Approvato dalla Commissione
Giustizia del Senato al disegno di legge salva decreto
ingiuntivo, recante "Modifica dell’articolo 645 e
interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice
di procedura civile in materia di opposizione al decreto
ingiuntivo".
In particolare il provvedimento (a
seguito della sentenza 9 settembre 2010, n. 19246 della
Corte di Cassazione) sopprime, al secondo comma
dell’articolo 645 c.p.c., le parole "; ma i termini di
comparizione sono ridotti a metà".
Inoltre nei procedimenti pendenti,
il primo comma dell'articolo 165 c.p.c. va così
interpretato: la riduzione del termine di costituzione
dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di
opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente
abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione
inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo
comma, del medesimo codice.
(Altalex, 18 aprile 2011)
| decreto ingiuntivo |
L'ESECUZIONE FORZATA E I DEI BENI
DEL DEBITORE
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DISEGNO DI LEGGE 13 APRILE 2011
Modifica dell’articolo 645 e
interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice
di procedura civile in materia di opposizione al decreto
ingiuntivo.
Art. 1.
(Modifica all’articolo 645 del
codice di procedura civile)
1. Al secondo comma dell’articolo
645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i
termini di comparizione sono ridotti a metà» sono
soppresse.
Art. 2.
(Disposizione transitoria)
1. Nei procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge,
l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura
civile si interpreta nel senso che la riduzione del
termine di costituzione dell’attore ivi prevista si
applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un
termine di comparizione inferiore a quello di cui
all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice. |