Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

MINISTERO DELLA SALUTE-DECRETO 28 marzo 2011 -Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Lazio e Toscana.

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attivitą

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilitą varie

 

 

 

 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo  alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano,  ed  in  particolare
l'art. 13; 
  Viste le motivate richieste delle Regioni Lazio e Toscana circa  la
necessita' di un periodo di deroga, al fine  di  dare  attuazione  ai
provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  espresso  nella
seduta del 25 marzo 2009 in merito alla possibilita'  di  rinnovo  di
VMA per i parametri vanadio, clorito e trialometani per  il  triennio
2010-2012; 
  Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio  superiore
di sanita' nella seduta del 19 gennaio 2011; 
  Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato  art.  13,  la
popolazione interessata deve essere tempestivamente  e  adeguatamente
informata  circa  le  deroghe  applicate  e  le  condizioni  che   le
disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua  erogata,  compreso
quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La regione Lazio puo' concedere il rinnovo della  deroga  per  i
comuni per i quali  e'  stata  presentata  opportuna  documentazione,
relativamente ai parametri «vanadio» e «trialometani» entro i  Valori
Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 160 µg/1 e di  60  µg/1,
fino al 31 dicembre 2011. 
  2. La regione Toscana puo' concedere il rinnovo della deroga per  i
Comuni  di  Cortona  e  Forano  della  Chiana,   per   il   parametro
«trialometani» entro il Valore Massimo Ammissibile di 50  µg/1,  fino
al 31 dicembre 2011. 
  3. Entro il 31 luglio 2011 le regioni Lazio e Toscana sono tenute a
presentare, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e
tutela del territorio e del mare, una  circostanziata  relazione  sui
risultati degli interventi effettuati da cui  si  evidenzi  lo  stato
d'avanzamento dei lavori. 
  4. Le Regioni provvedono ad informare la popolazione interessata in
attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001
n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle  elevate  concentrazioni
dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne  sia  l'utilizzo,
compreso quello per la produzione, preparazione o  trattamento  degli
alimenti e forniscono consigli a gruppi specifici di popolazione  per
i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. Delle  iniziative
adottate e' data informazione al Ministero della salute. 
 
      
                               Art. 2 
 
  1. Fermi restando i valori massimi ammissibili di cui  all'art.  1,
nell'esercizio dei poteri di deroga, di cui all'art. 13  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2001,  n.  31,  le  autorita'  Regionali  sono
tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali,  ad  adottare
il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore  qualita'
possibile comunque non superiore a quelli gia' concessi. 
  2.  E'  rimessa  all'Autorita'  regionale  la  verifica  che,   nel
territorio interessato dal  provvedimento  di  deroga,  le  industrie
alimentari attuino i necessari provvedimenti, anche  nell'ambito  del
piano di autocontrollo, affinche' l'acqua introdotta come  componente
nei prodotti finali non  presenti  concentrazioni  dei  parametri  in
deroga superiori  ai  limiti  stabiliti  dal  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 31. 
  3. Tutti i valori massimi ammissibili  possono  essere  oggetto  di
immediata  revisione  a  fronte   di   evidenze   scientifiche   piu'
conservative. 
 
                               Art. 3 
 
  1. Per il parametro «vanadio» non si deve distinguere  tra  vanadio
totale e pentavalente o altri interconversori, e, in base al  decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  non  devono  essere  autorizzati
metodi analitici se non  sviluppati  secondo  quanto  previsto  dalle
attuali norme tecniche e dagli enti istituzionali preposti. 
  2.  Le  concentrazioni  in  discussione  devono  essere  confermate
mediante un opportuno incremento della frequenza di monitoraggio  dei
pozzi  oggetto  di  deroghe,  considerando  che  queste   indicazioni
consentiranno  l'acquisizione  di  un  set  di  dati  statisticamente
significativo ed indispensabile per l'assunzione di provvedimenti  di
limitazione d'uso della risorsa idrica. 
 
                               Art. 4 
 
  1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate  nell'ambito  delle
prescrizioni degli articoli 1  e  2,  e'  subordinato  all'osservanza
delle disposizioni di cui  all'art.  13  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2001, n. 31. 
  2. I provvedimenti di deroga devono riportare  informazioni  chiare
relative a: 
    a) i motivi di deroga; 
    b) i parametri interessati, i risultati del precedente  controllo
pertinente ed il valore massimo ammissibile per la  deroga  per  ogni
parametro; 
    c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni  giorno,
la popolazione interessata e gli eventuali  effetti  sulle  industrie
alimentari interessate; 
    d)  un  opportuno  programma  di  controllo   che   preveda,   se
necessario, una maggiore frequenza dei controlli; 
    e)  una  sintesi  del  piano  relativo  alla  necessaria   azione
correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima  dei  costi,
la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame; 
    f) la durata della deroga. 
  3. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono
trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art.  13,  comma
8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001. n. 31. 
 
      Art. 5 
 
  II  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Roma, 28 marzo 2011 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                      Fazio           
  Il Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio 
          e del mare 
         Prestigiacomo 
 

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilitą per attivitą legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici