Separazione
Quali tipi di separazione personale dei coniugi sono
previsti dal nostro ordinamento giuridico?
L'art.
150 2 comma c.c. prevede due tipi di separazione:
"giudiziale" o "consensuale".
La
separazione consensuale (art.158 c.c.) è un
rimedio volontario di definizione della crisi coniugale.
Ai coniugi viene infatti riconosciuta ampia autonomia
nello stabilire le condizioni della separazione in
ordine alla regolamentazione degli aspetti economici,
personali e patrimoniali dei medesimi. Il legislatore,
si preoccupa principalmente di garantire la tutela degli
interessi della prole, è infatti previsto il controllo
da parte del Tribunale delle condizioni della
separazione concordate, al fine di assicurare che gli
accordi presi non ledano gli interessi dei minori e
comunque siano conformi alla legge.
Presupposto fondamentale per questo tipo di separazione
è l'accordo dei coniugi, che insieme dovranno stabilire
le condizioni della separazione e cioè regolare gli
aspetti relativi alla misura dell'assegno di
mantenimento dei figli e del coniuge ecomicamente più
debole, alla assegnazione della casa famigliare,
all'affidamento dei figli, dei tempi e i modi di visita
e permanenza dei figli minori presso entrambi i
genitori.
La
separazione per aver efficacia deve essere omologata dal
Tribunale.
La
separazione giudiziale (art. 151 c.c.) è un
procedimento giudiziale che può essere introdotto con
ricorso al Tribunale da parte di uno o entrambi i
coniugi quando si verificano "fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da
arrecare grave pregiudizio alla educazione della prole".
Si ricorre
normalmente a questo tipo di separazione quando non si
trova una accodo sulle condizioni della separazione
consensuale, oppure quando un coniuge ritiene di dover
domandare l'addebito della separazione per la violazione
di doveri matrimoniali imputabili all'altro coniuge.
La
separazione giudiziale è definita con sentenza del
Tribunale.
Quali sono gli effetti della separazione giudiziale con
richiesta di addebito ?
Il coniuge
a cui venga addebitata la separazione perde il diritto
al mantenimento e i diritti successori.
Il giudice
può pronunziare la separazione con addebito solo quando
il coniuge che ha fatto tale richiesta riesce a provare
in giudizio che l'intollerabilità della prosecuzione
della convivenza o il grave pregiudizio sia imputabile
all'altro coniuge in conseguenza della violazione dei
doveri matrimoniale
La
casistica più frequente in relazione alla pronuncia con
addebito riguarda:
la
violazione del dovere di fedeltà, violazione del dovere
di assistenza morale, l'abbandono della casa familiare.
E' possibile trasferire la proprietà di un immobile in
sede di separazione consensuale?
Si è
possibile inserire nel contenuto della separazione
consensuale specifiche clausole che prevedano il
trasferimento della proprietà di beni immobili o mobili
a favore di uno dei coniugi. Tale clausola in quanto
contenuta nel verbale di udienza, redatta dal
Cancelliere, che è un ausiliario del Giudice, acquista
la validità dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 2699
c.c e successivamente alla omologazione del Tribunale,
diviene titolo valido ed efficace per la trascrizione ai
sensi dell'art.2657 c.c presso l'Agenzia del Territorio
(ex conservatoria dei registri immobiliari).
cosa significa affidamento condiviso dei figli?
La
Legge 8 febbraio 2006, n. 54, ha recentemente
innovato la disciplina degli effetti della separazione
coniugale rispetto alla prole (art. 155 c.c.). Il nucleo
fondamentale della suindicata normativa è incentrato sul
cosìdetto diritto alla "bigenitorialità", in base al
quale, i figli in caso di separazione personale dei
genitori, conservano il diritto di mantenere un rapporto
continuativo ed equilibrato con ciascuno di essi e
conservano il diritto ad avere rapporti significativi
con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
E'
previsto che il Giudice per realizzare tali finalità nel
pronunciare la separazione personale dei coniugi, valuti
preventivamente, sempre nell'interesse materiale e
morale dei figli minori, la possibilità che restino
affidati ad entrambi I genitori
Pertanto
per affidamento condiviso deve intendesi il diritto dei
figli a mantenere un rapporto continuativo con i
genitori anche dopo la pronuncia della separazione, e il
diritto dei medesimi di continuare a riceve cure
educazione ed istruzione da entrambi i genitori.
E' possibile ottenere l'affidamento monogenitoriale?
Con le
modifiche apportate al codice civile dalla legge 8
febbraio 2006, n. 54, l'affidamento ad un solo genitore
costituisce l'eccezione alla regola dell'affidamento
condiviso (art.155 bis c.c.). Il legislatore ha previsto
che il Giudice possa disporre l'affidamento esclusivo
dei figli ad uno solo dei genitori, unicamente quando
ritenga che l'affidamento anche all'altro genitore sia
contrario all'interesse del minore.
E' possibile revocare il consenso nella separazione
consensuale?
La
prevalente giurisprudenza di merito sul punto ha
chiarito che il consenso prestato dai coniugi è
revocabile sino a che non intervenga l'omologazione, in
quanto l'accordo raggiunto tra i coniugi non è
equiparabile ad un contratto, e come tale non ha la
forza vincolante che rende irrevocabile il consenso
prestato, ma costituisce solo il presupposto per il
provvedimento di omologazione del tribunale e come tale
è rinunciabile sino al momento dell'intervento del
Tribunale per la omologazione.
In caso di separazione con quale criterio viene
assegnata la casa famigliare?
L'art.
155-quater c.c., introdotto con la recente riforma
intervenuta con la legge 54/2006, prevede che il
godimento della casa familiare è attribuito tenendo
prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Un
importante modifica introdotta prevede che il diritto al
godimento della casa famigliare venga meno nel caso che
l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente
nella casa familiare, o conviva more-uxorio o contragga
nuovo matrimonio.
La violazione del dovere di fedeltà costituisce sempre
motivo di addebitabilità della separazione?
Non
sempre, la Giurisprudenza prevalente sul punto precisa
che l'inosservanza del dovere di fedeltà può essere
causa dell'addebito della separazione solo quando
risulti accertato che a seguito di tale violazione si
sia verificata la crisi dell'unione matrimoniale, mentre
nel caso in cui il comportamento infedele si sia
verificato quando la crisi nell'unione era già
persistente da tempo, non costituisce da solo motivo
sufficiente ad una pronuncia di addebito.
E’ previsto l'obbligo di mantenimento per i figli
maggiorenni?
La legge
54/2006 ha introdotto il diritto al mantenimento dei
figli maggiorenni non economicamente autosufficienti,
principio peraltro già riconosciuto in giurisprudenza,
prima dall'intervento del legislatore.
Si
evidenzia che il diritto ad ottenere l'assegno di
mantenimento può essere esercitato direttamente dal
figlio maggiorenne.
E' possibile la riconciliazione dei coniugi dopo la
pronuncia di separazione?
Si, i
coniugi possono far cessare gli effetti della
separazione attraverso la ripresa reale e concreta della
convivenza e dei rapporti materiali e spirituali.La
riconciliazione produce i suoi effetti senza che sia
necessaria una sentenza che la dichiari.
La
riconciliazione può essere tacita, è cioè effettuata con
comportamenti che siano obiettivamente incompatibili con
lo stato di separazione, oppure può essere espressa,
cioè effetuata attraverso una scrittura per mezzo della
quale i coniugi dichiarano la volontà relativa alla
riconciliazione.
Dopo alcuni anni di matrimonio abbiamo deciso di
separarci. Dal matrimonio è nato un bambino che ha
compiuto da poco tempo quattro anni. Al momento tutto
sembra correre sui binari della ragionevolezza, sia io
che mia moglie propendiamo per una soluzione
conciliativa. Vorrei sapere in tal caso come dovremo
comportarci ed, eventualmente, procedere?
La
separazione consensuale dei coniugi è
disciplinata dagli art. 150-158 del Codice Civile.
Tale
istituto giuridico è il mezzo attraverso cui i coniugi,
di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
La
separazione consensuale è quindi l'effetto di un accordo
intercorso tra i coniugi.
Il prefato
accordo deve contemplare tutti i possibili aspetti
riguardanti e conseguenti al matrimonio: riconoscimento
dell'assegno di mantenimento al coniuge debole ed ai
figli, affidamento condiviso o monogenitoriale della
prole, distribuzione di eventuali risorse economiche
accantonate in costanza di vita coniugale, assegnazione
della casa coniugale).
Marito e
moglie al fine di ottenere la separazione legale devono
adire, patrocinati da un avvocato, l'autorità
giudiziaria attraverso il deposito di un ricorso.
Il ricorso
è l'atto confezionato dall'avvocato in cui sono
riportate le condizioni dell'accordo intercorso tra i
coniugi.
A seguito
del deposito del ricorso, il tribunale fisserà la data
di udienza di comparizione delle parti davanti al
presidente. I coniugi dovranno comparire personalmente
davanti al presidente del tribunale, che per Legge è
tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di
conciliazione.
Il termine
di tre anni per poter richiedere il divorzio decorre
dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale.
Qualora
gli accordi siano ritenuti giusti e non svantaggiosi per
i coniugi, e soprattutto non pregiudizievoli per i
figli, il tribunale sentito il parere del Pubblico
Ministero dispone con decreto l'omologazione delle
condizioni.
Le
condizioni stabilite in sede di separazione consensuale
potranno essere modificate nel caso in cui si
verificassero fatti nuovi e sopravvenuti in grado di
cambiare la situazione di uno dei coniugi o il rapporto
con i figli.
Vorrei separami da mio marito ma nonostante i vari
tentativi intrapresi non sembra che lo stesso voglia
acconsentire. Allo stato delle cose sembra impossibile
trovare una soluzione consensuale. Cosa posso fare?
Qualora i
coniugi vogliano ottenere la separazione legale ma non
siano in grado di trovare un accordo, possono ricorrere
all'istituto giudico della separazione
giudiziale.
La
separazione giudiziale può essere quindi richiesta anche
da uno solo dei due coniugi.
In caso di
separazione giudiziale è anche possibile richiedere
l'addebito, cioè l'accertamento da parte del tribunale
che uno dei coniugi abbia violato gli obblighi che
discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura
della prole, etc.) e che la causa della cessazione del
matrimonio sia da imputarsi alla predetta violazione.
In altre
parole, la fine del rapporto coniugale e la violazione
degli obblighi matrimoniali devono essere legate da un
nesso eziologico necessario, pena il rigetto della
domanda sul punto.
Le
conseguenze del riconoscimento dell'addebito a carico di
uno dei coniugi comportano che quest'ultimo non abbia
diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento e non
possa godere della maggior parte dei diritti ereditari.
La prima
udienza del giudizio si celebra con le stesse modalità
della separazione consensuale in quanto, anche per la
giudiziale, i coniugi devono comparire personalmente
nanti il presidente del tribunale.
Il
procedimento della separazione giudiziale si compone di
due fasi: 1) il presidente del tribunale emette ex art.
709 c.p.c. un'Ordinanza con cui adotta i provvedimenti
necessari ed urgenti a tutela del coniuge ritenuto più
debole e della prole e rimette il giudizio di fronte al
Giudice Istruttore; 2) la causa davanti al Giudice
Istruttore si svolgerà secondo le forme del rito
ordinario (trattazione, prove etc) ed il provvedimento
emesso a conclusione ha la forma di sentenza.
È pure
riconosciuta la possibilità di dichiarare immediatamente
la separazione tra i coniugi, con sentenza non
definitiva già alla prima udienza, in modo da poter poi
proseguire il giudizio per decidere in merito agli
aspetti controversi (assegnazione casa coniugale, an
e quantum dell'assegno di mantenimento al
coniuge più debole ed alla prole, affidamento condiviso
o monigenitoriale della prole).
La
sentenza sullo status dei coniugi, facoltizza
il coniuge interessato a poter richiedere il divorzio
anche prima dell'emissione della sentenza definitiva che
regola i rapporti tra marito e moglie.
La
separazione giudiziale, durante lo svolgimento della
causa, potrà essere sempre trasformata in separazione
consensuale. Non può, invece, accadere il contrario.
Le
condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale
potranno essere modificate nel caso in cui si
verifichino fatti nuovi che siano in grado di mutare la
situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.
Ho depositato in Tribunale congiuntamente con mia
moglie, assistiti entrambi dal medesimo legale, ricorso
consensuale per ottenere la separazione legale. Il
Tribunale ha fissato la data di comparizione tra qualche
mese. Nel frattempo le cose si sono modificate e,
personalmente, vorrei revocare il consenso allora
prestato. Cosa devo fare?
Affinchè
le condizioni contenute nel ricorso per separazione
consensuale siano omologate dal tribunale è necessario
che lei e sua moglie compariate all'udienza
presidenziale fissata dal Tribunale ed in tale sede,
esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione,
firmiate e sottoscriviate il verbale di udienza in cui
sono trascritte le predette condizioni.
Il
Tribunale all'esito dei predetti incombenti, valutata la
conformità delle condizioni riportate nel ricorso per
separazione, emetterà il decreto di omologazione.
Nel caso
in cui all'udienza fissata dal Tribunale non compariate
nè Lei nè Sua moglie, ed in tale sede il Vostro avvocato
fa presente che sono venute meno le condizioni poste a
base del ricorso, è circostanza sufficiente per far
dichiarare non procedibile la domanda. Il procedimento,
in altri termini, si estingue.
Qualora,
come nella fattispecie, sia solo uno
dei coniugi ad esprimere la volontà di revocare il
consenso manifestato in sede di sottoscrizione del
ricorso, la questione è controversa:
-
la parte maggioritaria della dottrina e della
giurisprudenza ritiene che il consenso espresso dal
coniuge nel ricorso per separazione possa essere
revocato sino all'udienza ex art. 711 c.p.c.,
ovvero sino al momento in cui il consenso non venga
"formalizzato" davanti all'autorità giudiziaria. La
revoca intervenuta prima di tale momento ha effetto
poiché la volontà contraria manifestata da taluno dei
coniugi successivamente alla proposizione del ricorso
introduttivo, comporta il venire meno di un presupposto
essenziale del particolare potere del giudice: la revoca
o la rinuncia non hanno per oggetto il consenso
negoziale, bensì l'investitura del giudice a provvedere.
Invero, prima dell'udienza di comparizione il consenso
non è ancor dato ma solo promesso. Come affermato,
infatti, dalla Corte di Cassazione con Sentenza n.
1208/1985, il momento perfezionativo dell'accordo va
ravvisato nell'udienza presidenziale qualora le parti
comparendo confermino il loro consenso.
Il
consenso dei due coniugi può essere quindi modificato
espressamente nel corso dell'udienza presidenziale
oppure non comparendo alla stessa, dichiarando in tal
modo il proprio ripensamento (per lettera ad esempio
ovvero per il tramite del proprio avvocato).
"In tal
caso il provvedimento con cui il Presidente dichiara il
non luogo a procedere sul ricorso, non è impugnabile in
Cassazione ex art. 111 della Costituzione".(Cass.
n. 4079/79).
Tale
orientamento trova la propria sponda legislativa nel
combinato disposto degli art. 158 c.c. (la separazione
per il solo consenso dei coniugi non ha effetto in
mancanza dell'omologazione del tribunale) e 711 c.p.c.
(l'omologazione senza il consenso non determina lo stato
di separazione);
-
di contro, secondo i sostenitori della teoria
dell'irrevocabilità del consenso, l'accordo sorto fra i
coniugi nell'ambito di una convenzione di diritto
familiare è soggetto alla disciplina privatistica
prevista dagli artt. 1326-1328 c.c.
Il decreto
di omologazione è un atto privo di contenuto decisorio
in quanto non decide in ordine a diritti soggettivi,
anche se incide su di essi.
La
separazione consensuale trova la sua fonte nell'accordo
dei coniugi e la sua efficacia nell'omologazione.
Secondo
tale teoria, la revoca del consenso unilaterale è
ammissibile solo purché sia dovuta ad errore, violenza o
dolo (patologie tipiche della formazione del consenso in
ambito negoziale).
L'irrevocabilità unilaterale del consenso sarebbe la
conseguenza eziologia della natura di "accordo negoziale
e processuale" da attribuirsi alla domanda di
separazione consensuale. Accordo negoziale, dunque,
nella parte in cui regola i rapporti patrimoniali fra le
parti; accordo processuale, in relazione alla scelta
della procedura. Sotto entrambi gli aspetti sarebbe
inammissibile una rinuncia unilaterale, in quanto, da un
canto, la vincolatività dell'accordo sarebbe insita nel
suo espresso riconoscimento legislativo; dall'altro la
scelta dell'iter processuale, prospettandosi
come iniziativa comune e paritetica e non come somma di
istanze unilaterali, non consente immotivati
ripensamenti.
Sulla
scorta di tale orientamento si è espressa recentemente
anche la Cassazione, Sez. I, con la Sentenza n. 10932/08.
Tanto
esposto, si rileva da ultimo come il nostro Ordinamento
non prevede alcuno strumento giuridico che, prima
dell'udienza presidenziale, permetta al coniuge,
divenuto nel frattempo in disaccordo con le condizioni
trascritte nel ricorso, di "commutare" la separazione
consensuale in giudiziale.
Premesso
che non conoscendo i termini della separazione qualsiasi
consiglio potrà apparire non appropriato, mi permetto di
suggerirLe, considerato il lasso di tempo che ancora La
separa dall'udienza di prima comparizione, di cercare di
trovare (qualora sia possibile) una nuova base di
accordi. Tali accordi, o modifiche delle condizioni del
ricorso depositato, potranno venire trascritti nel
verbale all'udienza presidenziale, ivi sottoscritti e
quindi, passati al vaglio del tribunale, essere recepiti
nel decreto di omologa.
Ciò Le
consentirebbe di non "gettare alle ortiche" il tempo già
impiegato nel componimento della vicenda e di evitare le
lungaggini, l'alea e le maggiori spese di una causa
ordinaria.
Causa
ordinaria (separazione giudiziale) che lei dovrà
intraprendere per ottenere la separazione legale da sua
moglie.
Mi sto separando da mio marito, il quale mi ha detto che
richiederà l’audizione dei figli minori nel processo. È
possibile?
Con legge
n. 54 del 2006 il Legislatore ha introdotto, nel nostro
codice civile, l’art. 155 sexies,
recependo così l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo,
a sua volta recepita nel nostro ordinamento con legge n.
77 del 2003.
Tale norma
prevede espressamente che il Giudice possa disporre, nel
procedimento di separazione personale dei coniugi,
l’audizione del minore che abbia compiuto gli anni
dodici (o anche di età inferiore ove capace di
discernimento).
In
precedenza le Corti italiane hanno fatto poco ricorso
all’audizione del minore nei procedimenti di separazione
personale dei coniugi, minori che venivano ascoltati
quasi unicamente in caso di richiesta comune dei
coniugi, ovvero in caso di mancata opposizione di un
coniuge alla richiesta dell’altro.
Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza a
sezioni Unite n. 22238 del 21 ottobre 2009, è
intervenuta sul punto affermando il principio in base al
quale, nei procedimenti di separazione personale dei
coniugi, il minore debba sempre essere sentito, salvo
che tale ascolto non risulti in contrasto con i suoi
interessi fondamentali.
Pertanto,
nel corso del procedimento per separazione personale dei
coniugi gli eventuali figli minori dovranno essere
sentiti, se hanno più di dodici anni, a meno che tale
audizione non risulti contraria agli interessi
fondamentali del minore.
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