Responsabilità civile
Cos'è la responsabilità civile?
L'art.
2043 del c.c. prevede che qualunque fatto doloso o
colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Detta norma, che costituisce il cardine del sistema
della responsabilità extracontrattuale o aquiliana,
prevede cioè che la lesione di una posizione giuridica
soggettiva tutelata dall'ordinamento obbliga l'autore
della lesione a risarcire le conseguenze negative
patrimoniali ed, in certi casi, non patrimoniali che
dalla medesima sono derivate. In considerazione del
fatto che la norma trova applicazione a qualunque fatto,
l'art. 2043 c.c. viene considerata una clausola di
portata generale in grado di far acquisire alla
responsabilità civile la necessaria flessibilità che la
mutevolezza della realtà economico-sociale richiede.
Cosa si intende per colpa o dolo?
Mentre il
dolo consiste nella volontaria trasgressione del dovere
giuridico, l'atto illecito è da considerarsi doloso
allorquando chi lo ha commesso ha agito con la coscienza
di cagionare l'evento dannoso, la colpa, invece, è
ravvisabile quando venga violato un dovere di diligenza,
cautela o perizia, nei confronti di terzi, ossia quando
l'evento dannoso non voluto si è verificato per
negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Cosa si intende per atipicità dell'illecito?
Detta
espressione sta a significare che il legislatore non ha
inteso codificare espressamente tutte le condotte che
possano configurare una ipotesi di responsabilità
civile, limitandosi ad adottare una norma di carattere
generale che possa trovare applicazione laddove si
verifichi la lesione di una posizione giuridica
protetta.
Quali sono i presupposti della responsabilità per colpa?
L'art.
2043 c.c. individua tre presupposti: il fatto materiale,
nel quale rientrano il comportamento della persona e
l'evento dannoso, l'ingiustizia del danno, consistente
nella lesione di una situazione giuridica soggettiva
meritevole di tutela ed infine la colpevolezza
dell'agente, che deve aver commesso il fatto con dolo o
colpa.
Cos'è la responsabilità oggettiva?
Accanto
alla regola generale dell'art. 2043 c.c., che trova
fondamento sul principio minimo della colpa, il
legislatore ha introdotto nell'ordinamento giuridico
ipotesi tipiche di responsabilità oggettiva in cui si
prescinde dall'elemento soggettivo della colpa. In dette
ipotesi la responsabilità trova fondamento sulla sola
esistenza del nesso di causalità, per cui si risponde
del danno cagionato come conseguenza diretta ed
immediata dalla propria condotta.
Quali sono le ipotesi di responsabilità oggettiva
individuate dal legislatore?
Le ipotesi
di responsabilità oggettiva codificate sono:
- la
responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia
(art. 2051 c.c.);
- la
responsabilità per i danni cagionati da animali (art.
2052 c.c.);
- la
responsabilità per i danni cagionati dalla rovina di
edifici (art. 2053 c.c.);
- la
responsabilità per l'esercizio di attività pericolose
(art. 2050 c.c.);
- la
responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione
dei veicoli (2054 c.c.).
Cos'è la responsabilità indiretta?
La regola
generale prevede che chi ha commesso il fatto è
obbligato a risarcire il danno da esso provocato;
tuttavia non mancano ipotesi in cui, a tutela dei
danneggiati, il legislatore ha individuato la
responsabilità di un soggetto diverso dall'autore del
fatto dannoso, accanto, eventualmente, alla
responsabilità di quest'ultimo.
Tali forme
di responsabilità, genericamente definite in dottrina
come indirette, sono:
- la
responsabilità dei padroni e dei committenti per i danni
arrecati dal fatto illecito dei propri domestici e
commessi nell'esercizio delle incombenze (art. 2049
c.c.);
-
responsabilità del proprietario per i danni cagionati
dal veicolo, qualora il proprietario sia persona diversa
dal conducente ( art. 2054, 3° comma);
-
responsabilità di colui che aveva la vigilanza per i
danni cagionati dall'incapace (art. 2047 c.c.);
-
responsabilità dei genitori per i danni cagionati dal
fatto illecito dei figli minorenni che abitino con essi
(art. 2048 c.c.).
Qual è il danno risarcibile?
Per danno
deve intendersi qualsiasi lesione di un interesse
giuridico protetto apprezzabile e tutelato
dall'ordinamento. In particolare, deve intendersi quale
danno patrimoniale quello che si traduce in un
pregiudizio al patrimonio come la perdita, diminuzione o
danneggiamento di un bene patrimoniale, e nella perdita
di un guadagno o nella necessità di sostenere delle
spese. Mentre, quando si parla di danno non
patrimoniale, occorre riferirsi alla lesione di un
interesse non economico, come ad es. la coscienza
sociale, al quale il legislatore ha dedicato la novella
dell'art. 2059 c.c. Detta disposizione prevede, infatti,
la risarcibilità di questa posta di danno nei soli casi
espressamente individuati dalla legge.
Sono caduto a terra, inciampando in una buca presente ai
bordi del campo, durante una partita di calcetto. Posso
ottenere un risarcimento per i danni riportati e a chi
devo rivolgermi?
Per dare
una risposta al quesito formulato occorre prendere le
mosse dalla disposizione dell'art. 2051 c.c. La norma in
commento, infatti, prevede espressamente che ciascuno è
responsabile del danno provocato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito. Nel caso
prospettato non sorge alcun dubbio circa l'applicabilità
di detta disposizione, essendo la gestrice del campo di
calcetto obbligata per legge alla custodia dello stesso.
Pertanto si può concludere nel senso che dei danni
riportati dalla caduta dovrà rispondere l'incaricato
della custodia del campo da calcio che verosimilmente
sarà il gestore dello stesso.
Sono stata morsa da un cane mentre passeggiavo per
strada, l'animale è poi risultato di proprietà del
titolare dell'edicola che si trovava nei paraggi. Come
posso tutelarmi?
Il caso in
analisi configura una tipica ipotesi di responsabilità
oggettiva, a carico del proprietario dell'animale, per
la quale si prescinde dall'esistenza dell'elemento
soggettivo della colpa. Infatti, il proprietario
risponde per i danni cagionati dall'animale sulla scorta
dell'esistenza del nesso di causalità tra il danno
provocato dall'animale come conseguenza diretta ed
immediata della propria condotta.
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