Trasporto
Il contratto di trasporto è valido se ad eseguirlo è un
ausiliario dell’obbligato?
Breve
prolusione: si ha contratto di trasporto quando un
soggetto (comunemente definito vettore) si obbliga nei
riguardi di un altro soggetto (comunemente definito
trasportato nel trasporto di persone ovvero mittente nel
trasporto di cose) a trasferire persone o cose da un
luogo ad un altro. Il vettore deve trasferire le persone
o le cose attraverso una propria organizzazione di mezzi
e di attività personali.
E'
irrilevante nell'economia del negozio giuridico che
all'esecuzione del trasporto provveda personalmente e
con propri mezzi l'obbligato.
L'obbligato al fine di attendere al proprio impegno
contrattuale può anche servirsi dell'opera di altri
soggetti, siano essi suoi ausiliari od anche terzi.
Sarà,
comunque, il vettore ad assumere su di sé il rischio del
trasporto. Prerogativa del vettore rimane, infatti,
quella di gestire i mezzi utilizzati per il trasporto
nonché le risorse umane impiegate per eseguire il
trasferimento.
In quale momento si intende concluso il contratto di
trasporto di cose?
Il
contratto di trasporto di cose è un negozio consensuale
e come tale si perfeziona con l'incontro dei consensi
del mittente e del vettore, indipendentemente
dall'avvenuta consegna della cosa. La consegna della
cosa, infatti, attiene al momento esecutivo del
contratto e non a quello della conclusione.
Prima
ancora della consegna è sorto l'obbligo del vettore di
svolgere la sua attività in favore del mittente, non
appena questi lo metterà in grado di svolgerla mediante
la traditio rei.
Secondo un
altro orientamento della Cassazione, non può
configurarsi il contratto di trasporto di cose senza
l'affidamento delle merci da trasportare a colui che si
incarica di effettuare il trasferimento.La Suprema Corte
ha affermato che l'affidamento non deve concretizzarsi
necessariamente nella consegna diretta della res
dal mittente al vettore ma può anche consistere nella
semplice comunicazione dei dati che concernono le cose
da trasportare.
Trasporto di cose: il vettore, per cause ad esso non
imputabili, è impedito a continuare l’esecuzione del
contratto, come deve comportarsi?
Il caso
prospettato è disciplinato dall'art. 1686 c.c. che il
legislatore ha intitolato "Impedimenti e ritardi
nell'esecuzione del trasporto".
L'attività
di trasferimento esercitata dal vettore, pur costituendo
il dato peculiare dal punto di vista economico del
contratto di trasporto, non esaurisce il concetto di
esatta esecuzione del negozio in questione.
L'esatta
esecuzione del contratto di trasporto, infatti,
comprende altresì l'adempimento da parte del vettore di
altre obbligazioni accessorie necessarie al
raggiungimento dello scopo pratico prefissato dalle
parti al momento della stipulazione del negozio.
Proprio in
ragione di tali obbligazioni accessorie, in capo al
vettore (nella sua qualità di detentore delle merci da
trasportare) sussiste il vincolo di conservare e
custodire le cose sino al momento della loro consegna al
destinatario.
Sino a
tale istante il vettore è responsabile della sorte della
merce. Responsabilità da cui il vettore non è esonerato
neanche nel caso in cui il destinatario rifiuti le cose
trasportate ovvero il mittente ometta di fornirgli le
opportune istruzioni.
In tale
ultima circostanza il vettore deve adopera lo strumento
del deposito così come disciplinato dall'art. 1514 c.c.
In caso di caduta dalla seggiovia al momento del
distacco, il soggetto trasportato può chiedere i danni
per le lesioni riportate al gestore dell’impianto di
risalita?
Nel caso
di trasporto con mezzo in continuo movimento, il
trasporto inizia, così come la responsabilità del
vettore, con la prima presa di contatto materiale del
passeggero con la seggiovia.
L'inquadramento del contratto di risalita in seggiovia
nel negozio tipico di trasporto di persone implica che
il passeggero, che abbia subito un infortunio a causa di
una caduta successiva al suo distacco dall'impianto,
fornisca la prova che l'incidente sia avvenuto prima
della cessazione degli effetti residui del moto impresso
dal veicolo.
Tale
momento costituisce l'ultimo baluardo oltre il quale la
prestazione del vettore deve considerarsi ormai cessata.
Solo
qualora il passeggero riesca a fornire una simile prova,
potrà usufruire della particolare disciplina normativa
di cui all'art. 1681 c.c. contemplante una presunzione
di responsabilità a carico del vettore.
La disciplina in tema di trasporto si applica anche nel
caso in cui il trasporto abbia natura amichevole?
Le norme
disciplinanti la responsabilità del vettore si applicano
al trasporto gratuito.
Questione
assai annosa e tralatizia è se tali principi si
applichino anche al trasporto amichevole o di cortesia.
La
differenza tra i due istituti è notevole in quanto nel
trasposto gratuito si crea tra le parti un vincolo
giuridico (il vettore, cioè, ha un interesse,
giuridicamente connotato, ad eseguire la prestazione)
mentre nel trasporto amichevole manca qualsiasi legame
giuridico (il rapporto che sorge tra le parti rientra
nell'orbita dei rapporti e relazioni interpersonali).
Ciò
doverosamente premesso, giurisprudenza e dottrina
maggioritaria hanno concluso nel ritenere che il vettore
nel trasporto terrestre a titolo amichevole risponde dei
danni provocati al trasportato secondo i canoni
tracciati dalla responsabilità aquiliana ex
art. 2043 c.c.
Il
vettore, pertanto, durante il tragitto non deve arrecare
danni a terzi, qualora con la propria condotta provochi
un danno ad un viaggiatore, incombe sul danneggiato,
secondo le previsioni della responsabilità extra
contrattuale, l'onere di provare la colpa di chi
eseguiva il trasporto.
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