Reati contro la libertà
sessuale
Esiste una distinzione tra violenza sessuale e atti di
libidine violenta?
In
relazione agli abusi sessuali, si osservi che la l. n.
66 del 15 febbraio 1996 ha profondamente innovato i
reati di violenza sessuale e ha introdotto nella
legislazione penale il reato di "atti sessuali"
eliminando la distinzione esistente prima tra la
violenza carnale, la quale richiedeva la presenza di una
qualsiasi forma di compenetrazione carnale e gli atti di
libidine violenti, nei quali andavano compresi tutti gli
altri atti, che fossero espressione di concupiscenza.
Tale innovazione, oltre ad evitare accertamenti
umilianti per la parte offesa, ha ampliato la tutela, in
quanto la congiunzione violenta può avere la stessa
gravità di altri atti sessuali. Consegue che attualmente
sono sanzionati in modo unitario tutti gli atti sessuali
connotati da violenza, minaccia o abuso di autorità. In
merito alla fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p.,
che punisce gli atti sessuali con minorenne, questa
tutela il corretto sviluppo della personalità sessuale
del minore stabilendo l'intangibilità sessuale assoluta
(per il minore di quattordici anni) o relativa (in
particolari situazioni, per il minore di anni sedici,
nei confronti del soggetto attivo in relazione di
parentela, cura o vigilanza con il minore stesso). Tale
fattispecie di reato è configurabile in assenza di ogni
azione coercitiva e si connota come reato a forma
libera, cioè comprensivo di tutte le possibili forme di
aggressione al minore, con esclusione dei fatti tipici
di costrizione indicati dall'art. 609 bis c.p., i quali,
se hanno come destinatario il minore, realizzano
piuttosto la fattispecie di violenza sessuale aggravata
ex art. 609 bis e 609 ter, comma 1, n. 1, nella
fattispecie di minore degli anni quattordici, o 5 c.p.,
nella fattispecie di minore degli anni sedici.
Esiste la responsabilità di un genitore che non si sia
attivato al fine di impedire degli abusi sessuali nei
confronti del proprio figlio minore?
La
posizione di garanzia verso i propri figli, costituita
dall'art. 147 c.c. in capo al genitore, comporta
l'obbligo per costui di tutelare la vita, l'incolumità e
la moralità sessuale dei minori contro altrui
aggressioni. Ne consegue che risponde del delitto di cui
all'art. 609 quater c.p.( Atti sessuali con minorenne)
in concorso con l'autore del reato, ai sensi del comma 2
dell'art. 40 c.p., la madre che non impedisca, ed anzi
consenta, che il coniuge abusi sessualmente dei figli
minorenni. In caso di abusi sessuali commessi su minori,
il genitore il quale ne sia a conoscenza e nulla faccia
per opporvisi, ben può essere anch'egli ritenuto
responsabile del reato, in base al principio secondo il
quale non impedire un evento che si abbia l'obbligo
giuridico di impedire equivale a cagionarlo, attesa la
riconducibilità di un tale obbligo, nella specie, ai
doveri di tutela della prole posti a carico dei genitori
dall'art. 147 c.c. Si riporta di seguito l'art. 609
quater c.p.
[I].
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis
chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto
articolo, compie atti sessuali con persona che, al
momento del fatto:1) non ha compiuto gli anni
quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando
il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche
adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero
altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è
affidato o che abbia,con quest'ultimo,una relazione di
convivenza .
[II]. Al
di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis,
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri
connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con
persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito
con la reclusione da tre a sei anni.
[III]. Non
è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi
previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con
un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre
anni.
[IV]. Nei
casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due
terzi.
[V]. Si
applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo
comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni
dieci.)
Chi pone in essere un palpeggiamento nei confronti di
una vittima, può rispondere di violenza sessuale?
Tra gli
atti sessuali presi in considerazione dall'art. 609 bis
c.p. devono essere inclusi i toccamenti, palpeggiamenti
e sfregamenti sulle parti intime della vittima, tali di
eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non
completo o di breve durata. E' irrilevante, ai fini
della consumazione del reato, che il soggetto attivo
consegua la soddisfazione erotica.La violenza prevista
dall'art. 609 bis c.p. non è soltanto quella che si
estrinseca in un costringimento che pone la vittima
nell'impossibilità di opporre resistenza, bensì anche
quella che si manifesta nel compimento insidiosamente
rapido dell'azione criminosa, consentendo in tal modo di
superare la contraria volontà del soggetto passivo. Pur
ritenendo che la nuova disciplina a tutela della libertà
sessuale debba indurre a spostare l'attenzione sul
soggetto passivo delle condotte, trattandosi di delitti
contro la persona e di norme che impongono di rispettare
l'altrui libera determinazione in materia, ciò nondimeno
gli atti sessuali previsti ex art. 609 bis c.p. non
possono consistere in qualsiasi azione umana diretta
mediante contatto, con qualsiasi modalità, ad una parte
del corpo altrui ma un'azione diretta a soddisfare
l'istinto sessuale dell'agente. L'atto, per potersi
qualificare come "sessuale", deve essere, per le
concrete modalità di manifestazione, oggettivamente
idoneo a soddisfare l'istinto sessuale di chi lo compie.
Le foto di nudo artistico potrebbero essere immagini di
natura pornografica?
Le
immagini pornografiche vanno distinte dalle foto di
"nudo artistico", nelle quali l'oggetto dell'immagine è
il semplice corpo umano, considerato nella sua essenza,
e non quale mera espressione di istinti sessuali. Hanno,
invece, natura pornografica le immagini ritraenti
persone, integralmente o parzialmente nude le quali
esprimono concupiscenza sessuale. Non è necessaria la
rappresentazione di rapporti sessuali in senso stretto.
Particolare attenzione si pone ai reati di pornografia
minorile ed in particolare nell'ipotesi di produzione di
materiale pornografico prevista dal comma 1 dell'art.
600-ter c.p. Si ravvisa tale fattispecie di reato quando
il materiale venga realizzato mediante l' impiego di
minori mediante sfruttamento, approfittamento fisico,
morale e mediante indebita induzione o incitamento del
minore.
Quando si risponde di violenza sessuale di gruppo?
L'art. 609
octies prevede la fattispecie di reato di violenza
sessuale di gruppo. Ai fini della configurabilità di
tale reato è necessario che più persone riunite
partecipino alla commissione del fatto. Non è tuttavia
richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano
atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal
compartecipe sia comunque fornito un contributo alla
commissione del reato, né è necessario che i componenti
del gruppo assistano al compimento degli atti di
violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza
nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono
compiuti. Si rileva che l'espressione "più persone"
contenuta nell'art. 609 octies c.p. comprende anche
l'ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due.
Costituisce una fattispecie autonoma di reato, a
carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e
richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo
delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la
simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel
momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto
causale inequivocabile
E’ lecita la videoripresa di un rapporto sessuale
consenziente ad uso privato?
La
realizzazione della videoripresa di un rapporto sessuale
consenziente, se limitata a un utilizzo privato, è
lecita. Nel caso di destinazione o diffusione
suscettibile di interessare ad un numero indeterminato
di soggetti integra il delitto di cui all'art. 600 ter
c.p. laddove coinvolti nella ripresa siano soggetti
minori d'età. Trasmettere una videoripresa di contenuto
pornografico a più persone attraverso il telefono
cellulare potenzia il carattere diffusivo della
trasmissione, facilmente moltiplicabile da ciascun
soggetto destinatario. Il delitto deve ritenersi
integrato anche nell'ipotesi in cui soggetto attivo
della condotta criminosa sia a sua volta un minore di
età. Particolare attenzione si pone per il reato di
pornografia minorile ed in particolare dell'ipotesi di
produzione di materiale pornografico prevista dal comma
1 dell'art. 600-ter c.p.. Non è sufficiente che il
materiale sia realizzato mediante l' impiego di minori
ma à richiesta una condotta di sfruttamento da
interpretarsi quale approfittamento fisico, morale e
mediante indebita induzione del minore.
Esiste una differenza sostanziale tra la fattispecie di
reato di violenza privata e quella di violenza sessuale?
Integra
gli estremi del delitto di violenza privata prevista
dall'art. 610 c.p. la minaccia, pur se non esplicita,
che si concretizzi in un qualsiasi comportamento idoneo
ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di
un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la
detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a
fare, tollerare o ad omettere qualcosa. Il reato di
violenza privata si configura non solo quando venga
adoperata la violenza fisica, ma anche quando la
condotta si esplichi con la violenza impropria, che si
attua mediante l'uso di mezzi diretti a esercitare
pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera
determinazione.
In merito
alla violenza sessuale, è ammissibile il concorso del
reato di violenza sessuale con il delitto di violenza
privata, quando quest'ultimo, pur strumentale rispetto
alla condotta criminosa di cui all'art. 609 bis c.p.,
rappresenta un "quid pluris" che eccede il compimento
dell'attività sessuale coatta.
In cosa consiste il fatto di lieve entità nei reati di
materia sessuale?
La
diminuente di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, c.p.
deve considerarsi applicabile in tutte quelle
fattispecie in cui avuto riguardo ai mezzi, alle
modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia
possibile ritenere che la libertà sessuale della vittima
sia stata compromessa in maniera non grave, rendendosi
peraltro necessaria una valutazione globale del fatto,
non limitata alle sole componenti oggettive del reato,
bensì estesa a quelle soggettive, e soprattutto a tutti
gli elementi menzionati nell'art. 133 c.p. (in
applicazione del suddetto principio, è stata nella
specie annullata con rinvio, per carenza di motivazione,
la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha
negato l'applicabilità della diminuente senza avere
adeguatamente valutato che nel caso oggetto di giudizio,
essendo stato usato il telefono, non vi fu contatto
diretto con le vittime e che le richieste a carattere
sessuale furono formulate senza toni violenti o
minacciosi).
Cassazione
penale , sez. III, 12 febbraio 2004
La
circostanza attenuante della minore gravità del fatto è
imputabile anche alle condotte di violenza sessuale
aggravate in conseguenza dell'età inferiore ai dieci
anni della vittima. Pur se gli atti sessuali commessi in
danno di bambini in tenera età sono reati da considerare
gravi per le ripercussioni negative sullo sviluppo del
minore, non può escludersi che, per le circostanze
concrete del fatto, tale delitto possa manifestare una
minore lesività.
Quali sono le pene accessorie che conseguono alla
condanna di delitti in materi asessuale?
Alla
condanna per i delitti di cui agli art. 609 bis, 609 ter,
609 quater, 609 quinquies e 609 octies c.p. segue la
pena accessoria della perdita della potestà genitoriale
solo quando la qualità di genitore è elemento
costitutivo del reato, come previsto dall'art. 609
nonies c.p., sicché essa trova applicazione soltanto nel
caso di condanna per il delitto di cui all'art. 609
quater, n. 2 c.p., che, punendo gli atti sessuali
commessi dal genitore con figli consenzienti
infrasedicenni, è l'unica fattispecie in cui la qualità
di genitore è elemento costitutivo del reato.
Cassazione penale , sez. III, 13 gennaio 2006, n. 17052
In cosa consiste il reato di detenzione di materiale
pedopornografico?
L'art. 600 quater così recita: "Chiunque, al di fuori
delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter c.p.
consapevolmente si procura o detiene materiale
pornografico realizzato utilizzando minori degli anni
diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa non inferiore a 1.549 euro." Il reato di
detenzione di materiale pornografico si sostanzia in
virtù di dolo generico. Risponde di tale fattispecie di
reato colui che, collegandosi a siti a pagamento per
procurarsi immagini, altrimenti non disponibili in rete,
le memorizzi per la successiva consultazione. Ciò
presuppone la precisa volontà di procurarsi e rendere
disponibile a sè quel materiale. Non può essere
ritenuta, invece, consapevole la detenzione nel p.c. di
materiale pedopornografico contenuto in un file
compresso protetto da password laddove manchi la prova
che il soggetto sia stato in grado di aprirlo e
visionarne il contenuto. Occorre rilevare che, mentre il
delitto di cui all'art. 600 ter comma 1 c.p., ha natura
di reato di pericolo concreto, la fattispecie di cui
all'art. 600 quater c.p. richiede la mera consapevolezza
della detenzione del materiale pedo-pornografico, senza
che sia necessario il pericolo della sua diffusione ed
infatti tale fattispecie ha carattere sussidiario
rispetto alla più grave ipotesi delittuosa della
produzione di tale materiale a scopo di sfruttamento.
(torna all'indice degli argomenti) |