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Opposizione a decreto ingiuntivo: primo sì alla legge interpretativa-Disegno di legge approvato dalla Commissione Giustizia del Senato 13.04.2011

 

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Approvato dalla Commissione Giustizia del Senato al disegno di legge salva decreto ingiuntivo, recante "Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo".

 

In particolare il provvedimento (a seguito della sentenza 9 settembre 2010, n. 19246 della Corte di Cassazione) sopprime, al secondo comma dell’articolo 645 c.p.c., le parole "; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà".

 

Inoltre nei procedimenti pendenti, il primo comma dell'articolo 165 c.p.c. va così interpretato: la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

 

(Altalex, 18 aprile 2011)

 

 

 

| decreto ingiuntivo |

 

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DISEGNO DI LEGGE 13 APRILE 2011

 

Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.

 

Art. 1.

(Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile)

 

1. Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse.

 

Art. 2.

(Disposizione transitoria)

 

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

 

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