Usucapione
Cos’è l’usucapione ordinaria?
L'art.
1158 c.c. prevede che la proprietà dei beni immobili e
gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi
si acquistano in virtù del possesso continuato per venti
anni.
Ai fini
della configurabilità del possesso utile ai fini
dell'usucapione, cui fa riferimento la norma in
commento, è necessaria la sussistenza di un
comportamento possessorio continuo e non interrotto,
inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per
tutto il tempo previsto dalla legge, un potere
corrispondente a quello del proprietario o del titolare
di altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione,
servitù prediali, superficie, enfiteusi), manifestato
con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla
destinazione del bene (es. coltivazione di un terreno
agricolo, residenza in un immobile abitativo, esercizio
di un'attività d'impresa in un immobile commerciale), o
comunque tali da rivelare sullo stesso, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria, in
contrapposizione all'inerzia del titolare. Tale modalità
di acquisto dei diritti reali è stata introdotta dal
legislatore nel nostro ordinamento al fine di dare
tutela a posizioni giuridiche meritevoli ed inoltre ad
eliminare situazioni di incertezza giuridica nei
rapporti patrimoniali tra privati.
Con
specifico riferimento al diritto di proprietà
l'usucapione viene comunemente incluso tra i modi di
acquisto di quest'ultima a titolo originario. Tale
considerazione sta a significare che la proprietà
acquisita da colui che ha usucapito il bene è piena e
libera da ogni peso che sul bene precedentemente poteva
gravare. Ad esempio, se precedentemente all'acquisto per
usucapione del diritto di proprietà, sul bene gravava
una servitù di passo, non esercitata per tutto il
periodo in cui il possesso si è protratto, colui che
acquista ad usucapionem acquista la proprietà piena,
libera dal diritto di servitù.
Quando opera l’usucapione abbreviata?
Questa
particolare fattispecie, prevista e disciplinata
dall'art. 1159 c.c., è stata introdotta per garantire
una tutela in tempi più brevi quando ricorrono
particolari presupposti. Infatti, la disciplina in
questione viene in applicazione quando colui che ha
acquistato in buona fede, da chi non era proprietario,
un bene immobile o un altro diritto reale minore su bene
immobile, in forza di un titolo astrattamente idoneo a
trasferire la proprietà e che sia stato debitamente
trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col
decorso di dieci anni a decorrere dalla data di
trascrizione.
I
presupposti di applicabilità sono dunque la buona fede
del soggetto, che ha confidato, senza colpa, nella
validità di un titolo nullo, e l'esercizio del possesso
continuato del diritto per dieci anni.
Quando opera l’usucapione speciale per la piccola
proprietà rurale?
Questa
ulteriore forma di usucapione opera in relazione alla
proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati
situati in comuni classificati montani dalla legge e si
acquista in virtù del possesso continuato per quindici
anni. Inoltre, chi acquista in buona fede da colui che
non era proprietario, in forza di un titolo
astrattamente idoneo e debitamente trascritto,
usucapisce il bene una volta trascorsi cinque anni dalla
trascrizione del titolo. Tale previsione legislativa si
applica anche a beni che non sono situati in comuni
definiti montani dalla legge, ma aventi reddito
dominicale non superiore a quello indicato nella legge
speciale.
Si può usucapire un diritto reale su un bene mobile o
più beni mobili?
Sì. Gli
art. 1160 e 1161 c.c. lo prevedono espressamente. In
particolare, l'art. 1161 c.c. prevede che l'usucapione
di universalità di beni mobili o di diritti reali di
godimento sopra la medesima si compia anch'essa in virtù
del possesso continuato per venti anni, alla stregua del
principio generale sancito dall'art. 1158 c.c. Nel caso
di acquisto in buona fede da chi non era proprietario,
in forza di un titolo astrattamente idoneo, l'usucapione
si compie con il decorso di dieci anni.
A tale
riguardo, peraltro, preme precisare che, per
universalità di beni mobili, deve intendersi un
complesso di beni mobili aventi la medesima
destinazione, come ad esempio una pinacoteca o un gregge
di pecore, dove ciascun elemento o capo di bestiame
appartiene all'insieme comunemente definito
"universalità di beni mobili".
L'art.
1162 c.c. con riferimento esclusivo a i singoli beni
mobili prevede che in mancanza di titolo astrattamente
idoneo, la proprietà dei beni mobili o di altri diritti
di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù
del possesso continuato per dieci anni, qualora il
possesso sia stato acquistato in buona fede. Se il
possessore è in mala fede, l'usucapione si compie con il
decorso di venti anni.
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