Stupefacenti
Sono stato trovato in possesso di 2 grammi di sostanza
stupefacente, tipo hashish, mentre uscivo da una
discoteca. Essendo la quantità minima, potrei rispondere
solo di uso personale?
Il D.P.R
309/90
disciplina
i reati in materia di sostanze stupefacenti. La
detenzione di sostanze stupefacenti integra il reato di
cui all'art. 73 del D.P.R a meno che non si dia prova
della destinazione della sostanza medesima al proprio
esclusivo uso personale. A seguito dell'esito positivo
del referendum abrogativo del 18 aprile del 1993, la
detenzione di sostanze stupefacenti per uso
esclusivamente personale, infatti, non costituisce
reato. In particolare è venuto meno il previgente
istituto della "dose media giornaliera" e l'irrilevanza
giuridica dell'aspetto quantitativo ai fini della
valutazione di rilevanza penale della detenzione della
sostanza. L'aspetto quantitativo della sostanza assume
però valore indiziario della destinazione a terzi. Nel
Suo caso, la mera detenzione di hashish, per altro di
modica quantità, non consente da sola di ritenere la
destinazione a terzi della sostanza stupefacente ove la
sostanza che Le hanno rinvenuto abbia un peso modesto,
una bassa percentuale di THC e non siano stati rinvenuti
strumenti per il taglio della sostanza. L'onere della
prova per uso personale sarà comunque posto a Suo carico
Sono stato fermato mentre fumavo uno “ spinello”. Quali
sono le conseguenze legali a cui vado incontro?
E'
possibile che Lei possa rispondere solo di illecito
amministrativo, dal momento che nella fattispecie in
esame non rileverebbe la fattispecie di reato di
detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il Suo
comportamento non è però esente da censure, rilevato che
gli organi di polizia provvederanno a riferire al
Prefetto competente , senza ritardo e comunque entro 10
giorni, la violazione contestata. Le sanzioni che
Le verranno applicate saranno comunque sicuramente poco
afflittive e competono al Prefetto a seguito di un
complesso procedimento. A seguito di un preventivo
colloquio disposto con ordinanza del Prefetto al
trasgressore, potrebbero essere irrogate le seguenti
sanzioni : sospensione della patente di guida o il
divieto di conseguirla ; sospensione del passaporto e di
ogni altro documento equipollente; sospensione del porto
d'armi o il divieto di conseguirlo; sospensione del
permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di
conseguirlo per il cittadino comunitario. A seguito
dell'applicazione della sanzione, il Prefetto potrà
formularLe l'invito a seguire un programma terapeutico
di recupero nel caso si dichiari tossicodipendente e non
un semplice assuntore saltuario di sostanze
stupefacenti. Avverso l'ordinanza di convocazione al
colloquio si può proporre opposizione al Giudice di Pace
entro 10 giorni dalla notifica. L'eventuale accoglimento
dell'opposizione impedisce l'ulteriore corso del
procedimento sanzionatorio prima descritto. Occorre
rilevare che allorchè dalle analisi tossicologiche
disposte sulla sostanza non si ravvisi l'idoneità di
questa a produrre effetto stupefacente, il Prefetto
potrà procedere all' archiviazione del procedimento per
insussistenza dell'illecito con un'ordinanza che sarà
comunicata agli organi che hanno operato la
segnalazione, a norma dell'art. 18, comma 2 della L. n.
24 novembre 1981 n. 689.
Sono stato sorpreso a consumare della sostanza
stupefacente in compagni di alcuni amici. Cosa si
intende per consumo di gruppo di sostanze stupefacenti?
E'
l'ipotesi di acquisto di sostanze stupefacenti da parte
di piu' persone che intendono destinarlo al loro uso
personale. E' da escludersi che vi sia cessione
reciproca penalmente rilevante all'atto in cui si
procede alla successiva spartizione , atteso che ogni
soggetto acquista , fin dal primo momento, con il
consenso degli altri, la propria quota di sostanza. Sarà
comunque Suo onere dimostrare che la sostanza di cui era
in possesso sarebbe stata utilizzata per il consumo di
gruppo e non per fini di spaccio, rilevato che, in
questo secondo caso, potrebbe rispondere di detenzione o
vendita di sostanza stupefacente. In ogni caso, pur
raggiunta la prova del consumo di gruppo, la Sua
condotta sarebbe comunque sanzionabile come illecito
amministrativo.
Cosa si intende per aggravante dell'ingente quantità di
sostanza stupefacente?
E' una
circostanza aggravante speciale prevista dall'art.
80 del D.P.R 309/90.
Ai fini
della configurabilità di tale aggravante, il dato
rilevante è quello quantitativo, dal momento che la
ratio di tale disposizione deve rinvenirsi nel pericolo
alla salute pubblica e ricorre ogni qualvolta il
quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non
raggiungendo i valori massimi, sia tale da creare
condizioni di agevolazioni nel consumo nei riguardi di
un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo
l'apprezzamento del giudice di merito; il giudice poi
dovrà valutare, oltre che la quantità, anche la qualità,
il numero di dosi estraibile e la situazione di mercato.
Facendo un esempio pratico, la Suprema Corte di
Cassazione ha sostenuto che un chilo e mezzo di cocaina
pura, rinvenuta nella città di Roma, non fosse in grado
di soddisfare un rilevante numero di tossicodipendenti.
Per essere considerata ingente, la quantità doveva
essere esorbitante rispetto al normale traffico di droga
e tenendo conto del fatto che il mercato di destinazione
era quello romano, certamente non suscettibile di essere
influenzato da un simile quantitativo.
Cosa si intende per l' attenuante della lieve entità?
Tale
attenuante riduce notevolmente la pena edittale e per la
sua applicazione è necessario non solo che la quantità
della sostanza stupefacente non superi la modica
quantità, ma anche che il fatto nel suo insieme presenti
connotati tali da poter essere definito di lieve entità,
vale a dire di minor offensività per la collettività.
Tale fattispecie attenuata è prevista dal comma
5 dell'art 75 D.P.R. 309/90.
Pur rimanendo la quantità dello stupefacente l'elemento
maggiormente significativo, vanno considerati tutti gli
elementi presenti e indicati dal comma 5 dell'art. 75,
ossia: i mezzi, le modalità dell'azione, la qualità
della sostanza. Non si può negare che anche il dato
quantitativo deve essere rigorosamente vagliato al fine
di ravvisarsi il fatto di lieve entità, rilevato che il
criterio rigoroso delle tre dosi medie giornaliere è
oggi ritenuto superato a seguito del referendum
abrogativo popolare sul testo unico delle leggi in
materia di stupefacenti, a meno che la quantità detenuta
sia talmente elevata da annullare ogni altra circostanza
favorevole all'imputato.
Sono un tossicodipendente condannato a 4 anni di
reclusione. Dovrò espiare la pena in carcere?
Può essere
consentita la sospensione dell'esecuzione della pena ai
sensi dell'art. 90 del D.P.R. 309/90,
il quale mira al recupero e alla risocializzazione del
condannato per violazione della legge sugli
stupefacenti. Occorrono tre condizioni: la presenza di
una condanna a pena detentiva non superiore, anche
residua e congiunta a pena pecuniaria, a 6 anni o a 4
anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato
di cui all'art. 4 -bis della L. n. 354/75; la
commissione di un reato quale conseguenza della
situazione di tossicodipendenza dell'autore; l'accertata
sottoposizione del soggetto ad un programma terapeutico
già concluso o in corso al momento della presentazione
di apposita istanza, che si sia concluso con esito
positivo svolto presso una struttura sanitaria pubblica.
E' una
speciale ipotesi di sospensione condizionale della pena
in favore di tossicodipendenti condannati per reati
commessi in relazione al proprio stato di
tossicodipendenza.
L'effetto
della concessione della sospensione, oltre alla non
esecuzione della pena per un periodo di 5 anni, si
estende anche alle misure di sicurezza, è esclusa la
confisca e non può essere concesso più di una volta.
In caso di condanna per reati concernenti le sostanze
stupefacenti, si puo' usufruire della sostituzione della
pena con il lavoro di pubblica utilità?
La nuova
legge del 21 febbraio del 2006 n. 49 è stata studiata
nell'ottica del recupero del tossicodipendente. Nell'
apposito comma 5 bis dell'art 73 D.P.R. 309/90 il
giudice, nell'ipotesi in cui ritenga sussistente il
fatto di lieve entità, limitatamente ai casi dell'art.
73, può applicare, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti,
anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del
lavoro di pubblica utilità subordinato a tre condizioni:
non concessione del beneficio di sospensione della
pena; esplicita richiesta dell'imputato, che risulti
essere tossicodipendente o assuntore di sostanze
stupefacenti; il parere del Pubblico Ministero, che
dovrà esser sentito sulla richiesta formulata
dall'imputato. La richiesta dell'imputato, avanzata
prima della sentenza con cui si definisce il giudizio,
ècondizione essenziale, rilevato che il Giudice non può
procedere d'ufficio all'applicazione della misura
alternativa del lavoro di pubblica utilità. L'ultima
parte del comma 5 dell'articolo 73 disciplina gli
obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità, che, se
disattesi, prevedono la revoca del beneficio con
conseguente ripristino della pena sostituita. E'
possibile la concessione del beneficio fino a due volte.
Faccio uso, per fini terapeutici, di medicinali aventi
effetti droganti che spesso porto con me. Se dovessi
essere fermato dalla Polizia, potrei rispondere di
detenzione di sostanze stupefacenti?
L'art 73
del D.P.R. 309/90 sanziona, oltre che la detenzione, la
vendita, l'offerta, la cessione, il commercio delle
sostanze indicate di cui alla tabella I del Decreto,
anche la detenzione, l'acquisto, la ricezione,
l'importazione e l' esportazione di medicinali
suscettibili di abuso inseriti nella tabella II, sia pur
limitatamente a quelli inseriti nelle sezioni A, B e C .
Per tutti
questi tipi di medicinali le condotte di destinazione a
terzi sono infatti sanzionate penalmente come le
analoghe condotte riguardanti le sostanze vietate di cui
alla tabella I, pur se con pene diminuite (art. 73 ,
comma 1 bis lettera A e B).
Per i
medicinali ritenuti piu' pericolosi, inseriti nella
tabella II sezione A, è configurabile la rilevanza
penale anche della mera detenzione nel caso in cui il
quantitativo sia superiore rispetto a quanto prescritto
dal sanitario. Nel suo caso, se la quantità dei
medicinali di cui è in possesso corrisponde a quanto
prescritto dal suo medico, non dovrebbe avere alcun
timore. Le consiglierei comunque di portare sempre con
sè idoneo certificato medico attestante la Sua
patologia.
In cosa consiste l'attenuante della collaborazione?
L'art. 73
comma 7 D.P.R. 309/90
prevede una diminuizione della pena da infliggersi dalla
metà a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia
o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione di delitti. La
collaborazione deve essere effettiva ed idonea a far
conseguire un utile risultato. Il concetto di idoneità
va inteso in modo rigoroso, ovvero il responsabile non
dovrà limitarsi a dare semplicemente delle indicazioni
vaghe, senza alcun riscontro sul piano investigativo, ma
dovrà offrire un contributo tale da consentire di
interrompere il circuito di distribuzione delle sostanze
stupefacenti.
E' lecita la coltivazione per “uso domestico” di piante
idonee a produrre sostanze stupefacenti?
La
coltivazione non autorizzata di piante dalle quali siano
estraibili sostanze stupefacenti continua ad essere
configurabile come reato, anche se non finalizzata allo
spaccio. Di recente questo principio è stato confermato
dalla Sezione IV della Corte di Cassazione con sentenza
n. 32949/2005, che ha ritenuto del tutto irrilevante che
le quantità di droga ricavata siano modeste e che sia
sempre reato coltivare in casa la canapa indiana. Nel
caso in cui risulti assente o insufficiente la sostanza
drogante è possibile escludere l'offensività della
condotta. Altri giudici di merito avrebbero pronunciato
sentenza di assoluzione in merito alla coltivazione
rudimentale domestica di qualche piantina di canapa
indiana idonea a produrre quantitativi ridottissimi di
sostanza stupefacente, ravvisando la depenalizzazione
per uso personale.
(torna all'indice degli argomenti) |