IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 13, comma 1, e 53-bis, comma 2, della legge 27
aprile 1982, n. 186, come modificata e integrata dalla legge 21
luglio 2000, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009 di
costituzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa;
Visto il proprio decreto 6 febbraio 2004, recante «Regolamento
interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
febbraio 2004, n. 26 e successive modifiche;
Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa in data 3 dicembre 2010;
Emana
le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento interno per il
funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa di cui in premessa:
Art. 1
Modificazione degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27 e 28
del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004.
1. L'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 -
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«1. Il relatore designato ai sensi dell'art. 27, comma 2 o, in
mancanza, il Presidente di Commissione, introduce e conclude la
discussione generale.».
2. L'art. 16, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 -
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Il Consiglio adotta a scrutinio segreto le deliberazioni aventi ad
oggetto:
a) i procedimenti disciplinari;
b) i trasferimenti d'ufficio per ragione di incompatibilita'
ambientale;
c) le sospensioni cautelari dal servizio;
d) il conferimento di uffici direttivi e semidirettivi;
e) l'accesso a qualifiche superiori;
f) la nomina a Consigliere di Stato;
g) le attivita' conoscitive relative a singoli uffici
giurisdizionali.
In ogni caso delibera a scrutinio segreto quando lo richieda almeno
un terzo dei membri.».
3. L'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno
per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Pubblicita' delle sedute). - 1. Le sedute del Consiglio
sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la deliberazione
degli affari indicati dall'art. 16, comma 4.
2. La partecipazione del pubblico alle sedute e' consentita con le
modalita' e i limiti di cui ai commi 4 e 5.
3. Delle adunanze del Consiglio e del relativo ordine del giorno,
limitatamente alle sedute pubbliche, e' data notizia a tutti gli
uffici giurisdizionali della Giustizia amministrativa mediante
appositi avvisi da pubblicare sul sito internet della Giustizia
amministrativa consultabile liberamente.
4. L'accesso al pubblico e' consentito, previa identificazione del
richiedente, a cura del personale di anticamera; qualora le richieste
siano superiori ai limiti di capienza della sala, e' data preferenza
ai magistrati amministrativi e alle autorita' pubbliche, salvo
procedere, per il resto, secondo l'ordine delle richieste.
5. I giornalisti sono accreditati dalla segreteria del Consiglio
dietro presentazione, per il tramite dell'Ufficio stampa della
Giustizia amministrativa che ne verifica la validita', di richiesta
di accredito del direttore della testata o dell'emittente e previa
identificazione a mezzo del tesserino personale di riconoscimento
rilasciato dal competente ordine professionale.
6. Le attivita' di ripresa audio, video e fotografica sono
consentite previa autorizzazione del Consiglio.».
4. L'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno
per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Verbale delle sedute). - 1. Delle sedute del Consiglio e'
redatto processo verbale.
2. Il verbale delle sedute pubbliche contiene:
a) l'indicazione dei componenti presenti;
b) la sintetica indicazione degli argomenti discussi;
c) la motivata proposta formulata dalle commissioni sui diversi
argomenti nelle forme di cui all'art. 28;
d) il nome degli intervenuti;
e) la sintesi delle opinioni espresse;
f) l'esito delle votazioni;
g) le determinazioni assunte.
3. Il verbale delle sedute non pubbliche contiene:
a) l'indicazione dei componenti presenti;
b) la sintetica indicazione degli argomenti discussi;
c) la motivata proposta formulata dalle commissioni sui diversi
argomenti nelle forme di cui all'art. 28;
d) l'indicazione dello svolgimento della discussione;
e) la conseguente proposta motivata messa in votazione;
f) l'esito delle votazioni;
g) le determinazioni assunte.
4. In ogni caso, ciascun componente puo' richiedere che siano
inseriti integralmente il proprio intervento e la propria
dichiarazione di voto.
5. I componenti del Consiglio, i magistrati e gli altri addetti
alla segreteria ed agli uffici del Consiglio di presidenza della
Giustizia amministrativa sono tenuti al segreto sui voti dati e le
opinioni espresse dagli altri componenti nelle sedute, o nella parte
di esse, non pubbliche.
6. Il verbale e' redatto dal segretario del Consiglio di presidenza
che, una volta approvato, lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. Il verbale e' approvato nella prima seduta dell'adunanza
successiva, purche' sia stato consegnato ai componenti del Consiglio
almeno tre giorni prima della adunanza stessa.
Il verbale, per la parte in cui si riferisce a delibere adottate
con esecuzione immediata, e' approvato seduta stante.».
5. L'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno
per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni
consiliari. Verifiche di attuazione ed esecuzione delle
deliberazioni). - 1. I verbali delle sedute pubbliche del Consiglio,
dopo l'approvazione e la sottoscrizione, sono pubblicati nel sito
intranet della Giustizia amministrativa, consultabile esclusivamente
dagli uffici amministrativi e dai magistrati.
2. Un estratto dei suddetti verbali contenente solo l'oggetto -
specificamente determinato dalla commissione competente ai fini
dell'inserimento all'ordine del giorno del plenum - e l'esito delle
singole deliberazioni, e' inserito nel sito internet della giustizia
amministrativa, consultabile liberamente.
3. La segreteria del Consiglio cura la pubblicazione sul sito
intranet di un notiziario nel quale sono inserite per estratto tutte
le deliberazioni consiliari approvate, tranne che il Consiglio, con
deliberazione motivata, disponga diversamente in ordine a singoli
provvedimenti, stabilendo la pubblicazione integrale ovvero
l'esclusione della pubblicazione anche per estratto.
4. Della pubblicazione del notiziario e' dato avviso mediante posta
elettronica ai responsabili degli uffici della Giustizia
amministrativa nonche' a tutti i magistrati amministrativi che
potranno accedervi anche mediante collegamento telematico
direttamente attivabile dal documento di posta elettronica.
5. Il Consiglio di presidenza verifica annualmente, a mezzo di
apposite sessioni consiliari calendarizzate entro il mese di luglio,
l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso da parte degli
organi giudiziari ed uffici della Giustizia amministrativa.
6. A tal fine l'istruttoria e' condotta dalle commissioni
competenti in modo da garantire il rispetto del termine di cui al
comma precedente.
7. Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio di presidenza avvalendosi dell'ufficio di segreteria o del
segretariato generale, a seconda delle competenze.».
6. L'art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno
per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Accesso agli atti). - 1. E' possibile esercitare il
diritto di accesso ai documenti detenuti dal Consiglio di Presidenza
conformemente alla normativa vigente in materia.
2. Sulle istanze di accesso si pronuncia il Segretario generale, il
quale, ove ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne
riferisce quanto prima al Consiglio, che, previa istruttoria delle
commissioni competenti, adotta, nella prima seduta successiva alla
comunicazione del Presidente, le opportune determinazioni.
3. Anteriormente alla definizione del procedimento, il rilascio di
copia dei verbali delle Commissioni nonche' degli atti e dei
documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso, e'
differito sino alla conclusione del procedimento salvo che
l'interessato dimostri che, per la tutela delle proprie posizioni
giuridiche sia necessaria l'immediata conoscenza degli atti
richiesti.
4. La richiesta di accesso puo' essere evasa anche consegnando
all'interessato gli atti richiesti in formato elettronico su idoneo
supporto informatico non modificabile o a mezzo posta certificata,
salvo che il richiedente abbia esposto fondate ragioni in senso
contrario.
5. Il rilascio dei documenti richiesti, in supporto cartaceo o
informatico, avviene a spese del richiedente in base alla tabella dei
costi approvata annualmente dal Segretario generale della Giustizia
amministrativa e pubblicata sul sito internet della medesima.».
7. L'art. 21 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno
per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso). - 1. La
richiesta di accesso, che puo' essere inoltrata anche a mezzo di
posta certificata, deve essere indirizzata al Segretario generale e
deve recare:
a) le esatte generalita' del richiedente e l'eventuale qualifica
ricoperta nell'organizzazione della Giustizia amministrativa;
b) la precisa indicazione dei documenti oggetto della richiesta;
c) la descrizione delle circostanze idonee a fondare l'interesse
all'ostensione degli atti;
d) le ragioni dell'eventuale contrarieta' a ricevere gli atti su
supporto informatico.
2. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa, se
individua soggetti controinteressati, e' tenuto a dare comunicazione
agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito
tale forma di comunicazione; analogamente procede la Commissione
competente all'istruttoria qualora sia richiesto il previo parere del
Consiglio.
3. I controinteressati possono proporre motivata opposizione alla
richiesta di accesso anche a mezzo di posta certificata.
Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
comma 3, l'Amministrazione provvede sulla richiesta.».
8. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno
per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Ordine del giorno delle Commissioni). - 1. Il Presidente
della Commissione la convoca formandone l'ordine del giorno
distinguendo tra argomenti da trattare in seduta pubblica e argomenti
da trattare in seduta non pubblica e indicando uno o piu' relatori su
ciascun argomento.
2. Almeno tre giorni prima della riunione della Commissione,
l'ordine del giorno e gli atti disponibili su ciascun argomento, sono
comunicati al Presidente del Consiglio di presidenza, ai componenti
della Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio;
l'ordine del giorno, limitatamente alla parte degli argomenti da
trattare in seduta pubblica, e' pubblicato con adeguata evidenza
informatica sul sito intranet consultabile esclusivamente dagli
uffici amministrativi e dai magistrati.
3. In caso di urgenza e' consentita la deroga a quanto previsto dai
due commi precedenti.».
9. L'art. 27 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno
per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Deliberazione delle Commissioni). - 1. Il relatore
designato illustra la proposta alla Commissione.
2. All'esito della discussione la commissione, su proposta del
Presidente, puo' individuare uno o piu' relatori per l'illustrazione
al plenum della proposta di maggioranza e, qualora ne siano emerse,
per l'illustrazione delle proposte di minoranza; in mancanza provvede
il Presidente della Commissione.
3. I relatori incaricati, nel riferire al plenum, danno conto:
a) delle motivazioni della proposta di maggioranza;
b) delle motivazioni delle proposte di minoranza;
c) delle ragioni che hanno determinato il superamento delle
proposte di minoranza.
4. Il Presidente da' comunicazione della proposta al Presidente del
Consiglio di Presidenza per l'iscrizione all'ordine del giorno del
Consiglio.».
10. L'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 -
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Verbale delle riunioni). - 1. Delle riunioni delle
Commissioni e' redatto sintetico verbale in cui si da' conto:
a) dei componenti presenti;
b) della motivata proposta formulata sui singoli argomenti;
c) delle eventuali opinioni dissenzienti e delle ragioni del loro
superamento da parte della Commissione;
d) dei risultati delle votazioni.
2. Ciascun componente puo' richiedere che siano riportati il
contenuto del proprio intervento e la propria dichiarazione di voto.
3. Del verbale e' data lettura alla Commissione che lo approva a
maggioranza, previa delibera sulle correzioni che vengono
eventualmente proposte, ed e' sottoscritto dai componenti.».
Art. 2
Disposizioni finali
1. Sono abrogati:
a) l'art. 18-bis del decreto del Presidente del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 -
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa;
b) l'allegato n. 2 al decreto del Presidente del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 -
Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa.
Roma, 16 marzo 2011
Il Presidente: de Lise
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