Successioni
Quali forme di successione sono previste dal nostro
ordinamento?
Il nostro ordinamento
prevede sostanzialmente tre forme di successione.
L'art. 457 c.c. dispone
che l'eredità si devolve per legge o per
testamento.
La successione per legge
opera in due casi: in primo luogo quando il de
cuius, ovvero la persona della cui successione si
tratta, non ha disposto dei propri beni in vita con
testamento (in questo caso l'eredità si devolve ai
parenti indicati dalla legge e prende il nome di
"successione legittima o ab intestato"), in
secondo luogo quando il de cuius, nel disporre con
testamento, ha escluso (tecnicamente pretermesso)
determinati parenti detti legittimari, a cui la legge
riserva obbligatoriamente una quota di eredità, oppure
in vita ha donato beni in misura da ledere diritti dei
legittimari (in questi casi la successione assume il
nome di "successione necessaria").
Infine è prevista la "successione
testamentaria": in questo caso il soggetto dispone
con proprio atto volontario ("testamento") dei proprio
beni e diritti, designando i soggetti che alla sua morte
gli succederanno.
Normativa correlata:
Art. 457 C.C Delazione
dell'eredità.
L'eredità si devolve per
legge ( 565 c.c. ss.) o per testamento (587 c.c. ss.).
Non si fa luogo alla
successione legittima se non quando manca, in tutto o in
parte, quella testamentaria.
Le disposizioni
testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la
legge riserva ai legittimari (536, 553 c.c. ss.).
Cosa significa quota disponibile del proprio patrimonio?
La
legge pone un limite alla facoltà di disporre dei propri
diritti riservando ai parenti più prossimi una quota di
eredità. Questi soggetti detti "legittimari" sono: il
coniuge, figli legittimi, figli naturali, adottivi, e
ascendenti legittimi, ai quali la legge riserva una
quota di eredità (art. 536 c.c.) anche contro la volontà
del defunto (cosiddetta quota riservata).
Il legislatore ha
previsto che in presenza dei parenti innanzi indicati la
quota di beni di cui il soggetto possa disporre in vita
sia limitata (cosiddetta quota disponibile). Si
riporta per comodità di utilizzo una tabella schematica
riassuntiva, nella quale sono indicate le varie ipotesi
di presenza e concorrenza di soggetti legittimari, e
dove sono evidenziati i rapporti tra quota riservata e
disponibile, nella casistica verificabile in concreto.
Tabella quota riservata/disponibile
Solo coniuge
|
1/2 al coniuge
(riservata)
1/2
disponibile |
Coniuge e un
figlio |
1/3 al coniuge
(riservata)
1/3 al figlio
(riservata)
1/3
disponibile |
Coniuge con più di
un figlio |
1/2 ai figli
(riservata)
1/4 al coniuge
(riservata)
1/4
disponibile |
Solo un figlio (no
coniuge) |
1/2 al figlio
(riservata)
1/2
disponibile |
2 o più figli (no
coniuge) |
2/3 ai figli
(riservata)
1/3
disponibile |
Ascendenti
legittimi (no coniuge) |
1/3 ascendenti
(riservata)
2/3
disponibile |
Coniuge +
ascendenti legittimi |
1/2 coniuge
1/4 ascendenti
legittimi (riservata)
1/4
disponibile |
Quali sono gli effetti dell'accettazione di eredità con
beneficio di inventario?
L'accettazione con beneficio di inventario ha come
effetto quello di mantenere distinto il patrimonio del
defunto da quello dell'erede, evitando la cosiddetta
"confusione patrimoniale". Ne consegue che l'erede non è
tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore
dei beni a lui pervenuti. E' necessario tenere presente,
però, che da tale beneficio è possibile decadere nei
seguenti casi:
1.
alienazione o sottoposizione a pegno o ipoteca
dei beni ereditari senza l'autorizzazione giudiziaria
2.
omessa denunzia nell'inventario di beni
appartenenti al defunto
3.
denunzia nell'inventario di passività inesistenti
4.
inosservanze procedurali in occasione della
liquidazione
La conseguenza della
decadenza dal beneficio di inventario si sostanzia
nell'assunzione della qualità di erede puro e semplice
con efficacia retroattiva dal momento dell'accettazione,
e quindi con l'estensione della responsabilità per
l'erede, che si trova a dover rispondere per i debiti
del defunto oltre che con il patrimonio ereditato anche
con il proprio.
Dove si verifica l'apertura della successione?
La successione si apre
nel momento della morte del de cuius e nel luogo
dell'ultimo domicilio, che può essere diverso dal luogo
in cui si verifica effettivamente la morte.
Dal giorno della apertura
della successione l'erede ha dieci anni per accettare.
L'accettazione può essere espressa o tacita. Quella
espressa si fa per atto pubblico o scrittura privata.
Quella tacita si verifica quando l'erede compie uno o
più atti che presuppongono la sua volontà di accettare (es:
Pagamento debiti del de cuius).
Cosa si intende per eredità?
L'eredità o asse
ereditario è l'insieme di tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi comprendenti proprietà, diritti reali,
crediti, debiti, contratti che alla morte della persona
si trasmettono ai successori. Viene definita anche una
universalità di diritto, in quanto l'unificazione dei
beni che la compongono è operata dalla legge.
Quali rapporti del de cuius sono trasmissibili a causa
di morte?
Alla morte della persona
alcuni diritti ed obbligazioni si trasmettono ai
successori, mentre altri diritti ed obbligazioni si
estinguono.
In linea generale i
diritti o obblighi di natura non patrimoniale
(quali ad esempio gli obblighi nascenti dal matrimonio)
non sono trasmissibili a persona diversa dal titolare
originario e si estinguono con la morte. Per contro i
diritti e gli obblighi di natura patrimoniale ed in
particolare i diritti assoluti (quali la proprietà, i
diritti reali minori, le garanzie reali) si trasmettono
ai successori, con alcune eccezioni, come per
l'usufrutto, l'abitazione e l'uso, che non possono
durare oltre la vita dell'originario titolare.
Per regola generale si
trasmettono anche i rapporti obbligatori, quindi crediti
e debiti del defunto, con esclusione di quelli che hanno
carattere strettamente personale (ad es obbligazione di
fare di un famoso compositore musicale).
E'
valida la rinunzia all’eredita’ effettuata da CAIA nel
1999 a fronte di un corrispettivo, in forza di una
scrittura privata, con riferimento ad altra accettazione
di eredita’ del 2003 effettuata dalla medesima?
Con il decesso della
Sig.ra TIZIA, avvenuto nel 2003, non avendo ella in vita
predisposto testamento, si è aperta una successione "AB
INTESTATO". In questo tipo di successione, gli eredi
legittimi, cioè coloro che hanno diritto di percepire
una quota del patrimonio dell'erede (attività e
passività), sono indicati dall'art. 565 c.c. (coniuge,
discendenti legittimi e naturali, collaterali, altri
parenti, Stato).
In relazione a quanto
sopra indicato, la Sig.ra CAIA quale bis nipote del de
cuius (TIZIA), accettando formalmente l'eredità, e
rivestendo quindi la qualità di erede a tutti gli
effetti, ha potuto ricevere la quota di sua spettanza.
L'accettazione dell'eredità eseguita da CAIA di per sè
non comporta alcuna conseguenza giuridica sulla rinunzia
espressa dalla stessa nell'anno 1999, in relazione ad
altra successione ab intestato avvenuta per il decesso
del padre SEMPRONIO. Trattasi infatti di due
successioni distinte e da considerare singolarmente in
punto di effetti giuridici (1. successione ab
intestato per decesso di SEMPRONIO anno 1999 - 2.
successione ab intestato per decesso di TIZIA anno
2003).
Vi è però da considerare,
in relazione alla rinunzia fatta nel 1999 verso
corrispettivo in denaro, che l'art. 478 c.c., prevede
che qualora la rinunzia ai diritti di successione sia
fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto
dei chiamati, importa accettazione. In tal senso si
è pronunciata , anche la Cassazione 13 febbraio 1960 n.
225 "La rinunzia di eredità verso corrispettivo vale
accettazione. Il rinunziante, considerato come
accettante non può più rinunziare.
Nella fattispecie
concreta, è avvenuto che la Sig.ra CAIA, nell'anno 1999,
ha rinunciato all'eredità del padre SEMPRONIO con rogito
notarile del Notaio CAIETTO, tale rogito è stato
successivamente trascritto nel registro delle
successioni, per questo motivo sussistendo i requisiti
formali (atto notarile e registrazione della
successione), tale rinunzia può considerarsi valida. E'
avvenuto, però, che contestualmente a tale formale
rinunzia, la sig.ra CAIA ha stipulato una scrittura
privata, con la quale ha convenuto, con un coerede (SEPRONIETTA),
un corrispettivo in danaro per la sua rinunzia.
Questa scrittura privata,
che ad oggi ha solo valore tra le parti, potrebbe essere
utilizzata dalla Sig.ra CAIA, per instaurare un giudizio
al fine di invalidare la rinunzia registrata nel 1999; è
pur vero che in questo caso anche la Sig.ra SEMPRONIETTA
sarebbe legittimata ad instaurare un giudizio per il
recupero delle somme versate a CAIA (lit.x corrispettivo
della rinunzia - scrittura privata del 1999).
Quali sono i diritti successori di TIZIA , moglie di
SEMPRONIO (figlio della sorella del de cuius) in
relazione al decesso di Caia?
Le categorie dei
successibili sono indicate nell'art 565 c.c e seg., nel
caso concreto con il decesso della Sig.ra CAIA, e la
conseguente apertura della successione, i chiamati
all'eredità per ordine e grado, sono stati i discendenti
in linea retta dei fratelli (cioè i bis nipoti). Il
diritto di chiamata all'eredità di TIZIA, è disciplinato
dall'art 572 cc che dice" Se alcuno muore senza lasciare
prole, né genitori, né altri ascendenti, ne fratelli o
sorelle o loro discendenti, la successione si apre a
favore del parente o dei parenti prossimi, senza
distinzione di linea. La Sig.ra TIZIA , moglie di
SEMPRONIO (figlio della sorella del de cuius), ha per
tale ragione solo un diritto sussidiario all'eredità, e
cioè, nel caso concreto solo nell'ipotesi in cui fossero
mancati parenti più prossimi.
Quando si verifica la successione per rappresentazione?
La
successione per rappresentazione si verifica quando un
soggetto che per testamento o per legge sia chiamato a
succedere ad un altro, non accetti l'eredità o vi
rinunci, oppure muoia prima dell'apertura della
successione, o ancora sia soggetto indegno a succedere.
In suddette ipotesi, la
rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o
naturali, alla persona che non possa o non voglia
succedere (art. 467 c.c.).
La successione per
rappresentazione ha luogo in linea retta a favore dei
discendenti dei figli, e in linea collaterale solo a
favore dei discendenti delle sorelle e dei fratelli
(art. 468 c.c.).
Importante è sottolineare
che la divisione dell'eredità di fa per stirpi e non per
capi, pertanto se i nipoti dell'ereditando che non ha
potuto o non ha voluto accettare l'eredità sono tre,
questi riceveranno in ogni caso solo la quota che
sarebbe aspettata al loro ascendente, e perciò
individualmente solo 1/3 della quota.
Che
cosa è la petizione di eredità?
La petizione di eredita è
l' azione giudiziaria che spetta all'erede che abbia
accettato l'eredità contro il possessore di tutti o
parte dei beni ereditari. Con la predetta azione l'erede
chiede l'accertamento della sua qualità di erede e la
consegueziale condanna alla consegna dei beni al
possessore che li detiene illegittimamente. L'erede ha
come unico onere probatorio quello di provare la sua
qualità di erede. Questa azione è imprescrittibile,
salvi naturalmente gli effetti dell'altrui usucapione
sui singoli beni.
Quali sono le forme principali del testamento?
Le forme principali di
testamento sono: testamento olografo, testamento
pubblico, testamento segreto.
Il testamento olografo
per la sua validità deve essere scritto, datato e
sottoscritto tutto di pugno dal testatore.
Il testamento pubblico è
scritto dal Notaio che provvede a raccogliere la volontà
del soggetto testatore avanti a due testimoni. Le
volontà raccolte vengono rilette dal Notaio e
successivamente il testamento viene sottoscritto dal
Testatore dai due testimoni e dal Notaio che annota
anche il luogo, la data e l'ora della sottoscrizione.
Il Testamento segreto è
scritto anche da persona diversa dal testatore senza
particolari formalità. Il testamento una volta scritto
deve essere consegnato personalmente dal testatore al
Notaio avanti due testimoni. Il Notaio annota
all'esterno del foglio sigillato o chiuso in una busta
le formalità compiute innanzi a lui, appone la data e
sottoscrive insieme al testatore e ai due testimoni.
Vorrei sapere cosa accade al patrimonio di una persona
dopo il suo decesso?
La morte di una persona
fa cessare la "capacità giuridica" in capo alla stessa
pur lasciando inalterati i diritti personali (tra cui
quelli patrimoniali) del de cuius.
La successione si apre al
momento della morte.
Con l'accezione di successione ereditaria si intende
quel processo giuridico che permette agli eredi di
subentrare in tutti i rapporti giuridici esistenti in
capo al de cuius.
Di seguito si riportano,
in sintesi, le principali distinzioni in tema di
successione:
successione
testamentaria
Si ha successione
testamentaria quando il de cuius abbia indicato mediante
"testamento" le proprie volontà prima della morte.
Il testamento è un atto
scritto con il quale una persona dispone del proprio
patrimonio con riferimento al momento in cui avrà
cessato di vivere. La particolarità del testamento è che
gli effetti della volontà di chi lo rende sono sospesi
dal momento della sua redazione al momento della sua
morte
Altra particolarità del
testamento è di essere revocabile ovvero di poter essere
modificato oppure anche annullato in qualsiasi momento
da parte di chi lo ha reso.
La legge prevede che il
testamento possa essere di tipo olografo oppure reso per
atto notarile.
successione necessaria
Il nostro Ordinamento
giuridico consente ad ogni consociato di disporre dei
suoi beni per il periodo successivo alla morte. La Legge
prevede, altresì, che il singolo, in vita, possa donare
a chi vuole i suoi beni. Tali disposizioni non devono
ledere i diritti dei congiunti più prossimi.
A tal fine la Legge ha
stabilito che quando vi sono determinate categorie di
successibili (coniuge, figli legittimi, adottivi,
naturali e, in mancanza dei figli, gli ascendenti) una
parte dei beni appartenenti al defunto deve essere a
loro devoluta. La quota che la Legge prevede in favore
di costoro si chiama legittima o riserva. I successibili
che vi hanno diritto sono denominati legittimatari o
riservatari o successori necessari.
La ratio a cui il
legislatore si è ispirato trova il proprio fondamento
nella tutela/protezione dei vincoli famigliari, di
fronte a cui la facoltà del testatore di disporre
risulta condizionata.
successione legittima
Nel caso in cui non si
sia manifestata una volontà testamentaria da parte del
de cuius, si rende necessario procedere alla spartizione
dell'eredità mediante un preciso ordine e delle precise
quote fissate per legge. La legge prevede che solo
alcuni soggetti - in pratica i parenti fino al sesto
grado di parentela e il coniuge - abbiano diritto di
succedere, peraltro secondo un determinato ordine (in
mancanza di tali soggetti eredita lo Stato). Fondamento
della successione legittima è, accanto alla presunta
volontà del de cuius, la solidarietà familiare. Le
categorie successibili, nella successione legittima,
sono: il coniuge, i discendenti legittimi e naturali,
gli ascendenti legittimi, i collaterali, i genitori del
figlio naturale (art. 578 c.c.), gli altri parenti ed,
infine, lo Stato (art. 565 c.c.). Al coniuge spetta la
metà del patrimonio del defunto, se in concorso con un
solo figlio (legittimo o naturale), 1/3 se concorre al
successione con più figli (art. 581 c.c.), 2/3 se
concorre con ascedenti legittimi o con fratelli e
sorelle (art. 582 c.c.). Al coniuge supersiste si
devolve l'intera eredità qualora non debba concorrere
con alcuno dei predetti soggetti.
Per
poter entrare in possesso di una eredità è necessario
effettuare qualche atto formale?
Dopo l'apertura della
successione è necessaria l'accettazione dell'eredità da
parte del chiamato o dei chiamanti, l'erede ha dieci
anni di tempo per accettare. L'accettazione può essere
espressa (per atto pubblico o scrittura privata) oppure
tacita quando l'erede si comporta di fatto come tale
(per esempio, secondo alcuna giurisprudenza, è
sufficiente che l'erede disponga/possieda per il tempo
di tre mesi i beni pervenutigli per successione).
L'accettazione dell'eredità può essere una accettazione
pura e semplice, oppure una accettazione con beneficio
di inventario.
La prima comporta che i beni del defunto si confondano
con il patrimonio dell'erede, con la conseguenza che
l'erede dovrà attendere ai debiti del defunto non solo
con i beni ereditati ma anche con il proprio patrimonio
personale.
La seconda comporta che il patrimonio del de cuius
diventa dell'erede ma resta separato giuridicamente dal
suo patrimonio personale. In altri termini la
responsabilità patrimoniale dell'erede comprende solo i
beni ereditati.
L'erede, prima che sia decorso il termine per accettare,
può rinunciare all'eredità.
La rinuncia va compiuta con le stesse formalità che sono
richieste per l'accettazione beneficiata.
Che
cosa è l’istituto giuridico della collazione?
Se gli eredi,
testamentari o legittimi, sono due ovvero una pluralità,
tra loro si instaura la comunione ereditaria, i coeredi
partecipano alla comunione in proporzione della loro
quota ereditaria.
Ciascuno dei coeredi può
chiedere la divisione. Quest'ultima può compiersi con le
seguenti modalità:
- in via amichevole, qualora si raggiunga un accordo con
tutti i coeredi;
- in via giudiziale, qualora i coeredi non riescano a
trovare una soluzione consensuale. Nel caso ciascuno di
loro per ottenerla può rivolgersi all'autorità
giudiziaria. Il giudice provvederà alla determinazione
dell'attivo e del passivo dell'eredità, disponendo la
vendita di beni per il pagamento dei debiti ereditari e
procedendo alla formazione delle porzioni da assegnare
ai singoli condividendi.
La collazione è un
istituto peculiare alla divisione ereditaria. Essa è,
infatti, prevista e disciplinata dall'art. 737 capo II
titolo IV del codice civile relativo proprio alla
divisione ereditaria. La collazione è funzionale alla
divisione dell'eredità ed ha lo scopo di aumentare la
massa ereditaria da divedere
La collazione, come
suggerisce l'etimologia latina della parola, indica
l'atto con il quale i discendenti e il coniuge che
accettano l'eredità conferiscono nell'asse ereditario
(in natura o per imputazione) quanto ricevuto dal
defunto in donazione. La collazione è obbligatoria per
legge salvo che il donatario ne sia dispensato dal
donante nei limiti della quota disponibile (ex art. 737,
c. I, c.c..).
Presupposti giuridici
della collazione sono: 1) esistenza di più eredi; 2)
almeno uno di loro deve essere stato beneficiato dal
de cuius con una donazione; 3) non sia stata fatta
dal de cuius dispensa della donazione dalla
collazione.
L'effetto pratico della
collazione è che tutti i beni donati dai coeredi (detti
collatizi) vanno ricondotti nella massa dei beni comuni,
per poi procedersi alla divisione in proporzione delle
rispettive quote legittime o testamentarie.
In dottrina esiste una
vivace discussione sottesa a configurare la
giustificazione della collazione: taluni sostengono che
la scelta operata dal legislatore sia volta alla tutela
di un superiore interesse familiare, tal altri ritengono
che con la collazione il legislatore tenda a garantire
quella che è la volontà del testatore (le donazioni
fatte ad alcuno dei discendenti od al coniuge vengono
considerate anticipazioni dell'eredità e non
un'attribuzione preferenziale).
L'attribuzione dei beni,
da ridistribuire per effetto della collazione, non
avviene in parti necessariamente uguali, ma in
proporzione delle rispettive quote.
La collazione opera non
solo nel caso di successione legittima, ma anche in
quello di successione testamentaria. In quest'ultimo
caso resteranno aperta le questioni attinenti alla
determinazione delle quota da destinare a ciascun erede.
La rinuncia
alla qualità di erede costituisce l'unica
maniera di sottrarsi alla collazione. Pertanto,
eliminata la collazione con la rinuncia all'eredità, la
donazione resta valida ed efficace, con il solo limite
della intangibilità delle quote di riserva spettanti
agli altri legittimari. Ne consegue, per ovvi motivi di
opportunità, che il donatario, ogni qualvolta la
donazione ricevuta ecceda il valore della quota che gli
spetterebbe come erede, rinunci all'eredità.
Nel sistema del nostro
codice civile, la collazione costituisce una fase della
divisione ereditaria. Per tale motivo la giurisprudenza
prevalente ha affermato che, per procedere alla
divisione (ed alla collazione), occorre che ci sia un
relictum (patrimonio del defunto
al momento della sua morte) da
dividere, e - addirittura - un relictum di
significativo valore.
La dottrina, viceversa,
ammette la collazione anche nel caso che, mediante le
donazioni, il de cuius abbia esaurito tutto il suo
patrimonio. La ragione di tale orientamento trova il
proprio fondamento nel fatto che con la collazione si
determina una massa da dividere.
Oggetto della collazione
è tutto ciò che i coeredi abbiano ricevuto per
donazione, sia direttamente che indirettamente, dal
defunto. Il bene donato (sia mobile che immobile) deve
esistere al momento della collazione. Rientrano nella
collazione anche i frutti e gli interessi dei
beni donati, maturati dalla data di apertura della
successione.
Possono essere soggette a collazione anche le donazioni
indirette?
Per donazioni indirette
si intendono quelle liberalità risultanti da schemi
negoziali aventi una causa tipica diversa da quella
delle donazioni. La donazione indiretta è generalmente
individuata in tutte le ipotesi in cui l'arricchimento
del donatario non dipende direttamente da un contratto
di donazione, previsto dall'art. 769 c.c., ma da atti o
negozi giuridici il cui scopo immediato, che ne
costituisce l'oggetto primario, non è quello di
soddisfare lo spirito di liberalità.
Tipici esempi sono: la
remissione di debito, l'adempimento dell'obbligo altrui,
nonché la fattispecie del contratto a favore di terzo.
Assai rilevante e
frequente è nella prassi, l'ipotesi di acquisto di
immobile con denaro proprio del disponente, e
intestazione del bene a nome del donatario. L'analisi
del fenomeno e la relativa soluzione hanno un notevole
rilievo pratico. Infatti, se l'oggetto della donazione
viene identificato nella somma di denaro, la collazione
si concretizzerà in un obbligazione di valuta, regolata
dal principio nominalistico, pertanto il donatario dovrà
collazionare la somma ricevuta in donazione rivalutata
degli interessi legali. Diversamente, laddove si dovesse
ritenere che la donazione riguardi lo stesso bene
immobile, l'oggetto della collazione sarà l'immobile o
una somma corrispondente al suo valore di mercato al
momento dell'apertura della successione.
La giurisprudenza sembra
ormai orientata nell'individuare - per effetto dello
stretto collegamento tra la dazione del denaro e
l'acquisto dell'immobile - una donazione indiretta
dell'immobile (e non una donazione del denaro): sicchè,
in tal caso, oggetto della collazione sarà l'immobile -
al valore del momento della successione - e non già il
denaro (Cfr. Cass. 15-11-1997 n. 11327; Cass. 14-05-1997
n. 4231; Cass. 22-06-1994 n. 5989; Cass. 8-02-1994 n.
1257).
Le donazioni soggette a
collazione sono quelle aventi carattere personale.
La norma dell'art. 738 c.c. esclude dalla collazione le
donazioni di modico valore, ma soltanto quelle fatte al
coniuge. Ne consegue l'obbligo per gli altri collatizi
di conferire anche le donazioni di beni mobili, il cui
valore sia oggettivamente non rilevante.
Secondo il dettato di cui
agli artt. 741 e 742 c.c., sono soggette a collazione le
spese sostenute dal de cuius nelle seguenti ipotesi:
assegnazioni a causa di matrimonio (restando escluse
però le spese nuziali che non eccedano la misura
ordinaria); avviamento degli eredi all'esercizio di
un'attività produttiva o professionale (restando escluse
però le spese per il mantenimento e l'educazione, e le
spese ordinarie per l'istruzione artistica e
professionale); riscossione di premi assicurativi sulla
vita in loro favore; pagamento dei debiti degli eredi
(sempre che il debito sia effettivamente dell'erede).
Non sono in ogni caso soggette a collazione, oltre a
quelle sopra evidenziate, le spese effettuate per
riconoscenza o per spirito di liberalità di cui all'art.
770, c. II, c.c. (c.d. donazioni rimuneratorie).
Alla luce delle cose che ho letto sul vostro sito in
materia di successioni e collazione, vorrei sottoporvi
il seguente quesito “siamo due fratelli, circa un anno
fa, a poca distanza di tempo l’uno dall’altro, sono
morti entrambi i nostri genitori. Alla loro morte i miei
genitori non hanno lasciato alcun testamento. Qualche
anno prima della loro morte sono sicuro che i miei
genitori abbiano “comprato” a mio fratello un piccolo
appartamento. Vorrei sapere, visto che nei conti
correnti intestati ai miei genitori c’erano solo poche
migliaia di euro, se è possibile far rientrare nella
massa ereditaria anche l’immobile acquistato dai miei
genitori ed intestato a mio fratello”?
Nel caso prospettato, Lei
può rivolgersi a Suo fratello, beneficiario, in virtù di
una donazione indiretta effettuata dai suoi genitori, di
un bene immobile nonché di elargizioni in denaro, con
l'invio preliminare di una lettera raccomandata a/r.al
fine di esperire un tentativo di bonario componimento
della vertenza
Nella denegata ipotesi,
ovvero in caso di insuccesso del prefato tentativo,
potrebbe intentare una causa civile per lo scioglimento
della divisione ereditaria previa collazione delle
donazioni - anche dissimulate - per ricostruire il
patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra
coeredi.
Tenga presente che una
simile azione incontra dei limiti ex art. 1417 c.c. in
merito alle deduzione della prova per testimoni, in
quanto subentrerebbe nella posizione del de cuius.
Se, invece, agisse in
giudizio per ottenere una riduzione delle donazioni, per
pretesa lesione di legittima, potrebbe provare la
simulazione delle donazioni con ogni mezzo in quanto la
riserva costituirebbe un suo diritto personale.
La collazione e l'azione
di riduzione sono due istituti differenti in quanto con
la prima si mira a riportare alla massa tutti i beni
donati dal de cuius , mentre con la seconda si
persegue l'obiettivo di recuperare alla quota di riserva
i beni donati oltre i limiti della disponibile. In altre
parole, mentre con la collazione occorre conferire tutte
le donazioni ancorché vecchissime, l'azione di
riduzione, dato che tende semplicemente a reintegrare la
quota di riserva del legittimario, non colpisce tutte le
donazioni ma solo quelle che sono necessarie a tal fine,
iniziando dall'ultima in ordine di tempo.
Ulteriore differenza
emerge sotto il profilo della legittimazione. Mentre
l'azione di riduzione spetta al legittimario leso nella
quota di legittima contro qualunque donatario, anche se
non erede del defunto, il diritto alla collazione è
attribuito reciprocamente ai discendenti e al coniuge
contro il coerede che ha ricevuto una donazione dal
de cuius e non sia stato espressamente dispensato.
Un'altra divergenza si
può scorgere nella prescrizione: mentre l'azione di
riduzione si prescrive con il decorso del
termine decennale ordinario a far data
dall'apertura della successione, l'azione di collazione
è invece imprescrittibile
come l'azione di divisione ereditaria.
Infine, sotto il profilo
delle interferenze tra la collazione e l'azione di
riduzione si può osservare come l'eccedenza della
donazione, ai fini della riduzione, consiste nel fatto
che la misura della donazione comprende parte dei beni
che sono necessari a completare la misura della quota di
riserva, mentre l'eccedenza della donazione, ai fini
della collazione, sta solo a indicare che il donatario
ha ricevuto più di quanto a lui spetta nel concorso con
gli altri condividenti come lui discendenti dal de
cuius.
Esiste un termine entro cui presentare la dichiarazione
di successione?
La Legge 24 novembre 2006
n. 286 ha reintrodotto nel nostro ordinamento l'imposta
sulle successioni e donazioni che era stata soppressa
dalla Legge 18 ottobre 2001 n. 383.
La nuova normativa si applica a tutte le successioni
apertesi dal 3 ottobre 2006.
E' sempre obbligatorio presentare la denuncia di
successione a meno che ricorrano entrambe le seguenti
condizioni: a) l'eredità sia
devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del de
cuius; b) l'attivo ereditario abbia un valore
non superiore ad euro 25.822,84 e non comprenda beni
immobili o diritti reali immobiliari. Tali requisiti
devono risultare da apposita dichiarazione scritta del o
dei beneficiari.
La successione si apre al
momento della morte.
Il termine per la
presentazione è di un anno dalla data di apertura della
successione.
La dichiarazione deve
essere presentata all'Ufficio del Registro del luogo di
residenza della persona scomparsa.
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