IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva
2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto
riguarda i sistemi connessi e i crediti;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l'articolo 23 contenente principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva 2009/44/CE;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, recante
attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini
immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, recante
attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di
garanzia finanziaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001,
n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera h):
1) il numero 1) e' sostituito dal seguente:
" 1) una banca italiana o comunitaria, come definite
all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario,
un istituto di moneta elettronica, come definito nell'articolo 1,
comma 2, lettera h-bis), del medesimo testo unico, nonche' gli
organismi elencati all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE;";
2) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
" 2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera
e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con
esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della
direttiva 2004/39/CE;";
b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
" i) 'garanzia': qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo
a valute, strumenti finanziari o altre attivita', compresa senza
limitazioni la garanzia finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo
4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, prontamente realizzabili
da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di
assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da
ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni
effettuate con banche centrali;";
c) al numero 1) della lettera m), dopo le parole: «di una banca
centrale» sono inserite le seguenti: «, di una controparte centrale»;
d) alla lettera n) dopo le parole: «una stanza di compensazione»
sono inserite le seguenti: «, un operatore del sistema o»;
e) la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
" o) 'partecipante indiretto': un ente, una controparte
centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un
operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo
le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti
attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un
vincolo contrattuale;";
f) la lettera r) e' sostituita dalla seguente:
"r) 'sistema': un insieme di disposizioni di natura
contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con
regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso
una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i
partecipanti, che sia contestualmente:
1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza contare
l'operatore del sistema ne' un eventuale agente di regolamento, una
eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione
o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due
partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il profilo del
contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi
italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea
abbiano esercitato la facolta' di limitare a due il numero dei
partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione
europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo
disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la
sede legale;
3) designato come sistema e notificato alla Commissione
europea dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la
legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce
un sistema;»;
g) dopo la lettera w) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
" w-bis) 'giorno lavorativo': comprende sia i regolamenti
diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che
occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema;
w-ter) 'sistemi interoperabili': due o piu' sistemi i cui
operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di
trasferimento tra sistemi;
w-quater) 'operatore del sistema': il soggetto o i soggetti
giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore
del sistema puo' anche agire come agente di regolamento, controparte
centrale o stanza di compensazione.».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
" b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento
di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno
lavorativo dell'apertura, qualora l'operatore del sistema provi che
al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della
procedura di insolvenza, ne' avrebbe dovuto esserlo. Cio' vale anche
in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di
un partecipante, al sistema interessato o a un sistema
interoperabile, o nei confronti dell'operatore del sistema di un
sistema interoperabile che non sia un partecipante.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole il
momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel sistema
medesimo. Nel caso dei sistemi interoperabili, tale momento e'
stabilito in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il
coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi
interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle
regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili,
le regole interne di un sistema sul momento di immissione non sono
influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui e'
interoperabile. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive
competenze, impartiscono prescrizioni per l'attuazione del presente
comma.";
c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Cio' si
applica, tra l'altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di
un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un
sistema interoperabile che non sia un partecipante.".
3. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile
2001, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso
dei sistemi interoperabili, ogni sistema italiano stabilisce nelle
proprie regole il momento dell'irrevocabilita', in modo tale da
assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale
riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati.
Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi
facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un
sistema sul momento dell'irrevocabilita' non sono influenzate dalle
regole interne di altri sistemi con cui e' interoperabile.".
4. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile
2001, n. 210, e' sostituito dal seguente:
« 1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza nei
confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un
sistema interoperabile, l'agente di regolamento puo' utilizzare, in
nome e per conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento
dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a un
sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della procedura di
insolvenza:
a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di
regolamento del soggetto insolvente;
b) linee di credito aperte a favore del soggetto insolvente a
fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli
obblighi di tale soggetto verso il sistema; a tale garanzia si
applicano le previsioni di cui all'articolo 8.».
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei
confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi
sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema
interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per
conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai
sensi dell'articolo 6, o di una controparte di banche centrali, o di
qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite
prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i
crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o
effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo
soddisfacimento dei crediti garantiti.»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
« 6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullita', puo'
pregiudicare nei confronti dell'operatore del sistema la
realizzazione della garanzia di cui al comma 1.".
6. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di
ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m),
numero 1), e i rispettivi operatori del sistema, e, d'intesa con la
Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi
operatori del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del
presente decreto. Con le medesime modalita' possono essere revocate
le designazioni dei sistemi e dei rispettivi operatori del sistema,
ivi compresi quelli indicati nel comma 1.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica alla
Commissione europea i sistemi italiani e i rispettivi operatori del
sistema designati al sensi del presente articolo.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
« 4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e da
esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia puo' equiparare,
ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, il
partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo, nel caso
di un sistema, avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di
trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1),
e d'intesa con la Consob, nel caso di un sistema avente ad oggetto
l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma
1, lettera m), numero 2).».
7. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 210, le parole: «sistema italiano» sono sostituite
dalle seguenti: «operatore di sistemi italiani».
8. L'allegato del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e'
sostituito dall'allegato al presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti
La direttiva 2009/44/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 10
giugno 2009, n. L 146.
Il testo dell'articolo 23 della legge 4 giugno 2010, n.
96, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita:
«Art. 23. (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva 2009/44/CE) - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva
98/26/CE concernente il carattere definitivo del
regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai
contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i
sistemi connessi e i crediti, il Governo e' tenuto al
rispetto, oltre che dei principi e criteri direttivi
generali di cui all' articolo 2 della presente legge, in
quanto compatibili, anche dei seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina della direttiva 2009/44/CE, tenuto conto anche
degli sviluppi recenti che hanno interessato il settore
europeo del post-trading, le opportune modifiche alle norme
concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico
della disciplina sulla definitivita' degli ordini immessi
in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con
particolare riferimento ai sistemi interoperabili,
all'operatore del sistema e al "giorno lavorativo";
b) nel caso di sistemi interoperabili, prevedere
norme che favoriscano il coordinamento delle regole sul
momento di immissione e irrevocabilita' di ordini di
trasferimento in detti sistemi al fine di evitare
incertezze giuridiche in caso di inadempimento;
c) prevedere, in conformita' alla direttiva
2009/44/CE, le opportune modifiche alle norme concernenti
l'ambito di applicazione e il regime giuridico della
disciplina in materia di garanzie finanziarie, con
particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, anche
mediante il coordinamento tra l'esigenza di limitare le
formalita' amministrative gravanti sui soggetti che
costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di
tutelare il creditore ceduto e i terzi;
d) introdurre le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al
fine di realizzarne il migliore coordinamento;
e) rivedere, ove necessario, la disciplina delle
insolvenze di mercato di cui agli articoli 72 e 202 del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, tenuto
conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi
derivanti dall'insolvenza di un partecipante.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»
Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e
successive modificazioni, testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
successive modificazioni, testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52. e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O.
Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n.210
(Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita'
degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di
regolamento titoli), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7 giugno 2001, n. 130.
Il decreto legislativo 21 maggio 2004 , n. 170
(Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di
contratti di garanzia finanziaria), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2004, n. 164.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n 210, citato nelle premesse
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art 1. (Definizioni).
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «Testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
b) «Testo unico finanza» (T.U. finanza): il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
c) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) «agente di regolamento»: il soggetto che mette a
disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di
ordini di trasferimento all'interno del sistema e che puo'
concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti;
e) «banche centrali»: la Banca centrale europea e le
banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione
europea;
f) «compensazione»: la conversione, secondo le regole
del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei
crediti e dei debiti di uno o piu' partecipanti nei
confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini
di trasferimento;
g) «controparte centrale»: il soggetto interposto tra
gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva
di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;
h) «ente»: uno dei seguenti organismi che partecipi ad
un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di
trasferimento nell'ambito del sistema:
1) una banca italiana o comunitaria, come definite
all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico
bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito
nell'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del medesimo
testo unico, nonche' gli organismi elencati all'articolo 2
della direttiva 2006/48/CE;
2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1,
lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come
definita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo
unico finanza, con esclusione degli enti di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;
3) un'autorita' pubblica, o un'impresa pubblica come
definita all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del
Consiglio CE del 13 dicembre 1993, nonche' un'impresa la
cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica;
4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata
nel territorio dell'Unione europea, e che eserciti
attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e
2);
5) qualsiasi altro organismo, individuato in
conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi a
un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea,
qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del
rischio sistemico;
i) 'garanzia': qualsiasi diritto avente ad oggetto o
relativo a valute, strumenti finanziari o altre attivita',
compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui
all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva
2002/47/CE, prontamente realizzabili da chiunque e in
qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare
l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da
ordini di trasferimento attraverso un sistema o da
operazioni effettuate con banche centrali;
l) «intermediario»: uno degli organismi indicati nella
lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al
sistema;
m) «ordine di trasferimento»: ogni istruzione nell'
ambito di un sistema da parte di un partecipante di:
1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo
in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca
(italiana o comunitaria), di una banca centrale, di una
controparte centrale o di un agente di regolamento ovvero
che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di
pagamento in base alle regole del sistema, ovvero
2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno o
piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un
libro contabile o in altro modo;
n) «partecipante»: un ente, un agente di regolamento,
una controparte centrale, una stanza di compensazione, un
operatore del sistema o un sistema di garanzia partecipanti
a un sistema;
o) 'partecipante indiretto': un ente, una controparte
centrale, un agente di regolamento, una stanza di
compensazione o un operatore del sistema conosciuto
dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso,
i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il
sistema da un partecipante in nome proprio in base a un
vincolo contrattuale;
p) «procedura d'insolvenza»: la liquidazione coatta
amministrativa, il fallimento, il provvedimento di
sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle
restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74,
77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e
dell'articolo 56, comma 3, del testo unico finanza, nonche'
ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se
applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di
uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la
sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passivita'
e delle restituzioni dei beni ai terzi;
q) «regolamento lordo»: il regolamento operazione per
operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una
compensazione;
r) 'sistema': un insieme di disposizioni di natura
contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono
eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la
compensazione, attraverso una controparte centrale o meno,
o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia
contestualmente:
1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza contare
l'operatore del sistema ne' un eventuale agente di
regolamento, una eventuale controparte centrale, una
eventuale stanza di compensazione o un eventuale
partecipante indiretto; ovvero applicabile a due
partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il
profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto
attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati
membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facolta'
di limitare a due il numero dei partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro
dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista
dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei
partecipanti medesimi abbia la sede legale;
3) designato come sistema e notificato alla Commissione
europea dallo Stato membro dell' Unione europea di cui si
applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi
interoperabili non costituisce un sistema;
s) «sistema italiano»: uno dei sistemi indicati
nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche' uno
dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10;
t) «sistema di garanzia»: uno dei sistemi di cui agli
articoli 68, comma 1, e 69, comma 2, del testo unico
finanza;
u) «stanza di compensazione»: il centro responsabile
del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al
sistema;
v) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari di
cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza;
w) «sistema extracomunitario»: un sistema di pagamento
o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente
all'Unione europea.
w-bis) 'giorno lavorativo': comprende sia i regolamenti
diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli
eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del
sistema;
w-ter) 'sistemi interoperabili': due o piu' sistemi i
cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di
ordini di trasferimento tra sistemi;
w-quater) 'operatore del sistema': il soggetto o i
soggetti giuridicamente responsabili della gestione del
sistema. L'operatore del sistema puo' anche agire come
agente di regolamento, controparte centrale o stanza di
compensazione. > > .
Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n 210, citato nelle premesse
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art 2. (Definitivita' degli ordini di trasferimento e
della compensazione). - 1. Gli ordini di trasferimento, la
compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti
sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e nel caso
di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di
un partecipante sono opponibili ai terzi, compresi gli
organi preposti alla procedura medesima, se gli ordini di
trasferimento:
a) sono stati immessi nel sistema prima del momento di
apertura della procedura d'insolvenza;
b) sono stati immessi nel sistema successivamente al
momento di apertura della procedura d'insolvenza ed
eseguiti il giorno lavorativo dell'apertura, qualora
l'operatore del sistema provi che al momento
dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della
procedura di insolvenza, ne' avrebbe dovuto esserlo. Cio'
vale anche in caso di apertura di una procedura di
insolvenza nei confronti di un partecipante, al sistema
interessato o a un sistema interoperabile, o nei confronti
dell'operatore del sistema di un sistema interoperabile che
non sia un partecipante.
2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole
il momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel
sistema medesimo. Nel caso dei sistemi interoperabili, tale
momento e' stabilito in modo tale da assicurare, nella
misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo
delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati.
Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i
sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole
interne di un sistema sul momento di immissione non sono
influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui
e' interoperabile. La Banca d'Italia e la Consob, secondo
le rispettive competenze, impartiscono prescrizioni per
l'attuazione del presente comma.
3. Nessuna azione, compresa quella di nullita', puo'
pregiudicare nei confronti del sistema la definitivita'
degli ordini di trasferimento, della compensazione e dei
conseguenti pagamenti e trasferimenti di cui al comma 1.
4. L'apertura di una procedura di insolvenza non ha
effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei
partecipanti connessi con la loro partecipazione a un
sistema, sorti prima del momento di apertura della
procedura stessa. Cio' si applica, tra l'altro, per quanto
riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un
sistema interoperabile o di un operatore di un sistema
interoperabile che non sia un partecipante.».
Si riporta il testo dell'articolo 4 , del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210, citato nelle premesse
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art 4. (Decorrenza dell'irrevocabilita' degli ordini).
- 1. Un ordine di trasferimento non puo' essere revocato
dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole che
disciplinano i sistemi italiani. Nel caso dei sistemi
interoperabili, ogni sistema italiano stabilisce nelle
proprie regole il momento dell'irrevocabilita', in modo
tale da assicurare, nella misura del possibile, il
coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i
sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente
previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei
sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul
momento dell'irrevocabilita' non sono influenzate dalle
regole interne di altri sistemi con cui e'
interoperabile.».
Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210, citato nelle premesse
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art 5. (Adempimento degli obblighi nei confronti del
sistema). - 1. A seguito dell'apertura della procedura di
insolvenza nei confronti di un partecipante o di un
operatore del sistema di un sistema interoperabile,
l'agente di regolamento puo' utilizzare, in nome e per
conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento dei
suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a
un sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della
procedura di insolvenza:
a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul
conto di regolamento del soggetto insolvente;
b) linee di credito aperte a favore del soggetto
insolvente a fronte di una garanzia in essere e destinate a
soddisfare gli obblighi di tale soggetto verso il sistema;
a tale garanzia si applicano le previsioni di cui
all'articolo 8.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti alle
previsioni dell'articolo 2.».
Si riporta il testo dell'articolo 8 , del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n 210, citato nelle premesse
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art 8. (Realizzazione della garanzia nella procedura
di insolvenza). - 1. Nel caso in cui sia aperta una
procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al
sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile,
o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile
che non sia un partecipante, o di un intermediario per
conto del quale un partecipante esegue ordini di
trasferimento ai sensi dell'articolo 6, o di una
controparte di banche centrali, o di qualsiasi terzo che
abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del
momento di apertura della procedura di insolvenza per i
crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi
dell'articolo 2 o effettuate con banche centrali possono
essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti
garantiti.
2. 3. 4. 5. (abrogati)
6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullita', puo'
pregiudicare nei confronti dell'operatore del sistema la
realizzazione della garanzia di cui al comma 1.
7. (abrogato)».
Si riporta il testo dell'articolo 10 , del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210, citato nelle premesse
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art 10. (Designazione dei sistemi). - 1. I sistemi
indicati in allegato si considerano sistemi italiani ai
sensi del presente decreto legislativo.
2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione
di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera m), numero 1), e i rispettivi operatori del
sistema, e, d'intesa con la Consob, i sistemi per
l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo
1, comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi operatori
del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del
presente decreto. Con le medesime modalita' possono essere
revocate le designazioni dei sistemi e dei rispettivi
operatori del sistema, ivi compresi quelli indicati nel
comma 1.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica
alla Commissione europea i sistemi italiani e i rispettivi
operatori del sistema designati al sensi del presente
articolo.
4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e
da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia puo'
equiparare, ai fini dell'applicazione del presente decreto
legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti al
sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto
l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo
1, comma 1, lettera m), numero 1), e d'intesa con la
Consob, nel caso di un sistema avente ad oggetto
l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo
1, comma 1, lettera m), numero 2).
5. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e
la Consob, puo' stipulare accordi con le competenti
autorita' di uno Stato non appartenente all'Unione europea
per l'applicazione, su base di reciprocita' delle
disposizioni del presente decreto agli enti italiani che
partecipano ai sistemi di tale Stato estero.».
Si riporta il testo dell'articolo 11, del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n 210, citato nelle premesse
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 11. (Informazioni sulla partecipazione ai
sistemi). - 1. Con provvedimenti emanati secondo le
procedure indicate nell'articolo 10, comma 2, sono
disciplinate le modalita' secondo le quali:
a) ciascun operatore di sistemi italiani comunica alla
Banca d'Italia i propri partecipanti, curando il tempestivo
aggiornamento di tale comunicazione;
b) ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia i
sistemi ai quali partecipa;
c) chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato
puo' chiedere a un partecipante informazioni sui sistemi
cui esso accede nonche' sulle regole fondamentali che ne
disciplinano il funzionamento.».
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004,
n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
« c) attivita' finanziarie: il contante, gli strumenti
finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni connesse con
le funzioni del sistema delle banche centrali europee e dei sistemi
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo
12 aprile 2001, n. 210, le altre attivita' accettate a garanzia di
tali operazioni;»;
b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
« c-bis) crediti: crediti in denaro derivanti da un contratto
con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell'articolo
4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, compresi gli enti elencati
all'articolo 2 della stessa direttiva, concede un credito in forma di
prestito;»;
c) alla lettera d), numero 2), le parole: «all'articolo 1, punto
19, della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'allegato VI, parte 1, sezione 4, della
direttiva 2006/48/CE»;
d) alla lettera d), numero 3), lettera a), le parole:
«dall'articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE, inclusi gli
enti elencati all'articolo 2, paragrafo 3» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE,
inclusi gli enti elencati all'articolo 2»;
e) alla lettera d), numero 3), lettera b), le parole:
«dall'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CE del 10 maggio
1993 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4,
paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE»;
f) alla lettera d), numero 3), lettera c), le parole:
«dall'articolo 1, punto 5, della direttiva 2000/12/CE» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4, punto 5), della
direttiva 2006/48/CE»;
g) alla lettera d), numero 3), lettera d), le parole:
«dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 92/96/CEE del 10
novembre 1992 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2002/83/CE»;
h) alla lettera q), le parole: «la notificazione al debitore
della costituzione del pegno stesso o della cessione, o la loro
accettazione da parte del debitore» sono sostituite dalle seguenti:
«la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia
contenente l'individuazione del credito».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale
prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire
l'individuazione della data di costituzione e delle attivita'
finanziarie costituite in garanzia. A tale fine e' sufficiente la
registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari
ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e l'annotazione del contante sul conti di
pertinenza. Per i crediti, la consegna per iscritto di un atto al
beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito
e' sufficiente a provare la fornitura del credito costituito in
garanzia finanziaria tra le parti.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
ai crediti per i quali il debitore e' un consumatore quale definito
dall'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE, salvo i casi
in cui il beneficiario della garanzia o il datore della garanzia di
tali crediti sia uno degli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d), numero 2).
2-ter. Fatto salvo il divieto di clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori previsto dalla direttiva 93/13/CEE, e dal
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i debitori dei crediti
possono rinunciare per iscritto:
a) ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori
del credito e nei confronti delle persone a cui il creditore ha
ceduto, impegnato o altrimenti mobilizzato il credito come garanzia;
b) ai diritti derivanti da norme sul segreto bancario che
impedirebbero o limiterebbero la capacita' del creditore del credito
di fornire informazioni sul credito o sul debitore ai fini
dell'utilizzo del credito come garanzia.».
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia
che rispetti i requisiti di cui all'articolo 2 e' efficace fra le
parti del contratto di garanzia finanziaria. Ai fini
dell'opponibilita' ai terzi restano fermi i requisiti di
notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore
previsti dal codice civile.».
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170,
dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Il presente articolo non si applica ai crediti.».
5. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di
gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti
finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di
dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998,
n. 213, le modalita' di trasferimento dei diritti, nonche' di
costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli
sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n 170 citato nelle premesse
cosi' come modificato dal presente decreto:
"Art 1. (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) testo unico bancario: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) testo unico della finanza: il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
c) attivita' finanziarie: il contante, gli strumenti
finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni
connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali
europee e dei sistemi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera r), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
le altre attivita' accettate a garanzia di tali operazioni;
c-bis) crediti: crediti in denaro derivanti da un
contratto con il quale un ente creditizio, secondo la
definizione dell'articolo 4, punto 1), della direttiva
2006/48/CE, compresi gli enti elencati all'articolo 2 della
stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito;
d) contratto di garanzia finanziaria: il contratto di
pegno o il contratto di cessione del credito o di
trasferimento della proprieta' di attivita' finanziarie con
funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti
contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia
reale avente ad oggetto attivita' finanziarie e volto a
garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie,
allorche' le parti contraenti rientrino in una delle
seguenti categorie:
1) autorita' pubbliche, inclusi gli organismi del
settore pubblico degli Stati membri incaricati della
gestione del debito pubblico o che intervengano in tale
gestione o che siano autorizzati a detenere conti dei
clienti, con l'esclusione delle imprese assistite da
garanzia pubblica;
2) banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca
dei regolamenti internazionali, le banche multilaterali di
sviluppo, come definite dall'allegato VI, parte I, sezione
4, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, il Fondo monetario internazionale e la Banca
europea per gli investimenti;
3) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale,
inclusi:
a) enti creditizi, come definiti dall'articolo 4, punto
1) della direttiva 2006/48/CE inclusi gli enti elencati
all'articolo 2 della medesima direttiva;
b) imprese di investimento, come definite dall'articolo
4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;
c) enti finanziari, come definiti dall'articolo 4,
punto 5) della direttiva 2006/48/CE;
d) imprese di assicurazione, come definite
dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 92/49/CEE del
18 giugno 1992 del Consiglio, e dall'articolo 1, paragrafo
1, lettera a, della direttiva 2002/83/CE;
e) organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari, quali definiti dall'articolo 1, paragrafo 2,
della direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 del
Consiglio;
f) societa' di gestione, quali definite dall'articolo
1-bis, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del 20
dicembre 1985 del Consiglio;
4) controparti centrali, agenti di regolamento o stanze
di compensazione, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE
del 19 maggio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio,
articolo 2, rispettivamente alle lettere c), d) ed e),
inclusi enti analoghi che operano sui mercati dei contratti
futures, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera
f), del testo unico della finanza, delle opzioni e dei
prodotti finanziari derivati non sottoposti a tale
direttiva;
5) persone diverse dalle persone fisiche, incluse
imprese e associazioni prive di personalita' giuridica,
purche' la controparte sia un ente definito ai numeri da 1)
a 4);
e) clausola di integrazione: la clausola del contratto
di garanzia finanziaria che prevede l'obbligo di prestare
una garanzia finanziaria o di integrare la garanzia
finanziaria gia' prestata: 1) in caso di variazione
dell'importo dell'obbligazione finanziaria garantita, a
seguito di variazione dei valori di mercato correnti, o del
valore della garanzia originariamente prestata; 2) in caso
di variazione dell'importo dell'obbligazione finanziaria
garantita per causa diversa da quella di cui al numero 1);
f) clausola di interruzione dei rapporti e pagamento
del saldo netto, clausola di «close-out netting»: la
clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un
contratto che comprende un contratto di garanzia
finanziaria oppure, in mancanza di una previsione
contrattuale, una norma di legge in base alla quale, in
caso di evento determinante l'escussione della garanzia
finanziaria:
1) le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e
vengono convertite nell'obbligazione di versare un importo
pari al loro valore corrente stimato, oppure esse sono
estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale
importo, ovvero
2) viene calcolato il debito di ciascuna parte nei
confronti dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni
e viene determinata la somma netta globale risultante dal
saldo e dovuta dalla parte il cui debito e' piu' elevato,
ad estinzione dei reciproci rapporti;
g) clausola di sostituzione: la clausola del contratto
di garanzia finanziaria che prevede la possibilita' di
sostituire in tutto o in parte l'oggetto, nei limiti di
valore dei beni originariamente costituiti in garanzia;
h) contante: denaro accreditato su un conto od analoghi
crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul
mercato monetario;
i) evento determinante l'escussione della garanzia:
l'inadempimento o qualsiasi altro evento analogo convenuto
fra le parti il cui verificarsi da' diritto al beneficiario
della garanzia, in base al contratto o per effetto di
legge, di procedere all'escussione della garanzia
finanziaria o di attivare la clausola di
«close-outnetting»;
l) garanzia equivalente: quando la garanzia ha ad
oggetto il contante, un ammontare dello stesso importo e
nella stessa valuta; quando la garanzia ha ad oggetto
strumenti finanziari, strumenti finanziari del medesimo
emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione
o classe e con stesso importo nominale, stessa valuta e
stessa descrizione o, quando il contratto di garanzia
finanziaria prevede il trasferimento di altre attivita' al
verificarsi di un evento che riguardi o influenzi strumenti
finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste altre
attivita';
m) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
n) giorno e momento di apertura di una procedura di
risanamento o di liquidazione: il giorno e il momento in
cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti
delle passivita' o di restituzione dei beni ai terzi
secondo le disposizioni dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3,
del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
o) obbligazioni finanziarie: le obbligazioni, anche
condizionali ovvero future, al pagamento di una somma di
denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari, anche
qualora il debitore sia persona diversa dal datore della
garanzia;
p) obbligazioni finanziarie garantite: le obbligazioni
finanziarie assistite da un contratto di garanzia
finanziaria;
q) prestazione della garanzia: l'avvenuto compimento
degli atti, quali la consegna, il trasferimento, la
registrazione delle attivita' finanziarie, in esito ai
quali le attivita' finanziarie stesse risultino nel
possesso o sotto il controllo del beneficiario della
garanzia o di persona che agisce per conto di quest'ultimo
o, nel caso di pegno o di cessione del credito,la consegna
per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia
contenente l'individuazione del credito;
r) procedure di liquidazione: il fallimento, la
liquidazione coatta amministrativa, nonche' ogni altra
misura destinata alla liquidazione delle imprese e che
comportano l'intervento delle autorita' amministrative o
giudiziarie;
s) procedure di risanamento: l'amministrazione
controllata, il concordato preventivo, il provvedimento di
sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle
restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74,
77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e
dell'articolo 56, comma 3, del testo unico della finanza,
nonche' ogni altra misura destinata al risanamento delle
imprese e che incide sui diritti dei terzi;
t) strumenti finanziari: gli strumenti finanziati di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad e), del testo
unico della finanza e gli altri individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della
Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le
societa' e la Borsa, in relazione alle previsioni della
direttiva 2002/47/CE del 6 giugno 2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio. > > .
Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 21
maggio 2004, n 170 citato nelle premesse cosi' come
modificato dal presente decreto:
"Art. 2. Ambito di applicazione. - 1. Il presente
decreto legislativo si applica ai contratti di garanzia
finanziaria a condizione che:
a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per
iscritto;
b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale
prestazione sia provata per iscritto. La prova deve
consentire l'individuazione della data di costituzione e
delle attivita' finanziarie costituite in garanzia. A tale
fine e' sufficiente la registrazione degli strumenti
finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli
articoli 83-bis e seguenti del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e l'annotazione del contante sul
conti di pertinenza. Per i crediti, la consegna per
iscritto di un atto al beneficiario della garanzia
contenente l'individuazione del credito e' sufficiente a
provare la fornitura del credito costituito in garanzia
finanziaria tra le parti.
2. Nel presente decreto legislativo, l'espressione:
«per iscritto» si intende riferita anche alla forma
elettronica e a qualsiasi altro supporto durevole, secondo
la normativa vigente in materia.
2-bis. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano ai crediti per i quali il debitore e' un
consumatore quale definito dall'articolo 3, lettera a),
della direttiva 2008/48/CE, salvo i casi in cui il
beneficiario della garanzia o il datore della garanzia di
tali crediti sia uno degli enti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d), numero 2).
2-ter. Fatto salvo il divieto di clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori previsto dalla
direttiva 93/13/CEE, e dal decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, i debitori dei crediti possono rinunciare per
iscritto:
a) ai diritti di compensazione nei confronti dei
creditori del credito e nei confronti delle persone a cui
il creditore ha ceduto, impegnato o altrimenti mobilizzato
il credito come garanzia;
b) ai diritti derivanti da norme sul segreto bancario
che impedirebbero o limiterebbero la capacita' del
creditore del credito di fornire informazioni sul credito o
sul debitore ai fini dell'utilizzo del credito come
garanzia.».
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170 citato nelle premesse
cosi' come modificato dal presente decreto:
«3. Efficacia della garanzia finanziaria.
1. L'attribuzione dei diritti previsti dal presente
decreto legislativo al beneficiario della garanzia e la
loro opponibilita' ai terzi non richiedono requisiti
ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 2, anche
se previsti da vigenti disposizioni di legge
1-bis. Nel caso di pegno o di cessione del credito la
garanzia che rispetti i requisiti di cui all'articolo 2 e'
efficace fra le parti del contratto di garanzia
finanziaria. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi restano
fermi i requisiti di notificazione al debitore o di
accettazione da parte del debitore previsti dal codice
civile.».
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n 170 citato nelle premesse
cosi' come modificato dal presente decreto:
«5. Potere di disposizione delle attivita' finanziarie
oggetto del pegno.
1. Il creditore pignoratizio puo' disporre, anche
mediante alienazione, delle attivita' finanziarie oggetto
del pegno, se previsto nel contratto di garanzia
finanziaria e conformemente alle pattuizioni in esso
contenute.
2. Il creditore pignoratizio che si sia avvalso della
facolta' indicata nel comma 1 ha l'obbligo di ricostituire
la garanzia equivalente in sostituzione della garanzia
originaria entro la data di scadenza dell'obbligazione
finanziaria garantita.
3. La ricostituzione della garanzia equivalente non
comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera
effettuata alla data di prestazione della garanzia
originaria.
4. Qualora, prima dell'adempimento dell'obbligo
indicato nel comma 2, si verifichi un evento determinante
l'escussione della garanzia, tale obbligo puo' essere
oggetto della clausola di «close-out netting». In mancanza
di tale clausola, il creditore pignoratizio procede
all'escussione della garanzia equivalente in conformita' a
quanto previsto nell'articolo 4.
4-bis. Il presente articolo non si applica ai
crediti.».
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n 170 citato nelle premesse
cosi' come modificato dal presente decreto:
«10. Legge regolante i diritti su strumenti finanziari
in forma scritturale.
1. Quando i diritti, che hanno ad oggetto o sono
relativi a strumenti finanziari, risultino da registrazioni
o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di
gestione o di deposito accentrato, le modalita' di
trasferimento di tali diritti, nonche' di costituzione e di
realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli
stessi, sono disciplinati esclusivamente dalla legge
dell'ordinamento dello Stato in cui e' situato il libro
contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito
accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o
annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto,
con esclusione del rinvio alla legge di un altro Stato.
2. Gli eventuali patti in deroga al comma 1 sono nulli.
3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di
gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli
strumenti finanziari non siano immessi in un sistema
italiano in regime di dematerializzazione ai sensi del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalita' di
trasferimento dei diritti, nonche' di costituzione e
realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli
stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
Art. 3
Modifiche al decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155
1. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2008,
n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 190, e' sostituito dal seguente:
« 1-bis. La disciplina derogatoria di cui al comma 1 si applica
ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia
stipulati entro la data del 31 dicembre 2011.».
Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto legge
9 ottobre 2008, n 155 "Misure urgenti per garantire la
stabilita' del sistema creditizio e la continuita'
nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori,
nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari
internazionali.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
ottobre 2008, n. 237, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3. - 1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze
di liquidita', la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che
siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la
garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del
debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della
sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in
deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e
agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai
medesimi finanziamenti si applica l'articolo 67, quarto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1-bis. La disciplina derogatoria di cui al comma 1 si
applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della
Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre
2011.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
rilasciare, fino al 31 dicembre 2009, la garanzia statale
su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca
d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche
estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita'
(emergency liquidity assistance).
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72
(Disciplina delle insolvenze di mercato)
1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con
regolamento l'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle
negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di
negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70,
stabilendone i presupposti, l'ambito di applicazione e le modalita'
di accertamento e di liquidazione. L'insolvenza di mercato e'
dichiarata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'apertura, da parte
dell'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, di una
procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi alle
negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di
negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70,
costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza di
mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le definizioni di
'procedura di risanamento' e 'procedura di liquidazione' previste
dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, l'autorita'
giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla
Consob e alla Banca d'Italia, anche per via telematica, l'apertura
della procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi
alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi
multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti
dall'articolo 70.
4. La liquidazione delle insolvenze di mercato, inclusi gli
adempimenti previsti al comma 6, puo' essere effettuata dalle
societa' di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, per i
contratti stipulati nei mercati da esse gestiti, e dai gestori dei
sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis, rispettivamente per le
operazioni da essi garantite e per i contratti stipulati nei sistemi
da essi gestiti, e da altri soggetti, conformemente alle disposizioni
contenute nella disciplina prevista dal comma 1.Le spese per la
gestione della liquidazione delle insolvenze di mercato sono poste a
carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i sistemi nei quali
l'insolvente ha operato.
5. Ai fini della liquidazione delle insolvenze di mercato, le
societa' di gestione previste dall'articolo 61, comma 1, i gestori
dei sistemi previsti dall'articolo 70 e 77-bis e gli altri soggetti
possono prevedere clausole di close-out netting per i contratti e per
le operazioni previsti al comma 4. Tali clausole sono valide e hanno
effetto in conformita' a quanto dalle stesse previsto, anche in caso
di apertura di una procedura di risanamento o di una procedura di
liquidazione nei confronti dell'insolvente di mercato. Ai fini del
presente comma, si applicano le definizioni di 'clausola di close-out
netting', 'procedura di risanamento' e 'procedura di liquidazione'
previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.
170, anche in assenza di garanzie finanziarie.
6. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si
conclude con il rilascio agli aventi diritto, per i crediti residui,
di un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal
creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell'insolvente per gli effetti dell'articolo 474 del codice di
procedura civile.
7. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove
ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di attuazione della
direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 1998, relative al carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.»;
b) l'articolo 202 e' abrogato.
Note all'art. 4:
L'articolo 202 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n.58, abrogato dal presente decreto, recava:
«202. Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di
borsa.»
Art. 5
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, ad eccezione
di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal 30
giugno 2011.
2. I sistemi designati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, prima del 30 giugno 2011
continuano ad essere designati ai fini del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 210, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e non necessitano di un nuovo provvedimento di
designazione.
3. Gli ordini di trasferimento immessi in un sistema entro il 29
giugno 2011 ma regolati dopo tale data sono ordini di trasferimento
ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, cosi' come
modificato dal presente decreto legislativo, e ad essi si applica la
nuova disciplina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 5:
Per il testo dell'articolo 10, del decreto legislativo
12 aprile 2001, n. 210 si vedano le note all'articolo 1.
Allegato
(previsto dall'articolo 1, comma 8)
«Allegato
(sistemi di cui all'art. 1,comma 1, lettera s)
Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 1
TARGET2 - Banca d'Italia, gestito dalla Banca d'Italia;
BI-COMP, gestito dalla Banca d'Italia.
Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 2
Servizi di liquidazione EXPRESS IIgestiti dalla Monte Titoli S.p.A.
Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari
gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia.
Servizio di gestione accentrata, gestito dalla Monte Titoli S.p.A.,
limitatamente al trasferimento di strumenti finanziari attraverso
operazioni di giro.».
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