Recupero crediti
Che cosa si intende per responsabilità patrimoniale del
debitore?
Secondo
quanto previsto dall'art. 2740 c.c. 1 comma, il debitore
risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con
tutti i suoi beni presenti e futuri. Tale norma sancisce
il principio della responsabilità patrimoniale del
debitore, secondo la quale, l'obbligato risponde
all'adempimento dell'obbligazione, sia con in beni che
gli appartenevano al momento in cui è sorta
l'obbligazione, sia con i beni che siano successivamente
entrati nel suo patrimonio. L'intero patrimonio del
debitore costituisce pertanto la garanzia generica per
il creditore, su cui poter far valere le proprie ragioni
di credito. La regola generale prevede che la
responsabilità del debitore sia illimitata.
Il comma
2° dell'art.2740 c.c., precisa che le limitazioni della
responsabilità sono ammesse solo nei casi stabiliti
dalla legge. (Es: Responsabilità dei soci di una S.r.l).
Oltre alla garanzia generica costituita dal patrimonio
del debitore, esistono altre garanzie previste dal
nostro ordinamento?
Si, le
garanzie reali: Pegno e Ipoteca. Inoltre l'ordinamento
prevede la fideiussione che è una garanzia personale.
L'ipoteca,
qualificata nel nostro ordinamento diritto reale di
garanzia avente ad oggetto esclusivamente beni immobili,
consente al suo titolare di espropriare legittimamente,
anche nei confronti di un successivo acquirente, i beni
su cui grava l'ipoteca stessa e di essere soddisfatto
con preferenza su ogni altro creditore sul prezzo
ricavato dall'espropriazione.
Il pegno
è un altro diritto reale di garanzia, regolato nel
nostro sistema giuridico dagli artt. 2784 e seguenti
c.c. ed avente fonte contrattuale, che si perfeziona con
la consegna al creditore, da parte del debitore o di un
terzo, di un bene mobile, sul cui ricavato, in caso di
espropriazione forzata, il creditore si rivarrà con
preferenza su ogni altro creditore, purché possa essere
esibita una scrittura di data certa, che contenga una
sufficiente indicazione del credito vantato e del bene
consegnato.
Infine ai
sensi dell'art. 1936 c.c. il fideiussore è colui che,
obbligandosi personalmente verso il creditore,
garantisce l'adempimento di un debito altrui. Ne deriva
il carattere di accessorietà della garanzia del
fideiussore rispetto all'obbligazione principale, con la
conseguenza che la fideiussione non è valida se non è
valida l'obbligazione principale, e che la garanzia
fideiussoria non può eccedere quanto è dovuto dal
debitore, né può essere prestata a condizioni più
onerose. Qualora ciò accada, la garanzia opera
esclusivamente entro i limiti dell'obbligazione
principale, ex art. 1941 c.c., stante la nullità della
clausola peggiorativa.
Che cos'è l'atto di precetto?
Il
precetto è l'atto giudiziario per mezzo del quale il
debitore viene intimato all'adempimento dell'obbligo
risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non
minore a 10 giorni e con l'avvertimento che in caso di
mancato adempimento si procederà all'esecuzione
forzata.Il precetto deve essere notificato personalmente
al debitore.
Il
creditore che sia in possesso di assegno o cambiale
protesta, ovvero di decreto ingiuntivo dichiarato
esecutivo o altro titolo esecutivo, previa notifica al
del titolo al debitore, può notificare l'atto di
precetto, e in caso di mancato adempimento nel termine
previsto, il creditore ha la facoltà di chiedere all'
Ufficiale Giudiziario competente, il pignoramento dei
beni del debitore fino all'integrale soddisfacimento del
proprio credito, comprensivo di interessi e spese e
competenze legali e giudiziarie.
Cosa accade se il debitore dopo aver ricevuto l'atto di
precetto non adempie spontaneamente all'obbligazione?
In caso di
mancato adempimento successivamente alla notifica del
titolo esecutivo e del precetto, si inizia la fase
espropriativa.
Il
creditore in relazione alla misura del credito e alla
composizione del patrimonio del debitore, ha la facoltà
di effettuare: 1) pignoramento mobiliare ai danni del
debitore, in questa ipotesi oggetto del pignoramento
saranno il il denaro o beni mobili appartenenti al
debitore
1.
pignoramento presso terzi, in questa ipotesi
l'oggetto del pignoramento sono crediti o altri beni del
debitore che si trovano presso soggetti terzi (es:
pignoramento di somme depositate i conto correnti
bancari, o stipendi presso il datore di lavoro)
2.
pignoramento immobiliare, in questo caso
l'oggetto del pignoramento sono i beni immobili che
appartengono al debitore
L'oggetto
della procedura espropriativa consiste nel vincolare i
beni del debitore e successivamente trasformare tali
beni in denaro per mezzo della vendita forzata, al fine
di soddisfare con il danaro ricavato dalla vendita il
creditore.
Ho un credito abbastanza consistente da recuperare,
potreste indicarmi quali sono le tecniche normalmente
adottate per il tentativo del recupero?
L'approccio adottato per il recupero dei crediti è
basato prevalentemente sulla preliminare valutazione del
grado di recuperabilità dei crediti, e nella
determinazione della migliore strategia per il recupero,
scegliendo ove possibile e conveniente il recupero
stragiudiziale con accordo diretto con il debitore e
limitando il ricorso alla Autorità Giudiziaria ai soli
casi di prevedibile convenienza economica per il
creditore. In concreto l'analisi viene svolta mediante
la ricerca specifica di elementi utili per la
valutazione della capacità patrimoniale del debitore
attraverso la consultazione di banche dati e Uffici
competenti. Sono presi in considerazione i seguenti
elementi di valutazione: Grado di liquidità
dell'obbligato, capienza patrimoniale del debitore
verifica esistenza di protesti ed azioni esecutive
,verifica esistenza di procedure concorsuali, verifica
esistenza di garanzie, reali o personali analisi dei
tempi di recupero.
Solo
successivamente allo svolgimento della sopraindicata
analisi il professionista sceglierà la soluzione
migliore per procedere al recupero del credito.
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