Risarcimento delle
vittime di reati
1.
Risarcimento danni a carico dell’autore del reato
1.1.
Chi può richiedere il risarcimento danni a carico
dell’autore del reato e a quali condizioni (nel processo
penale)?
Mediante la costituzione di parte civile:
nell’ordinamento italiano la legittimazione all’azione
civile nell’ambito di un procedimento penale è
disciplinata dal codice di procedura penale nel titolo V
(articoli 74 e 75) del libro I, dedicato ai soggetti del
processo.
In
particolare l’articolo 74 del codice attribuisce la
legittimazione ad esercitare l’azione civile per le
restituzioni ed il risarcimento del danno nel processo
penale al soggetto che ha subito il danno, ovvero ai
suoi successori a titolo universale, nei confronti
dell’imputato e del responsabile civile (soggetto che, a
norma delle leggi civili, è tenuto a rispondere del
fatto altrui).
Per
soggetti legittimati all’esercizio dell’azione civile
nel processo penale, in base al citato articolo 74 del
c.p.p., si intendono sia le persone fisiche che quelle
giuridiche.
Tale
diritto può essere esercitato indipendentemente dalla
proposizione di un’azione per ottenere il risarcimento
dei danni davanti al giudice civile.
La
legittimazione alla costituzione di parte civile nel
procedimento penale, in base a specifiche previsioni
normative è estesa anche a soggetti che non hanno subito
direttamente il danno derivante dal reato, ai quali
l’ordinamento riconosce tale diritto, in ragione
dell’interesse di cui sono portatori (così è ad esempio
per il curatore speciale, il commissario giudiziale, il
commissario liquidatore e associazioni e consorzi di
varia natura).
L’azione civile è inammissibile nel procedimento penale
a carico di imputati minorenni ai sensi dell’art. 10 del
D.P.R. 448 /98.
Le
condizioni per promuovere l’azione civile nell’ambito di
un procedimento penale sono disciplinate dal codice di
procedura penale nel titolo V (articoli 76-82 c.p.p.)
del libro I, dedicato ai soggetti del processo.
L’azione civile può essere esercitata solo da soggetti
che hanno il libero esercizio dei diritti e piena
capacità giuridica.
In
assenza di tali requisiti, le persone interessate
possono esercitare l’azione civile attraverso soggetti
debitamente autorizzati in base alle regole del codice
di procedura civile, espressamente richiamate dal codice
di procedura penale (art. 77 c.p.p.).
1.2.
In quale fase del processo?
La
costituzione della parte civile, deve avvenire, a pena
di decadenza, fino a che non siano compiuti dal giudice
gli accertamenti relativi alla regolare costituzione
delle parti in giudizio (udienza preliminare o
dibattimento). Se la costituzione avviene oltre il
termine anzidetto, la parte civile non potrà avvalersi
della facoltà di presentare liste testimoniali, periti o
consulenti tecnici.
Qualora sia già stato adito il giudice civile, la
relativa azione può essere trasferita nel processo
penale, fino a quando non sia stata pronunciata sentenza
di merito passata in giudicato davanti al giudice
civile, con conseguente rinuncia da parte
dell’interessato agli atti del giudizio civile e
pronuncia sulle spese del procedimento civile da parte
del giudice penale. La costituzione di parte civile nel
procedimento penale sospende il processo civile proposto
successivamente, fino al passaggio in giudicato della
sentenza emessa dal giudice penale (articolo 75 c.p.p.)
1.3.
Come e dinnanzi a chi può essere fatta valere tale
pretesa?
L’atto di costituzione di parte civile deve contenere, a
pena di inammissibilità, la formale indicazione di tutti
i requisiti soggettivi ed oggettivi del processo al
quale si riferisce, tassativamente elencati nell’art. 78
c.p.p. e può essere depositato sia presso la cancelleria
del giudice competente che direttamente in udienza. Se è
presentato fuori udienza, l’atto di costituzione di
parte civile dichiarazione deve essere notificato, a
cura della parte civile, alle altre parti e produce
effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è
eseguita la notificazione.
1.4.
Sotto quale forma devono essere presentate le richieste
di risarcimento? (indicando un importo totale e/o i
danni specifici)?
La
dichiarazione di costituzione di parte civile è
depositata nella cancelleria del giudice che procede o
presentata in udienza e deve contenere, a pena di
inammissibilità:
le
generalità della persona fisica o la denominazione
dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte
civile e le generalità del suo legale rappresentante;
le
generalità dell’imputato nei cui confronti viene
esercitata l’azione civile o le altre indicazioni
personali che valgono a identificarlo;
il
nome e il cognome del difensore e l’indicazione della
procura;
l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
la
sottoscrizione del difensore
1.5.
E’ possibile ottenere un’assistenza legale gratuita
prima o durante il processo?
Sì.
La nuova legge 3 agosto 2004, n. 206, ha stabilito che
nei procedimenti penali, civili, amministrativi e
contabili il patrocinio delle vittime di atti di
terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro
familiari e' a totale carico dello Stato.
1.6.
Quali prove sono necessarie a sostegno della domanda?
Ogni
elemento di prova idoneo a dimostrare il danno quale
conseguenza del comportamento del reo.
1.7.
Nel caso in cui l’organo giurisdizionale conceda un
risarcimento danni, spetta alla parte lesa, in quanto
vittima del reato, una particolare assistenza nei
confronti dell’autore del reato nella fase di esecuzione
della sentenza?
No
2.
Risarcimento danni a carico dello Stato o di enti
pubblici
2.1.
E’ possibile ottenere un risarcimento dallo Stato o da
enti pubblici?
Sì.
2.2.
Questa possibilità è limitata alle parti lese che sono
state vittime di alcuni tipi di reati?
In
alcuni casi di reati particolarmente gravi (ad esempio :
terrorismo e stragi di tale matrice, criminalità
organizzata, usura, tratta degli esseri umani). In
particolare, in materia di vittime di reati di
terrorismo la nuova Legge 3 agosto 2004, n. 206,
colmando una rilevante lacuna legislativa, ha stabilito
che le nuove disposizioni si applichino a tutte le
vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice, compiuti sul territorio nazionale o
extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani,
nonché ai loro familiari superstiti,con ciò estendendo
la portata della normativa agli atti subiti dalle
vittime del terrorismo anche al di fuori del territorio
nazionale.
2.3.
Questa possibilità è limitata alle parti lese che hanno
subito determinati tipi di danni?
Si ad
esempio in caso di vittime dei reati di terrorismo, a
tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente
inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa,
causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale
matrice, e' riconosciuto un aumento figurativo di dieci
anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per
una pari durata, l'anzianità' pensionistica maturata, la
misura della pensione, nonché il trattamento di fine
rapporto o altro trattamento equipollente.
Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o
superiore all'80 per cento della capacità lavorativa,
causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale
matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai
grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915
A
tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente
pari o superiore all'80 per cento della capacità
lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi
di tale matrice, e' inoltre riconosciuto il diritto
immediato alla pensione diretta, calcolata in base
all'ultima retribuzione percepita integralmente
dall'avente diritto e rideterminata secondo le
previsioni di cui all'articolo 2, comma 2.
Gli
stessi criteri di cui al comma 2 si applicano per la
determinazione della misura della pensione di
reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in
caso di morte della vittima di atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice ed inoltre tali pensioni
non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
Per
chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o
di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi
di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore
ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai
superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni,
e' ora previsto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge, oltre all'elargizione di cui
innanzi, uno speciale assegno vitalizio, non
reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla
perequazione automatica di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni
In
caso di morte, ai superstiti aventi diritto alla
pensione di reversibilità sono attribuite due annualità,
comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto
trattamento pensionistico limitatamente al coniuge
superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai
genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a
carico.
Le
percentuali di invalidità già riconosciute e
indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni
della normativa vigente alla data di entrata in vigore
della legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale
intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del
danno biologico e morale.
Inoltre, alle vittime di atti di terrorismo e delle
stragi di tale matrice e ai loro familiari e' assicurata
assistenza psicologica a carico dello Stato.
Ai
pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi
di tale matrice e ai loro superstiti e' assicurato
l'adeguamento costante della misura delle relative
pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in
attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con
pari anzianità.
2.4.
Possono ricevere un risarcimento i familiari prossimi o
le persone a carico delle vittime che sono decedute in
conseguenza del reato?
Sì,
si veda anche la risposta alla domanda precedente
2.5.
La possibilità di risarcimento si limita a persone di
una determinata nazionalità o a coloro che risiedono in
un determinato paese?
Il
diritto ad ottenere il risarcimento è consentito a
cittadini italiani, stranieri e apolidi.
2.6.
La vittima può richiedere il risarcimento in Italia se
il reato è stato commesso in un altro Stato? Se sì, a
quali condizioni?
La
nuova Legge 3 agosto 2004, n. 206, colmando una
rilevante lacuna legislativa, ha stabilito che le nuove
disposizioni si applichino a tutte le vittime degli atti
di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti
sul territorio nazionale o extranazionale, se
coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro
familiari superstiti,con ciò estendendo la portata della
normativa agli atti subiti dalle vittime del terrorismo
anche al di fuori del territorio nazionale
2.7.
E’ necessario presentare una denuncia alla polizia?
Sì
2.8.
Occorre aspettare il risultato delle indagini di polizia
o del processo penale prima di presentare una richiesta?
No
2.9.
Nel caso in cui sia stato identificato, è opportuno
tentare in primo luogo di ottenere un risarcimento
dall’autore del reato?
No
2.10.
Se l’autore del reato non è stato identificato o
arrestato, esiste tuttavia la possibilità di ottenere un
risarcimento? In caso di risposta positiva, quali prove
occorre presentare a sostegno della richiesta?
Sì,
nell’ambito dei reati di cui al presente punto. Sono
necessarie le prove poste a fondamento della richiesta
di risarcimento.
2.11.
Vi sono termini per la richiesta di risarcimento danni?
Se la
domanda è presentata nell’ambito di un procedimento
penale mediante costituzione di parte civile, i termini
sono quelli previsti per tale attività, che sono stati
sopraillustrati. Se la domanda viene presentata al di
fuori dall’ambito processuale, si applicano i normali
termini legali di prescrizione e decadenza.
2.12.
Per quali danni è possibile chiedere il risarcimento?
Morte
e Invalidità permanente nelle percentuali previste dalla
legge
2.13.
Come viene calcolato il risarcimento?
Si
veda la risposta alla domanda 2.3
2.14.
Vi è un importo minimo e/o massimo che può essere
concesso?
Si,
ma è differente a seconda della natura del reato.
In
materia di vittime dei reati di terrorismo la nuova
Legge 3 agosto 2004, n. 206, colmando una rilevante
lacuna legislativa, ha stabilito che le nuove
disposizioni si applichino a tutte le vittime degli atti
di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti
sul territorio nazionale o extranazionale, se
coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro
familiari superstiti,con ciò estendendo la portata della
normativa agli atti subiti dalle vittime del terrorismo
anche al di fuori del territorio nazionale.
La
legge ha, inoltre, “aggiornato” la misura della
elargizione già prevista in precedenza per le vittime
degli atti terroristici.
L'elargizione, in origine introdotta dall'articolo 1,
primo comma della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalle
successive modificazioni,e' ora prevista nella misura
massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale
di invalidità riportata ed in ragione di 2.000 euro per
ogni punto percentuale.
La
competente amministrazione dello Stato,anche prima
dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative,
d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla
vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva
liquidazione, che, in caso di accettazione, e'
preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni
effetto transazione.
2.15.
Il risarcimento che la vittima ha ricevuto o potrebbe
ricevere per gli stessi danni da altre fonti (come ad
esempio le assicurazioni) viene detratto dal
risarcimento ricevuto dallo Stato?
Sì
2.16.
Vi sono altri criteri che possono influenzare la
possibilità di ottenere un risarcimento, ovvero il modo
in cui l’importo del risarcimento viene calcolato, come
il comportamento della vittima in rapporto all’evento
causale?
In
materia di vittime dei reati di terrorismo il soggetto
leso non deve aver concorso alla commissione degli atti
lesivi o dei reati a questi connessi.
2.17.
E’ possibile ottenere un anticipo sul risarcimento? Se
sì, a quali condizioni?
In
materia di vittime dei reati di terrorismo, in seguito
alle modifiche apportate dal Decreto legge 4 febbraio
2003, n. 13 convertito nella Legge 2 aprile 2003, n. 56,
è stata prevista la corresponsione dell’assegno
vitalizio ai soggetti legittimati (ex Decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510),
anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per
la concessione siano di chiara evidenza risultando
univocamente e concordemente dalle informazioni
acquisite e dalle indagini eseguite la natura
terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua
connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità
organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione
stessa e l'evento invalidante o mortale.
Inoltre tale normativa ha elevato fino al 90%
l'elargizione spettante a titolo di provvisionale alle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
prevedendo altresì la possibilità di elargire l'assegno
vitalizio già previsto dalle leggi in vigore, ai
cittadini, agli stranieri, agli apolidi ed ai
superstiti, prima dell'emanazione di sentenza, laddove
le indagini dimostrino con chiara evidenza che la natura
delle azioni che hanno causato il danno sia
terroristica, eversiva o imputabile a forme di
criminalità organizzata.
2.18.
Dove si possono ottenere i moduli necessari e ulteriori
informazioni sulla presentazione della richiesta? Vi
sono linee telefoniche di assistenza o siti internet per
tali casi?
Ministero dell’Interno.
2.19.
Può la parte lesa ottenere assistenza legale gratuita
per la presentazione della richiesta?
Sì,
ma le spese sono a carico del richiedente
2.20.
A chi deve essere indirizzata la richiesta?
Al
Ministero dell’Interno
2.21.
Vi sono associazioni di assistenza alle vittime in grado
di fornire ulteriore appoggio?
Alle
vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice e ai loro familiari e' assicurata assistenza
psicologica a carico dello Stato.
Ulteriori informazioni
Esistono altre possibilità per ottenere un risarcimento
danni dall’autore del reat(provvedimento risarcitorio)?
No
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