IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
luglio 2010, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente
mareggiate verificatisi nei giorni dai 9 al 18 marzo 2010 nel
territorio della Regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali
verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della
provincia di Parma, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010, nonche' la nota della Regione
Emilia-Romagna del 9 marzo 2011;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio del 6 settembre 2010,
recante la proroga dello stato di emergenza in relazione agli
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del
territorio della regione Veneto il 26 settembre 2007, l'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' la nota del commissario
delegato del 9 marzo 2011;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003 recante: «Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche.»;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28
maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009,
n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829
del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3886 del 9
luglio 2010 e n. 3916 del 30 dicembre 2010, nonche' la nota del
Commissario delegato per l'emergenza brucellosi negli allevamenti
bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe del 14 marzo 2011;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 ottobre 2010 con il quale e' stato prorogato, fino ai 31 dicembre
2011, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna
di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei
canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota del 4 marzo 2011 dei
Commissario delegato;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2436
del 9 maggio 2006 e successive modificazioni, l'art. 15
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del
18 aprile 2003 e l'art. 7 dell'ordinanza n. 3049 del 31 marzo 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza
determinatosi nella citta' di Roma nel settore del traffico e della
mobilita' e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3543 del 26 settembre 2006 e n. 3648 del 23 gennaio 2008 nonche' le
note del 9, 16 marzo e 4 aprile 2011 della struttura del Commissario
delegato;
Vista l'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3566
dei 5 marzo 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 dicembre 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione alla crisi di natura socio - economico -
ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume
Aterno, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504
del 9 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
la nota del Presidente della regione Abruzzo del 3 marzo 2011;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 aprile 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile
2011, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del
movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in
provincia di Avellino, nonche' le ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3880 del 3
giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 3920 del 28 gennaio 2011;
Visti l'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 n.
195/2009 con cui e' stata prevista la costituzione dell'Unita'
stralcio e l'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti
in Campania fino al 31 gennaio 2011, i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e 9 marzo 2010 recante la
costituzione dell'Unita' stralcio e dell'Unita' operativa per la
chiusura dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania nonche' l'art.
15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920
del 28 gennaio 2011;
Su proposta del Capo dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Il comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010 e' sostituito dal
seguente: «3. A tal fine il Presidente della Regione Emilia-Romagna -
Commissario delegato provvede con propri decreti, entro 180 giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla quantificazione
degli importi complessivi delle economie accertate ed in corso di
accertamento sui diversi Piani, iscritte nei pertinenti capitoli del
bilancio regionale ovvero nelle relative contabilita' speciali
all'uopo istituite. I dirigenti competenti della Regione
provvederanno al successivo versamento, anche in piu' rate, delle
somme di cui trattasi iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio
regionale a favore della contabilita' speciale di cui al comma 5 dei
presente articolo ed i dirigenti competenti dell'Agenzia regionale di
protezione civile provvederanno al versamento, anche in piu' rate,
delle somme di cui trattasi iscritte nella contabilita' speciali
all'uopo istituite al Fondo per la protezione civile per la
successiva riassegnazione a favore della medesima contabilita'
speciale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della
protezione civile.".
Art. 2
1. Il comma 2 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007, e' soppresso.
Art. 3
1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3621/2007, e successive modifiche ed integrazioni, dopo
il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. L'approvazione dei progetti da parte del commissario
delegato costituisce, ove occorra, variante agli strumenti
urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle
opere e di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori. Si
applicano in ogni caso le procedure di cui agii articoli 11, comma 1,
lettera b) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.».
Art. 4
1. All'allegato 1, punto 4, lettera n), dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 sono
soppresse le seguenti parole: «, comunque ad intervalli temporali non
superiori a cinque anni.».
Art. 5
1. Il termine di cui all'art. 20, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 e'
prorogato fino al 30 giugno 2011.
Art. 6
1. Per accelerare le iniziative dirette a fronteggiare l'emergenza
socio economico-ambientale relativa ai canali portuali di grande
navigazione della laguna di Venezia, di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e
successive modificazioni, il comma 2, dell'art. 3, della predetta
ordinanza e' cosi sostituito: «2. Per i progetti sottoposti a
valutazione di impatto ambientale, i termini di cui agli articoli 20,
23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modificazioni e dell'art. 15 della legge regionale del veneto n.
1011999 sono ridotti della meta'.».
Art. 7
1. Al fine di contenere le spese gravanti sulle risorse finanziarie
assegnate al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 2436 del 9 maggio 2006 e successive
modificazioni e tenuto conto che le attivita' di ricostruzione della
Basilica di Noto sono in via di definitiva conclusione, le strutture
costituite rispettivamente ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 dei 18 aprile 2003 e
dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3049 del 31 marzo 2000, sono ridotte a
due unita' di personale per ciascuna struttura.
Art. 8
1. Al fine di consentire al commissario delegato di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del
26 settembre 2006 e successive modificazioni di accelerare le
iniziative dirette al superamento dell'emergenza, ancorche' non sia
divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, il contratto puo'
essere stipulato in deroga all'art. 11, commi 8 e 10 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sotto
condizione sospensiva dell'esito positivo della verifica del possesso
dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario.
L'amministrazione procedente autorizza la consegna dei lavori in via
d'urgenza e chiede l'esecuzione anticipata del contratto non ancora
efficace, in deroga all'art. 11, comma 12, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
2. Le deroghe di cui ai comma 1 trovano applicazione fino al 31
dicembre 2011.
3. Il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, all'art.
122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni.
Art. 9
1. La dott.ssa Maria Grazia D'Ascia e' nominata commissario
delegato in sostituzione del sindaco di Napoli per il compimento,
entro e non oltre il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative
necessarie per la chiusura della gestione commissariale di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566/2007
e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le finalita' di cui ai commi 1 il commissario delegato e'
autorizzato ad avvalersi del personale e della struttura gia'
operanti ai sensi dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei
Ministri n. 3566/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10
1. Il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del
9 marzo 2006, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito
delle iniziative necessarie per il definitivo superamento della
situazione di emergenza socio-economica ambientale determinatasi
nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, provvede, avvalendosi
del provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il
Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in qualita' di soggetto attuatore,
alla caratterizzazione dell'intera area della darsena portuale e del
porto canale di Pescara ed al successivo completamento del dragaggio
dei medesimi.
2. Il commissario delegato provvede, altresi', all'individuazione e
relativa progettazione degli interventi strutturali ritenuti
necessari per il definitivo superamento della problematiche relative
all'interrimento del porto di Pescara.
3. Il commissario delegato provvede all'espletamento delle
iniziative di cui ai commi 1 e 2 previa predisposizione di un piano
contenente il quadro economico complessivo delle attivita' e degli
interventi sulla base e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili. L'avvio della realizzazione del piano e' subordinato
alla presentazione del quadro economico al Dipartimento della
protezione civile e al Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini della verifica della congruita' della copertura prevista al
comma 4.
4. Per l'espletamento delle attivita' previste dal presente
articolo, sono assegnate al commissario delegato le seguenti risorse:
euro 1.900.000,00 gia' assegnati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti al provveditorato interregionale per
le opere pubbliche Lazio, Abruzzo, Sardegna;
euro 2.000.000,00 di cui ai fondi FAS anno 2007/2013 gia'
all'uopo finalizzati con legge regionale.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo, il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della
direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario, oltre alle deroghe previste dall'art. 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3504/2006, e successive modifiche ed integrazioni, anche agli
articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196,
197, 198, 208, 211, 214, 216, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 255, comma 1 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
6. Al commissario delegato e' riconosciuto un compenso annuo
omnicomprensivo lordo pari all'1,5% dell'importo delle opere di cui
al presente articolo e comunque entro il limite massimo di euro
58.500,00.
7. Al fine di garantire che non vi siano impatti per la finanza
pubblica, la somma di 2 milioni di euro di cui al comma 4 e'
trasferita sul bilancio regionale per essere successivamente
trasferita al commissario delegato.
Art. 11
1. All'art. 1, comma 3, lettera e), dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, cosi' come
modificato dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3880 del 3 giugno 2010 e dall'art. 5, comma
1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891
del 4 agosto 2010, dopo le parole "di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 citato in premessa" e'
aggiunto il seguente periodo: " nonche' delle chiusure della
viabilita' sulla ss 90 determinate dal movimento franoso di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio
2006».
Art. 12
1. All'art. 15, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, le parole «su
proposta del Capo dell'Unita' tecnica-amministrativa di cui ai
successivi commi da 4 a 9, dal Comandante del 2° Comando delle Forze
di difesa di San Giorgio a Cremano in Napoli» sono sostituite dalle
seguenti «dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa
con il Capo di Stato Maggiore della Difesa».
2. All'art. 15, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, le parole
«dell'Ing. Angelo Pepe, gia' soggetto attuatore per le attivita' di
cui all'art. 1, comma 3, lettera e) dell'ordinanza dei Presidente del
Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010, n. 3891, cui conferire»
sono sostituite dalle parole «per essere coadiuvato nella gestione
delle attivita' di cui al comma 2, lettere a), b) e c), di un'unita'
di particolare e specifica competenza e professionalita', cui
conferire, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, ».
3. All'art. 15, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dopo le parole
«autorizzato ad avvalersi» sono aggiunte le parole «di personale gia'
in servizio, a qualsiasi titolo, presso il Dipartimento della
protezione civile, nonche'». La lettera c) del comma 7, dell'art. 15,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
gennaio 2011, n. 3920 e' soppressa.
4. All'art. 15, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dopo le parole
«il trattamento di missione dal luogo di residenza» sono aggiunte le
parole «con oneri a carico dell'Unita' Tecnica-Amministrativa» e dopo
le parole «previsto per il personale» sono aggiunte le parole «di
analoga posizione di stato,».
5. All'art. 15, comma 11, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, le parole «della
Struttura di missione» sono sostituite dalle parole «dell'Unita'
tecnica-amministrativa».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2011
Il Presidente: Berlusconi
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