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Trasporto

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Trasporto

 
Il contratto di trasporto è valido se ad eseguirlo è un ausiliario dell’obbligato?

Breve prolusione: si ha contratto di trasporto quando un soggetto (comunemente definito vettore) si obbliga nei riguardi di un altro soggetto (comunemente definito trasportato nel trasporto di persone ovvero mittente nel trasporto di cose) a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. Il vettore deve trasferire le persone o le cose attraverso una propria organizzazione di mezzi e di attività personali.

E' irrilevante nell'economia del negozio giuridico che all'esecuzione del trasporto provveda personalmente e con propri mezzi l'obbligato.

L'obbligato al fine di attendere al proprio impegno contrattuale può anche servirsi dell'opera di altri soggetti, siano essi suoi ausiliari od anche terzi.

Sarà, comunque, il vettore ad assumere su di sé il rischio del trasporto. Prerogativa del vettore rimane, infatti, quella di gestire i mezzi utilizzati per il trasporto nonché le risorse umane impiegate per eseguire il trasferimento.

 

 

In quale momento si intende concluso il contratto di trasporto di cose?

Il contratto di trasporto di cose è un negozio consensuale e come tale si perfeziona con l'incontro dei consensi del mittente e del vettore, indipendentemente dall'avvenuta consegna della cosa. La consegna della cosa, infatti, attiene al momento esecutivo del contratto e non a quello della conclusione.

Prima ancora della consegna è sorto l'obbligo del vettore di svolgere la sua attività in favore del mittente, non appena questi lo metterà in grado di svolgerla mediante la traditio rei.

Secondo un altro orientamento della Cassazione, non può configurarsi il contratto di trasporto di cose senza l'affidamento delle merci da trasportare a colui che si incarica di effettuare il trasferimento.La Suprema Corte ha affermato che l'affidamento non deve concretizzarsi necessariamente nella consegna diretta della res dal mittente al vettore ma può anche consistere nella semplice comunicazione dei dati che concernono le cose da trasportare.

 
Trasporto di cose: il vettore, per cause ad esso non imputabili, è impedito a continuare l’esecuzione del contratto, come deve comportarsi?

Il caso prospettato è disciplinato dall'art. 1686 c.c. che il legislatore ha intitolato "Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto".

L'attività di trasferimento esercitata dal vettore, pur costituendo il dato peculiare dal punto di vista economico del contratto di trasporto, non esaurisce il concetto di esatta esecuzione del negozio in questione.

L'esatta esecuzione del contratto di trasporto, infatti, comprende altresì l'adempimento da parte del vettore di altre obbligazioni accessorie necessarie al raggiungimento dello scopo pratico prefissato dalle parti al momento della stipulazione del negozio.

Proprio in ragione di tali obbligazioni accessorie, in capo al vettore (nella sua qualità di detentore delle merci da trasportare) sussiste il vincolo di conservare e custodire le cose sino al momento della loro consegna al destinatario.

Sino a tale istante il vettore è responsabile della sorte della merce. Responsabilità da cui il vettore non è esonerato neanche nel caso in cui il destinatario rifiuti le cose trasportate ovvero il mittente ometta di fornirgli le opportune istruzioni.

In tale ultima circostanza il vettore deve adopera lo strumento del deposito così come disciplinato dall'art. 1514 c.c.

 
In caso di caduta dalla seggiovia al momento del distacco, il soggetto trasportato può chiedere i danni per le lesioni riportate al gestore dell’impianto di risalita?

Nel caso di trasporto con mezzo in continuo movimento, il trasporto inizia, così come la responsabilità del vettore, con la prima presa di contatto materiale del passeggero con la seggiovia.

L'inquadramento del contratto di risalita in seggiovia nel negozio tipico di trasporto di persone implica che il passeggero, che abbia subito un infortunio a causa di una caduta successiva al suo distacco dall'impianto, fornisca la prova che l'incidente sia avvenuto prima della cessazione degli effetti residui del moto impresso dal veicolo.

Tale momento costituisce l'ultimo baluardo oltre il quale la prestazione del vettore deve considerarsi ormai cessata.

Solo qualora il passeggero riesca a fornire una simile prova, potrà usufruire della particolare disciplina normativa di cui all'art. 1681 c.c. contemplante una presunzione di responsabilità a carico del vettore.

 
La disciplina in tema di trasporto si applica anche nel caso in cui il trasporto abbia natura amichevole?

Le norme disciplinanti la responsabilità del vettore si applicano al trasporto gratuito.

Questione assai annosa e tralatizia è se tali principi si applichino anche al trasporto amichevole o di cortesia.

La differenza tra i due istituti è notevole in quanto nel trasposto gratuito si crea tra le parti un vincolo giuridico (il vettore, cioè, ha un interesse, giuridicamente connotato, ad eseguire la prestazione) mentre nel trasporto amichevole manca qualsiasi legame giuridico (il rapporto che sorge tra le parti rientra nell'orbita dei rapporti e relazioni interpersonali).

Ciò doverosamente premesso, giurisprudenza e dottrina maggioritaria hanno concluso nel ritenere che il vettore nel trasporto terrestre a titolo amichevole risponde dei danni provocati al trasportato secondo i canoni tracciati dalla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

Il vettore, pertanto, durante il tragitto non deve arrecare danni a terzi, qualora con la propria condotta provochi un danno ad un viaggiatore, incombe sul danneggiato, secondo le previsioni della responsabilità extra contrattuale, l'onere di provare la colpa di chi eseguiva il trasporto.

 

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