L MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 18
giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo
civile ed in particolare l'art. 11, recante
delega al Governo in
materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, nonche' disposizioni
concernenti i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti;
Visto il decreto
legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante
«Individuazione di nuovi
servizi erogati dalle farmacie nell'ambito
del Servizio sanitario
nazionale, nonche' disposizioni in materia di
indennita' di residenza
per i titolari di farmacie rurali, a norma
dell'art. 11 della legge
18 giugno 2009, n. 69»;
Visto, in particolare,
l'art. 1, comma 2, lettera a), punto 4, ai
sensi del quale la
partecipazione delle farmacie al servizio di
assistenza domiciliare
integrata a favore dei pazienti residenti o
domiciliati nel
territorio della sede di pertinenza di ciascuna
farmacia, a supporto
delle attivita' del medico di medicina generale
o del pediatra di libera
scelta, a favore dei pazienti che risiedono
o hanno il proprio
domicilio nel territorio di competenza, si espleta
anche attraverso la
messa a disposizione di operatori socio-sanitari,
di infermieri e di
fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio,
di specifiche
prestazioni professionali richieste dal medico di
famiglia o dal pediatra
di libera scelta;
Visto che, ai sensi
del citato punto 4), possono essere svolte
presso la farmacia
ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento
dei nuovi compiti
delle farmacie, individuate con decreto del
Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sentita
la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di
Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 2, comma
1, lettera b), punto 5), del citato decreto
legislativo n. 153 del
2009, che prevede che all'art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e'
aggiunta, dopo la
lettera c), la seguente lettera c-bis: «c-bis)
l'accordo collettivo
nazionale definisce i principi e i criteri per
la remunerazione, da
parte del Servizio sanitario nazionale, delle
prestazioni e delle
funzioni assistenziali di cui all'art. 11 della
legge 18 giugno 2009, n.
69, e al relativo decreto legislativo di
attuazione, fissando il
relativo tetto di spesa, a livello nazionale,
entro il limite
dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per
il medesimo Servizio
sanitario nazionale, per le regioni e per gli
enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attivita' da parte
delle farmacie, e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
all'accertamento della predetta diminuzione degli
oneri provvedono
congiuntamente, sulla base di certificazioni
prodotte dalle singole
regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli
articoli 9 e 12
dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di
Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di
Trento e di Bolzano»;
Visto il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino
della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992,
n. 421» e successive modificazioni;
Vista la legge 26
febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in
materia di professioni
sanitarie»;
Vista la legge 10
agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle
professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione,
della prevenzione nonche' della professione
ostetrica»;
Vista la legge 2
febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in
materia di
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al
Governo per
l'istituzione dei relativi ordini professionali»;
Visto il decreto del
Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n.
739, recante
«Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo
professionale dell'infermiere»;
Visto il decreto del
Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n.
741, recante
«Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo
professionale del fisioterapista»;
Visto il decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica
del 27 luglio 2000,
sull'equipollenza di diplomi e attestati al
diploma universitario
di infermiere ai fini dell'esercizio
professionale e
dell'accesso alla formazione post-base;
Visto il decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica
del 27 luglio 2000,
concernente l'equipollenza di diplomi e di
attestati al diploma
universitario di fisioterapista, ai fini
dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione
post-base;
Ritenuto di
disciplinare in maniera organica le modalita' che, nel
rispetto della vigente
normativa, dovranno essere osservate dalle
farmacie ai fini
dell'erogazione dei servizi di cui sopra;
Sentite la Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri, la
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani,
la Federazione
Nazionale dei Collegi I.P.A.S.V.I., l'Associazione
Italiana Fisioterapisti
e la Federazione Italiana Fisioterapisti;
Acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 18
novembre 2010;
Decreta:
Art. 1
Operatori abilitati
1. L'erogazione dei
servizi di cui al presente decreto puo' essere
effettuata
esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti,
in
possesso di titolo
abilitante ai sensi della vigente normativa, ed
iscritti al relativo
Collegio professionale laddove esistente.
2. Il farmacista
titolare o direttore e' tenuto ad accertare, sotto
la propria
responsabilita', il possesso dei requisiti di cui al
comma
1, avvalendosi, laddove
necessario, degli Ordini provinciali dei
medici, dei Collegi
provinciali degli infermieri e delle associazioni
maggiormente
rappresentative dei fisioterapisti cosi' come
individuate dal
Ministero della salute.
3. Le attivita'
erogate presso le farmacie e a domicilio del
paziente devono essere
effettuate dai professionisti sanitari di cui
al presente decreto nel
rispetto dei propri profili professionali,
con il coordinamento
organizzativo e gestionale del farmacista
titolare o direttore.
Art. 2
Regime delle prestazioni
1. Le prestazioni di cui al presente decreto possono essere erogate
a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito degli
specifici accordi regionali di cui al successivo art. 5, sotto la
vigilanza dei preposti organi regionali, in farmacia, previa
prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, fermo restando che eventuali prestazioni e funzioni
assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi
regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.
Art. 3
Prestazioni erogabili dagli infermieri
1. Su prescrizione del medico, alle condizioni di cui all'art. 2,
l'infermiere, all'interno della farmacia, provvede alla corretta
applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.
2. Ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 14 settembre
1994 n.739, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1,
l'infermiere puo' avvalersi del supporto di operatori socio-sanitari,
ove operanti presso la farmacia.
3. Nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale,
sono altresi' erogabili dagli infermieri presso le farmacie, anche
tramite il supporto del personale di cui al comma 2, le seguenti
prestazioni:
a) supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza,
rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;
b) effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi
intramuscolo;
c) attivita' concernenti l'educazione sanitaria e la
partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;
d) iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle
terapie.
4. Sono erogabili dagli infermieri, a domicilio del paziente,
nell'ambito degli specifici accordi regionali di cui al successivo
art. 5, le prestazioni, rientranti nelle competenze del proprio
profilo professionale, prescritte dal medico di medicina generale o
dal pediatra di libera scelta, oltre che da medici chirurghi
appartenenti ad altre discipline, che ritengano di avvalersi
utilmente dei servizi erogabili dalle farmacie.
5. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta, alle condizioni di cui all'art. 2, nonche' nel
rispetto della normativa vigente, l'infermiere puo' erogare sia
all'interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori
prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo
il proprio profilo professionale. Inoltre, a domicilio del paziente,
gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a garantire il
corretto utilizzo dei medicinali. Le predette attivita' possono
essere svolte esclusivamente laddove previste nell'ambito delle linee
guida tecnico-sanitarie approvate dalle Regioni. Gli infermieri
intervengono altresi' d'urgenza, oltre che per il supporto
all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, anche nelle
situazioni igienico sanitarie d'urgenza previste dal profilo
professionale di appartenenza.
Art. 4
Prestazioni erogabili dai fisioterapisti
1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta, alle condizioni di cui all'art. 2, il
fisioterapista puo' erogare all'interno della farmacia ed a domicilio
del paziente, e nei limiti di cui al decreto del Ministro della
sanita' n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni professionali:
a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di
propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al
superamento del bisogno riabilitativo;
b) attivita' terapeutica per la rieducazione funzionale delle
disabilita' motorie, psico motorie e cognitive e viscerali
utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa
attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
2. La farmacia, nell'erogazione delle prestazioni di cui al comma
1, deve rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori
professionali, sanitari e tecnico - strutturali previsti per lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 dalla normativa
statale, regionale e comunale vigente, nell'ambito dei precedenti
settori.
Art. 5
Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi
1. L'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, fissa i
principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione, da
parte del servizio sanitario nazionale, dei nuovi servizi di cui al
presente decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello
regionale.
2. L'accordo nazionale definisce, altresi', i principi ed i criteri
in base ai quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti
minimi di idoneita' dei locali nel cui ambito le prestazioni sono
erogate.
3. Fino all'entrata in vigore degli accordi regionali, i requisiti
minimi dei locali sono quelli che le vigenti disposizioni di legge
stabiliscono per lo svolgimento di attivita' infermieristiche e
fisioterapiche.
4. Le prestazioni di cui al presente decreto sono da intendersi
effettuabili nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche
competenze professionali e nell'ambito dei connessi profili di
responsabilita'.
5. L'attivazione e l'effettuazione dei nuovi servizi di cui al
presente decreto non puo' comportare oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 ottobre
2009, n. 153.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto sono da intendersi
applicabili nelle singole Regioni in coerenza, nell'ambito e nei
limiti degli accordi regionali correlati all'accordo collettivo
nazionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 e successive modificazioni, e delle disposizioni legislative
regionali in materia.
2. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei Conti
per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 16 dicembre 2010
Il Ministro: Fazio
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