Provvedimenti
cautelari e misure conservative
1.
Quali sono i differenti tipi di misure?
Il
sistema processuale italiano prevede numerosi strumenti,
variamente disciplinati, che sono inquadrabili nella
categoria delle misure cautelari o conservative; cioè
delle misure che in linea generale possono essere
definite in base alla loro finalità, che è quella (a) di
anticipare, in via provvisoria o di urgenza, il
possibile contenuto o gli effetti di una decisione che
sarà presa a conclusione di un giudizio di tipo
ordinario (carattere preventivo), oppure (b) di
stabilizzare (“conservare”, per l’appunto) una
determinata situazione di fatto, fino all’eventuale
conclusione del giudizio ordinario, in modo da garantire
a quest’ultimo di produrre i suoi effetti pratici, che
sarebbero altrimenti resi inutili da una modificazione
dello stato di fatto in corso (carattere conservativo),
o anche (c) di apprestare un rimedio immediato a
situazioni materiali di pericolo o di danno in corso
(carattere preventivo o conservativo, secondo il tipo di
provvedimento).
I
dati unificanti dei provvedimenti cautelari e delle
misure conservative sono, in linea di principio: la
semplificazione e speditezza delle forme procedurali; il
loro tendenziale carattere di provvisorietà; il loro
rapporto strumentale con una controversia. Tuttavia, è
bene precisare che questo rapporto strumentale non è un
connotato assoluto; con una riforma del 1990, rivista
nel 2005, infatti, è stata introdotta nell’ambito del
codice di procedura civile una disciplina organica e
unitaria del procedimento cautelare, che viene perciò
definito “uniforme”: secondo questo schema procedurale,
che costituisce il modello-base di ogni singolo
strumento cautelare (sia esso previsto dallo stesso
codice di procedura sia esso regolato da leggi
particolari), è prevista la possibilità che in alcuni
specifici casi al provvedimento adottato in via
provvisoria non faccia seguito un giudizio e dunque un
provvedimento in sede ordinaria; in tali casi, quindi,
lo strumento cautelare finisce per costituire nei fatti
uno strumento di tutela esclusivo e stabilizzato (ad
esempio, se il soggetto tenuto a osservare una misura vi
adempie spontaneamente; lo stesso è previsto
espressamente nei procedimenti in materia di società
commerciali e di intermediazione finanziaria e del
credito, regolati da una legge del 2003).
Poiché come si è detto il “procedimento cautelare
uniforme” costituisce lo schema tendenziale di
riferimento di tutte le misure, nella analisi si fa
essenzialmente riferimento a tale schema procedurale.
I
provvedimenti cautelari e conservativi sono adottati da
un giudice (v. risposta al punto 3); essi possono essere
adottati sia prima sia durante la causa “principale” cui
sono strumentali, quando ne sorge la necessità; inoltre,
in relazione al loro contenuto, si possono classificare
in provvedimenti “tipici”, cioè il cui contenuto è
predeterminato dalla legge, e “atipici”, in cui la legge
affida al giudice la determinazione del contenuto più
appropriato in relazione al diritto che è chiamato a
tutelare da parte di chi propone l’istanza (v. risposta
al punto 2).
Sul
piano formale, è prevista in generale una procedura che
da un lato è caratterizzata da semplificazione e
speditezza, dovendosi eliminare “ogni formalità non
essenziale” (così l’art. 669-sexies cod. proc. civ.),
dall’altro garantisce comunque il rispetto del principio
del contraddittorio (del resto sottolineato sul piano
costituzionale dal nuovo testo dell’art. 111 Cost.):
prima di prendere la decisione, il giudice deve sentire
le parti e confrontarne le posizioni e può inoltre
disporre gli accertamenti che egli ritiene più
opportuni, quindi adotta il provvedimento, che
ovviamente può essere favorevole o negativo per il
richiedente. Solo in casi eccezionali è possibile
adottare una misura senza preventivo contraddittorio,
quando la particolare urgenza del caso lo richiede.
2.
Elenco delle misure conservative.
2.1.
Misure atipiche
è una
misura che può essere adottata nei casi in cui non vi
sia un altro strumento (“tipico”) idoneo, e il cui
contenuto non è predeterminato ma è rimesso al potere
discrezionale del giudice (naturalmente con il limite
della impossibilità di adottare provvedimenti che siano
vietati dall’ordinamento o in conflitto con principi
costituzionali); è però predeterminato lo scopo della
misura, poiché la legge richiede che il giudice
stabilisce quelle misure che appaiono idonee, nel caso
concreto, a “evitare un danno imminente ed irreparabile”
(art. 700 c.p.c.) e allo stesso tempo ad “assicurare
provvisoriamente gli effetti della decisione sul
merito”. Colui che chiede il provvedimento deve in ogni
caso individuare la situazione di fatto e il diritto che
fa valere, in quanto il provvedimento (ordinanza) del
giudice è strumentale rispetto al giudizio ordinario che
potrà seguire; per questo si dice che la decisione
conclusiva di quest’ultimo giudizio “assorbe” il
provvedimento cautelare.
2.2.
Misure tipiche (il cui contenuto viene individuato dalla
legge)
Sequestro giudiziario
di
beni (mobili, immobili, aziende), quando è controversa
la proprietà o il possesso di tali beni: la misura ne
garantisce in tal caso la custodia.
Sequestro conservativo
di
beni (mobili o immobili) o di somme di denaro: misura
disposta a favore del creditore, quando questi abbia
fondato motivo di ritenere il pericolo di perdere la
garanzia del proprio credito: la misura è stata
recentemente ammessa anche a carico di colui che non
adempie all’obbligo di mantenimento in favore del
coniuge separato.
Provvedimenti a difesa del possesso:
quando si vuol difendere il possesso di un bene contro
una minaccia o molestia o si chiede che venga
ripristinato il possesso di cui sia Denuncia di nuova
opera o di danno tenuto:
analogo al precedente; tende alla conservazione dello
stato di fatto messo in pericolo dalla nuova opera
(altrui) o dalla minaccia di un danno alla cosa propria.
Provvedimenti di istruzione preventiva:
hanno
carattere strettamente procedurale in funzione della
prova: il giudice in qualsiasi momento del giudizio può
disporre con ordinanza motivata l’interrogatorio dei
testi, un accertamento di carattere tecnico o una
ispezione giudiziale, quando vi sia urgenza di acquisire
elementi di prova immediati, per il fondato timore che
ciò possa risultare impossibile nel prosieguo della
causa, per qualsiasi ragione.
Sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata
provvisoriamente esecutiva:
è
misura cautelare in senso lato: posto che la decisione
di primo grado è per legge provvisoriamente esecutiva,
il giudice di appello che ravvisa la sussistenza di
gravi motivi può sospenderne l’efficacia di titolo
esecutivo.
Provvedimenti provvisori nel corso di un giudizio per
separazione personale tra coniugi:
sono
rivolti a rimediare in via immediata, con misure di
carattere sia personale che patrimoniale, a situazioni
di conflitto tra i genitori e di possibile danno per i
loro figli, a volte privi di appropriato controllo e di
sufficienti mezzi di sussistenza.
Ordine di corrispondere un assegno alimentare:
è
diretto alla persona obbligata a corrispondere somme a
titolo di alimenti, quando la controversia è ancora in
corso.
Apposizione o rimozione di sigilli:
misure adottabili in controversie insorte tra persone
che intendono far valere i loro diritti su beni
appartenuti a defunti.
Inibitoria di concentrazione di testate giornalistiche:
misure adottate su richiesta del Garante per la stampa,
in attesa della decisione sul merito della procedura
antimonopolistica.
Inibitoria di atti di concorrenza sleale:
misure rivolte a chi compie attività in violazione della
disciplina della concorrenza (violazione di norme sui
marchi, atti di sviamento di clientela commerciale etc.)
Ordine di non applicare clausole scorrette o vessatorie
nei contratti conclusi da imprese:
provvedimenti emessi su istanza di associazioni dei
consumatori e delle camere di commercio in vista di una
decisione che accerti il carattere abusivo delle
clausole contrattuali.
Ordine rivolto al datore di lavoro di corrispondere al
dipendente il pagamento di una somma a titolo
provvisorio:
misura adottata nei limiti delle somme non contestate o
definitivamente accertate in una causa di lavoro.
Provvedimenti temporanei in favore di minori
abbandonati:
in
attesa della decisione di merito sull’affidamento dei
minori.
Ingiunzione di pubblicare una rettifica di quanto già
pubblicato su quotidiani o periodici, o trasmesso per
radio e televisione:
misura connessa a un giudizio che deve necessariamente
seguire, sulla divulgazione di notizie non veritiere.
Assegnazione di una somma in conto liquidazione del
danno:
misura a favore di persona che ha subito danno in un
incidente stradale, e che si trovi in stato di bisogno,
quando da un sommario esame risulta la responsabilità
dell’altro soggetto.
Sospensione degli effetti della delibera dell’assemblea
dei soci:
misura cautelativa che è adottata quando una delibera di
società di capitali risulta in violazione della legge o
dell’atto costitutivo della società commerciale.
Ordine di ispezione degli atti di una società di
capitale:
misura presa su richiesta di almeno un decimo dei
rappresentanti del capitale sociale, strumentale
rispetto alla decisione del giudizio di responsabilità
verso gli amministratori sociali.
Ordine di reintegrazione nel posto di lavoro di
dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali:
quando questi ultimi siano licenziati senza giustificato
motivo.
Misure cautelari adottate dal giudice delegato della
procedura fallimentare:
provvedimenti di vario contenuto che hanno la finalità
di salvaguardare le ragioni dei creditori intervenuti
nella procedura fallimentare.
3.
Condizioni che legittimano i provvedimenti cautelari
E’
sempre necessario che l’autorità giudiziaria autorizzi
il provvedimento?
Il
provvedimento cautelare, anche se per sua natura ha
normalmente effetto temporaneo, modifica o comunque
interviene su diritti e situazioni soggettive, in una
contesa tra soggetti, e per questo, secondo
Costituzione, può essere emanato solo da una autorità
giudiziaria (escluso ogni atto autoritario proveniente
da soggetti privati, poiché il privato non può farsi
ragione da sé).
Quale
autorità giudiziaria è competente ad emettere un
provvedimento cautelare? Se il provvedimento è richiesto
autonomamente, prima dell’inizio della causa
“principale” (cioè sul merito), competente a decidere
sulla misura cautelare che viene richiesta è il giudice
che sarebbe competente – anche – per il merito secondo
le regole processuali generali (con l’eccezione del
giudice di pace, che non è abilitato a tali misure; in
tal caso è competente il Tribunale). Se il provvedimento
è richiesto nel corso della causa di merito, provvede il
giudice dinanzi al quale è pendente tale causa. Regole
particolari sono stabilite in caso di misure richieste
in relazione a giudizi di competenza di giudici
stranieri; inoltre norme specifiche stabiliscono a volte
la competenza di determinate autorità giudiziarie (ad
es., per le misure in materia di concorrenza sleale di
cui al punto 2.2.11 è competente la Corte d’appello; per
i provvedimenti provvisori relativi ai coniugi e ai
figli, punto 2.2.7., è competente il Presidente del
Tribunale).
Qual
è il ruolo degli intermediari, ad esempio gli agenti di
esecuzione o gli ufficiali giudiziari? La instaurazione
del giudizio mette in rapporto diretto giudice e parti;
tuttavia è talvolta previsto un ruolo di autorità
ausiliarie del giudice (ufficiali giudiziari): ciò
avviene per quei provvedimenti cautelari, come i
sequestri (conservativo o giudiziario), che per essere
realizzati implicano la messa in opera di modalità
analoghe a quelle delle procedure esecutive sui beni,
nelle quali è previsto appunto l’intervento di tali
organi pubblici ausiliari.
Indicate i diversi livelli di costo che debbono essere
sostenuti per ciascun tipo di provvedimento. Come per
ogni iniziativa giudiziaria, nel momento della
iscrizione a ruolo della procedura (sia principale sia
cautelare) il richiedente corrisponde un contributo
all’ufficio delle entrate tributarie; l’importo del
contributo è diverso, a seconda del genere e del valore
del procedimento da instaurare, ed è predeterminato in
via astratta. Nei rapporti delle parti con i propri
avvocati difensori, rimessi in generale alla
determinazione delle parti interessate, anche se
esistono tuttavia delle tabelle di riferimento,
predisposte periodicamente dall’organo professionale e
ratificate con decreto del Ministro della Giustizia;
queste tabelle, che prevedono minimi e massimi di
compensi e onorari professionali, sono invece vincolanti
per quanto riguarda le determinazioni sulle spese che il
giudice adotta in certi casi con il provvedimento, nei
confronti della parte soccombente (ad esempio, se
rigetta l’istanza di provvedimento atipico di urgenza,
concludendo perciò la procedura cautelare).
Descrivete i presupposti di fatto. Quali sono i criteri
utilizzati dal Tribunale per emettere un’ordinanza?
Se
viene vantato un credito, deve trattarsi di un caso
discutibile?
E’
richiesta una situazione di urgenza?
E’
necessario dimostrare che la decisione definitiva non
potrà essere realizzata a causa del trasferimento o
della scomparsa dei beni del debitore? In linea di
principio, chi richiede la misura deve fornire la prova
che un mutamento di fatto o di diritto è in atto o sta
per verificarsi, e che tale situazione determina un
certo grado di possibilità che ne derivi un pregiudizio,
cioè che essa è tale da imporre la rimozione del
pericolo di danno o di ulteriore danno in attesa che il
giudizio ordinario venga definito: questo elemento viene
definito del pericolo nel ritardo (dell’adozione del
provvedimento). Ciascuna singola misura definisce poi,
secondo la disposizione di legge che la regola, il campo
di applicazione che le è proprio, in relazione al tipo
di diritto che deve essere tutelato (ad es. la
costruzione di una nuova opera, per i beni immobili;
l’esigenza di un assetto dei rapporti con i figli, nei
provvedimenti provvisori; il pregiudizio della propria
attività commerciale, nel campo dell’inibitoria della
concorrenza sleale, e così via)
Il
principio del necessario pericolo è applicabile anche
quando la situazione di chi richiede la misura si è
aggravata o continua a peggiorare, ad esempio se il
debitore persiste nell’alienare propri beni e aggravare
la propria situazione patrimoniale. Peraltro non bastano
semplici indizi, occorrono elementi di una certa
concretezza, idonei ad offrire la ragionevole
convinzione di un intervento urgente.
4.
Caratteristiche delle misure
4.1.
Quali tipi di bene possono costituire l’oggetto di tali
misure?
Conti
bancari? – Beni mobili? – Mezzi di trasporto
immatricolati? – Beni immobili? – Altri beni? -
La
misura cautelare può riguardare qualsiasi bene; anche
qui è la legge che talvolta stabilisce preventivamente i
limiti oggettivi della sua applicabilità. Entro tali
limiti spetta al giudice individuare il bene e ritenere
la sua idoneità a garantire il creditore, ovvero – in
particolare nelle misure a contenuto atipico,
determinare ciò che è necessario per assicurare la
tutela provvisoria.
Specificamente per il sequestro, che come si è detto
riceve in larga parte la medesima disciplina delle
procedure di esecuzione, valgono i medesimi limiti
oggettivi di “pignorabilità” cioè di possibilità di
sottoporre al vincolo taluni beni di uso personale o
corrente di chi vi è assoggettato. In particolare, il
blocco di un conto corrente può essere totale o sino ad
un determinato ammontare. Un veicolo può essere oggetto
di misura solo a certe condizioni.
In
ogni caso, il criterio essenziale è che rimanga integra
la garanzia imposta, cioè l’obiettivo della misura;
perciò la vendita di immobili e di mezzi di trasporto
assoggettati al provvedimento è inefficace nei confronti
del creditore e può comportare una responsabilità per il
debitore, oltre che per l’acquirente che non si sia
curato di verificare l’esistenza del vincolo imposto o
lo abbia volutamente violato, sempre che esso sia
risultante, per tali beni, dai pubblici registri. La
vendita da parte del debitore di ogni altro bene (ad es:
quadri, oggetti di valore) permette al creditore di
recuperare il bene mediante apposita azione c.d. reale
di rivendicazione.
4.2.
Quali sono gli effetti di tali misure?
Nei
riguardi del debitore che non si conforma all’ordinanza?
Può sempre disporre del suo bene? – Può essere oggetto
di sanzioni? Quali sono le obbligazioni della banca per
quanto concerne la divulgazione delle informazioni e il
blocco di conti correnti? Quali sono le sanzioni per il
mancato rispetto dell’ordinanza?
Oltre
quanto detto sopra (punto 4), l’inosservanza delle
misure imposte per conservare la garanzia del creditore
obbliga in primo luogo il soggetto che ha trasgredito a
risarcire l’ulteriore danno; naturalmente per verificare
il mancato rispetto dei limiti della disponibilità del
bene occorre riferirsi al contenuto dell’ordinanza.
Se
viene provata la mala fede del soggetto che è
assoggettato alla misura o la sua colpa grave il
giudice, su istanza dell’altra parte, ha facoltà di
condannarlo alle spese e al risarcimento del danno,
liquidato anche d’ufficio nella sentenza.
Se
l’intimato non si conforma all’ordinanza, il giudice può
far ricorso ad ulteriori cautele anche repressive, ancor
prima che il giudizio di cognizione giunga alla
conclusione. L’inosservanza delle misure, in caso di
dolo, dà luogo a responsabilità penali a carico del
trasgressore.
L’istituto di credito presso cui è aperto il conto può
soltanto render noto ai terzi l’indisponibilità dei
fondi, mantenendo riservatezza verso i terzi estranei
alla vicenda sulle ragioni del blocco.
4.3.
Qual è l’efficacia di tali misure?
La
legge prevede una durata limitata o spetta al giudice
determinarla nell’ordinanza?
L’efficacia si protrae sino al momento della sentenza o
di una nuova ordinanza?
Nell’ipotesi di vincolo inizialmente imposto senza
contraddittorio, vi è un termine per convocare le parti
e sentire le rispettive ragioni?
Come
si è detto (sopra, punto 1) poiché in via normale la
misura cautelare ha carattere strumentale rispetto al
giudizio di cognizione che segue, normalmente la
validità del vincolo imposto all’intimato si protrae
fino alla sentenza.
Il
giudice tuttavia può modificare i limiti della cautela o
sceglierne un’altra o revocarla, a seconda del variare
delle circostanze di fatto, anche durante il giudizio di
cognizione; può anche eventualmente imporre al
richiedente della misura di prestare una cauzione a
garanzia dell’equilibrio delle parti, in caso di
iniziativa poi rivelata infondata. Simmetricamente, il
rigetto iniziale della misura non impedisce, se ne
sussistono i presupposti, di adottare, su richiesta, il
provvedimento cautelare in un secondo momento, sempre se
si verificano mutamenti dello stato di fatto o di
diritto.
Se la
misura cautelare è stata imposta senza contraddittorio
(ipotesi eccezionale: sopra, punto 1), e giustificata
soltanto dall’urgenza, il giudice fissa con lo stesso
provvedimento che dispone la misura (e che in tale caso
non è un’ordinanza ma un decreto) l’udienza di
comparizione delle parti entro al massimo 15 giorni, e
assegnando al richiedente un termine perentorio non
superiore ad otto giorni per le notifiche del
provvedimento; quindi all’udienza, sentite le parti, al
termine del contraddittorio svolto in maniera
semplificata e informale (sopra, punto 1), conferma,
modifica o revoca il provvedimento iniziale.
5. E’
possibile proporre ricorso contro l’ordinanza?
Chi
può contestare l’ordinanza?
Quale
autorità giudiziaria può essere adita con il ricorso?
Entro
quale termine si può ricorrere?
Quale
effetto ha il ricorso?
Contro l’ordinanza, sia essa di concessione o di rigetto
della misura cautelare richiesta, può essere proposto da
una delle parti (secondo l’interesse, cioè in relazione
al tipo di provvedimento adottato) un reclamo al
Tribunale nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o
notifica del provvedimento; il Tribunale decide in
composizione collegiale. Se la misura è disposta dalla
Corte d’Appello, il reclamo si propone ad altra sezione
della stessa Corte, o in mancanza alla Corte più vicina.
In ogni caso la decisione, che può essere di conferma,
modifica o riforma del provvedimento iniziale, è emessa
in camera di consiglio.
Il
reclamo non sospende l’esecuzione della misura e la
decisione resa su di esso non è impugnabile; tuttavia,
se per motivi sopraggiunti il provvedimento cautelare
arrechi grave danno a chi ne subisce gli effetti, può
essere disposta dall’autorità giudiziaria investita del
reclamo la sua sospensione o in alternativa la
prestazione di una congrua cauzione.
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