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Responsabilità civile

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Responsabilità civile

Cos'è la responsabilità civile?

L'art. 2043 del c.c. prevede che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Detta norma, che costituisce il cardine del sistema della responsabilità extracontrattuale o aquiliana, prevede cioè che la lesione di una posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento obbliga l'autore della lesione a risarcire le conseguenze negative patrimoniali ed, in certi casi, non patrimoniali che dalla medesima sono derivate. In considerazione del fatto che la norma trova applicazione a qualunque fatto, l'art. 2043 c.c. viene considerata una clausola di portata generale in grado di far acquisire alla responsabilità civile la necessaria flessibilità che la mutevolezza della realtà economico-sociale richiede.

Cosa si intende per colpa o dolo?

Mentre il dolo consiste nella volontaria trasgressione del dovere giuridico, l'atto illecito è da considerarsi doloso allorquando chi lo ha commesso ha agito con la coscienza di cagionare l'evento dannoso, la colpa, invece, è ravvisabile quando venga violato un dovere di diligenza, cautela o perizia, nei confronti di terzi, ossia quando l'evento dannoso non voluto si è verificato per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Cosa si intende per atipicità dell'illecito?

Detta espressione sta a significare che il legislatore non ha inteso codificare espressamente tutte le condotte che possano configurare una ipotesi di responsabilità civile, limitandosi ad adottare una norma di carattere generale che possa trovare applicazione laddove si verifichi la lesione di una posizione giuridica protetta.

Quali sono i presupposti della responsabilità per colpa?

L'art. 2043 c.c. individua tre presupposti: il fatto materiale, nel quale rientrano il comportamento della persona e l'evento dannoso, l'ingiustizia del danno, consistente nella lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela ed infine la colpevolezza dell'agente, che deve aver commesso il fatto con dolo o colpa.

Cos'è la responsabilità oggettiva?

Accanto alla regola generale dell'art. 2043 c.c., che trova fondamento sul principio minimo della colpa, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento giuridico ipotesi tipiche di responsabilità oggettiva in cui si prescinde dall'elemento soggettivo della colpa. In dette ipotesi la responsabilità trova fondamento sulla sola esistenza del nesso di causalità, per cui si risponde del danno cagionato come conseguenza diretta ed immediata dalla propria condotta.

Quali sono le ipotesi di responsabilità oggettiva individuate dal legislatore?

Le ipotesi di responsabilità oggettiva codificate sono:

- la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.);

- la responsabilità per i danni cagionati da animali (art. 2052 c.c.);

- la responsabilità per i danni cagionati dalla rovina di edifici (art. 2053 c.c.);

- la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.);

- la responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli (2054 c.c.).

Cos'è la responsabilità indiretta?

La regola generale prevede che chi ha commesso il fatto è obbligato a risarcire il danno da esso provocato; tuttavia non mancano ipotesi in cui, a tutela dei danneggiati, il legislatore ha individuato la responsabilità di un soggetto diverso dall'autore del fatto dannoso, accanto, eventualmente, alla responsabilità di quest'ultimo.

Tali forme di responsabilità, genericamente definite in dottrina come indirette, sono:

- la responsabilità dei padroni e dei committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei propri domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze (art. 2049 c.c.);

- responsabilità del proprietario per i danni cagionati dal veicolo, qualora il proprietario sia persona diversa dal conducente ( art. 2054, 3° comma);

- responsabilità di colui che aveva la vigilanza per i danni cagionati dall'incapace (art. 2047 c.c.);

- responsabilità dei genitori per i danni cagionati dal fatto illecito dei figli minorenni che abitino con essi (art. 2048 c.c.).

Qual è il danno risarcibile?

Per danno deve intendersi qualsiasi lesione di un interesse giuridico protetto apprezzabile e tutelato dall'ordinamento. In particolare, deve intendersi quale danno patrimoniale quello che si traduce in un pregiudizio al patrimonio come la perdita, diminuzione o danneggiamento di un bene patrimoniale, e nella perdita di un guadagno o nella necessità di sostenere delle spese. Mentre, quando si parla di danno non patrimoniale, occorre riferirsi alla lesione di un interesse non economico, come ad es. la coscienza sociale, al quale il legislatore ha dedicato la novella dell'art. 2059 c.c. Detta disposizione prevede, infatti, la risarcibilità di questa posta di danno nei soli casi espressamente individuati dalla legge.

Sono caduto a terra, inciampando in una buca presente ai bordi del campo, durante una partita di calcetto. Posso ottenere un risarcimento per i danni riportati e a chi devo rivolgermi?

Per dare una risposta al quesito formulato occorre prendere le mosse dalla disposizione dell'art. 2051 c.c. La norma in commento, infatti, prevede espressamente che ciascuno è responsabile del danno provocato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Nel caso prospettato non sorge alcun dubbio circa l'applicabilità di detta disposizione, essendo la gestrice del campo di calcetto obbligata per legge alla custodia dello stesso. Pertanto si può concludere nel senso che dei danni riportati dalla caduta dovrà rispondere l'incaricato della custodia del campo da calcio che verosimilmente sarà il gestore dello stesso.

Sono stata morsa da un cane mentre passeggiavo per strada, l'animale è poi risultato di proprietà del titolare dell'edicola che si trovava nei paraggi. Come posso tutelarmi?

Il caso in analisi configura una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva, a carico del proprietario dell'animale, per la quale si prescinde dall'esistenza dell'elemento soggettivo della colpa. Infatti, il proprietario risponde per i danni cagionati dall'animale sulla scorta dell'esistenza del nesso di causalità tra il danno provocato dall'animale come conseguenza diretta ed immediata della propria condotta.

 

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