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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -DECRETO 16 marzo 2011- Modifiche ed integrazioni al regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

 

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                            IL PRESIDENTE 
 
  Visti gli articoli 13, comma 1, e 53-bis, comma 2, della  legge  27
aprile 1982, n. 186, come  modificata  e  integrata  dalla  legge  21
luglio 2000, n. 205; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio  2009  di
costituzione   del   Consiglio   di   Presidenza   della    Giustizia
Amministrativa; 
  Visto il proprio decreto  6  febbraio  2004,  recante  «Regolamento
interno per  il  funzionamento  del  Consiglio  di  Presidenza  della
Giustizia Amministrativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
febbraio 2004, n. 26 e successive modifiche; 
  Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di  Presidenza
della Giustizia Amministrativa in data 3 dicembre 2010; 
 
                                Emana 
 
le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento interno  per  il
funzionamento   del   Consiglio   di   Presidenza   della   Giustizia
Amministrativa di cui in premessa: 
                               Art. 1 
 
Modificazione degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27 e  28
  del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  di  presidenza  della
  giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004. 
  1. L'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio  di
presidenza  della  giustizia  amministrativa  6   febbraio   2004   -
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di  presidenza
della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il relatore designato ai sensi dell'art.  27,  comma  2  o,  in
mancanza, il Presidente  di  Commissione,  introduce  e  conclude  la
discussione generale.». 
  2. L'art. 16, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio  di
presidenza  della  giustizia  amministrativa  6   febbraio   2004   -
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di  presidenza
della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente: 
  «Il Consiglio adotta a scrutinio segreto le deliberazioni aventi ad
oggetto: 
    a) i procedimenti disciplinari; 
    b) i trasferimenti  d'ufficio  per  ragione  di  incompatibilita'
ambientale; 
    c) le sospensioni cautelari dal servizio; 
    d) il conferimento di uffici direttivi e semidirettivi; 
    e) l'accesso a qualifiche superiori; 
    f) la nomina a Consigliere di Stato; 
    g)  le  attivita'   conoscitive   relative   a   singoli   uffici
giurisdizionali. 
  In ogni caso delibera a scrutinio segreto quando lo richieda almeno
un terzo dei membri.». 
  3. L'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento  interno
per il funzionamento del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa - e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17 (Pubblicita' delle sedute). - 1. Le sedute  del  Consiglio
sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la deliberazione
degli affari indicati dall'art. 16, comma 4. 
  2. La partecipazione del pubblico alle sedute e' consentita con  le
modalita' e i limiti di cui ai commi 4 e 5. 
  3. Delle adunanze del Consiglio e del relativo ordine  del  giorno,
limitatamente alle sedute pubbliche, e'  data  notizia  a  tutti  gli
uffici  giurisdizionali  della  Giustizia   amministrativa   mediante
appositi avvisi da  pubblicare  sul  sito  internet  della  Giustizia
amministrativa consultabile liberamente. 
  4. L'accesso al pubblico e' consentito, previa identificazione  del
richiedente, a cura del personale di anticamera; qualora le richieste
siano superiori ai limiti di capienza della sala, e' data  preferenza
ai  magistrati  amministrativi  e  alle  autorita'  pubbliche,  salvo
procedere, per il resto, secondo l'ordine delle richieste. 
  5. I giornalisti sono accreditati dalla  segreteria  del  Consiglio
dietro  presentazione,  per  il  tramite  dell'Ufficio  stampa  della
Giustizia amministrativa che ne verifica la validita',  di  richiesta
di accredito del direttore della testata o  dell'emittente  e  previa
identificazione a mezzo del  tesserino  personale  di  riconoscimento
rilasciato dal competente ordine professionale. 
  6.  Le  attivita'  di  ripresa  audio,  video  e  fotografica  sono
consentite previa autorizzazione del Consiglio.». 
  4. L'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento  interno
per il funzionamento del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa - e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18 (Verbale delle sedute). - 1. Delle sedute del Consiglio e'
redatto processo verbale. 
  2. Il verbale delle sedute pubbliche contiene: 
    a) l'indicazione dei componenti presenti; 
    b) la sintetica indicazione degli argomenti discussi; 
    c) la motivata proposta formulata dalle commissioni  sui  diversi
argomenti nelle forme di cui all'art. 28; 
    d) il nome degli intervenuti; 
    e) la sintesi delle opinioni espresse; 
    f) l'esito delle votazioni; 
    g) le determinazioni assunte. 
  3. Il verbale delle sedute non pubbliche contiene: 
    a) l'indicazione dei componenti presenti; 
    b) la sintetica indicazione degli argomenti discussi; 
    c) la motivata proposta formulata dalle commissioni  sui  diversi
argomenti nelle forme di cui all'art. 28; 
    d) l'indicazione dello svolgimento della discussione; 
    e) la conseguente proposta motivata messa in votazione; 
    f) l'esito delle votazioni; 
    g) le determinazioni assunte. 
  4. In ogni caso,  ciascun  componente  puo'  richiedere  che  siano
inseriti  integralmente  il   proprio   intervento   e   la   propria
dichiarazione di voto. 
  5. I componenti del Consiglio, i magistrati  e  gli  altri  addetti
alla segreteria ed agli uffici  del  Consiglio  di  presidenza  della
Giustizia amministrativa sono tenuti al segreto sui voti  dati  e  le
opinioni espresse dagli altri componenti nelle sedute, o nella  parte
di esse, non pubbliche. 
  6. Il verbale e' redatto dal segretario del Consiglio di presidenza
che, una volta approvato, lo sottoscrive unitamente al Presidente. 
  7.  Il  verbale  e'  approvato  nella  prima  seduta  dell'adunanza
successiva, purche' sia stato consegnato ai componenti del  Consiglio
almeno tre giorni prima della adunanza stessa. 
  Il verbale, per la parte in cui si riferisce  a  delibere  adottate
con esecuzione immediata, e' approvato seduta stante.». 
  5. L'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento  interno
per il funzionamento del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa - e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  19  (Pubblicazione  dei  verbali   e   delle   deliberazioni
consiliari.   Verifiche   di   attuazione   ed    esecuzione    delle
deliberazioni). - 1. I verbali delle sedute pubbliche del  Consiglio,
dopo l'approvazione e la sottoscrizione,  sono  pubblicati  nel  sito
intranet della Giustizia amministrativa, consultabile  esclusivamente
dagli uffici amministrativi e dai magistrati. 
  2. Un estratto dei suddetti  verbali  contenente  solo  l'oggetto -
specificamente  determinato  dalla  commissione  competente  ai  fini
dell'inserimento all'ordine del giorno del plenum - e  l'esito  delle
singole deliberazioni, e' inserito nel sito internet della  giustizia
amministrativa, consultabile liberamente. 
  3. La segreteria del  Consiglio  cura  la  pubblicazione  sul  sito
intranet di un notiziario nel quale sono inserite per estratto  tutte
le deliberazioni consiliari approvate, tranne che il  Consiglio,  con
deliberazione motivata, disponga diversamente  in  ordine  a  singoli
provvedimenti,   stabilendo   la   pubblicazione   integrale   ovvero
l'esclusione della pubblicazione anche per estratto. 
  4. Della pubblicazione del notiziario e' dato avviso mediante posta
elettronica   ai   responsabili   degli   uffici   della    Giustizia
amministrativa  nonche'  a  tutti  i  magistrati  amministrativi  che
potranno   accedervi   anche   mediante    collegamento    telematico
direttamente attivabile dal documento di posta elettronica. 
  5. Il Consiglio di presidenza  verifica  annualmente,  a  mezzo  di
apposite sessioni consiliari calendarizzate entro il mese di  luglio,
l'attuazione delle delibere  del  Consiglio  stesso  da  parte  degli
organi giudiziari ed uffici della Giustizia amministrativa. 
  6.  A  tal  fine  l'istruttoria  e'  condotta   dalle   commissioni
competenti in modo da garantire il rispetto del  termine  di  cui  al
comma precedente. 
  7. Il Presidente  assicura  l'esecuzione  delle  deliberazioni  del
Consiglio di presidenza avvalendosi dell'ufficio di segreteria o  del
segretariato generale, a seconda delle competenze.». 
  6. L'art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento  interno
per il funzionamento del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa - e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Accesso agli atti).  -  1.  E'  possibile  esercitare  il
diritto di accesso ai documenti detenuti dal Consiglio di  Presidenza
conformemente alla normativa vigente in materia. 
  2. Sulle istanze di accesso si pronuncia il Segretario generale, il
quale, ove ritenga di  non  poter  acconsentire  alla  richiesta,  ne
riferisce quanto prima al Consiglio, che,  previa  istruttoria  delle
commissioni competenti, adotta, nella prima  seduta  successiva  alla
comunicazione del Presidente, le opportune determinazioni. 
  3. Anteriormente alla definizione del procedimento, il rilascio  di
copia  dei  verbali  delle  Commissioni  nonche'  degli  atti  e  dei
documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento  stesso,  e'
differito  sino  alla  conclusione   del   procedimento   salvo   che
l'interessato dimostri che, per la  tutela  delle  proprie  posizioni
giuridiche  sia  necessaria   l'immediata   conoscenza   degli   atti
richiesti. 
  4. La richiesta di accesso  puo'  essere  evasa  anche  consegnando
all'interessato gli atti richiesti in formato elettronico  su  idoneo
supporto informatico non modificabile o a  mezzo  posta  certificata,
salvo che il richiedente  abbia  esposto  fondate  ragioni  in  senso
contrario. 
  5. Il rilascio dei documenti  richiesti,  in  supporto  cartaceo  o
informatico, avviene a spese del richiedente in base alla tabella dei
costi approvata annualmente dal Segretario generale  della  Giustizia
amministrativa e pubblicata sul sito internet della medesima.». 
  7. L'art. 21 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento  interno
per il funzionamento del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa - e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 21 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso). -  1.  La
richiesta di accesso, che puo' essere  inoltrata  anche  a  mezzo  di
posta certificata, deve essere indirizzata al Segretario  generale  e
deve recare: 
    a) le esatte generalita' del richiedente e l'eventuale  qualifica
ricoperta nell'organizzazione della Giustizia amministrativa; 
    b) la precisa indicazione dei documenti oggetto della richiesta; 
    c) la descrizione delle circostanze idonee a fondare  l'interesse
all'ostensione degli atti; 
    d) le ragioni dell'eventuale contrarieta' a ricevere gli atti  su
supporto informatico. 
  2.  Il  Segretario  generale  della  Giustizia  amministrativa,  se
individua soggetti controinteressati, e' tenuto a dare  comunicazione
agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con  avviso  di
ricevimento, o per via telematica per coloro che  abbiano  consentito
tale forma di  comunicazione;  analogamente  procede  la  Commissione
competente all'istruttoria qualora sia richiesto il previo parere del
Consiglio. 
  3. I controinteressati possono proporre motivata  opposizione  alla
richiesta di accesso anche a mezzo di posta certificata. 
  Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui  al
comma 3, l'Amministrazione provvede sulla richiesta.». 
  8. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento  interno
per il funzionamento del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa - e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 25 (Ordine del giorno delle Commissioni). - 1. Il  Presidente
della  Commissione  la  convoca  formandone   l'ordine   del   giorno
distinguendo tra argomenti da trattare in seduta pubblica e argomenti
da trattare in seduta non pubblica e indicando uno o piu' relatori su
ciascun argomento. 
  2. Almeno  tre  giorni  prima  della  riunione  della  Commissione,
l'ordine del giorno e gli atti disponibili su ciascun argomento, sono
comunicati al Presidente del Consiglio di presidenza,  ai  componenti
della Commissione e a  tutti  gli  altri  componenti  del  Consiglio;
l'ordine del giorno, limitatamente  alla  parte  degli  argomenti  da
trattare in seduta pubblica,  e'  pubblicato  con  adeguata  evidenza
informatica  sul  sito  intranet  consultabile  esclusivamente  dagli
uffici amministrativi e dai magistrati. 
  3. In caso di urgenza e' consentita la deroga a quanto previsto dai
due commi precedenti.». 
  9. L'art. 27 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento  interno
per il funzionamento del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa - e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 27  (Deliberazione  delle  Commissioni).  -  1.  Il  relatore
designato illustra la proposta alla Commissione. 
  2. All'esito della discussione  la  commissione,  su  proposta  del
Presidente, puo' individuare uno o piu' relatori per  l'illustrazione
al plenum della proposta di maggioranza e, qualora ne  siano  emerse,
per l'illustrazione delle proposte di minoranza; in mancanza provvede
il Presidente della Commissione. 
  3. I relatori incaricati, nel riferire al plenum, danno conto: 
    a) delle motivazioni della proposta di maggioranza; 
    b) delle motivazioni delle proposte di minoranza; 
    c) delle ragioni  che  hanno  determinato  il  superamento  delle
proposte di minoranza. 
  4. Il Presidente da' comunicazione della proposta al Presidente del
Consiglio di Presidenza per l'iscrizione all'ordine  del  giorno  del
Consiglio.». 
  10.  L'art.  28  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   di
presidenza  della  giustizia  amministrativa  6   febbraio   2004   -
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di  presidenza
della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 28 (Verbale  delle  riunioni).  -  1.  Delle  riunioni  delle
Commissioni e' redatto sintetico verbale in cui si da' conto: 
    a) dei componenti presenti; 
    b) della motivata proposta formulata sui singoli argomenti; 
    c) delle eventuali opinioni dissenzienti e delle ragioni del loro
superamento da parte della Commissione; 
    d) dei risultati delle votazioni. 
  2. Ciascun  componente  puo'  richiedere  che  siano  riportati  il
contenuto del proprio intervento e la propria dichiarazione di voto. 
  3. Del verbale e' data lettura alla Commissione che  lo  approva  a
maggioranza,   previa   delibera   sulle   correzioni   che   vengono
eventualmente proposte, ed e' sottoscritto dai componenti.». 
 
      
                               Art. 2 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Sono abrogati: 
    a) l'art. 18-bis del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  di
presidenza  della  giustizia  amministrativa  6   febbraio   2004   -
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di  presidenza
della giustizia amministrativa; 
    b) l'allegato n. 2 al decreto del  Presidente  del  Consiglio  di
presidenza  della  giustizia  amministrativa  6   febbraio   2004   -
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di  presidenza
della giustizia amministrativa. 
      Roma, 16 marzo 2011 
 
                                               Il Presidente: de Lise 
 

 

 

 

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