Risarcimento del danno
Sono caduto a terra, inciampando in una buca presente ai
bordi del campo, durante una partita di calcetto. Posso
ottenere un risarcimento per i danni riportati e a chi
devo rivolgermi?
Per dare
una risposta al quesito formulato occorre prendere le
mosse dalla disposizione dell'art. 2051 c.c. La norma in
commento, infatti, prevede espressamente che ciascuno è
responsabile del danno provocato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito. Nel caso
prospettato non sorge alcun dubbio circa l'applicabilità
di detta disposizione, essendo la gestrice del campo di
calcetto obbligata per legge alla custodia dello stesso.
Pertanto si può concludere nel senso che dei danni
riportati dalla caduta dovrà rispondere l'incaricato
della custodia del campo da calcio che verosimilmente
sarà il gestore dello stesso.
Sono stata morsa da un cane mentre passeggiavo per
strada, l'animale è poi risultato di proprietà del
titolare dell'edicola che si trovava nei paraggi. Come
posso tutelarmi?
Il caso in
analisi configura una tipica ipotesi di responsabilità
oggettiva, a carico del proprietario dell'animale, per
la quale si prescinde dall'esistenza dell'elemento
soggettivo della colpa. Infatti, il proprietario
risponde per i danni cagionati dall'animale sulla scorta
dell'esistenza del nesso di causalità tra il danno
provocato dall'animale come conseguenza diretta ed
immediata della propria condotta.
Qual è il danno risarcibile?
Per danno
deve intendersi qualsiasi lesione di un interesse
giuridico protetto apprezzabile e tutelato
dall'ordinamento. In particolare, deve intendersi quale
danno patrimoniale quello che si traduce in un
pregiudizio al patrimonio come la perdita, diminuzione o
danneggiamento di un bene patrimoniale, e nella perdita
di un guadagno o nella necessità di sostenere delle
spese. Mentre, quando si parla di danno non
patrimoniale, occorre riferirsi alla lesione di un
interesse non economico, come ad es. la coscienza
sociale, al quale il legislatore ha dedicato la novella
dell'art. 2059 c.c. Detta disposizione prevede, infatti,
la risarcibilità di questa posta di danno nei soli casi
espressamente individuati dalla legge.
Mi hanno rubato denaro ed oggetti personali
dall’armadietto della palestra. Ho chiesto al titolare
il risarcimento del danno ma mi è stato risposto che si
non risponde per i beni depositati nell’armadietto. E’
vero?
Allorquando si paga il biglietto di ingresso per
accedere ad una palestra (o ad una piscina), si stipula
un contratto complesso con il quale il titolare della
palestra si obbliga non solo a far accedere
l’utilizzatore alle attrezzature sportive, ma anche a
fargli godere di tutte le attrezzature che si trovano
nella palestra stessa, ivi compresi gli armadietti atti
a riporre i beni ed oggetti personali.
Il
titolare si assume quindi anche l’obbligo di custodire i
beni degli avventori e a restituirli al termine
dell’attività sportiva.
Secondo la
giurisprudenza maggioritaria si applica infatti, al
deposito presso gli armadietti della palestra, la
disciplina riguardante il deposito in albergo di cui
agli artt. 1783 e seguenti c.c..
Per
effetto di tale assimilazione, il gestore dell’impianto
sportivo risponde per ogni deterioramento, distruzione o
sottrazione delle cose portate nell’impianto sportivo.
Eventuali
dinieghi di responsabilità risulterebbero del tutto
inefficaci e privi di fondamento a norma dell’art. 1785
quater c.c..
Cosa si intende per colpa o dolo?
Mentre il
dolo consiste nella volontaria trasgressione del dovere
giuridico, l'atto illecito è da considerarsi doloso
allorquando chi lo ha commesso ha agito con la coscienza
di cagionare l'evento dannoso, la colpa, invece, è
ravvisabile quando venga violato un dovere di diligenza,
cautela o perizia, nei confronti di terzi, ossia quando
l'evento dannoso non voluto si è verificato per
negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Mio figlio si è fatto male giocando a calcetto
all’oratorio. Posso richiedere il risarcimento dei danni
subiti?
Affinché
possa sussistere la responsabilità degli organizzatori
di una partita di calcio, ai sensi dell’art. 2048 c.c.,
è necessaria la contemporanea presenza di due
condizioni:
1)
che il danno sia conseguenza di un comportamento colposo
integrante un fatto illecito posto in essere da un altro
giocatore
2)
che i responsabili dell’oratorio, in relazione alla
gravità del caso concreto, non abbiano predisposto tutte
le misure atte ad evitare i danni.
Solo con la contemporanea presenza delle suddette
condizioni sarà possibile richiedere il risarcimento dei
danni subiti (Cassazione, Sez. III, sentenza 28/09/2009,
n. 20743)
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