IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
L'INNOVAZIONE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario», convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n.24;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante "Codice dell'amministrazione digitale" e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali» e successive modificazioni;
Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 recante «Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale», convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123, recante «Regolamento recante
disciplina sull'uso di strumenti informatici e
telematici nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell'articolo 27 della legge n. 16
gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 luglio
2008, recante «Regole tecnico-operative per l'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo civile»;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante
«Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei
registri informatizzati dell'amministrazione della
giustizia»;
Visto il decreto del presidente del consiglio dei
ministri 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia
di rilascio e di uso della casella di posta elettronica
certificata assegnata ai cittadini»;
Rilevata la necessita' di adottare le regole tecniche
previste dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto,
in sostituzione delle regole tecniche adottate con il
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2001, n. 123 e con il decreto del Ministro della
Giustizia 17 luglio 2008;
Acquisito il parere espresso in data 15 luglio 2010 dal
Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere espresso in data 20 luglio 2010 da
DigitPA;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 25 novembre 2010 e quello espresso nell'adunanza del
20 dicembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 18 gennaio 2011;
A d o t t a il seguente regolamento:
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22
febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in
materia di funzionalita' del sistema giudiziario» ed in
attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante «Codice dell'amministrazione digitale» e
successive modificazioni.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) dominio giustizia: l'insieme delle risorse hardware e
software, mediante il quale il Ministero della giustizia
tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di
attivita', di dato, di servizio, di comunicazione e di
procedura;
b) portale dei servizi telematici: struttura
tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai
servizi telematici resi disponibili dal dominio
giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate
nel presente decreto;
c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa
che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio
giustizia i servizi di connessione al portale dei
servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative
riportate nel presente decreto;
d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico,
interno al dominio giustizia, che consente
l'interoperabilita' tra i sistemi informatici utilizzati
dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi
telematici e il gestore di posta elettronica certificata
del Ministero della giustizia;
e) posta elettronica certificata: sistema di posta
elettronica nel quale e' fornita al mittente
documentazione elettronica attestante l'invio e la
consegna di documenti informatici, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
f) identificazione informatica: operazione di
identificazione in rete del titolare della carta
nazionale dei servizi o di altro dispositivo
crittografico, mediante un certificato di
autenticazione, secondo la definizione di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
g) firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su
un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato, e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
h) fascicolo informatico: versione informatica del
fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo
come documenti informatici, oppure le copie informatiche
dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su
supporto cartaceo, ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale;
i) codice dell'amministrazione digitale (CAD): decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive
modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali:
decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in
materia di protezione dei dati personali" e successive
modificazioni;
m) soggetti abilitati: i soggetti abilitati all'utilizzo
dei servizi di consultazione di informazioni e
trasmissione di documenti informatici relativi al
processo. In particolare si intende per:
1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il
personale degli uffici giudiziari e degli UNEP;
2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati
esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici;
3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle
parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi
speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice;
4) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i
procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di
amministrazionistatali, regionali, metropolitane,
provinciali e comunali;
n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando
opera al di fuori dei casi previsti dalla lettera m);
o) certificazione del soggetto abilitato esterno
privato:
attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale,
al registro ovvero di possesso della qualifica che
legittima l'esercizio delle funzioni professionali e
l'assenza di cause ostative all'accesso;
p) certificazione del soggetto abilitato esterno
pubblico:
attestazione di appartenenza del soggetto
all'amministrazione pubblica e dello svolgimento di
funzioni tali da legittimare l'accesso;
q) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere
tecnico emanate, ai sensi dell'articolo 34, dal
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia, sentito DigitPA e il Garante
per la protezione dei dati personali, limitatamente ai
profili inerenti la protezione dei dati personali;
r) spam: messaggi indesiderati;
s) software antispam: software studiato e progettato per
rilevare ed eliminare lo spam;
t) log: documento informatico contenente la
registrazione cronologica di una o piu' operazioni
informatiche, generato automaticamente dal sistema
informatico;
u) richiesta di pagamento telematico (RPT): struttura
standardizzata che definisce gli elementi necessari a
caratterizzare il pagamento e qualifica il versamento
con un identificativo univoco, nonche' contiene i dati
identificativi, variabili secondo il tipo di operazione,
e una parte riservata per inserire informazioni
elaborabili automaticamente dai sistemi informatici;
v) ricevuta telematica (RT): struttura standardizzata,
emessa a fronte di una RPT, che definisce gli elementi
necessari a qualificare il pagamento e trasferisce
inalterate le informazioni della RPT relative alla parte
riservata;
z) identificativo univoco di erogazione del servizio
(CRS):
identifica univocamente una richiesta di erogazione del
servizio ed e' associato alla RPT e alla RT al fine di
qualificare in maniera univoca il versamento;
aa) prestatore dei servizi di pagamento: gli istituti di
credito, Poste Italiane e gli altri soggetti che, ai
sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.11 e
successive modifiche ed integrazioni, mettono a
disposizione strumenti atti ad effettuare pagamenti.
Capo II
SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA
Art. 3
Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia
1. I sistemi del dominio giustizia sono strutturati in
conformita' al codice dell'amministrazione digitale,
alle disposizioni del Codice in materia di protezione
dei dati personali e in particolare alle prescrizioni in
materia di sicurezza dei dati, nonche' al decreto
ministeriale emanato a norma dell'articolo 1, comma 1,
lettera f), del decreto del Ministro della giustizia 27
marzo 2000, n. 264.
2. Il responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia e'
responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della
gestione dei sistemi informatici del dominio giustizia.
3. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche
di livello distrettuale o interdistrettuale, secondo le
specifiche di cui all'articolo 34.
Art. 4
Gestore della posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia
1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, il Ministero
dellagiustizia si avvale di un proprio servizio di posta
elettronica certificata conforme a quanto previsto dal
codice dell'amministrazione digitale.
2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli
uffici giudiziari e degli UNEP, da utilizzare unicamente
per i servizi di cui al presente decreto, sono
pubblicati sul portale dei servizi telematici e
rispettano le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 34.
3. Il Ministero della giustizia garantisce la
conservazione dei log dei messaggi transitati attraverso
il proprio gestore di posta elettronica certificata per
cinque anni.
Art. 5
Gestore dei servizi telematici
1. Il gestore dei servizi telematici assicura
l'interoperabilita' tra i sistemi informatici utilizzati
dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi
telematici e il gestore di posta elettronica certificata
del Ministero della giustizia.
Art. 6
Portale dei servizi telematici
1. Il portale dei servizi telematici consente l'accesso
da parte dell'utente privato alle informazioni, ai dati
e ai provvedimenti giudiziari secondo quanto previsto
dall'articolo 51 del codice in materia di protezione dei
dati personali.
2. L'accesso di cui al comma 1 avviene a norma
dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione
digitale e secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 34.
3. Il portale dei servizi telematici mette a
disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di
consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite
ai sensi dell'articolo 34.
4. Il portale dei servizi telematici mette a
disposizione i servizi di pagamento telematico, secondo
quanto previsto dal capo V del presente decreto.
5. Il portale dei servizi telematici mette a
disposizione dei soggetti abilitati e degli utenti
privati, in un'apposita area, i documenti che contengono
dati sensibili oppure che eccedono le dimensioni del
messaggio di posta elettronica certificata di cui
all'articolo 13, comma 8, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei
requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26.
6. Il portale dei servizi telematici consente accesso
senza l'impiego di apposite credenziali, sistemi di
identificazione e requisiti di legittimazione, alle
informazioni ed alla documentazione sui servizi
telematici del dominio giustizia, alle raccolte
giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo
stato dei procedimenti pendenti, che vengono rese
disponibili in forma anonima.
Art. 7
Registro generale degli indirizzi elettronici
1. Il registro generale degli indirizzi elettronici,
gestito dal Ministero della giustizia, contiene i dati
identificativi e l'indirizzo di posta elettronica
certificata dei soggetti abilitati esterni di cui al
comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato, il registro generale
degli indirizzi elettronici e' costituito mediante i
dati contenuti negli elenchi riservati di cui
all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009
n. 2, inviati al Ministero della giustizia secondo le
specifiche tecniche di cui all'articolo 34.
3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli
albi di cui al comma 2, il registro generale degli
indirizzi elettronici e' costituito secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che non
operano nelle qualita' di cui ai commi 2 e 3, gli
indirizzi sono consultabili ai sensi dell'articolo 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
maggio 2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 34.
5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili,
senza oneri, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella
legge del 28 gennaio 2009 n. 2, con le modalita' di cui
al comma 10 del medesimo articolo e secondo le
specifiche tecniche di cui all'articolo 34.
6. Il registro generale degli indirizzi elettronici e'
accessibile ai soggetti abilitati mediante le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
Art. 8
Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni
1. I sistemi informatici del dominio giustizia mettono a
disposizione dei soggetti abilitati interni le funzioni
di ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei
documenti informatici nonche' di consultazione e
gestione del fascicolo informatico, secondo le
specifiche di cui all'articolo 34.
2. L'accesso dei soggetti abilitati interni e'
effettuato con lemodalita' definite dalle specifiche
tecniche di cui all'articolo 34, che consentono
l'accesso anche dall'esterno del dominio giustizia.
3. Nelle specifiche di cui al comma 2 sono disciplinati
i requisiti di legittimazione e le credenziali di
accesso al sistema da parte delle strutture e dei
soggetti abilitati interni.
Art. 9
Sistema informatico di gestione del fascicolo
informatico
1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti
utilizzando le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico
gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di
posta elettronica certificata e i dati del procedimento
medesimo da chiunque formati, ovvero le copie
informatiche dei medesimi atti quando siano stati
depositati su supporto cartaceo.
2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico e'
la parte del sistema documentale del Ministero della
giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di
tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno
che all'esterno, secondo le specifiche tecniche di cui
all'articolo 34.
3. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico
equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo
d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli
obblighi di conservazione dei documenti originali unici
su supporto cartaceo previsti dal
codicedell'amministrazione digitale e dalla disciplina
processuale vigente.
4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) dell'oggetto del procedimento;
c) dell'elenco dei documenti contenuti.
5. Il fascicolo informatico e' formato in modo da
garantire la facile reperibilita' ed il collegamento
degli atti ivi contenuti in relazione alla data di
deposito, al loro contenuto, ed alle finalita' dei
singoli documenti.
6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34
sono definite le modalita' per il salvataggio dei log
relativi alle operazioni di accesso al fascicolo
informatico.
Art. 10
Infrastruttura di comunicazione
1. I sistemi informatici del dominio giustizia
utilizzano l'infrastruttura tecnologica resa disponibile
nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivita' per le
comunicazioni con l'esterno del dominio giustizia.
Capo III
TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI
Art. 11
Formato dell'atto del processo in forma di documento
informatico
1. L'atto del processo in forma di documento informatico
e' privo di elementi attivi ed e' redatto nei formati
previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo
34; le informazioni strutturate sono in formato XML,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi
telematici.
2. La nota di iscrizione a ruolo puo' essere trasmessa
per via telematica come documento informatico
sottoscritto con firma digitale; le relative
informazioni sono contenute nelle informazioni
strutturate di cui al primo comma, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
Art. 12
Formato dei documenti informatici allegati
1. I documenti informatici allegati all'atto del
processo sono privi di elementi attivi e hanno i formati
previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 34.
2. E' consentito l'utilizzo dei formati compressi,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 34, purche' contenenti solo file nei
formati previsti dal comma precedente.
Art. 13
Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti
abilitati esterni e degli utenti privati
1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12
sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e
degli utenti privati mediante l'indirizzo di posta
elettronica certificata risultante dal registro generale
degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di posta
elettronica certificata dell'ufficio destinatario,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 34.
2. I documenti informatici di cui al comma 1 si
intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in
cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da
parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia.
3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta
consegna attesta, altresi', l'avvenuto deposito
dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario
competente. Quando la ricevuta e' rilasciata dopo le ore
14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale
immediatamente successivo.
4. Ai fini della comunicazione prevista dall'articolo
170, quarto comma, del codice di procedura civile, la
parte che procede al deposito invia ai procuratori delle
parti costituite copia informatica dell'atto e dei
documenti allegati con le modalita' previste
dall'articolo 18 del presente decreto. Fuori del caso di
rifiuto per omessa sottoscrizione, il rigetto del
deposito da parte dell'ufficio non impedisce il
successivo deposito entro i termini assegnati o previsti
dal codice di procedura civile.
5. La certificazione dei professionisti abilitati e dei
soggetti abilitati esterni pubblici e' effettuata dal
gestore dei servizi telematici sulla base dei dati
presenti nel registro generale degliindirizzi
elettronici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 34.
6. Al fine di garantire la riservatezza dei documenti da
trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un
meccanismo di crittografia, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al
mittente l'esito dei controlli effettuati dal dominio
giustizia nonche' dagli operatori della cancelleria o
della segreteria, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34.
8. La dimensione massima del messaggio e' stabilita
nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Se il
messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei servizi
telematici genera e invia automaticamente al mittente un
messaggio di errore, contenente l'avviso del rifiuto del
messaggio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 34.
9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei
servizi del punto di accesso, di cui all'articolo 23,
per la trasmissione dei documenti; in tale caso il punto
di accesso si attiene alle modalita' di trasmissione dei
documenti di cui al presente articolo.
Art. 14
Documenti probatori e allegati non informatici
1. I documenti probatori e gli allegati depositati in
formato non elettronico sono identificati e descritti in
una apposita sezione delle informazioni strutturate di
cui all'articolo 11, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio
giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei
documenti probatori e degli allegati su supporto
cartaceo e ad inserirla nel fascicolo informatico,
apponendo la firma digitale ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 22, comma 3 del codice
dell'amministrazione digitale.
Art. 15
Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti
abilitati interni
1. L'atto del processo, redatto in formato elettronico
da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con
firma digitale, e' depositato nel fascicolo informatico,
previa attestazione del deposito da parte della
cancelleria o della segreteria dell'ufficio giudiziario
mediante apposizione della data e della propria firma
digitale.
2. In caso di atto formato da organo collegiale
l'originale del provvedimento e' sottoscritto con firma
digitale anche dal presidente.
3. Quando l'atto e' redatto dal cancelliere o dal
segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la
propria firma digitale e ne effettua il deposito nel
fascicolo informatico.
4. Se il provvedimento del magistrato e' in formato
cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio
giudiziario ne estrae copia informatica nei formati
previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 34 e vi appone la sua firma digitale, ove
previsto.
Art. 16
Comunicazioni per via telematica
1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio
giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o
all'utente privato avviene mediante invio di un
messaggio dall'indirizzo di posta elettronica
certificata dell'ufficio giudiziario mittente
all'indirizzo di posta elettronica certificata del
destinatario, indicato nel registro generale degli
indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica
consultabile ai sensi dell'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e
per l'impresa indicato nel registro delle imprese,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio
giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica
dei documenti cartacei da comunicare nei formati
previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo
informatico.
3. La comunicazione per via telematica si intende
perfezionata nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore
di posta elettronica certificata del destinatario e
produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del
codice dell'amministrazione digitale.
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e
salvo il caso fortuito o la forza maggiore, si procede
ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del decreto legge 25
giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
nel caso in cui viene generato un avviso di mancata
consegna previsto dalle regole tecniche della posta
elettronica certificata.
5. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di
mancata consegna vengono conservati nel fascicolo
informatico.
6. La comunicazione che contiene dati sensibili e'
effettuata per estratto con contestuale messa a
disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del
portale dei servizi telematici, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel
rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo
26, con modalita' tali da garantire l'identificazione
dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle
relative attivita'.
7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione
si intende perfezionata il giorno feriale successivo al
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna breve da parte del gestore di posta elettronica
certificata del destinatario.
8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo
49 del codice dell'amministrazione digitale.
Art. 17
Notificazioni per via telematica
1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 51, del
decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le richieste telematiche di
un'attivita' di notificazione da parte di un ufficio
giudiziario sono inoltrate al sistema informatico
dell'UNEP, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 34.
2. Le richieste di altri soggetti sono inoltrate
all'UNEP tramite posta elettronica certificata, secondo
le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo
34.
3. La notificazione per via telematica da parte
dell'UNEP rispetta i requisiti richiesti per la
comunicazione da un ufficio giudiziario verso i soggetti
abilitati esterni di cui all'articolo 16.
4. Il sistema informatico dell'UNEP individua
l'indirizzo di posta elettronica del destinatario dal
registro generale degli indirizzi elettronici, dal
registro delle imprese o dagli albi o elenchi costituiti
ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, nonche' per il cittadino dall'elenco
reso consultabile ai sensi dell'articolo 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009
in base alle specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 34.
5. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la
notificazione, trasmette per via telematica a chi ha
richiesto il servizio il documento informatico con la
relazione di notificazione sottoscritta mediante firma
digitale e congiunta all'atto cui si riferisce, nonche'
le ricevute di posta elettronica certificata, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
6. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla
notificazione per via telematica, effettua la copia
cartacea del documento informatico, attestandone la
conformita' all'originale, e provvede a notificare la
copia stessa nei modi di cui agli articoli 138 e
seguenti del codice di procedura civile.
Art. 18
Notificazioni per via telematica tra avvocati
1. Nel caso previsto dall'articolo 4, legge 21 gennaio
1994, n. 53, il difensore puo' eseguire la notificazione
ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici,
anche previa estrazione di copia informatica del
documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia
informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale
all'indirizzo di posta elettronica certificata del
destinatario risultante dal registro generale degli
indirizzi elettronici, nella forma di allegato al
messaggio di posta elettronica certificata inviato al
destinatario. Nel corpo del messaggio e' inserita la
relazione di notificazione che contiene le informazioni
di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 21 gennaio
1994, n. 53, dell'indirizzo di posta elettronica
certificata presso il quale l'atto e' stato
inviato,nonche' del numero di registro cronologico di
cui all'articolo 8 della suddetta legge. La
notificazione si intende perfezionata nel momento in cui
viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da
parte del gestore di posta elettronica certificata del
destinatario.
2. Quando il difensore procede ai sensi dell'articolo
170, comma 4, del codice di procedura civile, la
comunicazione delle memorie e' effettuata mediante invio
di copia della memoria alle parti costituite a mente del
comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere
visione degli atti del procedimento tramite accesso al
portale dei servizi telematici e, nei casi previsti,
anche tramite il punto di accesso.
Art. 19
Disposizioni particolari per la fase delle indagini
preliminari
1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra
l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale sicuro
protetto da un meccanismo di crittografia secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Le specifiche tecniche assicurano l'identificazione
dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle
relative attivita', anche mediante l'utilizzo di misure
di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dal
disciplinare tecnico di cui all'allegato B del codice in
materia di protezione dei dati personali.
3. Per le comunicazioni di atti e documenti del
procedimento di cui al comma 1 sono utilizzati i gestori
di posta elettronica certificata delle forze di polizia.
Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono resi
disponibili unicamente agli utenti abilitati sulla base
delle specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
4. Alle comunicazioni previste dal presente articolo si
applicano,in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 16, commi 1, 2,3, 4 e 5, e dell'articolo
20.
5. L'atto del processo in forma di documento informatico
e' privo di elementi attivi ed e' redatto dalle forze di
polizia nei formati previsti dalle specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34; le informazioni
strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. L'atto del
processo, protetto da meccanismi di crittografia, e'
sottoscritto con firma digitale. Si applicano, in quanto
compatibili, l'articolo 14 del presente decreto, nonche'
gli articoli 20 e 21 del codice dell'amministrazione
digitale .
6. La comunicazione degli atti del processo alle forze
di polizia, successivamente al deposito previsto
dall'articolo 15, e' effettuata per estratto con
contestuale messa a disposizione dell'atto integrale,
protetto da meccanismo di crittografia, in apposita area
riservata all'interno del dominio giustizia, accessibile
solo dagli appartenenti alle forze di polizia
legittimati, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei
requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26.
7. Per la gestione del fascicolo informatico si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 9, commi da 1 a 5. Agli atti contenuti nel
fascicolo informatico, custodito in una sezione distinta
del sistema documentale di cui all'articolo 9, protetta
da un meccanismo di crittografia secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, hanno
accesso unicamente i soggetti abilitati interni
appositamente abilitati. Alla conclusione delle indagini
preliminari, e in ogni altro caso in cui il fascicolo o
parte di esso deve essere consultato da soggetti
abilitati esterni o da utenti privati, questi accedono
alla copia resa disponibile mediante il punto di accesso
e il portale deiservizi telematici, secondo quanto
previsto al capo IV.
8. Per la trasmissione telematica dei flussi informativi
sintetici delle notizie di reato e dei relativi esiti
tra il Centro Elaborazione Dati del Servizio per il
Sistema Informativo Interforze, di cui all'articolo 8,
della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive
modifiche ed integrazioni, e il sistema dei registri
delle notizie di reato delle Procure della Repubblica
sono utilizzate le infrastrutture di connettivita' delle
pubbliche amministrazioni che consentono una
interconnessione tra le Amministrazioni, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
Il canale di comunicazione e' protetto con le modalita'
di cui al comma 1.
9. Per assicurare la massima riservatezza della fase
delle indagini preliminari la base di dati dei registri
di cui al comma 8 e' custodita, con le speciali misure
di cui al comma 2, separatamente rispetto a quella
relativa ai procedimenti per i quali e' stato emesso uno
degli atti di cui all'articolo 60, del codice di
procedura penale, in infrastrutture informatiche di
livello distrettuale o interdistrettuale individuate dal
responsabile per i sistemi informativi automatizzati. I
compiti di vigilanza sulle procedure di sicurezza
adottate sulla base dati prevista dal presente comma
sono svolti dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale e dal Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di appello competenti in relazione
all'ufficio giudiziario titolare dei dati, avvalendosi
del personale tecnico individuato dal responsabile per i
sistemi informativi automatizzati.
Art. 20
Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato
esterno
1. Il gestore di posta elettronica certificata del
soggetto abilitato esterno, fermi restando gli obblighi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n.68 e dal decreto ministeriale 2
novembre 2005, recante «Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione e la validazione, anche
temporale, della posta elettronica certificata», e'
tenuto ad adottare software antispam idoneo a prevenire
la trasmissione di messaggi di posta elettronica
indesiderati.
2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotare il
terminale informatico utilizzato di software idoneo a
verificare l'assenza di virus informatici per ogni
messaggio in arrivo e in partenza e disoftware antispam
idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta
elettronica indesiderati.
3. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare,
con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna
dei messaggi trasmessi al dominio giustizia.
4. La casella di posta elettronica certificata deve
disporre di uno spazio disco minimo definito nelle
specifiche tecniche di cui all'articolo 34.
5. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotarsi di
servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione
della propria casella di posta elettronica certificata e
a verificare la effettiva disponibilita' dello spazio
disco a disposizione.
6. La modifica dell'indirizzo elettronico puo' avvenire
dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica
qualora la modifica dell'indirizzo si renda necessaria
per cessazione dell'attivita' da parte del gestore di
posta elettronica certificata.
Art. 21
Richiesta delle copie di atti e documenti
1. Il rilascio della copia di atti e documenti del
processo avviene, previa verifica del regolare pagamento
dei diritti previsti, tramite invio all'indirizzo di
posta elettronica certificata del richiedente, secondo
le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo
34.
2. L'atto o il documento che contiene dati sensibili o
di grandi dimensioni e' messo a disposizione
nell'apposita area del portale dei servizi telematici,
nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai
sensi dell'articolo 34.
3. Nel caso di richiesta di copia informatica, anche
parziale, conforme al documento originale in formato
cartaceo, il cancelliere ne attesta la conformita'
all'originale sottoscrivendola con la propria firma
digitale.
Capo IV
CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA
Art. 22
Servizi di consultazione
1. Ai fini di cui agli articoli 50, comma 1, 52 e 56 del
codice dell'amministrazione digitale, l'accesso ai
servizi di consultazione delle informazioni rese
disponibili dal dominio giustizia avviene tramite un
punto di accesso o tramite il portale dei servizi
telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza di
cui all'articolo 26.
Art. 23
Punto di accesso
1. Il punto di accesso puo' essere attivato
esclusivamente dai soggetti indicati dai commi 6 e 7.
2. Il punto di accesso fornisce un'adeguata qualita' dei
servizi, dei processi informatici e dei relativi
prodotti, idonea a garantire la sicurezza del sistema,
nel rispetto dei requisiti tecnici di cui all'articolo
26.
3. Il punto di accesso fornisce adeguati servizi di
formazione e assistenza ai propri utenti, anche
relativamente ai profili tecnici.
4. La violazione da parte del gestore di un punto di
accesso dei livelli di sicurezza e di servizio comporta
la sospensione dell'autorizzazione ad erogare i servizi
fino al ripristino di tali livelli.
5. Il Ministero della giustizia dispone ispezioni
tecniche, anche a campione, per verificare l'attuazione
delle prescrizioni di sicurezza.
6. Possono gestire uno o piu' punti di accesso:
a) i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i
Consigli nazionali professionali, limitatamente ai
propri iscritti;
b) il Consiglio nazionale forense, ove delegato da uno o
piu' consigli degli ordini degli avvocati, limitatamente
agli iscritti del consiglio delegante;
c) il Consiglio nazionale del notariato, limitatamente
ai propri iscritti;
d) l'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni statali
o equiparate, e gli enti pubblici, limitatamente ai loro
iscritti e dipendenti;
e) le Regioni, le citta' metropolitane, le provincie ed
i Comuni, o enti consorziati tra gli stessi.
f) Le Camere di Commercio, per le imprese iscritte nel
relativo registro.
7. I punti di accesso possono essere altresi' gestiti da
societa' di capitali in possesso di un capitale sociale
interamente versato non inferiore a un milione di euro.
Art. 24
Elenco pubblico dei punti di accesso
1. L'elenco pubblico dei punti di accesso attivi presso
il Ministero della giustizia comprende le seguenti
informazioni:
a) identificativo del punto di accesso;
b) sede legale del soggetto titolare del punto di
accesso;
c) indirizzo internet;
d) dati relativi al legale rappresentante del punto di
accesso o a un suo delegato, comprendenti: nome,
cognome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica
certificata, numero di telefono e di fax;
e) recapiti relativi ai referenti tecnici da contattare
in caso di problemi.
Art. 25
Iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso
1. Il soggetto che intende costituire un punto di
accesso inoltra domanda di iscrizione nell'elenco
pubblico dei punti di accesso secondo il modello e con
le modalita' stabilite dal responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia
con apposito decreto, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Ministero della giustizia decide sulla domanda
entro trenta giorni, con provvedimento motivato, anche
sulla base di apposite verifiche, effettuabili anche da
personale esterno all'Amministrazione, da questa
delegato, con costi a carico del richiedente.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero
della giustizia delega la responsabilita' del processo
di identificazione dei soggetti abilitati esterni al
punto di accesso. Il Ministero della giustizia puo'
delegare la responsabilita' del processo di
identificazione degli utenti privati agli enti pubblici
di cui all'articolo 23, comma 6, lettera e).
4. Il Ministero della giustizia puo' verificare
l'adempimento degli obblighi assunti da parte del
gestore del punto di accesso di propria iniziativa
oppure su segnalazione. In caso di violazione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma
3.
Art. 26
Requisiti di sicurezza
1. L'accesso ai servizi di consultazione delle
informazioni rese disponibili dal dominio giustizia
avviene mediante identificazione sul punto di accesso o
sul portale dei servizi telematici, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Il punto di accesso stabilisce la connessione con il
portale dei servizi telematici mediante un collegamento
sicuro con mutua autenticazione secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
3. A seguito dell'identificazione viene in ogni caso
trasmesso al gestore dei servizi telematici il codice
fiscale del soggetto che effettua l'accesso.
4. I punti di accesso garantiscono un'adeguata sicurezza
del sistema con le modalita' tecniche specificate in un
apposito piano depositato unitamente all'istanza di cui
all'articolo 25, a pena di inammissibilita' della
stessa.
Art. 27
Visibilita' delle informazioni
1. Ad eccezione della fase di cui all'articolo 19, il
dominio giustizia consente al soggetto abilitato esterno
l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei
procedimenti in cui e' costituito o svolge attivita' di
esperto o ausiliario. L'utente privato accede alle
informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in
cui e' parte mediante il portale dei servizi telematici
e, nei casi previsti dall'articolo 23, comma 6, lettere
e) ed f), e comma 7, mediante il punto di accesso.
2. E' sempre consentito l'accesso alle informazioni
necessarie per la costituzione o l'intervento in
giudizio in modo tale da garantire la riservatezza dei
nomi delle parti e limitatamente ai dati identificativi
del procedimento.
3. In caso di delega, rilasciata ai sensi dell'articolo
9 regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, il
dominio giustizia consente l'accesso alle informazioni
contenute nei fascicoli dei procedimenti patrocinati dal
delegante, previa comunicazione, a cura di parte, di
copia della delega stessa al responsabile dell'ufficio
giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti.
L'accesso e' consentito fino alla comunicazione della
revoca della delega.
4. La delega, sottoscritta con firma digitale, e'
rilasciata in conformita' alle specifiche di
strutturazione di cui all'articolo 35, comma 4.
5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai
servizi di consultazione nel limite dell'incarico
ricevuto e della autorizzazione concessa dal giudice.
6. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i
procuratori dello Stato accedono alle informazioni
contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui e' parte
una pubblica amministrazione la cui difesa in giudizio
e' stata assunta dal soggetto che effettua l'accesso.
Art. 28
Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli
utenti privati
1. L'accesso ai servizi di consultazione resi
disponibili dal
dominio giustizia si ottiene previa registrazione presso
il punto di accesso autorizzato o presso il portale dei
servizi telematici, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34, comma 1.
2. I punti di accesso trasmettono al Ministero della
giustizia le informazioni relative ad i propri utenti
registrati, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 34, comma 1.
Art. 29
Orario di disponibilita' dei servizi di consultazione
1. Il portale dei servizi telematici garantisce la
disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni
feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al
venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e
dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.
Capo V
PAGAMENTI TELEMATICI
Art. 30
Pagamenti
1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri
diritti e spese e' effettuato nelle forme previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, e successive modificazioni.
La ricevuta e la attestazione di pagamento o versamento
e' allegata alla nota di iscrizione a ruolo o ad altra
istanza inviata all'ufficio, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, ed e'
conservata dall'interessato per essere esibita a
richiesta dell'ufficio.
2. Il pagamento di cui al comma 1 puo' essere effettuato
per via telematica con le modalita' e gli strumenti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni e dalle
altre disposizioni normative e regolamentari relative al
riversamento delle entrate alla Tesoreria dello Stato.
3. L'interazione tra le procedure di pagamento
telematico messe a disposizione dal prestatore del
servizio di pagamento, il punto di accesso e il portale
dei servizi telematici avviene su canale sicuro, secondo
le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo
34.
4. Il processo di pagamento telematico assicura
l'univocita' delpagamento mediante l'utilizzo della
richiesta di pagamento telematico (RPT), della ricevuta
telematica (RT) e dell'identificativo univoco di
erogazione del servizio (CRS) che impediscono, mediante
l'annullamento del CRS, un secondo utilizzo della RT. Le
specifiche tecniche sono definite ai sensi dell'articolo
34.
5. La ricevuta telematica, firmata digitalmente dal
prestatore del servizio di pagamento che effettua la
riscossione o da un soggetto da questo delegato,
costituisce prova del pagamento alla Tesoreria dello
Stato ed e' conservata nel fascicolo informatico.
6. L'ufficio verifica periodicamente con modalita'
telematiche la regolarita' delle ricevute o attestazioni
e il buon esito delle transazioni di pagamento
telematico.
Art. 31
Diritto di copia
1. L'interessato, all'atto della richiesta di copia,
richiede l'indicazione dell'importo del diritto
corrispondente che gli e' comunicato senza ritardo con
mezzi telematici dall'ufficio, secondo le specifiche
stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Alla richiesta di copia e' associato un
identificativo univoco che, in caso di pagamento dei
diritti di copia non contestuale, viene evidenziato nel
sistema informatico per consentire il versamento secondo
le modalita' previste dal decreto del Presidente
dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni.
3. La ricevuta telematica e' associata
all'identificativo univoco.
Art. 32
Registrazione, trascrizione e voltura degli atti
1. La registrazione, la trascrizione e la voltura degli
atti avvengono in via telematica nelle forme previste
dall'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive
modificazioni.
Art. 33
Pagamento dei diritti di notifica
1. Il pagamento dei diritti di notifica viene effettuato
nelle forme previste dall'articolo 30.
2. L'UNEP rende pubblici gli importi dovuti a titolo di
anticipazione. Eseguita la notificazione, l'UNEP
comunica l'importo definitivo e restituisce il documento
informatico notificato previo versamento del conguaglio
dovuto dalla parte oppure unitamente al rimborso del
maggior importo versato in acconto.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 34
Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia, sentito DigitPA e,
limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei
dati personali, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali.
2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese
disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica
del portale dei servizi telematici.
3. Fino all'emanazione delle specifiche tecniche di cui
al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti.
Art. 35
Disposizioni finali e transitorie
1. L'attivazione della trasmissione dei documenti
informatici e' preceduta da un decreto dirigenziale che
accerta l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature
informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi
di comunicazione dei documenti informatici nel singolo
ufficio.
2. L'indirizzo elettronico gia' previsto dal decreto del
Ministro della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole
tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e
telematici nel processo civile» e' utilizzabile per un
periodo transitorio non superiore a sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
3. La data di attivazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata di cui all'articolo 4, comma 2,
e' stabilita, per ciascun ufficio giudiziario, con
apposito decreto dirigenziale del responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia che attesta la funzionalita' del sistema
di posta elettronica certificata del Ministero della
giustizia.
4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione
dei modelli informatici sono definite con decreto del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia e pubblicate nell'area
pubblica del portale dei servizi telematici.
5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
4, conservano efficacia le caratteristiche di
strutturazione dei modelli informatici di cui al decreto
del Ministro della giustizia 10 luglio 2009, recante
"Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa
all'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile e introduzione dei modelli informatici
per l'uso di strumenti informatici e telematici nelle
procedure esecutive individuali e concorsuali",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio
2009 - s.o. n. 120.
Art. 36
Adeguamento delle regole tecnico-operative
1. Le regole tecnico-operative sono adeguate
all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza
almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 37
Efficacia
1. Il presente decreto acquista efficacia il
trentesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere
efficacia nel processo civile le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2001, n. 123 e del decreto del Ministro della giustizia
17 luglio 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 febbraio 2011
Il Ministro della giustizia: Alfano
Il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione: Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 84
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