;
–
5 –
4) una revisione dei minimi e dei
massimi edittali, in modo tale da assicurare
il rispetto dei princı`pi di proporzionalita`,
dissuasivita`
e
adeguatezza previsti dalla normativa
dell’Unione europea;
5) una nuova disciplina relativa alla
pubblicita` dei procedimenti conclusi con l’oblazione,
fermo restando quanto previsto dall’articolo
187-septies,
comma 3, ultimo periodo,
del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998;
6) la destinazione delle risorse del
Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori,
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
8
ottobre 2007, n. 179, anche all’indennizzo,
nei limiti delle disponibilita` del
Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti
alle violazioni delle disposizioni di cui alle
parti III e IV del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, apportando alla
disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti
necessari;
m)
prevedere, in conformita` alle definizioni,
alla disciplina della citata direttiva
2009/65/CE e ai criteri direttivi previsti dalla
presente legge, le occorrenti modificazioni
alla normativa vigente, anche di derivazione
comunitaria, per i settori interessati dalla
normativa da attuare, al fine di realizzare il
migliore coordinamento con le altre disposizioni
vigenti;
n)
apportare al citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 58 del 1998 le integrazioni
necessarie per definire la disciplina
applicabile ai fondi gestiti da una societa` di
gestione del risparmio (SGR) in liquidazione
coatta amministrativa e per prevedere, anche
nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa, meccanismi
di adeguata tutela dei creditori qualora
le attivita` del fondo siano insufficienti per
l’adempimento delle relative obbligazioni.
3. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri
ne` minori entrate a carico della finanza pubblica
e
le amministrazioni interessate devono
svolgere le attivita` previste con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili
a
legislazione vigente.
Art. 7.
(Delega al Governo per il recepimento della
direttiva 2010/73/UE recante la modifica
delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto
da pubblicare per l’offerta pubblica
o
l’ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione
degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato)
1. Il Governo e` delegato ad adottare un
decreto legislativo recante le norme occorrenti
per dare attuazione alla direttiva 2010/
73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 novembre 2010, recante modifica
delle direttive 2003/71/CE relativa al
prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica
o
l’ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione
degli obblighi di trasparenza riguardanti
le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato, nel rispetto
dei princı`pi e criteri direttivi generali
stabiliti nell’articolo 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96, e secondo i seguenti princı`pi e
criteri direttivi specifici:
a)
apportare al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni
necessarie al corretto recepimento della direttiva
e
delle relative misure di esecuzione
nell’ordinamento nazionale, in particolare
per quanto attiene alla disciplina degli emittenti,
del prospetto e dell’ammissione a negoziazione
in un mercato regolamentato,
confermando, ove opportuno, il ricorso alla
–
6 –
disciplina secondaria e lasciando invariate le
competenze in materia attribuite alla Commissione
nazionale per le societa` e la borsa
secondo quanto previsto dal citato testo
unico;
b)
prevedere, in conformita` alle definizioni,
alla disciplina della direttiva in esame
e
ai criteri direttivi previsti dalla presente
legge, le occorrenti modificazioni alla normativa
vigente, anche di derivazione europea,
per i settori interessati dalla normativa
da attuare, al fine di realizzare il migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti,
contribuendo alla riduzione degli oneri
che gravano sugli emittenti, senza tuttavia
compromettere la tutela degli investitori e il
corretto funzionamento dei mercati degli
strumenti finanziari e armonizzando le responsabilita`
sull’informativa da prospetto
con quanto previsto dagli altri Stati membri
dell’Unione europea secondo le disposizioni
della direttiva;
c)
apportare alla disciplina vigente in
materia le modificazioni occorrenti perche`,
in armonia con le disposizioni europee applicabili,
sia possibile procedere alla semplificazione
delle procedure e alla riduzione dei
tempi di approvazione dei prospetti, differenziando
l’applicazione degli obblighi informativi
e
degli altri adempimenti sulla base delle
caratteristiche e differenze esistenti tra i vari
mercati e delle specificita` degli strumenti finanziari,
anche potendosi escludere la pubblicazione
del prospetto o limitare gli obblighi
di informativa per le ipotesi meno rilevanti,
apportando le modifiche occorrenti
alla disciplina delle procedure decisionali
delle istituzioni competenti, contestualmente
provvedendo all’adeguamento della disciplina
dei controlli e della vigilanza e delle
forme e dei limiti della responsabilita` dei
soggetti preposti, comunque nel rispetto del
principio di proporzionalita` e anche avendo
riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali
o
dell’Unione europea, coordinando
la disciplina con quella dei titoli diffusi, in
maniera da non disincentivare gli emittenti
esteri a richiedere l’ammissione sui mercati
nazionali e da non penalizzare questi ultimi
nella competizione internazionale, nonche`
in maniera da considerare l’impatto della disciplina
sui piccoli intermediari che fanno ricorso
alla negoziazione delle proprie obbligazioni
sui predetti mercati.
2. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a
carico della finanza pubblica.
Art. 8.
(Delega al Governo per l’attuazione della
direttiva 2010/24/UE sull’assistenza reciproca
in materia di recupero dei crediti risultanti
da dazi, imposte ed altre misure,
nonche` disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro
per le politiche europee e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della giustizia,
uno o piu` decreti legislativi per dare
attuazione alla direttiva 2010/24/UE del
Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza
reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure.
2. Al fine di dare attuazione alle direttive
2009/69/CE e 2009/162/UE, nonche` di adeguare
l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione
europea, al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 6:
1) il terzo periodo del terzo comma e`
soppresso;
–
7 –
2) dopo il quinto comma e` aggiunto il
seguente:
«In deroga al terzo e al quarto comma, le
prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter,
rese da un soggetto passivo non stabilito nel
territorio dello Stato a un soggetto passivo
ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse
da quelle di cui agli articoli 7-quater
e
7-quinquies,
rese da un soggetto passivo
stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto
passivo che non e` ivi stabilito, si considerano
effettuate nel momento in cui sono
ultimate ovvero, se di carattere periodico o
continuativo, alla data di maturazione dei
corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi
degli eventi indicati nel primo periodo e` pagato
in tutto o in parte il corrispettivo, la
prestazione di servizi si intende effettuata,
limitatamente
all’importo pagato, alla data del
pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate
in modo continuativo nell’arco di un
periodo superiore a un anno e se non comportano
pagamenti anche parziali nel medesimo
periodo, si considerano effettuate al termine
di ciascun anno solare fino all’ultimazione
delle prestazioni medesime»;
b)
all’articolo 7, comma 1, lettera
b),
le
parole: «Trattato istitutivo della Comunita`
europea» sono sostituite dalle seguenti:
«Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
»;
c)
all’articolo 7-bis,
comma 3:
1) all’alinea, le parole: «Le cessioni
di gas mediante sistemi di distribuzione di
gas naturale e le cessioni di energia elettrica
»
sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni
di gas attraverso un sistema di gas naturale
situato nel territorio dell’Unione o una
rete connessa a tale sistema, le cessioni di
energia elettrica e le cessioni di calore o di
freddo mediante le reti di riscaldamento o
di raffreddamento»;
2) alla lettera
a),
le parole: «di gas e
di elettricita`» sono sostituite dalle seguenti:
«di gas, di energia elettrica, di calore o di
freddo»;
d)
all’articolo 7-septies,
comma 1, la
lettera
g)
e` sostituita dalla seguente:
«g)
la concessione dell’accesso a un sistema
di gas naturale situato nel territorio
dell’Unione o a una rete connessa a un tale
sistema, al sistema dell’energia elettrica,
alle reti di riscaldamento o di raffreddamento,
il servizio di trasmissione o distribuzione
mediante tali sistemi o reti e la prestazione
di altri servizi direttamente collegati»;
e)
all’articolo 8-bis,
primo comma:
1) alla lettera
a),
dopo le parole: «le
cessioni di navi» sono inserite le seguenti:
«adibite alla navigazione in alto mare e» e
dopo le parole: «o della pesca» sono inserite
le seguenti: «nonche` le cessioni di navi adibite
alla pesca costiera»;
2) dopo la lettera
a)
e` inserita la seguente:
«a-bis)
le cessioni di navi di cui agli articoli
239 e 243 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66»;
3) alla lettera
b),
le parole: «di navi
e» sono soppresse;
4) alla lettera
d),
le parole: «escluso,
per le navi adibite alla pesca costiera locale,
il vettovagliamento» sono sostituite dalle seguenti:
«escluse, per le navi adibite alla pesca
costiera, le provviste di bordo»;
5) alla lettera
e):
5. 1) le parole: «di cui alle lettere
a), b)
e
c)»
sono sostituite dalle seguenti:
«di cui alle lettere
a), a-bis), b)
e
c)»;
5. 2) le parole: «di cui alle lettere
a)
e
b)»
sono sostituite dalle seguenti: «di
cui alle lettere
a), a-bis)
e
b)»;
6) dopo la lettera
e)
e` aggiunta la seguente:
«e-bis)
le prestazioni di servizi diverse
da quelle di cui alla lettera
e)
direttamente
destinate a sopperire ai bisogni delle navi e
degli aeromobili di cui alle lettere
a), abis)
e
c)
e
del loro carico»;
–
8 –
f)
all’articolo 13, comma 2, lettera
c),
le
parole: «di cui al terzo periodo del terzo
comma dell’articolo 6» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto
comma dell’articolo 6»;
g)
all’articolo 17, secondo comma, e` aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Nel
caso delle prestazioni di servizi di cui all’articolo
7-ter
rese da un soggetto passivo stabilito
in un altro Stato membro dell’Unione, il
committente adempie gli obblighi di fatturazione
e
di registrazione secondo le disposizioni
degli articoli 46 e 47 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni»;
h)
all’articolo 38-bis,
secondo comma,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, e nelle ipotesi di cui alla lettera
d)
del secondo
comma del citato articolo 30 quando
effettua, nei confronti di soggetti passivi
non stabiliti nel territorio dello Stato, per
un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare
di tutte le operazioni effettuate,
prestazioni di lavorazione relative a beni mobili
materiali, prestazioni di trasporto di beni
e
relative prestazioni di intermediazione, prestazioni
di servizi accessorie ai trasporti di
beni e relative prestazioni di intermediazione,
ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo
19, comma 3, lettera
a-bis)»;
i)
all’articolo 67:
1) al comma 1, lettera
a),
le parole: «,
con sospensione del pagamento dell’imposta
qualora si tratti di beni destinati a proseguire
verso altro Stato membro della Comunita`
economica europea» sono soppresse;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis.
Per le importazioni di cui al
comma 1, lettera
a),
il pagamento dell’imposta
e` sospeso qualora si tratti di beni destinati
a
essere trasferiti in un altro Stato membro
dell’Unione europea, eventualmente
dopo l’esecuzione di manipolazioni di cui all’allegato
72 del regolamento (CEE) n. 2454/
93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e
successive modificazioni, previamente autorizzate
dall’autorita` doganale.
2-ter.
Per fruire della sospensione di cui al
comma 2-bis
l’importatore fornisce il proprio
numero di partita IVA, il numero di identificazione
IVA attribuito al cessionario stabilito
in un altro Stato membro nonche`, a richiesta
dell’autorita` doganale, idonea documentazione
che provi l’effettivo trasferimento dei
medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione
»;
l)
all’articolo 68, la lettera
g-bis)
e` sostituita
dalla seguente:
«g-bis)
le importazioni di gas mediante
un sistema di gas naturale o una rete connessa
a
un tale sistema, ovvero di gas immesso
da una nave adibita al trasporto di
gas in un sistema di gas naturale o in una
rete di gasdotti a monte, di energia elettrica,
di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento
o
di raffreddamento»;
m)
l’articolo 72 e` sostituito dal seguente:
«Art. 72. -
(Operazioni non imponibili). –
1.
Agli effetti dell’imposta, le seguenti operazioni
sono non imponibili e sono equiparate
a
quelle di cui agli articoli 8, 8-bis
e
9:
a)
le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti delle sedi e
dei rappresentanti diplomatici e consolari,
compreso il personale tecnico-amministrativo,
appartenenti a Stati che in via di reciprocita`
riconoscono analoghi benefı`ci alle
sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari
italiani;
b)
le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dei comandi
militari degli Stati membri, dei quartieri generali
militari internazionali e degli organismi
sussidiari, installati in esecuzione del
Trattato del Nord Atlantico, nell’esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, nonche`
all’amministrazione della difesa qualora agi–
9
–
sca per conto dell’organizzazione istituita
con il medesimo Trattato;
c)
le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dell’Unione
europea, della Comunita` europea dell’energia
atomica, della Banca centrale europea, della
Banca europea per gli investimenti e degli
organismi istituiti dall’Unione cui si applica
il protocollo sui privilegi e sulle immunita`
delle Comunita` europee, firmato a Bruxelles
l’8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3
maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti
fissati da detto protocollo e dagli accordi
per la sua attuazione o dagli accordi
di sede e sempre che cio` non comporti distorsioni
della concorrenza, anche se effettuate
nei confronti di imprese o enti per l’esecuzione
di contratti di ricerca e di associazione
conclusi con l’Unione, nei limiti, per
questi ultimi, della partecipazione dell’Unione
stessa;
d)
le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni
specializzate nell’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali;
e)
le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dell’Istituto
universitario europeo e della Scuola europea
di Varese nell’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali;
f)
le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti degli organismi
internazionali riconosciuti, diversi da
quelli di cui alla lettera
c),
nonche` dei membri
di tali organismi, alle condizioni e nei limiti
fissati dalle convenzioni internazionali
che istituiscono tali organismi o dagli accordi
di sede.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione per gli enti ivi indicati
alle lettere
a), c), d)
ed
e)
se le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi sono di importo
superiore ad euro 300; per gli enti indicati
nella lettera
a)
le disposizioni non si
applicano alle operazioni per le quali risulta
beneficiario un soggetto diverso, ancorche`
il relativo onere sia a carico degli enti e
dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite
di euro 300 non si applica alle cessioni di
prodotti soggetti ad accisa, per le quali la
non imponibilita` relativamente all’imposta
opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti
in cui viene concessa l’esenzione dai diritti
di accisa.
3.
Le previsioni contenute in trattati e accordi
internazionali relative alle imposte
sulla cifra di affari si riferiscono all’imposta
sul valore aggiunto»;
n)
il numero 127-octies)
della tabella A,
parte III, e` abrogato;
o)
tutti i richiami alla «Comunita`» o
alla «Comunita` europea» o alla «Comunita`
economica europea» ovvero alle «Comunita`
europee» devono intendersi riferiti all’«Unione
europea» e i richiami al «Trattato istitutivo
della Comunita` europea» devono intendersi
riferiti al «Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea».
3. Al decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 38:
1) il comma 4-bis
e` sostituito dal seguente:
«4-bis.
Agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad
accisa i prodotti energetici, l’alcole, le bevande
alcoliche e i tabacchi lavorati, quali
definiti dalle disposizioni dell’Unione europea
in vigore, escluso il gas fornito mediante
un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell’Unione o una rete connessa a un tale
sistema»;
2) la lettera
c-bis)
del comma 5 e` sostituita
dalla seguente:
«c-bis)
l’introduzione nel territorio dello
Stato di gas mediante un sistema di gas naturale
situato nel territorio dell’Unione europea
–
10 –
o
una rete connessa a un tale sistema, di
energia elettrica, di calore o di freddo mediante
reti di riscaldamento o di raffreddamento,
di cui all’articolo 7-bis,
comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni
»;
b)
il comma 2-bis
dell’articolo 41 e` sostituito
dal seguente:
«2-bis.
Non costituiscono cessioni intracomunitarie
le cessioni di gas mediante un sistema
di gas naturale situato nel territorio
dell’Unione europea o una rete connessa a
un tale sistema, le cessioni di energia elettrica
e
le cessioni di calore o di freddo mediante
reti di riscaldamento o di raffreddamento,
nonche` le cessioni di beni effettuate
dai soggetti che applicano, agli effetti dell’imposta
sul valore aggiunto, il regime di
franchigia».
4. All’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, dopo il comma 7
e` inserito il seguente:
«7-bis.
Al fine di assicurare l’efficacia dei
controlli in materia di IVA all’importazione,
con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle dogane, da emanare di concerto con il
direttore dell’Agenzia delle entrate entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita`
per l’attivazione di un sistema completo e
periodico di scambio di informazioni tra
l’autorita` doganale e quella fiscale, da attuare
con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere
da
a)
a
d)
e
da
f)
a
m),
e 3 si applicano
alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo
giorno successivo a quello dell’entrata
in vigore della presente legge.
Art. 9.
(Delega al Governo per l’attuazione delle direttive
2009/127/CE, relativa alle macchine
per l’applicazione di pesticidi, 2009/136/CE
e
2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione
elettronica, 2010/30/UE, concernente
l’indicazione del consumo di energia
e
di risorse connesse, e 2011/17/UE,
sulla metrologia)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell’economia e delle finanze
e
della giustizia, uno o piu` decreti legislativi
per dare attuazione alle direttive
2009/127/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica
la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine
per l’applicazione di pesticidi, 2009/
136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, recante modifica
della direttiva 2002/22/CE relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti
in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica, della direttiva 2002/58/CE
relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche e del regolamento
(CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le
autorita` nazionali responsabili dell’esecuzione
della normativa a tutela dei consumatori,
2009/140/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante
modifica delle direttive 2002/21/CE
che istituisce un quadro normativo comune
per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica,
2002/19/CE relativa all’accesso alle
reti di comunicazione elettronica e alle risorse
correlate, e all’interconnessione delle
medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni
per le reti e i servizi di comunica–
11 –
zione elettronica, 2010/30/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio
2010, concernente l’indicazione del consumo
di energia e di altre risorse dei prodotti
connessi all’energia, mediante l’etichettatura
ed informazioni uniformi relative ai prodotti
(rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo
e
del Consiglio, del 9 marzo 2011, che
abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE,
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/
765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del
Consiglio relative alla metrologia.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1
recanti le norme di attuazione delle direttive
2009/136/CE e 2009/140/CE sono adottati
attraverso l’adeguamento e l’integrazione
delle disposizioni legislative in materia di
comunicazioni elettroniche, di protezione
dei dati personali e di tutela della vita privata
nel settore delle comunicazioni elettroniche e
di apparecchiature radio e apparecchiature
terminali di telecomunicazione, anche mediante
le opportune modifiche al codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, al codice
in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269.
3. All’articolo 15 del testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici, di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
e
successive modificazioni, dopo il comma 6
e` inserito il seguente:
«6-bis.
Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 8, gli operatori di rete locale
che d’intesa tra loro raggiungano una copertura
non inferiore all’80 per cento della popolazione
nazionale possono diffondere un
solo programma di fornitori di servizi di media
audiovisivi autorizzati in ambito nazionale
ad eccezione di quelli integrati, anche
con i soggetti di cui all’articolo 2, comma
1, lettera
q).
Un ulteriore programma di fornitori
di servizi di media audiovisivi nazionali,
cosı` come definiti precedentemente,
puo` essere trasmesso dagli stessi operatori
locali a condizione che per la stessa capacita`
trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei
soggetti che hanno proceduto al volontario
rilascio delle frequenze utilizzate in ambito
locale, di cui al comma 8 dell’articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220».
4. I decreti legislativi di cui al comma 2
sono adottati, altresı`, nel rispetto dei seguenti
princı`pi e criteri direttivi specifici:
a)
garanzia di accesso al mercato con
criteri di obiettivita`, trasparenza, non
discriminazione
e
proporzionalita`;
b)
rispetto dei diritti fondamentali garantiti
dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle liberta`
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, nell’ambito dei procedimenti
restrittivi dell’accesso alle reti di comunicazione
elettronica;
c)
gestione efficiente, flessibile e coordinata
dello spettro radio, senza distorsioni
della concorrenza ed in linea con i princı`pi
di neutralita` tecnologica e dei servizi, nel rispetto
degli accordi internazionali pertinenti,
nonche` nel prioritario rispetto di obiettivi
d’interesse generale o di ragioni di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e difesa;
d)
possibilita` di introdurre, in relazione
alle ipotesi di cui alla lettera
c),
limitazioni
proporzionate e non discriminatorie in linea
con quanto previsto nelle direttive in recepimento
e, in particolare, dei tipi di reti radio e
di tecnologie di accesso senza filo utilizzate
per servizi di comunicazione elettronica,
ove cio` sia necessario, al fine di evitare interferenze
dannose; proteggere la salute pubblica
dai campi elettromagnetici riesaminando
periodicamente la necessita` e la proporzionalita`
delle misure adottate; assicurare
la qualita` tecnica del servizio; assicurare la
massima condivisione delle radiofrequenze;
salvaguardare l’uso efficiente dello spettro;
conseguire obiettivi di interesse generale;
–
12 –
e)
rafforzamento delle prescrizioni in
materia di sicurezza ed integrita` delle reti;
f)
rafforzamento delle prescrizioni a garanzia
degli utenti finali, in particolare dei
disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori
di esigenze sociali particolari, anche per
cio` che concerne le apparecchiature terminali;
g)
rafforzamento delle prescrizioni sulla
trasparenza dei contratti per la fornitura di
servizi di comunicazione elettronica, in
tema di prezzi, qualita`, tempi e condizioni
di offerta dei servizi, anche con l’obiettivo
di facilitare la loro confrontabilita` da parte
dell’utente e l’eventuale cambio di fornitore;
h)
ridefinizione del ruolo dell’Autorita`
per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso
le opportune modificazioni della
legge 14 novembre 1995, n. 481, con riferimento
alla disciplina dell’incompatibilita` sopravvenuta
ovvero della durata dell’incompatibilita`
successiva alla cessazione dell’incarico
di componente e di Presidente dell’Autorita`
medesima, allineandolo alle previsioni
delle altre Autorita` europee di regolamentazione;
i)
rafforzamento delle prescrizioni in
tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni,
nonche` di protezione dei dati personali
e
delle informazioni gia` archiviate nell’apparecchiatura
terminale, fornendo all’utente
indicazioni chiare e comprensibili circa
le modalita` di espressione del proprio consenso,
in particolare mediante le opzioni
dei programmi per la navigazione nella rete
internet
o
altre applicazioni;
l)
individuazione, per i rispettivi profili
di competenza, del Garante per la protezione
dei dati personali e della Direzione nazionale
antimafia quali autorita` nazionali ai fini
dell’articolo
15, paragrafo 1-ter,
della citata direttiva
2002/58/CE;
m)
adozione di misure volte a promuovere
investimenti efficienti e innovazione
nelle infrastrutture di comunicazione elettronica,
anche attraverso disposizioni che attribuiscano
all’autorita` di regolazione la facolta`
di disporre la condivisione o la coubicazione
delle infrastrutture civili, e previsione che, a
tale fine, siano adeguatamente remunerati i
rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;
n)
previsione di procedure tempestive,
non discriminatorie e trasparenti relative
alla concessione del diritto di installazione
di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente
livello di concorrenza;
o)
revisione delle procedure di analisi
dei mercati per i servizi di comunicazione
elettronica, nel perseguimento dell’obiettivo
di coerenza del quadro regolamentare di settore
dell’Unione europea e nel rispetto delle
specificita` delle condizioni di tali mercati;
p)
promozione di un efficiente livello di
concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire
un’effettiva concorrenza nei servizi al
dettaglio;
q)
definizione del riparto di attribuzioni
tra Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni
e
Garante per la protezione dei dati
personali, nell’adempimento delle funzioni
previste dalle direttive di cui al comma 2,
nel rispetto del quadro istituzionale e delle
funzioni e dei compiti del Ministero dello
sviluppo economico, fatta salva la competenza
generale della Presidenza del Consiglio
dei ministri in materia di diritto d’autore
sulle reti di comunicazione elettronica e
quella del Ministero per i beni e le attivita`
culturali;
r)
revisione delle sanzioni e degli illeciti
gia` previsti nelle materie di cui al comma 2
del presente articolo, con particolare riguardo
alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al citato decreto
legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28
marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede
nel rispetto dei princı`pi e criteri generali
di cui alla lettera
c)
del comma 1 dell’articolo
2
della legge 4 giugno 2010, n. 96,
prevedendo sanzioni amministrative in caso
–
13 –
di violazione delle norme introdotte dall’articolo
2
della citata direttiva 2009/136/CE,
con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio
previsto, in particolare, dal codice
in materia di protezione dei dati personali, di
cui al citato decreto legislativo n. 196 del
2003, anche mediante depenalizzazione;
s)
abrogazione espressa di tutte le disposizioni
incompatibili con quelle adottate in
sede di recepimento.
5. All’articolo 33, comma 1, lettera
d-ter),
quarto periodo, della legge 7 luglio 2009,
n. 88, le parole: «in favore dell’ente gestore»
sono sostituite dalle seguenti: «in favore del
titolare dell’archivio».
6. Dall’esercizio della presente delega non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all’adempimento
dei compiti derivanti dall’esercizio
della presente delega con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 10.
(Qualita` delle acque
destinate al consumo umano)
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
2
febbraio 2001, n. 31, la lettera
c)
e` sostituita dalla seguente:
«c)
per le acque confezionate in bottiglie
o
contenitori, rese disponibili per il consumo
umano, nel punto in cui sono imbottigliate
o
introdotte nei contenitori».
2. E ` abrogata la lettera
c)
del comma 1
dell’articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio
2002, n. 27.
Art. 11.
(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura
di infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo
in materia di concessioni demaniali
marittime)
1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione
n. 2008/4908 avviata ai sensi dell’articolo
258 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, nonche` al fine di rispondere
all’esigenza degli operatori del
mercato di usufruire di un quadro normativo
stabile che, conformemente ai princı`pi comunitari,
consenta lo sviluppo e l’innovazione
dell’impresa turistico-balneare-ricreativa:
a)
il comma 2 dell’articolo 01 del decreto-
legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, e successive modificazioni,
e` abrogato;
b)
al comma 2-bis
dell’articolo 01 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, e successive modificazioni,
le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
c)
all’articolo 03, comma 4-bis,
del decreto-
legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, le parole: «Ferme restando
le disposizioni di cui all’articolo 01, comma
2,» sono soppresse ed e` aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le disposizioni del presente
comma non si applicano alle concessioni
rilasciate nell’ambito delle rispettive
circoscrizioni territoriali dalle autorita` portuali
di cui alla legge 28 gennaio 1994,
n. 84».
2. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
quindici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro
per i rapporti con le regioni e per la coesione
–
14 –
territoriale, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, dell’economia
e
delle finanze, dello sviluppo economico,
per la semplificazione normativa, per le politiche
europee e per il turismo, previa intesa
da sancire in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
un decreto legislativo avente ad oggetto
la revisione e il riordino della legislazione
relativa alle concessioni demaniali marittime
secondo i seguenti princı`pi e criteri
direttivi:
a)
stabilire limiti minimi e massimi di
durata delle concessioni, entro i quali le regioni
fissano la durata delle stesse in modo
da assicurare un uso rispondente all’interesse
pubblico nonche` proporzionato all’entita` degli
investimenti;
b)
prevedere criteri e modalita` di affidamento
nel rispetto dei princı`pi di concorrenza,
di liberta` di stabilimento, di garanzia
dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione
delle attivita` imprenditoriali e di tutela
degli investimenti;
c)
individuare modalita` per la riscossione
e
per la suddivisione dei proventi derivanti
dai canoni tra comuni, province e regioni;
d)
fermo restando, in assoluto, il diritto
libero e gratuito di accesso e di fruizione
della battigia, anche ai fini di balneazione,
disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo
di uso o di utilizzo delle aree del demanio
marittimo;
e)
individuare i casi in cui le concessioni
nuove, decadute o revocate sono assegnate
nell’ambito dei piani di utilizzazione
delle aree del demanio marittimo predisposti
dalle regioni;
f)
prevedere criteri per l’equo indennizzo
del concessionario nei casi di revoca
della concessione demaniale, nei casi previsti
dall’articolo 42 del codice della navigazione;
g)
stabilire criteri per l’eventuale dichiarazione
di decadenza delle concessioni, nonche`
criteri e modalita` per il subingresso in
caso di vendita o di affitto delle aziende.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui
al comma 2 e` trasmesso alla Camera dei deputati
e
al Senato della Repubblica affinche`
siano espressi, entro sessanta giorni dalla
data di trasmissione, i pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
Decorso tale termine, il decreto legislativo
puo` essere comunque adottato.
4. Dall’attuazione del decreto legislativo
di cui al comma 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al
comma 2, il Governo, nel rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 2, 3 e 4, puo` emanare
disposizioni correttive e integrative del
medesimo decreto legislativo.
6. Si intendono quali imprese turistico-balneari
le attivita` classificate all’articolo 01,
comma 1, lettere
b),
c),
d)
ed
e),
del decreto-
legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, che si svolgono su beni del
demanio marittimo, ovvero le attivita` di stabilimento
balneare, anche quando le strutture
sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo.
Al fine di promuovere il rilancio
delle attivita` turistico-balneari e la tutela
della concorrenza, non possono essere poste
limitazioni di orario o di attivita`, diverse da
quelle applicate agli altri esercizi ubicati
nel territorio comunale, per le attivita` accessorie
degli stabilimenti balneari, quali le attivita`
ludico-ricreative, l’esercizio di bar e ristoranti
e
gli intrattenimenti musicali e danzanti,
nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni
e
autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento
acustico. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 6, comma 2-quinquies,
del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
2007, n. 160, le attivita` di intratteni–
15 –
mento musicale e di svago danzante ivi previste
non sono soggette a limitazioni nel numero
degli eventi, nelle modalita` di espletamento
e
nell’utilizzo degli apparati tecnici e
impiantistici necessari allo svolgimento delle
manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento
musicale e danzante si applicano i limiti
di rumorosita` previsti per le attivita` a
carattere temporaneo stabiliti dalle regioni
in attuazione della legge 26 ottobre 1995,
n. 447.
Art. 12.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2009/43/CE del Parlamento europeo
e
del Consiglio, del 6 maggio 2009)
1. Il Governo e` delegato ad adottare uno o
piu` decreti legislativi per dare attuazione alla
direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo
e
del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica
le modalita` e le condizioni dei trasferimenti
all’interno delle Comunita` di prodotti
per la difesa, entro la scadenza del termine di
recepimento fissato dalla stessa direttiva e
nel rispetto dei princı`pi contenuti nella medesima
nonche` nelle posizioni comuni
2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/
PESC del Consiglio, rispettivamente del 23
giugno 2003 e dell’8 dicembre 2008.
2. La delega di cui al comma 1 deve essere
esercitata in conformita` ai princı`pi di
cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati, su proposta del Ministro per
le politiche europee, di concerto con i Ministri
per la semplificazione normativa, degli
affari esteri, della difesa, della giustizia,
dell’interno
e
dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico,
con le modalita` e le procedure di cui all’articolo
1
della legge 4 giugno 2010, n. 96,
con particolare riferimento, in ragione della
materia trattata, al parere delle competenti
Commissioni parlamentari e nel rispetto dei
princı`pi e criteri direttivi generali di cui
all’articolo
2
della medesima legge 4 giugno
2010, n. 96, e all’articolo 1 della presente
legge, prevedendo, ove necessario, semplificazioni
di natura organizzativa e amministrativa,
nonche` ulteriori fattispecie sanzionatorie
di natura amministrativa nel rispetto dei
princı`pi di cui alla legge 9 luglio 1990,
n. 185.
4. Con uno o piu` regolamenti si provvede
ai fini dell’esecuzione ed attuazione dei decreti
legislativi di cui al presente articolo,
con le modalita` e le scadenze temporali ivi
previste.
5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per
le forniture, alle certificazioni e ai controlli
da eseguire da parte di uffici pubblici, ai
fini dell’attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo, sono posti a carico dei
soggetti interessati, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo del servizio,
ove cio` non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al presente
comma sono determinate con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Gli introiti derivanti dal pagamento
delle tariffe determinate ai sensi del presente
comma sono versati all’entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati,
nei limiti previsti dalla legislazione
vigente, alle amministrazioni che rilasciano
le citate autorizzazioni e certificazioni ed effettuano
i
controlli previsti dal presente articolo.
6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e
delle autorizzazioni connessi alle attivita` di
certificazione di cui alla direttiva 2009/43/
CE sono disciplinati secondo i princı`pi di
semplificazione e trasparenza di cui alla
legge 9 luglio 1990, n. 185, non potendo, comunque,
superare la durata massima di trenta
giorni.
–
16 –
Art. 13.
(Adeguamento alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita` europee del 29 ottobre
2009, resa nella causa C-249/08)
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale
alla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunita` europee del 29 ottobre
2009, resa nella causa C-249/08, all’articolo
27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
al comma 1, alinea, dopo le parole:
«dell’articolo 15, lettere
a)
e
b),»
sono inserite
le seguenti: «e dell’articolo 26, comma
8,»;
b)
al comma 1, lettera
b),
dopo le parole:
«apparecchi di pesca usati» sono inserite
le seguenti: «ovvero detenuti»;
c)
al comma 1, dopo la lettera
c-bis)
e`
aggiunta la seguente:
«c-ter)
la sospensione della licenza di
pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi
e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima
licenza nei confronti del titolare dell’impresa
di pesca quale obbligato in solido, anche ove
non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione,
in caso di violazione delle disposizioni relative
alla detenzione a bordo ovvero alle modalita`
tecniche di utilizzo di rete da posta derivante
».
Art. 14.
(Attuazione della direttiva 2009/126/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa alla fase II del
recupero di vapori di benzina durante il
rifornimento dei veicoli a motore nelle
stazioni di servizio, e disciplina organica
dei requisiti di installazione degli impianti
di distribuzione di benzina)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu` decreti legislativi
recanti attuazione della direttiva
2009/126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla
fase II del recupero di vapori di benzina durante
il rifornimento dei veicoli a motore
nelle stazioni di servizio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1
prevedono l’integrazione della disciplina
della direttiva 2009/126/CE nell’ambito della
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, e
sono adottati nel rispetto della procedura e
dei princı`pi e criteri direttivi di cui agli articoli
1
e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
su proposta del Ministro per le politiche europee
e
del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con
i
Ministri degli affari esteri, dell’economia e
delle finanze e della giustizia, sentito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dello sviluppo economico, sono
disciplinati in modo organico i requisiti di
installazione degli impianti di distribuzione
di benzina anche in conformita` alla direttiva
94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati
membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al presente comma, non si applica
il punto 3 dell’allegato VIII alla parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
–
17 –
Art. 15.
(Attuazione della direttiva 2010/78/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010, recante modifica delle direttive
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE,
2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE,
2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda
i
poteri dell’Autorita` bancaria europea,
dell’Autorita` europea delle assicurazioni
e
delle pensioni aziendali e professionali
e
dell’Autorita` europea degli strumenti
finanziari e dei mercati)
1. Al fine di dare attuazione alla direttiva
2010/78/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, il Governo
e` delegato ad apportare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modifiche e le integrazioni necessarie
al testo unico delle leggi in materia bancaria
e
creditizia, di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, al testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo
12 aprile 2001, n. 210, di attuazione
della direttiva 98/26/CE sulla definitivita` degli
ordini immessi in un sistema di pagamento
o
di regolamento titoli, al codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7
settembre 2005, n. 209, al decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione
della direttiva 2002/87/CE relativa alla
vigilanza supplementare sugli enti creditizi,
sulle imprese di assicurazione e sulle imprese
di investimento appartenenti ad un
conglomerato finanziario, al decreto legislativo
5
dicembre 2005, n. 252, recante disciplina
delle forme pensionistiche complementari,
e
al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, di attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo
del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita` criminose
e
di finanziamento del terrorismo nonche`
della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure
di esecuzione, sulla base dei seguenti
princı`pi e criteri direttivi:
a)
tenere conto dell’integrazione del sistema
di vigilanza nazionale nel nuovo assetto
di vigilanza del settore finanziario dell’Unione
europea e dell’istituzione e dei poteri
dell’Autorita` bancaria europea istituita
dal regolamento (CE) n. 1093/2010, dell’Autorita`
europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali istituita dal regolamento
(CE) n. 1094/2010, dell’Autorita`
europea degli strumenti finanziari e dei mercati
istituita dal regolamento (CE) n. 1095/
2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 novembre 2010, del Comitato
congiunto delle tre Autorita` previsto dall’articolo
54 del regolamento (CE) n. 1093/
2010, dall’articolo 54 del regolamento (CE)
n. 1094/2010 e dall’articolo 54 del regolamento
(CE) n. 1095/2010, nonche` del Comitato
europeo per il rischio sistemico istituito
dal regolamento (CE) n. 1092/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010;
b)
prevedere che le autorita` nazionali
competenti possano, secondo le modalita` e
alle condizioni previste dalle disposizioni
dell’Unione europea, cooperare, anche mediante
scambio di informazioni, con le Autorita`
di vigilanza europee, con il Comitato
congiunto, con le autorita` competenti degli
altri Stati membri e con il Comitato europeo
per il rischio sistemico e adempiano agli obblighi
di comunicazione nei loro confronti
stabiliti dalle stesse disposizioni dell’Unione
europea;
c)
prevedere che le autorita` nazionali
competenti tengano conto, nell’esercizio
delle loro funzioni, della convergenza in ambito
europeo degli strumenti e delle prassi di
vigilanza;
–
18 –
d)
tenere conto dell’articolo 35 del regolamento
(CE) n. 1093/2010, dell’articolo
35 del regolamento (CE) n. 1094/2010 e dell’articolo
35 del regolamento (CE) n. 1095/
2010, che stabiliscono le circostanze in cui
le Autorita` di vigilanza europee possono presentare
una richiesta di informazioni, debitamente
giustificata e motivata, direttamente ai
soggetti vigilati dalle autorita` nazionali competenti;
e)
tenere conto delle disposizioni dell’Unione
europea che prevedono la possibilita`
di delega di compiti tra le autorita` nazionali
competenti e tra le stesse e le Autorita` di
vigilanza europee;
f)
tenere conto della natura direttamente
vincolante delle norme tecniche di attuazione
e
delle norme tecniche di regolamentazione
adottate dalla Commissione europea in conformita`,
rispettivamente, agli articoli 15 e
10 dei regolamenti istitutivi delle Autorita`
di vigilanza europee di cui alla lettera
a)
del presente comma;
g)
tenere conto delle raccomandazioni
formulate nelle conclusioni del Consiglio
dell’Unione europea del 14 maggio 2008 affinche`
le autorita` di vigilanza nazionali, nell’espletamento
dei loro compiti, prendano in
considerazione gli effetti della loro azione in
relazione alle eventuali ricadute sulla stabilita`
finanziaria degli altri Stati membri, anche
avvalendosi degli opportuni scambi di
informazioni con le Autorita` di vigilanza europee
e
degli altri Stati membri.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica
e
le autorita` interessate provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 16.
(Adeguamento alla procedura di infrazione
n. 2009/4117 in materia di deducibilita` delle
spese relative ai contratti di locazione sostenute
da studenti universitari fuori sede)
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale
a
quella dell’Unione europea e per ottemperare
alla procedura di infrazione
n. 2009/4117 avviata ai sensi dell’articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, all’articolo 15, comma 1, lettera
i-sexies),
del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e
successive modificazioni, in materia di detrazioni
per oneri, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «. Alle medesime condizioni
ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta
per i canoni derivanti da contratti di locazione
e
di ospitalita` ovvero da atti di assegnazione
in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui
l’immobile e` situato, dagli studenti iscritti a
un corso di laurea presso un’universita` ubicata
nel territorio di uno Stato membro dell’Unione
europea o in uno degli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
emanato ai sensi dell’articolo 168-
bis».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
a
decorrere dal periodo d’imposta in
corso alla data del 1º gennaio 2012.
3. All’onere derivante dall’attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, valutati
in 28 milioni di euro per l’anno 2013 e
in 16 milioni di euro a decorrere dall’anno
2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi
–
19 –
strutturali di politica economica. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e` autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 17.
(Modifiche al decreto legislativo 12 giugno
2003, n. 178, recante attuazione della direttiva
2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao
e
di cioccolato destinati all’alimentazione
umana. Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione
europea del 25 novembre 2010
nella causa C-47/09)
1. Al decreto legislativo 12 giugno 2003,
n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l’articolo 6 e` abrogato;
b)
all’articolo 7, il comma 8 e` abrogato.
2. Lo smaltimento delle scorte delle etichette
e
delle confezioni dei prodotti di cioccolato
che riportano il termine «puro» abbinato
al termine «cioccolato» in aggiunta o
integrazione alle denominazioni di vendita
di cui all’allegato I annesso al decreto legislativo
12 giugno 2003, n. 178, oppure la dizione
«cioccolato puro» in un’altra parte dell’etichetta
deve avvenire entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 18.
(Delega al Governo per l’attuazione delle direttive
2009/20/CE e 2010/36/UE, in materia
di crediti marittimi e di sicurezza delle navi,
e
2010/35/UE, in materia di attrezzature a
pressione trasportabili)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia e dell’economia e delle finanze,
uno o piu` decreti legislativi per l’attuazione
delle direttive 2009/20/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, sull’assicurazione degli armatori
per i crediti marittimi, e 2010/36/UE della
Commissione, del 1º giugno 2010, che modifica
la direttiva 2009/45/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni
e
norme di sicurezza per le navi da
passeggeri, e, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche europee e del Ministro delle infrastrutture
e
dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell’economia
e
delle finanze e dello sviluppo
economico, un decreto legislativo per l’attuazione
della direttiva 2010/35/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 giugno
2010, in materia di attrezzature a pressione
trasportabili e che abroga le direttive
del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/
526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.
Art. 19.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2010/60/UE, in materia di commercializzazione
delle miscele di sementi di
piante foraggere)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
il termine di quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri
o
del Ministro per le politiche europee e
del Ministro delle politiche agricole alimentari
e
forestali, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell’economia
e
delle finanze, uno o piu` decreti legislativi
per l’attuazione della direttiva 2010/60/
UE della Commissione, del 30 agosto 2010,
che dispone deroghe per la commercializzazione
delle miscele di sementi di piante fo–
20 –
raggere destinate a essere utilizzate per la
preservazione dell’ambiente naturale.
Art. 20.
(Delega al Governo per l’attuazione della
direttiva 2009/128/CE, relativa all’utilizzo
sostenibile dei pesticidi)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
il termine di quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri
o
del Ministro per le politiche europee e
del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell’economia
e
delle finanze, uno o piu` decreti legislativi
per l’attuazione della direttiva 2009/
128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi.
Art. 21.
(Delega al Governo per l’attuazione delle
direttive 2009/38/CE, relativa al comitato
aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/
CE, in materia di lavoro dei cittadini di
paesi terzi)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell’economia e delle finanze
e
dell’interno, uno o piu` decreti legislativi
per l’attuazione delle direttive 2009/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6
maggio 2009, riguardante l’istituzione di
un comitato aziendale europeo o di una procedura
per l’informazione e la consultazione
dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie (rifusione),
2009/50/CE del Consiglio, del 25
maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano
svolgere lavori altamente qualificati, e
2009/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce
norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti
nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
e` irregolare.
Art. 22.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2010/76/CE, concernente il portafoglio
di negoziazione e le ricartolarizzazioni
e
il riesame delle politiche remunerative da
parte delle autorita` di vigilanza, e modifiche
al testo unico delle leggi in materia bancaria
e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, nonche` al testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, concernenti i poteri
di intervento della Banca d’Italia)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della
giustizia, uno o piu` decreti legislativi per
l’attuazione della direttiva 2010/76/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2010, che modifica le direttive
2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda
i
requisiti patrimoniali per il portafoglio
di negoziazione e le ricartolarizzazioni e
il riesame delle politiche remunerative da
parte delle autorita` di vigilanza.
2. Al fine di dare diretta attuazione alla direttiva
2010/76/CE, al testo unico delle leggi
–
21 –
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 53:
1) al comma 1, la lettera
d)
e` sostituita
dalla seguente:
«d)
il governo societario, l’organizzazione
amministrativa e contabile, nonche` i
controlli interni e i sistemi di remunerazione
e
di incentivazione»;
2) al comma 3, la lettera
d)
e` sostituita
dalla seguente:
«d)
adottare per le materie indicate nel
comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti
specifici nei confronti di singole
banche, riguardanti anche: la restrizione delle
attivita` o della struttura territoriale; il divieto
di effettuare determinate operazioni, anche di
natura societaria, e di distribuire utili o altri
elementi del patrimonio, nonche`, con riferimento
a
strumenti finanziari computabili
nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto
di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo
totale della parte variabile delle remunerazioni
nella banca, quando sia necessario
per il mantenimento di una solida base
patrimoniale. Per le banche che beneficiano
di eccezionali interventi di sostegno pubblico,
la Banca d’Italia puo` inoltre fissare limiti
alla remunerazione complessiva degli
esponenti aziendali»;
b)
all’articolo 67:
1) al comma 1, la lettera
d)
e` sostituita
dalla seguente:
«d)
il governo societario, l’organizzazione
amministrativa e contabile, nonche` i
controlli interni e i sistemi di remunerazione
e
di incentivazione»;
2) il comma 2-ter
e` sostituito dal seguente:
«2-ter.
I provvedimenti particolari adottati
ai sensi del comma 1 possono riguardare anche:
la restrizione delle attivita` o della struttura
territoriale del gruppo; il divieto di effettuare
determinate operazioni e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio,
nonche`, con riferimento a strumenti finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza,
il divieto di pagare interessi; la fissazione
di limiti all’importo totale della parte
variabile delle remunerazioni nella banca,
quando sia necessario per il mantenimento
di una solida base patrimoniale. Per le capogruppo
che beneficiano di eccezionali interventi
di sostegno pubblico, la Banca d’Italia
puo` inoltre fissare limiti alla remunerazione
complessiva degli esponenti aziendali».
3. Per le medesime finalita` di cui al
comma 2, al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 6, comma 2-bis,
la lettera
a)
e` sostituita dalla seguente:
«a)
governo societario, requisiti generali
di organizzazione, sistemi di remunerazione
e
di incentivazione»;
b)
all’articolo 7, il comma 2 e` sostituito
dal seguente:
«2.
La Banca d’Italia puo` emanare, a fini
di stabilita`, disposizioni di carattere particolare
aventi a oggetto le materie disciplinate
dall’articolo 6, comma 1, lettera
a),
e, ove
la situazione lo richieda: adottare provvedimenti
restrittivi o limitativi concernenti i servizi,
le attivita`, le operazioni e la struttura
territoriale; vietare la distribuzione di utili o
di altri elementi del patrimonio; con riferimento
a
strumenti finanziari computabili
nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il
pagamento di interessi; fissare limiti all’importo
totale della parte variabile delle remunerazioni
nei soggetti abilitati, quando sia
necessario per il mantenimento di una solida
base patrimoniale».
4. All’articolo 12, comma 4, primo periodo,
del decreto legislativo 17 maggio
–
22 –
1999, n. 153, e successive modificazioni, le
parole: «al 10 per cento del proprio patrimonio
»
sono sostituite dalle seguenti: «alla
quota percentuale prevista dall’articolo 7,
comma 3-bis».
Art. 23.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209, recante attuazione della direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 209, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 5, comma 15, alinea, le
parole: «possono consegnare» sono sostituite
dalla seguente: «consegnano»;
b)
all’articolo 10, comma 1-bis,
le parole:
«dei centri di raccolta di cui all’articolo
3, comma 1, lettera
p)»
sono sostituite dalle
seguenti: «degli impianti di trattamento di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera
o),
per
quanto richiesto dagli stessi impianti».
Art. 24.
(Disposizioni finali)
1. Nell’esercizio delle deleghe di cui alla
presente legge si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi
sono sempre trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica ai
fini dell’acquisizione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari,
secondo le procedure di cui all’articolo 1
della medesima legge.
2. Il decreto legislativo di cui all’articolo 7
e` adottato entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
IL PRESIDENTE |