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Usucapione

Cos’è l’usucapione ordinaria?

L'art. 1158 c.c. prevede che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

Ai fini della configurabilità del possesso utile ai fini dell'usucapione, cui fa riferimento la norma in commento, è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, servitù prediali, superficie, enfiteusi), manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene (es. coltivazione di un terreno agricolo, residenza in un immobile abitativo, esercizio di un'attività d'impresa in un immobile commerciale), o comunque tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare. Tale modalità di acquisto dei diritti reali è stata introdotta dal legislatore nel nostro ordinamento al fine di dare tutela a posizioni giuridiche meritevoli ed inoltre ad eliminare situazioni di incertezza giuridica nei rapporti patrimoniali tra privati.

Con specifico riferimento al diritto di proprietà l'usucapione viene comunemente incluso tra i modi di acquisto di quest'ultima a titolo originario. Tale considerazione sta a significare che la proprietà acquisita da colui che ha usucapito il bene è piena e libera da ogni peso che sul bene precedentemente poteva gravare. Ad esempio, se precedentemente all'acquisto per usucapione del diritto di proprietà, sul bene gravava una servitù di passo, non esercitata per tutto il periodo in cui il possesso si è protratto, colui che acquista ad usucapionem acquista la proprietà piena, libera dal diritto di servitù.

Quando opera l’usucapione abbreviata?

Questa particolare fattispecie, prevista e disciplinata dall'art. 1159 c.c., è stata introdotta per garantire una tutela in tempi più brevi quando ricorrono particolari presupposti. Infatti, la disciplina in questione viene in applicazione quando colui che ha acquistato in buona fede, da chi non era proprietario, un bene immobile o un altro diritto reale minore su bene immobile, in forza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni a decorrere dalla data di trascrizione.

I presupposti di applicabilità sono dunque la buona fede del soggetto, che ha confidato, senza colpa, nella validità di un titolo nullo, e l'esercizio del possesso continuato del diritto per dieci anni.

Quando opera l’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale?

Questa ulteriore forma di usucapione opera in relazione alla proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge e si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni. Inoltre, chi acquista in buona fede da colui che non era proprietario, in forza di un titolo astrattamente idoneo e debitamente trascritto, usucapisce il bene una volta trascorsi cinque anni dalla trascrizione del titolo. Tale previsione legislativa si applica anche a beni che non sono situati in comuni definiti montani dalla legge, ma aventi reddito dominicale non superiore a quello indicato nella legge speciale.

Si può usucapire un diritto reale su un bene mobile o più beni mobili?

Sì. Gli art. 1160 e 1161 c.c. lo prevedono espressamente. In particolare, l'art. 1161 c.c. prevede che l'usucapione di universalità di beni mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compia anch'essa in virtù del possesso continuato per venti anni, alla stregua del principio generale sancito dall'art. 1158 c.c. Nel caso di acquisto in buona fede da chi non era proprietario, in forza di un titolo astrattamente idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.

A tale riguardo, peraltro, preme precisare che, per universalità di beni mobili, deve intendersi un complesso di beni mobili aventi la medesima destinazione, come ad esempio una pinacoteca o un gregge di pecore, dove ciascun elemento o capo di bestiame appartiene all'insieme comunemente definito "universalità di beni mobili".

L'art. 1162 c.c. con riferimento esclusivo a i singoli beni mobili prevede che in mancanza di titolo astrattamente idoneo, la proprietà dei beni mobili o di altri diritti di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede. Se il possessore è in mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.

 

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