IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare
l'art. 13;
Viste le motivate richieste delle Regioni Lazio e Toscana circa la
necessita' di un periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai
provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella
seduta del 25 marzo 2009 in merito alla possibilita' di rinnovo di
VMA per i parametri vanadio, clorito e trialometani per il triennio
2010-2012;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore
di sanita' nella seduta del 19 gennaio 2011;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le
disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso
quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti;
Decreta:
Art. 1
1. La regione Lazio puo' concedere il rinnovo della deroga per i
comuni per i quali e' stata presentata opportuna documentazione,
relativamente ai parametri «vanadio» e «trialometani» entro i Valori
Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 160 µg/1 e di 60 µg/1,
fino al 31 dicembre 2011.
2. La regione Toscana puo' concedere il rinnovo della deroga per i
Comuni di Cortona e Forano della Chiana, per il parametro
«trialometani» entro il Valore Massimo Ammissibile di 50 µg/1, fino
al 31 dicembre 2011.
3. Entro il 31 luglio 2011 le regioni Lazio e Toscana sono tenute a
presentare, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e
tutela del territorio e del mare, una circostanziata relazione sui
risultati degli interventi effettuati da cui si evidenzi lo stato
d'avanzamento dei lavori.
4. Le Regioni provvedono ad informare la popolazione interessata in
attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001
n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni
dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo,
compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli
alimenti e forniscono consigli a gruppi specifici di popolazione per
i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. Delle iniziative
adottate e' data informazione al Ministero della salute.
Art. 2
1. Fermi restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1,
nell'esercizio dei poteri di deroga, di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le autorita' Regionali sono
tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare
il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita'
possibile comunque non superiore a quelli gia' concessi.
2. E' rimessa all'Autorita' regionale la verifica che, nel
territorio interessato dal provvedimento di deroga, le industrie
alimentari attuino i necessari provvedimenti, anche nell'ambito del
piano di autocontrollo, affinche' l'acqua introdotta come componente
nei prodotti finali non presenti concentrazioni dei parametri in
deroga superiori ai limiti stabiliti dal decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31.
3. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di
immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu'
conservative.
Art. 3
1. Per il parametro «vanadio» non si deve distinguere tra vanadio
totale e pentavalente o altri interconversori, e, in base al decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non devono essere autorizzati
metodi analitici se non sviluppati secondo quanto previsto dalle
attuali norme tecniche e dagli enti istituzionali preposti.
2. Le concentrazioni in discussione devono essere confermate
mediante un opportuno incremento della frequenza di monitoraggio dei
pozzi oggetto di deroghe, considerando che queste indicazioni
consentiranno l'acquisizione di un set di dati statisticamente
significativo ed indispensabile per l'assunzione di provvedimenti di
limitazione d'uso della risorsa idrica.
Art. 4
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle
prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza
delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare informazioni chiare
relative a:
a) i motivi di deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo
pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni
parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno,
la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie
alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se
necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione
correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi,
la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono
trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma
8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001. n. 31.
Art. 5
II presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2011
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo
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