Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica
1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in
coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e
ne condividono le conseguenti responsabilita'. Il concorso al
perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica».
2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 9. - (Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza
pubblica) - 1. Il Programma di stabilita' e il Programma nazionale di
riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla
Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con
le modalita' previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del
patto di stabilita' e crescita.
2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle
istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo,
contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle
Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonche'
dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 4.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni
dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di
bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio
europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo
una valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee
guida, nonche' delle loro implicazioni per l'Italia, anche ai fini
della predisposizione del Programma di stabilita' e del Programma
nazionale di riforma».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni
pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che
costituiscono il settore istituzionale delle
amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle
definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 31 luglio.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'art. 117 della Costituzione e sono finalizzate
alla tutela dell'unita' economica della Repubblica
italiana, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della
Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
Art. 2
Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre
europeo
1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 7. - (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e
di bilancio) - 1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di
spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al
metodo della programmazione.
2. Gli strumenti della programmazione sono:
a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle
Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti
deliberazioni parlamentari;
b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere
entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni
parlamentari;
c) il disegno di legge di stabilita', da presentare alle Camere
entro il 15 ottobre di ogni anno;
d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare
alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle
Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di
finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio
di ogni anno;
g) gli specifici strumenti di programmazione delle
amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e),
sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza
sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento
di cui al comma 2, lettera a), e' inviato, entro i termini ivi
indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo
utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera
a)».
2. L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Documento di economia e finanza) - 1. Il DEF, come
risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, e' composto
da tre sezioni.
2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di
stabilita', di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli
elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione
europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione
del patto di stabilita' e crescita, con specifico riferimento agli
obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito
pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:
a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle
previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio
successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto
delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni
centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e
assistenza sociale;
b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso,
evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente
Programma di stabilita';
c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria
internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento;
per l'Italia, in linea con le modalita' e i tempi indicati dal Codice
di condotta sull'attuazione del patto di stabilita' e crescita, le
previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di
riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei
diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e
dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri
economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
in coerenza con gli andamenti macroeconomici;
d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico
delle amministrazioni pubbliche;
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del
periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e,
tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per
l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo
degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul
saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni
pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);
f) l'articolazione della manovra necessaria per il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un
triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonche'
un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede
di raggiungere i predetti obiettivi;
g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali
programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per
ciascun anno del periodo di riferimento;
h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli
interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilita';
i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e
del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al
tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei
tassi di interesse e del saldo primario.
3. La seconda sezione del DEF contiene:
a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle
amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali
scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e
nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10-bis;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per
il triennio successivo, basate sui parametri di cui al comma 2,
lettera c), e, per la parte discrezionale della spesa,
sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi
di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al
comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una
tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle
amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per
l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti
tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti
documenti programmatici, nonche' con l'indicazione della pressione
fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le
previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel
loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a),
nonche' le risorse destinate allo sviluppo delle aree
sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;
c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i
principali aggregati del conto economico delle amministrazioni
pubbliche riferite almeno al triennio successivo;
d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio
successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni
sulle correlate modalita' di copertura;
e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e),
e con i loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole
generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche;
f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle
previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il
triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al
pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanita', nonche' sul
debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.
4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione
del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle
previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).
5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma
nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema
contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti
dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma
nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica:
a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con
indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e
quelli conseguiti;
b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura
macroeconomica che incidono sulla competitivita';
c) le priorita' del Paese e le principali riforme da attuare, i
tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilita' con gli
obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;
d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di
crescita dell'economia, di rafforzamento della competitivita' del
sistema economico e di aumento dell'occupazione.
6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali
reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle
competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli
obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla
fissazione dei saldi di cui all'articolo 11, comma 1, nonche'
all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo
9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale,
organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I
regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per
l'esame dei disegni di legge collegati.
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere,
entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in
allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi
realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei
fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilita'
ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale degli interventi.
8. In allegato al DEF e' presentato il programma predisposto ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive modificazioni, nonche' lo stato di avanzamento del
medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. In allegato al DEF e' presentato un documento, predisposto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione
degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti
dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi
indirizzi.
10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del
bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi dati
di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in
conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con
separata evidenza delle categorie economiche relative ai
trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle
province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno
di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle Camere un
apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio
degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia
per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di
bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare;
sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni
originarie e le relative motivazioni».
3. Dopo l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e'
inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Nota di aggiornamento del Documento di economia
e finanza) - 1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene:
a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una
diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosettori di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire
raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonche'
delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in
corso e per il restante periodo di riferimento;
b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore
statale;
c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del
DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione
europea relative al Programma di stabilita' e al Programma nazionale
di riforma di cui all'articolo 9, comma 1;
d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma
2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del
Patto di stabilita' interno e le sanzioni previste ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n.
42, da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal
Patto di stabilita' interno, nonche' il contenuto del Patto di
convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza
previsto dall'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.
2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli
obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo
parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la
ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre
le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere e' altresi'
trasmesso il parere di cui al primo periodo.
3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e' corredata delle
relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna
missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo
stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna
legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta
se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato
l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.
4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e
delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa
a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli
eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme
complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate
e i relativi residui di ciascun anno, nonche' quelle che restano
ancora da erogare.
5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4
e' esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali
iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di
quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non
statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonche'
dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati
necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente
comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di
monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione
di cui al primo periodo da' inoltre conto della valutazione degli
effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali
iscritti nel bilancio dello Stato.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo,
qualora per finalita' analoghe a quelle di cui al medesimo comma 1,
lettera a), ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali, intenda
aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e),
ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza
pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari
interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella
quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti,
nonche' gli interventi correttivi che si prevede di adottare.
7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono
indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui
all'articolo 10, comma 6».
Art. 3
Disposizioni in materia di stabilita' finanziaria
1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le parole: «della
legge di stabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle riduzioni
di entrata disposte dalla legge di stabilita'»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel
bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a
legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura
finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono
finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;
c) all'articolo 40, comma 2, lettera h), primo periodo, le
parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite
dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della
peculiarita' delle spese di cui all'articolo 21, comma 6».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Manovra di finanza pubblica). - 1. La legge
di stabilita' e la legge di bilancio compongono la manovra
triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il
triennio di riferimento, le misure qualitative e
quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi
programmatici indicati all'art. 10, comma 2, con i loro
eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 10-bis, della
presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla
manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli
obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni
economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi
per gli anni successivi a quello in corso.
2. La legge di stabilita' dispone annualmente il quadro
di riferimento finanziario per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo,
alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla
legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto
previsto dalla lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge.
4. Al disegno di legge di stabilita' e' allegato, a
fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti
triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla
manovra adottata ai sensi del presente articolo. Il
medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche
apportate dal Parlamento al disegno di legge, e' allegato
alla legge di stabilita'.
5. Per la spesa, le disposizioni normative della legge
di stabilita' sono articolate, di norma, per missione e
indicano il programma cui si riferiscono.
6. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge di stabilita' puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'art. 18,
nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle
nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e
contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni
di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento
del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di
previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento
relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati
per la copertura finanziaria delle riduzioni di entrata
disposte dalla legge di stabilita', purche' risulti
assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.
7. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge di stabilita' non possono concorrere
a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli
obiettivi determinati ai sensi dell'art. 10, comma 2,
lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari.
8. In allegato alla relazione al disegno di legge di
stabilita' sono indicati i provvedimenti legislativi
adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 17,
comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonche' le
ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma
3, lettera l), del presente articolo.
9. Il disegno di legge di stabilita', fermo restando
l'obbligo di cui all'art. 17, comma 3, e' accompagnato da
una nota tecnico-illustrativa. La nota e' un documento
conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio
presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche
amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i
relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati
nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per
la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le
previsioni del conto economico delle pubbliche
amministrazioni secondo quanto previsto all'art. 10, comma
3, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con
gli effetti della manovra di finanza pubblica per il
triennio di riferimento.
10. La relazione tecnica allegata al disegno di legge
di stabilita' contiene altresi' la valutazione di cui
all'art. 10-bis, comma 3, secondo periodo, in relazione
alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel
medesimo disegno di legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della gia' citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dalla lettera b),
primo comma del presente articolo e come modificato dalla
lettera e), primo comma, dell'art. 7 della presente legge:
"Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica
espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da
essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come
limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di
spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da
redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la
compensazione degli effetti che eccedano le previsioni
medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve
garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista
temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La
copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o
maggiori oneri, ovvero minori entrate, e' determinata
esclusivamente attraverso le seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso
sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per
iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita'
difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e
debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per
le disposizioni corredate di clausole di neutralita'
finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli
elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli
effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso
l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti e
delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le
finalita' indicate dalle disposizioni medesime. La
relazione tecnica fornisce altresi' i dati e gli elementi
idonei a consentire la verifica della congruita' della
clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei
requisiti indicati dal comma 12.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81,
quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura e'
applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto
in materia di personale dall'art. 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».
- Si riporta il testo dell'art. 40 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
«Art. 40 (Delega al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e'
delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo
alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle
missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone
una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle
funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la
spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra
missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni
trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei
programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai
risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi
finali, in modo da assicurare:
1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le
relative risorse e strutture assegnate, e ciascun
Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni
istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
ove possibile la condivisione di programmi tra piu'
Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad
un unico centro di responsabilita' amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione
COFOG di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun
programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
obiettivi da perseguire;
d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari
del bilancio per assicurare che la denominazione richiami
esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita'
promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;
e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e
di rendicontazione, delle azioni quali componenti del
programma e unita' elementari del bilancio dello Stato
affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il
loro raccordo alla classificazione COFOG e alla
classificazione economica di terzo livello. Ai fini
dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio
finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
conto nel rapporto di cui all'art. 3;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
di spesa debbano essere formulate in termini di
finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle
risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
e individuazione di metodologie comuni di definizione di
indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili
ai programmi del bilancio;
g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio
di genere, per la valutazione del diverso impatto della
politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini
di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
h) introduzione di criteri e modalita' per la
fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui
all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via
di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di
bilancio, devono essere coerenti con la programmazione
triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa
stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui
vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali
iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei
risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo
scopo di garantire maggiore chiarezza e significativita'
delle informazioni in esso contenute attraverso
l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato
e di quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di
ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a
valere su contabilita' speciali o conti correnti di
tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti
mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad
eccezione della gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' delle gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per
legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale
versamento delle dette disponibilita' in conto entrata al
bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero
piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni
appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori
bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di
rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle
spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati
con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili
a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilita' di identificare i
contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato
finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto
comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
limitatamente agli stati di previsione di rispettivo
interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i
testi alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a
ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque
adottati in via definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con le stesse modalita' previsti dal presente
articolo.».
Art. 4
Controllo sulla finanza pubblica
1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: «la collaborazione tra le» sono
sostituite dalle seguenti: «l'integrazione delle attivita' svolte
dalle»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al
presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT,
nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle
Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame
dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n.
196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Controllo parlamentare). - 1. Il Governo, nel
rapporto di cui all'art. 3 e su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni
tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo
costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base
delle informazioni ricevute e dell'attivita' istruttoria
svolta anche in forma congiunta con le modalita' definite
dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari
competenti delle due Camere formulano osservazioni ed
esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei
documenti di bilancio e delle procedure di finanza
pubblica.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto
dell'attivita' istruttoria utile al controllo parlamentare
e di potenziare la capacita' di approfondimento dei profili
tecnici della contabilita' e della finanza pubblica da
parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano
intese volte a promuovere le attivita' delle due Camere,
anche in forma congiunta, nonche' l'integrazione delle
attivita' svolte dalle rispettive strutture di supporto
tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti
della finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate
al miglioramento della qualita' della spesa, con
particolare riferimento all'individuazione di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di
bilancio;
b) verifica dello stato di attuazione del processo di
riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio,
con particolare riferimento al potenziamento della funzione
del bilancio di cassa e al suo collegamento con la
contabilita' economica, alla ridefinizione funzionale dei
programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla
classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di
valutazione dei risultati;
c) analisi del contenuto informativo necessario dei
documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare
un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con
il grado di omogeneita' sufficiente a consentire la
comparabilita' nel tempo tra settori, livelli territoriali
e tra i diversi documenti;
d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo
per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di
spesa, nonche' per la quantificazione degli effetti
finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e
identificazione dei livelli informativi di supporto della
quantificazione, nonche' formulazione di indicazioni per la
predisposizione di schemi metodologici distinti per settore
per la valutazione degli effetti finanziari;
e) analisi delle metodologie utilizzate per la
costruzione degli andamenti tendenziali di finanza
pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive
necessarie per la loro verifica, nonche' riscontro dei
contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e
innovazioni legislative.
2-bis. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al
presente articolo, sulla base di apposite convenzioni,
l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze
istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e
le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di
finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
Art. 5
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino
della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento
della funzione del bilancio di cassa
1. L'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 42. - (Delega al Governo per il riordino della disciplina
per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
bilancio di cassa) - 1. Ai fini del riordino della disciplina per la
gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione
del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini
di competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle
entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella relativa alla
formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al
fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e
omogeneita' di trattamento di analoghe fattispecie contabili;
b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa,
previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le
autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di
tesoreria;
c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio del
bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente
responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga
conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla
base del quale ordina e paga le spese;
d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla
legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal
dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto di quanto
previsto alla lettera c);
e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della
nuova disciplina;
f) considerazione, ai fini della predisposizione del decreto
legislativo di cui al presente comma, dei risultati della
sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
g) previsione della graduale estensione delle disposizioni
adottate in applicazione delle lettere a), c) e d) alle altre
amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con quanto disposto
dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche'
dall'articolo 2 della presente legge;
h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei
dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto
consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri
adottati nell'ambito dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata
massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per
materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attivita' di
sperimentazione.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di esso
sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti
entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il
decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per
l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto
puo' essere comunque adottato dal Governo.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni
integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con le medesime modalita' previsti dal
presente articolo».
2. La rubrica del capo V del titolo VI della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e' sostituita dalla seguente: «Riordino della
disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento
della funzione del bilancio di cassa».
3. All'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, le parole: «alla progressiva adozione» sono sostituite
dalle seguenti: «al potenziamento della funzione».
4. All'articolo 50, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, le parole: «dell'adozione» sono sostituite dalle
seguenti: «del potenziamento della funzione».
Note all'art. 5:
- Per l'art. 4 della legge n. 196 del 2009, si veda
nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 50 della
citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
«2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e'
adottato sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione dei
procedimenti amministrativi contabili, al fine di
assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in
materia di responsabilita' dirigenziale;
b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo
che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori
adottati per il bilancio dello Stato;
c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria
unica;
d) adeguamento della disciplina prevista dalla
presente legge e dalla normativa di contabilita' pubblica
in considerazione del potenziamento della funzione del
bilancio di cassa;
e) modifica o abrogazione espressa delle norme
preesistenti incompatibili con le disposizioni della
presente legge.».
Art. 6
(Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10
1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Relazione generale sulla situazione economica del
Paese). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle
Camere, entro il mese di aprile, la Relazione generale sulla
situazione economica del Paese per l'anno precedente».
2. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
«3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, e' istituita una commissione composta da due esperti in
discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai
componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o
rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far
confluire nella Relazione di cui all'articolo 12, individuando le
parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni
interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la
commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una
relazione in cui da' conto dell'attivita' svolta. Il Ministro invia
la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'articolo 12 e' presentata
entro il 30 settembre».
3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
il comma 17-sexies e' abrogato.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 52 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
«Art. 52 (Disposizioni finali ed entrata in vigore). -
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la
legge di stabilita' dispone la soppressione alla tabella di
cui all'art. 11, comma 3, lettera d), delle spese
obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella
stessa. Tali spese restano quindi contestualmente
determinate dalla legge di bilancio.
2. Ogni richiamo al Documento di programmazione
economico-finanziaria, di cui all'art. 3 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla
legge finanziaria, di cui all'art. 11 della legge n. 468
del 1978, e successive modificazioni, contenuto in
disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge
vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, al
Documento di economia e finanza, di cui all'art. 10 della
presente legge, e alla legge di stabilita', di cui all'art.
11, comma 2, della medesima legge.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, e' istituita una
commissione composta da due esperti in discipline
economiche, da due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti
dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono
riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione
valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di
cui all'art. 12, individuando le parti di competenza,
rispettivamente, delle amministrazioni interessate e
dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la
commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle
finanze una relazione in cui da' conto dell'attivita'
svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente
periodo alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la
Relazione di cui all'art. 12 e' presentata entro il 30
settembre.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono
applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato
della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera
di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.
5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa
attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.
6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio
2010. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.».
Art. 6
(Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10
1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Relazione generale sulla situazione economica del
Paese). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle
Camere, entro il mese di aprile, la Relazione generale sulla
situazione economica del Paese per l'anno precedente».
2. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
«3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, e' istituita una commissione composta da due esperti in
discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai
componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o
rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far
confluire nella Relazione di cui all'articolo 12, individuando le
parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni
interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la
commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una
relazione in cui da' conto dell'attivita' svolta. Il Ministro invia
la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'articolo 12 e' presentata
entro il 30 settembre».
3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
il comma 17-sexies e' abrogato.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 52 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
«Art. 52 (Disposizioni finali ed entrata in vigore). -
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la
legge di stabilita' dispone la soppressione alla tabella di
cui all'art. 11, comma 3, lettera d), delle spese
obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella
stessa. Tali spese restano quindi contestualmente
determinate dalla legge di bilancio.
2. Ogni richiamo al Documento di programmazione
economico-finanziaria, di cui all'art. 3 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla
legge finanziaria, di cui all'art. 11 della legge n. 468
del 1978, e successive modificazioni, contenuto in
disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge
vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, al
Documento di economia e finanza, di cui all'art. 10 della
presente legge, e alla legge di stabilita', di cui all'art.
11, comma 2, della medesima legge.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, e' istituita una
commissione composta da due esperti in discipline
economiche, da due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti
dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono
riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione
valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di
cui all'art. 12, individuando le parti di competenza,
rispettivamente, delle amministrazioni interessate e
dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la
commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle
finanze una relazione in cui da' conto dell'attivita'
svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente
periodo alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la
Relazione di cui all'art. 12 e' presentata entro il 30
settembre.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono
applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato
della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera
di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.
5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa
attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.
6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio
2010. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.».
Art. 7
Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative
1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «alla Relazione
sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti:
«al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione di cui all'articolo
10» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'ambito della
procedura di cui all'articolo 10, comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo
10-bis»;
3) al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, di seguito denominata "Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica",» sono soppresse, e le
parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle
seguenti: «del DEF»;
4) al comma 4, le parole: «la Decisione di finanza pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento del DEF di
cui all'articolo 10-bis»;
c) all'articolo 11:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2, con i loro eventuali
aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis,»;
2) al comma 3, lettera m), le parole: «10, comma 2, lettera
f),» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis, comma 1, lettera d),»;
3) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
4) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla nota» fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da una nota
tecnico-illustrativa» e al terzo periodo le parole: «comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
5) al comma 10, le parole: «all'articolo 10, comma 6» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10-bis, comma 3»;
d) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «elementi
informativi necessari» sono inserite le seguenti: «alla ricognizione
di cui all'articolo 1, comma 3, e», dopo la parola: «accessibile»
sono inserite le seguenti: «all'ISTAT e» e dopo le parole:
«coordinamento della finanza pubblica» sono inserite le seguenti: «,
l'ISTAT»;
e) all'articolo 14, al comma 1, lettera b), le parole: «nella
Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti:
«nel DEF» e al comma 4, primo periodo, le parole: «comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
f) all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, le parole: «nella
Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti:
«nel DEF»;
g) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: «nella
Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti:
«nel DEF»;
h) all'articolo 21, al comma 1, le parole: «ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al
medesimo articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF» e al comma 16, le
parole: «dell'articolo 10, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b)»;
i) all'articolo 22, al comma 1:
1) all'alinea, primo periodo, le parole: «nella Decisione di
cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
2) alla lettera b), le parole: «nella Decisione di cui
all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
l) all'articolo 30, comma 8, le parole: «un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
m) all'articolo 40:
1) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «tre anni»;
2) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario
2012, un'apposita sperimentazione di cui si da' conto nel rapporto di
cui all'articolo 3»;
3) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di
genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di
bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi,
tempo e lavoro non retribuito»;
4) al comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione di cui
all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;
n) all'articolo 48:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento
che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica e'
inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti
finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta
giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione
della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle
erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota
capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque
soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni»;
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
fino a un massimo di 50.000 euro»;
o) all'articolo 49, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
p) all'articolo 52, comma 2, le parole: «alla Decisione di
finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di
economia e finanza».
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 30
dicembre 1986, n. 936, e' sostituita dalla seguente:
«b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e
finanza e la Nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi
degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni;».
3. L'articolo 4-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e'
abrogato.
4. Il comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 1º ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, e' abrogato.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n.
196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Rapporto sullo stato di attuazione della
riforma della contabilita' e finanza pubblica). - 1. Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in
allegato al Documento di economia e finanza di cui all'art.
10, un rapporto sullo stato di attuazione della presente
legge con particolare riferimento alle attivita' volte alla
realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello
Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche,
evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del
bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni
pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel
rapporto si da' altresi' conto dello stato di attuazione
delle disposizioni di cui alla lettera h) del comma 2
dell'art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
sostituita dall'art. 2, comma 6, lettera b), della presente
legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Coordinamento della finanza pubblica degli
enti territoriali). - 1. Le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli
obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in
coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal
DEF.
2. Anche ai fini dell'attuazione dell'art. 11, comma 3,
lettera m), nella Nota di aggiornamento del DEF di cui
all'art. 10-bis, viene definito il quadro di riferimento
normativo per il Patto di stabilita' interno,
caratterizzato da stabilita', coerenza, conformita' ai
parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale
degli enti. Il Patto di stabilita' interno, in coerenza con
gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori,
stabiliti ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e),
definisce gli interventi necessari per il loro
conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.
3. In sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica vengono fornite
indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi
aggregati da fissare nell'ambito del DEF e le regole
previste per il singolo ente in ragione della categoria di
appartenenza.
4. Per la spesa in conto capitale, sentita la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la
Nota di aggiornamento del DEF di cui all'art. 10-bis e la
legge di stabilita' individuano la quota di indebitamento
delle amministrazioni locali, e successivamente per il
complesso delle province e dei comuni, articolata per
regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato
per l'intera pubblica amministrazione.».
- Per l'art. 11 della citata legge n. 196 del 2009 si
veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 della
citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).
- 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare
attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici).
- 1. In relazione alle esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'art. 13, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato provvede a:
a) consolidare le operazioni delle amministrazioni
pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le
modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
attuativi;
b) valutare la coerenza della evoluzione delle
grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con
gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi
obiettivi;
c) monitorare gli effetti finanziari delle misure
previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
provvedimenti adottati in corso d'anno;
d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche,
ad eccezione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorche'
effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono
documenti accessibili nei limiti e con le modalita'
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso,
per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano
verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli
obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle
verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
procedura di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono
inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica affinche' possa valutare
l'opportunita' di attivare il procedimento denominato
"Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza"
di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge;
e) consentire l'accesso e l'invio in formato
elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1
dell'art. 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unita'
tecnica finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'art. 44, comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
mensilmente, entro il mese successivo a quello di
riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa
riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni
settoriali sugli enti degli altri comparti delle
amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle
informazioni desunte dal Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle
Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle
amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al
primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi
dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle
stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista
all'art. 10, comma 3, lettera b), nonche' sulla consistenza
del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30
settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del
conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche
e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono
anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui
alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello
Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e
sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base
alla classificazione economica e funzionale.
5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare,
rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e
contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede
altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di
finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali
adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4
presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti
in materia di entrata, con riferimento all'andamento di
tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di
regioni ed enti locali, con indicazioni relative
all'attivita' accertativa e alla riscossione.
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla
banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i
dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti
effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono
accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli organi costituzionali.
7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati,
codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la
codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il
Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
autorita' portuali, gli enti parco nazionale e gli altri
enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e
non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE
continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di
cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento
secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti
di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi
alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo
modalita' e tempi definiti con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono
regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non
possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la
tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti
rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.».
- Per l'art. 17 della citata legge n. 196 del 2009, si
veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 della
citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18 (Fondi speciali). - 1. La legge di stabilita'
prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla
copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si
prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari
compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di
quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati
nel DEF. In tabelle allegate alla legge di stabilita' sono
indicate, distintamente per la parte corrente e per la
parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura
dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per
Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge di stabilita', con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi
speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti
o di nuovi programmi, puo' avvenire solo dopo la
pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li
utilizzano.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 21 della
citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno di
legge del bilancio annuale di previsione e' formato sulla
base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri
indicati, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c), nel
DEF.
2. Il disegno di legge del bilancio di previsione
espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
le unita' di voto parlamentare determinate con riferimento
rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree
omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
costituite dai programmi quali aggregati diretti al
perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli
di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese
correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di
cui all'art. 40, in appositi allegati agli stati di
previsione della spesa sono indicate, per ciascun
programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le
spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera
a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la
possibilita' di esercitare un effettivo controllo, in via
amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro
formazione, allocazione e quantificazione. Esse
corrispondono alle spese definite "oneri inderogabili", in
quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che
regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia
da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri
inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle
relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle
derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi'
identificate per espressa disposizione normativa.
7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b),
si dividono in:
a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
non predeterminate legislativamente che sono quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
8. Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono
rimodulabili ai sensi dell'art. 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico
disegno di legge, e' costituito dallo stato di previsione
dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa
distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei
bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro
generale riassuntivo con riferimento al triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere
a), b), c), d) ed e):
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonche'
gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti,
con separata indicazione di quelle introdotte
nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo
obbligatorio, con l'indicazione della natura delle
agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei
beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si
compone di due sezioni:
1) la prima sezione, concernente il piano degli
obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi
indicatori di risultato, riporta le informazioni relative
al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera,
illustra le priorita' politiche, espone le attivita' e
indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa,
che le amministrazioni intendono conseguire in termini di
livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il
programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il
documento indica le risorse destinate alla realizzazione
dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di
realizzazione ad essi riferiti, nonche' i criteri e i
parametri utilizzati per la loro quantificazione,
evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e
parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati
da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste
dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti
attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie
per la definizione degli indicatori di realizzazione
contenuti nella nota integrativa;
2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle
corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto
di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione
delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie
tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi,
con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del
bilancio triennale;
b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle
leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione
per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.
Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e
i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese
quelle del personale, necessarie all'attuazione del
programma, nonche' gli interventi programmati, con separata
indicazione delle spese correnti e di quelle in conto
capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in
modo da tenere conto dell'eventuale revisione
dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai
Ministeri nonche' delle modifiche apportate alle previsioni
iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio
adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni
normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni
iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione
alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e
delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro
trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;
c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli
e relativi stanziamenti;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i
fondi settoriali correlati alle principali politiche
pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati
i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio
triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti
legislativi e amministrativi che hanno determinato i
suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli
interventi previsti a legislazione vigente a valere su
detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti
e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla
presente lettera e' aggiornata semestralmente in modo da
tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti
previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di
bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto
alle previsioni iniziali indicano analiticamente i
provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono
correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede
al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre
di riferimento;
f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono
rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
per programmi e per centri di costo. Il budget espone le
previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della
discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota
di variazioni.
13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere una relazione, allegata al disegno di legge del
bilancio di previsione, con motivata indicazione
programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate
del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree
destinatarie degli interventi di cui all'art. 1, comma 1,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in
conformita' alla normativa comunitaria, nonche' alle aree
montane, delle spese di investimento iscritte negli stati
di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di
rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per
regioni.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme.
16. Con apposita norma della legge che approva il
bilancio di previsione dello Stato e' annualmente
stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
settore statale, effettuata ai sensi dell'art. 10-bis,
comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di
titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare.
17. Alla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai
fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i
Ministri assegnano le risorse ai responsabili della
gestione. Viene altresi' data informazione del raccordo tra
il bilancio di previsione dello Stato approvato e il
sistema di contabilita' nazionale per i conti del settore
della pubblica amministrazione.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i
conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22 della
citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 22 (Bilancio pluriennale). - 1. Il bilancio
pluriennale di previsione e' elaborato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli
obiettivi indicati nel DEF, e copre un periodo di tre anni.
Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione
vigente per missioni e programmi, in termini di competenza
e di cassa, espone separatamente:
a) l'andamento delle entrate e delle spese in base
alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a
legislazione vigente, di cui all'art. 21;
b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle
spese tenendo conto degli effetti degli interventi
programmati nel DEF - bilancio pluriennale programmatico.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 30 della
gia' citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
«8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa
relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla
realizzazione di opere pubbliche.».
- Per il riferimento al testo dell'art. 40 della gia'
citata legge n. 196 del 2009 si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 48 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
«Art. 48 (Ricorso al mercato delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Nei contratti stipulati per
operazioni di finanziamento che costituiscono quale
debitore un'amministrazione pubblica e' inserita apposita
clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori,
l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta
giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca
d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di
finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare
della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del
piano di ammortamento distintamente per quota capitale e
quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque
soggette a comunicazione le operazioni di cui all'art. 3
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, e successive modificazioni.
2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della
comunicazione di cui al comma 1, e' applicata a carico
dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari
allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione, fino a un
massimo di 50.000 euro.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 49 della
citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 49 (Delega al Governo per la riforma ed il
potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del
programma di analisi e valutazione della spesa). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il potenziamento dell'attivita' di
analisi e valutazione della spesa e per la riforma del
controllo di regolarita' amministrativa e contabile di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), e all'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di
controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello
Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma
di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni
centrali di cui all'art. 3, comma 67, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 41, comma
5, della presente legge, da svolgere anche in
collaborazione con le amministrazioni e istituzioni
interessate ai sensi del comma 69 del medesimo art. 3 della
legge n. 244 del 2007, nonche' ai fini della elaborazione
del Rapporto di cui all'art. 41;
b) condivisione tra il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione
della performance di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di
statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche
dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica,
di tutte le altre informazioni necessarie alla
realizzazione dell'attivita' di analisi e valutazione della
spesa;
c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie
in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla
lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle
amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale
della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo
del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;
d) graduale estensione del programma di analisi e
valutazione della spesa alle altre amministrazioni
pubbliche;
e) riordino del sistema dei controlli preventivi e
dei controlli successivi, loro semplificazione e
razionalizzazione, nonche' revisione dei termini
attualmente previsti per il controllo, con previsione di
programmi annuali basati sulla complessita' degli atti,
sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e
sull'efficacia dell'esercizio del controllo.».
- Per l'art. 52 della citata legge n. 196 del 2009, si
veda nelle note all'art. 6.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 10 (Attribuzioni). - 1. In conformita' a quanto
previsto dall'art. 99, secondo e terzo comma, della
Costituzione, il CNEL:
a) esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e
proposte sui piu' importanti documenti ed atti di politica
e di programmazione economica e sociale, anche con
riferimento alle politiche comunitarie;
b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di
economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere
rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;
c) approva in apposite sessioni con periodicita' da
esso stesso stabilita, ovvero, in relazione ad esigenze
specifiche, su richiesta delle Camere o del Governo,
rapporti predisposti da apposito comitato o dalla
commissione di cui all'art. 16 sugli andamenti generali,
settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli assetti
normativi e retributivi espressi dalla contrattazione
collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati
disponibili e delle loro fonti, al fine di agevolare
l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni;
d) esprime proprie valutazioni sull'andamento della
congiuntura economica in sessioni semestrali, dettando a
tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di
redigere il rapporto di base;
e) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal
Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a
tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi
delle Comunita' europee e degli altri Stati membri;
f) contribuisce all'elaborazione della legislazione
che comporta indirizzi di politica economica e sociale
esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta
delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province
autonome;
g) puo' formulare osservazioni e proposte di propria
iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa
presa in considerazione da parte dell'assemblea con le
stesse modalita' previste per la propria iniziativa
legislativa;
h) compie studi e indagini di propria iniziativa,
sulle materie di cui ai punti precedenti;
i) ha l'iniziativa legislativa;
l) esercita tutte le altre funzioni ad esso
attribuite dalla legge.».
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3921):
Presentato dall'on. Giorgetti.
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 13
dicembre 2010 con pareri delle commissioni I, II, VI, VIII, XIV e
questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 12, 25, 26
gennaio; 1, 2 e 3 febbraio 2011.
Relazione scritta annunciata il 3 febbraio 2011 (atto n. 3921-A)
relatore on. Baretta.
Esaminato in aula il 7 febbraio 2011 ed approvato il 9 febbraio
2011.
Senato della Repubblica (atto n. 2555):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il
22 febbraio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 13ª, 14ª e
questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 22, 23
febbraio; 2, 3, 9, 10 e 15 marzo 2011.
Esaminato in aula l'8, 15, 16 e 22 marzo 2011 ed approvato, con
modificazioni, il 23 marzo 2011.
Camera dei deputati (atto n. 3921-B):
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 28
marzo 2011 con pareri delle commissioni I, VI, VIII, XIV e questioni
regionali.
Esaminato dalla V commissione (Bilancio), in sede referente, il
29, 30 e 31 marzo 2011.
Esaminato in aula 4 aprile 2011 ed approvato il 6 aprile 2011.
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