Responsabilità dei genitori
1.
Qual é il significato nella pratica della nozione di
potestà genitoriale ? Quali sono i diritti e i doveri
del titolare della potestà genitoriale?
La
potestà genitoriale (ui corrisponde la nozione di
responsabilità genitoriale accolta in sede comunitaria)
è il complesso dei diritti – doveri che l’ordinamento
attribuisce ai genitori sul figlio minore nel suo
esclusivo interesse.
Ai
genitori esercenti la potestà spettano i poteri decisori
relativi alla cura, all’educazione e alla istruzione del
minore; i poteri di rappresentanza legale – sia
negoziale che processuale - dei figli nati o nascituri;
i poteri di gestione degli interessi economici del
figlio minore, salvo l’autorizzazione del giudice
tutelare per gli atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione; l’usufrutto legale sui beni del figlio
minore, con la esclusioni previste dalla legge per
alcuni beni.
Ma
l’esercizio della potestà costituisce anche adempimento
di un dovere, in quanto a carico dei genitori è previsto
l’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole.
2.
Come regola generale, chi ha la potestà genitoriale sul
figlio minore?
La
potestà spetta ad entrambi i genitori ed è dagli stessi
esercitata di comune accordo, fino al raggiungimento
della maggiore età o alla emancipazione del figlio; in
caso di contrasto su questioni di particolare
importanza, ciascuno dei genitori può rivolgersi al
giudice (tribunale per i minorenni) che attribuisce il
potere di decisione al genitore che, in relazione al
caso concreto, è ritenuto più idoneo a curare
l’interesse del figlio.
Nella
filiazione naturale, l’esercizio della potestà spetta
congiuntamente ad entrambi i genitori che abbiano
provveduto al riconoscimento e siano conviventi; se non
sono conviventi, la potestà è esercitata dal genitore
con il quale il figlio convive e, se non convive con
alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento.
In
ogni caso, il genitore che non esercita la potestà
conserva il diritto di vigilare sull’istruzione,
sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio
minore.
3. Se
i genitori sono incapaci o non desiderano esercitare la
potestà genitoriale, può un’altra persona essere
nominata al loro posto?
Se
entrambi i genitori sono morti o per altre cause non
possono esercitare la potestà, si apre la procedura per
la nomina di un tutore presso il tribunale del
circondario dove è la sede degli affari e interessi del
minore.
Se i
genitori non esercitano i diritti e si sottraggono ai
doveri a loro carico, tale comportamento va valutato ai
fini di eventuali provvedimenti di decadenza dalla
potestà o ai fini dell’eventuale sussistenza dei
presupposti per l’adozione del minore perché in stato di
abbandono, provvedimenti cui segue la nomina di un
tutore, salvo che non sia stato già nominato in via
provvisoria nel corso di detti procedimenti, previa
sospensione della potestà dei genitori.
4. Se
i genitori divorziano o si separano, le modalità di
esercizio della potestà genitoriale come sono regolate
per il futuro ?
Nel
caso di separazione giudiziale o di divorzio, le
modalità di esercizio della potestà genitoriale sono
stabilite dal giudice.
Nel
caso di separazione consensuale o di divorzio su domanda
congiunta, le condizioni relative alla prole sono
soggette a verifica da parte del giudice in sede di
omologazione della separazione ovvero di pronuncia della
sentenza di divorzio.
I
coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la
revisione dei provvedimenti relativi alla prole, la cui
efficacia è subordinata alla clausola “rebus sic
stantibus”.
5. Se
i genitori concludono un accordo sulle modalità di
esercizio della potestà genitoriale, quali sono le
formalità da rispettare perchè l’accordo sia per loro
vincolante ?
In
caso di separazione giudiziale o di divorzio, la
regolamentazione delle modalità di esercizio della
potestà genitoriale è contenuta nella pronuncia di
separazione o di divorzio. Il giudice deve tenere conto
dell’eventuale accordo concluso dalle parti, senza
esservi vincolato, potendo adottare provvedimenti
diversi, anche a seguito di apposita istruttoria
disposta di ufficio o su istanza di parte (art. 155 cpc
e art. 6 legge 1970/898).
In
caso di separazione consensuale , se l’accordo delle
parti in ordine all’affidamento e all’assegno di
mantenimento è in contrasto con l’interesse dei figli,
il giudice indica ai coniugi le modificazioni da
apportare e in caso di soluzione inidonea può rifiutare
allo stato l’omologazione(art. 158 cpc).
In
caso di divorzio su domanda congiunta, ove il tribunale
ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in
contrasto con gli interessi degli stessi, la causa
procede nelle forme ordinarie, con rimessisene delle
parti davanti al giudice istruttore (art. 4 legge
1970/898).
6. Se
i genitori non raggiungono un accordo sulle questioni
relative all’esercizio della potestà genitoriale , quali
sono i mezzi alternativi di soluzione delle
controversie?
In
materia, non sono previsti mezzi alternativi di
soluzione delle controversie (ADR). I tribunali (in
particolare i tribunali per i minorenni) possono
richiedere l’intervento dei servizi sociali, anche per
un’attività di mediazione, ma trattasi di un intervento
diretto a far maturare soluzioni condivise da sottoporre
al giudice.
7. Se
i genitori fanno ricorso all’autorità giudiziaria, su
quali questioni relative ai figli il giudice può
pronunciarsi?
Il
giudice che pronuncia la separazione o il divorzio :
-
dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e
stabilisce le modalità di esercizio del diritto di
visita per il genitore non affidatario; può anche
disporre l’affidamento congiunto o l’affidamento
alternato, entrambi previsti espressamente dalla
legge sul divorzio, ma applicabili anche alla
separazione;
-
stabilisce la misura e i modi in cui l’altro coniuge
deve contribuire al mantenimento, all’educazione e
all’istruzione dei figli;
-
adotta i provvedimenti in materia di assegnazione
della casa familiare, privilegiando il coniuge
affidatario;
-
detta le opportune disposizioni per
l’amministrazione dei beni dei figli e, nel caso di
affidamento congiunto, stabilisce il concorso dei
genitori al godimento dell’usufrutto legale;
-
adotta ogni altro opportuno provvedimento relativo
alla prole ( per es., la giurisprudenza ha ritenuto
rispondente all’interesse del minore il mantenimento
di rapporti affettivi con i nonni e ne ha
disciplinato gli incontri).
8. Se
il tribunale dispone l’affidamento del minore in via
esclusiva ad uno dei coniugi, questo significa che il
coniuge affidatario potrà assumere decisioni concernenti
il minore senza prima consultare l’altro genitore?
La
regola generale è che il coniuge affidatario, salva
diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio
esclusivo della potestà.
Tuttavia, le decisioni di maggiore importanza per i
figli sono adottate da entrambi i genitori, salvo che il
giudice abbia diversamente disposto.
Secondo la giurisprudenza, tra le decisioni di maggiore
interesse rientrano certamente la scelta della scuola e
dell’indirizzo scolastico; la scelta del tipo di lavoro
cui avviare il figlio; la decisione in ordine ad un
intervento operatorio non urgente (l’onere di
informazione viene meno in caso di indifferibilità della
scelta ); il trasferimento della residenza del minore in
altro Paese (in alcuni casi, la scelta del genitore
affidatario è stata ritenuta rispondente all’interesse
del minore, salva la diversa regolamentazione del
diritto di visita, v. Cass. 1995/1732).
9. Se
il tribunale dispone l’affidamento congiunto del minore,
cosa significa questo nella pratica?
L’affidamento congiunto può essere disposto dal
giudice, ove ritenuto utile nell’interesse dei minori,
anche in relazione alla loro età.
La
previsione normativa (art. 6 legge 1970/898 e succ.
mod.) non contiene una più specifica disciplina, che è
rimessa alle determinazioni del giudice.
Nella
prassi, quando viene disposto l’affidamento congiunto,
il minore resta a convivere con uno dei due genitori (di
regola la madre), mentre l’altro genitore ha un ruolo di
maggiore presenza nella vita del figlio ; il che non
sempre vale a ridurre la conflittualità e a promuovere
uno spirito di collaborazione tra i genitori, secondo
quelle che sono le finalità della disposizione
normativa, di fatto scarsamente applicata dai giudici.
Ancora più raro è il ricorso all’affidamento alternato,
ritenuto dalla prevalente giurisprudenza in via generale
contrario ad un regime di vita razionale per i figli e
per i genitori.
E’ in
fase di definitiva approvazione da parte del Parlamento
il disegno di legge sull’affidamento condiviso che
formerà oggetto di una scheda di aggiornamento.
10.
Qual é il tribunale ( o altra autorità) competente a
decidere in materia di potestà genitoriale? Quali sono
le formalità da rispettare e quali documenti devono
essere presentati insieme alla domanda?
Per i
provvedimenti di affidamento dei figli minori a seguito
di separazione o divorzio, la competenza spetta al
tribunale che pronuncia la separazione o il divorzio (v.
scheda divorzio). La domanda si propone con ricorso, il
quale deve contenere la esposizione dei fatti sui quali
la domanda è fondata e deve indicare l’esistenza di
figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i
coniugi durante il matrimonio; al ricorso e alla memoria
difensiva Nel caso di condotta pregiudizievole di uno o
di entrambi i genitori, la competenza ad emettere
provvedimenti che incidono sulla potestà genitoriale
spetta al tribunale per i minorenni del luogo di dimora
abituale del minore al momento della domanda; il
tribunale per i minorenni può adottare i provvedimenti
opportuni e può disporre anche l’allontanamento del
genitore ( abusante o maltrattante) dalla residenza
familiare, nonché la decadenza dalla potestà; tali
provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Nel
caso di genitori non coniugati, per i provvedimenti in
materia di esercizio della potestà è competente il
tribunale per i minorenni del luogo di dimora abituale
del minore.
11.
Qual é la procedura applicabile in questi casi ? Esiste
una procedura di urgenza?
Per i
provvedimenti di affidamento conseguenti alla pronuncia
di separazione e divorzio, la procedura è quella della
separazione e del divorzio (v. scheda divorzio). Già
nell’udienza di comparizione davanti al presidente del
tribunale, se il tentativo di conciliazione ha esito
negativo, vengono adottati i provvedimenti provvisori e
urgenti nell’interesse della prole, provvedimenti che
sono suscettibili di esecuzione coattiva, in mancanza di
adempimento spontaneo. Non è prevista (né comunque
appare necessaria) una procedura di urgenza; in caso di
eventuali comportamenti pregiudizievoli di un genitore
nei confronti dei figli, il tribunale per i minorenni
può adottare in via di Per i provvedimenti in materia di
potestà genitoriale di competenza del tribunale per i
minorenni (e quindi nelle ipotesi sub lett. B e C del
punto 10 ), le previsioni sono contenute nell’art.336
cc, le quali vanno integrate con le disposizioni
generali relative ai procedimenti in camera di consiglio
( artt. 737 e segg. cpc) ; il tribunale, su ricorso
dell’altro genitore, dei parenti o del pubblico
ministero, assunte sommarie informazioni, provvede in
camera di consiglio, dopo avere sentito il pubblico
ministero ed il genitore contro il quale il
provvedimento è richiesto; in caso di urgente necessità,
il tribunale può adottare, anche di ufficio,
provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio. Allo
stato non è necessaria l’assistenza di un difensore; è
all’esame del Parlamento un disegno di legge che
disciplina la difesa tecnica necessaria anche in detti
procedimenti.
12.
E’ possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato
per coprire i costi della procedura?
E’
possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato per
la copertura dei costi del procedimento (ivi compresa la
consulenza tecnica) e degli onorari dell’avvocato.
Tuttavia, va rilevato che i procedimenti di separazione
e divorzio, così come i procedimenti in materia di
potestà genitoriale, sono esenti dal contributo
unificato di iscrizione a ruolo previsto per le cause
civili e per i procedimenti di volontaria giurisdizione
per ogni grado del giudizio, ( v. art. 10 del T.U. 2002,
n. 115).
13.
E’ possibile proporre appello avverso una decisione
sulla potestà genitoriale?
-
Per i provvedimenti sulla potestà adottati in sede
di separazione e divorzio è possibile proporre
appello nei termini ordinari ; avverso la sentenza
di appello è possibile proporre ricorso per
cassazione.
-
Per i provvedimenti che modificano le condizioni
stabilite in sede di separazione o divorzio, è
possibile proporre reclamo alla corte di appello nel
termine di giorni 10 dalla notificazione del
provvedimento (artt. 710 e 737 cpc ; art. 9 legge
1970/898 e succ. mod.);. avverso il provvedimento
del giudice di appello è dato ricorso straordinario
per cassazione ( e cioè per la sola violazione di
legge) ex art. 111 della Costituzione (Cass. 2004,
n. 24265) ;
-
Per i provvedimenti in materia di potestà
genitoriale adottati dal tribunale per i minorenni (
il quale, nella ipotesi in cui tra i coniugi sia già
intervenuta sentenza di separazione o divorzio , è
competente solo se viene richiesto un provvedimento
limitativo o ablativo della potestà), è dato reclamo
alla corte di appello nel termine di 10 giorni dalla
notificazione del provvedimento; avverso i
provvedimenti della corte di appello non è dato
ricorso per cassazione.
14.
In certi casi potrebbe essere necessario rivolgersi ad
una corte o ad altra autorità per avere una decisione
sulla potestà genitoriale da far valere come titolo
esecutivo ? Quali procedure si applicano in tali casi?
Le
sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, per valere come titolo esecutivo, debbono
essere muniti della formula esecutiva, salvo che la
legge disponga altrimenti .
La
formula ( v. art. 475 cpc) è apposta dal cancelliere
dopo avere verificato che sono decorsi i termini per
l’appello o per il ricorso per cassazione o per la
revocazione di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 cpc.
Il
titolo in forma esecutiva può essere rilasciato soltanto
alla parte a favore della quale è stato pronunciato il
provvedimento, in una sola copia munita del sigillo
della cancelleria; copie ulteriori possono essere
richieste dalla parte interessata al capo dell’ufficio
che ha pronunciato il provvedimento, il quale provvede
con decreto ( artt. 475 cpc, 124 e 153 disp. att. cpc).
15.
Cosa è necessario fare per ottenere il riconoscimento e
l’esecuzione in Italia di una decisione sulla potestà
genitoriale resa da un tribunale di un altro Paese della
UE? Quali procedure si applicano in questi casi?
-
In materia di riconoscimento delle sentenze
straniere, il criterio accolto dalla legge di
riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato 1995/218 è quello del
riconoscimento automatico, nel senso che il
controllo può essere solo successivo, a seguito di
contestazione del provvedimento ovvero quando sia
necessario procedere ad esecuzione forzata. La
competenza è della Corte di appello del luogo di
attuazione ; in mancanza di previsioni speciali, il
rito da seguire è quello ordinario di primo grado,
anche se la trattazione della causa deve essere
collegiale; il provvedimento conclusivo deve
rivestire al forma della sentenza.
-
Per le decisioni in materia di potestà genitoriale (
attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o
parziale della potestà, ma anche misure protettive
legate all’amministrazione, alla conservazione o
all’alienazione dei beni del minore) rese in un
altro Paese della U.E. (ad eccezione della
Danimarca) trova applicazione il regolamento di
Bruxelles II bis (CE) n.2201/2003 ( che prevale
sulle convenzioni multilaterali relative alla stessa
materia), il quale, oltre ad ampliare il campo di
applicazione del precedente regolamento di Bruxelles
II n. 1347/2000 (espressamente abrogato), ha altresì
previsto il riconoscimento automatico e l’efficacia
esecutiva delle decisioni in materia di diritto di
visita e ritorno di un minore, in tutti gli Stati
membri, senza che sia richiesto un qualsiasi
procedimento.
Per
tutte le altre decisioni in materia di potestà, è
previsto il riconoscimento automatico; tuttavia , ogni
parte interessata può far dichiarare che la decisione
deve essere o non può essere riconosciuta per uno dei
motivi indicati nel regolamento (arrt. 21 e 23 ).
E’
prevista una procedura, disciplinata (in parte ) dal
regolamento, che si svolge in due fasi ( art. 30): la
prima, a carattere monitorio, che si conclude con un
provvedimento emesso inaudita altera parte; la seconda
ha inizio con la opposizione e deve svolgersi nel pieno
rispetto delle norme sul contraddittorio.
La
legittimazione spetta alla parte interessata; l’istanza
si propone con ricorso; la competenza territoriale è
determinata dalla residenza abituale della parte contro
la quale è chiesta l’esecuzione oppure dalla residenza
abituale del minore cui l’istanza si riferisce; se
nessuno dei luoghi si trova nello Stato membro della
esecuzione, la competenza è determinata dal luogo
dell’esecuzione.
Al
ricorso devono essere allegati una copia della decisione
e il certificato standard di cui all’art. 39 del
regolamento; ma il giudice adito può fissare un termine
per la loro presentazione o accettare documenti
equivalenti ovvero disporre l’esonero, qualora li
ritenga non necessari.
-
Per la esecuzione forzata di detti provvedimenti, la
parte interessata deve richiedere una dichiarazione
di esecutività; per la competenza territoriale e il
procedimento valgono le disposizioni previste per il
riconoscimento.
-
Per l’obbligo di mantenimento trova applicazione il
regolamento CE n.44/2001.
16. A
quale tribunale occorre rivolgersi in Italia per opporsi
al riconoscimento di una decisione sulla potestà
genitoriale resa da un tribunale di un altro Paese della
UE? Qual è la procedura applicabile in questi casi ?
Il
ricorso va proposto alla Corte di appello, la cui
competenza territoriale va determinata alla stregua dei
criteri indicati nel regolamento.
A
seguito di opposizione, il giudizio si svolge nelle
forme del procedimento contenzioso e si conclude con una
sentenza di accertamento, avverso la quale è previsto il
ricorso per cassazione.
17.
Qual é la legge applicabile in una procedura sulla
potestà genitoriale quando il minore o le parti non
risiedono in Italia o sono di nazionalità differente ?
L’art. 36 della legge 1995/218 prevede che i rapporti
personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa
la potestà genitoriale, sono regolati dalla legge
nazionale del figlio. In mancanza di specificazione,
deve farsi riferimento alla cittadinanza attuale e cioè
alla cittadinanza del figlio al momento in cui la
questione è sottoposta al giudice. Se il figlio ha più
cittadinanze, si applica la legge dello Stato con il
quale il minore ha il collegamento più stretto; se tra
le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale (ex
art. 19).
Per
le misure di protezione dei minori (tra i quali
rientrano i provvedimenti ex artt. 330 e 333 cc), l’art.
42 della legge 1995/218 richiama la convenzione dell’Aja
del 1961, la quale all’art. 3, per i c.d. rapporti ex
lege (tra i quali rientra la potestà genitoriale),
adotta lo stesso criterio di collegamento dell’art. 36 e
cioè la legge nazionale del figlio; tuttavia, nei casi
di serio pericolo alla persona o ai beni del minore, le
autorità dello Stato in cui il minore risiede
abitualmente e, nei casi di urgenza, anche le autorità
dello Stato in cui si trovi il minore o un bene di sua
proprietà, possono adottare misure di protezione sulla
base della legislazione interna (artt. 8 e 9 della
Convenzione)
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