Professioni giuridiche
Gli
operatori giudiziari appartengono alle seguenti
categorie: giudici, procuratori della Repubblica,
cancellieri, ufficiali giudiziari, avvocati e notai.
Non
esiste più in Italia la categoria dei procuratori legali
e non vi sono altre figure professionali cui è demandata
l’amministrazione della giustizia.
I
giudici esercitano il potere giurisdizionale e si
dividono in giudici professionali (cosiddetti togati)
assunti per concorso e rientranti nella categoria dei
pubblici funzionari, giudici onorari (giudici di pace,
giudici onorari di Tribunale e giudici onorari
aggregati) che esercitano le funzioni a titolo personale
e temporaneo, senza essere inseriti nel ruolo della
magistratura ordinaria. Essi sono nominati dal Consiglio
Superiore della Magistratura in base ad una valutazione
dei titoli posseduti.
I
giudici togati sono retribuiti mediante stipendio
corrisposto mensilmente dallo Stato, l’ammontare del
quale varia a seconda delle fasce di anzianità.
I
giudici onorari sono retribuiti con pagamento una tantum
in relazione alle udienze tenute ed alle sentenze
depositate.
Alle
Procure della Repubblica costituite presso la Corte di
Cassazione, presso le Corti d’Appello e presso i
Tribunali sono addetti magistrati che esercitano le
funzioni inquirenti.
Essi
sono assunti mediante concorso, che è lo stesso previsto
per i giudici e sono retribuiti nello stesso modo dei
giudici.
Alle
Procure presso i Tribunali sono anche addetti magistrati
onorari (vice procuratori onorari) che svolgono funzioni
di pubblico ministero in udienza. Essi sono nominati per
titoli e percepiscono solo le indennità stabilite per la
partecipazione a ciascuna udienza.
I
cancellieri e gli ufficiali giudiziari sono pubblici
funzionari assunti per concorso e facenti parte dei
dipendenti dello Stato, e come tali vengono retribuiti.
Gli
avvocati ed i notai sono professionisti privati.
I
primi sono abilitati all’esercizio della professione
legale a seguito di esame di abilitazione indetto dal
Ministero della Giustizia che si svolge annualmente
presso le singole Corti d’Appello.
I
notai sono nominati a seguito di concorso pubblico
nazionale, indetto e tenuto presso il Ministero della
Giustizia.
L’accesso alle professioni suddette è disciplinato per
legge. I magistrati (giudici o pubblici ministeri)
godono di piena autonomia ed indipendenza nell’esercizio
delle loro funzioni, secondo quanto stabilito dalla
Costituzione italiana. Tutti gli operatori di giustizia
sono obbligati ad osservare determinate norme di
condotta sul piano deontologico.
I
magistrati togati (che, come detto, comprendono giudici
e pubblici ministeri) si distinguono solo per anzianità,
cui corrispondono diverse fasce di retribuzione. La
progressione in carriera dei magistrati comprende le
seguenti qualifiche: uditore giudiziario, magistrato di
Tribunale, magistrato di Corte d’Appello, Magistrato di
Cassazione, Magistrato idoneo alle funzioni direttive
superiori.
Gli
avvocati si distinguono in avvocati ordinari ed avvocati
abilitati al patrocinio in Cassazione.
Anche
i cancellieri e gli ufficiali giudiziari si distinguono
in ordinari e dirigenti.
I
notai non presentano al loro interno alcuna distinzione.
Il
patrocinio legale è obbligatorio in tutti i giudizi
tranne quelli che si svolgono davanti al giudice di
pace.
Gli
ordini professionali hanno funzioni di vigilanza sugli
iscritti ed esercitano nei loro confronti il potere
disciplinare.
Gli
stranieri possono esercitare la professione legali di
avvocato previo riconoscimento del titolo professionale
conseguito nel Paese di provenienza ai sensi delle
Direttive CE n. 89/48 e n. 98/5.
Le
Direttive anzidette sono state recepite con decreto
legislativo n. 115/92 e con decreto legislativo n.
96/2001.
L’esercizio della professione legale in Italia è
consentita a coloro che, dopo avere ottenuto il titolo
di abilitazione professionale presso i rispettivi Paesi
di origine, osservino le altre condizioni stabilite nei
decreti legislativi sopraindicati. In questi ultimi sono
anche stabilite le condizioni per il riconoscimento dei
diplomi conseguiti all’estero.
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