Premesse.
Il presente documento di indirizzo e' volto a
disciplinare le
procedure di controllo antimafia sui contratti
relativi alla
realizzazione dell'EXPO Milano 2015, ai sensi
dell'art. 3-quinquies
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito
dalla legge
20 novembre 2009, n. 166. In particolare, a mente del
comma 4 del
citato art. 3-quinquies, i controlli antimafia sui
contratti pubblici
e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad
oggetto lavori,
servizi e forniture sono effettuati con
l'osservanza delle
linee-guida indicate da questo Comitato, anche in
deroga a quanto
previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
L'ambito di operativita' della norma, come
precisato dal
Commissario delegato del Governo per il cennato evento,
va ricondotto
agli interventi individuati nei decreto del Presidente
del Consiglio
dei Ministri 22 ottobre 2008 e 1° marzo 2010, che
ha recepito
l'accordo intervenuto nell'ambito del Tavolo
Lombardia del 25
novembre, come individuati. Tali opere, classificate
in essenziali,
connesse e necessarie, sono individuate negli allegati
1 e 2 del
cennato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2008.
In relazione alle opere essenziali, si deve inoltre
tenere conto
delle modifiche contenute nel Masterplan del sito,
presentato al BIE
il 22 aprile 2010, e delle conseguenti integrazioni
che verranno
apportate all'allegato 1 del cennato decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Con riferimento alle opere necessarie, EXPO 2015
e' stazione
appaltante e, nella veste di organismo di diritto
pubblico, opera in
conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 12
aprile 2006,
n. 163.
Rientrano invece nella sfera di competenza
del Tavolo
istituzionale per il Governo complessivo degli
interventi regionali e
sovra regionali, di cui all'art. 5 del cennato decreto
del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, la
programmazione e la
realizzazione di attivita' regionali e sovra
regionali relative a
EXPO 2015, nonche' gli interventi e le attivita'
relative alle opere
connesse riguardanti opere diverse da quelle in carico
alla societa'
EXPO 2015, nonche' le opere da 7° a 9D dell'allegato 1
al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sopraindicato, in
quanto opere
per l'accessibilita' al sito.
Sulla base di quanto riferito dalla Prefettura di
Milano, risulta
che, alla data di adozione delle presenti linee-guida,
non sono stati
affidati appalti di lavori ne' sub-contratti e/o
sub-appalti e non
sono state esperite procedure di gara aventi ad
oggetto la
progettazione delle opere direttamente ricadenti nelle
aree destinate
ad ospitare l'evento. Sono peraltro di imminente
indizione le
procedure aventi ad oggetto l'affidamento dei
servizi di
progettazione concernenti: opere civili e
strutturali in cemento
armato, metallo e legno delle cosiddette «opere di
piastra del sito»;
opere afferenti le vie d'acqua del sito; opere
elettriche e
meccaniche di distribuzione del sito; opere a
verde; sistema di
accessibilita', mobilita' e trasporti del sito; servizi
informatici e
soluzioni tecnologiche di telecomunicazione del sito.
Sono inoltre state avviate le procedure per
l'approvazione della
variante urbanistica sulle aree la cui destinazione
d'uso sara'
trasformata da agricola in edificabile.
Sono state definite, infine, le modalita' per
l'acquisizione
delle aree su cui si terra' il sito, con le delibere dei
consigli di
amministrazione delle societa' Belgioiosa S.r.l. e
Raggio di Luna
S.p.a., nonche' della Fondazione Fiera internazionale
di Milano con
le quali e' stata garantita la messa a disposizione
incondizionata
delle rispettive aree di proprieta', con decorrenza
immediata, sino
al diciottesimo mese successivo alla conclusione
dell'evento,
prevedendo:
a) la cessione della proprieta' delle aree sulle
quali verranno
localizzate le opere di interesse pubblico e generale;
b) la costituzione del diritto di
superficie sulle aree
interessate da costruzioni temporanee (in misura non
inferiore al 44%
della superficie delle aree di proprieta' di Fondazione
fiera Milano
e di Belgioiosa S.r.l.).
Dal quadro delineato puo' dunque rilevarsi come la
fase attuale
del monitoraggio debba essere ricondotta
nell'alveo di quegli
interventi di carattere prodromico alla
fase centrale
dell'aggiudicazione dei lavori, di cui
alla direttiva
interministeriale di giugno 2005.
Nel predetto atto di indirizzo, infatti,
una particolare
attenzione viene riservata proprio all'attivita' di
controllo in
funzione antimafia inerente il contesto
ambientale, in termini
oggettivi e soggettivi, in cui si andranno a iscrivere
gli interventi
da realizzare.
Tale approccio di massima anticipazione del presidio
antimafia si
e' peraltro rivelato di particolare efficacia specie in
relazione ad
interventi , di analoga rilevanza rispetto a quello
oggetto delle
presenti linee-guida, sia per la
complessita' del dato
infrastrutturale, sia per l'indotto finanziario
correlato, che hanno
portato alla luce elementi di notevole vulnerabilita'
del sistema
proprio nella fase prodromica alla vera e
propria esecuzione
dell'appalto.
In relazione all'attuale fase pertanto
devono intendersi
integralmente richiamati gli indirizzi forniti con
la predetta
direttiva interministeriale,con gli opportuni
adattamenti legati alla
specificita' dell'evento in esame. Analogamente, per
quanto attiene
alle successive fasi, resta ferma la cornice delineata
nel medesimo
atto di indirizzo cui si vanno ad aggiungere
le indicazioni
compendiate nelle linee-guida dettate per gli
interventi in Abruzzo
che possono costituire per molti aspetti un
utile quadro di
riferimento anche con riguardo all'EXPO.
Alla luce di quanto sopra si forniscono, nei
paragrafi che
seguono, alcuni primi elementi di orientamento
intorno ai quali
strutturare il percorso di monitoraggio antimafia
sull'evento,
suscettibili di ulteriori aggiustamenti e
rimodulazioni alla luce
delle concrete esigenze che potranno venire in
evidenza nel
prosieguo.
L'attivita' di monitoraggio.
1. Il metodo di lavoro e i soggetti della
rete. - In via
preliminare si conferma il ruolo centrale che la
Prefettura di Milano
riveste nell'attivita' di monitoraggio sul sistema
degli interventi
per la realizzazione dell'EXPO 2015.
Nello svolgimento di tale attivita' ed in
ragione della
particolare delicatezza e complessita' delle iniziative
che verranno
avviate in vista del citato evento, la legge stessa
ha individuato
una specifica strumentazione a supporto del Prefetto,
peraltro gia'
attivata:
a) la sezione specializzata del Comitato di
coordinamento per
l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui al comma
3 dell'art.
3-quinquies del decreto-legge n. 135/2009, costituita
con decreto
interministeriale del 23 dicembre 2009;
b) il gruppo interforze per l'EXPO 2015
(GICEX), organismo
info-investigativo costituito, a livello
centrale, presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza, sempre ai sensi
del predetto
art. 3-quinquies.
Accanto a tale strumentazione, va peraltro
evidenziata l'esigenza
che l'attivita' del Prefetto e dei citati organismi
possa avvalersi
dell'apporto indispensabile di tutti i soggetti
istituzionali e no a
vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'evento,
secondo una
logica di rete che ha ispirato in questi anni
l'attivita' del
Comitato stesso, e che e' opportuno venga replicata
anche in questa
circostanza.
In tale prospettiva, pertanto, il Prefetto di
Milano si fara'
carico di individuare le migliori e piu'
efficaci forme di
partecipazione e coinvolgimento di tutte le componenti
del sistema al
fine di conseguire livelli incrementali di sicurezza.
Tali forme di collaborazione saranno in particolare
rivolte alla
definizione congiunta di strumenti operativi volti a
rafforzare i
presidi a tutela della legalita' e della
trasparenza, anche
attraverso la costituzione di appositi gruppi per la
messa a punto di
bandi di gara tipo e di capitolati di appalto per
lavori, servizi e
forniture concernenti l'evento in questione.
In analogia a quanto gia' indicato nelle
seconde linee-guida
emanate per i controlli antimafia in Abruzzo, potrebbe
inoltre essere
opportuno, al fine di inquadrare tali iniziative in
una cornice di
riferimento chiara ed omogenea, sottoscrivere in via
preliminare uno
o piu' protocolli d'intesa che definiscano un
percorso comune e
condiviso tra tutti i soggetti istituzionali,
imprenditoriali e
rappresentativi delle categorie dei lavoratori,
in cui siano
puntualizzate le misure da adottare in funzione
di prevenzione
antimafia.
I contenuti di tali strumenti dovranno in ogni
caso conformarsi
ai principi di seguito precisati che costituiscono
regolamentazione
speciale da osservare, anche in deroga alle ordinarie
disposizioni di
legge, ai sensi del richiamato art. 3-quinquies del
decreto-legge
sopracitato.
A tali principi dovranno altresi' essere adeguati,
in relazione
alla parte di residua applicazione, i protocolli
gia' stipulati,
concernenti la messa in sicurezza di opere rientranti
nell'ambito di
applicazione delle presenti linee-guida, ed in relazione
ai quali le
parti contraenti avranno cura di verificarne la
coerenza con il
sistema dei controlli antimafia nelle stesse delineato.
2. Indirizzi per le stazioni appaltanti e per
gli operatori
economici. - Analogamente a quanto disposto con le
linee-guida per
l'Abruzzo e in coerenza con le indicazioni impartite dal
Ministro con
le direttive di giugno 2005 e giugno 2010, le misure
organizzative ed
i controlli a fini antimafia concernenti le
attivita' per la
realizzazione dell'evento EXPO 2015 dovranno tener
conto delle
seguenti linee di indirizzo.
2.1. In primo luogo dovra' essere prevista la
realizzazione di
una Anagrafe degli esecutori accessibile alla Direzione
investigativa
antimafia e al GICEX, concernente i soggetti e
gli operatori
economici aggiudicatari ed affidatari, nonche' ogni
altro soggetto
della «filiera delle imprese» cosi' come definita
dall'art. 6 della
legge n. 217 del 2010. A questo fine, il Comitato
ritiene che
l'allocazione piu' congeniale dell'infrastruttura
informatica di cui
trattasi sia da ravvisarsi presso la stessa EXPO
S.p.a, quale
societa' incaricata della realizzazione degli
interventi. Tale
Anagrafe deve contenere le seguenti informazioni
essenziali:
a) individuazione anagrafica del soggetto
d'impresa o
dell'operatore economico;
b) tipologia e importo del contratto,
subcontratto o
subappalto;
c) annotazioni relative a modifiche intervenute
nell'assetto
proprietario o manageriale del soggetto
imprenditoriale, nonche'
relative al direttore tecnico;
d) annotazioni relative all'eventuale perdita
del contratto,
subcontratto o subappalto, con sintetica indicazione
della connessa
motivazione, e all'applicazione della relativa penale
pecuniaria;
e) indicazione del conto dedicato.
Il soggetto aggiudicatore si avvale, per la
formazione e
l'inserimento dei dati necessari alla popolazione
dell'Anagrafe,
della collaborazione degli stessi soggetti esecutori
con i quali
potranno essere prese intese per la definizione
delle specifiche
modalita' collaborative. Tale collaborazione, in
quanto rivolta a
soddisfare specifiche esigenze informative di tipo
sistemico connesse
a finalita' antimafia, non determina l'insorgenza di
alcun onere a
carico del soggetto aggiudicatore, nel senso che non
comporta alcuna
variazione del prezzo, importo o valore del contratto,
subcontratto o
subappalto, ne' legittima alcuna richiesta in tal senso.
A questo proposito, infatti, occorre ricordare
che l'art. 1,
comma 5, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,
convertito, con
modificazioni e integrazioni, nella legge 12 ottobre
1982, n. 726,
stabilisce che le imprese, individuali e collettive,
aggiudicatarie
di contratti pubblici sono tenute a fornire notizie
di carattere
organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria
attivita', nonche'
ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli
effettivi titolari
dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.
All'osservanza di tale obbligo, per la violazione
del quale la
legge prevede la sanzione dell'arresto, sono
tenute le imprese
partecipanti a procedure di evidenza pubblica con
l'invio alla
stazione appaltante del modello GAP; in tal
senso dunque la
collaborazione di cui si e' detto viene a
rappresentare una
particolare modalita' di declinazione di tale
obbligo, non
costituendo alcun aggiuntivo aggravio per l'impresa.
Le informazioni presenti nell'Anagrafe degli
esecutori sono
utilizzabili dalla Direzione investigativa
antimafia ai fini
dell'attivita' istituzionale di monitoraggio degli
appalti pubblici
volta a prevenire e contrastare le infiltrazioni della
criminalita'
organizzata.
Un report delle risultanze d'Anagrafe, corredato
da eventuali
osservazioni circa gli esiti delle attivita' di
analisi e di
interpolazione dei dati che possano essere
considerate d'interesse
per l'orientamento dei compiti di indirizzo del
Comitato, sono messe
a disposizione , a cura del GICEX, della citata sezione
specializzata
costituita presso la Prefettura di Milano e da
quest'ultima inviate,
con proprio rapporto, al Comitato.
2.2. Estensione a tutti i soggetti appartenenti
alla «filiera
delle imprese», nei termini indicati dall'art. 6
della legge n.
217/2010, dell'obbligo di assoggettarsi al regime delle
informazioni
prefettizie di cui all'art. 4 del decreto legislativo
n. 490/1994 e
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 252/1998.
Tali informazioni costituiscono l'unica ed
esclusiva forma di
accertamento antimafia per le fattispecie
contrattuali,
sub-contrattuali, i sub-appalti, i cottimi, le
prestazioni d'opera,
le forniture e i servizi, indipendentemente dal
loro importo,
oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalita'
di esecuzione.
Nell'ambito dei protocolli d'intesa con i quali
verranno ad essere
esplicitate, in concreto, le precise modalita' di
verifica, si
potranno prevedere limitate forme di esenzione per le
acquisizioni
destinate all'approvvigionamento di materiale di
consumo di pronto
reperimento, i cui limiti di importo potranno essere
ragguagliati
alla misura prevista da corrispondenti previsioni
protocollari gia'
vigenti (secondo cui sono in regime di esenzione le
spese effettuate
da ciascun singolo operatore che non superino nel
trimestre l'importo
complessivo di 50 mila euro).
L'accertamento di cause ostative ad effetto
interdittivo tipico
(art. 10, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto
del Presidente
della Repubblica n. 252/1998), determina
l'impossibilita' di
stipulare il contratto o di autorizzare il subcontratto
o subappalto,
nonche', in caso di accertamento successivo
alla stipula o
all'autorizzazione, la perdita del contratto, del
subcontratto o
subappalto, dando luogo all'esercizio del recesso
unilaterale o alla
revoca dell'autorizzazione.
Accede alla sanzione della perdita del contratto
l'applicazione
di una penale pecuniaria, stabilita nella misura
fissa del 5%
dell'importo o del valore del contratto, subcontratto
o subappalto.
Tale sanzione risponde ad un duplice ordine di ragioni:
da un lato,
si ritiene che possa assolvere ad un'efficace
azione dissuasiva,
dispiegando, cioe', una funzione di deterrenza,
generalmente
appartenente ad ogni misura che aggredisca o minacci
di aggredire
l'ambito economico-patrimoniale del soggetto cui e'
potenzialmente
rivolta una sanzione di tipo monetario;
dall'altro, viene ad
ammortizzare le perniciose conseguenze derivanti alla
parte in bonis
dalla necessita' di dover procedere alla
sostituzione «in corsa»
dell'impresa colpita da interdizione antimafia. Sotto
quest'ultimo
aspetto, la sanzione pecuniaria corrisponde a una forma
di forfetaria
liquidazione del danno, salvo che la parte lesa
non lamenti un
maggior danno per il cui riconoscimento restano
naturalmente ferme le
ordinarie tutele risarcitorie. La perdita del contratto
ne comporta
la comunicazione, a cura del responsabile del
procedimento,
all'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori,
servizi e forniture, ai fini dei conseguenti adempimenti
in tema di
casellario informatico delle imprese dettati con
determinazione n. 1
del 10 gennaio 2008 della stessa Autorita'.
2.3. Assunzione dell'obbligo di monitoraggio delle
attivita' di
cantiere, allo scopo di realizzare la massima
trasparenza di una
fase, quella esecutiva, di cui piu' volte e' stata
sottolineata la
particolare delicatezza. Cio' anche al fine di
conferire massima
efficacia agli interventi di accesso ai cantieri
disposti dai
Prefetti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 94/2009 ed
al successivo
decreto n. 150 del 10 settembre 2010.
Nell'indicata direzione appare necessario
che nell'ambito
dell'intesa che dovra' fornire la cornice generale di
riferimento per
le amministrazioni e gli enti appaltanti venga attuata
l'esperienza
del «Piano di controllo coordinato del cantiere e del
subcantiere»,
sulla scorta di quanto gia' sperimentato per altre
ipotesi, con
particolare riguardo alla progettualita' avviata in
relazione agli
interventi per la cosiddetta Variante di Cannitello, ed
in coerenza
con le recenti disposizioni di cui agli articoli 4 e 5
della legge n.
136/2010.
Come e' stato gia' specificato nelle linee-guida
di carattere
generale, anno 2005, la fase di cantierizzazione
dell'opera appare
particolarmente delicata in quanto, con riferimento ad
essa, vengono
a manifestarsi pressioni a carattere estorsivo, talora
condotte con
metodi violenti e con danno a persone e cose. In
relazione a tale
specifico rischio appare necessario siano fatti
oggetto di attenta
valutazione i piani coordinati di controllo del
territorio onde
verificare, in relazione alla dislocazione delle aree
di cantiere e
alla mappatura dei rischi l'esigenza di possibili
modifiche o
integrazioni del dispositivo di controllo territoriale.
Il cennato sistema si impernia sulla
costituzione di un
data-base, della cui gestione e' responsabile
l'impresa affidataria
principale, che all'uopo individua un proprio referente
di cantiere,
in cui e' inserito, con cadenza settimanale, il
piano delle
informazioni (anche detto settimanale di cantiere)
relative:
i) alle ditte che intervengono sul cantiere, a
qualunque titolo
risultino coinvolte;
ii) ai mezzi impiegati, indicandone gli estremi
identificativi
e il nominativo del proprietario;
iii) al personale delle ditte la cui presenza e'
prevista in
cantiere nell'arco di validita' temporale del piano,
con relativa
indicazione nominativa (peraltro, dovra'
essere ribadita
l'obbligatorieta' della dotazione e utilizzazione
delle tessere di
riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto
legislativo n.
81/2008);
iv) alle persone, che per motivi diversi da quelli
indicati al
punto precedente, risultino comunque autorizzate
all'accesso in
cantiere.
Per assicurare il concreto rispetto del piano di
informazioni, e,
conseguentemente, preservarne l'efficacia, e' altresi'
necessario che
il referente di cantiere comunichi senza ritardo
ogni eventuale
variazione che dovesse intervenire relativa ai dati gia'
inseriti nel
piano stesso.
Il piano di informazioni e' trasmesso, per il
tramite della
prefettura di Milano, alle Forze di Polizia e alla
direzione dei
lavori mediante interfaccia web. Le Forze di Polizia
territoriali
provvedono al riscontro dei dati; nel caso di riscontro
di anomalie o
di evidenze ritenute d'interesse, la sezione
specializzata procede ad
investire il Gruppo interforze per l'esame e
all'attivazione del
GICEX.
E' opportuno, inoltre, che vengano previsti
incontri periodici
tra il referente di cantiere e il Gruppo interforze per
procedere ad
aggiornamenti di situazione e allo sviluppo di focal
point.
Quanto al tracciamento, a fini di trasparenza,
dei flussi di
manodopera, tale esigenza corrisponde, in
effetti, alla
considerazione secondo cui la pressione criminale
viene talora ad
interferire anche nelle attivita' di
reclutamento di unita'
lavorative, rappresentando una forma di mascheramento
di indirette
pratiche di carattere estorsivo.
In ogni caso, tale forma di monitoraggio
puo' senz'altro
infrenare fenomeni di sfruttamento e di caporalato,
con connessa
evasione/elusione della normativa di protezione
sociale, spesso
sintomatici di ingerenze di natura criminale.
Sulla scorta di tali rilievi si ritiene che
vengano altresi'
inserite negli strumenti contrattuali inerenti
all'intera filiera
degli esecutori apposite clausole che prevedano, in
esplicazione del
precedente punto iii), i seguenti impegni:
mettere a disposizione dell'affidatario
principale per la
successiva immissione nel data-base i dati relativi alla
forza lavoro
presente nelle attivita' di cantiere, nel rispetto
del piano di
informazione di cui si e' detto, specificando, per
ciascuna unita',
la qualifica professionale; i dati in questione,
peraltro, dovranno
confluire in un'apposita sezione dell'Anagrafe degli
esecutori, di
cui si e' detto in precedenza, costituendo,
in sostanza,
un'espansione del patrimonio informativo contenuto in
detta Anagrafe;
appare opportuno allo scopo di incrementare i livelli
di trasparenza
relativi all'impiego di manodopera in cantiere,
contrastando
possibili forme di abuso, introdurre strumentazioni
di oggettiva
rilevazione del tempo lavorato; in questa prospettiva si
valutera' di
utilizzare la tessera di cui all'art. 5 della legge n.
136 del 2010,
anche con finalita' di cartellino marcatempo per le
rilevazioni della
presenza oraria e per le conseguenti utilizzazioni;
mettere a disposizione del Gruppo interforze,
nell'ambito delle
attivita' di monitoraggio dei flussi di manodopera
locale, i dati
relativi anche al periodo complessivo di occupazione
specificando,
altresi', in caso di nuove assunzioni di manodopera, le
modalita' di
reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad
integrare il
quadro esigenziale;
mettere a disposizione del Gruppo interforze le
informazioni
relative al percorso formativo seguito dal lavoratore,
in particolare
specificando: se, nel biennio precedente
all'assunzione, abbia
frequentato corsi di avviamento professionale
nel settore
dell'edilizia; le ditte di precedente dipendenza
contrattuale,
specificando qualifica e mansioni svolte;
l'eventuale fruizione,
nello stesso biennio, di ammortizzatori sociali (CIG
anche in deroga,
mobilita' lunga o derivante dall'art. 11 della legge n.
223/1991). Le
informazioni di cui al presente punto vengono fornite
dall'operatore
economico tramite presentazione di autocertificazione
prodotta dal
lavoratore in conformita' all'art. 46 del decreto
del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
La contestata inosservanza di tali oneri
informativi verra'
considerata, in caso di mancato adempimento, quale
circostanza che
puo' dare luogo all'applicazione della clausola
risolutiva espressa,
di cui dovra' essere munito ogni strumento
contrattuale della
filiera.
Le attivita' in questione, alle quali sovrintende il
coordinatore
del Gruppo interforze, vedranno l'opportuno
coinvolgimento della
parti sociali, attraverso la costituzione, presso la
prefettura, di
un apposito tavolo di monitoraggio, a cui
parteciperanno i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli
edili, nonche' il
rappresentante della locale Direzione provinciale del
lavoro.
2.4. Assunzione dell'obbligo di denuncia da parte
dell'impresa
aggiudicataria/affidataria, dei tentativi di
estorsione, con
qualunque forma e modalita' essi siano
stati perpetrati.
L'inosservanza di tale obbligo dovra' essere assistito
da specifiche
sanzioni, potendo comportare anche la perdita del
contratto. In
analogia con quanto previsto dall'art. 176, comma 3,
lettera e) del
decreto legislativo n. 163/2006, il
comportamento
dell'aggiudicatario/affidatario sara' oggetto di
comunicazione alla
stazione appaltante perche' possa essere valutato
ai fini della
successiva ammissione ad ulteriori procedure
contrattuali gestite
dalla medesima stazione appaltante.
2.5. Applicazione degli obblighi di
tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010,
e successive
modifiche e integrazioni, e relative sanzioni (1) ,
fatte salve le
procedure di monitoraggio finanziario per gli interventi
di carattere
strategico, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lettera e)
del decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Indicazioni al Prefetto di Milano - Misure
organizzative e
disciplina dei controlli. - Nel presente paragrafo
vengono forniti
elementi indicativi, di piu' specifico interesse del
Prefetto ma
comunque di carattere generale, in merito a questioni
attinenti:
a) le modalita' procedurali da seguire
nell'espletamento degli
accertamenti antimafia, con particolare riguardo al
regime della
competenza all'emanazione della certificazione
antimafia;
b) gli specifici ambiti, oggettivi e
soggettivi, su cui
concentrare le attivita' di accertamento ai fini
di prevenzione
antimafia;
c) i soggetti stranieri destinatari degli
accertamenti;
d) la costituzione di elenchi di
operatori economici
«affidabili» sotto il profilo antimafia.
3.1. Il procedimento di rilascio delle
informazioni antimafia.
- In via preliminare e' necessario ribadire quanto gia'
indicato in
occasione dei lavori per l'Abruzzo circa l'esigenza che
i controlli
antimafia siano improntati al criterio
dell'efficacia, della
speditezza e della dinamicita'. Al fine di
corrispondere a tali
criteri appare opportuno adottare talune modalita'
operative che si
sono dimostrate particolarmente calzanti nella citata
situazione di
emergenza.
Nel piu' rigoroso quadro degli accertamenti
descritto nel punto
2) del precedente paragrafo, si ritiene pertanto di
confermare il
procedimento risultante dalla combinata lettura
delle linee-guida
emanate per l'emergenza Abruzzo.
Ne consegue, anche con riferimento ai
lavori dell'EXPO,
l'adozione di un modello procedimentale distinto in
due momenti
successivi: l'accertamento, nell'immediato,
dell'insussistenza delle
cause interdittive tipizzate di cui all'art. 10, comma
7, lettere a)
e b) del decreto del Presidente della Repubblica n.
252/1998, sulla
base delle risultanze emergenti dal sistema
SDI, integrato
necessariamente con le acquisizioni effettuate a
seguito della
consultazione del certificato del casellario
giudiziario e dei
carichi pendenti, seguito dalla successiva verifica
delle situazioni
riconducibili alla lettera c) del cennato art. 10, che
com'e' noto,
si presentano piu' complesse e articolate. Tale
meccanismo per ben
operare dovra' necessariamente contare su un
forte scambio
informativo tra le varie componenti del sistema
nell'ambito del quale
particolare ruolo di snodo deve essere riconosciuto al
GICEX ed alla
stessa sezione specializzata, quali fondamentali
strutture di
supporto al momento decisionale riservato al
Prefetto. Altrettanto
fondamentale appare il ruolo delle Prefetture
coinvolte negli
accertamenti in ragione del radicamento dell'impresa
sul proprio
territorio, cosi' come del Gruppo interforze
costituito presso la
Prefettura di Milano che dovra' farsi carico del
coordinamento del
flusso informativo proveniente dai vari centri di
raccolta ed esame
dei dati informativi.
In relazione, poi, all'esigenza di una
concentrazione operativa
dei flussi informativi anche nella fase
decisionale culminante
nell'adozione dell'eventuale informativa
interdittiva, che ha
condotto, per il modello Abruzzo, a disporre un regime
derogatorio al
comma 8 del cennato art. 10 relativo alla competenza al
rilascio del
provvedimento prefettizio, si ritiene che anche per
l'EXPO 2015 debba
essere replicato tale modello operativo, imputando al
Prefetto di
Milano la competenza all'emanazione di tutte le
informative che
interessino imprese anche aventi sede legale in
qualunque altra
provincia.
Tenuto conto dell' innovativita' di tale
modello, si ritiene
opportuno sintetizzare, anche a beneficio della
Prefettura de
L'Aquila, in forma diacronica, i passaggi e le modalita'
attraverso i
quali procedere al rilascio delle informazioni:
a) la Prefettura di Milano e' la sede
competente a ricevere
ogni richiesta di informazione antimafia; cio'
in quanto,
coerentemente con il modello di controllo delineato
nelle seconde
linee-guida del 12 agosto u.s., concernenti gli
interventi in
Abruzzo, appare indispensabile concentrare in un unico
polo il flusso
in entrata e in uscita delle informazioni relative a
tutte le imprese
interessate alla realizzazione dell'evento;
b) la Prefettura di Milano interloquisce con le
Prefetture ove
hanno sede legale gli operatori economici, ai fini
dell'acquisizione
degli elementi necessari all'adozione dell'informativa
antimafia;
c) la prefettura interessata, sulla scorta
delle indicazioni
sopra delineate, procede immediatamente agli
accertamenti di cui alle
lettere a) e b) del decreto del Presidente della
Repubblica n.
252/1998, sulla base dei dati emergenti dallo
SDI, integrato
necessariamente con le acquisizioni effettuate a
seguito della
consultazione del certificato del casellario
giudiziario e dei
carichi pendenti, nonche' alla verifica delle situazioni
di cui alla
lettera c). Nel caso queste ultime
richiedano maggiori
approfondimenti, la prefettura interessata provvede a
informare la
Prefettura di Milano dell'esito degli accertamenti
di cui alle
cennate lettere a) e b), ai fini del rilascio
da parte di
quest'ultima di un'eventuale liberatoria
provvisoria. Qualora,
tuttavia, motivi di opportunita', segnalati dalla
stessa prefettura
di origine, ovvero comunque disponibili, rendano
opportuno differire
il predetto rilascio, la Prefettura di Milano
potra' comunque
valutare, avvalendosi anche del GICEX, di
sospendere l'iter di
adozione del provvedimento liberatorio provvisorio,
in attesa del
consolidamento degli accertamenti in argomento;
d) la prefettura di origine, nel trasmettere gli
elementi utili
al rilascio da parte della Prefettura di Milano
delle informative
prefettizie, provvisorie liberatorie o interdittive,
fornisce le
proprie valutazioni al fine di supportare la
predetta prefettura
nella definitiva valutazione dei provvedimenti di
competenza, di cui
dovranno comunque essere tenute informate le Prefetture
interessate.
3.2. L'ambito oggettivo degli accertamenti e
quello soggettivo.
- Nelle premesse alle presenti linee-guida e'
stata richiamata
l'attenzione sulla esigenza che la pianificazione delle
attivita' di
controllo a fini antimafia si declini in ragione delle
diverse fasi
in cui si articola il percorso di realizzazione
dell'opera, secondo
il modello operativo tracciato nella citata direttiva di
luglio 2005.
Dal quadro documentale raccolto risulta, come
meglio precisato
nelle premesse, che gli interventi da realizzare sono
classificati
in: opere essenziali, di cui all'allegato 1 al decreto
del Presidente
del Consiglio dei Ministri (2) 22 ottobre 2010, di
competenza di EXPO
S.p.a.; opere connesse, di cui all'allegato 2 al citato
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da realizzarsi da
parte della
regione, provincia o comune, ovvero da parte di
altri soggetti
attuatori (ANAS, RFI, Ferrovie Nord,); opere
necessarie, non
ricomprese nel citato decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri ma individuate dalla regione Lombardia. Tale
classificazione
peraltro risulta rimodulata, quanto alla individuazione
del soggetto
attuatore, dall'accordo intervenuto nell'ambito
del tavolo
istituzionale costituito presso la regione Lombardia
in attuazione
dell'art. 5 del cennato decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri.
Nell'attuale fase, come riferito dal Prefetto
di Milano,
risultano avviati solo i lavori di alcune opere, di cui
e' soggetto
attuatore la regione Lombardia, e in relazione alle
quali sono stati
stipulati appositi protocolli di legalita' (BREBEMI e
Pedemontana).
Pertanto, a valle di una puntuale e sistematica
ricognizione
delle aree direttamente o indirettamente
interessate dal sito,
l'attivita' di controllo antimafia dovra', in questa
attuale fase,
essere prevalentemente orientata a intercettare
possibili tentativi
di infiltrazione connessi agli aspetti progettuali
delle opere sia
infrastrutturali che viarie nonche' all'indotto
collegato al settore
dei servizi alle imprese.
A tal fine particolare attenzione dovra'
essere data alla
mappatura delle proprieta', ed ai relativi
passaggi di mano,
concernenti porzioni di territorio direttamente o
indirettamente
serventi le aree interessate dal sito la cui
proprieta' risulta
invece riconducibile, in gran parte, a due soli
soggetti individuati
(Fondazione Fiera e famiglia Cabassi). L'attivita' del
monitoraggio
dovra' inoltre essere indirizzata a rilevare la
presenza, nelle aree
interessate dagli interventi di cave, imprese di
estrazione e
commercializzazione di materiale bituminoso, di
calcestruzzo ovvero
di tutte quelle attivita' notoriamente a forte
rischio di
infiltrazione criminale al fine di attivare gli
opportuni presidi
oggetto di approfondita disamina nell'ambito
della specifica
direttiva del Ministro dell'interno del 23 giugno 2010.
Sempre con riferimento alla attuale fase
prodromica alla
aggiudicazione degli appalti, una prima forma di
efficace presidio e'
ravvisabile altresi' nella previsione di cui all'art.
12, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998.
Secondo tale
disposizione, ai fini della realizzazione di opere
pubbliche di
importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il
prefetto svolge
«accertamenti preliminari sulle imprese locali per
le quali il
rischio di tentativo di infiltrazione mafiosa,
nel caso di
partecipazione ai lavori, e' ritenuto maggiore». Non vi
e' dubbio che
la norma, recante un importante strumento
da valorizzare
maggiormente, prefigura uno screening preventivo ad
ampio raggio
delle attivita' piu' esposte, a prescindere dalla
circostanza che le
imprese sottoposte a tale tipo di controllo
risultino in seguito
effettivamente coinvolte, nella qualita' di
subcontraenti, nella fase
esecutiva dei lavori. Si richiama, inoltre,
l'attenzione sul fatto
che nel caso in cui siano accertate infiltrazioni di
tipo criminale
la disposizione richiamata prevede effetti pienamente
ostativi che
comportano l'esclusione dell'impresa dai lavori in
ogni caso, a
prescindere, quindi, dal valore o dall'importo del
subappalto e/o del
subcontratto. Peraltro, nella stessa logica che
ha indotto a
introdurre una deroga alle competenze prefettizie
stabilite dall'art.
10, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 252/1998,
si ritiene che lo stesso Prefetto di Milano possa
disporre della
competenza ad effettuare uno screening, avvalendosi
ovviamente per
questo specifico profilo del contributo essenziale
delle altre
Prefetture, e soprattutto del GICEX, delle imprese
che abbiano
delocalizzato la propria attivita' nell'ambito
delle province
lombarde interessate dagli interventi. Infatti, occorre
considerare a
tal proposito il rischio di attrazione di imprese che
pur avendo sede
in province diverse stabiliscano, in base ad un disegno
preordinato,
di trasferire la propria attivita' nel perimetro di
gravitazione
territoriale degli interventi. In relazione a
tale prefigurato
rischio, le verifiche antimafia, di cui si sta parlando,
non potranno
trascurare tali eventuali forme di migrazione
imprenditoriale.
Lo svolgimento in via preventiva degli
accertamenti antimafia,
appare, in effetti, di fondamentale importanza,
come non meno
importante e' la possibilita' di conoscere il prima
possibile il
quadro della filiera a cominciare dalle figure dei
subappaltatori e
cottimisti. Si raccomanda pertanto di prevedere
nell'ambito dei
futuri protocolli specifiche prescrizioni che
impegnino le imprese
aggiudicatarie a trasmettere tempestivamente il
piano degli
affidamenti in maniera che vengano avviate
immediatamente le
verifiche antimafia in merito alle imprese indicate nel
piano stesso;
cio' anche al fine di consentire un piu' puntuale
rispetto della
disposizione relativa all'autorizzazione da parte
della stazione
appaltante, che deve intervenire come noto ai sensi
dell'art. 118,
comma, 8 del Codice degli appalti decreto legislativo
n. 163/2006,
entro il termine di trenta giorni prorogabile una sola
volta.
3.3. Gli accertamenti antimafia sui soggetti
stranieri. - La
questione della partecipazione agli appalti di
imprese aventi
stabilimento in Stati membri dell'Unione europea
si presenta
particolarmente rilevante in considerazione della
complessita' e
vastita' degli interventi che si andranno a realizzare
in occasione
dell'EXPO con un probabile richiamo per imprese
straniere.
Sul punto si ritiene di rinviare integralmente
alle indicazioni
fornite con le seconde linee-guida emanate per la
ricostruzione in
Abruzzo.
3.4. La costituzione delle white list. - Come
per l'Abruzzo,
l'art. 3-quinquies del decreto-legge n. 135 del 2009,
convertito con
legge n. 166 del 2009, prevede la costituzione presso
la Prefettura
di Milano di elenchi di fornitori e prestatori di
servizi non
soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui
possono rivolgersi
gli esecutori dei lavori connessi all'EXPO. A tali
fini il citato
articolo prevede che venga adottato un apposito
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
dei Ministri
dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e
dei trasporti,
dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze.
Con le linee-guida del 12 agosto 2010, tenuto
conto della
necessita' di dare sollecito impulso alla fase di
ricostruzione
«pesante» in Abruzzo e, quindi della prospettiva
di maggiore
coinvolgimento nei lavori post-sisma delle
imprese operanti
nell'indotto cementizio e, piu' in generale, nel ciclo
degli inerti,
si e' responsabilmente valutato di prevedere,
per specifiche
tipologie di attivita' ritenute piu' a rischio,
appositi elenchi
prefettizi configurati sul modello delle white
list previste
dall'art. 16, comma 5 del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39.
Questo Comitato ritiene di dover seguire lo
stesso indirizzo
anche per gli interventi connessi all'evento EXPO 2015.
Pertanto, con l'avvio alla fase realizzativa degli
interventi in
questione e laddove non dovesse essere stato ancora
adottato il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui sopra, il
sistema di controllo antimafia di EXPO 2015 dovra'
valersi degli
«elenchi bianchi» per una piu' efficace verifica
di specifiche
categorie di attivita' che sono le medesime
previste nelle
linee-guida Abruzzo e nella direttiva del Ministro
dell'interno 23
giugno 2010.
Nella fase transitoria sara' necessario
conferire il massimo
impulso alle attivita' di controllo preventivo che, con
riguardo alle
stesse tipologie di attivita', vengono indicata nella
gia' richiamata
direttiva ministeriale del 23 giugno 2010.
Le forniture e i servizi per le quali andranno
costituiti presso
la Prefettura di Milano i cennati elenchi sono in
particolare:
forniture di materiale edilizio, di inerti, di
calcestruzzo e
bitume;
esercizio di attivita' di cava;
noli a caldo;
movimenti di terra verso terzi;
smaltimento di rifiuti;
gestione di discariche.
Nel premettere che l'iscrizione degli operatori
economici che
svolgono attivita' nei settori indicati resta,
naturalmente,
volontaria, ne' da' luogo ad alcuna forma di
qualificazione tecnica,
si precisa che qualora l'attivita' svolta
dall'operatore richiedente
ricomprenda una o piu' forniture o uno o piu'
servizi tra quelli
indicati, nonche' nei casi di attivita' promiscua,
intendendosi per
tale l'attivita' che riguardi congiuntamente
almeno una delle
forniture di beni ed almeno uno dei servizi indicati,
l'iscrizione
verra' eseguita con riguardo all'elenco di ciascuna
delle attivita'
svolte.
Si fa rilevare come le attivita' sopra indicate
abbiano una forte
caratterizzazione territoriale, caratterizzazione che in
questo caso
puo' iscriversi nel perimetro delle imprese
che operano
prevalentemente su base provinciale ovvero delle
altre province
lombarde interessate dagli interventi.
La disposizione di legge in commento fa riferimento
ad operatori
economici «non soggetti a rischio di inquinamento
mafioso».
Appare conseguenziale che l'iscrizione nell'elenco
venga percio'
ad essere correlata ad accertamenti approfonditi che,
nella specie,
non possono che corrispondere alla verifica della non
ricorrenza nei
confronti dell'operatore economico del fumus di
mafiosita'. A tale
stregua lo strumento accertativo piu' idoneo appare
essere senz'altro
quello delle informazioni prefettizie di cui al
ripetuto art. 10,
comma 7, lettere a), b) e c) del decreto del
Presidente della
Repubblica n. 252/1998; cio' in quanto il
rilascio di una
«liberatoria antimafia», all'esito dei relativi
accertamenti ex art.
10 citato, puo' considerarsi come assenza della
situazione di
pericolo cui si riconnette funzionalmente lo
strumento delle
informazioni, destinato, appunto, ad intercettare, in
funzione di
«precursore» anche i tentativi di infiltrazione mafiosa.
Nondimeno, l'iscrizione dell'operatore verra'
subordinata anche
all'assenza a suo carico, ovvero a carico
dell'impresa, di
annotazione nominativa nei registri relativi ai
procedimenti di
prevenzione, ai sensi dell'art. 34 della legge n.
55/1990, come
modificato dall'art. 2, comma 8, della legge n. 94/2009.
In considerazione dell'affidamento che ingenera
l'iscrizione
nell'elenco prefettizio- corrispondente, nella sostanza,
ad una white
list occorre che i requisiti necessari ai fini
dell'iscrizione
vengano mantenuti anche in seguito, giustificando,
pertanto, la
conservazione dell'iscrizione stessa.
Viene percio' ad evidenziarsi l'esigenza
imprescindibile di un
controllo ripetuto e costante in grado di realizzare
una forma di
monitoraggio dei soggetti iscritti, in relazione al
fatto che la
presunzione di «non mafiosita'» correlata all'iscrizione
non puo' in
alcun modo essere considerata assoluta, come e' del
resto per gli
elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di
servizi di cui
all'art. 45 del Codice.
Nel solco dell'art. 45, citato, il quale, al comma
3, prevede che
non possano essere contestati «immotivatamente» i
dati risultanti
dall'iscrizione, dal che si inferisce a
contrario che una
contestazione motivata risulta possibile (ergo, il
carattere relativo
della presunzione di idoneita' di cui all'art. 45
citato), la
conservazione dei requisiti cui e' subordinata
l'iscrizione
nell'elenco dovra' essere sottoposta ad
aggiornamento mediante
verifica semestrale. Sara' cura, pertanto, della
Prefettura di Milano
eseguire, in vista della scadenza predetta, nuovi
controlli riguardo
all'insussistenza di elementi ostativi ai sensi
dell'art. 10, comma
7, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della
Repubblica n.
252/1998 e dell'art. 34 della legge n. 55/1990.
Nei trenta giorni precedenti l'aggiornamento
dell'iscrizione,
l'operatore produce autodichiarazione, ai sensi
del decreto
legislativo n. 445/2000, con la quale attesta, con
riferimento alle
figure soggettive indicate dall'art. 10, comma 3, del
decreto del
Presidente della Repubblica n. 252/1998, l'assenza
di modifiche
nell'assetto proprietario della societa' e nell'incarico
di direttore
tecnico. Qualora l'operatore non produca tale
attestazione entro il
previsto termine, il prefetto dispone, dandone
comunicazione
all'operatore economico interessato, la
sospensione cautelare
dell'iscrizione per trenta giorni, decorsi inutiliter
i quali, e'
disposta comunque la cancellazione dell'iscrizione, a
cui seguono le
comunicazioni di cui si dira' infra.
Il provvedimento di cancellazione e' da
considerarsi, nel caso di
specie, la misura correlata al mancato assolvimento
di un onere
documentale posto in capo all'interessato,
venendo a colpire
l'inerzia, prolungata e non giustificata altrimenti,
dell'operatore.
Nel caso in cui, nel corso delle sopraccitate
verifiche, emergano
elementi ostativi connessi alla rilevazione di uno dei
provvedimenti
formali indicati nell'art. 10, comma 7, lettere a)
e b), viene
comunicato all'operatore economico la sussistenza di
una situazione
comportante la cancellazione dall'elenco e ne viene,
contestualmente,
disposta, in via cautelare, la sospensione.
Nei dieci giorni successivi al ricevimento della
comunicazione di
cui sopra, l'operatore economico puo' produrre
osservazioni per
iscritto, la cui presentazione non determina alcun
effetto sulla
disposta sospensione dell'iscrizione.
In caso di mancata presentazione di osservazioni,
nonche' qualora
esse siano respinte, la prefettura procede
all'immediata
cancellazione dell'iscrizione, dandone comunicazione
all'interessato.
Questa stessa conseguenza potra' derivare anche nel
caso in cui
l'operatore economico abbia omesso di comunicare
alla prefettura
nell'ambito della "finestra" semestrale qualsiasi
sopravvenuta
situazione pregiudizievole di cui fosse a
conoscenza, capace di
incidere sui requisiti di affidabilita' morale
necessari ai fini
dell'iscrizione. La gravita' di tale effetto appare
giustificata dal
vulnus che viene a subire l'elemento della fiduciarieta'
che connota,
anche nei confronti dei terzi che se ne avvalgono, lo
strumento delle
white list.
Nel caso in cui, nel corso delle verifiche
periodiche, a carico
dell'operatore iscritto emergano elementi di sospetta
infiltrazione
mafiosa non connessi a provvedimenti formali, bensi'
riconducibili ad
approfondimenti eseguiti ai sensi della lettera c)
dell'art. 10
decreto del Presidente della Repubblica n.
252/1998, non e'
necessario, in linea di principio, procedere ad alcuna
comunicazione
interlocutoria all'operatore in sede procedimentale.
E' in re ipsa, infatti in dette circostanze, il
ricorrere di
particolari esigenze di riservatezza ascrivibili
alla natura di
Polizia degli accertamenti, cui, peraltro, sono
da considerare
applicabili le disposizioni in materia di accesso
agli atti del
procedimento dettate dal regolamento ministeriale
di attuazione
dell'art. 24 della legge n. 241/1990.
Ne deriva che l'accertamento, in sede di verifica,
di situazioni
di infiltrazione criminale del tipo di quelle
suindicate, da' luogo
(salvo quanto si precisera' in seguito)
direttamente alla
cancellazione dell'operatore economico dall'elenco
cui risulta
iscritto.
Tenuto conto, tuttavia, che la necessita' di
disporre la misura
della cancellazione viene ad interessare un
operatore nei cui
riguardi e' stata in precedenza effettuata una
positiva valutazione
circa l'assenza di elementi sintomatici di
infiltrazione mafiosa,
appare corrispondere ad un criterio di ragionevolezza
temperare le
indicazioni sopra indicate con alcune prudenziali
raccomandazioni.
La Prefettura di Milano, competente alla gestione
dell'elenco,
potra', pertanto, valutare l'opportunita', sulla
base della
documentazione e degli elementi acquisiti, di procedere
all'audizione
personale dell'operatore interessato o di persona da
questi delegata.
L'audizione potra' svolgersi con l'assistenza
di funzionari
componenti il Gruppo interforze.
In tal caso, la prefettura provvedera' ad
inviare al
rappresentante legale dell'impresa interessata
comunicazione formale
contenente l'indicazione della data e del luogo
di svolgimento
dell'audizione, nonche' sintetica descrizione dei
motivi, con invito
a produrre, in tempi compatibili con il
sollecito svolgimento
dell'incidente procedimentale, la documentazione
ritenuta utile.
La comunicazione di cui trattasi e' finalizzata ad
assicurare un
certo grado di partecipazione dell'impresa al
processo decisionale
cui essa e' direttamente interessata. Tuttavia,
gli obblighi
informativi, correlati a tale istanza
partecipativa, vanno
contemperati con le incomprimibili esigenze di
protezione inerenti
agli accertamenti di Polizia che sono stati
svolti; i quali,
peraltro, possono gia' risultare a loro volta connessi a
procedure di
carattere giudiziario. Ne deriva che, nell'ambito della
convocazione
dell'audizione, potranno essere oggetto di omissis
elementi che si
riterra' necessario preservare da precoci forme di
discovery, mentre
altri elementi di addebito potranno invece essere
correttamente
partecipati con la necessaria cautela, senza che,
tuttavia, ne venga
ad essere compromessa l'elementare esigenza conoscitiva
della parte
interessata.
Dell'avvenuta audizione dovra' essere redatto
apposito verbale in
duplice originale, di cui uno consegnato
all'interessato.
Nel corso della fase procedimentale in
questione, e' sempre
disposta in via cautelare la sospensione
dell'iscrizione.
Una volta disposta la cancellazione, ne dovra'
essere informato
il GICEX nonche' l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici,
anche per il tramite del proprio componente in seno
alla sezione
specializzata di questo Comitato istituita presso la
Prefettura di
Milano, esplicitando i motivi della cancellazione per
gli eventuali
seguiti di competenza di detta Autorita'.
L'istituzione di elenchi di soggetti operanti
in settori
particolarmente vulnerabili al rischio mafioso,
secondo l'impianto
delineato nel presente documento d'indirizzo, e' volta
a realizzare
una mirata forma di monitoraggio antimafia in un
particolare e
ristretto bacino d'imprese. Come piu' volte
indicato da questo
Comitato, l'approdo graduale verso tipologie di
controllo di
concezione sistemica, deve risultare accompagnata
dalla progressiva
valorizzazione di strumenti di verifica di piu' recente
introduzione,
orientati a meglio supportare ed assecondare la
transizione che e' in
atto.
Gli accessi ispettivi ai cantieri, piu' sopra
menzionati, oggetto
di una disposizione recente- l'art. 5-bis del decreto
legislativo n.
490/1994, introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge
n. 94/2009,
che ne ha ampliato l'applicazione ad appalti anche
non rientranti
nella disciplina della legge-obiettivo, possono
considerarsi, per la
stessa intrinseca capacita' dinamica, l'epitome
di una nuova
tipologia di controlli antimafia.
Considerata l'evidente connessione, finalistica e
funzionale, tra
accessi ai cantieri ed elenchi di imprese
locali non puo'
trascurarsi, in questa sede, di fornire
alcune indicazioni
orientative al riguardo, anche nell'ottica di un
coordinamento con le
disposizioni di cui al sopraccennato regolamento di
attuazione.
In effetti, nel caso in cui l'accesso abbia portato
all'emersione
di elementi di sospetto circa una situazione di
infiltrazione
criminale riconducibile ai contenuti dell'art. 10,
comma 7, lettera
c) del decreto del Presidente della Repubblica n.
252/1998, appare
opportuno ribadire che, prima di procedere alla
cancellazione
dell'iscrizione, venga effettuata l'audizione
dell'operatore con
l'osservanza delle avvertenze e modalita'
procedurali gia'
illustrate.
Fermo restando che competente a procedere
all'audizione e' la
Prefettura di Milano, si precisa che
qualora l'incidente
procedimentale dovesse scaturire da accessi ispettivi
disposti da
altra Prefettura, occorrera' curare il raccordo tra
il momento di
accertamento delle criticita' che hanno dato luogo
all'audizione e
quello di svolgimento della medesima.
A questo fine, nel dare comunicazione
all'operatore
dell'audizione viene inviato, con l'osservanza delle
stesse cautele
specificate dianzi, lo stralcio del verbale
redatto all'atto
dell'accesso ispettivo nella parte in cui sono
indicati i motivi
oggetto di contestazione. All'audizione partecipa, in
ogni caso, il
coordinatore del Gruppo interforze che ha eseguito
l'accesso.
La sospensione dell'iscrizione corrisponde,
come piu' volte
ripetuto, ad esigenze di carattere cautelare.
Ne discendono,
pertanto, effetti del tutto connotati da
provvisorieta' e
reversibilita'. In ragione di tale considerazione, la
sospensione non
determina effetti di alcun tipo sui rapporti
contrattuali in corso.
Onde evitare che, durante la permanenza della
sospensione vengano
tuttavia ad essere perfezionati rapporti contrattuali
che potrebbero
essere caducati in caso di successiva cancellazione
dell'operatore,
appare del tutto necessario, anche per esigenze
di certezza
giuridica, che il provvedimento interinale venga
portato senza
ritardo a conoscenza delle stazioni appaltanti
interessate. Tale
cautela e' funzionale all'esigenza di far si' che i
contratti e
subcontratti stipulati tra la data di adozione della
sospensione e
quella successiva di caducazione degli effetti
dello stesso
provvedimento rimangano sospesi fino all'esito del
procedimento.
La cancellazione dell'iscrizione consegue, in
questi casi, al
venir meno dei requisiti di affidabilita' a cui
si correla la
presunzione della «non mafiosita'» dell'operatore.
Essa, pertanto,
sancendo la sussistenza di situazioni sintomatiche di
infiltrazione,
viene a configurarsi, negli effetti, non
diversamente da
un'informazione interdittiva. Cio' comporta che i
contratti e
subcontratti inerenti alle opere di che trattasi
dovranno recare
apposita clausola risolutiva espressa, che preveda
l'automatica
interruzione dei rapporti contrattuali anche in caso di
cancellazione
dell'iscrizione, conformemente a quanto avviene per ogni
contratto e
subcontratto della filiera in caso di sopravvenuta
revoca della
«liberatoria» antimafia e contestuale emissione di
informazione
interdittiva ex art. 10, comma 7, del decreto del
Presidente della
Repubblica n. 252/1998.
La cancellazione dell'iscrizione e' sempre
disposta, comunque
previa audizione, quando, in violazione degli
obblighi di
tracciabilita' finanziaria, l'operatore abbia dato
esecuzione ad una
transazione senza avvalersi degli intermediari bancari o
postali.
(1) Si tenga conto, altresi', delle
indicazioni fornite
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici, con la
determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 e con
la successiva
determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010.
(2) Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 1°
marzo 2010 sono state introdotte modifiche agli
allegati del
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 ottobre
2008, che saranno oggetto, quanto in particolare
all'allegato 1,
di ulteriori modifiche in relazione alle
integrazioni intervenute
nel piano presentato il 22 aprile 2010 alla BIE.
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